Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali
Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM, RS 414.513)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
SBFI-D-F3623401/184
Capitolo 3: Sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di
1 Situazione iniziale
1.1 L’ordinanza del 2003 e del 2015
L’attuale ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM)1 era stata completamente riveduta nel 2015 per tenere conto delle diverse fasi dell’associazione della Svizzera ai programmi di formazione dell’UE. La versione precedente, l’ordinanza del 5 dicembre 2003 sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi, aveva precisato per la prima volta la legge federale dell’8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.
1.2 L’adeguamento del 2018 (progetti pilota)
La soluzione svizzera attuata tra il 2018 e il 2020 per promuovere la mobilità internazionale in materia di formazione prevedeva un elemento importante: lo sviluppo strategico della prassi di sostegno, consistente nell’elaborare e testare misure di promozione nuove e complementari nel quadro di progetti pilota. L’attenzione si era concentrata sulle attività di mobilità e cooperazione con importanti Paesi partner al di fuori dello spazio e dei programmi europei. Il 10 gennaio 2018 l’OCIFM è stata completata a tale scopo con una regolamentazione di prova temporanea con scadenza al 31 dicembre 2020. Su tale base, nel periodo 2018–2020 sono stati finanziati appositi progetti pilota. Queste opportunità di cooperazione extraeuropea hanno avuto un grande riscontro da parte degli operatori svizzeri. La fase sperimentale è stata caratterizzata da un’ampia varietà di progetti, per la maggior parte proficui, e nel complesso è stata giudicata molto favorevolmente. Alla luce di questa valutazione positiva, le possibilità riguardanti le attività di mobilità e cooperazione con Paesi al di fuori dei programmi di formazione europei sono state ampliate nel quadro della revisione totale della legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF)3.
1.3 Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in
materia di formazione (LCMIF) Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la revisione totale della legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF), che sostituisce la legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità. Il messaggio del 20 novembre 20194 delinea i principi alla base della modifica. Rispetto alla sua versione precedente, la LCMIF non menziona nuovi strumenti di promozione, ma rende più flessibili gli strumenti esistenti migliorando allo stesso tempo la coerenza tra di essi. Molte disposizioni che, per ragioni storiche, erano state definite solo nel contesto dell’associazione della Svizzera ai programmi di formazione dell’UE e a livello di ordinanza sono ora iscritte nella legge e verranno applicate anche al di fuori di un’associazione. Vengono ad esempio specificate la promozione da parte della Confederazione e la delega di compiti a un’agenzia nazionale. Per quanto riguarda la promozione da parte della Confederazione, sono stati definiti sia i capisaldi della politica internazionale della Confederazione in materia di formazione, ovvero la «mobilità internazionale per l’apprendimento» e la «cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni», sia le misure di accompagnamento, i tipi di sussidi e le condizioni per il loro ottenimento. In questo contesto si crea così la possibilità di formulare opzioni di intervento più ampie a livello di ordinanza, indipendentemente dall’approccio scelto (associazione a programmi di formazione internazionali o attuazione di programmi di formazione propri della Confederazione).
1 RS 414.531 3 RS 414.51 3/20 FF 2020 6895 4 FF 2019 6937
2 Punti essenziali della nuova ordinanza
Le nuove disposizioni proposte nel quadro della presente revisione totale dell’OCIFM si ispirano direttamente al testo di legge totalmente riveduto, mentre i rispettivi articoli dell’ordinanza vigente vengono chiariti, completati o sostituiti in modo da instaurare una coerenza tra la legge e l’ordinanza. In un contesto in cui la politica europea continua a essere considerata di importanza strategica per la politica svizzera in materia di formazione, occorre tenere conto anche della volontà di conferire alla Confederazione una maggiore flessibilità per quanto concerne la partecipazione a programmi di promozione internazionali. Lo stesso vale per le misure di accompagnamento. Alcune di queste si sono dimostrate efficaci indipendentemente dall’approccio scelto (associazione a programmi di formazione internazionali o attuazione di programmi propri della Confederazione in materia di formazione), ad esempio la delega di compiti a un’agenzia nazionale che, grazie alla sua maggiore vicinanza ai gruppi di destinatari, può svolgere i compiti esecutivi in modo più efficiente rispetto alla Confederazione in termini di costi. Le disposizioni relative all’agenzia nazionale sono state disciplinate nella legge e non vengono ulteriormente specificate nella revisione totale dell’ordinanza. Ai fini di una maggiore coerenza della prassi di promozione, l’ordinanza riveduta raggruppa inoltre le disposizioni concernenti le attività complementari di cooperazione internazionale che presentano un interesse per la politica formativa, non soltanto nel settore della formazione generale, ma anche in quello della formazione professionale, sostituendo così la vigente regolamentazione sulla cooperazione internazionale in materia di formazione professionale dell’ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale. È anche necessario precisare le disposizioni riguardanti l’attribuzione di borse di studio per le formazioni postuniversitarie presso determinati istituti universitari europei e le disposizioni sui relativi sussidi per i costi d’esercizio. L’ordinanza definisce più in dettaglio diverse disposizioni e sostituirà in tal modo i corrispondenti regolamenti della SEFRI. Se in futuro la Confederazione volesse aggiungere altre istituzioni, opzione questa ipotizzabile secondo la legge federale, l’ordinanza verrebbe modificata di conseguenza.
L’ordinanza specifica gli aspetti tecnici della LCMIF e stabilisce le regole applicabili, tenendo conto della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)6.
3 Commento ai singoli articoli
Titolo dell’ordinanza Il titolo è riformulato per analogia con la nuova base legale (legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, LCMIF). L’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) viene ridenominata ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF).
Ingresso La revisione totale della legge comporta il conseguente adeguamento dell’ingresso dell’OCMIF.
Capitolo 1: Oggetto Art. 1 L’OCMIF disciplina i tipi di sussidi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere b–f e capoverso 2 LCMIF. I tipi di sussidi comprendono i programmi della Confederazione, i progetti e le attività di cooperazione internazionale in materia di formazione, le borse di studio per formazioni d’eccellenza presso istituzioni estere selezionate e i relativi sussidi per i costi d’esercizio, il
RS 412.101 6 RS 616.1
finanziamento delle misure di accompagnamento e i sussidi per la gestione e la manutenzione della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). Nei rispettivi capitoli vengono specificati, per i vari tipi di sussidi, gli aspetti rilevanti menzionati all’articolo 4 capoversi 3 e 4 LCMIF (p. es. art. 2 «Quadro geografico» dei programmi della Confederazione o art. 6 «Costi forfettari computabili» nel quadro della sezione 2 «Mobilità internazionale per l’apprendimento» del cap. 2 «Sussidi per programmi della Confederazione»). L’OCMIF non disciplina i sussidi per la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali; i criteri applicabili in tale contesto sono infatti regolati da appositi trattati internazionali (art. 8 LCMIF). L’attuazione nazionale dei trattati si basa esclusivamente sulle direttive di attuazione dei programmi pertinenti (p. es. Guida al programma Erasmus+). Infine, l’OCMIF regola i dettagli relativi alla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione.
Capitolo 2: Sussidi per programmi della Confederazione Questo capitolo si occupa dei sussidi per l’attuazione di programmi avviati dalla Confederazione nella misura in cui il loro contenuto non rientri nel quadro di un’associazione a un programma internazionale come ad esempio Erasmus+. Ciò significa che i sussidi possono essere concessi se la Svizzera non ha concluso un trattato di associazione a programmi internazionali o, nel caso in cui esista un trattato, solo negli ambiti non coperti dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett. b LCMIF). Questi programmi, denominati «programmi della Confederazione», sono basati sugli obiettivi strategici della politica formativa svizzera nell’ambito della cooperazione internazionale in materia di formazione secondo la strategia internazionale della Svizzera nel settore dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (strategia internazionale ERI)7, sui capitoli corrispondenti del messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (messaggio ERI)8, sulla strategia della Confederazione e dei Cantoni per gli scambi e la mobilità9 e sulla dichiarazione 2019 sugli obiettivi comuni di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero10. Secondo gli articoli 2 e 3 LCMIF i programmi della Confederazione includono sussidi per le attività di «mobilità internazionale per l’apprendimento» delle persone e la «cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni» in tutti gli ambiti del sistema formativo svizzero, comprese le attività giovanili extrascolastiche. La mobilità internazionale per l’apprendimento di singole persone comprende sia la mobilità dalla Svizzera verso altri Paesi (outgoing mobility) che quella da altri Paesi verso la Svizzera (incoming mobility). La competitività delle istituzioni e delle organizzazioni del settore della formazione in Svizzera è in tal modo assicurata, nel campo degli scambi e della mobilità, qualora la Svizzera non sia associata a un programma come Erasmus+, dotato di un budget globale destinato alla comunità internazionale e volto a favorire la circolazione dei talenti. Questa disposizione si applica quindi indipendentemente dal programma attuale della Svizzera, che si ispira a Erasmus+. Questi due tipi di attività dei programmi della Confederazione mirano all’apprendimento
permanente dei singoli e delle organizzazioni, alle riforme politiche, alla modernizzazione negli ambiti formativi, alla diffusione di pratiche consolidate e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica. A lungo termine si potranno così aumentare l’attrattiva, le capacità e le competenze dei vari ambiti formativi e dei loro diplomati. Sia gli obiettivi della mobilità internazionale per l’apprendimento che quelli delle cooperazioni internazionali tra istituzioni e organizzazioni sono sostenuti da strutture e processi a livello
Strategia internazionale della Svizzera in materia di educazione, ricerca e innovazione. Strategia del Consiglio federale, luglio 2018 (bfi- int_i.pdf (aprile 2021) 8 FF 2020 3396 Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni, novembre 2017 (https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/11/strategie-a-m.pdf.download.pdf/strategie-a-m_i.pdf) (aprile 2021) 5/20 Dichiarazione 2019 sugli obiettivi comuni di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero (Basi comuni (admin.ch) (aprile 2021)
nazionale e internazionale (v. commento al cap. 5 «Sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento»).
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2 Quadro geografico Capoverso 1: dal punto di vista geografico, i programmi della Confederazione sono definiti in funzione dell’importanza di un Paese partner per la Svizzera sul piano della politica formativa, conformemente alla vigente strategia internazionale ERI della Svizzera e all’attuale messaggio ERI. Capoverso 2: considerato che i vari ambiti formativi hanno esigenze diverse, il quadro geografico dei programmi della Confederazione rilevante per il sistema formativo svizzero è volutamente ampio. Nella formazione universitaria l’attenzione si concentra specialmente sui Paesi con cui la Svizzera coopera nell’ambito del processo di Bologna. Si tratta ad esempio dei Paesi che partecipano al programma di formazione dell’UE, ma anche di altri Paesi come Israele. Nella formazione professionale si propende tendenzialmente per la cooperazione con i Paesi che, per motivi di politica estera o di politica economica, sono al centro della cooperazione svizzera in materia di formazione professionale. Può trattarsi di Paesi ugualmente dotati di un sistema duale di formazione professionale, di Paesi partner previsti per il secondo contributo svizzero all’allargamento dell’Unione europea o di altri Paesi che hanno particolare interesse a beneficiare di competenze nel campo della formazione professionale duale. In questo contesto l’accento è posto sui Paesi del programma di formazione dell’Unione europea, sugli Stati membri e i candidati all’adesione all’«Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico» (OCSE) e sui suoi partner chiave Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (BRICS)11 nonché su altri Paesi. Ci sono infatti Paesi che, come l’Ucraina o Singapore, non rientrano nelle categorie esplicitamente menzionate, ma presentano un contesto interessante per la cooperazione in materia di formazione e l’ulteriore sviluppo del sistema formativo svizzero. Singapore, ad esempio, non partecipa ai programmi di formazione dell’UE e non è neppure membro, candidato all’adesione o partner chiave dell’OCSE. Ciò nonostante, la cooperazione con questi Paesi non va esclusa a priori. Il quadro geografico è quindi legato ai programmi e serve solo indirettamente come criterio decisionale nella valutazione e nella definizione dell’ordine di priorità delle domande di sussidi per la mobilità
internazionale per l’apprendimento o le cooperazioni internazionali. Molto più importanti sono i parametri di riferimento, soprattutto per quanto riguarda i partner, in relazione allo scopo, al campo d’applicazione, agli ambiti di promozione o agli obiettivi della cooperazione internazionale in materia di formazione, come indicato negli articoli 1–3 LCMIF. Nel corso degli ultimi 20 anni la Svizzera ha acquisito una grande esperienza, in particolare nel contesto europeo, nella cooperazione con i Paesi che sono implicitamente o esplicitamente designati come prioritari per il settore ERI, e in futuro intende continuare a coltivare assiduamente questa cooperazione. Allo stesso tempo, i progetti pilota avviati dal 2018 con i Paesi terzi nel settore degli scambi e della mobilità si sono dimostrati efficaci, motivo per cui anche queste cooperazioni verranno proseguite nel quadro dei programmi della Confederazione. Se la cooperazione con Paesi come Singapore può portare un valore aggiunto allo spazio formativo svizzero conformemente all’articolo 1 LCMIF, dovrà essere possibile sostenerla tramite i programmi della Confederazione. Il carattere particolarmente innovativo di un progetto che presenta un valore aggiunto per il sistema formativo svizzero o l’interesse specifico per una cooperazione dovuto a una marcata presenza economica della Svizzera o all’esistenza di una scuola svizzera nel Paese destinatario in questione costituiscono potenziali motivi per promuovere attività in Paesi che non partecipano ai programmi di formazione dell’UE o dell’OCSE.
Art. 3 Bandi di concorso per attività di programma Capoversi 1 e 2: secondo l’articolo 6 LCMIF il Consiglio federale può designare come agenzia nazionale un’istituzione o un’organizzazione di diritto privato o pubblico con sede in Svizzera e delegarle compiti di attuazione relativi, tra l’altro, alle attività di programma http://www.oecd.org/berlin/dieoecd/ (aprile 2021)
della mobilità internazionale per l’apprendimento e delle cooperazioni internazionali. Di conseguenza, l’agenzia nazionale (attualmente Movetia, agenzia per gli scambi e la mobilità)12 pubblica sul suo sito internet (www.movetia.ch) i bandi di concorso per le suddette attività di programma per le quali vengono assegnati i sussidi. Per tutti gli ambiti formativi, comprese le attività giovanili extrascolastiche, pubblica le scadenze per la presentazione delle domande. Oltre alle norme stabilite dall’ordinanza, l’agenzia nazionale può includere nel suo fascicolo di gara ulteriori specifiche, precisando in particolare il contenuto, le basi del preventivo o il tipo di domanda a seconda dell’attività scelta.
Art. 4 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda Secondo l’articolo 2 capoverso 2 LCMIF la cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione si svolgono negli ambiti della formazione formale della scuola dell’obbligo, della formazione professionale di base (formazione a scuola [scuole professionali] o in azienda [organizzazioni del mondo del lavoro, associazioni]), delle scuole di cultura generale del livello secondario II (licei o scuole specializzate), della formazione professionale superiore (titoli di studio professionali, formazioni presso scuole specializzate superiori), delle scuole universitarie (p. es. politecnici federali, università cantonali, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche nonché altre istituzioni del settore universitario ai sensi dell’art. 2 della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, LPSU13). Altri ambiti del settore non formale e informale sono la formazione continua e le attività giovanili extrascolastiche. Questo capoverso elenca pertanto le principali istituzioni e organizzazioni con sede in Svizzera che sono legittimate a presentare domanda.
Sezione 2: Mobilità internazionale per l’apprendimento Per mobilità internazionale per l’apprendimento si intende il trasferimento fisico di una persona dalla Svizzera a un altro Paese o viceversa, al fine di svolgere un’attività di apprendimento, generalmente nello stesso ambito formativo. L’obiettivo è rafforzare le competenze chiave personali, sociali, interculturali e linguistiche, ossia le conoscenze, abilità e attitudini che supportano lo sviluppo personale così come l’integrazione e la partecipazione attiva alla società e in particolare al mercato del lavoro. La mobilità internazionale non si limita alle persone in formazione, ma vale anche per i docenti della scuola dell’obbligo e del livello postobbligatorio, i formatori, gli altri responsabili della formazione e le persone attive nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche. La mobilità fisica può essere combinata con elementi virtuali (blended mobility), ma la mobilità virtuale non può sostituire la mobilità fisica e non deve essere esplicitamente promossa.
Art. 5 Presentazione della domanda Capoversi 1–3: i sussidi per le attività nell’ambito della mobilità internazionale per l’apprendimento sono concessi su richiesta in conformità con la LSu. La domanda deve essere presentata all’agenzia nazionale. Per facilitare il trattamento efficiente delle domande ricevute dall’agenzia, vanno utilizzati i moduli pubblicati da quest’ultima. Devono essere fornite indicazioni sul numero di persone che svolgono un’attività di mobilità internazionale per l’apprendimento, specificando separatamente il numero di persone con esigenze particolari. Le istituzioni e le organizzazioni possono ricevere un finanziamento supplementare se i loro studenti o persone in formazione hanno esigenze particolari (p. es. disabilità fisiche) che nell’ambito di un’attività di mobilità danno luogo a costi supplementari (p. es. di alloggio o viaggio). Sono richieste anche indicazioni sulla durata e sulle destinazioni delle attività di mobilità. Infine, le istituzioni e le organizzazioni devono allegare alla domanda le convenzioni di cooperazione stipulate con istituzioni e organizzazioni partner all’estero. Senza questa base organizzativa, la mobilità internazionale per l’apprendimento non può rientrare nei programmi della Confederazione. Questo requisito si applica a tutti gli ambiti formativi. Le indicazioni richieste hanno un impatto sul calcolo degli importi.
https://www.movetia.ch 7/20 13 RS 414.20
Capoverso 4: l’agenzia nazionale può rinunciare alle indicazioni di cui al capoverso 3 lettere a– c se le istituzioni e le organizzazioni richiedenti hanno firmato una dichiarazione relativa al processo e alla qualità. Ad oggi questa disposizione riguarda soprattutto le scuole universitarie, che da diversi anni presentano domande di finanziamento per la mobilità dei loro studenti e del loro personale generando cifre elevate nel campo della mobilità. Per analogia con la carta Erasmus, le scuole universitarie possono richiedere un certificato di qualità per il programma di mobilità Svizzera–Europa (carta SEMP). Così facendo, si impegnano ad aderire a principi e standard di qualità consistenti, ad esempio, nel garantire agli studenti il pieno riconoscimento delle attività elencate negli accordi di apprendimento vincolanti per gli studi (Learning Agreements for Studies) e per i tirocini (Learning Agreements for Traineeships) che sono stati completati con successo14. Sono quindi dispensate dall’obbligo di allegare ogni anno alla domanda i documenti pertinenti, il che consente una maggiore efficienza nell’elaborazione delle domande e nell’uso delle risorse sia per l’agenzia nazionale che per le scuole universitarie. In futuro simili carte potrebbero essere utilizzate anche in altri ambiti formativi.
Art. 6 Costi forfettari computabili Capoverso 1: se le istituzioni e le organizzazioni nel settore della formazione organizzano e promuovono la mobilità internazionale per l’apprendimento, l’agenzia nazionale, nel determinare i sussidi, può tenere conto (a) degli importi forfettari per i costi di organizzazione dell’attività di singole persone e (b) degli importi forfettari per i loro costi specifici. Gli importi forfettari per l’organizzazione dell’attività corrispondono ai costi generali (overhead) direttamente legati alla realizzazione delle attività di mobilità. Vi sono inclusi la stipula di convenzioni con le istituzioni partner all’estero, le relazioni pubbliche (diffusione di informazioni su offerta e promozione) nonché l’accompagnamento e il supporto forniti ai partecipanti prima e durante la fase di mobilità (compresa la validazione dei risultati dell’apprendimento). Gli importi forfettari per i costi specifici dei singoli sono versati per i costi supplementari durante il soggiorno all’estero, per le spese di viaggio e per altri costi, alle condizioni seguenti. 1) Gli importi forfettari per i costi supplementari tengono conto della durata e del livello dei prezzi nelle diverse destinazioni e variano da un ambito formativo all’altro. Questi importi sono versati alle persone che svolgono un’attività di mobilità internazionale all’estero (outgoing mobility) o in Svizzera (incoming mobility). 2) I singoli beneficiano di un importo forfettario per le spese di viaggio solo se è presumibile che il primo versamento non sia sufficiente ad acquistare anche un biglietto del treno. Gli studenti, che normalmente ricevono un importo forfettario di 3000–4000 franchi per i costi supplementari, non rientrano in questa categoria (cfr. anche cpv. 3 seguente, secondo punto). Per contro, i docenti che intraprendono un’attività di mobilità per una settimana e che ricevono importi forfettari nettamente più bassi beneficiano di un sostegno supplementare per le spese di viaggio. 3) I corsi specifici per i quali sono versati importi forfettari possono essere ad esempio corsi di lingua, ma solo nell’ambito della formazione scolastica, della formazione degli adulti o di corsi specializzati (didattica) per il personale scolastico (docenti o formatori di adulti). Nel settore universitario tali sussidi vanno coperti dai fondi menzionati al
numero 1. Non sono concessi sussidi per le lingue nazionali (tedesco, francese, italiano). Alle persone con disabilità possono essere concessi sussidi supplementari per consentire loro di partecipare a un’attività di mobilità (cfr. esempi al cpv. 3). Capoverso 2: gli importi forfettari sono trasmessi ai singoli dalle istituzioni o dalle organizzazioni interessate, invece che dall’agenzia nazionale, al fine di garantire un funzionamento efficiente del processo di finanziamento e l’assegnazione precisa delle risorse. Le istituzioni e le organizzazioni ricevono pertanto un importo totale dall’agenzia nazionale, in base alle indicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 3. Questo importo è solitamente amministrato da una persona responsabile o da un’unità organizzativa (p. es. l’ufficio relazioni di un’università), che dispone già di informazioni sul percorso di formazione dei singoli e può quindi agevolmente valutare se una persona adempie le condizioni richieste per la mobilità internazionale per l’apprendimento e, in tal caso, versare gli importi forfettari in modo mirato. Il relativo modulo è disponibile su «Inoltrare una candidatura (SEMP) | Movetia» (aprile 2021).
Capoverso 3: gli importi forfettari di cui al capoverso 1 sono presentati sotto forma di tabella nell’allegato dell’ordinanza, in modo da fornire una migliore visione d’insieme. In merito agli importi forfettari si osserva quanto segue. Gli importi forfettari versati ai singoli si situano, come quelli accordati per il sostegno organizzativo, in una fascia sufficientemente ampia, in modo da tenere conto dei diversi contesti nei vari ambiti formativi e da consentire una certa evoluzione nel corso degli anni (in particolare per compensare un’eventuale inflazione). Mentre le attività di mobilità nell’ambito della formazione scolastica, della formazione professionale, della formazione degli adulti e delle attività giovanili extrascolastiche durano generalmente pochi giorni, per cui vengono fissati importi forfettari giornalieri, per le attività di mobilità nel settore universitario, che durano fino a dodici mesi, sono previsti importi forfettari mensili. Nel settore universitario i sussidi possono essere calcolati sulla base della fascia applicabile ma, a seconda della durata totale dell’attività, versati anche come importi forfettari trimestrali o semestrali. In questo modo si tiene conto del fatto che, a causa dei preparativi o di esami successivi, gli studenti impegnati in un’attività di mobilità devono solitamente pianificare un soggiorno più lungo nella loro destinazione rispetto alla durata del solo semestre. Va detto infine che le attuali attività del Servizio volontario europeo saranno promosse nell’OCMIF come mobilità individuale nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche. In questo ambito la mobilità ha durate molto più lunghe rispetto agli incontri e alle attività di partecipazione dei giovani. Nel caso delle spese di viaggio sono volutamente previsti importi forfettari al fine di mantenere i costi di elaborazione a un livello più basso possibile. Per un’università che organizza centinaia di attività di mobilità l’indennizzo delle spese di viaggio effettive in base a giustificativi sarebbe troppo oneroso. Se i singoli necessitano di una preparazione linguistica per portare a termine con successo il loro soggiorno di mobilità, può essere accordato un importo forfettario compreso tra 190 e 250 franchi nell’ambito della formazione scolastica, della formazione professionale e della formazione degli adulti per indennizzare eventuali
costi sostenuti per frequentare un corso. In questi stessi ambiti formativi, durante la mobilità e per un massimo di 10 giorni, possono essere indennizzati 100 franchi al giorno e un massimo di 1000 franchi per l’intero corso. Per altri costi dei corsi (p. es. corsi di didattica per il personale docente e i formatori di adulti), può essere versato un indennizzo di al massimo 84 franchi al giorno per un massimo di 10 giorni. I costi dovuti a esigenze particolari possono essere conteggiati ad esempio in caso di disabilità fisiche. Questo tipo di sussidi supplementari non può superare i 12 000 franchi per attività di mobilità ed è concesso solo se i costi effettivi sono dimostrati. L’importo massimo è relativamente alto trattandosi di casi speciali. Capoverso 4: in virtù dell’articolo 48 capoverso 1 della legge del 21 marzo 199715 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) deve poter adeguare l’allegato tenendo conto a) dell’evoluzione del costo della vita nelle destinazioni (p. es. inflazione) delle attività di mobilità previste e b) dell’evoluzione degli importi forfettari di programmi di formazione paragonabili. In effetti, se la Svizzera vuole partecipare ad attività di programmi internazionali, i programmi della Confederazione, dove possibile e appropriato, devono basarsi sui regolamenti applicabili al programma a cui la Svizzera intende prendere parte. Nel campo della mobilità internazionale per l’apprendimento le istituzioni e le organizzazioni svizzere cooperano attualmente, in particolare, con quelle dei Paesi partner dei programmi di formazione dell’UE. Gli importi forfettari elencati nell’allegato si basano pertanto sulle categorie e sui criteri dei programmi di formazione dell’UE. Conformemente all’ordinanza in vigore (OCIFM), le direttive di attuazione dell’UE sono determinanti, perché finora la legislazione non aveva previsto alternative all’associazione ai programmi. Se la Svizzera dovesse rimanere nell’impossibilità di concludere un’associazione a medio termine, la nuova legge LCMIF offre la possibilità di riorientare la soluzione svizzera attuale così come i programmi della Confederazione. L’onere amministrativo deve essere sempre contenuto e, inoltre, deve essere possibile reagire 15 RS 172.010
rapidamente ai cambiamenti nei programmi di formazione internazionali. Questo giustifica la decisione di delegare al DEFR il compito di adeguare l’allegato. Al momento, quindi, un avvicinamento alle regole dell’UE risulta opportuno a fronte della predominanza della cooperazione con i Paesi che partecipano al programma Erasmus+, ma in futuro per i Paesi terzi potrebbero applicarsi regole diverse nell’ambito del nuovo programma di formazione dell’UE. La cooperazione con i Paesi al di fuori del programma di formazione dell’UE fa parte della strategia internazionale ERI e si prospetta altrettanto interessante per la Svizzera. Il sostegno a progetti pilota realizzati nello spazio extraeuropeo testato nel periodo 2018–2020 ha mostrato che gli attori di tutti gli ambiti formativi hanno fortemente richiesto le attività di cooperazione e hanno presentato progetti con un notevole potenziale innovativo nel settore della formazione. Ciò lascia suppore che in futuro la Svizzera potrà beneficiare di questa diversificazione. La LCMIF prevede di conseguenza la possibilità di un distacco dai programmi di formazione dell’UE e integra formulazioni più flessibili.
Art. 7 Esame e decisione L’articolo 7 stabilisce la procedura di concessione dei sussidi. Capoverso 1: l’agenzia nazionale Movetia è sostenuta dalla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM). In quanto fondazione di diritto privato, quest’ultima è autorizzata unicamente a sottoporre i documenti di domanda a un esame formale e qualitativo. La decisione relativa alla concessione dei sussidi è però di competenza della SEFRI, che si pronuncia mediante decisione. Capoversi 2 e 3: se i sussidi richiesti superano i fondi disponibili, la loro ripartizione tra gli ambiti formativi e le relative istituzioni e organizzazioni avviene tenendo conto della quota dei fondi disponibili, espressa in percentuale, accordata loro sulla media dei quattro anni di promozione precedenti. L’ordine di priorità deve considerare gli ambiti formativi sostenuti. I fondi disponibili sono distribuiti secondo questa chiave di ripartizione tra gli ambiti formativi di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCMIF e poi tra le istituzioni e le organizzazioni di cui all’articolo 4 per ogni ambito formativo.
Sezione 3: Cooperazioni internazionali Le cooperazioni internazionali tra istituzioni e organizzazioni nel settore della formazione (progetti di cooperazione) promuovono lo sviluppo e la realizzazione di iniziative comuni. L’obiettivo è sviluppare nuove offerte di formazione e migliorare quelle esistenti, favorire la creazione di reti e lo scambio di esperienze, promuovere la formazione di nuove leve qualificate e competitive nonché aumentare il riconoscimento e l’attrattiva dello spazio formativo svizzero oltrefrontiera (art. 3 lett. b LCMIF). Generalmente ciò avviene sotto forma di partenariati volti a rafforzare la cooperazione.
Art. 8 Presentazione della domanda Capoversi 1–3: le disposizioni dell’articolo 8 seguono lo stesso schema di quelle dell’articolo 5. Le domande di sussidi per i progetti di cooperazione devono però contenere indicazioni diverse da quelle concernenti la mobilità internazionale per l’apprendimento. Gli obiettivi e le misure dei progetti di cooperazione devono fornire un contributo alle attività specifiche di cooperazione secondo l’articolo 3 lettera b LCMIF. I progetti di cooperazione sostengono ad esempio partenariati internazionali volti a sviluppare e attuare iniziative congiunte e a promuovere l’apprendimento tra pari e lo scambio di esperienze. Servono a costituire partenariati per favorire la cooperazione, l’innovazione e l’eccellenza a livello internazionale in tutti gli ambiti formativi. Le istituzioni o le organizzazioni svizzere possono essere sostenute se aderiscono a questi partenariati. Di norma, il partner svizzero viene finanziato per la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale esistenti. Deve allegare alla sua domanda le convenzioni di cooperazione stipulate con le istituzioni partner nei Paesi partner coinvolti e fornire indicazioni relative al progetto e al finanziamento (pianificazione del progetto e quadro finanziario). È importante che vengano incluse indicazioni sulla diffusione e sullo sfruttamento dei risultati del progetto dopo la sua conclusione (impatto) e sulle prestazioni proprie, comprese quelle di terzi. Ci si attende che il beneficiario del sussidio assuma a proprio carico una quota 10/20 adeguata. La quota del sussidio federale sui costi totali del progetto non può in linea di
principio superare il 60 per cento (cfr. art. 9 cpv. 3 OCMIF). In casi eccezionali può arrivare fino all’80 per cento se non si può ragionevolmente pretendere che un’istituzione o un’organizzazione, in considerazione delle sue dimensioni o dei suoi membri (p. es. piccole scuole, associazioni, fondazioni), finanzi il 40 per cento del progetto mediante prestazioni proprie, sforzi autonomi e altre possibilità di finanziamento (cfr. art. 7 LSu). Il beneficiario deve quindi indicare i costi totali del progetto in tutti i documenti di richiesta e di resoconto. Capoverso 4: l’elenco del capoverso 3 specifica le indicazioni e gli allegati richiesti. Spetta tuttavia all’agenzia nazionale che valuta le domande richiedere ulteriori indicazioni e allegati relativi al progetto.
Art. 9 Costi di progetto computabili Capoversi 1 e 2: di norma, i partner di progetto svizzeri possono far valere nei costi di progetto preventivati i costi effettivi per il personale e il materiale sostenuti nella gestione e nell’attuazione del progetto secondo il capoverso 2. In alcuni casi, soprattutto quando il partner svizzero assume la funzione di coordinamento di un progetto, possono essere conteggiati anche i costi sostenuti per la partecipazione dei partner di progetto all’estero. Capoverso 3: come spiegato all’articolo 8 capoversi 1–3, in linea di principio può essere conteggiato al massimo il 60 per cento dei costi.
Art. 10 Spese per il personale Capoversi 1 e 2: per quanto riguarda le spese per il personale, l’agenzia nazionale conteggia i salari lordi effettivamente versati ai collaboratori per il tempo dedicato al progetto (progetti di cooperazione secondo la sezione 3, progetti e attività secondo il cap. 3, misure di accompagnamento secondo gli art. 26–28) e i contributi del datore di lavoro effettivamente versati secondo la legge federale del 20 dicembre 194616 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), la legge federale del 19 giugno 195917 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), la legge federale del 25 settembre 195218 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità (LIPG), la legge federale del 25 giugno 198219 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), la legge federale del 25 giugno198220 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) e la legge federale del 20 marzo 198121 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L’importo massimo fissato a 800 franchi per persona al giorno permette di mantenere relativamente bassi i costi di trattamento delle domande e di tenere conto dell’eterogeneità dei richiedenti. In ogni caso, si applicano le aliquote di salario usuali dell’istituzione o dell’organizzazione richiedente. Queste si allineano spesso alle disposizioni dei Cantoni, le cui aliquote sono normalmente inferiori a quelle della Confederazione. Ciò vale ad esempio per le scuole universitarie o per le fondazioni come la Fondazione svizzera degli studi (FSS). Le spese per il personale includono i costi generali (overhead).
Art. 11 Costi materiali Capoverso 1: anche per quanto riguarda i costi materiali, le istituzioni e le organizzazioni che presentano domanda possono far valere costi effettivi necessari per la realizzazione del progetto. Le varie attività sostenute possono ad esempio generare costi per la pubblicazione (materiali didattici), la locazione, il vitto, l’occupazione di terzi (p. es. attività di informazione e comunicazione o traduzioni) oppure per l’alloggio durante i viaggi. Le istituzioni e le organizzazioni devono scegliere soluzioni a prezzi proporzionati e usuali sul mercato (p. es. alloggi di classe media). Non sono computabili né i costi per l’infrastruttura (p. es. manutenzione degli edifici o costi per l’acquisto di apparecchiature) né i costi coperti da prestazioni di altre istituzioni o organizzazioni coinvolte.
16 RS 831.10 17 RS 831.20 18 RS 834.1 19 RS 831.40 20 RS 837.0 11/20 21 RS 832.20
Capoversi 2 e 3: anche le spese di viaggio sono considerate costi materiali; per garantire la coerenza si applicano gli importi massimi secondo il capitolo 2 sezione 2. Le spese di viaggio nel quadro di progetti di cooperazione secondo la sezione 3, i progetti e le attività secondo il capitolo 3 e le misure di accompagnamento secondo gli articoli da 26 a 28 sono conteggiati in linea di massima sulla base dei costi effettivi. In tutti i casi vanno prenotate le offerte più convenienti della classe economy o della 2a classe. Per incentivare l’uso dei mezzi di trasporto sostenibili, per i tragitti inferiori a sei ore sono da preferire i viaggi in treno. Per questo motivo, fino all’importo massimo definito dei costi, le rispettive spese di viaggio possono anche essere più elevate rispetto a quelle dei viaggi in aereo.
Art. 12 Esame e decisione Capoversi 1 e 2: le disposizioni dell’articolo 12 seguono lo stesso schema di quelle dell’articolo 7, ma i criteri per stabilire l’ordine di priorità sono diversi. In primo piano, nella valutazione della priorità di un progetto di cooperazione, vi sono il valore aggiunto per il sistema formativo svizzero e l’utilità specifica per il rispettivo ambito formativo. Capoverso 3: i sussidi vengono versati per quattro anni al massimo, ossia per un periodo di promozione ERI. La Confederazione non può pertanto assumere impegni finanziari che vanno oltre la fine del rispettivo periodo di promozione ERI.
Capitolo 3: Sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione Negli ultimi anni, i sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione sono stati stanziati in particolare per rafforzare e ampliare le cooperazioni nell’ambito della formazione generale. In virtù delle basi legali esistenti, vengono sostenuti in maniera mirata eventi, progetti e cooperazioni istituzionali con partecipazione internazionale che rivestono una particolare importanza dal punto di vista della politica in materia di formazione (p. es. la promozione dei talenti) e che integrano le attività di cui al capitolo 2. Secondo il messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2021–2024 (messaggio ERI 2021–2024)22 vanno promossi in particolare i giovani talenti e le nuove leve scientifiche tramite attività formative transfrontaliere delle Olimpiadi scientifiche (OS), della fondazione «Scienza e gioventù» (SeG) o della Fondazione svizzera degli studi (FSS). I sussidi secondo questo capitolo riguardano anche le cooperazioni tra istituzioni della formazione svizzere e centri di competenza internazionali per la promozione dell’eccellenza scientifica. Viene per esempio sostenuta la cooperazione tra l’Università di Friburgo o l’Università di San Gallo e gli «Institutes of Advanced Studies» di Nantes e di Sofia o di Bucarest. Altri progetti e attività rilevanti per il sistema formativo svizzero sono la cooperazione tra l’Alta scuola pedagogica di Lucerna (Pädagogische Hochschule Luzern) e l’Istituto israeliano Yad Vashem per la ricerca sull’Olocausto oppure le attività dell’Alta scuola pedagogica di Zurigo (Pädagogische Hochschule Zürich) per l’educazione alla cittadinanza democratica nel quadro del Consiglio d’Europa. Dal 2001 la Svizzera sostiene inoltre una cattedra svizzera per la democrazia, il federalismo e la governance globale presso l’IUE di Firenze, con l’obiettivo di promuovere la ricerca sistematica nei settori della democrazia e del federalismo. I lavori di ricerca saranno effettuati negli anni 2021–2024 in cooperazione con l’Institut des Hautes Études Internationales et du Développement (HEID) di Ginevra. Queste misure di sostegno non seguono nell’insieme una logica di programma, ma sono rette
da condizioni e da procedure di assegnazione simili a quelle che si applicano alla promozione di progetti secondo la legge federale del 13 dicembre 200223 sulla formazione professionale (art. 54 e 55 LFPr) e l’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (sezione 3 OFPr). Per questo motivo la LCMIF prevede che i sussidi per la cooperazione internazionale nel campo della formazione generale e della formazione professionale siano fondati sulla stessa base legale. Di conseguenza, con la revisione totale dell’OCIFM viene abrogato l’articolo 64 capoverso 1bis OFPr, che rappresenta l’attuale base legale per la promozione
FF 2020 3295, in particolare pag. 3402 segg. 23 RS 412.10
di progetti nell’ambito della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale (cfr. cap. 8 art. 36). Le attività e i progetti di cui al capitolo 3 vengono mantenuti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c LCMIF. Sulla base della revisione totale della legge, nell’ordinanza vanno ora specificati soltanto gli aspetti riguardanti il diritto in materia di sussidi.
Art. 13 Presentazione della domanda Capoverso 1: i sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione vengono gestiti direttamente dalla SEFRI. Le domande devono pertanto essere presentate a quest’ultima. Capoversi 2 e 3: le disposizioni dei capoversi 2 e 3 seguono lo stesso schema delle disposizioni dell’articolo 8, ma nei progetti e nelle attività contemplati in questo capitolo la politica della formazione e la promozione dell’eccellenza rivestono una maggiore importanza che nei progetti di cooperazione secondo il capitolo 2 sezione 3.
Art. 14 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda Sono legittimate a presentare domanda le istituzioni e le organizzazioni degli ambiti formativi elencati all’articolo 4, ad esclusione di quello delle attività giovanili extrascolastiche. Possono invece essere sostenute anche altre istituzioni e organizzazioni che svolgono attività rilevanti per il settore ERI. Può trattarsi in particolare delle organizzazioni summenzionate, come le OS, la SeG o la FSS, gli Institutes of Advanced Studies (IAS) e di altre organizzazioni, che possono essere domiciliate anche all’estero (p. es. il Wissenschaftskolleg zu Berlin).
Art. 15 Costi computabili Capoversi 1–3: le disposizioni dei capoversi 1–3 seguono lo stesso schema delle disposizioni dell’articolo 9, ma non contengono indicazioni sulla strutturazione dei progetti come nel caso dell’articolo 9 capoverso 2 perché i sussidi di cui al capitolo 3 non si iscrivono in una logica di programma. I sussidi federali coprono inoltre al massimo il 60 per cento dei costi. Gli aiuti finanziari sono previsti soltanto se l’organizzazione o l’istituzione beneficiaria può coprire il restante 40 per cento facendo capo a prestazioni proprie, a sforzi autonomi che le si possono ragionevolmente richiedere e ad altre possibilità di finanziamento (cfr. art. 7 LSu). Questa restrizione è dovuta ai mezzi limitati disponibili per l’ambito di promozione di cui al capitolo 3. Con questi mezzi limitati si dovranno promuovere progetti il più possibile diversificati.
Art. 16 Esame e decisione Capoversi 1–4: le disposizioni dell’articolo 16 sono più brevi rispetto a quelle dell’articolo 12, perché da un lato le domande vengono presentate direttamente alla SEFRI e dall’altro non vengono inoltrate nell’ambito di un bando. Le disposizioni riguardanti le limitazioni temporali si applicano tuttavia per analogia e corrispondono ai periodi dei crediti ERI. Se è auspicata una cooperazione che vada oltre i quattro anni massimi ammessi, è possibile presentare una nuova domanda. In questo modo si assicurano una valutazione periodica dell’esecuzione del progetto e il suo riesame nel quadro di una nuova procedura di richiesta. Nel caso di decisioni o di convenzioni su più anni, i sussidi vengono stanziati fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione relative al preventivo e al piano finanziario.
Capitolo 4: Borse di studio d’eccellenza e sussidi per istituzioni selezionate L’ordinanza informa in maniera dettagliata sulla selezione delle istituzioni, sul numero di borse di studio, sulle condizioni per l’ottenimento di una borsa di studio, sulla richiesta di una borsa di studio, sul processo di assegnazione e sull’ammontare delle borse di studio e dei sussidi agli istituti, sul versamento e infine sulle disposizioni in caso di interruzione o abbandono della formazione. Sostituisce così le direttive interne della SEFRI che finora servivano per comunicare queste disposizioni ai candidati. Le disposizioni sono in linea con l’obiettivo di politica formativa della Svizzera di promuovere le nuove leve scientifiche (promozione dei
talenti), di partecipare al trasferimento di conoscenze e di stimolare la capacità innovativa e la creatività mediante cooperazioni con l’estero. I dottorati ottenuti nel quadro della promozione transfrontaliera delle nuove leve scientifiche mediante le borse di studio accordate per attività di ricerca presso l’IUE possono risultare particolarmente proficui per il panorama universitario svizzero. I singoli articoli sono illustrati brevemente qui di seguito.
Art. 17 Borse di studio d’eccellenza Capoverso 1: l’accesso a una formazione e a una ricerca d’eccellenza nonché a reti internazionali sono determinanti per il successo sul piano scientifico. La Confederazione intende fornire un contributo in questo ambito accordando borse di studio d’eccellenza. Gli istituti universitari selezionati per l’assegnazione delle borse di studio sono il Collegio d’Europa di Bruges e di Natolin e l’Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze. La scelta di questi due istituti universitari europei è stata determinata dalle seguenti considerazioni di politica formativa e di politica estera. L’economia, l’amministrazione e la politica svizzera hanno bisogno di specialisti del contesto europeo e di contatti e reti negli Stati UE/AELS. I due istituti prescelti si concentrano sullo studio e sulla ricerca riguardanti le questioni dell’integrazione in Europa. Gli istituti sono stati fondati su iniziativa di organi e convenzioni europei e sono in gran parte sostenuti dagli Stati UE/AELS. Le borse di studio permettono anche di contribuire positivamente ai rapporti tra la Svizzera e l’UE. Capoverso 2: la SEFRI può assegnare quattro borse di studio per anno accademico per i programmi master al Collegio d’Europa di Bruges e Natolin e sei borse di studio per anno accademico per i programmi di dottorato all’IUE. Queste borse di studio consentono quindi ogni anno a 10 diplomati delle scuole universitarie svizzere di accedere a contatti e a reti in Europa, da cui potranno trarre vantaggio nel loro futuro percorso professionale. Il Collegio d’Europa offre per esempio un programma d’insegnamento con docenti provenienti da tutta l’Europa, dagli Stati Uniti e dalla Svizzera. Anche l’IUE può vantare un’eccellente reputazione.
Art. 18 Condizioni per l’ottenimento di una borsa di studio Possono chiedere una borsa di studio le persone che hanno la cittadinanza svizzera, la doppia cittadinanza o stranieri che hanno studiato per più di due anni all’interno del sistema universitario svizzero o, nel caso di una formazione di livello terziario all’estero, hanno concluso il livello secondario I e/o II in base a un programma di studio svizzero. Questa prima condizione è determinante per l’esame delle candidature da parte della SEFRI. Per l’ulteriore valutazione del diritto a una borsa di studio, i candidati devono presentare un diploma di master conseguito presso una scuola universitaria svizzera o straniera che risponda ai requisiti applicabili in Svizzera. Attualmente un master di una scuola universitaria svizzera corrisponde a 90–120 punti dell’«European Credit Transfer and Accumulation System» (ECTS, Sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti) ottenuti nel quadro dei corsi seguiti e della tesi di master. Maggiori informazioni possono essere richieste a swissuniversities, l’organizzazione mantello delle scuole universitarie svizzere. I candidati che al momento della presentazione della domanda per una borsa di studio non hanno ancora concluso un programma di master devono allegare al dossier un documento dell’università presso la quale sono iscritti in cui si certifica che le prestazioni di studio richieste potranno essere attestate per iscritto entro il mese di agosto dell’anno in corso. Se le prime due condizioni sono soddisfatte, vengono valutate l’eccellenza scientifica e la motivazione sulla base dei certificati delle note, delle lettere di raccomandazione delle scuole universitarie frequentate ecc. (qualifiche e referenze) e viene verificato l’adempimento dei requisiti degli istituti universitari per quanto riguarda l’età dei candidati e le loro competenze linguistiche.
Art. 19 Candidatura per una borsa di studio La candidatura per una borsa di studio viene presentata direttamente all’istituto universitario interessato, conformemente alle sue direttive in materia. Il finanziamento privato e quindi l’ammissione senza borsa di studio è possibile soltanto nel caso del Collegio d’Europa. Il candidato deve indicare nella sua domanda se è in grado di sostenere le spese per il vitto 14/20
e/o l’alloggio. I termini ultimi per la presentazione delle candidature sono fissati per metà gennaio per il Collegio d’Europa e per fine gennaio per l’IUE. Le date esatte sono pubblicate sul sito internet degli istituti universitari.
Art. 20 Assegnazione Capoversi 1–4: vengono assegnate borse di studio integrali per la durata di un anno accademico. La procedura di assegnazione prevede varie fasi. La SEFRI assegna le borse di studio sulla base di una preselezione e di un colloquio del candidato con l’istituto universitario interessato. Organizza i colloqui di selezione soltanto per il Collegio d’Europa; il comitato di selezione è composto da rappresentanti del Collegio d’Europa, delle scuole universitarie svizzere, del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e della SEFRI. Il colloquio con il candidato dura 15 minuti. La SEFRI gli comunica poi per iscritto la decisione di assegnazione o meno della borsa di studio. Dato che le borse di studio d’eccellenza contribuiscono a favorire i rapporti della Svizzera con l’estero e consentono la creazione di reti, una copia della decisione viene trasmessa alle ambasciate in Belgio e in Italia. Infine, nel caso dell’IUE le borse di studio vengono prolungate ogni anno per quattro anni accademici consecutivi in base alle indicazioni dell’istituto relative allo svolgimento degli studi. In linea di principio non è prevista l’assegnazione di borse di studio per un periodo complessivo inferiore o superiore a quattro anni.
Art. 21 Ammontare delle borse di studio Capoverso 1: le borse di studio si basano sui costi forfettari per il vitto e l’alloggio nel campus del Collegio d’Europa o nei pressi dell’IUE. Nel caso del Collegio d’Europa gli studenti in genere alloggiano e consumano i loro pasti nel campus di Bruges o Natolin. Anche l’IUE offre il vitto al suo interno, mentre solitamente l’alloggio si trova nei pressi dell’istituto. Capoverso 2: nel determinare l’ammontare delle borse di studio si tiene conto delle indicazioni dell’istituto relative alle tasse universitarie, al costo della vita in loco e all’importo delle borse di studio accordate da altri Paesi. Una borsa di studio per il Collegio d’Europa ammonta nell’anno accademico 2021/2022 a 26 000 euro. Questa cifra copre le tasse universitarie (17 000 Euro) e i costi per il vitto e l’alloggio nel campus del Collegio d’Europa (9000 euro). L’evoluzione dell’importo della borsa di studio tiene conto del tasso di inflazione (cfr. https://it.inflation.eu/). Una borsa di studio per l’IUE ammonta per l’anno accademico 2021/2022 a 19 200 euro ossia a 1600 euro al mese. Questo importo è paragonabile a quello delle borse di studio della maggior parte degli altri Paesi UE/AELS ed è conforme alle raccomandazioni dell’IUE per quanto riguarda le esigenze di base per il soggiorno a Firenze. Ciò è in linea con l’articolo 6 dell’Accordo di cooperazione del 19 settembre 199124 tra la Confederazione Svizzera e l’Istituto universitario europeo. Nel determinare l’ammontare dei sussidi in base al numero di borse di studio per il Collegio d’Europa, la SEFRI ha le seguenti possibilità: (1) tener conto del tasso di inflazione indicato oppure (2) modificare il numero di borse di studio. Affinché i borsisti possano concentrarsi esclusivamente sulla loro formazione, non è prevista l’assegnazione di borse di studio parziali. La SEFRI ha la possibilità di modificare il numero di borse di studio per quanto riguarda l’IUE (art. 8 cpv. 1 del suddetto Accordo di cooperazione). Per il resto, spetta ai borsisti delle due scuole universitarie sostenere altri costi che si vengono per esempio a creare a seguito di impegni familiari, viaggi, vitto supplementare o per libri o assicurazioni. Nel caso dell’assicurazione malattie i borsisti possono stipulare tramite l’IUE una polizza presso
l’assicurazione internazionale Cigna con sede negli Stati Uniti. L’IUE assume l’importo di 80 euro al mese per un adulto e di 40 euro al mese per un bambino. Capoversi 3–5: in linea di massima le borse di studio integrali non possono essere complementari ad altre borse di studio o a fonti di finanziamento analoghe (p. es. salario per un posto di assistente presso l’IUE). Questi introiti devono essere dichiarati alla SEFRI. I candidati vengono informati in merito nel momento in cui accettano la borsa di studio d’eccellenza e firmano l’apposito modulo. Durante il programma di dottorato presso l’IUE, tuttavia, determinate situazioni possono giustificare il ricorso a fonti di finanziamento supplementari. Va allora presentata alla SEFRI una domanda accompagnata da una 24 RS 0.414.93
motivazione e dalla dichiarazione di approvazione del progetto da parte dell’IUE. La SEFRI può approvare una domanda in particolare se un’attività di mobilità svolta all’estero nel quadro di una formazione all’IUE comporta costi di vita più elevati che a Firenze. In caso contrario, la borsa di studio non viene più versata o ne viene chiesta la restituzione pro rata temporis.
Art. 22 Sussidi agli istituti Capoversi 1 e 2: ogni anno gli istituti universitari presentano alla SEFRI una domanda per il versamento dei sussidi in relazione alle borse di studio d’eccellenza. Nel determinare questi sussidi, la SEFRI tiene conto delle convenzioni tra gli istituti universitari e la SEFRI o la Svizzera e dell’ammontare dei sussidi versati agli istituti da altri Paesi. Capoverso 3: in base alla decisione del Consiglio federale del 10 agosto 1973, al Collegio d’Europa viene concesso un sussidio annuale. Questo importo vale come diritto di partecipazione al Consiglio d’amministrazione incaricato di dirigere il Collegio d’Europa. Gli affari trattati riguardano il finanziamento, la politica di formazione e l’amministrazione dell’istituto. Il Consiglio d’amministrazione è composto da rappresentanti della Commissione europea e di tutti gli Stati che sovvenzionano il Collegio d’Europa. Ad eccezione del Belgio, dei Paesi Bassi, della Svezia e della Commissione europea, anche gli altri membri del Consiglio d’amministrazione versano questo importo minimo. Gli interessi della Svizzera sono rappresentati dalla Missione della Svizzera presso l’Unione europea. La composizione del Consiglio d’amministrazione assicura l’indipendenza politica dei vari Stati25. L’importo necessario per il suo funzionamento ammonta attualmente a 20 000 euro per Bruges e a 12 000 euro per Natolin. Questi sussidi hanno ragioni storiche e vanno mantenuti affinché la Svizzera possa continuare a far parte del Consiglio d’amministrazione. Per calcolarli si tiene conto del preventivo approvato dal Consiglio d’amministrazione del Collegio d’Europa per i quattro anni di promozione precedenti. Capoverso 4: secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e l’Istituto universitario europeo, la SEFRI versa un importo unitario al bilancio dell’istituto di 12 000 euro per ogni borsista. L’importo totale risulta dal numero di borse di studio per coorte e anno.
Art. 23 Versamento Le borse di studio vengono versate ai borsisti in euro e in due tranche. La prima è versata insieme ai sussidi all’istituto dopo la decisione di assegnazione della borsa di studio. La seconda è versata dopo l’inizio degli studi presso l’istituto universitario. Le modalità di versamento sono state definite in questo modo per consentire ai borsisti di disporre di una certa flessibilità nel procedere a eventuali preparativi riguardanti l’alloggio prima di iniziare gli studi. La seconda tranche viene versata alla fine dell’autunno affinché i borsisti del Collegio d’Europa possano pagare per tempo le tasse universitarie e le spese di vitto e alloggio. Per garantire l’efficienza delle procedure, la SEFRI versa le borse di studio per l’IUE secondo le stesse modalità. Solo la seconda tranche del quarto anno di dottorato viene versata nel marzo dell’anno successivo secondo la prassi dell’IUE.
Art. 24 Interruzione e abbandono della formazione Capoversi 1 e 2: in casi motivati (p. es. maternità, malattia o infortunio) la SEFRI può autorizzare su richiesta un’interruzione della formazione seguita presso l’istituto universitario, con o senza differimento della riscossione della borsa di studio, se altrimenti gli obiettivi scientifici del soggiorno di studio o di ricerca presso l’istituto non possono essere raggiunti. La SEFRI può autorizzare un differimento della riscossione della borsa di studio in casi motivati e tenuto conto dell’approvazione dell’istituto. In caso di maternità il rinvio è accordato per quattro mesi. Le informazioni in merito sono contenute nei regolamenti degli istituti universitari. Se nel corso dell’anno il borsista abbandona gli studi seguiti presso l’istituto universitario, la borsa di studio decade e ne viene richiesta la restituzione pro rata temporis.
https://www.coleurope.eu/fr/system/tdf/uploads/page/conseil_dadministration.liste_website_4.pdf?file=1&type=node&id=1063&force 16/20 (aprile 2021)
Capitolo 5: Sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera f LCMIF la Confederazione versa sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento, se tali misure non sono realizzate dalla Confederazione, in particolare per servizi di contatto, reti o iniziative specifiche che sostengono attività promosse con questa legge. I sussidi possono essere concessi a istituzioni e organizzazioni del settore della formazione se le attività non hanno scopo di lucro e se l’istituzione o l’organizzazione garantisce che i sussidi sono impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti. Le misure di accompagnamento devono inoltre rispondere a un’esigenza comprovata dello spazio formativo svizzero e vengono finanziate soltanto se non sono disponibili altre fonti (art. 5 cpv. 3 lett. a e b LCMIF).
Art. 25 Attività a titolo di misure di accompagnamento Le misure di accompagnamento si sono dimostrate efficaci soprattutto nel contesto della partecipazione della Svizzera a programmi internazionali (p. es. il programma di formazione dell’UE) o dell’attuazione di programmi della Confederazione e devono essere mantenute, ai sensi della LCMIF, in particolare per completare programmi, progetti e iniziative. Vengono sostenute a titolo di misure di accompagnamento le seguenti attività: le attività di informazione e consulenza, la rappresentanza degli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni e l’elaborazione di proposte di progetto nel quadro della cooperazione internazionale in materia di formazione.
Art. 26 Informazione e consulenza Né la SEFRI né le istituzioni e le organizzazioni di cui all’articolo 4 attive nell’ambito della mobilità internazionale per l’apprendimento o in quello dei progetti di cooperazione sono in grado di svolgere tutte le attività di informazione e consulenza necessarie per una promozione globale della mobilità e della formazione in Svizzera. L’informazione e la consulenza fornite a destinatari svizzeri si sono quindi rivelate una condizione importante per aumentare il tasso di partecipazione della Svizzera ai programmi internazionali (p. es. la partecipazione indiretta a Erasmus+). Attualmente questi compiti sono svolti da specifici punti di contatto e da organi responsabili dell’esecuzione in base ai gruppi di destinatari al fine di fornire un’assistenza adeguata agli attori svizzeri che tenga conto della loro eterogeneità e delle loro esigenze. Questi servizi fungono da interfaccia tra le attività svizzere e quelle europee in materia di formazione, formazione professionale e attività giovanili. Svolge questo ruolo per esempio la Missione della Svizzera presso l’Unione europea, supportata dal Fondo nazionale svizzero (FNS) e dall’Ufficio di collegamento «SwissCore» finanziato dalla SEFRI. Altri servizi promossi in tale contesto sono in particolare Eurydice, Europass, Euroguidance, l’Academic Cooperation Association (ACA), il Programma di assistenza linguistica ed Eurodesk. Euroguidance e il Programma di assistenza linguistica sono accorpati alla nuova agenzia nazionale Movetia (cfr. messaggio del 26 aprile 2017 concernente la promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018–2020)26. Se saranno soddisfatte tutte le condizioni secondo la LCMIF e l’OCMIF, in futuro si potranno sostenere anche altri punti di contatto e organi incaricati dell’esecuzione.
Art. 27 Rappresentanza degli interessi della Svizzera Capoverso 1: gli interessi della Svizzera non devono e non possono essere rappresentati totalmente da delegati della Confederazione in comitati e istituzioni. Per rappresentare gli interessi svizzeri nel contesto internazionale, la Confederazione ritiene più utile far ricorso a esperti di istituzioni e organizzazioni specializzate del settore della formazione (organizzazioni del mondo del lavoro [associazioni di settore, organizzazioni mantello], organizzazioni non governative, servizi cantonali, associazioni).
26 FF 2017 3337, in particolare 3352
Capoverso 2: gli esperti possono rappresentare questi interessi in comitati e istituzioni (p. es. gruppi di lavoro dell’UE e comitati dell’OCSE, dell’UNESCO o dell’ONU) rilevanti per programmi, reti, progetti e iniziative.
Art. 28 Elaborazione di proposte di progetto Capoverso 1: su richiesta di istituzioni o organizzazioni con sede in Svizzera che svolgono attività rilevanti per il settore ERI, la SEFRI può versare sussidi unici per l’elaborazione di proposte di progetto in vista della partecipazione a programmi, progetti o iniziative di cooperazione internazionale in materia di formazione. Si intende in questo modo facilitare la partecipazione della Svizzera a progetti internazionali. Questi sussidi vengono assegnati per esempio per la preparazione di progetti di cooperazione nell’ambito di programmi di formazione e sono definiti come misura di accompagnamento. Capoversi 2 e 3: le domande devono pertanto contenere in linea di massima le stesse indicazioni ed essere accompagnate dagli stessi allegati richiesti per esempio nel quadro della promozione di progetti di cooperazione di cui al capitolo 2 sezione 2.
Art. 29 Costi computabili Capoversi 1–3: i sussidi di cui agli articoli 26 e 28 e il finanziamento della rappresentanza degli interessi svizzeri di cui all’articolo 27 vengono calcolati secondo le stesse modalità previste per i sussidi di cui ai capitoli 2 e 3. Per quanto riguarda i costi preventivati la SEFRI conteggia le spese per il personale di cui all’articolo 10 e i costi materiali di cui all’articolo 11 relativi alla gestione e alla realizzazione da parte dell’istituzione o dell’organizzazione richiedente. Questi costi devono avere un rapporto diretto con il compito specifico ed essere necessari per il raggiungimento degli obiettivi che vi sono connessi. La SEFRI può approvare le domande soltanto entro i limiti dei fondi disponibili annualmente e tenendo conto di una ripartizione equa tra i singoli ambiti formativi.
Art. 30 Esame e decisione Capoversi 1–4: i sussidi vengono in genere accordati ogni anno mediante decisione su richiesta dell’istituzione o dell’organizzazione interessata. Nel caso delle misure di accompagnamento di cui agli articoli 26 e 28 possono però essere accordati anche sulla base di una convenzione se durano almeno un anno, ma non più di quattro anni, e se le attività si ripetono ogni anno. L’elaborazione di proposte di progetto è per definizione unica e i sussidi vengono sempre concessi mediante decisione. Alla fine del periodo previsto dalla convenzione o dalla decisione può essere presentata una nuova domanda. Prima di ogni prolungamento viene esaminata l’esigenza dello spazio formativo svizzero per quanto riguarda la continuazione della misura di accompagnamento da parte dell’istituzione in questione. Nel caso di decisioni o di convenzioni su più anni sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione relative al preventivo e al piano finanziario.
Capitolo 6: Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris
Art. 31–33 La Casa svizzera a Parigi (denominata anche Fondation Suisse) fa parte della Cité internationale universitaire de Paris (CIUP), un complesso di 40 residenze che accolgono studenti di vari Paesi situato nella zona sud di Parigi. Progettata da Le Corbusier, la Casa è un elemento importante del patrimonio architettonico e può ospitare 46 studenti. La Svizzera l’ha donata all’Università di Parigi nel 1931 (atto di donazione del 10 luglio 1931) impegnandosi nel contempo a finanziarne l’esercizio e la manutenzione. Gli articoli 31–33 si basano sull’articolo 4 capoverso 2 LCMIF. Riprendono in gran parte la formulazione degli articoli 25–28 dell’attuale OCIFM. Una delle modifiche riguarda la procedura di selezione: d’ora in poi sarà la Commissione di selezione e non la SEFRI ad avere il compito di decidere in merito alle domande di ammissione alla Casa o di prolungamento del soggiorno dei membri delle scuole universitarie svizzere (in particolare studenti e 18/20
ricercatori). La Commissione riunisce infatti rappresentanti delle scuole universitarie svizzere e delle organizzazioni degli studenti oltre che il direttore della Casa svizzera e dispone pertanto delle conoscenze necessarie. Una conferma formale di questa decisione da parte della SEFRI non è né opportuna né efficace visto che la decisione non è legata a un sostegno finanziario come ad esempio il versamento di borse di studio.
Capitolo 7: Competenza di concludere trattati internazionali
Art. 34 Capoverso 1: l’articolo 8 LCMIF conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione. Secondo l’articolo 48a LOGA il Consiglio federale può inoltre delegare a un dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. L’OCMIF stabilisce la delega della competenza di concludere trattati di portata limitata. La prevista delega della competenza generale di concludere trattati è da preferire all’enumerazione, caso per caso, del diritto vigente. L’OCMIF può basarsi sulla disposizione contenuta nell’articolo 8 LCMIF che conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere trattati internazionali senza citare casi concreti. La delega della competenza al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per quanto riguarda la conclusione di trattati di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA ha in particolare lo scopo di garantire un’esecuzione efficace dei trattati conclusi dal Consiglio federale. Capoverso 2: il DEFR deve inoltre poter trasferire questa competenza alla SEFRI. Nell’ambito delle cooperazioni internazionali in materia di formazione è possibile che dei Paesi o delle istituzioni partner abbiano bisogno di un quadro ufficiale per l’attuazione di cooperazioni. Per esempio, l’assegnazione di borse di studio individuali per formazioni d’eccellenza presso l’IUE di Firenze (cfr. cap. 4) si basa sull’Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e l’Istituto universitario europeo. Inoltre, la cattedra svizzera presso l’IUE è finanziata in virtù dell’Accordo del 12 ottobre 201727 tra il Consiglio federale svizzero e l’Istituto universitario europeo (IUE) relativo alla cattedra di studi svizzera. I due Accordi sono stati firmati da rappresentanti a livello di ufficio. Queste disposizioni si basano sull’articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) e sull’articolo 42 dell’ordinanza del 29 novembre 2013 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI).
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 35 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza precedente viene abrogata.
Art. 36 Modifica di un altro atto normativo L’articolo 55 LFPr dispone che la Confederazione possa versare contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico. L’articolo 64 capoverso 1bis OFPr prevede che siano considerate prestazioni particolari di interesse pubblico anche i provvedimenti e i progetti della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale che contribuiscono al rafforzamento del sistema svizzero della formazione professionale. La LCMIF, il cui campo d’applicazione secondo l’articolo 2 comprende anche la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore, implica l’abrogazione dell’articolo 64 capoverso 1bis OFPr. Le cooperazioni e i progetti della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale saranno svolte in base all’articolo 4 capoverso 1 lettera c LCMIF e al capitolo 3 OCMIF.
27 RS 0.414.931
Art. 37 Entrata in vigore La legge, approvata il 25 settembre 2020 dall’Assemblea federale, era soggetta a referendum facoltativo fino al 14 gennaio 2021. L’ordinanza e la legge entrano in vigore il x.x.xxxx.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
La LCMIF non crea nuove misure di promozione o organi amministrativi; l’autorizzazione del Parlamento a finanziare attività esistenti nell’ambito della cooperazione internazionale in materia di formazione avviene attraverso il messaggio ERI. L’OCMIF contiene precisazioni della LCMIF riguardanti il diritto in materia di sussidi. Non comporta pertanto alcuna conseguenza sul piano finanziario e del personale per la Confederazione e i Cantoni.
4.2 Ripercussioni per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di
montagna Il progetto non ha ripercussioni né sul piano finanziario né del personale per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
4.3 Ripercussioni sull’economia e sulla società
Le ripercussioni della LCMIF sono state illustrate nel relativo messaggio. L’OCMIF non ha ulteriori ripercussioni sull’economia e sulla società.