Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol
Aprile 2021
Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti
Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti
Indice
1 Situazione iniziale ......................................................................................... 4 2 Punti essenziali del progetto ....................................................................... 4 3 Commento ai singoli articoli ........................................................................ 5 3.1 Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti ................................................ 5 Art. 1 ................................................................................................................................. 5 Art. 2 cpv. 1 e 2 / allegato 1 ................................................................................................... 5 Art. 2 cpv. 3 e 4...................................................................................................................... 7 Art. 3 ................................................................................................................................. 9 Art. 4 ............................................................................................................................... 10 Art. 5 ............................................................................................................................... 11 Art. 6 ............................................................................................................................... 11 Art. 7 ............................................................................................................................... 12 Art. 8 ............................................................................................................................... 12 Art. 9 ............................................................................................................................... 13 Art. 10 ............................................................................................................................... 14 Art. 11 ............................................................................................................................... 15 Art. 12 ............................................................................................................................... 15 Art. 13 ............................................................................................................................... 15 Art. 14 ............................................................................................................................... 15 Art. 15 ............................................................................................................................... 16 Art. 16 ............................................................................................................................... 16 Art. 17 ............................................................................................................................... 18 Art. 18 ............................................................................................................................... 18 Art. 19 ............................................................................................................................... 18 Art. 20 ............................................................................................................................... 19 Art. 21 ............................................................................................................................... 19 Art. 22 ............................................................................................................................... 20 Art. 23 ............................................................................................................................... 20 Art. 24 ............................................................................................................................... 21 Art. 25 ............................................................................................................................... 21 Art. 26 ............................................................................................................................... 21 Premessa agli art. 27–30 ..................................................................................................... 21 Art. 27 ............................................................................................................................... 22 Art. 28 ............................................................................................................................... 22 Art. 29 ............................................................................................................................... 23 Art. 30 ............................................................................................................................... 23 3.2 Modifica dell’ordinanza sugli esplosivi .............................................................. 24 Titolo dell'ordinanza sugli esplosivi ...................................................................................... 24 Sostituzione di un’espressione ............................................................................................. 24 Art. 8 cpv. 2 lett. b e 24 cpv. 3 lett. b OEspl ......................................................................... 24 Art. 37 OEspl ....................................................................................................................... 25 Art. 60 cpv. 1 OEspl ............................................................................................................. 25 Art. 117c lett. c, 117d cpv. 2 e 119f OEspl ........................................................................... 26 3.3 Modifica di altri atti normativi .............................................................................. 26 Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia ..................... 26 Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali ............................... 26 Diverse ordinanze (accessi automatici ai sistemi d'informazione) ........................................ 26 4 Ripercussioni .............................................................................................. 29
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4.1 Ripercussioni per la Confederazione ................................................................. 29 4.2 Ripercussioni sull’economia ............................................................................... 29 5 Aspetti giuridici........................................................................................... 30 5.1 Basi legali ............................................................................................................. 30 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.............................. 30
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1 Situazione iniziale
Il 25 settembre 2020 l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sui precursori di so- stanze esplodenti (LPre)1. La LPre si prefigge di impedire l’uso abusivo di sostanze che pos- sono essere utilizzate per fabbricare sostanze esplodenti. A tal fine limita parzialmente l'ac- cesso a simili sostanze da parte di privati e vieta loro di fabbricare artigianalmente sostanze esplodenti. La LPre prevede inoltre la possibilità di segnalare eventi sospetti e la sensibilizza- zione in tal senso degli operatori economici. L’adempimento dei compiti definiti dalla LPre in- combe all'Ufficio federale di polizia (fedpol).
2 Punti essenziali del progetto
La LPre disciplina esaustivamente gli obblighi delle persone interessate e i compiti di fedpol nell'ambito dei precursori di sostanze esplodenti. L'ordinanza non necessita pertanto di una codificazione dettagliata. Vanno tuttavia specificati singoli aspetti, tra cui la questione circa quali restrizioni d'accesso applicare a quali sostanze e concentrazioni. Occorre inoltre preci- sare diversi punti relativi al trattamento dei dati, definire nozioni, disciplinare aspetti di diritto procedurale e fissare gli emolumenti.
Le disposizioni di esecuzione corrispondenti vanno integrate nella nuova «ordinanza sui pre- cursori di sostanze esplodenti» (OPreS).
Il presente progetto comporta anche la modifica di altre ordinanze. Si tratta in particolare dell'ordinanza sugli esplosivi (OEspl)2 che deve essere adeguata in seguito alle modifiche ap- portate alla legge federale sugli esplosivi (LEspl)3 dalla LPre. L'OEspl subirà inoltre ulteriori adeguamenti puntuali.
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3 Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti
Art. 1 La nozione di «utilizzatore privato» è definita nell'articolo 2 lettera c LPre. La struttura della definizione è resa in modo da tale da invertire la definizione di utilizzatore professionale se- condo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)4. Il princi- pio generale è quindi il seguente: utilizzatore privato ai sensi della LPre = persona fisica o giuridica che non è un utilizzatore professionale ai sensi dell'OPChim.
Il presente articolo precisa quando si configura l'uso «a fini di formazione o di ricerca»: questo permette agli istituti di formazione quali scuole, scuole universitarie e università di invocare tale definizione (cfr. messaggio concernente la legge federale sui precursori di sostanze esplo- denti5 [di seguito «messaggio LPre»], commento all'art. 2 del disegno di LPre6 [di seguito «D- LPre»]).
Si parla invece di uso «nell’ambito di un’attività di pubblica utilità» quando un’istituzione di pubblica utilità, quale una fondazione o un’associazione, esercita un’attività commerciale per la quale necessita del precursore (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 2 D-LPre).
Art. 2 cpv. 1 e 2 / allegato 1 L'elenco dei precursori soggetti a restrizioni di accesso (cfr. art. 3 cpv. 1 LPre) e i livelli di accesso «accesso libero», «accesso soggetto ad autorizzazione» e «accesso vietato» (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a–c LPre) sono stabiliti nell'allegato 17.
Principio: coordinamento con la vigente normativa dell'Unione europea (UE) Come illustrato nel messaggio LPre (n. 1.2.1), l’elenco delle sostanze in questione e i pertinenti valori limite di concentrazione dovranno corrispondere a quelli sanciti dall’UE. L'UE li ha fissati nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/11488. Tale normativa è entrata in vigore il 1° feb- braio 2021 e sostituisce il regolamento (UE) n. 98/20139.
Secondo il messaggio LPre, nell'elaborare le disposizioni di esecuzione della LPre occorre considerare le seguenti deroghe alla normativa dell'UE: la prima questione che si pone è se
4 RS 813.11
5 FF 2020 151
6 FF 2020 201
7 Il livello di accesso alternativo «accesso per il tramite di un negozio specializzato» secondo l'art. 3
cpv. 2 lett. d LPre è disciplinato all'art. 2 cpv. 3 e 4 del presente avamprogetto. 8 Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo
all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013; GU L 186 dell'11 luglio 2019, pag. 1. 9 Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo
all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi; GU L 39 del 9 febbraio 2013, pag. 1.
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assoggettare l'acido solforico a restrizioni di accesso. La seconda è se introdurre il livello di accesso «accesso vietato» anche in Svizzera.
Considerando quanto precede, nell'allegato 1 del presente avamprogetto sono riprese in linea di massima le sostanze e le concentrazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1148. Si rinuncia tuttavia a inserire l'acido solforico nell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di accesso. La questione verrà approfondita qui in basso. Il livello di accesso «ac- cesso vietato» sarà introdotto anche in Svizzera. Anche tale questione verrà approfondita di seguito.
Acido solforico non inserito nell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di accesso Il regolamento (UE) n. 98/2013 non prevedeva restrizioni di accesso per l'acido solforico. Tali restrizioni sono state introdotte dal nuovo regolamento (UE) 2019/1148. Per i privati vige per- tanto un obbligo di autorizzazione se le concentrazioni di acido solforico superano il 15 per cento.
In combinazione con il perossido di acetone e l'acetone, l'acido solforico può essere utilizzato per fabbricare l'esplosivo TATP. Tra questi componenti, il perossido di acetone è tuttavia già soggetto a restrizioni di accesso. L'acido solforico può inoltre essere sostituito con altri acidi, per esempio l'acido cloridrico che non è soggetto a nessun tipo di restrizione.
Insieme all'acido nitrico, l'acido solforico può essere anche utilizzato per fabbricare l'esplosivo TNT e sostanze esplodenti simili. L'acido nitrico tuttavia è già soggetto a restrizioni di accesso.
Occorre tener conto che l'acido solforico ha numerosi usi legittimi. Inserendo l'acido solforico nell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di accesso, secondo il registro dei prodotti tenuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il numero dei prodotti interessati da tali restrizioni aumenterebbe da circa 110 a circa 180 (cfr. messaggio LPre, n. 3.3). Tale misura andrebbe tra l'altro a colpire le persone in possesso di una piscina privata che utilizzano l'acido solforico in concentrazioni fino al 50 per cento per regolare il pH (sul piano tecnico, in genere sarebbe possibile ripiegare su concentrazioni più basse non soggette ad autorizzazione). Va inoltre considerato che l'acido solforico in concentrazioni superiori al valore soglia del 15 per cento è contenuto in batterie per automobili (accumulatori al piombo). Quest'ampia diffusione dell'acido solforico depone a sfavore di un suo inserimento nell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di accesso. Infatti, nell'UE le batterie per automobili sono escluse dalle restrizioni di accesso. Un'eccezione così significativa mette tuttavia in questione l'intera misura.
Per contro, l'inserimento dell'acido solforico nell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni avrebbe il vantaggio di evitare che ci si possa servire della Svizzera per eludere la normativa dell'UE o che privati ignari acquistino liberamente acido solforico in Svizzera e lo trasportino successivamente all'estero (p. es. per la piscina della casa di vacanza) senza conoscere le pertinenti norme in vigore nell'UE.
Come esposto, l'inserimento dell'acido solforico in tale elenco comporterebbe, nell'ottica at- tuale, solo un beneficio relativamente ridotto in termini di sicurezza. Alla luce di quanto precede si rinuncia pertanto ad assoggettare l'acido solforico a restrizioni di accesso. Tale misura potrà
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essere passata nuovamente al vaglio in un secondo momento, quando l'UE avrà maturato le prime esperienze con la regolamentazione di tale sostanza.
Sebbene l'accesso all'acido solforico in Svizzera non verrà limitato, i privati che acquistano i prodotti in questione dovranno comunque essere resi attenti alle norme vigenti nell'UE. fedpol provvederà alla sensibilizzazione in tal senso dei punti vendita.
Introduzione del livello di accesso «accesso vietato» Per i precursori soggetti a restrizioni di accesso, il regolamento (UE) 2019/1148 oltre a stabilire un obbligo di autorizzazione, prevede persino per i privati un divieto totale di accedere a de- terminate sostanze in concentrazioni elevate. Il regolamento (UE) n. 98/2013 accordava agli Stati membri la possibilità di decidere autonomamente se introdurre o meno simili divieti. Il nuovo regolamento (UE) 2019/1148, invece, prescrive i divieti in modo vincolante.
In Svizzera non s'intendono applicare divieti assoluti ai privati. Come illustrato nel rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto di LPre posto in consultazione, l’esperienza insegna che i divieti sono spesso accompagnati da deroghe. È inoltre preferibile sottoporre l'utilizzatore a un monitoraggio piuttosto che vietare completamente un precursore e così spingere gli uti- lizzatori verso l'illegalità (commento all'art. 3 dell'avamprogetto di LPre posto in consulta- zione)10. Per la normativa svizzera entrano quindi in linea di conto soltanto due possibilità:
il livello di accesso «accesso vietato» è introdotto, ma va prevista la possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 10 LPre
oppure
il livello di accesso «accesso vietato» non è introdotto. Il livello «accesso soggetto ad auto- rizzazione» si applicherebbe anche alle concentrazioni in questione.
Soltanto in casi molto rari gli utilizzatori privati utilizzano le sostanze in questione nelle con- centrazioni vietate nell'UE. Considerato quanto precede, pare opportuno introdurre anche in Svizzera il livello di accesso «accesso vietato», con la possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali. Ciò permetterà di esaminare in modo approfondito i pochi casi in cui un utilizzatore privato desideri acquistare una delle sostanze in questione in concentrazioni elevate.
Art. 2 cpv. 3 e 4 Secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera d LPre il Consiglio federale può stabilire in alternativa, fino al raggiungimento di un quantitativo soglia determinato, un livello di accesso «accesso per il tramite di un negozio specializzato».
La presente ordinanza può quindi prevedere che gli utilizzatori privati possano acquistare in un negozio specializzato determinati precursori soggetti a restrizioni senza dover disporre di
10 L'avamprogetto di LPre posto in consultazione e il relativo rapporto esplicativo sono reperibili al se-
guente indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consultazione con- cluse > 2017.
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un'autorizzazione di acquisto o di un'autorizzazione eccezionale, anche se il quantitativo soglia determinante è superato. Questo acquisto senza autorizzazione è tuttavia limitato a una quan- tità prestabilita di precursore. La disposizione si fonda sulla riflessione che i negozi specializ- zati conoscono i propri clienti e l'ambito in cui utilizzano i prodotti in questione e che, oltretutto, sono sensibilizzati alla possibilità di segnalare eventuali sospetti. A seconda del rischio con- creto di uso abusivo, i negozi specializzati potranno quindi vendere piccoli quantitativi di de- terminate sostanze senza che l’utilizzatore privato debba disporre di autorizzazione.
Definizione di «negozio specializzato» Sono riconosciuti come negozi specializzati soltanto i negozi che, nel loro settore, devono disporre di un permesso speciale, lavorano con personale appositamente formato e che sono sottoposti a un monitoraggio speciale. Si tratta in primo luogo di farmacie e drogherie.
Determinazione delle sostanze e dei quantitativi soglia I quantitativi liberamente accessibili saranno stabiliti il più dinamicamente possibile al fine di poterli adeguare alle conoscenze del momento. Per questo motivo la competenza di determi- nare le sostanze e i quantitativi soglia sarà attribuita al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Gli adeguamenti andranno sempre concordati, nel limite del possibile, tra gli interessati, ovvero il DFGP e le associazioni di categoria in questione. Nell'avamprogetto è quindi stabilito che il DFGP sente previamente le organizzazioni dei negozi specializzati. In caso di adeguamento non occorre quindi svolgere una procedura di consultazione.
Sostanze e quantitativi soglia validi al momento dell'entrata in vigore del progetto Come appena illustrato, i quantitativi liberamente accessibili saranno stabiliti in un'ordinanza del DFGP. Secondo gli accertamenti del DFGP, la necessità di fornire piccoli quantitativi senza autorizzazione attualmente sussiste soltanto per il perossido di idrogeno e il nitrometano. In particolare per i clorati e i perclorati al momento sarebbe difficile giustificare la fornitura di quantitativi liberamente accessibili, visto che è sufficiente meno di un grammo di tali sostanze per costruire un detonatore.
Il DFGP propone pertanto che al momento dell'entrata in vigore del progetto siano liberamente accessibili i quantitativi seguenti:
perossido di idrogeno: un massimo di 25 ml per una concentrazione del 35 per cento (per concentrazioni inferiori, i quantitativi liberamente accessibili aumentano di conseguenza [esempio: per una concentrazione del 17,5 % tale quantitativo ammonta a 50 ml]; per con- centrazioni superiori al 35 % nessun quantitativo liberamente accessibile);
nitrometano: un massimo di 25 ml per una concentrazione del 100 per cento (per concen- trazioni inferiori, i quantitativi liberamente accessibili aumentano di conseguenza [esempio: per una concentrazione del 50 % in metanolo tale quantitativo ammonta a 50 ml]); altri precursori soggetti a restrizioni di accesso: nessuno quantitativo liberamento accessi- bile.
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Art. 3 La presente disposizione definisce le deroghe alle restrizioni di accesso di cui all'articolo 3 capoversi 3 e 4 LPre.
Oggetti Conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LPre gli oggetti sono di principio esclusi dalle restri- zioni di accesso. Il Consiglio federale dispone tuttavia della possibilità di assoggettare singoli oggetti alle restrizioni di accesso.
La nozione di «oggetto» nel diritto svizzero corrisponde a quella di «articolo» utilizzata nelle normative dell'UE (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 3 D-LPre). L'articolo 2 paragrafo 2 lettera a del regolamento (UE) 2019/1148 esclude in generale gli articoli dalle restrizioni di accesso. Secondo la definizione di cui all'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1907/200611, per «articolo» s'intende «un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura mag- giore della sua composizione chimica». Sono quindi considerati articoli tipici gli oggetti solidi come utensili, componenti di macchinari, vestiti o imballaggi di prodotti.
Per il diritto svizzero la nozione di oggetto è definita dall’articolo 2 capoverso 2 OPChim. Que- sta definizione corrisponde a quella del regolamento UE-REACH.
Analogamente alla normativa dell'UE, la deroga si applica agli oggetti in generale. Al momento non vi sono motivi per assoggettare determinati oggetti alle restrizioni di accesso.
Medicamenti Il regolamento (UE) 2019/1148 esclude dalle restrizioni di accesso i medicinali dispensati sulla base di una prescrizione medica (art. 2 par. 2 lett. g). Anche in Svizzera va prevista una perti- nente deroga per i medicamenti per uso umano e veterinario (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 3 D-LPre).
In Svizzera i medicamenti sono disciplinati nella legge sugli agenti terapeutici (LATer)12 e nell'ordinanza sui medicamenti (OM)13 e sono suddivisi nelle categorie di dispensazione A, B, D ed E (art. 41‒44 OM)14.
I medicamenti per uso umano e veterinario delle seguenti categorie andranno esclusi dal
11 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, con-
cernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Com- missione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE; GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 (di seguito regolamento UE-REACH). 12 RS 812.21
13 RS 812.212.21
14 La categoria di dispensazione C (obbligo di vendita in farmacia) è stata abrogata con effetto a partire
dal 1° gennaio 2019.
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campo di applicazione delle restrizioni di accesso:
categoria A (dispensazione singola su prescrizione medica o veterinaria): questi medica- menti possono di principio essere dispensati soltanto su prescrizione medica e unicamente da parte di medici (dispensazione diretta) e farmacisti (art. 24 cpv. 1 LATer);
categoria B (dispensazione su prescrizione medica o veterinaria): gran parte di questi me- dicamenti possono di principio essere dispensati soltanto su prescrizione medica e unica- mente da parte di medici (dispensazione diretta) e farmacisti (art. 24 cpv. 1 LATer). A de- terminati medicamenti non si applica tuttavia l'obbligo di prescrizione (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1 LATer e art. 45 OM);
categoria D (dispensazione previa consulenza specialistica): questi medicamenti possono essere dispensati unicamente da medici (dispensazione diretta), farmacisti e droghieri tito- lari del diploma federale (art. 43 cpv. 2 OM in combinato disposto con art. 25 cpv. 1 lett. a, b e d LATer).
Non saranno invece esclusi dall'assoggettamento alle restrizioni di accesso i medicamenti per uso umano e veterinario della seguente categoria:
categoria E (dispensazione senza consulenza specialistica): questi medicamenti sono in vendita libera (cfr. art. 23 cpv. 2 LATer e art. 44 cpv. 2 OM).
Anche in tal caso è fatto salvo l'acquisto non soggetto ad autorizzazione di cui all'articolo 2 capoversi 3 e 4 del presente avamprogetto.
Pezzi pirotecnici Il regolamento (UE) 2019/1148 esclude dalle restrizioni di accesso anche i pezzi pirotecnici (art. 2 par. 2 lett. b‒e). Anche in Svizzera va prevista una deroga analoga: le disposizioni re- lative ai pezzi pirotecnici saranno integrate nella legislazione sugli esplosivi.
Fiammiferi e capsule a percussione Le restrizioni di accesso non devono applicarsi nemmeno ai fiammiferi o alle capsule a per- cussione per giocattoli (entrambi contengono clorato di potassio). La deroga delle capsule a percussione è inoltre menzionata espressamente anche all'articolo 2 paragrafo 2 lettera f del regolamento (UE) 2019/1148.
Art. 4 Secondo l'articolo 6 capoverso 2 LPre il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di presen- tare le domande di autorizzazione di acquisto per via elettronica; ciò significa che le domande saranno registrate tramite un apposito portale online. Questa possibilità va pertanto offerta. In un primo momento non verrà tuttavia introdotto alcun obbligo in tal senso. Sarà quindi possibile presentare una domanda anche per posta. Visto l'onere amministrativo supplementare, in tal caso fedpol può chiedere un emolumento leggermente più elevato (cfr. art. 23).
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Come si evince dall'articolo 13, il richiedente deve allestire un conto utente per poter chiedere un'autorizzazione di acquisto elettronicamente. Si tratterà in concreto di un conto eIAM15.
Per allestire, gestire e proteggere il conto utente da accessi non autorizzati, fedpol deve poter chiedere, oltre alle generalità, anche l'indicazione di un indirizzo e-mail personale e di un nu- mero di telefono abilitato alla ricezione di SMS. L'indirizzo e-mail e il numero di telefono sono in genere utilizzati unicamente per l'allestimento del conto utente, per il login e per l'invio di nuove password. Il richiedente può tuttavia autorizzare fedpol, su base volontaria, a utilizzare l'indirizzo e-mail o il numero di telefono indicati anche durante il trattamento della domanda di autorizzazione per mettersi in contatto con lui.
Art. 5 L'articolo 6 capoverso 3 LPre elenca le indicazioni che il richiedente è tenuto a fornire quando presenta una domanda di autorizzazione di acquisto. Rientrano in tale categoria le generalità del richiedente. Il presente articolo precisa le informazioni considerate generalità.
Oltre alle generalità in senso stretto, il richiedente deve indicare anche il suo numero d'assi- curato AVS16.
Art. 6 Secondo l’articolo 8 capoverso 2 LPre l’autorizzazione di acquisto ha una validità «massima» di tre anni. La presente disposizione precisa che la validità è di tre anni. In casi eccezionali debitamente motivati, l'autorizzazione può essere tuttavia rilasciata per un periodo più breve.
Se la domanda di autorizzazione eccezionale è stata presentata per via elettronica, non vi sarà alcuna corrispondenza per posta. In tal caso fedpol comunicherà infatti al richiedente nel por- tale online le indicazioni sulle sostanze oggetto dell’autorizzazione (tipo, concentrazione mas- sima), la validità e il numero dell'autorizzazione. Il richiedente dovrà pertanto accedere al por- tale online per sapere se nel frattempo l'autorizzazione gli è stata rilasciata. Se il richiedente, invece, permette a fedpol di contattarlo tramite l'indirizzo e-mail indicato o SMS (cfr. art. 13 cpv. 3), fedpol può utilizzare uno di questi canali per informarlo sul rilascio dell'autorizzazione.
Se la domanda è stata presentata per posta, le indicazioni summenzionate verranno anch’esse comunicate per posta.
Se fedpol giunge alla conclusione che i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione potreb- bero non essere adempiuti, si mette in contatto con il richiedente e lo sente. Nel caso in cui in seguito fedpol rifiuti il rilascio e il richiedente non ritiri la domanda, fedpol è tenuto a pronun- ciare una decisione formale che verrà trasmessa in forma scritta per posta.
15 Informazioni in merito sono reperibili all'indirizzo <www.eiam.admin.ch>.
16 L'utilizzo del numero d'assicurato AVS nel sistema d'informazione sui precursori è retto dall'articolo 26
LPre. Tale numero è messo a disposizione di fedpol automaticamente dall’Ufficio centrale di compen- sazione (UCC) in virtù dell’articolo 26 capoverso 3 LPre. Per semplificare i processi è tuttavia neces- sario che il richiedente indichi il numero d'assicurato AVS già prima.
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Art. 7 Secondo l'articolo 9 capoverso 1 LPre fedpol può verificare periodicamente se gli utilizzatori privati adempiono ancora i presupposti necessari per l’acquisto del precursore e, in caso ne- gativo, revocare loro l’autorizzazione di acquisto. Ogni registrazione di una transazione (forni- tura, importazione o esportazione) costituisce un’occasione per effettuare una tale verifica. Il presente articolo dispone pertanto che la verifica va eseguita durante ogni registrazione di una transazione, ma al più tardi sei mesi dopo l'ultima verifica (cadenza periodica).
Secondo l'articolo 9 capoverso 2 LPre fedpol revoca l'autorizzazione se i presupposti di cui all'articolo 7 LPre non sono più adempiuti. Se fedpol sta considerando una tale revoca è tenuto a mettersi in contatto con la persona in questione e a sentirla. Se fedpol, contrariamente a quanto richiesto dalla persona, intende comunque revocare l'autorizzazione, deve pronunciare una decisione formale.
Durante questa sorta di «procedura di revoca», fedpol può bloccare immediatamente l'auto- rizzazione, quindi ancor prima di pronunciare la decisione in questione, in modo che l'autoriz- zazione non venga più visualizzata durante la verifica eseguita dai punti vendita secondo l'ar- ticolo 14 capoverso 2 LPre. fedpol dispone il blocco tempestivamente mediante una pertinente decisione incidentale17. Al contempo, alla persona interessata va accordata la possibilità di esprimersi sul mantenimento del blocco durante la «procedura di revoca». Se la persona chiede di sbloccare l'autorizzazione, occorre pronunciare immediatamente una nuova deci- sione incidentale18.
Art. 8 Secondo l'articolo 10 capoverso 1 LPre il Consiglio federale può prevedere autorizzazioni ec- cezionali per prodotti ai quali si applica il livello di accesso «accesso vietato». Dal messaggio LPre si evince che le autorizzazioni eccezionali vanno rilasciate se un utilizzatore privato ha assolutamente bisogno di un certo prodotto per farne un determinato uso (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 10 D-LPre).
Prima di decidere in merito a un'autorizzazione eccezionale, fedpol si metterà in contatto con il richiedente. Diversamente da quanto avviene per le autorizzazioni di acquisto, nel presente caso occorre dimostrare l'uso previsto indicato (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 10 D- LPre).
Di norma la validità è di tre anni. In singoli casi sarà tuttavia possibile fissare una validità più breve (contrariamente alle autorizzazioni di acquisto, dove tale possibilità è prevista soltanto in casi eccezionali).
Secondo l'articolo 10 capoverso 2 LPre, l’autorizzazione eccezionale può essere limitata ri- guardo alla quantità del precursore o al numero di transazioni. Può essere inoltre vincolata a
17 Si tratta di una misura superprovvisionale di diritto procedurale amministrativo (art. 30 cpv. 2 lett. e
della legge federale sulla procedura amministrativa; RS 172.021). 18 Nel diritto procedurale amministrativo si tratta di una decisione che stabilisce se la misura superprov-
visionale disposta come misura cautelare «ordinaria», possa essere mantenuta per la durata del pro- cedimento.
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oneri e condizioni secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 8 ca- poverso 3 LPre.
Art. 9
Importazione da parte di utilizzatori privati Gli utilizzatori privati che importano prodotti del livello di accesso «accesso soggetto ad auto- rizzazione» o «accesso vietato», devono disporre di un'autorizzazione di acquisto o di un'au- torizzazione eccezionale (art. 4 e 11 cpv. 1 lett. a LPre).
Secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b LPre gli utilizzatori privati devono registrare l'im- portazione previamente nel sistema d'informazione di fedpol. La registrazione va effettuata nel medesimo portale online nel quale sono presentate per via elettronica le domande di autoriz- zazione (cfr. commento all'art. 4). Va utilizzato lo stesso conto utente tramite il quale è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione di acquisto o dell'autorizzazione eccezionale (in tale con- testo cfr. art. 13).
Per «indicazioni sull'importazione» (art. 11 cpv. 1 lett. b n. 4 LPre) s'intende l'indicazione se l'importazione avviene nel traffico passeggeri o se il prodotto è ordinato all'estero. Nel primo caso occorre indicare la data dell'importazione. Nel secondo, la data dell'ordine e il Paese di provenienza.
Esportazione da parte di utilizzatori privati Gli utilizzatori privati che esportano prodotti del livello di accesso «accesso soggetto ad auto- rizzazione» o «accesso vietato», devono poter dimostrare di aver acquistato il precursore le- galmente (art. 12 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con cpv. 2 LPre). Di norma disporranno pertanto di un'autorizzazione di acquisto o di un'autorizzazione eccezionale per la sostanza in questione. Ma non è sempre così: è possibile infatti che il prodotto sia stato acquistato prima dell'entrata in vigore della LPre o in un negozio specializzato senza bisogno di autorizzazione in virtù dell'articolo 2 capoversi 3 e 4.
Secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b LPre gli utilizzatori privati devono registrare l'espor- tazione previamente nel sistema d'informazione di fedpol. La registrazione è eseguita nel por- tale online di fedpol. Chi non dispone di un conto utente, deve allestirne uno prima di procedere all'esportazione.
Per «indicazioni sull'esportazione» (art. 12 cpv. 1 lett. b n. 4 LPre) s'intende la data dell'espor- tazione.
Occorre inoltre considerare l'articolo 12 capoverso 1 lettera b numero 2 LPre secondo cui vanno registrate anche le «indicazioni sull’autorizzazione di acquisto o sull’autorizzazione ec- cezionale». Come già menzionato, non sempre esiste una tale autorizzazione. Non si può pertanto rendere obbligatoria la registrazione del numero dell'autorizzazione. fedpol può tutta- via chiedere che, in caso di indicazione mancante del numero, venga spuntata la casella «ac- quisto legale senza ’autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale».
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Art. 10
Fornitura a utilizzatori privati titolari di un'autorizzazione di acquisto o di un'autorizzazione ec- cezionale Chiunque fornisce prodotti appartenenti ai livelli di accesso «accesso soggetto ad autorizza- zione» o «accesso vietato» a un utilizzatore privato, deve verificare l'esistenza di un'autoriz- zazione di acquisto o di un'autorizzazione eccezionale (art. 14 cpv. 2 LPre). Tale verifica av- viene nel sistema d'informazione di fedpol mediante il numero dell'autorizzazione (art. 14 cpv. 2 LPre). La fornitura va in seguito registrata nel sistema (art. 14 cpv. 3 LPre).
Il presente articolo precisa che il venditore è obbligato a chiedere all'utilizzatore privato di esi- bire un documento d'identità ufficiale (passaporto, carta d'identità, carta di soggiorno o licenza di condurre). I punti vendita che accettano ordini online devono poter verificare l'identità anche facendo ricorso ad altri metodi, purché offrano la medesima sicurezza. Sarebbe per esempio ipotizzabile un conto cliente protetto che viene attivato soltanto dopo l'iniziale identificazione personale.
L'esame dell'autorizzazione e la registrazione della fornitura sono eseguiti sul portale online di fedpol. In collaborazione con i settori interessati possono essere proposte ulteriori possibilità tecniche. Per poter accedere al portale online, ogni punto vendita dovrà allestire uno o più conti utente. I dettagli tecnici non sono ancora stati fissati. Per l'apertura del conto o dei conti, secondo l'articolo 14 fedpol può chiedere in particolare l'indicazione dei dati seguenti: indica- zioni sulla persona che apre il conto, ragione sociale dell'azienda di cui fa parte il punto vendita, forma giuridica dell'azienda, denominazione del punto vendita, numero IDI19 (se disponibile), numero RIS20 (se disponibile) e numero GLN21 (per farmacie e drogherie).
È fondamentale che il personale di vendita possa consultare l'autorizzazione soltanto sulla base del numero dell'autorizzazione e non delle generalità del titolare. Questo permette di impedire che il personale di vendita possa eseguire consultazioni abusive (art. 14 cpv. 2 LPre e messaggio LPre, commento all'art. 14 D-LPre).
Dopo che il personale di vendita ha inserito un numero dell'autorizzazione valido, il sistema visualizza le generalità del titolare dell'autorizzazione e le indicazioni sulla sostanza oggetto dell'autorizzazione (tipo, concentrazione massima). Il venditore è tenuto a confrontare le ge- neralità indicate con il documento d'identità esibito dall'utilizzatore privato.
Le generalità dell'utilizzatore privato (art. 14 cpv. 3 lett. a LPre) sono visualizzate nel portale online e non devono pertanto essere registrate nuovamente, bensì soltanto confermate.
Fornitura nell'ambito dell'accesso per il tramite di un negozio specializzato Se un prodotto di cui all'articolo 2 capoversi 3 e 4 è acquistato in un negozio specializzato senza bisogno di autorizzazione, la transazione non va registrata (non applicabilità dell'art. 14
19 Numero d’identificazione delle imprese IDI assegnato dall'Ufficio federale di statistica (UST)
20 Numero secondo il registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST
21 Global Location Number della fondazione Refdata
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LPre) e l'utilizzatore non è soggetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 LPre.
L'articolo 5 LPre vieta tuttavia all'utilizzatore privato di alienare il prodotto: visto che l'utilizza- tore privato non è un negozio specializzato, nel fornire il prodotto a terzi non può appellarsi al livello d'accesso alternativo di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera d LPre. Il capoverso 4 della presente disposizione stabilisce pertanto che i negozi specializzati devono informare i loro clienti in merito a questo divieto quando forniscono loro prodotti senza autorizzazione confor- memente all'articolo 2 capoversi 3 e 4.
Se l'utilizzatore privato intende esportare il prodotto in questione, deve inoltre registrarlo nel sistema d'informazione conformemente all'articolo 12 LPre. Anche questa è un'informazione che i negozi specializzati devono fornire ai propri clienti.
Art. 11 Per «indicazioni sul precursore» (art. 14 cpv. 3 lett. c LPre) s’intendono il tipo di sostanza, la sua concentrazione e la quantità acquistata. Il punto vendita può eventualmente trasmettere, su base volontaria, ulteriori indicazioni sul prodotto fornito. Per «indicazioni sulla fornitura» (art. 14 cpv. 3 lett. d LPre) s’intendono la data della fornitura (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 14 D-LPre).
Art. 12 L'articolo 15 LPre prevede che i fabbricanti, gli intermediari e i commercianti devono informare i rispettivi acquirenti se una sostanza è soggetta a restrizioni di accesso per la fornitura a utilizzatori privati. Come illustrato nel messaggio LPre, non s'intende fissare la modalità se- condo cui l’informazione vada trasmessa all'acquirente. Sono ipotizzabili un’indicazione sulla scheda di dati di sicurezza, un’etichettatura specifica oppure un’informazione in un documento a parte (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 15 D-LPre).
Art. 13 Gli utilizzatori privati possono presentare le domande di autorizzazione di acquisto e di auto- rizzazione eccezionale nel portale online di fedpol (art. 4). Devono inoltre registrare nel mede- simo portale l'importazione e l'esportazione di prodotti appartenenti al livello di accesso «ac- cesso soggetto ad autorizzazione» o «accesso vietato» (art. 9). Il presente articolo disciplina l'allestimento di un pertinente conto utente (cfr. commento all'art. 4).
Art. 14 Le persone che mettono precursori a disposizione sul mercato e li forniscono a utilizzatori privati, devono chiedere un accesso elettronico al sistema d'informazione sui precursori se- condo l'articolo 10 capoverso 1. La presente disposizione fissa le indicazioni che occorre for- nire a tal fine (cfr. commento all'art. 10).
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Art. 15 La consultazione dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 18 capoverso 1 LPre deve poter essere lanciata dal sistema in modo automatico (consultazione mediante un certificato di classe D / certificato del computer). Una tale consultazione sarà eseguita soprattutto in occa- sione della ricezione di una domanda di autorizzazione di acquisto o di autorizzazione ecce- zionale e della verifica di tali autorizzazioni. In ogni caso è comunque possibile eseguire con- sultazioni manuali (consultazioni con certificato di classe B).
Art. 16 L'articolo 22 LPre elenca e disciplina in modo dettagliato i dati contenuti nel sistema d'informa- zione sui precursori di cui all'articolo 21 LPre. La presente disposizione prevede pertanto solo alcune precisazioni puntuali.
Dati provenienti dalla registrazione delle transazioni (art. 22 lett. a LPre): i dati generati dalla registrazione delle transazioni sono già definiti negli articoli 11 capoverso 1 lettera b, 12 capoverso 1 lettera b e 14 capoverso 3 LPre e nelle pertinenti disposizioni di ordinanza.
Informazioni su autorizzazioni richieste, rilasciate, rifiutate o revocate (art. 22 lett. b LPre):
o rientrano in tale categoria le indicazioni fornite dal richiedente quando presenta la domanda di autorizzazione secondo l'articolo 6 capoverso 3 LPre e le perti- nenti disposizioni di ordinanza. Viene registrata anche la data di ricezione della domanda di autorizzazione;
o quando l'autorizzazione è rilasciata, sono registrati il tipo di autorizzazione (di acquisto o eccezionale), la data del rilascio, le indicazioni sulle sostanze og- getto dell'autorizzazione (tipo, concentrazione massima), la validità, il numero dell'autorizzazione ed eventuali oneri e condizioni. Per le autorizzazioni ecce- zionali sono registrati anche eventuali limiti riguardo alla quantità del precursore o al numero di transazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 LPre;
o se un'autorizzazione è rifiutata o revocata, viene registrata la data del rifiuto o della revoca. A ciò si aggiunge l'indicazione se il rifiuto o la revoca è dovuto all'esistenza di motivi d'impedimento secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPre o ad altri motivi. In entrambi i casi le circostanze esatte devono poter essere in- serite sotto forma di testo libero. Se un'autorizzazione è revocata perché sus- siste un motivo d'impedimento, l'articolo 22 lettera e LPre permette di registrare anche i risultati principali scaturiti dagli accertamenti eseguiti. In tal caso pos- sono inoltre essere registrati i documenti pertinenti.
Nella presente disposizione non occorrono precisazioni in tal senso.
Informazioni sulle segnalazioni di eventi sospetti e le misure adottate (art. 22 lett. c e d LPre):
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Sono registrate la data di ricezione della segnalazione di eventi sospetti e, se disponibile, le generalità della persona a cui fa riferimento la segnalazione. Le circostanze che hanno condotto alla segnalazione devono poter essere inserite sotto forma di testo libero. Secondo l'articolo 22 lettera e LPre possono inoltre essere registrati i risultati principali scaturiti dagli accertamenti eseguiti. Anche questi risultati devono poter essere inseriti sotto forma di testo libero. Vanno infine registrati i documenti pertinenti.
È inoltre indicato se la segnalazione di eventi sospetti ha comportato l'adozione di misure. Se il servizio competente di fedpol prende misure (tra cui in particolare una denuncia alla Polizia giudiziaria federale di fedpol [PGF]), queste devono poter essere descritte sotto forma di testo libero. Anche le misure adottate da fedpol dopo aver constatato direttamente eventi sospetti, possono essere registrate in tal modo.
Nel sistema d'informazione sui precursori non vanno invece registrate le generalità dell'au- tore della segnalazione. Ciò viene precisato nel capoverso 1 del presente articolo.
Risultati scaturiti dalle informazioni raccolte (art. 22 lett. e LPre): queste informazioni pos- sono essere registrate se un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale è stata rifiutata o revocata per un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre o se è pervenuta una segnalazione di eventi sospetti (cfr. elenco sopra). Ciò viene precisato nel capoverso 2 del presente articolo.
Sentenze penali e decisioni penali nonché informazioni su eventi (art. 22 lett. f LPre):
Rientrano in tale categoria le sentenze e altre decisioni che concludono un procedimento trasmesse a fedpol in virtù dell'articolo 20 LPre o pronunciate da fedpol nella procedura penale amministrativa secondo gli articoli 31–37 LPre. Possono essere registrate le gene- ralità della persona oggetto della decisione e il testo completo della sentenza o della deci- sione.
Fanno parte delle «informazioni su eventi correlati a prodotti chimici e sostanze esplodenti» le ulteriori informazioni sugli eventi analoghe a quelle attualmente registrate nella banca dati degli eventi anonimizzati del sistema d'informazione BARBARA22. Si tratta in particolare di informazioni su furti e usi abusivi di sostanze esplodenti. Queste informazioni continue- ranno a essere registrate in forma anonima. Potranno essere ricollegate a una determinata persona soltanto se nel sistema, per l'evento in questione, è registrata anche una sentenza penale o una decisione penale contro tale persona.
Ciò viene precisato nei capoversi 3 e 4 del presente articolo.
Decisioni pronunciate da fedpol in virtù della LPre (art. 22 lett. g LPre):
22 Questa banca dati degli eventi è retta dai vigenti articoli 117c lett. c e 117d cpv. 2 OEspl. Diventerà
una delle parti del sistema d'informazione sui precursori.
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Possono essere registrate le generalità della persona oggetto della decisione e il testo com- pleto della decisione. Anche eventuali rimedi giuridici possono essere registrati. Non rien- trano nella presente categoria le decisioni pronunciate nella procedura penale amministra- tiva secondo gli articoli 31–37 LPre.
Nella presente disposizione non occorrono precisazioni in tal senso.
Informazioni tecniche e statistiche (art. 22 lett. h e i LPre): Non si tratta di dati personali. Queste informazioni non vanno quindi precisate nel presente articolo.
Art. 17 La disposizione precisa in modo esplicito che possono accedere al sistema d'informazione sui precursori unicamente i servizi di fedpol competenti dell'adempimento dei compiti secondo la LPre. Tutti gli altri accessi sono retti dagli articoli 25 e 26 LPre. Laddove necessario, questi accessi saranno ulteriormente precisati negli articoli seguenti.
Art. 18
Secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a LPre il Consiglio federale può consentire agli uffici cantonali delle armi e degli esplosivi nonché all'Ufficio centrale Armi (UCA) e all'Ufficio centrale Esplosivi (UCE)23 di accedere al sistema d'informazione sui precursori al fine di accertare l'e- sistenza di motivi d'impedimento.
Questi servizi devono poter accedere alle generalità delle persone alle quali è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione sulla base di un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capo- verso 2 LPre (informazioni secondo l'art. 22 lett. b LPre) o nei cui confronti sono state adottate misure a causa di eventi sospetti (informazioni secondo l'art. 22 lett. c e d LPre). Ulteriori in- formazioni vanno chieste a fedpol a voce o per iscritto. Può essere loro concesso anche l'ac- cesso alle informazioni di cui all'articolo 22 lettera f LPre (sentenze penali e decisioni penali nonché informazioni su eventi; cfr. messaggio LPre, commento all'art. 24 D-LPre).
Art. 19 In base all'articolo 24 capoverso 1 lettera b LPre potranno accedere al sistema d'informazione sui precursori l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), la PGF, le polizie cantonali e le polizie delle città di Zurigo e Winterthur al fine di chiarire se a una persona è stata rilasciata un'autorizzazione e se le transazioni sono state registrate correttamente.
L'accesso comprende i dati di cui all'articolo 22 lettera a LPre nonché quelli di cui all'articolo 22 lettera b LPre relativi alle autorizzazioni rilasciate (ma non i dati sulle autorizzazioni richieste, rifiutate o revocate).
23 L'UCA e l'UCE fanno parte di fedpol. L'UCE sarà presumibilmente il servizio competente per il rilascio
e la verifica delle autorizzazioni di acquisto e delle autorizzazioni eccezionali secondo la LPre e per il trattamento delle segnalazioni di eventi sospetti. Sarà quindi responsabile dell'esercizio del sistema d'informazione sui precursori. Il presente articolo disciplina unicamente in che misura l'UCE in veste di ufficio centrale ai sensi della LEspl possa accedere al sistema d'informazione.
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L'articolo 24 capoverso 2 LPre concede inoltre all'AFD l'accesso a un elenco di persone per le quali si presume sussista un rischio elevato di uso abusivo.
Art. 20 Secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LPre alle autorità cantonali che eseguono i controlli a campione presso i punti vendita può essere concesso l'accesso al sistema d'informazione sui precursori. Tali autorità devono poter verificare se il punto vendita ha registrato transazioni e, se del caso, quali. I dati relativi alle transazioni sono conservati per cinque anni (cfr. art. 21 lett. a) e permettono quindi una visione d’insieme delle registrazioni per tale periodo.
Art. 21 Secondo l'articolo 27 LPre nell'ordinanza occorre disciplinare in particolare la durata durante la quale possono essere conservati i dati contenuti nel sistema d'informazione sui precursori. I pertinenti termini di cancellazione vanno fissati come segue.
Dati provenienti dalla registrazione delle transazioni (art. 22 lett. a LPre): questi dati vanno conservati per cinque anni in modo da poter individuare eventuali ripetizioni sospette di una transazione (cfr. rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto LPre posto in consulta- zione, pag. 9).
Informazioni su autorizzazioni richieste, rilasciate, rifiutate o revocate (art. 22 lett. b LPre)24: se l'autorizzazione è rilasciata, le informazioni sono cancellate 15 anni dopo la scadenza della validità dell'autorizzazione. Se un'autorizzazione è rifiutata o revocata per un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre, le informazioni sono cancellate 30 anni dopo il rifiuto o la revoca. Se un'autorizzazione è rifiutata o revocata per un altro motivo, le informazioni vanno cancellate 15 anni dopo il rifiuto o la revoca.
Informazioni sulle segnalazioni di eventi sospetti pervenute e le misure adottate (art. 22 lett. c e d LPre): le informazioni sulle segnalazioni di eventi sospetti che non hanno com- portato l'adozione di misure sono conservate per 15 anni. Le informazioni sulle segnalazioni di eventi sospetti o su altri avvenimenti sospetti che hanno comportato l'adozione di misure, sono conservate per 30 anni.
Risultati scaturiti dalle informazioni raccolte (art. 22 lett. e LPre): queste informazioni sono registrate soltanto se un'autorizzazione è rifiutata o revocata per un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre o se è pervenuta una segnalazione di eventi sospetti (cfr. art. 16 cpv. 2). Valgono le norme sulla cancellazione applicabili ai singoli casi.
Sentenze penali e decisioni penali nonché informazioni su eventi (art. 22 lett. f LPre): questi dati sono conservati per 15 anni. Eccezione: alle sentenze e alle decisioni nell'ambito delle
24 Le informazioni necessarie per gestire il conto utente sono mantenute anche dopo la scadenza del
termine di cancellazione, finché l'utente non cancella il suo conto utente. Sono tuttavia utilizzate esclu- sivamente per la gestione del conto utente.
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quali è pronunciata una pena pecuniaria, una pena detentiva o una misura privativa della libertà nei confronti di una persona, va applicata una durata di conservazione di 30 anni.
Decisioni pronunciate da fedpol in virtù della LPre (art. 22 lett. g LPre): questi dati sono conservati per 15 anni. Eccezione: alle decisioni con le quali è rifiutata o revocata un'auto- rizzazione sulla base di un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre, va applicata una durata di conservazione di 30 anni (in analogia alla norma sulla cancellazione di cui all'art. 22 lett. b LPre).
Art. 22 fedpol verifica mediante controlli a campione se i punti vendita rispettano le disposizioni della LPre. Può incaricare i Cantoni di eseguire i relativi controlli (art. 28 cpv. 2 LPre).
Laddove possibile, i controlli a campione vanno inoltre raggruppati con i controlli che devono comunque essere effettuati, per esempio nel settore delle sostanze chimiche o degli agenti terapeutici (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 28 D-LPre). I controlli a campione di norma sono quindi eseguiti dalle autorità cantonali che si occupano già dei controlli degli agenti tera- peutici e nel settore delle sostanze chimiche. I Cantoni sono tuttavia liberi di affidare il compito ad altre autorità.
fedpol deve collaborare con le autorità cantonali e assegnare loro incarichi precedentemente coordinati. Il presente articolo precisa pertanto che fedpol è tenuto a sentire le autorità canto- nali prima di incaricarle dei controlli a campione.
Art. 23 Secondo l'articolo 30 capoverso 1 LPre fedpol riscuote emolumenti per il rilascio di autorizza- zioni di acquisto e di autorizzazioni eccezionali e per l’emanazione di decisioni.
Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni di acquisto e di autorizzazioni eccezionali non possono essere fissati in modo da coprire le spese. I prodotti in questione non costano molto e fissando emolumenti troppo elevati si rischia di spingere gli utilizzatori privati verso l’illegalità (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 30 D-LPre). D'altro canto occorre considerare che le autorizzazioni hanno in genere una validità di tre anni. L'emolumento per il rilascio di un'auto- rizzazione di acquisto è pertanto fissato a 30 franchi. Si tratta di un importo meno elevato rispetto a quello riscosso per un permesso d'acquisto di armi (50 fr.), sebbene l'onere sia pa- ragonabile. Se la domanda di autorizzazione è presentata per posta, l'onere amministrativo supplementare giustifica la riscossione di un emolumento di 40 franchi. Per il rilascio di un'au- torizzazione eccezionale l'emolumento è compreso tra i 60 e i 500 franchi o, se la domanda è inviata per posta, tra i 70 e i 510 franchi.
L'emolumento per l'emanazione di decisioni è compreso tra i 100 e i 3000 franchi. Rientrano in questa categoria le decisioni ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LPre nonché eventuali decisioni impugnabili con cui viene rifiutata una domanda di autorizzazione di acquisto o di autorizzazione eccezionale (cfr. commento all'art. 6) o con cui è revocata un'autorizzazione di
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acquisto o un'autorizzazione eccezionale in seguito a verifica (cfr. commento all'art. 7). All'e- molumento in questione vanno aggiunti eventuali esborsi secondo l'articolo 6 dell'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm)25. Rientrano in tale categoria in particolare le spese per gli accertamenti eseguiti dall'Istituto forense di Zurigo (FOR) su incarico di fedpol.
Art. 24 Gli emolumenti per i controlli durante i quali sono state constatate irregolarità e per i relativi controlli successivi (art. 30 cpv. 2 LPre) sono fissati dai Cantoni. Se i controlli sono eseguiti da fedpol, gli emolumenti sono compresi tra i 200 e i 500 franchi a controllo26. Se, viste le circo- stanze concrete (lieve colpa), la riscossione di un emolumento non pare appropriata, è possi- bile rinunciarvi.
Per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti confiscati (art. 30 cpv. 3 LPre) è fissato un emolumento forfettario di 100 franchi per piccoli quantitativi, mentre per i quantitativi più elevati l'emolumento corrisponde alle spese effettive27. Se la riscossione di un determinato emolumento non pare appropriata considerata la lieve colpa della persona in que- stione o le sue condizioni personali, è possibile ridurre l'emolumento o rinunciare completa- mente alla sua riscossione.
Art. 25 Il presente articolo definisce i criteri che vanno applicati nel determinare, entro i limiti del qua- dro tariffario, gli emolumenti riscossi da fedpol.
Art. 26 Il presente articolo precisa che le disposizioni dell'OgeEM si applicano in via sussidiaria agli emolumenti riscossi da fedpol. Sono retti dall'OgeEM in particolare l'esigibilità e la prescrizione del credito nonché le ulteriori modalità di riscossione degli emolumenti.
Premessa agli art. 27–30 Secondo l'articolo 37 capoverso 1 LPre fedpol persegue i reati di cui agli articoli 31–36 LPre nell'ambito della procedura penale amministrativa. A questi procedimenti si applica la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA28; cfr. art. 1 DPA). La procedura penale ammi- nistrativa è disciplinata in modo esaustivo dagli articoli 19 e seguenti DPA. In genere non è necessario emanare ulteriori norme procedurali a livello di ordinanza. Occorrono tuttavia al- cune norme puntuali.
25 RS 172.041.1
26 L'importo non comprende la tassa per l'emanazione di un'eventuale decisione di cui all'art. 28 cpv. 2
LPre. 27 L'importo non comprende la tassa per l'emanazione della decisione con cui è stata disposta la confi-
sca della sostanza. 28 RS 313.0
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Art. 27 Secondo l'articolo 37 capoverso 1 DPA l'inchiesta è condotta da un «funzionario inquirente dell'amministrazione in causa». Spetta a quest'ultimo eseguire tra l'altro gli interrogatori con l'imputato e con i testimoni (cfr. art. 39 e 41 DPA) e stendere il cosiddetto «processo verbale finale» (cfr. art. 61 DPA). Contro le operazioni d'inchiesta del funzionario inquirente si può in- terporre reclamo presso «il direttore o capo dell'amministrazione in causa», nella fattispecie presso la direttrice di fedpol (cfr. art. 27 DPA).
I decreti penali, le decisioni di non doversi procedere, gli ordini di confisca indipendenti ai sensi degli articoli 62–66 DPA sono invece emanati «dall'amministrazione» (cfr. art. 62 cpv. 1 DPA). Il presente articolo stabilisce i casi di competenza della direzione di fedpol e i casi che compe- tono invece a un'unità organizzativa subordinata. La competenza di emanare decreti penali è di norma attribuita alla direzione. È tuttavia giusti- ficato affidare a livello di divisione la competenza di emanare le seguenti decisioni:
le decisioni di non doversi procedere secondo l'articolo 62 DPA; gli ordini di confisca indipendenti secondo l'articolo 66 DPA; i decreti penali emanati per una contravvenzione e che prevedono una multa massima di
5000 franchi29.
Le decisioni che concludono un'eventuale procedura di opposizione sono anch'esse emanate «dall'amministrazione» (cfr. art. 70 cpv. 1 DPA). La competenza di emanare queste decisioni è attribuita alla direzione. Una deroga va prevista per le decisioni di non doversi procedere (competenza della divisione che ha emanato la decisione oggetto dell'opposizione).
Art. 28 Gli articoli 31 capoverso 4, 32 capoverso 3, 33 capoverso 2, 34 capoverso 3 e 35 capoverso 3 LPre contengono una clausola secondo cui, nei casi poco gravi, l'autorità competente «può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione». Quando fedpol applica questa clausola, non apre nessun procedimento penale amministrativo oppure decide di non procedere (procedura analoga all'impunità di cui all'art. 52 CP).
Secondo la clausola menzionata, fedpol «può pronunciare un avvertimento». Ciò tuttavia non è possibile, se non è stato aperto alcun procedimento penale amministrativo. Infatti, un avver- timento può essere pronunciato soltanto se i fatti vengono esaminati nell'ambito di un tale procedimento. In questo caso è possibile pronunciare un avvertimento all'interno della deci- sione di non doversi procedere.
Poiché l'avvertimento non comporta conseguenze giuridiche dirette, non è soggetto a opposi- zione e non è impugnabile a titolo indipendente dinanzi a un tribunale. L'avvertimento espleta il suo effetto soltanto in caso di ulteriore infrazione: di norma, fedpol non prescinderà più da una punizione nei confronti di una persona che è già stata avvertita. Quest'ultima ha la possi- bilità di interporre opposizione nell'ambito del procedimento in questione e di eventualmente chiedere il giudizio di un tribunale. Può anche far valere che l'avvertimento è stato pronunciato
29 In tal caso non viene operata alcuna iscrizione nel casellario giudiziale.
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a torto.
Art. 29 L'addossamento delle spese procedurali è retto dagli articoli 94–96 DPA e dagli articoli 1a, 4 e seguenti dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa30. Le di- sposizioni del DPA menzionate prevedono che le spese procedurali si compongono della tassa di decisione e della tassa di stesura. Vanno inoltre aggiunti i disborsi delle autorità (p. es. le spese per la difesa d'ufficio).
Secondo le disposizioni dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministra- tiva, la tassa di decisione è compresa tra i 50 e i 5000 franchi per i decreti penali31 e tra i 1000 e i 10 000 franchi per le decisioni penali (emanate in seguito alla procedura di opposizione).
Il presente articolo precisa la questione dei disborsi: questi comprendono anche le spese per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti confiscati. Ciò corrisponde al disciplinamento dell'articolo 30 capoverso 3 LPre che si applica alle sostanze confiscate nell'ambito della procedura penale amministrativa. In entrambi i casi, le modalità di riscossione delle spese sono identiche. Il presente articolo rimanda pertanto all'articolo 24 capoversi 3 e 4.
Art. 30
Spese ripetibili Un eventuale diritto dell'imputato a spese ripetibili è retto dagli articoli 99 e 100 DPA nonché dagli articoli 5 capoverso 1 e 11 dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
L'articolo 5 capoverso 1 di tale ordinanza rimanda, per il rimborso delle spese della difesa, al «pertinente diritto cantonale o estero». In questo punto occorre creare una disposizione più chiara e uniforme. Secondo il presente articolo, le spese della difesa non sono calcolate in base all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale am- ministrativa, bensì al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)32. Questo regolamento pre- vede un'indennità oraria di almeno 200 e al massimo 300 franchi più imposta sul valore ag- giunto. Vanno inoltre aggiunte le spese del difensore indennizzate separatamente (art. 10 in combinato disposto con art. 11–14 RSPPF).
Indennità ai difensori d'ufficio
30 RS 313.32
31 In caso di infrazioni manifeste riconosciute dall'imputato, il decreto penale può essere emanato nella
procedura abbreviata secondo l'art. 65 DPA. In tal caso non è possibile riscuotere una tassa di deci- sione. 32 RS 173.713.162
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L'indennità ai difensori d'ufficio è retta dall'articolo 5 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa. Dall'articolo 5 capoverso 2 di tale ordinanza risulta che viene applicata la tariffa del Tribunale federale che di norma è tuttavia ridotta. La disposizione si riferisce però a una norma precedente del Tribunale federale che non è più in vigore. Secondo l'articolo 6 del vigente regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull’indennità per il patrocinio d’ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale33, per liti concernenti cause senza valore pecuniario l'onorario è fissato tra i 600 e i 18 000 franchi in funzione dell'importanza, della difficoltà della controversia e del tempo impiegato. Nelle cause che hanno richiesto un lavoro straordinario, il Tribunale federale può accordare onorari superiori a quelli previsti da tale regolamento (art. 8 cpv. 1 del regola- mento). Né questo regolamento né l'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa contengono indicazioni sull'indennità oraria determinante per la nota d'onorario del difensore d'ufficio. Ne consegue quindi un'incertezza giuridica.
Secondo il presente articolo, il calcolo dell'indennità ai difensori d'ufficio non si basa sull'ordi- nanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa. Rimanda infatti al RSPPF che, come per il difensore di fiducia, prevede indennità orarie comprese tra i 200 e i 300 franchi più imposta sul valore aggiunto nonché le spese indennizzate separatamente.
3.2 Modifica dell’ordinanza sugli esplosivi
Titolo dell'ordinanza sugli esplosivi Il titolo dell'OEspl in tedesco e francese va modificato analogamente al titolo della LEspl (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 39 D-LPre, Modifica della legge sugli esplosivi). Questa modifica non concerne l'italiano.
Sostituzione di un’espressione Secondo l'OEspl, l'«Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP)» assolve diversi compiti nell'ambito degli esplosivi. La denominazione attuale di questo servizio di fedpol è «Ufficio centrale Esplosivi (UCE)»34. Nell'OEspl occorre quindi sostituire la vecchia denominazione con quella nuova.
Art. 8 cpv. 2 lett. b e 24 cpv. 3 lett. b OEspl Il presente progetto offre l'occasione di correggere un errore nell'OEspl. Si tratta della fornitura di esplosivi e pezzi pirotecnici a uffici militari.
L'articolo 1 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2014/28/UE35 esclude, a livello europeo, «gli
33 RS 173.110.210.3
34 L'UCE assolve la funzione di ufficio centrale ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 LEspl. Sarà presu-
mibilmente il servizio competente del rilascio e della verifica delle autorizzazioni di acquisto e delle autorizzazioni eccezionali in virtù della LPre e del trattamento delle segnalazioni di eventi sospetti. 35 Direttiva 2014/28/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizza-
zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo
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esplosivi [...] destinati a essere usati, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze ar- mate e dalle forze di pubblica sicurezza» dai requisiti posti agli esplosivi per uso civile. L'arti- colo 2 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2013/29/UE36 disciplina la medesima eccezione per i pezzi pirotecnici.
I vigenti articoli 8 capoverso 2 lettera b e 24 capoverso 3 lettera b OEspl applicano tale esclu- sione soltanto agli esplosivi e ai pezzi pirotecnici destinati a essere utilizzati dalla polizia. Oc- corre correggere questi punti. Verranno quindi esclusi espressamente anche i prodotti forniti agli uffici militari (esercito, amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regìe).
Art. 37 OEspl Secondo il vigente articolo 10 capoverso 5 LEspl gli uffici militari devono chiedere a un altro servizio federale l'autorizzazione a fornire esplosivi a uffici civili o privati. Con l’entrata in vigore della LPre questa disposizione verrà modificata. Quale novità, la fornitura avverrà d'intesa con fedpol37.
Il vigente articolo 37 OEspl sancisce che l'autorizzazione di cui all'articolo 10 capoverso 5 LE- spl è rilasciata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Visto che non occorrerà più una simile autorizzazione, l'articolo 37 OEspl è abrogato.
Art. 60 cpv. 1 OEspl Con l'entrata in vigore della LPre, anche nell'ambito degli esplosivi verranno introdotti motivi d'impedimento personali per il rilascio di autorizzazioni. Secondo il nuovo articolo 14a LEspl l'autorità competente può rifiutare o revocare a una persona l’autorizzazione di fabbricazione o d’importazione, il permesso d’acquisto o il permesso d’uso, se sussiste uno dei motivi d’im- pedimento elencati nella disposizione.
In linea di massima questa disposizione non necessita di alcuna precisazione a livello di ordi- nanza. Occorre tuttavia considerare che il vigente articolo 60 OEspl prevede già una proce- dura speciale per il ritiro di permessi (che coinvolge diverse autorità). La disposizione deve essere adeguata.
Secondo il tenore vigente dell'articolo 60 capoverso 1 OEspl, il Cantone di domicilio ritira il permesso per principio «quando il suo titolare è stato condannato per violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza o per un reato in materia di esplosivi e la sentenza è passata in giudicato». Tale formulazione va sostituita con «quando il suo titolare è stato con- dannato per violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza o quando sussiste un motivo d'impedimento di cui all'articolo 14a capoverso 1 LEspl».
degli esplosivi per uso civile; GU L 96 del 29 marzo 2014, pag. 1. 36 Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici; GU L 178 del 28 giugno 2013, pag. 27. 37 Tale norma verrà inoltre estesa anche ai pezzi pirotecnici (cfr. art. 2 cpv. 1 LEspl nella versione mo-
dificata dalla LPre).
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Il motivo di ritiro di cui all'articolo 60 capoverso 2 OEspl è mantenuto invariato.
Art. 117c lett. c, 117d cpv. 2 e 119f OEspl La banca dati degli eventi anonimizzati di cui ai vigenti articoli 117c lettera c e 117d capo- verso 2 OEspl costituisce attualmente una parte del sistema d'informazione BARBARA e di- venterà, con l'entrata in vigore della LPre, parte integrante del sistema d'informazione sui pre- cursori (cfr. art. 22 lett. f LPre, nonché art. 16 cpv. 3 e 4 del presente avamprogetto).
Gli articoli 117c lettera c e 117d capoverso 2 OEspl vanno pertanto abrogati. Nella disposi- zione transitoria del nuovo articolo 119f OEspl è stabilito che i pertinenti contenuti sono trasfe- riti nel sistema d'informazione sui precursori.
3.3 Modifica di altri atti normativi
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia La LPre designa fedpol come autorità competente dell'adempimento dei compiti definiti da tale legge. Questi nuovi compiti di fedpol vanno pertanto integrati anche nell'ordinanza sull'orga- nizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)38.
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali L'articolo 20 LPre stabilisce che le autorità penali comunicano a fedpol le sentenze penali e le decisioni penali pronunciate in virtù degli articoli 224–226 CP, della LEspl o della LPre.
Tale obbligo di comunicazione va pertanto integrato nell'allegato dell'ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali39.
Il vigente articolo 3 numero 28 di tale ordinanza sancisce l'obbligo di comunicare a fedpol le sentenze e le decisioni di carattere penale emanate in applicazione della LEspl. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 20 LPre, questa disposizione è abro- gata.
Diverse ordinanze (accessi automatici ai sistemi d'informazione)
Accessi in qualità di autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni e per il trattamento di segnalazioni di eventi sospetti Secondo l'articolo 18 capoverso 1 LPre i servizi competenti di fedpol possono accedere auto- maticamente a diversi sistemi d'informazione al fine di verificare le autorizzazioni di acquisto e le autorizzazioni eccezionali e di trattare le segnalazioni di eventi sospetti (cfr. art. 15 del
38 RS 172.213.1
39 RS 312.3
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presente avamprogetto). Conformemente all'allegato della LPre vanno adeguate, laddove ne- cessario, anche le leggi speciali che disciplinano i pertinenti sistemi d'informazione.
Il presente progetto modifica le diverse ordinanze che regolamentano i pertinenti sistemi d'in- formazione. La seguente tabella fornisce una panoramica delle modifiche di ordinanza previste e la portata degli accessi.
Accesso Sistema Portata dell’accesso Ordinanza determinante secondo d’informazione l'art. 18 lett. … LPre a Sistema secondo Sottosistemi di Janus «sistema di so- Ordinanza JANUS41 l'art. 10 LSIP40 stegno alle indagini di polizia giudizia- ria della Confederazione» e «sistema b Sistema secondo di trattamento dei dati relativi ai reati l'art. 11 LSIP federali», sottocategoria «Persone e procedimenti» (PV) c Sistema secondo Sottosistema di IPAS «sistema di trat- Ordinanza IPAS42 l'art. 12 LSIP tamento dei dati relativi alla coopera- zione di polizia internazionale e inter- cantonale» (categorie «Interpol» e «Europol») d Sistema secondo Ai fini della ricerca di persone oggetto Ordinanza RIPOL43 l'art. 15 LSIP di una segnalazione / di documenti d'i- dentità registrati e Sistema secondo Per il momento si rinuncia all'accesso Nessuna l'art. 16 LSIP (N- al N-SIS per mancanza di risorse. SIS) f Sistema secondo Consultazione dei giornali delle polizie Ordinanza sul Registro l'art. 17 LSIP (Re- cantonali nazionale di polizia44 gistro nazionale di polizia) g Sistema secondo Sottosistemi di Janus «sistema di so- Ordinanza JANUS / l'art. 18 LSIP stegno alle indagini di polizia giudizia- Ordinanza IPAS ria della Confederazione» e «sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali», sottocategoria «Gestione delle pratiche e degli atti» (GA)
IPAS, categorie «Interpol» e «Euro- pol» (sottocategoria «Gestione delle pratiche e degli atti») h Index SIC Dati secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. a e OSIME-SIC46 (nessuna cpv. 3 lett. a della legge federale sulle modifica necessaria) attività informative (LAIn)45
40 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, LSIP; RS 361
41 RS 360.2
42 RS 361.2
43 RS 361.0
44 RS 361.4
45 RS 121
46 Ordinanza sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della
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i Casellario giudi- Nella fase di transizione fino all'entrata ziale informatiz- in vigore della nuova legge sul casella- zato VOSTRA rio giudiziale (LCaGi)47:
Accesso secondo l'art. 367 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA48 nlett. c n. 2 CP (nella versione se- (nessuna modifica neces- condo l'allegato n. 2 LPre) saria)
A partire dall'entrata in vigore della LCaGi (presumibilmente a inizio 2023):
Accesso all'estratto 2 per autorità se- Le disposizioni di esecu- condo l'art. 46 lett. a nn. 10 LCaGi zione relative alla LCaGi (nella versione secondo l'allegato n. 6 sono in fase di elabora- LPre) zione (progetto distinto). j DEBBWA Tutti i dati Ordinanza sulle armi (OArm)49 k DAWA Parte contenente i dati sulle armi mili- OArm tari ritirate o rifiutate (EMW) l Sistema d’infor- Verifica dell'identità Ordinanza sui documenti mazione sui docu- d’identità (ODI)50 menti d’identità m Sistema d’infor- Verifica dell'identità Ordinanza SIMIC51 mazione per il set- tore degli stranieri e dell’asilo
Accessi in qualità di autorità penale amministrativa
Secondo l'articolo 37 capoverso 1 LPre fedpol persegue i reati di cui agli articoli 31–36 LPre nell'ambito della procedura penale amministrativa.
In base alla nuova LCaGi, fedpol avrà accesso, in qualità di autorità penale amministrativa, all'estratto 1 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. b LCaGi)52. Le sentenze pronunciate sono iscritte in VOSTRA alle stesse condizioni ap- plicate ai reati secondo CP (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. b LCaGi)53. Sono iscritti in VOSTRA anche i procedimenti penali amministrativi pendenti per crimini o delitti (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a LCaGi)54. L'entrata in vigore della LCaGi non è prevista prima dell'inizio del 2023. Le pertinenti
Confederazione; RS 121.2 47 FF 2016 4315
48 RS 331
49 RS 514.541
50 RS 143.11
51 RS 142.513
52 Nella fase transitoria fino all'entrata in vigore della LCaGi il relativo diritto di accesso è retto dall'art. 367 cpv. 2 nlett. c n. 2 CP (nella versione secondo l'allegato n. 2 LPre). 53 Nella fase transitoria fino all'entrata in vigore della LCaGi le condanne soggette all'obbligo di iscrizione
(art. 366 cpv. 2 CP e art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza VOSTRA) sono comunicate all'Ufficio federale di giu- stizia (UFG) per iscrizione (art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza VOSTRA). Non sono necessari adeguamenti all'ordinanza VOSTRA. 54 Nella fase transitoria fino all'entrata in vigore della LCaGi, l'iscrizione di procedimenti penali pendenti
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disposizioni di esecuzione sono in fase di elaborazione.
L'allegato della LPre introduce inoltre una disposizione nella LSIP che permette a fedpol di diffondere, in qualità di autorità penale amministrativa, segnalazioni per mezzo del sistema di ricerca RIPOL (nuovo art. 15 cpv. 3 lett. l LSIP). fedpol può anche consultare RIPOL (art. 15 cpv. 4 lett a LSIP in combinato disposto con il nuovo art. 15 cpv. 3 lett. l LSIP).
Il presente progetto prevede anche un adeguamento in tal senso dell'ordinanza RIPOL (nuovo art. 4 cpv. 1 lett. n, nuovo art. 4 cpv. 2 lett. abis e nuovo art. 6 cpv. 1 lett. abis dell'ordinanza RI- POL).
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Si stima che l'esecuzione della LPre (compresa la conduzione dei procedimenti penali ammi- nistrativi) necessiterà di un fabbisogno di personale pari a 7,5 equivalenti a tempo pieno (FTE), di cui 2,5 saranno compensati internamente a fedpol. Per coprire i restanti 5 FTE occorrerà accordare mezzi supplementari pari a 900 000 franchi all'anno. A ciò si aggiungono le spese per l'esercizio dell'applicazione informatica pari a 340 000 franchi all'anno. Le spese per beni e servizi (misure di sensibilizzazione, spese) stimate in almeno 70 000 franchi all'anno saranno compensate internamente a fedpol.
4.2 Ripercussioni sull’economia
Secondo il registro dei prodotti tenuto dall'UFSP, le restrizioni di accesso applicate ai privati riguardano ben 110 prodotti. Questi sono venduti soprattutto da farmacie, drogherie e negozi specializzati, per esempio i rivenditori di prodotti per la pulizia di piscine o di articoli zoologici. L'assortimento standard delle catene di vendita al dettaglio non è interessato dalle restrizioni di accesso. Per i loro punti vendita saranno sostanzialmente le segnalazioni di transazioni sospette a rivestire una certa importanza. Questo concerne in particolare i punti vendita di prodotti edili e agricoli (cfr. messaggio LPre, n. 3.3).
Se, contrariamente a quanto proposto nel progetto, l'acido solforico dovesse comunque essere integrato nell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di accesso, allora il numero dei pro- dotti soggetti a restrizioni di accesso aumenterebbe a circa 180. Sarebbero tra l'altro interessati ulteriori prodotti per la pulizia di piscine (cfr. n. 3.1., commento all'art. 2 cpv. 1 e 2 del presente
per crimini o delitti è retta dall'art. 366 cpv. 4 CP e dall'art. 7 dell'ordinanza VOSTRA. I dati sono ugual- mente comunicati all'UFG in virtù dell'art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza VOSTRA. Non sono necessari ade- guamenti all'ordinanza VOSTRA.
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avamprogetto).
Nel complesso, i costi di regolamentazione presso le aziende interessate ammontano a circa 0,5 milioni di franchi all'anno (cfr. messaggio LPre, n. 3.3).
5 Aspetti giuridici
5.1 Basi legali
L'OPreS poggia sulla LPre. Questa legge prevede in diversi punti una delega del potere legi- slativo al Consiglio federale (cfr. messaggio LPre, n. 5.5).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Non vi sono disposizioni di diritto internazionale che obblighino la Svizzera a regolamentare l’accesso ai precursori. Con la LPre s'intende tuttavia raggiungere una certa armonizzazione con la regolamentazione dell'UE, al fine di rendere la Svizzera una fonte di approvvigiona- mento poco interessante per terroristi e altri criminali. Il presente progetto di attuazione prose- gue tale approccio.
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