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Entrata in vigore parziale della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo; ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol

Berna, giugno 2021

Ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (OMPT) Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol

3.1 Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio federale di polizia e sul sistema 3.8 Ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia . 12

3.12.1. Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 3.12.2. Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e 3.12.3. Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del 3.12.4. Ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del

1 Situazione iniziale

La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) è stata adottata dall’As- semblea federale il 25 settembre 2020. Il referendum indetto contro la legge è riuscito. Il progetto è stato approvato nella votazione popolare del 13 giugno 2021. Il presente rapporto esplicativo descrive le modifiche di ordinanza necessarie per attuare le modifiche di legge del progetto MPT. Con gli adeguamenti delle ordinanze s’intende inoltre colmare puntualmente alcune lacune in merito alle possibilità di scambiare informazioni nella lotta alla criminalità organizzata. Questo permette anche di dar seguito a una parte delle richieste presentate dal postulato 20.3809 Gug- gisberg. È previsto che le modifiche di ordinanza entrino in vigore nel secondo trimestre del 2022 insieme alle leggi adeguate nell’ambito della MPT. Tre disposizioni della MPT che non necessi- tano di concretizzazione a livello di ordinanza, dovrebbero già entrare in vigore il 1° ottobre 2021 (art. 1a, 2a e 3a LUC). Da un sondaggio svolto presso i governi cantonali nel primo trimestre 2020 è emerso che diversi Cantoni dovranno procedere, al fine di poter attuare la MPT, alla creazione di nuove basi giuridiche o all’introduzione di una gestione della minaccia. Per questo motivo la maggior parte dei Cantoni ha chiesto che la MPT non entri in vigore prima del 1° gennaio 2022. Occorre inoltre considerare che dovranno essere creati nuovi collegamenti ai sistemi d’informa- zione di polizia della Confederazione. Infine, la procedura di consultazione relativa al presente progetto ha potuto essere aperta soltanto in seguito alla votazione popolare sulla MPT.

2 Punti essenziali

La MPT si prefigge innanzitutto di introdurre nuove misure preventive di polizia (art. 23k–23q nLMSI) per colmare importanti lacune nella lotta al terrorismo. Le misure potranno essere pro- nunciate da fedpol su richiesta dei Cantoni o del Servizio delle attività informative della Confede- razione (SIC). Verrà inoltre conferita a fedpol la possibilità di condurre indagini in incognito al fine di individuare reti criminali su Internet. In futuro, fedpol potrà quindi segnalare nel Sistema d’in- formazione Schengen (SIS) potenziali terroristi ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. Infine verrà introdotto un ulteriore motivo per la carcerazione preliminare (art. 75 LStrI) e la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStrI) di stranieri che vengono espulsi dalla Sviz- zera, ossia la minaccia per la sicurezza interna o esterna del Paese.

Nel quadro della MPT sono modificate le 13 leggi federali seguenti:

  • legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

  • legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);

  • legge sull’asilo (LAsi);

  • legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA);

  • legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d’identità, LDI);

  • Codice penale svizzero (CP);

  • legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes);

  • legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC);

  • legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

  • legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe);

  • legge federale sulla navigazione aerea (LNA);

  • legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudi- ziale, LCaGi);

  • legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomu- nicazioni (LSCPT).

Le modifiche di legge richiedono l’adeguamento di diverse ordinanze. Gran parte delle modifiche da apportare sono di carattere formale e concernono le concretizzazioni dei nuovi diritti d’ac- cesso. Nella MPT vengono infatti attribuiti diritti d’accesso al sistema centrale d’informazione sulla migrazione (SIMIC), al sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS), al si- stema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e al sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA) che occorre ora concretizzare nelle pertinenti ordinanze.

3 Commenti ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio fe-

derale di polizia e sul sistema d’informazione HOOGAN Le modifiche da apportare all’ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio federale di polizia e sul sistema d’informazione HOOGAN (OMPAH) sono di carattere formale.

Art. 5 cpv. 1 lett. b Nell’articolo 5 capoverso 1 lettera b «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «Ammini- strazione federale delle dogane (AFD)». L’articolo 24a capoverso 7 nLMSI, modificato dalla MPT, funge da base per la disposizione di ordinanza e rimanda ora all’AFD. Questa modifica non pone problemi visto che nell’ordinanza vigente figura già l’Amministrazione delle dogane.

Art. 7 cpv. 6, frase introduttiva, e 7 La frase introduttiva dell’articolo 7 capoverso 6 va adeguata in base all’articolo 24c capoverso 1 lettera a nLMSI modificata dalla MPT che prevede la possibilità di pronunciare un divieto, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera se la persona in questione è oggetto di un divieto di

accedere a un’area determinata o dell’obbligo di presentarsi. Nella disposizione va quindi indi- cato, oltre al divieto di accedere a un’area, anche l’obbligo di presentarsi alla polizia che può giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, se sono adempiute le ulteriori condizioni stabilite dalla norma.

All’articolo 7 capoverso 7 viene inserita l’«AFD» in analogia all’articolo 24a capoverso 7 nLMSI. Inoltre ora vengono menzionate anche le autorità di polizia dei Cantoni. Infatti, sarebbe deplore- vole se tali informazioni fossero accessibili alle autorità doganali e di polizia estere, ma non all’AFD e alle autorità di polizia cantonali.

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1, lett. d ed e, nonché cpv. 3, 4 lett. d, 5, 8 e 9

Nell’articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1, capoversi 3 e 9 l’espressione «sezione Tifoseria violenta», ormai desueta, è sostituita con «settore Tifoseria violenta». Nell’articolo 9 capoversi 1 lettera d, 3 lettera c e 4 lettera d i collaboratori dell’AFD impiegati per i controlli delle persone vanno menzionati come beneficiari dell’accesso a HOOGAN. Secondo il vigente articolo 9 capoverso 1 lettera d sono i servizi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell’AFD ad avere accesso a HOOGAN al fine di applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata. Il diritto vigente attribuisce l’accesso integrale ai collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive (art. 9 cpv. 3 lett. c), mentre il Cgcf dispone dell’accesso limitato (art. 9 cpv. 4 lett. d). In quanto formazione armata e in uniforme, il Cgcf è in primo luogo responsabile dei controlli delle persone (art. 91 cpv. 2 LD). La formulazione proposta si rifà al tenore inviato in consultazione nell’ambito della revisione della legge sulle dogane. Per motivi di coerenza e di uniformità dell’or- dinamento giuridico, occorre pertanto utilizzare questa formulazione in modo sistematico. Nell’ar- ticolo 9 capoverso 5 «Cgcf» è sostituito con «AFD». Quest’adeguamento è giustificato dal fatto che la restrizione dell’accesso viene già precisata con la modifica al capoverso 4 e che occorre quindi soltanto definire l’interfaccia tramite la quale accedere a HOOGAN.

Occorre abrogare l’articolo 9 capoverso 1 lettera e e capoverso 3 lettera b. Il diritto vigente con- ferisce al Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) il diritto di accedere alle informazioni concernenti gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive. Vi- sto che il Servizio centrale non esiste più, va stralciato anche il suo accesso online al sistema d’informazione.

Allegato Nell’allegato va stralciato il Servizio centrale che non esiste più. Si rimanda al commento all’arti- colo 9 capoverso 1 lettera e e capoverso 3 lettera b. Occorre inoltre sostituire l’espressione «se- zione Tifoseria violenta» con «settore Tifoseria violenta» come nell’articolo 9 capoverso 1 let- tera a numero 1, capoversi 3 e 9.

3.2 Ordinanza sulle attività informative

Il SIC è autorizzato, al pari dei Cantoni, a chiedere a fedpol di pronunciare misure preventive di polizia secondo gli articoli 23k–23q nLMSI (art. 23i nLMSI). A tal fine, il SIC deve disporre della possibilità giuridica di trasmettere a fedpol dati personali di rilievo.

Allegato 3 L’allegato 3 dell’ordinanza sulle attività informative (OAIn) va integrato con il numero 9.3.13 che rimanda alla LMSI. L’OAIn vigente prevede già la possibilità per il SIC di comunicare dati personali a fedpol per gli scopi elencati al numero 9.3 dell’allegato 3 (art. 32 cpv. 1 in combinato disposto con allegato 3). Il numero 9.3 finora non rimanda tuttavia alla LMSI che menziona le misure della MPT. Affinché il SIC possa avvalersi dei diritti conferitigli dalla MPT, è necessario completare di conseguenza l’allegato 3.

3.3 Ordinanza 2 sull’asilo

La Confederazione versa ai Cantoni un indennizzo forfettario per le spese derivanti dall’esecu- zione della legge sull’asilo (art. 88 cpv. 1 LAsi). La MPT estende il campo d’applicazione di quest’obbligo d’indennizzo ai rifugiati e agli apolidi contro i quali è stata pronunciata, con deci- sione passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 68 LStrI (art. 88 cpv. 3 nLAsi, art. 87 cpv. 1 lett. d nLStrI). Occorre ora adeguare le pertinenti disposizioni a livello di ordinanza.

Art. 24 cpv. 1 lett. bbis e dbis All’articolo 24 capoverso 1 lettere bbis e dbis occorre aggiungere un rinvio all’articolo 68 LStrI. Va evidenziato che la presente ordinanza sarà prossimamente rielaborata dalla SEM e che occorrerà prestare attenzione al debito coordinamento.

3.4 Ordinanza SIMIC

La MPT consente a fedpol e al SIC di accedere mediante procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri allo scopo di esaminare misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI (art. 9 cpv. 1 lett. l n. 3 e lett. p nLSISA). Occorre quindi adeguare di conseguenza l’ordi- nanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). Il si- stema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo.

Art. 9 lett. b n. 1 e n All’articolo 9 lettera b numero 1 occorre aggiungere che la divisione Diritto può accedere con pro- cedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri allo scopo di esaminare misure di respingi- mento e di allontanamento ai sensi della LStrI. Questa integrazione non comporta nuovi accessi ai dati in SIMIC. L’espressione «Servizio giuridico» è sostituita con «divisione Diritto» in seguito alla nuova designazione dell’unità. Un aggiunta è apportata anche all’articolo 9 lettera n che con- ferisce al SIC il diritto di accedere a SIMIC con procedura di richiamo allo scopo di esaminare misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI (n. 3). Visto che per individuare, sventare e contrastare il terrorismo possono essere utili le attività di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b–d della legge federale sulle attività informative (LAIn), la modifica prevede un pertinente rimando (n. 1).

Allegato 1 L’allegato 1 che elenca in modo esaustivo i dati contenuti in SIMIC e determina le autorizzazioni per la consultazione e il trattamento dei dati (art. 4 cpv. 3), va modificato sostituendo «Servizio giuridico» con la nuova denominazione «divisione Diritto». L’espressione «Amministrazione fe- derale delle dogane, compresi l’Ufficio centrale antifrode doganale e l’Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale» va semplificata in «Amministrazione federale delle dogane» che comprende anche gli altri servizi indicati. Non sono attribuiti nuovi accessi ai dati di SIMIC.

3.5 Ordinanza sui documenti d’identità

Per adempiere i propri compiti, il SIC deve poter verificare quanto prima l’identità di una persona, se è in possesso di indizi fondati secondo cui quest’ultima rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna oppure se la verifica serve a uno degli scopi di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a–d LAIn. Per questo motivo la MPT conferisce al SIC il diritto di accedere al sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA). La consultazione mediante procedura di richiamo prevede l’inserimento, tramite l’interfaccia di RIPOL, del numero del documento d’iden- tità di una persona direttamente da parte del SIC. Il SIC deve pertanto essere a conoscenza del numero del documento della persona in questione. La consultazione dei dati è limitata espressa- mente alla «verifica dell’identità» (art. 12 cpv. 2 lett. g nLDI), come previsto dal diritto vigente per l’AFD, per i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni nonché per il servizio di polizia della Confederazione designato competente per le richieste di verifica dell’identità pro- venienti dall’estero (art. 12 cpv. 2 lett. c, d ed f LDI).

Allegato 1 Nell’allegato 1 deve figurare anche il SIC. Tale integrazione deriva dall’adeguamento summen- zionato della LDI. L’articolo 30 capoverso 1 dell’ordinanza rimanda all’allegato 1 nel quale sono indicate le autorità che dispongono del diritto di elaborare o consultare i dati registrati in ISA. Il SIC è autorizzato a consultare i dati registrati in ISA, ma non a elaborarli. Può procedere alla consultazione mediante l’interfaccia di RIPOL, come nel caso degli altri servizi summenzionati, quando è a conoscenza del numero del documento d’identità della persona in questione. Se in- vece dovesse disporre unicamente del nome della persona, il SIC sarà tenuto a presentare a fedpol una domanda d’assistenza amministrativa.

3.6 Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giu-

stizia e polizia L’articolo 11a capoverso 3 autorizza fedpol a stipulare autonomamente con le autorità di perse- guimento penale cantonali convenzioni di natura operativa, tecnica e amministrativa necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. Questo adeguamento scaturisce da una modifica della LUC concernente la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della sicurezza. Nel contesto attuale, la lotta contro le forme di criminalità complesse e transfrontaliere necessita di un ampio coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni. La MPT crea all’articolo 1 nLUC la base legale, affinché la Confederazione e i Cantoni possano gestire strutture comuni e cooperare al loro interno. La conclusione di simili convenzioni di collaborazione compete al Consiglio fede- rale (art. 1 cpv. 4 nLUC). Nel messaggio del Consiglio federale concernente la MPT era già stata annunciata l’elaborazione di una base a livello di ordinanza, affinché le convenzioni concernenti aspetti di natura operativa, tecnica e amministrativa da stipulare con le autorità cantonali di per- seguimento penale non debbano essere trattate dal Consiglio federale. Queste convenzioni do- vranno poter essere concluse in modo autonomo e al livello opportuno da fedpol. È il caso in cui occorra, ad esempio, concretizzare sul piano operativo convenzioni generali sulla collaborazione. Potrebbe ad esempio essere oggetto di una simile convenzione la messa a disposizione di oggetti quali veicoli o apparecchiature IT tra autorità di polizia.

3.7 Ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

È compito dello Stato proteggere una persona che collabora in un procedimento penale assicu- rando così la sua disponibilità e la sua capacità di deporre. La protezione dei testimoni è un elemento essenziale della lotta contro le forme gravi della criminalità, il terrorismo e le organizza- zioni criminali. Essa è parte integrante delle norme internazionali in materia di lotta alla criminalità. In seguito all’adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro

la tratta di esseri umani, nel 2013 è stato istituito in seno a fedpol il Servizio nazionale di prote- zione dei testimoni. Il Consiglio federale è stato incaricato, nell’ambito della MPT, di concordare con i Cantoni una nuova ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testi- moni. Nell’ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes) va definita una nuova regolamentazione in materia di assunzione dei costi. Inoltre occorre apportare modifiche puntuali alle disposizioni che si sono rivelate poco applicabili. Sin dalla sua entrata in vigore nel 2013, l’OPTes non è mai stata oggetto di alcuna revisione.

Art. 2 cpv. 3 Secondo il vigente articolo 2 capoverso 3 la richiesta di attuazione di un programma di protezione dei testimoni deve essere corredata della documentazione necessaria per il suo esame, segna- tamente dell’estratto del registro esecuzioni e fallimenti della persona da proteggere. Con la pre- sente modifica, l’autorità richiedente dovrà presentare soltanto i documenti ai quali il Servizio di protezione dei testimoni non può accedere in altro modo, per esempio gli atti procedurali utili a valutare la minaccia cui è esposta la persona in questione (p. es. verbali d’interrogatorio, docu- menti sulle misure di protezione già adottate). Nella disposizione non occorre pertanto indicare a titolo esemplificativo l’estratto del registro esecuzioni e fallimenti, visto che il Servizio di protezione dei testimoni può procurarselo autonomamente, laddove necessario. Il presente adeguamento riduce quindi gli oneri amministrativi per le autorità richiedenti.

Art. 5 cpv. 4 La «Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni» necessita di un adeguamento visto che non distingue tra la fine del programma su richiesta della persona da proteggere e la fine del programma su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni. Il contenuto normativo dell’articolo 5 vigente si riferisce alla fine del programma su richiesta della persona da proteggere, concedendo a quest’ultima un periodo di riflessione di trenta giorni se desidera terminare il pro- gramma di protezione (cpv. 3). Le possibilità indicate all’articolo 11 LPTes per porre fine al pro- gramma di protezione dei testimoni comprendono tuttavia anche la fine su proposta del Servizio di protezione dei testimoni, per esempio se la persona da proteggere viola gli obblighi concordati (cpv. 1 lett. b). L’OPTes, invece, non contempla simili concretizzazioni per porre fine su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni. Con la presente modifica s’intende colmare questa la- cuna. In concreto, l’articolo 5 disciplinerà la fine del programma di protezione dei testimoni su richiesta della persona da proteggere, mentre il nuovo articolo 5a sarà dedicato alla fine su ri- chiesta del Servizio di protezione dei testimoni (cfr. qui di seguito).

Con la modifica dell’articolo 5 capoverso 4 la fine del programma su richiesta della persona da proteggere non dipenderà più dalla «richiesta del Servizio di protezione dei testimoni». Il direttore di fedpol deve in ogni caso poter porre fine al programma di protezione dei testimoni, se la per- sona da proteggere lo chiede espressamente (art. 11 cpv. 3 LPTes). Non risulta chiaro perché

nella prassi dovrebbe essere necessaria una richiesta esplicita da parte del Servizio di protezione dei testimoni. Sul piano interno, quest’ultimo può comunque attivarsi e portare casi concreti all’at- tenzione del direttore di fedpol.

L’articolo 5a verte sulla fine del programma su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni. Stabilisce le condizioni secondo le quali il direttore di fedpol può porre fine al programma di pro- tezione su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni (cpv. 1) e quali servizi occorre previa- mente coinvolgere (cpv. 2). Il contenuto normativo corrisponde sostanzialmente al tenore dell’ar- ticolo 11 capoversi 1 e 2 LPTes; per motivi di trasparenza, va tuttavia integrato anche a livello di ordinanza.

L’articolo 5b intende garantire che la fine del programma di protezione dei testimoni ai sensi degli articoli 5 e 5a debba di norma essere notificata di persona. La comunicazione personale va ese- guita tenendo conto delle prescrizioni di cui agli articoli 34 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa (PA). Si può per esempio rinunciare eccezionalmente a una notifica personale se la persona in questione è irreperibile. In tal caso, il Servizio di protezione dei testi- moni cerca di assicurare in altro modo che la persona interessata prenda conoscenza della fine del programma, per esempio tramite il suo patrocinatore.

Art. 18 L’articolo 18 può essere abrogato. Nell’ambito della MPT è stato abrogato l’articolo 34 capo- verso 2 LPTes che prevedeva la suddivisione delle spese di gestione in parti uguali tra la Confe- derazione e i Cantoni. Visto che il medesimo disciplinamento si trova nell’articolo 18 capoverso 1 OPTes, quest’ultimo va abrogato. Anche il capoverso 2 può essere abrogato, il suo contenuto normativo è trasferito nell’articolo 19 capoverso 2 (cfr. qui di seguito).

Art. 19 L’articolo 19 capoverso 1 stabilisce che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) con- corda con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) la ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. Questa modifica scaturisce dall’adeguamento dell’articolo 34 capoverso 3 nLPTes, eseguito nell’ambito della MPT, che legittima il Consiglio federale a concordare con i Cantoni la ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. Il disciplinamento vigente che prevede la sud- divisone di queste spese in parti uguali, si è rivelato troppo rigido ed è stato motivo di forti critiche da parte dei Cantoni. Il Servizio di protezione dei testimoni è subordinato a fedpol. Pare quindi

opportuno conferire al DFGP l’incarico di elaborare una convenzione sulla suddivisione tra Con- federazione e Cantoni delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni.

In concreto viene proposto che la Confederazione assuma l’integrità delle spese di gestione e che ciò venga disciplinato all’interno di una convenzione tra il DFGP e la CDDGP. L’ente pubblico richiedente sarà tenuto, come finora, a coprire i costi relativi al singolo caso. Questa regola s’im- pone in particolare perché l’esercizio del Servizio di protezione dei testimoni costituisce un ob- bligo di diritto internazionale. Nell’ambito della ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, la Svizzera si è impegnata a creare un Servizio nazio- nale di protezione dei testimoni. Si tratta di una prestazione di base che la Confederazione è tenuta a fornire. fedpol deve garantire, entro un determinato limite, la gestione del Servizio di protezione dei testimoni come prestazione di mantenimento senza tuttavia poter determinare i casi in entrata e quindi nemmeno l’onere lavorativo. Se la Confederazione assume l’integralità delle spese di gestione, quando i Cantoni hanno meno bisogno le risorse del Servizio di prote- zione dei testimoni possono essere impiegate per i casi del Ministero pubblico della Confedera- zione e/o dei tribunali penali internazionali. Il principio di causalità viene disatteso, se i Cantoni sono tenuti a partecipare a una ripartizione fissa delle spese di gestione, a prescindere dal nu- mero reale di casi. Il disciplinamento proposto è giustificato anche perché, nell’ambito della pro- tezione dei testimoni, la Confederazione non può esporre ai Cantoni le sue spese con la solita trasparenza. Da anni i Cantoni criticano la mancanza di trasparenza da parte del Servizio di pro- tezione dei testimoni. Si tratta di una critica fondata visto che i Cantoni contribuiscono alla ge- stione del Servizio senza tuttavia sapere cosa succede realmente con il denaro versato. Per mo- tivi di sicurezza non è possibile rendere pubblici i dettagli dell’attività del Servizio di protezione dei testimoni, motivo per cui è opportuno che la Confederazione si faccia carico di tutte le spese di gestione. L’assunzione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni da parte della Confederazione è giustificata anche perché la maggior parte dei procedimenti cantonali non entrano in linea di conto per un programma di protezione dei testimoni. Sono infatti in primo luogo

i reati che rientrano nella sfera di competenza della Confederazione ad adempiere i requisiti della LPTes, come i crimini compiuti da organizzazioni criminali o terroristiche (mafie, IS, Al-Qaïda ecc.). Il Servizio di protezione dei testimoni collabora inoltre con l’estero e con i tribunali penali internazionali e tali prestazioni non vanno direttamente a beneficio dei Cantoni. Considerata la complessità delle misure di protezione dei testimoni è necessario che le conoscenze specifiche siano centralizzate presso il Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione. Solo così il Servizio può lavorare in modo professionale. Sulla base delle decisioni unanimi dell’assemblea tenutasi nell’autunno 2019, anche la CDDGP è favorevole al fatto che, con l’entrata in vigore della MPT, i Cantoni non debbano più contribuire alle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni, visto che tra il 2013 e il 2018 sono stati trattati soltanto sei casi cantonali di protezione dei testimoni. Nel 2019 era pendente un solo caso cantonale.

L’articolo 19 capoverso 2 disciplina le conseguenze di un mancato accordo tra le parti della Con- venzione. L’articolo 7 della Convenzione tra il DFGP e la CDDGP prevede che la Convenzione può essere denunciata da ciascuna Parte per la fine di un anno civile con un preavviso di due anni. Per un simile caso occorre creare una disposizione di carattere generale che disciplini l’as- sunzione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. Se a causa di diver- genze non fosse possibile raggiungere un accordo amichevole, si applicherà la regola vigente della ripartizione a metà delle spese di gestione. Tale regola si ispira all’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza vigente e prevede che sia l’Ufficio federale di statistica a fornire le informazioni necessarie sulla base dell’anno precedente. In considerazione dell’articolo 34 capoverso 3 nLPTes conviene disciplinare le precisazioni direttamente nella Convenzione e non a livello di ordinanza. L’articolo 5 della Convenzione specifica che eventuali divergenze in merito alle spese vanno risolte di comune accordo tramite negoziati.

L’articolo 19 capoverso 3 elenca le singole voci delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. Il tenore è invariato rispetto a quello dell’articolo 19 vigente ed è stato inserito come nuovo capoverso 3. Non sono interessate dalla proposta di ripartizione delle spese, le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per le misure di protezione dei testimoni nel quadro di programmi di protezione dei testimoni. Le spese di sostentamento conti- nuano ad andare a carico dell’ente richiedente, Confederazione o Cantone (art. 34 cpv. 1 LPTes in combinato disposto con art. 17 cpv. 1 OPTes). I Cantoni continuano inoltre ad assumere le spese per i loro casi di protezione dei testimoni.

Numero e provenienza dei casi di protezione dei testimoni trattati tra il 2015 e il 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Kanton Bund Ausland gesamt

Art. 20 Occorre modificare l’articolo 20 capoverso 1 affinché siano le «autorità cantonali» a beneficiare delle prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata. Secondo il tenore vigente del

capoverso, le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata sono prestazioni fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alle autorità nazionali di polizia, la cui entità, durata, natura o complessità superano ampiamente le prestazioni ordinarie fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alla polizia nel quadro dell’assistenza amministrativa generale. Visto che secondo l’ar- ticolo 35 LPTes sono i Cantoni a indennizzare alla Confederazione le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes, restrin- gere il campo d’applicazione alle «autorità nazionali di polizia» è troppo restrittivo.

L’articolo 20 capoverso 2 deve essere adeguato. L’esperienza mostra che nella prassi la vigente regolamentazione in materia di indennizzo comporta un onere amministrativo sproporzionato per il Servizio di protezione dei testimoni. Occorre pertanto trovare una soluzione più semplice e di facile attuazione per la fatturazione. È quindi opportuno riformulare la frase introduttiva come disposizione potestativa così da mettere in chiaro che in tale contesto il Servizio di protezione dei testimoni dispone di un certo margine di manovra. Se per esempio il Servizio dovesse sempre fatturare la consulenza e il sostegno ai Cantoni (cfr. lett. a), andrebbero fatturate quasi tutte le attività del Servizio di protezione dei testimoni. Un obbligo d’indennizzo di tale portata è in con- trasto con il capoverso 1 secondo cui vanno indennizzate soltanto le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata la cui entità, durata, natura o complessità superano ampiamente le prestazioni ordinarie. Contrariamente al vigente capoverso 2, l’espressione «in particolare» nella frase introduttiva del nuovo capoverso 2 precisa che l’elenco non è esaustivo. Nella prassi, il Servizio di protezione dei testimoni non attua mai in modo esaustivo le misure di protezione, bensì sempre in collaborazione con l’autorità richiedente. La lettera a non è praticabile e può quindi essere stralciata. Lo stesso vale per la lettera c vigente secondo cui la messa a disposizione di apparecchiature e di infrastruttura da parte del Servizio di protezione dei testimoni è soggetta a indennizzo. Tale messa a disposizione fa parte dell’assistenza amministrativa in materia di polizia che è in genere prestata gratuitamente (cfr. art. 5 della Convenzione quadro tra il DFGP e la CDDGP, sottoscritta il 14 e il 15 novembre 2013, sulla collaborazione di polizia tra la Polizia giu- diziaria federale e i corpi di polizia cantonali e comunali). La lettera c può pertanto essere abro- gata. Le vigenti lettere b e d diventano quindi le nuove lettere a e b.

Art. 21 L’articolo 21 capoverso 1 primo periodo va stralciato. Le prestazioni del Servizio di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a e b sono indennizzate nella misura in cui i costi superano i 1000 franchi per caso. Questa disposizione ha di fatto comportato una disparità di trattamento dei Cantoni, in quanto i Cantoni distanti da Berna si vedevano confrontati con costi superiori ai 1000 franchi per caso già per il semplice spostamento degli agenti del Servizio di protezione dei testimoni, mentre i Cantoni più vicini non rischiavano di dover far fronte a costi così elevati. Lo stralcio non concerne il resto del capoverso secondo cui le prestazioni del Servizio di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera a sono conteggiate in base a

una tariffa di 150 franchi per persona e per ora, per un importo massimo di 1000 franchi per giorno e per persona.

Il vigente articolo 21 capoverso 2 va stralciato. L’uso di apparecchiature speciali e di infrastruttura rientra nell’assistenza amministrativa in materia di polizia ed è in genere gratuita (cfr. art. 5 della Convenzione quadro tra il DFGP e la CDDGP, sottoscritta il 14 e il 15 novembre 2013, sulla col- laborazione di polizia tra la Polizia giudiziaria federale e i corpi di polizia cantonali e comunali). Il vigente capoverso 3 diventa quindi il nuovo capoverso 2 e rimanda all’articolo 20 capoverso 2 lettera b.

Art. 22 L’articolo 22 rimanda al nuovo articolo 20 capoverso 2 lettera b.

Art. 23 L’articolo 23 va completato in modo che le prestazioni di consulenza e di sostegno indennizzate dai Cantoni vadano detratte dalle spese di gestione dovute. Con la precisazione delle spese di gestione «dovute», si evidenzia che i Cantoni devono partecipare alle spese di gestione solo se la Confederazione e i Cantoni non riescono ad accordarsi sulla ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni (nuovo art. 19 cpv. 2 OPTes). Come illustrato nel com- mento all’articolo 19, il Consiglio federale propone di sancire nella Convenzione un’assunzione integrale delle spese di gestione da parte della Confederazione.

Art. 24 cpv. 1 lett. b e 2 lett. b L’articolo 24 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera b va modificato precisando che fedpol rilascia una fattura o un conteggio per le spese di gestione «dovute». Si rimanda al commento all’articolo 23.

3.8 Ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in

seno all’Ufficio federale di polizia La LUC ha subito importanti modifiche nell’ambito della MPT. Per contrastare le forme di crimi- nalità complesse e transfrontaliere come il terrorismo, nell’attuale contesto caratterizzato da In- ternet e dalle reti sociali occorrono sia nuove strutture e forme di collaborazione, sia un ampio coordinamento tra Confederazione e Cantoni. Le modifiche della LUC richiedono un adegua- mento dell’ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia.

La lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e ad altre forme di criminalità transnazionale è un compito che la Confederazione e i Cantoni sono chiamati ad affrontare insieme. La strategia

di lotta alla criminalità 2020-2023 del DFGP definisce la lotta al terrorismo, alla criminalità e ad altre forme di criminalità transnazionale come obiettivo centrale della politica di sicurezza. La strategia è armonizzata con quella del Ministero pubblico della Confederazione, per conto del quale fedpol indaga nei settori di competenza federale. La strategia è inoltre consolidata anche con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera e con i partner federali.

Art. 1 lett. e L’articolo 1 lettera e va adeguato alle nozioni in uso. Secondo tale disposizione, la Polizia giudi- ziaria federale (PGF) funge da ufficio centrale per la lotta contro la tratta delle bianche. La norma fa riferimento all’articolo 1 dell’Accordo internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, concluso nel 1904. L’espressione «tratta delle bianche» è ormai desueta . Il compito della PGF non si limita più sol- tanto a contrastare la tratta delle bianche, ma si riferisce in generale alla lotta alla tratta di esseri umani. L’espressione «tratta delle bianche» va quindi sostituita con «tratta di esseri umani». Oc- corre inoltre rimandare all’articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani che obbliga le Parti ad adottare misure per stabilire o rafforzare il coordinamento a livello nazionale tra i vari organi responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani. In qualità di ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva a livello internazionale, la PGF svolge compiti di coordinamento soprattutto nell’ambito delle indagini intercantonali (art. 2a lett. b nLUC).

Art. 3 cpv. 1 e 3, primo periodo L’articolo 3 capoverso 1 necessita di un adeguamento di natura redazionale. Gli articoli 1 e 2 LUC che disciplinano i compiti degli uffici centrali, sono stati spostati nell’ambito della MPT diventando i nuovi articoli 2 e 2a. L’articolo 2a sui compiti da assolvere contiene inoltre una nuova lettera f destinata alla conduzione di indagini di polizia giudiziaria prima dell’apertura di un procedimento penale. La presente disposizione va quindi modificata in modo da rimandare al nuovo articolo 2a nLUC e, all’interno del medesimo, anche alla lettera f. Visto che le indagini di polizia giudiziaria prima dell’apertura di un procedimento penale vanno oltre i compiti di informazione e coordina- mento, l’espressione «compiti d’informazione e coordinamento» va sostituita con la nozione più generica di «compiti». «Ufficio federale di polizia» va inoltre sostituito con «fedpol».

L’articolo 3 capoverso 3 primo periodo deve rimandare al nuovo articolo 2a nLUC, poiché nel quadro della MPT gli articoli 1 e 2 LUC sono stati spostati diventando i nuovi articoli 2 e 2a. L’in-

La Svizzera ha ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prosti- tuzione infantile e la pedopornografia e il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini. Nell’ambito del processo di ratifica l’articolo 182 CP sulla tratta di esseri umani è stato rielaborato e adeguato alla definizione internazionale di tratta di esseri umani.

dicazione della divisione va inoltre sostituita dall’espressione «Polizia giudiziaria federale». L’in- dicazione, all’interno di un’ordinanza del Consiglio federale, di una divisione di un ufficio federale è in effetti una questione delicata sotto il profilo del diritto organizzativo.

L’articolo 23n nLMSI crea la possibilità di pronunciare un divieto di lasciare il Paese nei confronti di potenziali terroristi. Se la persona interessata possiede la cittadinanza svizzera, fedpol le rila- scia un attestato sostitutivo di cittadinanza e di identità per la durata del divieto di lasciare il Paese. Se si tratta di un cittadino straniero, fedpol può rilasciargli soltanto un attestato sostitutivo di iden- tità. I requisiti posti all’attestato sostitutivo di cui all’articolo 23n capoverso 8 nLMSI vanno disci- plinati nell’ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia. L’attestato sostitutivo non è un documento d’identità ai sensi della legge sui documenti d’identità, tuttavia espleta un effetto simile a un documento d’identità. L’attestato sostitutivo serve a comprovare la propria identità, in particolare nelle relazioni giuridiche con le autorità e altri terzi. Sull’attestato occorre annotare che la persona non è autorizzata a lasciare la Svizzera. Tranne per quanto concerne il divieto di lasciare il Paese, la persona interessata deve poter continuare a esercitare i suoi diritti civili. Continua quindi ad aver diritto per esempio ad affittare un apparta- mento, a sposarsi o a concludere un abbonamento.

L’articolo 3a capoverso 1 stabilisce i dati che devono figurare sull’attestato sostitutivo di cui all’ar- ticolo 23n capoverso 8 nLMSI. Si tratta delle informazioni seguenti sulla persona il cui documento di viaggio è stato sequestrato o messo al sicuro (lett. a): 1. fotografia, 2. cognome e nome, 3. sesso, 4. luogo di nascita, 5. data di nascita, 6. luogo d’origine, 7. cittadinanza, 8. statura, 9. firma. Se disponibili, l’attestato sostitutivo contiene anche i dati seguenti sul documento di viaggio se- questrato o messo al sicuro (lett. b): 1. categoria, 2. numero, 3. data di rilascio, 4. durata di vali- dità. Infine, contiene anche una menzione secondo cui la persona non è autorizzata a lasciare la Svizzera (lett. c).

L’articolo 3a capoverso 2 precisa che l’attestato sostitutivo non contiene dati sul luogo d’origine o sulla cittadinanza se la persona è un cittadino straniero. Il diritto nazionale può prevedere sol- tanto un attestato che comprovi la cittadinanza dei propri cittadini.

L’articolo 3a capoverso 3 impone a fedpol di informare il servizio della SEM competente per i documenti di viaggio quando sono stati messi al sicuro documenti di viaggio esteri ai sensi dell’ar- ticolo 23n capoverso 2 lettera b nLMSI. In tal modo s’intende evitare che le persone in questione richiedano nuovamente il rilascio di un documento di viaggio in virtù dell’articolo 59 LStrI, contra- riamente allo scopo perseguito dall’articolo 23n capoverso 2 lettera b nLMSI.

L’articolo 3a capoverso 4 precisa che il documento di viaggio è restituito non appena non sussi- stono più i motivi per il sequestro o la messa al sicuro. È il caso segnatamente quando le misure

preventive di polizia di cui agli articoli 23k–23q nLMSI decadono e non sono prorogate oppure se sono revocate da un giudice (art. 24g nLMSI).

Art. 4 cpv. 1 lett. h–j Il vigente articolo 4 capoverso 1 enumera sostanzialmente le autorità che secondo l’articolo 4 LUC sono tenute a collaborare con la PGF. L’applicazione di tale norma a casi di criminalità organizzata ha dato adito a insicurezza presso le autorità federali e cantonali. Le autorità in effetti sono disposte a collaborare con la PGF. Nella prassi, tuttavia, vi è una certa confusione su quali autorità rientrino realmente nel campo d’applicazione dell’elenco di cui all’articolo 4 capoverso 1 e sono pertanto dispensate dall’obbligo di serbare il segreto d’ufficio.

All’articolo 4 capoverso 1 lettere h–j s’intende concretizzare quali autorità sono tenute, su richie- sta della PGF, a collaborare e a informare ai sensi dell’articolo 4 LUC. Le autorità esplicitamente menzionate in tal senso sono l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e le autorità competenti per l’aggiudicazione di commesse pubbliche. Si tratta di autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circolazione di determinati beni ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera e LUC che funge da base legale formale. Per la PGF sono centrali i beni notoriamente commerciati nell’ambito della criminalità organizzata. La criminalità ambientale che in determinati settori mostra indizi di un coinvolgimento della criminalità organizzata, attualmente pone le autorità di perseguimento penale dinanzi a sfide. Anche l’UFAM partecipa al progetto «Countering Organised Crime». Questo metodo di collaborazione si pre- figge di coordinare più strettamente la collaborazione interdisciplinare tra gli attori del persegui- mento penale e altre autorità della Confederazione e dei Cantoni. Un altro esempio è la SECO competente, tra l’altro, delle autorizzazioni in materia di materiale bellico. Se nell’adempimento dei suoi compiti constata che il materiale bellico potrebbe essere utilizzato da organizzazioni cri- minali o terroristiche, in futuro non soltanto dovrà poter vietare l’esportazione, bensì anche colla- borare con la PGF. Per autorità competenti per l’aggiudicazione di commesse pubbliche s’inten- dono le autorità che assolvono a livello cantonale i compiti che a livello federale competono all’Uf- ficio federale delle costruzioni e della logistica. Nell’adempimento delle loro attività, anche queste autorità si vedono regolarmente confrontate con situazioni che lasciano supporre un coinvolgi- mento della criminalità organizzata. È quindi fondamentale procedere a una precisazione dell’or- dinanza affinché l’UFAM, la SECO e le autorità competenti per l’aggiudicazione di commesse pubbliche possano disporre, con le possibilità menzionate, di uno strumento per contrastare effi- cacemente la criminalità organizzata. Le autorità indicate saranno tenute a collaborare e a infor- mare ai sensi dell’articolo 4 LUC quando la PGF chiederà loro informazioni. La collaborazione

avviene pertanto su iniziativa della PGF e si basa di norma su una richiesta in relazione a una fattispecie concreta da chiarire.

Art. 6 cpv. 2, frase introduttiva e lett. i e j La frase introduttiva richiede una precisazione: la PGF può comunicare spontaneamente i dati personali alle autorità elencate nel capoverso, affinché possano adempiere i loro compiti legali. I dati non vanno quindi trasmessi solo a titolo di sostegno, ma al fine di adempiere i compiti legali.

L’articolo 6 capoverso 2 lettera i è modificato in modo da rimandare all’articolo 2 capoverso 2 let- tere a e b LMSI. Il rimando originario non è più valido visto che l’articolo 2 capoverso 4 LMSI è stato abrogato con effetto dal 1° settembre 2017. Il contenuto normativo figura ora nell’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LMSI.

L’articolo 6 capoverso 2 lettera j è un’integrazione che permette alla PGF di comunicare dati per- sonali ai servizi di polizia competenti in materia di controlli dei precedenti personali ai sensi dell’ar- ticolo 108b–108e della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, per l’accer- tamento di eventuali rischi per la sicurezza, sempreché si tratti di informazioni attendibili. In questo modo nella MPT si garantisce che il personale aeronautico di imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera e tutte le altre persone che hanno o dovranno avere accesso all’area di sicurezza di un aeroporto saranno sottoposte a un controllo dei precedenti personali. A tal fine, l’impresa di trasporto aereo o l’esercente dell’aeroporto può rivolgersi al servizio di polizia cantonale compe- tente. La presente modifica permette alla PGF di comunicare al competente servizio di polizia cantonale le informazioni necessarie per il controllo dei precedenti personali. La base legale for- male per tale autorizzazione è fornita dagli articoli 13 capoverso 1 LUC e 10 LMSI.

L’articolo 8 capoverso 3bis è abrogato senza essere sostituito. La delega dei compiti agli agenti di collegamento dell’AFD finora disciplinata dal presente capoverso, è ora sancita a livello di legge dall’articolo 5 capoverso 1bis nLUC.

3.9 Ordinanza JANUS

Con la MPT sono stati creati nuovi accessi a JANUS. Le informazioni scaturite dal confronto con il registro dei dati sul terrorismo possono ora essere comunicate anche alla SEM, alle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LMSI e alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni (art. 17b nLSIP). JANUS è il sistema d’informazione della PGF.

Art. 3 cpv. 1 lett. b, f–i, nonché cpv. 2 Nella frase introduttiva dell’articolo 3 capoverso 1 occorre sostituire «articolo 2» con «arti- colo 2a». Nella MPT i compiti degli uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale sono disciplinati infatti dal nuovo articolo 2a nLUC.

Nell’articolo 3 capoverso 1 lettere b, f, g e h nonché nel capoverso 2 vanno modificati i rimandi relativi agli articoli 336 e 337 CP. Con l’entrata in vigore del Codice di procedura penale (CPP) il 1° gennaio 2011, gli articoli 336 e 337 CP sono stati abrogati . Il loro contenuto normativo è stato inserito negli articoli 23 e 24 CPP che nella presente modifica vanno pertanto indicati come rife- rimento.

L’articolo 3 capoverso 1 lettera i rimanda al nuovo articolo 3a nLUC, creato nell’ambito della MPT, che autorizza gli uffici centrali a condurre, nel quadro dei loro settori di attività e di competenza, indagini in incognito su Internet e nei media elettronici. Affinché i dati raccolti in tale contesto possano essere trattati in JANUS, occorre ampliare il campo d’applicazione della norma alle in- dagini in incognito.

Art. 8 cpv. 8, primo periodo Nell’articolo 8 capoverso 8 primo periodo occorre sostituire «articolo 2» con «articolo 2a». Nella MPT i compiti degli uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale sono disciplinati infatti dal nuovo articolo 2a nLUC.

Art. 11 cpv. 1 lett. k L’articolo 11 capoverso 1 va completato con una lettera k che attribuisce l’accesso online a JA- NUS ai collaboratori dell’AFD impiegati per il perseguimento penale, l’analisi dei rischi e il con- trollo delle persone al confine e in Svizzera. La MPT ha conferito all’AFD, per l’adempimento dei suoi compiti legali, l’accesso al «sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Con- federazione» (art. 10 cpv. 4 lett. e nLSIP), al «sistema di trattamento dei dati relativi ai reati fede- rali» (art. 11 cpv. 5 lett. e nLSIP) e al «sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale» (art. 12 cpv. 6 lett. d nLSIP). JANUS si compone di questi sottosistemi (art. 1 cpv. 2 dell’ordinanza JANUS). L’accesso al «sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale» in quanto parte di JANUS (art. 1 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza JANUS) attualmente è già garantito dall’articolo 13 ca- poverso 3 LSIP, nella misura in cui l’AFD agisce in qualità di autorità di perseguimento penale della Confederazione.

L’ordinanza JANUS disciplina gli utenti e i diritti d’accesso (cfr. art. 1 cpv. 1). L’articolo 11 capo- verso 1 ora concretizza anche i servizi che dovranno poter accedere a JANUS. I diritti d’accesso dell’AFD accordati dalla MPT, vanno pertanto precisati nella presente ordinanza. Poiché si tratta del sistema d’informazione della PGF che contiene dati degni di particolare protezione, l’accesso online a JANUS va accordato solo ai collaboratori dell’AFD impiegati per il perseguimento penale,

RU 2010 1881; FF 2006 989

l’analisi dei rischi e il controllo delle persone alle frontiere interne e in Svizzera. La formulazione proposta è già stata scelta nell’ambito di altri progetti.

Gli articoli 29o–29w vanno adeguati relativamente allo «strumento di confronto dei dati sul terro- rismo». In occasione dell’introduzione del registro nel 2014, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza aveva già precisato che per la gestione duratura del registro sarebbe stato necessario creare un’esplicita base legale formale. Con la MPT si è tenuto debitamente conto di tale esigenza, infatti gli articoli 17a e 17b nLSIP fungono da base per lo strumento rino- minato «registro dei dati sul terrorismo».

Gli articoli 29p e 29s vanno abrogati, visto che il loro contenuto normativo è stato integrato negli articoli 17a e 17b nLSIP. L’adeguamento dell’articolo 29q prevede che fedpol, per il confronto dei dati secondo l’articolo 17a capoverso 2 nLSIP, utilizzi tecnologie all’avanguardia. Al momento viene impiegato un computer stand-alone il cui esercizio è caro e richiede la presenza di una persona. Ogni giorno i dati rilevanti devono essere trasferiti manualmente tramite chiave USB. A causa della pandemia di COVID-19, nel 2020 per esempio non è stato possibile trasferire pro- gressivamente i dati. Ciò costituisce un rischio per la sicurezza. La creazione di una piattaforma Intranet dove i dati sono aggiornati costantemente potrebbe essere una soluzione, a condizione che i dati personali messi a disposizione nell’ambito della cooperazione nazionale e internazio- nale di polizia siano protetti da ogni abuso. Nel titolo della sezione 5b e negli articoli 29o, 29r, 29t, 29u e 29v occorre infine sostituire «strumento di confronto dei dati sul terrorismo» con «registro dei dati sul terrorismo» conformemente all’articolo 17a nLSIP. L’articolo 29v è ridotto a beneficio della leggibilità, poiché è chiaro che il diritto di consultare sul posto il registro dei dati sul terrorismo non è accordato per motivi legati alla sicurezza delle informazioni.

Allegato 2 La possibilità di consultare JANUS integra l’AFD maggiormente nel dispositivo del perseguimento penale federalista della Svizzera. Nella lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi della criminalità si tratta di riunire le forze e le informazioni contro gli autori quasi sempre organizzati su scala internazionale, di evitare interferenze dovute all’ignoranza concernente le indagini in corso in seno ai Cantoni e alla PGF e di riuscire a individuare nessi finora rimasti sommersi con altri reati e procedimenti. I diritti d’accesso accordati all’AFD dalla MPT sono precisati nell’arti- colo 11 capoverso 1 lettera k. Si propone di concedere l’accesso online a JANUS ai collaboratori dell’AFD impiegati per il perseguimento penale, l’analisi dei rischi e il controllo delle persone alle frontiere interne e in Svizzera. Nell’allegato 2 al numero «1.2 Sistema di trattamento dei dati re- lativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)» vanno pertanto indicate le unità dell’AFD che ottengono accesso online a JANUS. Occorre adeguare la parte concernente l’AFD. Vanno inseriti i respon- sabili specialistici delle applicazioni (RSA) e i responsabili tecnici delle applicazioni (RTA) che

garantiscono il supporto agli impiegati dell’AFD e necessitano dell’accesso per risolvere eventuali problemi di natura tecnica o specialistica. L’accesso serve anche per testare nuove versioni del sistema in modo da garantire che gli accessi e la visualizzazione dei dati da parte dell’AFD fun- zioni correttamente. L’accesso online a JANUS è inoltre accordato a unità specifiche in seno agli ambiti direzionali Perseguimento penale, Analisi dei dati e dei rischi nonché Operazioni. La for- mulazione scelta nell’articolo 11 capoverso 1 lettera k per designare chi ha il diritto di accedere, copre tutte le unità dell’AFD menzionate.

Nell’ottobre 2010, la Polizia degli stranieri della città di Berna (PolStr Berna) ha presentato a fedpol una domanda di accesso alla banca dati JANUS. La domanda è stata approvata l’8 no- vembre 2010. Quale motivazione era stato addotto che soprattutto i controlli delle persone da parte della polizia degli stranieri in occasione di interventi volti a combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti possano essere considerati attività di polizia giudiziaria, andando così a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 11 LSIP e 2 dell’ordinanza JANUS. La PolStr Berna è inoltre considerata un servizio cantonale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 11 capo- verso 1 lettera c dell’ordinanza JANUS che, nell’ambito delle sue competenze, collabora con la PGF. La questione se le polizie degli stranieri di altri Cantoni debbano anch’esse avere accesso alla banca dati JANUS non è oggetto della presente revisione. Un tale diritto d’accesso andrebbe piuttosto chiarito nuovamente in caso di una domanda formale indirizzata a fedpol. Nell’allegato 2 la PolStr Berna va quindi aggiunta in qualità di servizio autorizzato a consultare il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali.

3.10 Ordinanza RIPOL

L’ordinanza RIPOL disciplina il sistema di ricerca informatizzato di polizia sotto il profilo giuridico- materiale.

Allegato 1 Nell’allegato 1 occorre sostituire «Organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile (OESC)» con la vigente denominazione ufficiale «Ufficio federale del servizio civile (CIVI)». La sigla «Swissmedic» va inoltre completata con la denominazione «Istituto svizzero per gli agenti terapeutici». Questi adeguamenti non comportano modifiche materiali. Tra le autorità autorizzate a visualizzare i dati registrati in RIPOL va inserita anche la Polizia dei trasporti. La MPT autorizza la Polizia dei trasporti a consultare i dati di RIPOL mediante procedura di richiamo al fine di adem- piere i propri compiti (art. 15 cpv. 4 lett. k nLSIP). La necessità di ulteriori adeguamenti sarà esa- minata in occasione di un eventuale futura revisione totale dell’ordinanza RIPOL.

3.11 Ordinanza sulle dogane

Mediante i controlli del traffico delle persone e delle merci, l’AFD fornisce un contributo importante alla salvaguardia della sicurezza interna. L’AFD esegue inoltre numerosi disposti di natura doga- nale e non doganale (art. 94 e 95 della legge sulle dogane [LD]). In particolare, assolve compiti in quasi tutti gli ambiti in cui la PGF funge da ufficio centrale.

L’articolo 221f capoverso 2 va abrogato. La norma secondo cui l’AFD può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol, nel 2018 è stata posta su una base legale formale (art. 92 cpv. 5 LD) in occasione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Visto il disciplinamento della delega dei compiti a livello di legge, la disposizione di ordinanza può es- sere abrogata.

3.12 Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni Ai fini dell’esecuzione delle misure di cui agli articoli 23l–23o nLMSI, potrebbe rendersi necessa- rio che l’autorità competente per l’esecuzione debba seguire gli spostamenti della persona in questione e risalire al luogo in cui si trova. La MPT ha creato la possibilità di ordinare e di far eseguire una sorveglianza elettronica o una localizzazione tramite telefonia mobile di potenziali terroristi. È possibile applicare tali strumenti quando i provvedimenti adottati nel quadro del con- trollo dell’esecuzione delle misure non hanno dato esito positivo o se, in assenza di sorveglianza o localizzazione, l’esecuzione delle misure risulterebbe vana o eccessivamente difficile (art. 23q nLMSI). La sorveglianza elettronica e la localizzazione tramite telefonia mobile di potenziali ter- roristi sono pronunciate da fedpol su richiesta di altre autorità (art. 23j nLMSI), la loro esecuzione compete tuttavia all’autorità competente per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 23l–23o nLMSI, che corrisponde di norma all’autorità cantonale (art. 23r nLMSI).

La possibilità di risalire al luogo in cui si trova e soggiorna una determinata persona, richiede l’adeguamento dell’ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT), dell'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT), dell’ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT) e dell’ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT). L’OSCPT viene attualmente rielaborata nell’ambito dell’attuazione della revisione della legge sulle telecomunica- zioni (la pertinente procedura di consultazione verrà presumibilmente aperta dopo la pausa estiva del 2021).

3.12.1. Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e

del traffico delle telecomunicazioni

Art. 11 cpv. 1 lett. dbis L’articolo 11 disciplina le prestazioni nell’ambito del servizio di picchetto del Servizio SCPT e delle persone obbligate a collaborare. I mandati urgenti sono evasi durante il servizio di picchetto sol- tanto previa comunicazione telefonica al numero di picchetto del Servizio SCPT. La nuova let- tera dbis contempla i mandati di localizzazione tramite telefonia mobile secondo l’articolo 68a, af- finché possano essere ordinati anche nell’ambito del servizio di picchetto.

Art. 12 cpv. 1 lett. f e 2 lett. c Sul sito del Servizio SCPT (www.li.admin.ch >Statistica) sono pubblicate le statistiche a partire dal 2010. Anche le localizzazioni tramite telefonia mobile secondo l’articolo 68a saranno riportate nella statistica, motivo per cui occorre completare l’articolo 12 capoverso 1 con la lettera f e il capoverso 2 con la lettera c.

Art. 28 cpv. 5 L’articolo 28 offre una breve panoramica sui tipi di sorveglianza standardizzati. Oltre alle sorve- glianze in tempo reale, alle sorveglianze retroattive, alle ricerche d’emergenza e alle ricerche di condannati, il nuovo capoverso 5 introduce le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile secondo l’articolo 68a.

Art. 56 cpv. 1 lett. b e bbis Nell’articolo 56 capoverso 1 la lettera b vigente è suddivisa nelle lettere b e bbis. Affinché per le localizzazioni tramite telefonia mobile secondo l’articolo 68a (tipo di sorveglianza ML_50_RT) sia possibile rimandare alla prima parte della vigente lettera b, occorre riportare questa parte dell’in- formazione in una lettera separata. Le informazioni di cui alla lettera bbis non vanno trasmesse per le localizzazioni tramite telefonia mobile secondo l’articolo 68a.

Titolo Il titolo «Sezione 11: Ricerca d’emergenza, ricerca di condannati e localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile» è completato con la localizzazione tramite telefonia mobile in- trodotta dall’articolo 68a.

L’articolo 23q capoverso 3 nLMSI consente a fedpol di ordinare al Servizio SCPT, anche su ri- chiesta di un’autorità cantonale o comunale competente, l’esecuzione di localizzazioni di poten- ziali terroristi tramite telefonia mobile. L’esecuzione e il controllo delle misure sono tuttavia di competenza dei Cantoni (cfr. art. 23i e 23r nLMSI). La procedura è diversa rispetto agli altri ordini di sorveglianza, sia per il Servizio SCPT sia per la persona sorvegliata. Con la localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile, il Servizio SCPT effettua per la prima volta sorve- glianze del traffico delle telecomunicazioni previamente comunicate alla persona sorvegliata. La localizzazione tramite telefonia mobile è comunicata alla persona in questione mediante deci- sione pronunciata da fedpol. La verifica da parte di un giudice è garantita dalla possibilità di pre- sentare ricorso contro la decisione. Le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile non necessitano dell’approvazione di un giudice dei provvedimenti coercitivi. La conservazione dei dati raccolti nell’ambito di tali localizzazioni è soggetta a un termine più breve secondo l’arti- colo 11 capoverso 4ter nLSCPT. Questi dati possono essere conservati nel sistema di trattamento al massimo per 100 giorni dalla fine della sorveglianza.

Per la localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile l’articolo 68a definisce il nuovo tipo di sorveglianza ML_50_RT che prevede la sorveglianza in tempo reale di determinati meta- dati per i servizi di accesso alla rete, per i servizi di telefonia e multimedia nonché per i servizi convergenti quali SMS, segreteria vocale e RCS. Visto che l’OSCPT contiene già analoghi tipi di sorveglianza standardizzati (art. 54 e 56), è possibile rimandare alle parti necessarie per la loca- lizzazione. Il nuovo tipo di sorveglianza ML_50_RT si compone quindi di una combinazione di determinate parti dei metadati forniti per i tipi di sorveglianza RT_22_NA_IRI (art. 54) e

L’articolo 68a capoverso 3 precisa gli elementi che i fornitori sono tenuti a trasmettere nell’ambito della sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete. Si tratta dei dati necessari alla localizzazione e, secondo i casi, è possibile rimandare alle disposizioni dell’arti- colo 54.

In analogia al capoverso 3, l’articolo 68a capoverso 4 disciplina gli elementi che i fornitori sono tenuti a trasmettere nell’ambito della sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di telefonia e multimedia nonché per i dati convergenti. Si tratta dei dati necessari alla localizzazione e, secondo i casi, è possibile rimandare alle disposizioni dell’articolo 54.

Il nuovo tipo di sorveglianza ML_50_RT per la localizzazione in tempo reale di potenziali terroristi tramite telefonia mobile potrebbe essere implementato soltanto con oneri sproporzionati collegati al componente di sistema di tempo reale, giunto alla fine del suo ciclo di vita, del sistema di trattamento del Servizio SCPT. L’articolo 74a capoverso 1 stabilisce pertanto che le localizzazioni

di potenziali terroristi tramite telefonia mobile potranno essere eseguite in modo standardizzato soltanto con il nuovo componente di sistema di tempo reale. Dopo la messa in funzione del com- ponente, al Servizio SCPT occorreranno fino a 12 mesi per portare a termine i lavori di adegua- mento necessari nel sistema di trattamento e per svolgere i test con i fornitori. I lavori di adegua- mento dovranno essere effettuati in diversi componenti di sistema, tra cui quelli per l’ordine, la visualizzazione dei dati e il conteggio. Entro lo stesso termine i sistemi dovranno essere adeguati in modo tale da registrare nella statistica le localizzazioni tramite telefonia mobile.

L’articolo 74a capoverso 2 fissa lo stesso termine di 12 mesi per le persone obbligate a collabo- rare menzionate nell’ordinanza, finché saranno in grado di eseguire in modo standardizzato le localizzazioni tramite telefonia mobile secondo l’articolo 68a.

L’articolo 74a capoverso 3 disciplina la soluzione transitoria finché la localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile non sarà implementata in modo standardizzato secondo l’arti- colo 68a. In via sostitutiva, questa disposizione transitoria permette di ricorrere a tre tipi di sorve- glianza che possono essere eseguiti fino a 12 mesi dopo il rinnovo del componente di tempo reale del sistema di trattamento del Servizio SCPT. Uno di questi è il tipo di trattamento RT_22_NA_IRI (art. 54) che costituisce la colonna portante della sorveglianza durante il periodo di transizione. L’autorità competente può inoltre ordinare anche i tipi di sorveglianza RT_24_TEL_IRI (art. 56) e HD_31_PAGING (art. 63) per ottenere ulteriori dati per la localizza- zione. Se nel caso concreto non fosse possibile eseguire una cernita dei dati raccolti durante una sorveglianza RT_24_TEL_IRI (art. 56) già eseguita, il Servizio SCPT distruggerà tutti i dati che non possono essere cerniti. L’attuale componente di sistema di tempo reale non consente una tale cernita, motivo per cui all’inizio, come menzionato sopra, non potranno ancora essere tra- smessi alle autorità legittimate tutti i dati secondo l’articolo 68a. Quali dati potranno essere resi disponibili, dipenderà dalla relativa tecnologia e interfaccia del fornitore nonché dalla funzione di cernita. L’autorità che dispone la sorveglianza (fedpol) dovrà quindi poter rinunciare a ordinare una sorveglianza RT_24_TEL_IRI (art. 56). Durante il periodo di transizione, l’autorità legittimata avrà la possibilità di ordinare diverse sorveglianze HD_31_PAGING (art. 63) nell’ambito di una localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile. Per la sorveglianza secondo l’arti- colo 74a capoverso 3 vanno riscossi l’emolumento e l’indennità per ogni esecuzione del relativo tipo di sorveglianza come indicato nell’allegato dell’Oem-SCPT. L’importo dell’emolumento ri- scosso dal Servizio SCPT per i tre tipi di sorveglianza summenzionati non aumenterà nonostante l’onere aggiuntivo durante il periodo di transizione causato, per esempio, dalla cernita dei dati.

3.12.2. Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza

della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunica- zioni

Allegato L’allegato fissa gli emolumenti per il Servizio SCPT e le indennità per le persone obbligate a collaborare in relazione ai diversi tipi di informazione e di sorveglianza. Gli emolumenti e le in- dennità per le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile saranno integrati nell’al- legato. Poiché la disposizione transitoria dell’articolo 74a OSCPT per il periodo di transizione prevede tipi di sorveglianza già esistenti, questi saranno fatturati secondo gli importi consueti e i principi vigenti dell’Oem-SCPT. Gli emolumenti e le indennità per il nuovo tipo di sorveglianza ML_50_RT per la localizzazione in tempo reale tramite telefonia mobile verranno applicati sol- tanto quando tale tipo sarà realmente implementato ed eseguito. Durante il periodo di transizione potrà eventualmente aver luogo un’implementazione graduale presso i fornitori, vale a dire che alcuni fornitori saranno già in grado di eseguire il tipo di sorveglianza ML_50_RT, mentre altri opereranno ancora con la soluzione alternativa che prevede fino a tre altri tipi di sorveglianza.

3.12.3. Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della

corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 13 cpv. 1 lett. dbis L’articolo 13 capoverso 1 è integrato dalla lettera dbis relativa alla localizzazione tramite telefonia mobile retta dall’articolo 11 capoverso 4ter LSCPT. Di norma i dati delle sorveglianze relativi alla localizzazione tramite telefonia mobile restano a disposizione delle autorità fino a 100 giorni dopo la fine della localizzazione. Se sussiste tuttavia un motivo concreto per ritenere che tali dati pos- sano servire in un procedimento penale, il termine di conservazione è retto dalle disposizioni del diritto di procedura penale applicabile (art. 11 cpv. 4ter LSCPT). In tal caso, i dati di una sorve- glianza restano a disposizione delle autorità, con tutte le funzioni per il trattamento, fino al pas- saggio in giudicato della decisione che conclude il procedimento penale in questione (art. 13 cpv. 1 lett. a OST-SCPT). L’autorità può tuttavia disporre che i dati non debbano essere neces- sariamente messi a disposizione con tutte le funzioni per il trattamento; in tal caso, i dati sono conservati a lungo termine nel sistema di trattamento secondo l’articolo 11 LSCPT (art. 13 cpv. 2 OST-SCPT).

3.12.4. Ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della

corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni L’ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traf- fico delle telecomunicazioni è un’ordinanza dipartimentale. Non è pertanto modificata dal Consi- glio federale, bensì mediante un distinto atto modificatore del DFGP.

Art. 6 La modifica della rubrica dell’articolo concerne soltanto il testo tedesco che sostituisce «Bearbei- tungszeiten» con «Bearbeitungsfristen». Tale sostituzione non comporta alcuna modifica mate- riale.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva L’articolo 15 capoverso 1 è integrato dalla localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile (art. 68a OSCPT), un nuovo tipo di sorveglianza che i fornitori di servizi di telecomunica- zione e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l’articolo 52 OSCPT saranno tenuti a eseguire (cfr. art. 50 cpv. 1 OSCPT).

Visto che i fornitori interessati dovranno sottoporre i loro sistemi a considerevoli adeguamenti e che una parte dell’onere supplementare andrà presumibilmente effettuata manualmente, il ter- mine di trattamento è prorogato di un terzo fino alla conclusione degli adeguamenti. I fornitori non potranno tuttavia più beneficiare del termine di trattamento esteso, se non eseguono gli adegua- menti per tempo ovvero entro la fine del periodo di transizione fissato dall’articolo 74a capo- verso 2 OSCPT.

Allegati 1 e 2 Gli allegati 1 e 2 sono adeguati al nuovo tipo di sorveglianza «localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile» (cfr. art. 26).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Nel commento all’articolo 19 capoverso 1 OPTes viene proposto che la Confederazione si faccia carico, a partire dal 2022, delle spese complessive di gestione del Servizio di protezione dei te- stimoni pari a circa due milioni di franchi. La mancata fatturazione ai Cantoni della metà delle

spese di gestione causerà alla Confederazione una perdita annua di circa un milione di franchi a partire dall’entrata in vigore della MPT. Questo trasferimento di oneri dai Cantoni alla Confedera- zione dovrà essere considerato nelle future trattative con i Cantoni sull’assunzione delle spese nell’ambito dei compiti congiunti in materia di polizia. Il Consiglio federale parte dal presupposto che in future trattative i Cantoni si dichiarino disposti ad assumere oneri paragonabili.

4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Le presenti modifiche di ordinanza non hanno ripercussioni sull’effettivo del personale.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Gli adeguamenti proposti nell’OPTes e il progetto di convenzione sulla suddivisione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni comporteranno uno sgravio finanziario consi- derevole per i Cantoni. A partire dall’entrata in vigore della MPT, nel complesso potranno infatti risparmiare circa un milione di franchi all’anno, importo attualmente ripartito sui Cantoni in base alla proporzione della loro popolazione rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera. Le ulteriori modifiche dell’OPTes implicheranno inoltre un leggero sgravio amministrativo per le au- torità richiedenti dei Cantoni.

4.3 Ripercussioni sull’economia, la società e l’ambiente

L’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia è stato integrato con ulteriori autorità tenute, su richiesta della PGF, a collaborare e a informare ai sensi dell’articolo 4 LUC. Con queste modifiche viene potenziata la collaborazione tra le autorità federali e cantonali e quindi la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo. Considerati soprattutto gli ultimi attentati di Vienna, Dresda, Parigi e Nizza urgono ulteriori sforzi volti a contrastare le forme gravi di criminalità. Si presume che le presenti modifiche contribuiscano in modo fondamentale a rafforzare la sicurezza interna della Svizzera e a ridurre le ripercussioni negative indirette della criminalità organizzata sull’economia e sulla società.

4.4 Altre ripercussioni

Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

5.1.1 Base legale

Il presente progetto si basa sulla MPT che è stata adottata il 25 settembre 2020. Il referendum indetto contro la legge è riuscito. La MPT è stata approvata nella votazione popolare del 13 giu- gno 2021. Gran parte delle modifiche da apportare a livello di ordinanza sono di carattere formale e riguardano la concretizzazione dei nuovi diritti d’accesso.

5.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali

Alla luce dell’effetto incisivo delle misure preventive di polizia introdotte con la MPT, il rispetto e l’applicazione rigorosa dei principi dello Stato di diritto assumono un’importanza fondamentale. Le singole misure limitano diversi diritti fondamentali e umani. Le restrizioni dei diritti fondamentali sono compatibili con la Costituzione soltanto se hanno una base legale sufficientemente definita, sono giustificate da un interesse pubblico preponderante, sono proporzionate allo scopo e non ledono i diritti fondamentali nella loro essenza (art. 36 Cost.).

Nell’ambito della MPT è quindi stato garantito che gli strumenti di polizia siano configurati e attuati conformemente ai diritti fondamentali e al diritto internazionale. Le misure sono pronunciate (in via sussidiaria) da fedpol su richiesta dei Cantoni e integrano (in via complementare) le misure preventive dei Cantoni, dei Comuni e del Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento. Le autorità cantonali orientano le nuove misure in modo specifico alla minaccia e agli obiettivi perseguiti nel caso individuale (principio di proporzionalità). Inoltre è stato garantito che vi siano sufficienti meccanismi di tutela giurisdizionale (art. 24g LMSI). Il presente progetto non modifica in alcun modo tali meccanismi.

5.1.3 Forma dell’atto

Poiché le modifiche di ordinanza sono integrate in diversi atti normativi vigenti dello stesso livello, il progetto si configura come atto mantello. Anche la MPT è stata adottata come atto mantello. Il presente atto mantello denominato «Ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (OMPT)» sarà pubblicato unicamente nella Raccolta ufficiale senza ricevere alcuna numerazione della Raccolta sistematica (RS). Ogni singola modifica contenuta nell’atto mantello sarà integrata nella RS nel relativo atto normativo.

5.2 Rispetto del principio di sussidiarietà

Nonostante la Confederazione sia l’unica a disporre della competenza per ordinare misure ai sensi degli articoli 23k e seguenti nLMSI, nel farlo risponde sempre a un’esigenza concreta espressa dai Cantoni, i quali sono liberi di decidere se chiedere o meno l’emanazione di una misura preventiva di polizia. Anche nei casi in cui la misura preventiva di polizia sia stata richiesta

dal SIC e non da un Cantone, fedpol è tenuto a consultare previamente i Cantoni interessati (art. 23j cpv. 1 terzo periodo nLMSI); questi hanno inoltre il diritto di presentare ricorso (art. 24g nLMSI). Infine, la Confederazione lascia ai Cantoni l’esecuzione e l’attuazione concreta delle mi- sure pronunciate (art. 23r nLMSI), limitandosi in tal senso a un ruolo di sostegno e di coordina- mento nel rispetto del principio di sussidiarietà. Sono fatte salve le competenze proprie di fedpol in materia di esecuzione nell’ambito dei divieti di lasciare il Paese secondo l’articolo 23n nLMSI.

5.3 Protezione dei dati

La protezione dei dati è essenziale soprattutto in vista dell’emanazione di misure preventive di polizia e dello scambio di dati tra autorità coinvolte. Con la MPT è quindi stato garantito che per valutare una richiesta di emanazione di una misura preventiva di polizia devono essere conside- rati diversi elementi (p. es. note manoscritte della polizia, informazioni tratte dai sistemi d’infor- mazione della Confederazione fino a condanne penali). Questi dati sono registrati nei sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol (art. 18 LSIP). Il progetto tiene appieno conto delle esigenze dettate dal diritto in materia di protezione dei dati e relative alla correttezza dei dati, al diritto d’informazione e di rettificazione, alla comunicazione di dati personali e alla sicurezza dei dati. È stata inoltre posta particolare attenzione a determinare in maniera quanto più precisa gli scopi del trattamento dei dati, come si può desumere in particolare dall’articolo 23h nLMSI. Il presente progetto non intacca in nessun modo queste garanzie.

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