Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO
Berna, 28. aprile 2021
Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI) Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Avamprogetto e rapporto esplicativo relativo alla legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI)
Compendio La presente legge ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e i costi normativi che gravano sulle imprese. Crea le basi per una regolamentazione efficiente, introduce strumenti concreti e misure di sgravio (obblighi di verifica, stime dei costi normativi, monitoraggio degli oneri, studi settoriali) e istituisce una piattaforma elettronica centralizzata per la gestione dei contatti tra imprese e autorità. Tutto questo senza perdere di vista gli obiettivi perseguiti dalle regolamentazioni.
Situazione iniziale Per garantire buone condizioni quadro economiche è fondamentale contenere gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese. Da diversi anni, il Parlamento e gli attori economici invocano misure efficaci in tal senso. Dai sondaggi condotti presso le imprese emerge che gli oneri amministrativi continuano a essere fonte di grande preoccupazione, ma i dati oggettivi sui costi effettivi sono pochi. La mozione 16.3388 Sollberger «Progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese» incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Contenuto del progetto Misure per uno sgravio effettivo in linea con la mozione possono trovare spazio sia nelle regolamentazioni vigenti sia in nuove regolamentazioni. Occorre però tenere sempre conto dei benefici e dell’obiettivo fondamentale delle regolamentazioni. Vanno create le basi per rendere più trasparente il sistema attuale e per sgravare le imprese in modo concreto. I principi e gli obblighi di verifica previsti dalla legge faranno sì che le nuove regolamentazioni siano efficienti e non comportino troppi ostacoli burocratici, in particolare per le PMI. Grazie a stime sistematiche dei costi normativi sarà possibile rilevare dati oggettivi in merito agli oneri normativi. Occorrerà inoltre verificare l’economicità delle regolamentazioni vigenti e la possibilità di eventuali sgravi, segnatamente attraverso procedure elettroniche come quelle perseguite con le disposizioni relative a una piattaforma elettronica centralizzata per la gestione dei contatti tra le imprese e le autorità (di seguito piattaforma elettronica centralizzata). L’avamprogetto della legge federale sullo sgravio delle imprese si basa su sei elementi chiave:
introduzione di principi che portino a regolamentazioni più snelle ed efficienti;
obbligo, nel quadro di nuovi progetti legislativi, di esaminare misure di semplificazione per le imprese e di farne rapporto;
stima dei costi cui le imprese devono far fronte per effetto delle nuove regolamentazioni, al fine di informarne i decisori politici;
monitoraggio degli oneri derivanti dai costi normativi, per illustrare in modo chiaro l’evoluzione di nuovi oneri e sgravi;
studi settoriali per analizzare singoli settori normativi, identificare il potenziale di sgravio e proporre misure opportune;
introduzione di disposizioni relative a una piattaforma elettronica centralizzata per permettere alle imprese di accedere alle prestazioni delle autorità nel quadro della Strategia di e-government Svizzera. Per analizzare le ripercussioni della nuova legge è stato commissionato uno studio esterno. Le disposizioni relative alla piattaforma elettronica centralizzata riguardano in particolare le autorità responsabili dell’esecuzione del diritto federale e perseguono l’obiettivo di ridurre ulteriormente l’onere amministrativo che grava sulle imprese. Le altre misure previste riguardano principalmente l’amministrazione e la politica e permettono di sgravare in maniera indiretta le imprese. Nel complesso, a seconda di come saranno concepite le misure, la Confederazione potrebbe dover far fronte a un certo onere supplementare. Dallo studio emerge comunque un rapporto costi-benefici positivo. Per l’economia gli effetti benefici deriveranno principalmente da una migliore base decisionale per il Parlamento e il Consiglio federale, dalla creazione di condizioni quadro in grado di garantire regolamentazioni efficienti, dalla disponibilità di informazioni sui costi normativi, dall’identificazione sistematica delle misure di sgravio e dall’implementazione rapida e capillare della piattaforma elettronica centralizzata.
1 Situazione iniziale 4
1.1 Necessità di agire e obiettivi 4
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 5
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 6
1.4 Interventi parlamentari 6
2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 7
3 Punti essenziali del progetto 9
3.1 La normativa proposta 9
3.2 Attuazione 10
4 Commento ai singoli articoli 10
5 Ripercussioni 21
5.1 Ripercussioni per la Confederazione 21
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 23
5.3 Ripercussioni sull’economia 23
5.4 Ripercussioni sulla società 24
5.5 Ripercussioni sull’ambiente 24
5.6 Altre ripercussioni 25
6 Aspetti giuridici 25
6.1 Costituzionalità 25
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 25
6.3 Forma dell’atto 25
6.4 Subordinazione al freno alle spese 25
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale 25
6.6 Delega di competenze legislative 25
6.7 Protezione dei dati 26
7 Allegati 27
Avamprogetto e rapporto esplicativo relativo alla legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI)
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Problematica Una regolamentazione efficiente e snella è determinante per garantire un contesto economico favorevole. Oneri normativi gravosi comportano rischi per la competitività della Svizzera, motivo per cui occorre evitare regolamentazioni inutili o inefficienti. Dal punto di vista politico ed economico, pertanto, la riduzione degli oneri normativi a carico delle imprese rappresenta un tema centrale. Gli oneri amministrativi1 continuano a essere fonte di grande preoccupazione per le imprese. Lo si evince anche dai risultati del monitoraggio della burocrazia, uno studio commissionato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sulla percezione degli oneri amministrativi da parte delle imprese: dall’ultimo sondaggio, effettuato nel 2018, è emerso che nei quattro anni precedenti gli oneri amministrativi percepiti sono rimasti elevati e hanno fatto registrare un incremento rispetto al sondaggio precedente del 2014. Nel 2018, il 67,5 per cento delle imprese riteneva che gli oneri amministrativi fossero (piuttosto) elevati2. In Svizzera sono poche le cifre oggettive sui costi effettivi cui le imprese devono far fronte a causa delle regolamentazioni. Era il 2013 quando il Consiglio federale ha effettuato l’ultima stima una tantum dei costi diretti imputabili alle regolamentazioni in 12 settori3. I costi sono stati stimati a circa dieci miliardi di franchi all’anno, mentre non sono stati quantificati i benefici delle rispettive regolamentazioni. Risulta pertanto impossibile esprimersi circa l’efficienza di queste ultime. La stima, inoltre, si limitava solo ad alcuni settori selezionati e non prendeva in considerazione i costi indiretti4. A oggi non esistono dati sistematici e generalizzati circa l’andamento dei costi imputabili alle regolamentazioni in Svizzera. Contesto Da anni, il Parlamento e gli attori economici invocano misure efficaci per ridurre gli oneri amministrativi. Dal 2015 sono stati depositati più di 100 interventi parlamentari relativi ai costi normativi o agli sgravi amministrativi5. Anche il Forum PMI6, una commissione extraparlamentare della Confederazione, o il think tank Avenir Suisse7 chiedono ulteriori misure, a livello istituzionale, per lo sgravio delle imprese. Dal 2006 il Consiglio federale ha pubblicato rapporti periodici sullo sgravio amministrativo, con i quali proponeva e
attuava misure di sgravio concrete. Il 7 dicembre 2018 ha deciso di non redigere più questi rapporti: molte delle misure di sgravio facilmente attuabili erano già state adottate e altre misure, con un elevato potenziale di sgravio (p. es. una riforma globale dell’imposta sul valore aggiunto con un’aliquota IVA unica), non erano suscettibili di raccogliere una maggioranza politica. Mancava inoltre un meccanismo sistematico per identificare e attuare le misure di sgravio, motivo per cui non è stato possibile ottenere gli effetti auspicati. Pertanto, quello del 27 novembre 20198 è stato l’ultimo rapporto di questo tipo. Il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha deciso di non istituire l’organo di controllo indipendente per l’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR)9 richiesto dalle mozioni 15.3400 Vogler e 15.3445 Gruppo liberale radicale10. In risposta a questa decisione, il Parlamento ha adottato l’iniziativa parlamentare 19.402, che chiede l’istituzione di un simile servizio11. Il 13 febbraio 2020 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha sospeso la deliberazione dell’iniziativa parlamentare in attesa dell’attuazione delle mozioni 16.3360 Gruppo liberale radicale e 16.3388 Sollberger12. Il 6 dicembre 2019 il Consiglio federale ha adottato le direttive del Consiglio federale per l’analisi d’impatto della regolamentazione applicabile ai progetti legislativi della Confederazione (Direttive AIR)13, adempiendo in modo indiretto alle mozioni 15.3400 Vogler e 15.3445 Gruppo liberale radicale. Il 9 dicembre 2020 il Parlamento ha tolto dal ruolo le mozioni. 1 Gli oneri amministrativi rappresentano una parte degli oneri normativi che gravano sulle imprese e comprendono i costi cui queste ultime devono far fronte per effetto delle pratiche amministrative da espletare per ottemperare a una regolamentazione (p. es. compilare un modulo). Gli oneri normativi sono intesi come la somma dei costi normativi; includono anche i costi d’investimento e altri costi sostenuti dalle imprese per ottemperare a una regolamentazione.
2 LINK Institut (2019), Monitoraggio della burocrazia 2018.
3 Consiglio federale (2013), Bericht über die Regulierungskosten - Schätzung der Kosten von Regulierungen sowie Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und Kostenreduktion (non disponibile in italiano). 4 Tra questi rientrano, per esempio, i mancati guadagni delle imprese per via di una libertà d’azione limitata. Per maggiori informazioni consultare il documento SECO (2020), Leitfaden zur Schätzung der Regulierungskosten (non disponibile in italiano). 5 Consiglio federale (2019), Bericht zur administrativen Entlastung (non disponibile in italiano), www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77240.html. 6 Forum PMI (2020), Oneri amministrativi: il Forum PMI lancia l’allarme, comunicato stampa del 18 febbraio 2020, www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news.msg-id-78123.html.
7 Avenir Suisse (2016), Soluzioni per eludere la giungla normativa II,
www.avenir-suisse.ch/it/publication/soluzioni-per-eludere-la-giungla-normativa-ii/. 8 Consiglio federale (2019), Bericht zur administrativen Entlastung (non disponibile in italiano), www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77240.html. 9 L’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) è uno strumento che permette di esaminare e descrivere le ripercussioni economiche dei progetti legislativi della Confederazione (Handbuch Regulierungsfolgenabschätzung, 2013; non disponibile in italiano). 10 FF 2020 3035 11 Iniziativa parlamentare 19.402 «Analisi indipendente dell’impatto della regolamentazione». 12 Parlamento (2020), Flessibilizzazione dell’orario di lavoro: la CET-S esamina soluzioni alternative, comunicato stampa del 14 febbraio 2020, www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-s-2020-02-14.aspx. 13 FF 2019 7111
Le nuove direttive AIR stabiliscono, tra le altre cose, che per i progetti legislativi della Confederazione si proceda a una verifica rapida (cosiddetto «quick check») dei punti da esaminare nell’AIR. Sulla base di questa verifica viene deciso se e in quale misura effettuare un’AIR. Oltre a ciò, per i progetti che riguardano più di 1000 imprese o che causano importanti oneri a determinati settori è necessaria una stima quantitativa dei costi della regolamentazione. I nuovi strumenti AIR sono stati inclusi nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale elaborata dalla Cancelleria federale14. Inoltre, con la Strategia di e-government Svizzera, licenziata nel 2007, si persegue l’obiettivo di migliorare le procedure amministrative mediante l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tale strumento è pensato per ridurre l’onere amministrativo a carico di imprese e privati e per aumentare la produttività dell’amministrazione pubblica. Contribuisce a ridurre il numero, la durata e la complessità dei contatti con le autorità e delle prestazioni da queste fornite, agevolandone l’accesso alle imprese. Le imprese e l’amministrazione pubblica possono così impiegare le risorse in modo più efficace e mirato. Nonostante una crescente digitalizzazione dei contatti con le autorità e delle prestazioni di queste ultime, quello dell’e- government svizzero resta però un contesto eterogeneo e fortemente frammentato. A livello federale, e talvolta persino all’interno di singoli uffici, vengono adottate soluzioni diverse tra loro. A questo si aggiungono diversi portali amministrativi a livello cantonale o comunale. Per le imprese risulta molto complicato orientarsi in questo labirinto, capire a chi rivolgersi e padroneggiare le varie piattaforme. In linea con la Strategia del Consiglio federale per una Svizzera digitale15 e la Strategia di e-government Svizzera della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, il 6 novembre 2017 è stata lanciata EasyGov, una piattaforma elettronica centralizzata per la gestione dei contatti tra imprese e autorità. La piattaforma, in continuo sviluppo, offre attualmente (stato: fine gennaio 2021) più di 30 prestazioni delle autorità. EasyGov ha guadagnato particolare visibilità in quanto è stata scelta per l’inoltro delle domande per i crediti COVID-19. Dal lancio della piattaforma sono più di 36 000 le
imprese16 registrate (stato: fine gennaio 2021). Con la presente legge, la Confederazione viene incaricata di gestire e sviluppare questa piattaforma elettronica centralizzata e renderla fruibile per Cantoni e Comuni in base alle rispettive esigenze. EasyGov favorisce una transizione digitale in cui le prestazioni delle autorità sono ora incentrate sui clienti. Con l’aiuto di una guida interattiva e per mezzo di un unico account, le imprese possono sbrigare tutte le prestazioni delle autorità offerte, senza dover essere a conoscenza delle competenze e delle procedure delle rispettive amministrazioni. Mandato parlamentare Il 20 marzo 2019 è stata trasmessa la mozione 16.3388 Sollberger («Progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese») con il testo seguente: «Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), ispirandosi alle procedure e alle esperienze di diversi cantoni che puntano nella stessa direzione». Il presente avamprogetto intende attuare la mozione Sollberger. Persegue obiettivi simili a quelli contenuti nella mozione 16.3360 Gruppo liberale radicale («Freno alla regolamentazione per arginare i costi normativi»), la cui attuazione è oggetto di una procedura di consultazione separata. Obiettivi La legge sullo sgravio delle imprese mira a ridurre in maniera duratura gli oneri che gravano sull’economia, senza compromettere gli obiettivi fondamentali e i benefici delle regolamentazioni. Con la legge si intende migliorare la trasparenza in materia di costi normativi a carico delle imprese nonché introdurre una verifica sistematica del potenziale di sgravio delle regolamentazioni nuove e di quelle vigenti. Infine, la legge persegue l’ulteriore potenziamento della digitalizzazione nell’ambito dei contatti tra autorità e imprese.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Nella sua motivazione, la mozione 16.3388 Sollberger elenca diverse misure adottabili per raggiungere lo sgravio auspicato, senza però prescrivere misure vincolanti. Nella presente legge sullo sgravio delle imprese sono ora presentate le misure con le quali, secondo il Consiglio federale, è possibile raggiungere al meglio gli obiettivi della mozione. Il Consiglio federale ha definito sei elementi chiave. La legge deve: stabilire i principi per una regolamentazione efficiente a livello federale; obbligare l’amministrazione a esaminare sistematicamente, nel quadro di progetti legislativi, misure di semplificazione per le imprese; disporre che, per qualsiasi nuova regolamentazione, vengano rilevati i costi normativi; prevedere l’introduzione di un monitoraggio degli oneri e degli sgravi; prevedere l’incarico per la Confederazione di realizzare studi settoriali periodici per la messa a punto di misure di sgravio; creare la base legale necessaria per lo sviluppo di una piattaforma elettronica centralizzata con cui attuare la Strategia di e-government Svizzera. Con le misure proposte si intende affrontare, in maniera globale, il problema degli oneri normativi che gravano sulle imprese. Queste misure si fondano su una maggiore trasparenza per quanto riguarda gli oneri a carico delle imprese, sul monitoraggio dell’andamento generale degli oneri legati a costi normativi nonché su principi uniformi per una regolamentazione efficace ed efficiente. È altresì importante che gli strumenti introdotti si applichino sia agli oneri
14 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione 15 FF 2020 6649 16 In questa cifra non rientrano le imprese che sbrigano pratiche amministrative pubblicamente accessibili su EasyGov, in particolare richieste di crediti COVID-19 e fideiussioni per start up. Pertanto, alle 36 000 imprese registrate si aggiungono altre 160 500 imprese circa che hanno richiesto crediti COVID-19 o fideiussioni per start up tramite EasyGov.
imputabili a nuove regolamentazioni sia a quelli derivanti da regolamentazioni vigenti. In futuro occorrerà identificare il potenziale di sgravio in modo sistematico. Le possibilità offerte dalla digitalizzazione, inoltre, celano un notevole potenziale per lo sgravio amministrativo, ragion per cui verranno sfruttate meglio. Le misure sono descritte in maniera dettagliata nel capitolo 3. Per contro, l’ipotesi di iscrivere nella legge un cosiddetto obiettivo di riduzione è stata vagliata e respinta. Tale ipotesi prevedeva, per esempio, di incaricare il Consiglio federale di fissare un obiettivo quantitativo di riduzione dei costi normativi cui le imprese devono far fronte per effetto delle regolamentazioni vigenti. Nel valutare misure di sgravio concrete, soppesare i costi e i benefici e stabilire le priorità politiche non soltanto è plausibile, ma anche strettamente necessario. Le riduzioni dei costi normativi dovrebbero sempre essere raffrontate alle ripercussioni economiche. Se così non fosse, la pressione esercitata sulle istituzioni per ridurre lo sgravio potrebbe portare a misure di sgravio inefficienti. Uno svantaggio considerevole dell’obiettivo di riduzione è rappresentato dal grande carico di lavoro legato all’analisi approfondita delle regolamentazioni vigenti che si renderebbe necessaria per stabilire un obiettivo di riduzione adeguato. In generale, si potrebbe supporre che anche la ripartizione degli obiettivi parziali tra i vari uffici potrebbe rappresentare un ostacolo supplementare, poiché è difficile immaginare una suddivisione secondo una chiave di ripartizione oggettiva. Per tutti questi motivi, l’obiettivo di riduzione non è stato preso in considerazione nell’avamprogetto proposto. Il progetto di legge non prevede nemmeno l’istituzione di un organo di controllo indipendente incaricato di esaminare l’AIR o le stime dei costi delle nuove regolamentazioni al fine di migliorare la qualità delle analisi d’impatto e renderle più complete. Nel quadro dei lavori in adempimento delle mozioni 15.3400 Vogler e 15.3445 Gruppo liberale radicale, il Consiglio federale aveva già vagliato l’ipotesi di istituire un organo di questo tipo, ma aveva bocciato l’idea per motivi di costi ed efficienza. Il 9 dicembre 2020 il Parlamento aveva tolto dal ruolo entrambe le mozioni. Come già anticipato,
però, seppur momentaneamente sospesa, resta sul tavolo l’iniziativa parlamentare 19.402 della CET-S, che invoca anch’essa l’istituzione di un simile organo. Nel rapporto sul freno alla regolamentazione redatto in adempimento del postulato 15.3421 Caroni, il Consiglio federale ha inoltre preso in esame vari approcci per porre un freno all’onere normativo17. Si è detto contrario a meccanismi rigidi, come la regola «one in, one out»18, poiché non permettono una valutazione di costi e benefici. Anche il Parlamento ha respinto le mozioni 16.3543 e 18.3061 Martullo che chiedevano l’introduzione della regola «one in, two out». Iscrivere l’AIR nella legge sullo sgravio delle imprese non sembra opportuno, in quanto le direttive al riguardo sono state precisate e rese più vincolanti solo di recente. L’AIR presuppone inoltre una comprensione più ampia e un’analisi economica dei costi e dei benefici; potrebbe pertanto entrare in conflitto con l’obiettivo del progetto di legge, che è quello di porre l’accento sulle imprese. Anche se sull’onere normativo che grava sulle imprese influiscono le regolamentazioni in materia a tutti i livelli federali, il presente avamprogetto riguarda sostanzialmente solo l’attività normativa della Confederazione. Le leggi cantonali sullo sgravio delle imprese citate come esempi nella mozione possono fungere solo in maniera limitata da base per una legge federale, poiché in parte contengono strumenti già esistenti a livello federale (p. es. AIR). Le disposizioni legali dei Cantoni di Zurigo e Basilea Campagna stabiliscono, tra le varie cose, l’obbligo di limitare il numero di organi amministrativi a cui rivolgersi o di promuovere le pratiche amministrative elettroniche. Prevedono inoltre l’obbligo di realizzare AIR, la definizione dei compiti di un organo di informazione e coordinamento per le imprese e l’obbligo di esaminare la possibilità di snellire il diritto vigente (Zurigo). Le costituzioni cantonali di almeno altri tre Cantoni (Grigioni19, Argovia20 e Soletta21) contemplano un obbligo generale di ridurre gli oneri amministrativi.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Rapporto con il programma di legislatura Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202022 sul programma di legislatura 2019–2023 e nel decreto federale del 21 settembre 202023 sul programma di legislatura 2019–2023. In virtù dell’obiettivo 3 del messaggio sul programma di legislatura 2019–2023, la Svizzera provvede, tra le varie cose, a condizioni generali economiche il più possibile stabili nonché che promuovano l’innovazione nell’era digitale. Nel messaggio, la legge sullo sgravio delle imprese è presentata come una delle misure volte a raggiungere questo obiettivo. Rapporto con il piano finanziario L’oggetto è presentato nel Preventivo 2020 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2021–2023 e nel Preventivo 2021 con PICF 2022–2024 tra i progetti della SECO (volume 2B). Rapporto con le strategie del Consiglio federale L’implementazione rapida e capillare della piattaforma elettronica centralizzata fa parte della Strategia del Consiglio federale per una Svizzera digitale24 e della Strategia di e-government Svizzera di Confederazione, Cantoni e Comuni.
1.4 Interventi parlamentari
Con il presente avamprogetto viene attuata la mozione 16.3388 Sollberger «Progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese».
17 Consiglio federale (2018), Regulierungsbremse: Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Ansätze und Modelle, www.parlament.ch > 15.3421 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare (non disponibile in italiano). 18 Nel quadro della regola «one in, one out» i nuovi oneri normativi devono essere compensati riducendo quelli già esistenti. 19 Art. 84 cpv. 4 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003/14 settembre 2003 (RS 131.226). 20 Art. 50 cpv. 2bis della Costituzione del Cantone di Argovia del 25 giugno 1980 (RS 131.227). 21 Art. 121 cpv. 5 della Costituzione del Cantone di Soletta dell’8 giugno 1986 (RS 131.221). 22 FF 2020 1565 23 FF 2020 7365 24 FF 2020 6649
2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Dal confronto sul piano internazionale emerge che alcuni Stati si sono dotati di strumenti, con relative norme di legge, finalizzati alla verifica e alla riduzione dei costi normativi, ma anche al miglioramento della regolamentazione. La forma e la definizione delle misure di sgravio variano da Paese a Paese, ma si fondano quasi sempre su analisi sistematiche dei costi normativi, utilizzate poi come base di riferimento per ulteriori meccanismi di riduzione degli oneri normativi. UE Nel 2007 la Commissione europea ha introdotto il primo programma di azione per la riduzione degli oneri amministrativi. L’analisi condotta su 43 diverse direttive dell’Unione europea (UE) ha consentito di stabilire e raggiungere un obiettivo di riduzione del 25 per cento per il periodo 2007–2012. La relazione finale25 stima un risparmio di 30,8 miliardi di euro all’anno per le imprese raggiunte dalle misure di sgravio attuate. Una valutazione retrospettiva26 incentrata sull’attuazione di specifiche misure di sgravio in cinque Stati membri formula un giudizio nel complesso positivo e stima che lo sgravio ottenuto nei Paesi esaminati sia di 5,4 miliardi di euro. Parallelamente, nel 2012, è stato avviato anche il programma REFIT, con lo scopo di migliorare la legislazione e ridurre gli oneri amministrativi. Nel 2015, nell’ambito dello stesso programma, è stata lanciata la piattaforma REFIT dell’UE, uno strumento che consente alla cittadinanza e alle imprese di proporre possibili sgravi amministrativi. Le proposte vengono raccolte, analizzate e, se del caso, tenute in considerazione27. Sempre nel 2015 è stato istituito il Comitato per il controllo normativo, un organo indipendente che svolge i compiti attribuiti a un organo di controllo AIR28. La presidenza von der Leyen ha introdotto anche l’attuazione della regola «one in, one out» (OIOO) a livello UE29. L’UE considera la digitalizzazione un importante presupposto per favorire innovazione, crescita e creazione di nuovi posti di lavoro. Nel 2018, quindi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso30 di istituire uno sportello digitale unico chiamato «Your Europe», a disposizione delle pubbliche amministrazioni di tutti gli Stati membri. Questo sportello digitale unico ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi di cittadinanza e imprese affinché possano muoversi più
agevolmente nel mercato unico. Se informazioni, processi e servizi sono accessibili in tutte le lingue, questo strumento riduce il carico per l’utenza e agevola l’accesso al mercato unico. Entro la fine del 2020 è previsto il collegamento dei portali di tutti gli Stati membri al portale unico dell’UE. Entro la fine del 2023 determinati servizi UE saranno addirittura disponibili «interamente» online, in tutto il territorio dell’UE, e non sarà necessario compilare domande cartacee né recarsi presso le autorità. Germania In Germania il Nationaler Normenkontrollrat (Consiglio nazionale per il controllo delle norme), istituito nel 2006, svolge un ruolo fondamentale per quanto attiene alle misure di sgravio. È un organo indipendente che ha il compito di validare i costi normativi che ricadono sull’economia, sulla cittadinanza e sull’amministrazione. I costi di adempimento per le imprese vengono calcolati sistematicamente per ogni singolo articolo dei testi di legge. Per il periodo compreso tra il 2007 e il 2011 la Germania ha stabilito un obiettivo vincolante di riduzione dei costi, mediante misure di sgravio pari al 25 per cento31; lo ha raggiunto solo nel 2013. Dal 2015 è in vigore la regola OIOO con carattere vincolante32. I dati del Nationaler Normenkontrollrat33 hanno consentito una riduzione degli oneri pari a 1,9 miliardi di euro34 nel periodo 2015– 2019. Il legislatore tedesco ha inoltre inserito nelle tre cosiddette leggi sulla riduzione della burocrazia (Bürokratieentlastungsgesetze; BEG I-III) diverse misure concrete, attuate attraverso la modifica di altri atti legislativi. Le modifiche sono volte a semplificare le procedure amministrative per ridurre gli oneri che la burocrazia fa ricadere su imprese, cittadinanza e amministrazione. A ciò si aggiunge il rilevamento a cadenza biennale dell’onere normativo percepito in passaggi importanti della vita delle imprese e della cittadinanza, attraverso la somministrazione di sondaggi sulle esperienze concrete35. Per quanto attiene alla digitalizzazione dei servizi amministrativi, la legge del 14 agosto 2017 sul miglioramento dell’accesso online ai servizi amministrativi (Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen; OZG) obbliga l’Amministrazione federale, i land e i comuni a erogare questi servizi anche online attraverso i portali
amministrativi, entro la fine del 2022. Questi portali, federale e dei singoli land, devono inoltre essere collegati tra loro affinché l’utenza possa accedere ai servizi amministrativi elettronici passando per i vari portali, senza incontrare barriere e senza soluzione di continuità. L’Amministrazione federale e i land devono creare degli account a disposizione dell’utenza che ne consentano l’identificazione univoca per i servizi amministrativi elettronici dei portali uniti. Sulla base della OZG sono state individuati ben 600 servizi amministrativi da digitalizzare (i cosiddetti servizi OZG). Il catalogo di attuazione, noto come OZG-Umsetzungskatalog, raggruppa i servizi OZG in 35 situazioni che riguardano la vita privata e 17 che riguardano le imprese, con 14 campi tematici sovraordinati (p. es. «famiglia e figli» e «gestione e sviluppo aziendale»). Il catalogo di attuazione OZG non si basa sulle competenze delle autorità, ma sul punto di vista di cittadinanza e imprese.
25 Commissione europea (2012), Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU – Final Report (non disponibile in italiano). 26 Commissione europea (2015), ABRplus Study – Final Report (non disponibile in italiano). 27 Commissione europea (2016), Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) and the 10 Priorities of the Commission (non disponibile in italiano). 28 Commissione europea (2015), Decision of the president of the European Commission on the establishment of an independent Regulatory Scrutiny Board (non disponibile in italiano). 29 Commissione europea (2019), La Commissione von der Leyen: per un’Unione più ambiziosa, comunicato stampa del 10 settembre 2019, 30 Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012.
31 Governo federale (2007), decisione del gabinetto del 28 febbraio 2007,
www.bundesregierung.de/resource/blob/975232/444358/43a2f55282cc213cb0b7f1e6a46086bf/2010-09-17-kabinettbeschluss-februar-2007- data.pdf?download=1 (non disponibile in italiano). 32 Governo federale (2014), Eckpunkte zur weiteren Entlastung der Mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie (non disponibile in italiano). 33 Consiglio nazionale per il controllo delle norme (2019), Weniger Bürokratie, bessere Gesetze – Praxis mitdenken Ergebnisse spürbar machen, Fortschritte Einfordern, relazione annuale 2019 (non disponibile in italiano). 34 Non comprendono gli oneri, pari a 550 milioni di euro, derivanti dalla regola attuata dall’UE. Non sono tuttora disponibili valutazioni indipendenti sugli effetti di questa regola. 35 Ufficio federale di statistica tedesco, Wissenswertes zur Lebensbefragung (non disponibile in italiano),
Gran Bretagna Già dal 1998 la Gran Bretagna segue svariati criteri qualitativi per una buona regolamentazione. Questi criteri sono sanciti dal 2006 dall’articolo 2 del Legislative and Regulatory Reform Act 2006 (legge sulla riforma legislativa e regolamentare). Il Regulatory Policy Committee (il comitato sulle policy normative) è l’ente indipendente, istituito nel 2009, che verifica le analisi delle conseguenze e le stime dei costi effettuate dai dipartimenti britannici36. Il modello istituzionalizzato di riduzione degli oneri adottato dalla Gran Bretagna dal 2011 prevede diverse iterazioni della regola «one in, x out», divenute poi «one in, three out». Nel periodo 2011–2015, in base al rapporto del Better Regulation Executive37, lo sgravio ottenuto è stato pari a quasi 2,2 miliardi di sterline. Un rapporto del U.K. National Audit Office del 201638 considera tuttavia insufficiente l’impegno a favore degli sgravi. Oggi le operazioni di sgravio della Gran Bretagna si stanno concentrando su altri strumenti39, come per esempio il Business Impact Target (obiettivo di impatto sull’economia) che persegue un obiettivo di riduzione quantitativa40. Esiste poi una Better Regulation Unit per ogni dipartimento e un Better Regulation Executive, un’unità sovraordinata per l’intero Governo. Entrambe promuovono una migliore regolamentazione presso i dipartimenti e offrono supporto41. Paesi Bassi I Paesi Bassi hanno avviato presto il processo di miglioramento della politica di regolamentazione. Già negli anni Novanta, per esempio, con il progetto MDW (Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit), incentrato sul funzionamento dei mercati, sulla deregolamentazione e sulla qualità legislativa, è stato realizzato un programma che ha consentito di formulare raccomandazioni per la legislazione finalizzate a ottenere una migliore concorrenza42. Nel 2000 è stato poi istituito un organismo consultivo sugli oneri normativi, Actal, un ente indipendente che emana raccomandazioni per ridurre gli oneri normativi. Nel 2017 un nuovo comitato consultivo sugli oneri normativi ha preso il posto di Actal: ATR, che svolge le stesse funzioni di un organo di controllo AIR43. Nel 2011 sono state formulate le linee guida per l’analisi dell’impatto, Integraal Afwegingskader (IAK), simili a un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR)44. Austria
In Austria le istituzioni pubbliche, i comuni, gli istituti di sicurezza sociale e la cancelleria federale erogano servizi capillari online al fine di sgravare le imprese dagli oneri burocratici attraverso la possibilità di gestire in modo digitale i contatti con le autorità. La legge sul portale per i servizi alle imprese (Unternehmensserviceportalgesetz; USP) disciplina l’istituzione e il funzionamento del portale unico per i servizi online destinati alle imprese, a supporto dello scambio elettronico di informazioni tra i soggetti partecipanti e della trasmissione di dati. Oltre a contenere informazioni e procedure amministrative complete e specifiche per le imprese, la USP consente anche di gestire tutte le applicazioni attraverso un’autenticazione unica (single sign on). Dal 2018 è possibile costituire un’impresa svolgendo tutte le operazioni in modalità elettronica. Il principio once only, introdotto nel 2018, stabilisce che le imprese debbano trasmettere tutti i dati all’amministrazione pubblica una sola volta. Per usufruire dei servizi descritti, è possibile accedere all’USP o al sito internet dell’autorità di competenza.
36 Regulatory Policy Committee (2020), About us (non disponibile in italiano),
www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee/about. 37 Better Regulation Executive (2014), The ninth Statement of new Regulation (non disponibile in italiano). 38 National Audit Office (2016), The Business Impact Target: Cutting the cost of regulation (non disponibile in italiano). 39 Renda et al. (2019), Feasibility study: Introducing “One-in-one-out” in the European Commission (non disponibile in italiano). 40 Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2019), Business Impact Target Statutory Guidance (non disponibile in italiano). 41 Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2020), Better Regulation Framework Interim Guidance (non disponibile in italiano). 42 CSE (1999), Regulatory Reform in the Netherlands 1999, riesame dell’OCSE della riforma (non disponibile in italiano). 43 Actal (2017), Beëindiging Actal, instelling ATR, comunicato stampa del 29 dicembre 2017, www.actal.nl/beeindiging-actal-instelling-atr/ (non disponibile in italiano). 44 OCSE (2015), profilo dei Paesi Bassi, in OECD Regulatory Policy Outlook 2015 (non disponibile in italiano).
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
L’avamprogetto si basa sui sei elementi chiave stabiliti dal Consiglio federale (v. cap. 1.2).
Figura 1: Procedura legislativa sull’esempio di una legge, con le misure proposte e le relative ripercussioni Le linee continue rappresentano una ripercussione diretta, quelle tratteggiate una ripercussione indiretta. La nuova regolamentazione non si limita alle leggi, ma si applica anche ad altri progetti legislativi.
Fonte: Illustrazione propria
Come primo elemento chiave, l’avamprogetto prevede principi di regolamentazione che fungono da linee guida e ausilio per una regolamentazione efficiente e con il minor impatto possibile. Descrive i principi di cui tenere conto quando si redigono nuove norme. Più concretamente, sono stati formulati principi per l’elaborazione di nuovi atti legislativi della Confederazione, per le modalità di esecuzione e per la valutazione di atti vigenti. Il secondo elemento chiave è rappresentato dagli obblighi di verifica, che impongono per legge ai vari servizi dell’Amministrazione federale di esaminare, al momento dell’elaborazione di un progetto legislativo, la possibilità di introdurre semplificazioni per imprese e PMI. Rappresentano pertanto uno strumento che consente di prendere in considerazione e discutere misure di sgravio specifiche per le imprese. Il terzo elemento chiave è costituito dalla stima ex ante dei costi normativi per le imprese. Questa stima va eseguita per tutti i nuovi progetti legislativi che hanno un impatto sulle imprese e, in linea di massima, avviene nel quadro di un’AIR, durante la quale sono analizzate anche le ripercussioni su società e ambiente. Pertanto, l’obbligo previsto dalle direttive AIR viene iscritto nella legge, ma senza valori soglia (attualmente più di 1000 imprese interessate o un settore su cui gravano importanti oneri)45. Una stima dei costi generalizzata e i dati con essa ottenuti permettono di colmare la lacuna dovuta ad analisi dei costi finora non sistematiche e di identificare in modo mirato gli ambiti in cui gli oneri normativi sono in aumento. Il quarto elemento chiave riguarda il monitoraggio dei costi normativi delle imprese. Si basa su indicatori e informazioni facilmente reperibili e consente di rilevare i nuovi oneri che gravano sulle imprese. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza gli sforzi volti ad alleggerire il carico normativo e di identificare i settori problematici su cui grava un onere particolarmente elevato. Per poter trarre conclusioni sull’efficienza in questi settori, le informazioni del monitoraggio vanno analizzate in relazione alle informazioni riguardanti i benefici della regolamentazione in questione. Il quinto elemento chiave consiste nell’introduzione di uno strumento per un’analisi sistematica delle regolamentazioni
vigenti, allo scopo di attuare misure di miglioramento. Concretamente, ogni anno occorrerà realizzare un certo numero di studi settoriali per identificare, sulla base di una valutazione, il potenziale di sgravio nel settore normativo in questione e proporre le opportune misure di miglioramento. L’obiettivo degli studi settoriali è quello di migliorare l’efficienza delle regolamentazioni già in vigore; se i benefici rimangono invariati, gli oneri normativi vengono ridotti. Il sesto elemento chiave prevede che il legislatore incarichi l’esecutivo di continuare a mettere a disposizione delle imprese, mediante servizi di e-government, una piattaforma elettronica centralizzata per la totalità dei servizi amministrativi. Le procedure elettroniche semplificate di autorizzazione, richiesta e notifica contribuiscono fortemente a ridurre la burocrazia e i costi normativi. Con il presente progetto, si intende creare una base legale esplicita che incarichi la Confederazione di gestire una piattaforma di questo tipo e di renderla fruibile per Cantoni e Comuni. Oltre a ciò, gli organi federali, i Cantoni e gli enti esterni incaricati dell’espletamento di compiti amministrativi saranno tenuti, nel quadro dell’esecuzione del diritto federale, a offrire i propri servizi amministrativi elettronici tramite la piattaforma elettronica centralizzata. L’iscrizione nella legge intende accelerare l’utilizzo generalizzato della piattaforma, la cui utilità per
45 N. 3.2 cpv. 4, Direttive AIR (FF 2019 7111).
imprese e autorità è direttamente proporzionale al numero di prestazioni delle autorità offerte. Allo stesso tempo, la piattaforma implica un notevole beneficio indiretto, in quanto imprime un impulso alla digitalizzazione e, in particolare, ai servizi di e-government.
3.2 Attuazione
Attuazione prevista Una concretizzazione a livello di ordinanza è necessaria solamente per le disposizioni relative alla piattaforma elettronica centralizzata. Conformemente all’articolo 8 capoverso 4 dell’avamprogetto, il Consiglio federale deve obbligare le autorità e altri servizi a utilizzare la piattaforma alle condizioni di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 3 dell’avamprogetto di legge federale del …46 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (di seguito «AP-LMeCA», dove «AP» sta per avamprogetto). Conformemente all’articolo 14 AP-LMeCA, il Consiglio federale può inoltre concedere eccezioni agli obblighi di utilizzare la piattaforma e di applicare gli standard tecnici. Il Consiglio federale dovrà modificare le direttive AIR per attuare le disposizioni previste nell’avamprogetto (p. es. nessun valore soglia per la stima quantitativa dei costi normativi). Esame dell’attuabilità nella procedura preparlamentare L’attuabilità dell’avamprogetto è stata esaminata nel quadro dell’AIR affidata a una società esterna47. Lo studio giunge alla conclusione che, nella pratica, è possibile quantificare i costi normativi solo fino a un certo punto, il che limita anche la validità dei risultati del monitoraggio previsto. Per quanto riguarda i principi di regolamentazione, potrebbero inoltre affiorare problemi interpretativi in caso di riferimento a basi legali già in vigore (p. es. applicazione del nuovo diritto o del diritto anteriore). Non vi è però motivo di mettere in discussione l’attuabilità delle singole misure. Valutazione dell’esecuzione L’articolo 9 dell’avamprogetto obbliga il Consiglio federale, al più tardi entro dieci anni dall’entrata in vigore della legge, a verificarne il contenuto e l’esecuzione in termini di necessità, utilità allo scopo, efficacia ed economicità. Il risultato della valutazione sarà espresso in un rapporto del Consiglio federale al Parlamento, nel quale potranno essere avanzate anche proposte di modifica della legge.
4 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Principi di regolamentazione I principi di regolamentazione esposti nel presente articolo fungono da linee guida e ausilio nell’ottica di dar vita a una regolamentazione efficiente in termini economici e quindi quanto meno gravosa possibile. Tali principi vanno osservati in sede di elaborazione di nuovi atti legislativi e di definizione delle modalità di esecuzione, nonché di valutazione e di attuazione del diritto vigente. I principi di regolamentazione permettono inoltre di disporre della flessibilità necessaria per tenere conto, nei singoli casi, delle specificità delle varie regolamentazioni. È ammissibile derogare a tali principi, in particolare se sono in contrasto con lo scopo di una regolamentazione. L’applicabilità dei principi è limitata, soprattutto nei settori in cui l’organizzazione del mercato è disciplinata dalla Costituzione (v. commenti al cpv. 1 lett. d). Occorre inoltre tenere conto di possibili conflitti di obiettivi tra i singoli principi o rispetto ad altri interessi pubblici. Va da sé che gli obblighi che derivano dai principi sono formulati in termini generici e astratti. In virtù del diritto vigente alcune unità dell’Amministrazione federale devono già ottemperare a requisiti normativi equivalenti, più dettagliati o persino più severi, nonché a requisiti relativi alle stime dei costi normativi e alla valutazione degli atti legislativi vigenti. Queste disposizioni legali, che in genere si applicano a settori economici o ambiti specifici, conservano la propria validità e hanno la precedenza sui principi di cui all’articolo 1. Ciò vale per esempio per l’articolo 4 della legge federale del 6 ottobre 199548 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), per l’articolo 7 della legge del 5 ottobre 199049 sui sussidi (LSu) o per l’articolo 7 della legge del 22 giugno 200750 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e le sue disposizioni di esecuzione51. Capoverso 1 Il capoverso 1 comprende principi di regolamentazione per l’elaborazione di atti legislativi della Confederazione. Fa riferimento a principi economici generali. Il campo di applicazione è deliberatamente formulato in maniera ampia. Conformemente all’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200252 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi,
conferiscono diritti o determinano competenze. Lettera a
46 La documentazione relativa alla procedura di consultazione è disponibile all’indirizzo www.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF. Nel presente rapporto, i riferimenti all’AP-LMeCA si riferiscono al testo di legge e al rapporto esplicativo così come posti in consultazione. 47 Ecoplan (2021), Auswirkungen des Unternehmensentlastungsgesetzes und der Regulierungsbremse (non disponibile in italiano). 48 RS 946.51 49 RS 616.1 50 RS 956.1 51 Le disposizioni di esecuzione disciplinano, tra le varie cose, le modalità di applicazione dei principi della regolamentazione e stabiliscono come devono essere considerati gli aspetti della proporzionalità, della differenziazione e degli standard internazionali nell’attività di regolamentazione. V. Consiglio federale (2019), Il Consiglio federale adotta la nuova ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, comunicato stampa del Consiglio federale del 13 dicembre, www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-77531.html. 52 RS 171.10
La lettera a descrive il principio dell’efficienza economica: nell’elaborare una regolamentazione la scelta deve ricadere sull’alternativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per ambiente, società ed economia. Per «alternativa» si intendono le varie forme che può assumere un atto per adempiere allo scopo perseguito dalla regolamentazione. Per ogni alternativa occorre quindi determinare i costi e i benefici (o il grado di realizzazione degli obiettivi). Questi effetti, che includono anche le ripercussioni sulla società e sull’ambiente, sono analizzati nel quadro di un’AIR. Idealmente, costi e benefici devono essere quantificati; se ciò risulta impossibile, è necessario procedere a una descrizione qualitativa delle ripercussioni. Per quanto riguarda la metodologia da applicare, si rimanda al manuale AIR della SECO53. Lettera b La lettera b stabilisce il principio per lo sgravio delle imprese. Nel corso della procedura legislativa occorre identificare tempestivamente i costi normativi che gravano sulle imprese e vagliare le alternative opportune. Un’analisi tempestiva consente di tenere conto degli oneri fin dalle prime riflessioni sulle varie alternative. Occorre inoltre presentare con trasparenza tali riflessioni, per esempio nel quadro del quick check o di un’eventuale nota di discussione. Nell’analisi delle diverse regolamentazioni alternative, per tenere conto in maniera adeguata dell’onere che grava sulle imprese, occorre optare per l’alternativa che comporta i costi normativi minori, senza però compromettere il rapporto costi-benefici. Bisogna inoltre ricordare che strumenti come divieti, monopoli e concessioni, obblighi d’autorizzazione, attestati di capacità o prescrizioni tecniche possono comportare costi elevati. Strumenti più flessibili come gli obblighi di notifica (anziché gli obblighi d’autorizzazione), una regolamentazione differenziata54 o la possibilità di limitare la durata della regolamentazione comportano in genere oneri minori per le imprese. Procedure di opposizione, strumenti economici, nudge, una migliore base di informazioni o autoregolamentazioni rappresentano alternative dai costi potenzialmente minori. Per ridurre gli oneri che gravano sulle imprese è essenziale tenere conto delle particolarità delle PMI. Spesso l’onere
normativo implica costi fissi. Pertanto, l’introduzione di una regolamentazione che costringe le imprese ad agire attivamente può comportare un onere molto più elevato per le PMI che per le grandi imprese. Con il principio di cui alla lettera b si intende prendere opportunamente in considerazione gli interessi delle PMI, in altre parole «pensare prima ai più piccoli» («think small first»): nell’elaborazione di un atto legislativo occorre innanzitutto tenere conto delle necessità delle PMI e degli oneri che, per effetto della nuova regolamentazione, potrebbero gravare su di esse. Se per esempio una regolamentazione comporta nuovi obblighi di agire i cui costi sono uguali a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, in termini relativi sulle imprese più piccole graveranno oneri maggiori. Nei limiti del possibile è bene evitare scenari di questo tipo, per esempio tramite semplificazioni, eccezioni, una regolamentazione differenziata o una clausola opting out. Per tenere conto dell’onere comparativamente maggiore per le PMI è possibile prevedere un test di compatibilità PMI o intavolare un dibattito all’interno del Forum PMI. Un principio simile è contemplato, per esempio, anche dalla legge del 5 gennaio 200955 sullo sgravio amministrativo delle imprese del Cantone di Zurigo (Gesetz zur administrativen Entlastung der Unternehmen, EntlG). Lettera c La lettera c stabilisce il principio d’innovazione e il principio della neutralità tecnologica. Un atto legislativo favorisce l’innovazione se incoraggia le pratiche innovative delle imprese; pratiche di questo tipo rendono l’economia più performante. Per valutare se una regolamentazione favorisce l’innovazione è possibile utilizzare uno strumento sviluppato dall’OCSE56. Occorre tenere conto di tre aspetti fondamentali: rigore normativo (regulatory stringency), densità normativa (prescriptive regulations), certezza e prevedibilità (certainty and predictability) delle condizioni quadro di regolamentazione57. Non esistono regole universali per favorire l’innovazione. È importante prendere in considerazione, per ogni singolo caso, questi tre aspetti e le loro possibili conseguenze sulla capacità di favorire l’innovazione. La neutralità tecnologica prevede che per i mezzi tecnologici utilizzati per verificare il rispetto delle regolamentazioni
non siano imposte prescrizioni o limitazioni non indispensabili per raggiungere l’obiettivo della regolamentazione stessa. Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili sono un buon esempio di regolamentazione neutra dal punto di vista della tecnologia: viene fissato l’obiettivo, ma non la tecnologia del motore da utilizzare (benzina, diesel, elettrico, a idrogeno, ecc.). Fintantoché l’obiettivo è raggiunto, gli importatori di automobili possono scegliere liberamente il tipo di tecnologia del motore. Lettera d La lettera d descrive un principio generale volto a garantire la neutralità concorrenziale. Vanno scongiurate le distorsioni concorrenziali, siano esse oggettive o potenziali. Nello specifico, affinché gli atti legislativi non contengano distorsioni di questo tipo, occorre evitare di limitare il numero di fornitori, di restringere la libertà tariffaria delle imprese (sebbene una restrizione di questo tipo sia ammessa, a titolo eccezionale, sotto forma di limiti massimi legali) e di imporre limiti quantitativi o concedere sovvenzioni suscettibili di distorcere la concorrenza. Il principio della neutralità dello Stato in materia di concorrenza riveste una grande importanza all’interno della Costituzione federale (Cost.)58. L’articolo 94 capoverso 4 sancisce espressamente che sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica (che, insieme al diritto fondamentale della libertà economica di cui all’art. 27 Cost., comprende anche il principio della neutralità dello Stato in materia di concorrenza) soltanto se previste dalla Cost. o fondate su regalie cantonali. In questo contesto, la lettera d è volta a garantire che questo mandato costituzionale sia sempre rispettato quando vengono elaborati atti legislativi federali. Occorre tuttavia ricordare che l’obiettivo principale di questo principio è quello di garantire condizioni concorrenziali uniformi per tutti gli operatori del mercato. Pertanto,
53 DEFR (2013), Regulierungsfolgenabschätzung: Handbuch, www.seco.admin.ch/rfa (non disponibile in italiano). 54 Una regolamentazione differenziata tiene conto delle diverse caratteristiche delle imprese (settore, dimensione, complessità, struttura, attività e rischi). Può ridurre i costi normativi, ma anche aumentare la complessità della regolamentazione. Occorre pertanto valutare sempre nei singoli casi se una regolamentazione differenziata risulta opportuna.
55 ZH-Lex, LS 930.1
56 OCSE (2020), Assessing the impacts of laws and regulations on competitiveness (non disponibile in italiano).
57 L’all. 7.1 spiega nel dettaglio i singoli termini.
58 RS 101
esso non vieta alcuna attività imprenditoriale dello Stato, sempreché quest’ultimo abbia gli stessi diritti e doveri della concorrenza e l’offerta privata non sia soppiantata dalla misura statale59. Lettera e La lettera e stabilisce un principio per una formulazione chiara e precisa degli atti legislativi, in modo da permettere ai destinatari di comprendere la regolamentazione senza troppi sforzi e, quindi, di attuarla o rispettarla. Questo principio si fonda su quanto esposto all’articolo 7 della legge del 5 ottobre 200760 sulle lingue, che prevede criteri simili per tutti i testi della Confederazione. La lettera e riprende questi criteri nel contesto dello sgravio amministrativo. Capoverso 2 Il capoverso 2 elenca i principi per un’esecuzione degli atti legislativi della Confederazione che permetta di contenere i costi per le imprese. Se osservati, questi principi consentono di sollevare preventivamente le imprese da oneri amministrativi inutili, senza però compromettere gli obiettivi perseguiti dalle rispettive regolamentazioni. Lettera a Lo scopo della lettera a è quello di mantenere basso il numero di punti di contatto tra imprese e autorità. I contatti con le autorità statali per ottemperare alle regolamentazioni (p. es. chiedere un’autorizzazione) devono limitarsi al minor numero di autorità possibile. Ciò permette di ridurre anche il numero di pratiche burocratiche o di contatti tra imprese e autorità. Lettera b La lettera b, strettamente correlata al capoverso 1 lettera e, è pensata per garantire una comunicazione chiara delle normative. In questo contesto, per «normative» si intendono tutti i diritti e gli obblighi delle imprese in virtù di un atto legislativo. Le normative devono essere veicolate in maniera tale da consentire di ridurre al minimo gli sforzi delle imprese per comprenderle e adempiere agli obblighi ivi previsti. Quando le normative in vigore vengono rivedute occorre spiegare con chiarezza quali sono le differenze rispetto alle versioni precedenti. Gli strumenti per rivolgersi ai destinatari in modo adeguato possono essere, per esempio, opuscoli di facile comprensione o siti internet. Lettera c La lettera c si riallaccia all’ordinanza del 25 maggio 201161 sui termini ordinatori (OTOr) e ne sancisce l’idea di base a
livello di legge. L’obiettivo è quello di ridurre i costi che gravano sulle imprese per effetto dei tempi di attesa e dei processi relativi a procedure di prima istanza del diritto dell’economia. Le procedure devono quindi essere semplici e chiare. In questo modo, per esempio, un’impresa che necessita di un’autorizzazione saprà in anticipo quali documenti inoltrare. Nei limiti del possibile vanno messe in campo soluzioni elettroniche per semplificare le procedure ai sensi del principio generale di cui alla lettera d. Grazie a termini di trattamento fissi, le imprese possono godere di una maggiore certezza nella pianificazione, il che equivale a una forma di sgravio a loro beneficio. L’articolo 4 OTOr precisa le disposizioni per definire termini adeguati. Lettera d La lettera d mira a promuovere le soluzioni elettroniche per ridurre l’onere amministrativo. I contatti tra l’Amministrazione federale e le imprese devono essere resi più snelli grazie alla digitalizzazione. Di conseguenza, non solo è importante trasformare la modulistica in formato elettronico, ma anche agevolare l’intero processo tramite mezzi elettronici. Un esempio concreto è la possibilità di conteggiare l’imposta sul valore aggiunto in maniera completamente elettronica; introdotta a fine 201562, questa misura riduce le risorse di cui le imprese necessitano per conteggiare l’imposta sul valore aggiunto. Lettera e La lettera e è consacrata alla modulistica necessaria nei contatti tra imprese e autorità. Il termine «semplice» presuppone, tra le varie cose, che si evitino domande non indispensabili o richieste di spiegazioni per iscritto. La digitalizzazione può aiutare a semplificare le procedure: per esempio, i moduli elettronici permettono di visualizzare o di nascondere in maniera automatica le domande a seconda delle risposte già fornite. Qualora i processi prevedano più moduli, l’uniformità e la struttura tematica degli stessi assumono un ruolo di particolare rilievo. Viene così ridotto il carico di lavoro che grava sulle imprese per il trattamento dei moduli. Lettera f La lettera f sancisce che, in qualità di procedura standard in fase di esecuzione, i controlli devono essere basati sul rischio. Per le imprese, infatti, i controlli comportano costi per il personale (preparazione e accompagnamento degli ispettori).
In genere, dal punto di vista dei costi, i controlli basati sul rischio rappresentano un’alternativa più efficiente ai controlli generalizzati. Scegliendo in maniera mirata le imprese in funzione di vari parametri, è possibile ottenere un elevato livello di protezione, pur riducendo al minimo l’onere amministrativo. La formulazione adottata alla lettera f non esclude comunque i controlli generalizzati: in alcuni settori, infatti, la protezione auspicata può essere garantita esclusivamente effettuando questo tipo di controlli (p. es. ispezioni delle centrali nucleari). Resta inoltre possibile eseguire controlli a campione, per esempio quando un piano di controllo include anche un’analisi del rischio. L’esecuzione del diritto sulle derrate alimentari è un esempio di controllo basato sul rischio. Il livello di rischio di un’impresa viene determinato in funzione di diversi criteri (p. es. il risultato degli ultimi controlli effettuati, le dimensioni dell’impresa o il settore di attività)63. Capoverso 3 Il principio sancito al capoverso 3 ricorda che la verifica del diritto vigente e dei compiti relativi alla sua esecuzione, con lo scopo di identificare il potenziale di sgravio a favore delle imprese, è un incarico permanente della Confederazione.
59 V. DTF 143 II 425 consid. 4.2, DTF 138 I 378 consid. 6.2.2 pag. 385 segg.
60 RS 441.1 61 RS 172.010.14 62 Consiglio federale (2019), Administrative Entlastung: Bilanz 2016-2019 (non disponibile in italiano), www.seco.admin.ch > Promozione della piazza economica > Politica per PMI > Amministrazione semplificata. 63 Consiglio federale (2019), Controlli statali: Potenziale di sgravio amministrativo per le imprese che rispettano i requisiti previsti, www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-75262.html.
Questo principio non implica nuovi strumenti di valutazione e prevede che, in linea di massima, la verifica avvenga nel quadro della normale procedura legislativa e delle attività di valutazione esistenti. Capoverso 4 Con il principio sancito al capoverso 4 si intende attribuire maggiore importanza all’aspetto dell’economicità nelle valutazioni del diritto vigente. Le valutazioni ex post effettuate dalla Confederazione devono integrare in misura maggiore i principi di cui all’articolo 1, così da poter elaborare atti legislativi efficienti. Occorre per esempio verificare se uno strumento iscritto nella legge continua a offrire il miglior rapporto costi-benefici per l’economia.
Articolo 2 Obblighi di verifica nell’elaborazione di atti legislativi Capoverso 1 Il capoverso 1 obbliga l’unità amministrativa federale alla quale compete l’elaborazione di un atto legislativo a verificare vari aspetti. Gli obblighi di verifica elencati si applicano per tutti i progetti di atti legislativi. Per la redazione dei messaggi federali vanno esaminati altri elementi conformemente all’articolo 141 capoverso 2 LParl. Gli obblighi di verifica previsti dalla legge sullo sgravio delle imprese sono volti a sollevare le imprese dal carico normativo; per questo motivo sono iscritti in questa legge e vanno considerati un completamento degli obblighi di verifica di cui all’articolo 141 capoverso 2 LParl. Lettera a Questo obbligo di verifica riprende il principio di regolamentazione relativo allo sgravio delle PMI (v. art. 1 cpv. 1 lett. b) e lo completa. Le regolamentazioni possono comportare oneri per le imprese; questi oneri prescindono dalle dimensioni delle imprese stesse e, comparativamente, colpiscono le PMI in maniera maggiore. Spesso questi oneri comportano costi fissi che proporzionalmente gravano in maniera minore sulle grandi imprese. Occorre quindi verificare caso per caso se il carico cui devono far fronte le PMI è proporzionalmente più elevato e se sono possibili regolamentazioni semplificate o differenziate. L’obiettivo è quello di compensare gli eventuali svantaggi a scapito delle PMI tramite soluzioni più convenienti in termini di costi, senza limitare eccessivamente i benefici della regolamentazione. Lettera b Questo obbligo di verifica impone all’ufficio competente di verificare le regolamentazioni più onerose rispetto alle regolamentazioni omologhe in altri Paesi (cosiddetto «swiss finish»), analizzandone l’effetto supplementare. Per «regolamentazioni omologhe in altri Paesi» si intendono in particolare le regolamentazioni dei principali partner commerciali della Svizzera, per esempio l’UE. Lo swiss finish è auspicabile solo nei casi in cui comporti un beneficio maggiore e se i costi normativi potenzialmente maggiori sono proporzionati. Se però le imprese svizzere devono ottemperare a requisiti normativi più rigidi rispetto alla concorrenza estera, rischiano di subire uno svantaggio concorrenziale. L’obbligo di verifica garantisce che la necessità di fare ricorso allo swiss finish sia documentata e motivata. Lettera c
Questo obbligo di verifica completa il principio di regolamentazione che prevede di sfruttare appieno le prestazioni delle autorità elettroniche e digitali (v. art. 1 cpv. 2 lett. d). La Strategia di e-government Svizzera contribuisce a ridurre gli oneri che gravano sulle imprese tramite nuovi mezzi tecnologici. L’amministrazione deve esaminare se, tramite soluzioni di e-government, sia possibile semplificare l’esecuzione delle regolamentazioni. Lettera d Questo obbligo di verifica completa il principio di regolamentazione che prevede verifiche periodiche degli atti legislativi vigenti (v. art. 1 cpv. 4). L’ufficio competente verifica la possibilità di attuare sgravi per quanto riguarda le regolamentazioni vigenti nello stesso ambito, con l’obiettivo di identificare e abrogare regolamentazioni meno efficienti. Vanno inoltre verificati possibili sgravi all’interno dello stesso ambito. Capoverso 2 Il capoverso 2 stabilisce che gli esiti delle verifiche di cui al capoverso 1 devono essere documentati all’interno dei rapporti esplicativi per la procedura di consultazione e nei messaggi del Consiglio federale. Questa disposizione assicura che la verifica sia stata effettuata conformemente alle direttive e garantisce la necessaria trasparenza. Non sostituisce i punti di cui all’articolo 141 LParl, bensì li completa.
Articolo 3 Stima dei costi normativi Capoverso 1 Il capoverso 1 obbliga a eseguire la stima dei costi normativi che gravano sulle imprese per effetto degli atti legislativi della Confederazione. Il campo di applicazione di tale obbligo è deliberatamente formulato in maniera ampia. Non è prevista alcuna eccezione esplicita che riguardi, per esempio, settori giuridici specifici, singoli organi federali di regolamentazione o livelli normativi. Per sapere se sia obbligatorio eseguire stime dei costi normativi, l’unico criterio determinante è il fatto che la regolamentazione in questione potrebbe comportare costi a carico delle imprese. L’ampio campo di applicazione tiene conto dell’esperienza delle imprese. Spesso, infatti, il carico normativo è il risultato di una serie di regolamentazioni differenti; anche gli oneri più modesti imputabili ad atti legislativi di livello inferiore possono, se accumulati, comportare oneri importanti per le imprese. Pertanto, in futuro i costi normativi dovranno essere indicati in maniera più sistematica anche nel caso di prescrizioni di livello inferiore. Per evitare di effettuare calcoli doppi saranno stimati solo i nuovi costi normativi che non sono ancora stati calcolati a un livello normativo superiore. I costi che sono già stati calcolati a livello di legge devono essere indicati nel momento in cui la norma di legge viene concretizzata in un atto di livello inferiore. Il modulo per effettuare il quick check funge da strumento per eseguire un triage. Non comprende solamente i classici punti da esaminare nell’AIR, ma anche domande relative ai costi normativi, e deve essere compilato quanto prima nel corso della procedura legislativa. Il quick check comprende un’analisi della rilevanza in relazione alle conseguenze per le
imprese, necessaria per decidere se una stima dei costi normativi è realizzabile. Poiché il quick check deve essere consegnato alla prima consultazione interna degli uffici, questi ultimi ottengono, in tempi utili, la possibilità di esprimersi in merito a tale decisione. La responsabilità per la stima dei costi normativi ricade sull’unità dell’Amministrazione federale incaricata di elaborare l’atto legislativo. In linea di principio, la stima dei costi normativi può essere effettuata internamente o essere commissionata a un ente esterno. In genere la stima dei costi normativi è effettuata nel quadro dell’AIR. Quest’ultima, tuttavia, ha una portata più ampia: prende in considerazione l’economia nel suo complesso e analizza le ripercussioni su economia, società e ambiente. Pertanto, le stime dei costi normativi possono essere parte dell’AIR e completarla, ma non sostituirla. Capoverso 2 Per «costi normativi […] a carico delle imprese» si intendono tutti i costi cui le imprese devono far fronte per effetto degli obblighi di agire, astenersi e tollerare. Gli obblighi di agire comprendono tra l’altro gli obblighi di informazione, notifica, registrazione o autorizzazione. Gli obblighi di astenersi, divieti e norme con effetti simili a quelli dei divieti; per esempio, un inasprimento dei valori soglia per le emissioni di polveri fini che impone alla maggior parte delle imprese interessate di operare nuovi investimenti (obbligo di agire) può avere l’effetto di un divieto per le imprese che rinunciano a adottare ulteriori misure e non possono quindi rispettare i valori soglia (obbligo di astenersi). Gli obblighi di tollerare implicano l’accettazione delle azioni di terzi, per esempio controlli statali. Dalla stima dei costi normativi vanno dedotti gli sgravi di cui beneficiano le imprese, per esempio in virtù della soppressione o della semplificazione di disposizioni vigenti. I costi vengono considerati in termini netti. La valenza dei risultati delle stime dei costi normativi a carico delle imprese dipende fortemente dal fatto che l’insieme dei costi normativi e degli sgravi di una certa portata sia stato quantificato e preso in considerazione o meno. Fondamentalmente, la definizione utilizzata per determinare di quali costi normativi tenere conto dovrebbe servire anche a identificare gli sgravi
da includere nel calcolo. Per contro, i benefici di una regolamentazione non sono presi in considerazione se questa va al di là di uno sgravio a favore delle imprese. È difficile attribuire un valore monetario al beneficio generale, che non rientra nel calcolo dei costi normativi. In compenso, costi e benefici sono tuttora presi in considerazione nel quadro dell’AIR e menzionati nei rapporti esplicativi e nei messaggi all’attenzione di Consiglio federale e Parlamento. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha pubblicato una guida sull’attribuzione di un valore monetario alle ripercussioni positive e negative sull’ambiente. Capoverso 3 Tutti i costi normativi stimabili devono essere quantificati. La figura 2 fornisce una panoramica dei costi normativi. La metodologia utilizzata opera una distinzione tra costi diretti e indiretti. In genere, con «costi stimabili» si intendono i costi diretti. Esempi tipici di costi normativi diretti sono i costi del personale per la compilazione di un modulo in adempimento a un obbligo di notifica, i costi di investimento per ammodernare i processi di produzione, i costi materiali per la verifica esterna della contabilità o i costi finanziari come la tassa per l’ottenimento di un’autorizzazione. Spesso i costi normativi diretti possono essere stimati sulla base di dimensioni misurabili, di norma con più facilità rispetto ai costi normativi indiretti. A seconda del progetto può tuttavia verificarsi anche la situazione opposta.
Figura 2: Panoramica dei costi normativi
Fonte: Illustrazione propria Di norma, i costi indiretti sono più difficili da calcolare, poiché riguardano in particolare le entrate delle imprese. Non sempre è possibile stimarli sulla base di variabili determinate dal mercato, ma è necessario confrontare l’evoluzione degli affari in un contesto con una regolamentazione in materia in essere e in un contesto senza regolamentazione. Il più delle volte, i costi indiretti assumono la forma di guadagni mancati, per esempio in seguito a divieti, ritardi o sostituzioni di prodotti. Alcuni divieti possono penalizzare attività commerciali affermate in maniera deliberata, come nel caso del divieto di prodotti fitosanitari dannosi, o non deliberata oppure condannarle persino alla definitiva scomparsa. Un esempio di costi indiretti a carico delle imprese derivanti dall’introduzione di una nuova regolamentazione sono i costi di opportunità. Non esiste una metodologia standardizzata per effettuare stime dei costi indiretti. Occorre pertanto valutare sempre caso per caso se sia possibile, nonché utile, realizzare una stima adeguata. Se una stima dei costi è ritenuta eccessivamente costosa rispetto alla sua rilevanza economica, vi si può rinunciare. Per stabilire fino a quale punto debba spingersi la stima dei costi normativi di una determinata regolamentazione, può tornare utile il quick check; questo strumento è infatti utilizzato in una fase precoce della procedura legislativa. Occorre operare una distinzione tra costi normativi e costi inevitabili. Questi ultimi sono costi che le imprese già sostengono in qualsiasi caso, anche senza l’introduzione di una regolamentazione da parte dello Stato, o che avrebbero comunque dovuto sostenere per via di altri fattori esterni. Nel quadro della stima dei costi normativi, i costi inevitabili devono essere indicati e dedotti da quelli normativi. Per citare un esempio classico di costi inevitabili, basti pensare all’introduzione in Svizzera di una regola già in vigore all’estero e che molte imprese svizzere già rispettano a prescindere da una regolamentazione nazionale in materia. I costi normativi possono essere una tantum (p. es. investimenti iniziali o di adattamento) o ricorrenti (p. es. obblighi di rendicontazione annuale). Per le imprese, entrambi i costi sono importanti e dovrebbero quindi essere presi in
considerazione in ambedue le stime. Questo modo di procedere, in linea con la prassi derivante dall’attuazione delle direttive AIR, è raccomandato anche nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale64 per quanto riguarda l’indicazione dei costi normativi nei messaggi. Nel caso di progetti fiscali, l’ammontare d’imposta da versare non rientra nei costi normativi. I rendiconti fiscali (p. es. la compilazione della dichiarazione d’imposta) costituiscono per contro un classico obbligo di agire e rientrano nella definizione di costi normativi. Le imposte sono prestazioni in denaro che un ente pubblico riscuote soprattutto per coprire un fabbisogno finanziario senza garantire una specifica controprestazione. Oltre alle imposte fiscali, tra le quali figurano i dazi, esistono le tasse di incentivazione (p. es. sull’alcol, sul tabacco o sui combustibili fossili). Anche in questo caso, proprio come per i contributi alle assicurazioni sociali, l’importo da versare allo Stato non è considerato costo normativo, diversamente dal dispendio di tempo richiesto per il disbrigo delle relative pratiche burocratiche. Le tasse causali, che per definizione vengono riscosse per un servizio che l’ente pubblico fornisce alla singola impresa, per esempio l’iscrizione al registro di commercio o in relazione a una procedura di autorizzazione, rientrano nei costi normativi. Malgrado l’esistenza di una metodologia standardizzata per stimare i costi diretti, in passato ci sono stati esempi di progetti per i quali, per vari motivi, è stato praticamente impossibile effettuare una stima dei costi. A livello di legge non è stata pertanto operata la distinzione tra costi diretti e indiretti. Limitandosi ai costi stimabili si intende evitare che l’incarico
64 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione
per un determinato progetto risulti irrealizzabile poiché si rivela impossibile quantificare i costi diretti o quantificarli con un dispendio di mezzi ragionevole. Le informazioni ottenute con la stima dei costi normativi non devono andare perse perché l’accento viene posto solamente sul risultato finale (onere netto). Il fatto di indicare separatamente oneri e sgravi consente una migliore valutazione dei singoli aspetti di un progetto. I costi normativi presumibili ma che non possono essere quantificati devono almeno essere descritti dal punto di vista qualitativo, e la loro entità precisata laddove possibile. Occorre inoltre motivare perché tali costi non sono quantificabili. Capoverso 4 Secondo il capoverso 4 le unità competenti dell’Amministrazione federale aggiornano i risultati della stima dei costi normativi. Gli aggiornamenti sono necessari quando il progetto di atto legislativo subisce modifiche sostanziali che comportano ripercussioni appurate sui costi cui le imprese devono far fronte; ciò vale altresì per le modifiche apportate dal Parlamento. Può inoltre rivelarsi utile aggiornare i risultati se le circostanze fattuali cambiano al punto che la stima dei costi normativi non è più rappresentativa dell’onere risultante. Capoverso 5 Il capoverso 5 stabilisce che i costi normativi devono essere riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione, nei messaggi del Consiglio federale e nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale. La comunicazione attraverso questi canali garantisce una tempestiva realizzazione delle stime e uno sfruttamento ottimale dei risultati. Per rendere più facile la valutazione del rapporto costi-benefici occorre raffrontare l’esito della stima dei costi al beneficio atteso dalla regolamentazione. Se quest’ultimo non è quantificabile, deve almeno essere indicato dal punto di vista qualitativo e raffrontato ai costi. Capoverso 6 Una volta apportata l’ultima modifica all’atto legislativo, che può essere effettuata fino alle votazioni finali in Parlamento, i risultati dell’aggiornamento più recente della stima dei costi vanno comunicati ai responsabili del monitoraggio. La raccolta dei risultati è volta a creare una base di dati cospicua dalla quale attingere in seguito nel corso del monitoraggio previsto. Capoverso 7
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) mette a disposizione una guida per effettuare la stima dei costi normativi. La metodologia esistente, messa a punto nel quadro delle nuove direttive AIR, comprende solo la stima dei costi diretti.
Articolo 4 Monitoraggio dei costi normativi L’articolo 4 incarica il Consiglio federale di monitorare l’andamento degli oneri cui le imprese devono far fronte per effetto delle nuove regolamentazioni e di sviluppare, a tale scopo, un sistema di monitoraggio. Secondo quanto previsto, spetta al DEFR coordinare il monitoraggio; per la realizzazione di quest’ultimo occorre fondarsi su informazioni esistenti oppure facilmente ottenibili. L’obiettivo è duplice: da un lato, mostrare gli sforzi profusi per alleggerire l’onere normativo che grava sulle imprese e, dall’altro, utilizzare le informazioni raccolte per identificare i settori problematici. L’articolo di legge non impone obblighi quanto all’organizzazione concreta del monitoraggio. I costi normativi da riportare conformemente all’articolo 3 potrebbero fungere da base principale. È inoltre prevista la creazione di una serie di indicatori facilmente reperibili come ulteriore elemento del monitoraggio. Allo scopo di valutare l’efficienza di una regolamentazione, occorrerebbe completare le informazioni ottenute con il monitoraggio con indicazioni circa i benefici della regolamentazione.
Articolo 5 Studi settoriali: Definizioni e proposte tematiche Gli studi settoriali prendono in esame il diritto vigente. Costituiscono pertanto un elemento fondamentale della legge sullo sgravio delle imprese e completano i compiti delle autorità federali che riguardano principalmente le nuove regolamentazioni (obblighi di verifica, stima dei costi normativi, monitoraggio). La valutazione mirata del diritto vigente consente di identificare potenziali di sgravio per le imprese e di proporre misure di sgravio concrete. Capoverso 1 L’obiettivo degli studi settoriali consiste in primo luogo nell’illustrare misure migliorative finalizzate allo sgravio delle imprese. Tuttavia, per fare in modo che la valutazione delle misure proposte non tenga conto solo dell’impatto sulle imprese ed evitare regolamentazioni inefficienti, occorre prendere in considerazione il beneficio globale della regolamentazione e le sue ripercussioni sul sistema economico in senso lato (cioè su economia, società e ambiente). Nello specifico, ciò significa raffrontare il potenziale effetto di sgravio al rischio di ridurre il beneficio della regolamentazione. Gli studi settoriali sono valutazioni di atti legislativi vigenti inerenti a un ambito specifico (tema), il quale può contenere sia regolamentazioni trasversali (p. es. procedure di autorizzazione, controlli, termini ordinatori) sia regolamentazioni differenti all’interno di un settore (p. es. l’igiene delle derrate alimentari o il diritto in materia di revisione). Non viene imposta alcuna restrizione specifica per quanto riguarda il contenuto degli studi settoriali. Capoverso 2 Il capoverso 2 stabilisce il meccanismo per scegliere i temi da prendere in esame negli studi settoriali. I dipartimenti sono incaricati di proporre almeno un tema all’anno riguardante il rispettivo settore di competenza; la proposta avanzata deve prestarsi alla realizzazione di uno studio settoriale. In questo modo i dipartimenti possono apportare le proprie conoscenze specifiche, facilitando così la collaborazione nelle fasi successive. In seguito, i dipartimenti possono proporre anche altri temi, per esempio sulla base dei riscontri provenienti dagli ambienti economici o dai sondaggi. Anche il monitoraggio previsto dovrebbe costituire una preziosa fonte di informazioni. Capoverso 3
Con il capoverso 3 si intende conferire ai Cantoni la facoltà di proporre temi per gli studi settoriali. In questo modo si tiene conto della natura dell’onere normativo causato dalle regolamentazioni non solo nell’ambito di competenza della Confederazione, ma a tutti i livelli federali; tanto più che, spesso, i Cantoni sono incaricati di attuare il diritto federale e, pertanto, ben posizionati per osservare l’impatto di quest’ultimo sui costi. Capoverso 4 Ogni anno il Consiglio federale fa realizzare da tre a cinque studi settoriali; il margine nello stabilire quanti studi settoriali realizzare permette di adeguare il loro numero in funzione della portata degli studi previsti. Il Consiglio federale sceglie i temi degli studi settoriali. In virtù del meccanismo di verifica dell’efficacia (art. 170 Cost.), gli studi settoriali previsti rientrano negli obiettivi dello stesso Consiglio federale. Conformemente all’articolo 144 capoverso 1 LParl, il Consiglio federale deve comunicare al Parlamento gli obiettivi prefissati. In questo modo, il Parlamento è informato per tempo degli studi previsti. Quest’ultimo ha a disposizione vari strumenti per discutere e proporre i focus tematici che vorrebbe fossero oggetto di tali studi; focus tematici, questi, che possono anche essere definiti nel programma di legislatura.
Articolo 6 Studi settoriali: Realizzazione, finanziamento e pubblicazione Capoverso 1 In virtù delle competenze tecniche a disposizione, la realizzazione degli studi settoriali compete al dipartimento responsabile del rispettivo tema. La SECO fornisce ai dipartimenti in questione il sostegno necessario per l’espletamento di tale compito. Capoverso 2 Per garantire che le valutazioni siano il più indipendenti possibile, in linea di massima gli studi settoriali devono essere affidati esternamente all’Amministrazione federale. Qualora uno studio settoriale venisse realizzato internamente, occorre prima darne motivazione al Consiglio federale. Capoverso 3 Sulla base di una proposta presentatagli dal dipartimento responsabile, il Consiglio federale decide in merito all’attuazione dello studio settoriale, vale a dire alla procedura da adottare per quanto riguarda le misure proposte concretamente. Pertanto, le misure elaborate nel quadro di studi affidati esternamente possono dapprima essere discusse anche internamente e in seguito sottoposte al Consiglio federale affinché questo prenda una decisione. Capoverso 4 Una volta portati a termine, gli studi settoriali devono essere pubblicati dall’ufficio responsabile. L’obbligo di pubblicazione è garanzia di trasparenza circa le possibilità di sgravio e alimenta il dibattito pubblico sulla riduzione dell’onere normativo a carico delle imprese. Capoverso 5 Le basi metodologiche sono fondamentali per garantire che gli studi settoriali siano effettuati in maniera ordinata e con l’intento di semplificare i lavori nel quadro degli studi stessi. Sono messe a disposizione dal DEFR e fungono da raccomandazione, come una sorta di standard minimi. A seconda dell’ambito tematico e della regolamentazione è comunque possibile rivedere la metodologia.
Articolo 7 Rapporto del Consiglio federale all’attenzione dell’Assemblea federale Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone al Parlamento un rapporto che presenta i lavori realizzati per sgravare le imprese. Questo incarico permette di inserire i risultati degli studi settoriali nel dibattito politico e favorisce l’attuazione delle misure di sgravio.
Articolo 8 Capoverso 1 Con il capoverso 1 si incarica la SECO di disporre di una piattaforma elettronica centralizzata per la gestione dei contatti tra imprese e autorità. Il campo di applicazione corrisponde all’articolo 2 AP-LMeCA. In virtù della sua autonomia organizzativa, il Consiglio federale può affidare la competenza della piattaforma anche a un’altra unità amministrativa conformemente all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 21 marzo 199765 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Conformemente all’articolo 8 dell’ordinanza del 25 novembre 202066 sulla trasformazione digitale e l’informatica (OTDI), la gestione tecnica della piattaforma non è garantita direttamente dalla SECO, bensì da un fornitore interno. Attualmente, il centro di servizi informatici del DEFR (Information Service Center DEFR ISCeco) è competente per la gestione della piattaforma elettronica centralizzata. Per quanto riguarda la delega di compiti si applica inoltre l’articolo 9 AP-LMeCA. Conformemente all’articolo 9 capoverso 2 lettera a AP-LMeCA, per l’esecuzione di procedure di appalto secondo le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici è possibile, per esempio, delegare compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale e delle quali la Confederazione detiene partecipazioni. La SECO garantisce la preparazione, la pianificazione e l’allestimento della piattaforma; è responsabile di svilupparla in funzione delle necessità e di definirne i principi gestionali. Richiede le risorse di cui necessita, procede agli acquisti necessari, può impartire istruzioni tecniche, commissiona studi in collaborazione con le autorità competenti e aiuta le autorità nel rendere accessibili le loro prestazioni sulla stessa piattaforma. Ha inoltre facoltà di controllare il rispetto dell’obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica centralizzata conformemente all’articolo 4, di richiamare le autorità ai
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loro obblighi e di chiedere al Consiglio federale che le conceda le eccezioni di cui all’articolo 14 AP-LMeCA (v. commento al cpv. 4). Capoverso 2 Conformemente al capoverso 2, il fatto che l’accento sia posto sulle prestazioni delle autorità che si rivolgono a imprese non esclude la possibilità che la SECO renda accessibile la piattaforma agli utenti seguenti: unità IDI secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 201067 sul numero d’identificazione delle imprese, diverse dalle imprese (lett. a); privati (lett. b). Questo possibile allargamento si limita alle prestazioni delle autorità che rispondono all’obiettivo perseguito dalla presente legge e che sono identiche a quelle fornite alle imprese. Un esempio in questo senso è l’elaborazione di domande di esecuzione. Poiché imprese e privati possono presentare domande di esecuzione, già oggi la piattaforma elettronica centralizzata permette a entrambe le categorie di utenti di accedere a queste prestazioni. Capoverso 3 Il capoverso 3 descrive le funzioni della piattaforma elettronica centralizzata: supporta le imprese nel predisporre e trasmettere dati alle autorità. In linea di massima questa disposizione può essere applicata secondo vari modelli d’integrazione (v. fig. 3 all. 7.2) e nel rispetto degli standard vincolanti di cui all’articolo 13 AP-LMeCA; supporta il principio once only nel limite delle possibilità legali e tecniche. L’impresa deve inserire una volta sola le informazioni richieste di frequente come gli indirizzi, il numero d’identificazione delle imprese (IDI) o le coordinate bancarie, oppure le può importare direttamente da registri ufficiali disponibili in formato digitale. La piattaforma centralizzata stessa non tiene alcun registro ufficiale e le autorità competenti continuano a mantenere la sovranità su tali registri. I dati conservati sulla piattaforma sono sotto il controllo esclusivo dell’impresa; quest’ultima, se necessario, può modificarli o eliminarli e decidere se trasmetterli all’autorità competente per la prestazione richiesta; permette la trasmissione elettronica di documenti alle autorità da parte delle imprese e viceversa, qualora il diritto applicabile per la prestazione in questione e le sue norme lo consentano. Le autorità non possono scambiare
direttamente tra loro documenti dell’impresa richiedente tramite la piattaforma centralizzata. Per «documenti» si intendono anche dati strutturati. Capoverso 4 Conformemente al capoverso 4, la piattaforma elettronica è un servizio delle autorità ai sensi dell’AP-LMeCA; si applicano le disposizioni di quest’ultimo, a meno che la presente legge non preveda altrimenti. Conformemente all’articolo 1 lettera a AP-LMeCA, l’AP-LMeCA crea le condizioni per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici e terzi nell’impiego di mezzi elettronici a sostegno delle attività e della fornitura di prestazioni di servizi. Secondo la presente legge, la piattaforma centralizzata è un esempio concreto di servizio elettronico delle autorità, vale a dire un mezzo TIC per l’adempimento dei compiti delle autorità. Oltre alle disposizioni dell’AP-LMeCA riguardanti i servizi elettronici delle autorità (art. 12 cpv. 1–3), per la piattaforma centralizzata sono rilevanti, in particolare, le disposizioni riguardanti gli standard (art. 13 AP-LMeCA) e le eccezioni agli obblighi di utilizzare i servizi elettronici delle autorità e di applicare gli standard (art. 14 AP-LMeCA). Tali disposizioni sono presentate brevemente qui di seguito.
Passaggi rilevanti del rapporto esplicativo sull’AP-LMeCA L’articolo 12 capoverso 1 AP-LMeCA «fornisce al Consiglio federale una base generale per dare alle autorità assoggettate alla LMeCA la disposizione vincolante di gestire i servizi elettronici delle autorità (servizi di base e servizi elettronici) per l’adempimento dei loro compiti. Nell’Amministrazione federale centrale, che in ogni caso è gerarchicamente subordinata al Consiglio federale, questa disposizione non ha di per sé alcun significato. Il Consiglio federale può in ogni caso dare queste istruzioni ad autorità gerarchicamente subordinate o delegare questa facoltà a un’autorità subordinata (cfr. ad es. gli art. 17 e 18 dell’ordinanza sulla trasformazione digitale e l’informatica; entrata in vigore il 1° gennaio 2021). Diversa è la situazione per le unità dell’Amministrazione federale decentralizzata: con il capoverso 1 si deve creare la base per obbligare anche tali unità decentralizzate a impiegare i servizi elettronici delle autorità, salvo disposizioni legali contrarie. Non in tutti i casi sarà facile stabilire chiaramente se le disposizioni organizzative di un’unità amministrativa decentralizzata prevedono un’autonomia nell’adempimento dei compiti che sia in contrasto con questo obbligo. A tale domanda dovrà essere data risposta caso per caso sul piano interpretativo». L’articolo 12 capoverso 2 AP-LMeCA «conferisce al Consiglio federale la facoltà (norma potestativa) di prevedere la possibilità che unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale mettano a disposizione, in utilizzo congiunto, servizi elettronici delle autorità per adempiere compiti cantonali e comunali, a condizione che tali servizi siano gestiti contemporaneamente per adempiere compiti propri; [che] non venga compromesso l’adempimento dei compiti principali dell’unità amministrativa interessata; e [che] non siano necessari mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale e del personale. Oltre ai Cantoni e ai Comuni, possono beneficiare di questa prestazione di servizi della Confederazione le organizzazioni esterne all’amministrazione cantonale incaricate dell’adempimento di compiti cantonali. Limitare questi servizi alle amministrazioni cantonali e comunali non si giustificherebbe in quanto ogni
Cantone, in virtù della propria autonomia organizzativa, può decidere liberamente quali compiti amministrativi esternalizzabili delegare a terzi esterni». Conformemente all’articolo 12 capoverso 3 AP-LMeCA «l’interoperabilità che si vuole garantire sul piano orizzontale e verticale può diventare concreta solo se la Confederazione adotta disposizioni vincolati per l’utilizzo di servizi di base e
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servizi elettronici concretamente definiti per l’esecuzione del diritto federale – indipendentemente dal fatto che la competenza sia della Confederazione stessa o dei Cantoni. [...] Almeno per tutti quei settori in cui ha la competenza per regolamentare le modalità di adempimento dei compiti statali, la Confederazione ha anche la facoltà di stabilire in maniera vincolante quali sono i servizi di base e i servizi elettronici che le autorità federali e quelle cantonali devono utilizzare. Questa sua facoltà si estende anche ai settori in cui i Cantoni e i Comuni attuano il diritto federale (cfr. art. 46 cpv. 1 Cost.). [...] I destinatari di una dichiarazione di obbligatorietà ai sensi del capoverso 3 possono essere le autorità dei Cantoni (lett. a) ma anche le organizzazioni e le persone esterne all’Amministrazione federale e a quella cantonale (lett. b). In questo modo il campo di applicazione della legge per quanto attiene alle dichiarazioni di obbligatorietà viene esteso anche a tutti gli organi amministrativi cantonali, incaricati dell’esecuzione del diritto federale. Le dichiarazioni di obbligatorietà in applicazione delle lettere a e b sortiscono fondamentalmente il loro effetto solo nel rapporto tra la Confederazione e i Cantoni (salvo che da tali dichiarazioni non siano interessate le organizzazioni e le persone esterne all’Amministrazione federale). Spetterà poi ai Cantoni, in conformità con la legislazione cantonale, obbligare i propri Comuni come pure le proprie organizzazioni e persone esterne all’amministrazione cantonale a utilizzare i servizi di base e i servizi elettronici definiti dalla Confederazione». L’articolo 13 capoversi 1 e 2 AP-LMeCA permette alla Confederazione «di dichiarare obbligatori determinati standard, se ciò fosse utile per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale da parte delle autorità della Confederazione e dei Cantoni, nonché da parte di organizzazioni o persone esterne incaricate di adempiere compiti amministrativi». Al fine di prendere in considerazione le giustificate esigenze di talune organizzazioni, il Consiglio federale, in applicazione dell’articolo 14, può «non dichiarare obbligatori i servizi elettronici delle autorità o gli standard per le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 3 e all’articolo 13 capoversi 1 e 2».
La piattaforma elettronica centralizzata di cui all’articolo 8 della presente legge mira a semplificare, digitalizzare e conseguentemente ottimizzare le procedure tra autorità e imprese. Il presupposto è che, se indirizzate alle imprese, le prestazioni elettroniche delle autorità di ogni livello statale vengano rese disponibili sulla piattaforma elettronica centralizzata, a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale e che dette prestazioni vengano fornite in esecuzione del diritto federale. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’utilizzo della piattaforma per prestazioni delle autorità cantonali e comunali è facoltativo. L’articolo 8 capoverso 4 lettera a vincola il Consiglio federale a obbligare mediante ordinanza l’Amministrazione federale centrale e decentralizzata nonché le amministrazioni cantonali e le relative persone e organizzazioni esterne all’amministrazione a utilizzare il portale di cui all’articolo 8 capoverso 3 lettera a, a patto che le condizioni vigenti sancite all’articolo 12 capoversi 1 e 3 AP-LMeCA siano rispettate. La disposizione in esame si differenzia dall’articolo 12 capoversi 1 e 3 AP-LMeCA, che non prevede un obbligo, ma solo una possibilità di delega di competenze al Consiglio federale. Se si rivolgono alle imprese, l’obbligo riguarda le esistenti prestazioni elettroniche delle autorità in esecuzione del diritto federale o quelle da introdurre ex novo. Con «elettronico» si intende la possibilità di ricevere e presentare le prestazioni delle autorità senza l’utilizzo di carta, attraverso un modulo online, un portale online, un’interfaccia elettronica o simili. La presente disposizione non comporta tuttavia l’obbligo per le autorità di offrire elettronicamente le loro prestazioni. Le prestazioni delle autorità in esecuzione del diritto federale che non sono offerte elettronicamente non soggiacciono a questo obbligo, ma possono tuttavia essere integrate nella piattaforma centralizzata dietro richiesta delle autorità. Questa procedura permette alle autorità di digitalizzare i loro processi mediante una connessione con la piattaforma centralizzata, senza dover sviluppare interfacce proprie. Per esempio, le prestazioni delle autorità in esecuzione del diritto federale che non sono offerte elettronicamente da tutte
le autorità esecutive cantonali devono essere rese disponibili in modo generalizzato sulla piattaforma centralizzata. In questi casi, il Consiglio federale può obbligare le autorità che non mettono a disposizione una soluzione elettronica a ricevere dalla piattaforma centralizzata richieste relative alla pertinente prestazione, a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale. Le disposizioni dettagliate sono disciplinate nell’ordinanza del Consiglio federale e possono per esempio prevedere che le autorità dispongano di un indirizzo di posta elettronica o altre interfacce. L’obbligo di cui all’articolo 4 non impedisce alle autorità di poter continuare a gestire parallelamente portali propri, anche nei casi in cui le loro prestazioni delle autorità siano già disponibili sulla piattaforma (v. fig. 3 all. 7.2). Per le prestazioni delle autorità che si rivolgono a imprese, ogni autorità può così scegliere se gestire un proprio portale di accesso aggiuntivo alla piattaforma elettronica centralizzata o se utilizzare conformemente a questa legge solo quest’ultima piattaforma. Le imprese possono a loro volta ricevere le prestazioni delle autorità attraverso la piattaforma elettronica centralizzata e, se disponibili, attraverso portali di accesso dedicati delle singole autorità. L’articolo 13 capoversi 1 e 2 AP-LMeCA sancisce che il Consiglio federale può dichiarare obbligatori determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali laddove necessario per l’interazione della piattaforma centralizzata con altri sistemi. Gli standard possono riguardare la definizione delle interfacce, ma anche i requisiti relativi alle identità elettroniche, i diritti di accesso, il rilascio e il riconoscimento delle procure, ecc. Per esempio, occorrono interfacce alla piattaforma centralizzata laddove, per una determinata prestazione delle autorità, l’autorità competente mostri un grado sufficiente di maturità digitale e sia in grado di rinviare alla piattaforma centralizzata dati strutturati indirizzati all’impresa richiedente (il cosiddetto «scambio di dati bidirezionale»). Per garantire lo scambio di dati bidirezionale tra la piattaforma centralizzata e le autorità, possono essere definiti alcuni standard. Analogamente, la standardizzazione disciplinata
all’articolo 13 AP-LMeCA può essere applicata alle interfacce delle autorità che devono ricevere i dati strutturati dalla piattaforma centralizzata (v. prestazione dell’autorità D, fig. 2 all. 7.2). Dal 2022 dovrebbe essere operativa la nuova organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera» (ADS), sostenuta da Confederazione e Cantoni. Il Consiglio federale e i Cantoni, mediante la Conferenza dei governi cantonali (CdC), concludono a questo proposito una convenzione quadro. L’Unione delle città svizzere (UCS) e l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) partecipano alla nuova organizzazione in veste di partner. I Comuni possono prendere parte direttamente all’organizzazione sulla base di accordi singoli. ADS è una piattaforma politica concepita in particolare per lo sviluppo
di standard. Per l’elaborazione delle disposizioni necessarie alla standardizzazione ai sensi dell’articolo 13 AP- LMeCA, la SECO mira a una stretta collaborazione con ADS e vuole pertanto coinvolgere Cantoni e Comuni. Le prestazioni delle autorità cantonali e comunali che non sono fornite in esecuzione del diritto federale non soggiacciono all’obbligo di utilizzo della piattaforma centralizzata regolato dall’articolo 8 capoverso 4 e agli standard definiti; non vi soggiacciono nemmeno nei casi in cui ciò non sia necessario per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale. Nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 2 AP-LMeCA, la SECO può però mettere a disposizione dei Cantoni e dei Comuni la piattaforma centralizzata per espletare dette prestazioni delle autorità e adempiere così i propri compiti. Ciò permette di offrire sulla piattaforma centralizzata anche prestazioni delle autorità cantonali e comunali che sono indirizzate alle imprese e non sono fornite in esecuzione del diritto federale. Per esempio, in questo modo le aziende potrebbero accedere alle procedure per le licenze di costruzione. Oltre ai Cantoni e ai Comuni, possono beneficiare di questa offerta della Confederazione le organizzazioni esterne all’amministrazione cantonale incaricate dell’adempimento di compiti cantonali. Se gli oneri aggiuntivi legati all’integrazione dei compiti cantonali e comunali nella piattaforma centralizzata sono minimi, i costi di cui all’articolo 8 capoverso 4 lettera b possono essere coperti totalmente dalla Confederazione. Da un lato, le entrate generate non sarebbero infatti rapportabili con gli oneri di coordinamento e di incasso sostenuti dalla Confederazione; dall’altro, l’ampia offerta disponibile sulla piattaforma elettronica centralizzata rappresenta un grande valore aggiunto per le imprese ed è in linea con le finalità. In caso di significativi oneri aggiuntivi per i compiti cantonali e comunali, sulla base dell’articolo 12 capoverso 4 AP-LMeCA, i Cantoni versano un contributo ai costi corrispondente all’utilizzo delle prestazioni elettroniche delle autorità nel quadro della piattaforma centralizzata. Il Consiglio federale regola il calcolo del contributo. In casi giustificati, conformemente all’articolo 14 AP-LMeCA, il Consiglio federale può inoltre escludere alcune
organizzazioni e persone esterne dall’obbligo di utilizzo della piattaforma centralizzata o di applicazione di standard tecnici. In particolare, un’eccezione può essere giustificata da un numero particolarmente esiguo di imprese coinvolte o di transazioni annue di una prestazione delle autorità, alla luce di un insufficiente rapporto costi-benefici. Un’eccezione può inoltre essere concessa anche se, per esempio, un’organizzazione o persona esterna strettamente interconnessa con uffici stranieri o con organizzazioni internazionali riscontra all’estero esigenze particolari nell’ambito della digitalizzazione e dell’e-government che sarebbero disattese con l’utilizzo della piattaforma centralizzata. La concessione delle eccezioni può essere richiesta alla SECO da organizzazioni e persone esterne o dalle pertinenti autorità di vigilanza e di regolazione. Il DEFR (SECO) sottomette la richiesta al Consiglio federale. La base per la determinazione delle prestazioni delle autorità soggiacenti all’obbligo è l’inventario delle prestazioni dell’amministrazione pubblica svizzera eCH-0070 dell’associazione eCH (www.ech.ch)68. Nelle disposizioni esecutive saranno fissati il periodo per l’attuazione di quanto sancito al presente capoverso (periodo transitorio)69 nonché i termini di introduzione70 per le nuove prestazioni elettroniche delle autorità in esecuzione del diritto federale. Al momento opportuno, la SECO informerà sulle disposizioni le autorità interessate e, dopo la loro consultazione, prevederà un calendario adeguato per l’integrazione delle prestazioni delle autorità. Capoverso 5 Secondo il capoverso 5, la piattaforma centralizzata tratta i dati di persone fisiche [dopo l’entrata in vigore della nuova LPD: e di persone giuridiche], tra cui dati particolarmente sensibili, che sono necessari per erogare le funzioni di cui al capoverso 3 per le prestazioni delle autorità. Le disposizioni speciali valide per le prestazioni delle autorità offerte sulla piattaforma centralizzata si applicano a complemento del capoverso 5. Con la base legale del capoverso 5, nel caso di esecuzione del diritto federale, non sarà più necessario fare ricorso ad accordi in materia di protezione dei dati tra la SECO e le autorità competenti: da un lato, infatti, la presente legge fornisce a chi dispone della piattaforma centralizzata una
base legale per elaborare i dati in questione; dall’altro, le disposizioni speciali disciplinano l’elaborazione dei dati da parte dell’autorità competente. Con il capoverso 5, non sono altresì necessari complementi alle disposizioni speciali federali che diano alla piattaforma centralizzata il diritto di procedere alla necessaria elaborazione dei dati. L’accesso ai dati di un’impresa e ai suoi contatti con le autorità è consentito unicamente al personale dell’impresa stessa debitamente autorizzato. I dati conservati sulla piattaforma sono sotto il controllo esclusivo dell’impresa. Le autorità ricevono esclusivamente i dati rilasciati o inviati dall’impresa. La SECO o un fornitore di servizi ai sensi dell’OTDI da essa incaricato dispone del numero minimo di accessi necessario da un punto di vista tecnico per garantire il funzionamento della piattaforma. I diritti di accesso, compresi l’accesso dei tecnici e i dettagli sulla protezione dei dati, sono disciplinati nell’ordinanza del Consiglio federale. Quest’ultima regola, per esempio, le disposizioni in materia di aggiornamento del Piano per la sicurezza dell’informazione e la protezione dei dati, la definizione e la valutazione dei principali processi dei sistemi informatici o la messa in sicurezza dell’accesso alle banche dati.
Articolo 9 Valutazione Capoverso 1 A causa del loro effetto indiretto, al momento è molto difficile stimare l’efficacia delle misure disciplinate nella legge, che dipenderà fortemente dall’effettiva possibilità di ottenere sgravi efficaci dalle misure introdotte. La necessità, l’utilità allo scopo, l’efficacia e l’economicità dell’intera legge e della sua esecuzione saranno pertanto valutate al più tardi dopo dieci anni.
68 L’inventario delle prestazioni è pubblicato sul sito www.ech.ch/de (non disponibile in italiano). L’all. 7.2 fornisce ulteriori spiegazioni sull’inventario delle prestazioni e una stima approssimativa della quantità di prestazioni. 69 Il periodo transitorio indica il lasso di tempo successivo all’entrata in vigore di questa legge, nonché dell’ordinanza e della direttiva, entro il quale le prestazioni delle autorità disponibili elettronicamente e soggiacenti all’obbligo di cui all’art. 8 cpv. 4 devono essere accessibili sulla piattaforma centralizzata. Una delle basi per la determinazione del periodo transitorio è l’inventario delle prestazioni delle autorità per imprese in esecuzione del diritto federale (v. spiegazioni all. 7.2). 70 I termini di introduzione indicano il periodo che inizia quando l’autorità competente rende disponibile elettronicamente per la prima volta una sua prestazione e termina quando tale prestazione deve essere accessibile sulla piattaforma centralizzata. Si applicano indipendentemente dal periodo transitorio.
Capoverso 2 Il risultato della valutazione sarà espresso in un rapporto del Consiglio federale al Parlamento, nel quale potranno essere sollevate anche proposte di modifica della legge. In particolare bisognerà anche valutare se prorogare gli articoli da 4 a 7, limitati nel tempo, oppure ancorarli nella legge a tempo indeterminato.
Articolo 10 Referendum, entrata in vigore e durata di validità Capoverso 3 Il monitoraggio dei costi normativi (art. 4), gli studi settoriali (art. 5 e 6) e il rapporto del Consiglio federale all’attenzione dell’Assemblea federale (art. 7) si applicano per un periodo di 10 anni. All'interno di quest'arco di tempo si vedrà se i provvedimenti si sono dimostrati validi (v. spiegazioni all'art. 9 cpv. 2).
5 Ripercussioni
Nel quadro dei lavori relativi alla legge sullo sgravio delle imprese, per l’analisi delle ripercussioni è stato commissionato uno studio esterno. I paragrafi seguenti illustrano i risultati dell’AIR71 che ne è risultata. L’analisi si è concentrata in particolare sulla stima quantitativa dei costi a carico della Confederazione e sull’analisi qualitativa delle ripercussioni sull’intera economia.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni positive e negative
Per come è pensata, la legge sullo sgravio delle imprese avrebbe ripercussioni sia positive sia negative sullo Stato. Le misure previste comporterebbero costi supplementari per l’Amministrazione federale. Nel quadro dello studio è stata effettuata una stima quantitativa di tali costi per tre delle sei misure prese in esame, cioè l’obbligo di effettuare una stima dei costi normativi, il monitoraggio e gli studi settoriali ex post. I risultati ottenuti sono una stima dei costi a carico dell’intera Amministrazione federale e non forniscono alcuna indicazione circa l’onere che graverebbe su ogni singolo ufficio. I costi dipenderanno fortemente da come sarà strutturata la legge. Complici la diversa organizzazione e le diverse esperienze dei vari uffici in termini di valutazione e stime dei costi, risulta impossibile ricavare dai costi stimati totali i costi finanziari e per il personale per ogni singolo ufficio. La tabella 1 fornisce una panoramica dei costi stimati per ogni singola misura. In totale, il potenziale onere supplementare a carico dell’Amministrazione federale è compreso tra 1,5 e 4,3 milioni di franchi all’anno (il costo effettivo dipende fortemente dalle modalità di attuazione e dall’organizzazione all’interno dell’Amministrazione federale). I costi una tantum per la progettazione del monitoraggio sono stimati a 125 000 franchi. Si aggiungono costi non quantificabili, ma presumibilmente minori, per adempiere i principi di regolamentazione e gli obblighi di verifica nonché spese per attuare il potenziale di sgravio identificato tramite gli studi settoriali ex post. Anche il potenziamento della piattaforma elettronica centralizzata genererebbe costi supplementari non ancora quantificabili. La legge sullo sgravio delle imprese avrebbe però anche ripercussioni positive sullo Stato. Il potenziamento della piattaforma elettronica centralizzata dovrebbe generare guadagni di efficienza indiretti all’interno dell’amministrazione e lo Stato dovrebbe approfittare indirettamente del minor onere normativo a carico delle imprese. Per esempio, la maggiore produttività del settore privato e il rafforzamento della piazza economica avrebbero un effetto positivo sulle entrate fiscali.
5.1.2 Ripercussioni finanziarie
Probabilmente i lavori relativi ai principi di regolamentazione avverranno nel quadro della normale procedura legislativa, motivo per cui non dovrebbero comportare costi supplementari. I costi degli obblighi di verifica dipenderanno dal singolo caso. Per alcuni progetti l’attuazione delle misure non ancora sottoposte ad esame è esclusa praticamente fin da subito e quindi i costi dell’obbligo di verifica sarebbero molto bassi. Al contrario, l’esame approfondito di regolamentazioni differenziate o l’abrogazione di una regolamentazione esistente potrebbero comportare costi supplementari, ma al contempo comportare notevoli benefici. Sebbene viga già l’obbligo di valutare l’impatto dei progetti, l’obbligo sancito per legge di stimare i costi normativi potrebbe potenzialmente comportare costi supplementari a carico dell’Amministrazione federale, che dovrà effettuare le stime al proprio interno oppure commissionarle a enti esterni. Considerata la differente natura e complessità dei progetti, la stima dei costi derivanti da tale obbligo deve fondarsi su un certo numero di ipotesi. Per dare un ordine di grandezza, i costi sono stimati a circa 1,85 milioni di franchi all’anno. Il numero di progetti interessati può variare, così come il costo di ogni stima. Ipotizzando il migliore e il peggiore scenario, l’importo oscilla tra 1,1 e 3,0 milioni di franchi. Il principale fattore di costo è la stima dei costi normativi che risulta dall’applicazione e dall’estensione dell’obbligo di quantificare l’onere normativo. Da notare inoltre che circa la metà delle spese legate alla realizzazione di tutte le stime previste derivano già dalle direttive AIR e quindi sono considerate costi inevitabili. Tali spese non sono comprese nella stima dei costi supplementari.
71 Ecoplan (2021), Auswirkungen des Unternehmensentlastungsgesetzes und der Regulierungsbremse (non disponibile in italiano).
Il monitoraggio dell’onere normativo dovrebbe comportare costi relativamente bassi. Il principale fattore di costo, ossia l’approntamento delle stime dei costi normativi per tutti i progetti, è attribuito all’obbligo di quantificare l’onere normativo. I costi restanti per il monitoraggio sono stimati a circa 100 000 franchi all’anno (l’importo oscilla tra fr. 47 500 e 170 000). La raccolta e il consolidamento di tutte le stime dei costi normativi per le imprese rappresentano i costi maggiori. Vanno aggiunti quasi 125 000 franchi di costi una tantum (l’importo oscilla tra fr. 80 000 e 200 000) per la progettazione e la messa a punto del monitoraggio. Ogni anno sono previsti tra i tre e i cinque studi settoriali ex post, realizzati principalmente da enti esterni. La loro portata non è predefinita. Per dare un ordine di grandezza, nel complesso i costi approssimativi per gli studi settoriali sono stimati a circa 685 000 franchi all’anno (l’importo oscilla tra fr. 350 000 e 1 060 000, in base alla portata degli studi). Le spese sono principalmente imputabili ai costi per gli studi commissionati a terzi, all’identificazione dei settori e al sostegno fornito internamente. Tabella 1: Panoramica dei costi stimati annuali (in mio. fr.) Costi annuali Costi inevitabili Totale Principi Non quantificabili
Obblighi di verifica Non quantificabili Obbligo di effettuare una stima dei costi 3.68 1.83 1.85 (2.26 - 5.79) (1.16 - 2.77) (1.1 - 3.02) Monitoraggio degli oneri 0.1 0 0.1 (0.05 - 0.17) (0.05 - 0.17) Studi settoriali 0.69 0 0.69 (0.35 - 1.06) (0.35 - 1.06) Piattaforma elettronica centralizzata Attualmente ca. 4.1 mio. / Costi per il potenziamento non quantificabili Totale 4.47 1.83 2.64 (2.66 - 7.02) (1.16 - 2.77) (1.5 - 4.25)
Fonte: Ecoplan (2021), Auswirkungen des Unternehmensentlastungsgesetzes und der Regulierungsbremse
La Confederazione garantirà il finanziamento della piattaforma elettronica centralizzata poiché probabilmente le spese supplementari derivanti dai contatti con le autorità al di fuori dell’esecuzione del diritto federale saranno minime. Nel 2019, i costi per l’integrazione (comprese business analysis e traduzioni) di singole prestazioni delle autorità e la manutenzione, la gestione e il supporto di primo livello della piattaforma elettronica centralizzata ammontavano complessivamente a 4,1 milioni di franchi, di cui 1,3 milioni di franchi per la gestione e 2,8 milioni di franchi per il potenziamento della piattaforma. Le autorità federali che offriranno le proprie prestazioni sulla piattaforma dovranno sostenere costi supplementari una tantum per lo sviluppo del sistema (p. es. creazione di interfacce), il cui importo dipenderà dall’infrastruttura utilizzata e dal grado di maturità digitale. Tuttavia, questi costi di solito risultano nettamente inferiori rispetto a quando sono le autorità a dover assumersi le spese di sviluppo e gestione del proprio front end. Nel caso di un’integrazione parziale (v. modello di integrazione «prestazione dell’autorità A», fig. 3 all. 7.2), le autorità continueranno a farsi carico della totalità dei costi del loro portale e del loro front end. In casi eccezionali, specialmente quando l’integrazione di prestazioni delle autorità in esecuzione del diritto federale presenta esigenze particolari, è possibile concordare una partecipazione finanziaria delle autorità competenti. Se le autorità puntassero completamente sulla piattaforma elettronica centralizzata, potrebbero ridurre o eliminare le spese di gestione del proprio portale. Attualmente risulta impossibile determinare i costi supplementari e i risparmi che derivano per la Confederazione dall’iscrizione nella legge della piattaforma elettronica centralizzata e, pertanto, dal suo potenziamento più rapido e più completo. Questi elementi dipendono anche dai periodi transitori, dalle scadenze d’introduzione e dalle eccezioni, ancora da stabilire. Qualora il fabbisogno finanziario dovesse superare nettamente i fondi a disposizione senza che siano stanziati ulteriori fondi, sarà possibile, per esempio, prorogare i periodi transitori.
5.1.3 Ripercussioni sull’effettivo del personale
L’AIR effettuata non permette di determinare in maniera definitiva quali unità dell’Amministrazione federale dovranno sostenere i costi. Il fattore di costo principale, cioè la stima dei costi normativi per le imprese, è per la maggior parte a carico del rispettivo servizio federale responsabile. A ciò si aggiungono i costi che spettano alla SECO come centro di competenza e per le funzioni trasversali da essa svolte all’interno dell’amministrazione stessa. La ripartizione dei costi dovrebbe essere simile anche per gli studi settoriali ex post. Le spese per la realizzazione del monitoraggio, nonché per la preparazione e l’implementazione della piattaforma elettronica centralizzata, saranno invece principalmente a carico della SECO. Le autorità le cui prestazioni saranno rese accessibili sulla piattaforma elettronica centralizzata potrebbero doversi assumere un esiguo costo supplementare una tantum per lo sviluppo del sistema. In linea di massima verranno utilizzate le interfacce esistenti presso le autorità di modo che, se il grado di maturità digitale delle stesse autorità fosse sufficiente, l’investimento risulterebbe minimo. Qualora le interfacce non fossero disponibili, le autorità in questione dovranno fare in modo di metterle a disposizione; questo scenario comporterebbe una spesa temporanea in termini di personale.
5.1.4 Altre ripercussioni
L’aumento della trasparenza e una più ampia comunicazione in materia di onere normativo delle imprese potrebbero comportare una variazione del numero di mandati parlamentari. Non è chiaro l’effetto netto: a seconda di come evolverà l’onere sono ipotizzabili un aumento o una diminuzione degli interventi parlamentari.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni,
per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna La legge sullo sgravio delle imprese può sgravare i Cantoni nell’esecuzione del diritto federale grazie a una regolamentazione snella e semplificata. Potrebbe altresì servire da modello: se i Cantoni la imitassero, ne risulterebbe probabilmente un effetto di alleggerimento a livello cantonale, anche per le autorità. Inoltre, le misure di sgravio previste e la piattaforma elettronica centralizzata dovrebbero rafforzare l’attrattiva della piazza economica cantonale. La Confederazione garantirà il finanziamento della piattaforma elettronica centralizzata. I Cantoni e i Comuni che offriranno i propri servizi amministrativi sulla piattaforma non dovranno quindi assumersi costi legati alla piattaforma stessa. Potrebbero dover sostenere costi supplementari una tantum per lo sviluppo del sistema (p. es. creazione di interfacce). È difficile stimare con precisione tali costi, ma dovrebbero essere piuttosto contenuti, in quanto per la maggior parte saranno integrate interfacce esistenti. A medio e lungo termine la piattaforma elettronica centralizzata dovrebbe portare a guadagni in termini di efficienza, al miglioramento dei processi e della qualità dei dati per le autorità partecipanti. Se le autorità puntassero completamente sulla piattaforma elettronica centralizzata, potrebbero ridurre o eliminare le spese di gestione del proprio portale. Qualora la piattaforma dovesse comportare notevoli costi supplementari per i contatti con le autorità al di fuori dell’esecuzione del diritto federale, i Cantoni contribuiranno ai costi conformemente all’articolo 12 capoverso 4 AP-LMeCA.
5.3 Ripercussioni sull’economia
A eccezione della piattaforma elettronica centralizzata, le misure descritte sono rivolte principalmente all’amministrazione. Il loro obiettivo è quello di ridurre indirettamente gli oneri per le imprese. Tra gli effetti positivi principali figurano una migliore base decisionale per il Parlamento e il Consiglio federale, la creazione di condizioni quadro che permettano di garantire regolamentazioni efficienti, la disponibilità di informazioni sui costi normativi, l’identificazione sistematica delle misure di sgravio e lo sviluppo rapido e generalizzato della piattaforma elettronica centralizzata. Il miglioramento del quadro di regolamentazione permetterà di rafforzare le imprese: ciò comporterà effetti positivi di varia natura sull’economia (aumento della produttività, creazione di posti di lavoro, consolidamento delle innovazioni, ecc.). Nel complesso, la qualità della piazza economica dovrebbe migliorare. Poiché le misure sortiscono effetti indiretti, risulta impossibile quantificare concretamente i loro benefici e gli sgravi che ne potrebbero derivare. Pertanto, nel quadro dell’AIR, è stata realizzata una stima qualitativa dei benefici delle singole misure; nel complesso il risultato è stato positivo. La misura riguardante i principi di regolamentazione permetterà innanzitutto una maggiore sensibilizzazione in merito ai principi di una regolamentazione efficiente e di qualità all’interno dell’Amministrazione federale. La presa in considerazione sistematica di questi principi influirà positivamente sull’efficacia e sull’efficienza delle nuove regolamentazioni. Tuttavia, è probabile che i benefici di questa misura risultino piuttosto modesti, poiché, già oggi, il rispetto di questi principi è spesso esaminato nel quadro dell’elaborazione di una regolamentazione, anche se tale esame non è poi sempre documentato. Il fatto di riunire i principi pertinenti nella stessa legge dovrebbe comunque comportare un certo guadagno in termini di efficienza nel corso dell’esame dei principi stessi. Per quanto attiene agli obblighi di verifica, il vantaggio principale consiste in una maggiore presa in considerazione dei potenziali costi normativi all’interno dell’Amministrazione federale. L’ufficio federale responsabile del progetto dovrà prendere in esame eventuali misure di semplificazione per le imprese allo scopo di identificare il potenziale di sgravio. I
nuovi progetti conterranno pertanto un maggior numero di misure di semplificazione, il che sortirà effetti positivi indiretti sull’economia. Resta comunque difficile stimare la portata degli stessi. Verosimilmente una parte del potenziale di semplificazione è già noto e, dove possibile, sfruttato. In linea di massima, però, anche un numero esiguo di semplificazioni supplementari potrebbe generare, in termini di efficienza, guadagni considerevoli per l’economia suscettibili di accumularsi negli anni. L’estensione dell’obbligo di effettuare una stima dei costi dovrebbe generare un effetto positivo indiretto sull’economia. Questo effetto deriva principalmente dal fatto che, in virtù dell’iscrizione di quest’obbligo nella legge, la regolamentazione attuale verrà attuata in maniera più sistematico. Per tutti i progetti che implicano un onere elevato saranno quindi disponibili dati quantitativi almeno per quanto riguarda i costi normativi diretti. È difficile prevedere la portata di tale effetto, che dipenderà dalla natura di tali progetti. Da sola, la presentazione trasparente dei costi normativi non permetterà tuttavia di ridurre gli oneri normativi a carico delle imprese. Affinché ciò accada, questi progetti dovrebbero essere modificati opportunamente, o addirittura respinti, dall’Amministrazione federale stessa, dal Consiglio federale o dal Parlamento. In questo senso, l’ipotesi più probabile è che questa misura genererà un effetto supplementare all’interno dell’Amministrazione federale. I colloqui condotti nel quadro dell’AIR confermano l’impressione secondo cui l’amministrazione è, in linea di massima, molto aperta a misure di semplificazione efficaci per le imprese. Pertanto, una maggiore sensibilizzazione a questo aspetto porterà potenzialmente a una riduzione preventiva delle regolamentazioni che gravano in modo sproporzionato sulle imprese. Stime dei costi realizzate in passato mostrano che bastano pochi casi in cui vengono trovate soluzioni meno costose a favore delle imprese per compensare le spese supplementari da parte dell’amministrazione. In occasione della revisione del diritto sulle derrate alimentari, per esempio, la proroga dei periodi transitori, decisa sulla base della stima dei costi, ha permesso di risparmiare 140 milioni di franchi72. Il monitoraggio avrà un’utilità indiretta, strettamente legata agli effetti
72 Oesch T., Gehrig M., Küng V. e Graff A.L. (2015), Regulierungsfolgenabschätzung zum neuen Lebensmittelrecht, pag. 67 (non disponibile in italiano).
degli studi settoriali ex post. Permetterà inoltre di ottenere la base di dati necessaria per valutare in maniera approfondita l’impatto delle misure previste dalla legge sullo sgravio delle imprese e del freno alla regolamentazione, al fine di adeguare o rafforzare le misure in questione (clausola di valutazione). Partendo dal presupposto che comporterà solo pochi costi supplementari, il monitoraggio fungerà da anello di congiunzione tra la stima ex ante dei costi e gli studi settoriali previsti; ci si attende pertanto un rapporto costi-benefici positivo. L’aumento delle stime dei costi normativi potrebbe inoltre generare costi supplementari per le imprese. La metodologia pubblicata dall’Amministrazione federale per la stima dei costi normativi73 prevede, per i grandi progetti, la realizzazione di sondaggi presso le imprese per confermare le stime effettuate dagli esperti. Se il numero di questi sondaggi dovesse aumentare, per le imprese potrebbero teoricamente sorgere oneri supplementari. Tuttavia, considerato che nel quadro di progetti importanti dovrebbero già essere realizzati sondaggi di questo tipo, che le nuove direttive AIR prevedono già una stima dei costi per i grandi progetti e che la partecipazione ai sondaggi è facoltativa, l’onere amministrativo che ne deriva dovrebbe essere molto ridotto. Per quanto riguarda gli studi settoriali, l’effetto principale dovrebbe risultare l’attuazione delle possibilità di sgravio per le imprese elaborate nel quadro degli studi stessi. Grazie al monitoraggio previsto sarà inoltre possibile identificare in modo mirato i settori che offrono un potenziale di sgravio importante ed esaminarli. Gli studi settoriali potrebbero incoraggiare alcuni uffici federali a prendere in esame altre misure di sgravio normativo. Lanciata a novembre 2017, la piattaforma elettronica centralizzata proponeva inizialmente alle imprese le seguenti prestazioni delle autorità: costituzione di imprese, modifiche nel registro di commercio e operazioni legate all’IVA. L’offerta sarà notevolmente ampliata nel periodo di legislatura 2020–2023 e la piattaforma sarà potenziata costantemente. Poiché esiste da poco, non è stato ancora possibile quantificare in maniera completa ed empirica l’utilità della piattaforma per le imprese. Uno studio realizzato nel 2018 dall’Università di San Gallo «Valutazione dell’utilità di EasyGov e del portale per PMI»
ha stimato l’utilità della piattaforma elettronica centralizzata in rapporto al numero di utilizzatori dell’epoca (ca. 7500 imprese registrate) basandosi sulla valutazione della piattaforma precedente, StartBiz74. In base ai dati raccolti su StartBiz, la costituzione di un’impresa tramite la piattaforma centralizzata richiede in media un terzo del tempo e costa la metà rispetto a prima. I benefici per i fondatori d’impresa che sbrigano le pratiche amministrative online tramite i servizi proposti dalla piattaforma centralizzata sono monetizzabili in circa 2300 franchi in media. Secondo lo studio, i benefici globali per gli utenti che all’epoca utilizzavano StartBiz, incluse le imprese che avevano unicamente beneficiato di offerte informative o chiarito i propri obblighi, equivalgono a circa 6,3 milioni di franchi all’anno. Se l’offerta di prestazioni delle autorità cresce e la piattaforma è utilizzata a più riprese si possono generare guadagni in termini di efficienza e maggiori sinergie. La crisi del coronavirus ha accelerato la digitalizzazione presso molte PMI, con effetti positivi sul numero di imprese registrate sulla piattaforma elettronica centralizzata. Attualmente (stato: fine gennaio 2021) la utilizzano più di 36 000 imprese75. Secondo uno studio esterno sulle ripercussioni del progetto di legge76 l’attuale utilità annuale della piattaforma elettronica centralizzata è stimata a 25,5 milioni di franchi, importo di gran lunga superiore ai costi annuali di gestione (fr. 1,3 mio. nel 2019). Una stima più precisa sarà disponibile a fine 2021 con il prossimo studio realizzato dell’Università di San Gallo. Considerati i numerosi sviluppi previsti o presi in considerazione, nei prossimi anni il numero di utenti dovrebbe crescere ulteriormente e, di conseguenza, anche l’utilità della piattaforma continuerà ad aumentare. Il presente progetto di legge potrebbe accelerare il potenziamento della piattaforma elettronica centralizzata; risulta tuttavia impossibile calcolare l’utilità supplementare che ne risulterebbe.
5.4 Ripercussioni sulla società
La legge sullo sgravio delle imprese non dovrebbe avere alcuna ripercussione diretta sulla società. I costi normativi diventano più trasparenti e quindi, in determinate circostanze, potrebbero assumere un peso maggiore nelle decisioni del Consiglio federale e del Parlamento; pertanto, è ipotizzabile che in singoli casi alcuni progetti siano modificati. Si possono immaginare semplificazioni ed eventualmente anche una modifica che riduca il beneficio perseguito da un progetto con obiettivi sociopolitici oppure che comporti un trasferimento dei costi. Al contrario, è possibile che il dibattito sui costi di un progetto permetta di ottenere informazioni fondate in merito ai benefici che ne deriveranno o che un progetto sia accolto con maggior favore in virtù delle semplificazioni e delle riduzioni dei costi proposte. In ogni caso, spetta al Consiglio federale e al Parlamento soppesare i diversi interessi.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
La legge sullo sgravio delle imprese non dovrebbe avere alcuna ripercussione diretta sull’ambiente. Come per le ripercussioni sulla società, è ipotizzabile che la maggiore trasparenza dei costi normativi porti a decidere in maniera differente per un progetto che rientra nell’ambito ambientale. Non è quindi da escludere che, in determinati casi, una volta soppesati tutti gli interessi, diminuisca i benefici per l’ambiente, sebbene la decisione finale spetti comunque al Consiglio federale e al Parlamento. Come per le ripercussioni sulla società, un dibattito approfondito sui costi normativi può far sì che nuovi progetti siano accolti con maggior favore.
73 SECO (2020), Leitfaden zur Schätzung der Regulierungskosten (non disponibile in italiano). 74 IMP-HSG (2018), Valutazione dell’utilità di EasyGov e del portale per PMI, www.kmu.admin.ch > Attualità > Pubblicazioni > E-Government. 75 In questa cifra non rientrano le imprese che sbrigano pratiche amministrative pubblicamente accessibili su EasyGov, in particolare richieste di crediti COVID-19 e fideiussioni per start up. Pertanto, alle 36 000 imprese registrate si aggiungono altre 160 500 imprese circa che hanno richiesto crediti COVID-19 o fideiussioni per start up tramite EasyGov. 76 Ecoplan (2021), Auswirkungen des Unternehmensentlastungsgesetzes und der Regulierungsbremse (non disponibile in italiano).
5.6 Altre ripercussioni
Una migliore consapevolezza dell’efficienza della regolamentazione e dei costi normativi potrebbe comportare ripercussioni di varia natura per i contenuti dei progetti futuri. Ci si può aspettare che la maggiore trasparenza durante l’elaborazione del progetto migliori la qualità globale del prodotto finito. Contestualmente è possibile che, concentrandosi maggiormente sulle imprese, siano elaborati progetti con benefici minori o costi maggiori per altri attori. In ogni caso, la maggiore trasparenza farà sì che i decisori soppeseranno in maniera approfondita gli interessi in gioco e potranno basare le proprie decisioni su informazioni più affidabili. Secondo gli attori interpellati nel quadro dell’AIR, i dati sugli oneri normativi sono già presi in considerazione nelle commissioni parlamentari. Si presuppone comunque che per i progetti con un onere normativo relativamente modesto, tra cui la maggior parte di quelli che ora soggiacciono all’obbligo di quantificare l’onere normativo, questi dati incidano in maniera limitata sul processo decisionale all’interno delle commissioni e delle camere del Parlamento. Secondo le stime realizzate nel quadro dell’AIR e quelle degli attori dell’Amministrazione federale interpellati, il valore aggiunto per i membri del Parlamento rispetto ai dati qualitativi disponibili attualmente per questi progetti sarebbe relativamente basso.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Basi giuridiche Nell’ambito delle loro competenze la Confederazione e i Cantoni provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata (art. 94 cpv. 3 Cost.). La Confederazione può espletare questo incarico costituzionale riducendo, nel quadro dei suoi compiti di regolamentazione e di esecuzione, i costi normativi che gravano sulle imprese. In virtù dei principi di regolamentazione previsti dalla legge sullo sgravio delle imprese e degli obblighi di verifica, di monitoraggio e di valutazione, gli uffici federali competenti saranno tenuti ad attuare lo sgravio auspicato; la piattaforma elettronica centralizzata, strumento pensato per gestire i contatti tra le imprese e le autorità, persegue lo stesso obiettivo. Il progetto di legge si fonda quindi su una competenza intrinseca della Confederazione. Tale competenza intrinseca viene presunta quando la regolamentazione di una materia è essenzialmente di competenza della Confederazione, motivo per cui in questo contesto viene anche definita competenza in virtù della struttura federale dello Stato. Nell’ingresso del progetto di legge, l’articolo 173 capoverso 2 Cost. è la base costituzionale menzionata per fare riferimento a tale competenza intrinseca. Compatibilità con i diritti fondamentali La legge sullo sgravio delle imprese è fondamentalmente rivolta alle unità dell’Amministrazione federale e non costituisce alcun diritto od obbligo di privati nei confronti dello Stato. È compatibile con i diritti fondamentali.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Non crea alcun conflitto con gli impegni internazionali esistenti e non vengono recepite regole di diritto internazionale.
6.3 Forma dell’atto
Il presente progetto assume la forma di una legge federale, considerato che si tratta di importanti disposizioni legali; è rivolto alle unità dell’Amministrazione federale.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale Il progetto di legge è compatibile con il principio di sussidiarietà; è rivolto alle unità dell’Amministrazione federale e riguarda esclusivamente l’ambito di competenza della Confederazione, senza toccare quello dei Cantoni. È garantito anche il principio dell’equivalenza fiscale.
6.6 Delega di competenze legislative
Le convenzioni di cui all’articolo 5 AP-LMeCA potrebbero invece contenere competenze legislative, in quanto nel quadro di una convenzione può essere disciplinato il diritto applicabile (art. 5 cpv. 2 lett. d AP-LMeCA). La disposizione concernente la delega di compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria ha inoltre carattere normativo. L’articolo 9 capoverso 1 AP-LMeCA conferisce al Consiglio federale la competenza di delegare questi compiti mediante un’ordinanza o una convenzione e quindi di disciplinare in particolare il diritto applicabile e altri contenuti normativi. Infine, l’articolo 12 capoverso 4 AP-LMeCA abilita il Consiglio federale a determinare il calcolo del contributo dei Cantoni ai costi di gestione dei servizi elettronici delle autorità. Il progetto di legge non prevede nessun’altra delega di competenze legislative.
6.7 Protezione dei dati
Il progetto autorizza la SECO o un fornitore di servizi da questa incaricato conformemente all’OTDI a trattare i dati necessari per le tre funzioni offerte dalla piattaforma elettronica centralizzata in virtù dell’articolo 8 capoverso 3. L’accesso ai dati di un’impresa e ai suoi contatti con le autorità è consentito unicamente al personale dell’impresa stessa debitamente autorizzato. I dati conservati sulla piattaforma sono sotto il controllo esclusivo dell’impresa e lo Stato può accedervi in maniera strettamente limitata. I diritti di accesso e i dettagli sulla protezione dei dati sono disciplinati nell’ordinanza del Consiglio federale. Quest’ultima regola, per esempio, le disposizioni in materia di aggiornamento del Piano per la sicurezza dell’informazione e la protezione dei dati, la definizione e la valutazione dei principali processi dei sistemi informatici o la messa in sicurezza dell’accesso alle banche dati. La raccolta dati della piattaforma è riportata nel registro dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza77. Il Piano per la sicurezza dell’informazione e la protezione dei dati della piattaforma è riesaminato e, se necessario, modificato ogni volta che viene integrata una nuova prestazione delle autorità. L’autenticazione tramite il sistema eIAM78, la trasmissione criptata dei dati, l’utilizzo di antivirus e firewall garantiscono una protezione ottimale dell’accesso alle banche dati. I principali processi all’interno dei sistemi informatici sono registrati e valutati nell’architettura di sistema della piattaforma.
77 www.datareg.admin.ch/search/Search.aspx?lang=it > Ricerca avanzata > Numero di registro 201800102 78 Per maggiori informazioni: www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/e-services-bund/services/eiam.html (non disponibile in italiano).
7 Allegati
7.1 Stimoli all’innovazione (art. 1 cpv. 1 lett. c)
Sono tre gli aspetti fondamentali che favoriscono l’innovazione: rigore normativo (regulatory stringency), densità normativa (prescriptive regulations), certezza e prevedibilità (certainty and predictibality) delle condizioni quadro di regolamentazione. Rigore normativo Il rigore normativo (regulatory stringency)79 indica quanto sia complesso e oneroso per le imprese rispettare una regolamentazione con i mezzi a disposizione. Se il rigore di una regolamentazione è eccessivo, le risorse da destinare al suo rispetto sono (eccessivamente) elevate e ciò ostacola la capacità di innovazione dell’impresa. Nelle PMI questo non colpisce unicamente l’impresa, ma anche gli imprenditori. Regolamentazioni eccessivamente rigorose possono inoltre scoraggiare lo spirito di innovazione delle imprese e frenare la nascita di nuove imprese potenzialmente innovative. In entrambi i casi l’innovazione è ostacolata. Se invece, d’altro canto, la regolamentazione non è sufficientemente rigorosa, potrebbero venire meno gli incentivi a sviluppare prodotti nuovi e migliori che consentano il rispetto delle normative. Densità normativa La densità normativa (prescriptive regulations) fa riferimento a quelle regolamentazioni eccessivamente dettagliate che sottraggono margine di manovra alle imprese nel rispetto delle norme. Regolamentazioni simili ostacolano l’innovazione (p. es. nei casi in cui viene indicato l’utilizzo di uno strumento informatico specifico impedendo alle imprese di sviluppare processi e mezzi propri più efficienti). È possibile ridurre la densità normativa introducendo obiettivi e consentendo un margine di adempimento (performance standards). Allo stesso tempo non è possibile escludere che, a fronte di standard (internazionali) dettagliati e uniformi, sia possibile creare un quadro unico per le imprese, favorendo al contempo l’innovazione. Certezza e prevedibilità Certezza e prevedibilità (certainty and predictability) delle condizioni quadro di regolamentazione sono importanti perché la chiarezza e la stabilità del quadro di regolamentazione consentono alle imprese di affrontare i rischi e i costi legati all’innovazione e le proteggono da cambiamenti imprevedibili. Nell’ambito dell’innovazione, ciò riguarda in particolare le condizioni che disciplinano i finanziamenti e il fallimento. Occorre inoltre accertarsi di non limitare inutilmente la
disponibilità dei mezzi finanziari necessari per sviluppare e commercializzare le innovazioni. È tuttavia vero che una certa dose di cambiamento può anche stimolare ulteriormente l’innovazione: per esempio, se le imprese sanno che in futuro un determinato settore sarà regolamentato, questa consapevolezza costituisce uno stimolo all’innovazione in quel settore (p. es. sviluppando prodotti sostitutivi).
7.2 Definizioni relative alla piattaforma elettronica centralizzata (art. 8)
Principale modello di integrazione delle prestazioni delle autorità sulla piattaforma elettronica centralizzata La figura 3 (v. sotto) mostra un esempio, non giuridicamente vincolante, né esaustivo, dei possibili modelli di integrazione delle prestazioni delle autorità sulla piattaforma centralizzata e le possibilità di accesso parallele (in grigio e rosso).
79 «Stringency relates to how difficult and costly it is for firms to comply with new regulatory requirements using existing ideas, technologies, processes and business models», in: Pelkmans & Renda (2014): Does EU regulation hinder or stimulate innovation? (non disponibile in italiano).
Figura 3: Principali modelli di integrazione delle prestazioni delle autorità per la gestione dei contatti con le imprese
Fonte: Illustrazione propria Spiegazioni Le banche dati (BD) e le applicazioni specifiche (AS) per le prestazioni delle autorità, rese accessibili mediante la piattaforma centralizzata, continuano a essere gestite autonomamente dalle autorità competenti e restano di loro proprietà. Le singole autorità possono decidere se mettere a disposizione un accesso diretto (linea grigia) per le imprese e se consentire l’accesso, anche o esclusivamente, dalla piattaforma centralizzata (linea rossa). Le modalità di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni dalla piattaforma centralizzata all’autorità sono stabilite dalle autorità stesse nel rispetto delle direttive in materia di standardizzazione. Di seguito è illustrata la trasmissione mediante piattaforma centralizzata (linea rossa): prestazione dell’autorità A: la piattaforma centralizzata esegue la cosiddetta «integrazione parziale» con un altro portale e, affinché ciò sia possibile, il portale dell’autorità A deve soddisfare determinati requisiti. La piattaforma centralizzata fornisce all’utente le informazioni sulla prestazione in questione. Infine, l’utente viene trasferito dalla piattaforma centralizzata al portale dell’autorità A, con la stessa identità elettronica e senza un nuovo accesso (non un semplice link). I dati dell’impresa passano poi direttamente al front end dell’autorità A; prestazione dell’autorità B: l’autorità B non dispone di un proprio front end e gestisce le domande elettroniche solo attraverso la piattaforma centralizzata. La prestazione dell’autorità è interamente integrata nella piattaforma centralizzata oppure l’impresa segue una procedura guidata sulla piattaforma. A fronte del basso grado di maturità digitale dell’autorità B (o nel caso in cui sia necessaria una firma autografa e l’utente non sia provvisto di firma elettronica qualificata), la piattaforma centralizzata crea un documento che l’utente può scaricare, stampare e restituire per posta all’autorità; prestazione dell’autorità C: come l’autorità B, anche l’autorità C non dispone di un proprio front end e gestisce le domande elettroniche solo attraverso la piattaforma centralizzata, oppure ha un grado di maturità digitale maggiore rispetto all’autorità B e crea autonomamente, sul proprio sito internet, i moduli elettronici da scaricare e compilare.
In questo caso le imprese possono compilare le domande sulla piattaforma centralizzata seguendo una procedura guidata. La piattaforma centralizzata trasmette la domanda all’autorità C, per esempio in PDF. Se è necessaria una firma autografa, è possibile procedere con firma elettronica qualificata oppure stampare il modulo, firmarlo a mano e inviarlo all’autorità per posta. Se non è necessaria la firma o se è possibile firmare con firma elettronica qualificata, la piattaforma centralizzata trasmette direttamente la domanda in formato elettronico all’autorità; prestazione dell’autorità D: l’autorità D ha un alto grado di maturità digitale, non dispone di un proprio front end, ma ha un’interfaccia dedicata. In questo caso una procedura guida l’utente nella compilazione della domanda sulla piattaforma centralizzata, che poi trasmette i dati strutturati all’interfaccia dell’autorità D, per conto dell’impresa. Ogni modello di integrazione consente sostanzialmente all’autorità competente di inviare documenti alle imprese attraverso la piattaforma centralizzata. Lo scambio bidirezionale presuppone un grado di maturità digitale sufficiente e il rispetto delle eventuali direttive di standardizzazione da parte delle autorità.
Inventario delle prestazioni dell’amministrazione pubblica svizzera eCH-0070 L’inventario delle prestazioni dell’amministrazione pubblica svizzera eCH-0070 è stato oggetto di aggiornamenti e integrazioni a seguito di diverse tornate di confronto, nella primavera del 2021. L’inventario non è definitivo e non ha alcuna pretesa di esaustività. Oltre alla base giuridica e alla descrizione della prestazione, adesso contiene anche le seguenti informazioni:
categoria di appartenenza della base giuridica a fondamento della prestazione dell’autorità (diritto internazionale, diritto cantonale o direttive comunali); categoria di appartenenza dell’organo di esecuzione (Confederazione, Cantoni, Comuni, organi amministrativi esterni della Confederazione e dei Cantoni o più di una delle autorità menzionate); rilevanza della prestazione per le imprese e/o per i privati; presenza di una soluzione elettronica per l’esecuzione della prestazione dell’autorità. La prestazione è classificata come «parzialmente elettronica» nel caso in cui solo alcune autorità (p. es. Cantoni o uffici federali) offrano una soluzione elettronica o solo una parte del processo sia gestibile in modalità elettronica. Segue una descrizione di massima della soluzione elettronica. L’inventario è consultabile (in tedesco e francese) su www.ech.ch/de e riporta un totale di 333 prestazioni destinate alle imprese per l’esecuzione del diritto federale80. Di queste, 76 sono interamente disponibili in modalità elettronica e 138 in modalità parzialmente elettronica (v. tab. 2, sotto). La maggior parte delle prestazioni per le aziende sono di competenza dei Cantoni (221), seguite da quelle della Confederazione (61) e dei Comuni (8). 29 prestazioni sono eseguite da un’organizzazione incaricata dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni; 14 sono erogate da più di una delle autorità menzionate.
Tabella 2: Numero delle prestazioni delle autorità destinate alle imprese per l’esecuzione del diritto federale Organo di Modalità elettronica (1) Modalità parzialmente Modalità non elettronica Totale esecuzione elettronica Confederazione 35 3 23 61 Cantoni 25 120 76 221 Comuni 2 1 5 8 Organi 10 8 11 29 amministrativi esterni Più autorità 4 6 4 14 76 138 119 333 Fonte: SECO, dati basati sull’inventario delle prestazioni dell’amministrazione pubblica svizzera in base allo standard eCH-0070, Associazione eCH, marzo 2021
Prestazione delle autorità Ai sensi del presente testo legislativo, una prestazione delle autorità prevede l’erogazione di un servizio previsto dalla legge da parte degli enti stabiliti dalla legge. Questa definizione si fonda in particolare sulle direttive dell’Associazione eCH concernenti la descrizione delle prestazioni dell’amministrazione pubblica svizzera. a) Standard eCH-0070, inventario delle prestazioni dell’amministrazione pubblica svizzera (in tedesco e francese) Lo standard eCH-0070 registra e aggiorna le prestazioni pubbliche delle autorità svizzere per privati e imprese. L’inventario delle prestazioni eGov CH è parte integrante della documentazione sulla gestione dei processi per eGovernment Svizzera (documentazione BPM eGov CH). b) Standard eCH-0073, direttive concernenti la descrizione delle prestazioni dell’amministrazione pubblica svizzera (in tedesco e francese) Lo standard eCH-0073 considera prestazioni pubbliche i servizi erogati da organi amministrativi per l’adempimento di compiti previsti dalla legge, quindi pubblici. Le prestazioni pubbliche, in quanto previste dalla legge, devono essere erogate da un organo di Stato e non è consentito il ricorso a servizi di mercato.
c) Standard eCH-0088, descrizione dei passi da compiere presso le autorità sui portali di e-government (in tedesco e francese) Lo standard eCH-0088 contiene le indicazioni per descrivere in modo uniforme i passi da compiere sottoforma di descrizioni passo-passo delle procedure per la fruizione delle prestazioni pubbliche dal punto di vista di coloro che ne usufruiscono. La presente definizione di «prestazione delle autorità» differisce dalla definizione di eCH perché la platea dei destinatari tra le autorità è più vasta: non comprende solo gli organi amministrativi, ma anche altri attori incaricati dell’esecuzione da parte della Confederazione o dei Cantoni. La presente legge utilizza inoltre il termine «prestazioni delle autorità», uniformandosi a eGovernment Svizzera81 al posto di «passi da compiere». I due termini sono sinonimi.
80 Delle 333 prestazioni delle autorità destinate alle imprese in esecuzione del diritto federale, 36 sono già state integrate nella piattaforma centralizzata; per altre 26 l’integrazione è concretamente in programma o in corso di studio. 81 eGovernment Svizzera è l’organizzazione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che promuove la diffusione delle prestazioni elettroniche fornite dalle autorità. Dirige, pianifica e coordina le attività di Governo elettronico comuni ai tre livelli statali.
7.3 Tabella riassuntiva dei dati utilizzati
Citazione e rimando Fonte Ultimo Osservazioni aggiornamento
Cap. 1.1: Nel 2018, il 67,5 LINK Institut, Monitoraggio 2019 Informazioni fornite dalle per cento delle imprese riteneva della burocrazia 2018. imprese sull’onere soggettivo che gli oneri amministrativi complessivo su una scala da 1 fossero (piuttosto) elevati (basso) a 4 (alto)
Cap. 1.1: I costi sono stati stimati a SECO, Bericht über die 2013 Prende in esame solo i costi circa dieci miliardi di franchi Regulierungskosten (in tedesco). diretti derivanti dai principali all’anno obblighi di agire e stima i costi per l’economia in generale sulla base delle informazioni di singoli esperti o imprese.
Cap. 1.1: sono stati depositati più Consiglio federale, Bericht über 2019 di 100 interventi parlamentari die administrative Entlastung, Bilanz 2016–2019 (in tedesco), all. IV. Cap. 1.1 e 5.3: più di 36 000 www.easygov.swiss gennaio 2021 imprese
Cap. 2: La relazione finale stima Commissione europea, Action 2012 un risparmio di 30,8 miliardi di Programme for Reducing euro all’anno per le imprese Administrative Burdens in the EU raggiunte dalle misure di sgravio – Final Report (in inglese). attuate Cap. 2: e stima che lo sgravio Commissione europea, ABRplus 2015 ottenuto nei Paesi esaminati sia di Study – Final Report (in inglese). 5,4 miliardi di euro Cap. 2: una riduzione degli oneri Nationaler Normenkontrollrat, 2019 pari a 1,9 miliardi di euro nel Weniger Bürokratie, bessere periodo 2015–2019 Gesetze – Praxis mitdenken Ergebnisse spürbar machen, Fortschritte Einfordern (in tedesco), relazione annuale del consiglio nazionale tedesco per il controllo delle norme. Cap. 2: lo sgravio ottenuto è stato Better Regulation Executive, The 2014 pari a quasi 2,2 miliardi di sterline ninth Statement of new Regulation (in inglese). Cap. 5: Tutte le stime quantitative ECOPLAN, Bericht zu den 2021 e i dati qualitativi relativi alle Auswirkungen des ripercussioni (fatta eccezione per il Unternehmensentlastungsgesetzes cap. 5.1.2 e i dati riportati sotto di und der Regulierungsbremse (in cui al cap. 5.3) tedesco), AIR. Cap. 5.3: I benefici [...] sono IMP-HSG (2018): Valutazione 2018 monetizzabili in circa 2300 franchi dell’utilità di EasyGov e del in media. Secondo lo studio, i portale per PMI. benefici globali estrapolati per gli utenti che all’epoca utilizzavano StartBiz [...] equivalgono a circa 6,3 milioni di franchi all’anno