Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi)
Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia (UFG) Ambito direzionale Diritto penale Casellario giudiziale svizzero
Berna, 8 ottobre 2021
Progetto di ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
1 Punti essenziali del progetto 4
1.1 Situazione iniziale 4
1.2 Priorità normative del progetto 5
1.3 Prevedibile entrata in vigore 7
2 Commento ai singoli articoli 7
2.1 Oggetto e definizioni (capitolo 1) 7
2.2 Obblighi di trasmissione (capitolo 2) 8
2.3 Diritti di consultazione o iscrizione in linea (capitolo 3) 9
2.4 Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, verbalizzazione secondo la
legislazione sulla protezione dei dati e comunicazione di dati anonimizzati (capitolo 4) 20
2.5 Contenuto di VOSTRA (capitolo 5) 23
2.5.1 Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali
(capitolo 5, sezione 1) 23
2.5.2 Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati
penali (capitolo 5, sezione 2) 70
2.5.3 Termini per l’iscrizione dei dati in VOSTRA (capitolo 5,
sezione 3) 75
2.5.4 Eliminazione e rimozione dei dati di VOSTRA
dall’estratto (capitolo 5, sezione 4) 80
2.6 Comunicazione di dati di VOSTRA (capitolo 6) 88
2.6.1 Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema
di gestione dei dati penali (capitolo 6, sezione 1) 88
2.6.2 Diritto di consultazione delle autorità (capitolo 6, sezione
2) 95
2.6.3 Diritto di consultazione dei privati (capitolo 6, sezione 3)
2.6.4 Comunicazione automatica dei dati di VOSTRA alle
autorità (capitolo 6, sezione 4) 107
2.7 Comunicazione automatica di dati a VOSTRA (capitolo 7) 117
2.8 Disposizioni finali (capitolo 8) 119
2.9 Allegati 129
2.9.1 Allegato 1: dati identificativi della persona 129
2.9.2 Allegato 2: sentenze originarie 129
2.9.3 Allegato 3: decisioni successive 129
2.9.4 Allegato 4: procedimenti penali pendenti 130
2.9.5 Allegato 5: avvisi di sistema generati automaticamente130
2.9.6 Allegato 6: consultazioni verbalizzate automaticamente
secondo l’articolo 25 LCaGi 130
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2.9.7Allegato 7: richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero 130
2.9.8 Allegato 8: richieste di estratti per privati ed estratti
specifici per privati 130
2.9.9 Allegato 9: diritti di trattamento dei dati identificativi
della persona 130
2.9.10 Allegato 10: abrogazione e modifica di altri atti normativi
2.10 Necessità di coordinamento 131
3 Ripercussioni 131
3.1 Ripercussioni per la Confederazione 131
3.1.1 Finanziamento del riassetto e delle interfacce 131
3.1.2 Costi futuri di esercizio, manutenzione e sviluppo 132
3.1.3 Fabbisogno futuro di personale 133
3.2 Ripercussioni per i Cantoni 135
3.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente 137
5 Aspetti giuridici 139
5.1 Costituzionalità e legalità 139
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 139
5.3 Forma dell’atto 139
Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il 17 giugno 2016, le Camere federali hanno adottato la nuova legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi)1. La LCaGi disciplina a livello di legge il trattamento dei dati di VOSTRA in modo molto più completo rispetto al diritto attuale e introduce numerose novità dal punto di vista concettuale. Pertanto, l’entrata in vigore della LCaGi comporterà l’abrogazione della normativa sul casellario giudiziale attualmente disciplinata nel Codice penale (cfr. art. 365-371a e 387 cpv. 3 CP nonché n. 3 delle disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002 del CP). A seguito delle modifiche summenzionate, occorre sottoporre a una revisione totale la vigente ordinanza del 29 settembre 2006 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA; RS 331) che sarà sostituita dalla nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi). Quest’ultima si ispira al piano normativo della LCaGi ed è necessaria per definire una serie di dettagli il cui disciplinamento è delegato esplicitamente dalla LCaGi al Consiglio federale2, per precisare alcune disposizioni della LCaGi in virtù della competenza in materia di esecuzione delegata al Consiglio federale (cfr. art. 68 LCaGi) e per colmare alcune lacune normative individuate nell’ambito della riprogrammazione di VOSTRA. Infine, consente di adattare anche le altre ordinanze connesse al casellario giudiziale alla nuova terminologia e al nuovo sistema previsto per gli estratti dalla LCaGi. Il presente progetto di ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (P-OCaGi) contiene dunque tutte le disposizioni d’esecuzione necessarie per la LCaGi e disciplina con precisione il modo in cui i dati inseriti nella banca dati VOSTRA dovranno essere trattati a partire dal 2023. Al momento dell’adozione della LCaGi era già chiaro che le numerose novità della legge non sarebbero più state integrate nel sistema attuale, ma che era ormai giunta l’ora di conferire a VOSTRA un nuovo assetto. In effetti, l’infrastruttura informatica dell’attuale VOSTRA è obsoleta e rende eventuali modifiche del sistema odierno costose e laboriose. I lavori per la nuova banca dati procedono a pieno ritmo e secondo le stime attuali dovrebbero essere ultimati entro il 2023. Pertanto, per quella data dovrebbe essere possibile porre in vigore anche le modifiche del diritto adottate nell’ambito della LCaGi e dell’OCaGi (cfr. cap. 1.3). La riprogrammazione di VOSTRA è condotta come progetto informatico agile secondo i più recenti metodi di gestione di progetto. Di conseguenza, all’avvio del progetto non sono state definite nei dettagli tutte le soluzioni da adottare, anche perché molte di esse necessitano di un ulteriore complemento normativo a livello di ordinanza. I risultati del processo informatico e del processo legislativo si
1 Il testo sottoposto al referendum è pubblicato nel FF 2016 4315 segg.
2 Si vedano gli art. 11 cpv. 3, 14, 15, 17 cpv. 2, 20 cpv. 1 lett. e e cpv. 5, 21 cpv. 1 lett. f e cpv. 2, 23 cpv. 2, 24 cpv. 3, 25 cpv. 3, 26 cpv. 2, 27 cpv. 2 e 3, 28, 35 cpv. 2, 37 cpv. 2, 38 cpv. 2, 40 cpv. 2, 42 cpv. 2, 49 cpv. 2, 56 cpv. 2, 65 cpv. 3, 71 cpv. 2 LCaGi.
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condizionano dunque a vicenda. L’armonizzazione ottimale dei due processi è impegnativa, soprattutto se si vuole evitare che la realizzazione definitiva della banca dati accumuli importanti ritardi. Dato che la LCaGi fornisce già un quadro giuridico relativamente chiaro, si è deciso di cercare dapprima soluzioni tecniche praticabili sulla scorta del progetto informatico. Questo processo è ora abbastanza progredito da poter riprendere correttamente anche nell’OCaGi le soluzioni trovate.
1.2 Priorità normative del progetto
Nell’OCaGi devono essere precisati i dettagli che non sono ancora stati disciplinati nella LCaGi stessa. Conseguentemente, si pongono numerose domande distinte difficilmente riconducibili a un unico comun denominatore. Dal punto di vista tecnico, è di massima importanza definire con precisione le strutture dei dati iscritti in VOSTRA. Questo aspetto è oggetto di diversi articoli dell’OCaGi, tuttavia, data la complessità della normativa, i dettagli sono disciplinati soprattutto negli allegati: − la cosiddetta «gestione dei dati penali» riguarda i dati rilevanti per i profili di consultazione – e precisamente i dati che identificano una persona registrata (art. 15 e allegato 1 P-OCaGi) e i dati sulle sentenze originarie (art. 21 e allegato 2 P-OCaGi), sulle decisioni successive (art. 22 e allegato 3 P-OCaGi) e sui procedimenti penali pendenti (art. 26 e allegato 4 P-OCaGi); − per quanto riguarda la corretta conservazione dei dati, sono molto importanti anche gli avvisi di sistema definiti all’articolo 25 e all’allegato 5 P-OCaGi (i quali sono considerati dati di sistema ai sensi dell’art. 23 LCaGi). In certe condizioni, infatti, partendo da dati già registrati, VOSTRA genera automaticamente un avviso che viene trasmesso a una determinata autorità3; − inoltre, occorre definire strutture precise anche per i dati che non riguardano la gestione dei dati penali. Le categorie di dati trattate in quest’ambito non presentano molte caratteristiche comuni: si tratta dei dati verbalizzati automaticamente all’atto delle consultazioni in linea effettuate delle autorità abilitate (cfr. art. 28 e allegato 6 P-OCaGi), dei dati necessari per richiedere gli estratti di un casellario giudiziale estero (cfr. art. 29 e allegato 7 P-OCaGi), gli estratti per privati o gli estratti specifici per privati (cfr. art. 30 e allegato 8 P-OCaGi) e di valutazioni configurabili usate dal Servizio del casellario giudiziale (cfr. art. 31 P-OCaGi).
3 A prima vista, questi avvisi equivalgono a una comunicazione di dati, già disciplinata agli articoli 58-64 LCaGi. Vanno tuttavia disciplinati separatamente in ragione di una differenza di carattere funzionale: gli avvisi di sistema ai sensi dell’articolo 25 P-OCaGi sono intesi a garantire una corretta gestione dei dati penali e servono dunque ad assicurare il controllo dei dati registrati in VOSTRA, mentre le comunicazioni di dati disciplinate nella LCaGi sono intese a garantire la possibilità di consultare i dati penali registrati in VOSTRA senza necessità di un estratto.
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Il P-OCaGi contiene inoltre ulteriori disposizioni d’esecuzione riguardanti questioni particolari. Meritano di essere menzionati separatamente gli ambiti seguenti, anch’essi aventi un impatto sull’attuazione tecnica: − alcune soluzioni dettagliate riguardanti l’iscrizione delle sentenze originarie, ad esempio la decisione di non iscrivere determinate condanne in cui si prescinde dalla pena (art. 16 P-OCaGi), la corretta applicazione delle condizioni di iscrizione per le cosiddette sentenze miste (art. 17 P-OCaGi), le particolarità nell’iscrizione di reati di diritto estero (art. 19 P-OCaGi) o la determinazione delle sanzioni soggette a obbligo di iscrizione (art. 20 P-OCaGi); − la definizione delle decisioni successive soggette a obbligo di iscrizione (DS), di grande importanza nella prassi, di cui all’articolo 22 P-OCaGi. Contrariamente al disciplinamento sinora previsto a livello di ordinanza, che si limita perlopiù a rimandare alle pertinenti disposizioni di legge (cfr. art. 5 e 6 Ordinanza VOSTRA), gli utenti VOSTRA potranno ora identificare più facilmente le DS da iscrivere in funzione dei vari contesti; − la «comunicazione di dati di VOSTRA» (ossia essenzialmente il disciplinamento dei profili di consultazione e delle autorità o persone private autorizzate alla consultazione) è già disciplinata in modo molto esauriente nella LCaGi. In questo ambito vengono semplicemente integrati nell’OCaGi alcuni dettagli normativi di natura disparata (cfr. art. 45-54 P-OCaGi). Anche la consultazione di VOSTRA mediante inoltro proattivo di dati è di principio già disciplinata nella LCaGi; a livello di ordinanza vengono disciplinati unicamente alcuni dettagli supplementari (cfr. art. 55-61 P-OCaGi); − i termini previsti per l’iscrizione dei dati sono ora disciplinati in maniera più differenziata e lievemente più rigorosa (cfr. art. 32-37 P-OCaGi). In futuro le autorità dovranno iscrivere in VOSTRA i dati rilevanti il più rapidamente possibile. Questa regola fa sicuramente gli interessi delle autorità con diritto di consultazione, che hanno bisogno di questi dati, ma gli inasprimenti si giustificano anche dal punto di vista delle autorità che iscrivono i dati, poiché complessivamente la registrazione dei dati è stata semplificata. Come confermano i primi riscontri provenienti dai esaminatori esterni delle autorità, nell’insieme la gestione dei dati nel nuovo VOSTRA risulta effettivamente più logica e più chiara. Inoltre, l’utilizzo dei numeri AVS4 e dei loro attributi facilita la registrazione dei dati identificativi delle persone registrate e le speciali interfacce di importazione consentono di registrare i dati penali in modo automatico con pochi clic prendendoli direttamente dalle applicazioni specializzate delle autorità preposte alla giustizia penale e all’esecuzione delle pene (purché in futuro le autorità interessate si connettano anche a queste interfacce; cfr. art. 10 P-OCaGi); − l’OCaGi contiene inoltre un paio di regole ulteriori riguardanti l’eliminazione e la rimozione dagli estratti dei dati di VOSTRA, le quali dovrebbero colmare
4 In seguito alla modifica del 18 dic. 2020 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il «numero di assicurato» (noto anche come NAVS13) sarà ora denominato «numero AVS».
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le ultime lacune individuate durante la riprogrammazione (cfr. art. 38-44 P-OCaGi); − infine, nell’ambito delle modifiche di altre ordinanze, saranno adeguate numerose norme alle nuove definizioni e ai nuovi profili di consultazione della LCaGi. In genere si tratta di adeguamenti di natura formale, ma sono previste anche modifiche materiali (v. le modifiche di cui all’allegato 10 P-OCaGi). Di particolare rilievo per la prassi sono anche gli adeguamenti relativi alle regole di cancellazione previste per i dati AFIS (cfr. allegato 10 n. 15 P-OCaGi) e le modifiche del diritto conseguenti all’estensione dei diritti di consultazione nell’ambito della vigilanza sugli affiliati (cfr. allegato 10 n. 9 P-OCaGi).
1.3 Prevedibile entrata in vigore
Il Consiglio federale prenderà una decisione formale in merito all’entrata in vigore della LCaGi e dell’OCaGi soltanto dopo che saranno terminate la procedura di consultazione concernente quest’ultima e la relativa valutazione; ciò partendo dal presupposto che la riprogrammazione di VOSTRA non subisca ritardi e che nell’ambito della procedura di consultazione non emergano nuovi ostacoli. Secondo la pianificazione interna del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l’obiettivo è di porre in vigore la nuova normativa all’inizio del 2023 (cfr. anche il commento ad art. 64 P-OCaGi). In seguito alla decisione di rinunciare all’applicazione dell’articolo 65 LCaGi, entrerà parzialmente in vigore anche la LCaGi (cfr. le spiegazioni al capitolo 2.7).
2 Commento ai singoli articoli
Struttura formale con rimandi alla LCaGi Quando un articolo dell’ordinanza si riferisce direttamente a una norma della LCaGi, la rubrica dell’articolo è seguita, tra parentesi, da un rimando alla norma in questione, per rendere più chiara l’interazione tra la LCaGi e l’OCaGi ai soggetti incaricati dell’applicazione.
2.1 Oggetto e definizioni (capitolo 1)
Art. 1 Oggetto L’articolo 1 P-OCaGi spiega che l’OCaGi disciplina le disposizioni d’esecuzione relative alla LCaGi.
Art. 2 Definizioni L’articolo 2 P-OCaGi fornisce le definizioni di alcuni importanti concetti di base. Le definizioni enumerate sono sufficientemente chiare e non necessitano di spiegazioni.
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2.2 Obblighi di trasmissione (capitolo 2)
Art. 3 Assistenza giudiziaria internazionale Agli articoli 6 e 7 LCaGi sono elencate tutte le autorità tenute a iscrivere direttamente i dati soggetti a obbligo di iscrizione o a trasmettere tali dati al Servizio del casellario giudiziale. In questo elenco manca però il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale (UFG IRH). Tale autorità è tenuta a trasmettere i dati seguenti: − articolo 3 lettera a P-OCaGi: decisioni di exequatur riguardanti cittadini svizzeri (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. n P-OCaGi). Questi dati sono indispensabili, poiché per le sentenze estere con decisione di exequatur svizzera il computo dei termini è assoggettato a regole speciali (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. l LCaGi); − articolo 3 lettera b P-OCaGi: dati di esecuzione per il computo della durata di un’espulsione. Infatti, la durata di un’espulsione decorre dal giorno in cui il condannato ha lasciato la Svizzera (art. 66c cpv. 5 CP). Secondo l’articolo 17a dell’ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM); RS 311.01), è determinante principalmente la data effettiva di partenza. In caso di estradizione o trasferimento all’estero, questa data è nota all’UFG IRH, che coordina la procedura. Il diritto attuale prevede già una comunicazione in tal senso (sul diritto attuale cfr. art. 6 cpv. 4 in combinazione con l’art. 17 cpv. 3 Ordinanza VOSTRA). Quest’obbligo di trasmissione rappresenta soltanto un disciplinamento transitorio. In occasione della prossima revisione della LCaGi dovrebbe essere disciplinato all’articolo 7 capoverso 1 LCaGi.
Art. 4 Decisioni di revoca Gli obblighi di trasmissione delle autorità che iscrivono i dati ai sensi dell’articolo 20 capoversi 1 e 3 dell’Ordinanza VOSTRA, concernenti la comunicazione delle decisioni di revoca alle autorità di esecuzione, sono stati ripresi con alcune modifiche redazionali dall’ordinanza attualmente in vigore nell’articolo 4 P-OCaGi. La disposizione è concepita come garanzia supplementare. In linea di principio, infatti, l’informazione delle autorità di esecuzione è compito delle autorità competenti per il giudizio. Questo sistema sembra funzionare piuttosto bene per le autorità di esecuzione all’interno del Cantone, mentre a livello intercantonale si sono regolarmente verificate inadempienze. Perciò, anche l’articolo 4 P-OCaGi mira a garantire che, nei casi in cui non sia stata inflitta una pena unica, tutte le autorità di esecuzione coinvolte vengano informate in merito alla revoca di una pena sospesa condizionalmente o di una liberazione condizionale. Nell’ambito della consultazione
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si vedrà se queste comunicazioni5 sono ancora considerate necessarie per assicurare l’esecuzione.
2.3 Diritti di consultazione o iscrizione in linea (capitolo 3)
Art. 5 Diritto di iscrivere i dati Questa disposizione enuncia importanti principi sull’assegnazione delle autorizzazioni a iscrivere dati. Sinora, queste regole sulla gestione dei diritti mancavano nell’articolo 10 LCaGi, che disciplina altri obblighi di diligenza da rispettare nell’iscrivere i dati. L’articolo 5 P-OCaGi definisce volutamente soltanto principi generali. Le regole dettagliate saranno definite soltanto nel regolamento sul trattamento dei dati in VOSTRA. In effetti, secondo l’articolo 5 capoverso 1 P-OCaGi, il diritto di registrare dati soggetti a obbligo di iscrizione è sempre riferito a tipologie e settori di dati specifici (p. es. sentenze originarie, procedimenti penali pendenti, decisioni successive, dati di esecuzione ecc.). Ogni autorità deve poter accedere soltanto ai settori che le occorrono per iscrivere i propri dati. Le modalità precise di assegnazione dei singoli diritti di iscrizione è una questione squisitamente tecnica, che non ha senso disciplinare esaustivamente a livello di ordinanza. L’attuale normativa definisce già chiaramente quali sono i dati da registrare in VOSTRA. I dati penali vengono sempre iscritti a nome dell’autorità che li ha generati o che con essi possiede il nesso più stretto. È dunque facile stabilire quali tipologie di dati penali devono essere resi accessibili a un determinato tipo di autorità affinché possa registrare a proprio nome «i dati penali soggetti all’obbligo d’iscrizione»6. Le tipologie di dati che non sono strettamente necessarie non devono essere rese accessibili (cfr. art. 5 cpv. 2 P-OCaGi). Il disciplinamento del diritto di iscrivere dati identificativi della persona presenta alcune specificità. Di per sé, infatti, questi dati non sono collegati all’autorità che ha generato i dati penali. Tuttavia, il diritto di registrare dati identificativi in VOSTRA deriva dal diritto di iscrivere dati penali. Pertanto, le autorità che non devono registrare dati penali non godono neanche dei diritti di trattamento nel settore dei dati identificativi della persona (cfr. art. 5 cpv. 3 prima frase P-OCaGi). Le autorità con diritto di consultazione in VOSTRA, ma senza diritti di iscrizione che notano in VOSTRA dati personali incompleti o errati possono comunque rivolgersi alle autorità che gestiscono VOSTRA, le quali possono iscrivere anche a proprio nome i dati identificativi della persona per fini di controllo (cfr. art. 5 cpv. 3 seconda frase P-OCaGi). Come accennato nel commento all’articolo 7 P-OCaGi, tutti i diritti di
5 Queste comunicazioni complesse non sono state automatizzate, per non rischiare di ritardare l’entrata in vigore di NewVOSTRA prevista a inizio 2023. 6 Tecnicamente, i diritti di iscrizione per determinate tipologie di dati non devono essere attribuiti soltanto alle autorità che iscrivono direttamente i dati in linea, ma anche alle autorità che trasmettono semplicemente i dati, affinché le autorità che gestiscono VOSTRA possano iscriverli a loro nome.
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trattamento nel settore dei dati identificativi sono ulteriormente precisati nell’allegato
9 P-OCaGi.
Art. 6 Diritto delle autorità che gestiscono VOSTRA di modificare o eliminare i dati L’articolo 11 capoverso 2 lettera b LCaGi accorda alle autorità che gestiscono VOSTRA (cfr. art. 3–5 LCaGi) un diritto onnicomprensivo di modificare o eliminare i dati. Tuttavia, già solo in virtù dei principi generali applicabili in materia di protezione dei dati, questo diritto non può valere senza riserve. Esso può essere esercitato soltanto se occorre intervenire per garantire che i dati disponibili siano conformi alla legge (ossia quando i dati sono p. es. errati o incompleti). Inoltre, il diritto onnicomprensivo di trattamento deve anche essere interpretato restrittivamente a seconda della funzione dell’autorità in questione. Di conseguenza, l’articolo 6 capoverso 1 P-OCaGi precisa anche che i diritti di modifica delle autorità che gestiscono VOSTRA (art. 3 LCaGi), dei servizi di coordinamento cantonali (SERCO, art. 4 LCaGi) e del Servizio di coordinamento della giustizia militare (SERCO della giustizia militare, art. 5 LCaGi) si limitano ai rispettivi settori di competenza. In altri termini, fatte salve le eccezioni menzionate all’articolo 7 in combinazione con l’allegato 9 P-OCaGi, essi hanno il diritto di modificare o eliminare i dati soltanto per le autorità a nome delle quali hanno anche il diritto di accedere (cfr. art. 6 cpv. 2 P-OCaGi). Ne consegue che: − il Servizio del casellario giudiziale, in quanto organo federale responsabile, può eseguire il login a nome di tutte le autorità con diritto di accedere ai dati di VOSTRA, e può quindi trattare (a loro nome) i dati da esse iscritti7. Il trattamento di dati penali a proprio nome non è previsto. Tuttavia, l’allegato 9 P-OCaGi contempla diverse eccezioni nel settore dei dati identificativi: se il trattamento delle tipologie di dati in questione è esclusivamente riservato al Servizio del casellario giudiziale (VOSTRA riconosce automaticamente se si tratta di un utente autorizzato dell’UFG mediante configurazione JFA associata direttamente a livello di utente), i suoi collaboratori non sono tenuti a effettuare un login specifico (a nome dell’autorità che iscrive i dati o dell’UFG). Naturalmente, il Servizio del casellario giudiziale può modificare o eliminare anche dati che ha registrato a proprio nome nella sua funzione di amministratore di sistema (p. es. dati relativi alla gestione di utenti e autorità, oppure dati sulle domande approvate di calcolo del termine di eliminazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 lett. n seconda frase LCaGi). Va da sé che il Servizio del casellario giudiziale, in quanto organo federale responsabile per VOSTRA, ha anche facoltà, se si tratta di correggere errori, di adeguare i «dati di sistema» generati dalla banca dati stessa. Ma è altrettanto ovvio che non è autorizzato a modificare o eliminare i dati delle consultazioni
7 I tipi di autorità autorizzati a iscrivere dati a proprio nome e i tipi di dati che possono iscrivere sono definiti nel regolamento sul trattamento dei dati in VOSTRA (cfr. art. 5 cpv. 1 P-OCaGi).
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verbalizzati automaticamente ai sensi dell’articolo 25 LCaGi, poiché in tal modo i dati non sarebbero conformi alla realtà (cfr. sopra). Un simile trattamento di dati violerebbe il principio della buona fede e sarebbe inammissibile. Tuttavia, non è necessario precisare ulteriormente a livello di ordinanza questi principi subordinati, che risultano dall’applicazione integrale della legislazione in materia di protezione dei dati; − in linea di principio, i SERCO (cfr. art. 2 lett. a n. 2 P-OCaGi) possono modificare o eliminare soltanto i dati iscritti a loro nome o a nome di autorità dello stesso Cantone. Ogni SERCO deve accedere sempre a nome dell’autorità che iscrive i dati per poterne trattare i dati; − il SERCO della giustizia militare (cfr. art. 2 lett. a n. 3 P-OCaGi) può modificare soltanto i dati iscritti a nome di un’autorità della giustizia militare. Anche nel caso del SERCO della giustizia militare, per trattare i dati di un’autorità della giustizia militare esso deve accedere a nome di quest’ultima.
Art. 7 Regole speciali per la modifica o l’eliminazione dei dati identificativi della persona Secondo l’articolo 11 capoverso 3 LCaGi, per quanto riguarda i dati identificativi il Consiglio federale può derogare alle regole di modifica enunciate negli altri capoversi dello stesso articolo (secondo cui un’autorità può di principio modificare o eliminare soltanto i dati da essa iscritti). Per i dati identificativi questa facoltà di prevedere delle deroghe è stata più volte utilizzata. Tuttavia, poiché gli innumerevoli dettagli normativi non potrebbero essere riportati in modo comprensibile in una normale disposizione di legge, tali regole sono state inserite nell’allegato 9 P-OCaGi (cfr. il rimando di cui all’art. 7 P-OCaGi). L’allegato 9 P-OCaGi contiene tuttavia un disciplinamento ancor più dettagliato rispetto a quanto esige l’articolo 11 capoverso 3 LCaGi e riporta volutamente non solo le eccezioni, bensì tratta in modo esaustivo tutte le regole sui diritti di trattamento nel settore dei dati identificativi. Concentrando l’attenzione sulle eccezioni, il piano normativo diverrebbe oscuro per gli utenti. Infatti, ciò che costituisce la regola e ciò che costituisce l’eccezione dipende non da ultimo dal diritto di iscrivere questi dati, che viene quindi integrato nel disciplinamento previsto all’allegato 9 P-OCaGi. Le norme da esso previste non possono essere commentate singolarmente nell’ambito del presente rapporto esplicativo. Qui di seguito, per facilitare la comprensione, sono però illustrati più nei dettagli le tipologie di dati che hanno richiesto un disciplinamento speciale: − attributi principali dell’identità principale (i campi di dati di cui all’allegato 1 n. 1.1 P-OCaGi): quando a una persona viene assegnato un numero AVS, in VOSTRA devono essere registrati gli stessi attributi principali riportati nella banca dati «Unique Person Identification Database» (UPI) dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC). Soltanto se gli attributi principali corrispondono è possibile garantire in seguito una sincronizzazione soddisfacente dei dati.
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Gli attributi principali già registrati in UPI delle persone con numero AVS possono essere ripresi automaticamente dagli utenti in VOSTRA (cfr. la casistica contemplata nell’allegato 9 n. 1.1 P-OCaGi). Tuttavia, questi set di dati possono essere modificati soltanto se l’UCC comunica una modifica, il che avviene in modo completamente automatico. In questi casi, dunque, viene limitato persino il diritto di trattamento «onnicomprensivo» riconosciuto al Servizio del casellario giudiziale (art. 11 cpv. 2 lett. b LCaGi). Se al momento dell’iscrizione in VOSTRA una persona non dispone ancora di un numero AVS, gli attributi principali (senza numero AVS) possono essere registrati in VOSTRA (allegato 9 n. 1.2 P-OCaGi). Non appena questo set di dati (completo) è stato salvato, si avvia il processo automatico di assegnazione del numero AVS tramite UPI8. Anche durante il processo di assegnazione, le possibilità di adeguare i dati sono fortemente limitate. Durante questa fase, gli attributi principali possono essere modificati soltanto dal Servizio del casellario giudiziale. Tuttavia, gli utenti incaricati di effettuare le iscrizioni si accorgono di questa restrizione soltanto se l’assegnazione automatica immediata9 del numero AVS viene negata e i collaboratori dell’UCC devono procedere a un controllo manuale (clearing). In tal caso, lo stato in VOSTRA passa a «assegnazione richiesta». Di regola, conviene aspettare dapprima il risultato di questo controllo. Il Servizio del casellario giudiziale, tuttavia, può bloccare il processo di assegnazione ed eliminare il set di dati esistente, ad esempio quando un intero processo è stato avviato per errore (su questo tema cfr. allegato 9 n. 1.3 P-OCaGi). In questo caso, il set di dati in questione non viene inserito neanche in UPI. Questo controllo manuale può sfociare (automaticamente) nell’assegnazione di un numero AVS. In tal caso valgono di nuovo le regole dell’allegato 9 numero 1.5 P-OCaGi descritte più avanti. Se dopo il controllo manuale l’UCC stabilisce però che non è possibile assegnare un numero AVS all’identità principale in questione, il Servizio del casellario giudiziale ne viene informato con una corrispondente notifica (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e P-OCaGi), nella quale gli vengono comunicati i motivi del rifiuto dell’assegnazione. Contemporaneamente, lo stato in VOSTRA passa a «assegnazione negata». In seguito il Servizio del casellario giudiziale provvede a rettificare i dati. È quindi sensato che i dati possano essere modificati (con conseguente nuova assegnazione) o eliminati soltanto da questo servizio (cfr. allegato 9 n. 1.4 P-OCaGi).
8 La registrazione degli attributi principali senza NAVS13 presuppone però che UPI sia disponibile e che i dati siano inseriti correttamente (vale a dire nella giusta struttura e senza segni di punteggiatura non accettati dal sistema). Altrimenti lo stato passa a «assegnazione fallita» e l’identità principale non può essere memorizzata in VOSTRA. Questo meccanismo di sicurezza serve a evitare doppie iscrizioni. Sono comunque molto rare le occasioni in cui UPI non è brevemente disponibile; pertanto, gli utenti incaricati di effettuare le iscrizioni non dovrebbero trovare ostacoli. 9 Se il numero AVS può essere assegnato automaticamente, il processo si svolge in pratica in tempo reale.
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Se in seguito all’iscrizione in VOSTRA viene assegnato un numero AVS, VOSTRA funge da registro sorgente per UPI, e quindi eventuali modifiche delle generalità possono essere predisposte soltanto dal Servizio del casellario giudiziale e devono anche essere effettuate dapprima nella sorgente (vale a dire in VOSTRA; cfr. allegato 9 n. 1.5 P-OCaGi). In caso di modifica, lo stato passa a «modifica richiesta» finché il numero AVS viene assegnato. Se rifiuta l’assegnazione, l’UCC reagisce comunicando «modifica negata», con conseguente avviso al Servizio del casellario giudiziale (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e P-OCaGi). L’eliminazione dell’identità principale non è difficoltosa (se il numero AVS è stato assegnato) quando non vi sono più dati penali iscritti. Ogni autorità con diritto di iscrizione può procedere manualmente a questa cancellazione, ad esempio se ha precedentemente eliminato l’ultima iscrizione in VOSTRA (cfr. la casistica presentata nell’allegato 9 n. 1.1 e 1.5 P-OCaGi). VOSTRA facilita agli utenti il compito di cancellare questi «incarti vuoti» avvisandoli, quando si disconnettono dal dossier, che le generalità rimaste saranno cancellate automaticamente; − attributi complementari dell’identità principale (i campi di dati di cui all’allegato 1 n. 1.2 P-OCaGi): gli attributi complementari funzionano in modo diametralmente opposto rispetto agli attributi principali. Si tratta di informazioni supplementari che non vengono gestite in UPI (p. es. statuto di soggiorno) e di cui interessa soltanto l’ultimo stato (aggiornamento più recente). Perciò, tutte le autorità con diritto di iscrizione possono aggiornare questi dati in qualsiasi momento (cfr. la casistica di cui all’allegato 9 n. 1.6 P-OCaGi); − fonti dei dati assegnate manualmente (i campi di dati di cui all’allegato 1 n. 1.3.1, 3.2.1, 4.2.1 e 5.2.1 P-OCaGi): ogni autorità con diritto di iscrizione, anche se non è autrice dell’iscrizione che sta alla base, può inserire, modificare o cancellare una fonte dei dati assegnata manualmente. Questi dati, come gli attributi complementari (v. sopra), possono essere liberamente modificati senza restrizioni (cfr. la casistica di cui all’allegato 9 n. 1.8, 3.4, 4.3 e 5.3 P-OCaGi); − fonti dei dati assegnate automaticamente dal sistema (i campi di dati di cui all’allegato 1 n. 1.3.2, 3.2.2, 4.2.2 e 5.2.2 P-OCaGi): queste fonti vengono inserite automaticamente dal sistema dopo ogni allineamento automatico di dati. Non esiste motivo che possa giustificare la modifica di questi dati. Nessuno – nemmeno il Servizio del casellario giudiziale – può modificare questi dati (cfr. la casistica di cui all’allegato 9 n. 1.7, 3.3, 4.2 e 5.2 P-OCaGi). Le autorizzazioni definite nell’allegato 9 P-OCaGi si riferiscono al «normale» utilizzo del sistema sull’interfaccia utente esistente e non al livello di programmazione. Il Servizio del casellario giudiziale, in quanto detentore dei dati registrati in VOSTRA, è il responsabile finale di tutti i dati del sistema e della relativa logica di programmazione e, pertanto, potrebbe naturalmente prendere disposizioni per consentire ai suoi informatici di eliminare gli errori generati dagli automatismi del sistema (sebbene secondo l’allegato 9 P-OCaGi «nessuno» abbia il diritto di trattare questi dati);
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− note ad uso interno, inserite quando viene registrata una nota complementare (i campi di dati di cui all’allegato 1 n. 2 P-OCaGi): le note ad uso interno forniscono informazioni su eventuali rischi di confusione nell’identificazione delle persone; consistono in una nota standard (contenente indicazioni predefinite, quali p. es. «gemello») e in una cosiddetta «nota complementare», in cui devono essere inserite le relative informazioni in forma di testo libero plurilingue. Al fine di garantire una qualità dei dati per quanto possibile uniforme, la nota complementare può essere inserita soltanto dal Servizio del casellario giudiziale. Se è presente una nota di questo tipo, il sistema non consente alle altre autorità di trattare la nota standard (cfr. la casistica di cui all’allegato 9 n. 2 P-OCaGi); − identità precedente (i campi di dati di cui all’allegato 1 n. 3 P-OCaGi) generata da un allineamento UPI: anche questi dati sono generati da un automatismo del sistema. Essi sono considerati come dati «registrati dal Servizio del casellario giudiziale». A differenza delle fonti di dati assegnate automaticamente, per questi dati è invece prevista la modifica o l’eliminazione da parte del Servizio del casellario giudiziale (cfr. la casistica di cui all’allegato 9 n. 3.2 P-OCaGi). Infatti, questi set di dati possono contenere errori o generare doppie iscrizioni. In questi casi ha quindi senso che i set di dati inutili possano essere eliminati previo accertamento completo dell’identità.
Art. 8 Condizioni per la concessione e la revoca dei diritti di accedere in linea Per VOSTRA sono previsti due tipi di diritti di accedere ai dati in linea. Di conseguenza, sono diverse anche le condizioni per la concessione di questi diritti: − per quanto riguarda la concessione del «diritto di consultazione in linea» (cfr. art. 8 cpv. 1 P-OCaGi), i criteri per la concessione, enumerati al capoverso 1, sono largamente evidenti, e pertanto non è necessario commentarli in modo approfondito. Il perno del disciplinamento consiste nell’esame della proporzionalità ai sensi della lettera e, che non contiene criteri selettivi ma menziona semplicemente punti di vista da considerare nella necessaria valutazione globale. In virtù di considerazioni legate alla legislazione sulla protezione dei dati, il numero di utenti connessi deve essere generalmente il più basso possibile, anche se a questo proposito non si possono formulare direttive precise. Si tratta piuttosto di determinare per ogni autorità (tenendo conto della struttura organizzativa, dell’intensità dell’utilizzo, del numero di impiegati già connessi, degli orari d’ufficio ecc.) la giusta quantità di collegamenti individuali a VOSTRA; − per quanto riguarda la concessione del «diritto di iscrizione in linea» (cfr. art. 8 cpv. 2 P-OCaGi), il concetto di base si concentra sull’attività principale di questo profilo, ossia sull’iscrizione di dati in VOSTRA. Ma il diritto di iscrizione non include anche la possibilità di modificare o eliminare successivamente in modo
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autonomo i dati iscritti per correggere errori (cfr. la definizione di cui all’art. 2 lett. c P-OCaGi). Il «diritto di iscrizione in linea» implica sempre anche l’esistenza di un «diritto di consultazione in linea», come si deduce dal fatto che i presupposti per la concessione del diritto di iscrizione sono formulati come condizioni supplementari (cfr. frase introduttiva del cpv. 2). I criteri definiti al capoverso 1 vengono dunque esaminate anche per il profilo di iscrizione. Di norma, i summenzionati criteri di proporzionalità vengono qui applicati in modo un po’ più rigoroso, poiché gli utenti che non possono utilizzare regolarmente le loro conoscenze tendono a commettere più facilmente errori nell’iscrizione dei dati, il che può ripercuotersi negativamente sulla qualità dei dati e quindi anche sui diritti d’informazione delle altre autorità. Il diritto di consultazione e il diritto di iscrizione in linea possono entrambi essere revocati (cfr. cpv. 3 e 4). In virtù dell’articolo 3 lettera g LCaGi, il Servizio del casellario giudiziale è tenuto a verificare regolarmente se i criteri che giustificano la revoca di questi diritti sono soddisfatti. I motivi di revoca derivano dal venir meno delle condizioni da soddisfare per la concessione (cfr. cpv. 3 primo periodo e cpv. 4 primo periodo 1). Ma la revoca può essere ordinata anche per altri motivi: − il diritto di consultazione in linea può essere revocato se il detentore ne ha abusato intenzionalmente per effettuare ripetutamente consultazioni non conformi allo scopo (cfr. art. 8 cpv. 4 secondo periodo P-OCaGi). In un caso del genere, decadrebbe automaticamente anche l’eventuale diritto di iscrizione, poiché la registrazione e la consultazione dei dati in VOSTRA vengono effettuate di principio utilizzando le stesse schermate (cfr. cpv. 4 terzo periodo). La formulazione potestativa del capoverso 4 secondo periodo e la limitazione ai comportamenti intenzionali concedono volutamente al Servizio del casellario giudiziale un certo margine discrezionale, affinché il blocco del collegamento in linea venga ordinato soltanto come «ultima ratio». Occorre tener presente che non sempre è possibile delimitare gli scopi della consultazione in modo assolutamente preciso (qualche difficoltà interpretativa è praticamente inevitabile). Inoltre, per la persona che effettua un’interrogazione, può anche essere molto difficile ricostruire in modo efficace la fondatezza di consultazioni risalenti a tempo addietro; − il diritto di iscrizione in linea può essere revocato se nell’ambito di un controllo emerge che sono stati compiuti ripetutamente gravi errori nella registrazione dei dati (cfr. art. 8 cpv. 3 secondo periodo P-OCaGi). In genere, quando vengono commessi errori gravi, vengono dapprima adottate misure lievi (p. es. si cerca, con corsi e controlli supplementari, di migliorare le conoscenze specialistiche dell’utente in questione). Se («ripetutamente») non subentra alcun miglioramento, come ultimo rimedio occorrerà revocare il diritto di iscrizione. La formulazione potestativa del capoverso 3 secondo periodo concede volutamente al Servizio del casellario giudiziale il margine discrezionale a tal fine necessario. La scelta delle misure lievi (a maiore minus) e i presupposti che
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comportano la loro adozione in caso di violazione delle prescrizioni sul trattamento dipendono anche dalle procedure di controllo applicate. Questi dettagli non trovano posto nell’ordinanza e saranno definiti con precisione soltanto nel regolamento sul trattamento dei dati. Se non può più essere utilizzato per l’inserimento di dati, il collegamento a VOSTRA può però essere ancora utilizzato per la consultazione. Di norma, quindi, si procede soltanto a un declassamento di un profilo di consultazione. Grazie a «ruoli funzionali» specifici assegnati a singoli utenti è possibile bloccare i diritti di registrazione soltanto per alcuni utenti di un’autorità. Per mantenere la visione d’insieme di eventuali revoche e altre misure, il Servizio del casellario giudiziale può creare un’apposita banca dati (cfr. art. 8 cpv. 5 P-OCaGi).
Art. 9 Cooperazione tra il Servizio del casellario giudiziale e gli organi competenti per la protezione dei dati ai fini del controllo della conformità degli scopi delle consultazioni Secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera g LCaGi, il Servizio del casellario giudiziale deve controllare il «trattamento conforme alle prescrizioni» dei dati registrati in VOSTRA. Per quanto riguarda il controllo della corretta registrazione dei dati, il Servizio del casellario giudiziale può svolgere questo compito in modo ampiamente autonomo (tanto più che ora le copie delle decisioni saranno registrate direttamente in VOSTRA). Il controllo della corretta consultazione dei dati, invece, rappresenta invece un’impegnativa e ardua sfida. A tal fine, infatti, per capire se lo scopo di una consultazione indicato in VOSTRA può essere solo un pretesto, il Servizio del casellario giudiziale deve poter accedere ai dati operativi dell’autorità interessata memorizzati in VOSTRA. Secondo l’articolo 9 LCaGi, il Servizio del casellario giudiziale può richiedere direttamente alle autorità soggette a controllo le informazioni necessarie e anche consultare documenti nella misura in cui ciò sia necessario per effettuare i controlli e non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti. Sapere quali siano i documenti necessari e se esistano interessi pubblici preponderanti potrebbe a volte costituire una questione spinosa. Idealmente, quindi, tale questione dovrebbe essere decisa dagli organi competenti per la protezione dei dati per l’autorità i cui collaboratori devono essere controllati. In genere, a livello federale, ogni autorità ha il proprio incaricato o consulente per la protezione dei dati. Nei Cantoni, però, vi è solitamente solo un incaricato cantonale per la protezione dei dati. Secondo la pertinente legislazione in materia di protezione dei dati, questi organi hanno anche il compito di controllare il corretto trattamento dei dati. Grazie alle loro conoscenze specifiche e alla loro esperienza pratica, essi sono perfettamente in grado di effettuare la necessaria ponderazione di interessi. Godono della fiducia delle autorità da controllare e del Servizio del casellario giudiziale, e possono aiutare a far sì che i controlli siano
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conformi alla legislazione in materia di protezione dei dati, si svolgano senza intoppi e rispettino l’uguaglianza giuridica. Per i suddetti motivi, la collaborazione tra Servizio del casellario giudiziale e organi competenti per la protezione dei dati è disciplinata in dettaglio all’articolo 9 P-OCaGi. L’articolo 9 capoverso 1 P-OCaGi sancisce il principio secondo cui gli organi competenti per la protezione dei dati assistono il Servizio del casellario giudiziale nel compito di controllare la conformità degli scopi delle consultazioni. Questi organi devono assumere una funzione di coordinamento e mettere a disposizione le loro conoscenze. L’annuncio e l’esecuzione dei controlli devono dunque essere effettuati sempre d’intesa con essi (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a P-OCaGi). Tuttavia, il modus operandi ottimale da adottare nel caso specifico deve essere negoziato tra le autorità interessate, in particolare anche per stabilire se il controllo debba essere effettuato in loco o mediante procedura scritta. In definitiva si tratta di coordinare utilmente quest’attività per evitare che i controlli siano programmati in un momento inopportuno. Gli organi competenti per la protezione dei dati decidono in quale misura assistere nella pratica il Servizio del casellario giudiziale. Il loro compito principale consiste però soprattutto nell’esaminare fin dove debba spingersi l’obbligo d’informazione ai sensi dell’articolo 9 LCaGi (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. b P-OCaGi). Se stabiliscono che interessi pubblici preponderanti vietano al Servizio del casellario giudiziale di esaminare i retroscena di una consultazione (ed escludono quindi un controllo da parte del Servizio del casellario giudiziale), gli organi competenti per la protezione dei dati possono effettuare il controllo anche autonomamente; in tal caso il Servizio del casellario giudiziale deve venir informato in merito all’esito del controllo, benché non sia necessario fornirgli una motivazione precisa (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c P-OCaGi). In seguito, basandosi su queste informazioni, il Servizio del casellario giudiziale può decidere se occorre revocare i diritti di accedere ai dati in linea (cfr. il commento ad art. 8 P-OCaGi). Per rendere un po’ più prevedibile l’impegno richiesto agli organi competenti per la protezione dei dati, l’articolo 9 capoverso 2 P-OCaGi stabilisce un numero massimo di controlli, nell’intento di non assorbire eccessivamente le risorse di detti organi. Nel pianificare i controlli occorre tener conto del loro carico di lavoro al momento della verifica. Le regole definite all’articolo 9 P-OCaGi si riferiscono soltanto a una piccola parte dell’attività globale di controllo svolta dal Servizio del casellario giudiziale e sottolineano la necessità di una collaborazione con gli organi competenti per la protezione dei dati, senza la quale è praticamente impossibile effettuare efficacemente i controlli in questione. Le modalità dei controlli negli ambiti non disciplinati da questo articolo e dell’adozione delle opportune misure nei confronti degli utenti inadempienti sono definite con precisione soltanto nel regolamento sul trattamento dei dati.
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Art. 10 Utilizzo delle interfacce standard di VOSTRA La LCaGi stabilisce chi ha diritto di iscrivere (cfr. art. 6 LCaGi) e di consultare dati in linea (cfr. art. 43-48 LCaGi). L’iscrizione e la consultazione in linea di dati in VOSTRA sono di principio gestite manualmente. In altre parole, occorre avviare l’applicazione web di VOSTRA, definire i parametri per la ricerca di persone, inserire i dati penali campo dopo campo o stampare l’estratto ufficiale corrispondente ed eventualmente inserire manualmente i dati penali che vi figurano nella banca dati di destinazione. In caso di intenso utilizzo, questo compito può essere molto laborioso. Per garantire una «facile utilizzazione» – come richiede l’articolo 3 capoverso 2 lettera e LCaGi – VOSTRA offre una serie di interfacce standard a cui le autorità con il diritto di accedere ai dati in linea possono collegare le loro applicazioni specializzate, e grazie alle quali è possibile trasferire dati tra queste applicazioni e VOSTRA con pochi clic. La base legale che legittima l’esistenza di queste interfacce risulta direttamente dal disciplinamento dei diritti di iscrizione e consultazione online. Questi diritti di consultazione e iscrizione in linea sono riconosciuti soltanto alle autorità svizzere, che pertanto sono le sole autorizzate a utilizzare le interfacce standard di VOSTRA. L’espressione «interfacce standard» sta a significare che per quanto riguarda VOSTRA (prima di un collegamento concreto) non possono essere effettuati adeguamenti individuali in base ai desideri delle singole autorità. Viene invece predefinito uno «standard» e i necessari adeguamenti di sistema devono essere effettuati sulle applicazioni specializzate esterne. Grazie a questa soluzione, l’onere e i costi per VOSTRA possono essere calcolati e limitati in modo che rimangano proporzionati. Naturalmente, però, le interfacce standard sono state sviluppate tenendo conto anche delle esigenze delle autorità interessate, d’intesa con i partner interfacciati e in coordinamento con gli sforzi di armonizzazione in ambito di giustizia e polizia. Le interfacce stesse si basano sugli standard attuali (lo standard eCH0051 è stato esteso appositamente per questo scopo), scelta che ha contribuito a migliorare la qualità dei dati e a semplificarne lo scambio. Nell’ambito del riassetto di VOSTRA, tutte le interfacce standard sono state ripianificate, e pertanto le interfacce attuali non funzionano più. VOSTRA offre tre tipi di interfacce standard, descritti succintamente qui di seguito: − interfaccia di importazione per la registrazione automatica dei dati in VOSTRA (art. 10 cpv. 1 P-OCaGi): di principio, attraverso questa interfaccia è possibile inviare a VOSTRA tutti i dati rilevanti per il casellario giudiziale (identità, procedimenti penali pendenti, sentenze originarie, decisioni successive, copie elettroniche delle decisioni, dati di esecuzione). L’unico presupposto (tecnico) è che l’identità principale sia già registrata in VOSTRA. Il collegamento di un’applicazione specializzata esterna all’interfaccia di importazione di VOSTRA deve essere effettuato alla luce della regola sancita dall’articolo 6 capoverso 2 LCaGi, secondo cui una registrazione decentralizzata di dati in VOSTRA richiede di principio una decisione particolare di coordinamento. Perciò, nell’adottare le corrispondenti decisioni di principio, le possibilità di incrementare la qualità (e quindi di aumentare il volume di dati registrato centralmente dal SERCO) devono essere ponderate
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confrontandole agli incrementi di efficienza (derivanti da un uso sistematico dell’interfaccia nell’ambito del trattamento decentralizzato. Ma il collegamento di un’applicazione specializzata all’interfaccia di importazione non deve essere impedito dal fatto che manca una dichiarazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LCaGi. Perciò, l’articolo 10 capoverso 1 secondo periodo P-OCaGi prevede che le autorità interessate possono considerare la possibilità di collegarsi all’interfaccia per favorire la raccolta decentralizzata dei dati. È però auspicabile che le decisioni sul collegamento e le decisioni di principio ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LCaGi siano preliminarmente coordinate. Possibilmente, i Cantoni dovrebbero dunque riflettere tempestivamente sull’auspicato sfruttamento del loro SERCO e sulle autorità tenute a iscrivere dati in linea; − interfaccia di esportazione per il trasferimento automatico di dati VOSTRA in un’applicazione specializzata esterna (art. 10 cpv. 2 lett. a P-OCaGi): possono di principio essere esportati tutti i dati VOSTRA rilevanti per gli estratti, e segnatamente l’estratto ufficiale completo (in formato PDF)10 o i singoli dati strutturati (in formato XML). L’esportazione nell’applicazione di destinazione, tuttavia, è ammessa soltanto se esiste una base legale che consente di salvare i dati penali in tale applicazione (questa condizione non è contemplata dal disciplinamento VOSTRA, ma risulta dal diritto generale in materia di protezione dei dati); − interfaccia per l’avvio di consultazioni VOSTRA direttamente a partire da un’applicazione specializzata esterna (art. 10 cpv. 2 lett. b P-OCaGi): un’interfaccia di questo tipo è necessaria soprattutto alle autorità che devono effettuare molte consultazioni in VOSTRA. In questi casi è utile che si possa avviare la consultazione direttamente dall’applicazione esterna su cui l’autorità sta trattando una persona. VOSTRA comunica allora se la persona ricercata figura («hit») o non figura («no hit») nella banca dati. Il vantaggio di questa soluzione consiste nel fatto che l’autorità che effettua la consultazione deve avviare il browser VOSTRA per studiare l’estratto preciso soltanto in caso di riscontro positivo («hit»), e quindi risparmia tempo. Basandosi su queste possibilità, alcune autorità compiono un passo ulteriore e trasformano i loro sistemi in modo da poter gestire le consultazioni in diversi sistemi con una sola ricerca (ma tale aspetto non fa già più parte di questa interfaccia). Le autorità che intendono inviare o ricevere dati strutturati tramite interfacce di importazione o di esportazione devono collegarsi al servizio web per i dati di base VOSTRA. Per tutte le altre autorità svizzere, il collegamento a questo servizio è facoltativo (cfr. art. 10 cpv. 3 P-OCaGi). Il servizio web per i dati di base VOSTRA fornisce dati non personali che servono alle autorità collegate per gestire più facilmente determinate categorie di dati nelle loro applicazioni specializzate. I dati messi a disposizione dal servizio in questione sono di natura molto varia e consistono, ad esempio, in cataloghi di reati e sanzioni, elenchi di luoghi d’origine, eccetera.
10 In questo caso non è necessario un collegamento al servizio web per i dati di base ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 P-OCaGi.
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Queste categorie di dati vengono costantemente aggiornate dal Servizio del casellario giudiziale. Altre autorità possono beneficiare di questi aggiornamenti riprendendo le modifiche anche nei loro sistemi. L’articolo 10 capoverso 4 P-OCaGi menziona inoltre le principali condizioni che devono essere soddisfatte per poter utilizzare un’interfaccia di questo tipo: − il Servizio del casellario giudiziale esamina se il collegamento realizzato rispetta i requisiti tecnici e giuridici (lett. a). La maggior parte dei requisiti tecnici figura nella relativa «descrizione dell’interfaccia», che ne descrive in dettaglio le funzioni (specificando anche, p. es., che per utilizzare l’interfaccia deve essere implementato anche il «servizio web per i dati di base VOSTRA»). Altre prescrizioni sul funzionamento di queste interfacce figurano in particolare nella direttiva del 10 aprile 2018 concernente gli accessi alle applicazioni informatiche del DFGP tramite interfacce del servizio web (disponibile soltanto in tedesco: Richtlinie für Zugriffe auf EJPD Informatikanwendungen via Webservice Schnittstellen vom 10. April 2018 – V1.5; EJPD Webservice Richtlinie); − il corretto funzionamento dell’interfaccia deve essere testato e occorre assicurarsi che i dati siano disponibili nella qualità necessaria (lett. b); − il collegamento presuppone sempre che il Servizio del casellario giudiziale autorizzi l’uso dell’interfaccia per l’autorità richiedente (lett. c) e l’autorizzazione viene rilasciata soltanto dopo che tutti i test sono stati effettuati con successo; − le autorità collegate assumono le spese da esse sostenute, conformemente a un principio già previsto dal diritto superiore (lett. d). La qualità dei dati trasferiti in caso di importazione dipende dalla completezza e dalla correttezza dei dati gestiti nelle applicazioni specializzate esterne. Se da una sentenza originaria vengono registrati elettronicamente soltanto due reati su tre, infatti, la sentenza da iscrivere è appunto registrata soltanto in modo incompleto in VOSTRA. Per questo motivo, l’articolo 10 capoverso 5 P-OCaGi esige che i dati importati in VOSTRA vengano nuovamente controllati per verificare che tutti i dati rilevanti siano stati registrati correttamente nella banca dati.
2.4 Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, verbalizzazione secondo la
legislazione sulla protezione dei dati e comunicazione di dati anonimizzati (capitolo 4)
Art. 11 Sicurezza dei dati Questa disposizione corrisponde – salvo per le modifiche descritte qui di seguito – all’articolo 27 dell’attuale ordinanza VOSTRA:
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− il capoverso 2 precisa che in particolare le autorità cantonali collegate devono provvedere affinché sia attuata una protezione di base delle TIC paragonabile a quella dell’Amministrazione federale. Nella pratica, infatti, si constata regolarmente che non tutti i Cantoni raggiungono questo standard; − al capoverso 3, l’obbligo per il Servizio del casellario giudiziale di garantire il rispetto delle misure di sicurezza informatica è stato lievemente riformulato. Il nuovo testo afferma più chiaramente che le misure di sicurezza sono gestite in larga misura mediante processi (quali p. es. l’autentificazione tramite smart card con accesso protetto da password ecc.) e che non sono necessari controlli supplementari in loco.
Art. 12 Requisiti tecnici Questa disposizione corrisponde, nel contenuto, all’attuale articolo 29 dell’ordinanza VOSTRA.
Art. 13 Verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati L’articolo 13 capoverso 1 P-OCaGi stabilisce che la verbalizzazione ai sensi dell’articolo 10 dell’ordinanza del 14 giugno 199611 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) è mantenuta. La verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati registra tutti i trattamenti di dati di tutti gli utenti collegati a VOSTRA. I verbali servono in primo luogo alla sorveglianza del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati da parte degli organi competenti e sono accessibili soltanto a questi. Questa verbalizzazione va però distinta dalla verbalizzazione VOSTRA ai sensi dell’articolo 25 LCaGi, che serve primariamente a fornire alle persone oggetto di una consultazione uno strumento che consente loro di verificare loro stesse se la consultazione è stata effettuata legittimamente. In ogni caso, queste possibilità di controllo supplementari non sono concesse in modo capillare (sul diritto di accesso, cfr. art. 57 LCaGi): anzitutto, esistono autorità che vantano interessi particolari di tutela del segreto, le cui consultazioni non devono essere rivelate alle persone interessate; secondariamente, alcune consultazioni effettuate dal Servizio del casellario giudiziale per fini di controllo non sono affatto verbalizzate, poiché spesso su di esse non viene nemmeno costituito un fascicolo, sicché il motivo della consultazione sarebbe impossibile da ricostruire. Il capoverso 2 è inteso a chiarire che la «verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati» e la «verbalizzazione delle consultazioni secondo l’articolo 25 LCaGi» sono due procedure distinte.
11 RS 235.11
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Art. 14 Comunicazione di dati anonimizzati Il disciplinamento della comunicazione dei dati di VOSTRA in forma anonima per scopi di ricerca è stato delegato al Consiglio federale in virtù dell’articolo 15 LCaGi. L’articolo 14 capoverso 1 P-OCaGi riprende il contenuto normativo dell’attuale articolo 32 dell’ordinanza VOSTRA e rimanda al disciplinamento previsto all’articolo 22 LPD, secondo cui il trattamento di dati per scopi impersonali è di principio permesso, a patto che siano rispettate talune condizioni di base. Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la nuova legge sulla protezione dei dati12 (nLPD), il cui articolo 39 disciplina il trattamento per scopi impersonali; pertanto, al capitolo 2.10 del presente rapporto è indicato il tenore che l’articolo 14 capoverso 1 P-OCaGi dovrebbe assumere dopo l’entrata in vigore della nLPD. L’articolo 22 LPD non specifica quale servizio del settore VOSTRA decide se un destinatario può utilizzare dati VOSTRA per scopi impersonali. Pertanto, l’articolo 14 capoverso 2 P-OCaGi stabilisce che tale competenza è riservata al Servizio del casellario giudiziale (sul diritto attuale, cfr. art. 33 cpv. 1 Ordinanza Vostra). Per il Servizio del casellario giudiziale, il compito di raccogliere e anonimizzare i dati causa sempre una certa mole di lavoro e in parte può essere assolto soltanto ricorrendo ai servizi a pagamento del fornitore di prestazioni informatiche. Siccome l’aggregazione di tali dati non costituisce un obbligo, il Servizio del casellario giudiziale dispone di un ampio margine discrezionale nel decidere sulle relative domande. Dunque, per volontà deliberata, la comunicazione di dati anonimizzati non è definita come obbligo di detto servizio. Le analisi statistiche in particolare rientrano piuttosto nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale di statistica (UST). Pertanto, il Servizio del casellario giudiziale effettua trattamenti di dati per scopi di ricerca soltanto in casi eccezionali. La comunicazione di informazioni meramente statistiche da cui è impossibile risalire a persone realmente esistenti non pone problemi in materia di protezione dei dati (p. es. potrebbe essere rivelato senza problemi il numero di sentenze per corruzione pronunciate nel 2017). Esistono però anche rilevamenti in cui i dati VOSTRA vanno combinati con altri dati dei ricercatori (p. es. qualora un perito psichiatra volesse accertare se i suoi strumenti di previsione delle recidive funzionano in modo efficiente nella pratica). L’articolo 22 LPD consente soltanto un utilizzo impersonale, e quindi gli insiemi di dati destinati a essere aggregati devono essere anonimizzati in base alla stessa chiave. Di conseguenza, i dati VOSTRA necessari a questo scopo devono dapprima essere raccolti in forma personale e soltanto in seguito possono essere anonimizzati. Nel trattare ulteriormente i dati aggregati occorre garantire che essi possano essere trattati soltanto isolandoli dagli altri insiemi di dati personali. Infatti, in alcuni casi, i set di dati anonimizzati contengono una quantità tale di indicazioni dettagliate da rendere possibile, in pratica, la loro decodificazione combinandoli a posteriori con dati personali reali. L’utilizzo impersonale dei dati può dunque essere garantito soltanto se il destinatario dei dati si impegna a rispettare determinate condizioni nel
12 FF 2020 6695
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trattamento dei dati. Secondo l’articolo 14 capoverso 3 P-OCaGi, tali condizioni devono essere pattuite contrattualmente. Solitamente vengono disciplinati i punti seguenti: momento e ampiezza della raccolta dei dati, anonimizzazione dei dati, persone autorizzate ad accedervi, conservazione e distruzione di dati raccolti e codici di cifratura, misure di sicurezza contro l’accesso da parte di terzi non autorizzati e obbligo di pubblicare i risultati in forma impersonale.
2.5 Contenuto di VOSTRA (capitolo 5)
2.5.1 Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali (capitolo 5,
sezione 1)
Art. 15-27 Osservazioni preliminari sui dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali Le sezioni 1 e 2 del capitolo 5 («Contenuto di VOSTRA») definiscono i dati che vengono «iscritti» in VOSTRA. Il disciplinamento distingue tra i dati appartenenti al cosiddetto «sistema di gestione dei dati penali» (sezione 1) e quelli che non vi appartengono (sezione 2). Secondo la definizione che figura all’articolo 2 lettera e LCaGi, la «gestione dei dati penali» è la parte del programma VOSTRA che «consente di allestire gli estratti». Le considerazioni che seguono sulla sezione 1 relativa alla gestione dei dati penali (art. 15-27 P-OCaGi) trattano dunque di tutti i dati «iscritti» che sono necessari per allestire correttamente gli estratti: − si tratta in primo luogo di regole riguardanti i tipi di dati iscritti che sono visualizzabili dai diversi profili di consultazione (sono disciplinati soprattutto il contenuto dei dati e alcune condizioni speciali di iscrizione). I dettagli materiali dei quattro principali tipi di dati base in VOSTRA sono specificati negli allegati: − sui dati identificativi della persona (detti anche «identità», da cui l’abbreviazione «ID»), cfr. l’allegato 1 e l’articolo 15 P-OCaGi, − sulle sentenze originarie (SO), cfr. l’allegato 2 e l’articolo 21 P-OCaGi, − sulle decisioni successive (DS), cfr. l’allegato 3 e l’articolo 22 P-OCaGi, − sui procedimenti penali pendenti (PPp), cfr. l’allegato 4 e l’articolo 26 P-OCaGi; − i dati iscritti della gestione dei dati penali, che figurano sugli estratti, comprendono anche le copie elettroniche delle SO e delle DS ai sensi dell’articolo 22 LCaGi (cfr. anche art. 23 P-OCaGi). I dettagli sul contenuto sono parte integrante degli allegati relativi alle SO e alle DS (cfr. allegato 2 n. 4 e allegato 3 n. 1.7 P-OCaGi); − è invece più complesso il disciplinamento dei dati di sistema ai sensi dell’articolo 23 LCaGi, poiché concettualmente essi sono definiti in modo
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relativamente restrittivo. I dati di sistema sono definiti come dati «iscritti»13 della gestione dei dati penali, generati automaticamente14 da VOSTRA. Esistono solo due tipi di dati di sistema che soddisfano questi requisiti: − i dati di sistema generati automaticamente che sono rilevanti per gli estratti ai sensi dell’articolo 24 P-OCaGi sono – come già si deduce dalla loro denominazione – visibili negli estratti o nei profili di consultazione e sono trattati nei rispettivi allegati 1-4 P-OCaGi sui tipi di base (ID, SO, DS, PPp). Si tratta, ad esempio, di numeri di sistema assegnati o di fonti di dati per determinati set di dati, oppure di risultati del calcolo di termini e durate delle sanzioni inflitte che hanno una rilevanza per le sanzioni o le sentenze. Questi dati sono dunque parte integrante dei dati ID, SO, DS o PPp iscritti. Negli allegati 1-4 P-OCaGi è inoltre indicato in quale profilo di consultazione compaiono (cfr. art. 47 P-OCaGi in attuazione degli art. 37 cpv. 2, 38 cpv. 2, 40 cpv. 2 e 42 cpv. 2 LCaGi); − per la gestione dei dati penali sono rilevanti anche gli avvisi di sistema ai sensi dell’articolo 25 P-OCaGi. Questi dati di sistema non sono riportati negli estratti, ma sono visibili per gli utenti (per quelli che sono destinatari dell’avviso). Essi servono a garantire una corretta gestione dei dati in rapporto con le informazioni rilevanti per gli estratti. Quindi, questi avvisi di sistema sono almeno indirettamente necessari per l’allestimento degli estratti. La LCaGi e l’OCaGi, tuttavia, disciplinano soltanto dati della gestione dei dati penali che possono essere visualizzati dai normali utenti e sono associati direttamente alle persone registrate. Nell’ambito della gestione dei dati penali si potrebbero raggruppare anche le seguenti categorie di dati completamente esclusi dalla presente ordinanza: − i dati trattati nella cosiddetta «gestione dei codici»; questi dati servono al controllo del sistema (p. es. determinate indicazioni sullo stato) o contengono assegnazioni giuridicamente rilevanti (quali p. es. la qualifica di un reato come crimine, delitto o contravvenzione). Questi dati sono gestiti «dietro le quinte»,
13 Non costituiscono dunque «dati di sistema» ai sensi dell’art. 23 LCaGi determinati dati creati (ad hoc) che figurano soltanto nell’estratto stampato, come p. es. la «data e ora del rilascio» (al riguardo cfr. art. 45 cpv. 2 e 3 P-OCaGi concernenti il disciplinamento dei profili di consultazione). Anche questi dati sono creati automaticamente dal sistema e sono rilevanti per l’allestimento di estratti, ma non vengono «iscritti» in VOSTRA, bensì sono soltanto collegati all’estratto in formato PDF. 14 Non costituiscono dunque «dati di sistema» ai sensi dell’art. 23 LCaGi neanche i rapporti che possono essere allestiti dal Servizio del casellario giudiziale mediante ricerche create individualmente (cfr. art. 31 P-OCaGi). Infatti, da un lato questi rapporti non vengono generati «automaticamente», ma vengono creati manualmente per mezzo di determinati criteri di ricerca, e dall’altro riguardano dati «al di fuori del sistema di gestione dei dati penali», poiché essi non servono direttamente all’allestimento degli estratti. Piuttosto, questi rapporti sono necessari per fini statistici o per la corretta assegnazione dei diritti di accedere ai dati. Per tale ragione, i dati sono disciplinati soltanto nella sezione 2.
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possono essere visualizzati soltanto da pochi amministratori di sistema e inoltre nel luogo di archiviazione non sono associati a una determinata persona. Non creano dunque difficoltà dal punto di vista della protezione dei dati e non sono quindi esaminati più dettagliatamente nell’OCaGi; − i dati della «gestione delle autorità», che servono a identificare le autorità e a gestire le loro autorizzazioni. Questi ambiti possono essere visualizzati soltanto dagli amministratori di sistema, e quindi l’OCaGi non contiene alcuna norma in proposito. I dati in questione sono descritti in dettaglio nel regolamento sul trattamento dei dati; − i dati della «gestione degli utenti» sono gestiti all’esterno di VOSTRA, e quindi l’OCaGi non contiene norme neanche a questo riguardo.
Art. 15 Dati identificativi della persona L’articolo 17 LCaGi contiene un catalogo non esaustivo di dati identificativi e delega al Consiglio federale la facoltà di disciplinare le modalità di registrazione delle generalità in VOSTRA (cfr. art. 17 cpv. 2 LCaGi). Il disciplinamento preciso dei singoli set e campi di dati è complesso, e pertanto trova posto in un allegato a sé stante (cfr. allegato 1 colonna 1 P-OCaGi). In questo allegato, i campi di dati che non sono immediatamente comprensibili sono provvisti di una definizione posta tra parentesi. NewVOSTRA prevede sei categorie principali di «dati identificativi», e per la precisione quattro diverse «identità» (identità principale, identità precedente, identità secondaria, false generalità), la cosiddetta «nota ad uso interno» e il «numero di controllo del processo»: − un’identità consiste sempre in una combinazione di vari attributi, che vanno sempre considerati insieme per poter identificare una persona. A ogni persona registrata in VOSTRA viene attribuita una cosiddetta «identità principale (IPR)» (cfr. allegato 1 n. 1 P-OCaGi). Questa identità può essere assegnata una volta sola e consiste negli attributi gestiti in UPI15 (cd. «attributi principali», cfr. allegato 1 n. 1.1 P-OCaGi) e in caratteristiche supplementari che non sono tratte da UPI (cd. «attributi complementari», cfr. allegato 1 n. 1.2 P-OCaGi). Si rimanda a questo riguardo alle considerazioni di cui sopra all’articolo 7 P-OCaGi sull’autorizzazione a trattare i dati. La registrazione di ulteriori identità è facoltativa. Ciò che importa è capire che una persona può avere più identità (diverse dall’identità principale). Un’identità può cambiare non solo in seguito a cambiamento di nome (ed è per questo che in VOSTRA vengono registrati anche dati storici come «identità precedente (IPr)», cfr. allegato 1 n. 3 P-OCaGi e il commento ad art. 7 P-OCaGi). Un’identità divergente può derivare anche dal fatto che una persona è stata registrata in un’altra banca dati secondo altri principi, o dal fatto che il diritto di
15 Com’è noto, a ogni persona registrata in VOSTRA deve essere attribuito un numero AVS. Con l’attribuzione, VOSTRA è tenuta a gestire nella propria banca dati anche gli attributi corrispondenti di UPI.
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un altro Stato prevede regole di attribuzione del nome diverse da quelle dei nostri uffici dello stato civile (sulle «identità secondarie (IS)» cfr. allegato 1 n. 4 P-OCaGi). In alcuni casi può servire anche la conoscenza di identità che una persona si è liberamente inventata (sulle «false generalità (FG)» cfr. allegato 1 n. 5 P-OCaGi). Più identità diverse sono registrate, più aumenta la probabilità che una persona possa essere correttamente identificata: finché tutte le autorità non lavoreranno con un identificatore unico e finché circoleranno documenti d’identità diversi l’uno dall’altro, si dovrebbero possibilmente registrare in VOSTRA tutte le identità note, onde evitare errori nell’identificazione delle persone. Infatti, contrariamente a quanto avviene nel caso di altre banche dati, una persona registrata in VOSTRA non ha alcun interesse a fare in modo che simili difficoltà vengano eliminate. A ogni identità registrata in VOSTRA il sistema assegna altri dati, che nella vista in linea sono visualizzati nella sezione «Informazioni» (p. es. per le false generalità cfr. allegato 1 n. 5.3 P-OCaGi). Le informazioni che indicano quale utente (e, in caso di trattamento automatico dei dati, quale sistema) e quando ha registrato per primo o modificato per ultimo un determinato set di dati fanno parte della dotazione di base di qualsiasi banca dati gestita elettronicamente, aumentano la trasparenza del trattamento dei dati e aiutano a sapere chi contattare in caso di domande su un’iscrizione. Per l’analisi di una determinata identità può essere utile sapere da dove provengono le informazioni, o sulla base di quali documenti è stata identificata una persona (p. es. se gli attributi essenziali coincidono con le indicazioni contenute in un passaporto, un atto di nascita, un’altra banca dati o il rubrum di una sentenza). Se in VOSTRA sono registrate diverse identità, queste fonti dei dati facilitano l’analisi dei set di dati divergenti. Tuttavia, siccome nei sistemi che forniscono i loro dati a VOSTRA le fonti dei dati non vengono ancora aggiornate regolarmente, questo campo di dati non è concepito come campo obbligatorio. Ogni volta che in VOSTRA vengono registrate generalità automaticamente (p. es. inserimento di un’identità precedente dopo la modifica dell’identità principale in seguito a sincronizzazione con UPI), VOSTRA inserisce «fonti di dati assegnate automaticamente». Si rimanda a questo riguardo anche alle considerazioni di cui all’articolo 7 P-OCaGi sull’autorizzazione a trattare i dati; − le note ad uso interno (cfr. allegato 1 n. 2 P-OCaGi) servono a documentare i problemi di identificazione individuati, per evitare per quanto possibile rischi di confusione con altre persone. Esse consistono in una nota standard (che accenna al problema di base: p. es. «gemello») e in una nota complementare a testo libero (che contiene i dettagli: p. es. «di Caio Sempronio, nato il 24.06.1976»). Le note complementari dovrebbero essere tradotte e strutturate quanto più uniformemente possibile; perciò, possono essere inserite soltanto dal Servizio del casellario giudiziale (cfr. allegato 9 n. 2 P-OCaGi nonché commento ad art. 7 P-OCaGi sull’autorizzazione a trattare dati);
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− secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera abis nLCaGi16, in futuro saranno memorizzati in VOSTRA come dati identificativi anche i cosiddetti «numeri di controllo del processo (NCP)», che vengono utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici (cfr. allegato 1 n. 6 P-OCaGi). I NCP vengono assegnati in un procedimento penale nell’ambito del trattamento segnaletico e in caso di identificazione incerta di una persona consentono di accedere ai dati biometrici. Di conseguenza, il NCP è generalmente noto alle autorità che registrano in VOSTRA le sentenze originarie e i procedimenti penali pendenti. Per rendere evidente il nesso con procedimenti penali pendenti e sentenze originarie, dunque, in VOSTRA il NCP non deve essere inserito nelle generalità, ma nel procedimento pendente o nella sentenza originaria a cui si riferisce. La tenuta dei NCP è una misura di protezione per evitare difficoltà nell’allineamento dei dati personali, soprattutto se questi provengono da banche dati diverse. Infatti, l’identificazione delle persone, in particolare nel settore degli stranieri, è spesso tutt’altro che facile, poiché le caratteristiche identificative usuali, quali i nomi eccetera, possono di nuovo cambiare e talvolta non consentono di distinguere chiaramente una persona da un’altra. Ma la corretta identificazione è sempre indispensabile per qualsiasi tipo di trattamento di dati sensibili. Di norma, se i dati di una persona sono associati a un NCP sia nei dati VOSTRA sia in quelli provenienti da altre banche dati (p. es. SIMIC), eventuali dubbi nell’identificazione di una persona possono essere fugati molto più rapidamente.
Art. 16 Condizioni per l’iscrizione dei reati sanzionati con una condanna con rinuncia alla pena Secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 1 LCaGi, le sentenze originarie con una condanna per crimini o delitti ma con rinuncia alla pena ai sensi dell’articolo 52 CP sono eccettuate dall’iscrizione. Si tratta dei casi in cui si rinuncia alla pena poiché «la colpa e le conseguenze del fatto» sono di lieve entità. Questa regola deve essere precisata da un triplice punto di vista: − l’eccezione non deve valere soltanto per i casi fondati sull’articolo 52 CP, bensì anche per le norme speciali analoghe; infatti, la parte speciale del CP sui crimini e i delitti e il diritto penale accessorio prevedono altri casi in cui si rinuncia alla pena in virtù del fatto che «la colpa e le conseguenze sono di lieve entità» (p. es. art. 304 n. 2 CP o art. 50 cpv. 2 della legge federale del 3 ott. 197517 sulla navigazione interna ecc.). In questi casi dovrebbe essere garantita la parità di trattamento. L’articolo 16 capoverso 1 P-OCaGi intende chiarire proprio questo aspetto.
16 La corrispondente modifica della LCaGi è stata decisa nell’ambito della modifica del 18 dic. 2020 della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) (cfr. il testo sottoposto a referendum in FF 2020 8751, 8753). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 aprile 2021. 17 RS 747.201
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Se il verdetto di colpevolezza pronunciato «con rinuncia a una pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità» è l’unica sanzione prevista da una sentenza originaria, questa non viene iscritta. Ma se la sentenza originaria infligge anche altre sanzioni e punisce anche altri reati che soddisfano le condizioni di iscrizione, al momento della registrazione vengono eccettuati dall’iscrizione in VOSTRA soltanto la sanzione «condanna con rinuncia alla pena» (poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità) e il reato corrispondente. Se si tratta di adulti, dunque, il progetto non introduce una nuova regola, ma si limita a fornire un’interpretazione funzionale dell’articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 1 LCaGi; − tuttavia, l’eccezione summenzionata deve essere applicata anche alle sentenze che riguardano minori, quantunque la LCaGi non contempli una norma derogatoria esplicita. Non vi è motivo per cui i minori debbano essere iscritti per reati che per gli adulti sono considerati una bagattella. Se ad esempio in una sentenza riguardante un minore è inflitta una pena privativa della libertà per un reato A, la sentenza originaria deve di principio essere iscritta per intero, ma non il reato B per il quale (in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 lett. b della legge federale del 20 giugno 200318 sul diritto penale minorile) si è rinunciato a una pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto erano di lieve entità. Per questa ragione, l’articolo 16 capoverso 1 P-OCaGi è stato formulato in modo da includere anche le sentenze riguardanti i minori. Perciò, nel rimando trasversale (sotto la rubrica dell’art. 16 P-OCaGi) è citato anche l’articolo 18 capoverso 2 LCaGi; − la regola prevista all’articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 1 LCaGi, secondo cui tutti i casi di crimini e delitti con «rinuncia a una pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità» non vanno iscritti (v. sopra), dovrebbe valere a maggior ragione anche per le contravvenzioni (dato che si tratta già di per sé di reati meno gravi). In genere questo problema non si pone affatto, poiché di norma, in virtù dell’articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 3 LCaGi, per iscrivere una contravvenzione è necessaria una sanzione specifica. Il problema esposto poc’anzi, tuttavia, si pone quando una contravvenzione dovrebbe essere iscritta per altri reati soggetti a iscrizione (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. c n. 3 numero 3 LCaGi). L’articolo 16 capoverso 2 P-OCaGi fornisce per questi casi un’interpretazione rettificatrice. L’articolo 16 P-OCaGi contiene una clausola generale, senza enumerare esplicitamente i casi non soggetti a iscrizione, evitando in tal modo che l’OCaGi debba essere adeguata ogni volta che viene introdotto un nuovo motivo di «rinuncia alla pena per colpa e conseguenze di lieve entità». Il soggetto incaricato dell’applicazione potrà però distinguere facilmente i casi da iscrivere da quelli non soggetti a iscrizione, poiché le disposizioni applicabili che comportano la registrazione della condanna con rinuncia alla pena sono memorizzate in VOSTRA. Per poter memorizzare la rinuncia a una pena, l’utente deve selezionare un motivo corrispondente (cfr. anche allegato 2 n. 3.2.1 P-OCaGi).
18 DPMin; RS 311.1
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Art. 17 Condizioni per l’iscrizione delle sentenze originarie che riguardano reati commessi in parte prima e in parte dopo il compimento dei 18 anni d’età La LCaGi definisce le condizioni di iscrizione per le sentenze originarie (SO) pronunciate nei confronti di autori adulti (cfr. art. 18 cpv. 1 e art. 19 lett. d n. 1 LCaGi) e per quelle pronunciate nei confronti di minori (cfr. art. 18 cpv. 2 e art. 19 lett. d n. 2 LCaGi). Non è invece disciplinato in modo chiaro il caso delle cosiddette «sentenze miste» (ossia le sentenze che puniscono contemporaneamente reati commessi in parte prima e in parte dopo il compimento dei 18 anni), nei quali è adempiuta soltanto una delle due condizioni di iscrizione (per un adulto o per un minore). Secondo l’articolo 17 capoverso 1 P-OCaGi, queste sentenze originarie miste non devono essere scisse, bensì «registrate come sentenza unica» se è adempiuta almeno una delle due condizioni di iscrizione. Scindere una sentenza di questo tipo (in una parte soggetta a iscrizione e una non soggetta) è inutile, poiché spesso le sanzioni inflitte nell’ambito di un giudizio complessivo non possono essere divise a posteriori (cfr. art. 3 cpv. 2 DPMin). Le sentenze originarie straniere pongono un ulteriore problema, poiché alle autorità incaricate di effettuare le iscrizioni nel casellario giudiziale non basta la semplice comunicazione della sentenza per sapere quale sanzione è stata inflitta dal diritto estero per i reati commessi da adulto e quale per i reati commessi da minore (potrebbe darsi p. es. che sia stata inflitta una «pena pecuniaria di 30 aliquote» per il reato minorile e una multa per il reato commesso da adulto). Questo nesso sarebbe riconoscibile soltanto disponendo dell’originale della sentenza, che però non viene richiesta sistematicamente per scopi di registrazione, poiché nel diritto internazionale mancano le necessarie basi legali. Pertanto, nell’iscrivere sentenze miste ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 P-OCaGi, il Servizio del casellario giudiziale può partire dalla presunzione (refragabile) che una sanzione minorile soggetta a iscrizione si riferisca al reato minorile, e una sanzione inflitta a un adulto si riferisca all’adulto. In altre parole, occorre iscrivere una sentenza mista quando nella SO è stata pronunciata una pena per un minore o per adulto soggetta a iscrizione. Una verifica dettagliata viene effettuata soltanto quando la persona interessata (o il suo rappresentante) è in grado di esibire l’originale della sentenza (sulla presunzione refragabile cfr. art. 17 cpv. 2 secondo periodo P-OCaGi).
Art. 18 Condizioni per l’iscrizione delle sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica Secondo l’articolo 20 capoverso 4 LCaGi, le sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica devono essere iscritte come «sentenze distinte». Questa regola si riferisce non solo alle
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modalità di iscrizione di queste sentenze, ma anche all’esame delle relative condizioni di iscrizione. In altri termini, queste sentenze devono adempiere di per sé le condizioni di iscrizione previste agli articoli 18 e 19 LCaGi. L’articolo 18 P-OCaGi precisa a livello di ordinanza questa importante questione interpretativa. A livello di applicazione pratica, ne consegue che: − una pena complementare o parzialmente complementare può essere iscritta anche se la sentenza originaria a cui essa si riferisce non è soggetta a iscrizione. Casi simili possono presentarsi di fronte a sentenze iniziali straniere che non sono state comunicate a VOSTRA, oppure che non raggiungono la soglia minima della pena richiesta dalla legge (cfr. art. 19 lett. d n. 1 LCaGi). Quest’ultima ipotesi può presentarsi anche nel caso di una sentenza svizzera pronunciata per contravvenzioni se la «pena base» consiste in una multa inferiore a 5000 franchi. Il problema potrebbe porsi con una sentenza minorile che infligge una pena parzialmente complementare; se la sanzione «affine» inflitta a titolo complementare non è soggetta a iscrizione, la sentenza minorile che prevede una pena complementare è comunque iscritta se essa prevede anche un’altra sanzione che adempie le condizioni di iscrizione; − una pena complementare o parzialmente complementare può essere iscritta anche se la sentenza originaria che la prevede è già stata cancellata; simili casi possono presentarsi ad esempio se la sentenza iniziale è stata cancellata in virtù del diritto vigente; − se una sentenza complementare prevede come unica conseguenza giuridica «nessuna pena complementare», essa deve essere iscritta soltanto se riguarda un crimine o un delitto, poiché per questo genere di reati è sufficiente una semplice «condanna». I dati da iscrivere per le pene complementari, parzialmente complementari o uniche sono definiti nell’allegato 2 n. 3.2.2 und n. 3.6 P-OCaGi.
Art. 19-21 Osservazioni preliminari sui dati da iscrivere per le sentenze originarie L’articolo 20 capoverso 1 LCaGi disciplina le categorie principali di dati da iscrivere per le sentenze originarie. Nella LCaGi, però, queste categorie sono definite soltanto in modo vago. Infatti, secondo l’articolo 20 capoverso 5 LCaGi, il Consiglio federale è tenuto a definire i dati da iscrivere e a precisare la loro forma. A tal fine, l’articolo 21 P-OCaGi rimanda alla struttura di dati descritta esaustivamente nell’allegato 2 P-OCaGi. Per capire l’enumerazione presentata nell’allegato 2 P-OCaGi, è importante considerare che vengono elencati soltanto i dati delle sentenze originarie riguardanti la gestione dei dati penali che possono essere visualizzati dagli utenti «normali» nell’ambito dei relativi profili di consultazione (nella procedura di richiamo in linea o su richiesta scritta). L’ordinanza non menziona in alcun punto in modo specifico i dati che occorrono soltanto per il controllo del sistema e sono dunque accessibili soltanto
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agli amministratori di sistema. Si tratta dei dati per la gestione dei codici, di indicazioni sullo stato o di altri dati tecnici che servono a gestire determinate regole o semplicemente a selezionare o elaborare elenchi eccetera. I dati necessari per la gestione del sistema comprendono ad esempio la qualifica di un reato come crimine, delitto o contravvenzione (importante per la gestione di avvisi di recidiva o per fare in modo che una sentenza originaria figuri in un estratto per privati) o la definizione di valori minimi e massimi per determinati campi (per evitare registrazioni errate). Queste indicazioni non compaiono negli estratti del casellario giudiziale e pertanto non rivestono interesse per il cittadino. Quindi, non si usa nemmeno nominare simili dati tecnici in un’ordinanza, poiché è praticamente impossibile illustrare ragionevolmente a livello di ordinanza la loro complessità funzionale. Tuttavia, il disciplinamento previsto dall’allegato 2 P-OCaGi è completato da due norme: − l’articolo 19 P-OCaGi contempla regole speciali sull’iscrizione dei reati in caso di sentenze straniere, e spiega come mai per i reati puniti da sentenze straniere esistono due possibilità di iscrizione (v. più avanti); − l’articolo 20 P-OCaGi stabilisce quali sanzioni sono soggette a iscrizione e quali no. Infatti, l’allegato 2 P-OCaGi non illustra separatamente la struttura dei dati per ogni sanzione da iscrivere, bensì presenta soltanto una panoramica generale (v. più avanti).
Art. 19 Iscrizione dei reati in caso di sentenze straniere L’articolo 19 P-OCaGi disciplina alcune particolarità specifiche riguardanti l’iscrizione di reati in caso di sentenze straniere. Nel messaggio concernente la LCaGi era già indicato che la trasposizione di reati commessi all’estero nel diritto svizzero comporta un grande onere, e pertanto deve essere circoscritta a casi eccezionali. Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera e LCaGi, per le informazioni sui reati il Consiglio federale può prevedere una «forma semplificata di iscrizione». Tale semplificazione è concepita come segue: − per le sentenze straniere, è previsto di norma (sulle eccezioni cfr. le considerazioni più avanti) che sia iscritta in VOSTRA soltanto la nota «infrazione a una disposizione di legge straniera»19 (art. 19 cpv. 2 lett. a P-OCaGi). Molto spesso, infatti, una volta iscritta la sentenza nel casellario nessuna autorità si interessa più a tale iscrizione. Perciò, in genere si può evitare lo sforzo necessario per la trasposizione. Se però un’autorità si interessa comunque alla persona iscritta, può dedurre le informazioni sul reato dal modulo di comunicazione estero, la cui copia elettronica costituisce parte integrante di
19 Se la sentenza straniera contempla diversi reati, è disponibile anche un’apposita forma al plurale (cfr. allegato 2 n. 2.1.5.1 P-OCaGi). Dato che una simile fattispecie di partenza non è specificata in modo più dettagliato, non esiste nessuna possibilità di combinazione selezionabile (cfr. allegato 2 n. 2.2 con rimando al n. 2.1.5.1 P-OCaGi).
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qualsiasi estratto (cfr. art. 22 cpv. 2 LCaGi). Tuttavia, a tal fine occorre dapprima tradurre il modulo; − nondimeno, per consentire a un’autorità di decidere più rapidamente se vale la pena di tradurre i reati elencati nel modulo di comunicazione, VOSTRA indica comunque approssimativamente a quali tipi di reato si riferisce la sentenza straniera. Questa informazione complementari è designata in VOSTRA come «categoria di riferimento» (art. 19 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). L’ordinanza definisce anche l’uso previsto per questa informazione (art. 19 cpv. 3 P-OCaGi). La categoria di riferimento è definita sulla base di classificazioni già esistenti (art. 19 cpv. 4 P-OCaGi): per i reati che in Svizzera rientrano nel campo del diritto penale fondamentale, le categorie fanno riferimento ai titoli del CP e del Codice penale militare del 13 giugno 192720 (CPM), suddivisi in base ai beni giuridici protetti; per i reati che nel nostro Stato sono disciplinati piuttosto dal diritto penale accessorio, occorre fare riferimento alla materia, nel far ché il Servizio del casellario giudiziale si ispira ai titoli che strutturano la Raccolta sistematica del diritto federale21. Per un reato commesso all’estero si può indicare anche più di una categoria di riferimento. Queste categorie sono volutamente definite in modo molto approssimativo, poiché per una suddivisione più sottile occorrerebbe di nuovo trasporre in modo completo questi reati nel diritto svizzero. Ma ciò è proprio quanto si voleva evitare. Queste categorie di riferimento funzionano dunque in modo simile alle categorie definite per il Sistema europeo di scambio di informazioni sui casellari giudiziali (ECRIS)22.
20 RS 321.0. La maggior parte degli Stati non comunica le sentenze di mero carattere militare. Dato che il CPM è comunque menzionato all’art. 19 cpv. 4 P-OCaGi, si potrebbe tuttavia definire una categoria di riferimento anche per queste sentenze senza che occorra adeguare l’ordinanza. 21 Alcune categorie di riferimento potrebbero per es. essere le seguenti: «Reato in materia di circolazione stradale» o «Reato in materia di stupefacenti». 22 Per i motivi seguenti si è deciso di rinunciare a definire le categorie di riferimento secondo la suddivisione prevista dall’Unione europea per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali (cfr. allegato A della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari [ECRIS]): le categorie di riferimento ECRIS presentano il vantaggio di applicare uno standard internazionale nel contenuto e nella portata delle definizioni; inoltre, già oggi tutti gli Stati dell’Unione europea hanno classificato i loro reati in una categoria ECRIS; queste classificazioni dovrebbero dunque essere poco soggette a errore; se il Servizio del casellario giudiziale potesse ottenere dai vari Stati queste tabelle di riferimento (e le loro versioni aggiornate), la classificazione dei reati stranieri notificati potrebbe essere effettuata con poco sforzo supplementare. Tuttavia, non si sa se gli altri Stati metterebbero a disposizione della Svizzera le loro tabelle di riferimento. Non si sa nemmeno come dovremmo procedere con le comunicazioni degli Stati d’origine non membri dell’Unione europea (rinuncia a un sistema di categorie di riferimento o assegnazione dei codici ECRIS a cura del Servizio del casellario giudiziale). Ma questo modo di procedere potrebbe presentare aspetti delicati sul piano politico anche perché secondo l’Unione europea l’acquisizione delle tabelle di riferimento potrebbe essere fraintesa come tentativo di aggirare il processo di «adesione» a ECRIS. Finché non si saprà in quale modo può collegarsi a ECRIS, la Svizzera non deve dare l’impressione di voler sfruttare i vantaggi di questo sistema
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Sul piano dell’attuazione concreta, il reato «delitto di fuga con lesioni personali» commesso all’estero sarebbe riportato nell’estratto stampato come segue: Infrazioni a disposizioni di legge straniere (v. copia del modulo di comunicazione estero in allegato) Categoria di riferimento: - reato contro la vita e l’integrità fisica; - reato in materia di circolazione stradale. Per i reati difficili da trasporre, nel sistema VOSTRA attuale viene già inserita la nota «infrazione a una disposizione di legge straniera». Tuttavia, per queste iscrizioni non è ancora stata definita una categoria di riferimento. La registrazione a posteriori di queste categorie di riferimento sarebbe estremamente complicata; pertanto, nell’OCaGi la registrazione di questi dati viene circoscritta alle iscrizioni registrate dopo l’entrata in vigore della LCaGi (art. 19 cpv. 5 lett. b P-OCaGi); − l’articolo 19 capoverso 1 P-OCaGi disciplina i casi eccezionali in cui conviene comunque tradurre il reato estero e trasporlo nel diritto svizzero: − la prima eccezione (art. 19 cpv. 1 lett. a P-OCaGi) riguarda il catalogo di reati figurante all’articolo 30 capoverso 2 lettera c LCaGi. Senza trasposizione non sarebbe possibile garantire che queste sentenze originarie siano eliminate soltanto alla morte dell’interessato. Gli esperti a cui occorre far capo devono dunque sottoporre a un esame preliminare ogni sentenza straniera per verificare se potrebbe riguardare uno dei reati figuranti nell’elenco. Questa soluzione è meno impegnativa rispetto a una trasposizione completa. Se l’esperto constata la presenza di uno dei reati elencati, la sentenza straniera viene integralmente trasposta; − la seconda eccezione (art. 19 cpv. 1 lett. b P-OCaGi) riguarda il campo d’applicazione del computo dei termini per la rimozione dell’indicazione di reato nell’estratto 4 per autorità o nell’estratto per privati ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 lettera c LCaGi. Per le sentenze che infliggono soltanto una multa, infatti, l’indicazione è omessa se nei due anni successivi alla notificazione della sentenza l’interessato non ha commesso crimini o delitti. La nota «infrazione a una disposizione di legge straniera» non comporta l’assegnazione a queste qualifiche; pertanto, gli atti corrispondenti commessi all’estero nel suddetto periodo di prova devono essere trasposti nel diritto svizzero. Affinché questi casi non trasposti siano identificati, quando il problema si presenta VOSTRA trasmette al Servizio del casellario giudiziale un avviso di sistema (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. l P-OCaGi); − la terza eccezione (art. 19 cpv. 1 lett. c P-OCaGi) è costituita dal caso in cui una persona privata ordina un estratto per privati o un estratto specifico per privati e chiede una trasposizione. In effetti, i destinatari di estratti per
passando per così dire dalla porta di servizio. Pertanto, attualmente la migliore soluzione sembra consistere nel definire categorie proprie.
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privati ed estratti specifici per privati sono spesso persone private che si assumono l’onere di una traduzione molto meno volentieri delle autorità e giudicano la persona a cui si riferisce senza neanche conoscere esattamente i reati che le sono rimproverati; − infine, la quarta eccezione (art. 19 cpv. 1 lett. d P-OCaGi) è prevista per i casi in cui la trasposizione non richiede un onere supplementare sproporzionato, poiché non pone complessi problemi di delimitazione o un altro servizio competente si è già assunto tale onere (p. es. perché la fattispecie è già stata analizzata in una decisione di exequatur). Questa soluzione garantisce che i reati già trasposti possano rimanere iscritti. L’onere è sicuramente sproporzionato quando una trasposizione attendibile può essere effettuata soltanto consultando l’originale della sentenza straniera. Spesso è molto difficile ottenere simili informazioni entro un termine ragionevole, poiché nelle pertinenti convenzioni internazionali mancano le necessarie basi legali.
Art. 20 Iscrizione delle sanzioni Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera f LCaGi, nel caso delle sentenze originarie devono essere iscritte anche «informazioni sulla sanzione». Questa disposizione non indica però quali siano esattamente le sanzioni soggette all’obbligo di iscrizione. L’articolo 20 capoverso 1 P-OCaGi precisa dunque che sono di principio soggette a tale obbligo tutte le sanzioni previste dal CP, dal CPM o dal DPMin (cfr. tuttavia le eccezioni previste all’art. 20 cpv. 2 P-OCaGi). Elencare tutte le varie sanzioni nell’ordinanza non avrebbe senso. La formulazione della disposizione corrisponde all’elenco attualmente previsto all’articolo 4 dell’ordinanza VOSTRA (benché in tale articolo non siano esplicitamente nominate le sanzioni minorili). Tra le sanzioni soggette all’obbligo di iscrizione sono menzionate anche le «pene accessorie previste da altre leggi federali»; in questa sede, tuttavia, l’unica pena che ha una rilevanza pratica è il «ritiro dell’autorizzazione di caccia» ai sensi della legge federale del 20 giugno 198623 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici. L’articolo 20 capoverso 2 P-OCaGi menziona le eccezioni, le quali si ispirano in larga misura al diritto vigente (cfr. art. 9 ordinanza VOSTRA): − la pubblicazione della sentenza (cfr. lett. a) e l’assegnamento al danneggiato (cfr. lett. c) non incidono sulla valutazione della reputazione; − la confisca (cfr. lett. b) conta soltanto nella misura in cui le comunicazioni per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati ai sensi dell’articolo 61 LCaGi. Per questa ragione, le confische secondo gli articoli 69-72 CP con un valore lordo inferiore a 100 000 franchi non devono essere iscritte; le confische secondo il CPM non sottostanno in genere a ripartizione (cfr. art. 2 e 3 della legge federale
23 LCP; RS 922.0
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del 19 marzo 200424 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati)25. Per VOSTRA non sono importanti nemmeno le confische disposte all’estero; − le espulsioni pronunciate in una sentenza straniera (cfr. lett. d) non devono essere iscritte, poiché l’iscrizione comporterebbe la registrazione a vita di queste sentenze originarie straniere (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. n LCaGi). Ma la conservazione di questi dati fino alla morte ha senso soltanto per le espulsioni svizzere, poiché soltanto esse impongono la pronuncia di un’espulsione più drastica in caso di recidiva secondo l’art. 66b CP; − le eccezioni menzionate alla lettera e risultano già dal disciplinamento della LCaGi e devono essere intese come indicazioni di riferimento; è però importante osservare che se la sanzione non è soggetta a obbligo di iscrizione non lo è nemmeno il reato; − l’eccezione di cui alla lettera f, secondo cui le «pene regolamentari» non sono soggette a obbligo di iscrizione, era già prevista dal diritto vigente ed è giustificata dall’esiguità di queste infrazioni. La discussione dottrinaria sulla questione di sapere se si tratta effettivamente di «sanzioni di carattere penale» o di «contravvenzioni» può rimanere in sospeso grazie alla menzione di queste sanzioni alla lettera f; In virtù dell’articolo 20 capoverso 3 P-OCaGi, in VOSTRA devono essere iscritte come «informazioni sulla sanzione» anche le conseguenze giuridiche «nessuna pena complementare» e «condanna con rinuncia alla pena» (cfr. allegato 2 n. 3.2 P-OCaGi). Questa regola non è però assoluta e pertanto la disposizione rimanda alle eccezioni previste all’articolo 16 P-OCaGi per le sentenze di colpevolezza. Per queste indicazioni la norma non riguarda l’iscrizione di una sanzione, bensì la constatazione negativa della rinuncia a una sanzione.
Art. 21 Struttura dettagliata dei dati per le sentenze originarie In virtù dell’articolo 21 P-OCaGi, la struttura dei dati delle sentenze originarie è disciplinata nell’allegato 2 P-OCaGi. La maggior parte dei dati menzionati in tale allegato sono già significativi per l’attuale VOSTRA e non necessitano ulteriori chiarimenti particolareggiati. Inoltre, le particolarità che riguardano l’iscrizione di reati puniti da sentenze straniere e le sanzioni sono già state discusse nel commento agli articoli 19 e 20 P-OCaGi. Il commento che segue riguarda dunque soltanto i seguenti temi prioritari: − la struttura di massima e le fonti dei dati;
24 LRVC; RS 312.4 25 Sono escluse dalla ripartizione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LRVC anche le confische secondo la legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1). Tali confische sono però rette anch’esse dagli art. 69-72 CP. Ma non si può pretendere che gli utenti di VOSTRA badino a queste sottigliezze, sicché devono essere iscritte di principio tutte le confische secondo il CP che raggiungono il valore lordo minimo.
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− la struttura dei dati riguardanti reati svizzeri; − l’iscrizione della durata della detenzione computabile; − la rinuncia ai dati iscritti nell’attuale VOSTRA.
Struttura di massima e fonti dei dati secondo l’allegato 2 P-OCaGi: i dati elencati nell’allegato 2 P-OCaGi consistono principalmente in dati tratti direttamente dalla sentenza originaria (presenti nel rubrum o nel dispositivo) e che incarnano tale sentenza. Nell’allegato 2 sono dunque descritte in primo luogo quattro categorie di dati: − «informazioni generali» (cfr. allegato 2 n. 1 P-OCaGi); − «indicazioni riguardanti la fattispecie» (cfr. allegato 2 n. 2 P-OCaGi e, più avanti, il commento approfondito sulla struttura dei dati relativi ai reati svizzeri); − «indicazioni riguardanti le sanzioni» (cfr. allegato 2 n. 3 P-OCaGi), tra cui anche i «motivi di commisurazione della pena» (cfr. allegato 2 n. 3.5 P-OCaGi); − «copie elettroniche» delle sentenze originarie, compresi i moduli di comunicazione esteri (cfr. allegato 2 n. 4 P-OCaGi). Non tutti i dati tratti da una sentenza originaria soggetta a obbligo di iscrizione derivano però dal rubrum e dal dispositivo: − secondo l’allegato 2 numero 1.8 P-OCaGi, se la nuova sentenza originaria da iscrivere è stata pronunciata su revisione, devono essere iscritte anche informazioni sulle sentenze originali annullate (cfr. art. 410 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200726, art. 87 della legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo), come pure in caso di nuovo giudizio dopo un procedimento contumaciale (cfr. art. 368 cpv. 3 CPP) o di riapertura del procedimento (cfr. art. 156 cpv. 3 della Procedura penale militare del 23 marzo 197928) o di restituzione in pristino (cfr. art. 76 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo). Si tratta di «informazioni sul tipo di procedura» ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera d LCaGi. Queste indicazioni vengono riferite a una sentenza che de facto ha preceduto la sentenza originaria iscritta. Ciò che conta è soprattutto la data del passaggio in giudicato della sentenza precedente annullata (cfr. allegato 2 n. 1.8.3 P-OCaGi), poiché senza tale indicazione sarebbe impossibile calcolare correttamente i termini previsti agli articoli 30 capoverso 4 e 38 capoverso 5 LCaGi (su questo tema cfr. le considerazioni già esposte nel messaggio LCaGi in FF 2014 4929, f.). Quanto alle altre informazioni menzionate nell’allegato 2 numero 1.8.3 P-OCaGi (data della sentenza, autorità giudicante, data di apertura), si tratta di semplici informazioni contestuali su questo problema del passaggio in giudicato.
26 CPP; RS 312.0 27 DPA; RS 313.0 28 PPM; RS 322.1
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− Esistono inoltre categorie di dati che vengono aggiunte soltanto dopo l’iscrizione della sentenza originaria: − Le indicazioni sulla sanzione comprendono dunque anche i dati sull’esecuzione della pena. Questi dati relativi all’esecuzione sono menzionati con la sanzione alla quale si riferiscono: si tratta ad esempio di indicazioni sull’inizio dell’espulsione (cfr. allegato 2 n. 3.4.5.2 e 3.4.5.3 P-OCaGi) e sui «periodi di sospensione» per i divieti di esercitare un’attività, i divieti di avere contatti e l’interdizione di accedere a un’area (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.3 P-OCaGi). − Come già accennato in precedenza, l’ordinanza accorda uno statuto speciale ai dati di sistema che appartengono a una sentenza originaria. Anch’essi sono elencati nell’allegato 2 P-OCaGi e assegnati alla categoria di dati alla quale sono più strettamente connessi (v. i campi di dati contrassegnati da una «X» nella colonna 2 dell’allegato 2 P-OCaGi). Questi dati di sistema comprendono ad esempio i «calcoli automatici» effettuati autonomamente dal sistema e forniscono all’utente un importante aiuto interpretativo, ad esempio per il computo della durata effettiva del divieto di esercitare un’attività (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.5 P-OCaGi) o di un’espulsione (cfr. allegato 2 n. 3.4.5.4 P-OCaGi). Una categoria a parte è costituita dalle indicazioni sulla probabile data di rimozione dell’indicazione di una sentenza originaria in un estratto (cfr. allegato 2 n. 5 P-OCaGi). − I dati sulle sanzioni iscritti a posteriori comprendono anche le indicazioni secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera b LCaGi riguardanti il computo dei termini ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi per le sentenze con condanna all’espulsione in caso di avvenuta naturalizzazione (cfr. allegato 2 n. 3.4.5.5 P-OCaGi).
Struttura dei dati riguardanti reati svizzeri: un commento un po’ più preciso è necessario riguardo all’iscrizione dei reati, trattandosi pur sempre di un ambito fondamentale di VOSTRA (sulle particolarità riguardanti le sentenze straniere, cfr. anche più avanti ad art. 19 cpv. 2-5 P-OCaGi). L’iscrizione dei reati è effettuata in modo molto simile a quanto sinora previsto, mediante tabelle di codifica predefinite da cui possono essere selezionate le fattispecie corrispondenti (cfr. allegato 2 n. 2 P-OCaGi). I parametri da utilizzare per iscrivere una fattispecie giuridicamente rilevante in modo completo ed efficiente sono suddivisi come sinora in due tabelle diverse. − La prima tabella contiene le cosiddette «fattispecie iniziali» (cfr. allegato 2 n. 2.1 P-OCaGi). In essa figurano i reati classici, come lo stupro, il furto, l’assassinio eccetera. − Per poter riprodurre situazioni più complesse, queste fattispecie iniziali possono essere combinate con ulteriori caratteristiche (p. es. tentativo, complicità, commissione reiterata, scemata imputabilità ecc.). Queste varianti relative alle fattispecie figurano in un elenco separato. Per semplificare, questo elenco è
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denominato con l’espressione elementare «Possibili combinazioni»29 (cfr. allegato 2 n. 2.2 P-OCaGi). L’associazione delle possibili combinazioni con la fattispecie iniziale fornisce la panoramica completa del fatto illecito e va a costituire la vera e propria «fattispecie». Questa struttura è già utilizzata nel VOSTRA attuale; i corrispondenti valori dell’elenco di codici, tuttavia, sono stati profondamente rimaneggiati e differenziati; ora è dunque possibile riprodurre anche i riferimenti giuridici con una scrittura giuridicamente più corretta30. Ogni iscrizione di fattispecie iniziali e possibili combinazioni consiste dunque in quattro caratteristiche (cfr. allegato 2 n. 2.1.1-2.1.4 und 2.2.1-2.2.4 P-OCaGi), ossia: − il riferimento breve (con cui gli utenti che possiedono una certa esperienza possono ritrovare più rapidamente le iscrizioni corrispondenti); − il riferimento giuridico (che indica il riferimento in cui è pubblicato l’atto normativo, ma non è disponibile per tutte le possibili combinazioni31); − la designazione (descrizione linguistica dell’atto o della fattispecie) e − l’indicazione del periodo di validità del riferimento giuridico (che consente di ritrovare più rapidamente vecchie e nuove iscrizioni e di determinare subito da quando a quando una disposizione era in vigore). I rimandi ad articoli in vigore non contengono una data finale. L’assegnazione del periodo di validità è un elemento nuovo e molto importante per la corretta registrazione dei reati in VOSTRA, poiché determinati comandi dietro le quinte funzionano correttamente soltanto se è stato selezionato il codice giusto. Tuttavia, queste indicazioni cronologiche non compaiono sugli estratti stampati del casellario giudiziale, poiché essi ne comprometterebbero la leggibilità (soprattutto se per registrare una fattispecie iniziale con diverse possibili combinazioni può essere necessario indicare i riferimenti di diversi articoli). Chi desidera immergersi tanto
29 È impossibile effettuare una delimitazione selettiva rispetto ai motivi di commisurazione della pena (cfr. allegato 2 n. 3.5 P-OCaGi), poiché molte possibili combinazioni contengono anche corrispondenti considerazioni sulle conseguenze giuridiche relative a un eventuale inasprimento o attenuazione della pena. Ogni volta che una determinata variante di fattispecie può essere assegnata a una fattispecie iniziale, essa viene anche registrata in VOSTRA come possibile combinazione; nei casi in cui una simile soluzione ha poco senso, per esempio perché sono interessati vari reati, la situazione in questione viene inserita in VOSTRA come motivo di commisurazione della pena nelle informazioni sulla sanzione. 30 «Art. 139 n. 2 CP», per esempio, è il riferimento giuridico del «furto per mestiere». Per i riferimenti giuridici il sistema utilizza le relative abbreviazioni, rinunciando però a corsivi e apici. Per l’identificazione dell’atto normativo si utilizzano le abbreviazioni ufficiali. Grazie agli odierni strumenti elettronici, queste abbreviazioni sono facilmente reperibili e possono per esempio essere utilizzate anche per la ricerca nella Raccolta sistematica del diritto federale. Se non esiste un’abbreviazione ufficiale, viene utilizzato il titolo ufficiale o il titolo abbreviato dell’atto normativo. 31 L’iscrizione «commissione reiterata», per esempio, non può essere associata a un articolo specifico. Anche l’iscrizione «correità» non può essere assegnata a una norma concreta, poiché questa situazione si basa sulla giurisprudenza. In questi casi la colonna Riferimento giuridico rimane vuota;
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profondamente nei dettagli di una sentenza originaria chiederà di esibire l’originale della sentenza. Naturalmente, in VOSTRA saranno ancora iscritte anche i periodi di perpetrazione (cfr. allegato 2 n. 2.3 P-OCaGi). Occorre inoltre spiegare come mai per determinati reati in materia di circolazione stradale che puniscono la guida in stato di ebrietà deve essere registrato in VOSTRA anche il tasso alcolemico (cfr. allegato 2 n. 2.4 P-OCaGi), poiché sostanzialmente si tratta di un «dato fattuale» che in realtà non dovrebbe essere iscritto. Il tasso alcolemico viene già registrato anche nel VOSTRA attuale e l’iscrizione non è controversa. Questo campo è stato introdotto contestualmente al fatto che si tratta di un dato necessario soprattutto per le comunicazioni successive allo Stato d’origine riguardanti i cittadini tedeschi, dato che le autorità tedesche lo richiedono per l’attribuzione dei «punti Flensburg». La mancata registrazione di questo dato comporterebbe dunque la presentazione di corrispondenti richieste il cui trattamento creerebbe una grande mole di lavoro. Per non creare condizioni particolari per Stati specifici, però, il tasso alcolemico deve essere registrato a prescindere dalla nazionalità della persona interessata. I relativi reati sono corrispondentemente contrassegnati nella «piattaforma di gestione dei codici centralizzata (ZCV)». Comunque, come sinora, il tasso alcolemico non è riportato né negli estratti per privati né negli estratti specifici per privati.
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Iscrizione della durata della «detenzione computabile»: Nel sistema VOSTRA attuale, la «durata della carcerazione preventiva computata» deve essere registrata con la sentenza originaria (cfr. allegato 3 n. 4 ordinanza VOSTRA). A causa della confusione terminologica e delle conseguenti carenze qualitative nella registrazione dei dati, inizialmente si è pensato di non inserire più questi dati in VOSTRA, poiché essi non sono indispensabili per il funzionamento del sistema e la loro registrazione è impegnativa per i Cantoni. Tuttavia, su intervento dell’UST, si è però deciso che ora occorrerà registrare in VOSTRA la durata di tutti i tipi di detenzione computabili, purché figurino nel dispositivo della sentenza originaria (cfr. allegato 2 n. 3.7 P-OCaGi)32. L’UST ha esposto che i dati VOSTRA in questione sono indispensabili per l’allestimento della statistica sull’esecuzione delle pene (sulle comunicazioni all’UST, cfr. l’art. 58 LCaGi). Infatti, il carcere preventivo non viene comunicato dalle autorità all’UST, poiché esse comunicano soltanto l’esecuzione «anticipata» e «normale» delle pene. Per giunta, queste comunicazioni sono a volte lacunose. Secondo l’UST, i dati tratti da VOSTRA hanno notevolmente migliorato la qualità delle statistiche, poiché i dati comunicati sull’esecuzione delle pene possono essere verificati confrontandoli con i dati VOSTRA. Se l’UST non potesse più ricevere in particolare informazioni sulla carcerazione preventiva, la statistica ne risulterebbe distorta (dai dati disponibili sull’esecuzione delle pene non risulterebbe che qualcuno è stato incarcerato per un periodo molto meno lungo, non essendo possibile computare una lunghissima carcerazione preventiva). Inoltre, sarebbe impossibile attuare entro il 2023 misure sostitutive per l’acquisizione di questi dati tramite sistemi decentralizzati in cui essi sono trattati direttamente33. Le statistiche in ambito penale godono politicamente di una priorità elevata; pertanto, si è deciso di continuare a gestire in VOSTRA i dati sulla detenzione computabile. Ma la registrazione da parte dei Cantoni deve poter essere effettuata nel modo più semplice possibile: nel campo «detenzione computabile» dovrà essere registrata soltanto la durata complessiva secondo il dispositivo, in modo da non richiedere ulteriori accertamenti alle autorità incaricate dell’iscrizione.
Rinuncia a dati iscritti nell’attuale VOSTRA:
32 Questa riformulazione garantisce che tutti i periodi di detenzione scontati prima della data della sentenza ed effettivamente noti al giudice possano essere riportati integralmente. L ’onere richiesto per la registrazione si mantiene dunque entro limiti ragionevoli e la significatività dei dati aumenta. Per gli adulti in particolare, si potrebbe computare sulla sanzione pronunciata non solo la «carcerazione preventiva» (art. 220 cpv. 1 e art. 224 CPP), ma anche l’«arresto provvisorio» (art. 217 CPP), il «ricovero per perizia» (art. 186 cpv. 4 CPP), la «carcerazione di sicurezza» (art. 220 cpv. 2 e art. 229 CPP), l’«esecuzione anticipata di pene e misure» (art. 236 CPP) e la «detenzione in vista di estradizione». 33 Tuttavia, dato che le informazioni ricevute direttamente dalla fonte sono in genere qualitativamente più affidabili, l’UST si adopererà ancora per ricevere dai Cantoni i dati completi e corretti, e nel limite del possibile anche per semplificare i processi di comunicazione.
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Nel nuovo VOSTRA si rinuncerà deliberatamente a riportare le indicazioni seguenti con le sentenze originarie: − si rinuncerà deliberatamente a una marcatura aggiuntiva dei decreti d’accusa (che sono già facilmente riconoscibili, dato che l’autorità giudicante è un ministero pubblico). Simili indicazioni aggiuntive non creano alcun valore aggiunto. Di principio, VOSTRA tratta allo stesso modo tutte le «sentenze originarie», a prescindere dal fatto che siano state pronunciate da un tribunale penale civile (sentenza della giustizia penale), da un tribunale militare (sentenza della giustizia militare), da un ministero pubblico rispettivamente da un uditore regionale (decreto d’accusa) o da un’autorità amministrativa (sanzione penale); − sul piano funzionale, per il nuovo VOSTRA non ha importanza nemmeno il fatto che una sentenza originaria sia stata pronunciata «in contumacia». Prima dell’entrata in vigore del CPP, una simile marcatura delle sentenze contumaciali aveva ancora una ragion d’essere, poiché per queste sentenze non esisteva ancora un disciplinamento uniforme, e pertanto il passaggio in giudicato e l’obbligo di iscrizione dipendevano in larga misura dal diritto cantonale applicabile. Secondo l’articolo 366 capoverso 4 CPP, la procedura contumaciale può essere svolta soltanto se nel procedimento in corso l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati. Questa condizione aumenta le probabilità che la sentenza venga confermata anche in caso di nuovo giudizio, e pertanto non si ritiene più necessario contrassegnare in modo specifico queste sentenze originarie.
Art. 22 Decisioni successive da iscrivere e loro struttura Le decisioni successive soggette a obbligo di iscrizione (DS) sono definite soltanto in modo molto sommario e non esaustivo all’articolo 21 LCaGi. In virtù dell’articolo 21 capoverso 1 lettera f LCaGi, il Consiglio federale può prevedere altri tipi di DS. Secondo l’articolo 21 capoverso 2 LCaGi, inoltre, deve definire la struttura dei dati per ogni DS. Le seguenti disposizioni dell’ordinanza rivestono un’importanza cruciale poiché consentono di disporre di una panoramica completa delle DS soggette a obbligo di iscrizione: − l’articolo 22 capoverso 1 P-OCaGi elenca tutte le DS gestite in VOSTRA. Questo elenco si ispira ai tipi di DS già elencati all’articolo 21 LCaGi, ma estende tale elenco sotto certi aspetti (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. f LCaGi). L’enumerazione si ispira in larghissima misura al diritto vigente (cfr. art. 5 e 6 ordinanza VOSTRA). Non si tratta dunque di una novità essenziale, ma nella nuova ordinanza le DS sono presentate in modo più intelligibile. Le DS sono delimitate linguisticamente e sono anche provviste di un riferimento giuridico. I soggetti incaricati dell’applicazione possono così riconoscere più prontamente i casi soggetti a iscrizione. Tuttavia, tra i riferimenti agli articoli è inevitabile che si presentino taluni accavallamenti. La terminologia italiana e francese utilizzata
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nella banca dati attuale è stata corretta laddove necessario per renderla più precisa. Dato che i riferimenti giuridici delle DS elencate all’articolo 22 capoverso 1 P-OCaGi riguardano soltanto casi di diritto interno, si potrebbe pensare che devono essere iscritte soltanto DS svizzere. Ma la realtà è un’altra. L’articolo 22 capoverso 3 P-OCaGi specifica che la norma va intesa in una «prospettiva funzionale» e che devono essere iscritte anche tutte le DS straniere. Nella pratica, tuttavia, le comunicazioni di DS dall’estero sono molto più rare. − Per le DS deve essere iscritta anche la disposizione straordinaria di una data di fine dell’esecuzione appropriata e rilevante esclusivamente per il computo dei termini secondo l’articolo 44 P-OCaGi (cfr. art. 22 cpv. 4 lett. b P-OCaGi). Tale disposizione non costituisce una decisione penale e quindi neppure una vera e propria DS, bensì una decisione del Servizio del casellario giudiziale che materialmente fa riferimento alla fine non documentabile dell’esecuzione di una sanzione, la cui mancanza potrebbe pregiudicare il computo dei termini relativi alla sentenza originaria in questione. Sull’insieme della questione si rimanda alle considerazioni nel commento all’articolo 44 P-OCaGi. I dati di questa decisione sono gestiti in VOSTRA semplicemente «come una DS». − Nell’allegato 3 P-OCaGi vengono quindi definiti in dettaglio i campi di dati delle varie DS (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). Ogni DS è corredata delle «informazioni generali» elencate nell’allegato 3 n. 1 P-OCaGi: ad esempio la data della decisione, l’autorità decisionale e il numero dell’incarto (cfr. allegato 3 n. 1.1-1.3 P-OCaGi), la designazione per esteso e abbreviata della DS (cfr. allegato 3 n. 1.4 e 1.5 P-OCaGi); indicazioni sul rilevamento iniziale e sull’ultima modifica, accessibili soltanto in caso di consultazione in linea (cfr. allegato 3 n. 1.6 P-OCaGi) e copia elettronica34 dell’originale della DS o del modulo di comunicazione estero (cfr. allegato 3 n. 1.7 P-OCaGi). Tuttavia, le singole DS si differenziano nelle indicazioni di dettaglio elencate separatamente per ciascuna di esse (cfr. allegato 3 n. 2-36 P-OCaGi). La struttura dei dati prevista per le DS si ispira per l’essenziale al diritto vigente. La differenza più importante consiste nel fatto che ora, per alcune DS (p. es. in caso di liberazione condizionale o di revoca della sospensione condizionale), sarà indicata la sanzione a cui la decisione si riferisce. Questa soluzione migliora l’intelligibilità degli estratti e si è resa necessaria per poter calcolare in modo attendibile i nuovi termini per le sentenze originarie e le DS omesse. Una DS può contenere anche dati di sistema (contrassegnati con una «X» nella colonna 2 dell’allegato 3 P-OCaGi).
34 La cerchia delle persone autorizzate a ricevere queste copie dipende dal tipo di copia (originale o modulo di comunicazione) e dal diritto di consultazione dell’autorità (gli originali sono accessibili soltanto alle autorità che hanno diritto a ricevere l’estratto 1 per autorità). Inoltre, sono previste eccezioni per le copie delle DS svizzere in ambito minorile (cfr. art. 22 cpv. 1 LCaGi e la precisazione nell’art. 23 cpv. 1 lett. b P-OCaGi).
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VOSTRA ripartisce le DS nelle categorie seguenti: − le decisioni concernenti una «liberazione» (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LCaGi) possono essere suddivise come segue: − decisioni che ordinano la liberazione condizionale – dall’esecuzione di una pena detentiva o privativa della libertà (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. a P-OCaGi) o dall’esecuzione di una misura stazionaria (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c P-OCaGi); di principio, tutte le DS in questo ambito devono essere registrate, affinché i periodi di prova corrispondenti siano visibili. VOSTRA assiste le autorità di perseguimento penale nella gestione dei periodi di prova attivando le opportune notifiche di recidiva (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi); − decisioni adottate durante il periodo di prova di una liberazione condizionale (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b e d P-OCaGi). Di principio, tutte le DS in questo ambito devono essere registrate in VOSTRA. L’espressione «rinuncia alla revoca» utilizzata nell’ordinanza si riferisce al ripristino dell’esecuzione della pena o della misura. Degna di rilievo è la «commisurazione successiva di una pena unica» (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b n. 4 P-OCaGi). I dati riportati in questa DS devono anch’essi essere registrati in VOSTRA, poiché anche la pena unica, se è già stata ordinata nella sentenza originaria, è soggetta a iscrizione (cfr. allegato
2 n. 3.6.2 P-OCaGi). La peculiarità di questa DS consiste nel fatto che essa
non viene iscritta come DS, ma modifica la sentenza originaria a cui si riferisce la pena unica ordinata successivamente, poiché al posto della pena pronunciata originariamente viene iscritta la nuova pena unica pronunciata. La copia della DS viene allegata alla sentenza originaria. Questo modo di procedere comprime notevolmente i costi di esecuzione. Infatti, la registrazione come DS comporterebbe l’integrazione di riferimenti stratificati. Inoltre, questo caso speciale dovrebbe essere ripreso continuamente anche per il computo dei termini. L’unico svantaggio è dovuto al fatto che una pena unica successiva (registrata come DS) deve essere iscritta manualmente, poiché non può essere comunicata automaticamente tramite l’interfaccia. Ma siccome casi di questo tipo sono rari, l’espediente della registrazione manuale appare giustificato (si può immaginare di integrare questa funzione correttamente in una futura versione). In teoria, una pena unica successiva può essere inflitta anche a margine della liberazione condizionale da una misura (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. d n. 3 P-OCaGi) e nelle decisioni relative a una pena con condizionale parziale o totale (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. f n. 4 P-OCaGi); − decisioni che ordinano la liberazione definitiva (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. e P-OCaGi). Se questa DS concerne una misura stazionaria per adulti (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. e n. 2 e 3 P-OCaGi), essa deve essere iscritta in VOSTRA, poiché si tratta di dati necessari per il computo dei termini. Per i trattamenti
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ambulatoriali e le misure per minori non è prevista una liberazione definitiva. La liberazione definitiva da una pena privativa di libertà (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. e n. 1 P-OCaGi), invece, è soggetta a iscrizione soltanto in casi eccezionali (cfr. già l’art. 6 cpv. 3 ordinanza VOSTRA35): a VOSTRA questa DS serve per poter calcolare la nuova data d’inizio della decorrenza del termine secondo gli articoli 67c capoverso 3 CP e 50c capoverso 3 CPM per i divieti di esercitare un’attività o di avere contatti o per l’interdizione di accedere a un’area (ACA). Perciò, l’obbligo di iscrizione è subordinato a due condizioni: (1.) nello stesso complesso di sentenze originarie deve essere stato pronunciato un ACA per adulti in Svizzera. (2.) l’esecuzione della pena privativa di libertà con sospensione condizionale totale o parziale36, di cui è stata pronunciata la liberazione definitiva, deve essere stata precedentemente revocata e interamente scontata. Se la pena non è stata revocata, il termine per l’ACA non ricomincia a decorrere. Per questo motivo, una liberazione definitiva alla scadenza del periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una pena privativa di libertà non deve essere registrata in VOSTRA; − Le decisioni relative all’esecuzione di una pena con condizionale totale o parziale (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b LCaGi) riguardano sempre disposizioni adottate durante il periodo di prova e sono elencate all’articolo 22 capoverso 1 lettera f P-OCaGi. Di solito, le DS qui elencate si riferiscono a un «insuccesso del periodo di prova» (ossia alla perpetrazione di un nuovo crimine o delitto o alla violazione di norme di condotta o condizioni di assistenza riabilitativa durante il periodo di prova). Alcune di queste disposizioni, però, possono riguardare anche casi in cui non vi è insuccesso del periodo di prova, nei quali invece la disposizione in questione viene adottata durante il periodo di prova per altri motivi (p. es. a causa del fatto che l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta si rivelano inattuabili o non più necessarie, cfr. art. 95 cpv. 3-5 CP). Perciò, questa categoria di DS (che secondo il testo dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LCaGi si riferisce soltanto a situazioni di insuccesso del periodo di prova), è stata estesa a tutte le decisioni «relative a una pena con sospensione condizionale totale o parziale» (soluzione ammessa in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. f LCaGi). In VOSTRA, tuttavia, le DS che nel caso concreto non sono state adottate in seguito a insuccesso del periodo di prova devono essere contrassegnate in modo specifico (cfr. p. es. allegato 3 n. 34.3 P-OCaGi). Questa marcatura specifica è importante per poter gestire correttamente il computo dei termini per gli estratti
35 L’art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza VOSTRA associa a torto a condizioni restrittive anche l’ iscrizione della liberazione definitiva dall’esecuzione di una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 62b cpv. 2 CP. Questa DS, infatti, è utile in generale per determinare la fine della misura, per poter calcolare correttamente il termine di eliminazione per le misure stazionarie (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. g e cpv. 3 lett. b LCaGi). Perciò, questa situazione è menzionata all’art. 22 cpv. 1 lett. e n. 2 P-OCaGi. 36 Come per tutte le regole sul casellario formulate guardando al diritto attuale, questo requisito vale anche per le pene analoghe «reclusione», «detenzione» e «arresto» previste dal diritto anteriore.
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per privati in caso di pene con sospensione condizionale totale o parziale secondo l’articolo 40 capoverso 3 lettera b ultimo periodo LCaGi e determinate comunicazioni al Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) secondo l’articolo 59 capoverso 1 lettera d LCaGi. Ora, inoltre, l’ordinanza menziona esplicitamente anche la «soppressione dell’assistenza riabilitativa», la «soppressione di una norma di condotta» e la «modifica di una norma di condotta». Sulla questione dell’iscrizione della «commisurazione successiva di una pena unica» ci si è già soffermati sopra nel commento relativo alla liberazione condizionale; − le decisioni riguardanti «la soppressione, la modifica o la pronuncia a posteriori» di una misura (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. c LCaGi) devono essere iscritte non solo quando riguardano misure terapeutiche o un internamento, ma anche quando riguardano misure protettive non terapeutiche ai sensi del DPMin (sorveglianza, sostegno esterno). Tale estensione è già prevista dal diritto vigente. Queste DS concernenti le misure possono essere suddivise come segue: − decisioni relative alla soppressione di una misura37 (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. g P-OCaGi); − decisioni relative alla modifica di una misura (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. h P-OCaGi). − decisioni relative alla pronuncia a posteriori di una misura (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. i P-OCaGi); − le decisioni relative al rapporto tra pene e misure a livello di esecuzione costituiscono in genere parte integrante della DS sulla fine delle misure. In VOSTRA, però, queste decisioni devono essere iscritte anche quando eccezionalmente sono pronunciate a posteriori (come DS a sé stante) (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. k P-OCaGi). Questa enumerazione evidenzia che quasi tutte le DS relative a misure devono essere iscritte in VOSTRA. Come sinora, si è scelto deliberatamente di non iscrivere la pronuncia di una «misura curatelare» dopo la soppressione di una misura protettiva ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 DPMin, poiché in VOSTRA possono essere registrate soltanto sanzioni di carattere penale. Non sono soggette a obbligo di iscrizione nemmeno le decisioni di proroga relative a misure terapeutiche. In VOSTRA, infatti, le misure terapeutiche sono iscritte come è noto, senza indicazione della durata; quindi, dal punto di vista del casellario, durano fintanto che non sia stata registrata una DS sulla fine della misura; si può quindi rinunciare all’iscrizione della proroga;
37 Il requisito previsto all’art. 22 cpv. 1 lett. g P-OCaGi, secondo cui la soppressione di tutte le misure protettive secondo il DPMin (e quindi anche della «sorveglianza» e del «sostegno esterno») deve essere iscritto in VOSTRA, va al di là dell’elenco di cui all’ art. 21 cpv. 1 lett. c LCaGi. Ma queste DS possono già essere iscritte anche nel VOSTRA attuale, e quindi il sistema fornisce sempre un quadro completo dello stato dell’ esecuzione delle misure.
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− le decisioni relative a divieti di esercitare un’attività, divieti di avere contatti o interdizioni di accedere a un’area riguardano non solo la soppressione, la modifica o la pronuncia a posteriori di siffatti divieti (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. d LCaGi e art. 22 cpv. 1 lett. l n. 1-6 P-OCaGi), bensì possono avere ripercussioni anche su altre sanzioni e sulle disposizioni di accompagnamento (cfr. le DS elencate all’art. 22 cpv. 1 lett. l n. 7-13 P-OCaGi). L’elenco delle DS soggette a obbligo di iscrizione è dunque stato esteso anche in questo ambito rispetto alla LCaGi. Peraltro, le decisioni relative a divieti di attività, divieti di avere contatti e interdizioni di accedere a un’area non sono più registrate in un settore a parte dell’interfaccia utente di VOSTRA, bensì come normale DS; − le decisioni relative a una grazia, un’amnistia o un exequatur (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. e LCaGi) sono elencate anche nel progetto di ordinanza (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. m e n P-OCaGi). Nuova è invece la «dichiarazione di esecutività di una sentenza originaria» in Svizzera (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. n P-OCaGi). Una simile decisione di exequatur è rilevante in particolare quando contiene l’«adeguamento» di una sanzione pronunciata nella sentenza straniera. In tal caso, per il computo dei termini per l’eliminazione della sentenza originaria (art. 30 cpv. 2 lett. l LCaGi) o per la rimozione dagli estratti 2 e 3 per autorità (art. 38 cpv. 3 lett. l LCaGi) non sono più determinanti le sanzioni inflitte nella sentenza straniera, bensì la «sanzione più lieve» prevista dalla dichiarazione di esecutività eseguita in Svizzera; − vi sono anche decisioni che, pur non essendo ancora evocate espressamente nella LCaGi, sono state assoggettate dal Consiglio federale all’obbligo di iscrizione (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. f LCaGi). Queste decisioni possono essere suddivise nelle seguenti categorie: − diverse decisioni sono già state commentate nei capitoli precedenti (p. es. le «DS relative all’insuccesso del periodo di prova» adottate per altri motivi, le decisioni relative alla soppressione o alla modifica di misure protettive secondo il DPMin o quelle relative a divieti di esercitare un’attività, divieti di avere contatti o interdizioni di accedere a un’area che hanno però ripercussioni, nel contenuto, su altre sanzioni); − decisioni relative a disposizioni di accompagnamento durante un trattamento ambulatoriale in corso (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. j P-OCaGi). Queste decisioni si basano anch’esse (attraverso il rimando all’art. 63a cpv. 4 CP38) sull’articolo 95 cpv. 4 CP. Queste DS erano già soggette all’obbligo di iscrizione in virtù del diritto vigente (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 ordinanza VOSTRA);
38 L’art. 63a cpv. 4 CP rimanda globalmente all’art. 95 cpv. 3-5 CP. Ma dato che la proroga del periodo di prova (cfr. art. 95 cpv. 4 lett. a CP) e la revoca dello stesso (cfr. art. 95 cpv. 5 CP) non si riferiscono al trattamento ambulatoriale ma ad altre sanzioni inflitte dalla sentenza originaria, questi casi non devono essere elencati all’art. 22 cpv. 1 lett. j P-OCaGi. Queste situazioni di insuccesso del periodo di prova sono coperte da altre norme (cfr. p. es. art. 22 cpv. 1 lett. f P-OCaGi).
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− decisioni relative all’espulsione (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. o P-OCaGi). Queste DS si basano sulla reintroduzione dell’espulsione e sono necessarie per fini statistici. Le relative modifiche di ordinanza (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. b e c ordinanza VOSTRA) non sono ancora menzionate nella LCaGi, poiché sono state introdotte dopo la sua adozione; − ovviamente, in VOSTRA vengono iscritte anche tutte le DS rette dal diritto anteriore, purché siano paragonabili dal punto di vista funzionale alle DS del diritto attuale. non è importante che le analoghe disposizioni del diritto anteriore non siano menzionate nell’OCaGi (nel testo di una norma si rimanda sempre soltanto al diritto attuale). In certi casi possono addirittura avere una designazione diversa. Per questa ragione, ad esempio il «formale avvertimento» (ai sensi dell’art. 38 n. 4 cpv. 2 CP nella versione del 18 mar. 197139), che svolge la stessa funzione di un’«ammonizione» (ai sensi dell’art. 89 cpv. 2 secondo periodo CP) non è menzionato nell’OCaGi. La situazione è diversa nel caso della pronuncia a posteriori di una pena ai sensi dell’articolo 100ter numero 4 CP nella versione del 18 marzo 197140. Questa DS del diritto anteriore deve essere menzionata esplicitamente all’articolo 22 capoverso 1 lettera p P-OCaGi, perché deve figurare in VOSTRA ma non ha alcun corrispondente nel diritto attuale.
L’OCaGi non contempla alcuna disposizione in cui siano elencate le decisioni successive che non devono essere iscritte. Per scrupolo di chiarezza, occorre tuttavia sottolineare che, come sinora, le decisioni seguenti non dovranno essere iscritte: − le DS che riguardano l’annullamento di una sentenza originaria o di una decisione successiva. Queste decisioni comportano la rimozione manuale della sentenza originaria o della DS; − le DS che implicano la commutazione di una pena (per una pena iniziale non scontata), purché non si tratti dell’esecuzione di una pena inflitta con sospensione condizionale totale o parziale. In generale, l’onere per l’iscrizione di queste DS è considerato eccessivo. Inoltre, in VOSTRA esse non svolgerebbero una funzione particolare. Le DS in questione sono dunque, in particolare, le seguenti: − commutazione di pene pecuniarie o multe in lavoro di pubblica utilità o pene detentive; − commutazione del lavoro di pubblica utilità in pene pecuniarie, multe o pene detentive; − commutazione di prestazioni personali in multe o privazione della libertà; − commutazione di multe secondo il DPMin in prestazioni personali o privazione della libertà;
39 RU 1971 777 807 40 RU 1971 777 807
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− commutazione della privazione della libertà in prestazioni personali; − commutazione di pene detentive con sospensione condizionale revocata secondo il diritto anteriore in lavoro di pubblica utilità o in una pena pecuniaria in caso di insuccesso del periodo di prova (secondo il n. 1 cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del CP del 13 dicembre 2002); − DS relative alla riduzione a posteriori dell’importo dell’aliquota giornaliera per una pena pecuniaria (art. 36 cpv. 3 lett. b CP nella versione del 1o gennaio 200741) o dell’importo della multa (art. 106 cpv. 5 CP nella versione del 1o gennaio 200742). Anche secondo il diritto attuale, queste decisioni rette dal diritto anteriore non erano soggette a iscrizione (cfr. la loro assenza nell’enumerazione di cui agli art. 5 e 6 ordinanza VOSTRA) e dal 1o gennaio 2018 non possono nemmeno più essere pronunciate; − DS relative alla pronuncia di «misure tutorie» e «decisioni di proroga riguardanti trattamenti terapeutici». Su questi casi ci si è già soffermati in precedenza.
Art. 23 Iscrizione delle copie elettroniche delle sentenze originarie e delle decisioni successive L’articolo 23 P-OCaGi prevede diverse soluzioni di dettaglio riguardanti l’impiego delle copie elettroniche delle sentenze originarie (SO) svizzere e delle DS ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LCaGi. Per quanto riguarda l’impiego delle copie dei moduli di comunicazione esteri ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 LCaGi non occorrono ulteriori precisazioni. Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LCaGi, le copie delle SO e DS svizzere possono essere registrate soltanto se queste decisioni sono state «pronunciate contro un adulto». Quindi, non si possono registrare copie di sentenze pronunciate contro minori, poiché esse contengono spesso profili della personalità dettagliati e informazioni approfondite sull’entourage dell’autore. Con questa norma, il legislatore intendeva impedire che informazioni su terzi che non meritavano di essere iscritti fossero facilmente accessibili mediante l’estratto 1 per autorità. Tuttavia, l’enunciato legale dell’articolo 22 capoverso 1 LCaGi non è sufficientemente preciso. Un aspetto non chiarito consiste nel sapere se l’autore deve essere adulto «al momento della sentenza» o se occorre basarsi sul «momento dei fatti». Per quanto riguarda le SO, il momento dei fatti sembra essere la soluzione più ragionevole. Nella zona grigia, in cui vengono sanzionati al tempo stesso reati commessi da minore e da adulto (nelle cd. «sentenze miste»), si dovrebbero applicare le regole previste per gli adulti, per tener conto del fatto che la rinuncia alla registrazione delle copie delle sentenze deve restare l’eccezione:
41 RU 2006 3459 3538 42 RU 2006 3459 3538
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− l’articolo 23 capoverso 1 lettera a P-OCaGi precisa che per le sentenze originarie l’iscrizione di una copia elettronica è obbligatoria se almeno un reato soggetto a iscrizione è stato commesso da adulto al momento dei fatti. Questa regola vale anche per le sentenze complementari o parzialmente complementari, che in VOSTRA sono gestite di principio come sentenze a sé stanti. Il sistema verifica automaticamente se in base alla data il reato è stato commesso in età adulta e se la copia della SO è stata dimenticata sollecita gli utenti inadempienti con un avviso di sistema (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. k P-OCaGi); − siccome le decisioni successive non contengono indicazioni strutturate sul momento dell’atto, l’obbligo di iscrizione delle copie DS dipende dall’età dell’interessato alla data della sentenza (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. b P-OCaGi). Questo criterio chiaro consente di controllare anche gli avvisi di sistema sulla mancanza delle copie DS (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. k P-OCaGi). Gli altri capoversi dell’’articolo 23 P-OCaGi definiscono con precisione quali sono le copie soggette all’obbligo di iscrizione. La registrazione di varie copie è assolutamente auspicata se esse servono a rispecchiare l’ultimo stato di una SO o una DS in modo completo e comprensibile. Anzitutto, è soggetta a obbligo di iscrizione la copia del dispositivo della sentenza disponibile al momento del passaggio in giudicato (cfr. art. 23 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). Ma deve essere iscritta anche la successiva motivazione della sentenza43 (art. 23 cpv. 3 primo periodo P-OCaGi) oppure anche un’eventuale rettifica (cfr. art. 83 CPP e art. 23 cpv. 4 lett. b P-OCaGi). Siccome le sentenze devono essere iscritte in VOSTRA soltanto quando sono passate completamente in giudicato (cfr. art. 33 cpv. 3 P-OCaGi), dovrebbero essere registrate anche le copie di tutte le decisioni incidentali parzialmente passate in giudicato in precedenza (cfr. art. 23 cpv. 3 secondo periodo P-OCaGi). Nel caso delle sentenze complementari e parzialmente complementari, può essere registrata anche la sentenza iniziale; per le sentenze con pena unica, può essere registrata la DS che prevede la pena revocata (art. 23 cpv. 5 primo periodo P-OCaGi; di conseguenza, per le copie è ammessa anche una duplice registrazione). Se in una decisione su ricorso si rimanda alla motivazione dell’autorità inferiore (cfr. art. 82 cpv. 4 CPP), può essere registrata anche una copia della decisione di tale autorità (cfr. anche l’art. 23 cpv. 5 secondo periodo P-OCaGi). Infine, l’articolo 23 capoverso 6 P-OCaGi ribadisce il principio che governa la registrazione delle copie delle decisioni, secondo cui tali copie devono essere iscritte nella loro interezza e senza annerimenti. Di conseguenza, nel caso di una decisione di revoca (DS) che fa parte di una SO, può essere registrata in VOSTRA come copia DS anche la copia della relativa SO. Per poter importare il più facilmente possibile le copie dall’applicazione specializzata in VOSTRA, l’ordinanza prevede che esse non devono essere firmate (cfr. art. 23 cpv. 7 lett. b P-OCaGi).
43 La motivazione deve però riguardare i dati penali. Le motivazioni che riguardano soltanto le spese o le pretese civili non sono di alcun interesse per VOSTRA.
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Art. 24-25 Osservazioni preliminari sui dati generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali Secondo l’articolo 23 capoverso 2 LCaGi, il Consiglio federale deve definire la struttura dettagliata dei dati di sistema generati automaticamente, che la legge considera come «dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali»44. Si tratta di dati che vengono memorizzati in VOSTRA ma che non sono registrati dagli utenti stessi, bensì generati automaticamente dal sistema e che sono necessari per l’allestimento di estratti (corretti) del casellario giudiziale. L’elenco dei dati di sistema già menzionati all’articolo 23 capoverso 1 LCaGi non è esaustivo (come evidenziato dall’espressione «in particolare» utilizzata nella frase introduttiva). Pertanto, è l’OCaGi a fornire una panoramica precisa di questi dati. Come già esposto nelle osservazioni introduttive agli articoli 15-27 P-OCaGi, nel contesto summenzionato si distinguono due tipi di dati di sistema (che sono dunque disciplinati da due diverse disposizioni): i dati di sistema che figurano negli estratti (cfr. art. 24 P-OCaGi) e gli avvisi di sistema che servono ad assicurare la corretta gestione dei dati (cfr. art. 25 lett. b P-OCaGi).
Art. 24 Dati di sistema generati automaticamente, iscritti in VOSTRA e rilevanti per gli estratti Un profilo di consultazione può contenere i dati seguenti: «dati identificativi» (cfr. allegato 1 P-OCaGi), «dati relativi alle sentenze originarie» (cfr. allegato 2 P-OCaGi), «dati relativi alle decisioni successive» (cfr. allegato 3 P-OCaGi) o «dati relativi ai procedimenti penali pendenti» (cfr. allegato 4 P-OCaGi). I dati di sistema secondo l’articolo 24 P-OCaGi che possono essere assegnati a questi ambiti sono contrassegnati con una «X» nella colonna 2 dei rispettivi allegati 1-4 P-OCaGi. I dati di sistema che sono visibili secondo l’articolo 24 P-OCaGi sono determinati anche dal tipo di diritti di consultazione: alcuni di questi dati sono visibili soltanto nella vista in linea di un profilo di consultazione (v. colonna 3 degli allegati 1-4 P-OCaGi); altri compaiono soltanto o anche negli estratti stampati (v. colonna 4 degli allegati 1-4 P-OCaGi). L’area dei «dati identificativi» contiene i dati di sistema seguenti: − il numero AVS o indicazioni sullo stato (cfr. allegato 1 n. 1.1.1 P-OCaGi). Queste informazioni non figurano negli estratti stampati (sul numero AVS cfr. già l’art. 13 cpv. 4 LCaGi); − fonti dei dati assegnate automaticamente per le IPR, le IPr, le IS e le FI (cfr. allegato 1 n. 1.3.2, n. 3.2.2, n. 4.2.2, n. 5.2.2 P-OCaGi). Negli estratti per autorità vengono stampate soltanto le fonti automatiche dell’IPR;
44 Come specificato nel titolo prima dell’art. 16 LCaGi, che va anch’esso considerato nella definizione di questa categoria di dati. Non vengono «iscritti» i dati che figurano soltanto «ad hoc» nell’estratto stampato (cfr. art. 45 cpv. 2 e 3 P-OCaGi) e che pertanto non costituiscono dati di sistema ai sensi dell’art. 23 LCaGi.
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− «ID incarto» (cfr. allegato 1 n. 1 P-OCaGi). Per individuare il più prontamente possibile eventuali problemi di migrazione viene indicato anche il cosiddetto «numero PSN migrato», che nel VOSTRA attuale riprende la funzione dell’ID incarto. Negli estratti per autorità stampati compare soltanto l’ID incarto; − numero di sistema del singolo set di dati di IPR, AT, IPr, IS, FI; cfr. allegato 1 n. 1.4.2, n. 2.3.1, n. 3.3.1, n. 4.3.1 e n. 5.3.1 P-OCaGi). Per individuare il più prontamente possibile eventuali problemi di migrazione viene indicato anche il cosiddetto «numero PSS migrato» che nel VOSTRA attuale riprende la stessa funzione. Anche i numeri di sistema compaiono soltanto nella sezione «Informazioni» e non figurano negli estratti stampati; − indicazioni sull’autore (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. a LCaGi): questi dati consistono in indicazioni sulla prima iscrizione e sull’ultima modifica. Per le IPR, le IPr, le IS e le FI, figurano nella sezione «Informazioni» ma non sugli estratti stampati (cfr. allegato 1 n. 1.4.3 - 1.4.4, n. 2.3.2 – 2.3.3, n. 3.2.2 – 3.3.3, n. 4.3.2 – 4.3.3 e n. 5.3.2 – 5.3.3 P-OCaGi). Il sistema indica la data e l’ora e l’utente che ha registrato o modificato il set di dati. Se i dati sono generati da un automatismo, invece dell’utente viene indicato il sistema45 che ha fornito automaticamente i dati. Di norma la prima iscrizione e l’ultima modifica riguardano un’intera area di dati e non un solo campo; − autorità che procede all’iscrizione di IPR, AT, IPr, IS, FI (cfr. allegato 1 n. 1.4.5, n. 2.3.4, n. 3.3.4, n. 4.3.4 e n. 5.3.4 P-OCaGi). Questa informazione serve principalmente al controllo dei diritti di consultazione e quindi non compare negli estratti stampati; − nella sezione «Informazioni» dell’IPR, però, vengono elencati anche diversi risultati intermedi del computo dei termini (cfr. allegato 1 n. 1.4.6 e 1.4.7 P-OCaGi). Queste indicazioni riguardano solo indirettamente l’identità principale e appartengono piuttosto alle sentenze originarie iscritte a cui si riferiscono. Nei dati relativi all’identità principale vengono elencate soltanto per raccogliere in un unico luogo una panoramica centrale dei principali computi (alquanto complessi), a prescindere da uno specifico profilo di consultazione. Perciò questi dati sono anche visibili soltanto per le autorità con diritto di consultazione in linea dell’estratto 1 per autorità. Si tratta infatti delle uniche autorità che non rischiano, consultando informazioni su altri profili di consultazione, di accedere a dati di cui altrimenti non potrebbero disporre. Occorre anche considerare che in caso di domande i cittadini interessati si rivolgono di solito alle autorità con diritto di consultazione A1 (p. es. al Servizio del casellario giudiziale o alle autorità che hanno adottato le decisioni in questione). Grazie alle indicazioni elencate in questo luogo, gli utenti appositamente formati di queste autorità possono più facilmente comprendere i passi essenziali dei computi eseguiti dal sistema. In concreto si tratta dei dati seguenti:
45 È il caso p. es. delle identità comunicate automaticamente dal servizio di broadcast delle mutazioni dell’UCC.
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− probabile data dell’eliminazione A1 (cfr. allegato 1 n. 1.4.6 P-OCaGi). Questa indicazione si riferisce al giorno in cui vengono eliminate da VOSTRA tutte le sentenze originarie iscritte, e quindi sono riportate una volta sola. La data dell’eliminazione compare però anche sullo stampato PDF della sentenza originaria (cfr. allegato 2 n. 5.1 P-OCaGi); − le altre date risultanti dal computo dei termini si riferiscono sempre a una sentenza originaria specifica. Perciò, per ogni sentenza originaria (cfr. allegato 1 n. 1.4.7 P-OCaGi) vengono elencate le seguenti indicazioni: indicazioni sulla rimozione di una sentenza originaria da un determinato estratto (cfr. allegato 1 n. 1.4.7.1 P-OCaGi). Nell’estratto PDF di una sentenza originaria figura soltanto la data della rimozione corrispondente al profilo di consultazione visibile nel caso concreto (cfr. allegato 2 n. 5.2-5.6 P-OCaGi); indicazioni sulla regola principale usata per calcolare la data di rimozione di una sentenza originaria da un determinato profilo di consultazione (cfr. allegato 1 n. 1.4.7.2 P-OCaGi). Queste indicazioni possono servire soltanto agli utenti che si sono occupati in dettaglio del computo dei termini e che hanno studiato approfonditamente il concetto del prodotto per tale computo. Dovrebbero essere particolarmente utili le indicazioni sul calcolo della durata dei divieti di esercitare un’attività, dei divieti di avere contatti e delle interdizioni di accedere a un’area (cfr. allegato 1 n. 1.4.7.3 P-OCaGi). − Per ogni divieto è indicata la data di scadenza (su questa «data finale» cfr. allegato 1 n. 1.4.7.3.3 P-OCaGi). Tale data finale figura comunque anche negli stampati PDF degli estratti (cfr. allegato 2 n. P-OCaGi) e per questa via traversa è visibile anche per tutti gli utenti finali, anche per quelli che non hanno accesso all’estratto 1 per autorità. − Inoltre, per ogni divieto sono indicati eventuali periodi di sospensione rilevanti (cfr. allegato 1 n. 1.4.7.3.2 P-OCaGi). I periodi di sospensione sono registrati in modo centralizzato (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.3 P-OCaGi, nonché, sulla questione in generale, il commento ad art. 25 cpv. 1 lett. f P-OCaGi). Il sistema di computo dei termini filtra i periodi di sospensione rilevanti per un divieto specifico46 e indica i periodi di tempo rilevanti nella sezione «Informazioni». Questi dati sono dunque anche dati di sistema.
46 Un periodo di sospensione è rilevante se riguarda un divieto di esercitare un’attività o di avere contatti o un’interdizione di accedere a un’area pronunciati in Svizzera in virtù del CP o del CPM. Inoltre, sono rilevanti soltanto i periodi di sospensione situati tra la data d’ inizio (eventualmente anche la data di ripresa) e la data finale costantemente ricalcolata del divieto. La logica di calcolo necessaria per questi computi è alquanto complessa, poiché occorre considerare anche eventuali proroghe e riduzioni della durata dei divieti.
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− Infine, il sistema indica anche la data d’inizio ritenuta determinante per il calcolo della durata effettiva del divieto. Solitamente si tratta della data a partire dalla quale il divieto ha «preso effetto» (cfr. allegato
2 n. 3.4.4.2.1 P-OCaGi). In determinate situazioni, tuttavia, ci si trova
di fronte a una «nuova data d’inizio della decorrenza del termine» (cfr. più avanti, considerazioni sull’allegato 2 n. 3.4.4.2.1 P-OCaGi); in tal caso la nuova data è determinante per il calcolo della durata del divieto e viene riportata nella sezione «Informazioni» dell’IPR. L’area delle «sentenze originarie» contiene i dati di sistema seguenti: − le indicazioni relative alla prima iscrizione e all’ultima modifica seguono la stessa logica che governa i «dati identificativi» (v. commento sopra). Queste informazioni figurano nella sezione «Informazioni», ma non sugli estratti stampati (cfr. allegato 2 n. 1.9.1 – 1.9.2 P-OCaGi); − la nuova data d’inizio di un divieto (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.4 P-OCaGi). Questa informazione deriva dal computo dei termini e serve a calcolare la durata effettiva dei divieti di esercitare un’attività o di avere contatti e delle interdizioni di accedere a un’area pronunciati in Svizzera nei confronti di adulti (cfr. art. 67c cpv. 3 CP risp. art. 50c cpv. 3 CPM). Si tratta dunque di un’informazione appartenente alla sentenza originaria che pronuncia un simile divieto. La nuova data non figura nei dati sulla SO, bensì, come risulta dal rimando trasversale nella colonna 3, soltanto nella sezione «Informazioni» dell’identità principale (al riguardo cfr. le considerazioni riguardanti l’allegato 1 n. 1.4.7.3.1 P-OCaGi). Questa indicazione non comparirà negli estratti PDF, poiché per la maggior parte delle autorità e per i destinatari privati questi dati sarebbero difficili da interpretare correttamente. Negli estratti stampati figura soltanto l’indicazione riguardante la durata effettiva del divieto (sulla data della fine del divieto v. le considerazioni più avanti sull’allegato 2 n. 3.4.4.2.5 P-OCaGi); − la data prevista per la fine di un divieto di esercitare un’attività o di avere contatti o di un’interdizione di accedere a un’area (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. g LCaGi e allegato 2 n. 3.4.4.2.5 P-OCaGi). La durata effettiva di un divieto dipende da diversi fattori (periodi di sospensione, nuova data d’inizio, proroghe, riduzioni). Per i soggetti incaricati dell’applicazione, dunque, non è facile calcolarla. Dato che il computo dei termini tiene conto di tale durata, la data della fine di un divieto è riportata nell’estratto PDF (con le indicazioni relative alla corrispondente sanzione). La data finale appare anche nella sezione «Informazioni» dell’IPR (cfr. allegato 1 n. 1.4.7.3.3 P-OCaGi), dove è però visibile soltanto per le autorità con diritto di consultazione all’estratto 1 per autorità. Le autorità che non hanno tali diritti e che consultano dati in linea devono dunque informarsi mediante l’estratto PDF; − la data prevista per la fine di un’espulsione pronunciata in Svizzera (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. g LCaGi e allegato 2 n. 3.4.5.4 P-OCaGi). Questo dato può essere calcolato in base alla durata stabilita nella sentenza originaria e alla data d’inizio dell’espulsione fissata successivamente. Esso deve figurare negli estratti PDF con la corrispondente espulsione;
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− ID di sistema, nome del file e data di registrazione delle copie elettroniche (cfr. allegato 2 n. 4.1.2 e 4.2.2 P-OCaGi). Se viene inserita una copia elettronica in VOSTRA, VOSTRA assegna automaticamente una ID al documento e memorizza automaticamente anche il nome del file dal sistema sorgente e la data di inserimento. Queste informazioni contano soltanto per la consultazione in linea, poiché lo stampato della copia parla da sé e non ha bisogno di ulteriori contrassegni; − indicazioni concernenti la durata della comparizione di sentenze originarie e decisioni successive negli estratti del casellario giudiziale (cfr. allegato 2 n. 5 P-OCaGi e art. 23 cpv. 1 lett. f LCaGi): un’autorità deve sapere quando una determinata sentenza originaria, visibile nell’estratto al quale può accedere, non comparirà più in tale estratto. Questa indicazione è stampata in calce alla sentenza originaria nell’estratto corrispondente. Se la data della rimozione non può essere calcolata poiché i dati necessari per il computo del termine non sono ancora iscritti, il sistema riporta questa indicazione nell’estratto: «La data non può essere calcolata». L’area delle «decisioni successive» contiene i dati di sistema seguenti: − le indicazioni relative alla prima iscrizione e all’ultima modifica seguono la stessa logica che governa i «dati identificativi» (v. commento sopra). Queste informazioni figurano nella sezione «Informazioni», ma non sugli estratti stampati (cfr. allegato 3 n. 1.6.1 – 1.6.2 P-OCaGi); − per quanto riguarda l’inserimento dell’ID di sistema, del nome del file e della data inserimento delle copie elettroniche (cfr. allegato 3 n. 1.7.1.2 e 1.7.2.2 P-OCaGi), si vedano le considerazioni esposte per i dati di sistema delle sentenze originarie, che valgono per analogia. − Se un divieto di esercitare un’attività o di avere contatti o un’interdizione di accedere a un’area vengono pronunciati soltanto successivamente (nella DS «Nuovo divieto»), nella sezione «Informazioni» dell’identità principale saranno riportati, con le indicazioni relative alla sentenza originaria alla quale la DS si riferisce, anche le indicazioni sulla nuova data d’inizio del divieto, rilevante per il computo dei termini (cfr. il relativo rimando trasversale nell’allegato 3 n. 9.2 P-OCaGi all’allegato 2 n. 3.4.4 P-OCaGi; la nuova data d’inizio è disciplinata mediante rimando trasversale nell’allegato 2 n. 3.4.4.2.4 P-OCaGi e nell’allegato 1 n. 1.4.7.3.2 P-OCaGi). La data finale rilevante per la persona interessata da un divieto di questo tipo è comunque riportata nell’estratto PDF (cfr. il relativo rimando trasversale nell’allegato 3 n. 9.2 P-OCaGi all’allegato 2 n. 3.4.4 P-OCaGi; la data finale è disciplinata nell’allegato 3 n. 3.4.4.2.5 P-OCaGi); l’area dei «procedimenti penali pendenti» contiene i dati di sistema seguenti: − le indicazioni relative alla prima iscrizione e all’ultima modifica seguono la stessa logica che governa i «dati identificativi» (v. commento sopra). Queste informazioni figurano nella sezione «Informazioni», ma non sugli estratti stampati (cfr. allegato 4 n. 1.4.1 – 1.4.2 P-OCaGi);
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− indicazioni sulla precedente direzione del procedimento (cfr. allegato 4 n. 1.4.3 P-OCaGi); − due campi destinati alle note che informano sulla data alla quale è stato inviato l’ultima volta l’avviso per la verifica della pendenza di procedimento secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b P-OCaGi e sulla data alla quale l’avviso deve essere ripetuto (cfr. allegato 4 n. 3 P-OCaGi). Normalmente l’avviso viene inviato ogni sei mesi. Tuttavia, la direzione del procedimento può prolungare di sei mesi il termine di ripetizione e sovrascrivere la data corrispondente.
Art. 25 Avvisi di sistema generati automaticamente per assicurare la corretta gestione dei dati Anche questi avvisi di sistema sono dati generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali47, poiché sono anch’essi indispensabili per il corretto allestimenti degli estratti del casellario giudiziale. Si possono intendere come avvisi di mandato, poiché assegnano un compito specifico all’autorità destinataria. In genere l’avviso chiede all’autorità di verificare la correttezza e completezza di dati VOSTRA specifici48. Questi avvisi sono sempre destinati ad autorità che hanno diritto di accedere ai dati dell’estratto 1 per autorità, e quindi autorizzate a trattare tutti i dati. Questi avvisi di sistema sono definiti sommariamente all’articolo 25 capoverso 1 P-OCaGi con le seguenti caratteristiche: nella colonna sinistra della norma sono menzionati, oltre al tipo di autorità a cui è destinato l’avviso («avviso… a …» (denominata qui di seguito «autorità destinataria» o «destinatario finale») e la periodicità49 dell’avviso («giornaliero», «settimanale» ecc.), anche l’evento che innesca l’avviso («se…»). Nella colonna destra è indicato lo scopo dell’avviso («per …»). I vari set di dati e campi di dati che compongono questi avvisi sono definiti nell’allegato 5 P-OCaGi (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). I dati che compaiono
47 Sul concetto di «gestione dei dati penali» si veda la definizione legale di cui all’art. 2 lett. e LCaGi. 48 I rapporti di attività disciplinati all’art. 25 OCaGi devono essere distinti dai cosiddetti «rapporti di gestione» («Management Reports») che non sono generati automaticamente dal sistema, bensì avviati dal Servizio del casellario giudiziale, e non servono alla gestione dei dati penali (cfr. art. 31 P-OCaGi). Dunque, questi rapporti di gestione non costituiscono dati di sistema ai sensi dell’art. 23 LCaGi.
49 VOSTRA deve effettuare quotidianamente un gran numero di batch (esecuzione
elettronica accorpata di più programmi). In genere, questi batch vengono effettuati durante la notte. Per garantire che non si ostacolino reciprocamente, i batch devono possibilmente essere attivati uno dopo l’altro. Così facendo si riduce il rischio di rallentare il sistema. Attualmente, non tutti i batch sono già stati eseguiti. Pertanto, non si sa ancora se il tempo a disposizione sarà sufficiente per poter anche eseguire ogni notte i batch che in linea di massima devono essere eseguiti a ritmo «giornaliero». Si può immaginare che per alcuni batch debba essere previsto uno scaglionamento «settimanale». Le relative disposizioni di ordinanza sarebbero naturalmente adeguate di conseguenza.
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direttamente nell’avviso sono contrassegnati in modo specifico con una «X» nella colonna 2 dell’allegato 5 P-OCaGi. I campi di dati contrassegnati con un trattino («– ») servono soltanto per selezionare l’avviso nella casella postale delle autorità che gestiscono VOSTRA (cfr. allegato 5 colonna 2 P-OCaGi). Infatti, è programmato in modo che gli avvisi di sistema secondo l’articolo 25 P-OCaGi vengano depositati dapprima nella «casella postale» delle autorità che gestiscono il casellario giudiziale. Ogni avviso viene memorizzato in VOSTRA in formato PDF o come «file CSV» e quindi può essere facilmente stampato o esportato in forma elettronica. In seguito, le autorità che gestiscono VOSTRA prendono l’avviso e lo inviano (utilizzando i canali di comunicazione comuni50 esterni a VOSTRA) alle autorità destinatarie dei rispettivi settori di competenza (cfr. art. 25 cpv. 4 lett. b P-OCaGi). In altre parole, − ordinariamente, il Servizio del casellario giudiziale si occupa delle altre autorità federali e delle autorità estere (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. p LCaGi); − il SERCO si occupa delle autorità cantonali del proprio Cantone (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. e LCaGi); − il SERCO della giustizia militare trasmette gli avvisi alle autorità giudiziarie militari competenti (cfr. art. 5 lett. e LCaGi). Grazie a questo modo di procedere, tutte le caselle postali vengono regolarmente controllate, anche quando l’autorità destinataria non è collegata a VOSTRA o non apre regolarmente l’applicazione VOSTRA. Inoltre, in questo modo vengono trattati anche gli avvisi per cui VOSTRA riesce a definire con precisione l’autorità destinataria soltanto attraverso manovre complesse e integrando dati supplementari. In NewVOSTRA si è rinunciato a un sistema di indirizzamento diretto ma più laborioso degli avvisi alle autorità destinatarie, non da ultimi per ragioni legate ai costi (e quindi anche per non rischiare di compromettere l’introduzione del nuovo sistema entro il 2023). Con l’interposizione delle autorità che gestiscono VOSTRA, tuttavia, può anche succedere che l’autorità destinataria prevista da VOSTRA non venga determinata con sufficiente chiarezza (poiché è predefinito soltanto il tipo di autorità) o che in considerazione delle circostanze particolari di un caso concreto venga scelto un destinatario finale sbagliato. La trasmissione di avvisi a destinatari sbagliati non può dunque essere esclusa in maniera assoluta. Pertanto, le autorità che ricevono avvisi per sbaglio sono tenute a inoltrare l’avviso all’autorità effettivamente competente (cfr. art. 25 cpv. 3 lett. b P-OCaGi). Nei paragrafi che seguono sono commentati succintamente i singoli avvisi. Alcuni avvisi di sistema sono già menzionati esplicitamente all’articolo 23 LCaGi. Per questi avvisi il testo dell’articolo 25 P-OCaGi rimanda alla pertinente disposizione della LCaGi51. Ma l’elenco degli avvisi di sistema figurante all’articolo 23 LCaGi non è esaustivo; pertanto, qui di seguito vengono descritti anche altri avvisi:
50 Per posta o e-mail sicura.
51 Per esempio, l’art. 23 cpv. 1 lett. b LCaGi menziona esplicitamente gli avvisi di recidiva (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi). Si accenna invece solo vagamente per esempio agli
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− gli avvisi di recidiva alle competenti autorità giudiziarie penali, d’esecuzione, competenti in materia di grazia e penali amministrative, se VOSTRA constata una violazione rilevante del periodo di prova (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a e allegato
5 n. 2 P-OCaGi):
esistono diverse situazioni in cui occorre registrare in VOSTRA un periodo di prova per una sanzione. Per gli avvisi di recidiva sono rilevanti52 i casi in cui è stata pronunciata una pena con sospensione condizionale totale o parziale, in una sentenza originaria, in una decisione di grazia, in una «dichiarazione di esecutività della sentenza originaria in Svizzera» o in decisioni successive relative all’esecuzione condizionale della pena residua, oppure nei casi di liberazione condizionale dall’esecuzione di pene o misure (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi). Se i periodi di commissione di nuovi reati cadono in un siffatto periodo di prova, l’autorità competente è tenuta a esaminare se sussiste un eventuale insuccesso del periodo di prova. In caso di insuccesso, deve adottare una conseguente «decisione successiva relativa all’insuccesso del periodo di prova»53. Questo passo presuppone però che l’autorità competente sappia che in un periodo di prova in corso sono stati commessi nuovi reati, ed è questa la funzione dell’avviso di recidiva. VOSTRA comunica giornalmente alle competenti autorità giudiziarie penali, d’esecuzione, competenti in materia di grazia e penali amministrative se un certo tipo di reato rientra in un periodo di prova in corso, per consentire a tali autorità di esaminare se sussiste una «possibile»54 violazione del periodo di prova. L’avviso viene trasmesso in base alle regole seguenti: − esiste effettivamente un periodo di prova «non revocato» (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi). È necessario un avviso di recidiva soltanto se la sanzione a cui si riferisce il periodo di prova non è stata revocata. In caso di
«avvisi di controllo» «alla scadenza di determinati termini» (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. c LCaGi e art. 25 cpv. 1 lett. c P-OCaGi). 52 Nonostante l’esistenza di un periodo di prova, l’ammonizione qualificata ai sensi dell’ art. 22 cpv. 2 DPMin non innesca un avviso di recidiva. A causa delle severe condizioni previste per l’iscrizione delle sentenze minorili, questa sanzione non viene quasi mai iscritta in VOSTRA. Inoltre, il diritto processuale penale minorile prevede regole particolari sulla competenza (sul principio della dimora abituale, cfr. art. 10 cpv. 1 della legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009, PPMin; RS 312.1); quindi, è meno grave anche il pericolo che questi «casi di recidiva» passino inosservati. 53 Vengono prese in considerazione, per esempio, le seguenti decisioni successive: una «revoca», una «revoca parziale», la «rinuncia alla revoca», un’«ammonizione», un «formale avvertimento», una «proroga del periodo di prova» o varie decisioni successive relative all’assistenza riabilitativa, alla designazione di una persona idonea che accompagni il minore o a norme di condotta. 54 L’art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi utilizza intenzionalmente l’espressione «possibile violazione del periodo di prova», poiché non vi è sicurezza assoluta che i dati in VOSTRA siano corretti, e poiché gli avvisi di recidiva non possono essere controllati fin nell’ultimo dettaglio in modo mirato con un onere contenuto.
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revoca della sanzione, infatti, non vi è più spazio per ulteriori decisioni riguardo all’insuccesso del periodo di prova; − il destinatario dell’avviso (ossia la «prima o seconda autorità» determinata da VOSTRA; cfr. le considerazioni che seguono) non ha ancora iscritto una decisione successiva relativa all’insuccesso del periodo di prova. chiaramente, sono rilevanti solo le decisioni adottate da tale autorità al momento del giudizio sui nuovi reati o successivamente. Ciò significa che la data della DS che constata l’insuccesso del periodo di prova deve essere posteriore alla data della sentenza originaria sui nuovi reati o coincidere con essa. Se è già stata iscritta una DS sull’insuccesso del periodo di prova che però non è stata pronunciata dal destinatario dell’avviso, può succedere che vengano inviati avvisi superflui, ad esempio se per precisi motivi il destinatario determinato automaticamente da VOSTRA non è abilitato a giudicare la recidiva (p. es. perché un’autorità penale amministrativa non può pronunciarsi sulla revoca di una pena detentiva sospesa condizionalmente, o perché la pena è così elevata che travalicherebbe la competenza penale del ministero pubblico destinatario dell’avviso). L’avviso di recidiva è un mero strumento di controllo e pertanto queste conseguenze devono essere accettate a beneficio di una programmazione semplice e poco costosa; − al momento dell’avviso, non sono ancora trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi). Questa regola, che deriva dagli articoli 46 capoverso 5 e 89 capoverso 4 CP, si applica a tutti gli avvisi di recidiva; − il periodo di commissione di un crimine o delitto55 o di un’«infrazione a una disposizione di legge straniera» oggetto di una nuova iscrizione56 rientra nel periodo di prova. Siccome le «infrazioni a una disposizione di legge straniera» non trasposte nel diritto svizzero non sono qualificate come crimine o delitto, il sistema può innescare un avviso di recidiva sebbene nel diritto svizzero il fatto costituisca una semplice contravvenzione o non sia affatto punibile. In questi casi le autorità competenti devono trasporre da sé i reati nel diritto svizzero per poi valutare se sussiste una possibile violazione del periodo di prova. L’avviso è inviato all’autorità che ha imposto il periodo di prova («prima autorità») oppure all’autorità che ha giudicato i nuovi reati («seconda autorità»). Per questa scelta valgono le regole seguenti:
55 Siccome gli avvisi di recidiva sono concepiti unicamente come appoggio complementare e per limitare, per ragioni legate ai costi, la complessità dei comandi a una misura ragionevole, in generale non vengono inviati avvisi di recidiva per le contravvenzioni, benché in alcune circostanze (cfr. art. 62a CP) potrebbero essere valutati come insuccesso del periodo di prova. 56 Siccome vengono considerati soltanto i reati oggetto di una nuova iscrizione, l’avviso di recidiva viene approntato una volta sola, e se non viene trattato non verrà ripetuto. VOSTRA intende semplicemente offrire un aiuto, ma non si assume la responsabilità della mancata valutazione di possibili violazioni del periodo di prova.
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− se nella recidiva è coinvolta un’«autorità estera»57 (come prima o come seconda autorità) o se il periodo di prova si basa su una grazia58, è sempre competente la prima autorità, ossia quella che ha imposto il periodo di prova; − negli altri casi l’avviso è indirizzato alla seconda autorità, ossia a quella che ha giudicato i nuovi reati. Questo comando del programma, però, non è corretto nei casi in cui la seconda autorità è un’autorità penale amministrativa che deve valutare l’esecuzione di pene detentive o di misure stazionarie, o quando la decisione travalicherebbe la competenza di un ministero pubblico in materia di decreti d’accusa. Per ragioni di costo, sinora si è rinunciato a fare in modo che il sistema riconosca autonomamente queste distinzioni. In casi del genere subentra l’«obbligo di inoltro» ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 P-OCaGi. In determinate circostanze, l’autorità competente per la gestione del casellario giudiziale identifica il problema e reindirizza l’avviso. Come già esposto a titolo introduttivo, ogni avviso di sistema giunge dapprima nella casella postale di un’autorità che gestisce il casellario giudiziale, in base alla logica seguente: − se è indirizzato a una prima o seconda autorità cantonale, l’avviso viene inviato al destinatario finale dal SERCO del Cantone in questione; − se il destinatario dell’avviso è un’autorità della giustizia militare, l’avviso è approntato dal SERCO della giustizia militare; − se l’avviso è destinato a un’altra autorità federale o a un’autorità estera, l’inoltro è compito del Servizio del casellario giudiziale. Oltre alle informazioni generali (cfr. allegato 5 n. 1 colonna 2 P-OCaGi), l’avviso riporta anche l’oggetto per cui è stato ordinato il periodo di prova (cfr. allegato 5 n. 2.1 P-OCaGi) e la sentenza originaria con i periodi di commissione rilevanti (cfr. allegato 5 n. 2.2 P-OCaGi).
57 Questa competenza della prima autorità nei casi che presentano un elemento di estraneità è dedotta dal principio di territorialità, in virtù del quale un’autorità non può rigiudicare una sanzione pronunciata in un altro Stato. A titolo esemplificativo, si possono evocare due casi già enumerati all’art. 20 cpv. 2 dell’ordinanza VOSTRA: un fatto giudicato all’estero che rientra nel periodo di prova di una pena con sospensione condizionale totale o parziale deve essere appunto comunicato al tribunale che ha ordinato la sospensione condizionale, e non all’autorità che ha giudicato i nuovi reati; se una sentenza pronunciata all’estero rientra nel periodo di prova di una liberazione condizionale, l’insuccesso del periodo di prova deve essere comunicato all’autorità d’ esecuzione che ha ordinato la liberazione condizionale. 58 L’obbligo di comunicazione in caso di persone graziate condizionalmente è attualmente disciplinato all’art. 20 cpv. 4 ordinanza VOSTRA. L’avviso di sistema previsto all’art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi assicura ora in modo automatico il flusso di comunicazione. Certamente, l’art. 20 cpv. 4 dell’ordinanza VOSTRA considera rilevante qualsiasi «reato commesso durante il periodo di prova». Ma come già accennato, anche qui l’avviso di recidiva VOSTRA si limita ai nuovi crimini o delitti e alle «infrazioni a una disposizione di legge straniera».
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L’invio di un avviso di recidiva non significa necessariamente che il periodo di prova sia stato effettivamente violato, poiché la possibile violazione non è ancora oggetto di una decisione. In tutti i casi, l’autorità competente deve aprire l’incarto in questione ed esaminare se tutti i dati sono stati inseriti in modo corretto e completo, e se la possibile violazione del periodo di prova soddisfa i requisiti legali59. In questo senso, l’avviso di recidiva rappresenta semplicemente un aiuto per individuare tempestivamente eventuali errori;
− L’invito a verificare la pendenza di procedimento, rivolto alla competente direzione del procedimento quando un procedimento penale pendente è iscritto da oltre due anni (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b e allegato 5 n. 3 P-OCaGi). Questo avviso è necessario, poiché i procedimenti penali pendenti non vengono rimossi automaticamente. La prassi in materia di casellario giudiziale evidenzia che non di rado le autorità competenti dimenticano di cancellare da VOSTRA un procedimento dopo la sua chiusura. Se la procedura è ancora pendente, l’avviso viene ripetuto dopo un intervallo massimo di un anno60. Per le autorità che dirigono procedimenti pendenti molto a lungo (p. es. perché la persona interessata non è reperibile), queste verifiche comportano un notevole onere. Ma in senso inverso occorre anche considerare che per gli interessati un procedimento che a torto non viene rimosso comporta pesanti svantaggi. L’avviso giunge dapprima nella casella postale delle autorità che gestiscono il casellario giudiziale, le quali lo inoltrano quindi, in base alla competenza territoriale, alle competenti direzioni del procedimento (cfr. il commento ad art. 25 cpv. 4 lett. b P-OCaGi). In altre parole, i procedimenti pendenti dinanzi a un’autorità giudiziaria penale cantonale sono trattati dal rispettivo SERCO, quelli pendenti dinanzi a un’autorità federale sono trattati dal Servizio del casellario giudiziale e quelli pendenti dinanzi ad autorità della giustizia militare sono trattati dal SERCO della giustizia militare.
− l’invito a verificare la fine della misura in caso di misure stazionarie e trattamenti ambulatoriali, se dopo cinque anni dalla pronuncia della misura la fine non è ancora stata registrata in VOSTRA (cfr. art. 25 cpv. 1 c e allegato 5 n. 4 P-OCaGi): la fine della misura è necessaria per poter calcolare i termini della presenza di sentenze originarie che prevedono misure di questo tipo (cfr. art. 30 cpv. 3 lett. b e art. 38 cpv. 4 lett. b LCaGi). Senza questa DS, le sentenze originarie in questione non verrebbero mai rimosse da VOSTRA. Il progetto
59 L’avviso attuale, per esempio, non considera ancora se i reati sono stati commessi da una persona non imputabile. Anche sotto questo aspetto, il compito di reagire in modo giuridicamente corretto a simili circostanze spetta all’autorità competente. 60 Per l’attuazione in NewVOSTRA è attualmente prevista la ripetizione di questo avviso ogni sei mesi. Le date dell’ultimo e del prossimo avviso sono indicate nelle corrispondenti indicazioni sul PPp (cfr. allegato 4 n. 3 P-OCaGi). Tuttavia, la direzione del procedimento può prolungare questa scadenza manualmente di sei mesi al massimo se è certo che il procedimento sarà ancora pendente a tale data.
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propone un avviso di controllo dopo cinque anni e un’eventuale ripetizione ogni cinque anni. Il periodo che trascorre fino all’invio dell’avviso di controllo non deve essere troppo lungo, perché la prassi evidenzia che spesso già pochi anni dopo la fine dell’esecuzione gli atti non sono più disponibili. L’avviso è destinato alle autorità competenti61 per l’esecuzione delle misure. Esso menziona la sentenza originaria con tutte le relative DS nel cui contesto è stata ordinata la misura. L’autorità destinataria può così disporre rapidamente di un quadro dell’incarto senza dover aprire VOSTRA. VOSTRA appronta l’avviso settimanalmente e lo trasmette alla casella postale del SERCO (se l’autorità che ha ordinato la misura è dello stesso Cantone) o del SERCO della giustizia militare (se la misura è stata ordinata da un’autorità della giustizia militare) oppure al Servizio del casellario giudiziale (se l’autorità ordinante è una «normale» autorità federale o un’autorità estera). Nel caso delle sentenze straniere in particolare, può succedere che il Servizio del casellario giudiziale non riceva mai le necessarie DS sulla fine delle misure, né inizialmente né su espressa richiesta inoltrata mediante questo avviso. Di conseguenza, queste sentenze non sarebbero mai rimosse dagli estratti per autorità. In questi casi il Servizio del casellario giudiziale deve poter adottare una nuova decisione per fissare una fine della misura con rilevanza per il termine (cfr. al riguardo il commento ad art. 44 lett. b P-OCaGi).
− l’invito al Servizio del casellario giudiziale a verificare se la persona iscritta è ancora in vita nell’anno in cui compie 80 anni (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. d e allegato 5 n. 5 P-OCaGi): secondo l’articolo 29 capoverso 3 primo periodo LCaGi, per ogni persona iscritta che compie 80 anni il Servizio del casellario giudiziale è tenuto a verificare se la stessa è ancora in vita (poiché in caso di decesso i dati devono essere eliminati da VOSTRA). L’articolo 29 capoverso 3 secondo periodo LCaGi prevede già che questi controlli devono essere ripetuti ogni cinque anni (naturalmente solo se i dati non sono ancora stati eliminati). Il sistema deve informare il Servizio del casellario giudiziale in merito ai casi da verificare. Un rapporto annuale con l’elenco di tutte le persone che nell’anno in questione hanno compiuto 80, 85, 90 o 95 anni dovrebbe consentire al Servizio del casellario giudiziale di procedere alle necessarie verifiche negli intervalli previsti. Per allestire l’elenco occorrono principalmente le ID degli incarti (cfr. allegato 5 n. 1.10 P-OCaGi). Il compito di ordinare e raggruppare i casi da trattare risulta più semplice se per ogni incarto vengono già elencate nel rapporto anche le indicazioni su età, domicilio e nazionalità (cfr. allegato 5 n. 5.1-5.4 P-OCaGi);
61 VOSTRA non determina l’autorità competente. Gli utenti adeguatamente formati delle autorità che gestiscono il casellario giudiziale la determineranno caso per caso dopo aver ricevuto l’avviso. Se per esempio, nel caso di una sentenza straniera viene pronunciata una successiva decisione di exequatur, in determinate circostanze il Servizio del casellario giudiziale deve inoltrare l’avviso alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione delle misure.
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− l’avviso di controllo al Servizio del casellario giudiziale in caso di negata assegnazione di un numero AVS o di negata modifica di uno degli attributi principali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e e allegato 5 n. 6 P-OCaGi nonché art. 23 cpv. 1 lett. d LCaGi): per capire il senso di questo avviso, occorre capire il processo di assegnazione del numero AVS. Di regola, il numero AVS viene assegnato alle nuove persone iscritte in VOSTRA con un processo completamente automatizzato che si avvia quando l’interessato viene memorizzato in VOSTRA come identità principale senza numero AVS. Il numero è assegnato attraverso un’interfaccia tra VOSTRA e la banca dati UPI dell’UCC. Tuttavia, può capitare che l’assegnazione immediata venga rifiutata62. In tal caso viene inserita in VOSTRA la nota «assegnazione richiesta» (cfr. allegato 1 n. 1.1.1 P-OCaGi). Nel frattempo, gli attributi principali dell’identità principale possono essere elaborati soltanto dai collaboratori del Servizio del casellario giudiziale (cfr. allegato 9 n. 1.3 P-OCaGi). Questi casi vengono poi sottoposti a un controllo manuale da parte dei collaboratori dell’UCC. Il controllo può richiedere alcuni giorni di tempo e avere due possibili esiti: − l’UCC può giungere alla conclusione che il numero AVS può essere assegnato al set di dati dell’identità principale. In tal caso, il numero viene assegnato automaticamente tramite l’interfaccia con UPI e non occorrono ulteriori avvisi. − Se l’UCC stabilisce invece che non può essere assegnato un numero AVS o che sono dapprima necessari adeguamenti, l’assegnazione viene negata. L’UCC comunica e motiva la sua decisione tramite interfaccia, e lo stato in VOSTRA passa a «assegnazione negata». Contemporaneamente, il Servizio del casellario giudiziale viene immediatamente informato con un corrispondente avviso (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e P-OCaGi) nel quale è indicata anche la motivazione del rifiuto (cfr. allegato 5 n. 6 P-OCaGi). In tal modo il Servizio del casellario giudiziale può in seguito procedere (d’intesa con l’UCC) alle necessarie rettifiche dell’incarto e informare eventualmente anche le autorità interessate. Se gli attributi memorizzati vengono modificati, si avvia un nuovo processo di assegnazione e tutto ricomincia da capo. L’UCC può dover procedere a un controllo manuale anche quando il Servizio del casellario giudiziale registra una modifica degli attributi principali (cfr. allegato 9 n. 1.5 P-OCaGi). In tal caso, lo stato in VOSTRA passa a «Modifica richiesta» finché il numero AVS viene assegnato. Se rifiuta l’assegnazione, l’UCC reagisce comunicando «Modifica rifiutata», con conseguente avviso al Servizio del casellario giudiziale;
62 I cittadini svizzeri, per esempio, non vengono mai registrati automaticamente in UPI con un nuovo numero AVS, perché il rischio di doppie iscrizioni è troppo grande.
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− l’avviso di controllo per la registrazione dei periodi di esecuzione in caso di sanzioni stazionarie nel contesto di divieti specifici di esercitare un’attività o di avere contatti o di interdizione di accedere a un’area (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. f e allegato 5 n. 7 P-OCaGi nonché art. 23 cpv. 1 lett. e LCaGi): Quando viene pronunciato in Svizzera un divieto di esercitare un’attività o di avere contatti o un’interdizione di accedere a un’area (ACA) nei confronti di una persona, ai sensi del CP o del CPM, occorre inserire in VOSTRA, per ogni sentenza iscritta, la durata effettiva dell’esecuzione63 della pena o misura privativa della libertà (cfr. art. 20 cpv. 2 LCaGi e allegato 2 n. 3.4.4.2.3 P-OCaGi). Infatti, secondo gli articoli 67c capoverso 2 CP o 50 capoverso 2 CPM, questi divieti sono sospesi durante l’esecuzione stazionaria di simili sanzioni. La registrazione dei periodi di esecuzione o sospensione hanno lo scopo di consentire il calcolo corretto della durata dei divieti, e quindi dei termini minimi ACA per la rimozione dell’indicazione delle relative sentenze originarie negli estratti (cfr. p. es. l’art. 30 cpv. 2 lett. m in combinato disposto con il cpv. 3 lett. c LCaGi). VOSTRA riconosce in modo autonomo se effettivamente i periodi di esecuzione registrati rientrano o no nella durata di un divieto. Ovviamente, è inutile registrare i periodi di sospensione per i divieti pronunciati a vita e non riducibili (cfr. art. 67 capoverso 5 CP, che non si riferisce ai divieti di cui all’art. 67 cpv. 3 e 4 CP). Per questo motivo, non per tutti i divieti secondo il CP e il CPM viene trasmesso un avviso di VOSTRA (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. f P-OCaGi). La registrazione dei periodi di esecuzione in caso di sanzioni privative della libertà è dunque effettuata soltanto in casi eccezionali. Per le autorità d’esecuzione è dunque difficile tenere sotto controllo questi periodi di sospensione, soprattutto quando non sono direttamente competenti per l’esecuzione del divieto (che fonda l’obbligo di iscrizione). Non si può ragionevolmente pretendere che le autorità incaricate dell’esecuzione controllino per ogni caso di privazione della libertà se l’incarto contiene un ACA rilevante. VOSTRA cerca di assistere nel miglior modo possibile le autorità competenti per l’esecuzione delle sentenze originarie iscritte correlate a una sanzione privativa della libertà generando un opportuno avviso ogni qualvolta il sistema constata l’esistenza di un pertinente divieto e di una sanzione stazionaria rilevante (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. f P-OCaGi). L’avviso fa sempre riferimento
63 Per esecuzione si intende il periodo compreso tra l’entrata e l’uscita dall’esecuzione della sanzione privativa della libertà. Viene computato anche il periodo di esecuzione anticipata della pena, ma non il periodo carcerazione preventiva, poiché gli art. 67c cpv. 2 CP e 50c cpv. 2 CPM si riferiscono esplicitamente all’«esecuzione» di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà. I congedi penitenziari di breve durata non devono essere considerati, poiché durante questi congedi la persona interessata si trova ancora «in periodo di esecuzione». Non conta nemmeno la forma dell’esecuzione (i periodi di sospensione devono essere registrati anche in caso di semiprigionia, lavoro esterno ecc.). Se una pena detentiva è scontata sotto forma di lavoro di pubblica utilità, non devono essere iscritti periodi di esecuzione, poiché in tal caso non è possibile determinare ragionevolmente le date di entrata e uscita dall’esecuzione.
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all’oggetto rilevante in cui è stata ordinata la sanzione stazionaria (cfr. allegato
5 n. 7.1 e 7.2 P-OCaGi).
Purtroppo questi avvisi sono troppo spesso poco efficaci: in genere, infatti, VOSTRA non dispone delle decisioni successive che informano in merito all’inizio e alla fine dell’esecuzione di sanzioni privative della libertà. Solitamente, quindi, l’invito a registrare i periodi di sospensione giunge prematuramente. Le autorità competenti per l’esecuzione dovrebbero dunque approfittare dell’avviso per inserire nei loro sistemi le necessarie annotazioni, che in seguito le aiuteranno a ricordare l’obbligo di registrare i periodi di esecuzione. Fintanto che le applicazioni specializzate in questione non offriranno le corrispondenti funzioni, vi è da temere che gli avvisi VOSTRA vengano trasmessi invano. In futuro questi avvisi potranno essere trasmessi in modo più mirato soltanto per le misure stazionarie, ad esempio quando vengono inviati sulla base di una DS di fine della misura iscritta in VOSTRA. In futuro, inoltre, sarà trasmesso un avviso soltanto quando in base ai dati disponibili in VOSTRA deve essere eseguita una sanzione stazionaria iscritta (non saranno dunque inviati avvisi alle autorità che devono eventualmente eseguire una pena detentiva convertita non iscritta). Gli avvisi vengono generati a ritmo settimanale ed elaborati dal SERCO, dal SERCO della giustizia militare o dal Servizio del casellario giudiziale, a seconda che l’avviso sia innescato da una disposizione di un’autorità cantonale (con competenza del SERCO), da un’autorità della giustizia militare (con competenza del SERCO della giustizia militare) o da un’altra autorità federale o estera (con competenza del Servizio del casellario giudiziale);
− avviso di controllo per l’eliminazione di documenti riguardanti il computo speciale del termine di eliminazione, quando il computo dei termini indica che l’incarto corrispondente deve essere eliminato da VOSTRA (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. g e allegato 5 n. 8 P-OCaGi). Una persona contro cui è stata pronunciata l’espulsione dalla Svizzera può chiedere che la sentenza originaria in questione non rimanga iscritta a vita in VOSTRA, purché siano adempiute le condizioni previste all’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi. Il Servizio del casellario giudiziale esamina le relative domande e annota senza indugio in VOSTRA l’accoglimento di una tale richiesta (cfr. art. 43 P-OCAGI e allegato
2 n. 3.4.5.5 P-OCaGi). La documentazione della richiesta non viene registrata in
VOSTRA (cfr. art. 43 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). Questo avviso comunica al Servizio del casellario giudiziale che la documentazione non è più necessaria, ad esempio quando la relativa sentenza originaria che prevede l’espulsione (e con essa l’intero incarto riguardante la persona interessata) viene eliminata da VOSTRA. Gli avvisi di questo tipo vengono approntati settimanalmente. Oltre alle informazioni generali dell’incarto (cfr. allegato 5 n. 1 P-OCaGi), contengono anche gli attributi personali memorizzati e le fonti dei dati delle identità precedenti ai sensi dell’allegato 1 numeri 3.1 e 3.2 P-OCaGi (cfr. allegato 5 n. 8 P-OCaGi). Questa soluzione assicura che la documentazione venga ritrovata anche nell’eventualità di un cambiamento di nome. In seguito il Servizio del
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casellario giudiziale distrugge la documentazione (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. b P-OCaGi). Probabilmente, questo avviso verrà introdotto in una versione successiva (dopo il 2023), poiché trascorrerà ancora molto tempo prima che sia necessario inserire le variabili corrispondenti in un incarto e distruggere la relativa documentazione;
− l’avviso di controllo per la registrazione dei dati di esecuzione riguardanti l’inizio dell’espulsione, se dopo cinque anni dalla pronuncia dell’espulsione (la data determinante è quella della pronuncia della relativa sentenza originaria) non è ancora stata iscritta una data di partenza in VOSTRA (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. h e allegato 5 n. 9 P-OCaGi). L’avviso viene generato almeno una volta all’anno e contiene un elenco di tutte le sentenze originarie che adempiono i suddetti criteri. Questi elenchi sono allestiti in base alla competenza territoriale dell’autorità che ha pronunciato l’espulsione: − per le sentenze cantonali, l’avviso è trattato dal SERCO competente. L’avviso viene in seguito trasmesso alle autorità competenti in materia di migrazione o per l’esecuzione delle misure del Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza (a seconda delle istanze dichiarate competenti nel Cantone in questione per l’esecuzione dell’espulsione); − per le sentenze di autorità federali, l’avviso è trattato dal Servizio del casellario giudiziale; − per le sentenze della giustizia militare, l’avviso è trasmesso alla casella postale del SERCO della giustizia militare. La registrazione della data e dei motivi della partenza in VOSTRA dovrebbe in realtà far parte della procedura standard delle autorità competenti per l’espulsione, anziché essere dimenticata come spesso succede. Perciò, non viene subito generato un avviso per ogni SO con espulsione (bensì viene allestito soltanto una volta all’anno un elenco per ogni autorità che gestisce il casellario giudiziale, in cui figurano i riferimenti a tutte le SO con espulsione per le quali dopo cinque anni non è ancora stata registrata una data di partenza). La successiva distribuzione capillare alle autorità inadempienti è effettuata dalle autorità che gestiscono il casellario giudiziale (canali di comunicazione esterni a VOSTRA). L’elenco serve come aiuto per identificare eventuali inadempienze fintanto che i dati sono ancora reperibili. Tuttavia, non è sempre possibile evitare che l’elenco con le date di partenza mancanti continui ad allungarsi. Anzitutto, anche dopo cinque anni può darsi che la data di partenza non sia ancora stata registrata perché l’interessato sta ancora scontando una pena detentiva o una misura, o che l’espulsione non possa essere eseguita. Attualmente, l’avviso non considera questo aspetto, poiché VOSTRA non dispone di tutte le informazioni necessarie per poter gestire meglio gli avvisi. La registrazione della data della partenza in VOSTRA è importante, poiché senza di essa non è possibile calcolare
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la durata dell’espulsione, e quindi nemmeno il termine minimo per la rimozione dell’indicazione negli estratti 2-4 per autorità e nell’estratto per privati;
− l’avviso di controllo sulle nuove sentenze con confisca, per la trasmissione delle copie elettroniche delle sentenze al servizio competente per la ripartizione, quando è stata registrata una nuova confisca in VOSTRA (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. i e allegato 5 n. 10 P-OCaGi): secondo l’articolo 61 LCaGi, il Servizio del casellario giudiziale deve trasmettere al servizio dell’UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (attualmente l’ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale) le copie elettroniche delle sentenze originarie svizzere che ordinano la confisca per un importo lordo di almeno 100 000 franchi. Le confische secondo il CP al di sotto di tale importo, le confische secondo il CPM inferiori a tale importo lordo e le confische straniere non sono rilevanti per questa ripartizione64; pertanto, non devono essere nemmeno iscritte in VOSTRA in base all’articolo 20 capoverso 2 lettera b P-OCaGi. Di regola, quindi, le confische registrate devono adempiere i requisiti previsti per la ripartizione65. VOSTRA trasmette dunque al Servizio del casellario giudiziale un elenco settimanale con tutte le sentenze originarie che prevedono una nuova confisca registrata in VOSTRA dopo l’avviso precedente (art. 25 cpv. 1 lett. i P-OCaGi; cfr. anche l’art. 57 cpv. 1 lett. b P-OCaGi). Per sicurezza, il Servizio del casellario giudiziale controlla ancora una volta la soglia prevista per l’iscrizione della confisca, dopodiché cerca manualmente le copie necessarie delle sentenze (può darsi appunto che la copia della sentenza non venga inserita contemporaneamente alla sentenza originaria) e le inoltra tramite i canali di comunicazione esterni a VOSTRA al servizio competente per la ripartizione (cfr. art. 57 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). Questo inoltro ha il solo scopo di garantire che il servizio incaricato della ripartizione sappia se sussiste un caso in cui occorre ripartire valori patrimoniali. Non è dunque necessario che VOSTRA reagisca a tutte le modifiche di una sentenza originaria iscritta, ma basta che reagisca alle nuove confische iscritte.
− avviso di controllo per la rettifica di sentenze originarie di cui è impossibile calcolare il termine di eliminazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. j e allegato 5 n. 11 P-OCaGi): per ogni sentenza originaria iscritta, VOSTRA calcola sempre automaticamente il termine di eliminazione in base alle regole definite dall’articolo LCaGi. Il meccanismo di computo dei termini è concepito in modo che VOSTRA cerchi nella sentenza originaria e nelle pertinenti decisioni
64 Cfr. art. 2 cpv. 1 LRVC.
65 Non sono soggetti a ripartizione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LRVC nemmeno i valori patrimoniali confiscati in virtù della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1). Tuttavia, questi casi sono rari e VOSTRA non li riconosce. Ma gli avvisi preparati inutilmente possono essere identificati rapidamente e facilmente nell’ambito dell’esame della fondatezza materiale della ripartizione;
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successive determinati reati o sanzioni a cui è associata una regola di calcolo. Tuttavia, se VOSTRA non trova alcuna regola programmata, il sistema inserisce nella banca dati una data di eliminazione artificiale (attualmente: «31.12.7777») che evidenzia la presenza di un errore (poiché in realtà dovrebbe essere programmata una regola per ogni SO). Un batch cerca settimanalmente le sentenze originarie per le quali è stata fissata questa data artificiale e le segnala al Servizio del casellario giudiziale. Questi casi dovrebbero riguardare principalmente sentenze originarie per le quali sono stati commessi errori di registrazione nella sezione «Sanzioni». Lo scopo dell’avviso consiste dunque nel verificare l’iscrizione e se del caso nel determinare una registrazione a posteriori della sentenza originaria. In alcune circostanze, questo sistema consente addirittura di scoprire errori di programmazione nel computo dei termini o nella gestione dei dati di base; tuttavia, questi errori dovrebbero essere piuttosto infrequenti, poiché nella fase di sviluppo il sistema è stato sottoposto ad abbondanti test per scoprire simili errori di funzionamento;
− avviso di controllo per la registrazione a posteriori di copie soggette all’obbligo di iscrizione ma ancora mancanti cfr. art. 25 cpv. 1 lett. k P-OCaGi e allegato 5 n. 12 P-OCaGi). Questo avviso serve ad assicurare che per tutte le sentenze originarie e decisioni successive iscritte dopo l’entrata in vigore della LCaGi (prevista nel 2023)66 siano state inserite anche le necessarie copie elettroniche. L’avviso è trasmesso soltanto per le copie soggette a obbligo di iscrizione: − per tutte le sentenze originarie e decisioni successive straniere deve essere registrata in VOSTRA una copia del modulo di comunicazione estero (cfr. art. 22 cpv. 2 LCaGi). Questi casi presentano una particolarità, poiché occorre registrare anche i moduli di comunicazione delle sentenze straniere già iscritte prima del 2023 (cfr. art. 70 cpv. 4 lett. a LCaGi). Tuttavia, la sistemazione delle sentenze straniere già iscritte prima dell’entrata in vigore della LCaGi non è gestita per mezzo di questo avviso, bensì separatamente, con un processo unico svolto nella fase introduttiva del nuovo VOSTRA. − Per le sentenze originarie e decisioni successive svizzere deve essere memorizzata una copia elettronica soltanto se sono state «pronunciate contro un adulto» (cfr. art. 22 cpv. 1 LCaGi). L’articolo 23 capoverso 1 P-OCaGi precisa le modalità di concretizzazione di questo requisito. Come accennato, l’obbligo di iscrizione si riferisce soltanto alle sentenze originarie e decisioni successive iscritte dopo l’entrata in vigore della LCaGi. Per i casi retti dal diritto anteriore, la legge prevede soltanto un diritto di iscrizione (cfr. art. 70 cpv. 6 LCaGi); pertanto, essi non sono interessati da questo avviso. Gli avvisi vengono approntati settimanalmente come segue:
66 Il sistema si basa dunque sulla data di iscrizione della sentenza originaria o della decisione successiva.
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− per le copie delle SO e delle DS, VOSTRA allestisce sempre due elenchi separati con i relativi riferimenti (cfr. allegato 5 n. 12.1 e 12.2 P-OCaGi). − Per le autorità della giustizia penale cantonali, gli elenchi vengono allestiti in base all’autorità interessata. Questi elenchi giungono nella casella postale VOSTRA del SERCO competente, il quale può così trasmetterli all’autorità giudicante o decisionale. − Gli elenchi di copie mancanti delle autorità della giustizia militare vengono trasmessi da VOSTRA al SERCO della giustizia militare, in base all’ordinamento generale delle competenze. Siccome il SERCO della giustizia militare provvede da sé a registrare le copie occorrenti, il sistema allestisce sempre due elenchi generali (per le SO e per le DS). − Il Servizio del casellario giudiziale si occupa di ottenere le copie SO e DS delle altre autorità federali e delle autorità estere. Anche per il Servizio del casellario giudiziale vengono allestiti due elenchi generali in cui sono elencate tutte le autorità inadempienti. Infatti, in questo ambito le copie mancanti vengono solitamente registrate dallo stesso Servizio del casellario giudiziale;
− avviso di controllo per l’accertamento di eventuali violazioni del periodo di prova ai sensi dell’articolo 40 cpv. 3 lett. c LCaGi per le sentenze che prevedono soltanto una multa, se una sentenza straniera punisce reati non trasposti che rientrano in tale periodo (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. l P-OCaGi e allegato
5 n. 13 P-OCaGi): trascorso un periodo di prova di due anni, e se la persona
condannata non commette nuovi crimini o delitti in questo periodo, la sentenze originarie svizzere che prevedono soltanto una multa per un crimine o un delitto non figurano più nell’estratto 4 per autorità o nell’estratto per privati (cfr. art. 40 cpv. 3 lett. c LCaGi). Tuttavia, nel caso dei reati puniti da sentenze straniere, VOSTRA può identificare con certezza l’insuccesso del periodo di prova soltanto se questi reati sono trasposti nel diritto svizzero, poiché la qualifica di «crimine» o «delitto» può essere attribuita con chiarezza soltanto a fattispecie di diritto svizzero. Tuttavia, se il periodo di commissione di un’«infrazione a una disposizione di legge straniera» rientra in questo periodo di prova, è necessario un avviso al Servizio del casellario giudiziale per avvertirlo che occorre una trasposizione della sentenza straniera. Questo rapporto elenca pertanto tutte le sentenze che devono essere trasposte (con riferimento incarto, data della sentenza, autorità giudicante e numero dell’incarto). L’elenco viene allestito ogni due mesi. Quindi, le autorità hanno sempre due mesi di tempo per ordinare le sentenze in questione all’estero, provvedere alla loro traduzione e aggiornare l’iscrizione. Le iscrizioni non aggiornate figurano dunque nuovamente nell’elenco bimestrale successivo;
− avviso di controllo per la verifica delle condizioni di iscrizione ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 1 LCaGi in caso di «condanna con rinuncia alla pena» oppure «nessuna pena complementare» (cfr. art. 25
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cpv. 1 lett. m P-OCaGi e allegato 5 n. 14 P-OCaGi): secondo l’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 1 LCaGi, le sentenze originarie pronunciate per crimini o delitti ma senza sanzione non figurano nell’estratto 4 per autorità (A4), né nell’estratto per privati (P). Quindi, se per un crimine o un delitto il giudice infligge «una condanna con rinuncia alla pena» (CRP) oppure «nessuna pena complementare» (NPC), la sentenza non è rilevante per gli estratti A4 o P. La situazione si complica però se nella stessa sentenza, oltre a un crimine o un reato, viene giudicata anche una contravvenzione e vengono inflitte altre sanzioni «rilevanti ai fini del computo dei termini». Infatti, VOSTRA non è in grado di distinguere per quale categoria di reato sono state inflitte le conseguenze giuridiche elencate. Se in una sentenza pronunciata contro un adulto viene inflitta una CRP per un delitto e una multa per una contravvenzione, la sentenza non è rilevante. Ma lo sarebbe invece se la multa fosse stata inflitta per il delitto. Perciò, le sentenze di questo tipo devono essere ancora verificate manualmente dal Servizio del casellario giudiziale, che potrà annotare in VOSTRA l’esito della verifica (cfr. allegato 2 n. 1.10 P-OCaGi). L’avviso viene elaborato giornalmente e le sentenze originarie vengono elencate con le caratteristiche usuali (cfr. allegato 5 n. 14 P-OCaGi);
− avviso di controllo per la verifica delle condizioni di iscrizione ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 2 LCaGi in caso di sentenza mista (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. n P-OCaGi e allegato 5 n. 14 P-OCaGi): le sentenze miste, che puniscono al tempo stesso reati minorili e reati commessi da adulto, figurano nell’estratto A4 o P soltanto se il reato commesso da adulto adempie le condizioni di iscrizione previste per gli adulti. Dunque, se tutti i reati commessi da adulto sono contravvenzioni, la sentenza mista ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 2 LCaGi è di principio rilevante per l’estratto A4 o P soltanto se infligge un divieto di esercitare un’attività o di avere contatti o un’interdizione di accedere a un’area (ACA). VOSTRA, però, non è in grado di riconoscere se l’ACA è stato effettivamente pronunciato per le contravvenzioni commesse da adulto o per i reati minorili. Perciò, queste sentenze devono essere ancora verificate manualmente dal Servizio del casellario giudiziale, che potrà annotare in VOSTRA l’esito della verifica (cfr. allegato 2 n. 1.10 P-OCaGi). L’avviso viene elaborato giornalmente e le sentenze originarie vengono elencate con le caratteristiche usuali (cfr. allegato 5 n. 14 P-OCaGi).
Per non rischiare di compromettere l’introduzione di NewVOSTRA nel 2023, si è deciso di rinunciare a disciplinare i seguenti avvisi: − avviso in caso di iscrizione di nuovi PPp ai ministeri pubblici che conducono già un procedimento penale. Nell’ambito della procedura di consultazione sulla LCaGi questo avviso era stato chiesto da alcuni partecipanti per migliorare il coordinamento dei procedimenti; − avviso alla nuova autorità competente in merito alla rimessione di un procedimento penale pendente.
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Di regola, sinora le autorità coinvolte in una rimessione si contattavano già, poiché esse devono intendersi in merito all’ammissibilità della rimessione. Quindi non è necessario che VOSTRA le assista ulteriormente (al riguardo cfr. anche il commento ad art. 27 cpv. 2 lett. b P-OCaGi).
Art. 26 Dati da iscrivere per i procedimenti penali pendenti Secondo l’articolo 24 capoverso 3 LCaGi, il Consiglio federale deve definire l’esatta struttura dei dati sui procedimenti penali pendenti. A questo scopo, l’articolo 26 P-OCaGi rimanda all’allegato 4 P-OCaGi. I dati elencati in questo allegato essendo evidenti, si rinuncia a commentarli approfonditamente.
Art. 27 Competenza per il cambio della direzione del procedimento Secondo l’articolo 24 capoverso 3 LCaGi, il Consiglio federale deve definire l’autorità competente per iscrivere in VOSTRA la rimessione di un procedimento penale pendente (PPp). Secondo l’articolo 27 capoverso 1 P-OCaGi, l’autorità competente è quella che è attualmente designata in VOSTRA come responsabile del procedimento. La rimessione viene registrata in VOSTRA utilizzando una funzione specifica del sistema. Di conseguenza, nella sezione «Informazioni» compare ancora la precedente direzione del procedimento (cfr. allegato 4 n. 1.4.3 P-OCaGi) ma il PPp rimesso può essere trattato soltanto dalla nuova autorità competente. La registrazione del cambio di competenza in caso di rimessione può essere utile in caso di richieste d’informazione. L’autorità rimettente deve comunicare alla nuova autorità competente che la rimessione è stata registrata in VOSTRA. Il sistema non prevede un avviso automatico VOSTRA alla nuova autorità. L’assunzione di questo compito è da considerarsi ragionevole, poiché in realtà un procedimento può essere rimesso soltanto se le autorità coinvolte si sono precedentemente accordate; quindi, i rispettivi interlocutori dovrebbero essere noti. La nuova autorità competente ha l’obbligo di aggiornare i dati del PPp iscritti in VOSTRA controllando la sigla e i reati iscritti (cfr. art. 27 cpv. 2 P-OCaGi). Per far sì che la nuova autorità competente (e altre autorità con diritto di consultazione in linea) possano sapere più rapidamente quale PPp deve ancora essere aggiornato, il PPp rimesso viene evidenziato in VOSTRA; il contrassegno scompare non appena la rimessione viene confermata.
2.5.2 Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali
(capitolo 5, sezione 2)
Art. 28 Dati verbalizzati automaticamente all’atto delle consultazioni in linea effettuate delle autorità In virtù dell’articolo 25 capoverso 3 LCaGi, la struttura esatta dei dati verbalizzati automaticamente nell’ambito delle consultazioni in linea delle autorità deve essere
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definita a livello di ordinanza. I dati più importanti sono già definiti all’articolo 25 capoverso 1 LCaGi. In virtù dell’articolo 28 capoverso 1 P-OCaGi, i dettagli sono ora disciplinati dall’allegato 6 della stessa ordinanza. A titolo di promemoria, occorre ricordare che queste disposizioni disciplinano una forma speciale di verbalizzazione («verbalizzazione delle consultazioni»), che va distinta da quella prevista dalla LPD (cfr. art. 13 lett. b P-OCaGi). Le consultazioni verbalizzate servono a identificare le autorità inadempienti che utilizzano VOSTRA per scopi non previsti. Ai sensi dell’articolo 25 capoverso 4 LCaGi, la conformità di una consultazione viene controllata nell’ambito dell’esercizio del diritto di accesso su richiesta della persona oggetto della consultazione o dell’esecuzione di controlli da parte del Servizio del casellario giudiziale. A questa duplice funzione corrispondono dunque anche due forme di verbale diverse allestite in caso di consultazione in linea: − il «verbale 1», destinato a uso privato nell’ambito del diritto di accesso, non riporta determinate consultazioni per tutelare interessi specifici di rispetto del segreto (cfr. art. 57 cpv. 2 LCaGi). Ma questo verbale non si distingue dal verbale 2 (vedi più avanti) soltanto per il volume di dati che può contenere, ma anche per quanto riguarda la rivelazione di dati sugli utenti che effettuano la consultazione. Le persone oggetto di una consultazione desiderano sapere se sono state vittima dell’arbitrio dell’autorità. Per loro conta soprattutto l’autorità, anziché i singoli membri di cui essa è composta. Per questo motivo, gli utenti ai sensi dell’allegato 6 n. 2.2 P-OCaGi (vale a dire il loro cognome, nome e numero di telefono) non devono essere visibili (cfr. art. 28 cpv. 3 e allegato 6 colonna 2 P-OCaGi). Indicando il numero di utente (cfr. allegato 6 n. 2.1 P-OCaGi), che per il comune cittadino è insignificante, è però possibile risalire, in caso di reclami che richiedono ulteriori accertamenti, a un utente che abbia commesso una scorrettezza. Il fatto che gli utenti debbano restare anonimi per il cittadino è già stato richiesto nell’ambito della procedura di consultazione sulla LCaGi, nel 2012; − nel «verbale 2», allestito dal Servizio del casellario giudiziale per i controlli ufficiali67, risultano tutte le consultazioni verbalizzate compresi i dati degli utenti. Questi controlli possono infatti sfociare sulla revoca del diritto di consultazione in linea concesso a un utente (cfr. art. 8 cpv. 4 secondo periodo P-OCaGi). La verbalizzazione di consultazioni con divulgazione dei dati ai cittadini interessati costituisce un novum in materia di protezione dei dati previsto solo da VOSTRA. Il rovescio della medaglia è il fatto che per talune autorità potrebbe essere difficile risalire anche dopo due anni (cfr. art. 33 lett. a LCaGi) allo scopo della consultazione. A titolo di aiuto, gli utenti possono indicare il contesto della consultazione che effettuano in forma di testo libero prima di lanciare la ricerca VOSTRA (cfr. allegato 6 n. 4 P-OCaGi). La registrazione di queste informazioni contestuali è facoltativa. L’utente può decidere individualmente se ne vale la pena.
67 Eccezionalmente, potrebbe anche essere necessario produrre questi verbali nell’ambito di un procedimento dietro richiesta di un’autorità di perseguimento penale.
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La verbalizzazione è effettuata al più presto quando vengono visualizzati i dati penali (cfr. allegato 6 n. 5.2 P-OCaGi). A tal fine VOSTRA è stato diviso in due parti. In caso di consultazione, il sistema procede dapprima all’identificazione della persona. A seconda delle circostanze, i criteri di ricerca possono produrre uno o più risultati («hit»). Perciò, l’utente può scartare le persone visualizzate praticamente «per caso» tra i risultati della ricerca. Se è stata identificata la persona giusta, l’utente può visualizzare gli eventuali dati penali in un’apposita interfaccia utente. Non appena gli eventuali dati penali sono visibili il sistema lancia la verbalizzazione della consultazione ai sensi dell’articolo 25 LCaGi (cfr. allegato 6 n. 5.2 P-OCaGi). Tuttavia, questa regola non vale per gli impiegati di un’autorità che gestisce VOSTRA (cfr. allegato 6 n. 5.1 P-OCaGi), conformemente a quanto prescritto dall’articolo 25 capoverso 2 LCaGi, secondo cui di principio le consultazioni effettuate dalle autorità che «gestiscono VOSTRA» non sono verbalizzate, poiché a posteriori sarebbe praticamente impossibile ricostruire il motivo dell’utilizzazione del sistema. Pertanto, le consultazioni di questi utenti sono verbalizzate soltanto quando servono a una prima iscrizione o all’allestimento di un estratto per un’altra autorità. VOSTRA identifica un «allestimento di un estratto su richiesta di un’altra autorità» dal fatto che l’utente genera un estratto in formato PDF a nome di un’altra autorità68. Vi è un caso in cui la consultazione VOSTRA e il risultato della ricerca non comportano l’apertura del sistema di gestione dei dati penali: quando la persona cercata non è registrata né in UPI né in VOSTRA. Allora il sistema informa l’utente già a livello di identificazione della persona che questa non è registrata in VOSTRA. Siccome l’utente non ha la possibilità di separare deliberatamente le due fasi (identificazione della persona e ricerca di dati penali), in questi casi si è deciso di rinunciare totalmente alla verbalizzazione. Se si volesse comunque verbalizzare la consultazione, occorrerebbe memorizzare i criteri di ricerca come informazioni sulla persona ricercata. Se dovesse rendersi necessario, però, queste (poche) informazioni non basterebbero per accertare a posteriori se la ricerca si riferisse effettivamente alla persona che sporge reclamo. L’obiettivo della verbalizzazione delle consultazioni non consiste nel lottare contro qualsiasi abuso, bensì nell’introdurre meccanismi di protezione supplementari nel limite del ragionevole. Per di più, l’informazione secondo cui non sono disponibili dati penali rischia meno di essere sfruttata abusivamente. Secondo l’allegato 6 numero 7 P-OCaGi, il sistema verbalizza tutti i dati penali che al momento della consultazione (secondo l’allegato 6 n. 5 P-OCaGi) potrebbero figurare nel corrispondente profilo di consultazione per autorità. Si tratta dunque dei dati penali contrassegnati nella colonna 4 degli allegati 2, 3 e 4 P-OCaGi. I dati vengono memorizzati in forma strutturata. In seguito, cercando una determinata voce, questi
68 La consultazione non è verbalizzata se l’utente di un’autorità che gestisce VOSTRA accede al sistema «per scopi di controllo» e genera un estratto 1 per autorità in formato PDF. Questa funzione consente agli utenti in questione di svolgere senza difficoltà i loro compiti di controllo e supporto.
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dati possono essere elencati in una tabella sinottica (come in un estratto PDF69) e presentati alla persona interessata.
Art. 29 Dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero In virtù dell’articolo 26 capoverso 2 LCaGi, il Consiglio federale deve definire in modo preciso i dati necessari per l’elaborazione di richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero. L’articolo 29 P-OCaGi rimanda a questo riguardo all’allegato 7 P-OCaGi. Per rendere comprensibile la funzione dei dati ivi elencati, occorre spiegare brevemente la procedura essenzialmente seguita per queste richieste: − fase 1: l’autorità richiedente registra i dati per la sua richiesta valutando anche le probabilità che con la sua richiesta riesca a ottenere un estratto per lo scopo auspicato dallo Stato in questione entro un termine ragionevole. Per ordinare un estratto di un casellario estero, l’autorità interessata deve avere già acceduto a VOSTRA ed effettuato una ricerca di persona. Quindi, molti dei dati occorrenti possono essere inseriti automaticamente nella richiesta. Per completare una richiesta occorrono grossomodo i dati seguenti: − informazioni sul contesto della richiesta, in particolare sull’autorità che necessita dell’estratto estero, sullo scopo dell’estratto e sulla procedura per la quale serve (cfr. allegato 7 n. 1 P-OCaGi); − l’indicazione degli Stati di destinazione che richiedono l’estratto (cfr. allegato 7 n. 2 P-OCaGi); − indicazioni sulla persona oggetto della consultazione (cfr. allegato 7 n. 3 P-OCaGi). Di principio, qualsiasi autorità con diritto di consultare VOSTRA in linea può ordinare un estratto di un casellario giudiziale estero. Ma con ciò non è ancora detto che la richiesta abbia anche probabilità di successo. La probabilità di ricevere una risposta dall’estero dipende principalmente dal quadro giuridico che caratterizza lo Stato straniero in questione. Vi sono ad esempio Stati che forniscono informazioni soltanto nell’ambito di «una causa penale». Perciò, i richiedenti dovrebbero poter valutare le probabilità di successo della richiesta (cfr. anche il commento ad art. 51 P-OCaGi). Per evitare che vengano effettuate richieste infruttuose, VOSTRA si annota se uno Stato ha effettivamente fornito un estratto in una combinazione tra tipo di autorità e scopo. Allora, in casi analoghi, permette ancora di effettuare richieste (cfr. allegato 7 n. 4.1 P-OCaGi). Se invece uno Stato ha esplicitamente rifiutato di allestire un estratto, il sistema
69 Questa tabella sinottica contiene le stesse indicazioni presenti nell’estratto PDF, ma graficamente i dati non possono essere approntati allo stesso modo. Difatti, i modelli utilizzati per approntare gli estratti PDF possono cambiare. Perciò, per poter riprodurre sempre la vista (antecedente) in modo corretto, i modelli utilizzati in precedenza dovrebbero essere memorizzati insieme ai dati consultati. Per motivi tecnici l’attuazione di questa soluzione sarebbe troppo impegnativa e costosa.
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blocca le richieste durante un certo periodo di attesa (cfr. art. 51 cpv. 2 P-OCaGi) e informa l’utente al riguardo (cfr. allegato 7 n. 4.3 P-OCaGi). Con molti Stati non esiste ancora alcun contatto, e in questi casi è dunque probabile che l’elaborazione della richiesta duri un po’ più a lungo (cfr. allegato 7 n. 4.2 P-OCaGi); − fase 2: il Servizio del casellario giudiziale inoltra la richiesta all’estero e informa l’ordinante in merito a eventuali riscontri dello Stato in questione. A tal fine, il sistema si avvale delle indicazioni tratte dall’ordinazione e genera una richiesta per l’estero, che viene anch’essa memorizzata in VOSTRA (cfr. allegato 7 n. 5.4 P-OCaGi). Per gestire il seguito del processo di elaborazione sono necessari i dati indicati nell’allegato 7 numero 5 P-OCaGi. I richiedenti possono consultare i dati ai sensi dell’allegato 7 P-OCaGi soltanto per le richieste che li riguardano direttamente (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a LCaGi). Il Servizio del casellario giudiziale può invece consultare i dati di tutte le richieste registrate in VOSTRA (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b LCaGi).
Art. 30 Dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati I dati relativi alla richiesta di estratti per privati ed estratti specifici per privati sono elencati nell’allegato 8 colonna 1 P-OCaGi. Questi dati vengono memorizzati in parte in una banca dati ausiliaria e in parte in VOSTRA. Se un privato ordina (tramite sportello postale o in linea) un estratto per privati o un estratto specifico per privati, la richiesta deve dapprima essere elaborata in una banca dati ausiliaria di VOSTRA, denominata «CREX». Secondo l’articolo 27 capoverso 2 terzo periodo LCaGi, il Consiglio federale deve determinare l’esatta struttura dei dati di CREX. A questo riguardo l’articolo 30 capoverso 1 P-OCaGi rimanda all’allegato 8 colonna 2 dell’ordinanza. L’enumerazione che si trova in questo allegato si ispira ampiamente al diritto vigente (cfr. allegato 1a Ordinanza VOSTRA). Le modifiche riguardano specialmente l’introduzione di nuovi concetti basati sulle denominazioni utilizzate anche nella LCaGi e nell’OCaGi. Secondo l’articolo 27 capoverso 3 primo periodo LCaGi, alcuni dati iscritti nella banca dati ausiliaria nell’ambito del trattamento degli estratti vengono ripresi in VOSTRA tramite un’interfaccia. Secondo il capoverso 3 secondo periodo della stessa disposizione, anche questi dati devono essere determinati per via di ordinanza. I dati ripresi da CREX in VOSTRA sono indicati nell’allegato 8 colonne 2 e 3 P-OCaGi (se entrambe le colonne sono contrassegnate con una «X», si tratta di dati che vengono ripresi). Inoltre, l’articolo 27 capoverso 3 secondo periodo LCaGi incarica il Consiglio federale di disciplinare in dettaglio nell’OCaGi la struttura di questo processo di ripresa. Non è necessario spiegare in dettaglio il funzionamento del trattamento delle richieste. Per l’ordinanza è sufficiente che l’articolo 30 capoverso 2 primo periodo P-OCaGi stabilisca che vengono ripresi i dati necessari per generare gli estratti (in genere, p. es., non è necessario memorizzare in VOSTRA i dati sul
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pagamento degli emolumenti ai sensi dell’allegato 8 n. 4 P-OCaGi, poiché questa operazione è già terminata prima che l’estratto venga generato in VOSTRA). In certi casi VOSTRA genera anche dati che non sono presenti in CREX (cfr. art. 30 cpv. 2 secondo periodo P-OCaGi). Si tratta, nel senso più ampio del termine di «dati relativi all’invio degli estratti» (cfr. allegato 8 n. 5.10–5.14 P-OCaGi). Sul piano pratico è importante ad esempio la copia PDF dell’estratto per privati o dell’estratto specifico per privati, già menzionata all’articolo 27 capoverso 4 LCaGi. Questi dati supplementari relativi alle richieste, memorizzati soltanto in VOSTRA, sono riconoscibili dal fatto che sono contrassegnati con una «X» soltanto nell’allegato 8 colonna 3 P-OCaGi.
Art. 31 Ricerche avviate dal Servizio del casellario giudiziale per elaborare valutazioni Questo articolo disciplina un tipo speciale di «dati di sistema». Con i dati di sistema ai sensi dell’articolo 23 LCaGi, menzionati agli articoli 24 e 25 P-OCaGi, hanno in comune il fatto che il sistema, servendosi dei dati già disponibili, genera nuovi dati che vengono iscritti in VOSTRA. Tuttavia, rispetto ai dati di sistema di cui all’articolo 23 LCaGi, si differenziano sotto due aspetti: − essi non vengono generati automaticamente dal sistema. Queste valutazioni (dette anche «management report») sono invece avviate dal Servizio del casellario giudiziale. Inoltre, viene definita singolarmente anche la portata della valutazione; − questi «report», inoltre, non sono assegnati al sistema di gestione dei dati penali, poiché non sono necessari per una corretta gestione dei dati ai fini dell’allestimento degli estratti. L’elemento più importante nella pratica consiste nell’assegnazione e nel controllo dei diritti di collegamento in linea (cfr. art. 31 cpv. 2 lett. a e b P-OCaGi). Le analisi statistiche intese a individuare eventuali errori nella registrazione dei dati sono considerate meno importanti (ma potrebbero comunque divenire rilevanti, poiché le plausibilità utili agli utenti per iscrivere i dati saranno integrate soltanto in una versione successiva). Le relative valutazioni sono disponibili in VOSTRA e possono essere scaricate. Perciò, anche questi sono dati VOSTRA. Il diritto sinora in vigore ha sempre negletto il disciplinamento di questa categoria di dati. Dato che essi combinano dati degli utenti con dati personali, l’articolo 31 capoverso 1 P-OCaGi deve prevedere a livello di ordinanza almeno l’autorizzazione di principio ad allestire simili valutazioni. Al momento attuale non è ancora possibile sapere esattamente quali analisi saranno necessarie in futuro. Perciò, l’enumerazione esemplificativa delle valutazioni prevista all’articolo 31 capoverso 2 P-OCaGi non è esaustiva. A seconda delle necessità, in futuro dovrà essere prevista la possibilità di incaricare il CSI di effettuare anche altre valutazioni70. Le valutazioni utilizzate devono essere elencate nel regolamento sul
70 Perciò, non ha senso disciplinare già ora in dettaglio queste valutazioni a livello di ordinanza, come avviene invece per gli altri dati.
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trattamento dei dati. Ma in ogni caso, l’articolo 31 capoverso 1 P-OCaGi ammette soltanto valutazioni necessarie per l’adempimento di compiti concreti del Servizio del casellario giudiziale.
2.5.3 Termini per l’iscrizione dei dati in VOSTRA (capitolo 5,
sezione 3)
Art. 32-37 Osservazioni preliminari sui termini per l’iscrizione dei dati Secondo l’articolo 28 LCaGi, l’OCaGi deve stabilire i termini entro i quali i dati soggetti a obbligo di iscrizione devono essere inseriti in VOSTRA. Perciò, gli articoli 32-37 P-OCaGi definiscono questi termini per ciascuna categoria di dati VOSTRA. I termini di elaborazione sono volutamente stringati, affinché le iscrizioni non siano inutilmente ritardate.
Art. 32 Termini per l’iscrizione dei dati identificativi della persona Di regola, i dati identificativi ai sensi dell’articolo 17 LCaGi sono iscritti o modificati in VOSTRA insieme ai dati penali soggetti a obbligo di iscrizione, sicché in questi casi i termini di iscrizione indicati agli articoli 33–37 P-OCaGi valgono anche per l’aggiornamento delle generalità (cfr. art. 32 cpv. 1 P-OCaGi). Ma se la modifica riguarda soltanto i dati identificativi, dovrebbe essere effettuata immediatamente (cfr. art. 32 cpv. 2 P-OCaGi), poiché il costante aggiornamento delle generalità costituisce un fondamento decisivo per il corretto funzionamento di VOSTRA. Occorre tuttavia ricordare che ora l’aggiornamento degli attributi principali dell’identità principale è effettuato in larga misura automaticamente, e questo nuovo meccanismo rende superfluo l’aggiornamento manuale dei dati identificativi in questi ambiti.
Art. 33 Termini per l’iscrizione delle sentenze originarie, delle decisioni successive e dei dati di esecuzione registrati a posteriori Le sentenze originarie e le decisioni successive svizzere devono essere iscritte entro una settimana dalla determinazione del passaggio in giudicato (cfr. art. 33 cpv. 1 P-OCaGi). Questa formulazione è intenzionalmente complessa, poiché nei casi in cui il passaggio in giudicato retroagisce alla data della sentenza (cfr. art. 437 cpv. 2 CPP), non ci si può basare direttamente sul passaggio in giudicato. Nel definire questo termine si è tenuto conto del fatto che per molte autorità l’iscrizione deve essere effettuata da un’altra autorità (che gestisce VOSTRA); pertanto, è previsto che quando è richiesto un avviso all’autorità tenuta a effettuare l’iscrizione, esso va inviato immediatamente (cfr. art. 33 cpv. 9 P-OCaGi). Questi termini di iscrizione sono stringati e impongono sia un’organizzazione efficiente degli avvisi sia la disponibilità delle opportune risorse di personale a livello cantonale. I Cantoni sono tenuti a verificare gli iter attuali e se del caso a migliorarli.
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Per le sentenze straniere, invece, è previsto di principio un termine di due mesi dal ricevimento del modulo di comunicazione estero presso il Servizio del casellario giudiziale. In casi eccezionali il termine può essere anche più lungo. Questa disparità di trattamento è giustificata dal fatto che spesso le sentenze straniere vengono comunicate a pacchetti, e in certi casi soltanto una volta all’anno. Occorre anche considerare che per ogni sentenza straniera comunicata occorre esaminare l’eventuale esistenza di uno dei reati elencati all’articolo 30 capoverso 2 lettera c LCaGi. Inoltre, devono essere costituite le categorie di riferimento per i reati comunicati. Tutto ciò richiede tempo e l’impiego di specialisti (traduttori specializzati nel diritto estero). Siccome le risorse di personale predisposte sono limitate, può succedere che le sentenze da iscrivere si accumulino (cfr. art. 33 cpv. 2 P-OCaGi). Come già nel regime sinora applicabile (cfr. art. 11 cpv. 2 ordinanza VOSTRA), sono previste norme speciali per l’iscrizione di sentenze originarie e decisioni successive passate solo parzialmente in giudicato (cfr. art. 33 cpv. 3 P-OCaGi). Infine, sono previste regole speciali anche per taluni dati che vengono iscritti soltanto successivamente: − il primo caso riguarda la traduzione della «specificazione del contenuto» (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.1.2 P-OCaGi) del divieto di esercitare un’attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate. In questi casi deve essere iscritta dapprima la versione in lingua dell’originale in tutte le versioni linguistiche di VOSTRA. Per la traduzione e l’iscrizione di questi dati è concesso un termine di due settimane (cfr. art. 33 cpv. 4 P-OCaGi); − le copie elettroniche devono essere iscritte contemporaneamente alla sentenza originaria o alla decisione successiva a cui si riferiscono (cfr. art. 33 cpv. 5 P-OCaGi), rispettando i principi enunciati all’articolo 33 capoverso 1-3 P-OCaGi. VOSTRA, invece, è programmato in modo da permettere la registrazione di una copia anche dopo l’iscrizione dei dati strutturati. Tuttavia, se una decisione viene motivata soltanto dopo il passaggio in giudicato, la copia deve essere registrata entro una settimana dalla sua creazione (cfr. art. 33 cpv. 5 P-OCaGi); − il caso speciale successivo riguarda i periodi di sospensione ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LCaGi (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.3 P-OCaGi). Questi periodi si riferiscono al tempo che un condannato trascorre in esecuzione di una sanzione privativa della libertà (pena detentiva o misura stazionaria). I relativi dati, però, devono essere iscritti soltanto se nei confronti della persona interessata è stato pronunciato un divieto di esercitare un’attività, di avere contatto o di accedere ad aree determinate. In certi casi, l’autorità competente viene informata soltanto dopo l’inizio o la fine dell’esecuzione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. f P-OCaGi). I termini di iscrizione dipendono dunque dal fatto che l’autorità sia o meno già stata a conoscenza del divieto al momento dell’inizio o della fine dell’esecuzione (cfr. art. 33 cpv. 6 P-OCaGi); − per le espulsioni pronunciate in Svizzera, occorre iscrivere a posteriori in VOSTRA la data di partenza e i motivi di partenza (cfr. art. 20 cpv. 3 lett. b LCaGi nonché allegato 2 n. 3.4.5.2 e 3.4.5.3 P-OCaGi). L’articolo 33
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capoverso 7 P-OCaGi impone alle autorità competenti di iscrivere queste date al più tardi una settimana dopo aver preso conoscenza del motivo di partenza. In caso di rinvio coatto, trasferimento a fini di esecuzione o estradizione deve essere disponibile un relativo avviso di esecuzione della polizia. Questa informazione è più difficile da constatare in caso di «partenza volontaria», caso in cui la data effettiva di partenza è in genere ignota, e in cui invece deve essere iscritta la probabile data di partenza figurante nella decisione dell’autorità competente in materia di migrazione. Il compito di definire il momento a partire dal quale le autorità competenti possono presupporre di conoscere una probabile (e quindi futura) data di partenza è intenzionalmente delegato alla prassi; − Una persona contro cui è stata pronunciata l’espulsione dalla Svizzera può chiedere che la sentenza originaria in questione non rimanga iscritta a vita in VOSTRA, purché siano adempiute le condizioni previste all’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi. Il Servizio del casellario giudiziale esamina le relative domande e annota senza indugio in VOSTRA l’accoglimento di una tale domanda (cfr. art. 33 cpv. 8 e allegato 2 n. 3.4.5.5 P-OCaGi).
Art. 34 Termini per l’iscrizione di procedimenti penali pendenti Il termine per l’iscrizione di procedimenti penali pendenti è stato accorciato dagli attuali 14 giorni (cfr. art. 11 cpv. 3 ordinanza VOSTRA) a tre giorni lavorativi (cfr. art. 34 cpv. 1-3 P-OCaGi). In realtà, l’iscrizione dovrebbe per quanto possibile essere effettuata immediatamente, poiché le informazioni sui procedimenti penali pendenti rivestono un grande interesse per numerose autorità. Tuttavia, in considerazione del fatto che in certi casi essa non è effettuata dalla stessa direzione del procedimento ma dal SERCO, il termine è stato fissato a tre giorni. Un termine di iscrizione breve migliora il coordinamento della procedura ed è particolarmente importante se viene emesso direttamente un decreto d’accusa. In tal caso occorrerebbe iscrivere in VOSTRA anche un procedimento penale pendente (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). In particolare nei casi in cui il decreto d’accusa viene impugnato, può trascorrere molto tempo prima dell’iscrizione della sentenza originaria passata in giudicato, durante il quale le altre autorità non sono informate in merito al procedimento. Ma anche in assenza di impugnazione, potrebbe passare un tempo molto lungo prima che la sentenza sia iscritta (termine di 10 giorni per fare opposizione più una settimana per l’iscrizione effettiva). Se in questo periodo un’altra autorità emette un decreto d’accusa, può facilmente accadere che le sentenze siano contraddittorie (p. es. se non ci si è accorti che avrebbe dovuto essere inflitta una pena complementare, o se un periodo di prova viene prolungato sebbene la pena sospesa condizionalmente da un’altra autorità sia già stata revocata). Come nel regime sinora applicabile (cfr. art. 11 cpv. 4 ordinanza VOSTRA), dovrà essere prevista anche in futuro la possibilità di posticipare l’iscrizione di un procedimento pendente (cfr. art. 34 cpv. 4 P-OCaGi). Si tratta di casi in cui l’apertura del procedimento non è ancora stata comunicata all’interessato perché è stata ordinata una misura di sorveglianza segreta. L’iscrizione del procedimento pendente in VOSTRA potrebbe insospettire la persona interessata se essa facesse valere il diritto
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di accesso riconosciutole dall’articolo 57 LCaGi. Annerire questa iscrizione non servirebbe a nulla, poiché si capirebbe subito di quale informazione si tratta. Perciò, l’iscrizione deve essere posticipata se rischia di vanificare lo scopo del procedimento.
Art. 35 Termini per l’iscrizione di dati di sistema, ricerche e consultazioni verbalizzate I dati appartenenti alle categorie menzionate all’articolo 35 P-OCaGi sono creati automaticamente da VOSTRA. − Per quanto riguarda i «dati di sistema» ai sensi degli articoli 24 e 25 P-OCaGi, il fattore che avvia la loro creazione è già chiaramente definito dal disciplinamento previsto Dato che oltretutto non vi sono utenti che potrebbero trascinare l’iscrizione per le lunghe, non ha senso indicare una data precisa per l’iscrizione dei dati in questione; pertanto, questo articolo fa semplicemente riferimento al momento della loro creazione (cfr. art. 35 cpv. 1 P-OCaGi). Lo stesso discorso vale anche pe le «ricerche» di cui all’articolo 31 P-OCaGi. − Anche le «consultazioni verbalizzate» ai sensi dell’articolo 28 P-OCaGi sono create automaticamente dal sistema. Nel loro caso, tuttavia, il momento della registrazione (automatica) dei dati in VOSTRA non può essere sempre definito allo stesso modo, e quindi è necessario un disciplinamento un po’ più dettagliato (cfr. art. 35 cpv. 2 P-OCaGi). Il fatto che per gli «utenti facenti capo a un’autorità che gestisce VOSTRA» debbano valere di volta in volta regole proprie dipende a sua volta dal fatto che secondo l’articolo 25 capoverso 2 LCaGi le consultazioni effettuate dalle «autorità che gestiscono VOSTRA» vengono verbalizzate soltanto in due casi eccezionali, e precisamente alla «prima iscrizione» (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. a P-OCaGi) e all’«allestimento di un estratto su richiesta scritta di un’altra autorità» (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. b P-OCaGi).
Art. 36 Termini per l’iscrizione dei dati relativi alle richieste di estratti di un casellario giudiziale estero I dati relativi alle richieste di estratti di un casellario giudiziale estero vengono registrati dagli utenti (richiedenti), dal Servizio del casellario giudiziale (per ulteriore elaborazione della richiesta) o in modo automatico. Il momento dell’iscrizione previsto all’articolo 36 P-OCaGi deve dunque essere definito in maniera differenziata.
Art. 37 Termini per l’iscrizione dei dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati All’iscrizione dei dati relativi a queste richieste partecipano persone molto diverse: lo stesso richiedente, la persona che serve allo sportello postale, il collaboratore responsabile se si tratta di un grande cliente e i collaboratori del Servizio del casellario
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giudiziale. In parte i dati della richiesta sono generati anche automaticamente dal sistema. Chiaramente, la registrazione dei dati deve essere scaglionata in base alla singola operazione. Dato che il processo di elaborazione dell’intera richiesta dura soltanto pochi giorni lavorativi, non ha senso definire un momento preciso per l’iscrizione nella banca dati ausiliaria o in VOSTRA per ogni singolo campo di dati dell’allegato 8 P-OCaGi. Le differenze avrebbero una rilevanza pratica insignificante. Perciò, l’articolo 37 P-OCaGi stabilisce soltanto in modo molto sommario che l’iscrizione deve avvenire «al termine della rispettiva fase di trattamento».
2.5.4 Eliminazione e rimozione dei dati di VOSTRA dall’estratto
(capitolo 5, sezione 4)
Art. 38 Eliminazione di una sentenza originaria con «nessuna pena complementare» come unica conseguenza giuridica L’articolo 30 LCaGi stabilisce il momento in cui una sentenza originaria deve essere eliminata da VOSTRA. Nell’ambito del riassetto del casellario giudiziale è emerso che in casi molto rari vengono registrate in VOSTRA anche sentenze originarie che non contemplano alcuna delle sanzioni menzionate all’articolo 30 LCaGi. Dunque, per questi casi la LCaGi non prevede nemmeno regole di eliminazione. Per evitare che queste sentenze rimangano eternamente nel sistema, occorre colmare questa lacuna a livello di ordinanza introducendo una regola sostitutiva sussidiaria. Nella pratica, è rilevante il caso seguente: una sentenza complementare pronunciata per crimini o delitti infligge come conseguenza giuridica «nessuna pena complementare» (e non vi è un’altra sanzione a cui potrebbe applicarsi l’art. 30 LCaGi). Le sentenze complementari formano un’unità materiale con la relativa sentenza originaria, ma in virtù dell’articolo 20 capoverso 4 LCaGi in VOSTRA sono trattate come sentenze a sé stanti. Il termine di eliminazione dipende dall’entità della pena complementare inflitta. Più è lieve la pena complementare, più corto è il termine di eliminazione. Nei casi in cui non viene addirittura inflitta «nessuna pena complementare» occorrerebbe applicare per analogia il termine più breve (tra quelli previsti dalla LCaGi): − articolo 38 capoverso 1 lettera a P-OCaGi: per le sentenze pronunciate contro adulti è dunque previsto un termine di eliminazione di 15 anni dalla data del passaggio in giudicato (le «sentenze miste», che puniscono sia reati minorili sia reati commessi da adulto, sono considerate sentenze contro adulti). Questa regola vale principalmente per le sentenze originarie svizzere contro adulti. Dato che l’iscrizione di sentenze straniere è assoggettata all’adempimento di determinate condizioni minime (cfr. art. 19 LCaGi), l’iscrizione di sentenze straniere con «nessuna pena complementare» come sanzione è assolutamente impossibile. A livello puramente teorico, una sentenza straniera iscritta potrebbe dare adito a una decisione svizzera di exequatur che prevede la trasformazione della pena complementare prevista dalla SO in «nessuna pena complementare» (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. l LCaGi); − articolo 38 capoverso 1 lettera b P-OCaGi: per le sentenze contro minori è previsto un termine di eliminazione di otto anni dalla data del passaggio in
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giudicato. Tuttavia, il campo di applicazione di questa disposizione è stato circoscritto alle sentenze straniere disciplinate da una decisione svizzera di exequatur che trasforma la sanzione in «nessuna pena complementare. Effettivamente, date le soglie minime previste nelle condizioni di iscrizione per i minori (cfr. art. 18 cpv. 2 e art. 19 cpv. 2 LCaGi), non è affatto possibile iscrivere una sentenza contro un minore (svizzera o straniera che sia) in cui già nella sentenza originaria non è stata inflitta «nessuna pena complementare». Ma una decisione di exequatur con «nessuna pena complementare» non delegittima l’iscrizione di sentenze contro minori se le sanzioni previste nella sentenza originaria giustificano un’iscrizione. L’articolo 38 capoverso 2 P-OCaGi chiarisce che anche le sentenze originarie sottoposte a questo computo non sono eliminate se è iscritta un’altra sentenza originaria la cui eliminazione è assoggettata a un termine più lungo (cfr. art. 30 cpv. 1 LCaGi). Una sentenza complementare con «nessuna pena complementare», dunque, non viene eliminata fintanto che non sia stata eliminata la sentenza iniziale alla quale la sentenza complementare si riferisce.
Art. 39 Rimozione di una sentenza originaria con «nessuna pena complementare» come unica conseguenza giuridica dagli estratti 2 e
3 per autorità
Le considerazioni esposte nel commento all’articolo 38 P-OCaGi, relative alle lacune normative nel disciplinamento dei termini di eliminazione delle sentenze originarie (v. sopra), valgono per analogia anche per la rimozione di queste sentenze originarie dagli estratti 2 e 3 per autorità. Si tratta dei casi con «nessuna pena complementare» come unica conseguenza giuridica, pronunciata nella stessa sentenza originaria oppure nella decisione di exequatur, che in virtù dell’articolo 38 capoverso 3 lettera l LCaGi può essere determinante. A complemento delle regole previste all’articolo 38 LCaGi, l’articolo 39 P-OCaGi introduce due regole sostitutive che si ispirano ai termini più previ per la rimozione dagli estratti 2 e 3 per autorità. La soluzione proposta distingue anche in questo caso tra sentenze contro adulti (per le quali la rimozione è prevista dopo 10 anni dalla data di passaggio in giudicato) e le sentenze contro minori (per la cui rimozione è prevista dopo 5 anni dalla data di passaggio in giudicato). La regola sostitutiva per l’estratto 2 e 3 per autorità si distingue anche per il fatto che per gli estratti 2 e 3 non è prevista alcuna proroga del termine per la rimozione dovuta ad altre sentenze originarie (cfr. art. 38 cpv. 2 P-OCaGi). Per il resto si può rimandare al commento all’articolo 38 P-OCaGi.
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Art. 40 Dati rilevanti per il computo dei termini delle sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica La regola già enunciata all’articolo 20 capoverso 4 LCaGi, secondo cui «ai fini dell’iscrizione» le sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica sono considerate «sentenze distinte», viene praticamente ripresa all’articolo 40 P-OCaGi per il computo dei termini. Secondo questa regola, sono determinanti soltanto i reati e le sanzioni indicati nelle sentenze originarie. Le date figuranti nelle sentenze di riferimento non vengono considerate. A titolo esplicativo, si pensi all’esempio seguente: se in una sentenza complementare è inflitta come pena complementare una pena detentiva di sei mesi sospesa condizionalmente, il computo dei termini per quanto riguarda la sentenza complementare secondo le regole previste per le pene detentive da scontare deve basarsi esclusivamente sull’entità di questa pena complementare di sei mesi. La pena di due anni di detenzione già inflitta nella sentenza iniziale non viene sommata. Si rammenta che, per le sentenze originarie che prevedono «nessuna pena complementare» come unica sanzione, il computo dei termini deve tener conto delle regole speciali previste agli articoli 38 e 39 P-OCaGi (v. sopra).
Art. 41 Eliminazione dei dati di VOSTRA al più tardi al compimento dei 100 anni d’età Secondo l’articolo 29 capoverso 1 LCaGi, i dati concernenti una persona devono essere eliminati da VOSTRA al più tardi al momento del suo decesso. Per l’accertamento del decesso sono previste apposite comunicazioni (cfr. art. 66 LCaGi e art. 62 P-OCaGi). Secondo l’esperienza, tuttavia, queste comunicazioni non coprono tutti i casi di decesso, e per questa ragione la LCaGi prevede già diverse regole per individuare i casi di decesso per altre vie (p. es. la verifica sistematica al compimento di 80 anni di età ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LCaGi o l’eliminazione automatica per gli stranieri che non dimorano in Svizzera al compimento dei 100 anni di età ai sensi dell’art. 29 cpv. 4 LCaGi). In teoria, però, può accadere che non siano disponibili dati attendibili anche su cittadini svizzeri o stranieri che dimorano in Svizzera. Perciò l’articolo 41 P-OCaGi prevede, come regola sussidiaria, l’eliminazione dei dati non ancora eliminati al compimento dei 100 anni d’età. Si può così evitare, specialmente nei casi in cui è prevista l’iscrizione a vita, che i dati rimangano registrati in VOSTRA all’infinito e che si debbano continuamente ripetere verifiche infruttuose.
Art. 42 Eliminazione di avvisi di sistema, ricerche e altre comunicazioni Per gli avvisi di sistema generati automaticamente ai sensi dell’articolo 25 P-OCaGi e le ricerche avviate dal Servizio del casellario giudiziale in virtù dell’articolo 31 P-OCaGi, spetta di principio all’utente stabilire quando i dati generati da VOSTRA
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devono essere eliminati (poiché non servono più). Gli avvisi di sistema e le ricerche sono automaticamente eliminati da VOSTRA due settimane dopo che sono stati contrassegnati come «completati» (cfr. art. 42 cpv. 1 P-OCaGi). Per gli avvisi di sistema l’articolo 31 capoverso 3 LCaGi prevede già una regola di eliminazione, secondo la quale i dati sono eliminati appena l’autorità competente «risponde». Questa formulazione è ambigua. Essa suggerisce che per avviare l’eliminazione è necessario un riscontro («risposta»), ma la realtà è diversa. L’autorità competente deve poter rispondere da sé che un affare è stato completato. Il periodo-tampone previsto di 14 giorni consente di ricostruire gli avvisi erroneamente contrassegnati come «completati». La summenzionata regola di cui all’articolo 42 capoverso 1 P-OCaGi viene applicata anche a tutti gli altri avvisi memorizzati in VOSTRA nello stesso luogo in cui sono memorizzati gli avvisi di sistema ai sensi dell’articolo 25 P-OCaGi: Si tratta dell’avviso alle autorità competenti in materia di circolazione stradale (cfr. art. 56 cpv. 2 P-OCaGi), alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (cfr. art. 58 cpv. 2 P-OCaGi) e agli Stati di origine (cfr. art. 61 cpv. 2 P-OCaGi). Nei casi in cui le autorità competenti non contrassegnano direttamente gli avvisi di sistema, gli altri avvisi e le ricerche come completati, l’articolo 42 capoverso 3 P-OCaGi prevede aggiuntivamente un’eliminazione automatica al più tardi un anno dopo la loro creazione. Comunque, questa norma non dovrebbe essere applicata quasi mai, poiché le autorità che gestiscono VOSTRA hanno già la loro convenienza a ripulire le loro caselle postali dai dati superflui.
Art. 43 Trattamento delle richieste per il computo speciale del termine di eliminazione Sinora, per il computo del termine di eliminazione di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi, sussistono diversi aspetti non ancora disciplinati: − l’articolo 43 capoverso 1 P-OCaGi definisce la documentazione da presentare per far sì che una richiesta possa essere approvata. Le conferme di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera b P-OCaGi sono rilasciate dalle autorità competenti in materia di naturalizzazione a livello cantonale (in caso di naturalizzazione ordinaria) o dalla Segreteria di Stato della migrazione (in caso di naturalizzazione agevolata); − l’articolo 43 capoverso 2 P-OCaGi stabilisce che in VOSTRA è annotata soltanto l’approvazione della richiesta (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.5 P-OCaGi), e che la documentazione presentata non viene archiviata in VOSTRA ma in una banca dati separata. Considerato il probabile esiguo numero di casi, la realizzazione di un archivio separato in VOSTRA richiederebbe uno sforzo eccessivo; − secondo l’articolo 43 capoverso 3 P-OCaGi, la corrispondente nota in VOSTRA (richiesta approvata) è eliminata e la pertinente documentazione esterna è distrutta non appena non sono più iscritti dati penali sulla persona interessata. L’adempimento di questo compito è assicurato mediante un opportuno avviso al
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Servizio del casellario giudiziale (a questo riguardo cfr. art. 25 cpv. 1 lett. g P-OCaGi).
Art. 44 Disposizione straordinaria di una data appropriata di fine dell’esecuzione rilevante esclusivamente per il computo dei termini Il corpo normativo che disciplina i termini per l’eliminazione71 di una sentenza originaria da VOSTRA si ricollega a dati specifici che devono essere registrati nel sistema per consentire il computo di tali termini. Un aspetto problematico è costituito dalla fine dell’esecuzione di una sanzione, poiché tale data deve essere comunicata a VOSTRA mediante decisione successiva (DS). Infatti, se in VOSTRA mancano queste DS, anche le sentenze originarie corrispondenti rimangono memorizzate fino al decesso della persona interessata. Il problema riguarda non solo la sentenza originaria di cui mancano le date di esecuzione, ma anche le altre sentenze originarie (con termini computabili) concernenti la stessa persona, poiché fa stato il termine di eliminazione più lungo di tutte le sentenze originarie dello stesso incarto (cfr. art. 30 cpv. 1 LCaGi). L’iscrizione di queste DS, e quindi la disponibilità di dati completi, è dunque determinante per il computo corretto dei termini di conservazione delle sentenze originarie. Nella pratica, tuttavia, succede a volte che una DS rilevante per la fine dell’esecuzione non sia mai trasmessa a VOSTRA. Con l’ausilio di opportuni avvisi di sistema (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c P-OCaGi), le autorità competenti vengono incaricate a intervalli regolari di verificare l’assenza di una data di fine della misura e di comunicare tale data prima che i dati corrispondenti diventino inaccessibili. Specialmente nel caso delle sentenze straniere, però, capita che i dati rilevanti non possano essere forniti (sui motivi, cfr. in dettaglio le considerazioni più avanti). Dal punto di vista della protezione dei dati, questa situazione è insoddisfacente. Per rimediare alle conseguenze dell’insuccesso del sistema di avvisi, il Servizio del casellario giudiziale può definire autonomamente, alle condizioni previste dall’articolo 44 P-OCaGi, una data «appropriata» di fine dell’esecuzione in luogo e vece della data effettiva mancante; tuttavia, la data fissata dal Servizio del casellario giudiziale è rilevante esclusivamente per il computo dei termini di eliminazione e rimozione delle sentenze originarie dagli estratti (cfr. art. 44 cpv. 2 primo periodo P-OCaGi). Per poter registrare i dati corrispondenti in VOSTRA, il Servizio del casellario giudiziale deve dapprima emettere una decisione. In VOSTRA, tale decisione recherà il titolo seguente: «disposizione straordinaria di una data appropriata di fine dell’esecuzione rilevante esclusivamente per il computo dei termini» (a seguire in
71 Le considerazioni che seguono valgono anche per il computo dei termini per la rimozione di una sentenza originaria dagli estratti del casellario giudiziale. Tuttavia, si conoscono casi in cui la mancanza della data di esecuzione non conterebbe anche per il termine di eliminazione; quindi, qui di seguito vengono trattati soltanto questi casi.
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breve «DSDCT»). A tal fine, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni: − articolo 44 capoverso 1 lettera a P-OCaGi: la data effettiva mancante della fine dell’esecuzione deve consistere in un’informazione necessaria per il computo corretto del termine di eliminazione (o del termine di rimozione) di una sentenza originaria. Questa condizione è adempiuta nei casi seguenti: − in caso di mancanza della data della fine dell’esecuzione per una misura stazionaria o un trattamento ambulatoriale (cfr. art. 30 cpv. 3 lett. b LCaGi). Se la data della fine della misura non è registrata, VOSTRA non può calcolare il termine di eliminazione, e quindi le relative sentenze originarie non possono più essere eliminate. Non pongono invece problemi le misure nei confronti di minori ordinate da autorità svizzere, poiché secondo l’articolo 19 capoverso 2 DPMin queste misure cessano al più tardi con il compimento del 25o anno di età (in assenza di una DS sulla fine della misura, questa data viene fissata automaticamente dal sistema di computo dei termini). Tuttavia, se nel caso di sentenze contro minori rette dal diritto anteriore emergesse che deve essere fissata una data più prossima per la fine della misura, la DSDCT offrirebbe anche in questo caso una soluzione collaudata per calcolare correttamente i termini; − se manca la data di una «liberazione definitiva» da una pena detentiva revocata (reclusione, detenzione o arresto) interamente scontata per il computo del nuovo inizio del termine relativo a un divieto di esercitare un’attività, di avere contatti o di accedere ad aree determinate ai sensi del CP e del CPM (cfr. art. 67c cpv. 3 CP)72. La mancanza della data di fine dell’esecuzione crea minori difficoltà, poiché senza le informazioni rilevanti sul nuovo inizio del termine la durata del divieto è calcolata semplicemente in base ai dati disponibili. La durata più breve del divieto comporta anche il computo di un termine minimo più breve (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. m LCaGi). Questa conseguenza può a sua volta comportare errori nel calcolo del termine di eliminazione per le corrispondenti sentenze originarie; − articolo 44 capoverso 1 lettere b e c P-OCaGi: la data effettiva di fine dell’esecuzione non è iscritta in VOSTRA ed è anche molto improbabile che una vera e propria DS venga mai iscritta in VOSTRA. Come già esposto in precedenza, ordinariamente il computo dei termini reagisce soltanto alle «decisioni successive» vere e proprie e iscritte. Ma una decisione di questo tipo può mancare per due ragioni: anzitutto, se le autorità estere si rifiutano di trasmettere al Servizio del casellario giudiziale le necessarie informazioni (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. c n. 2 P-OCaGi). In pratica, però, dovrebbe avere più importanza il caso in cui la data della fine di una misura non viene affatto stabilita con una formale decisione successiva, ad esempio perché la fine di una misura
72 Anteriormente al 1o gennaio 2015, la DS «liberazione definitiva» da una pena detentiva non era soggetta a obbligo di iscrizione (cfr. nota a piè di pagina ad art. 6 cpv. 3 ordinanza VOSTRA).
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all’estero è fissata da una durata massina legale (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. c n. 1 P-OCaGi). Nel contesto svizzero si può immaginare il raro caso in cui un’autorità ai sensi dell’articolo 64 capoverso 3 CP rinuncia a un internamento ma senza comunicarlo con una DS di revoca, bensì disponendo soltanto la liberazione condizionale dalla pena detentiva. In questi casi, il Servizio del casellario giudiziale potrebbe fissare la «data di fine dell’esecuzione» allo spirare del periodo di prova della liberazione condizionale dalla pena detentiva. Pertanto, una «disposizione straordinaria di una data appropriata di fine dell’esecuzione rilevante esclusivamente per il computo dei termini» entra in linea di conto soltanto in casi assolutamente eccezionali; − articolo 44 capoverso 1 lettera d P-OCaGi: la persona a cui è stata inflitta una sanzione non è «palesemente più oggetto dell’esecuzione» di cui occorre definire la data finale. Finalmente, non deve essere fissata una data di fine esecuzione artificiale fintanto che non si sa se l’esecuzione è terminata. Tale questione deve essere chiarita alla luce dell’insieme delle circostanze della fattispecie. La prova della fine dell’esecuzione non deve sottostare a requisiti troppo elevati. Altrimenti, specialmente in caso di trattamento ambulatoriale, sarebbe praticamente impossibile addurre questa prova senza l’appoggio di un’autorità. Per quanto riguarda la notifica di queste disposizioni in forma di decisione occorre distinguere tra i casi seguenti: − se il luogo dove si trova la persona interessata può essere stabilito, si applicano integralmente le regole previste dalla legge federale del 20 dicembre 196873 sulla procedura amministrativa (PA). Secondo l’articolo 44 capoverso 3 primo periodo P-OCaGi, questa disposizione è emanata come decisione impugnabile (cfr. art. 5 PA) e notificata in forma del tutto ordinaria (cfr. art. 34 PA). Come tutte le decisioni, anche questa disposizione deve essere motivata e indicare il rimedio giuridico (cfr. art. 35 PA e il commento più avanti). Contro di essa può essere interposto, nel termine usuale di 30 giorni dalla notificazione (cfr. art. 50 cpv. 1 PA), un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 31, 32 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale in combinato disposto con l’art. 47 cpv. 1 lett. b PA). Nella motivazione della decisione occorre spiegare perché le condizioni previste all’articolo 44 capoverso 1 P-OCaGi sono adempiute e perché la data di fine dell’esecuzione deve ritenersi «appropriata». La fine dell’esecuzione è «determinata tenendo conto dei dati disponibili nel caso specifico» (cfr. art. 44 cpv. 2 secondo periodo P-OCaGi). La data determinante in un caso o nell’altro non può essere definita astrattamente. Per questa ragione, a livello di ordinanza non sono previste regole più concrete per la determinazione di tale data. Di certo, occorrerebbe considerare anche un’eventuale durata di base
73 RS 172.021 74 LTAF; RS 173.32
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prevista dalla legge per la misura da eseguire o l’ultimo momento conosciuto dell’esecuzione. Inoltre, nella decisione occorre puntualizzare che la «data appropriata di fine dell’esecuzione» è utilizzata per il computo dei termini soltanto se non è stata iscritta in VOSTRA una decisione successiva che prova la fine effettiva dell’esecuzione (cfr. art. 44 cpv. 2 primo periodo e cpv. 5 P-OCaGi). La decisione così emanata non costituisce una «vera e propria» decisione successiva nel senso previsto dal diritto penale (v. la definizione all’art. 2 lett. b LCaGi). Tuttavia, dopo il passaggio in giudicato, essa viene iscritta in VOSTRA «analogamente a una decisione successiva» (cfr. art. 44 cpv. 3 secondo periodo e art. 22 cpv. 4 P-OCaGi). Questa regola vale anche per eventuali decisioni su ricorso pronunciate da istanze superiori. Inoltre, viene depositata in VOSTRA una copia della decisione anche con la DSDCT (come d’uso per le DS); in tal modo, il trattamento dei dati è reso trasparente perlomeno per le autorità con diritto di consultazione dell’estratto 1 per autorità. Questa soluzione è dunque migliore rispetto a un campo di dati nascosto a livello di programmazione che può essere alimentato soltanto dagli amministratori di sistema; − leggermente diverso è il caso in cui il luogo dove si trova la persona interessata non può essere stabilito (cfr. art. 44 cpv. 4 P-OCaGi). In questo caso la decisione non può essere recapitata per iscritto alla persona interessata, e quindi la notificazione non può essere effettuata normalmente. Questa ipotesi potrebbe verificarsi con una certa frequenza nel caso delle sentenze originarie straniere, poiché il Servizio del casellario giudiziale non coltiva contatti con le persone registrate, e in questi casi dipende dalla cooperazione con le autorità estere. Quindi, quando non è possibile stabilire un indirizzo per il recapito, la DSDCT motivata non deve essere notificata, ma, prima di passare in giudicato, deve comunque essere iscritta in VOSTRA («analogamente» a una vera e propria DS). Le condizioni quadro seguenti giustificano questo particolare modo di procedere: L’iscrizione della DSDCT in VOSTRA è la soluzione che meglio consente di garantire che le persone interessate vengano a conoscenza della decisione anche in assenza di notifica (cfr. art. 44 cpv. 4 primo periodo P-OCaGi). Tuttavia, per dare alla persona interessata la possibilità di chiedere la verifica della decisione le viene riconosciuto il diritto di chiedere entro 30 giorni dalla conoscenza dell’iscrizione l’emanazione di una decisione impugnabile, che può esserle notificata conformemente alle regole ordinarie della PA. I passi ulteriori sono retti dall’articolo 44 capoverso 3 P-OCaGi. Di norma, potrebbe essere utile che la persona stessa presenti una opportuna richiesta affinché sia disposta in via straordinaria una data appropriata di fine dell’esecuzione e rilevante per il computo dei termini (art. 44 cpv. 1 frase introduttiva P-OCaGi). In tal caso, infatti, sarebbero disponibili anche i suoi dati di contatto per concederle il diritto di essere sentito e notificare correttamente la relativa decisione. L’esempio di cui sopra sul calcolo della nuova data d’inizio del termine in caso di divieto di esercitare un’attività, di avere contatti o di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM evidenzia tuttavia che ciò non favorisce sempre gli interessi della persona in questione. Perciò, una DSDCT può essere presa anche d’ufficio. Una
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simile decisione potrebbe però essere adottata anche per ragioni di equità, se dopo molto tempo (senza notizie) non è ancora stata registrata in VOSTRA una vera e propria DS di fine misura. Se viene adottata una DSDCT, in VOSTRA vengono iscritti i dati seguenti: oltre alle informazioni generali che figurano in ogni DS di VOSTRA (cfr. allegato 3 n. 1 P-OCaGi)75, vengono indicati anche il riferimento della sanzione a cui si riferisce la fine dell’esecuzione e la data di fine dell’esecuzione (cfr. allegato 3 n. 18 P-OCaGi). Volutamente, la DSDCT non contiene (a differenza delle vere e proprie DS di fine misura) indicazioni sulla pena residua, poiché in genere non dovrebbero essere disponibili dati attendibili al riguardo.
2.6 Comunicazione di dati di VOSTRA (capitolo 6)
2.6.1 Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di
gestione dei dati penali (capitolo 6, sezione 1)
Art. 45 Differenze tra l’estratto stampato e quello in linea Ogni utente ha accesso a un determinato profilo di consultazione. I dati che appartengono a un determinato profilo sono di principio predefiniti dalla legge (cfr. art. 37–42 LCaGi). All’interno dello stesso profilo di consultazione, in genere non vi è alcuna differenza tra la consultazione dei dati in linea o in forma scritta su stampato (tramite estratto del casellario giudiziale). Ma esistono comunque piccole divergenze che il Consiglio federale deve puntualizzare in virtù dell’articolo 35 capoverso 2 secondo periodo LCaGi. L’articolo 45 P-OCaGi fa riferimento a queste differenze. Nella misura in cui riguardano dati del sistema di gestione dei dati penali «iscritti» in VOSTRA (ossia delle persone registrate in VOSTRA76 con i loro dati penali77), le differenze rispetto alla vista in linea consistono perlopiù nel fatto che nell’estratto stampato determinate indicazioni non compaiono. A questo riguardo l’articolo 45 capoverso 1 P-OCaGi rimanda alle colonne 3 e 4 degli allegati 1-4 P-OCaGi, in cui figurano tutti i dettagli del disciplinamento. Le differenze sono marginali e in genere sono dovute al fatto che gli estratti stampati sarebbero di difficile lettura se
75 Ovviamente, una decisione non notificata e non passata in giudicato ai sensi dell’art. 44 cpv. 4 P-OCaGi viene iscritta in VOSTRA senza data di notifica e di passaggio in giudicato. 76 Si tratta dei «dati identificativi» (compresi alcuni dati di sistema) secondo l’allegato 1 P-OCaGi.
77 I dati penali comprendono:
i dati sulle sentenze originarie (compresi alcuni dati di sistema, i dati sull’esecuzione e le copie elettroniche secondo l’allegato 2 P-OCaGi; i dati sulle decisioni successive (compresi alcuni dati di sistema e le copie elettroniche) secondo l’allegato 3 P-OCaGi e i dati sui procedimenti penali pendenti (compresi alcuni dati di sistema) secondo l’ allegato 4 P-OCaGi.
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contenessero (come la vista in linea) tutti i dati disponibili. Si tratta dunque in primo luogo dei dati che nella colonna 4 dell’allegato 1-4 P-OCaGi sono contrassegnati come «non rilevante» per l’estratto78. L’elenco seguente fornisce una panoramica delle principali differenze: − differenze principali riguardanti i «dati identificativi» (allegato 1 P-OCaGi): il «numero AVS» non deve figurare nell’estratto stampato, come risulta già dall’articolo 13 capoverso 4 LCaGi. Siccome al momento dell’allestimento dell’estratto la persona interessata è già identificata, sugli estratti non vengono stampati tutti i dati identificativi. Negli estratti stampati per autorità vengono elencati soltanto, per le identità che divergono dall’identità principale (e quindi per l’identità precedente, l’identità secondaria e le false generalità), soltanto il cognome, il nome e la data di nascita. Per gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati non esiste una vista in linea, e quindi non possono esservi nemmeno differenze rispetto all’estratto stampato; questi estratti contengono soltanto un set di dati ridotto che si limita a cognome, nome, data di nascita, luogo d’origine e nazionalità. Siccome il destinatario di un estratto stampato non deve più effettuare una verifica dell’identità, nell’estratto stampato non figurano nemmeno le fonti dei dati relative alle identità precedenti e secondarie e alle false generalità (cfr. allegato 1 n. 3.2, 4.2 e 5.2 P-OCaGi). Non vi compaiono neppure le indicazioni sul rilevamento iniziale e sull’ultima modifica relative alle varie identità (cfr. p. es. allegato 1 n. 1.4.3 e 1.4.4 P-OCaGi). Negli estratti stampati non devono figurare nemmeno i numeri di controllo del processo (NCP, cfr. allegato 1 n. 6 P-OCaGi). Possono essere visualizzati soltanto nella vista in linea anche determinati risultati intermedi del computo dei termini, riportati nella sezione «Informazioni» dell’identità principale (cfr. allegato 1 n. 1.4.7 P-OCaGi). Questi dati sono utili soprattutto alle autorità che gestiscono VOSTRA79, per poter spiegare come mai una persona figura in un determinato profilo di consultazione. Sebbene questi dati siano strettamente connessi alle sentenze originarie, in VOSTRA sono archiviati insieme all’identità principale, che rappresenta anche il primo livello
78 Le differenze nel set di dati delle colonne 3 e 4 possono essere dovute anche al fatto che per gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati non esiste una vera e propria vista in linea diversa dall’estratto stampato, e quindi la colonna 3 degli allegati 1-4 P-OCaGi riguarda sempre soltanto gli estratti 1-4 per autorità (A1-A4). Per il Servizio del casellario giudiziale l’estratto PDF è disponibile in linea anche per gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati, ma si tratta sempre dell’estratto stampato secondo la colonna 4. 79 Di regola, le domande riguardanti il computo dei termini giungono sul tavolo degli specialisti del Servizio del casellario giudiziale. Ma i risultati intermedi possono essere visualizzati da tutte le autorità A1, poiché esse non rischiano di accedere in questo modo a informazioni sulle sentenze originarie che non possono comparire nell’estratto 1 per autorità.
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dell’incarto ed è l’unico luogo in cui si possono utilmente concentrare le informazioni sull’intero incarto; − differenze principali riguardanti le sentenze originarie (allegato 2 P-OCaGi): le sentenze originarie contengono molto raramente dati che non compaiono negli estratti stampati. In fin dei conti, esse costituiscono il contenuto essenziale di VOSTRA. Pertanto, i campi di dati elencati qui di seguito non riguardano informazioni essenziali del casellario. Nell’estratto stampato si è rinunciato a riportare i dati sul «tipo particolare di procedura» (cfr. allegato 2 n. 1.7 e 1.8 P-OCaGi), poiché queste indicazioni (molto complesse e quindi senz’altro difficili da capire) servono soltanto per il computo dei termini. Compaiono soltanto in linea anche le indicazioni sul rilevamento iniziale e sull’ultima modifica della sentenza originaria (cfr. allegato 2 n. 1.9.1 e 1.9.2 P-OCaGi). Tra le indicazioni riguardanti la fattispecie, nell’estratto stampato non compaiono né il «riferimento breve» né il «periodo di validità» di una fattispecie iniziale (cfr. allegato 2 n. 2.1.1 e 2.1.4 P-OCaGi) o una possibile combinazione (cfr. allegato 2 n. 2.2.1 e 2.2.4 P-OCaGi), poiché questi dati servono in primo luogo per selezionare correttamente una fattispecie. La stessa scelta è stata fatta per quanto riguarda la «designazione breve» per le sanzioni (cfr. allegato 2 n. 3.1.1 P-OCaGi) e per il «riferimento breve» e il «periodo di validità» dei motivi per la commisurazione della pena (cfr. allegato 2 n. 3.5.1 e 3.5.4 P-OCaGi). Per l’estratto PDF non è importante nemmeno il controllo delle variabili che stabiliscono se sussiste un divieto pronunciato a tutela di minori, di persone particolarmente vulnerabili o di pazienti nel settore sanitario (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.1.1 P-OCaGi), poiché questa indicazione risulta dal contenuto stampato del divieto. Per tutelare gli interessi delle vittime, in caso di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate nell’estratto stampato vengono anonimizzate tutte le indicazioni che riguardano le persone tutelate dal divieto o i luoghi che consentono di risalire a persone tutelate (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.1.2 P-OCaGi). L’estratto stampato non contiene nemmeno indicazioni sulla sospensione di divieti di esercitare un’attività, di avere contatti o di accedere a un’area ai sensi dell’articolo 67c capoverso 2 CP o dell’articolo 50c capoverso 2 CPM (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.3 P-OCaGi) o sul nuovo inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’articolo 67c capoverso 3 CP o dell’articolo 50c capoverso 3 CPM (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.4 P-OCaGi). Questi dati sono importanti per il calcolo della durata del divieto, ma per i destinatari degli estratti sono spesso difficili da capire. Siccome la data calcolata della fine del divieto figura nell’estratto stampato (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.5 P-OCaGi), si può rinunciare a indicare questi passi intermedi.
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Nell’estratto PDF non vengono stampate nemmeno indicazioni sulla «detenzione computabile», poiché queste indicazioni servono soltanto alle autorità d’esecuzione che dispongono già di un collegamento in linea o per comunicazione all’UST (cfr. allegato 2 n. 3.7 P-OCaGi). L’estratto stampato non contiene nemmeno indicazioni sull’eventuale accoglimento di una richiesta relativa al computo del termine di eliminazione senza considerazione della durata dell’espulsione dopo la naturalizzazione (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. n seconda frase LCaGi e allegato 2 n. 3.4.5.5 P-OCaGi). Tra i dati in linea e l’estratto stampato esistono divergenze marginali anche per quanto riguarda l’area delle «copie elettroniche». Per non sprecare carta inutilmente, le copie elettroniche dell’originale di una sentenza originaria svizzera è allegata all’estratto 1 per autorità stampato soltanto su richiesta (cfr. allegato 2 n. 4.1.1 P-OCaGi)80. Se all’estratto stampato viene allegata una copia elettronica, i dati di sistema corrispondenti che contrassegnano le copie nella vista in linea non sono necessari (cfr. allegato 2 n. 4.1.2 e 4.2.2 P-OCaGi). La data prevista per la mancata comparizione di una sentenza originaria figura soltanto nell’estratto stampato (cfr. allegato 2 n. 5 P-OCaGi). Queste indicazioni si trovano comunque anche in linea nella sezione «Informazioni» dell’identità principale (cfr. allegato 1 n. 1.4.6 e 1.4.7.1.2-1.4.7.1.6 P-OCaGi); − differenze principali riguardanti le decisioni successive (allegato 3 P-OCaGi): anche nel caso delle decisioni successive, nell’estratto stampato non compaiono le indicazioni sul rilevamento iniziale e sull’ultima modifica (cfr. allegato 3 n. 1.6.1 e 1.6.2 P-OCaGi). Le divergenze riguardanti le «copie elettroniche» sono identiche a quelle previste per le sentenze originarie (cfr. il commento sopra e l’allegato 3 n. 1.7 P-OCaGi). Se in una DS in VOSTRA è indicato in una nota che per un determinato campo di dati non è presente «nessuna indicazione», il campo di dati in questione non figura nell’estratto (cfr. p. es. allegato 3 n. 2.2, 4.3, 12.3, 19.5, 21.3, 27.2 o 33.2 P-OCaGi). Nel caso dei divieti di avere contatti o di accedere a un’area figuranti in una DS, vengono anche anonimizzate alcune indicazioni a tutela della vittima (cfr. il commento riguardante le sentenze originarie e l’allegato 3 n. 24.2 e 25.2 P-OCaGi); − differenze principali riguardanti i procedimenti penali pendenti (allegato 4 P-OCaGi): anche nel caso dei procedimenti penali pendenti, nell’estratto stampato non sono riportate le indicazioni sul rilevamento iniziale e sull’ultima modifica (cfr.
80 Diverso è invece il caso delle copie del modulo di comunicazione per le sentenze straniere. Esse sono sempre allegate all’estratto stampato (cfr. allegato 2 n. 4.2.1 P-OCaGi).
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allegato 4 n. 1.4.1 e 1.4.2 P-OCaGi) e nemmeno le indicazioni sulle precedenti direzioni del procedimento (allegato 4 n. 1.4.3 P-OCaGi). Come nel caso delle sentenze originarie, nelle indicazioni riguardanti il reato contestato, nell’estratto stampato non compaiono né il «riferimento breve» né il «periodo di validità» di una fattispecie iniziale (cfr. allegato 4 n. 2.1.1 e 2.1.4 P-OCaGi) o una possibile combinazione (cfr. allegato 4 n. 2.2.1 e 2.2.4 P-OCaGi). Le indicazioni sulle date riguardanti l’avviso per la verifica della pendenza di procedura (cfr. allegato 4 n. 3 e art. 25 cpv. 1 lett. b P-OCaGi) possiedono un interesse soltanto per la direzione del procedimento (e quindi sono visibili soltanto in linea). Ma tra la vista in linea e l’estratto stampato esistono anche differenze riguardanti campi di dati che non sono «iscritti» in VOSTRA e quindi non sono ancora menzionati negli allegati 1-4 P-OCaGi. Si tratta di indicazioni supplementari per la marcatura individuale degli estratti stampati, che vengono per così dire «generate ad hoc» al momento della creazione dell’estratto. Questi dati sono menzionati all’articolo 45 capoversi 2 e 3 P-OCaGi; il set di dati per gli estratti per autorità (cpv. 2) non è identico a quello per gli estratti per privati e per gli estratti specifici per privati (cpv. 3). Si tratta di indicazioni di significato evidente, che non necessitano di ulteriori commenti.
Art. 46 Peculiarità degli estratti stampati che non contengono dati penali L’articolo 46 P-OCaGi definisce le indicazioni che un estratto stampato deve contenere se la persona cercata non figura in VOSTRA, perché non è affatto registrata o perché non deve figurare nel profilo di consultazione utilizzato. Questi «estratti vuoti» presentano le seguenti peculiarità: − occorre definire in quale modo occorre evidenziare che l’estratto non contiene dati penali: secondo l’articolo 46 capoverso 1 lettera a P-OCaGi, negli estratti per autorità e nell’estratto per privati (che riguardano di principio tutti i precedenti penali), occorre sempre menzionare che la persona cercata non figura nel casellario giudiziale81. La disposizione fa volutamente riferimento all’intero casellario, e non soltanto a un determinato «estratto». Tuttavia, questa affermazione è sempre corretta soltanto nel caso delle consultazioni effettuate con il profilo «estratto 1 per autorità». Un’autorità che accede in VOSTRA a un profilo di consultazione meno completo e quindi non è autorizzata a visualizzare determinati dati, deve poter credere che la persona cercata non ha precedenti penali noti. Nella pratica, l’esistenza di profili di consultazione differenziati ha senso soltanto se viene utilizzata la menzione «non figura nel casellario giudiziale».
81 Questa regola è mantenuta anche nel VOSTRA attuale (cfr. art. 25 cpv. 3 ordinanza VOSTRA).
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Secondo l’articolo 46 capoverso 1 lettera b P-OCaGi, nell’estratto specifico per privati (che si esprime unicamente sull’esistenza di determinati divieti di esercitare un’attività, di avere contatti o di accedere ad aree determinate attualmente in essere) occorre sempre constatare che non è iscritta nel casellario giudiziale alcuna interdizione rilevante82. Anche in questo caso, si rinuncia volutamente a parlare di interdizioni «attualmente vigenti», poiché in tal modo si suggerirebbe al destinatario che sono registrati divieti benché tutti scaduti. Secondo l’articolo 46 capoverso 1 lettera c P-OCaGi, gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati senza dati penali contengono inoltre un riferimento alla possibilità di convalida in linea ai sensi dell’articolo 49 P-OCaGi; − inoltre, occorre definire i dati identificativi con cui viene allestito un «estratto vuoto»: − se la persona cercata viene trovata in UPI, negli estratti per autorità vengono stampati gli attributi principali trovati in UPI (tranne il numero AVS; cfr. art. 13 cpv. 4 LCaGi e art. 46 cpv. 2 lett. a P-OCaGi); − se la persona cercata non viene trovata neanche in UPI, negli estratti per autorità possono essere riportati gli attributi utilizzati per la ricerca (cfr. art. 46 cpv. 3 lett. a n. 1 P-OCaGi). Inoltre, nell’estratto per autorità è indicato se la consultazione effettuata con i criteri di ricerca menzionati ha generato risultati o meno (cfr. art. 46 cpv. 3 lett. a n. 2 P-OCaGi); questa soluzione comporta il vantaggio di attirare l’attenzione sugli estratti per autorità vuoti allestiti per sbaglio o abusivamente; − negli estratti per privati e negli estratti specifici per privati vengono sempre stampate le stesse generalità, a prescindere dal fatto che la persona cercata figuri o meno in UPI. Queste informazioni sono riprese dai dati relativi alle richieste della banca dati ausiliaria ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 LCaGi (cfr. art. 46 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b P-OCaGi). Si tratta delle seguenti caratteristiche: cognome (allegato 8 n. 1.2 P-OCaGi), nomi (allegato 8 n. 1.3 P-OCaGi), data di nascita (allegato 8 n. 1.4 P-OCaGi), luoghi di attinenza (solo per i cittadini svizzeri; cfr. allegato 8 n. 1.11 P-OCaGi) e nazionalità (cfr. allegato 8 n. 1.5 P-OCaGi).
Art. 47 Dati di sistema visualizzabili mediante un profilo di consultazione Diverse norme di delega della LCaGi (cfr. art. 37 cpv. 2, art. 38 cpv. 2, art. 40 cpv. 2, art. 42 cpv. 2 LCaGi) dettano di definire nell’ordinanza i dati di sistema ai sensi dell’articolo 23 LCaGi ai quali i vari profili di consultazione devono dare accesso (si tratta soltanto di dati di sistema secondo l’art. 24 P-OCaGi, poiché gli avvisi di sistema ai sensi dell’art. 25 P-OCaGi non sono rilevanti per gli estratti). L’articolo 47
82 Questa regola è già applicata anche nel VOSTRA attuale (cfr. art. 25d cpv. 3 ordinanza VOSTRA).
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P-OCaGi soddisfa questa prescrizione rimandando agli allegati 1-4 P-OCaGi. In questi allegati i dati di sistema sono tutti contrassegnati con una «X» nella colonna 2. Nelle colonne 3 e 4 sono menzionati i relativi estratti.
Art. 48 Estratti per privati ed estratti specifici per privati con firma elettronica Secondo l’articolo 35 capoverso 2 LCaGi, a ciascun profilo di consultazione corrisponde un estratto che può essere «visualizzato in linea» o «stampato». La disposizione si concentra così sulle modalità di consultazione classiche. Nella pratica, tuttavia, è già stata sviluppata un’ulteriore possibilità di consultazione per gli estratti per privati e per gli estratti specifici per privati da intendersi come alternativa agli «estratti stampati», e precisamente quella degli estratti del casellario giudiziale muniti di «firma elettronica qualificata». In virtù dell’articolo 48 P-OCaGi, sarà possibile anche in futuro munire questi estratti di una «firma elettronica avanzata» ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 18 marzo 202183 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Legge sulla firma elettronica, FiEle), che potrebbe essere una «firma elettronica regolamentata» (cfr. art. 2 lett. c FiEle) rilasciata a una determinata persona fisica impiegata presso il Servizio del casellario giudiziale. Ma potrebbe anche essere conveniente che questi estratti possano essere muniti in futuro di un «sigillo elettronico regolamentato» (cfr. art. 2 lett. d FiEle) rilasciato direttamente al Servizio del casellario giudiziale in quanto unità IDI. Tuttavia, anche in futuro nessuno deve poter essere costretto contro la propria volontà ad accettare un estratto per privati o un estratto specifico per privati munito di «firma elettronica avanzata».
Art. 49 Convalida degli estratti per privati e degli estratti specifici per privati che non contengono sentenze originarie Già oggi, qualsiasi persona può verificare tramite Internet se è stato rilasciato un estratto per privati o un estratto specifico per privati per una persona non registrata (cfr. «https://www.e- service.admin.ch/crex/cms/content/ueberpruefen/ueberpruefen_it»). Questo servizio è fornito gratuitamente al cittadino e sarà mantenuto (cfr. art. 49 cpv. 1 P-OCaGi). Sebbene la convalida stessa si svolga in modo totalmente automatico, il Servizio del casellario giudiziale deve sostenere dei costi di esercizio per questa prestazione. Tali costi giustificano la menzione del compito a livello di ordinanza. Ai fini della convalida è irrilevante che il destinatario sia in possesso dell’originale o soltanto della copia di un estratto. Tuttavia, possono essere verificati soltanto gli estratti che non contengono sentenze originarie. La stragrande maggioranza degli estratti rilasciati è dunque verificabile. Questa limitazione è giustificata dal fatto che
83 RS 943.03
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per la verifica occorre registrare in linea un paio di informazioni chiave dell’estratto. Se si includessero anche i dati penali, l’onere legato alla registrazione sarebbe decisamente sproporzionato. Attualmente questo tipo di verifica è previsto per gli estratti del casellario giudiziale rilasciati da non più di sei mesi. Questa limitazione è giustificata dal fatto che la significatività dell’estratto dipende dal suo carattere attuale. Il Servizio del casellario giudiziale dovrà avere ancora la possibilità di definire il momento a partire dal quale la convalida diventa impossibile (cfr. art. 49 cpv. 2 P-OCaGi), poiché non avrebbe senso disciplinare in modo più preciso queste regole nell’ordinanza. Non è prevista alcuna convalida per gli estratti per autorità. La pratica evidenzia che nel caso degli estratti per autorità il rischio di manipolazione è talmente basso che non sussiste alcuna necessità di offrire un tale servizio. L’ordinanza non menziona il fatto che è possibile verificare anche la validità degli estratti del casellario giudiziale firmati elettronicamente (anche se contengono dati penali; cfr. art. 48 P-OCaGi). Tuttavia, questa possibilità di validazione si basa su una soluzione offerta dalla Confederazione e riguarda anche altri documenti (cfr. «https://www.e- service.admin.ch/validator/upload/Strafregisterauszug;jsessionid=9bb2db6953c677c 5a3c279ea67be?0-1.ILinkListener-languages-2-languageLink»). Non trattandosi di un servizio fornito dal Servizio del casellario giudiziale, esso non deve nemmeno essere menzionato nell’OCaGi.
2.6.2 Diritto di consultazione delle autorità (capitolo 6, sezione 2)
Art. 50 Precisazione di singoli scopi di consultazione per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e per la Segreteria di Stato della migrazione L’articolo 46 lettera f numero 2 e lettera h LCaGi conferisce alla Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) e alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione il diritto di consultare in linea l’estratto 2 per autorità nella misura necessaria per le decisioni previste dalla legge federale del 16 dicembre 200584 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) che devono essere adottate sulla base di dati penali. L’articolo 46 lettera f numero 3 LCaGi estende ulteriormente questo diritto di consultare in linea l’estratto 2 per autorità alle decisioni previste dalla legge del 26 giugno 199885 sull’asilo (LAsi) che devono essere adottate sulla base di dati penali. La LCaGi, tuttavia, non specifica in modo chiaro quali siano esattamente i compiti previsti dalla LStrI e dalla LAsi per le quali sono necessari dati VOSTRA. Nel messaggio del 20 giugno 2014 concernente la legge sul casellario giudiziale (FF 2014 4929), il Consiglio federale ha promesso di disciplinare con maggiore precisione questi scopi a livello di ordinanza:
84 RS 142.20 85 RS 142.31
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− l’articolo 50 capoverso 1 P-OCaGi menziona gli scopi della consultazione secondo la LStrI. La ripartizione dei compiti tra la SEM e le autorità cantonali competenti in materia di migrazione è retta dagli articoli 98 et 99 LStrI, dagli articoli 83 - 86 dell’ordinanza del 24 ottobre 200786 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) e dall’ordinanza del DFGP del 13 agosto 201587 concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (Ordinanza del DFGP concernente l’approvazione, OA-DFGP). Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione menzionate al capoverso 1 sono le autorità designate dai Cantoni per l’esecuzione della LStrI e delle relative ordinanze d’esecuzione nell’ambito di competenza cantonale (art. 88 cpv. 1 OASA). In generale, salvo diverso disposto di un’ordinanza o direttiva federale, i Cantoni sono competenti per il rilascio, il rinnovo o la proroga dei permessi di dimora. L’OA-DFGP determina i casi in cui l’autorità cantonale competente in materia di stranieri deve sottoporre all’approvazione della SEM il rilascio, il rinnovo o la proroga dei permessi di dimora per alcune categorie di stranieri (cfr. art. 99 LStrI; art. 85 et 86 OASA et OA-DFGP). Inoltre, nell’ambito dell’esercizio del suo potere di sorveglianza, la SEM ha facoltà di pronunciarsi in ultima sede in merito alla decisione di rilasciare un permesso di dimora o di domicilio adottata da un Cantone. In certi casi, la decisione è di competenza esclusiva della SEM, in particolare per le decisioni concernenti il rilascio di visti per un soggiorno di breve durata (art. 6 cpv. 2 LStrI), i divieti d’entrare in Svizzera (art. 67 LStrI) e l’ammissione provvisoria (art. 83 segg. LStrI) nonché per la procedura di approvazione (art. 99 LStrI). Tuttavia, la SEM decide in genere in base ai preavvisi delle autorità cantonali competenti in materia di migrazione (cfr. art. 81 OASA e art. 83 cpv. 6 LStrI). Le autorità cantonali hanno bisogno dei dati di VOSTRA per formulare questi preavvisi. Quindi, e per evitare ripetizioni, si è rinunciato a suddividere in due capoversi le decisioni prese dalla SEM e quelle prese dalle autorità cantonali in virtù della LStrI, poiché spesso si tratta di un lavoro svolto in comune. Gli scopi previsti al capoverso 1 lettere a, b, c e g riguardano la consultazione dei dati di VOSTRA concernenti sia i cittadini di Stati terzi sia quelli degli Stati UE/AELS. La LStrI è applicabile a queste persone nella misura in cui l’accordo del 21 giugno 199988 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP) non disponga altrimenti o la LStrI preveda disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI).
86 RS 142.201 87 RS 142.201.1 88 RS 0.142.112.681
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Ad esempio, l’ALCP non disciplina né il rilascio del permesso di dimora ai cittadini di Stati UE/AELS, né le condizioni di soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 50 LStrI, art. 77 OASA) né la procedura per la decisione di allontanamento (art. 64 LStrI), né il divieto d’entrata in Svizzera (art. 67 LStrI). In questi casi in particolare, i cittadini UE/AELS sono assoggettati alle disposizioni della LStrI. L’ALCP prevede tuttavia, all’articolo 5 paragrafo 1 del suo allegato I, che i diritti conferiti possono essere limitati da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Di conseguenza, la revoca dei diritti derivanti dall’ACLP si basa su questo principio e sulla pertinente giurisprudenza, ma, salvo diverso disposto dell’accordo (cfr. più avanti), dipende anche dalle condizioni previste dal diritto nazionale, e segnatamente dalla LStrI. Per verificare se a una persona possono essere concessi i diritti riconosciuti dall’ACLP, l’articolo 5 paragrafo 2 dell’allegato II ACLP precisa, facendo riferimento alla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che lo Stato ospitante non può chiedere sistematicamente allo Stato membro di origine o ad altri Stati membri informazioni sui precedenti penali del richiedente. L’ALCP e la menzionata direttiva non impediscono però allo Stato ospitante di consultare le proprie banche dati nazionali, tra cui VOSTRA, quando si pronuncia sulla portata dei diritti riconosciuti dall’accordo. − Capoverso 1 lettera a La LStrI prevede in particolare, tra le condizioni d’entrata nel nostro Paese, che lo straniero non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera. Non dev’essere nemmeno oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c e d LStrI). Anche l’ordinanza del 15 agosto 201889 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV) prevede, tra le condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata (non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) o di lunga durata (superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) e per il transito aeroportuale all’interno dello spazio Schengen, che lo straniero non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna (cfr. art. 3 -5 OEV e il rimando all’art. 6 n. 1 lett. e del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, codice frontiere Schengen90).
89 RS 142.204
90 Versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
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Pertanto, oltre a consultare i dati del Sistema d’informazione Schengen (SIS), può essere necessario consultare anche i dati di VOSTRA, in particolare per verificare se lo straniero è già stato oggetto di procedimenti o condanne penali (e segnatamente di un’espulsione ai sensi dell’art. 66a o 66abis CP o degli art. 49a e 49abis CPM) non registrate nel SIS. La stessa regola vale per i cittadini UE/AELS, poiché essi non sono segnalati nel SIS. L’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera di queste persone deve però rispettare le condizioni previste all’articolo 5 LStrI, e in particolare, a prescindere dalla durata prevista del loro soggiorno in Svizzera, queste persone non devono costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né essere oggetto di un’espulsione penale passata in giudicato. La valutazione della minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici deve essere effettuate in base ai criteri previsti dall’ALCP e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE; cfr. più avanti). Lo stesso principio si applica al rilascio di visti alle persone con obbligo del visto, compresi i visti umanitari per i quali è necessario consultare, oltre al SIS, anche i dati di VOSTRA per verificare che le summenzionate condizioni siano adempiute. − Capoverso 1 lettere b e c La ripartizione delle competenze tra la SEM e le autorità cantonali per il rilascio, la proroga e la revoca dei permessi di dimora è già stata trattata nel commento al capoverso 1, al quale si rimanda. Il rilascio di un permesso presuppone che le condizioni d’entrata in Svizzera siano soddisfatte (art. 5 LStrI). Lo straniero non deve dunque costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, né essere oggetto di una misura di respingimento o di un’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP o 49a o 49abis CPM (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c e d LStrI). Per quanto riguarda i cittadini UE/AELS, la valutazione della minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici deve essere effettuate in base ai criteri previsti dall’ALCP e dalla giurisprudenza della CGUE (cfr. più avanti). Inoltre, i permessi di soggiorno di breve durata e il permesso di domicilio previsti dalla LStrI o dall’ALCP a prescindere dallo scopo del soggiorno (con o senza attività lucrativa) non possono essere rilasciati se sussistono motivi di revoca ai sensi della LStrI (art. 62 e 63 LStrI). La condanna a una pena privativa della libertà ai sensi degli articoli 59 - 61 o 64 CP, o il fatto che lo straniero in questione abbia violato in modo rilevante o ripetutamente o esponga a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisca una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera costituiscono motivo di revoca (art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI e art. 63 cpv. 1 lett. a e b LStrI). Per i cittadini UE/AELS, l’ALCP non disciplina la revoca in quanto tale dei permessi di dimora o di domicilio. Sono dunque applicabili le disposizioni della LStrI (art. 2 cpv. 2 e 62 e 63 LStrI). Occorre tuttavia tener conto dell’articolo 5 paragrafo 1 dell’allegato I ALCP e della giurisprudenza
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relativa alla sua applicazione (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.). Ad esempio, per invocare ragioni di ordine pubblico per limitare un diritto riconosciuto dall’ALCP, un’autorità nazionale deve potersi basare, oltre che sul turbamento dell’ordine sociale provocato da qualsiasi infrazione alla legge, anche l’esistenza di una minaccia concreta e di una certa gravità per un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg. e rimandi). Inoltre. il rilascio anticipato di un permesso di domicilio ai cittadini di Stati terzi o di Stati UE/AELS o il rilascio di determinati permessi di dimora, segnatamente per ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi in virtù della LStrI presuppone l’adempimento dei criteri d’integrazione definiti all’articolo 58a LStrI, tra cui il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici. Il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio a persone che hanno ottenuto l’asilo o alle quali è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Svizzera è retto dalle disposizioni della LStrI (art. 60 LAsi). Di conseguenza, il capoverso 1 lettere b e c si applica anche in questi casi. Dato quanto precede, la SEM e le autorità cantonali competenti in materia di migrazione devono poter consultare i dati di VOSTRA per stabilire se le persone in questione adempiono le condizioni definite dalla LStrI e dall’ALCP. − Capoverso 1 lettera d Durante la permanenza in un centro federale, i richiedenti l’asilo non sono autorizzati ad esercitare un’attività lucrativa (art. 43 cpv. 1 LAsi). Dopo l’attribuzione a un Cantone, l’esercizio di un’attività lucrativa presuppone un’autorizzazione accordata dalle autorità cantonali competenti. A parte le condizioni che dipendono dal diritto in materia d’asilo, le condizioni di ammissione per l’esercizio di tale attività sono disciplinate dalla LStrI (art. 43 cpv. 1 e 1bis LStrI); di conseguenza, il capoverso 1 disciplina anche questa autorizzazione, anche se riguarda i richiedenti l’asilo. Tra le condizioni da adempiere per ottenere tale autorizzazione, la persona interessata non deve essere oggetto di un’espulsione ai sensi degli articoli 66a et 66abis CP o degli articoli 49a o 49abis CPM (cfr. art. 52 cpv. 1 lett. e OASA). Se un richiedente partecipa a un programma occupazionale, l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa è assoggettata alle condizioni previste dal programma in questione (art. 53a OASA), che possono includere il rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblici o l’assenza di procedimenti penali pendenti o di condanne penali. Dato quanto precede, le autorità competenti devono poter consultare i dati di VOSTRA anche in questi casi. Per le persone che hanno ottenuto l’asilo o sono state ammesse provvisoriamente in Svizzera, e per i rifugiati oggetto di un’espulsione passata in giudicato ai sensi degli articoli 66a et 66abis CP o 49a e 49abis CPM, l’esercizio di un’attività lucrativa non è assoggettato ad
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autorizzazione ma soltanto a una procedura di notifica all’autorità competente del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro (art. 61 cpv. 1 LAsi e art. 85a cpv. 2 - 6 LStrI). In tale ambito, la consultazione dei dati di VOSTRA non è necessaria, e quindi il capoverso 1 lettera d non la menziona. Durante i primi tre mesi che seguono l’entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non hanno diritto d’esercitare un’attività lucrativa. Trascorso tale termine, l’esercizio di un’attività lucrativa è assoggettato ad autorizzazione (art. 75 cpv. 1 LAsi). Tuttavia, tale autorizzazione non è disciplinata dal capoverso 1 lettera d, poiché l’esame delle condizioni di rilascio non implica la necessità di consultare i dati di VOSTRA (cfr. art. 53 OASA). − Capoverso 1 lettera e In virtù dell’articolo 67 capoverso 2 LStrI, la SEM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero. Per motivi umanitari o altri motivi gravi, può rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo. Nell’ambito della decisione di sospensione, la SEM deve tener conto segnatamente dei motivi che hanno portato al divieto d’entrata nonché la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (art. 67 cpv. 5 LStrI). A tale scopo, è necessario consultare i dati di VOSTRA. Lo stesso discorso vale anche per i cittadini UE/AELS, poiché la pronuncia di un divieto d’entrata in Svizzera nei loro confronti è retta dall’articolo 67 LStrI, dato che l’ALCP non prevede tale possibilità (art. 2 cpv. 2 LStrI). Nondimeno, al momento della pronuncia del divieto e della determinazione della sua durata, occorre tener conto delle condizioni previste dall’articolo 5 dell’allegato I ALCP. Il divieto d’entrata ai sensi dell’articolo 67 LStrI può essere pronunciato soltanto se il comportamento personale dell’interessato lo giustifica e se occorre prevedere che un suo soggiorno in Svizzera costituirebbe un pericolo attuale, concreto e sufficientemente grave per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 5 par. 2 dell’allegato I ALCP in combinato disposto con l’art. 3 della direttiva 64/221 CEE, cfr. anche sopra). Un divieto d’entrata può durare soltanto fintanto che le condizioni previste sono adempiute. L’ALCP non prevede nemmeno condizioni per la revoca di tale divieto; le condizioni previste dalla LStrI per la sospensione del divieto d’entrata si applicano pertanto anche alla revoca del divieto nei confronti dei cittadini UE/AELS. − Capoverso 1 lettera f L’ammissione provvisoria non può essere concessa se uno straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata in Svizzera o all’estero o se è stato oggetto di una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP. Non può essere concessa nemmeno se lo straniero ha violato in modo
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rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, e non può essere disposta o si estingue in caso di condanna all’espulsione penale passata in giudicato (art. 83 cpv. 7 e cpv. 9 LStrI). Questi elementi fattuali devono essere verificati consultando i dati di VOSTRA. La concessione e la revoca dell’ammissione provvisoria in caso di decisione negativa sull’asilo o alla non entrata nel merito della domanda sono rette dalle disposizioni della LStrI (cfr. art. 44 LAsi, che rimanda agli art. 83 e 84 LStrI). Di conseguenza, la lettera a fa riferimento anche alle decisioni sull’ammissione provvisoria pronunciate in tale contesto. − Capoverso 1 lettera g Le misure coercitive applicate ai cittadini stranieri ai sensi degli articoli 74 - 78 LStrI servono a prevenire turbamenti dell’ordine pubblico o ad assicurare l’esecuzione di un allontanamento, di un procedimento penale in corso o di un’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP o degli articoli 49a o 49abis CPM. In tale contesto, le autorità cantonali competenti devono poter accedere ai dati di VOSTRA per verificare se sono adempiute le condizioni per la pronuncia o il mantenimento di queste misure. − L’articolo 50 capoverso 2 P-OCaGi enumera gli scopi di consultazione per l’esecuzione della LAsi. In generale, una condanna penale o un procedimento penale in corso possono avere ripercussioni concrete sulla procedura d’asilo secondo la LAsi. In questi casi, i dati di VOSTRA devono poter essere consultati. Le condizioni di residenza delle persone a cui la Svizzera ha accordato l’asilo o riconosciuto lo statuto di rifugiato sono rette dalle disposizioni della LStrI (art. 58 e 60 LAsi), come pure le decisioni concernenti l’ammissione provvisoria o l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa per le persone assoggettate al diritto d’asilo (art. 43, 44 e 61 LAsi). Il capoverso 1 lettere b - e disciplina questi casi. − Capoverso 2 lettera. a In virtù dell’articolo 53 LAsi, non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per aver commesso atti riprensibili, abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta o nei confronti del quale sia stata ordinata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM. L’asilo può inoltre essere revocato se il rifugiato ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili (art. 63 cpv. 2 LAsi). In caso di condanna all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM, l’asilo ha termine al momento del passaggio in giudicato della condanna (art. 64 LAsi). − Capoverso 2 lettera b
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Secondo l’articolo 73 LAsi, la protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione adempie una delle fattispecie di indegnità (art. 53 LAsi), se ha attentato all’ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente o se è oggetto di una decisione d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM. − L’articolo 50 capoverso 3 P-OCaGi stabilisce che questi scopi si applicano anche al trattamento degli avvisi VOSTRA trasmessi alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione e alla SEM in virtù dell’articolo 62 capoverso 2 LCaGi (nella misura in cui riguardano l’esecuzione della LStrI o della LAsi).
Art. 51 Verifica della disponibilità di estratti di un casellario giudiziale estero Secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera a LCaGi, di principio tutte le autorità collegate in linea a VOSTRA tramite il Servizio del casellario giudiziale91 possono richiedere estratti di un casellario giudiziale estero, purché esista un trattato internazionale o se potrebbero consultare un estratto in linea anche in Svizzera92. Le esperienze acquisite nella pratica con le richieste di dati di casellari giudiziali esteri per le autorità della giustizia penale svizzere evidenzia che molti Stati apprezzano che le richieste siano presentate da un unico interlocutore (il Servizio del casellario giudiziale). Ma in ultima analisi tali richieste sono utili soltanto quando dall’estero ci si può aspettare anche una risposta, fatto che dipende primariamente dalla situazione giuridica dello Stato in questione e dalla buona volontà delle autorità estere. L’elaborazione e l’inoltro di una richiesta senza speranza di risposta dall’estero rappresenterebbe soltanto uno sforzo inutile per tutte le autorità interessate. Per questo motivo, l’articolo 49 capoverso 2 LCaGi abilita il Consiglio federale a designare le autorità autorizzate a presentare una richiesta e i possibili scopi. Questa norma di delega deve dunque essere intesa come mandato a introdurre regole sul modo di canalizzare e circoscrivere utilmente le possibilità (di principio complete) di presentare una richiesta. Non avrebbe senso introdurre nell’OCaGi un elenco delle autorità con diritto di richiesta basato sulle precedenti esperienze pratiche. Sinora, infatti, la procedura di
91 Il Servizio del casellario giudiziale ha anch’esso il diritto di accedere ai dati degli estratti di casellari giudiziali esteri tramite richiesta in linea per trasmettere le richieste all’estero e per trattare le risposte provenienti dall’estero (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b LCaGi). 92 L’esigenza di un trattato internazionale non ha un significato autonomo per il diritto di avviare richieste all’estero, poiché le autorità che possono richiedere estratti in virtù di un trattato (soprattutto le autorità della giustizia penale e le autorità penali incaricate dell’ esecuzione) possono presentare una richiesta anche in virtù degli scopi di consultazione corrispondenti previsti dal diritto nazionale. Tuttavia, i trattati internazionali acquisiscono importanza quando si tratta di decidere se un’autorità che gestisce VOSTRA può rilasciare un estratto a un’autorità estera. In molti Stati, infatti, esistono regole in tal senso per lo scambio transnazionale di estratti del casellario giudiziale soltanto negli ambiti dell ’assistenza giudiziaria e della cooperazione di polizia coperti da trattati internazionali.
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richiesta centralizzata tramite il Servizio del casellario giudiziale è stata applicata soltanto con pochi Stati, e di fatto era aperta soltanto alle autorità della giustizia penale e alle autorità penali incaricate dell’esecuzione in una causa penale. Non è nemmeno possibile sondare le possibilità di richiesta con le autorità di tutti gli Stati prima dell’entrata in vigore di della LCaGi. Oltretutto, non si sa con chiarezza con quali Stati esista effettivamente una necessità di scambio di informazioni. Infine, però, occorre anche considerare che la situazione giuridica negli Stati stranieri è soggetta a una continua evoluzione. Bisogna evitare di dover regolarmente revisionare l’OCaGi perché uno Stato interpellato improvvisamente non vuole più trattare le richieste trasmesse tramite il Servizio del casellario giudiziale, o per estendere le possibilità di richiesta ad autorità che sinora non avevano speranza di ricevere un estratto. Pertanto, il Consiglio federale ha scelto un sistema senza un elenco fisso di autorità e senza necessità di un continuo adeguamento dell’ordinanza. In futuro, le possibilità di richiesta saranno trattate come segue: di principio, ogni autorità collegata avrà ancora la possibilità di richiedere estratti di un casellario giudiziale estero per uno degli scopi previsti anche dalla LCaGi. Però, per evitare che il Servizio del casellario giudiziale sia inondato da richieste inutili, le autorità svizzere potranno verificare direttamente al momento della registrazione della richiesta le opportunità di successo di una richiesta presentata all’estero in base all’articolo 51 P-OCaGi. VOSTRA, infatti, si annota se un determinato tipo di autorità ottiene una risposta positiva da un determinato scopo da un determinato Stato. In VOSTRA è integrata una sorta di «sistema semaforo» che informa gli utenti in merito alle opportunità di successo delle richieste. Va fatta una distinzione tra i casi seguenti: − i casi che non pongono problemi sono quelli in cui in casi analoghi era già disponibile un estratto (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a P-OCaGi); in questi casi il semaforo è «sul verde». Le speranze di risposta dall’estero sono buone; − nei casi in cui sinora non è stata ancora presentata alcuna richiesta (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. b P-OCaGi), bisogna prevedere termini di risposta più lunghi, poiché occorre più tempo per procedere ai necessari accertamenti preliminari con l’estero. A volte questo compito può richiedere diversi mesi di tempo. In questi casi il semaforo è «sull’arancio». Il richiedente può così decidere se vale veramente la pena di inviare la richiesta. Se non può attendere tanto a lungo, dovrebbe evitare di inviare la richiesta, per non oberare inutilmente il Servizio del casellario giudiziale; − nei casi in cui richieste analoghe non hanno dato alcun riscontro o sono addirittura state respinte (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. c P-OCaGi), le possibilità di richiesta possono essere fortemente limitate. In questi casi l’articolo 51 capoverso 2 P-OCaGi prevede un periodo di attesa di tre anni, durante il quale non può essere iscritta una nuova richiesta analoga («semaforo rosso»). Questa soluzione è intesa ad alleggerire il carico di lavoro del Servizio del casellario giudiziale. Infatti, il riversamento di una richiesta in una domanda rivolta all’estero è effettuata in larga misura manualmente, e quindi assorbe molte risorse di personale (si pensi anche ai costi di traduzione per le richieste). Trascorsi tre anni dall’ultima richiesta, il semaforo diventa arancione. Se la
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situazione giuridica nello Stato in questione cambia già prima che sia trascorso questo periodo di tre anni e improvvisamente subentra la possibilità di presentare richieste, il Servizio del casellario giudiziale può cambiare le impostazioni del semaforo anche prima (poiché appunto non si tratta più di uno dei casi previsti all’art. 51 cpv. 1 lett. c P-OCaGi e quindi non occorre nemmeno più rispettare un periodo di attesa). Specialmente nella fase iniziale, tuttavia, il Servizio del casellario giudiziale potrebbe ritrovarsi fortemente oberato, e questa situazione potrebbe ripercuotersi sui tempi di reazione. Perciò, potrebbe darsi che occorra aspettare un po’, finché non saranno state acquisite esperienze sufficienti per consentire una gestione efficace delle domande.
2.6.3 Diritto di consultazione dei privati (capitolo 6, sezione 3)
Art. 52 Richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati Gli articoli 54 e 55 LCaGi non disciplinano tutti i dettagli riguardanti la richiesta di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati. L’articolo 52 P-OCaGi è inteso a colmare questa lacuna: − l’articolo 52 capoverso 1 P-OCaGi definisce la procedura di richiesta offerte: l’accento è posto sulle richieste tramite Internet, offerte direttamente dal Servizio del casellario giudiziale. Per Le persone che dispongono di una connessione digitale potranno presentare la richiesta anche a uno degli sportelli locali in tutta la Svizzera. Attualmente, il fornitore terzo che mette a disposizione una serie di sportelli per la registrazione di queste richieste è la Posta Svizzera; − l’articolo 52 capoversi 2 e 3 P-OCaGi definisce i requisiti relativi alla prova dell’identità ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3 LCaGi. Secondo l’articolo 52 capoverso 2 P-OCaGi sono riconosciuti di principio soltanto i documenti d’identità ufficiali, ossia passaporto, carta d’identità e carta di soggiorno per stranieri. Nella procedura di richiesta in linea si accetta anche un’identità elettronica riconosciuta (Ie). A volte, gli stranieri che non possiedono documenti ufficiali (in particolare non hanno ancora ottenuto la carta per stranieri) hanno comunque bisogno di un estratto per privati che viene loro richiesto da altre autorità (p. es. i servizi di assistenza sociale). Nell’articolo 52 capoverso 3 P-OCaGi è stata consacrata la prassi attuale secondo cui l’estratto può essere richiesto se l’autorità competente in materia di migrazione conferma che le generalità indicate sul modulo di richiesta corrispondono ai dati identificativi provenienti da SIMIC (compreso il numero SIMIC). Grazie al numero di sistema SIMIC possono essere inclusi nella ricerca anche i dati identificativi AFIS. Questa soluzione assicura che la ricerca in VOSTRA sia effettuata con tutti i dati identificativi conosciuti; − infine, l’articolo 52 capoverso 4 P-OCaGi definisce il periodo di validità dei documenti necessari per le richieste da parte di terze persone. In tal caso deve essere provato il potere di rappresentanza (cfr. art. 54 cpv. 3 LCaGi). Le
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procure o nomine di tutori o curatori eccetera non devono risalire a più di sei mesi prima.
Art. 53 Contenuto, periodo di validità e controllo dell’attestazione di cui all’articolo 55 capoverso 4 LCaGi Per meglio comprendere le considerazioni che seguono occorre tener conto del fatto che il testo degli articoli 55 e 67 LCaGi è stato adeguato nell’ambito delle modifiche di legge del 16 marzo 2018 in attuazione dell’iniziativa «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli»93. Secondo l’articolo 55 capoverso 4 nLCaGi94, alla richiesta di un estratto specifico per privati va allegato un modulo ufficiale nel quale deve essere confermato l’utilizzo conforme allo scopo. Nella versione attuale, l’articolo 25c capoversi 1, 3 e 4 dell’ordinanza VOSTRA disciplina già vari dettagli di questa conferma95. Le regole riguardano il contenuto e il periodo di validità della conferma nonché gli obblighi di controllo. Esse sono state riprese all’articolo 53 P-OCaGi, con qualche modifica linguistica di scarsa importanza.
Art. 54 Emolumenti per gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati In virtù dell’articolo 56 capoverso 2 LCaGi, il Consiglio federale deve stabilire le basi di calcolo degli emolumenti riscossi per gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati (in particolare la loro tariffa e la loro composizione). Secondo il diritto vigente, l’emolumento ammonta a 20 franchi per estratto (cfr. art. 30 cpv. 1 ordinanza VOSTRA). La presente revisione totale ha fornito l’occasione per ricalcolare la tariffa applicabile. Per non dover adeguare continuamente gli emolumenti di anno in anno, nel ridefinirli si è considerato per quanto possibile un orizzonte pianificatorio un po’ più lungo
93 Sull’attuazione dell’art. 123c Cost. cfr. le modifiche di legge nella RU 2018 3803. Le modifiche concernenti l’articolo 55 LCaGi sono pubblicate nella RU 2018 3810 seg. Ora un estratto specifico per privati può essere richiesto anche per attività inerenti al settore sanitario e implicanti un contatto diretto con i pazienti (cfr. art. 55 cpv. 1 nLCaGi). Inoltre, la conferma può ora essere richiesta anche da un’autorità d cui compete il rilascio o la revoca di un’autorizzazione concernente un’attività, purché tale autorizzazione si riferisca a un’attività che deve essere tutelata con un estratto specifico per privati (cfr. art. 55 cpv. 1bis nLCaGi). In seguito a queste modifiche hanno dovuto essere riformulati anche gli articoli 55 capoverso. 4 e 67 capoverso 1 LCaGi.
94 Nella versione del 16 mar. 2018 (RU 2018 3810).
95 Le regole previste all’art. 25c cpv. 2 e 2bis dell’ordinanza VOSTRA non devono essere riprese nell’OCaGi, poiché riguardano lo «scopo» della conferma già disciplinato all’ art. 55 cpv. 4 nLCaGi nella versione del 16 mar. 2018 (RU 2018 3810).
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integrando anche i possibili futuri sviluppi. Queste previsioni comportano evidentemente una certa dose di incertezze e pertanto si basano anche su ipotesi e stime. Tuttavia, grazie alle ottimizzazioni iniziate già anni fa nell’ambito dell’automatizzazione del casellario giudiziale, i valori empirici disponibili sono sufficienti per fondare questi calcoli su una solida base. Si è ad esempio calcolato che per i prossimi dieci anni (a far conto dall’entrata in vigore della LCaGi) i costi complessivi di VOSTRA saranno coperti anche con un emolumento di soli 17 franchi per l’estratto privato e l’estratto specifico per privati (cfr. art. 54 cpv. 1 P-OCaGi). I costi complessivi non comprendono soltanto le spese per l’allestimento vero e proprio dell’estratto, ma tutti i costi effettivi del sistema. Infatti, per poter rilasciare estratti del casellario ai privati, i dati di VOSTRA devono essere registrati e aggiornati. In quest’ottica, lo sviluppo di interfacce che velocizzano la registrazione dei dati, la creazione di avvisi per garantire la qualità dei dati o il collegamento a UPI per una migliore identificazione delle persone registrate avvantaggiano anche i destinatari di estratti privati. Per le stesse ragioni, si è deciso di non considerare se l’onere per il processo di richiesta di un estratto è più o meno grande. Le richieste in linea, ad esempio, generano meno costi rispetto a quelle presentate per posta96. Oppure, l’invio di estratti digitali non comporta costi di stampa. In senso inverso, l’onere rimane praticamente invariato in caso di ordinazione simultanea di più estratti97, ma viene comunque riscosso lo stesso emolumento per ogni estratto (cfr. art. 54 cpv. 2 P-OCaGi). Di regola, inoltre, per gli estratti riguardanti persone non registrate il trattamento della richiesta assorbe meno risorse di personale. Ma tutte queste differenze vengono volutamente ignorate e vengono fatturate separatamente soltanto le spese di spedizione e di legalizzazione che devono essere sostenute soltanto per alcuni estratti (cfr. il commento ad art. 54 cpv. 3 P-OCaGi). L’emolumento forfettario per il singolo estratto è stato calcolato semplicemente dividendo i costi complessivi di VOSTRA98 per il numero di estratti allestiti.
96 Attualmente il numero di richieste presentate allo sportello postale e di quelle inoltrate in linea si equivale. Differenziando i prezzi, le richieste presentate allo sportello postale costerebbero di più, e quelle in linea di meno. Ma ciò sfavorirebbe le persone che non possono richiedere estratti in linea (p. es. perché non hanno le conoscenze necessarie o non dispongono di mezzi di pagamento elettronici). Il numero elevato di richieste presentate per posta sembra anche indicare che la popolazione sente fortemente il bisogno di poter usufruire di una modalità semplice per richiedere gli estratti. 97 La richiesta temporanea di più estratti è un’eventualità assolutamente eccezionale, soprattutto perché nella pratica i destinatari si accontentano anche di una «copia» di un estratto (sulle possibilità di convalida, cfr. anche art. 49 P-OCaGi). Inoltre, è possibile richiedere un estratto digitale che può essere poi trasmesso a diversi destinatari. Quindi, siccome le richieste multiple sono rare, è inutile creare un sistema di conteggio differenziato che a sua volta indurrebbe un aumento dei costi. 98 I costi complessivi includono gli elementi di costo variabili e fissi per l’esercizio e i costi dell’ulteriore sviluppo. I costi variabili comprendono per esempio le indennità versate alla Posta Svizzera per la registrazione delle richieste e l’identificazione delle persone allo sportello, le normali spese di spedizione e i costi di carta e buste. I costi fissi comprendono i costi del personale, dei posti di lavoro (tra cui i costi per locazione e riscaldamento degli uffici necessari e per la relativa infrastruttura come la mobilia, i computer, la telefonia), i costi correnti di esercizio e manutenzione del sistema da pagare
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La riduzione dell’emolumento a 17 franchi è dovuta in sostanza alle seguenti circostanze: − in seguito all’aumento del volume degli estratti, registrato negli ultimi anni, le entrate da emolumenti sinora realizzate coprono i costi sostenuti dalla Confederazione prima dell’entrata in vigore della LCaGi per l’esercizio del sistema d’informazione del casellario giudiziale (compresi i maggiori costi sostenuti per il riassetto di VOSTRA). Dunque, l’emolumento previsto a partire dal 2023 riguarda soltanto i futuri costi complessivi del sistema; − il previsto incremento annuale delle richieste sarà ancora importante (presumibilmente attorno al 5 % all’anno). Grazie a varie ottimizzazioni del processo che consentono di elaborare un maggior numero di estratti in meno tempo, questo volume può essere trattato con un aumento complessivo molto modesto dell’effettivo del personale. Con la nuova architettura di sistema, in futuro i costi di manutenzione diminuiranno leggermente, ma aumenteranno i costi d’esercizio. Pertanto, visto l’aumento della domanda, le uscite non aumenteranno nella stessa misura delle entrate, e quindi l’emolumento deve essere ridotto (dato che notoriamente non si devono realizzare eccedenze con gli emolumenti). Ora l’articolo 54 capoverso 3 P-OCaGi precisa anche che l’emolumento effettivamente fatturato può essere maggiorato in tre casi: − per l’invio tramite posta raccomandata, di 5 franchi per invio (cfr. art. 54 cpv. 3 lett. a P-OCaGi); − per la spedizione all’estero tramite corriere, di 50 franchi per invio (cfr. art. 54 cpv. 3 lett. b P-OCaGi); questo importo è stato determinato con un calcolo misto; − l’emolumento di 20 franchi fatturato dalla Cancelleria federale per ogni legalizzazione viene semplicemente rifatturato, ma il Servizio del casellario giudiziale non fattura alcun supplemento per questo onere (cfr. art. 54 cpv. 3 lett. c P-OCaGi). Si è voluto evitare di menzionare l’importo delle spese di legalizzazione, per non dover adeguare automaticamente l’articolo 54 OCaGi ad ogni modifica dell’articolo 18 dell’ordinanza del 10 settembre 196999 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. I capoversi 4–6 dell’articolo 54 P-OCaGi corrispondono nel contenuto al disciplinamento previsto dal diritto vigente (cfr. art. 30 ordinanza VOSTRA).
ai fornitori dell’infrastruttura di VOSTRA, gli ammortamenti e accantonamenti per la banca dati, le stampanti speciali e l’imballatrice, le quote di partecipazione alle spese generali per le prestazioni del personale e il personale dei servizi finanziari e informatici. Sono stati inclusi nel calcolo anche i costi di sviluppo previsti, legati alla necessità di adeguare VOSTRA alla futura evoluzione della legislazione o di correggere o migliorare le funzioni del sistema. 99 RS 172.041.0
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2.6.4 Comunicazione automatica dei dati di VOSTRA alle autorità
(capitolo 6, sezione 4)
Art. 55 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni all’Aggruppamento Difesa L’articolo 55 P-OCaGi disciplina i dettagli (di principio già definiti all’art. 59 LCaGi) dell’obbligo di comunicare dati penali tramite un’interfaccia completamente automatizzata tra VOSTRA e il sistema PISA. L’articolo 55 capoverso 1 P-OCaGi chiarisce la funzione fondamentale dell’interfaccia. PISA invia a VOSTRA una lista aggiornata quotidianamente dei numeri AVS di tutte le persone rilevanti. Questa lista viene registrata in VOSTRA senza renderla accessibile agli utenti. In base a questa lista, VOSTRA è in grado di distinguere per quali persone deve inviare nuovi dati appena registrati a PISA. L’articolo 55 capoverso 2 P-OCaGi definisce i dati da comunicare a PISA e la forma in cui devono essere comunicati. L’articolo 59 capoverso 1 LCaGi definisce già sostanzialmente di quali categorie di dati si tratta e in quali casi, e pertanto questi presupposti non vengono più ripetuti all’articolo 55 capoverso 2 P-OCaGi (il quale rimanda invece semplicemente agli oggetti che «sono rilevanti per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 59 capoverso 1 LCaGi»). Per maggiore chiarezza, si riportano comunque ancora una volta gli oggetti in questione: − le sentenze originarie svizzere che contemplano almeno un crimine o un delitto o che infliggono una misura privativa della libertà (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. a e c LCaGi); − le sentenze originarie straniere (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. b LCaGi); − le decisioni successive concernenti una misura privativa della libertà o l’insuccesso del periodo di prova (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. c e d LCaGi) e − i procedimenti penali pendenti, anche se la pertinente base legale non è ancora stata adottata. Nell’ambito della prossima modifica della legge militare (cfr. messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 2021; FF 2021 2198) è prevista l’introduzione di un nuovo articolo 59 capoverso 1 lettera e nLCaGi, che dovrebbe consentire di comunicare a PISA anche questi procedimenti. Siccome in virtù dell’articolo 46 lettera i LCaGi l’Aggruppamento Difesa ha già il diritto di consultare in linea questa categoria di dati, la comunicazione proattiva dei procedimenti penali pendenti non implicherebbe la trasmissione di dati che altrimenti non potrebbero essere consultati. Un altro argomento a favore dell’inserimento di questi dati nelle future comunicazioni risiede nel fatto che ora l’automatizzazione delle comunicazioni consente di razionalizzare il loro trattamento e quindi non provoca un sovraccarico del personale incaricato. Se tutto andrà come previsto, l’estensione dell’obbligo di comunicazione potrà essere adottata dal Parlamento ancora prima dell’entrata in vigore della LCaGi. Naturalmente, bisogna attendere la decisione formale delle Camere. Quindi, è chiaro che finché il completamento dell’articolo 59 LCaGi non sarà approvato non possono essere comunicati proattivamente dati sui procedimenti penali pendenti in virtù dell’articolo 55 capoverso 2 lettera c P-OCaGi. Il testo di questa disposizione fa volutamente riferimento soltanto ai procedimenti «soggetti
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all’obbligo di comunicazione». Quindi, senza modifica della LCaGi, l’articolo 55 capoverso 2 lettera c P-OCaGi resterebbe semplicemente lettera morta. Se invece l’articolo 59 LCaGi sarà modificato, non occorreranno ulteriori adeguamenti dell’ordinanza al termine della procedura legislativa. L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 59 LCaGi serve a informare l’Aggruppamento Difesa in merito a ogni modifica dei dati («nuovi dati iscritti»), affinché questa autorità possa immediatamente adottare le necessarie misure in materia di personale. L’articolo 55 capoverso 2 P-OCaGi chiarisce che per «nuovi dati iscritti» si intendono anche i dati «modificati», i quali innescheranno anch’essi quotidianamente una comunicazione. Anche quando i dati di una sentenza originaria, di una decisione successiva o di un procedimento penale pendente vengono modificati, viene comunicato l’intero oggetto «in forma strutturata». In altri termini, i dati vengono trasmessi sulla base dello standard eCH0051 tramite SEDEX in formato «XML», in modo da garantire che se necessario i dati possano essere ulteriormente elaborati elettronicamente in PISA. Infine, l’articolo 55 capoverso 2 lettere a-c P-OCaGi definisce esattamente, per ogni oggetto soggetto a obbligo di comunicazione («rilevante»), i dati da comunicare tramite interfaccia. A parte le eccezioni menzionate al capoverso 2, si tratta dei dati visualizzabili in linea nell’estratto 2 per autorità (A2) in base ai pertinenti allegati 2-4 P-OCaGi (cfr. la colonna 3 degli allegati 2-4 P-OCaGi). Pertanto, per quanto riguarda le «sentenze originarie» soggette a obbligo di comunicazione, i seguenti dati non vengono comunicati: − i dati memorizzati nella sezione «Informazioni» secondo l’allegato 2 numero 1.9 P-OCaGi (per questi dati l’art. 55 cpv. 2 lett. a P-OCaGi prevede un’eccezione). Questi dati sul «rilevamento iniziale» e sull’«ultima modifica» in VOSTRA non hanno evidentemente alcun interesse per il PISA; − determinati dati sull’esecuzione rilevati a posteriori: ad esempio i dati sulla sospensione dei divieti di esercitare un’attività, di avere contatti o di accedere ad aree determinate (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.3), sulla data di nuova decorrenza – rilevante ai fini del computo dei termini – di questi divieti (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.4) e sulla data prevista per la loro fine (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.5). Questi dati non figurano mai nell’estratto A2 in linea e quindi non è necessario menzionarli appositamente nell’articolo 55 P-OCaGi. Lo stesso dicasi per i dati registrati a posteriori sull’esecuzione dell’espulsione (cfr. allegato 2 n. 3.4.5.2– 3.4.5.5). Siccome l’espulsione riguarda soltanto cittadini stranieri, queste informazioni non avrebbero comunque alcuna rilevanza per il PISA; − le copie elettroniche delle sentenze originarie: le copie elettroniche delle sentenze originarie svizzere non figurano mai nell’estratto A2 e quindi non è necessario menzionarle appositamente nell’articolo 55 P-OCaGi. Le copie elettroniche dei moduli di comunicazione esteri sono di per sé parte integrante dell’estratto A2 (cfr. allegato 2 n. 4.2 P-OCaGi); tuttavia, visto che i dati corrispondenti non possono essere trasmessi tramite SEDEX, ad esempio quando sono memorizzati in formato PDF, e non si tratta nemmeno di casi molto frequenti, questi dati vengono raccolti dall’Aggruppamento Difesa grazie al
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diritto di consultazione in linea dopo la comunicazione (anche per questi dati è prevista un’eccezione all’art. 55 cpv. 2 lett. a P-OCaGi); − la data prevista per la rimozione dall’estratto A2 (cfr. allegato 2 n. 5.2): Anche queste indicazioni non fanno parte del set di dati visualizzabile secondo l’allegato
2 P-OCaGi e quindi non è necessario menzionarle appositamente nell’articolo 55
P-OCaGi. Questa considerazione vale a maggior ragione per le informazioni sulla rimozione da altri estratti (cfr. allegato 2 n. 5 P-OCaGi). Dato quanto precede, per quanto riguarda le «decisioni successive» soggette a obbligo di comunicazione, i seguenti dati non vengono comunicati: − i dati memorizzati nella sezione «Informazioni» secondo l’allegato 3 numero 1.6 P-OCaGi (per questi dati l’art. 55 cpv. 2 lett. b P-OCaGi prevede un’eccezione). Questi dati sul «rilevamento iniziale» e sull’«ultima modifica» in VOSTRA non hanno evidentemente alcun interesse per PISA; − le copie elettroniche delle decisioni successive. Le copie elettroniche delle DS svizzere non figurano mai nell’estratto A2 e quindi non è necessario menzionarle appositamente nell’articolo 55 P-OCaGi. Le copie elettroniche dei moduli di comunicazione esteri di queste DS sono di per sé parte integrante dell’estratto A2 (cfr. allegato 3 n. 1.7. 2 P-OCaGi); tuttavia, visto che i dati corrispondenti non possono essere trasmessi tramite SEDEX, ad esempio quando sono memorizzati in formato PDF, e non si tratta nemmeno di casi molto frequenti, questi dati vengono raccolti dall’Aggruppamento Difesa grazie al diritto di consultazione in linea dopo la comunicazione (anche per questi dati è prevista un’eccezione all’art. 55 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). Dato quanto precede, per quanto riguarda i «procedimenti penali pendenti» soggetti a obbligo di comunicazione100, i seguenti dati non vengono comunicati: − i dati memorizzati nella sezione «Informazioni» secondo l’allegato 4 numero 1.4 P-OCaGi (per questi dati l’art. 55 cpv. 2 lett. c P-OCaGi prevede un’eccezione). Queste considerazioni riguardano i dati sul «primo rilevamento» e sull’«ultima modifica». Questi dati sono chiaramente privi di interesse per il PISA. La stessa considerazione vale per le indicazioni relative alla «precedente direzione del procedimento» che in caso di bisogno possono essere visualizzati dall’Aggruppamento Difesa anche successivamente grazie al diritto di consultazione in linea; − le «note per la direzione del procedimento» ai sensi dell’allegato 4 numero 3 P-OCaGi sono rilevanti nel contesto della verifica di dati iscritti già da tempo; per la tematica qui discussa, che riguarda la comunicazione di nuovi dati iscritti, queste note non hanno alcuna rilevanza (anche per queste note è prevista un’eccezione all’art. 55 cpv. 2 lett. c P-OCaGi). Oltre al numero AVS, la comunicazione al PISA non contiene altri «dati identificativi» (cfr. art. 55 cpv. 3 P-OCaGi). Le persone interessate dalle comunicazioni sono determinate in modo inconfondibile grazie a questo identificatore
100 Ma i procedimenti penali pendenti saranno soggetti a obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 59 LCaGi soltanto se il Parlamento adotterà effettivamente la prevista modifica della LM di cui sopra (cfr. il commento sopra).
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e le relative generalità sono costantemente aggiornate tanto in VOSTRA quanto in PISA tramite il servizio di broadcast delle mutazioni dell’UCC. Il numero AVS assicura quindi un’elaborazione automatizzata e certa dei dati in PISA.
Art. 56 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di circolazione stradale L’articolo 60 LCaGi disciplina l’obbligo, per il Servizio del casellario giudiziale, di informare le autorità competenti in materia di circolazione stradale in merito ai nuovi divieti di condurre di carattere penale previsti da sentenze originarie svizzere e iscritti in VOSTRA, affinché tali autorità possano iscrivere la revoca dell’autorizzazione a condurre nell’apposito registro. Occorre sottolineare che il «registro delle autorizzazioni a condurre (FABER)», menzionato all’articolo 60 LCaGi, è stato abolito per il 1o gennaio 2019 e sostituito dal «sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC)» (cfr. allegato 4 n. I dell’ordinanza del 30 novembre 2018101 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, OSIAC). L’articolo 60 LCaGi è inteso a favorire l’adempimento dell’obbligo di comunicazione del giudice previsto all’articolo 18 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 settembre 2006102 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) nei confronti delle autorità competenti secondo l’articolo 7 capoverso 1 OSIAC, e quindi ad assicurare che i divieti di condurre disposti in virtù di una norma penale siano effettivamente rispettati. L’articolo 56 P-OCaGi disciplina le modalità di attuazione dell’obbligo di comunicazione previsto all’articolo 60 LCaGi. A tal fine, VOSTRA verifica giornalmente se è stato iscritto un nuovo divieto di condurre o se un tale divieto è stato modificato103, e ne informa il Servizio del casellario giudiziale (cfr. art. 56 cpv. 1 P-OCaGi). La comunicazione giunge in formato PDF nella casella postale in linea del Servizio del casellario giudiziale, dove sono depositati anche gli avvisi di sistema104 ai sensi dell’articolo 25 P-OCaGi (cfr. art. 56 cpv. 2 P-OCaGi). A livello di contenuto, la comunicazione ha la stessa struttura di un avviso di sistema (cfr. art. 56 cpv. 3 P-OCaGi). I dati della sentenza originaria figuranti nella vista PDF dell’estratto 3 per autorità» ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3 lettera b P-OCaGi sono deducibili dalla colonna 4 dell’allegato 2 P-OCaGi. Perciò, l’articolo 56 capoverso 3 lettera b
101 RS 741.58 102 RS 311.01 103 La cancellazione di un divieto di condurre non innesca alcuna comunicazione. Casi simili non dovrebbero verificarsi praticamente mai. Per maggiore sicurezza, del resto, rimarrebbe sempre la comunicazione della sentenza originale in virtù dell’articolo 18 OCP-CPM. 104 Siccome questa comunicazione non serve alla corretta gestione dei dati in VOSTRA, essa non rientra nella «gestione penale dei dati» ai sensi della LCaGi (cfr. titolo sesto capitolo 3 LCaGi), e quindi non costituisce nemmeno un avviso di sistema ai sensi dell’ art. 25 P-OCaGi.
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P-OCaGi esclude dall’obbligo di comunicazione anche la «copia elettronica del modulo di comunicazione estero»; tuttavia, questa eccezione risulterebbe già dal fatto che l’obbligo di comunicazione riguarda soltanto i divieti di condurre pronunciati in sentenze originarie svizzere. Il Servizio del casellario giudiziale105 verifica se la comunicazione riguarda una persona domiciliata in Svizzera. In tal caso esporta l’avviso da VOSTRA e lo inoltra tramite i canali di comunicazione esterni a VOSTRA alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio (cfr. art. 56 cpv. 4 P-OCaGi). Per le persone non domiciliate in Svizzera, la comunicazione prevista dall’articolo 60 LCaGi deve essere trasmessa alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del «Cantone in cui sono state pronunciate le sentenze». Questa formulazione non consente però di definire tutti i casi con precisione. Nel campo di applicazione del diritto penale civile, il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza può essere inteso come il «Cantone in cui ha sede l’autorità giudicante». In questo modo la disposizione può essere applicata anche alle autorità federali (cfr. la precisazione all’art. 56 cpv. 5 lett. a P-OCaGi). Se un divieto di condurre è pronunciato nei confronti di una persona non domiciliata in Svizzera dall’autorità militare che non ha una propria «sede» ma statuisce soltanto attraverso una cancelleria dell’Uditore in capo a Berna, non vi è alcun «Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza» e occorre una regola aggiuntiva per definire la competenza a registrare questi divieti nel SIAC. In questi casi (del resto molto rari), la comunicazione deve essere indirizzata all’autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di Berna, poiché il SERCO della giustizia militare ha sede a Berna (cfr. art. 56 cpv. 5 lett. b P-OCaGi) possiedono un interesse soltanto per la direzione del procedimento (e quindi sono visibili soltanto in linea).
Art. 57 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni riguardanti decisioni di confisca A questo riguardo si rimanda al commento all’articolo 25 capoverso 1 lettera i P-OCaGi.
105 L’art. 60 LCaGi stabilisce chiaramente che la competenza a trasmettere i dati spetta esclusivamente al Servizio del casellario giudiziale. Le altre autorità che gestiscono VOSTRA (SERCO e SERCO della giustizia militare) sono eccezionalmente escluse. Considerato il numero molto ridotto di comunicazioni necessarie annualmente, questa competenza non causerà sicuramente un sovraccarico del Servizio del casellario giudiziale.
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Art. 58/59 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di stranieri ai sensi dell’articolo 62 capoversi 1 e 1bis LCaGi L’obbligo di comunicazione previsto all’articolo 62 capoverso 1 LCaGi è stato suddiviso in due capoversi nell’ambito della modifica del 18 dicembre 2020 della LSISA106, al fine di integrare ordinatamente nella LCaGi anche gli avvisi relativi alle espulsioni. Siccome le comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri non coincidono esattamente con la comunicazione alla SEM, i relativi dettagli normativi a livello di ordinanza sono stati suddivisi in due disposizioni distinte (cfr. art. 58 e 59 P-OCaGi). − Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (art. 58 P-OCaGi): secondo l’articolo 62 capoverso 1 nLCaGi107, il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i nuovi dati iscritti in VOSTRA relativi a sentenze originarie svizzere (art. 62 cpv. 1 lett. a nLCaGi) e procedimenti penali pendenti (art. 62 cpv. 1 lett. b nLCaGi), se si tratta di sentenze o procedimenti che concernono un cittadino straniero. Secondo l’ordinamento generale delle competenze in materia di stranieri, la comunicazione dovrebbe dunque essere indirizzata all’autorità competente del Cantone di domicilio. I dettagli normativi per l’esecuzione di questa comunicazione sono disciplinati all’articolo 58 P-OCaGi: − nel sistema viene eseguito giornalmente un batch che cerca le nuove sentenze e i nuovi procedimenti penali iscritti in VOSTRA che riguardano cittadini stranieri domiciliati in Svizzera (cfr. art. 58 cpv. 1 P-OCaGi). L’avvio della comunicazione deve essere limitato ai casi in cui è già iscritto in VOSTRA un domicilio in Svizzera, per poter trattare in modo rapido ed efficace il gran numero di comunicazioni previsto. Se la persona interessata possiede anche la nazionalità svizzera, non viene inviata alcuna comunicazione, e nemmeno se è iscritta in VOSTRA senza domicilio in Svizzera. Ovviamente, non vengono inviate comunicazioni all’estero; − per ogni risultato positivo, VOSTRA crea automaticamente una comunicazione in formato PDF e la colloca nella casella postale in linea del Servizio del casellario giudiziale (cfr. art. 58 cpv. 1 P-OCaGi), dove sono depositati anche gli altri avvisi di sistema108 (cfr. art. 58 cpv. 2 P-OCaGi). Siccome all’articolo 62 capoverso 1 nLCaGi il Servizio del
106 Cfr. il testo sottostante a referendum, in FF 2020 8751, 8753. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 aprile 2021. 107 La denominazione «nLCaGi» si riferisce qui di seguito sempre alla versione del 18 dic. 2020, ossia al testo sottostante a referendum pubblicato in FF 2020 8751, 8753. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 aprile 2021. 108 Siccome la comunicazione secondo l’art. 58 P-OCaGi non serve alla corretta gestione dei dati in VOSTRA, essa non rientra nella «gestione penale dei dati» ai sensi della LCaGi (cfr. titolo sesto capitolo 3 LCaGi), e quindi non costituisce nemmeno un avviso di sistema ai sensi dell’art. 25 P-OCaGi.
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casellario giudiziale è designato esplicitamente come autorità soggetta all’obbligo di comunicare, la comunicazione non viene depositata nella casella postale del SERCO, come solitamente previsto dall’ordinamento delle competenze quando sono interessate autorità cantonali; − a livello di contenuto, la comunicazione ha la stessa struttura di un avviso di sistema (cfr. art. 58 cpv. 3 P-OCaGi). I dati che figurano nella vista PDF dell’estratto 2 per autorità ai sensi dell’articolo 58 capoverso 3 lettera c P-OCaGi sono deducibili dalla colonna 4 dei summenzionati allegati. Il numero AVS (cfr. art. 58 cpv. 3 lett. b P-OCaGi) viene eccezionalmente indicato su questa comunicazione, come già previsto all’articolo 62 capoverso 3 nLCaGi; − il Servizio del casellario giudiziale verifica la comunicazione, la esporta da VOSTRA e la inoltra tramite i canali di comunicazione esterni a VOSTRA alle autorità competenti in materia di stranieri del Cantone di domicilio (cfr. art. 58 cpv. 4 P-OCaGi).
− In merito alle comunicazioni alla SEM (art. 59 P-OCaGi): le comunicazioni alla SEM sono ora disciplinate all’articolo 62 capoverso 1bis nLCaGi109. In virtù di tale disposizione, il Servizio del casellario giudiziale comunica alla SEM le sentenze originarie svizzere (art. 62 cpv. 1bis lett. a nLCaGi), i procedimenti penali pendenti (art. 62 cpv. 1bis lett. b nLCaGi), determinati dati di esecuzione concernenti l’inizio dell’espulsione (art. 62 cpv. 1bis lett. c nLCaGi) e due decisioni successive concernenti l’espulsione (art. 62 cpv. 1bis lett. d ed e nLCaGi), se si tratta di nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono una persona straniera. I dettagli normativi per l’esecuzione di questa comunicazione sono disciplinati all’articolo 59 P-OCaGi: − l’articolo 59 lettere a-e P-OCaGi prevede ad esempio esplicitamente che i «nuovi dati iscritti» comprendono anche i casi in cui alcuni dati sono «modificati» 110 a posteriori (per la modifica dei dati relativi all’espulsione questo principio è già previsto all’art. 62 cpv. 1 a lett. f nLCaGi); − inoltre, per ognuna delle categorie di dati menzionati, vengono definiti esattamente i dati che devono essere comunicati. Il disciplinamento segue i principi validi anche per altre comunicazioni; − per di più, l’articolo 59 P-OCaGi stabilisce che la comunicazione deve essere effettuata quotidianamente;
109 Versione del 18 dic. 2020, FF 2020 8751, 8753 (cfr. nota 107). Queste modifiche devono essere poste in vigore contemporaneamente alla LCaGi e all’OCaGi, come pure le modifiche necessarie per la realizzazione dell’interfaccia tra VOSTRA e SIMIC secondo l ’art. 3 cpv. 4ter nLSISA (cfr. anche FF 2020 8751). 110 Vengono trasmessi non solo i dati modificati, ma sempre l’intero oggetto in cui è stata effettuata la modifica.
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− a differenza di quanto previsto per la comunicazione alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (cfr. art. 58 P-OCaGi), i dati destinati alla SEM vengono trasmessi direttamente in forma strutturata (vale a dire sulla base dello standard eCH0051 in formato «XML») tramite un’interfaccia con SIMIC. Come previsto solitamente per l’elaborazione elettronica di dati strutturati, con i «dati identificativi» viene fornito soltanto il numero AVS (cfr. art. 59 lett. e P-OCaGi).
Art. 60 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di armi L’articolo 60 P-OCaGi disciplina i dettagli (di principio già definiti all’art. 63 LCaGi) dell’obbligo di comunicare le nuove sentenze penali e i nuovi procedimenti penali pendenti alle autorità cantonali competenti in materia di armi. Secondo le disposizioni della LCaGi, la comunicazione deve essere trasmessa soltanto se la persona interessata può essere identificata sia in VOSTRA sia nel registro cantonale delle armi ai sensi dell’articolo 32a capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 1997111 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) con il proprio numero AVS. Per poter utilizzare le comunicazioni di VOSTRA, le autorità cantonali competenti in materia di armi devono dunque procedere dapprima all’assegnazione del NAVS13. Questo processo è ancora in corso e non tutti i Cantoni riusciranno a terminarlo entro il 2023112. Inoltre, per fare in modo che VOSTRA possa determinare per quali persone deve comunicare nuovi dati penali, i numeri AVS devono essergli comunicati man mano. Per attuare in modo ottimale questo flusso di informazioni sono state create alcune nuove interfacce: − la prima interfaccia collega VOSTRA al «sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco» ai sensi dell’articolo 32a capoverso 3 LArm. Si tratta di una piattaforma tecnica (servizio web) per la messa in rete dei registri cantonali delle armi. Questo sistema d’informazione è denominato anche «consultazione online dei registri delle armi» (in breve «OAWR»). OAWR identifica le persone che vengono trattate con il loro numero AVS e i registri cantonali che vengono consultati. Perciò, è previsto che la comunicazione quotidiana dei numeri AVS rilevanti sia effettuata tramite OAWR (cfr. art. 60 cpv. 1 P-OCaGi). Questa soluzione è vantaggiosa poiché VOSTRA deve occuparsi soltanto della manutenzione di un’unica interfaccia per l’aggiornamento dei NAVS13. Ma non viene comunicato soltanto il NAVS13, bensì anche l’autorità cantonale competente in
111 RS 514.54 112 L’art. 32abis cpv. 1 LArm non prevede alcun obbligo di assegnare il numero AVS. Per i Cantoni, una rapida assegnazione di questo numero è però raccomandabile, poiché ogni NAVS13 che viene assegnato a una persona nel registro cantonale delle armi migliora l’ efficacia futura del sistema di comunicazioni. L’assegnazione completa dei NAVS13 a tutte le persone iscritte, tuttavia, non è una condizione necessaria per l’attivazione delle relative interfacce, ma ridurrebbe semplicemente il numero di comunicazioni.
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materia di armi che tratta dati sulla persona annunciata. Grazie a queste indicazioni VOSTRA può riconoscere se i nuovi dati penali registrati quotidianamente riguardano una persona che è anche «rilevante in materia di armi»; − per fare in modo che i nuovi dati penali vengano indirizzati efficientemente all’autorità competente in materia di armi, per ogni registro cantonale delle armi è stata creata un’apposita interfaccia. L’articolo 60 capoverso 2 P-OCaGi definisce i dati che devono essere comunicati a queste autorità e la loro forma. Per desiderio delle autorità cantonali competenti in materia di armi, i dati di VOSTRA sono trasmessi tramite SEDEX alla giusta interfaccia in forma strutturata (vale a dire sulla base dello standard eCH0051 in formato «XML») sia in formato PDF (vale a dire con una presentazione che si rifà a un estratto di registro). Tra i dati strutturati e i dati trasmessi in formato PDF esistono volutamente determinate divergenze, e per questa ragione le rispettive categorie di dati sono elencate separatamente nell’ordinanza. Lo scopo dell’obbligo di comunicazione consiste nel fare in modo che le autorità cantonali competenti in materia di armi vengano informate in merito a qualsiasi cambiamento dei dati, e possano così adottare quanto prima le decisioni necessarie all’esecuzione della LArm. L’articolo 60 capoverso 2 P-OCaGi precisa che per «nuovi dati iscritti» devono intendersi anche le «modifiche di dati», le quali avvieranno anch’esse quotidianamente una comunicazione. Per quanto riguarda le sentenze da comunicare, vanno rilevate due particolarità: − all’articolo 63 capoverso 1 LCaGi, il legislatore ha stabilito che l’obbligo di comunicazione riguarda le «nuove sentenze originarie svizzere iscritte in VOSTRA». Quindi, non importa se queste sentenze compaiono anche nell’estratto 4 per autorità (principale mezzo d’informazione per le autorità competenti in materia di armi; cfr. art. 48 LCaGi). Perciò, tramite l’interfaccia vengono comunicate, ad esempio, anche sentenze riguardanti solo contravvenzioni. Per lo stesso motivo, l’articolo 60 capoverso 2 lettera a P-OCaGi fa riferimento all’estratto 1 per autorità; − in deroga all’articolo 63 capoverso 1 LCaGi, tuttavia, devono essere comunicate non solo le «nuove sentenze originarie svizzere iscritte in VOSTRA», ma anche le nuove sentenze originarie straniere. La limitazione alle sentenze originarie «svizzere» deriva da una svista del legislatore, poiché queste sentenze possono figurare nell’estratto 4 per autorità e sono rilevanti anche per l’esecuzione della LArm. Come nel caso della comunicazione a PISA (cfr. art. 55 cpv. 3 P-OCaGi) tra i «dati identificativi» viene comunicato in forma strutturata soltanto il numero AVS (cfr. art. 60 cpv. 2 lett. c n. 1 P-OCaGi). Infatti, il NAVS13 consente di identificare in misura sufficiente la persona interessata per procedere a un’ulteriore elaborazione elettronica dei dati. Tuttavia, la comunicazione in formato PDF, che in certi casi viene stampata, contiene anche altri attributi personali, per evitare rischi di confusione. Siccome l’approntamento dei dati è effettuato interamente con il numero AVS, il NAVS13 è eccezionalmente
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riportato anche nella comunicazione in formato PDF (cfr. art. 60 cpv. 2 lett. c n. 2 P-OCaGi).
Art. 61 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni allo Stato di origine L’articolo 61 P-OCaGi disciplina i dettagli (di principio già definiti all’art. 64 LCaGi) dell’obbligo di comunicare le sentenze originarie svizzere e le decisioni successive che riguardano cittadini stranieri alle autorità competenti dello Stato d’origine. La preparazione della comunicazione in VOSTRA, completamente automatica, è disciplinata all’articolo 61 capoversi 1 e 2 P-OCaGi. VOSTRA crea sempre un avviso per ogni sentenza originaria o decisione successiva da comunicare. Questi avvisi vengono preparati quotidianamente per i dati penali da comunicare iscritti per la prima volta nel sistema nelle due settimane precedenti. Questa distillazione preliminare è stata introdotta come garanzia, poiché allo Stato di origine non vengono inviate le modifiche di iscrizioni già comunicate; in queste due settimane si possono ancora correggere eventuali errori prima che l’avviso venga trasmesso. Gli avvisi creati in uno stesso giorno sono raggruppati, ordinati per Stato di destinazione, in un file collettivo che viene depositato nello stesso luogo in cui sono raccolti gli avvisi di sistema ai sensi dell’articolo 25 P-OCaGi. Il contenuto dell’avviso allo Stato di origine è strutturato come i normali avvisi di sistema. Esso comprende le informazioni generali definite nell’allegato 5 numero 1 P-OCaGi, tra cui ad esempio il titolo, il mandato, il momento della creazione, il destinatario dell’avviso, la persona interessata (cfr. art. 61 cpv. 3 lett. a P-OCaGi); In linea di principio, le sentenze originarie e decisioni successive da comunicare sono riportate con gli stessi dati che figurerebbero nella vista PDF dell’estratto 1 per autorità; le eccezioni sono menzionate all’articolo 61 capoverso 3 lettere b e c P-OCaGi. Quanto alle decisioni successive da comunicare, è importante che vengano fornite anche le informazioni contestuali; perciò, nell’avviso sono indicate anche la sentenza originaria alla quale la DS si riferisce (cfr. art. 61 cpv. 3 lett. c n. 2 P-OCaGi) e tutte le altre DS già esistenti (cfr. art. 61 cpv. 3 lett. c n. 3 P-OCaGi). Naturalmente, nella comunicazione non compaiono né reati fiscali né reati punibili soltanto secondo il diritto penale militare (cfr. art. 64 cpv. 2 LCaGi); questi reati vengono esclusi automaticamente da VOSTRA. Se la sentenza originaria non contiene altri reati «normali», il sistema non invia alcun avviso113. Gli avvisi sono redatti soltanto nella lingua di corrispondenza, ossia in tedesco, francese o italiano, poiché attualmente, per ragioni di costo, queste sono le uniche lingue memorizzate in VOSTRA; l’autorità competente dello Stato di origine può scegliere in quale di queste lingue vuole ricevere l’avviso (cfr. art. 61 cpv. 4 P-OCaGi). La vera e propria trasmissione dell’avviso all’estero alle autorità competenti dello Stato di origine è effettuata dal Servizio del casellario mediante un processo manuale (cfr. art. 61 cpv. 4 P-OCaGi). In tale ambito vengono esclusi anche gli avvisi
113 Per le sentenze originarie che non devono essere comunicate all’estero non vengono comunicate nemmeno le relative decisioni successive.
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riguardanti Stati per i quali devono essere verificate le prescrizioni di cui all’articolo 64 capoverso 3 LCaGi.
2.7 Comunicazione automatica di dati a VOSTRA (capitolo 7)
Rinuncia all'implementazione dell'interfaccia per la comunicazione di dati concernenti le identità e i decessi da SIMIC a VOSTRA. L'articolo 65 capoverso 1 lettere a e b LCaGi stabilisce che SIMIC deve comunicare a VOSTRA i dati relativi alle identità principali e secondarie delle persone registrate in entrambi i sistemi con il numero AVS. I dati con cui un’identità è registrata nei due sistemi possono infatti differire; permettendo lo scambio tra essi, il legislatore intendeva migliorare le possibilità di trovare una persona iscritta in VOSTRA se la ricerca era eseguita con dati identificativi SIMIC divergenti. Tuttavia, nel contesto della riprogrammazione di VOSTRA, sono state analizzate in modo approfondito identità reali in VOSTRA e SIMIC giungendo alla conclusione che la nuova funzione di ricerca in VOSTRA (che include automaticamente anche i dati memorizzati in UPI) è così efficiente che la persona corretta viene trovata anche se le identità SIMIC divergenti non sono memorizzate in VOSTRA. In altre parole, l’obiettivo del legislatore è già stato raggiunto senza l'attuazione tecnica dell'articolo 65 LCaGi. La soluzione prevista dal legislatore risulta quindi superflua. Una memorizzazione non necessaria di grandi quantità di dati viola anche il requisito dell’economia dei dati e causa costi inutili per il trasferimento dei dati e lo spazio di archiviazione. Inoltre, c'è il rischio che la performance della ricerca VOSTRA possa diminuire nel tempo se devono essere continuamente aggiunti e filtrati dei dati inutili. Infine, si crea anche un onere non necessario di personale se dati senza valore aggiunto devono essere rimossi manualmente da VOSTRA in un secondo momento. Per tutte queste ragioni, si rinuncia all'implementazione e all'entrata in vigore dell'interfaccia per la comunicazione dei dati identificativi SIMIC prevista dall'articolo 65 LCaGi. Ciò significa che nel 2023 la LCaGi entrerà in vigore soltanto parzialmente (senza l'art. 65 LCaGi). Alla prima occasione, l'articolo 65 LCaGi sarà abrogato nel corso di una procedura legislativa formale. Si rinuncia anche alla notifica a VOSTRA dei decessi registrati in SIMIC, prevista all’articolo 65 capoverso 1 lettera c LCaGi. L'intenzione legislativa originale era che VOSTRA, sulla base di queste informazioni, potesse eliminare automaticamente l’incarto corrispondente alla persona deceduta. Tuttavia, questo modo di procedere è sensato soltanto se i dati SIMIC sul decesso sono stati convalidati con tutti gli strumenti a disposizione. Infatti, se una comunicazione SIMIC dovesse successivamente rivelarsi sbagliata, le conseguenze per VOSTRA sarebbero gravi dal momento che il sistema non è in grado di ricostruire i dati eliminati. L’esperienza ha dimostrato che i decessi registrati in SIMIC non sono sufficientemente attendibili per determinare automaticamente l’eliminazione dell’incarto da VOSTRA. In SIMIC la registrazione del decesso di una persona non causa conseguenze estreme, pertanto anche i requisiti per l’iscrizione di un decesso non sono particolarmente severi. Di conseguenza, non è garantito che le informazioni sul decesso di una persona siano
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davvero corrette. Per questo motivo e in ragione della legislazione sulla protezione dei dati, si rinuncia alla comunicazione dei decessi da parte di SIMIC. L’entrata in vigore parziale della LCaGi (senza l'art. 65 LCaGi) risolve quindi anche questo problema.
Art. 62 Dettagli per le comunicazioni di decesso del registro dello stato civile L’articolo 66 LCaGi prevede che il registro dello stato civile (denominato anche «Infostar») debba comunicare al sistema d’informazione del casellario giudiziale, mediante un’apposita interfaccia elettronica con VOSTRA, i decessi delle persone in esso registrate. Questa comunicazione consente a VOSTRA di cancellare i dati iscritti delle persone che sono decedute, come impone l’articolo 29 LCaGi. I lavori di programmazione hanno evidenziato che non è necessario realizzare questa interfaccia tra il registro dello stato civile e VOSTRA, poiché gli stessi dati possono essere recuperati anche direttamente da UPI. Già oggi, infatti, il registro dello stato civile comunica a UPI la data del decesso di una persona in modo completamente automatizzato. La comunicazione di queste date di decesso a VOSTRA è quindi effettuata mediante l’indispensabile servizio di broadcast delle mutazioni dell’UCC114 (cfr. art. 62 cpv. 1 P-OCaGi). Questa soluzione consente di risparmiare costi inutili per la manutenzione e l’esercizio di un’ulteriore interfaccia e garantisce una migliore qualità dei dati. I decessi annotati nel registro dello stato civile sono accertati nel migliore dei modi. Il rischio di «false segnalazioni» è ridottissimo, al punto che queste comunicazioni possono essere elaborate in modo completamente automatizzato (eliminando automaticamente l’incarto corrispondente; cfr. art. 62 cpv. 2 P-OCaGi).
2.8 Disposizioni finali (capitolo 8)
Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 10 OCaGi. La vigente ordinanza sul casellario giudiziale viene abrogata (cfr. allegato 10 n. I P-OCaGi). Sono inoltre modificate diverse disposizioni di altre ordinanze (cfr. allegato 10 n. II P-OCaGi). La maggior parte delle modifiche riguarda adeguamenti della terminologia al testo della nuova normativa sul casellario giudiziale; soltanto in casi molto particolari vengono introdotte modifiche basate sull’estensione del diritto di accedere ai dati prevista dalla LCaGi.
114 VOSTRA utilizza il servizio di broadcast delle mutazioni dell’UCC anche per aggiornare gli attributi principali e i numeri AVS.
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− 1. Ordinanza del 4 marzo 2011115 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP): le basi legali che disciplinano il diritto del servizio specializzato CSP DDPS di accedere ai dati di VOSTRA in linea sono poste a livello di legge (art. 46 lett. e LCaGi) e non a livello di ordinanza. Perciò, l’articolo 19 capoverso 1 lettera a P-OCSP deve rimandare alla LCaGi. − 2. Ordinanza del 24 ottobre 2007116 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI): l’eventuale rivalsa sulla persona interessata dei costi per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale varia da Cantone a Cantone. Pertanto, l’emolumento massimo menzionato all’articolo 8 capoverso 1 lettera i OEmol-LStrI può riferirsi a molti tipi di estratti del casellario giudiziale (all’estratto 2 per autorità, all’estratto per privati o a un estratto di un casellario giudiziale estero); di conseguenza, questa disposizione non può essere ulteriormente precisata per quanto riguarda gli estratti VOSTRA. − 3. Ordinanza del 20 settembre 2002117 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (ODI): l’articolo 15 capoverso 1 lettera a P-ODI precisa che, per la verifica della buona reputazione, l’Ufficio federale competente può chiedere un estratto per privati. − 4. Ordinanza del 24 ottobre 2007118 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA): l’articolo 72b capoverso 1 lettera a P-OASA precisa che la SEM può esigere l’estratto per privati dalle persone incaricate di confezionare la carta di soggiorno biometrica per stranieri. Non si è voluto invece adeguare l’obbligo di comunicare all’autorità cantonale competente in materia di migrazione ai sensi dell’articolo 82 OASA, poiché le comunicazioni automatizzate ai sensi dell’articolo 62 LCaGi sono intese soltanto come garanzia complementare (nel caso in cui la comunicazione dei dati originali secondo l’OASA andasse smarrita). − 5. Ordinanza del 5 luglio 2006119 sugli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia (Oem-UFG): l’articolo 1 capoverso 2 lettera c P-Oem-UFG indica la designazione corretta del servizio competente per il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. − 6. Ordinanza del 12 febbraio 2020120 sugli appalti pubblici (OAPub): l’allegato 3 numero 17 P-OAPub precisa che il committente può esigere un estratto per privati da determinate persone a prova dell’adempimento dei criteri d’idoneità degli offerenti.
115 RS 120.4 116 RS 142.209 117 RS 143.11 118 RS 142.201 119 RS 172.041.14 120 RS 172.056.11
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− 7. Ordinanza del 17 novembre 1999121 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP): l’articolo 8 capoverso 1 lettera d P-Org-DFGP utilizza la nuova denominazione ufficiale del «casellario giudiziale informatizzato VOSTRA». − 8. Ordinanza del 29 giugno 2011122 sull’adozione (OAdoz): ai fini dell’accertamento dell’idoneità all’adozione, le autorità cantonali competenti possono ora richiedere un estratto 2 per autorità tramite il SERCO (cfr. art. 51 lett. d LCaGi). Di conseguenza, è necessario chiarire anche all’articolo 5 P-OAdoz che questo estratto 2 per autorità deve essere richiesto dall’autorità. − 9. Ordinanza del 19 ottobre 1977123 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin): secondo l’articolo 51 lettera c LCaGi, le autorità cantonali cui competono il rilascio delle autorizzazioni e l’esercizio della vigilanza nell’ambito della vigilanza sugli affiliati ai sensi dell’articolo 316 capoverso 2 CC avranno ora il diritto di richiedere al loro SECO un estratto 2 per autorità, per esaminare la reputazione degli istituti e persone che si occupano di minori e soggiacciono a un obbligo di autorizzazione e a una vigilanza. Questa nuova possibilità di verifica riguarda di principio tutti gli ambiti della vigilanza sull’affiliazione (accoglimento in una famiglia, a giornata o in un istituto, offerte di servizi nell’ambito dell’accoglimento in una famiglia e altre attività di accoglimento ai sensi del diritto cantonale). Le disposizioni d’esecuzione del diritto federale in materia di vigilanza sull’affiliazione figurano nell’OAMin, la quale sinora non prevedeva in pratica alcuna regola che si riferisse espressamente al casellario giudiziale. Il compito di disciplinare la richiesta di estratti per privati ed estratti specifici per privati spettava in larga misura al diritto cantonale. Alla luce del nuovo contesto giuridico, occorre disciplinare in modo un po’ più dettagliato e armonizzare nell’OAMin l’utilizzo degli estratti del casellario giudiziale: − nella misura in cui l’estratto 2 per autorità (A2) è ora a disposizione come strumento d’informazione, occorre prevedere nell’OAMin anche un corrispondente obbligo di verifica (cfr. art. 7, 10 cpv. 2, 15 cpv. 2, 18 cpv. 4,
19 cpv. 4, 20b cpv. 3, 20c cpv. 3 e 20e cpv. 3 P-OAMin). Per poter
adempiere quest’obbligo, in caso di accoglimento in un istituto le autorità competenti devono disporre di una lista di tutti i collaboratori (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c, art. 17 cpv. 3 e art. 20d cpv. 3a P-OAMin) e venir informate in caso di sostituzione di queste persone (cfr. art. 18 cpv. 1, art. 20b cpv. 1 lett. b e art. 20c cpv. 2 lett. b P-OAMin); − in caso di accoglimento in una famiglia, la verifica dei genitori affilianti mediante estratto A2 è effettuata durante gli accertamenti nell’ambito della procedura di autorizzazione (cfr. art. 7 secondo periodo P-OAMin) e in seguito almeno una volta all’anno nell’ambito dell’esercizio della vigilanza
121 RS 172.213.1 122 RS 211.221.36 123 RS 211.222.338
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ufficiale (cfr. art. 10 cpv. 1 OAMin in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 2 secondo periodo P-OAMin). La stessa regola vale per l’accoglimento a giornata, poiché l’articolo 12 P-OAMin rimanda alle disposizioni sull’accoglimento in una famiglia, e ora anche all’articolo 7 P-OAMin; − in caso di accoglimento in un istituto, la verifica del direttore e dei collaboratori dell’istituto viene effettuata durante gli accertamenti nell’ambito della procedura di autorizzazione (cfr. art. 15 cpv. 2 P-OAMin), al momento della comunicazione di una sostituzione o nuova assunzione (cfr. art. 18 cpv. 4 P-OAMin) e almeno annualmente nell’ambito dell’obbligo di vigilanza (cfr. art. 19 cpv. 4 P-OAMin); − per quanto riguarda le offerte di servizi nell’ambito dell’accoglimento in una famiglia, la verifica mediante estratto A2 delle persone preposte alla gestione e delle persone incaricate di offrire servizi è anch’essa effettuata alla ricezione della prima comunicazione (cfr. art. 20b cpv. 3 P-OAMin), al momento della comunicazione di una sostituzione o nuova assunzione (cfr. art. 20c cpv. 3 P-OAMin) e almeno annualmente nell’ambito dell’obbligo di vigilanza (cfr. art. 20e cpv. 3 P-OAMin). Nell’ambito dell’accoglimento in famiglia, è stato inoltre concesso alle autorità competenti il diritto di ottenere un estratto per privati dalle persone che vivono nella stessa economia domestica dei genitori affilianti (cfr. art. 7 terzo periodo e art. 10 terzo periodo P-OAMin). Una verifica di questo tipo, riguardante una cerchia di persone allargata, è necessaria soltanto in casi eccezionali (p. es. quando altri adulti convivono con i genitori affilianti). Perciò, l’autorità deve poter decidere autonomamente quando intende approfittare di questa possibilità (disposizione potestativa). Dato che non si tratta di «persone che si occupano dell’accudimento», la verifica della buona reputazione non può essere effettuata con l’ausilio dell’estratto 2 per autorità (cfr. art. 51 lett. c LCaGi); parimenti, non può essere richiesto un estratto specifico per privati, poiché questo tipo di estratto è vincolato a uno scopo e può essere ottenuto soltanto per le persone che offrono «un’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori» (cfr. art. 55 LCaGi). Sinora, era previsto soltanto per le «offerte di servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia» disciplinate nella sezione 4a dell’OAMin che i fornitori di tali servizi dovessero presentare un estratto del casellario giudiziale delle persone preposte alla gestione e rilasciare una dichiarazione secondo la quale le persone incaricate di offrire servizi erano sottoposte a pertinente verifica al momento dell’entrata in servizio e una volta all’anno per tutta la durata del rapporto d’impiego (cfr. art. 20b cpv. 1 lett. c OAMin). In altre parole, la verifica delle persone incaricate dell’accudimento spettava in larga misura alle istituzioni private coinvolte. Siccome ora le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione o per la vigilanza hanno il diritto di accedere ai dati dell’estratto 2 per autorità, e quindi dispongono di una base decisionale decisamente migliore, è giusto che in futuro la verifica della buona reputazione in VOSTRA sia affidata soltanto alle autorità competenti. Questa soluzione
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sgrava le istituzioni interessate dall’impegnativo e costoso compito di richiedere i necessari estratti per privati ed estratti specifici per privati. Per questo motivo, anche l’articolo 20b capoverso 1 lettera c OAMin può essere definitivamente abrogato. − 10. Ordinanza del 21 maggio 2008124 sugli ingegneri geometri (Ogeom): la condizione prevista all’articolo 17 lettera c P-Ogeom per l’iscrizione nel registro degli ingegneri geometri non può far riferimento all’eliminazione di un’iscrizione da VOSTRA, bensì deve rimandare al fatto che i reati non figurino nell’estratto per privati (dato che le autorità competenti possono verificare soltanto tale estratto). Anche l’articolo 18 capoverso 2 lettera c P-Ogeom precisa che alla domanda deve essere allegato un ««estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA». − 11. Ordinanza del 10 novembre 1999125 concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero: in questo settore, la ricerca di informazioni si basa sull’estratto per privati. Nelle due disposizioni in questione, deve essere menzionato l’estratto giusto. − 12. Ordinanza del 24 ottobre 1979126 concernente la giustizia penale militare (OGPM): l’articolo 60 capoverso 2 lettera b numero 1 P-OGPM è stato corretto prevedendo che i dispositivi delle sentenze della giustizia militare non debbano essere comunicati al Servizio del casellario giudiziale presso l’Ufficio federale di giustizia (UFG), bensì, conformemente alla prassi seguita da diversi anni, al SERCO della giustizia militare, accorpato all’Ufficio dell’uditore in capo e responsabile dell’iscrizione di queste sentenze in VOSTRA. − 13. Ordinanza del 3 dicembre 2004127 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (ordinanza sui profili del DNA): l’articolo 2a lettera d del progetto di ordinanza sui profili del DNA precisa che i membri della direzione dei laboratori di analisi devono allegare alla richiesta di riconoscimento un estratto per privati. − 14. Ordinanza del 15 ottobre 2008128 sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (ordinanza IPAS): l’articolo 7 capoverso 1 lettera h del progetto di ordinanza IPAS indica il Servizio del casellario giudiziale come nella LCaGi (cfr. art. 3 cpv. 2 LCaGi).
124 RS 211.432.261 125 RS 221.218.2 126 RS 322.2 127 RS 363.1 128 RS 361.2
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− 15. Ordinanza del 6 dicembre 2013129 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (di seguito denominata informalmente «ordinanza DS»): in occasione della revisione totale dell’ordinanza DS, realizzata nel 2013, i termini di cancellazione previsti per i dati trattati nel sistema d’informazione AFIS (Automated Fingerprint Identification System) sono stati armonizzati con quelli previsti per i profili del DNA (sistema d’informazione CODIS, Combined DNA Index System) riprendendo senza sostanziali modifiche nell’ordinanza DS i termini della legge federale del 20 giugno 2003130 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA). Ora, con la LCaGi (cfr. allegato 1 n. 3 LCaGi), il legislatore ha attuato l’armonizzazione di questi termini anche a livello formale di legge grazie al rimando agli articoli 16–19 della legge sui profili del DNA inserito all’articolo 354 capoverso 4 nCP. In seguito a questo adeguamento dell’articolo 354 nCP, il disciplinamento sulla cancellazione previsto dall’ordinanza DS può essere abrogato. L’abrogazione riguarda gli articoli 17 e 19–21 dell’ordinanza DS. Vengono tuttavia mantenuti, nella sezione 5 («Cancellazione dei dati») di detta ordinanza, gli articoli 18, 22 e 23 riguardanti in modo specifico il sistema AFIS. Viene inoltre mantenuto il disciplinamento speciale previsto dal vigente articolo 17 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza DS (materiale segnaletico estero), ripreso nel progetto di questa ordinanza all’articolo 17. − 16. Ordinanza del 12 ottobre 2016131 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo): all’articolo 5 capoverso 3 P-OSISpo, il termine di conservazione previsto dall’OSISpo viene dissociato dall’eliminazione dal casellario giudiziale. Secondo l’articolo 51 lettera h LCaGi, l’Ufficio federale dello sport ha il diritto di consultare soltanto l’estratto
2 per autorità, e quindi non può sapere quando i dati che lo interessano vengono
eliminati dal casellario giudiziale; ora, invece, basterà che questi dati non figurino più nell’estratto 2 per autorità. − 17. Ordinanza del 30 giugno 1993132 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche): le modifiche proposte al numero 88 dell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche riguardano i punti seguenti: invece dell’espressione «casellario giudiziale» viene introdotta la denominazione ufficiale «casellario giudiziale informatizzato VOSTRA»; il termine «condanne» viene solitamente utilizzato come sinonimo di «verdetti di colpevolezza», ma in VOSTRA sono iscritte anche sentenze pronunciate nei confronti di persone non imputabili, che vengono anch’esse elaborate dall’UST. Pertanto, ora sarà utilizzata sistematicamente la formula «sentenze originarie e decisioni successive». Infine, il testo della disposizione è stato corretto
129 RS 361.3 130 RS 363 131 RS 415.11 132 RS 431.012.1
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precisando che il collegamento con altri dati serve unicamente «per integrare uno statuto di soggiorno mancante». − 18. Ordinanza del 22 novembre 2017133 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM): le domande per il servizio militare non armato sono esaminate da una commissione che non ha il diritto di consultare VOSTRA. Non vi è dunque sovrapposizione con gli scopi di consultazione formulati all’articolo 46 lettera i LCaGi, e quindi alla domanda per il servizio militare non armato deve essere ancora allegato un estratto per privati aggiornato. Gli adeguamenti proposti sono di carattere puramente redazionale. − 19. Ordinanza del 2 luglio 2008134 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm): in virtù dell’articolo 48 LCaGi, in futuro le autorità competenti in materia di armi potranno consultare direttamente in linea un estratto 4 per autorità nel sistema VOSTRA (per il rilascio e la revoca di autorizzazioni ai sensi della LArm e per la confisca e il sequestro di armi). A tal fine le autorità competenti non dovranno più richiedere un estratto per privati alle persone interessate. Le disposizioni dell’OArm che prevedono la presentazione di un estratto per privati possono dunque essere abrogate. Occorre soltanto adeguare alla nuova terminologia della LCaGi le disposizioni che prevedono la presentazione di un estratto per privati tra privati (cfr. art. 18 cpv. 3 e 4 nonché art. 24 cpv. 3 P-OArm), precisando che l’estratto menzionato è un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. − 20. Ordinanza del 27 ottobre 1976135 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC): in virtù dell’articolo 47 lettera a LCaGi, le autorità competenti in materia di circolazione stradale hanno diritto di accedere in linea all’estratto 3 per autorità per rilasciare e revocare licenze di condurre o licenze per allievo conducente. Nell’articolo 11b capoverso 2 P-OAC viene menzionato l’estratto giusto. − 21. Ordinanza del 2 settembre 2015136 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM): la modifica di questa ordinanza serve a precisare che per comprovare l’affidabilità, occorre presentare un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. − 22. Ordinanza d’esecuzione del 6 luglio 1951137 della legge federale sulle imprese filoviarie: nell’articolo 17 capoverso 3 del progetto di modifica di questa ordinanza si precisa che chi richiede una licenza di condurre per filobus deve presentare in particolare un estratto per privati.
133 RS 512.21 134 RS 514.541 135 RS 741.51 136 RS 744.103 137 RS 744.211
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− 23. Ordinanza del 25 maggio 2011138 sul controllo degli stupefacenti (OCStup): l’articolo 15 capoverso 2 lettera b P-OCStup precisa che per ottenere un’autorizzazione d’esercizio e di coltivazione occorre presentare un estratto per privati. Per le persone domiciliate all’estero, l’autorità competente può anche richiedere, se necessario, un estratto del casellario giudiziale estero. − 24. Ordinanza del 14 novembre 2018139 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (OAMed): l’articolo 39 capoverso 4 OAMed riguarda l’attività di Swissmedic in quanto autorità competente in materia di autorizzazioni e non come autorità penale amministrativa; pertanto, occorre precisare che Swissmedic può richiedere un estratto per privati. Se la persona controllata non possiede la cittadinanza svizzera ed è domiciliata all’estero, può essere utile richiedere un estratto analogo da un casellario giudiziale estero. − 25. Ordinanza dell’11 settembre 2002140 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA): l’articolo 7b capoverso 1 lettera b P-LPGA non rimanda più all’articolo 371 CP, bensì all’articolo 41 LCaGi. − 26. Ordinanza del 22 giugno 2011141 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1): all’articolo 12 capoverso 3 lettera a P-OPP 1 si precisa che le persone interessate devono fornire all’autorità di vigilanza un estratto per privati. Sinora, l’articolo 13 capoverso 3 lettera a OPP 1 faceva riferimento all’eliminazione dal casellario giudiziale. Questa regola non ha alcun senso, poiché gli organi di vigilanza cantonali sulla LPP non possono consultare ufficialmente VOSTRA e quindi non possono sapere quando dei dati vengono eliminati da VOSTRA. Queste autorità possono operare soltanto con l’estratto per privati. Logicamente, quindi, ora l’ordinanza prevede che occorre tener conto delle condanne penali che figurano nell’estratto per privati. − 27. Ordinanza dell’8 maggio 1934142 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (OCPM): in varie disposizioni si precisa che l’estratto menzionato è un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. − 28. Ordinanza del 4 settembre 2002143 sul commercio ambulante (OCAmb): in varie disposizioni, l’espressione «estratto del casellario giudiziale» viene sostituita con l’espressione «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA». Invece, all’articolo 7 capoverso 3 P-OCAmb si rinuncia volutamente a modificare il testo, poiché in questo caso si tratta di estratti di un casellario giudiziale estero.
138 RS 812.121.1 139 RS 812.212.1 140 RS 830.11 141 RS 831.435.1 142 RS 941.311 143 RS 943.11
Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
− 29. Ordinanza del 30 aprile 2014144 sulle banche e le casse di risparmio (OBCR): l’articolo 8 capoverso 1 lettera a numero 4 P-OBCR stabilisce quali estratti devono essere presentati. Valgono le stesse regole previste all’articolo 13 capoverso 1 lettera a numero 4 del progetto di ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (P-OIsFi; cfr. n. 30). Secondo la prassi vigente, occorre presentare sia un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA sia un estratto del registro delle esecuzioni. I domiciliati all’estero devono presentare conferme estere corrispondenti (estratti dello Stato interessato corrispondenti a quello della Svizzera o estratti rilasciati da un servizio privato nello Stato in questione). − 30. Ordinanza del 6 novembre 2019145 sugli istituti finanziari (OIsFi): l’articolo 13 capoverso 1 lettera a numero 4 P-OIsFi definisce gli estratti che devono essere presentati. Il proposto progetto precisa che deve essere allegato alla domanda un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Inoltre, precisa che per i richiedenti domiciliati all’estero deve essere presentata una conferma estera corrispondente; tutto ciò vale anche per l’estratto del registro delle esecuzioni e fallimenti già menzionato (vi sono casi in cui gli Stati in questione rilasciano direttamente estratti paragonabili a quello della Svizzera e altri casi in cui nello Stato in questione questi estratti vengono rilasciati soltanto da un servizio privato). − 31. Ordinanza del 9 novembre 2005146 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS): la condizione menzionata all’articolo 185 lettera b OS per l’ammissione degli intermediari assicurativi, secondo cui l’iscrizione deve essere stata «…cancellata dal casellario giudiziale», si riferisce all’istituto della «cancellazione» dal casellario giudiziale, che dal 2007 non esiste più. In passato, in seguito a questa cancellazione, l’iscrizione non figurava più nell’estratto per privati. Il nuovo testo costituisce dunque una semplice riformulazione della logica già vigente. Inoltre, la modifica precisa che per le persone domiciliate all’estero non è l’estratto per privati che non deve contenere condanne (incompatibili con l’attività di intermediario assicurativo), bensì la conferma estera corrispondente. L’adeguamento dell’articolo 189 capoverso 1 lettera i P-OS utilizza la nuova denominazione ufficiale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. A titolo di promemoria per le istanze competenti, si ricorda che a livello federale dovrebbero essere adattate anche le ordinanze menzionate qui di seguito, che non sono state adottate dal Consiglio federale e di conseguenza non sono nemmeno parte integrante del presente progetto. In queste ordinanze occorre soltanto adattare le denominazioni, compito che potrebbe essere svolto anche dalla Cancelleria federale
144 RS 952.02 145 RS 954.11 146 RS 961.011
Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
(cfr. art. 12 cpv. 2 della legge federale del 18 giugno 2004147 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale [Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb]). − Ordinanza del DATEC del 13 febbraio 2008148 sul capo d’aerodromo (ordinanza sul capo d’aerodromo): all’articolo 2 capoverso 1 lettera b di questa ordinanza, l’espressione «estratto... del casellario giudiziale centrale svizzero» deve essere sostituita con l’espressione «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA». − Ordinanza del DATEC del 27 novembre 2009149 concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF): all’articolo 15 capoverso 1 OVF, l’espressione «estratto del casellario giudiziale informatizzato» deve essere sostituita con l’espressione «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA». − Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018150 sulle case da gioco (OCG- DFGP): all’articolo 2 capoverso 2 lettera a OCG-DFGP occorre sostituire l’espressione «estratto del casellario giudiziale» con l’espressione «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA». − Ordinanza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori del 14 novembre 2008151 concernente l’accesso ai dati non accessibili al pubblico (Ordinanza sui dati ASR, OD-ASR): ai numeri 1.2 e 2.4 dell’allegato dell’OD-ASR (riguardante i «dati contenuti nei documenti allegati alla domanda»), l’espressione «estratto... del casellario giudiziale centrale» deve essere sostituita con l’espressione «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA». Benché l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) disponga già di un diritto di consultazione per iscritto dell’estratto per autorità ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 lettera j dell’ordinanza VOSTRA, ad oggi i richiedenti devono inoltrare loro stessi un estratto per privati. In vista della concessione del nuovo diritto di accedere in linea ai dati dell’estratto 3 per autorità ai sensi dell’articolo 47 lettera d LCaGi, l’ASR riesaminerà la propria prassi e se del caso procederà essa stessa a una modifica della propria ordinanza.
Sono invece già aggiornate le seguenti ordinanze: − Ordinanza del 21 giugno 2013152 sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna (Ordinanza Interpol): il riferimento a VOSTRA di cui all’articolo 9 dell’ordinanza Interpol utilizza già la nuova espressione;
147 RS 170.512 148 RS 748.131.121.8 149 RS 742.141.21 150 RS 935.511.1 151 RS 221.302.32 152 RS 366.1
Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
− Ordinanza del 17 giugno 2016153 sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit): all’articolo 4 capoversi 2 e 3 nonché all’articolo 13 capoverso 1 OCit viene già utilizzata la nuova espressione.
Art. 64 Entrata in vigore Secondo la pianificazione attuale, l’entrata in vigore della LCaGi e dell’OCaGi è prevista per l’inizio del 2023. Ma se questo termine sarà rispettato si potrà dire soltanto quando lo sviluppo sarà terminato e se le menzionate modifiche d’ordinanza non comporteranno altre modifiche di legge sostanziali che richiedano nuovi adeguamento a livello della banca dati. Come già esposto a più riprese, le modifiche della normativa in materia di casellario giudiziale sono legate al riassetto della banca dati. Allo stadio attuale, lo sviluppo dovrebbe terminare a metà 2022. In seguito, però, occorrerà ancora un periodo di tempo sufficiente per l’introduzione di NewVOSTRA, che dovrebbe durare all’incirca sei mesi. Occorre anche tener conto del fatto che, dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema, il vecchio VOSTRA non potrà più essere utilizzato. Al momento dell’entrata in vigore del progetto, tutti i dati del vecchio VOSTRA dovranno essere trasferiti nel nuovo sistema, un compito che richiederà tempo e risorse ingenti da parte degli sviluppatori. Per poter disporre di risorse sufficienti per un passaggio così radicale, per la correzione di eventuali errori e per il supporto necessario, si è deciso di non scegliere come data di riferimento il 1o gennaio (presso il Centro servizi informatici del DFGP, che si occuperà del passaggio al nuovo sistema, sono vietati importanti cambiamenti di sistema nel periodo che intercorre tra la metà di dicembre e la metà di gennaio). Secondo i piani, il Consiglio federale dovrebbe decidere contemporaneamente in merito all’approvazione dell’OCaGi e alla sua entrata in vigore e a quella della LCaGi. In seguito alla decisione di rinunciare all’applicazione dell’articolo 65 LCaGi, nel 2023 si procederà ad un’entrata in vigore parziale della LCaGi (cfr. spiegazioni al cap. 2.7). Non appena possibile si chiederà al Parlamento di abrogare formalmente l’articolo 65 LCaGi.
2.9 Allegati
2.9.1 Allegato 1: dati identificativi della persona
Nella prima colonna dell’allegato 1 P-OCaGi sono elencati i dati da registrare per i dati identificativi (cfr. il commento ad art. 15 P-OCaGi). Nella seconda colonna sono indicati i dati di sistema rilevanti per i dati identificativi (cfr. il commento ad art. 24 lett. a e art. 47 P-OCaGi).
153 RS 141.01
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La terza e la quarta colonna illustrano le differenze tra la vista in linea e i dati identificativi che figurano nell’estratto stampato (cfr. il commento ad art. 45 cpv. 1 P-OCaGi).
2.9.2 Allegato 2: sentenze originarie
Nella prima colonna dell’allegato 2 P-OCaGi sono elencati i dati da registrare per le sentenze originarie (cfr. il commento ad art. 21 P-OCaGi). Nella seconda colonna sono indicati i dati di sistema rilevanti per le sentenze originarie (cfr. il commento ad art. 24 lett. b e art. 47 P-OCaGi). La terza e la quarta colonna illustrano le differenze tra la vista in linea e i dati delle sentenze originarie che figurano nell’estratto stampato (cfr. il commento ad art. 45 cpv. 1 P-OCaGi).
2.9.3 Allegato 3: decisioni successive
Nella prima colonna dell’allegato 3 P-OCaGi sono elencati i dati da registrare per le decisioni successive (cfr. il commento ad art. 22 P-OCaGi). Nella seconda colonna figurano i dati di sistema rilevanti per le decisioni successive (cfr. il commento ad art. 24 lett. c e art. 47 P-OCaGi). La terza e la quarta colonna illustrano le differenze tra la vista in linea e i dati delle decisioni successive che figurano nell’estratto stampato (cfr. il commento ad art. 45 cpv. 1 P-OCaGi).
2.9.4 Allegato 4: procedimenti penali pendenti
Nella prima colonna dell’allegato 4 P-OCaGi sono elencati i dati da registrare per i procedimenti penali pendenti (cfr. il commento ad art. 26 P-OCaGi). Nella seconda colonna figurano i dati di sistema rilevanti per le decisioni successive (cfr. il commento ad art. 24 lett. d e 47 P-OCaGi). La terza e la quarta colonna illustrano le differenze tra la vista in linea e i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano nell’estratto stampato (cfr. il commento ad art. 45 cpv. 1 P-OCaGi).
2.9.5 Allegato 5: avvisi di sistema generati automaticamente
Cfr. il commento ad articolo 25 P-OCaGi.
2.9.6 Allegato 6: consultazioni verbalizzate automaticamente secondo
l’articolo 25 LCaGi Cfr. il commento ad articolo 28 P-OCaGi.
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2.9.7 Allegato 7: richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale
estero Cfr. il commento ad articolo 29 P-OCaGi.
2.9.8 Allegato 8: richieste di estratti per privati ed estratti specifici per
privati Cfr. il commento ad articolo 30 P-OCaGi.
2.9.9 Allegato 9: diritti di trattamento dei dati identificativi della
persona Cfr. il commento ad articolo 7 P-OCaGi.
2.9.10 Allegato 10: abrogazione e modifica di altri atti normativi
Cfr. il commento ad articolo 63 P-OCaGi.
2.10 Necessità di coordinamento
Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la nuova legge sulla protezione dei dati154 (nLPD), il cui articolo 39 disciplina il trattamento per scopi impersonali. Nel regime della nLPD, l’articolo 14 capoverso 1 P-OCaGi dovrebbe dunque essere formulato come segue: «Il trattamento di dati personali rilevati da VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall’articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (nota a piè di pagina: RS 235.1)». Attualmente è in corso anche la revisione totale dell’ordinanza del 14 giugno 1993155 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD, qui di seguito «nOLPD»), la cui procedura di consultazione è stata avviata dal Consiglio federale il 23 giugno 2021. Le disposizioni dettagliate sul coordinamento tra OCaGi e OLPD potranno essere elaborate soltanto dopo l’adozione della nOLPD. La revisione totale di questa ordinanza influirà sulle seguenti disposizioni dell’OCaGi: − articolo 11 capoverso 1 lettera a P-OCaGi: questa norma rimanda globalmente all’OLPD per quanto riguarda la «sicurezza dei dati». Dopo l’entrata in vigore della revisione totale dell’OLPD, occorrerà menzionare nell’OCaGi la nuova ordinanza sulla protezione dei dati; − articolo 13 capoverso 1 P-OCaGi: questa norma rimanda globalmente all’OLPD per quanto riguarda la «verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione
154 FF 2020 6695. 155 RS 235.11
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dei dati». Dopo l’entrata in vigore della revisione totale dell’OLPD, occorrerà menzionare la pertinente disposizione della nuova ordinanza sulla protezione dei dati (allo stadio attuale si tratta dell’art. 3 nOLPD). Al momento attuale non ravvisiamo altre necessità di coordinamento.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Finanziamento del riassetto e delle interfacce
Come già più volte menzionato, l’entrata in vigore della LCaGi e dell’OCaGi è legata alla realizzazione di un nuovo sistema VOSTRA che a inizio 2023 sostituirà quello attuale. I lavori di programmazione sono già molto avanzati. I costi di questo riassetto, sostenuti dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) e dai suoi fornitori di servizi informatici (Centro servizi informatici del DFGP), sono assunti per intero dalla Confederazione e secondo le stime attuali ammontano a circa 28 milioni di franchi (di cui circa 19 milioni di franchi per costi esterni con incidenza sul finanziamento). Queste cifre comprendono non solo i costi per la realizzazione della nuova applicazione web di VOSTRA con le funzioni previste dalla legge, ma anche i costi di introduzione (migrazione dei dati, formazione degli utenti156, produzione di manuali ecc.) e determinate riserve per la rettifica degli errori di programmazione e dei bug eventualmente rilevati dopo l’introduzione. Il progetto informatico scade a fine 2023, ma la messa in funzione del nuovo sistema è prevista già all’inizio dello stesso anno. Questi fondi sono stati finanziati con il preventivo ordinario dell’UFG e, ove necessario, sono già previsti nella pianificazione del budget.
Il conto di cui sopra non comprende ancora i costi di altri servizi della Confederazione per il collegamento dei loro sistemi alle nuove interfacce di VOSTRA. Questi servizi finanziano autonomamente i costi da loro sostenuti. Le interfacce in questione sono le seguenti: − secondo le previsioni, per l’elaborazione delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 58 LCaGi, l’UST dovrà sostenere un costo di circa 29 000 franchi, che saranno finanziati mediante il preventivo ordinario dell’ufficio; − i costi per il collegamento di VOSTRA a UPI sono finanziati principalmente mediante i costi di progetto per il riassetto di VOSTRA. L’UCC deve sostenere soltanto i costi marginali a suo carico per la consulenza e i test, che possono essere coperti dall’importo da esso preventivato per questo tipo di collegamenti (contrariamente ad altre spese dell’UCC, tuttavia, per queste spese non è previsto un rimborso da parte del fondo di compensazione AVS/AI/IPG);
156 Per quanto possibile, questi corsi di formazione saranno svolti in linea. È ancora da definire se per l’iscrizione di sentenze originarie complesse sarà necessario organizzare corsi speciali in loco per alcuni utenti selezionati (presso l’UFG a Berna).
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− i costi a carico della SEM per il trattamento nel SIMIC dei dati penali strutturati comunicati (cfr. art. 59 P-OCaGi) sono stimati a circa 420 000 franchi. Questi costi sono finanziati con il preventivo ordinario per l’informatica della SEM; − i costi a carico del DDPS per il collegamento del sistema PISA a VOSTRA conformemente agli articoli 59 LCaGi e 55 P-OCaGi si situano tra 120 000 e
160 000 franchi, e sono coperti dall’importo attualmente preventivato per la
manutenzione; − i costi a carico del DDPS per gli adeguamenti dell’attuale interfaccia di ricerca per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone non possono ancora essere quantificati. Attualmente non si sa ancora se altre autorità con diritto di consultazione in linea prevedano di collegare le loro applicazioni specializzate all’interfaccia «standard» di importazione, esportazione o ricerca di VOSTRA. Perciò, anche per questa voce, non viene esposto alcun costo.
3.1.2 Costi futuri di esercizio, manutenzione e sviluppo
Dal 2023 per VOSTRA si dovranno sostenere i costi di esercizio, manutenzione e sviluppo menzionati qui di seguito (spese che saranno finanziate dalle entrate previste generate dagli emolumenti riscossi per il rilascio di estratti per privati ed estratti specifici per privati): − i costi annui di esercizio e manutenzione per la nuova banca dati e i sistemi periferici dipendono soprattutto dal numero di utenti, ma anche dal volume di dati. Tanto il volume di dati quanto il numero dei futuri utenti sono destinati ad aumentare. Secondo un calcolo prudente, questi costi ammonteranno probabilmente a circa 800 000 franchi, ossia 400 000 franchi in più rispetto a quanto preventivato per il sistema precedente. Il limite di spesa dell’UFG deve essere adeguato di conseguenza; − per i primi due anni dalla messa in funzione del nuovo VOSTRA, occorre prevedere costi di sviluppo per circa un milione di franchi per il miglioramento delle funzioni. Per gli anni successivi (2025-2027) è previsto un onere minore, nonostante il progredire della digitalizzazione, ragione per cui i costi di sviluppo fino al 2027 dovrebbero ridursi ed essere quantificabili annualmente a circa
200 000 franchi, e a partire dal 2027 dovrebbero assestarsi attorno ai
400 000 franchi. Questi costi devono essere considerati nella preventivazione
annuale con un aumento del limite di spesa.
3.1.3 Fabbisogno futuro di personale
I nuovi compiti approvati dal Parlamento con l’adozione della LCaGi si ripercuotono anche sulle spese per il personale del Servizio del casellario giudiziale. Complessivamente, occorreranno 5,5 nuovi posti (FTE), due dei quali però a tempo
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determinato per un periodo di tre anni. Al tempo stesso, tuttavia, potranno essere risparmiati due posti grazie all’ottimizzazione dei processi.
Il maggiore fabbisogno di personale è interamente finanziato dalle entrate previste generate dagli emolumenti per gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati, in dettaglio si giustifica come segue: − per il trattamento di casi problematici nell’identificazione di persone, connessi all’assegnazione di un numero AVS, sono necessari due posti supplementari. Siccome per quanto riguarda i numeri AVS assegnati l’aggiornamento dei dati personali è stato ampiamente automatizzato, i posti supplementari necessari sono inferiori a quanto inizialmente previsto nel pertinente messaggio; − a causa del numero crescente di nuovi utenti, cresce anche l’onere per la gestione degli utenti e per il supporto (controllo e assegnazione dei diritti di consultazione, verifica delle richieste di collegamento individuali, corsi, assegnazione e riassegnazione di codici, risposta alle domande sulla registrazione e sull’interpretazione dei dati ecc.). Pertanto, per questo compito è necessario un posto supplementare, limitato a tre anni poiché non è ancora possibile prevedere se l’onere per il supporto resterà così elevato; − un altro posto, anch’esso limitato a tre anni, è necessario per ulteriori misure di controllo della qualità. Il carattere temporaneo attualmente previsto è giustificato dal fatto che questo fabbisogno potrebbe di nuovo calare un giorno grazie all’attuazione di misure nell’ambito dell’ulteriore sviluppo di VOSTRA. In generale, l’attività di controllo della registrazione dei dati deve essere intensificata, e devono essere svolti anche compiti di controllo supplementari direttamente legati all’introduzione del nuovo VOSTRA: occorrerà infatti correggere eventuali errori di migrazione commessi nell’ambito della mappatura automatica effettuata per trasferire i dati nelle nuove strutture. Essendo ancora largamente mancanti gli avvisi di plausibilità, la qualità dei dati dovrà essere garantita moltiplicando i controlli. Inoltre, occorrerà gestire e trattare i numerosi nuovi avvisi di controllo; − VOSTRA offre alle autorità con diritto di consultazione in linea numerose possibilità di ottimizzazione per l’importazione ed esportazione di dati o per il lancio di ricerche in VOSTRA partendo da un’applicazione specializzata esterna. Ma l’autorizzazione, il collegamento, lo svolgimento di test e la manutenzione di queste interfacce sono un compito impegnativo e perciò è necessario un posto al 50% per lo svolgimento di queste attività; − lo sviluppo dei controlli relativi agli scopi delle ricerche da parte del Servizio del casellario giudiziale richiede un ulteriore posto. Questi controlli devono essere assolutamente intensificati, in contropartita dell’estensione del diritto di accedere ai dati.
Nell’ambito della riprogrammazione di VOSTRA, il processo per la richiesta di estratti per privati ed estratti specifici per privati è stato estremamente ottimizzato.
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Perciò, il Servizio del casellario giudiziale potrà probabilmente rinunciare a due posti a tempo pieno.
Per i motivi esposti (2 FTE a tempo determinato e 3,5 FTE a tempo indeterminato, da cui devono essere dedotti i 2 posti a cui si può rinunciare), a partire dal 2023 il funzionamento del casellario giudiziale comporterà un aumento dell’effettivo del personale dell’Ufficio federale di giustizia, che avrà bisogno complessivamente di 1,5 FTE a tempo indeterminato e 2 FTE a tempo determinato per gli anni 2023-2025 del piano finanziario. Questo potenziamento dell’effettivo comporterà un aumento dei costi salariali annui (contributi del datore di lavoro inclusi) pari a circa 630 000 franchi per gli anni 2023-2025 e a circa 270 000 franchi a partire dal 2026. La spesa necessaria per le postazioni di lavoro per il nuovo personale può essere coperta nell’ambito del preventivo ordinario.
Si rinuncia per ora a richiedere personale supplementare per il trattamento delle domande di esercizio del diritto di accesso secondo l’articolo 57 LCaGi. Allo stadio attuale, è difficile stimare quante persone usufruiranno effettivamente della possibilità di accedere ai dati delle richieste verbalizzate automaticamente ora introdotta dall’articolo 25 LCaGi. Se dopo l’entrata in vigore del progetto le domande di accesso dovessero aumentare al punto da non poter essere più evase con il personale a disposizione, saranno richieste risorse supplementari al Consiglio federale.
Non hanno invece ripercussioni sul fabbisogno di personale le seguenti novità: − l’ampliamento delle possibilità di richiesta di estratti di casellari giudiziali esteri in virtù della LCaGi, che potrebbe comportare un onere supplementare. La procedura è stata però ottimizzata al punto che sarà possibile trattare tali richieste senza cambiamenti nell’effettivo del personale; − l’introduzione di nuovi diritti di consultazione in linea a livello federale (p. es. nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 lett. c LCaGi, o per il Servizio federale di sicurezza ai sensi dell’art. 46 lett. a n. 5 LCaGi), che riduce in lieve misura il carico di lavoro del Servizio del casellario giudiziale, senza però che tale riduzione abbia ripercussioni sull’effettivo del personale.
Infine, dovrebbero aumentare anche le spese per il personale dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC), legate alle necessità di trasposizione delle sentenze. Infatti, avendo il Parlamento introdotto una clausola che prevede la conservazione a vita delle sentenze originarie di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera c LCaGi, occorrerà verificare se le sentenze straniere comunicate contemplano uno dei reati elencati in questa norma. Questi oneri dovrebbero comportare un potenziamento dell’effettivo del personale corrispondente a un posto a metà tempo. Probabilmente questa spesa potrà essere coperta nell’ambito del preventivo ordinario dell’ISDC.
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3.2 Ripercussioni per i Cantoni
Per quanto è dato modo di vedere, di principio non è necessario alcun adeguamento urgente del diritto cantonale. Fondamentalmente, l’organizzazione delle autorità competenti in materia di casellario giudiziale corrisponde a quella del diritto anteriore. Non è però escluso che i Cantoni debbano adeguare in alcuni punti la loro legislazione alla nuova terminologia introdotta nel diritto che disciplina questa materia. La LCaGi e l’OCaGi non mutano la ripartizione di base dei costi tra Confederazione e Cantoni; di conseguenza la OCaGi non contiene disposizioni al riguardo. Ogni settore continuerà a sostenere i costi per l’adempimento dei compiti di esecuzione assegnatigli dalla legge. Di conseguenza, i Cantoni finanzieranno come sinora i posti di lavoro necessari per l’adempimento dei loro compiti nonché la burotica necessaria per garantire l’accesso all’applicazione web di VOSTRA. Inoltre, dovranno assumere i costi da sostenere per il collegamento con le interfacce. Nell’ambito dell’iscrizione dei dati, che oggi è effettuata principalmente dai Cantoni, non sono previsti nell’insieme grandi risparmi finanziari e di personale. Per questo aspetto, la LCaGi e l’OCaGi concedono ancora ai Cantoni un importante margine di manovra a livello di esecuzione. L’introduzione del nuovo VOSTRA, tuttavia, potrebbe fornire la giusta occasione per ripensare ancora una volta criticamente le proprie strutture organizzative. Le esperienze acquisite nella pratica evidenziano che gli utenti che lavorano più spesso con VOSTRA e sono adeguatamente formati sono in grado di utilizzare il sistema anche con maggiore efficienza. Da questo punto di vista, può essere conveniente provvedere a una maggiore centralizzazione, ma non si tratta di un compito obbligatorio (cfr. art. 6 cpv. 2 LCaGi). Il nuovo VOSTRA introduce esso stesso utili ottimizzazioni: la registrazione manuale è agevolata da una struttura dei dati più chiara e intelligibile (meno finestre, denominazioni unitarie, meno abbreviazioni ecc.). Questa miglioria facilita anche il controllo allo schermo dei dati iscritti. Inoltre, si potrà risparmiare molto tempo anche nell’iscrizione di nuove persone alle quali è già stato assegnato un numero AVS, poiché gli attributi necessari possono essere ripresi da UPI. Per di più, le interfacce standard consentono addirittura una registrazione automatica dei dati, purché si disponga di un’applicazione specializzata collegata a VOSTRA; questo collegamento avrà tuttavia un costo157. Viceversa, questi incrementi di efficienza saranno parzialmente compensati da nuovi compiti e prescrizioni più severe. Ad esempio, in generale i dati dovranno essere iscritti più rapidamente in VOSTRA rispetto a oggi, a vantaggio delle autorità con diritto di consultazione (cfr. art. 33 e 34 P-OCaGi). L’iscrizione delle copie elettroniche delle sentenze comporterà un onere supplementare, che però non peserà sulle autorità che iscrivono i dati se potranno accedere facilmente alle applicazioni specializzate in cui sono memorizzati i dati corrispondenti. In tal caso le copie potranno essere importate in VOSTRA molto facilmente. Le copie delle sentenze potranno essere visualizzate direttamente in VOSTRA, con una riduzione degli oneri per le autorità di perseguimento penale che non dovranno più richiedere gli originali
157 Il risparmio in termini di costi dipende in ultima analisi dal tipo di collegamento e dalla qualità dei dati presenti nell’applicazione specializzata.
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degli atti. Globalmente, quindi, gli oneri supplementari dovrebbero essere compensati nella maggior parte dei casi dalle semplificazioni. Anche l’assegnazione dei nuovi diritti di accedere ai dati in linea non comporta di per sé grandi incrementi di efficienza a livello di personale. In genere, infatti, la valutazione e l’analisi dei dati richiamati da VOSTRA sono più impegnative rispetto alla loro acquisizione. Inoltre, in questo ambito i Cantoni devono anche decidere se intendono sfruttare le potenzialità di ottimizzazione che si offrono: il collegamento a un’interfaccia di ricerca standard, ad esempio, consente di lanciare una richiesta semplice (di un estratto in formato PDF o di dati strutturati) direttamente dall’applicazione specializzata. L’utilità di questi investimenti dipende anche dal numero di ricerche effettuate. Naturalmente, anche i servizi dei SERCO avranno meno oneri non ricevendo più richieste scritte dalle autorità che ora beneficeranno di un nuovo diritto di consultazione in linea. Tuttavia, vi saranno in altri settori (p. es. vigilanza sulle affiliazioni di minori) nuove autorità che dovranno richiedere dati VOSTRA tramite i SERCO. Nel complesso, le novità introdotte in VOSTRA dovrebbero facilitare in una certa misura la consultazione dei dati penali; a causa delle crescenti esigenze di sicurezza, però, il numero di richieste tenderà piuttosto ad aumentare. Le ripercussioni finanziarie e sul personale sono dunque molto difficili da stimare. La revisione totale del diritto in materia di casellario giudiziale dovrebbe però generare un aumento dei costi di personale nei seguenti ambiti: − come già menzionato nel commento all’articolo 9 P-OCaGi, il Servizio del casellario giudiziale si troverebbe in serie difficoltà se dovesse effettuare i controlli senza l’appoggio degli organi cantonali competenti per la protezione dei dati. In questo ambito, avrebbe senso un aumento delle risorse di personale anche nei Cantoni; − per poter utilizzare le comunicazioni VOSTRA previste dagli articoli 63 LCaGi e 60 OCaGi, le autorità cantonali competenti in materia di armi devono dapprima collegare i loro registri delle armi a UPI, per poter gestire sistematicamente i numeri AVS. Per ricevere i dati penali comunicati, è necessario anche un collegamento all’apposita interfaccia di VOSTRA; − è altrettanto chiaro che il trattamento delle nuove comunicazioni di dati penali alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri previste dal progetto (cfr. art. 62 cpv. 1 LCaGi e art. 58 P-OCaGi) rappresenta un nuovo onere supplementare. Le rare comunicazioni di divieti di condurre che le autorità competenti in materia di circolazione stradale devono iscrivere nel «sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione» (cfr. art. 60 LCaGi e art. 56 P-OCaGi), sono invece di scarso rilievo; − numerosi Cantoni ricevono già «dati di base» da VOSTRA (riguardanti reati, sanzioni ecc.). Questo servizio di trasmissione dei dati di base è stato ripensato. È dunque inevitabile che i sistemi cantonali che desiderano continuare a ricevere i dati debbano adeguarsi. Le autorità che intendono «trattare in forma strutturata» dati VOSTRA tramite le interfacce standard previste (cfr. art. 10 P-OCaGi) devono necessariamente collegarsi a questo servizio. Tuttavia, questo
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collegamento non è indispensabile per ricevere estratti in formato PDF tramite un’interfaccia di ricerca; − i corsi di formazione necessari per gli utenti del nuovo VOSTRA si terranno principalmente in linea nel secondo semestre del 2022, e quindi non comporteranno né importanti spese di viaggio né il sacrificio di molte ore di lavoro. Tuttavia, potrebbe essere necessario organizzare corsi supplementari a Berna per chi si occupa di iscrivere sentenze originarie complesse. Il piano di formazione è ancora in corso di elaborazione. Il progetto non avrà ripercussioni particolari per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.
3.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente
Le ripercussioni per l’economia della revisione totale del diritto in materia di casellario giudiziale sono da considerarsi minime. Le regole rilevanti sono quelle che riguardano la richiesta di estratti per privati ed estratti specifici per privati: − grazie all’aumento del numero di estratti richiesti e agli incrementi di efficienza nell’elaborazione degli estratti, gli emolumenti riscossi per l’estratto potranno essere lievemente ridotti a partire dal 2023 (cfr. art. 54 P-OCaGi). Questo sgravio andrà a beneficio dei consumatori ed eventualmente anche delle imprese che operano in ambiti rilevanti per la sicurezza, e che devono sostenere i costi per la richiesta di questi estratti per i loro impiegati; − per le autorità che avranno il diritto di consultare direttamente i dati del casellario giudiziale, mediante consultazione in linea o richiesta scritta, non sarà più necessario un estratto per privati o un estratto specifico per privati. Anche questa misura comporterà risparmi per il contribuente e ridurrà l’onere per tutti gli interessati. Tuttavia, per gli interessati diminuiscono anche le possibilità di controllare la diffusione dei propri dati. Nel messaggio sulla LCaGi (FF 2014 4929) sono state esaminate le ripercussioni sulla società della revisione totale del diritto in materia di casellario giudiziale, per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei dati; in questa sede non è necessario ripetere le considerazioni già esposte in tale messaggio. Non si prevedono ripercussioni particolari sull’ambiente.
4 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio
federale Nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023 (cfr. FF 2020 1565) sono formulati gli indirizzi politici e gli obiettivi strategici del Consiglio federale. Secondo queste direttive, la Svizzera deve sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione. In particolare, la pubblica amministrazione deve fornire
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le sue prestazioni statali in modo efficiente e il più possibile digitale. Ma in tale ambito occorre tener conto anche delle crescenti esigenze di trasparenza e sicurezza. Per rendere possibile l’uso ripetuto di soluzioni e dati, occorre impegnarsi a favore dell’interoperabilità delle applicazioni del Governo elettronico all’interno dei tre livelli istituzionali e tra i livelli stessi. La nuova OCaGi crea le condizioni quadro necessarie per la messa in funzione del nuovo casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Questo passo è perfettamente compatibile con la strategia di e-government del Consiglio federale, poiché la nuova banca dati, grazie all’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), consente di strutturare i processi della pubblica amministrazione sia al suo interno sia nei confronti dell’esterno in modo più comodo ed efficiente: − la nuova interfaccia utente, più chiara e meglio strutturata, consente agli utenti di registrare, aggiornare e interpretare i dati più facilmente; − un servizio per i dati di base consente anche ad altre autorità di utilizzare dati strutturati impersonali. Inoltre, i dati sulle fattispecie sono stati armonizzati in modo che possano essere utilizzati nella stessa misura dalla polizia e dalle autorità della giustizia penale, facilitando grandemente lo scambio elettronico di dati tra queste autorità; − per armonizzare le strutture nello scambio elettronico dei dati, VOSTRA si avvale dello standard attuale eCH0051. Inoltre, su iniziativa della direzione di progetto di NewVOSTRA, l’attuale standard eCH0051 è stato esteso ai dati penali. Questa soluzione semplifica la creazione e l’aggiornamento di interfacce con altri sistemi; − l’estensione dei diritti di consultazione in linea aiuta le autorità ad accedere più facilmente alle informazioni del casellario giudiziale; − per le autorità alle quali è concesso un diritto di consultazione in linea di VOSTRA sono state create interfacce di importazione ed esportazione che agevolano il trasferimento elettronico dei dati. Un’altra interfaccia standard consente di lanciare ricerche VOSTRA da un’applicazione specializzata esterna; − anche gli avvisi inviati da VOSTRA possono essere trattati semplicemente in forma digitale; − i privati possono richiedere i loro estratti per privati ed estratti specifici per privati tramite Internet. Dietro richiesta vengono allestiti anche estratti firmati elettronicamente.
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Per quanto concerne la costituzionalità della LCaGi si rimanda al commento al numero 5.1 del messaggio sulla LCaGi (FF 2014 4929, 5083). Il trattamento dei dati penali di persone fisiche in VOSTRA è già tracciato in larghissima misura dalla LCaGi. Le regole da essa previste tengono conto dei principi applicabili in materia di protezione dei dati, secondo cui l’utilizzo di dati penali deve essere disciplinato a livello formale di legge. Ma dove la LCaGi lascia un margine di interpretazione, occorrono norme completive a livello di ordinanza, che devono essere emanate dal Consiglio federale. Tali norme si basano in parte sulle deleghe di competenze legislative previste dalla LCaGi (cfr. art. 182 cpv. 1 Cost.; RS 101), e in parte sulle competenze normative per l’esecuzione della legislazione (cfr. art. 182 cpv. 2 Cost. e art. 68 LCaGi).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le norme contemplate dalla LCaGi e dall’OCaGi sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. A questo riguardo si rimanda anche al numero 5.2 del messaggio sulla LCaGi (cfr. FF 2014 4929, 5083).
5.3 Forma dell’atto
Le modifiche indotte dalla LCaGi a livello di ordinanza comportano materialmente una revisione totale della vigente ordinanza VOSTRA. Occorre dunque elaborare, in linea con la LCaGi, una nuova ordinanza con una nuova denominazione e un nuovo numero di classificazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La vigente ordinanza VOSTRA è abrogata (cfr. allegato 10 n. I P-OCaGi). Date le direttive impartite dalla LCaGi, le nuove norme sul casellario giudiziale previste dall’OCaGi sono un po’ più dettagliate. Tuttavia, questo disciplinamento dettagliato è legittimato anche dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati, poiché la nuova normativa riguarda soprattutto il trattamento di dati personali «degni di particolare protezione».
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