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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Rapporto esplicativo concernente la modifica

dell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefa- centi, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici

(Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefa- centi, OEStup-DFI, RS 812.121.11)

Agosto 2021

1 Situazione iniziale

A causa dell’abrogazione del divieto nella legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), la canapa per scopi medici deve essere spostata dall’elenco d dell’allegato 5 (stupefacenti vietati) all’elenco a dell’allegato 2 (sostanze sottoposte a tutte le misure di controllo) dell’OEStup-DFI. Di conseguenza, per l’utilizzo della canapa per scopi medici si applicano le misure ordinarie di controllo, così come avviene per altri stupefacenti usati a fini medici. Queste misure di controllo sono disciplinate dall’ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1) e ri- guardano in particolare la concessione di autorizzazioni (requisiti per le domande e i richie- denti), la regolamentazione del commercio internazionale, gli obblighi relativi alle notifiche e alla documentazione, i requisiti per la conservazione e la regolamentazione per l’acquisizione e la dispensazione.

Gli stupefacenti che hanno gli effetti del tipo della canapa e non vengono utilizzati per scopi medici, sono soggetti sempre all’articolo 8 capoverso 1 LStup. La canapa rimane nell’elenco d dell’allegato 5 dell’OEStup-DFI se non viene usata per scopi medici.

I valori limite già definiti per la concentrazione di THC totale rimangono invariati.

2 Spiegazioni relative ai singoli adeguamenti

Art. 4 A seguito della revisione del diritto agricolo sul materiale di moltiplicazione (diritto sulle se- menti) del 1° gennaio 2021 e della conseguente abrogazione del catalogo svizzero delle va- rietà per la canapa oleaginosa e da fibra nell’ordinanza sulle varietà dell’UFAG, l’articolo 4 sarà adattato di conseguenza nell’ambito di una rettifica successiva.

2.1 Allegato 1 (elenco generale delle sostanze controllate degli elenchi a-d)

Gli adattamenti riguardano l’allegato 2 (elenco a) e l’allegato 5 (elenco d) OEStup-DFI. E di conseguenza sarà adeguato di pari passo anche l’elenco generale nell’allegato 1 OEStup-DFI.

2.2 Allegato 2 (elenco a)

Nell’elenco a vengono inseriti la canapa per scopi medici e i preparati a base di canapa per scopi medici, vale a dire l’estratto di canapa, la resina di canapa, l’olio di canapa e la tintura di canapa. I semi di canapa e le talee di canapa, se destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica, sono inclusi anche nell’elenco a. Anche l’ingrediente attivo (-)-trans-delta-9-te- traidrocannabinolo (dronabinolo) per scopi medici e gli isomeri del tetraidrocannabinolo per scopi medici vengono inseriti nell’elenco a.

Canapa per scopi medici Questa include le piante di canapa o parti delle stesse se sono destinate a fini medici. Gli scopi medici comprendono anche la fabbricazione farmaceutica. Lo spostamento della canapa per scopi medici nell’elenco a consente di applicare le misure ordinarie di controllo, così come avviene per altri stupefacenti usati a fini medici.

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Estratto di canapa per scopi medici Resina di canapa per scopi medici Olio di canapa per scopi medici Tintura di canapa per scopi medici Questi preparati di canapa per scopi medici sono sottoposti alle misure ordinarie di controllo dell’OCStup, così come la canapa per scopi medici.

Semi di canapa destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica Talee di canapa destinate alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica Anche i semi di canapa e le talee di canapa, se destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica, vengono spostati nell’elenco a. Le piantine rientrano anche tra le talee di ca- napa.

Dronabinolo per scopi medici (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo per scopi medici Tetraidrocannabinolo (THC) per scopi medici Come conseguenza dello spostamento della canapa per scopi medici nell’elenco a, anche l’ingrediente attivo (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (dronabinolo) per scopi medici viene spostato nell’elenco a, a prescindere che sia ottenuto dalla canapa o fabbricato sinteticamente. Poiché non è opportuno applicare un trattamento differente ai vari isomeri del THC, vengono spostati tutti gli isomeri del tetraidrocannabinolo per scopi medici.

2.3 Allegato 5 (elenco d)

Se non utilizzati per scopi medici, gli stupefacenti vietati presenti nell’elenco d continuano a essere sottoposti alle misure di controllo. La canapa e i suoi preparati per scopi medici così come i semi di canapa e le talee di canapa destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica vengono cancellati dell’elenco d.

Anche il dronabinolo, il (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo e il tetraidrocannabinolo (THC) per scopi medici vengono cancellati dall’elenco d.

3 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni e sulla società

Consultare le note esplicative dell’ordinanza sul controllo degli stupefacenti e le cifre 6.1 e 6.2.1 del messaggio concernente la modifica della legge sugli stupefacenti 20.060, FF 2020 5391.

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