Dipartimento federale dell’interno
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
4 dicembre 2020
Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per l’in- validità (Ulteriore sviluppo dell’AI)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Indice
1. Contesto 3
2. Panoramica delle modifiche proposte 4
2.1 Ottimizzazione dell’integrazione ............................................................................... 4 2.2 Provvedimenti sanitari .............................................................................................. 7 2.3 Centro di competenza per i medicamenti ................................................................. 8 2.4 Tariffazione e controllo delle fatture.......................................................................... 8 2.5 Sistema di rendite .................................................................................................... 9 2.6 Gestione dei casi.................................................................................................... 10 2.7 Procedure e perizie ................................................................................................ 11 2.8 Ordine di priorità in riferimento all’articolo 74 LAI / Ordine di priorità in riferimento all’articolo 101bis LAVS ........................................................................................... 12 2.9 Altre misure della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI ................................................. 13 2.10 Misure non legate alla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI ......................................... 13
3. Commento ai singoli articoli 14
3.1 Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) .................................................. 14 3.2 Ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite ...................................... 70 3.3 Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali ..................................................................................................................... 70 3.4 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 77 3.5 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità ............................................................................................. 81 3.6 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie ..................................... 83 3.7 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni .................. 86 3.8 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione ........... 89 3.9 Ordinanza del DFI sulle infermità congenite ........................................................... 89
4. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale 90
4.1 Ripercussioni per la Confederazione ...................................................................... 90 4.2 Ripercussioni per l’AI.............................................................................................. 91 4.3 Ripercussioni per le altre assicurazioni sociali ........................................................ 93 4.4 Ripercussioni per i Cantoni..................................................................................... 93 4.5 Risultato del quick check per l’AIR ......................................................................... 93
Allegato 94
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1. Contesto
Il 15 febbraio 2017 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore svi- luppo dell’AI) 1. Il Parlamento ha adottato il progetto nella votazione finale del 19 giugno 2020 2. L’obiettivo della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI è di migliorare il sostegno ai bambini, ai gio- vani e agli assicurati con malattie psichiche, in collaborazione con gli attori interessati, al fine di sfruttarne pienamente il potenziale d’integrazione e ottimizzarne l’idoneità al collocamento. Per raggiungere questo obiettivo, sono state decise diverse misure, quali un accompagna- mento e una gestione più intensi in caso d’infermità congenite, il sostegno mirato ai giovani nel passaggio alla vita lavorativa e l’ampliamento dell’offerta di consulenza e accompagna- mento a favore delle persone affette da malattie psichiche. Sarà inoltre potenziata la collabo- razione tra i medici e i datori di lavoro, da una parte, e l’AI, dall’altra. Sono altresì previste la sostituzione dell’attuale modello di rendite con un sistema di rendite lineare e l’introduzione di una regolamentazione uniforme in materia di accertamenti e perizie mediche per tutte le assicurazioni sociali nella legge federale del 6 ottobre 2000 3 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). In vista dell’entrata in vigore del progetto, prevista per il 1° gennaio 2022, sono necessarie numerose modifiche a livello di ordinanza. La crisi del coronavirus non ha alcuna ripercus- sione sulle disposizioni d’esecuzione. La maggior parte delle modifiche concerne l’ordinanza del 17 gennaio 1961 4 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI). Dopo attento esame, si è rinun- ciato a una revisione totale dell’OAI, poiché questa avrebbe comportato un onere supple- mentare significativo sia in termini di lavori legislativi che per gli organi esecutivi, il che avrebbe compromesso la prevista entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Sono inoltre necessari adeguamenti nell’ordinanza dell’11 settembre 2002 5 sulla parte generale del diritto delle assi- curazioni sociali (OPGA), nell’ordinanza del 31 ottobre 1947 6 sull’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti (OAVS), nell’ordinanza del 18 aprile 1984 7 sulla previdenza professio- nale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2), nell’ordinanza del 27 giugno 1995 8 sull’assicurazione malattie (OAMal), nell’ordinanza del 20 dicembre 1982 9 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) e nell’ordinanza del 31 agosto 1983 10 sull’assicurazione obbliga- toria contro la disoccupazione (OADI). Si prevede infine di disciplinare l’elenco delle infermità congenite, che attualmente costituisce l’allegato dell’ordinanza del 9 dicembre 1985 11 sulle infermità congenite (OIC), in un’ordinanza dipartimentale. L’insieme delle modifiche e alcune modifiche specifiche delle singole ordinanze che non si riferiscono alla riforma Ulteriore svi- luppo dell’AI sono esposti e illustrati dapprima in generale (n. 2) e poi in dettaglio (n. 3).
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2. Panoramica delle modifiche proposte
2.1 Ottimizzazione dell’integrazione
Rilevamento e intervento tempestivi La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI intende in particolare far sì che i giovani che non sono ancora giunti al termine dell’obbligo scolastico o che lo hanno appena fatto abbiano maggiori opportunità di svolgere una formazione professionale consona alle loro capacità e al loro stato di salute, ed evitare il più possibile l’insorgere di un’invalidità. Per questo motivo il rile- vamento e l’intervento tempestivi saranno estesi ai minorenni a rischio d’invalidità a partire dai 13 anni compiuti (cfr. grafico). Inoltre, il rilevamento tempestivo sarà esteso anche alle persone che rischiano un’incapacità al lavoro. Queste modifiche saranno concretizzate nell’OAI (art. 1ter e 1sexies cpv. 2 AP-OAI).
Grafico – Misure dell’AI per un sostegno adeguato e coordinato a giovani e giovani adulti con un danno alla salute Capacità dell’assicurato Preparazione Formazione Prima Preparazione formazione mirata (art. 16 professionale Miglioramento della LAI) (art. 16 LAI) situazione scolastica Formazioni transitorie cantonali specifiche Stabilizzazione, (art. 68bis LAI) miglioramento della situazione psichica Provvedimenti preparatori nell’ambito dell’orientamento professionale (art. 15 LAI) Provvedimenti di reinserimento per i Esperienze professionali giovani pratiche ed esperienze (art. 14a LAI) lavorative
Rilevamento tempestivo (art. 3abis LAI) e intervento tempestivo Integrazione dell’assicurato (art. 7d LAI) Consulenza finalizzata all’integrazione, consulenza e accompagnamento dell’ufficio AI, collaborazione con gli organi di coordinamento cantonali (p. es. Case Management Formazione professionale) Il grafico mostra le diverse misure già esistenti e quelle introdotte con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI per promuovere il potenziale d’integrazione dei giovani e giovani adulti con un danno alla salute. Coordinate con l’offerta cantonale e in stretta collaborazione con le autorità cantonali e altri attori rilevanti, queste misure sono tese a preparare i giovani e i giovani adulti a una prima formazione professionale. La loro impostazione variata consente di sostenerli in funzione del bisogno specifico dettato dalle loro diverse condizioni fisiche e psichiche.
Provvedimenti di reinserimento Le modifiche decise nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI all’articolo 14a della legge federale del 19 giugno 1959 12 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; di seguito «nLAI» laddove si fa riferimento alla versione della riforma) renderanno i provvedimenti di reinseri- mento accessibili anche ai giovani che non sono ancora entrati nel mercato del lavoro. I provvedimenti di reinserimento dovranno quindi essere destinati anche specificamente ai giovani (cfr. grafico) e coordinati con gli altri nuovi provvedimenti preparatori per i giovani (art. 15, 16, 68bis cpv. 1ter nLAI). A tal fine occorre una modifica dell’OAI (cfr. in particolare l’art. 4quinquies AP-OAI). Inoltre, nel quadro della riforma è stata soppressa la limitazione della durata dei provvedimenti di reinserimento attualmente prevista a due anni sull’arco di tutta la vita. In futuro, dunque, sarà possibile concedere questi provvedimenti anche se lo sono già stati per una durata complessiva di due anni. Occorre pertanto precisare nell’OAI le disposi- zioni concernenti la durata dei provvedimenti di reinserimento. Infine, le nuove disposizioni
12 RS 821.20
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degli articoli 3a, 14quater e 57 nLAI richiedono adeguamenti degli articoli di ordinanza relativi ai provvedimenti di reinserimento (p. es. art. 4sexies AP-OAI).
Orientamento professionale Nel quadro della deliberazione sulla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il Parlamento ha ade- guato l’articolo 15 nLAI in modo che in futuro tutti gli assicurati che incontrano difficoltà nella scelta della professione a causa dell’invalidità abbiano diritto a un provvedimento preparato- rio in vista dell’accesso alla formazione. Secondo il legislatore, l’obiettivo di questi provvedi- menti è preparare meglio i giovani a una formazione in un’azienda, ad esempio mediante stage. I nuovi provvedimenti preparatori verranno precisati nell’articolo 4a AP-OAI in modo che si situino in modo efficiente e mirato nella vasta gamma di provvedimenti preparatori dell’AI destinati ai giovani (cfr. grafico) e tra gli altri elementi dell’orientamento professionale. I provvedimenti di cui all’articolo 15 nLAI non sono tesi a colmare lacune scolastiche o a for- nire un accompagnamento di natura psicoterapeutica, bensì devono servire a testare nella pratica possibili obiettivi professionali e a familiarizzarsi con le esigenze del mercato del la- voro primario (stage).
Prima formazione professionale Affinché una prima formazione professionale (cfr. grafico) possa essere conclusa con suc- cesso e una successiva integrazione nel mercato del lavoro (primario) sia il più possibile du- ratura, è importante che la prima formazione professionale corrisponda alle capacità e al grado di sviluppo dell’assicurato (cfr. art. 8 cpv. 1bis nLAI). Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, l’articolo 16 LAI è stato completato stabi- lendo che la prima formazione professionale dovrà, per quanto possibile, essere finalizzata all’integrazione professionale nel mercato del lavoro primario e svolgersi già in esso. Con la norma di delega del capoverso 4, si è attribuita al Consiglio federale la competenza di fissare le condizioni per l’assegnazione di formazioni pratiche a bassa soglia per quanto concerne la loro natura, durata ed entità. A livello di ordinanza occorre concretizzare ulteriormente la regolamentazione delle prime formazioni professionali inserendo nell’OAI gli elementi seguenti: • definizione dei punti di contatto con l’articolo 15 nLAI (orientamento professionale) (art. 5 cpv. 2 AP-OAI); • definizione del momento in cui una prima formazione professionale è considerata con- clusa (art. 5 cpv. 3 AP-OAI); • spiegazioni sulla norma di delega al Consiglio federale (art. 5 cpv. 4 e 5 AP-OAI); • definizione dei punti di contatto con l’articolo 17 nLAI (riformazione professionale) (art. 5bis cpv. 1 AP-OAI).
Cofinanziamento degli organi di coordinamento cantonali Lo scopo dell’articolo 68bis capoverso 1bis nLAI è che i giovani con danni alla salute siano in- dividuati tempestivamente e ricevano un accompagnamento. Se la collaborazione tra l’uffi- cio AI e l’organo cantonale che sostiene i giovani con problematiche multiple (p. es. Case Management Formazione professionale) sarà formalizzata in una convenzione, l’AI potrà co- finanziare questo organo cantonale (cfr. anche il grafico). A livello di ordinanza occorre pre- cisare che gli uffici AI saranno competenti per l’elaborazione e la verifica del rispetto di que- ste convenzioni, mentre l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) stabilirà i requisiti minimi per le convenzioni su incarico del Consiglio federale (art. 96bis AP-OAI). In questo contesto andrà tenuto conto delle disposizioni concernenti il rilevamento tempestivo (art. 3abis nLAI) e l’ampliamento dell’offerta di consulenza e accompagnamento (art. 14quater e 57 nLAI). Occorre garantire un finanziamento diretto degli organi di coordinamento cantonali adeguato ai bisogni e duraturo. A tal fine, sulla base della popolazione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni nei singoli Cantoni, si stabilisce nell’ordinanza un limite mas- simo per i posti in equivalenti a tempo pieno (ETP) finanziati dall’AI (art. 96ter AP-OAI). La ta- bella seguente illustra la chiave di ripartizione che ne deriva:
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Numero di 13–25 enni Posti Esempi di importi massimi in Uffici AI in questa (in per- franchi (base 2020) 13 categoria cen- tuale) < 10 000 25 40 000 AI, AR, NW, OW, GL, UR 10 000–29 999 50 80 000 SZ, ZG, BS, SH, GR, NE, JU 30 000–59 999 75 120 000 LU, FR, SO, BL, TG, TI, VS 60 000–99 999 100 160 000 SG, AG, GE > 100 000 200 320 000 ZH, BE, VD I calcoli su cui si basa la tabella e il loro aggiornamento saranno disciplinati nel dettaglio me- diante direttive.
Cofinanziamento delle formazioni transitorie cantonali L’articolo 68bis capoverso 1ter nLAI ha lo scopo di garantire ai giovani con danni alla salute un migliore accesso alle formazioni transitorie cantonali offerte dalle strutture ordinarie: se la collaborazione tra l’ufficio AI e l’organismo responsabile dell’offerta cantonale sarà formaliz- zata in una convenzione, l’AI potrà cofinanziare l’offerta cantonale in modo che sia prevista un’impostazione a bassa soglia in funzione della situazione e del bisogno del singolo assicu- rato. Il grafico a pagina 4 mostra che le formazioni transitorie cantonali di cui all’articolo 68bis capoverso 1ter nLAI sono incentrate sulla promozione in ambito scolastico, a differenza dei nuovi provvedimenti di reinserimento destinati ai giovani di cui all’articolo 14a nLAI (che pon- gono l’accento sull’accompagnamento psicologico) e dei nuovi provvedimenti preparatori di cui all’articolo 15 nLAI (che pongono l’accento sulla verifica degli obiettivi professionali e sull’attività nel mercato del lavoro primario con un accompagnamento sociopedagogico). A livello di ordinanza occorre precisare che gli uffici AI saranno competenti per l’elaborazione e la verifica del rispetto di queste convenzioni, mentre l’UFAS stabilirà i requisiti minimi per le convenzioni su incarico del Consiglio federale (art. 96bis AP-OAI). Per garantire che l’offerta cantonale sia adeguata al bisogno, questa deve essere opportunamente impostata con un finanziamento indiretto delle strutture (art. 96quater AP-OAI).
Fornitura di personale a prestito In seguito alla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sarà possibile ricorrere a prestatori di perso- nale autorizzati secondo la legge del 6 ottobre 1989 14 sul collocamento (art. 18abis nLAI). La nuova legge prevede che i prestatori di personale ricevano dall’AI un’indennità per le loro prestazioni e per le spese supplementari per i contributi alla previdenza professionale e i premi per l’indennità giornaliera in caso di malattia. Una nuova disposizione di ordinanza (art. 6quinquies AP-OAI) concretizzerà l’importo massimo e le modalità dell’indennità, secondo quanto previsto nell’articolo 18abis capoverso 4 LAI.
Indennità giornaliere dell’AI Con la nuova disposizione della LAI relativa alle indennità giornaliere si intende equiparare, dal punto di vista finanziario, i giovani e i giovani adulti con danni alla salute ai coetanei sani. Concretamente, va evitato che l’importo delle indennità giornaliere dei giovani con danni alla salute che svolgono una formazione superi quello del salario conseguito dai coetanei sani. In
13 Per il 2020 si prevedono costi per circa 160 000 fr. per un ETP. Questo importo va adeguato nel corso degli anni, anche in seguito al rincaro, ragion per cui la colonna degli importi massimi va intesa soltanto a titolo esemplificativo. I limiti massimi defi- niti nell’ordinanza per il cofinanziamento si riferiscono al numero di ETP. 14 RS 823.11
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futuro si avrà diritto alle indennità giornaliere già dall’inizio della formazione, anche in as- senza di una perdita di guadagno e prima del compimento dei 18 anni. In questo modo, gli assicurati riceveranno dal datore di lavoro un vero e proprio salario quale compensazione per il lavoro svolto. Considerate queste premesse, occorre adeguare l’ordinanza, in particolare per quanto con- cerne le disposizioni relative alla concessione delle indennità giornaliere durante i periodi d’accertamento (art. 17 cpv. 2 AP-OAI) e durante il periodo d’attesa (art. 18 AP-OAI). Sono inoltre necessari alcuni adeguamenti delle basi di calcolo per l’importo delle indennità giorna- liere (art. 21octies cpv. 3 e 22 AP-OAI).
Copertura contro gli infortuni L’assicurazione contro gli infortuni delle persone che seguono provvedimenti dell’AI (AINF- AI), introdotta nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, crea certezza giuridica per tutte le persone interessate, il che è positivo per l’integrazione. Con le disposizioni previste, l’AI ridurrà in particolare costi e obblighi dei datori di lavoro, il che aumenterà la loro disponi- bilità a offrire provvedimenti d’integrazione. Nel 2018 il Tribunale federale ha decretato per la prima volta l’assoggettamento di un prov- vedimento d’integrazione dell’AI (nello specifico, il lavoro a titolo di prova di cui all’art. 18a LAI) alla copertura contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981 15 sull’as- sicurazione contro gli infortuni (LAINF) 16. In seguito a questa decisione, le disposizioni rela- tive alla copertura dell’assicurazione contro gli infortuni proposte nel messaggio sull’ulteriore sviluppo dell’AI sono state adeguate alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale. Per l’attuazione dell’AINF-AI vanno adeguate diverse disposizioni nell’OAI (cfr. in partico- lare art. 88sexies segg. AP-OAI) e nell’OAINF (titolo ottavo a AP-OAINF), che riguardano prin- cipalmente la procedura relativa al nuovo ramo assicurativo. Data la situazione specifica de- gli assicurati che seguono provvedimenti d’integrazione, sono inoltre necessarie precisazioni sui dettagli (p. es. circa il salario determinante per le prestazioni in caso di infortunio).
2.2 Provvedimenti sanitari
Provvedimenti sanitari d’integrazione Conformemente all’articolo 12 nLAI, nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI il limite d’età per il diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione è stato innalzato a 25 anni per gli assicurati che partecipano a un provvedimento d’integrazione professionale. A livello di ordi- nanza occorre ora disciplinare nel dettaglio la definizione di provvedimenti d’integrazione professionali consecutivi (art. 2bis AP-OAI). Inoltre vanno concretizzate le condizioni per l’as- sunzione dei costi specificando che la richiesta di un provvedimento sanitario d’integrazione deve essere presentata prima dell’inizio della cura (art. 2 cpv. 4 AP-OAI). In questo modo si contribuirà a ridurre le procedure di delimitazione, amministrativamente onerose, tra gli assi- curatori-malattie e l’AI.
Criteri di definizione delle infermità congenite e aggiornamento dell’elenco delle infer- mità congenite Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI vengono codificati e definiti più dettagliatamente i cri- teri sviluppati dalla giurisprudenza per la definizione delle infermità congenite ai sensi del di- ritto dell’AI. Sancendo a livello di legge le condizioni per il riconoscimento di un’infermità con- genita (diagnosi di un medico specialista, danno alla salute con un certo grado di gravità, ne- cessità di cure di lunga durata o complesse e curabilità con provvedimenti sanitari di cui all’art. 14 nLAI) si crea chiarezza e certezza giuridica sia per chi deve applicare il diritto che per gli assicurati.
15 RS 832.20 16 DTF 144 V 411
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In futuro, quindi, i criteri per l’ammissione di un’infermità congenita nell’elenco delle infermità congenite saranno disciplinati più dettagliatamente e non più nell’OIC, bensì nell’OAI (art. 3 cpv. 1–3, 3bis, 3ter AP-OAI). Il compito di stabilire le infermità congenite per le quali l’AI con- cede provvedimenti sanitari viene delegato al Dipartimento federale dell’interno (DFI). È dun- que previsto di sostituire la vigente ordinanza del Consiglio federale (OIC) con un’ordinanza dipartimentale (OIC-DFI). Inoltre, l’elenco delle infermità congenite deve essere aggiornato. Il nuovo elenco, basato su una consultazione delle società mediche interessate, è il frutto della collaborazione di un am- pio gruppo di accompagnamento, composto da medici dell’Ufficio federale della sanità pub- blica (UFSP) e rappresentanti di H+, FMH, Pro Raris, Inclusion Handicap, associazione dei medici di fiducia e uffici AI. È ad esempio previsto di stralciare dall’elenco le infermità conge- nite che al momento dell’introduzione della LAI (1960) erano ancora potenzialmente mortali e che oggi possono essere curate con un singolo intervento. Viceversa, vi devono essere inse- rite le indennità congenite che causano problemi più gravi, in particolare le malattie rare.
Prestazioni di cura mediche in caso di cure a domicilio Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI è stato deciso che in futuro sarà il Consi- glio federale a stabilire le prestazioni di cura mediche per le quali l’AI assume le spese (art. 14ter cpv. 1 lett. b nLAI). Tali prestazioni, attualmente descritte in istruzioni (lettere circo- lari AI), saranno disciplinate a livello di ordinanza (art. 3quinquies AP-OAI). Le prestazioni in questione corrispondono per analogia a quelle definite all’articolo 7 dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 17 sulle prestazioni (OPre), ma non sono identiche a esse. Il disciplina- mento delle prestazioni di cura mediche nell’OAI è opportuno, in quanto permette di garan- tirne giuridicamente l’assegnazione agli assicurati. Quale parte delle prestazioni di cura me- diche, nell’articolo 3quinquies AP-OAI va regolamentata anche la sorveglianza medica, intro- dotta il 1° gennaio 2020 con la lettera circolare AI n. 394. In questo modo si concretizzano le cure mediche per gli assicurati AI e si instaura una procedura di accertamento standardiz- zata per l’assegnazione uniforme delle prestazioni.
2.3 Centro di competenza per i medicamenti
L’articolo 14ter capoverso 5 nLAI prevede l’allestimento di un elenco per i medicamenti per la cura delle infermità congenite (elenco delle specialità per infermità congenite [ES-IC]) per i medicamenti che non figurano già nell’elenco delle specialità (ES). I nuovi articoli 3sexies–3octies AP-OAI concretizzano queste disposizioni relative all’elenco. La tenuta dell’ES-IC viene dele- gata all’UFSP, che data la sua competenza per l’ES vanta già una certa esperienza nello svolgimento delle verifiche del rispetto dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) dei medicamenti. Un medicamento sarà ammesso nell’ES-IC soltanto se è indicato esclusivamente per la cura delle infermità congenite e il suo impiego inizia nella maggior parte dei casi prima del compimento dei 20 anni.
2.4 Tariffazione e controllo delle fatture
Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il Consiglio federale è stato incaricato di coordinare le tariffe nell’ambito dell’AI con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni so- ciali (art. 27 cpv. 2 nLAI). I principi della tariffazione vanno pertanto concretizzati nell’OAI in modo analogo a quanto previsto per le altre assicurazioni sociali, in particolare per analogia con la legge federale del 18 marzo 1994 18 sull’assicurazione malattie (LAMal) e la LAINF. Per i provvedimenti sanitari verranno introdotti i principi per l’ordinamento tariffale e per il cal- colo dei costi per la rimunerazione delle prestazioni (prestazioni ambulatoriali e ospedaliere;
17 RS 832.112.31 18 RS 832.10
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art. 24bis–24quinquies AP-OAI). Le convenzioni tariffali per i provvedimenti di reinserimento e i provvedimenti professionali saranno disciplinate separatamente (art. 24sexies AP-OAI). In seguito a una raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF) 19, nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI è stato concretizzato il disciplinamento del controllo delle fatture (art. 27ter nLAI), che va quindi esposto dettagliatamente nell’OAI (art. 79ter segg. AP-OAI).
2.5 Sistema di rendite
Sistema di rendite lineare Con l’introduzione del sistema di rendite lineare nell’AI, in futuro l’ammontare delle rendite d’invalidità sarà espresso in percentuali di una rendita intera e non più in quarti di rendita. L’abolizione dei quarti di rendita richiede adeguamenti formali nell’OAI e nell’OAVS (art. 33bis cpv. 2 e 38 cpv. 2 AP-OAI nonché art. 51 cpv. 5 AP-OAVS), come pure una disposizione transitoria per la riduzione delle due rendite di una coppia. Inoltre, per la determinazione dell’importo delle rendite saranno introdotte prescrizioni al posto delle tavole delle rendite (art. 53 cpv. 1 AP-OAVS). Poiché la nuova graduazione delle rendite si applicherà anche alle prestazioni d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria, occorre modificare anche l’OPP 2 (art. 4 AP- OPP 2).
Valutazione del grado d’invalidità Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI è stata precisata la vigente norma di de- lega al Consiglio federale per la definizione del reddito lavorativo determinante (art. 28a cpv. 1 nLAI). L’Esecutivo potrà quindi disciplinare non solo i redditi con e senza invalidità, ma anche i fattori di correzione applicabili. Con l’introduzione del sistema di rendite lineare nell’AI, la rilevazione precisa della percen- tuale del grado d’invalidità acquista un’importanza maggiore: in futuro, nel caso dei gradi d’invalidità compresi tra il 40 e il 70 per cento, ogni punto percentuale inciderà sull’importo della rendita. Nell’ambito della norma di delega al Consiglio federale, occorre ora fissare a livello di ordinanza la prassi vigente, prevalentemente derivante dalla giurisprudenza e at- tualmente codificata soprattutto a livello di direttive. In questo modo si potrà garantire la mag- gior certezza giuridica possibile nella valutazione del grado d’invalidità ed evitare quindi il più possibile controversie giuridiche in materia. In futuro si procederà dapprima alla determinazione dello statuto, vale a dire che si stabilirà se un assicurato sia da considerare come esercitante un’attività lucrativa, non esercitante un’attività lucrativa o esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale (art. 24septies AP-OAI). Inoltre, è prevista l’introduzione di principi generali per il confronto dei redditi, in particolare per quanto riguarda il momento determinante e l’impiego di valori statistici (art. 25 AP-OAI). Infine, cambieranno le modalità di determinazione del reddito con invalidità e di quello senza invalidità. Il primo andrà determinato, se possibile, sulla base dei salari effettivi, e in caso contrario sulla base di valori statistici (art. 26 cpv. 1 e 2 AP-OAI). Per la valutazione del grado d’invalidità nel caso degli invalidi dalla nascita e di quelli precoci si applicheranno i principi generali e si rinuncerà alle attuali fasce d’età fino a 30 anni (art. 26 AP-OAI), cosic- ché sarà eliminata la disparità di trattamento in questo settore. Per il reddito senza invalidità sarà di regola effettuata una parallelizzazione, se il salario conseguito dall’assicurato sarà inferiore di oltre 5 per cento al salario usuale nel settore in questione (art. 26 cpv. 5 AP-OAI). Fatta eccezione per una deduzione dovuta all’invalidità per attività lucrativa a tempo parziale, si rinuncerà all’attuale possibilità di applicare una deduzione dovuta al danno alla salute
19 CDF, Traitement et contrôle des factures pour les prestations individuelles de l’AVS et de l’AI – Centrale de compensation et Office fédéral des assurances sociales; disponibile (in francese con riassunto in italiano) all’indirizzo www.efk.admin.ch > Pub- blicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.
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(art. 26bis cpv. 3 AP-OAI). Per la valutazione del grado d’invalidità delle persone non eserci- tanti un’attività lucrativa e di quelle esercitanti un’attività lucrativa a tempo parziale rimar- ranno sostanzialmente applicabili le regolamentazioni vigenti (art. 27bis AP-OAI). Tuttavia, nel caso delle persone esercitanti un’attività lucrativa a tempo parziale è previsto un disciplina- mento uniforme e giuridicamente paritario. In futuro l’esercizio di un’attività lucrativa e lo svol- gimento delle mansioni consuete saranno considerati complementari, cosicché tutto ciò che non è attività lucrativa rientrerà nello svolgimento dei lavori domestici (art. 27bis cpv. 1 AP- OAI). Nello stabilire la capacità funzionale, i servizi medici regionali (SMR) dovranno tenere siste- maticamente conto delle limitazioni dovute al danno alla salute (art. 49 cpv. 1bis AP-OAI).
2.6 Gestione dei casi
La regolamentazione della gestione dei casi deriva dall’obiettivo della riforma Ulteriore svi- luppo dell’AI di migliorare il sostegno ai bambini, ai giovani e agli assicurati con malattie psi- chiche, in collaborazione con gli attori interessati, al fine di rafforzare il potenziale d’integra- zione degli assicurati. Nell’ambito dei lavori relativi alle disposizioni d’esecuzione, i principi per la gestione dei casi, già fissati a grandi linee nel messaggio, sono stati ulteriormente sviluppati, concretizzati e il- lustrati in un piano concettuale, che contiene in sintesi le seguenti riflessioni. • Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI si attua o rafforza il principio di una gestione dei casi continua e uniforme da parte degli uffici AI. Questa gestione si sviluppa sull’arco della vita degli assicurati e nel corso di tutte le fasi della procedura dell’AI: rilevamento tempestivo, richiesta di prestazioni, provvedimenti sanitari, integrazione professionale, accertamento del diritto a una rendita, concessione di una rendita, reintegrazione e revi- sione della rendita. La gestione dei casi pone così l’accento sul bisogno di riabilitazione e integrazione dell’assicurato nonché su un procedimento impostato in funzione del suo stato di salute e dunque delle sue risorse e limitazioni. • Lo scopo fondamentale della gestione dei casi è l’assegnazione del provvedimento «giu- sto» (intervento tempestivo, provvedimenti d’integrazione, rendita ecc.), al momento «giusto» e nella misura o nel contesto «giusto», per aumentare le possibilità di successo del provvedimento. Le fasi di lavoro e gli strumenti principali della gestione dei casi sono l’analisi della situazione del momento dell’assicurato, la pianificazione delle tappe suc- cessive e la sorveglianza delle prestazioni e dei provvedimenti concessi. Il coordina- mento degli attori interni ed esterni agli uffici AI e delle relative prestazioni (compreso l’esame di eventuali condizioni) risulta così rafforzato e si ha sempre la visione d’insieme dell’intero processo d’integrazione ovvero della procedura completa dell’AI. • In futuro la gestione dei casi sarà introdotta anche nell’ambito dei provvedimenti sanitari. Attualmente vi sono pochissimi contatti personali tra i collaboratori degli uffici AI, i bam- bini e i giovani interessati e i loro genitori (o rappresentanti legali), e i medici curanti. Al fine di rafforzare la collaborazione tra gli attori coinvolti, è tuttavia importante che anche in questo ambito si instauri per tempo la fiducia necessaria. • La gestione dei casi è particolarmente importante nelle fasi di passaggio (p. es. tra settori di prestazioni all’interno degli uffici AI o tra fasi della vita o del percorso formativo dell’as- sicurato). In ogni transizione possono sorgere nuove domande che richiedono un soste- gno mirato degli uffici AI e comportano eventualmente nuove sfide nella collaborazione con gli attori coinvolti. Occorre dunque garantire una buona interazione dei diversi prov- vedimenti sanitari e/o professionali dell’AI e coordinarli con i terzi interessati, in modo da evitare doppioni e assegnare i provvedimenti in modo più mirato. Affinché la gestione dei casi possa essere attuata negli uffici AI nel modo più uniforme possi- bile, è necessario disciplinare nell’OAI i suoi elementi principali, ovvero l’idea di base, le fasi di lavoro e gli strumenti, le responsabilità presso gli uffici AI e la sua introduzione nell’ambito dei provvedimenti sanitari (art. 41a AP-OAI).
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L’impostazione concreta avverrà a livello di direttive.
2.7 Procedure e perizie
Con la procedura di accertamento d’ufficio si intende garantire che le procedure delle assicu- razioni sociali si svolgano nel modo più rapido e semplice possibile. Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sono stati sanciti a livello di legge (nella LPGA) i diritti di partecipa- zione degli assicurati nonché i ruoli e le competenze degli organi esecutivi per tutte le assicu- razioni sociali. Inoltre, i provvedimenti d’accertamento, in particolare quelli inerenti alle peri- zie mediche, sono stati regolamentati in modo più chiaro uniforme: • in caso di mancato accordo su un perito tra l’assicuratore e l’assicurato, l’assicuratore do- vrà comunicare la sua decisione mediante una decisione incidentale (art. 44 cpv. 4 nLPGA). Tuttavia, prima di arrivare alla decisione si dovrà cercare di raggiungere un ac- cordo tra l’assicuratore e l’assicurato. La procedura di conciliazione da seguire in tal caso sarà disciplinata dettagliatamente a livello di ordinanza (cfr. art. 7j AP-OPGA). • Per quanto concerne l’attribuzione dei mandati peritali, il Consiglio federale potrà ema- nare disposizioni per i singoli rami assicurativi (art. 44 cpv. 7 LPGA). Nell’AI si rileva una necessità d’intervento: nell’ottica della garanzia della qualità, in futuro oltre alle perizie pluridisciplinari anche quelle bidisciplinari dovranno essere attribuite con il metodo alea- torio e soltanto ai centri peritali abilitati (art. 72bis cpv. 1 AP-OAI). Inoltre, nella legisla- zione federale vanno definiti requisiti per le qualifiche professionali di cui devono disporre i periti che intendono allestire perizie mediche su incarico di un’assicurazione sociale (art. 7l AP-OPGA). • In futuro, i colloqui tra il perito e l’assicurato saranno registrati su supporto audio e le regi- strazioni acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 nLPGA). Inoltre, gli uffici AI dovranno tenere un elenco accessibile al pubblico per rendere il più trasparente possibile l’attribuzione dei mandati peritali ai periti (art. 57 cpv. 1 lett. n LAI). Le due novità summenzionate saranno precisate a livello di ordinanza (art. 7k AP-OPGA e art. 41b AP-OAI). • Per garantire la qualità nel sistema peritale, è inoltre necessario istituire una commis- sione extraparlamentare indipendente (art. 44 cpv. 7 lett. c nLPGA). I suoi compiti e com- petenze saranno disciplinati a livello di ordinanza. Concretamente, è previsto che la com- missione elabori e sorvegli prescrizioni e strumenti per la garanzia della qualità (p. es. abilitazione dei centri peritali, prescrizioni qualitative per l’allestimento delle perizie e stru- menti standardizzati per la valutazione della qualità delle perizie; art. 7m e 7n AP-OPGA). Diverse misure concretizzate a livello di legge e/o di ordinanza, quali l’istituzione di una com- missione indipendente, la determinazione di criteri per l’abilitazione dei periti per le perizie mediche e l’attribuzione dei mandati per le perizie bidisciplinari con metodo aleatorio, danno seguito alle raccomandazioni formulate nel rapporto peritale sulle perizie mediche nell’AI pubblicato nell’autunno del 2020 20. Lo studio, commissionato alla fine del 2019 dal DFI e re- datto dall’istituto Interface Politikstudien Forschung Beratung in collaborazione con il Servizio di psichiatria forense dell’Università di Berna, ha valutato il sistema dell’attività peritale e l’as- segnazione dei mandati.
20 Franziska Müller, Michael Liebrenz, Roman Schleifer, Christof Schwenkel, Andreas Balthasar, Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung: Bericht zuhanden des Generalsekretariats des Eidgenössischen Departements des Innern EDI (GS-EDI), 2020; disponibile (soltanto in tedesco) all’indirizzo https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attach- ments/63204.pdf.
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2.8 Ordine di priorità in riferimento all’articolo 74 LAI / Ordine di priorità in rife- rimento all’articolo 101bis LAVS
Ordine di priorità in riferimento all’articolo 74 LAI Secondo l’articolo 74 capoverso 1, le organizzazioni centrali delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi sono sostenute mediante aiuti finanziari dell’AI. Nel quadro della riforma Ul- teriore sviluppo dell’AI, l’articolo 75 nLAI crea le basi per un ordine di priorità a livello federale che disciplini la ripartizione degli aiuti finanziari entro il limite dell’importo massimo previsto. Concretamente, l’articolo di legge è stato completato con una norma di delega al Consiglio federale che gli consente di emanare un ordine di priorità per il versamento dei sussidi. In virtù di questa norma di delega, il meccanismo di base per la ripartizione dei mezzi finanziari va ora definito nell’OAI. Il meccanismo dovrà applicarsi in particolare quando la somma degli aiuti finanziari che sono stati o saranno presumibilmente richiesti supera l’importo dei mezzi disponibili (art. 108quinquies AP-OAI). Inoltre, su tutto il volume dei sussidi sarà attuata una ge- stione strategica delle prestazioni in base al loro contenuto (art. 108sexies e 108septies AP-OAI). Si prevede di promuovere lo sviluppo di prestazioni nuove o il perfezionamento di prestazioni esistenti mediante progetti. I progetti dovranno in particolare promuovere l’inclusione e con- centrarsi sui bambini, sui giovani e sui giovani adulti nonché sulle persone affette da malattie psichiche. Nel quadro di una nuova ordinanza propria, l’UFAS elaborerà la procedura per la richiesta di aiuti finanziari per progetti (art. 108septies AP-OAI). In questo modo sarà possibile sostenere maggiormente nuovi provvedimenti conformi agli obiettivi della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. I rappresentanti delle organizzazioni di aiuto ai disabili saranno coinvolti nell’elaborazione dell’ordinanza dell’Ufficio in particolare per quanto riguarda i progetti (orga- nizzazione, durata, partner ecc.).
Ordine di priorità in riferimento all’articolo 101bis LAVS Per attuare l’articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 1946 21 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti AVS (LAVS), riveduto nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, occorre procedere ai seguenti adeguamenti dell’OAVS. • Importo massimo per il versamento degli aiuti finanziari: il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni l’importo massimo annuo per il versamento degli aiuti finanziari, tenendo conto del rincaro. Stabilirà inoltre un limite massimo per la partecipazione finanziaria del Fondo di compensazione AVS alle prestazioni dell’aiuto privato ai disabili (art. 224bis AP- OAVS). L’importo proposto al Consiglio federale si baserà su una verifica degli aiuti fi- nanziari versati e su una stima del bisogno futuro, tenendo conto in particolare dell’evolu- zione demografica. L’adeguamento non avverrà quindi automaticamente, bensì in fun- zione di un bisogno comprovato. L’UFAS predisporrà le basi decisionali. L’AVS potrà farsi carico delle spese per gli studi commissionati in questo contesto. • Ordine di priorità: per il caso in cui la somma degli aiuti finanziari richiesti superi l’importo massimo, nell’OAVS verrà stabilito un ordine di priorità secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 22 sui sussidi (LSu), sul quale si baserà la concessione dei sussidi di cui all’articolo 101bis LAVS. Al contempo, la proposta modifica dell’OAVS permette di introdurre un limite massimo per la partecipazione della Confederazione, secondo i vigenti requisiti in materia di aiuti finanziari. Questo importo sarà pari al 50 per cento (in casi eccezionali, all’80 %) delle spese effettive sostenute dalle organizzazioni per le prestazioni sovvenzionate. Questa regola è già appli- cata nella prassi, in conformità con la LSu e le raccomandazioni del CDF 23. Date le differenze di contenuto, l’impostazione dettagliata dell’ordine di priorità può divergere da quella dell’ordine di priorità in riferimento all’articolo 74 LAI.
21 RS 831.10 22 RS 616.1 23 CDF, Beiträge zur Förderung der Altershilfe – Bundesamt für Sozialversicherungen, 2013; disponibile (in tedesco con rias- sunto in italiano) all’indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.
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2.9 Altre misure della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI
Convenzioni di collaborazione In virtù dell’articolo 68sexies nLAI, in futuro il Consiglio federale potrà concludere convenzioni con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l’integrazione, la reinte- grazione e la permanenza dei disabili nel mercato del lavoro e partecipare al finanziamento delle misure in questione. Nell’OAI sono quindi previsti due nuovi articoli (art. 98ter e 98quater AP-OAI) che delegano al DFI la competenza di concludere convenzioni di collaborazione e disciplinare il contenuto delle medesime nonché le condizioni di diritto per gli aiuti finanziari concessi dall’AI (con riferimento alla LSu).
Indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione Al momento i beneficiari di rendita AI -la cui rendita è stata ridotta o soppressa in seguito a una revisione (art. 17 LPGA o art. 8a LAI) hanno diritto al massimo a 90 indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 27 cpv. 4 della legge del 25 giugno 1982 24 sull’assicurazione contro la disoccupazione [LADI]). Nel quadro della riforma Ulteriore svi- luppo dell’AI, con l’articolo 68septies nLAI nonché gli articoli 27 capoverso 5 e 94a nLADI è stato stabilito che questi assicurati disoccupati avranno diritto a 180 indennità giornaliere e l’AI potrà assumere le spese per le indennità giornaliere a partire dal 91° giorno. Ora si tratta di concretizzare a livello di ordinanza la procedura di conteggio tra l’AI e l’assicurazione con- tro la disoccupazione per le spese a partire dalla 91° indennità giornaliera, il che avviene con l’articolo 120a AP-OADI.
Locali In seguito alla modifica dell’articolo 68octies nLAI, in futuro il Consiglio federale avrà anche la competenza di incaricare compenswiss di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi esecutivi dell’AI. Di conseguenza, occorre modificare in tal senso anche l’articolo 56 OAI.
2.10 Misure non legate alla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI
Spese di amministrazione L’UFAS intende gestire le spese di amministrazione degli uffici AI mediante un budget glo- bale e con un orizzonte temporale più ampio di un anno (preventivo). Anche il CDF, nel suo rapporto sulla verifica del rimborso delle spese agli uffici AI del 27 giugno 2019 25, racco- manda di approvare le spese di amministrazione degli uffici AI con cicli pluriennali. Il prolun- gamento del ciclo di pianificazione e approvazione delle spese rafforzerà la sicurezza della pianificazione delle autorità di vigilanza e degli organi esecutivi. Si tratta ora di adeguare l’OAI in modo che, in linea con la logica di pianificazione della Con- federazione e dei Cantoni, in futuro, sulla base di un periodo di pianificazione progressivo di quattro anni in totale, gli uffici AI sottopongano per approvazione all’UFAS un preventivo per l’anno successivo e un piano finanziario per i tre anni successivi a quello del preventivo (art. 53 cpv. 2 AP-OAI).
Contributo per l’assistenza Dalla valutazione sul contributo per l’assistenza (2012–2016) 26 è emerso che gli importi for- fettari per il servizio notturno non sono sufficienti. L’urgenza di modifiche in questo ambito è ulteriormente aumentata dall’introduzione del contratto normale di lavoro modello (CNL mo- dello) messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) per integrare le
24 RS 837.0 25 CDF, Prüfung der Kostenvergütung an die IV-Stellen – Bundesamt für Sozialversicherungen, 2019; disponibile (in francese con riassunto in italiano) all’indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia. 26 Jürg Guggisberg, Severin Bischof, «Evaluation Assistenzbeitrag 2012-2016», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 8/17, Berna 2017; disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Ricerca e valutazione > Rapporti di ricerca.
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disposizioni dei CNL cantonali nel settore dell’assistenza domestica. Lo scopo del CNL mo- dello è di migliorare la situazione delle persone che garantiscono l’assistenza 24 ore su 24 di persone anziane o con un danno alla salute. Gli attuali importi forfettari del contributo per l’assistenza per il servizio notturno non permettono di remunerare gli assistenti nel rispetto di queste disposizioni. Il problema è stato dunque esaminato da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’UFAS, della Conferenza degli uffici AI, della Conferenza delle direttrici e dei direttori can- tonali delle opere sociali (CDOS) e della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP), che ha analizzato diverse possibilità. In conclusione, si è optato per una variante che prevede, in linea con le raccomandazioni della SECO, di innalzare gli importi massimi per il servizio notturno da 88.55 a 160.50 franchi (art. 39f cpv. 3 AP-OAI). Un’altra modifica riguardante il contributo per l’assistenza concerne la soppressione della li- mitazione a una sola prestazione di consulenza. Questa modifica è il risultato di discussioni con le organizzazioni di aiuto ai disabili in seguito alla valutazione del contributo per l’assi- stenza. L’esperienza mostra che le prestazioni di consulenza sono effettivamente richieste soprattutto nelle fasi iniziali, per impostare il lavoro connesso al contributo (assumere perso- nale, redigere contratti di lavoro, stipulare assicurazioni di perdita di guadagno ecc.). Contra- riamente a quanto inizialmente ipotizzato, tuttavia, le prestazioni di consulenza possono ri- sultare necessarie anche successivamente, persino in una misura superiore a quanto sti- mato in un primo momento.
Spese di viaggio Il disciplinamento concernente il raggio locale nell’articolo 90 capoverso 2 OAI solleva rego- larmente interrogativi nella prassi. Inoltre, il limite di spesa di 10 franchi al mese e a persona (compresa la persona accompagnatrice) previsto in questo contesto a livello di direttive non consente un’attuazione uniforme e praticabile. Considerato l’eccessivo onere di controllo che ne deriva, il disciplinamento concernente il raggio locale nell’articolo 90 capoverso 2 OAI viene abrogato.
3. Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Art. 1ter cpv. 1 In seguito all’ampliamento del rilevamento tempestivo (cfr. art. 3abis cpv. 2 nLAI), le condi- zioni previste nel vigente articolo 1ter capoverso 1 lettere a e b OAI sono soppresse.
Art. 1quinquies Questo articolo è abrogato, in quanto il colloquio di rilevamento tempestivo sarà condotto nel quadro della gestione dei casi (cfr. art. 41a cpv. 2 lett. a OAI).
Art. 1sexies cpv. 2 Questo nuovo capoverso precisa le condizioni di diritto a provvedimenti d’intervento tempe- stivo per i minorenni a partire dai 13 anni nel periodo dell’obbligo scolastico. L’estensione dei provvedimenti d’intervento tempestivo a questi giovani deve rispettare la ri- partizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC). Poiché la scolarizzazione di tutti i bambini e i giovani (comprese la scuola speciale, le sospensioni, la pedagogia curativa ecc.) è di competenza cantonale, nel periodo dell’obbligo scolastico l’AI non può decidere di assegnare provvedimenti d’intervento tempestivo quali corsi, la frequenza di altre strutture diurne o simili.
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Se un danno alla salute giustifica la presentazione di una richiesta di prestazioni AI, le autorità scolastiche e l’ufficio AI valuteranno congiuntamente il bisogno di sostegno degli allievi in base alla situazione specifica. I provvedimenti d’intervento tempestivo potranno essere concessi nei casi in cui le misure prese dalle autorità scolastiche e cantonali risulteranno insufficienti e, considerato il danno alla salute, occorreranno provvedimenti di orientamento professionale e di collocamento speciali per facilitare l’accesso a una prima formazione professionale o l’in- gresso nel mercato del lavoro. Art. 2 Questo articolo viene completato in diversi punti e adeguato alla giurisprudenza. Diverse di- sposizioni vigenti, in particolare quelle di cui ai capoversi 2–5, continueranno a essere appli- cate, ma saranno disciplinate a livello di circolare, poiché non hanno carattere normativo. Art. 2 cpv. 1 Questo capoverso viene adeguato alla giurisprudenza e semplificato. Per mettere meglio in risalto la delimitazione rispetto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure me- dico-sanitarie (AOMS), viene ripetuto il tenore del pertinente articolo della LAI. Secondo l’arti- colo 12 LAI, i provvedimenti sanitari d’integrazione non possono essere in alcun caso desti- nati alla cura dell’affezione in quanto tale, ma devono essere adottati una volta che questa è conclusa. Per determinare il momento in cui la cura di un’affezione è conclusa, l’ordinanza riprende il concetto di «stato di salute relativamente stabilizzato» sviluppato dalla giurispru- denza, rinunciando tuttavia al «relativamente», che è troppo vago. Occorre dunque una si- tuazione in cui la cura dell’affezione sia conclusa e lo stato di salute non possa migliorare so- stanzialmente mediante provvedimenti sanitari, che devono quindi servire principalmente a migliorare l’idoneità all’integrazione. Si rinuncia invece alla condizione che i provvedimenti devono essere ritenuti validi dalla scienza medica, tanto più che il capoverso 2 definisce più dettagliatamente le condizioni per la presa a carico dei provvedimenti e fa riferimento al riveduto articolo 14 capoverso 2 LAI. Art. 2 cpv. 2 L’articolo 14 capoverso 2 LAI nella versione della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI (nLAI) sta- bilisce esplicitamente che i provvedimenti sanitari devono soddisfare i criteri EAE. Il nuovo articolo 14ter capoverso 2 LAI conferisce al Consiglio federale la competenza di consentire l’assunzione delle spese di questi provvedimenti anche se uno di questi tre criteri non è (an- cora) soddisfatto o se, nell’ottica dell’integrazione, l’AI li prende a carico in misura più ampia o a condizioni diverse rispetto all’AOMS (cfr. anche commento all’art. 2ter) 27. Il Consiglio fede- rale si avvale di questa facoltà normativa. Sarà così possibile assumere le spese anche se l’efficacia non è ancora pienamente comprovata e sono necessarie ulteriori prove empiriche oppure se, in caso di probabilità d’integrazione particolarmente elevata, i possibili risparmi derivanti dall’integrazione superano l’onere supplementare generato dalla cura. L’efficacia si misura in questi casi non soltanto nell’ottica dei miglioramenti fisici o psichici sotto il profilo medico, ma anche rispetto ai risparmi attesi con l’integrazione. Per quanto concerne i requisiti di efficacia, si rinuncia a una regolamentazione derogatoria, poiché secondo i principi vigenti per la valutazione dell’efficacia nel quadro dell’AOMS – con- trariamente a quanto esposto nel commento all’articolo 14ter capoverso 3 LAI nel messaggio concernente la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI 28 – non sono sempre necessari studi clinici randomizzati, ma è richiesto soltanto il livello di prova dell’efficacia che ci si può attendere e, in mancanza di studi sufficienti, ci si può basare anche su un’opinione ampiamente condivisa dagli esperti.
27 Per informazioni dettagliate cfr. FF 2017 2191, in particolare pag. 2309.
28 FF 2017 2191, in particolare pag. 2309.
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Art. 2 cpv. 3 Negli anni scorsi vi sono state numerose procedure giudiziarie dovute a controversie tra l’AI e assicuratori-malattie su chi dovesse assumere le spese dei provvedimenti sanitari d’inte- grazione. Onerose dal punto di vista amministrativo, queste controversie hanno richiesto l’uso delle già scarse risorse di personale medico degli uffici AI. Per questo motivo, in futuro la questione della distinzione tra cura dell’affezione in quanto tale e provvedimento sanitario d’integrazione successivo a questa cura andrà accertata non più a posteriori, bensì già all’ini- zio della cura secondo l’articolo 12 LAI. L’AI rimborserà quindi i provvedimenti di cui all’arti- colo 12 LAI soltanto se il competente ufficio AI avrà ricevuto la prognosi d’integrazione favo- revole del medico specialista curante prima dell’inizio del provvedimento sanitario. In caso di disaccordo circa l’assunzione delle spese, continuerà a vigere l’obbligo degli assicuratori-ma- lattie di anticipare le prestazioni secondo l’articolo 70 capoverso 2 lettera a LPGA. Art. 2 cpv. 4 Attualmente l’obbligo di menzionare la natura (p. es. tipo di intervento), la durata (orizzonte temporale) e l’entità della prestazione (intensità/frequenza, numero e durata delle sedute) è contenuto nel numero marginale 32 della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI). Dopo che nel suo rapporto del 16 ottobre 2018 29 sulla verifica successiva sui provvedimenti sanitari dell’AI e sul controllo dei costi dei mezzi ausi- liari il CDF ha criticato il fatto che finora le prestazioni sono state concesse (mediante deci- sione o comunicazione) senza che nella relativa decisione o comunicazione ne fossero indi- cate la natura, la durata e l’entità, nel quadro della presente revisione si inserisce esplicita- mente nell’ordinanza l’obbligo di fornire queste indicazioni: i provvedimenti sanitari d’integra- zione non possono essere rimborsati a tempo indeterminato: occorre pertanto verificare re- golarmente se contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo terapeutico e rafforzino effetti- vamente l’idoneità all’integrazione. La frequenza di questa verifica dipenderà dal tipo di danno alla salute e dalla cura, ma dovrà essere almeno biennale. Art. 2bis Conformemente all’articolo 12 nLAI, nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI il limite d’età per il diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione è stato innalzato a 25 anni per le persone che partecipano a un provvedimento d’integrazione professionale al compimento dei
20 anni.
Art. 2bis cpv. 1 Questo capoverso stabilisce che il rimborso dei provvedimenti sanitari d’integrazione potrà proseguire, se è stato concluso o interrotto un provvedimento d’integrazione professionale, ma al momento della sua conclusione o interruzione ne è già stato assegnato un altro. Il lasso di tempo massimo che può intercorrere tra i provvedimenti professionali è precisato a livello di direttive. Il proseguimento del rimborso dei provvedimenti sanitari d’integrazione presuppone la necessità di tali provvedimenti per il successo dell’integrazione. Art. 2bis cpv. 2 Questo capoverso precisa che il proseguimento del rimborso dei provvedimenti sanitari d’in- tegrazione è possibile, in determinati casi, anche se non è stato ancora concesso il provvedi- mento d’integrazione professionale successivo. Nello specifico, se in caso di interruzione di un provvedimento d’integrazione professionale l’ufficio AI dovesse giungere alla conclusione che il potenziale d’integrazione non è ancora esaurito e si può quindi prevedere lo svolgi- mento positivo di un ulteriore provvedimento professionale, l’AI potrà rimborsare i provvedi- menti sanitari d’integrazione, se sono necessari per il successo dell’integrazione e il lasso di tempo che intercorre tra i due provvedimenti professionali non supera i sei mesi.
29 CDF, Audit de suivi sur les mesures médicales de l’assurance-invalidité et sur le contrôle des coûts des moyens auxiliaires – Office fédéral des assurances sociales, 2018; disponibile (in francese con riassunto in italiano) sul sito Internet www.efk.ad- min.ch > Pubblicazioni > Salute.
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Art. 2ter Nella prassi degli uffici AI si pongono continuamente interrogativi riguardo alla definizione di idoneità all’integrazione. Questo capoverso stabilisce pertanto, in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale, che i requisiti per l’idoneità all’integrazione non devono essere parti- colarmente elevati. Il concetto di «capacità di frequentare la scuola» viene concretizzato nel requisito di frequentare una scuola regolare, speciale o privata. Inoltre, nel concetto di «for- mazione professionale iniziale» rientrano anche formazioni non finanziate dall’AI. Infine, il concetto di «capacità al guadagno» deve includere anche il mercato del lavoro secondario (p. es. posti protetti).
Art. 3 Art. 3 cpv. 1 lett. a–c La definizione di infermità congenita di cui all’articolo 3 capoverso 2 LPGA resta invariata. L’articolo 13 nLAI concretizza le condizioni applicabili alle infermità congenite riconosciute dall’AI. Il presente articolo precisa i termini utilizzati nell’articolo di legge. Le infermità conge- nite ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 nLAI sono definite in base ai seguenti criteri, non cu- mulativi. Lett. a: per malformazioni congenite si intendono le malformazioni di organi o parti del corpo esistenti alla nascita. Lett. b: per malattie genetiche si intendono le affezioni riconducibili a un’alterazione del patri- monio genetico dovuta a una mutazione genetica o a un difetto genetico e quindi presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). In tal caso non è necessario che l’affezione sia mani- festa nella fase perinatale. Si è in presenza di un’affezione ai sensi della presente lettera quando questa è diagnosticata prima del 20° anno d’età (p. es. atrofia muscolare spinale [SMA]). Lett. c: l’affezione deve essere presente nella fase prenatale o perinatale. Questo significa che deve essere già presente al momento della nascita o sorgere al più tardi sette giorni dopo. Art. 3 cpv. 1 lett. d–g L’articolo 13 nLAI codifica i cinque criteri cumulativi sviluppati dalla giurisprudenza per la de- finizione delle infermità congenite. Nell’ordinanza vanno precisati i criteri di «affezioni che compromettono la salute», «cure di lunga durata o complesse» e «affezioni curabili», il che avviene nelle presenti lettere. Gli altri criteri elencati nella legge non necessitano di ulteriori precisazionia livello di ordinanza. Art. 3 cpv. 1 lett. d La definizione di «affezione che compromette la salute» è necessaria, poiché l’ultimo periodo del commento all’articolo 13 capoverso 2 lettera b LAI nel messaggio concernente la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI 30 è equivoco. Il riferimento a una successiva incapacità al guadagno è sbagliato, dato che l’articolo 13 nLAI si riferisce alle infermità congenite, le quali non hanno alcun nesso con la capacità al guadagno. Art. 3 cpv. 1 lett. e–f Secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera d nLAI, devono essere necessarie cure di lunga du- rata o complesse. Lett. e: il concetto di «cure di lunga durata» è precisato nel senso che le cure devono durare più di un anno. Lett. f: per «cure complesse» si intendono le cure che implicano il ricorso ad almeno tre am- biti specialistici.
30 FF 2017 2306
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Art. 3 cpv. 1 lett. g Le affezioni sono considerate curabili, se i provvedimenti sanitari possono influire favorevol- mente sul decorso della malattia. È il caso quando la cura medica migliora lo stato di salute o la progressione della malattia rallenta o si arresta. Le anomalie cromosomiche (p. es. la trisomia 13, o sindrome di Patau) non costituiscono in- fermità congenite ai sensi dell’articolo 13 nLAI, in quanto non sono curabili in quanto tali. Nemmeno la trisomia 21 è curabile. Per il suo trattamento l’articolo 13 capoverso 3 nLAI pre- vede tuttavia un’eccezione 31. Art. 3 cpv. 2 e 3 Questo capoverso riprende il contenuto della disposizione dell’articolo 1 capoverso 1, se- condo e terzo periodo OIC nella versione vigente. La sola predisposizione, in particolare ge- netica, non costituisce un’infermità congenita. Il momento in cui l’infermità è accertata non ha importanza, vale a dire che l’infermità congenita non deve poter essere diagnosticata impe- rativamente già al momento della nascita o nei sette giorni successivi. Si deve trattare di un’affezione le cui ripercussioni si manifestano prima del compimento dei 20 anni. Art. 3 cpv. 4 Attualmente l’obbligo di menzionare la natura (p. es. tipo di intervento), la durata (orizzonte temporale) e l’entità della prestazione (intensità/frequenza, numero e durata delle sedute) è contenuto nel numero marginale 32 della CPSI. Affinché le prestazioni non siano concesse (mediante decisione o comunicazione) senza che siano indicate la natura, la durata e l’entità, si inserisce esplicitamente nell’ordinanza l’obbligo di fornire tale indicazione: i provvedimenti sanitari d’integrazione non potranno essere rimborsati a tempo indeterminato, ma si dovrà verificare regolarmente se contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo terapeutico e ser- vano allo scopo dell’integrazione. La frequenza di questa verifica dipenderà dal tipo di danno alla salute e dalla cura. In caso di concessione di una cura per un lasso di tempo superiore a due anni, occorreranno un accertamento e una motivazione approfonditi. Per i provvedimenti sanitari nell’ambito delle infermità congenite è dunque previsto un disciplinamento diverso rispetto a quello applicabile ai provvedimenti sanitari d’integrazione secondo l’articolo 2 AP- OAI, il cui capoverso 4 prevede anche una verifica, che deve però avere luogo almeno ogni due anni (cfr. commento all’art. 2 cpv. 4 AP-OAI).
Art. 3bis Art. 3bis cpv. 1 L’OIC rimarrà anche in futuro un’ordinanza a sé stante. Il riconoscimento delle infermità con- genite da parte dell’AI si basa prevalentemente su una valutazione di natura medico-tecnica. Poiché in futuro l’elenco di queste infermità verrà adeguato con una frequenza maggiore, la competenza di emanare l’ordinanza viene trasferita direttamente al DFI. Questo consentirà di reagire più rapidamente agli sviluppi medici e permetterà ad esempio di inserire in tempi brevi malattie rare nell’elenco delle infermità congenite. L’ordinanza (allegato incluso) sarà dunque emanata quale ordinanza dipartimentale. Art. 3bis cpv. 2 Questa disposizione ricalca quella dell’articolo 75 OAMal, secondo cui al DFI è conferita la competenza di emanare prescrizioni di dettaglio concernenti la tenuta degli elenchi (elenco delle analisi, elenco dei medicamenti con tariffa, elenco delle specialità). In futuro chiunque potrà presentare una richiesta all’UFAS per l’ammissione di un’infermità congenita nel pertinente elenco. L’UFAS definirà i requisiti per la richiesta e metterà a dispo- sizione su Internet un apposito modulo ufficiale. Esaminerà quindi le richieste pervenutegli e,
31 Cfr. mozione Zanetti 13.3720 Inserire la trisomia 21 nell’elenco delle infermità congenite, depositata il 18 settembre 2013.
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se complete, le sottoporrà al DFI. Quest’ultimo deciderà in via definitiva se ammettere un’in- fermità congenita nell’elenco. In virtù della delega di competenza conferitagli, ha la possibilità di prevedere ulteriori precisazioni a livello di ordinanza.
Art. 3ter In futuro l’assunzione delle spese di vitto e alloggio non sarà più disciplinata separatamente. La disposizione del vigente articolo 3ter OAI corrisponde a quella dell’articolo 90 OAI e ha dunque carattere prettamente dichiaratorio. Una regolamentazione supplementare nell’arti- colo 3ter AP-OAI è pertanto superflua. Art. 3ter cpv. 1 e 2 Questi capoversi riprendono il contenuto delle disposizioni degli articoli 2 capoverso 1 e 3 OIC, che disciplinano la durata del diritto a provvedimenti sanitari. Sono considerate infer- mità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). Conformemente al capoverso 1, il diritto a provvedimenti sanitari inizia al più presto con la nascita. Si chiari- sce così che l’AI non si fa carico delle cure prenatali. Il diritto si estingue quando l’assicurato compie 20 anni, anche in caso di proseguimento dei provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita già iniziati. A partire da quel momento è competente l’AOMS. Si rinuncia a concretizzare a livello di ordinanza l’articolo 14 capoverso 1 lettera g nLAI. In applicazione dell’articolo 51 LAI, tutte le spese di viaggio e di trasporto necessarie sotto il profilo medico continueranno a essere rimborsate.
Art. 3quater Questo articolo è abrogato, in quanto il suo contenuto è sostanzialmente ripreso nell’arti- colo 24quater capoverso 1 AP-OAI.
Art. 3quinquies Le prestazioni di cura a carico dell’AI sono state costantemente migliorate e ampliate negli ultimi anni. Dal 1° gennaio 2020 vi rientra anche la sorveglianza medica, conformemente alla lettera circolare AI n. 394 32. La sorveglianza di lunga durata fa parte, come quella di breve durata, dei provvedimenti della categoria «Esami e cure». Si può così tenere meglio conto del diritto a cure a domicilio adeguate al bisogno dei bambini e giovani con gravi disabilità. Come per tutte le prestazioni in natura, anche in questo caso è l’UFAS a disciplinare l’entità e il contenuto delle prestazioni, nello specifico accordandosi con le associazioni dei fornitori di prestazioni. La lettera circolare AI n. 394 illustra le modalità per la concessione delle prestazioni di cura sotto forma di istruzioni e indica i link ai documenti necessari per la rilevazione del bisogno. Art. 3quinquies cpv. 1 In caso di cure a domicilio, l’AI assume le spese delle prestazioni di cura mediche fornite da personale infermieristico. Per «a domicilio» si intende al domicilio di una persona in senso stretto, ovvero il suo appartamento o il luogo in cui è a casa propria. Art. 3quinquies cpv. 2 L’AI e l’AOMS disciplinano ambiti di diritti diversi, sia per quanto concerne lo scopo delle pre- stazioni che per quanto riguarda le prestazioni da concedere. Di conseguenza, non è possi- bile riprendere in toto i principi che valgono in un settore anche nell’altro. I due settori di pre- stazioni dell’AI e dell’AOMS si fondano infatti su una legislazione differente, il che giustifica differenze in materia di condizioni di diritto ed entità delle prestazioni. Le prestazioni di cura mediche dell’AI corrispondono quindi soltanto per analogia alle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e b OPre, segnatamente:
32 Disponibile all’indirizzo https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12495/download.
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a. Valutazione, consulenza e coordinamento: queste prestazioni servono a valutare nonché a pianificare e documentare il bisogno di cure. Vi rientrano anche l’istruzione dei genitori e la loro supervisione regolare da parte del personale infermieristico. In questo ambito possono essere presi in considerazione anche compiti di coordinamento. I provvedimenti in questione corrispondono per analogia alle prestazioni descritte all’articolo 7 capo- verso 2 lettera a OPre. b. Esami e cure: queste prestazioni corrispondono alle cure mediche. Vi rientrano ad esem- pio la terapia respiratoria e l’alimentazione enterale o parenterale. I provvedimenti in que- stione corrispondono per analogia alle prestazioni descritte all’articolo 7 capoverso 2 let- tera b OPre. Art. 3quinquies cpv. 3 In caso di soggiorno in un ospedale, le prestazioni di cura mediche fanno parte della presta- zione complessiva da fornire, che viene rimborsata mediante gli importi forfettari giornalieri o per singolo caso. L’assunzione delle spese delle prestazioni di cura anche da parte dell’AI comporterebbe quindi un doppio rimborso. L’AI non rimborsa nemmeno le cure prestate in caso di soggiorno in una casa di cura. Art. 3quinquies cpv. 4 Per poter tener aggiornato il processo di determinazione delle prestazioni di cura mediche prese a carico dall’AI è necessario che l’UFAS definisca l’entità e il contenuto delle presta- zioni di cui al capoverso 2 a livello di direttive. Art. 3quinquies cpv. 5 La sorveglianza di lunga durata è una cura ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera b OPre. Con questa espressione si intendono le cure fornite a bambini e giovani per i quali in qual- siasi momento può insorgere una situazione potenzialmente mortale o pericolosa per la sa- lute che necessita dell’intervento di personale medico. L’entità della sorveglianza medica di lunga durata a carico dell’AI è determinata mediante una procedura di rilevazione del bisogno standardizzata che è stata elaborata insieme con i fornitori di prestazioni. Questo permette una rilevazione uniforme e garantisce quindi la parità di trattamento tra gli assicurati. Oltre al bisogno di cure vero e proprio, vengono considerate anche le risorse dell’ambiente familiare e i fattori aggravanti. Le prestazioni di sorveglianza medica di lunga durata si limitano a pochi quadri clinici gravi e sono indicate in particolare per i bambini non autonomi e non in grado di esprimere il loro bi- sogno. Crescendo, l’assicurato riesce a gestire in modo più autonomo la propria affezione e può comunicare meglio, il che di regola riduce l’entità delle prestazioni di sorveglianza ne- cessarie. Nel momento in cui l’obbligo di versare prestazioni passa all’assicurazione malattie, dopo il compimento dei 20 anni dell’assicurato, sono dunque rari i casi in cui sussiste ancora il bisogno di queste prestazioni, ragion per cui non c’è da attendersi una difficoltà di coordi- namento. Di regola, i bambini e i giovani dovrebbero essere sorvegliati e curati per almeno otto ore al giorno dai genitori o da familiari di riferimento. Questo è importante dal punto di vista peda- gogico, per garantire il miglior sviluppo possibile del bambino o del giovane. Si vogliono inol- tre favorire la tutela della sfera intima, l’autonomia familiare e la costituzione del legame tra figlio/genitori/fratelli e sorelle. In casi speciali, si può esigere dai familiari un numero inferiore di ore di sorveglianza e cura giornaliere e l’AI può rimborsare prestazioni mediche fino a 24 ore al giorno. Questo può avvenire, ad esempio, se per motivi di salute il rappresentante legale non è in grado di garantire le otto ore in questione. Poiché sarà l’UFAS a disciplinare queste eccezioni, gli adeguamenti necessari potranno es- sere decisi e attuati rapidamente. Il coordinamento con altre prestazioni dell’AI sarà garan- tito.
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Art. 3sexies Art. 3sexies cpv. 1 In applicazione dell’articolo 14ter capoverso 5 nLAI, occorre definire l’Ufficio federale respon- sabile per la tenuta del nuovo elenco dei medicamenti. Considerate la sua grande espe- rienza in questo ambito e la necessità di coordinamento con la procedura di ammissione nell’ES secondo gli articoli 64a segg. OAMal, questo compito sarà delegato all’UFSP. Come per la tenuta dell’ES, l’UFSP sarà consigliato dalla Commissione federale dei medicamenti di cui all’articolo 37e OAMal. La denominazione «elenco delle specialità per le infermità congenite» (ES-IC) si rifà a quella del ES già esistente, poiché la procedura di ammissione dei medicamenti e l’operazionaliz- zazione dei criteri EAE dovranno essere identici. Per quanto riguarda il rimborso, inoltre, per gli assicurati e i fornitori di prestazioni è irrilevante se un medicamento figuri nell’ES o nell’ES-IC. • ES: l’AOMS e l’AI (secondo l’art. 3novies cpv. 1 lett. a AP-OAI) rimborseranno i medica- menti che figurano nell’ES. • ES-IC: l’AI rimborserà i medicamenti figuranti nell’ES-IC in presenza di un’infermità con- genita fino al compimento dei 20 anni (art. 3novies cpv. 2 lett. a AP-OAI). In futuro l’AOMS rimborserà i medicamenti figuranti nell’ES-IC conformemente all’articolo 52 capoverso 2 AP-OAMal in linea generale agli assicurati adulti e, inoltre, agli assicurati minorenni che non soddisfano le condizioni assicurative dell’AI. Per l’ammissione di un medicamento nell’ES o nell’ES-IC andrà considerato che entrambi gli elenchi possono essere applicati per principio sia a minorenni che ad adulti. Questo può ad esempio comportare che per l’ammissione nell’ES o nell’ES-IC siano definite limitazioni di- verse in funzione dell’età o di altri criteri (cfr. art. 73 OAMal). Nell’ambito dell’ammissione di un medicamento nell’ES-IC, andrà verificato anche il rispetto dei criteri EAE per l’impiego del medicamento sugli adulti e le condizioni del caso andranno inserite nella limitazione di cui all’articolo 73 OAMal. Gli oneri e le condizioni per la cura degli adulti potranno quindi differire da quelle previste per i minorenni. Derivando logicamente dalle disposizioni, non è necessa- ria una regolamentazione esplicita al riguardo nell’OAMal. Art. 3sexies cpv. 2 Un medicamento sarà ammesso nell’ES-IC soltanto se è indicato esclusivamente per la cura delle infermità congenite di cui all’articolo 3bis capoverso 1 AP-OAI. Se un medicamento ha anche altre indicazioni, sarà ammesso nell’ES o, in caso di estensione dell’indicazione, ra- diato dall’ES-IC e ammesso nell’ES. La seconda condizione di ammissione è che la cura con il medicamento in questione inizi di regola prima del compimento dei 20 anni. Per principio, nell’ES-IC potranno quindi essere ammessi soltanto i medicamenti che nel momento in cui inizia la cura sono rimborsati dall’AI. Se un medicamento è indicato per la cura di un’infermità congenita, ma il suo impiego a tal fine inizia nella maggior parte dei casi soltanto in età adulta, esso verrà ammesso nell’ES. Un medicamento non potrà essere ammesso simultaneamente nell’ES e nell’ES-IC. Ogni medicamento sarà inserito soltanto nell’elenco per il quale adempie le condizioni di ammis- sione. Le condizioni elencate nel presente articolo e la disposizione dell’articolo 65 capo- verso 1bis AP-OAMal servono a garantire questo coordinamento. Art. 3sexies cpv. 3 Il rimando alle disposizioni d’esecuzione relative alla LAMal garantisce che le condizioni con- cernenti l’ES si applichino per analogia anche all’ES-IC. Questo rimando comprende attual- mente le sezioni 4, 4a e 5 del capitolo 3 del titolo 4 della parte prima dell’OAMal nonché le sezioni 3 e 4 del capitolo 8 del titolo 1 dell’OPre. Il riferimento a singole sezioni garantisce l’applicazione per analogia di eventuali adeguamenti dell’OAMal e dell’OPre anche all’ES-IC. In questo modo il coordinamento dei due elenchi sarà garantito.
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Con questo rimando si attua l’articolo 14ter capoverso 3 nLAI, che prevede una delega di competenza al Consiglio federale per disciplinare il rimborso delle spese per medicamenti fuori indicazione (Off Label Use). Con l’applicazione per analogia degli articoli 71a–71d OA- Mal nell’AI si mira a concretizzare la prassi vigente. Il Parlamento (Boll. Uff. 2019 N 112 seg.) ha chiesto che l’introduzione del nuovo elenco dei medicamenti dell’AI non comporti un peg- gioramento della situazione attuale. Questa sua richiesta potrà essere soddisfatta anche me- diante una disposizione dell’UFAS a livello di circolare secondo cui tutte le infermità conge- nite vanno considerate quali malattie che possono avere esito letale per l’assicurato o pos- sono provocare danni cronici alla sua salute. Questo criterio relativamente restrittivo previsto all’articolo 71a OAMal sarà dunque considerato adempiuto in generale per tutte le infermità congenite secondo l’articolo 13 LAI e non andrà quindi verificato, secondo quanto già pre- vede la prassi vigente. Nella circolare si dovrà inoltre stabilire che, nel caso dei medicamenti omologati soltanto per gli adulti, l’esame del rimborso nel caso specifico deve essere incen- trato in primo luogo sulla questione della sicurezza del medicamento per i minorenni. Le pubblicazioni inerenti all’ES-IC saranno effettuate attraverso la piattaforma online pubbli- camente accessibile di cui all’articolo 71 capoverso 6 OAMal. Art. 3sexies cpv. 4 Per l’ammissione di medicamenti nell’ES-IC si rinuncia a un termine analogo a quello previ- sto all’articolo 31b OPre, dato che in molti casi si tratta di medicamenti per la cura di malattie rare, per i quali la verifica del rispetto dei criteri EAE è estremamente onerosa. Questo è giu- stificato dal fatto che l’interpretazione degli studi (a causa del basso numero di partecipanti) e la verifica dell’economicità sono più complesse.
Art. 3septies Art. 3septies cpv. 1 e 2 Analogamente a quanto previsto all’articolo 67a OAMal, le eccedenze conseguite con i medi- camenti figuranti nell’ES-IC dovranno essere restituite. Gli importi in questione andranno re- stituiti al Fondo di compensazione dell’AI (Fondo di compensazione AI) di cui all’articolo 79 LAI. Le eccedenze andranno restituite anche se una parte di esse è ascrivibile a rimborsi da parte degli assicuratori-malattie. Lo stesso vale già oggi, in senso inverso, per la restituzione delle eccedenze secondo l’articolo 67a OAMal all’istituzione comune, nei casi in cui l’AI ha effet- tuato una parte dei rimborsi.
Art. 3octies In virtù dell’articolo 67 capoverso 1bis nLAI, l’UFSP potrà essere rimborsato dal Fondo di compensazione AI per le spese legate all’ES-IC. Potranno però essere fatturate soltanto le spese che non sono già coperte tramite emolumenti. L’UFAS e l’UFSP concluderanno a tal fine un accordo amministrativo che disciplinerà l’entità del rimborso e la adeguerà regolarmente all’onere effettivamente sostenuto dall’UFSP.
Art. 3novies Art. 3novies cpv. 1 Questo capoverso concretizza l’armonizzazione dell’AI con l’assicurazione contro gli infortuni e l’AOMS. La ripresa per analogia dell’articolo 71 OAINF garantisce che l’AI proceda al rim- borso delle prestazioni figuranti negli elenchi dell’articolo 52 capoverso 1 LAMal in modo analogo all’AOMS. Per quanto concerne l’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), que- sto verrà applicato soltanto per i mezzi e gli apparecchi necessari per la diagnosi o la cura delle infermità congenite. Per i mezzi ausiliari di cui all’articolo 21 LAI, non si applicherà dun- que l’EMAp, ma ci si dovrà riferire alle pertinenti convenzioni tariffali concluse con l’AI.
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Art. 3novies cpv. 2 La lettera a di questo capoverso stabilisce che l’AI assumerà i costi dei medicamenti figuranti nell’ES-IC secondo il nuovo articolo 3sexies OAI. Conformemente alla lettera b, si farà inoltre carico dei provvedimenti diagnostici, se necessari per la diagnosi o la cura di un’infermità congenita esistente e dei relativi postumi. Questo significa che l’assicurazione non potrà as- sumere le spese di provvedimenti diagnostici eseguiti unicamente per interesse, senza riper- cussioni per la gestione di un’infermità congenita, o per scopi scientifici. Lo stesso varrà an- che nei casi in cui i risultati mostreranno che l’affezione in questione non è un’infermità con- genita ai sensi dell’articolo 13 LAI.
Art. 4bis Questo capoverso è abrogato. Il suo contenuto materiale sarà ripreso nell’articolo 3novies AP- OAI.
Art. 4quater cpv. 1 Se non è possibile soddisfare il requisito minimo di due ore di presenza al giorno previsto per i provvedimenti di reinserimento, non ha senso svolgerli. Per contro, l’aumento della capacità al lavoro non deve necessariamente avvenire su quattro giorni: un assicurato può quindi svolgere un provvedimento di reinserimento anche tre giorni alla settimana. Non è invece op- portuna una partecipazione per otto ore in un solo giorno; in tal caso, sarebbe indicato piutto- sto un altro provvedimento. Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta di consulenza e accom- pagnamento (art. 14quater nLAI) e della concessione dei provvedimenti in funzione del biso- gno, è l’organo che gestisce il caso a essere tecnicamente responsabile di stabilire il numero di giorni alla settimana, purché sia garantita la presenza di otto ore alla settimana.
Art. 4quinquies Questo articolo descrive i vari provvedimenti di reinserimento e la loro impostazione con- creta. L’estensione dei provvedimenti di reinserimento agli assicurati a rischio d’invalidità di età inferiore ai 25 anni comporta l’introduzione di un nuovo genere di provvedimento di rein- serimento, che va coordinato con gli altri provvedimenti preparatori destinati ai giovani. Art. 4quinquies cpv. 1 e 2 L’aumento della capacità al lavoro è un obiettivo centrale dei provvedimenti di reinserimento, ragion per cui viene esplicitamente menzionato nel capoverso 1. Inoltre, nel capoverso 2 l’espressione «libero mercato del lavoro» è sostituita con «mercato del lavoro primario». Art. 4quinquies cpv. 3 In questo capoverso viene precisata l’estensione dei provvedimenti di reinserimento ai gio- vani. Come indicato nei capoversi 1 e 2, i provvedimenti di reinserimento sono volti a prepa- rare gli assicurati a provvedimenti professionali. Il capoverso 3 esprime il fatto che nel caso dei provvedimenti di reinserimento destinati ai giovani occorrono inoltre conoscenze specifi- che per poter distinguere le ripercussioni dei danni alla salute psichica dai comportamenti ti- pici della pubertà. I provvedimenti di reinserimento destinati ai giovani pongono l’accento sull’aumento della capacità al lavoro, in modo da permettere lo svolgimento di provvedimenti successivi. Questi provvedimenti successivi possono essere formazioni transitorie cantonali per colmare lacune scolastiche (art. 68bis cpv. 1ter LAI), stage nell’ambito dell’orientamento professionale (art. 15 LAI) per acquisire esperienze professionali oppure una prima forma- zione professionale (art. 16 LAI). Analogamente a quanto previsto per gli altri provvedimenti preparatori destinati a essi, gli uffici AI potranno assegnare ai giovani provvedimenti di rein- serimento destinati loro soltanto dopo la conclusione del periodo dell’obbligo scolastico, in quanto secondo l’articolo 62 della Costituzione federale (Cost.) 33 la scuola dell’obbligo è di competenza cantonale. La scuola dell’obbligo comprende anche l’offerta per bambini e gio- vani con un danno alla salute nel periodo dell’obbligo scolastico, quali ad esempio la scuola 33 RS 101
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speciale, le sospensioni e la pedagogia curativa. L’AI non può interferire nella sfera di com- petenza dei Cantoni. Art. 4quinquies cpv. 4 Nel caso dei provvedimenti di reinserimento non vi è una durata prestabilita con una conclu- sione ufficiale (come avviene p. es. per la prima formazione professionale). Sia la durata pre- vista che gli obiettivi di questi provvedimenti andranno sempre stabiliti caso per caso in un’apposita convenzione sugli obiettivi, in base alle possibilità dell’assicurato. Occorrerà quindi definire tappe intermedie e l’organo che gestisce il caso dovrà verificare e accompa- gnare la loro attuazione. Sin dalla 5a revisione dell’AI, e ancor più con la riforma Ulteriore svi- luppo dell’AI, i provvedimenti d’integrazione professionale vengono maggiormente orientati al mercato del lavoro primario. Anche i provvedimenti di reinserimento dovranno svolgersi pos- sibilmente sul mercato del lavoro primario, in modo da evitare che l’assicurato ne resti a lungo lontano e creare le condizioni per la partecipazione a provvedimenti professionali in un ambiente reale. L’accompagnamento dell’assicurato e del datore di lavoro da parte dell’AI è fondamentale in questo contesto. Il termine «in parte» può essere interpretato anche nel senso che l’assicurato può partecipare a un provvedimento di reinserimento ad esempio per tre giorni alla settimana sul mercato del lavoro primario e per gli altri due giorni in un’istitu- zione.
Art. 4sexies Questo articolo contiene diverse disposizioni concernenti la durata dei provvedimenti di rein- serimento, quali precisazioni circa la durata concreta in giorni, le interruzioni, le condizioni di prolungamento, le nuove richieste e la conclusione anticipata. Art. 4sexies cpv. 1 In questo capoverso si precisa che la durata è quella dei provvedimenti di reinserimento se- condo l’articolo 14a capoverso 3 LAI. Art. 4sexies cpv. 3 lett. a Come spiegato nel commento all’articolo 4quinquies capoverso 4, per i provvedimenti di reinse- rimento non è prescritta una durata esatta con una conclusione predefinita. Per questo mo- tivo, la durata e gli obiettivi saranno stabiliti all’inizio in una convenzione sugli obiettivi con il singolo assicurato e il fornitore di prestazioni o il datore di lavoro del caso. L’ufficio AI seguirà da vicino l’attuazione della convenzione. Se constaterà che l’obiettivo concordato è raggiunto prima o non è raggiungibile nonostante tutti i tentativi e gli adeguamenti effettuati, il provvedi- mento di reinserimento verrà concluso anticipatamente (in relazione alla durata stabilita nella convenzione sugli obiettivi), tenendo conto del principio di proporzionalità. Lo stesso varrà nei casi in cui un altro provvedimento d’integrazione è più adeguato o la prosecuzione del provvedimento in questione non è ragionevolmente esigibile per motivi di salute. Art. 4sexies cpv. 4 Considerate le precisazioni dell’articolo 8 capoverso 3 nLAI e delle disposizioni di ordinanza relative agli articoli 3a, 14quater e 57 nLAI, la regolamentazione del vigente capoverso 4 non è più necessaria. Art. 4sexies cpv. 5 In questo capoverso si precisa che per poter prolungare un provvedimento di reinserimento occorre che questo sia necessario per raggiungere l’idoneità all’integrazione nell’ottica dei provvedimenti professionali. Inoltre, come già esposto nel commento all’articolo 4quinquies ca- poverso 4, l’orientamento dei provvedimenti d’integrazione professionale al mercato del la- voro primario è un elemento centrale della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. Un provvedi- mento di reinserimento di durata superiore a un anno dovrà pertanto svolgersi almeno in parte nel mercato del lavoro primario. L’idea è che l’assicurato non resti “bloccato” allo stesso livello, ma che, dopo un periodo iniziale di stabilizzazione nell’istituzione, si faccia un
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passo avanti in modo da far progredire la riabilitazione. Anche in questo caso, però, è possi- bile che, a seconda della situazione, soltanto una parte del provvedimento prolungato si svolga nel mercato del lavoro primario. Art. 4sexies cpv. 6 Il vigente capoverso 6 stabilisce che il diritto a provvedimenti di reinserimento si estingue dopo una durata complessiva di due anni. Questa limitazione a due anni sull’arco di tutta la vita è soppressa nel quadro della presente revisione. Secondo il messaggio concernente la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, sarà possibile concedere nuovamente provvedimenti in se- guito. L’espressione «in seguito» è precisata nel presente capoverso indicando che prima di tale concessione l’assicurato dovrà dimostrare di aver compiuto seri sforzi di reinserimento oppure si dovrà essere verificato un cambiamento determinante del suo stato di salute. Per- mettendo la ripetizione di provvedimenti in funzione del bisogno, questa precisazione tiene conto del decorso delle malattie psichiche, il che è particolarmente rilevante per i giovani. La condizione di essersi sforzati seriamente può inoltre spronare i giovani verso l’evoluzione au- spicata.
Art. 4septies Questo articolo può essere abrogato, dato che il suo contenuto è già riportato nelle nuove disposizioni concernenti l’offerta di consulenza e accompagnamento destinata all’assicurato e al suo datore di lavoro (art. 14quater nLAI), i compiti degli uffici AI (art. 57 nLAI) e la gestione dei casi (art. 41a AP-OAI).
Art. 4a I nuovi provvedimenti preparatori inseriti nell’articolo 15 nLAI vengono precisati nell’ordi- nanza, insieme con le componenti dell’orientamento professionale già previste, in modo che siano coordinati con gli altri provvedimenti preparatori destinati ai giovani. Art. 4a cpv. 1 In questo capoverso vengono elencate tutte le componenti di un orientamento professionale possibili nell’AI. • La lettera a menziona i metodi e provvedimenti generali di un orientamento professio- nale, quali il colloquio e l’analisi di orientamento professionale, l’accompagnamento ed eventuali test psicologici. • La lettera b menziona i provvedimenti preparatori in vista dell’accesso alla formazione se- condo l’articolo 15 capoverso 1 nLAI (nel quadro dell’introduzione di quell’articolo di legge, il legislatore ha fatto riferimento in particolare agli adolescenti e ai giovani adulti). • La lettera c menziona l’analisi prolungata dei risultati emersi dalle componenti di cui alla lettera a, secondo l’articolo 15 capoverso 2 nLAI: l’idoneità e la predisposizione dell’assi- curato agli indirizzi professionali individuati vanno testate nel contesto reale. Art. 4a cpv. 2 Nei dibattiti parlamentari, quali esempi per illustrare l’articolo 15 capoverso 1 nLAI, sono stati menzionati gli stage. Questi si svolgono presso aziende del mercato del lavoro primario e hanno una durata limitata. La precisazione dei provvedimenti di cui all’articolo 15 capo- verso 1 nLAI con l’indicazione «vicini al mercato del lavoro» indica che questi provvedimenti devono svolgersi direttamente nel mercato del lavoro primario oppure essere almeno orien- tati all’integrazione in questo mercato. La limitazione temporale a 12 mesi si giustifica con il fatto che i provvedimenti di cui all’articolo 15 capoverso 1 nLAI fanno parte di una più ampia gamma di provvedimenti preparatori. Questi provvedimenti hanno una durata limitata affin- ché gli assicurati possano iniziare il prima possibile la formazione vera e propria. I provvedi- menti di cui all’articolo 15 nLAI non sono tesi a colmare lacune scolastiche o a fornire un ac- compagnamento di natura psicoterapeutica, bensì devono servire a testare nella pratica pos- sibili obiettivi professionali e a familiarizzarsi con le esigenze del mercato del lavoro primario (stage). Gli uffici AI potranno assegnare i provvedimenti di cui all’articolo 15 capoverso 1
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nLAI, come nel caso degli altri provvedimenti di questo genere, soltanto dopo la conclusione del periodo dell’obbligo scolastico, poiché secondo l’articolo 62 Cost. la scuola dell’obbligo (che comprende anche l’offerta per bambini e giovani con un danno alla salute, quali ad esempio la scuola speciale, le sospensioni, la pedagogia curativa) è di competenza canto- nale. Art. 4a cpv. 3 Questo capoverso descrive i possibili provvedimenti a lungo termine secondo l’articolo 15 ca- poverso 2 nLAI previsti per verificare approfonditamente l’idoneità e la predisposizione degli assicurati a nuovi indirizzi professionali o attività (p. es. per una riformazione professionale). Le verifiche potranno essere effettuate mediante impieghi presso aziende del mercato del lavoro primario o istituzioni d’integrazione professionale. La durata degli impieghi non potrà superare i tre mesi, poiché una durata superiore non permetterebbe di ottenere ulteriori risul- tati sostanziali ed è necessaria un’alternativa che faccia avanzare il processo d’integrazione. Contrariamente ai provvedimenti d’accertamento professionale (CAP), quelli di cui al pre- sente capoverso non hanno quale obiettivo la verifica dell’idoneità all’integrazione. Art. 4a cpv. 4 Per i provvedimenti di orientamento professionale di cui ai capoversi 2 e 3 AP-OAI non è pre- scritta una durata esatta con una conclusione ufficiale, come avviene per esempio per la prima formazione professionale. Sia la durata prevista che gli obiettivi di questi provvedi- menti andranno sempre stabiliti caso per caso in un’apposita convenzione sugli obiettivi, in base alle possibilità dell’assicurato. Si potrà optare per la durata massima di tre o do- dici mesi, secondo i capoversi 2 e 3, soltanto se necessario. Inoltre, si dovrà porre fine ai provvedimenti, se l’obiettivo concordato è stato raggiunto. Il presente capoverso elenca altri motivi per la conclusione anticipata di un provvedimento, che ricalcano le disposizioni previ- ste per i provvedimenti di reinserimento.
Art. 5 Art. 5 cpv. 1 Si tratta di una modifica puramente redazionale. la legge del 13 dicembre 2002 34 sulla forma- zione professionale (LFPr) figura per la prima volta nell’ordinanza e viene pertanto introdotta con il suo titolo esteso e, data la ricorrenza nell’atto normativo, anche con quello abbreviato. Art. 5 cpv. 2 Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nel quadro dell’articolo 16 LAI si può decidere la concessione di una preparazione a una prima formazione professionale, se è già stata scelta una professione e non si tratta di un anno per scegliere la professione o di un anno intermedio generale 35. Di conseguenza, l’avvenuta scelta della professione costitui- sce il criterio per distinguere questo provvedimento dal nuovo provvedimento di cui all’arti- colo 15 capoverso 1 nLAI. La scelta della professione secondo l’articolo 16 nLAI si considera avvenuta se per la successiva prima formazione professionale è già stato stipulato un con- tratto o vi è un’iscrizione vincolante oppure è stata fissata una preparazione che fa parte inte- grante della successiva prima formazione professionale. Sulla base di queste definizioni, la preparazione nel quadro dell’articolo 16 nLAI è designata quale «preparazione mirata». I provvedimenti volti alla preparazione mirata alla futura prima formazione professionale se- condo l’articolo 16 capoverso 1 LAI potranno essere assegnati, se è già stato firmato il con- tratto di tirocinio per la formazione in questione o è già avvenuta un’iscrizione vincolante op- pure se la preparazione è parte integrante o un requisito della prima formazione professio- nale (p. es. stage, corso propedeutico). Per la concessione di provvedimenti secondo l’articolo 16 capoverso 1 LAI andrà tenuto conto delle disposizioni della NPC.
34 RS 412.10 35 Cfr. RCC 1981 pag. 461.
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L’eventuale diritto a indennità giornaliere sarà disciplinato all’articolo 22 capoverso 1 AP-OAI. Art. 5 cpv. 3 Art. 5 cpv. 3 lett. a Per un’integrazione nel mercato del lavoro primario il più possibile rapida e duratura, che eviti la concessione di una rendita, dopo una prima formazione professionale svolta secondo la LFPr, ma nel mercato del lavoro secondario, ne potrà essere concessa una successiva, se questa sarà svolta a un livello di formazione superiore (imperativamente secondo la LFPr) e nel mercato del lavoro primario. Il passaggio a un livello di formazione superiore include, ad esempio, il passaggio da una formazione conclusa con un certificato federale di formazione pratica (CFP) a una per l’ottenimento di un attestato federale di capacità (AFC). Un’altra con- dizione è che il potenziale d’integrazione dell’assicurato non sia esaurito. Le condizioni per l’assegnazione di una tale formazione successiva saranno precisate a li- vello di circolare. Art. 5 cpv. 3 lett. b Analogamente a quanto previsto nella modifica del capoverso 3 lettera a, dopo una prima formazione professionale volta alla preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un la- boratorio protetto ne potrà essere concessa una successiva, se questa sarà svolta secondo la LFPr e nel mercato del lavoro primario e il potenziale d’integrazione dell’assicurato non sarà ancora esaurito. Le condizioni per l’assegnazione di una tale formazione successiva saranno precisate a li- vello di circolare. Art. 5 cpv. 4 Analogamente a quanto previsto all’articolo 16 capoverso 2 nLAI, secondo cui la prima for- mazione professionale deve, per quanto possibile, essere finalizzata all’integrazione profes- sionale nel mercato del lavoro primario e svolgersi già in esso, la prima formazione profes- sionale secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c nLAI dovrà essere svolta, per quanto pos- sibile, secondo le regole della LFPr oppure orientarsi a esse, in particolare per quanto con- cerne gli aspetti pratici. Art. 5 cpv. 7 Il Consiglio federale rimarrà competente per la regolamentazione delle condizioni per l’asse- gnazione di formazioni secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c nLAI. L’Esecutivo rinuncia a una disposizione dettagliata a livello di ordinanza. La prima formazione professionale dovrà corrispondere alle capacità e al grado di sviluppo dell’assicurato (cfr. art. 8 cpv. 1bis nLAI). Nell’ambito della gestione dei casi si dovrà pertanto badare a che all’assicurato sia assegnata una formazione adeguata al suo livello e in un con- testo appropriato al suo caso (cfr. art. 41a AP-OAI). Le prime formazioni professionali che non sono disciplinate nella LFPr continueranno a es- sere concesse per l’intera durata, senza scaglionamento 36. Le spiegazioni relative alla ge- stione dei casi (cfr. art. 41a AP-OAI) valgono anche per l’articolo 16 capoverso 3 lettera c nLAI.
Art. 5bis Nel suo nuovo tenore, questo articolo sarà costituito dai capoversi 2–6 del vigente articolo 5 OAI. Art. 5bis cpv. 1 Questo adeguamento tiene conto della giurisprudenza attuale per la delimitazione del diritto alle prestazioni secondo gli articoli 16 e 17 LAI, che al momento non è stabilita né a livello di ordinanza né di direttive. Di norma, si è in presenza di una riformazione professionale 36 Cfr. DTF 142 V 523.
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quando l’assicurato ha esercitato un’attività lucrativa con la quale ha conseguito un reddito economicamente rilevante per almeno sei mesi e ora deve riorientarsi per motivi di salute. Prima della riformazione professionale l’assicurato non deve necessariamente aver imparato una professione, ma deve aver esercitato un’attività lucrativa immediatamente prima dell’in- sorgere dell’invalidità. Per contro, immediatamente prima della prima formazione professionale l’assicurato non può avere conseguito un reddito lavorativo rilevante. Per valutare l’adempimento di questo crite- rio ci si basa sulla rendita minima di cui all’articolo 34 capoverso 5 LAVS, ovvero una rendita ordinaria completa minima semplice. Con «minima» si intende l’importo più basso possibile della rendita in funzione del reddito assoggettato all’obbligo contributivo, con «semplice» una rendita per una persona singola, con «ordinaria» e «completa» l’adempimento, rispettiva- mente, di almeno tre anni e di tutti gli anni di contribuzione necessari. Per distinguerlo dal caso “normale”, il caso speciale è già attualmente disciplinato a livello di ordinanza e direttive (cfr. art. 6 cpv. 2 OAI). Art. 5bis cpv. 2 Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 3, secondo pe- riodo OAI. Art. 5bis cpv. 3 Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 3, primo pe- riodo OAI, con alcuni adeguamenti formali. Art. 5bis cpv. 4 Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 2, seconda parte del periodo OAI, con alcuni adeguamenti formali. Art. 5bis cpv. 5 Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 4 OAI, con al- cuni adeguamenti formali. Art. 5bis cpv. 6 Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 5 OAI, con al- cuni adeguamenti formali. Art. 5bis cpv. 7 Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 6, con alcuni adeguamenti formali.
Art. 5ter Questo nuovo articolo corrisponde materialmente al vigente articolo 5bis OAI.
Art. 6 Art. 6 cpv. 2 In questo capoverso si definisce il caso speciale per la delimitazione del diritto alle presta- zioni secondo gli articoli 16 e 17 LAI. In seguito all’abrogazione dell’articolo 23 LAI nel qua- dro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, occorre una modifica: il rimando rinvierà diretta- mente all’articolo che disciplina l’importo massimo dell’indennità giornaliera (cfr. art. 24 cpv. 1 nLAI). Se un assicurato dovrà interrompere la prima formazione professionale per motivi legati all’invalidità e l’ultimo reddito dell’attività lucrativa conseguito supererà un determinato im- porto, la nuova formazione professionale andrà considerata come riformazione professio- nale.
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Art. 6quinquies Art. 6quinquies cpv. 1 L’importo massimo di 12 500 franchi copre tutte le prestazioni del prestatore di personale nell’ambito di una fornitura di personale a prestito (ricerca di un impiego presso un’impresa acquisitrice, preparazione del contratto, gestione dei salari e dei contributi sociali ecc.). Il contratto di prestazioni potrà anche prevedere che con questo importo venga versata un’in- dennità speciale al prestatore di personale, qualora la fornitura di personale a prestito porti all’assunzione dell’assicurato presso l’impresa acquisitrice. Se questa assunzione è a tempo determinato, l’indennità potrà essere versata soltanto se la durata del contratto è di almeno un anno. L’indennità per i prestatori di personale, che andrà fissata dagli uffici AI in contratti di presta- zioni (art. 18abis cpv. 3 lett. a nLAI), potrà essere versata per un anno al massimo (cfr. cpv. 5) e ammontare al massimo a 12 500 franchi. I prestatori di personale sono soggetti alle disposizioni della LC e dell’ordinanza del 16 gen- naio 1991 37 sul collocamento (OC). Gli articoli 18–22 LC e gli articoli 46–53 OC si applicano anche ai prestatori di personale esentati dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 12 LC. Art. 6quinquies cpv. 2 Le condizioni per la concessione dell’indennità di cui all’articolo 18abis capoverso 3 lettera b nLAI sono disciplinate per analogia con l’indennità di cui all’articolo 18cLAI e all’articolo 6quater OAI. Poiché il prestatore di personale è il datore di lavoro dell’assicurato, deve anche pagare i contributi sociali, in particolare alla previdenza professionale, ed i premi di un’eventuale as- sicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. Questi ultimi possono però aumentare se l’assicurato presenta un’incapacità al lavoro dovuta a malattia. L’indennità di cui all’arti- colo 18abis capoverso 3 lettera b nLAI potrà quindi essere pagata soltanto se un’assicura- zione d’indennità giornaliera in caso di malattia fornisce prestazioni o il prestatore di perso- nale continua a versare il salario. Secondo il capoverso 2, è sufficiente che l’incapacità al la- voro sia dovuta a una malattia, a prescindere da quale ne sia l’origine (preesistente o meno) e dal nesso di causalità tra tale incapacità al lavoro e un eventuale aumento dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria o all’assicurazione d’indennità giornaliera. Il ter- mine di attesa di due giorni corrisponde a quello ordinario delle altre assicurazioni sociali (cfr. art. 72 cpv. 2, secondo periodo LAMal per le indennità giornaliere in caso di malattia, art. 16 cpv. 2 LAINF per le indennità giornaliere in caso di infortunio e art. 22 cpv. 1 LAI per le in- dennità giornaliere dell’AI). Questa indennità sarà concessa in aggiunta all’importo massimo di cui al capoverso 1. Art. 6quinquies cpv. 3 Gli importi forfettari previsti corrispondono a quelli di cui all’articolo 6quater OAI. In questo modo si potrà garantire la parità di trattamento tra i prestatori di personale e gli altri datori di lavoro. I giorni di assenza dipendono dai giorni di lavoro previsti nel contratto di lavoro con- cluso tra il prestatore di personale e l’assicurato, nei quali quest’ultimo non può adempiere gli obblighi contratti con l’impresa acquisitrice a causa di una malattia. Art. 6quinquies cpv. 4 L’indennità sarà dovuta al massimo per la durata dell’impiego dell’assicurato presso un’im- presa acquisitrice secondo il contratto concluso tra il prestatore di personale e l’assicurato. Si applicheranno inoltre i capoversi 2 e 3. L’indennità sarà dovuta soltanto per la durata del contratto di lavoro, nei limiti della durata massima della fornitura di personale (cpv. 5), e soltanto se durante questo periodo l’assicu- rato presenterà un’incapacità al lavoro dovuta a malattia.
37 RS 823.111
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Art. 6quinquies cpv. 5 La durata massima durante il quale l’ufficio AI è autorizzato a ricorrere a un prestatore di per- sonale è di un anno. Durante questo periodo, il prestatore di personale, d’intesa con l’ufficio AI, può convenire diversi impieghi con l’assicurato. Art. 6quinquies cpv. 6 Le modalità del versamento delle indennità sono precisate per analogia a quanto previsto all’articolo 6quater capoverso 4 OAI.
Art. 17 Art. 17 cpv. 1 Nella versione francese, il termine «examen» è sostituito con «instruction». Si tratta di un adeguamento terminolo- gico, che non comporta modifiche materiali, volto ad allineare maggiormente il testo francese a quelli italiano e tedesco e a far corrispondere la terminologia a quella della rubrica dell’arti- colo. Art. 17 cpv. 2 L’articolo 22bis capoverso 7 lettera b nLAI incarica il Consiglio federale di stabilire a quali con- dizioni sono versate le indennità giornaliere per i periodi d’accertamento. In questo nuovo ca- poverso è pertanto stabilito che l’assicurato non avrà diritto a indennità giornaliere per il pe- riodo d’accertamento precedente una prima formazione professionale secondo l’articolo 16 LAI.
Art. 18 cpv. 1 e 2 Conformemente all’articolo 22bis capoverso 3 nLAI, il diritto a un’indennità giornaliera nasce con l’inizio della prima formazione professionale. Di conseguenza, l’indennità giornaliera per il periodo di attesa non sarà più concessa per la prima formazione professionale, ma soltanto nell’ambito della riformazione professionale.
Art. 19 Art. 19, rubrica e cpv. 1, primo periodo Nella versione tedesca, la rubrica e il capoverso 1 vengono modificati in modo da non utiliz- zare più il termine «Vermittlung»: nella rubrica, il termine «Arbeitsvermittlung» è sostituito con «Stellensuche». Nel nuovo tenore del capoverso 1 si fa riferimento alla ricerca di un im- piego idoneo. In effetti, nella DTF 120 V 429 del 1994, il Tribunale federale ha sottolineato che per la sussistenza del diritto all’indennità giornaliera è sufficiente che la ricerca di un im- piego sia preceduta dai provvedimenti d’integrazione menzionati nel capoverso e non si li- mita dunque al periodo durante il quale l’assicurato beneficia di un collocamento ai sensi dell’articolo 18 LAI, come invece fa pensare la versione tedesca vigente. Il testo tedesco va dunque interpretato nel senso delle versioni italiana e francese. In queste ultime si procede a una modesta modifica della formulazione per chiarire che la ri- cerca di un posto di lavoro dell’assicurato può svolgersi con o senza il sostegno dell’uffi- cio AI. L’assicurato non deve assumere il ruolo passivo di una persona che attende che gli si trovi un posto di lavoro adeguato. Art. 19 cpv. 1, secondo periodo Questa modifica non deriva direttamente dalla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. Attualmente le indennità giornaliere per il periodo di attesa entrano in linea di conto soltanto dopo una ri- formazione professionale o una prima formazione professionale. Questo articolo è stato però modificato per l’ultima volta nel 2003, mentre il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), che dà anch’esso diritto a indennità giornaliere, è stato introdotto nel 2012. Per garantire la parità di trattamento e la coerenza dell’intero sistema della reintegrazione, occorre pertanto estendere
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il diritto alle indennità giornaliere per il periodo di attesa anche al periodo della ricerca di un impiego successivo al lavoro a titolo di prova. Questa modifica permette di colmare una la- cuna nella sistematica del processo di reintegrazione completando, in virtù dell’articolo 22 capoverso 6 LAI, l’elenco dei provvedimenti d’integrazione dopo i quali un assicurato ha di- ritto a un’indennità giornaliera durante la ricerca di un impiego. L’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera per il periodo di attesa anche quando questo precede il nuovo provvedimento della fornitura di personale a prestito (art. 18abis nLAI), se quest’ultima è a sua volta preceduta da una prima formazione professionale, da una riforma- zione professionale o da un lavoro a titolo di prova.
Art. 19 cpv. 2 Questo capoverso coordina il diritto alle indennità giornaliere per i casi in cui, durante la ri- cerca di un impiego, l’assicurato adempie le condizioni di diritto a indennità giornaliere per il periodo di attesa sia dell’AI che dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 15 cpv. 3 OADI). In questo modo codifica la prassi del Tribunale federale secondo cui l’assicurato non può far valere il diritto a un’indennità giornaliera dell’AI durante la procedura della medesima assicu- razione, fintanto che ha diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccu- pazione 38.
Art. 20ter Art. 20ter cpv. 1 Questa modifica non deriva direttamente dalla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. L’articolo 23 capoverso 1bis LAI è stato introdotto simultaneamente all’articolo 8a LAI (reintegrazione dei beneficiari di rendita) nell’ambito del primo pacchetto della 6a revisione AI 39 (revisione AI 6a). Il rimando dell’articolo 20ter capoverso 1 OAI non è stato però adeguato. Questo vale tuttavia soltanto per l’articolo 23 capoverso 1 LAI, dato che l’articolo 23 capoverso 1bis LAI fa riferi- mento all’indennità giornaliera in caso di reintegrazione dei beneficiari di rendita ai sensi dell’articolo 8a LAI e va dunque escluso. La situazione in questione è in effetti già disciplinata all’articolo 22bis capoverso 5 LAI. Nella versione francese si procede inoltre a un adeguamento puramente linguistico. Art. 20ter cpv. 2 In seguito all’abrogazione dell’articolo 23 capoverso 2bis LAI nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il rimando dell’articolo 20ter capoverso 2 OAI va adeguato, senza modifiche materiali.
Art. 20quater cpv. 1 e 6 Art. 20quater cpv. 1 Conformemente all’articolo 22bis capoverso 7 lettera d nLAI, il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere in caso di interruzione dei provvedi- menti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità. In futuro le indennità giorna- liere in caso di interruzione dei provvedimenti d’integrazione in caso di infortunio saranno di- sciplinate nei capoversi 6 e 7 del presente articolo di ordinanza. La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI comporta l’introduzione di una nuova assicurazione con- tro gli infortuni, quella delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF che se- guono provvedimenti dell’AI (la cosiddetta assicurazione delle persone che seguono provve- dimenti dell’AI [AINF-AI]). Sia l’articolo 20quater OAI che l’articolo 16 capoverso 3 LAINF con- templano una clausola di sussidiarietà della rispettiva assicurazione nei confronti dell’altra.
38 Sentenza del Tribunale federale 8C_27/2017 del 27 marzo 2017. 39 RU 2011 5659
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Per l’AINF-AI è determinante la procedura secondo la LAINF, se non è previsto diversa- mente. Poiché la LAINF è considerata diritto prioritario, l’articolo 20quater OAI deve essere adeguato in modo da evitare che la clausola di sussidiarietà dell’articolo 16 capoverso 3 LAINF precluda il diritto a prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni. Art. 20quater cpv. 6 Secondo l’articolo 16 capoverso 2 LAINF, il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio. Per evitare lacune nel pagamento delle indennità giornaliere in seguito all’adeguamento del capoverso 1 (stral- cio dell’infortunio dall’elenco delle cause di interruzione), il presente capoverso prevede la prosecuzione del pagamento dell’indennità giornaliera dell’AI nel periodo intercorrente fino al terzo giorno in questione (ovvero per due giorni). Nel caso delle persone che durante un provvedimento d’integrazione non sono affiliate né all’assicurazione contro gli infortuni in virtù di un contratto di lavoro né alla nuova AINF-AI, occorre continuare a versare le indennità giornaliere in caso di interruzione del provvedi- mento come avviene oggi. Un esempio potrebbe essere un assicurato che svolge un provvedimento di riformazione professionale esclusivamente in una scuola: a causa del provvedimento non può esercitare l’attività lucrativa precedente e ha dunque diritto a un’indennità giornaliera durante lo svolgi- mento della riformazione professionale.
Art. 20sexies cpv. 1 lett. b Questa modifica deriva dalla sentenza del Tribunale federale 8C_508/2019 del 27 maggio 2020, secondo cui la disposizione in esame è illegale. La condizione di «affermare plausibil- mente che [gli assicurati] avrebbero successivamente intrapreso un’attività lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro» non si fonda infatti su una base legale sufficiente. Il calcolo dell’indennità giornaliera si basa soltanto sull’ultimo reddito lavorativo ef- fettivamente conseguito senza limitazioni dovute a ragioni di salute (art. 23 cpv. 1 LAI). Le eccezioni a questa regola sono definite con precisione dalla legge. In futuro si dovrà evitare che le persone con problemi di salute vengano a trovarsi in una situazione migliore rispetto a prima dell’insorgere dell’invalidità.
Art. 21septies cpv. 4 e 5 Art. 21septies cpv. 4 Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il vigente articolo 22 capoverso 3 LAI diventerà l’arti- colo 22bis capoverso 2 LAI. Il rimando dell’articolo 21septies capoverso 4 OAI va pertanto ade- guato. Art. 21septies cpv. 5 Questa modifica non deriva direttamente dalla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. Nel caso delle persone che percepiscono una rendita ordinaria o «definitiva» dell’assicurazione contro gli infortuni in seguito a un’invalidità, la prestazione non può essere soppressa durante un provvedimento d’integrazione 40. Per contro, il cumulo della rendita dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’indennità giornaliera dell’AI determinano un sovrindennizzo, poiché l’inden- nità giornaliera è calcolata in base al reddito senza danno alla salute. Se l’articolo 47 capo- verso 1ter LAI introduce una base legale per il cumulo di rendita e indennità giornaliera, la di- sposizione si applica però soltanto in relazione a una rendita dell’AI. In caso di cumulo di una rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e di indennità giornaliere dell’AI com- portante un sovrindennizzo, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere quale dei due assicuratori sia legittimato a ridurre la propria prestazione 41. Per colmare que-
40 DTF 139 V 514 41 DTF 139 V 514 consid. 4.
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sta lacuna, in virtù dell’articolo 68 LPGA, il presente nuovo capoverso stabilisce che l’inden- nità giornaliera dell’AI sarà ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita dell’assicura- zione contro gli infortuni.
Art. 21octies cpv. 3 Attualmente l’indennità giornaliera subisce una riduzione per le spese di vitto e alloggio nel caso in cui l’AI assuma integralmente queste spese durante l’integrazione in base a una con- venzione tariffale. Tuttavia, se viene svolta una prima formazione professionale presso un datore di lavoro, le indennità giornaliere sono versate a quest’ultimo, che le trasferisce all’as- sicurato sotto forma di salario. Il prelievo di tale deduzione sarebbe molto complesso e com- prometterebbe la parità di trattamento, dato che i salari degli apprendisti sono generalmente molto bassi. Di conseguenza, l’indennità giornaliera non sarà ridotta durante la prima forma- zione professionale.
Art. 22 Le modifiche apportate nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI al sistema delle in- dennità giornaliere richiedono l’adeguamento della rubrica e della struttura dell’articolo 22 OAI. Gli assicurati che svolgono una prima formazione professionale non percepiranno più infatti una «piccola indennità giornaliera» e occorre disciplinare chiaramente le varie possibi- lità esistenti, in particolare i casi in cui vengono svolti provvedimenti volti alla preparazione mirata a una prima formazione professionale. Art. 22 cpv. 1 La preparazione mirata a una prima formazione professionale secondo l’articolo 16 nLAI e l’articolo 5 capoverso 2 AP-OAI dà diritto a indennità giornaliere in determinate situazioni. È il caso in particolare quando l’assicurato vi ha poi diritto durante la formazione in questione. L’importo dell’indennità corrisponde a quanto indicato all’articolo 22 capoverso 4 lettera c AP-OAI. La preparazione mirata a una prima formazione professionale va distinta dai prov- vedimenti preparatori secondo l’articolo 15 capoverso 1 nLAI, che non danno diritto a inden- nità giornaliere. Art. 22 cpv. 2 Se il salario effettivo di un assicurato che svolge una prima formazione professionale diverge di almeno il 5 per cento dal salario statistico usuale nel settore in questione e non corri- sponde dunque alla media cantonale del settore, bisogna fare riferimento al salario indicativo che figura nel Lohnbuch Schweiz 42, pubblicato ogni anno dall’Ufficio dell’economia e del la- voro del Cantone di Zurigo. Questa pubblicazione, basata sui dati dei CCL e sulle raccoman- dazioni delle associazioni professionali e dei datori di lavoro svizzeri, fornisce fasce di salari indicativi, cui in generale i datori di lavoro si attengono 43. Art. 22 cpv. 3 Questo capoverso illustra il calcolo dell’importo dell’indennità giornaliera degli assicurati che a causa dell’invalidità devono interrompere una prima formazione professionale e comin- ciarne un’altra. Per garantire la parità di trattamento tra le persone con danni alla salute e quelle sane, l’im- porto dell’indennità giornaliera per la nuova formazione deve essere equivalente al salario giornaliero usuale del settore per la formazione in questione. Nei periodi di formazione pra- tica, il salario dipende dall’anno di studio e non dall’età della persona in formazione. La con- cessione di indennità giornaliere non esonera i genitori dal loro obbligo di mantenimento, dato che anche i giovani non a carico dell’AI possono trovarsi in una situazione simile (ab- bandono scolastico, passaggio a un altro ciclo di studi, riorientamento in seguito a una boc- ciatura ecc.). 42 Cfr. Ufficio dell’economia e del lavoro del Cantone di Zurigo, Lohnbuch Schweiz 2020. Alle Löhne der Schweiz auf einen Blick, 2020 (pubblicazione annuale). 43 DTF 135 V 297
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Art. 22 cpv. 4 L’articolo 24ter capoverso 2 nLAI incarica il Consiglio federale di fissare l’importo dell’inden- nità giornaliera per gli assicurati che svolgono una prima formazione professionale senza contratto di tirocinio. I percorsi formativi di questi assicurati sono molto eterogenei, in partico- lare in termini di livello di formazione, curricolo e reddito conseguito durante la formazione. Per questo motivo il presente capoverso prevede importi diversi in funzione delle condizioni della formazione. Art. 22 cpv. 4 lett. a Le formazioni di livello terziario includono le formazioni seguite presso scuole universitarie, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche, nonché le formazioni professio- nali superiori. Gli assicurati interessati che non svolgono uno stage remunerato hanno diritto alle indennità giornaliere in virtù dell’articolo 22 capoverso 3 nLAI. L’importo di queste inden- nità giornaliere si fonda sul reddito mensile mediano risultante dall’Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti (SSEE) dell’Ufficio federale di statistica (UST), ovvero a 500 franchi al mese, da cui vanno dedotti gli oneri sociali da versare al datore di lavoro. Que- sto importo tiene conto del reddito di un’attività lucrativa, ma anche del sostegno familiare e di altre possibili fonti di reddito (in particolare sussidi e borse di studio). La considerazione del reddito dell’attività lucrativa nel calcolo delle indennità giornaliere ga- rantisce la parità di trattamento, soprattutto con gli assicurati che svolgono una prima forma- zione professionale secondo la LFPr, la cui indennità si basa unicamente sul reddito dell’atti- vità lucrativa, senza il sostegno familiare. I valori mediani secondo la SSEE sono poco in- fluenzati dai valori estremi e sono dunque più attendibili rispetto ai valori medi. L’importo dell’indennità giornaliera dipende dall’anno di formazione e non dall’età dell’assicu- rato (cfr. art. 24ter cpv. 2 nLAI). Art. 22 cpv. 4 lett. b L’indennità giornaliera degli assicurati che seguono una formazione di livello terziario e svol- gono uno stage remunerato nel quadro della formazione verrà calcolata conformemente all’articolo 24ter capoverso 1 nLAI. L’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponderà al salario convenuto nel contratto di stage. L’applicazione dell’articolo 24ter capoverso 1 nLAI garantirà la parità di trattamento tra coloro che svolgono una prima formazione professionale secondo l’articolo 16 LAI, in funzione del livello e del tipo di formazione svolta. Secondo l’articolo 24ter capoverso 3 nLAI, per gli assicurati che hanno compiuto il 25° anno d’età l’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponde all’importo massimo della ren- dita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS (ovvero 2370 fr. nel 2020). In realtà è senz’altro possibile che un assicurato riceva una remunerazione più elevata durante lo stage ancor prima di aver compiuto i 25 anni. Anche in tal caso, l’indennità giornaliera è limitata a questo importo. Gli assicurati cui il datore di lavoro versa un salario inferiore all’im- porto massimo della rendita di vecchiaia riceveranno direttamente la differenza fino a concor- renza di questo importo. Art. 22 cpv. 4 lett. c Per tutte le altre formazioni (in particolare la preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto oppure i provvedimenti volti alla preparazione mirata a una prima formazione professionale), salvo quelle menzionate all’articolo 22 capoverso 4 nLAI, l’im- porto dell’indennità si baserà sul salario mediano più basso di un apprendista del primo anno (CFP/AFC) secondo quanto indicato nel Lohnbuch Schweiz44. Per tenere conto dei progressi fatti nel primo anno di formazione, l’importo dell’indennità giornaliera aumenterà il secondo anno.
44 Ufficio dell’economia e del lavoro del Cantone di Zurigo, Lohnbuch Schweiz 2020. Alle Löhne der Schweiz auf einen Blick,
2020 (pubblicazione annuale).
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Sistema delle indennità (salario netto, senza deduzione degli oneri sociali. La parte del datore di lavoro è assunta dall’AI, secondo l’art. 25 cpv. 2 LAI): Primo anno di formazione 300 fr. al mese Dal secondo anno di formazione 400 fr. al mese
Art. 22 cpv. 5 Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il vigente articolo 22 capoverso 3 LAI diventerà l’arti- colo 22bis capoverso 2 LAI. Gli assicurati che percepiscono un salario nel quadro della prima formazione professionale hanno per principio diritto agli assegni familiari per ogni figlio, con- formemente alla legge del 24 marzo 2006 45 sugli assegni familiari (LAFam), se il salario cor- risponde almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS (art. 13 cpv. 3 LAFam), ovvero 592 franchi al mese o 7110 franchi all’anno, nel 2019. Se il salario è inferiore a questo importo, come può succedere nell’ambito di una prima formazione professionale, e gli assicurati adempiono le condizioni per la concessione degli assegni familiari ai sensi della LAFam, l’AI versa la prestazione per i figli.
Art. 24 cpv. 3 La disposizione del capoverso vigente genera problemi in particolare nel settore dei mezzi ausiliari, in quanto i fornitori che non hanno aderito a una convenzione si trovano di fatto in una situazione migliore rispetto a quelli che vi hanno aderito: possono infatti fatturare alla stessa tariffa degli altri semplicemente in virtù della loro qualifica professionale, mentre gli aderenti alla convenzione devono soddisfare ulteriori requisiti qualitativi. Occorre dunque che i fornitori non aderenti abbiano non solo gli stessi diritti, ma anche gli stessi doveri dei fornitori aderenti, in modo che l’adesione a una convenzione sia irrilevante. A tal fine, il presente articolo stabilisce che tutte le condizioni fissate contrattualmente (pro- fessionali, infrastrutturali, qualitative e pecuniarie) varranno anche per i fornitori non aderenti che vorranno fatturare prestazioni all’AI.
Art. 24bis Questo articolo garantisce l’armonizzazione tra le regole in materia di tariffe dell’AI, dell’assi- curazione contro gli infortuni e dell’AOMS, riprendendo in parte l’articolo 59c OAMal e l’arti- colo 70 OAINF. Una revisione dell’OAMal che riguarda l’articolo 59c OAMal è stata posta in consultazione e l’articolo 24bis OAI sarà adeguato in base ai risultati che ne scaturiranno. Art. 24bis cpv. 1 Con la sentenza C-529/2012 del 10 dicembre 2014, il Tribunale amministrativo federale ha constatato che la LAI non contiene prescrizioni materiali per il calcolo delle tariffe. I principi generali e astratti relativi all’ordinamento tariffale e al calcolo dei costi per il rimborso delle prestazioni sono enunciati al capoverso 1. L’articolo 27 capoverso 2, secondo periodo nLAI conferisce al Consiglio federale il compito di provvedere al coordinamento dell’ordinamento tariffale dell’AI con quelli delle altre assicura- zioni sociali. Su questa base, riprendendo l’articolo 70 capoverso 1 OAINF, il presente capo- verso rimanda a determinate disposizioni della LAMal in materia di tariffe, che in futuro si ap- plicheranno per analogia anche ai provvedimenti sanitari dell’AI. Art. 24bis cpv. 2 Ripreso dall’articolo 70 capoverso 2 OAINF (il cui secondo periodo è a sua volta ripreso dall’art. 59c cpv. 1 lett. a e b OAMal), il presente capoverso concretizza i principi enunciati all’articolo 27 capoverso 2 nLAI, in modo coordinato con l’AOMS e l’assicurazione contro gli infortuni.
45 RS 836.2
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Esige che i fornitori di prestazioni provino in modo trasparente i costi coperti dalle tariffe. Le strutture tariffali nazionali (tra cui quelle di tipo SwissDRG o TARMED) devono essere ap- plicate uniformemente dai fornitori di prestazioni mediche. Art. 24bis cpv. 3 Questo capoverso, che corrisponde all’articolo 59c capoverso 1 lettera c OAMal (non ripreso nell’OAINF), stabilisce che un cambiamento del modello tariffale non deve incidere sui costi. Questa disposizione diverge dalla protezione tariffale, poiché concerne il sistema in quanto tale e non l’assicurato. Art. 24bis cpv. 4 Questo capoverso riprende l’articolo 59c capoverso 2, primo periodo OAMal, adeguandolo al contesto dell’AI. Dopo essere state applicate per diversi anni, può succedere che le strutture tariffali diventino obsolete, poiché non sono state adeguate ai progressi della medicina e alle loro ripercussioni finanziarie. Questo obbliga le parti della convenzione a verificare se sia effettivamente il caso e, se necessario, a intraprendere quanto occorre per adeguarle alla realtà medica e finanzia- ria. Art. 24bis cpv. 5 Questo capoverso, che corrisponde al principio stabilito per l’AOMS all’articolo 59c capo- verso 3 OAMal, determina i principi applicabili dal Consiglio federale (art. 27 cpv. 3–5 nLAI) o dal DFI (art. 27 cpv. 6 e 7, secondo periodo nLAI), al momento di stabilire le tariffe, qualora le parti non giungano a un accordo.
Art. 24ter Art. 24ter cpv. 1 Questo capoverso, ripreso dall’articolo 59d capoverso 1, secondo periodo OAMal, precisa il contenuto delle convenzioni concluse tra l’UFAS e i fornitori di prestazioni mediche nonché le relative modalità di applicazione. Art. 24ter cpv. 2 Questo capoverso introduce l’obbligo di chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi nel quadro dell’esame dell’adeguatezza di una tariffa, conformemente all’articolo 14 della legge federale del 20 dicembre 1985 46 sulla sorveglianza dei prezzi. La consultazione dovrà avve- nire prima della conclusione di convenzioni tariffali nazionali e nell’ambito della fissazione di tariffe da parte dell’autorità competente secondo l’articolo 24bis capoverso 5. Art. 24ter cpv. 4 Questo capoverso corrisponde all’articolo 70a, secondo periodo OAINF. I fornitori di presta- zioni mettono a disposizione dell’UFAS, dell’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF, incaricata delle trattative per le convenzioni dell’AI, e dei partner tariffali i documenti necessari per la fissazione della tariffa.
Art. 24quater Questo articolo sostituirà il vigente articolo 3quater OAI. Art. 24quater cpv. 1 Questo capoverso riprende l’articolo 70c capoverso 1 OAINF, ma escludendo il riferimento alla rimunerazione di vitto e alloggio, che nell’AI è disciplinata separatamente (art. 90 OAI).
46 RS 942.20
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Per prestazioni identiche, le strutture tariffali devono essere uniformi a livello nazionale. Que- sto principio agevola l’applicazione dell’assicurazione e quella di criteri economici uniformi tra le varie assicurazioni sociali. Art. 24quater cpv. 2 Questo capoverso, che riprende l’articolo 70c capoverso 2 OAINF, si applica soprattutto a cure particolarmente onerose. Art. 24quater cpv. 3 Il presente capoverso corrisponde all'articolo 59d capoverso 2, primo periodo, OAMal. Oltre alle istruzioni di codificazione, nel manuale devono figurare anche informazioni relative alle principali variabili della statistica medica utilizzate nell'insieme di dati come pure un breve quadro storico della classificazione ICD (versione in vigore dal 1° gennaio 2022). Il manuale viene aggiornato a intervalli regolari. Ai fini della garanzia della qualità, i fornitori di prestazioni di cura devono sottoporsi periodi- camente a una verifica della codificazione DRG. Art. 24quater cpv. 4 Questo capoverso riprende l’articolo 15 capoverso 2 OAINF, adeguandolo al contesto dell’AI. Se l’assicurato intende ricorrere a un fornitore di prestazioni non convenzionato, è necessa- ria una richiesta formale di assunzione delle spese. In questi casi l’assicurazione rimborsa soltanto le spese corrispondenti alle tariffe dell’istituto appropriato più vicino e con lo stesso tipo di prestazioni, applicando gli stessi criteri previsti per la rimunerazione delle cure di cui al capoverso 2.
Art. 24quinquies Questo capoverso riprende l’articolo 70b capoverso 1 OAINF, adeguandolo al contesto dell’AI. Per prestazioni identiche, le strutture tariffali devono essere uniformi a livello nazionale. Que- sto principio agevola l’applicazione di criteri economici uniformi. Inoltre, questo nuovo articolo precisa che, per la rimunerazione delle cure ambulatoriali, nell’AI vanno applicate strutture tariffali uniformi a livello nazionale.
Art. 24sexies Questo articolo va a completare il disciplinamento dell’articolo 41 capoverso 1 lettera l OAI, secondo cui la conclusione di convenzioni è di competenza degli uffici AI. Per il fornitore di prestazioni non sussiste tuttavia il diritto alla conclusione di una convenzione. Art. 24sexies cpv. 1 In virtù dell’articolo 57 capoverso 2 LAI, gli uffici AI sono autorizzati a stipulare convenzioni secondo l’articolo 27 capoverso 1 LAI per i provvedimenti di cui agli articoli 14a–18 LAI. Que- sto capoverso riprende la norma di delega contenuta nel vigente articolo 41 capoverso 1 let- tera l OAI, mantenendo così il compito affidato agli uffici AI in materia di conclusione di con- venzioni nell’ambito dei provvedimenti d’integrazione. Di regola, la conclusione di una convenzione spetta all’ufficio AI del Cantone in cui il fornitore di prestazioni ha la propria sede o esercita permanentemente la sua attività professionale. Il presente capoverso precisa che per i fornitori di prestazioni non sussiste il diritto alla conclu- sione di una convenzione. Inoltre, stabilisce i principi per la fissazione dei prezzi e la valuta- zione economica. Con questa formulazione si intende permettere agli uffici AI di commissio- nare prestazioni anche a fornitori commerciali di prestazioni (p. es. corsi di formazione) senza doverne verificare l’indennizzo, se si tratta di prezzi conformi al luogo e al mercato. Nel caso di fornitori di prestazioni istituzionali sarà possibile stabilire ulteriori criteri di econo- mia aziendale e di qualità nonché esigere la trasparenza dei costi.
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Art. 24sexies cpv. 2 Questo capoverso impone all’ufficio AI di verificare regolarmente la qualità, l’efficacia e l’eco- nomicità delle prestazioni fornite nel caso specifico; se necessario, deve prendere misure per migliorare la situazione. Inoltre, le convenzioni concluse vanno verificate periodicamente e, se del caso, adeguate.
Titolo prima dell’art. 24septies Il titolo prima dell’articolo 24septies OAI va adeguato, dal punto di vista redazionale, alla nuova espressione utilizzata nell’articolo 28a nLAI.
Art. 24septies Art. 24septies cpv. 1 Per poter stabilire il metodo di valutazione applicabile, occorre determinare lo statuto dell’as- sicurato. Sono previsti tre statuti: esercitante un’attività lucrativa (a tempo pieno), non eserci- tante un’attività lucrativa o esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale. Art. 24septies cpv. 2 In linea di massima, per determinare lo statuto ci si può basare sulla situazione precedente l’insorgere del danno alla salute. Tuttavia, da allora possono essere intervenuti cambiamenti sostanziali che richiedono una nuova determinazione dello statuto. Tali cambiamenti devono essere oggettivamente plausibili o comprovati dall’assicurato. Occorre basarsi sempre su condizioni oggettive per valutare come la persona in questione avrebbe deciso nella sua si- tuazione di vita concreta senza limitazioni dovute a ragioni di salute: è determinante sempre e soltanto il comportamento ipotetico della persona in questione 47. Bisogna prendere in con- siderazione l’insieme delle circostanze nei singoli casi, quali accordi per la ripartizione dei compiti in seno alla famiglia, eventuali compiti di assistenza nei confronti di familiari, l’età, le capacità professionali, la formazione, le inclinazioni e le doti personali dell’assicurato, se- condo il criterio dell’esperienza generale della vita 48. Lo statuto dell’assicurato (e di conseguenza il metodo di valutazione applicabile) è stabilito in base all’evolversi della situazione fino al momento dell’emanazione della decisione 49. Il presente capoverso 2 riprende la regolamentazione del vigente articolo 27bis capoverso 1 OAI, secondo cui gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale o lavo- rano gratuitamente nell’azienda del coniuge vanno considerati come esercitanti un’attività lu- crativa, quando si può presumere che al momento dell’esame del loro diritto alla rendita eserciterebbero un’attività a tempo pieno se non soffrissero di un danno alla salute. Art. 24septies cpv. 3 lett. a Il gruppo di assicurati più ampio è costituito dalle persone esercitanti un’attività lucrativa, il cui grado d’invalidità viene valutato mediante un confronto dei redditi secondo l’articolo 16 LPGA. Lo statuto di persona «esercitante un’attività lucrativa» secondo la presente lettera si applica a tutti gli assicurati che in assenza del danno alla salute eserciterebbero un’attività lucrativa con un grado d’occupazione corrispondente al 100 per cento. Di norma, ci si basa sulla situazione personale e lavorativa precedente l’insorgere del danno alla salute. Se l’assi- curato lavorava al 100 per cento, si può generalmente presumere che anche nel caso ipote- tico dell’assenza del danno alla salute continuerebbe a farlo (fatti salvi eventuali cambiamenti della situazione secondo l’art. 24septies cpv. 1 AP-OAI). Il grado d’occupazione corrispondente al 100 per cento varia a seconda dell’attività e va valutato in base all’orario di lavoro azien- dale usuale presso il datore di lavoro in questione. È irrilevante che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa salariata o indipendente oppure la- vori gratuitamente nell’azienda del coniuge.
47 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_889/2011 del 30 marzo 2012 consid. 3.2.1. 48 Cfr. p. es. DTF 117 V 194. 49 Cfr. RCC 1989 pag. 127.
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In futuro le persone in corso di formazione rientreranno nel campo di applicazione della let- tera a e non più in quello del vigente articolo 26bis OAI. Per allievi, studenti o persone in for- mazione professionale si terrà conto della regolamentazione dell’articolo 5 LAI. Conforme- mente all’articolo 5 capoverso 2 LAI, l’invalidità degli assicurati non esercitanti un’attività lu- crativa di età inferiore a 20 anni si determina secondo l’articolo 8 capoverso 2 LPGA. Per questi giovanissimi assicurati la questione è se il danno alla salute cagionerà presumibil- mente un’incapacità al guadagno, il che significa che in questi casi sono considerati come esercitanti un’attività lucrativa. Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LAI, l’invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti si determina secondo l’articolo 8 capoverso 3 LPGA, soltanto nella misura in cui non si può ragionevolmente esigere da loro l’esercizio di un’attività lucra- tiva. Anche secondo l’articolo 8 capoverso 3 LPGA per gli assicurati di età superiore a 20 anni si deve presumere lo statuto di persone non esercitanti un’attività lucrativa e dunque l’impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete soltanto se non si può ragionevol- mente esigere da loro che esercitino un’attività lucrativa. Nel complesso, per semplificare si può affermare che nel caso degli assicurati in formazione che prima dell’insorgere dell’invalidità non esercitavano un’attività lucrativa si dovrebbe per principio presumere che vadano considerati come esercitanti un’attività lucrativa, salvo se circostanze concrete fanno pensare che non sia ragionevolmente esigibile l’avvio di un’atti- vità lucrativa. Di conseguenza, nel loro caso la valutazione dell’invalidità avviene per princi- pio mediante un confronto dei redditi. Art. 24septies cpv. 3 lett. b Una persona ha lo statuto di «non esercitante un’attività lucrativa», se prima dell’insorgere del danno alla salute non esercitava alcuna attività lucrativa e non aveva previsto di intra- prenderne una nemmeno nel caso in cui fosse rimasta sana. In tali casi il grado d’invalidità viene valutato con il cosiddetto metodo specifico del confronto delle attività secondo l’arti- colo 28a capoverso 2 LAI. Anche chi vive di rendita o riscuote anticipatamente una rendita di vecchiaia è considerato quale assicurato non esercitante un’attività lucrativa, se il danno alla salute insorge dopo il passaggio allo statuto di persona che vive di rendita o dopo il pensionamento. Se una per- sona che vive di rendita gestisce da sé la propria sostanza, questa attività può essergli com- putata quale attività lucrativa (eventualmente a tempo parziale) ai sensi dell’articolo 24septies capoverso 3 lettera a o c AP-OAI. Art. 24septies cpv. 3 lett. c Gli assicurati che, se non soffrissero di un danno alla salute, eserciterebbero un’attività lucra- tiva con un grado d’occupazione non corrispondente al 100 per cento sono considerati «esercitanti un’attività lucrativa a tempo parziale» e il loro grado d’invalidità è valutato in base al cosiddetto metodo misto secondo l’articolo 28a capoverso 3 LAI. Anche in questo caso, in linea di massima ci si deve basare sulla situazione personale e lavorativa prece- dente l’insorgere del danno alla salute. Analogamente a quanto previsto alla lettera a, è irrilevante che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa salariata o indipendente oppure lavori gratuitamente nell’azienda del coniuge.
Art. 25, rubrica e cpv. 2–4 Rubrica La rubrica vigente «Principio» viene modificata in «Principi del confronto dei redditi», dato che in futuro l’articolo 25 stabilirà i principi fondamentali per la fissazione del reddito lavora- tivo determinante secondo l’articolo 28a capoverso 1 LAI. Questi redditi con e senza invali- dità (art. 16 LPGA) sono designati dalla giurisprudenza e nella vigente Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità con i termini «reddito d’invalido» e «reddito senza invalidità».
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Art. 25 cpv. 2 Il vigente capoverso 2 dell’articolo 25 OAI contempla una regolamentazione speciale per i lavoratori indipendenti che, essendo ovvia sul piano materiale, non necessita di alcun disci- plinamento a livello di ordinanza. Il nuovo capoverso 2 stabilisce un principio importante per il confronto dei redditi, ovvero che il reddito senza invalidità e quello con invalidità vanno sempre stabiliti con riferimento al me- desimo lasso di tempo. Per principio sono determinanti le condizioni effettive al momento più prossimo in cui può nascere il diritto alla rendita, anche se vanno considerate eventuali modi- fiche dei redditi di paragone intervenute fino all’emanazione della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita 50. Nella prassi è inoltre importante che, ai fini del confronto dei redditi, fattori estranei all’invali- dità siano ignorati oppure presi in considerazione in ugual misura sia per il reddito senza in- validità che per quello con invalidità 51. Per questo motivo è fondamentale che entrambi i red- diti di paragone siano confrontati sul medesimo mercato del lavoro, soprattutto nel caso dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero e degli uffici AI dei Cantoni di confine. Un eventuale confronto tra salari esteri e quelli relativamente elevati della Svizzera produrrebbe infatti distorsioni che, a seconda delle circostanze, potrebbero avvantaggiare o penalizzare le persone in questione. Nel presente capoverso viene pertanto stabilito che per la valutazione del grado d’invalidità sono determinanti le condizioni e i salari sul mercato del lavoro in Sviz- zera. Art. 25 cpv. 3 Se si deve far ricorso a valori statistici, occorre basarsi sui valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’UST, indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso. Si deve dunque continuare a seguire la giurisprudenza vigente del Tribunale federale sull’ap- plicazione delle tabelle dei salari, secondo la quale sono di regola determinanti i valori della tabella TA1_tirage_skill_level (Salario mensile lordo secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato) 52. Se però vi sono buoni motivi per considerare i va- lori di un’altra tabella (p. es. perché un assicurato può essere occupato sia nel settore pub- blico che in quello privato o nel caso di una persona particolarmente qualificata con un di- ploma universitario), ci si potrà continuare a basare anche su altre tabelle della RSS. In casi ben motivati, sarà ancora possibile impiegare altri valori statistici, ad esempio per i la- voratori indipendenti, per i quali i valori della RSS possono essere inadeguati, poiché si ba- sano sui salari dei lavoratori dipendenti 53. Per gli indipendenti potranno dunque essere even- tualmente considerati i salari concretamente versati ai dipendenti nell’azienda in questione per la valutazione della pertinente attività 54 o, per gli indipendenti senza dipendenti, anche i valori statistici del relativo settore 55. Se vengono considerate le tabelle dei salari, conformemente alla giurisprudenza del Tribu- nale federale e anche in seguito alla presente modifica d’ordinanza, va considerata sempre la tabella della RSS più attuale al momento dell’emanazione della decisione 56. Se del caso, il valore della tabella che fa riferimento a un anno precedente va indicizzato verso l’alto all’anno di riferimento, ovvero adeguato all’evoluzione dei salari nominali basandosi sull’in- dice svizzero dei salari dell’UST.
50 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_132/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.1.1. 51 Cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.4. 52 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 6.4.2. 53 Cfr. il tipo di rilevazione della RSS, disponibile all’indirizzo https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/rile- vazioni/rss.assetdetail.6468401.html. 54 Cfr. RCC 1962 pag. 125. 55 Cfr. sentenza del Tribunale federale I 575/00 del 9 maggio 2001. 56 Cfr. DTF 143 V 295 consid. 2.3.
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Art. 25 cpv. 4 Tutti i valori della RSS si basano su una settimana di 40 ore. Dato che però l’orario di lavoro usuale nelle aziende in Svizzera è più elevato, i valori vanno adeguati di conseguenza all’orario usuale nelle singole aziende. A tal fine è applicabile la statistica della durata nor- male di lavoro nelle aziende, per divisioni economiche, in ore settimanali, elaborata dall’UST 57. Se vengono considerati valori statistici per un settore specifico, vanno impiegati anche gli orari di lavoro usuali nelle aziende del settore in questione. Negli altri casi, ci si basa sul totale degli orari di lavoro usuali nelle aziende.
Art. 26 Il vigente articolo 26 OAI contempla regole concernenti i cosiddetti invalidi dalla nascita o precoci, ovvero le persone che a causa della loro invalidità non hanno potuto acquisire suffi- cienti conoscenze professionali o concludere una formazione professionale. Per motivi di pa- rità di trattamento, in futuro anche per questi casi, ove possibile e ragionevole, si appliche- ranno le regole generali per la determinazione del reddito senza invalidità e del reddito senza invalidità esposte di seguito. Per contro, per gli assicurati che a causa dell’invalidità non pos- sono iniziare alcuna formazione professionale o possono svolgere soltanto un avviamento professionale AI o una formazione pratica INSOS il reddito senza invalidità sarà determinato secondo la disposizione del capoverso 4. Art. 26 cpv. 1 Secondo l’articolo 16 LPGA, il reddito senza invalidità è il reddito lavorativo che l’assicurato avrebbe potuto conseguire con probabilità preponderante, se non fosse diventato invalido. Per determinare questo reddito, ci si deve basare se possibile sulle condizioni effettive pre- cedenti l’insorgere del danno alla salute 58. Non è determinante che l’assicurato abbia concluso una formazione professionale secondo la LFPr (CFP, AFC, esame federale di professione o esame professionale federale supe- riore) o una formazione universitaria oppure non abbia concluso alcuna formazione profes- sionale. È invece sempre determinante il reddito conseguito dall’assicurato nell’ultima attività esercitata prima di diventare invalido, fintantoché si può presumere che in assenza del danno alla salute la svolgerebbe ancora. Se prima dell’insorgere dell’invalidità un assicurato lavorava con un grado d’occupazione su- periore al 100 per cento, gli si computerà nel reddito senza invalidità l’intero reddito conse- guito in tal modo. Non verrà più effettuata una riduzione a un grado del 100 per cento. Analo- gamente, nell’articolo 24septies capoverso 3 lettera a l’attività lucrativa è definita con un grado d’occupazione pari o superiore al 100 per cento. In casi in cui una persona svolgeva anche un’attività lucrativa accessoria oltre a una a tempo pieno, effettuava regolarmente ore supplementari o lavorava a titolo di indipendente, la giuri- sprudenza del Tribunale federale ha già rinunciato alla riduzione a un grado d’occupazione del 100 per cento 59. Le regole per determinare il reddito senza invalidità valgono per principio sia per i lavoratori dipendenti che per quelli indipendenti. Per questi ultimi occorre inoltre interrogarsi sull’evoluzione che l’azienda dell’assicurato avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità 60. Per determinare i redditi effettivi, di re- gola si chiedono i pertinenti documenti contabili, che vengono poi confrontati con le iscrizioni nel conto individuale. Laddove le condizioni non sono già sufficientemente note, l’ufficio AI svolge inoltre un accertamento sul posto. Poiché per i lavoratori indipendenti sono frequenti
57 Disponibile (in tedesco e in francese) all’indirizzo https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-dati.as- setdetail.je-d-03.02.03.01.04.01.html. 58 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_4040/2007 dell’11 aprile 2008 consid. 2.3. 59 Cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_765/2007 dell’11 luglio 2008 consid. 4.1.2 e 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011 con- sid. 4.5. 60 RCC 1963 pag. 427.
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variazioni molto forti del reddito a intervalli relativamente brevi, in tali casi ci si deve basare sul valore medio di un periodo sufficientemente lungo 61. Per i lavoratori indipendenti il reddito che non deriva direttamente dall’attività dell’invalido (p. es. interessi del capitale investito o reddito derivante dalla collaborazione di familiari) va detratto 62. La persona che dirige una società anonima o una società a garanzia limitata deve essere considerata in linea di principio come persona salariata. Tuttavia, se tale persona ha un’in- fluenza determinante sulla società (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma o è azio- nista unico), è giustificato valutare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti, in particolare tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un confronto ponderato delle attività 63. In tali casi, le iscrizioni nel conto individuale possono non essere determinanti, dato che l’assicurato ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile e vi sono state anche riflessioni di diritto fiscale 64. Nel caso dei lavoratori indipendenti con redditi di confronto che non possono essere determi- nati in modo attendibile, invece del normale confronto dei redditi si deve procedere a un con- fronto ponderato delle attività (il cosiddetto metodo straordinario) 65. Viene dunque effettuato dapprima un confronto delle attività, ovvero si determina quali attività l’assicurato ha svolto e può svolgere, e in che misura, prima e dopo l’insorgere del danno alla salute; queste attività vengono poi ponderate applicando i salari di riferimento usuali nel settore in questione. In questo modo è possibile determinare sia il reddito senza invalidità che quello con invalidità ed effettuare quindi il confronto dei redditi. Si tratta di un caso speciale di determinazione dei valori effettivi secondo il capoverso 2. Un confronto ponderato delle attività viene effettuato anche per determinare le limitazioni in caso di collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge, poiché trattandosi di collaborazione gratuita non si dispone di alcun reddito. Art. 26 cpv. 2 Se non si può impiegare il reddito effettivo secondo il capoverso 1, perché questo non può essere determinato con sufficiente precisione, ad esempio a causa di un’assenza pluriennale dal mercato del lavoro o del licenziamento dell’assicurato per motivi aziendali 66, oppure, per i lavoratori indipendenti, nei primi e poco rappresentativi anni di attività 67, si deve far ricorso a valori statistici. Va quindi chiesto, nel caso concreto, quanto guadagnerebbe, secondo le statistiche, una persona sana con la stessa formazione e nelle stesse condizioni professionali 68. Va fatto riferimento alla formazione professionale dell’assicurato, salvo se quest’ultimo non ha mai lavorato nella professione in questione o non lo ha fatto più per diversi anni. In linea di massima si impiegano i valori del settore corrispondente alla formazione professionale che sono indicati nella tabella TA1_tirage_skill_level della RSS 69. Se grazie alla sua formazione o esperienza professionale l’assicurato può accedere all’intero mercato del lavoro, si possono considerare i valori totali della tabella TA1_tirage_skill_level (differenziati secondo il livello di competenze e il sesso). La formazione professionale dell’assicurato può incidere anche sulla scelta del livello di com- petenze all’interno della tabella. Le persone senza formazione professionale, ad esempio, si
61 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_771/2017 del 29 maggio 2018 consid. 3.1.6. 62 Cfr. RCC 1962 pag. 481. 63 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_898/2010 del 13 aprile 2011 consid. 5.3. 64 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_346/2012 del 24 agosto 2012 consid. 4. 65 Cfr. DTF 128 V 29. 66 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_513/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 6.5 seg. 67 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_148/2016 del 2 novembre 2016 consid. 2.1. 68 Cfr. DTF 114 V 310 consid. 4a . 69 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_237/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5.1.
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situano spesso nel livello di competenze 1 e gran parte di quelle con una formazione profes- sionale (p. es. CFP o AFC) nel livello di competenze 2 70. Se non si può computare alcun reddito effettivo, gli assicurati con un CFP o un AFC rien- trano sempre nel campo di applicazione del capoverso 2. In tali casi, il Tribunale federale ha talvolta negato l’acquisizione di sufficienti conoscenze professionali, se nonostante il CFP o l’AFC gli assicurati non sono veramente riusciti ad accedere al mercato del lavoro primario 71. Questa giurisprudenza non è in linea con i principi della LFPr, che disciplina dettagliatamente i requisiti per il CFP e l’AFC. Dato che la forte standardizzazione della formazione professio- nale garantisce che un assicurato con tale titolo disponga delle relative conoscenze e com- petenze, non è possibile che vi sia una disparità di trattamento tra persone con e senza danno alla salute. L’impiegabilità eventualmente ridotta del titolo professionale va tenuta in considerazione nella determinazione del reddito con invalidità (art. 26bis AP-OAI). Art. 26 cpv. 3 Le persone che hanno iniziato una formazione professionale e nel corso di essa si sono am- malate o infortunate e non hanno quindi potuto concluderla sono equiparate alle persone che hanno concluso la formazione. Questo capoverso riprende così la regolamentazione del vi- gente articolo 26 capoverso 2 OAI. La nozione di formazione professionale include tutte le formazioni successive alla conclu- sione della scuola dell’obbligo 72. Concretamente, si tratta della formazione professionale di base (CFP, AFC e maturità professionale), delle scuole di cultura generale (certificato di scuola specializzata, maturità specializzata e maturità liceale) nonché delle formazioni del livello terziario (formazione professionale superiore e scuole universitarie). Questa regolamentazione si applica anche alle persone che mirano a una determinata for- mazione professionale, ma che a causa di un’invalidità insorta nel frattempo non possono ini- ziarla o, dopo averla iniziata, devono passare a una formazione con una qualifica inferiore a causa di un’invalidità insorta nel frattempo o di un aggravamento del danno alla salute. I giovani che svolgono un avviamento professionale AI o una formazione pratica INSOS non rientrano invece nel campo di applicazione di questa disposizione, bensì in quello del capo- verso 4. Art. 26 cpv. 4 Questo capoverso riprende la regolamentazione del vigente articolo 26 capoverso 1 OAI per gli assicurati che al momento della scelta della professione o della formazione professionale presentano già un danno alla salute e a causa dell’invalidità non hanno la possibilità di svol- gere una formazione professionale secondo la LFPr o una formazione in una scuola di cul- tura generale. Si tratta dunque di persone che non possono iniziare alcuna formazione pro- fessionale o che eventualmente svolgono un avviamento professionale AI o una formazione pratica INSOS. Poiché in tali casi non è noto quali formazione professionale gli assicurati avrebbero intra- preso o potuto intraprendere in assenza del danno alla salute, si continuerà ad applicare loro il valore centrale della RSS. Le fasce d’età del vigente articolo 26 capoverso 1 OAI non saranno tuttavia più considerate, poiché negli anni successivi e fino al raggiungimento del 30° anno di età comportano ade- guamenti graduali del grado d’invalidità e quindi eventualmente del diritto alla rendita, anche in assenza di un cambiamento della situazione. Applicando i valori statistici senza graduazione secondo l’età agli invalidi dalla nascita o pre- coci che nonostante tutti gli sforzi d’integrazione possibili dell’AI non possono accedere a una formazione professionale ordinaria, sarà computato, a seconda delle circostanze già dal
70 Per i singoli livelli di competenza cfr. le osservazioni nei risultati commentati della RSS 2016, pagg. 25 e 26 (disponibili in te- desco e in francese). 71 Cfr. p. es. sentenza del Tribunale federale 9C_233/2018 dell’11 aprile 2019. 72 Cfr. la panoramica del sistema formativo svizzero elaborata dalla SEFRI, disponibile all’indirizzo https://www.sbfi.ad- min.ch/sbfi/it/home/formazione/spazio-formativo-svizzero/sistema-formativo-svizzero.html .
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18° anno di età, un reddito senza invalidità statistico determinato secondo i principi generali. La disparità di trattamento dovuta all’attuale riduzione artificiale del reddito senza invalidità, e quindi anche del grado d’invalidità prima dei 30 anni, sarà così soppressa. Questo è molto importante, soprattutto perché proprio gli invalidi dalla nascita e quelli precoci dispongono ra- ramente di un’assicurazione del 2° pilastro e devono dunque coprire il loro intero fabbisogno vitale con le prestazioni assicurative del 1° pilastro. Il valore statistico centrale della RSS quale base per determinare il reddito senza invalidità copre tutte le fasce salariali per tutte le fasce d’età. All’interno della tabella TA1_tirage_skill_level ci si basa sul valore totale di tutti i rami econo- mici e sul totale per tutti i livelli di competenze, dato che non si può prevedere quale forma- zione avrebbe potuto concludere l’assicurato in assenza del danno alla salute e quale livello di competenze avrebbe raggiunto. A differenza di quanto previsto negli altri casi di applica- zione della RSS, per gli invalidi dalla nascita e quelli precoci saranno tuttavia considerati i va- lori indipendenti dall’età, ma non differenziati a seconda del sesso, poiché per questi assicu- rati non esistono riferimenti ad attività già svolte. Art. 26 cpv. 5 Se il reddito senza invalidità è inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione secondo la tabella della RSS, va effettuata una cosiddetta parallelizzazione 73. Per parallelizzazione s’intende che nell’ambito del confronto dei redditi i fattori estranei all’in- validità non sono presi in considerazione o lo sono in egual misura per entrambi i redditi. Si tratta di tutti i fattori (prevalentemente economici) che incidevano negativamente sul reddito dell’assicurato già prima dell’insorgere del danno alla salute, come ad esempio un livello sa- lariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno (compresi i fronta- lieri) o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l’età. Per uniformare la prassi, si procede a un adeguamento del reddito senza invalidità al 95 per cento del valore centrale usuale nel settore corrispondente secondo la RSS. La nuova regolamentazione è più vantaggiosa per gli assicurati, poiché in futuro non ci si do- vrà più chiedere quali fattori esattamente hanno comportato un reddito inferiore alla media e, addirittura, se la persona si sia eventualmente accontentata di un tale reddito modesto 74. Si parte dunque dal presupposto che difficilmente una persona con un’attività salariata si ac- contenti volontariamente di un tale reddito. Di conseguenza, si dovrà effettuare automatica- mente la parallelizzazione, se il reddito senza invalidità secondo il capoverso 1 sarà inferiore di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale nel settore in questione secondo la RSS. Garantendo la parallelizzazione automatica per i salariati, tutti i fattori che potrebbero teorica- mente essere presi in considerazione anche per la deduzione dovuta al danno alla salute conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale lo saranno già in quella sede e non potranno quindi più essere considerati per deduzione in questione 75. Art. 26 cpv. 6 lett. a In questa lettera viene dapprima stabilito che non va effettuata alcuna parallelizzazione se- condo il capoverso 5, se all’attività in questione si applica un CCL di obbligatorietà generale o un CNL e l’assicurato raggiunge il salario minimo previsto nel pertinente CCL o CNL. Que- sto disciplinamento corrisponde al principio sviluppato dalla giurisprudenza, secondo cui il guadagno minimo secondo un CCL riflette il reddito usuale nel settore in questione meglio del salario corrispondente della RSS 76. Si deve presupporre che il salario minimo negoziato dalle parti sociali o fissato da un’autorità non sia equiparabile a un reddito inferiore alla me- dia.
73 Cfr. DTF 135 V 58, 135 V 297. 74 Cfr. in proposito p. es. DTF 134 V 322 consid. 4.1. 75 Cfr. DTF 135 V 297 consid. 6.2. 76 Cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6 e 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 con- sid. 5.2.2.3.
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Art. 26 cpv. 6 lett. b Non si dovrà effettuare la parallelizzazione secondo il capoverso 6, se anche per la determi- nazione del reddito con invalidità ci si basa sul reddito effettivo e quest’ultimo è a sua volta inferiore alla media. Per il confronto dei redditi, infatti, i fattori estranei all’invalidità non vanno presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per entrambi i redditi. Art. 26 cpv. 6 lett. c Nel caso dei lavoratori indipendenti non si può presumere che non si siano accontentati vo- lontariamente di un tale reddito modesto. Proprio per questi lavoratori è infatti tipico che si accontentino di un reddito modesto anche per diversi anni, non da ultimo per motivi legati an- che al diritto assicurativo e a quello fiscale. Al riguardo viene quindi ripresa la giurisprudenza vigente 77. Per avere un disciplinamento semplice e uniforme, nel caso dei lavoratori indipen- denti sarà esclusa la parallelizzazione. Questo non significa però automaticamente che in ogni caso si debba computare quale red- dito senza invalidità un reddito insufficiente per coprire il fabbisogno vitale. In particolare nei casi in cui l’impresa è ancora molto giovane e i redditi dei primi anni non sono rappresenta- tivi, per determinare il reddito senza invalidità va fatto eventualmente ricorso ai valori stati- stici 78.
Art. 26bis Il vigente articolo 26bis OAI disciplina lo statuto degli assicurati in corso di formazione. In fu- turo questa regolamentazione sarà contenuta in forma generale nel nuovo articolo 24septies. Art. 26bis cpv. 1 Secondo l’articolo 16 LPGA, il reddito con invalidità è il reddito che l’assicurato consegue dopo l’insorgere dell’invalidità e lo svolgimento delle cure mediche e di eventuali provvedi- menti d’integrazione, oppure che potrebbe conseguire con un’attività ragionevolmente esigi- bile in una situazione equilibrata del mercato del lavoro. Come per il reddito senza invalidità, anche per determinare quello con invalidità bisogna ba- sarsi dapprima sui salari effettivamente conseguiti. Affinché il reddito effettivo sia computato quale reddito con invalidità, occorre che con esso l’assicurato sfrutti al meglio la sua capacità funzionale residua (cfr. anche art. 54a cpv. 3 nLAI) e che il reddito conseguito presenti una certa stabilità, in modo che non si debba pro- cedere a una revisione poco dopo la determinazione della prestazione. Lo stato di salute deve pertanto permettere di svolgere tale attività lavorativa per un periodo prolungato. Que- sto fattore sostituirà gli ulteriori fattori attualmente necessari secondo la giurisprudenza 79, ov- vero che il salario conseguito corrisponda alla prestazione lavorativa e che sussista un rap- porto di lavoro particolarmente stabile o la possibilità di conseguire durevolmente un reddito corrispondente sul mercato del lavoro equilibrato, poiché si tratta di criteri praticamente inat- tuabili. Analogamente a quanto previsto dalla giurisprudenza vigente, si dovrà poter continuare a calcolare il salario effettivamente conseguito in base al grado d’occupazione esigibile, qua- lora l’assicurato non sfrutti ancora pienamente la sua capacità al lavoro residua e almeno per il datore di lavoro sia possibile un aumento del grado d’occupazione 80. Art. 26bis cpv. 2 Secondo l’articolo 16 LPGA, per determinare il reddito con invalidità ci si deve chiedere nel caso specifico quanto la persona potrebbe ancora guadagnare sul mercato del lavoro equili- brato con la sua capacità funzionale residua. Analogamente a quanto previsto per il reddito senza invalidità (cfr. art. 26 cpv. 1 AP-OAI), vanno considerate la formazione e le condizioni
77 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_148/2016 del 2 novembre 2016 consid. 2.1; DTF 135 V 58. 78 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_148/2016 del 2 novembre 2016 consid. 2.2. 79 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_720/2012 del 11 febbraio 2013 consid. 2.3.2. 80 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_720/2012 del 11 febbraio 2013 consid. 2.3.2.
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professionali dell’assicurato nonché le qualifiche acquisite mediante la partecipazione a prov- vedimenti d’integrazione professionali. Se si tratta di una persona che prima del danno alla salute lavorava con un grado d’occupa- zione superiore al 100 per cento e dispone quindi di un reddito senza invalidità elevato (cfr. art. 26 cpv. 1 OAI), si deve accertare se sia eventualmente ragionevolmente esigibile che an- che dopo l’insorgere del danno alla salute continui a lavorare più del 100 per cento 81. Questo salario determinato per un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento deve poi essere ridotto in base alla capacità funzionale residua secondo la valutazione medica. Nel caso dei lavoratori indipendenti, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno si può eventual- mente esigere l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, se da quest’ultima ci si può atten- dere una migliore valorizzazione della capacità al lavoro residua e se, tenuto conto di tutti i fattori soggettivi e oggettivi, il cambio dell’attività professionale appare ragionevolmente esi- gibile 82. Per gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci, il reddito senza invalidità verrà determinato in base a valori statistici non differenziati a seconda del sesso (cfr. art. 26 cpv. 4 AP-OAI). Di conseguenza, diversamente da quanto previsto per gli altri casi in cui si applica la RSS, an- che il reddito con invalidità sarà determinato con valori corrispondenti non differenziati a se- conda del sesso (cfr. art. 25 cpv. 3 AP-OAI) 83. Art. 26bis cpv. 3 Per considerare i fattori dovuti all’invalidità pregiudizievoli per il salario, il Tribunale federale ha elaborato la deduzione dovuta al danno alla salute 84. Effettuata sul reddito con invalidità determinato in base alla tabella dei salari, questa deduzione arriva al massimo al 25 per cento del salario statistico. La deduzione dovuta al danno alla salute non sarà ripresa nella sua forma attuale a livello di ordinanza e non verrà quindi più applicata. Tuttavia, le limitazioni dell’assicurato dovute al danno alla salute e le ripercussioni del lavoro a tempo parziale verranno considerate me- diante le regolamentazioni esposte di seguito. • In primo luogo nella valutazione della capacità funzionale residua dell’assicurato an- dranno prese sistematicamente in considerazione le limitazioni dovute al danno alla sa- lute in senso stretto (limitazioni qualitative e quantitative nello svolgimento di un’attività lucrativa dovute a fattori medici; cfr. anche art. 49 cpv. 1bis AP-OAI). Questa nuova rego- lamentazione migliorerà la situazione degli assicurati rispetto a oggi, in quanto la limita- zione della deduzione dovuta all’invalidità al 25 per cento al massimo del salario statistico sarà soppressa. • I fattori economici già esistenti prima dell’insorgere del danno alla salute e con un’inci- denza sul reddito conseguibile (p. es. categoria di permesso di soggiorno o nazionalità) verranno considerati soltanto per la parallelizzazione del reddito senza invalidità (cfr. art. 26 cpv. 5 AP-OAI). Poiché in futuro la parallelizzazione avverrà per principio in modo più sistematico e non richiederà l’accertamento dei motivi di un reddito inferiore alla me- dia, gli assicurati non saranno penalizzati rispetto a oggi. • I due fattori «età» e «anni di servizio» potranno essere soppressi senza ripercussioni per gli assicurati. Il fattore «età» continuerà però a essere considerato nell’esame di un’even- tuale impossibilità di valorizzare la capacità al lavoro residua sul mercato del lavoro equi- librato 85. La tabella T17 della RSS (Salario mensile lordo [valore centrale] secondo i gruppi di professioni, l’età e il sesso) indica che il fattore età non comporta una diminu- zione del salario in alcuna delle categorie. Più il profilo dei requisiti richiesti (o il «livello di competenze», secondo la nuova terminologia) è basso, più il fattore «anni di servizio»
81 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_766/2011 del 30 dicembre 2011 consid. 3.2.2. 82 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_460/2011 del 22 settembre 2011 consid. 4 seg. 83 Cfr. anche AVS 2000 pag. 82. 84 Cfr. DTF 126 V 75. 85 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_610/2007 del 23 ottobre 2007 consid. 4.1.
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perde importanza nel settore privato 86. Inoltre, benché per la giurisprudenza sia plausibile che la perdita del posto di lavoro dopo un impiego di lunga durata comporti anche la per- dita del vantaggio salariale dovuto agli anni di servizio, un rapporto di lavoro pluriennale presso uno stesso datore di lavoro può anche influire favorevolmente sul salario iniziale presso il nuovo datore di lavoro 87. Va anche rilevato che, in tutti i casi in cui si è proce- duto alla parallelizzazione di un reddito senza invalidità effettivo inferiore alla media o de- terminato in base a un valore statistico, fattori quali la mancanza di una formazione, l’età o il numero di anni di servizio non hanno comportato una deduzione dovuta al danno alla salute, poiché altrimenti sarebbero stati considerati due volte 88. Di conseguenza, l’unico fattore che verrà mantenuto tra quelli attualmente considerati dalla giurisprudenza per la deduzione dovuta al danno alla salute sarà il «lavoro a tempo par- ziale», di cui non si può tener conto in altro modo. In futuro, questo fattore sarà considerato mediante una deduzione forfettaria per il tempo parziale, basata sui valori della tabella T18 della RSS (Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il grado di occupazione, la posi- zione professionale e il sesso) degli anni 2008–2018. Di conseguenza, per tutti gli assicurati che a causa dell’invalidità possono lavorare soltanto al 50 per cento o meno, il salario stati- stico sarà ridotto in modo forfettario del 10 per cento.
Art. 27 Art. 27, rubrica La rubrica dell’articolo 27 va adeguata, perché, data la scarsa rilevanza pratica, la disposi- zione sulle comunità di religiosi non sarà più sancita a livello di ordinanza. Art. 27 cpv. 2 Poiché nella prassi per la valutazione del grado d’invalidità si presentano di regola rarissimi casi di persone in una comunità di religiosi, questi non saranno più regolamentati a livello di ordinanza.
Art. 27bis La rubrica dell’articolo 27bis va adeguata, poiché l’attuale regolamentazione speciale sullo statuto delle persone che lavorano a tempo parziale o che collaborano gratuitamente nell’azienda del coniuge (art. 27bis cpv. 1 OAI) sarà disciplinata dall’articolo 24septies capo- versi 2 e 3 lettera a AP-OAI. Nell’articolo 27bis resteranno dunque soltanto le regole concer- nenti la valutazione del grado d’invalidità per i lavoratori a tempo parziale. Art. 27bis cpv. 1 L’articolo 27bis OAI sarà ristrutturato. Il vigente capoverso 2 sarà spostato al capoverso 1, con una modifica materiale per quanto riguarda la valutazione del grado d’invalidità dei lavo- ratori a tempo parziale: in futuro essa sarà uguale per tutti, in modo da stabilire una solu- zione uniforme e giuridicamente paritaria per tutti i lavoratori a tempo parziale. L’attività lu- crativa e le mansioni consuete non lucrative sono complementari, in quanto tutto ciò che non è attività lucrativa rientra nello svolgimento dei lavori domestici. In altre parole, sommando le due parti si ottiene un valore del 100 per cento. Questa interpretazione corrisponde alla con- cezione dell’AI come assicurazione universale. L’attuale precisazione «assicurati che eserci- tano un’attività a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’arti- colo 7 capoverso 2 LAI» sarà stralciata per parlare soltanto di «assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale». Non saranno così menzionati i casi speciali dei lavora- tori a tempo parziale senza mansioni consuete, una categoria venutasi a creare di recente in seguito alla giurisprudenza del Tribunale federale.
86 Cfr. DTF 126 V 75. 87 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_552/2017 del 18 gennaio 2018 consid. 5.4.1. 88 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_774/2019 del 3 marzo 2020 consid. 8.6.
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Con la modifica d’ordinanza del 1° dicembre 2017 è stato introdotto un cambiamento per quanto riguarda il metodo misto: da allora l’attività lucrativa a tempo parziale è considerata soltanto nella ponderazione del grado d’invalidità nell’attività lucrativa e di quello nelle man- sioni consuete. Questa modifica penalizza i lavoratori a tempo parziale senza mansioni con- suete rispetto a quelli con mansioni consuete, in quanto risultano assicurati soltanto per la parte dell’attività lucrativa e privi di copertura assicurativa per la parte rimanente. In caso di un grado d’occupazione inferiore al 70 per cento, ne deriva che queste persone non possono più aver diritto a una rendita intera, anche se non dispongono più di alcuna capacità al gua- dagno residua. L’adeguamento del presente capoverso elimina questa disparità di tratta- mento. Art. 27bis cpv. 2 La regolamentazione del vigente capoverso 3 sarà spostata al capoverso 2, che in futuro, oltre a precisare le modalità per la determinazione del reddito senza invalidità (lett. a) e per la ponderazione delle perdite di guadagno (lett. c), stabilirà che anche il reddito con invalidità va calcolato sulla base di un’attività lucrativa con un grado d’occupazione del 100 per cento (lett. b). Questo adeguamento è riconducibile al fatto che secondo la giurispru- denza è irrilevante se l’assicurato abbia o meno lavorato a un tale grado d’occupazione prima dell’insorgere del danno alla salute 89. Una volta determinato, il salario a tempo pieno va adeguato in base alla capacità funzionale attestata a livello medico (cfr. in proposito an- che art. 26bis cpv. 1 AP-OAI). Art. 27bis cpv. 3 La regolamentazione del vigente capoverso 4 sarà spostata al capoverso 3, con un adegua- mento puramente redazionale nell’ultimo periodo.
Art. 33bis cpv. 2 Con l’introduzione del sistema di rendite lineare nell’AI, in futuro l’ammontare delle rendite d’invalidità sarà espresso in percentuali di una rendita intera e non più in quarti di rendita. Con la soppressione dei quarti di rendita, per la riduzione delle rendite per figli occorre una nuova formulazione che tenga conto del fatto che in futuro vi saranno numerose percentuali di una rendita intera. La riduzione delle rendite per figli continuerà a essere effettuata in fun- zione della riduzione della rendita intera. L’adeguamento proposto è puramente formale e non comporta modifiche materiali.
Art. 38 cpv. 2 Nel suo tenore vigente, questo capoverso fa riferimento al «diritto almeno a un quarto di ren- dita». Con l’introduzione del sistema di rendite lineare nell’AI, in futuro l’ammontare di una rendita d’invalidità sarà espresso in percentuali di una rendita intera e non più in quarti di rendita, ragion per cui questa espressione andrebbe sostituita. In realtà, però, il vigente ca- poverso 2 può essere abrogato, in quanto costituisce una semplice ripetizione dell’articolo 42 capoverso 3 LAI.
Art. 39e cpv. 5 Nel 2020 si è proceduto a un ampliamento del catalogo delle prestazioni mediche in caso di cure a domicilio, che nel quadro della presente revisione è sancito nell’articolo 3quinquies capo- verso 5 AP-OAI. Secondo il presente nuovo capoverso, le ore per la sorveglianza di lunga durata andranno dedotte proporzionalmente dal bisogno di aiuto per il contributo per l’assi- stenza. In questo modo si vuole garantire che non vi siano doppi indennizzi per la sorve- glianza.
89 Cfr. DTF 145 V 370.
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Art. 39f Art. 39f cpv. 1 Nella versione tedesca di questo capoverso si procede a un adeguamento formale della menzione dei franchi. Inoltre, conformemente alla decisione del Consiglio federale del 14 ot- tobre 2020 sull’adeguamento delle rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei prezzi e dei sa- lari, dal 1° gennaio 2021 l’importo in franchi verrà aumentato. Art. 39f cpv. 2 Nella versione tedesca di questo capoverso si procede a un adeguamento formale della menzione dei franchi. Inoltre, conformemente alla decisione del Consiglio federale del 14 ot- tobre 2020 sull’adeguamento delle rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei prezzi e dei sa- lari, dal 1° gennaio 2021 l’importo in franchi verrà aumentato. Art. 39f cpv. 3 Questa modifica non deriva dalla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, bensì dalla valutazione del contributo per l’assistenza per il periodo 2012–2016 90, che ha evidenziato il problema dell’insufficienza degli importi forfettari per il servizio notturno, nonché da un adeguamento apportato nel 2018 dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Per migliorare la situa- zione delle persone che si occupano dell’assistenza 24 ore su 24 di persone anziane o disa- bili a casa, nel 2018 la SECO ha pubblicato un modello che integra le disposizioni dei CNL nel settore dell’assistenza domestica con varie disposizioni. Lo scopo del CNL modello è di migliorare la situazione delle persone che garantiscono l’assistenza 24 ore su 24 di persone anziane o con un danno alla salute. Il CNL modello della SECO stabilisce che, soprattutto nel caso del servizio notturno, anche il tempo di presenza deve essere retribuito. Con l’inte- grazione delle nuove disposizioni della SECO nei CNL cantonali, gli attuali importi forfettari del contributo per l’assistenza per il servizio notturno non permettono ai beneficiari di questa prestazione di remunerare adeguatamente gli assistenti. L’AI deve applicare le stesse regole su tutto il territorio nazionale e non può adattarsi alle varie legislazioni cantonali, ragion per cui l’importo massimo del forfait per il servizio notturno viene adeguato in linea con il CNL modello della SECO. Questo consentirà ai beneficiari del contributo per l’assistenza di remunerare anche il tempo di presenza degli assistenti. L’importo massimo di 160.50 franchi deriva dalla combinazione della tariffa oraria applicabile durante il giorno secondo l’articolo 39f capoverso 1 AP-OAI e una parte di ore di presenza, remunerate in misura molto minore ma in linea con il CNL modello della SECO. I salari mi- nimi secondo il CNL modello della SECO sono stati aumentati del 20 per cento per tener conto della deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali. Questo calcolo misto è il risul- tato di una stima delle ore di lavoro attive e delle ore di presenza, che variano a secondo dell’intensità e determinano importi forfettari di entità diversa. Per il calcolo dell’importo forfet- tario sarà mantenuto il sistema a livelli definito mediante direttive. L’importo previsto per il servizio notturno si spiega come segue. A titolo esemplificativo si presume un importo forfettario massimo per il servizio notturno e un bisogno di aiuto dell’as- sicurato pari a due ore a notte. Per calcolare l’importo forfettario per il servizio notturno, il nu- mero di ore di lavoro attivo è stimato a tre, cosicché restano cinque ore di presenza. Le ore di lavoro attivo vengono moltiplicate per l’importo forfettario orario di 33.50 franchi e le ore di presenza per 12 franchi (ovvero il salario minimo di 10 fr. previsto in questi casi nel CNL mo- dello della SECO, maggiorato del 20 % per tener conto degli oneri sociali). Dalla somma di questi due importi si ottiene il nuovo importo forfettario massimo, pari a 160.50 franchi a notte (3 x 33.50 + 5 x 12).
90 Jürg Guggisberg, Severin Bischof, «Evaluation Assistenzbeitrag 2012-2016», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 8/17, Berna 2017; disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) sul sito Internet www.ufas.admin.ch → Pubblica- zioni & Servizi → Ricerca e valutazione → Rapporti di ricerca.
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Il CNL modello della SECO prevede anche un supplemento del 25 per cento sul salario ora- rio per le ore di lavoro attivo prestate durante la notte. Questo non è stato preso in conside- razione nel calcolo del nuovo importo massimo per il servizio notturno, poiché queste ore possono essere utilizzate anche durante il giorno. Considerare il supplemento del 25 per cento avrebbe quindi implicato che le ore previste per la notte ma prestate di giorno avreb- bero contato un quarto in più. Inoltre, l’AI rimborsa una tariffa forfettaria e non un salario ora- rio. Questa tariffa permette comunque ai beneficiari del contributo per l’assistenza di accor- dare ai loro assistenti il supplemento summenzionato, rispettando così il CNL modello della SECO.
Art. 39i Art. 39i cpv. 2 Questo capoverso viene precisato indicando che possono essere fatturate soltanto le ore prestate di giorno (oltre alle ore di lavoro fatturate conformemente all’art. 39h). Alla fattura- zione delle ore prestate di notte si applica il capoverso 2bis. Inoltre, si procede a un adegua- mento linguistico per armonizzare tra loro i singoli capoversi dell’articolo. Art. 39i cpv. 2bis Il servizio notturno continuerà a dover essere fatturato sotto forma di importo forfettario fisso. Questo importo potrà essere fatturato anche se l’assistente non è personalmente sul posto nella notte in questione, ma si tiene a disposizione per un eventuale intervento (direttamente nel luogo di domicilio dell’assicurato o su chiamata telefonica). Art. 39i cpv. 2ter Se l’assicurato non fattura alcun servizio notturno, l’importo forfettario risparmiato è diviso per il salario orario di cui all’articolo 39f capoverso 1 AP-OAI e convertito in ore. Il numero di ore così ottenuto può quindi essere utilizzato e fatturato per l’assistenza diurna. In effetti, può capitare che alcune notti l’assistenza sia garantita da un familiare dell’assicu- rato, ad esempio il coniuge durante il fine settimana. Con la conversione in ore dell’importo forfettario per il servizio notturno risparmiato e il loro accredito all’assistenza durante il giorno si potrà offrire una maggiore flessibilità agli assicurati. Esempio: un assicurato ha diritto a un contributo per l’assistenza di 50 ore e 30,4 notti al mese. Nel mese di gennaio fattura 50 ore a 33.50 franchi ciascuna e 31 notti a 116.55 fran- chi ciascuna (50 x 33.50 + 31 x 116.55). A febbraio fattura soltanto 23 notti, mentre 5 sono coperte dal figlio. Può quindi utilizzare le ore corrispondenti a queste notti (116.55 / 33.50 = 3,5) durante il giorno e fatturare fino a 67,5 ore (50 + [5 x 3,5]) al giorno.
Art. 39j Art. 39j cpv. 2 L’esperienza mostra che le prestazioni di consulenza possono essere necessarie anche dopo la concessione del contributo per l’assistenza, e in misura superiore alle poche ore sti- mate al momento dell’introduzione di questa prestazione, che avrebbero dovuto essere co- perte nel quadro delle prestazioni di consulenza di cui all’articolo 74 LAI. Dopo alcuni anni, infatti, può capitare che l’assicurato debba assumere nuovamente personale, licenziare qual- cuno, redigere un certificato di lavoro o affrontare una controversia in materia di diritto del la- voro. Un bisogno di consulenza supplementare può rendersi necessario anche in seguito a modifiche normative (p. es. il nuovo CNL modello della SECO, che ha carattere vincolante nella maggior parte dei Cantoni). Questo adeguamento permetterà ai beneficiari del contri- buto per l’assistenza di ricorrere più volte a prestazioni di consulenza, per un importo mas- simo di 1500 franchi ogni tre anni. Spetterà comunque all’assicurato motivare in modo plau- sibile il suo rinnovato bisogno di consulenza. In particolare, è escluso che questa prestazione possa essere usata per finanziare spese legali, in particolare nell’ambito di una controversia in materia di diritto del lavoro.
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Art. 39j cpv. 3 L’importo massimo delle prestazioni di consulenza fornite da terzi sarà disciplinato al capo- verso 2, ragion per cui la limitazione può essere soppressa nel presente capoverso. Per con- tro, vi va mantenuta la menzione dell’importo orario massimo.
Art. 41 cpv. 1 lett. e–fter, k e l Art. 41 cpv. 1 lett. e La disposizione della lettera e vigente è soppressa, poiché in futuro la pianificazione dell’inte- grazione avverrà nell’ambito della gestione dei casi (cfr. art. 41a AP-OAI). Inoltre, la sorve- glianza dell’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione ordinati sarà disciplinata nell’arti- colo 57 capoverso 1 lettera f nLAI. La lettera e menzionerà tra i compiti degli uffici AI l’esame delle condizioni nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno. Nella fase di pianificazione delle tappe successive nel quadro della gestione dei casi, le condizioni per le cure mediche vanno esaminate e attuate il prima possibile (già al momento della richiesta o al momento della pianificazione dell’integrazione). Art. 41 cpv. 1 lett. f Questa lettera viene abrogata, poiché il coinvolgimento dei vari partecipanti alla procedura sarà sancito nell’articolo 57 capoverso 1 lettere e, f e g nLAI e descritto nel quadro della ge- stione dei casi (cfr. art. 41a AP-OAI). Art. 41 cpv. 1 lett. fbis Questa lettera viene abrogata, in quanto la consulenza fornita indipendentemente dai casi concreti sarà inserita nell’articolo 57 capoverso 1 lettera a nLAI quale consulenza finalizzata all’integrazione. Art. 41 cpv. 1 lett. fter Questa lettera viene abrogata, poiché il coinvolgimento dei vari attori sarà descritto nel qua- dro della gestione dei casi (cfr. art. 41a AP-OAI) e sancito nell’articolo 57 capoverso 1 let- tera f nLAI. Art. 41 cpv. 1 lett. k L’espressione «valutare l’invalidità» viene adeguata alla formulazione dell’articolo 28a nLAI, sostituendo «invalidità» con «grado d’invalidità». Art. 41 cpv. 1 lett. l Con l’introduzione dell’articolo 24sexies AP-OAI, che riprende il compito attribuito agli uffici AI di stipulare convenzioni secondo l’articolo 27 LAI per provvedimenti d’integrazione di cui agli ar- ticoli 14a–18 LAI, questa lettera diventa obsoleta e va dunque abrogata.
Art. 41a Art. 41a cpv. 1 Gli uffici AI provvedono a una gestione dei casi continua e uniforme per tutta la procedura dell’AI e sull’arco della vita degli assicurati, dalla nascita fino al pensionamento. Lo scopo principale della gestione dei casi è migliorare le possibilità di raggiungere gli obiettivi dei provvedimenti decisi nell’intera procedura dell’AI, svolgendoli al momento e nella misura o nel contesto opportuni e sorvegliandone l’esecuzione nonché accompagnando gli assicurati. Se nell’ambito dell’integrazione professionale la gestione dei casi rientra già tra i compiti de- gli uffici AI e costituisce la base per il successo dell’attività d’integrazione, essa sarà intro- dotta anche per i provvedimenti sanitari. Questo permetterà di porre per tempo le basi per la successiva collaborazione tra i diversi attori interessati, in modo da fornire un contributo so- stanziale al successo dell’integrazione. La gestione dei casi deriva dagli articoli 3a, 3abis, 8 capoverso 1bis, 8 capoverso 1ter, 8a, 14qua- ter , 28 capoverso 1bis, 49 e 57 capoverso 1 lettere a–h e m nLAI.
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Art. 41a cpv. 2 La gestione dei casi si basa sul case management e prevede diverse fasi, elencate nelle let- tere a–d. Art. 41a cpv. 2 lett. a L’analisi della situazione del momento serve a valutare la situazione medica, professionale, familiare e sociale dell’assicurato, ivi compreso l’accertamento delle sue risorse e limitazioni. L’analisi della situazione del momento comprenderà i vigenti articoli 1quinquies (colloquio di rile- vamento tempestivo) e 70 OAI (valutazione), che vengono dunque abrogati. Art. 41a cpv. 2 lett. b Per la pianificazione delle tappe successive va tenuto conto in particolare dei punti seguenti. Essa includerà l’intero processo d’integrazione, o l’intera procedura dell’AI, e non si limiterà alla concessione di un solo provvedimento. Terrà inoltre conto delle prestazioni già fornite dall’AI e da altri attori (p. es. rapporti medici) e, se necessario, verrà adeguata all’evoluzione o al cambiamento della situazione dell’assicurato. Per i provvedimenti sanitari sono di regola i medici curanti a stabilire le terapie o gli interventi necessari. Dal canto loro, gli uffici AI valutano in via definitiva i provvedimenti sanitari e deci- dono in merito. Art. 41a cpv. 2 lett. c Nell’ambito della gestione dei casi, gli uffici AI accompagneranno e sorveglieranno le presta- zioni concesse dall’AI. Le prestazioni comprendono i provvedimenti secondo gli articoli 3abis, 7d, 8 capoverso 3 (consulenza e accompagnamento, provvedimenti sanitari, provvedimenti di reinserimento, provvedimenti professionali e mezzi ausiliari), 8a, 22, 28, 42, 42quater e 68bis nLAI. Gli uffici AI verificheranno regolarmente gli obiettivi dei provvedimenti d’integrazione, li adegueranno ove necessario e decideranno in merito alle tappe successive. In questo conte- sto valuteranno se e quando il processo d’integrazione vada interrotto o concluso. Nel caso dei provvedimenti sanitari, la sorveglianza implica una verifica regolare del rispetto dei criteri EAE. Verrà ad esempio verificato se l’intensità ordinata per una terapia sia ancora necessaria nella stessa misura o se gli obiettivi di una terapia siano stati o possano essere raggiunti. Art. 41a cpv. 2 lett. d Tra i fattori fondamentali per il successo della gestione dei casi rientrano il coordinamento e la collaborazione, sia tra i vari settori interni a un ufficio AI che tra l’ufficio AI (p. es. SMR) e gli attori esterni (p. es. datori di lavoro, medici curanti, formatori, terapisti) per l’intera durata del processo d’integrazione o della procedura dell’AI (analisi della situazione del momento; pianificazione, accompagnamento e sorveglianza delle prestazioni concesse). Il coordinamento interno agli uffici AI serve a evitare sovrapposizioni e inutili passaggi di competenze. Se ragionevole, occorre integrare gli accertamenti già effettuati e le cono- scenze precedentemente acquisite sull’assicurato (p. es. durante lo svolgimento dei provve- dimenti sanitari) nelle fasi successive e tenerne conto nelle decisioni da prendere. Se del caso, il SMR va adeguatamente coinvolto ad esempio nella pianificazione del processo d’in- tegrazione o nell’esame delle condizioni. Il coordinamento dell’ufficio AI con gli attori esterni è importante in tutte le fasi della gestione dei casi (lett. a–d) e copre l’intero processo dell’AI.
Art. 41a cpv. 3 Per la gestione dei casi sarà sempre responsabile il competente ufficio AI, che deciderà indi- vidualmente la natura, la durata e l’entità della gestione dei casi. Oltre alle risorse dell’assicu- rato e al suo ambiente, il tipo di danno alla salute dell’assicurato e il bisogno di sostegno che ne deriva sono fondamentali per definire la pianificazione, l’assegnazione e la sorveglianza dei provvedimenti.
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La natura della gestione dei casi può comprendere tutto ciò che va dal dialogo mirato (anche in forma scritta, p. es. per la concessione di un mezzo ausiliario semplice) fino a un accom- pagnamento personale di lunga durata (p. es. consulenza e accompagnamento dell’assicu- rato e del datore di lavoro durante lo svolgimento di un provvedimento di reinserimento nel mercato del lavoro primario). La durata della gestione dei casi può andare da un intervento unico mirato (p. es. per la con- cessione di un provvedimento sanitario) alla gestione dei casi per un lungo periodo (p. es. in caso di infermità congenite gravi e complesse, che richiedono il coinvolgimento simultaneo di più terzi e la fornitura di varie prestazioni, oppure durante la ricerca di una possibilità di for- mazione adeguata) o alla fornitura a più riprese di prestazioni di consulenza e accompagna- mento dell’assicurato, per esempio all’inizio e alla fine di una prima formazione professio- nale. L’entità della gestione dei casi può consistere ad esempio in un singolo colloquio o includere un’intensa collaborazione dell’ufficio AI con l’assicurato e i terzi coinvolti. Art. 41a cpv. 4 L’assicurato (o il suo rappresentante legale) dovrà acconsentire all’accompagnamento dell’ufficio AI nell’ambito della gestione dei casi per i provvedimenti sanitari di cui agli arti- coli 12 e 13 nLAI. Per contro, non sussisterà un diritto alla gestione dei casi. Art. 41a cpv. 5 La gestione dei casi rientra tra i compiti principali degli uffici AI. Grazie a essa, si vuole in- staurare un clima di fiducia e far sì che l’ufficio AI sia considerato come un interlocutore com- petente. In alcuni casi, la complessità della situazione di salute e/o familiare dell’assicurato (p. es. un’infermità congenita complessa, una malattia rara per la quale si dispone di scarsa esperienza terapeutica o il coordinamento tra un numero di fornitori di prestazioni superiore alla media [medici, terapisti, Spitex ecc.]) e la risultante intensità della gestione dei casi ne- cessaria possono andare oltre le competenze e le risorse degli uffici AI. In tali casi specifici, per la gestione dei casi per provvedimenti sanitari si potrà ricorrere a terzi idonei. In questo contesto, mediante una convenzione andranno chiaramente definiti gli obiettivi, la durata e la ripartizione dei ruoli e delle competenze. Non sussisterà un diritto alla gestione dei casi esterna.
Art. 41b Il legislatore ha prescritto agli uffici AI di tenere un elenco accessibile al pubblico per rendere il più trasparente possibile l’attribuzione dei mandati peritali ai periti. L’elenco dovrà conte- nere dati concernenti tutti i periti e i centri peritali incaricati, il numero di perizie eseguite an- nualmente da ciascuno di essi e il numero di attestati di capacità al lavoro rilasciati. Oltre a questi dati già prescritti dal legislatore, il Consiglio federale può prevederne altri ed emanare prescrizioni relative all’elenco. Art. 41b cpv. 1 lett. a e b Secondo queste lettere, l’elenco dovrà contenere dati sui singoli periti e centri peritali incari- cati. Gli uffici AI indicheranno quelli che soddisfano i requisiti necessari. Art. 41b cpv. 1 lett. c Secondo questa lettera, per ogni perito o centro peritale incaricato andranno indicati i se- guenti dati dettagliati. • N. 1: il numero delle perizie eseguite, per categoria. • N. 2: nell’ambito di una perizia, i periti valutano non solo la capacità funzionale ma anche l’incapacità al lavoro degli assicurati. Nell’ottica della maggior trasparenza possibile dei dati pubblicati, le incapacità al lavoro attestate nell’attività precedentemente svolta dagli assicurati e in un’attività adattata (in funzione della capacità comprovata) andranno indi- cate in percentuale di un posto a tempo pieno. Questi due dati andranno espressi in forma tabellare in fasce di decine (0–10, 11–20, 21–30 ecc.).
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• N. 3: nell’ottica della qualità delle perizie, la valutazione dell’attendibilità nell’ambito di una procedura di ricorso è un criterio fondamentale. Nelle procedure di ricorso contro de- cisioni degli uffici AI, i tribunali devono valutare anche le basi delle medesime. In questo contesto le perizie mediche svolgono un ruolo importante, ma i tribunali devono valutare anche se esse soddisfino i requisiti di una perizia giuridicamente valida e possano quindi essere utilizzate quale base per la decisione dell’ufficio AI. In base a questa verifica dei tribunali, nell’elenco sarà indicato il numero delle perizie valutate dai tribunali, ripartite in perizie dal valore probatorio pieno, parziale o nullo. • N. 4: andrà inoltre indicato l’importo complessivo del rimborso dell’AI che i periti o i centri peritali hanno ricevuto per i mandati peritali dal competente ufficio AI. Art. 41b cpv. 2 I dati da indicare nell’elenco saranno rilevati dal 1° gennaio al 31 dicembre di un anno civile e saranno pubblicati in quello successivo. Questo tipo di rilevazione implica che i dati non potranno essere collegati tra loro, in quanto la rilevazione dei vari dati non avviene sempre nello stesso anno civile. I dati in questione forniranno quindi informazioni soltanto in termini di frequenza. Concretamente, questo signi- fica che un mandato per una perizia sarà rilevato nell’anno x, mentre il relativo rimborso sarà effettuato e rilevato, a seconda delle circostanze, soltanto l’anno successivo. I dati relativi alle decisioni dei tribunali potrebbero inoltre essere rilevati e pubblicati con uno scarto tem- porale ancora maggiore rispetto ai relativi mandati. Art. 41b cpv. 3 Il legislatore ha stabilito che ogni ufficio AI dovrà tenere e pubblicare un elenco secondo l’ar- ticolo 57 capoverso 1 lettera n nLAI. Poiché ai centri peritali sono conferiti mandati da di- verse regioni linguistiche e alcuni periti operano per più uffici AI in una regione sovracanto- nale, nell’ottica della trasparenza è ragionevole che i singoli elenchi pubblicati dagli uffici AI vengano riuniti dall’UFAS in una panoramica nazionale e poi pubblicati in questa forma.
Art. 49 cpv. 1bis L’attuale deduzione dovuta al danno alla salute sarà presa in considerazione in varie disposi- zioni (cfr. in proposito il commento agli art. 26 cpv. 5 e 26bis cpv. 3). Le limitazioni dovute al danno alla salute in senso stretto, ovvero quelle qualitative e quanti- tative nello svolgimento di un’attività lucrativa dovute all’invalidità e comprovate a livello me- dico secondo l’articolo 8 LPGA, andranno sistematicamente considerate nella valutazione della capacità funzionale. Per esempio, una capacità di rendimento ridotta nel periodo di pre- senza ragionevolmente esigibile o un maggiore bisogno di pause andranno sistematica- mente dedotti al momento dell’indicazione della capacità funzionale residua. In questo modo si tiene conto anche della giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui la capacità al lavoro attestata a livello medico costituisce un’indicazione della prestazione effettivamente esigibile e non dell’eventuale presenza sul posto di lavoro 91. A seconda delle circostanze, saranno necessarie ulteriori domande al medico curante, affin- ché il SMR possa stabilire in modo globale e plausibile la capacità funzionale residua dell’as- sicurato, tenendo conto di tutti i fattori medici determinanti (cfr. art. 54a cpv. 3 nLAI).
Art. 53 Art. 53 cpv. 1 Gli uffici AI cantonali seguono una dinamica di pianificazione diversa per l’esercizio e gli in- vestimenti, il che richiede un’ottica differenziata per i due settori. In seguito alla digitalizza-
91 Cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_25/2010 del 21 maggio 2010 consid. 4.2.2.
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zione dei processi con la clientela, gli investimenti sono destinati a crescere. È dunque op- portuno prevedere una gestione strategica separata dei mezzi da pianificare in quest’ambito rispetto alle spese d’esercizio, facendo ricorso a strumenti di pianificazione professionali. Art. 53 cpv. 2 La pianificazione finanziaria attuale, che prevede soltanto un preventivo all’anno, offre un orizzonte troppo breve e lascia agli uffici AI una sicurezza d’intervento finanziario troppo scarsa. Si tratta ora di adeguare l’OAI in modo che, in linea con la logica di pianificazione della Confederazione e dei Cantoni, in futuro, sulla base dell’introduzione progressiva di un periodo di pianificazione di quattro anni in totale, vengano presentati agli uffici AI un preven- tivo per l’anno successivo e un piano finanziario per i tre anni successivi a quello del preven- tivo, poi sottoposti all’UFAS per approvazione. Di regola, saranno gli uffici AI a inoltrare all’UFAS il preventivo e il piano finanziario nonché il conto annuale, che si basano sui dati della contabilità tenuta dalla cassa di compensazione secondo l’articolo 54 capoversi 1 e 2 OAI. Data l’eterogeneità delle prassi di collaborazione tra gli uffici AI e la cassa di compensazione, l’obbligo di inoltrare i documenti richiesti sarà previsto per entrambi. Per l’approvazione del preventivo, dei piani finanziari e del conto annuale occorrono almeno la contabilità finanziaria, la contabilità investimenti ed eventualmente una contabilità anali- tica. L’UFAS potrà esigere ulteriori documenti, se necessari per l’approvazione.
Art. 55 cpv. 1 La disposizione vigente stabilisce soltanto che l’UFAS decide sulle spese rimborsabili. In fu- turo, l’Ufficio sarà esplicitamente autorizzato a emanare le istruzioni necessarie a tal fine.
Art. 56 Art. 56 cpv. 1 Questo capoverso viene completato in modo che l’UFAS possa conferire anche l’incarico di vendere i locali per gli organi d’esecuzione dell’AI. L’iscrizione a bilancio degli immobili sarà disciplinata in modo che questi ultimi siano consi- derati quale sostanza aziendale e non quale parte degli investimenti in capitale gestiti da compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG). Art. 56 cpv. 2 Nei contratti di usufrutto andranno disciplinati l’utilizzo concreto degli immobili, la durata del contratto e l’indennità degli uffici AI per tale utilizzo. Per quanto concerne l’indennità, nel conto annuale dell’ufficio AI andranno indicati un affitto proprio a prezzo di mercato e un cor- rispondente ricavo.
Art. 66 Art. 66 cpv. 1bis Il capoverso vigente stabilisce che l’assicurato deve autorizzare le persone e i servizi men- zionati nella comunicazione (art. 6a cpv. 1 LAI) a fornire agli organi dell’AI le informazioni ne- cessarie. Con la modifica proposta si intende includere in questa cerchia anche i datori di la- voro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal, le assicurazioni e i servizi uffi- ciali non menzionati nominativamente nella comunicazione (art. 6a cpv. 2 LAI). Art. 66 cpv. 2 Il capoverso vigente rimanda soltanto all’articolo 6a capoverso 1 LAI. Dato che con la modi- fica proposta dovranno però essere autorizzati a fornire informazioni anche le persone e i servizi menzionati all’articolo 6a capoverso 2 LAI, la presente disposizione viene adeguata in tal senso.
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Art. 69 cpv. 2 Nella versione francese, il termine «enquête» è sostituito con «instruction». Il primo è infatti sempre meno utilizzato nella prassi dell’AI: oggi si parla ad esempio di «instruction médicale» e «instruction com- plémentaire» invece che di «enquête médicale» e «enquête complémentaire», ragion per cui la terminologia va aggiornata anche nel presente articolo. La versione tedesca dell’arti- colo 69 capoverso 2, secondo periodo utilizza il termine «Abklärung» e quella italiana il ter- mine «sopralluogo» sin dalla sua entrata in vigore, il 1° luglio 1987 92.
Art. 70 Questo articolo viene abrogato in seguito all’introduzione dell’articolo 41a capoverso 2 let- tera a AP-OAI (gestione dei casi). Al riguardo si rimanda al commento all’articolo 41a.
Art. 72bis cpv. 1 In futuro i requisiti professionali per i periti saranno fissati dal Consiglio federale a livello di ordinanza (art. 7l AP-OPGA). Per gli assicurati risulterà così in modo chiaro, trasparente e anche verificabile chi sia abilitato ad allestire perizie. I colloqui tra il perito e l’assicurato sa- ranno documentati mediante una registrazione su supporto audio. Gli assicuratori dovranno garantire il rispetto dei requisiti professionali da parte dei periti e gli uffici AI dovranno pubbli- care un elenco dettagliato della loro prassi di attribuzione dei mandati (compresi i risultati delle perizie eseguite dai periti). Gli assicurati disporranno così di tutte le informazioni deter- minanti sui periti incaricati dall’ufficio AI. Con queste misure l’informazione e la trasparenza sull’attribuzione dei mandati peritali mi- gliorerà notevolmente rispetto a oggi, ragion per cui tutti gli assicuratori potranno continuare ad attribuire direttamente i mandati per le perizie monodisciplinari. A seconda della complessità delle questioni mediche ancora in sospeso, l’AI può necessitare di una perizia che interessa due discipline mediche. Queste perizie bidisciplinari pongono esigenze più elevati ai periti rispetto a quelle monodisciplinari, in quanto le due perizie par- ziali devono essere riunite in una valutazione globale, tesa al raggiungimento di un con- senso, circa le ripercussioni delle limitazioni dovute al danno alla salute. D’altra parte, però, esse non richiedono ancora una vera e propria gestione dei casi, com’è invece il caso per le perizie pluridisciplinari con tre o più discipline mediche. Non da ultimo a causa dei requisiti professionali per i periti nell’ottica del raggiungimento di un consenso, le perizie bidisciplinari vengono sempre più spesso allestite da centri peritali, perché grazie alla loro struttura i centri peritali abilitati per l’AI dispongono di una rete di medici con numerosi specialisti abituati a lavorare in modo consensuale nel quadro di perizie pluridisciplinari. Questa infrastruttura dei centri peritali, la loro esperienza nell’organizzazione di perizie complesse e le conoscenze tecniche nonché l’esperienza professionale dei loro periti fanno sì che sempre più perizie bi- disciplinari vengano eseguite dai centri peritali. Dati i requisiti professionali e strutturali richiesti per l’allestimento di perizie bidisciplinari e pluridisciplinari e al fine di garantire una procedura di attribuzione il più possibile neutrale, non è ragionevole prevedere due modalità di attribuzione diverse per gli stessi centri peritali. Le nuove basi legali prevedono pertanto che per motivi di garanzia della qualità le perizie bi- disciplinari potranno in futuro essere allestite soltanto da centri peritali e i relativi mandati, come quelli per le perizie pluridisciplinari, andranno attribuiti in base al consolidato metodo aleatorio. In questo modo si garantirà che l’attribuzione di mandati per le perizie bidisciplinari e pluridisciplinari ai circa 30 centri peritali attualmente abilitati avverrà in modo uniforme se- condo il metodo aleatorio, senza che gli uffici AI possano influenzare la scelta del centro pe- ritale. Inoltre, i nuovi requisiti relativi alla qualità delle strutture e dei processi dei centri peri- tali farà aumentare anche i requisiti qualitativi e di garanzia della qualità.
92 RU 1987 456
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L’attribuzione dei mandati con il metodo aleatorio, insieme con le altre prescrizioni formulate nella DTF 137 V 210, permette di fugare i timori generali di dipendenza e parzialità derivanti dalle condizioni quadro del sistema peritale 93. Per questi motivi, dal 2012 i mandati per le pe- rizie pluridisciplinari vengono attribuiti con metodo aleatorio ai circa 30 centri peritali abilitati dall’AI. Affinché i mandati per le perizie bidisciplinari possano in futuro essere attribuiti soltanto ai centri peritali e questo avvenga applicando le stesse condizioni procedurali previste per quelle pluridisciplinari, il presente capoverso 1 viene adeguato. Anche la piattaforma di attri- buzione SuisseMED@P andrà adeguata di conseguenza.
Art. 72ter Poiché anche la tariffazione dei provvedimenti d’accertamento rientra nel campo d’applica- zione dell’articolo 27 nLAI, s’impone una concretizzazione a livello di ordinanza, in partico- lare al fine di garantire un’attuazione coordinata della collaborazione e delle tariffe per tutti i provvedimenti previsti dall’AI. Di conseguenza, in tutti i casi in cui l’UFAS non avrà concluso una convenzione tariffale nazionale si applicherà l’articolo 24sexies AP-OAI.
Art. 73bis cpv. 2 lett. e, g e h Art. 73bis cpv. 2 lett. e In questa lettera si procede a un adeguamento formale del concetto di «assicuratore-malat- tie». Come oggi, anche in futuro questo termine farà riferimento agli assicuratori secondo il previgente articolo 11 LAMal, il cui contenuto è stato ripreso negli articoli 2 e 3 della legge del 26 settembre 2014 94 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal). Con la presente modifica viene introdotta l’espressione «assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal». Que- sto adeguamento concerne anche gli articoli 88ter e 88quater capoverso 1 OAI. Art. 73bis cpv. 2 lett. g e h Per la riuscita dei provvedimenti d’integrazione, è necessaria la partecipazione di tutte le per- sone e di tutti i servizi coinvolti. Per migliorare la cooperazione a questo livello, la comunica- zione deve essere chiara e questi servizi e persone devono avere accesso alle informazioni essenziali. Per questo motivo, una copia del preavviso dovrà essere notificata al medico cu- rante (lett. g; cfr. art. 66a cpv. 1 lett. cbis nLAI) e agli agenti esecutori (lett. h; cfr. vigente art. 76 cpv. 1 lett. f OAI), ivi compresi i terapisti e i fornitori di mezzi ausiliari. Nell’ambito della reintegrazione, fatta eccezione per le indennità giornaliere, un preavviso è notificato soltanto in caso di rifiuto di prestazioni o di accettazione parziale della richiesta di prestazioni. Il medico curante e gli agenti esecutori hanno così la possibilità di venire imme- diatamente a conoscenza della bozza di decisione dell’ufficio AI e possono quindi proporre altre soluzioni senza perdere tempo prezioso e contattare l’assicurato per consigliarlo. Tutta- via, queste persone e questi servizi non sono legittimati a formulare osservazioni al posto dell’assicurato. Va rammentato che, se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifesta- mente adempiute e le richieste dell’assicurato sono pienamente accolte, i provvedimenti pos- sono essere accordati senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 74ter OAI).
Art. 76 cpv. 1 lett. f Questa lettera è abrogata, dato che in seguito all’inserimento, nell’articolo 73bis capoverso 2 lettera h, degli agenti esecutori nell’elenco delle persone e dei servizi cui va notificato il preavviso, in futuro questi rientreranno nel campo d’applicazione dell’articolo 76 capoverso 1 lettera a.
93 Cfr. in proposito DTF 137 V 210 consid. 2.4, pag. 237. 94 RS 832.12
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Art. 78 cpv. 3 Questo capoverso può essere abrogato. Il Tribunale federale ha stabilito che per una svista l’articolo 78 capoverso 3 non è stato adeguato all’articolo 45 capoverso 1 LPGA 95. Il presente capoverso va dunque abrogato, dato che non esiste alcun margine di deroga all’articolo 45 capoverso 1 LPGA.
Art. 79 cpv. 5 Questo capoverso viene modificato unicamente dal punto di vista formale, in modo da riman- dare esplicitamente all’articolo 27ter LAI.
Art. 79ter Questo articolo riprende l’articolo 59 OAMal, adeguandolo al contesto dell’AI. Art. 79ter cpv. 1 Questo capoverso si basa sull’articolo 59 capoverso 1 OAMal. Per garantire il controllo delle fatture e l’economicità delle prestazioni, gli uffici AI dovranno ricevere sistematicamente tutte queste informazioni. Dal canto loro, i fornitori di prestazioni dovranno emettere una fattura dettagliata e comprensibile, contenente tutte le informazioni utili e necessarie per verificare il calcolo della rimunerazione e l’economicità delle prestazioni da parte dell’AI. Lo stesso varrà nel caso delle fatture SwissDRG per tutti i documenti conte- nuti negli insiemi di dati con indicazioni amministrative e mediche. Inoltre, i fornitori di prestazioni dovranno indicare nella fattura le diagnosi e le procedure in forma codificata. Art. 79ter cpv. 2 Questo capoverso riprende l’articolo 59 capoverso 2 OAMal. I fornitori di prestazioni do- vranno emettere fatture separate per le prestazioni prese a carico dall’AI e per le altre pre- stazioni. Per esempio, le cure ospedaliere sono prese a carico per l’80 per cento dall’AI e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell’assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all’ospedale (cfr. art. 14bis nLAI), che dovrà indicare separatamente la parte a carico del Cantone e quella a carico dell’AI, come avviene per l’AOMS (cfr. art. 42 cpv. 3 LAMal). Art. 79ter cpv. 3 Questo capoverso riprende l’articolo 59 capoverso 3 OAMal, adeguandolo al contesto dell’AI. In questo caso, sarà il laboratorio che ha eseguito le analisi a essere creditore. Art. 79ter cpv. 4 Questo capoverso si basa materialmente sull’articolo 59 capoverso 4 OAMal. Per rafforzare il controllo delle prestazioni fornite, una copia della fattura dovrà essere inviata all’assicurato, il quale potrà verificare che siano fatturate unicamente le prestazioni effettivamente fornite e segnalare eventuali errori all’ufficio AI competente.
Art. 79quater Art. 79quater cpv. 1 Questo capoverso corrisponde sostanzialmente all’articolo 59a capoverso 1 OAMal. Il rimando del secondo periodo all’articolo 59a capoverso 1 OAMal consentirà di applicare per analogia l’ordinanza del DFI del 20 novembre 2012 96 sugli insiemi di dati per la trasmis- sione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori. Questa regolamenta, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG, la questione della simultanea trasmissione della fat- tura e degli insiemi di dati contenenti le indicazioni amministrative e mediche necessarie per
95 Cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_764/2014 del 21 luglio 2015. 96 RS 832.102.14
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consentirne il controllo. Questi insiemi di dati, che contengono soltanto le variabili necessarie per determinare i gruppi di casi e controllare le fatture, devono imperativamente essere strut- turati uniformemente a livello nazionale. Art. 79quater cpv. 2 Questo capoverso riprende l’articolo 59a capoverso 2 OAMal. L’ordinanza del 30 giugno 1993 97 sulle rilevazioni statistiche disciplina l’esecuzione di rilevazioni statistiche e il tratta- mento dei dati rilevati ai fini di allestire statistiche. Nell’allegato stabilisce gli organi responsa- bili di tali rilevazioni, precisandone le condizioni di realizzazione. Essa si applica alle rileva- zioni totali, parziali e campionarie della Confederazione con o senza questionari nonché all’utilizzazione di dati amministrativi. Art. 79quater cpv. 3 Questo capoverso riprende l’articolo 59a capoverso 3, primo periodo OAMal, adeguandolo al contesto dell’AI. I fornitori di prestazioni dovranno far figurare sulle loro fatture tutte le indica- zioni amministrative e mediche necessarie per la verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni (ordinanza del DFI del 20 novembre 2012 sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori). Art. 79quater cpv. 4 Gli uffici AI dovranno determinare in che misura occorre controllare le fatture. In determinati casi potranno chiedere un esame più approfondito e introdurre un elenco per una selezione automatica. Gli uffici AI avranno inoltre la possibilità di prevedere ulteriori criteri in funzione delle loro esperienze.
Art. 79quinquies L’AI riprende gli stessi criteri e modalità di raccolta dei dati, di trattamento e di trasmissione delle diagnosi e delle procedure previsti nell’assicurazione malattie.
Art. 79sexies Art. 79sexies cpv. 1 Questo capoverso è strutturato come l’articolo 79ter AP-OAI. Tra le indicazioni amministrative della fattura rientrano anche informazioni che consentono di identificare il fornitore di prestazioni e l’assicurato nonché indicazioni sulla natura e sulla du- rata del provvedimento (compresi inizio e fine). Vanno inoltre indicati la posizione tariffale, la tariffa applicata al provvedimento, il numero di unità tariffali e l’importo della fattura. Art. 79sexies cpv. 2 L’obbligo di inviare una copia della fattura all’assicurato si applicherà anche per i provvedi- menti professionali e quelli di reinserimento (cfr. art. 79ter cpv. 4 AP-OAI).
Art. 88ter In questo articolo si procede a un adeguamento formale del riferimento all’«assicuratore-ma- lattie», dato che la forma abbreviata figurerà per la prima volta nell’articolo 73bis capoverso 2 lettera e. Questa modifica riguarda anche l’articolo 88quater capoverso 1 OAI. Inoltre, si pro- cede ad alcuni adeguamenti linguistici marginali. Attualmente gli uffici AI hanno il compito di annunciare gli assicurati di assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal agli assicuratori-malattie interessati o all’ufficio di collegamento, se fanno valere il diritto a provvedimenti sanitari dell’AI. Dato che l’ufficio di collegamento in questione non esiste più, il riferimento a esso viene stralciato. La prassi di annunciare gli assicurati che richiedono provvedimenti sanitari dell’AI ai loro assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal rimane invece invariata.
97 RS 431.012.1
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Art. 88quater In questo articolo si procede a un adeguamento formale del riferimento all’«assicuratore-ma- lattie», dato che la forma abbreviata figurerà per la prima volta nell’articolo 73bis capoverso 2 lettera e. Questa modifica riguarda anche l’articolo 88ter OAI.
Capo sesto a: Rapporti con l’assicurazione contro gli infortuni per quanto concerne le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF Nell’ordinanza viene introdotto un nuovo capo per la nuova AINF-AI. Art. 88sexies Vi saranno assicurate le persone che seguono provvedimenti dell’AI che secondo la giuri- sprudenza del Tribunale federale instaurano un rapporto di lavoro analogo a quello basato su un contratto di lavoro. Il criterio del rapporto di lavoro analogo a quello basato su un con- tratto di lavoro può essere soddisfatto sia da provvedimenti svolti sul mercato del lavoro pri- mario che da provvedimenti svolti sul mercato del lavoro secondario. Per l’impostazione dell’AINF-AI il legislatore si è basato sulle vigenti disposizioni della LAINF. La clausola di sussidiarietà non fa che sottolineare questo aspetto, consentendo uno svolgimento rapido e giuridicamente paritario delle procedure.
Art. 88septies Art. 88septies cpv. 1 La procedura di fatturazione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infor- tuni (ex INSAI, ora Suva) prevede la comunicazione di una somma dei salari provvisoria e di quella effettiva. L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) sarà competente per la comuni- cazione alla Suva. La somma dei salari provvisoria sarà stimata in base ai dati dell’AI per ogni ufficio AI. Non appena la somma dei salari effettiva sarà nota, questa andrà comunicata alla Suva. Sia la somma dei salari provvisoria che quella effettiva verranno determinate conformemente all’articolo 115a capoversi 1 e 2 AP-OAINF. Art. 88septies cpv. 2 Per il processo di fatturazione della Suva è fondamentale che la somma dei salari possa es- sere indicata separatamente per ogni singolo ufficio AI.
Art. 88octies L’acconto (in base alla somma dei salari provvisoria) e il conguaglio (in base alla somma dei salari effettiva) saranno pagati dall’UCC, previa approvazione dell’UFAS.
Art. 89ter cpv. 1 Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il vigente articolo 27bis LAI è diventato l’articolo 27quin- quies LAI. Il rimando dell’articolo 89ter capoverso 1 OAI va pertanto adeguato.
Art. 90 Art. 90 cpv. 2 L’attuale regola dei tragitti nel raggio locale comporta disparità di trattamento: a chi compie più volte un tragitto breve e non raggiunge il limite dei 10 franchi al mese l’AI non rimborsa le spese di viaggio, mentre lo fa nei confronti di chi spende meno di 10 franchi uscendo dal rag- gio locale. Questa disparità di trattamento delle spese di viaggio non è giustificabile. Inoltre, i controlli del limite mensile di 10 franchi per i tragitti nel raggio locale causano un onere spro- porzionato in termini di personale per gli uffici AI. Lo stralcio del riferimento al raggio locale dovrebbe permettere di ridurre l’onere degli uffici AI per i controlli.
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Art. 90 cpv. 2bis In caso di fornitura di personale a prestito, assegno per il periodo d’introduzione o aiuto in capitale, non saranno rimborsate spese di viaggio, al fine di garantire la parità di trattamento tra le persone con e senza invalidità che lavorano nel mercato del lavoro primario.
Art. 91 cpv. 1 Si tratta di una modifica puramente formale: dato che l’abbreviazione LAINF figurerà già nell’articolo 20quater capoverso 7 AP-OAI, nel presente articolo si può utilizzare direttamente questa forma abbreviata. Art. 96bis Questo nuovo articolo fissa gli standard minimi formali per le convenzioni tra gli uffici AI e le autorità cantonali nonché le competenze degli uffici AI e dell’UFAS. Questo articolo si applica all’articolo 68bis capoversi 1bis (organo di coordinamento cantonale) e 1ter (formazioni transito- rie) nLAI. Art. 96bis cpv. 1 In questo capoverso vengono definiti le parti e i loro compiti nonché i requisiti minimi per le convenzioni (prestazioni, gruppo target, competenze, prescrizioni in materia di reporting), con l’obiettivo di garantire l’uguaglianza giuridica. Per tenere conto delle peculiarità cantonali, la redazione e la verifica dei contenuti e del rispetto delle convenzioni spetteranno agli uffici AI, che ne saranno responsabili conformemente alle prescrizioni dell’UFAS. Art. 96bis cpv. 2 Il Consiglio federale delega all’UFAS la precisazione dei requisiti minimi. Per garantire la comparabilità dei dati tra i Cantoni ai fini della valutazione, l’Ufficio federale precisa mediante direttive standard minimi per il reporting e la gestione degli atti, in modo da adempiere i suoi obblighi di valutazione e di vigilanza, nonché i dettagli delle prestazioni e dei rispettivi gruppi target, da definire nella convenzione tra l’ufficio AI e l’organo cantonale.
Art. 96ter In questo nuovo articolo sono precisate le condizioni quadro per il versamento di contributi finanziari all’organo di coordinamento cantonale per le prestazioni da esso fornite. Art. 96ter cpv. 1 Le prestazioni auspicate o necessarie dell’organo cantonale sono soprattutto il rilevamento tempestivo e una stretta collaborazione con l’ufficio AI, ma vi possono rientrare anche altre prestazioni. Il contributo all’organo di coordinamento cantonale dipende dalle prestazioni da esso fornite: se questo svolge sia il rilevamento tempestivo che l’accompagnamento di gio- vani con un danno alla salute, deve sostenere un onere maggiore rispetto al caso in cui si facesse carico di una sola di queste prestazioni, il che si rifletterà anche nell’importo del rela- tivo contributo. Art. 96ter cpv. 2 I Cantoni (e di conseguenza i loro uffici AI) saranno suddivisi in cinque categorie, ognuna delle quali darà diritto a un contributo fisso diverso, in funzione della loro quota della popola- zione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni. Questi contributi consenti- ranno di finanziare 0,25 posti equivalenti a tempo pieno (ETP), 0,5 ETP, 0,75 ETP, 1 ETP o al massimo 2 ETP nel Cantone più popoloso (al riguardo cfr. anche la tabella al n. 2.1). Con questa chiave di ripartizione si eviteranno contributi esigui, di scarsa utilità. L’UFAS preciserà la chiave di ripartizione e la aggiornerà ogni tre anni. Art. 96ter cpv. 3 Il contributo finanziario agli organi di coordinamento cantonali secondo l’articolo 68bis capo- verso 1bis nLAI va definito sul lungo periodo e in funzione del bisogno. In base all’arti- colo 68bis capoverso 1quater nLAI, l’importo massimo sarà limitato a due ETP e dipenderà dalla
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quota della popolazione cantonale residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni. Il presupposto è che un Cantone con un maggior numero di giovani registri un numero più elevato di giovani con problematiche multiple e danni alla salute. La lettera b collega la let- tera a con le prescrizioni dell’articolo 68bis capoverso 1quater nLAI. In base alle prestazioni pre- viste, gli uffici AI potranno richiedere all’UFAS, nel quadro della procedura di preventivo ordi- naria, il contributo corrispondente alla loro categoria (cfr. commento al cpv. 2).
Art. 96quater Questo nuovo articolo contiene criteri minimi per i provvedimenti preparatori cantonali cofi- nanziati dall’AI, tenuto conto della LFPr e dell’impostazione degli altri provvedimenti prepara- tori per i giovani previsti nella LAI (cfr. figura al n. 2.1). Art. 96quater cpv. 1 In questo capoverso, con il rimando all’articolo 12 LFPr si tiene conto del fatto che alle for- mazioni transitorie cantonali si applicano le prescrizioni della LFPr. Tuttavia, per legittimare il cofinanziamento i provvedimenti preparatori cantonali di cui all’articolo 68bis capoverso 1ter nLAI dovranno prevedere una prestazione supplementare fornita all’assicurato dell’AI, non inclusa nelle formazioni transitorie regolari. Art. 96quater cpv. 2 L’AI finanzierà al massimo un terzo dei costi dei provvedimenti preparatori cantonali di cui all’articolo 68bis capoverso 1ter nLAI. Il cofinanziamento sarà dunque destinato ai beneficiari e l’offerta così sostenuta dall’AI dovrà essere impostata in funzione della situazione del singolo assicurato. Trattandosi di un finanziamento ai beneficiari, diversamente da quanto previsto per gli organi di coordinamento cantonali secondo l’articolo 68bis capoverso 1bis nLAI, per il cofinanziamento delle formazioni transitorie si rinuncia a fissare un importo massimo e a pre- cisare le prestazioni supplementari possibili. Art. 96quater cpv. 3 Poiché l’AI si limiterà a cofinanziare le formazioni cantonali, in materia di organizzazione sco- lastica, durata della formazione ed età del gruppo target si applicheranno le condizioni qua- dro previste per la formazione professionale secondo la LFPr. Queste formazioni, che do- vranno mirare a colmare lacune scolastiche, potranno essere svolte soltanto dopo la conclu- sione della scuola dell’obbligo e per una durata massima di un anno.
Art. 98bis In seguito all’adeguamento della norma di responsabilità, questa includerà in futuro anche provvedimenti dell’AI che si svolgono del tutto o in parte nel mercato del lavoro secondario. Dalla volontà del legislatore si evince che la nuova regolamentazione in materia di responsa- bilità si applicherà soltanto ai provvedimenti eseguiti nel mercato del lavoro primario e senza contratto di lavoro o di tirocinio. Negli altri casi, le questioni di responsabilità saranno discipli- nate dal diritto del lavoro secondo il Codice delle obbligazioni o tramite l’assicurazione di re- sponsabilità civile aziendale dell’impresa in questione. Nel caso dei provvedimenti svolti nel mercato del lavoro secondario (stabilimento o laborato- rio ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LAI), l’articolo 68quinquies LAI non sarà applicabile, indipendente- mente dal fatto che il provvedimento sia svolto esclusivamente nel mercato del lavoro secon- dario o in parte anche in un’azienda del mercato del lavoro primario. Negli ultimi due casi menzionati, i costi di responsabilità in caso di danni causati a terzi sa- ranno dunque coperti tramite la responsabilità civile aziendale. L’AI indennizza questo rischio mediante la tariffa applicata per il provvedimento in questione. Escludendo gli stabilimenti e i laboratori dal campo di applicazione dell’articolo 68quinquies LAI si intende evitare che l’AI debba assumere due volte tali costi di responsabilità.
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Art. 98ter Art. 98ter cpv. 1 La competenza di concludere convenzioni di collaborazione spetterà al DFI (art. 68sexies cpv. 1, secondo periodo nLAI). Questa competenza non potrà essere delegata all’UFAS, cui potranno però essere affidati compiti amministrativi e operativi, quali l’accompagnamento di analisi dei risultati, la comunicazione, l’amministrazione di aiuti finanziari e la verifica che questi siano impiegati conformemente allo scopo. Art. 98ter cpv. 2 Non sarà possibile concludere convenzioni di collaborazione con organizzazioni attive in un solo Cantone o che non coprono un’intera regione linguistica. Art. 98ter cpv. 3 Le richieste andranno presentate all’UFAS, che stabilirà le informazioni da fornire e metterà a disposizione delle organizzazioni un apposito modulo. Art. 98ter cpv. 4 Come per i progetti pilota (art. 68quater cpv. 1 LAI), le valutazioni scientifiche (art. 96 cpv. 1 OAI) e i programmi per l’informazione concernente le prestazioni dell’AI (art. 97 cpv. 1 OAI), anche per la conclusione di convenzioni di collaborazione di cui all’articolo 68sexies nLAI oc- correrà dapprima consultare la Commissione AVS/AI.
Art. 98quater Art. 98quater cpv. 1 Questo capoverso definisce i punti che vanno disciplinati come minimo in ogni convenzione di collaborazione. A seconda del contenuto della singola convenzione, potranno essere ne- cessarie ulteriori disposizioni. Art. 98quater cpv. 2 Grazie a questi criteri si potrà fare una distinzione tra le convenzioni di collaborazione di cui all’articolo 68sexies nLAI e i progetti pilota di cui all’articolo 68quater LAI. Art. 98quater cpv. 3 Le convenzioni di collaborazione potranno prevedere una partecipazione finanziaria dell’AI, nel qual caso sarà applicabile il capitolo 3 della LSu (cfr. art. 2 cpv. 2 LSu). La partecipazione finanziaria dell’AI andrà coordinata con gli altri aiuti finanziari previsti dalla LAI o da altre leggi federali, in particolare dalla legge del 13 dicembre 2002 98 sui disabili (LDis), dalla LADI, dalla LFPr e dalla legge federale del 16 dicembre 2005 99 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). La partecipazione finanziaria sarà assunta dal Fondo di compensazione AI e sarà versata direttamente all’organizzazione in questione dall’UCC. L’organizzazione potrà assumere di- rettamente lo svolgimento dei provvedimenti previsti nella convenzione di collaborazione op- pure delegarlo a terzi convenzionati, che potranno essere membri dell’organizzazione stessa, altre organizzazioni di utilità pubblica o, se necessario dal punto di vista economico o specialistico, fornitori di prestazioni privati.
Capo ottavo: Gli aiuti finanziari per la promozione dell’aiuto agli invalidi Nel titolo del vigente capo ottavo, date le modifiche agli articoli ivi contenuti, il termine «sus- sidi» è sostituito con «aiuti finanziari».
98 RS 151.3 99 RS 142.20
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Art. 108 Rubrica In questo e negli articoli seguenti, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari». Se- condo la LSu, il termine «sussidi» include segnatamente gli aiuti finanziari e le indennità. I sussidi di cui all’articolo 74 LAI sono però versati esclusivamente sotto forma di aiuti finan- ziari, ragion per cui si procede a questo adeguamento terminologico. Art. 108 cpv. 1 Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento alla rubrica). Inoltre, il termine «offerte» è sostituito con «prestazioni», in modo da armonizzare la terminologia con quella adottata nella disposizione sugli aiuti finanziari per la promozione dell’aiuto agli inva- lidi. Questa modifica non ha ripercussioni materiali sul presente capoverso. Art. 108 cpv. 1ter In considerazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 100, in futuro anche la promozione dell’inclusione sarà una condizione per il diritto agli aiuti finanziari. In questo modo si intende far sì che gli aiuti finanziari siano maggiormente destinati all’inclu- sione delle persone con disabilità e che le istituzioni beneficiarie siano chiamate ad assu- mersi le proprie responsabilità, prestando molta più attenzione agli obiettivi della Conven- zione nelle loro prestazioni e in quanto imprese. Per sottolineare l’importanza di questa con- dizione, la si formula in un capoverso a sé stante. Per il versamento degli aiuti finanziari va posto l’accento sui punti seguenti: • sostenere le prestazioni esistenti e dimostratesi efficaci; • promuovere miglioramenti e ottimizzazioni ponendo al centro dell’attenzione: • il potenziamento delle risorse delle persone interessate affinché possano conoscere meglio i propri diritti e doveri ed esercitarli (aiuto all’autoaiuto, empowerment), • l’abbattimento delle barriere, lo sviluppo e il finanziamento di prestazioni inclusive. Art. 108 cpv. 2 Si tratta di una modifica puramente formale: in futuro si utilizzerà il termine «legge sui sus- sidi». Inoltre, anche in questo capoverso il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento alla rubrica).
Art. 108bis Art. 108bis cpv. 1 Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento alla rubrica dell’art. 108). L’espressione «in modo finalizzato ed economico» viene soppressa e inserita, con un ade- guamento terminologico, nel capoverso 1bis. Art. 108bis cpv. 1bis In questo capoverso vengono riprese le condizioni di appropriatezza (attualmente «in modo finalizzato») ed economicità del vigente capoverso 1, cui sono aggiunti gli aggettivi «mo- derne» e «mirate». In questo modo si chiarisce che le prestazioni dovranno essere adeguate al bisogno del momento e orientate al gruppo target che l’AI intende promuovere secondo l’articolo 108 OAI. Queste condizioni sono in linea con l’indirizzo generale da raggiungere con l’ordine di priorità. Inoltre, danno maggiore importanza alla fornitura delle prestazioni.
Art. 108ter Art. 108ter cpv. 1 La condizione indicata in questo capoverso riguarda gli aiuti finanziari in generale (presta- zioni esistenti e progetti). 100 RS 0.109
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L’aggiunta del riferimento all’articolo 108 OAI è necessaria dato lo stretto legame tra la co- pertura del bisogno, la fornitura delle prestazioni e i fornitori di prestazioni. Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento alla rubrica dell’art. 108). Art. 108ter cpv. 2–4 A causa di problemi emersi nella prassi, il contenuto del vigente capoverso 2 va disciplinato più dettagliatamente in capoversi separati (cpv. 2–4). Per poter adempiere le condizioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 LSu, secondo cui sono computabili soltanto le spese effettiva- mente sopportate, per l’UFAS è imperativo potersi fare un quadro corretto e trasparente dei conti annuali delle singole organizzazioni mantello (true and fair view). Il termine «contabi- lità» include prescrizioni sulla contabilità finanziaria e prescrizioni di conteggio dettagliate per la contabilità aziendale. La contabilità delle organizzazioni mantello deve dunque riflettere le condizioni effettive (true and fair). Le informazioni della contabilità finanziaria sono una base fondamentale per ulteriori dettagli, in particolare per la contabilità analitica. Questa rappre- sentazione costituisce dunque la base fondamentale per la verifica dei dati del reporting. L’UFAS disciplina i dettagli mediante circolari, tenendo conto delle dimensioni delle diverse organizzazioni. Nell’ambito della garanzia della qualità, queste ultime sono tenute ad analizzare e riesami- nare regolarmente le proprie prestazioni nonché la loro ripartizione e ponderazione, nel qua- dro dei relativi contratti, e ad adeguarle dove necessario (processo di miglioramento conti- nuo). Le prestazioni devono rispondere a un bisogno reale e devono essere orientate al gruppo target delle persone che beneficiano di un provvedimento dell’AI.
Art. 108quater Questo articolo viene riformulato. Per «importo massimo» si intendono i «limiti massimi dei sussidi previsti dall’articolo 74» LAI ai sensi dell’articolo 75 nLAI. Il valore iniziale dell’importo massimo viene fissato complessivamente a 544 milioni di franchi (livello dell’indice di base IPC 12.2019), il che corrisponde al volume contrattuale per le prestazioni secondo l’arti- colo 74 LAI del periodo contrattuale 2020–2023, escludendo però i 20 milioni di franchi desti- nati alle prestazioni secondo l’articolo 101bis LAVS. Gli aiuti finanziari continueranno a essere fissati per tutta la durata del periodo contrattuale, come avviene oggi. Per principio, un pe- riodo contrattuale avrà una durata quadriennale. Gli aiuti finanziari saranno versati in rate an- nue d’importo medio pari a 136 milioni di franchi. Come già oggi, il versamento annuo potrà variare nel corso del periodo contrattuale, poiché le organizzazioni potranno compensare ne- gli anni successivi le prestazioni non fornite in un determinato anno. Durante il periodo con- trattuale andranno versati acconti (cfr. art. 110 cpv. 4 AP-OAI). L’importo massimo viene fissato esplicitamente quale importo, poiché le prestazioni di aiuto privato ai disabili così sovvenzionate sono fornite sussidiariamente a quelle dei Cantoni (cfr. art. 112c Cost.) e hanno dunque carattere politico. Dato che in virtù delle prescrizioni legali vigenti può concedere aiuti finanziari soltanto a organizzazioni mantello attive a livello nazio- nale o di regione linguistica, l’UFAS non è in grado di influenzare direttamente la ripartizione tra i Cantoni. Ci si attende quindi che siano le organizzazioni mantello a garantire un’ade- guata ripartizione delle prestazioni su tutto il territorio. Di conseguenza, occorre un certo coordinamento tra i Cantoni e le organizzazioni mantello. Anche per questo motivo ha senso che l’importo massimo sia fissato esplicitamente. Spetterà al Consiglio federale decidere fu- ture variazioni di questo importo al di fuori dell’adeguamento al rincaro. L’importo di 544 milioni di franchi corrisponde all’importo massimo per il periodo contrattuale 2024–2027 e verrà adeguato all’eventuale rincaro per ogni periodo contrattuale successivo (analogamente a quanto previsto dal vigente art. 108quater cpv. 1 OAI), sulla base del dicem- bre anteriore all’anno precedente l’inizio del periodo contrattuale (esempio: per il periodo contrattuale 2024–2027, sulla base del dicembre 2022). L’adeguamento al rincaro sarà effet- tuato dall’UFAS.
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Art. 108quinquies Art. 108quinquies cpv. 1 Per le prestazioni esistenti e per i progetti del periodo contrattuale precedente sarà stanziato il 97 per cento dell’importo complessivo di 544 mio. franchi. Art. 108quinquies cpv. 2 Le richieste per mantenere le prestazioni esistenti vanno inoltrate all’UFAS (nell’ultimo anno di un periodo contrattuale). Se gli aiuti finanziari richiesti superano il 97 per cento dell’importo massimo stabilito, quelli richiesti per le prestazioni esistenti secondo l’articolo 108sexies capo- verso 1 lettera a AP-OAI verranno ridotti in percentuale fino al raggiungimento di quell’im- porto. Gli esempi di calcolo seguenti mostrano come il superamento dell’importo massimo incide- rebbe sulla somma contrattuale delle singole organizzazioni mantello. I calcoli si basano su un volume complessivo massimo di 527,68 milioni di franchi (97 % di 544 mio. fr.), conforme- mente all’articolo 108quinquies capoverso 1 AP-OAI. Per gli esempi si presume un superamento di 6 milioni di franchi di questo volume complessivo a causa di progetti trasferiti dal periodo contrattuale precedente. La riduzione lineare ammonterebbe in questo caso all’1,137 per cento (6 mio. fr. su 527,68 mio. fr.) e sarebbe applicata come segue (per ragioni di comprensibilità, le cifre degli esempi sono arrotondate a 1000 fr.): Esempio 1: organizzazione mantello senza progetti trasferiti Somma contrattuale del periodo precedente 15 920 000 fr. Somma derivante da prestazioni sostituite 0 fr. Somma intermedia (base per la riduzione) 15 920 000 fr. Riduzione lineare dell’1,137 % 181 000 fr. Somma intermedia 15 739 000 fr. Nuove prestazioni da progetti trasferiti 0 fr. Somma contrattuale del nuovo periodo 15 739 000 fr. Esempio 2: organizzazione mantello con progetti trasferiti che sostituiscono altre prestazioni Somma contrattuale del periodo precedente 15 920 000 fr. Somma derivante da prestazioni sostituite 1 400 000 fr. Somma intermedia (base per la riduzione) 14 520 000 fr. Riduzione lineare dell’1,137 % 165 000 fr. Somma intermedia 15 755 000 fr. Nuove prestazioni da progetti trasferiti 0 fr. Somma contrattuale del nuovo periodo 15 755 000 fr. Esempio 3: organizzazione mantello con progetti trasferiti senza sostituzione di prestazioni proprie Somma contrattuale del periodo precedente 15 920 000 fr. Somma derivante da prestazioni sostituite 0 fr. Somma intermedia (base per la riduzione) 15 920 000 fr. Riduzione lineare dell’1,137 % 181 000 fr. Somma intermedia 15 739 000 fr. Nuove prestazioni da progetti trasferiti 920’000 fr. Somma contrattuale del nuovo periodo 16 659 000 fr.
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Art. 108quinquies cpv. 3 Se il 97 per cento dell’importo massimo non verrà esaurito, l’importo residuo rimarrà presso il Fondo di compensazione AI e non sarà riportato al nuovo periodo contrattuale. Art. 108quinquies cpv. 4 Il rimanente 3 per cento dell’importo massimo sarà stanziato per progetti secondo l’arti- colo 108septies AP-OAI. Se alla fine di un periodo contrattuale l’importo non sarà esaurito, l’im- porto residuo rimarrà presso il Fondo di compensazione AI e non sarà riportato al nuovo pe- riodo contrattuale. Se gli aiuti finanziari richiesti per progetti supereranno il 3 per cento dell’importo massimo stabilito, si procederà a una valutazione conformemente all’arti- colo 108septies AP-OAI.
Art. 108sexies In questo articolo si definisce il concetto di «prestazioni esistenti». Si tratta di prestazioni già sostenute con aiuti finanziari nel periodo contrattuale precedente e ancora offerte. Queste sono indicate in quanto tali nel contratto già nel quadro delle relative trattative. Per «presta- zioni esistenti» si intendono anche quelle che sono state perfezionate nel quadro di progetti e possono quindi essere sostituite con prestazioni migliori. Le prestazioni nuove sono invece valutate nel quadro di progetti e, se del caso, integrate nei contratti in corso.
Art. 108septies Art. 108septies cpv. 1 In questo capoverso si definisce il termine «progetti»: questi devono promuovere lo sviluppo di nuove prestazioni efficaci o il perfezionamento di prestazioni esistenti. In caso di valuta- zione positiva, questi saranno integrati nelle prestazioni esistenti. I progetti dovranno in parti- colare promuovere l’inclusione, concentrandosi in primo luogo su bambini, adolescenti e gio- vani adulti nonché persone affette da malattie psichiche. Art. 108septies cpv. 2 L’UFAS stabilirà in un’ordinanza propria l’impostazione dell’ordine di priorità da adottare per i progetti, in modo da poter reagire con maggiore flessibilità in funzione del bisogno dei gruppi target. Disciplinerà inoltre la valutazione qualitativa e la procedura per l’approvazione dei progetti fino all’esaurimento delle risorse disponibili (importo massimo). Una volta esaurite le risorse, non potranno più essere approvate richieste di sussidi. Le risorse stanziate per i pro- getti e non utilizzate scadranno alla fine di un periodo contrattuale (cfr. art. 108quinquies cpv. 4 AP-OAI). Art. 108septies cpv. 2 lett. a Obiettivi e condizioni saranno definiti concretamente nell’ordinanza dell’UFAS, che elaborerà una griglia di valutazione. Art. 108septies cpv. 2 lett. b L’UFAS stabilirà mediante un’ordinanza propria i principi da seguire per la valutazione dei progetti. Le valutazioni dovranno garantire che soltanto i progetti efficaci vengano integrati nell’attività ordinaria.
Art. 110 I capoversi 1–3 derivano dai vigenti capoversi 1 e 2. Art. 110 cpv. 1 In questo capoverso verranno in futuro menzionati anche i progetti. Il secondo periodo del vigente capoverso 1 è spostato al capoverso 2 lettera a.
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Art. 110 cpv. 2 L’UFAS stabilirà quali documenti vanno presentati in vista della conclusione del contratto per la concessione di aiuti finanziari e durante il periodo contrattuale (lett. a). Il termine per l’inol- tro dei documenti durante il periodo contrattuale (lett. b) sarà ridotto da sei a quattro mesi, in modo da accelerare la procedura. Questo permetterà di disporre più rapidamente dei dati re- lativi ai futuri pagamenti e periodi contrattuali. Art. 110 cpv. 3 In caso di inosservanza del termine ordinario o prorogato per l’inoltro dei documenti senza ragioni valide, i pagamenti verranno sospesi. Sarà applicabile la LSu. Art. 110 cpv. 4 Per principio gli aiuti finanziari saranno versati in due acconti annui. Alla conclusione del pe- riodo contrattuale si effettuerà un conguaglio (come previsto nel vigente cpv. 3). In futuro, l’UFAS potrà modificare il piano di pagamento, se vi sono validi motivi. L’esperienza mostra che ad oggi l’UFAS non può reagire con sufficiente flessibilità a situazioni particolari delle or- ganizzazioni. Ad esempio, in caso di dati errati o mancanti che non vengono corretti o forniti entro un termine utile, gli acconti successivi andrebbero sospesi o ridotti. Il vigente articolo 110 capoverso 4 OAI è abrogato. In futuro, infatti, l’importo determinante degli aiuti finanziari sarà l’importo massimo di cui all’articolo 108quater capoverso 1 AP-OAI. Non saranno più previste prestazioni più estese. La fornitura di prestazioni nuove o perfezio- nate potrà essere richiesta nel quadro di progetti. Art. 110 cpv. 5 Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento alla rubrica dell’art. 108). Non vengono apportate modifiche materiali.
Disposizioni transitorie della modifica del… (data di adozione della modifica dell’OAI) a. Indennità giornaliere Come menzionato nel messaggio concernente la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI 101, il nuovo sistema si applicherà a tutte le prime formazioni professionali iniziate dopo l’entrata in vigore del nuovo disciplinamento. Farà stato unicamente l’inizio effettivo della formazione in que- stione (primo giorno di formazione). b. Valutazione del grado d’invalidità Con la presente modifica vengono adeguate le prescrizioni concernenti la determinazione del reddito senza invalidità per gli invalidi dalla nascita e quelli precoci (cfr. art. 26 cpv. 3 e 4 AP-OAI). La soppressione delle fasce d’età previste nel vigente articolo 26 capoverso 1 OAI consen- tirà il computo di un reddito senza invalidità più elevato per gli assicurati di età inferiore ai 30 anni. Per evitare di penalizzare gli attuali beneficiari di rendita di questa fascia d’età, il loro diritto alla rendita andrà rivisto. In caso contrario, infatti, non essendo più in vigore la perti- nente disposizione di ordinanza, non vi sarebbe più l’adeguamento automatico in base alle fasce d’età. Questo riguarda sia le persone che non hanno potuto concludere una formazione professio- nale nonostante tutti gli sforzi dell’AI, per le quali in futuro sarà computato un valore mediano senza graduazione in funzione dell’età, sia quelle che, pur avendo ottenuto un titolo secondo la LFPr si sono viste computare un reddito senza invalidità secondo la disposizione vigente dell’articolo 26 capoverso 1 OAI, alle quali in futuro verrà computato il reddito statistico per il titolo professionale corrispondente. La soppressione delle fasce d’età garantirà di regola a questi assicurati un reddito senza invalidità pari, se non superiore, a quello determinato se- condo il calcolo attuale.
101 FF 2017 2191, in particolare pag. 2335.
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c. Sistema di rendite In virtù della lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della LAI adottata nel qua- dro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della modifica e che in quel momento non hanno ancora 55 anni compiuti continueranno ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subirà una modifica secondo l’articolo 17 capoverso 1 nLPGA. In virtù della lettera c delle summenzionate disposizioni transitorie della LAI, ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della modifica e che in quel mo- mento hanno già compiuto 55 anni continuerà ad applicarsi il diritto anteriore. Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per il calcolo delle due rendite si applica per analogia il sistema di limitazione di cui all’articolo 35 LAVS. Secondo l’articolo 32 capo- verso 2 OAI, la riduzione delle due rendite di una coppia al 150 per cento della somma delle due rendite è disciplinata secondo il diritto del coniuge che presenta il grado d’invalidità più elevato. Con le disposizioni transitorie emanate nel quadro della riforma, può succedere che il co- niuge con il grado d’invalidità più elevato percepisca la rendita più bassa in termini percen- tuali. In applicazione dell’articolo 32 capoverso 2 OAI, in questo caso per determinare l’entità della limitazione delle rendite ci si baserebbe sulla rendita con la percentuale più bassa di una rendita intera, il che non è in linea con lo scopo della disposizione in questione. Con la presente modifica si garantirà che per la limitazione delle rendite delle persone cui si applicheranno le disposizioni transitorie emanate nel quadro della riforma ci si basi sulla ren- dita massima più elevata tra le due rendite della coppia. d. Revisione dell’importo del contributo per l’assistenza per il servizio notturno I nuovi importi forfettari per il servizio notturno consentiranno di rispettare le raccomandazioni della SECO per il personale domestico e porteranno automaticamente a prestazioni più ele- vate a parità di diritto. Per questo motivo, tutte le decisioni con le quali è stato riconosciuto un bisogno di aiuto notturno andranno sottoposte a una revisione, che riguarderà per princi- pio soltanto la remunerazione del servizio notturno e nessun altro elemento. Altrettanto vale per i diritti di cui all’articolo 43ter LAVS. In questo caso, per l’importo del contributo per l’assi- stenza riveduto vigerà la garanzia dei diritti acquisiti. Gli uffici AI dovranno emanare una nuova decisione, valida dall’entrata in vigore del nuovo disciplinamento. e. Convenzioni esistenti per il rimborso di medicamenti da parte dell’assicurazione per l’in- validità In mancanza di un elenco dei medicamenti per l’AI, negli anni scorsi l’UFAS ha svolto una verifica del rispetto dei criteri EAE su un numero modesto di medicamenti. In alcuni casi è stato fissato un prezzo. Al momento questi medicamenti sono inseriti nella CPSI in base a una convenzione tra l’UFAS e il titolare dell’omologazione. Una parte di essi è stata ammessa nell’elenco dei farmaci per infermità congenite (EFIC), ra- gion per cui a questi si applicherà la disposizione delle disposizioni transitorie della modifica dell’OAMal del (data di adozione della presente modifica) per il passaggio dall’EFIC all’ES-IC o all’ES. Nel caso dei medicamenti inseriti nella CPSI che non sono stati ammessi nell’EFIC, la con- venzione conclusa tra l’UFAS e il titolare dell’omologazione continuerà ad applicarsi fino all’ammissione del medicamento in questione nell’ES-IC o fino alla scadenza della conven- zione. I medicamenti in questione verranno stralciati dalla CPSI nel momento in cui saranno stati ammessi nell’ES-IC. In base all’articolo 14ter capoverso 5 nLAI, in linea di massima non vi sarà più alcun margine discrezionale per l’assunzione dei costi in virtù dell’inserimento in una circolare. Le convenzioni in essere con i titolari dell’omologazione resteranno però mo- mentaneamente in vigore, cosicché sarà garantita l’assunzione dei costi mediante l’applica- zione per analogia dell’articolo 71b OAMal.
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Nell’elenco D dell’allegato 2 della CPSI sono inoltre elencati alcuni medicamenti non omolo- gati in Svizzera. Nell’ambito dell’elaborazione del presente avamprogetto è emerso che non sussiste alcuna base giuridica per questa elencazione e non è possibile ammettere i medica- menti in questione nell’ES-IC o nell’ES in mancanza di omologazione in Svizzera. Gli aventi diritto ai medicamenti in questione (p. es. titolari dell’omologazione stranieri) andranno infor- mati del fatto che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica questi medica- menti verranno stralciati dalla CPSI e da allora si applicheranno per analogia gli articoli 71a segg. OAMal. f. Diritto applicabile ai contratti secondo l’articolo 74 LAI Questa disposizione transitoria è necessaria, poiché per il periodo 2020–2023 sono già stati conclusi contratti per la concessione di aiuti finanziari, per i quali le disposizioni giuridiche previgenti dovranno continuare ad applicarsi fino alla scadenza del contratto. Il nuovo ordine di priorità potrà quindi essere adottato soltanto per un nuovo periodo contrattuale (ovvero dal 1° gennaio 2024). Occorre dunque che le nuove disposizioni entrino in vigore già prima dell’inizio del nuovo periodo contrattuale affinché l’UFAS possa emanare per tempo le dispo- sizioni necessarie per i progetti secondo l’articolo 108septies AP-OAI. È dunque ragionevole prevedere un’entrata in vigore anteriore al 2024, considerando anche che l’UFAS potrà così concludere contratti per un nuovo periodo contrattuale dal 1° gennaio 2024 in base alle nuove disposizioni già prima del 31 dicembre 2023. Per contro, per ragioni di tempo non è ideale approvare progetti già dal 2022 e svolgere le relative valutazioni per il 2024, dato che le basi necessarie per le trattative contrattuali del periodo 2024–2027 (p. es. volume contrattuale ed eventuali riduzioni) dovrebbero già essere disponibili all’inizio del 2023.
3.2 Ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite
Nel quadro delle presente revisione, l’OIC viene abrogata e reimpostata quale ordinanza di- partimentale (OIC-DFI; cfr. n. 3.9). Le regolamentazioni vigenti dell’OIC vengono prevalente- mente riprese nella LAI e nell’OAI. La definizione di infermità congenita riconosciuta dall’AI di cui all’articolo 1 capoverso 1 OIC figurerà nella LAI e nell’OAI. L’inizio e la fine del diritto saranno regolamentati in dettaglio nell’OAI. Si rinuncia a emanare disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 14 capoverso 2 nLAI, poi- ché la concretizzazione dei criteri EAE è molto ampia e tecnica. Questa dovrà dunque avve- nire al livello della CPSI. Per garantire la coerenza tra l’AOMS e l’AI, andrà inoltre applicato per analogia nell’AI il documento di lavoro dell’UFSP sull’operazionalizzazione dei criteri EAE 102. Conformemente a quanto deciso dal Parlamento, si può rinunciare anche alla men- zione dell’ultima frase dell’articolo 14 capoverso 2 nLAI concernente le malattie rare, poiché dalle deliberazioni parlamentari è emerso che questa ha un carattere meramente dichiarato- rio.
3.3 Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assi- curazioni sociali
Art. 7j L’articolo 44 nLPGA disciplina la procedura per l’attribuzione dei mandati peritali. Il presente articolo stabilisce che l’assicuratore dovrà verificare gli eventuali motivi di ricusazione fatti va- lere dall’assicurato nei confronti del perito incaricato. Se l’assicuratore confermerà il perito nonostante la richiesta di ricusazione, dovrà comunicarlo mediante una decisione inciden- tale. Tuttavia, prima di arrivare a tale decisione, si dovrà cercare di raggiungere un accordo
Disponibile (in tedesco e in francese) sul sito Internet www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Desi- 102
gnazione delle prestazioni > Procedure di domanda > Procedure di domanda: prestazioni generali > Documenti.
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tra l’assicuratore e l’assicurato. La presente disposizione di ordinanza precisa la procedura di conciliazione da seguire. Art. 7j cpv. 1 Nell’ambito dell’attribuzione di un mandato per una perizia medica mediante trattativa pri- vata, l’assicuratore designerà i periti necessari nel caso specifico. L’assicurato potrà far va- lere motivi di ricusazione contro questi periti e rifiutarli. In virtù dell’articolo 44 capoverso 2 nLPGA, potrà inoltre presentare controproposte. In questo caso, l’assicuratore sarà tenuto a verificare i motivi di ricusazione. Nell’ottica di una determinazione consensuale dei periti, si dovrà dunque sempre cercare, nei limiti del possibile, un accordo tra l’assicuratore e l’assicu- rato. Questo avverrà nel quadro di una procedura di conciliazione. Art. 7j cpv. 2 Il tentativo di conciliazione potrà essere effettuato in forma orale nel quadro di un colloquio e dovrà essere debitamente verbalizzato. A prescindere dalla forma in cui si svolgerà (orale o scritta), andrà inoltre documentato negli atti conformemente all’articolo 46 LPGA. La possibi- lità di un tentativo di conciliazione non farà tuttavia venir meno la competenza dell’assicura- tore di designare i periti. Continuerà quindi ad applicarsi la giurisprudenza vigente, secondo cui gli assicurati non hanno il diritto di scegliere un perito 103. Se l’assicuratore e l’assicurato giungeranno a un accordo su un nuovo perito, la procedura si concluderà 104. Se invece l’assicuratore confermerà il perito inizialmente previsto, dovrà ema- nare una decisione incidentale secondo l’articolo 44 capoverso 4 nLPGA. Art. 7j cpv. 3 L’attribuzione dei mandati con metodo aleatorio permette di fugare i timori generali di dipen- denza e parzialità derivanti dalle condizioni quadro del sistema peritale 105. In questo modo non è più possibile accusare gli assicuratori di scegliere i periti nell’ottica dei risultati. Seb- bene le riserve generali diventino prive di fondamento, anche con l’introduzione del metodo aleatorio le parti interessate devono prendere in considerazione le eventuali obiezioni rela- tive ai casi specifici. L’assicurato continuerà quindi ad avere la possibilità di ricusare i periti per i motivi di cui all’articolo 36 capoverso 1 LPGA. In questo caso, l’assicuratore dovrà veri- ficare i motivi di ricusazione, ma non sarà necessario effettuare un tentativo di concilia- zione 106, poiché altrimenti si instaurerebbe una scelta dei periti orientata ai risultati, che è proprio quello che si vuole evitare con il metodo aleatorio 107.
Art. 7k Per garantire maggiore trasparenza nelle perizie, in futuro i colloqui tra il perito e l’assicurato saranno registrati su supporto audio e le registrazioni acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 nLPGA). Art. 7k cpv. 1 Nei colloqui che si svolgono nel quadro di una perizia, non è raro che ci si trovi a parlare di eventi, esperienze e situazioni molto personali dell’assicurato. È pertanto ipotizzabile che quest’ultimo sia d’accordo sul fatto che il perito possa analizzare le sue affermazioni ed esperienze personali, ma magari non necessariamente vorrebbe che le sue dichiarazioni personali fossero messe agli atti alla lettera. Per questo motivo l’articolo 44 capoverso 6 nLPGA stabilisce che l’assicurato potrà opporsi alla registrazione. Il presente capoverso prevede dunque l’obbligo dell’assicuratore di informare l’assicurato, all’annuncio della perizia, in merito alla facoltatività della registrazione.
103 Cfr. DTF 132 V 93 consid. 6.5.
104 FF 2017 2191, in particolare pagg. 2338–2339.
105 Cfr. DTF 137 V 210 consid. 2.4, pag. 237. 106 Cfr. FF 2017 2191, in particolare pagg. 2338–2339. 107 Cfr. DTF 139 V 349 consid. 5.2, pag. 354.
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Art. 7k cpv. 2 Se l’assicurato intenderà rinunciare alla registrazione del colloquio, dovrà confermarlo all’as- sicuratore in forma scritta, se possibile prima dello svolgimento della perizia. A tal fine, all’an- nuncio della perizia l’assicuratore dovrà inviare all’assicurato un apposito modulo da compi- lare e rinviargli prima della perizia. L’assicuratore metterà quindi agli atti la dichiarazione di rinuncia e la inoltrerà al perito. In questo modo si garantirà che tutte le parti interessate siano informate, prima della perizia, sulla volontà di registrare o meno il colloquio e di mettere o meno agli atti la registrazione. A seconda delle circostanze, l’assicurato potrà prendere la decisione di rinuncia anche im- mediatamente prima del colloquio o, a seconda del suo svolgimento, dopo la fine del mede- simo. In questo caso, la dichiarazione di rinuncia andrà firmata direttamente presso il perito, che la inoltrerà all’assicuratore affinché sia messa agli atti. Nel caso di una rinuncia nel quadro di una perizia bidisciplinare o pluridisciplinare, dalla di- chiarazione dovrà risultare chiaramente il perito presso il quale l’assicurato ha rinunciato alla registrazione su supporto audio. Art. 7k cpv. 3 A livello tecnico va garantito che la registrazione su supporto audio sia effettuata in modo da garantire la sicurezza dei dati e, al contempo, ridurre al minimo l’onere per i periti, evitando di porre requisiti tecnici e amministrativi troppo elevati. In questo ambito gli assicuratori hanno già esperienza con le registrazioni visive nel campo delle osservazioni. Spetterà agli assicu- ratori disciplinare concretamente le prescrizioni tecniche nel quadro del mandato conferito al perito. Incomberà invece alle autorità incaricate di vigilare sugli assicuratori emanare direttive per garantire l’uniformità del formato e la sicurezza dei dati e definire le modalità di trasmis- sione dei dati. Nell’ambito della modifica di legge concernente l’osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali, il Consiglio federale ha emanato nuove disposizioni sulla conservazione degli atti (art. 8a OPGA), in vigore dal 1° ottobre 2019. Queste garantiscono sia la sicurezza dei dati che la protezione dei dati sensibili negli incarti dei diversi rami delle assicurazioni so- ciali e si applicano anche alla conservazione di dati elettronici. Evidentemente sono quindi valide anche per la conservazione delle registrazioni su supporto sonoro. Art. 7k cpv. 4 Va garantito che il colloquio sia registrato correttamente e in tutta la sua durata sul supporto sonoro. A tal fine sia l’assicurato che il perito dovranno confermare l’inizio e la fine del collo- quio indicandone gli orari esatti. Se per lo svolgimento del colloquio si deve far ricorso a un interprete, andranno ovviamente registrati anche i suoi interventi. Art. 7k cpv. 5 In futuro una perizia potrà essere impiegata soltanto se sia essa che la registrazione del col- loquio saranno state messe agli atti. Andrà pertanto garantito che subito dopo la perizia il pe- rito controlli se il colloquio sia stato registrato integralmente e se possa essere riprodotto senza problemi tecnici e le parole dell’assicurato e del perito siano ben udibili. In questo modo si intende far sì che in caso di difetti o registrazione incompleta o di qualità insufficiente si possa rimediare già presso il perito, con il consenso e il coinvolgimento dell’assicurato, completando o eventualmente ripetendo il colloquio. Al ricevimento della perizia e del colloquio, l’assicuratore dovrà poter presumere che essi siano completi e possano essere messi agli atti correttamente. Art. 7k cpv. 6 Per principio, in futuro la registrazione su supporto audio del colloquio tra l’assicurato e il pe- rito sarà parte integrante della perizia. Per poter adempiere l’elevato obbligo di diligenza ne-
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cessario nel trattamento di questi dati degni di particolare protezione, le registrazioni su sup- porto audio dovranno poter essere ascoltate soltanto nel quadro di una procedura d’opposi- zione secondo l’articolo 52 LPGA, di una procedura di preavviso secondo l’articolo 57a LAI, in fase di revisione e riconsiderazione secondo l’articolo 53 LPGA, in una procedura di ri- corso cantonale secondo gli articoli 56 segg. LPGA e nel quadro del contenzioso dinanzi al Tribunale federale secondo l’articolo 62 LPGA. In questo modo si garantisce che le registra- zioni su supporto audio verranno ascoltate unicamente in caso di controversia. Non saranno ammessi altri impieghi, in particolare un’analisi della registrazione su supporto audio. Se la perizia è incontestata, le registrazioni su supporto audio non verranno utilizzate e si eviterà quindi che vengano ascoltate da terzi.
Art. 7l Attualmente non esistono requisiti di diritto federale per quanto riguarda le qualifiche profes- sionali di cui devono disporre i periti medici che intendono allestire perizie mediche su inca- rico di un’assicurazione sociale. Di conseguenza, ogni assicuratore decide da sé quali quali- fiche e requisiti professionali richiedere ai periti. L’articolo 44 capoverso 7 nLPGA crea le basi per emanare una normativa uniforme al riguardo. Con i criteri posti nel presente articolo di ordinanza si intende garantire che le perizie vengano allestite soltanto da periti professio- nalmente qualificati. Art. 7l cpv. 1 lett. a I periti medici dovranno disporre, nella propria disciplina, delle qualifiche professionali di cui necessitano anche per poter esercitare la loro attività di medici specialisti a titolo indipen- dente. Si presupporrà dunque un titolo federale di medico specialista. In questo modo si ga- rantirà che i medici abbiano svolto un ciclo di studi universitari in medicina e un perfeziona- mento pluriennale in una disciplina specifica. La formazione potrà essere stata svolta anche all’estero, purché la sua equivalenza venga confermata dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) dell’UFSP. L’aggiornamento è un obbligo professionale derivante dal titolo di medico specialista. Per quanto concerne i diplomi di aggiornamento necessari, lo stato delle conoscenze sulla prassi attuale può essere verificato tramite l’elenco dei medici della Federazione dei medici svizzeri (FMH) 108. Art. 7l cpv. 1 lett. b Dal 1° gennaio 2018, in seguito alla revisione della legge del 23 giugno 2006 109 sulle profes- sioni mediche, tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria in Sviz- zera devono essere iscritte nel registro delle professioni mediche (MedReg) 110. Questo regi- stro fornisce informazioni alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per quanto concerne i diplomi e i titoli di perfezionamento di tutte le persone, svizzere e stra- niere, che esercitano la loro professione medica in Svizzera. In questo modo il MedReg so- stiene i Cantoni nella vigilanza su queste persone e garantisce che tutte le autorità di vigi- lanza cantonali abbiano accesso a tutti i dati inerenti alle autorizzazioni (comprese le even- tuali misure disciplinari) degli altri Cantoni. I dati del MedReg sono accessibili via Internet e hanno lo scopo di informare l’opinione pub- blica. Il registro fornisce così un contributo importante alla tutela dei pazienti e della categoria professionale dei medici. Al contempo, costituisce anche uno strumento con il quale gli assi- curati possono verificare in modo semplice e rapido se un perito disponga della formazione, dell’aggiornamento e del perfezionamento professionali necessari. Art. 7l cpv. 1 lett. c In Svizzera i medici che esercitano un’attività indipendente necessitano di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione. In questa categoria rientrano anche i medici con un 108 Disponibile all’indirizzo https://doctorfmh.ch/. 109 Disponibile all’indirizzo https://www.medregom.admin.ch/. 110 RS 811.11
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rapporto di lavoro dipendente, se esercitano la loro attività sotto la propria responsabilità pro- fessionale (p. es. primari, medici responsabili di un servizio, medici alle dipendenze di per- sone giuridiche). Per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione occorrono un diploma fede- rale in medicina o uno riconosciuto a livello federale e un titolo federale di perfezionamento o uno riconosciuto a livello federale. Se tali titoli esteri sono stati ottenuti nella zona dell’UE, devono essere riconosciuti dalla MEBEKO prima della presentazione della richiesta di auto- rizzazione. Il requisito del rilascio di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione garanti- sce che le autorità cantonali abbiano verificato dal punto di vista della polizia sanitaria che i medici attivi sotto la propria responsabilità soddisfino i requisiti richiesti. In questo modo sia gli assicuratori che gli assicurati potranno contare sul fatto che i periti dispongono delle quali- fiche necessarie e che queste sono state verificate da un’autorità e valutate positivamente. Art. 7l cpv. 1 lett. d Oltre a formazione, perfezionamento e aggiornamento rilevanti dal punto di vista professio- nale, i periti dovranno disporre anche di esperienza clinica. In linea con i requisiti posti ai me- dici di fiducia nell’AOMS (cfr. art. 57 LAMal), anche i periti attivi nell’ambito delle perizie me- diche dovranno vantare un’esperienza clinica di almeno cinque anni in uno studio medico o aver rivestito una funziona medica direttiva in un ospedale. In questo modo si garantirà che i periti abbiano un rapporto con l’attività pratica di medico curante. I periti dovranno provare agli assicuratori di soddisfare questo requisito nel quadro del loro curriculum professionale. Art. 7l cpv. 2 Per poter allestire perizie bisognerà aver svolto non solo il perfezionamento professionale quale medico specialista, ma anche un perfezionamento in medicina peritale. In Svizzera lo sviluppo interdisciplinare della medicina assicurativa è garantito dalla Swiss Insurance Medicine (SIM), che propone perfezionamenti e aggiornamenti nel settore. Asso- ciazione di diritto privato, la SIM è stata incaricata nel 2004 dalla FMH di occuparsi della for- mazione dei periti medici. Da allora propone una formazione modulare per i periti, che si con- clude con il rilascio di un certificato. I moduli sono elaborati con il coinvolgimento di rappre- sentanti di società mediche. Per sapere quali periti certificati sono disponibili è possibile con- sultare il sito Internet della SIM 111. Il requisito del conseguimento di un certificato della SIM garantisce che i medici specialisti che allestiscono perizie per le assicurazioni sociali in qualità di periti dispongano di un perfe- zionamento in medicina peritale proposto in Svizzera. La verifica del rispetto di questo requi- sito professionale è possibile anche su Internet e tramite un registro liberamente accessibile al pubblico. La qualifica in medicina assicurativa sarà prescritta soltanto per le discipline più richieste, in modo da garantire il ricorso a periti con tale perfezionamento nella stragrande maggioranza delle perizie. Così si terrà però anche conto del fatto che nelle discipline meno richieste vi è spesso una carenza di periti e che questi allestiscono solo poche perizie all’anno. Queste fanno generalmente parte di una perizia bidisciplinare o pluridisciplinare, la cui qualità è ga- rantita dall’allestimento consensuale delle perizie in collaborazione con altri periti formati in medicina assicurativa. Art. 7l cpv. 3 Il legislatore ha previsto criteri di abilitazione non soltanto per i periti medici in generale, ma anche per i periti in neuropsicologia. In Svizzera i requisiti professionali per i neuropsicologi sono disciplinati nella LAMal e nell’OAMal. Di conseguenza, i requisiti previsti in quest’ultima ordinanza vengono ripresi nella presente disposizione. Concretamente, verranno dunque richiesti un perfezionamento
111 Disponibile (in tedesco e in francese) all’indirizzo https://www.swiss-insurance-medicine.ch.
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specifico in neuropsicologia, in aggiunta a un master e a una formazione postuniversitaria pratico-clinica pluriennale sulla base degli standard qualitativi definiti dall’UFSP. Nell’AI questo requisito qualitativo, già introdotto a livello di direttive nel 2017, si è dimostrato valido. Art. 7l cpv. 4 Oltre ad adempiere i requisiti professionali previsti, i periti e i centri peritali dovranno anche essere disposti a fornire agli assicuratori i documenti richiesti (organigrammi, processi, mi- sure per la garanzia della qualità ecc.). Questo è necessario affinché gli assicuratori e gli or- gani esecutivi possano, da un lato, valutare la situazione dell’organizzazione e dei suoi pro- cessi e, dall’altro, mettere i documenti a disposizione della Commissione federale per la ga- ranzia della qualità delle perizie mediche (cfr. art. 7n).
Art. 7m Attualmente in Svizzera non ci sono istituzioni indipendenti che si occupino di questioni di qualità e garanzia della qualità nelle perizie mediche. Di conseguenza, non ci sono nem- meno requisiti e prescrizioni qualitative vincolanti per l’allestimento delle perizie mediche né criteri vincolanti e strumenti per la valutazione della loro qualità. Nell’ambito dei dibattiti sulla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di istituire una commissione che sorvegli l’abilitazione dei centri peritali, la procedura di allestimento delle perizie e i risultati delle perizie mediche e formuli raccoman- dazioni pubbliche in materia. Il legislatore ha inoltre stabilito che la commissione dovrà es- sere composta da rappresentanti delle diverse assicurazioni sociali, dei centri peritali, del corpo medico, dei neuropsicologi, del settore scientifico, delle organizzazioni di pazienti e di quelle di aiuto ai disabili. La nuova commissione definirà i requisiti, i criteri e gli strumenti per la valutazione della qua- lità delle perizie mediche per tutte le assicurazioni sociali elaborando e pubblicando racco- mandazioni. Dal canto loro, gli assicuratori potranno riprendere, attuare e verificare le racco- mandazioni della commissione. I periti dovranno basarsi su prescrizioni uniformi per tutte le assicurazioni sociali e la qualità delle loro perizie sarà valutata in base a criteri altrettanto uniformi. In questo modo si pon- gono anche le basi per una verifica e una valutazione della qualità delle perizie nell’ambito di studi scientifici o revisioni tra pari (peer reviews). Per poter assumere i compiti previsti, la nuova commissione dovrà essere composta da esperti e rappresentanti degli ambienti interessati che dispongano delle competenze e cono- scenze necessarie per poter valutare questioni inerenti ai requisiti qualitativi e alla garanzia della qualità nelle perizie mediche. Conformemente a queste prescrizioni, il capoverso 2 sta- bilisce i rappresentanti di interessi e il loro numero. Le istituzioni e associazioni avranno la possibilità di presentare proposte di candidature in vista della nomina dei membri.
Art. 7n Art. 7n cpv. 1 Secondo la volontà del legislatore, la commissione sorveglierà l’abilitazione dei centri peritali, la procedura di allestimento delle perizie e i risultati delle perizie mediche. Affinché possa as- sumere questi compiti, occorre concretizzare le attività necessarie. La commissione elaborerà e pubblicherà raccomandazioni in modo da consentire ai periti, ai centri peritali, agli assicuratori, agli assicurati e a tutti gli altri ambienti interessati di farsi un’idea dei criteri e dei requisiti che considera necessari. Le raccomandazioni potranno es- sere riprese dai periti e dagli assicuratori. Questi ultimi potranno in futuro limitarsi a garantire o effettuare la verifica delle prescrizioni e dei criteri raccomandati. Disporranno così di una base oggettiva per decidere circa la collaborazione con un centro peritale o l’interruzione della medesima.
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Art. 7n cpv. 1 lett. a–e La commissione elaborerà e pubblicherà raccomandazioni in diversi ambiti. La questione della qualità e della garanzia della qualità delle perizie va regolamentata a livello nazionale e per tutte le assicurazioni sociali in base agli stessi criteri. È importante definire criteri chiari per l’allestimento dei rapporti peritali, validi per tutti i periti, e garantire controlli della qualità con strumenti specifici e uniformi. Nella maggior parte dei casi, i centri peritali allestiscono perizie bidisciplinari e pluridiscipli- nari, il cui allestimento richiede requisiti più elevati, data la partecipazione di due o più periti e la conseguente necessità di trovare un consenso. Poiché mancano requisiti generali vinco- lanti per le strutture e i processi di un centro peritale, la costituenda commissione dovrà defi- nire anche i criteri per l’abilitazione dei centri peritali attivi per le assicurazioni sociali e la loro attività. La commissione elaborerà i criteri necessari concernenti vari aspetti (p. es. infrastrut- tura, indipendenza, requisiti professionali, autorizzazioni, struttura, gestione dei casi, ge- stione della qualità e garanzia della qualità). In futuro sarà il Consiglio federale a disciplinare i requisiti relativi alle qualifiche professionali per i periti medici (cfr. art. 7l AP-OPGA), che po- tranno essere verificati in modo semplice dagli assicurati e dagli assicuratori. La commissione sorveglierà la ripresa e il rispetto dei criteri e delle prescrizioni qualitative raccomandati. Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali mette- ranno a sua disposizione i documenti necessari a tal fine (cfr. cpv. 2). Anche i risultati relativi alla sorveglianza del rispetto dei criteri saranno pubblicati sotto forma di raccomandazioni. Art. 7n cpv. 2 Per potersi fare un’idea della misura in cui i periti e i centri peritali rispettano i criteri qualitativi previsti nell’allestimento delle perizie, la Commissione ha bisogno di documenti del sistema peritale. A seconda del tema che intende verificare, necessita ad esempio di perizie o di do- cumenti sui processi e sulle strutture dei centri peritali. Poiché le sue competenze legali non le permettono di chiedere direttamente ai periti o ai centri peritali i documenti necessari, è previsto che potrà esigerli dagli assicuratori e dagli organi esecutivi, i quali li riuniranno per temi e li faranno pervenire alla commissione. Art. 7n cpv. 3 Considerata la varietà dei suoi compiti, la commissione si doterà di un regolamento. Esso di- sciplinerà in particolare il suo metodo di lavoro (lett. a). Per poter svolgere i suoi svariati e impegnativi compiti, la commissione avrà bisogno anche del sostegno di esperti esterni per i lavori di ricerca scientifica o le valutazioni. I rapporti e le valutazioni di questi esperti costituiranno non di rado la base per le decisioni della commis- sione. La lettera b del presente capoverso stabilisce pertanto che la commissione discipli- nerà nel regolamento il coinvolgimento di esperti esterni per l’adempimento dei compiti men- zionati. Infine, la commissione dovrà definire nel regolamento in che forma e con quale frequenza intende dare conto sulle sue attività e sulle sue raccomandazioni (lett. c). Art. 7n cpv. 4 In qualità di dipartimento responsabile, sarà il DFI ad approvare il regolamento. Art. 7n cpv. 5 All’interno del DFI, l’UFAS è designato quale organo amministrativo che dirigerà la segreteria o l’organo specializzato della commissione. Le svariate e impegnative attività che la commis- sione dovrà assumere vanno oltre quelle di segreteria in senso stretto. Occorrerà svolgere un’ampia gamma di compiti negli ambiti della medicina assicurativa e del diritto nonché ela- borare basi scientifiche per la garanzia della qualità delle perizie mediche.
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Disposizione transitoria In linea di massima si può presumere che oggi tutti i periti dispongano di un titolo di medico specialista, ma non tutti ancora di un diploma di perfezionamento in medicina assicurativa. Per garantire che un numero sufficiente di periti possa rispondere alla forte domanda di peri- zie, è necessario prevedere un periodo transitorio entro il quale i medici specialisti potranno acquisire il certificato della SIM nelle discipline previste all’articolo 7l capoverso 2.
3.4 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti
Art. 51 cpv. 5 Secondo il diritto vigente, le persone con un grado d’invalidità compreso tra il 40 e il 50 per cento hanno diritto a un quarto di rendita o a una mezza rendita. L’introduzione del sistema di rendite lineare comporterà una molteplicità di percentuali di rendita, dato che la percen- tuale di una rendita intera aumenterà in modo lineare con il grado d’invalidità. La modifica proposta nel presente capoverso non è materiale, ma serve a tener conto del fatto che la quota computabile del reddito annuo medio determinante si basa sul grado d’invalidità dell’AI.
Art. 53 cpv. 1, secondo periodo Con l’introduzione del sistema di rendite lineare, a ogni grado d’invalidità corrisponderà una percentuale di una rendita intera. In base a questa regolamentazione, in futuro non si avranno più soltanto quattro frazioni di rendita (un quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita e rendita intera), bensì un gran numero di percentuali di rendita. L’inserimento di ciascuna di esse in una tavola delle rendite comporterebbe un onere enorme e non sarebbe dunque realizzabile. Per questo motivo, la disposizione in esame viene modificata in modo che l’ufficio federale competente, ovvero l’UFAS, possa stabilire non solo tavole delle rendite ma anche prescrizioni per la determinazione dell’importo delle rendite. Queste prescrizioni potranno essere emanate ad esempio sotto forma di formule di calcolo.
Capo nono: Aiuti finanziari per la promozione dell’assistenza alle persone anziane Nel titolo del vigente capo nono, date le modifiche agli articoli ivi contenuti, il termine «sus- sidi» è sostituito con «aiuti finanziari».
Art. 222 Art. 222, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) nonché cpv. 1 e 3 In questo e negli articoli seguenti, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari». Se- condo la LSu, il termine «sussidi» include segnatamente gli aiuti finanziari e le indennità. I sussidi di cui all’articolo 101bis LAVS sono però versati esclusivamente sotto forma di aiuti fi- nanziari, ragion per cui si procede a questo adeguamento terminologico. Art. 222 cpv. 3 La partecipazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i super- stiti (Fondo di compensazione AVS) ammonta a 20 milioni di franchi (nel 2020). Questi mezzi vengono accreditati al Fondo di compensazione AI per il finanziamento delle prestazioni a favore delle persone anziane che soffrono di infermità dovute a disabilità dopo aver rag- giunto l’età di pensionamento. Nel primo periodo, l’espressione «in proporzione» viene stral- ciata, in quanto fa pensare che l’AVS partecipi in misura proporzionale agli aiuti finanziari versati dall’AI. Si indica però esplicitamente che la partecipazione dell’AVS si basa sulle pre- stazioni effettivamente fornite dalle organizzazioni di aiuto agli invalidi in favore di queste persone. A tali prestazioni si applicheranno le disposizioni dell’OAI concernenti i sussidi alle
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organizzazioni private di aiuto agli invalidi (art. 108–110 AP-OAI). Le disposizioni degli arti- coli 223–225 si applicheranno esclusivamente agli aiuti finanziari alle organizzazioni per l’as- sistenza alle persone anziane secondo il capoverso 1.
Art. 223 L’attuale struttura di questo articolo non consente di risalire esattamente alle prestazioni di cui all’articolo 101bis LAVS. La nuova struttura prevede un’elencazione delle forme di versa- mento degli aiuti finanziati per i singoli compiti. I vari capoversi vengono riformulati e riman- dano alle pertinenti disposizioni dell’articolo 101bis capoverso 1 LAVS, con riferimento alle prestazioni del singolo caso. La nuova struttura e la riformulazione non incidono in alcun modo sulla prassi vigente. La rubrica «Criteri di sussidio» viene modificata in quanto non pertinente rispetto al conte- nuto dell’articolo, che definisce le modalità di versamento degli aiuti finanziari per le varie prestazioni (cfr. commento all’art. 222). Art. 223 cpv. 1 Il contenuto del vigente capoverso 1 si riferisce all’ammontare degli aiuti finanziari, che è in realtà oggetto dell’articolo 224. La disposizione non viene però spostata all’articolo 224 capo- verso 1, dato che i criteri ivi esposti comprendono già il grado di raggiungimento degli obiet- tivi. Il nuovo tenore del capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 2. Dall’entrata in vigore della NPC, il 1° gennaio 2008, l’aiuto prestato a domicilio da professio- nisti non è più finanziato dalla Confederazione, che versa aiuti finanziari soltanto se queste prestazioni sono fornite da volontari. Per evitare fraintendimenti con l’«aiuto a domicilio» pre- stato da professionisti, il nuovo tenore parla di «prestazioni fornite a domicilio o in relazione con il domicilio», le quali includono ad esempio l’accompagnamento di una persona per sbri- gare faccende fuori casa. I servizi ambulatoriali non sono più menzionati, in quanto fanno ri- ferimento a un settore di cure per il quale sono ormai responsabili i Cantoni. Art. 223 cpv. 2 Il vigente capoverso 2 è spostato al capoverso 1 (cfr. commento al cpv. 1). Il nuovo tenore del capoverso 2 corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 3. La riformulazione pre- vede la precisazione della forma di versamento degli aiuti finanziari, che non emerge dal te- nore vigente. Dato che i progetti rientrano tra i compiti di sviluppo di cui all’articolo 101bis capoverso 1 let- tera c LAVS, il vigente capoverso 4, che vi si riferisce, è aggiunto al capoverso 2 senza mo- difiche sostanziali. I progetti sono in quanto tali di durata limitata e vengono indennizzati in funzione delle spese effettive, in aggiunta agli importi forfettari per i compiti di sviluppo dura- turi. Art. 223 cpv. 3 Il contenuto del vigente capoverso 3 è spostato al capoverso 2 (cfr. commento al cpv. 2). Il presente capoverso corrisponde ora sostanzialmente al vigente capoverso 5, con la riformu- lazione del primo periodo. Il termine «sussidiati» utilizzato attualmente non è adeguato (cfr. commento all’art. 222); l’ammontare degli aiuti finanziari dipenderà dal numero di prestazioni fornite. Il termine «perfezionamento» è sostituito con «formazione continua», ovvero il ter- mine utilizzato nell’articolo 101bis capoverso 1 lettera d LAVS. Art. 223 cpv. 4 Il contenuto del vigente capoverso 4 è sostanzialmente spostato al capoverso 2 (cfr. com- mento al cpv. 2). Il nuovo tenore del capoverso 4 corrisponde sostanzialmente al vigente ca- poverso 6, con un’integrazione. In futuro, le basi di calcolo degli aiuti finanziari versati conformemente ai capoversi prece- denti saranno infatti disciplinate nei contratti di prestazioni con le organizzazioni. Inoltre, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all’art. 222).
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Art. 224 Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all’art. 222). Art. 224 cpv. 1 Nel primo periodo vengono aggiunti i criteri di conformità ai bisogni ed efficacia. Conforme- mente all’articolo 1 capoverso 1 lettera b LSu, l’efficacia e l’economicità costituiscono criteri di base. Inoltre, le organizzazioni cui vengono concessi aiuti finanziari dovranno adeguare la propria offerta all’evoluzione della popolazione anziana e ai suoi bisogni. La grande impor- tanza attribuita ai compiti di sviluppo nell’ordine di priorità deriva dall’intenzione di promuo- vere l’innovazione e la dinamicità presso le organizzazioni (art. 224ter cpv. 1 lett. b AP- OAVS). Nella versione francese, il secondo periodo viene riformulato in modo da far corrispondere la terminologia a quella della versione tedesca, sostituendo i termini «volume de travail» e «champ d’activité» rispettivamente con «volume» et «portée des activités». Anche la ver- sione italiana è leggermente modificata in tal senso sostituendo «del volume e della portata del campo d’attività» con «del volume e della portata delle attività». Se alcune organizzazioni (p. es. Pro Senectute) dispongono effettivamente di una vasta offerta di prestazioni per un’ampia fascia della popolazione, altre (p. es. Parkinson Svizzera) sono più specializzate e si rivolgono a una cerchia di destinatari più ristretta. L’ammontare degli aiuti finanziari tiene conto di questi aspetti. Il secondo periodo viene inoltre completato in modo da menzionare anche la presa in consi- derazione dei contributi finanziari di terzi. Questa aggiunta va al contempo a sostituire il terzo periodo, che viene stralciato in quanto troppo restrittivo. In futuro si terrà così conto non sol- tanto delle prestazioni finanziarie delle corporazioni territoriali di diritto pubblico, ma anche di altre prestazioni di terzi. Per alcune organizzazioni per l’assistenza alle persone anziane, ad esempio, le donazioni costituiscono una fonte di finanziamento importante. Inoltre, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all’art. 222). Art. 224 cpv. 2 Questo capoverso viene abrogato, in quanto si riferisce materialmente all’articolo 223 (versa- mento degli aiuti finanziari), che copre i corsi, al capoverso 2 vigente (in futuro cpv. 1; cfr. re- lativo commento), e le formazioni continue, al capoverso 5 vigente (in futuro cpv. 3; cfr. rela- tivo commento). Art. 224 cpv. 3 Questa nuova disposizione concretizza a livello di ordinanza una prassi già applicata nei contratti in essere e prevista nelle pertinenti direttive dell’UFAS dal 2017. La limitazione della partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi effettivamente sostenuti è conforme alla LSu. La quota massima del 50 per cento mette in evidenza il ruolo sussidiario della Con- federazione nell’assistenza alle persone anziane. Se la Confederazione ha un interesse par- ticolare allo svolgimento di un compito che non può assumere direttamente, è possibile dero- gare a questa limitazione del 50 per cento, se, in considerazione della sua struttura e dei suoi obiettivi, l’organizzazione sostenuta ha possibilità di finanziamento limitate. Attualmente una tale eccezione vale per il Consiglio svizzero degli anziani (CSA). Fondato nell’ambito dell’attuazione della dichiarazione politica e del piano d’azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento del 2002 112, questo organo rappresenta gli interessi delle persone an- ziane in Svizzera e assume compiti relativi allo sviluppo e al coordinamento di organizzazioni che perseguono lo stesso scopo. Il CSA conta quasi esclusivamente sul volontariato e, fatta eccezione per i contributi dei membri, le sue possibilità di finanziamento (p. es. ricavi da pre- stazioni e liberalità) sono molto modeste.
112 Nazioni Unite, «Dichiarazione politica e Piano d’azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento», Seconda assemblea mondiale sull’invecchiamento, 2002; disponibile (in francese) all’indirizzo https://social.un.org/ageing-working-group/docu- ments/mipaa-fr.pdf.
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Art. 224bis L’articolo 101bis capoverso 2 LAVS incarica il Consiglio federale di fissare i limiti massimi de- gli aiuti finanziari. Nel suo tenore vigente, l’OAVS non contiene alcuna disposizione al ri- guardo. Questo nuovo articolo definisce la frequenza dell’adeguamento dell’importo mas- simo e le basi determinanti per la sua fissazione. Art. 224bis cpv. 1 Il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni, mediante decisione, l’importo massimo annuo per il versamento degli aiuti finanziari alle organizzazioni per l’assistenza alle persone an- ziane. A tal fine potrà prevedere anche un adeguamento graduale nel corso dei quattro anni, che sia coordinato ad esempio con la durata dei relativi contratti in corso o da concludere. I probabili cambiamenti nel settore dell’assistenza alle persone anziane giustificano una rivalu- tazione della situazione e una decisione politica a intervalli regolari. Secondo lo scenario di riferimento dell’UST sull’evoluzione della popolazione 113, tra il 2020 e il 2035 il numero di ul- trasessantacinquenni salirà di oltre il 40 per cento, superando i 2,3 milioni di persone. Di con- seguenza si può prevedere una maggiore domanda di prestazioni, soprattutto in età avan- zata, e un maggiore bisogno di coordinamento. L’adeguamento periodico dell’importo mas- simo non segue tuttavia automaticamente il ritmo dell’evoluzione demografica, bensì tiene conto dei bisogni emersi nelle organizzazioni, che dipendono anche da altri fattori (p. es. l’evoluzione dei modi di vita, l’evoluzione tecnologica, lo stato di salute della popolazione an- ziana, altre fonti di finanziamento). L’importo massimo iniziale corrisponde all’attuale importo di 72 milioni di franchi (nel 2020), più un milione di franchi quale riserva fino alla fissazione dell’importo successivo. Questo im- porto di riserva serve a consentire il trattamento di eventuali ulteriori richieste presentate da organizzazioni che finora non hanno beneficiato di aiuto finanziari in seguito all’emergere di nuove problematiche. Inoltre, il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni l’importo massimo del Fondo di com- pensazione AVS per i sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi di cui all’arti- colo 222 capoverso 3. L’importo massimo iniziale corrisponderà all’attuale importo di 20 mi- lioni di franchi (nel 2020). Gli sviluppi in questo settore non giustificano invece un’ulteriore ri- serva. Se non è previsto un adeguamento al rincaro integrale e automatico, nella fissazione dell’im- porto massimo si terrà però conto dell’evoluzione dei prezzi al consumo. Art. 224bis cpv. 2 L’adeguamento regolare dell’importo massimo dovrà basarsi su solide basi decisionali. Da un lato, i mezzi stanziati vanno utilizzati per il versamento degli aiuti finanziari dimostratisi più appropriati ed efficaci e, dall’altro, è opportuno riconoscere eventuali lacune e anticipare il bisogno futuro. Per valutare la situazione e determinare il bisogno futuro nel settore dell’assistenza alle per- sone anziane, l’UFAS potrà consultare la Commissione AVS/AI. L’Ufficio intratterrà inoltre un dialogo regolare con i Cantoni, dato che la Confederazione svolge un ruolo sussidiario in questo settore. Art. 224bis cpv. 3 Per elaborare le basi decisionali di cui al capoverso 2, l’UFAS potrà conferire mandati esterni per lo svolgimento degli studi necessari, entro i limiti prestabiliti, a carico dell’assicurazione.
Art. 224ter Questo nuovo articolo tiene conto del requisito posto nell’articolo 13 capoverso 2 LSu, se- condo cui, se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, va istituito un ordine di priorità. La base dell’ordine di priorità dovrà essere sancita nell’ordinanza. I mezzi
UST, Scenari dell’evoluzione della popolazione per la Svizzera e per i Cantoni 2020–2050, 2020; disponibile sul sito Internet 113
www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Evoluzione futura.
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disponibili andranno impiegati in primo luogo per i compiti prioritari. Le priorità non vanno però intese nel senso che i compiti meno prioritari vanno esclusi dall’attribuzione dei mezzi, ma semplicemente nel senso che essi vanno ponderati in misura inferiore. Art. 224ter cpv. 1 I compiti elencati in questa disposizione corrispondono a quelli ammessi secondo l’arti- colo 101bis capoverso 1 LAVS. L’ordine in cui sono menzionati riflette le priorità nel sostegno al coordinamento dell’assistenza alle persone anziane a livello nazionale, nei lavori di svi- luppo e nella formazione continua per il personale ausiliario. Il rilievo dato a questi tre settori corrisponde alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: si tratta esattamente degli ambiti di attività delle organizzazioni sussidiate che, per il loro finanziamento da parte degli enti pubblici, dipendono dalla Confederazione, vale a dire dagli aiuti finanziari dell’AVS, i quali coprono fino al 50 per cento dei costi (art. 224 cpv. 3). Circa un quarto degli aiuti finan- ziari sarà versato per prestazioni in questi tre settori. In particolare con il sostegno dei lavori di sviluppo si intende garantire che l’assistenza alle persone anziane sia destinata agli svi- luppi in questa fascia di popolazione e nella società nel suo complesso e che le organizza- zioni possano adeguare i propri metodi di lavoro e prestazioni per reagire efficacemente ai nuovi bisogni. I rimanenti compiti previsti nell’ordine di priorità prevedono invece contributi da parte di altre istituzioni pubbliche, in particolare da parte dei Cantoni. L’impegno della Confe- derazione con gli aiuti finanziari di cui all’articolo 101bis LAVS è inoltre importante per garan- tire a livello nazionale prestazioni quali la consulenza sociale o condizioni uniformi per il coin- volgimento dei volontari. Circa tre quarti degli aiuti finanziari saranno destinati a questi com- piti. Mediante contratti con le organizzazioni, inoltre, la Confederazione garantirà che le pre- stazioni dirette da essa finanziate vadano a beneficio in particolare delle persone anziane vulnerabili. Nell’ottica del sostegno alle organizzazioni per l’assistenza alle persone anziane, la vulnerabilità va intesa quale cumulo di almeno due delle quattro dimensioni seguenti: capi- tale economico (risorse materiali), capitale sociale (relazioni), capitale culturale (conoscenze, esperienza) e capitale fisico (salute fisica e psichica) 114. In presenza di mezzi limitati, i com- piti prioritari andranno ridotti in misura inferiore a quelli meno prioritari. Le priorità non vanno però intese nel senso che si deve rinunciare completamente ai compiti meno prioritari prima di poter ridurre gli altri. Art. 224ter cpv. 2 L’UFAS è incaricato di disciplinare l’attuazione dell’ordine di priorità in apposite direttive.
Art. 225 Art. 225 cpv. 1 e 3–5 Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all’art. 222). Art. 225 cpv. 3 Il vigente capoverso 3 contiene precisazioni relative ai termini applicabili, che non devono es- sere disciplinati a livello di ordinanza, bensì a livello di direttive dell’UFAS.
3.5 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 4 La ripresa del sistema di rendite lineare nel settore della previdenza professionale obbligato- ria rende necessario un adeguamento dell’articolo 4 OPP 2. Secondo questo articolo, in caso di invalidità parziale, per l’assicurazione del salario ancora percepito occorre ridurre gli im- porti limite (soglia d’entrata, deduzione di coordinamento e importo limite superiore). Se at- tualmente è applicata una riduzione degli importi limite in funzione delle frazioni di rendita 114 Nadja Gasser, Carlo Knöpfel, Kurt Seifert, Erst agil, dann fragil. Übergang vom «dritten» zum «vierten» Lebensalter bei vul- nerablen Menschen, Zurigo 2015.
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(ovvero di un quarto per un quarto di rendita, di metà per una mezza rendita e di tre quarti per tre quarti di rendita), in futuro l’introduzione del sistema di rendite lineare nella previ- denza professionale obbligatoria comporterà una riduzione in percentuale. La riduzione degli importi limite continuerà così a corrispondere al diritto alla rendita nel caso specifico. Dato che in futuro questo sarà espresso in percentuale di una rendita intera, anche la riduzione degli importi limite corrisponderà a una percentuale esatta. Di conseguenza, per le persone parzialmente invalide che continuano a esercitare un’attività lucrativa nella misura della loro capacità al lavoro residua verranno meno gli spiacevoli effetti della graduazione in frazioni di rendita anche per quanto riguarda l’assicurazione nella previdenza professionale obbligatoria del salario ancora percepito. Gli istituti di previdenza avranno la facoltà di riprendere questo sistema anche nel regime sovraobbligatorio, il che, viste le prescrizioni uniformi, faciliterebbe nel complesso il calcolo delle rendite. Esempio Per le persone con un grado d’invalidità compreso tra il 50 e il 69 per cento, in futuro la ren- dita corrisponderà a una quota percentuale della rendita intera corrispondente al grado d’in- validità (cfr. art. 24a cpv. 2 nLPP). Con un grado d’invalidità del 55 per cento, ad esempio, si avrà dunque diritto a una rendita pari al 55 per cento di una rendita intera. Se una persona parzialmente invalida continuerà a sfruttare la propria capacità al lavoro residua, in caso di attività lucrativa dipendente sarà assicurata nella previdenza professionale obbligatoria già con un reddito annuo di 9600 franchi (in base alle regole di arrotondamento matematico, l’istituto di previdenza può arrotondare l’importo effettivamente determinato di 9599.85 fr.), in quanto l’attuale soglia d’entrata di 21 333 franchi si ridurrà del 55 per cento. L’attuale dedu- zione di coordinamento di 24 885 franchi si ridurrà della stessa percentuale a un valore arro- tondato di 11 198 franchi (valore effettivo: 11 198.25 fr.), cosicché il salario coordinato su cui sono versati i contributi nella previdenza professionale aumenterà a tutto vantaggio della per- sona interessata. In caso di gradi d’invalidità compresi tra il 40 e il 49 per cento, l’ammontare della rendita non corrisponderà al grado d’invalidità. Se per un grado d’invalidità del 40 per cento si continuerà ad avere diritto a un quarto (ovvero al 25 %) di una rendita intera, successivamente l’am- montare aumenterà però in misura lineare con l’aggiunta di 2,5 punti percentuali di una ren- dita intera per ogni punto percentuale superiore al 40 per cento del grado d’invalidità. Le sin- gole quote percentuali che ne derivano sono elencate nell’articolo 24a capoverso 4 nLPP. Una persona parzialmente invalida con un grado d’invalidità del 46 per cento, ad esempio, avrà diritto a una rendita pari al 40 per cento (25 % + [6 x 2,5 %]) di una rendita intera. Se questa persona continua a esercitare un’attività lucrativa quale dipendente, sarà dunque as- sicurata nella previdenza professionale obbligatoria già a partire da un salario annuo sog- getto all’AVS arrotondato a 12 800 franchi (valore effettivo: 12 799.80 fr.). La soglia d’entrata si ridurrà della stessa percentuale di una rendita intera cui avrà diritto, ovvero del 40 per cento, vale a dire di due quinti. Altrettanto varrà per la deduzione di coordinamento, che sarà pari a 14 931 franchi (= 60 % degli attuali 24 885 fr.). Come oggi, con un grado d’invalidità uguale o superiore al 70 per cento si avrà diritto a una rendita intera (cfr. art. 24a cpv. 3 nLPP). Un eventuale reddito supplementare conseguito nell’ambito di un’esigua capacità al lavoro residua continuerà a essere escluso dalla previ- denza professionale obbligatoria conformemente all’articolo 1j capoverso 1 lettera d OPP 2. Va rammentato che il salario minimo assicurato di cui all’articolo 8 capoverso 2 LPP non sarà ridotto, ragion per cui non è menzionato nel presente articolo 4 dell’ordinanza. La defini- zione di un salario minimo assicurato è infatti tesa proprio a evitare che vengano assicurati obbligatoriamente salari troppo modesti, il che sarebbe impossibile se si riducesse questo valore.
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3.6 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie
Art. 35 Gli assicurati con un’infermità congenita figurante nell’allegato dell’OIC-DFI (cfr. n. 3.9) avranno diritto a prestazioni dell’AOMS, se non adempiono le condizioni assicurative dell’AI (art. 6 e 9 cpv. 3 LAI) 115 o hanno compiuto il 20° anno d’età. In generale, per le infermità con- genite che non sono coperte dall’AI, l’AOMS assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia secondo la LAMal (art. 27 LAMal). Concretamente, l’AOMS rimborsa quindi i se- guenti costi: • costi per le prestazioni atte a diagnosticare o a curare un’infermità congenita e i relativi postumi secondo gli articoli 25 (prestazioni generali in caso di malattia), 25a (cure in caso di malattia), 26 (prestazioni di medicina preventiva) e 31 (cure dentarie) LAMal; e • costi per i medicamenti che figurano nell’ES-IC di cui all’articolo 3sexies AP-OAI (art. 52 cpv. 2 nLAMal). Per l’assunzione dei costi sono determinanti le disposizioni della LAMal, in quanto la LAMal non privilegia le infermità congenite secondo l’OIC rispetto alle altre infermità congenite e malattie (art. 27 LAMal). Questo vale in particolare per gli articoli 32–34 (Presupposti e entità dell’assunzione dei costi) e 43–52a LAMal (Tariffe e prezzi). In seguito alla revisione dell’arti- colo 52 capoverso 2 LAMal, in linea di massima non sussiste più alcuna disposizione spe- ciale per le infermità congenite. L’articolo 52 capoverso 2 nLAMal stabilisce che, per quanto concerne i medicamenti, in caso di infermità congenite l’AOMS assumerà per principio anche i costi dei medicamenti che figurano nell’ES-IC. Nel caso dei minorenni, l’AOMS interviene se gli assicurati non soddisfano le condizioni assicurative dell’AI. Per quanto riguarda gli adulti, essa assume i costi sia per gli assicurati che durante l’infanzia hanno beneficiato di provvedimenti sanitari presi a carico dall’AI sia per quelli per i quali la cura dell’infermità con- genita inizia soltanto in età adulta. Questo ultimo caso può verificarsi, ad esempio, se fino al compimento dei 20 anni non era necessaria alcuna cura, l’infermità congenita non era an- cora stata diagnosticata o, pur essendolo, durante l’infanzia della persona in questione non esistevano ancora possibilità terapeutiche adeguate (p. es. medicamenti). Se e quali provve- dimenti sanitari siano stati rimborsati dall’AI durante l’infanzia sarà irrilevante: superato il li- mite d’età, la presa a carico dei costi per le prestazioni si baserà in tutti i casi sulle condizioni di diritto valide nell’AOMS. In particolare, anche per quanto riguarda i medicamenti che figu- rano nell’ES-IC potrà essere indicato prevedere condizioni e limitazioni specifiche per gli adulti (cfr. commento all’art. 3sexies cpv. 1 AP-OAI e all’art. 65 cpv. 1bis AP-OAMal). Le prestazioni prese a carico dall’AI prima del raggiungimento del limite d’età verranno in se- guito assunte dall’AOMS secondo le disposizioni della LAMal (e delle relative ordinanze). Conformemente al presente articolo, il DFI dovrà provvedere a che i provvedimenti sanitari riconosciuti dall’AI in caso di infermità congenite vengano inseriti negli elenchi e negli atti normativi in cui figurano le prestazioni in questione. Questo varrà in particolare per tutte le prestazioni figuranti negli elenchi positivi esaustivi, ovvero per analisi, mezzi e apparecchi, medicamenti, prestazioni di medicina preventiva, cure in caso di malattia e cure dentarie (cfr. anche art. 19a OPre) e per le prestazioni di fornitori non medici. Poiché per le prestazioni che figurano negli elenchi positivi vale in linea di massima il principio della richiesta, il che si- gnifica che per principio il DFI verifica l’ammissione in questi elenchi soltanto su richiesta delle persone interessate, il Dipartimento dovrà provvedere attivamente a tenere aggiornati gli elenchi per quanto riguarda le infermità congenite riconosciute dall’AI. Nel settore dei me- dicamenti, se da un lato continuerà per principio a valere il principio della richiesta del titolare dell’omologazione, dall’altro sarà anche garantito un coordinamento, in modo che in linea di massima sia l’AI che l’AOMS rimborsino i medicamenti che figurano nell’ES e nell’ES-IC (cfr. art. 3novies AP-OAI e art. 52 cpv. 2 nLAMal). Le prestazioni fornite da medici e chiropratici che sono state prese a carico dall’AI lo saranno dall’AOMS, dopo il raggiungimento del limite
115 Cfr. DTF 126 V 103 consid. 3 e 4.
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d’età legale, secondo le disposizioni vigenti per l’AOMS, ovvero in base al principio della fi- ducia. Le prestazioni rimborsate in base al principio della fiducia possono però essere conte- state, vale a dire che gli attori del sistema sanitario hanno la possibilità di mettere in discus- sione l’obbligo generale di fornire prestazioni e possono chiedere al DFI (ovvero all’UFAS) di verificare il rispetto dei criteri EAE. Gli accertamenti si concludono con una decisione del DFI che stabilisce se e a quali condizioni una prestazione precedentemente rimborsata in base al principio della fiducia possa continuare a essere presa a carico dall’AOMS Dal presente arti- colo non è dunque possibile dedurre diritti immediati a prestazioni, ma su questa base andrà garantito il coordinamento tra l’assicurazione malattie e l’AI. L’articolo è quindi l’espressione degli sforzi tesi a garantire un passaggio il più possibile continuo dall’AI all’AOMS, fermo re- stando che restano determinanti le disposizioni della LAMal (p. es. criteri EAE, partecipa- zione ai costi da parte degli assicurati). Obbligo di fornire prestazioni da parte dell’AOMS in caso di provvedimenti di logopedia Dall’entrata in vigore della NPC, il 1° gennaio 2008, la logopedia e la psicomotricità rientrano nel contesto della pedagogia (curativa), che da allora è di competenza cantonale, anche per quanto riguarda il finanziamento. Da allora, dunque, l’AI non rimborsa più queste prestazioni (cfr. art. 14 cpv. 3 nLAI e art. 14 cpv. 1 lett. a LAI). La logopedia medica viene però rimborsata dall’AOMS secondo agli articoli 10 seg. OPre, che dal 1° aprile 2020 include anche la cura dei disturbi di deglutizione. In questo modo è stata colmata una lacuna nella cura dei bambini con infermità congenite, dato che dal 1° gennaio 2008 l’AI non assume più i costi delle terapie logopediche (e psicomotorie) per quelli affetti da fessure labiali, mascellari, palatine).
Art. 65 cpv. 1bis Un medicamento non potrà figurare sia nell’ES che nell’ES-IC. Si tratta di una logica conse- guenza della formulazione dell’articolo 14ter capoverso 5 nLAI, il quale stabilisce esplicita- mente che potranno essere ammessi nell’ES-IC soltanto i medicamenti che non figurano già nell’ES (cfr. anche commento all’art. 3sexies cpv. 2 AP-OAI). L’ammissione in due elenchi ri- schia di generare incertezze e inoltre non è utile, dato che per gli assicurati e i fornitori di pre- stazioni è indifferente in quale elenco un medicamento figuri (cfr. commento all’art. 3sexies cpv. 1 AP-OAI). Ogni medicamento andrà inoltre inserito soltanto nell’elenco per il quale adempie le condizioni di ammissione. Di conseguenza, se un medicamento adempirà le con- dizioni di ammissione nell’ES-IC di cui all’articolo 3sexies capoverso 2 AP-OAI, non sarà am- messo nell’ES. Inoltre, poiché l’AOMS rimborserà non solo i medicamenti figuranti nell’ES ma anche quelli figuranti nell’ES-IC (art. 52 cpv. 2 nLAMal), il vigente EFIC, l’unico elenco dell’AOMS per i medicamenti rimborsati dall’AI agli assicurati per un’infermità congenita fino al compimento dei 20 anni e di cui dopo quel momento gli assicurati continuano ad aver bisogno, diventa dunque obsoleto (cfr. disposizione transitoria cpv. 2 AP-OAMal). Va anche considerato che l’ES-IC può essere applicato per principio sia a minorenni che ad adulti. Questo può ad esempio comportare che per l’ammissione nell’ES o nell’ES-IC siano definite limitazioni diverse in funzione dell’età o di altri criteri (cfr. art. 73 OAMal). Nell’ambito dell’ammissione di un medicamento nell’ES-IC, andrà verificato anche il rispetto dei criteri EAE per l’impiego del medicamento sugli adulti e andranno inserite le condizioni del caso nella limitazione di cui all’articolo 73 OAMal. Gli oneri e le condizioni per la cura degli adulti potranno quindi differire da quelle previste per i minorenni. Si rinuncia a una loro regolamen- tazione esplicita nell’OAMal, dato che questa si evince sufficientemente dalle altre disposi- zioni. Il presente nuovo capoverso è rilevante anche per le estensioni e le limitazioni dell’indica- zione di medicamenti per la cura di infermità congenite elencate nell’OIC-DFI (cfr. n. 3.9). In caso di presentazione di una domanda di estensione dell’indicazione secondo l’articolo 65f OAMal, potrà succedere che il medicamento in questione non adempia più le condizioni per
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figurare nell’ES-IC di cui all’articolo 3sexies capoverso 2 AP-OAI. Può essere il caso in partico- lare se la nuova indicazione contempla la cura di un’affezione che non costituisce un’infer- mità congenita. In tal caso, nel quadro della decisione sull’estensione dell’indicazione (deci- sione ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 116 sulla procedura ammi- nistrativa [PA]), si statuiranno contemporaneamente sia la radiazione del medicamento dall’ES-IC che la sua ammissione nell’ES. Una situazione analoga si presenta quando in seguito a una limitazione dell’indicazione un medicamento diventa indicato esclusivamente per la cura di un’infermità congenita ricono- sciuta dall’AI (art. 3bis cpv. 1 AP-OAI) e il suo impiego inizia in misura preponderante prima del compimento dei 20 anni. In tal caso, le condizioni di cui all’articolo 3sexies capoverso 2 AP- OAI sono adempiute. Nel quadro della decisione sulla limitazione dell’indicazione (decisione ai sensi dell’art. 5 PA), si statuiranno dunque contemporaneamente sia la radiazione del me- dicamento dall’ES che la sua ammissione nell’ES-IC. Si potrà così giungere a decisioni sul passaggio di un medicamento da un elenco all’altro (ES o ES-IC) anche nel caso in cui in seguito a una modifica dell’elenco delle infermità con- genite in allegato all’OIC-DFI, un medicamento non debba più figurare più nell’elenco in que- stione (ES o ES-IC).
Disposizione transitoria Disposizione transitoria, cpv. 1 L’articolo 65 capoverso 1bis AP-OAMal si applicherà sin dall’entrata in vigore della modifica alledomande pendenti per l’ammissione nell’ES di medicamenti che adempiono le condizioni di ammissione nell’ES-IC. Tali medicamenti non verranno dunque più ammessi nell’ES. Disposizione transitoria, cpv. 2 Attualmente nell’ES figurano pochi medicamenti che sono indicati esclusivamente per la cura di un’infermità congenita riconosciuta dall’AI (art. 3bis cpv. 1 AP-OAI). In applicazione dell’arti- colo 65 capoverso 1bis AP-OAMal, i medicamenti che ad oggi figurano nell’ES e adempiono le condizioni per essere ammessi nell’ES-IC secondo l’articolo 3sexies AP-OAI saranno trasfe- riti nell’ES-IC. Il passaggio nell’ES-IC dei medicamenti attualmente figuranti nell’ES avverrà nel quadro del riesame delle condizioni di ammissione previsto ogni tre anni conformemente all’articolo 65d OAMal. Il passaggio dei medicamenti in questione dall’ES all’ES-IC non penalizzerà in alcun modo i titolari dell’omologazione, gli assicurati o i fornitori di prestazioni, poiché dal punto di vista giuridico per loro è indifferente l’elenco nel quale un medicamento figura (cfr. commento all’art. 3sexies cpv. 1 AP-OAI). Disposizione transitoria, cpv. 3 L’AOMS rimborserà, oltre ai medicamenti figuranti nell’ES, anche quelli figuranti nell’ES-IC (art. 52 cpv. 2 nLAMal). Con la nuova normativa, l’EFIC, l’elenco dell’AOMS per i medica- menti rimborsati dall’AI agli assicurati per un’infermità congenita fino al compimento dei 20 anni e di cui dopo quel momento gli assicurati continuano ad aver bisogno, diventerà ob- soleto (cfr. commento all’art. 65 cpv. 1bis AP-OAMal). Il passaggio nell’ES o nell’ES-IC dei medicamenti attualmente figuranti nell’EFIC avverrà nel quadro del riesame delle condizioni di ammissione previsto ogni tre anni conformemente all’articolo 65d OAMal. Una volta che la verifica di tutti i medicamenti si sarà conclusa definitivamente sul piano legale, l’EFIC verrà abrogato. Questo significa che durante una fase transitoria verranno tenuti sia l’EFIC che l’ES-IC e l’ES. Rimborso di prodotti alimentari speciali e dietetici da parte dell’AI e dell’AOMS L’AI rimborsa sia prodotti alimentari speciali che prodotti dietetici. La CPSI riporta diversi elenchi, che al momento non risultano tuttavia aggiornati. In questi elenchi non figurano né i
116 RS 172.021
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prezzi dei singoli prodotti né un limite massimo dei costi per minorenne. In futuro questi elen- chi andranno aggiornati. Nell’ambito dell’AOMS, attualmente i prodotti dietetici sono ammessi nell’EFIC (anche in questo caso senza prezzo), anche se contrariamente ai medicamenti figuranti nell’ES e nell’EFIC essi non costituiscono medicamenti ai sensi della legge del 15 dicembre 2000 117 sugli agenti terapeutici (LATer) e non dispongono di un’omologazione da parte di Swissme- dic. I prodotti dietetici sono derrate alimentari secondo la legge del 20 giugno 2014 118 sulle derrate alimentari (LDerr; alimenti a fini medici speciali, FSMP) o dispositivi medici secondo la LATer. In futuro, tali prodotti non andranno pertanto più ammessi negli elenchi dei medica- menti. Anche dopo l’abrogazione dell’EFIC, tuttavia, il rimborso dei prodotti dietetici da parte dell’AOMS resterà per principio garantito. A tal fine, i prodotti dietetici saranno disciplinati nell’EMAp mediante un rimando alla CPSI dell’UFAS. Anche in questi casi si applicheranno in linea di massima le condizioni previste dall’AOMS (in particolare i criteri EAE). Per esem- pio, i prodotti alimentari speciali poveri di proteine non saranno rimborsati dall’AOMS, perché gli adulti sono in grado di garantirsi un’alimentazione equilibrata senza dover ricorrere ad ali- menti speciali poveri di proteine.
3.7 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 53 cpv. 1, 3 e 4 Conformemente all’articolo 45 capoverso 3bis nLAINF, all’elenco degli organi cui vanno notifi- cati gli infortuni vengono aggiunti anche gli uffici AI.
Art. 56 Con l’introduzione dell’assicurazione per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF, gli uffici AI diventeranno parte della procedura dell’assicurazione contro gli infortuni e saranno dunque tenuti a fornirle le informazioni necessarie. Il presente articolo precisa l’en- tità di questa comunicazione e aggiunge gli uffici AI all’elenco degli organi interessati.
Art. 72 Art. 72 cpv. 1 L’introduzione dell’assicurazione per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF comporterà nuovi obblighi per gli uffici AI, che dovranno dunque essere sufficiente- mente informati sull’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni. Art. 72 cpv. 2 Parallelamente al diritto a essere informati sull’applicazione dell’assicurazione contro gli in- fortuni, gli uffici AI avranno anche il dovere di trasmettere queste informazioni alle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF e di comunicare loro in particolare la possibi- lità degli accordi di protrazione dell’assicurazione.
Titolo ottavo a: Assicurazione contro gli infortuni delle persone di cui all’articolo 1a ca- poverso 1 lettera c della legge Per la nuova assicurazione contro gli infortuni delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF, nell’OAINF viene inserito un titolo separato dopo il titolo ottavo, relativo all’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati.
117 RS 812.21 118 RS 817.0
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Art. 132 Art. 132 cpv. 1 Nella LAINF l’inizio e la fine dell’assicurazione per i salariati assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sono disciplinati in modo generale. Per l’assicurazione delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF (assicurazione delle persone che seguono prov- vedimenti dell’AI; AINF-AI), l’inizio e la fine va disciplinata in modo specifico. L’inizio dell’AINF-AI è fissato per analogia alla regolamentazione per i salariati assicurati ob- bligatoriamente, basandosi sull’inizio del provvedimento invece che sull’inizio del rapporto di lavoro. Di conseguenza, se un provvedimento dell’AI non potrà essere seguito, pur essendo stato concesso mediante decisione formale, non nascerà alcuna copertura assicurativa con- tro gli infortuni. Affinché le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF inizino ad essere assicurate, dovranno almeno essersi avviate verso il luogo in cui si svolge il prov- vedimento. Art. 132 cpv. 2 La fine dell’AINF-AI dovrà essere disciplinata diversamente rispetto a quella dell’assicura- zione obbligatoria dei salariati, dato lo stretto legame con i provvedimenti dell’AI.
Art. 132a Art. 132a cpv. 1 Il guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF di cui all’articolo 11 capo- verso 3 nLAI non corrisponde alla somma dei salari di cui all’articolo 132d AP-OAINF, bensì al salario determinante in caso di infortunio. Quest’ultimo funge da base per il calcolo delle prestazioni in contanti dell’assicurazione contro gli infortuni. L’importo dell’indennità giornaliera di questa assicurazione corrisponde, in caso di infortunio, all’indennità giornaliera dell’AI riscossa in precedenza, ragion per cui per il calcolo del guada- gno assicurato l’indennità giornaliera versata va convertita in importo al 100 per cento. Art. 132a cpv. 2 Le modalità di calcolo previste all’articolo 23 capoverso 6 AINF si applicheranno anche alle persone che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’AI né a una rendita dell’AI. Art. 132a cpv. 3 L’ufficio AI dovrà notificare l’infortunio alla Suva, fornendo tra l’altro le indicazioni necessarie sul guadagno assicurato.
Art. 132b Art. 132b cpv. 1 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’AI né a una rendita dell’AI, per il calcolo dell’indennità giornaliera ci si baserà sul guadagno assicurato determinato secondo l’articolo 132a capoverso 2 AP- OAINF. Art. 132b cpv. 2 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF che percepiscono un’inden- nità giornaliera dell’AI, si considererà quale base per il calcolo delle rendite, a titolo di guada- gno assicurato, il reddito dell’attività lucrativa su cui l’ufficio AI si è fondato per calcolare l’in- dennità giornaliera. Art. 132b cpv. 3 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’AI né a una rendita dell’AI, per il calcolo delle rendite ci si baserà sul guadagno assicurato determinato secondo l’articolo 132a capoverso 2 AP-OAINF.
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Art. 132c Art. 132c cpv. 1 Per i salariati assicurati obbligatoriamente la prestazione è graduata in funzione della capa- cità al lavoro recuperata (art. 25 cpv. 3 OAINF). Per l’AINF-AI non è prevista alcuna gradua- zione della prestazione. Non si avrà più diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione con- tro gli infortuni se il provvedimento dell’AI sarà o potrebbe essere ripreso, nel qual caso l’eventuale diritto successivo all’indennità giornaliera dell’AI sarà deciso secondo le regole di quest’ultima assicurazione. Art. 132c cpv. 2 Secondo l’articolo 17 capoverso 4 nLAINF, l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni corrisponde all’indennità giornaliera netta dell’AI. All’indennità giornaliera dell’assicu- razione contro gli infortuni va pertanto aggiunta la prestazione per i figli di cui all’articolo 23bis LAI.
Art. 132d L’assicurazione delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF includerà di- verse categorie di assicurati, il che comporterà anche una certa eterogeneità nel calcolo dei premi. Art. 132d cpv. 1 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF che percepiscono un’inden- nità giornaliera dell’AI, i premi saranno riscossi in per mille del guadagno assicurato. Art. 132d cpv. 2 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF che percepiscono una rendita dell’AI, i premi saranno calcolati in funzione dell’importo della rendita. Nel calcolo dei premi andrà considerato che l’assicurazione contro gli infortuni non versa alcuna indennità giorna- liera. Art. 132d cpv. 3 Gli assicurati non dovranno partecipare al finanziamento dei premi dell’assicurazione obbli- gatoria contro gli infortuni non professionali. Il calcolo delle quote dei premi per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c nLAINF cagionerebbe all’AI un onere amministrativo assolutamente sproporzionato rispetto alle entrate o ai risparmi che realizzerebbe. Art. 132d cpv. 4 Entrambe le parti avranno il diritto di chiedere una modifica delle aliquote dei premi, il che permetterà di tenere conto dell’esperienza acquisita in materia di rischi nel calcolo dei premi. Questa soluzione corrisponde a quella prevista nell’assicurazione contro gli infortuni per i di- soccupati. Art. 132d cpv. 5 Una modifica delle aliquote dei premi richiede l’aggiornamento nel preventivo dei fondi sog- getti alla legge sui sussidi, ragion per cui occorre un certo periodo di preparazione prima della decisione. Questa procedura corrisponde a quella prevista nell’assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati. Art. 132d cpv. 6 L’articolo 66a capoverso 3 nLAI impone all’AI di mettere a disposizione della Suva, in forma anonimizzata, i dati personali necessari per l’analisi dei rischi. Dal canto suo, la Suva alle- stirà una statistica dei rischi che potrà essere considerata quale esperienza acquisita ai fini del calcolo dei premi (cfr. cpv. 4). Questa procedura corrisponde a quella prevista nell’assi- curazione contro gli infortuni per i disoccupati.
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3.8 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 120a Il nuovo articolo 120a AP-OADI disciplina la procedura per il conteggio delle indennità gior- naliere – compresi i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – di cui l’AI assumerà le spese conformemente all’articolo 94a nLADI. Art. 120a cpv. 1 Secondo questo capoverso, l’assicurazione contro la disoccupazione, tramite il suo ufficio di compensazione, potrà esercitare il proprio diritto al rimborso entro la fine di gennaio dell’anno successivo presentando all’UCC un conteggio annuale delle spese a carico del Fondo di compensazione AI. Art. 120a cpv. 2 Per poter essere confrontato con i dati delle rendite d’invalidità ridotte o soppresse, il conteg- gio dovrà contenere un elenco dettagliato dei casi e almeno indicazioni circa l’importo da rim- borsare, il numero AVS degli assicurati in questione, il numero delle indennità giornaliere pa- gate, i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Art. 120a cpv. 3 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione trasmetterà all’UFAS, in concomitanza con l’invio all’UCC, una copia del conteggio di cui al capoverso 1. Art. 120a cpv. 4 L’UCC verificherà il conteggio dettagliato trasmessogli dall’ufficio di compensazione dell’assi- curazione contro la disoccupazione e rimborserà le prestazioni contabilizzandole su un nuovo conto del Fondo di compensazione AI.
3.9 Ordinanza del DFI sulle infermità congenite
Art. 1 L’OIC viene abrogata e riformulata quale ordinanza dipartimentale (OIC-DFI). In futuro i cri- teri per l’ammissione di un’infermità congenita nell’elenco delle infermità congenite saranno disciplinati nell’OAI (cfr. art. 3 cpv. 1–5, 3bis, 3ter AP-OAI). Poiché in quanto ordinanza diparti- mentale l’OIC-DFI potrà essere modificata dal DFI, quest’ultimo avrà anche la competenza di riconoscere quali infermità congenite ai sensi dell’AI infermità che cagionano spese superiori a 3 milioni di franchi. Questo sarà possibile d’ufficio o in seguita a una richiesta, che potrà essere inoltrata mediante l’apposito modulo pubblicato dall’UFAS.
Art. 2 L’OIC-DFI dovrà entrare in vigore simultaneamente alla modifica dell’OAI del (data di ado- zione della modifica dell’OAI).
Allegato Nell’allegato dell’OIC-DFI figurerà l’elenco delle infermità congenite. Le modifiche rispetto all’allegato dell’OIC sono illustrate in forma sinottica in allegato al presente rapporto.
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4. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Di seguito viene illustrato in che misura le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del perso- nale delle disposizioni d’esecuzione si discostano da quelle della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI (revisione di legge) 119.
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
a) Ripercussioni finanziarie Data la separazione della quota a carico della Confederazione dall’evoluzione delle uscite dell’AI, l’aumento o la diminuzione di queste uscite non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Riduzione individuale dei premi La Confederazione versa un sussidio per la riduzione individuale dei premi nel settore dell’AOMS pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione (art. 66 cpv. 2 LAMal). Con il presente progetto di modifica, i risparmi della Confederazione in questo ambito risulte- ranno inferiori e ammonteranno a meno di 1 milione di franchi, dato che i risparmi previsti nell’AOMS, pari a 9 milioni di franchi (cfr. n. 3.3), saranno inferiori a quanto inizialmente pre- visto. Commissione extraparlamentare per la garanzia della qualità delle perizie mediche La nuova commissione extraparlamentare per la garanzia della qualità delle perizie mediche istituita dal Parlamento farà capo al DFI e l’organo specializzato incaricato del disbrigo dei suoi affari (segreteria ai sensi dell’art. 8ibis OLOGA) sarà accorpato all’UFAS. Di conse- guenza, l’UFAS sarà responsabile per il finanziamento della commissione (art. 8e cpv. 2 lett. j e k OLOGA). Considerate le notevoli conoscenze tecniche dei futuri membri della commissione e il fatto che questa dovrà prendere decisioni importanti per la garanzia della qualità, la commissione va classificata nella categoria di indennizzo G2 secondo l’articolo 8n capoverso 1 lettera b OLOGA. Ai suoi membri spetterà dunque un’indennità giornaliera di 400 franchi. Ipotizzando cinque o sei sedute all’anno, le spese per gli indennizzi dovrebbero ammontare a circa
35 000 franchi.
Nell’ambito della sua attività, la commissione tratterà ed esaminerà dal punto di vista scienti- fico anche aspetti tecnici della garanzia della qualità. Inoltre, verificherà e valuterà i risultati delle perizie mediche nelle assicurazioni sociali per potersi esprimere sulla loro qualità. A tal fine, dovrà conferire mandati di ricerca a esperti scientifici esterni o istituti. Per questi man- dati sono stimati costi supplementari pari a circa 100 000 franchi all’anno, a seconda dei mandati.
b) Ripercussioni sull’effettivo del personale Le risorse di personale indicate nel messaggio sull’ulteriore sviluppo dell’AI comprendono 6,3 ETP per l’UFAS. Il Consiglio federale ha stanziato i mezzi necessari nel quadro di una valutazione globale delle risorse nel settore del personale del 2020 e li ha iscritto nel preven- tivo 2021 (3 ETP) e nei piani finanziari (6,3 ETP). Sono inoltre previsti 2 ETP per l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, che fa capo all’UCC (che saranno iscritti a bilancio dall’UCC nel preventivo 2022). Tutti i posti previsti (8,3 ETP) saranno finanziati dal Fondo di compensazione AI e non andranno quindi a incidere sul bilancio.
119 Per le ripercussioni per l’AI cfr. UFAS, Finanzielle Auswirkungen (Weiterentwicklung der IV) im Jahr 2030, 2020; disponibile (anche in francese) all’indirizzo https://www.parlament.ch/centers/documents/de/finanzielle-auswirkungen-weiterentwicklung-iv- 2030-d.pdf.
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Oltre ai posti già previsti nel messaggio sull’ulteriore sviluppo dell’AI, in base allo stato at- tuale delle conoscenze del DFI occorreranno altri otto ETP presso l’Amministrazione fede- rale. Da un lato, quattro andranno creati presso l’UFSP per il centro di competenza per i me- dicamenti, uno dei quali di durata limitata fino alla fine del 2024. Gli emolumenti permette- ranno di finanziari 0,25 ETP. Le uscite legate a questi posti e le spese dell’UFSP che non sono coperte tramite emolumenti saranno assunte dal Fondo di compensazione AI e non comporteranno dunque alcun onere supplementare per la Confederazione. Dall’altro lato, l’organo specializzato della summenzionata commissione extraparlamentare (segreteria ai sensi dell’art. 8ibis OLOGA) sarà accorpato a livello amministrativo all’UFAS. Questo organo elaborerà per la commissione basi di diritto e di medicina assicurativa per la garanzia della qualità delle perizie mediche, seguirà valutazioni della qualità e/o studi in materia ed effet- tuerà verifiche concrete di centri peritali. Di conseguenza, è importante che, come la com- missione, possa lavorare, sia a livello organizzativo che finanziario, in modo indipendente e senza influssi di gruppi di interesse. Considerata la vasta gamma dei compiti e i requisiti pro- fessionali richiesti, vanno previsti almeno quattro ETP. I posti non saranno finanziati dal Fondo di compensazione AI. L’effettivo fabbisogno supplementare relativo alla commissione extraparlamentare e al centro di competenza per i medicamenti e il loro finanziamento saranno nuovamente verificati e sot- toposti per approvazione al Consiglio federale mediante un’apposita richiesta di risorse. La seguente tabella mostra in sintesi tutti i posti necessari:
2021 2022 2023 2024 Fabbisogno supplementare indicato nel messaggio sull’ulteriore sviluppo dell’AI BSV (mezzi iscritti nel preventivo 2021 e 3 6,3 6,3 6,3 nei piani finanziari) UCC (mezzi non ancora iscritti a bilancio) - 2 2 2 Stima dell’ulteriore fabbisogno supplementare, mezzi non ancora iscritti a bilancio Commissione parlamentare (UFAS) - 4 4 4 Centro di competenza per i medica- - 4 4 4 menti (UFSP) Totale ETP supplementari necessari 3 16,3 16,3 16,3
4.2 Ripercussioni per l’AI
a) Misure della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI Panoramica delle ripercussioni Globalmente, la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI non dovrà incidere sui costi. In seguito ai dibattiti parlamentari, i risparmi nel 2030 ammonteranno a circa 3 milioni di franchi (stato: si- tuazione finanziaria del 2020). Le modifiche di ordinanza comporteranno pochi cambiamenti al riguardo: considerando le misure previste a livello di ordinanza, i risparmi nel 2030 am- monteranno a circa 4 milioni di franchi (cfr. tabella). Tabella – Ripercussioni finanziarie per l’AI nel 2030 In milioni di franchi, ai prezzi del 2020 Stato: deci- Divergenze sione del Totale delle dovute alle Parlamento ripercus- modifiche di del 19 giu- sioni ordinanza gno 2020 Provvedimenti sanitari 21 -21 0 Sistema di rendite 3 9 12 Altre misure -27 0 -27
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Totale Ulteriore sviluppo dell’AI -3 -12 -15 Misure non legate all’Ulteriore sviluppo dell’AI 0 11 11 Totale di tutte le misure -3 -1 -4 Di seguito sono illustrate dettagliatamente le divergenze dovute alle modifiche di ordinanza. Provvedimenti sanitari Nel complesso, gli adeguamenti nell’ambito dei provvedimenti sanitari non andranno a inci- dere sui costi. La divergenza di 21 milioni di franchi rispetto a quanto deciso dal Parlamento deriva dalle seguenti modifiche previste a livello di ordinanza. • L’aggiornamento dell’elenco delle infermità congenite comporterà per l’AI spese supple- mentari inferiori a quanto inizialmente indicato, ovvero 18 milioni di franchi invece di circa 40 milioni, il che corrisponde a uno sgravio di 22 milioni di franchi. Si tratta di una stima, poiché mancano alcuni dati statistici. • Nell’ambito dei provvedimenti sanitari d’integrazione, in considerazione dall’aumento del limite di età erano state stimate spese supplementari pari a 5 milioni di franchi. Data la precisazione prevista a livello di ordinanza circa l’esercizio del diritto a questi provvedi- menti, sarà possibile compensare questi 5 milioni. Rispetto a quanto deciso dal Parla- mento, si registrerà così uno sgravio di 5 milioni di franchi. • L’introduzione di un centro di competenza per i medicamenti finanziato dal Fondo di com- pensazione AI comporterà spese supplementari per circa mezzo milione di franchi. • L’introduzione della gestione dei casi nell’ambito dei provvedimenti sanitari richiede un aumento dell’effettivo del personale presso gli uffici AI di 30 ETP, il che cagionerà spese supplementari per circa 5 milioni di franchi. Sistema di rendite L’introduzione del sistema di rendite lineare implica un’ampia ridefinizione delle regolamenta- zioni concernenti la valutazione del grado d’invalidità. In seguito alla parallelizzazione siste- matica nel caso dei lavoratori dipendenti e al computo di un ambito delle mansioni consuete per tutti i lavoratori a tempo parziale, sono prevedibili leggeri aumenti delle rendite. In com- penso, il fatto di considerare un titolo di formazione professionale secondo la LFPr nella de- terminazione del reddito senza invalidità, la soppressione della possibilità di una parallelizza- zione nel caso dei lavoratori indipendenti e la nuova deduzione per attività a tempo parziale al posto dell’attuale deduzione dovuta al danno alla salute potrebbero generare una lieve di- minuzione delle rendite. L’importo delle ripercussioni finanziarie in questo contesto è difficil- mente quantificabile. Tuttavia, i due valori dovrebbero più o meno compensarsi a vicenda. La soppressione delle fasce di età per il salario mediano nel caso degli invalidi dalla nascita e di quelli precoci comporterà spese supplementari per l’AI pari a oltre 1 milione di franchi per le nuove rendite, cui vanno aggiunte spese per l’adeguamento delle rendite correnti per circa 6 milioni di franchi nell’anno del passaggio al nuovo sistema, che diminuiranno di 1 mi- lione all’anno negli anni successivi. Le spese supplementari annue dovute alle nuove rendite e al passaggio dell’effettivo delle rendite al nuovo sistema ammonteranno a 7 milioni di fran- chi. La considerazione sistematica delle limitazioni dovute al danno alla salute nello stabilire la capacità funzionale cagionerà un onere supplementare per i SMR. A tal fine saranno neces- sari 10–12 ETP, il che comporterà spese supplementari per circa 2 milioni di franchi all’anno. Dalle modifiche di ordinanza previste nel settore del sistema di rendite risulteranno dunque spese supplementari per 9 milioni di franchi rispetto a quanto deciso dal Parlamento.
b) Misure non legate alla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI Spese di amministrazione Gli adeguamenti nell’ambito delle spese di amministrazione non avranno ripercussioni finan- ziarie.
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Contributo per l’assistenza Le spese per l’aumento degli importi forfettari per il servizio notturno ammonteranno a 10 mi- lioni di franchi e la flessibilizzazione delle prestazioni di consulenza costerà circa 1 milione di franchi all’anno- Spese di viaggio Gli adeguamenti concernenti le spese di viaggio cagioneranno spese supplementari margi- nali.
4.3 Ripercussioni per le altre assicurazioni sociali
I risparmi per l’AOMS saranno inferiori a quanto ipotizzato e ammonteranno a circa 9 milioni di franchi. Questo è riconducibile a diversi motivi. Innanzitutto, poiché i lavori per aggiornare l’elenco delle infermità congenite sono stati effettuati soltanto in vista della presente revisione delle disposizioni d’esecuzione, soltanto ora emerge chiaramente che una parte dei risparmi andrà a vantaggio non dell’AOMS bensì dei Cantoni. Inoltre, le disposizioni previste nel pre- sente progetto per quanto riguarda l’elenco delle infermità congenite e i provvedimenti sani- tari d’integrazione comporteranno risparmi più modesti per l’AOMS. Per quanto concerne le PC, gli adeguamenti previsti per la valutazione del grado d’invalidità degli invalidi precoci genereranno risparmi pari a circa 3 milioni di franchi.
4.4 Ripercussioni per i Cantoni
Le ripercussioni dell’aggiornamento dell’elenco delle infermità congenite non erano state in- dicate nel messaggio sull’ulteriore sviluppo dell’AI, in quanto i relativi lavori non erano ancora stati avviati. Dato che i Cantoni partecipano nella misura del 55 per cento alle spese per le cure ospedaliere, il proposto adeguamento dell’elenco delle infermità congenite determinerà risparmi per i Cantoni pari a circa 9 milioni di franchi all’anno.
4.5 Risultato del quick check per l’AIR
Dal quick check per dell’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) è emerso che le mi- sure decise a livello di legge e nelle ordinanze secondo il presente progetto non avranno ri- percussioni o determineranno uno sgravio amministrativo e finanziario per le imprese e le aziende. La presente revisione non andrà a incidere particolarmente su determinati settori e non comporterà nuovi o maggiori obblighi di azione per le imprese. Non sono attese riper- cussioni per l’economia. Le ripercussioni finanziarie del presente progetto si discostano sol- tanto in misura modesta dalle indicazioni fornite nel messaggio sull’ulteriore sviluppo dell’AI. Risulta pertanto superfluo svolgere un’AIR approfondita.
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Allegato Tabella – Confronto tra l’elenco delle infermità congenite nell’allegato dell’OIC (vigente) e quello nell’allegato dell’OIC-DFI (nuovo), con relativi commenti
OIC (vigente) OIC-DFI (nuovo) Commento I. Pelle 101. Cicatrici cutanee congenite, 101. Difetti congeniti della pelle, • A questa infermità congenita (IC) vengono aggiunte le affezioni ai sensi del per quanto sia necessaria un’ope- comprese aplasie e briglie am- n. 112, poiché si tratta di affezioni affini. razione niotiche, a condizione che per la • Con la condizione della necessità di più operazioni si intende garantire che correzione non sia sufficiente solo i casi gravi rientrino nel campo di applicazione di questo numero. una sola operazione 102. Pterigio e sindattilie cutanee 102. Pterigio In futuro le sindattilie complesse rientreranno nel n. 177. 103. Cisti dermoidi congenite 103. Ciste dermoide congenita • L’asportazione delle cisti dermoidi descritte è resa difficile dalla loro posizione dell’orbita, della radice del naso, con espansione orbitale o intra- (espansione orbitale o intracranica). del collo, del mediastino e della re- cranica, a condizione che sia ne- • Sebbene le cisti dermoidi corrispondano a teratomi (n. 486), rientrano nel pre- gione sacrale cessaria un’operazione sente numero per via della specificità delle cisti dermoidi dell’orbita. • Il riferimento all’espansione include e sostituisce le regioni del corpo elencate nel testo vigente. 104. Displasia ectodermale 104. Displasia ectodermale Questo numero resta invariato.
105. Malattie bullose congenite 105. Malattie bullose congenite • L’elenco viene completato con la precisazione «quali» per non escludere nes- della pelle (epidermolisi bullosa della pelle (quali epidermolisi sun possibile quadro clinico. ereditaria, acrodermatite enteropa- bullosa ereditaria e pemfigo cro- • Per garantire che si tratti effettivamente di una delle affezioni descritte, viene tica e pemfigo cronico benigno fa- nico benigno familiare), a condi- aggiunta una condizione concreta relativa alla formulazione della diagnosi. miliare) zione che la diagnosi sia stata confermata mediante esame istologico o genetico-molecolare
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107. Malattie ittiosiformi congenite 107. Malattie ittiosiformi conge- Il numero rimane invariato. e cheratosi palmo-plantari eredita- nite e cheratosi palmo-plantari rie ereditarie 109. Naevi congeniti, quando pre- 109. Naevi congeniti, a condi- La condizione della necessità di «più operazioni o una terapia laser» corrisponde sentano una degenerazione mali- zione che l’asportazione richieda materialmente alla formulazione odierna «non è possibile una semplice escis- gna o quando non è possibile una più operazioni o una terapia la- sione a causa della grandezza o della localizzazione». semplice escissione a causa della ser grandezza o della localizzazione 110. Mastocitosi cutanee conge- 110. Mastocitosi cutanee conge- Viene aggiunta la menzione dell’esclusione del mastocitoma isolato, poiché que- nite (urticaria pigmentosa e masto- nite (urticaria pigmentosa e ma- sto può essere asportato con una sola operazione e non adempie dunque i cri- citosi cutanea diffusa) stocitosi cutanea diffusa ad teri dell’articolo 13 capoverso 2 LAI nella versione della riforma Ulteriore sviluppo esclusione del mastocitoma iso- dell’AI (di seguito «nLAI»). lato) 111. Xeroderma pigmentoso 111. Xeroderma pigmentoso Questo numero resta invariato.
112. Aplasie tegumentarie conge- In futuro questa malattia rientrerà nel n. 101.
nite, per quanto sia necessaria un’operazione o una cura ospeda- liera 113. Amastia congenita e atelia Queste malformazioni non adempiono i criteri dell’articolo 13 capoverso 2 nLAI, congenita dato che possono essere trattate attraverso semplici ricostruzioni operatorie e/o tatuaggi. Amastie o atelie possono comparire nel quadro di una sindrome di Po- land, che rientra nel n. 190. In questi casi il loro trattamento è preso in considera- zione in base al n. 190. II. Scheletro A. Affezioni sistemiche dello scheletro 121. Condrodistrofia (per es.: 121. Condrodistrofia, quali acon- Questo numero rimane invariato. acondroplasia, ipocondroplasia, droplasia, ipocondroplasia, di- displasia epifisaria multipla) splasia epifisaria multipla
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122. Encondromatosi 122. Emiipertrofia/emiatrofia fac- • In futuro l’encondromatosi rientrerà nel n. 124. ciale e/o cranica congenita, ma • Nel n. 122 figureranno invece le emiipertrofie craniche. senza asimmetrie facciali pro- • Le asimmetrie facciali progressive che vengono escluse (quali iperplasia emi- gressive, quali iperplasia emi- madibolare, allungamento emimandibolare, iperplasia condilare) sono affe- mandibolare, allungamento emi- zioni dovute a malattia. È pertanto presumibile che si tratti di una malattia ai mandibolare, iperplasia condilare sensi dell’articolo 17 lettera f numero 3 dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Analogamente, gli allungamenti fac- ciali nella pubertà vanno distinti dalle emiipertrofie congenite, poiché è quasi impossibile accertare se in questi casi si tratti di un’IC o una malattia. 123. Disostosi congenite 123. Disostosi congenite: • Il numero viene precisato. In futuro il n. 123 comprenderà anche le sinostosi 1. sinostosi del cranio, a condi- del cranio che attualmente rientrano nel n. 142. Queste sono tuttavia conside- zione sia necessaria un’ope- rate come IC solo se è necessaria un’operazione. razione, e disostosi cranio- facciali
2. disostosi che interessa pre-
valentemente lo scheletro assile
3. disostosi che interessa pre-
valentemente le estremità 124. Esostosi cartilagine, per 124. Sviluppo disorganizzato • Il numero viene adeguato all’attuale classificazione/terminologia e precisato. quanto sia necessaria un’opera- delle componenti scheletriche, • In futuro l’encondromatosi (n. 122) e la displasia fibrosa (n. 128) rientreranno zione quali esostosi cartilaginee con- nel presente numero, dato che appartengono entrambe al medesimo gruppo genite, displasia fibrosa, encon- di malattie. dromatosi (escluse le esostosi • Anche i tumori ossei congeniti appartengono a questa categoria. isolate), tumori ossei congeniti, a condizione che sia necessaria un’operazione 125. Emiipertrofie ed altre asim- 125. Emiipertrofie congenite Questo numero contiene soltanto asimmetrie gravi che non interessano il cranio metrie corporee congenite, per (escluse quelle facciali o crani- e/o il viso. L’emiipertrofia/emiatrofia facciale e/o cranica congenita rientreranno quanto sia necessaria un’opera- che), a condizione che sia ne- nel n. 122. zione cessaria un’operazione
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126. Osteogenesi imperfetta 126. Osteogenesi imperfetta e Il gruppo di malattie viene ampliato per non escludere quadri clinici affini. altre malattie congenite con bassa massa ossea 127. Osteoporosi 127. Osteopetrosi e altre malat- Il gruppo di malattie viene ampliato per non escludere quadri clinici affini. tie congenite sclerosanti, quali malattia di Pyle (displasia metafi- saria), malattia di Camurati-En- gelmann
128. Displasie fibrose In futuro le displasie fibrose rientreranno nel n. 124.
B. Malformazioni scheletriche regionali a. Testa 141. Difetti ossei del cranio 141. Difetti congeniti del cranio, In questo numero sono trattate principalmente le anomalie dell’ossificazione. quali anomalie dell’ossificazione, Semplici disturbi dei tessuti molli non rientrano nel campo di applicazione di que- a condizione che sia necessaria sto numero. un’operazione 142. Sinostosi del cranio, per In futuro la sinostosi del cranio rientrerà nel n. 123. quanto sia necessaria un’opera- zione 143. Platibasia (impressione ba- La platibasia consiste in un’anomalia della giunzione cranio-cervicale e viene de- sale) finita come l’appiattimento della base cranica per cui l’angolo formato dall’inter- sezione dei piani del clivus e della fossa anteriore è superiore a 135°. General- mente con questo quadro clinico non si manifestano sintomi o deficit neurologici e/o funzionali. Per questo motivo la platibasia viene stralciata.
b. Colonna vertebrale
151. … Poiché già oggi non ha alcun contenuto, il numero viene stralciato.
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152. Malformazioni vertebrali con- 152. Malformazioni vertebrali Nella versione tedesca, il termine «Missbildung» è sostituito con il termine oggi genite (vertebra fortemente a cu- congenite (vertebra fortemente a in uso «Fehlbildung». Altrettanto vale per i n. 177, 241, 251, 281, 292, 296, 313, neo, vertebre saldate a blocco tipo cuneo, vertebre saldate a blocco 342, 345, 348, 351, 355, 358, 359, 381, 358, 411, 423, 444 e 492. Klippel-Feil, aplasia della vertebra, tipo Klippel-Feil, aplasia della forte displasia della vertebra) vertebra, forte displasia della vertebra) c. Costole, torace e scapole 161. Costole cervicali, per quanto Il trattamento delle costole cervicali richiede una singola e semplice operazione. I sia necessaria un’operazione successivi controlli funzionali e l’eventuale fisioterapia non giustificano il mante- nimento di questo numero. 162. Fessura sternale congenita 162. Fessura sternale congenita Questo numero resta invariato.
163. Torace a imbuto, se è neces- 163. Torace a imbuto congenito In futuro rientreranno in questo numero anche altre malformazioni del torace. saria un’operazione e deformazioni combinate della parete toracica, a condizione che sia necessaria un’operazione 164. Torace carenato, per quanto La convessità a carena dello sterno non ha conseguenze per la salute. L’even- sia necessaria un’operazione o tuale trattamento comporta una singola e semplice operazione. un’ortesi 165. Scapola alata congenita e 165. Anomalia di Sprengel La scapola alata viene stralciata, poiché nella maggior parte dei casi costituisce anomalia di Sprengel un sintomo di un’altra patologia (p. es. la paralisi di muscoli).
166. Torsione congenita dello In futuro la torsione congenita dello sterno rientrerà nel n. 163, poiché nella mag- sterno, per quanto sia necessaria gior parte dei casi è legata a deformazioni della cassa toracica. un’operazione 167. Deformazioni congenite late- Le deformazioni laterali del torace da sole sono molto rare e non hanno valore rali della parete toracica, per patologico. Esse presentano rilevanza clinica soltanto nel quadro di altre malfor- quanto sia necessaria un’opera- mazioni. Per questo motivo il presente numero verrà incluso nel n. 163. zione
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d. Estremità 170. Coxa vara congenita, per Di regola il trattamento della coxa vara richiede una singola e semplice opera- quanto sia necessaria un’opera- zione nonché controlli successivi. Sebbene in alcuni casi isolati siano necessarie zione nuove operazioni, questo numero non adempie i criteri dell’articolo 13 capo- verso 2 nLAI e viene dunque stralciato. 171. Coxa antetorta o retrotorta Deviazioni assiali di questo tipo non hanno generalmente valore patologico. congenita, per quanto sia neces- Spesso i valori si normalizzano da soli entro la fine della crescita. Soltanto in una saria un’operazione piccola parte di casi è quindi necessaria una terapia. Questa consiste in una semplice operazione, che ha senso solo in presenza di chiari disturbi, il che suc- cede soltanto in rari casi. Il presente numero non adempie dunque i criteri dell’ar- ticolo 13 nLAI e viene pertanto stralciato. 172. Pseudoartrosi congenita delle 172. Pseudoartrosi congenite, • Sebbene le pseudoartrosi più frequenti interessino la tibia, quest’ultima non è estremità comprese pseudoartrosi in se- menzionata specificamente, perché le pseudoartrosi possono interessare an- guito a Coxa vara congenita, a che altre ossa delle estremità (p. es. l’ulna). Sono invece escluse dal presente condizione che sia necessaria numero le pseudoartrosi della clavicola, poiché questo osso non appartiene un’operazione alle estremità. • Dato che non tutte le pseudoartrosi necessitano di un trattamento, viene ag- giunto il criterio della necessità di un’operazione.
174. … Poiché già oggi non ha alcun contenuto, il numero viene stralciato.
176. Amelie, dismelie e focomelie In futuro tutte le malformazioni che interessano le estremità rientreranno nel congenite n. 177.
177. Altri difetti congeniti e malfor- 177. Alterazioni ossee congenite Dato che il numero è completato e ampliato con le malformazioni di cui al n. 176, mazioni congenite delle estremità, e malformazioni congenite delle le indicazioni concernenti i criteri fungono da indicatori del grado di gravità. per quanto sia necessaria un’ope- estremità, quali amelie, focome- razione, un’apparecchiatura o una lie, dismelie, sindattilie com- cura con apparecchio gessato plesse complete, a condizione che siano necessarie più opera- zioni, ripetute ingessature o un’apparecchiatura
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178. Torsione tibiale interna e Le torsioni di questo tipo non hanno valore patologico. Inoltre possono essere esterna, a contare dal compimento curate con un semplice intervento chirurgico a carattere preventivo. di 4 anni, per quanto l’operazione sia necessaria III. Articolazioni, muscoli e tendini 180. Piede addotto o piede meta- 180. Malformazioni congenite dei Il criterio della necessità di un’operazione, ripetute ingessature o un’apparecchia- tarso varo congenito, per quanto piedi, quali piede a «z», talo ver- tura funge da indicatore del grado di gravità. Il singolo trattamento con ingessa- sia necessaria un’operazione ticale, a condizione che siano tura, che dura di regola circa tre mesi, non è sufficiente per adempiere i criteri necessarie un’operazione, ripe- dell’articolo 13 capoverso 2 nLAI. In futuro le condizioni saranno pertanto cumu- tute ingessature o un’apparec- lative. chiatura. È escluso il piede equino (piede varo equino con- genito, n. 182) 181. Artromiodisplasia congenita 181. Artrogriposi La terminologia viene aggiornata. (artrogriposi)
182. Piede varo equino congenito 182. Piede varo equino conge- Questo numero resta invariato. nito
183. Lussazione congenita 183. Displasia congenita In futuro sarà necessario un determinato grado di gravità. Poiché le displasie dell’anca e displasia congenita dell’anca e lussazione congenita lievi (fino al grado IIc) vengono trattate con tutori divaricatori e non con tratta- dell’anca dell’anca, a condizione che sia menti complessi, non rappresentano un’affezione grave e non adempiono dun- necessaria un’apparecchiatura o que i criteri dell’articolo 13 capoverso 2 nLAI. un’operazione 184. Distrofia muscolare progres- 184. Miopatie congenite e mia- Il numero viene riformulato in modo generale e in futuro includerà la sindrome siva e altre miopatie congenite stenia congenita (sindrome mia- miastenica e l’adinamia episodica ereditaria (n. 192). stenica congenita) 185. Miastenia grave congenita In futuro la miastenia grave congenita rientrerà nel n. 184.
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188. Torcicollo congenito, per • Nella maggior parte dei casi i torcicolli sono dovuti soltanto a cause muscolari. quanto sia necessaria un’opera- Una lesione o una contrazione del muscolo sternocleidomastoideo può essere zione curata con provvedimenti di fisioterapia o chiropratica. • Se un torcicollo si manifesta in relazione a una malformazione, allora rientra nel numero della relativa IC (p. es. n. 125). 189. Miosite ossificante progres- 189. Fibrodisplasia ossificante La terminologia viene aggiornata. siva congenita progressiva (FOP)
190. Aplasia e forte ipoplasia dei 190. Aplasia e forte ipoplasia dei Questa IC viene completata con la condizione di una limitazione funzionale, per- muscoli striati muscoli scheletrici, a condizione ché il solo sottosviluppo di muscoli senza limitazioni funzionali non ha valore pa- che sussistano limitazioni funzio- tologico e non adempie dunque i criteri dell’articolo 13 nLAI. La sindrome di Po- nali land rientra in questo numero. 191. Tendovaginite stenosante La tendovaginite stenosante congenita non adempie i criteri dell’articolo 13 capo- congenita verso 2 nLAI, perché può essere curata attraverso una sola operazione (chirur- gia eseguita in giornata). Inoltre non sono necessari trattamenti successivi parti- colari.
192. Adinamia episodica ereditaria In futuro questa IC rientrerà nel n. 184.
193. Piede piatto congenito, per In futuro i piedi piatti congeniti rientreranno nel n. 180. quanto sia necessaria un’opera- zione o una cura con apparecchio gessato 194. Lussazione congenita del gi- 194. Lussazione congenita • Il numero viene esteso a tutte le articolazioni (esclusa l’anca). nocchio, per quanto sia necessa- (esclusa l’articolazione • La lussazione dell’anca rientrerà nel n. 183. ria un’operazione, un’apparecchia- dell’anca), a condizione che sia tura o una cura con apparecchio necessaria un’operazione, gessato un’apparecchiatura o un’inges- satura. È esclusa la lussazione congenita dell’anca (n. 183)
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195. Lussazione congenita della 195. Malattie congenite non in- • La lussazione congenita della rotula non è grave e si manifesta nella maggior rotula, per quanto sia necessaria fiammatorie delle articolazioni parte dei casi nel quadro di un’altra affezione. Inoltre, viene trattata con una un’operazione (quali fibromatosi ialina, displasia singola e semplice operazione. Pertanto viene stralciata. pseudoreumatoide progressiva) • In futuro in questo numero rientreranno le malattie congenite delle articola- zioni. Va considerato che esistono più di 500 patologie scheletriche genetiche rare, suddivise in 42 gruppi di malattie. La displasia pseudoreumatoide pro- gressiva rientra nel gruppo 31, in cui figurano altre malattie quale per esempio la sindrome CINCA (o NOMID). IV. Faccia Le prestazioni dell’AI sono concesse soltanto dal momento in cui l’infermità congenita, rilevata da un esame craniometrico (n. 208, 209 e 210), è compro- vata. 201. Cheilo-gnato-palatoschisi 201. Fessura labiale, mascellare, Viene eliminata la terminologia scientifica. (fessura labiale, mascellare, pala- palatina tina) 202. Fessure facciali mediane, 202. Fessure facciali mediane, Questo numero resta invariato. oblique e trasversali oblique e trasversali
203. Fistole congenite del naso e 203. Fessure congenite del naso Vengono aggiunte le fessure del naso, dato che attualmente queste malforma- delle labbra e fistole congenite del naso e zioni in quanto tali non sono contemplate nell’elenco delle IC. delle labbra
204. Proboscis lateralis 204. Proboscis lateralis Questo numero resta invariato.
205. Displasie dentarie congenite, 205. Displasia dentaria conge- Viene introdotta la condizione della necessità che la diagnosi sia stata verificata nella misura in cui ne sono colpiti nita, se ne sono colpiti in modo da un rappresentante accreditato della Società svizzera odontoiatri (SSO) o delle in modo grave almeno 12 denti grave almeno 12 denti della se- sue società mediche. La SSO conosce persone competenti in ambito accade- della seconda dentizione dopo conda dentizione dopo che sono mico o extra accademico, ragion per cui deve essere incaricata dell’accredita- che sono spuntati. In caso di spuntati; in caso di odontodispla- mento. La verifica approfondita delle richieste di prestazioni in virtù di questo nu- odontodisplasia (ghost teeth) è sia (ghost teeth) è sufficiente che mero dovrebbe permettere di rilevare una percentuale non irrilevante di richieste sufficiente che siano colpiti due siano colpiti due denti in un qua- erroneamente presentate per difetti dentari acquisiti: oltre a contesti di tipo «idio- denti in un quadrante drante. La diagnosi deve essere patico», relativamente frequenti, figurano tra questi anche disturbi dello sviluppo verificata da un rappresentante della dentatura di origine metabolica e/o medicamentosa connessi a gravi IC e al
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della Società svizzera odontoiatri loro trattamento in tenera età. Dato il loro stretto nesso causale con l’affezione (SSO) riconosciuto dall’AI per principale, il loro trattamento verrà rimborsato in virtù del relativo numero. questo specifico accertamento 206. Anodontia congenita totale o 206. Anodontia congenita totale Non vi sono modifiche materiali. Si tratta di un semplice adeguamento terminolo- anodontia congenita parziale, per o anodontia congenita parziale, gico. assenza di almeno due denti per- per assenza di almeno due denti manenti contigui o di quattro denti permanenti contigui o di quattro permanenti per ogni mascella ad denti permanenti per ogni ma- esclusione dei denti del giudizio scella (non è tenuto conto dei denti del giudizio) 207. Iperodontia congenita, 207. Iperodontia congenita, Il grado di gravità del problema non dipende dal numero di denti soprannumerari. quando il o i denti soprannumerari quando il o i denti permanenti Per questa ragione gli uffici AI provvedono a rilevare dei campioni, vale a dire provocano una deformazione in- soprannumerari provocano una che ogni 10 o 20 richieste di prestazioni in virtù del n. 207 viene chiesto di fornire tramascellare o intramandibolare deformazione intramascellare o fotografie e radiografie della bocca, le quali sono poi inoltrate per controllo alla per cui sia necessaria una cura a intramandibolare per cui sia ne- segreteria della commissione per le questioni assicurative della Società svizzera mezzo di apparecchi cessaria una cura a mezzo di di ortopedia dento-facciale (SSODF). Questa procedura è giustificata dal fatto apparecchi. Gli odontomi non che le riflessioni in materia di ortodonzia sono rilevanti per la valutazione della sono considerati denti soprannu- necessità di un trattamento. merari 208. Micrognatismo inferiore con- 208. Micrognatismo inferiore • Resta la necessità che un accertamento ortodontico venga eseguito da un me- genito, se, nel corso del primo congenito, dico dentista specialista in ortodonzia riconosciuto dall’AI secondo l’elenco di- anno di vita, provoca delle turbe di 1. se, nel corso del primo anno sponibile sul sito della SSO (https://www.sso.ch/it/medici-dentisti/assicura- deglutizione e di respirazione che di vita, pro-voca dei disturbi zione-invalidita.html). rendono necessaria una cura o se di deglutizione e di respira- • Le diagnosi di ortodonzia (valori craniometrici) sono verificate a campione. l’esame craniometrico rivela dopo zione diagnosticati che ren- L’ufficio AI competente richiede l’originale della teleradiografia della bocca, la la crescita degli incisivi permanenti dono necessaria una cura, o quale è poi inoltrata alla segreteria della commissione per le questioni assicu- una discrepanza dei rapporti sagit- 2. in caso di malocclusione se rative della SSODF per ulteriori misurazioni. tali della mascella misurata con un l’esame craniometrico rivela • La terminologia viene adeguata. angolo ANB di 9° o più (rispettiva- dopo la crescita de-gli incisivi mente con un angolo di almeno 7° permanenti una discrepanza combinato con un angolo ma- dei rapporti sagittali della scello-basale di almeno 37°) o se i mascella misurata con un
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denti permanenti, ad esclusione angolo ANB di 9° o più, ri- dei denti del giudizio, presentano spettivamente con un angolo una nonocclusione di almeno tre di almeno 7° combinato con paia di denti antagonisti nei seg- un angolo mascello-basale di menti laterali per metà di mascella almeno 37, o se i denti per- manenti (ad esclusione dei denti del giudizio), presen- tano una nonocclusione di al- meno tre paia di denti anta- gonisti nei segmenti laterali per ciascuna metà di ma- scella. La diagnosi deve essere formu- lata da un medico dentista spe- cialista in ortodonzia riconosciuto dall’AI per questo specifico ac- certamento. 209. Mordex apertus congenito, se 209. Mordex apertus congenito, Cfr. commento al n. 208. provoca una beanza verticale se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi per- dopo la crescita degli incisivi per- manenti e se l’esame craniome- manenti e se l’esame craniome- trico rivela un angolo mascello-ba- trico rivela un angolo mascello- sale di 40° e più (rispettivamente basale di 40° e più (rispettiva- di almeno 37° combinato con un mente di almeno 37° combinato angolo ANB di 7° e più). Mordex con un angolo ANB di 7° e più). clausus congenito, se provoca una Mordex clausus congenito, se sopraocclusione dopo la crescita provoca una sopraocclusione degli incisivi permanenti e se dopo la crescita degli incisivi per- l’esame craniometrico rivela un manenti e se l’esame craniome- angolo mascello-basale di 12° o trico rivela un angolo mascello- meno (rispettivamente di 15° o basale di 12° o meno (rispettiva- meno combinato con un angolo mente di 15° o meno combinato ANB di 7° e più) con un angolo ANB di 7° e più).
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La diagnosi deve essere formu- lata da un medico dentista spe- cialista in ortodonzia riconosciuto dall’AI per questo specifico ac- certamento. 210. Prognatismo inferiore conge- 210. Prognatismo inferiore con- Cfr. commento al n. 208. nito, quando l’esame craniome- genito, quando l’esame cranio- trico rivela dopo la crescita degli metrico rivela dopo la crescita incisivi permanenti una divergenza degli incisivi permanenti una di- dei rapporti sagittali della mascella vergenza dei rapporti sagittali misurata con un angolo ANB di al- della mascella misurata con un meno –1° e quando almeno due angolo ANB di almeno –1° e paia di denti antagonisti della se- quando almeno due paia di denti conda dentizione si trovano in po- antagonisti della seconda denti- sizione d’occlusione incrociata o a zione si trovano in posizione di martello, o quando esiste una di- occlusione incrociata o a mar- vergenza di +1° e meno combi- tello, o quando esiste una diver- nato con un angolo mascello-ba- genza di +1° e meno combinato sale di 37° e più, o di 15° o meno con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno. La diagnosi deve essere formulata da un medico dentista speciali- sta in ortodonzia riconosciuto dall’AI per questo specifico ac- certamento 211. Epulis dei neonati L’epulis è uno pseudotumore. Viene trattato con una singola e semplice opera- zione e non adempie dunque i criteri dell’articolo 13 nLAI.
212. Atresia delle coane (uni o bi- 212. Atresia delle coane (uni o Questo numero resta invariato. laterale) bilaterale)
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213. Glossoschisi Una lingua bifida viene corretta con una singola e semplice operazione e non adempie dunque i criteri dell’articolo 13 nLAI.
214. Macroglossia e microglossia 214. Macroglossia e microglos- Vengono introdotte precise condizioni al fine di garantire la qualità e la corret- congenite, per quanto sia neces- sia congenite, per quanto sia ne- tezza dell’indicazione. saria un’operazione della lingua cessaria un’operazione della lin- gua. Un’operazione è necessaria:
1. quando la macroglossia pro-
voca problemi di respirazione e deglutizione nel neonato,
2. in presenza di disturbi del lin-
guaggio, a condizione che questi siano riconducibili alle dimensioni della lingua e che prima dell’esecuzione dell’operazione questo rap- porto sia confermato me- diante una perizia svolta da un medico specialista in oto- rinolaringoiatria con specia- lizzazione in foniatria, o
3. in caso di malocclusione, a
condizione che questi siano riconducibili alle dimensioni della lingua e che prima dell’esecuzione dell’opera- zione questo rapporto sia confermato mediante una perizia svolta da un medico dentista specialista in orto- donzia riconosciuto dall’AI per gli accertamenti ortodon- tici.
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215. Cisti e tumori congeniti della Questo tipo di cisti e tumori viene trattato con una singola e semplice operazione lingua e non adempie dunque i criteri dell’articolo 13 nLAI.
216. Affezioni congenite delle 216. Affezioni congenite delle Questo numero resta invariato. ghiandole salivari e dei loro canali ghiandole salivari e dei loro ca- escretori (fistole, stenosi, cisti, tu- nali escretori (fistole, stenosi, ci- mori, ectasie e ipoplasia o aplasia sti, tumori, ectasie e ipoplasie o di tutte le grandi ghiandole sali- aplasie di tutte le grandi ghian- vari) dole salivari) 218. Ritenzione congenita o anchi- 218. Ritenzione congenita o an- La terminologia viene adeguata. Resta la necessità che un accertamento orto- losi dei denti, nella misura in cui chilosi dei denti, se sono interes- dontico venga eseguito da un medico dentista specialista in ortodonzia ricono- sono interessati diversi molari o al- sati diversi molari o almeno due sciuto dall’AI secondo l’elenco disponibile sul sito della SSO meno due premolari o molari della premolari o molari contigui della (https://www.sso.ch/it/medici-dentisti/assicurazione-invalidita.html) o da un isti- seconda dentizione posti uno ac- seconda dentizione (esclusi i tuto universitario odontoiatrico svizzero. canto all’altro (esclusi i denti del denti del giudizio); l’assenza di giudizio); l’assenza di abbozzi abbozzi (esclusi i denti del giudi- (esclusi i denti del giudizio) è equi- zio) è equiparata alla ritenzione parata alla ritenzione e all’anchi- e all’anchilosi dei denti. La dia- losi dei denti gnosi deve essere formulata da un medico dentista specialista in ortodonzia riconosciuto dall’AI per questo specifico accerta- mento. V. Collo 231. Gozzo congenito Questo numero viene stralciato, perché la relativa affezione non esiste pratica- mente più. Inoltre la sua cura richiede un semplice trattamento medicamentoso.
232. Cisti congenite del collo, fi- 232. Cisti congenite del collo, fi- Le malformazioni descritte sono considerate IC ai sensi dell’articolo 13 nLAI solo stole e fessure cervicali congenite stole e fessure cervicali conge- se necessitano di più operazioni. Se il loro trattamento richiede una sola opera- e tumori congeniti (cartilagine di nite e tumori congeniti (cartila- zione, i criteri di definizione non sono adempiuti. Reichert) gine di Reichert), a condizione
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che siano necessarie più opera- zioni
VI. Polmoni 241. Bronchiectasie congenite 241. Malformazione congenita Il numero viene esteso ad altre malformazioni e patologie. dei bronchi, quali broncomalacia, stenosi bronchiale, aplasia o di- splasia della cartilagine bron- chiale, bronchiectasie congenite, cisti broncogene 242. Enfisema lobare congenito 242. Enfisema lobare congenito Questo numero resta invariato.
243. Agenesia parziale e ipoplasia 243. Agenesia parziale conge- Il numero viene precisato. dei polmoni nita o ipoplasia congenita dei polmoni 244. Cisti e tumori congeniti dei 244. Tumori congeniti dei pol- In futuro le cisti dei polmoni rientreranno nel n. 245. polmoni moni
245. Sequestro polmonare conge- 245. Sequestro polmonare con- Il numero viene ampliato in modo da comprendere malformazioni complesse, nito genito e malformazione conge- che richiedono un’osservazione e un trattamento, comprese le cisti dei polmoni nita delle vie aeree polmonari (attualmente al n. 244). Per garantire che soltanto i casi gravi rientrino sotto que- (CPAM), a condizione che sia sto numero viene aggiunta la condizione della necessità di una terapia d’inter- necessaria una terapia d’inter- vento. vento (p. es. chirurgia) 247. Sindrome delle membrane ia- 247. Displasie broncopolmonari La malattia delle membrane ialine, ovvero la sindrome da distress respiratorio line (BPD) moderate e gravi, a condi- nel neonato, rappresenta un disturbo acuto della funzione polmonare e non zione che sia necessaria una te- adempie dunque i criteri dell’articolo 13 nLAI. In compenso vengono inserite rapia (trattamento medicamen- nell’elenco le BPD, complicazioni a lungo termine spesso collegate a questa sin- toso, ossigenoterapia, sostegno drome. La suddivisione delle BPD è prevista a livello di circolare. ventilatorio)
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248. Sindrome di Mikity-Wilson In neonatologia non si incontra praticamente più questa diagnosi e il termine è in disuso, dato che questo quadro clinico corrisponde in verità alla displasia bron- copolmonare (n. 247). Il presente numero viene dunque stralciato. 249. Discinesia primaria delle ci- 249. Malformazioni congenite Il numero viene adeguato in modo che rifletta lo stato attuale delle conoscenze. glia (se l’esame al microscopio della laringe e della trachea, elettronico è eseguito al di fuori di quali stenosi congenita della tra- un periodo d’infezione) chea, fistole e fessure laringo- tracheo-esofagee VII. Vie respiratorie 251. Malformazioni congenite 251. Malformazioni congenite Il numero viene adeguato in modo che rifletta lo stato attuale delle conoscenze e della laringe e della trachea della laringe e della trachea quali completato con ulteriori malformazioni. stenosi congenita della trachea, fistole e fessure laringo-tracheo- esofagee 252. Laringomalacia e tracheo- La laringomalacia e la tracheomalacia non costituiscono vere e proprie malfor- malacia, a condizione che sia mazioni, ragion per cui vengono inserite in un nuovo numero separato. A fronte necessario ricorrere alla respira- di una certa tendenza alla guarigione spontanea e al fine includere soltanto i casi zione artificiale a domicilio gravi, queste IC vengono subordinate alla necessità della respirazione artificiale (CPAP, BiPAP e simili) o a un in- a domicilio o di un intervento chirurgico. tervento chirurgico VIII. Mediastino 261. Tumori e cisti congeniti del 261. Tumori e cisti congeniti del Per garantire che soltanto i casi gravi rientrino sotto questo numero viene ag- mediastino mediastino, a condizione che sia giunta la condizione della necessità di un’operazione. necessaria un’operazione IX. Esofago, stomaco e intestini 271. Atresia e stenosi congenite 271. Stenosi e atresia congenite Nella versione tedesca la terminologia scientifica viene tradotta in tedesco. dell’esofago, fistole esofago-tra- dell’esofago nonché fistole eso- cheali fago-tracheali
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272. Megaesofago congenito 272. Megaesofago congenito Nella versione tedesca la terminologia scientifica viene tradotta in tedesco.
273. Stenosi ipertrofica del piloro Questa malformazione può essere corretta con una singola e semplice opera- zione e non adempie dunque i criteri dell’articolo 13 nLAI.
274. Atresia e stenosi congenite 274. Stenosi e atresia congenite Nella versione tedesca la terminologia scientifica viene tradotta in tedesco. dello stomaco, dell’intestino, del dello stomaco, degli intestini, del retto e dell’ano retto e dell’ano 275. Cisti, tumori, duplicature e di- 275. Cisti, tumori, duplicature e Viene precisata la posizione delle infermità in conformità con il titolo del capitolo verticoli congeniti del tubo dige- diverticoli congeniti degli inte- e viene aggiunta la condizione della necessità di un’operazione, per garantire rente stini, a condizione che sia neces- che soltanto i casi gravi rientrino sotto questo numero. saria un’operazione 276. Anomalie del sito intestinale, 276. Anomalie del sito intestinale Il numero viene completato con la menzione della torsione intestinale (volvolo). cieco mobile escluso (compreso il volvolo), cieco mo- bile escluso 277. Ileo del neonato Nella maggior parte dei casi l’ileo del neonato non è una malattia autonoma ma costituisce un sintomo di altre patologie, ovvero di altre IC come per esempio la fibrosi cistica (n. 459). Pertanto in futuro i trattamenti dell’occlusione intestinale rientreranno nel numero della relativa IC principale. 278. Aganglionosi e anomalie 278. Aganglionosi e anomalie Il numero viene precisato e ampliato. delle cellule ganglionari dell’inte- delle cellule ganglionari dell’inte- stino crasso o dell’intestino tenue stino crasso e dell’intestino te- nue, compresa la pseudo-ostru- zione intestinale primaria cronica (CIPO) 279. Celiachia conseguente all’in- Questa malattia è una predisposizione genetica non congenita e non adempie tolleranza congenita alla gliadina dunque i criteri dell’articolo 13 nLAI.
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280. Riflusso gastro-esofageo Il riflusso come IC a sé stante è stralciato. Questo problema può essere trattato congenito, per quanto sia neces- con una singola e semplice operazione. Quando si presenta in bambini con altre saria un’operazione patologie o quando è la conseguenza di un’altra affezione (p. es. paresi cere- brale), il suo trattamento rientra nel numero della relativa IC. 281. Malformazioni congenite del 281. Malformazioni congenite del Questo numero resta invariato. diaframma diaframma
282. Enterocolite necrotizzante dei 282. Enterocolite necrotizzante • Soltanto l’enterocolite necrotizzante che necessita di un intervento chirurgico è prematuri aventi un peso alla na- dei prematuri, a condizione che considerata un’IC. scita inferiore a 2000 g o dei neo- sia necessario un intervento chi- • Il sospetto di una enterocolite necrotizzante che richiede una terapia antibio- nati, a condizione che si manifesti rurgico (drenaggio, laparotomia) tica e/o un digiuno non è considerato un’IC. nelle quattro settimane che se- • Viene eliminato il riferimento al peso alla nascita. Sebbene infatti si manifesti guono la nascita prevalentemente in prematuri molto piccoli (peso alla nascita al di sotto dei
1500 grammi), l’enterocolite necrotizzante può presentarsi anche in altri i neo-
nati. X. Fegato, vie biliari e pancreas 291. Atresia e ipoplasia congenita 291. Atresia e ipoplasia conge- Questo numero resta invariato. delle vie biliari nita delle vie biliari
292. Ciste congenita del coledoco 292. Altre malformazioni conge- Il numero viene ampliato. Per garantire che soltanto i casi gravi rientrino sotto nite delle vie biliari, a condizione questo numero viene aggiunta la condizione della necessità di un’operazione. che sia necessario un intervento chirurgico 293. Cisti congenite del fegato Se è necessario un intervento, basta una singola e semplice operazione.
294. Fibrosi congenita del fegato 294. Fibrosi congenita del fegato Questo numero resta invariato.
295. Tumori congeniti del fegato 295. Tumori congeniti del fegato Questo numero resta invariato.
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296. Malformazioni e cisti conge- 296. Malformazioni e cisti conge- Questo numero resta invariato. nite del pancreas nite del pancreas
XI. Parete addominale 302. Onfalocele e laparoschisi 302. Onfalocele e laparoschisi Questo numero resta invariato.
303. Ernia inguinale laterale L’ernia inguinale laterale viene trattata con un’unica operazione e non adempie dunque i criteri dell’articolo 13 nLAI.
XII. Cuore, vasi e sistema linfatico 311. Emangioma cavernoso o tu- 311. Emangioma congenito, a Il numero viene completato con la condizione della necessità di una terapia com- beroso condizione che sia necessaria plessa per garantire che soltanto i casi gravi rientrino sotto questo numero. Nella una terapia complessa (diverse versione tedesca la terminologia scientifica viene tradotta in tedesco. terapie laser, crioterapie oppure operazioni con o senza tratta- mento medicamentoso prelimi- nare) 312. Linfangioma congenito, lin- 312. Linfangioma congenito e Nella versione tedesca la terminologia scientifica viene tradotta in tedesco. fangectasia congenita malformazioni linfatiche conge- nite 313. Malformazioni congenite del 313. Malformazioni congenite del La terminologia viene aggiornata e il numero precisato con la menzione della ne- cuore e dei vasi cuore e dei vasi, a condizione cessità di una terapia o di controlli. che siano necessari una terapia (p. es. medicamentosa, me- diante catetere od operativa) o controlli regolari da parte di un medico specialista 314. Linfangectasia intestinale 314. Cardiomiopatie e aritmie In futuro la linfangectasia intestinale congenita rientrerà nel n. 312. Nel presente congenita congenite, a condizione che sia numero figureranno le cardiomiopatie e aritmie.
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necessaria una terapia (medica- mentosa, mediante catetere od operativa) 315. Angioedema ereditario, a L’angioedema ereditario fa parte del capitolo Cuore, vasi e sistema linfatico e condizione che sia confermato rientrerà quindi nel n. 315 invece che nel 327. La diagnosi deve essere confer- mediante esame genetico-mole- mata mediante esame genetico-molecolare. colare XIII. Sangue, milza e sistema reticolo-endoteliale 321. Anemie, leucopenie e trom- Questo numero è molto generico e dà ampio spazio a interpretazioni, ragion per bocitopenie del neonato cui viene stralciato. Le forme congenite di queste malattie del sangue rientrano già nei n. 322–324 e 326. 322. Anemie ipoplastiche o apla- 322. Anemie ipoplastiche o apla- Questo numero resta invariato. stiche, leucopenie e trombocitope- stiche, leucopenie e trombocito- nie congenite penie congenite 323. Anemie emolitiche congenite 323. Anemie emolitiche conge- Questo numero resta invariato. (alterazioni degli eritrociti, degli nite (alterazioni degli eritrociti, enzimi o dell’emoglobina) degli enzimi o dell’emoglobina) 324. Coagulopatie e trombocitopa- 324. Coagulopatie e trombocito- Questo numero resta invariato. tie congenite (emofilie ed altri di- patie congenite (emofilie ed altri fetti dei fattori di coagulazione) difetti dei fattori di coagulazione) 325. Iperbilirubinemia del neonato L’iperbilirubinemia del neonato è una condizione che richiede un trattamento di diversa causa, per quanto sia semplice. Inoltre questo quadro clinico è praticamente sparito. necessaria un’exanguino-trasfu- sione 326. Sindrome congenita di defi- 326. Immunodeficienza conge- Il numero viene riformulato ed «esteso», dato che questo gruppo di malattie cienza immunitaria (IDS) nita, a condizione che sia neces- comprende svariate affezioni. Per garantire che soltanto i casi gravi rientrino saria una terapia sotto questo numero viene aggiunta la condizione della necessità di una terapia. 327. Angioedema ereditario L’angioedema ereditario rientrerà nel nuovo n. 315, dato che si tratta di un di- sturbo dei vasi.
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329. Leucemia del neonato 329. Leucemie congenite Il numero viene adeguato, dato che dal punto di vista oncologico le cosiddette leucemie infantili possono manifestarsi fino al 12° mese di vita. Queste sono congenite. 330. Istiocitosi (granuloma eosino- 330. Istiocitosi congenite La terminologia viene aggiornata. filo, morbo di Hand-Schüller-Chri- stian è Letterer-Siwe) 331. Poliglobulia congenita, per In questo numero viene impiegato un termine desueto. Oggi si parla di policite- quanto sia stato necessario un mia. Questa è una manifestazione di altre affezioni principali e non deve essere prelievo terapeutico di sangue (sa- dunque menzionata quale IC a sé stante. lasso) sostituito con plasma 333. Malformazioni congenite e Le malformazioni congenite e le ectopie della milza non sono rilevanti, dato che ectopie della milza non hanno conseguenze per lo stato di salute. Inoltre nella maggior parte dei casi si tratta di affezioni emerse per caso. XIV. Sistema uro-genitale 341. Glomerulopatie e tubulopatie 341. Glomerulopatie e tubulopa- Nella versione tedesca la terminologia scientifica viene tradotta in tedesco congenite tie congenite
342. Malformazioni, duplicature ed 342. Ipodisplasie, displasie e Il numero viene aggiornato. alterazioni congenite dei reni, malformazioni dei reni comprese l’ipplasia, l’agenesia e la distopia 343. Tumori e cisti congeniti dei 343. Tumori e cisti congeniti dei Il numero viene adeguato escludendo le cisti solitarie semplici irrilevanti (che non reni reni (escluse le cisti solitarie richiedono una terapia). Viene aggiunta la condizione della necessità di una tera- semplici), a condizione che sia pia. necessaria un’operazione o una terapia medicamentosa 344. Idronefrosi congenita Questo numero viene stralciato, perché l’idronefrosi è la conseguenza di altre patologie che rientrano in altri numeri, per esempio le malformazioni degli ureteri (n. 345).
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345. Malformazioni congenite de- 345. Malformazioni congenite Il numero viene precisato e completato con la condizione della necessità di una gli ureteri (stenosi, atresie, urete- degli ureteri quali stenosi degli terapia. roceli, distopia, megauretere) orifizi uretrali esterno ed interno, atresie, ectopie dell’orifizio ure- tale interno, ureteroceli e megau- retere, a condizione che ne risulti un’ostruzione del flusso urinario che necessita di una terapia 346. Riflusso vescico-ureterale 346. Reflusso vescico-ureterale Poiché il reflusso vescico-ureterale (RVU) congenito fino al grado III può essere congenito (RVU) congenito a partire dal trattato sostanzialmente a livello medicamentoso e dunque non rappresenta grado III o a condizione che sia un’IC grave ai sensi dell’articolo 13 nLAI, vengono aggiunte la menzione del necessario un trattamento me- grado di gravità e la condizione della necessità di un trattamento mediante inter- diante intervento (endoscopico o vento. chirurgico) 348. Malformazioni congenite 348. Malformazioni congenite Il numero viene aggiornato e completato con la condizione della necessità di della vescica (p. es.: diverticolo della vescica (quali agenesia un’operazione. Una parte delle malformazioni della vescica (p. es. l’estrofia) rien- della vescica, megavescica con- della vescica, aplasia della ve- trerà nel riformulato n. 350, perché la formulazione attuale è troppo ampia. genita) scica, fistole, comprese quelle Poiché alcune malformazioni, come per esempio il diverticolo della vescica, dell’uraco), a condizione che sia spesso decorrono in modo asintomatico e vengono rilevate per caso, viene ag- necessaria un’operazione giunta la condizione della necessità di un’operazione. 349. Tumori congeniti della ve- 349. Tumori congeniti della ve- Il numero viene ampliato in modo da includere anche i tumori dell’apparato urina- scica scica e dell’apparato urinario rio.
350. Estrofia della vescica 350. Epispadia ed estrofia vesci- Il numero viene ampliato perché l’estrofia vescicale è spesso connessa con cale, compreso il complesso un’epispadia o malformazioni della cloaca. In futuro queste affezioni rientreranno estrofia vescicale-epispadia- dunque nello stesso numero. estrofia della cloaca (BEEC) 351. Atresia e stenosi congenite 351. Malformazioni uretrali con- Il numero viene ampliato (con il riferimento a malformazioni in generale) e com- dell’uretra e diverticolo dell’uretra genite, compresa la formazione pletato con la condizione della necessità di un’operazione, per garantire che sol- tanto i casi gravi rientrino sotto questo numero.
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di fistole quali le fistole retto-ure- trali, a condizione che sia neces- saria un’operazione 352. Ipospadia ed epispadia 352. Ipospadia, a condizione che • In futuro l’epispadia rientrerà nel n. 350. sia necessaria un’operazione • Per garantire che soltanto i casi gravi rientrino sotto questo numero viene ag- giunta la condizione della necessità di un’operazione. 353. Fistola vescico-ombelicale In futuro queste malformazioni rientreranno nel n. 348. congenita e ciste congenita dell’uraco 354. Fistole retto-uro-genitali con- In futuro le fistole retto-uro-genitali congenite rientreranno nel n. 351. genite
355. Criptorchismo (unilaterale o 355. Criptorchismo bilaterale o Il numero viene aggiornato. Il criptorchismo semplice (posizione anomala del te- bilaterale), per quanto sia neces- unilaterale in combinazione con sticolo) non adempie i criteri dell’articolo 13 nLAI. Le malformazioni e le posizioni saria un’operazione altre malformazioni genitali quali anomale menzionate nel nuovo tenore costituiscono invece inequivocabilmente ipospadia, torsione del pene o IC e rientreranno dunque in questo numero. micropenia; agenesia e displasia testicolare, compresi testicoli in- traddominali, a condizione che sia necessario un intervento o un trattamento ormonale 356. Idrocele del testicolo e del fu- Questa IC viene stralciata, perché possono essere curate con una singola e nicolo spermatico congenito e cisti semplice operazione e non adempiono dunque i criteri dell’articolo 13 nLAI. del legamento rotondo, per quanto sia necessaria un’operazione 357. Palmura e curvatura conge- 357. Curvatura congenita del Per garantire che soltanto i casi gravi rientrino sotto questo numero viene ag- nita del pene pene, a condizione che sia ne- giunta la condizione della necessità di un’operazione. cessaria un’operazione La palmura viene stralciata, perché non adempie i criteri dell’articolo 13 nLAI. 358. Atresia congenita dell’imene, 358. Malformazioni congenite • Il numero viene ampliato e completato con la condizione della necessità di un della vagina, del collo uterino o degli organi genitali femminili in- trattamento. Al fine di garantire la qualità della diagnosi viene introdotta la con- terni ed esterni, a condizione che dizione della necessità che la diagnosi sia stata confermata da un gruppo di
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dell’utero e stenosi congenita della la diagnosi sia stata confermata diagnosi DSD (disorders/differences of sex development). Quest’ultimo è un vagina da un gruppo di diagnosi DSD e gruppo di riferimento e/o di esperti attivo in grandi centri. che siano necessarie un’opera- • Con la nuova formulazione viene inclusa una parte delle varianti dello sviluppo zione e/o una terapia ormonale sessuale che rientrano nei DSD. 359. Ermafroditismo vero e pseu- 359. Disordine congenito dello Il numero viene aggiornato e, al fine di garantire la qualità della diagnosi, viene doermafroditismo sviluppo delle gonadi (ovaie e te- introdotta la condizione della necessità che questa sia stata confermata da un sticoli), quali disgenesia gona- gruppo di diagnosi DSD. Quest’ultimo è un gruppo di riferimento e/o di esperti at- dica, aplasia gonadica, ovotestis, tivo in grandi centri. a condizione che la diagnosi sia stata confermata da un gruppo di diagnosi DSD 361. Duplicatura degli organi geni- In futuro le malformazioni di rilievo rientreranno nel n. 358. tali femminili (utero bicorne a uni- collo o bicollo, utero unicollo e utero doppio con o senza doppia vagina) XV. Sistema nervoso centrale, periferico ed autonomo 381. Malformazioni del sistema 381. Malformazioni del sistema • Il numero viene precisato e suddiviso in funzione dei sistemi per una migliore nervoso centrale e del suo rivesti- nervoso: comprensione. mento (encefalocele, ciste arac- 1. sistema nervoso centrale e • In futuro vi rientreranno anche i disturbi del sistema autonomo. noide, mielomeningocele, idromie- suo rivestimento, quali ence- lia, meningocele, diastematomielia falocele, mielomeningocele, e tethered cord) idromelia, meningocele, dia- stematomielia e tethered cord,
2. sistema nervoso periferico e
autonomo, quali disautono- mia familiare, analgesia con- genita 382. Turbe centrali di ipoventila- 382. Ipoventilazione alveolare Il numero viene completato con il nome della malattia. zione dei neonati centrale congenita (CCHS, nota
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anche come sindrome di On- dine)
383. Affezioni eredodegenerative 383. Affezioni eredodegenerative In futuro la disautonomia familiare e l’analgesia congenite rientreranno nel del sistema nervoso (p. es.: atas- del sistema nervoso, quali atas- n. 381, dato che non sono patologie degenerative bensì malformazioni del si- sia di Friedreich, leucodistrofie ed sia di Friedreich, leucodistrofia, stema nervoso. affezioni progressive della materia affezione progressiva della ma- grigia, atrofie muscolari di origine teria grigia, atrofia muscolare di spinale o neurale, disautonomia origine spinale o neurale, sin- familiare, analgesia congenita, sin- drome di Rett drome di Rett) 384. Medulloblastoma, ependi- 384. Tumori cerebrali congeniti Secondo la letteratura scientifica e il parere degli esperti, la maggior parte dei tu- moma, glioma, papilloma del ed embrionali (quali medullobla- mori cerebrali nei bambini sono tumori embrionali o cosiddetti tumori congeniti plesso corioideo, cordma stoma, ependimoma, glioma, pa- (dato che derivano da cellule progenitrici di origine neurogliale). Per questa ra- pilloma del plesso corioideo, cor- gione il presente numero viene ampliato. doma) 385. Tumori e malformazioni con- 385. Tumori e malformazioni Il numero viene aggiornato. genite dell’ipofisi (come il cranio- congeniti dell’ipofisi, quali cranio- faringioma, la ciste di Rathke e la faringioma, ciste di Rathke e ta- tasca di Rathke persistente) sca di Rathke persistente 386. Idrocefalo congenito 386. Idrocefalo congenito e idro- Il numero viene ampliato per non escludere nessuna possibile quadro clinico. cefalo postemorragico in seguito a sanguinamento o ischemia pe- rinatale 387. Epilessia congenita (ad ecce- 387. Epilessia (primaria) conge- Il numero viene precisato con il termine «primaria» tra parentesi per escluderne zione delle forme per le quali una nita (escluse le forme per le quali le forme secondarie di epilessia. terapia anticonvulsiva non è ne- una terapia anticonvulsiva non è cessaria, oppure è necessaria necessaria, oppure è necessaria solo durante una crisi) soltanto durante una crisi)
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390. Paralisi cerebrali congenite 390. Paresi cerebrale infantile La terminologia viene aggiornata. (spastiche, discinetiche distoni- congenita (spastica, discinetica, che, coreoatetosiche, atassiche) atassica) 395. Leggeri disturbi motori cere- 395. Sintomi neuromotori quali Il presente numero viene precisato a fronte della formulazione attualmente brali (cura fino al compimento del chiari schemi motori patologici troppo vaga e dei problemi di delimitazione che ne derivano. Viene inoltre ade- secondo anno di età) (schemi motori asimmetrici, va- guato alla terminologia attuale. riabilità limitata della motricità spontanea [stereotipie]) o altri sintomi documentati in aumento con il passare del tempo (schema posturale asimmetrico, opistotono, reazioni primitive persistenti e anomalie qualitative marcate del tono muscolare [ipo- tonia del tronco con tono elevato nella zona delle estremità]), se si manifestano nei primi due anni di vita, sono considerati quali pos- sibili sintomi precoci di una para- lisi cerebrale e necessitano di una terapia. Un ritardo dello svi- luppo motorio e una plagiocefalia non sono considerati IC ai sensi del n. 395 396. Simpatogonioma (neurobla- 396. Simpatogonioma (neurobla- Questo numero resta invariato. stoma simpatico), simpaticobla- stoma simpatico), simpaticobla- stoma, ganglioneuroblastoma e stoma, ganglioneuroblastoma e ganglioneuroma ganglioneuroma 397. Paralisi e paresi congenite 397. Paralisi e paresi congenite Il numero viene ripreso invariato. Nella versione tedesca la terminologia scienti- fica viene tradotta in tedesco.
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XVI. Malattie psichiche e gravi ritardi dello sviluppo
401. … Poiché già oggi non ha alcun contenuto, il numero viene stralciato.
402. … Poiché già oggi non ha alcun contenuto, il numero viene stralciato.
403. Oligofrenia congenita (solo 403. Gravi disturbi del comporta- • La terminologia (oligofrenia) viene aggiornata. per la cura del comportamento mento in persone con una ridotta • La situazione attuale mostra che l’interpretazione dei termini utilizzati, in par- eretistico o apatico) capacità intellettiva congenita, a ticolare riguardo al comportamento eretistico, è molto eterogenea. Inoltre la condizione che sia necessaria causa di un comportamento apatico è molto difficile da rilevare. Per questo una terapia. La ridotta capacità motivo e per limitare il margine interpretativo il presente numero viene rifor- intellettiva non è di per sé un’in- mulato. Viene specificato che la ridotta capacità intellettiva non è di per sé fermità congenita ai sensi dell’AI un’IC ai sensi dell’AI. 404. Disturbi del comportamento 404. Disturbi congeniti del com- Il numero viene precisato. nei bambini d’intelligenza normale, portamento nei bambini senza ri- ossia una menomazione patolo- dotta capacità intellettiva, con gica dell’affettività o della capacità prova cumulativa di: di socializzare, oltre a disturbi 1. disturbi del comportamento, della regolazione emozionale ba- ossia una menomazione pa- sale, della comprensione, delle tologica dell’affettività o della funzioni percettive, della perce- capacità di socializzare, zione sensoriale, della capacità di 2. disturbi della regolazione concentrazione e della capacità di emozionale basale, memorizzare, se diagnosticati e 3. disturbi della comprensione curati come tali prima del compi- (funzioni percettive), mento del nono anno di età; l’oli- 4. disturbi della capacità di con- gofrenia congenita è classificata centrazione, esclusivamente al n. 403 5. disturbi della capacità di me- morizzare. La diagnosi e l’inizio della cura devono avvenire prima del com- pimento del nono anno di età
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405. Disturbi dello spettro dell’auti- 405. Disturbi dello spettro • Il limite d’età viene stralciato, perché nel caso dei pazienti affetti da un di- smo, per quanto i loro sintomi si dell’autismo, a condizione che la sturbo dello spettro dell’autismo non è sempre possibile diagnosticare la pa- siano manifestati prima del compi- diagnosi sia confermata da un tologia in tenera età, in particolare in presenza di situazioni di autismo ad mento del quinto anno di età medico specialista in psichiatria alto funzionamento. dell’infanzia e dell’adolescenza, • Inoltre, secondo la giurisprudenza è sufficiente che il disturbo fosse indivi- in neuropediatria o in pediatria duabile prima del compimento del quinto anno di età, senza essere necessa- dello sviluppo riamente diagnosticato. Nella prassi, gli accertamenti per stabilire se in effetti la diagnosi fosse individuabile prima di questo limite di età hanno finora cau- sato un onere ingente. • La possibilità di formulare una diagnosi viene estesa ai medici specializzati in pediatria dello sviluppo, poiché dal 2010 la pediatria dello sviluppo è una delle formazioni approfondite in pediatria riconosciute dall’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) e il relativo titolo è dunque equiparato al ti- tolo di neuropediatria dal punto di vista formale, specialistico e contenuti- stico. 406. Psicosi primarie infantili, per Questo numero viene stralciato, perché non corrisponde a nessuna diagnosi dei quanto i loro sintomi si siano mani- sistemi di classificazione. Secondo la Società svizzera di psichiatria e psicotera- festati prima del compimento del pia infantile e dell’adolescenza (SSPPIA), le psicosi cliniche rientrano eventual- quinto anno di età mente nel n. 403 o 404, se sono presenti i relativi sintomi. XVII. Organi dei sensi a. Occhio Quando il riconoscimento di un’in- Quando il riconoscimento di L’acuità visiva viene adeguata, perché alla luce della situazione attuale (in parti- fermità congenita dipende da una un’infermità congenita dipende colare le elevate esigenze di tipo visivo nell’odierno mondo professionale) il li- determinata diminuzione da una determinata diminuzione mite di 0,2 risulta troppo basso. dell’acuità visiva, questa deve es- dell’acuità visiva, questa deve sere misurata dopo correzione del essere misurata dopo correzione vizio di rifrazione. Se non è possi- del vizio di rifrazione. Se non è bile misurare l’acuità visiva e se possibile misurare l’acuità visiva l’occhio in causa non può fissare e se l’occhio in causa non può centralmente, si ammette che fissare centralmente, si ammette l’acuità visiva sia di 0,2 o meno che l’acuità visiva sia di 0,3 o
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(n. 416, 417, 418, 419, 423, 425, meno (n. 416, 417, 418, 419, 427). 423, 425, 427).
411. Malformazioni delle palpebre 411. Malformazioni congenite • Il numero viene ampliato. (coloboma e anchiloblefaroma) delle palpebre, a condizione che • Per garantire che soltanto i casi gravi rientrino sotto questo numero viene ag- sia necessaria un’operazione giunta la condizione della necessità di un’operazione. 412. Ptosi congenita della palpe- 412. Ptosi congenita, a condi- Viene aggiunta l’indicazione di un angolo dell’asse visivo. Se un bambino non è bra zione che causi una limitazione in grado di guardare verso l’alto, questo porta a un’ambliopia dell’occhio interes- dell’asse visivo nello sguardo sato e richiede una terapia. verso l’alto di <30° 413. Aplasia dei canali lacrimali 413. Aplasia dei canali lacrimali Questo numero resta invariato.
415. Anoftalmia, buftalmia e glau- 415. Anoftalmia, buftalmia e Questo numero resta invariato. coma congenito glaucoma congenito
416. Opacità congenita della cor- 416. Opacità congenite della cor- L’acuità visiva viene adeguata, perché un’operazione è indicata anche con nea con acuità visiva di 0,2 o nea con acuità visiva di 0,3 o un’acuità visiva di < 0,5, in particolare se l’intervento permette di aumentarla a > meno ad un occhio o 0,4 o meno meno (dopo correzione del vizio 0,5. Diventa irrilevante che siano interessati uno o entrambi gli occhi. ai due occhi (dopo correzione del di rifrazione) o a condizione che vizio di rifrazione) sia necessaria un’operazione 417. Nistagmo congenito, per 417. Nistagmo congenito con Il nistagmo congenito comporta praticamente sempre una grave diminuzione quanto sia necessaria un’opera- acuità visiva di 0,3 o meno ad un dell’acuità visiva. Il numero viene pertanto adeguato e ampliato. Per garantire zione occhio (dopo correzione del vizio che soltanto i casi gravi rientrino sotto questo numero viene aggiunta l’indica- di rifrazione) o 0,4 o meno ai due zione dell’acuità visiva. occhi (dopo correzione del vizio di rifrazione) o a condizione che sia necessaria un’operazione 418. Anomalie congenite dell’iride 418. Anomalie congenite L’acuità visiva viene adeguata, perché alla luce della situazione attuale (in parti- e dell’uvea con acuità visiva di 0,2 dell’uvea con acuità visiva di 0,3 colare le elevate esigenze di tipo visivo nell’odierno mondo professionale) il li- o meno ad un occhio o 0,4 o meno o meno ad un occhio (dopo cor- mite di 0,2 risulta troppo basso. La menzione dell’anomalia all’iride viene stral- rezione del vizio di rifrazione) o ciata, poiché quest’ultima è parte integrante dell’uvea. Per garantire che soltanto
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ai due occhi (dopo correzione del 0,4 o meno ai due occhi (dopo i casi gravi rientrino sotto questo numero viene aggiunta la condizione della ne- vizio di rifrazione) correzione del vizio di rifrazione) cessità di un’operazione. o a condizione che sia necessa- ria un’operazione 419. Opacità congenite del cristal- 419. Opacità congenite del cri- L’acuità visiva viene adeguata, perché alla luce della situazione attuale (in parti- lino o del corpo vitreo e anomalie stallino o del corpo vitreo e ano- colare le elevate esigenze di tipo visivo nell’odierno mondo professionale) il li- di posizione del cristallino con malie di posizione del cristallino mite di 0,2 risulta troppo basso. A causa di malattie o difetti genetici, il cristallino acuità visiva di 0,2 o meno ad un con acuità visiva di 0,3 o meno può diventare opaco o dislocarsi e causare così una riduzione dell’acuità visiva occhio o 0,4 o meno ai due occhi ad un occhio (dopo correzione anche dopo la nascita. (dopo correzione del vizio di rifra- del vizio di rifrazione) o 0,4 o zione) meno ai due occhi (dopo corre- zione del vizio di rifrazione) 420. Retinopatia dei prematuri e 420. Retinopatia del prematuro Il morbo di Coats viene stralciato, perché non è congenito (si manifesta sia nei pseudoglioma congenito (com- (ROP) bambini che negli adulti e la sua eziologia non è nota) e non adempie dunque i preso il morbo di Coats) criteri dell’articolo 13 nLAI.
421. Retinoblastoma 421. Retinoblastoma Questo numero resta invariato.
422. Degenerazioni tapetoretini- 422. Affezioni e anomalie conge- Il numero viene ampliato e precisato e viene aggiunta l’indicazione dell’acuità vi- che congenite nite della retina (quali amaurosi siva per garantire che vi rientrino soltanto i casi gravi. Inoltre, per garantire che si congenita di Leber, cromatopsia, tratta di una patologia congenita, viene inserita l’indicazione del limite di età. albinismo, degenerazioni tapeto- retiniche quali retinite pigmento- sa) che entro il compimento del quinto anno di età causano un’acuità visiva di 0,3 o meno ad un occhio (dopo correzione del vizio di rifrazione) o 0,4 o meno ai due occhi (dopo correzione del vizio di rifrazione)
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423. Malformazioni e affezioni 423. Malformazioni e affezioni L’acuità visiva viene adeguata, perché alla luce della situazione attuale (in parti- congenite del nervo ottico con congenite del nervo ottico con colare le elevate esigenze di tipo visivo nell’odierno mondo professionale) il li- acuità visiva di 0,2 o meno ad un acuità visiva di 0,3 o meno ad un mite di 0,2 risulta troppo basso. occhio o 0,4 o meno ai due occhi occhio (dopo correzione del vizio (dopo correzione del vizio di rifra- di rifrazione) o 0,4 o meno ai due zione) occhi (dopo correzione del vizio di rifrazione) 424. Tumori congeniti della cavità 424. Tumori congeniti della ca- Viene inserita l’indicazione del limite di età, dato che i tumori congeniti com- orbitale vità orbitale, se si manifestano paiono praticamente sempre prima del quinto anno di vita (causa: mancato svi- entro il compimento del quinto luppo delle cellule della retina). Questo permette dunque di distinguerli dai tumori anno di età non congeniti. 425. Anomalie congenite di rifra- 425. Anomalie congenite di rifra- L’acuità visiva viene adeguata, perché alla luce della situazione attuale (in parti- zione con acuità visiva di 0,2 o zione con acuità visiva di 0,3 o colare le elevate esigenze di tipo visivo nell’odierno mondo professionale) il li- meno ad un occhio o 0,4 o meno meno ad un occhio (dopo corre- mite di 0,2 risulta troppo basso. ai due occhi (dopo correzione del zione del vizio di rifrazione) o 0,4 vizio di rifrazione) o meno ai due occhi (dopo corre- zione del vizio di rifrazione) 426. … 426. Disturbo congenito Viene introdotto un nuovo numero in modo da contemplare i disturbi dell’acuità dell’acuità visiva centrale (di- visiva centrale, che attualmente non figurano nell’elenco. sturbi funzionali elementari della vista quali disturbo del campo vi- sivo, della sensibilità al contra- sto, della visione dei colori e della percezione della profon- dità) e cecità corticale congenita 427. Strabismo e microstrabismo 427. Strabismo e microstrabismo L’acuità visiva viene adeguata, perché alla luce della situazione attuale (in parti- concomitante unilaterale, se esiste unilaterale, se esiste un’amblio- colare le elevate esigenze di tipo visivo nell’odierno mondo professionale) il li- un’ambliopia di 0,2 o meno (dopo pia con acuità visiva di 0,3 o mite di 0,2 risulta troppo basso. Il numero viene adeguato, poiché anche uno correzione) meno (dopo correzione del vizio strabismo non concomitante può causare un’ambliopia. di rifrazione)
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428. Paresi congenite dei muscoli 428. Paresi congenite dei mu- Il numero viene ampliato e la terminologia adeguata. dell’occhio (se sono necessari pri- scoli dell’occhio e sindrome di smi, operazioni o trattamento or- Duane, a condizione che siano tottico) necessari prismi, operazioni o trattamento ortottico b. Orecchio 441. Atresia congenita dell’orec- 441. Atresia auricolare congenita Il numero viene ampliato in modo da farvi rientrare l’atresia delle orecchie. Viene chio, compresa l’anotia e la micro- (comprese anotia e microtia) e inoltre aggiunta l’indicazione del difetto di trasmissione, per garantire che sol- tia atresia delle orecchie (ossea o fi- tanto i casi gravi rientrino sotto questo numero. brosa) con difetto di trasmissione con una perdita dell’udito di al- meno 30 dB all’audiogramma to- nale in due delle seguenti fre- quenze: 500, 1000, 2000 e 4000 Hz
442. … Poiché già oggi non ha alcun contenuto, il numero viene stralciato.
443. Rime congenite nella regione 443. Rime congenite nella re- Le appendici auricolari vengono escluse dal presente numero, dato che possono auricolare, fistole congenite gione auricolare, fistole conge- essere asportate con una singola e semplice operazione. dell’orecchio medio, anomalie con- nite dell’orecchio medio, anoma- genite del timpano lie congenite del timpano. Le ap- pendici auricolari non sono di per sé infermità congenite ai sensi dell’AI 444. Malformazioni congenite 444. Malformazioni congenite Questo numero resta invariato. Nella versione tedesca viene aggiornata la termi- dell’orecchio medio con sordità dell’orecchio medio con sordità nologia. parziale uni o bilaterale con una parziale uni o bilaterale con una perdita dell’udito di almeno 30 dB perdita dell’udito di almeno all’audiogramma tonale in due 30 dB all’audiogramma tonale in delle seguenti frequenze: 500, due delle seguenti frequenze: 1000, 2000 e 4000 Hz 500, 1000, 2000 e 4000 Hz
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445. Sordità congenita totale Il numero viene stralciato, perché la sordità congenita totale rientrerà nel n. 446.
446. Sordità congenita neurosen- 446. Sordità congenita neuro- La terminologia viene aggiornata e nel numero viene aggiunta la sordità conge- soriale con una perdita di almeno sensoriale con una perdita nita totale (attualmente al n. 445).
30 dB all’audiogramma tonale in dell’udito di almeno 30 dB all’au-
due delle seguenti frequenze: 500, diogramma tonale in due delle 1000, 2000 e 4000 Hz seguenti frequenze: 500, 1000,
2000 e 4000 Hz nonché sordità
congenita totale 447. Colesteatoma congenita 447. Colesteatoma congenita Questo numero resta invariato.
XVIII. Metabolismo e ghiandole endocrine 450. Malattie congenite del me- • Viene creato un nuovo numero specifico per le malattie da accumulo lisoso- tabolismo lisosomiale,quali mu- miale. copolisaccaridosi, morbo di Gau- • Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta la condizione della ne- cher, morbo di Niemann-Pick, a cessità che questa sia formulata da una rete di riferimento. condizione che la diagnosi sia stata formulata in un centro di genetica medica o da una rete di riferimento per il metabolismo e che il trattamento sia diretto da quest’ultima 451. Turbe congenite del metabo- 451. Disturbi congeniti del meta- • Il numero viene aggiornato eliminando i termini obsoleti. lismo degli idrati di carbonio (glico- bolismo degli idrati di carbonio, a • Questi non sono più menzionati singolarmente per non escludere nessun qua- genosi, galactosemia, intolleranza condizione che la diagnosi sia dro clinico. al fruttosio, ipoglicemia di McQuar- stata formulata in un centro di • Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta la condizione della ne- rie, ipoglicemia di Zetterstroem, genetica medica o da una rete di cessità che questa sia formulata da una rete di riferimento. ipoglicemia sensibile alla leucina, riferimento per il metabolismo e • Viene inoltre eliminata l’indicazione del limite di età, riferita al diabete. In base iperosaluria primaria, anomalie che il trattamento sia diretto da allo stato attuale delle conoscenze, all’origine del diabete congenito vi è un di- congenite del metabolismo del pi- quest’ultima fetto genetico, diagnosticabile a partire dal sesto mese di vita. Per questa ra- ruvico, assorbimento difettoso del gione il limite di quattro settimane viene eliminato.
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lattosio, assorbimento difettoso del saccarosio e diabete mellito se questi è constatato nelle prime quattro settimane 452. Turbe congenite del metabo- 452. Disturbi congeniti del meta- • Il numero viene aggiornato eliminando i termini obsoleti. lismo degli aminoacidi e delle pro- bolismo degli aminoacidi e delle • Questi non sono più menzionati singolarmente per non escludere nessun qua- teine (p. es.: fenilchetonuria, cisti- proteine, compresi ciclo dell’urea dro clinico. nosi, cistinuria, oxalosi, sindrome e acidosi organiche, a condi- • Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta la condizione della ne- oculocerebrorenale di Lowe, ano- zione che la diagnosi sia stata cessità che questa sia formulata da una rete di riferimento. malie congenite del ciclo dell’urea formulata in un centro di gene- e altre iperammoniemie congenite) tica medica o da una rete di rife- rimento per il metabolismo e che il trattamento sia diretto da quest’ultima 453. Turbe congenite del metabo- 453. Disturbi congeniti del meta- • Il numero viene aggiornato eliminando i termini obsoleti. lismo dei lipidi e delle lipoproteine bolismo dei lipidi, degli acidi • Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta la condizione della ne- (p. es.: idiozia amaurotica, morbo grassi e delle lipopro-teine (quali cessità che questa sia formulata da una rete di riferimento. di Niemann-Pick, morbo di Gau- sindrome di Smith-Lemli-Opitz, cher, ipercolesterinemia ereditaria, ipercolesterinemia ereditaria, iperlipemia ereditaria, leucodistro- iperlipemia ereditaria), a condi- fie) zione che la diagnosi sia stata formulata in un centro di gene- tica medica o da una rete di rife- rimento per il metabolismo e che il trattamento sia diretto da quest’ultima 454. Turbe congenite del metabo- 454. Disturbi congeniti della gli- • Il numero viene adeguato. I disturbi che riguardano il metabolismo degli idrati lismo dei mucopolisaccaridi e delle cosilazione, a condizione che la di carbonio rientreranno tutti nel n. 451. glicoproteine (p. es.: morbo di diagnosi sia stata formulata in un • Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta la condizione della ne- Pfaundler-Hurler, morbo di Mor- centro di genetica medica o da cessità che questa sia formulata da una rete di riferimento. quio)
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una rete di riferimento per il me- tabolismo e che il trattamento sia diretto da quest’ultima 455. Turbe congenite del metabo- 455. Disturbi congeniti del meta- • Il numero viene adeguato con l’aggiunta di «quali» alla diagnosi menzionata lismo delle purine e delle pirimi- bolismo delle purine e delle piri- tra parentesi, per non escludere nessuna malattia di questo gruppo di affe- dine (xantinuria) midine (quali xantinuria), a con- zioni. dizione che la diagnosi sia stata • Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta la condizione della ne- formulata in un centro di gene- cessità che questa sia formulata da una rete di riferimento. tica medica o da una rete di rife- rimento per il metabolismo e che il trattamento sia diretto da quest’ultima 456. Turbe congenite del metabo- 456. Disturbi congeniti del meta- • Il numero viene aggiornato e adeguato alla terminologia in uso. lismo dei metalli (morbo di Wilson, bolismo dei sali minerali, com- • Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta la condizione della ne- emocromatosi e sindrome di Men- presi oligoelementi, nonché di vi- cessità che questa sia formulata da una rete di riferimento. kes) tamine, cofattori e neurotrasmet- titori, a condizione che la dia- gnosi sia stata formulata in un centro di genetica medica o da una rete di riferimento per il me- tabolismo e che il trattamento sia diretto da quest’ultima (nel caso della malattia di Wilson anche da un pediatra specialista in ga- stroenterologia ed epatologia pe- diatrica) 457. Turbe congenite del metabo- 457. Porfiria congenita e disturbi • Il numero viene aggiornato e adeguato alla terminologia in uso. lismo della mioglobina, dell’emo- congeniti del metabolismo della globina e della bilirubina (porfiria, bilirubina mioglobinuria)
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458. Turbe congenite della fun- 458. Difetti congeniti degli enzimi • Il numero viene corretto in base alla notifica della società svizzera di gastroen- zione epatica (itteri ereditari non epatici (quali difetti della sintesi terologia, epatologia e nutrizione pediatrica (Schweizerische Gesellschaft für emolitici) degli acidi biliari) pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung, SGPGHE): in questo capitolo sui disturbi del metabolismo non si deve utilizzare «funzione epatica», poiché in tedesco con il termine «Leberfunktion» si indica comune- mente la funzione di sintesi del fegato, ovvero tra l’altro la sintesi dei fattori coagulanti (e dunque riguardante le malattie del sangue). • Inoltre in futuro i disturbi del metabolismo perossisomiale rientreranno in un numero separato (n. 469). 459. Turbe congenite della fun- 459. Difetti congeniti della fun- • La fibrosi cistica (mucoviscidosi) viene stralciata da questo numero e inserita in zione pancreatica (mucoviscidosi zione pancreatica (insufficienza un numero separato (n. 480). La ragione è che la fibrosi cistica comporta un di- e insufficienza primaria del pan- primaria del pancreas, come nel sturbo non solo della funzione pancreatica, ma anche di altri organi. creas) caso della sindrome di Shwach- • Il numero viene completato con un esempio. man) 460. Disturbi congeniti del meta- • Dato che attualmente le malattie mitocondriali non sono contemplate in quanto bolismo mitocondriale, a condi- tali nell’elenco, viene creato un nuovo numero per menzionarle specifica- zione che la diagnosi sia stata mente. formulata in un centro di gene- • Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta la condizione della ne- tica medica o da una rete di rife- cessità che questa sia formulata da una rete di riferimento. rimento per il metabolismo e che il trattamento sia diretto da quest’ultima 461. Turbe congenite del metabo- 461. Disturbi congeniti del meta- • In futuro la displasia diafisaria progressiva (o sindrome di Camurati-Engel- lismo delle ossa (p. es.: ipofosfata- bolismo delle ossa, quali ipofo- mann) rientrerà nel n. 127, mentre la osteodistrofia di Jaffé-Lichtenstein nel sia, displasia diafisaria progres- sfatasia, rachitismo resistente n. 126. Queste due malattie non rappresentano infatti di per sé disturbi del me- siva di Camurati-Engelmann, alla vitamina D tabolismo delle ossa, bensì disturbi dell’ossificazione. osteodistrofia di Jaffé-Lichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D) 462. Turbe congenite della fun- 462. Disturbi congeniti della fun- La terminologia viene precisata. zione ipotalamo-ipofisaria (micro- zione ipotalamo-ipofisaria (mi- somia ipofisaria, diabete insipido,
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sindrome di Prader-Willi e sin- crosomia ipofisaria, diabete insi- drome di Kallmann) pido, relativi disturbi funzionali nel caso della sindrome di Pra- der-Willi e della sindrome di Kall- mann) 463. Turbe congenite della fun- 463. Disturbi congeniti della fun- La terminologia viene adeguata. zione tiroidea (atireosi e ipotireosi) zione tiroidea (atireosi e ipoti- reosi) 464. Turbe congenite della fun- 464. Disturbi congeniti della fun- La terminologia viene adeguata. zione paratiroidea (ipoparatiroidi- zione paratiroidea (ipoparatiroidi- smo, pseudoipoparatiroidismo) smo, pseudoipo-paratiroidismo) 465. Turbe congenite della fun- 465. Disturbi congeniti funzionali La terminologia viene aggiornata e, al fine di garantire la qualità della diagnosi, il zione surrenale (sindrome adreno- e strutturali delle ghiandole sur- numero viene completato con la condizione della necessità che quest’ultima sia genitale e insufficienza surrenale) renali (sindrome adrenogenitale), stata confermata da un gruppo di diagnosi DSD. Quest’ultimo è un gruppo di rife- a condizione che la diagnosi sia rimento e/o di esperti attivo in grandi centri. stata confermata da un gruppo di diagnosi DSD
466. Turbe congenite della fun- 466. Disturbi congeniti della fun- Cfr. n. 465
zione delle gonadi (malformazioni zione delle gonadi (disturbo della delle gonadi, anorchidia, sindrome sintesi di androgeni ed estrogeni, di Klinefelter e resistenza agli an- resistenza del recettore degli an- drogeni; cfr. anche n. 488) drogeni e di quello degli estro- geni), a condizione che la dia- gnosi sia stata confermata da un gruppo di diagnosi DSD 467. Difetti congeniti enzimatici del 467. Difetti molecolari congeniti In futuro i difetti congeniti enzimatici del metabolismo intermedio rientreranno nei metabolismo intermedio manife- che causano malattie multisiste- n. 451–457. Il presente numero contemplerà le malattie multisistemiche com- stantesi nel corso dei primi cin- miche complesse, a condizione plesse congenite. Si rinuncia a menzionare esempi, poiché nella maggior parte que anni di vita che la diagnosi sia stata formu- dei casi si tratta di malattie (molto) rare, indicate dalla relativa mutazione gene- lata in un centro di genetica me- tica. Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta la condizione della dica o da una rete di riferimento necessità che questa sia formulata da una rete di riferimento.
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per il metabolismo e che il tratta- mento sia diretto da quest’ultima
468. Feocromocitoma e feocromo- 468. Feocromocitoma e feocro- Questo numero resta invariato. blastoma moblastoma
469. Tumori congeniti della cor- Viene creato un nuovo numero per menzionare questi tumori congeniti. teccia surrenale
470. Disturbi congeniti del meta- • Dato che attualmente i disturbi congeniti del metabolismo perossisomiale non bolismo perossisomiale, a condi- sono contemplati nell’elenco, viene creato un nuovo numero per menzionarli zione che la dia-gnosi sia stata specificamente. formulata in un centro di gene- • Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta la condizione della ne- tica medica o da una rete di rife- cessità che questa sia formulata da una rete di riferimento. rimento per il metabolismo e che il trattamento sia diretto da quest’ultima XIX. Malformazioni congenite che interessano diversi sistemi organici 480. Fibrosi cistica (mucovisci- • Viene creato un nuovo numero per menzionare specificamente la fibrosi ci- dosi), a condizione che la dia- stica. gnosi sia stata formulata in un • Per garantire la qualità della diagnosi, viene introdotta una condizione riguar- centro specializzato per la fibrosi dante la sua formulazione. cistica 481. Neurofibromatosi 481. Sindrome neurocutanea, La neurofibromatosi è una patologia del sistema nervoso che fa parte delle co- quali neurofibromatosi, sclerosi siddette sindromi neurocutanee (o facomatosi) e che comporta malformazioni a tuberosa Bourneville e inconti- livello di pelle e sistema nervoso. Fanno parte di questo gruppo di malattie tra nentia pigmenti l’altro la sclerosi tuberosa Bourneville (tuberi corticali) e incontinentia pigmenti (numerose macchie da pigmento sulla pelle, disturbi a unghie, capelli e denti nonché malformazioni del sistema nervoso centrale). Il numero viene ampliato per farvi rientrare malattie affini. Il n. 487 viene stralciato e il suo contenuto ripor- tato nel n. 481. Inoltre viene aggiunta l’incontinentia pigmenti, che attualmente non è contemplata nell’elenco delle IC.
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482. Angiomatosi cerebrale e reti- 482. Facomatosi con compo- Il numero viene aggiornato e ampliato, dato che le facomatosi (o sindromi neuro- nica (von Hippel-Lindau) nenti vascolari, quali malattia di cutanee) con malformazioni vascolari fanno parte di questo gruppo di malattie. von Hippel-Lindau, malattia di Rendu-Osler, sindrome di Sturge-Weber-Krabbe
483. Angiomatosi encefalo-trige- In futuro questa malattia rientrerà nel n. 482.
minea (Sturge-Weber-Krabbe)
484. Atassia teleangiectatica 484. Atassia teleangiectatica Questo numero resta invariato. (Louis Bar) (Louis Bar)
485. Distrofie congenite del tes- 485. Distrofie congenite del tes- Il numero viene aggiornato e completato con altre affezioni. suto connettivo (p. es.: sindrome suto connettivo, come nel caso di Marfan, sindrome di EhlersDan- della sindrome di Marfan, della los, cutis laxa congenita, pseudo- sindrome di Ehlers-Danlos, della xanthoma elastico) cutis laxa congenita, dello pseu- doxantoma elastico, della sin- drome di Williams-Beuren e della sindrome di Loeys-Dietz 486. Teratomi e altri tumori delle 486. Teratomi e altri tumori delle Il numero viene ripreso con minime modifiche redazionali. cellule germinali (p. es.: disgermi- cellule germinali, quali disgermi- noma, carcinoma embrionale, tu- noma, carcinoma embrionale, tu- more misto delle cellule germinali, more misto delle cellule germi- tumore vitellino, coriocarcinoma, nali, tumore del sacco vitellino, gonadoblastoma) coriocarcinoma, gonadobla- stoma 487. Sclerosi cerebrale tuberosa In futuro la sclerosi cerebrale tuberosa (Bourneville) rientrerà nel n. 481. (Bourneville)
488. Sindrome di Turner (solo 488. Disturbi della funzione delle Il numero viene formulato in modo più chiaro. turbe della funzione delle gonadi e gonadi e della crescita nel caso della crescita) della sindrome di Turner, a con- dizione che sia necessaria una
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terapia. La sindrome di Turner non è di per sé un’infermità con- genita ai sensi dell’AI 489. Trisomia 21 (sindrome di 489. Trisomia 21 (sindrome di Questo numero resta invariato. Down) Down)
XX. Altre infermità 490. Infezione congenita per HIV 490. Postumi di malattie infettive In futuro rientreranno in questo numero anche i postumi di malattie infettive con- congenite, quali HIV, lue conge- genite (che attualmente figurano nel n. 493). L’infezione per HIV rimarrà in que- nita, toxoplasmosi, citomegalia, sto numero. epatite virale congenita, com- prese relative embriopatie e feto- patie 491. Tumori del neonato Questo numero è obsoleto, dato che i tumori rientrano nei capitoli relativi agli or- gani interessati nei casi specifici.
492. Malformazioni duptici (p. es.: 492. Malformazioni duplici (fra- La terminologia viene corretta. fratelli siamesi, epignato) telli siamesi)
493. Postumi di embriopatie e di 493. Postumi di embriopatie e di In futuro rientreranno nel presente numero soltanto i postumi di embriopatie e di fetopatie (l’oligofrenia congenita è fetopatie da esposizione a so- fetopatie da esposizione a sostanze nocive. I postumi di malattie infettive figure- classificata al n. 403), malattie in- stanze nocive, quali alcol o me- ranno separatamente nel n. 490. fettive congenite (p. es.: lue con- dicamenti genita, toxoplasmosi, tubercolosi, listeriosi, citomegalia) 494. Prematuri aventi un peso alla 494. Neonati che al momento Il tenore di questo numero è rimasto invariato dall’entrata in vigore della LAI, nel nascita inferiore a 2000 g, sino al della nascita hanno un’età gesta- 1960. Dal punto di vista medico, va osservato che l’essere al di sotto di un certo raggiungimento di 3000 g zionale inferiore alle 28 0/7 setti- limite di peso non costituisce di per sé una malattia. Considerato inoltre che tutte mane di gravidanza, fino alla le complicazioni gravi connesse a una nascita prematura sono riconosciute prima dimissione dall’ospedale come IC (p. es. paresi cerebrali al n. 390 e 395; retinopatia al n. 420 ecc.), si è posta la questione se fosse il caso di stralciare integralmente il n. 494. Il gruppo di accompagnamento si è espresso praticamente all’unanimità (9 su 10) a favore
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dello stralcio del numero in questione. La società svizzera di neonatologia, mem- bro della FMH, ha formulato un’obiezione contro la decisione, a fronte delle con- seguenze finanziarie. Su questa base, nonostante gli argomenti solidamente fon- dati dal punto di vista medico, si è deciso di rinunciare allo stralcio integrale del n. 494 e di adeguarlo ai progressi della medicina. Pertanto, il numero in que- stione è mantenuto nell’elenco, ma al posto del peso alla nascita si fa riferimento all’età gestazionale, più pertinente per lo stato di salute del neonato. Inoltre, il li- mite della 28a settimana di gravidanza risulta inferiore al precedente limite di
2000 grammi. L’adeguamento è opportuno, perché nel settore della neonatologia
sono stati compiuti progressi importanti dal punto di vista medico e la definizione di IC deve limitarsi ai bambini che necessitano di un trattamento complesso o di un lungo ricovero in ospedale. L’adeguamento del limite porterà a una riduzione di circa due terzi dei bambini affetti da un’IC ai sensi del n. 494. Il rimanente terzo è però quello che genera tre quarti dei relativi costi. A ciò si aggiunge che i bambini affetti da una grave malattia nonostante la nascita dopo la 28a settimana di gravidanza adempiono con elevata probabilità le condizioni per un’altra IC. 495. Infezioni neonatali gravi, per Si tratta di patologie acute (p. es. infezione da streptococco) che possono essere quanto si manifestino nel corso curate in breve tempo (tra l’altro attraverso una terapia antibiotica) e non adem- delle prime 72 ore di vita e sia ne- piono dunque i criteri dell’articolo 13 nLAI. Il numero viene pertanto stralciato. cessaria una cura intensiva 496. Farmacodipendenza neona- Il trattamento di una farmacodipendenza acuta o la disintossicazione nel caso di tale, per quanto sia necessaria neonati è relativamente semplice e non costituisce pertanto più una cura com- una cura intensiva plessa. Se si sviluppano postumi cronici, ovvero embriopatie e fetopatie, queste affezioni rientrano nel n. 493. 497 Gravi turbe respiratorie Si tratta di affezioni acute (p. es. sindrome da affanno respiratorio) che possono d’adattamento (p. es.: asfissia, essere curate in breve tempo (da alcuni giorni fino a un massimo di poche setti- sindrome da affanno respiratorio, mane, p. es. attraverso respirazione artificiale [CPAP]). Pertanto non sono ne- apnea), per quanto si manifestino cessarie cure di lunga durata o complesse ai sensi dell’articolo 13 nLAI. Le com- nel corso delle prime 72 ore di vita plicazioni o conseguenze di lunga durata (p. es. paresi cerebrali) continueranno e sia necessaria una cura inten- a essere coperte in virtù dell’elenco delle IC in base al relativo numero. siva
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498. Turbe metaboliche neonatali Si tratta di patologie acute (p. es. ipoglicemia transitoria) che possono essere cu- gravi (ipoglicemia, ipocalcemia, rate in breve tempo (da alcuni giorni fino a un massimo di poche settimane, ipomagnesiemia), per quanto si p. es. attraverso la somministrazione intravenosa di destrosio). Non si tratta dun- manifestino nel corso delle prime que di cure né di lunga durata né complesse, ragion per cui i criteri dell’arti-
72 ore di vita e sia necessaria una colo 13 nLAI non sono adempiuti.
cura intensiva 499. Gravi lesioni traumatiche do- Si tratta di lesioni o traumi, e non di malattie. Le lesioni non soddisfano i criteri vute alla nascita, per quanto sia dell’articolo 13 nLAI. necessaria una cura intensiva
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