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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Verkehr BAV

Commento agli articoli dell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti

Stato 8 novembre 2021

Art. 20 cpv. 1 In questo capoverso si mette in chiaro che un'inchiesta non è necessaria se non è idonea a prevenire ulteriori eventi imprevisti.

Art. 20 cpv. 1bis Secondo l'articolo 22 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/7981 si deve decidere entro due mesi se avviare un'indagine. Al fine di monitorare e accertare l'equivalenza giuridica è opportuno stabilire questo termine anche nell'OIET. Va comunque precisato che devono essere disponibili le informazioni necessarie per poter decidere. Gli articoli 12 e 15 OIET assicurano che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura procedano immediatamente alla notifica e forniscano tutte le informazioni necessarie. Un complemento relativo alla notifica da parte delle autorità preposte alla sicurezza non è necessario. Tutti gli eventi imprevisti rilevanti devono essere notificati al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), direttamente – o tramite il servizio notifiche – e immediatamente.

Art. 47 cpv. 4bis Questo capoverso attua l'articolo 23 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/798. Dal momento che nell'ambito del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario l'ERA ottiene compiti di vigilanza paragonabili a quelli dell'UFT (normativa, autorizzazioni, in parte sorveglianza), è opportuno informarla o coinvolgerla affinché esprima il proprio parere quanto meno nei casi che la riguardano (certificati di sicurezza, autorizzazioni di veicoli, normativa). L'articolo 47 capoverso 4bis ne garantisce l'informazione o il coinvolgimento laddove previsto dal diritto internazionale (Accordo sui trasporti terrestri2(ATT)). Il SISI può provvedere di spontanea volontà a informare o coinvolgere l'ERA. Nel caso di eventi imprevisti concernenti la navigazione aerea già attualmente l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) viene debitamente coinvolta.

Art. 48 cpv. 1bis Questo capoverso attua l'articolo 26 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/798. L'OIET prevede che il SISI formuli raccomandazioni di sicurezza all'attenzione dell'autorità di vigilanza. L'integrazione consente al SISI di rivolgere raccomandazioni anche ad autorità estere, ERA inclusa, laddove previsto dal diritto internazionale (ATT). È così introdotta nel settore ferroviario la stessa regolamentazione già applicata in quello aereo da quando nell'Accordo sul trasporto aereo è stato recepito il regolamento n. 996/2010/UE3.

1 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato 1 numero 4 dell'Accordo del 21 giugno 1999 (RS 0.740.72) sui trasporti terrestri. 2 RS 0.740.72 3 Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato dell'Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

*COO.2125.100.2.11355275*

Aktenzeichen: / BAV-511.1-00001/00017/00003/00032/00002/00001

Art. 52 cpv. 4 Questo capoverso attua l'articolo 24 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/798. Nell'OIET è stabilito il termine di 12 mesi. Gli elementi prescritti dalla direttiva riguardo alla struttura del rapporto sono disciplinati dall'articolo 47 capoverso 2 OIET, che impone segnatamente di descrivere dinamica, cause e circostanze dell'evento imprevisto. Poiché attualmente l'OIET non prevede alcun obbligo di pubblicare un rapporto intermedio se viene concesso un secondo termine, si deve integrare l'articolo 52. Al fine di evitare confusioni, non si usa l'espressione «relazione intermedia» di cui alla direttiva bensì «rapporto sullo stato dei lavori». Vista la disposizione dell'ordinanza sullo scopo, un tale rapporto deve essere pubblicato soltanto laddove tassativamente richiesto da una norma internazionale o se la portata dell'evento imprevisto fa supporre che vi sia un notevole interesse pubblico alla determinazione delle cause.

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COO.2125.100.2.11355275