Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Berna, 3 febbraio 2021
Consultazione Pacchetto di ordinanze agricole - 2021
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Consultazione
0 Introduzione
Con il pacchetto di ordinanze 2021 vengono messi in consultazione gli avamprogetti per la modifica di
11 ordinanze del Consiglio federale e di un’ordinanza del DEFR.
0.1 Entrata in vigore
Il Consiglio federale varerà verosimilmente il presente pacchetto di ordinanze a novembre 2021. La maggior parte delle nuove disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.
0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione
Documentazione per la consultazione
Ogni modifica d’ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. Nella se- guente tabella per ogni ordinanza sono riportate le modifiche sostanziali più rilevanti. Per garantire una migliore visione d’insieme, le pagine dell’intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.
La documentazione può essere scaricata dal sito Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html o da quello della Cancelleria federale https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
Inoltro dei pareri
La consultazione si conclude il 12 maggio 2021. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell’UFAG che può essere scaricato dal sito Internet https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html. In tal modo si age- vola la valutazione dei pareri.
I pareri possono essere inoltrati all’UFAG per e-mail a gever@blw.admin.chmailto:.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:
Mélina Taillard melina.taillard@blw.admin.ch, tel. 058 461 19 96 Conrad Widmer conrad.widmer@blw.admin.ch, tel. 058 462 26 07
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Introduzione Consultazione
Lista delle ordinanze e principali modifiche Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)
Ordinanze del Consiglio federale
Ordinanza sulle tasse • L’articolo 3 va abrogato poiché l’articolo 50 dell’ordinanza 6 UFAG (910.11) sulle importazioni agricole che disciplina la riscossione del- le tasse in relazione al permesso generale d'importazione viene a sua volta abrogato. • Secondo la prassi già in uso, si aggiunge una tassa per il trattamento del rinnovo o della proroga di un’autorizzazione esistente per un additivo utilizzato negli alimenti per animali. • Si introduce altresì una tassa per il trattamento di una do- manda di omologazione di un prodotto fitosanitario omolo- gato all’estero che corrisponde ai prodotti fitosanitari auto- rizzati in Svizzera (importazione parallela).
Ordinanza sui pagamenti • A favore delle superfici coltivate a canapa per l’uso delle 10 diretti, OPD (910.13) fibre e dei semi (noci di canapa) vengono erogati pagamenti diretti. • Dal 1° gennaio 2023 o 2024, per calcolare l'effettivo deter- minante di animali delle specie ovina e caprina verranno presi come riferimento i dati della banca dati sul traffico di animali. L'autodichiarazione dei gestori decade. • Il carico usuale per gli alpi destinati agli ovini va rivisto nel 2023, poiché con l’acquisizione dei dati sugli animali dalla BDTA vengono modificate le categorie di animali di cui all'ordinanza sulla terminologia agricola. • In vista dell’evoluzione delle prescrizioni sul benessere degli animali sono necessari lavori di ricerca con un accompa- gnamento scientifico in cui vengano eseguiti esperimenti in deroga alle disposizioni attuali in condizioni aziendali analo- ghe a quelle presenti nella pratica. Per facilitare la parteci- pazione degli agricoltori a questi progetti di ricerca, previa autorizzazione da parte dell'UFAG, in questi casi è possibile versare i contributi per il benessere degli animali malgrado la deroga dalle attuali disposizioni dell’ordinanza. • Nei progetti come ad esempio quello denominato «Brude- rhähne» gli animali di sesso maschile di razze ovaiole ven- gono ingrassati invece di essere subito abbattuti. Si mira a garantire che anche le aziende che partecipano a simili pro- getti ricevano contributi URA e SSRA. • Per le nuove piantagioni, la distanza minima tra gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e tra i singoli alberi e il bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi nonché i corsi d'acqua non fa più riferimento a mezzi didattici usuali ma è regolata numericamente nell’OPD. • Le esigenze relative agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi vanno adeguate in relazione agli organismi da qua- rantena e agli organismi regolamentati non da quarantena, fuoco batterico e Sharka, in virtù dell’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegeta- li. • Le riduzioni dei pagamenti diretti con importi forfettari e con importi per unità negli ambiti della PER nonché della prote- zione degli animali e del loro benessere sono raddoppiate alla prima recidiva e quadruplicate a partire dalla seconda. • È precisata l’applicazione delle riduzioni da parte dei servizi
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Consultazione Introduzione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) cantonali preposti all’esecuzione. • Vengono introdotte riduzioni dei pagamenti diretti per il deposito e lo spandimento non conformi di concimi azien- dali liquidi.
Ordinanza sulla consu- • Considerato il gran numero di disposizioni oggetto di modi- 25 lenza agricola (915.1) fica è necessario procedere a una revisione totale dell’ordinanza. • Esiste soltanto una centrale di consulenza nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr, denominata AGRIDEA. La nuova governance di AGRIDEA è presenta- ta nell’ordinanza. • Vengono precisate le prestazioni della consulenza ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr (categorie di prestazioni nonché sviluppo di nuovi contenuti e metodi di consulenza con progetti di consulenza).
Ordinanza sulle importa- • Dal 2022 la dimensione minima del recipiente di 36 zioni agricole, OIAgr 25 chilogrammi per il burro importato nell’ambito del con- (916.01) tingente doganale sarà ridotta a 10 chilogrammi. • L’obbligo di versare le tasse per importazioni effettuate con il permesso generale d’importazione (PGI) e le relative ali- quote sono abrogati. • È abrogato l’obbligo del permesso generale d’importazione (obbligo di PGI) per lo sperma di bovini e i cereali grezzi del contingente doganale n. 28 (orzo, mais, avena) nonché per determinate voci di tariffa nei disciplinamenti del mer- cato «frutta da sidro e prodotti di frutta» e «latte e latticini, nonché caseina».
Ordinanza sulla salute dei • Occorre introdurre due nuovi obblighi per le aziende omo- 45 vegetali, OSaIV (916.20) logate dal Servizio fitosanitario federale (SFF) per il rilascio di passaporti fitosanitari: o a intervalli regolari, è necessario fornire al SFF la prova che l'azienda dispone delle conoscenze fito- sanitarie necessarie per l'omologazione; o l'azienda deve disporre di un piano d'emergenza af- finché, nel caso di sospettata infestazione o di con- statazione della presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, possano essere rapi- damente prese misure adeguate per evitarne la dif- fusione. • Il SFF, dal canto suo, è tenuto a mettere a disposizione delle aziende materiale informativo e modelli adeguati. • Il DEFR e il DATEC possono escludere dall'obbligo del passaporto fitosanitario le merci a basso rischio fitosanita- rio importate dall'Unione europea (UE).
Ordinanza sui prodotti fi- • Secondo la modifica proposta, è autorizzata soltanto 54 tosanitari, OPF (916.161) l’importazione di prodotti fitosanitari omologati in vista della loro immissione sul mercato o del loro uso.
Ordinanza sugli alimenti • Si precisa che le percentuali relative alle tracce di OGM 57 per animali, OsAlA non autorizzati negli alimenti per animali si applicano alla (916.307) materia prima e non all’alimento composto.
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Introduzione Consultazione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) Ordinanza • Le domande di rinnovo del riconoscimento come organiz- sull’allevamento di anima- zazione di allevamento devono essere inoltrate all’UFAG 6 li, OAlle (916.310) mesi prima della scadenza del riconoscimento esistente. • Il termine per i pareri delle autorità competenti di uno Stato membro dell’UE in merito alle domande di organizzazioni di allevamento svizzere di estensione del raggio di attività territoriale deve essere prorogato da 2 a 3 mesi per garan- tire l’equivalenza con il diritto zootecnico dell’UE. • Per l’attuazione della mozione 19.3415 «Ancorare a livello di ordinanza i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di al- levamento equino» i compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino vengono sanciti nel nuovo articolo 25bis OAlle. • I contributi per la crioconservazione devono poter essere versati anche a imprese private del settore zootecnico. Inoltre, gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali devono poter beneficiare dei contributi per progetti di ricer- ca concernenti le risorse zoogenetiche.
Ordinanza sul bestiame • Il periodo d’importazione di quattro settimane applicato per 71 da macello, OBM la carne di animali della specie bovina e la carne di maiale (916.341) in mezzene va esteso al trimestre. • Parallelamente all’estensione dei periodi d’importazione, la possibilità di stabilire un secondo quantitativo d’importazione viene estesa alla carne di animali della specie bovina, alla carne di maiale in mezzene e ai musco- li di manzo preparati, salati e conditi.
Ordinanza sul sostegno • Dal 1° gennaio 2022 il supplemento per il latte commercia- 74 del prezzo del latte, OSL le viene aumentato a 5 centesimi il chilogrammo e quello (916.350.2) per il latte trasformato in formaggio è ridotto a 14 centesimi il chilogrammo.
Ordinanza concernente • L'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati 78 Identitas AG e la banca sul traffico di animali e l’ordinanza del 28 ottobre 2015 su- dati sul traffico di animali, gli emolumenti per il traffico di animali sono state accorpa- OIdBDTA te e sono state riprese le disposizioni relative ai compiti di Identitas AG nonché al suo finanziamento.
Ordinanza del DEFR
Ordinanza del DEFR • In seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 133 sull’agricoltura biologica relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, con effet- (910.181) to al 1° gennaio 2022 viene adeguato il rimando al diritto UE negli articoli 3b e 3c. • La disposizione transitoria per gli alimenti proteici non bio- logici per i suinetti è prorogata al 31 dicembre 2025. • Varie modifiche degli allegati
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1 Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG), RS 910.11
1.1 Situazione iniziale
All’articolo 3 sono disciplinate le deroghe al campo di applicazione. L’unica deroga rimasta, segnata- mente la riscossione di tasse per l’importazione di prodotti agricoli secondo l’articolo 50 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), decade poiché dal 1° gennaio 2022 queste tasse non saranno più riscosse. Di conseguenza l’articolo può essere abrogato.
Le tasse attualmente riscosse per il rinnovo o la proroga di autorizzazioni di additivi utilizzati negli ali- menti per animali si basavano su un’interpretazione estensiva del numero 6.4 dell’allegato 1 della pre- sente ordinanza. Per quanto riguarda il trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato all’estero che corrisponde ai prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera (impor- tazione parallela), invece, al momento non esiste una tassa.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
L’articolo 3 va abrogato poiché l’articolo 50 OIAgr che disciplina la riscossione delle tasse viene a sua volta abrogato.
Secondo la prassi già in uso, si aggiunge una tassa per il trattamento del rinnovo o della proroga di un’autorizzazione esistente per un additivo utilizzato negli alimenti per animali. Si introduce altresì una tassa per il trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato all’estero che corrisponde ai prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera.
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoverso 1
Va introdotto l’Istituto di allevamento equino poiché, conformemente al nuovo articolo 25a capoverso 3 dell’ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle; RS 916.310), esso può riscuotere delle tasse per le sue prestazioni e spese.
Articolo 3 L’articolo va abrogato perché fa riferimento all’articolo 50 dell’ordinanza sulle importazioni agricole che viene a sua volta abrogato. Per maggiori dettagli sulla modifica si rimanda al commento alla suddetta ordinanza.
Allegato 1 Sono aggiunti il numero 6.8 riguardante una tassa per il trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario per l’importazione parallela e il numero 8.5 concernente una tassa per il trattamento del rinnovo o della proroga di un’autorizzazione esistente per un additivo utilizzato negli alimenti per animali.
1.4 Risultati della procedura di consultazione
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Ordinanza sulle tasse UFAG
1.5 Ripercussioni
1.5.1 Confederazione
L’aggiunta di una tassa al numero 6.8 per il trattamento dell’omologazione di un prodotto fitosanitario per l’importazione parallela avrà ripercussioni esigue sulle finanze della Confederazione (ca. 50 do- mande all’anno). La modifica dell’allegato 1 numero 8.5 non ha alcuna ripercussione sulla Confedera- zione poiché si tratta di una prassi vigente, dettata da un’interpretazione estensiva di questo allegato.
1.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.5.3 Economia
Coloro che intendono omologare un prodotto fitosanitario per l’importazione parallela in Svizzera do- vranno versare delle tasse.
1.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche non hanno ripercussioni sul diritto internazionale.
1.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
1.8 Basi legali
Articolo 181 capoverso 4 LAgr e articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
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[QR Code] [Signature]
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 giugno 20061 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio fe-
derale dell’agricoltura (UFAG), compresa la sua stazione federale di ricerca Agro- scope, incluso il suo l’Istituto di allevamento equino, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e delle relative disposizio- ni d’esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico fornite dall’UFAG conformemente alla legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale.
Art. 3 Abrogato
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa: N. 6.8
RS .......... 1 RS 910.11
2021–...... 1 8
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura
Franchi
6.8 Trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto 50
fitosanitario omologato all’estero corrispondente ai prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera (art. 36)
N. 8 titolo e n. 8.5
8 Ordinanza del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali
… Franchi
8.5 Trattamento del rinnovo o della proroga di un’autorizzazione
esistente per un additivo utilizzato negli alimenti per animali (art. 31) 400
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
In nome del Consiglio federale svizzero:
… Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 916.307
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2 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti di- retti, OPD), RS 910.13
2.1 Situazione iniziale
Per le superfici coltivate a canapa non vengono versati pagamenti diretti dal 2014. Questa esclusione era stata dettata da difficoltà di esecuzione di natura generale. Tuttavia, da allora è stato possibile ac- quisire esperienza nel quadro di progetti di coltivazione in singoli Cantoni. Inoltre, l'Ufficio federale di statistica esige che, a fini statistici, la canapa sia registrata in modo più differenziato rispetto a quanto fatto finora nella rilevazione dei dati sulle strutture aziendali.
Dal 2020 nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) vengono registrati i dati relativi ai singoli ani- mali delle specie ovina e caprina. Esiste quindi la base affinché i dati degli effettivi di animali determi- nanti per i pagamenti diretti possano essere acquisiti dalla BDTA come avviene già per gli animali delle specie bovina ed equina.
A livello di esigenze relative alle disposizioni sul benessere degli animali (SSRA e URA) è necessario effettuare dei piccoli adeguamenti in seguito alle esperienze maturate nell'esecuzione.
Per quanto riguarda i contributi per la biodiversità, le esigenze relative agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi devono essere adeguate a seguito delle modifiche nella legislazione in materia di prote- zione dei vegetali e per migliorare l'esecuzione in relazione alle distanze tra gli alberi. Segnatamente si tratta dell'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolar- mente pericolosi (OSalV) e dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC).
Per l’esecuzione cantonale delle riduzioni dei pagamenti diretti la disposizione vigente solleva interro- gativi sull’applicazione temporale delle riduzioni.
Le riduzioni dei pagamenti diretti per lacune nell'ambito delle registrazioni, in relazione all'impiego di prodotti fitosanitari nella PER e in caso di infrazioni contro le disposizioni concernenti le fasce tam- pone rimangono le stesse laddove vi sia recidiva. Visto il nuovo sistema di controllo in funzione del ri- schio, le riduzioni vengono aumentate in caso di recidiva come avviene in molti altri ambiti.
Il 12 febbraio 2020, il Consiglio federale ha approvato un’integrazione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (RU 2020 793). Il 1° gennaio 2022 entra in vigore l’articolo 13 capoverso 2bis OPD. Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spandimento di concimi azien- dali liquidi devono essere limitati conformemente alle indicazioni dell’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico. Finora non è stata stabilita una sanzione in caso d’inosservanza di queste disposizioni e pertanto si procede in tal senso.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
A favore delle superfici coltivate a canapa per l'uso delle fibre e dei semi (noci di canapa) vengono nuovamente erogati pagamenti diretti. Dal profilo della promozione, tale produzione di canapa viene pertanto considerata equivalente alle altre colture campicole. La restante canapa (in partico- lare per l'uso delle infiorescenze) continua invece a rimanere esclusa dai pagamenti diretti. Dal 1° gennaio 2023 o 2024, per calcolare l'effettivo determinante di animali delle specie ovina e caprina verranno presi come riferimento i dati della banca dati sul traffico di animali. La data in cui entrerà in vigore questa disposizione dipende dal finanziamento degli adeguamenti tecnici della BDTA e del calcolatore di UBG. L'autodichiarazione dei gestori decade. Questi dati vengono utiliz- zati ai fini dell’esecuzione dei provvedimenti per le aziende annuali e d’estivazione. Il carico usuale per gli alpi destinati agli ovini va rivisto nel 2023, poiché con l’acquisizione dei dati sugli animali dalla BDTA vengono modificate le categorie di animali di cui all'ordinanza sulla termi- nologia agricola. I Cantoni, in particolare, non possono più effettuare il controllo del calcolo dell'ef- fettivo di animali mediante il coefficiente UBG relativo alla media ponderata per ovino estivato.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
In vista dell’evoluzione delle prescrizioni sul benessere degli animali sono necessari lavori di ri- cerca con un accompagnamento scientifico in cui vengano eseguiti esperimenti in deroga alle di- sposizioni attuali in condizioni aziendali analoghe a quelle presenti nella pratica. Per facilitare la partecipazione degli agricoltori a questi progetti di ricerca, previa autorizzazione da parte dell'UFAG, in questi casi è possibile non perdere i contributi per il benessere degli animali. Vi sono progetti come ad esempio quello in cui vengono ingrassati animali di sesso maschile delle razze ovaiole (progetto «Bruderhähne»). Con un adeguamento si mira a garantire anche ai deten- tori di animali coinvolti in simili progetti di beneficiare dei contributi URA e SSRA. Per le nuove piantagioni, la distanza minima tra gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e tra i singoli alberi e il bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi nonché i corsi d'acqua non fa più riferimento a mezzi didattici usuali ma è regolata numericamente nell’OPD. Le esigenze relative agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi vanno adeguate in relazione agli organismi da quarantena e agli organismi regolamentati non da quarantena, fuoco batterico e Sharka, in virtù dell’OSalV-DEFR-DATEC. Nei settori PER, protezione degli animali e benessere degli animali le riduzioni con importi forfet- tari e con importi per unità sono raddoppiate alla prima recidiva e quadruplicate a partire dalla se- conda. Le violazioni perpetrate ripetutamente comportano un numero maggiore di controlli in fun- zione del rischio. È precisata l’applicazione delle riduzioni attraverso l’esecuzione cantonale. Per principio, tutti i controlli da cui sono emerse infrazioni in un anno di contribuzione (dal 1° gennaio al 31 dicembre) vanno presi come riferimento per calcolare eventuali riduzioni nel versamento dei pagamenti di- retti in tale anno di contribuzione. Per i controlli a partire dal 1° ottobre la riduzione calcolata può tuttavia essere applicata anche nell’anno seguente. Vengono introdotte riduzioni per il deposito e lo spandimento non conformi di concimi aziendali liquidi. In base a una disposizione transitoria, queste riduzioni non vengono ancora applicate nel 2022.
2.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 35 capoverso 7 La distinzione tra la canapa per l'uso delle fibre e dei semi (noci di canapa) e la restante canapa av- viene utilizzando tre differenti codici per le colture nella domanda per ottenere i pagamenti diretti. Fi- nora gli agricoltori dovevano notificare la canapa con il codice 535. Con tre codici per le colture «ca- napa per l'uso dei semi», «canapa per l'uso delle fibre» e «restante canapa» la canapa viene ora regi- strata in modo differenziato. Si propone che il diritto ai pagamenti diretti sia limitato ai primi due codici summenzionati. La canapa per l'uso dei semi (noci di canapa) ha diritto a tutti i tipi di pagamenti diretti; dai semi si estrae l'olio e si fabbricano integratori alimentari nonché altri prodotti e alimenti per animali. Anche la canapa per l'uso delle fibre ha diritto a tutti i tipi di pagamenti diretti analogamente al kenaf e al miscanto, ma è esclusa dai contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Sul campo le composizioni botaniche sono chiaramente distinguibili. Quelle per l'uso delle fibre e dei semi sono seminate con la tecnica della semina in file con distanza ristretta tra le file (10-20 cm) e possono comprendere sia piante monoiche che dioiche. Le piante formano composizioni botaniche compatte che muoiono e si seccano prima della maturazione dei semi (senescenza). Per il raccolto dei semi, a partire da settembre la canapa viene trebbiata. Anche le composizioni botaniche destinate all'uso delle fibre sono coltivate allo stesso modo, ma si raccoglie la pianta intera a uno stadio di matu- razione più precoce. Al contrario, le composizioni botaniche destinate al raccolto delle infiorescenze sono coltivate seminando i singoli semi, ovvero applicando una procedura conosciuta nell'orticoltura che prevede un’ampia distanza tra i semi e quindi tra le piante (50-200 cm) volta a promuovere la for- mazione di tralci laterali e a consentire la cura manuale. Le piante non formano composizioni botani- che compatte. Per ottenere un elevato numero di infiorescenze non fecondate ad alto contenuto di cannabinoidi nelle foglie vicino ai fiori, occorre evitare l'impollinazione delle infiorescenze femminili. A tal fine le piante maschili vengono eliminate e viene garantita la distanza di isolamento necessaria dai campi di canapa circostanti. La cura delle piante, in particolare la rimozione dei singoli fiori maschili, e
11
Ordinanza sui pagamenti diretti
il raccolto dei fiori femminili generalmente vengono effettuati manualmente. A oggi non esiste un me- todo di raccolto che prevede l’utilizzo di macchine. Soltanto con la meccanizzazione e lo sviluppo di uno schema di moltiplicazione che escluda completamente la comparsa di inflorescenze maschili sulle piante sarebbe possibile ridurre la distanza tra i semi e quindi tra le piante in modo da permettere an- che la formazione di composizioni botaniche compatte e non accessibili. In futuro non si può pertanto escludere che la canapa seminata a file ravvicinate venga raccolta ad esempio per l'estrazione di CBD.
La differenza tra la canapa da trebbiare per l’estrazione dell’olio da quella per l'uso delle inflorescenze è visibile quando le piante hanno raggiunto lo stadio di maturazione per il raccolto. Con il passare del tempo diventa più difficile distinguere la canapa da fiore da quella da fibra. Siccome in Svizzera non esiste un impianto per il trattamento delle fibre e quindi nemmeno una catena del valore a valle, è im- probabile che la coltivazione di canapa da fibra si imponga, fatto salvo un possibile effetto in tal senso dei pagamenti diretti. Un uso combinato per la produzione di semi di canapa e di cannabinoidi non è possibile.
I semi di canapa non contengono solo olio, bensì anche proteine molto pregiate che in passato veni- vano somministrate agli animali sotto forma di panelli oleosi e ora sono state riscoperte per l'alimenta- zione umana. La resa della canapa si aggira attorno a 3 tonnellate di sostanza secca per ettaro, con un tenore di proteina grezza del 25 per cento. A titolo di confronto, la soia raggiunge una resa di 3- 4 tonnellate di sostanza secca per ettaro con un tenore di proteina grezza del 40 per cento e pertanto è considerata la coltura con la proteina più pregiata dal punto di vista fisiologico-nutrizionale. Quindi anche in futuro l'uso di semi di canapa in Svizzera ricoprirà un ruolo di nicchia come superfood e come componente di specialità e prodotti di tendenza.
Articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3 Dal 1° gennaio 2023 per il calcolo dell'effettivo determinante di animali delle specie ovina e caprina si farà riferimento ai dati della banca dati sul traffico di animali com’è già il caso per i bovini e gli equini. L'attuale autodichiarazione decade. Ciò è possibile poiché dal 2020 nella BDTA vengono notificati e registrati i dati relativi ai singoli animali delle specie ovina e caprina.
Art. 37 cpv. 1 Nel capoverso vengono aggiunti gli animali delle specie ovina e caprina.
Art. 41 cpv. 3bis – 3ter
Il cambiamento dall'autodichiarazione degli effettivi di animali delle specie ovina e caprina all'acquisi- zione dei rispettivi dati dalla BDTA comporta modifiche delle categorie di animali e dei coefficienti UBG. In seguito alle modifiche, il carico usuale per gli alpi destinati agli ovini, escluse le pecore da latte, dev’essere ricalcolato e notificato ai diretti interessati mediante una decisione. La procedura è identica a quella seguita a suo tempo per la maggiorazione del coefficiente UBG per altre vacche e vacche madri con effetto al 1° gennaio 2014. La base per il nuovo calcolo è costituita dalle perma- nenze registrate nella BDTA relative agli ovini estivati nel 2021 e nel 2022. Il carico usuale degli alpi destinati agli ovini è adeguato soltanto se il carico calcolato con le categorie di animali e i coefficienti UBG validi dal 2023 in base al carico effettivo nel 2021 e nel 2022 supera il carico usuale attuale. In questi casi, altrimenti, la modifica della base di dati e dei coefficienti UBG po- trebbe comportare una riduzione dei contributi d’estivazione a causa di un carico eccessivo sebbene l’effettivo di animali estivato sia lo stesso. In questi casi il nuovo carico usuale viene fissato come se- gue.
a. Se il carico medio degli alpi destinati agli ovini negli anni di riferimento ammonta a fino al 100 per cento del carico usuale, il nuovo carico usuale corrisponde al carico medio negli anni di riferimento calcolato con le categorie di animali e i coefficienti UBG validi dal 2023 per le pecore non munte.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
b. Se il carico medio negli anni di riferimento supera il 100 per cento del carico usuale, il calcolo è effettuato come segue:
Carico usuale Carico degli anni di riferimento, calcolato con le categorie di ani- * degli anni di riferi- mali e i coefficienti UBG validi dal 2023 per le pecore non munte mento Carico degli anni di riferimento La procedura si applica sia per i Cantoni che finora effettuavano il calcolo con i coefficienti UBG se- condo l’allegato dell’OTerm sia per quelli che lo effettuavano con il coefficiente UBG relativo alla me- dia ponderata per ovino estivato.
Articolo76 La mancanza di un rimando all’allegato 6 lettera B numero 1.4 ha causato incertezze nell’esecuzione. Pertanto il numero 1.4 viene integrato di conseguenza.
Articolo 76a Il benessere degli animali è un aspetto importante per consumatori e contribuenti. Per sviluppare ulte- riormente i sistemi per il benessere degli animali è necessario svolgere lavori di ricerca in condizioni analoghe a quelle presenti nella pratica. Affinché gli agricoltori innovativi desiderosi di partecipare a simili progetti di ricerca non debbano subire perdite considerevoli, vengono accordate le deroghe ne- cessarie per il progetto di ricerca cosicché l'agricoltore non perda i contributi per il benessere degli ani- mali. In questo modo è possibile garantire che a questi progetti partecipi un numero sufficiente di agri- coltori e che quindi i risultati ottenuti siano rappresentativi.
Mediante un'autorizzazione dell'UFAG si garantisce che le deroghe si riferiscano a progetti di ricerca con un accompagnamento scientifico volti a migliorare e a sviluppare ulteriormente le disposizioni sul benessere degli animali. La formulazione è analoga a quella dell'articolo 25a OPD.
Articolo 108 capoverso 3 Il presente capoverso è riformulato e adeguato alla prassi attuale nell’applicazione delle riduzioni. In questo modo, inoltre, non deve essere più fatta alcuna distinzione tra aziende annuali e aziende d’estivazione. Per principio, tutti i controlli in un anno di contribuzione sono determinanti per il calcolo delle riduzioni. Per i controlli svolti soltanto verso la fine dell’anno spesso non è più possibile integrare eventuali riduzioni nel conteggio finale al gestore. Di conseguenza i Cantoni sono autorizzati a consi- derarle nel conteggio dell’anno civile seguente. I Cantoni possono avvalersi di questa opzione per i controlli svolti dopo il 1° ottobre.
Allegato 4 numeri 12.1.5, 12.1.9, 12.1.10 e 12.1.11 Dal 1° gennaio 2020 è in vigore il nuovo diritto sulla salute dei vegetali (ordinanza sulla salute dei ve- getali, OSalV e ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV-DEFR-DATEC). Esso suddivide i parassiti regolamentati e gli agenti patogeni nelle categorie «organismi da quarantena» e «organismi regolamentati non da quarantena». Questi ultimi, secondo la OSalV e la OSalV-DEFR-DATEC, devono essere combattuti ufficialmente solo in regioni con bassa prevalenza (Erwinia amylovora, fuoco batterico) o non devono esserlo più (altri organismi regolamen- tati non da quarantena). Siccome in relazione agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi la vecchia ordinanza sulla protezione dei vegetali disciplinava solo gli organismi da quarantena, secondo il nuovo diritto occorre fare una distinzione tra le due categorie anche per i contributi per la promozione della biodiversità. Le esigenze riguardanti gli organismi da quarantena sono riassunte nel numero 12.1.10. Di conseguenza le attuali formulazioni a riguardo di cui ai numeri 12.1.5 e 12.1.9 decadono. Affinché gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi aventi diritto ai contributi per la promozione della biodiversità non diventino focolai del fuoco batterico e della Sharka, su tutto il territorio nazionale gli alberi infestati non sono computabili e non ricevono contributi. In situazioni poco chiare, in fase di controllo devono essere coinvolti i servizi fitosanitari cantonali competenti.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Allegato 4 numeri 12.1.5, 12.1.5a, 12.1.5b e 12.1.5c Le attuali esigenze relative alle distanze tra gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi sono formulate solo indirettamente. L'OPD vigente rimanda alle «indicazioni dei mezzi didattici usuali» e fa riferimento a uno sviluppo e a una capacità di resa normali degli alberi. Questo nella pratica ha portato a incom- prensioni e a disparità di trattamento sfociate anche in ricorsi. Pertanto occorre definire numerica- mente la distanza minima tra gli alberi. In caso di popolamenti misti con specie per le quali sono pre- scritte distanze minime differenti, vale la distanza maggiore. Occorre altresì introdurre una distanza minima tra gli alberi e il bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi nonché i corsi d'acqua onde garantire uno sviluppo soddisfacente dell'albero e ridurre il rischio di deriva in caso di utilizzo di pro- dotti fitosanitari. Queste esigenze si applicano alle nuove piantagioni a partire dal 1° gennaio 2022.
Allegato 6 lettera A numero 7.7 I pulcini di sesso maschile delle razze ovaiole generalmente non hanno alcuno scopo di utilizzo e ven- gono quindi abbattuti. Per evitare tale scempio sono stati avviati diversi progetti, come ad esempio quello denominato «Bruderhähne», in cui gli animali di sesso maschile di razze ovaiole vengono in- grassati affinché possano essere immessi nella catena alimentare quali fornitori di carne. Il programma SSRA prescrive che i polli da ingrasso a partire dal 22° giorno di vita e i pulcini per la produzione di uova a partire dal 43° giorno di vita abbiano accesso all'area con clima esterno (ACE). Nel progetto «Bruderhähne» gli animali di sesso maschile sono stabulati con gli animali di sesso fem- minile delle razze ovaiole. Per i galletti di queste razze l'accesso all'ACE va pertanto regolamentato analogamente a quello previsto per i tacchini e i pulcini per la produzione di uova. Nell'ambito del be- nessere degli animali questa apertura tardiva dell'ACE è ritenuta ragionevole, poiché per queste razze la durata d'ingrasso è molto maggiore rispetto a quella delle razze da carne. Si prevede infatti una du- rata d'ingrasso di circa 80-90 giorni e di conseguenza questi galletti hanno accesso all'ACE per circa metà della loro vita.
Allegato 8 Le riduzioni con importi forfettari e con importi per unità negli ambiti della PER nonché della prote- zione degli animali e del loro benessere attualmente restano immutate in caso di recidiva. Si propone quindi di raddoppiarle alla primoa recidiva e di quadruplicarle a partire dalla seconda. Le riduzioni ven- gono così applicate in modo analogo a ciò che è il caso in altri ambiti. Segnatamente si applicano ridu- zioni in caso di lacune nella documentazione, ad esempio nel libretto dei prati, in quello dei campi o nel registro delle uscite. La modifica riguarda anche le riduzioni con importi per ettaro, ad esempio in caso di lacune nell'impiego di prodotti fitosanitari (all. 8 n. 2.2.5, 2.2.6 lett. h, 2.2.7–2.2.9). Concreta- mente sono stati riformulati l'ultimo capoverso dei numeri 2.2.1 e 2.3.1 nonché il secondo periodo del numero 2.9.2. La modifica non implica maggiori riduzioni. Tuttavia, in caso di ripetute violazioni anche per queste lacune sono previste sanzioni più severe.
Il 1° gennaio 2022 entra in vigore l’articolo 13 capoverso 2bis OPD (RU 2020 793) che fa riferimento all’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico: Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spandimento di concimi aziendali liquidi devono essere limitati conformemente alle indicazioni dell’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico. Nell’allegato 8 al numero 2.3a Inquinamento atmosferico sono inserite due riduzioni fissate in modo differenziato. La riduzione per il deposito non conforme di concimi aziendali liquidi corrisponde a un importo forfettario, quella per lo spandimento non conforme di concimi aziendali liquidi, invece, è calcolata in base alla superficie interessata. Nel 2022 si applica una disposizione transitoria in base alla quale le lacune ri- scontrate non comportano ancora una riduzione dei pagamenti diretti, poiché è probabile che non tutte le aziende assoggettate all’obbligo di impiegare tubi flessibili a strascico avranno avuto già modo di acquistare un’attrezzatura conforme alle prescrizioni. Per il deposito di concimi aziendali liquidi a li- vello esecutivo va osservata anche la disposizione transitoria della modifica dell’ordinanza contro l’in- quinamento atmosferico del 12 febbraio 2020. Per gli impianti secondo l’allegato 2 cifra 551, soggetti a risanamento secondo la modifica del 12 febbraio 2020, in deroga all’articolo 10 l’autorità concede ter-
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Ordinanza sui pagamenti diretti
mini di risanamento da sei a otto anni. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 let- tere a e c. Finché vigono questi termini di risanamento non si applica alcuna riduzione dei pagamenti diretti.
Le riduzioni per una gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d’importanza nazio- nale riguardano anche quella delle rispettive zone tampone in virtù della LPN. Viene fatta una precisa- zione in tal senso.
2.4 Risultati della procedura di consultazione
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2.5 Ripercussioni
2.5.1 Confederazione
Il calcolo degli effettivi determinanti di animali delle specie ovina e caprina sulla base dei dati acquisiti dalla BDTA e l'introduzione di nuovi codici per le colture di canapa rendono necessari adeguamenti al Sistema d'informazione sull’agricoltura AGIS e al Servizio di calcolo dei contributi (SCC). Tali adegua- menti vengono effettuati nel quadro della manutenzione ordinaria annuale.
Le modifiche delle disposizioni sul benessere degli animali non hanno ripercussioni sostanziali per la Confederazione. Per il rilascio delle autorizzazioni menzionate nell'articolo 76a il personale esistente è sufficiente.
Nel complesso l’importo totale delle riduzioni dei pagamenti diretti aumenta. Tuttavia, siccome queste riduzioni rimangono nel credito dei pagamenti diretti, non vengono versati meno pagamenti diretti.
Il versamento dei pagamenti diretti per la canapa rientra nel quadro dei fondi preventivati esistenti e non comporta maggiori uscite.
2.5.2 Cantoni
Per i Cantoni la registrazione differenziata e il controllo dei vari utilizzi della canapa comportano un maggior dispendio. Pertanto, i sistemi tecnici della Confederazione e dei Cantoni devono essere ade- guati sulla base dei nuovi codici per le colture.
Per il calcolo degli effettivi determinanti di animali delle specie ovina e caprina sulla base dei dati ac- quisiti dalla BDTA è necessario adeguare in modo corrispondente i sistemi informatici cantonali. Il di- spendio può essere considerato esiguo, poiché un'analoga acquisizione dei dati è già applicata agli animali delle specie bovina ed equina.
La nuova determinazione del carico usuale per gli alpi destinati agli ovini comporta un dispendio am- ministrativo una tantum per i Cantoni con alpi utilizzati per l’estivazione di ovini. Il nuovo calcolo av- viene automaticamente sulla base dei dati sugli ovini della BDTA degli anni 2021 e 2022. Per questo è prevista una fornitura di dati separata.
Le nuove norme per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi rendono più chiara l'esecuzione dei con- tributi per la promozione della biodiversità.
A seguito delle nuove disposizioni, i Cantoni devono applicare riduzioni maggiori in caso di recidiva. Il dispendio amministrativo resta invariato. La precisazione relativa all’esecuzione delle riduzioni dei pa- gamenti diretti non ha alcuna ripercussione perché rispecchia la prassi attuale.
2.5.3 Economia
La produzione di canapa per l'uso delle noci può creare una prospettiva economica per le aziende agricole. Attualmente circa 200 aziende coltivano dai 200 ai 300 ettari di canapa.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Con l'introduzione del calcolo degli effettivi determinanti di animali delle specie ovina e caprina sulla base dei dati acquisiti dalla BDTA viene meno il dispendio per i gestori attualmente tenuti a fornire un’autodichiarazione. Il carico amministrativo diminuisce. Ciò riguarda circa 8000 aziende con ovini e
6000 aziende con caprini.
Se si riscontrano lacune nella documentazione, in caso di recidiva si applicano riduzioni più elevate. Questo può comportare che le aziende interessate vengano controllate più frequentemente rispetto a oggi, il che corrisponde all'obiettivo del sistema di controllo in funzione del rischio.
2.6 Rapporto con il diritto internazionale
Nessuna connessione o ripercussione.
Anche nell'UE, a determinate condizioni è possibile versare pagamenti diretti per la cosiddetta canapa industriale.
2.7 Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2022. Fanno eccezione le modifiche in relazione ai dati BDTA di ovini e caprini, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023 o il 1° gennaio 2024.
Gli articoli 36 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 1, 41 capoversi 3bis – 3ter e il numero II dell’ordinanza co- stituiscono la base per numerose attività dei Cantoni la quale ha dovuto essere rivista già nel 2021 per rendere possibili le nuove acquisizioni di dati e l’adeguamento del carico usuale per gli alpi destinati agli ovini a partire dall’anno di contribuzione 2023 o 2024. La decisione di procedere in anticipo alle modifiche offre sicurezza giuridica per tutti gli enti coinvolti e anche per i gestori in questione. Si tratta inoltre di un aspetto basilare per gli adeguamenti dei sistemi d’informazione dei Cantoni che richie- dono l’acquisizione e l’approntamento delle risorse necessarie (umane, finanziarie, ecc). Le risorse finanziarie necessarie possono essere messe a punto e approntate tempestivamente.
2.8 Basi legali
Articoli 70 a 76 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).
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Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 35 cpv. 7 7 Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante fore- stali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l’uso delle fibre e dei semi o serre con fondamenta fisse.
Art. 36 cpv. 2 lett. a e 3 2 Per il calcolo del carico di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari sono de- terminanti i seguenti periodi di calcolo: a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, ovina e caprina: l'anno di contribuzione fino al 31 ottobre; 3 L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.
Art. 37 cpv. 1 1 Per il calcolo dell’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di bisonti è determinante il numero di gior- ni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.
1 RS 910.13
2021–...... 1 17
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2021
Art. 41 cpv. 3bis – 3ter 3bis Per il versamento dei contributi a partire dal 2023, esso adegua il carico usuale di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con pecore non munte se il carico medio negli anni di riferimento 2021 e 2022, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell’allegato dell’OTerm2, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde: a. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al
100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coef-
ficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell’allegato dell’OTerm; b. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell’allegato dell’OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento. 3ter Se vi è un piano di gestione, il Cantone aumenta il carico usuale conformemente al capoverso 3bis soltanto se opportuno.
Art. 76 Autorizzazioni cantonali speciali
1 I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all’allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.4, 1.7 e 2.6.
Art. 76a Progetti per l’evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali 1 Nell’ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista dell'evo- luzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali, è possibile de- rogare a singole esigenze di cui agli articoli 74 e 75 nonché all'allegato 6 a condizio- ne che le norme in relazione al benessere degli animali siano almeno equivalenti e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.
2 Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.
Art. 108 cpv. 3 3 Per le riduzioni secondo l’articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscon- trate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell’anno di contribu- zione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° ottobre.
Art. 115f Disposizione transitoria della modifica del … 2021 I contributi non sono ridotti nel 2022 per le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.3a.1 lettera a o b.
2 RS 910.91
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2021
II
L'allegato dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola è modificato come segue:
Allegato n. 3 e 4 Coefficiente per animale
3. Ovini
3.1 Pecore munte 0,25
3.2 Altri ovini oltre 365 giorni di età 0,17
3.3 Ovini giovani oltre 180 fino a 365 giorni di età 0,06
3.4 Agnelli fino a 180 giorni di età 0,03
4. Caprini
4.1 Capre munte 0,20
4.2 Altri caprini oltre 365 giorni di età 0,17
4.3 Caprini giovani oltre 180 fino a 365 giorni di età 0,06
4.4 Capretti fino a 180 giorni di età 0,03
III Gli allegati 4, 6 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 Gli articoli 36 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 1, 41 capoversi 3bis – 3ter e il numero II entrano in vigore il 1° gennaio 2023 / 2024.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter
3 RS 910.91
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Thurnherr
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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 12.1.5-12.1.5c e 12.1.9-12.1.11
12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno
sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. 12.1.5a La distanza tra i singoli alberi deve essere di almeno: a. alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi: 8 m; b. ciliegi: 10 m; c. noci e castagni: 12 m. 12.1.5b La distanza degli alberi da foreste, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d’acqua deve essere di almeno 10 m. 12.1.5c La distanza di cui ai numeri 12.1.5a e 12.1.5b non si applica agli alberi piantati prima del 1° gennaio 2022.
12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un'adeguata cura degli
alberi. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, nonché una concimazione in funzione del fabbisogno. 12.1.10 Gli organismi da quarantena secondo l'ordinanza del 31 ottobre 20184 sul- la salute dei vegetali e l'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20195 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali vanno combattuti conformemente alle istruzioni dei servizi fitosanitari cantonali. 12.1.11 Gli alberi infestati da Erwinia amylovora (fuoco batterico) o da Plum Pox Virus (Sharka) non sono computabili e non ricevono contributi.
4 RS 916.20 5 RS 916.201
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Allegato 6 (art. 72 cpv. 3 e 4, 75 cpv. 1, 2bis e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)
Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali
A Esigenze dei contributi SSRA
N. 7.7 lett. c L'accesso all'ACE è facoltativo: c. per tacchini, galletti di razze ovaiole e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita.
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2021
Allegato 8 (art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2 nonché 115c cpv. 2)
Riduzione dei pagamenti diretti
N. 2.2.1 2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, di im- porti per unità e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi ap- plicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per
1000 franchi per ettaro di SAU dell’azienda.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti. Con una lacuna i punti, gli importi forfettari e gli importi per unità sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo. N. 2.2.4 lett. b Lacuna per il punto di controllo Riduzione b. Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in 5 punti per oggetto inventari d’importanza nazionale, inclusa quella delle rispettive zone tampone, con decisione passata in giudi- cato (art. 15)
N. 2.3.1
2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e me-
diante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente: somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno
200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti. Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gra- vi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in ma- niera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo. Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo. N. 2.3a
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2021
2.3a Inquinamento atmosferico 2.3a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e di im- porti per ettaro. Gli importi forfettari e gli importi per ettaro sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo. Se l’autorità competente concede un termine di risanamento degli impianti per il deposito, per le lacune riscontrate le riduzioni di cui alla lettera a non si applicano nell’arco di tale termine. Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. Deposito non conforme di concimi aziendali liquidi 300 fr. (art. 13 cpv. 2bis) b. Spandimento non conforme di concimi aziendali liquidi 300 fr./ha x superficie interessata (art. 13 cpv. 2bis) in ha
N. 2.9.2: 2.9.2 Alla prima recidiva i punti relativi a una lacuna sono maggiorati di 50 pun- ti. A partire dalla seconda recidiva i punti relativi a una lacuna sono mag- giorati di 100 punti, ovvero non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali. Gli importi forfettari sono raddoppiati alla prima recidiva e quadruplicati a partire dalla seconda recidiva.
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3 Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordi- nanza sulla consulenza agricola), RS 915.1
3.1 Situazione iniziale
L’ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (ordinanza sulla con- sulenza agricola) disciplina gli obiettivi e i compiti dei servizi di consulenza e dei centri di consulenza nazionali ai sensi dell’articolo 136 LAgr (RS 910.1). Nel sistema delle innovazioni e delle conoscenze agricole (LIWIS) la consulenza svolge un’importante funzione in quanto anello di congiunzione tra ri- cerca, formazione e pratica agricola. Essa contribuisce a intensificare lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica in modo che le nozioni provenienti dalla ricerca possano essere attuate dalla pra- tica il più velocemente possibile e, viceversa, i problemi e le sfide con cui è confrontata la pratica ven- gano trattati nei programmi di ricerca. La consulenza diretta alle persone attive nella pratica agricola avviene in loco ed è fornita primaria- mente dai servizi di consulenza dei Cantoni. I centri di consulenza sostengono i servizi di consulenza dei Cantoni; tra le altre cose sono responsabili della formazione delle persone attive nella consulenza diretta. In alcuni ambiti speciali, in cui essenzialmente non lavorano né i servizi di consulenza dei Can- toni né i centri di consulenza, sono attivi i servizi di consulenza delle organizzazioni, ad esempio nel settore delle colture speciali. Per la promozione della consulenza la Confederazione può versare aiuti finanziari ai centri di consu- lenza, ai servizi di consulenza delle organizzazioni e per l’esecuzione di progetti nel settore della con- sulenza. In seguito all’accorpamento, nel 2010, dei centri di consulenza di Lindau e Losanna, esiste soltanto una centrale di consulenza, denominata AGRIDEA. Sulla base di una peer review su AGRIDEA, d’in- tesa con la Confederazione, nel 2016 i Cantoni, in qualità di membri principali dell’associazione AGRIDEA, hanno rivisto la governance di AGRIDEA che, successivamente, ha adeguato i suoi statuti. I Cantoni ora detengono la maggioranza in seno al comitato e, rappresentati dalla Conferenza dei di- rettori cantonali dell’agricoltura (CDCA), stipulano con l’UFAG una convenzione sulle prestazioni nella quale sono stabiliti i campi d’intervento prioritari e le attività obbligatorie di AGRIDEA.
3.2 Sintesi delle principali modifiche
In linea di principio tutti gli adeguamenti riprendono sostanzialmente aspetti che sono già prassi cor- rente o sono di natura formale.
Esiste soltanto una centrale di consulenza nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr, denominata AGRIDEA. La nuova governance di AGRIDEA è presentata nell’ordinanza. Vengono precisate le prestazioni della consulenza ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr. Da un lato si tratta delle categorie di prestazioni in virtù dell’articolo 6 e dall’altro dello sviluppo di nuovi contenuti e metodi di consulenza con progetti di consulenza secondo l’articolo 10 della presente ordinanza. La struttura dell’ordinanza è obsoleta e viene rivista al fine di una migliore leggibilità.
Considerato il gran numero di disposizioni oggetto di modifica è necessario procedere a una revisione totale dell’ordinanza.
3.3 Commento ai singoli articoli
Sezione 1 Articolo 1 Si definisce cosa disciplina l’ordinanza. Sezione 2 Articolo 2 capoverso 1 lettera a Adeguamento linguistico Articolo 2 capoverso 1 lettera e
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Ordinanza sulla consulenza agricola
Anziché di «famiglie contadine» si parla ora di «contadine, agricoltrici e agricoltori» poiché la forma di vita non dovrebbe avere alcuna rilevanza nella legislazione. I gruppi di persone destinatari rimangono gli stessi. Articolo 2 capoverso 3 lettera c Nell’ottica di una migliore valorizzazione delle conoscenze, la consulenza promuove maggiormente lo scambio di conoscenze e l’interconnessione dei vari attori all’interno della catena del valore (incl. quella della trasformazione e della distribuzione). Ciò presuppone un ampliamento del concetto da «agricoltura» a «filiera agroalimentare». Questo ampliamento riguarda soltanto le attività d’intercon- nessione della consulenza; la consulenza diretta continuerà a essere appannaggio solo delle persone attive nella pratica agricola. Articolo 3 L’importanza della catena del valore è ripresa ed enfatizzata. La produzione agricola è orientata al mercato. Articolo 4 lettera e Nell’ottica di una migliore valorizzazione delle conoscenze, la consulenza promuove maggiormente lo scambio di conoscenze e l’interconnessione dei vari attori all’interno della catena del valore (incl. quella della trasformazione e della distribuzione). Ciò presuppone un ampliamento del concetto da «agricoltura» a «filiera agroalimentare». Articolo 5 Questo articolo è introdotto ex novo per tener conto della situazione attuale di AGRIDEA in qualità di centrale di consulenza nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr. AGRIDEA è organizzata come associazione. I suoi membri sono tutti i Cantoni, il Principato del Liechtenstein e una cinquantina di organizzazioni. In vista di una razionalizzazione e di una concentrazione su aspetti essenziali, AGRIDEA sostiene primariamente i suoi membri, in particolare i Cantoni. Questi vengono maggior- mente coinvolti nell’orientamento di AGRIDEA. Rappresentati della CDCA, stipulano con l’UFAG una convenzione sulle prestazioni nella quale specificano i campi d’intervento prioritari e le attività vinco- lanti di AGRIDEA. In tal modo si mira a garantire che AGRIDEA possa esercitare meglio il suo compito fondamentale, ovvero sostenere i servizi di consulenza dei Cantoni. La convenzione sulle prestazioni tra l’UFAG e la CDCA è nell’interesse dei Cantoni. La prima convenzione sulle prestazioni stipulata tra l’UFAG e la CDCA concernente AGRIDEA è entrata in vigore all’inizio del 2020. Prima che venisse stipulata tale convenzione tra l’UFAG e i Cantoni, la collaborazione era disciplinata dagli statuti e da altri regolamenti di AGRIDEA. In seguito alla revisione degli statuti di AGRIDEA, nel 2018, i Cantoni detengono la maggioranza in seno al comitato e possono quindi influire maggiormente sul suo orienta- mento. Articolo 6 capoverso 2 lettera f Questa categoria di prestazioni è nuova. L’interconnessione di tutti i partner all’interno del LIWIS ac- quisisce sempre più importanza poiché è un fattore chiave per lo scambio e il trasferimento di cono- scenze nella pratica. La presente modifica concerne solo i servizi di consulenza delle organizzazioni, poiché i servizi di consulenza dei Cantoni fungono già da cerniera fra ricerca, formazione, consulenza e pratica nella filiera agroalimentare. Articolo 7 Questo articolo è inserito nella sezione «Obiettivi e compiti della consulenza» poiché la sezione «Re- quisiti minimi» è abrogata. Dal profilo dei contenuti l’articolo è rimasto invariato. Sezione 3 Questa sezione disciplina i requisiti minimi per gli aiuti finanziari e contiene le disposizioni concernenti gli aiuti finanziari.
Articolo 8 capoverso 1
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Ordinanza sulla consulenza agricola
L’UFAG può concedere un aiuto finanziario ad AGRIDEA per l’adempimento dei suoi compiti in virtù dell’articolo 4, a condizione che si riferisca ai campi d’intervento definiti nella convenzione sulle presta- zioni giusta l’articolo 5 capoverso 4. L’aiuto finanziario è concesso in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Articolo 8 capoverso 2 L’UFAG stipula un contratto di aiuto finanziario con AGRIDEA che si basa sulla convenzione sulle pre- stazioni tra l’UFAG e i Cantoni, dura generalmente quattro anni e disciplina l’importo dell’aiuto finan- ziario e il resoconto. Ogni anno il Parlamento decide in merito all’ammontare della voce «Consulenza agricola». L’importo previsto per AGRIDEA è indicato nella proposta al Parlamento. Articolo 8 capoverso 3 A cadenza annuale AGRIDEA fa un resoconto all’UFAG, informandolo sull’impiego dei mezzi finan- ziari, sulle sue attività, sulla pianificazione pluriennale e sul conseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione sulle prestazioni tra l’UFAG e la CDCA. Articolo 8 capoverso 4 AGRIDEA, con gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione, può avvalersi anche delle cono- scenze specifiche di terzi se ciò è necessario per l’adempimento dei suoi compiti ed essa non dispone delle rispettive competenze sul piano interno. Articolo 9 Gli aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni sono ora disciplinati in un articolo se- parato. Articolo 9 capoverso 1 lettera b In vista di una separazione dei compiti e delle attività di AGRIDEA da quelli dei servizi di consulenza delle organizzazioni possono ricevere aiuti finanziari della Confederazione soltanto i servizi di consu- lenza delle organizzazioni attivi in ambiti in cui non operano principalmente né i servizi di consulenza dei Cantoni né AGRIDEA (=ambiti speciali). In tal modo si evitano doppi finanziamenti. Articolo 9 capoverso 1 lettera c L’articolo subisce un adeguamento linguistico in quanto l’espressione «centrali di consulenza» è sosti- tuta con «AGRIDEA» per adeguare l’ordinanza alle attuali circostanze. Resta l’obbligo per i servizi di consulenza delle organizzazioni di lavorare d’intesa con i servizi di consulenza dei Cantoni e con AGRIDEA. Articolo 9 capoverso 2 Le prestazioni che devono essere fornite, l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il reso- conto sono disciplinati in un contratto di aiuto finanziario tra l’UFAG e l’organizzazione che deve for- nire le prestazioni. Il resoconto avviene a cadenza annuale e fornisce informazioni sull’impiego dei mezzi finanziari nonché sul conseguimento degli obiettivi. Articolo 10 Questo articolo disciplina l’aiuto finanziario per i progetti di consulenza. Con questi progetti s’intende elaborare nuove tipologie di consulenza, divulgare le conoscenze esistenti sotto una nuova forma o far confluire nuove conoscenze nella pratica. A tal fine, nell’ambito dei progetti di consulenza vengono sviluppati strumenti e metodi adeguati. Gli obiettivi primari cui si mira con i progetti di consulenza sono: ottimizzare il sistema di consulenza, far confluire nuove conoscenze nella pratica nonché favo- rire lo scambio di esperienze e la divulgazione di informazioni su condizioni quadro e provvedimenti. Per promuovere maggiormente anche nuovi attori e nuovi approcci nella consulenza e dare loro l’op- portunità di dimostrare la loro efficacia, dal 2014 l’UFAG destina una parte dei fondi previsti fino ad al- lora per AGRIDEA al sostegno specifico di progetti nel settore della consulenza. Questa decisione era stata presa sulla base di una raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati al Consiglio federale concernente, tra le altre cose, il settore della consulenza agricola «perché
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Ordinanza sulla consulenza agricola
siano applicate procedure di aggiudicazione concorrenziali» 1. Con il sostegno ai cosiddetti progetti di consulenza si mira a rendere più innovativi i metodi applicati in questo settore, a favorire lo scambio di conoscenze e ad accelerare la transizione digitale. L’articolo descrive gli obiettivi e i criteri per un so- stegno finanziario dei progetti da parte della Confederazione. I progetti vengono attribuiti sulla base di una selezione mediante procedura di gara. I richiedenti possono essere organizzazioni al di fuori dell’Amministrazione federale, i cui progetti adempiono i requisiti di cui al capoverso 3. La quota dell’UFAG rispetto ai costi comprovati può ammontare anche al 75 per cento. In tal modo si tiene conto del fatto che lo sviluppo di nuovi metodi nel settore della consulenza è generalmente una que- stione d’interesse pubblico e meno d’interesse dell’economia privata e pertanto è difficile ricevere un sostegno da partner dell’economia. Gli aiuti finanziari sono concessi in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) sotto forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. Se l’UFAG decide di concedere un aiuto finanziario, conclude con l’organizzazione in questione un contratto di aiuto finanziario nel quale ven- gono disciplinati l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto. Il resoconto avviene a cadenza regolare e fornisce informazioni sullo stato del progetto nonché sull’impiego dei mezzi finan- ziari. Articolo 11 La struttura dell’articolo è adeguata in modo da essere uguale a quella degli altri articoli concernenti gli aiuti finanziari. Articolo 11 capoverso 1 Il capoverso descrive chi può richiedere l’aiuto finanziario. La produzione agricola deve obbligatoria- mente essere rappresentata in seno al promotore. Si auspica che siano rappresentati anche la produ- zione primaria dei livelli a monte e a valle della filiera agroalimentare. In ogni caso un promotore com- prende più di una persona giuridica e/o fisica. Vengono concessi aiuti finanziari per gli accertamenti preliminari soltanto se il valore aggiunto generato dai provvedimenti oggetto degli accertamenti preli- minari concernenti nuovi prodotti o servizi va prevalentemente a beneficio dell’agricoltura. Articolo 11 capoverso 2 Diversamente dalla formulazione vigente si precisa che gli accertamenti preliminari sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità. Si può sostenere in particolare la consulenza da parte di terzi e l’accompagnamento specializzato dello sviluppo del progetto (coaching) per gli accertamenti preliminari in relazione a progetti di sviluppo regionale (allesti- mento del fascicolo per gli accertamenti preliminari) e a progetti sulle risorse (allestimento della do- manda di progetto). Possono però essere sostenuti, come finora, anche accertamenti preliminari per altri progetti innovativi nella filiera agroalimentare. Anche in futuro gli aiuti finanziari potranno essere concessi soltanto per gli accertamenti preliminari in relazione a progetti con carattere innovativo evi- dente, ovvero le bozze di progetto devono indicare in maniera inequivocabile in che modo, tramite nuovi prodotti, processi o servizi, si genera valore aggiunto dal profilo economico, sociale o ecologico per la filiera agroalimentare. L’esecuzione dell’aiuto finanziario per gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi avverrà anche in futuro in maniera armonizzata con l’esecuzione degli accertamenti preliminari nel settore della promozione della qualità e dello smercio. Le basi legali per gli accertamenti preliminari nel quadro della promozione della qualità e dello smercio sono conte- nute nell’ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera ali- mentare (OQuSo; RS 910.16). Articolo 11 capoverso 3 I criteri sono strutturati come nell’articolo 9; dal profilo dei contenuti non ci sono modifiche. Articolo 11 capoverso 5
1 Collaborazione tra l’Amministrazione federale e le organizzazioni non governative, Rapporto della
Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, 2009, FF 2009, pag. 1219 28
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Poiché gli aiuti finanziari per gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono concessi sotto forma di un pagamento unico ai promotori, i rispettivi importi sono comunicati tra- mite decisione conformemente all’attuale prassi in materia di decisioni.
3.4 Risultati della procedura di consultazione
-
3.5 Ripercussioni
3.5.1 Confederazione
Nessuna ripercussione finanziaria, personale o amministrativa.
3.5.2 Cantoni
I requisiti ai servizi di consulenza dei Cantoni non cambiano. Con la convenzione sulle prestazioni tra l’UFAG e i Cantoni concernente AGRIDEA questi ultimi hanno una maggiore possibilità di esprimersi sull’orientamento di AGRIDEA.
3.5.3 Economia
Una migliore interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroali- mentare e il migliore allineamento delle attività di AGRIDEA alle esigenze dei Cantoni contribuiscono a trasmettere nuove conoscenze alla pratica in maniera più rapida e in una forma direttamente appli- cabile (valorizzazione più efficace delle conoscenze) nonché a rendere più efficiente il sistema di con- sulenza per la pratica agricola. Le maggiori innovazioni che ne risultano hanno il potenziale di miglio- rare la redditività e la competitività della filiera agroalimentare. Le altre modifiche non hanno ripercus- sioni dirette sull’economia.
3.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche previste non hanno ripercussioni sul diritto internazionale
3.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3.8 Basi legali
Articolo 136 capoversi 4 e 5 nonché articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agri- coltura (LAgr; RS 910.1).
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Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)
del …
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5 nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile
19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione
Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. gli obiettivi e i compiti:
1. delle centrali di consulenza nazionali;
2. dei servizi di consulenza dei Cantoni;
3. dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni sovraregionali o
nazionali attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organiz- zazioni); b. gli aiuti finanziari alle centrali di consulenza e ai servizi di consulenza delle organizzazioni; c. gli aiuti finanziari per progetti di consulenza e per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.
Sezione 2: Obiettivi e compiti della consulenza
Art. 2 Obiettivi della consulenza 1 La consulenza sostiene le persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr nei lo- ro sforzi per: a. produrre generi alimentari sani di alta qualità;
RS .......... 1 RS 910.1
2021–...... 1 30
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b. essere competitive e adeguarsi al mercato; c. salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio; d. svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dello spazio rurale; e. promuovere la qualità della vita e la posizione sociale delle contadine, delle agricoltrici e degli agricoltori. 2 La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l’agricoltura possa in- crementare, con spirito innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nello spazio rurale.
3 La consulenza promuove in particolare:
a. il perfezionamento professionale e lo sviluppo della personalità delle perso- ne secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr; b. la diffusione di informazioni con largo raggio d’azione; c. lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica nella filiera agroalimenta- re nonché all’interno del settore agricolo e di quello dell’economia domesti- ca rurale; d. la collaborazione dell’agricoltura con altri settori nell’ambito dello sviluppo dello spazio rurale, della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle basi naturali della vita. 4 La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regionale.
Art. 3 Coordinamento Le istituzioni di cui all’articolo 1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di ottene- re il massimo beneficio possibile per la filiera agroalimentare.
Art. 4 Compiti delle centrali di consulenza Le centrali di consulenza hanno i compiti seguenti: a. elaborano e valutano metodi per la consulenza e il perfezionamento nonché approntano basi e dati; b. introducono i consulenti alla loro professione e si occupano del loro perfe- zionamento professionale; c. elaborano informazioni e conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla pratica, dall’amministrazione pubblica, dai mercati e dalle organizzazioni, le riuni- scono e le diffondono ulteriormente. Sviluppano, mettono a disposizione e distribuiscono documentazione e mezzi ausiliari; d. sostengono i servizi di consulenza e altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo nonché in relazione a progetti innovativi; e. promuovono la collaborazione tra ricerca, formazione, consulenza e pratica nella filiera agroalimentare assumendo funzioni di rete.
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Art. 5 Agridea 1 Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell’articolo 136 ca-
poverso 3 LAgr.
2 È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.
3 Sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.
4 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e i Cantoni stipulano una convenzione
sulle prestazioni nella quale specificano i campi d’attività prioritari e le attività vin- colanti di Agridea.
Art. 6 Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni 1 I servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti: a. salvaguardia delle basi naturali della vita; b. sviluppo dello spazio rurale; c. accompagnamento del cambiamento strutturale; d. produzione sostenibile; e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola e orientamen- to al mercato; f. sviluppo della personalità dal profilo professionale e formazione in gestione aziendale.
2 Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:
a. acquisizione di basi e dati; b. informazione e documentazione; c. manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale; d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi; e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi; f. interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella fi- liera agroalimentare.
Art. 7 Requisiti del personale specializzato Il personale specializzato delle centrali di consulenza e dei servizi di consulenza del- le organizzazioni deve possedere, oltre alle competenze specialistiche, le qualifiche pedagogiche necessarie all’esercizio dell’attività.
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Ordinanza sulla consulenza agricola RU 2021
Sezione 3: Aiuti finanziari
Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea 1 Sulla base della convenzione sulle prestazioni di cui all’articolo 5 capoverso 4,
l’UFAG può concedere ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all’articolo 4. 2 La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto con Agridea. Questo disciplina l’importo dell’aiuto finanziario nel quadro dei mezzi fi- nanziari approvati dal Parlamento, la durata dell’aiuto finanziario e il resoconto an- nuale. 3 Agridea fa un resoconto annuale all’UFAG sulle sue attività e sull’impiego dei mezzi finanziari. A tal fine fornisce all’UFAG i documenti seguenti: a. il rapporto d’esercizio; b. il consuntivo; c. il preventivo; d. il programma d’attività annuale; e. il rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi secondo la convenzio- ne sulle prestazioni; f. un programma d’attività pluriennale. 4 Per l’adempimento dei suoi compiti Agridea può ricorrere a prestazioni di terzi.
Art. 9 Aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni 1 L’UFAG concede aiuti finanziari ai servizi di consulenza delle organizzazioni se:
a. sono attivi almeno in un’intera regione linguistica o a livello nazionale; b. sono attivi in ambiti speciali in cui Agridea e i servizi di consulenza dei Can- toni non lo sono principalmente; e c. lavorano d’intesa con Agridea e con i servizi di consulenza dei Cantoni. 2 L’UFAG stipula un contratto con l’organizzazione. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto annuale. L’organizzazione presenta all’UFAG un rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi secondo il contratto di aiuto finanziario e sull’impiego dei mezzi finanziari.
Art. 10 Aiuti finanziari per progetti di consulenza 1 L’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari per l’esecuzione di progetti di
consulenza. 2 I progetti di consulenza sono finalizzati allo sviluppo di nuovi contenuti o metodi
di consulenza. 3 Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare la rile- vanza dal profilo della politica agricola o i benefici attesi per la pratica, la qualità dal
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Ordinanza sulla consulenza agricola RU 2021
profilo metodologico del procedimento nonché la diffusione sovraregionale o nazio- nale dei risultati. 4 Gli aiuti finanziari ammontano al 75 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili. 5 È fatta salva una riduzione dei pagamenti concordati attraverso una decisione del
Consiglio federale o del Parlamento. 6 L’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Questo disciplina l’importo e la
durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto. 7 Nel resoconto si informa sullo stato del progetto e sull’impiego dei mezzi finanzia- ri.
Art. 11 Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi 1 L’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari a promotori provenienti dalla filiera agroalimentare per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi. 2 Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono fi- nalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell’ottica di progetti di sviluppo regionale di cui all’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo l’articolo 77 lettere a e b LAgr. 3 Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono: a. l’orientamento degli obiettivi del progetto, degli obiettivi parziali, delle fasi d’intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un pro- getto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2; b. le competenze e le responsabilità dei promotori; e c. il preventivo con la comprova dei fondi propri del promotore. 4 Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi per gli accer- tamenti preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi.
5 L’UFAG emana una decisione.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 14 novembre 20072 sulla consulenza agricola è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 [RU 2007 6215, 2015 1757, 2017 6105]
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… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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4 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr), RS 916.01
4.1 Situazione iniziale
Il burro può essere importato all’interno del contingente doganale solo in grandi recipienti con capacità di almeno 25 chilogrammi onde garantire che all’aliquota di dazio del contingente (ADC) più bassa possa venir importato solo burro da destinare all’ulteriore trasformazione. Nella procedura di consulta- zione sul pacchetto di ordinanze agricole 2020 del 3 febbraio 2020, il Dipartimento federale dell’eco- nomia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva proposto di stralciare questa prescrizione. Dai pareri espressi in tale occasione era emersa una forte opposizione a tale liberalizzazione e pertanto la proposta era stata accantonata. Tuttavia la norma vigente comporta comunque un notevole svantag- gio che deve essere eliminato con una nuova proposta di modifica. Il burro industriale sul mercato mondiale non è offerto solo in blocchi da 25 chilogrammi, ma sempre più anche da 10 chilogrammi. Pertanto la dimensione minima dei recipienti va ridotta da 25 a 10 chilogrammi.
Sulle importazioni effettuate con il permesso generale d’importazione (PGI) l’UFAG riscuote dagli im- portatori tasse di 3 fino a 5 franchi per ogni lotto di merci sdoganato, adducendo che il dispendio cor- relato all’amministrazione dei PGI e alle rispettive soluzioni informatiche nonché alla redazione delle decisioni deve essere compensato dagli importatori conformemente al principio di causalità. Oggi- giorno tale motivazione non è più giustificata, poiché il PGI funge soprattutto da strumento statistico e le relative statistiche non sono utilizzate dagli importatori, bensì perlopiù da altre cerchie. Inoltre, ormai le decisioni sono generate mediante applicazioni informatiche per cui è diminuito l’onere finanziario. È problematico anche il fatto che singoli gruppi di prodotti, come frutta e verdura o carne di pollame, sono tassati in maniera sproporzionata poiché le tasse sono riscosse per lotto di merce di una linea tariffale e in questi settori le linee tariffali sono numerose. Inoltre i grandi lotti di merci sono gravati in misura minore rispetto a quelli piccoli, il che favorisce le grandi aziende rispetto a quelle di piccole dimensioni, in violazione del principio di equivalenza sancito dall’articolo 46a della legge sull’organiz- zazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Nell’ottica di garantire una parità di trattamento di tutti gli attori è pertanto giustificato abolire queste tasse non equilibrate da più punti di vista. In tale contesto va altresì menzionato che con il progetto DaziT dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è previsto di sostituire il numero PGI con l’ID del partner commerciale proveniente dal SAP o con il numero d’identificazione delle imprese IDI e pertanto a breve termine la tassa deca- drà comunque. Inoltre una tassa che non corrisponde all’onere approssimativo viola sostanzialmente gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro dell’OMC (art. VIII GATT; RS 0.632.21). Al contrario, la riduzione o l’abolizione delle tasse sulle importazioni è conforme al suddetto articolo GATT. In virtù dell’articolo 46a capoverso 4 LOGA, «il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’assog- gettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante». Poiché si tratta di importazioni di alimenti necessari per l’approvvigionamento del Paese, si può pre- supporre un interesse pubblico. Nel complesso in questo ambito sono riscosse tasse pari a circa 2,7 milioni di franchi l’anno.
Il PGI è formato da un numero a 6 cifre che va indicato nella dichiarazione doganale al momento dell’importazione di un prodotto con obbligo di PGI. Esso consente all’AFD e all’UFAG di attribuire l’importazione a una determinata persona. Il PGI è importante in particolare in relazione all’ammini- strazione dei contingenti doganali. Le quote del contingente sono assegnate dall’UFAG e contabiliz- zate dall’AFD. Inoltre il PGI è utile per altre rilevazioni statistiche, come per esempio in vista dell’asse- gnazione di quote di contingente in base alle importazioni precedenti. Negli ultimi anni sono state svi- luppate e migliorate le possibilità tecniche dal profilo informatico per la valutazione delle importazioni e la loro attribuzione a determinate persone, come richiesto ad esempio per la pubblicazione dell’utiliz- zazione delle quote di contingente nel quadro del Rapporto annuo del Consiglio federale concernente le misure tariffali. Questo consente all’UFAG di rinunciare all’obbligo di PGI per ulteriori 46 voci di ta- riffa. Inoltre in relazione al progetto DaziT dell’AFD si prevede di sostituire il numero PGI con l’ID del partner commerciale proveniente dal SAP o con il numero d’identificazione delle imprese IDI. La gra- duale abolizione del numero PGI agevola la transizione verso questo scenario.
4.2 Sintesi delle principali modifiche
Dal 2022 la dimensione minima del recipiente di 25 chilogrammi per il burro importato nell’ambito del contingente doganale sarà ridotta a 10 chilogrammi (art. 35 cpv. 4 OIAgr).
L’obbligo di versare le tasse per importazioni effettuate con il PGI e le relative aliquote sono abrogati (art. 50 e all.6 OlAgr). Nell’ingresso dell’ordinanza è pertanto stralciato l’articolo 46a della legge del
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Ordinanza sulle importazioni agricole
21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Infine può essere abrogato l’articolo 3 dell’ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricol- tura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11) che disciplina le deroghe al campo di applicazione dell’ordinanza sulle tasse UFAG.
È abrogato l’obbligo del permesso generale d’importazione (obbligo di PGI) per lo sperma di bovini e i cereali grezzi del contingente doganale n. 28 (orzo, mais, avena) nonché per determinate voci di tariffa nei disciplinamenti del mercato «frutta da sidro e prodotti di frutta» e «latte e latticini, nonché caseina» (all. 1 n. 4, 13 e 15 OlAgr).
4.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 35 capoverso 4 La disposizione mira a fare in modo che il burro importato sia trasformato o reimballato in unità più pic- cole all’interno del Paese. Nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.4 il burro non può per- tanto essere importato in piccoli recipienti bensì soltanto in grandi recipienti. Sul mercato mondiale il burro industriale è commercializzato sempre più spesso in recipienti da 10 anziché 25 chilogrammi. La disposizione è adeguata a questa evoluzione. Nella seconda frase del capoverso il limite di 25 chilo- grammi è ridotto a 10 chilogrammi in modo che possano essere tenuti in considerazione anche forni- tori esteri che offrono il burro destinato alla trasformazione in unità da 10 chilogrammi.
Articolo 50 con allegato 6 e ingresso La disposizione dell’articolo 50, la quale sancisce che le importazioni con PGI sottostanno al versa- mento di una tassa, è abrogata. Nell’articolo si menzionano le aliquote delle tasse stabilite all’allegato
6. Di conseguenza anche quest’ultimo è abrogato.
L’articolo 50 OIAgr è retto dall’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) il quale pertanto è menzionato nell’ingresso dell’OIAgr. Poiché si tratta dell’unico articolo dell’OIAgr che fa riferimento a questa base giuridica, il rimando all’articolo 46a LOGA è stralciato dall’ingresso dell’ordinanza.
All’articolo 3 dell’ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11) sono disciplinate le deroghe al campo di applicazione. L’unica deroga rima- sta per la riscossione di tasse dell’UFAG riguarda la riscossione di tasse per l’importazione di prodotti agricoli secondo l’articolo 50 OIAgr. Con lo stralcio della disposizione nell’OIAgr si può abrogare an- che l’articolo 3 dell’ordinanza sulle tasse UFAG.
Con la rinuncia alla riscossione di tasse per l’importazione con PGI vengono meno entrate pari a 2,7 milioni di franchi (sulla base delle cifre del 2019).
Allegato 1 numeri 4, 13 e 15 È abolito l’obbligo del PGI per i prodotti sotto elencati nell’allegato 1 OlAgr. L’attuazione avviene ag- giungendo alle voci di tariffa la menzione «PGI non necessario»; altre voci di tariffa sono stralciate dall’OlAgr poiché non sottostanno più alle disposizioni contenute nell’ordinanza.
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini Alle due voci di tariffa relative allo sperma di bovini si aggiunge la menzione «PGI non necessario» (0511.1010, all’interno del contingente doganale n. 12); altre sono stralciate (0511.1090, al di fuori del contingente doganale).
4. Disciplinamento del mercato: latte e latticini, nonché caseina
21 voci di tariffa non sono più sottoposte all’obbligo di PGI. Si tratta di prodotti del contingente doga- nale n. 7 per i quali tuttavia non è stabilita alcuna aliquota di dazio fuori contingente (ADFC). Possono quindi essere importati senza limitazioni quantitative all’aliquota di dazio del contingente (ADC) spesso molto elevata. Tra questi rientrano, per esempio, tutte le voci di tariffa della panna, inclusa la panna acida, aromatizzata o no. Anche l’obbligo di PGI per la caseina, che vige ormai soltanto per la caseina acida della voce di tariffa 3501.1010, è stralciato. Il corrispondente contingente doganale n. 8 non è più amministrato, ovvero tutte le importazioni possono avvenire all’ADC.
37
Ordinanza sulle importazioni agricole
In particolare sono esentate dal PGI le seguenti voci di tariffa: 0401.4000, 0401.5010, 0401.5020, 0402.1000, 0402.2120, 0402.2920, 0402.9110, 0402.9120, 0402.9910, 0402.9920, 0403.9031, 0403.9039, 0403.9061, 0403.9069, 0403.9072, 0403.9079, 0404.1000, 0404.9011, 0404.9019, 0404.9099, 3501.1010.
13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta
Nel disciplinamento del mercato è abrogato l’obbligo di PGI per la frutta da sidro (voci di tariffa 0808.1011 all’ADFC 0808.1019, 0808.3011 all’ADFC 0808.3019 e 0808.4011) e per i prodotti di frutta al di fuori del contingente doganale. Pertanto tutte le voci di tariffa ADFC sono stralciate dalla tabella dell’allegato 1 numero 13 poiché non sottostanno più alle disposizioni dell’OlAgr.
In particolare sono esentate dal PGI le seguenti voci di tariffa: 2009.7119, 2009.7129, 2009.7990, 2009.8929, 2009.8939, 2009.8949, 2009.9019, 2009.9039, 2009.9049, 2009.9059, 2009.9079, 2009.9089, 2202.9929, 2202.9959, 2202.9979, 2206.0019
15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta per l’alimentazione umana Le tre voci di tariffa del contingente doganale n. 27 sono integrate nella tabella con la menzione «PGI non necessario». Pertanto l’importazione di cereali grezzi per l’alimentazione umana non necessita più di un permesso dell’UFAG. L’impegno circa l’uso continuerà a essere verificato dall’AFD. Quindi l’orzo della voce di tariffa 1003.9041, l’avena (1004.9021) e il mais (1005.9021) possono continuare a essere importati nel contingente senza limitazioni quantitative, ma nella trasformazione devono conse- guire i valori minimi di resa stabiliti all’articolo 29 OlAgr.
4.4 Risultati della procedura di consultazione
-
4.5 Ripercussioni
4.5.1 Confederazione
Con la rinuncia alle tasse riscosse in relazione al PGI, le entrate diminuiscono di circa 2,7 milioni di franchi (sulla base delle cifre del 2019). Dall’altro lato per i costi informatici il risparmio può essere dell’ordine di cinque cifre.
4.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
4.5.3 Economia
Le aziende importatrici sono sgravate dal profilo finanziario (nel complesso 2,7 mio. fr.) e amministra- tivo.
4.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche sono compatibili con il diritto internazionale.
4.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
4.8 Basi legali
Articolo 24 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Il Consiglio federale sottopone per approvazione all’Assemblea federale le modifiche nell’ambito del Rapporto annuo concernente le misure tariffali. L’Assemblea federale può decidere se restano in vigore oppure se vanno integrate o modificate.
38
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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come se- gue: Ingresso visti gli articoli 20 capoversi 1–3, 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr); visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane; visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane, Art. 35 cpv. 4 4 Il contingente doganale parziale n. 07.4, pari a 100 tonnellate, è messo all’asta. Nell’ambito del contingente doganale parziale n. 07.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 10 chilogrammi. Art. 50 Abrogato
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 6 è abrogato.
2021–...... 1 39
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli RU 2021
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 40
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli RU 2021
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
N. 2
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito,
nonché sperma di bovini Per l’importazione degli animali di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono disciplinate nell’articolo 31 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 sull’allevamento di animali (OAlle; RS 916.310). Per l’importazione di sperma di toro non è necessario un PGI. … L’intestazione della tabella è modificata come segue: Aliquota di dazio Numero di capi senza obbligo di PGI Contingente doganale Voce di tariffa [1] (CHF) (parziale) (n.)
La voce di tariffa 0511.1010 è sostituita dalla versione seguente:
per dose/unità di applicazione
0511.1010 PGI non necessario 12
La voce di tariffa 0511.1090 è stralciata.
3 41
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli RU 2021
N. 4
4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina
La nota [4-4] è stralciata. La tabella è sostituita dalla versione seguente: Aliquota di dazio per Numero di kg lordi Contingente Informazioni Voce di tariffa 100 kg lordi senza obbligo di PGI doganale complemen- [1] (CHF) (parziale) (n.) tari
0401.1010 0 07.1 0401.2010 0 07.1
0401.4000 PGI non necessario 07.6
0401.5010 PGI non necessario 07.6
0401.5020 1340.00 PGI non necessario 07.6
0402.1000 PGI non necessario 07.6
0402.2111 0 07.2
0402.2120 1340.00 PGI non necessario 07.6
0402.2911 0 07.2
0402.2920 1340.00 PGI non necessario 07.6
0402.9110 223.00 PGI non necessario 07.6
0402.9120 1340.00 PGI non necessario 07.6
0402.9910 223.00 PGI non necessario 07.6
0402.9920 PGI non necessario 07.6
0403.1020 em [4-1] PGI non necessario 07.6
0403.1091 0 07.3 [4-3]
0403.9031 em [4-1] PGI non necessario 07.6
0403.9039 PGI non necessario 07.6
0403.9041 em [4-1] 0 07.3 [4-3]
0403.9051 0 07.3 [4-3]
0403.9061 em [4-1] PGI non necessario 07.6
0403.9069 PGI non necessario 07.6
0403.9072 em [4-1] PGI non necessario 07.6
0403.9079 em [4-1] PGI non necessario 07.6
0403.9091 18.00 0 07.3 [4-3]
0404.1000 170.00 PGI non necessario 07.6
0404.9011 PGI non necessario 07.6
0404.9019 PGI non necessario 07.6
0404.9081 0 07.3 [4-3]
0404.9099 PGI non necessario 07.6
0405.1011 0 07.4 0405.1091 0 07.4
0405.2011 em [4-1] 0 07.3 [4-3]
0405.2019 0 07.3 [4-3] 0405.9010 0 07.4
0406.1010 PGI non necessario 07.6
0406.1020 PGI non necessario 07.6
0406.1090 PGI non necessario 07.6
0406.2010 PGI non necessario 07.6
0406.2090 PGI non necessario 07.6
0406.3010 PGI non necessario 07.6
0406.3090 PGI non necessario 07.6
0406.4010 PGI non necessario 07.6
0406.4021 PGI non necessario 07.6
0406.4029 PGI non necessario 07.6
0406.4081 PGI non necessario 07.6
0406.4089 PGI non necessario 07.6
0406.9011 PGI non necessario 07.6
0406.9019 PGI non necessario 07.6
4 42
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli RU 2021
Aliquota di dazio per Numero di kg lordi Contingente Informazioni Voce di tariffa 100 kg lordi senza obbligo di PGI doganale complemen- [1] (CHF) (parziale) (n.) tari
0406.9021 PGI non necessario 07.6
0406.9031 PGI non necessario 07.6
0406.9039 PGI non necessario 07.6
0406.9051 PGI non necessario 07
ex 0406.9051 50.00 PGI non necessario 07.5 [4-2] ex 0406.9051 PGI non necessario 07.6
0406.9059 PGI non necessario 07
ex 0406.9059 50.00 PGI non necessario 07.5 [4-2] ex 0406.9059 PGI non necessario 07.6
0406.9060 PGI non necessario 07.6
0406.9091 PGI non necessario 07.6
0406.9099 PGI non necessario 07.6
3501.1010 em [4-1] PGI non necessario 08
3501.9011 em [4-1] PGI non necessario 08
3501.9019 em [4-1] PGI non necessario 08
N. 13
13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta
La tabella è sostituita dalla versione seguente: Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di kg lordi Contingente Informazioni per 100 kg lordi senza obbligo di PGI doganale (parziale) complementari [1] (CHF) (n.)
0808.1011 2.00 PGI non necessario 20
0808.3011 2.00 PGI non necessario 20
0808.4011 2.00 PGI non necessario 20 [13-1]
2009.7111 0 21 2009.7121 0 21 2009.7910 0 21 2009.8921 0 21 2009.8931 0 21 2009.8941 0 21 2009.9011 0 21 2009.9031 0 21 2009.9041 0 21 2009.9051 0 21 2009.9071 0 21 2009.9081 0 21 2202.9921 0 21 2202.9951 0 21 2202.9971 0 21 2206.0011 0 21
5 43
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli RU 2021
N. 15
15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta per
l’alimentazione umana Il testo precedente la tabella è sostituito dalla versione seguente: Per l’importazione dei prodotti contrassegnati con [15-2] è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531). Le importazioni di altri prodotti, incluse quelle dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le im- portazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all’obbligo di PGI. Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate dall’articolo 47. Prescrizioni specifiche: la ripartizione dei contigenti doganali è disciplinata agli arti- coli 28 a 33 e il calcolo delle aliquote di dazio delle voci di tariffa in questione è disciplinato all’articolo 4 o 6. Per le voci di tariffa del capitolo 12 della tariffa doga- nale non vi sono prescrizioni specifiche. [1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. [15-1] L’aliquota di dazio è stabilita secondo l’articolo 6. [15-2] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposi- zioni della LAP.
Le seguenti voci sono sostituite dalla versione seguente: Voce di tariffa Aliquota di dazio per Numero di kg lordi Contingente doganale Informazioni
100 kg lordi senza obbligo di PGI (parziale) (n.) complementari
[1] (CHF)
…
1003.9041 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1]
…
1004.9021 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1]
…
1005.9021 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1]
…
6 44
5 Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV), RS 916.20
5.1 Situazione iniziale
L'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) è stata approvata dal Consiglio federale il 31 otto- bre 2018 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Il nuovo diritto fitosanitario mira, tra l’altro, a raffor- zare la responsabilità individuale delle aziende omologate nell'ambito del sistema del passaporto fito- sanitario. Oltre ai controlli annuali ufficiali, le aziende stesse sono tenute a verificare regolarmente la salute delle proprie merci vegetali e a prendere misure adeguate nel caso di sospettata infestazione o di constatazione della presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi. A questo proposito la OSalV prevede che le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari dispongano anche di specifiche conoscenze fitosanitarie.
5.2 Sintesi delle principali modifiche
La modifica dell'OSalV proposta riguarda principalmente le disposizioni relative al sistema del passa- porto fitosanitario: occorre introdurre due nuovi obblighi per le aziende omologate dal Servizio fitosanitario federale (SFF) per il rilascio di passaporti fitosanitari: a. a intervalli regolari, è necessario fornire al SFF la prova che l'azienda dispone delle cono- scenze fitosanitarie necessarie per l'omologazione; b. l'azienda deve disporre di un piano d'emergenza affinché, nel caso di sospettata infestazione o di constatazione della presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, pos- sano essere rapidamente prese misure adeguate per evitarne la diffusione. Il SFF, dal canto suo, è tenuto a mettere a disposizione delle aziende materiale informativo e mo- delli adeguati. Il DEFR e il DATEC possono escludere dall'obbligo del passaporto fitosanitario le merci a basso rischio fitosanitario importate dall'Unione europea (UE), se queste vengono spedite in Svizzera da privati all'interno dell'UE per posta o con un servizio di corriere.
5.3 Commento ai singoli articoli
Articoli 2 e 16 Se un organismo da quarantena non può più essere eradicato a livello locale, l'ufficio federale compe- tente può delimitare una zona (zona infestata), nella quale sostanzialmente non è più necessario prendere misure di eradicazione (art. 16). Per rilevare il più rapidamente possibile la diffusione di un organismo da quarantena al di fuori della zona infestata ed evitare che si diffonda ulteriormente, l'uffi- cio federale competente può delimitare una zona cuscinetto attorno alla zona infestata (art. 16 cpv. 3bis). Questo è necessario in particolare nel caso di organismi da quarantena in grado di diffon- dersi piuttosto rapidamente in modo naturale (p.es. il coleottero giapponese, Popillia japonica). La de- finizione del concetto «zona cuscinetto» di cui all'articolo 2 lettera i viene adeguata di conseguenza e viene aggiunta la lettera gbis contenente la definizione di «zona infestata».
Nella zona cuscinetto devono essere prese le misure stabilite dall'ufficio federale competente contro il rischio di diffusione (art. 16 cpv. 3). I servizi cantonali competenti devono garantire un'intensa sorve- glianza al fine di constatare per tempo la comparsa dell'organismo da quarantena nella zona cusci- netto. In funzione del rischio di diffusione, l'ufficio federale competente può ad esempio ordinare di prendere misure di prevenzione anche ad aziende che si trovano nella zona cuscinetto (p.es. coper- tura del substrato e del terriccio per evitare la deposizione delle uova), in modo che in caso di even- tuale comparsa (non ancora constatata) dell'organismo da quarantena nella zona cuscinetto sia possi- bile impedire l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo mediante merci notoriamente portatrici di tale organismo da quarantena.
45
Ordinanza sulla salute dei vegetali
Analogamente alla procedura nella zona infestata, prima di delimitare una zona cuscinetto gli uffici fe- derali competenti devono sentire i servizi cantonali competenti e in seguito pubblicare la delimitazione della zona cuscinetto in modo adeguato (art. 16 cpv. 3bis).
Articolo 34 L'ufficio federale competente deve stabilire il riconoscimento dell’equivalenza delle misure non me- diante una convenzione con lo Stato terzo interessato, bensì in un’ordinanza. In questo modo si ga- rantisce la sicurezza giuridica per gli importatori.
Articolo 37 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, per determinati scopi, au- torizzare eccezioni per l'importazione e la messa in commercio di merci regolamentate (p.es. se le merci non adempiono le condizioni per il rilascio di un passaporto fitosanitario). Per la conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate, attualmente il SFF può autorizzare eccezioni sola- mente se le merci hanno un rapporto diretto con l'agricoltura o l'alimentazione. Per molte piante orna- mentali che, visto il loro basso rischio fitosanitario sono soggette all'obbligo del passaporto fitosanita- rio solo dal 1° gennaio 2020, attualmente il SFF non può, ad esempio, rilasciare autorizzazioni ecce- zionali. Per gli scopi: scelta varietale e selezione, formazione, diagnosi e ricerca, non vi è una simile limitazione riguardante la gamma di merci. Per le organizzazioni di conservazione è necessario che il SFF possa autorizzare eccezioni all'obbligo del passaporto fitosanitario per le piante ornamentali che non vengono utilizzate a scopo agricolo. Il capoverso 1 lettera d deve essere modificato di conse- guenza. Gli articoli 39a, 42 e 62 rimandano a questa disposizione e pertanto la modifica riguarda an- che le autorizzazioni eccezionali in relazione all'importazione dall'UE, allo spostamento in zone pro- tette e alla messa in commercio all'interno della Svizzera.
Articolo 39 Conformemente all'attuale OSalV, determinate merci (p.es. vegetali e parti di vegetali destinate alla piantagione) possono essere importate dall'UE soltanto con un passaporto fitosanitario – in linea di principio questo vale anche per i privati. Attualmente l'importazione di queste merci è esente dall'ob- bligo del passaporto fitosanitario, solo se vengono trasportate nel bagaglio personale per uso proprio. Se, in base all'esperienza pluriennale, il rischio fitosanitario è considerato basso, il DEFR e il DATEC devono poter escludere dall'obbligo del passaporto fitosanitario anche determinate merci spedite da privati all’interno dell'UE a privati in Svizzera per posta o con un servizio di corriere. Nell'articolo 39 deve quindi essere integrata una norma di delega (cpv. 4).
Di base, il trasferimento di vegetali e di parti di vegetali destinate alla piantagione tra privati all'interno dell'UE non è soggetto all'obbligo del passaporto fitosanitario. Anche per l'esportazione di questo tipo di vegetali da parte di privati dalla Svizzera verso l'UE, attualmente gli Stati membri dell'UE non richie- dono un passaporto fitosanitario. A tal proposito, la Svizzera, che forma uno spazio fitosanitario co- mune con l'UE, attualmente è più severa rispetto al suo principale partner commerciale. Questo disci- plinamento più severo va allentato, ma non eliminato completamente, in modo da garantire che i pri- vati non spediscano vegetali ad alto rischio fitosanitario in Svizzera senza che siano corredati di un passaporto fitosanitario.
Articolo 64 Indipendentemente dal fatto che un'azienda ceda sementi o altre merci devono valere gli stessi requi- siti per l'esenzione dall'obbligo di notifica. Nel capoverso 3 occorre pertanto disciplinare in maniera uniforme l'eccezione all'obbligo di notifica.
Articolo 77 Per essere omologata dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari un’azienda deve disporre di de- terminate conoscenze in ambito fitosanitario (cpv. 3 lett. b e c) in modo da essere in grado di identifi- care la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi per le sue merci e di prendere misure
46
Ordinanza sulla salute dei vegetali
di lotta adeguate. Queste conoscenze sono importanti poiché permettono all'azienda di controllare re- golarmente lo stato di salute delle proprie merci.
Per far sì che le aziende con obbligo di omologazione acquisiscano le competenze necessarie, il SFF mette a loro disposizione del materiale informativo elettronico adeguato 1 (cpv. 5). Tale documenta- zione deve contenere informazioni sulla biologia e sui sintomi nocivi di rilevanti organismi da quaran- tena e di organismi regolamentati non da quarantena, per permettere alle aziende di svolgere i propri controlli. È previsto che il SFF metta queste informazioni a disposizione delle aziende su una piatta- forma e-learning (attualmente in fase di elaborazione; l'introduzione è prevista per l’estate 2021). Il materiale informativo deve essere accessibile al pubblico e quindi anche alle associazioni di categoria, se queste desiderano offrire dei corsi ai propri membri quale alternativa alla piattaforma e-learning della Confederazione. Far allestire alle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari que- ste informazioni specialistiche sarebbe troppo rischioso e potrebbe portare all'acquisizione di cono- scenze errate o insufficienti.
Al capoverso 3 occorre introdurre che, prima dell'omologazione, l'azienda è tenuta a dimostrare al SFF che dispone delle conoscenze fitosanitarie necessarie. Il DEFR e il DATEC sono tenuti a fissare in un'ordinanza come fornire questa prova al SFF (cpv. 4). Questo può avvenire ad esempio supe- rando un test a scelta multipla disponibile nella suddetta piattaforma e-learning o presentando un cer- tificato di partecipazione a un corso riconosciuto dal SFF (incl. un esame).
Nell'UE, dal 14 dicembre 2020, per le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari vige un analogo obbligo di prova nei confronti del servizio fitosanitario competente (cfr. regolamento dele- gato (EU) 2019/827 della Commissione del 13 marzo 20192. Anche gli Stati membri dell'UE devono elaborare del materiale informativo e metterlo a disposizione delle aziende interessate.
Articolo 80 L'obbligo di fornire al SFF la prova delle proprie conoscenze fitosanitarie deve valere anche per le aziende già omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari (cpv. 3 lett. e), poiché sulla base delle esperienze maturate finora è emerso che durante i controlli aziendali annuali svolti dal SFF nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario non è possibile verificare queste conoscenze o lo è soltanto in parte; a maggior ragione perché l'omologazione concessa dal SFF è valida diversi anni. Il DEFR e il DATEC stabiliscono la frequenza e la forma in cui va fornita tale prova (cpv. 5). Di norma si può sup- porre che una prova debba essere fornita ogni due anni. Se il rischio fitosanitario di un'azienda è con- siderato basso (azienda di piccole dimensioni, merci a basso rischio fitosanitario, nessuna presenza di organismi da quarantena nell'area in questione, ecc.), occorre ridurre la frequenza. La prova può es- sere fornita in analogia all'articolo 77, ad esempio superando un test a scelta multipla messo a dispo- sizione del SFF o presentando un certificato di partecipazione a un corso riconosciuto da quest'ultimo (incl. un esame). Come precedentemente illustrato in relazione all'articolo 77, il SFF mette a disposi- zione delle aziende il materiale informativo adeguato attraverso diversi canali, 3 affinché possano ac- quisire le conoscenze necessarie.
In futuro le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari, nella propria area aziendale do- vranno disporre di un piano d'emergenza (cpv. 2bis), in modo che se sospettano o constatano la pre- senza di organismi nocivi particolarmente pericolosi per le loro merci, siano in grado di stabilire in breve tempo quali misure immediate prendere per impedire l'insediamento e la diffusione di tali organi- smi. Il SFF elaborerà dei modelli per l’allestimento di questo piano d'emergenza e li metterà a disposi- zione delle aziende in formato elettronico. Il piano d'emergenza può far parte del piano facoltativo di gestione dei rischi di cui all'articolo 79. (Il piano facoltativo di gestione dei rischi è più esaustivo del
1 È previsto che il primo materiale informativo venga messo a disposizione delle aziende nell’estate 2021.
2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 137, 23.5.2019, pagg. 10–11
3 È previsto che il primo materiale informativo venga messo a disposizione delle aziende nell’estate 2021.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
piano d'emergenza obbligatorio qui descritto ed è finalizzato a ridurre al minimo il rischio fitosanitario nelle aziende omologate attraverso il rafforzamento della responsabilità individuale.)
Nell'UE, dal 14 dicembre 2020, anche per le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari vige l'obbligo di disporre di un piano d'emergenza e di dimostrare alle autorità competenti le proprie conoscenze fitosanitarie (cfr. regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13 marzo 20194.
Articolo 96
Come previsto nella legge sull'agricoltura, l'indennità concessa secondo la OSalV deve seguire il prin- cipio di equità e non essere limitata ai casi di rigore. Da gennaio 2020 i criteri per le indennità sono stabiliti nella OSalV-DEFR-DATEC. In questo modo vengono posti chiari limiti alla discrezione delle autorità. Mediante la proposta di modifica si vuole evitare che un'azienda con una buona situazione finanziaria non possa ricevere un'indennità e che a causa delle misure ordinate debba eventualmente farsi carico di ingenti perdite, mentre un'azienda che si trovava in difficoltà finanziarie già prima che le misure fossero ordinate riceva un'indennità come caso di rigore. Inoltre viene garantita l'uguaglianza giuridica con le aziende che devono prendere le misure ordinate dalle autorità cantonali e ricevono un’indennità di equità dal Cantone.
Articolo 97 In seguito alla modifica della OSalV del 19 giugno 2020 (RU 2020 3063), per le disposizioni concer- nenti la lotta al fuoco batterico Erwinia amylovora (aree con prevalenza esigua) di cui all'articolo 6 OSalV-DEFR-DATEC (RS 916.201), il DEFR e il DATEC si basano sulla norma di delega di cui all'arti- colo 29b (e non più all'art. 29 cpv. 5). Pertanto, per ragioni formali, l'articolo 97 capoverso 1 deve es- sere modificato.
5.4 Risultati della procedura di consultazione
-
5.5 Ripercussioni
5.5.1 Confederazione
Per la Confederazione le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sul piano finanziario. Eventuali indennità versate alle aziende in virtù dell'articolo 96 possono continuare ad essere coperte con i mezzi finanziari dell'UFAG destinati alla lotta contro gli organismi da quarantena. Per la Confede- razione le misure proposte comporteranno un lieve aumento del fabbisogno di personale (elabora- zione di modelli per i piani d'emergenza delle aziende e di test a scelta multipla) solamente a breve termine, che potrà essere tuttavia gestito con il personale esistente.
5.5.2 Cantoni
Per i Cantoni le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sul piano finanziario o del perso- nale.
5.5.3 Economia
Per le circa 700 aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari, a medio-lungo termine l'a- dempimento dei nuovi obblighi previsti agli articoli 77 e 80 comporterà probabilmente un aumento del dispendio pari a circa 0,5 giorni lavorativi all'anno. Nel 2022 per l'elaborazione del piano d'emergenza
4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 137, 23.5.2019, pagg. 10–11
48
Ordinanza sulla salute dei vegetali
secondo i modelli del SFF bisognerà calcolare un maggiore dispendio pari a circa un giorno lavorativo per azienda omologata.
5.6 Rapporto con il diritto internazionale
La prevista modifica dell'OSalV tiene conto delle disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC (Sanitary and Phytosanitary Agreement), che corrispondono alle misure emanate nell'UE e contribuiscono quindi alla protezione del Continente europeo dagli organismi nocivi. Questa modifica consente inoltre di sal- vaguardare il riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie tra la Svizzera e l'UE nell’allegato 4 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità eu- ropea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).
5.7 Entrata in vigore
La modifica della OSalV entra in vigore il 1° gennaio 2022.
5.8 Basi legali
Articoli 149 capoverso 2 e 152 della legge sull'agricoltura (RS 910.1) nonché articolo 26 della legge sulle foreste (RS 921.0).
49
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:
Art. 2 lett. gbis e i gbis. zona infestata: area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffu- so da non poter più essere eradicato; i. zona cuscinetto: zona indenne da infestazione, circostante una zona infestata o un focolaio d’infestazione;
Art. 16 rubrica, cpv. 1, 3, 3bis e 4
Zone infestate e zone cuscinetto 1 La delimitazione delle zone infestate è effettuata dall’ufficio federale competente, dopo aver sentito i servizi competenti dei Cantoni interessati. 3 In caso di rischio particolarmente elevato di diffusione dell’organismo da quaran- tena in questione al di fuori della zona infestata, l’ufficio federale competente può ordinare misure contro il pericolo di diffusione. In particolare può delimitare attorno a una zona infestata una zona cuscinetto, nella quale devono essere prese misure contro il pericolo di diffusione. L’estensione della zona cuscinetto è in funzione del rischio di diffusione dell’organismo da quarantena in questione al di fuori della zona infestata. 3bis Prima della delimitazione di una zona cuscinetto, l'ufficio federale competente sente i servizi competenti dei Cantoni interessati. Stabilisce quali misure devono
1 RS 916.20
2021 1 50
Ordinanza sulla salute dei vegetali RU 2021
essere prese nella zona cuscinetto contro il pericolo di diffusione dell'organismo da quarantena in questione. 4 Pubblica la delimitazione di una zona infestata o di una zona cuscinetto nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un altro modo adeguato.
Art. 29a cpv. 1 lett. a
1 Se vi è un pericolo considerevole che la foresta non possa più svolgere le sue
funzioni secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c della legge forestale del 4 ottobre
1991 a causa di un organismo regolamentato non da quarantena che il DEFR e il
DATEC hanno stabilito secondo l’articolo 29 capoverso 2 relativamente al materiale di moltiplicazione forestale, per lottare contro tale organismo regolamentato non da quarantena il servizio cantonale competente può prendere o ordinare in particolare le seguenti misure:
a. eliminazione e distruzione adeguata delle merci infestate;
Art. 34 Misure equivalenti Se le misure di uno Stato terzo comportano lo stesso livello di protezione fitosanita- ria dell’adempimento delle condizioni stabilite nell’articolo 33 capoverso 2 e se lo Stato terzo, nell’ambito della sua attività di controllo, garantisce che le misure equivalenti sono prese, l’ufficio federale competente può riconoscere in un’ordinanza l’equivalenza delle misure dello Stato terzo.
Art. 37 cpv. 1 lett. d
1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su
richiesta, autorizzare l’importazione di merci secondo gli articoli 30 e 31 e di merci che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 33, per i seguenti scopi: d. conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate;
Art. 39 cpv. 4
4 Il DEFR e il DATEC possono escludere dall'obbligo del passaporto fitosanitario
l’importazione di merci che per esperienza presentano un rischio fitosanitario basso se: a. vengono spedite da privati all'interno dell'UE per posta o con un servizio di corriere; e b. in Svizzera non sono utilizzate per scopi professionali o commerciali.
Art. 64 cpv. 3
3 Sono esentate dall’obbligo di notifica le aziende:
2 51
Ordinanza sulla salute dei vegetali RU 2021
a. che cedono esclusivamente merci, ad eccezione di quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 33, in piccole quantità direttamente e non tramite mezzi di comunicazione a distanza a consumatori finali che non utilizzano le merci per scopi professionali o commerciali; oppure b. con obbligo di omologazione.
Art. 77 cpv. 3 periodo introduttivo, nonché cpv. 4 e 5 3 Il SFF concede un’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari per le famiglie, i generi o le specie vegetali e per le categorie di oggetti menzionati nella domanda se l’azienda dimostra che:
4 Il DEFR e il DATEC stabiliscono come si devono dimostrare le conoscenze di cui
al capoverso 3 lettere b e c. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame. 5 Il SFF mette a disposizione delle aziende con obbligo di omologazione materiale informativo che consente loro di acquisire le conoscenze di cui al capoverso 3 lettere b e c necessarie per l'omologazione.
Art. 80 cpv. 2bis, 3 lett. e nonché cpv. 5 2bis Dispongono di un piano d’emergenza. Questo stabilisce le misure urgenti da attuare in caso di sospetta infestazione o di constatazione della presenza di organi- smi nocivi particolarmente pericolosi, onde evitarne l’insediamento o la diffusione. Il piano va elaborato conformemente alle indicazioni del SFF.
3 Hanno inoltre i seguenti obblighi:
e. dimostrare regolarmente al SFF di disporre delle conoscenze fitosanitarie di cui all'articolo 77 capoverso 3 lettere b e c.
5 Il DEFR e il DATEC stabiliscono con che frequenza e in quale forma deve essere
fornita la prova di cui al capoverso 3 lettera e. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame.
Art. 96 cpv. 1 primo periodo 1 La Confederazione versa, su richiesta, un’indennità di equità per danni causati all’agricoltura o all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure prese dal SFF in virtù degli articoli 10, 13, 22, 23, 25 e 29 capoverso 5. Il DEFR stabilisce i criteri per il calcolo dell’indennità.
Art. 97 cpv. 1 1 La Confederazione, su richiesta, rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute occasionate loro dalle misure di cui agli articoli 10, 11, 13–15, 17–19,
22 lettera c, 23, 25 e 29b.
3 52
Ordinanza sulla salute dei vegetali RU 2021
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 53
6 Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), RS 916.161
6.1 Situazione iniziale
Il diritto vigente non disciplina l’importazione di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali o privati. Sebbene l’uso di prodotti fitosanitari non omologati non sia autorizzato, è necessaria una precisazione per garantire la coerenza dell’importazione e dell’uso di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori privati e professionali.
6.2 Sintesi delle principali modifiche
Secondo la modifica proposta, è autorizzata soltanto l’importazione di prodotti fitosanitari omologati in vista della loro immissione sul mercato o del loro uso.
6.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoverso 2 Si precisa che l’importazione rientra nello scopo e nell’oggetto dell’OPF, coerentemente all’articolo 77 «Importazione e permesso generale d’importazione».
Articolo 77
Si precisa che un prodotto fitosanitario può essere importato solo se omologato o se non è richiesta un’omologazione.
6.4 Risultati della procedura di consultazione
-
6.5 Ripercussioni
6.5.1 Confederazione
Le modifiche proposte agevolano l’esecuzione da parte delle autorità federali.
6.5.2 Cantoni
Le modifiche proposte agevolano l’esecuzione da parte delle autorità cantonali.
6.5.3 Economia
Nessuna ripercussione.
6.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche sono compatibili con il diritto internazionale.
6.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
54
Ordinanza sui prodotti fitosanitari
6.8 Basi legali
Articoli 159a, 160 e 160a della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1).
55
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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. b 2 La presente ordinanza disciplina per i prodotti fitosanitari presentati in forma commerciale:
b. l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso;
Art. 77 cpv. 6 6 Un prodotto fitosanitario può essere importato solo se omologato conformemente alla presente ordinanza o se non è richiesta un’omologazione conformemente all’articolo 14 capoverso 2.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
...... 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
RS .......... 1 RS 916.161
2021–...... 1 56
7 Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per ani- mali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA), RS 916.307
7.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali contiene un riferimento sbagliato all’ordi- nanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) 1. L’ODerr è stata oggetto di revisione nel 2017 e le correzioni non sono state riprese nell’ordinanza sugli alimenti per animali.
È altresì necessaria una precisazione in merito all’applicazione di un articolo relativo alle tracce di OGM non autorizzati.
7.2 Sintesi delle principali modifiche
Viene adeguato il riferimento all’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso. Si precisa che le percentuali relative alle tracce di OGM non autorizzati negli alimenti per animali si applicano alla materia prima e non all’alimento composto.
7.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 66 In linea con le definizioni e gli altri articoli della sezione, il termine «componente» è sostituito con «ma- teria prima».
Articolo 68
Si precisa che la percentuale delle tracce di OGM non autorizzati si applica alla materia prima e viene adeguato il riferimento all’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
7.4 Risultati della procedura di consultazione
-
7.5 Ripercussioni
7.5.1 Confederazione
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla Confederazione.
7.5.2 Cantoni
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sui Cantoni.
7.5.3 Economia
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sull’economia.
1 RS 817.02
57
Ordinanza sugli alimenti per animali
7.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sul diritto internazionale e non tangono l’allegato 5 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli2.
7.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
7.8 Basi legali
Articoli 10, 159a e 160 LAgr.
2 RS 0.916.026.81
58
[QR Code] [Signature]
Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come se- gue:
Art. 66 cpv. 2 2 I presenti requisiti di etichettatura non si applicano agli alimenti per animali che
contengono materiale contenente, costituito o prodotto a partire da OGM in una pro- porzione non superiore allo 0,9 per cento dell’alimento per animali e di ognuna delle sue materie prime, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.
Art. 68 cpv. 1 lett. a e c 1 Gli alimenti per animali che contengono tracce accidentali di OGM non autorizzati
o che sono stati prodotti a partire da materie prime contenenti simili tracce possono essere immessi sul mercato se: a. la percentuale di tali tracce di OGM non autorizzati non supera lo 0,5 per cento della massa di ognuna delle materie prime; c. gli OGM possono essere immessi sul mercato secondo gli articoli 19‒23 del regolamento (CE) n. 1829/20032, se tracce di questi OGM sono tolle-
RS .......... 1 RS 916.307 2 Regolamento (CE) n. 1829/2003 3 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 sett.
2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati GU L 268 del
18.10.2003, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008 dell’11.3.2008, GU L 97 del 9.4.2008, pag. 64.
2021–...... 1 59
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2021
rate nell’UE o se gli organismi sono tollerati in virtù dell’articolo 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
. In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 817.02
2 60
8 Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle), RS 916.310
8.1 Situazione iniziale
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) negli ultimi due anni ha rinnovato il riconoscimento della maggior parte delle organizzazioni di allevamento svizzere. Nell’ambito di questa procedura di ricono- scimento è stato possibile maturare diverse esperienze, dalle quali è scaturita la necessità di ade- guare soprattutto le prescrizioni dell’OAlle in relazione alla tenuta del libro genealogico e ai termini per l’inoltro delle domande.
Con l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commer- cio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), nell’allegato 11 è stata concordata un’equivalenza con il di- ritto europeo in ambito zootecnico. Da allora la legislazione svizzera sull’allevamento di animali si orienta alle prescrizioni legali dell’UE in particolare per quanto riguarda il riconoscimento di organizza- zioni di allevamento, il rilascio di documenti relativi all'ascendenza nonché l’immissione in commercio di animali da allevamento. Nel 2016 l’UE ha completamente rivisto il suo diritto in ambito zootecnico per garantire in tutti gli Stati membri un’applicazione uniforme ed evitare ostacoli al commercio di ani- mali da allevamento e del loro materiale riconducibili alle diverse modalità di attuazione di queste di- rettive nei singoli Stati. A causa delle modifiche del diritto UE (Regolamento (UE) 2016/1012), in una prima fase l’OAlle dev’essere adeguata relativamente al termine concesso alle autorità estere per esprimere un parere nel quadro delle procedure di estensione del raggio di attività territoriale di orga- nizzazioni di allevamento svizzere. Un’analisi approfondita dell’equivalenza tra il diritto svizzero in ma- teria di allevamento di animali e quello dell’UE avverrà nei prossimi mesi. È possibile che a seguito di tale verifica siano proposti ulteriori adeguamenti in un futuro pacchetto di ordinanze agricole.
La crioconservazione di materiale genetico, oltre alla conservazione in situ, rappresenta il secondo pi- lastro per la conservazione delle razze svizzere ed è considerata una ferrea riserva di patrimonio ge- netico. Pertanto per la conservazione delle razze svizzere minacciate l’UFAG, in virtù dell’articolo 147a capoverso 1 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), sostiene, mediante contributi, lo stoc- caggio prolungato di campioni congelati di origine animale (criomateriale). Attualmente sono stoccate principalmente dosi di sperma. Si è constatato che è opportuno stipulare contratti di questo tipo anche con imprese private del settore zootecnico. In tal modo per esempio Swissgenetics per il bestiame della specie bovina dispone delle infrastrutture necessarie per la detenzione di tori, nonché per la rac- colta e lo stoccaggio sicuro dello sperma. Inoltre, anche i progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche di istituti delle Scuole universitarie federali e cantonali devono poter essere sostenuti mediante contri- buti.
In seno ad Agroscope, l’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino (INSAE) è il centro di com- petenze della Confederazione per il settore equino. I suoi compiti negli ultimi decenni sono cambiati; hanno acquisito importanza, in particolare, il settore della ricerca inerente la detenzione di cavalli (eto- logia) nonché la valorizzazione delle conoscenze sul tema del cavallo nell’agricoltura. Ciò è correlato anche al profondo cambiamento del ruolo del cavallo nell’agricoltura: dall’allevamento alla detenzione. La base per la gestione dell’INSAE come centro di competenze per l’allevamento e la detenzione equina attualmente è l’articolo 147 LAgr. L’iniziativa parlamentare (Iv.pa.) Feller 17.461 «Menzionare nella legge i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino» chiede che anche nella LAgr siano elencati i principali compiti dell’INSAE. La Commissione dell'economia e dei tributi del Con- siglio degli Stati ad aprile 2019 ha trasformato l’Iv.pa. Feller nella mozione della Commissione 19.3415 «Ancorare a livella di ordinanza i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino». Il 17 giugno 2019 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione, seguito il 18 settembre 2019 dal Consiglio nazionale. Conformemente a questa mozione, il Consiglio federale deve concretizzare i compiti dell’INSAE a livello di ordinanza.
8.2 Sintesi delle principali modifiche
Le domande di rinnovo del riconoscimento come organizzazione di allevamento devono essere inol- trate all’UFAG 6 mesi prima della scadenza del riconoscimento esistente e l’UFAG decide prima della sua scadenza. Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono inoltrare contemporaneamente la domanda di riconoscimento in qualità di servizio preposto al rilascio
61
Ordinanza sull’allevamento di animali
del passaporto. Inoltre si propongono adeguamenti delle prescrizioni in materia di tenuta del libro ge- nealogico.
Il termine per i pareri delle autorità competenti di uno Stato membro dell’UE in merito alle domande di organizzazioni di allevamento svizzere di estensione del raggio di attività territoriale deve essere pro- rogato da 2 a 3 mesi per garantire l’equivalenza con il diritto zootecnico dell’UE.
Per l’attuazione della mozione 19.3415 «Ancorare a livella di ordinanza i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino» i compiti dell’INSAE vengono sanciti nel nuovo articolo 25bis OAlle. Questi compiti riguardano principalmente la ricerca, la valorizzazione e la trasmissione delle cono- scenze nei settori dell’allevamento e della detenzione dei cavalli nonché la conservazione della varietà genetica per i cavalli della razza delle Franches Montagnes.
I contributi per la crioconservazione devono poter essere versati anche a imprese private del settore zootecnico. Inoltre, gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali devono poter beneficiare dei contributi per progetti di ricerca concernenti le risorse zoogenetiche.
8.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 lettera dbis Poiché i compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino (INSAE) devono essere elencati nell’OAlle, l’articolo 1 che disciplina l’oggetto dell’ordinanza va integrato di conseguenza.
Art. 4 Richieste, termini, giorni di riferimento e periodi di riferimento I contributi elencati nell’OAlle sono versati su richiesta. Nel diritto vigente ciò si evince soltanto indiret- tamente dall’articolo 4 e dall’allegato 1. Nel capoverso 1 dell’articolo 4 viene pertanto esplicitato che i contributi sono assegnati su richiesta. Nella rubrica dell’articolo 4 viene aggiunto il termine «richieste».
Articolo 7 capoversi 4, 5 lettere c e d nonché 6 Le organizzazioni di allevamento sono tenute a informare in maniera trasparente gli allevatori in merito agli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie. Non è sufficiente che designino questi animali nei libri genealogici poiché non sempre tali informazioni giungono agli allevatori. La comunicazione prescritta nel capoverso 4 può avvenire, ad esempio, nei certificati d’ascendenza o nei cataloghi degli animali da allevamento.
Per gli animali a unghia fessa (escl. I suini) e gli equidi l’identificazione uniforme è già disciplinata nell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) e pertanto alla lettera c del ca- poverso 5 non è necessaria alcuna ulteriore prescrizione in merito all’identificazione uniforme di questi animali. Per gli altri animali la prescrizione resta.
Il diritto zootecnico dell’UE prevede che nel libro genealogico per gli equidi debba essere utilizzato il n. UELN come numero d’identificazione. Espressioni come ad esempio «numero identificativo» sono in- sufficienti. Per ragioni di equivalenza questa prescrizione deve essere inclusa nel nuovo capoverso 6. Per gli animali a unghia fessa nell’ordinanza viene ripresa la prassi corrente dell’utilizzo dei numeri delle marche auricolari.
Articolo 11 Procedura Al capoverso 1 si stabilisce che le organizzazioni di allevamento devono inoltrare le domande di rico- noscimento utilizzando l’apposito modulo creato dall’UFAG. Il modulo di domanda è disponibile sulla pagina Internet dell’UFAG.
L’esame delle domande di riconoscimento è dispendioso, poiché tutti i regolamenti delle organizza- zioni di allevamento devono essere completi e corrispondere alle disposizioni dell’OAlle. Affinché per tale esame resti tempo sufficiente e l’UFAG possa decidere prima della scadenza del riconoscimento esistente, nel capoverso 2 è fissato un termine di 6 mesi per l’inoltro delle nuove domande. 62
Ordinanza sull’allevamento di animali
Il riconoscimento come organizzazione di allevamento in virtù dell’articolo 5 OAlle è il presupposto af- finché un’organizzazione di allevamento di equidi possa essere riconosciuta anche come servizio pre- posto al rilascio del passaporto in virtù dell’articolo 15d bis OFE. Secondo la prassi dell’UFAG, il ricono- scimento come servizio preposto al rilascio del passaporto ha la stessa durata di quello come organiz- zazione di allevamento. I due riconoscimenti devono quindi essere rinnovati contemporaneamente. Al capoverso 3 pertanto si stabilisce che le organizzazioni interessate, unitamente alla nuova domanda di rinnovo del riconoscimento come organizzazioni di allevamento, devono inoltrare anche la nuova domanda per il riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto.
La formulazione del capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 11.
Articolo 12 Estensione del raggio di attività territoriale di un’organizzazione di allevamento riconosciuta Conformemente al vigente diritto zootecnico dell’UE, uno Stato membro ha 3 mesi di tempo per rea- gire alla domanda di estensione del raggio di attività territoriale di un’organizzazione di allevamento. Questo termine viene inserito nell’articolo 12 OAlle affinché sia garantita l’equivalenza con il diritto UE. Se un’organizzazione di allevamento svizzera presenta una domanda di estensione del raggio di atti- vità territoriale a uno Stato membro dell’UE, l’UFAG invita l’autorità competente dello Stato membro a esprimersi in merito nell’arco di 3 invece di 2 mesi come finora.
Sezione 3 (art. 14) e Articolo 14a Contributi per misure zootecniche
I contributi per la crioconservazione sono assegnati anche a imprese private del settore dell’alleva- mento. Inoltre possono beneficiare di contributi per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche anche istituti di scuole universitarie federali e cantonali. La limitazione di cui all’articolo 14 capoverso 1, se- condo cui solo le organizzazioni di allevamento riconosciute possono beneficiare di questi due contri- buti, non è pertanto più necessaria. I contributi per l’allevamento di cui alla sezione 4 OAlle però continuano a essere assegnati solo alle organizzazioni di allevamento riconosciute. Pertanto questa disposizione è spostata nel nuovo articolo 14a. In quest’ultimo oltre agli animali che danno diritto a contributi sono elencate le misure che benefi- ciano di un sostegno di cui alla sezione 4 (tenuta del libro genealogico, esami funzionali). Resta in vi- gore la prescrizione secondo cui non sono assegnati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi né alle organizzazioni di allevamento estere.
Il capoverso 3 dell’articolo 14 attualmente sancisce che l’UFAG può pubblicare i contributi assegnati a ciascuna organizzazione e per ciascuna misura. Tale prassi è mantenuta. Per le singole misure (con- tributi per l’allevamento, contributi per la conservazione delle razze svizzere, contributi per la conser- vazione della razza delle Franches Montagnes, contributi per progetti di ricerca) viene però aggiunta la base per la pubblicazione dei beneficiari dei contributi.
Il vigente articolo 14 può quindi essere abrogato assieme alla sezione 3, visto che le sue disposizioni sono stralciate o spostate in altri articoli.
Articolo 23 Contributi per la conservazione di razze svizzere La struttura dell’articolo 23 relativo ai contributi per la conservazione di razze svizzere viene modifi- cata per migliorarne la visione d’insieme e la comprensione.
In base all’articolo 147a capoverso 1 LAgr, anche le imprese private del settore dell’allevamento pos- sono essere sostenute con contributi per il deposito a lungo termine di criomateriale (cpv. 1 lett. b). In tal modo per esempio Swissgenetics per il bestiame bovino dispone delle infrastrutture necessarie per la detenzione di tori, nonché per la raccolta e lo stoccaggio sicuro dello sperma.
Come accadeva finora, l’UFAG può pubblicare i contributi assegnati a ciascuna organizzazione o im- presa privata nonché per ciascuna misura (cpv. 5).
63
Ordinanza sull’allevamento di animali
Articolo 24 capoverso 7 Contributi supplementari per la conservazione di razze svizzere Nella rubrica dell’articolo 24 viene aggiunto il termine «supplementari» affinché sia chiaro fin dal titolo che questi contributi sono versati specificatamente a favore della razza delle Franches Montagnes in via suppletiva a quelli giusta l’articolo 23
Come accadeva finora, l’UFAG può pubblicare l’importo dei contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes assegnati alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes (cpv. 7).
Articolo 25 Oltre alle organizzazioni di allevamento riconosciute, anche gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali devono poter beneficiare dei contributi per progetti di ricerca concernenti le risorse zoogene- tiche.
Come accadeva finora, l’UFAG può pubblicare i contributi assegnati a ciascuna organizzazione di alle- vamento e per ciascun istituto di scuole universitarie federali e cantonali nonché per ciascuna misura.
Titolo dopo l’articolo 25 I compiti dell’INSAE sono elencati in una nuova sezione dell’OAlle.
Articolo 25a Nel nuovo articolo 25a sono descritti i compiti dell’INSAE. La formulazione dell’articolo si rifà all’IV.pa. Feller.
In seno ad Agroscope, L’INSAE è il centro di competenze della Confederazione per il settore equino. Accorda un’attenzione particolare al cavallo delle Franches Montagnes, l’unica razza equina con ori- gine in Svizzera tuttora esistente. Con le sue attività contribuisce alla conservazione della varietà ge- netica di questa razza avvalendosi di una sessantina di stalloni delle Franches Montagnes di proprietà della Confederazione, detenuti in stazioni di monta distribuite in tutta la Svizzera, i quali vengono messi a disposizione degli allevatori. Possiede, inoltre, una banca ben fornita di crioconserve (sperma congelato, embrioni). L’INSAE fornisce supporto tecnico ai progetti della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes volti a conservare la diversità genetica e ad accrescere l’attrattiva commerciale dell’allevamento di questa razza.
L’INSAE svolge progetti di ricerca applicata nei settori dell’allevamento, della riproduzione, della sa- lute, della detenzione, del comportamento e dell’uso sicuro dei cavalli, nonché in ambito economico e sociale in relazione agli equini, collaborando strettamente con istituti di ricerca nazionali e internazio- nali nonché con la filiera del cavallo. Alla luce delle conoscenze più recenti acquisite nel campo dell’etologia, vengono ad esempio esaminati diversi sistemi di detenzione, al fine di ottimizzarli. Un al- tro compito dell’INSAE consiste nell’analisi dei dati sul DNA onde approfondire le conoscenze sui ca- ratteri genetici dei cavalli (morfologia, andatura, comportamento o aspetti sanitari), e applicarle diretta- mente nell’allevamento equino. L’INSAE cura altresì pubblicazioni scientifiche, articoli specialistici e fogli informativi, ad esempio in merito alla qualità del foraggio grezzo.
Il servizio di consulenza equina dell’INSAE offre un’assistenza obiettiva e competente a detentori di cavalli, allevatori, organizzazioni equine, professionisti, autorità, consulenti e altre cerchie interessate. L’INSAE propone altresì corsi di formazione diversificati per detentori di cavalli e per i cavalli stessi. Queste proposte formative si svolgono spesso in collaborazione con istituzioni partner (p.es. Equi- garde®, Scuola superiore di scienze agronomiche, forestali e alimentari HAFL di Zollikofen, ecc.). In- tegrano le attività dell’INSAE gli incarichi per l’insegnamento presso università e scuole superiori spe- cializzate, nonché i corsi pratici. Altri prodotti nell’ambito del trasferimento delle conoscenze dell’INSAE sono i congressi per specialisti, come ad esempio l’incontro della «Rete di ricerca equina svizzera» che si svolge ogni anno ad Avenches.
64
Ordinanza sull’allevamento di animali
Articolo 26 capoverso 3 Si puntualizza che i certificati di ascendenza per animali da allevamento, nonché per il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, sono validi soltanto se sono rilasciati da un’organizzazione di alleva- mento riconosciuta. Infatti, solo presso le organizzazioni di allevamento riconosciute l’UFAG, nel qua- dro del riconoscimento, controlla se i loro regolamenti sono completi e se sono adempiute le disposi- zioni dell’OAlle. Con il riconoscimento di un’organizzazione l’UFAG conferma che i certificati d’ascen- denza da essa rilasciati sono equivalenti al diritto zootecnico dell’UE.
Ordinanza sulle epizoozie, articolo 15f capoverso 1 Con la modifica proposta dell’articolo 15f capoverso 1 OFE si precisa che un’organizzazione di alleva- mento con sede nell’UE necessita dapprima dell’approvazione dell’UFAG per l’estensione del raggio di attività territoriale in virtù dell’articolo 13 OAlle e che soltanto in un secondo tempo può essere stipu- lata una convenzione per il rilascio del codice UELN e/o del passaporto per gli equidi nati in Svizzera.
8.4 Risultati della procedura di consultazione
-
8.5 Ripercussioni
8.5.1 Confederazione
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie o personali sulla Confederazione.
I contributi a favore delle imprese private per il deposito a lungo termine di criomateriale vengono fi- nanziati attraverso i fondi esistenti nel credito per l’allevamento di animali per la conservazione di razze svizzere.
8.5.2 Cantoni
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie o personali sui Cantoni.
8.5.3 Economia
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie sull’economia. Concernono soprattutto le organizzazioni di allevamento riconosciute e le imprese del settore dell’allevamento.
8.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi della Svizzera in ambito internazionale, in par- ticolare con l’allegato 11 appendice 4 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità euro- pea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).
8.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
8.8 Basi legali
Articoli 144 capoverso 2, 147a capoverso 2 e 177 LAgr.
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Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come se- gue:
Art. 1 lett. dbis La presente ordinanza disciplina: dbis i compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;
Art. 4 Richieste, termini, giorni di riferimento e periodi di riferimento 1 I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta. 2 I termini per la presentazione delle richieste per i contributi, i giorni di riferimento,
e i periodi di riferimento sono stabiliti nell’allegato.
3 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può modificare l’allegato 1.
Art. 7 cpv. 4, 5 lett. c e d nonché 6 4 Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in
quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori. 5 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale mo- do deve essere tenuto il libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno compren- dere disposizioni concernenti: c. l’identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall’articolo 10 o 15a dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie; d. la registrazione dei dati relativi all’ascendenza degli animali;
1 RS 916.310 2 RS 916.401
2021–...... 1 66
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2021
6 Come numero d’identificazione nel libro genealogico va utilizzato il numero di
marca auricolare per gli animali ad unghia fessa e l’Equine Life Number (UELN) per gli equidi.
Art. 11 Procedura
1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento corredata di
tutta la documentazione necessaria va presentata all’UFAG utilizzando l’apposito modulo. 2 Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi pri- ma della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l’UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. 3 Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi de- vono inoltrare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capo- verso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell’articolo 15dbis capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno
19953 sulle epizoozie.
4 Qualsiasi cambiamento che abbia un’incidenza sull’adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all’UFAG entro tre mesi.
Art. 12 Estensione del raggio di attività territoriale di un’organizzazione di alleva- mento riconosciuta Un’organizzazione di allevamento svizzera riconosciuta che intende estendere il suo raggio di attività territoriale a uno Stato membro dell’Unione europea (UE) deve presentare all’UFAG una domanda in tal senso. L’UFAG invita l’autorità competen- te dello Stato membro a esprimersi entro tre mesi.
Sezione 3 (art. 14) Abrogata
Inserire dopo il titolo della sezione 4 Art. 14a Contributi per misure zootecniche 1 Nel quadro dei fondi disponibili per la presente sezione, le organizzazioni di alle- vamento riconosciute vengono sostenute mediante contributi per misure zootecniche concernenti gli animali seguenti: a. animali della specie bovina, inclusi bufali; b. equidi; c. animali della specie suina; d. animali della specie ovina; e. animali della specie caprina;
3 RS 916.401
2 67
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2021
f. camelidi del Nuovo Mondo; g. api mellifere. [5.]
2 Il sostegno avviene mediante:
a. contributi per la tenuta del libro genealogico; b. contributi per gli esami funzionali. 3 Non sono assegnati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi né alle organizzazioni di alleva- mento estere. 4 L’UFAG pubblica i contributi assegnati a ciascuna organizzazione di allevamento e per ciascuna misura.
Art. 23 Contributi per la conservazione di razze svizzere
1 Sono assegnati contributi per:
a. progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di:
1. razze svizzere,
2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente in-
trodotte, sempre che la loro origine in Svizzera sia dimostrata; b. il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (mate- riale criogenico).
2 Per razza svizzera si intende una razza:
a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.
3 I contributi vengono assegnati:
a. per i progetti di cui al capoverso 1 lettera a: a organizzazioni di allevamen- to riconosciute e a organizzazioni riconosciute; b. per le misure di cui al capoverso 1 lettera b: a organizzazioni di allevamen- to riconosciute, organizzazioni riconosciute e imprese private nel settore dell’allevamento.
4 Vengono assegnati complessivamente al massimo 900 000 franchi all’anno. In via
suppletiva possono essere impiegati i fondi non utilizzati di cui all’articolo 25. Alle organizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera b sono asse- gnati al massimo 150 000 franchi all’anno per progetti di cui al capoverso 1 lettera a.
5 L’UFAG pubblica i contributi assegnati a ciascuna organizzazione o a ciascuna
impresa nonché per ciascuna misura.
Art. 24 rubrica e cpv. 7 Contributi supplementari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes
3 68
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2021
7 L’UFAG pubblica i contributi assegnati alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.
Art. 25 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. I contributi ammontano complessivamente al massimo a
100 000 franchi all’anno.
2 L’UFAG pubblica i contributi assegnati a ciascuna organizzazione o a ciascun isti- tuto nonché per ciascuna misura.
Titolo dopo l’art. 25 Sezione 6a: Compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino
Art. 25a 1 L’Istituto di allevamento equino in virtù dell’articolo 147 della legge del 29 aprile
19984 sull’agricoltura ha i seguenti compiti:
a. promuove la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, la mette a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostiene altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Mon- tagnes; b. svolge ricerca applicata nei settori dell’allevamento, della detenzione e dell’uso dei cavalli collaborando principalmente con le scuole universitarie; c. supporta gli allevatori nella loro attività zootecnica; d. promuove, nel settore della detenzione e dell’uso dei cavalli, il trasferimento di conoscenze e offre consulenza; e. detiene equidi e mette a disposizione infrastrutture e impianti per poter adempiere i compiti di cui alle lettere a-d. 2 Per le sue prestazioni e spese l’Istituto di allevamento equino riscuote delle tas- se; queste si basano sull’ordinanza del 16 giugno 20065 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 26 cpv. 3 3 I certificati di ascendenza di cui al capoverso 1 possono essere rilasciati solo da or- ganizzazioni di allevamento riconosciute.
4 RS 910.1 5 RS 910.11
4 69
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2021
II L’atto normativo qui appresso è modificato come segue:
Ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie
Art. 15f cpv. 1 1 Se un’organizzazione di allevamento con sede nell’Unione europea tiene un libro genealogico per equidi di una determinata razza e il suo raggio di attività territoria- le in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20127 sull’allevamento di animali è stato esteso alla Svizzera, l’UFAG può stipulare, per gli animali di tale razza, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr
6 RS 916.401 7 RS 916.310
5 70
9 Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM), RS 916.341
9.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sul bestiame da macello fissa le disposizioni applicabili al bestiame da macello e alla carne anche per quanto concerne l’importazione nel quadro dei contingenti doganali e la delega di de- terminati compiti.
Per la carne di animali della specie bovina, la carne di maiale in mezzene e i muscoli di manzo prepa- rati, salati e conditi (dal 1° gennaio 2021) si applicano periodi d’importazione di quattro settimane per la liberazione delle importazioni nel quadro dei contingenti doganali. Per le altre categorie di carne il periodo d’importazione è il trimestre o l’anno civile.
La limitazione a periodi d’importazione di quattro settimane può far sì che per importare in particolare i tagli speciali di manzo da oltreoceano si opti in primo luogo per il trasporto aereo anziché via mare su navi frigo. Ciò pone dei problemi nell’ottica della protezione del clima e sta diventando un aspetto sempre più importante dal profilo della sostenibilità della filiera agroalimentare.
9.2 Sintesi delle principali modifiche
Per garantire agli importatori maggiore flessibilità a livello di acquisti e logistica, dando loro modo eventualmente di importare la carne bovina da oltreoceano via mare anziché via aria, il periodo d’im- portazione di quattro settimane applicato per la carne di animali della specie bovina e la carne di maiale in mezzene viene esteso al trimestre. In questo modo si riducono le liberazioni e le vendite all’asta sgravando l’onere amministrativo degli importatori e delle autorità.
Parallelamente all’estensione dei periodi d’importazione, la possibilità di stabilire un secondo quantita- tivo d’importazione viene estesa alla carne di animali della specie bovina, alla carne di maiale in mez- zene e ai muscoli di manzo preparati, salati e conditi. Ciò fa sì che, nonostante periodi d’importazione più lunghi, si possa reagire con flessibilità agli eventi esterni rilevanti dal profilo del mercato.
9.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 16 capoverso 3 Il periodo d’importazione è il trimestre per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, per i muscoli di manzo preparati, salati e conditi, per la carne di maiale in mezzene, per la carne di pollame, comprese le conserve di pollame, nonché per le frattaglie di animali delle specie bo- vina, suina, equina, ovina e caprina nonché di pollame (lettera b).
Per tutte le altre categorie di carne e di prodotti carnei il periodo d’importazione in virtù del diritto vi- gente è l’anno civile.
9.4 Risultati della procedura di consultazione
-
9.5 Ripercussioni
9.5.1 Confederazione
Il volume dei mandati nel quadro del vigente accordo di prestazione con l’organizzazione privata per il bestiame del macello e la carne (Cooperativa Proviande) per lo svolgimento delle riunioni sull’importa- zione di carne può essere ridotto di due terzi circa, con un risparmio annuo di 120'000 franchi circa.
9.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
71
Ordinanza sul bestiame da macello
9.5.3 Economia
Con l’abolizione della limitazione statale del periodo d’importazione a quattro settimane, gli attori hanno la possibilità di scegliere liberamente il mezzo di trasporto. Ciò determina una diminuzione dell’impatto ambientale e dei costi di acquisizione. Passando da liberazioni mensili a liberazioni trime- strali si riduce anche l’onere amministrativo degli attori privati e ciò potrebbe comportare una semplifi- cazione e una riduzione dei costi.
Con l’abolizione delle liberazioni con una cadenza di quattro settimane vi sono meno possibilità di at- tuare interventi a breve termine e quindi di reagire rapidamente a eventi sul mercato di più ampia por- tata. La combinazione di periodi di liberazione più estesi ed eventi esogeni imprevedibili come nell’estate 2018 (siccità) o nella primavera 2020 (chiusura della ristorazione a causa del Covid-19) po- trebbe mettere sotto pressione i mercati. La possibilità di prorogare il periodo d’importazione corrente o di stabilire parallelamente un secondo quantitativo d’importazione riduce questo rischio.
9.6 Rapporto con il diritto internazionale
L’estensione dei periodi di contingentamento è fondamentalmente in linea con gli impegni commerciali assunti dalla Svizzera nel quadro dell’OMC, secondo cui l’amministrazione dei contingenti non deve creare restrizioni commerciali o effetti distorsivi sulle importazioni che vanno oltre la limitazione quanti- tativa dei contingenti concordata.
9.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
9.8 Basi legali
Articoli 21 capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.
72
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Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come se- gue:
Art. 16 cpv. 3 lett. a e b
3 Per periodo d’importazione s’intende:
a. Abrogata; b. il trimestre, per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, per i muscoli di manzo preparati, salati e conditi, per la carne di maiale in mezzene, per la carne di pollame, comprese le conserve di polla- me, nonché per le frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina nonché di pollame;
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr
RS .......... 1 RS 916.341
2021–...... 1 73
10 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordi- nanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL), RS 916.350.2
10.1 Situazione iniziale
Il 1° gennaio 2019, a titolo di misura di accompagnamento per l’abolizione dei contributi all’esporta- zione previsti dalla cosiddetta legge sul cioccolato, sono stati introdotti nuovi sostegni vincolati ai pro- dotti a favore dei produttori di latte e cereali. Per finanziare questa misura di accompagnamento le Ca- mere federali hanno deciso di aumentare il limite di spesa per l’agricoltura di 94,6 milioni di franchi an- nui (di cui 78,8 mio. fr. per il latte). Dal 2019 il credito «Supplementi nell’economia lattiera», maggio- rato appunto di 78,8 milioni di franchi, ammonta a 371,8 milioni di franchi e contempla anche i supple- menti per il latte trasformato in formaggio, per il foraggiamento senza insilati e per il latte commerciale. Dal 1° gennaio 2019 i produttori di latte, a prescindere dalla forma di valorizzazione, ricevono un sup- plemento di 4,5 centesimi per ogni chilogrammo di latte commerciale (art. 40 LAgr). Al supplemento per il latte trasformato in formaggio è stata applicata una deduzione pari all’importo di questo nuovo supplemento, riducendolo da 15 a 10,5 centesimi per ogni chilogrammo di latte (Art. 38 LAgr). Per il latte vaccino trasformato in formaggio vengono dunque versati supplementi pari complessivamente a 15 centesimi al chilogrammo. In linea di principio, ogni anno per il versamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati sono disponibili 293 milioni di fran- chi. Per il supplemento per il latte commerciale introdotto nel 2019 i fondi a preventivo ammontano a 78,8 milioni di franchi. Nel 2019 l’importo versato direttamente dall’UFAG ai produttori di latte di latteria a titolo di supple- mento per il latte commerciale è stato di circa 66,5 milioni di franchi sulla base soltanto di 11 mesi poi- ché il quantitativo di latte commercializzato per produttore lattiero può essere notificato e conteggiato soltanto il mese seguente e di conseguenza dicembre non rientra nel periodo determinante per il ver- samento del supplemento nell’anno in corso. Inoltre, a fronte di un volume di produzione costante, la quota di latte trasformato in formaggio ha segnato un incremento a scapito del latte di latteria. Nel 2020 la quota di latte trasformato in formaggio è nuovamente cresciuta determinando un ulteriore calo del volume di latte di latteria visto che la produzione di latte è rimasta praticamente invariata. L’importo totale dei supplementi per il latte commerciale, pari a 4,5 centesimi il chilogrammo, versati nel 2020 ai produttori di latte di latteria è ammontato a 68,0 milioni di franchi. I restanti 10,8 milioni di franchi sono stati impiegati per i supplementi per il latte trasformato in formaggio. Nel messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2017 1 concernente l’eliminazione dei contributi all’esportazione per i prodotti agricoli trasformati si afferma che i 78,8 milioni di franchi vanno impiegati specificatamente per quella fetta di produzione lattiera che non viene già sostenuta mediante il sup- plemento per il latte trasformato in formaggio. Visto l’aumento del quantitativo di latte trasformato in formaggio registrato dal 2019 e considerate le circostanze attuali, il credito autorizzato per i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati, pari a 293 milioni di franchi, non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno nel 2021 e negli anni successivi. Per ovviare a questa situazione si devono aumentare le risorse finan- ziarie o adeguare le aliquote per il sostegno del prezzo del latte. Ai sensi dell’articolo 38 capoverso 3 LAgr, il Consiglio federale può adeguare l’importo del supple- mento per il latte trasformato in formaggio tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi. In virtù dell’articolo 40 capoverso 2 LAgr, il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento per il latte commerciale e le condizioni.
10.2 Sintesi delle principali modifiche
Dal 1° gennaio 2022 il supplemento per il latte commerciale viene aumentato a 5 centesimi il chilo- grammo. In questo modo i supplementi nell’economia lattiera possono essere ripartiti meglio tra il latte di latteria e quello trasformato in formaggio come peraltro previsto originariamente; sulla base delle
1 FF 2017 3737 74
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte
previsioni relative all’evoluzione dei quantitativi si stima che per il latte di latteria saranno versati circa
76 milioni di franchi.
Vi è da presumere che, a fronte di un volume di produzione stabile, il quantitativo di latte trasformato in formaggio nel 2021 sarà almeno analogo a quello trasformato nel 2020. Di conseguenza, conside- rate le aliquote vigenti, nel 2021 una parte del supplemento per il latte trasformato in formaggio dovrà essere coperta con un finanziamento trasversale attraverso il supplemento per il latte commerciale. Se l’importo di 78,8 milioni di franchi indicato nel messaggio venisse versato integralmente per il latte di latteria, si avrebbe un buco di 16 milioni di franchi nel comparto dei supplementi per il latte trasfor- mato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati. Poiché con il supplemento di 4,5 centesimi per chilogrammo di latte commerciale nel 2021, mantenendo le aliquote vigenti, verrebbero probabilmente versati soltanto 68,2 milioni di franchi per il latte di latteria, è probabile che venga effettuato un nuovo finanziamento trasversale per ridurre il buco a circa 6 milioni di franchi. Attraverso la maggiorazione da 4,5 a 5 centesimi prevista per il latte di latteria, nel 2022 non ci sarà più alcun finanziamento trasver- sale. Visto che le risorse finanziarie rimangono invariate, con effetto al 1° gennaio 2022 l’aliquota del supplemento per il latte trasformato in formaggio va ridotta a 14 centesimi il chilogrammo.
La riduzione proposta per i supplementi per il latte trasformato in formaggio incide in egual misura sui produttori che forniscono il latte per la fabbricazione di formaggio a base di latte crudo ad elevato va- lore aggiunto, come ad esempio Emmentaler DOP e Gruyère DOP, e su quelli che trasformano il latte in formaggio a minore valore aggiunto. Tra queste varietà di formaggio a minore valore aggiunto rien- trano in particolare il formaggio a pasta semidura ¼ grasso, il formaggio a pasta dura ¼ grasso e il cottage cheese fabbricati industrialmente.
10.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1c capoverso 1
L’importo del supplemento per il latte trasformato in formaggio viene ridotto da 15 a 14 centesimi per ogni chilogrammo di latte meno il supplemento per il latte commerciale poiché il credito previsto dal Consiglio federale nel limite di spesa per gli anni 2022–2025 non è sufficiente dato l’aumento del quantitativo di latte trasformato in formaggio.
Articolo 2a capoverso 1
Nel 2018 le Camere federali, nel quadro di un aumento del limite di spesa per l’agricoltura, hanno de- ciso di maggiorare il credito annuo «Supplementi nell’economia lattiera» nella misura di 78,8 milioni di franchi per il finanziamento del nuovo sostegno vincolato ai prodotti per i produttori di latte di latteria. Onde impiegare questo credito quanto più possibile per il latte di latteria come voluto dal Parlamento, il supplemento per il latte commerciale viene aumentato da 4,5 a 5 centesimi per ogni chilogrammo di latte.
10.4 Risultati della consultazione
-
10.5 Ripercussioni
10.5.1 Confederazione
La modifica delle frasi non incide sul bilancio e non genera maggiori spese.
10.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
75
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte
10.5.3 Economia
Nessuna ripercussione.
10.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche non tangono il diritto internazionale.
10.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
10.8 Basi legali
Articoli 38 capoversi 2 e 3, 40 capoverso 2 LAgr.
76
[QR Code] [Signature]
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del …
Il Consiglio federale ordina:
I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:
Art. 1c cpv. 1 1 Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è
di 14 centesimi per ogni chilogrammo di latte meno l’importo del supplemento per il latte commerciale secondo l’articolo 2a.
Art. 2a cpv. 1
1 Per il latte commerciale vaccino l’UFAG versa ai produttori un supplemento di
5 centesimi il chilogrammo.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
… In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
RS .......... 1 RS 916.350.2
2021–...... 1 77
11 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIdBDTA), RS 916.4xx
11.1 Situazione iniziale
Il 29 maggio 2019, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio 19.030 concernente la modifica della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) (FF 2019 3451). Il 19 giugno 2020, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato l’adeguamento della LFE. Il testo per la votazione finale è stato pubblicato nel FF 2020 4979; non è stato lanciato un referendum. Dopo l’entrata in vigore di quelle disposizioni che non richiedono alcun diritto esecutivo (con effetto al 1.1.2021), le rimanenti disposizioni della modifica della LFE entreranno in vigore insieme al presente diritto esecutivo. La Confederazione già oggi è tenuta a gestire autonomamente una banca dati sul traffico di animali o ad affidarne la gestione a terzi, ai sensi dell’articolo 15a LFE. Un importante obiettivo della revisione della LFE era disciplinare sul piano legislativo la delega della gestione della banca dati sul traffico di animali (BDTA) all'attuale gestore esterno Identitas AG 1, la partecipazione maggioritaria della Confe- derazione alla stessa nonché i parametri gestionali inerenti alla propria politica. Le questioni relative all’attuazione erano già state affrontate nel messaggio (FF 2019 3451): «l’attua- zione delle nuove prescrizioni sulla banca dati sul traffico di animali è di competenza della Confedera- zione (art. 7a e 45b LFE nonché art. 165gbis LAgr). In virtù dell'articolo 45f LFE, il Consiglio federale emetterà le necessarie disposizioni d’esecuzione relative alla banca dati sul traffico di animali e ai compiti di Identitas AG, come già fatto in gran parte nell’attuale ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 (RS 916.404.1) (in particolare sezione 4). Le nuove necessarie disposizioni d’esecuzione supplemen- tari possono essere ad esempio integrate nell’ordinanza BDTA». La presente revisione totale dell’ordinanza BDTA non è solo una conseguenza della revisione della LFE summenzionata, bensì è dettata anche dalla necessità di integrare l’ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2) nell’ordinanza BDTA. Que- sta integrazione è motivata dal fatto che Identitas AG riscuote autonomamente gli emolumenti della BDTA. L’ordinanza viene quindi denominata «Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali» (OIdBDTA).
11.2 Sintesi delle principali modifiche
L'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.404.1) e l’ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm- BDTA; RS 916.404.2) sono state accorpate e sono state riprese le disposizioni relative ai compiti di Identitas AG nonché al suo finanziamento.
11.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione L'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo d’applicazione della OIdBDTA, che comprendono gli obblighi di notifica in relazione al traffico di animali, l'organizzazione, i compiti e gli obblighi di Identitas AG non- ché l’elenco dei sistemi d'informazione sviluppati e gestiti da Identitas AG; al momento si tratta della BDTA, del calcolatore di UBG, di E-Transit2 e di Fleko. Siccome le disposizioni riguardanti Fleko sono o saranno definite nell'ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), nella presente ordinanza questo sistema d'informazione non viene
1 Nel registro di commercio Identitas AG è registrata con la «i» minuscola. Per coerenza con il testo
dell'ordinanza, in questo documento si utilizza la «I» maiuscola. 2 Nella pratica si utilizza la dicitura «eTransit». Per coerenza con il testo dell'ordinanza, nel presente
documento si utilizza «E-Transit». 78
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menzionato. Inoltre l'ordinanza disciplina il finanziamento dei compiti di Identitas AG elencati all'arti- colo 5. Articolo 2 Definizioni Le lettere c, d nonché i–l sono riprese dall'articolo 2 dell'attuale ordinanza BDTA, in alcuni casi con adeguamenti redazionali. Le lettere a (trattamento di dati) e b (comunicazione) dell'attuale ordinanza BDTA non compaiono più, in quanto queste espressioni sono già definite nella LPD. Le lettere f-h sono state eliminate, poiché si tratta di espressioni già definite nell'ordinanza sulle epizoozie. La let- tera e è precisata nell'articolo 14 OIdBDTA e pertanto anche questa non compare più.
Articolo 3 Conto settoriale di Identitas AG Il capoverso 1 è nuovo e garantisce che Identitas AG utilizzi gli emolumenti di cui all'allegato 2 esclusi- vamente e comprovatamente per il finanziamento dei suoi compiti in relazione alla BDTA, al calcola- tore di UBG, a E-eTransit e agli altri compiti di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere b-d. Questo con- sente di evitare che altri compiti, come ad esempio la gestione di Fleko, il supporto di Agate o le pre- stazioni commerciali, come la gestione di Labelbase o di Amicus, siano finanziati con gli emolumenti destinati alla BDTA. La tenuta di un conto settoriale è un presupposto fondamentale per distinguere i compiti di cui all'arti- colo 5 nella voce contabile relativa al mandato di base Confederazione dagli altri settori di Identi- tas AG, che in certi casi comprendono le prestazioni commerciali di cui all'articolo 7 (cpv. 2).
Articolo 4 Riserve aziendali di Identitas AG Gran parte della cifra d’affari di Identitas AG proviene da incarichi statali. Le riserve e quindi il capitale proprio della società devono essere mantenuti entro un limite giustificabile in termini economico-azien- dali indicato negli statuti. Il fabbisogno di riserve è motivato dal fatto che i sistemi d'informazione gestiti da Identitas AG devono essere costantemente perfezionati e periodicamente sostituiti, ovvero comple- tamente rinnovati sulla base delle modifiche ai requisiti e alle condizioni quadro. Siccome in partico- lare la sostituzione dei sistemi comporta costi elevati, Identitas AG necessita di riserve alle quali poter attingere per il finanziamento di questi importanti investimenti. Per la BDTA, il calcolatore di UBG e per E-eTransit queste riserve vengono create a partire dagli emolumenti di cui all'articolo 58. Oltre che per rinnovare i sistemi, le riserve servono per compensare le fluttuazioni delle entrate provenienti dagli emolumenti, che da una parte dipendono dal ritmo di conteggio e dall'altra possono essere considere- voli e presentarsi improvvisamente con la comparsa di un'epizoozia. Per determinare le riserve neces- sarie per Identitas AG in relazione a una situazione epizootica è stato definito uno scenario ibrido ba- sato sull'afta epizootica (riguarda tutti gli animali a unghia fessa). Ci si aspetta che, anche con un calo delle entrate provenienti dagli emolumenti pari al 50 per cento, Identitas AG possa finanziare con mezzi propri la gestione della BDTA per due mesi. Al contempo risulterebbe un maggiore dispendio dal profilo del personale (lavoro notturno e nel fine settimana, in particolare per le prestazioni di sup- porto relative all'helpdesk). Inoltre è stata fatta l'ipotesi che nel caso di forte presenza epizootica dopo 2 mesi al massimo, entrano in gioco meccanismi politici alternativi volti a garantire la liquidità e quindi la funzionalità di Identitas AG quale strumento centrale per la tracciabilità degli animali.
In seguito alla riduzione degli emolumenti BDTA del 25 per cento con effetto al 1° gennaio 2019 (RU 2018 4697) e alla corrispondente riduzione dell'indennità di Identitas AG regolamentata contrat- tualmente, da allora l'azienda ha ridotto le proprie riserve. Ci si aspetta che le riserve di Identitas AG a fine 2022 ammonteranno a circa 11,3 milioni di franchi; il che corrisponde a circa il 70 per cento della cifra d’affari prevista in tale anno. L’assemblea degli azionisti di Identitas AG stabilisce negli statuti un limite massimo giustificabile in ter- mini economico-aziendali per le riserve pari al 70 per cento della cifra d’affari. Per compensare le flut- tuazioni annuali, questo limite massimo deve essere calcolato da Swiss GAAP FER sulla base dei consuntivi definitivi dei due anni precedenti ed essere presentato all’assemblea degli azionisti.
Articolo 5 Compiti di Identitas AG
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Nel capoverso 1, tra gli attuali compiti di Identitas AG rientra la gestione dei seguenti sistemi d'infor- mazione: la BDTA quale compito fondamentale di Identitas AG, il calcolatore di UBG, E-Transit e la banca dati del controllo delle carni Fleko. Nella gestione dei sistemi d'informazione, oltre alla gestione in senso stretto, rientrano la manutenzione, la cura, l'ulteriore sviluppo e la sostituzione. In questo am- bito la Confederazione fa un passo indietro e delega a Identitas AG le facoltà e la responsabilità in ter- mini di gestione dei sistemi d'informazione summenzionati. In veste di società anonima di diritto privato, alla Identitas AG è consentito svolgere altri compiti su in- carico della Confederazione, a condizione che questi siano delegati a Identitas AG sulla base di ordi- nanze. In questo contesto si rimanda al messaggio concernente l'articolo 7a capoverso 6 OFE e l'arti- colo 165gbis capoverso 2 LAgr. Nel capoverso 2, il supporto per Agate, HODUFLU e per Fleko, la for- nitura di marche auricolari per gli animali a unghia fessa, il versamento dei contributi di eliminazione e la riscossione della tassa di macellazione sono considerati altri compiti di Identitas AG. Oggi la Confederazione è proprietaria del software individuale, sviluppato da Identitas AG apposita- mente per gestire la BDTA, il calcolatore di UBG, E-Transit e Fleko. Con l'entrata in vigore della pre- sente ordinanza, Identitas AG diventa proprietaria di questo software e della rispettiva documenta- zione ai sensi del capoverso 3. In questo modo Identitas AG acquisisce maggiore flessibilità per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dei sistemi d’informazione. Se Identitas AG non svolge più uno dei compiti menzionati nella presente ordinanza deve offrire alla Confederazione il software individuale corrispondente e la rispettiva documentazione (cpv. 4). Ciò è motivato dal fatto che il software è stato finanziato mediante emolumenti da persone soggette all'ob- bligo di notifica e che esso non deve essere nuovamente sviluppato da un eventuale futuro mandata- rio. Nell'accordo di prestazione tra l'UFAG e Identitas AG si definiscono le condizioni relative a questa offerta. Anche dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, i dati raccolti nel quadro dell'adempimento dei compiti restano di proprietà della Confederazione (cpv. 5). Per i suoi acquisti in relazione ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2, Identitas AG sottostà, come definito al capoverso 6, alla legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione. Identitas AG emette au- tonomamente le decisioni necessarie nella procedura di acquisto. Nella figura 1 è illustrata la situa- zione in materia di acquisti pubblici:
Figura 1 - Situazione in materia di acquisti pubblici per gli incarichi a Identitas AG dopo l'entrata in vigore della OIdBDTA
Attualmente, l’autenticazione e l'autorizzazione degli utenti della BDTA, del calcolatore di UBG, di E- Transit e di Fleko avviene esclusivamente mediante il programma per la gestione degli utenti e degli accessi (IAM = Identity and Access Management) del DEFR, un elemento fondamentale del portale Internet Agate. Questo tipo di autenticazione e di autorizzazione, nell'ordinanza viene ora richiesto per
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tutti i sistemi d'informazione di cui all'articolo 5 capoverso 1. Con l'inclusione dell'attuale prassi a livello di ordinanza nel capoverso 7 s’intende creare chiarezza.
Articolo 6 Accordo di prestazione A livello di contenuto, questo articolo corrisponde all'articolo 20 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA e al testo del messaggio concernente la revisione della LFE. Tuttavia, ora non si tratta più di un mandato di prestazione che definisce le prestazioni aggiudicate nel quadro della procedura d’acquisto e il relativo compenso, ma di un accordo di prestazione con il quale si concretizzano i compiti definiti nella presente ordinanza. Il capoverso 1 ora include esplicitamente anche il calcolatore di UBG ed E- Transit nell'accordo di prestazione da concludere. L'accordo di prestazione per la gestione e il sup- porto di Fleko viene concluso separatamente tra l'USAV e Identitas AG (cpv. 2). A livello di contenuto, il capoverso 3 corrisponde all'articolo 20 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA.
Articolo 7 Prestazioni commerciali di Identitas AG Identitas AG può fornire prestazioni commerciali per terzi, a condizione che queste non pregiudichino lo svolgimento dei compiti della Confederazione menzionati nella OIdBDTA. È tenuta a definire prezzi conformi al mercato per le sue prestazioni commerciali e ad allestire la propria contabilità finanziaria in modo che i costi e i ricavi delle singole prestazioni possano essere dimostrati (cfr. art. 3). Un sovven- zionamento indiretto delle prestazioni commerciali con prestazioni non commerciali non è consentito (art. 7a cpv. 7 LFE rivista, cfr. FF 2020 4979). Altre prestazioni, diverse da quelle elencate in relazione allo svolgimento dei compiti di cui all'arti- colo 5 capoversi 1 e 2 della presente ordinanza, sono considerate prestazioni commerciali anche se sono svolte per la Confederazione o per altre istituzioni di diritto pubblico (cpv. 1; cfr. fig. 1). Tra que- ste rientra ad esempio la gestione da parte di Identitas AG su incarico dei Cantoni della banca dati per cani «Amicus». Con il capoverso 2 si garantisce che nell’ambito della fornitura di prestazioni commer- ciali Identitas AG non tragga alcun vantaggio dai dati raccolti in relazione all'adempimento dei suoi compiti di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 e che quindi non si violi il diritto sui cartelli o si crei un effetto distorsivo sul mercato.
Articolo 8 Notifica in caso di sospetto di infrazione Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 23 dell'attuale ordinanza BDTA. Nel capoverso 1, oltre alla legislazione sulle epizoozie viene menzionata la legislazione sull'agricoltura. Occorre ad esempio notificare all’ufficio cantonale dell’agricoltura l’eventuale sospetto di indicazioni non veritiere sul tipo di utilizzazione. Con queste notifiche s’intende migliorare la qualità dei dati e non punire la per- sona soggetta all'obbligo di notifica.
Articolo 9 Gestione strategica e vigilanza La gestione strategica di Identitas AG era già stata abbozzata nel messaggio concernente la modifica della legge sulle epizoozie: «secondo l'ordinanza del 14 giugno 1997 sull'organizzazione del Diparti- mento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR), la gestione della politica propria di Identitas AG, necessaria per raggiungere gli obiettivi strategici, è ora una delle funzioni cen- trali della Segreteria generale del DEFR (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. f). Siccome l’USAV, competente per la salute degli animali a livello federale, è subordinato al Dipartimento federale dell’interno (DFI), in fu- turo l’accordo con il DFI sarà il presupposto necessario per la gestione della propria politica». Secondo il capoverso 1, il DEFR, d'intesa con il DFI, è responsabile della gestione strategica e quindi anche della vigilanza su Identitas AG in veste d'impresa. Il capoverso 2 sostituisce l'articolo 19 capoverso 2 dell'attuale ordinanza BDTA. Dal canto loro, l'UFAG e l'USAV sono responsabili per la vigilanza sull'adempimento dei compiti di cui all'articolo 5. Concreta- mente l'UFAG è incaricato di concludere e controllare l'accordo di prestazione per la gestione e l'ulte- riore sviluppo della banca dati sul traffico di animali, del calcolatore di UBG, di E-Transit nonché per gli
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altri compiti di cui all'articolo 5 capoverso 2 (tranne lett. a n. 3). La conclusione e il controllo dell'ac- cordo di prestazione per la gestione, l'ulteriore sviluppo e per il supporto di Fleko rientrano invece nell'ambito di competenze dell'USAV.
Articolo 10 Dati Questo articolo è nuovo e offre una visione d’insieme sui dati salvati nella BDTA.
Articolo 11 Storia dell'animale e informazioni dettagliate Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 3 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA. Il capoverso 2 corri- sponde all'articolo 3 capoverso 1bis, con adeguamenti redazionali; il capoverso 3 corrisponde all'arti- colo 3 capoverso 2, debitamente integrato, dell'attuale ordinanza BDTA. Ora è specificato che alcuni attributi vanno registrati soltanto se conosciuti o disponibili: si tratta del colore dell'animale, del numero d'identificazione del padre dell'animale e della presenza di un parto gemellare. Anche con le migliori intenzioni il numero d'identificazione del padre dell'animale non è sempre conosciuto; di questo se ne tiene conto nel capoverso 3 lettera b. Attualmente già all'atto della notifica di un parto alla BDTA si può già registrare «padre sconosciuto» al posto del numero d'identificazione del padre dell'animale. Di conseguenza anche nell'allegato 1 numero 1 lettera a punto 2 nonché numero 4 lettera a punto 2 si considera la possibilità che il padre non sia sempre conosciuto. Il colore viene registrato solo per gli equidi. Questo in pratica non comporta alcun cambiamento, poiché nella BDTA si tratta già ora di indi- cazioni facoltative. Inoltre viene ora determinato il tipo di utilizzazione per gli animali delle specie ovina e caprina (lett. d). Questa informazione fa parte, come per gli animali della specie bovina, delle informazioni dettagliate.
Articolo 12 Dati da altri sistemi d'informazione A livello di contenuto, la lettera a corrisponde all'articolo 4 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA. Siccome i dati sulle aziende detentrici di animali e sui detentori di animali che vanno trasferiti da AGIS nella BDTA sono già definiti negli articoli 7 capoverso 1 e 18a capoverso 1 della legge sulle epizoozie, ora al posto di elencarli viene semplicemente fatto riferimento a questi articoli. A livello di contenuto, la lettera b corrisponde all'articolo 4b dell'ordinanza BDTA rivista a suo tempo ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021. L'articolo 4 capoverso 3 dell'attuale ordinanza BDTA è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2021 e sostituito dal nuovo articolo 4b. Secondo l'articolo 2 capo- verso 5 dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eli- minazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), i contributi ai macelli sono assegnati sol- tanto se i sottoprodotti di origine animale sono eliminati in stabilimenti d’eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottopro- dotti di origine animale OSOAn (RS 916.441.22). Per la messa in atto di questa condizione, Identi- tas AG si affida alle informazioni di ASAN. Il flusso di dati corrispondente esiste già, ma al momento non è formalmente regolamentato in un'ordinanza. Nella lettera c viene precisato che i risultati del controllo degli animali da macello e quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità vengono salvati in Fleko. Per essere visualizzati nella BDTA, questi risultati devono dapprima essere acquisiti da Fleko.
Articolo 13 Ulteriori dati su persone e aziende detentrici di animali Dal sistema d'informazione AGIS non è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie sulle per- sone e sulle aziende detentrici di animali e alcuna informazione sui proprietari di equidi. Queste infor- mazioni devono essere notificate alla BDTA direttamente dalle persone soggette all’obbligo di notifica. Il capoverso 1 di questo articolo riprende le disposizioni degli articoli 5 capoverso 1, 5, 6, 7 e 8b dell'attuale ordinanza BDTA, ad eccezione della disposizione concernente il tipo di utilizzazione delle aziende detentrici di animali di cui all'articolo 5. Questa norma viene ripresa nel capoverso 2 e ora ri- guarda anche le aziende detentrici di animali delle specie ovina e caprina. In vista dell'utilizzo dei dati BDTA per i pagamenti diretti previsti per gli animali delle specie ovina e caprina, il detentore di
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animali deve essere in grado di determinare il tipo di utilizzazione della sua azienda in analogia a quanto stabilito nell’articolo 5 capoverso 1 dell’attuale ordinanza BDTA per gli animali della specie bo- vina, i bufali e i bisonti. Per il tipo di utilizzazione dell'azienda detentrice di animali ci sono tre catego- rie: (1) animali munti; (2) altri animali o animali non munti (3) sia animali munti sia altri animali o altri animali non munti. Agli animali di sesso femminile, che partoriscono per la prima volta, viene attribuito il seguente tipo di utilizzazione: a) «animale munto», se si trovano in un'azienda detentrice di animali munti (categoria 1), b) «altro animale» in tutti gli altri casi. Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 8 capoverso 1 lettere a e b dell'attuale ordinanza BDTA. Il capoverso 4 corrisponde all'articolo 8b capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA. Il capoverso 5 stabilisce che devono essere notificate anche le modifiche dei dati precedentemente menzionati.
Articolo 14 Compiti di Identitas AG nel settore delle aziende detentrici di animali Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 20 capoverso 2 dell'attuale ordinanza BDTA.
Articolo 15 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 5 capoversi 2-4 dell'attuale ordinanza BDTA, ma con adeguamenti redazionali, poiché secondo la OFE anche i macelli sono considerati aziende deten- trici di animali (cpv. 3).
Articolo 16 Dati concernenti gli animali della specie suina Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 6 capoversi 2 e 3 dell'attuale ordinanza BDTA. Sic- come ai sensi della OFE anche i macelli sono considerati aziende detentrici di animali, i due capoversi dell'attuale ordinanza BDTA possono essere accorpati.
Articolo 17 Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 7 capoversi 1bis e 2 dell'attuale ordinanza BDTA, con gli stessi adeguamenti redazionali dell'articolo 15.
Articolo 18 Dati concernenti gli equidi Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 8 capoversi 2-5 dell'attuale ordinanza BDTA ed è correlato con l'articolo 15e OFE. I capoversi 2, 4 e 5 comprendono adeguamenti redazionali. L'arti- colo 8 capoverso 4 lettere a e b dell'attuale ordinanza BDTA viene integrato nell'articolo 13 capo- verso 3 della presente ordinanza. L'articolo 8 capoverso 5 lettere a-c dell'attuale ordinanza BDTA viene integrato nell'articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza.
Articolo 19 Autorizzazione a modificare i dati concernenti gli equidi Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 8a dell'attuale ordinanza BDTA, con adeguamenti redazionali. Inoltre l'ultima subordinata è stata stralciata perché non è possibile verificare se per quanto riguarda le modifiche ai dati BDTA effettuate dai servizi preposti al rilascio del passaporto si tratta di correzioni o se vi è un’altra motivazione.
Articolo 20 Dati concernenti il pollame da cortile Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 8b capoverso 2 dell'attuale ordinanza BDTA. L'arti- colo 8b capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA viene integrato nell'articolo 13 capoverso 4 della pre- sente ordinanza.
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Articolo 21 Notifica da parte di terzi Questo articolo riprende la disposizione dell'articolo 9 capoversi 1–3 dell'attuale ordinanza BDTA. Per effettuare una notifica per conto di terzi, la persona incaricata deve dapprima registrarsi nella BDTA e inserire i dati di cui all'articolo 13 capoverso 3. Anche se la persona soggetta all'obbligo di no- tifica (detentore di animali, proprietario di equidi, servizio preposto al rilascio del passaporto, ecc.) in- carica un terzo di effettuare le notifiche alla BDTA, resta responsabile per il contenuto e per le conse- guenze della notifica. Pertanto gli emolumenti per mancate notifiche vengono addebitati alla persona soggetta all'obbligo di notifica.
Articolo 22 Forma della notifica Dall'introduzione della BDTA nel 1999, i detentori di animali della specie bovina, bufali e bisonti e, dal 2011, i detentori di animali della specie suina possono effettuare le proprie notifiche alla BDTA me- diante cartoline prestampate. Per i detentori di animali delle specie ovina e caprina nonché per i pro- prietari di equidi una notifica analoga non è mai stata possibile. Nel corso del tempo l'importanza della notifica mediante cartoline è calata, dando sempre più spazio alle notifiche in forma elettronica. Nel 2019, solamente l'1,5 per cento di tutte le notifiche è stato effet- tuato mediante cartoline, motivo per cui ora le notifiche devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica. Per la gestione della BDTA, l'abolizione delle notifiche mediante cartoline comporta uno sgravio amministrativo e finanziario. Gli attuali costi per l'elaborazione delle cartoline di notifica si aggirano attorno ai 70 000 franchi all'anno e riguardano la scansione, l'elaborazione, la verifica, i ma- teriali, la stampa e le spedizioni. Con la rinuncia alle cartoline di notifica, questo dispendio decade im- mediatamente. Ciò che non viene preso in considerazione sono, da una parte, i costi periodici risparmiati per i reinve- stimenti nelle funzioni della BDTA che consentono l'elaborazione di cartoline di notifica e il collaudo di regressione delle stesse effettuato in occasione di ciascuna release; d'altra parte, i costi unici per lo smantellamento delle funzioni non più necessarie presenti nell'attuale applicazione relative alle carto- line di notifica. Per le notifiche in forma elettronica ci sono due modalità: attraverso la pagina Internet della BDTA rag- giungibile dal portale Internet Agate o mediante l'interfaccia XML per la BDTA (AnimalTracing; cfr. art. 38) per cui è possibile ottenere una licenza. I macelli hanno anche la possibilità di trasmettere dati strutturati alla BDTA. In tutti i casi l'accesso avviene mediante il programma per la gestione degli utenti e degli accessi (IAM) del portale Internet Agate. Le esperienze maturate con gli equidi e con gli animali delle specie ovina e caprina mostrano chiara- mente che è arrivato il momento di effettuare esclusivamente notifiche in forma elettronica. Le poche persone soggette all'obbligo di notifica che non sono attrezzate dal punto di vista tecnico possono in- caricare un terzo (cfr. art. 21). Questa attribuzione dell'incarico non deve essere effettuata in forma elettronica. Questo articolo sostituisce l'articolo 15e capoverso 7 OFE, che viene abrogato nell'allegato 3 (abroga- zione e modifica di altri atti normativi). Siccome le notifiche in forma elettronica possono essere effet- tuate sia attraverso il portale Internet Agate sia mediante l'interfaccia XML «AnimalTracing», l'indica- zione relativa al portale Internet Agate non compare più. L'articolo 22 trasforma la formulazione pote- stativa di cui all'articolo 12a capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA in una formulazione obbligatoria.
Articolo 23 Rettifica dei dati I capoversi 1 e 2 corrispondono all'articolo 12a capoversi 2 e 3 dell'attuale ordinanza BDTA. I capo- versi 3 e 4 riprendono le disposizioni dell'articolo 11 dell'attuale ordinanza BDTA. Nel capoverso 3 si concretizza il fatto che la rettifica dei dati notificati deve essere effettuata telefonicamente o per scritto mediante il supporto BDTA entro un anno dalla morte dell'animale. Ciò corrisponde all'attuale prassi. Nel capoverso 4 ci sono degli adeguamenti redazionali.
Articolo 24 Compiti di Identitas AG nel settore degli animali a unghia fessa
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Questo articolo riprende le disposizioni degli articoli 20 capoverso 6 (cpv. 1) e 21 capoverso 3 (cpv. 2) dell'attuale ordinanza BDTA. In vista dell'utilizzo dei dati BDTA per i pagamenti diretti previsti per gli animali delle specie ovina e ca- prina, che verrà introdotto presumibilmente il 1° gennaio 2023, occorre determinare anche il tipo di uti- lizzazione di queste categorie di animali. Per gli animali della specie bovina, oggi all'entrata in una nuova azienda detentrice di animali viene ripreso il precedente tipo di utilizzazione dell'animale. Ora in questo caso all'animale viene automaticamente attribuito il tipo di utilizzazione dell'azienda detentrice di animali nella quale è condotto. La procedura per ovini e caprini è esattamente la stessa come per gli animali della specie bovina (cfr. i commenti all'allegato 1 numero 4).
Articolo 25 Compiti di Identitas AG nel settore degli equidi Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 22 capoversi 1-3 dell'attuale ordinanza BDTA.
Articolo 26 Preparazione dei passaporti per animali nonché dei passaporti di base per equidi, invio dell'autoadesivo per equidi Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 25 capoversi 2-4 dell'attuale ordinanza BDTA. Articolo 27 Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 21 capoversi 5-7 dell'attuale ordinanza BDTA. Si propongono adeguamenti redazionali. Per presentare una domanda per l’ottenimento di quote del contingente, le aziende dedite alla trasfor- mazione e al commercio della carne devono registrarsi nel portale Internet Agate e successivamente contattare Identitas AG per ricevere i dati necessari per accedere alla BDTA.
Articolo 28 Elaborazione dei risultati della classificazione neutrale della qualità Il capoverso 1 deriva dall'articolo 26 capoverso 1 lettera f dell'attuale ordinanza BDTA. Il capoverso 2 riprende le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 8 dell'attuale ordinanza BDTA. Il testo è leggermente modificato, in modo da rendere chiaro il fatto che Identitas AG trasmette attivamente all'organizzazione incaricata (attualmente Proviande) i risultati della classificazione neutrale della qua- lità conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (RS 916.341).
Articolo 29 Verifica dei dati Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 20 capoverso 3 dell'attuale ordinanza BDTA. Sola- mente l'indicazione relativa alle domande di cui all'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del 10 novem- bre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è stralciata perché Identitas AG nella pratica non può verificare la plausibilità e la comple- tezza delle domande concernenti i contributi di eliminazione per le macellazioni di pollame. Questa ve- rifica viene svolta a campione dall'ispettorato dell'UFAG sulla base dei giustificativi forniti dai macelli di pollame.
Articolo 30 Pubblicazione di analisi Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 20 capoverso 5 dell'attuale ordinanza BDTA.
Articolo 31 Diritto generale I capoversi 1 e 2 di questo articolo corrispondono alle disposizioni dell'articolo 12 dell'attuale ordi- nanza BDTA. Nel capoverso 1 lettera b punto 3 sono stati effettuati adeguamenti redazionali. Secondo il capoverso 1 lettere b punto 3 e c punto 6, per gli ovini è ora possibile consultare lo stato riguardo alla zoppina dell'azienda detentrice di animali.
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Articolo 32 Servizi ufficiali nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 13 dell'attuale ordinanza BDTA. Nella legge sulla protezione dei dati (RS 235.1) il trattamento dei dati è definito come segue: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la distru- zione di dati. Chiaramente l'UFAG non ha alcuna intenzione di modificare o distruggere i dati della BDTA. Inoltre al capoverso 1 lettere b e c vi sono adeguamenti di carattere redazionale: ora, al posto di «ac- quisire» si parla di «consultare».
Articolo 33 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi di sa- nità animale Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 14 capoversi 1 e 3 dell'attuale ordinanza BDTA e ha subito adeguamenti di tipo redazionale. Per organizzazioni di allevamento si intendono le organiz- zazioni di allevamento riconosciute ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'alle- vamento di animali (RS 916.310). Le lettere f e g dell'articolo 14 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA vengono combinate nella nuova lettera g del capoverso 1. L'articolo 2 capoverso 2 dell'attuale BDTA viene abolito definitiva- mente, poiché l'acquisizione dei dati della relazione postale o bancaria degli affiliati delle organizza- zioni di allevamento, di produttori e di produzione con label in pratica non è mai stata svolta da Identi- tas AG e non è nemmeno più auspicata. Nel capoverso 2 al posto del divieto scritto di trasmettere i dati è stata introdotta una norma che corri- sponde, secondo la prassi attuale, a un consenso nella BDTA. Per ottenere il consenso di cui al capo- verso 2, la rispettiva organizzazione di allevamento deve specificare nei propri statuti di avere l’auto- rizzazione ad accedere ai dati BDTA dei propri affiliati. Inoltre i detentori di animali devono dare il pro- prio consenso nella BDTA per il rilascio di dati. Per quanto riguarda gli equidi questo avviene per sin- golo animale in base all'organizzazione di allevamento scelta. Per gli animali a unghia fessa (bovini, ovini, caprini e suini) il rilascio avviene a livello aziendale. Nel caso di organizzazioni di produttori e di produzione con label nonché di servizi di sanità animale, il diritto di accesso viene stabilito contrattual- mente. Si tratta in questo caso di un consenso di diritto privato da parte degli affiliati delle rispettive organizzazioni mediante l'approvazione degli statuti o di un consenso contrattuale. Per far sì che le organizzazioni di produttori o di produzione con label oppure un servizio di sanità animale possano accedere ai dati BDTA dei propri affiliati, questi ultimi devono dare una volta sola il consenso nella BDTA. Questo rilascio di dati può essere revocato dagli affiliati in qualsiasi momento nella BDTA; in questo modo non vengono più condivisi nuovi dati BDTA con le organizzazioni di produttori o di produ- zione con label oppure con il servizio di sanità animale. Tuttavia, è possibile che una copia dei dati già condivisi sia stata salvata dalla relativa organizzazione e che si trovi quindi fuori dall'ambito d'influenza della Confederazione e di Identitas AG.
Articolo 34 Detentori di animali Il capoverso 1 riprende le disposizioni dell'articolo 16 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA e ha subito adeguamenti di carattere redazionale. Nella lettera b è precisato il fatto che con l'elenco dell'ef- fettivo di animali s'intende il numero d’identificazione di ogni singolo animale allo stato attuale o ante- riore. L'articolo 16 capoverso 1 lettera c dell'attuale ordinanza BDTA non viene ripreso poiché le infor- mazioni menzionate in queste lettere (storia dell'animale, informazioni dettagliate e stato riguardo alla BVD) secondo l'articolo 31 (e l'art. 12 dell'attuale ordinanza BDTA) sono in ogni caso accessibili alla collettività solo se il numero d'identificazione dell'animale o il numero BDTA dell'azienda detentrice di animali è conosciuto. Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 16 capoverso 1bis lettere a e b. Sulla base della decisione del Tri- bunale amministrativo federale nella causa Lucarna Macana AG, i precedenti detentori non possono più visualizzare il peso alla macellazione nella BDTA, pertanto alla lettera b non è più menzionato.
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Articolo 35 Proprietari di equidi Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 16 capoverso 2 dell'attuale ordinanza BDTA e ha subito adeguamenti di tipo redazionale. La lettera b non è ripresa, in quanto se il numero d'identifica- zione dell'animale è conosciuto, la storia dell'animale e le informazioni dettagliate sono disponibili per tutti gli utenti della BDTA (cfr. art. 31).
Articolo 36 Persone incaricate Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale ordinanza BDTA e ha subito ade- guamenti redazionali.
Articolo 37 Terzi Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 18 dell'attuale ordinanza BDTA (cpv. 1). Ora, con il capoverso 2 l'attuale prassi per l'acquisizione dei dati da parte di terzi è formalizzata.
Articolo 38 Interfacce con altri sistemi Da anni, Identitas AG mette a disposizione l'interfaccia XML «AnimalTracing»3. Ora, nel capoverso 1 questa interfaccia con la BDTA è sancita dall'ordinanza. Per utilizzare questa interfaccia sono neces- sari il programma IAM e un contratto di licenza XML con l'UFAG. Per svolgere i propri compiti nel settore della BDTA, oltre ad AnimalTracing Identitas AG gestisce altre interfacce con la BDTA accessibili solo internamente, che servono ad esempio per il computo dei con- tributi di eliminazione con gli emolumenti BDTA o che garantiscono l'accesso mediante sistemi di aiuto. Con il capoverso 2 si assicura che, per le sue prestazioni commerciali, Identitas AG possa acce- dere alla BDTA esclusivamente mediante l'interfaccia pubblica XML AnimalTracing. Ciò consente di evitare vantaggi in termini di competitività per le prestazioni commerciali derivanti da un accesso privi- legiato alla BDTA. Il capoverso 3 viene introdotto sulla base del commento all'articolo 7a capoverso 6 LFE nel messaggio 19.030: «I dati della banca dati sul traffico di animali sono da un lato molto importanti per l’adempi- mento dei compiti della Confederazione nell’ambito della salute degli animali, della sicurezza delle derrate alimentari e anche della politica agricola e dall’altro sono indispensabili per sostenere l’attua- zione a livello cantonale. Ciò è dimostrato non da ultimo anche dalle numerose interfacce della banca dati sul traffico di animali con altri sistemi d’informazione dell’USAV e dell’UFAG, come ad es. con il sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (ASAN), il Sistema d’informazione per i dati di laboratorio (ALIS) e il Sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol)». Inoltre nel ca- poverso 3 (lett. c) è integrato per analogia l'articolo 18a dell'attuale ordinanza BDTA ed è menzionato eTransit quale sistema che acquisisce dalla BDTA informazioni sugli animali e sulle aziende detentrici di animali (lett. g).
Articolo 39 Scopo e contenuto del calcolatore di UBG Questo articolo descrive a grandi linee le funzioni dell'attuale sistema d'informazione «calcolatore di UBG».
Articolo 40 Calcolo dei valori UBG Secondo il FF 2020 4979, il Consiglio federale può delegare a Identitas AG (art. 7a LFE) compiti ri- guardanti l'esecuzione di misure di politica agricola. Questo articolo corrisponde in gran parte all'arti- colo 10 dell'attuale ordinanza BDTA, con i dovuti adeguamenti di tipo redazionale. Nel periodo intro-
3 https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/e-services-bund/services/animaltracing.html (disponibile in te-
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duttivo del capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA con il rimando all'articolo 5 ci si riferisce sola- mente ai dati relativi agli animali della specie bovina, ai bufali e ai bisonti, pertanto la formulazione è lacunosa poiché già oggi per il calcolatore di UBG si considerano i dati relativi agli equidi. Per questo motivo ora si opta per una formulazione generale. Siccome il riferimento all'ordinanza sui pagamenti diretti vale per l'intero capoverso 1, il rimando a tale ordinanza è spostato nel periodo introduttivo di tale capoverso. Il capoverso 2 fa sì che i valori UBG calcolati con il calcolatore di UBG partendo dai dati BDTA pos- sano essere salvati nello stesso ed essere conservati fino al momento della fornitura ai servizi canto- nali, all'UFAG e all'UST. A livello di contenuto, i capoversi 3 e 4 corrispondono all'articolo 21 capoverso 2 dell'attuale ordi- nanza.
Articolo 41 Calcolo dei valori UBG per ovini e caprini L'articolo 41 è equivalente all'articolo 40, si riferisce però agli animali delle specie ovina e caprina. La ripartizione delle disposizioni negli articoli 40 e 41 è motivata dal fatto che i valori UBG per ovini e ca- prini saranno da calcolare solo a partire dal 1° gennaio 2023. In futuro, nel caso di una revisione i due articoli potrebbero essere accorpati. Per la messa in atto di questo articolo nonché degli articoli 43 e 45 occorre applicare delle modifiche alla BDTA e al calcolatore di UBG. Le ripercussioni finanziarie di questi adeguamenti sono menzio- nate nel capitolo 10.5.1.
Articolo 42 Allestimento dell’elenco di UBG Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA. Alla lettera a si fa ora riferimento anche all'articolo 40 capoverso 1 lettera c. In questo modo si colma una lacuna dell'attuale ordinanza BDTA, ovvero la mancata indicazione dell'effettivo delle aziende d'estiva- zione e con pascoli comunitari.
Articolo 43 Allestimento di un elenco di UBG per ovini e caprini L'articolo è equivalente all'articolo 42, si riferisce però agli animali delle specie ovina e caprina. Entrerà in vigore, come l'articolo 41, il 1° gennaio 2023.
Articolo 44 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 4 dell'attuale ordinanza BDTA.
Articolo 45 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali delle specie ovina e caprina L'articolo è equivalente all'articolo 44, si riferisce però agli animali delle specie ovina e caprina. Entrerà in vigore, come gli articoli 41 e 43, il 1° gennaio 2023.
Articolo 46 Diritti di accesso Nell'attuale ordinanza BDTA i diritti di accesso e di consultazione dei dati del calcolatore di UBG non erano regolamentati in modo esplicito. Il nuovo articolo 46 formalizza l'attuale prassi basata sulla legi- slazione sulla protezione dei dati. Il capoverso 1 si rifà alle disposizioni degli articoli 34 e 32 capo- verso 2 della OIdBDTA.
Articolo 47 Scopo e contenuto di E-Transit
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E-Transit4 è un sistema d'informazione per il rilascio e l'elaborazione di certificati d’accompagnamento elettronici per gli animali a unghia fessa; è composto da quattro unità: «eTransit farmer», un'applica- zione mobile per i detentori di animali e per i macelli; «eTransit trucker», un'applicazione mobile per i trasportatori di animali e l'applicazione web «eTransit web». A questo si aggiunge un sistema centrale al quale gli utenti possono però accedere solo indirettamente attraverso i canali precedentemente menzionati o mediante un’interfaccia XML (cfr. art. 49).
Articolo 48 Certificato d’accompagnamento elettronico per gli animali a unghia fessa Già da tempo, Identitas AG offre ai detentori di animali la possibilità di allestire il certificato d’accompa- gnamento ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) con i dati della BDTA. Successivamente tale certificato d’accompagnamento deve essere stampato e firmato. Con il nuovo sistema d'informazione E-Transit è ora possibile rilasciare, trasmettere, ricevere e con- servare il certificato d’accompagnamento elettronico (cpv. 1). Per il momento questo è possibile solo per i suini. Il campo di applicazione verrà esteso agli animali a unghia fessa, ai bovini, agli ovini e ai caprini. A ciascun certificato d’accompagnamento elettronico viene assegnato un numero d'identificazione uni- voco (cpv. 2), sulla base del quale per tre anni è possibile visualizzare in qualsiasi momento il docu- mento in eTransit web. Se l’utente trasforma in modo irreversibile un certificato d’accompagnamento elettronico in un documento cartaceo, a quest’ultimo, oltre a un numero d’identificazione, viene asse- gnato un numero più breve «Transfer to Paper», disponibile solamente durante il periodo di validità del certificato d’accompagnamento ai sensi dell'articolo 12a OFE. Tale numero semplifica la trasposi- zione delle informazioni del certificato d’accompagnamento elettronico su un documento cartaceo.
Articolo 49 Interfaccia con altri sistemi Per evitare doppie registrazioni dei dati, E-Transit li acquisisce dalla BDTA. Analogamente alla BDTA, E-Transit può essere utilizzato mediante un'interfaccia XML «Accom- panyingDocument» per sistemi esterni di terzi per cui è possibile ottenere una licenza (cpv. 2). L'uti- lizzo dell'interfaccia presuppone che sia stato concluso un contratto di licenza IAM e XML con l'UFAG.
Articolo 50 Utilizzo di E-Transit Secondo l'articolo 12 OFE, il detentore di animali che trasferisce un animale a unghia fessa in un'altra azienda detentrice di animali deve rilasciare un certificato d'accompagnamento. Per questo tali deten- tori di animali possono anche rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici in E-Transit. Il rila- scio di certificati d’accompagnamento elettronici avviene attraverso la BDTA, le applicazioni mobili di E-Transit (cfr. art. 47) o mediante l’interfaccia XML «AccompanyingDocument» (cfr. art. 49).
Articolo 51 Diritti di accesso Sia i detentori di animali di cui all'articolo 6 lettera o OFE sia altre persone che in un determinato pe- riodo hanno il potere di disporre di un animale (gli autisti di imprese di trasporto, di imprese del com- mercio di animali nonché i macelli e i loro impiegati) devono poter accedere a E-Transit per consultare o modificare i certificati d’accompagnamento elettronici con numeri d’identificazione noti (cpv. 1-2 e 5). Per svolgere i loro compiti, gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricol- tura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter accedere semplicemente ai dati ufficiali della banca dati E-Transit, analogamente all'attuale accesso alla BDTA (cpv. 3). Contrariamente ai detentori di animali, alle altre persone che hanno il potere di disporre di un animale e ai servizi ufficiali, gli organi di polizia e di controllo che verificano il trasporto di animali su incarico di terzi (p.es. IP Suisse) possono cercare e visualizzare soltanto singoli certificati d’accompagnamento
4 Nella pratica si utilizza la dicitura «eTransit». Per coerenza con il testo dell'ordinanza, nel presente
documento si utilizza «E-Transit». 89
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elettronici in E-Transit, a condizione che il rispettivo numero d'identificazione del documento, ad esem- pio relativo a un controllo, sia noto (cpv. 4 e 5).
Articolo 52 Supporto All'articolo 5 capoverso 1 sono elencati i sistemi d'informazione gestiti da Identitas AG. Nella gestione di questi sistemi d'informazione rientrano vari servizi di supporto. Il supporto per la BDTA è disciplinato nell'articolo 20 capoverso 4 dell'attuale ordinanza BDTA. Identitas AG fornisce un supporto anche per il calcolatore di UBG, E-Transit e per Fleko, finora però non era disciplinato a livello di ordinanza. Que- sto articolo riprende le disposizioni dell'articolo 20 capoverso 4 dell'attuale ordinanza BDTA e le estende ai sistemi d'informazione calcolatore di UBG ed E-Transit. È inteso che il supporto di Identitas AG sia fornito mediante un helpdesk raggiungibile per e-mail, telefono e per posta. Per tenere in con- siderazione i diversi gruppi di utenti della BDTA, del calcolatore di UBG e di E-Transit, ora si fa riferi- mento a persone soggette all'obbligo di notifica e non più ai detentori di animali. Ai sensi del FF 2020 4979, il Consiglio federale può delegare a Identitas AG (art. 7a LFE) compiti ri- guardanti l'esecuzione di misure di politica agricola. Ciò comprende anche i compiti del supporto per il portale Internet Agate, per HODUFLU (applicazione dell'UFAG per l'amministrazione dei flussi di con- cimi aziendali) e per Fleko (cpv. 2-4). Con l'IAM, il portale Internet Agate offre un servizio di autenticazione e di autorizzazione preliminare per gli utenti che necessitano dell'accesso ai sistemi d’informazione del settore agricolo, veterinario e alimentare. In tale ambito molti utenti utilizzano anche i sistemi d'informazione di cui all'articolo 5 capo- verso 1 della presente ordinanza. Inoltre, a determinate condizioni, Agate permette anche a sistemi esterni di terzi di beneficiare di questo servizio (cfr. artt. 37 e 42 della presente ordinanza nonché art. 20a dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura [OSIAgr; RS 919.117.71]). In caso di problemi, gli utenti devono disporre di un servizio di accoglienza per il 1st level support di Agate, che deve essere svolto da Identitas AG ed essere compatibile con il supporto per la BDTA, per il calcolatore di UBG e per E-Transit. La portata del mandato è descritta più dettagliatamente nell'accordo di prestazione tra Identitas AG e l'UFAG (cfr. art. 6). I compiti relativi al supporto per Fleko sono definiti dall'USAV.
Articolo 53 Fornitura di marche auricolari Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 25 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA e le suddivide in due capoversi con specificazioni linguistiche. Identitas AG è ora direttamente responsabile dell'acquisto di marche auricolari e pertanto sottostà alla legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione. Attualmente le nuove marche auricolari ven- gono spedite da fornitori esterni direttamente ai detentori di animali, mentre le marche auricolari sosti- tutive vengono messe a punto nei locali di Identitas AG e spedite da lì. Per il momento questa prassi non va modificata.
Articolo 54 Versamento dei contributi di eliminazione L'articolo 54 crea il legame con l'articolo 5 capoverso 2 lettera c OIdBDTA e con l'articolo 3 capo- verso 1 dell'ordinnaza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eli- minazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407). Se necessario, Identitas AG inoltra all'UFAG una richiesta d'acconto per versare i contributi di eliminazione. Il conteggio definitivo dei con- tributi di eliminazione tra Identitas AG e l'UFAG avviene sempre nella prima metà del mese succes- sivo.
Articolo 55 Tassa di macellazione Sin dalla sua introduzione, la tassa di macellazione viene riscossa da Identitas AG ai sensi dell'arti- colo 5 capoverso 2 lettera d. Essa ora va versata all'USAV e non più all'UFAG. Il motivo di questo cambiamento sta nel fatto che la relativa voce è di competenza dell'USAV. Il finanziamento di questa tassa avviene mediante gli emolumenti BDTA (cfr. art. 57 cpv. 1 lett. c). L'articolo 3 dell'ordinanza del
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10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale stabilisce che Identitas AG può compensare gli emolumenti BDTA e le tasse di ma- cellazione con i contributi di eliminazione prima di fatturare un saldo negativo o versare un saldo posi- tivo alle relative persone soggette all'obbligo di notifica. Ciò corrisponde alla prassi attuale e riduce il dispendio amministrativo di Identitas AG.
Articolo 56 Conservazione e archiviazione dei dati Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 24 dell'attuale ordinanza BDTA. Al capoverso 1 è specificato che Identitas AG deve conservare i dati BDTA almeno per 18 anni. Già ora i dati sugli ani- mali vengono conservati per più di 18 anni in modo da preservare la storia degli animali più vecchi (p.es. vecchi cavalli ancora in vita) e i dati dei discendenti. Tuttavia, i dati personali associati agli ani- mali vengono cancellati dopo 18 anni. Per i certificati d’accompagnamento elettronici allestiti con E- Transit vige l'obbligo di conservazione per tre anni, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) (cpv. 2). I capoversi 4 e 5 corrispondono all'ar- ticolo 24 capoversi 2 e 3 dell'attuale ordinanza BDTA.
Articolo 57 Finanziamento Finora il finanziamento di Fleko, del calcolatore di UBG e di E-Transit era disciplinato in maniera insuf- ficiente. Nel messaggio 19.030 concernente la revisione della legge del 1° luglio 1996 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) vale quanto segue: «il finanziamento dei compiti supplementari delegati a Identitas AG è disciplinato dal Consiglio federale. A tale proposito viene valutata anche l’opportunità di un finan- ziamento tramite gli emolumenti degli utenti, così come avviene per i compiti fondamentali di Identitas AG» (FF 2019 3462-3463). Al capoverso 1 è ora precisato che la gestione dei sistemi d'informazione BDTA, calcolatore di UBG ed E-Transit (art. 5 cpv. 1) e quindi dei compiti strettamente correlati (fornitura di marche auricolari, versamento dei contributi di eliminazione e riscossione della tassa di macellazione) di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere b-d vengono finanziati mediante gli emolumenti ai sensi dell'articolo 45b LFE. Il finanziamento del calcolatore di UBG e di E-Transit si basa sull'articolo 165gbis LAgr. Il supporto per il portale Internet Agate e per HODUFLU viene finanziato, come finora, dall'UFAG. L'indennizzo della portata delle prestazioni per il supporto di Agate è stabilito nell'accordo di prestazione tra Identitas AG e l'UFAG (cfr. art. 6), mentre il finanziamento di Fleko in futuro sarà disciplinato dall'ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408).
Articolo 58 Emolumenti Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 4 dell'attuale ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2). Il valore inferiore per la tariffa oraria viene aumentato da 75 a 90 franchi. Il capoverso 3 è nuovo.
Articolo 59 Fatturazione e decisione sugli emolumenti Secondo l'articolo 45b capoverso 4 della LFE rivista, gli emolumenti sono fatturati e riscossi da Identi- tas AG. Finora Identitas AG ha incassato gli emolumenti in qualità di fiduciaria e li ha ceduti alla Con- federazione, mentre ora, secondo il capoverso 1, Identitas AG fattura gli emolumenti BDTA ai deten- tori di animali, ai proprietari di equidi e ai macelli (cfr. allegato 2) e li riscuote. La faturazione avviene dopo la compensazione degli emolumenti BDTA con i contributi di eliminazione a favore delle aziende detentrici di animali (ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 10 novembe 2004 concernente l’assegna- zione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale [RS 916.407]) nonché dopo la riscossione della tassa di macellazione da parte dei macelli (conformemente all'art. 38a dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie [OFE; RS 916.401]) (cfr. artt. 49 cpv. 5 e 6). Questo conteggio viene inviato almeno una volta all'anno ai detentori di animali, ai proprietari di equidi e ai piccoli macelli e mensilmente ai macelli di medie e grandi dimensioni.
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L'articolo 6 dell'attuale OEm-BDTA diventa il capoverso 2 di questo articolo della nuova OIdBDTA. Pertanto si può chiedere all'UFAG una decisione sugli emolumenti in relazione agli emolumenti BDTA. Secondo il FF 2019 3467, in qualità di società anonima privata, la Identitas AG «non ha potere di di- sporre.In caso di controversie sull’obbligo di pagare gli emolumenti o sull’ammontare delle stesse, spetta pertanto all’UFAG emanare una decisione».https://www.admin.ch/opc/de/federal- gazette/2019/4175.pdf La procedura d’incasso nell’esecuzione per debiti è rinnovata: finora, dopo il secondo richiamo Identi- tas AG cedeva i crediti insoluti all'UFAG per l'ulteriore disbrigo, dopodiché l'UFAG emetteva un ulte- riore richiamo con sollecito di pagamento per i debiti di diritto pubblico. Nel caso di mancato paga- mento, l'UFAG cedeva i crediti al Servizio centrale d'incasso della Confederazione. Secondo la nuova ordinanza, invece, Identitas AG deve assumersi direttamente il rischio in relazione ai creditori e occu- parsi dell’esecuzione per debiti insoluti oppure affidare tale incarico ad altri. In caso di mancato paga- mento anche dopo il secondo richiamo, Identitas AG avvia una procedura di esecuzione nei confronti del debitore, il quale, dopo la ricezione del precetto esecutivo, può fare opposizione.
Articolo60 Esecuzione Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 27 capoversi 1 e 2 dell'attuale ordinanza BDTA.
Articolo 61 Abrogazione e modifica del diritto vigente Cfr. allegato 3 Abrogazione e modifica di altri atti normativi.
Articolo 62 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie concernenti la registrazione e la marchiatura a posteriori degli animali delle specie ovina e caprina nati prima del 1° gennaio 2020 vengono riprese dall'articolo 29b dell'attuale or- dinanza BDTA (cpv. 1 e 2). Il capoverso 4 disciplina la transizione dagli attuali emolumenti BDTA fatturati finora e dalla rispettiva compensazione con i contributi di eliminazione alla riscossione degli emolumenti BDTA da parte di Identitas AG (cfr. art. 10).
Articolo 63 Entrata in vigore La nuova ordinanza sostituisce l'ordinanza BDTA e la OEm-BDTA dal 1° gennaio 2022. Gli articoli 41, 43 e 45 sono direttamente legati all'ordinanza del 23 ottobre 2019 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) e disciplinano l'estensione del calcolatore di UBG a ovini e caprini dal 1° gen- naio 2023. Questi articoli entrano quindi in vigore solamente il 1° gennaio 2023.
Allegato 1 numero 1 Dati per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti Le disposizioni dell'allegato 1 numero 1 dell'attuale ordinanza BDTA vengono riprese. Alla lettera a punto 2 viene introdotto «se disponibile». Per quanto riguarda la notifica delle nascite, spesso emerge che il detentore di animali non conosce il padre dell’animale, pertanto da anni nella BDTA è possibile indicare «padre sconosciuto» onde evitare di inserire un padre sbagliato:
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Figura 2 - Attuale forma di dichiarazione del padre dell'animale nella piattaforma per gli utenti della BDTA
Allegato 1 numero 2 Dati per gli animali della specie suina Le disposizioni dell'allegato 1 numero 2 dell'attuale ordinanza BDTA vengono riprese. Su richiesta del servizio sanitario per l'allevamento porcino la lettera b punto 5 è stata ampliata: nella notifica relativa all’entrata è ora necessario indicare la categoria di suini, se disponibile.
Allegato 1 numero 3 Dati per gli equidi Le disposizioni dell'allegato 1 numero 3 dell'attuale ordinanza BDTA vengono riprese. Nell'allegato 1 dell'attuale ordinanza BDTA ai numeri 1 (dati per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti), 2 (dati per gli animali della specie suina) e 4 (dati per gli animali delle specie ovina e caprina) è sempre necessario indicare la data della notifica. Al numero 3 (dati per gli equidi), questa indicazione manca in tutte le lettere. È quindi necessario aggiungerla. Nella pratica non cambia nulla: la data della notifica viene registrata automaticamente dalla BDTA.
Allegato 1 numero 4 Dati per gli animali delle specie ovina e caprina Le disposizioni dell'allegato 1 numero 4 dell'attuale ordinanza BDTA vengono riprese. Alla lettera a punto 2 si aggiunge «se disponibile». Vale la stessa motivazione data per gli animali della specie bo- vina (cfr. allegato 1 numero 1 lettera a punto 2). La lettera d punto 4 dell'attuale ordinanza BDTA è stralciata, poiché nella prassi il tipo di uscita non viene trasmesso alla BDTA. La lettera h è nuova. In vista dell'utilizzo dei dati BDTA per i pagamenti diretti riferiti agli animali, nella BDTA è necessario distinguere tra «pecora da latte» e «altra pecora» nonché tra «capra da latte» e «altra capra». L'intero sistema va applicato analogamente all'attuale distinzione tra «vacca da latte» e «altra vacca», ovvero: > il detentore di animali determina un tipo di utilizzazione per la propria azienda (art. 22 cpv. 1 lett. a). Se la maggior parte delle madri viene munta, il detentore registrerà «pecora da latte» o «capra da latte», mentre se la maggior parte delle madri non viene munta egli indicherà «altra pecora» o «altra capra»; > alla notifica del primo discendente di una madre viene attribuito il tipo di utilizzazione predefi- nito per l'azienda detentrice di animali. Ciò viene fatto automaticamente dal sistema (art. 14 cpv. 4); > un cambiamento del tipo di utilizzazione per singoli animali va notificato alla BDTA dal deten- tore di animali (all. 1 n. 4 lett. h).
Allegato 1 numero 5 Dati per il pollame da cortile Le disposizioni dell'allegato 1 numero 5 dell'attuale ordinanza BDTA vengono riprese. La lettera b è stralciata. Per il pollame occorre ora notificare alla BDTA l'età in settimane di vita all'inizio della stabulazione (lett. e).
Allegato 2 Emolumenti Le disposizioni dell'allegato dell'attuale OEm-BDTA vengono riprese. Gli emolumenti rimangono al loro livello attuale. Finora non erano previsti emolumenti per marche auricolari doppie con microchip per le razze di piccola taglia delle specie ovina e caprina, che vengono ora introdotte al numero 1.1.2.6. Come per gli altri tipi di marche auricolari, la variante con microchip costerà 1 franco in più di quella senza microchip. Ora per gli animali delle specie bovina e suina vanno inoltrate solo notifiche in forma elettronica. Le notifiche in forma elettronica con indicazioni lacunose non sono accettate dal sistema e la persona che effettua la notifica riceve immediatamente un avviso. Non ha quindi senso definire degli emolu- menti per indicazioni lacunose (cfr. art. 27).
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Siccome le cartoline di notifica sono abolite, gli attuali numeri 4.1.2, 4.1.3 e 4.2.2 possono essere stralciati definitivamente. Il nuovo numero 4.4.1 e il numero 5.1 contengono adeguamenti di natura redazionale. Il numero 5.2 è stralciato.
Allegato 3 Abrogazione e modifica di altri atti normativi La presente ordinanza è frutto dell’accorpamento dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.404.1) e dell'ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2). Entrambe le ordinanze vigenti sono pertanto abrogate. I rimandi alle due ordinanze abrogate vengono adeguati. Al contempo, l'obiettivo è di introdurre una distinzione più chiara tra Identitas AG da un lato e la BDTA come banca dati centrale nonché gli ulte- riori compiti dall’altro.
Ordinanza sull'agricoltura biologica, allegato 1, numero 3.3 Siccome i dati della BDTA consentono di estrarre in qualsiasi momento un elenco degli animali in modo rapido e semplice, per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, gli equidi e gli animali delle specie ovina e caprina non è necessario tenere un elenco separato. Per gli animali della specie suina, i dati della BDTA non sono sufficienti per poter estrarre un elenco degli animali.
Ordinanza sul bestiame da macello L’attuale servizio di notifica «banca dati sul traffico di animali», al quale bisogna trasmettere il risultato della classificazione neutrale della qualità degli animali, è ora sostituito da Identitas AG, la nuova de- stinazione della trasmissione dei dati (art. 3 cpv. 3). Per quanto riguarda le modifiche all’articolo 24a si tratta esclusivamente di un adeguamento redazio- nale volto a migliorare la comprensibilità dell’attuale articolo. Nell’articolo 24b il rimando all’ordinanza BDTA è sostituito da quello alla nuova ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.
Ordinanza sulle epizoozie Come nella nuova OIdBDTA, quando si intende l'azienda, «gestore della banca dati» viene sostituito sistematicamente con «Identitas AG», mentre quando si intende la banca dati, ad esempio come de- stinazione della trasmissione dei dati, si parla di «banca dati sul traffico di animali». Il capoverso 7 è abrogato. Questo capoverso viene ripreso nell'articolo 23 capoverso 7 dell'ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.
Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di ori- gine animale All'articolo 2 è precisato che le domande per i contributi di eliminazione per il pollame devono essere inoltrate elettronicamente. Ciò corrisponde alla prassi attuale. All'articolo 3 viene aggiunto che la tassa di macellazione può essere compensata con le altre voci. Anche questo corrisponde alla prassi at- tuale.
Ordinanza concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico Ora è menzionato anche il sistema d'informazione Fleko.
11.4 Risultati della procedura di consultazione
-
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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
11.5 Ripercussioni
11.5.1 Confederazione
Gli emolumenti BDTA non vengono più contabilizzati nel bilancio federale, poiché dal 1° gennaio 2022 Identitas AG li riscuote direttamente ai sensi dell'allegato 2 di questa ordinanza. Le modifiche apportate alla BDTA (artt. 11, 13 e 24 nonché allegato 1 numero 4) e al calcolatore di UBG per il successivo utilizzo dei dati BDTA per i pagamenti diretti riferiti agli animali (artt. 41, 43 e 45) comportano costi per un ammontare di diverse centinaia di migliaia di franchi. Una stima vinco- lante dei costi non è prevista. Secondo i commenti sull’articolo 5, la gestione di un sistema d’informa- zione comprende anche il suo ulteriore sviluppo. Per questo motivo le modifiche alla BDTA e al calco- latore di UBG vengono finanziate con le attuali entrate provenienti dagli emolumenti o con le riserve costituite mediante emolumenti (cfr. art. 4).
11.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
11.5.3 Economia
La registrazione del tipo di utilizzazione nella BDTA, prevista dalla revisione della presente ordinanza (artt. 11, 13 e 24 nonché allegato 1 numero 4), e l’ampliamento del calcolatore di UBG (artt. 41, 43 e 45) potrebbero comportare la necessità di aumentare gli emolumenti di cui all’allegato 2 prima o più del previsto in modo da finanziare gli investimenti direttamente correlati relativi ai sistemi d’informa- zione interessati.
11.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte corrispondono agli obblighi della Svizzera a livello internazionale, in particolare a quelli di cui all'allegato 11 («allegato veterinario») dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli. Conformemente a tale alle- gato, la Svizzera è obbligata a registrare gli animali e i loro movimenti per motivi di salute e di sicu- rezza alimentare. La compatibilità della delega diretta di compiti a Identitas AG con l'accordo del 15 aprile 1994 sugli ap- palti pubblici è garantita dal fatto che Identitas AG, come committente per l'acquisto dei mezzi azien- dali necessari per i propri compiti, sottostà alla legislazione sugli acquisti pubblici della Confedera- zione.
11.7 Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
11.8 Basi legali
Articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) nonché articoli 165gbis, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr).
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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIdBDTA)
del ……
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 165gbis, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura (LAgr), ordina:
Capitolo 1 : Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione La presente ordinanza disciplina: a. gli obblighi di notifica in relazione alla registrazione delle aziende detentrici di animali e degli animali nonché la registrazione del traffico di animali; b. l'organizzazione, i compiti e le prestazioni nonché gli obblighi di Identi- tas AG; c. la gestione e il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d’informazione:
1. banca dati sul traffico di animali (BDTA),
2. sistema d’informazione per il calcolo dell'effettivo di animali in unità di
bestiame grosso (calcolatore di UBG),
3. sistema d’informazione per l'elaborazione di certificati d'accompagna-
mento elettronici per gli animali a unghia fessa (E-Transit); d. il finanziamento dei compiti di Identitas AG e la riscossione di emolumenti da parte di Identitas AG.
Art. 2 Definizioni Le seguenti espressioni significano:
RS .......... 1 RS 916.40 2 RS 910.1
2021–...... 1 96
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a. detentore di animali: persona fisica o giuridica, società di persone o corpora- zione di diritto pubblico che gestisce un’azienda detentrice di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; b. azienda detentrice di animali: azienda detentrice di animali giusta l’articolo 6 lettera o dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie (OFE); c. numero d'identificazione di un animale:
1. per animali a unghia fessa: numero di marca auricolare,
2. per equidi: Universal Equine Life Number (UELN4);
d. numero Agate: numero personale attribuito dall'IAM del portale Internet «Agate» al momento della registrazione ai sensi dell'articolo 20 dell'ordi- nanza del 23 ottobre 20135 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agri- coltura (OSIAgr); e Identity and Access Management (IAM): programma della Confederazione per la gestione degli utenti e degli accessi nel portale Internet Agate; f. effettivo di animali: animali che si trovano in un’azienda detentrice di ani- mali; g. valore L*: indice del rosso nel colore della carne di vitello.
Capitolo 2: Organizzazione, compiti e obblighi di Identitas AG
Art. 3 Conto settoriale di Identitas AG 1 Identitas AG utilizza gli emolumenti di cui all'allegato 2 esclusivamente per il fi- nanziamento dei compiti di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettere a–c e 2 lettere b-d. 2 Deve tenere un conto settoriale per dimostrare l'utilizzo degli emolumenti di cui al capoverso 1.
Art. 4 Riserve aziendali di Identitas AG L’assemblea degli azionisti garantisce che Identitas AG disponga di riserve aziendali adeguate.
Art. 5 Compiti di Identitas AG
1 Identitas AG gestisce:
a. la BDTA ai sensi dell'articolo 7a capoversi 1 e 5 LFE; b. il calcolatore di UBG; c. E-Transit;
3 RS 916.401
4 Direttive dell'Universal Equine Life Number: www.ueln.net
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d. la banca dati del controllo delle carni (Fleko) ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 20146 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterina- rio pubblico.
2 Svolge inoltre i seguenti compiti:
a. fornisce un supporto nei seguenti ambiti:
1. portale Internet Agate,
2. HODUFLU,
3. Fleko;
b. fornisce le marche auricolari per gli animali a unghia fessa; c. versa i contributi di eliminazione; d. riscuote la tassa di macellazione. 3 È proprietaria dell'infrastruttura, inclusi hardware e software, che utilizza per svol- gere i propri compiti.
4 Se Identitas AG non svolge più un compito, deve offrire alla Confederazione il
software corrispondente e la rispettiva documentazione. 5 La Confederazione è proprietaria delle raccolte di dati generate dalla gestione dei sistemi d'informazione e dallo svolgimento dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2. 6 Per gli acquisti nell’ambito dell’esecuzione dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2 ad essa delegati, Identitas AG sottostà alla legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione. Identitas AG emette le decisioni necessarie nella procedura di ac- quisto. 7 Per l'accesso ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 5 capoverso 1 Identi- tas AG garantisce che gli utenti si identifichino attraverso l'IAM del portale Internet Agate secondo l'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 ottobre 20137 sui si- stemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.
Art. 6 Accordo di prestazione 1 L'UFAG conclude con Identitas AG un accordo di prestazione per i compiti di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettere a-c e 2 lettere a punti 1 e 2 nonché lettere b-d. 2 L'accordo di prestazione per i compiti di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 lettera a punto 3 è retto dall'articolo 3 dell'ordinanza del 6 giugno 20148 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico (O- SISVet). 3 Gli accordi di prestazione di cui ai capoversi 1 e 2 disciplinano in particolare la portata e la qualità delle prestazioni da fornire.
6 RS 916.408 7 RS 919.117.71 8 RS 916.408
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Art. 7 Prestazioni commerciali di Identitas AG 1 Tutte le prestazioni di Identitas AG non menzionate nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 sono considerate prestazioni commerciali. 2 Per la fornitura delle sue prestazioni commerciali, Identitas AG è vincolata alle di- sposizioni sulla protezione dei dati. Non può utilizzare i dati ottenuti nel quadro del- lo svolgimento dei propri compiti per le sue prestazioni commerciali.
Art. 8 Notifica in caso di sospetto di infrazione 1 In caso di sospetto di infrazione alla legislazione sulle epizoozie o alla legislazione agricola, Identitas AG ne dà notifica al competente servizio cantonale. 2 In caso di sospetto di infrazione alla legislazione doganale o alla legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto, essa ne dà notifica al competente servizio fe- derale.
Art. 9 Gestione strategica e vigilanza 1 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) esercita, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), la gestione strategi- ca di Identitas AG. 2 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) esercita la vigilanza sull'adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettere a–c e 2 lettere a punti 1 e 2 nonché b-d. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) esercita la vigilanza sull'adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettera d e 2 lettera a punto 3.
Capitolo 3: BDTA
Sezione 1: Contenuto della BDTA
Art. 10 Dati La BDTA contiene i seguenti dati: a. i dati sulle aziende detentrici di animali e sui detentori di animali di cui agli articoli 12–14; b. i dati sugli animali e sul traffico di animali di cui agli articoli 15–20; c. i dati sulle domande di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; d. i dati sulla classificazione neutrale della qualità degli animali di cui all'arti- colo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 20039 sul bestiame da macello (OBM);
9 RS 916.341
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e. i dati sulle domande per l'ottenimento di quote del contingente di carne e prodotti carnei di cui all'articolo 24 OBM; f. i dati sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.
Art. 11 Storia dell'animale e informazioni dettagliate 1 La storia dell’animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:
a. numero d’identificazione dell’animale; b. numero BDTA delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale; c. ubicazione e appartenenza territoriale delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale; d. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l’animale; e. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: data e tipo di varia- zioni dell’effettivo giusta l’allegato 1 numero 1 nelle singole aziende deten- trici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale; f. per gli animali delle specie ovina e caprina: data e tipo di variazioni dell’effettivo giusta l’allegato 1 numero 4 nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale; g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario. 2 Lo stato della storia dell'animale indica, come segue, se la storia di un animale del- la specie bovina, ovina o caprina, di un bufalo o di un bisonte è completa e corretta: a. stato «OK»: la storia dell'animale è completa e corretta; b. stato «incorretto»: la storia dell'animale è incompleta o incorretta; c. stato «provvisoriamente OK»: se le notifiche non pervengono entro il termi- ne previsto. 3 Le informazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo ani- male: a. specie, razza, sesso e, se disponibile, colore dell'animale; b. numero d'identificazione della madre e, se disponibile, del padre dell'anima- le; c. se disponibili, parti gemellari; d. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per animali delle specie ovina e caprina: il tipo di utilizzazione;
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e. per gli equidi: numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, non- ché scopo d’utilizzo secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 18 agosto
200410 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet).
Sezione 2: Registrazione di aziende detentrici di animali
Art. 12 Dati da altri sistemi d'informazione
1 La BDTA può riprendere i seguenti dati da altri sistemi d'informazione:
a. dal sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) di cui agli articoli 2–5 dell'ordinanza del 23 ottobre 201311 sui si- stemi d'informazione nel campo dell'agricoltura: i dati sulle aziende detentri- ci di animali e sui detentori di animali di cui agli articoli 7 e 18a OFE12; b. dal sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccol- ti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 201413 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veteri- nario pubblico (O-SISVet):
1. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende de-
tentrici di tali animali: lo stato riguardo alla diarrea virale bovina (BVD) degli animali e delle aziende detentrici di animali,
2. per aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo al-
la zoppina di un'azienda detentrice di animali,
3. l'informazione se i requisiti di cui all'articolo 36 capoverso 2 dell'ordi-
nanza del 25 maggio 201114 concernente i sottoprodotti di origine ani- male siano stati soddisfatti,
4. i risultati del controllo delle carni;
c. da Fleko secondo la O-SISVet: i risultati del controllo degli animali da ma- cello e quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.
Art. 13 Ulteriori dati su persone e aziende detentrici di animali 1 I detentori di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di bufali e bisonti devono notificare i seguenti dati alla BDTA: a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; b. relazione postale o bancaria. 2 I detentori di animali delle specie bovina, ovina e caprina, nonché di bufali e bison- ti, ad eccezione dei macelli, devono notificare alla BDTA i dati relativi al tipo di uti- lizzazione dell'azienda detentrice di animali per le specie di animali tenuti.
10 RS 812.212.27 11 RS 919.117.71 12 RS 916.401 13 RS 916.408 14 RS 916.441.22
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3 I proprietari di equidi, le persone che identificano gli equidi ai sensi dell'artico- lo 15a capoverso 2 OFE15 e le persone incaricate giusta l'articolo 21 devono notifi- care i seguenti dati alla BDTA: a. nome e indirizzo; b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; c. indirizzo di posta elettronica. 4I detentori di animali e le aziende detentrici di pollame da cortile con oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m2 per i polli da ingrasso o di oltre 200 m2 per i tacchini da ingrasso devono notificare i seguenti dati alla BDTA: a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; b. relazione postale o bancaria.
5 Vanno inoltre notificate le modifiche dei dati di cui ai capoversi 1–4.
Art. 14 Compiti di Identitas AG nel settore delle aziende detentrici di animali Identitas AG assegna a ogni azienda detentrice di animali un numero BDTA.
Sezione 3: Registrazione del traffico di animali
Art. 15 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti 1 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devo- no notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1. 2 Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h o dell'azienda detentrice di animali di cui all'allegato 1 lettera a deve essere notificato entro tre giorni feriali. 3 Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettera f.
Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie suina Per gli animali della specie suina, i detentori di animali devono notificare alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 2.
Art. 17 Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina 1 Per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 4. 2 Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera f.
15 RS 916.401
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Art. 18 Dati concernenti gli equidi 1 I proprietari di equidi devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 nu- mero 3 lettere a–i. 2 Il vecchio proprietario notifica i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera h; il nuo- vo proprietario notifica i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera i. 3 Se alla nascita o all’importazione è stata notificata una statura finale attesa superio- re a 148 cm e l’animale adulto non la raggiunge, il proprietario deve notificarlo. 4 Le persone che identificano gli equidi ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 OFE16, devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera k.
5 I macelli devono notificare alla BDTA i seguenti dati:
a. i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera j; b. i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera d, se un animale muore nel macel- lo o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito.
Art. 19 Autorizzazione a modificare i dati concernenti gli equidi Alla nascita di un equide, il proprietario può autorizzare il servizio preposto al rila- scio del passaporto per equidi (art. 15c OFE17) a modificare i dati dell’equide nella BDTA prima di ordinare il passaporto di base.
Art. 20 Dati concernenti il pollame da cortile Per la stabulazione di un nuovo effettivo, i detentori di animali di aziende detentrici di cui all’articolo 13 capoverso 4 devono notificare alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 5.
Art. 21 Notifica da parte di terzi 1 Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 15–20 possono in- caricare terzi di effettuare le notifiche, fatta eccezione per la notifica del cambiamen- to dello scopo d’utilizzo negli equidi di cui all’allegato 1 numero 3 lettera f. 2 La persona soggetta all’obbligo di notifica deve notificare personalmente tale inca- rico alla BDTA. A tal fine, essa deve comunicarle il numero Agate delle persone in- caricate.
3 Essa deve parimenti notificare alla BDTA la revoca di un incarico.
Art. 22 Forma della notifica Le notifiche di cui agli articoli 13 e 15–20 devono essere effettuate in forma elettro- nica.
16 RS 916.401 17 RS 916.401
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Art. 23 Rettifica dei dati 1 Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono cancella- re online entro 10 giorni i dati che hanno notificato, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo d’utilizzo degli equidi di cui all'allegato 1 numero 3 lettera f. 2 I macelli possono modificare online entro 30 giorni dalla macellazione il numero BDTA del richiedente di cui all’allegato 1 numero 1 lettera e punto 7, numero 3 let- tera j punto 5 nonché numero 4 lettera e punto 7. 3 Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere telefonicamente o per scritto alla BDTA, entro un anno dalla morte dell'animale, la rettifica dei dati che hanno notificato. 4 Le domande di rettifica di dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettere c–e, numero 2 lettere b e c nonché numero 4 lettere c–e devono essere corredate dei certificati d’accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE18.
Art. 24 Compiti di Identitas AG nel settore degli animali a unghia fessa 1 Dopo ogni notifica relativa a un animale delle specie bovina, ovina e caprina, a un bufalo o a un bisonte Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell’animale. 2 Per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina, i bufali e i bisonti, determina il tipo di utilizzazione della madre: a. alla nascita del primo discendente e all'importazione, in base al tipo di utiliz- zazione dell'azienda detentrice di animali; b. all’entrata, in base al tipo di utilizzazione dell'azienda detentrice di animali nella quale è condotto.
Art. 25 Compiti di Identitas AG nel settore degli equidi 1 Identitas AG attribuisce a ogni equide un codice UELN in base alla notifica di na- scita. Le deroghe per le organizzazioni riconosciute all’estero sono disciplinate nell’articolo 15f OFE19. 2 Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nasci- ta, un attestato di registrazione contenente: a. l’UELN attribuito all’animale; b. i dati registrati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera a; c. unʼindicazione sullʼulteriore modo di procedere in riferimento allʼidentificazione (art. 15a cpv. 1 OFE) e al rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE);
18 RS 916.401 19 RS 916.401
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d. una sezione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all’articolo 23 OMVet20 e per la dichiara- zione sanitaria di cui all’articolo 24 OMCC21. 3 Trasmette all’«Organizzazione del mondo del lavoro Mestieri legati al cavallo» i seguenti dati delle aziende detentrici di animali con equidi ai fini della riscossione della tassa destinata al fondo per la formazione professionale: a. il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali; b. il nome, l’indirizzo, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono del detentore di animali; c. il numero di equidi che si trovano nell’azienda detentrice di animali; d. il numero di equidi di età superiore a 195 giorni che si trovano nell’azienda detentrice di animali; e. il numero di equidi per i quali il proprietario non ha notificato il cambio di azienda detentrice di animali.
Art. 26 Preparazione dei passaporti per animali nonché dei passaporti di base per equidi, invio dell'autoadesivo per equidi 1 Identitas AG rilascia passaporti per gli animali della specie bovina, i bufali e i bi- sonti destinati all'esportazione. 2 Rilascia passaporti di base per equidi e, su richiesta, li mette a disposizione dei servizi preposti al rilascio di passaporti di cui all’articolo 15dbis capoverso 2 OFE22. 3 Al cambiamento dello scopo d’utilizzo di un equide da animale da reddito ad ani- male da compagnia, invia al proprietario il corrispondente autoadesivo da incollare sul passaporto.
Sezione 4: Domande per l'ottenimento di quote del contingente per l'importazione di carne e prodotti carnei nonché per la determinazione dei dati rilevanti
Art. 27 1 Le aziende dedite alla trasformazione e al commercio di carne intenzionate a pre- sentare una domanda per l’ottenimento di quote del contingente secondo l'artico- lo 24b dell'ordinanza del 26 novembre 200323 sul bestiame da macello (OBM) de- vono registrarsi a tal fine nella BDTA. Con la domanda devono essere notificati il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e la lingua per la corrispondenza.
20 RS 812.212.27 21 RS 817.190 22 RS 916.401 23 RS 910.341
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2 Identitas AG garantisce che le aziende dedite alla trasformazione e al commercio di carne intenzionate a presentare una simile domanda possano registrarsi nella BDTA e assegna loro un numero BDTA.
3 Garantisce che le domande per l’ottenimento di quote del contingente secondo
l’articolo 24b OBM possano essere presentate alla BDTA. 4 Per ciascun periodo di calcolo, per permesso generale d’importazione (PGI), rileva i seguenti dati e li trasmette all’UFAG entro il 7 settembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento: a. il numero di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina macellati secondo l'articolo 24a OBM; b. i numeri dei PGI di eventuali aventi diritto a quote di contingente secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 201124 sulle impor- tazioni agricole.
Sezione 5: Risultati della classificazione neutrale della qualità
Art. 28 Elaborazione dei risultati della classificazione neutrale della qualità 1 Identitas AG elabora i risultati della classificazione neutrale della qualità secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 200325 sul bestiame da macello (OBM). 2 Fornisce all'organizzazione incaricata di svolgere la classificazione neutrale della qualità secondo l'articolo 3 OBM i risultati di questa classificazione della qualità.
Sezione 6: Verifica e trasmissione di dati nonché analisi
Art. 29 Verifica dei dati Identitas AG verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 15– 20. Informa la persona che ha notificato i dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di chiarirli.
Art. 30 Pubblicazione di analisi Identitas AG pubblica analisi in forma anonima sui dati raccolti, presentandoli in modo da evitare che si possa risalire a singole persone o aziende detentrici di anima- li, a organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label, nonché a servizi di sanità animale. Queste pubblicazioni devono essere accessibili al pubblico.
24 RS 916.01 25 RS 916.341
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Sezione 7: Diritti di accesso e interfacce con altri sistemi d'informazione
Art. 31 Diritto generale
1 Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati:
a. dati che li riguardano; b. dati sulle aziende detentrici di animali:
1. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11
OTerm26: l’appartenenza territoriale,
2. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, bufali o bisonti:
lo stato riguardo alla BVD,
3. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo
alla zoppina; c. dati sui singoli animali:
1. la storia dell'animale,
2. le informazioni dettagliate relative all'animale,
3. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato riguardo
alla BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita,
4. per gli equidi: lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet27,
5. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia
dell’animale e la data di nascita,
6. per gli animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina.
2 Il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali funge da codice per la consul- tazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera b. Il numero d’identificazione dell’animale o il numero del microchip dell’animale funge da codice per la consulta- zione degli altri dati di cui al capoverso 1 lettera c. L’utente si procura autonoma- mente tali codici.
Art. 32 Servizi ufficiali nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti 1 Per svolgere i loro compiti, i servizi sottoelencati hanno accesso, come segue, ai dati di cui agli articoli 15–20 nonché a quelli basati sulle domande ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 200428 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale: a. l’UFAG può trattare i dati; b. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l’Ufficio fede- rale di statistica, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, l’Ufficio federale del consumo, lʼAmministrazione federale delle do-
26 RS 910.91 27 RS 812.212.27 28 RS 916.407
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gane e lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici possono consultare i dati nella BDTA e utilizzarli; c. i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli or- gani di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono con- sultare i dati nella BDTA e utilizzarli. 2 I servizi di cui al capoverso 1 possono consultare i dati di cui all'articolo 21.
Art. 33 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi di sanità animale 1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare i seguenti dati concernenti i loro affiliati nella BDTA e utilizzarli: a. numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE29; b. elenco dei numeri d’identificazione degli animali che si trovano o si sono trovati in un’azienda detentrice di animali; c. nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione dei detentori di anima- li; d. numeri delle marche auricolari fornite da Identitas AG agli affiliati dell’organizzazione interessata; e. per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina, i bufali e i bisonti: storia e informazioni dettagliate riguardanti tutti gli animali che si trovano o si so- no trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati; f. per gli animali della specie suina: dati di cui all’allegato 1 numero 2 riguar- danti i gruppi di animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende deten- trici di animali dei loro affiliati; g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario nonché informazioni detta- gliate, storia dell’animale e dati di cui all’allegato 1 numero 3 riguardanti tutti gli equidi registrati presso l’organizzazione interessata. 2 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare gli altri dati di cui agli articoli 13–20 concernenti i loro affiliati nella BDTA e utilizzarli, purché gli affiliati abbiano dato il loro consenso nella BDTA.
Art. 34 Detentori di animali 1 I detentori di animali, inclusi i macelli, possono consultare i seguenti dati nella BDTA e utilizzarli: a. dati riguardanti la propria azienda detentrice di animali;
29 RS 916.401
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b. elenco del proprio effettivo di animali con i numeri d’identificazione di ogni singolo animale allo stato attuale o anteriore. 2 I detentori di animali presso i quali si è trovato un animale, il macello nonché un eventuale beneficiario di cessione ai sensi dell’articolo 24 dell’ordinanza del 26 no- vembre 200330 sul bestiame da macello (OBM) possono consultare i seguenti dati nella BDTA e utilizzarli: a. risultati della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 ca- poverso 1 OBM; b. valore L*; c. risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.
Art. 35 Proprietari di equidi I proprietari di equidi possono consultare e utilizzare i dati riguardanti gli equidi che sono o sono stati di loro proprietà.
Art. 36 Persone incaricate Le persone incaricate di cui all’articolo 21 possono consultare e utilizzare gli stessi dati della BDTA come le persone da cui sono state incaricate.
Art. 37 Terzi 1 Su richiesta, l’UFAG può autorizzare terzi a consultare dati, a fini zootecnici o di ricerca scientifica, sempre che l’utente si impegni per scritto a osservare le disposi- zioni sulla protezione dei dati. 2 Per la consultazione di dati non anonimizzati di cui al capoverso 1 Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.
Art. 38 Interfacce con altri sistemi 1 Identitas AG mette a disposizione un'interfaccia elettronica per lo scambio di dati con la BDTA. 2 Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 5 Identitas AG può utilizzare ulte- riori interfacce con la BDTA. Per le sue prestazioni commerciali di cui all'articolo 7 essa può accedere esclusivamente all'interfaccia di cui al capoverso 1. 3 I seguenti sistemi d'informazione dell'UFAG e dell'USAV possono acquisire dalla BDTA i dati sulle aziende detentrici di animali e sugli animali mediante delle inter- facce: a. sistema d'informazione per il servizio veterinario pubblico (ASAN); b. sistema d'informazione per i dati di laboratorio;
30 RS 916.341
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c. sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria; d. sistema d'informazione per i dati sui controlli; e. AGIS; f. Fleko; g. E-Transit; h. calcolatore di UBG.
Capitolo 4: Calcolatore di UBG
Art. 39 Scopo e contenuto del calcolatore di UBG 1 Il calcolatore di UBG consente di calcolare gli effettivi di animali in unità di be- stiame grosso (UBG) a partire dai dati della BDTA. 2 Esso contiene i dati sulle aziende detentrici di animali nonché i dati calcolati di cui agli articoli 40 e 41.
Art. 40 Calcolo dei valori UBG 1 Identitas AG calcola o determina annualmente i seguenti dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 201331 sui pagamenti diretti (OPD): a. l’effettivo calcolato dei seguenti animali per categoria di animali:
1. animali della specie bovina, bufali ed equidi per azienda detentrice di
animali in aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco di tutti i singoli animali,
2. bisonti per azienda detentrice di animali in aziende annuali, con un
elenco di tutti i singoli animali; b. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per ca- tegoria e azienda detentrice di animali nei seguenti giorni di riferimento:
1. in aziende annuali secondo l'articolo 6 OTerm32: il 1° gennaio,
2. in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari secondo gli articoli 8
e 9 OTerm: il 25 luglio; c. l’evoluzione dell’effettivo di animali delle specie bovina, bufali, bisonti ed equidi per categoria e azienda detentrice di animali durante i periodi di cal- colo di cui all’articolo 36 OPD in aziende annuali, d’estivazione e con pa- scoli comunitari.
2 Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.
3 Mette i dati a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell'UFAG e dell'Uffi- cio federale di statistica.
31 RS 910.13 32 RS 910.91
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4 L'UFAG emana disposizioni su come calcolare i dati e in quale forma vanno messi a disposizione.
Art. 41 Calcolo dei valori UBG per animali delle specie ovina e caprina 1 Identitas AG calcola o determina annualmente i seguenti dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 201333 sui pagamenti diretti (OPD): a. l’effettivo calcolato dei seguenti animali per categoria di animali: animali delle specie ovina e caprina per azienda detentrice di animali in aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco di tutti i singoli animali; b. l'effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria di animali per azienda detentrice di animali nei seguenti giorni di riferimento:
1. in aziende annuali secondo l'articolo 6 OTerm34: il 1° gennaio,
2. in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari secondo gli articoli 8
e 9 OTerm: il 25 luglio; c. l’evoluzione dell’effettivo di animali delle specie ovina e caprina per catego- ria e azienda detentrice di animali durante i periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD in aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comuni- tari.
2 Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.
3 Mette i dati a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell'UFAG e dell'Uffi- cio federale di statistica. 4 L'UFAG emana disposizioni su come calcolare i dati e in quale forma vanno messi a disposizione.
Art. 42 Allestimento dell’elenco di UBG Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD35, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso. Tale elenco contiene: a. i dati di cui all'articolo 40 capoverso 1; b. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i dati sul tipo di utiliz- zazione ai sensi dell'articolo 15 capoverso 4: c. per gli equidi, i dati sullo scopo d’ utilizzo in virtù dell’articolo 15 OMVet36.
33 RS 910.13 34 RS 910.91 35 RS 910.13 36 RS 812.212.27
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Art. 43 Allestimento di un elenco di UBG per animali delle specie ovina e caprina Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD37, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco degli animali delle specie ovina e caprina in loro possesso. Tale elenco con- tiene: a. i dati di cui all'articolo 41 capoverso 1; b. per gli animali delle specie ovina e caprina, i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 15 capoverso 4.
Art. 44 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi uffi- ciali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 32 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono determinare: a. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per ca- tegoria di animali in unità di bestiame grosso; b. per l’alpeggio e l’estivazione, l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali ed equidi per categoria di animali in carichi normali.
Art. 45 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali delle specie ovina e caprina Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi uffi- ciali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 32 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono determinare: a. l’effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria di animali in unità di bestiame grosso; b. per l’alpeggio e l’estivazione, l’effettivo di animali delle specie ovina e ca- prina per categoria di animali in carichi normali.
Art. 46 Diritti di accesso 1 I detentori di animali possono consultare e utilizzare i dati del calcolatore di UBG riguardanti la propria azienda detentrice di animali. 2 Per svolgere i loro compiti, i servizi sottoelencati possono consultare e utilizzare i dati del calcolatore di UBG: a. l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale della sicurezza alimenta- re e di veterinaria, l'Ufficio federale di statistica, l’Ufficio federale per
37 RS 910.13
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l’approvvigionamento economico del Paese, l’Ufficio federale del consumo, lʼAmministrazione federale delle dogane e lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici; b. i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli or- gani di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione.
Capitolo 5: E-Transit
Art. 47 Scopo e contenuto di E-Transit E-Transit è un sistema d'informazione per il rilascio e l'elaborazione di certificati d'accompagnamento elettronici per gli animali ad unghia fessa ai sensi dell'artico- lo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 199538 sulle epizoozie (OFE).
Art. 48 Certificato d’accompagnamento elettronico per gli animali ad unghia fessa
1 Identitas
AG offre con E-Transit la possibilità di rilasciare il certificato d’accompagnamento in forma elettronica nonché di trasmetterlo, riceverlo e conser- varlo. 2 Assegna a ciascun certificato d’accompagnamento elettronico un numero di identi- ficazione univoco.
Art. 49 Interfaccia con altri sistemi 1 E-Transit può acquisire dalla BDTA dati sulle aziende detentrici di animali nonché sui detentori di animali. 2 Identitas AG mette a disposizione un'interfaccia elettronica per lo scambio di dati con E-Transit.
Art. 50 Utilizzo di E-Transit 1 I detentori di animali di cui all'articolo 2 lettera a possono rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici in E-Transit.
2 Ilcertificato d’accompagnamento elettronico può essere rilasciato mediante la
BDTA, le applicazioni mobili di E-Transit o con l'interfaccia di cui all'articolo 49 capoverso 2.
Art. 51 Diritti di accesso 1 I detentori di animali di cui all'articolo 2 lettera a possono rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici in E-Transit.
38 RS 916.401
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2 I detentori di animali, i trasportatori, le imprese del commercio di animali e i ma- celli possono completare i certificati d’accompagnamento elettronici validi in eTran- sit. 3 Per svolgere i loro compiti, l'UFAG, l'USAV e i servizi cantonali competenti se- condo la legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli ani- mali e di derrate alimentari possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici contenuti in E-Transit. 4 Gli organi di polizia e gli organi di controllo, che controllano il trasporto di animali su incarico di terzi, possono chiedere all'UFAG l'accesso a E-Transit. Dopo l'appro- vazione della domanda e dopo la registrazione nel portale Internet Agate, essi pos- sono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici contenuti in E-Transit. 5 Il numero d'identificazione univoco di cui all'articolo 48 capoverso 2 funge da co- dice per la consultazione del certificato d’accompagnamento elettronico in E- Transit. L'utente si procura autonomamente il codice.
Capitolo 6: Ulteriori compiti di Identitas AG
Art. 52 Supporto 1 Identitas AG mette a disposizione un supporto agli utenti per la BDTA, il calcola- tore di UBG e per E-Transit, in particolare allo scopo di fornire informazioni sul traffico di animali, assistenza per la rettifica dei dati e consulenza.
2 Mette a disposizione un supporto tecnico per HODUFLU secondo l'articolo 14
dell'ordinanza del 23 ottobre 201339 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agri- coltura (OSIAgr). 3 Mette a disposizione un supporto tecnico per Fleko secondo l'articolo 20a dell'or- dinanza del 6 giugno 201440 concernente i sistemi d'informazione per il servizio ve- terinario pubblico (O-SISVet).
4 Mette a disposizione un supporto agli utenti del portale Internet Agate.
5 Provvede affinché il supporto di Agate sia compatibile con il supporto per la
BDTA, il calcolatore di UBG e per E-Transit.
Art. 53 Fornitura di marche auricolari 1 Identitas AG raccoglie le ordinazioni di marche auricolari dei detentori di animali.
2 Consegna ai detentori di animali le marche auricolari direttamente o tramite terzi.
39 RS 919.117.71 40 RS 916.408
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Art. 54 Versamento dei contributi di eliminazione Identitas AG versa i contributi di eliminazione ai sensi dell'ordinanza del 10 novembre 200441 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Art. 55 Tassa di macellazione Identitas AG riscuote la tassa di macellazione di cui all'articolo 38a dell'ordinanza del 27 giugno 199542 sulle epizoozie e la versa all'USAV.
Art. 56 Conservazione e archiviazione dei dati
1 Identitas AG è tenuta a conservare i dati della BDTA per almeno 18 anni.
2 Identitas
AG è tenuta a conservare i dati di E-Transit relativi ai certificati d’accompagnamento elettronici per 3 anni. 3 L'archiviazione dei dati è retta dalle disposizioni della legge del 26 giugno 199843 sull'archiviazione. 4 Non appena Identitas AG non svolge più un compito per la Confederazione, i dati vanno offerti all’Archivio federale. 5 I dati che secondo la valutazione dell’Archivio federale non hanno valore archivi- stico devono essere consegnati all’UFAG.
Capitolo 7: Finanziamento ed emolumenti
Art. 57 Finanziamento 1 Gli emolumenti di cui all'articolo 45b capoverso 3 della legge del 1° luglio 196644 sulle epizoozie (LFE) servono per il finanziamento: a. della gestione della BDTA; b. della gestione del calcolatore di UBG e di E-Transit; c. degli altri compiti di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere b–d.
2 La gestione include la manutenzione, l'ulteriore sviluppo e la sostituzione.
3 I costi per il supporto del portale Internet Agate e di HODUFLU secondo l'artico- lo 5 capoverso 2 lettera a punti 1 e 2 sono a carico dell'UFAG.
Art. 58 Emolumenti
1 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato 2.
42 RS 916.401 42 RS 916.401 43 RS 152.1 44 RS 916.40
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2 Se nell'allegato non è definita alcuna aliquota, gli emolumenti vengono calcolati in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a se- conda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. 3 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200445 sugli emolumenti.
Art. 59 Fatturazione e decisione sugli emolumenti 1 Gli emolumenti di cui all'allegato 2 vengono fatturati e riscossi da Identitas AG.
2 In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di emettere una decisione sugli emolumenti.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 60 Esecuzione
1 L’UFAG esegue la presente ordinanza.
2 Può eseguire controlli presso Identitas AG senza preavviso.
Art. 61 Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 3.
Art. 62 Disposizioni transitorie 1 I detentori di animali devono marchiare a posteriori entro il 31 dicembre 2022 con una seconda marca auricolare gli animali della specie ovina o caprina in vita al 1° gennaio 2020 non ancora registrati nella banca dati. 2 Se dev’essere notificato un evento secondo l’allegato 1 numero 4, gli animali van- no registrati preliminarmente. Inoltre, gli animali della specie ovina devono prelimi- narmente essere marchiati a posteriori con una seconda marca auricolare. 3 Identitas AG conteggia gli emolumenti riscossi fino a fine 2021 ai sensi dell'ordi- nanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali a favore o a ca- rico della Confederazione.
Art. 63 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 Gli articoli 41, 43, e 45 entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
45 RS 172.041.1
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… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 15–20)
Dati da notificare a Identitas AG
1. Dati per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti
Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti devono essere notificati i se- guenti dati: a. alla nascita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale, nonché della madre e, se dispo-
nibile, del padre,
3. data di nascita dell’animale,
4. razza, colore e sesso dell’animale,
5. parti gemellari,
6. data della notifica;
b. all’importazione di un animale:
1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese
di provenienza,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data di nascita dell’animale,
5. razza, colore e sesso dell’animale,
6. data d’importazione,
7. data della notifica;
c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data d’entrata,
5. data della notifica;
d. all’uscita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. data d’uscita,
4. tipo d’uscita,
5. data della notifica;
e. alla macellazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
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2 numero BDTA dell’azienda di provenienza,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data di macellazione,
5. data della notifica;
6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo
3 capoverso 1 OBM46, se rilevato,
7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta va-
lere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contin- gente di cui all’articolo 24b OBM; f. alla morte di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. data di morte,
4. data della notifica;
g. all’esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. Paese di destinazione,
4. data d’esportazione,
5. data della notifica;
h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione della madre,
3. tipo di utilizzazione della madre; sono considerati tipi di utilizzazione:
– vacca da latte – altra vacca,
4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
5. data della notifica.
2. Dati per gli animali della specie suina
Per gli animali della specie suina devono essere notificati i seguenti dati: a. all’importazione di animali:
1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’azienda detentrice
di animali nel Paese di provenienza,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
3. numero di animali,
4. data d’importazione,
5. data della notifica;
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b. all’entrata di animali da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,
3. numero di animali,
4. data d’entrata,
5. se disponibile, la categoria: sono considerate categorie:
– suinetto svezzato – mezzanotto da ingrasso – suino da macello – scrofa – verro – rimonta,
6. data della notifica;
c. alla macellazione di animali:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,
3. numero di animali,
4. data di macellazione,
5. data della notifica,
6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo
3 capoverso 1 OBM;
d. all’esportazione di animali:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali,
2. numero di animali,
3. Paese di destinazione,
4. data d’esportazione,
5. data della notifica.
3. Dati per gli equidi
Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. nome dell’animale,
3. se disponibile, UELN della madre,
4. in caso di trasferimento embrionale: UELN della madre genetica,
5. data di nascita dell’animale,
6. parti gemellari,
7. razza, colore e sesso dell’animale,
8. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
9. segnalazione rudimentale verbale,
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10. statura finale dell’animale attesa (altezza al garrese fino a 148 cm o su-
periore a 148 cm),
11. data della notifica;
b. all’importazione di un animale:
1. Paese di provenienza dell’animale,
2. UELN dell’animale, se disponibile, conformemente al passaporto per
equide,
3. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
4. nome dell’animale conformemente al passaporto per equide,
5. data di nascita dell’animale,
6. razza, colore e sesso dell’animale conformemente al passaporto per
equide,
7. eventuale castrazione conformemente al passaporto per equide,
8. data d’importazione,
9. scopo d’utilizzo di cui all’articolo 15 OMVet47:
– animale da reddito – animale da compagnia conformemente al passaporto per equide,
10. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
11. statura finale dell’animale attesa o effettiva (altezza al garrese fino a
148 cm o superiore a 148 cm),
12. data della notifica;
c. al cambiamento dell’azienda detentrice all’interno del Paese:
1. numero BDTA della nuova azienda detentrice dell’animale,
2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,
3. UELN dell’animale,
4. data del cambiamento dell’azienda detentrice dell’animale,
5. data della notifica;
d. alla morte o eutanasia di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. UELN dell’animale,
3. data di morte o dell’eutanasia,
4. data della notifica;
e. all’esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. UELN dell’animale,
3. Paese di destinazione,
4. data d’esportazione,
5. data della notifica;
47 RS 812.212.27
26 121
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali RU 2021
f. al cambiamento dello scopo d’utilizzo ai sensi dell’articolo 15 OMVet:
1. UELN dell’animale,
2. data del cambiamento,
3. data della notifica;
g. alla castrazione di un animale maschio:
1. UELN dell’animale,
2. data della castrazione,
3. data della notifica;
h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):
1. numero Agate del vecchio proprietario,
2. numero Agate del nuovo proprietario, se conosciuto,
3. UELN dell’animale,
4. data del cambiamento del proprietario,
5. data della notifica;
i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):
1. numero Agate del nuovo proprietario,
2. numero Agate del vecchio proprietario,
3. UELN dell’animale,
4. data del cambiamento del proprietario,
5. data della notifica;
j. alla macellazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,
3. UELN dell’animale,
4. data di macellazione,
5. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta va-
lere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contin- gente di cui all’articolo 24b OBM,
6. data della notifica;
k. all’identificazione di un animale:
1. UELN dell’animale,
2. numero di microchip,
3. numero Agate della persona che ha effettuato l’identificazione,
4. data dell’identificazione,
5. luogo dell’identificazione,
6. data della notifica;
l. al rilascio di un passaporto per equide:
1. UELN dell’animale,
2. data del rilascio del passaporto,
27 122
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3. tipo di passaporto (primo rilascio, passaporto di sostituzione, duplica-
to),
4. nome del servizio che ha rilasciato il passaporto per equide,
5. data della notifica.
4. Dati per gli animali delle specie ovina e caprina
Per gli animali delle specie ovina e caprina devono essere notificati i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale, nonché della madre e, se dispo-
nibile, del padre,
3. data di nascita dell’animale,
4. razza e sesso dell’animale,
5. parti gemellari,
6. data della notifica;
b. all’importazione di un animale:
1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese
di provenienza,
2. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data di nascita dell’animale,
5. razza e sesso dell’animale,
6. data d’importazione,
7. data della notifica;
c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,
3. numero d’identificazione dell’animale,
4. data d’entrata,
5. data della notifica;
d. all’uscita di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. data d’uscita,
4. data della notifica;
e. alla macellazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,
3. numero d’identificazione dell’animale,
28 123
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4. data di macellazione,
5. data della notifica,
6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo
3 capoverso 1 OBM, se rilevato,
7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta va-
lere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contin- gente di cui all’articolo 24b OBM; f. alla morte di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. data di morte,
4. data della notifica;
g. all’esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione dell’animale,
3. Paese di destinazione,
4. data d’esportazione,
5. data della notifica;
h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
2. numero d’identificazione della madre,
3. tipo di utilizzazione della madre; sono considerati tipi di utilizzazione:
– pecora o capra da latte – altra pecora o altra capra,
4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
5. data della notifica.
5. Dati per il pollame da cortile
Per il pollame da cortile devono essere notificati i seguenti dati: a. numero BDTA dell’azienda detentrice dell'animale; b. tipo di utilizzo (animali da allevamento delle razze ovaiole, animali da alle- vamento delle razze da ingrasso, galline ovaiole, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso); c. numero di animali stabulati; d. data d’inizio della stabulazione; e. età in settimane di vita all’inizio della stabulazione; f. data della notifica.
29 124
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Allegato 2 (art. 58)
Emolumenti Franchi
1 Fornitura di marche auricolari
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,
per esemplare:
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricola-
re doppia) 3.60
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:
1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip –.75
1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip 1.75
1.1.2.3 marca auricolare singola per marchiatura a posteriori senza mi-
crochip –.25
1.1.2.4 marca auricolare singola per marchiatura a posteriori con micro-
chip 1.25
1.1.2.5 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia senza micro-
chip 2.10
1.1.2.6 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia con micro-
chip 3.10
1.1.3 per animali della specie suina –.25
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.25
1.2 Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna di
cinque giorni feriali, per esemplare:
1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovi-
na, ovina e caprina nonché per bufali e bisonti 1.80
1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e
caprina 2.80
1.3 Spese di spedizione, per invio:
1.3.1 costi forfettari 1.50
1.3.2 spese di spedizione secondo la
tariffa po- stale
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50
30 125
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Franchi
2 Registrazione di equidi
2.1 Registrazione di un equide 28.50
2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la
prima volta prima del 1° gennaio 2011 43.–
3 Notifica di animali macellati
Notifica della macellazione di un animale:
3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 3.60
3.2 animali della specie suina –.07
3.3 animali delle specie ovina e caprina –.40
3.4 equidi 3.60
4 Mancate notifiche o indicazioni lacunose
4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti:
mancata notifica secondo l’articolo 15 5.—
4.2 Animali della specie suina:
mancata notifica secondo l’articolo 16 5.—
4.3 Animali delle specie ovina e caprina:
mancata notifica secondo l’articolo 17 5.—
4.4 Equidi:
4.4.1 mancata notifica secondo l’articolo 18 capoversi 1, 2, 4 e 5 5.—
4.4.2 mancata notifica relativa alla nascita o alla prima importazione
di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011 10.—
5 Consegna di dati
5.1 Elenco dei numeri d’identificazione degli animali di un effettivo
all’attenzione di organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché di servizi di sanità animale di cui all’articolo 33; costi forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l’importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile 2.—
6 Emolumenti per solleciti
Sollecito per ogni mancato pagamento 20.—
31 126
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Allegato 3 (art. 61)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi I I seguenti atti normativi sono abrogati:
1. ordinanza del 26 ottobre 201148 concernente la banca dati sul traffico di
animali (Ordinanza BDTA);
2. ordinanza del 28 ottobre 201549 sugli emolumenti per il traffico di animali
(OEm-BDTA).
II I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 28 giugno 200050 sull’organizzazione del Dipartimento
federale dell’interno Art. 3 cpv. 2 lett. d
2 Altri compiti particolari assunti dalla Segreteria generale sono:
d. tutela, all'interno del Dipartimento e d'intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, degli interessi del proprietario nei confronti di Identitas AG (società anonima in- caricata della gestione della banca dati sul traffico di animali).
2. Ordinanza del 14 giugno 199951 sull’organizzazione del Dipartimento
federale dell’economia, della formazione e della ricerca Art. 4 lett. f
1 La
Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali: f. tutela, all’interno del dipartimento, degli interessi del proprietario nei con- fronti del settore dei politecnici federali (art. 15a–c), dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse, art. 15d), dell’Istituto uni- versitario federale per la formazione professionale (art. 15e), dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) e – d'in- tesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno – di
48 RU 2011 5453, 2012 6859, 2013 1753, 2013 3041, 2013 3867, 2013 3999, 2014 1389, 2014 2243, 2015 4255, 2015 4573, 2016 3401, 2017 6145, 2018 2085, 2018 4171, 2018 4275, 2018 4353, 2018 4543, 2019 3673, 2020 2441, 2420 2521 49 RU 2015 4577, 2017 6153, 2018 2091, 2018 4275, 2018 4697, 2019 3673, 2020 xxxx 50 RS 172.212.1 51 RS 172.216.1
32 127
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali RU 2021
Identitas AG (società anonima incaricata della gestione della banca dati sul traffico di animali). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.
3. Ordinanza del 18 agosto 200452 sui medicamenti veterinari
Art. 23 cpv. 3 3 Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel certifi- cato d’accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 199553 sulle epizoozie e, nel caso di equidi considerati animali da reddito, nel passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di na- scita, queste indicazioni vanno riportate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 25 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identi- tas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIdBDTA).
4. Ordinanza del 31 ottobre 201854 concernente il sistema d’informazione sugli
antibiotici nella medicina veterinaria Art. 3 cpv. 3 3 I detentori di animali da reddito possono accedere online ai dati sull’uso di cui
all’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 che li concernono tramite la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ai sensi dell’ordinanza del xx mmm 2021 concernen- te Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali. I detentori di animali da reddi- to senza accesso alla BDTA possono ottenere i dati dall’USAV.
5. Ordinanza del 27 maggio 202055 sul piano di controllo nazionale pluriennale
della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso Art. 10 cpv. 1 lett. f 1 Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 si applicano ai controlli nella produzione prima- ria secondo le seguenti ordinanze: f. ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.
6. Ordinanza del 16 dicembre 201656 concernente la macellazione e il controllo
delle carni Art. 24 cpv. 3 lett. b e cpv. 5 3 La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a
12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive:
52 RS 812.212.27 53 RS 916.401 54 RS 812.214.4 55 RS 817.032 56 RS 817.190
33 128
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali RU 2021
b. il nome e l’indirizzo del detentore di animali, incluso un numero di identi- ficazione (numero RIS) dell’azienda, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oppure il numero BDTA assegnato da Identitas AG (or- dinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali); 5 Se è prescritto un certificato d’accompagnamento secondo l’articolo 12 OFE, la di- chiarazione sanitaria effettuata dal detentore di animali deve figurare su tale docu- mento; per gli equidi deve figurare sul passaporto per equide. Per gli equidi macella- ti prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno ri- portate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 25 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.
7. Ordinanza del 22 settembre 199757 sull'agricoltura biologica
Allegato 1, n. 3.3, periodo introduttivo Qualsiasi detentore di animali deve tenere un registro degli animali dell'azienda de- tentrice di animali, inteso a dare una descrizione completa del sistema di gestione del bestiame. Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti nonché per gli animali delle specie ovina e caprina, questo elenco può essere sostituito mediante le informazioni della BDTA ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 lettera b dell'ordinan- za del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di anima- li. Per gli animali della specie suina, l'elenco deve soddisfare i requisiti di cui all'ar- ticolo 8 capoverso 1 lettera b OFE. L'elenco deve essere tenuto a disposizione dell'ente di certificazione. Esso deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
8. Ordinanza del 26 novembre 200358 sul bestiame da macello
Art. 3 cpv. 3 3 I macelli riportano il risultato della classificazione neutrale della qualità degli ani- mali macellati in forma scritta sul documento di pesatura e trasmettono i risultati a Identitas AG. I risultati della classificazione della qualità degli animali della specie equina non devono essere trasmessi. Art. 24a Assegnazione del contingente doganale parziale n. 5.7 Per l'assegnazione delle quote del contingente doganale parziale n. 5.7 sono determinanti i seguenti numeri: a. per le categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.72: numero di animali macellati della specie bovina; b. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.73: numero di animali macel- lati della specie equina; c. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.74: numero di animali macel- lati della specie ovina;
57 RS 910.18 58 RS 916.341
34 129
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali RU 2021
d. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.75: numero di animali macel- lati della specie caprina. Art. 24b cpv. 1
1 Nella domanda per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di
animali macellati vanno indicati il numero di PGI e il numero BDTA di cui all’articolo 14 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.
9. Ordinanza del 27 giugno 199559 sulle epizoozie
Art. 12 cpv. 2 lett. a
2 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:
a. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali da cui l’animale proviene e il numero BDTA attribuito a quest’ultima da Identitas AG ai sensi dell'artico- lo 14 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali; Art. 15c cpv. 4 4 Sino al rilascio del passaporto, l’attestato di registrazione di cui all’articolo 25 ca- poverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali vale quale documento di identificazione. Art. 15dbis cpv. 1 e 6 1 Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettere a, b, d numeri 1, 3, 4 e 6 e lettera e costituisce il passaporto di base. 6 Prima di ordinare un passaporto di base a Identitas AG, il servizio preposto al rila- scio del passaporto verifica i dati sull’equide registrati nella banca dati sul traffico di animali. Se ritiene che i dati non sono corretti e se è in possesso dell’autorizzazione del proprietario ai sensi dell’articolo 19 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernen- te Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, il servizio preposto al rilascio del passaporto può modificare i dati di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettera d nu- meri 1, 3, 4, 6 e 7 e l’indicazione sulla razza. Il proprietario è immediatamente in- formato della modifica da Identitas AG. Art. 15e cpv. 1 periodo introduttivo, nonché cpv. 4, 6 e 7 1 Il proprietario deve notificare alla banca dati sul traffico di animali ai sensi dell'ar- ticolo 18 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali i seguenti eventi entro i seguenti termini: 4 La persona di cui all’articolo 15a capoverso 2, che identifica un equide, deve noti- ficare entro 30 giorni alla banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all'atto dell'identificazione di cui all'allegato 1 numero 3 lettera k dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.
59 RS 916.401
35 130
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali RU 2021
6 I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare alla banca dati sul traf- fico di animali, entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide, i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera m dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Iden- titas AG e la banca dati sul traffico di animali.
7 Abrogato
10. Ordinanza del 10 novembre 200460 concernente l’assegnazione di contributi
ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2, nonché cpv. 1bis lett. b n. 2 1 Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati: b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica di macellazione:
2. la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell'ordinan-
za del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK». 1bis Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:
b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica della macellazione:
2. la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell'ordinan-
za del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK». Art. 2 cpv. 4 4 Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la domanda. La domanda deve essere presentata in forma elet- tronica. Art. 3 cpv. 1
1 Identitas AG stila un conteggio e versa i contributi, fatturandoli mensilmente
all'UFAG. Può compensare tali contributi con gli emolumenti esigibili secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali e con le tasse di macellazione di cui all'articolo 38a dell'ordinanza del 27 giugno 199561 sulle epizoozie.
11. Ordinanza del 6 giugno 201462 concernente i sistemi dʼinformazione per il
servizio veterinario pubblico Art. 3 rubrica, cpv. 1 lett. f e cpv. 2 Art. 3 Compiti dell'USAV
60 RS 916.407 61 RS 916.401 62 RS 916.408
36 131
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali RU 2021
1 L’USAV:
f. conclude per ASAN, ALIS e Fleko accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici.
2 Abrogato
Art. 12 lett. c c. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo lʼordinanza del xx mmm
2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali;
Art. 20 lett. a a. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo lʼordinanza del xx mmm
2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali;
Art. 20fbis L’accesso dei macelli, di altri detentori di animali e di altri soggetti autorizzati è ret- to dall’ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.
12. Ordinanza del 25 maggio 201163 concernente i sottoprodotti di origine
animale Art. 36 cpv. 2 2 Chi svolge attività di macellazione o di trasformazione delle carni e affida a terzi l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi devono specificare le quantità e le condizioni di recesso. Il Cantone registra la prova nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico rac- colti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 201464 concer- nente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.
63 RS 916.441.22 64 RS 916.408
37 132
1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina gli aspetti tecnici di diversi ambiti dell’ordi- nanza sull’agricoltura biologica, come per esempio i concimi e i prodotti fitosanitari ammessi, gli addi- tivi e le sostanze ausiliarie che possono essere utilizzati nelle derrate alimentari e le misure per garan- tire l’adempimento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica nelle importazioni.
Le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica sono riconosciute equivalenti a quelle dell’UE conformemente all’allegato 9 dell’Accordo agricolo con l’UE1. Per garantire l’equiva- lenza con le disposizioni UE recentemente modificate2, l’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica va modificata con effetto al 1° gennaio 2022.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
a) In seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/8483, con effetto al 1° gennaio 2022 viene adeguato il rimando al diritto UE negli articoli 3b e 3c.
b) La disposizione transitoria per gli alimenti proteici non biologici per i suinetti è prorogata al 31 dicembre 2025.
c) Nell’allegato 1 «Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso» sono adeguate diverse voci e ne viene stralciata una.
d) Nell’allegato 2 «Concimi, preparati e substrati autorizzati» sono adeguate diverse voci.
e) Nell’allegato 3 parte A «Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti» e nell’allegato 3 parte B numero 1 «Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente» sono adeguate diverse voci.
f) L’allegato 3 parte C «Ingredienti non biologici di origine agricola» è rivisto integralmente. Se- condo le disposizioni transitorie stabilite, le nuove norme si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.
g) Nell’allegato 3b sono elencate le versioni vigenti dei rispettivi regolamenti (UE) che sono de- terminanti per l’articolo 3c.
h) Nell’allegato 7 parte B vengono aggiunti additivi per l’insilamento, leganti e additivi nutrizionali.
1.3 Commento ai singoli articoli e allegati
Articolo 3b In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, il rimando all’allegato VIIIa del Regolamento dell’UE (CE) 889/2008 è sostituito con il rimando all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/77994. Poiché i regolamenti di esecuzione del
1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81) 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli 3 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 4 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7790 della Commissione del XXXX relativo all’omologazione di prodotti e sostanze per l’utilizzo nella produzione biologica che abroga il Regolamento (CE) 889/2008, GU XXX del XXXX, pag. X; modificato da ultimo XXXX.
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848 non sono ancora disponibili nella versione definitiva, il rimando sarà integrato in un secondo tempo. Articolo 3c Il rimando all’articolo 29d del Regolamento dell’UE (CE) 889/2008 è sostituito dal rimando all’allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) 2018/848. Poiché il numero 3 di detto Regolamento UE (in senso dinamico) contiene un rimando ad altri regolamenti UE (rimando a cascata), nel nuovo allegato 3b il DEFR definisce le rispettive versioni determinanti di tutti i regolamenti UE citati nel numero 3. In questo modo la dinamica può essere interrotta e nel complesso si tratta di un rimando statico. Disposizioni transitorie
Per date sufficientemente tempo agli operatori del mercato per adeguarsi al nuovo elenco restrittivo dei requisiti posti agli ingredienti non biologici di origine agricola di cui all’allegato 3 parte C, sono sta- bilite le seguenti disposizioni transitorie: fino al 31 dicembre 2023 le derrate alimentari biologiche possono essere prodotte secondo le disposizioni vigenti finora; le scorte ancora disponibili al 31 dicembre possono essere esaurite. La disposizione transitoria relativa alla modifica del 31 ottobre 2012 attualmente prevede la possibilità, laddove non siano disponibili alimenti per animali biologici, di utilizzare alimenti proteici non biologici nella misura del 5 per cento al massimo. Tale disposizione resta in vigore fino al 31 dicembre 2022. Questo termine per i suinetti viene prorogato al 31 dicembre 2025, analogamente alle disposizioni dell’UE.
Allegato 1 Numero 1: Sostanze di origine vegetale o animale
Dal 1° gennaio 2022 oltre ai feromoni potranno essere utilizzati anche altri semiochimici. Dati i nuovi sviluppi nelle tecniche di applicazione sono autorizzati esplicitamente anche i sistemi di dosaggio ad aerosol. La cera d’api viene stralciata dall’elenco poiché non rientra nel campo d’applicazione dell’or- dinanza sui prodotti fitosanitari5 e pertanto può continuare a essere impiegata anche se non figura nell’elenco.
Numero 2: Microorganismi e sostanze prodotte da microorganismi
Dal 1° gennaio 2022 oltre al Cerevisane potranno essere utilizzati anche altri prodotti a base di fram- menti cellulari di microorganismi.
Allegato 2 Concimi, preparati e substrati autorizzati
Nella descrizione della voce «Acido umico, acido fulvico» la frase «ottenuti da sali inorganici, da solu- zioni» va corretta in «ottenuti con sali/soluzioni di natura inorganica».
Allegato 3 Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti
Dal 1° gennaio 2022 lecitine (E 322), farina di semi di carrube (E 410), gomma di guar (E 412), gomma arabica (E 414), gomma di tara (E 417), gomma di gellano (E 418), glicerolo (E 422) e cera di carnauba (E 903) sono ammessi soltanto se di produzione biologica.
Allegato 3 Parte B numero 1: Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasforma- zione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
Dal 1° gennaio 2022 la cera di carnauba è ammessa soltanto se di produzione biologica.
5 Ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (RS 916.161)
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Ordinanza sull’agricoltura biologica
Allegato 3 Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola
Considerati gli sviluppi nel settore biologico e l’attuale disponibilità di ingredienti biologici di origine agricola, l’allegato è rivisto integralmente. I seguenti ingredienti non biologici sono autorizzati per la preparazione di derrate alimentari biologiche: alghe Arame e Hijiki, corteccia di Pau d’Arco, budelli na- turali e sintetici, gelatina, sali minerali del latte, pesce e altri animali acquatici selvatici.
Allegato 3b
In questo allegato sono indicate le versioni determinanti dei regolamenti UE rilevanti per l’articolo 3c. Ciò è necessario per non avere un rimando dinamico al diritto UE.
Allegato 7 Parte B: Additivi per alimenti per animali
Nelle sue raccomandazioni in materia di alimenti per animali 6 l’Expert Group for Technical Advice on Organic Production (EGTOP) istituito dalla Commissione UE, tra le altre cose, è giunto alla conclu- sione che le sostanze farina di semi di guar come additivo per alimenti per animali, legno di castagno come sostanza aromatizzante e betaina anidra per animali monogastrici e soltanto di origine naturale, se disponibile di origine biologica sono compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biolo- gica. Queste sostanze vengono pertanto aggiunte nell’allegato 7 parte B nei rispettivi gruppi funzio- nali.
Al fine di recepire il vigente diritto UE ed evitare ostacoli al commercio, nello stesso allegato vengono aggiunti anche ulteriori additivi per la produzione di insilati.
1.4 Risultati della procedura di consultazione
-
1.5 Ripercussioni
1.5.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
1.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.5.3 Economia
Le disposizioni sono tese a garantire l’equivalenza con il diritto UE, nell’interesse delle imprese sviz- zere. Non comportano ostacoli tecnici al commercio.
1.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni corrispondono in larga misura a quelle vigenti nell’Unione europea. Con le modifiche proposte si garantisce il mantenimento dell’equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elen- cate nell’allegato 9 appendice 1 dell’Accordo agricolo.
1.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
6 Rapporto finale sugli alimenti per animali III e sulle derrate alimentari V: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming- fisheries/farming/documents/final-report-egtop-feed-iii-and-food-v_en.pdf
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
1.8 Basi legali
Articoli 3 e 16a capoverso 2 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.18).
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 3b Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso
2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la
produzione di vino Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/77992.
Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici nonché loro limitazioni Sono consentiti pratiche e trattamenti enologici di cui all’allegato II parte VI numero
3 del Regolamento (UE) n. 2018/8483 nella versione secondo l’allegato 3b.
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 31 ottobre 2012, cpv. 7 7 Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg, è prorogato al 31 di-
cembre 2025.
II Disposizioni transitorie relative alla modifica del ……….
RS .......... 1 RS 910.181
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7790 della Commissione del XXXX relativo
all’omologazione di prodotti e sostanze per l’utilizzo nella produzione biologica che abroga il Regolamento (CE) 889/2008, GU XXX del XXXX, pag. X; modificato da ulti- mo XXXX.
3 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 3b.
2021–...... 1 137
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2021
I prodotti biologici possono essere prodotti e ceduti secondo le disposizioni previ- genti dell’allegato 3 parte C fino al 31 dicembre 2023. Le scorte al 31 dicembre
2023 possono essere cedute fino al loro esaurimento.
III
1 Gli allegati 1, 2, 3 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 3b è sostituito dalla versione qui annessa.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:
Guy Parmelin
2 138
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2021
Allegato 1 (art. 1 e 16 cpv. 5) Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso N. 1 e 2
1. Sostanze di origine vegetale o animale
Designazione Descrizione, requisiti in materia di com- posizione; condizioni per l’uso La voce «Feromoni» è sostituita dalla voce seguente: Feromoni e altri semiochimici Solo per la lotta contro gli insetti median- te trappole o erogatori, compresi i sistemi di dosaggio ad aerosol, ad esempio tecni- ca di confusione e feromoni di marcatura La voce «Cera d’api» è stralciata: Cera d’api Solo come pasta cicatrizzante
2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi
Designazione Descrizione, requisiti in materia di com- posizione; condizioni per l’uso La voce «Cerevisane» è sostituita dalla voce seguente:
Cerevisane e altri prodotti a base di frammenti cellulari di microorganismi
3 139
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2021
Allegato 2 (art. 2) Concimi, preparati e substrati autorizzati N. 2.2. Designazione Descrizione, requisiti in materia di composi- zione; condizioni per l’uso
2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati
2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale
La voce «Acido umico, acido fulvico» è sostituita dalla voce seguente:
Acido umico, acido fulvico Esclusivamente ottenuti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o dal trattamento dell'acqua potabile.
4 140
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2021
Allegato 3 (art. 3)
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate
Parte A, parte B n. 1 e parte C
Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
di origine vegetale di origine animale
Le voci «E 322 Lecitine», «E 410 Farina di semi di carrube», «E 412 Gomma di guar», «E 414 Gomma arabica», «E 417 Gomma di tara», «E 418 Gomma di gellano», «E 422 Glicerolo» e «E 903 Cera di carnauba» sono sostituite dalle voci seguenti:
E 322* Lecitine Ammesse Ammesse soltanto per prodot- Soltanto se di produzione ti lattiero-caseari biologica Soltanto se di produzione bio- logica E 410* Farina di semi di carrube Ammessa Ammessa Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione biologica biologica E 412* Gomma di guar Ammessa Ammessa Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione biologica biologica E 414* Gomma arabica Ammessa Ammessa Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione biologica biologica E 417 Gomma di tara Ammessa soltanto come Ammessa soltanto come ad- addensante densante Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione bio- biologica logica E 418 Gomma di gellano Ammessa soltanto nella Ammessa soltanto nella for- forma ad alto tasso di acile ma ad alto tasso di acile Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione biologica biologica E 422 Glicerolo Ammesso soltanto per Ammesso soltanto per aromi; estratti vegetali e aromi; ammesso soltanto come ammesso soltanto come umettante in capsule di gela- umettante in capsule di ge- tina e come filmante per latina e come filmante per compresse compresse Soltanto di origine vegetale Soltanto di origine vegeta- le Soltanto se di produzione bio- Soltanto se di produzione logica biologica
5 141
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2021
Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
di origine vegetale di origine animale
E 903 Cera di carnauba Ammessa soltanto come Non ammessa agente di rivestimento per prodotti dolciari; ammessa soltanto come agente di rivestimento con- servante per la frutta che nel quadro di una misura di quarantena per la protezio- ne da organismi nocivi è stata sottoposta a un trat- tamento mediante freddo estremo (in virtù dell’all. 7 n. 46 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del
14 nov. 20194 concernente
l’ordinanza sulla salute dei vegetali) Soltanto se di produzione biologica
Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la
trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
di origine vegetale di origine animale
La voce «Cera di carnauba» è sostituita dalla voce seguente: Cera di carnauba Ammessa soltanto come Non ammessa agente distaccante
Soltanto se di produzione biologica
4 RS 916.201
6 142
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2021
Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola
Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
Alga Arame (Eisenia bicyclis) e prodotti da essa ottenuti del primo livello di lavorazione Alga Hijiki (Hizikia fusiforme) e prodotti da essa ottenuti del primo livello di lavorazione Corteccia di Pau d’Arco (Han- solo nel kombucha e in miscele di tè droanthus impetiginosus) («lapa- cho») Budelli naturali e artificiali da materie prime naturali di origine animale o vegetale Gelatina da fonti diverse dal suino Sali minerali del latte in polve- solo come sostituti parziali o integrali del cloruro di sodio re/liquidi date le proprietà organolettiche
Pesci e altri animali acquatici selva- solo da pesca sostenibile tici solo se non disponibili animali d’acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti
7 143
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2021
Allegato 3b (art. 3c)
Atti normativi dell’Unione europea sull’agricoltura biologica
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/1693, GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1. Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio, nella versione come da GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2017/2393, GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15. Anziché il Regolamento (CE) 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni si applica il Regolamento (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/565, GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1. Anziché il Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), si applica il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2017/2393, GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.
8 144
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2021
Allegato 7 (art. 4b cpv. 1 lett. b e c)
Materie prime e additivi per alimenti per animali
Parte B lett. 1-3
Parte B: Additivi per alimenti per animali Tutti gli additivi sottostanno ai requisiti posti dall’ordinanza del 26 ottobre 20115 sugli alimenti per animali. Le categorie e i gruppi funzionali corrispondono a quelli di cui agli allegati 2 e 6.1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20116 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale.
Categoria 1: Additivi tecnologici Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti: Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo fun- zionale
Aggiungere prima della voce «Ferrocianuro di sodio»:
E 412 1 Farina di semi di guar
Gruppo funzionale: k) additivi per l’insilamento
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo fun- zionale
E236 1k Enzimi, microorganismi, acido Ammessi per la produzione di formico insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono E237 1k Formiato di sodio un’adeguata fermentazione E280 1k Acido propionico E281 1k Propionato di sodio
5 RS 916.307 6 RS 916.307.1
9 145
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2021
Categoria 2: Additivi organolettici Gruppo funzionale: b) aromatizzanti
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo fun- zionale
Aggiungere dopo la voce «Sostanze aromatizzanti»:
2b Castanea sativa Mill.: estratto di legno di castagno
Categoria 3: Additivi nutrizionali Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimica- mente definite Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo fun- zionale
Aggiungere dopo la voce «Vitamine e provitamine»:
3a Betaina anidra Soltanto per animali monogastri- ci Soltanto di origine naturale, se disponibile di origine biologica
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