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Dipartimento federale delle finanze DFF

4 luglio 2022

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri

Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Indice

Elenco delle abbreviazioni........................................................................................ 4 1 Punti essenziali del progetto ......................................................................... 6 1.1 Situazione iniziale ....................................................................................................... 6 1.2 Necessità d’intervento e obiettivi ................................................................................ 7 1.3 Diritto comparato ........................................................................................................ 9 2 Rischi di credito .............................................................................................. 9 2.1 La normativa proposta ................................................................................................ 9 2.2 Alternative esaminate ............................................................................................... 12 2.3 Diritto comparato ...................................................................................................... 17 2.4 Commenti alle singole disposizioni ........................................................................... 23 2.4.1 AP-OFoP ............................................................................................................. 23 2.4.2 AP-OAF ............................................................................................................... 65 3 Rischi di mercato .......................................................................................... 67 3.1 La normativa proposta .............................................................................................. 67 3.2 Alternative esaminate ............................................................................................... 68 3.3 Diritto comparato ...................................................................................................... 69 3.4 Commento ai singoli articoli ...................................................................................... 69 3.4.1 AP-OFoP ............................................................................................................. 69 4 Rischi operativi ............................................................................................. 78 4.1 La normativa proposta .............................................................................................. 78 4.2 Alternative esaminate ............................................................................................... 79 4.3 Diritto comparato ...................................................................................................... 80 4.4 Commento ai singoli articoli ...................................................................................... 81 4.4.1 AP-OFoP ............................................................................................................. 81 4.4.2 AP-OIsFi .............................................................................................................. 86 5 Output floor e indice di leva finanziaria (leverage ratio) ........................... 86 5.1 La normativa proposta .............................................................................................. 86 5.2 Alternative verificate ................................................................................................. 87 5.3 Diritto comparato ...................................................................................................... 88 5.4 Commento ai singoli articoli ...................................................................................... 90 5.4.1 AP-OFoP ............................................................................................................. 90 6 Ulteriori adeguamenti ................................................................................... 94 6.1 Commento ai singoli articoli ...................................................................................... 94 6.1.1 AP-OFoP ............................................................................................................. 94 6.1.2 AP-OBCR .......................................................................................................... 101 6.1.3 AP-OLiq ............................................................................................................. 101 6.1.4 AP-OIsFi ............................................................................................................ 104 6.1.5 AP-OInFi ............................................................................................................ 104 7 Analisi d’impatto della regolamentazione ................................................ 104 7.1 Necessità di un intervento da parte dello Stato ....................................................... 104 7.2 Opzioni d’intervento e adeguatezza dell’esecuzione............................................... 105 7.3 Ripercussioni per i singoli gruppi societari .............................................................. 105 7.4 Ripercussioni per l’economia .................................................................................. 106

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8 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio

federale ........................................................................................................ 106 9 Aspetti giuridici ........................................................................................... 106 9.1 Costituzionalità ....................................................................................................... 106 9.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ..................................... 107 9.3 Delega di competenze legislative ........................................................................... 107 10 Entrata in vigore ......................................................................................... 107

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Elenco delle abbreviazioni AMA Approccio avanzato di misurazione (Advanced Measurement Ap- proach) LBCR Legge dell’8 novembre 1934 sulle banche; RS 952.0 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche; RS 952.02 BRI Banca dei regolamenti internazionali BCBS Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision) BI Indicatore commerciale (Business Indicator) BIC Componente dell’indicatore commerciale (Business Indicator Compo- nent) LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; RS 831.40 OPP 3 Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fi- scali per i contributi a forme di previdenza riconosciute; RS 831.461.3 CRR Regolamento UE relativo ai requisiti prudenziali (Capital Require- ments Regulation) CVA Perdite di valore di mercato risultanti da adeguamenti della valuta- zione del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli (Credit Valuation Adjustment) D-SIB Banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale (se- condo art. 124a OFoP) (Domestic Systemically Important Banks) ABE Autorità bancaria europea (European Banking Authority) DFF Dipartimento federale delle finanze ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority) EPE Expected-Positive-Exposure OFoP Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri; RS 952.03 BCE Banca centrale europea LSerFI Legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari; RS 950.1 OIsFi Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari; RS 954.11 FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari LFINMA Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1 FSB Financial Stability Board G-SIB Banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (secondo art. 124a OFoP) (Globally Systemically Important Banks) IFRS International Financial Reporting Standards ILM Moltiplicatore delle perdite interne (Internal Loss Multiplier) PMI Piccole e medie imprese LGD Tasso di perdita in caso di insolvenza (Loss Given Default)

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OLiq Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità; RS 952.06 LTV Rapporto tra l’importo del credito scoperto (credito scoperto e tutti gli impegni di credito) e il valore del finanziamento esterno (Loan to Va- lue) GLN Gruppo di lavoro nazionale OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Organi- sation for Economic Co-operation and Development) LOF Legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie; RS 211.423.4 OOF Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull’emissione di obbligazioni fondia- rie; RS 211.423.41 PONV Point of non-viability AIR Analisi d’impatto della regolamentazione RSF Ammontare di provvista stabile obbligatoria (Required Stable Funding) AS-BRI Approccio standard internazionale per i rischi di credito SA-CCR Approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati (Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk) ASB Associazione svizzera dei banchieri QIS Studio sull’impatto quantitativo (Quantitative Impact Study) RWA Posizioni ponderate in funzione del rischio (Risk-weighted Assets) BNS Banca nazionale svizzera VaR Valore a rischio (Value-at-Risk) CIR Commissione interna di redazione CC Codice civile svizzero; RS 210

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nel dicembre 2017 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Ban- king Supervision, BCBS) ha adottato il quadro normativo finalizzato di Basilea III1, completato nel febbraio 2019 con lo standard minimo rivisto per i rischi di mercato2. Mentre i precedenti standard adottati dal BCBS per Basilea III si concentravano sulla definizione di fondi propri computabili, sulla determinazione delle quote di capitale minimo e sugli indicatori di liquidità, il quadro normativo finalizzato di Basilea III è incentrato su una copertura con fondi propri più sensibile ai rischi rispetto a oggi e sull’interazione tra metodi di misurazione standardizzati e interni. A tal fine si prevede di aumentare l’importanza e la sensibilità ai rischi degli approcci standard, di limitare l’applicabilità dei modelli interni alle banche e di sostituire l’attuale soglia minima (output floor) di Basilea II, che fa riferimento a Basilea I, con un output floor che faccia riferimento agli approcci standard rivisti. Lo scopo è restringere maggiormente il margine di manovra di cosiddetti modelli interni nella determinazione delle esigenze in materia di fondi propri e assicurare un calcolo trasparente e comparabile a livello internazionale delle esigenze di capitale. Gli adeguamenti proposti, elaborati dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) in collabora- zione con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS), sono stati ampiamente discussi con i rappresentanti degli istituti interessati. Fra settembre 2019 e marzo 2022 hanno avuto luogo 12 incontri tra il gruppo di lavoro nazio- nale (GLN) sull’attuazione di Basilea III finale. Nel GLN trovano rappresentanza: le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (Globally Systemically Important Banks, G- SIB), le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale (Domestic Systemically Important Banks, D-SIB), l’Associazione svizzera dei banchieri, l’Associazione delle banche estere in Svizzera, l’Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzio- nale, l’Unione delle Banche Cantonali Svizzere, l’Association de banques privées suisses, l’Association des banques régionales suisses, il Verband Schweizer Wertpapierhäuser, le ban- che delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR, EXPERTsuisse, nonché la FINMA, la BNS e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Oltre alle modifiche3 conseguenti all’attuazione di Basilea III finale, sono previsti altri adegua- menti dell’OFoP. In un’ottica di verifica dell’adeguatezza del livello di regolamentazione nell’ambito dei mercati finanziari, alcune disposizioni di Basilea III disciplinate finora nelle cir- colari della FINMA saranno sancite nell’OFoP.4 Vi saranno integrati, in particolare, alcuni ap- procci attualmente già impiegati in forma semplificata. Inoltre si prevedono anche diverse pre- cisazioni o rettifiche di articoli esistenti dell’OFoP la cui necessità di adeguamento è emersa nel corso dei lavori del progetto Basilea III finale.5 Infine saranno completate alcune norme di delega esistenti per l’emanazione di disposizioni di esecuzione della FINMA e ne saranno

1 Basel III: Finalising post-crisis reforms, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org > Committees and associa- tions > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Basel III: Finalising post-crisis reforms 2 Minimum capital requirements for market risk, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Minimum capital requirements for market risk 3 AP-OFoP: art. 4, 4b, 5, 5a, 5b, 6, 13, 45a, 53, 63, 63a, 66, 68, 68a, 69, 70, 70a, 70b, 71, 71a, 71b, 72, 72a, 72b, 72c, 72d, 72e, 72f, 72g, 77a, 77b,77c, 77d, 77e, 77f, 77g, 77h, 77j, 80, 81, 81a, 81b, 81c, 82, 83, 83a, 87, 88, 90, 91, 92, 92a, 92b, 93, 93a, 94, 148o, 148p, 148q, allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4, alle- gato 5, allegato 10, allegato 11; AP-OOF: art. 14a, 21a; AP-OLiq: allegato 5

4 AP-OFoP: art. 5c, 22, 59a, 59b, 64, 64a, 64b, 64c, 100

5 AP-OFoP: art. 2, 4, 6, 16, 21, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 42a, 43, 44, 44a, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 86a, 87, 96, 97, 98, 115, 119, 128, 131a, 136, allegato 8; AP-OLiq: art. 1, 15a, 15b, 17i, 17j, 17m

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create anche delle nuove.6 A ciò si aggiungono modifiche dovute al cambiamento dei rimandi dinamici allo standard minimo di Basilea in rimandi statici (si vedano le spiegazioni all’alle- gato 1).7 A causa delle suddette modifiche, anche la struttura dell’OFoP è stata parzialmente adattata.8 La versione determinante degli standard minimi di Basilea è consultabile sul sito Internet della SFl. 9 Le abbreviazioni (ad es. CRE) fanno riferimento ai rispettivi capitoli. Tutti i riferimenti ai paragrafi dello standard minimo di Basilea contenuti nel presente rapporto si riferiscono all’allegato 1 dell’AP-OFoP, non hanno alcuna pretesa di completezza ed espli- cano un effetto giuridicamente vincolante soltanto quando vi sia un esplicito riferimento nel testo dell’ordinanza stessa. Il DFF ha deciso, d’intesa con la Commissione interna di redazione (CIR) e l’Ufficio federale di giustizia, di non procedere a una revisione totale dell’OFoP per questo progetto. Dall’analisi delle modifiche è emerso che meno della metà della versione esistente dell’OFoP verrà ade- guato a livello di contenuto. Molti aspetti del quadro normativo di Basilea III sono già stati at- tuati nell’OFoP in precedenza. Questo progetto rappresenta la finalizzazione di questa attua- zione. I benefici di un’ulteriore revisione totale, compreso l’adeguamento dalla struttura complessiva, sarebbero stati di gran lunga inferiori ai costi di attuazione supplementari che ne derivano soprattutto per le banche.

1.2 Necessità d’intervento e obiettivi

La crisi finanziaria globale ha incrinato la fiducia nelle quote di fondi propri ponderate in fun- zione del rischio pubblicate dalle banche. Le analisi empiriche del BCBS hanno dimostrato che dal calcolo degli attivi ponderati in funzione del rischio (Risk-weighted Assets, RWA) risultava una variabilità troppo ampia tra le singole banche. Un obiettivo centrale di Basilea III finale consiste quindi nel ridurre l’eccessiva variabilità degli RWA, materialmente non giustificata, che si ripercuote sulle quote di fondi propri ponderate in funzione del rischio pubblicate dalle banche. Basilea III finale deve ora garantire quote di fondi propri ponderate in funzione del rischio sufficientemente trasparenti e confrontabili che permettano al mercato di realizzare una valutazione effettiva dei rischi. Con Basilea III finale il BCBS intende garantire un equilibrio adeguato tra semplicità, confrontabilità e sensibilità ai rischi nonché evitare eccessive ottimiz- zazioni dei modelli. Anche la Svizzera ritiene validi gli obiettivi perseguiti dal BCBS poiché permettono di rafforzare il sistema e la stabilità finanziaria. Un’attuazione dello standard globale del BCBS, perlomeno, sostanzialmente conforme e una valutazione corrispondente da parte del BCBS sono elementi validi e importanti per la piazza finanziaria svizzera. Di conseguenza, gli adeguamenti dell’AP-OFoP sono stati concepiti in modo da ottenere un giudizio positivo nel quadro del Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) condotto dal BCBS.10 Questa sostanziale conformità con lo standard mi- nimo di Basilea consente un certo margine di manovra. Nell’ambito delle esigenze in materia di fondi propri, il margine massimo concesso varia in base alla riduzione degli RWA risultante da eventuali scostamenti sia nell’aggregato di tutte le banche sia riferiti alla banca più colpita. Lo scopo dell’attuazione svizzera è quello di utilizzare il margine di manovra in modo che la piazza finanziaria svizzera abbia benefici possibilmente elevati e costi di attuazione possibil- mente bassi e che gli obiettivi in materia di mercati finanziari previsti per la protezione dei creditori e del sistema non vengano compromessi.

6 AP-OFoP art. 5, 5a, 5b, 16, 20, 27, 31, 40a, 50, 58, 59, 59a, 59b, 61, 62, 63, 63a, 69, 70b, 71b, 72g, 77b, 77g, 77h, 77j, 81b, 83, 83a, 87, 90, 100, 119; AP-OBCR: art. 12; AP-OIsFi: art. 66, 68 7 In particolare AP-OFoP: art. 4a, 16, 32, 42, 50, 57, 59, 61, 62, 63, 72g, 77, 87, 118, 119, allegato 1; AP-OLiq:

art. 17i, 17j, 17m, allegato 10 8 AP-OFoP: art. 1, 2, 4, 22, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 42a, 42b, 43, 47, 47a, 48, 49, 50, 56, 59, 59a, 59b, 60, 62, 63,

64, 64a, 64b, 64c, 71a, 72g, 73, 74, 75, 76, 77f, 78, 79, 80, 82, 86, 86a, 87, 88, 97, 106, 115, 128, 136, 148i 9 www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Stan-

dard minimi di Basilea 10 L’obiettivo è quello di ottenere il giudizio «compliant» o, perlomeno, «largely compliant». Altri livelli di valuta-

zione sono «materially non-compliant» e «non-compliant».

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Attuazione in termini di tempo L’attuazione nazionale in Svizzera si orienta, da un lato, al calendario prescritto dal BCBS (entrata in vigore all’1.1.2023) e, dall’altro, all’attuazione in altre Giurisdizioni importanti (UE, Regno Unito, USA ecc.) poiché la piazza finanziaria svizzera è strettamente interconnessa a livello internazionale, in particolare con l’Europa, e ciò consente di garantire pari condizioni concorrenziali («level playing field») nei confronti di altre importanti piazze finanziarie. Se- condo la pianificazione attuale del progetto e considerando un termine per l’introduzione di almeno un anno, in Svizzera l’entrata in vigore è prevista nel corso del 2024.

Proporzionalità Per quanto riguarda la concezione differenziata della regolamentazione (proporzionalità), l’at- tuazione nazionale si è svolta secondo i seguenti principi. i) Per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR, il pacchetto finalizzato di Basilea III sarà attuato con semplificazioni sia per quanto riguarda il calcolo dei fondi propri richiesti sia per la pubblicazione. Le corrispondenti semplificazioni in materia di fondi propri comportano sempre esigenze pressoché equivalenti o superiori nei settori parziali specifici rispetto a quelle previste dagli standard di Basilea III finale (ad es. art. 69 cpv. 4). ii) Se le semplificazioni comportano esigenze pressoché equivalenti o superiori a quelle pre- viste dagli standard di Basilea III finale (ad es. art. 70 cpv. 4), si applicano in parte anche alle banche della categoria 3. Se le attività commerciali o le posizioni interessate sono insi- gnificanti, si possono applicare anche le regolamentazioni de minimis (ad es. art. 69 cpv. 4). Le soglie di essenzialità sono state definite quantitativamente. Semplificazioni a livello di pubblicazione sono previste anche per le banche della categoria 3. iii) Per le banche delle categorie 1 e 2 sarà completamente attuato il pacchetto finalizzato di Basilea III.

Inoltre, le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5 che si qua- lificano per beneficiare delle semplificazioni secondo gli articoli 47a–47e OFoP non sono inte- ressate dalle modifiche di questo progetto per quanto riguarda il calcolo dei fondi propri ne- cessari.

Gestione del margine di manovra nazionale Lo standard minimo di Basilea include numerose possibilità di scelta nazionali. In alcuni settori (ad es. in quello immobiliare), lo standard prevede esplicitamente la possibilità di fissare esi- genze più elevate se le condizioni nazionali specifiche differiscono da quelle su cui si basa lo standard minimo di Basilea. Anche in altri settori il BCBS ha fornito varie opzioni nazionali per tenere conto delle specifiche circostanze locali. In linea di principio, la Svizzera adotta i fattori di ponderazione del rischio previsti dallo standard nel modo richiesto dal BCBS. Le relative divergenze riguardano solo settori in cui lo standard è attuato in modo semplificato, evitando in linea di principio inasprimenti. I margini di manovra nazionali esplicitamente previsti dallo standard sono stati concepiti tenendo in attenta considerazione la competitività internazionale e la stabilità del sistema finanziario. In concreto sono stati considerati gli effetti di diverse pos- sibilità d’intervento sulla capitalizzazione delle banche, la sensibilità ai rischi e l’attuazione in piazze finanziarie comparabili. Le definizioni materiali da stabilire a livello nazionale secondo lo standard sono state fissate in considerazione dei rischi e in un’ottica prudenziale e dovranno essere chiaramente motivate nel seguito. Informazioni dettagliate in merito sono disponibili nelle spiegazioni sulle singole disposizioni e nelle sezioni sulle alternative esaminate. Ulteriori informazioni sono reperibili nell’analisi d’impatto della regolamentazione.

Esigenze di capitale dell’approccio standard La riforma di Basilea III finale mira a rendere le esigenze di capitale più sensibili ai rischi ri- spetto a oggi, senza tuttavia aumentarle o diminuirle in maniera generale. Con gli adeguamenti

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previsti dall’AP-OFoP si auspica anche un’attuazione della riforma pressoché senza incidenza sul capitale a livello aggregato (senza le grandi banche11). I risultati di uno studio sull’impatto quantitativo (Quantitative Impact Study, QIS) condotto fra marzo e maggio 2021 confermano il raggiungimento di tale obiettivo.

1.3 Diritto comparato

Per l’analisi del diritto comparato sono state prese in considerazione i progetti di regolamen- tazione concernenti l’attuazione di Basilea III finale in Australia12, nell’UE13, a Hong Kong14, in Canada15 e a Singapore16. L’entrata in vigore della regolamentazione modificata è prevista per il 1° gennaio 2023 in Australia, a Hong Kong, in Canada e a Singapore e per il 1° gennaio

2025 nell’UE.

2 Rischi di credito

2.1 La normativa proposta

Nel finalizzare lo standard minimo di Basilea sulla copertura con fondi propri dei rischi di cre- dito, il BCBS17 mirava a migliorare la comparabilità tra banche all’interno e tra le varie Giuri- sdizioni e a sviluppare ulteriormente l’approccio standard per i rischi di credito come alternativa e complemento adeguati all’approccio basato sui rating interni (Internal Ratings-based Ap- proach, IRB). In questo contesto bisognava trovare un compromesso tra semplicità e sensibi- lità ai rischi. Alcuni punti della normativa proposta nell’AP-OFoP vengono delineati brevemente di seguito. Verifica della diligenza In seguito alla conclusione tratta dalla crisi finanziaria del 2007–2009, il nuovo articolo 63a si prefigge di assicurare che le banche non applichino meccanicamente i rating esterni delle agenzie di rating. In futuro, questo principio si applicherà in maniera generale, ma in particolare ai crediti nei confronti di banche e imprese e ai titoli di credito coperti. Se si utilizza un rating esterno, in futuro la banca deve valutare, nell’ambito della verifica della diligenza, se il fattore di ponderazione del rischio applicato è effettivamente appropriato. Nello stesso contesto si prevede di aumentare i requisiti imposti alle agenzie di rating per il riconoscimento da parte della FINMA. Adeguamenti delle classi di posizione esistenti Per aumentare la sensibilità ai rischi e rimediare alle carenze esistenti nell’approccio standard per i rischi di credito, sono previsti diversi adeguamenti delle classi di posizione esistenti: stru- menti partecipativi (art. 4 e 63 nonché allegato 4 n. 1.3–1.5), posizioni in stato di default (art. 63

11 A seguito di Basilea III finale, per le due grandi banche aumentano le esigenze di capitale rispetto allo status quo. 12 Australia (2021): Prudential Practical Guide, Draft APG 110 Capital Adequacy, Draft APG 112 Standardised

Approach to Credit Risk, Draft APG 113 Internal Rating-based Approach to Credit Risk, Draft APG 115 Stand- ardised Measurement Approach to Operational Risk, Australian Prudential Regulation Authority (APRA), no- vembre 2021 13 UE (2021): Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)

n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor; Commissione europea, 27 ottobre 2021 14 Hongkong (2020): Implementation of the Basel III Final Reform Package, Consultation paper CP 20.02, Hong

Kong Monetary Authority (HKMA), novembre 2020 15 Canada (2021): Draft Guideline, Capital Adequacy requirements (CAR), Leverage Requirements (LR), Office

of the Superintendent of Financial Institutions Canada (OSFI), marzo 2021 16 Singapore (2021): Draft Standards for Credit Risk Capital and Output Floor Requirements for Singapore-incor-

porated Banks, Consultation Paper P003-2021, Monetary Authority of Singapore, (MAS), marzo 2021 17 Revisions to the Standardised Approach for credit risk, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org > Commit-

tees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Revisions to the Standardised Approach for credit risk

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nonché allegato 3 n. 5 ), banche (art. 68, 68a e 69 nonché n. 4 allegato 2), imprese (art. 70 nonché allegato 2 n. 6 ), posizioni retail (art. 71 nonché allegato 3 n. 1 ), posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare (art. 72–72g nonché allegato 3 n. 3 ), enti di diritto pubblico (allegato 2 n. 2 ), banche multilaterali di sviluppo (allegato 2 n. 3 ) e posizioni postergate (allegato 3 n. 4 ).  La precedente classe di posizione «titoli di partecipazione» viene sostituita dalla classe di posizione «strumenti partecipativi», che comprende anche i titoli di partecipazione. I titoli che attestano una partecipazione al capitale sociale di un’impresa sono ancora considerati titoli di partecipazione. Tuttavia, per evitare l’arbitraggio normativo, ora la classe di posi- zione ha un’accezione più ampia e include non solo i titoli di partecipazione, ma anche gli strumenti finanziari che, indipendentemente dal diritto di voto, attestano un riferimento le- gale o economico diretto o indiretto al patrimonio o al ricavo di un’impresa.  Le nuove norme per le posizioni nei confronti di banche permetteranno una copertura inferiore con fondi propri per i crediti a lungo termine nei confronti di banche con rating A. Se non è possibile utilizzare rating esterni per le posizioni nei confronti di banche, ai fini di una maggiore sensibilità ai rischi, queste dovranno essere ripartite in una delle tre nuove sottoclassi A–C per ricavarne il fattore di ponderazione del rischio. A questo scopo vengono utilizzati tra l’altro gli indicatori regolatori.  Nella classe di posizione «imprese» viene aumentata la granularità con l’introduzione di una definizione per le piccole e medie imprese (PMI). Sarà quindi possibile introdurre una ponderazione inferiore dei rischi per le posizioni nei confronti di PMI senza rating rispetto alle grandi imprese senza rating.  L’attuale classe di posizione «persone fisiche e piccole imprese» diventa la nuova classe di posizione «posizioni retail», che introduce una ponderazione in funzione del rischio più differenziata rispetto allo status quo. A certe condizioni si applica una ponderazione inferiore, ad esempio per gli impegni relativi alle carte di credito o le linee di credito non utilizzate.  La ponderazione in funzione del rischio è stata ridotta per determinate classi di rating nelle classi di posizione «enti di diritto pubblico», «banche multilaterali di sviluppo» e «po- sizioni postergate». La presente modifica dell’OFoP prevede importanti cambiamenti nell’ambito delle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare (art. 72–72g nonché alle- gato 3 n. 3 ). I regolamenti applicati finora operano una distinzione tra immobili d’abitazione e altri immobili. Per gli immobili d’abitazione, la ponderazione in funzione del rischio si avvale di un cosiddetto approccio basato sulla suddivisione in parti che suddivide i singoli crediti ipo- tecari in diverse parti di valore venale e assegna a ogni parte un diverso fattore di pondera- zione del rischio. Agli altri immobili è attualmente applicato un fattore di ponderazione del ri- schio del 100 per cento. A sua volta, l’uso futuro dell’immobile è rilevante per la ponderazione in funzione del rischio dei crediti di costruzione e dei crediti per terreni edifica- bili. Inoltre, a certe condizioni le banche sono autorizzate a prendere in considerazione i fondi propri dei mutuatari sotto forma di averi previdenziali costituiti in pegno e di diritti alle prestazioni di previdenza costituiti in pegno nella copertura con fondi propri come garanzie di valore, che si traduce in una copertura con fondi propri inferiore. La normativa proposta prevede le seguenti modifiche alla normativa esistente.  Per poter prendere in considerazione i diversi rischi dei vari tipi di immobili nella copertura con fondi propri, le banche dovranno distinguere se il credito è stato concesso per immobili d’abitazione a uso proprio, immobili d’abitazione da reddito (altri immobili d’abitazione), im- mobili commerciali a uso proprio o immobili commerciali da reddito (altri immobili commer- ciali). A seconda del rischio della categoria di oggetto corrispondente, nell’AP-OFoP ven- gono sanciti fattori di ponderazione del rischio superiori o inferiori (cfr. allegato 3 n. 3). In

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genere si riducono in tal modo le esigenze in materia di fondi propri per gli immobili d’abi- tazione e gli immobili commerciali a uso proprio, mentre aumentano per gli immobili d’abi- tazione da reddito.  Al fine di garantire una maggiore sensibilità ai rischi, lo standard minimo di Basilea prevede in futuro fattori di ponderazione del rischio preferenziali e non preferenziali per i crediti ga- rantiti da pegno immobiliare. I fattori di ponderazione del rischio preferenziali e più bassi sono previsti solo se sono soddisfatte determinate condizioni (CRE20.7118). In caso con- trario, alle posizioni si applicano esigenze in materia di fondi propri non preferenziali e più elevate. Su richiesta degli esponenti del settore e ai fini di un’attuazione efficace, la Svizzera attua in maniera semplificata gli elementi del CRE20.71 nello standard (si vedano le spie- gazioni all’art. 72c). I fattori di ponderazione del rischio preferenziali applicati ai crediti ipo- tecari con una quota di finanziamento esterno superiore al 60 per cento vengono pertanto aumentati per compensare, da un lato, la mancanza di un collegamento esplicito tra i criteri di sostenibilità interni alla banca e la copertura con fondi propri e, dall’altro, per ovviare all’assenza di singoli elementi dello standard minimo di Basilea nell’ambito della valutazione improntata alla cautela rispetto ai fattori di ponderazione del rischio preferenziali previsti dallo standard minimo di Basilea (allegato 3 n. 3.1, 3.2 e 3.4). Questi fattori di ponderazione del rischio preferenziali (leggermente più altri rispetto allo standard) si applicano solo se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 72c capoversi 1–3. In caso contrario valgono i fattori di ponderazione del rischio non preferenziali secondo l’articolo 72c capoverso 5.  Con la nuova normativa proposta le posizioni vengono ponderate nella loro totalità con il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla quota di finanziamento esterno del pegno immobiliare o, nel caso di fattori di ponderazione del rischio non preferenziali, alla contro- parte. L’attuale approccio basato sulla suddivisione in parti viene abbandonato. La ponde- razione del credito complessivo con un unico fattore di ponderazione del rischio comporta una semplificazione e una maggiore sensibilità al rischio rispetto all’approccio previsto fi- nora che applica fino a tre fattori di ponderazione diversi per ogni credito.  Dato che le esigenze in materia di fondi propri per la copertura di posizioni garantite diret- tamente o indirettamente da pegno immobiliare saranno collegate al rapporto tra l’importo del credito scoperto (credito scoperto e tutti gli impegni di credito) e il valore del finanzia- mento esterno (Loan to Value, LTV), si deve tenere conto del fatto che il valore di un im- mobile cambia nel corso di un ciclo immobiliare. Se il valore del finanziamento esterno po- tesse essere adattato in qualsiasi momento, ne conseguirebbe un’automatica diminuzione del LTV, e quindi delle esigenze in materia di fondi propri, all’aumentare dei prezzi degli immobili. Per evitare questo effetto prociclico, il valore iniziale del finanziamento esterno del pegno immobiliare (Value at Origination) deve essere stabilito nel contesto della con- cessione del credito e mantenuto per sette anni.  Ai crediti di costruzione e ai crediti per terreni edificabili per immobili d’abitazione a uso proprio continuano a essere applicati gli stessi fattori di ponderazione del rischio degli og- getti ultimati, mentre a tutti gli altri crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili si applicano fattori di ponderazione del rischio superiori (si vedano le spiegazioni all’art. 72e). In questo modo si vuole tenere conto dei maggiori rischi dei crediti legati a immobili in co- struzione.  In futuro solo i titoli costituiti in pegno nell’ambito del pilastro 3a e gli averi di previdenza costituiti in pegno (pilastri 2 e 3a, averi di libero passaggio) presso la fondazione propria della banca o presso altri istituti di previdenza che detengono questi patrimoni in contanti come depositi presso la banca che concede il credito saranno computabili come garanzie di valore per la copertura con fondi propri di immobili d’abitazione a uso proprio, in modo che solo questi riducano di conseguenza le esigenze in materia di fondi propri poste alle

18 Standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio relativamente ai ri- schi di crediti.

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banche. In futuro non saranno più computabili, in particolare, averi presso fondazioni non bancarie. La computabilità limitata è il risultato delle disposizioni di Basilea modificate in materia di computo delle garanzie finanziarie per crediti che mirano a uniformare le modalità di calcolo e, in definitiva, a migliorare gli indicatori di fondi propri comparabili. Creazione di nuove classi di posizione Per rendere la regolamentazione più sensibile ai rischi, nell’AP-OFoP vengono create due nuove classi di posizione in linea con lo standard minimo di Basilea: i finanziamenti speciali (art. 70a e 70b nonché allegato 2 n. 7 ) e i titoli di credito esteri coperti (art. 71b nonché allegato

2 n. 8 ).

Posizioni in operazioni fuori bilancio Le esigenze in materia di fondi propri per gli importi di credito impegnati ma non ancora utiliz- zati vengono aumentate nell’ambito della presente revisione dell’OFoP. Questo per tenere conto del fatto che gli impegni corrispondenti (posizione fuori bilancio) possono essere utilizzati in qualsiasi momento e quindi diventare una posizione di bilancio da coprire con fondi propri. Rischi CVA Durante la crisi finanziaria globale le perdite di valore di mercato risultanti da adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli (Credit Valuation Adjustment, CVA) operati a causa del rischio di insolvenza della controparte, sono state una fonte significativa di perdite per le banche, superando in alcuni casi le perdite causate da in- solvenze dirette. Con il presente adeguamento dell’OFoP vengono pertanto riviste le esigenze in materia di fondi propri per i rischi corrispondenti. Si abolisce inoltre l’approccio dei modelli interni e ven- gono introdotti un approccio avanzato e un approccio base, perché i rischi CVA sono di natura complessa ed è pressoché impossibile per le banche modellarli in maniera durevole e pru- dente. Oltre a questi due approcci, viene introdotto anche un approccio semplificato.  L’approccio avanzato dell’inquadramento CVA rivisto è concepito e calibrato in modo tale da essere in linea con l’approccio standard della normativa sui rischi di mercato rivista dal BCBS. L’approccio avanzato CVA, così come l’approccio standard per i rischi di mercato, si basano ad esempio sulle sensibilità del «fair value» ai fattori di rischio del mercato. Gli approcci attuali si basano sull’esposizione prudenziale al rischio di credito della controparte e non tengono conto dei fattori di rischio specifici di questa esposizione e delle coperture ad essa orientate, che vengono invece esplicitamente considerati nel nuovo approccio avanzato.  La calibrazione dell’approccio base si orienta sua volta su quella dell’approccio avanzato.  Per le banche il cui importo nominale lordo aggregato in derivati non regolati tramite una controparte centrale ammonta al massimo a 125 miliardi di franchi di valore nominale è messo a disposizione un approccio semplificato, che permette alla banca di coprire i propri rischi CVA in misura pari all’ammontare dei fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di credito della controparte, senza dover eseguire alcun calcolo aggiuntivo. I tre approcci e le relative pietre angolari vengono ora sanciti nell’AP-OFoP.

2.2 Alternative esaminate

Nell’ambito dei lavori sull’attuazione nazionale dello standard minimo di Basilea finale sono state esaminate varie opzioni d’intervento, tra cui opzioni che sono ammesse dallo standard minimo o altre che se ne discostano consapevolmente. Di seguito vengono spiegate le opzioni esaminate e la soluzione scelta.

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Definizione di piccole e medie imprese (art. 70 cpv. 3 e 4) Lo standard minimo di Basilea19 prevede una ponderazione preferenziale in funzione del ri- schio per le posizioni nei confronti delle PMI senza rating (85 % invece del 100 % per le altre imprese senza rating). Per definire le PMI, lo standard si avvale di un limite superiore della cifra d’affari annua consolidata dell’impresa (50 mio. di euro o 75 mio. di franchi). Nel caso delle banche delle categorie 3–5 secondo l’allegato 3 OBCR, su suggerimento delle banche interessate è stata esaminata una definizione alternativa per l’attuazione semplificata dello standard, secondo la quale nell’AP-OFoP sono da considerarsi PMI le imprese con un mas- simo di 250 collaboratori, indipendentemente dalla cifra d’affari annua conseguita. In base all’analisi dei dati dell’Ufficio federale di statistica sulle imprese in Svizzera, solo un numero esiguo di imprese è assegnato sulla base della definizione alternativa a una classe diversa rispetto a quanto previsto dai criteri del BCBS relativi alla cifra d’affari. Per tenere presente i rischi derivanti da eventuali assegnazioni errate rispetto allo standard di Basilea, la definizione alternativa secondo l’AP-OFoP prevede per le posizioni nei confronti delle PMI senza rating l’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio leggermente più alto, ovvero del 90 per cento. Finanziamenti speciali (art. 70a e 70b) I finanziamenti del commercio di materie prime possono essere differenziati in due tipi: tran- sazionali20 e non transazionali21. Lo standard minimo di Basilea finale non opera questa distin- zione e prevede lo stesso fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento per entrambi i tipi di finanziamento. Sulla base della raccomandazione 2 formulata dal Consiglio federale nell’ambito del rapporto sulle materie prime22, nel quadro dell’attuazione di Basilea III finale è stata svolta un’analisi per stabilire se i finanziamenti transazionali per il commercio di materie prime siano associati a un rischio minore e di conseguenza se anche nel loro caso si giustifi- casse un fattore di ponderazione del rischio inferiore. La piazza svizzera del commercio di materie prime è specializzata in questo tipo di finanziamenti e una soluzione corrispondente avrebbe portato a condizioni di finanziamento più interessanti per questa attività, per la quale la Svizzera si trova in concorrenza con altri Paesi. Tuttavia, la conclusione tratta dalla verifica concernente il rischio dei finanziamenti transazionali e non transazionali per il commercio di materie prime non era chiara per tutte le banche. Pertanto, una ponderazione in funzione del rischio inferiore sarebbe indicata soltanto se la banca possa aver dimostrato, sulla base di dati storici, che i finanziamenti transazionali per il commercio di materie prime comportano un ri- schio esiguo. Poiché una soluzione corrispondente non sarebbe compatibile con lo standard minimo di Basilea, è stato analizzato l’impatto di un simile scostamento dallo standard minimo. Da questa analisi è emerso, da un lato, che uno scostamento non sarebbe sostanziale nell’ag- gregato, ma lo sarebbe certamente per la banca maggiormente colpita. Di conseguenza, que- sta soluzione non avrebbe richiesto gran parte del margine di manovra possibile previsto con

19 CRE20.47 20 Per loro natura, i finanziamenti transazionali per la negoziazione di materie prime sono sempre a breve ter- mine e associati a un flusso commerciale di materie prime. Le transazioni finanziate riflettono un’effettiva com- pravendita di beni tra fornitore (commerciante o produttore) e acquirente. La merce funge da garanzia del fi- nanziamento. Il ricavato della vendita delle materie prime finanziate viene utilizzato per rimborsare il credito. Sulla base di vari documenti e fonti che provano il flusso delle merci finanziate, la banca verifica sistematica- mente che il credito venga impiegato nell’ambito concordato. Questo monitoraggio viene di solito effettuato da team specializzati che vengono impiegati in modo specifico e separato dal front office. 21 Per loro natura, i finanziamenti non transazionali per la negoziazione di materie prime sono spesso a lungo

termine o ciclici. Nel caso delle linee di credito corrispondenti, il monitoraggio relativo alle transazioni non è possibile o auspicato, perché lo specifico «commodity trade flow» (flusso commerciale delle materie prime) non è noto, anche qualora esistesse, pertanto non esistono nemmeno garanzie. L’unica fonte di rimborso è il completo ricorso al mutuatario. Questo tipo di finanziamento viene quindi generalmente fornito solo ai clienti con un’elevata solvibilità. 22 Il settore delle materie prime in Svizzera: bilancio della situazione e prospettive, 30 novembre 2018

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un’attuazione perlopiù conforme allo standard (cfr. n. 1.2). Dall’altro lato, dato che solo un nu- mero esiguo di istituti eroga tali finanziamenti, il beneficio di una simile soluzione sarebbe in- vece limitato. Pertanto questa soluzione non è stata ulteriormente perseguita. Posizioni garantite da pegno immobiliare: immobili d’abitazione a uso proprio (art. 72 cpv. 3) Lo standard minimo di Basilea prevede che, oltre agli immobili d’abitazione a prevalente uso personale, un certo numero, stabilito dalla rispettiva Giurisdizione, di «ulteriori unità abitative» date in locazione possano essere trattate come immobili d’abitazione a uso proprio per il cal- colo degli RWA.23 Nell’ambito del QIS è stata analizzata l’influenza sugli RWA esercitata da una o due ulteriori unità abitative («unità libere») date in locazione che, invece di essere trat- tate come immobili d’abitazione da reddito, sono considerate immobili d’abitazione a uso po- prio. Per escludere le possibilità di arbitraggio, le banche dovrebbero considerare il numero di unità abitative date in locazione per singolo mutuatario di tutte le banche. Tuttavia, nel QIS solo pochissime banche sono state in grado di fornire tali dati. Secondo l’analisi eseguita, se si presuppongono due unità libere anziché una, gli RWA per gli immobili d’abitazione diminui- scono solo dell’1 per cento a livello aggregato per tutte le banche. Nel caso della banca più colpita, questi RWA sono diminuiti del 6,7 per cento. Ciò dimostra che, con un trasferimento dei costi legati ai fondi propri ai mutuatari, solo pochi mutuatari sarebbero colpiti dalla scelta di un’unità libera anziché due per l’attuazione svizzera. Posizioni garantite da pegno immobiliare: delimitazione tra immobili a uso proprio e immobili da reddito Lo standard minimo di Basilea definisce gli immobili da reddito in base all’entità dei flussi di cassa che essi generano. Pertanto il servizio del credito e le prospettive di rimborso del credito in caso di insolvenza del mutuatario dipendono significativamente dai flussi di cassa generati dall’immobile finanziato.24 Di conseguenza, un immobile verrebbe considerato un immobile da reddito se, ad esempio, oltre il 50 per cento del reddito usato per valutare la capacità creditizia del mutuatario proviene dai flussi di cassa generati dall’immobile. Per gli immobili d’abitazione, il numero di unità abitative può essere usato come alternativa per distinguere tra oggetti a uso proprio e immobili d’abitazione da reddito;25 mentre per la definizione di immobili commerciali da reddito lo standard non prevede una metodologia alternativa. Secondo l’attuale prassi delle banche, questa delimitazione del tipo di oggetto dipende dal tipo di uso dominante. Per ragioni di praticabilità si è quindi rinunciato a inserire nell’AP-OFoP la delimitazione mediante il flusso di cassa generato dall’immobile prevista dallo standard minimo di Basilea. Sia gli immobili d’abitazione sia quelli commerciali che non soddisfano il criterio di «prevalentemente a uso proprio» (art. 72) vengono pertanto considerati oggetti da reddito. A causa di questo tipo di delimitazione, per gli immobili da reddito è stato scelto il termine «altri» immobili (quantità re- sidua) (cfr. n. 3.2 e 3.4 allegato 3). Posizioni garantite da pegno immobiliare: sostenibilità e valutazione prudente (art. 72c e 72d) Lo standard minimo di Basilea prevede fattori di ponderazione del rischio preferenziali per le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare se viene soddisfatta una serie di criteri integrati nell’articolo 72c capoverso 1. Tra questi criteri si annoverano la sostenibilità e la valutazione prudente. Le direttive delle banche concernenti la concessione di crediti prevedono, in particolare, che la capacità di rimborso del debitore sia valutata in base a parametri e valori soglia concreti. Inoltre impongono una valutazione prudente del pegno immobiliare.

23 CRE20.81 (2) 24 CRE20.79 25 CRE20.81 (2)

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Nel QIS sono state considerate varie opzioni per la sostenibilità dei crediti e la valutazione prudente.  Opzione 1: nessuna presa in considerazione delle esigenze di sostenibilità e della valuta- zione prudente per l’applicazione della copertura preferenziale con fondi propri.  Option 2: adempimento di una regola di sostenibilità prescritta dalle autorità26,27 e applica- zione di una riduzione del 10 per cento28 al prezzo di mercato come condizione per la copertura preferenziale con fondi propri.  Option 3: nessuna presa in considerazione completa ed esplicita delle esigenze di soste- nibilità e della valutazione prudente per l’applicazione della copertura preferen- ziale con fondi propri a fronte dei fattori di ponderazione più alti applicati ai crediti ipotecari con una quota di finanziamento esterno superiore al 60 per cento. Dei 38 istituti che hanno partecipato al QIS, solo sette hanno quantificato concretamente la quota di crediti che, secondo la regola predefinita dalle autorità (opzione 2), non sarebbe so- stenibile. Queste indicazioni presentano notevoli differenze tra i diversi istituti per quanto ri- guarda la quota di crediti non sostenibili. In media, l’11 per cento dei crediti non soddisfa la regola di sostenibilità richiesta nel QIS dalle autorità. Tuttavia, in alcuni settori (specialmente in quello degli immobili da reddito), alcuni istituti presentano crediti di cui oltre il 60 per cento non soddisfa la regola prescritta dalle autorità. Gli esponenti del settore hanno ritenuto l’applicazione di diversi fattori di ponderazione del rischio (preferenziali/non preferenziali) troppo complessa nell’ottica della sostenibilità e della valutazione prudente. A titolo di semplificazione e per contenere i costi di implementazione, in Svizzera si prevede l’attuazione dell’opzione 3. Per compensare la mancanza di un collega- mento tra i criteri di sostenibilità interni alla banca e la copertura con fondi propri e per ovviare all’assenza di singoli elementi dello standard minimo di Basilea nell’ambito della valutazione improntata alla cautela, per i crediti ipotecari con un quota di finanziamento esterno superiore al 60 per cento l’AP-OFoP prevede l’applicazione di fattori di ponderazione del rischio prefe- renziali leggermente più elevati rispetto a quelli dello standard di Basilea (allegato 3 n. 3.1, 3.2 e 3.4). Inoltre, considerata l’importanza del portafoglio ipotecario delle banche svizzere, le au- torità ritengono che sia opportuno non ridurre eccessivamente in questo ambito i fattori di pon- derazione del rischio nel complesso rispetto alla regolamentazione attuale. Un elemento della valutazione prudente secondo lo standard minimo di Basilea è il manteni- mento del valore del finanziamento esterno dopo la data di concessione del credito (Value at Origination). Gli effetti di questo mantenimento invariato e dell’applicazione del principio del valore inferiore sono stati analizzati sulla base di ulteriori indagini, rispetto a quelle condotte dal QIS. Le analisi mostrano effetti limitati sulla copertura con fondi propri. Se in una simula- zione statica si suppone che le regole sul Value at Origination secondo l’AP-OFoP siano già in vigore, rispetto allo status quo fissare la durata a dieci anni comporterebbe l’aumento degli RWA dello 0,8 per cento. Questo risultato può essere spiegato dal fatto che per quasi il 40 per cento dei crediti ipotecari la valutazione risale al momento dell’entrata in portafoglio e che per il 20 per cento di essi la valutazione ha almeno dieci anni. Inoltre, circa il 10 per cento dei

26 I crediti per immobili d’abitazione a uso proprio e immobili commerciali a uso proprio sono sostenibili se i costi figurativi per interessi (tasso d’interesse medio di riferimento dei crediti ipotecari secondo l’articolo 12a dell’ordi- nanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali [OLAL] più il 3 per cento dell’importo finanziato con i crediti) nonché le spese accessorie figurative pari allo 0,8 per cento del valore di finanziamento esterno e l’ammortamento minimo da versare secondo l’autodisciplina non superano un terzo del reddito soste- nibile del mutuatario. 27 I crediti per immobili d’abitazione a uso di terzi e immobili commerciali a uso di terzi sono sostenibili se i costi

figurativi per interessi (tasso d’interesse medio di riferimento dei crediti ipotecari secondo l’articolo 12a dell’OLAL più il 3 per cento in riferimento all’importo finanziato con i crediti) nonché le spese accessorie figurative pari allo 0,8 per cento del valore di anticipo e l’ammortamento minimo da versare secondo l’autodisciplina non superano gli introiti netti sostenibili delle pigioni. 28 In questo modo si vuole tenere conto del fatto che probabilmente l’attuale prezzo di mercato è nettamente su-

periore al valore considerato come sostenibile per l’intera durata del finanziamento immobiliare con crediti.

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crediti ipotecari ha una valutazione più datata rispetto all’entrata in portafoglio. Per tutti questi crediti ipotecari la simulazione statica non mostra effetti sulla copertura con fondi propri. Un effetto sulla copertura con fondi propri risulta soltanto quando il fattore di ponderazione del rischio per il credito ipotecario in esame cambia con e senza Value at Origination. Per prendere in considerazione nello standard la valutazione prudente richiesta, il termine per il manteni- mento del valore iniziale del finanziamento è stato quindi fissato a sette anni nell’AP-OFoP (art. 72b). Posizioni garantite da pegno immobiliare: approccio «loan splitting» (allegato 3 n. 3) Per la ponderazione in funzione del rischio dei crediti per gli immobili a uso proprio, lo standard minimo di Basilea prevede due approcci, fra i quali ogni Giurisdizione deve scegliere quello da attuare a livello nazionale. Da un lato è possibile ponderare l’intero credito con il fattore di ponderazione del rischio previsto dallo standard in base alla quota di finanziamento esterno (cosiddetto approccio «whole loan»). Dall’altro si potrebbe anche applicare il cosiddetto ap- proccio «loan splitting»29, che, ai fini del calcolo della copertura con fondi propri, prevede la divisione del credito in due parti o tranche (fino al 55 % del valore di finanziamento esterno dell’immobile, credito residuo); nel caso degli immobili d’abitazione a uso proprio, alla prima tranche si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 per cento e al credito residuo un fattore di ponderazione del rischio della controparte. Nel caso degli immobili commerciali a uso proprio, per la ponderazione in funzione del rischio della prima tranche si deve applicare il valore minimo risultante dal 60 per cento o dal fattore di ponderazione del rischio della con- troparte e per il credito residuo il fattore di ponderazione del rischio della controparte. Questo approccio è concettualmente paragonabile all’attuale approccio basato sulla suddivisione in parti. Nel complesso la sensibilità ai rischi dell’approccio «whole loan» è tuttavia superiore a quella dell’approccio «loan splitting». Dato che nello standard di Basilea l’opzione dell’approc- cio «loan splitting» non è disponibile per gli immobili da reddito, durante i lavori di attuazione si è deciso di introdurre nell’AP-OFoP l’approccio «whole loan» per tutti i tipi di oggetto. Ne dovrebbe risultare una semplificazione dell’attuazione e successivamente del funzionamento. Posizioni garantite da pegno immobiliare: patrimoni previdenziali costituiti in pegno come misura di riduzione dei rischi (art. 72f cpv. 2) In certi casi, i patrimoni previdenziali costituiti in pegno attualmente noti e usuali non soddi- sfano le esigenze dello standard minimo di Basilea30 per l’ammissione come misura di ridu- zione dei rischi e quindi per la riduzione degli RWA. Altresì ammessi per ridurre gli RWA e quindi le esigenze in materia di fondi propri sono, in base all’AP-OFoP, i titoli costituiti in pegno nell’ambito del pilastro 3a nonché gli averi di previdenza costituiti in pegno (pilastri 2 e 3a, averi di libero passaggio) presso la fondazione propria della banca o presso altri istituti di previdenza che detengono questi patrimoni in contanti come depositi presso la banca creditrice. L’analisi dei dati del QIS condotta presso 20 banche dimostra che la garanzia consentita attualmente diminuisce così del 28 per cento a livello aggregato. Per l’istituto più colpito del campione, la riduzione è superiore al 90 per cento. Con l’opzione scelta, gli RWA per le posizioni garantite da pegno immobiliare aumentano dello 0,3 per cento a livello aggregato. Per l’istituto più col- pito del campione, l’aumento è del 2,2 per cento. L’alternativa che consiste nel mantenimento delle garanzie attualmente ammissibili avrebbe invece comportato l’utilizzo a tale scopo di gran parte del margine di manovra possibile previsto con un’attuazione perlopiù conforme allo stan- dard (cfr. n. 1.2). Pertanto questa soluzione non è stata ulteriormente perseguita.

29 CRE20.83 und 20.86

30 CRE20.75, CRE22.25–CRE22.31, CRE22.34, CRE22.45

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Posizioni garantite da pegno immobiliare: criteri per la ponderazione preferenziale in funzione del rischio di crediti di costruzione per immobili d’abitazione da reddito (art. 72e) Secondo lo standard minimo di Basilea, ai crediti di costruzione per gli immobili d’abitazione da reddito è possibile applicare un fattore di ponderazione del rischio inferiore, a condizione che il mutuatario apporti fondi propri minimi sufficienti o che venga soddisfatta una determinata quota di prevendita o di locazione.31 È inoltre possibile applicare i due criteri cumulativamente. Poiché il settore considera la gestione parallela dei due criteri troppo complessa, nell’attua- zione nazionale si è rinunciato al criterio della quota di prevendita o di locazione.

2.3 Diritto comparato

In base ai progetti di regolamentazione di altre Giurisdizioni, nei paragrafi successivi viene esposto come queste Giurisdizioni attuano lo standard minimo di Basilea. L’accento è posto, secondo lo scopo perseguito dal progetto (cfr. n. 1.2), sulla regolamentazione di quelle attività commerciali per le quali risulta un regime di concorrenza tra piazze finanziarie, come pure sui settori ai quali lo standard lascia un certo margine di interpretazione. A giugno 2022 erano disponibili soltanto i progetti di regolamentazione di UE, Hong Kong, Singapore, Canada e Australia, motivo per cui sono state considerate soltanto queste Giurisdizioni. I progetti degli Stati Uniti e del Regno Unito sono attesi per la seconda metà del 2022. Eventuali elementi di rilievo derivanti da questi progetti confluiranno nel progetto una volta terminata la consulta- zione.

Date di attuazione Se l’UE, il Regno Unito e gli Stati Uniti attueranno tardivamente la versione finale dello stan- dard minimo di Basilea, in tutte le altre Giurisdizioni prese in esame l’attuazione è pianificata per il 1° gennaio 2023, in linea con i termini fissati dallo standard minimo di Basilea. Soltanto per i rischi CVA e di mercato, la maggior parte delle Giurisdizioni prevede date di attuazione successive.

Giurisdizione Entrata in vigore

UE Non prima dell’1.1.2025 (compresi i rischi CVA e di mercato)

Regno Unito 1.1.2025

Stati Uniti 2024/2025

Australia 1.1.2023; rischi CVA e di mercato: 1.1.2025

Hong Kong 1.1.2023

Giappone 1.1.2023; rischi CVA e di mercato: marzo 2023

Canada 1.1.2023; rischi CVA e di mercato: primo tri- mestre del 2024

Singapore 1.1.2023; ev. in una data successiva i rischi CVA e di mercato

31 CRE20.91

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Approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati (SA-CCR) Nell’ambito dell’approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati (Standar- dised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk, SA-CCR), l’UE prevede una regola- mentazione diversa dallo standard minimo di Basilea per i tassi d’interesse negativi nel settore dei derivati su tassi d’interesse. La normativa dell’UE comporta vantaggi operativi e, come emerso dal QIS svizzero, qualora fosse recepita in Svizzera non porterebbe a uno scosta- mento sostanziale delle esigenze in materia di fondi propri rispetto all’originale standard mi- nimo di Basilea. Di conseguenza, la Svizzera traspone la normativa dell’UE contestualmente all’attuazione dello standard minimo di Basilea. In alternativa al SA-CCR secondo lo standard minimo di Basilea, l’UE propone due approcci alternativi semplificati applicabili da quegli istituti che, in base a una verifica mensile, non su- perano determinati valori soglia per quanto riguarda le posizioni in derivati e la loro quota in tutte le posizioni dell’istituto.32 Anche la Svizzera prevede due approcci alternativi per il calcolo dell’equivalente creditizio di derivati. Gli approcci sono disponibili su base forfettaria per tutte le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato dell’OBCR, così come per le banche della categoria 3 a condizione che rispettino trimestralmente certi valori soglia determinanti per sta- bilire l’irrilevanza delle posizioni in derivati. In caso di mancato rispetto dei valori soglia, l’at- tuazione da parte della Svizzera prevede generose disposizioni transitorie prima del passaggio al SA-CCR.

Posizioni nei confronti di banche Relativamente alle posizioni nei confronti di banche, nelle Giurisdizioni considerate per questo confronto così come nelle proposte di attuazione dell’UE e dell’Australia si prevede uno sco- stamento rispetto all’attuazione in Svizzera (art. 68, 68a, 69) e alle esigenze dello standard minimo di Basilea. La normativa dell’UE33 contempla un fattore di ponderazione del rischio del 75 invece che del 150 per cento per le posizioni nei confronti di banche senza rating con una durata iniziale breve (allegato 2 n. 4.1 AP-OFoP) nella sottoclasse C. Per le posizioni nei con- fronti di banche senza rating, la regolamentazione australiana rinuncia completamente a una classificazione in sottoclassi (fattore di ponderazione del rischio unitario del 50 % o del 20 % per il breve termine).34 La proposta di attuazione del Canada prevede, come l’AP-OFoP, un’at- tuazione semplificata per le banche di piccole e medie dimensioni (art. 69 cpv. 4 AP-OFoP). Le banche (Small and Medium-Sized Deposit-Taking Institutions delle categorie I e II) che non sono considerate di rilevanza sistemica e che nel complesso presentano posizioni inferiori a 500 milioni di dollari canadesi possono applicare un fattore di ponderazione del rischio del 20 per cento alle posizioni con durata iniziale breve (nei confronti di banche con e senza rating) e un fattore del 40 per cento alle posizioni con durata iniziale lunga.35 Posizioni nei confronti di imprese La proposta di attuazione dell’UE prevede che le banche che ricorrono all’approccio IRB pos- sano applicare, fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio preferenziale del 65 per cento (invece che del 100 %, cfr. allegato 2 n. 6 e CRE20.43) alle posizioni nei confronti di imprese senza rating esterno la cui probabilità di inadempienza non supera lo 0,5 per cento.36Analogamente all’AP-OFoP (art. 70 cpv. 2), la proposta di attuazione dell’Au- stralia prevede una definizione semplificata di PMI. Se non è nota la cifra d’affari annua di

32 UE (2021), art. 237bis

33 UE (2021), art. 121, tabella 5

34 Australia (2021), Attachment B art. 10 APS 112

35 Canada (2021), n. 26, cap. 4

36 EU (2021), art. 465 par. 3

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un’impresa e la posizione nei confronti dell’impresa è inferiore a 5 milioni di dollari australiani, l’impresa viene considerata una PMI.37 Finanziamenti speciali Contrariamente allo standard minimo di Basilea e in deroga all’attuazione in Svizzera (art. 70a e 70b), la proposta di attuazione dell’UE38 distingue, nel caso dei finanziamenti speciali, tra finanziamenti di oggetti senza rating normali e di elevata qualità. Benché i primi debbano es- sere ponderati al 100 per cento secondo lo standard, l’UE prevede un fattore di ponderazione del rischio dell’80 per cento per il finanziamento di oggetti di elevata qualità, analogamente alla ponderazione dei finanziamenti di progetti di elevata qualità. Inoltre, l’UE mantiene il co- siddetto Infrastructure Supporting Factor di 0,75 sulle esigenze in materia di fondi propri per il rischio di credito verso entità giuridiche che operano o finanziano strutture fisiche, impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali. Ne conseguono minori esigenze in materia di fondi propri per i finanziamenti di progetti infrastrutturali. Tuttavia, a tali finanziamenti non si applica il fattore di ponderazione del rischio dell’80 per cento, che, in base allo standard, è applicabile ai finanziamenti di progetti di elevata qualità. Posizioni retail Per quanto riguarda le posizioni retail, la normativa dell’UE 39 non distingue tra posizioni retail qualificate e altre posizioni retail. In deroga allo standard minimo di Basilea, la normativa dell’UE applica la minore ponderazione in funzione del rischio delle posizioni qualificate a tutte le posizioni retail. Inoltre propone una ponderazione in funzione del rischio inferiore, pari al 35 per cento, per i crediti retail che, ad esempio, sono coperti dal pignoramento dello stipendio. Obbligazioni fondiarie svizzere e titoli di credito esteri coperti Il sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie con la sua struttura a due livelli, composta dalle due centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie operanti come centrali d’emissione e dalle banche che concedono crediti ipotecari e si rifinanziano (in parte) tramite tali centrali d’emis- sione, è davvero unico. Diversamente da altre Giurisdizioni, la Svizzera distingue pertanto tra obbligazioni fondiarie svizzere secondo la legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF) (art. 71a AP-OFoP) e titoli di credito esteri coperti (art. 71b AP-OFoP). Hong Kong, ad esempio, non ha un quadro giuridico per le obbligazioni fondiarie. Pertanto, le sue regole per l’approccio stan- dard si applicano solo ai titoli di credito esteri. Nell’UE, il trattamento dei titoli di credito coperti come classe di posizione separata nell’approccio standard dello standard minimo di Basilea corrisponde in gran parte a un’adozione del trattamento dei titoli di credito coperti esistente da tempo. Tuttavia, rispetto all’approccio standard in corso di revisione, l’UE continua a consentire la copertura con gravami marittimi (Capital Requirements Regulation, CRR, art. 129 (g)). L’Au- stralia, il Canada e Singapore, per tutti i titoli di credito coperti, nonché la Svizzera e Hong Kong, solo per i titoli di credito esteri coperti, seguono le categorie previste dall’approccio stan- dard del BCBS per quanto riguarda i valori patrimoniali ammessi come copertura. Nel caso in cui la copertura sia garantita con crediti ipotecari, lo standard minimo di Basilea o l’attuazione svizzera (art. 71b AP-OFoP) impone che i relativi requisiti per la ponderazione preferenziale dei rischi (art. 72c cpv. 1–3 AP-OFoP) siano soddisfatti. Al contrario della Svizzera e dell’UE, l’Australia, il Canada, Hong Kong e Singapore prevedono il rispetto di questi requisiti per tutti titoli di credito coperti. In Svizzera ciò vale solo per i titoli di credito esteri. Per le obbligazioni fondiarie svizzere, il requisito di copertura è fissato al 15 per cento, in modo da compensare la mancanza di collegamento esplicito tra i criteri di sostenibilità interni alla banca e la coper- tura con fondi propri e per ovviare all’assenza di singoli elementi dello standard minimo di Basilea nell’ambito della valutazione prudente.

37 Australia (2021), Attachment B art. 22 APS 112

38 UE (2021), art. 122bis

39 UE (2021), art. 123

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Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: sostenibilità Secondo lo standard minimo di Basilea soltanto i crediti ipotecari con una valutazione positiva della sostenibilità possono beneficiare di una ponderazione preferenziale in funzione del ri- schio. Concretamente, occorre assicurarsi che le direttive delle banche in materia di conces- sione dei crediti includano la valutazione della capacità di rimborso. Queste direttive dovreb- bero rispecchiare i principi del Financial Stability Board (FSB)40 e stabilire come requisiti parametri e valori soglia che permettano di valutare la sostenibilità. Il mutuatario deve soddi- sfare questi requisiti affinché al credito ipotecario vengano applicati fattori di ponderazione del rischio preferenziali. Le disposizioni di attuazione proposte rinunciano al collegamento esplicito tra i criteri di soste- nibilità interni alla banca, contenenti parametri e valori soglia, e la copertura con fondi propri. Esse compensano questa carenza assoggettando i crediti ipotecari che presentano una quota di finanziamento esterno superiore al 60 per cento a una ponderazione in funzione del rischio più alta rispetto alla ponderazione preferenziale in funzione del rischio prevista dallo standard minimo di Basilea. D’altra parte, i progetti e i documenti di consultazione della maggior parte delle altre Giurisdizioni (esclusa l’UE) prevedono un nesso tra i criteri di sostenibilità e la pon- derazione in funzione del rischio. L’Australia prescrive sul piano qualitativo gli aspetti da sod- disfare nella valutazione della sostenibilità. Il Canada e Singapore aderiscono strettamente ai requisiti del testo normativo di Basilea, mentre le autorità di vigilanza hanno emesso ulteriori direttive specifiche come strumento di orientamento. L’UE, invece, si limita a prescrivere un esame e una documentazione della sostenibilità, che però non comporta nessuna differenzia- zione sostanziale per i fondi propri. La sostenibilità dovrebbe essere valutata sulla base di un parametro come il rapporto tra ser- vizio del debito e reddito. L’Australia descrive tali parametri solo a livello qualitativo, senza specificarli nel dettaglio. Canada, Hong Kong e Singapore, invece, definiscono parametri spe- cifici nelle rispettive direttive. In Canada e a Singapore, le spese per il servizio del credito ipotecario o le spese totali sostenute per tutti i debiti vengono messe in relazione al reddito. Singapore autorizza il computo di soltanto il 70 per cento del reddito variabile. Hong Kong definisce il parametro come il rapporto tra il servizio del debito per i crediti ipotecari e gli altri obblighi relativi al reddito. L’UE non definisce alcun parametro specifico, poiché nella loro at- tuazione non è prevista una differenziazione in materia di sostenibilità. Le direttive esistenti in materia di concessione dei crediti includono già una verifica della capacità creditizia a livello qualitativo. Per poter distinguere tra crediti ipotecari la cui sostenibilità è soddisfatta e crediti ipotecari per i quali ciò non è il caso, si devono definire valori soglia corrispondenti (ad es. il servizio del debito non può superare una determinata quota percentuale del reddito). Il Canada fissa il limite al 39 per cento (per il debito ipotecario) e al 44 per cento (per il debito totale) del reddito, includendo le imposte sugli immobili e i costi di riscaldamento, oltre all’effettivo servizio del debito (pagamento di interessi, ammortamento). Per i costi a titolo di interesse si deve appli- care il valore più elevato tra il 5,25 per cento e il tasso d’interesse effettivo più il 2 per cento. A Hong Kong, la regola attuale prevede un valore soglia del 50 per cento e, per i redditi elevati, del 60 per cento. A Singapore il limite è del 30 per cento per i crediti ipotecari destinati al finanziamento di un immobile facente parte della costruzione di abitazioni pubbliche. Per gli altri casi, il valore soglia del servizio del debito per gli impegni complessivi è pari al 60 per cento del reddito. I costi a titolo di interessi comprendono il valore massimo tra il 3,5 per cento (immobili d’abitazione) o il 4,5 per cento (immobili commerciali) e il tasso d’interesse di mer- cato. La variante di attuazione dell’UE non prevede valori soglia. Le direttive sulla concessione dei crediti devono anche essere appropriate per il finanziamento di immobili da reddito e contenere parametri rilevanti (ad es. la quota di locazione). L’Australia e il Canada prescrivono alle banche di tenere in debita considerazione la sostenibilità degli

40 Financial Stability Board (FSB) Principles for sound residential mortgage underwriting practices (aprile 2012)

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immobili da reddito, senza tuttavia specificare parametri o valori soglia concreti. A Singapore la valutazione della sostenibilità si basa sul rapporto tra gli impegni complessivi e il reddito. A tal fine, il reddito locativo viene considerato in misura del 70 per cento nel reddito lordo perti- nente. L’UE non considera il finanziamento degli immobili da reddito nell’ambito della variante di attuazione scelta. Le autorità di vigilanza in Canada, a Hong Kong e a Singapore si attengono a direttive proprie con specifiche concrete su parametri e valori soglia, mentre l’Australia e l’UE si limitano alla relativa descrizione qualitativa; nell’UE la direttiva in merito ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali è fortemente influenzata dalla protezione dei consumatori e non ha alcun nesso con la ponderazione del rischio.

Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: valutazione Lo standard minimo di Basilea esige una valutazione degli immobili indipendente e prudente. Le previsioni su futuri aumenti di prezzo sono escluse e si deve garantire la sostenibilità del valore per tutta la durata del finanziamento immobiliare mediante credito. Per quanto riguarda i principi di valutazione indipendente e prudente e le previsioni sui prezzi, tutte le Giurisdizioni considerate nel confronto formulano i loro requisiti in modo simile sul piano qualitativo. Al con- trario, esistono differenze nella formulazione del requisito concernente la valutazione sosteni- bile per la durata del finanziamento immobiliare mediante credito. Il Canada e Singapore hanno adottato il principio nei propri testi di legge, ma non lo hanno fatto l’Australia e l’UE. In Canada, a Singapore e presumibilmente anche a Hong Kong si dovrà tener fede alla valu- tazione al momento della concessione del credito (LTV at origination), mentre l’Australia e l’UE si discostano più o meno da tale requisito. L’Australia consente di aggiornare la valutazione quando viene fatta una nuova richiesta di credito. L’UE permette un adeguamento nell’ambito di un monitoraggio periodico. In questo caso la valutazione può essere adeguata fino alla me- dia degli ultimi tre anni nel caso di immobili commerciali e fino a sei anni nel caso di immobili d’abitazione. In base allo standard, la valutazione al momento della concessione del credito (LTV at origi- nation) deve essere mantenuta, salvo nei casi seguenti: 1) l’autorità di vigilanza richiede una riduzione della valutazione, 2) eventi straordinari che comportano una riduzione permanente del valore dell’immobile con una conseguente riduzione della valutazione o 3) cambiamenti apportati all’immobile che accrescono chiaramente il valore e che possono essere presi in considerazione come un aumento del valore. A parte l’UE, tutte le altre Giurisdizioni incluse nel confronto hanno previsto la possibilità per l’autorità di vigilanza di chiedere una riduzione della valutazione. Lo stesso schema emerge per il riaggiornamento della valutazione. Tranne che per l’UE e l’Australia, vale il principio che se il valore è stato corretto al ribasso, un successivo aumento della valutazione non può essere superiore alla valutazione al momento della concessione del credito. In caso di eventi straordinari che comportano una riduzione permanente del valore dell’immo- bile, lo standard minimo di Basilea impone un adeguamento della valutazione. Questa even- tualità è prevista anche nelle Giurisdizioni prese in esame, ad eccezione dell’UE. In tutte le Giurisdizioni è possibile incrementare la valutazione a seguito di cambiamenti apportati all’im- mobile che ne aumentano chiaramente il valore. A questo scopo, nell’UE devono essere presi esplicitamente in considerazione i miglioramenti dell’efficienza energetica. In Australia, la mo- difica dei contratti di locazione è considerata come motivo di adeguamento. Se è possibile stabilire un valore di mercato, la valutazione non dovrebbe essere superiore al valore di mercato. Se il credito finanzia l’acquisto di un immobile, non può essere superiore al prezzo di acquisto. Questo «principio del valore inferiore» viene applicato da tutte le Giurisdi- zioni, ad eccezione dell’UE, che non prevede una regolamentazione riguardante il prezzo di acquisto.

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Approccio IRB Nell’approccio IRB, in base alla presente proposta di attuazione, l’UE prevede di introdurre scostamenti sostanziali dallo standard minimo di Basilea. Pertanto, le grandi imprese devono essere definite ad esempio sulla base del parametro Sales e non sulla base del più completo parametro Revenues41.42 Si riduce così il numero di grandi imprese a cui si deve applicare il Foundation IRB, che di solito genera esigenze in materia di fondi propri superiori, e aumentano le imprese a cui si può applicare l’Advanced IRB, che di solito genera esigenze in materia di fondi propri inferiori. Contrariamente allo standard minimo di Basilea, non è vietata l’applica- zione dell’Advanced IRB ai cosiddetti finanziamenti speciali.43 Ulteriori proposte per ridurre le esigenze in materia di fondi propri rispetto allo standard minimo di Basilea si presentano ad esempio sotto forma di periodi di transizione a lungo termine, che non sono neppure previsti dallo standard minimo di Basilea («phase-in» di cinque anni per una soglia minima LGD (Loss Given Default Floor) per i finanziamenti speciali; «phase-in» di almeno otto anni per i fattori di conversione del credito per impegni di credito revocabili in qualsiasi momento).44 Le proposte di attuazione di altre Giurisdizioni, al pari della Svizzera, si attengono strettamente allo standard minimo di Basilea. Hong Kong, ad esempio, menziona esplicitamente la stretta conformità.45 Non sono noti da parte di altre Giurisdizioni, come Canada, Singapore o Austra- lia, aspetti che indichino scostamenti pianificati tali da ridurre le esigenze in materia di fondi propri nell’attuazione dell’approccio IRB. Rischi CVA Per i rischi CVA, l’UE conferma l’attuale scostamento, escludendo determinate posizioni dalla copertura con fondi propri, il che comporta una sostanziale riduzione delle esigenze in materia di fondi propri. Inoltre esclude i rischi CVA delle posizioni «intragroup» dalla copertura con fondi propri. Questa esclusione, presente anche nella vigente regolamentazione svizzera (circ. FINMA 2017/7, n. marg. 492), non è più prevista nell’AP-OFoP, poiché le minori esigenze in materia di fondi propri non dovranno essere mantenute. Al pari della Svizzera, l’attuazione da parte di altre Giurisdizioni degli adeguamenti fondamentali previsti da Basilea III finale nell’am- bito dei rischi CVA segue da vicino lo standard minimo di Basilea. Hong Kong, ad esempio, menziona esplicitamente la stretta conformità.46 Operazioni di finanziamento in titoli non regolate tramite una controparte centrale Per le operazioni di finanziamento in titoli non regolate tramite una controparte centrale, il FSB ha emanato disposizioni sugli sconti minimi (haircut),47 che devono essere implementati attra- verso l’attuazione degli standard di Basilea III finale per le banche entro il 2023 oppure tramite una regolamentazione generale del mercato entro il 2025. L’UE ha deciso per il momento di non introdurre queste disposizioni del FSB. La Commissione europea intende innanzi tutto esaminare gli effetti in modo più dettagliato e pertanto prevede di conferire un mandato di analisi corrispondente all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), in stretta collaborazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA).48 Su questa base verrà in seguito presa una deci- sione sul modo di procedere. La mancata introduzione, per il momento provvisoria, delle di- sposizioni del FSB costituisce un ulteriore scostamento dallo standard minimo di Basilea. Le posizioni degli Stati Uniti e del Regno Unito in materia non sono ancora note, ma dovrebbero

41 Rispetto al parametro Sales, il parametro Revenues comprende anche i redditi che non derivano dall’attività principale.

42 UE (2021), art. 142(5bis)

43 Art. 151(8)(9) CCR3; nell’Explanatory Memorandum l’eccezione viene invece citata a p. 22.

44 UE (2021), art. 494ter e 494quater

45 Hongkong (2020), p. 29.

46 Cfr. Hong Kong Monetary Authority, Consultation paper CP19.01 «Market Risk», p. 5. 47 Financial Stability Board, Strengthening oversight and regulation of shadow banking, Policy framework for ad-

dressing shadow banking risks in securities lending and repos, 29 agosto 2013, www.fsb.org/wp-content/up- loads/r_130829b.pdf.

48 UE (2021), art. 519quater

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esserlo successivamente nel corso del 2022. Hong Kong e Singapore intendono attuare le disposizioni del FSB nel quadro dello standard minimo di Basilea. In Svizzera, le disposizioni del FSB concernenti i valori minimi per gli haircut sono attuate nel progetto a livello di ordinanze FINMA. Nel quadro della consultazione si dovrà analizzare in che misura una mancata attua- zione di queste disposizioni costituirebbe uno scostamento sostanziale.

2.4 Commenti alle singole disposizioni

2.4.1 AP-OFoP

Articolo 4 Definizioni Capoverso 1 lettera dbis Allo scopo di prevenire l’arbitraggio normativo, il termine «strumenti partecipativi» inserito nella nuova lettera dbis integra il termine «titolo di partecipazione» di cui alla lettera d. L’accezione del nuovo termine è più ampia di quella del termine «titolo di partecipazione» di cui alla lettera d e «titoli di partecipazione» di cui all’articolo 3 lettera a numero 1 LSerFi.49 A differenza della LSerFi, la nuova lettera dbis definisce gli strumenti partecipativi come strumenti finanziari a prescindere dal diritto di voto, a condizione che presentino direttamente o indirettamente una quota del patrimonio o dei proventi di una società.50 Titoli di credito e altri titoli, quote di società di persone, derivati o altri veicoli che sono strutturati con l’intenzione di trasmettere la sostanza economica di un titolo di partecipazione sono considerati come una partecipazione. Sono in- clusi gli impegni il cui rendimento è legato a quello dei titoli di partecipazione. Al contrario, le partecipazioni strutturate con l’intenzione di trasmettere la sostanza economica dei titoli di de- bito non si qualificherebbero come partecipazioni.51 Le quote indirette della sostanza o del reddito di un’impresa sono strumenti derivati legati, in particolare, a posizioni di partecipazione nonché a partecipazioni in società di capitali, società di persone, società a responsabilità limitata o altre forme giuridiche che emettono quote di partecipazione e la cui attività aziendale principale è l’investimento in strumenti di partecipa- zione.52 Inoltre, per prevenire l’arbitraggio normativo, è importante non solo la prospettiva giu- ridica, ma anche quella economica. Maggiore è il rischio di perdita su una posizione, maggiore dovrebbe essere la relativa copertura con fondi propri. Questo principio non sarebbe opportu- namente tenuto in conto se si utilizzasse la definizione più ristretta della LSerFi. Ad esesmpio, la semplice mancanza del diritto di voto basterebbe a far sì che uno strumento altrimenti iden- tico e analogo in termini di rischio non venga più trattato con un fattore di ponderazione del rischio del 250 per cento, ma solo del 100 per cento. Le quote di patrimoni collettivi gestiti non sono considerate strumenti partecipativi. Capoverso 1 lettera f Nell’ordinanza riveduta il riferimento allo standard minimo di Basilea è fatto staticamente alla versione determinante conformemente all’allegato 1. Capoverso 1 lettera fbis La definizione del termine «strumento basato sul tasso di interesse», finora contenuta nell’al- legato 12 numero marginale 11 della circolare FINMA 2008/20, viene ora inserita nel presente articolo.

49 CRE20.53 segg.

50 Sono inclusi anche gli istituti finanziari non consolidati o soggetti all’approccio di deduzione. 51 CRE20.56

52 CRE20.54, nota 20

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Capoverso 1 lettera g53 La definizione di «strumento qualificato basato sul tasso di interesse» viene precisata a livello linguistico e di contenuto. Capoverso 1 lettera h Questa lettera, contenente l’attuale definizione degli standard minimi di Basilea, viene abro- gata. La definizione viene trasferita in forma adattata nel nuovo articolo 4a, a seguito di un cambiamento generale da riferimenti dinamici a statici. Capoverso 2 Questo capoverso integra la definizione di «strumenti partecipativi» di cui al capoverso 1 let- tera dbis con esempi che descrivono la natura e quindi anche il profilo di rischio degli strumenti finanziari per i quali è prevista la ponderazione in funzione del rischio dei titoli di partecipazione e degli strumenti partecipativi secondo l’allegato 4. Capoverso 2 lettera a Anche i titoli di partecipazione contabilizzati come crediti dopo una conversione del capitale di terzi in capitale proprio effettuata come parte di una realizzazione o ristrutturazione di debiti sono considerati strumenti partecipativi. Tuttavia, questi strumenti non possono essere sog- getti a esigenze in materia di fondi propri inferiori a quelle previste se le partecipazioni rima- nessero capitale di terzi.54 Capoverso 2 lettera c I titoli il cui rimborso può essere infinitamente differito agiscono di fatto come capitale proprio e sono pertanto in futuro anche da trattare come tale.55 Capoverso 2 lettera d Per alcuni impegni il cui adempimento richiede o consente l’emissione di un numero variabile di quote di capitale dell’emittente, la variazione del valore monetario dell’impegno corrisponde alla variazione del valore equo di un numero fisso di quote di capitale moltiplicato per un fattore specifico. Tali impegni soddisfano i requisiti di cui al numero 4 primo trattino se vengono fissati sia il fattore che il numero di quote di capitale. Esempio: un emittente è tenuto a compensare un debito emettendo azioni paragonabili a tre volte il valore equo di 1000 azioni. Questo impegno corrisponde a un impegno che prevede la compensazione attraverso l’emissione di azioni con la valutazione del valore equo di 3000 azioni.56 Se il titolare dello strumento finanziario può esigere che l’impegno venga adempiuto mediante l’emissione di titoli di partecipazione, lo strumento finanziario viene considerato uno strumento partecipativo, a meno che la FINMA non acconsenta a un trattamento come credito. Il con- senso della FINMA al trattamento dello strumento finanziario come credito dipende in primo luogo dalla sua natura, ovvero se prevale il carattere di strumento di debito o quello di stru- mento partecipativo. Nel caso di trattamento prevalente, ma solo parziale come credito o stru- mento partecipativo, la banca può suddividere proporzionalmente la copertura con fondi propri

Articolo 4a Standard minimi di Basilea Dal momento che i rimandi generali agli standard minimi di Basilea vengono cambiati in ri- mandi statici, facenti riferimento alla versione rilevante, l’attuale definizione di «standard mi- nimi di Basilea» (ex art. 4 lett. h) viene adeguata e trasposta in questo nuovo articolo. In questo

53 MAR40.9, MAR40.10

54 CRE20.56, nota 22

55 CRE20.55 (2) (a)

56 CRE20.55, nota 21.

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modo, gli adeguamenti futuri agli standard minimi di Basilea potranno essere attuati soltanto in virtù di corrispondenti modifiche di ordinanza. La versione determinante degli standard mi- nimi di Basilea è disponibile sul sito Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.57 Per ragioni di completezza, l’allegato 1 contiene anche altri standard, oltre a quelli direttamente rilevanti per il calcolo dei fondi propri, ad esempio quelli per la pubblicazione (DIS).

Articolo 6 Agenzie di rating Capoverso 1 lettere c, d, g e h Ai fini del riconoscimento da parte della FINMA, le agenzie di rating dovranno comunicare anche il loro approccio ai conflitti di interessi. Inoltre, il disciplinamento conforme allo standard minimo di Basilea58 prevede ora due ulteriori requisiti fondamentali per il riconoscimento delle agenzie di rating: da un lato un’agenzia di rating non potrà determinare rating finalizzati a esercitare pressione sull’impresa valutata affinché richieda un rating, dall’altro deve dichiarare espressamente la propria disponibilità a collaborare con l’autorità di vigilanza. Capoverso 2 Il presente capoverso precisa che le agenzie di rating ottengono il riconoscimento solo per determinati segmenti di mercato. Ciò è conforme all’attuale prassi della FINMA. Capoverso 3 Questo capoverso viene ripreso dalla vigente OFoP senza modifica del contenuto. Capoverso 4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. Il rimando statico alla versione deter- minante degli standard minimi di Basilea59 riportata nell’allegato 1 definisce il quadro regolato- rio entro il quale si inseriscono le precisazioni della FINMA.

Articolo 48 Definizioni: rischi di credito È precisata la distinzione tra «rischio di credito» e «rischio di credito della controparte». Si definisce rischio di credito della controparte il pericolo di inadempienza della controparte prima della liquidazione definitiva dei pagamenti collegati a questa operazione. Mentre nel caso del rischio di credito il pericolo di perdita continuo riguarda solo la banca in quanto creditrice, in un’operazione esposta al rischio di credito della controparte la parte esposta al rischio di per- dita può essere la banca, ma anche la sua controparte. Inoltre, la parte esposta al rischio può sempre cambiare prima che l’operazione giunga a scadenza. Sono esposte al rischio di credito della controparte le operazioni in derivati e le operazioni di finanziamento in titoli, oltre alle operazioni con una liquidazione di lunga durata. Queste ultime sono operazioni per le quali una controparte si impegna a consegnare a una data determinata, che secondo il contratto va oltre il termine conforme al mercato per questa particolare opera- zione o cinque giorni lavorativi, a seconda di quale periodo sia più breve, a partire dalla con- clusione dell’operazione, un titolo, una merce o un importo in valuta estera in cambio di con- tanti, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa. Inoltre, il termine «titoli di partecipazione» viene sostituito con il più ampio «strumenti partecipativi» (si vedano al riguardo le spiegazioni all’art. 4 cpv. 1 lett. dbis e cpv. 2). Infine, la definizione di rischi CVA contenuta nel vigente articolo 55 viene trasposta nel pre- sente articolo e precisata ulteriormente.

57 www.sif.admin.ch/sif/it/home.html > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati

finanziari > Standard minimi di Basilea 58 CRE21.2 (7.8) 59 CRE21.1, CRE21.2

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Articolo 49 Posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito Capoverso 1 Questa nuova sezione definisce le posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito. L’espressione «rischi di credito», al plurale, è utilizzata come voce generale per i rischi elen- cati. La sistematica è fondata sulla logica dello standard minimo di Basilea (cfr. RBC20.6 nell’allegato 1) e riprende nel nuovo articolo 42a gli elementi mancanti del vigente articolo 42 capoverso 2. Sono enunciate espressamente anche le posizioni di quote di patrimoni collettivi gestiti e le posizioni di cartolarizzazione. L’integrazione del nuovo capoverso comporta una modificata numerazione degli articoli seguenti. Capoverso 2 Il capoverso 1 vigente diventa il capoverso 2 ed è adeguato alla nuova logica dell’articolo 49. Capoverso 3 lettera d Con la nuova lettera d sono aggiunti nel presente articolo i derivati come posizioni da ponde- rare in funzione del rischio. Capoverso 3 lettera e Come nell’articolo 48, il termine «titoli di partecipazione» viene qui sostituito con il più ampio «strumenti partecipativo» (si vedano al riguardo le spiegazioni all’art. 4 cpv. 1 lett. dbis e cpv. 2). all’art. 4 cpv. 1 lett. dbis e cpv. 2). Dal momento che nell’AP-OFoP è introdotto il termine di «portafoglio della banca», è modificata l’espressione «che non figurano nel portafoglio di ne- goziazione». Capoverso 3 lettere e–g Secondo l’articolo 51 capoverso 3, sono considerate posizioni nette sia le posizioni nette po- sitive (posizioni lunghe nette) sia gli importi assoluti di posizioni nette negative (posizioni corte nette). Capoverso 3 lettera f L’approccio «de minimis» è ora trattato nell’articolo 83 capoverso 3. Capoverso 3 lettera h Le posizioni che comportano rischi senza controparte (art. 78 e 79 OFoP) sono ora enunciate nel numero 6 dell’allegato 3 e rientrano anche nel calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito. Capoverso 4 Il vigente capoverso 3 rimane invariato a livello di contenuto, tuttavia diventa il capoverso 4 in seguito all’integrazione del nuovo capoverso 1. Capoverso 5 Il nuovo capoverso 5 definisce i derivati di credito che non sottostanno alle esigenze minime in materia di fondi propri per il rischio di credito della controparte60.

Articolo 50 Approcci per la ponderazione del rischio Capoverso 1 La formulazione viene precisata armonizzandola con il nuovo articolo 49. Inoltre è inserito un rimando alle nuove disposizioni di cui agli articoli 77a–77j riguardanti parimenti le banche che

60 CRE51.16

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applicano l’approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS-BRI) e quelle che ap- plicano l’approccio IRB. Infine, nella lettera a è eliminato il rimando agli articoli 74 e 75, che vengono abrogati in questa sede. Capoverso 3 La norma di delega nel capoverso 4 conferisce alla FINMA la competenza di disciplinare le condizioni di autorizzazione. Capoverso 4 Nel rimando statico allo standard minimo di Basilea è indicata la versione determinante con- formemente all’allegato 1.

Articolo 53 Posizioni in operazioni fuori bilancio Capoverso 1 Nel capoverso 1 il passaggio è ripreso dal vigente articolo 53 capoverso 1, che stabilisce come calcolare l’equivalente creditizio delle posizioni fuori bilancio. Capoverso 2 L’articolo 54 capoverso 1 dell’ordinanza vigente è trasposto nel presente articolo raggrup- pando gli impegni eventuali e gli impegni irrevocabili in operazioni fuori bilancio. Capoverso 3 Secondo il nuovo disciplinamento e in linea con lo standard minimo di Basilea61, per gli impegni l’importo concordato, ma non ancora utilizzato, deve essere convertito in un equivalente cre- ditizio che, conformemente al numero 1.2 dell’allegato 1a, è innalzato rispetto allo stato attuale dallo 0 al 10 per cento. È determinante che con l’accordo sia concesso al cliente un diritto a una prestazione da parte della banca. Convenzioni contrattuali con le quali non sono concessi al cliente diritti a una prestazione da parte della banca possono sussistere, per esempio, nel caso dei crediti lombard o dei finanziamenti bilaterali del commercio di materie prime. In pro- posito è irrilevante se la relativa convenzione possa essere abrogata unilateralmente dalla banca, purché vi sia contemplato un diritto. Capoverso 4 La seconda osservazione del vigente allegato 1, che corrisponde allo standard CRE20.101, è trasposta senza modifiche nel presente capoverso. Per l’impegno di credito è possibile sce- gliere tra la ponderazione del rischio dell’impegno di credito secondo l’allegato 1a numero 1 e la ponderazione del rischio della corrispondente operazione fuori bilancio secondo i numeri 2–

5 dello stesso allegato.

Capoverso 5 Questo capoverso disciplina in modo esaustivo quali importi per impegni possono continuare a essere convertiti a un fattore di conversione del credito dello 0 per cento. Queste eccezioni sono previste anche nello standard minimo di Basilea62. Capoverso 6 Il vigente capoverso 2 è trasposto senza modifiche in un nuovo capoverso 6.

61 CRE20.94

62 CRE20.94, nota 43

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Articolo 54 Sottopartecipazioni per impegni eventuali La rubrica dell’articolo viene modificata in seguito alla trasposizione del capoverso 1 nell’arti- colo 53 capoverso 1bis. Contestualmente, il vigente capoverso 2 è formalmente abrogato, ma rimane in essere senza modifiche a livello di contenuto.

Articolo 55 L’articolo è formalmente abrogato in questa sede e il suo contenuto è trasposto, suddividen- dolo, negli articoli 48 e 77g.

Articolo 56 Approcci per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati e di operazioni con una liquidazione di lunga durata In linea con le modifiche apportate in altri punti dell’OFoP, i «metodi di calcolo» sono ora de- signati «approcci per il calcolo» con l’aggiunta degli equivalenti creditizi. Capoverso 1 Il nuovo capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui i derivati devono essere convertiti in equivalenti creditizi. Eventuali adeguamenti della valutazione del credito per derivati e opera- zioni di finanziamento in titoli sono già considerati mediante la deduzione dai fondi propri com- putabili. Per evitare una doppia copertura, sono dedotti dall’equivalente creditizio. Gli equiva- lenti creditizi che risultano da tale conversione costituiscono quindi le posizioni da ponderare in funzione del rischio. L’integrazione di questo nuovo capoverso comporta una modificata numerazione dell’intero articolo. Le designazioni dell’approccio standard e dell’approccio standard semplificato vengono com- pletate. Capoverso 2 lettera b Gli approcci semplificati, sinora disciplinati nelle circolari della FINMA, sono ora innalzati a livello di ordinanza. Né l’approccio standard semplificato né l’approccio basato sul valore di mercato sono previsti nello standard minimo di Basilea. Nell’ottica di una regolamentazione proporzionata, sono mantenuti questi due approcci della normativa in vigore e il metodo del valore di mercato, cui è attribuita una nuova denominazione, viene ricalibrato (si vedano le spiegazioni all’art. 58). La lettera b diventa la lettera c. Capoverso 3 Questo capoverso corrisponde all’attuale capoverso 1. Il metodo del modello EPE (Expected- Positive-Exposure) viene rinominato in approccio modello EPE. Il fatto che la FINMA stabilisca le condizioni di autorizzazione viene tuttavia eliminato in questa sede poiché già disciplinato nell’articolo 59 capoverso 1. Capoverso 4 Su consiglio della CIR, nella versione tedesca dell’ordinanza è stata apportata una modifica linguistica. Capoverso 5 Il presente capoverso precisa come trattare le operazioni con una liquidazione di lunga durata (cfr. art. 48 cpv. 2 lett. c) per il calcolo degli equivalenti creditizi. Capoverso 6 Il vigente capoverso 3 diventa il nuovo capoverso 6. Inoltre, questa norma di delega è ora formulata in modo più aperto, poiché sinora non vi era l’esigenza di precisare le modalità di calcolo dell’equivalente creditizio nel caso di una compensazione legale o contrattuale ai sensi dell’articolo 61 alla quale partecipano più di due parti.

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Articolo 57 Approccio standard Capoverso 2 Nel rimando statico allo standard minimo di Basilea è indicata la versione determinante con- formemente all’allegato 1.63

Articolo 58 Approcci semplificati Capoverso 1 Nell’ottica di un’attuazione proporzionata dello standard internazionale, tutte le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR e le banche della categoria 3 che dispongono di posizioni non rilevanti in derivati possono usare l’approccio standard semplificato o l’approccio basato sul valore di mercato per calcolare gli equivalenti creditizi di derivati. L’approccio è semplificato nel senso che le banche non devono disporre di tutte le informazioni necessarie nell’approccio standard. Le informazioni mancanti vengono colmate con requisiti conservativi. L’approccio basato sul valore di mercato è un’evoluzione dell’attuale metodo del valore di mer- cato la cui calibratura si è dimostrata insufficiente durante la crisi finanziaria. Per definire la soglia di materialità per le banche della categoria 3 la FINMA si basa in partico- lare sul rapporto tra le posizioni ponderate in funzione del rischio per i derivati e il totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio. Capoverso 2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche in merito al capoverso 1.

Articolo 59 Approccio modello EPE Capoverso 1 Le disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA precisano il calcolo degli equivalenti cre- ditizi di derivati secondo il metodo del modello EPE e stabiliscono le condizioni di autorizza- zione. Nel rimando statico allo standard minimo di Basilea64 è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1. Dal momento che, secondo l’articolo 56 capoverso 5, le opera- zioni con una liquidità di lunga durata sono da trattare come derivati ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi, per tali operazioni è previsto anche l’approccio modello EPE (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. c).

Articolo 59a Quote di patrimoni collettivi gestiti Capoversi 1 e 2 L’articolo 59a eleva a livello di ordinanza gli approcci concernenti la ponderazione del rischio per le quote di patrimoni collettivi gestiti che erano sinora disciplinati nella circolare FINMA 2017/7 sulla base dell’abrogato articolo 2 capoverso 2 OFoP. Sancisce che le posizioni pon- derate in funzione del rischio per le quote di patrimoni collettivi possono essere determinate in base a quattro approcci (cfr. vigente art. 66 cpv. 3bis):  l’approccio «look through» (Look-through Approach, LTA) va applicato se la banca dispone di informazioni regolari in merito alle posizioni sottostanti i patrimoni collettivi gestiti e le informazioni sono verificate da un terzo indipendente, dal depositario, dalla banca deposi- taria o dalla direzione del fondo;  l’approccio basato su un mandato (Mandate Based Approach, MBA) va applicato se la banca non dispone delle informazioni necessarie per l’approccio LTA, ma di informazioni concernenti l’amministrazione del patrimonio collettivo gestito sulla scorta del contratto de- terminante, della normativa nazionale o di altri rapporti pubblicati;

63 CRE52 64 CRE53

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 l’approccio «fallback» (Fall-back Approach, FBA) va applicato se la banca non dispone delle informazioni necessarie per gli approcci LTA o MBA oppure se l’acquisizione o la verifica delle informazioni comporta un onere sproporzionato;  in alternativa all’approccio FBA, le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR e le banche della categoria 3 che, in base alla definizione della FINMA, dispongono di posizioni non rilevanti rispetto ai patrimoni collettivi gestiti possono applicare un approccio semplificato (AS). Per definire la soglia di materialità per le banche della categoria 3, la FINMA si basa in particolare sul rapporto tra il valore delle quote di patrimoni collettivi gestiti e il totale delle altre posizioni ponderate in funzione del rischio. Capoverso 3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche concernenti i quattro approcci, fondan- dosi sullo standard minimo di Basilea. Nel rimando statico è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1.

Articolo 59b Crediti correlati a cartolarizzazioni L’articolo 59b eleva a livello di ordinanza gli approcci concernenti la ponderazione del rischio di cartolarizzazioni che erano sinora disciplinati nella circolare FINMA 2017/7. Capoverso 1 Il capoverso 1 definisce le cartolarizzazioni conformemente alla definizione contenuta nella versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 165. Capoverso 2 Nell’ambito dei rischi di credito, tutti gli approcci regolatori ai fini della determinazione dei fondi propri minimi per le posizioni di cartolarizzazione sono ora inseriti nell’ordinanza sui fondi pro- pri. Si applicano approcci diversi se le posizioni presenti nel pool di crediti sottostanno all’ap- proccio IRB o all’approccio standard. Capoverso 3 Secondo il presente capoverso, le posizioni di cartolarizzazione cui non è applicabile nessuno degli approcci vanno ponderate al 1250 per cento. Capoverso 4 Le banche che utilizzano l’approccio per le cartolarizzazioni basato su rating esterni (External Ratings-based Approach for Securisations, SEC-ERBA) possono applicare l’approccio per le cartolarizzazioni basato sulla valutazione interna (Internal Assessment Approach for Securi- sations, SEC-IAA) alla posizione di cartolarizzazione senza rating, purché la FINMA rilasci l’autorizzazione. Capoverso 5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche concernenti gli approcci basandosi sulla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1. Il ri- mando è di tipo statico. Articolo 60 Strumenti basati sul tasso di interesse e strumenti partecipativi Capoversi 1 e 2 Come negli articoli 48 e 49, il termine «titoli di partecipazione» viene sostituito con il più ampio «strumenti partecipativi» (si vedano al riguardo le spiegazioni all’art. 4 cpv. 1 lett. dbis e cpv. 2).

65 CRE40.1–CRE40.6

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Capoverso 3 Il capoverso 3 del testo italiano viene ripreso dall’OFoP in vigore con alcune modifiche formali. Capoverso 4 L’approccio de minimis è ora trasposto nell’articolo 83 capoverso 3. Articolo 61 Misure di riduzione dei rischi66 Capoverso 1 lettera d In questa sede è precisato che tra le «altre garanzie» rientrano solo le garanzie finanziarie riconosciute conformemente allo standard minimo di Basilea. Capoverso 3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle misure di riduzione dei ri- schi, fondandosi sullo standard minimo di Basilea. Nel rimando statico è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1. In analogia con la regolamentazione67 in vigore nell’Unione europea (UE), la FINMA stabilisce quali sono da considerarsi gli indici principali.

Articolo 62 Operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni collateraliz- zate Capoverso 1 Il capoverso 1 viene precisato. Capoverso 2 Il capoverso 2 del testo italiano viene ripreso dall’OFoP in vigore con alcune modifiche formali. Capoverso 3 Il capoverso 3 precisa che nell’approccio completo si applicano riduzioni del valore delle ga- ranzie oppure, per le operazioni di finanziamento in titoli, l’approccio modello Value at Risk (VaR). Quest’ultimo può essere utilizzato soltanto dalle banche che hanno ottenuto l’autoriz- zazione per l’approccio IRB. Capoverso 4 Questo nuovo capoverso conferisce alla FINMA la competenza di rilasciare un’autorizzazione per applicare l’approccio modello VaR e l’approccio modello EPE ai fini del computo delle garanzie nell’approccio completo.68 Capoverso 5 Dal momento che l’approccio modello EPE nel capoverso 1 è stato espressamente integrato per le operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni collateralizzate, nel nuovo capo- verso 5 viene definito, in analogia con l’articolo 59, che gli equivalenti creditizi devono essere moltiplicati per il fattore EPE. Inoltre è precisato che la FINMA stabilisce nei singoli casi il fattore EPE, che non può essere inferiore a 1,2. Capoverso 6 La precisazione degli approcci da parte della FINMA è retta dallo standard minimo di Basilea, cui si fa riferimento con un rimando statico alla versione determinante conformemente all’alle- gato 1.

66 CRE22 67 European Securities and Markets Authority (2019): Consultation Paper, Amendment to Commission Imple- menting Regulation (EU) 2016/1646, ESMA70-156-864, 24 maggio 2019, allegato I. 68 CRE32.39

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Sezione 3: Classi di posizione e fattori di ponderazione del rischio secondo l’AS-BRI La presente sezione contiene i fattori di ponderazione del rischio e non il processo di ponde- razione del rischio, pertanto il titolo è precisato

Articolo 63 Classi di posizione Capoverso 1 Questo capoverso è stato leggermente modificato rispetto al tenore attuale. Capoverso 2 Le posizioni attribuite alle classi enunciate nel presente capoverso possono essere ponderate in funzione del rischio sulla scorta di rating esterni. Conformemente alla disposizione di cui all’articolo 64 capoverso 4 non è consentito applicare i rating in modo selettivo per singole posizioni o classi di posizione né sostituire arbitrariamente le agenzie di rating nell’intento di ridurre i fondi propri minimi. Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo è introdotto «in funzione del ri- schio». Capoverso 2 lettere a e c Le posizioni nei confronti della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e del Fondo mone- tario internazionale (FMI) sono attribuite alla classe di posizione di cui alla lettera a e non più alle banche multilaterali di sviluppo di cui alla lettera c. Nella classe di cui alla lettera a rientrano ora anche le posizioni nei confronti della Banca centrale europea (BCE), dell’UE, del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del Meccanismo europeo di stabilità (MES). 69 Le po- sizioni menzionate sono raggruppate con la designazione di «organizzazioni sovranazionali». Capoverso 2 lettera d Analogamente allo standard minimo di Basilea70, questa classe di posizione è ridenominata «banche» e vi sono inseriti altri istituti finanziari, secondo la definizione dell’articolo 68. Capoverso 2 lettera f Le posizioni «borse e stanze di compensazione» non costituiscono più una classe di posizione a sé stante. Le posizioni nei confronti di «controparti centrali e membri compensatori» (cfr. art. 77a–77e) sono ora attribuite alla classe di posizione «imprese». Capoverso 2 lettere g e h Lo standard minimo di Basilea71 prevede altre due classi di posizione che sono riprese nell’AP- OFoP. Le posizioni attribuite a queste classi possono essere ponderate sulla base di rating esterni. I finanziamenti speciali figurano nella lettera g. In riferimento ai titoli di credito coperti, nella lettera h vengono enunciati solo quelli esteri, poiché i titoli di credito nazionali sono già contemplati nel capoverso 3 lettera b con le obbligazioni fondiarie svizzere. Capoverso 3 lettera a La classe «persone fisiche e piccole imprese (posizioni «retail»)» è ora chiamata semplice- mente «posizioni retail». La definizione di «posizioni retail» secondo lo standard minimo di Basilea72 figura ora nel nuovo articolo 71.

69 CRE20.10 70 CRE20.16 71 CRE20.33–CRE20.39, CRE20.48–CRE20.52. 72 CRE20.63

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Capoverso 3 lettera e In conformità allo standard minimo di Basilea73, le «posizioni in sofferenza» non costituiscono più una classe di posizione a sé stante. La classe di posizione è ora chiamata «posizioni in stato di default». Capoverso 3 lettera f Come negli articoli 48 e 49, il termine «titoli di partecipazione» viene sostituito con il più ampio «strumenti partecipativi» (si vedano al riguardo le spiegazioni all’art. 4 cpv. 1 lett. dbis e cpv. 2). Capoverso 3 lettera fbis Le disposizioni concernenti le quote di patrimoni collettivi gestiti sono ora contenute nell’arti- colo 59a della sezione «Calcolo delle posizioni», che contiene disposizioni comuni all’approc- cio AS-BRI e all’approccio IRB. Sono dunque eliminate come classe di posizione dalla sezione riguardante l’AS-BRI. Capoverso 4 Per alcune definizioni delle classi di posizione di cui ai capoversi 2 e 3 sono necessarie dispo- sizioni di esecuzione tecniche da parte della FINMA, che le emana fondandosi sullo standard minimo di Basilea nella versione determinante conformemente all’allegato 1.74 Il BCBS stabi- lisce regolarmente a quali banche multilaterali di sviluppo può essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari allo zero per cento. La FINMA si basa sostanzialmente sul BCBS nel predisporre l’elenco di queste banche multilaterali di sviluppo determinante per la Svizzera.

Articolo 63a Verifica della diligenza nell’utilizzo di rating esterni Capoverso 1 Se una banca utilizza rating esterni per posizioni delle classi banche multilaterali di sviluppo, banche, istituzioni comuni, imprese, finanziamenti speciali o titoli di credito esteri coperti, nel quadro di una verifica della diligenza deve valutare se il fattore di ponderazione del rischio risultante dal rating esterno sia adeguato alla posizione e al relativo profilo di rischio. In caso contrario, deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio di una classe di rating inferiore. Tuttavia, dalla verifica della diligenza non può mai risultare un fattore di ponderazione del rischio inferiore. In conformità allo standard minimo di Basilea, le posizioni nei confronti dei governi centrali, delle banche centrali, degli organismi sovranazionali e degli enti di diritto pub- blico sono escluse dalla verifica della diligenza relativamente ai rating esterni.75 Capoverso 2 Le banche possono escludere dalla verifica della diligenza le posizioni non rilevanti. La rile- vanza di una posizione dipende anche dal singolo caso specifico per l’istituto e dal tipo di posizioni. Di conseguenza deve essere definita in un piano specifico per l’istituto. A titolo di esempio, le posizioni con rating rilevanti per il calcolo delle esigenze in materia di fondi propri possono essere non rilevanti nelle seguenti situazioni: i) se tutte le posizioni della banca (escluse le posizioni nei confronti dei governi cen- trali, delle banche centrali, degli organismi sovranazionali e degli enti di diritto pub- blico), qualora fossero trattate come posizioni senza rating, comportassero un in- cremento inferiore al 5 per cento circa dei fondi propri minimi. Tenendo conto della non rilevanza delle posizioni, in questo caso sarebbe possibile rinunciare alla veri- fica della diligenza;

73 CRE20.104

74 Standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1

75 CRE20.4, nota 3

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ii) le posizioni (escluse quelle di cartolarizzazione), ognuna delle quali è complessi- vamente inferiore al 5 per cento dei fondi propri di base ai sensi delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi e non supera i 10 milioni di franchi; iii) le posizioni di cartolarizzazione, ognuna delle quali ammonta complessivamente al massimo all’1 per cento dei fondi propri di base ai sensi delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi e non supera i 2 milioni di franchi. Questi esempi hanno carattere esplicativo e i valori soglia menzionati non sono da intendere come vincolanti. Per una verifica opportuna della diligenza rimane essenziale considerare le circostanze specifiche dell’istituto. Per esempio, escludere posizioni di cartolarizzazione «non rilevanti», come suesposto, può rivelarsi non opportuno se una banca detiene un numero ele- vato di queste singole posizioni che si riferiscono a un mercato unico. Tuttavia, ai fini dell’effi- cienza, la verifica della diligenza non deve rilevare ogni singola posizione di poco superiore a una determinata soglia di rilevanza. Per questi casi possono essere previste anche appropriate verifiche a campione. Le posizioni non incluse nel campione sono quelle «non rilevanti». Capoverso 3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche, fondandosi sullo standard minimo di Basilea nella versione determinante conformemente all’allegato 1.76

Articolo 64 Applicazione di rating esterni Gli articoli 64–64c contengono disposizioni il cui contenuto viene ripreso senza modifiche dalla circolare FINMA 2017/7. Queste disposizioni sono di natura sostanziale e il loro contenuto è strettamente correlato al tenore del vigente articolo 64, pertanto sono integrate nell’AP-OFoP (e non in un’ordinanza della FINMA). Capoverso 1 Sono state apportate alcune modifiche di carattere linguistico. Inoltre, per determinare i fattori di ponderazione del rischio, è ora possibile ricorrere anche alle classificazioni del rischio Paese. Capoverso 2 Per l’assegnazione delle classi di rating da parte della FINMA è stato introdotto un rimando statico alla versione determinante dello standard minimo di Basilea77 conformemente all’alle- gato 1. Capoverso 378 L’applicazione dei rating deve fondarsi su un piano concreto e specifico per ogni istituto, che garantisca un’applicazione coerente ai fini della ponderazione e della gestione del rischio, da seguire con sistematicità. Non è consentito applicare i rating in modo selettivo e sostituire arbitrariamente le agenzie di rating nell’intento di ridurre i fondi propri minimi. Capoverso 479 Basilea III finale non ha ripreso da Basilea II la norma secondo cui una banca che applica rating esterni per il calcolo degli RWA deve farlo imperativamente anche per la classe di posi- zione «imprese», di conseguenza deve essere eliminata anche dall’OFoP. Laddove esistano rating riconosciuti per le posizioni di cui all’articolo 63 capoverso 2, devono essere utilizzati tutti i rating disponibili delle agenzie di rating scelte per la ponderazione del rischio, tuttavia solo a condizione che i rating si riferiscano a posizioni nei segmenti di mercato riconosciuti (cfr. art. 6 cpv. 2).

76 Standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1

77 CRE20.1 (2) 78 CRE21.8

79 Ibid.

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Capoverso 5 Il titolo dell’articolo menziona già che si tratta di rating «esterni», pertanto qui la precisazione è eliminata. L’aggiunta di «in funzione del rischio» specifica la ponderazione. Capoverso 680 In caso di due o più rating con diversi fattori di ponderazione del rischio associati, devono essere scelti i rating che portano ai due fattori di ponderazione del rischio più bassi, applicando poi il maggiore dei due. Capoverso 781 Non è consentito utilizzare rating esterni per una o più imprese appartenenti a uno stesso gruppo per determinare il fattore di ponderazione del rischio di altre imprese dello stesso gruppo. Ciò vale anche per le imprese che fanno parte di un gruppo finanziario o di un conglo- merato finanziario, sia da un punto di vista esterno nel caso di banche terze, sia da un punto di vista interno alla banca nell’ottica del singolo istituto in riferimento ad altre società del gruppo.

Articolo 64a Rating a breve termine Capoverso 1 Per la ponderazione del rischio di posizioni a breve termine nei confronti di banche e imprese, le banche possono utilizzare rating a breve termine. Capoverso 282 La FINMA assegna i rating a breve termine a quattro classi. Sinora l’utilizzo di rating a breve termine era regolamentato in una circolare della FINMA, mentre ora il disciplinamento detta- gliato è innalzato a livello di ordinanza della FINMA. Nel presente progetto di ordinanza si rende pertanto necessaria una norma di delega alla FINMA. Per l’assegnazione, la FINMA si fonda sulla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’alle- gato 1. I fattori di ponderazione del rischio per le singole classi sono stabiliti secondo le per- centuali specificate nel presente capoverso. Capoversi 3 e 483 Per le posizioni a breve termine nei confronti di una banca può sorgere un conflitto tra le di- sposizioni di cui al capoverso 2 e le norme enunciate nell’allegato 2 numero 4.1. Questi casi sono disciplinati nei capoversi 3 e 4. Se il fattore di ponderazione del rischio di cui al capo- verso 2 è superiore a quello secondo l’allegato 2 numero 4.1, per tutte le posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca deve essere applicato il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2. Tuttavia, se il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è pari o inferiore a quello secondo l’allegato 2 numero 4.1, il fattore di pondera- zione del rischio di cui al capoverso 2 viene impiegato soltanto per la posizione specifica, ma non per ulteriori posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca. Capoverso 584 Se, sulla base di un rating a breve termine, una posizione nei confronti di una banca o di un’impresa ottiene o ottenesse un fattore di ponderazione del rischio pari al 50 per cento, il fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni a breve termine senza rating nei confronti di questa controparte è pari al 100 per cento.

80 CRE21.9–CRE21.11 81 CRE21.20 82 CRE21.16–CRE21.19 83 CRE21.18 84 CRE21.17

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Se, sulla base di un rating a breve termine, una posizione nei confronti di una banca o di un’impresa ottiene o ottenesse un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 per cento, anche il fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni a breve e lungo termine senza rating nei confronti di questa controparte è pari al 150 per cento. Capoverso 685 Il fattore minimo di ponderazione del rischio del 150 per cento secondo il capoverso 5 non si applica se la banca effettua una riduzione del rischio secondo l’articolo 61 per le posizioni senza rating.

Articolo 64b Rating relativi all’emissione e all’emittente86 Capoverso 1 Per le posizioni con rating relativo all’emissione rilasciato da un’agenzia di rating scelta dalla banca, il fattore di ponderazione del rischio è determinato da tale rating. Capoverso 2 Per le posizioni senza rating relativo all’emissione, il fattore di ponderazione del rischio è de- terminato secondo quanto disciplinato nei capoversi 3–6. Indipendentemente dal fatto che una banca ricorra al rating relativo all’emittente o a quello relativo all’emissione, occorre garantire che il rating consideri tutti i pagamenti spettanti alla banca. Ciò significa che l’intero rischio di credito (p. es. i pagamenti ancora dovuti del capitale e degli interessi) deve essere riflesso nel rating. Capoverso 3 lettera a Se una determinata emissione del debitore ha ottenuto un rating di elevata qualità, ma il credito della banca non coincide con tale emissione, è possibile applicare questo rating per la posi- zione senza rating solo se questa è a tutti gli effetti di rango anteriore o pari rispetto all’emis- sione provvista di rating. Se è di rango posteriore, alla posizione senza rating sarà applicato il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating. Capoverso 2 lettera b Se il rating di una determinata emissione del debitore non è di elevata qualità, ossia comporta un fattore di ponderazione del rischio pari o superiore a quello delle posizioni senza rating, deve essere utilizzato il rating di questa emissione per la posizione senza rating se questa è di rango pari o posteriore rispetto all’emissione provvista di rating. Capoverso 4 lettera a Se un debitore ha ottenuto un rating relativo all’emittente di elevata qualità, questo si applica ai crediti di rango anteriore non collateralizzati nei confronti del debitore. Le altre posizioni nei confronti di un debitore con rating di elevata qualità vengono trattate come posizioni senza rating. Capoverso 4 lettera b Se il rating relativo all’emittente non è di elevata qualità, ossia comporta un fattore di ponde- razione del rischio pari o superiore a quello delle posizioni senza rating, deve essere utilizzato per la posizione senza rating se questa è di rango pari o posteriore rispetto ai crediti di rango anteriore non collateralizzati nei confronti di questo emittente.

85 Ibid.

86 CRE21.12–CRE21.13

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Capoverso 5 Se un emittente ha ottenuto un rating di elevata qualità applicabile solo a uno specifico tipo di credito, tale rating può essere utilizzato solo per posizioni senza rating appartenenti a tale tipo di credito. Capoverso 6 Il rating di un debitore o di un’emissione è di elevata qualità quando al rating è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore rispetto a quanto avverrebbe per le posizioni senza rating.

Art 64c Rating in valuta locale ed estera87 Se per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni di un debitore prive di rating si ricorre a crediti comparabili con rating nei confronti dello stesso debitore, alle posizioni in valuta estera devono essere applicati rating in valuta estera. I rating in valuta locale possono essere utilizzati soltanto per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni espresse in valuta locale. Articolo 65a Classificazione del rischio Paese L’articolo eleva a livello di ordinanza una norma sinora sancita in una circolare della FINMA. In conformità allo standard minimo di Basilea88, per determinare i fattori di ponderazione del rischio delle posizioni nei confronti di governi centrali può essere utilizzata, oltre ai rating delle agenzie di rating, anche la classificazione del rischio Paese di un’agenzia di assicurazione all’esportazione purché sia stata elaborata in base all’Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits89 del 1° gennaio 2022 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e corrisponda alla classificazione del rischio Paese pubblicata dall’OCSE90. Per esempio, la classificazione del rischio Paese dell’Assicurazione svizzera con- tro i rischi delle esportazioni (SERV) può essere utilizzata se corrisponde a quella pubblicata dall’OCSE.

Articolo 66 Calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo è introdotto «in funzione del ri- schio». Capoversi 1 e 2 I vigenti capoversi 1 e 2 sono modificati dal punto di vista linguistico su consiglio della CIR. Capoverso 3 In questo capoverso è precisato che le posizioni all’interno della classe degli strumenti parte- cipativi (cfr. art. 63 cpv. 3 lett. f) devono essere ponderate secondo l’allegato 4, sempreché non siano dedotte dai fondi propri o ponderate secondo l’articolo 40 capoverso 2 al 250 per cento. Capoverso 3bis Il capoverso 3bis è abrogato e il suo contenuto è trasposto nell’articolo 59a. Capoverso 4 Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo è introdotto «in funzione del ri- schio».

87 CRE21.15 88 CRE20.9. 89 www.oecd.org> Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Understandings 90 www.oecd.org > Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Understandings > Country risk

classification

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Capoverso 5 Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo «ponderazione» è sostituito da «ponderazione in funzione del rischio».

Articolo 66a Posizioni non garantite contro il rischio di cambio nei confronti di persone fisiche Capoverso 191 Per le posizioni retail nei confronti di persone fisiche e le posizioni nei confronti di persone fisiche garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare su immobili d’abitazione che non sono garantite contro il rischio di cambio e per le quali la valuta del credito è diversa dalla valuta della fonte di reddito del mutuatario, il fattore di ponderazione del rischio è aumen- tato della metà. Il fattore massimo di ponderazione del rischio è del 150 per cento. Questa disposizione non si applica tuttavia ai crediti lombard nei confronti di persone fisiche, poiché per tale tipo di crediti il reddito e il disallineamento valutario non costituiscono fattori di rischio. In questo contesto (cfr. art. 71), inoltre, le società d’investimento personale («Personal Invest- ment Companies», PIC) possono essere trattate come persone fisiche, purché l’avente eco- nomicamente diritto sia una persona fisica individuabile con precisione oppure si tratti di più persone fisiche legate tra loro da un rapporto di parentela (Family Office, Family Trust). È da considerarsi rischio non garantito quello nei confronti di un mutuatario privo di una coper- tura naturale o finanziaria del rischio di cambio a causa del disallineamento valutario tra la valuta della fonte di reddito del mutuatario e la valuta del prestito. Si parla di operazioni di copertura naturale se il mutuatario, nel quadro delle sue normali operazioni, percepisce entrate in valuta estera che corrispondono alla valuta di un determinato credito (p. es. rimesse, introiti di affitti, retribuzioni). Una copertura finanziaria implica di norma un contratto giuridicamente valido stipulato con un istituto finanziario (p. es. operazione a termine). Ai fini dell’impiego del moltiplicatore, le operazioni di copertura naturale o finanziaria sono sufficienti soltanto se il risultante reddito disponibile per il servizio del credito nella stessa valuta copre almeno il 90 per cento della rata del credito (ossia interessi, ammortamento e rimborso del capitale), a prescindere dal numero delle operazioni di copertura. Per le posizioni in franchi svizzeri nei confronti di mutuatari con sede in Svizzera non deve essere fornita alcuna prova della fonte di reddito nell’ambito del calcolo dei fondi propri. Capoverso 2 Per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR, il capoverso 1 non si applica alle posizioni nei confronti di mutuatari con sede in Svizzera. Articolo 67 Posizioni in valuta locale nei confronti di Stati centrali o banche centrali L’aggiunta di «del rischio» specifica la ponderazione. Articolo 68 Banche: assegnazione alla classe di posizione «banche» e applica- zione di rating esterni Capoverso 192 Le società di intermediazione mobiliare svizzere che gestiscono conti e sottostanno a una regolamentazione e una vigilanza equivalenti a quelle previste per le banche possono essere assegnate a questa classe di posizione. Gli istituti finanziari esteri possono essere assegnati a questa classe di posizione se nello Stato di sede sottostanno a una regolamentazione e una vigilanza equivalenti a quelle applicate alle banche nello Stato di sede. Le assicurazioni non sono considerate banche, bensì imprese.

91 CRE20.92 92 CRE20.16, CRE20.40

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Capoverso 2 I rating esterni utilizzati per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di banche non potranno più basarsi su una garanzia di Stato implicita.93 Fanno eccezione le ban- che per oltre la metà di proprietà statale. Entro la fine del 2027 i rating esterni basati su una garanzia di Stato implicita possono essere utilizzati in assenza di un rating esterno che non si basi su una garanzia di Stato implicita (cfr. disposizione transitoria nell’art. 148p). Articolo 68a Banche: sottoclassi di posizione Capoverso 1 In linea con lo standard minimo di Basilea94, per le banche senza rating esterni l’AP-OFoP prevede una ripartizione in tre sottoclassi (A, B e C) che si differenziano per la solvibilità della banca debitrice. Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno sono suddivise nelle sottoclassi di posizione e ponderate in funzione del rischio in base alla durata originaria (cfr. allegato 2, n. 4). I fattori di ponderazione del rischio aumentano in misura inversamente proporzionale alla solvibilità. Capoverso 2 Nella sottoclasse di posizione A rientrano le posizioni nei confronti di banche con una solvibilità elevata. Per fare fronte ai propri impegni finanziari, in particolare pagamenti degli interessi e rimborso del credito, in tempo utile e in qualsiasi momento a prescindere dalle condizioni eco- nomiche e operative, le banche devono avere un’adeguata dotazione di capitale. Ciò presup- pone che la banca adempia o superi le esigenze minime prudenziali e il cuscinetto in vigore nello Stato di sede (fatta eccezione per le esigenze minime o i cuscinetti non pubblici specifici per la banca). Le esigenze vigenti per le banche svizzere sono precisate negli articoli 42–44a e 45a. Le esigenze minime prudenziali non comprendono tuttavia le esigenze di liquidità. Se una banca debitrice non pubblica l’informazione concernente l’adempimento delle esigenze minime prudenziali, incluso il cuscinetto, o non la mette a disposizione della banca in altro modo, o qualora fosse constatato che una banca non soddisfa le esigenze esposte nel pre- sente capoverso, le posizioni devono essere collocate nella sottoclasse B o C. Capoverso 3 Nella sottoclasse di posizione B rientrano le posizioni nei confronti di banche con solvibilità media. Evidenziano un considerevole rischio di credito, al punto che il rimborso del credito dipende da condizioni economiche e operative stabili e favorevoli. Ciò presuppone che la banca adempia o superi le esigenze minime prudenziali in vigore nello Stato di sede (fatta eccezione per il cuscinetto e le esigenze minime specifiche per la banca). I requisiti vigenti per le banche svizzere sono precisati negli articoli 42–42b e 45a. Le esigenze minime prudenziali non comprendono tuttavia le esigenze di liquidità. Se una banca debitrice non pubblica l’infor- mazione concernente l’adempimento delle esigenze minime prudenziali oppure non la mette a disposizione della banca in altro modo, le posizioni devono essere collocate nella sottoclasse C. Capoverso 4 Nella sottoclasse di posizione C rientrano le posizioni nei confronti di banche con una solvibilità bassa. Evidenziano un rischio elevato di inadempienza e una limitata capacità di servizio del debito. Condizioni economiche, finanziarie o operative negative hanno comportato o compor- tano l’impossibilità per queste banche di fare fronte ai propri impegni finanziari con un margine notevole di probabilità. Una banca deve essere collocata in ogni caso nella sottoclasse C se non adempie le esigenze minime prudenziali in vigore nello Stato di sede oppure, laddove fosse necessario l’audit dei

93 CRE20.18 94 CRE20.21–CRE20.30

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conti annuali, se il revisore esterno ha formulato un giudizio negativo oppure ha espresso no- tevoli dubbi in merito alla capacità della banca di proseguire l’attività nei rapporti annuali o nei rapporti sottoposti a verifica negli ultimi dodici mesi. Capoverso 5 Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno la cui richiesta di ricorrere alle semplificazioni di cui all’articolo 47a è stata autorizzata dalla FINMA sono assegnate alle sot- toclassi di posizione A–C unicamente in base alla sua solvibilità. Non si applicano le condizioni di cui ai capoversi 2–4. Articolo 69 Banche: ponderazione in funzione del rischio Il contenuto del vigente articolo 69 (borse e stanze di compensazione) è trasposto negli arti- coli 77a–77e della nuova sezione 5 (la motivazione è esposta più avanti). Capoverso 195 Si applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 30 per cento alle posizioni nei confronti di una banca che soddisfa le condizioni previste per la sottoclasse di posizione A e i cui fondi propri minimi detenuti sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria (CET1) ammontano almeno al 14 per cento del totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l’articolo 42a e il cui indice di leva finanziaria secondo l’articolo 40a capoverso 1 non è inferiore al 5 per cento. Per le posizioni nei confronti di banche estere gli RWA e l’indice di leva finan- ziaria sono calcolati secondo la versione determinante dello standard minimo di Basilea. Si rimanda inoltre alle spiegazioni concernenti gli istituti finanziari esteri nell’articolo 68. Un fattore di ponderazione del rischio del 30 per cento è applicabile anche alle banche la cui richiesta di ricorrere alle semplificazioni di cui all’articolo 47a è stata autorizzata dalla FINMA e che sono state assegnate alla sottoclasse di posizione A in funzione della loro solvibilità. Capoverso 2 Alle posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno deve essere applicato perlomeno il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni nei confronti dello Stato di sede secondo il numero 1.1 dell’allegato 2, se le posizioni nei confronti di questa banca non sono contabiliz- zate nella valuta locale dello Stato di sede o le posizioni nei confronti di una succursale di questa banca non sono contabilizzate nella valuta locale della Giurisdizione nella quale la suc- cursale è attiva.96 Capoverso 3 Il capoverso 2 non si applica a impegni eventuali infrannuali autoliquidanti attinenti al commer- cio derivanti dal traffico di merci. Capoverso 4 Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR possono rinunciare all’assegna- zione alle sottoclassi secondo l’articolo 68a capoverso 1 per le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno. In caso di rinuncia alle sottoclassi di posizione, ai crediti con una durata originaria fino a tre mesi si applica un fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento, mentre ai crediti con una durata originaria superiore ai tre mesi è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 60 per cento. Lo stesso vale per gli istituti della catego- ria 3 che detengono posizioni non rilevanti nei confronti di banche senza rating esterno. Per definire la soglia di materialità per le banche della categoria 3 la FINMA si basa sul volume delle posizioni nei confronti delle banche estere.

95 CRE20.21 96 CRE20.32

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Articolo 70 Imprese Il contenuto del vigente articolo 70 (Rischi di credito e impegni di garanzia nei confronti di controparti centrali) è trasposto negli articoli 77a–77e della nuova sezione 5 (la motivazione è esposta più avanti). Capoverso 1 Il presente capoverso disciplina la ponderazione in funzione del rischio di questa classe di posizione. Capoverso 2 In conformità allo standard minimo di Basilea97, il disciplinamento prevede che le banche, se utilizzano rating esterni per le posizioni nei confronti di banche, devono utilizzare rating esterni anche per le posizioni nei confronti di imprese. Capoverso 3 Il presente capoverso definisce le piccole e medie imprese (PMI). Tale definizione di PMI cor- risponde a quella dello standard minimo di Basilea98 e serve a ponderare i crediti nei loro confronti con un fattore dell’85 per cento in mancanza di un rating. A queste posizioni è dunque riservato un trattamento privilegiato rispetto alle posizioni nei confronti di imprese più grandi senza rating. Capoverso 4 In alternativa alla definizione di cui al capoverso 3, le banche delle categorie 3–5 secondo l’allegato 3 OBCR possono definire le PMI in base al numero di collaboratori. Se viene seguito questo metodo, per le PMI senza rating si applica il fattore di ponderazione del rischio indicato nel presente capoverso del 90 per cento, altrimenti sono applicabili i fattori di ponderazione del rischio secondo il numero 6.2 dell’allegato 2. Capoverso 5 Le posizioni nei confronti delle PMI possono essere assegnate alla classe delle posizioni retail se esistono posizioni retail qualificate, come definito nell’articolo 71 capoverso 2. Sono escluse dalla classe delle posizioni retail le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare secondo l’articolo 72.

Articolo 70a Finanziamenti speciali: definizioni99 Capoverso 1 lettera a Sono finanziamenti speciali le posizioni nei confronti di imprese che soddisfano le seguenti condizioni. Capoverso 1 lettera a numero 1 I finanziamenti di progetti sono finanziamenti per i quali sono rilevanti principalmente le entrate conseguite con il progetto finanziato che costituiranno la fonte di rimborso e la garanzia del prestito. Di norma servono a finanziare impianti di grosse dimensioni, complessi e costosi tra cui centrali elettriche, impianti di lavorazione chimica, miniere, infrastrutture dei trasporti, me- dia e telecomunicazioni. Possono servire alla costruzione di un nuovo impianto o al rifinanzia- mento di un impianto esistente senza che siano necessariamente apportate migliorie. Capoverso 1 lettera a numero 2 Sono considerati finanziamenti di oggetti i finanziamenti dell’acquisto di attrezzature per il cui rimborso si ricorre ai flussi di pagamento generati dai singoli valori patrimoniali finanziati e

97 CRE20.42 98 CRE20.47 99 CRE20.48, CRE20.49

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costituiti in pegno oppure ceduti al mutuante. Per attrezzature sono da intendere tra l’altro le navi, gli aerei, i satelliti, le automotrici e le flotte. Capoverso 1 lettera a numero 3 I finanziamenti del commercio di materie prime sono crediti a breve termine per il finanzia- mento di scorte, giacenze o crediti relativi a materie prime negoziate in borsa. Il credito è rim- borsato con il ricavo della vendita della materia prima (p. es. greggio, metalli o cereali) (auto- liquidante) e il mutuatario non ha una capacità indipendente di rimborsare il prestito. Vi si annoverano i finanziamenti delle giacenze, il trasferimento da nave a nave, il trasporto in tran- sito e i finanziamenti di oleodotti e gasdotti. Le durate dei finanziamenti sono tipicamente brevi, ossia generalmente inferiori a un anno. Capoverso 1 lettera b numeri 1–2 L’impresa alla quale viene erogato un finanziamento speciale è stata propriamente costituita per il tipo di finanziamento di cui al capoverso 2. Inoltre non dispone o dispone solo di pochi altri valori patrimoniali o attività rilevanti e per il rimborso dell’impegno dipende quindi in modo determinante dai ricavi dei valori patrimoniali da finanziare. Il contratto conferisce alla banca ampi diritti di garanzia in merito ai valori patrimoniali e ai ricavi che ne derivano. Capoverso 2 Possono essere utilizzati soltanto rating relativi all’emissione assegnati da agenzie di rating riconosciute, ma non rating relativi all’emittente. Capoverso 3 Le banche delle categorie 3–5 secondo l’allegato 3 OBCR con finanziamenti di oggetti e finan- ziamenti del commercio di materie prime possono rinunciare a identificarli come tali e ponde- rare le posizioni in funzione del rischio come crediti nei confronti di imprese senza rating.

Articolo 70b Finanziamenti speciali: ponderazione in funzione del rischio di finanzia- menti di progetti I finanziamenti speciali con un rating esterno relativo all’emissione sono ponderati in funzione del rischio come le posizioni nei confronti di imprese. In mancanza di un rating, si applicano i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio secondo il numero 7 dell’allegato 2. I rating relativi all’emittente di cui all’articolo 64b non possono essere applicati ai finanziamenti spe- ciali. Capoversi 1 e 2100 Nel finanziamento di progetti vengono distinte due fasi per la ponderazione in funzione del rischio. La fase operativa è quella in cui l’impresa (ossia la società che finanzia progetti) ha un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire gli impegni contrattuali restanti e il suo indebita- mento a lungo termine è in regresso. Le altre fasi non sono da considerarsi operative. Dal momento che queste fasi del progetto sono ritenute rischiose, i finanziamenti di progetti senza rating che non si trovano nella fase operativa devono essere ponderati al 130 per cento. Capoverso 3 Il presente capoverso stabilisce quali posizioni siano da considerare finanziamenti di elevata qualità basati su progetti. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche in merito agli ulteriori requisiti che devono essere soddisfatti dai finanziamenti di progetti secondo lo stan- dard CRE20.52. Il rimando statico alla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1 definisce il quadro regolatorio entro il quale opera la FINMA. Se

100 CRE20.51

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i finanziamenti di progetti senza rating sono di elevata qualità, può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dell’80 per cento. Articolo 71 Posizioni retail101 Capoverso 1 Per posizioni retail si intendono le posizioni nei confronti di persone fisiche o PMI. Le posizioni nei confronti di PMI possono essere assegnate a questa classe di posizione unicamente se esistono posizioni retail qualificate, come definito nel capoverso 2. In caso contrario, per le posizioni nei confronti di PMI si applica il fattore di ponderazione in funzione del rischio per le PMI (cfr. art. 70). Sono escluse dalla classe delle posizioni retail le posizioni garantite diretta- mente o indirettamente da pegno immobiliare secondo l’articolo 72. Queste devono essere assegnate alla pertinente classe di posizione. Le PIC possono essere trattate come persone fisiche purché l’avente economicamente diritto sia una persona fisica individuabile con precisione oppure si tratti di più persone fisiche legate tra loro da un rapporto di parentela (Family Office, Family Trust). Capoverso 2 Le posizioni retail sono qualificate se soddisfano i criteri enumerati di seguito: – le posizioni sono costituite da crediti e linee di credito rotativi, comprese le carte di credito, le carte di debito e i crediti in conto corrente, nonché crediti personali con durata fissa e contratti di leasing, in particolare crediti rateali, prestiti auto e contratti di leasing auto, prestiti per studenti e di formazione, finanziamenti personali. I derivati e altri titoli, tra cui le obbligazioni e le azioni, quotate o meno in borsa, non sono da considerare posizioni retail qualificate; – le posizioni nei confronti di una controparte, ad esclusione delle posizioni in stato di de- fault, non superano complessivamente 1,5 milioni di franchi e l’1 per cento di tutte le po- sizioni retail qualificate. Fanno eccezione le posizioni garantite da pegno immobiliare con- formemente al capoverso 1. Le posizioni retail qualificate sono ponderate secondo i numeri 1.1 e 1.2 dell’allegato 3. Alle posizioni non qualificate nei confronti di persone fisiche si applica il numero 1.3.

Articolo 71a Obbligazioni fondiarie svizzere Le obbligazioni fondiarie svizzere sono rette dalla legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF). In seguito alla modifica dello standard minimo di Basilea, il loro fattore di ponderazione del rischio è ridotto dall’attuale 20 al 10 per cento. Al fine di contenere l’onere amministrativo per le ban- che, le obbligazioni fondiarie svizzere mantengono una ponderazione fissa in funzione del rischio. Ciò esonera le banche, per le obbligazioni fondiarie svizzere, dall’obbligo di verificare i singoli requisiti conformemente allo standard minimo di Basilea che, per i titoli di credito esteri coperti, sono stabiliti nell’articolo 71b. Questa verifica decade poiché le disposizioni contenute nell’ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie sono modificate in modo tale che l’obbli- gazione fondiaria svizzera adempia in ogni caso i requisiti per un fattore di ponderazione del rischio del 10 per cento conformemente allo standard minimo di Basilea. Inoltre, l’attuazione in Svizzera non prevede un rating minimo concreto per le obbligazioni fondiarie svizzere. Se- condo Basilea III finale, un fattore di ponderazione del rischio del 10 per cento implica l’appar- tenenza alle classi di rating 1 o 2 (corrisponde ai rating da AAA a AA-). Alle obbligazioni fon- diarie svizzere delle due centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie l’agenzia Moody’s attribuisce un rating AAA sin dal 2002. Nel caso di un loro declassamento, dovrebbe essere ancora definito il rating minimo richiesto dallo standard minimo di Basilea.

101 CRE20.63– CRE20.68

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Articolo 71b Titoli di credito esteri coperti102 I titoli di credito esteri coperti devono adempiere i requisiti seguenti per poter essere assegnati a questa classe di posizione, altrimenti devono essere trattati come crediti nei confronti di banche. Lettera a Sono emessi da una banca o da un istituto ipotecario. Lettera b Sottostanno a una particolare vigilanza pubblica in virtù di norme di legge a tutela dei detentori. Per i titoli di credito coperti emessi da una banca svizzera non esiste alcuna particolare prote- zione legale, pertanto devono essere ponderati come crediti nei confronti di banche. Lettera c I proventi dell’emissione dei titoli di credito devono essere investiti secondo le norme di legge in valori patrimoniali che adempiono i requisiti della presente lettera. Lettera d I valori patrimoniali utilizzati per la copertura rientrano in almeno una delle categorie qui enun- ciate. Lettera e Il valore nominale dei valori patrimoniali utilizzati per la copertura (aggregato di copertura) deve adempiere i requisiti della presente lettera. Lettera f La banca deve procurarsi almeno ogni sei mesi presso l’emittente dei titoli di credito esteri coperti le informazioni di cui al numero 20.37 CRE.

Articolo 72 Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immo- biliare: definizioni Capoverso 1 Il presente capoverso definisce le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare. Si considerano tali le posizioni coperte sia integralmente che parzialmente da immobili d’abitazione o commerciali che di norma servono al finanziamento di immobili. Questa attribuzione è indipendente dal tipo di controparte. Devono dunque essere attribuite a questa classe di posizione, per esempio, anche posizioni garantite da pegno immobiliare nei confronti di imprese, enti di diritto pubblico o banche nonché posizioni retail garantite da pegno immo- biliare. Le posizioni nei confronti di imprese che servono al finanziamento di mezzi di produ- zione (p. es. capitale circolante, inventario dei valori reali) e sono coperte in via subordinata mediante pegno immobiliare possono essere assegnate nella loro totalità alla classe di posi- zione «imprese» (art. 70). In questi finanziamenti attribuiti alla classe di posizione «imprese», la solvibilità senza garanzie (in bianco) del mutuatario è determinante ai fini della concessione del credito. Di conseguenza tali crediti non sono considerati posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare. Se per un mutuatario è garantito che un credito destinato a finanziare mezzi di produzione o investimenti (p. es. sotto forma di un limite quadro), coperto a titolo subordinato da un pegno immobiliare, venga trattato come due crediti singoli (p. es. credito in bianco e credito ipotecario) in caso di una suddivisione formale secondo il diritto in materia di vigilanza, ai fini della copertura con fondi propri tale credito può essere trattato come due crediti singoli.

102 CRE20.33– CRE20.37

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Le banche devono garantire un’attribuzione corretta a una classe di posizione secondo i criteri qui descritti, affinché l’attribuzione non comporti l’elusione dell’applicabilità del cuscinetto an- ticiclico di capitale settoriale o delle prescrizioni concernenti la concessione di crediti ipotecari, incluse le relative disposizioni di un’autodisciplina riconosciuta come standard minimo dalla FINMA secondo l’articolo 7 capoverso 3 LFINMA. Capoverso 2 Il presente capoverso sancisce quali immobili siano da considerare d’abitazione. 103 Capoverso 3 Gli immobili d’abitazione a uso proprio sono in prevalenza abitati dal mutuatario stesso. Tra questi si annoverano l’abitazione presso il domicilio principale e quella presso i domicili secon- dari, prevalentemente abitate di persona. Il domicilio principale di una persona è ubicato nella località in cui soggiorna con l’intenzione di una permanenza duratura (conformemente al do- micilio secondo l’art. 23 CC). Anche le unità abitative che il mutuatario mette a disposizione gratuitamente di qualcuno, concede in locazione all’interno della famiglia oppure lascia volu- tamente vuote in vista di un futuro uso proprio, di una messa a disposizione gratuita o della locazione all’interno della famiglia, sono considerate abitazioni per uso proprio. Nella prassi, per determinare il prevalente uso personale si può ricorrere a criteri quali la superficie, il nu- mero di unità, il flusso di cassa o la durata di utilizzo. Inoltre la banca che finanzia il domicilio principale del mutuatario può considerare un’unità abitativa prevalentemente data in locazione come a uso personale.104 Per l’approccio, che può essere regolarmente aggiornato, fa stato il momento della concessione del credito. I crediti per gli immobili d’abitazione di proprietà di committenti di abitazioni di utilità pubblica (p. es. cooperative d’abitazione di pubblica utilità) e gli immobili d’abitazione con un modello delle pigioni commisurate ai costi sotto il controllo statale sono ponderate in funzione del ri- schio come gli immobili d’abitazione a uso proprio. Sono considerati committenti di abitazioni di utilità pubblica i mutuatari che hanno sottoscritto la Carta statutaria dei committenti di abita- zioni di utilità pubblica in Svizzera e sono membri di una delle due organizzazioni mantello riconosciute dalla Confederazione di committenti di abitazioni di utilità pubblica, ossia «Coo- perative d’abitazione Svizzera»105 e «WOHNEN SCHWEIZ»106. Per gli altri committenti di abi- tazioni di utilità pubblica la banca mutuante deve verificare e documentare che i loro immobili non sono destinati alla massimizzazione del rendimento sul mercato immobiliare.107 Capoverso 4 Tra gli immobili commerciali rientrano tutti gli immobili che non sono immobili d’abitazione di cui al capoverso 2108 Tra questi si annoverano gli edifici commerciali e per uffici, nonché gli oggetti artigianali polivalenti, grandi oggetti a carattere artigianale e industriale e immobili agri- coli. Sinora erano assegnati alla posizione «altri immobili», eliminata con la presente revisione dell’ordinanza. Capoverso 5109 Gli immobili commerciali a uso proprio sono utilizzati prevalentemente dal mutuatario per uso proprio. Nella prassi, per determinare il prevalente uso proprio si può ricorrere ai criteri della superficie, del numero di unità, della valutazione o del flusso di cassa.

103 CRE20.77 104 CRE20.81 (1, 2)

105 www.wbg-schweiz.ch

106 www.wohnwn-schweiz.ch

107 CRE20.81 (4) 108 CRE20.78 109 CRE20.85

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Capoverso 6 Gli immobili utilizzati sia a scopo abitativo sia commerciale e non esattamente assegnati al loro tipo di uso in base all’uso effettivo devono essere assegnati in funzione del tipo di uso prevalente. Nella prassi, per determinare l’uso prevalente si può ricorrere ai criteri della super- ficie, del numero di unità, della valutazione o del flusso di cassa. Solo se un immobile è usato prevalentemente per uso proprio in entrambi i tipi di utilizzazione, possono essere applicati i fattori di ponderazioni del rischio di cui ai capoversi 3 e 5, altrimenti si applicano quelli previsti per gli immobili a reddito (n. 3.2 e 3.4 allegato 3). Figura 1: Classificazione schematica degli immobili con un’utilizzazione mista

Fonte: grafico proprio *) L’indicazione ≥ 50 % si riferisce sempre alla quota del tipo di utilizzazione dell’intero oggetto. Esempio sulla base del criterio della superficie: un oggetto a utilizzazione mista ha una super- ficie utile di 1000 m2, di cui 600 m2 abitativi e 400 m2 commerciali. L’oggetto deve essere quindi classificato come immobile d’abitazione. Dell’intera quota abitativa, 300 m2 sono a uso perso- nale e 300 m2 sono dati in locazione. I 400 m2 della quota commerciale sono dati in locazione. I 300 m2 della quota abitativa per uso proprio rappresentano solo il 30 per cento della superfi- cie utile complessiva, pertanto l’oggetto è da ponderare come altro immobile d’abitazione.

Articolo 72a–72c Posizioni direttamente e indirettamente garantite da pegno immo- biliare: metodo di calcolo Secondo l’AP-OFoP e in linea con Basilea III finale, il calcolo delle posizioni ponderate in fun- zione del rischio (RWA) per le posizioni garantite da pegno immobiliare avviene in due fasi. Dapprima si determina il fattore di ponderazione del rischio, in seguito la posizione da ponde- rare. Gli RWA sono il prodotto del fattore di ponderazione e della posizione. La determinazione del fattore di ponderazione del rischio avviene sulla base della quota di finanziamento esterno, pari al rapporto tra l’importo del credito (credito scoperto e tutti gli impegni di credito) e il valore del pegno immobiliare (cfr. per i dettagli art. 72a–72c). L’importo del credito è considerato al lordo senza eventuali misure di riduzione dei rischi.110 Si deve tenere conto dei crediti di rango

110 L’unica eccezione è costituita dal «netting» in bilancio (si vedano le spiegazioni all’art. 72a cpv. 3).

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anteriore o posteriore (cfr. esempio), ma in linea di principio non delle garanzie, che conflui- scono nel calcolo soltanto al momento della determinazione delle posizioni da ponderare (si veda art. 72f). Gli averi previdenziali costituiti in pegno di debitori ipotecari sotto forma di conto non adem- piono le condizioni di cui all’articolo 72a capoverso 3, poiché in riferimento al bilancio si tratta di averi della fondazione di previdenza, pertanto non è possibile procedere alla compensa- zione legale e contrattuale («netting») secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera a. Inoltre, il rimborso del credito non è lo scopo esclusivo degli averi previdenziali costituiti in pegno. A prescindere dalla loro forma, essi non possono dunque essere considerati nel calcolo della quota di finanziamento esterno, tuttavia gli averi previdenziali costituiti in pegno secondo l’ar- ticolo 72f capoverso 2 possono essere considerati nell’ambito della computabilità secondo l’ar- ticolo 61 nel calcolo della posizione da ponderare in funzione del rischio. Esempio: una banca eroga un mutuo ipotecario per un immobile d’abitazione a uso proprio del valore di 70 con un credito di rango anteriore di 10. Il valore del finanziamento esterno è pari a 100. Le garanzie riconosciute sono pari a 20 a seguito di riduzioni del valore delle garanzie e secondo l’approccio completo (p. es. sotto forma di averi previdenziali costituiti in pegno in forma di conto o titoli al netto delle riduzioni del valore delle garanzie). La quota di finanzia- mento esterno ammonta in questo caso all’80 per cento [(70+10)/100], mentre il fattore di pon- derazione del rischio secondo l’allegato 3 sarebbe di conseguenza il 35 per cento. Dal mo- mento che si tratta di un credito di rango posteriore, conformemente all’articolo 72c capoverso 6 il fattore di ponderazione del rischio deve essere moltiplicato per 1,25, pertanto è pari al 43,75 per cento. La posizione da ponderare equivale a 50 (70-20). Ne risulta un valore degli RWA pari a 21,875 (43,75 % x 50).

Articolo 72a Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: quota di finanziamento esterno111 Capoverso 1 La quota di finanziamento esterno del pegno immobiliare è il rapporto tra l’importo di credito (credito scoperto e tutti gli impegni di credito) e il valore iniziale del finanziamento esterno del pegno immobiliare. L’importo di credito viene precisato ulteriormente nel capoverso 3. Altre disposizioni sul valore iniziale del finanziamento esterno si trovano nell’articolo 72b. Capoverso 2 Per i limiti quadro e i crediti di portafoglio la banca suddivide l’importo di credito secondo una chiave adeguata tra i valori di finanziamento esterno dei diversi pegni immobiliari e determina le rispettive quote di finanziamento esterno. Capoverso 3 Il presente capoverso riguarda l’importo di credito utilizzato per il calcolo della quota di finan- ziamento esterno. Per l’importo di credito (credito scoperto e tutti gli impegni di credito) rile- vante ai fini della determinazione della quota di finanziamento esterno o del fattore di ponde- razione del rischio non sono sostanzialmente considerate le misure di riduzione dei rischi. Il credito confluisce pertanto al lordo, senza la deduzione delle misure di riduzione dei rischi. L’unica eccezione a tale regola è costituita dagli averi in conto costituiti in pegno ammessi per il «netting» secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera a che servono unicamente al rimborso del credito. Questi averi in conto (del mutuatario) possono essere dedotti dall’importo di cre- dito. Capoverso 4 Eventuali crediti di rango pari o anteriore devono essere inclusi nel calcolo per determinare la quota di finanziamento esterno, andando così ad aumentare in pari misura l’ammontare del

111 CRE20.75 (1), CRE20.76

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credito. Se una banca eroga diversi crediti garantiti dallo stesso pegno immobiliare e i cui ranghi sono in sequenza, i diversi crediti devono essere sommati per la determinazione della quota di finanziamento esterno e per la conseguente ponderazione del rischio e considerati come un’unica posizione. Articolo 72b Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: valore del finanziamento esterno112 Capoverso 1 Il valore iniziale del finanziamento esterno del pegno immobiliare è determinato alla conces- sione del credito e mantenuto per sette anni. La valutazione deve essere improntata alla cau- tela. Per i pegni immobiliari iscritti nei portafogli durante il periodo del credito, è determinante il valore al momento dell’iscrizione nel portafoglio come valore iniziale del finanziamento esterno secondo l’articolo 72b. Capoverso 2 Un aumento del valore del finanziamento esterno rispetto al valore iniziale è ammesso durante questi sette anni se le modifiche apportate al pegno immobiliare ne aumentano notevolmente il valore. Tra gli investimenti di valorizzazione si annoverano, per esempio, i risanamenti dell’in- volucro degli edifici o la riconversione dei sistemi di riscaldamento. La modifica verso l’alto è limitata all’importo dell’investimento che accresce inequivocabilmente il valore. Capoverso 3 Le banche sono tenute a valutare se si sono verificati eventi straordinari o se, dall’ultima veri- fica del (sub)portafoglio, il mercato immobiliare ha registrato sostanziali riduzioni dei prezzi che indurrebbero a una nuova verifica dei valori del finanziamento esterno. Il tipo di valutazione (approccio sistematico o pragmatico) può differenziarsi in funzione delle dimensioni e dell’area di mercato della banca. La verifica del valore del finanziamento esterno per i crediti in que- stione si impone anche se la banca giunge a conoscenza di altri eventi che possono ridurre in modo duraturo il valore del pegno immobiliare. Sono eventi straordinari (lett. a) che possono ridurre in modo duraturo il valore del pegno im- mobiliare, tra l’altro: i) modifiche dei corridoi aerei, ii) catastrofi ambientali (p. es. inondazioni), iii) modifiche nella regolazione del traffico di rilevanza regionale (p. es. nuova strada nazio- nale), iv) danni causati da terremoti, v) incidente a un reattore nucleare, o vi) rischi climatici manifesti (p. es. scomparsa del permafrost). È altresì imperativo verificare l’adeguatezza del valore del finanziamento esterno in caso di flessioni generalizzate dei prezzi sul mercato immobiliare (lett. b) che riguardano un (sub)portafoglio di posizioni garantite da pegno immobiliare. Tra questi sviluppi si annove- rano: i) cali significativi dei prezzi in seguito ad aumenti dei tassi, sviluppi economici avversi o calo dell’immigrazione, ii) cali significativi dei prezzi a livello regionale (p. es. dovute a un’eccedenza di offerta), iii) cali significativi dei prezzi in determinati segmenti (p. es. appartamenti di vacanze).

112 CRE20.74, CRE20.75 (1, 2)

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Capoverso 4 Il valore del finanziamento esterno può risultare più o meno adeguato a seconda dell’approccio conservativo specifico della banca in merito alle norme sul finanziamento esterno tra diverse banche e diversi crediti all’interno del portafoglio crediti di una banca, pertanto diversi istituti possono essere più o meno interessati dalla necessità di attuare riduzioni, anche se il pegno immobiliare che serve alla collateralizzazione è esposto agli stessi cali dei prezzi. La FINMA deve essere previamente informata se dalla verifica dell’adeguatezza dei valori del finanziamento esterno emerge che è necessaria una riduzione del valore del finanziamento esterno per una quota sostanziale rispetto alla totalità delle posizioni garantite da pegno im- mobiliare. Sulla base delle informazioni fornite dalla banca, la FINMA può, ove necessario, disporre in merito alla riduzione dei valori del finanziamento esterno (p. es. termini e misure di accompagnamento), come già previsto nel diritto vigente. In tal modo si vogliono evitare con- seguenze indesiderate dal punto di vista macroeconomico e un importante deterioramento della situazione di rischio delle banche (p. es. spirale dei prezzi negativa). Capoverso 5 Se il valore del finanziamento esterno è stato ridotto durante i sette anni di cui al capoverso 1 a causa di un calo significativo dei prezzi nel mercato immobiliare, in questo periodo di sette anni successivo all’erogazione del credito il valore del finanziamento esterno può essere nuo- vamente aumentato al massimo fino al valore iniziale del finanziamento esterno. Sono fatti salvi gli investimenti di valorizzazione conformemente al capoverso 2. Capoverso 6 Le banche devono stabilire nei loro regolamenti interni come garantire che i valori del finan- ziamento esterno siano definiti secondo criteri improntati alla cautela. Al fine di garantire l’os- servanza del criterio della cautela nella definizione del valore del finanziamento esterno, le disposizioni interne contengono principi in merito alla valutazione, all’applicazione di modelli, al processo o allo svolgimento della valutazione nonché agli aspetti dell’indipendenza. Capoverso 7 È auspicata un’autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo secondo l’arti- colo 7 capoverso 3 LFINMA per le prescrizioni in merito ai regolamenti interni. La FINMA sta- bilisce prescrizioni solo a titolo sussidiario.

Articolo 72c Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: ponderazione in funzione del rischio Capoverso 1 Una posizione garantita direttamente o indirettamente113 da pegno immobiliare viene ponde- rata nella sua totalità con il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla quota di finan- ziamento esterno del pegno immobiliare secondo l’allegato 3114, se sono adempiute le esi- genze di cui alle lettere a–f. È abbandonato l’approccio basato sulla suddivisione in parti sin qui seguito per gli immobili d’abitazione che suddivide le ipoteche in diverse parti di valore venale e assegna a ogni parte un diverso fattore di ponderazione del rischio. Il nuovo disciplinamento si basa sullo standard minimo di Basilea115 e prevede fattori di pon- derazione del rischio più bassi per le posizioni garantite da pegno immobiliare che adempiono

113 «Nelle operazioni ipotecarie garantite direttamente da pegno immobiliare il creditore può accedere diretta-

mente al fondo mediante un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, mentre nelle operazioni ipotecarie garantite indirettamente il debitore deve essere prima di tutto escusso in via di realizzazione del pe- gno manuale e solo quando la cartella ipotecaria è decaduta in sua proprietà può perseguire la realizzazione del pegno immobiliare.» Horat, Robert (2007): Die besicherte Refinanzierung des Hypothekargeschäftes: Der Schweizer Pfandbrief und seine Entwicklungschancen, pag. 36. 114 CRE20.82, CRE20.84, CRE20.85, CRE20.87 115 CRE20.71

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determinate esigenze (art. 72c cpv. 1 lett. a–f). Le direttive delle banche in materia di conces- sione di crediti devono prevedere in particolare che la capacità di rimborso del debitore sia valutata sulla base di parametri e valori soglia concreti. Inoltre, il pegno immobiliare deve es- sere valutato secondo criteri improntati alla cautela. Se le pertinenti esigenze non sono adem- piute, si applica un fattore di ponderazione del rischio più elevato, non preferenziale (di norma il 75 % per i clienti retail e il 150 % per i finanziamenti relativi agli immobili da reddito). Gli esponenti del settore hanno ritenuto che l’applicazione di diversi fattori di ponderazione del rischio (preferenziali/non preferenziali) sia troppo complessa nella prassi soprattutto nell’ottica della sostenibilità e della valutazione improntata alla cautela. Per compensare la mancanza di un collegamento esplicito tra i criteri di sostenibilità interni alla banca e la copertura con fondi propri e ovviare all’assenza di singoli elementi dello standard minimo di Basilea nell’ambito della valutazione improntata alla cautela, l’AP-OFoP prevede quindi fattori di ponderazione del rischio preferenziali leggermente più elevati rispetto a quelli secondo lo standard minimo di Basilea per le ipoteche con una quota di finanziamento esterno superiore al 60 per cento, da un lato a fini di semplificazione e, dall’altro, per contenere i costi di attuazione e le spese cor- renti (all. 3, n. 3.1, 3.2 e 3.4) come semplificazione e per mantenere bassi i costi di implemen- tazione. Essi risultano da una media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio differen- ziati. Tale media riflette ampiamente (per l’85 %) il fattore di ponderazione del rischio preferenziale (conformemente allo standard minimo di Basilea) e per la parte restante (15 %) il fattore di ponderazione del rischio non preferenziale. Implicitamente si presume quindi una certa quota di crediti ipotecari con rischi più elevati in termini di sostenibilità e/o di valutazione, tuttavia manca per esempio una regola esplicita per la sostenibilità. Peraltro, non sarebbe stato possibile applicabile un’opportuna regola per la sostenibilità ai fini del calcolo della quota di crediti che comportano rischi più elevati (fattore di ponderazione del rischio non preferenziale), poiché le autorità non disponevano dei dati necessari sui singoli crediti per procedere a tale calibratura. Di conseguenza, l’AP-OFoP stabilisce fattori di ponderazione del rischio preferen- ziali leggermente superiori a quelli dello standard minimo di Basilea. Ciò è tuttavia limitato alla fascia LTV superiore al 60 per cento. Nell’ambito della concessione di crediti le banche devono verificare la sostenibilità del credito e la capacità di rimborso del mutuatario. I punti che le banche devono stabilire nei loro regola- menti interni sono precisati dall’autodisciplina dell’ASB riconosciuta dalla FINMA come stan- dard minimo o dall’ordinanza della FINMA sui rischi di credito (OCre-FINMA). Tra questi punti si annoverano in particolare i costi figurativi calcolati secondo criteri improntati alla cautela, le definizioni del tasso d’interesse ipotecario figurativo a lungo termine da utilizzare e i limiti mas- simi del rapporto tra oneri ed entrate.116 In merito ai criteri da osservare per la valutazione prudente117 (lett. e) è prioritario precisare la pertinente autodisciplina (cfr. commenti all’art. 72d). La valutazione segue modalità sostan- zialmente invariate e, laddove sia disponibile un prezzo di acquisto, considera il principio del valore inferiore. Nell’ottica di un’attuazione pragmatica si rinuncia tuttavia a una valutazione di tipo conservativo e durevole per l’intera durata del finanziamento immobiliare mediante credito in grado di considerare anche che l’attuale prezzo di mercato potrebbe essere superiore al valore durevole a più lungo termine. Capoverso 1 lettera a Ad eccezione dei crediti di costruzione e dei crediti per terreni edificabili (art. 72e), gli immobili devono essere completamente edificati. Fanno eccezione le superfici agricole e forestali. Capoverso 1 lettera b I diritti sul pegno immobiliare sono giuridicamente eseguibili entro un periodo di tempo ade- guato. Le banche lo devono garantire nei loro contratti.

116 CRE20.73 117 CRE20.75

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Capoverso 1 lettera c Ciascun titolare di diritti di pegno di rango anteriore, pari e posteriore può rivendicare l’esecu- zione dei propri diritti a prescindere dagli altri titolari. Inoltre il creditore di rango superiore non può realizzare il pegno immobiliare a un prezzo tale da pregiudicare i creditori di rango ante- riore. Capoverso 1 lettera d La sostenibilità del credito e la capacità di rimborso del mutuatario sono verificate nell’ambito della concessione del credito. L’articolo 72d precisa i punti che le banche devono stabilire nei loro regolamenti interni. Capoverso 1 lettera e Il valore del finanziamento esterno secondo l’articolo 72b deve essere determinato secondo criteri improntati alla cautela. Le prescrizioni concernenti la valutazione prudente (lett. e) sono precisate nell’articolo 72b e nell’Ocre-FINMA, tuttavia non coprono integralmente gli aspetti dello standard minimo di Basilea118 (cfr. sopra). Capoverso 1 lettera f Le informazioni necessarie al momento della concessione del credito e a fini di monitoraggio devono essere opportunamente documentate. Capoverso 2 Alle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili esteri sono applicabili i fattori di ponderazioni del rischio secondo l’allegato 3 purché le esigenze di cui al capoverso 1 sono garantite mediante una gestione del rischio adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili svizzeri, altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio di cui al capoverso 5. Capoverso 3 Qualora l’operazione di credito non adempia le esigenze minime di un’adeguata quota minima in fondi propri che il mutuatario deve apportare e di un ammortizzazione adeguata, si applicano i fattori di ponderazione del rischio secondo il capoverso 5, che sostituiscono il fattore di pon- derazione sinora in vigore del 100 per cento. Diminuisce così la ponderazione del rischio per gli immobili d’abitazione a uso proprio rispetto al disciplinamento attuale, mentre aumenta quella per gli altri immobili d’abitazione e commerciali. Capoverso 4 Le prescrizioni concernenti l’adeguata quota minima in fondi propri e l’adeguata ammortizza- zione in conformità alle direttive dell’Associazione svizzera dei banchieri dell’agosto 2019 con- cernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari, riconosciute come standard minimo se- condo l’articolo 7 capoverso 3 LFINMA, concretizzano i requisiti minimi in merito alla proprietà abitativa a uso proprio (n. 3). Come enunciato nelle disposizioni conclusive di questa autodi- sciplina (n. 5), nell’ambito degli oggetti a reddito è previsto il ripristino dei corrispondenti valori al livello iniziale con l’entrata in vigore dell’OFoP riveduta. In tal modo si applicano gli stessi requisiti minimi a tutti i finanziamenti ipotecari che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive (nuove operazioni ipotecarie e aumenti di crediti per gli immobili d’abitazione e gli immobili commerciali in Svizzera). La FINMA precisa le esigenze minime solo a titolo sussi- diario.

118 CRE20.75

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Capoverso 5119 Se le esigenze di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, il fattore di ponderazione del rischio è retto dalle lettere a e b. Capoverso 5 lettera a Il fattore non preferenziale di ponderazione del rischio dei crediti erogati su immobili d’abita- zione a uso proprio e immobili commerciali a uso proprio ammonta al 75 per cento per le per- sone fisiche, all’85 per cento per le PMI e per tutte le altre controparti corrisponde al fattore di ponderazione del rischio della controparte. Per le PMI è fatta salva la possibilità che una banca ricorra alla semplificazione secondo l’articolo 70 capoverso 4. In questo caso si applica un fattore di ponderazione del rischio del 90 per cento. Capoverso 5 lettera b Il fattore non preferenziale di ponderazione del rischio dei crediti erogati su immobili d’abita- zione non a uso proprio e immobili commerciali non a uso proprio è pari al 150 per cento. Capoverso 6 Per i crediti di rango posteriore, anche i crediti di pari rango o di rango anteriore devono essere considerati nel calcolo della quota di finanziamento esterno secondo l’articolo 72a. Qualora la banca non abbia a disposizione sufficienti informazioni concernenti il rango degli altri crediti su pegno immobiliare, deve essere presupposta la parità di rango. Il fattore di ponderazione del rischio risultante dalla quota di finanziamento esterno va moltiplicato per 1,25 nel caso dei crediti di rango posteriore, fatti salvi i casi in cui corrisponde al fattore di ponderazione del rischio più basso secondo l’allegato 3 applicato nel singolo caso. Il fattore di ponderazione del rischio risultante ammonta al massimo al fattore di cui al capoverso 5.120 Articolo 72d Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: sostenibilità121 Capoverso 1 Il presente articolo definisce le esigenze generali previste per la sostenibilità dei crediti ipote- cari. Qui non è prescritto un calcolo concreto della sostenibilità né esiste un collegamento esplicito tra i criteri di sostenibilità interni alla banca e la copertura con fondi propri (si vedano le spiegazioni all’art. 72c). Per garantire la sostenibilità in modo durevole, la banca stabilisce con i suoi regolamenti interni i dati e le basi necessari per valutare la sostenibilità al momento della concessione del credito e nelle successive verifiche. In particolare devono essere stabiliti i costi figurativi calcolati secondo criteri improntati alla cautela, incluso il tasso d’interesse ipo- tecario figurativo a lungo termine da utilizzare e i limiti massimi del rapporto tra oneri ed entrate. Capoverso 2 Per le prescrizioni in merito ai regolamenti interni è prioritaria un’autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo secondo l’articolo 7 capoverso 3 LFINMA. La FINMA sta- bilisce prescrizioni solo a titolo sussidiario. Articolo 72e Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili Capoverso 1 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili comprendono tutti i crediti che finanziano l’urbanizzazione e la costruzione di immobili o l’acquisto di fondi finalizzato all’urbanizzazione e alla costruzione. Non vi rientrano l’acquisto di suoli utilizzati per la selvicoltura e l’agricoltura,

119 CRE20.89

120 CRE20.75, nota 32

121 CRE20.73

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per i quali non esiste un’autorizzazione alla costruzione o non è previsto di richiederla. Essi sono trattati come immobili commerciali. Capoverso 2 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per gli immobili d’abitazione a uso proprio di privati secondo l’articolo 72 capoverso 3 che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 72c ca- poverso 1 lettere b–f devono essere ponderati in base all’allegato 3 numero 3.1. Capoverso 3122 Questo capoverso stabilisce le condizioni alle quali i crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili d’abitazione non a uso proprio possono essere ponderati a un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento e i casi in cui deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 150 per cento123. Capoverso 4 Il presente capoverso stabilisce la ponderazione del rischio di crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili per gli immobili commerciali a uso proprio. Capoverso 5124 La ponderazione del rischio di crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili per gli im- mobili commerciali non a uso proprio è stabilita nel presente capoverso. Figura 2: Rappresentazione schematica della ponderazione del rischio di crediti di co- struzione e crediti per terreni edificabili

Fonte: grafico proprio *) L’indicazione ≥ 50 per cento si riferisce sempre alla quota del tipo di utilizzazione in riferi- mento all’intero oggetto.

122 CRE20.91 123 CRE20.90

124 Ibid.

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Articolo 72f Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: considerazione di misure di riduzione dei rischi125 Capoverso 1 Nel calcolo delle posizioni da ponderare in funzione del rischio possono essere considerate le misure di riduzione dei rischi di cui all’articolo 61. Una misura di riduzione dei rischi già consi- derata nel calcolo della quota di finanziamento esterno secondo l’articolo 72a capoverso 3 non può essere computata nuovamente. Capoverso 2 I patrimoni previdenziali costituiti in pegno, tra cui rientrano gli averi di previdenza e i fondi secondo l’articolo 30b LPP e l’articolo 4 OPP 3, possono essere considerati purché siano ri- conosciuti come misure di riduzione dei rischi secondo il capoverso 1, ossia corrispondano alle forme di misure di riduzione dei rischi ammesse di cui all’articolo 61. I pertinenti criteri sono desumibili dalle disposizioni di esecuzione tecniche emanate dalla FINMA in merito all’arti- colo 61. Inoltre devono essere adempiuti i requisiti di cui alle lettere a–c. Secondo il nuovo disciplinamento, che si fonda sullo standard minimo di Basilea126, sono ammessi soltanto i titoli costituiti in pegno nell’ambito del pilastro 3a nonché gli averi di previdenza sotto forma di liqui- dità costituiti in pegno (2° pilastro e pilastro 3a, averi di libero passaggio) presso la fondazione propria della banca o presso altri istituti di previdenza che detengono questi patrimoni in con- tanti come depositi presso la banca creditrice. Tale restrizione riguarda solo la copertura con fondi propri della banca. Tutte le forme comuni, oggi note, di patrimoni previdenziali costituiti in pegno rimangono invece computabili come fondi propri per il cliente. Capoverso 2 lettere a–c La costituzione in pegno deve sussistere come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare. Nel contempo l’immobile deve essere un’abitazione usata dal mutuata- rio per uso proprio. Inoltre devono essere adempiute le esigenze minime di cui all’articolo 72c capoverso 3. Articolo 72g Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: disposizioni di esecuzione tecniche La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche in merito agli articoli 72–72f. A tale scopo si fonda sulla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1. Articolo 73 Strumenti partecipativi Come negli articoli 48 e 49, il termine «titoli di partecipazione» viene sostituito con il più am- pio «strumenti partecipativi» (si vedano al riguardo le spiegazioni all’art. 4 cpv. 1 lett dbis e cpv. 2). Di conseguenza viene modificata anche la rubrica. Articolo 74 Il presente articolo viene abrogato, poiché il suo contenuto è già trattato nell’articolo 62. Articolo 75 Il presente articolo viene abrogato, poiché il suo contenuto è già trattato nell’articolo 62. Articolo 76 Il contenuto dell’articolo è trasposto in una nuova sezione dopo l’articolo 77 e qui formalmente abrogato.

125 CRE20.76 126 CRE20.75, CRE22.25–CRE22.31, CRE22.34, CRE22.45

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Articolo 77 Capoverso 1 In analogia con la formulazione nell’articolo 41, qui «fondi propri necessari» è sostituito da «fondi propri minimi». La determinazione dei fondi propri minimi comprende il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio che non deve dunque essere ulteriormente men- zionato e viene eliminato. Capoverso 2 A complemento dell’output floor secondo lo standard minimo di Basilea (art. 45a cpv. 3), il presente capoverso stabilisce una soglia minima per le posizioni ponderate in funzione del rischio che sono calcolate applicando l’approccio IRB. A differenza del nuovo output floor pre- visto dal quadro regolatorio di Basilea, la soglia minima è limitata alla totalità delle posizioni di cui all’articolo 72 garantite da pegno immobiliare in Svizzera. La soglia minima è pari al 72,5 per cento dell’insieme di queste posizioni ponderate in funzione del rischio calcolato se- condo l’AS-BRI (art. 72a–72g). L’ammontare della soglia minima è stato definito in analogia con l’output floor secondo l’articolo 45a capoverso 3 lettera b. Questa limitazione è intesa a contenere gli effetti dei fattori di ponderazioni del rischio secondo l’IRB, talora eccessivamente basse rispetto all’AS-BRI. Si riducono così in particolare gli squilibri concorrenziali nella deter- minazione dei fondi propri minimi e delle quote di capitale sottostanti. Nel contempo, questa limitazione della copertura basata sull’IRB dei crediti garantiti da pegno immobiliare in Svizzera è opportuna anche nell’ottica della stabilità del mercato finanziario. Capoverso 3 Il presente capoverso disciplina la ponderazione in funzione del rischio per le posizioni garan- tite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare su immobili d’abitazione per le quali non sono soddisfatte le esigenze minime concernenti un’adeguata quota minima in fondi propri del mutuatario e un ammortizzazione del credito entro termini e con importi adeguati (art. 72c cpv. 3). I fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 72c capoverso 5 andranno a so- stituire il fattore del 100 per cento di cui all’articolo 72 capoverso 5 della vigente OFoP (si ve- dano le spiegazioni all’art. 72c cpv. 5). Capoverso 4 Il disciplinamento previsto dal presente capoverso vige sin dalla prima introduzione dell’ap- proccio IRB nel quadro di Basilea II del 2007 e deve essere mantenuto. È frutto del dialogo allora intrattenuto con gli esponenti del settore ed è sostanzialmente identico con il disciplina- mento dell’AS-BRI. Esso garantisce, a differenza di quanto previsto secondo gli standard mi- nimi di Basilea, che le posizioni in stato di default siano adeguatamente coperte con fondi propri anche applicando l’approccio IRB semplice, il che costituisce una soluzione migliore in un’ottica prudenziale. L’ammontare dei fondi propri dipende direttamente dalle singole rettifi- che di valore comunque disponibili della corrispondente posizione. Per contro, secondo lo standard minimo di Basilea per l’approccio IRB avanzato la valutazione delle perdite in caso di default (Loss Given Default, LGD) dovrebbe essere convalidata in modo specifico per i cre- diti in stato di default. Tuttavia, una tale convalida è difficilmente praticabile. L’attuazione pre- vista in Svizzera offre dunque un disciplinamento molto più efficiente in termini di costi per le posizioni in stato di default nell’approccio IRB avanzato. La parziale eliminazione contabile è una rinuncia al credito con la quale si riducono il credito iscritto a bilancio e la singola rettifica di valore. Capoverso 5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche in merito all’approccio IRB. Il rimando statico alla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’alle- gato 1 definisce il quadro regolatorio entro il quale si inseriscono le precisazioni della FINMA.

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Capoverso 6 Il presente capoverso conferma la prassi esistente secondo cui, in assenza di una regolamen- tazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell’AS-BRI. Sezione 5: Disposizioni comuni per la ponderazione in funzione del rischio secondo l’AS-BRI e l’IRB Questa nuova sezione contiene disposizioni che si applicano sia all’AS-BRI sia all’approccio IRB (cfr. art. 50 cpv. 1) e include gli articoli 77a–77e (controparti centrali e membri compensa- tori), l’articolo 77f (posizioni da transazioni non regolate) e gli articoli 77g–77j concernenti i rischi CVA. Il contenuto dei vigenti articoli 69 e 70 è sintetizzato e trasposto nell’articolo 77a e seguenti. Articolo 77a Controparti centrali e membri compensatori Capoverso 1 La vigente definizione delle controparti centrali (art. 70 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 69 cpv. 1) viene armonizzata con la definizione della legge sull’infrastruttura finanziaria (in analogia con lo standard minimo di Basilea127). Capoverso 2 La presente sezione stabilisce i requisiti posti alle controparti centrali qualificate. Alle posizioni nei confronti delle controparti centrali qualificate si applicano norme preferenziali relative ai fondi propri minimi rispetto alle posizioni nei confronti delle controparti centrali non qualificate. Le esigenze preferenziali in materia di fondi propri intendono incentivare sostanzialmente l’in- terazione con controparti centrali qualificate che soggiacciono a requisiti normativi più strin- genti. Una regolamentazione è adeguata secondo la lettera b se si può presumere che sia continuamente adattata ai principi CPMI-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari128. In questa sede è intesa come adeguata una vigilanza prudenziale. Capoverso 3 Il capoverso definisce i «membri compensatori». Capoverso 4 Il capoverso definisce i «clienti dei membri compensatori». Articolo 77b Fondi propri minimi: principi per le posizioni nei confronti di controparti centrali e membri compensatori Capoverso 1 Sono due i tipi di posizioni da coprire con fondi propri minimi nei confronti di una controparte centrale: posizioni derivanti da attività di negoziazione con la controparte centrale e posizioni nei confronti del fondo di garanzia della controparte centrale. Per un membro compensatore le posizioni derivanti da attività di negoziazione risultano da attività di negoziazione condotte per conto proprio con la controparte centrale o da attività di negoziazione con un cliente di un membro compensatorio per le quali il membro compensato- rio garantisce l’adempimento delle prestazioni della controparte centrale. Le posizioni nei confronti del fondo di garanzia sono contributi di membri compensatori prefi- nanziati o in determinate circostanze anche da versare ripetutamente nell’ambito di un accordo di reciproca partecipazione alle perdite della controparte centrale.

127 CRE50.2 128 «Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)», www.bis.org > Committees & associations / Commit-

tee on Payments and Market Infrastructures > Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)

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Capoverso 2 Le posizioni derivanti da attività di negoziazione comprendono operazioni in derivati, opera- zioni di finanziamento in titoli oppure operazioni con una liquidazione di lunga durata nonché le relative richieste di margine sotto forma di margine iniziale (initial margin) e di margini di variazione dovuti al membro compensatorio, ma non ancora ricevuti (variation margin). Capoverso 3 Le operazioni di cassa sono rette dalle disposizioni di cui all’articolo 77f e seguenti. È inoltre precisato che per i contributi al fondo di garanzia, che coprono soltanto il rischio di liquidazione delle operazioni di cassa, si applica un fattore di ponderazione del rischio dello zero per cento. Per calcolare i corrispondenti fondi propri minimi è necessaria un’ulteriore moltiplicazione per l’8 per cento. Capoverso 4 La FINMA emana le disposizioni di esecuzione tecniche conformemente alla versione deter- minante dello standard minimo di Basilea secondo l’allegato 1. Articolo 77c Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali non qualificate Capoverso 1 Le posizioni derivanti da operazioni di negoziazione nei confronti di controparti centrali non qualificate non sono oggetto di un trattamento preferenziale. I fondi propri minimi sono quindi determinati per tutte le banche conformemente alle norme generali dell’AS-BRI. L’approccio IRB non è consentito per determinare i fondi propri minimi, quindi anche per le banche che applicano l’approccio IRB i fondi propri minimi sono determinati secondo l’AS-BRI. Alle posi- zioni sotto forma di un fondo di garanzia si applicano le disposizioni specifiche di cui al capo- verso 2. Capoverso 2 Anche i contributi prefinanziati o irrevocabili di un membro compensatorio in relazione agli accordi di partecipazione alle perdite con una controparte centrale («fondo di garanzia») sog- giacciono a un’esigenza in materia di fondi propri. La denominazione di «fondo di garanzia» non è determinante, possono essere utilizzate anche altre denominazioni. Per lo status del fondo di garanzia non è dunque rilevante come una controparte centrale designi il suo accordo di partecipazione alle perdite, ma piuttosto la sostanza dell’accordo. Capoverso 3 In alcuni casi i contributi vincolanti o gli obblighi di reintegro del margine al fondo di garanzia non sono noti, in particolare se illimitati. Nei suddetti casi la banca deve rivolgersi alla FINMA affinché l’ammontare dell’impegno possa essere determinato caso per caso. Per calcolare i rispettivi fondi propri minimi, oltre al fattore di ponderazione del rischio dell’esposizione pari al

1250 per cento, occorre applicare un moltiplicatore dell’8 per cento.

Articolo 77d Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali qualifi- cate Alle operazioni regolate tramite una controparte centrale qualificata si applicano esigenze pre- ferenziali in materia di fondi propri minimi. Capoverso 1 Il fattore di ponderazione del rischio del 2 per cento si applica, da un lato, alle posizioni deri- vanti da operazioni di negoziazione detenute da un membro compensatorio per conto proprio nei confronti di una controparte centrale e, dall’altro, a quelle per le quali il membro compen- satorio garantisce nei confronti dei suoi clienti che la controparte centrale adempie le sue pre- stazioni. La ponderazione del rischio dal punto di vista di un cliente del membro compensatore

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è disciplinata nel capoverso 5. Per calcolare i corrispondenti fondi propri minimi è necessaria un’ulteriore moltiplicazione per l’8 per cento. Capoverso 2 Al calcolo dei fondi propri minimi per il fondo di garanzia si applica la formula esposta nell’al- legato 4a, secondo cui i fondi propri minimi ammontano al minimo allo 0,16 per cento del con- tributo prefinanziato al fondo di garanzia da parte della banca come membro compensatorio. Capoverso 3 Le prescrizioni per il calcolo delle esigenze in materia di fondi propri minimi possono compor- tare, in determinate circostanze, esigenze in materia di fondi propri minimi nei confronti di con- troparti centrali qualificate che superano, a parità di condizioni e circostanze, i fondi propri minimi nei confronti di controparti centrali non qualificate. Il presente capoverso prevede un’op- portuna limitazione nei suddetti casi. Capoverso 4 Il presente capoverso definisce le condizioni per applicare un fattore di ponderazione del ri- schio del 2 per cento (lett. a) o del 4 per cento (lett. b). Se, invece, non esiste alcuna prote- zione contro il rischio di insolvenza del membro compensatorio né dei suoi altri clienti, la banca deve trattare le sue posizioni nei confronti del membro compensatorio come operazioni bilate- rali e, se applicabile, detenere fondi propri minimi adeguati a copertura dei rischi CVA. La FINMA disciplina opportunamente tale aspetto nelle sue disposizioni di esecuzione conforme- mente all’articolo 77b capoverso 4. Per calcolare i corrispondenti fondi propri minimi è neces- saria un’ulteriore moltiplicazione per l’8 per cento. Articolo 77e Fondi propri supplementari relativi a posizioni nei confronti di controparti centrali In conformità allo standard minimo di Basilea129, la presente sezione prevede che le banche verifichino l’adeguatezza dei fondi propri minimi calcolati conformemente agli articoli 77b–77d. Se i fondi propri minimi sono insufficienti, la banca deve detenere adeguati fondi propri sup- plementari in aggiunta ai fondi propri già necessari secondo gli articoli 41–45a e, in caso di una banca di rilevanza sistemica, secondo gli articoli 130–131b. Articolo 77f Posizioni da transazioni non regolate La disposizione corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 76. L’espressione «transazioni in divise» è stata modificata nel secondo capoverso in «transazioni in valuta» conformemente alla modifica apportata nell’articolo che definisce il rischio di mercato. Le transazioni in merci comprendono anche quelle in oro. Nel quarto capoverso è stato rappresentato lo standard CRE70.5.

Articolo 77g Rischio CVA: fondi propri minimi Gli adeguamenti della valutazione sulla base del rischio di credito in un’ottica prudenziale si distinguono soprattutto dagli adeguamenti di valore riferiti al rischio di credito a fini di informa- tiva finanziaria in quanto non considerano le ripercussioni dell’inadempienza della propria banca. Capoverso 1 Oltre alla copertura del rischio di credito e del rischio di credito della controparte su derivati, secondo il capoverso 1 le banche devono coprire con fondi propri minimi il rischio di perdite di valore di mercato risultanti da adeguamenti della valutazione del credito per derivati e opera- zioni di finanziamento in titoli operati a causa del rischio di insolvenza della controparte. Le perdite di valore di mercato possono risultare da variazioni degli spread creditizi della contro- parte e dei fattori di rischio del mercato. La FINMA stabilisce quali derivati e operazioni di 129 CRE54.3, CRE54.4

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finanziamento in titoli sono esclusi dalla copertura con fondi propri. A tale scopo deve attenersi alla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1130. Capoverso 2 Per calcolare i fondi propri minimi possono essere seguiti tre approcci: l’approccio base (BA- CVA), l’approccio semplificato e l’approccio avanzato (F-CVA). Capoverso 3 Il ricorso all’approccio avanzato per calcolare i rischi CVA richiede l’autorizzazione della FINMA. Il calcolo dell’approccio avanzato si basa, analogamente all’approccio modello EPE, su complessi modelli interni della banca per stimare potenziali crediti futuri. Questi metodi sono in gran parte identici a quelli per gli adeguamenti di valore ai fini dell’informativa finanziaria, tuttavia devono essere adeguati alle esigenze minime prudenziali dello standard minimo di Basilea in alcuni aspetti sostanziali. Esistono dunque prescrizioni in merito alle ipotesi di mo- dellizzazione, tra cui il Margin Period of Risk.

Articolo 77h Approccio base per i rischi CVA131 Capoverso 1 Le banche che applicano l’approccio base per il calcolo dei fondi propri minimi a copertura dei rischi CVA possono scegliere tra l’approccio base ridotto e l’approccio base integrale. L’ap- proccio base integrale è previsto per le banche con operazioni di copertura132, mentre l’ap- proccio base ridotto costituisce una semplificazione cui possono ricorrere tutte le altre banche. Capoverso 2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea. Nel rimando statico è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1.

Articolo 77i Approccio semplificato per i rischi CVA133 Capoverso 1 Le banche per le quali l’importo nominale lordo aggregato in derivati non regolati tramite una controparte centrale ammonta al massimo a 125 miliardi di franchi di valore nominale possono coprire i propri rischi CVA con il 100 per cento dei fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di credito della controparte (cfr. art. 48 cpv. 2). Le coperture CVA non possono es- sere considerate come misure di riduzione dei rischi. Per il valore soglia (100 mia. di euro nello standard minimo di Basilea) è stato scelto un tasso di cambio di 1,25 EUR/CHF, analogamente all’ambito dei rischi operativi. Capoverso 2 L’approccio semplificato deve essere di volta in volta applicato all’intero portafoglio, ossia non può essere combinato con altri approcci per i rischi CVA, fatta eccezione per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi CVA su base consolidata (cfr. art. 77j cpv. 2). Capoverso 3 Laddove i rischi CVA risultanti da posizioni in derivati di una banca contribuiscano in maniera sostanziale al rischio complessivo della banca, la FINMA può obbligarla ad applicare l’approc- cio avanzato o l’approccio base. La FINMA stabilisce la soglia di materialità. La rilevanza dei

130 MAR50.5 (2) 131 MAR50.13–MAR50.26 132 Le operazioni di copertura dei rischi CVA possono essere eseguite con una controparte esterna o con una

divisione negoziazione interna alla banca. 133 MAR50.9

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rischi CVA è stabilita in particolare sulla base dell’ammontare assoluto dei fondi propri minimi relativi ai rischi CVA e sulla loro quota sul totale dei fondi propri minimi.

Articolo 77j Approccio avanzato per i rischi CVA 134 Capoverso 1 L’approccio avanzato per i rischi CVA consiste in un ravvicinamento all’approccio standard per i rischi di mercato e si fonda sulla modellizzazione interna alla banca di adeguamenti della valutazione contabili per i rischi di credito della controparte. Così come nell’approccio standard per i rischi di mercato, si tratta essenzialmente di un approccio di modellizzazione varianza/co- varianza previsto dalla normativa che si basa sulle sensibilità dei CVA ai fattori di rischio dell’esposizione e agli spread del rischio di credito della controparte e da cui risulta una misura aggregata delle perdite per l’intero portafoglio esposto ai rischi CVA. Capoverso 2 Le banche che ricorrono all’approccio avanzato possono seguire l’approccio base per una parte delle posizioni. Le disposizioni concernenti l’utilizzo dei diversi approcci sono applicabili al gruppo o alla so- cietà che soggiace alle disposizioni dell’OFoP. Su base consolidata è ammessa anche una combinazione con l’approccio semplificato, se per esempio vi ricorre una piccola società del gruppo, ma il resto del gruppo utilizza l’approccio avanzato o l’approccio base per i rischi CVA. Questa combinazione presuppone che i rischi CVA della società del gruppo che utilizza l’ap- proccio semplificato siano irrilevanti su base consolidata. Capoverso 3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea. Nel rimando statico è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1.

Articolo 148p Uso di rating esterni per posizioni ponderate in funzione del rischio nei confronti di banche La presente disposizione transitoria tratta il caso in cui, all’entrata in vigore dell’AP-OFoP, il rating esterno di una banca continui a basarsi sull’ipotesi di una garanzia di Stato implicita. Questi rating non sono più riconosciuti secondo «Basilea III finale», di conseguenza una posi- zione nei confronti di tale banca dovrebbe essere trattata come se fosse senza rating. Per evitare variazioni improvvise e di entità significativa («cliff effect») nella ponderazione del ri- schio, la disposizione transitoria prolunga la durata consentita di applicazione di rating esterni che si basano sull’ipotesi di una garanzia di Stato implicita, in mancanza di almeno un rating che sia stato formulato senza questa ipotesi. Tale disposizione transitoria è prevista negli stan- dard di «Basilea III finale» come opzione nazionale e la sua durata è limitata a massimo cinque anni dalla data di attuazione degli standard convenuta a livello internazionale (1° gennario 2023). Di conseguenza, la disposizione transitoria contenuta nell’AP-OFoP sarà valida fino al 31 dicembre 2027.

Articolo 148q Ponderazione in funzione del rischio di strumenti partecipativi I fattori di ponderazione del rischio per gli strumenti partecipativi di cui ai nuovi numeri 1.3 e 1.4 dell’allegato 4 (nuovo) soggiacciono a un disciplinamento introduttivo di cinque anni a par- tire dal 1° gennaio 2023 con incrementi lineari secondo lo standard minimo di Basilea. Par- tendo dal 100 per cento, i fattori di ponderazione del rischio aumentano di volta in volta di

134 MAR50.7–MAR50.12. Invece dell’acronimo SA-CVA utilizzato nel testo dello standard di Basilea, nell’attua-

zione in Svizzera si ricorre a F-CVA. La scelta è voluta poiché SA suggerisce l’utilizzo di un approccio stan- dard, mentre si tratta di un approccio basato su modelli soggetto ad autorizzazione.

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60 punti percentuali fino a un totale del 400 per cento (allegato 4 n. 1.3) o di 30 punti percen- tuali fino a un totale del 250 per cento (allegato 4 n. 1.4).135 Dall’entrata in vigore i dati con i corrispondenti requisiti sono conformi al calendario previsto dallo standard minimo di Basilea. Allegato 1a Numero 1 Per gli impegni di credito fissi non si distinguerà più tra durate iniziali brevi (20 %) e lunghe (50 %), si applicherà invece un fattore di conversione del credito del 40 per cento a tutti gli impegni fissi136 Il fattore di conversione del credito pari a zero sinora utilizzato per le convenzioni che possono essere revocate dalla banca in qualsiasi momento, incondizionatamente e senza preavviso, o se il debitore non adempie più le condizioni prestabilite è stato ritenuto troppo esiguo dal BCBS sulla scorta delle esperienze passate e innalzato al 10 per cento nello standard. Ciò è dovuto al fatto che il cliente può attingere unilateralmente alle rispettive linee di credito fino a quando non sono sospese dalla banca, esposta dunque al rischio che dall’impegno si venga a creare una posizione di credito.137 In tal modo viene recepito in Svizzera l’adeguamento del fattore di conversione del credito. Numero 3 Al numero 3 è precisato che sono considerate di breve termine le aperture di credito autoliqui- danti derivanti dalla negoziazione di merci con una durata iniziale inferiore a un anno.138 Numero 4 Il vigente numero 4 decade poiché gli impegni di versamento o di versamento suppletivo de- vono essere inclusi negli altri impegni eventuali di cui al numero 5.2. Numero 5 Il numero 5.3 riguarda ora altre operazioni fuori bilancio, incluse le posizioni non iscritte a bi- lancio e non regolate. Questa aggiunta serve a precisare che non tutte le operazioni fuori bilancio menzionate nei numeri precedenti hanno un fattore di conversione del credito pari a 1. Allegato 2 Il presente allegato contiene i fattori di ponderazione del rischio e non tratta il processo di ponderazione in funzione del rischio, di conseguenza la rubrica viene opportunamente preci- sata. Numero 1 La Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e il Fondo monetario internazionale (FMI) sono eliminati dall’attuale numero 3.2 e riportati nel nuovo numero 1.3139 insieme con gli altri orga- nismi sovranazionali. I fattori di ponderazione del rischio delle corrispondenti posizioni con rating nelle classi 1–3 e per le posizioni senza rating sono ora inferiori. Numero 2 I due fattori di ponderazione del rischio per gli enti di diritto pubblico con classi di rating 4 e 6 sono ridotti di 50 punti percentuali. I Cantoni senza rating sono trattati separatamente nel nu- mero 2.2 e presentano ora un fattore di ponderazione del rischio del 20 per cento.

135 CRE90.1 136 CRE20.98 137 CRE20.100 138 CRE20.99 139 CRE20.10

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Numero 3 Il fattore di ponderazione del rischio per le banche multilaterali di sviluppo della classe di ra- ting 3 è ridotto dall’attuale 50 per cento al 30per cento.140 Numero 4141 Sinora si applicavano in Svizzera fattori di ponderazione del rischio del 20 per cento per le scadenze fino a 3 mesi e del 50 per cento per quelle superiori a 3 mesi, tuttavia doveva essere utilizzato il rating dello Stato di sede, se il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni nei confronti di tale Stato era superiore al 20 o al 50 per cento. Il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni a lungo termine nei confronti di banche della classe di rating 3 sarà ridotto dal 50 al 30 per cento. Le posizioni senza rating nei confronti di banche sono ora sud- divise nelle sottoclassi A, B e C con diversi fattori di ponderazione del rischio. Aumenta così la ponderazione in funzione del rischio per le posizioni senza rating che rientrano nelle nuove sottoclassi B e C. Numero 5 Analogamente alla modifica dei fattori di ponderazione del rischio della classe di posizione «imprese» (n. 6), anche nella classe di posizione «istituzioni comuni delle banche, riconosciute dalla FINMA» il fattore di ponderazione del rischio per la classe di rating 4 è stato ridotto dal

100 al 75 per cento.

Numero 6 Il vigente numero 6 dell’allegato 2 («Borse, stanze di compensazione e controparti centrali») è abrogato. Alle posizioni nei confronti delle controparti centrali devono essere applicati in linea di principio i fattori di ponderazione generali della categoria «imprese», fatto salvo il caso in cui la controparte centrale ha un’autorizzazione a operare come banca, per cui rientrerebbe nella categoria «banche». Per determinate posizioni nei confronti di controparti centrali quali- ficate, in particolare in relazione con servizi di clearing, Basilea III finale prevede disposizioni specifiche (cfr. le pertinenti disposizioni di esecuzione della FINMA), che comprendono anche quelle concernenti le posizioni nei confronti dei membri compensatori o dei clienti. Il fattore di ponderazione del rischio per le imprese (ora al n. 6) della classe di rating 4 è ridotto dal 100 al 75 per cento.142 Il numero 6.2 stabilisce il fattore di ponderazione del rischio della nuova sottoclasse delle PMI (art. 70 cpv. 3–4).143 Le banche che utilizzano rating esterni per le posizioni nei confronti di banche devono utilizzare rating esterni anche per le posizioni nei confronti di imprese.144 Numero 7 Il presente numero stabilisce la ponderazione del rischio della nuova classe di posizione dei finanziamenti speciali (art. 70a). Numero 8 Il fattore di ponderazione del rischio della nuova classe di posizione dei titoli di credito esteri coperti (art. 71b) è stabilito nel numero 8.145 Allegato 3 Il presente allegato contiene i fattori di ponderazione del rischio e non tratta il processo di ponderazione del rischio, di conseguenza la rubrica viene opportunamente precisata.

140 CRE20.15 141 CRE20.18, CRE20.19, CRE20.21, CRE20.31 142 CRE20.43 143 CRE20.47 144 CRE20.42 145 CRE20.38

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Numero 1 Le posizioni retail derivanti da impegni relativi a carte di credito che negli ultimi 12 mesi sono state puntualmente rimborsate o sono rimaste inutilizzate vengono ora ponderate al 45 anzi- ché al 75 per cento146. Numero 2 Le spiegazioni concernenti il fattore di ponderazione del rischio delle obbligazioni fondiarie svizzere sono esposte nell’articolo 71a. Numero 3 Il numero 3 stabilisce la ponderazione in funzione del rischio delle posizioni garantite diretta- mente e indirettamente da pegno immobiliare conformemente allo standard minimo di Basi- lea.147 Ai fini della ponderazione del rischio, gli immobili d’abitazione a reddito rientrano tra gli «altri immobili d’abitazione» e gli immobili commerciali a reddito tra gli «altri immobili commer- ciali». Si garantisce così che gli immobili non a uso proprio siano attribuiti automaticamente a queste categorie (quantità residua) evitando di creare un’area intermedia non disciplinata. Non viene utilizzato «a reddito» dal momento che non costituisce una discriminante ai fini della definizione. Lo standard minimo di Basilea148 prevede fattori di ponderazione del rischio molto più elevati per le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare che non adem- piono i requisiti enunciati nell’articolo 72c capoverso 1 AP-OFoP. Nell’attuazione in Svizzera si rinuncia a collegare esplicitamente i criteri di sostenibilità interni alla banca alla copertura con fondi propri e ad applicare singoli elementi dello standard minimo di Basilea nell’ambito della valutazione prudente149 al fine di contenere i costi di attuazione. Come forma di compen- sazione, per le ipoteche con una quota di finanziamento esterna superiore al 60 per cento, i fattori di ponderazione del rischio nell’allegato 3 numeri 3.1, 3.2 e 3.4 sono stati maggiorati rispetto ai fattori preferenziali di ponderazione del rischio secondo lo standard minimo di Basi- lea. Implicitamente si presume quindi una certa quota di crediti ipotecari con rischi più elevati in termini di sostenibilità e/o sulla base di una valutazione prudente. Le autorità ritengono inol- tre opportuno, anche considerando l’importanza del portafoglio ipotecario delle banche sviz- zere, non ridurre eccessivamente i fattori di ponderazione del rischio in questo ambito rispetto al disciplinamento sinora in vigore. Numero 4 Il numero 4 definisce ora la ponderazione in funzione del rischio150 di tutte le posizioni poster- gate, pertanto diventa obsoleta la differenziazione tra posizioni postergate nei confronti di enti di diritto pubblico con un fattore di ponderazione massimo del 50 per cento e le altre posizioni postergate. Il capitale convertibile secondo gli articoli 27 capoverso 3, 126 e 127 e gli strumenti di debito a copertura delle perdite sono considerate posizioni di secondo rango da ponderare secondo il numero 4 nell’applicazione di misure in caso di insolvenza secondo gli articoli 126a–127a, sempre che non siano dedotte dai fondi propri prudenziali. Numero 5 Le «posizioni in sofferenza» sono ora designate «posizioni in stato di default» conformemente allo standard minimo di Basilea.151

146 CRE20.68 147 CRE20.82, CRE20.84, CRE20.85, CRE20.87 148 CRE20.73 149 CRE20.75 150 CRE20.60 151 CRE20.106, CRE20.107

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Numero 6152 La liquidità in possesso della banca o in corso di trasporto rientra nel numero 6.1 e soggiace così a una ponderazione del rischio dello 0 per cento, mentre la liquidità che si trova nella procedura di incasso deve essere ponderata al 20 per cento (n. 6.3). Il fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento è applicato anche all’oro custodito presso la banca o custodito collettivamente presso un’altra banca (n. 6.2). Gli equivalenti di credito da impegni di versamento o di versamento suppletivo sinora trattati nel numero 6.2 sono ora inclusi nelle altre posizioni, che figurano nel numero 6.4 (non più nel n. 6.3). Al numero 6.2 è riportata la ponderazione in funzione del rischio per il saldo attivo del conto di compensazione di cui all’articolo 79 capoverso 2 dell’OFoP in vigore. A fini di completezza, nel numero 6.5 è ora enunciata la ponderazione in funzione del rischio secondo l’articolo 40 capoverso 2 degli importi delle tre posizioni di cui all’articolo 38 capo- verso 2 e all’articolo 39 capoverso 1 che non raggiungono il limite 3 della franchigia. La ponderazione in funzione del rischio di posizioni che comportano rischi senza controparte (art. 78 e art. 79 cpv. 1 dell’OFoP in vigore) è ora esposta nel nuovo numero 6.6. Allegato 4 Il presente allegato contiene i fattori di ponderazione del rischio e non tratta il processo di ponderazione in funzione del rischio, di conseguenza la rubrica viene opportunamente preci- sata. L’allegato 4 riflette i fattori di ponderazione del rischio più elevati153 per i titoli di partecipazione e gli strumenti partecipativi conformemente allo standard minimo di Basilea finale. Le quote di patrimoni collettivi gestiti non sono considerate strumenti partecipativi. La loro ponderazione in funzione del rischio è determinata secondo uno degli approcci di cui all’articolo 59a. Gli investimenti speculativi, tra cui il capitale di rischio o investimenti simili in azioni non quo- tate, effettuati in previsione di utili di capitale a breve termine, devono essere ponderati se- condo il nuovo numero 1.3. Gli investimenti in azioni non quotate in borsa di clienti aziendali, con i quali la banca ha o prevede di avviare una relazione d’affari a lungo termine, e gli swap debito-azioni a fini di ristrutturazioni societarie sono invece esclusi dal numero 1.3 e rientrano nel nuovo numero 1.4.154 Il rimando all’articolo 32 e la terminologia («strumenti partecipativi») sono modificati di conse- guenza. Allegato 7 Il 26 gennaio 2022 il Consiglio federale ha deciso di riattivare i cuscinetti anticiclici di capitale settoriali a partire dal 30 settembre 2022. L’allegato7 entra dunque in vigore in quel momento. In vista dell’attuazione di Basilea III finale occorre chiarire come debbano essere applicate secondo l’approccio IRB le nuove soglie minime del 72,5 per cento di cui all'articolo 45a capo- verso 3 lettera b e all’articolo 77 capoverso 2 nel calcolo del cuscinetto anticiclico di capitale settoriale. Per calcolarlo, deve essere presa in considerazione la soglia minima utilizzando come base per le posizioni soggiacenti al cuscinetto anticiclico di capitale settoriale il massimo delle posi- zioni ponderate secondo l'IRB e il 72,5 per cento delle posizioni ponderate secondo l’AS-BRI. Su questa base sono infine calcolati i fondi propri necessari.

152 CRE20.110 153 CRE20.57, CRE20.62

154 CRE20.58, nota 25

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Il cuscinetto anticiclico di capitale settoriale secondo l’allegato 7, riattivato dal 30 settembre 2022, riguarda le posizioni di credito garantite direttamente e indirettamente da pegno immo- biliare per immobili d’abitazione in Svizzera secondo l’articolo 72. La soglia minima secondo l’articolo 77 capoverso 2 riguarda la totalità delle posizioni ponderate in funzione del rischio garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare in Svizzera. Le posizioni soggia- centi al riattivato cuscinetto anticiclico di capitale settoriale costituiscono dunque una parte delle posizioni di cui all’articolo 77 capoverso 2. Per calcolare il cuscinetto anticiclico di capitale settoriale è dunque sufficiente applicare la soglia minima di cui all'articolo 77 capoverso 2 alle posizioni di credito garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare per immobili d’abitazione in Svizzera. Su questa base viene infine calcolato il cuscinetto anticiclico di capitale settoriale. La modifica dell’allegato 7 è soggetta alla condizione che esso sia ancora in vigore il 1° luglio 2024, data di entrata in vigore del presente. In riferimento alla soglia minima si applicano le disposizioni transitorie secondo l’articolo 148o. Esempio: due banche IRB A e B hanno posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l’AS-BRI pari a 200 per le posizioni soggiacenti al cuscinetto anticiclico di capitale settoriale. Secondo l’IRB, per la banca A le posizioni ponderate in funzione del rischio sono pari a 130 e per la banca B a 150. Come base per calcolare il cuscinetto anticiclico di capitale si applica il massimo delle posizioni ponderate secondo l’IRB e il 72,5 per cento delle posizioni ponderate secondo l’AS-BRI, pari a 145 (72,5 % * 200). Per un cuscinetto anticiclico del capitale pari al 2,5 per cento la banca A dovrebbe detenere inoltre fondi propri di base di qualità primaria pari a 3,625 (145 * 2,5 %) e la banca B pari a 3,75 (150 * 2,5 %). Allegato 4a Nell’allegato 4a è riportata la formula che serve a calcolare i fondi propri minimi per i contributi al fondo di garanzia di una banca che opera come membro compensatorio di una controparte centrale qualificata.

2.4.2 AP-OAF

Basilea III finale introduce una nuova classe di posizione per i titoli di credito coperti. In Sviz- zera solo l’obbligazione fondiaria svizzera può essere sinora considerata come titolo di credito nazionale coperto secondo lo standard minimo di Basilea. Per applicare il fattore di pondera- zione del rischio del 10 per cento, inferiore rispetto al disciplinamento vigente, devono essere apportate le seguenti modifiche all’ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie. Le op- portune modifiche consentono una ponderazione fissa in funzione del rischio del 10 per cento, che, per le obbligazioni fondiarie svizzere, esonera le singole banche dall’obbligo di verificare le i requisiti conformemente allo standard minimo di Basilea che sono stabiliti nell’articolo 71b per i titoli di credito esteri coperti.

Articolo 14b Copertura minima Capoverso 1 Lo standard minimo di Basilea155 prevede che il valore nominale della copertura del mutuo deve superare il valore nominale del mutuo almeno del 10 per cento. Inoltre, conformemente allo standard minimo di Basilea156 i crediti ipotecari nell’aggregato di copertura dovrebbero adempiere i requisiti posti ai fattori preferenziali di ponderazione del rischio per i crediti garantiti da pegno immobiliare (CRE20.71). Come già esposto, in Svizzera si rinuncia a un collega- mento esplicito tra i criteri di sostenibilità interni alla banca e la copertura con fondi propri nonché a singoli elementi dello standard minimo di Basilea nell’ambito della valutazione pru- dente (si vedano le spiegazioni all’art. 72c cpv. 1 AP-OFoP), compensandolo con fattori di

155 CRE20.35 156 CRE20.34

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ponderazione del rischio più elevati per le ipoteche con una quota di finanziamento esterno superiore al 60 per cento. Questa semplificazione per l’attività creditizia delle banche comporta l’impossibilità di escludere che una parte delle ipoteche nell’aggregato di copertura adempia i requisiti di cui all’articolo 72c capoverso 1 AP-OFoP, ma non i requisiti dello standard minimo di Basilea conformemente a CRE20.71. A titolo di compensazione dei potenziali crediti ipote- cari non conformi allo standard nell’aggregato di copertura è dunque prescritta un’eccedenza di copertura del 15 per cento anziché del 10. Capoverso 2 Mentre il capoverso 1 si orienta all’approccio di copertura basato sul valore nominale dello standard minimo di Basilea, il capoverso 2 riflette la logica tradizionale del valore della coper- tura previsto dalla legge sulle obbligazioni fondiarie (cfr. art. 32–36 LOF). Anche il valore della copertura di un credito ipotecario corrisponde quindi al suo valore nominale garantito da pegno immobiliare, tuttavia al massimo fino a concorrenza del limite di prestito del fondo sottostante. Il limite di prestito da applicare varia in funzione del tipo di immobile, ma per nessun tipo di fondo è superiore a due terzi del valore dell’immobile sottostante. Con questo limite massimo la LOF garantisce che il valore della copertura di un credito ipotecario con un LTV elevato contenga un opportuno cuscinetto di sicurezza, mentre i crediti ipotecari con un basso LTV non necessitano di ulteriori cuscinetti. Nella prassi corrente la FINMA ha già stabilito la neces- saria eccedenza di copertura per ognuno dei due istituti di emissione di obbligazioni fondiarie. Nel presente capoverso è ora stabilito in modo trasparente a livello di ordinanza l’attuale grado minimo di copertura del 108 per cento in riferimento al valore di copertura. L’osservanza di uno dei requisiti posti nei capoversi 1 e 2 non comporta in ogni caso l’osser- vanza dell’altro, pertanto sono necessari entrambi i capoversi, che si rivelano opportuni anche ai fini della trasparenza. Presupponendo un aggregato di copertura consistente esclusiva- mente di ipoteche più rischiose con un LTV elevato, è possibile che la somma dei valori nomi- nali (secondo il cpv. 1) adempia senza problemi il requisito dello standard minimo di Basilea, tuttavia non sia sufficiente ad adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 a causa delle riduzioni necessarie nel calcolo del valore della copertura. Viceversa, in caso di un aggregato di coper- tura particolarmente conservativo, composto esclusivamente di ipoteche con un basso LTV, è possibile che la somma dei valori nominali non adempia ancora il requisito posto dal capo- verso 1, sebbene il valore della copertura risulti già sufficiente secondo il capoverso 2. Ciò si verifica poiché le ipoteche con un basso LTV non necessitano di una riduzione per il calcolo del valore della copertura.

V. Bilancio, conto economico, rapporto di gestione e pubblicazione

Nella presente sezione è stato aggiunto l’articolo 21bis concernente la pubblicazione, quindi il titolo viene precisato.

Articolo 21bis Pubblicazione Lo standard minimo di Basilea157 sancisce obblighi di pubblicazione per l’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 10 per cento ai titoli di credito coperti appartenenti alla classe di rating più elevata. Gli obblighi di pubblicazione menzionati garantiscono che quelli previsti per l’obbligazione fondiaria svizzera siano in linea con i criteri di Basilea per una pon- derazione in funzione del rischio del 10 per cento. Il prodotto degli interessi delle obbligazioni fondiarie e della copertura copre i dati concernenti il rischio di tasso d’interesse richiesti dallo standard minimo di Basilea. Inoltre, secondo la prassi attuale, le obbligazioni fondiarie svizzere non sono esposte al rischio di cambio ma, a fini di completezza, questa inesistenza deve es- sere comunque sistematicamente dichiarata dagli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie.

157 CRE20.37

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3 Rischi di mercato

3.1 La normativa proposta

Le perdite subite dalle banche durante la crisi finanziaria del 2007–2009 a causa dei rischi di mercato hanno evidenziato che l’attuale normativa che disciplina la copertura di questi rischi con fondi propri non assicura un’adeguata capacità di resistenza delle banche di fronte a eventi di tale portata. Dopo le prime modifiche apportate agli standard nel luglio 2009, il BCBS ha quindi proceduto a una revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB). Nell’ambito dei rischi di mercato, lo standard di Basilea III finale ha apportato profonde modi- fiche: i) all’approccio standard (Standardised Approach, SA), ii) all’approccio modello (Internal Models-Approach, IMA) e iii) alla distinzione tra portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione.158 Il nuovo approccio standard e il nuovo approccio modello per determinare i fondi propri minimi per i rischi di mercato sostituiscono i corrispondenti approcci risalenti al 1997 e, dopo la crisi finanziaria, riveduti solo in alcuni punti con le regole identificate sotto il nome di «Basilea 2.5». L’approccio standard sinora applicato rimane nell’AP-OFoP in una forma ricalibrata con la de- signazione di «approccio standard semplificato» (Simplified Standardised Approach). L’approccio standard per i rischi di mercato è stato profondamente rivisto dal BCBS per ren- derlo sufficientemente sensibile ai rischi, in particolare anche nel calcolo dell’output floor nell’applicazione dell’approccio modello. In Svizzera la maggior parte degli istituti può continuare ad avvalersi dell’approccio standard sinora seguito in una forma ricalibrata come approccio standard semplificato. L’obiettivo della ricalibratura è portare i fondi propri minimi secondo l’approccio standard semplificato per i por- tafogli di negoziazione medi e meno complessi all’incirca all’ammontare dei fondi proprio mi- nimi secondo il (nuovo) approccio standard. La ricalibratura è effettuata mediante quattro sem- plici moltiplicatori, la cui applicazione non pone difficoltà, dunque ha un impatto minimo sui costi. Dal momento che gli approcci del nuovo quadro normativo per i rischi di mercato sono calibrati in vista di «situazioni di stress», la calibratura viene notevolmente innalzata. Il nuovo approccio modello per i rischi di mercato si fonda su requisiti più rigorosi di autorizza- zione del modello che ne prevedono l’abilitazione a livello di trading desk, l’identificazione più sistematica, la copertura con fondi propri di rilevanti fattori di rischio e la limitazione della ridu- zione delle esigenze in materia di fondi propri mediante la copertura e la diversificazione del rischio. In tal modo si intende garantire che i modelli interni siano applicati soltanto dove espri- mono adeguatamente il rischio. Nell’AP-OFoP non viene più utilizzato con l’approccio modello, come parametro di misura del rischio in condizioni di stress, il Value-At-Risk (VaR) bensì l’Expected Shortfall (ES), più idoneo del VaR a catturare il rischio di coda.159 Con lo standard di Basilea e con l’approccio modello, nell’AP-OFoP è ora considerato il rischio di un improvviso e forte deterioramento della liquidità del mercato. L’orizzonte di liquidità sinora fisso di dieci giorni è stato sostituito da orizzonti flessibili.

158 https://www.bis.org/bcbs/publ/d457_note.pdf; https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf. Minimum capital require-

ments for market risk, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Minimum capital requirements for market risk nonché Ex- planatory note on the minimum capital requirements for market risk, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Explanatory note on the minimum capital requirements for market risk.

159 Rischio con una bassissima probabilità di verificarsi

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Un’altra sostanziale novità riguarda l’attribuzione di posizioni al portafoglio della banca e al portafoglio di negoziazione. Questa revisione affronta una delle numerose cause decisive della crisi finanziaria. Il disciplinamento sinora previsto nell’ordinanza riconosceva alle banche la possibilità di tenere un portafoglio di negoziazione, conformemente al precedente standard minimo di Basilea, ma non era previsto alcun obbligo. La copertura con fondi propri per le posizioni nel portafoglio di negoziazione era fondamentalmente inferiore a quella per le posi- zioni nel portafoglio della banca. Esisteva dunque una ragione di fondo per tenere un portafo- glio di negoziazione. Prima della crisi finanziaria le posizioni (che implicavano anche rischi creditizi) sono state dunque sempre più assegnate al portafoglio di negoziazione, con la con- seguenza che a tali rischi si applicavano esigenze insufficienti in materia di fondi propri. Nel portafoglio di negoziazione potevano così essere collocate posizioni in strumenti finanziari e merci detenute a fini di negoziazione o di copertura di altre posizioni. Per l’attribuzione era fondamentale la nozione di «fini di negoziazione». Nella normativa riveduta le posizioni che soddisfano determinate condizioni devono essere incluse nel portafoglio di negoziazione, ma rispetto alle disposizioni in vigore è necessario che siano soddisfatte anche altre condizioni affinché una posizione possa essere detenuta nel portafoglio di negoziazione. Inoltre sono state previste disposizioni anche per la collocazione obbligatoria di posizioni nel portafoglio della banca. La nuova versione dell’assegnazione al portafoglio della banca e al portafoglio di negoziazione limita consapevolmente le possibilità di collocare le posizioni nel portafoglio al quale si applicano esigenze inferiori in materia di fondi propri. In linea con Basilea III finale, nell’AP-OFoP è ora prevista una chiara serie di criteri di asse- gnazione: i) esistono posizioni chiaramente definite (art. 4b) che devono essere assegnate in ogni caso al portafoglio della banca; ii) esistono condizioni fondamentali che devono essere soddisfatte perché una posizione possa essere inclusa nel portafoglio di negoziazione (art. 5 cpv. 1); iii) le posizioni detenute allo scopo di (art. 5 cpv. 2) rivendita dopo una breve scadenza, sfrut- tamento di fluttuazioni a breve scadenza dei prezzi, realizzazione di utili di arbitraggio o copertura di rischi su posizioni corrispondenti devono essere imperativamente incluse nel portafoglio di negoziazione. Fanno eccezione le posizioni (cfr. i) che devono essere impe- rativamente assegnate al portafoglio della banca, sebbene siano detenute per uno o più dei summenzionati scopi; iv) inoltre sono enumerate posizioni (art. 5 cpv. 3) per le quali si può supporre che siano dete- nute in ogni caso per uno o più dei summenzionati scopi (cfr. iii), pertanto devono essere obbligatoriamente assegnate al portafoglio di negoziazione. Fanno eccezione le posizioni (cfr. i) che devono essere imperativamente assegnate al portafoglio della banca, sebbene siano detenute per uno o più dei summenzionati scopi. Deroghe motivate ai criteri di cui all’articolo 5 capoverso 3 lettere a–f sono possibili, ma richiedono l’autorizzazione della FINMA (art. 5 cpv. 4); v) tutte le posizioni che secondo iii) e iv) non vanno assegnate al portafoglio di negoziazione devono essere imperativamente assegnate al portafoglio della banca (art. 4a lett. i).

3.2 Alternative esaminate

Sin dal 1997 l’OFoP prevede l’approccio de minimis da applicare al calcolo delle esigenze in materia di fondi propri per il rischio di mercato degli strumenti su azioni e su saggi di interesse. Nella sostanza significa applicare a questi strumenti contenuti nel portafoglio di negoziazione le regole del rischio di credito per gli RWA nel portafoglio della banca. Come valori limite, il portafoglio di negoziazione non deve superare cumulativamente il 6 per cento del totale di bilancio e i 30 milioni di franchi.160 Per la revisione in oggetto dell’OFoP l’approccio de minimis

160 Circolare FINMA 2008/20, nm. 49–51

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sinora seguito è stato verificato e, nella sostanza, si è deciso di mantenerlo (art. 83 cpv. 3). Sulla base di un’analisi comparata quantitativa con l’approccio standard semplice per i rischi di mercato è stato stabilito un moltiplicatore unitario di 2,5 sulle posizioni ponderate in funzione del rischio, calcolate come per la copertura dei rischi di credito. Il moltiplicatore garantisce una copertura sufficiente dei fondi propri nonostante l’attuazione semplificata.

3.3 Diritto comparato

Nell’ambito dei rischi di mercato, la proposta di attuazione dell’UE prevede diversi scostamenti dalla versione finale del dispositivo di Basilea. In generale le esigenze in materia di fondi propri per i rischi di mercato determinate in base alle regole dell’UE potranno essere ridotte di un fattore (superiore allo 0 % e inferiore al 100 %) qualora si applichino esigenze inferiori in altre Giurisdizioni.161 Ciò riguarda tutti gli approcci per i rischi di mercato. È altresì previsto che la Commissione europea possa rinviare di due anni l’introduzione delle nuove regole sui rischi di mercato se risulterà opportuno in termini di concorrenza alla luce dell’adozione di queste nuove regole in altre Giurisdizioni. Nell’approccio modello per i rischi di mercato le regole dell’UE prevedono una procedura leggermente diversa dallo standard minimo di Basilea per individuare il periodo di stress di 12 mesi determinante per calcolare le esigenze in materia di fondi propri.162 Come emerso nell’ambito del QIS svolto dall’UE, ciò può comportare esigenze materialmente inferiori in materia di fondi propri secondo l’approccio modello. Nell’ambito dell’approccio standard per i rischi di mercato l’attuazione nell’UE prevede esigenze in materia di fondi propri inferiori per i certificati di emissione di CO 2 rispetto allo standard minimo di Basilea.163 Nelle condizioni di applicazione dell’approccio standard semplificato l’UE si diffe- renzia dallo standard minimo di Basilea in particolare perché non considera come criterio la complessità del portafoglio di negoziazione.164 La proposta dell’UE prevede ulteriori parametri qualitativi che vanno oltre lo standard minimo di Basilea e concernono il sistema interno delle istruzioni, i controlli e le procedure, i compiti del controllo interno dei rischi nell’attuazione dell’approccio standard per i rischi di mercato e la comunicazione mensile nonché la verifica indipendente delle esigenze in materia di fondi propri calcolate secondo questo approccio. 165 Tali regole non sono contenute nello standard minimo di Basilea. L’attuazione in altre Giurisdizioni delle modifiche fondamentali di Basilea III finale nell’ambito dei rischi di mercato è fortemente orientata allo standard minimo di Basilea, così come in Sviz- zera. Hong Kong, per esempio, menziona espressamente la stretta correlazione. 166

3.4 Commento ai singoli articoli

3.4.1 AP-OFoP

Articolo 4b Portafoglio della banca Questo articolo definisce quali posizioni debbano essere assegnate al portafoglio della banca.167 Le quote di patrimoni collettivi gestiti (lett. e) sono assegnate al portafoglio della banca se è adempiuta almeno una delle condizioni di cui al numero 1 o 2 dell’articolo 5 capoverso 3 let- tera c, ma anche se motivi giuridici ostano alla negoziazione o a una copertura completa della posizione. Tali motivi impediscono sostanzialmente un’assegnazione al portafoglio di negozia- zione (art. 5 cpv. 1). In tal caso l’assegnazione al portafoglio della banca è retta dalla lettera i. Lo stesso vale per i derivati su patrimoni collettivi gestiti (lett. g).

161 UE (2021), art. 461bis

162 UE (2021), art. 325quinquinquagies e 325sexquinquagies(2c)

163 UE (2021), art. 325sexquadragies

164 UE (2021), art. 325bis

165 UE (2021), art. 325quater

166 Cfr. Hong Kong Monetary Authority, Consultation paper CP19.01 «Market Risk», pag. 5. 167 RBC25.8

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Nella lettera g rientrano anche i derivati su derivati che possiedono le posizioni di cui alle let- tere a–f quale valore di base. L’assegnazione rappresenta una fase iniziale, dopo di che sono possibili trasferimenti in casi eccezionali conformemente all’articolo 5a. Secondo la lettera i, tutte le posizioni che non hanno dovuto o potuto essere assegnate al portafoglio della banca in virtù delle lettere a–h o al portafoglio di negoziazione secondo l’arti- colo 5 devono essere assegnate al portafoglio della banca.168 Questa lettera è necessaria per disciplinare chiaramente l’assegnazione di tutte le posizioni.

Articolo 5 Portafoglio di negoziazione Capoverso 1 La condizione perché una posizione possa essere assegnata al portafoglio di negoziazione è di natura sostanziale169, pertanto si applica anche all’assegnazione delle posizioni secondo i capoversi 2–4. Il disciplinamento sinora vigente rimane invariato a livello di contenuto. Capoverso 2 Una posizione detenuta per uno degli scopi enumerati in questo capoverso deve essere asse- gnata al portafoglio di negoziazione.170 Sono escluse le posizioni che devono essere asse- gnate al portafoglio della banca conformemente all’articolo 4b. L’assegnazione rappresenta una fase iniziale, dopo di che sono possibili trasferimenti in casi eccezionali conformemente all’articolo 5a. Capoverso 3 Questo capoverso definisce quali posizioni debbano essere assegnate al portafoglio di nego- ziazione. 171 Sono escluse le posizioni che devono essere assegnate al portafoglio della banca conformemente all’articolo 4b. L’assegnazione rappresenta una fase iniziale, dopo di che sono possibili trasferimenti conformemente all’articolo 5a. L’assegnazione prevista nella lettera a delle posizioni che sono assegnate al portafoglio commerciale secondo i principi contabili co- stituisce un’indicazione di carattere generale, ma non è obbligatoria. I criteri sanciti nell’AP- OFoP in merito all’assegnazione al portafoglio di negoziazione sono più restrittivi di quelli pre- visti dai principi contabili per il portafoglio commerciale, poiché devono essere soddisfatte an- che le condizioni di cui al capoverso 1 ed è possibile un’assegnazione al portafoglio della banca secondo l’articolo 4b. La disposizione di cui alla lettera g non si riferisce alle posizioni in quote di patrimoni collettivi gestiti che comportano una posizione corta netta nel portafoglio della banca e sono assegnate al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione conformemente all’articolo 4b let- tera e o all’articolo 5 capoverso 3 lettera c. Nel portafoglio della banca sono ponderati in fun- zione del rischio gli importi assoluti delle posizioni negative nette conformemente all’arti- colo 59a (cfr. art. 49 cpv. 3 lett. e). Le operazioni pronti contro termine e posizioni analoghe, attinenti al commercio, secondo la lettera e sono operazioni risultanti da transazioni del tipo pronti contro termine (repos and re- verse repos) e operazioni di prestito titoli (securities lending and borrowing), detenute a fini di negoziazione secondo il capoverso 2. La definizione di negoziazione di correlazioni (lett. h) è riportata nei commenti all’articolo 83 capoverso 1.

168 RBC25.1, RBC25.7 169 RBC25.3, RBC25.4 170 RBC25.5 171 RBC25.6, RBC25.8 (5), RBC25.9

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Capoverso 4 Per le posizioni di cui al capoverso 3 lettere a–g, lo standard minimo di Basilea172 prevede solo un’ipotesi di fondo secondo la quale sono detenute per almeno uno degli scopi enumerati nel capoverso 2. Nell’assegnazione iniziale, la banca può includere queste posizioni anche al por- tafoglio della banca in deroga al capoverso 3 lettere a–g con l’autorizzazione della FINMA. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard mi- nimo di Basilea173. Nel rimando statico è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1.

Articolo 5a Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: modifiche contabili e trasferimento interno dei rischi Capoverso 1 Con l’autorizzazione della FINMA, sono possibili modifiche contabili di posizioni tra il portafo- glio della banca e il portafoglio di negoziazione e viceversa.174 La FINMA si orienta ai criteri dello standard minimo di Basilea e autorizza il cambiamento soltanto in circostanze straordi- narie. Non sono ammesse modifiche contabili finalizzate all’arbitraggio sui fondi propri. Tra gli esempi di modifiche consentite si annoverano: i) un evento annunciato pubblicamente, per esempio la ristrutturazione di una banca che porta alla chiusura della divisione negoziazione; ii) una modifica delle norme in materia di rendiconto che consente, per esempio, una valuta- zione al valore equo di una posizione. Al contrario, per esempio eventi che si verificano sui mercati, variazioni della liquidità di mer- cato di una posizione o un cambiamento riferito all’intento di commercio non costituiscono, da soli, un motivo sufficiente per una diversa assegnazione della posizione. Capoverso 2 Qualsiasi modifica contabile che comporti una riduzione dei fondi propri minimi calcolati su tutte le posizioni del portafoglio della banca e di quello di negoziazione deve essere compen- sata con un opportuno supplemento sui fondi propri minimi175, che deve essere pubblicato. Capoverso 3 Il trasferimento interno dei rischi documenta per scritto il trasferimento dei rischi all’interno del portafoglio della banca o all’interno del portafoglio di negoziazione o tra i due portafogli, senza modificare le posizioni sul piano contabile. Ciò può riguardare, ad esempio, un’operazione interna in cui un’unità A vende una posizione (p. es un prestito o una garanzia) a un’unità B per mezzo di un’opzione. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche per la riclas- sificazione e il trasferimento interno dei rischi. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea. Nell’ordinanza riveduta viene inserito un rimando statico con l’indicazione della ver- sione determinante conformemente all’allegato 1.

Articolo 5b Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione pru- dente Capoverso 1 La contabilizzazione della variazione di valore con incidenza sul risultato d’esercizio deve es- sere eseguita quotidianamente.

172 RBC25.9, RBC25.10 173 RBC20.10, RBC25.9, RBC25.11, RBC25.12 174 RBC25.14, RBC25.16 175 RBC25.15

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Capoverso 2 Il contenuto di questa disposizione, che ha origine nello standard minimo di Basilea, è ripreso dalle circolari FINMA 2008/20 e 2017/7 per integrarlo espressamente a livello di ordinanza. Il calcolo dei fondi propri minimi si basa sulla valutazione delle posizioni secondo le norme in materia di rendiconto applicabili. In un’ottica prudenziale, tuttavia, è possibile che la valuta- zione secondo il «fair value» in base alle norme in materia di rendiconto applicabili non soddisfi necessariamente il principio della prudenza. Secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS), per esempio, l’entità della posizione azionaria detenuta non è determinante ai fini della valutazione. La valutazione prudente richiesta sotto il profilo prudenziale significa considerare l’entità della posizione, poiché posizioni di dimensioni molto grandi non possono essere vendute né coperte in breve tempo o possono esserlo solo cedendo sul prezzo. Tale elemento deve dunque confluire anche nella valutazione, ossia il valore dovrebbe essere ade- guato opportunamente (riducendo il valore equo secondo i principi contabili con un impatto sui fondi propri di base). In questo procedimento ogni singola posizione deve essere considerata in un’ottica specifica. È necessario considerare adeguatamente e in modo differenziato i vo- lumi tipici di scambi giornalieri che variano a seconda delle azioni. Capoverso 3 Il contenuto di questa disposizione che ha origine nello standard minimo di Basilea è ripreso dalle circolari FINMA 2008/20 e 2017/7 per integrarlo espressamente a livello di ordinanza. Gli adeguamenti di valore secondo il capoverso 1 comportano una riduzione dei fondi propri di base. Capoverso 4 Maggiori dettagli in merito alla valutazione prudente sono precisati dalla FINMA nelle sue di- sposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sulla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1.

Articolo 80 Il presente articolo viene abrogato, poiché il principio ivi contenuto è ora enunciato nell’arti- colo 81 modificato e nel nuovo articolo 81a.

Articolo 81 Definizione

L’articolo definisce il rischio di mercato176.

Articolo 81a Fondi propri minimi da calcolare per i rischi di mercato Capoverso 1 Per le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione devono essere calcolati i fondi propri minimi richiesti per la copertura di tutti i rischi di mercato di cui all’articolo 81. Capoverso 2 Per le posizioni assegnate al portafoglio della banca, in riferimento ai rischi di mercato devono essere calcolati soltanto i fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di cambio, di prezzo dell’oro e di materie prime.

176 MAR10.1, MAR11.1

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Articolo 81b Eccezioni per il rischio di cambio177 Capoverso 1 Il capoverso disciplina le posizioni che possono essere generalmente escluse dal calcolo dei fondi propri minimi. Capoverso 2 In questa sede sono disciplinate le condizioni alle quali ulteriori posizioni possono essere escluse dal calcolo dei fondi propri minimi. Capoverso 3 La FINMA disciplina le esigenze esposte al capoverso 2 lettera d orientandosi al numero 11.3 MAR. Può concedere agevolazioni in funzione della categoria della banca.

Articolo 81c Strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario Capoverso 1 Conformemente allo standard minimo di Basilea178, la presente sezione prescrive che le posi- zioni che nell’ambito della definizione dei fondi propri computabili sono trattate come posizioni di deduzione o ponderate in funzione del rischio con un fattore del 1250 per cento non possono essere considerate anche nel calcolo dei fondi propri per la copertura dei rischi di mercato. Ciò impedisce un doppio computo e intende evitare che queste posizioni siano riconosciute in modo selettivo come operazione di copertura nel portafoglio di negoziazione. Capoverso 2 In linea con lo standard minimo di Basilea179 (Dealer Exception), il disciplinamento ammette che, con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, le posizioni menzionate possano in via ec- cezionale non essere dedotte dai fondi propri computabili, bensì confluire nel calcolo dei fondi propri per la copertura dei rischi di mercato purché siano adempiute le condizioni enunciate. Infatti, se le disposizioni ordinarie in materia di deducibilità limitassero l’operatività di un market maker, non sarebbero da escludere ripercussioni sulla liquidità del mercato.

Articolo 82 Approcci di calcolo Capoverso 1 Per calcolare i fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi di mercato possono essere seguiti tre metodi.180 Le banche con un portafoglio di negoziazione di dimensioni ridotte e non complesso possono applicare l’approccio standard semplice per i rischi di mercato (art. 83- 86a). Una banca può applicare l’approccio modello per i rischi di mercato (art. 88) con l’auto- rizzazione della FINMA. Le banche che non ricorrono né all’approccio standard semplificato né all’approccio modello devono applicare l’approccio standard per i rischi di mercato (art. 87). Capoverso 2 Il presente capoverso disciplina il calcolo dei fondi propri minimi se vengono applicati contem- poraneamente più approcci. L’approccio standard semplice per i rischi di mercato con con- sente più una combinazione con gli altri approcci (art. 83 cpv. 1 lett. c ). Nel caso di applica- zione contestuale dell’approccio standard per i rischi di mercato e dell’approccio modello per i rischi di mercato, le regole per determinare le esigenze aggregate in materia di fondi propri minimi sono ora desunte dallo standard minimo di Basilea181, al quale si fa riferimento nelle

177 MAR11.3, MAR11.4, MAR11.6–MAR11.8 178 MAR11.5 (1, 2) 179 MAR11.5 (3) 180 MAR11.7 181 MAR33.34

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disposizioni di esecuzione della FINMA. Il presente capoverso è stato quindi modificato di con- seguenza. Le disposizioni concernenti l’utilizzo dei diversi approcci sono applicabili al gruppo o alla so- cietà che soggiace alle disposizioni dell’OFoP. Su base consolidata è ammessa anche una combinazione con l’approccio standard semplice per i rischi di mercato, se per esempio vi ricorre una piccola società del gruppo, ma il resto del gruppo utilizza l’approccio modello per i rischi di mercato o l’approccio standard per i rischi di mercato. Questa combinazione presup- pone che i rischi di mercato della società del gruppo che utilizza l’approccio standard semplice siano irrilevanti su base consolidata. Capoverso 3 Per calcolare i fondi propri minimi delle posizioni menzionate in questo capoverso non può essere utilizzato l’approccio modello per i rischi di mercato.182

Articolo 83 Applicazione183 Capoverso 1 Il capoverso precisa la condizione per applicare l’approccio standard semplice per i rischi di mercato. In particolare, la banca non può occuparsi della negoziazione di correlazioni. In base alla definizione nello standard BCBS184, la negoziazione di correlazioni comprende le due ti- pologie seguenti di strumenti finanziari: i) posizioni di cartolarizzazione che adempiono le seguenti condizioni: a) non si tratta né di posizioni di ricartolarizzazione né di derivati su posizioni di cartolariz- zazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi di una tranche di cartola- rizzazione; b) tutti gli strumenti di riferimento sono single-name, compresi i derivati su crediti single- name, per i quali esiste un mercato liquido tanto sul lato dell’offerta quanto su quello della domanda, o indici negoziati sulla base di tali strumenti di riferimento; c) non sono riferite a una posizione retail (art. 71) né a una posizione garantita da immobili d’abitazione o commerciali; d) non sono riferite a un credito nei confronti di una società veicolo (Special Purpose En- tity); ii) non si tratta di posizioni non cartolarizzate a copertura di una posizione di cui al punto i). Capoverso 2 In singoli casi la FINMA può ordinare l’applicazione dell’approccio standard per i rischi di mer- cato motivando tale decisione. Ciò può verificarsi se l’approccio standard semplice per i rischi di mercato porta a RWA notevolmente inferiori rispetto all’approccio standard per i rischi di mercato, come nel caso di determinate attività e strategie commerciali. Capoverso 3 Nel presente capoverso si ritrova l’approccio de minimis sinora seguito (vigente art. 83) in una versione modificata. Sulla base di un’analisi comparata quantitativa con l’approccio standard semplice per i rischi di mercato è stato stabilito un moltiplicatore unitario di 2,5 sulle posizioni ponderate in funzione del rischio, calcolate come per la copertura dei rischi di credito. Il molti- plicatore garantisce una copertura sufficiente dei fondi propri nonostante l’attuazione semplifi- cata. Nel caso di posizioni nette negative, l’importo in termini assoluti di queste posizioni deve essere ponderato in funzione del rischio.

182 MAR11.9 183 MAR11.7 184 MAR20.5

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Capoverso 4 Il capoverso 4 delega la definizione dei valori limite per l’attuazione semplificata secondo il capoverso 3 alla FINMA, che si basa sulla quota del portafoglio di negoziazione nel totale di bilancio.185

Articolo 83a Fondi propri minimi Capoverso 1 In base all’approccio standard semplice per i rischi di mercato, i fondi propri minimi a copertura dei rischi di mercato risultano dalla somma dei fondi propri minimi (prima della moltiplicazione scalare) per la copertura del rischio di tasso d’interesse (CRIRR), azionario (CREQ), di cambio e di prezzo dell’oro (CRFX) e di materie prime (CRCOMM) moltiplicati per il corrispondente fattore scalare (SF). Fondi propri minimi = CRIRR× SFIRR + CREQ× SFEQ + CRFX× SFFX + CRCOMM× SFCOMM Capoverso 2 Il capoverso definisce la gestione dei rischi di mercato delle opzioni. Ogni categoria di rischio di cui all’articolo 81 può contenere rischi aggiuntivi non lineari per le opzioni che devono essere considerati nel calcolo. La FINMA disciplina i dettagli in una sua ordinanza. Capoverso 3 Il fattore scalare ammonta per: a. il rischio di tasso d’interesse SFIRR a 1,3; b. il rischio di prezzo delle azioni SFEQ a 3,5; c. il rischio di cambio e il rischio di prezzo dell’oro SFFX a 1,2; d. il rischio di materie prime SFCOMM a 1,9. Capoverso 4 La FINMA disciplina le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio standard semplice per i rischi di mercato (art. 83–86a). A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea. Nell’ordinanza riveduta viene inserito un rimando statico con l’indicazione della ver- sione determinante conformemente all’allegato 1.

Articolo 84 Rischi di tasso d’interesse delle posizioni assegnate al portafoglio di ne- goziazione I fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse servono a proteggere le banche dal rischio di perdita causato da oscillazioni avverse del prezzo dovute all’emittente di un singolo strumento finanziario (rischio di tasso d’interesse specifico, cpv. 1) e a coprire il rischio di perdita in seguito a una variazione del tasso di mercato (rischio di tasso d’interesse generico, cpv. 2).186 Capoverso 1 Questo capoverso disciplina le modalità di calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse specifico.187 Viene inoltre precisato che l’importo assoluto della posizione netta è rilevante poiché essa può assumere anche valori negativi nel portafoglio di negoziazione.

185 Circolare FINMA 2008/20, nm. 49–51

186 MAR40.4 187 MAR40.6

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Capoverso 2 Qui sono disciplinate le modalità di calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse generico. La formulazione sinora in vigore dell’articolo 84 capoverso 3 suggerisce la possibilità di appli- care il metodo delle scadenze per una parte delle posizioni in valuta e il metodo della durata per le rimanenti posizioni in valuta. La riveduta formulazione precisa, in linea con lo standard minimo di Basilea188, che il metodo delle scadenze o il metodo della durata deve essere appli- cato a tutte le valute. Per il metodo delle scadenze ci si fonda sulla scadenza delle singole posizioni per ogni valuta al fine di costituire una copertura differenziata del rischio di tasso d’interesse generico in funzione della vita a scadenza delle posizioni. Per il metodo della du- rata si utilizza invece l’indicatore della cosiddetta «duration», che consiste in una durata resi- dua ponderata per il flusso di pagamenti.

Articolo 85 Rischi azionari delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione Per strumenti azionari si intendono tutte le posizioni lunghe e corte di strumenti finanziari nel portafoglio di negoziazione denotate da una condotta sul mercato simile a quella delle azioni. Le azioni privilegiate non convertibili non sono invece considerate strumenti azionari, bensì strumenti basati sul tasso di interesse secondo l’articolo 84.189 Capoverso 1 Il rischio azionario specifico è ascrivibile all’emittente dell’azione e non può essere spiegato da generali fluttuazioni del mercato. I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio azionario specifico ammontano all’8 per cento della somma delle posizioni nette per emis- sione190. Capoverso 2 Il rischio azionario generico è ascrivibile alle fluttuazioni del rispettivo mercato azionario nazio- nale. I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio azionario generico ammontano all’8 per cento della somma delle posizioni nette per mercato nazionale. Per gli emittenti con strumenti azionari quotati a livello internazionale è da intendersi mercato azionario nazionale il mercato interno dell’emittente. Uno strumento azionario contenuto in diversi indici nazionali può essere attribuito proporzionalmente a più mercati azionari nazionali in funzione della sua gestione. I capoversi 1 e 2 precisano inoltre che l’importo assoluto della posizione netta è rile- vante poiché essa può assumere anche valori negativi nel portafoglio di negoziazione. Capoverso 3 Per gli indici principali riconosciuti sono previste deroghe alla regola dell’8 per cento di cui ai capoversi 1 e 2. La FINMA determina gli indici principali riconosciuti e le aliquote percentuali divergenti191.

Articolo 86 Rischi di cambio e rischi di prezzo dell’oro nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione192 Le posizioni in oro, sinora trattate nell’articolo 87 insieme alle posizioni in materie prime, sono ora considerate nell’articolo 86 insieme alle posizioni in valuta poiché per queste due categorie di rischio l’articolo 83a capoverso 3 lettera c prevede lo stesso fattore scalare.

188 MAR40.23 189 MAR40.41 190 MAR40.42, MAR40.43 191 MAR40.47-50. 192 MAR40.60, MAR40.61

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Capoverso 1 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di cambio ammontano all’8 per cento della somma delle posizioni lunghe nette oppure della somma delle posizioni corte nette. È determinante il valore più elevato. Nel calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di cambio viene prima di tutto costituita una posizione netta per ogni valuta estera e queste posizioni nette sono poi aggregate in una posizione lunga e in una posizione corta convertendole in franchi svizzeri. Capoverso 2 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di prezzo dell’oro ammontano all’8 per cento del valore assoluto della posizione netta. Viene inoltre precisato che l’importo assoluto della posizione netta è rilevante poiché essa può assumere anche valori negativi nel portafoglio di negoziazione.

Articolo 86a Rischi di materie prime nel portafoglio della banca e nel portafoglio di ne- goziazione L’articolo 87 vigente diventa l’articolo 86a. Per determinare i fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di materie prime sono disponibili due metodi: il metodo del segmento di scadenza o il metodo semplificato. Al fine di costituire una copertura differenziata in funzione della durata residua dei rischi di tasso d’interesse, di costi di tenuta e del gap di prezzo, per il metodo del segmento di scadenza ci si basa sulla durata delle singole posizioni per ogni ma- teria prima. Il metodo semplificato è una variante semplificata del metodo del segmento di scadenza che non distingue in funzione delle durate residue. I fondi propri minimi devono es- sere determinati complessivamente in base a un solo metodo. Le posizioni in metalli preziosi e anche in beni non fisici quali l’elettricità e i certificati CO2 sono assimilate alle posizioni in materie prime.193 Fanno tuttavia eccezione le posizioni in oro. I rischi di variazione del prezzo dell’oro sono dunque trattati come rischi valutari (cfr. art. 86).194

Articolo 87 Lo standard minimo di Basilea sull’approccio standard per i rischi di mercato sinora applicato (vigenti art. 84–87) è stato profondamente rivisto per renderlo sufficientemente sensibile ai rischi. L’approccio standard sinora applicato esiste tuttora in una forma ricalibrata con la designa- zione di approccio standard semplice per i rischi di mercato (art. 83–86a). Capoverso 1 Le banche che non applicano l’approccio standard semplice per i rischi di mercato e non di- spongono di un’autorizzazione per l’applicazione dell’approccio modello per i rischi di mercato devono calcolare i fondi propri minimi secondo l’approccio standard per i rischi di mercato. Capoverso 2 La FINMA disciplina le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio modello per i rischi di mercato. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea. Nell’ordinanza riveduta viene inserito un rimando statico con l’indicazione della versione determinante con- formemente all’allegato 1.

Articolo 88 Il presente articolo disciplina l’approccio modello per i rischi di mercato.

193 MAR21.82, MAR40.63 194 MAR40.53

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Capoverso 1 La banca che intende applicare l’approccio modello per i rischi di mercato necessita dell’auto- rizzazione della FINMA. Capoverso 2 La FINMA disciplina le condizioni di autorizzazione e precisa le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio modello per i rischi di mercato. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea. Nell’ordinanza riveduta viene inserito un rimando statico con l’in- dicazione della versione determinante conformemente all’allegato 1. Capoverso 3 La FINMA stabilisce caso per caso il moltiplicatore previsto nell’approccio modello per i rischi di mercato, che non può essere inferiore a 1,5. Per la sua determinazione nel singolo caso, la FINMA tiene conto dell’adempimento delle condizioni di autorizzazione e dell’esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all’istituto. Il valore minimo possi- bile del moltiplicatore è stato ridotto da 3 a 1,5 in seguito al passaggio dal Value-at-Risk all’Ex- pected Shortfall come parametro di misura del rischio e all’introduzione di orizzonti di liquidità.

Allegato 5 Aliquote per il calcolo dei fondi propri richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti basati sul tasso di interesse secondo l’approccio standard semplice per i rischi di mercato Le aliquote per calcolare i fondi propri richiesti per la copertura del rischio specifico degli stru- menti basati sul tasso d’interesse sono rilevanti per l’approccio standard semplice per i rischi di mercato.

4 Rischi operativi

4.1 La normativa proposta

Negli ultimi anni la quota dei rischi operativi nei fondi propri minimi necessari è aumentata costantemente. Oggi i rischi operativi costituiscono, con il 20 per cento circa, la seconda mag- giore categoria di rischio dopo i rischi creditizi secondo il BCBS. Sinora i fondi propri minimi necessari alla copertura di tali rischi erano calcolati sulla base di un approccio dell’indicatore di base, di un approccio standard o di approcci specifici agli istituti (Advanced Measurement Approach, AMA)195. La crisi finanziaria del 2007–2009 ha insegnato che le perdite da rischi operativi sono difficili da stimare sulla base di modelli interni. Sono inoltre emerse enormi differenze tra le singole banche nei fondi propri minimi per la copertura dei rischi operativi calcolati sulla base di mo- delli. L’AMA e i due approcci standard esistenti196 vengono dunque sostituiti sulla base di Ba- silea III finale da un unico approccio standard per calcolare i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi. Il nuovo approccio standard prevede che, soprattutto per gli isti- tuti di maggiori dimensioni, siano considerate anche le perdite storiche da rischi operativi. Secondo l’AP-OFoP e in linea con la versione finale dello standard di Basilea, in futuro le esigenze minime in materia di fondi propri a copertura dei rischi operativi sono date da due componenti: un parametro per le dimensioni dell’attività operativa (Business Indicator Compo- nent, BIC) e uno relativo per le perdite storiche della banca (Internal Loss Multiplier, ILM).197 Il BIC si compone dell’indicatore commerciale (Business Indicator, BI) e di un coefficiente α che

195 L’AMA era interamente basato sui dati storici delle perdite.

196 Sinora questi due approcci si basavano interamente sull’entità del ricavo operativo della banca. 197 L’approccio è fondato su due ipotesi: i) i rischi operativi aumentano in misura esponenziale con le dimensioni

della banca; ii) le banche con perdite storiche più elevate da rischi operativi hanno una maggiore probabilità di subire perdite da rischi operativi.

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dipende dall’entità del BI. Il BI corrisponde alla somma delle tre componenti di reddito: la com- ponente di interessi e dividendi, la componente dei servizi e la componente finanziaria. L’ILM è calcolato in base alle perdite medie da rischi operativi degli ultimi dieci anni. Conside- rando i dati delle perdite, gli eventi di perdita storici si ripercuoteranno in futuro su un intervallo temporale di 10 anni. La banca può escludere un evento di perdita superiore al 10 per cento delle perdite annue medie della banca non prima di 3 anni dal calcolo dell’ILM sempre che l’evento non sia più rilevante per il profilo di rischio della banca. Se l’attività operativa che ha prodotto le perdite non è proseguita, l’evento può essere escluso anche prima dei 3 anni. L’inserimento dei dati delle perdite nel calcolo dei fondi propri significa che le banche devono disporre di una pertinente serie di dati su un orizzonte temporale di 10 anni198. Il nuovo disci- plinamento interessa in misura diversa le banche svizzere:  conformemente all’allegato 3 OBCR, le banche della categoria 1 utilizzavano già dati storici per l’AMA, pertanto questa norma comporta un onere esiguo per loro;  singole banche, che sinora utilizzavano uno degli approcci standard e non hanno ancora una banca dati delle perdite, dovranno invece crearne una conformemente ai nuovi requisiti. Sono interessate in particolare alcune banche delle categorie 2 e 3. Tuttavia, anche loro dispongono almeno di modelli di corrispondenti banche dati, poiché la raccolta e l’analisi di dati interni delle perdite sono già contemplate dalle vigenti esigenze qualitative 199 in merito alla gestione dei rischi operativi. In Svizzera gli istituti interessati sono 7.  L’ILM non deve essere determinato per gli istituti con un BI inferiore a 1,25 miliardi di franchi. In Svizzera vi rientrano tutte le banche delle categorie 4 e 5 e le rimanenti banche della categoria 3. Per questi istituti l’ILM viene fissato a 1, implicando che non devono conside- rare le perdite storiche. Con l’autorizzazione della FINMA, tali banche possono calcolare il moltiplicatore interno delle perdite anche sulla base dei dati sulle perdite interne. Ciò è par- ticolarmente interessante per le banche che sinora hanno subito perdite da rischi operativi contenute e il cui ILM sarà quindi inferiore a 1. Optando per questa variante si riducono le esigenze in materia di fondi propri. Il passaggio a un moltiplicatore interno delle perdite pari a 1 è tuttavia possibile soltanto dopo un termine transitorio di 5 anni.

4.2 Alternative esaminate

Tra le discrezionalità nazionali, lo standard minimo di Basilea ammette di impostare su 1 l’ILM per tutte le banche, quindi non vengono considerate le perdite storiche per tutte le banche.200 In questo caso, solo le dimensioni della banca sarebbero dunque determinanti per stabilire le esigenze di capitale a fronte di rischi operativi. Tuttavia, per garantire la comparabilità interna- zionale, le banche sarebbero tenute comunque a pubblicare le perdite storiche da rischi ope- rativi. Un’analisi basata sui dati raccolti nell’ambito del QIS ha dimostrato che fissare l’ILM a 1 per gli istituti svizzeri con un BI superiore a 1,25 miliardi di franchi comporterebbe una notevole riduzione dei fondi propri minimi necessari, che risulterebbe inadeguata a fronte delle perdite conseguite in passato da tali istituti in relazione con i rischi operativi. Inoltre, per gli istituti di maggiori dimensioni comporterebbe un’insufficiente sensibilità ai rischi della copertura con fondi propri. Il confronto con i progetti di attuazione di Basilea III finale nelle principali piazze finanziarie concorrenti (cfr. sezione seguente) ha inoltre evidenziato che l’opzione è implemen- tata unicamente nell’UE e in Australia, mentre non sono ancora note le proposte di attuazione da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito. Di conseguenza, questa opzione nazionale non sarà esercitata in Svizzera.

198 Se la serie di dati delle perdite storiche è inferiore a dieci anni, occorre utilizzare una serie di dati completa di

almeno cinque anni. Laddove neppure questa variante fosse possibile, viene impostato un ILM pari a 1.

199 Circolare FINMA 2008/21, nm. 129 lettera a

200 Le banche con un ILM >1 dovrebbero così detenere relativamente meno fondi propri.

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Lo standard minimo di Basilea201 prevede, come ulteriore opzione nazionale, che gli istituti con un BI inferiore a 1,25 miliardi di franchi (bucket 1) calcolino l’ILM sulla base dei dati relativi alle perdite. Lo standard non stabilisce se questa opzione nazionale è prevista per tutti gli istituti nel bucket 1 oppure come scelta possibile per il singolo istituto. L’opzione potrebbe rivelarsi utile in particolare per gli istituti che fanno parte di un gruppo con un BI superiore a 1,25 miliardi di franchi (bucket 2), poiché questi istituti devono sicuramente disporre o creare una banca dati sulle perdite. Nel marzo 2020, è stato dunque chiesto per scritto agli operatori del settore che partecipavano al Gruppo di lavoro nazionale (GLN) quali delle seguenti varianti preferis- sero: a) calcolo dell’ILM sulla base di dati sulle perdite (ILM≠1) per tutti gli istituti nel bucket 1 (a prescindere dal fatto che siano parte di un gruppo nel bucket 2); b) calcolo dell’ILM sulla base di dati sulle perdite (ILM≠1) soltanto per istituti nel bucket 1 che sono parte di un gruppo nel bucket 2; c) nessun calcolo dell’ILM sulla base di dati sulle perdite (ILM≠1) per gli istituti nel bucket 1. Secondo gli interpellati, dal punto di vista del settore tutti gli istituti con un BI inferiore a 1,25 mi- liardi di franchi dovrebbero poter scegliere secondo l’opzione menzionata e ciò è recepito in tal senso nell’AP-OFoP. I fondi propri minimi necessari a fronte dei rischi operativi dipendono tra l’altro dall’ammontare del BI e, quindi, dai ricavi della banca. I ricavi da dividendi sono una componente del BI. Nell’at- tuazione dello standard di Basilea è sorta la domanda se, in riferimento alle prescrizioni in materia di fondi propri di un gruppo finanziario, l’inclusione dei dividendi interni al gruppo po- tesse portare a una specie di «doppio computo» nel calcolo del BI e, quindi, a sovrastimare i ricavi. I pagamenti dei dividendi si traducono in esigenze in materia di fondi propri a livello di casa madre, tuttavia non risultano esigenze in materia di fondi propri a fronte dei rischi operativi a livello di filiale. Di conseguenza, concettualmente non si produce un doppio computo di flussi di pagamento identici. Dai dati raccolti presso le banche con strutture di gruppo si è constatato che la questione è sostanziale e rilevante solo per le grandi banche, presso le quali l’esclusione dei dividendi comporterebbe tuttavia una riduzione eccessivamente elevata dei fondi propri minimi a livello di singolo istituto presso le grandi banche, il che non risulta appropriato sia in considerazione degli eventi di perdita nell’ambito dei rischi operativi sia nel contesto delle esi- genze per il regime «too big to fail». Per la conversione dei valori soglia (cfr. art. 92c, 92d e 93) indicati in euro nello standard mi- nimo di Basilea si applica un tasso di cambio di 1,25 EUR/CHF.

4.3 Diritto comparato

L’opzione nazionale prevista nello standard minimo di Basilea per fissare a uno il moltiplica- tore delle perdite interne (ILM) per tutti gli istituti è stata scelta soltanto dall’UE e dall’Austra- lia.202 Il settore bancario di Singapore ha ritenuto questa opzione troppo poco sensibile ai ri- schi, pertanto è stata respinta dopo la prima consultazione pubblica. Le altre Giurisdizioni considerate in questo confronto (Hong Kong203, Canada204, Singapore205) hanno previsto un calcolo del moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati interni delle perdite per le banche con un indicatore commerciale (BI) superiore alla soglia stabilita nello standard (con- vertita nella valuta nazionale). In tutte le Giurisdizioni (incluse UE e Australia) queste banche di maggiori dimensioni devono pubblicare i dati delle perdite, considerando tutti gli eventi di

201 OPE25.11: «At national discretion, supervisors may allow the inclusion of internal loss data into the framework

for banks in bucket 1 (…).».

202 UE (2021), art. 312

203 Hong Kong (2020)

204 Canada (2021)

205 Singapore (2021)

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perdita superiori alla soglia stabilita nello standard. Per l’esclusione da questi dati degli eventi di perdita Hong Kong e Canada hanno scelto un valore soglia relativo inferiore e, quindi, più rigoroso rispetto a quello della Svizzera (10 %), pari al 5 per cento della perdita media annua della banca. L’UE ha scelto un valore soglia del 15 per cento per le attività mantenute e un valore dello 0 per cento per le attività non mantenute.206 Questa esclusione è possibile con il consenso dell’autorità di vigilanza a Hong Kong, in Canada e in Svizzera non prima di tre anni in caso di attività mantenuta e immediatamente (0 anni) in caso di attività non mantenuta. Nell’UE, invece, l’esclusione può essere richiesta già dopo un anno in caso di attività mantenuta.

4.4 Commento ai singoli articoli

4.4.1 AP-OFoP

Articolo 89 Definizione

Secondo lo standard di Basilea207, i rischi legali comprendono in particolare le multe, le pene pecuniarie o i pagamenti (di penali) risultanti da misure di vigilanza prudenziale o accordi di diritto privato. Le persone non sono più menzionate nella definizione, poiché non possono essere inadeguate.

Articolo 90 Approccio di calcolo Capoverso 1 I fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi operativi vengono ora calcolati secondo l’approccio standard per tutti gli istituti. L’approccio dell’indicatore di base sinora seguito e l’ap- proccio standard sono sostituiti da un nuovo approccio standard più sensibile ai rischi e l’ap- proccio modello AMA è abrogato per questa categoria di rischio, poiché in passato i corrispon- denti rischi non potevano essere adeguatamente modellizzati nell'approccio modello specifico all'istituto. Capoverso 2 Il nuovo approccio standard si basa sui seguenti indicatori: indicatore commerciale (Business Indicator, BI), componente dell’indicatore commerciale (Business Indicator Component, BIC) e moltiplicatore delle perdite interne (Internal Loss Multiplier, ILM).208 Capoverso 3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1.

Articolo 91 Calcolo dei fondi propri minimi I fondi propri minimi per rischi operativi risultano dalla moltiplicazione della componente dell’in- dicatore commerciale con il moltiplicatore delle perdite interne209.

206 UE (2021), art. 320

207 OPE10.1 208 OPE25.1 209 OPE25.2

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Articolo 92 Indicatore commerciale: componenti Capoverso 1 L’indicatore commerciale corrisponde alla somma della componente di interessi e dividendi (Interest, Leases and Dividend Component, ILDC), della componente dei servizi (Services Component, SC) e della componente finanziaria (Financial Component, FC).210 Capoverso 2 La componente di interessi e dividendi è calcolata secondo la formula di cui all’allegato 5a e si compone di ricavi a titolo di interessi, spese a titoli di interessi, attivi fruttiferi e ricavi da dividendi.211 Capoverso 3 La componente dei servizi è calcolata secondo la formula di cui all’allegato 5a e si compone di ricavi delle operazioni su commissioni, costi delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi, altri ricavi d’esercizio e altri costi d’esercizio. 212 Capoverso 4 La componente finanziaria è calcolata secondo la formula di cui all’allegato 5a e si compone del risultato netto del portafoglio di negoziazione e del risultato netto del portafoglio della banca.213 Articolo 92a Indicatore commerciale: attività non mantenute e attività acquisite di re- cente Capoverso 1 Le attività non mantenute possono essere escluse dal calcolo dell’indicatore commerciale (BI)214, dandone comunicazione alla FINMA. Capoverso 2 Per il calcolo dell’indicatore commerciale devono essere considerate le attività acquisite di recente o generate da una fusione societaria.215 Articolo 92b Indicatore commerciale: principi per il calcolo Capoverso 1 Ai fini del calcolo dell’indicatore commerciale consolidato, i ricavi e i costi risultanti all’interno del gruppo finanziario soggetto all’obbligo di consolidamento vengono compensati fra loro.216 Capoverso 2 Questo capoverso disciplina la frequenza del calcolo dell’indicatore commerciale.217 Articolo 92c Componente dell’indicatore commerciale218 Il coefficiente percentuale marginale (coefficiente alfa secondo lo standard minimo di Basilea) aumenta in funzione dell’indicatore commerciale. Esso è pari al 12 per cento per la quota dell’indicatore commerciale fino a un massimo di 1,25 miliardi di franchi, al 15 per cento per la quota da 1,25 a un massimo di 37,5 miliardi di franchi e al 18 per cento per la quota a partire da 37,5 miliardi franchi. La crescita marginale della componente dell’indicatore commerciale

210 OPE25.3, OPE25.4 211 OPE25.5

212 Ibid.

213 Ibid.

214 OPE25.33 215 OPE25.34 216 OPE10.4 217 OPE25.35 218 OPE25.7

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(BIC) dipende dal coefficiente marginale assegnato per ogni unità dell’indicatore commerciale (BI). Segue un esempio di calcolo conformemente a quello riportato nello standard minimo di Basilea: Dato un BI = 45 mia. CHF, risulta il seguente calcolo: BIC = CHF (1,25 mia. x 12 %) + CHF (37,5-1,25) mia. x 15 % + CHF (45-37,5) mia. x 18 % = 6,9375 mia. CHF o in alternativa:

BIC = 0,12 x BI per BI ≤ 1,25 mia. CHF BIC = 0,15 + 0,15 x (BI-1,25) per 1,25 mia. CHF < BI ≤ 37,5 mia. CHF BIC = 5,59 + 0,18 x (BI-37,5) per BI > 37,5 mia. CHF

Articolo 92d Moltiplicatore delle perdite interne Capoverso 1 Il capoverso 1 disciplina il calcolo del moltiplicatore delle perdite interne.219 Le banche con un indicatore commerciale superiore a 1,25 miliardi di franchi devono calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati relativi alle perdite interne.220 Il valore del moltiplicatore delle perdite interne è specifico della banca. Capoverso 2 In questa sede è disciplinata la frequenza di calcolo del moltiplicatore delle perdite interne. Capoverso 3 Il capoverso 3 disciplina il calcolo dei fondi propri minimi per i gruppi finanziari soggetti all’ob- bligo di consolidamento con un indicatore commerciale consolidato superiore a 1,25 miliardi di franchi.221 Capoverso 4222 Per le banche con un indicatore commerciale fino a 1,25 miliardi di franchi, il moltiplicatore delle perdite interne è pari a 1. La FINMA può autorizzare una banca con un indicatore com- merciale fino a 1,25 miliardi di franchi a calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati sulle perdite interne. Una volta ricevuta l’autorizzazione, il passaggio a un indi- catore delle perdite interne di 1 è possibile al più presto dopo un periodo transitorio di cinque anni. La banca monitora l’indicatore commerciale proattivamente in vista di un eventuale supera- mento della soglia di 1,25 miliardi di franchi e della conseguente applicazione del capoverso 4. Laddove si delineasse un superamento oppure l’indicatore commerciale si avvicinasse alla soglia di 1,25 miliardi di franchi, la banca raccoglie i dati sulle perdite nel rispetto delle perti- nente esigenze, affinché sia ottenuta nei tempi più brevi possibili la serie storica di cinque anni conformemente all’articolo 93 capoverso 1 lettera a. Capoverso 5223 Per le banche che non adempiono le esigenze relative ai dati sulle perdite interne (art. 93), al calcolo della componente di perdita (art. 93a) o al calcolo della perdita lorda e netta (art. 94), il moltiplicatore delle perdite interne è pari a 1. Nel singolo caso, la FINMA può richiedere che sia applicato un moltiplicatore delle perdite interne maggiore di 1, per esempio se un istituto con un indicatore commerciale superiore a 1,25 miliardi di franchi e un moltiplicatore delle

219 OPE25.8 220 OPE25.12 221 OPE10.6 222 OPE25.11 223 OPE25.13

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perdite interne superiore a 1 acquisisce una piccola società o procede a una fusione con una piccola società che non adempie le esigenze relative ai dati sulle perdite interne.

Articolo 93 Componente di perdita: esigenze relative ai dati sulle perdite interne Capoverso 1224 Per il calcolo della componente di perdita devono essere rilevati i dati sulle perdite che adem- piono le esigenze precisate nel presente capoverso. Il valore soglia di 25 000 franchi si riferi- sce alla perdita netta (cfr. art. 94 cpv. 1) dell’evento. Capoverso 2225 La banca deve utilizzare la rispettiva data di contabilizzazione delle singole perdite. In caso di eventi di perdita dovuti a rischi legali, la data di contabilizzazione corrisponde a quella in cui si è proceduto a un accantonamento ai sensi di legge a fronte della perdita. Capoverso 3 Le perdite causate da uno o più eventi collegati tra loro e contabilizzate nel rendiconto su più anni vengono assegnate nella serie dei dati relativi alla perdita agli anni corrispondenti confor- memente a tali contabilizzazioni.226 Capoverso 4 La banca deve stabilire processi documentati per garantire la completezza e l’esattezza dei dati sulle perdite, nonché la loro verifica periodica e indipendente.227

Articolo 93a Componente di perdita: calcolo Capoverso 1 Il presente capoverso disciplina il calcolo della componente di perdita.228 Capoverso 2229 Le perdite derivanti da attività commerciali acquisite di recente o da una fusione societaria devono essere considerate per il calcolo della componente di perdita. Capoverso 3230 La banca può escludere dal calcolo della componente di perdita un evento di perdita superiore al 10 per cento della perdita annua media della banca una volta trascorsi non meno di tre anni, se l’evento non è più rilevante per il profilo di rischio della banca. Se la corrispondente attività commerciale non viene mantenuta, l’evento può essere escluso a partire dal momento dell’in- terruzione dell’attività commerciale. Per un’attività che non viene mantenuta, il valore soglia del 10 per cento della perdita annua media della banca non si applica per un’esclusione di un evento di perdita. La banca non può proseguire neppure attività commerciali analoghe in altre divisioni operative. L’esclusione dovrebbe costituire un’eccezione. Capoverso 4231 L’esclusione deve essere motivata in modo chiaro. Ai fini della valutazione della rilevanza della perdita operativa per il profilo di rischio della banca occorre considerare se la causa della perdita possa indurre ulteriori perdite in altre attività commerciali della banca. Per esempio,

224 OPE25.10, OPE25.14–OPE25.21 225 OPE25.28 226 OPE15.29 227 OPE25.16, OPE25.17, OPE25.22, OPE25.23 228 OPE25.8 229 OPE25.34 FAQ1 230 OPE25.30, OPE 25.32

231 Ibid.

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per i casi legali risolti o le attività non più mantenute, la banca deve dimostrare che non esi- stono rischi comparabili o residui, quindi deve comunicare l’esclusione alla FINMA.

Articolo 94 Componente di perdita: perdita lorda e netta Capoverso 1232 La perdita lorda di un evento di perdita corrisponde alla perdita senza riduzione della perdita di qualsiasi natura. La perdita netta corrisponde alla perdita tenuto conto della riduzione della perdita di qualsiasi natura. La riduzione della perdita consiste in un successivo afflusso di mezzi finanziari o prestazioni economiche collegato a un evento di perdita già verificatosi. Vi rientrano, per esempio, pagamenti versati da assicurazioni, recuperi di somme sottratte da truffatori o rimborsi di rimesse eseguite erroneamente. Capoverso 2233 La banca deve essere in grado di identificare gli importi della perdita lorda, le indennità assi- curative e le riduzioni della perdita non legate ad assicurazioni, come i rimborsi. Le riduzioni della perdita possono essere dedotte dalla perdita lorda solo una volta avvenuto il pagamento. I crediti non possono essere considerati come riduzioni della perdita. Capoverso 3 Per la serie di dati relativi alla perdita la banca utilizza gli importi netti. Capoverso 4234 Per il calcolo della perdita lorda occorre considerare quanto segue: a. le perdite dirette, comprese le riduzioni e le rettifiche di valore, e gli accordi amichevoli in seguito al verificarsi di un rischio operativo; b. i costi causati dall’evento, compresi i costi di riparazione e di riacquisto, così come le spese esterne, per esempio le spese legali, gli onorari dei consulenti e degli avvocati. Le spese esterne devono essere direttamente correlate all’evento di perdita. I costi di riparazione e di riacquisto servono a ripristinare la situazione antecedente all’evento di perdita; c. gli accantonamenti e le riserve per potenziali perdite operative; d. le perdite contabilizzate in un conto di passaggio o temporaneo e non ancora contabilizzate con incidenza sul risultato d’esercizio. Le perdite devono provenire da un evento di rischio il cui impatto finanziario è certo. Perdite considerevoli, non ancora contabilizzate con inci- denza sul risultato d’esercizio, devono essere registrate nella serie di dati relativi alle perdite entro un termine adeguato. Con ciò si intende, per esempio, «altri impegni eventuali stima- bili in modo attendibile» conformemente alla circolare FINMA 2020/1, allegato 1, nu- mero marginale 150; e. le ripercussioni sulla contabilità finanziaria di eventi risalenti a periodi contabili precedenti (asincronia temporale). Una perdita dovuta ad asincronia temporale consiste nelle ripercus- sioni finanziarie negative derivanti unicamente dalla distribuzione temporale di un errore di contabilizzazione e nella sua correzione su più periodi contabili. Esse confluiscono nel cal- colo della componente di perdita se sono correlate a rischi legali e superano i 25 000 fran- chi. Nella perdita lorda devono essere registrate le ripercussioni finanziarie di eventi di perdita dei quali la banca è responsabile. Le ripercussioni finanziarie imputabili a fornitori esterni di servizi

232 OPE25.24 233 OPE25.25 234 OPE25.26

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e da essi assunte non devono dunque essere considerate perdite da rischi operativi per la banca ai fini del calcolo della perdita lorda.235 Capoverso 5236 I costi per la manutenzione generale, i costi interni ed esterni dei miglioramenti apportati all’at- tività commerciale dopo un evento di perdita e i premi assicurativi non possono essere consi- derati nel calcolo della perdita lorda. Miglioramenti sono ottenibili, per esempio, aggiornando l’infrastruttura informatica (upgrade) o adeguando il metodo di stima del rischio. Allegato 5a Rischi operativi: approccio di calcolo237 Nell’allegato 5a è definito l’approccio di calcolo per i rischi operativi. Le formule enunciate nei numeri 1–3 stabiliscono le modalità esatte di calcolo delle tre componenti dell’indicatore com- merciale secondo l’articolo 92. La formula nel numero 4 stabilisce la modalità esatta del calcolo del moltiplicatore delle perdite interne secondo l’articolo 92d capoverso 1.

4.4.2 AP-OIsFi

Articolo 59 Entità dei fondi propri Capoverso 1 Il presente capoverso precisa che l’obbligo non riguarda soltanto i fondi propri in riferimento agli investimenti collettivi di capitale gestiti, bensì tutti i fondi propri necessari di una direzione del fondo, quindi anche quelli di cui ai capoversi 3 e 5. Capoverso 3 L’approccio dell’indicatore di base per i rischi operativi non è più previsto dall’AP-OFoP (si vedano le spiegazioni all’art. 90). Il nuovo approccio standard per i rischi operativi è ritenuto troppo oneroso per le direzioni dei fondi, per le quali l’attuale approccio dell’indicatore di base (art. 91 e 92 OFoP) è dunque trasposto nell’AP-OIsFi. Tra i compiti di cui all’articolo 34 LIsFi si annoverano dunque anche quelli contenuti nel sistema dell’autorizzazione a cascata (art. 6 cpv. 3 LIsFi), in particolare la gestione patrimoniale indivi- duale e la consulenza in investimenti, che non sono più esplicitamente enunciati nell’arti- colo 34 LIsFi, a differenza dell’articolo 29 LICol.

5 Output floor e indice di leva finanziaria (leverage ratio)

5.1 La normativa proposta

Output floor Con la presente rielaborazione delle esigenze in materia di fondi propri per le banche, la soglia minima di capitale (floor) prevista da Basilea I238 per limitare i vantaggi in termini di fondi propri prudenziali delle banche che utilizzano i modelli interni, rispetto a quelle che applicano gli ap- procci standard, è sostituita dal cosiddetto output floor basandosi sullo standard minimo di Basilea. L’output floor si rifà agli approcci standard riveduti di Basilea III e funge da soglia minima basata sui rischi fino alla quale le banche che utilizzano modelli interni possono ridurre i loro requisiti di fondi propri a livello dell’intera banca rispetto agli approcci standard. Intende

235 OPE25.18, FAQ1 236 OPE25.27 237 OPE25.5, OPE25.7, OPE25.8 238 Già Basilea II aveva introdotto una soglia minima per limitare i vantaggi in termini di fondi propri prudenziali delle

banche che utilizzano modelli interni rispetto a quelle che applicano approcci standard. Tale soglia minima era calibrata sull’80 per cento delle esigenze rilevanti in materia di fondi propri secondo Basilea I. La sua attuazione era tuttavia molto disomogenea a causa della diversa interpretazione delle esigenze da parte dei singoli Paesi.

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inoltre creare migliori condizioni di concorrenza tra le banche che utilizzano modelli interni e quelle che applicano approcci standard e accrescere la credibilità dei modelli interni.239 La soglia minima di capitale di Basilea I è sinora disciplinata nei numeri marginali 475–476 della circolare FINMA 2017/07 e nel numero marginale 116 della circolare FINMA 2008/21. Questa norma verrà abolita e l’output floor sarà disciplinato nell’OFoP. Indice di leva finanziaria Tra le principali cause della crisi finanziaria si annovera l’indebitamento eccessivo di numerose banche. I fondi propri delle banche erano insufficienti ad assorbire le perdite. Basandosi sullo standard minimo di Basilea, nel gennaio 2018 è stata quindi introdotta in Svizzera per tutte le banche un’esigenza in materia di fondi propri differenziata in funzione del rischio sotto forma di indice di leva finanziaria che funge da rete di sicurezza. È dunque imposto un rapporto minimo tra i fondi propri (fondi propri di base) e l’esposizione totale, che comprende posizioni iscritte a bilancio nonché determinate posizioni fuori bilancio che non sono ponderate. La finalizzazione dello standard minimo di Basilea ha consentito di precisare in diversi punti la definizione di esposizione totale nell’intento di garantire la coerenza con l’approccio standard per i rischi di credito, in particolare come considerare i derivati nell'esposizione totale e come trattare gli impegni fuori bilancio. La definizione dell’esposizione totale compete tuttora alla FINMA, pertanto non sono necessarie modifiche materiali a livello di OFoP per attuare i cam- biamenti nello standard di Basilea. L’introduzione di un cuscinetto per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) come quello previsto nello standard minimo di Basilea, che serve a mantenere gli incentivi relativi della copertura con fondi propri ponderata e non ponderata non è necessaria per la Svizzera, dove era stato implicitamente introdotto già a metà del 2016 con la definizione dell’ammontare del cuscinetto totale di fondi propri (differenza tra esigenza complessiva e fondi propri minimi) conformemente all’articolo 130 capoverso 2. In Svizzera si è volutamente evitato l’automati- smo necessario secondo lo standard minimo di Basilea relativamente alle restrizioni dei divi- dendi, prevedendo invece che una banca deve prima sottoporre alla FINMA le proprie misure per ricostituire il cuscinetto conformemente all’articolo 130 capoverso 4. Solo se alla scadenza del termine soggetto ad autorizzazione dell’autorità di vigilanza le esigenze in materia di fondi propri non sono adempiute, la FINMA stessa ordina le misure necessarie. Modifiche strutturali degli articoli menzionati La struttura degli articoli 41–47 è armonizzata con la struttura degli articoli 128–131b.

5.2 Alternative verificate

Indice di leva finanziaria Lo standard minimo di Basilea240 prevede che, in tempi di straordinarie circostanze macroeco- nomiche, alle banche sia consentito escludere temporaneamente gli averi detenuti presso la banca centrale del proprio Paese dall’esposizione totale dell’indice di leva finanziaria per age- volare l’attuazione della politica monetaria. A titolo di compensazione, sarebbe necessario un corrispondente aumento delle esigenze minime poste all’indice di indebitamento massimo. Contestualmente le banche dovrebbero pubblicare l’effetto dell’esclusione dell’esposizione verso la banca centrale sull’indice di leva finanziaria. Questa opzione è stata discussa e re- spinta nell’ambito dei lavori di attuazione della presente modifica dell’OFoP. Il DFF non rico- nosce l’utilità dell’attuazione dell’opzione nazionale per la singola banca nel caso di una com- pensazione prevista dallo standard. Sempre secondo il DFF, il diritto di scelta per la singola banca (analogamente all’attuazione nell’UE) avrebbe un effetto indesiderato, poiché aprirebbe

239 High-level summary of Basel III reforms, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org > Committees and asso-

ciations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > High-level summary of Basel III reforms, pag. 13-15. 240 LEV30.7

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la strada a possibilità di arbitraggio. Inoltre aumenterebbe la complessità dell’indice di leva finanziaria. In ogni caso, l’attuazione agevolata della politica monetaria e, dunque, una valuta- zione in tal senso da parte della BNS costituirebbero inoltre un requisito imprescindibile per escludere le riserve detenute presso la banca centrale dall’esposizione totale. In analogia con il disciplinamento in vigore nell’UE dal 2020 (cfr. diritto comparato) è stata verificata la possibilità di escludere i crediti che dispongono di un’assicurazione statale contro i rischi delle esportazioni. Tale esclusione non è tuttavia prevista nello standard e contraddice il concetto di leverage ratio come esigenza non ponderata in materia di fondi propri. In base ai dati forniti dall’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV), le operazioni assicurate dalla SERV hanno raggiunto un volume complessivo di 8,971 miliardi di franchi il 31 dicembre 2020. Secondo la SERV, il 66 per cento dei suoi clienti è costituito da PMI. Si è poi rinunciato a escludere questi crediti dal calcolo dell’indice di indebitamento massimo, poi- ché sarebbe in contraddizione con il concetto di base del leverage ratio, che comprende espressamente tutte le operazioni di una banca a prescindere dal rischio. Non tutte le circa 25 banche svizzere che offrono finanziamenti all’esportazione coperti dalla SERV sono vincolate dall’indice di leva finanziaria in termini di fondi propri necessari. Tuttavia, secondo le informa- zioni di cui dispone la SERV, l’indice di leva finanziaria potrebbe essere rilevante nella deter- minazione del prezzo dei crediti all’esportazione coperti dalla SERV per le banche che offrono tali crediti. A condizione che i) i costi di capitale per le banche dell’UE siano inferiori a causa di una quota minore di fondi propri minimi per l’indice di leva finanziaria e ii) i risparmi così conseguiti siano assegnati specificamente a singole posizioni creditizie e trasferiti alle imprese, l’esclusione in vigore nell’UE sin dal 2020 potrebbe avere ridotto i costi di finanziamento dei crediti assicurati per le imprese nell’UE, mentre sono rimasti invariati in Svizzera.

5.3 Diritto comparato

Output floor Mentre la Svizzera intende introdurre gradualmente l’output floor conformemente allo stan- dard minimo di Basilea (art. 148o), Canada241, Australia 242 e Hong Kong243 prevedono di an- ticipare o abbreviare i termini transitori per l’introduzione integrale dell’output floor del 72,5 per cento. A livello di contenuto, queste giurisdizioni lo attuano secondo lo standard. A differenza della Svizzera (art. 45a), nell’Unione europea l’output floor si applicherà soltanto al livello più elevato di consolidamento in conformità con la proposta della Commissione244 (art. 92 del regolamento sui requisiti patrimoniali [Capital Requirements Regulation, CRR]). Il recepimento di Basilea III finale nell’UE sarà generalmente ritardato di due anni, pertanto l’in- troduzione graduale dell’output floor avverrà soltanto nel periodo 2025–2030. La Commis- sione europea propone inoltre una serie di modifiche, che limitano transitoriamente gli effetti dell’output floor (art. 465 CRR):  limitazione dell’effetto dell’output floor sino alla fine del 2029 al 25 per cento delle esigenze antecedenti all’applicazione del floor (opzione nazionale conformemente allo standard mi- nimo di Basilea);  ponderazione in funzione del rischio per i crediti alle imprese senza rating nel calcolo se- condo l’approccio standard: 65 per cento invece del 100 per cento per le imprese senza rating la cui probabilità di inadempienza è stimata inferiore allo 0,5 per cento (sino alla fine del 2032);  ponderazione in funzione del rischio per i finanziamenti degli immobili d’abitazione nel calcolo secondo l’approccio standard: 10 per cento invece del 20 per i finanziamenti degli immobili d’abitazione con un tasso di anticipo (LTV) fino al 55 per cento (sino alla fine del

241 Canada (2021)

242 Australia (2021)

243 Hong Kong (2020)

244 UE (2021)

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2032); 45 per cento invece del 75 per i finanziamenti degli immobili d’abitazione con un tasso di anticipo (LTV) compreso tra il 55 e l’80 per cento (sino alla fine del 2029, con un periodo transitorio per un incremento alla ponderazione integrale in funzione del rischio del 75 per cento sino alla fine del 2032). Questo trattamento è subordinato a condizioni tese a garantire che i crediti siano sufficientemente a basso rischio. Indice di leva finanziaria Analogamente all’attuazione in Svizzera (art. 40a), le autorità di vigilanza britanniche hanno deciso che i crediti con una garanzia contro i rischi dell’esportazione siano interamente ag- giunti all’esposizione totale dell’indice di leva finanziaria (cfr. PS21/21245, pag. 24). La loro de- cisione è fondata sul fatto che considerare le garanzie contraddice il principio del leverage ratio, quindi non è conforme allo standard minimo di Basilea (sub-compliant). Anche Stati Uniti, Australia, Canada, Hong Kong e Singapore considerano tali crediti integralmente nell’esposi- zione totale. L’UE prevede invece una norma derogatoria (art. 429bis par. 1 lett. f CRR II)246. Le banche europee possono dedurre dall’esposizione totale dell’indice di leva finanziaria la parte dell’esposizione creditizia coperta dalla garanzia contro i rischi dell’esportazione a condizione che il garante sia un offerente riconosciuto di protezioni del credito di tipo personale (incluse le agenzie di assicurazione all’esportazione o i governi centrali) e alla parte garantita della posizione si applichi un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento. Questa norma è in vigore dal giugno 2021 e non è sostanzialmente correlata all’attuazione di Basilea III finale. Regno Unito, Canada, Australia e Stati Uniti hanno agenzie di credito all’esportazione che, a differenza della SERV e delle omologhe agenzie in alcuni Paesi dell’UE, possono erogare crediti direttamente. L’UE prevede anche l’opzione di escludere provvisoriamente le esposizioni verso la banca centrale dall’esposizione complessiva del coefficiente massimo di leva finanziaria (art. 429bis par. 1 lett. n CRR II) in conformità con lo standard minimo di Basilea. Nel periodo dell’esen- zione si applicano esigenze minime più elevate alle banche in questione, che compensano l’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale in modo specifico per la banca. La nor- mativa è in vigore dal giugno 2021, quando la BCE si è avvalsa dell'opzione e ha concesso alle banche soggette alla vigilanza nell’Eurozona la possibilità di escludere le esposizioni verso la banca centrale247. Questa opzione è scaduta alla fine di marzo del 2022248. Il Regno Unito aveva introdotto una norma concernente l’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale già nel 2017. Da allora le banche del Regno Unito possono escludere determi- nate esposizioni verso la banca centrale dall’esposizione totale. Per compensare questa esclu- sione, il requisito minimo è stato innalzato dal 3 al 3,25 per cento. A differenza dell’UE, il Regno Unito non ha quindi scelto un meccanismo di compensazione specifico della banca, bensì un aumento del requisito a livello di tutto il settore249. La norma derogatoria è tuttora in vigore.

245 «PS21/21 The UK leverage ratio framework», dell’8 ottobre 2021, www.bankofengland.co.uk > Prudential reg-

ulation publications. 246 Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il re-

golamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finan- ziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obbli- ghi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) 247 La BCE aveva già consentito prima alle banche di escludere le riserve detenute presso le banche centrali

dall’esposizione totale per fare fronte alla pandemia di coronavirus, tuttavia senza la corrispondente compen- sazione (cfr. comunicato stampa della BCE del 17 settembre 2020 «ECB allows temporary relief in banks’ le- verage ratio after declaring exceptional circumstances due to pandemic», www.bankingsupervision.europa.eu > Media & Publication > Press releases. 248 Cfr. comunicato stampa della BCE del 10 febbraio 2022 «ECB will not extend capital and leverage relief for

banks», www.bankingsupervision.europa.eu > Media & Publication > Press releases. 249 Cfr. Policy Statement della BoE dell’ottobre 2017 «PS21/17 UK leverage ratio: treatment of claims on central

banks», www.bankofengland.co.uk> Prudential regulation publications.

89/107

Le regolamentazioni adottate dall’Australia e dal Canada contemplano la possibilità di un’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale, ma in termini di contenuto non vanno oltre Basilea III finale. A differenza dell’UE e del Regno Unito, manca dunque l’implementa- zione concreta di questa norma derogatoria. Stati Uniti, Hong Kong e Singapore non preve- dono per ora alcuna opzione in merito all’esclusione temporanea delle esposizioni verso la banca centrale.

5.4 Commento ai singoli articoli

5.4.1 AP-OFoP

Articolo 40 Deduzioni in base al limite 3 della franchigia Capoverso 2 La ponderazione in funzione del rischio degli importi inferiori al limite 3 della franchigia viene precisata rimandando alle corrispondenti posizioni e inserita nell’elenco di cui all’allegato 3, dove mancava.

Articolo 40a Definizioni La definizione di «leverage ratio» è trasposta dall’articolo 46. Nell’ordinanza riveduta, le mo- dalità di calcolo dell’indice di leva finanziaria sono definite da un rimando statico anziché dina- mico alla versione determinante dello standard minimo di Basilea riportata nell’allegato 1. L’esposizione totale dell’indice di leva finanziaria è calcolata secondo le prescrizioni dello stan- dard minimo di Basilea.

Articolo 41 Composizione Capoverso 2 La riserva per le banche di rilevanza sistemica dell’articolo 43 si applica sostanzialmente a tutti i fondi propri necessari, di conseguenza è trasposta dall’articolo 43 nell’articolo 41.

Articolo 42 Fondi propri minimi Capoverso 1 lettera a Le esigenze non ponderate in funzione del rischio (rapporto tra i fondi propri di base e l’espo- sizione totale) sono trasposte dall’articolo 46. Capoverso 1 lettera b Le esigenze ponderate in funzione del rischio per i fondi propri minimi rimangono nell’arti- colo 42 capoverso 1. Capoversi 2 e 3 I due capoversi corrispondono al vigente articolo 42 capoversi 3 e 4. Dal momento che nel capoverso 1 sono inserite le esigenze non ponderate in funzione del rischio, nell’ordinanza riveduta i capoversi 2 e 3 vi fanno riferimento.

Articolo 42a Insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio Dal momento che la composizione degli RWA è rilevante non solo nell’ambito dei fondi propri minimi, ma anche in quello degli altri requisiti di capitale, viene qui mantenuta nella sostanza la disposizione del capoverso 2 dell’articolo 42. Il rimando alle posizioni ponderate risultanti da transazioni non regolate nella lettera a e le lettere e ed f dell’ordinanza in vigore sono ora

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considerati nel riferimento al riveduto articolo 49. Il rimando al vigente articolo 79 sui rischi senza controparte è reso obsoleto dalla sua abrogazione. Capoverso 2 lettera b Il rimando ai rischi senza controparte è eliminato, dato che i relativi articoli 78 e 79 sono abro- gati.

Articolo 42b Qualità del capitale dei fondi propri minimi secondo l’articolo 42 capo- verso 1 lettera b L’ articolo 42 capoverso 1 secondo periodo del diritto vigente viene trasposto senza modifiche nel nuovo articolo 42b.

Articolo 43 Cuscinetto di fondi propri Capoverso 1 L’espressione «quota complessiva di fondi propri», non essendo più utilizzata, viene pertanto abrogata nel presente capoverso e nell’allegato 8. La riserva in merito alle banche di rilevanza sistemica è trasposta nell’articolo 41. Articolo 44 Cuscinetto anticiclico Capoverso 1 Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo, nel presente capoverso è intro- dotto «in funzione del rischio». Articolo 44a Cuscinetto anticiclico esteso Capoverso 2 Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo, nel presente capoverso è intro- dotto «in funzione del rischio».

Articolo 45a Calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio da parte di ban- che che applicano approcci modello Per ridurre l’eccessiva variabilità delle posizioni ponderate in funzione del rischio e migliorare la comparabilità delle quote di capitale ponderate in funzione del rischio, viene introdotta una soglia minima (output floor) per le posizioni ponderate in funzione del rischio. In tal modo i requisiti di capitale totali di una banca calcolati con gli approcci modello interni non possono scendere al di sotto del 72,5 per cento del totale dei requisiti di capitale calcolati con gli ap- procci standard. Tuttavia, se le esigenze in materia di fondi propri non ponderate in funzione del rischio misurate in base al leverage ratio sotto forma di fondi propri di base superano le esigenze in materia di fondi propri ponderate in funzione del rischio sotto forma di fondi propri di base, per la banca sono determinanti le esigenze non ponderate. Capoverso 1 Le banche che applicano approcci modello devono calcolare le posizioni ponderate in funzione del rischio anche secondo gli approcci standard250. Capoverso 2 Gli approcci standard da utilizzare sono:  l’approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati (SA-CCR);  l’approccio standard per le cartolarizzazioni e l’approccio basato su rating esterni per le cartolarizzazioni nonché un fattore di ponderazione del rischio del 1250 per cento;

250 RBC20.1

91/107

 l’approccio semplice e l’approccio completo per operazioni garantite con riduzioni del valore delle garanzie secondo le norme di vigilanza;  l’approccio standard per i rischi di credito;  gli approcci applicati dalla banca nell’ambito dei rischi CVA;  l’approccio standard per i rischi di mercato se viene applicato l’approccio modello per i rischi di mercato, altrimenti l’approccio standard utilizzato dalla banca nell’ambito dei rischi di mercato; e  l’approccio standard per i rischi operativi.251 Inoltre, - per il rischio di credito della controparte di derivati gli importi dei crediti calcolati me- diante il metodo SA-CCR devono essere moltiplicati per il corrispondente fattore di ponderazione del rischio del mutuatario secondo l’approccio standard per i rischi di credito al fine di calcolare gli RWA per le operazioni in derivati secondo l’approccio standard per i rischi di credito. Anche per determinare l’output floor, le operazioni con una liquidazione di lunga durata devono essere trattate come i derivati ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi (cfr. art. 56 cpv. 5); - per la ponderazione in funzione del rischio delle quote di patrimoni collettivi gestiti nell’ambito del calcolo dell’output floor non sono ammessi approcci modello. Deve es- sere applicato l’approccio standard per i rischi di credito; - al fine di determinare correttamente gli RWA secondo gli approcci standard, anche nell’ambito dei rischi di mercato devono essere applicati alla determinazione delle com- ponenti l’approccio standard per le cartolarizzazioni (Standardised Approach for Secu- risations, SEC-SA), l’approccio per le cartolarizzazioni basato sui rating esterni (Exter- nal Ratings-based Approach for Securisations, SEC-ERBA) o un fattore di ponderazione del rischio del 1250 per cento per determinare le esigenze a fronte del rischio di inadempienza per le cartolarizzazioni nel portafoglio di negoziazione; - nell’approccio standard per i rischi di credito, ai fini della riduzione del rischio di credito occorre basarsi sul valore contabile della posizione al quale deve essere applicato l’ap- proccio semplice o l’approccio completo con riduzioni del valore delle garanzie se- condo le norme di vigilanza. Anche gli RWA per transazioni non riuscite e transazioni il cui regolamento non avviene contro pagamento (non-delivery-versus-payment tran- sactions) devono essere inclusi nell’approccio standard per rischi di credito. Capoverso 3 La totalità delle posizioni ponderate in funzione del rischio di una banca che applica gli approcci modello non può scendere al di sotto del 72,5 per cento (output floor) della totalità delle posi- zioni ponderate in funzione del rischio calcolate secondo gli approcci standard (lettera b).252 Per determinare la totalità delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate secondo gli approcci standard (per calcolare l’output floor) non sono consentiti né gli approcci semplifi- cati (art. 58, art. 59a cpv. 1 lett. d, art. 77i) né l’approccio standard semplice per i rischi di mercato (art. 83–86a). Se il totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate secondo gli approcci modello è inferiore a questa soglia minima, per il calcolo dei fondi propri necessari è determinante il 72,5 per cento del totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate secondo gli approcci standard. Il procedimento è illustrato nel seguente esem- pio.

251 RBC20.11 252 RBC20.4

92/107

RWA senza output RWA secondo gli ap- 72,5 % degli RWA se- floor procci standard condo gli approcci standard

Rischi di credito 62 124 89,9

Posizioni garantite di- 45** 80 58 rettamente e indiretta- mente da pegno immo- biliare

Imprese 5 32 23,2

Altre posizioni** 12 12 8,7

Rischi di mercato 2 4 2,9

Rischi operativi* 12 12 8,7

Totale RWA 76 140 101,5

* non sono consentiti modelli interni ** calcolo con l’approccio IRB tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 77 capoverso 2 Dato che nell’esempio il totale degli RWA con l’output floor (101,5) è superiore al totale degli RWA senza output floor (76), per determinare le posizioni ponderate in funzione del rischio la banca deve applicare gli RWA con l’output floor. Questi RWA sono quindi determinanti anche per le quote di capitale o per i cuscinetti di fondi propri. Per le banche di rilevanza sistemica essi costituiscono la base per le esigenze «going concern» e «gone concern». Le posizioni ponderate in funzione del rischio delle banche che utilizzano gli approcci modello sono già limitate dalla norma contenuta nell’articolo 77 capoverso 2. Il rimando nella lettera a precisa che questa norma deve essere considerata prima del calcolo dell’output floor. Capoverso 4 La disposizione di cui al capoverso 3 si applica sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo finanziario e di conglomerato finanziario.

Articolo 46 Indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio) L’ articolo 46 viene abrogato. Le esigenze, tuttora in vigore, sono trasposte nell’articolo 42.

Articolo 47 Calcoli paralleli in caso di applicazione di approcci modello La disposizione è abrogata a causa della nuova disposizione concernente l’output floor se- condo l’articolo 45a.

Articolo 148o Soglie minime secondo gli articoli 45a capoverso 3 lettera b e 77 capo- verso 2 nonché l’allegato 7 numero 2, secondo periodo La soglia minima del 72,5 per cento per le posizioni ponderate con gli approcci dei modelli interni (output floor) sarà introdotta gradualmente dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2028. Par- tendo dal 55 per cento per il secondo semestre 2024, la soglia minima sale di 5 punti percen- tuali l’anno fino a raggiungere il 72,5 per cento dal 1° gennaio 2028.253 Ciò corrisponde ai ter- mini transitori previsti nello standard minimo di Basilea.

253 RBC90.1

93/107

Durante il termine transitorio si applicano gli stessi valori alla soglia minima per calcolare il totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare in Svizzera applicando l’IRB conformemente all’articolo 77 capoverso 2 e all’allegato 7 numero 2.

Allegato 8 Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri L’allegato 8 è riveduto sulla scorta di modifiche strutturali apportate agli articoli 41–47.

6 Ulteriori adeguamenti

Nel seguente capitolo sono spiegate diverse ulteriori modifiche apportate all’AP-OFoP, in parte riconducibili alle nuove ordinanze della FINMA sui fondi propri. A tal fine è necessario preve- dere la delega di diverse competenze a livello di OFoP. Inoltre diverse norme, sinora contenute nelle circolari della FINMA, sono ora integrate nell’AP-OFoP, che recepisce in particolare al- cuni approcci semplificati già esistenti. D’altro canto sono stati precisati anche diversi articoli dell’OFoP in vigore, non a causa della finalizzazione dello standard minimo di Basilea, ma perché nel corso dei lavori di progetto su Basilea III finale è emersa la necessità di una loro modifica.

6.1 Commento ai singoli articoli

6.1.1 AP-OFoP

Articolo 1 Principio Capoverso 2

Il rimando ai rischi senza controparte è eliminato, dato che i corrispondenti articoli 78 e 79 sono abrogati.

Articolo 2 Oggetto Capoverso 1 lettera c Nel capoverso 1 lettera c viene adeguata la terminologia concernente i grandi rischi («limiti massimi» conformemente agli art. 97–99). Capoverso 2 La generica norma di delega che riconosce alla FINMA la competenza di emanare disposizioni di esecuzioni tecniche viene abrogata e sostituita con norme di delega specifiche nei singoli articoli.

Articolo 13 Partecipazioni estranee al settore finanziario Lettera c Secondo lo standard minimo di Basilea254, l’importo del valore contabile della partecipazione che supera il limite massimo in vigore deve ora essere ponderato in funzione del rischio al

1250 per cento. La ponderazione non si riferisce alle lettere a e b.

254 CRE20.62

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Articolo 14 Comprova dei fondi propri Capoverso 3 Le comprove non devono più essere presentate alla BNS bensì alla FINMA, in modo che quest’ultima abbia un accesso più diretto ai dati raccolti nell’ambito della sua attività di vigi- lanza. Secondo il parere della FINMA, questa modifica non comporta oneri materiali aggiuntivi per gli istituti, soprattutto perché il formato tecnico dei moduli di rilevamento rimane immutato e le modifiche a livello di contenuti sono minime. Inoltre, gli istituti hanno già acquisito familia- rità da diversi anni con la presentazione dei dati tramite la piattaforma di rilevamento e di ri- chiesta (EHP) della FINMA. Alcuni aspetti della presentazione dei dati risultano addirittura semplificati da questo cambiamento: gli strumenti di rilevamento di volta in volta aggiornati vengono messi a disposizione direttamente nella piattaforma EHP, di conseguenza gli istituti non devono scaricarli dal sito della FINMA. La piattaforma EHP consente anche di selezionare la lingua dei moduli. Tra l’altro, nei rilevamenti in questione la FINMA fornisce il supporto sia specialistico sia tecnico, quindi da un’unica fonte.

Articolo 16 Pubblicazione Capoverso 3 Viene inserito un rimando statico allo standard minimo di Basilea con l’indicazione della ver- sione determinante conformemente all’allegato 1.255 È inoltre precisato che la FINMA stabili- sce gli obblighi di pubblicazione per le ulteriori regole riguardanti le banche di rilevanza siste- mica ai sensi del titolo quinto nonché gli scostamenti rispetto al titolo secondo.

Articolo 20 Esigenze comuni per i fondi propri Capoverso 5 A causa della trasposizione di diverse norme dalla circolare FINMA 2013/1 in un’ordinanza della FINMA, è necessaria una norma di delega.

Articolo 21 Elementi computabili Capoverso 1 lettera e Su suggerimento degli esponenti del settore, nel presente articolo è stato aggiunto il computo dell’utile dell’esercizio corrente al 70 per cento come fondi propri di base di qualità primaria (n. 2). Previa deduzione della quota presumibile di distribuzione degli utili, il 70 per cento dell’utile dell’esercizio corrente è ora computabile come fondi propri di base di qualità primaria, purché il conto economico sia completo conformemente alle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull’articolo 42 OBCR o a uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, senza che lo stesso sia stato sottoposto a un controllo sommario. In casi motivati, la FINMA può richiedere un attestato.

Articolo 22 Computabilità del capitale sociale Capoverso 1bis La norma contemplata nei numeri marginali 11 e 12 della circolare FINMA 2013/1 viene tra- sposta nell’AP-OFoP senza modifiche materiali. Questa norma è di natura sostanziale e il suo contenuto è strettamente correlato a quello dell’articolo 22, pertanto viene integrata nell’AP- OFoP (e non in un’ordinanza della FINMA). La disposizione esplicita che è qualificata come fondi propri di base di qualità primaria solo la componente del capitale sociale di migliore qua- lità, dove la qualità viene misurata in base alla capacità di assorbimento delle perdite in via prioritaria in condizioni di continuità d'impresa.

255 DIS

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Articolo 27 Computabilità Capoversi 4bis e 5 In analogia con l’articolo 23 capoverso 2 e l’articolo 30 capoverso 4 concernenti i fondi propri di base di qualità primaria e i fondi propri complementari, il nuovo capoverso 4bis crea la base per l'emanazione di disposizioni di esecuzione tecniche in materia di fondi propri di base sup- plementari. La modifica nel capoverso 5 è puramente linguistica.

Articolo 27a Verificarsi del trigger Viene esplicitamente delegata la competenza alla FINMA di disporre la riduzione del credito o la conversione dei fondi propri di base supplementari in fondi propri di base di qualità primaria al verificarsi dell’evento definito per contratto conformemente all’articolo 27 capoverso 3 (trig- ger). A differenza di quanto avviene in caso di insolvibilità incombente (Point of non-viability, PONV), la riduzione del credito o la conversione non deve necessariamente essere integrale.

Articolo 29 Insolvibilità incombente («point of non-viability», PONV) Capoverso 2 Conformemente allo standard minimo di Basilea256, il presente capoverso stabilisce l’evento scatenante (cosiddetto trigger event) per la conversione in fondi propri di base di qualità pri- maria o la riduzione del credito. Mediante una modifica di natura redazionale della versione esistente, nella lettera a (attivazione in caso di ricorso a un sostegno da parte delle autorità pubbliche) è precisato che la FINMA può constatare la natura del sostegno. Mentre un operato statale di questo tipo non sarà generalmente contestato nel caso di una banca di proprietà privata, per le banche di proprietà di enti pubblici potrebbe teoricamente verificarsi che il loro intervento a favore della banca dia adito a giudizi divergenti. L’ente pubblico, così come qua- lunque altro proprietario, deve poter adottare anche misure volte a rafforzare una banca di sua proprietà che non costituiscano necessariamente sempre un sostegno nel senso delle dispo- sizioni da applicare in corrispondenza del PONV. La constatazione della FINMA che si è fatto ricorso al sostegno da parte delle autorità pubbliche conformemente alla lettera a può avvenire anche entro breve tempo dalla vera e propria prestazione del sostegno. In ogni caso, la con- versione esplica il suo effetto per gli investitori prima del ricorso al sostegno, affinché il capitale iniettato dall’ente pubblico non risulti annacquato dalla conversione. È presumibile che il pro- prietario pubblico non verserà un sostegno senza aver consultato l’autorità di vigilanza. Capoverso 3 Gli strumenti di partecipazione nei fondi propri di base supplementari conformemente all’arti- colo 27 capoverso 2 non hanno un trigger di capitale al cui verificarsi sono convertiti in capitale sociale. Per questa ragione, l’articolo 29 capoverso 3 contiene una disposizione speciale, se- condo cui, al più tardi al verificarsi del PONV, tali strumenti perdono possibili privilegi rispetto ai titoli di partecipazione nei fondi propri di base. Nel presente capoverso viene pertanto pre- cisato che la FINMA ordina il momento in cui subentra la rinuncia irrevocabile a qualsiasi pri- vilegio, il PONV. Una volta perso il privilegio, i suddetti strumenti diventano fondi propri di base di qualità primaria e, in caso di risanamento, vengono trattati alla stregua di capitale azionario. Rimuovendo i privilegi degli strumenti di partecipazione nei fondi propri di base supplementari si evita che gli stessi vengano avvantaggiati rispetto a titoli di credito nei fondi propri di base supplementari che hanno perso il privilegio o sono stati convertiti in fondi propri di base di qualità primaria. In caso di risanamento vengono pertanto ammortati al pari dei fondi propri di base di qualità primaria in essere.

256 Cfr. i punti 4 e 5 in «Final elements of the reforms to raise the quality of regulatory capital issued by the Basel

Committee» del 13 gennaio 2011, www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Press releases.

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Articolo 31 In generale Capoverso 3 La FINMA riconosce principi internazionali in materia di rendiconto nell’ambito delle esigenze prudenziali, di conseguenza la frase deve essere in parte riformulata. Inoltre viene precisata la norma di delega.

Articolo 32 Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria La struttura dell’articolo viene riveduta per una migliore comprensione. Capoverso 1 lettere a–c Le vigenti lettere a–c sono modificate dal punto di vista linguistico su consiglio della CIR. Capoverso 1 lettera d Quale precisazione viene introdotto il rimando alla deduzione in base ai limiti della franchigia secondo gli articoli 39 e 40. Si chiarisce in questo modo che la compensazione di cui al capo- verso 2 è possibile per tutte le attività fiscali differite, quindi anche per quelle la cui deduzione è retta dagli articoli 39 e 40. Capoverso 1 lettere e–i Queste lettere corrispondono alle vigenti lettere f–i e k. Sono modificate dal punto di vista lin- guistico su consiglio della CIR. Capoverso 2 La disposizione contenuta nella vigente lettera d dell’articolo 32, secondo cui le attività fiscali differite possono essere compensate con le passività fiscali differite nell’ambito della mede- sima competenza fiscale geografica e materiale, è stata trasposta nel nuovo capoverso 2. Capoverso 3 Questo nuovo capoverso corrisponde alla vigente lettera e nell’articolo 32. Viene inserito un rimando statico allo standard minimo di Basilea con l’indicazione della versione determinante conformemente all’allegato 1.257 Capoverso 4 Questo nuovo capoverso corrisponde alla vigente lettera j nell’articolo 32. Una modifica ap- portata all’allegato 4 implica un adeguamento dei corrispondenti rimandi.

Articolo 35 Deduzione con franchigia L’articolo è stato riveduto a livello linguistico e della struttura per una migliore comprensione. Capoverso 1 Il secondo periodo è eliminato poiché ha unicamente carattere esplicativo ed è privo di conte- nuti normativi. Capoversi 2 e 3 Ai capoversi non sono state apportate modifiche materiali, tuttavia vengono adeguati i rimandi all’articolo 32. Capoverso 4 Per correzioni prudenziali sono da intendere gli stessi aspetti sinora designati nell’OFoP come «adeguamenti prudenziali». Oltre alle deduzioni di cui al capoverso 4, vi rientrano in particolare le deduzioni dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente all’articolo 32 OFoP.

257 CAP30.13

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Articolo 36 Approccio di deduzione determinante per gli strumenti di capitale proprio Capoverso 2 Il rimando all’articolo 32 è modificato. Articolo 37 Titoli di partecipazione fino al 10 per cento in imprese attive nel settore finanziario Capoverso 3 Nell’intento di uniformare la terminologia, «ponderata in base al rischio» viene sostituito con «ponderata in funzione del rischio», in linea con l’utilizzo del termine altrove nell’AP-OFoP. Inoltre la formulazione «determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio» esprime meglio il processo qui considerato rispetto a «ponderazione» utilizzata nella versione in vigore.

Articolo 47a Semplificazioni In seguito alle modifiche apportate agli articoli 41–45a si rende necessaria una modifica del ri- mando nell’articolo 47a.

Capitolo 3: Rischi senza controparte Questa categoria di rischio non esiste secondo la logica dello standard minimo di Basilea. Per armonizzarsi con essa, il presente capitolo, con gli articoli 8 e 79, è abrogato.

Articolo 78 Definizione L’articolo è abrogato e nell’ordinanza riveduta i rischi menzionati sono trattati nella categoria di rischio «rischi di credito» (capitolo 2). Le rispettive posizioni sono attribuite alla classe «altre posizioni» (art. 63 cpv. 3 lett. g).

Articolo 79 Ponderazione L’articolo è abrogato. I fattori di ponderazione del rischio di queste posizioni sono ora contenuti nell’allegato 3 numero 6 (classe di posizione «altre posizioni» conformemente all’art. 63 cpv. 3 lett. g).

Articolo 96 Posizioni da considerare e posizione complessiva Capoverso 4 Nell’intento di uniformare la terminologia, il testo tedesco è modificato a livello linguistico.

Articolo 97 Limite massimo dei singoli grandi rischi Capoverso 2 lettera a Sono aggiunte le organizzazioni sovranazionali conformemente alla modifica apportata all’ar- ticolo 63 capoverso 2 lettera a. Articolo 98 Limite massimo dei grandi rischi nei confronti di banche A fini di chiarezza, per le società di intermediazione mobiliare viene inserito un riferimento all’articolo 68 capoverso 1, conformemente alla prassi secondo il diritto vigente. Articolo 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti Capoverso 1bis Questo capoverso precisa che le norme in materia di rendiconto costituiscono la base di rife- rimento anche per le norme in materia di ripartizione dei rischi. Il testo riprende quanto enun- ciato al numero marginale 122 della circolare FINMA 2013/1.

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Capoverso 2 Con il presente capoverso l’autorità destinataria della comunicazione non è più la BNS, bensì la FINMA (si vedano le spiegazioni all’art. 14 cpv. 3). Capoverso 4 lettera b Il presente capoverso non è stato modificato, tuttavia occorre precisare che le posizioni di cui al capoverso 4 lettera b si riferiscono a posizioni senza che sia considerata la ponderazione in funzione del rischio (ossia lorde). Ciò risulta dalla correlazione con l’articolo 113, dove viene disciplinata la ponderazione da effettuare, così come dal senso e dallo scopo dell'obbligo di comunicazione (ottica dei valori nominali).

Articolo 102 Comunicazione di posizioni interne al gruppo Con il presente articolo l’autorità destinataria della comunicazione non è più la BNS, bensì la FINMA (si vedano le spiegazioni all’art. 14 cpv. 3). Articolo 106 Posizioni da transazioni non regolate Viene modificato il rimando in parentesi, poiché l’articolo 76 dell’ordinanza vigente è stato tra- sposto in un nuovo articolo 77f.

Articolo 115 Calcolo delle posizioni per le transazioni che presentano un rischio di credito della controparte La rubrica dell’articolo è modificata in seguito alla revisione dell’articolo 48 capoverso 2. Capoverso 1 Nel presente capoverso è stato aggiunto l’approccio semplificato di cui all’articolo 58. Capoverso 2 Il capoverso 2 viene ripreso senza modifiche dall’OFoP in vigore. Capoverso 3 Anche le modifiche apportate al presente capoverso scaturiscono dalla revisione dell’arti- colo 48 capoverso 2.

Articolo 116 Altre posizioni in bilancio È stato eliminato il termine «accantonamenti specifici», poiché non viene utilizzato per le po- sizioni in bilancio.

Articolo 117 Posizioni fuori bilancio Capoverso 1 È stato eliminato il termine «singole rettifiche di valore», poiché non viene utilizzato per le posizioni fuori bilancio. Qui un fattore di conversione del credito pari a zero per gli impegni di cui all’articolo 53 capoverso 5 o all’allegato 1a numero 1.3 non è consentito, pertanto si applica una soglia minima di 0,1 ai fattori di conversione del credito da utilizzare.

Articolo 118 Disposizioni di esecuzione della FINMA concernenti il calcolo delle diverse posizioni Capoverso 2 Viene inserito un rimando statico allo standard minimo di Basilea con l’indicazione della ver- sione determinante conformemente all’allegato 1258.

258 Standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1

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Articolo 119 Operazioni fuori bilancio Capoverso 1 lettera d Analogamente all’articolo 61 capoverso 1 lettera d, viene precisato che per il calcolo della po- sizione complessiva possono essere utilizzate solo le garanzie finanziarie riconosciute se- condo l’AS-BRI. Capoverso 3 Viene inserito un rimando statico allo standard minimo di Basilea con l’indicazione della ver- sione determinante conformemente all’allegato 1.

Articolo 127 Computabilità del capitale convertibile Capoverso 3 La disposizione è ridondante poiché dall’entrata in vigore a metà del 2016 della modifica dell’OFoP i fondi propri complementari non possono più costituire la base del capitale conver- tibile.

Articolo 128 Principio Capoverso 2 Viene inserito il riferimento al nuovo articolo 42a affinché sia più chiaro di quali posizioni pon- derate in funzione del rischio si tratti. Articolo 131a Cuscinetti anticiclici Nel testo tedesco è stata apportata una modifica di natura linguistica.

Articolo 136 Grande rischio Capoverso 1 La base per misurare il limite massimo di un grande rischio rimane costituita dai fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 che non sono utilizzati per adem- piere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Tuttavia, se- condo l’articolo 95 capoverso 1, il grande rischio è definito in riferimento ai fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40. La nuova formulazione del capoverso 1 elimina questa incoerenza. Capoverso 1bis Il limite massimo del 25 per cento sinora stabilito nel capoverso 1 è ora contenuto in un nuovo capoverso 1bis. Capoverso 4 Il riveduto capoverso 4 enuncia più chiaramente che, per il resto, le disposizioni dell'intero titolo quarto si applicano allo stesso tempo alle banche di rilevanza sistemica. In realtà questa è stata la prassi seguita sino a oggi, poiché le banche di rilevanza sistemica erano tenute a osservare anche le disposizioni del titolo quarto conformemente all’articolo 124 capoverso 1. Il vigente e nuovo articolo 136 definisce le esigenze supplementari per le banche di rilevanza sistemica.

Articolo 139 Disposizione transitoria del 1° giugno 2012 La disposizione transitoria concernente la versione originaria dell’OFoP del 1° giugno 2012 diventa ridondante con l’attuale modifica, pertanto può essere abrogata.

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Articolo 142 Fase d’introduzione delle correzioni La disposizione transitoria concernente la versione originaria dell’OFoP del 1° giugno 2012 diventa ridondante con l’attuale modifica, pertanto può essere abrogata. Articolo 148f La disposizione transitoria concernente la modifica dell’OFoP dell’11 maggio 2016 diventa ri- dondante con l’attuale modifica, pertanto può essere abrogata.

Articolo 148i Trattamento delle partecipazioni Il rimando all’articolo 32 è modificato.

Articolo 148r Comunicazione di grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti Sino al 1° gennaio 2025 l’autorità destinataria della comunicazione rimane la BNS. Allegato 1 Standard minimi di Basilea Nella definizione degli standard minimi di Basilea nell’articolo 4a il rimando al sito del BCBS è sostituito da quello al nuovo allegato 1. Ulteriori spiegazioni sono contenute nell’articolo 4a. La versione determinante degli standard minimo di Basilea può essere consultata nel sito della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

6.1.2 AP-OBCR

Articolo 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi Capoverso 5 Le regole per la pubblicazione sono contenute attualmente nella circolare FINMA 2016/1 «Pubblicazione – banche», in particolare sotto forma di tabelle. Nel quadro dell’aggiornamento di tali tabelle in base a Basilea III finale, le regole sono trasposte in un’ordinanza della FINMA. La maggioranza delle tabelle riguarda le prescrizioni relative ai fondi propri, ma alcune trattano anche altri aspetti legati alla pubblicazione, tra cui la liquidità, i rischi di tasso d’interesse, il governo d’impresa e le rimunerazioni. Il nuovo capoverso 5 dell’articolo 12 OBCR prevede una norma di delega alla FINMA per l’emanazione di una pertinente ordinanza.

Articolo 63 Attivazione del piano d’emergenza Capoverso 2 lettera b Il presente capoverso 4 dell’articolo 42 è ora trasposto nell’articolo 42 capoverso 3 AP-OFoP adeguando opportunamente il rimando.

6.1.3 AP-OLiq

Sostituzione di un’espressione Poiché nell’AP-OLiq l’allegato 1 diventa l’allegato 1a, la sostituzione serve ad adeguare i ri- mandi corrispondenti.

Articolo 1a Standard minimi di Basilea Capoversi 1 e 2 In generale, anche nell’AP-OLiq i rimandi statici agli standard minimi di Basilea sono modificati in dinamici. La versione determinante degli standard minimi di Basilea può essere consultata nel sito della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali. A differenza dell’analogo articolo 4a nell’AP-OFoP, per il calcolo delle esigenze in materia di liquidità sono rilevanti sia gli standard di cui all’allegato 1 AP-OFoP sia quelli di cui all’allegato 1 AP-OLiq, di conseguenza qui si fa riferimento ai due allegati.

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Articolo 15a HQLA: Attivi della categoria 1 Capoverso 1 lettere d ed e Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla ponderazione del rischio secondo l’allegato 2 dell’AP-OFoP. Capoverso 2 lettera a Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla ponderazione del rischio secondo l’allegato 2 dell’AP-OFoP.

Articolo 15b HQLA: Attivi della categoria 2 Capoverso 2 lettera a Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla ponderazione del rischio secondo l’allegato 2 dell’AP-OFoP. Capoverso 3 lettere a e b Alla lettera a è apportata una modifica linguistica, mentre la lettera b viene precisata con il rimando al nuovo articolo 64a AP-OFoP.

Articolo 17i Calcolo delle operazioni di finanziamento garantite Capoverso 3 lettera b Il rimando a una precedente versione dello standard minimo di Basilea III nella versione vi- gente dell’ordinanza è sostituito dal rimando allo standard minimo di Basilea riportato nell’al- legato 1 dell’AP-OFoP.

Articolo 17j Calcolo di impegni e crediti da operazioni su derivati Capoverso 3 Il rimando a una precedente versione dello standard minimo di Basilea III nella versione vi- gente dell’ordinanza è sostituito dal rimando allo standard minimo di Basilea riportato nell’al- legato 1 dell’AP-OFoP. Capoverso 5 Il rimando a una precedente versione dello standard minimo di Basilea III nella versione vi- gente dell’ordinanza è sostituito dal rimando allo standard minimo di Basilea riportato nell’al- legato 1 dell’AP-OFoP.

Articolo 17m Calcolo del RSF Capoverso 2 Il rimando a una precedente versione dello standard minimo di Basilea nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando allo standard minimo di Basilea riportato nell’allegato 1 dell’AP-OFoP. Capoverso 3 Il capoverso contiene un rimando anche al nuovo numero 5.1a dell’allegato 5. Articolo 20a Valori patrimoniali computabili Capoverso 4 L’OLiq riveduta al 1° luglio 2022 contiene ora l’articolo 20a, che nel capoverso 4 lettera c ri- manda all’attuale articolo 46 capoverso 2 OFoP. Come esposto in precedenza riguardo all’ar- ticolo 40a AP-OFoP, la definizione del leverage ratio è trasposta dall’articolo 46 all’articolo 40a

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AP-OFoP. Di conseguenza, il pertinente rimando nell’articolo 20a capoverso 4 lettera c OLiq deve essere adeguato. Allegato 5 Fattore di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF) Numero 5.1 Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla regolamentazione corrispondente contenuta nell’AP-OFoP. Numero 5.1a Così come enunciato nel commento all’articolo 72c capoverso 1, in caso di mancato adempi- mento dei requisiti conformemente a CRE20.71 lo standard minimo di Basilea prevede fattori di ponderazione del rischio non preferenziali (di norma 75 % per i clienti retail e 150 % per i finanziamenti relativi agli immobili da reddito), altrimenti possono essere applicati i fattori di ponderazione del rischio preferenziali. Nell’ottica di una semplificazione e per contenere i co- sti di attuazione, ai crediti ipotecari sono applicati fattori di ponderazione del rischio non diffe- renziati (allegato 3 n. 3.1, 3.2 e 3.4) che risultano dalla media ponderata dei fattori di ponde- razione del rischio differenziati. Tale media riflette ampiamente (per l’85 %) il fattore di ponderazione del rischio preferenziale e per la parte restante (15 %) il fattore di pondera- zione del rischio non preferenziale. Implicitamente si presume quindi una certa quota di cre- diti ipotecari con rischi più elevati in termini di sostenibilità e/o di valutazione. Ciò è limitato alla fascia LTV superiore al 60 per cento. Per tenerne conto, solo l’85 per cento dei crediti ipotecari menzionati nel presente numero ottiene un fattore di ponderazione RSF del 65 per cento. Al restante 15 per cento di questi crediti ipotecari è attribuito un fattore di pondera- zione RSF più elevato, pari all’85 per cento, conformemente al numero 6.1b. Numero 5.2 lettera b Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla ponderazione del rischio secondo gli allegati 2 e 3 dell’AP-OFoP. Numero 5.3 Il numero contiene un rimando anche al nuovo numero 5.1a. Numero 6.1a Il presente numero è il corrispettivo del numero 5.1. Ai crediti ipotecari lì menzionati con un fattore di ponderazione del rischio superiore al 35 per cento è attribuito un fattore di pondera- zione RSF più elevato dell’85 per cento. Numero 6.1b Il presente numero è il corrispettivo del numero 5.1a. Dal momento che all’85 per cento dei crediti ipotecari menzionati nel numero 5.1a è attribuito un fattore di ponderazione RSF del 65 per cento, qui è riportato il restante 15 per cento, a cui viene attribuito un fattore di ponde- razione RSF più elevato dell’85 per cento. Numero 6.2 Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla ponderazione del rischio secondo gli allegati 2 e 3 dell’AP-OFoP. Allegato 1 Standard minimi di Basilea In analogia con il nuovo allegato 1 nell’AP-OFoP, anche nell’AP-OLiq viene inserito un nuovo allegato in cui sono elencati gli standard minimi di Basilea nell’ambito della regolamentazione della liquidità. La versione determinante degli standard minimi di Basilea può essere consultata nel sito della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie.

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6.1.4 AP-OIsFi

Articolo 66 Organizzazione Capoverso 5 Per le società di intermediazione mobiliare che tengono conti, il nuovo capoverso fa da corol- lario all’articolo 12 capoverso 5 OBCR. Si rimanda ai rispettivi commenti.

Articolo 68 Gestione dei rischi e controllo interno Capoverso 6 Per le società di intermediazione mobiliare che tengono conti, il nuovo capoverso fa da corol- lario all’articolo 12 capoverso 5 OBCR. Si rimanda ai rispettivi commenti.

6.1.5 AP-OInFi

Articolo 48 Fondi propri Capoverso 1, primo periodo L’articolo 42 AP-OFoP non enuncia più esplicitamente i diversi tipi di rischio, pertanto il ri- mando è adeguato alla nuova formulazione dell’articolo 42.

Articolo 56 Fondi propri Capoverso 1, primo periodo L’articolo 42 AP-OFoP non enuncia più esplicitamente i diversi tipi di rischio, pertanto il ri- mando è adeguato alla nuova formulazione dell’articolo 42.

Articolo 104 Fondi propri Capoverso 1 lettera e La struttura dell’articolo 4 AP-OFoP viene adeguata, motivo per cui si impone una modifica in questo punto.

Allegato 4 Riduzioni di valore applicabili alle garanzie Dal momento che solo l’allegato 2 e ora anche l’articolo 64a AP-OFoP fanno riferimento a rating, il rimando agli allegati 3 e 4 OFoP viene abolito e viene menzionato unicamente l’arti- colo 64a capoverso 2 AP-OFoP.

7 Analisi d’impatto della regolamentazione

Per questo progetto è stata condotta una dettagliata analisi d’impatto della regolamentazione (AIR). Di seguito sono sintetizzati i principali punti verificati dall’AIR, la cui versione dettagliata è contenuta in un documento separato «Analisi d’impatto della regolamentazione per l’attua- zione di Basilea III finale». Gli elementi quantitativi dell’AIR si basano in gran parte sui rilevamenti svolti nell’ambito del QIS e su ulteriori sondaggi condotti presso le banche interessate nell’ambito dell’AIR. Il rap- porto separato tratta i punti da verificare come standard nell’AIR con l’aggiunta di fonti di dati esistenti e considerazioni di carattere qualitativo.

7.1 Necessità di un intervento da parte dello Stato

L’AIR evidenzia che una revisione del disciplinamento concernente i fondi propri in conformità con lo standard globale comporta dei vantaggi per la piazza bancaria svizzera. Sulla scia della crisi finanziaria globale del 2008–2009, alcuni punti deboli identificati nel sistema normativo

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internazionale sono già stati in parte eliminati. Basilea III finale completa gli ultimi ambiti tema- tici restanti, ma assolutamente importanti, del pacchetto di riforme. Le modifiche dello standard nell’ambito dei rischi di mercato affrontano ambiti problematici che, durante la crisi finanziaria globale, hanno interessato pure le banche svizzere. Anche le modifiche dello standard ri- guardo ai rischi di credito appaiono appropriate in considerazione dei rischi presenti sul mer- cato immobiliare svizzero. Inoltre, una regolamentazione bancaria conforme allo standard è fondamentale per la competitività della Svizzera, in qualità di piccola economia con un settore bancario orientato verso il mercato internazionale.

7.2 Opzioni d’intervento e adeguatezza dell’esecuzione

I principi dell’attuazione nazionale sono stati precedentemente stabiliti dalle autorità, in colla- borazione con esponenti del settore bancario, sulla base di valori di riferimento che indicano, tra l’altro, l’obiettivo di un’attuazione conforme con lo standard internazionale. Inoltre, l’attua- zione nazionale per tutti gli istituti che non sono grandi banche non deve comportare a livello aggregato una sostanziale modifica dei requisiti patrimoniali. Per garantire un’esecuzione appropriata, i valori di riferimento dispongono che siano utilizzate le opzioni restanti per un’attuazione proporzionata ed efficiente in termini di costi. In questa ottica e per rendere appropriata l’esecuzione, sono state verificate numerose opzioni d’inter- vento e attuate diverse semplificazioni. Grazie alle semplificazioni nuove e a quelle esistenti e alle regolamentazioni de minimis, i costi normativi dell’attuazione standard sono per quanto possibile proporzionati all’importanza e ai rischi delle banche. Queste misure sgravano in particolare le banche più piccole. Rispetto ai costi d’esercizio, le banche di rilevanza sistemica si attendono costi iniziali circa tre volti supe- riori a quelli delle banche di piccola e media grandezza. Tendenzialmente, per le banche con un orientamento internazionale si prevedono costi iniziali due volte più alti rispetto a quelli delle banche orientate al mercato nazionale.

7.3 Ripercussioni per i singoli gruppi societari

Le ripercussioni di Basilea III finale interessano in primo luogo il settore bancario. Le valuta- zioni dei costi e dei benefici si basano dunque in larga misura sulle risposte al sondaggio fornite dalle banche. È presumibile che un certo grado di incertezza in merito all’attuazione della regolamentazione abbia prodotto stime dei costi tendenzialmente difensive (eccessive) da parte delle banche, tuttavia i risultati del sondaggio possono essere considerati attendibili come indicazione approssimativa dei costi previsti. Sulla base del progetto, le banche si attendono costi iniziali netti (compresi gli effetti fiscali) pari a un totale di circa 720 milioni di franchi, oltre a un incremento dei costi annuali ricorrenti dell’ordine di 80–90 milioni di franchi. Secondo la maggior parte delle banche, le modifiche nell’ambito dei rischi di mercato e di credito costituiscono il principale fattore determinate dei costi di attuazione e di esercizio. Nel quadro della loro attività internazionale, in particolare nella gestione patrimoniale e sul mercato dei capitali, le banche beneficiano del vantaggio di avere la propria sede in una piazza finanziaria conforme allo standard. Questo beneficio diretto è stimato a oltre 100 milioni di franchi annui, pertanto i benefici annuali del progetto superano complessivamente i costi annuali previsti per il settore bancario. Le grandi banche si attendono un innalzamento dei requisiti patrimoniali a seguito del progetto ma, sulla base della dotazione attuale di fondi propri, non sono praticamente previsti ulteriori costi di finanziamento. Per le altre banche non si prevedono nell’insieme ulteriori costi di finan- ziamento, poiché i requisiti patrimoniali di questo gruppo non dovrebbero mutare. D'altro canto, a causa della maggiore sensibilità al rischio della normativa riveduta, i costi di finanziamento possono essere ridistribuiti tra le banche o all’interno dei singoli campi di attività o cambiare nel tempo a seconda dell'orientamento operativo. Nell’ambito dei rischi di mercato molte ban- che si attendono un netto incremento degli attivi ponderati in funzione del rischio e, quindi,

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sostanzialmente dei costi di finanziamento a fronte di portafogli invariati. Per quanto riguarda i rischi di credito non sono previsti cambiamenti sostanziali. Mentre si riducono nel complesso gli attivi ponderati in funzione del rischio per i crediti garantiti da pegno immobiliare, sul fronte dei crediti su immobili concessi con un elevato tasso di anticipo e nel settore delle abitazioni a reddito si attendono fattori di ponderazione del rischio superiori. Aumentano pure i fattori di ponderazione del rischio dei crediti concessi a imprese con rating mediocri. Il progetto permetterà di sgravare la società, segnatamente i contribuenti e i depositanti: una copertura con fondi propri più sensibile al rischio migliora l’internalizzazione dei costi (esterni) generati dalle banche in caso di un loro fallimento e contribuisce a evitare questi costi. La riforma può interessare anche i proprietari fondiari, gli inquilini o le imprese. I mutati fattori di ponderazione del rischio lasciano presumere, da un lato, che i costi saranno addossati a mutuatari fortemente indebitati e a quelli con un rating mediocre, dall’altro, che le condizioni miglioreranno per i mutuatari a basso rischio. Non è altresì da escludere una diversa prassi di concessione dei finanziamenti. A livello di crediti, tuttavia, l’esperienza insegna che le modifi- cate esigenze in materia di fondi propri si ripercuotono sui mutuatari solo in misura modesta. Nel complesso non si prevedono dunque effetti distributivi significativi tra classi di reddito e di sostanza, tra generazioni diverse o tra inquilini e proprietari dell’immobile in cui vivono.

7.4 Ripercussioni per l’economia

A causa di una temporanea riduzione degli utili societari delle banche, le entrate fiscali di Con- federazione, Cantoni e Comuni possono subire una riduzione una tantum fino a 130 milioni di franchi. Questi costi vengono tuttavia compensati con risparmi ricorrenti dei poteri pubblici e dei creditori risultanti dalla minore probabilità di fallimenti bancari. Uno dei principali strumenti utilizzato a questo scopo è una copertura con fondi propri più sensibile al rischio che permette di migliorare la protezione delle banche contro i rischi nel settore immobiliare. Da un’analisi del punto di pareggio emerge che è sufficiente un modesto incremento della stabilità del si- stema finanziario per far sì che il progetto rappresenti un investimento redditizio dal punto di vista macroeconomico. Un aumento sufficiente della stabilità del sistema finanziario sembra plausibile se si considerano i costi dei passati fallimenti bancari e una copertura con fondi propri più sensibile al rischio. A livello macroeconomico si ipotizzano costi netti una tantum di quasi 900 milioni di franchi a seguito del progetto. Si stima invece un beneficio netto ricorrente di 60 milioni di franchi all’anno. Considerando le ipotesi prudenti alla base dell’AIR, l’investimento economico di un’at- tuazione nazionale di Basilea III finale può dunque essere ammortizzato entro 15 anni.

8 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del

Consiglio federale Il progetto si inserisce nei settori d’intervento259 previsti nella politica dei mercati finanziari del Consiglio federale del dicembre 2020260 e, insieme alla perseguita stabilità del sistema finan- ziario, costituisce uno degli obiettivi del Consiglio federale per il 2022.

9 Aspetti giuridici

9.1 Costituzionalità

Le modifiche dell’AP-OFoP si basano sulla LBCR, in particolare sull’articolo 4.

259 In particolare «7. Assicurare la resilienza» > «Resilienza»

260 Rapporto del Consiglio federale «Radicata in Svizzera, all’avanguardia nel mondo: Politica per una piazza fi-

nanziaria svizzera rivolta verso il futuro» del 4 dicembre 2020. Fonte: https://www.sif.admin.ch > Documenta- zione > Pubblicazioni > Politica mercati finanziari > Rapporto.

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9.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Attualmente non sussistono impegni per i quali occorra verificare la compatibilità con il pre- sente progetto.

9.3 Delega di competenze legislative

Dal momento che i dettagli saranno disciplinati a posteriori dalla FINMA in sue ordinanze (non più con circolari), in diversi punti è necessario modificare o creare norme di delega di compe- tenze legislative (art. 5, 5a, 5b, 16, 20, 27, 31, 40a, 50, 56, 57, 58, 59, 59a, 59b, 61, 62, 63, 63a, 69, 70b, 71b, 72g, 77, 77b, 77g, 77h, 77j, 81b, 83, 83a, 87, 90, 100, 119 AP-OFoP; art. 12 AP-OBCR; art. 66, 68 AP-OIsFi).

10 Entrata in vigore

Il Consiglio federale porrà presumibilmente in vigore l’ordinanza riveduta il 1° luglio 2024. Le disposizioni transitorie sono previste nei nuovi articoli 148o–148q.

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