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Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare)

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Servizio giuridico

Commento all’ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare

I. Situazione iniziale

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) gestiscono un sistema d’informazione centrale comune lungo la filie- ra agroalimentare inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, degli oggetti d’uso e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile (art. 62 cpv. 2 legge sulle derrate alimentari [RS 817.0], art. 165d cpv. 2 legge sull’agricoltura [RS 910.1] e art. 45c cpv. 2 legge sulle epizoozie [LFE, RS 916.40]). Il sistema d’informazione centrale è composto da vari sistemi d’informazione dei settori sopra menzionati. Nei sistemi d’informazione vengono registrati, in particolare, i risultati dei controlli relativi alla produzione primaria, compresi i controlli sulla protezione degli animali (cfr. anche art. 10 dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, RS 817.032). Nell’ambito di competenza dell’USAV rientrano anche il sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN), il sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS) e il sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko), disciplinati nell’ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet, RS 916.408). L’USAV gestisce inoltre un sistema di valutazione e di analisi per i dati del proprio ambito di competenza. Il sistema informativo ALIS (nuovo nome Ares) serve attualmente all’elaborazione dei dati dei laboratori riconosciuti del servizio veterinario pubblico. In futuro, sarà integrato con i dati del controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso nonché i dati del controllo uffi- ciale delle aziende che impiegano le derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ad eccezione dei macelli). La presente revisione disciplina non solo il trattamento dei dati concernenti il diritto sulle derrate alimentari in Ares, ma anche il sistema di valutazione e di analisi e il finanzia- mento di Fleko. A parte questo, le disposizioni su Fleko e ASAN non subiranno modifiche materiali. Una revisione totale è tuttavia inevitabile poiché occorre modificare numerose di-

sposizioni e il titolo dell’ordinanza. È chiaro dal nuovo titolo che i sistemi informativi conten- gono dati sulla filiera agroalimentare, ovvero sull’intero percorso di un alimento nella produ- zione dal campo alla tavola. L’ordinanza ha anche una nuova struttura e le norme sui singoli sistemi d’informazione sono riassunte il più possibile.

II. Commento alle singole disposizioni

Il contenuto degli articoli 7, 12, 13 e 19–22 è (sostanzialmente) in linea con il diritto vigente, con alcune modifiche redazionali.

Art. 1 L’oggetto dell’ordinanza è completato dalla valutazione e dall’analisi dei dati nell’ambito di competenza dell’USAV (cpv. 3).

Art. 2 Il contenuto e lo scopo dei sistemi d’informazione ASAN e Fleko (cpv. 1 e 4) corrispondono al diritto vigente. Il sistema d’informazione ALIS sarà rinominato Ares («sistema d’informazio- ne per i risultati di controlli e analisi», cpv. 2), poiché oltre ai risultati delle analisi dei laborato- ri riconosciuti ai sensi della legislazione sulle epizoozie, in futuro saranno registrati anche i risultati ottenuti dal controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso nonché i risultati dai controlli ufficiali delle aziende che impiegano derrate alimentari e oggetti d’uso (ad eccezione dei macelli). Inoltre, anche i Cantoni che non lavorano con ASAN potranno utilizzare Ares per trasferire i dati di controllo nel settore veterinario dai loro sistemi informatici al sistema di valutazione e di analisi (cpv. 3). I risultati fanno parte dei dati di esecuzione secondo l’articolo 6 e sono un aiuto all’attività di esecuzione. Essi costituiscono la base per disporre eventuali misure.

Art. 3–6 La designazione dei dati, i diritti di accesso e l’autorizzazione a trasmetterli sono ora unifor- mati per tutti e tre i sistemi d’informazione. Di conseguenza, la possibilità di visionare i dati di un’unità amministrativa diversa dalla propria è ora esplicitamente prevista anche da Ares, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti di esecuzione (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2). Nel settore veterinario, questa possibilità è indispensabile per la sorveglianza e il controllo ottimali delle epizoozie, poiché gli effettivi dei singoli Cantoni cambiano costante- mente a causa dell’intenso traffico di animali in Svizzera (estivazione, acquisti e vendite, mandrie transumanti). Ad esempio, se in un gruppo di bovini esaminati nell’ambito della sor- veglianza della diarrea virale bovina (BVD) si riscontrano risultati sierologici positivi, le autori- tà veterinarie competenti devono verificare i contatti diretti e indiretti con altre aziende, alcu- ne delle quali si trovano fuori dal Cantone. I risultati delle analisi delle aziende di contatto forniscono informazioni importanti sulla possibilità di contagio. In questi casi è quindi neces- sario che le autorità cantonali di esecuzione possano controllare i risultati delle analisi delle aziende fuori dal Cantone o degli animali ivi detenuti. Per questo motivo, gli organi cantonali di esecuzione hanno anche la possibilità di consultare i dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA) di altri Cantoni (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza BDTA, RS 916.404.1). La chiave per accedere ai risultati in Ares sarà il numero BDTA dell’azienda interessata, il numero di identificazione dell’animale interessato e il nome del detentore dell’animale (cfr. art. 8 cpv. 4 lett. b). I macelli rientrano tra i detentori di animali ai sensi dell’articolo 6 lettera o numero 3 dell’ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401), tuttavia, per chiarezza sono menzionati esplici- tamente nell’articolo 6 capoverso 2. L’articolo 16 dell’ordinanza BDTA, che disciplina il diritto di accesso ai risultati del controllo degli animali da macello e delle carni, menziona anche i detentori di animali in senso stretto e i macelli come persone autorizzate a controllare i risul- tati.

Art. 8 L’articolo 8 disciplina la concessione e la revoca dei diritti di accesso. Tali diritti sono concessi a tempo indeterminato ai collaboratori degli uffici federali, delle autorità cantonali d’esecuzio- ne, dei laboratori riconosciuti nonché agli amministratori sulla base di una domanda scritta ai servizi specializzati dei rispettivi sistemi d’informazione (cpv. 1 e 2). L’ordinanza contiene ora anche una nuova disposizione sulla revoca dei diritti di accesso (cpv. 2). Questo riguarda principalmente la revoca dei diritti di accesso a persone che hanno concluso il loro rapporto

di lavoro e che erano state autorizzate ad accedere sulla base della loro attività presso un’autorità con diritti di accesso. Le autorità cantonali d’esecuzione non possono accedere ai dati raccolti nell’ambito delle attività d’esecuzione delle altre autorità cantonali (cpv. 5) tramite il servizio specializzato del rispettivo sistema d’informazione. Per i dati veterinari di ARES, l’accesso avviene inserendo il numero BDTA dell’azienda interessata, il numero d’identificazione dell’animale interessato e il nome del detentore (cfr. anche il commento agli art. 3–6). Per quanto concerne gli altri dati di ARES e per i dati di ASAN e di Fleko, l’accesso avviene dietro attivazione dei dati cor- rispondenti da parte dell’unità amministrativa cantonale alla cui area di competenza appar- tengono i dati (cpv. 5 lett. a). Le autorità cantonali d’esecuzione determinano i diritti di accesso dei terzi incaricati di compi- ti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari e li assegnano di conseguenza (cpv. 3).

Art. 9 L’articolo 9 è formulato in maniera più generica. In concreto prevede che le autorità che han- no un diritto di accesso possono divulgare i dati non degni di particolare protezione ad altre autorità se queste ultime ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti. Il requisito di una base legale formale per la trasmissione di dati personali degni di particolare protezione deriva dall’articolo 17 della legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1) e pertanto non occorre ripeterlo in questa sede.

Art. 10 Le autorità con diritto di accesso possono divulgare i dati dei sistemi d’informazione a terzi per scopi scientifici e statistici. L’anonimizzazione è ritenuta corretta se dai dati non si pos- sono trarre conclusioni su persone specifiche o identificabili con uno sforzo ragionevole.

Art. 11 Come già avviene secondo il diritto vigente, i tre sistemi d’informazione possono essere col- legati tra loro e con altri sistemi d’informazione. L’elenco rappresenta i potenziali collegamen- ti possibili. In effetti, tali collegamenti attivi con i sistemi di cui sopra esistono soprattutto per ASAN (con l’eccezione del Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria [SI AMV]). Ares è attualmente collegato solo ad ASAN, alla banca dati sul traffico di animali (BDTA) e al registro delle imprese e degli stabilimenti; Fleko è attualmente collegato solo alla BDTA. Il collegamento tra ASAN e Acontrol assicura, per esempio, che quando in Acontrol vengono registrate delle lacune identificate nel corso di un controllo, in ASAN viene attivato automaticamente un iter, con il quale ha luogo l’elaborazione successiva del controllo da parte delle autorità veterinarie.

Art. 14 Il comitato misto per ASAN è già responsabile oggi anche per ALIS e in futuro lo sarà anche per ARES e Fleko. La sua composizione sarà leggermente diversa: faranno parte del nuovo comitato cinque e non più quattro rappresentanti cantonali (quattro veterinari cantonali e un rappresentante di un ufficio cantonale in cui vengono svolte congiuntamente attività di ese-

cuzione inerenti il settore veterinario e la legislazione in materia di derrate alimentari). I si- stemi d’informazione dell’UFAG di cui al capoverso 2 sono in particolare Acontrol e BDTA.

Art. 15 L’articolo 15 prevede esplicitamente che il fornitore di servizi per il funzionamento di Fleko sia Identitas SA, che attualmente gestisce questo sistema d’informazione sulla base di un contratto con l’UFAG. L’articolo 7a capoverso 6 LFE autorizza il Consiglio federale a delega- re a Identitas SA ulteriori compiti necessari per attuare le misure e gestire i dati nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza alimentare. Il presuppo- sto è che questi compiti siano strettamente legati al compito centrale di Identitas SA, ovvero la gestione della banca dati sul traffico di animali. In virtù di questa disposizione, che sarà già effettiva al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, Identitas SA deve essere costituita giuridicamente come fornitore di servizi per Fleko (cfr. anche art. 5 cpv. 1 lett. d del progetto di ordinanza concernente Identitas SA e la banca dati sul traffico di animali). In futu- ro, l’accordo di prestazione con Identitas SA sarà concluso in futuro dall’USAV, perché Fleko contiene dati sulla sicurezza alimentare di competenza dell’USAV. Al pari di qualsiasi altro fornitore di prestazioni informatiche, Identitas dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere il proprio mandato secondo l’accordo di prestazione.

Art. 16 L’articolo 45c capoverso 3 LFE prevede che i costi per la gestione dell’ASAN, che compren- dono anche la manutenzione e il potenziamento del sistema d’informazione, siano sostenuti per un terzo dalla Confederazione e per due terzi dai Cantoni. L’articolo 45c capoverso 4 LFE autorizza il Consiglio federale a disciplinare l’assunzione dei costi dei sistemi d’informazione dell’USAV che non sono disciplinati a livello legislativo. Inoltre, il Consiglio federale disciplina l’assunzione dei costi in relazione al trasferimento di altri compiti a Identi- tas SA (art. 7a cpv. 6). Dato che ASAN, ARES e Fleko servono principalmente ad adempiere i compiti d’esecuzione dei Cantoni e pertanto sono gestiti primariamente nell’interesse dei Cantoni, è opportuno che siano questi ultimi a sostenere la maggior parte dei costi. Le recen- ti esperienze nell’ambito della pandemia di COVID hanno inoltre evidenziato ancora più chia- ramente l’importanza di una strategia di digitalizzazione coordinata tra Confederazione e Cantoni e dei relativi investimenti. In base alle disposizioni di cui sopra, ARES e FLEKO de- vono quindi essere finanziati come ASAN (1/3 Confederazione, 2/3 Cantoni). Inoltre il contri- buto cantonale per i servizi specializzati passa da 250 000 a 350 000 franchi all’anno. Ciò si rende necessario per coprire sia i costi crescenti del servizio specializzato per ASAN a causa delle nuove funzionalità (modulo per le epizoozie, sistema d’informazione geografica SIG), sia i costi dei servizi specializzati per ARES e FLEKO in maniera proporzionale da parte dei Cantoni. La disposizione secondo cui ciascun Cantone paga l’importo per almeno tre licenze è ripreso dal diritto in vigore. Tuttavia, è completato nel senso che si applica a più Cantoni che hanno un’autorità di esecuzione comune. Di conseguenza, questi Cantoni condividono anche l’importo per le licenze (cpv. 4). Ad esempio, l’ufficio di veterinaria dei Cantoni primitivi è responsabile dei Cantoni NW, OW, UR e SZ ed è considerato un’autorità di esecuzione (congiunta). Grazie a un nuovo modulo, i Cantoni non devono acquistare licenze aggiuntive per i terzi che agiscono per loro incarico. L’accesso ai sistemi d’informazione non dipende da un contributo finanziario e viene concesso agli utenti dei servizi specializzati sulla base dei diritti di accesso elencati nell’ordinanza.

Art. 17

L’USAV valuta i dati dei propri sistemi d’informazione e delle proprie applicazioni nel sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria (ALVPH). Questi dati servono all’USAV e alle autorità cantonali di esecuzione per le valuta- zioni nell’ambito dell’adempimento dei loro compiti legali in materia di protezione e salute degli animali nonché di sicurezza delle derrate alimentari. La piattaforma utenti protezione dei consumatori (cpv. 1 lett. f) non contiene dati personali. Per la valutazione e l’analisi dei dati provenienti da applicazioni e sistemi d’informazione di altro tipo (i cosiddetti sistemi fon- te), l’accesso è regolato dalle rispettive disposizioni legali (cpv. 2).

Art. 18 Questo articolo riassume le disposizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati e in- formatica. L’USAV è responsabile del rispetto delle disposizioni legali pertinenti. Per ciascun sistema d’informazione emana un regolamento sul trattamento dei dati e, negli accordi di prestazione e di utilizzazione, stipula gli obblighi delle altre parti contraenti in materia di pro- tezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica (cpv. 1). Il capoverso 2 corrispon- de al diritto vigente.

III. Modifica di altri atti normativi

L’allegato 4 disciplina la modifica degli atti in cui si cita l’O-SISVet e in cui si deve aggiornare il riferimento alla nuova ordinanza. Inoltre, l’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (n. 4, OELDerr, RS 817.042) e l’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (n. 5, OMCC, RS 817.190) devono essere integrate da una disposizione relativa alla registrazione dei risultati dei controlli (art. 6 cpv. 2 OELDerr e art. 55 cpv. 3 OMCC).

IV. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

I costi per l’estensione di Ares e per gli adeguamenti tecnici generali del sistema informativo, che saranno effettuati in questa occasione, ammontano a circa due milioni di franchi. Saran- no a carico dell’USAV e coperti dai fondi esistenti. Il progetto non comporta ripercussioni per il personale. L’ampliamento di Ares è giustificato da diverse ragioni: riduce il carico di lavoro delle autorità cantonali di esecuzione nella registrazione dei risultati dei controlli dei prodotti e dei processi e limita il tasso d’errore rispetto al metodo attuale (registrazione dei risultati in una lista Excel e trasmissione all’USAV con uno strumento di trasmissione dei dati o per e- mail). Ciò è in linea con la strategia informatica della Confederazione e dei Cantoni e tiene conto del principio «once only», secondo il quale i dati devono essere registrati una sola vol- ta e comunicati a un’autorità. Inoltre, i risultati di Ares permetteranno ai Cantoni e all’USAV di valutare meglio i dati dei controlli delle derrate alimentari e quindi di fare dichiarazioni più dettagliate sulla qualità dei controlli e sulla sicurezza alimentare. Ciò rafforza il controllo delle derrate alimentari e permette all’USAV di svolgere in modo più efficiente la sua funzione di sorveglianza sugli organi di esecuzione cantonali. La gestione di Ares non diventerà più co- stosa a causa dell’aggiunta dei dati sulla sicurezza alimentare. Il nuovo regolamento sull’assunzione dei costi da parte dei Cantoni in relazione a Fleko (cfr. art. 20) comporterà per loro un certo onere finanziario supplementare, il che sembra giustifi-

cato se si considera che il sistema d’informazione serve principalmente a svolgere i compiti d’esecuzione dei Cantoni. Per la Confederazione ciò comporta uno sgravio finanziario, dato che finora finanziava unilateralmente i costi per Fleko.

2. Ripercussioni sull’economia e sulla società

La revisione contribuisce a rafforzare il controllo delle derrate alimentari e la sicurezza delle derrate alimentari. Non ha ripercussioni sull’economia nazionale.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Le modifiche delle ordinanze proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0916.026.81, all. 11), e servono all’armonizzazione con quest’ultimo.

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