Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
1.10.2021
Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta con- tro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
2.4. Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) ... 8 3.4. Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) . 19 Attuazione di un obbligo di autorizzazione per l’acquisto di vecchi metalli preziosi..29 Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di autorizzazione Miglioramento della trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di Introduzione di un obbligo di autorizzazione per l’acquisto di vecchi metalli Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di vigilanza ai
Allegato: Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (avamprogetto)
Situazione iniziale Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la revisione della legge sul riciclaggio di denaro 1 (LRD). 2 Tale revisione prevede un ulteriore rafforzamento del dispositivo di difesa della Sviz- zera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; in particolare tiene conto delle principali raccomandazioni scaturite dal rapporto del Gruppo d’azione finan- ziaria (GAFI) sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera del dicembre 2016 3. Nel com- plesso sono stati adeguati cinque atti normativi. Le misure concernenti il sistema di comunicazione dei sospetti di riciclaggio di denaro, l’intro- duzione di un obbligo di autorizzazione per l’acquisto di vecchi metalli preziosi, l’Ufficio cen- trale di controllo dei metalli preziosi (di seguito «Ufficio centrale») quale nuova autorità di vi- gilanza per la lotta contro il riciclaggio di denaro e la trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo richiedono disposizioni esecutive. Lo scopo principale dei presenti adeguamenti di ordinanze è concretizzare le misure adottate. In un’ot- tica di verifica dell’adeguatezza del livello di regolamentazione nell’ambito dei mercati finan- ziari, si intende altresì trasporre nell’ordinanza sul riciclaggio di denaro del Consiglio federale (ORD) 4 le disposizioni rilevanti sul sistema di comunicazione previste dalle ordinanze sul rici- claggio di denaro delle autorità di vigilanza (Autorità federale di vigilanza sui mercati finan- ziari [FINMA] e Commissione federale delle case da gioco [CFCG]) e del Dipartimento fede- rale di giustizia e polizia (DFGP). Oltre all’ORD, vengono proposti anche gli adeguamenti dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 5 sul registro di commercio (ORC), dell’ordinanza dell’8 maggio 1934 6 sul controllo del commercio in metalli preziosi (OCMP), dell’ordinanza del 6 novembre 2019 7 sugli emolumenti per il con- trollo dei metalli preziosi (OEm-CMP) dell’ordinanza del 25 agosto 2004 8 sull’Ufficio di comu- nicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD).
Punti essenziali del progetto
2.1. Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)
L’ORD deve essere riveduta principalmente a seguito della verifica dell’attribuzione delle com- petenze normative («Stufengerechtigkeit»). Contestualmente vengono proposte anche altre modifiche minori. La modifica del 19 marzo 2021 ha introdotto nella LRD nuove disposizioni sull’interruzione della relazione d’affari (art. 9b) e sull’obbligo di effettuare le transazioni in una forma tale da consentire di seguirne la traccia («paper trail») nel caso in cui l’intermediario finanziario deve eseguire l’ordine di un cliente che riguarda importanti valori patrimoniali oggetto di una comu- nicazione (art. 9a cpv. 2). Tali disposizioni, disciplinate nella sezione 2 del capitolo 2 della LRD relativa agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, si trovano attualmente nelle ordinanze sul riciclaggio di denaro (ORD) delle autorità di vigilanza e del DFGP (cfr. art. 30 e
Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d’évalua- tion mutuelle, 2016 (in francese e inglese); www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Inte- grità della piazza finanziaria, oppure http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-suisse-2016.pdf 4 RS 955.01
5 RS 221.411
6 RS 941.311
7 RS 941.319
8 RS 955.23
33 ORD-FINMA 9, art. 20 cpv. 2 e 3 ORD-DFGP10 e art. 29 cpv. 2 e 3 ORD-DFGP 11).
La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è stata incaricata dal Consiglio federale e dalla Commissione dell’economia e dei tributi di verificare le deleghe di competenze legislative alla FINMA previste nella regolamentazione dei mercati finanziari e di presentare un rapporto al riguardo. Nel quadro di questo mandato è stata colta l’occasione per procedere a una prima verifica dell’attribuzione delle competenze normative nell’ambito della LRD, esaminando l’attribuzione della competenza di emanare disposizioni d’esecuzione della LRD e la portata delle norme di delega relative a tale competenza. La LRD prevede che il Consiglio federale emani le disposizioni necessarie all’attuazione della legge (art. 41), pur de- legando alle autorità di vigilanza e al DFGP la competenza di precisare gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e di definirne le modalità di applicazione, rispettivamente, per gli interme- diari finanziari assoggettati alle autorità di vigilanza e per gli intermediari finanziari assoggettati all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione di cui all’articolo 105 della legge federale del 29 settembre 2017 12 sui giochi in denaro (art. 17 LRD). Per gli «obblighi di diligenza se- condo il capitolo 2» la LRD fa riferimento unicamente alla sezione 1 del capitolo 2 (Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari; art. 3–8). La sezione 2 «Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro» non è interessata da questa delega. Come già menzionato, le ORD delle autorità di vigilanza e del DFGP comprendono disposi- zioni relative alla sezione 2 capitolo 2 della LRD (cfr. art. 30–34 ORD-FINMA, art. 18–20 ORD- CFCG e art. 27–29 ORD-DFGP). Le ragioni alla base di tale cicostanza sono storiche. Fino al 1° gennaio 2010 la LRD conferiva alle autorità di vigilanza la competenza di emanare tutte le disposizioni necessarie all’attuazione della stessa. Con la modifica dell’articolo 41 LRD, intro- dotta dalla legge federale del 3 ottobre 200813 concernente l’attuazione delle Raccomanda- zioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, il Consiglio federale ha proposto di armonizzare le competenze normative nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro con la legge del 22 giugno 2007 14 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), secondo cui la competenza di emanare le disposizioni di esecuzione spetta al Governo. Ha tuttavia mantenuto la delega a favore delle autorità di vigilanza per quanto riguarda gli obblighi di diligenza disciplinati nel capitolo 2 della LRD. Affinché le disposizioni di esecuzione dell’ORD siano coerenti con il tenore dell’articolo 17 LRD, le pertinenti disposizioni dell’ORD delle autorità di vigilanza e del DFGP riguardanti gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio devono essere trasposte nell’ORD. A tale scopo viene introdotta nel capitolo 2 dell’ORD una nuova sezione 3 relativa agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. Si tratta unicamente di riprendere, nella misura del possibile, le perti- nenti disposizioni delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP, senza introdurvi modifiche materiali, ad eccezione del nuovo termine di 40 giorni feriali disposto dall’articolo 9b LRD. È altresì necessaria una modifica dell’oggetto (art. 1) e del campo di applicazione (art. 2) dell’ORD, al fine di garantire che la nuova sezione sia applicata a tutti gli intermediari finanziari assoggettati alla LRD, e non solo, come avviene attualmente, agli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 LRD. In conseguenza delle modifiche della LRD e della trasposizione nell’ORD delle disposizioni sugli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, anche le ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP devono essere sottoposte a revisione. Con l’entrata in vigore della legge del 15 giugno 2018 15 sugli istituti finanziari (LIsFi), il 1° gen- naio 2020, è stato abolito lo statuto di intermediario finanziario direttamente sottoposto (IFDS)
9 RS 955.033.0
10 RS 955.021
11 RS 955.022
12 RS 935.51
13 RU 2009 361
14 RS 956.1
15 RS 954.1
alla vigilanza della FINMA. Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 LRD, per esercitare legalmente la propria attività, devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD). Non possono pertanto più scegliere se affiliarsi a un OAD o chiedere alla FINMA l’au- torizzazione a esercitare l’attività a titolo professionale. Dagli articoli 11 e 12 ORD devono per- tanto essere soppressi i riferimenti alla richiesta di autorizzazione alla FINMA, che disciplinano, rispettivamente, il passaggio a un’attività esercitata a titolo professionale e l’uscita come pure l’espulsione da un OAD. Infine, il Parlamento ha introdotto nell’articolo 9 capoverso 1quater LRD una definizione di «so- spetto fondato» che determina l’obbligo di comunicare 16. Benché la definizione faccia riferi- mento soltanto agli intermediari finanziari, l’espressione «sospetto fondato» vale mutatis mu- tandis anche per i commercianti. Nella versione francese la definizione di «sospetto fondato» contenuta nell’articolo 2 capoverso 1 ORD diverge lievemente da quella fornita dalla LRD. Si coglie la presente occasione per ovviare alla discrepanza e per armonizzare l’ORD con la LRD. La modifica concerne soltanto il testo francese e non è materialmente rilevante.
2.2. Ordinanza sul registro di commercio (ORC)
Al fine di migliorare la trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo, nella revisione del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 17 (CC) sono stati definiti i criteri per le associazioni con un rischio corrispondente. Se un’associazione adempie le condizioni dell’articolo 61 capoverso 2 numero 3 nCC, d’ora in poi tale associa- zione è assoggettata all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Per tutte le associazioni con l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio è stato inoltre stabilito l’obbligo di tenere un elenco dei soci (art. 61a nCC) e di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera (art. 69 cpv. 2 nCC). Per consentire l’attuazione del nuovo diritto secondo l’articolo 61 capoverso 2bis CC, devono essere modificate le disposizioni dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 18 sul registro di commercio (ORC) reggenti l’iscrizione delle associazioni. Per poter verificare il rispetto dell’obbligo di avere un rappresentante in Svizzera, l’avamprogetto prevede che nel caso in cui i rappresen- tanti siano tutti domiciliati all’estero l’associazione deve presentare una dichiarazione secondo cui non sottostà all’obbligo di iscrizione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 CC. Affinché le associazioni che sono già iscritte nel registro di commercio o che d’ora in poi, in virtù della modifica della legge, saranno assoggettate all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio e alla rappresentanza da parte di una persona domiciliata in Svizzera abbiano abbastanza tempo per conformarsi ai nuovi requisiti, si è previsto un periodo transitorio di 18 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (titolo finale art. 6bbis nCC). La nuova possibilità di cancellare un’associazione iscritta nel registro di commercio avrà ef- fetto, per contro, a partire dall’entrata in vigore della modifica. Questo significa che un’asso- ciazione già iscritta può essere cancellata senza prima essere liquidata e può continuare a esistere dopo la cancellazione soltanto se comprova di non sottostare all’obbligo di iscrizione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 CC. Ciò comporta maggiore trasparenza per le associa- zioni iscritte nel registro di commercio e promuove l’applicazione della misura legislativa. Per il resto, alle associazioni sottoposte al nuovo obbligo di iscrizione nel registro di commercio si applicano le norme già vigenti. Non appare opportuno introdurre una regolamentazione spe- ciale per questa categoria di associazioni. Sicché l’attività di raccolta e distribuzione di fondi, seppur svolta in linea di principio in conformità con lo scopo dell’associazione stessa, non viene indicata nel registro di commercio. Finché è iscritta nel registro di commercio e dispone
16 FF 2021 668
17 RS 210
18 RS 221.411
di un rappresentante domiciliato in Svizzera, la questione se l’associazione sia assoggettata all’articolo 61 capoverso 2 CC può rimanere aperta. Non sono previste norme divergenti nep- pure in quanto al contenuto e alla pubblicità delle informazioni. Questo al fine di evitare dispa- rità di trattamento tra gli enti giuridici iscritti e deroghe ai principi del diritto relativo al registro di commercio. Dato che i concetti che definiscono l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 61 capoverso 2 nu- mero 3 nCC del testo di legge sono già descritti dettagliatamente nel messaggio del 26 giu- gno 2019 19 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro e tale disposizione è pertanto direttamente applicabile (self-executing), in assenza di un bisogno di precisazione non si prevedono disposizioni esecutive a tale proposito. Nel campo di applicazione della norma di legge rientrano soltanto le associazioni che raccolgono o distribuiscono, oltre le fron- tiere nazionali, valori patrimoniali destinati a scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali. Inoltre, un’associazione vi rientra soltanto se svolge l’attività menzionata in misura pre- valente. Il campo di applicazione del testo di legge è quindi già sensibilmente circoscritto, in particolare alle associazioni che in virtù della loro attività presentano un rischio intrinseco di essere sfruttate per il finanziamento del terrorismo. Per di più, secondo l’articolo 61 capo- verso 2ter nCC sussiste la possibilità di limitare ulteriormente l’applicazione con l’introduzione di un’eccezione. A livello di ordinanza è quindi possibile reagire al mutare delle circostanze e garantire che le associazioni con un rischio decisamente ridotto di riciclaggio di denaro o fi- nanziamento del terrorismo non siano sottoposte all’obbligo di iscrizione. Poiché attualmente non sono noti casi di associazioni assoggettate al campo di applicazione senza che sussista un evidente rischio maggiore di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si rinuncia per il momento alla formulazione di un’eccezione. Tale eccezione è però prevista, a condizione che dai risultati della consultazione emergano criteri fattibili e adeguati. Se in un secondo mo- mento la prassi dovesse dimostrare che l’introduzione di un’eccezione è giustificata, questa potrà inoltre essere inserita nell’ordinanza senza modificare la legge.
I seguenti criteri per l’introduzione di una tale clausola d’eccezione sono già stati esaminati. Tuttavia nessuno ha potuto essere ripreso, come esposto brevemente di seguito.
Introduzione di un importo limite: in linea di massima, l’importo non può essere considerato determinante in relazione al rischio di finanziamento del terrorismo dal momento che in questo contesto si opera anche con importi non elevati. Il testo di legge prevede inoltre già l’esercizio prevalente dell’attività. Il termine «prevalentemente» significa che parti sostanziali delle risorse dell’associazione provengono da fondi raccolti o che i fondi distribuiti rappresentano una parte sostanziale delle sue risorse. Le transazioni occasionali considerate come un’attività accesso- ria sono quindi già escluse dal campo di applicazione.
Limitazione per quanto riguarda il Paese di destinazione: l’introduzione di una fattispecie de- rogatoria in base al Paese di destinazione dei valori patrimoniali non sembra opportuna per diversi motivi. La Svizzera non stila elenchi di Paesi che suddivide ufficialmente gli Stati in diverse categorie in base al grado di rischio. L’assenza di questi elenchi si spiega, tra l’altro, con il fatto che le stime cambiano costantemente. Sancire l’introduzione di questi elenchi in un’ordinanza non è quindi sensato e introdurre un rinvio a elenchi nazionali già esistenti è impossibile. Un criterio in continuo mutamento è inoltre difficilmente compatibile con un obbligo come quello dell’iscrizione nel registro di commercio. Va inoltre considerato che nel caso della categorizzazione dei rischi potrebbe trattarsi di una dichiarazione politicamente delicata. Infine, l’ufficio del registro di commercio non ha la possibilità di risalire ai flussi finanziari delle asso- ciazioni in Stati terzi e pertanto la valutazione che indica se un simile criterio è soddisfatto o meno non può essere verificato.
19 FF 2019 4539, 4618 segg.
Entrambi i criteri esaminati presentano inoltre il rischio di essere utilizzati per eludere facil- mente la misura prevista.
Occorre indicare che il principio della libertà di associazione non viene in nessun modo toccato dall’articolo 61 capoverso 2 numero 3 nCC. Infatti, né l’adesione né l’attività vengono limitate da questa disposizione. Con l’introduzione dell’obbligo di iscrizione e di rappresentanza in Svizzera si è optato per un approccio poco invasivo. Alla luce delle suddette considerazioni e in vista dell’obiettivo perseguito dalla misura, ovvero assicurare la trasparenza nella lotta con- tro il finanziamento del terrorismo, la misura sancita nel testo di legge e la rinuncia alla formu- lazione di un’eccezione sono giustificate e proporzionate. Attualmente non sono ancora emersi casi che, in virtù di un rischio ridotto, giustificherebbero l’introduzione di un’eccezione.
2.3. Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP)
Nella legge del 20 giugno 1933 20 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) è stato stabilito, anche per ridurre al minimo il rischio di ricettazione, l’obbligo di registrazione o di autorizza- zione per l’acquisto a titolo professionale di vecchi metalli preziosi. I dettagli sulla patente di acquirente nonché sugli obblighi di diligenza e di documentazione dovranno essere precisati nell’OCMP. Si è inoltre deciso che d’ora in poi l’Ufficio centrale diventerà l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e assumerà una funzione di vigilanza in materia di riciclaggio di denaro sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo che commerciano metalli preziosi bancari. L’attività di vigilanza viene definita unitamente agli obblighi di diligenza nell’ambito di un’ordi- nanza emessa dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il rilascio e la revoca dell’au- torizzazione complementare di nuova introduzione per il commercio di metalli preziosi bancari dovranno essere disciplinati nell’OCMP. La nuova OCMP disciplina dunque quanto segue. • Introduzione di un meccanismo per il controllo dell’acquisto di vecchi metalli preziosi. Chi procede a tali acquisti a titolo professionale deve rispettare gli obblighi di diligenza e di documentazione per garantire la provenienza legale dei metalli preziosi acquistati. Inoltre è previsto un obbligo di registrazione per i soggetti iscritti nel registro di com- mercio e un obbligo di autorizzazione per coloro che non sono iscritti nel registro di commercio. • L’Ufficio centrale dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) assumerà la fun- zione di autorità di vigilanza ai sensi della LRD per i saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano metalli preziosi bancari. Questa misura, inserita nell’articolo 42ter LCMP, risulta da una richiesta espressa dal settore interessato nell’ambito della consultazione e viene ora concretizzata a livello di ordinanza. • Conformemente all’articolo 17 della legge federale del 19 giugno 1992 21 sulla prote- zione dei dati (LPD), il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità richiede in linea di principio una base legale formale. Se- condo l’articolo 110 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 22 sulle dogane (LD) i dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, possono essere trattati, se ciò è necessario per l’esecuzione dei disposti che l’AFD deve applicare. In base all’articolo 110 capoverso 2 lettera g LD, i sistemi d’informa- zione possono essere gestiti segnatamente per svolgere e analizzare l’esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. L’OCMP concretizza ora i dati necessari per
20 RS 941.31.
21 RS 235.1
22 RS 631.0
l’esecuzione dei nuovi compiti introdotti a livello di legge. Con la revisione totale della legge sulle dogane, in corso parallelamente, è inoltre prevista la creazione di una base giuridica specifica per il trattamento di dati particolarmente degni di protezione ai fini dell’esecuzione del controllo dei metalli preziosi (in diverse disposizioni per persone fisiche e giuridiche). • Nella revisione parziale dell’OCMP occorre inoltre inserire un adeguamento delle di- mensioni minime del marchio ufficiale nell’allegato II, numero 1. Il 13 maggio 2020 la Federazione dell’industria orologiera svizzera ha sottoposto all’Ufficio centrale una ri- chiesta di miniaturizzazione o flessibilizzazione del marchio ufficiale (punzone o mar- chio di garanzia) e di allineamento delle dimensioni minime allo standard internazio- nale, reiterandola nell’ambito della consultazione relativa alla revisione del diritto doga- nale.
2.4. Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)
La nuova patente di acquirente introdotta nella LCMP e nell’OCMP, l’autorizzazione per i sag- giatori del commercio che a titolo professionale commerciano metalli preziosi bancari nonché i relativi compiti di vigilanza sono assoggettati a emolumenti e tasse. Tali emolumenti e tasse sono definiti nell’OEm-CMP. Le entrate devono coprire completamente il necessario onere iniziale e la creazione di posti di lavoro supplementari presso l’Ufficio centrale. Per gli oneri dell’Ufficio centrale relativi a questo settore di attività e non coperti dagli emolumenti, viene riscossa una tassa di vigilanza. L’entità degli emolumenti e della tassa di vigilanza è orientata nel limite del possibile alle aliquote attuali della FINMA.
2.5. Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(OURD) La revisione parziale dell’OURD scaturisce dalla revisione parziale della LRD. Conformemente alla revisione della LRD, sono soprattutto le seguenti modifiche ad avere ripercussioni dirette sull’attività dell’Ufficio di comunicazione: • è abrogato il termine di 20 giorni per analizzare le comunicazioni di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD da parte dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Viene tuttavia introdotto un nuovo termine di 40 giorni feriali, trascorso il quale gli intermediari finanziari, a determinate condizioni (tracciabilità della transazione («paper trail»), possono interrompere una relazione d’af- fari oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o dell’articolo 305ter capoverso 2ter del Codice penale (CP) 23 fintantoché l’Ufficio di comu- nicazione non comunichi di aver trasmesso le informazioni comunicate a un’autorità di perseguimento penale (art. 9b e art. 23 cpv. 5 LRD); • l’Ufficio centrale diventa l’autorità di vigilanza ai sensi della LRD per i saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari a titolo professionale (art. 16 cpv. 1, art. 29 cpv. 1 e 3, art. 29a cpv. 3 e 4 nonché art. 35 cpv. 2 LRD); • in futuro, nel quadro della collaborazione nazionale, anche gli organismi di vigilanza e gli OAD riconosciuti potranno scambiare direttamente con l’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della LRD (art. 29b cpv. 1 LRD); • sono ora disciplinati la trasmissione di informazioni di un Ufficio di comunicazione estero alle autorità di perseguimento penale da parte dell’Ufficio di comunicazione, nonché l’utilizzo di tali informazioni (art. 29a cpv. 2bis LRD).
23 RS 311.0
Commento ai singoli articoli
3.1. Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)
Art. 1 lett. a e abis L’ORD precisa in una nuova sezione 3 del capitolo 2 gli obblighi degli intermediari finanziari in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. A tale scopo, nel presente articolo viene aggiunta una nuova lettera abis. Nella lettera a viene inoltre specificato che si tratta dell’attività di intermedia- rio finanziario esercitata a titolo professionale secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD.
Art. 2 cpv. 1 lett. a La nuova sezione 3 del capitolo 2 è applicabile a tutti gli intermediari finanziari assoggettati alla LRD. Al capoverso 1 lettera a viene dunque inserito un riferimento agli intermediari finan- ziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 LRD.
Art. 11 e 12 cpv. 1 e 3 I riferimenti all’autorizzazione a esercitare l’attività a titolo professionale sono eliminati dalle disposizioni in esame. Dall’entrata in vigore della LIsFi, il 1° gennaio 2020, gli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD non hanno più la possibilità di chiedere alla FINMA l’autorizzazione a esercitare l’attività, poiché da tale data devono affiliarsi a un OAD. Anche nell’articolo 11 capoverso 1 si precisa che si tratta dell’attività di intermediario finanzia- rio esercitata a titolo professionale secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD. Da ultimo, negli articoli in questione sono state apportate modifiche prettamente formali so- prattutto del testo francese.
Titolo dopo l’art. 12 Sezione 3 Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro Nel capitolo 2 dell’ORD viene introdotta una nuova sezione 3. Contrariamente alle due sezioni che precedono, che concernono soltanto gli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capo- verso 3 LRD, questa nuova sezione riguarda tutti gli intermediari finanziari disciplinati dalla LRD e precisa gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la sezione 2 del capitolo 2 della LRD (art. 9–11 LRD). Come menzionato nell’introduzione, si tratta perlopiù della ripresa delle pertinenti disposizioni contenute attualmente nelle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP, senza modifiche materiali, ad eccezione del nuovo termine di 40 giorni previsto nell’articolo 9b LRD.
Art. 12a Divieto di interrompere la relazione d’affari Il capoverso 1 enuncia il principio per cui l’intermediario finanziario che effettua una comuni- cazione non può interrompere la relazione d’affari, sia che eserciti l’obbligo di comunicazione sia che eserciti il diritto di comunicazione. Questo capoverso riprende materialmente le dispo- sizioni degli articoli 32 capoverso 3 ORD-FINMA, 19 capoverso 1 ORD-CFCG e 28 capo- verso 1 ORD-DFGP. Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione, il testo della disposizione focalizza ora sull’esecuzione di una comunicazione e non più sull’adempimento delle condi- zioni relative al suo obbligo. Di fatto, è la comunicazione in sé che comporta il divieto di inter- rompere la relazione d’affari. Questo non avrà alcun influsso sulla prassi, dal momento che conformemente all’articolo 9 LRD l’intermediario finanziario deve informare senza indugio l’Uf- ficio di comunicazione se giunge alla conclusione che sono adempiute le condizioni relative all’obbligo di comunicazione. Va tuttavia tenuto conto del caso in cui le condizioni relative all’obbligo di comunicazione sono adempiute, ma, nonostante gli accertamenti di cui all’arti- colo 6 LRD, l’intermediario finanziario non ne è consapevole e di conseguenza non effettua la
comunicazione. Il capoverso 2 riprende invece le disposizioni degli articoli 32 capoverso 1 ORD-FINMA, 19 capoverso 2 ORD-CFCG e 28 capoverso 2 ORD-DFGP, che vietano di interrompere una re- lazione d’affari «dubbiosa» o di ritirare importanti valori patrimoniali se sussistono indizi con- creti dell’imminente messa in atto di misure di sicurezza da parte di un’autorità. L’espressione «relazione d’affari dubbiosa» non è stata ripresa dall’ORD, poiché non si tratta di un concetto giuridico. Per ragioni legate alla certezza del diritto il concetto è stato comunque ripreso con una parafrasi. Si tratta del caso in cui un intermediario finanziario dopo gli accertamenti di cui all’articolo 6 LRD non nutre un sospetto fondato e quindi non ha l’obbligo di effettuare una comunicazione; le condizioni relative al diritto di comunicazione sarebbero adempiute, ma l’in- termediario finanziario decide di non farne uso.
Art. 12b Interruzione della relazione d’affari Nell’ambito della consultazione sull’avamprogetto di revisione della LRD, il settore ha accolto la soppressione del termine di 20 giorni per l’analisi da parte del MROS delle comunicazioni effettuate sulla base dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, a condizione che nella LRD ve- nisse introdotta una disposizione che consentisse all’intermediario finanziario, a determinate condizioni, di porre fine a una relazione d’affari già oggetto di comunicazione. Il Consiglio fe- derale ha dato seguito a tale richiesta emanando l’articolo 9b LRD. Questa nuova disposizione consente all’intermediario finanziario di interrompere a propria discrezione la relazione d’affari se entro 40 giorni feriali dalla comunicazione il MROS non gli notifica di aver trasmesso a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate. Questa disposizione riprende i vigenti articoli 30 capoverso 1 lettera a numero 1 ORD-FINMA, 20 capoverso 2 lettera a nu- mero 1 ORD-CFCG e 29 capoverso 2 lettera a numero 1 ORD-DFGP con una modifica del termine a 40 giorni. Il nuovo articolo 9b LRD riguarda soltanto le comunicazioni secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP. Non è pertanto dettagliato come i vigenti articoli 30 ORD-FINMA, 20 capoverso 2 ORD-CFCG e 29 capoverso 2 ORD-DFGP, che concernono anche le comunicazioni effettuate sulla base dell’articolo 9 capoverso 1 let- tera c LRD (corrispondenza con una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che so- stengono tali attività) e regolano il comportamento dell’intermediario finanziario laddove le in- formazioni comunicate sono state trasmesse a un’autorità di perseguimento penale o se un’au- torità penale ha disposto il blocco. Affinché la soppressione delle disposizioni delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP non crei un vuoto giuridico, è opportuno disciplinare nell’ORD i casi di specie. Il tenore e la terminologia sono stati adeguati all’articolo 9b LRD. Ad esempio, la nuova dispo- sizione definisce l’orizzonte temporale per l’interruzione della relazione d’affari e non menziona più la possibilità di decidere se mantenerla. Allo stesso modo, terminologicamente non utilizza più l’espressione «aver inoltrato la comunicazione» (alle autorità di perseguimento penale), bensì «la trasmissione (…) delle informazioni comunicate» 24. Si tratta di adeguamenti che non comportano materialmente alcun cambiamento. L’unica modifica materiale è data dal termine di cui all’articolo 12b capoverso 1 lettera a, fissato ora a 40 giorni feriali. Tale modifica deriva direttamente dall’articolo 9b LRD. Si osservi che non è stata ripresa la disposizione delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP secondo cui l’intermediario finanziario può decidere in merito al proseguimento della relazione d’affari se l’Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro lo informa che la comunicazione non verrà inoltrata alle autorità di persegui- mento penale (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 2 ORD-FINMA, art. 20 cpv. 2 lett. a n. 2 ORD-CFCG e art. 29 cpv. 2 lett. a n. 2 ORD-DFGP). Secondo l’articolo 23 capoverso 5 LRD, il MROS deve
24 Si vedano le spiegazioni alla modifica parziale del 27 novembre 2019 dell’OURD, RU 2019 4701;
https://www.ejpd.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/geldwaescherei/vo-anpassung/erlaeuterungen- mgwv-d.pdf.download.pdf/erlaeuterungen-mgwv-d.pdf.
informare l’intermediario finanziario soltanto se trasmette le informazioni comunicate a un’au- torità di perseguimento penale, dal momento che l’informazione comporta l’obbligo di blocco previsto dall’articolo 10 capoverso 1 LRD. La LRD non prevede per contro che il MROS informi l’intermediario finanziario se le informazioni comunicate non vengono trasmesse. Un tale ob- bligo non può di conseguenza essere introdotto neanche nell’ORD. Infine, poiché l’articolo 9b LRD si applica anche se l’intermediario finanziario si avvale del diritto di comunicare, non è necessario riprendere la disposizione degli articoli 30 capoverso 1 lettera c ORD-FINMA, 20 capoverso 2 lettera c ORD-CFCG e 29 capoverso 2 lettera c ORD-DFGP. L’obbligo statuito agli articoli 30 capoverso 2 ORD-FINMA, 20 capoverso 3 ORD-CFCG e 29 capoverso 3 ORD-DFGP di consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali in caso di interruzione della relazione d’affari a seguito di una comunicazione soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail») è stato introdotto direttamente nell’articolo 9b capoverso 2 LRD. È pertanto superfluo riprendere una tale disposizione nell’ORD. Per contro, è necessario riprendere nell’articolo 12b capoverso 2 LRD la disposizione dell’ar- ticolo 32 capoverso 1 ORD-FINMA che impone un «paper trail» in caso di prelievo di importanti valori patrimoniali a seguito dell’interruzione di una relazione d’affari «dubbiosa» che non è stata oggetto di comunicazione. Il tenore è stato adeguato analogamente all’articolo 12a ca- poverso 2 ORD per circoscrivere il concetto di «relazione d’affari dubbiosa». Non è stato ri- preso il riferimento dell’ORD-FINMA alla mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro. Trattandosi nel caso di specie di un intermediario finanziario che potrebbe far uso del diritto di comunicazione, è ovvio che non dispone di un sospetto fondato. Altrimenti avrebbe il dovere, e non il diritto di comunicazione.
Art. 12c Informazione a un intermediario finanziario L’articolo 12c riprende la disposizione dell’articolo 34 capoverso 2 ORD-FINMA, secondo cui l’intermediario finanziario che informa un altro intermediario finanziario conformemente all’ar- ticolo 10a LRD deve documentare tale fatto in forma appropriata. La disposizione viene però riformulata. Anziché rinviare all’articolo 10a LRD (Divieto d’informazione), la disposizione verte sull’informazione di un intermediario finanziario a un altro intermediario finanziario di aver ef- fettuato una comunicazione (deroga al divieto d’informazione). Per contro, non è stato ripreso l’articolo 34 capoverso 1 ORD-FINMA, in base al quale l’intermediario finanziario deve infor- mare la FINMA o l’organismo di vigilanza delle comunicazioni inoltrate all’Ufficio di comunica- zione in materia di riciclaggio di denaro concernenti relazioni d’affari riguardanti importanti va- lori patrimoniali e, in particolare, quando considerate le circostanze risulta verosimile che il caso oggetto della comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario fi- nanziario o su quella della piazza finanziaria. Si tratta di una questione specifica al diritto in materia di vigilanza, la cui base legale è costituita dall’articolo 29 capoverso 2 LFINMA.
Art. 20 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese) Nella versione francese, la definizione del sospetto fondato di cui all’articolo 20 capoverso 1 ORD viene armonizzata con quella dell’articolo 9 capoverso 1quater ORD. Questa modifica non comporta ripercussioni materiali.
Per informazione: disposizioni delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP non riprese
Oltre alle disposizioni già menzionate nelle spiegazioni relative ai singoli articoli, non sono state riprese nell’ORD le disposizioni degli articoli 31 ORD-FINMA, 18 e 20 capoverso 1 ORD- CFCG così come 27 e 29 capoverso 1 ORD-DFGP, poiché secondo il Consiglio federale non rientrano materialmente nella sezione degli «Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di de- naro» o non sono più necessarie.
Articolo 31 ORD-FINMA, 18 capoverso 2 ORD-CFCG e 27 capoverso 2 ORD-DFGP (rela- zione d’affari dubbiosa e diritto di comunicare) Secondo queste disposizioni, l’intermediario finanziario che in caso di relazione d’affari dub- biosa (ORD-FINMA: concernente importanti valori patrimoniali) non esercita il diritto di comu- nicare deve documentarne i motivi. Il Consiglio federale è del parere che queste disposizioni rientrino materialmente negli obblighi di diligenza, in modo particolare nell’ambito di applica- zione dell’articolo 7 LRD (Obbligo di allestire e conservare documenti), e, di conseguenza, nelle competenze delle autorità di vigilanza e del DFGP secondo l’articolo 17 LRD. Un intermediario finanziario che dispone di un indizio concreto o di più elementi in grado di far supporre che i criteri di cui all’articolo 9 lettera a LRD siano adempiuti per i valori patrimoniali implicati nella relazione d’affari, deve effettuare i chiarimenti supplementari di cui all’articolo 6 LRD. Se i chiarimenti gli permettono di dissipare i suoi dubbi, non è tenuto a effettuare una comunicazione, poiché non sussiste un «sospetto fondato». In applicazione dell’articolo 7 LRD, l’intermediario finanziario deve documentare i chiarimenti effettuati per poter provare di non aver violato l’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD. Per quanto riguarda il diritto di comunicazione, è utile ricordare, come menzionato nel messaggio del 26 giugno 2019 25 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, che il Consiglio federale e le autorità competenti lo considerano uno strumento sussidiario all’obbligo di comunicazione. «In altri termini, prima di ricorrere al diritto di comunicazione, l’intermediario finanziario deve sempre verificare l’eventuale applicabilità dell’obbligo di comunicazione, tenendo conto a tale riguardo della giurisprudenza relativa alla nozione di «sospetto fondato». Solo se l’obbligo di comunicazione non può essere chiamato in causa, l’intermediario finanziario potrà ricorrere al diritto di comunicazione. Quindi, anche un ricorso al diritto di comunicazione presuppone sem- pre accertamenti preventivi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LRD». Anche questi accerta- menti devono essere documentati conformemente all’articolo 7 LRD.
Art. 18 cpv. 1 ORD-CFCG e 27 cpv. 1 ORD-DFGP (forma della comunicazione) Queste disposizioni obbligano le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande esten- sione di effettuare la comunicazione secondo l’articolo 9 LRD in una forma tale che rispetti le prescrizioni del MROS. Il Consiglio federale ritiene che una disposizione come questa non sia più necessaria, a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, dell’articolo 3a OURD, il cui capoverso 3 dispone che chi non utilizza il sistema d’informazione [messo a disposizione dal MROS] compila l’apposito modulo dell’Ufficio di comunicazione e trasmette la comunicazione in modo protetto.
Art. 20 cpv. 1 ORD-CFCG e 29 cpv. 1 ORD-DFGP (rifiuto o interruzione di una relazione d’af- fari) Conformemente a queste disposizioni, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione devono rifiutare di stabilire una relazione d’affari o interromperla se non sono in grado di ottemperare a determinati obblighi di diligenza, quali ad esempio la verifica dell’iden- tità del giocatore o l’identificazione dell’avente economicamente diritto. Queste disposizioni si fondano su un’interpretazione a contrario degli obblighi derivanti dagli articoli 3–6 LRD. Al mo- mento dell’avvio della relazione d’affari, l’intermediario finanziario deve identificare la contro- parte, accertare l’avente economicamente diritto e chiarire l’oggetto e lo scopo o il contesto della relazione d’affari. In caso contrario non può avviare la relazione d’affari in questione, poiché violerebbe gli obblighi di diligenza secondo gli articoli 3, 4 e/o 6 LRD. Se il problema si presenta nel corso della relazione d’affari, questa, per non infrangere l’articolo 5 LRD, deve essere interrotta. Il mancato rispetto degli obblighi di diligenza secondo gli articoli 3–6 LRD non implica necessariamente l’esistenza di sospetti di riciclaggio di denaro ai sensi dell’arti- colo 9 LRD.
25 FF 2019 4539, in particolare 4567
Gli articoli 3–6 LRD fanno parte della sezione 1 del capitolo 2 della LRD relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari, che sulla base dell’articolo 17 LRD rientrano nelle competenze delle autorità di vigilanza e del DFGP. Queste disposizioni non trovano pertanto collocazione nell’ORD e dovrebbero rimanere nelle ORD della CFCG e del DFGP. L’ORD- FINMA contiene disposizioni analoghe negli articoli 55 capoverso 2, 68 capoverso 2 e 70. Queste disposizioni figurano a giusto titolo nei capitoli dell’ORD-FINMA che precisano gli ob- blighi di diligenza secondo gli articoli 3–5 LRD.
3.2. Ordinanza sul registro di commercio (ORC)
Art. 90 cpv. 1 lett. g Secondo l’articolo 69 capoverso 2 nCC tutte le associazioni assoggettate all’obbligo di iscri- zione nel registro di commercio devono essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. In linea di principio i membri della direzione sono autorizzati a rappresentare l’asso- ciazione (art. 69 CC). Se gli statuti di un’associazione lo prevedono, l’autorizzazione a rappre- sentarla può essere delegata a uno o più terzi. Per adempiere questa disposizione, la persona autorizzata a rappresentare l’associazione con firma individuale deve essere iscritta nel regi- stro di commercio con firma individuale (art. 92 lett. l ORC). In base all’interpretazione delle disposizioni del diritto societario (art. 718 cpv. 4, 814 cpv. 3 e 898 cpv. 2 CO) il requisito del domicilio può anche essere soddisfatto mediante il concorso di più persone. 26 Esso è quindi soddisfatto anche se due o più persone con una procura collettiva hanno ciascuna un domicilio in Svizzera. Se al momento della notificazione per l’iscrizione di un’associazione al registro di commercio nessuno dei rappresentanti dell’associazione è domiciliato in Svizzera, la direzione deve allegare una dichiarazione corrispondente, secondo la quale l’associazione non è assog- gettata all’obbligo di iscrizione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 CC. Le associazioni che rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione ma che hanno un rappresentante in Svizzera non devono presentare una dichiarazione. Le informazioni riportate nel registro di commercio non permettono di desumere se un’associazione si sia iscritta volontariamente o in base a un obbligo legale né, nel secondo caso, quale sia il fondamento (art. 61 cpv. 2 n. 1, 2 o 3 CC). Questa precisazione non è tuttavia necessaria per l’attuazione delle nuove norme sulla trasparenza. Inoltre, il principio dell’obbligo di iscrizione e le sue basi possono modificarsi nel corso del tempo a seconda dell’attività perseguita dall’associazione. L’avamprogetto non pone requisiti formali alla dichiarazione. Per poter essere allegata alla notificazione dell’iscrizione, deve essere redatta in forma scritta e firmata da tutti i membri della direzione. La dichiarazione può poggiare anche su un verbale della direzione concernente la deliberazione secondo l’articolo 23 ORC. Le autorità del registro di commercio possono affi- darsi all’autodichiarazione della direzione. Non possono essere richiesti altri documenti giusti- ficativi per provare che l’associazione non adempie le condizioni dell’articolo 61 capoverso 2 CC, tranne che se sussistono dubbi legittimi sull’esattezza della dichiarazione (art. 152 ORC in combinato disposto con art. 938 cpv. 1 CO nonché con il principio della documentazione).
Art. 92a Assenza di rappresentante in Svizzera Questa disposizione disciplina il caso di un’associazione iscritta nel registro di commercio che in seguito a modifiche non dispone più di un rappresentante registrato in Svizzera. Tali modi- fiche dell’iscrizione nel registro di commercio possono avvenire su richiesta dell’associazione, su richiesta della persona fisica registrata in Svizzera (art. 17 ORC). In caso di cancellazione o di annullamento della registrazione del rappresentante esclusivo in Svizzera, l’ufficio del re- gistro di commercio può richiedere una dichiarazione scritta. Tale dichiarazione deve essere firmata da tutti i membri della direzione o basarsi su un verbale della direzione concernente la 26 Messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (diritto della società
a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di com- mercio e delle ditte commerciali) (FF 2002 2841), in particolare 2904.
deliberazione. Se la direzione non conferma in tale dichiarazione che l’associazione non è assoggettata all’obbligo di iscrizione secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC o di avere un rap- presentante in Svizzera, può essere avviata d’ufficio una procedura per lacune nell’organizza- zione (art. 939 CO e art. 152 segg. ORC).
Art. 93 cpv. 2 Attualmente l’ORC non prevede norme specifiche per lo scioglimento e la cancellazione delle associazioni e nell’articolo 93 contiene unicamente un rinvio alle disposizioni sulla società ano- nima (art. 63–69 ORC), applicabili per analogia. La disposizione che disciplina la cancellazione (art. 65 ORC) si applica alle società sciolte e liquidate in precedenza. Questa è la regola per le società anonime. Nel caso delle associazioni, invece, la cancellazione dal registro di com- mercio non implica necessariamente la loro cessazione. Infatti, nonostante l’ORC non lo espli- citi, le associazioni che non soggiacciono all’obbligo di iscrizione perché non adempiono o non adempiono più le condizioni previste dall’articolo 61 capoverso 2 CC possono chiedere in qual- siasi momento di essere cancellate dal registro di commercio. In questo caso, l’associazione non viene posta in liquidazione e rimane in vita anche dopo la cancellazione. L’avamprogetto prevede l’introduzione di un nuovo capoverso 2 che disciplina questo tipo di cancellazione. Pertanto l’articolo 93 capoverso 2 stabilisce che un’associazione che non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC, ma che è comun- que registrata, può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal registro di commercio. Alla richiesta di cancellazione deve essere allegata una dichiarazione scritta della direzione, in base alla quale l’associazione non adempie le condizioni di cui all’articolo 61 capoverso 2 CC. Per quanto concerne i requisiti delle dichiarazioni scritte, si rimanda alle considerazioni riguardanti l’articolo 90 capoverso 1 lettera g nonché all’articolo 92a. La dichiarazione deve consentire alle autorità del registro di verificare se le associazioni che chiedono di essere can- cellate senza essere state precedentemente sciolte non infrangano l’obbligo di iscrizione. Inol- tre, l’iscrizione nel registro di commercio deve menzionare il fatto che l’associazione è stata cancellata su propria richiesta, in quanto non soggetta all’iscrizione. Per le associazioni assoggettate all’obbligo di iscrizione trova applicazione il capoverso 1. Non ci sono modifiche in proposito. Il rinvio alle disposizioni relative ai diritti delle società anonime si applica anche alle associazioni iscritte nel registro di commercio su base volontaria che vengono sciolte (art. 76–79 CC).
Art. 157, rubrica, e cpv. 1 lett. a (concerne solo la versione francese) e cpv. 2 e 3 L’attuale disposizione sulla determinazione dell’obbligo di iscrizione degli enti giuridici e delle modifiche di fatti iscritti viene estesa alle associazioni. Al fine di includere le imprese e le as- sociazioni soggette a iscrizione nel campo di applicazione dell’ordinanza viene utilizzata l’espressione «enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione». In tal modo l’ufficio del registro di commercio ha la possibilità di rilevare periodicamente anche le associazioni assoggettate all’obbligo di iscrizione.
Art. 181b Disposizione transitoria della modifica … Gli articoli 90 capoverso 1 lettera g e 92a si applicano alle associazioni costituite prima dell’en- trata in vigore della modifica del… soltanto 18 mesi dopo questa data, in linea con il titolo finale articolo 6bbis nCC.
3.3. Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP)
Art. 4 lett. f e o Con l’introduzione dell’autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi ban- cari secondo l’articolo 42bis LCMP vengono inserite nell’ordinanza nuove disposizioni (art. 29a
segg.). In particolare, l’articolo 29a disciplina l’ottenimento dell’autorizzazione, mentre l’articolo 29e la sua revoca. In virtù del vigente articolo 4 lettera f, l’Ufficio centrale è già competente per il rilascio e il ritiro dell’autorizzazione di esercitare la professione ai saggiatori del commercio. Poiché la nuova autorizzazione complementare per i saggiatori del commercio integra l’auto- rizzazione di esercitare la professione, e la competenza è demandata anche in questo caso all’Ufficio centrale, nella lettera f viene aggiunto un rinvio agli articoli 29a e 29e.
Inoltre, con l’articolo 31a LCMP viene introdotta una patente di acquirente per l’acquisto a titolo professionale di materie da fondere, nel caso in cui l’acquirente non è iscritto nel registro sviz- zero di commercio. Anche per il rilascio e la revoca della patente di acquirente è competente l’Ufficio centrale, che è pure preposto alla registrazione delle persone già iscritte nel registro svizzero di commercio. Nell’articolo 4 viene pertanto inserita la nuova lettera o, che contiene un rinvio agli articoli 172a e 172c.
Art. 29, titolo marginale 2a. Autorizzazione di esercitare la professione In seguito alle seguenti modifiche dell’ordinanza, la numerazione del titolo marginale viene integrata con la lettera a.
Art. 29a 2b. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari La procedura per l’autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari secondo l’articolo 42bis LCMP è definita nell’articolo 29a segg. Essa si orienta alla prassi della FINMA, che fino alla fine del 2019 si applicava agli intermediari finanziari direttamente sotto- posti (IFDS). Il capoverso 1 stabilisce che l’autorizzazione deve essere richiesta all’Ufficio centrale mediante una domanda scritta. Per quanto concerne le società del gruppo, nel capoverso 2 si precisa che l’autorizzazione complementare rilasciata vale esclusivamente per i titolari di tale autoriz- zazione e non per le restanti società della società del gruppo. Per commerciare metalli preziosi bancari a titolo professionale ciascuna società del gruppo deve disporre di una propria auto- rizzazione complementare.
Art. 29b 2c. Documenti giustificativi Nell’articolo 29b vengono precisati i documenti giustificativi da presentare insieme alla do- manda in adempimento delle condizioni previste dall’articolo 42bis LCMP. Oltre ai documenti giustificativi indicati nell’articolo 42bis capoverso 2 LCMP, ai fini della verifica della garanzia di adempimento degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD da parte dell’Ufficio centrale, occorre pre- sentare anche una descrizione delle attività commerciali, della situazione finanziaria sotto forma di conto annuale verificato o comunque sulla scorta della contabilità (cfr. art. 957 segg. CO) ed eventualmente della struttura del gruppo. Occorre altresì fornire informazioni su qual- siasi procedura civile, penale, amministrativa, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pen- dente e/o conclusa in Svizzera o all’estero che può avere influsso sulla valutazione della buona reputazione e sulla garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD. Per verificare la garanzia l’Ufficio centrale può richiedere ulteriori prove, se necessario. La garanzia di un’attività commerciale ineccepibile non deve poter essere compromessa nean- che da soggetti che detengono partecipazioni qualificate, neppure se le persone incaricate dell’amministrazione e della direzione adempiono il proprio obbligo di garanzia. Sono soggetti che detengono partecipazioni qualificate le società o le persone fisiche che hanno una parte- cipazione diretta o indiretta ad almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure che possono influenzare altrimenti l’attività dei saggiatori del commercio in modo determi- nante.
Art. 29c 2d. Pubblicazione e tenuta del registro Conformemente all’articolo 29c l’Ufficio centrale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di com- mercio le autorizzazioni rilasciate e tiene un registro pubblico delle medesime.
Art. 29d 2e. Mutamento dei fatti Il capoverso 1 stabilisce l’obbligo dei titolari dell’autorizzazione di notificare ogni mutamento dei fatti su cui si fonda il rilascio dell’autorizzazione (cfr. commenti all’art. 29b). La notifica deve essere immediata. Se i mutamenti sono di grande importanza, per proseguire l’attività si deve prima ottenere l’autorizzazione scritta dell’Ufficio centrale conformemente al capoverso 2. Un mutamento è di grande importanza se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione devono essere valutate di nuovo o se potrebbe mettere in dubbio il mantenimento dell’autorizzazione. Tale circostanza sussiste in particolare in caso di un mutamento fondamentale dell’attività commerciale, della struttura del gruppo o delle direttive interne, nonché in caso di sentenze del tribunale che siano rilevanti per l’attività commerciale.
Art. 29e 2f. Revoca dell’autorizzazione La procedura di revoca si basa su quella di cui all’articolo 166a seg. OCMP. Il capoverso 1 precisa in quali casi l’Ufficio centrale è tenuto alla revoca d’ufficio dell’autoriz- zazione. Ciò avviene quando non sussistono più le condizioni di cui all’articolo 42bis LCMP, segnatamente perché il titolare ha violato gravemente le disposizioni in materia di vigilanza secondo l’articolo 37 della LFINMA. Conformemente al capoverso 2, l’Ufficio centrale deve comunicare per scritto al titolare che è stata avviata la procedura di revoca, concedendogli un termine adeguato per presentare le sue osservazioni per scritto. Il capoverso 3 disciplina le azioni successive da compiersi da parte dell’Ufficio centrale. Ricevuto che abbia queste os- servazioni, esso avvia le misure d’inchiesta necessarie e alla loro conclusione pronuncia la sua decisione, che viene partecipata per scritto al titolare dell’autorizzazione. Il capoverso 4 prevede la pubblicazione della revoca dell’autorizzazione complementare, in quanto anche per il rilascio è prevista la pubblicazione conformemente all’articolo 29c capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 29 capoverso 3. Prima dell’articolo 34a segg. Con l’attribuzione della vigilanza ai sensi della LRD all’Ufficio centrale, per l’esecuzione di questo compito sono indispensabili determinati dati. Secondo l’articolo 17 LPD, il trattamento dei dati personali deve poggiare su una base legale. L’articolo 110 LD consente il trattamento dei dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità. Per concretizzare l’articolo 110 LD, sono state inserite a questo punto disposizioni complementari all’ordinanza del 23 agosto 2017 27 sul trattamento dei dati nell’AFD (OTDD) che riguardano in modo specifico il trattamento dei dati indispensabili all’attività di vigilanza dell’Ufficio centrale secondo l’articolo 42ter LCMP. Gli assoggettati alla vigilanza sono attualmente tutti persone giuridiche.
Data la tematica, inerente alla LRD, determinate disposizioni di questo capitolo si orientano all’OURD. Poiché tale ordinanza poggia sul regime della FINMA, le disposizioni fanno in parte riferimento alla LFINMA e all’ordinanza FINMA dell’8 settembre 2011 28 sui dati. Dal momento che l’Ufficio centrale fa parte dell’AFD, si fa riferimento in parte anche all’ordinanza del 20 set- tembre 2013 29 sul sistema d’informazione in materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) e all’OTDD. L’obiettivo è quello di creare una regolamentazione della protezione dei dati che sia completa e, allo stesso tempo, breve e concisa.
27 RS 631.061
28 RS 951.124
29 RS 313.041
Art. 34a 8a. Trattamento di dati nell’ambito della vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari a. Principio Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui l’Ufficio centrale è autorizzato a trattare i dati inerenti all’attività di vigilanza ai sensi della LRD. Si tratta sia di dati personali di persone fisiche sia di persone giuridiche come pure di dati non riconducibili a una persona specifica o identifi- cabile. Il capoverso 2 elenca gli scopi per cui vengono trattati i dati conformemente al capoverso 1. La formulazione e la struttura si basano sulla bozza dell’articolo 23 D-LFINMA, conforme alle modifiche nel quadro della revisione della LPD (cfr. disegno della legge federale sulla prote- zione dei dati, FF 2020 7639, in particolare 6705). In analogia all’articolo 23 capoverso 2 LFINMA è previsto un elenco degli assoggettati alla vigilanza. Tuttavia, per ragioni di protezione dei dati si rinuncia a una pubblicazione, dal mo- mento che la legge non lo prevede.
Art. 34b 8b. b. Dati trattati A complemento degli scopi menzionati nell’articolo 34a capoverso 2, nel capoverso 1 viene ribadito che i dati possono essere trattati soltanto per verificare l’osservanza degli obblighi di diligenza. Il capoverso 2 riprende l’articolo 16 OURD e l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza FINMA sui dati ed elenca tutte le categorie di dati di cui l’Ufficio centrale necessita per la sua attività di vigilanza.
Art. 34c 8c. c. Raccolta dei dati uesta disposizione riprende l’articolo 5 dell’ordinanza FINMA sui dati e cita le possibili fonti dei dati trattati menzionati nell’articolo 34b.
Art. 34d 8d. d. Trasmissione dei dati a incaricati di verifiche La disposizione riprende l’articolo 9a dell’ordinanza FINMA sui dati.
Art. 34e 8e. e. Diritti delle persone interessate Questa disposizione riprende l’articolo 8 OTDD.
Art. 34f 8f. f. Rettifica dei dati La presente disposizione riprende l’articolo 7 dell’ordinanza FINMA sui dati, adeguandola con un rinvio agli scopi secondo l’articolo 34a capoverso 2, per i quali i dati vengono rilevati.
Art. 34g 8g. g. Sicurezza dei dati Questa disposizione riprende il tenore dell’articolo 12 capoversi 1 e 2 OTDD e l’articolo 18 OSIP-AFD. Viene tralasciato volutamente un riferimento ai sistemi di informazione. L’obiettivo è creare un regime relativo ai dati da armonizzare in seguito con quello della legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC, attualmente in fase di elaborazione.
Art. 34h 8h. h. Durata della conservazione e cancellazione dei dati Questa disposizione riprende l’articolo 28 OURD.
Art. 34i 8i. i. Consegna di dati e documentazione all’Archivio federale Questa disposizione riprende l’articolo 29 OURD.
Titolo del capo ottavo Capo ottavo: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere Il capo ottavo viene rinominato analogamente al capo quarto della LCMP in «Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere».
Art. 164 cpv. 3 e 4 Nel nuovo capoverso 3 si contempla l’attività a titolo professionale per l’acquisto di vecchi me- talli preziosi (materie da fondere), che si orienta alla definizione legale di cui all’articolo 3 della legge del 15 giugno 2018 30 sugli istituti finanziari (LIsFi). Il capoverso 4 fissa a 50 000 franchi per anno civile il valore soglia della merce per l’attività a titolo professionale per l’acquisto di vecchi metalli preziosi. Devono dunque essere esonerate dall’obbligo di autorizzazione e di registrazione le piccole imprese, ad esempio gli orafi, la cui attività commerciale può includere l’acquisto di vecchi gioielli e può rappresentare tutt’al più un rischio marginale di riciclaggio di denaro.
Art. 165b cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2 lett. c e d Per poter verificare la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile da parte dei titolari di una patente di fonditore secondo l’articolo 25 capoversi 2 e 3 LCMP – ai fini della quale con- tano anche le informazioni su procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecu- zione o di fallimento pendenti e/o concluse in Svizzera o all’estero che possono avere influsso sulla valutazione della buona reputazione e sulla garanzia dell’osservanza degli obblighi deri- vanti dalla LRD – è necessario creare una base legale nell’OCMP. Sono considerate incaricate della gestione le persone registrate nell’estratto del registro di commercio e responsabili delle operazioni commerciali con le materie da fondere e i prodotti della fusione. A tal fine vengono integrati e rinumerati il capoverso 1 lettere d ed e nonché il capoverso 2 lettere c e d.
Art. 172a VIII. Patente di acquirente 1. Registrazione o autorizzazione Il presente articolo precisa che l’autorizzazione per l’acquisto a titolo professionale di materiale da fondere deve essere richiesta all’Ufficio centrale mediante una domanda scritta. Le persone iscritte nel registro svizzero di commercio devono per contro chiedere mediante domanda scritta la registrazione presso l’Ufficio centrale.
Art. 172b 2. Documenti giustificativi La patente di acquirente per le persone non iscritte nel registro di commercio svizzero viene rilasciata solo se il richiedente adempie la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile. Tale garanzia deve ad esempio contemplare indicazioni sul passato del richiedente, iscrizioni nel casellario giudiziale, condizioni finanziarie sotto forma di conto annuale verificato o comun- que sulla scorta della contabilità (cfr. art. 957 segg. CO). Il capoverso 1 precisa che la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile deve essere provata per scritto. Nel capoverso 2 sono riportati i documenti giustificativi da presentare da parte dei privati. Il capoverso 3 precisa quali documenti giustificativi devono essere presentati dalle società estere. Sono considerate inca- ricate della gestione le persone responsabili delle operazioni relative all’acquisto di materie da fondere.
Art. 172c 3. Rilascio, rinnovo, revoca e pubblicazione Per il rilascio (art. 165c), il rinnovo (art. 166), la revoca (art. 166a) e la pubblicazione (art. 166b) della patente di acquirente, l’articolo 172c rimanda alle disposizioni valide per i titolari di una patente di fonditore secondo l’articolo 24 LCMP e applicabili per analogia.
30 RS 954.1
Art. 172d IX. Obblighi per l’acquisto a titolo professionale di materie da fondere
1. Obblighi generali
Con un rimando all’articolo 168, l’articolo 172d precisa gli obblighi generali vigenti per gli ac- quirenti e i titolari di una patente di acquirente registrati, in particolare il rispetto delle normative e delle istruzioni speciali dell’Ufficio centrale, nonché l’obbligo di menzione della registrazione e del rilascio della patente.
Art. 172e 2. Obblighi di diligenza e di documentazione Gli obblighi di diligenza e di documentazione nell’acquisto di materie da fondere secondo l’ar- ticolo 1 capoverso 3 lettera b o c LCMP valgono parimenti per gli acquirenti registrati e per i titolari di una patente di acquirente; il capoverso 1 ne precisa il campo di applicazione. Gli obblighi di diligenza da applicare si orientano in larga misura a quelli vigenti per i titolari di una patente di fonditore, ragione per cui nel capoverso 1 si rimanda ai corrispondenti arti- coli 168a e 168b. Per quanto riguarda la documentazione non è prevista alcuna forma speciale, cosicché gli acquirenti possono basarsi sui propri sistemi di controllo in essere. Gli obblighi di diligenza possono pertanto essere adempiuti con costi contenuti e oneri burocratici aggiuntivi minimi. Si potranno ad esempio fotografare i documenti d’identità del venditore e la merce ai fini della loro registrazione. Dato che i pacchetti software in uso nel commercio offrono ampie possibilità in tal senso, non sono necessari costosi investimenti informatici. I singoli dossier possono in- fine essere conservati in formato elettronico, rinunciando alla tenuta di dossier cartacei.
Art. 172f X. Vigilanza Per una definizione della vigilanza sull’acquisto di materie da fondere secondo l’articolo 1 ca- poverso 3 lettera b o c LCMP, l’articolo 172f rimanda all’articolo 168d. Come per i titolari di una patente di fonditore, la vigilanza spetta all’Ufficio centrale, che può trasferire tale compito agli uffici di controllo.
Art. 173, titolo marginale XI. Saggio dei prodotti della fusione
1. Condizioni
In seguito alle modifiche dell’ordinanza che precedono, il titolo marginale viene rinumerato con il numero «XI».
Allegato II Numero 1 Marchio ufficiale (marchio di garanzia) Per poter tenere conto della richiesta dell’industria orologiera svizzera di una miniaturizzazione del marchio ufficiale (marchio o punzone di garanzia) e di un allineamento delle dimensioni minime allo standard internazionale, nel numero 1 si ammette in via supplementare per il mar- chio ufficiale realizzato con la tecnica dell’ablazione laser una dimensione di 0,5 mm di altezza per i marchi piccoli.
3.4. Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)
Titolo: Ordinanza del 6 novembre 2019 sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza da parte del controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) Finora l’ordinanza del 6 novembre 2019 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) 31 ha riguardato esclusivamente gli emolumenti. Il finanziamento dei compiti da
31 RS 941.319
assumere nel quadro della revisione della LRD in materia di vigilanza degli acquirenti di metalli preziosi e dei saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari dovrà essere direttamente a carico degli assoggettati alla vigilanza del rispettivo ramo d’attività. I costi di questi due ambiti di vigilanza non coperti dagli emolumenti saranno coperti con l’introduzione di tasse di vigilanza. Il titolo dell’ordinanza è pertanto integrato in modo corrispondente.
Ingresso Qui viene ora inserito il rimando all’articolo 36 capoverso 3 LCMP.
Art. 1, frase introduttiva e lett. d L’introduzione delle tasse di vigilanza richiede un’integrazione corrispondente della frase in- troduttiva. Il campo di applicazione dell’ordinanza viene ampliato con l’aggiunta della nuova lettera d sulla riscossione delle tasse di vigilanza per i costi che non coperti dagli emolumenti per la sorveglianza dell’acquisto a titolo professionale di materia da fondere ai sensi dell’arti- colo 36 capoverso 2 lettera e LCMP e per la vigilanza ai sensi dell’articolo 42ter LCMP.
Art. 2 Assoggettamento
Nel quadro dell’introduzione dei compiti di vigilanza ai sensi dell’articolo 36 capo- verso 3 LCMP,ora il capoverso 1 prevede un emolumento per le procedure di vigilanza. Sono considerati una decisione secondo il capoverso 1 lettera a ad esempio il rilascio o la revoca di un’autorizzazione (p. es. patente di fonditore, autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio, patente di acquirente). Per gli acquirenti di materie da fondere se- condo l’articolo 31a capoverso 2 LCMP la registrazione è gratuita. Il capoverso 1 lettera c e il capoverso 2 sono stati ripresi dall’ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Oem-FINMA) 32. Il nuovo capoverso 2 esenta le autorità federali, cantonali e comunali dal pagamento di emo- lumenti per la fornitura di prestazioni nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.
Art. 4, rubrica, e cpv. 1 e 3 Calcolo L’introduzione di tasse di vigilanza nell’ambito delle attività di sorveglianza richiede le integra- zioni corrispondenti dell’articolo 4 capoversi 1 e 3, nonché della rubrica. Questo è particolar- mente importante per le tasse di vigilanza di nuova introduzione (nuova sezione 5a, artt. 14b– 14h). Si deve inoltre verificare costantemente l’entità delle tasse tenendo conto del principio della copertura dei costi e della parità di trattamento, soprattutto dopo la fase di transizione, che nei primi anni genera costi maggiori, dovuti all’onere iniziale, che dovrebbero poi diminuire.
Art. 13 cpv. 1 lett. d Nel capoverso 1 lettera d gli emolumenti stabiliti in via forfetaria vengono integrati con gli emo- lumenti per la vigilanza relativa alla patente di acquirente secondo l’articolo 31a LCMP. La riscossione di emolumenti per il rilascio della patente per l’acquisto di materie da fondere se- condo l’articolo 31a LCMP e per il commercio di metalli preziosi bancari secondo l’articolo 42bis LCMP è già contemplata nell’attuale formulazione (cpv. 1 lett. a). A tale proposito non si rende necessaria alcuna integrazione.
32 RS 956.122
Art. 14, rubrica Principio Il contenuto dell’articolo 14 rimane immutato. La rubrica viene adeguata al nuovo articolo 14a.
Art. 14a Emolumenti in relazione alla vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari Con l’attribuzione dei nuovi compiti all’Ufficio centrale vengono prelevati emolumenti corrispon- denti, calcolati in funzione del tempo impiegato per le verifiche, le procedure di vigilanza e le decisioni in relazione alla vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari. Per gli oneri ec- cedenti gli emolumenti e le tasse di base fissati nell’ambito della vigilanza ai sensi della LRD, secondo il capoverso 1 le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato. In particolare, la tariffa oraria da applicare – per la quale il capoverso 2 prevede una fascia di oscillazione da 250 a 350 franchi – si basa sulle conoscenze specifiche e sulla funzione che la persona incaricata del disbrigo dell’affare possiede. L’elaborazione può essere affidata a più collabora- tori con funzioni diverse, secondo la portata e la complessità dell’affare. Le tariffe orarie si basano sui prezzi di mercato delle aliquote abitualmente applicate nell’economia privata per il ricorso a prestazioni simili, nonché sulla prassi applicata dalla FINMA. In questa sede non vengono citati espressamente ulteriori esborsi correlati alle attività in ma- teria di vigilanza, come ad esempio le spese di viaggio e di trasporto nell’ambito delle verifiche effettuate presso il domicilio degli assoggettati alla vigilanza, in quanto in proposito valgono in linea di massima le norme dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 33 sugli emolumenti (OgeEm). Le spese di viaggio comprendono il vitto e l’alloggio.
Titolo dopo l’art. 14a Sezione 5a: Tasse di vigilanza L’Ufficio centrale riscuote una tassa di vigilanza per i costi non coperti da emolumenti e deri- vanti dall’attività di autorizzazione e di vigilanza sull’acquisto a titolo professionale di materie da fondere secondo l’articolo 31a capoverso 3 LCMP, sugli operatori secondo l’arti- colo 31a capoverso 2 LCMP, nonché sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo secondo l’articolo 42ter LCMP. Il concetto di base di questa regolamentazione del finanzia- mento sta nell’intento di far finanziare gli oneri di entrambi questi settori di vigilanza intera- mente dagli assoggettati alla vigilanza, come accade nel settore del mercato finanziario 34. Nella nuova sezione 5a, con i nuovi articoli 14b–14h si stabiliscono il principio, la metodologia, la portata e la base di calcolo delle tasse di vigilanza ai sensi dell’articolo 36 capoverso 3 LCMP.
Art. 14b Principio, portata e base di calcolo Nel capoverso 1 si stabilisce il principio della riscossione annuale della tassa per gli acquirenti di materie da fondere, per i saggiatori del commercio e le società del gruppo per il commercio a titolo professionale di metalli preziosi. Per stabilire la tassa di vigilanza per la sorveglianza dell’acquisto a titolo professionale di materie di fondere, nel capoverso 2 è prevista una solu- zione che si può attuare in modo semplice. Con questa tassa forfetaria vengono compensati i costi, non coperti dagli emolumenti, sopravvenuti all’Ufficio centrale per tali attività di vigilanza. Rilevare la cifra d’affari o altri indicatori di tutti gli operatori da assoggettare alla vigilanza per stabilire individualmente l’entità degli emolumenti risulterebbe sproporzionato. Gli assoggettati alla vigilanza dovranno pertanto pagare come tassa di vigilanza un importo forfetario per un periodo di quattro anni, che corrisponde alla durata dell’autorizzazione secondo l’articolo 26 LCMP.
33 RS 172.041.1
34 Messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2019 4625 seg.
I capoversi 3 e 4 stabiliscono il principio della tassa da riscuotere annualmente per la vigilanza dei saggiatori del commercio e delle società del gruppo secondo l’articolo 42ter LCMP. La tassa si articola in una tassa fissa e in una tassa complementare variabile a copertura dei costi non coperti dalla tassa fissa.
Art. 14c Tassa di base L’aliquota della tassa di base è stabilita al numero 9.2 dell’allegato. In tal modo la si potrà adeguare più facilmente agli sviluppi, come previsto dall’articolo 4 capoverso 3.
Art. 14d Tasse complementari La tassa complementare deve coprire i costi del controllo dei metalli preziosi per la vigilanza ai sensi dell’articolo 42ter LCMP non coperti dalla tassa di base. In particolare, dai costi del controllo dei metalli preziosi relativi al settore di vigilanza vengono dedotti gli emolumenti e la tassa di base. L’importo residuo deve essere coperto dalla tassa complementare. Per il calcolo delle tasse complementari per la vigilanza sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo secondo l’articolo 42ter LCMP riscosse ogni anno, sono determinanti il totale di bilancio e il reddito lordo (art. 36 cpv. 3 LCMP). Esso si basa in larga misura sulle regole vigenti fino alla fine del 2019 per gli operatori sottoposti alla vigilanza della FINMA (intermediari finanziari direttamente sottoposti; IFDS). Il calcolo della tassa complementare in relazione alla portata delle attività commerciali dei singoli assoggettati alla vigilanza è finalizzato a una di- stribuzione dei costi della vigilanza possibilmente basata sul principio della causalità nell’am- bito della riscossione delle tasse. In questa sede si rinuncia alla definizione di un importo massimo per tutelare da addebiti elevati i soggetti con cifre d’affari più cospicue, così come prevedeva la FINMA con l’importo massimo di 50 000 franchi all’articolo 33 capoverso 3 Oem-FINMA del 15 ottobre 2008 (stato al 1° gen- naio 2019). Per motivare tale scelta si rimanda alla decisione del Tribunale amministrativo fe- derale DTAF 2016/31 del 19 settembre 2016, nella quale si riconosceva il principio della de- terminazione di un limite massimo per gli operatori con cifre d’affari cospicue, ma contempo- raneamente si contestava il fatto che un tale massimale nel caso di specie comporterebbe una distorsione della chiave di ripartizione dei costi, il che si tradurrebbe percentualmente in un addebito superiore a carico degli operatori di medie e piccole dimensioni e di conseguenza introdurrebbe una disparità di trattamento oggettivamente ingiustificata nella riscossione della tassa. Il Tribunale considerava altresì come la suddivisione tra tassa fissa e tassa complemen- tare variabile tenesse conto dell’eterogeneità del gruppo.
Art. 14e Calcolo delle tasse complementari L’articolo definisce i valori di riferimento da utilizzare per il calcolo delle tasse complementari. Il rimando del capoverso 1 ai valori che scaturiscono dal conto annuale approvato delle im- prese secondo il diritto delle obbligazioni, in relazione al totale di bilancio e al ricavo lordo, garantisce un utilizzo uniforme e opportuno. Dato che le imprese sono libere di scegliere in quale data effettuare la chiusura dei conti e che spesso tale data cade durante l’anno, sebbene la riscossione delle tasse avvenga per anno civile, secondo il capoverso 2 il calcolo della tassa si basa sulla chiusura dei conti dell’anno che precede quello di assoggettamento. Il capo- verso 3 stabilisce inoltre che come base di calcolo della parte della tassa complementare ba- sata sul ricavo lordo è determinante soltanto il ricavo relativo al commercio di metalli preziosi bancari. Considerando le varie imprese assoggettate, la quota del risultato complessivo rela- tiva al commercio di metalli preziosi può differire molto. Addebitare la tassa complementare sul ricavo lordo non concernente il settore aziendale assoggettato alla vigilanza è inappro- priato, genera un disallineamento e contrasta con il principio dell’equivalenza e della causalità.
Art. 14f Inizio e fine dell’assoggettamento Il nuovo articolo 14f disciplina i dettagli della fatturazione in relazione all’inizio e alla fine dell’as- soggettamento per le autorizzazioni secondo l’articolo 42bis LCMP. Il capoverso 1 definisce l’inizio e la fine dell’assoggettamento con il rispettivo inizio e la liberazione dalla vigilanza (ri- lascio e fine o revoca dell’autorizzazione). Il capoverso 2 stabilisce il principio della riscossione pro rata temporis della tassa di vigilanza se l’assoggettamento non inizia o non termina con- temporaneamente all’anno di assoggettamento. Qualora l’assoggettamento non terminasse contemporaneamente all’anno di assoggettamento secondo il capoverso 2, per ragioni con- cernenti l’economicità dell’operato dell’amministrazione il rimborso pro rata temporis avverrà solo se l’avere a favore dell’assoggettato alla vigilanza liberato dall’assoggettamento è supe- riore a 1000 franchi.
Art. 14g Riscossione della tassa L’articolo 14g disciplina i principi di riscossione della tassa. Il capoverso 1 stabilisce che la fatturazione avviene sulla base della contabilità analitica dell’Ufficio centrale per l’anno prece- dente. L’entità delle tasse per gli assoggettati alla vigilanza risulta da un lato dagli oneri dell’Uf- ficio centrale derivanti dall’attività di vigilanza, che non sono stati compensati con gli emolu- menti, e dall’altro dai valori determinanti per la tassa complementare – il ricavo lordo e il totale di bilancio – degli assoggettati. La tassa di base secondo l’articolo 14c è la medesima per tutti gli assoggettati, mentre la tassa complementare è variabile, come stabilito nell’articolo 14d. La tassa di base e quella complementare vengono riscosse contemporaneamente. Nell’anno di assoggettamento il riferimento alla fattura dell’anno precedente può effettivamente dar luogo a dei disallineamenti, ma dal punto di vista dell’economicità dell’operato dell’ammi- nistrazione e da quello degli assoggettanti è preferibile a un sistema oneroso che preveda il prelievo anticipato e la successiva correzione. Il Tribunale amministrativo federale ha avallato tale modo di procedere anche nella decisione DTAF 2016/31, consid. 4.5.3. Successivamente al ricevimento e alla determinazione dei valori di riferimento summenzionati, in virtù della procedura di cui sopra l’Ufficio centrale allestisce un conteggio per singolo assog- gettato secondo il capoverso 2.
Art. 14h Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione L’articolo 14h disciplina i principi più importanti concernenti la fatturazione, che secondo il ca- poverso 1 è affidata all’Ufficio centrale. Il capoverso 2 stabilisce che su richiesta dell’assog- gettato l’Ufficio centrale allestisca la fattura sotto forma di decisione impugnabile. Per quanto riguarda le altre norme in materia di esigibilità, di differimento e di prescrizione si rimanda all’OgeEm.
Allegato n. 8 e 9 8.4a Rilascio dell’autorizzazione per il commercio di metalli preziosi bancari Per il rilascio di un’autorizzazione per il commercio di metalli preziosi bancari secondo l’arti- colo 42bis LCMP, l’Ufficio centrale riscuote un emolumento una tantum di 2500 franchi (v. an- che i commenti all’art. 13) e copre i costi della procedura di autorizzazione secondo l’arti- colo 29a segg. LCMP e le disposizioni finali, capoverso 2 della modifica del 19 marzo 2021 LCMP 35.
35 FF 2021 668
8.6a Rilascio o rinnovo della patente di acquirente Gli acquirenti di vecchi metalli preziosi a titolo professionale che non sono iscritti nel registro di commercio, d’ora in poi per l’esercizio di tale attività necessitano di una patente di acquirente rilasciata dall’Ufficio centrale. Diversamente dalla patente di acquirente, la semplice iscrizione è gratuita. L’emolumento per il rilascio della patente di acquirente ammonta a 500 franchi per quattro anni (v. anche i commenti all’art. 13). Lo stesso vale per il rinnovo della patente. L’emo- lumento per la patente di acquirente ammonta a 125 franchi per ciascun anno civile e pertanto ciò non produce effetti negativi, come prezzi di mercato più elevati o barriere che ostacolano l’ingresso al mercato. L’importo dell’emolumento fissato copre i costi dell’Ufficio centrale per il disbrigo della domanda e il rilascio della patente e adempie così il principio della copertura dei costi. Inoltre si tiene conto del campo di applicazione limitato della patente di acquirente ri- spetto alla patente di fonditore (1000 fr. all’anno). Gli operatori che sono già iscritti nel registro di commercio non hanno bisogno di questa pa- tente di acquirente assoggettata all’emolumento. Tuttavia per tale attività essi devono farsi registrare presso l’Ufficio centrale. Alla luce dei dati forniti dal settore, l’Ufficio centrale presuppone all’incirca 100 operatori sog- getti all’obbligo di autorizzazione. La maggior parte dei soggetti interessati restanti dovrebbe disporre dell’iscrizione nel registro di commercio e pertanto sarebbe tenuta soltanto alla regi- strazione (gratuita).
8.7 Modifica e radiazione di patenti e permessi oppure di marchi di cui ai numeri 8.1– 8.6a A tale proposito è stata effettuata un’integrazione del nuovo numero 8.6a.
9. Altre tasse forfetarie (art. 14a cpv. 2)
Per le nuove tasse forfetarie secondo l’articolo 14a capoverso 2 è stato inserito un nuovo nu- mero 9 nell’allegato.
9.1. Tassa di vigilanza per gli acquirenti di materie da fondere di cui al-
l’articolo 31a capoversi 2 e 3 LCMP Per coprire i costi della vigilanza corrente sul rispetto degli obblighi secondo l’articolo 31a ca- poverso 1 LCMP, tutti gli acquirenti sono inoltre assoggettati a tasse di vigilanza indipenden- temente dall’eventuale iscrizione nel registro di commercio. L’entità della tassa è di 2000 fran- chi per quattro anni. Analogamente all’emolumento secondo il numero 8.6a, con 500 franchi all’anno essa tiene conto del campo di applicazione limitato della patente ed è proporzionata alla patente di fonditore (1000 fr. all’anno) che, pur assoggettata a obblighi di diligenza e di registrazione simili, consente tuttavia al titolare dell’autorizzazione anche di fondere. Stando alle stime del settore si presume che riguarderà all’incirca 1000 operatori. L’entità della tassa è stabilita in modo tale da poter coprire gli oneri supplementari del controllo dei metalli preziosi basandosi su queste cifre. Solo dopo l’introduzione delle nuove disposizioni secondo l’arti- colo 31a LCMP si conosceranno il numero degli acquirenti e l’entità degli oneri effettivi deri- vanti dalla vigilanza su questo settore. La disposizione di cui all’articolo 4 capoverso 3 intro- duce l’obbligo di adeguare periodicamente l’entità della tassa forfetaria ai costi effettivamente sostenuti.
9.2. Tassa di base per i titolari dell’autorizzazione secondo l’articolo 42bis LCMP La tassa di base fissa deve coprire l’«onere di base» della vigilanza, che sorge regolarmente ogni anno per tutti gli operatori per un ammontare analogo, a prescindere dalla portata delle attività commerciali. Rispetto al precedente assoggettamento alla FINMA, l’onere di base deve
tuttavia essere suddiviso tra un numero di operatori di gran lunga inferiore (attualmente 11). È pertanto giustificato fissare la tassa di base forfetaria a 5000 franchi.
3.5. Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(OURD)
Art. 1 cpv. 2 lett. a n. 6bis e 8 Nell’elenco di operatori dai quali il MROS riceve le comunicazioni per poi esaminarle, al nu- mero 6bis viene ora inserito l’Ufficio centrale, in attuazione dell’articolo 16 capoverso 1 LRD. D’ora in poi, conformemente all’articolo 12 lettera bter LRD, l’Ufficio centrale sarà incaricato della vigilanza sui saggiatori del commercio che commerciano a titolo professionale metalli preziosi bancari direttamente o attraverso una società del gruppo. 36 Secondo la nuova terminologia dell’articolo 15 LRD, al numero 8 non si parla più di «uffici di revisione», bensì di «imprese di revisione».
Art. 2 lett. a, c e d La lettera a viene integrata con un rimando aggiuntivo all’articolo 9b LRD, che riguarda le «in- formazioni» comunicate dagli intermediari finanziari al momento dell’interruzione di una rela- zione d’affari. Inoltre, nell’elenco delle autorità che trasmettono informazioni e comunicazioni all’attenzione del MROS in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 LRD, alla lettera c viene inserito l’Ufficio cen- trale con l’aggiunta del numero 5. Per le ragioni illustrate sopra, alla lettera d non si parla più di «uffici di revisione» ma di «im- prese di revisione».
Art. 3 cpv. 2 Il termine «dati» nella versione vigente di questa disposizione viene sostituito con «informa- zioni e documenti», che meglio riflette i contenuti secondo il capoverso 1 lettere a, c–e e h. Questo adeguamento terminologico riguarda anche i rimandi alla presente disposizione negli articoli 3a capoverso 4 e 4 capoverso 1 OURD.
Art. 3a cpv. 4 In seguito all’adeguamento dell’articolo 3 capoverso 2, in questa sede il termine «documenti» deve essere sostituito con «informazioni e documenti».
Art. 4 cpv. 1 secondo e terzo periodo, nonché cpv. 3 Al capoverso 1 nel secondo periodo il termine «dati» viene sostituito con «informazioni e do- cumenti» per ragioni di coerenza con gli articoli 3 capoverso 2 e 3a capoverso 4 OURD. Viene inoltre eliminato il rimando all’articolo 3a capoverso 4. In tal modo non sono più presenti ri- mandi doppi. Infine nel terzo periodo si rimanda all’articolo 9b capoverso 1 LRD, quale nuova norma di legge determinante per il calcolo della decorrenza dei termini. In questo caso si tratta del termine che deve essere rispettato dagli intermediari finanziari in caso di interruzione della relazione d’affari (cfr. in proposito anche il nuovo art. 12b ORD). L’articolo 4 riguarda la registrazione delle informazioni comunicate. Pertanto il capoverso 3 è abrogato e il suo tenore viene inserito per ragioni di coerenza materiale nel nuovo arti- colo 9 OURD.
36 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019 concernente la modifica della legge sul riciclaggio
di denaro, FF 2019 4539 segg. (di seguito: messaggio LRD), in particolare pag. 4590 e 4611.
Art. 7 rubrica, cpv. 1, primo periodo, nonché lett. d ed e Collaborazione con le autorità e gli uffici nonché con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina
In virtù dell’articolo 29b capoverso 1 LRD, l’Ufficio di comunicazione può ora scambiare «tutte le informazioni necessarie all’applicazione [della LRD]» anche con gli organismi di vigilanza e gli OAD. La rubrica dell’articolo 7 e i rimandi alle disposizioni determinanti della LRD nel capo- verso 1 vengono adeguati in modo corrispondente. Secondo il vigente capoverso 1 primo periodo, l’Ufficio di comunicazione può «richiedere» in- formazioni. Questa formulazione risulta tuttavia incompleta. Infatti l’Ufficio di comunicazione è anche destinatario di informazioni, senza doversi attivare, in ragione degli obblighi di informa- zione che hanno nei suoi confronti determinate autorità terze secondo l’articolo 29 e seguenti LRD. Questa circostanza viene debitamente considerata con l’integrazione secondo la quale l’Ufficio di comunicazione può anche «ricevere» informazioni. Nell’elenco di autorità secondo la lettera d viene ora inserito anche l’Ufficio centrale. Con la lettera e aggiuntiva si tiene conto del fatto che gli intermediari finanziari possono essere as- soggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un OAD.
Art. 9 cpv. 1 e 3 I nuovi articoli 9b e 23 capoverso 5 LRD modificano la collaborazione tra l’Ufficio di comunica- zione e gli intermediari finanziari (cfr. più sopra n. 2.5, Situazione iniziale, primo comma). Ciò è precisato con un rimando all’articolo 23 capoverso 5 LRD. Poi, come in quest’ultima norma di legge, anche nel presente capoverso 1 si utilizza il verbo «informare». Infine ora si parla di «trasmissione» delle informazioni comunicate e non più di «inoltro» di comunicazioni all’auto- rità di perseguimento penale competente, secondo l’ultima revisione dell’OURD del 27 novem- bre 2019 37. Per ragioni di coerenza materiale, l’articolo 4 capoverso 3 OURD vigente è ora inserito come capoverso 3 aggiuntivo all’articolo 9 (cfr. più sopra, commenti all’art. 4 cpv. 3). Allo stesso tempo, anziché all’articolo 23 capoverso 5 (testo vigente), si rimanda ora correttamente all’ar- ticolo 23 capoverso 4 LRD.
Art. 10 cpv. 1 lett. f e 2, frase introduttiva e lett. a e b Al capoverso 1 lettera f, nell’elenco di operatori che – d’ora in poi – l’Ufficio di comunicazione può «informare» (cfr. più sopra, commenti all’art. 9 cpv. 1) viene aggiunto l’Ufficio centrale. Il testo del capoverso 2, frase introduttiva viene completato con l’inclusione dell’obbligo di con- segnare informazioni da parte dell’intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 11a LRD. Nei commenti all’articolo 11a capoverso 5 LRD, il Consiglio ha espresso il parere che non oc- corra alcuna norma sanzionatoria supplementare per la mancata osservanza dell’obbligo di consegnare informazioni. Una violazione di questa norma potrebbe tuttavia mettere in discus- sione la garanzia richiesta all’intermediario di un’attività commerciale ineccepibile. 38 Il che pre- suppone però che alle autorità di vigilanza sia reso noto il fatto che un intermediario finanziario non adempie i propri obblighi. Queste informazioni possono essere scambiate con le autorità di vigilanza alle condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 1 LRD. In tal modo si codifica la prassi vigente. Inoltre, conformemente all’articolo 29b LRD, nell’elenco degli istituti ai quali l’Ufficio di comu- nicazione può comunicare informazioni vengono inclusi anche gli organismi di vigilanza e gli
37 RU 2019 4701. Per maggiori dettagli su questa revisione parziale cfr. le spiegazioni (disponibili in tedesco e
francese): www.ejpd.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/geldwaescherei/vo-anpassung/erlaeuterungen- mgwv-d.pdf.download.pdf/erlaeuterungen-mgwv-d.pdf, pag. 9 segg. 38 Messaggio del 27 giugno 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2012 6199.
OAD. Viene altresì adeguato il capoverso 2 lettera a, cosicché non si parla più di intermediario finan- ziario «che ha effettuato la comunicazione». In caso di sospetto di riciclaggio di denaro, la mancata osservanza degli obblighi da parte degli intermediari finanziari può configurarsi anche laddove l’intermediario finanziario non abbia fornito alcuna comunicazione. Per lo stesso mo- tivo l’Ufficio di comunicazione non sempre necessita dell’informazione secondo la lettera b («data della comunicazione»). Se questa informazione è rilevante per la notifica da parte del MROS, se ne può tenere conto in virtù della lettera d («la natura e il genere della violazione degli obblighi»).
Art. 14 lett. c–ebis Nella lettera c l’espressione «autorità di perseguimento penale» (federali e cantonali) è sosti- tuita con quella più generale «autorità penali», così come utilizzata anche nell’articolo 29a ca- poversi 1–3 LRD.
Rispetto alla versione vigente, il tenore della lettera d viene precisato con il rimando diretto alle autorità straniere secondo l’articolo 13 OURD.
L’adeguamento della lettera e estende la portata del trattamento dei dati all’interno del sistema d’informazione alla nuova collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli OAD secondo l’articolo 29b LRD. Nell’elenco viene inoltre inserito l’Ufficio centrale.
Con l’aggiunta della lettera ebis si garantisce la disponibilità del sistema d’informazione per il trattamento dei dati di tutte le autorità secondo l’articolo 29 capoverso 2 LRD.
Art. 15 lett. abis, d e dbis Nell’elenco delle diverse possibilità di provenienza delle informazioni viene inserita con l’ag- giunta della lettera abis anche la categoria delle «informazioni secondo l’articolo 7». Per il resto si rimanda ai commenti all’articolo 7 più sopra. Nella lettera d l’espressione «autorità di perseguimento penale» viene sostituita con quella più generale «autorità penali», secondo la terminologia dell’articolo 29a capoversi 1–3 LRD (come più sopra nel caso dell’art. 14 lett. c). Come lettera dbis viene ora aggiunta nell’elenco anche la categoria delle «informazioni se- condo l’articolo 29b LRD», ossia quella dei dati relativi alla nuova collaborazione prevista con gli organismi di vigilanza e gli OAD.
Art. 16 cpv. 1 lett. b e c Nella versione vigente, l’articolo 16 capoverso 1 lettera b rimanda alle fattispecie penali degli articoli 260ter e 260quinquies CP. Non viene citato ad esempio l’articolo 305ter capoverso 1 CP, altrettanto rilevante in questa sede. Ora la completezza delle fattispecie penali interessate è assicurata dal fatto che non vengono più elencate singole fattispecie, ma si rimanda diretta- mente all’articolo 23 capoverso 4 LRD determinante. Questo rinvio normativo generale per- mette inoltre di integrare nella lettera b il contenuto della disposizione della lettera c vigente. In particolare gli atti preparatori di cui alla lettera c vigente sono coperti dall’articolo 23 capo- verso 4 lettera b. Pertanto la lettera c può essere abrogata.
Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 1 Sulla base dei recenti adeguamenti della LRD, oltre alle comunicazioni «classiche» degli in- termediari finanziari, hanno acquisito maggiore importanza le altre informazioni su fatti rilevanti ai fini del riciclaggio di denaro (cfr. art. 11a LRD e il nuovo art. 9b LRD; si vedano i commenti più sopra all’art. 2 lett. a). Di questa circostanza si tiene conto integrando con «informazioni»
la categoria «comunicazioni» all’articolo 18 capoverso 1 lettera a numero 1.
Art. 20 Accesso al sistema d’informazione Osservazioni preliminari Con la sua forma potestativa, l’articolo 35 capoverso 2 LRD introduce sul piano formale-legi- slativo la possibilità di concedere l’accesso online al sistema d’informazione secondo l’arti- colo 23 capoverso 3 LRD alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD (quindi all’au- torità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro, Gespa), all’Ufficio centrale e alle autorità di perseguimento penale. Con il presente adeguamento dell’ordinanza si intende avvalersi di questa opzione e realizzare definitivamente tale accesso. Le ragioni sono le seguenti: dal 1° gennaio 2020 l’Ufficio di comunicazione ha introdotto il nuovo sistema d’informazione goAML che, rispetto a quello precedente, offre nuove funzionalità, come ad esempio una piat- taforma elettronica per ricevere e inviare in sicurezza i messaggi scambiati tra l’Ufficio di co- municazione e gli operatori (intermediari finanziari, autorità ecc.). Alla luce del peso crescente dell’assistenza amministrativa nazionale – in particolare per le autorità di cui all’articolo 35 ca- poverso 2 LRD – attraverso tale scambio è possibile ottimizzare la collaborazione tra il MROS e dette autorità. 39 Secondo la versione vigente, l’articolo 20 prevede l’accesso online al sistema d’informazione unicamente per i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione nonché per le persone addette alla gestione del sistema. Il presente contenuto normativo figura ora come capoverso 1. L’unico adeguamento rispetto al testo vigente consiste nella precisazione che i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione sono autorizzati a trattare direttamente i dati nel sistema d’informazione. Questo anche nell’ottica di una distinzione chiara rispetto ai diritti di accesso di cui al capo- verso 2. Con l’aggiunta del nuovo capoverso 2, la cerchia dei soggetti autorizzati all’accesso online si allarga alle autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD. Tali uffici sono autorizzati a stabilire nell’ambito di una procedura di confronto online se una determinata persona fisica o giuridica è registrata nel sistema d’informazione. Le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD si suddividono in autorità di perseguimento penale e autorità di vigilanza. L’accesso ai fini della «lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo» (lett. a) è riservato alle prime, mentre le seconde possono accedere per «l’applicazione della LRD» (lett. b). A livello di contenuti l’accesso è limitato alle generalità delle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema. In caso di esito positivo della procedura di confronto e qualora tali uffici desiderassero maggiori informazioni, dovranno chiedere all’Ufficio di comunicazione secondo il capoverso 3 che gli siano messi a disposizione tali dati caso per caso (procedura hit / no-hit). Questo scambio di informazioni susseguente tra le autorità nazionali richiedenti secondo l’articolo 35 capoverso 2 LRD e l’Ufficio di comunicazione si basa sugli articoli 29 e 29a nonché 30–31a LRD.
Art. 23 cpv. 1 lett. b Come già per l’articolo 14 lettera d, anche in questo caso la delimitazione della cerchia delle autorità straniere interessate viene ora precisata con il rimando all’articolo 13.
Art. 25 cpv. 2 Il contenuto vigente della norma viene integrato con un nuovo primo periodo del capoverso 2, secondo cui in caso di trasmissione delle informazioni ad autorità terze, oppure ora a organismi
39 Cfr. rapporto d’attività MROS 2020, cap. 4.15, pag. 27. Il rapporto d’attività 2020 è disponibile all’indirizzo:
www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/it/data/kriminalitaet/geldwaescherei/jabe/jb-mros-2020-i.pdf.download.pdf/jb- mros-2020-i.pdf
di vigilanza o OAD, devono essere rispettate le restrizioni imposte dal detentore dei dati. Ciò è in linea con il principio generale dell’assistenza amministrativa nazionale e internazionale. 40 Disciplinamenti speciali in proposito sono contenuti ad esempio negli articoli 29 capoversi 2bis- ter , 29a capoverso 2bis e 29b capoversi 2 e 3 LRD. L’Ufficio di comunicazione utilizza a tal fine una formulazione standard, che può essere integrata con restrizioni d’uso aggiuntive dall’Uffi- cio di comunicazione stesso o dai detentori dei dati terzi in base ai requisiti del singolo caso. Dato che le restrizioni d’uso relative alle informazioni trasmesse dall’Ufficio di comunicazione sono già disciplinate nel primo periodo del capoverso 2, la parte finale del nuovo secondo periodo si limita soltanto a disciplinare la trasmissione da parte delle autorità destinatarie a un’altra autorità (cfr. art. 30 cpv. 4 LRD).
Ripercussioni
4.1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
I Cantoni e i Comuni non sono interessati dal progetto in esame. Le ripercussioni per la Con- federazione vengono descritte di seguito.
Attuazione di un obbligo di autorizzazione per l’acquisto di vecchi metalli preziosi In base a una stima del settore, l’AFD, più precisamente l’Ufficio centrale, prevede all’incirca 100 richieste di autorizzazione, che dovranno poi essere rinnovate periodicamente. La mag- gior parte degli operatori iscritti nel registro di commercio si farà tuttavia registrare soltanto presso l’Ufficio centrale. Al momento si prevede che l’elaborazione delle richieste di autorizza- zione e le misure di controllo e di esecuzione richiederanno due posti supplementari. L’esecu- zione di questa regolamentazione sarà finanziata con gli emolumenti e con una tassa di vigi- lanza e pertanto non graverà sulle casse federali. Per questa ragione, per l’elaborazione delle richieste di autorizzazione e per l’attività di vigilanza vengono prelevati emolumenti e tasse intesi a coprire i costi legati al personale. Prevedendo 100 patenti e 900 acquirenti registrati, l’AFD stima ogni anno costi per 0,5 milioni di franchi, comprensivi dei costi iniziali, ripartiti su sette anni. Tali uscite sono compensate dalle entrate generate dagli emolumenti, pari a 12 500 franchi, e dalle entrate provenienti dalla tassa di vigilanza, equivalenti a 0,5 milioni di franchi. Entrate e uscite necessitano di una verifica nei primi anni e le aliquote previste dall’OEm-CMP all’occorrenza devono essere adeguate di conseguenza. Le presenti disposizioni esecutive precisano le nuove misure a livello di legge e non generano ulteriori costi. Occorre altresì sottolineare che questa misura è stata introdotta interamente ed espressamente su richiesta del settore, con il presupposto della copertura dei costi della Con- federazione.
Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di autorizzazione e di vigilanza ai sensi della LRD Siccome la regolamentazione secondo la LRD esisteva in forma simile già prima della revi- sione della LRD stessa, si può riprenderne la struttura. In concreto, attualmente la regolamen- tazione riguarda 11 patenti. Per soddisfare il nuovo regime di autorizzazione e vigilanza per i saggiatori del commercio di metalli preziosi, l’Ufficio centrale mette in conto, oltre ai costi iniziali in termini di risorse, il fabbisogno di un posto supplementare. Gli emolumenti e le tasse di vigilanza introdotti con la presente modifica devono poter coprire interamente i costi correnti legati al nuovo compito, applicando nella misura del possibile le attuali aliquote della FINMA. I costi iniziali non possono essere sostenuti interamente dal settore, poiché una loro parte consistente riguarda la stessa
40 Cfr. messaggio LRD, FF 2019 4571
legislazione ed è coperta dalle attuali risorse dell’AFD. Altri costi iniziali, ad esempio per le soluzioni informatiche e i successivi lavori connessi all’introduzione del nuovo regime, vengono sostenuti daiolari delle autorizzazioni attraverso la prevista copertura data dagli emolumenti e dalle tasse di vigilanza. Gli oneri annuali sono stimati a 0,5 milioni di franchi e comprendono i costi per la vigilanza e le verifiche. Tali costi devono essere compensati con gli emolumenti per le verifiche (ca.110 000 fr.) e la tassa di base (ca. 55 000 fr.), mentre il disavanzo è coperto dalla tassa complementare. Il disavanzo varierà in funzione degli oneri registrati anno per anno dall’Ufficio centrale. Le presenti disposizioni esecutive precisano le nuove misure previste a livello di legge e non generano ulteriori costi. Occorre altresì sottolineare che anche questa misura è stata introdotta interamente ed espressamente su richiesta del settore, con il presup- posto della copertura dei costi della Confederazione.
4.2. Ripercussioni sull’economia
Attrattiva della piazza economica Le presenti ordinanze attuano le disposizioni legislative, tengono conto degli sviluppi interna- zionali e potenziano il dispositivo di difesa della Svizzera per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Preservare l’integrità nonché la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera ne rafforza l’attrattiva e la posizione internazionale.
Creazione di valore e concorrenza Il progetto riguarda una moltitudine di intermediari, finanziari ma in particolare anche non fi- nanziari, il che complica la stima degli effetti cumulativi sulla crescita economica generale e sulla concorrenza. Nel complesso la crescita economica generale e la concorrenza potrebbero non risentirne affatto, anche se è prevedibile un certo aumento dell’onere amministrativo delle imprese per via degli obblighi aggiuntivi, in particolare nel settore del commercio in vecchi metalli preziosi.
4.3. Ripercussioni sugli operatori interessati
Miglioramento della trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanzia- mento del terrorismo Secondo le misure adottate nel quadro della revisione della LRD, le associazioni che all’estero svolgono un’attività di raccolta o distribuzione di fondi per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali devono farsi registrare nel registro di commercio. In tal caso l’iscrizione nel registro di commercio e le relative autenticazioni delle firme comportano costi supplementari una tantum. Inoltre le modifiche dell’iscrizione, in particolare dei membri della direzione, non- ché l’obbligo di tenere una contabilità e di presentare i conti conformemente alle disposizioni del CO comportano oneri ulteriori. Per informazioni più dettagliate su questi costi si rimanda al capitolo 6.3.3.4 del messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro 41. Le presenti disposizioni esecutive precisano le misure citate all’inizio e non comportano ulte- riori costi, ad eccezione dei costi supplementari una tantum per l’iscrizione nel registro di com- mercio.
Introduzione di un obbligo di autorizzazione per l’acquisto di vecchi metalli preziosi Nel quadro della revisione della LRD, per gli acquirenti a titolo professionale di vecchi metalli preziosi è stato deciso di (re)introdurre 42 l’obbligo di autorizzazione e di registrazione, nonché
41 Messaggio LRD, FF 2019 4539
42 Nel 2007, nell’ambito della semplificazione e della soppressione delle procedure di autorizzazione, è stata abolita
la patente di commercio che autorizzava l’acquisto e la rivendita a titolo professionale di materie da fondere, in
il conseguente obbligo di adempimento degli obblighi di diligenza. In tal modo si stabiliscono le stesse condizioni di concorrenza previste per i 25 titolari attuali di una patente di fonditore. In futuro i soggetti che operano a titolo professionale sul mercato dei vecchi metalli preziosi potranno presumere il rispetto degli obblighi di diligenza previsti dalla LCMP. Ciò può facilitare il commercio nazionale di vecchi metalli preziosi (in particolare quello tra fonditori residenti in Svizzera e commercianti di vecchi metalli preziosi). Chi non rispetta gli obblighi di diligenza può essere denunciato o scoperto nell’ambito delle verifiche a campione. Tale disposizione riguarda anche le persone che a titolo professionale acquistano da privati lavori di metalli pre- ziosi usati. I titolari di una patente interessati possono adempiere gli obblighi di diligenza con costi conte- nuti e oneri burocratici aggiuntivi minimi. Non sono necessari cospicui investimenti informatici. Per il rinnovo della patente, i rispettivi titolari sono tenuti ogni quattro anni al pagamento dei relativi emolumenti. L’emolumento per la patente di acquirente è stato fissato a 500 franchi, ossia 125 franchi per anno civile. L’importo di 125 franchi all’anno tiene conto del campo di applicazione limitato della patente ed è proporzionato alla patente di fonditore (1000 fr. all’anno), che comporta analoghi obblighi di diligenza e di documentazione, ma in più permette al titolare di fondere. In alternativa ci si può far iscrivere nel registro di commercio. Gli acquirenti iscritti nel registro di commercio possono inoltre farsi iscrivere gratuitamente presso l’Ufficio centrale. Sia gli acquirenti registrati di vecchi metalli preziosi sia i titolari di una patente dovranno inoltre pagare una tassa di vigilanza forfetaria. L’entità della tassa è di 2000 franchi per quattro anni. L’importo di 500 franchi all’anno tiene conto del campo di applicazione limitato dell’attività ed è proporzionato all’emolumento annuale per la vigilanza corrente che devono pagare i titolari di una patente di fonditore (1000 fr. all’anno) che, pur assoggettata a obblighi di diligenza e di registrazione simili, permette tuttavia al titolare dell’autorizzazione anche di fondere. Affinché le attività di minori dimensioni non siano troppo gravate sul piano economico – come ad esempio gli orafi, che solo di tanto in tanto accettano vecchi metalli preziosi e il più delle volte li lavorano personalmente –, per definire l’acquisto di materie da fondere a titolo profes- sionale è stata fissata una soglia di 50 000 franchi. Occorre infine sottolineare che questa misura è stata introdotta interamente ed espressamente su richiesta del settore.
Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di vigilanza ai sensi della LRD L’autorizzazione e la vigilanza da parte di un’autorità statale sono condizioni quadro importanti per i saggiatori del commercio e per le società del gruppo. Spesso, infatti, i loro clienti sul mercato mondiale reputano questa modalità di vigilanza più efficace dei controlli privati. Tale misura è stata quindi inserita nella revisione della LRD su esplicita richiesta del settore, con il presupposto della copertura dei costi della Confederazione. Pertanto in futuro 11 imprese non saranno più sorvegliate dalla FINMA o da un OAD, ma dall’Ufficio centrale. Attribuire la vigi- lanza sugli obblighi di diligenza ai sensi della LRD e sulle disposizioni della LCMP a una sola autorità crea effetti sinergici: gli assoggettati possono infatti contenere i costi e gli oneri relativi alle risorse umane grazie al fatto che la verifica sarà unica, benché approfondita. Questo può comportare una riduzione complessiva dei costi di regolamentazione per i saggiatori del com- mercio e le società del gruppo. Ad essi si applicano emolumenti una tantum per il rilascio di
quanto tale patente non veniva ritenuta uno strumento efficace per contrastare il commercio illegale e fraudo- lento di materie da fondere e prodotti della fusione. La patente di acquirente proposta è più ampia del diritto precedente, in quanto comprende in particolare l’acquisto a titolo professionale di lavori di metalli preziosi usati provenienti da privati.
un’autorizzazione per il commercio di metalli preziosi bancari (2500 fr. in via forfetaria) ed emo- lumenti variabili ricorrenti per prestazioni dirette dell’Ufficio centrale nonché per le verifiche ai sensi della LRD. L’entità degli emolumenti variabili dipende dal tempo impiegato nonché dalle conoscenze specifiche e dalla funzione della persona incaricata del disbrigo (fascia di oscilla- zione da 250 a 350 fr. all’ora). Per l’onere dell’Ufficio centrale non coperto dagli emolumenti verrà riscossa una tassa di vigilanza, in funzione dell’importanza economica dei destinatari dell’autorizzazione. Al momento i saggiatori del commercio e le società del gruppo si assu- mono già i costi della vigilanza attraverso l’adesione a un OAD, nonché gli eventuali costi per una società di audit. La vigilanza da parte dell’Ufficio centrale non dovrebbe comportare costi supplementari. Siccome non è più necessario coinvolgere una società di audit, nel complesso i costi per la maggior parte dei saggiatori del commercio e le società del gruppo potrebbero addirittura diminuire.
Aspetti giuridici
5.1. Costituzionalità e legalità
Le disposizioni dell’ORD, dell’ORC, dell’OCMP, dell’OEm-CMP e dell’OURD si basano sulle disposizioni delle rispettive leggi citate in rubrica e sono conformi alla legge. Riguardo alla costituzionalità si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio. 43
5.2. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La revisione della LRD ha migliorato la conformità internazionale della Svizzera alle norme del GAFI. Si rimanda alle rispettive spiegazioni contenute nel messaggio concernente la LRD 44. Le presenti disposizioni esecutive precisano in particolare queste nuove misure.
Entrata in vigore L’ORD, l’ORC, l’OCMP, l’OEm-CMP e l’OURD entreranno in vigore il 1° luglio 2022 insieme agli adeguamenti a livello di legge. Sono fatte salve le considerazioni seguenti. Per quanto concerne le disposizioni finali della LCMP sulla modifica del 15 giugno 2018 e l’ar- ticolo 42 capoverso 2 LRD, rilevanti per i saggiatori del commercio di metalli preziosi, è previ- sta l’entrata in vigore parziale per il 1° gennaio 2022 insieme agli adeguamenti della LFINMA. Con l’entrata in vigore parziale si tiene conto del diritto di cui all’articolo 42bis LCMP, secondo il quale ora l’Ufficio centrale è competente per il regime di autorizzazione e di vigilanza al posto del regime previsto inizialmente da parte della FINMA e dell’organismo di vigilanza ai sensi della la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari. Attualmente tutti i saggiatori del com- mercio di metalli preziosi interessati aderiscono a un OAD riconosciuto. Tale regime transitorio persisterà fino all’eventuale rilascio della patente, momento a partire dal quale la vigilanza spetterà all’Ufficio centrale secondo l’articolo 42bis e l’articolo 42ter LCMP. È da supporre che il rispettivo OAD effettui anche la verifica per l’anno civile 2021 e che la verifica per l’anno ci- vile 2022 sia di competenza dell’Ufficio centrale. In tal modo si tiene conto dell’esigenza del legislatore di una vigilanza completa ai sensi della LRD (cfr. anche art. 12 ORD).