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Pacchetto di ordinanze Iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi»

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Berna, 28 aprile 2021

Pacchetto di ordinanze Iniziativa parlamentare 19.475 “Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi” Rapporto esplicativo sull’apertura della procedura di consultazione

Consultazione

0 Introduzione

Il 29 agosto 2019 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha de- positato l’iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi». Il Parlamento ha concluso il dibattito in merito nella sessione primaverile di quest'anno. L’Iv.Pa com- prende modifiche della legge sull'agricoltura (LAgr), della legge sulla protezione delle acque (LPAc) e della legge sui prodotti chimici (LPChim). Tali modifiche concernono la riduzione dei rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari e la riduzione delle perdite di sostanze nutritive e devono essere con- cretizzate a livello di ordinanza. Nel Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a parti- re dal 2022 (PA22+) il Consiglio federale aveva proposto misure in virtù della LAgr. Nell'ambito dell’Iv.Pa. queste vanno attuate in un primo pacchetto di ordinanze. Un secondo pacchetto per l'attua- zione delle modifiche della LPAc, della LPChim (relative ai prodotti biocidi) e delle rimanenti modifiche della LAgr sarà elaborato e inviato in consultazione in un secondo tempo.

Il presente pacchetto di ordinanze comprende gli avamprogetti per la modifica di tre ordinanze del Consiglio federale.

0.1 Entrata in vigore

Le revisioni parziali entrano in vigore insieme alla legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi (modifica della legge sui prodotti chimici, della legge sulla protezione delle ac- que e della legge sull’agricoltura).

0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione

Documentazione per la consultazione

Ogni modifica d’ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. Nella se- guente tabella per ogni ordinanza sono riportate le modifiche sostanziali più rilevanti. Per garantire una migliore visione d’insieme, le pagine dell’intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.

Inoltro dei pareri

La consultazione si conclude il 18 agosto 2021. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell’Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) che può essere scaricato dal sito Internet https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html o della Cancelleria federale https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing. In tal modo si agevola la valutazione dei pareri.

I pareri possono essere inoltrati all'UFAG per e-mail a gever@blw.admin.ch.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:

 Fabian Riesen, fabian.riesen@blw.admin.ch, 058 463 33 75  Mélina Taillard, melina.taillard@blw.admin.ch, 058 461 19 96

Introduzione Consultazione

Lista delle ordinanze e principali modifiche Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) Ordinanza sui pagamenti  Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) 6 diretti, OPD (RS 910.13) - Quota minima di superficie per la promozione della biodi- versità sulla superficie coltiva: sulle superfici coltive di un'azienda almeno il 3,5 per cento è gestito come speci- fiche superfici per la promozione della biodiversità. - Prodotti fitosanitari: si limita l'utilizzo di principi attivi ad alto potenziale di rischio. Inoltre i gestori devono attuare misure per la riduzione della deriva e del dilavamento di prodotti fitosanitari. - Bilancio delle sostanze nutritive: sono aboliti i margini di errore pari a +10 per cento vigenti per l’azoto e il fosforo.  Contributi per i sistemi di produzione - Le aliquote di contribuzione dei contributi per i sistemi di produzione per l'agricoltura biologica restano invariate. Le aziende biologiche, fatta salva un'eccezione, possono partecipare a tutti i provvedimenti nel quadro dei contri- buti per i sistemi di produzione - Vengono proposte cinque misure diverse per ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari. - La biodiversità funzionale è promossa con l’impianto di strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni. - Vengono sostenuti l’allestimento di un bilancio dell’humus, la copertura adeguata del suolo e la lavora- zione rispettosa del suolo. - La riduzione delle emissioni di gas serra e delle ecce- denze di azoto viene sostenuta mediante la nuova misu- ra per l’impiego efficiente dell’azoto. - Il nuovo programma che limita l’apporto di proteina grez- za nell’alimentazione di animali da reddito che consuma- no foraggio grezzo nell’azienda sostituisce l’attuale pro- gramma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI). - I programmi per il benessere degli animali SSRA e URA vengono mantenuti e non subiscono variazioni. Per le ca- tegorie di animali della specie bovina viene sostenuto il pascolo rinforzato mediante i contributi per il pascolo che sono superiori a quelli URA in essere. - Mediante incentivi finanziari per la durata d’utilizzo pro- lungata delle vacche si punta a ridurre le emissioni di metano.  Contributi per l'efficienza delle risorse - Il sostegno finanziario per l’acquisto di apparecchi nell’ambito della tecnica d’applicazione precisa di pro- dotti fitosanitari è prorogato di due anni fino a fine 2024. - La promozione del foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto d’azoto è prorogata di quattro anni. Viene però introdotta una nuova differenziazione delle esigen- ze in base alle categorie di animali.  Limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di ma- nodopera (USM): la limitazione è abrogata definitivamente.  Limitazione dei contributi del livello qualitativo I biodiversità:

Consultazione Introduzione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) la limitazione è abrogata definitivamente.

Ordinanza sui sistemi  Analogamente alla precedente logica dell'OSIAgr, per il 103 d’informazione nel campo nuovo sistema d'informazione centrale sulla gestione delle dell’agricoltura, OSIAgr sostanze nutritive (SI GSN) e per il nuovo sistema d'informa- (RS 919.117.71) zione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) è ri- formulata la sezione 5 e aggiunta la sezione 5a. La nuova sezione 5 relativa all'IS GSN costituisce la base di un ampio sistema globale per la gestione delle sostanze nutritive.  In relazione all'articolo 165f LAgr già in vigore, l'obbligo di comunicare per le forniture di sostanze nutritive si applica, oltre ai concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio, anche ai concimi contenenti azoto e fosforo e ai foraggi concentrati. Per questi ultimi anche il ritiro per esempio da parte di un produttore di alimenti per animali è soggetto all'obbligo di comunicare. Sono inoltre soggette all'obbligo di comunicare tutte le cessioni ad acquirenti anche al di fuori dell'agricoltura come i Comuni o i gestori di campi da golf. Per quanto ri- guarda tale obbligo, va osservato il disciplinamento concreto concernente la soglia irrisoria.  Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari e le sementi trattate con prodotti fitosanitari sono interessati dal nuovo obbligo di comunicare quei punti vendita (imprese o persone) che ven- dono prodotti fitosanitari direttamente a utilizzatori professio- nali e non professionali.  Il nuovo articolo 165fbis LAgr obbliga gli utilizzatori professio- nali di prodotti fitosanitari a registrare l'applicazione di pro- dotti fitosanitari singolarmente nel SI IPF della Confedera- zione. La concreta attuazione avviene nel nuovo sistema d’informazione centrale SI IPF.

Ordinanza concernente  Nella nuova sezione 3a (Perdite di sostanze nutritive 127 l’analisi della sostenibilità nell’agricoltura e rischi associati all’uso di prodotti fitosani- in agricoltura (RS tari) si stabilisce un obiettivo di riduzione quantitativo per le 919.118) perdite di azoto e di fosforo nell'agricoltura entro il 2030 (art. 10a).  Inoltre si definisce il metodo per il calcolo del raggiungi- mento di tale obiettivo di riduzione (art. 10b). Viene altresì designato il metodo per il calcolo dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari (art. 10c).

1 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti di- retti, OPD; RS 910.13)

1.1 Situazione iniziale

Il 29 agosto 2019 la CET-S ha depositato l'iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi». Dopo la votazione finale in Parlamento, il 19 marzo 2021, nell’Iv.Pa. sono stati integrati i seguenti elementi principali relativi alla modifica della legge federale sull'agricol- tura.

Prodotti fitosanitari  Riduzione del 50 per cento dei rischi associati ai prodotti fitosanitari nei settori acque superficiali e habitat seminaturali entro il 2027 rispetto alla media degli anni 2012–2015.  Obbligo di comunicazione relativo ai prodotti fitosanitari: chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.  Sistema d'informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari: chiunque utilizza prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale è tenuto a registrarne le applicazioni nel sistema d’informazione.  Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni inte- ressate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.  Il Consiglio federale può delegare singoli compiti (p.es. il monitoraggio dei risultati, la verifica dei provvedimenti di riduzione del rischio) a un’agenzia dell’economia privata e sostenerne finanzia- riamente l’attività.

Sostanze nutritive  Adeguata riduzione delle perdite di azoto e di fosforo entro il 2030 rispetto al valore medio degli anni 2014–2016; il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento.  Il Consiglio federale considera l’obiettivo di sostituire i concimi sintetici importati mediante la promozione dell’impiego di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni e tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Per stabilire gli obiettivi di ridu- zione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Disciplina come riferire.  Obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive: le forniture di foraggio con- centrato e concimi alle aziende agricole devono essere comunicate alla Confederazione affin- ché essa possa allestire un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale.  L’attuazione dell’obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive e di con- cimi avviene nel nuovo sistema d’informazione centrale per la gestione delle sostanze nutritive (SI GSN).  Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni inte- ressate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.  Il Consiglio federale può delegare singoli compiti (p.es. il monitoraggio dei risultati, la verifica dei provvedimenti di riduzione delle perdite di azoto e fosforo) a un’agenzia dell’economia privata e sostenerne finanziariamente l’attività.

L’Iv.Pa. contempla, dunque, anche obiettivi di riduzione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari e delle perdite di sostanze nutritive, ma nessun provvedimento concreto per raggiungerli. A ciò ha prov- veduto il Consiglio federale nel Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), segnatamente nei capitoli 4.2.4 (Pacchetto di misure in alternativa all’iniziativa sull’ac- qua potabile) e 5.1.1.4 (Schema di riduzione delle perdite di sostanze nutritive). La presente proposta di modifica dell’ordinanza sui pagamenti diretti contempla tutte le modifiche contenute in tali capitoli la cui attuazione a livello di ordinanza non richiede una modifica della legge. La misura per ridurre le emissioni di ammoniaca non è contemplata poiché lo strumento informatico (calcolatore delle emis- sioni di ammoniaca delle singole aziende agricole) previsto appositamente per la sua attuazione non è

ancora pronto. L’attuazione rientra nel progetto di gestione digitale delle sostanze nutritive e dei pro- dotti fitosanitari (dNPSM) dell’UFAG (v. commento all’OSIAgr cap. 2.3 art. 14).

L’Iv.Pa contempla, inoltre, modifiche della legge sulla protezione delle acque e della legge sui prodotti chimici. Le pertinenti disposizioni di attuazione saranno sottoposte a consultazione in un secondo tempo. La presente modifica dell’ordinanza sui pagamenti diretti non contempla i possibili adegua- menti delle disposizioni sulla documentazione nel settore della gestione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari. Queste potrebbero essere inserite in un successivo pacchetto di ordinanze agri- cole.

Alcune delle misure proposte riguardano la PER e pertanto devono essere rispettate da tutte le aziende aventi diritto a pagamenti diretti. Altre sono promosse con incentivi finanziari (contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse) e la partecipazione delle aziende è facoltativa. I contributi per i sistemi di produzione rivisti o introdotti ex novo sono finanziati attraverso fondi trasferiti dai contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento, dai contributi per l’efficienza delle risorse e da quelli di transizione.

In relazione al bilancio delle sostanze nutritive, il 3 marzo 2021 il Consiglio degli Stati ha accolto l’in- tervento parlamentare «Adeguamento di Suisse-Bilanz e dei suoi principi alle condizioni effettive» (21.3004). La mozione chiede, tra le altre cose, di mantenere il margine d’errore del +10 per cento per l’azoto e il fosforo nel quadro della PER e passa ora al Consiglio nazionale. Se anche la seconda Ca- mera l’accogliesse, vi sarebbero ripercussioni sulle presenti proposte.

In vista dell’elaborazione delle misure relative all’esecuzione sono stati coinvolti rappresentati dei Can- toni, degli enti di controllo e dell’USC, che in seno a un gruppo di accompagnamento hanno già avuto modo di presentare proposte e fornire il loro contributo per migliorare l’esecuzione.

Le modifiche probabilmente saranno decise dal Consiglio federale nella primavera 2022 dopo la con- sultazione che si terrà nell’estate 2021 ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

 PER Quota minima di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva: almeno il 3,5 per cento delle superfici coltive di un’azienda deve essere coperto da superfici specifiche per la promozione della biodiversità. Questa condizione si applica soltanto alle aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare. Nel primo anno di attuazione non si applicano ancora riduzioni dei pagamenti diretti in caso non venga raggiunta la quota mi- nima. Questa misura è utile per ridurre le immissioni di sostanze nutritive e l’impiego di prodotti fitosanitari. Parallelamente vengono colmate le carenze di biodiversità nella regione campicola.  PER Prodotti fitosanitari: viene limitato l’impiego di principi attivi ad alto potenziale di rischio. I ser- vizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali per questi principi attivi nel caso in cui non sia possibile sostituirli con principi attivi a minore potenziale di rischio. I gestori de- vono inoltre attuare misure per la riduzione della deriva e del dilavamento di prodotti fitosanitari. Le irroratrici devono essere obbligatoriamente dotate di un sistema automatico di pulizia interna.  PER Bilancio delle sostanze nutritive: sono aboliti i margini di errore pari a +10 per cento vigenti per l’azoto e il fosforo. Dal 2023 l’approvvigionamento di azoto e fosforo deve corrispondere al massimo al 100 per cento del fabbisogno. Se si supera questo valore, si applicano riduzioni dei pagamenti diretti com’è stato il caso finora.  Contributi per i sistemi di produzione: la proposta relativa ai contributi per i sistemi di produzione contempla una versione rielaborata dei programmi esistenti per i sistemi di produzione e per l’effi- cienza delle risorse nonché programmi nuovi. L’obiettivo primario di questi contributi è promuo- vere la produzione agricola nonché forme di produzione in sintonia con la natura, rispettose dell’ambiente e degli animali secondo la definizione all’articolo 75 della legge sull’agricoltura. Tutte

le misure supportano la produzione e promuovono forme alternative nonché sistemi di produzione più resilienti e diversificati. - Le aliquote dei contributi per i sistemi di produzione per l’agricoltura biologica restano invariate. Le aziende biologiche possono partecipare a tutti i provvedimenti nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione. La loro partecipazione non è possibile soltanto nel quadro del nuovo contributo per i sistemi di produzione per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari con- formi all’agricoltura biologica che resta appannaggio delle aziende non biologiche. - Vengono proposte cinque misure diverse per ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari. La vigente misura volta a promuovere la produzione estensiva in campicoltura viene rivista, estendendola a più colture e prevedendo un indennizzo mediante contributi diversificati. È introdotta la pro- mozione della rinuncia all’impiego di insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche annuali. In viticoltura, frutticoltura e nella coltivazione di bacche pluriennali è sostenuta finanziariamente la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. Tuttavia, dopo la fioritura è ammesso l’utilizzo di prodotti autorizzati nell’agricoltura biologica, ma l’impiego di rame non deve superare un quantitativo massimo per ettaro e anno che è inferiore a quello consentito nell’agricoltura biologica. La rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni, finora promossa mediante contributi per l’efficienza delle risorse, è rivista e mantenuta nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione. La quinta misura prevede la possibilità, per le aziende non biologiche, di coltivare singole superfici in viticoltura, in frutticol- tura, nella coltivazione di bacche pluriennali e nella permacoltura secondo le linee guida dell’agricoltura biologica e di ricevere un sostegno finanziario per un periodo di otto anni al massimo. - La biodiversità funzionale è promossa con l’impianto di strisce per organismi utili sulla superfi- cie coltiva aperta e nelle colture perenni. Ciò si ripercuote positivamente sugli organismi utili e sugli impollinatori contribuendo così anche a ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari nelle col- ture limitrofe. Parallelamente la misura vigente relativa alle strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili è stralciata dalle misure a favore della biodiversità. - Per migliorare la fertilità del suolo e il tenore in humus vengono sostenuti l’allestimento di un bilancio dell’humus, la copertura adeguata del suolo e la lavorazione rispettosa del suolo. Que- ste misure comportano un arricchimento del tenore di humus come pure un aumento delle atti- vità biologiche nei suoli campicoli e li proteggono contro l’erosione e la compattazione. La lavo- razione rispettosa del suolo attualmente viene promossa mediante i contributi per l’efficienza delle risorse. D’ora in poi viene sostenuta soltanto se anche le misure per una copertura ade- guata del suolo vengono attuate sull’insieme dell’azienda. Per quanto concerne il bilancio dell’humus, dopo quattro anni viene versato un contributo supplementare se sono stati rag- giunti determinati obiettivi relativi alla formazione di humus. Il Calcolatore Bilancio dell’humus sarà integrato nel sistema d’informazione dNPSM. I suoli fertili permettono di impiegare in modo più efficiente le sostanze nutritive. - La riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca nonché delle eccedenze di azoto viene sostenuta mediante la nuova misura per l’impiego efficiente dell’azoto il cui obiettivo è incentivare il passaggio dai concimi minerali a quelli organici nella concimazione delle colture sulla superficie coltiva aperta. La sostituzione dei concimi minerali con quelli organici riduce le emissioni di protossido d’azoto e promuove la fertilità del suolo. - Il nuovo programma che limita l’apporto di proteina grezza nell’alimentazione di animali da red- dito che consumano foraggio grezzo nell’azienda va a sostituire l’attuale programma per la pro- duzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. È strutturato in due livelli con apporti di proteina grezza massimi e con contributi differenziati per animali da latte e altri animali da red- dito che consumano foraggio grezzo. Come previsto attualmente, deve inoltre essere raggiunta una densità minima di animali che però è semplificata rispetto a oggi. Il programma promuove effettivi di animali adeguati alle condizioni locali e riduce le eccedenze di sostanze nutritive. - I programmi per il benessere degli animali SSRA e URA vengono mantenuti e non subiscono variazioni. Per le categorie di animali della specie bovina viene sostenuto il pascolo rinforzato

mediante i contributi per il pascolo che sono superiori a quelli URA in essere. Rispetto all’URA «normale», le esigenze in materia di assunzione di foraggio al pascolo sono maggiori, il nu- mero minimo di giorni di uscita in inverno è raddoppiato e tutte le categorie di bovini devono rispettare almeno le «normali» disposizioni URA. Con il pascolo rinforzato possono essere ri- dotte le emissioni di ammoniaca. - Mediante incentivi finanziari per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche si punta a ridurre le emissioni di metano. La durata d’utilizzo viene rilevata sulla base della media dei parti delle vacche macellate negli ultimi tre anni. Una vacca macellata viene computata sull’azienda in cui ha partorito l’ultima volta. I dati provengono dalla banca dati sul traffico di animali da dove sono trasmessi ai Cantoni.  Contributi per l’efficienza delle risorse: - Il sostegno finanziario per l’acquisto di apparecchi nell’ambito della tecnica d’applicazione pre- cisa di prodotti fitosanitari è prorogato di due anni fino a fine 2024. Dal 1° gennaio 2023 questi apparecchi saranno impiegati maggiormente poiché i gestori dovranno attuare misure per la riduzione della deriva e del dilavamento di prodotti fitosanitari nell’ambito della PER. L’impiego di questi apparecchi, tuttavia, è soltanto una delle diverse misure possibili tra cui i gestori pos- sono scegliere. Nell’ambito della PER non è pertanto previsto alcun obbligo di utilizzare tali ap- parecchi. La nuova proroga della promozione mediante contributi unici per l’acquisto di appa- recchi serve a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rischi associati all’impiego di prodotti fi- tosanitari. - La promozione del foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto d’azoto è prorogata di quattro anni. Viene però introdotta una nuova differenziazione delle esigenze in base alle cate- gorie di animali. L’integrazione nella PER è prevista soltanto in un secondo tempo quando sarà stata creata la base legale necessaria.  Limitazione USM: la limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera viene abrogata. Altrimenti, a fronte del sostegno finanziario ampliato nel quadro dei contributi per i si- stemi di produzione si ridurrebbe l’effetto degli sforzi in tale ambito.  Limitazione dei contributi per la biodiversità di livello qualitativo I: la limitazione viene abrogata. Ciò è dovuto in particolare alla nuova esigenza del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva.  Finanze: il finanziamento dei contributi per i sistemi di produzione rivisti e di quelli introdotti ex novo è garantito principalmente attraverso il trasferimento di fondi dai contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. A complemento vengono impiegati anche fondi liberati dai contributi per l’efficienza delle risorse e dai contributi di transizione.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 lettere e ed f numeri 1, 2, 4, 6 e 7

I contributi per i sistemi di produzione sono integrati con i nuovi tipi di contributi. I contributi per l’effi- cienza delle risorse sono abrogati, fatta eccezione per due misure ovvero l’impiego di una tecnica di applicazione precisa e il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto d’azoto.

Articolo 8

Inizialmente la limitazione dei pagamenti diretti per USM era stata introdotta per evitare l’eccessiva estensione delle superfici per la promozione della biodiversità. Tuttavia oggi, di fatto, in questo modo si limitano soprattutto i pagamenti diretti delle aziende campicole senza bestiame a fronte di ingenti contributi per i sistemi di produzione (p.es. contributi per l’agricoltura biologica, contributi per la produ- zione estensiva).

Con l’introduzione della quota minima del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiver- sità sulla superficie coltiva e con l’ampliamento e l’aumento dei contributi per i sistemi di produzione questa limitazione avrebbe un effetto ancor più marcato per le aziende campicole e quelle biologiche che si concentrano sostanzialmente sulla rinuncia all’impiego di prodotti fitosanitari. Le loro prestazioni supplementari non sarebbero indennizzate mediante pagamenti diretti. Si stima che a essere interes- sate dalla limitazione sarebbero almeno 600 aziende, ovvero il doppio rispetto a oggi. Verrebbe così ridotto l’effetto perseguito con la rielaborazione dei contributi per i sistemi di produzione, poiché questi sarebbero versati in maniera ridotta. La limitazione dei pagamenti diretti per USM si fonda su una for- mulazione potestativa all’articolo 70a capoverso 3 lettera c della legge sull’agricoltura e pertanto può essere abrogata nell’ordinanza sui pagamenti diretti. La soppressione della limitazione per USM non comporta alcuna estensivazione.

L’alternativa di mantenere la limitazione per USM esistente e di escludere da questa limitazione, oltre ai contributi di transizione, ai contributi per l’efficienza delle risorse e a quelli per l’interconnessione e la qualità del paesaggio, tutti i contributi per i sistemi di produzione (come parzialmente richiesto) ren- derebbe obsoleto lo strumento. In tal caso il 40 per cento di tutti i pagamenti diretti sarebbe versato senza limitazione per USM. Non sarebbe nemmeno opportuna una riduzione della limitazione per USM a un valore più basso, ad esempio a 50'000 franchi, neanche in combinazione con l’alternativa precedentemente menzionata. In tal caso a essere maggiormente colpite sarebbero le aziende nelle zone montane che subirebbero una riduzione dei pagamenti diretti che ricevono per compensare le difficoltà di gestione.

Articolo 14 capoversi 2, 4 e 5

Le modifiche sono dettate dall’introduzione degli elementi «strisce per organismi utili» e «cereali in file distanziate». Le «strisce per impollinatori e altri organismi utili», un tipo di superficie per la promozione della biodiversità previsto attualmente, vengono trasformate in «strisce per organismi utili», che in fu- turo saranno promosse nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione. Di conseguenza è neces- sario adeguare i rimandi. Per le strisce per organismi utili impiantate in una coltura perenne si com- puta una superficie pari al 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne poiché le strisce per organismi utili non possono essere delimitate separatamente come superficie e coltura nel SIG. Il 5 per cento è la quota minima di striscia per organismi utili che deve essere impiantata in una superfi- cie occupata da colture perenni. Le strisce per organismi utili nella superficie coltiva aperta, invece, sono delimitate separatamente come superficie e coltura nel SIG e proprio tale superficie è computata nella quota minima di superfici per la promozione della biodiversità. Il nuovo tipo di superficie per la promozione della biodiversità «cereali in file distanziate» può essere computato soltanto dalle aziende che devono adempiere anche le esigenze di cui all’articolo 14a. Nelle aziende che non devono adem- piere le esigenze di cui all’articolo 14a, l’elemento «cereali in file distanziate» dà diritto a contributi per la biodiversità ma non è computabile come superficie per la promozione della biodiversità di cui all’ar- ticolo 14.

Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva

Lo scopo di questa esigenza è sostenere due obiettivi della politica agricola: 1) ridurre le immissioni di sostanze nutritive sulla superficie coltiva e migliorare le proprietà del suolo, 2) promuovere gli organi- smi utili importanti per le colture agricole e ridurre in tal modo l’impiego di prodotti fitosanitari. Un altro effetto è la possibilità di colmare le carenze della promozione della biodiversità sulla superficie coltiva. La prescrizione si applica solo alle aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare e consente una copertura ottimale. Le esigenze relative ai 3 ettari di superficie col- tiva aperta e al 3,5 per cento di SPB si applicano soltanto alle superfici in Svizzera poiché la delimita- zione delle zone di pianura e collinare riguardano solo il territorio nazionale. L’impiego di miscele di sementi per maggesi, strisce su superficie coltiva e strisce per organismi utili nelle Alpi centrali e meri- dionali comporta un determinato rischio di alterare la flora autoctona. Pertanto si sta ancora vagliando la possibilità di adeguare queste miscele per la semina in tali regioni. Il computo del nuovo tipo di su- perficie per la promozione della biodiversità «cereali in file distanziate» va limitato. Questa limitazione consente di attuare altri tipi di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva, al

di là di questa nuova misura a soglia bassa con effetto limitato sia sulla riduzione di sostanze nutritive e prodotti fitosanitari sia sulla biodiversità. La questione del computo di superfici con «cereali in file di- stanziate, impiantate entro il 2024 come superfici per la promozione della biodiversità specifiche della regione nel quadro di progetti di interconnessione, sarà appurata dall’UFAG in collaborazione con i Cantoni interessati. Le altre superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 e all’allegato 1 numero 3, in- vece, non sono computabili poiché non direttamente attribuibili alla superficie coltiva.

Articolo 18 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari

Sintesi del meccanismo di regolamentazione

1. Nel quadro della PER, possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari (PF) immessi sul mercato ai sensi dell’OPF.

2. Dei PF precedentemente citati, nel quadro della PER non possono essere impiegati quelli conte- nenti principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali e quelle sotterranee. I prin- cipi attivi sono stabiliti nell’allegato 1 numero 6.1.

3. Per i restanti PF ammessi devono essere rispettate le prescrizioni d’uso concrete di cui all’alle- gato 1 numeri 6.1a (dilavamento e deriva) e 6.2 (prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura). Per le colture speciali le prescrizioni d’uso specifiche sono elaborate dalle organizzazioni del settore e approvate dall’UFAG se sono equivalenti (ai sensi dell’art. 20 in combinato disposto con l’all. 1 n. 8).

4. Per i principi attivi ad alto potenziale di rischio e le misure fitosanitarie che sono esclusi secondo l’allegato 1 numero 6.2, i servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali a tempo determinato. Affinché possa essere rilasciata un’autorizzazione speciale per un principio at- tivo ad alto potenziale di rischio non deve essere disponibile alcun principio attivo sostitutivo a mi- nore potenziale di rischio. Le prescrizioni d’uso di cui all’allegato 1 numeri 6.1a e 6.2 devono co- munque essere adempiute.

I principi già vigenti di cui ai capoversi 1 e 2 rimangono invariati.

Nel capoverso 3 è stabilito che nel quadro della PER possono essere impiegati soltanto prodotti fito- sanitari immessi sul mercato secondo l’ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Questa disposizione resta invariata. Sul sito Internet dell’UFAG è pubblicato l’elenco dei prodotti fitosanitari basato sull’OPF, dove viene chiaramente specificato per quali applicazioni sono omologati i prodotti fitosanitari. In futuro l’adempimento degli oneri per la riduzione della deriva e del dilavamento imposti all’atto dell’omologazione di un PF ai sensi dell’OPF sarà verificato durante il controllo nel quadro della PER. Questa verifica è importante per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rischi di cui all’articolo 6b capoverso 2 LAgr.

Al capoverso 4 viene introdotta la disposizione secondo cui i prodotti fitosanitari con principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali e quelle sotterranee devono essere sostituiti con altri prodotti con principi attivi a minore potenziale di rischio se disponibili. La selezione dei principi attivi ad alto potenziale di rischio è stata effettuata nella seguente maniera.

 Per tutti i principi attivi omologati è stato valutato il potenziale di rischio per le acque superfi- ciali e quelle sotterranee ed è stata allestita una graduatoria dei principi attivi in base al loro potenziale di rischio1. Attualmente le acque sotterranee sono inquinate dai metaboliti di alcuni

1 Studio Agroscope: «Datengrundlage und Kriterien für eine Einschränkung der PSM-Auswahl im ÖLN», Ag-

roscope Science n. 106, set. 2020

principi attivi e in misura minore dai principi attivi stessi. Per questo la valutazione si è incen- trata sui metaboliti allo scopo di ridurne le concentrazioni. Vanno limitati tutti i principi attivi re- sponsabili complessivamente del 75 per cento dei rischi potenziali. In questo modo, nono- stante la necessità, dettata da determinate situazioni, di procedere all’applicazione si punta a una riduzione complessiva del 50 per cento. Ad alcuni principi attivi è stata nel frattempo revo- cata l’autorizzazione e quindi è superfluo stabilire una limitazione nel quadro della PER.  È stata inoltre effettuata una valutazione dell’elenco dei principi attivi ad alto potenziale di ri- schio sulla scorta dei risultati attuali del monitoraggio delle acque superficiali (2018 e 2019) e delle acque sotterranee (2014-2019) ed è stato aggiunto il principio attivo Nicosulfuron. Anche in questo caso si è partiti dal presupposto che vanno limitati tutti i principi attivi responsabili complessivamente del 75 per cento dei superamenti dei valori soglia. Per le acque superficiali sono stati valutati i superamenti dei valori numerici relativi all’ecotossicologicità fissati nell’ordi- nanza sulla protezione delle acque, per i metaboliti nelle acque sotterranee i superamenti del valore generale di 0.1 ug/l.

I principi attivi ad alto potenziale di rischio sono menzionati nell’allegato 1 numero 6.1.1. L’elenco sarà valutato fra qualche anno (p.es. tra 4 anni) e, se necessario, adeguato.

La valutazione agronomica indica che non per tutte le applicazioni esiste un’alternativa. È il caso, ad esempio, delle applicazioni contro importanti parassiti della colza, della barbabietola da zucchero e di determinate colture orticole. In questi casi, laddove non sono disponibili principi attivi a minore poten- ziale di rischio, i principi attivi ad alto potenziale di rischio possono continuare a essere impiegati nel quadro della PER. In queste situazioni i servizi cantonali competenti possono rilasciare un’autorizza- zione speciale a tempo determinato conformemente all’allegato 1 numero 6.3. Affinché possa essere rilasciata un’autorizzazione speciale, non deve essere disponibile alcun principio attivo sostitutivo a minore potenziale di rischio, deve essere raggiunta la soglia nociva e non deve esistere alcun procedi- mento biologico o meccanico che nella fattispecie concreta risulti adeguato e quindi applicabile in via prioritaria. I Cantoni hanno la competenza specifica sul piano agronomico per valutare le circostanze a seconda della coltura, della situazione locale (aziendale) e della presenza di parassiti nonché per agire in modo rapido. Possono inoltre rendersi necessarie applicazioni in tempi brevi laddove attual- mente non ne sono previste (p.es. nuovi agenti patogeni o infestazione forte e inattesa). La soluzione proposta dà ai Cantoni il necessario margine di manovra. Com’è stato il caso finora, i Cantoni sono tenuti a presentare all’UFAG un rapporto annuale sulle autorizzazioni speciali rilasciate.

L’esigenza secondo cui vanno impiegati prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili è inserita esplicitamente nel capoverso 5. Finora figurava soltanto nell’allegato 1 numero 6.2 e si applicava per la campicoltura e la foraggicoltura, mentre ora va rispettata per tutte le colture.

Ai sensi del capoverso 6, il rilascio delle autorizzazioni speciali resta un compito dei servizi cantonali competenti che applicano le procedure stabilite nell’allegato 1 numero 6.3.

Il capoverso 7 riprende integralmente l’attuale capoverso 5.

Articolo 22 capoverso 2 lettera d

Per la nuova disposizione relativa alla quota minima di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva è consentito l’adempimento a livello interaziendale sulla base di una conven- zione, in analogia alle altre disposizioni PER.

Articolo 36 capoverso 1bis e articolo 37 capoversi 7 e 8

Nel quadro del contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche, il numero di parti per vacca viene computato sull’azienda in cui la vacca ha partorito l’ultima volta prima della macellazione. Se l’ultimo parto ha luogo in un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull’azienda annuale in cui si trovava prima dell’estivazione. Si utilizzano i dati delle vacche macellate poiché la loro durata d’utilizzo è conclusa, quindi il numero di parti nell’arco dell’intera durata d’utilizzo

è noto e di conseguenza i dati sono completi. In tal modo si evita che siano penalizzate le aziende di allevamento che vendono vacche giovani. Al momento della macellazione la storia dell’animale deve essere registrata correttamente nella BDTA affinché vengano versati i contributi di eliminazione. Per- tanto si può partire dal presupposto che i dati BDTA siano attendibili e utilizzabili ai fini dell’esecu- zione. I dati BDTA vengono trasmessi ai Cantoni da Identitas AG a inizio anno. È inoltre previsto di apportare alcuni adeguamenti al calcolatore di UBG in modo che prima della fornitura dei dati i gestori possano verificare i dati BDTA che utilizzeranno successivamente nella domanda di pagamenti diretti. Dopo la fornitura ai Cantoni non è più possibile effettuare correzioni a questi dati nei sistemi cantonali. Il criterio «età delle vacche» sarebbe meno opportuno del «numero di parti delle vacche» perché l’obiettivo è l’utilizzo sostenibile delle vacche che si dimostra principalmente attraverso il numero di parti.

Articolo 55 capoversi 1 lettera q e 3 lettera a

L’elemento «cereali in file distanziate» è inserito tra le tipologie di superfici per la promozione della biodiversità. In tal modo le aziende hanno a disposizione un ventaglio di possibilità più ampio per adempiere l’esigenza PER del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla su- perficie coltiva. Questo nuovo elemento, notificabile per particella, limita soltanto in modo marginale la produzione cerealicola, ma sostiene la promozione di diverse specie animali del paesaggio rurale come lepri e allodole nonché la flora segetale sulla superficie coltiva. Grazie alla quota di aree non se- minate il fabbisogno di sostanze nutritive su queste superfici è ridotto. La possibile combinazione con diversi contributi per i sistemi di produzione aumenta il valore ecologico di questo elemento. Le «stri- sce fiorite per impollinatori e altri insetti utili» sono stralciate dalle superfici per la promozione della bio- diversità.

Nei sistemi d’informazione cantonali l’elemento «cereali in file distanziate» è registrato sulla coltura come attributo o caratteristica. Non possiede un suo proprio codice. Le colture, quali orzo primaverile, orzo autunnale o avena, su cui è registrato questo attributo, sono indicate nella guida d’applicazione del Promemoria n. 6 in allegato al presente commento (v. colonna BD GiwR).

Articolo 56 capoverso 3

Con l’articolo 56 capoverso 3, dal 2016, i contributi per la biodiversità per superfici di livello qualitativo I sono limitati al 50 per cento della superficie totale dell’azienda che dà diritto ai contributi. Le superfici di livello qualitativo II non sono soggette a tale limitazione. La misura punta a far sì che le aziende possano sfruttare in maniera ottimale i loro potenziali per la produzione e la creazione di biodiversità. Ciò è il caso quando una superficie presenta un elevato potenziale botanico e raggiunge quindi il li- vello qualitativo II oppure è gestita in modo intensivo e adeguato alle condizioni locali allo scopo di ot- timizzare la produzione. Dal monitoraggio è emerso che l’effetto di questa limitazione è assai margi- nale. Nel complesso i contributi non versati ammontano a un totale di circa 500'000 franchi l’anno per le superfici interessate di livello qualitativo I. Poiché le superfici per la promozione della biodiversità sulle superfici coltive sono nel livello qualitativo I e in futuro sarà necessario un numero maggiore di queste superfici, questa limitazione complicata e dall’efficacia marginale viene eliminata.

Articolo 57 capoversi 1 lettere a e b e 3

L’elemento «cereali in file distanziate» è inserito tra le tipologie di superfici per la promozione della biodiversità. Le «strisce fiorite per impollinatori e altri insetti utili» vengono abrogate. La disposizione relativa alla notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione a provvedimenti nel quadro dei contributi per la qualità può essere abrogata a seguito dell’introduzione dell’articolo 100a.

Articolo 58 capoversi 2 e 4 lettera e

I «cereali in file distanziate» possono essere concimati e trattati con prodotti fitosanitari conforme- mente all’allegato 4 numero 17.

Articolo 62 capoverso 3bis

La disposizione relativa alla notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione a provvedimenti nel quadro dei contributi di interconnessione può essere abrogata a seguito dell’introduzione dell’articolo 100a.

Articolo 65

La lista delle forme di produzione aziendali parziali è integrata con i contributi per i sistemi di produ- zione introdotti ex novo e quelli rivisti. Le misure al capoverso 2 si basano sull’articolo 75 capoverso 1 lettera b della legge sull’agricoltura. Il capoverso 3 viene integrato con il contributo per una quota parti- colarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie di animali della specie bovina e i bufali (con- tributo per il pascolo) nonché con il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche. En- trambi i tipi di contributi sono versati per UBG. Le misure si basano sull’articolo 75 capoverso 1 lettera c della legge sull’agricoltura.

Articoli 68-71a Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

Onde semplificare la partecipazione alle misure di rinuncia totale a prodotti fitosanitari, nel modulo Protezione dei vegetali sono fissate condizioni specifiche per la partecipazione, l’impegno e la notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione.

Per le misure di rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura e in orticoltura nonché in altre colture speciali le condizioni quadro sono strutturate in funzione della partecipazione, della durata d’impegno e della notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione come illustrato di seguito (cfr. tabella sotto).

Colture speciali Ortaggi Campicoltura sulla sulla super- superficie coltiva Altre colture spe- ficie coltiva aperta (escl. ortaggi ciali sulla superfi- Colture perenni aperta (co- codici 545 e 546 e al- cie coltiva aperta dici 545 e tre colture speciali) 546) 100% della coltura 100% della coltura 100% della 100% della superfi- Partecipazione principale principale dell’azienda superficie cie dell’azienda

Durata d’impegno

1 anno

4 anni consecutivi

Notifica di rinuncia Prima notifica di ri- nuncia all’ulteriore all’ulteriore parteci- partecipazione ai pazione sensi dell’articolo

100 capoverso 3

OPD  nessun contri- buto nell’anno di contribu- Notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione ai sensi dell’arti- zione colo 100 capoverso 3 OPD  nessun contributo nell’anno di contribuzione Dalla seconda noti- fica di rinuncia ai sensi dell’articolo

100 capoverso 3

OPD  riduzione se- condo l’allegato

8 OPD (=primo

caso per la ri- duzione) Riduzione dei paga- 200% dei contributi menti diretti in caso 1° caso di recidiva: riduzione raddoppiata

di constatazione di Dal 2° caso di recidiva: riduzione quadruplicata una lacuna secondo l’allegato 8 OPD

Sulla superficie coltiva aperta le disposizioni devono essere osservate per un anno per l’intera coltura principale (tutte le superfici di una coltura principale). Fa eccezione l’orticoltura dove le disposizioni devono essere osservate per un anno anche su una singola superficie. L’orticoltura comprende le col- ture in pieno campo di ortaggi annuali e di ortaggi annuali destinati alla conservazione. Per le colture perenni le disposizioni devono essere rispettate per quattro anni consecutivi su una singola superficie. La «superficie» è l’unità più piccola che viene registrata nel SIG. Secondo il catalogo delle caratteristi- che, i dati relativi alla superficie vanno trasmessi a livello di registrazione nel sistema cantonale.

Articolo 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

Questa misura è una rielaborazione del programma sulla produzione estensiva di cui agli articoli 68 e

69 del diritto vigente. Le novità sono le seguenti.

 La misura si applica anche alla coltivazione di barbabietole da zucchero e patate, tuttavia per le patate sono ammessi i fungicidi. Per le barbabietole da zucchero viene quindi soppresso il contributo per l’efficienza delle risorse previsto finora.  Il rischio e la portata della possibile perdita di resa della coltura sono tenuti in considerazione mediante due diverse aliquote di contributo. Colza, patate e barbabietole da zucchero rice- vono contributi superiori.  La partecipazione è possibile per coltura principale secondo le colture nella guida d’applica- zione del Promemoria n. 6 «Catalogo delle superfici / Superfici che danno diritto ai contributi» in allegato al presente commento. Ogni coltura principale ha un codice. Per la partecipazione devono essere sempre notificate tutte le superfici di una coltura principale sull’insieme dell’azienda.  È abrogato l’onere che prevede che le colture devono essere raccolte una volta giunte a ma- turazione per l’estrazione di granelli. La misura contribuisce a ridurre o ad azzerare l’impiego di prodotti fitosanitari e non si tratta di un provvedimento per la gestione della produzione.

La rinuncia a insetticidi, fungicidi e regolatori della crescita si applica dalla semina al raccolto. Poiché la maggior parte delle sementi viene importata e non esistono oneri particolari, la concia delle sementi è ammessa. Inoltre finora sono state fatte poche esperienze con sementi non conciate. Su questo tema è stato lanciato un programma sulle risorse ai sensi degli articoli 77a/b della legge sull’agricol- tura.

I prodotti fitosanitari di cui all’allegato 1 parte A (sostanze chimiche) OPF non possono essere impie- gati in linea di principio. In questa misura è ammesso l’uso dei prodotti fitosanitari che figurano nell’al- legato 1 parte B (microrganismi), parte C (macrorganismi) e parte D (sostanze di base) OPF. Dal di- vieto d’uso sono esclusi:

 i principi attivi impiegati per la concia delle sementi,  i principi attivi recanti la dicitura «sostanza a basso rischio»,  il caolino nella coltivazione di colza,  i fungicidi nella coltivazione di patate, e  l’olio di paraffina per i tuberi-seme di patate.

Nella coltivazione di patate è ammesso l’impiego di prodotti a base di Bacillus Thuringiensis contro la dorifora poiché figurano nell’allegato 1 parte B (microrganismi) OPF. L’impiego di olio di paraffina per i tuberi-seme di patate (solo nella coltivazione contrattuale, codice 525) contro gli afidi è indispensabile per ragioni di qualità. I lumachicidi granulari rientrano in una categoria di prodotti separata (molluschi- cidi) e il loro impiego è consentito nell’ambito di questa misura.

La vigente norma di differenziazione in cerealicoltura tra produzione di cereali panificabili e produzione di sementi è mantenuta senza variazioni. Il termine «produttori» è sostituito con «gestori» cui fa riferi- mento l’OPD.

Articolo 69 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

Si tratta di una nuova misura che punta a ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari in orticoltura e nella coltivazione di bacche. Si deve rinunciare all’impiego degli insetticidi e degli acaricidi di cui all’allegato 1 parte A OPF. Le sostanze chimiche riportate nella parte A con altre modalità d’azione (p.es. fero- moni) possono essere utilizzate. È ammesso l’uso dei prodotti fitosanitari che figurano nell’allegato 1 parte B (microrganismi), parte C (macrorganismi) e parte D (sostanze di base) OPF. Le esigenze de- vono essere rispettate per un anno in orticoltura per ogni superficie e nella coltivazione di bacche per ogni coltura sull’insieme dell’azienda.

Articolo 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

Si tratta di una nuova misura che punta a ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari in viticoltura, frutticol- tura e nelle colture di bacche pluriennali. Crea un valore aggiunto per la produzione perché riduce il rischio di residui e consente di migliorare la commercializzazione.

Il primo obiettivo del contributo è ridurre l’impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. Lo stadio «dopo la fioritura» si basa sullo stadio fenologico secondo la scala BBCH ed è definito per ogni coltura. Dopo tale stadio non è più consentito l’impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi. Dopo la fiori- tura continua a essere possibile utilizzare i prodotti fitosanitari ammessi nell’agricoltura biologica ai sensi dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Poiché lo sviluppo degli stadi fenologici cambia da una varietà all’altra, il divieto d’uso di prodotti fitosanitari sull’intera superficie notificata vige a partire da quando la varietà più precoce ha raggiunto lo stadio (cpv. 5). Il secondo obiettivo del contributo è ri- durre l’impiego di rame. I valori massimi di 1,5 kg di rame per ettaro e anno per la vite e la frutta a gra- nelli nonché di 3 kg di rame per ettaro e anno per la frutta a nocciolo e le bacche sono inferiori a quelli dell’agricoltura biologica (4 kg vite escl.; 6 kg per vite e 20 kg complessivamente per 5 anni consecu- tivi), il che rende necessario uno sforzo ulteriore.

Le superfici che possono essere notificate in questo programma, possono partecipare anche ai contri- buti per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica (art. 71) e a quelli per l’agricoltura biologica (art. 66). Questo perché i valori massimi applicati per l’impiego di rame sono più restrittivi di quelli previsti per l’agricoltura biologica. Resta il fatto che devono essere rispet- tate le rispettive esigenze per l’agricoltura biologica.

Articolo 71 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica

Si tratta di una nuova misura che punta a ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e concimi in viticol- tura, frutticoltura, nella coltivazione di bacche e nella permacoltura. Sono consentiti soltanto mezzi au- siliari (prodotti fitosanitari e concimi) ammessi nell’agricoltura biologica ai sensi dell’ordinanza sull’agri- coltura biologica.

Il contributo è versato a un’azienda per otto anni al massimo, a decorrere da quando l’azienda ha noti- ficato la prima superficie. Annualmente in questo arco di tempo il capoazienda può notificare nuove superfici. Il contributo è versato per un periodo limitato perché si tratta di una misura di transizione verso l’agricoltura biologica. Durante il periodo in cui viene versato il contributo, non è possibile desi- gnare i prodotti ai sensi dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Per evitare che la stessa prestazione sia indennizzata due volte sono escluse le superfici per le quali sono erogati contributi per la biodiver- sità ai sensi dell’articolo 66.

Articolo 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

Questa misura finora è stata promossa come misura per l’efficienza delle risorse ai sensi degli articoli 82d-g OPD. Il suo scopo è sostituire le applicazioni di erbicidi attraverso la lotta meccanica alle ma- lerbe o altre soluzioni. Si propone di mantenere la rinuncia totale a erbicidi, dal raccolto della coltura precedente fino al raccolto di quella principale che dà diritto al contributo. È prevista un’eccezione per la barbabietola da zucchero. Non sono ammessi i trattamenti pianta per pianta, fatta eccezione per i trattamenti ai piedi del tronco o del ceppo in frutticoltura e in viticoltura. Si applicano le seguenti condi- zioni:

Colture principali sulla superficie coltiva aperta (escl. colture speciali, ma incl. tabacco e radici di cicoria indivia; cpv. 1 lett. a e c)

 Il contributo è concesso per le colture principali annuali per coltura (tutte le superfici occupate dalla stessa coltura in azienda) e non più per singola superficie.  La rinuncia a erbicidi si applica per tutte le colture principali, dal raccolto della coltura prece- dente fino al raccolto di quella principale. Questo intervallo di tempo (dal raccolto della coltura precedente fino al raccolto di quella principale) non si applica per la barbabietola da zuc- chero. Per quest’ultima la rinuncia a erbicidi si applica dallo stadio 4 foglie fino al raccolto tra le file. Ciò corrisponde alla misura vigente di cui all’allegato 6a numero 3.1 lettera a OPD.  Il contributo tiene conto dell’applicazione pratica più impegnativa nella coltivazione di colza e in quella di patate. In entrambi i casi sono previsti contributi per ettaro superiori a quelli ver- sati per altre colture sulla superficie coltiva aperta di cui al capoverso 1 lettera c.  Le superfici coltivate a tabacco e radici di cicoria indivia devono rispettare le condizioni per le colture campicole di cui al capoverso 1 lettera c poiché la pratica di coltivazione di queste due colture è simile a quella delle altre colture campicole.  Siccome le alternative meccaniche o termiche agli erbicidi per eliminare steli e fogliame nella coltivazione di patate non sono ancora state messe completamente a punto per l’applica- zione nella pratica o non sono vantaggiose, è ancora consentito utilizzare i prodotti fitosanitari immessi sul mercato a tale scopo in virtù dell’OPF.

Poiché le superfici per la promozione della biodiversità (cereali in file distanziate escl.) e le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta devono essere gestite senza PF, onde evitare doppi pa- gamenti, queste non danno diritto a contributi per la rinuncia a erbicidi (cpv. 7).

Colture speciali (escl. tabacco e radici di cicoria indivia; cpv. 1 lett. b)

 Le condizioni si applicano per le colture speciali sulla superficie coltiva aperta e per le colture perenni.  Il contributo per le colture perenni e l’orticoltura è versato per superficie. Per le restanti colture speciali sulla superficie coltiva aperta, invece, è versato per coltura principale.  La durata d’impegno ammonta a quattro anni consecutivi per le colture perenni e a un anno per le colture speciali sulla superficie coltiva aperta.  I trattamenti mirati ai piedi del tronco o del ceppo in frutticoltura e in viticoltura sono ammessi poiché con la lotta meccanica alle malerbe è impossibile eliminare le erbacce in prossimità del fusto o del ceppo.

Nelle colture perenni, tra le file sono seminate strisce per organismi utili. Pertanto la superficie delle colture perenni con strisce per organismi utili dà diritto a contributi per la rinuncia a erbicidi.

Art. 71b Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili

Grazie all’impianto di strisce per organismi utili questi ultimi svolgono un controllo naturale (risp. una riduzione) delle infestazioni parassitarie e ciò consente di ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari nei

campi. La misura relativa alle strisce per organismi utili è ripresa dalle misure per la biodiversità (stri- sce fiorite per impollinatori e altri organismi utili) ed è rielaborata per i sistemi di produzione. A causa del rischio di alterare la flora autoctona, le strisce per organismi utili sono promosse finanziariamente soltanto nella zona di pianura e collinare.

Danno diritto al contributo le superfici coltive aperte, tra cui le colture orticole in pieno campo o pro- tette, i vigneti, i frutteti e le colture di bacche pluriennali nonché la permacoltura. Nel quadro di un pro- getto di ricerca in Francia le strisce per organismi utili nelle colture orticole protette hanno dato risultati positivi e pertanto danno anch’esse diritto al contributo.

Le strisce per organismi utili sono annuali o pluriennali. Sono finalizzate a promuovere gli organismi utili e gli impollinatori. Per impiantare una striscia per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi autorizzate dall’UFAG. Il loro impiego nelle Alpi centrali e meridionali comporta un determinato rischio di alterare la flora autoctona. Pertanto si sta ancora vagliando la possibilità di adeguare queste miscele per la semina in tali regioni. L’autorizzazione delle sementi per strisce per organismi utili da parte della Confederazione, analogamente a quanto avviene per le sementi per SPB, garantisce che si è tenuto conto di diversi fattori, tra cui diversi aspetti agronomici (p.es. piante problematiche nell’avvicendamento delle colture) o l’influsso sulla flora autoctona (p.es. rischio di ibri- dazione). Le norme relative alla larghezza minima sulla superficie coltiva aperta e alla superficie mi- nima delle colture perenni garantiscono un livello ottimale di efficacia.

Le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta sono registrate specificatamente come col- tura nel SIG. Nelle colture perenni la registrazione risulterebbe troppo dispendiosa, perciò si applica una quota minima del 5 per cento della superficie di una coltura perenne da gestire con strisce per or- ganismi utili. La superficie delle strisce per organismi utili che dà diritto al contributo ammonta al 5 per cento della superficie della coltura perenne. Durante la fioritura delle strisce, va limitato l’impiego di insetticidi nelle file con strisce per organismi utili. Siccome le strisce per organismi utili si trovano nella coltura perenne, gli organismi utili devono essere protetti riducendo l’impiego di insetticidi. La pratica rispettosa degli organismi utili prevista nelle strisce per organismi utili equivale all’impiego di prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili nelle colture perenni.

Inoltre, nel quadro della PER, le strisce per organismi utili sono computate sulla superficie agricola utile per la quota minima di superfici per la promozione della diversità e sulla superficie coltiva per la quota minima di superfici per la promozione della biodiversità. Nelle colture perenni (art. 71b cpv. 4) le strisce per organismi utili non sono cumulabili con le SPB «vigneti con biodiversità naturale» (art. 55 cpv. 1 lett. n) e con quelle di tipo 16 (art. 55 cpv. 1 lett. p) su una superficie occupata da colture pe- renni. Ciò è dovuto ai diversi requisiti per l’attuazione, l’impiego di prodotti fitosanitari e la cura.

Art. 71c-e Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

La fertilità del suolo è fondamentale per la produttività a lungo termine dei suoli. Le misure per la ferti- lità del suolo sono considerate come una serie di misure complementari tese all’arricchimento dell’hu- mus nel suolo delle superfici coltive aperte (principi dell’agricoltura conservativa). Sono promosse una copertura del suolo elevata e prolungata nonché la lavorazione rispettosa del suolo. Queste misure, inoltre, riducono il rischio di erosione e di compattazione del suolo e incrementano le attività biologiche nei terreni coltivi.

Art. 71c Contributo per il bilancio dell’humus

La promozione dell’utilizzo del bilancio dell’humus mira a sostenere misure per la formazione e la con- servazione del tenore di humus nei terreni coltivi con una quota di humus inferiore al 10 per cento. Hanno diritto ai contributi i gestori di aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta. I contributi sono versati per la superficie coltiva, ovvero la superficie coltiva aperta e i prati artificiali. Dalla superfi- cie coltiva che dà diritto a contributi sono detratte le colture speciali (tabacco escl.) e le colture di or- taggi destinati alla conservazione perché attualmente non si dispone dei dati necessari per il bilancio dell’humus relativi a tali colture. Per le superfici detratte non vengono erogati contributi. Il contributo è

concesso a condizione che ogni anno venga compilato un bilancio dell’humus approntato dall’UFAG (v. www.humusbilanz.ch2. L’evoluzione del tenore di humus sull’insieme dell’azienda viene calcolata sulla scorta del bilancio dell’humus (e non delle analisi del suolo). Devono essere registrati anche altri dati quali colture, apporto di concime organico, gestione delle colture intercalari e residui del raccolto per tutte le superfici coltive dell’azienda. Il risultato è calcolato per particella e indicato a livello globale dell’azienda.

Dal 2023 viene versato un contributo annuo se il bilancio dell’humus è rispettato completamente. È erogato anche un contributo supplementare se l’azienda raggiunge l’obiettivo di conservazione o di arricchimento del tenore di humus. L’evoluzione del tenore di humus e il raggiungimento degli obiettivi vengono calcolati sulla scorta del bilancio dell’humus degli ultimi quattro anni consecutivi (senza inter- ruzioni). Di conseguenza il contributo supplementare può essere versato per la prima volta nel quinto anno (2027) dall’entrata in vigore della misura se sono disponibili i risultati degli anni 2023-2026 del bilancio dell’humus. Sulla scorta del rapporto tra il tenore di humus e il tenore di argilla delle superfici coltive dell’azienda (media di tutte le superfici con una quota di humus inferiore al 10%) si stabilisce quale obiettivo deve essere raggiunto a livello aziendale. I dati per calcolare il rapporto tra il tenore di humus e il tenore di argilla per l’intera azienda sono ripresi dalle analisi del suolo valide effettuate nel quadro della PER e vengono elaborati automaticamente nel bilancio dell’humus.

Il prelievo di campioni per l’analisi del suolo nel quadro della PER (all. 1 n. 2.2 OPD) può continuare a essere effettuato dal gestore. Delegare questo compito a un ente accreditato così come prescrivere il prelievo georeferenziato dei campioni di suolo (con localizzazione univoca) comporterebbe un onere amministrativo considerevole e costi ingenti. Pertanto queste alternative vengono accantonate. Per analisi del suolo «valide» si intende che devono risalire al massimo a 10 anni prima (cfr. all. 1 n. 2.1.1). Le aziende che ai sensi dell’allegato 1 numero 2.2.2 sono esentate dall’obbligo di presentare analisi del suolo nel quadro della PER le devono far svolgere qualora intendano presentare una do- manda di contributo.

I dati inseriti nel Calcolatore Bilancio dell’humus sono salvati a cadenza annuale su un server cui hanno accesso i Cantoni e dove non possono più essere modificati. I dati sono plausibilizzati sulla scorta del bilancio delle sostanze nutritive, di HODUFLU e di altri dati disponibili (p.es. rilevamento delle superfici). Sostanzialmente il bilancio dell’humus è allestito durante l’anno e chiuso in maniera analoga al bilancio delle sostanze nutritive secondo lo Suisse-Bilanz. Il Calcolatore Bilancio dell’hu- mus è integrato nel progetto dNPSM (cfr. commento OSIAgr cap. 2.3 art. 14). Grazie alla registrazione automatica non si dovranno inserire manualmente i molti dati necessari inizialmente, o quantomeno solo in parte, e la verifica dei dati a medio termine potrà avvenire automaticamente.

Questa misura è cumulabile con il pacchetto di misure sulla fertilità del suolo. Per agevolarne l’attua- zione è prevista l’elaborazione di un promemoria per i gestori.

Art. 71d Contributo per una copertura adeguata del suolo

L’obiettivo è promuovere una copertura del suolo possibilmente prolungata per quattro anni consecu- tivi, ovvero avere intervalli possibilmente brevi con suolo «nudo».

Per le colture sulla superficie coltiva aperta, per copertura del suolo si intendono le colture o le colture intercalari e il sovescio che vengono coltivati tra due colture principali o come sottosemina. Sulla su- perficie coltiva aperta (incl. tabacco), fatta eccezione per l’orticoltura, la coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali, dopo il raccolto delle colture principali è richiesto l’impianto di altre colture, colture intercalari o sovescio in determinati periodi. Questi periodi sono stati fissati in modo da poter raggiungere una buona copertura del suolo in estate e in autunno. Tengono conto degli intervalli necessari per lo svolgimento dei lavori nei campi (concimazione, lotta alle malerbe) dopo il raccolto.

2 https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/publikationen/apps/humusbilanz-rechner.html

Con le eccezioni previste per la colza autunnale e le altre colture autunnali si evita che le colture inter- calari o il sovescio debbano essere piantati per un periodo troppo breve.

In orticoltura e nella coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali deve essere ri- spettato il 70 per cento di copertura del suolo ogni giorno dell’anno sulla superficie interessata dell’azienda. La verifica di questa disposizione è svolta sulla scorta delle registrazioni (schede delle colture e piani di avvicendamento delle colture) nonché durante il controllo in azienda.

Per i vigneti, per copertura del suolo si intende l’inerbimento permanente tra le file. L’inerbimento può essere spontaneo od ottenuto con la semina (concimazione verde, vegetazione naturale o strisce per organismi utili). Oltre al rispetto delle esigenze di base per la PER in viticoltura 3 le vinacce (fresche, compostate) devono essere riportate e ridistribuite sui vigneti dell’azienda. Spetta al gestore garantire un’adeguata ripartizione.

Art. 71e Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

L’obiettivo è promuovere tecniche rispettose del suolo a intensità di lavorazione possibilmente bassa. I procedimenti definiti in relazione ai contributi per l’efficienza delle risorse di cui all’articolo 79 OPD sono mantenuti, ma senza differenziazione (a livello di contributi) tra semina diretta, semina a bande e semina a lettiera4. Per seguire quanto più possibile i principi dei sistemi di coltivazione conservativi e l’approccio dei sistemi di produzione, il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo è versato ex novo per le colture principali sulla superficie coltiva se sono adempiute le seguenti esigenze.

 Le esigenze specifiche per la lavorazione del suolo con semina diretta, a bande fresate/a bande o con semina a lettiera sono adempiute.  Le condizioni per il contributo ai sensi dell’articolo 71d (copertura adeguata del suolo) sono adempiute.  La superficie coltiva che dà diritto ai contributi per la lavorazione rispettosa del suolo com- prende una quota minima del 60 per cento della superficie coltiva dell’azienda.  Le esigenze sono adempiute per quattro anni consecutivi.

L’impiego di glifosato è limitato come nel caso dei vigenti contributi per l’efficienza delle risorse. Non sono fissate ulteriori esigenze per l’avvicendamento delle colture. Sono determinanti le pertinenti di- sposizioni stabilite nel quadro della PER. Tutti e tre i contributi per il miglioramento della fertilità del suolo sono complementari e i rispettivi contributi sono dunque cumulabili in campicoltura.

Art. 71f Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l’impiego efficiente dell’azoto

Questo contributo incentiva l’impiego efficiente dell’azoto. La sostituzione dei concimi minerali con quelli organici riduce le emissioni di protossido d’azoto e promuove la fertilità del suolo. I contributi sono versati per la superficie coltiva aperta (incl. superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta).

L’efficienza dell’impiego dell’azoto è stimata sulla scorta del bilancio delle sostanze nutritive (Suisse- Bilanz), in cui sono indicati la concimazione azotata e il fabbisogno di azoto per azienda. Nella parte F dello Suisse-Bilanz l’output di azoto aziendale (output della detenzione di animali + output della conci- mazione minerale) è espresso in per cento del fabbisogno di azoto delle colture. Per il versamento del contributo il risultato deve essere inferiore al 90 per cento. È determinante la chiusura del bilancio

3 Basisanforderungen für den ÖLN im Weinbau 2021: https://swisswine.ch/sites/default/files/professio-

nals/oeln_2021_d.pdf 4 Definizione identica a quella negli attuali contributi per l’efficienza delle risorse (CER) ai sensi dell’OPD

delle sostanze nutritive dell’anno precedente. Onde ottenere questo contributo anche le aziende di- spensate dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive (all. 1 n. 2.1.9 OPD) devono calcolarne uno.

In futuro sarà introdotto un cosiddetto test rapido per il bilancio delle sostanze nutritive (al più presto nel 2023). Grazie a determinati dati strutturali e ad altri dati nei sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura verrà rilevato se un’azienda deve calcolare o no un bilancio completo delle sostanze nutritive. L’introduzione di questo test rapido richiede una modifica dell’OPD. A questo proposito si deve stabilire se questo test rapido può bastare anche per l’adempimento di questo programma. Per questo motivo al momento non si può fare alcuna proposta.

Un approvvigionamento insufficiente di azoto può causare cali di resa e pregiudicare la qualità del rac- colto (p.es. tenore proteico dei cereali). Vanno comunque sfruttati i possibili apporti alternativi di azoto (p.es. ripartizione e trasferimento dell’azoto all’interno dell’azienda, coltivazione di leguminose). Que- sto contributo sostiene indirettamente anche la promozione di suoli sani.

Articoli 71g-71j Contributo per la limitazione dell'apporto di proteina grezza

Il contributo per la limitazione dell’apporto di proteina grezza è una rielaborazione del contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita di cui agli articoli 70-71 OPD. È versato per ettaro di superficie inerbita dell’azienda. I pascoli d’estivazione non sono computati. Il foraggiamento durante l’estivazione non è considerato nel programma.

Sulla scorta della valutazione del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita svolta da Agroscope5, nel 2017 si è discusso di rielaborare questo programma. Nell’autunno 2017 l’UFAG ha organizzato due workshop con i rappresentanti del settore e delle cerchie ambientaliste che hanno portato alla raccomandazione «Evitare o limitare i concentrati proteici nell’alimentazione bo- vina». Le esigenze di un programma del genere sono state messe a punto successivamente nel quadro di workshop specifici sui contributi per i sistemi di produzione cui hanno preso parte i rappresentanti del settore, dei Cantoni, delle cerchie ambientaliste e della ricerca. In quell’occasione la struttura e gli effetti del programma sono stati giudicati controversi.

Siccome nel foraggiamento delle vacche da latte, delle pecore munte e delle capre munte è più diffi- cile adempiere le esigenze rispetto alle altre UBGFG, si punta a creare un incentivo maggiore attra- verso un’aliquota di contributo differenziata. La superficie inerbita dell’azienda è calcolata in relazione ai rispettivi effettivi determinanti in UBG. Esempio:

Effettivo in UBG Quota in per Superficie inerbita in cento ha Totale animali da reddito che 50 100 25.00 consumano foraggio grezzo Vacche da latte, pecore 35 70 => 17.50 munte, capre munte Altri animali da reddito che 15 30 => 7.50 consumano foraggio grezzo Il presupposto è che oltre al foraggio dell’azienda si impieghi soltanto foraggio non prodotto in azienda con un tenore limitato in proteina grezza. Nel primo livello possono essere somministrati foraggi non ottenuti in azienda con un tenore in proteina grezza nella sostanza secca pari al 18 per cento al mas- simo. Nel secondo livello, più impegnativo, detti foraggi devono avere un tenore in proteina grezza

5 https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/beitrag-fuer-

graslandbasierte-milch--und-fleischproduktion.html

nella sostanza secca pari al 12 per cento al massimo. Se l’azienda si annuncia per un livello, tutti i fo- raggi non ottenuti in azienda somministrati agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo (UBGFG) non devono superare il rispettivo tenore massimo in proteina grezza.

La limitazione del tenore in proteina grezza non si applica ai foraggi e alle materie prime prodotti in azienda e trasformati all’esterno dell’azienda e ivi riportati come alimenti per animali o sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione di derrate alimentari. Trattasi, ad esempio, di erba disidratata, cubetti di mais, panelli di colza e polpa di barbabietola da zucchero. Non si possono mescolare componenti che non provengono dall’azienda, fatta eccezione per sali minerali, oligoelementi e vitamine.

Nel livello 2 (12% PG) possono essere apportati, ad esempio, i seguenti foraggi non ottenuti in azienda:

 mais (fresco, insilato, essiccato);  cereali in chicchi;  polpa di barbabietola da zucchero (fresca, insilata, essiccata);  barbabietole da foraggio;  patate;  melassa;  siero di latte (fresco, scremato) e siero di latte in polvere;  cascami della valorizzazione di frutta e verdura;  rotture di riso;  sottoprodotti della molitura o della mondatura: crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e di grano;  fiocchi di mais;  farina di mais da foraggio;  tritello di spiga di mais essiccato;  CCM (insilato);  insilato di granelli di mais;  farinetta di mais;  farina di fuso di mais;  crusca di frumento;  amido di frumento.

L’apporto di mais è limitato perché il foraggiamento deve avere un apporto energetico e proteico bilan- ciato.

L’erba e le piante verdi di cereali non possono essere somministrate né fresche o insilate né essic- cate, poiché con la misura si punta a far sì che il foraggiamento degli animali da reddito che consu- mano foraggio grezzo si basi essenzialmente sulla produzione di proteine dell’azienda. Sebbene, ad esempio, l’ecofieno abbia un tenore in proteina grezza inferiore al 12 per cento, non è consentito ap- portarlo nel livello 2. Altrimenti, ogni apporto dovrebbe avvenire sulla scorta dei risultati delle analisi sul tenore in proteina grezza, il che farebbe aumentare considerevolmente l’onere amministrativo. In caso di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 106 OPD, i Cantoni possono rinunciare a una riduzione dei contributi se la carenza di foraggio nell’anno di contribuzione ha reso necessario apportare erba, foraggio disidratato o insilato. Se tale situazione dovesse protrarsi oltre l’anno di contribuzione, per l’anno successivo l’azienda dovrebbe rinunciare a partecipare ulteriormente oppure aderire al livello 1, visto che in questo livello è consentito l’apporto di erba, foraggio disidratato e insilato.

I cereali come, ad esempio, il frumento da foraggio possono avere un tenore in proteina grezza supe- riore al 12 per cento. Per limitare il più possibile l’onere amministrativo e quello legato ai controlli, nel livello 2 l’apporto di cereali, interi, schiacciati, macinati o in fiocchi è comunque consentito.

Nel livello 1 (18% PG) è ammesso, ad esempio, l’apporto in via suppletiva dei seguenti foraggi non ottenuti in azienda:

 erba (fresca, insilata, essiccata);  foglie di barbabietola;  semi di girasole;  rape fresche;  insilato di cereali.

Siccome il tenore in proteina grezza dell’erba può variare molto e superare anche il 18 per cento, nel livello 1 è possibile somministrarla a prescindere dal tenore. Altrimenti sarebbe molto dispendioso for- nire la prova e procedere al controllo del tenore.

Il pascolo degli animali su una superficie inerbita non appartenente all’azienda viene esplicitamente citato nell’ordinanza. Di per sé ciò non sarebbe necessario perché in questi casi non si tratta di ap- porto di foraggio non ottenuto in azienda nell’azienda avente diritto a contributi. La menzione nell’ordi- nanza è tuttavia dettata da motivi di chiarezza. Il pascolo può essere ubicato sia sulla superficie agri- cola utile sia nella regione d’estivazione.

Il calcolo di un bilancio foraggero non rappresenta più un presupposto per il contributo. Rispetto al contributo PLCSI, i gestori devono sopportare un minor onere amministrativo. Le condizioni per il con- tributo prevedono controlli svolti in azienda che avvengono senza preavviso e in funzione del rischio. Siccome le condizioni devono essere adempiute per le categorie di animali che consumano foraggio grezzo, vengono ispezionati i foraggi impiegati per tutti gli animali interessati detenuti in azienda. I controlli si concentrano sui foraggi menzionati non prodotti in azienda e sui tenori in proteina grezza indicati e ammessi per ciascun livello (in base alle etichette o ai bollettini di consegna). La limitazione del tenore in proteina grezza si applica a tutti i foraggi apportati, pertanto anche a quelli stoccati in azienda (tranne nel caso siano destinati ad altre categorie di animali quali suini o pollame). Lo stoccaggio di foraggi non autorizzati nel rispettivo livello è considerato un’infrazione. L’onere della prova spetta al gestore. Nei casi dubbi il tenore in proteina grezza può altresì essere verificato tramite analisi di laboratorio di un campione scelto.

Analogamente al vigente contributo PLCSI, anche in questo caso si deve raggiungere una densità mi- nima di animali. È stato fissato un valore unico, indipendentemente dalla zona, pari a 0,20 UBG per ettaro di superficie inerbita. Questo valore consente di detenere gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo in maniera estensiva e adeguata alle condizioni locali. Non contiene alcun incentivo all’intensivazione. Le aziende che, a fronte di un effettivo di animali basso, non valorizzano diretta- mente l’intero raccolto della superficie inerbita ricevono il contributo anche per le superfici il cui forag- gio viene venduto. Al contrario del contributo PLCSI per il quale la densità minima di animali è gra- duato in funzione della zona e in caso di mancato raggiungimento della densità minima si effettua un pagamento pro rata, per questa misura il pagamento pro rata non è previsto. Se si raggiunge la den- sità minima viene versato l’intero contributo, altrimenti non si eroga alcun contributo.

Articolo 72 Contributi

Questo articolo viene integrato con i rimandi al nuovo contributo per il pascolo. Il capoverso 3 indica esplicitamente che il contributo URA e quello per il pascolo per una determinata categoria di animali non sono cumulabili.

Articolo 75 Contributo URA

Per quanto riguarda il contributo URA, per le categorie di animali della specie bovina e i bufali è stral- ciata l’esigenza secondo cui nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo gli animali devono co- prire una quota considerevole del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli. Ciò è dovuto alla modifica dell’esigenza che prevede 4 are per UBG da adempiere nei giorni in cui è previsto il pascolo (all. 6 lett. B n. 2.4). L’attuale contributo supplementare nell’ambito dell’URA per singole categorie di animali della specie bovina (cpv. 2bis) è soppresso. Il pascolo ora è promosso attraverso l’articolo 75a.

Articolo 75a Contributo per il pascolo

Con questo articolo viene introdotto un nuovo contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo («contributo per il pascolo»). Questo contributo può essere versato per tutte le ca- tegorie di animali della specie bovina e i bufali, a condizione che tutte le categorie di animali della spe- cie bovina e i bufali in azienda partecipino almeno al programma URA (art. 75). La categoria di animali per la quale viene richiesto il contributo deve adempiere esigenze particolarmente elevate in materia di pascolo e uscita conformemente all’allegato 6 lettera C.

Articolo 77 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche

Questo contributo è versato per l’effettivo determinante di vacche da latte e per le altre vacche dell’azienda. L’aliquota del contributo è fissata in base alla media dei parti delle vacche macellate ne- gli ultimi tre anni civili. Il contributo è versato per le vacche da latte a partire da una media di 3 parti e per le altre vacche a partire da una media di 4 parti per animale computabile. Il criterio «età delle vac- che» sarebbe meno opportuno del «numero di parti delle vacche» perché l’obiettivo è l’utilizzo sosteni- bile delle vacche che si dimostra principalmente attraverso il numero di parti.

Articolo 82 cpv. 6

Il contributo per l’acquisto di macchine per l’impiego di una tecnica di applicazione precisa viene ver- sato ancora per due anni, fino alla fine del 2024.

Articoli 82b cpv. 2 e 82c

I contributi per l’efficienza delle risorse per il «foraggiamento scaglionato a tenore ridotto di azoto dei suini» vengono versati ancora fino al 2026. Una volta decorso il periodo in cui è prevista la promo- zione (fine 2026), il foraggiamento scaglionato a tenore ridotto di azoto sarà integrato nella PER, come preannunciato dal Consiglio federale nel messaggio sulla PA22+. Per questo è comunque ne- cessaria una base legale all’articolo 70a capoverso 2 LAgr.

Il valore limite fissato nell’ordinanza vigente viene sostituito da un valore limite calcolato specificata- mente per l’azienda sulla scorta dell’effettivo di suini. Il valore limite resta differenziato per le aziende bio e le altre aziende come descritto nel commento all’allegato 6a. Il valore limite specifico per l’azienda consente anche alle aziende detentrici di suini di partecipare alla misura. In tal modo viene ampliata l’efficacia potenziale della misura, cosa che l’attuale valore limite fisso non consentiva di fare. L’azienda può partecipare soltanto con tutto l’effettivo di suini.

Art. 82a e 82d-82g

Questi contributi per l’efficienza delle risorse possono essere abrogati. Sono mantenuti, in forma di- versa, nei contributi per i sistemi di produzione.

Articolo 82h

La vigente disposizione dell’articolo 82h è mantenuta, ma è integrata con i contributi per i sistemi di produzione.

Articolo 100a Notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione a provvedimenti con una determinata durata d’impegno

Questo articolo mira a uniformare le disposizioni applicabili in caso di una riduzione dei contributi a fronte di una durata d’impegno. Si applica per i contributi per la biodiversità e per i sistemi di produ- zione.

Articolo 108 capoverso 2

Con la soppressione della limitazione per USM questa disposizione è diventata superflua.

Articolo 115g Disposizione transitoria della modifica del … 2022

Nel primo anno per l’esigenza relativa alla quota minima del 3,5 per cento di superfici per la promo- zione della biodiversità sulla superficie coltiva non si applicano ancora riduzioni. Queste superfici, in- fatti, devono essere pianificate anticipatamente ed è quindi opportuno attendere il secondo anno per applicare riduzioni in caso di infrazioni.

Il capoverso 2 stabilisce che le notifiche nel primo anno devono essere effettuate entro il termine d’inoltro. Questa disposizione speciale è necessaria perché il consueto temine d’inoltro cade prima dell’entrata in vigore della modifica d’ordinanza.

Siccome il controllo del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita si basa su un bilancio foraggero chiuso l’anno precedente, i controlli per l’anno di contribuzione 2022 avranno luogo soltanto nel 2023. Per questo motivo è necessaria una disposizione speciale che con- senta questi controlli.

Modifica del diritto previgente

Le modifiche dell’OPD rendono al contempo necessarie diverse modifiche di altre ordinanze.

Nell’ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) vanno inserite alcune di- sposizioni per il primo controllo a seguito di una nuova notifica. Se si tratta di misure con un periodo d’impegno di quattro anni, i programmi notificati ex novo vanno attuati entro i primi quattro anni. In questo modo i controlli possono essere ripartiti meglio. Per tutte le altre misure il controllo deve avve- nire nel primo anno successivo alla prima notifica.

L’articolo 7 capoverso 2 OCoC stabilisce che gli organi di controllo di diritto privato per controlli nel settore dei pagamenti diretti devono essere accreditati fatte salve determinate deroghe. A seguito delle modifiche relative ai contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse, si è reso necessario un adeguamento di tali deroghe. Quella all’accreditamento è mantenuta per tutti i contributi per l’efficienza delle risorse (lett. b). Nell’ambito dei contributi per i sistemi di produzione ne sono pre- viste tre (contributo per l’agricoltura biologica, contributi per il benessere degli animali e contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo). L’accreditamento degli organi di controllo di diritto privato non è richiesto nemmeno per il nuovo contri- buto per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche, i contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, il contributo per la biodiversità funzionale, il contributo per misure per il clima e per tutti i contributi per il miglioramento della fertilità del suolo. Per il contributo per l’agricoltura biologica e per il benessere de- gli animali va mantenuto lo status quo applicando l’obbligo di accreditamento per gli organi di con- trollo. Per il contributo attualmente in vigore per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è necessario un accreditamento. Il nuovo contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’ali- mentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo sostituisce questo tipo di contributo. Di conseguenza anche per questo nuovo contributo è richiesto l’accreditamento. Con queste modifi- che dell’OCoC dettate dai nuovi contributi, il dispendio amministrativo e in termini di risorse umane correlato all’accreditamento degli organi di controllo di diritto privato resterà praticamente invariato ri- spetto a oggi.

Nell’ordinanza sulla terminologia agricola, nel nuovo articolo 18a è inserita la definizione di coltura principale che è particolarmente importante soprattutto per molti dei nuovi contributi per i sistemi di produzione dove vengono poste delle condizioni in relazione proprio alla coltura principale. Questa de- finizione ricalca la prassi vigente scaturita dalle istruzioni e dall’esecuzione.

All’articolo 164a LAgr è stato introdotto un obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive che comprendono quelle di foraggio concentrato e di concimi. Il Consiglio federale disciplina la cerchia delle persone soggette all’obbligo di comunicazione e stabilisce in particolare i dati da rile- vare e l’autorità cui vanno comunicati. La definizione di foraggio concentrato finora non esisteva. L’or- dinanza sugli alimenti per animali contiene soltanto la definizione di alimenti per animali. In tale ordi- nanza la definizione di foraggio concentrato esula dal sistema ovvero non si allinea con le definizioni che non fanno alcuna distinzione tra foraggio concentrato e foraggio di base. Pertanto la definizione viene inserita nell’OTerm agli articoli 28 e 29. Siccome non è possibile descrivere in modo univoco il foraggio concentrato, si procede innanzitutto a definire quello di base. La lista del foraggio di base si rifà al vigente allegato 5 OPD dove però è menzionato non soltanto il foraggio per ruminanti, bensì an- che quello per altre specie animali. Nella lista del foraggio di base non sono ripresi i sottoprodotti della molitura o della mondatura quali crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena. Il motivo è che l’esclusione dall’obbligo di comunicare renderebbe più complicata l’attività am- ministrativa dei fabbricanti di alimenti per animali. Tutti i foraggi che non figurano nella lista del forag- gio di base sono considerati foraggio concentrato. Si tratta, ad esempio, di sali minerali, concentrati vitaminici e premiscele per la produzione di alimenti composti per animali, poiché contengono, ad esempio, notevoli tenori di fosfato. Ai sensi dell’obbligo di comunicazione, le miscele contenenti anche componenti ottenute da foraggio di base sono considerate foraggio concentrato. Si tratta, ad esempio, di:  alimenti completi per i suini da ingrasso,  alimenti complementari a tenore proteico per il bestiame da latte,  alimenti minerali per il bestiame da ingrasso,  alimenti complementari ricchi in struttura per i vitelli (miscele di erba medica, fiocchi di mais, panelli di soia e alimenti minerali),  alimenti complementari ricchi in fibre grezze per le scrofe con paglia,  panelli di colza,  fiocchi d’avena.

Nell’ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, all’articolo 40 capoverso 1 lettera d è aggiunto che il numero di vacche macellate e il rispettivo numero di parti sono determinati sulla scorta dei dati della banca dati sul traffico di animali. Questi sono forniti ai Cantoni per il calcolo del contributo. L’elenco di tali dati è inoltre messo a disposizione dei detentori di animali nel calcola- tore di UBG ai sensi dell’articolo 42 lettera a.

Allegato 1

Numeri 2.1.5 e 2.1.7

L’attuale margine di errore del +10 per cento per l’azoto e il fosforo è abolito. Tutte le altre disposizioni restano invariate. Nel 2024 il controllo verterà sul bilancio delle sostanze nutritive del 2023 e per la prima volta saranno applicate le nuove norme.

Numero 6.1.1

Al numero 6.1.1 sono elencati i principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque sotterranee e quelle superficiali. Possono essere utilizzati nell’ambito della PER soltanto se non è possibile sostituirli con altri principi attivi a minore potenziale di rischio. I criteri impiegati per definire i principi attivi ad alto potenziale di rischio sono illustrati nel commento all’articolo 18. Nel paragrafo seguente sono menzio- nati i principi attivi di cui al numero 6.1.1.

 Acque sotterranee: Dimetaclor, Metazaclor, S-Metolaclor, Terbutilazina.  Acque superficiali: alfa-Cipermetrina, Cipermetrina, Deltametrina, Etofenprox, lambda-Cialo- trina, zeta-Cipermetrina. A questi principi attivi sulla scorta dei risultati del monitoraggio viene aggiunto il Nicosulfuron.

Agroscope ha calcolato il potenziale di rischio per le acque sotterranee e quelle superficiali di tutti i principi attivi omologati allestendo una graduatoria in base al loro potenziale di rischio. Per principio attivo ad alto potenziale di rischio si intendono i principi attivi che sono complessivamente responsabili del 75 per cento dei rischi potenziali.

Numeri 6.1a.1 e 6.1a.2

La disposizione vigente si applica per gli apparecchi dotati di un serbatoio di oltre 400 litri. Questo vo- lume minimo precisa la disposizione.

Numero 6.1a.3

Al numero 6.1a.3 è disciplinata l’attuazione delle misure per la riduzione delle emissioni di prodotti fito- sanitari. Per le applicazioni di prodotti fitosanitari devono essere presi provvedimenti volti a ridurre la deriva e il dilavamento. Le misure idonee a tale scopo sono molteplici e variano a seconda della situa- zione. Nelle istruzioni dell’UFAG concernenti le misure per la riduzione dei rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari sono definite tutte le alternative. Al numero 1.4 delle istruzioni sono elencate tutte le misure per la riduzione della deriva e al numero 2.4 tutte le misure per la riduzione del dilava- mento. I gestori adottano le misure più adeguate alla loro situazione aziendale specifica per conse- guire un punteggio di 1 punto per la riduzione della deriva e di 1 punto per la riduzione del dilava- mento. In questo modo le immissioni di prodotti fitosanitari possono essere ridotte del 50-75 per cento. In generale queste disposizioni non si applicano per i trattamenti in serre chiuse dove la deriva e il di- lavamento non si verificano. Le misure per la riduzione della deriva, altrimenti, devono essere attuate su tutte le particelle. Quelle per la riduzione del dilavamento devono essere attuate solo sulle parti- celle con una declività superiore al 2 per cento che nella direzione del pendio confinano con acque su- perficiali, strade o vie. Su quelle pianeggianti con una declività inferiore al 2 per cento il rischio di dila- vamento è minore. Vanno presi provvedimenti per proteggere dal dilavamento le acque superficiali, le strade e le vie collocate in direzione del pendio. La disposizione relativa alle fasce tampone lungo le acque superficiali di cui al vigente allegato 1 numero 9 è mantenuta.

La necessaria riduzione della deriva può essere ottenuta, ad esempio, dotando le irroratrici di ugelli adeguati. Per ridurre il dilavamento, invece, devono essere attuate misure che in alcuni casi hanno un effetto sulla superficie produttiva, come l’impianto di strisce inerbite (p.es. larghezza min. 3 m) o l’iner- bimento delle testate dei campi. Altre misure possono essere attuate anche ai bordi della particella o non avere alcun impatto sulla produttività, come la lavorazione del suolo di tipo conservativo. Ai fini del controllo va tenuto un registro delle misure di riduzione adottate per ciascun trattamento.

L’obiettivo di questa misura è ridurre la deriva e il dilavamento a prescindere dal rischio delle singole sostanze. Se l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario prevede prescrizioni d’uso più severe, come ad esempio una distanza di 20 metri dalle acque superficiali o 2 punti per la riduzione del dilavamento, ci si deve attenere in ogni caso a queste prescrizioni più severe.

Numero 6.2.1

In virtù della legislazione vigente, dal 1° novembre al 15 febbraio è vietato impiegare prodotti fitosani- tari. Un’applicazione in questo periodo presuppone che sia stata rilasciata un’autorizzazione speciale da parte dei servizi cantonali competenti. Le esperienze degli ultimi anni evidenziano che in cerealicol- tura può essere più indicato impiegare erbicidi a inizio novembre anziché in ottobre (caldo, umidità e capacità di carico del suolo). Per consentire l’impiego efficace e puntuale di erbicidi in campicoltura, il termine del 1° novembre viene spostato al 15 novembre. Questo spostamento a metà novembre è giustificato dal profilo agronomico. In questo modo è possibile svincolare l’utilizzo efficace di erbicidi in cerealicoltura dall’obbligo di un’autorizzazione speciale, evitando che questo trattamento venga effet- tuato in primavera con un’efficacia potenzialmente più bassa. I trattamenti primaverili, inoltre, compor- tano una concentrazione degli stessi principi attivi con il rischio di formazione di resistenze. Nel com- plesso l’impiego di erbicidi in cerealicoltura non aumenta, ma se ne accresce l’efficacia. Inoltre i servizi cantonali e i gestori sono gravati da un onere amministrativo minore.

Numero 6.2.2

Secondo la normativa vigente, gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza fino al 10 otto- bre. Dopo tale data possono essere impiegati soltanto erbicidi in post-emergenza. Per la maggior parte degli erbicidi attualmente omologati l’impiego è autorizzato dalla semina allo stadio di 3 foglie, ovvero possono essere applicati in pre e post-emergenza. Non è chiaro, però, come un prodotto, che può essere impiegato solo fino al 10 ottobre, e quindi non più a partire dall’11 ottobre, possa essere utilizzato ancora in post-emergenza (p.es. il 16.10). Per questo motivo questa disposizione è abro- gata.

Queste innovazioni, unitamente allo spostamento del divieto autunnale al 15 novembre (n. 6.2.1), con- sentono di utilizzare gli erbicidi nelle condizioni migliori (a prescindere dal termine), in modo che l’effi- cacia nelle colture sia più elevata possibile e i potenziali rischi ambientali siano possibilmente bassi.

Nell’OPD non viene menzionata la corretta evacuazione delle acque, prescritta ai fini della protezione delle acque, sui piazzali di riempimento e di lavaggio delle irroratrici o su quelli adibiti alla prepara- zione e all’utilizzo di concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio poiché si tratta di esigenze contemplate dalla legislazione sulla protezione delle acque. In merito esistono punti di controllo applicati dai Can- toni. Eventuali contestazioni possono comportare riduzioni dei pagamenti diretti. A tal fine deve però essere stata emessa una decisione dell’autorità esecutiva preposta.

In campicoltura non sono più ammessi nematocidi (ai sensi dell’OPF)6. Gli unici molluschicidi ancora autorizzati sono Metaldeide e fosfato di ferro III. Di conseguenza sono stralciate le limitazioni nell’am- bito della PER (vigente numero 6.2.4) relative a queste categorie di prodotti.

Allegato 4

Numero 14.1.1

La larghezza della striscia che può essere trattata con erbicidi non deve superare 50 centimetri. Si tratta di una larghezza consueta in viticoltura. Concretizzando questa disposizione si consente un’ese- cuzione più chiara della misura.

Numero 17

Con l’introduzione delle strisce per organismi utili nei contributi per i sistemi di produzione ai sensi dell’articolo 71b, viene eliminato il tipo di superfici per la promozione della biodiversità «strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili». Con l’elemento «cereali in file distanziate» viene introdotto un nuovo tipo di superfici per la promozione della biodiversità. In questo modo si punta a dare alle aziende un’ulteriore possibilità per coniugare la promozione della biodiversità sulla superfice coltiva e la produzione di alimenti per animali nonché derrate alimentari. Nel livello qualitativo I sono discipli- nate soltanto le colture ammesse, la quota di aree non seminate e la rispettiva larghezza, la lotta alle piante problematiche in primavera entro il 15 aprile e la sottosemina consentita. L’uso di erbicidi e l’er- picatura in autunno sono consentiti. Le specie animali e vegetali da promuovere vanno tutelate il più possibile. Siccome né l’erpicatura né gli erbicidi hanno un effetto dannoso, la lotta alle malerbe può essere effettuata in primavera con un’unica erpicatura con erpice strigliatore oppure con un’unica ap- plicazione di erbicidi. Non sono fissate esigenze per un livello qualitativo II.

6 RS 916.161

Allegato 5

Con la soppressione del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita l’allegato 5 può essere abrogato.

Allegato 6 Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

La maggior parte delle esigenze resta invariata. Le modifiche riguardano le esigenze dei contributi URA per gli animali della specie bovina e i bufali. In base alle disposizioni vigenti, per questi animali nei giorni di pascolo doveva essere messa a disposizione una superficie tale da poter coprire il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli. La modifica proposta prevede, invece, che deve essere sempre disponibile una superficie di pascolo di 4 are per UBG. Con l’indicazione di questo valore, l’esigenza è meno restrittiva e consente di partecipare al pro- gramma URA anche alle aziende più grandi con un effettivo di animali elevato.

Per gli animali delle specie caprina e ovina continua a vigere la stessa disposizione, ovvero nei giorni in cui è previsto il pascolo almeno il 25 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca deve essere coperto con foraggio ottenuto dai pascoli. Non esistono aziende con effettivi di animali di que- ste categorie così alti da richiedere una modifica della superficie come per i bovini. La quota del pa- scolo per queste specie animali, inoltre, è generalmente così elevata da rendere automaticamente più semplice il controllo.

Le categorie di animali della specie bovina e i bufali oggetto di una domanda di contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo («contributo per il pascolo») di cui all’articolo 75a, secondo la lettera C devono altresì adempiere le esigenze seguenti:

 dal 1° maggio al 31 ottobre devono essere concesse loro almeno 26 uscite mensili al pascolo;  devono avere a disposizione una superficie di pascolo tale da poter coprire almeno l’80 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli;  dal 1° novembre al 30 aprile devono essere concesse loro almeno 26 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo. Per superficie di uscita si intende una superficie a disposi- zione degli animali per l’uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente. I pascoli sono superfici adeguate all’uscita soltanto se non presentano punti fangosi. Questi ultimi devono essere recintati;  le altre categorie di animali della specie bovina e i bufali dell’azienda devono rispettare il pro- gramma URA (art. 75a cpv. 4).

Allegato 6a

L’allegato 6a è sostituito da una nuova versione con le condizioni e gli oneri per il contributo per il fo- raggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto.

A seconda del numero di suini per categoria di animali detenuti in azienda si calcola un valore limite specifico dell’azienda. Questo calcolo ad hoc consente di considerare le effettive condizioni aziendali. Si basa su valori limite della proteina grezza definiti specificatamente per le categorie di animali, espressi in grammi per megajoule di energia digeribile suini (g PG/MJ EDS), e sull’effettivo di animali medio determinante per categoria di animali dichiarato. I valori limite specifici dell’azienda seguono il principio della conservazione del potenziale di produttività degli animali e l’obiettivo di accrescere gli effetti sull’ambiente. Per le categorie di suini a basso rischio di cali di produttività, come rimonte e suini da ingrasso nonché scrofe da allevamento non in lattazione, si applicano valori limiti più ambiziosi di quelli per le categorie sensibili, quali scrofe da allevamento in lattazione e suinetti svezzati. Il consumo di foraggio per categoria è ponderato mediante il coefficiente UBG, un valore di riferimento noto in tutti i sistemi, che indica chiaramente il consumo di foraggio delle diverse categorie di suini.

Il calcolo del valore limite specifico dell’azienda avviene automaticamente in base ai dati della rileva- zione dei dati strutturali. Tutte le aziende interessate devono stilare un elenco dei foraggi e un conteg- gio degli alimenti a tenore ridotto in sostanze nutritive come richiesto nel quadro dell’attuale pro- gramma sull’efficienza delle risorse «Foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto». Di conseguenza non vi sono cambiamenti rispetto all’attuale prassi, a parte il calcolo del valore limite. I suini detenuti in aziende d’estivazione sono esclusi dalla misura, poiché questa si applica soltanto per le aziende annuali (art. 70b LAgr).

Com’è stato il caso finora, si tiene conto delle restrizioni nel foraggiamento dei suini bio (aminoacidi di sintesi non ammessi, previsto foraggiamento integralmente bio con conseguente esclusione di compo- nenti del foraggio) attraverso un valore limite differenziato. La differenziazione avviene per categoria di animali e in base a una razione tipo per un foraggiamento integralmente bio. Le aziende bio ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica pos- sono far valere il valore limite più alto. In linea di principio, nell’alimentazione dei suini è auspicabile l’impiego di foraggio grezzo e di foraggio ottenuto in azienda che è disciplinato separatamente nelle pertinenti istruzioni. Anche il modo in cui gestire le aziende con considerevoli variazioni del numero di animali nel corso dell’anno (conversione dell’azienda) viene regolamentato separatamente nelle istru- zioni.

Sono previste le seguenti fasi di attuazione.

 Elaborazione della Guida Suisse-Bilanz, segnatamente del modulo complementare 6/7, nel 2022.  Programmazione e test di calcolo del valore limite specifico dell’azienda nei sistemi cantonali entro la rilevazione dei dati nel 2023.  Calcolo del valore limite specifico dell’azienda nei sistemi cantonali durante la rilevazione dei dati nel 2023 sulla scorta dell’effettivo determinante di suini (effettivo medio del 2022).  Per il controllo il valore limite specifico dell’azienda calcolato per l’anno di contribuzione viene confrontato con il risultato del conteggio degli alimenti a tenore ridotto in sostanze nutritive chiuso nell’anno di contribuzione (IMPEX o correzione lineare) nel 2023.

Allegato 7

Numeri 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 Contributo di base e contributo per le difficoltà di produzione

Per finanziare i nuovi tipi di contributi e la maggiore partecipazione nel quadro degli strumenti esi- stenti, viene anche ridotto il contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento, che subisce un taglio di 300 franchi passando a 600 franchi l’ettaro. Il contributo di base per le super- fici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità è ridotto di

150 franchi e scende a 300 franchi l’ettaro.

Affinché le modifiche non comportino una ridistribuzione dei pagamenti diretti tra le zone, il contributo per le difficoltà di produzione viene aumentato di 150 franchi l’ettaro nella zona collinare, di 210 fran- chi l’ettaro nella zona di montagna I e di 230 franchi l’ettaro ciascuna nelle zone di montagna II-IV. In questo modo la riduzione del contributo di base viene parzialmente compensata sull’insieme dell’azienda. Le aziende situate in zone ad altitudini maggiori non potranno praticamente partecipare ai nuovi contributi per i sistemi di produzione sulla superficie coltiva aperta e per le colture speciali.

La riduzione dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento è supportata dalla valutazione svolta in merito da Agroscope7, da cui è emerso che anche se i contributi per la sicurezza dell’approv- vigionamento subissero un taglio, la produzione di calorie diminuirebbe solo marginalmente.

7 Möhring, A., Mack, G., Zimmermann, A., Mann, S., & Ferjani, A. (2018): Evaluation Versorgungssicherheitsbeiträge. Schlus- sbericht. Agroscope Science, (66), 123.

Numero 5.5 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica L’importo del contributo è uguale a quello del contributo per l’agricoltura biologica di cui al numero 5.1.1 lettera a, ovvero 1 600 franchi l’ettaro. Da un lato, i prodotti non possono essere immessi sul mercato con label bio, dall’altro il versamento del contributo è limitato a 8 anni. Vige, inoltre, una du- rata d’impegno di 4 anni.

Numero 5.7 Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per orga- nismi utili Il contributo per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta ha lo stesso importo, pari a 3 300 franchi l’ettaro, del vigente contributo per maggese da rotazione e striscia su superficie coltiva. Gli importi dei contributi per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva e sulle colture perenni sono stati maggiorati di 800 franchi l’ettaro rispetto all’attuale contributo per le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili. Ciò è giustificato dalle seguenti ragioni: 1) le strisce per organismi utili non sono soltanto annuali, bensì anche pluriennali, 2) i costi delle miscele di sementi pluriennali sono più elevati di quelli delle miscele di sementi annuali.

Per le colture perenni il contributo è fissato a 4 000 franchi l’ettaro. È versato per la superficie delle strisce per organismi utili sulla coltura perenne. Almeno sul 5 per cento della superficie della coltura perenne devono essere predisposte strisce per organismi utili. Ciò significa che i 4 000 franchi l’ettaro sono versati per il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne. Esempio: per 2 ettari di vigneto, di cui il 5 per cento, ossia 0,1 ettari, è occupato da strisce per organismi utili viene versato un contributo di 400 franchi. L’importo più alto del contributo è motivato dal fatto che impiantare strisce per organismi utili sulla superficie occupata da colture perenni è più dispendioso che su quella coltiva aperta.

Numero 5.12 Contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo Il contributo per l’apporto ridotto di proteine è differenziato in funzione della superficie inerbita per vac- che da latte, pecore munte e capre munte nonché in base alla superficie inerbita per altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Ciò è giustificato dal fatto che è più dispendioso partecipare al programma per gli animali munti. Per il versamento le superfici dell’azienda sono suddivise propor- zionalmente in base alle UBG in superfici per vacche da latte, pecore munte e capre munte e in super- fici per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

Numero 5.14 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche L’aliquota del contributo è calcolata in base alla media dei parti delle vacche macellate computate sull’azienda. Il contributo è versato per l’effettivo determinante di animali detenuti in azienda e varia a seconda che si tratti di vacche da latte o altre vacche. Questa differenziazione è motivata dal fatto che gli animali della categoria altre vacche hanno mediamente una durata d’utilizzo maggiore.

Al contributo per vacche da latte si applica una maggiorazione lineare da 10 franchi per UBG per 3 parti a 200 franchi per UBG per 7 parti. Anche alle aziende con una media superiore a 7 parti nella ca- tegoria vacche da latte vengono versati 200 franchi per UBG. Per il calcolo del contributo è determi- nante il numero di UBG di vacche da latte ai sensi dell’articolo 36 OPD (effettivo determinante di ani- mali, effettivo dell’anno precedente).

Al contributo per altre vacche si applica una maggiorazione lineare da 10 franchi per UBG per 4 parti a 200 franchi per UBG per 8 parti. Anche alle aziende con una media superiore a 8 parti nella categoria altre vacche vengono versati 200 franchi per UBG. Per il calcolo del contributo è determinante il nu- mero di UBG di altre vacche ai sensi dell’articolo 36 OPD (effettivo determinante di animali, effettivo dell’anno precedente).

Allegato 8

Le diverse riduzioni concernenti i contributi per i sistemi di produzione introdotti ex novo o rivisti sono ridefinite in modo uniforme. Il criterio applicato è che in caso di infrazione si procede a una riduzione del 200 per cento dei contributi per la superficie interessata. Anche l’aspetto della durata d’impegno è disciplinato in modo uniforme. Alla prima notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione nel corso della durata d’impegno ai sensi dell’articolo 100 capoverso 3 i pagamenti diretti non subiscono alcuna ridu- zione.

Per il nuovo contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e pascolo le prescrizioni in ma- teria di riduzioni ricalcano quelle previste per i contributi URA. Le prescrizioni sulle riduzioni concer- nenti la quota minima di superficie di pascolo (2.9.4.g) vengono inoltre adeguate alle nuove disposi- zioni dell’allegato 6. La riduzione di cui al numero 2.9.5 lettera a regolamenta il caso in cui si consta- tino infrazioni in una categoria di animali della specie bovina nel «normale» programma URA. Ciò con- sente di sanzionare l’inosservanza dell’articolo 75a capoverso 4.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

La Confederazione adeguerà i suoi sistemi informatici (AGIS, Acontrol, Servizio di calcolo dei contri- buti SCC) e questo comporterà un onere in termini di risorse umane e finanziarie. La Confederazione continuerà a mettere a disposizione dei Cantoni un SCC.

Nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridure il rischio associato all’uso di pesticidi» e a se- guito delle modifiche della LAgr adottate dal Parlamento, l’UFAG deve elaborare disposizioni a livello di ordinanza, metterle in atto e assicurarne l’applicazione. Per quanto concerne gli obiettivi di ridu- zione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari, si dovrà sviluppare una serie di indicatori per calcolare e controllare il loro raggiungimento. Inoltre, con la decisione del Parlamento d’introdurre un obbligo di comunicazione relativo alle forniture di foraggio concentrato e concimi nonché all’impiego di prodotti fitosanitari per scopi professionali e commerciali dovrà essere sviluppato un sistema d’informazione per la raccolta e la gestione dei dati. Infine si dovrà procedere alla raccolta, all’analisi e all’assicura- zione della qualità di questi dati. Per quanto concerne le nuove misure nell’ambito dei contributi per i sistemi di produzione, si dovrà rafforzare il sostegno, la consulenza e l’accompagnamento dei Can- toni, del settore e delle organizzazioni professionali per incrementare la partecipazione degli agricoltori alle misure proposte e conseguire gli obiettivi fissati agli articoli 6a e 6b LAgr. Per svolgere questi nuovi compiti saranno necessarie risorse supplementari.

1.4.2 Cantoni

Il dispendio esecutivo per l’attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei vegetali nell’am- bito della PER aumenterà. Basti pensare ai controlli delle misure volte a ridurre la deriva e il dilava- mento. Inoltre, è probabile che crescerà il numero di autorizzazioni speciali rilasciate dai servizi canto- nali segnatamente per principi attivi a più alto potenziale di rischio.

Nel quadro del presente pacchetto di ordinanze, in relazione ai contributi per i sistemi di produzione è prevista l’attuazione di 13 programmi o provvedimenti singoli. 6 di questi esistono già e sono rivisti. L’attuazione delle misure richiede una serie di adeguamenti unici dei sistemi informatici cantonali per il 2023 che comportano dei costi. Inoltre le misure devono essere inserite nel sistema di controllo in fun- zione del rischio dei Cantoni. Ciò presuppone adeguamenti a livello di coordinamento dei controlli. Il controllo dei nuovi contributi per i sistemi di produzione comporterà una maggiore spesa per i servizi cantonali dell’agricoltura e per le organizzazioni di controllo. Il controllo dell’esigenza relativa alla quota minima di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva avviene automati- camente nei sistemi informatici cantonali che devono essere adeguati.

I sistemi di calcolo sono semplificati grazie alla soppressione della limitazione per USM e di quella dei contributi SPB QI.

1.4.3 Economia

A. Agricoltura

Gli effetti sull’agricoltura del pacchetto di ordinanze concernente l’attuazione dell’iniziativa parlamen- tare 19.475 (PO Iv.Pa.) sono stati stimati da Agroscope con il modello settoriale basato su agenti SWISSland che, a determinate condizioni quadro di politica agricola e attraverso proiezioni di prezzo esogene, ottimizza il reddito aziendale delle circa 3000 aziende contabilizzate della Svizzera8. L’ana- lisi si è concentrata sulla possibile evoluzione dell’agricoltura con il mantenimento dell’attuale politica agricola (riferimento) e sui cambiamenti indotti dal PO Iv.Pa. Il modello permette di simulare gli effetti su diversi settori quali detenzione degli animali, utilizzo delle superfici, produzione, formazione del red- dito, evoluzione strutturale e perdite di sostanze nutritive fino al 2026 (2019 = anno di base).

In linea di principio si parte dall’ipotesi esogena di un’evoluzione dei prezzi analoga a quella prevista dall’OCSE. In campicoltura è stato calcolato che l’attuazione della rinuncia a insetticidi e fungicidi comporterà un rincaro dei prezzi del 10 per cento e che in combinazione con la rinuncia a erbicidi si avrà un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli pari complessivamente al 20 per cento. Inoltre è stato ipotizzato un rincaro del 5 per cento per la frutta e l’uva nel caso di una partecipazione al programma «gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica» nonché per il latte nel caso di una partecipazione al programma «contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimenta- zione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo» (entrambi i livelli). Per i consumi inter- medi e gli investimenti in entrambi gli scenari si prevede un lieve aumento dei prezzi. I pagamenti di- retti della Confederazione si basano sui limiti di spesa agricoli per gli anni 2022-2025 approvati dal Parlamento.

I risultati dei calcoli mostrano che i cambiamenti indotti dal PO Iv.Pa. che si registreranno nel modello di produzione dell’agricoltura svizzera fino al 2026 saranno moderati. Il volume di latte commercializ- zato aumenterà di quasi il 4 per cento tra il 2019 e il 2026 (riferimento: +6%). In entrambi gli scenari la produzione di carne seguirà un andamento stabile e le unità di bestiame grosso detenute segneranno un lieve calo (-1%). Con il PO Iv.Pa. la superficie coltiva aperta aumenterà del 5 per cento (riferimento: -1%). A fronte di una crescente partecipazione ai contributi per i sistemi di produzione con la rinuncia completa o parziale a prodotti fitosanitari e con la conseguente diminuzione delle rese, si prevede una flessione della produzione campicola, fatta eccezione per le patate. Il grado di autoapprovvigiona- mento lordo nel 2026 ammonterà al 54,2 per cento con una crescita demografica stabile (riferimento: 57,6%). Ciò è riconducibile essenzialmente al calo delle rese campicole dovuto alla crescente parteci- pazione al contributo per i sistemi di produzione per la rinuncia a prodotti fitosanitari. Va osservato che lo sviluppo tecnologico è rappresentato solo parzialmente nel modello e quindi il calo della produzione è tendenzialmente sovrastimato. La soppressione del margine di errore del 10 per cento nel bilancio delle sostanze nutritive non ha alcuna ripercussione sostanziale sulla produzione poiché eliminando il margine di tolleranza si crea un incentivo per un impiego più efficiente dei concimi.

Il valore della produzione dell’agricoltura nel 2026 ammonterà a 11,2 miliardi di franchi (+1,8% vs. 2019). Sul versante dei costi il modello delinea un leggero aumento (+0,5%) entro il 2026. Le altre sovvenzioni (tra cui i pagamenti diretti) resteranno stabili nel complesso. Tra il 2019 e il 2026 il reddito settoriale netto aumenterà di circa 100 milioni di franchi, ossia del 3 per cento (riferimento: +5%). Se- condo i calcoli con SWISSland il numero di aziende segnerà un calo annuo medio pari all’1,5 per cento. La cessazione dell’attività continuerà ad avvenire prevalentemente in concomitanza con il pas-

8 Cfr. www.agroscope.admin.ch > Temi > Economia e Tecnologia > Socioeconomia

saggio generazionale. Tenendo conto dell’evoluzione strutturale calcolata dal modello, il reddito agri- colo aziendale passerà da 74 200 franchi nel 2019 a 82 500 franchi nel 2026, segnando una crescita dell’11,2 per cento (riferimento: +12,6%).

Di seguito viene illustrato l’effetto degli adeguamenti operati sui contributi per i sistemi di produzione sul contributo di copertura, prendendo come esempio alcune misure in tale ambito. Per poter effet- tuare una stima per quanto possibile realistica, è stata scelta una misura già esistente nel settore della produzione vegetale che nel PO Iv.Pa. viene rivista. Nello specifico è stata analizzata la misura «ri- nuncia a fungicidi, insetticidi e regolatori della crescita» (rielaborazione dei contributi per la produzione estensiva) combinata con la nuova misura «rinuncia a erbicidi» per le colture cereali panificabili e da foraggio, semi oleosi, barbabietole da zucchero e patate. Partendo dalle rese PER e dai prezzi attuali nonché ipotizzando minori rese, i possibili maggiori ricavi dovuti a bonus sui prezzi (come nel caso delle ipotesi utilizzate per i calcoli a modello di SWISSland), ai nuovi contributi per i sistemi di produ- zione e alle variazioni dei costi di produzione, è stato analizzato l’andamento dei contributi di coper- tura delle diverse colture. I risultati sono stati ponderati per ettaro secondo la partecipazione prevista. Con i nuovi contributi per i sistemi di produzione i contributi di copertura per tutte le colture aumente- ranno mediamente di 1 000 franchi l’ettaro. Sebbene la rinuncia all’impiego di prodotti fitosanitari com- porti perdite di resa (ca. 600 fr./ha), i minori ricavi sono tuttavia più che compensati attraverso i minori costi di produzione per i mezzi di produzione (ca. 300 fr./ha), i contributi per i sistemi di produzione previsti (ca. 750 fr./ha) e i maggiori ricavi realizzabili sul mercato (550 fr./ha). I fondi trasferiti dai contri- buti per la sicurezza dell’approvvigionamento, dai contributi per l’efficienza delle risorse e da quelli di transizione ai contributi per i sistemi di produzione (230 mio. fr./anno) contribuiscono a coprire i minori ricavi e i maggiori costi correlati alla rielaborazione dei contributi per i sistemi di produzione.

B. Gestori

Per adempiere la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, i gestori devono soddisfare un nu- mero di esigenze maggiore rispetto a oggi. Particolarmente interessate sono le aziende campicole e quelle con colture speciali visto che devono rispettare anche le esigenze supplementari in relazione all’impiego di prodotti fitosanitari e la quota minima di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva. Devono adottare, ad esempio, misure per ridurre la deriva e il dilavamento. Inoltre, la gamma di prodotti fitosanitari consentiti è più ristretta che in passato, il che rende più difficile la protezione dei vegetali e aumenta il rischio che gli organismi sviluppino resistenze ai principi attivi restanti.

I gestori hanno a disposizione una gamma di programmi complessivamente più vasta nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione. Informarsi su queste novità richiede un dispendio iniziale a cui si aggiungerà quello generato dalla partecipazione ai programmi. È altresì previsto un calo complessivo delle rese. Ciò tange in particolare le aziende campicole e quelle con colture speciali. Una difesa fito- sanitaria ridotta può ripercuotersi negativamente sulle rese e sulla qualità del raccolto. Spesso le mi- sure alternative per la protezione dei vegetali sono meno efficaci e comportano un carico di lavoro maggiore (p.es. lotta meccanica alle malerbe). Per alcuni programmi sono necessarie ulteriori registra- zioni come, ad esempio, l’allestimento del bilancio dell’humus. Nell’ambito del programma sull’apporto ridotto di proteine le aziende non devono più calcolare il bilancio foraggero e quindi devono sostenere un onere amministrativo minore.

Il programma sulla durata d’utilizzo prolungata delle vacche non comporta alcun dispendio supple- mentare per i gestori poiché ai fini dell’esecuzione i dati BDTA già disponibili vengono trasmessi auto- maticamente ai sistemi d’informazione cantonali. Serve, invece, una nuova applicazione per valutare i dati BDTA e metterli a disposizione dei Cantoni e dei gestori. Questa nuova applicazione va finanziata dalla Confederazione.

C. Ripartizione dei mezzi finanziari

Le uscite previste per i pagamenti diretti, secondo i limiti di spesa 2022-2025, ammontano a 2 812 mi- lioni di franchi l’anno e rimangono pressoché allo stesso livello del 2019. La tabella seguente riporta una stima dell’evoluzione delle uscite per i singoli tipi di pagamenti diretti, sulla base delle aliquote di cui all’allegato 7 OPD e di ipotesi sulla partecipazione ai singoli tipi di pagamenti diretti. I calcoli sulla ripartizione dei mezzi finanziari sono stati effettuati sulla base di dati aziendali (superfici, animali, ecc.) del 2019 contenuti nel sistema d’informazione sulla politica agricola (AGIS).

I contributi per i sistemi di produzione, nuovi e rivisti, e la crescita della partecipazione agli altri tipi di contributi sono finanziati principalmente attraverso la riduzione dei contributi per la sicurezza dell’ap- provvigionamento e dei contributi per l’efficienza delle risorse. Per la partecipazione e il fabbisogno di fondi si ipotizza una diminuzione nel 2023 seguita da un incremento annuo. La crescita della parteci- pazione continuerà a essere compensata attraverso il contributo di transizione. Questo aumenterà nel 2023 rispetto agli anni precedenti per poi subire una diminuzione costante. L’aumento è riconducibile al fatto che il programma per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche entrerà in vigore soltanto nel 2024.

(in mio. fr.) 2019 2023 2025

Contributi per la sicurezza dell’approvvi- 1 081 919 919 gionamento

Contributi per il paesaggio rurale 528 528 528

Contributi per la biodiversità 417 435 447

Contributo per la qualità del paesaggio 146 146 146

Contributi per i sistemi di produzione 489 596 721  contributo per l’agricoltura biologica 60 74 80  contributo per la produzione estensiva 35  rinuncia a PF in campicoltura 41 50  rinuncia a insetticidi e acaricidi in orti- 1 2 coltura e nella coltivazione di bacche  rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungi- 3 4 cidi dopo la fioritura  gestione di colture perenni con mezzi 3 6 ausiliari conformi all’agricoltura biolo- gica  rinuncia a erbicidi in campicoltura e 19 30 nelle colture speciali  strisce per organismi utili 5 9  bilancio dell’humus 4 20  copertura del suolo e lavorazione ri- 26 41 spettosa del suolo  impiego efficiente dell’azoto 1 3  contributo SSRA 86 86 86  contributo URA 196 216 230  produzione di latte e carne basata sulla 112 superficie inerbita  apporto ridotto di proteine nell’alimen- 117 120 tazione di animali da reddito che con- sumano foraggio grezzo  durata d’utilizzo prolungata delle vac- 40 che

Contributi per l’efficienza delle risorse 37 5 4 OPD  procedimenti di spandimento a basse 14 emissioni  lavorazione rispettosa del suolo 16  impiego di una tecnica d’applicazione 2 2 precisa  riduzione dei prodotti fitosanitari 2  foraggiamento scaglionato di suini 3 3 4 Programmi sulle risorse giusta gli articoli 22 22 22 77a/b LAgr e contributi per la protezione delle acque giusta l’art. 62a LPAc

Contributo di transizione 92 161 25

Totale 2 812 2 812 2 812

Contributi per i sistemi di produzione

Gli attuali contributi per l’agricoltura biologica vengono ripresi senza apportarvi alcuna modifica. Data la crescita della partecipazione le uscite aumenteranno, attestandosi a circa 80 milioni di franchi l’anno entro il 2025. Per i nuovi contributi per i sistemi di produzione in campicoltura e nelle colture speciali entro il 2025 serviranno presumibilmente 165 milioni di franchi l’anno. Il nuovo contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche e il nuovo contributo per il pascolo faranno crescere il fabbisogno di fondi per i contributi per i sistemi di produzione per gli animali da reddito, i quali, stando alle stime, en- tro il 2025 saliranno a 476 milioni di franchi l’anno (incl. il contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo). Nel complesso, i contributi per i sistemi di produzione aumenteranno a circa 721 milioni di franchi entro il 2025.

Altri contributi

Data la riduzione del contributo di base per la sicurezza dell’approvvigionamento e la parallela mag- giorazione dei contributi per le difficoltà di produzione, i contributi per la sicurezza dell’approvvigiona- mento diminuiranno di 162 milioni di franchi attestandosi a 919 milioni di franchi. Ai contributi per il paesaggio rurale e per la qualità del paesaggio non vengono apportate modifiche e restano stabili. Per quanto concerne i contributi per la biodiversità, la nuova esigenza relativa alle superfici per la promo- zione della biodiversità sulla superficie coltiva e un aumento della partecipazione comporteranno un incremento dei fondi necessari entro il 2025 a circa 447 milioni di franchi. Il contributo di transizione passerà da 161 (2023) a 25 milioni di franchi (2025).

Ripartizione dei pagamenti diretti per zona

I fondi disponibili per i pagamenti diretti nei limiti di spesa 2022-2025 sono pressoché gli stessi rispetto agli anni precedenti. Mediante i nuovi contributi per i sistemi di produzione si punta a ridurre il rischio associato ai prodotti fitosanitari e le perdite di azoto e fosforo. Le superfici interessate dai nuovi contri- buti si trovano soprattutto nella regione di pianura. Le modifiche dell’ordinanza sui pagamenti diretti non devono provocare un trasferimento dei fondi impiegati dalla regione di pianura a quella di monta- gna. Ciò è assicurato grazie a un aumento del contributo per le difficoltà di produzione; la maggiora- zione delle aliquote del contributo garantisce che la ripartizione dei pagamenti totali complessivi tra la regione di pianura e quella di montagna nel 2025 rimanga pressoché invariata rispetto al 2019. Nel grafico seguente il totale dei pagamenti diretti ammonta a circa 2,62 miliardi di franchi. I pagamenti di-

retti restanti nel credito disponibile pari a circa 2,8 miliardi di franchi sono versati alle aziende di estiva- zione e alle aziende con pascoli comunitari. I pagamenti diretti erogati a queste aziende non subi- scono variazioni rispetto a oggi.

Totale pagamenti diretti per zona 1'200

1'000

Mio. fr.

200 1'035.8 361.6 320.9 444.5 269.3 188.1 1'034.5 362.4 321.6 444.6 268.7 188.2 - Pianura Collina Montagna 1 Montagna 2 Montagna 3 Montagna 4

2019 2025

Attraverso i contributi supplementari in campicoltura e nelle colture speciali i corrispettivi tipi di azienda riceveranno, in media, pagamenti diretti più elevati perché adempiono esigenze più severe, mentre le aziende specializzate nella detenzione di animali ubicate nella regione di pianura ne riceveranno meno. Alle aziende combinate verranno erogati mediamente gli stessi pagamenti diretti che percepi- scono attualmente.

D. Stima dell’impatto ambientale delle varie misure

La tabella seguente riporta un elenco delle varie misure proposte nell’ambito dei pagamenti diretti e il rispettivo contributo al conseguimento degli obiettivi di riduzione. Alla fine della tabella sono elencate altre misure che non rientrano nella proposta di modifica dell’ordinanza sui pagamenti diretti, ma che comunque contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. Anche l’attuazione del piano d’azione sui prodotti fitosanitari concorre a tale scopo. Infine, le categorie sono altresì tenute ad adottare diretta- mente misure volte a ridurre le perdite di sostanze nutritive e i rischi associati ai prodotti fitosanitari.

Riduzione Riduzione delle Riduzione dei rischi Osservazioni delle perdite perdite di fo- associati ai prodotti di azoto (t sforo (t P/anno) fitosanitari N/anno) Valore di riferimento (2014/16) 97’344 6’087 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate Soppressione del margine di errore 2’250 1’000 - del 10% nel bilancio delle sostane nu- (2.3%) (16.4%) tritive Min. 3,5% di superfici per la promo- 559 124 Risparmio del 2.5% del Questo elemento pro- zione della biodiversità sulla superficie (0.6%) (2.0%) volume totale di PF im- muove gli organismi coltiva piegato attualmente in utili e pertanto contri- campicoltura; l’effetto buisce alla riduzione sulla riduzione dei ri- dell’impiego di PF. schi dipende dai poten- Questo effetto non è ziali di rischio dei prin- stato tenuto in conside- cipi attivi che non ven- razione nella stima; gono più utilizzati. sono disponibili i risul- tati di ricerche concer- nenti l’effetto degli ele-

Riduzione Riduzione delle Riduzione dei rischi Osservazioni delle perdite perdite di fo- associati ai prodotti di azoto (t sforo (t P/anno) fitosanitari N/anno) menti fioriti sugli orga- nismi utili, ma non quelli concernenti la potenziale riduzione dei prodotti fitosanitari Misure per la riduzione della deriva e - - 75% per gli habitat se- del dilavamento minaturali. Per le ac- que superficiali meno del 75%, perché esi- stono ancora altre vie di immissione, p.es. i piazzali di lavaggio. Divieto di principi attivi ad alto poten- - - 50% per le acque su- L’obiettivo della ridu- ziale di rischio per le acque superficiali perficiali e quelle sot- zione dei rischi pari al e quelle sotterranee terranee 50% può essere par- zialmente raggiunto anche con la revoca dell’autorizzazione di determinati principi at- tivi. L’effetto nel quadro della PER dipende dalla disponibilità di al- ternative. Contributi per la biodiversità Cereali in file distanziate Effetto considerato nella misura PER «Min. 3,5% di superfici Impiego di PF e con- per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva» cimi consentito Contributi per i sistemi di produ- zione Contributo per la rinuncia a prodotti fi- - - tosanitari in campicoltura Contributo per la rinuncia a insetticidi - - e acaricidi in orticoltura e nella coltiva- zione di bacche Importante, ma è prati- L’effetto sulla riduzione Contributo per la rinuncia a insetticidi, - - camente impossibile dei rischi dipende dalla acaricidi e fungicidi dopo la fioritura stimare l’effetto sulla ri- partecipazione degli Contributo per la gestione di colture - - duzione dei rischi. agricoltori e dai poten- perenni con mezzi ausiliari conformi ziali di rischio dei prin- all’agricoltura biologica cipi attivi che non ven- Contributo per la rinuncia a erbicidi in - - gono più utilizzati. campicoltura e nelle colture speciali Contributo per la biodiversità funzio- Effetto considerato nella misura PER «Min. 3,5% di superfici nale sotto forma di un contributo per per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva» strisce per organismi utili Contributo per il bilancio dell’humus Nessuna indi- Nessuna indica- - Effetto positivo sulla cazione zione fertilità del suolo e sul Contributo per una copertura ade- Nessuna indi- Nessuna indica- - tenore in humus. Non guata del suolo cazione zione quantificabile a livello Contributo per la lavorazione rispet- Nessuna indi- Nessuna indica- - nazionale in particolare tosa del suolo cazione zione data la degradazione a lungo termine dell’hu- mus nei suoli organici Contributo per misure per il clima sotto 62 0 - forma di un contributo per l’impiego ef- (0.1%) ficiente dell’azoto Contributo per il pascolo Nessuna indi- 0 - Il pascolo riduce le cazione emissioni di ammo- niaca ma non si riper- cuote direttamente sulla dimensione del bilancio secondo il me- todo OSPAR Contributo per l’apporto ridotto di pro- 1’016 Nessuna indica- - Effetto sul P attual- teine nell’alimentazione di animali da (1.0%) zione mente non quantifica- reddito che consumano foraggio bile grezzo

Riduzione Riduzione delle Riduzione dei rischi Osservazioni delle perdite perdite di fo- associati ai prodotti di azoto (t sforo (t P/anno) fitosanitari N/anno) Contributo per la durata d’utilizzo pro- 1’270 Nessuna indica- - Effetto sul P attual- lungata delle vacche (1.3%) zione mente non quantifica- bile Contributi per l’efficienza delle ri- sorse Foraggiamento scaglionato di suini 800 Nessuna indica- - (0.8%) zione Tecnica precisa d’applicazione - - Nessuna indicazione Totale9 5’957 1’124 (6.1%) (18.4%) Fuori dal pacchetto di ordinanze Iv.Pa 19.475 Obbligo di stoccaggio e spandimento 1’500 0 - di liquame a basse emissioni di am- (1.5%) moniaca (OIAt) Promozione di metodi di produzione 67 0 - particolarmente rispettosi dell’am- (0.1%) biente nel quadro dei miglioramenti strutturali Totale II 7’524 1’124 - (7.7%) (18.4%)

Alcune misure contribuiscono anche a ridurre le emissioni di gas serra e quindi al raggiungimento de- gli obiettivi climatici. Tra queste rientrano la durata d’utilizzo prolungata delle vacche, l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, il foraggiamento scaglionato di suini e l’abolizione del margine d’errore nel bilancio delle sostanze nutritive.

Anche i calcoli in base al modello SWISSland forniscono alcune indicazioni sull’impatto ambientale. Le cifre relative al calo delle eccedenze di azoto sono dello stesso ordine di grandezza di quelle riportate nella tabella precedente. Ciò è riconducibile al fatto che l’input di azoto nel primario associato ai con- cimi minerali, ai foraggi nonché alla fissazione e al deposito segna una diminuzione nettamente più marcata dell’output di azoto nei prodotti agricoli. L’impatto ambientale della misura “Apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo” sarà ancora analiz- zato in modo approfondito.

I calcoli di modello mostrano anche una notevole crescita della partecipazione ai contributi per i si- stemi di produzione per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura e nelle colture speciali. La su- perficie coltiva gestita rinunciando completamente o parzialmente a prodotti fitosanitari passa da 86'000 ettari nel 2019 a 152'000 ettari nel 2026 (+76%), che equivale a più della metà della superficie coltiva aperta. In frutticoltura le superfici gestite con mezzi ausiliari biologici raggiungono una quota superiore a un terzo. Le vendite di prodotti fitosanitari segnano complessivamente una diminuzione di quasi il 20 per cento.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

La nuova regolamentazione proposta concerne misure per il sostegno interno che la Svizzera deve notificare all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). È pertanto necessario garantire la com- patibilità delle misure con il diritto internazionale, in particolare con l’Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e con i rispettivi allegati 1A.3 (Accordo sull’agricol- tura) e 1A.13 (Accordo sulle sovvenzioni).

9 Onde poter fare la somma degli effetti delle singole misure, nella tabella sono indicati solo quelli diretti. Per il

suo effetto indiretto supplementare, a una singola misura potrebbe essere attribuito un effetto maggiore nella sfera di influenza di un’altra misura.

Secondo l’Accordo sull’agricoltura dell’OMC va fatta una distinzione tra misure di sostegno distorsive del mercato (Amber Box) e misure di sostegno disgiunte, senza effetti sulla produzione o sui mercati internazionali (Green Box). Nell’allegato 2 dell’Accordo sono descritte in modo esaustivo le condizioni che devono adempiere le misure di politica agricola affinché siano considerate poco o per nulla distor- sive della produzione e, di conseguenza, conformi ai criteri della Green Box. I pagamenti ecologici e quelli nel quadro dei programmi di aiuto regionale rientrano nella Green Box soltanto se il loro importo non supera i maggiori costi o il minor reddito cui sono confrontati gli agricoltori in ragione dell’applica- zione delle norme. L’aumento dei contributi per le difficoltà di produzione ai fini della compensazione interregionale potrebbe far sì che questi pagamenti non adempiano più i criteri della Green Box e deb- bano essere trasferiti nell’Amber Box. I pagamenti che rientrano nella categoria Amber Box non vio- lano gli impegni nell’ambito del diritto commerciale internazionale assunti dalla Svizzera in seno all’OMC, ma sottostanno a una limitazione del budget. Le misure proposte possono essere attuate en- tro questa limitazione. Gli adeguamenti minimi delle altre misure esistenti (p.es. impianto di strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni) non comportano alcuna modifica dell’attuale notifica all’OMC.

Per quanto riguarda il nuovo programma per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, la deroga per il foraggio ricco di proteine è strutturata in modo che, di fatto, può essere applicata soltanto per quelli acquistati all’interno del Paese e non per quelli importati. Anche se il testo dell’ordinanza non esclude esplicitamente l’importazione di foraggio, questa misura, per il modo in cui è strutturata, potrebbe essere considerata da altri membri dell’OMC una sovvenzione vietata condizionata alla sostituzione delle importazioni (art. 3.1(b) dell’Accordo sulle sovvenzioni).

1.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023. È fatto salvo il programma «durata d’utilizzo prolungata delle vacche» che entra in vigore il 1° gennaio 2024 poiché sono necessari ulteriori adeguamenti a livello informatico che richiederanno più tempo.

1.7 Basi legali

Articoli 70 capoverso 2, 70a capoversi 3-5, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3 della legge sull’agricoltura.

Allegato:

Vollzugshilfe Merkblatt Nr. 6 Aide à l'exécution Feuille d'information n°6 Guida d'applicazione del Promemoria n. 6

Datum: April 2021 Von: BLW / OFAG / UFAG Für: Kopie an:

Flächenkatalog / Beitragsberechtigung der Flächen 2023, Stand Vernehmlassung

Catalogue des surfaces / Surfaces donnant droit aux contributions 2023, version de la consultation

Catalogo delle superfici / Superfici che danno diritto ai contributi 2023, stato consultazione

Legende / légende / legenda

Abkürzung Bezeichnung Description Descrizione raccourci scorciatoia KL Offenhaltung Offenhaltungsbeitrag contribution pour le maintien d’un paysage contributo per la preservazione dell’apertura ouvert del paesaggio KL Hang Hangbeitrag contribution pour surfaces en pente contributo di declività KL Steillagen Steillagenbeitrag contribution pour surfaces en forte pente contributo per le zone in forte pendenza KL Rebhang Hangbeitrag Rebflächen contribution pour surfaces viticoles en pente contributo di declività per i vigneti VS Basis Basisbeitrag Versorgungssicherheit sécurité de l’approvisionnement, contribution sicurezza dell’approvvigionamento, contributo de base di base VS Erschwernis Produktionserschwernisbeitrag contribution pour la production dans des con- contributo per le difficoltà di produzione ditions difficiles VS oAF/DK Beitrag für offene Ackerfläche und Dau- contribution pour terres ouvertes et cultures contributo per la superficie coltiva aperta e per erkulturen pérennes le colture perenni VS Einzelkultur Einzelkulturbeiträge contributions à des cultures particulières contributi per singole colture GZ Getreidezulage Getreidezulage supplément pour les céréales supplemento per i cereali BD Qualität Qualitätsbeitrag contribution pour la qualité contributo per la qualità BD Netz Vernetzungsbeitrag contribution pour la mise en réseau contributo per l‘interconnessione BD GiwR Getreide in weiter Reihe céréales en rangées larges cereali in file distanziate PS Bio Biobeitrag contribution pour l’agriculture biologique contributo per l’agricoltura biologica PS Verzicht PSM Acker Beitrag für den Verzicht auf Pflanzen- contribution pour le non-recours aux produits contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari schutzmittel im Ackerbau phytosanitaires dans les grandes cultures in campicoltura PS Verzicht Insektizide Beitrag für den Verzicht auf Insektizide contribution pour le non-recours aux insecti- contributo per la rinuncia a insetticidi e acari- und Akaridzide und Akarizide im Gemüse- und Beeren- cies et aux acaricides dans les cultures ma- cidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche anbau raîchères et les cultures de petits fruits PS Verzicht PSM nach Beitrag für den Verzicht auf Insektizide, contribution pour le non-recours aux insecti- contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi der Blüte Akarizide und Fungizide nach der Blüte cies, aux acaricides et aux fongicides après e fungicidi dopo la fioritura la floraison PS Biomittel Parzelle Beitrag für die Bewirtschaftung von Dau- contribution pour l’exploitation de cultures pé- contributo per la gestione di colture perenni erkulturen mit Hilfsmitteln nach der bio- rennes avec des intrants conformes à l’agri- con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura bio- logischen Landwirtschaft culture biologique logica

Ordinanza sui pagamenti diretti

PS Verzicht Herbizide Beitrag für den Verzicht auf Herbizide im contribution pour le non-recours aux herbi- contributo per la rinuncia a erbicidi in campicol- Ackerbau und in Spezialkulturen cides dans les grandes cultures et les cul- tura e nelle colture speciali tures spéciales PS Nützlingsstreifen Beitrag für den Nützlingsstreifen contribution pour les bandes végétales pour contributo per strisce per organismi utili organismes utiles PS Humusbilanz Beitrag für die Humusbilanz contribution pour le bilan d’humus contributo per il bilancio dell’humus PS Bodenbedeckung Beitrag für eine angemessene Bede- contribution pour une couverture appropriée contributo per una copertura adeguata del ckung des Bodens du sol suolo PS Bodenbearbeitung Beitrag für die schonende Bodenbear- contribution pour des techniques culturales contributo per la lavorazione rispettosa del beitung préservant le sol suolo PS Stickstoffeinsatz Beitrag für einen effizienten Stickstoffe- contribution pour l’utilisation efficiente d’azote contributo per l’impiego efficiente dell’azoto insatz PS Proteinzufuhr RGVE Beitrag für die reduzierte Proteinzufuhr contribution pour l’apport réduit en protéines contributo per l’apporto ridotto di proteine zur Fütterung raufutterverzehrender dans l’alimentation des animaux de rente nell’alimentazione di animali da reddito che Nutztiere consommant du fourrage grossier consumano foraggio grezzo LQ Landschaftsqualitätsbeiträge contribution à la qualité du paysage contributo per la qualità del paesaggio S Spezialkultur culture spéciale cultura speciale BFF Biodiversitätsförderfläche anrechenbar surfaces de promotion de la biodiversité im- superficie per la promozione della biodiversità und beitragsberechtigt putables et donnant droit à des contributions computabile e avente diritto a contributi BFF a Biodiversitätsförderfläche anrechenbar surfaces de promotion de la biodiversité im- superficie per la promozione della biodiversità aber nicht beitragsberechtigt putables mais ne donnant pas droit à des computabile ma non avente diritto a contributi contributions PSB a Produktionssystembeitrag, anrechenbar contribution au système de production, impu- contributo per i sistemi di produzione, compu- an Biodiversitätsförderfläche table aux surfaces de promotion de la biodi- tabile sulla superficie per la promozione della versité biodiversità X Beiträge werden ausgerichtet sofern An- les contributions sont versées si les exi- i contributi vengono versati se sono adempiute forderungen erfüllt sind gences sont remplies le condizioni X/B Beitrag je Baum contribution par arbre contributo per albero (X/B) Beitrag je Baum, projektbezogen contribution par arbre, lié au projet contributo per albero, riferito al progetto (X) Einschränkung der Berechtigung, siehe limitation du droit aux contributions; cf. note limitazione del diritto, cfr. la rispettiva nota a jeweilige Fussnote in der letzten Spalte de pied de page dans la dernière colonne piè di pagina nell’ultima colonna ½ 1/ des Basisbeitrages, ganzer Beitrag für moitié de la contribution de base, contribution metà contributo di base, contributo intero per Produktionserschwernis entière pour les conditions de production diffi- le difficoltà di produzione ciles

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

I Ackerfläche / Terres ouvertes / Superficie coltiva aperta

501 Sommergerste Orge de printemps Orzo primaverile X X X X X X X X X X X X X X

502 Wintergerste Orge d’automne Orzo autunnale X X X X X X X X X X X X X X

504 Hafer Avoine Avena X X X X X X X X X X X X X X

505 Triticale Triticale Triticale X X X X X X X X X X X X X X

506 Mischel Futterge- Méteil de céréales Miscela di cereali da fo- X X X X X X

X X X X X X X X treide fourragères raggio

507 Futterweizen gemäss Blé fourrager selon la Frumento da foraggio

Sortenlist swiss gra- liste swiss granum giusta la lista delle va- X X X X X X X X X X X X X X num rietà di swiss granum

508 Körnermais Maïs grain Mais da granella X X X X X X X X X X X

509 Reis Riz Riso X X X X X X X X X X X X X

511 Emmer, Einkorn Amidonnier, engrain Farro, piccola spelta X X X X X X X X X X X X X X

512 Sommerweizen Blé de printemps (sans Frumento primaverile

(ohne Futterweizen le blé fourrager de la (escl. il frumento da fo- X X X X X X X X X X X X X X der Sortenliste swiss liste swiss granum) raggio di swiss granum) granum)

513 Winterweizen (ohne Blé d’automne (sans le Frumento autunnale

Futterweizen der Sor- blé fourrager de la liste (escl. il frumento da fo- X X X X X X X X X X X X X X tenliste swiss gra- swiss granum) raggio di swiss granum) num)

514 Roggen Seigle Segale X X X X X X X X X X X X X X

515 Mischel Brotgetreide Méteil de céréales pa- Miscela di cereali panifi-

X X X X X X X X X X X X X X nifiables cabili

516 Dinkel Epeautre Spelta X X X X X X X X X X X X X X

519 Saatmais (Vertrag- Semences de maïs Mais da semina (coltiva-

X X X X X X X X X X X X sanbau) (contrat de culture) zione contrattuale)

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

521 Silo- und Grünmais Maïs d'ensilage et Mais da insilamento e X X X X X

X X X X X X maïs vert verde

522 Zuckerrüben Betteraves sucrières Barbabietole da zuc- X X X X X

X X X X X X X X chero 523 Futterrüben Betteraves fourragères Barbabietole da foraggio X X X X X X X X X X X

524 Kartoffeln Pommes de terre Patate X X X X X X X X X X X X

525 Pflanzkartoffeln (Ver- Plants de pommes de Tuberi-seme di patate

tragsanbau) terre (contrat de cul- (coltivazione contrat- X X X X X X X X X X X X X ture) tuale)

526 Sommerraps zur Colza de printemps Colza primaverile per

Speiseölgewinnung destiné à la fabrication l’estrazione di olio com- X X X X X X X X X X X X X d’huile comestible mestibile

527 Winterraps zur Spei- Colza d’automne des- Colza autunnale per

seölgewinnung tiné à la fabrication l’estrazione di olio com- X X X X X X X X X X X X X d’huile comestible mestibile

528 Soja Soja Soia X X X X X X X X X X X X

531 Sonnenblumen zur Tournesol destiné à la Girasole per l’estrazione

Speiseölgewinnung fabrication d’huile co- di olio commestibile X X X X X X X X X X X X X mestible

534 Lein Lin Lino X X X X X X X X X X X X

535 Hanf Chanvre Canapa

536 Ackerbohnen zu Fut- Féveroles destinés à Favette da foraggio

X X X X X X X X X X X X X terzwecken l’affouragement

537 Eiweisserbsen zu Pois protéagineux des- Piselli proteici da forag-

X X X X X X X X X X X X X Futterzwecken tinés à l’affouragement gio

538 Lupinen zu Futter- Lupin destiné à l’affou- Lupini da foraggio

X X X X X X X X X X X X X zwecken ragement

539 Oelkürbisse Courges à huile Zucche per l’estrazione

X X X X X X X X X X X X di olio

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

541 Tabak Tabac Tabacco S X X X X X X X X X X X

542 Hirse Millet Miglio X X X X X X X X X X X X X

543 Getreide siliert Céréales ensilées Cereali insilati

X X X X X X X X X X X

544 Leindotter Cameline Dorella X X X X X X X X X X X

545 Einjährige Freiland- Cultures maraîchères Ortaggi annuali di pieno

gemüse, ohne Kon- de plein champ an- campo (esclusi quelli de- S X X X X X X X X X X X servengemüse nuelles (sauf les lé- stinati alla conserva- gumes de conserve) zione)

546 Freiland-Konserven- Légumes de conserve Ortaggi di pieno campo

gemüse cultivés en plein per la conservazione X X X X X X X X X X X champ

547 Wurzeln der Treibzi- Racines de chicorée Radici di cicoria di col-

S X X X X X X X X X X chorie tura forzata

548 Buchweizen Sarrasin Grano saraceno X X X X X X X X X X X

549 Sorghum Sorgho Sorgo X X X X X X X X X X X X

551 Einjährige Beeren Baies annuelles (p.ex. Bacche annuali (p. es.

S X X X X X X X X X X X (z.B. Erdbeeren) fraises) fragole)

552 Einjährige nachwach- Matières premières re- Materie prime rinnovabili

sende Rohstoffe nouvelables annuelles annuali (kenaf, ecc.) X X X X X X X X X (Kenaf, usw.) (kénaf, etc.)

553 Einjährige Gewürz- Plantes aromatiques et Piante aromatiche e me-

und Medizinalpflan- plantes médicinales dicinali annuali S X X X X X X X X X X zen annuelles

554 Einjährige gärtneri- Cultures horticoles de Floricoltura di pieno

sche Freilandkulturen plein champ annuelles campo annuale (fiori, (Blumen, Rollrasen, (p.ex. fleurs, gazon en manto erboso in rotoli, usw.) rouleaux) ecc.)

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

555 Ackerschonstreifen Bande culturale exten- Fasce di colture esten-

BFF X X X X X X X X X X X sive sive in campicoltura

556 Buntbrache Jachère florale Maggesi fioriti BFF X X X X X X X X X

557 Rotationsbrache Jachère tournante Maggesi da rotazione BFF X X X X X X X X X

559 Saum auf Ac- Ourlets sur terres as- Striscia su superficie col-

BFF X X X X X X X X X kerfläche solées tiva

566 Mohn Pavot Papavero X X X X X X X X X X X X

567 Saflor Carthame Cartamo X X X X X X X X X X X X

568 Linsen Lentilles Lenticchie X X X X X X X X X X X

Mischungen von Méteil de féveroles, de Ackerbohnen, Eiweis- pois protéagineux et Miscele di favette, piselli serbsen und Lupinen de lupins destinés à proteici e lupini da forag- zu Futterzwecken mit l'affouragement avec gio con cereali, almeno il

569 Getreide, mindestens X X X X X X X X X X X X X

des céréales, au moins 30% di quota di legumi-

30 % Anteil Legumi-

30 % de légumineuses nose nel raccolto (per

nosen bei der Ernte lors de la récolte (ré- l’estrazione di granelli) (zur Körnergewin- coltées en grains) nung) ??? Nützlingsstreifen Bandes végétales pour Strisce per organismi utili PSB X X X X X X X X X organismes utiles a

573 Senf Moutarde Senape X X X X X X X X X X X

574 Quinoa Quinoa Quinoa X X X X X X X X X X X

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

590 Sommerraps als na- Colza de printemps Colza primaverile quale

chwachsender Roh- comme matière pre- materia prima rinnova- X X X X X X X X X X X X X stoff mière renouvelable bile

591 Winterraps als nach- Colza d’automne Colza autunnale quale

wachsender Rohstoff comme matière pre- materia prima rinnova- X X X X X X X X X X X X X mière renouvelable bile

592 Sonnenblumen als Tournesol comme ma- Girasole quale materia

nachwachsender Ro- tière première renou- prima rinnovabile X X X X X X X X X X X X X hstoff velable

594 offene Ackerfläche, terres ouvertes don- Superficie coltiva aperta,

beitragsberechtigt nant droit aux contribu- avente diritto ai contributi ( (regionsspezifische tions (superfici per la promo- X BFF X X X X X X X X X X Biodiversitätsförder- (surfaces de promotion zione della biodiversità ) fläche) de la biodiversité spé- specifiche di una re- 10

cifiques à la région) gione)

595 übrige offene Acker- Autres terres ouvertes Altra superficie coltiva

fläche, nicht beitrags- ne aperta, non avente diritto ( berechtigt donnant pas droit aux ai contributi X (regionsspezifische contributions (superfici per la promo- BFF ) Biodiversitätsförder- (surfaces de promotion zione della biodiversità 11 fläche) de la biodiversité spé- specifiche di una re- cifiques à la région) gione)

597 übrige offene Ac- Autres terres ouvertes Altra superficie coltiva

kerfläche, beitragsbe- donnant droit aux con- aperta, avente diritto ai X X X X X X X X X X X rechtigt tributions contributi

10 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione 11 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

598 übrige offene Acker- Autres terres ouvertes Altra superficie coltiva

fläche, nicht beitrags- ne aperta, non avente diritto berechtigt donnant pas droit aux ai contributi contributions

601 Kunstwiesen (ohne Prairies artificielles Prati artificiali (senza pa-

X X X X X X X X Weiden) (sauf les pâturages) scoli)

602 Übrige Kunstwiese, Autres prairies artifi- Altri prati artificiali aventi

beitragsberechtigt cielles donnant droit diritto ai contributi (p.es. (z.B. Schweineweide, aux contributions pascoli riservati ai suini e X X X X Geflügelweide) (p.ex. pâturages pour al pollame) porcs et volaille)

631 Futterleguminosen Légumineuses fourra- Leguminose da foraggio

für die Samenproduk- gères destinées à la per la produzione di se- tion (Vertragsanbau) production de se- menti (coltivazione con- X X X X X X X X X mences (contrat de trattuale) culture)

632 Futtergräser für die Graminées fourragères Graminacee da foraggio

Samenproduktion destinées à la produc- per la produzione di se- X X X X X X X X X (Vertragsanbau) tion de semences menti (coltivazione con- (contrat de culture) trattuale) II Dauergrünfläche / Surfaces herbagères permanentes / Superficie permanentemente inerbita

611 Extensiv genutzte Prairies extensives Prati estensivi (senza

Wiesen (ohne Wei- (sans les pâturages) pascoli) BFF X X ½ X X X X den)

612 Wenig intensiv gen. Prairies peu intensives Prati poco intensivi

Wiesen (ohne Wei- (sauf les pâturages) (senza pascoli) BFF X X ½ X X X X den)

613 Übrige Dauerwiesen Autres prairies perma- Altri prati permanenti

(ohne Weiden) nentes (sauf les pâtu- (senza pascoli) X X X X X X rages)

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

616 Weiden (Heimwei- Pâturages (pâturages Pascoli (pascoli propri,

den, übrige Weiden attenants à la ferme, altri pascoli senza pa- ohne Sömmerungs- autres pâturages, sauf scoli d’estivazione) X X X X X weiden) les pâturages d’esti- vage)

617 Extensiv genutzte Pâturages extensifs Pascoli estensivi

BFF X ½ X X X X Weiden

618 Waldweiden (ohne Pâturages boisés (sauf Pascoli boschivi (senza i

BFF X ½ X X X X bewaldete Fläche) surfaces boisées) boschi)

621 Heuwiesen im Söm- Prairies de fauche en Prati da sfalcio nella re-

merungsgebiet , Üb- région d’estivage, gione d’estivazione, altri X X X X X X rige Wiesen (keine autres (pas de SCE) prati (nessuna SPB) BFF)

622 Heuwiesen im Söm- Prairies de fauche en Prati da sfalcio nella re-

merungsgebiet, Typ région d’estivage, type gione d’estivazione, tipo BFF X X ½ X X X X extensiv genutzte prairie extensive prati sfruttati in modo Wiese estensivo

623 Heuwiesen im Söm- Prairies de fauche en Prati da sfalcio nella re-

merungsgebiet, Typ région d’estivage, type gione d’estivazione, tipo BFF X X ½ X X X X wenig intensiv ge- prairie peu intensive prati sfruttati in modo nutzte Wiese poco intensivo

625 Waldweiden (ohne Pâturages boisés (sauf Pascoli boschivi (senza i

X X X X X bewaldete Fläche) surfaces boisées) boschi)

634 Uferwiese (ohne Wei- prairies riveraines d’un Prati rivieraschi lungo i

den) entlang von cours d’eau (sauf les corsi d'acqua (senza pa- BFF X X ½ X X X X Fliessgewässern pâturages) scoli)

693 Weiden Pâturages Pascoli

(regionsspezifische (surfaces de promotion (superfici per la promo- ( Biodiversitätsför- de la biodiversité spé- zione della biodiversità BFF X X X X X X derfläche) cifiques à la région) specifiche di una re- gione)

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ )

694 Grünfläche ohne Surfaces herbagére Superfici inerbite, senza

Weiden sauf les pâturages pascoli ( (regionsspezifische (surfaces de promotion (superfici per la promo- X BFF X X X X X X Biodiversitätsförder- de la biodiversité spé-zione della biodiversità ) fläche) cifiques à la région) specifiche di una re- 13

gione)

697 Übrige Grünfläche Autres surfaces herba- Altre superfici (perma-

(Dauergrünfläche), gères (surface herba- nentemente) inerbite, beitragsberechtigt gère permanente) don- aventi diritto ai contributi X X X X X nant droit aux contribu- tions

698 Übrige Grünfläche Autres surfaces herba- Altre superfici (perma-

(Dauergrünfläche), gères (surface herba- nentemente) inerbite, nicht beitragsberech- gère permanente) ne non aventi diritto ai con- tigt donnant pas droit aux tributi contributions III Dauerkulturen / Surfaces de cultures pérennes / Superfici con col- ture perenni

701 Reben Vignes Vigna S X X X X X X X X X X X

702 Obstanlagen (Äpfel) Cultures fruitières Frutteto (mele)

S X X X X X X X X X X (pommes)

703 Obstanlagen (Birnen) Cultures fruitières (poi- Frutteto (pere)

S X X X X X X X X X X res)

12 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione 13 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

704 Obstanlagen (Stei- Cultures fruitières Frutteto (frutta a noc-

S X X X X X X X X X X nobst) (fruits à noyau) ciolo) 705 Mehrjährige Beeren Baies pluriannuelles Bacche pluriennali S X X X X X X X X X X

706 Mehrjährige Gewürz- Plantes aromatiques et Piante aromatiche e me-

und Medizinalpflan- plantes médicinales dicinali pluriennali S X X X X X X X zen pluriannuelles

707 Mehrjährige nach- Matières premières re- Materie prime rinnovabili

wachsende Rohstoffe nouvelables plurian- pluriennali (Miscanthus X X X X (Chinaschilf, usw.) nuelles (roseau de sin. ecc.) chine etc.)

708 Hopfen Houblon Luppolo S X X X X X X X

709 Rhabarber Rhubarbe Rabarbaro S X X X X X X X

710 Spargel Asperges Asparagi S X X X X X X X

711 Pilze (Freiland) Champignons en Funghi (in pieno campo)

S X X X X X X pleine terre

712 Christbäume Sapins de Noël Alberelli di Natale

713 Baumschule von Pépinières de plantes Vivai forestali fuori delle

Forstpflanzen aus- forestières hors zone zone forestali serhalb der Forst- forestière zone

714 Ziersträucher, Zier- Buissons, arbrisseaux Arbusti, arboscelli e ce-

gehölze, und Zier- et arbustes ornemen- spugli ornamentali stauden taux

715 Übrige Baumschulen Autres pépinières Altri vivai (rose, frutta,

(Rosen, Früchte, (roses, fruits, etc.) ecc.) usw.)

717 Rebflächen mit natür- Surfaces viticoles pré- Vigneti con biodiversità

S/B licher Artenvielfalt sentant une biodiver- naturale X X X X X X X X X X FF sité naturelle

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

718 Trüffelanlagen Truffières Tartufaie X X X X X X

719 Maulbeerbaumanla- Cultures de mûriers Coltivazioni di gelsi (fo-

gen (Fütterung Sei- (alimentation des vers raggiamento dei bachi X X X X denraupen) à soie) da seta)

720 Gepflegte Selven Châtaigneraies entre- Selve curate (castagni)

(Edelkastanien- tenues (surface) X X X X X X bäume)

721 Mehrjährige gärtneri- Cultures horticoles plu- Floricoltura di pieno

sche Freilandkulturen rianuelles de plein air campo pluriennale (non (nicht im Gewächs- (pas en serres) in serra) haus)

722 Baumschule von Re- Pépinières viticoles Vivai viticoli

ben

725 Permakultur (klein- Permaculture (mé- Permacultura (miscela-

räumige Mischung lange à petite échelle zione su piccola scala di verschiedener Kultu- de différentes cultures diverse colture con più S X X X X X X X X X X ren mit mehr als 50% avec plus de 50% de del 50% di colture spe- Spezialkulturen) cultures spéciales) ciali)

731 Andere Obstanlagen Autres cultures frui- Altri frutteti (kiwi, sam-

(Kiwi, Holunder, tières (kiwis, sureau, buco, ecc.) S X X X X X X X X X X usw.) etc.)

735 Reben Vignes Vigna

( (regionsspezifische (surfaces de promotion (superfici per la promo- S/B X Biodiversitätsför- de la biodiversité spé- zione della biodiversità X X X X X X X X X FF ) derfläche) cifiques à la région) specifiche di una re- 14 gione)

14 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

797 übrige Flächen mit Autres surfaces de cul- Altre superfici con col-

Dauerkulturen, bei- tures pérennes don- ture perenni, aventi di- X X X X X X tragsberechtigt nant droit aux contribu- ritto ai contributi tions

798 übrige Flächen mit Autres surfaces de cul- Altre superfici con col-

Dauerkulturen nicht tures pérennes ne ture perenni, non aventi beitragsberechtigt donnant pas droit aux diritto ai contributi contributions IV Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau /Surfaces de cultures sous abri pendant toute l’année / Superfici con colture protette tutto l’anno

801 Gemüsekulturen in Cultures maraîchères Colture orticole in serre

Gewächshäusern mit sous abri avec fonda- con fondamenta fisse S festem Fundament tions permanentes

802 Übrige Spezialkultu- Autres cultures spé- Altre colture speciali in

ren in Gewächshäu- ciales sous abri avec serre con fondamenta S sern mit festem Fun- fondations perma- fisse dament nentes

803 Gärtnerische Kultu- Cultures horticoles Floricoltura in serre con

ren in Gewächshäu- sous abri avec fonda- fondamenta fisse sern mit festem Fun- tions permanentes dament

806 Gemüsekulturen in Cultures maraîchères Colture orticole coltivate

geschütztem Anbau sous abri sans fonda- al coperto senza fonda- S X X X X X X X X ohne festes Funda- tions permanentes menta fisse ment

807 Übrige Spezialkultu- Autres cultures spé- Altre colture speciali col-

ren in geschütztem ciales sous abri sans tivate al coperto senza S X X X X X Anbau ohne festes fondations perma- fondamenta fisse Fundament nentes

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

808 Gärtnerische Kultu- Cultures horticoles Floricoltura al coperto

ren in geschütztem sous abri sans fonda- senza fondamenta fisse Anbau ohne festes tions permanentes Fundament

810 Pilze in geschütztem Champignons sous Funghi coltivati al co-

Anbau mit festem abri avec fondations perto con fondamenta S Fundament permanentes fisse

847 übrige Kulturen in ge- Autres cultures sous Altre colture coltivate al

schütztem Anbau abri sans fondations coperto senza fonda- ohne festes Funda- permanentes donnant menta fisse, aventi diritto X X X X X ment, beitragsbe- droit aux contributions ai contributi rechtigt

848 übrige Kulturen in ge- Autres cultures sous Altre colture coltivate al

schütztem Anbau mit abri avec fondations coperto con fondamenta festem Fundament permanentes fisse

849 übrige Kulturen in ge- Autres cultures sous Altre colture coltivate al

schütztem Anbau abri sans fondations coperto senza fonda- ohne festes Funda- permanentes ne don- menta fisse, non aventi ment, nicht beitrags- nant pas droit aux con- diritto ai contributi berechtigt tributions V Weitere Flächen innerhalb der LN / Autres surfaces comprises dans la SAU /Altre superfici all’interno della SAU

851 Streueflächen inne- Surfaces à litière dans Terreni da strame all’in-

BFF X X X X X rhalb der LN la SAU terno della SAU

852 Hecken-, Feld- und Haies, bosquets cham- Siepi, boschetti campe-

Ufergehölze (mit pêtres et berges boi- stri e rivieraschi (con BFF X X X Krautsaum) sées (avec la bande bordo inerbito) herbeuse)

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BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

857 Hecken-, Feld- und Haies, bosquets cham- Siepi, boschetti campe-

Ufergehölze (mit Puf- pêtres et berges boi- stri e rivieraschi (con fa- X ferstreifen) sées (avec la bande scia tampone) tampon)

858 Hecken-, Feld- und Haies, bosquets cham- Siepi, boschetti campe-

Ufergehölze (mit Puf- pêtres et berges boi- stri e rivieraschi (con fa- ( ferstreifen) sées (avec la bande scia tampone) BFF X (regionsspezifische tampon) (Superfici per la promo- X ) Biodiversitätsförder- (Surfaces de promo- zione della biodiversità 15 fläche) tion de la biodiversité specifiche di una re- spécifiques à la région) gione)

897 übrige Flächen inner- Autres surfaces dans Altre superfici all’interno

halb der LN, beitrags- la SAU donnant droit della SAU, aventi diritto X X X X

16 berechtigt aux contributions ai contributi

898 übrige Flächen inner- Autres surfaces dans Altre superfici all’interno

halb der LN, nicht la SAU ne donnant pas della SAU, non aventi di-

17 beitragsberechtigt droit aux contributions ritto ai contributi

VI Flächen ausserhalb der LN / Surfaces non comprises dans la SAU Superfici fuori della SAU

15 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

16 aggregierte Anlieferung der für Hangbeiträge berechtigten Flächen / saisie agrégée des surfaces donnant droit aux contributions pour surfaces en pente / fornitura aggregata delle super-

fici che danno diritto ai contributi di declività 17 aggregierte Anlieferung der Hangflächen ohne Beiträge / saisie agrégée des surfaces en pente ne donnant pas droit aux contributions pour surfaces en pente / fornitura aggregatadelle

superfici declive senza contributi

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

901 Wald Forêt Bosco

(X)

902 übrige Unproduktive Surfaces improduc- Altre superfici improdut-

Flächen (z.B. ge- tives (p. ex. haies sans tive (p.es. siepi senza fa- mulchte Flächen, les bandes tampons, scia tampone, superfici stark verunkraute surfaces broyées, sur- pacciamate, superfici Flächen, Hecke ohne faces avec un degré con elevata presenza di Pufferstreifen élevé de mauvaises malerbe) herbes)

903 Flächen ohne land- Surfaces dont l’affecta- Superfici la cui destina-

wirtschaftliche Haupt- tion principale n’est zione principale non è zweckbestimmung pas l’exploitation agri- l’utilizzazione agricola (erschlossenes Bau- cole (terrains à bâtir (quelle inserite in terreni land, Spiel-, Reit-, équipés et surfaces edificabili urbanizzati, da Camping-, Golf-, comprises dans les golf, da equitazione, da Flug- und Militär- terrains de golf et de campeggio, di aerodromi plätze oder ausge- camping, aérodromes e d’esercitazione militare marchte Bereiche et terrains d’entraîne- o che rientrano nella von Eisenbahnen, öf- ment militaire, surfaces zona delimitata di ferro- fentlichen Strassen délimitées des bas-cô- vie, strade pubbliche e und Gewässern) tés des lignes de che- corsi d’acqua) mins de fer, de routes publiques, de cours et de plans d’eau)

904 Wassergräben, Tü- Fossés humides, Fossati umidi, stagni, BFF

X mpel, Teiche mares et étangs pozze a

18 Waldweiden und Waldränder projektbezogen / pâturages boisés et lisières de forêt liés au projet / pascoli boschivi e margini delle foreste riferiti al progetto

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

905 Ruderalflächen, Surfaces rudérales, tas Superfici ruderali, cumuli

BFF Steinhaufen und - d’épierrage et affleure- di pietra, affioramenti X a wälle ments rocheux rocciosi

906 Trockenmauern Murs de pierres sè- Muri a secco BFF

X ches a

907 Unbefestigte, natürli- Chemins naturels non Sentieri e accessi natu- (X)

che Wege stabilisés rali non consolidati 19

908 regionsspezifische Surfaces de promotion Superfici per la promo-

BFF Biodiversitätsför- de la biodiversité spé- zione della biodiversità X a derfläche cifiques à la région specifiche di una regione

909 Hausgärten Jardin potager Giardini e orti domestici

911 Landwirtschaftliche Production agricole Produzione agricola in

Produktion in Gebäu- sous abri (par ex. edifici (p.es. funghi, cico- den (z.B. Pilze, Brüs- champignons de Paris, ria belga) seler) chicorée witloof)

998 übrige Flächen aus- Autres surfaces hors Altre superfici fuori della (X)

serhalb der LN de la SAU SAU VII Flächen im Sömmerungsgebiet / surfaces dans la région d'estivage / Superfici nella regione d'estivazione

930 Sömmerungsweiden Pâturages d’estivage Pascoli d’estivazione

931 Artenreiche Grün- Surfaces herbagères Superfici inerbite e ter-

( und Streueflächen im et surfaces à litière reni da strame ricchi di X Sömmerungsgebiet riches en espèces specie nella regione d'e- BFF ) dans la région d’esti- stivazione 21 vage

19 projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto

20 projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto

21 kein Vernetzungsbeitrag / aucune contribution pour la mise en réseau / nessun contributo per l'interconnessione

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

933 Gemeinschaftswei- Pâturages communau- Pascoli comunitari

den taires

935 Heuwiesen für Zufüt-Prairies de fauche en Prati da sfalcio nella re-

terung während der région d’estivage, pour gione d’estivazione, per Sömmerung l'affouragement pen- l'alimentazione durante dant l'estivage l'estivazione

936 Streueflächen im Surfaces à litière, ré- Terreni da strame nella

Sömmerungsgebiet gion d’estivage regione d’estivazione VIII Andere Elemente / Autres éléments / Altri elementi

921 Hochstammfeldobst- Arbres fruitiers haute- Alberi da frutto ad alto X

X/ bäume tige fusto nei campi BFF / B B

922 Nussbäume Noyers Noci X

X/ BFF / B B

923 Edelkastanienbäume Châtaigniers Castagni X

X/ BFF / B B

924 Einheimische stand- Arbres isolés indi- Alberi indigeni isolati (

ortgerechte Einzel- gènes adaptés au site adatti al luogo e viali al- X bäume und Alleen et allées d'arbres berati / X/ BFF B B )

22 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

Ordinanza sui pagamenti diretti

BD Qualität und BD Netz PS Verzicht PSM Acker PS Proteinzufuhr RGVE PS Verzicht Insektizide PS Verzicht PSM nach

GZ Getreidezulage PS Biomittel Parzelle PS Verzicht Herbizide PS Nützlingsstreifen PS Bodenbedeckung PS Bodenbearbeitung PS Stickstoffeinsatz KL Offenhaltung PS Humusbilanz VS Basis und

VS Einzelkultur KL Hang und VS Erschwernis

BD GiwR und Akaridzide der Blüte KL Steillagen

Code KL Rebhang VS oAF / DK PS Bio LQ

925 Markante Einzel- Arbres isolés remar- Alberi isolati importanti (X/

bäume quables B)

926 andere Bäume Autres arbres Altri alberi (X/

B)

927 Andere Bäume (re- Autres arbres Altri alberi (

gionsspezifische Bio- (surfaces de promotion (superfici per la promo- X diversitätsför- de la biodiversité spé- zione della biodiversità BFF / X derfläche) cifiques à la région) specifiche di una re- B gione) )

928 Andere Elemente (re- Autres éléments Altri elementi (

gionsspezifische Bio- (surfaces de promotion (superficie per la promo- BFF X X diversitätsför- de la biodiversité spé- zione della biodiversità ) derfläche) 26 cifiques à la région) specifica di una regione)

929 Andere Elemente Autres éléments Altri elementi (X)

(Landschaftsqualität) (qualité du paysage) (qualità del paesaggio) 27

23 projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto

24 projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto

25 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione 26 nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

27 projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 2 lett. e ed f n. 1, 2, 4, 6 e 7 I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: e. contributi per i sistemi di produzione:

1. contributo per l’agricoltura biologica,

2. contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,

3. contributo per la biodiversità funzionale,

4. contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,

5. contributo per misure per il clima,

6. contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali

da reddito che consumano foraggio grezzo,

7. contributi per il benessere degli animali,

8. contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche;

f. contributi per l’efficienza delle risorse

1. abrogato

2. abrogato

4. abrogato

6. abrogato

7. abrogato

1 RS 910.13

Ordinanza sui pagamenti diretti RU …

Art. 8 Abrogato

Art. 14 cpv. 2, 4 e 5 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n, p e q, nonché 71b e all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e al- beri: a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un’unità di produzione; e b. sono di proprietà del gestore o si trovano su un terreno da lui affittato. Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all’articolo 71b capo- verso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne. I cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q) sono computabili soltanto per le aziende ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1.

Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie col- tiva 1 Per soddisfare la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 14 capoverso 1, le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare devono dimostrare che almeno il 3,5 per cen- to della superficie coltiva in queste zone è gestito come superfici per la promozione della biodiversità. 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere h-k e q nonché 71b capoverso 1 lettera a che adempiono le condizioni di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.

3 Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della

biodiversità può essere soddisfatta computando cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q). Per soddisfare la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 14 capoverso 1 è computabile soltanto questa superfi- cie.

Art. 18 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari 1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle ma- lerbe, la priorità va data all’applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.

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2 Nell’applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le

soglie nocive2 nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di allerta. 3 Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’ordinanza del 12 maggio 20103 sui prodotti fitosanitari (OPF). 4 I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per

le acque superficiali o sotterranee non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell’allegato 1 numero 6.1. 5 Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sull’allegato 1

numeri 6.1a e 6.2. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili. 6 I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all’allegato 1 numero 6.3 per: a. l’applicazione di prodotti fitosanitari con principi attivi di cui all’allegato 1 numero 6.1 se non possono essere sostituiti da principi attivi a minore poten- ziale di rischio; b. provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l’allegato 1 numero 6.2. 7 Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all’allegato 1 numeri 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell’esperimento, al servizio cantonale preposto alla protezione dei vegetali.

Art. 22 cpv. 2 lett. d 2 Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: d. la quota di superfici per la promozione della biodiversità su superfici coltive di cui all’articolo 14a.

Art. 36 cpv. 1bis 1bis Per il calcolo del numero di vacche macellate e del rispettivo numero di parti ai sensi dell’articolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili prece- denti l’anno di contribuzione.

Art. 37 cpv. 7 e 8 7 Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell’articolo 77 sono computati sull’azienda in cui queste hanno partorito l’ultima volta prima della macellazione. Se l’ultimo parto è avvenuto in un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull’azienda in cui era presente prima dell’ultimo parto.

2 Le soglie nocive vigenti sono consultabili su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamen- ti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione Utilizzo dei PF: soglie d’intervento. 3 RS 916.161

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8 Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Il parto di un vitello morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il parto di un vitello morto è l’ultimo parto prima della macellazione.

Art. 55 cpv. 1 lett. q e 3 lett. a 1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto: q. cereali in file distanziate. 3 Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o re- gioni: a. superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare;

Art. 56 cpv. 3

3 Abrogato

Art. 57 cpv. 1 lett. a e b nonché 3 1 Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozio- ne della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata: a. abrogata b. maggesi da rotazione e cereali in file distanziate: per almeno un anno;

3 Abrogato

Art. 58 cpv. 2 e 4 lett. e 2 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensi- vo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d’estivazione è am- messa una concimazione conformemente all’allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate. 4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni: e. trattamenti fitosanitari dei cereali in file distanziate conformemente all’allegato 4 numero 17.

Art. 62 cpv. 3bis 3bis Abrogato

Art. 65

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1 Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l’agricoltura biologica.

2 Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:

a. i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari:

1. contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura,

2. contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e

nella coltivazione di bacche,

3. contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo

la fioritura nelle colture perenni,

4. contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari

conformi all’agricoltura biologica,

5. contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle coltu-

re speciali; b. il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili; c. i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo:

1. contributo per il bilancio dell’humus,

2. contributo per una copertura adeguata del suolo,

3. contributo per la lavorazione rispettosa del suolo;

d. il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l’impiego efficiente dell’azoto; e. il contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. 3 Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati: a. i seguenti contributi per il benessere degli animali:

1. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi

degli animali (contributo SSRA),

2. contributo per l’uscita regolare all’aperto (contributo URA),

3. contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pa-

scolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo); b. il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche.

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Titolo dopo l’art. 67 Sezione 3: Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

Art. 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura 1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture: a. colza, patate e barbabietole da zucchero; b. frumento panificabile (incl. grano duro), frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e lupini nonché miscele di piselli proteici, favette o lupini con cereali a scopo foraggero.

2 Non è versato alcun contributo per:

a. superfici coltivate a mais; b. cereali insilati; c. colture speciali; d. superfici per la promozione della biodiversità; e. colture per le quali ai sensi dell’articolo 18 capoversi 1–5 non possono es- sere impiegati insetticidi e fungicidi. 3 La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire ri- nunciando all’impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF4 ad azione a. fitoregolatrice; b. fungicida; c. stimolante delle difese naturali; d. insetticida.

4 In deroga alle esigenze di cui al capoverso 3 sono consentiti:

a. la concia delle sementi e l’impiego dei prodotti recanti la dicitura «sostanza a basso rischio»; b. nella coltivazione di colza: l’impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete; c. nella coltivazione di patate: l’impiego di fungicidi; d. nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l’impiego di olio di paraffina.

5 L’esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale

sull’insieme dell’azienda.

4 RS 916.161

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6 Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltiva- ta è menzionata nell’elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate5 di Agroscope e swiss granum. 7I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d’esecuzione concernenti l’ordinanza del 7 dicembre 19986 sul materiale di moltipli- cazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.

Art. 69 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nel- la coltivazione di bacche 1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazio-

ne di bacche per l’orticoltura e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro. La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF7 ad azione inset- ticida e acaricida. 3 L’esigenza di cui al capoverso 2 va adempiuta sull’insieme dell’azienda per un an- no per ogni superficie in orticoltura e per ogni coltura principale nella coltivazione di bacche annuali.

Titolo dopo l’art. 69 Abrogato

Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni 1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle

colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: a. in frutticoltura per i frutteti di cui all’articolo 22 capoverso 2 OTerm8; b. in viticoltura; c. nella coltivazione di bacche. 2 La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di insetticidi, acaricidi e

fungicidi dopo la fioritura. È concesso l’impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 19979 sull’agricoltura biologica. L’impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: a. in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; b. nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche: 3 kg.

5 La lista è consultabile su www.swissgranum.ch.

6 RS 916.151 7 RS 916.161 8 RS 910.91 9 RS 910.18

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4 Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per

quattro anni consecutivi. 5 Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e di- cotiledoni»10: a. in frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini max.

10 mm (allegagione)», per la frutta a nocciolo «Ingrossamento degli ovari

(allegagione)»; b. in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; c. nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».

Art. 71 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica 1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari

conformi all’agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori: a. in frutticoltura per i frutteti di cui all’articolo 22 capoverso 2 OTerm11; b. in viticoltura; c. nella coltivazione di bacche; d. nella permacoltura 2 Per la coltivazione non possono essere impiegati prodotti fitosanitari e concimi non

autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 199712 sull’agricoltura biologica. Non è concesso alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell’articolo 66. 4 L’esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta su una superficie per quat- tro anni consecutivi.

5 Il contributo per un’azienda è versato per otto anni al massimo.

Titolo dopo l’art. 71 Abrogato

10 La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. 11 RS 910.91 12 RS 910.18

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Art. 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è ver- sato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali: a. colza e patate; b. colture speciali esclusi il tabacco e le radici di cicoria indivia; c. colture principali della rimanente superficie coltiva aperta. La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di erbicidi. 3 Per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c, fatta eccezione per le

barbabietole da zucchero, l’esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta sull’insieme dell’azienda, dal raccolto della coltura precedente al raccolto della col- tura principale che dà diritto ai contributi. Per le barbabietole da zucchero l’esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta sull’insieme dell’azienda, tra le file, dal- lo stadio della 4a foglia al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contribu- ti. Per le colture perenni di cui al capoverso 1 lettera b l’esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi. Per le colture orticole di cui al capoverso 1 lettera b l’esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta su una superficie per un anno. Per le altre colture speciali di cui al capo- verso 1 lettera b l’esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta sull’insieme dell’azienda per un anno per ogni coltura principale. 5 Nella coltivazione di patate i prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi

dell’OPF13 possono essere impiegati per l’eliminazione di steli e fogliame. 6 Nei vigneti e nei frutteti sono ammessi trattamenti mirati ai piedi del ceppo o del

tronco.

7 Non è concesso alcun contributo di cui al capoverso 1 lettere b e c per:

a. le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate; b. le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettera a; c. la fungicoltura.

Titolo dopo l’art. 71a

13 RS 916.161

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Sezione 4: Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili

Art. 71b Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione del- le: a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta; b. strisce per organismi utili nelle seguenti colture perenni:

1. vigneti;

2. frutteti;

3. colture di bacche pluriennali;

4. permacoltura.

2 Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio. Posso-

no essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall’UFAG. 3 Sulla superficie coltiva aperta le strisce per organismi utili devono essere seminate

su una larghezza di 3–5 metri e coprire l’intera lunghezza della coltura campicola. 4 Nelle colture perenni di cui al capoverso 1 lettera b le strisce per organismi utili

devono essere seminate tra le file, coprire complessivamente almeno il 5 per cento della coltura perenne e rimanere nello stesso posto per quattro anni consecutivi. Pos- sono essere utilizzate soltanto miscele di sementi per strisce per organismi utili plu- riennali.

5 È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili pluriennali.

Tra il 1° agosto e il 1° marzo possono essere falciate soltanto le strisce per organi- smi utili pluriennali. Si può falciare al massimo la metà della superficie di una coltu- ra perenne. 7 Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l’impiego di prodotti fitosanitari

non sono consentiti. Sono ammessi trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche. 8 Nelle colture di cui al capoverso 1 lettera b, nelle file dove sono presenti strisce per

organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre non possono essere utilizzati inset- ticidi.

Titolo dopo l’art. 71b Sezione 5: Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

Art. 71c Contributo per il bilancio dell’humus 1 Il contributo per il bilancio dell’humus è versato per ettaro di superficie coltiva, se:

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a. almeno tre quarti della superficie coltiva dell’azienda hanno una quota di humus inferiore al 10 per cento; b. per la superficie coltiva dell’azienda sono disponibili analisi del suolo valide di cui all’allegato 1 numero 2.2; e c. il gestore ha registrato e aggiornato tutte le indicazioni necessarie per la su- perficie coltiva dell’azienda nel Calcolatore Bilancio dell’humus di Agro- scope (versione 1.0.2009.1)14.

2 Non vengono versati contributi per:

a. le aziende con meno di 3 ettari di superficie coltiva aperta; b. le colture speciali, escluso il tabacco c. le colture in pieno campo di ortaggi destinati alla conservazione.

3 È versato un contributo supplementare:

a. per le aziende in cui il rapporto medio tra il tenore di humus e il tenore di argilla è superiore a un ottavo delle analisi del suolo valide di tutte le su- perfici coltive di cui all’allegato 1 numero 2.2 con una quota di humus in- feriore al 10 per cento se:

1. il bilancio dell’humus di cui al capoverso 1 degli ultimi quattro anni

precedenti l’anno di contribuzione in media non è negativo;

2. nessuna superficie ha un bilancio superiore a 800 kg di humus per etta-

ro o inferiore a –400 kg di humus per ettaro. b. per le aziende in cui il rapporto medio tra il tenore di humus e il tenore di argilla è inferiore o pari a un ottavo delle analisi del suolo valide di tutte le superfici coltive di cui all’allegato 1 numero 2.2 con una quota di humus inferiore al 10 per cento se:

1. il bilancio dell’humus di cui al capoverso 1 degli ultimi quattro anni

precedenti l’anno di contribuzione in media ammonta ad almeno 100 kg di humus per ettaro;

2. nessuna superficie ha un bilancio superiore a 800 kg di humus per et-

taro o inferiore a –400 kg di humus per ettaro.

Art. 71d Contributo per una copertura adeguata del suolo

1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

a. le colture principali sulla superficie coltiva aperta; b. i vigneti.

2 Per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a, fatta eccezione per

l’orticoltura e la coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali, il contributo è versato se:

14 Il Calcolatore Bilancio dell’humus è consultabile su www.humusbilanz.ch.

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a. dopo una coltura principale, raccolta prima del 15 luglio, viene piantata un’altra coltura, una coltura intercalare o un sovescio invernale entro il 31 agosto; sono escluse le superfici sulle quali viene seminata colza autunna- le; b. dopo una coltura principale, raccolta tra il 16 luglio e il 30 settembre, viene piantata una coltura intercalare o un sovescio invernale entro il 10 ottobre; sono escluse le superfici sulle quali vengono seminate colture autunnali. 3 Le colture intercalari e il sovescio invernale di cui al capoverso 2 lettera b devono

rimanere almeno fino al 15 febbraio dell’anno seguente. 4 Il contributo per l’orticoltura e la coltivazione di bacche nonché di piante aromati-

che e medicinali è versato se sull’insieme dell’azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare. Il contributo per i vigneti è versato se: a. sull’insieme dell’azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigne- to è sempre inerbito; b. le vinacce sono riportate e distribuite sulla superficie del vigneto dell’azienda. 6 La quantità di vinacce di cui al capoverso 5 lettera b deve equivalere almeno a

quella ottenuta dalla vendemmia in azienda.

7 Le esigenze di cui ai capoversi 2 –6 devono essere adempiute sull’insieme

dell’azienda per quattro anni consecutivi.

Art. 71e Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo 1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo è versato per ettaro di colture

principali sulla superficie coltiva per la lavorazione del suolo con semina diretta, semina a bande fresate e semina a bande (strip till) o semina a lettiera.

2 Il contributo è versato se:

a. sono adempiute le seguenti esigenze:

1. per la semina diretta: durante la semina viene smosso il 25 per cento al

massimo della superficie del suolo;

2. per la semina a bande fresate e la semina a bande (strip-till): prima o

durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della super- ficie del suolo;

1. per la semina a lettiera: lavorazione del suolo senza aratura.

b. il gestore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 71d capoversi 2-4; c. la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva dell’azienda; d. dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto al contributo non si ricorre all’aratura e l’impiego di glifosato non supera 1,5 kg di principio attivo per ettaro.

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3 Non sono versati contributi per l’impianto di:

a. prati artificiali con semina a lettiera; b. colture intercalari; c. frumento o triticale dopo il mais. Le esigenze di cui al capoverso 2 devono essere adempiute per quattro anni conse- cutivi.

Titolo dopo l’art. 71e Sezione 6: Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l’impiego efficiente dell’azoto

Art. 71f Il contributo per misure per il clima è versato come contributo per l’impiego effi- ciente dell’azoto per ettaro sulla superficie coltiva aperta. 2 È versato se sull’insieme dell’azienda l’apporto di azoto non supera il 90 per cento

del fabbisogno delle colture. Per allestire il bilancio si applica il metodo «Suisse- Bilanz» conformemente alla Guida «Suisse-Bilanz». Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»15 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale ver- sione attenersi.

Titolo dopo l’art. 71f Sezione 7: Contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Art. 71g Contributo Il contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddi- to che consumano foraggio grezzo è versato per ettaro di superficie inerbita nonché graduato in funzione del tenore di proteina grezza del foraggio non ottenuto in azienda apportato e in base: a. alla superficie inerbita per vacche da latte, pecore munte e capre munte; b. alla superficie inerbita per gli altri animali da reddito che consumano forag- gio grezzo.

15 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

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Art. 71h Condizioni 1 Il contributo è versato se la quota di proteina grezza nella sostanza secca del forag- gio non ottenuto in azienda apportato per l’alimentazione degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo non supera le seguenti quote massime: a. livello 1: 18 per cento; b. livello 2: 12 per cento. 2 È versato soltanto se nell’azienda per ettaro di superficie inerbita è detenuto un ef- fettivo di almeno 0,20 UBG di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

Art. 71i Foraggio non ottenuto in azienda

1 Possono essere apportati i seguenti foraggi non ottenuti in azienda:

a. nel livello 1: l’erba e le piante di cereali verdi, fresche, insilate o essiccate, indipendentemente dalla loro quota di proteina grezza nella sostanza secca; b. nei livelli 1 e 2:

1. i cereali in grani, interi, schiacciati, macinati o in fiocchi, indipenden-

temente dalla loro quota di proteina grezza nella sostanza secca purché non vengano aggiunti altri componenti;

2. il latte in polvere per vitelli, agnelli e capretti.

Non sono considerati non ottenuti in azienda i foraggi e i prodotti grezzi: a. prodotti in azienda e trasformati al di fuori dell’azienda; b. riportati in azienda come alimenti per animali o sottoprodotti della trasfor- mazione di derrate alimentari; c. cui non sono aggiunti componenti non provenienti dall’azienda; è ammessa l’aggiunta di sali minerali, oligoelementi e vitamine; d. assunti dagli animali durante il pascolo su una superficie inerbita non appar- tenente all’azienda.

Art. 71j Documentazione dei foraggi apportati Per ogni foraggio apportato devono essere registrati la data dell’apporto, nonché de- nominazione, quantità e origine del foraggio. Per le miscele di foraggi e i foraggi concentrati va registrato in via suppletiva il tenore di proteina grezza per kg di so- stanza secca.

Titolo dopo l’art. 71j Sezione 8: Contributi per il benessere degli animali

Art. 72 Contributi 1 I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di ani- mali.

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2 Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa ap- partenenti sono detenuti conformemente alle esigenze di cui agli articoli 74, 75 o 75a, nonché alle rispettive esigenze di cui all’allegato 6. 3 Non è versato alcun contributo URA per le categorie di animali per le quali è ver- sato il contributo per il pascolo. 4 Se un’esigenza di cui agli articoli 74, 75 o 75a o all’allegato 6 non può essere adempiuta a causa di una decisione dell’autorità o di una terapia temporanea ordina- ta per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti. 5 Se al 1° gennaio dell’anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esi- genze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benesse- re degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il ge- store adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Art. 75 Contributo URA 1 Per uscita regolare all’aperto s’intende l’accesso all’aria aperta secondo le norme specifiche di cui all’allegato 6 lettera B. 2 Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lette- re a–e, g e h. 3 Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo conformemente all’allegato 6 lettera B, gli animali delle categorie di cui all’articolo 73 lettere b–d e h devono po- ter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli. 4 Per la categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

Art. 75a Contributo per il pascolo 1 Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s’intende l’accesso all’aria aperta secondo le norme specifiche di cui all’allegato 6 lettera C. 2 Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali di cui all’articolo

73 lettera a.

3 Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo ai sensi dell’allegato 6 lettera C numero 2.1 lettera a, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli. 4 Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all’articolo 73 lettera a per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l’uscita di cui all’articolo 75 capoverso 1.

Titolo dopo l’art. 76

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Sezione 9: Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche

Art. 77 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche 1 Il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche è versato per UBG per le vacche detenute in azienda e graduato in funzione della media dei parti delle vac- che macellate dell’azienda.

2 Il contributo è versato a partire da una media di:

a. tre parti per le vacche da latte macellate negli ultimi tre anni civili; b. quattro parti per le altre vacche macellate negli ultimi tre anni civili.

Art. 78–81 (Sezione 2) Abrogati

Titolo prima dell’art. 82 Capitolo 6: Contributi per l’efficienza delle risorse Sezione 1: Contributo per l’impiego di una tecnica d’applicazione precisa

Art. 82 cpv. 6

6 I contributi sono versati fino al 2024.

Art. 82a (Sezione 4) Abrogato

Titolo prima dell’art. 82b Sezione 2: Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Art. 82b cpv. 2

2 I contributi sono versati fino al 2026.

Art. 82c Condizioni e oneri 1 La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. L’intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti nell’azienda non deve superare il valore limite di proteina grezza per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell’azienda fissato nell’allegato 6a numeri 2 e 3. 2 L’effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato se- condo l’allegato 6a numero 1.

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3 Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del

valore limite si fondano sull’allegato 6a numeri 4 e 5.

Art.82 d–g (Sezioni 6 e 7) Abrogati

Titolo dopo l’art. 82g Capitolo 6a: Coordinamento con i programmi sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr

Art. 82h Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse.

Art. 100a Notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione a provvedimenti con una determinata durata d’impegno In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determi- nata durata d’impegno, entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione, il gestore può notificare all’autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da es- so stabilita, che a partire dall’anno della riduzione del contributo rinuncia all’ulteriore partecipazione.

Art. 108 cpv. 2 Abrogato

Art. 115g Disposizione transitoria della modifica del … 2022

1 Nel 2023 i contributi non sono ridotti se vengano constatate lacune di cui

all’allegato 8 numero 2.2.4 lettera c. La notifica per i contributi di cui all’articolo 2 lettera c numero 1 (solo cereali in fi- le distanziate) nonché lettera e numeri 2–6 e 7 (solo contributo per il pascolo) per l’anno di contribuzione 2023 può essere effettuata entro il termine d’inoltro di cui all’articolo 99 capoverso 1. 3 Le aziende che nel 2022 hanno ricevuto contributi per la produzione di latte e carne

basata sulla superficie inerbita in virtù del diritto previgente, possono venir control- late nel 2023. In caso di infrazioni i contributi per il 2022 vanno restituiti.

II

1 Gli allegati 1, 4, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 5 è abrogato.

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3 L’allegato 6a è sostituito dalla versione qui annessa.

III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 201816 sul coordinamento dei controlli del-

le aziende agricole

Art. 5 cpv. 4 lett. d In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reiscri- zione dopo un’interruzione, va svolto un controllo in funzione del rischio nel primo anno di contribuzione. Per i seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe: d. contributi giusta gli articoli 70, 71, 71a capoverso 1 lettera b, 71b capoverso

1 lettera b, 71d e 71e dell’ordinanza del 23 ottobre 201317 sui pagamenti di-

retti: primi controlli in funzione del rischio entro i primi quattro anni di con- tribuzione.

Art. 7 cpv. 2 lett. a 2 Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199618 sull’accreditamento e sulla de- signazione, gli organi di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di orga- nismi che effettuano attività di ispezione»198. Ciò non vale per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti: a. contributi per i sistemi di produzione, fatta eccezione per il contributo per l’agricoltura biologica, i contributi per il benessere degli animali e il contri- buto per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddi- to che consumano foraggio grezzo;

2. Ordinanza del 7 dicembre 199820 sulla terminologia agricola

16 RS 910.15 17 RS 910.13 18 RS 946.512 19 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. 20 RS 910.91

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Art. 18a Coltura principale 1 La coltura principale è la coltura che occupa il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione e che è piantata entro il 1° giugno. 2 Se a causa di danni provocati dalle condizioni meteorologiche o da parassiti non è possibile effettuare il raccolto della coltura principale piantata e questa viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente entro fine giugno è considera- ta una coltura principale se il raccolto può essere effettuato regolarmente.

Titolo dopo l’art. 27 Sezione 5: Foraggio

Art. 28 Foraggio di base Per foraggio di base s’intendono: a. il foraggio ottenuto da superfici inerbite e terreni da strame: fresco, insilato o essiccato nonché la paglia; b. le colture campicole nelle quali si raccoglie la pianta intera: fresche, insilate o essiccate (senza tritello di spiga di mais); c. le patate non trasformate, le barbabietole da foraggio, le barbabietole da zuc- chero e la polpa di barbabietola da zucchero (anche essiccata); d. i cascami e sottoprodotti della valorizzazione di frutta e verdura.

Art. 29 Foraggio concentrato Per foraggio concentrato s’intendono i foraggi non contemplati dall’articolo 28.

3. Ordinanza del …21 concernente Identitas AG e la banca dati sul traf-

fico di animali

Art. 40 cpv. 1 lett. d Identitas AG calcola o determina annualmente i seguenti dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 201322 sui pagamenti diretti (OPD): d. il numero di vacche da latte macellate e di altre vacche macellate nonché il ri- spettivo numero di parti.

Art. 42 lett. a Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD23, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un

21 RS …. (RU 2021 …) 22 RS 910.13 23 RS 910.13

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elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso. Tale elenco contiene: a. i dati di cui all'articolo 40 capoverso 1 lettere a–d;

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Gli articoli 2 lettera e numero 7 e 77, l’allegato 7 numero 5.1.4 nonché il numero III/3 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Rimando parentetico (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–7,19–21, 25,

58 cpv. 4 lett. d, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4 nonché 115e

cpv. 1)

N. 2.1.5 e 2.1.7 2.1.5 Sull’insieme dell’azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle so- stanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio auto- rizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sot- toconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione rela- tivo all’insieme dell’azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6. 2.1.7 Sull’insieme dell’azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostan- ze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni posso- no prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.

N. 6.1., 6.1a, 6.2 e 6.3.2

6.1 Divieto d’utilizzo

6.1.1 Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:

a. alfa-Cipermetrina; b. Cipermetrina; c. Deltametrina; d. Dimetaclor; e. Etofenprox; f. lambda-Cialotrina; g. Metazaclor; h. Nicosulfuron; i. S-Metolaclor; j. Terbutilazina; k. zeta-Cipermetrina.

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6.1a Disposizioni generali d’utilizzo

6.1a.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei ve- getali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con: a. un serbatoio d’acqua; e b. un sistema automatico di pulizia interna. 6.1a.2 La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo. 6.1a.3 Nell’utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni dell’UFAG del 26 marzo 202024concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utiliz- zo di prodotti fitosanitari. Sono escluse le applicazioni in serre chiuse. Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni: a. riduzione della deriva: almeno 1 punto; b. riduzione del dilavamento su superfici con declività superiore al 2 per cento, che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie: almeno 1 punto.

6.2 Prescrizioni per la campicoltua e la foraggicoltura

6.2.1 Tra il 15 novembre e il 15 febbraio non possono essere utilizzati prodotti fi- tosanitari.

6.2.2 L’impiego di erbicidi è disciplinato come segue:

a. tutti gli erbicidi omologati possono essere impiegati in post-emergenza, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1; b. gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei se- guenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:

Coltura Erbicidi in pre-emergenza

a. Cereali Trattamento autunnale parziale o su un’ampia porzione della superficie In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere ri- servata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura. b. Colza Trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie. c. Mais Trattamento sulla fila.

24 Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet www.blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Utilizzo sostenibile e riduzio- ne dei rischi > Protezione di abitanti e terze persone.

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Coltura Erbicidi in pre-emergenza

d. Patate / patate da Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un’ampia porzione della tavola superficie. e. Barbabieto- Trattamento sulla fila o trattamento su un’ampia porzione della superfi- le (da foraggio e da cie solo dopo la levata delle malerbe. zucchero)

f. Piselli proteici, fa- Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un’ampia porzione della vette, soia, girasoli, superficie. tabacco g. Superficie inerbi- Trattamento pianta per pianta. ta Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di er- bicidi totali. Prati artificiali: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera del 20 per cento la superficie permanentemente inerbita (all’anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).

6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva25, contro i se- guenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi contenenti i prin- cipi attivi seguenti:

Coltura Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassi- ta

a. Cereali Criocera: Spinosad. b. Colza Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1.

c. Barbabietole da Afidi: Acetamiprid, Pirimicarb, Spirotetramat. zucchero d. Patate Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di Bacillus thuringiensis. Afidi: Acetamiprid, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid. e. Piselli proteici, Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid. favette, tabacco e girasoli f. Mais da granella Piralide: Trichogramme spp.

N. 6.3.2

25 Le soglie nocive vigenti sono consultabili su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamen- ti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione Utilizzo dei PF: soglie d’intervento.

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6.3.2 I servizi cantonali competenti tengono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l’elenco all’UFAG.

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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 e 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 14

14 Vigneti con biodiversità naturale

14.1 Livello qualitativo I

14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi entro un raggio di 50 cm al massimo e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biolo- gici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chi- mico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).

N. 17

17 Colture di cereali in file distanziate

17.1 Livello qualitativo I

17.1.1 Definizione: superfici con cereali primaverili o autunnali, dove almeno il 40 per cento del numero di file non è seminato sulla larghezza di lavoro della seminatrice. 17.1.2 La distanza tra le file nelle aree non seminate deve ammontare ad almeno 30 cm.

17.1.3 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con

un’unica erpicatura con erpice strigliatore entro il 15 aprile oppure con un’unica applicazione di erbicidi. 17.1.4 L’impiego di prodotti fitosanitari è consentito fatto salvo il numero 17.1.3.

17.1.5 È consentita la sottosemina con trifoglio o miscele trifoglio-graminacee.

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Allegato 6

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

Rimando parentetico (art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

B Esigenze dei contributi URA N. 2.4

2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo:

a. Per ogni UBG di animali della specie bovina e bufali deve essere dispo- nibile una superficie di pascolo di quattro are. A ogni animale deve esse- re concessa l’uscita al pascolo nei giorni con uscita al pascolo. b. Per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere di- sponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono pre- senti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento. c. Per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo di cui al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. C Esigenze dei contributi per il pascolo

1 Esigenze generali e documentazione dell’uscita

1.1 Le esigenze generali e la documentazione dell’uscita si fondano sulla lettera B numero 1.

2 Animali della specie bovina e bufali

2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:

a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo; b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 26 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.

2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con

uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno l’80 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a

160 giorni.

2.3 Si applicano inoltre le esigenze di cui alla lettera B numeri 2.3 e 2.5–2.7.

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Allegato 6a (art. 82b e 82c)

Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

1. Determinazione dell’effettivo di animali per categoria di animali

per il calcolo del valore limite specifico dell’azienda 1.1 Per le scrofe da allevamento in lattazione e non in un’azienda con ripartizio- ne del lavoro nella produzione di suinetti si tiene conto dell’effettivo deter- minante di queste due categorie di animali fissato ai sensi dell’articolo 37 capoverso 2. 1.2 Per le scrofe da allevamento in lattazione e non in un’azienda senza riparti- zione del lavoro nella produzione di suinetti l’effettivo determinante di que- ste due categorie di animali fissato ai sensi dell’articolo 37 capoverso 2 vie- ne sommato e ripartito secondo la seguente chiave: a. scrofe da allevamento non in lattazione: 74 per cento; b. scrofe da allevamento in lattazione: 26 per cento.

1.3 Per i suinetti svezzati l’effettivo determinante di scrofe da allevamento in

lattazione e non fissato ai sensi dell’articolo 37 capoverso 2 viene sommato e moltiplicato per il coefficiente 2,7. 1.4 Per i suini da rimonta e i suini da ingrasso nonché per i verri si tiene conto dell’effettivo determinante di queste due categorie di animali fissato ai sensi dell’articolo 37 capoverso 2.

2 Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS per categoria di

animali

2.1 Il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia dige-

ribile suino (g/MJ EDS) per categoria di animali ammonta a: Categoria di animali Valore limite in g di proteina grezza per g/MJ EDS; per:

Aziende biologiche di cui Altre aziende all’articolo 5 capoverso 1 let- tera a dell’ordinanza del 22 settembre 199726 sull’agricoltura biologica

a. Scrofe da allevamento in latta- 14.70 12,00 zione b. Scrofe da allevamento non in 11.40 10,80 lattazione c. Verri 11.40 10,80 d. Suinetti svezzati 14.20 11,80

26 RS 910.18

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Categoria di animali Valore limite in g di proteina grezza per g/MJ EDS; per:

Aziende biologiche di cui Altre aziende all’articolo 5 capoverso 1 let- tera a dell’ordinanza del 22 settembre 199726 sull’agricoltura biologica

e. Suini da rimonta e suini da in- 12.70 10,50 grasso

3 Calcolo del valore limite specifico dell’azienda

3.1 L’effettivo di animali di ogni categoria di animali di cui al numero 1 è mol- tiplicato per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata e per il valore limite di cui al numero 2. I risultati di tutte le categorie di animali so- no sommati e divisi per il totale di animali della specie suina di cui al nume- ro 1 in UBG. Questo valore limite specifico dell’azienda è arrotondato a due decimali. Si applica per l’anno di contribuzione in cui è stato calcolato.

4 Registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio

4.1 Il gestore è tenuto a effettuare le registrazioni sul foraggiamento conforme- mente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»27 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vi- gore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.

4.2 È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS del foraggio della

chiusura della correzione lineare o del bilancio import/export di cui all’allegato 1 numero 2.1.12.

5 Verifica del rispetto del valore limite

5.1 All’atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell’azienda dell’anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della corre- zione lineare o del bilancio import/export.

27 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

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Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

N. 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.1

2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 franchi per ettaro e anno.

2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la pro- mozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno. 2.2.1 Per ettaro e anno il contributo per le difficoltà di produzione ammonta a: a. nella zona collinare 390 fr. b. nella zona di montagna I 510 fr. c. nella zona di montagna II 550 fr. d. nella zona di montagna III 570 fr. e. nella zona di montagna IV 590 fr.

N. 3.1.1 n. 14

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi

I II

fr./ha e anno fr./ha e anno

14. Cereali in file distanziate 300

N. 5.2-5.14

5.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in

campicoltura 5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a: a. per colza, patate e barbabietole da zucchero 800 fr. b. per frumento panificabile (incl. grano duro), frumento da fo- 400 fr. raggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, girasoli, piselli

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proteici, favette e lupini nonché miscele di piselli proteici, favette o lupini con cereali a scopo foraggero

5.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura

e nella coltivazione di bacche 5.3.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella col- tivazione di bacche ammonta a 1000 franchi per ettaro e anno.

5.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi

dopo la fioritura nelle colture perenni 5.4.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritu- ra nelle colture perenni ammonta a 1100 franchi per ettaro e anno.

5.5 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari

conformi all’agricoltura biologica 5.5.1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausi- liari conformi all’agricoltura biologica ammonta a 1600 franchi per ettaro e anno.

5.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle

colture speciali 5.6.1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali per ettaro e anno ammonta a: a. per colza e patate 600 fr. b. per colture speciali esclusi tabacco e radici di cicoria indivia 1000 fr. c. per colture principali della rimanente superficie coltiva aper- 250 fr. ta

5.7 Contributo per strisce per organismi utili

5.7.1 Il contributo per strisce per organismi utili per ettaro e anno ammonta a: a. per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta 3300 fr. b. per strisce per organismi utili su superfici occupate da coltu- 4000 fr. re perenni (5 % della superficie della coltura perenne)

5.8 Contributo per il bilancio dell’humus

5.8.1 Il contributo per il bilancio dell’humus ammonta a 50 franchi per ettaro e anno.

5.8.2 Il contributo supplementare ammonta a 200 franchi per ettaro e anno.

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5.9 Contributo per una copertura adeguata del suolo

5.9.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a: a. per colture principali sulla superficie coltiva aperta, fatta ec- 250 fr. cezione per l’orticoltura e la coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali b. per orticoltura e coltivazione di bacche nonché di piante 1000 fr. aromatiche e medicinali sulla superficie coltiva aperta e per la viticoltura

5.10 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

5.10.1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.

5.11 Contributo per misure per il clima: contributo per l’impiego

efficiente dell’azoto 5.11.1 Il contributo per l’impiego efficiente dell’azoto ammonta a 100 franchi per ettaro e anno.

5.12 Contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione

di animali da reddito che consumano foraggio grezzo 5.12.1 Il contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo per ettaro e anno ammonta a: Superficie inerbita Contributo (fr./ha)

Livello 1 Livello 2 max. 18 % di protei- max. 12 % di pro- na grezza teina grezza

a. per la superficie inerbita per vacche da latte, pe- 120 240 core munte e capre munte b. per la superficie inerbita per altri animali da red- 60 120 dito che consumano foraggio grezzo

5.13 Contributi per il benessere degli animali

5.13.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:

Categoria di animali Contributo (fr./UBG) SSRA URA Pascolo

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Categoria di animali Contributo (fr./UBG) SSRA URA Pascolo

a. Categorie di animali della specie bovina e bufali: 90 190 350

1. vacche da latte

90 190 350

2. altre vacche

90 190 350

3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365

giorni, fino al primo parto 90 190 350

4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160

e 365 giorni – 370 530

5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160

giorni 90 190 350

6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730

giorni 90 190 350

7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e

730 giorni

90 190 350

8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e

365 giorni

– 370 530

9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160

giorni b. Categorie di animali della specie equina:

1. animali di sesso femminile e animali di sesso ma- 90 190 –

schile castrati, di età superiore a 900 giorni

2. stalloni, di età superiore a 900 giorni – 190 –

3. animali, di età inferiore a 900 giorni – 190 –

c. Categorie di animali della specie caprina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a un 90 190 –

anno

2. animali di sesso maschile, di età superiore a un an- – 190 –

no d. Categorie di animali della specie ovina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a un – 190 –

anno

2. animali di sesso maschile, di età superiore a un an- – 190 –

no e. Categorie di animali della specie suina:

1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi – 165 –

2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età supe- 155 370 –

riore a 6 mesi

3. scrofe da allevamento in lattazione 155 165 –

4. suinetti svezzati 155 165 –

5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso 155 165 –

f. Conigli:

1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate 280 – –

all’anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa

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Categoria di animali Contributo (fr./UBG) SSRA URA Pascolo

2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 280 – –

giorni g. Pollame da reddito:

1. galline produttrici di uova da cova e galli 280 290 –

2. galline produttrici di uova di consumo 280 290 –

3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di 280 290 –

uova

4. polli da ingrasso 280 290 –

5. tacchini 280 290 –

h. Animali selvatici:

1. cervi – 80 –

2. bisonti – 80 –

5.14 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche

5.14.1 Il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche per UBG am- monta a: a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 200 fran- chi con una media di 7 parti e oltre; b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 200 franchi con una media di 8 parti e oltre.

6 Contributi per l’efficienza delle risorse

6.1 Contributo per l’impiego di una tecnica d’applicazione precisa

6.1.1 I contributi per la tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d’acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante. 6.1.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano al: a. 25 per cento del prezzo d’acquisto per atomizzatore a flusso d’aria tan- genziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi. b. 25 per cento del prezzo d’acquisto per irroratrice con rilevatori di vege- tazione e atomizzatori a flusso d’aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi.

6.2 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore

ridotto di azoto

6.2.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.

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N. 6.3-6.9 Abrogati

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Allegato 8

Riduzione dei pagamenti diretti

Rimando parentetico (art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f e 115g)

2.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

N. 2.2.4 lett. c Lacuna per il punto di controllo Riduzione

c. Superficie per la promozione della biodiversità inferiore 20 punti per % in meno, min. 10 al 3,5 % della superficie coltiva in Svizzera nella zona di punti pianura e collinare (art. 14a)

N. 2.4.21 Abrogato

N. 2.4.25

2.4.25 Cereali in file distanziate

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Q I: Inadempimento di condizioni e oneri 200 % × CQ I (art. 57, 58, all. 4 n. 17)

Inserire dopo il n. 2.5 2.5a Contributi per l’agricoltura biologica N. 2.5a.1 2.5a.1 Le riduzioni avvengono: a. mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5; b. mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.5a.6–2.5a.10. I punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per

100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l’agricoltura biologica.

Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.5a.2–2.5a.5, a quelle rela- tive alla detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi. Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10), oltre agli im- porti forfettari, vengono assegnati anche punti.

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Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.5a.2–2.5a.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA (n. 2.9.10–2.9.14) si ottengono

110 punti o più, non vengono versati contributi per l’agricoltura biologica

nell’anno di contribuzione. In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l’agricoltura bio- logica. Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. So- no esclusi i numeri 2.5a.3 lettera g e 2.5a.10.

N. 2.5a.2–2.5a.10 N. 2.8.2–2.8.10 previgenti

2.6 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dal con-

tributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superfi- cie, le riduzioni non sono cumulabili. Se durante la durata d’impegno viene notificata, per la prima volta, la rinun- cia all’ulteriore partecipazione per un tipo di contributo, non vengono versati contributi nell’anno di contribuzione. A partire dalla seconda notifica di ri- nuncia all’ulteriore partecipazione nella durata d’impegno, la notifica di ri- nuncia è considerata una prima infrazione delle condizioni e oneri.

2.6.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 68) 200 % dei contributi

2.6.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella colti- vazione di bacche Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 69) 200 % dei contributi

2.6.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 70) 200 % dei contributi

2.6.5 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi

all’agricoltura biologica Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71) 200 % dei contributi

2.6.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71a) 200 % dei contributi

2.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce

per organismi utili Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del con- tributo per strisce per organismi utili sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superfi- cie, le riduzioni non sono cumulabili.

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71b) 200 % dei contributi

2.7a Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo 2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superfi- cie, le riduzioni non sono cumulabili. L’inosservanza della durata d’impegno è considerata una lacuna a partire dalla seconda notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione.

2.7a.2 Contributo per il bilancio dell’humus

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Più di tre quarti della superfice coltiva con un tenore di 200 % dei contributi humus superiore al 10 % (art. 71c) b. Mancato aggiornamento delle indicazioni necessarie nel 200 fr. Calcolatore Bilancio dell’humus. Analisi del suolo valide non disponibili

2.7a.3 Contributo per una copertura adeguata del suolo Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71d) 200 % dei contributi

2.7a.4 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e) 200 % dei contributi b. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e cpv. 2 lett. Nessuna b)

2.7b Contributo per misure per il clima: contributo per l’impiego efficiente dell’azoto Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del con- tributo per l’impiego efficiente dell’azoto sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71f) 200 % dei contributi

2.7c Contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del con- tributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali da red- dito che consumano foraggio grezzo. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

c. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71g-71i) 200 % dei contributi

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

d. Registrazioni non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 200 fr. 71j)

N. 2.8 Abrogato

N. 2.9.1 e 2.9.2

2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e me-

diante l’assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per ca- tegoria di animali secondo l’articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA, URA e per il pascolo applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i con- tributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali. Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, per l’anno di contribuzio- ne non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispet- tiva categoria di animali.

2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una

lacuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

N. 2.9.4 lett. e e g e. Agli animali non è con- Animali della specie bovina e 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno cessa l’uscita nei giorni bufali (all. 6 lett. B n. 2.1, mancante richiesti 2.3, 2.5 e 2.6) 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante Animali della specie suina 4 punti per giorno mancante (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3

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g. Nei giorni con uscita al Tutte le categorie di animali, 60 punti pascolo gli animali delle escluso il pollame da reddito specie ovina e caprina co- e gli animali della specie sui- prono meno del 25 per na (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, cento del loro fabbisogno 5.3 e 6.2) giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenu- to da pascoli. Nei giorni con uscita al pascolo agli animali della specie bovi- na e ai bufali nonché agli animali della specie equi- na non è concessa la su- perficie minima di pasco- lo

N. 2.9.5

2.9.5 Contributo per il pascolo per animali della specie bovina e bufali

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Una o più categorie di Animali della specie bovina e 60 punti animali della specie bovi- bufali (art. 75a cpv. 4) na e i bufali, per i quali non è versato alcun con- tributo per il pascolo, nel- lo stesso anno non ricevo- no alcun contributo URA (non notificata o riduzio- ne di 110 punti) b. Rete parasole dal 1° no- Animali della specie bovina e 10 punti vembre al 28 febbraio bufali (all. 6 lett. B n. 1.5) c. La superficie di uscita nonAnimali della specie bovina e 110 punti è conforme alle esigenze bufali (all. 6 lett. B n. 1.3) generali d. La documentazione delle Animali della specie bovina e 200 fr. uscite non è conforme alle bufali (all. 6 lett. B n. 1.6) Nessuna riduzione se nello stesso esigenze anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in rela- zione al registro delle uscite per la protezione degli animali e. Agli animali non è con- Animali della specie bovina e 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno cessa l’uscita nei giorni bufali nonché animali delle mancante richiesti specie equina, caprina e ovina1.11.–30.4.: 6 punti per giorno (all. 6 lett. B n. 2.3, 2.5 e 2.6 mancante nonché C n. 2.1) f. Nei giorni con uscita al Animali della specie bovina e Meno dell’80 %: pascolo gli animali co- bufali (all. 6 lett. C n. 2.2) 60 punti prono meno dell’80 per cento del loro fabbisogno Meno del 25 %: giornaliero di sostanza 110 punti

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione secca con foraggio ottenu- to da pascoli g. Superficie di uscita troppo Animali della specie bovina e Differenza inferiore al 10 %: 60 piccola bufali (all. 6 lett. B n. 2.7) punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti

N. 2.10.2

2.10 Contributi per l’efficienza delle risorse

2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per l’efficienza delle risorse della superficie in questione. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superfi- cie, le riduzioni non sono cumulabili. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata.

2.10.2 Impiego di una tecnica d’applicazione precisa

Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante sono Restituzione del contributo per ugelli per l’irrorazione della pagina inferiore della foglia l’acquisto di nuovi apparecchi o (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2) per l’equipaggiamento e ulteriori

500 fr.

b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente Restituzione del contributo per nell’azienda (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2) l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipaggiamento e ulteriori

1000 fr.

2.10.3 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, 200 fr. mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo Riduzione del 200 % del totale dei di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei mo- contributi per il foraggiamento duli complementari 6 «Correzione lineare in funzione scaglionato di suini a tenore ridotto del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 «Bi- di azoto se la lacuna permane dopo lancio import/export» 28 nella Guida «Suisse-Bilanz» il termine suppletivo. (all. 6a n. 4)

28 Le versioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su

www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

b. Superamento del valore limite di proteina grezza speci- 200 % dei contributi fico dell’azienda in grammi per megajoule energia dige- ribile suino (g/MJ EDS) dell’intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5)

2 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr; RS 919.117.71)

2.1 Situazione iniziale

Il 29 agosto 2019 la CET-S ha depositato l’iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi». Dopo la deliberazione definitiva e la votazione finale in Parlamento il 19 marzo 2021, il progetto contiene i seguenti elementi principali relativi alla modifica della legge fede- rale sull'agricoltura (LAgr):

 adeguata riduzione delle perdite di azoto e di fosforo entro il 2030 rispetto al valore medio degli anni 2014–2016: il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione;  obbligo di comunicare per le forniture di sostanze nutritive: le forniture di foraggi concentrati e concimi devono essere comunicate alla Confederazione, al fine di poter bilanciare le eccedenze di sostanze nutritive a livello regionale e nazionale (art. 164a LAgr);  dimezzamento dei rischi associati ai pesticidi entro il 2027 rispetto al valore medio degli anni 2012–2015;  obbligo di comunicare per i prodotti fitosanitari: chiunque immette sul mercato prodotti fitosani- tari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti (art. 164b LAgr);  sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (art. 165fbis LAgr).

Secondo il nuovo articolo 164a LAgr, le forniture di foraggio concentrato e di concimi sottostanno a un obbligo di comunicare nei confronti della Confederazione, al fine di poter bilanciare le eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale. Il Consiglio federale stabilisce il volume di dati ne- cessario e la cerchia delle persone assoggettate all'obbligo di comunicare. La concreta attuazione avviene nel nuovo sistema d’informazione centrale sulla gestione delle so- stanze nutritive (SI GSN). In relazione all'articolo 165f LAgr in vigore, ora l'obbligo di comunicare le cessioni di sostanze nutritive oltre ai concimi aziendali e a quelli ottenuti dal riciclaggio, riguarda i con- cimi contenenti azoto e fosforo e il foraggio concentrato. È obbligatorio comunicare tutte le cessioni anche agli acquirenti al di fuori dell'agricoltura come i Comuni o i gestori di campi da golf.

In virtù dell'articolo 10b dell'ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura 1, per bilan- ciare le quantità di sostanze nutritive disponibili in Svizzera si applica il metodo OSPAR 2, illustrato nella pubblicazione di Agroscope dedicata al bilancio delle sostanze nutritive per l’agricoltura svizzera per gli anni 1975–2018 (Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018)3, che considera l’intero settore agricolo svizzero come un’unica azienda per la quale viene alle- stito un bilancio input-output. L’input comprende gli alimenti per animali importati, i concimi minerali, quelli ottenuti dal riciclaggio e gli altri concimi (compost, materiali apportati, calce di carbonatazione, ecc.), le sementi importate, la fissazione biologica dell’azoto attraverso le leguminose nonché i depo- siti provenienti dall’atmosfera. L’output è composto dalle derrate alimentari animali (p.es. i latticini) e vegetali (p.es. i cereali panificabili) nonché dagli altri prodotti di origine animale (p.es. la farina animale o i concimi aziendali esportati nel settore paragricolo). Pertanto pur essendo disponibili dati prove- nienti da diverse fonti a livello nazionale, a livello regionale e locale mancano informazioni sull’utilizzo delle sostanze nutritive. Sono disponibili dati centralizzati sui flussi quantitativi di concimi aziendali e di quelli ottenuti dal riciclaggio tra le aziende agricole soltanto nel sistema HODUFLU (cfr. sezione 5 OSIAgr). Affinché il bilancio delle sostanze nutritive sia garantito a livello regionale e locale, tali dati devono essere registrati in modo molto risoluto. La concreta attuazione avverrà nel nuovo sistema d'informazione SI GSN.

Secondo il nuovo articolo 164b LAgr, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari sottostarà a un obbligo di comunicare nei confronti della Confederazione. Ciò riguarderà anche le sementi trattate con

1 RS 919.118 2 OSPAR, 1995. PARCOM guidelines for calculating mineral balances. Summary record of the meeting of the pro-

grammes and measures committee (PRAM), Oviedo, 20–24 February 1995. Oslo and Paris Conventions for the Prevention of Marine Pollution (OSPAR), Annexe 15. https://www.ospar.org/convention/agreements/page12 [02.11.2020] 3 Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018,

Agroscope Science, 100, 2020, 1-30, www.agroscope.ch/science

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

prodotti fitosanitari, per le quali il campo d'applicazione e la coltura sono definiti dal prodotto. Pertanto non è necessaria una rilevazione più complessa dal profilo amministrativo a livello di applicazione. L'obbligo di comunicare concerne i punti vendita che cedono prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari direttamente a utilizzatori professionali e non professionali all’interno e all’esterno dell'agricoltura. I responsabili della prima commercializzazione (titolari di autorizzazioni e importatori) sono già tenuti a comunicare annualmente al servizio di omologazione i dati concernenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari (art. 62 cpv. 2 OPF). Quest'obbligo resta invariato. Con il nuovo articolo 165fbis LAgr, gli utilizzatori di prodotti fitosanitari sono tenuti a registrare le singole applicazioni nel sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) della Confederazione. Oltre all’ente pubblico, che impiega direttamente prodotti fitosanitari, sottostanno all’obbligo di comunicare in particolare le imprese di costruzione e di manutenzione di giardini nonché il settore agricolo. La concreta attuazione avverrà nel nuovo sistema d'informazione SI IPF.

Secondo l'articolo 62 capoverso 1 dell'attuale ordinanza sui prodotti fitosanitari4 (OPF), le imprese o persone che fabbricano, importano, esportano o immagazzinano prodotti fitosanitari devono tenere registri per almeno cinque anni. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere, per almeno tre anni, registri sull’utilizzo dei prodotti, che comprendono la denominazione del prodotto fitosanitario, la quantità utilizzata, la superficie trattata nonché la pianta utile sulla quale esso è stato utilizzato o l'oggetto trattato (p.es. linea ferroviaria, strade). Su richiesta, mettono questi registri a disposizione dell’autorità competente.

L'articolo 165g LAgr conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare maggiori dettagli. Nella nuova riformulazione della sezione 5 nonché nella nuova sezione 5a dell’OSIAgr, i nuovi sistemi d’informazione SI GSN e SI IPF sono disciplinati più nel dettaglio.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

 Analogamente all’attuale logica dell’OSIAgr, per i due nuovi sistemi d’informazione SI GSN e SI IPF viene riformulata la sezione 5 e aggiunta la nuova sezione 5a. La nuova sezione 5 relativa al SI GSN costituisce la base di un sistema globale sulla gestione delle sostanze nutritive. Tale sistema comprende, tra le altre cose, l'obbligo di comunicare le forniture di concime e foraggio concentrato e crea una base di dati per il bilancio locale e re- gionale nonché per gli strumenti d’esecuzione come il bilancio aziendale delle sostanze nutri- tive. Con il progetto avviato dall’UFAG «gestione digitale delle sostanze nutritive e dei prodotti fito- sanitari» (dNPSM) s’intende mettere a punto progressivamente un sistema globale per la ge- stione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari a livello svizzero, regionale e delle sin- gole aziende nonché mettere a disposizione i dati necessari per il relativo monitoraggio. I dati presenti nel SI GSN possono essere completati dai gestori con ulteriori dati registrati e tra- smessi volontariamente. È previsto che i gestori mettano a disposizione queste informazioni per diversi utilizzi5, onde ridurre l’onere amministrativo, nell’ottica di una comunicazione auto- matica dei dati. Sostanzialmente, nel progetto si prevede di concretizzare i seguenti aspetti concernenti le sostanze nutritive:

1. attuazione dell'obbligo di comunicare e ampliamento dell’acquisizione dei dati sulle so- stanze nutritive, ai concimi aziendali e a quelli ottenuti dal riciclaggio; 2. acquisizione di ulteriori informazioni rilevanti per la gestione delle sostanze nutritive e per il bilancio regionale;

3. salvataggio dei dati;

4. scambio automatico di dati volto a semplificare i processi amministrativi degli agricoltori, dell’Amministrazione e di terzi;

4 RS 916.161 5 A condizione che non vi sia alcun obbligo legale concernente la comunicazione dei dati.

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5. servizio di calcolo per il bilancio delle sostanze nutritive;

6. servizio di calcolo e piattaforma per gli utenti per il calcolo delle emissioni di ammoniaca;

7. servizio di calcolo per il bilancio dell'humus.

Con il progetto s’intende mettere a punto un sistema modulare globale al quale, una volta fi- nito il progetto, sarà possibile aggiungere funzioni supplementari e di conseguenza ampliare anche il volume di dati. Il sistema HODUFLU continuerà a funzionare anche dopo il 1° gen- naio 2024, fino all'integrazione nel SI GSN. La base legale necessaria a tal fine nell’OSIAgr viene ripresa nella sezione 5 della presente modifica di ordinanza ed è integrata nel nuovo ar- ticolo.  In futuro sottostaranno all’obbligo di comunicare nei rispettivi sistemi d’informazione le im- prese e persone che cedono sostanze nutritive o immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari, ma non gli intermediari. Conformemente all’attuale sezione 5 OSIAgr, esiste già l’obbligo di comunicare e di registrare a livello centrale la ces- sione e il ritiro di concimi aziendali e di quelli ottenuti dal riciclaggio tra le aziende. Questa di- sposizione viene mantenuta e l'obbligo di comunicare viene esteso alla cessione, alla fornitura e al ritiro di tutti i concimi contenenti azoto e fosforo, inclusi il compost, il digestato e il foraggio concentrato.  Per i prodotti fitosanitari e le sementi trattate con prodotti fitosanitari, a questo nuovo obbligo di comunicare sottostanno i punti vendita (imprese o persone) che cedono prodotti fitosanitari direttamente a utilizzatori professionali e non professionali.  Chi utilizza prodotti fitosanitari a scopo professionale (imprese o persone) è tenuto a registrare nel SI IPF ogni singolo impiego. Ai sensi dell'ordinanza sulla terminologia agricola 6 (OTerm) nel settore agricolo si tratta dei gestori.  La prima registrazione delle imprese assoggettate all'obbligo di comunicare, esclusi i gestori, avviene tramite l'UFAG sulla base della domanda presentata e delle indicazioni nel registro delle imprese dell'Ufficio federale di statistica (UST).  Di norma la registrazione dei restanti dati è effettuata dalle persone assoggettate all’obbligo di comunicare direttamente nei sistemi d’informazione SI GSN e SI IPF o mediante l’interfaccia definita dall’UFAG per il trasferimento dei dati da altri sistemi. Grazie a quest’ultima è possibile anche trasmettere i dati con lo stesso contenuto da parte di un terzo o di un Farm Manage- ment Information System (FMIS) offerto dal Cantone nei sistemi SI GSN e SI IPF.  Con la modifica di altri atti normativi, nelle ordinanze specifiche interessate verranno introdotti gli adeguamenti necessari concernenti l'obbligo di comunicare. Si tratta dell'ordinanza sui pro- dotti fitosanitari7, dell'ordinanza sui concimi8 e dell'ordinanza sugli alimenti per animali9 non- ché, in un secondo tempo, dell'ordinanza sui pagamenti diretti 10 (OPD). Le modifiche a livello di OPD avverranno quando la concezione del sistema globale dNPSM e la sua esecuzione saranno più avanzate.

Non è opportuno inserire nell’ordinanza un elenco dettagliato dei concimi o dei prodotti fitosanitari, poiché, secondo l’articolo 24 OSIAgr, l’UFAG è legittimato a definire concretamente il contenuto e il formato dei dati nonché a fornire ulteriori indicazioni tecniche emanando istruzioni. Da anni questa procedura si è rivelata efficace per altri sistemi come ad esempio il sistema AGIS o Acontrol (sezioni 2 e 3 della presente ordinanza).

6 RS 910.91 7 RS 916.161 8 RS 916.171 9 RS 916.307 10 RS 910.13

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2.3 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L'ingresso viene completato sulla base delle norme di delega al Consiglio federale di cui ai nuovi arti- coli 164a e 164b LAgr. Con la modifica della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), nell’ambito dei sistemi d’informazione l’articolo 54a è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2021. Lo stesso rife- rimento a livello di contenuto ora è dato dall’articolo 45c capoverso 4. Questa modifica non ha quindi alcuna correlazione con le altre. Si tratta di un adeguamento all'ingresso sulla base della revisione della LFE.

Articolo 1 capoverso 1 lettere d e dbis

Con le lettere d e dbis, nell’elenco dei sistemi d’informazione si aggiungono il SI GSN e il SI IPF, che nella presente ordinanza vengono disciplinati in modo più dettagliato a completamento delle disposi- zioni legislative.

Articolo 5 lettera h Comunicazione dei dati ad altri servizi della Confederazione L'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) si aggiunge all'elenco dei servizi della Confederazione auto- rizzati a comunicare dati del sistema d'informazione sulla politica agricola. Mediante l'accesso online ai dati AGIS rilevanti, le domande di aziende gestite tutto l'anno e d'estivazione di impiegare il servizio civile e di sfruttare i giorni di servizio disponibili possono essere trattate in modo molto più semplice. Sia i richiedenti che i servizi cantonali sono sgravati dal punto di vista amministrativo. Questa modifica non è correlata all'Iv.Pa. 19.475.

Articolo 14 Dati L’articolo 14 descrive il quadro dei dati relativi alle sostanze nutritive da registrare o disponibili nel SI GSN, senza considerare nel dettaglio il contenuto dei dati, in particolare sui prodotti. La decisione del Parlamento del 19 marzo 2021 si limita, come illustrato, all'obbligo di comunicare le forniture di concime e di foraggio concentrato. Tuttavia, i gestori sono tenuti a indicare ulteriori dati ad esempio nel quadro degli obblighi di registrazione per beneficiare dei pagamenti diretti. Vanno men- zionati i dati sulle registrazioni nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER; art. 25 OPD con riferimento all'allegato 1 numero 1 OPD), in particolare concernenti il bilancio delle sostanze nutritive, e in futuro i dati per alimentare il calcolatore delle emissioni di ammoniaca o per calcolare il bilancio dell'humus. Il calcolatore e il bilancio dell’humus sono parti integranti delle mi- sure volte a raggiungere gli obiettivi dello schema di riduzione delle perdite di sostanze nutritive. Il cal- colatore del bilancio dell'humus rientra nel presente pacchetto di ordinanze relativo all'Iv.Pa. 19.475 (art. 71c OPD). L’introduzione del calcolatore delle emissioni di ammoniaca delle singole aziende av- verrà nel quadro del progetto dNPSM (cfr. presente pacchetto di ordinanze; cap. 1.1 del commento all'OPD). La lettera a crea la base legale per poter gestire anche questi ulteriori dati nel SI GSN e affinché sia possibile mettere in atto il SI GSN illustrato nel capitolo 2.2. Al gestore viene data la possibilità di ge- stire i dati in un unico sistema. Come spiegato in precedenza, i dati vengono definiti concretamente a livello di istruzioni. Nell'allegato 3a vengono definiti gli elementi centrali.

Nelle lettere b e c, a livello svizzero l'IDI (numero d’identificazione delle imprese) è utilizzato come nu- mero d'identificazione univoco per le imprese coinvolte, per un'identificazione eventualmente necessa- ria delle filiali si usa anche il numero RIS (registro delle imprese e degli stabilimenti) dell'UST.

Secondo la lettera b, vengono gestiti i dati (p.es. IDI, nome, indirizzo) su aziende o persone assogget- tate all'obbligo di comunicare ai sensi dell'articolo 164a LAgr, poiché cedono, spandono o ritirano so- stanze nutritive rilevanti sotto forma di concimi o foraggio concentrato. Tra queste rientrano ad esem- pio anche le imprese di lavori agricoli o i gestori di pool di liquame.

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La lettera c riguarda i dati sui gestori che impiegano sostanze nutritive nelle proprie aziende o sugli utilizzatori che spandono in un altro modo sostanze nutritive. I dati sul gestore o sull'impresa sono di- sponibili tramite il numero IDI.

La lettera d stabilisce che nel SI GSN per la cessione, la fornitura o il ritiro i singoli prodotti vengono gestiti dal profilo quantitativo e in base alle sostanze nutritive in essi contenute. In tal senso si tiene conto ad esempio anche della fattispecie dell'ordinazione collettiva di concimi. La persona che ha inol- trato l'ordine è tenuta a dichiarare l'ulteriore fornitura (distribuzione) nel ruolo di fornitore. Sono incluse anche le sostanze nutritive che provengono dall’utilizzo delle scorte da parte delle imprese di lavori agricoli e non rese disponibili dal committente.

La lettera e riguarda le informazioni rilevanti nel contesto dei quantitativi di sostanze nutritive dei con- cimi aziendali che sono già state fornite al sistema HODUFLU dai sistemi cantonali mediante AGIS. La formulazione è stata ripresa per analogia nell'articolo 14 e serve per il controllo del contributo per il fo- raggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto e fosforo ai sensi dell'articolo 82c OPD. Le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive sono menzionate nei moduli complementari 6 e 7 dello Suisse-Bilanz pubblicato nel sito Internet dell'UFAG (www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di conci- mazione equilibrato e Analisi del suolo (art. 13 OPD)).

Art. 15 Registrazione e trasmissione dei dati Secondo il capoverso 1, l'UFAG è tenuto a registrare nel SI GSN i dati di base di cui alla domanda presentata elettronicamente dall'impresa assoggettata all'obbligo di notifica e dalla persona, affinché esse possano adempiere il loro obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 24b dell'ordinanza sui concimi (OCon) e dell'articolo 47a dell'ordinanza sugli alimenti per animali (OsAlA).

Il capoverso 2 lettera a stabilisce che per la cessione e la fornitura di concimi o foraggio concentrato a un'impresa è necessario registrare nel SI GSN i dati relativi a tale impresa e alla persona. Per imprese acquirenti s’intendono ad esempio i gestori, le imprese di costruzione e di manutenzione di giardini o i Comuni. L’impresa o la persona acquirente è tenuta a registrare il ritiro di prodotti dall'agricoltura, in- clusi i dati sul fornitore. Ciò vale in particolare per il ritiro di foraggio concentrato come ad esempio orzo, triticale o frumento da foraggio da parte di un’impresa del settore dell'alimentazione animale o di un gestore. Secondo la lettera b, le imprese e persone sono tenute a registrare ogni cessione, fornitura o ritiro di prodotti con la relativa quantità e il quantitativo di sostanze nutritive in essi contenuto ai sensi dell'arti- colo 14 lettera d. Secondo gli articoli 24b capoverso 2 OCon e 47a capoverso 3 OsAlA, non sottostanno all’obbligo di notifica la cessione, la fornitura e il ritiro se la singola impresa o la persona non supera il quantitativo di sostanze nutritive di 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo in un anno civile. Non possono beneficiare di questo limite irrisorio i gestori assoggettati all'obbligo di notifica per quanto ri- guarda la cessione, la fornitura e il ritiro di quantitativi di sostanze nutritive nell’ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate ai sensi dell'articolo 11 OPD o della prova dell’adempimento di altri programmi dei pagamenti diretti. Ciò vale per i concimi e il foraggio concentrato.

I dati sulle imprese sono consultabili in Internet nel registro IDI o nel servizio web reso disponibile dall'Ufficio federale di statistica.

Nel capoverso 3 è stata ripresa per analogia una parte dell'attuale articolo 24b capoverso 3 OCon (2° periodo), ovvero il periodo concernente la registrazione dei dati. La disposizione tecnica rimane nell'articolo 24b OCon.

Il capoverso 4 mostra le possibilità che hanno le persone assoggettate all'obbligo di notifica per regi- strare i dati nel sistema SI GSN. Secondo la lettera a, ciò può essere effettuato direttamente in modo manuale mediante una piatta- forma per gli utenti nel SI GSN. Questo procedimento è analogo alla registrazione centrale dei trasferi- menti di sostanze nutritive nell'attuale sistema HODUFLU.

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Con la lettera b s’intende consentire di aggiungere automaticamente i dati necessari registrati a partire da un software aziendale direttamente nel SI GSN mediante l’interfaccia definita dall’UFAG. Con la lettera c viene data la possibilità di trasferire i dati registrati e definiti per il trasferimento anche da un Farm Management Information System (FMIS) nel SI GSN. A tal fine, le persone assoggettate all’obbligo di notifica hanno la facoltà di scegliere il procedimento più adatto a loro.

Il capoverso 5 prevede che l'UFAG sia responsabile di definire l'interfaccia per il trasferimento dei dati di cui al capoverso 4 lettere b e c. Vengono definiti nel dettaglio il contenuto e il formato dei dati da tra- smettere.

Il capoverso 6 prevede che le persone assoggettate all’obbligo di notifica siano responsabili delle cor- rezioni dei dati eventualmente necessarie. Si tratta, ad esempio, della correzione di forniture attribuite a un gestore di cui al capoverso 2 in modo sbagliato o di quantità registrate in modo errato.

Il capoverso 7 stabilisce che tutti i dati relativi a un anno civile, incluse le eventuali correzioni, vanno inseriti definitivamente nel SI GSN entro il 15 gennaio dell'anno seguente. In questo modo prima della fine dell’anno vi è tempo a sufficienza per registrare entro i termini prestabiliti le forniture, in particolare di concimi aziendali e di concimi ottenuti dal riciclaggio.

Secondo l'articolo 8 le autorità cantonali responsabili hanno la possibilità di effettuare le correzioni dei dati di cui all'articolo 14 lettere c e d entro fine marzo dell'anno seguente. Ciò riguarda l'acquisizione, la rettifica o il completamento delle informazioni sul gestore o sull'impiego di sostanze nutritive delle singole aziende.

Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione Questo articolo consente l'acquisizione dei dati da AGIS sul gestore o sull'accordo tra un Cantone e il gestore concernete l'utilizzo di foraggio a basso tenore di azoto.

Art. 16a Dati L’articolo 16a descrive il quadro dei dati relativi ai prodotti fitosanitari da registrare o disponibili nel si- stema, senza considerare nel dettaglio il contenuto dei dati, in particolare sui prodotti. Nell'allegato 3b vengono definiti gli elementi centrali.

Secondo la lettera a, sono gestiti i dati necessari (numero d’identificazione, nome e indirizzo) su im- prese o persone che sottostanno all’obbligo di comunicare di cui all’articolo 164b LAgr.

La lettera b riguarda i dati sui gestori che impiegano prodotti fitosanitari nelle proprie aziende o sugli utilizzatori che a titolo professionale spandono in altro modo prodotti fitosanitari. I dati sul gestore o sull'impresa sono disponibili tramite il numero IDI.

La lettera c stabilisce che l’impresa che utilizza prodotti fitosanitari o che li spande su mandato deve essere identificata e inserita nel SI IPF. La lettera c include anche l’ente pubblico, come ad esempio i Comuni o le società ferroviarie.

Le lettere d ed e stabiliscono che sia i dati sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato sia quelli sui prodotti fitosanitari utilizzati secondo l’articolo 62 capoversi 1 e 1 bis OPF devono essere registrati nel SI IPF. La lettera d, ma non la lettera e, include le sementi trattate con prodotti fitosanitari. I dati relativi all’applicazione, attualmente, riguardano la denominazione dei prodotti, la data dell’appli- cazione, la quantità utilizzata, la superficie e la pianta utile trattate.

Il contenuto concreto dei dati e il relativo formato sono specificati nel dettaglio nelle istruzioni tecniche dell’UFAG conformemente all’articolo 24 della presente ordinanza.

Art. 16b Registrazione e trasmissione dei dati

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Secondo il capoverso 1, l'UFAG è tenuto a registrare i dati di base di cui alla domanda presentata elettronicamente dall'impresa assoggettata all'obbligo di notifica e dalla persona nel SI IPF, affinché esse possano adempiere il loro obbligo di notifica in virtù dell'articolo 62 OPF.

Il capoverso 2 lettera a stabilisce che le imprese e persone di cui all'articolo 16a registrano gli acqui- renti di prodotti fitosanitari per uso professionale e le sementi trattate con prodotti fitosanitari. Tra gli acquirenti rientrano ad esempio le imprese di costruzione di giardini, i Comuni o i gestori. I dati sull'acquirente sono consultabili in Internet nel registro IDI o nel servizio web reso disponibile dall'Uffi- cio federale di statistica. La lettera b stabilisce l’obbligo di registrare i dati sui prodotti fitosanitari ceduti o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari.

In base al capoverso 3, le imprese assoggettate all'obbligo di notifica possono delegare, a seconda dell'organizzazione interna, l'obbligo di notifica a determinate persone. Esse registrano autonoma- mente nel SI IPF i dati necessari a tal fine ai sensi dell'allegato 3b numero 2.2. Per garantire l'attribu- zione all’impresa anche in caso di delega a più persone, tale registrazione deve avvenire in relazione all'impresa (IDI).

Secondo il capoverso 4, le imprese e persone sono tenute a registrare nel SI IPF ogni utilizzo di pro- dotti fitosanitari a titolo professionale. Si tratta di dati relativi alla denominazione del prodotto, alla data dell'applicazione, alla quantità utilizzata e alla superficie trattata, alla pianta utile trattata o all'oggetto trattato.

Il capoverso 5 mostra le possibilità che hanno le persone assoggettate all'obbligo di notifica per regi- strare i dati. Secondo la lettera a, la registrazione può essere effettuata direttamente in modo manuale mediante una piattaforma per gli utenti nel sistema centrale. Con la lettera b s’intende consentire che i dati necessari registrati vengano aggiunti automaticamente a partire da un software aziendale direttamente nel SI GSN mediante l’interfaccia definita dall’UFAG. Con la lettera c viene data la possibilità di trasferire i dati registrati e definiti per il trasferimento anche da un Farm Management Information System (FMIS) nel SI IPF. A tal fine, le persone assoggettate all’obbligo di notifica hanno la facoltà di scegliere il procedimento più adatto a loro.

Il capoverso 6 prevede che l'UFAG sia responsabile di definire l'interfaccia per il trasferimento dei dati di cui al capoverso 5 lettere b e c. Vengono definiti nel dettaglio il contenuto e il formato dei dati.

Il capoverso 7 prevede che le persone assoggettate all’obbligo di notifica siano responsabili delle cor- rezioni dei dati eventualmente necessarie. Si tratta ad esempio di correggere le forniture a un utilizza- tore finale sbagliato o le applicazioni dichiarate in modo errato.

Il capoverso 8 stabilisce che tutti i dati relativi a un anno civile, incluse le eventuali correzioni, vanno inseriti definitivamente nel SI IPF entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d'informazione L’articolo consente all’UFAG di riprendere nel SI IPF i dati registrati nei sistemi cantonali e trasmessi ad AGIS in virtù dell’articolo 16a lettera b nonché di integrarli con gli altri dati disponibili di cui all’arti- colo 16a.

Art. 27 cpv. 2 e 9 Pubblicazione di dati I capoversi 2 e 9 vengono aggiunti all'articolo 16a, affinché sia possibile fornire dati dal SI IPF sia per scopi di ricerca (cpv. 2) sia a terzi con il consenso esplicito del gestore (cpv. 9). Per il SI GSN non è necessario un adeguamento in tal senso.

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II Modifica di altri atti normativi I nuovi obblighi di notifica rendono necessario l'adeguamento delle ordinanze specifiche interessate dalle modifiche di legge di cui al capitolo «Modifica di altri atti normativi» dell’allegato. Si tratta dell'or- dinanza sui prodotti fitosanitari, dell'ordinanza sui concimi e dell'ordinanza sugli alimenti per animali.

1. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)

L'ingresso dell'OPF viene completato sulla base della norma di delega al Consiglio federale di cui al nuovo articolo 164b capoverso 2 LAgr.

Il passaggio dall'obbligo di registrazione interno all'impresa alla dichiarazione centralizzata per l'immis- sione sul mercato di prodotti fitosanitari e di sementi trattate con prodotti fitosanitari nel SI IPF richiede un adeguamento nell'articolo 62 capoverso 1. Ora l'immissione sul mercato deve essere comunicata a un acquirente nel SI IPF.

Nel capoverso 1bis è definito l'obbligo di comunicare per gli utilizzatori professionali per ogni singola applicazione di prodotti fitosanitari nel SI IPF. È escluso dall'obbligo di comunicare l’utilizzo di sementi trattate con prodotti fitosanitari.

2. Ordinanza sui concimi (OCon)

L'ingresso dell'OCon viene completato sulla base della norma di delega al Consiglio federale di cui al nuovo articolo 164a capoverso 2 LAgr.

L'articolo 24b, attualmente limitato ai concimi aziendali e a quelli ottenuti dal riciclaggio, viene ora riformulato ed esteso ai concimi contenenti azoto e fosforo.

Il capoverso 1 stabilisce che ogni impresa e persona è tenuta a comunicare a un’altra impresa, a un gestore o a un altro acquirente ogni cessione e fornitura di concimi contenenti azoto e fosforo, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio. La comunicazione comprende sempre la quantità e il quantitativo di sostanze nutritive contenuto in ogni prodotto. Con il termine «fornitura» s'intende ad esempio l'ordinazione collettiva e la successiva ripartizione di concime tra diversi gestori, com’è consuetudine nell’agricoltura.

Il capoverso 2 definisce le eccezioni all'obbligo di comunicare. Sono escluse le imprese o le persone che nella cessione o nell'acquisizione non superano il limite irrisorio di 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile. Non possono beneficiare del limite irrisorio i gestori assoggettati all'obbligo di notifica per quanto riguarda la cessione, la fornitura e l'acquisizione di quantitativi di sostanze nutritive nell’ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (p.es. bilancio delle sostanze nutritive) o della prova dell'adempimento di altri programmi dei pagamenti diretti (p.es. calcolatori del bilancio dell'humus e delle emissioni di ammoniaca). Ciò vale anche per il concime.

Nel capoverso 3 è ripreso il primo periodo dell’attuale capoverso 3, con adeguamenti nel testo. Il se- condo periodo del capoverso 3 è ripreso nell'articolo 15 capoverso 3 OSIAgr.

3. Ordinanza sugli alimenti per animali (OsAlA)

L'ingresso dell'OsAlA viene completato sulla base della norma di delega al Consiglio federale di cui al nuovo articolo 164a capoverso 2 LAgr.

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Negli articoli 42 capoverso 1 e 47 capoverso 2 il termine «agricoltore» è sostituito con «gestore», per uniformazione con l'ordinanza sulla terminologia agricola 11 (OTerm).

Con l'articolo 47a, per le imprese del settore dell’alimentazione animale si concretizza l'attuazione dell'obbligo di comunicare concernente il foraggio concentrato ai sensi dell'articolo 164a LAgr. Il ter- mine «foraggio concentrato» è ora definito nell'articolo 29 OTerm. Con foraggio concentrato s'inten- dono tutti gli alimenti per animali che non sono considerati foraggio di base (art. 28 OTerm), ovvero ad esempio il foraggio ottenuto da superfici inerbite e terreni da strame, dal raccolto dell'intera pianta nelle colture campicole, dalle patate non trasformate oppure dai cascami della valorizzazione di frutta e verdura.

Secondo il capoverso 1, le imprese del settore dell'alimentazione animale sono tenute a comunicare la cessione di foraggio concentrato a imprese, come ad esempio pensioni per equini, a persone deten- trici di animali da reddito e a gestori nonché il ritiro di foraggio concentrato da quest'ultimi. Per ritiro s'intende, ad esempio, l'acquisto da parte di un gestore di orzo o frumento da foraggio da un mulino da foraggio. Il commercio tra imprese del settore dell'alimentazione animale non sottostà all'obbligo di notifica.

Il capoverso 2 include la comunicazione da parte dei gestori relativa alla fornitura di foraggio concen- trato, ad esempio nel quadro di ordinazioni collettive.

Il capoverso 3 stabilisce le eccezioni all'obbligo di comunicare riguardante la cessione e il ritiro di so- stanze nutritive del foraggio concentrato. Corrisponde alla disposizione dell'articolo 24b OCon. Non possono beneficiare del limite irrisorio i gestori assoggettati all'obbligo di notifica per quanto riguarda la cessione, la fornitura e il ritiro di quantitativi di sostanze nutritive nell’ambito della prova che le esi- genze ecologiche sono rispettate (p.es. bilancio delle sostanze nutritive) o dell'adempimento di altri programmi dei pagamenti diretti (p.es. calcolatori del bilancio dell'humus e delle emissioni di ammo- niaca). Ciò vale anche per il foraggio concentrato.

III Allegati 1, 3a e 3b

Nel titolo dell'allegato 1, nel rimando parentetico ora viene menzionato l'articolo 14 lettera c (e non più lettera a) e viene introdotto l'articolo 16a lettera b.

Gli allegati 3a e 3b sono inseriti nell'ordinanza dopo l'allegato 3 e illustrano il contenuto centrale dei dati nei SI GSN e SI IPF. A questo proposito occorre osservare che per identificare gli attori assoggettati all'obbligo di notifica ci si concentra sul numero d'identificazione delle imprese (IDI), attribuito dall'Ufficio federale di statistica (UST) alle imprese di tutti e tre i settori economici. In Svizzera è un numero univoco ed è utilizzato an- che per le unità amministrative come i detentori di animali con un effettivo ridotto di animali da reddito, che non ricevono pagamenti diretti e non sono importanti dal punto di vista statistico. L'IDI e i relativi dati, come ad esempio l'indirizzo, sono disponibili pubblicamente e possono essere consultati in Inter- net o in un servizio web reso disponibile dall'UST. Se un'impresa, come ad esempio un consorzio Landi, dispone di più luoghi di produzione o di servizio, se necessario, in occasione della prima regi- strazione si può distinguere anche tra i vari luoghi utilizzando il numero RIS dell'UST (RIS = registro delle imprese e degli stabilimenti). Nell'allegato 3b numero 2.2 sono elencate le caratteristiche dei dati sugli utilizzatori che utilizzano per l'impresa prodotti fitosanitari a titolo professionale. Siccome in questo caso si tratta di impiegati dell'im- presa, ciò non riguarda i dati relativi all'indirizzo privato ma a quello del posto di lavoro.

IV Entrata in vigore

11 RS 910.91

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L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024. Lo sviluppo dei sistemi nel quadro del progetto dNPSM avviene a tappe e l’introduzione delle relative funzionalità avverrà gradualmente dal 2024.

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

Lo sviluppo graduale dei sistemi d’informazione SI GSN e SI IPF viene finanziato nel quadro del pre- ventivo globale ordinario dell’UFAG.

2.4.2 Cantoni

Con la concretizzazione digitale dell'obbligo di comunicare nella Iv.Pa. 19.475 e nel progetto dNPSM, per i Cantoni migliorano l'accesso ai dati rilevanti, la qualità dei dati nonché la controllabilità nel settore della gestione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari da parte delle aziende. La comunica- zione dei dati, che deve essere messa in atto nel quadro del progetto dNPSM, garantisce anche uno sgravio amministrativo della prassi esecutiva esistente. Ad esempio, non sarà più necessario control- lare le informazioni registrate in doppio, oggi molto diffuse. Se i Cantoni decidono di mettere a disposizione dei gestori un proprio Farm Management Information System (FMIS) per la registrazione dei dati, si aggiungeranno dei costi per la creazione, la successiva manutenzione e l'ulteriore sviluppo. Tuttavia si parte dal presupposto che un FMIS venga offerto per lo più da aziende private. Già ora è possibile modificare i dati di cui all'articolo 15 capoverso 8 sui concimi aziendali e quelli otte- nuti dal riciclaggio. Con la presente modifica di ordinanza questa possibilità è estesa anche alle altre sostanze nutritive assoggettate all'obbligo di notifica. In questo caso non si può escludere un determi- nato maggior dispendio per i Cantoni.

2.4.3 Economia

L'attuazione digitale dell'obbligo di comunicare è un modo efficiente e semplice dal profilo amministra- tivo per applicare questo mandato legale. Con l'analisi scientifica dei nuovi dati disponibili, le sostanze nutritive possono essere bilanciate a livello regionale ed è possibile formulare nuove considerazioni sul bilancio delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari in Svizzera. Ne risulta una migliore base d’informazioni per il settore agricolo in vista della scelta delle misure più efficaci per raggiungere gli obiettivi ambientali. Questo contribuirà in maniera sostanziale a un'agricoltura più trasparente e credi- bile.

L'attuazione digitale dell'obbligo di comunicare e la comunicazione dei dati nel quadro del progetto dNPSM comportano per gli agricoltori uno sgravio amministrativo, in particolare perché decadono le doppie registrazioni. In questo modo gli agricoltori possono adempiere in modo più semplice i loro ob- blighi di registrazione imposti dalla legge e legati ai pagamenti diretti.

La registrazione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato da parte delle persone assoggettate all’obbligo di comunicare comporta un onere iniziale per l’adeguamento del soft- ware aziendale in vista dell’esportazione dei dati nei sistemi d’informazione centrali SI GSN e SI IPF oppure un dispendio periodico per la registrazione manuale dei dati direttamente nei due sistemi. Secondo il registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell’UST, nel commercio al dettaglio di ce- reali, alimenti per animali e prodotti agricoli sono registrate un centinaio di aziende, mentre per il com- mercio all’ingrosso di prodotti chimici vi sono all’incirca 600 imprese che non possono essere classifi- cate ulteriormente. Tuttavia, si può presupporre che il numero di aziende che smerciano prodotti nel settore agricolo sia nettamente inferiore a quello delle aziende attive nel commercio al dettaglio. La registrazione digitale delle applicazioni di prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali può comportare un determinato maggior dispendio amministrativo rispetto a quello correlato all’attuale ob- bligo di registrazione individuale. Ciò riguarda potenzialmente circa 48 000 aziende agricole e 6100 imprese ortoflorovivaistiche attive nella costruzione di giardini e di paesaggi o fornitrici di altri servizi di giardinaggio. D’altro canto per quest'ultimo settore decade l’attuale obbligo di registrazione interno

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all’azienda. Va osservato che nel quadro della PER gli agricoltori sono già oggi tenuti a documentare tutte le applicazioni di prodotti fitosanitari nel libretto dei campi – in tal senso si tratta meramente di un passaggio a uno strumento di registrazione digitale. Anche l'ente pubblico sottostà all'obbligo di comunicare; ciò riguarda potenzialmente anche le colletti- vità di diritto pubblico e privato. Il 1° gennaio 2020 c'erano 2202 Comuni politici; non è stato possibile quantificare il numero delle collettività di diritto privato. Con l'obbligo di comunicare per il foraggio concentrato e il concime, si estende la cerchia delle per- sone assoggettate all'obbligo di notifica illustrata in precedenza: si aggiungono le persone detentrici di animali da reddito, che con il loro apporto e la loro cessione di sostanze nutritive potrebbero superare il limite irrisorio di 105 chilogrammi per l'azoto e di 15 chilogrammi per il fosforo. Si stima che il loro nu- mero arrivi a 9000. Tuttavia sono i singoli casi a determinare se con la loro detenzione di animali que- ste persone dispongono di cicli chiusi delle sostanze nutritive.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non sono in contraddizione con il diritto internazionale.

2.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024. Lo sviluppo dei sistemi nel quadro del progetto dNPSM avviene a tappe e l’introduzione delle relative funzionalità avverrà gradualmente dal 2024.

2.7 Basi legali

In virtù dell’articolo 17 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali solo se ne esiste una base legale. Gli articoli 14 e 16a OSIAgr costituiscono, insieme agli articoli 164a e 164b nonché 165f e 165fbis LAgr le basi legali per l’elaborazione dei dati nei sistemi d’informazione centrali sulla gestione delle sostanze nutritive e sull’impiego di prodotti fitosanitari. Gli articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2 e 165g LAgr costi- tuiscono le norme di delega concrete che consentono al Consiglio federale di emanare le disposizioni relative all’elaborazione dei dati nella presente ordinanza.

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Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2, 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177 capoverso 1, 181 capoverso 1bis e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 25 della legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale; visto l'articolo 45c capoverso 4 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie,

Art. 1 cpv. 1

1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi

d’informazione: d. sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (art. 164a e 165f LAgr)

dbis. sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (art. 164b e 165f bis LAgr)

Art. 5 lett. h

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura RU...

I dati di cui all'articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l'adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr): h. Ufficio federale del servizio civile.

Sezione 5: Sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive

Art. 14 Dati Il sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati: a. i dati sui concimi, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio, sui materiali apportati di origine agricola e non agricola in imprese che ce- dono concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, nonché sugli ali- menti per animali, incluso il foraggio di base, e sul loro utilizzo; b. i dati su imprese e persone che cedono, forniscono o ritirano concimi conte- nenti azoto o fosforo in virtù dell'articolo 24b capoverso 1 dell'ordinanza del 10 gennaio 20015 sui concimi (OCon) o foraggi concentrati in virtù dell'arti- colo 47a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 20116 sugli alimenti per animali (OsAIA), o che sono incaricate dello spandimento dei prodotti; c. i dati di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore o, se il prodotto di cui alla lettera b è ceduto a un'altra persona, sull'utilizzatore; d. i dati sulla quantità di prodotti ceduti, forniti o ritirati di cui alla lettera b con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive; e. i dati sulla convenzione tra il Cantone e il gestore sull'utilizzo di foraggio a tenore ridotto di azoto e fosforo in virtù dell'articolo 82c dell'ordinanza del 23 ottobre 20137 sui pagamenti diretti (OPD).

Art. 15 Registrazione e trasmissione dei dati 1 Su loro richiesta, l'UFAG registra i dati su imprese e persone di cui all'articolo 14 lettera b.

2 Le aziende e persone di cui all'articolo 14 lettera b registrano:

a. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all'articolo 14 lettera b a un'impre- sa o a un gestore nonché il ritiro di simili prodotti da un'impresa o da un ge- store; b. i dati di cui all'articolo 14 lettera d per cessione, fornitura o ritiro riferiti ai prodotti.

5 RS 916.171 6 RS 916.307 7 RS 910.13

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3 Le imprese che cedono concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, regi- strano ogni ritiro di materiali apportati di origine agricola; per i materiali apportati di origine non agricola è sufficiente il quantitativo annuo totale. 4 Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3 vi sono le seguenti possibilità:

a. registrazione diretta nel SI GSN; b. registrazione mediante un'interfaccia per il trasferimento dei dati nel SI GSN; oppure c. registrazione in un'applicazione di un offerente privato o di un Cantone. 5 L'UFAG definisce l'interfaccia per il trasferimento dei dati di cui al capoverso 4 lettere b e c nel SI GSN. 6 Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai ca- poversi 2 e 3. 7 La trasmissione dei dati di cui ai capoversi 2, 3 e 6 di un anno civile deve essere conclusa entro il 15 gennaio dell'anno seguente. 8 L'autorità cantonale competente può registrare, rettificare o completare i dati di cui all'articolo 14 lettere c e d di un anno civile entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione I dati di cui all'articolo 14 lettere c ed e possono essere acquisiti da AGIS.

Titolo dopo l’art. 16

Sezione 5a: Sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari

Art. 16a Dati Il sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) con- tiene i seguenti dati: a. i dati su imprese e persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 maggio 20108 sui prodotti fitosanitari (OPF); b. i dati di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore o, se il prodotto fitosa- nitario viene applicato da un'altra persona, sull'utilizzatore; c. i dati su imprese che utilizzano prodotti fitosanitari o che sono incaricate dello spandimento; d. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 OPF;

8 RS 916.161

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e. i dati su ogni utilizzo professionale in virtù dell’articolo 62 capoverso 1bis OPF.

Art. 16b Registrazione e trasmissione dei dati 1 Su loro richiesta, l'UFAG registra i dati su imprese e persone di cui all'articolo 16a lettera a.

2 Le imprese e persone di cui all'articolo 16a lettera a registrano:

a. la cessione di prodotti fitosanitari o di sementi trattate con prodotti fitosani- tari a un'impresa o a un gestore; b. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari ceduti di cui all'articolo 16a lettera d. 3 Le imprese e persone che incaricano un'altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16a lettera c, registrano nel SI IPF i dati sull'utilizzatore incaricato. 4 I gestori e gli utilizzatori di cui all'articolo 16a lettere b e c registrano i dati sui prodotti fitosanitari da loro utilizzati a scopo professionale di cui all'articolo 16a let- tera e. 5 Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:

a. registrazione diretta nel SI IPF; b. registrazione mediante un'interfaccia per il trasferimento dei dati nel SI IPF; oppure c. registrazione in un'applicazione di un offerente privato o di un Cantone. 6 L'UFAG definisce l'interfaccia per la trasmissione dei dati di cui al capoverso 5 let- tere b e c nel SI IPF. 7 Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai ca- poversi 2–4. 8 La trasmissione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e 7 di un anno civile deve essere

conclusa entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d'informazione I dati di cui all’articolo 16a lettera b possono essere acquisiti da AGIS.

Art. 27 cpv. 2 e 9 Periodo introduttivo 2 A scopo di studio e di ricerca nonché di monitoraggio e valutazione secondo l'arti- colo 185 capoversi 1bis e 1ter LAgr, l'UFAG può comunicare i dati di cui agli artico- li 2, 6 lettere a-d, 10, 14 e 16a della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possi- bile se questi operano su mandato dell'UFAG.

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9 Su richiesta, può rendere accessibili online a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all'articolo 6 lettera e, 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 3a e 3b.

2 L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

IV L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue.

1. Ordinanza del 12 maggio 20109 sui prodotti fitosanitari

Ingresso vista la legge del 15 dicembre 200010 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 3–5, 161, 164, 164b capoverso 2, 168 e 177 della legge del 29 aprile 199811 sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 200312 sull'ingegneria genetica (LIG); visti gli articoli 29, 29d capoverso 4 e 30b capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 7 ottobre 198313 sull'ambiente (LPAmb); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 199514 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 62 cpv. 1 e 1bis 1 I fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fi- tosanitari e sementi tengono, per almeno cinque anni, registri sui prodotti fitosanitari e sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esporta- no, immagazzinano, utilizzano o immettono sul mercato. L'immissione sul mercato deve essere comunicata in virtù dell'ordinanza del 23 ottobre 201315 sui sistemi d'in- formazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr). 1bis Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari comunicano i dati su ogni uti- lizzo del prodotto fitosanitario con la relativa denominazione, la data, la quantità uti- lizzata, la superficie trattata e la pianta utile ai sensi dell’OSIAgr.

9 RS 916.161 10 RS 813.1 11 RS 910.1 12 RS 814.91 13 RS 814.01 14 RS 946.51 15 RS 919.117.71

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2. Ordinanza del 10 gennaio 200116 sui concimi

Ingresso visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 199817 sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 198318 sulla protezione dell'ambiente (LPAm); visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 200319 sull'ingegneria genetica (LIG); visto l'articolo 10 della legge del 1° giugno 196620 sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 199121 sulla protezione delle acque (LPac); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 199522 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 24b Obbligo di comunicare per le forniture di concimi 1 Chi cede o fornisce concimi contenenti azoto e fosforo a imprese, gestori o ad altri acquirenti, deve comunicare ogni cessione o fornitura con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell'ordinanza del 23 ottobre 201323 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

2 Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di

azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia assoggettato alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell'ar- ticolo 11 dell'ordinanza del 23 ottobre 201324 sui pagamenti diretti (OPD). 3 I detentori di impianti ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1, che forniscono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono co- municare nel sistema d’informazione anche i materiali apportati compostabili o fer- mentabili.

16 RS 916.171 17 RS 910.1 18 RS 814.01 19 RS 814.91 20 RS 916.40 21 RS 814.20 22 RS 946.51 23 RS 919.117.71 24 RS 910.13

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3. Ordinanza del 26 ottobre 201125 sugli alimenti per animali

Ingresso visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2, 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 199826 sull'agricoltura (LAgr); visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 198327 sulla protezione dell’ambiente (LPAm); visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 200328 sull'ingegneria genetica (LIG); visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 199129 sulla protezione delle acque (LPAc); in esecuzione della legge del 6 ottobre 199530 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 42 cpv. 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e i gestori possono utilizzare sol- tanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.

Art. 47 cpv. 2 2 I gestori che producono nell'azienda agricola alimenti per animali utilizzando addi- tivi per alimenti per animali per i quali nell’autorizzazione è fissata una concentra- zione massima o premiscele che contengono simili additivi per alimenti per animali, devono notificare tale attività all'UFAG ai fini della registrazione o dell'omologazio- ne.

Art. 47a Obbligo di comunicare per le forniture di foraggio concentrato 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale comunicano la cessione di fo- raggio concentrato in virtù dell'articolo 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 199831 sul- la terminologia agricola a imprese, persone e gestori nonché il ritiro di foraggio con- centrato con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell'ordinanza del 23 ottobre 201332 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr). 2 I gestori comunicano la fornitura di foraggio concentrato con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti.

25 RS 916.307 26 RS 910.1 27 RS 814.01 28 RS 814.91 29 RS 814.20 30 RS 946.51 31 RS 910.91 32 RS 919.117.71

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3 Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di

azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia assoggettato alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell'ar- ticolo 11 dell'ordinanza del 23 ottobre 201333 sui pagamenti diretti (OPD).

33 RS 910.13

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Allegato 1

Rimando parentetico

(art. 2, 6 lett. a–c, 13, 14 lett. c, 16a lett. b, 27 cpv. 5)

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Allegato 3a (art. 14)

Dati sul SI GSN

1 Numeri d'identificazione delle imprese

1.1 Numero d'identificazione (IDI) dell'impresa che cede, fornisce o ritira so-

stanze nutritive (unità legale)

1. 2 Numero RIS dell'unità locale (luogo)

2 Indirizzo dell'unità legale e locale

2.1 Nome dell’impresa

2.2 Recapito per la spedizione

2.3 Via

2.4 NPA

2.5 Luogo

2.6 Lingua per la corrispondenza

3 Contatto

3.1 Telefono

3.2 Indirizzo e-mail

4 Dati sui prodotti contenenti sostanze nutritive

4.1 Concimi, inclusi i concimi aziendali e i concimi ottenuti dal riciclaggio

4.2 Alimenti per animali incluso il foraggio di base

4.3 Materiali apportati di origine agricola e non agricola

5 Dati sulla cessione, sulla fornitura, sul ritiro e sull'utilizzo di

prodotti contenenti sostanze nutritive

5.1 Fornitore e acquirente

5.2 Denominazione del prodotto

5.3 Data della cessione, della fornitura, del ritiro e dell'utilizzo

5.4 Quantità fornita

5.5 Quantitativi di sostanze nutritive nella fornitura

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Allegato 3b (art. 16a)

Dati sul SI IPF

1 Numeri d'identificazione

1.1 Numeri d'identificazione delle imprese

1.1.1 Numero d'identificazione (IDI) dell'impresa che cede prodotti fitosanitari e sementi trattate (unità legale)

1.1.2 Numero RIS dell'unità locale (luogo)

1.2 Numero d'identificazione dell'utilizzatore

1.2.1 Numero d'identificazione (IDI) dell'impresa, a condizione che l'utilizzatore disponga di un IDI

1.2.2 Numero personale dell'utilizzatore

2 Indirizzo

2.1 Indirizzo dell'unità legale e locale

2.1.1 Nome dell’impresa

2.1.2 Recapito per la spedizione

2.1.3 Via

2.1.4 NPA

2.1.5 Luogo

2.1.6 Lingua per la corrispondenza

2.2 Indirizzo dell'utilizzatore (indirizzo professionale)

2.2.1 Cognome dell'utilizzatore

2.2.2 Nome dell'utilizzatore

2.2.3 Via

2.2.4 NPA

2.2.5 Luogo

2.2.6 Lingua per la corrispondenza

3 Contatto dell'impresa e dell'utilizzatore

3.1 Telefono

3.2 Indirizzo e-mail

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura RU …

4 Dati sull'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e di se-

menti trattate con prodotti fitosanitari

4.1 Denominazione del prodotto fitosanitario

4.2 Informazioni sulle sementi trattate (coltura e principi attivi)

4.3 Data dell'immissione sul mercato

4.4 Quantità immessa sul mercato

4.5 Acquirente (impresa o persona)

5 Dati sull'utilizzo di prodotti fitosanitari

5.1 Denominazione del prodotto fitosanitario

5.2 Data dell'utilizzo

5.3 Quantità utilizzata

5.4 Superficie trattata

5.5 Pianta utile o oggetto trattato

3 Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura, RS 919.118

3.1 Situazione iniziale

Il 29 agosto 2019 la CET-S ha depositato l’iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi». Dopo la deliberazione definitiva e la votazione finale in Parlamento il 19 marzo 2021, l’Iv.Pa contempla i seguenti elementi al fine di sancire la riduzione delle perdite di so- stanze nutritive (art. 6a) e la riduzione dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari (art. 6b) nella legge sull’agricoltura.

Art. 6a Perdite di sostanze nutritive 1 Rispetto alla media degli anni 2014–2016, le perdite di azoto e di fosforo nell’agricoltura sono ade-

guatamente ridotte entro il 2030. 2 Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungi-

mento. Considera in particolare l’obiettivo di sostituire i concimi sintetici importati mediante la promo- zione dell’impiego di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni e tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le orga- nizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Disciplina come riferire. 3 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interes-

sate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confede- razione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti. 4 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui ai capoversi 2 e 3. 5 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione

delle perdite di azoto e di fosforo, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un’agenzia dell’econo- mia privata e sostenerne finanziariamente l’attività.

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari 1 I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’impiego di prodotti fitosanitari vanno

ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata. 2 Entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione

delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012–2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a par- tire dal 2027. 3 Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui è calcolato il raggiungimento degli obiettivi di ridu-

zione secondo il capoverso 2. Gli indicatori tengono conto della tossicità e dell’impiego dei diversi pro- dotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza in particolare i dati del sistema d’informa- zione di cui all’articolo 165fbis. 4 Il Consiglio federale può definire obiettivi di riduzione dei rischi per ulteriori settori a rischio. 5 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interes-

sate possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e riferire periodicamente alla Confedera- zione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

6 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui al capoverso 5.

7 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedi-menti di riduzione dei

rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un’agenzia dell’economia privata e sostenerne finanziariamente l’attività. 8 Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2 non saranno rag-giunti, il Consiglio

federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l’approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente ele- vato.

La presente modifica dell’ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura è finalizzata a stabilire l’obiettivo di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo entro il 2030 nonché il metodo per il calcolo del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione ai sensi dell’articolo 6a capoverso 2 LAgr. Sia l’obiettivo di riduzione sia il metodo per il calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo concernono l’agricoltura svizzera nel suo insieme e non le singole aziende agricole. Non esiste una correlazione

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

diretta con la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate intesa come presupposto per il versa- mento di pagamenti diretti. La presente modifica di ordinanza è finalizzata altresì a definire il metodo di calcolo del rischio associato all’uso di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 6b capoverso 2 LAgr.

L’articolo 6a capoverso 2 LAgr esige che per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo per il loro cal- colo, il Consiglio federale senta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produt- tori nonché altre organizzazioni interessate. Tale processo di audizione si è svolto prima della proce- dura di consultazione, per cui un primo incontro con queste organizzazioni si è tenuto già il 10 dicem- bre 2020, un secondo il 10 marzo 2021. Nel corso della procedura di consultazione e una volta che saranno disponibili i risultati da essa scaturiti, i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizza- zioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate saranno sentiti nuovamente. Anche la con- sultazione che va da aprile ad agosto 2021 è da considerarsi un elemento di questo processo di audi- zione.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

Nella nuova sezione 3a (Perdite di sostanze nutritive nell’agricoltura e rischi associati all’uso di pro- dotti fitosanitari) si stabilisce un obiettivo quantitativo di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo nell’agricoltura svizzera entro il 2030 (art. 10a). Inoltre vengono definiti il metodo per calcolare il rag- giungimento di questo obiettivo di riduzione (art. 10b) e il metodo per il calcolo dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari (art. 10c).

3.3 Commento ai singoli articoli

Ingresso Con la modifica della legge sull’agricoltura (LAgr) nel contesto dell’iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) 19.475, nel settore delle perdite di sostanze nutritive, al Consiglio federale è conferita la competenza di stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo per calcolarli in relazione alle perdite di sostanze nutri- tive (azoto e fosforo). Si crea così un nesso con il nuovo articolo 6a LAgr (perdite di sostanze nutri- tive). Nel settore della riduzione dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari, al Consiglio federale è conferita la competenza di stabilire gli indicatori con i quali può essere calcolato il conseguimento dell’obiettivo di riduzione. Pertanto anche in questo frangente si crea un nesso con il nuovo articolo 6b LAgr.

Articolo 1 capoverso 1

La disposizione è precisata in modo che l’ordinanza, oltre alla valutazione della politica agricola e delle prestazioni dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità, disciplini anche gli obiettivi di riduzione per le perdite di sostanze nutritive (azoto e fosforo).

Articolo 10a

In virtù del nuovo articolo 6a capoverso 1, entro il 2030 vanno adeguatamente ridotte le perdite di azoto e di fosforo nell’agricoltura svizzera. Si propone di ridurre di almeno il 20 per cento entro il 2030 queste perdite di sostanze nutritive rispetto al valore medio degli anni 2014-2016. La riduzione stimata delle perdite in seguito all’applicazione delle misure, come da proposta nell’ambito del pacchetto di ordinanze in relazione all’Iv.Pa., si aggira quindi intorno al 6.1 per cento per l’azoto e al 18.4 per cento per il fosforo (cfr. tab. sotto). Ciò considerato l’obiettivo di riduzione rappresenta una sfida per l’agricol- tura. L’efficacia delle singole misure proposte nel pacchetto di ordinanze è stimata analogamente a quanto illustrato nel Rapporto sulle domande della CET-S del 2 luglio 2020. Le stime si basano sulle seguenti ipotesi e condizioni.

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

- La produzione e quindi l’output di sostanze nutritive non devono diminuire considerevolmente no- nostante il minore input di sostanze nutritive. Occorre quindi incrementare l’efficienza, per esem- pio mediante un impiego più efficiente dei concimi aziendali che consente di ridurre i concimi mi- nerali. - Per ridurre effettivamente il carico ambientale, il vantaggio in termini di efficienza non può essere compensato con una maggiore produzione. - Nel bilancio, le sostanze nutritive non utilizzate devono essere considerate disponibili in via sup- plementare in modo da determinare una riduzione dell’apporto di concimi minerali e di alimenti per animali. - La pratica deve attuare le misure su vasta scala e in maniera accurata.

Misure nel pacchetto di ordinanze 2021 in relazione all’Iv.Pa. Riduzione delle Riduzione delle perdite di azoto (t perdite di fosforo N/anno) (t P/anno) Valore di riferimento (2014/16) 97’344 6’087 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate Abolizione del margine di errore del 10% nel bilancio delle sostanze 2’250 1’000 nutritive (2.3%) (16.4%) Min. 3.5% di superfici per la promozione della biodiversità sulla super- 559 124 ficie coltiva (0.6%) (2.0%) Foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto 800 Nessuna indicazione (0.8%) Contributi per i sistemi di produzione Contributo per l’impiego efficiente dell’azoto 62 0 (0.1%) Contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali 1’016 Nessuna indica- da reddito che consumano foraggio grezzo (1.0%) zione1 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche 1’270 Nessuna indica- (1.3%) zione2 Totale3 5’957 1’124 (6.1%) (18.4%)

Il raggiungimento dell’obiettivo del 20 per cento entro il 2030 è sostenuto mediante altre misure, come ad esempio il coerente impiego di procedimenti di spandimento a basse emissioni di concimi aziendali liquidi, già deciso dal Consiglio federale nel quadro della modifica dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RU 2020 793), nell’ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Anche nel pacchetto di ordinanze 2020 erano state proposte misure volte a promuovere forme di pro- duzione particolarmente rispettose dell’ambiente nel quadro dei miglioramenti strutturali che nel frat- tempo sono entrate in vigore (1.1.2021). Contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo anche le mi- sure che le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni adotteranno di propria iniziativa. Nell’articolo di legge l’impegno di queste cerchie attualmente è de- scritto con una formulazione potestativa. La portata del contributo delle misure che la categoria può adottare al momento non è quindi quantificabile, ma è certo che avranno un impatto positivo sul rag- giungimento degli obiettivi. La formulazione potestativa è stata utilizzata anche in relazione alla desi- gnazione delle organizzazioni da parte del Consiglio federale nonché alla delega di singoli compiti a un’agenzia dell’economia privata. Questi aspetti al momento sono oggetto di discussione.

Le ripercussioni negative delle emissioni di azoto in Svizzera comportano costi esterni compresi tra 860 e 4’300 milioni di franchi l’anno (emissioni nel 2014). L’agricoltura ne è responsabile nella misura

1 Le ripercussioni sul fosforo al momento non sono quantificabili

2 Le ripercussioni sul fosforo al momento non sono quantificabili

3 Affinché gli effetti delle singole misure possano essere sommati, nella tabella sono indicati solo gli effetti diretti.

A una determinata misura, in ragione del suo ulteriore effetto indiretto nell’area di influenza di un’altra misura, po- trebbe essere attribuito un effetto maggiore.

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del 60 per cento circa (516 - 2’580 mio. fr./anno)4. I costi esterni delle emissioni di ammoniaca si aggi- rano su 4.4-33 franchi il chilogrammo di azoto5; considerato che le emissioni di ammoniaca dell’agri- coltura svizzera ammontano a oltre 42'000 tonnellate l’anno, i costi esterni sono dell’ordine di 180- 1’390 milioni di franchi circa. I costi che sarebbero correlati alla riduzione delle perdite di azoto, sono stati analizzati da Agroscope 6. Supponendo che tutte le altre condizioni quadro restino invariate, secondo questo studio i costi per la riduzione delle perdite di azoto del 20 per cento ammontano a 6 franchi il chilogrammo di azoto. Si tratta di costi che l’agricoltura è tenuta a sostenere in seguito ad adeguamenti nella produzione, come ad esempio il calo della resa riconducibile a un minore utilizzo di concimi sintetici o cambiamenti nel portafoglio di produzione. Occorre prestare attenzione al fatto che i costi di riduzione crescono con l’aumento della riduzione delle perdite di azoto. Pertanto, per una riduzione del 10 per cento si calcola che i costi di riduzione sarebbero compresi tra 3 e 6 franchi il chilogrammo di azoto. Con perdite di azoto annue di 100'000 tonnellate, una riduzione delle perdite del 20 per cento comporterebbe quindi costi pari a 120 milioni di franchi. Articolo 10b Come metodo per calcolare le perdite di azoto e di fosforo si propone un bilancio nazionale input-out- put per l’agricoltura svizzera che si rifà alla Convenzione di Oslo-Parigi (RS 0.814.293) ed è denomi- nato «metodo OSPAR».

Con il metodo OSPAR si effettua il bilanciamento per l’intera agricoltura (produzione vegetale e deten- zione di animali). L’agricoltura svizzera è pertanto considerata come un’unità. Il bilancio delle sostanze nutritive è stilato in base all’input di sostanze nutritive nell’agricoltura (importazioni dall’estero e da altri settori economici indigeni) e all’output di sostanze nutritive provenienti dall’agricoltura (bilancio input- output). L’input comprende gli alimenti importati per animali, i concimi minerali, quelli ottenuti dal rici- claggio e altri concimi, le sementi importate, la fissazione biologica dell’azoto attraverso le leguminose nonché i depositi provenienti dall’atmosfera. L’output è composto dalle derrate alimentari di origine animale e vegetale nonché dagli altri prodotti di origine animale. Il saldo del bilancio, ovvero la diffe- renza tra input e output, è generalmente positivo (= eccedenza) e comprende le variazioni delle ri- serve nel suolo nonché tutte le perdite (volatilizzazione dell’ammoniaca, denitrificazione, dilavamento, lisciviazione, erosione, ecc.). Un vantaggio di questo metodo di calcolo è l’elevata precisione. A causa della limitata disponibilità di dati, è invece praticamente impossibile calcolare bilanci a livello regionale o considerare singoli settori agricoli.

Il metodo OSPAR è consolidato. È stato utilizzato già nelle ultime tappe di riforma della politica agri- cola per la definizione degli obiettivi e la rendicontazione. Anche la stima quantitativa dell’efficacia delle misure proposte per l’attuazione dell’Iv.Pa. 19.475 è presentata secondo il metodo OSPAR. Il metodo è descritto nella pubblicazione Agroscope Science dedicata al bilancio delle sostanze nutritive per l’agricoltura svizzera per gli anni 1975-2018 (Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018 (agroscope.ch)).

Articolo 10c Conformemente all’articolo 6b LAgr, entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat semi- naturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla

4 Guntern J et al. (2020): Übermässige Stickstoff- und Phosphoreinträge schädigen Biodiversität, Wald und Ge-

wässer. Swiss Academies Factsheet 15 (8), Consiglio federale svizzero (2016): risposta del Consiglio federale del 17 agosto 2016 all’interpellanza 16.3512 5 Sutton et al. (2011): European Nitrogen Assessment (ENA). Chapter 22. Costs and benefits of nitrogen in the

environment 6 Schmidt et al. (2020): Reduction of nitrogen pollution in agriculture through nitrogen surplus quotas: an analysis

of individual marginal abatement cost and different quota allocation schemes using an agent-based model, Schmidt (2017): Modelling economic incentives to reduce nitrogen surpluses of Swiss agriculture in the agent- based model SWISSland

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media degli anni 2012–2015 (cpv. 2). In virtù del capoverso 3, il Consiglio federale stabilisce gli indica- tori con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 2 sono raggiunti. Questi indicatori tengono conto della tossicità e dell’impiego dei diversi prodotti fitosanitari.

Per calcolare i rischi ai sensi dell’articolo 6b LAgr, i rischi di tutti i principi attivi sono sommati per anno, separatamente per acque superficiali, habitat seminaturali e acque sotterranee. Conformemente al Rapporto della Commissione dell’economia e del tributi del Consiglio degli Stati 7, gli indicatori devono poter rappresentare l’andamento dei rischi in funzione della variazione del quantitativo utilizzato, della scelta di principi attivi meno tossici o di alternative non chimiche nonché dell’attuazione di ulteriori mi- sure di riduzione del rischio (p.es. condizioni di utilizzo). Per ogni principio attivo e anno il rischio per le acque superficiali (cpv. 2 lett. a) e per gli habitat seminaturali (lett. b) è calcolato moltiplicando il pun- teggio di rischio per la superficie trattata e il fattore di esposizione. Per ogni principio attivo e anno il rischio correlato alla contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti (lett. c) è calcolato moltipli- cando il punteggio di rischio per la superficie trattata.

Per tutti i principi attivi si stabiliscono punteggi di rischio per gli organismi acquatici e gli organismi non bersaglio utilizzando dati sulla tossicità provenienti da studi di laboratorio convalidati nel processo di omologazione. Per il calcolo del punteggio di rischio per organismi acquatici sono considerati anche la degradabilità e la capacità di legame alle particelle del suolo. Queste due proprietà influenzano anche il rischio per le acque superficiali. Per le sostanze che si legano meglio al suolo o che si degradano più rapidamente le probabilità che giungano nelle acque superficiali attraverso il dilavamento sono mi- nori. L’obiettivo per le acque sotterranee è diminuire la contaminazione (art. 6b cpv. 2 LAgr). Il punteg- gio di rischio mostra a quanto ammonta il potenziale di un principio attivo di contaminare le acque sot- terranee con metaboliti. Per tutti i principi attivi omologati nel 20198 Agroscope ha stabilito il punteggio di rischio per gli organismi acquatici e per le acque sotterranee. I punteggi di rischio per gli habitat se- minaturali devono ancora essere calcolati.

L’utilizzo di una sostanza influenza il rischio in vari modi. Da un lato il quantitativo utilizzato o la super- ficie trattata, sulla quale il quantitativo è utilizzato, influenzano il rischio complessivo. Dall’altro anche le prescrizioni d’uso influiscono sul rischio. Per esempio un prodotto utilizzato esclusivamente in uno spazio chiuso, non comporta la stessa esposizione per l’ambiente come un prodotto usato all’aperto.

La superficie trattata è calcolata sulla base del dosaggio medio di un principio attivo e delle cifre sulle vendite di prodotti fitosanitari a livello nazionale. A tal fine per ogni principio attivo e anno si divide il volume di vendita per il dosaggio medio. Quest’ultimo è stato definito da AgroscopeErreur ! Signet non défini.. Dal 2008 l’Ufficio federale dell’agricoltura registra e pubblica le cifre sulle vendite di prodotti fitosani- tari. I dati attuali mostrano i volumi di vendita dei principi attivi, ma non consentono di dedurre in quali settori questi siano utilizzati. Se in futuro sarà attuato l’obbligo di comunicare per i prodotti fitosanitari conformemente all’articolo 164b LAgr e verrà messo a punto il sistema d’informazione centrale sull’im- piego di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 165fbis LAgr, la superficie trattata potrà essere calco- lata anche considerando questi nuovi dati. Ciò consentirà di differenziare i rischi a seconda del settore di utilizzo.

Per ogni principio attivo, sulla base delle prescrizioni d’uso vigenti vengono calcolati fattori d’esposi- zione per le acque superficiali e gli habitat seminaturali. I fattori d’esposizione mostrano in che modo l’esposizione delle acque superficiali e degli habitat seminaturali è influenzata dalle prescrizioni d’uso. A tal fine vengono tenuti in considerazione gli adeguamenti nelle prescrizioni d’uso. Dopo la loro intro- duzione, nel fattore d’esposizione saranno ad esempio integrate le nuove prescrizioni PER per la ridu- zione della deriva e del dilavamento. L’efficacia delle misure per la riduzione del rischio stabilite nelle omologazioni, di quelle adottate nell’ambito della PER (deriva, dilavamento) o dei requisiti relativi ai piazzali di lavaggio dipende dalla loro attuazione nella pratica. Il fattore d’esposizione deve pertanto considerare il grado di attuazione delle misure. I controlli dell’attuazione delle misure e i risultati delle

7 FF 2020 5759 8 Studio di Agroscope: «Datengrundlage und Kriterien für eine Einschränkung der PSM-Auswahl im

ÖLN», Agroscope Science n. 106, settembre 2020

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misurazioni nell’ambito del programma di sorveglianza dei Cantoni e della Confederazione per le ac- que superficiali e sotterranee saranno utilizzati per confermare o adeguare il fattore d’esposizione. L’indicatore è definito in modo che sia possibile anche calcolare l’andamento dei rischi in funzione dell’evoluzione delle superfici trattate e del punteggio di rischio dei diversi principi attivi.

Agroscope è stato incaricato di elaborare entro il 2022 gli indicatori necessari. I lavori a tal fine si ba- sano sulle suddette attività. All’occorrenza, sulla base dei risultati di tali lavori è possibile che le dispo- sizioni dell’articolo 10c vengano precisate.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

La definizione dell’obiettivo di riduzione per le perdite di sostanze nutritive nell’agricoltura svizzera nonché del metodo per il suo calcolo e del metodo per il calcolo dei rischi associati all’uso dei prodotti fitosanitari non ha ripercussioni dirette sulla Confederazione.

3.4.2 Cantoni

La definizione dell’obiettivo di riduzione per le perdite di sostanze nutritive nell’agricoltura svizzera nonché del metodo per il suo calcolo e del metodo per il calcolo dei rischi associati all’uso dei prodotti fitosanitari non ha ripercussioni dirette sui Cantoni.

3.4.3 Economia

La definizione dell’obiettivo di riduzione per le perdite di sostanze nutritive nell’agricoltura svizzera nonché del metodo per il suo calcolo e del metodo per il calcolo dei rischi associati all’uso dei prodotti fitosanitari non ha ripercussioni dirette sull’economia.

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non sono in contraddizione con il diritto internazionale.

3.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza verrà approvata dal Consiglio federale probabilmente nella primavera 2022 dopo la consultazione che si svolgerà nell’estate 2021 e in linea di principio entrerà in vigore il 1° gen- naio 2023.

3.7 Basi legali

La base legale della presente modifica di ordinanza è costituita dai nuovi articoli 6a e 6b della legge sull’agricoltura introdotti in relazione all’Iv.Pa. 19.475.

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Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’analisi della sostenibilità in agricol- tura è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 6a capoverso 2, 6b capoverso 3 e 185 capoverso 2 della legge sull’agricoltura2,

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina gli obiettivi di riduzione per le perdite di sostanze

nutritive, i metodi per il calcolo delle perdite di azoto e fosforo nonché dei rischi as- sociati all’uso di prodotti fitosanitari e la valutazione della politica agricola e delle prestazioni dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità.

1 RS 919.118 2 RS 910.1

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Titolo dopo l’art. 10 Sezione 3a: Perdite di sostanze nutritive nell’agricoltura e rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari

Art. 10a Obiettivo di riduzione per le perdite di azoto e di fosforo Rispetto al valore medio degli anni 2014-2016, le perdite di azoto e di fosforo sono ridotte di almeno il 20 per cento entro il 2030.

Art. 10b Metodo per il calcolo delle perdite di azoto e di fosforo Per calcolare le perdite di azoto e di fosforo di cui all’articolo 10a si utilizza un me- todo di bilancio nazionale input-output per l’agricoltura svizzera («metodo OSPAR»). È determinante la pubblicazione Agroscope Science n. 100 / 20203.

Art. 10c Metodo per il calcolo dei rischi associati all’uso di prodotti fitosani- tari 1 Conformemente all’articolo 6b della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, il ri-

schio è determinato addizionando i rischi associati all’uso dei diversi principi attivi.

2 I rischi sono calcolati annualmente per principio attivo come segue:

a. per le acque superficiali, per ogni principio attivo moltiplicando il punteg- gio di rischio per gli organismi acquatici per la superficie trattata e per il fattore d’esposizione correlato alle condizioni d’uso; b. per gli habitat seminaturali, moltiplicando il punteggio di rischio per gli organismi non bersaglio per la superficie trattata e per il fattore d’esposizione correlato alle condizioni d’uso; c. per le acque sotterranee, moltiplicando il punteggio di rischio correlato alla potenziale contaminazione da metaboliti nelle acque sotterranee per la su- perfice trattata. II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

3 Bilancio delle sostanze nutritive dell’agricoltura svizzera per gli anni 1975-2018

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltgura RU 2021

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, II Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr