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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM

22.12.2021

Rapporto esplicativo sulla modifica dell’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate so- stanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim; RS 814.81)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022

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Indice 1 Situazione iniziale ........................................................................................................... 5 1.1 Necessità d’intervento e obiettivi auspicati ............................................................... 5 1.1.1 Mandato ........................................................................................................... 5 1.1.2 Situazione giuridica attuale ............................................................................... 5 1.1.3 Procedura preliminare ...................................................................................... 6 1.1.4 Soluzioni valutate e soluzione prescelta ........................................................... 6 2 Motivi ed elementi chiave della revisione ........................................................................ 8 3 Rapporto e comparabilità con il diritto internazionale .................................................... 10 4 Commenti alle singole modifiche .................................................................................. 11 4.1 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim) ............................. 11 Sostituzione dell’assimilazione dei permessi UE/AELS a un’autorizzazione speciale PF svizzera con la necessità di un riconoscimento delle qualifiche professionali con un’esenzione per le prestazioni di servizio (art. 8 cpv. 2) .............................................. 11

4.1.1 Abbandono del riconoscimento dei diplomi e dell’esperienza professionale

come equivalente all’autorizzazione PF (art. 8 cpvv. 3 e 4) ........................................... 12 4.1.2 Limitazione temporale e rinnovo dell’autorizzazione (art. 9 cpvv. 2 e 3; art. 10 cpvv. 2 e 3) ................................................................................................................... 12 4.1.3 Possibilità di sanzionare (art. 11 cpv. 1).......................................................... 13 4.1.4 Riconoscimento degli organi incaricati dei corsi di formazione continua (art. 10 cpv. 3; art. 12 cpv. 6) .................................................................................................... 14 4.1.5 Finanziamento degli organi incaricati degli esami e dei corsi di formazione continua (art. 12a)......................................................................................................... 14 4.1.6 Disposizione transitoria nel 2026 (art. 23a) ..................................................... 14 4.2 Modifica dell’OPF: condizione complementare per la fornitura di PF per utilizzo professionale o commerciale (art. 64 cpv. 5 OPF) ............................................................ 15 4.3 Nuova ordinanza concernente il Registro autorizzazioni PF (numero RS non ancora noto) 15 4.3.1 Necessità della nuova ordinanza e campo di applicazione ............................. 16 4.3.2 Servizio amministrativo indipendente (art. 2) .................................................. 16 4.3.3 Obblighi degli organi incaricati degli esami e degli organi incaricati dei corsi di formazione continua (art. 3 e 4) .................................................................................... 16 4.3.4 Consultazione e modifica dei dati (art. 6 e 7) .................................................. 17 4.3.5 Collegamento con altri sistemi d’informazione (art. 8) ..................................... 17 4.3.6 Pubblicazione e trasmissione tramite un’interfaccia standard (art. 9 e 10) ...... 17 4.3.7 Statistiche (art. 11).......................................................................................... 18 4.3.8 Protezione dei dati .......................................................................................... 18 4.3.9 Costi ed emolumenti (art. 10, 13 e 14) ............................................................ 18 4.4 Nuove ordinanze concernenti l’autorizzazione per l’utilizzo di prodotti fitosanitari (OA) 18 4.4.1 Campo di applicazione dell’autorizzazione (art. 1 cpv. 1) ................................ 18 2

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4.4.2 Supervisione del personale senza autorizzazione (art. 1 cpv. 2 e 3) ............... 18 4.4.3 Competenze e conoscenze (art. 2 cpv. 1 e 2; all. 1) ....................................... 19 4.4.4 Certificazione delle conoscenze richieste per il superamento dell’esame (art. 3; all. 2) 19 4.4.5 Ripartizione di responsabilità e sorveglianza (art. 5–9) ................................... 19 4.4.6 Corsi di formazione continua (art. 4 cpv. 1; all. 3) ........................................... 20 4.4.7 Compiti degli organi incaricati della formazione continua (art. 5 e 8) ............... 22 4.4.8 Emolumenti (art. 10) ....................................................................................... 22 5 Ripercussioni ................................................................................................................ 23 5.1 Ripartizione dei costi del nuovo sistema ................................................................ 23 5.1.1 Corsi di formazione iniziale ed esame per l’ottenimento dell’autorizzazione (dal 2026) 23 5.1.2 Formazione continua per il rinnovo delle autorizzazioni (dal 2027) ................. 23 5.1.3 Gestione amministrativa delle autorizzazioni (ufficio amministrativo + Registro autorizzazioni PF) ......................................................................................................... 24 5.2 Conseguenze per la Confederazione ..................................................................... 25 5.3 Ripercussioni per i Cantoni .................................................................................... 26 5.3.1 Formazione iniziale ed esame ........................................................................ 26 5.3.2 Formazione continua ...................................................................................... 26 5.4 Ripercussioni per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna 27 5.5 Ripercussioni per la salute ..................................................................................... 27 5.5.1 Esposizione dei consumatori attraverso le derrate alimentari ......................... 27 5.5.2 Esposizione degli utilizzatori di PF a titolo professionale ................................ 27 5.6 Ripercussioni per l’economia ................................................................................. 27 5.6.1 Costi per le aziende con titolari di autorizzazioni ............................................. 27 5.6.2 Spese amministrative ..................................................................................... 27 5.6.3 Altre ripercussioni per le imprese .................................................................... 27 5.6.4 Ripercussioni per le condizioni di lavoro ......................................................... 28 5.7 Ripercussioni per l’ambiente .................................................................................. 28 5.8 Altre ripercussioni .................................................................................................. 29 6 Riferimenti bibliografici .................................................................................................. 30

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Abbreviazioni

DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni EduQua Certificato svizzero di qualità per istituzioni di formazione continua gestito dalla Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) euclid Sistema elettronico di gestione dei corsi di formazione per gli orti- coltori di Jardin Suisse HAFL Scuola universitaria professionale di scienze agrarie, forestali e alimentari OAS Le quattro ordinanze del DATEC concernenti le autorizzazioni per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura (OAS-A), nell’orticoltura (OAS-O), nell’economia forestale (OASEF) e nei settori particolari (OASSP) OPF Ordinanza sui prodotti fitosanitari ORRPChim Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente perico- losi Autorizzazione PF Autorizzazione per l’utilizzo professionale di prodotti fitosanitari PF Prodotti fitosanitari Piano d’azione sui Piano d’azione del 6 settembre 2017 per la riduzione del rischio e prodotti fitosanitari l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari Registro autorizza- Registro delle autorizzazioni per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari zioni PF SEFRI Segreteria di Stato per l’educazione, la formazione, la ricerca e l’innovazione SANU sanu future learning sa VOBU Volkswirtschaftliche Beurteilung von Umweltmassnahmen (valu- tazione economica delle misure ambientali)

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1 Situazione iniziale

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi auspicati

1.1.1 Mandato

Il 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha adottato il Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari (Piano d’azione sui prodotti fitosanitari), che prevede di dimezzare i rischi attuali associati ai prodotti fitosanitari (PF) e di rafforzare i principi di sostenibilità nell’utilizzo di tali prodotti. Per raggiungere questo obiettivo, nel Piano d’azione sui prodotti fitosanitari figurano varie misure, due delle quali riguardano le autorizzazioni che consentono l’uso professionale di PF (Autorizzazione PF): 6.3.1.1 «Obbligo di formazione continua per l’utilizzo professionale di PF» e 6.3.1.3 «Accrescimento delle conoscenze sull’utilizzo di PF nel quadro della formazio- ne professionale di base e di quella superiore». L’attuazione di queste due misure richiede la modifica o l’emanazione delle seguenti ordinanze:  la modifica dell’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di de- terminate sostanze, preparati e oggetti (ORRPChim; RS 814.81);  la sostituzione dell’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, nell’orticoltura e nel giardinaggio (OASAOG; RS 814.812.34) con due nuove ordinanze distinte: l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura (OAS-A; numero RS non ancora noto) e l’ordinanza del DATEC con- cernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’orticoltura (OAS-O; numero RS non ancora noto);  la nuova ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’economia forestale (OASEF; RS 814.812.36) e la nuova ordi- nanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fito- sanitari in settori particolari (OASSP; RS 814.812.35), che sostituiscono le attuali or- dinanze omonime;  l’emanazione dell’ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni per l’impiego di prodotti fitosanitari (Registro autorizzazioni PF; numero RS non ancora noto); e  la modifica dell’articolo 64 capoverso 5 dell’ordinanza del 12 maggio 2010 concernen- te l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Ai fini di una migliore scorrevolezza, nel presente rapporto esplicativo si utilizzeranno le ab- breviazioni per citare le ordinanze. L’abbreviazione OA servirà a designare contestualmente tutte e quattro le ordinanze del DATEC: OAS-A, OAS-O, OASEF e OASSP.

1.1.2 Situazione giuridica attuale

Secondo l’articolo 74 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale (Cost; RS 101), la Confede- razione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. Si adopera per impedire tali effetti. In virtù dell’articolo 7 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), per effetti si intendono le modificazioni dell’ambiente prodotte dall’utilizzazione di sostanze chimiche, inclusi i PF. Inoltre, secondo l’articolo 24 della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1), il Consiglio federale stabilisce i requisiti personali e tecnici per l’utilizzazione in particolare di PF e disci- plina come possono essere acquisite le conoscenze tecniche necessarie. La sezione 3 dell’ORRPChim specifica i requisiti, compreso l’obbligo di possedere un’autorizzazione per l’utilizzo professionale dei PF. Essa disciplina inoltre le conoscenze tecniche necessarie per

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ottenere un’autorizzazione e l’obbligo dei titolari dell’autorizzazione di seguire una formazio- ne continua. La situazione giuridica attuale, come presentata nel presente rapporto, deve essere comple- tata per attuare le due misure del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari (cfr. cap. 1.1.1 Man- dato).

1.1.3 Procedura preliminare

Secondo il Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, le misure 6.3.1.1 «Obbligo di formazione continua per l’utilizzo professionale di PF» e 6.3.1.3 «Accrescimento delle conoscenze sull’utilizzo di PF nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore» sono state ritenute essenziali e necessarie per raggiungere l’obiettivo di dimezzare i rischi associati all’impiego dei PF. Diverse varianti per l’attuazione di queste due misure sono state sviluppate in stretta collaborazione con gli ambienti interessati (in particolare i servizi fitosani- tari cantonali, gli enti di difesa professionali come l’Unione Svizzera dei Contadini, gli istituti di formazione ecc.). Le varianti sono state poi esaminate nel contesto di una «valutazione economica delle misure ambientali» (Volkswirtschaftliche Beurteilung von Umweltmassnah- men; qui di seguito: «VOBU»)1. La soluzione prescelta, presentata nel capitolo 1.1.4, tiene conto di questi diversi punti di vista nonché dei sistemi e delle esperienze in materia di for- mazione dei titolari dell’autorizzazione nei Paesi europei. Inoltre, questa soluzione offre un compromesso con un rapporto ottimale in termini di costi-benefici.

1.1.4 Soluzioni valutate e soluzione prescelta

Il rapporto VOBU ha confrontato tre varianti e ha convalidato una di esse come la migliore in quanto a costi-benefici. Questa variante è stata scelta anche dall’UFAM per attuare le due misure del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari e raggiungere così gli obiettivi seguenti:  acquisto di PF per l’utilizzo professionale solo da parte dei titolari di un’autorizzazione valida;  rilascio dell’autorizzazione solo previa dimostrazione di conoscenze sufficienti;  applicazione generalizzata degli stessi requisiti di conoscenze per ottenere l’autorizzazione; cioè lo stesso livello di esame per ottenere l’autorizzazione per tutta la Svizzera;  introduzione di una formazione continua obbligatoria per il rinnovo dell’autorizzazione;  potenziamento delle competenze professionali per il corretto utilizzo dei PF;  aggiornamento delle conoscenze adattate alle esigenze del settore e alle specificità regionali;  possibile adattamento del sistema in caso di inadempienza di un organo didattico o amministrativo (possibile sostituzione di un organo inadempiente, senza compromet- tere il sistema);  possibilità di applicare una sanzione proporzionata secondo l’articolo 11 ORRPChim. La variante prescelta è inclusa nelle modifiche proposte per le ordinanze con i criteri seguen- ti.  L’autorizzazione può essere ottenuta solo dopo aver superato un esame specifico per l’autorizzazione per i PF. L’esame riguarda unicamente gli argomenti che figurano

1 Documento allegato: rapporto del 28 luglio 2020 dell’EBP sulla valutazione economica delle modifiche dei testi legislativi relativi all’autorizzazione per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (PF). 6

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nell’allegato 1 OA. È sempre possibile acquisire conoscenze durante la formazione iniziale di agricoltore, orticoltore o durante la formazione superiore di selvicoltore.  Il rinnovo dell’autorizzazione PF ogni otto anni è subordinato al completamento di formazioni continue svolte in uno degli istituti riconosciuti dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Le formazioni sono suddivise in materie obbligatorie definite dall’UFAM e in materie facoltative. Le materie facoltative possono essere scelte libe- ramente dagli organi di formazione continua, permettendo loro di adattare le materie ai contesti specifici di un pubblico o di una regione.  Le autorizzazioni non si presentano in forma fisica (cartacea), ma sono ormai in for- mato digitale, memorizzate in un registro (Registro autorizzazioni PF). Un ufficio am- ministrativo sarà scelto per gestire tutti i compiti di segreteria, di supporto di primo li- vello (centralino telefonico) e di gestione del Registro autorizzazioni PF (cfr. cap. 4.3).  La validità delle autorizzazioni sarà controllata al momento della vendita di PF per i professionisti.

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2 Motivi ed elementi chiave della revisione

Le modifiche proposte mirano a correggere le lacune identificate dal Piano d’azione sui pro- dotti fitosanitari nel sistema delle autorizzazioni per l’utilizzo dei PF, che esiste dal 2005. L’obiettivo è garantire dal 2027 il miglior utilizzo possibile dei PF per i professionisti, limitandone l’accesso unicamente ai titolari delle autorizzazioni in possesso di competenze adeguate e aggiornate.  Acquisizione e aggiornamento delle competenze Dal 2026 sarà possibile ottenere un’autorizzazione solo se si supera un esame che accerti le competenze. Sarà comunque possibile acquisire conoscenze durante la formazione di agri- coltore, orticoltore e di selvicoltore. I titolari di vecchie abilitazioni possono ottenere la nuova autorizzazione senza dover soste- nere un esame, se fanno domanda nel 2026. Le nuove autorizzazioni, ottenute dai titolari di vecchie abilitazioni o dopo aver superato un esame, sono limitate a otto anni e sono rinnovabili se i titolari completano un certo numero di ore di formazione continua. Questo permette di assicurare che le competenze di tutti i titolari di un’autorizzazione siano aggiornate.  Trasparenza e uguaglianza del sistema nazionale Tutti i campi di applicazione professionali dei PF sono interessati dalla riforma: agricoltura, orticoltura, selvicoltura e settori particolari (impianti ferroviari, militari, manutenzione di im- pianti sportivi ecc.). Lo stesso livello nazionale di requisiti e qualità delle competenze è garantito da due misure. In primo luogo, gli organi di esame e/o di formazione continua sono riconosciuti come com- petenti per svolgere i loro compiti. In secondo luogo, il contenuto degli esami e delle forma- zioni continue è definito: il catalogo delle domande per gli esami è lo stesso per tutta la Sviz- zera e la formazione continua può riguardare solo temi legati ai PF, come definito nell’allegato 1 delle ordinanze sulle autorizzazioni (OA). Inoltre, tutti le autorizzazioni sono memorizzate in un registro centrale (Registro autorizza- zioni PF). Ciò significa che in caso di sanzioni imposte da un Cantone (ritiro temporaneo o permanente dell’autorizzazione), l’ex titolare dell’autorizzazione non può più procurarsi PF in tutta la Svizzera. Infine, ogni titolare può consultare tutti i dati che lo riguardano, come per esempio il numero di corsi di formazione continua seguiti, sulla sua pagina personale nel Registro autorizzazioni PF.  Amministrazione ridotta al minimo Le modifiche proposte sono state sviluppate con l’obiettivo di adempiere il mandato del Con- siglio federale (p. es. l’attuazione delle due misure del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari) attraverso un sistema poco costoso e il meno burocratico possibile per tutte le parti coinvolte. Questo si traduce in un uso ottimale dei sistemi esistenti: per esempio, i futuri agricoltori, orticoltori e selvicoltori possono sempre acquisire le competenze necessarie per ottenere l’autorizzazione durante la loro formazione professionale. Inoltre, le novità come l’autorizzazione in formato digitale rendono il sistema più efficiente rispetto all’attuale formato cartaceo. I titolari di nuove o vecchie autorizzazioni hanno un solo compito amministrativo da svolgere: annunciarsi all’UFAM o iscriversi direttamente nel Regi- stro autorizzazioni PF. A procedura ultimata, se i corsi di formazione continua sono stati completati, l’autorizzazione si rinnova automaticamente. Sono gli organi di formazione conti- nua che certificano e registrano i corsi seguiti dai titolari delle autorizzazioni.

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Per quanto riguarda la verifica della validità delle autorizzazioni per l’acquisto di PF per pro- fessionisti, spetta ai venditori controllare la validità di un’autorizzazione direttamente nel Re- gistro autorizzazioni PF in tempo reale.

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3 Rapporto e comparabilità con il diritto internazionale

Le modifiche proposte non comportano ripercussioni sugli obblighi conferiti alla Svizzera in virtù del diritto europeo e internazionale. Le due misure previste nel Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, vale a dire l’introduzione di una formazione continua per l’utilizzo professionale di PF e l’accrescimento delle conoscen- ze sull’utilizzo di PF nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore, sono paragonabili agli obblighi che figurano nella direttiva 2009/128/CE2‘. Con questa diretti- va, l’UE stabilisce un quadro che impone agli Stati membri l’obiettivo di prevedere una for- mazione iniziale e continua per gli utilizzatori professionali di PF. Occorre notare che, seppu- re corrispondano al contenuto della direttiva 2009/128/CE, le modifiche proposte sono state decise indipendentemente dalla Svizzera, che non ha alcun obbligo di recepire il contenuto di questa direttiva. L’attuazione della direttiva 2009/128/CE è disciplinata in maniera differente a seconda degli Stati membri. In Germania e in Francia, le formazioni sono coordinate a livello nazionale e svolte da organismi statali e privati. In Danimarca, invece, tutto è coordinato, gestito e realiz- zato esclusivamente da enti statali. La modifica proposta è paragonabile ai sistemi di forma- zione della Germania e della Francia: entrambi prevedono un finanziamento parziale delle formazioni da parte dello Stato attraverso l’offerta di formazioni da parte di organi statali.

2 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, versione della GU L 309 del 24.11.200, p. 71. 10

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4 Commenti alle singole modifiche

4.1 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim) Sostituzione dell’assimilazione dei permessi UE/AELS a un’autorizzazione speciale PF svizzera con la necessità di un riconoscimento delle qualifiche professionali con un’esenzione per le prestazioni di servizio (art. 8 cpv. 2) I permessi dei Paesi UE/AELS non sono più automaticamente assimilati alle autorizzazioni speciali svizzere per l’utilizzo di PF da parte di persone domiciliate in Svizzera. È necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali per quanto concerne la legislazione federale applicabile. Tale riconoscimento si ottiene dopo aver superato un esame o aver completato un tirocinio di adattamento come definito dall’articolo 3 capoverso 1 lettera g della direttiva 2005/36/CE3. L’utilizzo a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari è una professione che rientra nell’elenco delle professioni soggette all’obbligo di dichiarazione e alla verifica delle qualifiche secondo la LDPS che figura sul sito Internet della SEFRI conformemente all’articolo 1 ODPS. Secondo l’articolo 2 LDPS, tutti i titolari di un permesso UE/AELS residenti in un Paese dell’UE/AELS che intendono fornire servizi in Svizzera devono presentare una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima della pri- ma prestazione di servizi. La dichiarazione deve essere rinnovata ogni anno. La SEFRI inol- tra le dichiarazioni agli uffici competenti (art. 3 o 4 LDPS). In secondo luogo, qualsiasi titolare di un permesso UE/AELS residente in un Paese dell’UE/AELS che desidera svolgere questa attività a titolo di prestatore di servizi è tenuto ad annunciarsi alla SECO prima di ciascuna prestazione (art. 6 della legge sui lavoratori distac- cati, LDist; RS 823.20). A parte questo obbligo di dichiarazione alla SEFRI, il riconoscimento del permesso UE/AELS è sempre possibile per i titolari di permessi UE/AELS domiciliati in un Paese UE/AELS che offrono le loro prestazioni di servizio in Svizzera, se l’incarico non dura più di 90 giorni sull’intero anno (secondo la direttiva 2005/36/CE4, che impone agli Stati di prevedere un re- gime specifico di esenzione dal riconoscimento se un’attività è esercitata in modo tempora- neo e occasionale). Le prestazioni che superano i 90 giorni/anno sono considerate alla pari di un domicilio in Svizzera. In caso di domicilio in Svizzera, i titolari di permessi UE/AELS dovranno richiedere un’autorizzazione speciale svizzera, che sarà rilasciata per un settore identico (p. es. un permesso UE nel settore agricolo sarà sostituito con un’autorizzazione speciale svizzera sempre nel settore agricolo) dopo aver superato un esame organizzato dall’UFAM sulla legi- slazione svizzera applicabile alle autorizzazioni speciali PF o dopo aver concluso un tirocinio di adattamento. L’autorizzazione speciale PF sarà limitata a otto anni, rinnovabile dopo il completamento dei corsi di formazione continua obbligatori in Svizzera. Va notato che que-

3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, secondo la versione che vincola la Svizzera in virtù dell’allegato III dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). 4 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, secondo la versione che vincola la Svizzera in virtù dell’allegato III dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). 11

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ste disposizioni sono soggette all’applicazione delle direttive europee 74/556/CEE5 e 6 74/557/CEE .

4.1.1 Abbandono del riconoscimento dei diplomi e dell’esperienza professionale co- me equivalente all’autorizzazione PF (art. 8 cpvv. 3 e 4) L’esperienza professionale e i diplomi, come per esempio l’attestato federale di capacità (AFC) di agricoltore, non sono più riconosciuti equivalenti all’autorizzazione per i PF. Tutta- via, le conoscenze necessarie per ottenere l’autorizzazione e l’autorizzazione stessa potran- no ancora essere acquisite nell’ambito della formazione professionale iniziale (p. es. AFC di agricoltore) o superiore. Dal 1° gennaio 2026, tutte le persone che hanno bisogno di un’autorizzazione PF dovranno superare l’esame specifico per l’autorizzazione PF - separato e indipendente dalle prove richieste per ottenere un diploma - e che prevede una parte teorica e una pratica, entrambe da superare per ottenere l’autorizzazione. Tuttavia, l’esame potrà essere organizzato dalle scuole cantonali di formazione professionale iniziale o superiore, permettendo così agli stu- denti di ottenere l’autorizzazione nell’ambito del loro corso di studi. Occorre notare che gli imprenditori agricoli o altre aziende estere la cui attività principale si trova in Svizzera devono avere anche un’autorizzazione PF svizzera per poter utilizzare i PF in Svizzera.

4.1.2 Limitazione temporale e rinnovo dell’autorizzazione (art. 9 cpvv. 2 e 3; art. 10 cpvv. 2 e 3) Richiamo delle condizioni quadro per l’utilizzo dei PF per i professionisti (art. 7) L’attuale articolo 7 ORRPChim, che non sarà modificato, stabilisce che chiunque utilizzi i PF in un contesto professionale o commerciale è tenuto ad avere un’autorizzazione, senza ec- cezioni. Neppure il tipo di PF influenza l’obbligo: indipendentemente dal PF utilizzato (com- presi quelli omologati per l’utilizzo nella produzione biologica o quelli omologati per il tempo libero), se l’utilizzo avviene in un contesto commerciale o professionale, occorre l’autorizzazione. Per esempio, un proprietario di una particella di vigna di 500 m2 avrà bisogno di un’autorizzazione se l’uva è venduta (uso commerciale). Se l’uva è usata per produrre vino per il consumo personale, non servirà un’autorizzazione. Un custode che impiega prodotti omologati per utilizzo privato avrà bisogno anche di un’autorizzazione se li usa nell’ambito del proprio lavoro (ovvero in un contesto professiona- le). Limitazione temporale e rinnovo dell’autorizzazione L’autorizzazione è valida per otto anni dalla data del rilascio. Si rinnova ogni otto anni, a condizione che il suo titolare abbia seguito corsi di formazione continua secondo i criteri sta- biliti dall’ORRPChim e dall’OA:  gli istituti formativi sono riconosciuti dall’UFAM;

5 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (74/556/CEE). 6 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (74/556/CEE). 12

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 il numero di ore di formazione continua è definito per ogni campo di utilizzo, per esempio 10 ore per le autorizzazioni in agricoltura (OASA);  il contenuto deve riguardare i temi dell’allegato 1 dell’OA;  il metodo di insegnamento prevede una forma di partecipazione attiva (definizione nel cap. 5.4.6 «Metodo d’insegnamento»);  una parte dei corsi di formazione continua è costituita da temi obbligatori definiti dall’UFAM;  il numero di partecipanti è limitato a 30 per i corsi di formazione continua su materie obbligatorie. Se il titolare dell’autorizzazione soddisfa i requisiti della formazione continua, la sua autoriz- zazione viene prorogata di otto anni. In caso contrario, la sua autorizzazione scade automa- ticamente; la persona non può più acquistare o utilizzare PF a titolo professionale o com- merciale. Il rilascio di una nuova autorizzazione PF può avvenire solo dopo aver superato l’esame specifico (teorico e pratico) per l’autorizzazione. Va notato che la perdita di validità di un’autorizzazione non è oggetto di una decisione (la persona non riceve una lettera che la informa che la sua autorizzazione è scaduta). Il titolare può tuttavia sapere in tempo reale quanti altri corsi di formazione continua servono ancora per il rinnovo dell’autorizzazione sul suo conto personale nel Registro autorizzazioni PF (cfr. 4.3 «Nuova ordinanza concernente il Registro autorizzazioni PF»). La garanzia della qualità della formazione continua è assicurata grazie al riconoscimento delle istituzioni autorizzate a impartire corsi per il rinnovo delle autorizzazioni e da controlli regolari di queste istituzioni da parte dell’UFAM. In caso di non conformità appurata, possono essere richieste misure correttive. In caso di recidiva, il riconoscimento può essere ritirato.

4.1.3 Possibilità di sanzionare (art. 11 cpv. 1)

La pratica ha dimostrato che i corsi di formazione fanno opera di sensibilizzazione sui pro- blemi ambientali e sostengono i cambiamenti comportamentali verso una maggiore sosteni- bilità. Tuttavia, diventano realmente efficaci solo quando sono accompagnati da misure complementari come le sanzioni. L’attuale articolo 11 ORRPChim sulle sanzioni permette a un Cantone di obbligare il titolare di un’autorizzazione a seguire una formazione, rifare un esame oppure consente di ritirare un’autorizzazione temporaneamente o definitivamente. La modifica proposta non riguarda queste diverse possibilità di sanzione; si propone invece di eliminare una parte delle condi- zioni necessarie per poter applicare la sanzione, cioè il requisito che l’infrazione sia com- messa «intenzionalmente o per ripetuta negligenza». Di fatto queste condizioni sono difficili da applicare: è difficile per i Cantoni provare che qual- cuno sta violando intenzionalmente le regole o constatare più volte la stessa negligenza per la stessa persona. La modifica dell’articolo 11 capoverso 1 permette quindi alle autorità can- tonali di sanzionare già la prima infrazione alle prescrizioni del diritto in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori. Si tratta di una possibilità e non di un obbligo: spetta ai Cantoni decidere se imporre sanzioni o meno. Inoltre, le diverse possibilità di san- zione, che non sono state modificate, permettono ai Cantoni di applicare una sanzione ap- propriata secondo il principio della proporzionalità. A partire dal 2026, i diplomi e le esperienze professionali non saranno più riconosciuti come autorizzazione; un utilizzatore di PF per professionisti potrà avere un unico tipo di abilitazio- ne, l’autorizzazione, che potrà dunque essere ritirata o sospesa a titolo di sanzione.

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4.1.4 Riconoscimento degli organi incaricati dei corsi di formazione continua (art. 10 cpv. 3; art. 12 cpv. 6) I corsi di formazione continua necessari per rinnovare l’autorizzazione possono essere con- tabilizzati solo se sono svolti presso istituti riconosciuti dall’UFAM. Gli istituti pubblici che of- frono corsi e quelli privati con certificazione EduQua, certificato ISO per la formazione conti- nua o altri certificati equivalenti sono automaticamente riconosciuti. Il riconoscimento auto- matico non esenta le istituzioni dall’obbligo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 8 ca- poversi 1 e 3 OA. Se tali condizioni non risultano più soddisfatte, l’UFAM può ritirare il rico- noscimento anche se è stato ottenuto in maniera automatica. Il riconoscimento è valido purché risultino soddisfatte le condizioni per ottenerlo. Inoltre, l’UFAM è responsabile della sorveglianza degli organi di formazione continua (art. 12 cpv. 6 lett. b ORRPChim). Se, in occasione di un primo controllo, l’UFAM rileva alcune carenze vie- ne disposto un avvertimento con misure correttive. Se, in occasione di un secondo controllo, vengono riscontrate le stesse carenze, l’UFAM revoca il riconoscimento all’istituto in veste di ente responsabile della formazione continua per le autorizzazioni PF. Questa seconda verifi- ca è a carico dell’organo che l’ha resa necessaria. La tariffa riscossa dall’UFAM, calcolata come tariffa oraria secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1), è pari all’investimento necessario per svolgere il controllo fino alla redazione del rapporto. Gli istituti di formazione esteri non sono riconosciuti per problemi di risorse.

4.1.5 Finanziamento degli organi incaricati degli esami e dei corsi di formazione con- tinua (art. 12a) Si prevede d’introdurre nella LPAmb un nuovo articolo 49 capoverso 1bis per creare una base legale per la concessione di contributi a organi privati che offrono corsi di formazione e di formazione continua. Nella primavera del 2021 si è svolta una consultazione ufficiale su que- sta modifica della LPAmb. La procedura di consultazione è iniziata l’8 settembre 2021 e si concluderà alla fine di dicembre 2021. Siccome l’articolo 49 capoverso 1bis LPAmb non ha ancora superato le fasi decisive della procedura legislativa, non si può escludere che even- tuali modifiche di questa nuova disposizione si ripercuoteranno anche sulle disposizioni di esecuzione contenute nella presente modifica dell’ORRPChim.

4.1.6 Disposizione transitoria nel 2026 (art. 23a)

I titolari di autorizzazioni secondo il diritto previgente non dovranno sostenere nuovamente un esame se scambiano la loro autorizzazione tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026. Le abilitazioni che autorizzano l’utilizzo dei PF secondo il diritto previgente devono essere formalmente scambiate entro la fine del 2026. A tale scopo, il titolare dovrà inviare notifica scritta all’UFAM (o all’ufficio amministrativo prescelto) tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026 o iscriversi direttamente nel Registro autorizzazioni PF (cfr. cap. 4.3) e fornire le informazioni e i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 «Disposizioni transitorie» dell’ordinanza concer- nente il Registro autorizzazioni PF. Dopo aver verificato le informazioni e i giustificativi forniti che attestano l’identità del richiedente e la legittimità della precedente abilitazione, l’ufficio amministrativo invierà al titolare una lettera di notifica dell’autorizzazione in formato digitale. L’autorizzazione sarà valida per otto anni a decorrere dal giorno della sua emissione. Se il titolare di un’autorizzazione secondo il diritto previgente non si annuncia tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026 al massimo, la sua autorizzazione scadrà al 1° gennaio 2027; la persona dovrà sostenere nuovamente e superare l’esame (teorico e pratico) per poter ottenere una nuova autorizzazione che le consenta di acquistare e utilizzare PF a titolo professionale o commerciale. Anche i titolari di un’autorizzazione che hanno portato a termine un apprendistato nel settore agricolo prima del 1° luglio 1993 riceveranno un’autorizzazione nel settore dell’agricoltura 14

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(limitata a otto anni, rinnovabile se si completa una formazione continua), se si annunciano all’UFAM con il loro diploma tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026. L’unico modo per ottenere un elenco esaustivo di tutti i titolari consiste nell’obbligare i titolari di vecchie abilitazioni ad annunciarsi per sostituire la loro vecchia abilitazione con una nuova in formato digitale. Le vecchie abilitazioni sono autorizzazioni rilasciate dai Cantoni o diplomi riconosciuti rila- sciati da diverse scuole. Gli archivi di tutte queste istituzioni sono troppo datati, talvolta in- completi e talvolta sono andati persi: alcune scuole sono state chiuse, altre avevano archivi cartacei che non sono mai stati digitalizzati. Per tale motivo non è possibile ritrovare tutti i titolari di una vecchia abilitazione.

4.2 Modifica dell’OPF: condizione complementare per la fornitura di PF per utilizzo professionale o commerciale (art. 64 cpv. 5 OPF)

L’articolo 64 capoverso 5 OPF proposto prevede una condizione complementare per la forni- tura di PF, eccetto per quelli omologati per utilizzo a titolo privato. Dal 1° gennaio 2027 chiunque venda PF per professionisti, prima di fornirli deve controllare se l’acquirente possiede un’autorizzazione valida. Deve quindi controllare la loro identità (p. es. carta d’identità) nonché la validità e la portata della loro autorizzazione nel Registro autorizzazioni PF. Altrettanto vale anche per ogni persona o servizio che trasmette o rivende PF; non è più permesso fornire un PF a una persona senza autorizzazione speciale PF vali- da. Occorre tuttavia notare che, chiunque abbia superato l’esame specifico per l’autorizzazione speciale può ottenerla; per ottenere un’autorizzazione speciale non occorre che una persona disponga di altre competenze (p. es. un diploma di agricoltore/trice o di orticoltore/trice), oltre a quelle elencate nell’allegato 1 OA. Le autorizzazioni potranno essere controllate in due modi: o attraverso un’interfaccia con il Registro autorizzazioni PF, che permetterà ai venditori di accedere alle informazioni utili in qualsiasi momento nel loro stesso sistema informatico oppure ai venditori di controllare la validità di un’autorizzazione caso per caso attraverso il sito Internet dedicato o, eventualmen- te, corredato di un sistema di codici QR per facilitare la verifica della validità di un’autorizzazione.

4.3 Nuova ordinanza concernente il Registro autorizzazioni PF (numero RS non

ancora noto) L’abbandono del riconoscimento dell’esperienza professionale e dei diplomi comporta che, a partire dal 2026, un utilizzatore di PF per professionisti potrà avere unicamente un tipo di abilitazione: l’autorizzazione. Le autorizzazioni saranno in forma digitale e registrate nel Re- gistro autorizzazioni PF, il cui scopo principale è la gestione amministrativa delle autorizza- zioni, compreso il loro rinnovo automatico legato al completamento di corsi di formazione continua e la verifica della loro validità. Per esempio, il registro permetterà di controllare se un acquirente di PF per uso professionale è in possesso dell’autorizzazione richiesta. Il Re- gistro autorizzazioni PF utilizzerà il portale Agate (www.agate.ch)7 che offre il vantaggio di ridurre l’onere amministrativo per la maggior parte dei titolari delle autorizzazioni (gli agricol- tori), poiché hanno già familiarità con il suddetto portale. Per gli altri ambiti d’impiego, chiun- que può creare un profilo gratuitamente in Agate e quindi anche accedere alla propria pagina nel Registro autorizzazioni PF con tutte le informazioni personali relative alla propria autoriz- zazione.

7 Il portale Agate è una pagina Internet che, tramite un’unica piattaforma, permette all’utente di accedere a svaria- te applicazioni in uso nel settore agricolo nonché nelle aziende e organizzazioni della filiera agroalimentare. 15

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4.3.1 Necessità della nuova ordinanza e campo di applicazione

L’UFAM disporrà di un servizio amministrativo il cui compito sarà gestire un registro (Regi- stro autorizzazioni PF) per amministrare e scambiare i dati relativi al rilascio, al rinnovo e alla validità delle autorizzazioni per l’utilizzo di PF. L’ordinanza del [DATA] concernente il registro delle autorizzazioni per l’utilizzo dei PF (Ordinanza Registro autorizzazioni PF) disciplina tutte le condizioni relative alla gestione delle informazioni contenute nel Registro autorizza- zioni PF e al suo funzionamento. Uno degli obiettivi della misura 6.3.1.1 «Obbligo di perfezionamento per l’utilizzo professio- nale di PF» del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari era l’introduzione di un’autorizzazione sotto forma di carta con un chip. Questo tipo di carta permette, tra le varie cose, la tracciabili- tà dei corsi di formazione continua svolti, per il rinnovo delle autorizzazioni e la possibilità di presentare un’autorizzazione valida al momento dell’acquisto di PF per professionisti. Lo studio preliminare condotto nel 2017 dalla società SANU (sanu future learning sa, Bienne) ha permesso di confrontare quattro sistemi europei di autorizzazioni PF (con e senza carta fisi- ca che attesti l’autorizzazione) e ha proposto un sistema ottimale di gestione delle autorizza- zioni: una banca dati centralizzata, senza carta fisica. Questo sistema di registro centralizzato senza carta offre i seguenti vantaggi:  soddisfa tutti gli obiettivi del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari relativi alle autoriz- zazioni PF,  richiede meno lavoro amministrativo per tutte le parti interessate,  è meno oneroso di un sistema informatico associato a una carta chip (costi iniziali e spese ricorrenti),  è trasparente e permette la comparabilità dei requisiti tra tutti i titolari delle autorizza- zioni PF,  permette un’armonizzazione tra i Cantoni e un coordinamento interdisciplinare. Questo sistema è stato dunque scelto per gestire le autorizzazioni PF. Occorre notare che il Registro autorizzazioni PF serve esclusivamente per gestire le autorizzazioni e verificare la loro validità; tutti i dati registrati sono elencati nell’ordinanza concernente il Registro autoriz- zazioni PF. Non sono raccolti né registrati altri dati (come p. es. la vendita di PF).

4.3.2 Servizio amministrativo indipendente (art. 2)

L’UFAM disporrà di un servizio amministrativo esterno per gestire non solo il Registro auto- rizzazioni PF (art. 2), ma anche per svolgere compiti amministrativi (art. 5 OA)’. Questo ser- vizio amministrativo mantiene la propria indipendenza politica, organizzativa e finanziaria rispetto agli interessi legati alla fabbricazione, all’acquisto e alla vendita di PF.

4.3.3 Obblighi degli organi incaricati degli esami e degli organi incaricati dei corsi di formazione continua (art. 3 e 4) L’articolo 3 capoversi 2 e 3 nonché l’articolo 4 capoversi 2 e 4 specificano quali informazioni devono fornire gli organi incaricati degli esami e/o dei corsi di formazione continua sulle per- sone che hanno superato l’esame per l’autorizzazione PF e/o completato i corsi di formazio- ne continua. ‘ Gli organi responsabili della formazione continua nei settori particolari, orticoltura ed econo- mia forestale sono obbligati a comunicare al Registro autorizzazioni PF i corsi svolti da cia- scun titolare dell’autorizzazione. I titolari non devono pertanto seguire altri iter amministrativi per rinnovare la loro autorizzazione, ma semplicemente frequentare i corsi richiesti. In agri- coltura, spetta al titolare dell’autorizzazione convalidare le proprie ore di formazione nell’apposito conto nel Registro autorizzazioni PF per mezzo di un codice unico fornito 16

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dall’organo incaricato della formazione continua il giorno della formazione. Questo sistema consente di ridurre l’onere amministrativo dei Cantoni. Infine, i corsi di formazione continua per il rinnovo delle autorizzazioni PF devono figurare nel registro almeno sette giorni prima del loro inizio (art. 4 cpv. 2 lett. a). Questo permette all’UFAM di effettuare controlli di qualità sui corsi.

4.3.4 Consultazione e modifica dei dati (art. 6 e 7)

Qualsiasi persona oppure organo con un conto nel Registro autorizzazioni PF può consultare tutti i propri dati direttamente nel Registro autorizzazioni PF (art. 6 cpv. 1) sulla propria pagi- na personale. Possono chiedere una rettifica dei loro dati in qualsiasi momento. Per i dati dei titolari delle autorizzazioni nel settore agricolo è previsto un aggiornamento au- tomatico dei dati personali tramite Agate; gli agricoltori non dovranno quindi aggiornare i loro dati personali nel Registro autorizzazioni PF. Per il settore dell’orticoltura sarà valutata la possibilità di collegare il registro a euclid (sistema elettronico di gestione dei corsi di forma- zione per gli orticoltori di Jardin Suisse) per un aggiornamento automatico dei dati personali degli orticoltori (cfr. cap. 4.3.5 Collegamento con altri sistemi d’informazione). I titolari di au- torizzazioni per i settori particolari o per la selvicoltura saranno tuttavia tenuti a mantenere aggiornati i propri dati personali come per esempio l’indirizzo e-mail e postale o il numero di telefono: l’ufficio amministrativo informerà infatti periodicamente i titolari delle autorizzazioni di preferenza tramite e-mail; per questioni di bilancio, l’invio di documenti cartacei sarà riser- vato esclusivamente alle comunicazioni importanti.

4.3.5 Collegamento con altri sistemi d’informazione (art. 8)

Il Registro autorizzazioni PF utilizzerà Agate (www.agate.ch) che offre il vantaggio di ridurre l’onere amministrativo per la maggior parte dei titolari delle autorizzazioni (gli agricoltori), poiché hanno già familiarità con questo portale. Per altri ambiti d’impiego, chiunque può creare un profilo gratuitamente su Agate e accedere così alla propria pagina nel Registro autorizzazioni PF con tutte le informazioni relative alla propria autorizzazione PF. Il Registro autorizzazioni PF consente di scambiare dati con altri sistemi d’informazione rela- tivi alle autorizzazioni. Per esempio, durante la programmazione del Registro autorizzazioni PF si verificherà se è possibile stabilire un’interfaccia con euclid per trasmettere le informa- zioni di contatto dei titolari delle autorizzazioni nel settore dell’orticoltura (numeri di telefono e indirizzi) al Registro autorizzazioni PF. Questo permetterebbe agli orticoltori registrati in eu- clid di gestire i propri dati direttamente in euclid, senza dover gestire in parallelo gli stessi dati nel Registro autorizzazioni PF.

4.3.6 Pubblicazione e trasmissione tramite un’interfaccia standard (art. 9 e 10)

Affinché le autorità cantonali e i punti vendita di PF possano adempiere i loro compiti legali, devono essere in grado di verificare la validità di un’autorizzazione PF. La verifica potrà av- venire su richiesta, ‘attraverso un sito Internet collegato tramite interfaccia al Registro auto- rizzazioni PF: sarà possibile effettuare una ricerca per numero di autorizzazione, data di na- scita o nome per ottenere informazioni su uno o più titolari di licenza, ma non per ottenere un elenco completo di tutti i titolari di autorizzazioni valide. I dati così forniti sono: il nome, l’anno di nascita del titolare dell’autorizzazione, il numero, il campo di applicazione e la validità dell’autorizzazione. Per motivi di protezione dei dati non saranno trasmessi altri dati. Per faci- litare lo scambio di dati si potrà mettere a disposizione dei venditori di PF un’apposita inter- faccia. Si potrà predisporre un sistema complementare di codici QR qualora la verifica delle autorizzazioni al momento dell’acquisto di PF in negozio si rivelasse troppo complicata con il sito Internet.

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4.3.7 Statistiche (art. 11)

La statistica dei dati sugli esami superati, i corsi di formazione continua frequentati e il nume- ro di persone in possesso di un’autorizzazione costituiscono una parte importante del con- trollo della qualità e della plausibilità delle informazioni fornite dagli organi d’esame e/o delle formazioni continue. Sarà inoltre possibile utilizzare i dati del registro a scopo di ricerca o di altro pubblico interesse. Va notato che secondo l’articolo 22 «Trattamento dei dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica» della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la messa a disposizione di dati personali per scopi di ricerca non relativi a perso- ne fisiche è possibile nel caso dei servizi pubblici. L’accesso a tali dati risulta infatti indispen- sabile per adempiere determinati obiettivi di ricerca, pianificazione o statistica; per esempio, quando occorre collegare i dati provenienti da diverse fonti di dati tramite l’impiego di una variabile di collegamento.

4.3.8 Protezione dei dati

Il Registro autorizzazioni PF non contiene dati personali degni di particolare protezione se- condo la definizione della LPD e di conseguenza la base legale prevista nell’ORRPChim per il trattamento dei dati risulta sufficiente.

4.3.9 Costi ed emolumenti (art. 10, 13 e 14)

La gestione e lo sviluppo specifico e tecnico del Registro autorizzazioni PF sono assicurati e finanziati dal servizio amministrativo. Gli utenti autorizzati dell’interfaccia del Registro auto- rizzazioni PF, come per esempio i punti vendita PF, partecipano con il versamento di un emolumento una tantum per un importo massimo di 7000 franchi. L’emolumento è calcolato in base al tempo e alle risorse impiegate dal servizio amministrativo per trattare la loro do- manda, fornire consulenza sulla programmazione dell’interfaccia e corsi di formazione sull’impiego del registro. Laddove opportuno, previo accordo dell’UFAM, il servizio ammini- strativo può riscuotere un emolumento annuo aggiuntivo per un importo massimo di 5000 franchi. Questo importo è destinato esclusivamente a compensare il lavoro inerente l’assistenza tecnica, il rinnovo del certificato e il controllo della qualità dei dati.

4.4 Nuove ordinanze concernenti l’autorizzazione per l’utilizzo di prodotti fitosani- tari (OA)

4.4.1 Campo di applicazione dell’autorizzazione (art. 1 cpv. 1)

Secondo l’ordinanza specifica per il settore considerato (OAS-A, OAS-O, OASEF o OASSP), le autorizzazioni consentono ai titolari di utilizzare i PF a titolo professionale o commerciale in determinati settori d’impiego, elencati nell’articolo 1 OA. Per esempio, le persone in pos- sesso di un’autorizzazione in agricoltura non sono autorizzate a trattare piante ornamentali (settore orticolo).

4.4.2 Supervisione del personale senza autorizzazione (art. 1 cpv. 2 e 3)

Coloro che non possiedono un’autorizzazione possono utilizzare i PF purché siano diretti o istruiti sul posto (art. 1 cpv. 3) da un titolare dell’autorizzazione. Per «istruiti» o «diretti» s’intende che la persona riceve le informazioni seguenti: nome e scopo del PF; indicazioni sulla preparazione della poltiglia da irrorare; luogo di applicazione e ubicazione delle superfi- ci da trattare; scelta e impostazione dell’attrezzatura adeguata; tempistica dell’intervento (giorno e ora); manipolazione dei residui della poltiglia da irrorare; pulizia dell’attrezzatura (luogo, manipolazione dell’acqua di risciacquo); pericolo del prodotto e misure preventive (ambiente, salute); scheda dei dati di sicurezza; indirizzo da contattare in caso di domande o di emergenza. 18

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Dal 2027, ai titolari di un’autorizzazione che dirigono o istruiscono altre persone verrà rac- comandato di seguire una formazione supplementare. In ogni caso, essi resteranno i re- sponsabili delle conseguenze dell’applicazione dei PF. Per i lavoratori stagionali o tempora- nei che non dispongono di un’autorizzazione, l’UFAM esaminerà l’introduzione di un corso di formazione online con un quiz finale di comprensione, da attuare idealmente anch’esso nel 2027. Casistica Gli imprenditori agricoli esteri sprovvisti di autorizzazione possono applicare PF in Svizzera se sono supervisionati da una persona che detiene l’autorizzazione svizzera. Tuttavia, non possono importare PF, senza l’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) come previsto dalla procedura sull’importazione di PF. Un apprendista può utilizzare PF sotto la responsabilità del suo responsabile, a condizione che quest’ultimo possieda un’autorizzazione. I datori di lavoro titolari di un’autorizzazione sono responsabili dei PF utilizzati dai loro colla- boratori sprovvisti di autorizzazione (compresi i lavoratori stagionali).

4.4.3 Competenze e conoscenze (art. 2 cpv. 1 e 2; all. 1)

Le competenze e le conoscenze pratiche e teoriche che una persona deve acquisire per ottenere l’autorizzazione sono elencate nell’allegato 1, redatto sotto forma di competenze operative conformemente alla nuova terminologia in uso per la redazione dei piani di forma- zione a livello svizzero. Le competenze da acquisire per ottenere l’autorizzazione possono essere integrate nei piani di formazione per diventare agricoltori, orticoltori o selvicoltori. Gli studenti di questi rami potranno dunque continuare ad acquisire le loro competenze per otte- nere l’autorizzazione durante i loro studi, se la loro scuola lo consente. Per coloro che non superano l’esame specifico per ottenere l’autorizzazione durante gli studi o per coloro che non hanno seguito una formazione di agricoltore, orticoltore o selvicoltore saranno sempre possibili corsi di preparazione all’esame al di fuori di quelli scolastici.

4.4.4 Certificazione delle conoscenze richieste per il superamento dell’esame (art. 3; all. 2) L’esame, che prevede una parte teorica e una pratica, consente di verificare che i candidati possiedano le competenze e conoscenze richieste. L’autorizzazione viene rilasciata solo se entrambe le parti vengono superate. Se una delle due parti non viene superata, occorre ripe- tere solo la parte pratica. Va notato che un candidato può acquisire le competenze richieste in diversi modi. La que- stione non è tuttavia oggetto delle modifiche proposte. L’allegato 1 indica gli obiettivi per le competenze e l’esame consente di verificare se effettivamente queste competenze sono state acquisite. Inoltre, il contenuto degli esami, proposto dalla commissione d’esame, sarà convalidato dall’UFAM. Non risulta pertanto necessario disciplinare in che modo i candidati acquisiscono le competenze necessarie per ottenere l’autorizzazione. Casistica per i titolari di autorizzazioni UE/AELS (art. 2 cpv. 3) Cfr. i commenti al capitolo 4.1.1 Riconoscimento delle qualifiche professionali dei titolari di permessi dei Paesi membri dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scam- bio.

4.4.5 Ripartizione di responsabilità e sorveglianza (art. 5–9)

Con la modifica degli articoli 5–9 dell’ordinanza, la ripartizione delle competenze e dei doveri tra le varie parti permette di evitare i conflitti d’interesse: le commissioni o gli organi respon- sabili del riconoscimento o dei controlli non sono gli stessi responsabili dell’esecuzione. 19

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L’UFAM rimane il garante del corretto funzionamento del sistema esercitando l’alta vigilanza delle autorizzazioni, compresi gli esami, i corsi di formazione continua e gli organi responsa- bili della formazione continua e/o degli esami.

4.4.6 Corsi di formazione continua (art. 4 cpv. 1; all. 3)

Già attualmente esistono numerosi corsi di formazione continua. Nel settore agricolo, i servi- zi fitosanitari cantonali sono sempre stati molto attivi e propongono corsi e sessioni informa- tive da parecchi anni. Queste offerte saranno considerate valide per il rinnovo delle autoriz- zazioni, a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato 3. I corsi richiesti per il rinnovo di un’autorizzazione dovranno essere seguiti per ciascun tipo di autorizzazione posseduto. Per esempio: una persona con un’autorizzazione nei settori parti- colari e una nel settore della selvicoltura dovrà seguire i corsi di formazione continua in en- trambi i settori di utilizzo qualora intenda rinnovare le autorizzazioni in entrambi i settori corri- spondenti. Comunicazione e iscrizione Gli organi di formazione continua riconosciuti inseriscono le loro offerte di formazione conti- nua direttamente nel Registro autorizzazioni PF almeno sette giorni prima. Una volta che l’ufficio amministrativo le ha approvate, queste informazioni vengono pubblicate. Il termine di preavviso di sette giorni permette all’UFAM di organizzare gli audit per i corsi di formazione continua. L’iscrizione dei partecipanti avviene direttamente presso gli organi della formazione continua; non è quindi necessario passare attraverso il Registro autorizzazioni PF. Gli organi sono liberi di fissare il prezzo per la formazione al fine di coprire le loro spese. Argomenti dei corsi di formazione continua Gli argomenti dei corsi di formazione continua devono essere basati su uno o più temi dell’allegato 1. In linea di principio, l’obiettivo è imparare a utilizzare i PF in maniera confor- me e adeguata, a ridurne i quantitativi e a sostituirli con metodi appropriati. Per esempio, un corso d’informatica non soddisfa questi obiettivi, mentre un corso sulla promozione degli or- ganismi ausiliari per ridurre i parassiti li soddisfa. I corsi prevedono materie obbligatorie e facoltative. Le materie obbligatorie sono scelte dall’UFAM e quelle facoltative possono essere scelte dagli organi di formazione continua (ma si basano sempre su una o più materie dell’all. 1). In tal modo gli organi di formazione po- tranno adeguare i corsi alle esigenze dei partecipanti e si potrà inoltre tenere conto delle specificità dei Cantoni, del sistema di produzione (p. es. biologico) o dei settori di attività (p. es. i custodi o i campi da golf). Numero minimo di ore di formazione continua per ottenere l’autorizzazione PF Per rinnovare l’autorizzazione, i titolari devono completare un numero minimo di ore di for- mazione continua durante gli otto anni di validità della loro autorizzazione. Le ore svolte per un settore di utilizzo sono computate unicamente per quel particolare settore. Il numero minimo di ore è lo stesso per tutte le persone in possesso di un’autorizzazione per il medesimo settore di utilizzo; non dipende né dal sistema di produzione (p. es. coltivazione biologica), né dalle strategie di protezione fitosanitaria (p. es. solo trattamento pianta per pianta) e neppure dalla funzione del titolare (p. es. consulente, insegnante, professionista dell’irrorazione, agricoltore). Le ore di formazione svolte durante un periodo sono valide solo per quel periodo e non pos- sono essere posticipate a quello successivo: se, per esempio, il titolare di un’autorizzazione effettua quattro ore di formazione continua in più di quelle richieste sull’arco degli otto anni, non può posticipare le quattro ore supplementari al successivo periodo di validità di otto anni. 20

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Ore computabili È ammessa una certa flessibilità nel programma: è possibile coprire diversi argomenti, inclusi quelli non specifici per l’autorizzazione durante la stessa formazione, ma solo i moduli che riguardano gli argomenti specifici dell’allegato 1 saranno poi computati per rinnovare l’autorizzazione. Metodo d’insegnamento Tutti i corsi di formazione prevedono la partecipazione attiva, ovvero i seguenti metodi:  permettere l’acquisizione attiva delle conoscenze,  basarsi sull’esperienza dei partecipanti e sulle conoscenze acquisite,  presupporre che i partecipanti dialoghino insieme per formulare una risposta passo dopo passo, collettivamente. I seguenti approcci metodologici sono considerati metodi partecipativi (lista non esaustiva): varie attività di gruppo, brainstorming, esercizi pratici, questionari orali rapidi o tramite appli- cazioni digitali, metodi di convalida continua dell’apprendimento ecc. Un altro esempio di apprendimento partecipativo è la ricerca retroattiva. L’obiettivo finale è noto al partecipante che deve dunque elaborare e affinare una procedura di risoluzione dei problemi in modo tale da raggiungere l’obiettivo. Altre forme di formazione, come per esempio quelle online, non sono riconosciute, a meno che l’UFAM non conceda delle deroghe. Numero di partecipanti ai corsi di formazione continua Le ore di formazione continua computabili su argomenti prescritti prevedono un limite di 30 partecipanti per ogni insegnante. Per esempio, nel caso di un laboratorio con un centinaio di partecipanti, ciascun gruppo da 30 partecipanti deve essere gestito o diretto da un insegnan- te diverso. I corsi per le materie facoltative non devono limitare il numero di partecipanti. Tuttavia, nel caso in cui ci siano più di 30 partecipanti per insegnante, solo la metà delle ore sarà compu- tata per il rinnovo dell’autorizzazione. È infatti assodato che più il gruppo di lavoro è ristretto, migliore è il rendimento per ciascun partecipante. Mentorato per i corsi di formazione continua Per evitare qualsiasi conflitto d’interesse, le aziende che potrebbero avere interessi particola- ri (p. es. vendita di PF) non sono autorizzate a fungere da mentori per i corsi. Non possono mettere a disposizione locali, mense, materiale né contribuire finanziariamente. Per gli esperti delle aziende è invece consentito tenere conferenze o svolgere altre attività di forma- zione, sotto la responsabilità degli organi della formazione continua. Resta inteso che queste attività devono soddisfare gli obiettivi di imparare a utilizzare i PF in maniera conforme, ridur- re i loro quantitativi e sostituirli con metodi appropriati. Controllo delle presenze e iscrizione al registro Le presenze dei titolari delle autorizzazioni che partecipano ai corsi devono essere controlla- te dagli organi responsabili della formazione continua (identità e presenza). L’elenco delle presenze confermato con la firma deve essere conservato per otto anni e servirà come prova in caso di controversia riguardante una formazione seguita dal titolare di un’autorizzazione. Rinnovo dell’autorizzazione PF L’autorizzazione è prolungata automaticamente di otto anni dopo la sua scadenza se il titola- re dell’autorizzazione ha completato le ore di formazione continua richieste durante il periodo di validità dell’autorizzazione. Per i settori particolari, l’orticoltura e l’economia forestale (OASEF), il titolare dell’autorizzazione non deve espletare formalità amministrative particola- 21

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ri: i corsi seguiti vengono inseriti direttamente dall’organo di formazione continua nel Registro autorizzazioni PF e, se il numero di ore di formazione è sufficiente, l’autorizzazione è rinno- vata automaticamente. Per l’agricoltura, spetta al titolare dell’autorizzazione speciale conva- lidare le proprie ore di formazione nell’apposito conto personale del Registro autorizzazioni PF utilizzando un codice unico fornito dall’organo incaricato della formazione continua.

4.4.7 Compiti degli organi incaricati della formazione continua (art. 5 e 8)

Gli organi incaricati della formazione continua sono responsabili della qualità del corpo do- cente e degli esiti dell’insegnamento. L’UFAM effettua controlli a campione per verificare se i corsi di formazione continua e gli organi incaricati soddisfano i criteri richiesti e se le ore computabili sono state calcolate correttamente.

4.4.8 Emolumenti (art. 10)

Gli emolumenti previsti per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni serviranno a coprire i costi dell’ufficio amministrativo e del Registro autorizzazioni PF. Gli emolumenti saranno ad- debitati dagli organi incaricati degli esami per il rilascio delle autorizzazioni o dall’ufficio am- ministrativo per i loro rinnovi’, ma il denaro sarà versato su un conto fiduciario per garantire la trasparenza delle finanze o per evitare l’eventuale sequestro in caso di fallimento dell’ufficio amministrativo. Gli emolumenti per il tempo dedicato alla pianificazione, all’organizzazione, ai corsi prepara- tori e allo svolgimento degli esami sono riscossi dall’organo incaricato degli esami. Gli emo- lumenti per i corsi di formazione continua sono riscossi dagli organi incaricati della formazio- ne continua per compensare il tempo dedicato alla pianificazione, all’organizzazione, ai corsi preparatori (p. es. la preparazione di documenti e presentazioni per i corsi) e allo svolgimen- to della formazione continua.

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5 Ripercussioni

La variante prescelta con il coordinamento a livello federale permette di attuare le due misu- re del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari in modo ottimale in termini di costi/benefici e di garantire un sistema trasparente ed equo per tutta la Svizzera. Inoltre, le revisioni delle ordi- nanze previste avranno forti effetti positivi sulla biodiversità, sulla salute dei collaboratori e persino sul mercato del lavoro. Permetteranno altresì ai poteri pubblici di colmare le lacune constatate nell’esecuzione (cfr. 1.1.4 Soluzioni valutate e soluzione prescelta). I costi del nuovo sistema di autorizzazioni PF per l’economia nazionale sono esigui rispetto ai costi legati all’omologazione, alla regolamentazione e al monitoraggio dei PF. In una prima fase (2024–2026), l’attuazione del nuovo sistema richiederà un notevole impegno di coordi- namento e comunicazione tra la Confederazione e i Cantoni; tuttavia, queste risorse e la gestione amministrativa saranno nettamente ridotte quando il Registro autorizzazioni PF sa- rà operativo.

5.1 Ripartizione dei costi del nuovo sistema

5.1.1 Corsi di formazione iniziale ed esame per l’ottenimento dell’autorizzazione (dal 2026) Così come avviene attualmente, le competenze per ottenere l’autorizzazione in selvicoltura, orticoltura e agricoltura potranno essere acquisite durante la formazione professionale inizia- le e superiore e non genereranno costi aggiuntivi. Tuttavia, l’esame pratico è un nuovo re- quisito e aumenterà i costi d’esame per ottenere l’autorizzazione per le scuole professionali e in ultima analisi per i Cantoni. I corsi di formazione iniziale e gli esami per ottenere l’autorizzazione nei settori particolari saranno effettuati da un unico organismo privato, il SANU. Un sistema del genere esiste già e si è dimostrato valido, motivo per cui viene mantenuto. Il trasferimento di questi compiti ai Cantoni comporterebbe un aumento dei costi. A causa del numero annuo limitato di candida- ti per questa autorizzazione PF (50 persone nei settori particolari contro 1500 persone nel settore agricolo), il rapporto costi-benefici sarebbe basso se si dovessero distribuire i candi- dati di ciascun Cantone. Le spese complessive per tutti i Cantoni indistintamente sarebbero sproporzionate rispetto al numero di candidati. Le spese per i corsi della formazione di base e per gli esami sono finanziati congiuntamente dai futuri titolari delle autorizzazioni speciali e dall’UFAM (cfr. cap. 5.2 «Conseguenze per la Confederazione»). La Confederazione conti- nuerà pertanto a sostenere la società SANU tramite una somma forfettaria massima del 50 per cento delle spese imputabili delle formazioni efficaci (ca. 25 000 CHF/anno). Come avviene per il sistema di autorizzazioni nei settori particolari, un unico organismo sarà responsabile della formazione e della convalida delle conoscenze della normativa svizzera per i titolari di autorizzazioni UE/AELS per tutta la Svizzera. La realizzazione di questo si- stema richiederà poche risorse grazie a questa centralizzazione e sarà finanziata dall’UFAM. Infine, il lavoro amministrativo degli organi d’esame per registrare i candidati che hanno su- perato l’esame nel Registro autorizzazioni PF è incluso nei costi totali per gli esami. D’altra parte, gli organi d’esame non avranno più il compito di rilasciare le autorizzazioni.

5.1.2 Formazione continua per il rinnovo delle autorizzazioni (dal 2027)

La maggior parte dei corsi di formazione continua nel settore agricolo avviene attualmente su base volontaria e viene svolta e finanziata dai Cantoni. L’introduzione dei corsi obbligatori per tutti i titolari delle autorizzazioni farà crescere la domanda di formazione continua. Gli organismi, come per esempio Agridea, Agroscope, FiBL (Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica) ecc. potranno proporre corsi, completando così l’offerta dei Cantoni. In settori di-

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versi dall’agricoltura, i titolari delle autorizzazioni continueranno a pagare per la loro forma- zione continua, così come avviene oggi. Figura 1: Ripartizione dei costi per i corsi di formazione continua

Agricoltura Orticoltura2 Settori parti- Selvicoltura2 colari2 Finanziamento delle Cantoni e/o titolari delle Titolari delle Titolari delle Titolari delle formazioni autorizzazioni autorizzazioni autorizzazioni autorizzazioni e UFAM Costi di formazione ca. 100 CHF 170 CHF Da 400 a 150 CHF per titolare di autoriz- 500 CHF zazione Partecipazione pagata 01 CHF 170 CHF Da 350 a 150 CHF per titolare di autoriz- 450 CHF zazione ogni 8 anni Costo totale annuo Max. 1 260 0001 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF per tutti i Cantoni Costo annuo per Max. 100 000 CHF/anno 0 CHF 0 CHF 0 CHF l’UFAM per le presta- zioni di servizio (pre- parazione delle for- mazioni) Costo annuo per Contributo coperto dal bilancio ordinario, per un importo di 50 000–150 000 l’UFAM per i contributi CHF finanziari alle forma- zioni 1 Si tratta di una stima approssimativa; tutti i prestatori, compresi i Cantoni, sono liberi di fis- sare un prezzo che consenta loro di coprire i costi (cfr. cap. 5.3 «Ripercussioni per i Canto- ni») 2Alcuni sistemi di formazione per l’orticoltura, i settori particolari e la selvicoltura esistono già e non rappresentano un onere supplementare per i Cantoni o l’UFAM.

5.1.3 Gestione amministrativa delle autorizzazioni (ufficio amministrativo + Registro autorizzazioni PF) Il sistema di gestione delle autorizzazioni deve autofinanziarsi: gli emolumenti per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni copriranno i costi dell’ufficio amministrativo e del Registro auto- rizzazioni PF.

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Figura 2: Budget per il nuovo sistema di gestione delle autorizzazioni PF

Entrate Uscite

Emolumenti per le auto- Costi dell’ufficio amministrati- TOTALE rizzazioni vo con Registro autorizzazioni PF 2024 0 CHF 500 000 CHF − 500 000 CHF 2025 0 CHF 500 000 CHF − 1 000 000 CHF 2026 3 000 0001 CHF 500 000 CHF 1 500 000 CHF 2027 375 0002 CHF 375 000 CHF 0 CHF 2028+ 375 0002 CHF 375 000 CHF 0 CHF

1 60 000 titolari x 50 CHF = 3 000 000 CHF

2 60 000 titolari di autorizzazioni / 8 anni = 7500 autorizzazioni / anno; 7500 autorizzazioni x 50 CHF =

375 000 CHF La fase di transizione (2024–2026) genererà costi che non esisteranno più dopo il 2026 e che saranno compensati dalle entrate previste nel 2026 (cfr. cap. 5.2 Conseguenze per la Confederazione).

5.2 Conseguenze per la Confederazione

Secondo l’articolo 12 capoverso 1 ORRPChim, già in vigore, il DATEC è responsabile di tutte le questioni relative alle autorizzazioni PF, compresi i corsi di preparazione agli esami. Le nuove disposizioni non modificano pertanto né la ripartizione dei compiti né il loro adempi- mento da parte della Confederazione e dei Cantoni; i compiti esistenti sono completati dall’introduzione di corsi di formazione continua professionale obbligatori e dalla limitazione delle vendite di PF per professionisti unicamente ai titolari di autorizzazioni valide. La Confederazione sostiene la formazione attraverso due disposizioni: da un lato, incarica un’organizzazione della pianificazione e della preparazione dei corsi di formazione continua nel settore agricolo. Questa centralizzazione, offerta come servizio agli organi incaricati della formazione continua, consente di ridurre i costi complessivi della formazione e prevede un importo massimo di 100 000 franchi all’anno. Il mandato esterno è finanziato tramite il budget globale dell’UFAM. La Confederazione fornisce inoltre un sostegno finanziario diretto agli organi incaricati degli esami e dei corsi di formazione. Una somma massima del 50 per cento delle spese per la formazione può essere erogato sotto forma di importo forfettario. L’aiuto finanziario è versato tramite un credito di trasferimento e ammonta a un importo compreso tra 75 000 e 175 000 franchi all’anno. I costi per predisporre e rendere operativo l’ufficio amministrativo, compreso il Registro auto- rizzazioni PF, ammontano a 0,5 milioni all’anno nel periodo 2024–2026 e a 0,375 milioni all’anno dal 2026. Le spese saranno finanziate dalle entrate degli emolumenti per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni speciali e la loro contabilità sarà gestita in una divisione sepa- rata (conti di divisione / bilancio di divisione) dell’organizzazione incaricata. Le risorse finanziarie e umane necessarie all’UFAM, in qualità di autorità di regolamentazio- ne, per soddisfare gli obiettivi menzionati al punto 1.1.4, proverranno dal bilancio ordinario che gli è stato assegnato, ossia circa 300 000 franchi. In altre parole, nel complesso le modi- fiche proposte non incidono sul bilancio dell’UFAM. Le risorse saranno utilizzate per coprire i seguenti compiti:

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 preparazione dei corsi di formazione continua su materie obbligatorie per il settore agricolo (mandato di un’organizzazione esterna; max. 100 000 CHF);  informazioni per i gruppi target: guida per gli organi di formazione professionale e/o di formazione continua, piattaforma pedagogica per i titolari delle autorizzazioni;  contributi finanziari per un importo massimo del 50 per cento per i corsi di formazione iniziale e continua nonché esami in settori particolari (aiuti finanziari: 75 000–175 000 CHF);  contributo finanziario ai compiti delle commissioni d’esame;  attuazione del sistema di formazione iniziale per lo scambio delle autorizzazioni UE/AELS (20 000 CHF una tantum). La fase di transizione (2024–2026) genererà costi che verranno meno dopo il 2026: la realiz- zazione del Registro autorizzazioni PF e l’implementazione del nuovo sistema, compreso la sostituzione delle vecchie autorizzazioni con quelle nuove, saranno costi una tantum. Com- plessivamente sarà stanziato un importo di 1,5 milioni di franchi per la fase di transizione o di costruzione tra il 2024 e il 2026. Questa somma sarà compensata dalle entrate di circa 3 milioni di franchi previste nel 2026.

5.3 Ripercussioni per i Cantoni

Per i Cantoni questa modifica comporterà un aumento dei costi dovuto a:  una domanda di formazione continua che supera nettamente l’offerta attuale fornita dai Cantoni e dalle scuole di formazione professionale nel settore agricolo (circa

1 260 000 CHF all’anno per tutti i Cantoni);

 l’introduzione di un esame pratico di mezz’ora come parte dell’istruzione di base o superiore nei settori dell’agricoltura, dell’orticoltura e della selvicoltura (tra 290 000 e

355 000 CHF all’anno per tutti i Cantoni).

5.3.1 Formazione iniziale ed esame

La formazione iniziale per l’agricoltura, l’orticoltura e la selvicoltura è già fornita dai Cantoni e non richiede alcun finanziamento aggiuntivo, tranne il nuovo requisito di un esame pratico di mezz’ora per ottenere l’autorizzazione. Considerando il numero totale di esami in tutta la Svizzera e per tutti i settori (tra 2585 e 3125 esami all’anno) e il tempo necessario per effettuare un esame (30 minuti di esame + 15 minuti di preparazione) con una tariffa di 150 franchi/ora, l’introduzione di questo esame co- sterà a tutti i Cantoni tra 290 000 e 355 000 franchi all’anno.

5.3.2 Formazione continua

Nel settore agricolo, la formazione continua obbligatoria è attualmente garantita in gran parte dai Cantoni. La Scuola universitaria professionale di scienze agrarie, forestali e alimentari di Berna (HAFL) ha stimato questi costi aggiuntivi in un sondaggio (HAFL 2019): le risorse – dunque anche le spese – necessarie varieranno da Cantone a Cantone, principalmente a causa del numero di agricoltori in ciascuno di essi. In ogni caso, è chiaro che una volta stabi- lita la formazione, le spese diminuiranno di anno in anno. L’UFAM stima che l’obbligo di formazione continua nel settore agricolo per tutti i titolari delle autorizzazioni potrebbe comportare un onere finanziario supplementare di circa 1 260 000 franchi all’anno per tutti i Cantoni. L’onere finanziario per i Cantoni potrebbe essere ridotto per due motivi: tutti gli organi di for- mazione continua, compresi i Cantoni, sarebbero liberi di prelevare un emolumento per co-

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prire le loro spese. Anche il settore privato potrebbe offrire corsi per integrare le proposte cantonali. Nei settori diversi dall’agricoltura, non ci saranno costi aggiuntivi per i Cantoni, poiché la for- mazione continua sarà finanziata direttamente dai titolari delle autorizzazioni come avviene oggi.

5.4 Ripercussioni per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di mon- tagna

Le modifiche proposte non comportano ripercussioni finanziarie per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.5 Ripercussioni per la salute

5.5.1 Esposizione dei consumatori attraverso le derrate alimentari

Le modifiche proposte come risultato dei corsi di formazione per le autorizzazioni di utilizzo dei PF permetteranno un miglior impiego dei PF e una riduzione del loro rilascio nell’ambiente. Tuttavia, questo avrà scarsi effetti sui residui nelle derrate alimentari e quindi sui rischi per i consumatori. I tenori dei residui nelle derrate alimentari sono già monitorati e gli agricoltori non possono permettersi di rischiare che i loro prodotti vengano rifiutati perché superano i limiti legali.

5.5.2 Esposizione degli utilizzatori di PF a titolo professionale

Secondo le conoscenze scientifiche attualmente disponibili, la formazione per l’autorizzazione è probabilmente la leva principale per ridurre i rischi per la salute degli utiliz- zatori di PF. La mancanza di consapevolezza è molto spesso la causa della negligenza nel maneggiare i PF che può comportare effetti negativi sulla salute.

5.6 Ripercussioni per l’economia

Le imprese private interessate dalle modifiche proposte sono le aziende agricole, i centri di giardinaggio, le aziende forestali, i settori privati particolari (greenkeeper), gli organi di for- mazione e i negozi che vendono PF.

5.6.1 Costi per le aziende con titolari di autorizzazioni

I costi diretti per le aziende sono limitati al finanziamento della formazione continua (spese di formazione e assenza dei collaboratori). Tuttavia, secondo tutti gli esperti intervistati nell’ambito della VOBU, tali costi sono trascurabili.

5.6.2 Spese amministrative

Le spese per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione, che ammontano a 50 franchi, sono a carico dei titolari dell’autorizzazione. Tali costi sono trascurabili per le aziende. Ulteriori oneri amministrativi aumentano solo per i commercianti di PF che devono controllare che gli acquirenti abbiano un’autorizzazione.

5.6.3 Altre ripercussioni per le imprese

Le modifiche proposte forniranno in ogni caso posti di lavoro aggiuntivi nel settore della for- mazione continua. Gli effetti positivi o negativi sull’immagine di un’azienda non sono trascurabili, a seconda che essa garantisca o meno il corretto utilizzo dei PF. Questi effetti risultano particolarmente marcati nel settore agricolo, spesso criticato per l’impiego di PF. Un inasprimento delle rego-

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le per l’ottenimento dell’autorizzazione e il riconoscimento della formazione continua hanno un effetto positivo sulla percezione e sulla fiducia della popolazione.

5.6.4 Ripercussioni per le condizioni di lavoro

Il nuovo sistema di autorizzazione avrà diversi effetti sui collaboratori e sulle loro condizioni di lavoro. Si prevedono i seguenti effetti:  miglioramento delle condizioni di lavoro legate alla salute grazie a un miglior utilizzo dei PF (cfr. cap. 5.5 Ripercussioni per la salute);  una persona che frequenta regolarmente corsi di formazione continua dispone di mi- gliori possibilità sul mercato del lavoro;  leggero cambiamento nello stipendio: le persone con un’autorizzazione o con una formazione continua regolare ottengono lavori con maggiori responsabilità e proba- bilmente uno stipendio maggiore;  migliore mobilità e flessibilità nel mercato del lavoro: i requisiti in materia di cono- scenze sono gli stessi in tutta la Svizzera, il che facilita la mobilità dei collaboratori tra le aziende. Il Registro autorizzazioni PF facilita anche la parità di trattamento di tutti i titolari delle autorizzazioni a livello nazionale;  la misura rimane positiva, ma in modo differenziato per i diversi gruppi di età. I giova- ni lavoratori avranno meno difficoltà a rispettare gli obblighi di formazione continua (sono abituati). Per quanto riguarda il comportamento dei titolari di autorizzazione più anziani, le opinioni degli esperti della VOBU a tale proposito differiscono. Si è suppo- sto che nel complesso il numero di titolari di autorizzazioni che rinunceranno a rinno- vare le loro autorizzazioni sarà compreso tra il 10 e il 20 per cento. I titolari più anzia- ni saranno probabilmente i più reticenti all’obbligo.

5.7 Ripercussioni per l’ambiente

Il successo del Piano d’azione sui PF dipende principalmente dalle buone pratiche e dal buon utilizzo. Spetta agli operatori decidere se i PF sono necessari; essi hanno anche la responsabilità di farne il miglior uso possibile. La formazione e la formazione continua sono quindi elementi determinanti per riuscire a ridurre i rischi ambientali. I PF possono avere effetti su organismi non bersaglio su superfici trattate, superfici limitrofe non trattate e acque superficiali. Sono potenzialmente interessati tutti gli organismi sulle su- perfici trattate. L’utilizzo crescente di PF è uno dei fattori importanti che ha permesso l’intensivazione dei sistemi agricoli e di conseguenza ha colpito la biodiversità. Questo nesso causale trova ampi riscontri nella letteratura scientifica, in numerose meta-analisi e anche nel Piano d’azione sui PF. La formazione e la sensibilizzazione degli utenti influenzano direttamente il corretto uso dei PF, che a sua volta influenza tutti i potenziali effetti dei PF sulla biodiversità, in particolare sugli organismi acquatici, ma anche su quelli terrestri. Per esempio, gli effetti positivi della formazione possono essere parzialmente quantificati per gli organismi acquatici. Gli studi sulle perdite di PF nei bacini idrografici mostrano che una parte sostanziale dell’inquinamento da PF delle acque superficiali (tra il 20 e l’80 %) è causata da una manipo- lazione impropria e negligenza o da usi non conformi alle disposizioni (Müller 2003, Leu 2010, Doppler 2017). La formazione diventa quindi decisiva per ridurre gli effetti dei PF sulla biodiversità.

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5.8 Altre ripercussioni

Si prevedono ripercussioni sociali positive: l’inasprimento delle regole per ottenere le autoriz- zazioni PF e l’obbligo di seguire corsi di formazione continua avranno un effetto positivo sulla percezione e sulla fiducia della popolazione nei confronti dell’utilizzo dei PF.

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6 Riferimenti bibliografici

Doppler T. et al. (2017): Fortes pollution de ruisseaux Suisses par les pesticides, Aqua et Gas, 12, 42-52. Scuola universitaria professionale di scienze agrarie, forestali e alimentari HAFL (2019): Fachbewilligung im Pflanzenschutz: Auswertung der Umfrage zum Weiterbildungsaufwand in den Kantonen. Leu C., Schneider M. K., Stamm C. (2010): Estimating Catchment Vulnerability to Diffuse Herbicide Losses from Hydrograph Statistics, J. Environ. Qual., 39, 1441–1450. Müller K. et al. (2003): Point- and nonpoint-source pesticide contamination in the Zwester Ohm catchment, Germany, J. Environ. Qual., 31, 309–318.

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