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Procedura di consultazione

relativa all’ordinanza sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo nell’ambito dell’imposta preventiva

Rapporto esplicativo

del 14 aprile 2021

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Compendio

La quota di partecipazione a partire dalla quale nell’ambito dell’imposta preventiva è ammessa la procedura di notifica all’interno di un gruppo, fissata attualmente al 20 per cento, viene ridotta al 10 per cento. In questo caso, si può rinunciare al pa- gamento dell’imposta con successivo rimborso.

L’autorizzazione, che nel contesto internazionale deve essere richiesta preventiva- mente, sarà valida per cinque anziché per tre anni come previsto attualmente.

Questa modifica determina una semplificazione amministrativa per le imprese e le autorità fiscali e non ha praticamente alcuna ripercussione finanziaria: non influi- sce sulla funzione di garanzia dell’imposta e il vantaggio che l’impresa ne trae in termini di liquidità, che specularmente si traduce in uno svantaggio per lo Stato, è trascurabile alla luce dei tassi di interesse attuali.

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1 Situazione iniziale

In vista della procedura di consultazione indetta dal Consiglio federale sulla riforma dell’imposta preventiva (rafforzamento del mercato dei capitali di terzi), la Commis- sione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha chiesto degli adeguamenti per quanto riguarda i dividendi dei gruppi. Per l’imposta preventiva essa proponeva di introdurre nel progetto una nuova eccezione relativa ai redditi di parte- cipazioni all’interno di un gruppo a partire da una partecipazione del 10 per cento, con contestuale abolizione dell’attuale procedura di notifica. Il Consiglio federale non ha inserito questa misura nel progetto posto in consultazione. Nove partecipanti alla con- sultazione (quattro partiti e cinque organizzazioni) hanno richiesto degli adeguamenti nell’ambito dei dividendi dei gruppi, formulando diverse proposte. Il Consiglio federale ha esaminato la questione e propone delle soluzioni a livello di ordinanza.

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La procedura di notifica permette di sostituire il pagamento e il rimborso dell’imposta preventiva con una notifica della prestazione imponibile. Nell’ambito dei dividendi dei gruppi, hanno rilevanza le seguenti procedure di notifica:  nel contesto nazionale la notifica della prestazione imponibile è possibile a partire da una quota di partecipazione del 20 per cento al capitale sociale,1 a condizione che l’istanza sia presentata entro il termine stabilito. La notifica della prestazione imponibile sostituisce completamente la deduzione e il rimborso dell’imposta;  nel contesto internazionale la procedura di notifica è possibile a partire dalla quota di partecipazione (partecipazione qualificata) prevista nella convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) applicabile. Nelle CDI concluse con la Svizzera generalmente la quota di partecipazione è compresa tra il 10 e il 25 per cento. Se nella CDI o in altri trattati internazionali non è indicata alcuna quota di parte- cipazione, quest’ultima è fissata dal diritto nazionale al 20 per cento.2 A questo proposito, si citano a titolo di esempio le CDI con il Cile, l’Ecuador, la Costa d’Avorio e l’India. Nelle relazioni con l’Unione europea (UE) – se la CDI non indica una quota per le partecipazioni qualificate – è applicabile l’accordo sullo scambio automatico di informazioni concluso tra la Svizzera e l’UE3, che prevede una quota di parteci- pazione del 25 per cento per un periodo di due anni. Al riguardo si cita come esempio la CDI con l’Italia.

1 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev), RS 642.211.

2 Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere, RS 672.203. 3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale in- ternazionale, RS 0.641.926.81.

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I presupposti necessari per l’applicazione della procedura di notifica sono la ri- chiesta preventiva di un’autorizzazione e la presentazione di un’istanza per ogni distribuzione di dividendi. L’autorizzazione è valida tre anni. La notifica della prestazione imponibile sostituisce la deduzione dell’imposta per un importo pari allo sgravio contemplato nella CDI applicabile. Molte CDI con- cluse dalla Svizzera contemplano un sgravio integrale in caso di partecipazione qualificata. L’impresa deve in ogni caso pagare l’imposta preventiva che secondo la CDI non è rimborsabile (imposta residua). Esempi in tal senso sono la CDI con il Marocco e quella con Singapore che prevedono un’imposta residua rispettiva- mente del sette e del cinque per cento.  Nelle relazioni con gli USA la CDI e il diritto nazionale fissano al 10 per cento la quota di partecipazione a partire dalla quale è possibile la procedura di notifica4, a condizione che l’autorizzazione sia richiesta preventivamente e l’istanza sia pre- sentata entro il termine stabilito. L’autorizzazione è valida tre anni. L’imposta residua del cinque per cento deve essere in ogni caso pagata.  Nelle relazioni con la Germania il diritto nazionale5 rinvia alla CDI, che fissa la partecipazione ad almeno il 10 per cento per un periodo ininterrotto di almeno

12 mesi. Anche in questo caso sono necessarie un’autorizzazione preventiva e

un’istanza presentata entro il termine stabilito. L’autorizzazione è valida tre anni. Nelle relazioni con la Germania la notifica della prestazione imponibile sostituisce completamente la deduzione dell’imposta. Se si constata che le condizioni per la procedura di notifica non erano soddisfatte, si procede alla riscossione posticipata dell’imposta preventiva. Nel presente progetto il Consiglio federale intende adeguare le condizioni per la pro- cedura di notifica all’interno di un gruppo. Questo adeguamento si traduce, per il gruppo, in un vantaggio in termini di liquidità tra il momento della riscossione e quello del rimborso dell’imposta preventiva. Inoltre, l’eliminazione della procedura di rim- borso semplifica le pratiche amministrative. Infatti, proprio nel contesto internazio- nale, a seconda dello Stato di residenza della società beneficiaria, il disbrigo di tali pratiche può richiedere molto tempo.

1.2 Alternative esaminate

Un’esenzione generale dei redditi di partecipazioni nel caso di una partecipazione qualificata non è opportuna. Ai fini di una corretta imposizione, l’autorità fiscale deve poter controllare i flussi di pagamento. Tale controllo sarebbe estremamente difficile senza la notifica della prestazione imponibile.

4 Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione, RS 672.933.61. 5 Ordinanza del 30 aprile 2003 concernente la convenzione germano-svizzera di doppia im- posizione, RS 672.913.610.

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Neppure un’abolizione generale dell’obbligo di autorizzazione per la procedura di no- tifica a livello internazionale è una misura sensata. Nel quadro della procedura di au- torizzazione l’autorità fiscale controlla infatti se le condizioni generali per l’applica- zione della procedura di notifica sono soddisfatte. Si tratta essenzialmente di verificare se la società beneficiaria ha diritto al rimborso (parziale o totale) dell’imposta preven- tiva in virtù della CDI. L’autorizzazione, da intendersi come conferma, è valida per tre anni e deve poi essere rinnovata. Nel caso in cui intervenga una modificazione nella struttura delle partecipazioni (ad es. nuovo azionista), l’impresa è tenuta a darne immediata comunicazione all’autorità fiscale. Quest’ultima controlla se le condizioni generali sono ancora soddisfatte. Se in un secondo momento la notifica della presta- zione imponibile risulta ingiustificata, l’imposta preventiva deve essere pagata posti- cipatamente. Il controllo preventivo effettuato nel quadro della procedura di autoriz- zazione è dunque anche nell’interesse dell’impresa.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

Nel contesto nazionale la quota di partecipazione necessaria per l’applicazione della procedura di notifica deve essere ridotta al 10 per cento, al fine di garantire un’ampia congruenza con la deduzione per partecipazioni (art. 69 seg. della legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta e art. 28 cpv. 1bis segg. della legge federale del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni). La deduzione per partecipazioni implica che determinati redditi di partecipazioni (di regola a partire dal 10 %) siano esentati in larga misura dall’imposta sull’utile. Nel contesto internazionale, la quota in base alla quale una partecipazione è conside- rata qualificata è determinata in linea di principio dalla CDI (n. 1.1). Questa regola resta valida. Laddove la CDI non stabilisce una quota per le partecipazioni qualificate, anche la quota di partecipazione a partire dalla quale è ammessa la procedura di noti- fica deve essere ridotta al 10 per cento. La validità dell’autorizzazione necessaria per la procedura di notifica a livello inter- nazionale è prorogata da tre a cinque anni. Nel caso in cui intervenga una modifica- zione nella struttura delle partecipazioni, l’impresa resta tenuta a darne immediata co- municazione all’autorità fiscale.

2.2 Attuazione

Per motivi pratici, l’adeguamento della quota di partecipazione necessaria per la pro- cedura di notifica deve entrare in vigore il 1° gennaio. La nuova quota di partecipa- zione sarà applicata alle istanze presentate dopo la suddetta entrata in vigore. L’attua- zione spetta in primo luogo all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

6 RS 642.11 7 RS 642.14

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La proroga della durata dell’autorizzazione nel contesto internazionale si applica a tutte le autorizzazioni prorogate o rilasciate dopo l’entrata in vigore.

La legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)8 è destinata a sostituire in particolare la legge federale del 22 giu- gno 19519 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. Ad eccezione dell’OIPrev, le ordinanze da modificare indicate nel seguito si basano anche su questo decreto. Il disegno della LECF del Consiglio federale prevede che quest’ultimo mantenga la fa- coltà di emanare disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza (art. 35 D-LECF). Allo stato attuale le ordinanze da modificare resteranno verosimilmente in vigore. Eventuali adeguamenti di ordinanze apportati a seguito della LECF dovrebbero essere coordinati con le modifiche proposte di seguito.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza del 19 dicembre 196610 sull’imposta

preventiva

Art. 20 cpv. 3 Si tratta di una rettifica di carattere formale. Il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195711 concernente misure preventive di protezione delle persone giuridi- che, società di persone e ditte individuali è stato abrogato il 1° giugno 2017 senza sostituzione.

Art. 26a cpv. 1 L’unica modifica riguarda la quota di partecipazione per la procedura di notifica all’interno di un gruppo, che ora è fissata al 10 per cento.

3.2 Ordinanza del 22 dicembre 200412 concernente lo

sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

Art. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 4 La quota di partecipazione richiesta per la procedura di notifica laddove la CDI appli- cabile o altri trattati internazionali non prevedono una quota minima è fissata al 10 per cento. D’ora in poi l’autorizzazione rilasciata dall’autorità fiscale è valida cinque anni. Il resto rimane invariato.

8 Messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 2020, FF 2020 8063.

9 RS 672.2 10 RS 642.211 11 RU 2017 3121 12 RS 672.203

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3.3 Ordinanza del 15 giugno 199813 concernente la

convenzione svizzero-americana di doppia imposizione

Art. 4 cpv. 3 D’ora in poi l’autorizzazione rilasciata dall’autorità fiscale è valida cinque anni. Il resto rimane invariato.

3.4 Ordinanza del 30 aprile 200314 concernente la

convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Art. 3 cpv. 3 D’ora in poi l’autorizzazione rilasciata dall’autorità fiscale è valida cinque anni. Il resto rimane invariato.

4 Ripercussioni finanziarie e sull’economia

La normativa proposta non ha alcuna ripercussione sulla funzione di garanzia dell’im- posta preventiva, dato che la deduzione dell’imposta è semplicemente sostituita dalla notifica della prestazione imponibile. Nel contesto internazionale l’imposta preven- tiva non rimborsabile sarà riscossa come avviene già attualmente; in tal modo si ga- rantisce il perseguimento dello scopo fiscale. La procedura di notifica, che d’ora in avanti potrà essere applicata in caso di quote di partecipazione comprese tra il 10 e il 20 per cento, ha un effetto sulla liquidità che dipende dai tassi di interesse: la modifica proposta crea un vantaggio in termini di liquidità per l’impresa e in modo speculare uno svantaggio in termini di liquidità per lo Stato. Con l’attuale livello dei tassi di interesse, questo effetto è trascurabile. Più significativa sarà probabilmente la riduzione del dispendio amministrativo sia per le autorità fiscali che per le imprese. Se attualmente non può ricorrere alla procedura di notifica, il gruppo deve prima pagare l’imposta preventiva e successivamente chie- derne il rimborso. Con la normativa proposta questi due passaggi vengono eliminati. Anche l’autorità fiscale (AFC) è leggermente sgravata dell’onere amministrativo poi- ché diminuisce il numero di istanze di rimborso da esaminare. Tuttavia, dato che an- che l’autorizzazione e le istanze per l’applicazione della procedura di notifica devono essere verificate e che molte istanze di rimborso riguardano quote di partecipazione inferiori al 10 per cento, lo sgravio per l’amministrazione è piuttosto modesto.

13 RS 672.933.61 14 RS 672.913.610

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Anche l’estensione della validità dell’autorizzazione per l’applicazione della proce- dura di notifica riduce il dispendio amministrativo delle imprese e delle autorità fi- scali, poiché le istanze di autorizzazione devono essere presentate e verificate meno frequentemente.

5 Aspetti giuridici

Nell’ambito dell’imposta preventiva la Confederazione gode di un’ampia competenza legislativa (art. 132 cpv. 2 della Costituzione federale15). In virtù dell’articolo 20 ca- poverso 2 della legge federale del 13 ottobre 196516 sull’imposta preventiva, il Con- siglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa e le rela- tive modalità di svolgimento. Per quanto attiene alle modifiche delle altre ordinanze citate, secondo gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettera a della legge federale del 22 giu- gno 195117 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione il Consiglio federale ha la facoltà di disciplinare la procedura di notifica. Gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare quelli assunti nel quadro delle CDI, non sono toccati dalle modifiche proposte. Poiché le CDI non contengono pre- scrizioni relative alla durata dell’autorizzazione, la Svizzera può determinarla autono- mamente.

15 RS 101 16 RS 642.21 17 RS 672.2

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