Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Ufficio federale dello sport UFSPO
Macolin, gennaio 2022
Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale indipendente dello sport svizzero;
Rapporto esplicativo concernente il progetto posto in consultazione
1. Situazione iniziale
A seguito degli spiacevoli fatti verificatisi presso i quadri della nazionale di ginnastica ritmica e di ginnastica artistica della Federazione svizzera di ginnastica, le commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno presentato due mozioni analoghe dal titolo «Abusi nello sport svizzero. Istituire un servizio di supporto o di segnalazione nazionale indipendente» (20.4331 e 20.4341). Le mozioni incaricano il Consiglio federale di istituire un servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente, al quale gli atleti possano rivolgersi per effettuare segnalazioni in caso di abuso con la garanzia della protezione della personalità. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere le mozioni ed entrambe le camere hanno dato seguito alla richiesta. A prescindere da quanto accaduto, gli organi competenti dello sport svizzero hanno deciso di riunire in un unico servizio di segnalazione nazionale indipendente tutti i servizi di segnalazione delle diverse federazioni sportive. Trattandosi di un’esigenza urgente dal punto di vista politico, si è deciso di mettere in funzione un servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente al più tardi a inizio 2022. Il lavoro di questo servizio si fonderà sulla Carta etica dello sport svizzero, che costituisce un elenco di valori sovraordinato. Unendo tali valori alle basi statutarie esistenti delle organizzazioni sportive è stato creato un unico Statuto in materia di etica condiviso e un sistema di segnalazione per lo sport svizzero. Lo Statuto in materia di etica stabilirà quali comportamenti concreti non sono tollerati in ambito sportivo. Si tratterà di un vero e proprio regolamento disciplinare che definirà non solo le violazioni etiche, ma anche le relative sanzioni, e stabilirà per sommi capi le disposizioni procedurali più importanti. Le singole federazioni sportive dovranno garantire in modo adeguato che tutte le persone con cui stabiliscono un legame giuridico siano assoggettate allo statuto in materia di etica e al sistema di segnalazione. Le violazioni etiche saranno perseguite dalla Fondazione Swiss Sport Integrity, ovvero l’attuale Fondazione Antidoping Svizzera, che amplierà lo scopo della fondazione in tal senso.
I fatti verificatisi nell’ambito della ginnastica ritmica della Federazione svizzera di ginnastica hanno dimostrato che per proteggere in modo sufficiente gli atleti, in particolare se minorenni, occorre conferire allo Stato una funzione di vigilanza rafforzata. La funzione protettiva dello Stato deriva, da un lato, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia1, che è vincolante per la Svizzera. Dall’altro, visto l’alto valore sociale dello sport – che è tornato al centro dell’attenzione proprio nel quadro dell’epidemia di COVID-19 –, la tutela dell’integrità dello sport nel suo complesso è di grande interesse per lo Stato. Soprattutto quando le attività sportive sono promosse con risorse statali. L’integrità dello sport deve tuttavia essere intesa in senso globale e non limitarsi alla protezione dei bambini che praticano sport: essa comprende, oltre all’integrità degli individui (bambini e adulti), l’integrità delle organizzazioni sportive, delle competizioni sportive e del contesto nel quale si pratica sport. Se la Carta etica include sostanzialmente tutte queste dimensioni, a livello di ordinanza sulla promozione dello sport (OPSpo)2 ci si era finora focalizzati principalmente sull’integrità delle competizioni sportive, attraverso norme volte a lottare contro il doping e la manipolazione delle competizioni (art. 73–78a OPSpo). L’integrità degli individui è invece menzionata solo con riferimento ai bambini e ai giovani nell’ambito del programma G+S (art. 11 OPSpo).
2. Punti essenziali del progetto
L’articolo 18 capoverso 2 della legge sulla promozione dello sport (LPSpo)3 stabilisce che la Confederazione subordina la concessione di aiuti finanziari all’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, ad altre organizzazioni sportive o a organizzatori responsabili di manifestazioni sportive al loro impegno per uno sport corretto e sicuro. Con la modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport si stabiliscono i requisiti minimi che questo impegno deve soddisfare. L’ordinanza non definisce i singoli obblighi di comportamento, ma i principi della Carta etica concretizzati dall’associazione mantello nei propri regolamenti devono fungere da standard per l’intero settore. A condizione che l’UFSPO giudichi tali regole legittime e adeguate, la loro attuazione costituisce il criterio per determinare se le organizzazioni sportive adottino misure efficaci e quindi sufficienti a favore dello sport corretto e sicuro e se soddisfino pertanto una condizione fondamentale per l’ottenimento di contributi. Con «sport corretto e sicuro» si fa riferimento a due ambiti tematici certamente collegati, ma con significati diversi. Mentre il concetto di «correttezza» o «sport corretto» si rifà alla Carta etica e quindi all’obiettivo enunciato nell’articolo 1 capoverso 1 lettera d della LPSpo («incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare nella società i valori positivi dello sport e a combattere gli effetti collaterali indesiderati»), il concetto di «sicurezza» o «sport sicuro» si riferisce all’obiettivo di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera e LPSpo («prevenire gli infortuni derivanti dallo sport e dall’attività fisica»). Si chiede quindi ai beneficiari di aiuti finanziari di definire e attuare misure non solo in ambito etico, ma che garantiscano anche la maggior sicurezza possibile nello svolgimento dell’attività sportiva. Le misure già decise da Swiss Olympic nell’ambito dello sport corretto per il progetto Swiss Sport Integrity (lo Statuto in materia di etica e il sistema indipendente di segnalazione e sanzionamento) costituiscono un’importante base a livello di contenuti per i nuovi articoli 72b– 72g OPSpo. Gli articoli si rifanno a tali basi, che devono però essere integrate per includere in modo vincolante tutti gli ambiti tematici della Carta etica. Oltre alle misure per la protezione degli individui,
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verranno introdotte direttive volte a promuovere, in particolare, una gestione amministrativa moderna e di buona qualità nelle organizzazioni sportive. Tali disposizioni contribuiranno a evitare favoritismi e corruzione nell’ambito dello sport e a rafforzare la fiducia nell’attività delle organizzazioni sportive. Tra le nuove direttive si annoverano, oltre a quelle volte a creare trasparenza nelle questioni finanziarie e a limitare la durata delle cariche, la rappresentanza equilibrata dei sessi negli organi direttivi, la creazione di diritti di partecipazione per i diretti interessati (soprattutto atleti) nonché misure per la protezione dei dati. Nel quadro dell’integrazione delle regole in materia di correttezza e sicurezza nello sport, la lista dei prodotti e metodi proibiti (Lista del doping) allegata all’ordinanza sulla promozione dello sport viene adeguata all’attuale Lista delle sostanze e metodi proibiti dall’Agenzia mondiale antidoping (AMA).
3. Commento ai singoli articoli
Art. 72b Principio L’articolo 72b descrive le misure di principio che l’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive e organizzatori responsabili di manifestazioni sportive (di seguito denominati «organizzazioni sportive») devono adottare per garantire uno sport corretto e sicuro se vogliono richiedere aiuti finanziari della Confederazione. Mentre le lettere a e b si concentrano sulla prevenzione di potenziali mancanze e sull’eliminazione di quelle esistenti, la lettera c introduce il concetto secondo cui la Carta etica contiene determinati obblighi di comportamento che vanno oltre la mera lotta alle irregolarità o agli abusi. Frase introduttiva: i destinatari della norma sono tutte le organizzazioni sportive che, in modo diretto o indiretto, beneficiano di aiuti finanziari della Confederazione secondo la legge sulla promozione dello sport. I beneficiari indiretti sono ad esempio le federazioni sportive nazionali alle quali Swiss Olympic trasferisce le risorse ricevute dall’UFSPO o le organizzazioni che ottengono risorse federali dalle federazioni sportive nazionali per l’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali. Sebbene tutti i livelli e tutte le persone che costituiscono un’organizzazione sportiva debbano contribuire all’attuazione della Carta etica, occorre sottolineare che in ambito sportivo l’etica rappresenta un compito ancorato al più alto livello dirigenziale di ogni organizzazione sportiva. L’etica è quindi un compito dirigenziale che non può essere delegato. È possibile valutare in prospettiva se le misure risulteranno efficaci o perché la loro efficacia è già stata testata grazie all’esperienza o perché si tratta di misure raccomandate dalle organizzazioni internazionali che si occupano della tematica dell’integrità nello sport. Tra queste ultime figurano ad esempio l’EPAS4 del Consiglio d’Europa o l’IPACS5. Swiss Olympic ha inoltre il compito di verificare regolarmente l’efficacia delle proprie regole etiche e di adeguarle se necessario. Lettera a: nella lettera a si fa riferimento alla necessità di impedire comportamenti scorretti e irregolarità. Con «comportamenti scorretti» si intendono pratiche (azioni o omissioni) compiute da singoli individui che vìolano gli obblighi di comportamento stabiliti dalla Carta etica. Con «irregolarità»
si intende una condizione non conforme alle direttive o alle aspettative relative a una buona organizzazione e amministrazione (governance) di un’organizzazione sportiva. Lettera b: se si rilevano irregolarità occorre reagire in modo adeguato, procedendo in particolare all’eventuale modifica di processi e strutture dell’organizzazione o adottando determinate misure correttive.
4 Enlarged Partial Agreement on Sport (https://www.coe.int/en/web/sport/epas)
5 International Partnership against corruption in Sport (https://www.ipacs.sport)
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Lettera c: i principi della Carta etica non si limitano a impedire e proteggere da comportamenti scorretti e irregolarità, ma esigono un impegno attivo da parte delle organizzazioni e dei responsabili in diversi ambiti. In particolare i principi 3, 4 e 5 chiedono di «rafforzare», «incoraggiare» e «educare». Lettera d: per gli atleti praticare sport significa, occasionalmente o regolarmente, arrivare al limite delle proprie forze fisiche o psichiche. Questa condizione aumenta il rischio di incidenti. Sebbene non sia possibile evitarli del tutto, occorre ridurre al minimo il relativo rischio. Le organizzazioni sportive che richiedono contributi federali devono adottare misure adeguate ed efficaci per migliorare la sicurezza degli atleti e proteggerli così al meglio da incidenti e lesioni.
Art. 72c Disposizioni dell’associazione mantello
Nel suo ruolo di associazione mantello delle federazioni sportive svizzere Swiss Olympic concretizza la Carta etica, che è formulata in modo molto generale, nei regolamenti associativi. Le misure efficaci dei beneficiari di contributi devono basarsi sulle disposizioni dell’associazione mantello riguardanti i punti definiti nei capoversi 1 e 2. L’attuazione di queste regole costituisce un criterio per valutare se un’organizzazione sportiva metta in atto un impegno efficace a favore dello sport corretto e sicuro.
Il 26 novembre 2021 Swiss Olympic ha già emanato, attraverso una decisione del suo organo più importante, il Parlamento dello sport, una parte delle disposizioni enunciate nell’articolo 72c. I regolamenti devono però essere completati così da includere tutti i punti enunciati nell’ordinanza, tra i quali figurano in particolare le disposizioni in merito a una buona organizzazione e amministrazione. Capoverso 1 lettera a: Swiss Olympic deve tradurre i principi della Carta etica in obblighi di comportamento concreti. Occorre illustrare ai responsabili non solo quali pratiche siano da condannare (obblighi di astensione), ma anche quali compiti debbano assumere attivamente (obblighi di azione). Numero 1: protezione dalla discriminazione: il numero 1 si rifà al primo principio della Carta etica (Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona). Il concetto di non discriminazione è alla base del principio costituzionale di uguaglianza giuridica garantito dall’articolo 8 della Costituzione federale (Cost.) e rappresenta quindi un valore implicito. Tuttavia, dal momento che secondo il Tribunale federale6 il principio di non discriminazione statuito dalla Costituzione federale non è direttamente opponibile a terzi nei rapporti tra privati, ovvero è applicabile solo nel rapporto tra il cittadino e lo Stato, è importante che tale concetto sia espressamente sancito nei regolamenti delle organizzazioni sportive. La discriminazione è una forma particolarmente estrema di disparità di trattamento, che presuppone un trattamento giuridicamente ineguale e sussiste quando una persona è trattata in modo diverso a causa dell’appartenenza a un determinato gruppo o di una caratteristica personale quale sesso, appartenenza sociale o etnica, lingua, religione, convinzioni politiche, età, disabilità, orientamento sessuale o altre caratteristiche che rappresentano una parte fondamentale e irrinunciabile (o a cui si può rinunciare solo con grande difficoltà) dell’identità di un individuo. Numero 2: protezione dalla violenza fisica, dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali: il numero 2 si rifà ai principi 4 e 6 della Carta etica (Incoraggiare rispettosamente senza esagerare; Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali). Tale principio fa riferimento al bene
giuridico, tutelato dal diritto penale, dell’integrità fisica e sessuale ed è volto a proteggere da qualunque tipo di reato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un reato perseguibile d’ufficio o punito soltanto a querela di parte. Dal momento che il corpo è al centro dell’attività sportiva, questa è particolarmente esposta al pericolo di molestie. Contatti fisici e tocchi, se
6DTF 137 III 59, 61 consid. 4.1
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rispettosi e accettati da entrambe le parti, rientrano nella natura dello sport. Servono a ricevere aiuto, sono espressione di emozioni condivise o di appartenenza comune. Misure di prevenzione attiva contribuiscono a garantire un approccio responsabile a tali circostanze e a evitare che queste costituiscano la base di eventuali abusi. Numero 3: protezione dalla sopraffazione e dalle lesioni psichiche della personalità quali minacce, umiliazioni, molestie o mobbing: il numero 3 si rifà ai principi 3, 4 e 6 della Carta etica (Rafforzare la responsabilità individuale e collettiva; Incoraggiare rispettosamente senza esagerare; Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali). Le lesioni psichiche della personalità si collocano spesso al confine tra comportamenti legalmente perseguibili e comportamenti non punibili ma comunque moralmente riprovevoli. I valori originari dell’olimpismo «excellence, friendship, and respect» esigono un netto rifiuto di qualunque comportamento, all’interno del contesto sportivo o parallelo ad esso, contrasti con rapporti interpersonali corretti. Sulla base di questa disposizione l’associazione mantello deve emanare regole che tutelino anche da eventuali ripercussioni le persone che denunciano comportamenti scorretti o irregolarità al servizio di segnalazione. Numero 4: protezione dello sviluppo globale, in particolare degli atleti minorenni: il numero 4 si rifà ai principi 2, 3, 4, 6 e 7 della Carta etica (Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale; Rafforzare la responsabilità individuale e collettiva; Incoraggiare rispettosamente senza esagerare; Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali; Rifiutare il doping e gli stupefacenti). I bambini e i ragazzi non hanno solo diritto all’integrità fisica e psichica, ma anche a un incoraggiamento globale e attivo in base alle proprie capacità. La responsabilità principale di questo incoraggiamento spetta alle persone che hanno il compito di educarli, quindi di regola i genitori. La responsabilità delle organizzazioni sportive aumenta però nella misura in cui bambini e giovani trascorrono gran parte del loro tempo con un’organizzazione sportiva che di fatto si occupa di loro e che si aspetta prestazioni di alto livello e impegnative dal punto di vista fisico, sia negli allenamenti che nelle competizioni. Questa situazione
riguarda in particolare le organizzazioni dello sport di prestazione per le giovani leve e dello sport di prestazione per bambini e giovani. Le organizzazioni devono ad esempio assicurarsi che i bambini e i giovani che sono loro affidati beneficino sempre dell’assistenza medica necessaria sia nell’ambito della prevenzione che delle terapie, che ricevano sostegno nel loro percorso scolastico e che resti loro abbastanza tempo per riposarsi e svagarsi. Dal momento che i bambini e i giovani hanno il diritto di esprimere la propria opinione sulle questioni che li riguardano, di essere realmente ascoltati e che si tenga conto in modo adeguato del loro punto di vista, anche le organizzazioni sportive devono garantire possibilità di dialogo idonee. Numero 5: protezione dell'ambiente da un impatto eccessivo dovuto allo svolgimento dell’attività sportiva: il numero 5 si rifà al quinto principio della Carta etica (Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente). Le offerte e le manifestazioni sportive non devono avere un impatto ambientale ingiustificato. Uno sport rispettoso dell’ambiente è accolto più favorevolmente dalla società e assicura agli sportivi lo spazio di cui hanno bisogno per allenarsi nella propria disciplina. Per lo svolgimento di manifestazioni sportive esistono già diverse raccomandazioni, proposte in particolare da «manifestation-verte.ch», ma non sono ancora disponibili delle vere direttive vincolanti a livello nazionale. Le iniziative che promuovono comportamenti a basso impatto ambientale nell’ambito degli allenamenti quotidiani sono ancora meno conosciute e diffuse. Numero 6: protezione della competizione sportiva corretta attraverso il rifiuto del doping, della manipolazione delle competizioni e della grave violazione delle regole sportive. Il numero 6 si rifà ai principi 5, 7 e 9 della Carta etica (Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente; Rifiutare il doping e gli stupefacenti; Contrastare ogni forma di corruzione). Negli scorsi anni sono già stati fatti molti sforzi per promuovere i classici temi della correttezza nello sport, in particolare
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misure antidoping, contro la manipolazione delle competizioni e la violenza dei tifosi. Tali sforzi devono proseguire anche in futuro. Numero 7: rinuncia al consumo di tabacco e alcool durante l’attività sportiva: il numero 7 si rifà al principio 8 della Carta etica (Rinunciare al tabacco e all'alcool nella pratica sportiva). «Clean sport» significa rinunciare completamente al consumo di tabacco e alcool durante l’attività sportiva. Non si tratta di un divieto a trascorrere momenti conviviali dopo gli allenamenti collettivi nelle società sportive locali. L’obiettivo principale è proprio quello di proteggere i giovani. Sancendo e concretizzando tale principio a livello di regolamenti ed elevandolo a precetto etico si lancia però un importante segnale a favore di uno sport sano a lungo termine. Lettera b: il nono principio della Carta etica riguarda il contrasto di qualsiasi forma di corruzione nello sport. L’attuazione dei principi della buona organizzazione e amministrazione (good governance) nelle organizzazioni sportive di tutti i livelli è fondamentale per gestire i rischi di corruzione. L’«International Partnership against Corruption in Sport (IPACS)», un’iniziativa multilaterale promossa da organizzazioni sportive internazionali, organizzazioni intergovernative (UNODC, OCSE, Consiglio d’Europa) e singoli Stati per rafforzare l’integrità nello sport, vede tra i suoi principali obiettivi la stesura di un elenco di parametri e di criteri per la governance e. In tale contesto vige largo consenso sui principi alla base di una buona amministrazione: valori democratici, integrità, rappresentanza equilibrata dei sessi, coinvolgimento di gruppi di interesse, trasparenza e obbligo di rendiconto. Il rispetto della good governance è di fondamentale importanza per tutte le questioni relative all’integrità nello sport, quali la manipolazione delle competizioni, il doping, le molestie e gli abusi. Se infatti le organizzazioni competenti e le rispettive amministrazioni non si adoperano affinché al loro interno vigano trasparenza, integrità e democrazia nonché una ripartizione equilibrata del potere e un controllo sullo stesso, aumenta il pericolo di dinamiche di compiacenza, nepotismo e abusi e quindi di violazione degli obblighi fondamentali di comportamento anche da parte dei membri o partecipanti.
Sebbene non sia menzionato esplicitamente, è sottinteso che le organizzazioni sportive che ricevono aiuti finanziari devono rispettare in generale le disposizioni legislative in vigore applicabili alla propria attività. Se nel singolo caso tali norme non dovessero essere rispettate, sussisterà un’irregolarità ai sensi dell’articolo 72b. Tra queste disposizioni legislative rientrano innanzitutto le norme stabilite nel diritto associativo o societario per la relativa struttura organizzativa. Possono inoltre giocare un ruolo importante, ad esempio nel quadro dell’organizzazione di eventi sportivi, una serie di prescrizioni di diritto pubblico in materia ambientale, del traffico, di polizia del commercio o di appalti pubblici. Numero 1: le organizzazioni devono documentare e rendere trasparenti le loro decisioni nonché il processo decisionale stesso. Nell’obbligo di trasparenza rientra ovviamente anche la pubblicazione di statuti, regolamenti ecc. dell’organizzazione, attraverso i quali è possibile constatare ad esempio se le misure volte a evitare conflitti di interessi (es. obblighi di ricusazione) sono state messe in atto in occasione di decisioni concrete. Numero 2: l’indicazione delle fonti di finanziamento rilevanti aiuta i portatori di interessi a comprendere se l’organizzazione dipenda da determinate fonti di finanziamento. La pubblicazione di rapporti finanziari verificati offre la certezza che la direzione dell’organizzazione restituisca un quadro conforme alle circostanze reali per quanto riguarda la prestazione e la situazione finanziaria e può così rafforzare la fiducia dei portatori di interessi nell’organizzazione e nella sua direzione. Questo obbligo di trasparenza generale è giustificato anche dalla grande importanza rivestita dallo sport all’interno della società e dalle somme elevate che lo Stato investe nella promozione dello sport. L’obbligo di trasparenza riguarda l’intero bilancio finanziario dell’organizzazione. Ciononostante, merita particolare attenzione l’utilizzo legittimo e adeguato di risorse destinate a promuovere determinati gruppi di interesse all’interno dell’organizzazione (ad es.
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promozione dello sport per bambini, giovani donne e persone con disabilità) o di programmi di prevenzione. Numero 3: con organi direttivi si intende l’organo esecutivo dell’organizzazione, quindi in particolare il comitato della società o eventualmente il consiglio di fondazione, il consiglio di amministrazione ecc. Si può presupporre una rappresentanza equilibrata dei sessi se in un organo composto da numerosi membri entrambi i sessi sono rappresentati almeno al 40 per cento. Se un organo direttivo è composto da massimo tre membri, almeno uno dei tre deve essere di sesso opposto agli altri. Numero 4: le limitazioni della durata della carica sono uno strumento riconosciuto per contrastare rischi di corruzione e favoritismi. Servono però anche a spingere le organizzazioni ad adoperarsi in modo regolare e tempestivo per assumere un numero sufficiente di giovani leve in posizioni di responsabilità. Secondo le raccomandazioni dell’IPACS, di norma una persona dovrebbe poter ricoprire una determinata carica per massimo 12 anni. Numero 5: le decisioni dovrebbero esser prese esclusivamente nell’interesse dell’organizzazione, indipendentemente dagli interessi concorrenti perseguiti dalle persone che ricoprono ruoli decisionali. Le parti interessate interne ed esterne nutrono maggiore fiducia in un’organizzazione che dimostra di affrontare e gestire in modo adeguato i conflitti di interesse. Regole adeguate contribuiscono a tutelare nelle proprie scelte l’organizzazione, ma anche singoli individui che presentano conflitti di interesse. In conflitti di interesse possono derivare soprattutto dall’esercizio di doppie funzioni o da relazioni particolarmente strette. Queste ultime comprendono ad esempio rapporti di affari privati in corso o passati, relazioni di coppia, parentela o affinità, rapporti di dipendenza economica o di altro genere o ancora assidue relazioni private con persone interessate da una determinata decisione. Per gestire i conflitti di interesse in modo efficace occorre che le persone che partecipano alle decisioni dichiarino eventuali rapporti di interesse rispetto a ogni singola decisione. In questo modo l’organo decisionale può adottare le misure necessarie per evitare conflitti di interesse, in particolare la ricusazione della persona interessata. Numero 6: le organizzazioni sportive possono assumersi le proprie responsabilità in modo completo
solo quando tutti i gruppi di interesse più importanti sono coinvolti nella decisione. I portatori di interesse sono maggiormente predisposti a collaborare in modo attivo con un’organizzazione e a sostenere le decisioni degli organi direttivi se hanno avuto la possibilità di esprimere la propria opinione. Nelle organizzazioni sportive gli atleti costituiscono senza dubbio uno dei gruppi di interesse più importanti e devono quindi essere adeguatamente rappresentati negli organi esecutivi quando si prendono decisioni. Tale necessità può essere soddisfatta in due modi: è possibile prevedere nello statuto che una rappresentanza di atleti sieda negli organi decisionali rilevanti o che tale rappresentanza sia interpellata prima dell’emanazione della decisione per tener adeguatamente conto della relativa opinione nel processo decisionale. Numero 7: la protezione dei dati è parte integrante della protezione della personalità dei membri e dei collaboratori. Non tutte le organizzazioni sportive sono consapevoli allo stesso modo di questo aspetto. In particolare si riscontra spesso una conoscenza non sufficiente degli obblighi derivanti dalla legge sulla protezione dei dati, in particolare dei principi stabiliti dall’articolo 4 (trattamento lecito dei dati, in particolare la raccolta; buona fede nell’elaborazione dei dati; rispetto del principio del vincolo dello scopo e proporzionalità nell’elaborazione dei dati). Numero 8: la buona amministrazione di un’organizzazione non prevede solo l’emanazione di regolamenti che stabiliscano i compiti e le responsabilità dei membri e dei collaboratori, ma
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anche l’attuazione e il rispetto degli stessi. I collaboratori devono essere scelti, formati e controllati rispettando criteri qualitativi e quantitativi sufficienti e i portatori di interessi devono essere formati, informati e assistiti in merito agli eventuali rischi relativi integrità all’interno dell’organizzazione. Trascurare tali obblighi comporta una responsabilità per le azioni delle rispettive persone ai sensi dell’articolo 72h. Lettera c: la creazione di un servizio di segnalazione indipendente è uno degli elementi fondamentali che consentirà in futuro di individuare e accertare comportamenti scorretti e irregolarità in ambito sportivo. Sulla base degli accertamenti e dei rapporti del servizio di segnalazione, un organo disciplinare indipendente da quest’ultimo comminerà eventuali sanzioni o adotterà misure di diritto associativo. Swiss Olympic ha quindi la responsabilità non solo di concretizzare la Carta etica dal punto di vista dei contenuti, ma anche di garantire che vengano creati gli strumenti necessari per identificare, verificare e sanzionare i casi di comportamenti scorretti e irregolarità. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate, non discriminatorie e ammonitrici. Ovviamente possono essere comminate solo sulla base di una procedura corretta, che tuteli i diritti delle persone coinvolte e che possa essere sottoposta a una verifica. Lettera d: i compiti «formazione, informazione, consulenza, ricerca, documentazione e controlli» sono stati formulati sulla base dei compiti svolti da Antidoping Svizzera secondo l’articolo 73 capoverso 2 OPSpo. Tali compiti coprono l’intero ambito della prevenzione nonché una sorveglianza sull’attuazione. Con questa disposizione non ci si aspetta che tutte le organizzazioni siano soggette ai medesimi obblighi: da un lato le esigenze e le priorità basate sui rischi non sono le stesse in tutte le discipline sportive, e dall’altro anche le misure da adottare variano a seconda della funzione della singola organizzazione. Un compito della federazione nazionale può essere ad esempio quello di concepire e offrire formazioni sulla sicurezza, mentre la società locale dovrà far sì che i suoi monitori svolgano la formazione. Capoverso 2: nell’emanare regole relative alla buona organizzazione e amministrazione per le
organizzazioni sportive, Swiss Olympic deve tenere conto delle diverse forme organizzative e dei vari livelli organizzativi esistenti nel mondo dello sport. Nel caso in cui la differenza di dimensioni, di struttura di affiliazione o di rischi esistenti lo giustifichi, deve essere possibile prevedere regole diverse per organizzazioni diverse. Tale distinzione, che serve a rispettare il principio di proporzionalità, non deve però spingersi fino al punto che, per alcune organizzazioni, determinate disposizioni possano risultare prive di significato o non applicabili. Se per esempio è necessario che ogni federazione sportiva nazionale, in applicazione dell’obbligo di cui al capoverso 1 lettera b numero 8, preveda e assegni, nell’ambito dei più alti livelli dirigenziali, una funzione di delegato alle questioni etiche, tale regola non è obbligatoria per le società più piccole. Capoverso 3: il rispetto e l’attuazione delle disposizioni emanate da Swiss Olympic rappresenta una condizione per le organizzazioni sportive che intendono beneficiare di aiuti finanziari della Confederazione. Le regole in vigore devono quindi essere liberamente consultabili, nella versione vigente, da tutte le organizzazioni sportive interessate sul sito Internet dell’associazione mantello Swiss Olympic.
Art. 72d Condizioni per l’ottenimento di aiuti finanziari Capoverso 1: vista la sua attuale struttura associativa, l’associazione mantello Swiss Olympic ha di fatto la possibilità di pretendere dai suoi membri e dalle relative sottorganizzazioni l’attuazione e il rispetto delle regole che ha stabilito, come previsto anche dal suo attuale Statuto in materia di etica. Gli aiuti finanziari per la promozione dello sport, quali ad esempio i contributi G+S o i contributi per le
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grandi manifestazioni sportive, possono però essere richiesti anche da organizzazioni sportive che non fanno parte della struttura associativa di Swiss Olympic. Tali organizzazioni non sono quindi tenute a rispettare i regolamenti associativi in virtù dell’affiliazione a Swiss Olympic. L’articolo 72b stabilisce tuttavia, come condizione per l’ottenimento di contributi, che tutte le organizzazioni sportive adottino misure efficaci al fine di attuare i principi della Carta etica. Le disposizioni sostanziali emanate dall’associazione mantello possono essere considerate come standard di settore per tutto l'ambito sportivo. Se tali regole sono giudicate legittime e adeguate dall’UFSPO, il loro rispetto costituisce una misura efficace a favore dello sport corretto e sicuro e viene quindi imposto a tutte le organizzazioni sportive che intendono richiedere aiuti finanziari. Capoverso 2: si considera parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72b capoverso 1 anche l’assoggettamento al sistema di segnalazione e sanzionamento secondo l’articolo 72e segg. da parte delle organizzazioni sportive, indipendentemente dal fatto che rientrino nella struttura associativa di Swiss Olympic. È tuttavia importante sottolineare che anche enti di diritto pubblico quali i servizi cantonali dello sport o i Comuni possono essere organizzatori responsabili di manifestazioni sportive che danno diritto a contributi. Questi enti sono assoggettati alle proprie regole relative all’organizzazione, alla gestione amministrativa e agli obblighi di comportamento dei propri impiegati e delegati. Il capoverso 2 si applica quindi esclusivamente alle organizzazioni di diritto privato.
Art. 72e Servizio di segnalazione nazionale indipendente Swiss Olympic non deve solo emanare disposizioni relative agli obblighi di comportamento nello sport e alla governance delle organizzazioni sportive, ma anche adoperarsi affinché si indaghi su eventuali violazioni di tali regole e affinché le violazioni effettive vengano sanzionate. Le due funzioni saranno svolte rispettivamente da un organo nazionale di inchiesta e da un organo disciplinare, che dovranno funzionare in modo indipendente da Swiss Olympic e dalle federazioni sportive coinvolte. I lavori del progetto Swiss Sports Integrity di Swiss Olympic erano incentrati, come già menzionato nell’introduzione, sulla creazione di un servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente. Tale servizio, con sede presso la Fondazione Swiss Sports Integrity (ex Fondazione Antidoping Svizzera), sostituisce tutti i servizi finora gestiti dalle singole federazioni. Il servizio è entrato in funzione a inizio 2022. Il vantaggio di disporre di un servizio di segnalazione nazionale centralizzato consiste nella maggiore professionalità con la quale potrà essere gestito e nella sua distanza e indipendenza rispetto alle organizzazioni sportive oggetto di segnalazioni. In questo modo si garantisce che venga realmente dato seguito alle singole segnalazioni e che queste non vengano chiuse in un cassetto dalla federazione. Per garantire l’indipendenza necessaria a tutti i livelli occorre disciplinare nell’atto costitutivo la composizione del consiglio di fondazione (diversità e competenze specialistiche) nonché le competenze di nomina e il diritto di proposta dei singoli membri del consiglio di fondazione. Inserendo questo servizio di segnalazione nell’ordinanza sulla promozione dello sport come requisito per la concessione di sussidi si assicura una continuità del servizio anche in futuro. Per quanto concerne l’assegnazione delle funzioni all’interno del servizio di segnalazione occorrerà garantire che, anche in questo caso, si applichino le regole della buona amministrazione. Ciò significa, tra le altre cose, che i posti devono essere assegnati attraverso una procedura trasparente, di norma basata su un bando pubblico e in seguito a una valutazione specializzata con particolare attenzione all’integrità dei candidati.
Lettera a: la persona che effettua la segnalazione non deve necessariamente essere coinvolta in prima persona da un comportamento scorretto o un’irregolarità né deve essere membro di un’organizzazione sportiva. L’accesso al servizio deve essere il più semplice possibile, per evitare che la segnalazione di
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comportamenti scorretti e irregolarità sia ostacolata da questioni formali o amministrative. Lettera b: la paura di ritorsioni o di altre conseguenze può costituire uno dei principali motivi per cui le persone direttamente interessate da comportamenti scorretti o irregolarità, o che ne sono a conoscenza, decidono di non denunciare tali fatti. È quindi essenziale che la segnalazione possa esser effettuata in modo anonimo o che le persone siano identificabili dal servizio di segnalazione ma la loro identità sia trattata in modo confidenziale. Lettera c: il servizio di segnalazione deve trattare tutti i casi di comportamenti scorretti e irregolarità in ambito sportivo che gli vengono segnalati, indipendentemente dal fatto che sia coinvolta un’organizzazione facente parte della struttura associativa di Swiss Olympic o un’organizzazione indipendente da quest’ultima. Lettera d: Se il servizio di segnalazione constata comportamenti scorretti o irregolarità che giustificano la trasmissione del caso all’organo disciplinare, deve informare contemporaneamente l’UFSPO in merito ai fatti, per consentirgli eventualmente di svolgere a sua volta accertamenti e adottare misure amministrative contro la persona o l’organizzazione responsabile. L’obbligo di comunicazione dei dati richiesti da parte delle organizzazioni in questione e il diritto dell’UFSPO di trattarli derivano dall’articolo 2 capoverso 2 e dall’articolo 9 lettera f in combinato disposto con l’articolo 10 lettera e della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)7.
Art. 72f Organo disciplinare Non è sufficiente constatare la presenza di comportamenti scorretti o irregolarità in ambito sportivo, occorre anche contrastare tali comportamenti attraverso misure disciplinari adeguate. Per migliorare la credibilità e la legittimazione delle decisioni, i comportamenti e le circostanze devono essere valutati da un organo indipendente. Tale indipendenza deve essere garantita in primo luogo rispetto alle federazioni interessate dai fatti. L’attuale organo disciplinare di Swiss Olympic è, secondo il suo Statuto (n. 3.1 dello Statuto del 26 novembre 2019), un organo interno di Swiss Olympic. È indipendente da tutti gli altri organi di Swiss Olympic (n. 7.1) e i suoi membri sono designati dal Parlamento dello sport di Swiss Olympic (n. 4.2 cpv. 2). Dispone di un proprio budget (n. 7.3 cpv. 3) stabilito dal Parlamento dello sport (n. 4.2 cpv. 2) e deve redigere un rapporto al Parlamento dello sport sull’utilizzo di tale budget (n. 7.3 cpv. 4). La sua indipendenza è messa in discussione dall’appartenenza formale a Swiss Olympic, perlomeno nei casi che riguardano l’associazione mantello stessa. L’organo disciplinare deve trattare tutti i casi trasmessigli dal servizio di segnalazione, indipendentemente dal fatto che questi riguardino organizzazioni facenti parte della struttura associativa di Swiss Olympic o organizzazioni sportive indipendenti dall’associazione mantello. In quest’ultimo caso l’organo disciplinare può tuttavia imporre solo sanzioni che non concernono l’appartenenza a una federazione o società. In base al principio di trasparenza di cui all’articolo 72b lettera b numero 1 l’organo disciplinare è tenuto a rendere pubbliche le proprie decisioni. In tale contesto deve tutelare in modo adeguato i diritti della personalità delle persone coinvolte. Al contempo l’organo disciplinare deve però comunicare le proprie decisioni anche all’UFSPO, che in virtù dell’articolo 9 lettera f in combinato disposto con l’articolo 10 lettera e LSISpo è autorizzato a trattare i relativi dati. Tali informazioni servono all’UFSPO, eventualmente insieme ad altri accertamenti effettuati dall’UFSPO stesso, per verificare le decisioni in merito agli aiuti finanziari o ai riconoscimenti quale quadro nei programmi di promozione Gioventù e Sport e Sport per gli adulti Svizzera.
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Art. 72g Procedure dinanzi al servizio di segnalazione e all’organo disciplinare Capoverso 1: nell’ambito della concezione delle procedure giuridiche delle federazioni merita particolare attenzione la tutela dei giovani atleti che segnalano comportamenti scorretti di cui sono vittime. Allo stesso tempo occorre garantire alle persone oggetto di inchieste disciplinari una procedura corretta secondo gli standard dello Stato di diritto. Questo principio è ancora più importante dal momento che le accuse relative ai comportamenti scorretti possono essere sollevate anche in forma anonima. Questa possibilità non deve generare svantaggi per le persone o le organizzazioni oggetto della segnalazione. I requisiti principali che le procedure dinanzi al servizio di segnalazione e all’organo disciplinare devono soddisfare sono pertanto sancite a livello normativo. La loro attuazione rappresenta allo stesso tempo una condizione per il servizio di segnalazione e l'organo disciplinare per l’ottenimento di aiuti finanziari da parte della Confederazione. Singole questioni inerenti alla collaborazione tra servizio di segnalazione e organo disciplinare saranno disciplinate nei relativi regolamenti, ad esempio se l’organo disciplinare possa svolgere a sua volta accertamenti aggiuntivi dei fatti o se possa ritrasmettere determinati casi al servizio di segnalazione per ulteriori accertamenti.
Capoverso 2: tra gli strumenti previsti per garantire una procedura corretta figura anche la possibilità, per la persona oggetto di una decisione, di avvalersi di un efficace rimedio giuridico. Per la composizione delle controversie in ambito civile di norma sono competenti i tribunali ordinari. In un contesto in cui gli affari giuridici hanno carattere sempre più internazionale e risultano quindi sempre più complessi, i tribunali arbitrali assumono tuttavia un ruolo significativo e rappresentano un’alternativa ai tribunali ordinari in virtù dell’autonomia privata. Questo discorso vale anche in ambito sportivo, dove i tribunali arbitrali risultano importanti per l’attuazione uniforme delle regole sportive a livello internazionale, nonché per la possibilità di prendere decisioni rapide attraverso tribunali arbitrali specializzati, che in alcuni casi possono riunirsi ad hoc in occasione di grandi competizioni sportive internazionali. L’arbitrato in ambito sportivo non è del tutto privo di controversie. Il principio secondo il quale le parti devono approvare volontariamente un compromesso è fortemente relativizzato dalla posizione – di fatto – di monopolio delle federazioni sportive. Nonostante ciò la validità dei compromessi è stata finora sostanzialmente tutelata nelle decisioni dei massimi tribunali, anche a causa di una mancanza di alternative pratiche per lo sport internazionale. Per risolvere le controversie tra federazioni, nonché tra federazioni e membri, si ricorre quindi all’arbitrato. Gli argomenti a favore dell’esclusività dei tribunali arbitrali sportivi non possono tuttavia esser fatti valere quando si tratta del rispetto dei principi etici, e in particolare della protezione di bambini e giovani, o di questioni relative all’organizzazione interna (governance) di una società o di una federazione. In questi ambiti i tribunali civili ordinari hanno un’esperienza quanto meno paragonabile a quella dei tribunali arbitrali. Per di più, in futuro, anche individui e organizzazioni che non sono membri di Swiss Olympic o di una sottorganizzazione saranno assoggettati alle decisioni dell’organo disciplinare (art. 72d). Non si potrà quindi escludere la possibilità di opporsi alle decisioni dell’organo disciplinare davanti a un tribunale ordinario (alla base di tale principio vi è il diritto di contestare di cui
all’articolo 75 del codice civile). Fanno eccezione solamente i procedimenti disciplinari che hanno per oggetto la violazione di regole che tutelano la correttezza della competizione sportiva. Tali violazioni sono giudicate dal Tribunale arbitrale internazionale dello sport sulla base di criteri unitari.
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Art. 72h Responsabilità dell’organizzazione sportiva L’articolo 18 capoverso 2 LPSpo vincola la concessione di aiuti finanziari alle organizzazioni sportive al loro adempimento degli obblighi in materia di etica dello sport. Per definizione le organizzazioni sportive non agiscono in prima persona, ma attraverso i loro organi e il personale ausiliario. Il problema si pone perciò quando l’organizzazione si vede imputare una determinata azione o omissione compiuta da una singola persona, ad esempio da un allenatore o da un accompagnatore. Dal momento che le organizzazioni sportive sono tenute ad adottare le misure necessarie per attuare le regole di cui all’articolo 72c lettera a, se non danno seguito in misura sufficiente a tale obbligo di attuazione esse devono rispondere delle mancanze imputabili ai loro membri, impiegati o delegati. In quanto beneficiarie di sussidi, le organizzazioni sportive sottostanno a un obbligo generale di informazione e documentazione in merito ai fatti che risultano rilevanti ai fini della concessione dei contributi. Devono quindi documentare alle autorità le misure adottate per prevenire gli abusi e le irregolarità commesse dai loro membri, impiegati o delegati.
Art. 72i Accordo per il trasferimento di aiuti finanziari
Capoverso 1: gli aiuti finanziari concessi alle federazioni sono spesso destinati a essere trasferiti alle sottorganizzazioni. L’articolo 41 OPSpo lo prevede espressamente per i contributi concessi all’associazione mantello e trasferiti alle federazioni sportive nazionali. Occorre garantire che gli obblighi a cui sono vincolati gli aiuti finanziari, in particolare relativamente agli standard etici, siano trasmessi anche a queste sottorganizzazioni e che il loro rispetto possa essere controllato direttamente dalle autorità federali. Un controllo di questo tipo è anche nell’interesse dell’organizzazione di livello superiore: se si può infatti presumere che le risorse da lei trasferite sono amministrate e impiegate in modo regolare, potrà assumere il suo ruolo dirigenziale in modo credibile. In caso contrario, i rischi legati a una cattiva amministrazione da parte di una sottorganizzazione ricadono alla fine sulla federazione di livello superiore.
Capoverso 2: il mancato rispetto degli obblighi in ambito etico da parte di beneficiari indiretti di contributi si traduce anche in una violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo del beneficiario diretto di contributi. In questi casi la restituzione dei contributi deve essere pretesa da quella organizzazione sportiva che ha ricevuto direttamente i contributi e che è dunque responsabile dell’utilizzo corretto di questi ultimi. Anche in tali casi un’eventuale richiesta di restituzione di contributi deve essere preceduta da una diffida in applicazione dell’articolo 28 della legge sui sussidi. Occorre fare una distinzione tra il trasferimento degli aiuti finanziari e l’utilizzo di questi ultimi da parte del beneficiario finale. Per quanto riguarda l’utilizzo degli aiuti finanziari, cioè le spese effettuate dal beneficiario dei contributi con le risorse ricevute, non si intende che ad esempio il fornitore delle merci o dei servizi debba essere assoggettato agli standard etici in ambito sportivo. In questo contesto è molto più importante stabilire se il beneficiario degli aiuti finanziari debba essere eventualmente obbligato, in base all’articolo 17 capoverso 4 della legge sui sussidi, a garantire una concorrenza adeguata.
Allegato Di norma l’elenco delle sostanze e dei metodi proibiti (Lista del doping) è pubblicato annualmente dall’Agenzia mondiale antidoping (AMA) ed entra in vigore il 1° gennaio di ogni anno. Quali sostanze
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e metodi debbano essere inseriti nella Lista del doping lo decide un organo dell’AMA, il cosiddetto «List Expert Group», composto da periti internazionali. Il gruppo valuta le sostanze e i metodi sulla base di tre criteri: la potenziale capacità di migliorare le prestazioni atletiche, il rischio per la salute e la violazione dello spirito sportivo. Possono inoltre essere proibite sostanze o metodi che mascherano l’uso di sostanze o metodi proibiti. Le sostanze e i metodi sono suddivisi in diverse categorie: quelli sempre proibiti, ovvero in e fuori competizione, quelli proibiti esclusivamente in competizione e quelli proibiti solo in particolari sport. Altra cosa rispetto alla Lista del doping dell’AMA è la lista delle sostanze e dei metodi proibiti dell’ordinanza sulla promozione dello sport. Questa lista stilata dalla Confederazione non comprende tutte le sostanze e i metodi della lista dell’AMA, ma contiene i prodotti e i metodi che è vietato fabbricare, acquistare, importare, esportare, far transitare, procurare per mediazione, smerciare, prescrivere, mettere in circolazione, consegnare o possedere ai sensi dell’articolo 22 LPSpo. La lista elenca infatti le sostanze e i metodi che rappresentano innanzitutto un rischio per la salute e il cui trasferimento a terzi è quindi punibile in modo particolarmente severo. Dal momento che la lista dell’OPSpo risulta dunque essere, di fatto, una versione ridotta della Lista del doping dell’AMA, dovrà essere aggiornata periodicamente sulla base delle modifiche che subirà quest’ultima. L’allegato è stato quindi riformulato sulla base della Lista AMA che entrerà in vigore nel 2022. L’elenco dei prodotti e dei metodi proibiti contenuto nell’OPSpo comprendeva già le categorie S0 (Sostanze non approvate), S1 (Agenti anabolizzanti), S2 (Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetiche) ed S4 (Modulatori ormonali e metabolici) conformemente alla Lista del doping dell’AMA. Negli ultimi anni l’AMA ha costantemente aggiornato queste quattro classi. Di conseguenza devono essere adeguati anche il titolo, il sottotitolo, l’ordine di successione e i contenuti dei numeri della Lista dell’OPSpo. L’AMA ha inoltre aggiunto nuove sostanze vietate (es. meldonio) ed elencato in modo esplicito esempi di sostanze vietate [es. per i modulatori selettivi del recettore degli androgeni (SARM)].
Tali integrazioni comportano i seguenti adeguamenti dell’allegato dell’OPSpo: modifiche formali: l’ordine dei numeri è stato adeguato a quello della Lista AMA (es. insuline: n. 6 nell’ordinanza vigente, n 10.2 nell’allegato modificato) e, dove presenti, sono stati aggiunti nuovi sottotitoli analogamente alla Lista AMA per una migliore visione d’insieme (es. n. 3). Numero 1: per la prima volta è stata concretamente citata una sostanza farmaceutica non ammessa (BPC-157, analogamente al numero S0 della Lista AMA 2022). Aggiornamento e ampliamento dell’elenco di agenti anabolizzanti e altre sostanze anabolizzanti al numero 2 [in particolare l’indicazione esplicita di modulatori selettivi del recettore degli androgeni (SARM)]. Il numero 9 [Modulatori selettivi dei recettori estrogeni (SERM)] e il numero 10 (Sostanze con effetto anti estrogenico) sono stati accorpati nel nuovo numero 8 (Sostanze antiestrogeniche). Il numero 11 (Inibitori della miostatina) è il nuovo numero 9 (Antagonisti dell’attivazione del recettore dell’activina tipo IIB). Il numero 12 (Modulatori metabolici) è diventato il numero 10 (Modulatori metabolici), mentre le insuline sono state inserite come sottocategoria – analogamente alla Lista AMA – e sono stati aggiunti il meldonio e la trimetazidina. Metodi proibiti: aggiornamento dei testi e del titolo conformemente alla Lista AMA 2022.
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4. Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entreranno in vigore il 1° gennaio 2023. Relativamente all’entrata in vigore si pone la questione di come debbano essere trattati i casi verificatisi nel passato. Secondo i principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale – fatta salva la definizione di norme specifiche in tal senso – in caso di modifica delle basi legali si applica l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, regesto nonché consid. 2.3, DTF 129 V 4 consid. 1.2). Tale principio deve essere applicato anche nel presente caso, per evitare di generare incertezza giuridica sulla necessità di restituzione di aiuti finanziari da parte di organizzazioni sportive che, ad esempio, per ora non soddisfano ancora i requisiti in materia di governance.
5. Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’esecuzione delle nuove disposizioni dell’ordinanza può essere gestita con le risorse amministrative di personale esistenti. La creazione di un servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente comporta notevoli ripercussioni dal punto di vista finanziario. La Fondazione Antidoping Svizzera ha calcolato spese supplementari pari a circa 1,1 milioni di franchi all’anno. Ha quindi inoltrato una domanda alla Confederazione e a Swiss Olympic per chiedere ulteriori prestazioni di sostegno di tale entità. Se venisse adottata la stessa ripartizione applicata nella lotta al doping, la Confederazione dovrebbe addossarsi 660 000 franchi all’anno (60% della cifra totale). Si tratta di spese supplementari relative al servizio di segnalazione. Le risorse sollecitate saranno impiegate per allestire un servizio di prima consulenza e per creare e gestire strutture professionali atte a svolgere inchieste su eventuali violazioni delle disposizioni in ambito etico. La lotta al doping non deve risentire dei nuovi compiti della fondazione. A causa della mancanza di valori comparativi non è praticamente possibile stimare il numero di segnalazioni nonché il numero e l’entità delle procedure che verranno effettuate. È quindi difficile prevedere in anticipo il volume di lavoro del nuovo servizio di segnalazione. Per questo motivo, almeno in una prima fase, il servizio di segnalazione verrà dotato di una copertura di personale minima. A capo del servizio di segnalazione è prevista una persona, che entrerà a far parte della direzione della fondazione. Sono inoltre previste due persone, con una percentuale compresa tra il 60% e l’80%, che si occuperanno delle segnalazioni pervenute. Sarà inoltre necessario potenziare il servizio giuridico esistente e il settore delle inchieste. Se le capacità disponibili non dovessero essere sufficienti per svolgere le inchieste relative alle segnalazioni e per portare avanti le procedure, si prevede di assegnare determinati lavori a persone esterne o eventualmente a istituzioni esterne (es. studi legali). I costi dell’organo disciplinare e di eventuali procedure disciplinari sono a carico delle federazioni sportive.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
La modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni per i Cantoni.
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5.3 Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società
Non sono previste ripercussioni per l'economia e l’ambiente generate dalle nuove disposizioni dell’ordinanza. La possibilità per la Confederazione di rifiutare la concessione o chiedere la restituzione di aiuti finanziari permette di garantire che le federazioni sportive e le organizzazioni che fanno loro capo affrontino con la dovuta serietà la lotta agli abusi nello sport. La disposizione in merito agli standard relativi alla governance rafforzerà, tra le altre cose, anche la partecipazione delle donne agli organi decisionali delle organizzazioni sportive.
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