Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione
Giugno 2020
Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d’informazione AD
Indice
Indice........................................................................................................................................1 A Situazione iniziale.........................................................................................................2
B Panoramica delle modifiche ........................................................................................2
C Commento ai singoli articoli........................................................................................4 Progetto 1 ................................................................................................................................4
Progetto 2 ..............................................................................................................................16
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A Situazione iniziale Il 19 giugno 2020 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale (19.0351, D-LADI) della legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI). Con la revisione si dà seguito alla mozione Vonlanthen (16.3457), accolta nel 2017. In tale ambito vengono create le basi legali per applicare la strategia di e- government nell’assicurazione contro la disoccupazione (AD), adeguate le condizioni per il prolungamento della durata massima del diritto all’indennità per lavoro ridotto (ILR) e all’indennità per intemperie (IPI) e viene agevolata la cooperazione tra l’AD, l’assicurazione per l’invalidità (AI) e l’assistenza sociale nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII). Per attuare la revisione parziale della LADI, il presente progetto prevede la modifica dell’ordinanza del 31 agosto 19833 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI) e la creazione di una nuova ordinanza sui sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sui sistemi d’informazione AD, OSI-AD). La revisione della LADI richiede anche un adeguamento dell’ordinanza del 16 gennaio 19914 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC).
Le modifiche a livello di ordinanza riguardano la creazione delle disposizioni necessarie per i due nuovi sistemi d’informazione dell’AD che offrono servizi online (piattaforma di accesso ai servizi online e piattaforma del servizio pubblico di collocamento) e la definizione dei corrispondenti diritti d’accesso, in particolare nell’ottica della CII. Viene colta l’occasione per riunire in un’unica nuova ordinanza (OSI-AD) il contenuto delle tre ordinanze sui sistemi d’informazione attualmente esistenti5 e le norme concernenti i due nuovi sistemi d’informazione summenzionati. Vengono tra l’altro adeguate le disposizioni relative alle modalità d’annuncio per la riscossione delle prestazioni e all’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR e dell’IPI. Vengono inoltre effettuati i necessari adeguamenti urgenti nell’OADI, ossia viene introdotta una disposizione che consente la corrispondenza elettronica tra gli assicurati e le autorità nel quadro della procedura amministrativa e viene determinata la competenza locale per l’esercizio del diritto all’IPI unicamente secondo il luogo dell’azienda. Vengono apportate anche modifiche formali e linguistiche. Per avere una migliore visione d’insieme, gli adeguamenti previsti nell’OADI e nell’OC sono stati riuniti sotto «Progetto 1» e i commenti relativi all’OSI-AD sotto «Progetto 2».
B Panoramica delle modifiche In seguito alle modifiche apportate alla LADI, vengono proposti a livello di ordinanza principalmente gli adeguamenti illustrati qui di seguito.
Progetto 1
5 Ordinanza del 1° novembre 2006 sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica
del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA; RS 823.114); ordinanza del 26 ottobre 2016 sul sistema d’informazione per il pagamento di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza SIPAD; RS 837.063.1); ordinanza del 25 ottobre 2017 sul sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA; RS 837.063.2)
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Adeguamento delle disposizioni concernenti l’annuncio, la consulenza e il controllo per tener conto della nuova possibilità di annuncio online all’assicurazione contro la disoccupazione (in particolare art. 18-29 AP-OADI). Introduzione della disposizione concernente le relazioni elettroniche con le autorità conformemente alla legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e alla legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA) (art. 1 AP-OADI). Determinazione della competenza locale per il diritto all’indennità per intemperie unicamente secondo il luogo dell’azienda (art. 119 cpv. 1 lett. c AP-OADI). Competenza in materia di valutazione dell’equivalenza dei certificati di formazione per i consulenti degli uffici regionali di collocamento (URC) (art. 119b cpv. 1 AP-OADI). Adeguamenti formali e linguistici (uniformità delle nozioni, linguaggio epiceno, errori di traduzione, ecc.). Progetto 2
Le attuali ordinanze sui sistemi d’informazione dell’AD (ordinanza COLSTA, ordinanza SIPAD e ordinanza LAMDA) vengono abrogate e il loro contenuto è ripreso nella nuova ordinanza sui sistemi d’informazione AD, in cui sono disciplinate anche le basi relative ai nuovi sistemi d’informazione che offrono servizi online (piattaforma di accesso ai servizi online e piattaforma del servizio pubblico di collocamento). Oltre alle disposizioni generali specifiche per ogni sistema, questa nuova ordinanza disciplina negli allegati anche le disposizioni relative ai diritti di accesso (consultazione e trattamento) dei diversi titolari definiti nella legge.
6 RS 830.1 7 RS 172.021
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C Commento ai singoli articoli
Progetto 1 Sostituzione di espressioni In tutta l’OADI «SECO» è sostituito con «ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione». L’esecuzione dell’AD compete all’ufficio di compensazione dell’AD e non alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), anche se è quest’ultima a dirigere tale ufficio (art. 83 cpv. 3 LADI).
Titolo 1: Applicabilità della LPGA
Il titolo 1 «Applicabilità della LPGA ai provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro» è modificato e sostituito con la nozione più ampia di «Applicabilità della LPGA» dato che, in seguito alla digitalizzazione dei processi introdotta con la revisione della LADI, non disciplina più soltanto i provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro ma anche l’applicazione al settore dell’AD dell’articolo 55 capoverso 1bis LPGA relativo alle relazioni elettroniche con le autorità.
Art. 1 Relazioni elettroniche con le autorità Cpv. 1: questo capoverso prevede l’applicabilità nel settore dell’AD dell’articolo 55 capoverso 1bis LPGA relativo alle relazioni elettroniche con le autorità.
Cpv. 2: si precisa che le relazioni elettroniche con le autorità avvengono tramite la piattaforma di accesso ai servizi online di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera d LADI.
Art. 1a: in seguito alla nuova strutturazione del titolo 1, questo articolo corrisponde al vigente all’articolo 1.
Art. 2 e 2a: in seguito alle modifiche apportate al titolo 1, questi articoli corrispondono ai vigenti articoli 1a e 2, che sono ripresi senza modifiche.
Sezione 2: Annuncio, informazione sui diritti e sugli obblighi, consulenza e controllo Gli articoli di questa sezione (art. 18-29 AP-OADI) sono stati interamente rielaborati in vista dell’introduzione dei servizi online (come l’annuncio online) e della soppressione dell’annuncio per il collocamento presso il Comune di domicilio. Il titolo attualmente in vigore della sezione 2 «Consulenza e controllo» è stato ampliato per tenere conto di questi cambiamenti.
Art. 18
Cpv. 1: per migliorare la sistematica di questa disposizione sono stati invertiti i capoversi 1 e 2 vigenti. Il nuovo capoverso 1 (cpv. 2 vigenti) stabilisce il principio in base a cui, per quanto riguarda l’annuncio per il collocamento e i successivi colloqui di consulenza e di controllo, è competente il servizio del luogo di domicilio dell’assicurato.
Cpv. 2: questo capoverso corrisponde al capoverso 1 vigente. Definisce la nozione di domicilio menzionata al nuovo capoverso 1.
Cpv. 3: il capoverso 3 è modificato per tener conto del nuovo diritto di protezione degli adulti (art. 360 segg. CC, in vigore dal 1° gennaio 2013)8.
8 RU 2011 725; FF 2006 6691
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Cpv. 5: il capoverso 5 in vigore è superfluo dato che, in materia di controllo, le persone che beneficiano di una misura di protezione degli adulti sottostanno alle stesse regole valide per gli altri assicurati. I colloqui di consulenza e di controllo si svolgono in linea di principio sempre presso lo stesso servizio. Per migliorare la sistematica dell’OADI, il contenuto dell’articolo 20a OADI, che determina il servizio competente per le persone che dimorano temporaneamente in Svizzera per cercarvi lavoro, è stato spostato nel nuovo capoverso 5 dell’articolo 18 AP- OADI. Le versioni francese e italiana sono state leggermente adeguate per corrispondere a quella tedesca. L’articolo 18 AP-OADI riunisce tutte le disposizioni applicabili per determinare l’URC competente.
Art. 19 Annuncio personale per il collocamento
Rubrica: la rubrica è modificata per tener conto della modifica dell’articolo 17 capoverso 2 LADI. L’accento è posto sul fatto che l’annuncio deve essere fatto personalmente, ossia dalla persona stessa e non da terzi.
Cpv. 1: questo capoverso è modificato in seguito alla soppressione della possibilità di annunciarsi presso il Comune. L’annuncio è effettuato direttamente presso il servizio competente (spesso l’URC) o tramite la nuova piattaforma di accesso ai servizi online, che rinvia l’assicurato direttamente al servizio competente (art. 83 cpv. 1bis lett. e D-LADI).
Cpv. 2: al momento dell’annuncio l’assicurato deve fornire il suo numero d’assicurato dell’AVS. Questo capoverso corrisponde all’articolo 20 capoverso 1 lettera c OADI in vigore.
Cpv. 3: questo capoverso riprende in parte il vigente capoverso 2 e precisa che la scelta della cassa di disoccupazione avviene al momento dell’annuncio presso il servizio competente o quando viene effettuato l’annuncio tramite la piattaforma di accesso ai servizi online.
Cpv. 4: questo capoverso riprende il primo periodo del capoverso 3 in vigore ed è modificato in seguito alla soppressione della possibilità di annunciarsi presso il Comune. La conferma dell’annuncio e della cassa di disoccupazione scelta è fornita dal servizio competente. La data dell’annuncio può costituire la data di inizio del termine quadro (art. 9 LADI) se sono soddisfatti tutti i presupposti del diritto all’indennità di cui all’articolo 8 LADI.
Cpv. 5: l’identità della persona che si è annunciata tramite la piattaforma di accesso ai servizi online deve essere verificata tempestivamente. Dopo che l’assicurato si è annunciato tramite tale piattaforma, il servizio competente deve inviargli, entro un giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì) dall’annuncio, un invito per un colloquio presenziale.
Art. 19a Abrogato
Il contenuto di questa disposizione è spostato nell’articolo 20a AP-OADI (cfr. qui sopra commento all’art. 18 AP-OADI).
Art. 20 Verifica dell’annuncio
Rubrica: la rubrica è adeguata al nuovo contenuto dell’articolo 20 AP-OADI, che riguarda le verifiche che il servizio competente deve effettuare in occasione dell’annuncio dell’assicurato.
Cpv. 1: si precisa che il servizio competente deve verificare la validità del numero d’assicurato dell’AVS. Questa disposizione corrisponde alla prima parte del vigente capoverso 2. La seconda parte di quest’ultimo non è invece più applicata.
Lett. a: la lettera a del capoverso 1 in vigore è abrogata dato che l’annuncio presso il Comune non sarà più possibile.
Lett. b: la lettera b del capoverso 1 in vigore è abrogata in quanto il servizio competente può procurarsi i dati relativi al domicilio dell’assicurato tramite il registro cantonale degli
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abitanti (art. 96d D-LADI). Questa modifica permette di eliminare le spese sostenute dagli assicurati per soddisfare l’obbligo di presentare un attestato di domicilio. Il permesso di soggiorno per stranieri deve invece essere presentato al momento della verifica dell’identità dell’assicurato da parte del servizio competente.
Lett. c: si veda l’articolo 19 capoverso 2 AP-OADI qui di seguito.
Lett. d: la lettera d del capoverso 1 in vigore è abrogata in quanto al momento dell’annuncio deve essere presentato soltanto il numero d’assicurato dell’AVS. Gli altri documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi da parte dell’assicurato (lettera di licenziamento, prova delle ricerche d’impiego, attestati di corsi, ecc.) devono essere forniti durante il primo colloquio di consulenza e di controllo. L’obbligo di presentare tutti i documenti necessari figura ora all’articolo 22 capoverso 2 AP-OADI (cfr. qui di seguito il commento all’art. 22 cpv. 2 AP-OADI).
Cpv. 2: questo capoverso corrisponde al vigente capoverso 3, formalmente adeguato agli sviluppi tecnologici.
Art. 20a Informazioni sui diritti e sugli obblighi
Rubrica: la rubrica è ripresa dal vigente articolo 19a OADI.
Cpv. 1-3: il contenuto dell’articolo 20a AP-OADI corrisponde a quello del vigente articolo 19a capoversi 1-3 OADI. Per migliorare la sistematica dell’OADI il contenuto del vigente articolo 20a è spostato e ripreso nell’articolo 18 capoverso 5 AP-OADI (cfr. sopra).
Art. 21 Consulenza e controllo
Cpv. 1: La procedura di annuncio presso il servizio competente è disciplinata all’articolo 19 AP-OADI. Dopo essersi annunciato, l’assicurato è invitato dal servizio competente a presentarsi a colloqui di consulenza e di controllo, conformemente alle prescrizioni cantonali. Il capoverso 1 è modificato in questo senso. L’espressione «di regola» è stralciata, in quanto le attuali tecnologie della comunicazione consentono a tutti di essere contattati entro un giorno lavorativo.
Cpv. 2: il vigente capoverso 2 è abrogato, in quanto il nuovo capoverso 1 precisa già che il servizio competente invita l’assicurato ai colloqui di consulenza e di controllo.
Cpv. 3: il vigente capoverso 3 è abrogato e il suo contenuto è spostato nel nuovo capoverso
2 in seguito all’abrogazione del vigente capoverso 2.
Cpv. 4: il vigente capoverso 4 è abrogato. Il fatto che i servizi competenti siano chiusi dal 24 dicembre al 2 gennaio mentre gli assicurati devono continuare a rispettare i loro obblighi in materia di ricerche di impiego e di idoneità al collocamento durante questo periodo non corrisponde a una gestione moderna dell’amministrazione. Gli assicurati devono poter contattare i servizi competenti anche in questo periodo. Le modalità di organizzazione di questi ultimi sono di competenza dei Cantoni.
Art. 22 Colloqui di consulenza e di controllo
Cpv. 1: questo capoverso è modificato in seguito alla soppressione della possibilità di annunciarsi presso il Comune.
Cpv. 2: il nuovo capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 20 capoverso 1 lettera d OADI. Precisa le informazioni che l’assicurato deve fornire durante il primo colloquio di consulenza e di controllo presso il servizio competente. È formulato in maniera più ampia rispetto al vigente articolo 20 capoverso 1 lettera d OADI, in quanto le informazioni e i documenti necessari per esaminare il dossier dell’assicurato possono variare a seconda del caso. Le
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informazioni e i documenti che l’assicurato deve presentare in aggiunta alle prove delle ricerche di lavoro prima della disoccupazione non vengono quindi volutamente specificati. Spetta al servizio competente indicare all’assicurato quali sono le informazioni e i documenti da presentare per l’esame del suo dossier e per determinare la strategia di ricerca d’impiego da attuare. Per ragioni di sistematica, il vigente capoverso 2 è spostato nel capoverso 3.
Cpv. 3: il contenuto di questo capoverso corrisponde a quello del vigente capoverso 2. Il capoverso 3 in vigore, in base a cui gli assicurati che esercitano un’attività a tempo pieno da cui ottengono un guadagno intermedio o un’attività volontaria secondo l’articolo 15 capoverso 4 LADI sono convocati a un colloquio di consulenza e di controllo almeno una volta ogni due mesi, è stralciato. La regola applicabile a queste persone non è infatti diversa da quella prevista al vigente capoverso 2, valida per tutti gli assicurati. La regola enunciata nel vigente capoverso 2 è pertanto sufficiente.
Cpv. 4: il vigente capoverso 4 è abrogato in quanto superfluo. L’articolo 21 capoverso 1 AP- OADI specifica già che l’assicurato deve poter essere contattato entro un giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì).
Art. 23 Dati di controllo per l’esercizio del diritto all’indennità
Rubrica: la rubrica francese è adeguata alla versione tedesca.
Cpv. 1: nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».
Cpv. 2 lett. a: la modifica concerne soltanto il testo tedesco. Per avere una formulazione epicena, nella versione tedesca il termine «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».
Cpv. 2 lett. b: «grado d’idoneità al collocamento» è sostituito con «entità della perdita di lavoro computabile». Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare DTF 126 V 124), l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni. L’assicurato è idoneo al collocamento oppure non lo è. È quindi dal profilo della perdita di lavoro computabile, che rappresenta uno dei fattori per la determinazione dell’importo dell’indennità giornaliera, che occorre esaminare il tasso di occupazione oggettivamente possibile o auspicato da un assicurato.
Cpv. 3: questo capoverso è abrogato in quanto superfluo. In particolare, l’obbligo per il servizio competente di indicare il nome della cassa di disoccupazione nel modulo «Indicazioni della persona assicurata» non è più necessario, poiché a quel punto la cassa scelta è già stata registrata nel sistema d’informazione per il collocamento pubblico (cfr. art.
19 cpv. 2 e 3 AP-OADI).
Art. 24 Esame dell’idoneità al collocamento ed entità della perdita di lavoro computabile Rubrica: dato che i servizi cantonali devono prendere in considerazione anche l’entità della perdita di lavoro computabile, nella rubrica viene aggiunta questa nozione.
Rimando contenuto nella rubrica: non essendo pertinente, il rimando all’articolo 17 capoverso 2 LADI è soppresso. Viene aggiunto il rimando all’articolo 49 LPGA, che stabilisce quando deve essere emanata una decisione formale.
Cpv. 1: questo capoverso viene corretto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni. L’assicurato è idoneo al collocamento oppure non lo è (cfr. qui sopra commento all’art. 23 cpv. 2 lett. b). Anche in questo caso si intende basarsi sulla modifica della perdita di lavoro computabile in considerazione del grado di occupazione oggettivamente possibile o auspicato dall’assicurato. Se la modifica della perdita di lavoro inizialmente computabile (art. 11 cpv. 1
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LADI) comporta anche una modifica dell’importo dell’indennità di disoccupazione, il servizio competente deve informare l'assicurazione contro la disoccupazione.
Cpv. 2: il servizio competente deve emanare una decisione formale (art. 49 cpv. 1 LPGA).
Cpv. 3: il vigente capoverso 3 è abrogato in quanto tutte le informazioni necessarie sono già registrate nei sistemi d’informazione e possono essere consultate dagli organi esecutivi. La trasmissione della decisione in forma cartacea alla cassa di disoccupazione è quindi inutile.
Art. 28 Scelta e mutamento della cassa
Rimando contenuto nella rubrica: viene aggiunto il rimando all’articolo 78 capoverso 2 LADI relativo al campo di attività delle casse di disoccupazione.
Cpv. 1: questo capoverso è modificato in seguito alla soppressione della possibilità di annunciarsi presso il Comune e in considerazione del fatto che l’annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 19 AP-OADI). La scelta della cassa di disoccupazione avverrà al momento dell’annuncio presso il servizio competente oppure online tramite la piattaforma di cui sopra (art. 83 cpv. 1bis lett. d D-LADI).
Cpv. 2: come in altri articoli, anche qui il termine «cassa» è sostituito con «cassa di disoccupazione»; inoltre, per avere una formulazione neutra dal punto di vista del genere, nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».
Cpv. 3: questo capoverso è modificato per tener conto degli sviluppi tecnologici. In occasione del mutamento di cassa, la cassa di disoccupazione precedente non avrà più bisogno di trasmettere elettronicamente i dati alla nuova cassa. Quest’ultima acquisirà i diritti di accesso ai dati del caso assicurativo nel sistema di pagamento dell’AD (art. 83 cpv. 1bis lett. a D-LADI). La cassa di disoccupazione precedente manterrà tuttavia i diritti di accesso ai dati per le procedure in corso.
Art. 29 Esercizio del diritto all’indennità
Cpv. 1 lett. b: essendo superfluo, il contenuto della vigente lettera b viene abrogato. Con l’articolo 35 capoverso 3bis D-LC è ormai autorizzato lo scambio di dati tra il sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. b D-LADI) e quello per il pagamento delle prestazioni dell’AD (art. 83 cpv. 1bis lett. a D-LADI). Nella nuova lettera b viene trasferito il contenuto della vigente lettera c.
Cpv. 1 lett. c: la lettera c corrisponde alla vigente lettera d. Nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».
Cpv. 2 lett. a: nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».
Cpv. 3: «documenti» è sostituito con «dossier» per tener conto degli sviluppi tecnologici. Per avere una formulazione neutra dal punto di vista del genere, nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».
Cpv. 4: per avere una formulazione neutra dal punto di vista del genere, nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».
Art. 30 Pagamento delle indennità e conteggio delle prestazioni per le autorità fiscali
Rubrica: «dichiarazione fiscale» è sostituito con «conteggio delle prestazioni per le autorità fiscali» per conformarsi al termine usato nell’articolo 97a capoversi 1 lettera cbis e 8 D-LADI. La virgola contenuta nella rubrica viene sostituita con la congiunzione «e».
Cpv. 1: il termine «cassa» è sostituito con «cassa di disoccupazione».
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Cpv. 2: nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».
Cpv. 3: il capoverso 3 precisa che, nei Cantoni dove ciò è previsto, il conteggio delle prestazioni è trasmesso alle autorità fiscali direttamente per via elettronica conformemente all’articolo 97a capoversi 1 lettera cbis e 8 D-LADI.
Art. 37
Cpv. 4: il capoverso 4 è modificato affinché il guadagno assicurato possa essere corretto immediatamente (e non solo a partire dal periodo di controllo seguente) se l’assicurato, prima di essere nuovamente in disoccupazione, ha esercitato ininterrottamente per almeno sei mesi un’attività per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato (lett. a) o se la perdita di guadagno computabile è mutata (lett. b). La correzione immediata del guadagno assicurato riflette pertanto la situazione attuale dell’assicurato evitando che vi sia uno sfasamento temporale.
Lett. a: la modifica concerne soltanto il testo tedesco, che viene adeguato in modo che vi sia una formulazione neutra dal punto di vista del genere.
Lett. b: «idoneità al collocamento» è sostituito con «entità della perdita di lavoro computabile» per i motivi menzionati qui sopra nel commento all’articolo 23 capoverso 2 lettera b AP-OADI. Nella versione tedesca il testo è adeguato in modo che vi sia una formulazione neutra dal punto di vista del genere.
Art. 40b
La versione francese di questo articolo è modificata perché contiene un errore. In effetti, il guadagno assicurato di una persona con un impedimento fisico o psichico deve essere corretto in funzione della sua capacità lucrativa rimanente e non della sua capacità di lavoro, che può essere la stessa di quella esistente prima del danno alla salute. Di conseguenza il termine «capacité de travail» è sostituito con «capacité de gain».
Art. 42
Cpv. 2: nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».
Art. 45 Cpv. 1, frase introduttiva: nella versione francese l’espressione «dans l’exercice» crea confusione e va quindi soppressa.
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Art. 59
Rimando contenuto nella rubrica: viene aggiunto il rimando al nuovo articolo 36 capoverso 5 D-LADI.
Cpv. 2: viene indicata la competenza del servizio cantonale al posto dell’articolo 36 capoverso 1 LADI, analogamente alla regolamentazione nel settore dell’IPI. Nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».
Art. 60
Cpv. 5: questo capoverso è modificato dato che, per analogia all’articolo 28 capoverso 3 AP- OADI, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce in tutti i casi i diritti di accesso ai dati del caso assicurativo, e non soltanto su richiesta.
Art. 64
Questo articolo è abrogato in seguito all’abrogazione dell’articolo 41 capoverso 5 LADI (cfr. D-LADI).
Art. 69
Cpv. 1: nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire».
Art. 72
Questo articolo è abrogato in seguito all’abrogazione dell’articolo 49 LADi (cfr. D-LADI).
Art. 77
Cpv. 1: per tener conto del fatto che la domanda può essere presentata anche online, nella versione francese il termine «remettre» è sostituito con «fournir». Il testo tedesco è adeguato per essere formulato in modo neutro dal punto di vista del genere.
Lett. a: alla lettera a viene indicato il nome del modulo da utilizzare.
Lett. b: la lettera b è modificata per tener conto del fatto che il termine «certificato di assicurazione AVS/AI» è sostituito con «numero d’assicurato dell’AVS».
Lett. c: la lettera c è modificata dato che le casse di disoccupazione devono procurarsi i dati relativi al domicilio dell’assicurato tramite il registro cantonale degli abitanti. Gli assicurati di cittadinanza straniera devono presentare il permesso di soggiorno per stranieri.
Lett. d: «documenti» è sostituito con «informazioni» per tener conto degli sviluppi tecnologici.
Cpv. 2: questo capoverso è adeguato per lo stesso motivo indicato nel commento al capoverso 1 lettera d. Il termine «documenti» è sostituito con «dossier».
Cpv. 3: per avere maggiore chiarezza riguardo alla cassa pubblica competente in caso di fallimento di un datore di lavoro con succursali o stabili organizzazioni in un altro Cantone, si aggiunge che la cassa pubblica competente per il trattamento delle domande è quella in cui il datore di lavoro ha la sede principale. Considerati gli sviluppi tecnologici, la menzione relativa alla trasmissione delle domande è soppressa, in quanto l’organo che tratta il caso ha accesso ai documenti.
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Cpv. 4: per quanto riguarda il precedente luogo di lavoro, viene precisato che si tratta di quello dell’assicurato.
Cpv. 2-4: nella versione tedesca il testo è adeguato per avere una formulazione neutra dal punto di vista del genere.
Art. 81a
Cpv. 1: questo capoverso è modificato per tener conto del nuovo articolo 83 capoverso 1bis lettera b D-LADI. Al posto del sistema d’informazione COLSTA viene menzionato il sistema d’informazione per il collocamento pubblico.
Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione Questo articolo è modificato in modo da ridurre gli oneri amministrativi. L’organizzatore di un provvedimento di formazione o di occupazione può trasmettere direttamente alla cassa di disoccupazione, tramite la piattaforma del servizio pubblico di collocamento, il modulo che attesta la partecipazione di un assicurato. Nella versione francese viene aggiunto il rimando contenuto nella rubrica, analogamente alle versioni tedesca e italiana.
Art. 109b
Le lettere i e o dell’articolo 83 LADI sono abrogate (cfr. D-LADI). Tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione sono ora enumerati all’articolo 83 capoverso 1bis D-LADI. Il rimando contenuto nella rubrica dell’articolo 109b AP-OADI è modificato in questo senso.
Art. 110
Cpv. 4: nella versione francese la nozione errata di «organe de contrôle» è corretta con «organe de compensation».
Art. 119
Cpv. 1: questo capoverso viene aggiornato. Per ragioni sistematiche e tematiche i contenuti delle varie lettere sono riorganizzati.
Lett. a: questa lettera è modificata per tener conto dell’abrogazione (cfr. D-LADI) degli articoli 40, 41 capoversi 1, 2 e 5 nonché 49 LADI (soppressione dell’obbligo di cercare un’occupazione provvisoria e degli obblighi di controllo in caso di IPI).
Lett. c: questa lettera è modificata di modo che in materia di IPI sia competente unicamente il servizio cantonale del luogo dell’azienda, analogamente a quanto avviene per l’ILR. Viene applicato il principio dello «sportello unico» contribuendo così a ridurre gli oneri amministrativi dei datori di lavoro e dei servizi cantonali.
Lett. d: il contenuto della vigente lettera e è spostato nella lettera d. Poiché l’articolo 119 disciplina la determinazione della competenza locale dei servizi cantonali (art. 85 LADI) e che questi ultimi non sono competenti in materia di indennità per insolvenza (II), dal punto di vista della sistematica il contenuto dell’attuale lettera d non deve figurare all’articolo 119 ed è pertanto stralciato. Quanto previsto in tale disposizione figura già all’articolo 53 capoverso 1 LADI, in cui si prevede che, in materia di II, è competente la cassa pubblica del luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti. Non è pertanto necessario disciplinare nuovamente questa competenza nell’OADI. Se il datore di lavoro non è oggetto di un’esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro dell’assicurato. Questo principio è stabilito all’articolo 77 capoverso 4 AP-OADI.
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Lett. e: il contenuto della vigente lettera g si trova nella nuova lettera e. Il contenuto della vigente lettera f è stralciato in quanto figura già alla lettera e nonché all’articolo 18 capoverso 5 AP-OADI.
In tutto l’articolo la versione tedesca è adeguata per garantire una formulazione neutra dal punto di vista del genere.
Art. 119a
Cpv. 4: questo capoverso è diventato superfluo in seguito alla digitalizzazione ed è pertanto abrogato. Gli URC e i servizi LPML hanno infatti accesso al sistema d’informazione per il collocamento pubblico (attualmente COLSTA) in virtù dei nuovi articoli 96c capoverso 1bis D- LADI e 35 capoverso 3 lettere d nonché e D-LC.
Art. 119b
Cpv. 1: in seguito a una decisione del Tribunale amministrativo federale9 sono necessari due adattamenti dell’articolo 119b capoverso 1 OADI. Il primo riguarda la terminologia: «attestato professionale federale di consulente del personale» è sostituito con «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale, opzione Servizi pubblici di collocamento e consulenza al personale». Questa denominazione corrisponde a quella delle direttive dell’Associazione svizzera promotrice per gli esami professionali e professionali superiori in Human Resources (HRSE). Inoltre, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che la delega di competenza all’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) prevista all’articolo 119b capoverso 1 OADI si fonda su una base legale insufficiente. L’articolo 85b capoverso 4 LADI conferisce infatti al Consiglio federale la competenza di stabilire i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento. L’articolo 119b capoverso 1 OADI deve pertanto essere modificato di modo che spetti all’ufficio di compensazione dell’AD decidere se un’altra formazione rispetto a quella di specialista in risorse umane o un’esperienza professionale possa essere ritenuta equivalente.
Art. 119cbis
Cpv. 2 lett. b: la menzione «sistema COLSTA» è sostituita con la denominazione tecnologicamente neutra di «sistema d’informazione per il collocamento pubblico» conformemente all’articolo 83 capoverso 1bis lettera b D-LADI.
Art. 122
Cpv. 2: La versione francese è adeguata a quella tedesca.
Art. 125 Rimando contenuto nella rubrica: l’articolo 125 OADI è modificato in modo che le disposizioni siano applicabili a tutti gli organi esecutivi dell’AD. Il rimando agli articoli 79 e 81 capoverso 1 LADI, che riguardano unicamente le casse di disoccupazione, sono pertanto stralciati.
Cpv. 1: questo capoverso è modificato di modo che sia applicabile, oltre che alle casse di disoccupazione, a tutti gli organi esecutivi dell’AD. Nella versione francese la denominazione «dossiers des cas d’indemnisation» è sostituito con «données des cas d’assurance» dato che i dossier non saranno più disponibili in forma cartacea. Inoltre, gli organi esecutivi dell’AD possono trovarsi a dover trattare dati al di là del termine quadro per la riscossione
9 B-273/2019
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della prestazione (ad es. domanda di restituzione di prestazioni indebitamente versate). Il termine di cinque anni per la conservazione dei dati dei casi assicurativi deve decorrere dalla data del loro ultimo trattamento. Il capoverso 1 è modificato in questo senso.
Cpv. 2: il contenuto del vigente capoverso 7 è spostato nel capoverso 2.
Cpv. 3-6: i capoversi 3-6 in vigore sono soppressi in quanto non vi sono più registrazioni di dossier su in forma cartacea su supporti di immagini.
Cpv. 7: il vigente capoverso 7 è soppresso dato che il suo contenuto è spostato nel nuovo capoverso 2.
Cpv. 8: il vigente capoverso 8 è soppresso in quanto superfluo. Considerata la sua nuova formulazione, il contenuto dell’articolo 125 AP-OADI è applicabile a tutti gli organi esecutivi dell’AD.
Art. 126a
Cpv. 1: questa disposizione è modificata perché l’importo degli emolumenti legati alle spese di comunicazione dei dati è fissato conformemente all’ordinanza generale dell’8 settembre
200410 (OgeEm).
Art. 128
Cpv. 1: nel capoverso 1 viene aggiunto il rimando all’articolo 77 AP-OADI di modo che sia disciplinata la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi in materia di II.
10 RS 172.041.1
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Modifica di un altro atto normativo Ordinanza del 16 gennaio 199111 sul collocamento (OC) Oltre a procedere ai necessari adeguamenti materiali, viene colta l’occasione per adeguare dal punto di vista formale e linguistico gli articoli della sezione «Compiti delle autorità preposte al mercato del lavoro» e per menzionare i sistemi d’informazione.
Art. 51
Cpv. 1: nell’ordinanza mancava una definizione di persone in cerca d’impiego nell’ambito del collocamento pubblico e viene ora aggiunta. L’annuncio per il collocamento può essere effettuato online. Per poter essere identificate, le persone devono tuttavia presentarsi personalmente (colloquio presenziale) presso l’autorità preposta al mercato del lavoro (nella maggior parte dei casi l’URC). Soltanto in seguito all’identificazione una persona è ufficialmente registrata come persona in cerca d’impiego e riceve un accesso sicuro alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento.
Cpv. 2: il contenuto del vigente capoverso 1, leggermente modificato a livello linguistico, è spostato nel capoverso 2.
Cpv. 3: la SECO dirige l’ufficio di compensazione dell’AD, che è responsabile dell’esecuzione dell’AD (art. 83 LADI). Il termine «SECO» è quindi sostituto con «ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione».
Cpv. 4: questo capoverso viene adeguato dal punto di vista linguistico. Non esiste alcuna deroga prevista dalla legge che autorizzi a pubblicare annunci di posti vacanti con un contenuto discriminatorio (art. 3 cpv. 1 LPar12). È tuttavia consentito rivolgersi in modo particolare a uno dei due generi per promuovere l’equilibrio tra i sessi. Non costituiscono una discriminazione i provvedimenti adeguati per la realizzazione dell’uguaglianza effettiva (art. 3 cpv. 13 LPar). Negli annunci di lavoro a volte viene pertanto indicato che la quota di donne o di uomini deve essere rafforzata. Simili indicazioni sono autorizzate. Si possono ricercare esclusivamente persone di uno dei due sessi se ciò rappresenta una condizione indispensabile per l’esercizio di una determinata attività (ad es. modelli/e modelle, attori/attrici, cantanti). In questo caso non vi è discriminazione.
Art. 53b
Cpv. 2 lett. g: nella versione francese questa lettera è adeguata per corrispondere al testo tedesco.
Cpv. 2 lett. h: vengono precisati i dati che devono essere forniti. Le imprese di fornitura di personale a prestito (prestatori) sono considerate datori di lavoro. Il rapporto di lavoro è infatti concluso tra il lavoratore e il prestatore, anche se i servizi del lavoratore vengono forniti a diverse imprese acquisitrici. Per evitare che l’obbligo di annunciare i posti vacanti venga eluso ricorrendo ai servizi di un prestatore, questi ultimi devono indicare il nome dell’impresa acquisitrice nell’ambito dell’annuncio di un posto di lavoro.
Cpv. 3: il posto vacante deve in linea di principio essere annunciato tramite la piattaforma del servizio pubblico di collocamento. Si può tuttavia continuare a ricorrere ad altri canali di comunicazione (e-mail, telefono e colloquio in forma presenziale).
Cpv. 5: la nozione di «conferma» viene completata aggiungendo che si tratta della conferma della pubblicazione sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento. Il termine di cinque
11 RS 823.111
12 Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar, RS 151.1)
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giorni durante il quale il datore di lavoro non può pubblicare il posto vacante in altro modo decorre dalla data di ricezione della conferma della pubblicazione.
Art. 57a
Cpv. 1: adeguamento necessario (finora non ancora effettuato) all’OgeEm, entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Quest’ultima stabilisce i principi secondo cui l’Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni. È applicabile nel caso di questa comunicazione.
Nuovo diritto
Ordinanza del …. sui sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sui sistemi d’informazione AD, OSI- AD), presentata al punto «Progetto 2».
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Progetto 2 Ordinanza sui sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sui sistemi d’informazione AD, OSI-AD)
Introduzione
Questa nuova ordinanza sui sistemi d’informazione riprende essenzialmente il contenuto delle ordinanze esistenti relative ai sistemi d’informazione dell’AD (ordinanze SIPAD, COLSTA e LAMDA) e tiene conto delle due nuove piattaforme (piattaforma di accesso ai servizi online e piattaforma del servizio pubblico di collocamento). I nomi dei sistemi non sono più indicati nelle leggi e nelle ordinanze, di modo che le norme rimangano applicabili indipendentemente dalla tecnologia. I termini SIPAD, COLSTA e LAMDA o Job-Room non vengono quindi più utilizzati. Le piattaforme in quanto tali devono essere considerate come banche dati nella misura in cui vi vengono memorizzati dati, anche se solo provvisoriamente. Gli allegati disciplinano separatamente la portata dei diritti di accesso e di trattamento dei vari organi e servizi per ogni sistema d’informazione.
Titolo Nel titolo si sottolinea il fatto che i sistemi d’informazione dell’AD e del servizio pubblico di collocamento sono gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD e non dalla SECO. I servizi d’informazione summenzionati sono infatti finanziati dal fondo dell’AD con la partecipazione della Confederazione (art. 84 e 90 segg. LADI). La SECO sostiene dal canto suo unicamente i costi legati alla gestione amministrativa dell’ufficio di compensazione dell’AD (cfr. art. 83 cpv. 3 LADI).
Ingresso
Vengono citati gli articoli di legge che autorizzano il Consiglio federale a emanare disposizioni esecutive.
Sezione 1: Disposizioni generali
Questa sezione definisce l’oggetto dell’ordinanza (art. 1), rinvia alle disposizioni legali specifiche concernenti i titolari dei diritti di accesso e richiama i principi di responsabilità in materia di sicurezza e protezione dei dati, conservazione, archiviazione e distruzione dei dati nonché finanziamento.
L’articolo 2 stabilisce la responsabilità dell’ufficio di compensazione (cpv. 1) e la possibilità di predisporre controlli presso gli organi esecutivi (cpv. 2). Poiché i diritti di accesso sono assegnati dagli organi esecutivi, anche la responsabilità relativa a tali diritti spetta loro (cpv. 3).
L’articolo 3 tratta le questioni relative alla sicurezza e alla protezione dei dati. Il capoverso 1 intende sottolineare la responsabilità di tutti gli organi interessati dalla sicurezza dei dati, mentre il capoverso 2 precisa la responsabilità dell’ufficio di compensazione per quanto riguarda il ripristino dei dati. Il capoverso 3 riguarda il regolamento per il trattamento, che riguarda una prescrizione derivante dall’articolo 21 dell’ordinanza del 14 giugno 199313 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Finora questa prescrizione non è stata attuata e si prevede di farlo con la presente modernizzazione dei sistemi d’informazione.
L’articolo 4 riguarda la conservazione dei dati. I principi dell’archiviazione rimangono invariati, nel senso che i dati personali contenuti nei sistemi gestiti dall’AD non sono
13 RS 235.11
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considerati di importanza tale da essere archiviati. Poiché tutti i dati disponibili prevengono da questi due sistemi, il principio della non archiviazione si applica di conseguenza a tutti i sistemi d’informazione e alle piattaforme. La conservazione dei dati è stata uniformata conformemente al nuovo articolo 125 OADI (dieci anni per i documenti contabili, cinque anni per gli altri dati). I dati personali conservati nel «core» di LAMDA non devono essere distrutti dato che si tratta di dati che verranno utilizzati a lungo termine per la creazione di statistiche.
L’articolo 5 è nuovo e disciplina le condizioni che permettono di importare dati dei sistemi d’informazione gestiti dell’ufficio di compensazione nei sistemi d’informazione degli organi esecutivi della LADI e della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC14).
L’articolo 6 riguarda i dati che servono a stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e a misurare i risultati. La necessità di disporre di dati oggettivi sulle prestazioni delle autorità esecutive è imprescindibile. La fonte di dati è estesa a tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD e non è più limitata unicamente a LAMDA. L’articolo disciplina anche l’accesso da parte dei superiori ai dati personali dei loro collaboratori.
L’articolo 7 disciplina più in dettaglio la ripartizione delle competenze in materia di finanziamento. In base all’articolo 92 capoverso 8 LADI, le spese relative ai sistemi d’informazione sono a carico del fondo dell’AD. Tuttavia, secondo l’articolo 35 capoverso 4 LC, la Confederazione partecipa alle spese nella misura in cui queste ultime siano dovute all’adempimento di compiti federali (ad es. collocamento pubblico e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro). Ne consegue che soltanto il sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’AD è finanziato esclusivamente dal fondo dell’AD. Gli altri sistemi d’informazione sono attualmente cofinanziati dalla Confederazione sulla base di un accordo. L’importo forfettario annuo previsto è pari a 20 milioni di franchi.
Sezione 2: Sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (attuale SIPAD)
Poiché i titolari dei diritti di accesso saranno definiti nella legge, questa sezione riguarda essenzialmente il rimando all’allegato 1, che definisce il contenuto e la portata dei diritti di accesso e di trattamento.
Dato che il nuovo capoverso 8 dell’articolo 97a LADI consente la comunicazione dei dati per via elettronica alle autorità, i servizi d’informazione o le piattaforme tramite cui avviene tale comunicazione non sono menzionati nell’ordinanza.
Sezione 3: Sistema d’informazione per il collocamento pubblico (attuale COLSTA)
Lo scopo è stato adeguato in base alla modifica dell’articolo 35 LC. Anche in questa sezione si inserisce il rimando all’allegato 2, che definisce il contenuto e la portata dei diritti di accesso e di trattamento.
Sezione 4: Sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (attuale LAMDA)
Questa sezione non prevede modifiche sostanziali rispetto all’ordinanza LAMDA vigente. Una parte del suo contenuto è ripresa nella sezione relativa alle disposizioni generali. La terminologia è stata adeguata alle modifiche effettuate nella LADI e nella LC.
Sezione 5: Piattaforma di accesso ai servizi online (nuova)
14 RS 823.11
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Questa sezione disciplina lo scopo e le condizioni di utilizzo della piattaforma. Viene inoltre stabilito lo scambio di dati con gli assicurati. Per i diritti di accesso e di trattamento si rinvia all’allegato 3.
Sezione 6: Piattaforma del servizio pubblico di collocamento (nuova)
Finora la piattaforma del servizio pubblico di collocamento (ossia la piattaforma Job-Room) era ritenuta un sottosistema di COLSTA. Tuttavia, in base agli sviluppi tecnici avvenuti negli ultimi anni, tale piattaforma dovrebbe essere considerata come un sistema d’informazione a sé stante. La sezione 6 definisce lo scopo e le condizioni di utilizzo della piattaforma nonché l’accessibilità dei profili dei posti sulla piattaforma. Per i diritti di accesso e di trattamento si rinvia all’allegato 3.
Sezione 7: Disposizioni finali
La nuova ordinanza sostituisce le ordinanze SIPAD, COLSTA e LAMDA vigenti.
Allegati 1-3
Gli allegati disciplinano la portata dei diritti di accesso e di trattamento dei vari organi e servizi separatamente per ogni sistema d’informazione. Poiché ogni sistema d’informazione va considerato individualmente, le nozioni di «ruolo» e di «funzione» possono avere contenuti diversi in funzione del sistema. Nelle tabelle in allegato è stata creata l’abbreviazione SICP, che si riferisce al sistema d’informazione per il collocamento pubblico.
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D Ripercussioni La presente modifica di ordinanza e la nuova ordinanza sui sistemi d’informazione AD non hanno ripercussioni dirette sulle finanze o sull’effettivo del personale. La ripartizione dei costi per i sistemi d’informazione dell’AD e del servizio pubblico di collocamento rimane invariata. Per ulteriori spiegazioni sulle ripercussioni della revisione della legge nel suo complesso si rinvia al messaggio del 29 maggio 201915 concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.
15 FF 2019 3659, pag. 3691 segg.
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