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Dipartimento federale dell’interno

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ottobre 2020

Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i di- soccupati anziani (OPTD) Disposizioni d’esecuzione della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati an- ziani

Commento

1 Situazione iniziale

Il 30 ottobre 2019 il Consiglio federale ha trasmesso all’Assemblea federale il messaggio con- cernente la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD). In oc- casione della votazione finale del 19 giugno 2020, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazio- nale hanno adottato il progetto, che si prefigge di migliorare la protezione sociale dei lavoratori anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione, a complemento dei prov- vedimenti della Confederazione volti a promuovere l’occupazione dei lavoratori anziani. A li- vello di ordinanza si tratta ora di definire i dettagli dell’attuazione della legge. Le prestazioni transitorie (PT) sono state concepite rifacendosi alla legge federale sulle pre- stazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC1. L’esecuzione sarà affidata agli stessi organi competenti per le prestazioni complementari (PC), vale a dire gli uffici PC.

2 Entrata in vigore della LPTD

La nuova legge deve essere attuata il più rapidamente possibile, ma l’emanazione dell’ordi- nanza e i lavori di attuazione presso gli organi esecutivi necessitano di un certo tempo. Il ca- lendario è stato pertanto definito in modo che le disposizioni d’ordinanza possano essere ap- provate dal Consiglio federale nel secondo trimestre del 2021 e che la LPTD possa entrare in vigore il 1° luglio 2021.

3 Commento ai singoli articoli

Premessa generale Dato che le PT sono fortemente ispirate alle PC, le disposizioni dell’OPTD corrispondono, nel limite del possibile, a quelle dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI). Per una migliore leggibilità si è prefe- rito riportare nell’OPTD anche le disposizioni identiche dell’OPC-AVS/AI piuttosto che rinviare a esse tramite rimandi.

3.1 Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD)

Articolo 1 Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell’età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1 lett. b LPTD) Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b LPTD, il diritto alle PT sussiste fino al momento in cui una persona ha diritto alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, se in quel mo- mento è prevedibile che all’età ordinaria di pensionamento avrà diritto alle PC all’AVS. Capoverso 1 Con questa disposizione si intende evitare che una persona perda il diritto alle PT, perché ha omesso di far verificare se avrà eventualmente diritto alle PC al momento del raggiungimento