Modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto et modifica dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese
Dipartimento federale delle finanze Amministrazione federale delle contribuzioni
Berna, 29 giugno 2022
Modifica della legge sull’IVA e dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Compendio La disposizione concernente il segreto contenuta nella legge sull’IVA (LIVA) deve essere adeguata affinché l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) possa notificare au- tomaticamente all’Ufficio federale di statistica (UST) e alle autorità del registro di commer- cio le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. In futuro non sarà più necessa- rio verificare l’obbligo di iscrizione delle ditte individuali che realizzano una cifra d’affari in- feriore a 100 000 franchi e ciò consentirà di ridurre l’onere amministrativo di queste ditte e delle autorità del registro di commercio.
Situazione iniziale Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sull’introduzione di una base le- gale nella legge sull’IVA, secondo la quale gli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione nel regi- stro di commercio devono essere sistematicamente notificati alle autorità del registro di commercio e ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare, in collaborazione con il Di- partimento federale dell’interno (DFI), un progetto da porre in consultazione. Per evitare che le au- torità cantonali del registro di commercio debbano effettuare chiarimenti circa l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali non soggette a tale obbligo, tutte le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA, ma che non sono iscritte nel registro di commercio, devono essere contrassegnate nel registro IDI a seguito di un confronto automatizzato dei registri. Tale contrassegno sarà visibile unicamente per l’UST, le autorità canto- nali del registro di commercio e l’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC). Contenuto del progetto
- Il progetto contiene una modifica dell’obbligo del segreto in capo all’AFC nei confronti dell’UST, dell’UFRC e delle autorità cantonali del registro di commercio.
- Esso prevede la notifica di tutte le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio.
- In una seconda fase l’UST adeguerà l’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI) affinché le ditte individuali notificate dall’AFC possano essere contrassegnate nel regi- stro IDI.
- Grazie a questo contrassegno nel registro IDI, le autorità cantonali del registro di commercio potranno identificare più facilmente le ditte individuali potenzialmente soggette all’obbligo di iscrizione.
- In tal modo si evitano ulteriori chiarimenti nel caso delle ditte individuali non soggette all’ob- bligo di iscrizione.
- La modifica prevista dell’obbligo del segreto, che permette di contrassegnare le ditte indivi- duali nel registro IDI, rappresenta la soluzione più semplice per l’AFC, l’UST e l’UFRC. Le au- torità cantonali del registro di commercio sono favorevoli a questa procedura.
• Per poter contrassegnare le ditte individuali a seguito della modifica dell’obbligo del segreto occorre adeguare l’interfaccia tecnica che permette di implementare tale contrassegno nel re- gistro IDI. Questo comporta costi una tantum stimati a 16 000 franchi per l’AFC e a 48 000 franchi per l’UST, ossia complessivamente di 64 000 franchi per la Confederazione. Secondo quanto comunicato dal presidente della Conferenza delle autorità cantonali del regi- stro di commercio, i costi una tantum per l’adeguamento dell’interfaccia sono pressoché pari a quelli sostenuti per l’adeguamento dell’interfaccia relativa all’Indice centrale delle ditte. Per il Cantone di San Gallo, ad esempio, tali costi sarebbero di circa 9000 franchi.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Nel 2017 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato l’affidabilità dei dati del registro di commercio. In tale occasione il CDF ha individuato circa 12 000 ditte individuali e 900 associazioni che avrebbero dovuto essere iscritte nel registro di commercio ma che non lo erano. Secondo il CDF, gli uffici cantonali del registro di commercio hanno difficoltà a individuare le imprese che de- vono iscriversi nel registro di commercio. Nel rapporto di verifica CDF-16615 del 16 aprile 2018 1 il CDF ha raccomandato l’Ufficio federale di giustizia (UFG) di chiarire, insieme all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), in quale misura gli uffici del registro di commercio possono, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 928a riveduto del Codice delle obbligazioni 2 (CO), otte- nere spontaneamente informazioni sulle ditte individuali e sulle associazioni assoggettate all’IVA che realizzano una cifra d’affari superiore a 100 000 franchi ma che non sono iscritte nel registro di commercio. L’articolo 928a CO, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, disciplina l’assistenza amministrativa di au- torità giudiziarie e amministrative della Confederazione o dei Cantoni nei confronti degli uffici del registro di commercio. Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del CO, le disposizioni speciali di legge in materia di tutela del segreto, in particolare del segreto fiscale, prevalgono tuttavia sulla suddetta disposizione (cfr. FF 2015 2849, in particolare pag. 2865, ad art. 928a CO). Di conseguenza, l’articolo non costituisce una disposizione speciale in grado di revo- care il segreto fiscale sancito nelle leggi fiscali. Il 20 febbraio 2019 è stata avviata la procedura di consultazione sulla modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione si è espressa contro la creazione di una base le- gale nel diritto fiscale, secondo cui le autorità fiscali avrebbero dovuto notificare sistematicamente gli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione 3. Per questo motivo, è stata abbandonata l’idea di un’eventuale assistenza amministrativa da parte delle autorità fiscali cantonali. Con decisione del Consiglio federale del 6 marzo 2020, il Dipartimento federale delle finanze
(DFF) è stato incaricato di esaminare, d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), la creazione di una base legale nel diritto fiscale, secondo cui le autorità fiscali avrebbero dovuto notificare sistematicamente alle autorità del registro di commercio gli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione. Il 12 maggio 2021 l’Esecutivo ha preso atto del rapporto sull’introduzione di una base legale nella legge sull’IVA, secondo la quale gli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscri- zione nel registro di commercio devono essere sistematicamente notificati alle autorità del registro di commercio. 4 Ha incaricato il DFF di elaborare, in collaborazione con il Dipartimento federale dell’interno (DFI), un progetto da porre in consultazione. L’AFC e l’Ufficio federale di statistica (UST), così come l’UFRC, sono giunti alla conclusione che la soluzione più semplice sarebbe stata quella di attuare un simile obbligo di notifica tramite il registro d’identificazione delle imprese (regi- stro IDI) gestito dall’UST, introducendovi una caratteristica (flag) visibile alle autorità del registro di commercio. In questo modo, le informazioni desiderate potrebbero essere messe a disposizione delle autorità cantonali del registro di commercio e dell’UFRC nel registro IDI. Nel 2020 29 918 ditte individuali erano iscritte nel registro dei contribuenti IVA ma non nel registro di commercio. Di queste ditte, 10 297 hanno realizzato una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi. Le ditte individuali potenzialmente soggette all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio erano 19 621. Il Cantone di Zurigo (4175 ditte) e quello di Appenzello Interno (38 ditte) sono stati rispettivamente il Cantone maggiormente interessato e quello meno interessato da questa situazione.
1 https://www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Sicurezza e ambiente > Giustizia e polizia > Altri articoli: luglio 2018 (https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/sicurezza-e-ambiente/giustizia-e-polizia/3341-affidabilita-dei-dati-del-registro-di- commercio-ufficio-federale-di-giustizia.html) 2 RS 220 3 L’avamprogetto e i pareri sono disponibili in Internet al seguente indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ended/2019#EJPD 4 www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 12 maggio 2021: Le ditte individuali devono essere sistematicamente segnalate alle autorità del registro di commercio (admin.ch)
Numero di ditte individuali potenzialmente soggette all’obbligo di iscrizione nel 2020, secondo Can- tone (analisi dei dati del registro IVA) Cantone Numero di ditte Cantone Numero di ditte AG 1 382 NW 102 AI 38 OW 86 AR 136 SG 1 323 BE 2 526 SH 183 BL 599 SO 599 BS 355 SZ 422 FR 454 TG 717 GE 825 TI 1 001 GL 92 UR 84 GR 684 VD 1 434 JU 148 VS 560 LU 1 002 ZG 382 NE 312 ZH 4 175 Totale 19 621 Dal 2018 il numero di ditte individuali potenzialmente da notificare è diminuito del 13 per cento a livello nazionale. Si può ipotizzare che questo calo sia anche dovuto al fatto che soltanto le im- prese iscritte nel registro di commercio potevano richiedere i crediti per far fronte alla pandemia da coronavirus.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Secondo la vigente legge del 12 giugno 2009 5 sull’IVA (LIVA), l’AFC può rilasciare le informazioni protette dall’obbligo del segreto alle autorità del registro di commercio soltanto se è stata previa- mente autorizzata dal DFF nel singolo caso. Ciò si evince dall’articolo 74 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 74 capoverso 2 lettera b LIVA. A seguito della modifica dell’obbligo del segreto, l’AFC può notificare all’UST, tramite un confronto automatico dei registri, le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari annuale di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. Queste ditte vengono contrassegnate con un «flag» apposto dall’UST nel registro IDI, che può essere visualiz- zato dalle autorità cantonali del registro di commercio. Dalla consultazione della Conferenza delle autorità cantonali del registro di commercio è emerso che tali autorità cantonali sono favorevoli alla soluzione proposta. Essa rappresenterebbe un mi- glioramento rispetto alla situazione attuale, sebbene per mantenere l’obbligo del segreto sia ne- cessario passare attraverso il registro IDI. Se invece dovesse presentare le notifiche alle autorità del registro di commercio direttamente anzi- ché tramite il registro IDI gestito dall’UST, l’AFC avrebbe le due possibilità seguenti: − trasmissione elettronica dei dati: per garantire la trasmissione sicura dei dati si dovrebbe realiz- zare una nuova interfaccia con le autorità cantonali del registro di commercio. I dati ottenuti at- traverso le ricerche dovrebbero essere previamente selezionati, perché ogni autorità del regi- stro di commercio dovrebbe ricevere soltanto i dati che rientrano nel suo ambito di competenza. Questa selezione dovrebbe essere automatizzata per evitare di impiegare perso- nale;
5 RS 641.20
− recapito dei dati in forma cartacea: questo approccio non sarebbe conforme all’orientamento dell’Amministrazione federale riguardo al disbrigo elettronico degli affari. Inoltre, per la sele- zione preventiva dei dati ottenuti, sarebbe necessario un grande impiego di personale, la reda- zione di documenti cartacei e lo svolgimento di compiti legati alla spedizione postale. I relativi costi non possono essere stimati e non è chiaro chi li debba sostenere. Per questi motivi le alternative che prevedevano il trasferimento diretto dei dati dall’AFC alle auto- rità cantonali del registro di commercio anziché una soluzione con il registro IDI sono state accan- tonate.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020 6 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020 7 sul programma di legislatura 2015– 2019.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
Il progetto prevede una modifica dell’obbligo del segreto in capo all’AFC nei confronti dell’UST, con la quale viene adempiuto il mandato del Consiglio federale del 12 maggio 2021. Secondo il nuovo articolo 74 capoverso 2 lettera e LIVA, in futuro l’AFC dovrà notificare all’UST, conformemente all’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2010 8 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI), tutte le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari annuale di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. Affinché queste ditte, individuate automaticamente dall’AFC e notificate all’UST, possano essere contrassegnate mediante un «flag» nel registro IDI e quindi essere riconosciute come tali dagli uffici cantonali del registro di commercio, l’UST adeguerà l’ordinanza del 26 gennaio 2011 9 sul numero d’identifica- zione delle imprese (OIDI). Le ditte individuali che non realizzano una cifra d’affari annuale di almeno 100 000 franchi secondo l’articolo 931 capoverso 1 CO 10 sono dispensate dall’obbligo di iscrizione nel registro di commer- cio. Grazie al nuovo contrassegno nel registro IDI, in futuro le autorità cantonali del registro di com- mercio potranno stabilire quali ditte individuali dichiarano una cifra d’affari di almeno 100 000 fran- chi ai fini dell’IVA. Tale cifra d’affari è un indicatore del fatto che queste ditte probabilmente raggiungono anche il limite della cifra d’affari previsto dal CO per l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Le ditte individuali che non raggiungono questa cifra d’affari e che si sono iscritte volontariamente nel registro dei contribuenti IVA in futuro non saranno più oggetto di verifica. In questo modo si evita un onere amministrativo sia alle ditte individuali che alle imprese cantonali del registro di commercio. Non possono essere notificate le ditte individuali che eseguono unicamente prestazioni escluse dall’IVA e che quindi non devono essere iscritte nel registro dei contribuenti IVA. Soltanto per le ditte individuali la cifra d’affari è un elemento determinante ai fini dell’obbligo di iscrizione nel registro di commercio 11 . Nel caso di tutte le altre forme giuridiche – come le associa- zioni – le autorità cantonali del registro di commercio possono già individuare gli enti giuridici iscritti
nel registro dei contribuenti IVA ma non nel registro di commercio e verificare un eventuale obbligo in tal senso.
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
I costi di attuazione una tantum per l’adeguamento delle interfacce elettroniche della Confedera- zione e dei Cantoni sono contenuti (cfr. n. 4) e non comportano ulteriori costi ricorrenti. Per contro,
6 FF 2020 1565 7 FF 2020 7365 8 RS 431.03 9 RS 431.031 10 RS 220 11 www.kmu.admin.ch > Consigli pratici > Creazione > Costituzione d’impresa > Registro di commercio
la notifica resa possibile dalla modifica dell’obbligo del segreto semplifica l’esecuzione dell’obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Nel complesso, quindi, le misure presentano un buon rap- porto costi-benefici.
2.3 Attuazione
Oltre alla modifica dell’obbligo del segreto all’articolo 74 LIVA, in una seconda fase l’UST adeguerà l’OIDI. La notifica all’UST da parte dell’AFC delle ditte individuali che dichiarano almeno 100 000 franchi all’anno ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio è effet- tuata secondo l’articolo 9 capoverso 1 LIDI. Questa informazione deve poter essere consultata dall’UST, dalle autorità cantonali competenti del registro di commercio e dall’UFRC, ma non essere pubblicamente accessibile. Altri servizi IDI 12 non necessitano di questa informazione sul supera- mento del limite della cifra d’affari da parte delle ditte individuali. Pertanto, essa deve essere inte- grata nel registro IDI come caratteristica addizionale e non come caratteristica di base pubblica- mente accessibile. Le caratteristiche addizionali sono descritte brevemente a livello di legge e definite con maggiore precisione nell’ordinanza. Nella fattispecie devono essere definite nuove ca- ratteristiche addizionali, che quindi devono essere inserite nell’ordinanza. A tal fine, occorre com- pletare gli articoli 9 capoverso 1 e 19 OIDI. Le autorità cantonali del registro di commercio devono adeguare l’interfaccia tecnica con il registro IDI in base alle proprie esigenze. Grazie alla nuova informazione fornita, tali autorità possono sta- bilire per quali ditte individuali occorre adottare le misure previste all’articolo 152 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 13 sul registro di commercio (ORC) e quali ditte individuali de- vono essere invitate a procedere alla notificazione necessaria o comprovare che l’iscrizione nel re- gistro di commercio non è necessaria. Le informazioni non forniscono però alle autorità una base sufficiente per giustificare un’iscrizione senza verifica.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Modifica della legge sull’IVA
Articolo 74 Capoverso 2 lettera e Conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LIDI, l’AFC notifica già all’UST informazioni sulle im- prese iscritte nel registro dei contribuenti IVA, in particolare l’indirizzo, l’attività economica e la dici- tura «iscritta nel registro IVA» (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a LIDI in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 lett. a e b LIDI e l’art. 9 cpv. 1 lett. b ed e OIDI). Le informazioni sul superamento del limite della cifra d’affari e quindi sull’assoggettamento obbligatorio o volontario all’IVA sottostanno tuttavia, conformemente all’articolo 74 capoverso 1 LIVA, all’obbligo del segreto e possono essere rila- sciate unicamente se il DFF ha previamente autorizzato l’AFC a farlo (art. 74 cpv. 2 lett. b LIVA). L’obbligo del segreto in capo all’AFC deve essere modificato affinché quest’ultima in futuro possa notificare all’UST, all’attenzione delle autorità del registro di commercio, tutte le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari annuale di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. In questo caso si tratta della cifra d’affari dichiarata dalle ditte in- dividuali in virtù del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, che non deve coincidere ne- cessariamente con la cifra d’affari determinante per l’iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 931 capoverso 1 CO. L’AFC può desumere dalla cifra 200 del rendiconto IVA le ditte indi- viduali che dichiarano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi (art. 71 LIVA in combinato dispo- sto con gli art. 126 e 127 OIVA) e stabilire, mediante un confronto automatico con il registro IDI, quali di queste ditte non sono iscritte nel registro di commercio. Le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari inferiore o che non la dichiarano non sono oggetto della notifica. Le cifre d’affari non vengono mai menzionate. Inoltre, non possono essere notificate nemmeno le ditte individuali che eseguono unicamente prestazioni escluse dall’IVA e che quindi non sono tenute a iscriversi nel registro dei contribuenti IVA.
12 Art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI
13 RS 221.411
La disposizione deve essere disciplinata in una nuova lettera e perché esiste un nesso materiale con la lettera d, la quale prevede parimenti la notifica di informazioni all’UST. Tuttavia, poiché an- che il progetto 21.019 «Legge sull’IVA. Revisione parziale» contiene una nuova lettera all’arti- colo 74 capoverso 2, occorre coordinare le due modifiche.
3.2 Modifica dell’OIDI
Il registro IDI serve ad attribuire, gestire e utilizzare il numero d’identificazione delle imprese (IDI). Comprende tutte le unità IDI e le caratteristiche rilevanti per la loro identificazione ed è gestito dall’UST. Le caratteristiche contenute nel registro IDI vengono suddivise in tre gruppi in base a ri- flessioni legate all’applicazione e alla protezione dei dati, ossia caratteristiche di base, caratteristi- che addizionali e caratteristiche del sistema. In questo modo, per ogni caratteristica è possibile sta- bilire il gruppo di persone autorizzate a consultarla. Le caratteristiche di base sono dati che nella maggior parte dei casi possono essere consultati an- che in altro modo. Per questo motivo, in linea di massima sono pubblicamente accessibili anche nel registro IDI e quindi definiti nella legge stessa. Ad esempio, per quanto concerne l’IVA, sono definiti come caratteristiche di base l’inizio e la fine dell’assoggettamento all’IVA (art. 6 cpv. 2 lett. a n. 4 LIDI). Le caratteristiche addizionali sono dati non accessibili pubblicamente ma che sono necessari per le unità IDI per poter distinguere in maniera più precisa l’unità IDI e quindi adempiere corretta- mente i compiti legali. Tali caratteristiche comprendono, in particolare, l’attività economica secondo il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), ulteriori informazioni sull’indirizzo e altri dettagli relativi all’unità IDI, tra i quali rientrano anche le indicazioni su una cifra d’affari di almeno
100 000 franchi.
Articolo 9 Capoverso 1 lettera n: il contrassegno delle ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari di al- meno 100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio non deve essere pubblicamente accessibile. Pertanto, deve essere integrato nel registro IDI come caratteri- stica addizionale secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LIDI e non come caratteristica di base. Poiché, a differenza delle caratteristiche di base, le caratteristiche addizionali sono descritte breve- mente a livello di legge e definite con maggiore precisione nell’ordinanza, la presente aggiunta all’OIDI è sufficiente. La cifra d’affari esatta della ditta individuale contrassegnata non sarà indi- cata. Il contrassegno delle ditte individuali è aggiornato mensilmente e nel registro viene riportata la data dell’aggiornamento. In questo modo si garantisce la tempestiva cancellazione del contrassegno dal registro IDI una volta che le ditte individuali sono iscritte nel registro di commercio. L’informazione rimane dunque visibile soltanto per il tempo necessario. La data dell’aggiornamento non fornisce alcun dato sul contenuto dell’informazione, ad esempio sull’esercizio o sul momento in cui la ditta individuale ha raggiunto il limite della cifra d’affari.
Articolo 19 Capoverso 1bis: il contrassegno delle ditte individuali e la data dell’aggiornamento devono poter es- sere visibili soltanto all’UFRC e alle autorità cantonali del registro di commercio competenti per la ditta individuale contrassegnata. Altri servizi IDI 14 non necessitano di informazioni sulla cifra d’affari delle ditte individuali. In questo modo si osserva il principio secondo cui i dati vengono trattati dalle rispettive autorità del registro di commercio esclusivamente per l’adempimento dei compiti legali.
14 Art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
La modifica dell’obbligo del segreto ha unicamente ripercussioni finanziarie indirette per la Confe- derazione. Ai fini della notifica all’UST da parte dell’AFC occorre adeguare l’interfaccia tecnica esistente, ope- razione che comporterà costi una tantum stimati a 16 000 franchi per l’AFC. L’implementazione del «flag» nel registro IDI determina costi una tantum stimati a 48 000 franchi per l’UST. Complessiva- mente, pertanto, i costi d’introduzione una tantum della Confederazione sono stimati a 64 000 fran- chi. Dal momento che la notifica dell’informazione può essere completamente automatizzata, per la Confederazione non risultano né costi supplementari significativi né ripercussioni sull’effettivo del personale.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
La modifica dell’obbligo del segreto si ripercuote solo indirettamente anche sui Cantoni. Affinché possano accedere all’informazione nel registro IDI, le autorità cantonali del registro di commercio devono adeguare l’interfaccia tecnica. Secondo quanto comunicato dal presidente della Confe- renza delle autorità cantonali del registro di commercio, i costi una tantum per l’adeguamento dell’interfaccia sono pressoché pari a quelli sostenuti per l’adeguamento dell’interfaccia relativa all’Indice centrale delle ditte. Per il Cantone di San Gallo, ad esempio, tali costi sarebbero di circa 9000 franchi. I Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna non sono interessati dalla modifica. Le ripercussioni sull’onere amministrativo delle autorità cantonali del registro di commercio non possono essere quantificate. Spetta a tali autorità stabilire la frequenza con cui consultare le infor- mazioni nel registro IDI. Non è quantificabile neppure l’incremento dell’efficienza per i Cantoni deri- vante dalla semplificazione dell’identificazione delle ditte individuali potenzialmente soggette all’ob- bligo di iscrizione.
4.3 Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente
Il progetto non dovrebbe comportare ripercussioni significative sull’economia, sulla società e sull’ambiente.
4.4 Altre ripercussioni
Le ditte individuali potenzialmente soggette all’obbligo di iscrizione possono essere direttamente interessate dalla notifica dell’AFC all’UST e dal contrassegno nel registro IDI a seguito della modi- fica dell’obbligo del segreto. Si deve presupporre che le autorità cantonali del registro di commer- cio chiederanno più spesso alle ditte individuali potenzialmente soggette all’obbligo di iscrizione di procedere alla notificazione necessaria o comprovare che l’iscrizione nel registro di commercio non è necessaria. Ci si deve pertanto attendere un aumento del numero di ditte individuali iscritte nel registro di com- mercio. In futuro, quindi, dovrebbero essere sempre meno le ditte erroneamente non iscritte nel registro di commercio.
5 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 130 della Costituzione federale 15 (Cost.) che autorizza la Confede- razione a riscuotere un’imposta sul valore aggiunto. Questa competenza comprende anche la defi- nizione di un obbligo di tutela del segreto e delle relative eccezioni. L’eccezione ora prevista all’ar- ticolo 74 capoverso 2 lettera e AP-LIVA rientra quindi nei limiti del campo di applicazione dell’articolo 130 Cost. Questo stesso articolo è stato utilizzato anche per giustificare la competenza
15 RS 101
di introdurre il numero d’identificazione delle imprese (IDI) nell’ambito dell’IVA. L’IDI permette di identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di infor- mazioni nei processi amministrativi con le autorità e tra le autorità. Ad esempio, il registro IDI con- tiene già un complemento IDI per le imprese figuranti nel registro di commercio come iscritte o nel registro IVA come assoggettate. L’informazione nel registro IDI secondo cui una ditta individuale ha dichiarato una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi è paragonabile a questi due complementi IDI. Si tratta dunque di un’informazione che la Confederazione può ottenere nell’ambito della pro- pria competenza secondo l’articolo 130 capoverso 1 Cost. e che può rendere accessibile nel regi- stro IDI a determinati servizi IDI (in particolare alla competente autorità cantonale del registro di commercio). La nuova normativa attua il principio dell’articolo 44 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confedera- zione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. Il nuovo «flag» nel registro IDI servirà alle autorità cantonali del registro di commercio per individuare in maniera più mirata le ditte individuali potenzialmente soggette all’obbligo di iscrizione e quindi ad adempiere in modo più efficiente l’obbligo di verifica riguardo all’iscrizione nel registro di commer- cio. La modifica dell’obbligo del segreto è equilibrata perché il «flag» conterrà unicamente l’infor- mazione necessaria per una migliore esecuzione dell’obbligo di iscrizione nel registro di commer- cio e questa sarà visibile nel registro IDI soltanto per il tempo necessario.
Allegati (avamprogetti)