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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU

31 marzo 2021

Rapporto esplicativo concernente la modi- fica dell’ordinanza sulla caccia e la prote- zione dei mammiferi e degli uccelli selva- tici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

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Indice 1 Situazione iniziale / Introduzione ..................................................................................... 3 2 Punti essenziali del progetto ........................................................................................... 4 3 Rapporto con il diritto internazionale ............................................................................... 5 4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni ............................................................... 5 5 Ripercussioni ................................................................................................................ 10 5.1 Ripercussioni per la Confederazione ..................................................................... 10 5.2 Ripercussioni per i Cantoni .................................................................................... 10 5.3 Ripercussioni per i Comuni .................................................................................... 10 5.4 Ripercussioni per l’economia, la società, l’ambiente e le zone rurali, comprese le regioni di montagna .......................................................................................................... 10

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1 Situazione iniziale / Introduzione

La legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) risale al 1986; la relativa ordinanza di applicazione (ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01) è del 1988. Quando questi testi legislativi entrarono in vigore, in Svizzera il lupo era considerato un animale estinto. Per questo motivo il Parlamento federale aveva de- ciso di proteggere questa specie selvatica, senza introdurre al tempo stesso strumenti effi- caci che garantissero una coesistenza il più possibile priva di conflitti tra l’uomo e i grandi predatori. Tuttavia, negli ultimi 25 anni il numero di lupi è cresciuto continuamente. Appor- tando diverse modifiche all’ordinanza sulla caccia1, il Consiglio federale ha cercato di risol- vere i conflitti sociali derivanti dall’aumento del numero di lupi in Svizzera.

Dal momento che la legge sulla caccia, ormai datata, consente solo un ridotto margine di manovra per risolvere il problema dei lupi a livello di ordinanza, nel 2014 il Parlamento ha ac- colto la mozione 14.3151 del consigliere agli Stati Engler «Convivenza tra lupi e comunità montane», conferendo in tal modo al Consiglio federale l’incarico di procedere a una revi- sione parziale della legge sulla caccia. La revisione aveva l’obiettivo di creare le basi legali per condizioni quadro migliori per la gestione dei grandi predatori. Per attuare la mozione, il 23 agosto 2017 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il «Messaggio concernente la modifica della legge sulla caccia, 17.052». Il 27 settembre 2019 il Parlamento ha appro- vato un disegno di legge basato su tale messaggio e al tempo stesso ha incaricato il Consi- glio federale di emanare le disposizioni di esecuzione riguardanti la revisione della legge sulla caccia. Dall’8 maggio al 9 settembre 2020 il Consiglio federale ha posto in consulta- zione il presente progetto di modifica dell’ordinanza sulla caccia.

Contro la revisione della legge è stato lanciato un referendum. La votazione popolare si è svolta il 27 settembre 2020 e gli elettori hanno respinto la revisione della legge sulla caccia, rendendo di conseguenza obsoleto anche il progetto di modifica dell’ordinanza sulla caccia dell’8 maggio 2020 del Consiglio federale

In seguito alla votazione popolare, la CAPTE-N ha depositato l’iniziativa parlamentare 20.482 «Per un’equilibrata legge sulla caccia», che tuttavia non ha trovato la maggioranza nella CAPTE-S2. Per alleviare a breve termine la situazione per le zone di montagna, il Parla- mento ha depositato due mozioni dello stesso tenore (CAPTE-N 20.4340; CAPTE-S 21.3002), adottate senza voti contrari dalla maggioranza delle camere. Le due mozioni chie- devano al Consiglio federale di elaborare una nuova revisione dell’ordinanza sulla caccia che consentisse una coesistenza regolamentata tra esseri umani, grandi predatori e animali da reddito. A tal fine, il Consiglio federale è tenuto a sfruttare il margine di manovra concesso dall’attuale legge sulla caccia e adeguare rapidamente le disposizioni dell’ordinanza. Se- condo la motivazione della mozione deve in particolare «essere possibile prelevare più rapi- damente animali che causano danni o evidenziano disturbi comportamentali. Vanno in parti- colare ridotti i valori soglia per la regolazione dei lupi e stabiliti nuovi valori soglia per preda- zioni di equidi e di bestiame grosso. Il Consiglio federale dovrebbe inoltre adottare misure per rafforzare ed estendere la protezione delle greggi, in particolare sugli alpeggi, nei pascoli propri dell’azienda e nei pascoli di inizio stagione, nonché degli equidi e del bestiame grosso.

1 Revisioni dell’ordinanza riguardanti i grandi predatori: 1996, 1998, 2001, 2003, 2012, 2014, 2015,

2018. 2 Cfr. al riguardo il comunicato stampa del 15 gennaio 2021, «Dopo il no del popolo, sfruttare il margine

di manovra nella legge sulla caccia» (parlament.ch) 3/10

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Le disposizioni di esecuzione devono anche essere modificate in modo tale da poter esclu- dere in ogni momento la possibilità che il lupo o branchi di lupi si abituino all’essere umano o diventano una minaccia per quest’ultimo».

Con la presente modifica il Consiglio federale attua entrambi gli interventi. Tuttavia, il mar- gine di manovra concesso dalle disposizioni della legge sulla caccia vigenti è ridotto: la legge sulla caccia consente l’abbattimento di singoli lupi che causano danno solo dopo che questi hanno in passato causato danni rilevanti (art. 12 cpv. 2 LCP). Consente inoltre la regolazione delle popolazioni di lupi solo dopo che queste hanno in passato causato danni ingenti o grave pericolo (art. 12 cpv. 4 LCP). L’interpretazione degli aggettivi indeterminati «ingenti» e «rilevanti» presenti nelle disposizioni della legge non può essere estesa a discrezione a li- vello di ordinanza. Inoltre, la legge non prevede l’abbattimento di singoli lupi che hanno cau- sato un pericolo per l’uomo (art. 12 cpv. 2 LCP).

2 Punti essenziali del progetto

Secondo gli articoli 74, 78 capoverso 4, 79 e 80 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione disciplina la caccia nell’ambito della sua competenza legislativa. In mate- ria di protezione delle specie, degli spazi vitali e degli animali, la Confederazione ha invece una competenza legislativa completa. Il quadro legislativo vigente limita le possibilità di adattamento nell’ordinanza. Con la pre- sente revisione dell’ordinanza sulla caccia, il Consiglio federale attua il mandato del Parla- mento (mozioni 20.4340 e 21.3002) come segue:  Semplificazione della regolazione delle popolazioni di lupi I «danni ingenti» di cui nella legge sulla caccia (art. 12 cpv. 4 LCP) vengono ridimensio- nati. La soglia di danno al cui raggiungimento i Cantoni sono autorizzati a regolare le po- polazioni di lupi viene ridotta di un terzo, dalle attuali 15 predazioni di animali da reddito a 10 predazioni (ovini o caprini). Come finora, possono essere conteggiati soltanto gli ani- mali da reddito predati in situazioni in cui il detentore ha adottato misure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame. In caso di bovini, equini, lama e alpaca (camelidi del Nuovo Mondo), la soglia di danno viene ora fissata ad almeno tre predazioni di animali da reddito in situazioni protette.  Semplificazione dell’abbattimento di singoli lupi I «danni rilevanti» secondo la legge sulla caccia (art. 12 cpv. 2 LCP) vengono ridimensio- nati. Nelle zone in cui finora il lupo ha causato danni, la soglia di danno al cui raggiungi- mento i Cantoni sono autorizzati all’abbattimento di singoli lupi viene ridotta di un terzo, dalle attuali 15 predazioni di animali da reddito a 10 predazioni nel caso di piccoli animali da reddito (ovini o caprini). Anche in questo caso possono essere conteggiati soltanto gli animali da reddito predati in situazioni in cui il detentore ha adottato misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. In caso di grandi animali da reddito (bovini ed equini, lama e alpaca), la soglia di danno viene ora fissata ad almeno tre predazioni di animali da reddito in situazioni protette. Per le zone nelle quali i lupi non hanno finora causato danni, la soglia di danno è ora fissata a 15 animali da reddito (finora 25) nell’arco di un mese o 25 (finora 35) nell’arco di quattro mesi, con la possibilità di contare anche le predazioni di animali da reddito non protetti.  Rafforzamento della protezione del bestiame Le misure di protezione del bestiame continuano a essere liberamente scelte dagli agri- coltori, che vengono sostenuti con contributi finanziari della Confederazione. La gamma delle possibili misure sostenute dalla Confederazione viene ampliata in base alle espe- rienze maturate negli ultimi anni. I contributi vengono fissati all’80 per cento per le misure concrete di protezione del bestiame e al 50 per cento per i lavori di pianificazione territo- riale dei Cantoni finalizzati alla protezione del bestiame e sono pertanto conformi alla prassi attuale. Viene invece aumentato il contributo per le misure considerate efficaci dai

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Cantoni (le cosiddette «altre misure adottate dai Cantoni»), che passa ora dall’attuale

50 per cento all’80 per cento.

L’ordinanza rivista sulla caccia entrerà in vigore il 15 luglio 2021.

3 Rapporto con il diritto internazionale

In merito alla presente modifica di ordinanza, sul piano internazionale occorre tenere conto della Convenzione di Berna (RS 0.455) ratificata dal Consiglio federale. In essa il lupo figura nell’allegato II tra le «specie faunistiche assolutamente protette». La Convenzione di Berna obbliga le Parti contraenti a prendere opportuni provvedimenti legislativi e amministrativo-or- ganizzativi per garantire la conservazione delle specie enumerate nell’allegato II. In via di principio è vietata qualsiasi forma di uccisione intenzionale di tali animali (art. 6 Convenzione di Berna). La protezione delle specie enumerate nell’allegato II non è tuttavia assoluta. L’arti- colo 9 della Convenzione consente di abbattere i lupi in determinate situazioni, in particolare nell’interesse della sicurezza pubblica e per prevenire danni «importanti», sempre che ciò non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione. Poiché il regime proposto per la regola- zione dei branchi è limitato all’abbattimento di animali giovani e ne permette l’uccisione di un numero massimo pari alla metà degli individui, la conservazione dei branchi è assicurata e la popolazione di lupi non è minacciata. Pertanto, la nuova proposta per la regolazione delle popolazioni di lupi e l’abbattimento di singoli lupi che causano danni è conforme alle disposi- zioni della Convenzione di Berna.

4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

Art. 4bis cpv. 1 e 2, primo periodo «Regolazione del lupo» 1 I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell’anno in cui è stata

autorizzata la regolazione. La regolazione avviene esclusivamente abbattendo animali di età inferiore a un anno; può essere abbattuta al massimo la metà di questi animali. 2 In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi

riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno 10 animali da reddito nell’arco di quattro mesi....

Secondo il capoverso 1 la regolazione della popolazione di lupi continua a essere ammessa solo per un branco che si è riprodotto con successo. Finora era possibile abbattere anche esemplari di età superiore a un anno risparmiando però i genitori. Per evitare che in un branco vengano uccisi i genitori dominanti che procurano cibo ai giovani animali, la prote- zione dei genitori viene ora regolata in modo più severo. Nell’ambito della regolazione non è più consentito l’abbattimento di lupi di età superiore a un anno; per regolare la popolazione possono essere abbattuti solo animali giovani di età inferiore a un anno. Dal momento che in un branco sono sostanzialmente i genitori a cacciare e a procurare cibo, attraverso questa regolazione finalizzata alla protezione degli animali è possibile evitare che i cuccioli dipen- denti restino orfani (secondo l’art. 7 cpv. 5 LCP). In questo modo si riducono anche i danni agli animali da reddito, poiché i cuccioli orfani di un capobranco possono esercitare partico- lare pressione sugli animali da reddito. Ciò nonostante, l’abbattimento di singoli lupi che cau- sano danni (secondo l’art. 12 cpv. 2 LCP) continua a essere consentito anche per le popola- zioni di lupi, ma deve entrare in linea di conto solo nel caso in cui la regolazione non abbia ottenuto l’effetto desiderato. L’eventuale abbattimento di lupi adulti appartenenti a un branco che causano danni deve avvenire solo d’inverno, quando i cuccioli o i lupi giovani hanno già raggiunto una certa autonomia. Un obiettivo importante dell’abbattimento di regolazione è quello di insegnare ai lupi del branco superstiti che la vicinanza all’uomo o al luogo in cui è avvenuto l’abbattimento è «pericolosa» e quindi dovrà essere evitata in futuro. Questo effetto educativo può essere raggiunto solo se gli abbattimenti di regolazione avvengono in un branco (ossia in una situazione sociale) e vicino agli insediamenti o a greggi o mandrie di be- stiame da reddito. Il fatto che i lupi sopravvissuti imparino a evitare in futuro la vicinanza agli esseri umani, ai loro insediamenti e infrastrutture, contribuisce a prevenire ulteriori conflitti.

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Il capoverso 2 è stato sottoposto a una leggera revisione di carattere redazionale nella ver- sione in lingua tedesca e, per quanto concerne il contenuto, sono stati ridimensionati i «danni ingenti» conformemente alla legge sulla caccia (art. 12 cpv. 4 LCP). La soglia di danno al cui raggiungimento i Cantoni possono regolare le popolazioni di lupi viene ridotta di un terzo, dalle attuali 15 predazioni di animali da reddito a 10, dove per animali da reddito si intendono ovini, caprini, suini al pascolo e cervi tenuti in parchi. Per i grandi animali da reddito (vale a dire bovini, equini e camelidi del Nuovo Mondo) viene fissata una soglia di danno specifica (v. al riguardo art. 9bis cpv. 3). Il rimando all’articolo 9bis capoverso 4 intende chiarire che, come finora, ai fini della motivazione legale delle misure di regolazione si possono conteg- giare soltanto le predazioni di animali da reddito che, al momento dell’attacco del grande pre- datore, erano protetti dal detentore con misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. Nel valutare la ragionevole esigibilità delle misure di protezione del bestiame oc- corre tenere conto, da una parte, della fattibilità tecnica di misure efficaci e, dall’altra, della proporzionalità dei relativi costi. Constatare la ragionevole esigibilità di una misura di prote- zione del bestiame compete in linea di principio ai Cantoni, i quali possono usufruire di un certo margine di valutazione. Secondo la Confederazione, la questione della ragionevolezza di una misura di protezione del bestiame è influenzata in misura determinante dalla sua eventuale promozione da parte dello Stato. Ciò vale in particolare per le misure di protezione del bestiame sostenute dalla Confederazione secondo l’articolo 10ter capoverso 1 dell’ordi- nanza sulla caccia. Concretamente, secondo la Confederazione sono considerate in linea di massima ragionevoli le misure seguenti: - Ovini e caprini: le recinzioni elettriche che proteggono dai grandi predatori o l’impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali, qualora le recinzioni elettriche non fossero possi- bili o sufficienti. - Suini al pascolo, cervi tenuti in parchi e pollame: le recinzioni elettriche che proteg- gono dai grandi predatori. - Per bovini, equini e camelidi del Nuovo Mondo (lama, alpaca) le misure esigibili sono limitate alle prime due settimane di vita dei cuccioli, inclusa la nascita. Sulla superficie agricola utile si tratta di recinzioni elettriche erette intorno ai pascoli per proteggere dai grandi predatori, mentre sui pascoli nella zona di estivazione le misure esigibili si limitano alla rimozione immediata di nati morti, vitelli morti o eventuali placente dall’accesso di lupi e orsi. Questa misura presuppone tuttavia la stretta vigilanza e la conduzione dei gruppi di madri in pascoli di piccole dimensioni e chiaramente controllabili per la nascita dei cuc- cioli (pascoli per il parto). Nel caso di animali più anziani (> 2 settimane dalla nascita) non si prevedono invece ulteriori misure di protezione del bestiame; in questi casi, si presume un adeguato comportamento difensivo delle madri. - Per gli alveari: recinzioni elettriche che proteggono dagli orsi. I Cantoni possono inoltre definire come ragionevolmente esigibili altre misure efficaci (se- condo l’art. 10ter cpv. 1 lett. d). Essi hanno un certo margine discrezionale per delimitare come «pascoli non proteggibili» i pascoli sui quali non è possibile proteggere gli animali da reddito dai grandi predatori attraverso misure ragionevolmente esigibili. Se nell’ambito della consu- lenza in materia di protezione del bestiame il Cantone ha designato tali superfici e su di esse si dovessero verificare predazioni di animali da reddito, in occasione della regolazione del lupo le potrebbe conteggiare ai fini della valutazione dei danni.

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Art. 9bis cpv. 2–4 Misure contro singoli lupi 2 Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività: a. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell’arco di quattro mesi; b. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell’arco di un mese; o c. sono uccisi almeno 10 animali da reddito dopo che negli anni precedenti erano già stati registrati danni causati da lupi. 3 In caso di bovini, equini e camelidi del Nuovo Mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide nell’arco di quattro mesi almeno tre animali da reddito. 4 Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 e 3 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una regione in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile.

Capoverso 2: La modifica del contenuto di questo paragrafo si limita alla definizione di nuove soglie di danno al raggiungimento delle quali un Cantone può abbattere un singolo lupo che ha causato danni. I «danni rilevanti» secondo la legge sulla caccia (art. 12 cpv. 2 LCP) sono stati ridimensionati. La soglia di danno per le zone nelle quali il lupo non ha an- cora causato danni (cfr. lett. a e b) continua a essere diversa da quella vigente nelle zone note in cui il lupo era già presente (cfr. lett. c). Lettere a e b: Nelle regioni in cui il lupo compare per la prima volta, la soglia di danno viene ridotta da 35 a 25 predazioni di animali da reddito nell’arco di quattro mesi o da 25 a 15 pre- dazioni nell’arco di un mese, con la possibilità di conteggiare anche le predazioni di animali da reddito non protetti mediante l’adozione di misure di protezione del bestiame ragionevol- mente esigibili. Tuttavia, in caso di lenta formazione di una situazione di danno, a titolo di mi- sura immediata il Cantone segnala ai detentori le misure di protezione ragionevolmente esi- gibili e, all’occorrenza, fornisce una consulenza individuale. In caso di fattibilità, per poter conteggiare eventuali danni il Cantone dovrà presupporre l’adozione delle misure immediate corrispondenti (p. es. elettrificazione di recinzioni metalliche) secondo il capoverso 4. Lettera c: Nelle regioni in cui è notoriamente presente il lupo, la soglia di danno viene ab- bassata da 15 a 10 predazioni di animali da reddito ed equiparata alle misure di regolazione di cui all’articolo 4bis capoverso 2. La soglia di danno di 10 animali da reddito vale, come già detto, soltanto per regioni dove un conteggio dei danni da lupo è già avvenuto negli anni pre- cedenti e il detentore aveva protetto gli animali da reddito danneggiati mediante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. Per illustrare le modalità dell’esecuzione l’UFAM definisce nella Strategia Lupo i Comuni politici in cui è notoriamente presente il lupo e aggiorna alla fine di ogni anno civile la relativa carta (carta nell’allegato 3). Questo aggiornamento della carta nella Strategia Lupo, che avveniva una volta all’anno d’in- verno, era adattata alla situazione quando i danni causati dal lupo interessavano prevalente- mente i pascoli stagionali nelle regioni d’estivazione. Tuttavia, i danni da lupo sono oggi rile- vati sempre più spesso anche nelle superfici agricole utili, pascolate tutto l’anno. Viene quindi applicato il capoverso 4 del presente articolo secondo cui la valutazione dei danni da lupo non deve in generale includere nella soglia di danno gli animali da reddito predati in una zona in cui i detentori non hanno adottato misure di protezione esigibili nonostante «prece- denti danni». Di conseguenza, il concetto legale di «precedenti danni» di cui al capoverso 4 deve essere chiarito in riferimento alle prescrizioni di cui al capoverso 2. In tal ambito occorre operare una distinzione fra la zona di estivazione e la superficie agricola utile. Nel caso di danni verifica- tisi nelle zone d’estivazione, per «precedenti danni» secondo il capoverso 4 si intendono gli «anni precedenti» secondo il capoverso 2 lettera c. Ciò significa che quando un alpeggio è situato in un Comune politico in cui sono già state rilevate predazioni da parte del lupo negli anni precedenti, possono essere conteggiate alla soglia di danno soltanto le predazioni di animali protetti da misure di protezione del bestiame esigibili. Se l’alpeggio si situa (ancora) al di fuori della zona in cui è nota la presenza del lupo, nel primo periodo di estivazione non si chiedono misure di protezione delle greggi e si conteggiano tutti i danni. Su pascoli situati in una superficie agricola utile che può essere gestita tutto l’anno, invece, si intendono per

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«precedenti danni» secondo il capoverso 4 sempre gli «anni precedenti» secondo il capo- verso 2 lettera c. Ciò significa che quando un’azienda agricole si situa in un Comune politico in cui sono già state rilevate predazioni da parte del lupo negli anni precedenti, possono es- sere conteggiate alla soglia di danno soltanto le predazioni di animali protetti da misure di protezione del bestiame esigibili. Se in un Comune ancora privo di predazioni si registra sull’arco di un anno un aumento dei danni, si prende in considerazione un criterio supple- mentare, ovvero che per «precedenti danni» secondo il capoverso 4 si conteggiano anche quei danni accaduti oltre quattro mesi prima la predazione secondo il capoverso 2 lettera a. Dopo l’insorgenza dei primi danni, in un tale Comune vige dunque un periodo di quattro mesi in cui possono essere conteggiate predazioni di animali da reddito non protetto da apposite misure. Questo periodo deve essere sufficiente per mettere a punto una protezione delle greggi efficace dotata di recinzione elettrica. Capoverso 3: Le disposizioni di questo capoverso figuravano finora al capoverso 4, che ora diventa il capoverso 3. La modifica del contenuto di questo capoverso riguarda solo la defini- zione concreta delle soglie di danno in caso di predazione esclusivamente di bovini, equini e, d’ora in avanti, anche di camelidi del Nuovo Mondo. Al posto della norma attualmente vi- gente secondo cui la soglia di danno di cui al capoverso 2 «può essere ridotta adeguata- mente», si stabilisce ora che, nel caso di queste tre categorie di animali, il «danno rilevante» secondo la legge sulla caccia (art. 12 cpv. 2 LCP) è limitato ad almeno tre animali da reddito. Anche per questi animali possono essere conteggiati solo gli animali da reddito protetti me- diante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili (secondo il cpv. 4). Per quanto concerne la definizione di misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili per questi animali da reddito vale quanto detto nelle spiegazioni in riferimento all’articolo 4bis capoverso 2.

Capoverso 4: Il contenuto di questo capoverso rimane invariato; cambia soltanto il numero del capoverso, che passa da 3 a 4.

Art. 10ter cpv. 1 e 2 Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori 1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM partecipa al massimo all’80 per cento dei costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti: a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10quater capoverso 2; b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori; c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi; d. altre misure efficaci adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM, se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o adeguate.

2 L’UFAM può partecipare nella misura del 50 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni: a. la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame; b. la pianificazione per separare i sentieri dalla regione d’impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l’attuazione di queste misure; c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.

Del capoverso 1 viene precisato il contenuto, ma i principi restano invariati. I detentori de- vono adottare misure di protezione del bestiame in autonomia e sotto la propria responsabi- lità, mentre la Confederazione stanzia aiuti finanziari per l’attuazione delle misure elencate. La quota di partecipazione della Confederazione ai costi sostenuti per le misure di cui al ca- poverso 1 viene generalmente fissata all’80 per cento, in particolare anche per le cosiddette «altre misure efficaci adottate dai Cantoni» di cui alla lettera d, finora finanziate solo nella mi- sura del 50 per cento secondo l’«Aiuto all’esecuzione concernente la protezione del be- stiame» dell’UFAM. Gli aiuti finanziari concreti, definiti su base forfettaria, sono riportati in

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detto aiuto all’esecuzione e possono come finora essere più facilmente adeguati all’evolu- zione delle esigenze. Lettera a: per quanto riguarda i cani da protezione delle greggi, il sostegno nell’ambito di questa lettera si riferisce ai cani da protezione allevati, formati, detenuti e impiegati in modo professionale secondo l’articolo 10quater dell’ordinanza sulla caccia e che sono esaminati e re- gistrati dall’UFAM. I dettagli sono regolati nella parte II dell’Aiuto all’esecuzione menzionato in precedenza, dove tali cani sono definiti come «cani da protezione delle greggi ufficiali». I detentori che richiedono all’UFAM un aiuto finanziario per i cani da protezione ufficiali de- vono attuare prescrizioni specifiche per prevenire gli incidenti e ridurre al minimo i conflitti du- rante la loro detenzione e il loro impiego. Con il sistema di incentivi per l’impiego di cani da protezione ufficiali, la Confederazione stabilisce un quadro chiaro e determina un’elevata qualità nell’ambito dei cani da protezione delle greggi e aumenta così la sicurezza nello spa- zio pubblico. I detentori che preferiscono impiegare altri cani da protezione delle greggi, lo fanno sotto la loro responsabilità. L’UFAM non impone alcuna condizione per la loro deten- zione e il loro impiego e non li registra o sorveglia. Questi cani non sono nemmeno promossi secondo la lettera a. Se i Cantoni desiderano sostenere la detenzione e l’impiego di altri cani da protezione delle greggi sul loro territorio, lo fanno sotto la loro responsabilità. A tal fine, possono chiedere all’UFAM un contributo finanziario secondo la lettera d. Tuttavia, un even- tuale sistema di prevenzione degli incidenti con questi cani è di competenza del Cantone e non è finanziato dall’UFAM. Lettera b: L’elettrificazione delle recinzioni dei pascoli viene ora riportata direttamente in que- sto capoverso come misura promossa, mentre finora era inclusa nelle cosiddette «misure supplementari adottate dai Cantoni». Lettera c: Questa misura è identica al diritto vigente. Lettera d: Per quanto riguarda le misure di protezione del bestiame promosse alle lettere da a a c, la Confederazione elenca misure semplici ma il più possibile efficaci. È tuttavia possi- bile che, se un Cantone non ritiene adatte le misure di cui alle lettere da a a c, richieda mi- sure supplementari. Se il Cantone intende chiedere contributi finanziari per simili misure can- tonali secondo la lettera d deve tuttavia dimostrare l’efficacia delle misure che rivendica. Se nell’ambito di questa lettera un Cantone prevede la detenzione e l’impiego di altri cani da protezione delle greggi diversi da quelli ufficiali sostenuti dall’UFAM secondo la lettera a e a tal fine chiede contributi finanziari alla Confederazione, si applicano al riguardo le limitazioni illustrate alla lettera a del presente capoverso. Capoverso 2: Secondo questo nuovo capoverso, la Confederazione può concedere contri- buti finanziari nella misura del 50 per cento per determinati lavori di pianificazione dei Can- toni correlati ai grandi predatori e alla protezione del bestiame. La necessità di eseguire i la- vori di pianificazione elencati è emersa dall’esecuzione della protezione del bestiame, e le esperienze con queste misure sono state maturate nell’ambito della sperimentazione dell’Aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame. I lavori di pianificazione ter- ritoriale sono importanti per i seguenti motivi: Lettera a: Con la pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini o caprini si assicura la pos- sibilità di ottimizzare la pianificazione della protezione del bestiame a livello di singole aziende in un contesto regionale, ad esempio mediante l’accorpamento delle aziende d’esti- vazione. Lettera b: La separazione dei sentieri dalla regione d’impiego dei cani da protezione delle greggi ufficiali consente di realizzare un aspetto centrale del sistema dell’UFAM per la pre- venzione degli incidenti e dei conflitti con i cani da esso sostenuti. La soluzione dei conflitti con i cani da protezione delle greggi ufficiali rientra nell’interesse pubblico. Tuttavia, non è possibile risolvere i conflitti tra cani da protezione delle greggi e turisti adottando solo misure relative ai cani (p. es. la formazione); sono piuttosto necessarie anche misure riguardanti il turismo (p. es. la gestione della fruizione). Una delle misure migliori per prevenire i conflitti 9/10

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la consultazione

consiste nel separare le zone d’impiego dei cani da protezione delle greggi ufficiali dalla rete di sentieri, ad esempio limitando nel tempo il diritto di percorrenza di singoli tratti di sentieri o spostando i sentieri. Si tratta di misure compatibili con la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri, secondo cui, nell’ambito della sistemazione di percorsi pedonali e sentieri, si deve tenere conto anche degli interessi dell’agricoltura (art. 9 legge federale del 4 ottobre 19853 sui percorsi pedonali ed i sentieri). La Confederazione partecipa all’attuazione di tali misure solo se il Servizio per la prevenzione degli infortuni in agricoltura (SPIA) le racco- manda nella sua perizia sulla prevenzione degli infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali nelle aziende agricole conformemente all’Aiuto all’esecuzione per la protezione del bestiame e se il Cantone è d’accordo. Lettera c: Gli orsi sono attratti dalle fonti di cibo antropogeniche come cestini dei rifiuti o cu- muli di compost, alveari ecc. e si abituano alla vicinanza dell’uomo, con il rischio di causare rapidamente conflitti e problemi di sicurezza. Appena si registra la presenza di orsi in una re- gione, è importante proteggere tali fonti di cibo. Il rilevamento di tali fonti di cibo e la pianifica- zione della loro messa in sicurezza consente di ridurre al minimo i conflitti con gli orsi. Il nuovo articolo 10ter capoverso 2 lettera c fornisce anche un contributo al miglioramento della prevenzione dei danni causati dall’orso secondo il rapporto del Consiglio federale sulla ge- stione dell’orso in Svizzera («Umgang mit dem Bären in der Schweiz») in adempimento del postulato 12.4196 (disponibile in tedesco e francese).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto si basa sull’attuale legge sulla caccia e non riguarda in modo sostanziale né la ri- partizione dei compiti né l’adempimento degli stessi da parte della Confederazione e dei Cantoni. L’aumento dell’aliquota di contribuzione della Confederazione alle «misure supple- mentari efficaci adottate dai Cantoni» secondo l’articolo 10ter capoverso 1 lettera d OCP com- porta un aumento di circa 500 000 franchi dei costi per la protezione del bestiame per la Confederazione (oggi pari a ca. 3 mio. di fr.). Il progetto non ha pertanto ripercussioni so- stanziali sulle risorse di personale, né per la Confederazione né per i Cantoni.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Il progetto comporta lievi ripercussioni positive a livello finanziario per i Cantoni, poiché il maggior contributo della Confederazione per le cosiddette «misure supplementari adottate dai Cantoni nella protezione del bestiame» può alleviarne leggermente il budget.

5.3 Ripercussioni per i Comuni

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o di personale per i Comuni.

5.4 Ripercussioni per l’economia, la società, l’ambiente e le zone rurali, comprese le regioni di montagna Il progetto non ha ripercussioni per l’economia. Con il progetto vengono create, per i Cantoni, possibilità d’intervento semplificate sia per quanto concerne i branchi di lupi che per singoli esemplari di lupo; ciò può contribuire alla tranquillità della popolazione nelle regioni di monta- gna. Il progetto contribuisce quindi alla protezione dell’economia alpestre.

3 RS 704 10/10

054.10-00772/00002/00018/R114-1275