Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
ottobre 2021 (progetto da porre in consultazione)
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull’efficienza energetica (nuovo metodo di calcolo per l’etichettaEnergia per le automobili)
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull’efficienza energetica
2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull’efficienza energetica
1. Punti essenziali dell'avamprogetto
Le modifiche previste all'ordinanza del 1º novembre 2017 sull’efficienza energetica (OEEne, RS 730.02) apportano adeguamenti al metodo di calcolo per la classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica e alle disposizioni generali.
1.1 Situazione iniziale
Le disposizioni concernenti le indicazioni del consumo di energia e le ulteriori caratteristiche di auto- mobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri sostengono gli acquirenti e i noleggiatori di automobili al momento dell'acquisto o del noleggio di tali veicoli (noleggi a lungo termine, detti anche abbonamenti auto). Le informazioni garantiscono che, tra le altre cose, il consumo, le emissioni di CO2 e, nel caso delle automobili, la categoria di efficienza energetica siano presentate in modo trasparente e possano quindi essere prese in considerazione al momento della decisione d’acquisto. L'etichettaEnergia per le automobili deve essere apposta in modo ben visibile su ogni veicolo nuovo e deve informare gli inte- ressati nei punti vendita o di esposizione. L'attuale metodo per il calcolo delle categorie di efficienza energetica prevede che l'offerta di mercato – sulla base delle approvazioni del tipo (TG) – venga ripartita annualmente, a seconda della relativa classe di efficienza energetica, in sette gruppi delle stesse dimensioni ovvero le categorie da A a G. Si prevede che verso la fine del 2021 sarà possibile immatricolare i veicoli utilizzando i dati specifici del veicolo (certificato di conformità europeo, CoC) invece della generica approvazione del tipo, partendo dal presupposto che i principali operatori di mercato saranno rapidamente disposti a immatricolare i loro modelli attraverso il CoC e che quindi, già dal 2022, l'approvazione del tipo perderà importanza nell'immatricolazione delle categorie dei veicoli in questione. Per l'etichettaEnergia, questo significa che in futuro non sarà più possibile rappresentare un'offerta di mercato capillare sulla base dell'appro- vazione del tipo. Le approvazioni del tipo erano inoltre fortemente influenzate dai modelli con motori a combustione. Per molti modelli con motore a combustione, sono state spesso elaborate numerose ap- provazioni del tipo per rappresentare le diverse versioni. Al contrario, nel caso dei veicoli elettrici, spesso è stato elaborato solo un numero molto limitato di approvazioni del tipo per modello, dato che ci sono meno versioni. Questo ha fatto sì che i veicoli elettrici efficienti siano sottorappresentati nella classificazione nelle categorie, comportando alcune distorsioni nel calcolo dei limiti delle categorie
stesse. Pertanto, finora nella categoria di efficienza energetica A vi erano anche modelli il cui con- sumo generava emissioni di CO2 significativamente superiori all'obiettivo di 118 g/km.
1.2 Obiettivi
Con la presente revisione dell'OEEne, sarà rielaborato il metodo di calcolo per la determinazione dei limiti delle categorie e la classificazione delle automobili nelle classi di efficienza energetica. Il nuovo metodo di calcolo persegue i seguenti obiettivi: la classificazione nelle categorie di efficienza sarà più conforme alle prescrizioni sulle emis- sioni di CO2 e sosterrà ancora meglio il raggiungimento dei valori limite da esse prescritti; per la classificazione, anche in futuro si prenderà in considerazione anche l'impiego di energia per la produzione dei carburanti e dell'elettricità; si continuerà quindi a utilizzare come base l'equivalente benzina per l’energia primaria; l'efficienza energetica rimane il criterio per la classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica. Una semplice etichetta CO2 non è compatibile con la legge sull'energia, poiché darebbe un trattamento preferenziale a determinate tecnologie che non generano tante emissioni di CO2, ma consumano tanta energia. Inoltre, non sarebbe ammissibile sulla base dell'attuale base giuridica (legge sull’energia, LEne). In vista dell'abrogazione delle approvazioni del tipo svizzero e dell'introduzione dell'immatricolazione specifica basato sul CoC, nella pratica non sarà più possibile rappresentare l'offerta del mercato come
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prima. Pertanto, l'adeguamento del metodo di calcolo sarà orientato alla nuova situazione in cui ven- gono considerati i dati del veicolo (abrogazione dell'approvazione del tipo) e, al contempo, eviterà le distorsioni che si sono verificate finora. L'abrogazione dell'approvazione del tipo si ripercuote anche sul calcolo delle emissioni medie di CO2. Con la revisione dell'articolo 12 capoverso 3 OEEne si tiene conto di questa situazione.
1.3 Nuovo metodo di calcolo
Il nuovo metodo di calcolo prevede la definizione di un benchmark sulla base dell'obiettivo delle emis- sioni di CO2 secondo l'articolo 17b capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (641.711). Tale benchmark verrebbe convertito in equivalenti benzina per l'energia primaria e definirebbe il limite tra le categorie B e C. I restanti limiti delle categorie vengono calcolati con ridu- zioni/supplementi del 20 per cento. Questo 20 per cento è calcolato di volta in volta sulla base dell’equivalente benzina per l’energia primaria (EB-EP) che corrisponde all'obiettivo delle emissioni di CO2 di 118 g/km. Per i veicoli per i quali si dispone esclusivamente di valori misurati secondo il me- todo di prova NEDC vengono calcolati limiti specifici.
Figura 1: Rappresentazione del nuovo metodo di calcolo sulla base dell'obiettivo delle emissioni di CO 2 di 118 g/km (secondo WLTP)
Nel complesso, il cambiamento del metodo di calcolo porta a una classificazione più ambiziosa ri- spetto allo status quo. Solo i modelli veramente efficienti saranno classificati nelle categorie A e B; i restanti modelli saranno distribuiti nelle categorie da C a G. Il nuovo metodo permette anche una mi- gliore differenziazione dei veicoli elettrici (non tutti i modelli elettrici saranno nella categoria A come invece avveniva finora). Ciò è importante in vista del previsto aumento dei veicoli elettrici con diverse efficienze energetiche. Anche i modelli ibridi plug-in (PHEV) saranno meglio distribuiti tra le categorie da A a G. Ciò è importante per una classificazione più realistica dei PHEV per quanto concerne i tal- volta significativi scostamenti del consumo reale e gli elevati consumi di quando circolano in modalità elettrica. Dato il forte aumento della quota di mercato e dell'offerta di mercato di veicoli elettrici effi- cienti, tuttavia molti veicoli continueranno a trovarsi nelle categorie A e B.
1.4 Adeguamento delle disposizioni generali
Il settore della mobilità è in pieno mutamento e stanno emergendo nuovi modelli commerciali. Negli ultimi mesi, ai clienti viene offerto molto attivamente sul mercato il noleggio a lungo termine, ovvero per diversi anni, di diversi veicoli nuovi (il cosiddetto abbonamento auto). La precisazione all'articolo 2 chiarisce che queste nuove offerte (oltre alla vendita classica) rientrano anche nella «cessione» e quindi nel campo d'applicazione dell'OEEne.
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2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro
tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni La revisione dell'OEEne non comporta alcun onere supplementare permanente per l'attuazione a li- vello federale. Solo per l'introduzione si prevede un onere comunicativo leggermente maggiore e bassi costi per il passaggio al nuovo metodo. Devono essere garantite un'intensa comunicazione e il coordi- namento con i Cantoni, il settore, l'opinione pubblica e gli altri attori interessati. Il cambiamento del metodo di calcolo provocherà rinvii nella classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica, che tuttavia esistevano già a causa dell'aggiornamento annuale. In questo contesto, per i veicoli con motori a combustione c'è da aspettarsi un certo inasprimento, che si potrà ripercuotere sulle entrate dei Cantoni attraverso l'imposta cantonale di circolazione, se l'etichettaEnergia verrà uti- lizzata come base per il loro calcolo. A ciò si contrappone l'attuale sviluppo del mercato caratterizzato da un aumento significativo di veicoli elettrici e ibridi efficienti o ibridi plug-in.
3. Conseguenze su economia, ambiente e società
L'indicazione del consumo di energia, delle emissioni di CO 2 e l'etichettatura dei veicoli hanno lo scopo di ridurre il deficit di informazione. Gli acquirenti di automobili beneficiano di una maggiore tra- sparenza e, grazie all'etichettaEnergia e, in particolare alle indicazioni sul consumo e sulle emissioni, hanno la possibilità di prendere una decisione di acquisto più mirata, tenendo adeguatamente conto dell'efficienza energetica del prodotto. Il nuovo metodo di calcolo supporta il raggiungimento sia degli obiettivi delle emissioni di CO2 che degli obiettivi nel settore dell'efficienza energetica. Gli adeguamenti necessari a seguito della presente revisione potranno essere apportati nel corso degli aggiornamenti annuali esistenti. Per gli operatori del settore non ci saranno quindi oneri supplementari di tipo finan- ziario o a livello di personale.
4. Rapporto con il diritto europeo
Per l'etichettatura delle automobili nuove, il quadro giuridico in base al quale gli Stati membri UE de- vono sviluppare le proprie disposizioni di diritto interno è dato dalla direttiva 1999/94/CE. Essa tuttavia non definisce i calcoli per la classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza e il concreto aspetto dell'etichetta. Nell'attuazione dell'etichettatura delle automobili, la Svizzera si basa sulle sud- dette prescrizioni quadro dell'Unione europea e tiene conto dell'esperienza acquisita nel contesto eu- ropeo.