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19.475
Iniziativa parlamentare Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati
del [data della decisione della Commissione]
2017–...... 1
Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi FF 2020
Compendio
Analisi della qualità dell’acqua condotte nei corsi d’acqua di piccola e media grandezza evidenziano spesso, per i pesticidi, superamenti dei valori soglia ecotos- sicologici imputabili tra l’altro alla loro applicazione nell’agricoltura. Questi superamenti possono ripercuotersi negativamente su animali e vegetali e, di conse- guenza, sulla biodiversità. Anche la qualità delle acque sotterranee è pregiudicata, in particolare da nitrati e da prodotti della degradazione di pesticidi. Ne sono interessate soprattutto le falde freatiche dell’Altopiano, densamente abitato e sfrut- tato in modo intensivo a scopo agricolo. Con il presente progetto preliminare la Commissione vuole affrontare in modo vincolante questi importanti argomenti di politica ambientale e agricola. Il contenuto della nuova normativa proposta si basa sul Piano d’azione sui prodotti fitosanitari (PF) del Consiglio federale e sulla relativa tabella di marcia per ridurre il rischio associato all’uso di PF. Conformemente a come è stato concepito, il Piano non contempla obiettivi di riduzione vincolanti, motivo per cui la Commissione vuole sancire a livello di legge un programma di riduzione con obiettivi quantitativi per i rischi associati all’uso di pesticidi e aumentare così sensibilmente l’obbligatorietà nella fase di attuazione delle prescrizioni. Il suo progetto prelimi- nare prevede che i rischi riconducibili all’impiego di PF per le acque superficiali, gli habitat seminaturali e le acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile vengano ridotti del 50 per cento entro il 2027; una minoranza vorrebbe sancire nella legge un’ulteriore riduzione dei rischi fino al 70 per cento entro il 2035. Quali sostanze biologicamente attive, i pesticidi non sono utilizzati soltanto nei PF, ma anche nei prodotti biocidi (PB). Di conseguenza, anche i rischi riconducibili all’uso di PB devono essere ridotti. Il progetto preliminare crea le basi necessarie nella legge sull’agricoltura e nella legge sui prodotti chimici. La nuova normativa include così tutti i settori di applicazione: oltre all’agricoltura, quindi, anche l’uso di pesticidi da parte degli enti pubblici e dei privati. Con il suo progetto la Commissione ritiene di riuscire a disciplinare in modo più severo l’uso di pesticidi e a ridurre sensibilmente i rischi connessi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. In questo modo vuole contribuire a garantire la disponibilità illimitata di un’acqua potabile di qualità elevata e a proteggere meglio la varietà delle specie negli habitat acquatici nonché la biodiversità nel suo com- plesso.
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Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi FF 2020
Indice
Compendio 2
1 Genesi 4
2 Situazione iniziale 4
2.1 Diritto vigente 4
2.1.1 Immissione sul mercato 5
2.1.2 Requisiti legali concernenti i residui in acque superficiali,
sotterranee e potabili 7
2.1.3 Impiego 8
2.2 Politica agricola della Confederazione 9
2.2.1 Piano d’azione sui prodotti fitosanitari 9
2.2.2 Politica agricola a partire dal 2022 10
2.2.3 Monitoraggio 12
2.3 Necessità di agire e obiettivi: considerazioni della Commissione 16
3 Punti essenziali del progetto 19
4 Commento ai singoli articoli 22
5 Ripercussioni 25
5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale 25
5.2 Attuabilità 26
6 Aspetti giuridici 27
6.1 Costituzionalità 27
6.2 Rapporto con il diritto internazionale 27
6.3 Forma dell’atto 28
6.4 Delega di competenze legislative 28
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Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi FF 2020
Rapporto
1 Genesi
Nel terzo trimestre 2019 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha avviato la deliberazione sulle due iniziative popolari «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici» (Iniziativa sull’acqua potabile) e «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici», occupandosi tra l’altro in modo approfondito dei rischi associati all’uso di pesticidi1. Alla luce di quanto sopra, nella sua seduta del 30 agosto 2019 la Commissione ha deciso, con 11 voti contro 2, di presentare l’iniziativa parlamentare «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi» (19.475) con cui chiede di sancire per legge una riduzione progressiva, compresi i valori limite, del rischio associato all’uso di pesticidi. Per quanto possibile, vuole che la trattazione dell’iniziativa sia coordinata con la deliberazione sulla Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+). Nella sua seduta del 7 ottobre 2019 la CET del Consiglio nazionale ha approvato la decisione della sua omologa senza voti contrari. In seguito, nella sua seduta del 17 ottobre 2019, la CET-S ha definito i parametri del progetto e, con 9 voti contro 0 e 2 astensioni, ha deciso di incaricare la segreteria e l’amministrazione di elaborare su questa base un progetto preliminare e un rapporto esplicativo. Il 21 gennaio 2020 la CET-S ha esaminato il progetto preliminare e lo ha approvato all’unanimità nella votazione sul complesso, benché siano state presentate numerose proposte di minoranza relative all’articolo 6b della legge sull’agricoltura intese a precisare ulteriormente il progetto.
2 Situazione iniziale
2.1 Diritto vigente
Numerose leggi a livello federale disciplinano direttamente e indirettamente il settore dei pesticidi e costituiscono la base di ulteriori atti normativi che ne derivano: legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim) 2; legge federale sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr) 3; legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derra- te alimentari, LDerr)4; legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL)5;
1 Il termine «pesticida» comprende sia i prodotti fitosanitari sia i prodotti biocidi. 2 RS 813.1 3 RS 910.1 4 RS 817.0
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legge federale sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)6; legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)7; legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)8. I pesticidi – o antiparassitari – sono sostanze chimiche biologicamente potenti utiliz- zate come sostanze attive in prodotti fitosanitari (PF) e in prodotti biocidi (PB). Il termine è definito nell’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)9. Deter- minate sostanze attive pesticide sono utilizzate sia nei PF sia nei PB: di circa 300 PF e circa 250 sostanze attive PB 38 sono omologate in entrambe le categorie10. I PF proteggono piante e raccolti da organismi nocivi o ne regolano la crescita, mentre i PB hanno uno spettro di applicazione molto ampio che va dai disinfettanti ai prodotti per la protezione dei materiali (ad es. protezione del legno o di altri materiali edili, conservanti ecc.) fino agli antiparassitari. Nel settore PB la cerchia di coloro che li commercializzano o li utilizzano è pertanto molto più eterogenea di quella del settore PF. A eccezione di applicazioni molto specifiche, come ad esem- pio il controllo delle popolazioni di zanzare (tra cui la zanzara tigre), i PB non sono utilizzati in modo estensivo. Possono però essere lavati via da facciate o imbarcazio- ni e, se contenuti in detergenti o impiegati scorrettamente, finire nelle acque. Distin- guere tra sostanze attive PF e PB è in parte possibile se si conoscono il tipo d’impiego, lo stato dell’omologazione e il bacino imbrifero nonché gli schemi di immissione in piccoli bacini. In bacini di maggiori dimensioni, invece, è per princi- pio più difficile distinguere tra sostanze attive PF e PB a causa dell’eterogeneità dei bacini imbriferi e delle possibili vie d’immissione. Di seguito sono illustrate brevemente le più importanti prescrizioni vigenti relative a PF e PB, nonché le misure previste con la PA22+ concernenti i PF.
2.1.1 Immissione sul mercato
Prima di poter essere immessi sul mercato, PF e PB sono sottoposti a una procedura di autorizzazione che consente di valutarne i rischi per gli esseri umani e l’ambiente e di fissare prescrizioni d’uso che escludano qualsiasi rischio inaccettabile (ordinan- za concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari [OPF]11 e ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi [OBioc] 12). Le prescrizioni di applicazione dei PF omologati corrispondono allo stato delle cono- scenze e ai requisiti che ne derivano al momento dell’omologazione.
5 RS 822.11 6 RS 814.01 7 RS 814.20 8 RS 451 9 RS 817.021.23 10 Le cifre si basano su sostanze attive con numeri CAS, senza organismi né sostanze attive generate in loco. 11 RS 916.161 12 RS 813.12
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Sulla base dei progressi compiuti dalla scienza, negli ultimi anni i requisiti per autorizzare i PF sono stati inaspriti. Per garantire che i prodotti già omologati conti- nuino a soddisfare i requisiti attuali, nel 2010 è stata introdotta la procedura di verifica delle autorizzazioni. Da allora sono stati verificati oltre 800 prodotti con quasi 100 sostanze attive. Se dalla verifica emerge che i rischi sono troppo elevati, le prescrizioni di applicazione vengono inasprite o l’autorizzazione è revocata. Inoltre, sostanze attive ritirate nell’Unione europea (UE) vengono ritirate anche in Svizzera. Finora sono 160 le sostanze attive interessate da questa misura. Nel 2017 il Comitato di direzione prodotti chimici e prodotti fitosanitari della Con- federazione ha deciso di far valutare la procedura di omologazione dei PF13. Il rapporto di valutazione riscontra che le attuali basi giuridiche sono sufficienti e che la strutturazione dei processi è ottimizzata quanto a impiego di risorse. I processi di omologazione dei PF soddisfano i requisiti posti dal diritto in vigore, volto a garanti- re un elevato livello di protezione della salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente e a migliorare la produzione agricola. Nel processo di omologazione sono coinvolti collaboratori qualificati e di provata esperienza. Secondo il rapporto, tuttavia, in diversi settori esiste un potenziale di miglioramento. La guida strategica dovrebbe essere rafforzata e trasparenza e comunicazione dovrebbero essere miglio- rate. Si raccomanda inoltre di verificare l’organizzazione e l’attribuzione dei compiti e delle risorse dei servizi federali coinvolti. Un gruppo di lavoro istituito dal Comitato di direzione esaminerà approfonditamente i risultati ed elaborerà entro la primavera 2020 un piano volto a ottimizzare la proce- dura di omologazione. A inizio ottobre 2019 la CAT-N ha inoltre incaricato il Dipar- timento federale dell’economia, della formazione e della ricerca di presentare entro marzo 2020 un rapporto di ottimizzazione della procedura svizzera di omologazione dei prodotti fitosanitari. Entrambi i mandati saranno svolti in modo coordinato. Il diritto svizzero sui prodotti biocidi entrato in vigore nel 2005 si trova tutt’ora in un regime transitorio e di conseguenza non ha ancora dispiegato interamente la sua efficacia. In base all’accordo con l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement [MRA], RS 0.946.526.81) la Svizzera è completamente integrata nel processo armonizzato di omologazione dell’UE per i PB. Il diritto in materia di biocidi dell’UE, sottoposto interamente a revisione nel 2012, si fonda su un principio di precauzione e mira a garantire un elevato livello di protezione della salute degli esseri umani, degli ani- mali e dell’ambiente. L’attuazione dei suddetti disciplinamenti farà sì che, allo scadere del regime transitorio (ca. 2025, se tutte le sostanze attive biocide notificate saranno state verificate dalle autorità dell’UE in vista del loro impiego nei PB), saranno autorizzati per l’impiego in Svizzera soltanto quei PB che, considerati i rischi che possono comportare per l’ambiente e la salute nonché la loro efficacia, saranno stati valutati attentamente e giudicati sicuri. La normativa UE chiede inoltre di verificare periodicamente l’effetto della regolamentazione per quanto concerne la protezione dell’ambiente e della salute. Ogni cinque anni occorre perciò stilare un rapporto contenente, tra l’altro, tutte le informazioni relative agli effetti nocivi
13 Cfr. «Rapporto di valutazione della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari», consultabile sul sito www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Valutazione della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari.
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sull’ambiente associati all’impiego di prodotti biocidi da cui si possano dedurre misure atte a ridurre al minimo o impedire del tutto ripercussioni successive. Ogni Stato membro e la Svizzera devono rendere conto in merito alla Commissione europea che, su questa base, redige una relazione riassuntiva all’attenzione del Consiglio d’Europa e del Parlamento europeo. La prima relazione riassuntiva deve essere depositata entro il 30 giugno 2021.
2.1.2 Requisiti legali concernenti i residui in acque
superficiali, sotterranee e potabili L’OPF e l’OBioc definiscono i requisiti – corrispondenti a quelli previsti dalla normativa UE – che i PF e i PB devono soddisfare per poter essere omologati. Nell’ambito del processo di omologazione di PF e PB l’autorità di omologazione definisce per ogni sostanza attiva un valore accettabile dal punto di vista tossicologi- co per le acque superficiali che non può essere superato14. Alle acque sotterranee utilizzate come acque potabili e alle acque superficiali che servono o sono previste per la preparazione dell’acqua potabile si applicano i requisiti previsti nell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)15, ossia un massimo di 0,1 µg/l per i pesticidi organici (sostanze attive PF e PB). Nel caso dei metaboliti (prodotti di degradazio- ne), in base a una valutazione tossicologica si fa una distinzione tra metaboliti rile- vanti e non rilevanti. Ai metaboliti rilevanti si applica lo stesso valore massimo di 0,1 µg/l applicato alle sostanze attive, mentre per i metaboliti non rilevanti non vi sono requisiti legali. Nell’OPAc sono indicati i requisiti posti alla qualità delle acque superficiali e sotter- ranee: le sostanze attive PF e PB organiche presenti nelle acque superficiali non possono superare una concentrazione di 0,1 µg/l. Fino alla fine del 2015 questo requisito numerico conteneva l’indicazione secondo cui, sulla base di valutazioni per ogni singola sostanza effettuate nell’ambito della procedura di omologazione, era possibile fissare altri valori al posto dello 0,1 µg/l. Tale indicazione è stata soppressa nel 2016; vi è infatti l’intenzione di definire nell’OPAc valori specifici per le sostan- ze16. A tal fine verrà adottato il metodo applicato dall’UE per derivare una normati- va concernente la qualità dell’ambiente nell’ambito della direttiva quadro sulle acque (DQA). La DQA prevede di applicare alle sostanze estranee prioritarie, indi- pendentemente dall’utilizzo cui sono destinate e dalla procedura di omologazione, gli stessi parametri ecotossicologici di valutazione nel rispetto degli obblighi con- cernenti l’omologazione di PF e PB. Valori corrispondenti per diversi pesticidi organici esistono già, ma il DATEC non li ha ancora posti in vigore. Per alcune sostanze attive pesticide tali valori sono più severi dell’attuale requisito numerico generico di 0,1 µg/l, mentre per una gran parte delle sostanze lo sono meno. Per le
14 I valori per le sostanze attive PFM (RAC) sono pubblicati sul sito dell’UFAG: www.blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Prodotti fitosanitari > Utilizzo sostenibile e riduzione dei rischi > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi > Concentrazioni regolatorie accettabili (Regulatory Acceptable Concentrations = RAC) per i prodotti fito- sanitari nelle acque superficiali. 15 RS 814.201 16 Per le sostanze attive presenti in PF, PB o in parte anche in medicamenti, le procedure di omologazione e i relativi criteri differiscono.
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acque sotterranee l’OPAc definisce una concentrazione massima autorizzata di 0,1 µg/l per sostanze attive organiche PF e biocide. Mediante un rinvio alla OPPD (vedi più avanti) il valore di 0,1 µg/l (risp. 0,5 µg/l per la somma) si applica anche ai metaboliti rilevanti presenti nelle acque sotterranee che servono o sono previste per la preparazione dell’acqua potabile. L’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)17 stabilisce i requisiti concernenti la qualità dell’acqua potabile. All’acqua potabile si applica un valore massimo di 0,1 µg/l per le sostanze attive pesticide e i loro metaboliti rilevanti per l’acqua potabile (0,5 µg/l per la somma di sostanze attive e metaboliti rilevanti per l’acqua potabile).
2.1.3 Impiego
Chi, a titolo professionale o commerciale, intende impiegare PF o determinati PB, ai sensi dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim18) necessita un’autorizzazione speciale e deve dimostrare di possedere le competenze specifiche. Per ottenere un’autorizzazione speciale occorre dimostra- re, nell’ambito di un esame professionale, di possedere le conoscenze necessarie per l’attività in questione. Per gli esami sono competenti determinati enti e organi d’esame o scuole riconosciute oppure istituzioni di formazione professionale. Diver- se ordinanze del DATEC e del DFI disciplinano i requisiti19. Lo scopo delle autoriz- zazioni speciali è garantire un trattamento dei pesticidi rispettoso dell’ambiente nei settori di applicazione interessati tra cui, segnatamente. l’agricoltura, il giardinaggio e l’economia forestale nel caso dei PF e i prodotti per la protezione del legno (per conto terzi), la lotta antiparassitaria e la disinfezione dell’acqua nelle piscine collet- tive nel caso dei PB20. L’autorizzazione speciale per l’utilizzo di PF è limitata a cinque anni nell’ambito del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari21; è inoltre intro- dotto un obbligo di perfezionamento. I pertinenti lavori legislativi sono in una fase già molto avanzata. Le autorizzazioni speciali per l’utilizzo di PB non sono interes- sate da questo adeguamento. PF e PB possono essere utilizzati anche da privati, ma la scelta dei prodotti è limita- ta. Nell’ambito del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari22 la scelta di prodotti fitosanitari destinati a utenti privati è ulteriormente limitata da criteri di omologazio- ne più severi. Un divieto totale di utilizzo di tutti i PF non è previsto: violerebbe il principio di proporzionalità e, considerati i requisiti meno severi applicati già oggi ad altre sostanze chimiche, sarebbe difficilmente giustificabile.
17 RS 817.022.11 18 RS 814.81 19 RS 814.812.34, RS 814.812.35, RS 814.812.36, RS 814.812.37, RS 814.812.38, RS 814.812.31, RS 814.812.32, RS 814.812.33. 20 Informazioni sulle autorizzazioni speciali sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale dell’ambiente all’indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazio- ni per gli specialisti > Autorizzazioni speciali. 21 Piano d'azione sui prodotti fitosanitari: Obbligo di perfezionamento per l’utilizzo profes- sionale di PF, misura 6.3.1.1. 22 Piano d'azione sui prodotti fitosanitari: Criteri più severi per l’omologazione di PF per l’utilizzo non professionale, misura 6.2.2.4.
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2.2 Politica agricola della Confederazione
Per limitare il più possibile il rischio per la salute umana e per l’ambiente la Confe- derazione ha già definito condizioni quadro pertinenti e adottato diverse misure. PF e PB, ad esempio, devono essere sottoposti a una procedura di omologazione prima di poter essere immessi sul mercato. I rischi per la salute umana e per l’ambiente vengono accuratamente valutati sulla base di standard internazionali e sono stabilite prescrizioni per un loro utilizzo sicuro. Nell’ambito dei pagamenti diretti sono poste ulteriori condizioni per l’utilizzo di PF. Gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti devono fornire la prova che le esigen- ze ecologiche sono rispettate (PER) ai sensi dell’articolo 70a capoverso 1 lettera b della legge sull’agricoltura (LAgr). La prova è strutturata secondo i principi della difesa fitosanitaria integrata con lo scopo di spandere PF soltanto nella quantità strettamente necessaria e contiene ad esempio esigenze concrete relative a un bilan- cio di concimazione equilibrato, un avvicendamento delle colture e un’utilizzazione mirata di PF rispettosi degli organismi utili (art. 70a cpv. 2. LAgr). Oggi il 98 per cento della superficie agricola è coltivato secondo le esigenze PER; tuttavia, in particolare nella viticoltura, esistono piccole parcelle che non sono coltivate secondo questi criteri. Nell’ambito dei pagamenti diretti la Confederazione promuove inoltre alternative all’utilizzo di PF nonché misure preventive affinché il loro impiego sia ridotto se non persino evitato. Si promuove ad esempio la coltivazione di cereali, colza, giraso- li, piselli proteici e favette senza l’impiego di fungicidi e insetticidi. Oltre il 50 per cento dei cereali è prodotto in Svizzera secondo questo programma. Infine, si pro- muove anche l’agricoltura biologica in cui non è permesso utilizzare erbicidi e possono essere utilizzati fungicidi e insetticidi autorizzati unicamente per questo tipo di agricoltura. Un buon 15 per cento della superficie agricola è coltivato secondo i dettami dell’agricoltura biologica, la maggior parte in segmenti in cui l’impiego di PF è comunque minimo (in particolare allevamento di animali da reddito).
2.2.1 Piano d’azione sui prodotti fitosanitari
Nel settembre 2017 il Consiglio federale ha adottato il Piano d’azione sui prodotti fitosanitari23. Si tratta di uno strumento atto a fissare obiettivi comuni e ampiamente condivisi per un utilizzo sostenibile di PF. Tre sono le esigenze di cui tiene conto, ossia protezione degli esseri umani, protezione dell’ambiente e protezione delle colture. Attuandolo, i rischi verrebbero dimezzati. L’obiettivo non è stato ancora raggiunto, ma sarà realizzato mediante obiettivi chiaramente definiti entro il 2027 (base di riferimento: 2012-2015) volti a ridurre sia le applicazioni sia le immissioni nell’ambiente (emissioni). Il Piano d’azione contempla inoltre ulteriori obiettivi intermedi per i diversi settori degni di protezione che, laddove opportuno, mirano a dimezzare i rischi. Per la protezione delle acque, ad esempio, la lunghezza delle
23 Il Piano d’azione sui prodotti fitosanitari è disponibile sul sito dell’Ufficio federale dell’ambiente all’indirizzo: www.blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Piano d’azione dei prodotti fitosanitari.
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sezioni della rete svizzera dei corsi d’acqua, laddove i valori numerici vengono superati, sarà dimezzata entro il 2027; anche il potenziale di rischio per gli organi- smi acquatici, calcolato mediante un indicatore adeguato, sarà dimezzato e pure il carico che grava sulle acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile con metaboli- ti PF classificati come non rilevanti sarà nettamente ridotto. Per poter raggiungere gli obiettivi del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari sono state definite complessivamente 51 misure. Tra queste, quelle menzionate qui di seguito volte a ridurre i rischi sono state introdotte già in modo vincolante o come programma d’incentivazione (nell’ordinanza sui pagamenti diretti; OPD24) asso- ciandole all’autorizzazione e all’utilizzo di PF (nell’ordinanza sui prodotti fitosanita- ri; OPF). Nell’ambito dell’omologazione sono state introdotte ulteriori prescrizioni d’uso volte a ridurre il dilavamento nelle acque superficiali. I PF interessati sono veri- ficati e, se necessario, sono disposte prescrizioni d’uso più severe. La dotazione di un lavaggio automatico delle parti interne per le attrezzature di applicazione e la costruzione di piazzali per il lavaggio sono sostenute finanzia- riamente per ridurre le immissioni nelle acque provenienti da fonti puntuali (ad es. piazzali per il lavaggio). Sono stati definiti nuovi punti di controllo allo scopo di proteggere le acque (ad es. piazzale per il lavaggio, stoccaggio di PF) e, conformemente alla racco- mandazione della Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA), saranno attuati dai Cantoni ad esempio nell’ambito dei controlli PER. Sono stati introdotti nuovi contributi allo scopo di incentivare la riduzione di PF nelle colture che richiedono un utilizzo intensivo dei prodotti fitosanitari quali la frutticoltura, la viticoltura e la coltivazione di barbabietole da zucchero. Sono stati introdotti nuovi contributi per incentivare la rinuncia o la rinuncia parziale agli erbicidi su superfici coltive aperte. Sono stati avviati progetti regionali di riduzione del rischio associato all’uso di PF. Agroscope ha istituito un polo di ricerca per sviluppare la protezione sostenibile dei vegetali.
2.2.2 Politica agricola a partire dal 2022
Il 1° novembre 2017, con l’approvazione dell’Analisi globale dell’evoluzione a medio termine della politica agricola, il Consiglio federale ha presentato il suo concetto per la Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+). Il progetto comprende anche un pacchetto di misure nel quadro dell’iniziativa sull’acqua potabile che include gli obiettivi centrali sia di quest’ultima sia dell’iniziativa sul divieto dei pesticidi. Per ridurre i rischi di PF, con la PA22+ sono previste le misure illustrate qui di seguito.
24 RS 910.13
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Ampliamento dei requisiti nell’ambito della PER come condizione per ottenere pagamenti diretti. o Occorre ridurre il carico delle acque superficiali e degli habitat seminaturali. Per farlo si devono evitare immissioni nelle acque durante le fasi di riempi- mento, lavaggio e pulizia delle irroratrici. L’obiettivo sarà raggiunto median- te sistemi di lavaggio delle parti interne per una pulizia efficiente sul campo e la raccolta e il trattamento delle acque di lavaggio in azienda. Si richiede inoltre la corretta evacuazione delle acque dai siti sui quali vengono riempite o pulite le irroratrici oppure prodotti o trasbordati concimi aziendali o rici- clati, conformemente ai requisiti di protezione delle acque. Occorre inoltre promuovere la riduzione della deriva e del dilavamento di PF. Nelle «Istruzioni concernenti misure per la riduzione dei rischi nell’utilizzo di prodotti fitosanitari» dell’UFAG sono illustrate tutte le misu- re pertinenti. Le aziende devono essere obbligate a scegliere quelle che ri- tengono opportune per riuscire a ridurre almeno del 75 per cento le emissio- ni di PF indesiderate. o PF con un rischio ambientale inaccettabile vengono ritirati dal mercato nell’ambito della verifica dell’autorizzazione. Per proteggere l’ambiente si continuerà a limitare in base ai rischi l’impiego degli altri prodotti autorizza- ti. I prodotti che presentano un rischio elevato saranno sostituiti da altri con un rischio inferiore, sempre se disponibili. o Violazioni di determinate prescrizioni della normativa in materia di prote- zione delle acque sono sanzionate direttamente riducendo i pagamenti diretti (legge sull’agricoltura). o Per aumentare l’efficacia dei controlli nell’impiego di PF è introdotto un si- stema di controllo basato sui rischi con analisi di laboratorio di campioni di piante. Inoltre, in tutte le colture con contributi per i sistemi di produzione è promossa la produzione senza l’uso di PF o con un loro impiego ridotto. Le prescrizioni della PER nell’ambito della protezione dei vegetali saranno inasprite a livello regionale in modo mirato se i requisiti posti dalla normativa in materia ambientale non sono soddisfatti a causa delle immissioni imputabili all’agricoltura. Con contributi a favore di un’agricoltura adeguata alle condi- zioni locali si consentirà inoltre la promozione di misure specifiche alle diverse regioni al fine di migliorare la protezione delle risorse. Nell’ambito di elaborazione del progetto di PA22+ è stata esaminata anche la possi- bilità di continuare a disciplinare l’impiego di PF mediante tasse d’incentivazione. Sono stati soppesati i pro e contro, come ad esempio l’imposizione conforme al principio di causalità rispetto alla creazione, al mantenimento e all’effetto di un nuovo sistema amministrativo delle entrate. Poiché dal punto di vista attuale altri strumenti risultano essere altrettanto validi se non migliori, non occorre perseguire lo sviluppo di una tassa d’incentivazione di questo genere. Nell’ambito della PER viene limitato l’utilizzo di prodotti che presentano un rischio elevato per l’ambiente, raggiungendo così lo stesso scopo della tassa d’incentivazione, ossia la riduzione dell’uso di tali prodotti. La soluzione PER ha inoltre il vantaggio di raggiungere gli effetti auspicati senza dover creare e mantenere un nuovo sistema amministrativo delle entrate.
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Dal 14 novembre 2018 al 6 marzo 2019 il Consiglio federale ha svolto una consulta- zione sulla PA22+. Nell’agosto 2019 ha annunciato di voler ampliare ulteriormente il pacchetto di misure relativo all’iniziativa sull’acqua potabile25. Tra l’altro, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazio- ni (DATEC) verificherà se occorre creare una base legale che obblighi la Confede- razione a prendere provvedimenti per attenuare le immissioni in caso di ripetuto sorpasso, in vaste aree della Svizzera, dei valori soglia di PF nelle acque superficiali. Il DATEC, in collaborazione con i dipartimenti e i Cantoni interessati, è giunto alla conclusione che sia necessario ottimizzare, ma senza effettuare adeguamenti a livello legislativo. I relativi miglioramenti dei processi sono esaminati e attuati a livello di ordinanza. Le modifiche di legge previste nell’ambito della PA22+ entreranno in vigore il 1° gennaio 2022.
2.2.3 Monitoraggio
Per verificare se i requisiti della legislazione sull’ambiente e sulle derrate alimen- tari sono soddisfatti e per assicurare che gli esseri umani e l’ambiente non siano esposti a rischi inaccettabili associati all’uso di pesticidi (sostanze attive in PF e PB), in diversi settori vengono effettuati – e in parte realizzati e ampliati nell’ambito di attuazione del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari – monitoraggi di residui di pesticidi. I monitoraggi sono illustrati nelle tabelle qui di seguito.
Settore Monitoraggio
Acque superficiali Nel 2012, 2015 e 2017 l’Istituto federale per (organismi acquatici l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione non bersaglio) delle acque (EAWAG) ha effettuato su mandato dell’UFAM misurazioni del carico di pesticidi in cinque corsi d’acqua. Nel 2012 sono stati esaminati corsi d’acqua piccoli e medi con bacini imbriferi in zone agricole e residenziali26. Nel 2015 e nel 2017 sono stati campionati piccoli corsi d’acqua con bacini imbriferi utilizzati in gran parte per scopi agricoli27.
Dal 2019 i pesticidi sono misurati ogni anno in corsi d’acqua piccoli e di media grandezza in 21 stazioni di
25 Cfr. al riguardo il comunicato stampa del Consiglio federale del 21.08.2019: «Il Consiglio federale definisce come procedere in relazione alla PA22+» disponibile sul sito www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa. 26 Aqua&Gas n.°3 2014: Über 100 Pestizide in Fliessgewässern, disponibile sul sito www.centreecotox.ch > News&Publikationen > Publikationen (in ted. e franc.).
27 Aqua&Gas n.°4 2019: Hohe PSM-Belastung in Schweizer Bächen - NAWA-SPEZ-
Kampagne untersucht Bäche in Gebieten intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (in ted.) e Aqua&Gas n.°4 2017: Hohe ökotoxikologische Risiken in Bächen - NAWA SPEZ un- tersucht Bäche in Gebieten intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, disponibili sul sito www.centreecotox.ch > News&Publikationen > Publikationen (in ted. e franc.).
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Settore Monitoraggio misurazione fisse. Nel 2020 dovrebbero entrare in servizio altre cinque stazioni di misurazione28.
In particolare nei corsi d’acqua piccoli e medi, per deter- minati principi attivi dei PF vengono spesso superate le concentrazioni rilevanti dal profilo ecotossicologico29.
Habitat seminaturali Oggi i residui di pesticidi in habitat seminaturali non sono (organismi terrestri misurati sistematicamente. Nell’ambito del Piano d’azione non bersaglio) sui prodotti fitosanitari sono in fase di sviluppo monito- raggi.
Il rischio di pregiudicare habitat seminaturali proviene in particolare dalla deriva nel caso vengano utilizzati PF. I rischi dipendono dalla distanza rispetto alla coltura nonché dal tipo e dall’interconnessione degli habitat30.
Acque sotterranee da Nell’ambito dell’Osservazione nazionale delle acque cui si ricava acqua sotterranee NAQUA, dal 2002 sono gestite in stretta col- potabile laborazione con i Cantoni circa 500 stazioni di misurazio- ne presenti su tutto il territorio svizzero. Le acque sotter- ranee sono campionate al fine di rilevare un’ampia gamma di sostanze attive PF e alcuni metaboliti PF nonché, dal 2005, anche sostanze attive PB31. Nel caso dei metaboliti, una valutazione tossicologica consente di distinguere tra metaboliti rilevanti e non rilevanti. Ai metaboliti rilevanti si applica lo stesso valore massimo di 0,1 µg/l applicato alle sostanze attive, mentre per i metaboliti non rilevanti non vi sono requisiti legali.
I requisiti legali di qualità posti alle acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile relativi alle sostanze attive e ai metaboliti rilevanti sono per lo più soddisfatti (a eccezione del clorotalonil32). Alcuni metaboliti non rilevanti sono registrati più diffusamente in concentrazioni elevate. Per
28 Cfr. al riguardo il rapporto «Attuazione del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari. Stato agosto 2019», disponibile sul sito www.blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Piano d’azione dei prodotti fitosanitari.
29 Cfr. al riguardo Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, pag.14.
30 Cfr. al riguardo Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, pag. 19.
31 Cfr. al riguardo www.bafu.admin.ch > Temi > Acqua > Informazioni per gli specialisti > Stato delle acque > Acque sotterranee > Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA > Moduli TREND e SPEZ. 32 Dall’esame della sostanza attiva clorotalonil è emerso che alcuni dei suoi metaboliti devono essere considerati rilevanti, tanto che ora si applica ad essi il valore fissato per legge di 0,1 µg/l. Così il clorotalonil non riesce più a soddisfare i requisiti di omologazio- ne che, di conseguenza, è stata ritirata.
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Settore Monitoraggio questo motivo occorre ridurre il loro carico nelle acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile33.
Suolo I PF si depositano nel suolo direttamente durante l’applicazione o in seguito a piogge. Lì, in percentuali diverse, vengono degradati, legati o trasportati in altri strati. I PF che permangono nel suolo si presentano in forma composta o disciolta. I residui composti di PF pos- sono essere misurati anche se ciò talvolta comporta un dispendio maggiore. Nel complesso questa situazione iniziale fa sì che oggi i residui di pesticidi presenti nel suolo non siano misurati sistematicamente, a eccezione del rame. Nell’ambito del Piano d’azione sui prodotti fitosani- tari è in fase di sviluppo un monitoraggio di sostanze attive PF nel suolo34. Il monitoraggio di sostanze PF e dei rispettivi prodotti della degradazione sarà eseguito di routine a partire dal 2025 nell’ambito dell’Osservazione nazionale dei suoli NABO.
Nel processo di omologazione di PF e PB si valuta in base a modelli quali rischi per il suolo rappresenta un utilizzo di PF o PB. Manca il monitoraggio del suolo per verificare se la valutazione del rischio di omologazione copre a sufficienza la realtà35. Nel caso di PB le immissioni nel suolo sono di secondaria importanza.
Aria La contaminazione dell’aria con pesticidi non è misurata sistematicamente.
Nell’ambito dell’omologazione sia di PF sia di PB si valuta, sulla scorta di parametri chimici, se una sostanza attiva ha il potenziale di giungere nell’atmosfera. La mag- gior parte di PF non è volatile. Le emissioni di PF più elevate avvengono tramite deriva. Nel caso di PB le emissioni nell’aria esterna sono di se- condaria importanza.
Consumatori I dati sui residui di pesticidi nelle derrate alimentari sono
33 Cfr. al riguardo Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, misura 6.1.2.1.
34 Cfr. al riguardo Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, misura 6.3.3.7.
35 Cfr. al riguardo Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, pag. 57.
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Settore Monitoraggio rilevati dai Cantoni e dalle Dogane e messi a disposizione della Confederazione36. I requisiti relativi ai residui nelle derrate alimentari sono fissati nell’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)37. Le campionature sono effettuate in funzione dei rischi. I dati rilevati non sono perciò adatti per un monitoraggio.
Dal 2019 la Svizzera partecipa al monitoraggio europeo dei residui di pesticidi. La Confederazione rileva, per derrate alimentari selezionate, dati relativi a residui di pesticidi che mette a disposizione del programma europeo di monitoraggio. I rischi per i consumatori rappresentati dai residui di pesti- cidi nelle derrate alimentari provenienti dalla Svizzera e dall’UE sono oggi minimi. Nel caso di derrate alimentari importante dall’Asia la percentuale contestata è invece molto più elevata38.
Utilizzatori I rischi per gli utilizzatori esistono in primo luogo in caso di inosservanza delle misure di protezione prescritte39. L’osservanza delle misure di protezione prescritte nell’impiego di PF e PB non è sorvegliata in modo siste- matico né esiste alcun monitoraggio in proposito.
Volume di vendite Ogni anno sono rilevati i quantitativi di tutti i PF immessi sul mercato. Non sono invece registrati i settori in cui i PF sono in vendita. Sono pubblicati i dati fino al 200840. I quantitativi di PB commercializzati non sono per ora rilevati.
Volume delle appli- Gli utilizzatori professionali di PF devono documentare tutte le applicazioni di PF41. Tuttavia, la documentazione
36 Cfr. al riguardo Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (ed.) (2018) «Überblick amtliche Kontrollen 2017», disponibile in ted. e franc. sul sito www.blv.admin.ch > Alimenti e nutrizione > Sicurezza alimentare > Responsabili > Pro- grammi nazionali di controllo. 37 RS 817.021.23 38 Cfr. al riguardo il rapporto «Pesticidi nella verdura fresca e nelle spezie provenienti dall’Asia 2012-2015» (2016), disponibile sul sito www.blv.admin.ch > Alimenti e nutri- zione > Sicurezza alimentare > Sostanze in primo piano > Prodotti fitosanitari.
39 Cfr. al riguardo Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, pag. 45.
40 Cfr. al riguardo Ufficio federale dell’agricoltura (ed.): Quantitativi commercializzati dei principi attivi di prodotti fitosanitari, disponibile sul sito www.blw.admin.ch > Produzio- ne sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari.
41 Cfr. art. 62 OPF (RS 916.161)
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Settore Monitoraggio cazioni non è registrata in maniera sistematica né a livello canto- nale né a livello nazionale. Su questi dati i Cantoni effet- tuano un controllo a campione nell’ambito della PER. Nell’ambito dell’analisi centralizzata degli indicatori agro- ambientali (AC-IAA) viene rilevato e valutato ogni anno il volume di applicazioni di circa 300 aziende che partecipa- no su base volontaria. Le applicazioni non agricole non sono rilevate. La stima delle applicazioni di PF su scala nazionale mediante le cifre fornite dalla AC-IAA non è del tutto affidabile poiché le 300 aziende non coprono a sufficienza tutti i settori di produzione. Mancano dati soprattutto per quanto riguarda l’orticoltura e l’agricoltura biologica. Nell’ambito del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, pertanto, entro il 2022 questi rilevamenti verranno migliorati ed estesi, tra l’altro, anche all’orticoltura e all’agricoltura biologica42. Per quanto riguarda i PB, nel 201343 e nel 201644 è stata svolta, sulla base di inchieste, una stima dei loro quantita- tivi nei prodotti sanitari e per l’igiene veterinaria. Un monitoraggio sistematico dell’utilizzo di PB nel loro inte- ro spettro di applicazione (disinfettanti, prodotti sanitari, antiparassitari) non esiste.
2.3 Necessità di agire e obiettivi: considerazioni della
Commissione Al momento due iniziative popolari pendenti nella Commissione hanno come ogget- to l’impiego di pesticidi: l’iniziativa presentata il 18 gennaio 2018 «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico
42 Cfr. al riguardo il Piano d’azione dei prodotti fitosanitari, misura 6.3.3.8.
43 Cfr. al riguardo «Mengenabschätzung von Bioziden in Schutzmitteln in der Schweiz» HSR Hochschule für Technik Rapperswil (2013) (ed.), disponibile sul sito www.admin.ch > Documentazione > Studi e «Biozid-Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich» Berner Fachhochschule (2013) (ed.), disponibile sul sito www.agrammon.ch > Down- loads > Weitere Informationen (in ted.). https://www.agrammon.ch/assets/Downloads/Further-Information/Biozide-fuer-Hygiene- Veterinaerbereich.pdf 44 Aqua&Gas n. 4 2016 «Biozidprodukte – Eintrag in Gewässer», disponibile sul sito www.comleam.ch > Downloads (in ted.).
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di antibiotici»45 e l’iniziativa presentata il 25 maggio 2018 «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»46. Pur riferendosi ad articoli diversi della Costituzione federale (art. 74 e art. 104 Cost.), entrambe chiedono nuove prescrizioni concernenti l’utilizzo di tali sostanze. Mentre la seconda chiede un divieto generale di pesticidi sintetici, la prima sollecita una produzione generalmente esente da pesticidi per le aziende incluse nel sistema dei pagamenti diretti. Le due iniziative popolari sono state all’origine delle discussioni in seno alla Commissione. La Commissione ritiene che entrambe le iniziative popolari affrontino importanti tematiche di politica ambientale e agricola che necessitano una risposta vincolante sul piano politico. Come gli autori delle iniziative, anche la Commissione vorrebbe ridurre l’impatto ambientale causato dall’uso di pesticidi. Non ritiene tuttavia oppor- tuno focalizzarsi esclusivamente sulla pratica agricola e nemmeno vietare in maniera generale i pesticidi sintetici e non sintetici. Fa notare che l’impiego di PF in agricol- tura serve innanzitutto a proteggere le colture da malattie e parassiti nonché dalla concorrenza delle piante infestanti. In questo modo i PF contribuiscono a garantire i proventi e la qualità dei raccolti. Tuttavia, le sostanze biologicamente attive che contengono possono avere ripercussioni indesiderate sugli esseri umani e sugli organismi non bersaglio. La Commissione ne è consapevole. Prende perciò atto con preoccupazione del fatto che le analisi della qualità dell’acqua nei corsi d’acqua di piccola e media grandezza evidenziano superamenti dei valori soglia ecotossicologi- ci imputabili all’applicazione di PF soprattutto nell’agricoltura. Questi superamenti possono ripercuotersi negativamente su animali e vegetali e, di conseguenza, sulla biodiversità47. Secondo il rapporto dell’Osservazione nazionale delle acque sotterra- nee NAQUA48 pubblicato nell’agosto 2019 anche la qualità delle acque sotterranee è pregiudicata in particolare dai nitrati e dai prodotti della degradazione di PF. Ne sono interessate soprattutto le falde freatiche dell’Altopiano, densamente abitato e sfruttato in modo intensivo a scopo agricolo. Per affrontare la problematica, recentemente il Consiglio federale ha varato, e in parte già attuato, diverse misure. La Commissione riconosce e accoglie favorevol- mente queste misure che attualmente comprendono in particolare il Piano d’azione sui prodotti fitosanitari e il pacchetto di misure concernenti l’iniziativa sull’acqua potabile previsto nell’ambito della PA22+. Constata tuttavia anche che, in passato, la politica non è riuscita a convincere la popolazione che le problematiche nel settore della protezione delle acque erano prese sul serio e affrontate con la diligenza neces-
45 L’iniziativa sull’acqua potabile chiede che i pagamenti diretti siano erogati soltanto alle aziende agricole che non impiegano pesticidi, non fanno un uso profilattico di antibiotici nella detenzione di animali e possono nutrire il loro effettivo di animali con il foraggio prodotto nell’azienda..Chiede inoltre che sia conservata la biodiversità come parte della PER. 46 L’iniziativa «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» chiede di vietare l’uso di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio. Da vietare sarebbe altresì l’importazione di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi. 47 Cfr. al riguardo UFAM (ed.) 2008: Ecologia e protezione delle piante. Base per l’uso di prodotti fitosanitari, disponibile sul sito www.bafu.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Pubblicazioni e studi > Ecologia e protezione delle piante. 48 UFAM (ed.) 2019: Zustand und Entwicklung Grundwasser Schweiz. Ergebnisse der Nationalen Grundwasserbeobachtung NAQUA, stato 2016, Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Umwelt-Zustand n. 1901: 138 pag. (in ted. e franc.)
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saria dal profilo politico. Non è stato effettivamente possibile raggiungere gli «obiet- tivi ambientali per l’agricoltura» che l’Ufficio federale dell’ambiente e l’Ufficio federale dell’agricoltura avevano stabilito in base al diritto vigente e pubblicato assieme nel 2008, sebbene anche oggi siano già applicabili i requisiti ambientali e il sostegno finanziario alle aziende agricole sia vincolato a una PER. L’attenzione alle tematiche ambientali da parte dell’opinione pubblica è molto elevata e la sensibilità della popolazione svizzera nei confronti dell’inquinamento ambientale dovuto all’impiego di pesticidi è aumentata. Ampie cerchie della popola- zione hanno un atteggiamento critico per quanto riguarda l’impiego di pesticidi e il loro impatto potenziale sull’ambiente e sulla salute umana nonché nei confronti dei residui nelle derrate alimentari. Con il suo progetto la Commissione vorrebbe segna- lare con chiarezza che la politica intende indicare percorsi vincolanti che conducano alla soluzione dei problemi. Il contenuto del progetto preliminare della Commissione si basa sul Piano d’azione sui prodotti fitosanitari del Consiglio federale e sulla relativa tabella di marcia per ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi. Conformemente a com’è stato conce- pito, il Piano non contempla obiettivi di riduzione vincolanti, motivo per cui la Commissione vuole sancire a livello di legge un programma di riduzione con obiet- tivi quantificati per i rischi associati all’uso di pesticidi e aumentare così sensibil- mente l’obbligatorietà nella fase di attuazione delle prescrizioni. La maggioranza riprende esattamente il Piano d’azione e chiede una riduzione dei rischi del 50 per centro entro il 2027, mentre una minoranza vorrebbe definire un obiettivo di ridu- zione che vada oltre il Piano d’azione. Il programma di riduzione progressiva non varrebbe soltanto per l’agricoltura, bensì per tutti i settori di applicazione, quindi anche per l’uso di pesticidi da parte degli enti pubblici e dei privati. Per stabilire se l’obiettivo è stato raggiunto, la Commissione chiede di monitorare l’impiego di pesticidi e di sviluppare uno o più indicatori di rischio. Questi ultimi devono poter essere applicati per quanto possibile a tutti i settori di rischio: utilizza- tori, consumatori, organismi non bersaglio terrestri e acquatici, acque sotterranee, acqua potabile, suolo e aria. Secondo la maggioranza della Commissione il Consi- glio federale deve definire il metodo di calcolo per stabilire se gli obiettivi di ridu- zione sono raggiunti, mentre una minoranza ribadisce che l’Esecutivo deve stabilire un indicatore che tenga conto della tossicità e dell’impiego dei diversi PF. La Com- missione chiede inoltre che la Confederazione gestisca un sistema d’informazione centrale sull’uso di PF e PB in cui siano registrate tutte le applicazioni di questi prodotti a titolo professionale o commerciale. Dato che le stesse sostanze attive possono essere utilizzate in settori diversi, è prati- camente impossibile determinare l’origine dei pesticidi e dei prodotti della loro degradazione. La Commissione ritiene perciò importante che siano le categorie a definire le misure, a pianificarle, quantificarle e pubblicarle. La Confederazione le sostiene soltanto in via sussidiaria, ad esempio mediante incentivi ai produttori sotto forma di pagamenti diretti. Se gli obiettivi finali e intermedi non saranno raggiunti, la Commissione ritiene che spetti al Consiglio federale attuare misure supplementari intese a garantire che lo siano. È ipotizzabile in particolare la possibilità di revocare l’approvazione per le sostanze attive che presentano rischi molto elevati, ma anche l’introduzione di tasse
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d’incentivazione su pesticidi ponderate in base alla tossicità, un’ulteriore promozio- ne dei sistemi di produzione agricola esente da pesticidi, un divieto dell’uso privato di tali sostanze o un adeguamento dell’omologazione. Nella fase di attuazione dell’iniziativa la Commissione vuole tener conto del calen- dario di politica agricola del Consiglio federale e coordinare, per quanto possibile, il suo progetto con la legislazione dell’Esecutivo nell’ambito della PA22+. Con il suo progetto la Commissione è convinta di riuscire a disciplinare in modo più severo l’impiego di pesticidi e a ridurre nettamente i rischi connessi. Il progetto rappresenta in particolare la base per le precisazioni necessarie a livello di ordinanza e per un’attuazione vincolante degli obiettivi definiti nella legge. Infine, la Commis- sione vuole anche contribuire a garantire la disponibilità illimitata di un’acqua potabile di qualità elevata e a proteggere meglio la varietà delle specie negli habitat acquatici nonché la biodiversità nel suo complesso.
3 Punti essenziali del progetto
Per adempiere i punti principali stabiliti dalla Commissione (cfr. n. 2.3) e applicare lo stato attuale delle conoscenze concernenti il monitoraggio (cfr. la tabella al n. 2.2.3) occorre sancire nella legge sull’agricoltura e nella legge sui prodotti chimici un obiettivo per i PF e i PB volto a ridurre i rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. Tutto ciò a complemento delle misure già esistenti e a quelle previste con la PA22+ in relazione ai PF nonché del rapporto sull’attuazione del disciplina- mento dei PB (cfr. n. 2.1.1). Quali sostanze biologicamente attive, i pesticidi sono utilizzati sia nei PF sia nei PB. Anche se PF e PB contengono dunque in parte le stesse sostanze attive, nell’ottica di sancire a livello di legge i programmi di riduzione occorre differenziare tra PF e PB. Per i PF sono stati fissati obiettivi di riduzione già con il Piano d’azione sui prodotti fitosanitari; essi sono il risultato di riflessioni approfondite fatte da tutte le parti interessate e con il progetto preliminare della Commissione vengono elevati a livello di legge. Per i PB, invece, non è stato ancora avviato nessun processo paragonabile da cui dedurre eventuali obiettivi di riduzione. Attualmente nemmeno la Confedera- zione dispone di informazioni sul volume di vendite di PB in Svizzera. Non è quindi possibile al momento fissare per i PB valori concreti da raggiungere, poiché manca- no ancora le necessarie basi di dati. Occorre innanzitutto chiarire in quali settori vi sono serie situazioni pregiudizievoli per la salute e per l’ambiente riconducibili al loro uso. Con la nuova normativa qui proposta il Consiglio federale ottiene tuttavia la competenza di creare la base di dati necessaria, di fissare ulteriori obiettivi di riduzione del rischio nel settore di applicazione dei PB e di sviluppare strumenti adeguati per calcolare e verificare i valori da raggiungere. Per i PF la situazione dei dati è nettamente migliore. Per questo settore si deve perciò stabilire che i rischi riconducibili all’impiego di PF per le acque superficiali, gli habitat seminaturali e le acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile debba- no essere ridotti del 50 per cento entro il 2027, mantenendo gli stessi anni di riferi- mento (2012–2015) del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari. Il Consiglio federale stabilisce il metodo di calcolo o gli indicatori per verificare il raggiungimento degli
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obiettivi, nonché gli strumenti per rilevare i dati necessari a tale scopo. Ha inoltre la competenza di stabilire, se del caso, obiettivi di riduzione concreti per ulteriori settori quali ad esempio utilizzatori, consumatori o per i comparti ambientali suolo e aria. Il progetto preliminare coinvolge concretamente le categorie: spetterà alle relative organizzazioni stabilire di propria iniziativa quali misure attuare per raggiungere lo scopo. Esse dovranno inoltre pubblicare autonomamente le misure concordate e controllare che siano adempiute. Il Consiglio federale può designare le organizza- zioni di categoria. Le categorie saranno sostenute in via sussidiaria dalla Confedera- zione. Se gli obiettivi previsti dalla legge non saranno raggiunti, il Consiglio federa- le adotterà misure correttive. Concretizzazione prevista Per poter calcolare gli obiettivi di riduzione da raggiungere occorre sviluppare indicatori di rischio. Questi, a loro volta, devono basarsi su monitoraggi svolti almeno dal 2012 affinché si possa individuare un valore iniziale (valore medio 2012–2015). Condotti su tutto il territorio svizzero, i monitoraggi devono compren- dere per quanto possibile tutti i PF e PB omologati nonché tutti i settori di applica- zione (enti pubblici, agricoltura, privati) ed essere svolti a scadenza annuale. Semplificando, i rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’uso di PF e PB sono determinati da tre fattori: quantità x tossicità x esposizione. La quantità indica quanta sostanza attiva viene sparsa e per i PF può essere rappre- sentata sulla scorta del volume di vendita a livello nazionale. La quantità, e quindi il rischio, possono essere ridotti impiegando in particolare metodi di protezione alter- nativi, come ad esempio la lotta meccanica alle malerbe. La tossicità indica il potenziale di una sostanza attiva di produrre un effetto negativo sugli esseri umani o su altri esseri viventi. La tossicità, e quindi il rischio, possono essere influenzati mediante la scelta dei prodotti: i prodotti più tossici possono essere sostituiti da quelli meno tossici. L’esposizione è la misura in cui gli esseri viventi o i compartimenti ambientali come le acque superficiali entrano in contatto con una determinata sostanza attiva. L’esposizione, e quindi il rischio, possono essere influenzati modificando la modali- tà d’uso. Quale risultato della verifica di sostanze attive già omologate, ad esempio, possono essere disposte ulteriori prescrizioni d’uso per ridurre l’esposizione in determinati settori (ad es. la distanza da acque superficiali o biotopi). Gli indicatori rileveranno i rischi associati all’uso di PF per determinati comparti- menti ambientali o settori, ad esempio per acque superficiali, habitat seminaturali o acque sotterranee. Saranno inoltre in grado di rappresentare l’evoluzione dei rischi con il mutare della quantità utilizzata, la scelta di sostanze attive meno tossiche o di alternative non chimiche nonché l’attuazione di ulteriori provvedimenti atti a ridurre i rischi (ad es. condizioni di utilizzo). Con il «pesticide load indicator»49 la Dani-
49 Cfr. al riguardo Land Use Policy (2018) Volume 70, pagg. 384–393, «Pesticide Load—A new Danish pesticide risk indicator with multiple applications», disponibile sul sito www.sciencedirect.com.
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marca impiega dal 2010 un indicatore basato sulla quantità di PF utilizzata e sulla relativa tossicità. L’esposizione non viene presa in considerazione. Un indicatore per le condizioni svizzere deve essere più completo e tener conto dell’esposizione per considerare anche misure come quelle previste dal Piano d’azione sui prodotti fitosanitari (cfr. n. 2.2.1) e dalla PA22+ (cfr. n. 2.2.2) intese a ridurre le immissioni nell’ambiente. Con i dati attualmente a disposizione è possibi- le, sulla base del volume di vendite di PF rilevato annualmente e disponibile per tutto il territorio nazionale, della tossicità delle sostanze attive e dei provvedimenti per ridurre l’esposizione, mettere a punto un indicatore in grado di rappresentare il rischio potenziale dei PF. Le cifre relative al volume di vendite di PF sono registrate sin dal 2008 presso i titolari di autorizzazioni e gli importatori e consentono di definire un valore iniziale per il periodo 2012–2015. In questo modo è possibile illustrare l’intero potenziale di riduzione del rischio per la Svizzera e di conseguenza definire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione. Anche per quanto riguarda i prodotti biocidi saranno rilevate le rispettive quantità immesse sul mercato. I dati concernenti il volume di vendite di PF rilevati attualmente presso i titolari di autorizzazione e gli importatori non contengono informazioni né sull’utilizzo nei diversi settori d’impiego né sul momento e sul luogo dell’applicazione. Una base di dati di questo genere deve ancora essere creata ed è la premessa affinché il Consiglio federale possa calibrare le sue misure ai settori specifici e, all’occorrenza, apportare correttivi in base al rischio qualora gli obiettivi di riduzione del rischio previsti per legge non venissero raggiunti. Per introdurre il perfezionamento obbligatorio nell’ambito dell’autorizzazione speciale entro il 2025 sarà sviluppata una banca dati. Ogni utilizzatore professionale o commerciale vi sarà registrato con la sua autorizzazione speciale. I punti vendita avranno accesso alla banca dati in modo da poter controllare se l’acquirente è in possesso di un’autorizzazione speciale valida. Grazie alla banca dati saranno regi- strate le vendite presso i punti vendita finali (ad es. Landi). Sarà quindi noto a quali persone vengono venduti i PF. Su questa base sarà possibile dimostrare in modo differenziato l’uso di PF nei diversi settori d’impiego (ad es. agricoltura, uso non professionale, ente pubblico). Occorre chiarire se per i PB un rilevamento di questo tipo presso i punti vendita finali è possibile e opportuno. Per ricevere informazioni dettagliate sull’utilizzo – come luogo e momento dell’uso – la Confederazione deve creare e gestire un sistema d’informazione per registrare l’impiego di PF e PB in cui tutti gli utilizzatori professionali e commerciali sono tenuti a registrare l’applicazione di queste sostanze. Occorre registrare quali sostanze attive sono state sparse, in quale quantità, quando, dove (luoghi o superfici) e su quali oggetti o piante. Su questa base sarà possibile in futuro documentare in modo differenziato l’uso di PF e PB nei diversi settori di applicazione. Le misurazioni di PF e PB effettuate nelle acque superficiali, nell’acqua potabile e nelle acque sotter- ranee e i relativi prodotti di degradazione consentono infine di rendere plausibile la riduzione del rischio calcolata grazie all’indicatore, mentre nelle acque sotterranee è possibile misurare una riduzione delle immissioni soltanto a distanza di anni. Per questa ragione si prevede di ampliare ulteriormente il monitoraggio ai sensi del Piano d’azione dei prodotti fitosanitari (cfr. n. 2.2.3).
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4 Commento ai singoli articoli
Art. 11a LPChim Nel capitolo 2 della LPChim sono contenute disposizioni relative alla notifica e all’omologazione di determinate sostanze e preparati. La nuova disposizione sull’obbligo di comunicare per i PB sarà inserita dopo le disposizioni concernenti l’omologazione di PB e PF. Per poter verificare se l’obiettivo è stato raggiunto occorrerà elaborare un indicatore sulla base del volume di vendite. Per adempiere il suo mandato la Confederazione ha perciò bisogno di dati da elaborare. Con l’articolo 11a LPChim è introdotta ora una base legale esplicita per i trattamenti di dati relativi ai PB (una disposizione analoga per trattare i dati relativi ai PF è introdotta nella LAgr; cfr. il commento all’art. 164b LAgr).
Art. 11b LPChim Nella LPChim la nuova disposizione che riguarda il sistema d’informazione per i PB è inserita per motivi sistematici dopo le disposizioni sull’omologazione di PB, più precisamente dopo la nuova disposizione concernente l’obbligo di comunicare per i PB (la base legale per il sistema d’informazione concernente l’uso di PF è invece istituita nella LAgr; cfr. il commento all’art. 165fbis e all’art. 165g LAgr). Affinché il Consiglio federale possa calibrare le sue misure ai settori specifici e, se del caso, apportare i necessari correttivi qualora gli obiettivi di riduzione del rischio previsti per legge non venissero raggiunti, occorre rilevare le applicazioni di PB presso gli utilizzatori. A tale scopo la Confederazione deve creare un nuovo sistema d’informazione. L’articolo 11b LPChim costituisce la base legale perché la Confede- razione possa gestire un sistema di questo genere e vi possa trattare dati. Secondo il capoverso 2 tutti coloro che utilizzano PB a titolo professionale o com- merciale devono registrare tutte le applicazioni nel sistema d’informazione. Occorre inserire quali sostanze attive vengono sparse, in quale quantità, quando, dove (luoghi o superfici) e su quali oggetti o piante. Il capoverso 3 disciplina quali servizi e persone possono accedere ai dati del sistema d’informazione.
Art. 25a LPChim Il capitolo 3 LPChim contiene disposizioni speciali concernenti l’utilizzazione di sostanze e preparati. Il nuovo articolo 25a viene inserito in questo capitolo e disci- plina la procedura di protezione degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente dai rischi associati all’uso di prodotti biocidi. La disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di definire i settori di rischio, i valori di riduzione dei rischi e il metodo per raggiungere gli obiettivi.
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Art. 6b LAgr Numerose disposizioni della LAgr e misure del Piano d’azione sui prodotti fitosani- tari influiscono sull’applicazione dei PF, ragione per cui il nuovo articolo concer- nente gli obiettivi di riduzione nel settore dei PF è integrato nel primo titolo della LAgr. Gli habitat seminaturali menzionati, tra gli altri, nel capoverso 1 sono superfici che, in virtù della loro eterogeneità, possono rappresentare una base vitale per diversi organismi. Le superfici agricole utilizzate in primo luogo per la produzione di derra- te alimentari non fanno parte degli habitat seminaturali, anche se spesso confinano con essi. In habitat di questo tipo come pure nelle acque superficiali i rischi e, nelle acque sotterranee il carico, devono essere ridotti del 50 per cento entro il 2027. Una minoranza vuole prescrivere un’ulteriore riduzione dei rischi e del carico fino al 70 per cento entro il 2035. Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale stabilisce con quale metodo calcolare il raggiungimento dell’obiettivo. A questo scopo elabora gli indicatori necessari. La minoranza summenzionata vorrebbe stabilire direttamente nel capoverso 2 che, invece di un metodo, il Consiglio federale definisca un indicatore che consenta di calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono stati raggiunti. Se si rivelasse necessario alla luce delle nuove conoscenze acquisite, secondo il capoverso 3 il Consiglio federale può definire obiettivi di riduzione dei rischi per altri settori di rischio quali, ad esempio, la fertilità del suolo o le api e altri impollinatori. Per settori di rischio s’intendono in particolare i settori secondo la tabella di cui al nume- ro 2.2.3. Con la disposizione contenuta nel capoverso 4 si obbligano le organizzazioni di categoria a prendere provvedimenti graduati in base al rischio atti a ridurre nella misura specificata i rischi per le acque superficiali e gli habitat seminaturali nonché l’inquinamento delle acque sotterranee dovuto a metaboliti. Per raggiungere nel modo più efficiente possibile gli obiettivi previsti, occorre prendere provvedimenti soprattutto laddove i rischi sono più elevati. Le organizzazioni devono riferire perio- dicamente sui provvedimenti adottati e stimare la loro efficacia in relazione all’obiettivo perseguito. Sono inoltre tenute a pubblicare di propria iniziativa i provvedimenti concordati e a controllare che vengano adempiuti. Una minoranza vorrebbe riformulare la prima parte del periodo e obbligare le associazioni di catego- ria a prendere «provvedimenti per ridurre i rischi» invece di «provvedimenti gradua- ti in base al rischio». PF e PB sono utilizzati in diversi settori, alcuni dei quali applicano anche tutte e due le categorie di prodotti. I settori a cui si fa riferimento sono, fra gli altri, i seguenti: agricoltura, con le organizzazioni di categoria Unione svizzera dei contadini e Unione svizzera dei produttori di verdura; giardinaggio e paesaggistica, produzione di piante ornamentali, campi spor- tivi e da golf, con le organizzazioni di categoria Jardin Suisse, Associazione svizzera dei portinai;
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protezione del legno e della foresta, con le organizzazioni di categoria Sch- weizer Verband der Säge- und Holzindustrie, Associazione dei proprietari di bosco; trasporti pubblici, con l’organizzazione di categoria Unione dei trasporti pubblici; manutenzione pubblica, con le organizzazioni di categoria Associazione dei Comuni Svizzeri e Unione delle Città Svizzere; utilizzatori privati, con l’organizzazione di categoria Schweizer Familien- gärtner-Verband; lotta antiparassitaria e igiene, con l’organizzazione di categoria Federazione svizzera dei disinfestatori; protezione degli edifici e delle facciate, manutenzione di edifici, con l’organizzazione di categoria Società Svizzera degli Impresari-Costruttori; verniciatura di barche e protezione del legno, con l’organizzazione di cate- goria Schweizerischer Bootbauer-Verband. Secondo il capoverso 5 il Consiglio federale può definire più precisamente le orga- nizzazioni di categoria a livello di ordinanza. Se si prevede che entro il 2027 l’obiettivo di riduzione non è raggiunto, secondo il capoverso 6 il Consiglio federale deve prendere ulteriori provvedimenti entro due anni dalla scadenza del termine, ossia entro il 2025. In particolare può revocare l’approvazione per le sostanze attive che presentano rischi particolarmente elevati. Le basi legali necessarie sono date. Nella maggior parte dei casi, con i provvedimen- ti di politica agricola dispone di un ampio raggio d’azione che, in questo caso, può sfruttare in modo mirato. Nell’ambito della PER potrebbe ad esempio inasprire ulteriormente le disposizioni relative all’utilizzo di PF limitando ancora di più il numero di PF autorizzati, inasprire in modo mirato a livello regionale le prescrizioni della PER nell’ambito della protezione dei vegetali o modificare la concezione di programmi d’incentivazione ecologici per promuovere maggiormente la rinuncia a impiegare PF.
Art. 164b LAgr L’obbligo di comunicare per i PF è inserito nel titolo settimo, capitolo 4 LAgr (Mez- zi di produzione). Affinché si possa verificare se i valori sanciti nell’articolo 6b LAgr sono raggiunti, occorre elaborare un indicatore basato su dati. Per adempiere i suoi compiti la Con- federazione necessita perciò dati (in particolare sul volume di vendite) che elaborerà. Per quanto riguarda i PF, l’articolo 62 OPF obbliga già oggi i titolari di autorizza- zioni e gli importatori di PF a tenere registri dettagliati sui PF che devono essere messi a disposizione, su richiesta, del servizio d’omologazione. Con l’articolo 164b LAgr si crea ora una base legale esplicita per questo e altri trattamenti di dati per i PF (ad es. per il monitoraggio o nel quadro della verifica di eventuali provvedimenti ulteriori secondo l’art. 6b cpv. 6 LAgr).
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Art. 165fbis e 165g LAgr Gli articoli 165c e seguenti nel titolo settimo a, capitolo 3 LAgr costituiscono la base legale per i sistemi d’informazione dell’UFAG. La nuova disposizione sul sistema d’informazione sull’uso di PF è inserita in questo capitolo. Affinché il Consiglio federale possa calibrare le sue misure ai settori specifici e, se del caso, apportare i necessari correttivi qualora gli obiettivi di riduzione del rischio previsti per legge non venissero raggiunti, occorre rilevare le applicazioni di PF presso gli utilizzatori. A tale scopo la Confederazione deve creare un nuovo sistema d’informazione. L’articolo 165fbis LAgr costituisce la base legale perché la Confede- razione possa gestire un sistema di questo genere e vi possa trattare dati. Secondo il capoverso 2 tutti coloro che utilizzano PF a titolo professionale o com- merciale devono registrare tutte le applicazioni nel sistema d’informazione. Occorre inserire quali sostanze attive vengono sparse, in quale quantità, quando, dove (luoghi o superfici) e su quali oggetti o piante. Il capoverso 3 disciplina quali servizi e persone possono accedere ai dati del sistema d’informazione. L’articolo 165g LAgr conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione per i sistemi d’informazione secondo gli articoli 165c– 165f. Dato che anche per il nuovo sistema d’informazione sull’uso di prodotti fito- sanitari sono necessarie pertinenti disposizioni d’esecuzione, occorre estendere al nuovo sistema d’informazione la norma sulla competenza relativa al Consiglio federale.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del
personale Per sviluppare un indicatore e acquisire la base di dati, gestire in modo professionale la raccolta dei dati e aggiornare questi ultimi nonché calcolare periodicamente l’indicatore allo scopo di verificare il raggiungimento dell’obiettivo sono necessarie ulteriori risorse finanziarie e umane. La banca dati sulle autorizzazioni speciali per utilizzatori professionali o commer- ciali dev’essere ampliata affinché sia possibile registrare gli acquisti di PF e colle- garli con i diversi settori di applicazione. Per realizzare l’ampliamento e il relativo sviluppo di un nuovo sistema d’informazione in cui registrare le applicazioni di PF e PB, far fronte all’onere amministrativo correlato al rilevamento dei dati, effettuare la manutenzione del sistema nonché formare e seguire gli utilizzatori perché vi regi- strino i loro dati sono necessari ulteriori mezzi finanziari e risorse umane. La loro entità dipende dall’attuazione proposta e al momento attuale non può ancora essere quantificata in modo definitivo. Per il settore agricoltura si stima oggi una spesa unica di un milione di franchi per sviluppare un sistema d’informazione ad hoc e di
500 000 franchi all’anno più due posti federali permanenti per gestirlo.
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Registrare tutte le applicazioni di PF e PB in base alla quantità, al momento e al luogo significa per gli utilizzatori professionali e commerciali un ulteriore onere amministrativo. Per quanto riguarda le organizzazioni di categoria, lo sviluppo di piani di provvedi- menti (se non già disponibili), il coordinamento e il controllo dell’attuazione nonché il resoconto periodico sui provvedimenti adottati e il loro effetto stimato richiedono un elevato onere amministrativo, finanziario e in termini di personale. Il coordinamento e l’accompagnamento delle attività delle organizzazioni di catego- ria (tra l’altro esame dei piani di provvedimenti e del resoconto, valutazione dell’efficacia dei provvedimenti adottati) implicano anch’essi per i servizi federali competenti ulteriori elevati oneri amministrativi, finanziari e in termini di personale. Per estendere eventualmente monitoraggi già esistenti (cfr. la tabella al n. 2.2.3) o allestire ulteriori settori (ad es. utilizzatori) sono necessari ulteriori mezzi finanziari e in termini di personale.
5.2 Attuabilità
Secondo le considerazioni della Commissione (cfr. n. 2.3) spetta alle categorie definire e pubblicare di propria iniziativa le misure che adottano per riuscire a rag- giungere gli obiettivi. Perché questo possa essere attuato, occorre definire le catego- rie. Il termine categoria è collettivo e comprende sia le organizzazioni sia le imprese. L’elenco menzionato al numero 3 non è esaustivo, bensì esemplificativo. Quando si tratta di stabilire come dev’essere registrata una categoria, si può procedere a una differenziazione graduata. Si può ad esempio parlare della categoria agricoltura e includere in questa definizione tutti i produttori, gli addetti alla trasformazione e il commercio. Allo stesso modo è possibile effettuare un’ulteriore differenziazione all’interno di una categoria di produttori e distinguere ad esempio tra le categorie parziali campicoltura, frutticoltura od orticoltura. A seconda dell’attuabilità della disposizione, l’attribuzione e la descrizione della categoria dovranno assumere forme diverse. Per attenuare la problematica, il Consiglio federale riceverà la com- petenza di definire, se del caso, le organizzazioni di categoria più dettagliatamente a livello di ordinanza. Permane tuttavia la difficoltà che hanno determinate organizzazioni di categoria di riuscire a dare un contributo essenziale per raggiungere l’obiettivo con le misure adottate soltanto se un numero elevato di membri partecipa alle misure decise collet- tivamente. Considerata l’eterogeneità delle organizzazioni di categoria, occorre tener conto che il numero dei membri può variare di molto. Non è inoltre chiaro in che misura sia possibile obbligare i membri ad attuare le misure previste.
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le modifiche si basano sugli articoli 74, 104 e 104a Cost. che conferiscono alla Confederazione ampie competenze e le assegnano compiti nei settori della protezio- ne dell’ambiente e della politica agricola.
6.2 Rapporto con il diritto internazionale
Accordi bilaterali con l’Unione europea
Secondo la direttiva 2009/128/CE gli Stati membri dell’UE sono incoraggiati ad adottare piani d’azione nazionali e in base agli articoli 5–15 a prendere misure volte a promuovere un utilizzo sostenibile dei pesticidi. Nei piani d’azione gli Stati mem- bri devono definire obiettivi quantitativi, obiettivi e misure nonché tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sull’ambiente e sulla salute umana. I piani d’azione devono inoltre includere indicatori atti a controllare l’impiego di pesticidi e devono essere riesaminati almeno ogni cinque anni. Nei piani d’azione gli Stati membri sono tenuti a illustrare le modalità di attuazione delle misure necessarie per raggiugere gli obiettivi. Gli obiettivi contenuti nei piani d’azione possono interessare diversi settori tematici come ad esempio la tutela dell’ambiente, l’uso di tecniche specifiche o l’impiego in colture specifiche. Gli obiettivi quantitativi variano in parte a seconda dello Stato membro, ad esempio per quanto riguarda la quantità massima di residui autorizzati nell’acqua potabile e i requisiti ecologici posti alla qualità delle acque. La direttiva prevede lo sviluppo di indicatori di rischio armonizzati, ma lascia agli Stati membri la possibilità di sviluppare indicatori nazionali. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva e prendere i provvedi- menti necessari per la loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. I requisiti dell’UE e della Svizzera vanno nella stessa direzione. Con le modifiche di legge proposte il rapporto con il diritto bilaterale tra la Svizzera e l’UE non subisce modifiche, soprattutto perché il settore PF non è coperto dall’Accordo agricolo bilaterale Svizzera-UE, bensì è oggetto delle trattative ancora in corso concernenti tutta la catena alimentare. Per quanto riguarda l’omologazione di PB contenenti sostanze attive autorizzate, l’OBioc è ampiamente armonizzata con il regolamento europeo sui biocidi (BPR). La base è costituita dal capitolo 18 sui PB dell’Accordo tra la Confederazione Sviz- zera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). L’OBioc disciplina d’altro canto l’immissione sul mercato di PB durante il periodo transitorio, ossia nella fase in cui le sostanze attive sono notificate, ma non ancora autorizzate. Le omologazioni transitorie non sono quindi soggette al campo d’applicazione del MRA e vengono disciplinate in modo specifico
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per la Svizzera. I requisiti per il periodo transitorio sono disciplinati in ogni Stato UE in modo diverso. Diritto OMC Le misure richieste sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Le misure sono volte a ridurre i rischi di PF e PB e a contribuire alla trasparenza mediante l’obbligo di pubblicità. In tal senso il trattamento riservato ai PF e PB stranieri nonché alle merci fabbricate con questi prodotti non sarà meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale. Conformemente alle disposizioni contenute nell’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (Accor- do SPS) eventuali misure fitosanitarie dovrebbero essere notificate.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto contiene importanti norme di diritto da emanarsi, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., sotto forma di legge federale.
6.4 Delega di competenze legislative
L’articolo 6b capoversi 2, 3 e 5 LAgr e l’articolo 25a capoverso 2 LPChim delegano al Consiglio federale nuove competenze legislative in particolare per quanto riguar- da la definizione di obiettivi di riduzione per ulteriori settori di rischio. Inoltre, l’articolo 11a capoverso 2 LPChim e gli articoli 164b e 165g LAgr delegano al Consiglio federale competenze legislative relative in particolare alla raccolta e alla comunicazione di dati. Le misure che, ai sensi dell’articolo 6b capoverso 6 LAgr, devono essere adottate dal Consiglio federale se non si raggiungono gli obiettivi, si fondano su basi legali esistenti.
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