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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna, 11 agosto 2021

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Sviz- zera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri si- stemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Compendio

Il presente rapporto si riferisce all’approvazione e alla trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/113 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS) e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS nonché sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione al fine di consentire all’Amministrazione federale delle dogane (AFD), in veste di autorità di perseguimento penale della Confederazione, di consultare il CIR e ottenere i dati dei sistemi dell’UE sui quali il CIR si fonda (sistema d’entrata e d’uscita [EES], sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi [ETIAS], VIS).

Situazione iniziale Con i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 si rinnova il sistema di informazione visti al fine di adeguarlo alle nuove sfide della politica in materia di visti, di frontiere e di sicurezza. Questi regolamenti sono stati notificati alla Svizzera in data 8 luglio 2021. Per il recepimento e la trasposizione dei due regolamenti la Svizzera ha un termine di due anni al massimo. Questo termine decade in data 8 luglio 2023.

VIS (progetto 1) Nel 2011 è stato introdotto il sistema d’informazione visti (VIS), ossia la soluzione tecnica che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l’asilo e la migrazione a verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di Paesi terzi soggetti all’obbligo del visto. Tramite il VIS, che collega i consolati degli Stati Schengen nel mondo e tutti i loro valichi di frontiera esterni, vengono stabilite corrispondenze biometriche (immagine del viso e impronte delle dieci dita) ai fini dell’identificazione e della verifica. Poiché queste misure costituiscono degli sviluppi dell’acquis di Schengen, anche la Svizzera può beneficiarne. Esse contribuiscono a migliorare la sicurezza all’interno dello spazio Schengen e lungo le frontiere esterne, agevolano il diritto dei viaggiatori in regola di attraversare le frontiere esterne, circolare liberamente e stabilirsi nello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne, e faci- litano la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. La maggior parte delle modifiche è di natura tecnica, ad esempio il collegamento del VIS ai sistemi IT esistenti e futuri. Le modifiche apportate ampliano solamente in misura molto limitata lo scopo e la funzionalità del VIS nonché le relative responsabilità. L’insieme delle modifiche può essere sintetizzato come segue:  abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori da 12 a 6 anni ed esenzione da tale obbligo per le persone maggiori di 75 anni;  registrazione nel VIS dei dati nazionali relativi ai visti, compresi i dati biometrici, nonché dei diversi documenti di soggiorno (permessi di soggiorno e carte di legittimazione) ora anche per soggiorni di lunga durata e garanzia dell’interoperabilità in relazione a tali dati;  estensione degli scopi del VIS affinché permetta anche di agevolare il ritorno di persone che non soddisfano le condizioni per l’entrata e il soggiorno nello spazio Schengen;  conservazione nel VIS della copia dei documenti di viaggio di richiedenti di un visto Schengen;  adeguamento dell’accesso ai dati del VIS per le autorità nazionali di prevenzione delle minacce e di perseguimento penale nonché per Europol, e accesso esteso per le autorità del settore dell’asilo;

 rilevamento diretto delle immagini del volto;  allestimento di un portale per le società di trasporto ai fini della verifica delle autorizzazioni ai viaggi;  potenziamento di altri componenti tecnici (VISMail, introduzione di indicazioni di scarsa qualità dei dati). L’attuazione di queste innovazioni richiede adeguamenti nella LStrI, nella legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) e nella legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP).

Modifica della LStrI (progetto 2) L’AFD è sia autorità competente per il controllo al confine1 sia autorità di perseguimento penale della Confederazione2. Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale l’AFD chiede l’accesso ai dati del sistema europeo d’ingressi e uscite EES, del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS, del sistema di informazione sui visti VIS nonché la facoltà di consultare l’archivio comune di dati di identità (CIR). Gli accessi necessari per l’adempimento dei compiti di autorità competente per il controllo al confine sono già previsti nella trasposizione3 dei diversi regolamenti UE. Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 22 dei regolamenti IOP, l’AFD ha già chiesto nel quadro della consultazione relativa al recepimento e alla trasposizione delle basi legali volte a istituire l’interoperabilità tra i sistemi d’infor- mazione dell’UE nei settori frontiere, migrazione e polizia (regolamenti [UE] 2019/8174 e [UE] 2019/8185; regolamenti IOP) l’ac- cesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS e la facoltà di consultare il CIR. Allo scopo di avere più tempo per chiarire ancora ultimi dettagli giuridici e poiché i partecipanti alla consultazione non hanno potuto esprimersi in merito si è deciso di trattare la questione dell’accesso dell’AFD al CIR nel quadro del progetto sull’interoperabilità e di prevedere i necessari adeguamenti nel quadro del recepimento e della trasposizione dei presenti progetti VIS. L’accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS nonché la facoltà di consultare il CIR sono, conformemente ai regolamenti UE6, limitati ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. In virtù degli articoli 95 e 96 della legge sulle dogane7, l’AFD ha nel suo insieme un mandato legale nel settore della prevenzione di reati terroristici nonché nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 8. Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale è in particolare direttamente competente per l’individuazione e l’investigazione di altri reati gravi. Con l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS e con la facoltà di consultare il CIR l’AFD in quanto autorità di perseguimento

penale avrebbe – analogamente alle altre autorità di perseguimento penale federali, cantonali e comunali, che già hanno tale accesso – la possibilità, mediante una procedura di consultazione del CIR a due tappe, di appurare in una prima fase se una persona è regi- strata nei suddetti sistemi (riscontro positivo o negativo). Se il riscontro è positivo, in una seconda fase l’AFD otterrebbe, in seguito a una sua richiesta motivata alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol (CO fedpol) in qualità di punto d’accesso centrale in Svizzera, i dati disponibili nel pertinente sistema di informazione dell’UE. Nella sua funzione di autorità competente per il controllo al confine l’AFD può ottenere queste informazioni direttamente in un’unica fase per identificare una persona consultando il CIR (procedura a una tappa). Le informazioni in tal modo ottenute possono tuttavia essere utilizzate soltanto per lo scopo previsto e non nel quadro di una procedura penale doganale. Senza la facoltà di consultare il CIR e l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS l’AFD non può o può solo parzialmente assolvere il suo mandato legale nel settore del perseguimento penale. Affinché non si crei una lacuna nella sicurezza interna della Svizzera, è necessario concedere all’AFD in veste di autorità di perseguimento penale la facoltà di consultare il CIR e l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS - al pari delle altre autorità di perseguimento penale federali, cantonali e comunali. Nel presente contesto va sottolineato che questa misura non amplia le competenze dell’AFD. Al fine di permettere all’AFD in veste di autorità di perseguimento penale di fare ricerche nel CIR e di ottenere dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS è necessario modificare la LStrI.

1 Cfr. art. 94–96 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0).

2 Art. 4 lett. c della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) 3 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2019 3819. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2020 6963. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2020 7081. 4 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27. 5 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85. 6 Art. 32 del regolamento (UE) n. 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di in- gressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la

Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; art. 52 del Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; art. 3 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) e art. 22 dei regolamenti IOP. 7 RS 631.0

Compendio 2

1 Introduzione 6

2 Recepimento e trasposizione dei regolamenti UE (progetto 1) 6

2.1 Situazione iniziale 6

2.1.1 Necessità d’intervento e obiettivi 6

2.1.2 Svolgimento dei negoziati 6

2.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen 6

2.1.4 Rapporto con il programma di legislatura 7

2.2 Linee essenziali del regolamento (UE) 2021/1134 (modifica del regolamento VIS) 7 2.2.1 Novità connesse ai titoli di soggiorno e ai visti per soggiorni di lunga durata 9

2.2.2 Varianti esaminate 10

2.3 Contenuto del regolamento (UE) 2021/1134, commenti ai singoli articoli della modifica del regolamento (CE) n. 767/2008 11

2.3.1 Capo I: Disposizioni generali 11

2.3.2 Capo II: Inserimento e uso dei dati sui visti da parte delle autorità competenti per i visti 12

2.3.3 Capo III: Accesso di altre autorità ai dati sui visti (nuovo titolo) 15

2.3.4 Capo IIIbis: Inserimento e uso dei dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (nuovo capo) 16 2.3.5 Capo III ter Procedura e condizioni di accesso al VIS a fini di contrasto (nuovo capo) 17

2.3.6 Capo VI: Diritti e sorveglianza sulla protezione dei dati 20

2.4 Modifica e abrogazione di altri atti giuridici UE a seguito della modifica del regolamento (UE) 2021/1134 22

2.4.1 Modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 22

2.4.2 Modifica del regolamento (UE) 2016/399 23

2.4.3 Modifica del regolamento (UE) 2017/2226 23

2.4.4 Modifica del regolamento (UE) 2018/1240 24

2.4.5 Capo IXbis: Utilizzo di ETIAS da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno 25

2.4.6 Modifica del regolamento (UE) 2018/1860 25

2.4.7 Modifica del regolamento (UE) 2018/1861 25

2.4.8 Modifica del regolamento (UE) 2019/817 26

2.4.9 Modifica del regolamento (UE) 2019/1896 27

2.4.10 Abrogazione della decisione 2004/512/CE 27

2.4.11 Abrogazione della decisione 2008/633/GAI del Consiglio 27

2.4.12 Entrata in vigore del regolamento 27

2.5 Contenuto del regolamento (UE) 2021/1133, commenti ai singoli articoli per la modifica del regolamento (CE) n. 2018/1862 27

2.5.1 Modifica del regolamento (UE) 2018/1862 27

2.5.2 Entrata in vigore 28

2.6 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione 28

2.6.1 La nuova normativa proposta 28

2.6.2 Attuazione pratica 32

2.7 Commenti agli articoli dell’atto normativo di attuazione 32

2.7.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) 32

2.7.1.1 Diritto in vigore 32

2.7.1.2 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto EES 34 2.7.1.3 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto ETIAS 34 2.7.1.4 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto IOP 35 2.7.1.5 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto SIS 36 2.7.2 Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) 36

2.7.3 Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione (LSIP) 36

2.8 Ripercussioni del regolamento VIS e dell’atto normativo di attuazione 36

2.8.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione 36

2.8.2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per i Cantoni 37

2.9 Aspetti giuridici 38

2.9.1 Costituzionalità 38

2.9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 38

2.9.3 Rapporto con il diritto europeo 38

2.9.4 Forma degli atti 38

3 Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (secondo avamprogetto) 39

3.1 Situazione iniziale 39

3.1.1 Necessità d’intervento e obiettivi 39

3.1.1.1 Sistemi d’informazione e componenti centrali 39
3.1.1.2 Condizioni per l’accesso delle autorità di perseguimento penale 39
3.1.1.3 L’AFD in veste di autorità di perseguimento penale 39

3.1.1.4 Utilità dell’accesso dell’AFD in veste di autorità di perseguimento penale ai sistemi di informazione e alle componenti centrali 40 3.1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale 41

3.2 Nuova normativa proposta 41

3.3 Commenti ai singoli articoli 41

3.4 Ripercussioni finanziarie 42

3.5 Aspetti giuridici 42

3.5.1 Costituzionalità 42

3.5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 42

3.5.3 Rapporto con il diritto europeo 42

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (Sviluppi degli acquis di Schengen) (avamprogetto) Scambio di note dell’11 agosto 2021 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (EU) 2021/1134 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS); Scambio di note dell’11 agosto 2021 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1133 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE)2018/1862, (UE)2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di nformazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti. Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (avamprogetto)

Rapporto esplicativo

1 Introduzione

Il presente rapporto comprende due progetti: il primo (cfr. n. 2) concerne il recepimento e la trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/11349 e (UE) 2021/113310 ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS) e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS . Si tratta di due sviluppi dell’acquis di Schengen. Il secondo progetto (cfr. n. 3) concerne una modifica della LStrI, indipendente dai due sviluppi dell’acquis di Schengen, che prevede che l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale ottenga la facoltà di consultare il CIR nonché l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 22 dei regolamenti IOP, l’AFD ha già chiesto la facoltà di consultare il CIR e l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS nel quadro della consultazione relativa al recepimento e alla trasposizione delle basi legali volte a istituire l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nei settori frontiere, migrazione e polizia (regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818; regolamenti IOP). Allo scopo di avere più tempo per chiarire ancora ultimi dettagli giuridici e poiché i partecipanti alla consultazione non hanno potuto esprimersi in merito si è deciso di trattare la questione dell’accesso dell’AFD al CIR nel quadro del progetto sull’interoperabilità e di prevedere i necessari adeguamenti nel quadro del rece- pimento e della trasposizione dei presenti progetti VIS.

2 Recepimento e trasposizione dei regolamenti UE (progetto 1)

2.1 Situazione iniziale

2.1.1 Necessità d’intervento e obiettivi

Nel quadro dell’Accordo di associazione a Schengen (AAS) 11, la Svizzera s’impegna in linea di principio a recepire tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). In questo contesto il recepimento di un nuovo atto giuridico avviene attraverso una procedura speciale, comprendente la notifica dello sviluppo da parte dei competenti organi UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera. Il presente rapporto (progetto 1) concerne il recepimento e la trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle pertinenti condizioni per l’accesso ad altri sistemi di informazione dell’UE per scopi inerenti al VIS.

2.1.2 Svolgimento dei negoziati

In base all’articolo 4 AAS, la Svizzera è autorizzata, nell’ambito del suo diritto di partecipazione all’elaborazione dell’acquis di Schen- gen, a partecipare ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE. In particolare, la Svizzera può esprimere il proprio parere e avanzare suggerimenti. I due suddetti regolamenti sono il frutto di negoziati condotti per circa due anni a Bruxelles in seno ai competenti gruppi di lavoro del Consiglio e del gruppo di lavoro «Visti» (livello peritale), tra i consiglieri dei settori Giustizia e Affari interni (Consiglieri GAI), e in seno al Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni (Consiglio GAI, livello ministeriale). Tutti questi organi si sono riuniti sotto forma di comitati misti (formato COMIX), vale a dire in presenza di rappresentanti degli Stati associati all’attuazione, all’appli- cazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. In occasione di queste riunioni i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno presentato attivamente i propri punti di vista in merito a questi progetti di regolamento. La decisione formale è stata presa dai competenti organi dell’UE. Il Parlamento europeo ha approvato i regolamenti in data 7 luglio 2021, il Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2021. La firma è stata apposta in data 7 luglio 2021.

2.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen

L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen: l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione degli atti che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen. La Svizzera si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. La relativa decisione viene notificata all’UE entro 30 giorni dall’adozione dell’atto giuridico da parte dei competenti organi dell’UE. La notifica di un atto giuridico da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che rappresenta per la Svizzera un trattato internazionale. A seconda del contenuto dell’atto UE da recepire, l’approvazione di tale trattato è di compe- tenza del Consiglio federale o del Parlamento (e del Popolo nell’ambito del referendum facoltativo). Se l’Assemblea federale è competente o se il recepimento impone adeguamenti legislativi, nella sua nota di risposta il Consiglio federale deve informare l’UE del fatto che, sul piano giuridico, la Svizzera potrà essere vincolata dallo sviluppo in questione soltanto «previo

9 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parla- mento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informa- zione visti (VIS), GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11. 10 Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE)2018/1862, (UE)2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1. 11 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.31.

soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). In tal caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e trasporre lo sviluppo; l’eventuale referendum deve svolgersi entro tale termine. Il termine decorre a partire dalla notifica dello sviluppo da parte dell’UE. Se tutti i requisiti costituzionali sono soddisfatti, la Svizzera informa immediatamente e per scritto il Consiglio e la Commissione europea. Se non è richiesto referendum, l’informazione è immediatamente successiva alla sca- denza del termine referendario. Lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento entra in vigore al momento della trasmissione di questa comunicazione, la quale equivale alla ratifica dello scambio di note. Nel presente caso l’UE ha notificato alla Svizzera i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 in data 8 luglio 2021. In data 11 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di recepire i regolamenti a condizione che i requisiti costituzionali siano soddisfatti e ha notificato all’UE i relativi decreti il medesimo giorno. Pertanto il termine regolare di due anni scade in data 8 luglio 2023. Dato però che questa data corrisponde a un sabato, il termine scade già il 7 luglio 2023. Se i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 non sono recepiti entro questo termine massimo, viene avviata la procedura speciale prevista dall’articolo 7 paragrafo 4 AAS: nel quadro del comitato misto deve essere individuata una soluzione consensuale entro 90 giorni. Se ciò non avviene, l’AAS termina automaticamente tre mesi dopo – e di conseguenza anche la collaborazione Dublino (art. 14 par. 2 dell’Accordo di associazione a Dublino12).13

2.1.4 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202014 sul programma di legislatura 2019–2023. Si tratta di sviluppi di Schengen che nel quadro dell’obiettivo 13 devono essere recepiti entro il termine fissato. Conformemente a questo obiettivo la Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale. Neanche le modifiche della LStrI sono annunciate nel piano di legislatura ma rientrano parimenti nel quadro dell’obiettivo 13.

2.2 Linee essenziali del regolamento (UE) 2021/1134 (modifica del regolamento VIS) Con il presente regolamento il VIS viene adeguato ai possibili sviluppi tecnici. Nel 2011 è stato introdotto il VIS, ossia la soluzione tecnologica che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l’asilo e la migrazione a verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di Paesi terzi che necessitano del visto per recarsi nell’UE. Di fronte alle sfide in materia di politica migratoria e di sicurezza cui è confrontata l’Europa, dal 2015 la Commissione europea ha presentato numerose proposte volte a ottimizzare le possibilità di lotta alla migrazione illegale e garantire la sicurezza interna. L’obiet- tivo è potenziare e migliorare gli attuali strumenti Schengen (Eurodac15, VIS, API16, SIS17) nonché crearne di nuovi (EES18 e ETIAS19). Il 20 maggio 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato i due regolamenti che mirano a istituire l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE20. Questa interoperabilità è garantita con la creazione di un «portale di ricerca europeo (ESP)» che consente di consultare simultaneamente tutti i sistemi d’informazione rilevanti.

12 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determi- nare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, RS 0.142.392.68. 13 Cfr. messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali II, FF 2004 5433 segg. 14 FF 2020 1565 15 Eurodac è una banca dati europea in cui sono registrate le impronte digitali dei richiedenti l'asilo e delle persone in soggiorno irregolare fermate nello spazio Schengen. È in funzione dal 15 gennaio 2003. 16 In virtù dell’art. 104 LStrI la SEM può obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare all’autorità competente per il controllo al confine, per determinati voli provenienti da Stati terzi, le «Advance Passenger Information» (API), ossia i dati personali delle persone trasportate e i dati del documento di viaggio e del volo. Attraverso il sistema API, le autorità competenti per il controllo al confine hanno accesso online ai dati API e possono in tal modo sfruttare il tempo di volo per effettuare i primi accertamenti sui passeggeri a bordo prima dell’atterraggio. 17 In quanto sistema di ricerca comune, il SIS è il principale elemento della cooperazione di polizia nello spazio Schengen. Contiene informazioni relative a persone ricercate o scomparse nonché a veicoli e oggetti ricercati. Inoltre nel SIS sono registrati i divieti d’entrata e in futuro anche le decisioni di rimpatrio. 18 L’EES è uno dei nuovi sistemi d’informazione dell’UE nel settore della migrazione in cui saranno registrate centralmente in forma elettronica le entrate e le uscite di cittadini di Stati terzi per soggiorni di breve durata e verrà calcolata la durata del soggiorno nello spazio Schengen. Nell’EES verranno inoltre registrati i rifiuti d’entrata. Secondo l’attuale pianificazione il sistema dovrebbe entrare in funzione in maggio 2022. 19 Con il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nello spazio Schengen viene creato un sistema analogo all’«Electronic System for Travel Authorisation» (ESTA) degli USA. I cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo di visto che intendono entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata, con poche eccezioni sono tenuti a richiedere online prima dell’inizio del viaggio un’autorizzazione al

viaggio. Questa costa sette euro ed è valida tre anni. L’autorizzazione al viaggio ETIAS non garantisce alcun diritto di entrata nel Paese in que- stione. Con questo esame preliminare l’ETIAS mira ad aumentare l’efficacia dei controlli alle frontiere e a colmare le lacune a livello di informa- zioni e sicurezza. 20 I due regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera il 21 maggio 2019 come sviluppi dell’acquis di Schengen.

Grazie all’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE, in futuro sarà possibile confrontare in automatico i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici (impronte digitali e immagini del volto rilevate sul posto). In tal modo sarà più facile individuare le persone che utilizzano identità false. Con l’ESP sarà possibile consultare contemporaneamente e con un’unica interrogazione tutti i sistemi d’informazione ai quali le auto- rità in questione hanno accesso. I due regolamenti IOP, infine, consentono di smascherare le frodi d’identità con l’ausilio del rilevatore di identità multiple (Multiple Identity Detector, MID). Quest’ultimo è inteso contribuire all’identificazione di persone che utilizzano più identità o identità false con il duplice obiettivo di agevolare le verifiche delle identità e contrastare le frodi di identità.

Affinché in futuro le autorità autorizzate possano rapidamente farsi un’idea completa di una persona con una sola interrogazione, il regolamento (UE) 2021/1134 modifica il regolamento (CE) n. 767/200821 di modo che con l’EES, l’ETIAS ed Eurodac il VIS entri a far parte di una rete integrata di sistemi che garantisce l’interoperabilità. In tal modo le autorità dispongono in qualsiasi momento di tutte le informazioni rilevanti e possono così, tra le altre cose, impedire il rilascio di un visto a una persona che rappresenta un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici. Inoltre, sono state individuate lacune nelle informazioni riguardo ai documenti che permettono ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare in uno Stato Schengen per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ossia i visti per soggiorni di lunga durata (visti D) e i titoli di soggiorno che danno il diritto di circolare liberamente nello spazio Schengen per una durata massima di 90 giorni nel corso di un periodo di 180 giorni nei limiti fissati dalla Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS)22 del 19 giugno 1990. Il suddetto regolamento UE prevede diverse misure per colmare queste lacune in materia di sicurezza. I visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno vanno ad esempio inseriti nel VIS nel rispetto delle medesime prescrizioni, affinché tali documenti e i loro titolari possano essere verificati, oltre che dalle autorità preposte al rilascio, anche dalle autorità degli Stati Schengen. L’accesso a questi documenti consentirà a ogni Stato Schengen che svolge tali controlli di valutare meglio, in base ai dati presenti nel sistema, i rischi per la sicurezza, il che contribuirà ad accrescere la sicurezza interna nello spazio Schengen. Infine, sarà più semplice individuare eventuali documenti d’identità o di viaggio falsi.

Al fine di facilitare la procedura di rimpatrio, anche i documenti di viaggio presentati nel quadro di una domanda di visto e di permesso di soggiorno saranno salvati nel VIS. Ciò consentirà di identificare precocemente le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso o il soggiorno nel territorio degli Stati Schengen. Inoltre, i Paesi terzi possono cooperare meglio per quanto concerne la riammissione dei migranti irregolari, facilitando il ritorno nel loro Paese d’origine dei cittadini di Stati terzi presenti ille- galmente sul territorio. Inoltre, l’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori verrà abbassata da dodici a sei anni. Questa misura rende più facile per la competente autorità stabilire l’identità di un minore nell’ambito della procedura di visto. L’identificazione certa dei minori consentirà di proteggerli meglio (p. es. dal rapimento) e contribuirà a contrastare la tratta di esseri umani e la migrazione irregolare. Tuttavia, devono essere introdotte ulteriori garanzie legali per tutelare l’interesse superiore del minore. A tal fine, i dati biometrici (impronte digitali e immagine del volto) dei bambini di età inferiore ai dodici anni saranno cancellati alla scadenza del visto o del permesso di soggiorno e alla partenza dallo spazio Schengen. Inoltre, si prevede di non rilevare più le impronte digitali delle persone di età superiore ai 75 anni. Infine, per facilitare lo scambio di dati tra il sistema centrale d’informazione visti (VIS) e i sistemi nazionali dei rispettivi Stati Schen- gen, il meccanismo di consultazione VISMail sarà integrato nel VIS. Poiché il VIS rifiuterà una richiesta di consultazione fino a quando tutte le informazioni richieste non saranno state inserite correttamente nel sistema, si eviteranno carenze nella qualità dei dati. Inoltre, la qualità dei dati biometrici sarà migliorata, poiché le immagini del volto saranno rilevate direttamente sul posto anche per i visti C, D e i titoli di soggiorno.

21 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60, modificato per ultimo dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio; GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27. 22 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repub- blica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 (cfr. allegato A AAS).

2.2.1 Novità connesse ai titoli di soggiorno e ai visti per soggiorni di lunga durata

Interoperabilità nell’ambito delle domande di visti per soggiorni di lunga durata e di titoli di soggiorno

Il progetto Interoperabilità è stato approvato dal Parlamento durante la sessione primaverile 2021. Esso prevede ugualmente l’intero- perabilità del VIS, ma nella sua concezione attuale, ossia senza i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno. Comprende soltanto i visti per soggiorni di breve durata. L’estensione dell’interoperabilità ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di sog- giorno è prevista nella modifica dei regolamenti IOP, nel quadro della presente revisione del regolamento VIS (regolamento (CE) n. 767/2008). Questa interoperabilità consente l’interrogazione automatica degli altri sistemi Schengen di migrazione e di polizia me- diante una ricerca alfanumerica e biometrica dal momento in cui è generato un fascicolo di domanda nel VIS. Questo sviluppo prevede dunque un automatismo delle verifiche da effettuare nel quadro delle procedure d’esame dei titoli di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata. Attualmente è possibile, nel quadro delle procedure nazionali, interrogare il SIS (art. 7 dell’ordinanza N-SIS23, progetto SIS24). Quando saranno in esercizio sarà possibile interrogare anche i sistemi europei EES (art. 103c cpv 2 lett. b e c LStrI25) ed ETIAS (art. 108e cpv. 2 lett. a LStrI26). In futuro queste interrogazioni potranno essere effettuate tramite l’ESP, come previsto dal progetto Interopera- bilità, che entrerà in vigore presumibilmente nel 202327. Il regolamento (UE) 2021/1134 rafforza ancor più l’interoperabilità dei sistemi Schengen creando un automatismo di ricerca negli altri sistemi Schengen al momento della generazione o modifica di fascicoli nazio- nali sui visti per soggiorni di lunga durata e sui titoli di soggiorno nel VIS.

Competenze nazionali in materia di visti per soggiorni di lunga durata e di titoli di soggiorno La forma dei titoli di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata è in particolare retta dagli atti Schengen seguenti:

 il regolamento (UE) n. 265/201028 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata;

 il regolamento (CE) n. 1030/200229 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Gli effetti giuridici di questi documenti nello spazio Schengen sono retti in particolare dall’articolo 21 della convenzione di applica- zione dell’Accordo di Schengen (CAS)30 e dal Codice frontiere Schengen31. Le condizioni materiali per il rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno rimangono invece puramente nazionali (cfr. cap. 6 LStrI32 per i permessi di dimora e la sezione 4 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto33 per i visti per soggiorni di lunga durata). Il regolamento (UE) 2021/1134 introduce una procedura di comunicazione dei dati che permette agli Stati Schengen di beneficiare di tutte le informazioni utili per decidere in merito al rilascio dei documenti. Si prevede di verificare se delle corrispondenze tra i dati personali di un richiedente e i dati presentati nei sistemi Schengen apportano elementi supplementari utili nel quadro dell’esame materiale nazionale. Il regola- mento (UE) 2021/1134 definisce al riguardo due obiettivi particolari, ossia da un lato valutare se il richiedente potrebbe eventualmente costituire una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la sanità pubblica, e dall’altro contribuire a identificare corretta- mente le persone. Queste verifiche s’inscrivono nelle usuali verifiche legali nazionali.

Nuovi documenti nella banca dati VIS

L’inserimento nel VIS dei visti per soggiorni di lunga durata e dei titoli di soggiorno garantirà la presenza dei dati relativi a questi documenti e ai loro titolari in un sistema di informazione su vasta scala della cooperazione Schengen. Questi dati si aggiungeranno a quelli dei cittadini di Stati terzi soggetti all’obbligo del visto e già registrati nel sistema. Ciò permetterà alle autorità degli Stati membri diverse dalle autorità preposte al rilascio di effettuare una verifica del documento e dell’identità del suo titolare, alle frontiere o sul territorio degli Stati Schengen. Le banche dati della cooperazione Schengen disporranno in tal modo di informazioni relative a tutti i documenti rilasciati a cittadini di Stati terzi che soggiornano nello spazio Schengen.

23 RS 362.0 24 FF 2020 8813 25 FF 2019 3819 26 FF 2020 6963 27 FF 2020 7081

28 GU L85 del 31 marzo 2010, pag. 1

29 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15 6.2002, pag. 1; modificato per ultimo dal regolamento (UE) 2017/1954, GU L 286 del 1.11.2017, pag. 9. 30 RS 0.362.31, versione della CAS modificata dal regolamento (UE) n. 265/2010. 31 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1. 32 RS 142.20 33 RS 142.204

2.2.2 Varianti esaminate

Variante proposta34

Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede che le autorità degli Stati Schengen inseriscano nel VIS i dati comunicati dal richiedente in conformità del pertinente diritto dell’Unione o del diritto nazionale. La Svizzera può dunque decidere le modalità secondo cui imple- mentare questa trasmissione di dati e dispone di un certo margine di manovra (art. 22bis par. 1 del regolamento (UE) 2021/1134). Al fine di trarre un plusvalore da questo sviluppo dell’acquis di Schengen, ossia poter procedere a una verifica completa e approfondita prima dell’entrata della persona nel Paese, si propone di mettere a frutto a l’interoperabilità e di sfruttare le possibilità di rilevare dati biometrici in occasione dell’esame della domanda di visto per soggiorni di lunga durata. L’interoperabilità sarà ugualmente messa a frutto nel quadro del rilascio di permessi di soggiorno, compreso il soggiorno che si fonda sulla legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite35 e sugli accordi di sede conclusi dal Consiglio federale svizzero con le organizzazioni intergovernative e le istituzioni interna- zionali. I dati trasferiti al VIS si differenziano tuttavia a seconda dei casi. La variante proposta comprende i seguenti elementi principali.

 Trasmettere al C-VIS i dati dei visti per soggiorni di lunga durata contenuti nel sistema nazionale d’informazione visti ORBIS con la medesima modalità di trasmissione dei visti C, ossia al momento del deposito della domanda e della prima registrazione dei dati personali del richiedente e poi al momento del rilascio del visto. Il C-VIS contiene attualmente già le impronte delle dieci dita dei richiedenti un visto C. Le impronte digitali registrate nel sistema possono essere riutilizzate per cinque anni.

 Trasmettere al C-VIS i dati del SIMIC36 concernenti i permessi di dimora dal momento in cui la SEM o le autorità cantonali della migrazione vi hanno inserito i dati personali dei richiedenti il permesso di dimora. In seguito vengono aggiornati nel sistema al momento del rilascio del visto. In caso di rifiuto della domanda, i dati vengono cancellati dal C-VIS, a meno che la Svizzera ritenga che la persona costituisca un rischio per la sicurezza. In questo caso si registra una precisazione in tal senso nel sistema.

 Per tutti i visti per soggiorni di lunga durata, inserire i dati biometrici, ossia l’immagine del volto rilevata sul posto e le dieci impronte digitali, se il richiedente si presenta di persona alla competente autorità. L’obbligo di presentarsi rimane limitato a de- terminate categorie di persone. Se il richiedente non si è (ancora) presentato di persona al momento del deposito della domanda di un visto per un soggiorno di lunga durata, la fotografia cartacea sarà scansionata come avviene attualmente e il C-VIS verrà interrogato sulla base dei dati personali alfanumerici. Si applica la procedura attuale basata sull’articolo 102 capoversi 1 e 2 LStrI. Le categorie di persone che possono fornire i loro dati biometrici sono determinate a livello di ordinanza dal Consiglio federale (art. 87 cpv. 1bis dell’ordinanza del 24 ottobre 200737 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA)38.

 Per tutti i permessi di dimora secondo la LStrI, sono inseriti i dati biometrici, ossia l’immagine del volto e le impronte digitali prese direttamente sul posto, come già attualmente per la carta di soggiorno biometrica Schengen 39.

 Nella misura in cui il SIMIC non contiene alcun dato biometrico (immagine del volto, impronte digitali), la procedura di registra- zione avrà luogo al momento della decisione di rilascio del permesso di dimora. In questa occasione saranno rilevate due impronte digitali, l’immagine del volto e la firma, e i pertinenti dati saranno trasmessi al C-VIS e registrati nel SIMIC. Le due impronte digitali, l’immagine del volto e la firma vengono anche inviate al centro competente per il rilascio del permesso di dimora definito dal regolamento (UE) 1030/2002.

 Trasmettere al C-VIS i dati personali di ORDIPRO al momento delle procedure d’esame che precedono il rilascio di un permesso di dimora ai cittadini di Stati terzi. Per tutte le carte di legittimazione del DFAE, la fotografia cartacea viene scansionata e inviata al C-VIS. A differenza di quanto avviene attualmente, non è richiesto il rilevamento sul posto delle impronte digitali e dell’imma- gine del volto.

 In ogni caso occorre scansionare la pagina del documento di viaggio con i dati anagrafici quando viene esibita all’autorità com- petente al momento della presentazione della domanda, o in caso contrario è richiesta una copia del documento. La pagina scan- sionata o copiata è poi registrata in ORBIS, SIMIC e ORDIPRO e infine trasmessa al C-VIS. La Svizzera partecipa quindi pienamente a questo sviluppo dell’acquis di Schengen per il recepimento e l’attuazione del regolamento (UE) 2021/1134. Ciò comprende una collaborazione a livello di procedure d’autorizzazione, senza modificare in modo significativo le procedure attuali né richiedere modifiche sostanziali dei sistemi cantonali. La Svizzera prevede di fornire le informazioni relative ai permessi di dimora quando i Cantoni o la SEM le avranno inserite nel SIMIC. L’iscrizione nel SIMIC ha luogo al momento del rileva- mento dei dati personali del richiedente in occasione dell’apertura della procedura di rilascio del permesso di dimora e in ogni caso prima della decisione. Ciò vale ugualmente per ORDIPRO. La trasmissione delle pertinenti informazioni del SIMIC, di ORBIS e di ORDIPRO è quindi tecnicamente prevista attraverso un unico componente di accesso nazionale.

Variante in esame concernente la trasmissione di dati biometrici tra ORBIS e SIMIC Affinché i richiedenti non debbano fornire i loro dati biometrici (impronte delle dieci dita, immagine del viso rilevata sul posto e firma) all’estero nel quadro del rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata e una seconda volta in Svizzera nel quadro della procedura di rilascio del permesso (centri di biometria cantonali), si propone di consentire la trasmissione di tali dati da ORBIS al SIMIC. Sono trasmessi al SIMIC unicamente i dati delle persone a cui è rilasciato un permesso di dimora. Ciò permette di ridurre i compiti dei Cantoni nei centri di rilevamento biometrico. La persona che ottiene un titolo di soggiorno non sarà più tenuta a far registrare i suoi dati visto che la sua identità è stata verificata prima dell’entrata in Svizzera. Come finora dovrà tuttavia annunciare il suo arrivo e

34 La variante dell'attuazione è scelta definitivamente dalla direzione della SEM al momento della convalida dello studio di fattibilità del progetto VIS Recast. 35 RS 192.12 36 Una variante sarebbe stata di trasmettere i dati dai sistemi cantonali (cfr, la variante più sotto). 37 RS 142.201 38 Una variante sarebbe di estendere le categorie di persone che devono presentarsi personalmente per ottenere un visto D in particolare ai cittadini dei Paesi soggetti all'obbligo del visto Schengen tipologia C (salvo se la Svizzera è rappresentata). Ciò rafforzerebbe i controlli alla frontiera e permetterebbe una migliore identificazione dei titolari di un visto D. 39 Una variante sarebbe il rilevamento delle dieci impronte digitali, che supererebbe l'esigenza minima di rilevare le impronte di due dita necessaria per il titolo di soggiorno.

recarsi presso le competenti autorità cantonali o comunali. Questa variante non risulta dagli impegni Schengen. Comporta costi sup- plementari ed è limitata a determinate categorie di persone.

Variante respinta concernente la trasmissione diretta dei dati da parte delle autorità cantonali dai loro sistemi

La possibilità per le autorità cantonali di trasmettere dati al C-VIS direttamente dai propri sistemi al momento dell’esame di una domanda di un permesso di soggiorno, richiederebbe una modifica delle disposizioni cantonali nonché diversi adattamenti tecnici nei singoli sistemi cantonali (ove presenti). Questa procedura risulta poco efficace e di difficile coordinamento, motivo per cui la variante non viene ritenuta. Il regolamento (UE) 2021/1134 esige la trasmissione senza ritardi dei dati del richiedenti. L’iscrizione tramite il SIMIC deve tenere conto di questa esigenza. Fintantoché una decisione è pendente, i dati nel C-VIS non sono definitivi ma soltanto provvisori.

Variante respinta concernente la trasmissione dei dati al C-VIS solamente dopo la decisione di rilascio da parte delle autorità

Dopo essere stata esaminata, questa variante è stata respinta poiché non permetterebbe alla Svizzera di beneficiare dell’interoperabilità. Essa, d’altronde, non sarebbe neppure conforme al regolamento (UE) 2021/1134, che prevede che i dati debbano essere trasmessi al C-VIS prima del rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno, e non dopo. Il precedente controllo dei dati nei diversi sistemi Schengen sarà effettuato in maniera automatica al momento della generazione di un fascicolo VIS. Questa procedura permette di garantire che le necessarie verifiche siano effettuate da tutti gli Stati Schengen prima del rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno.

Variante respinta concernente la non trasmissione delle carte di legittimazione al C-VIS

La variante che prevede di non trasmettere le carte di legittimazione è stata esaminata e respinta. La carta di legittimazione è un titolo di soggiorno che permette al titolare di spostarsi nello spazio Schengen e di entrare senza visto nello Stato in questione da una frontiera esterna. Il regolamento (UE) 2021/1134 esige la trasmissione dei dati relativi ai titoli di soggiorno dei cittadini di Stati terzi. La non trasmissione dei dati relativi alle carte di legittimazione potrebbe inoltre rimettere in questione la possibilità dei titolari di circolare liberamente nello spazio Schengen. 2.3 Contenuto del regolamento (UE) 2021/1134, commenti ai singoli articoli della modifica del regolamento (CE) n. 767/2008 Il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) definisce in relazione al VIS lo scopo e le funzionalità nonché le relative respon- sabilità. Inoltre stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati tra gli Stati Schengen al fine di agevolare l’esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata (visti C) e le relative decisioni. Il titolo di questo regolamento è stato modificato come segue: regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS).

2.3.1 Capo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito d’applicazione Oltre ai visti per il soggiorno di breve durata (visti C e A), ora nel VIS sono registrati anche i visti per soggiorni di lunga durata (visti D) e i titoli di soggiorno per cittadini di Stati terzi.

Art. 2 Scopo del VIS Lo scopo del VIS è ampliato affinché il sistema possa essere utilizzato, oltre che per l’identificazione, anche per il rimpatrio delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nello spazio Schengen (par. 1 lett. e). Il VIS viene inoltre ora utilizzato anche per garantire la corretta identificazione delle persone (par. 1 lett. j) e di persone in circostanze speci- fiche (par. 1 lett. f). Il VIS sostiene altresì gli obiettivi del sistema d’informazione Schengen (par. 1 lett. k). Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati Schengen (par. 2).

Art. 2bis Architettura Questa nuova disposizione stabilisce che l’architettura del VIS consta degli elementi seguenti:  un archivio comune di dati d’identità (CIR),  un sistema di informazione centrale sui visti (C-VIS),  interfacce uniformi nazionali (NUI),  un’infrastruttura di comunicazione tra il C- VIS e le NUI,  un canale di comunicazione tra il C-VIS e il sistema centrale (C-EES) dell’EES  un’infrastruttura di comunicazione tra il C-VIS e l’ESP, il servizio comune di confronto biometrico, il CIR e il rilevatore di identità multiple (MID),  un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità competenti per i visti (VIS- Mail),  un portale per i vettori,  un servizio web sicuro,  un archivio di dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche (CRRS). Allo scopo di garantire la disponibilità ininterrotta del sistema, le NUI e il VIS sono duplicati (sistema ridondante). I due NUI svizzeri sono installati nel centro di calcolo del CSI-DFGP. Il sistema centrale principale (C-VIS Master) si trova a Strasburgo, mentre il sistema di salvataggio (C-VIS-Backup) è situato a St. Johann im Pongau (Austria).

Art. 3 Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi Questa disposizione è abrogata.

Art. 4 Definizioni In questa disposizione sono state aggiunte nuove definizioni nel settore dell’identificazione e della sicurezza (cfr. par. 3bis-3quater e 15- 23). Sono inoltre adeguate le definizioni di «autorità competenti per i visti» (n. 3), modulo di domanda (n. 4), «richiedente» (n. 5), «dati VIS» (n. 12), «dati di identità» (n. 13) e «dati relativi alle impronte digitali» (n. 14).

Art. 5 Categorie di dati Al paragrafo 1, questa disposizione elenca le categorie di dati che sono registrate nel VIS. Il termine «fotografia» è sostituito da «im- magine del volto». Si tratta di un’immagine digitale del volto in risoluzione e qualità sufficienti per il confronto biometrico automatico. Inoltre, secondo il paragrafo 1bis i dati del VIS nei settori dell’identità, dei documenti di viaggio e della biometria sono ora registrati anche nel CIR.

Art. 5bis Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti Questa nuova disposizione sancisce l’integrazione nel VIS dei documenti di viaggio sui quali può essere apposto un visto.

Art. 6 Accesso ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati Il nuovo paragrafo 1 di questa disposizione stabilisce che l’accesso ai dati del VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti per la decisione relativa a una domanda di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno in conformità degli articoli 22bis a 22septies. Il paragrafo 2 aggiunge che l’ac- cesso ai dati del VIS per la consultazione di dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali dei singoli Stati Schengen e degli organismi dell’UE competenti per gli scopi definiti agli articoli 15-22, 22octies-22quaterdecies e 45quater nonché per gli scopi definiti agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Il nuovo paragrafo 2bis stabilisce che le impronte delle dita e le immagini del volto dei minori possono essere utilizzate unicamente per la consultazione nel VIS e, in caso di occorrenza, per la verifica dell’identità del minore nell’ambito della procedura di domanda del visto secondo l’articolo 15 nonché per i controlli alle frontiere esterne e sul territorio nazionale. Se la ricerca mediante dati alfanu- merici non può essere effettuata a causa della mancanza di un documento di viaggio, nella procedura d’asilo possono essere utilizzate per la ricerca nel VIS anche le impronte digitali di bambini. Il paragrafo 3 stabilisce che ogni Stato Schengen designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Gli Stati Schengen sono inoltre obbligati a comunicare senza indugio alla Commissione e a eu-LISA l’elenco di tali autorità conformemente all’articolo 45ter. Questo elenco precisa gli scopi per cui ciascuna autorità è autorizzata a trattare i dati nel VIS. Gli Stati membri possono in ogni momento modificare o sostituire le loro segnalazioni. Il paragrafo 5 stabilisce che la Commissione europea adotta atti delegati riguardo alle norme dettagliate sulla gestione centralizzata dell’elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 7 Principi generali Nel paragrafo 2 vengono aggiunti nuovi principi per l’elaborazione dei dati personali nel VIS da parte delle autorità competenti. I richiedenti non devono subire discriminazioni. Devono inoltre essere rispettati i diritti fondamentali. Un’attenzione particolare va ac- cordata ai bambini e a persone che necessitano di sostegno o particolare protezione. Questa disposizione viene integrata con il nuovo paragrafo 3 secondo cui in tutte le procedure va considerato in via prioritaria l’interesse superiore del minore.

2.3.2 Capo II: Inserimento e uso dei dati sui visti da parte delle autorità competenti per i visti Art. 8 Procedure per l’inserimento dei dati al momento della domanda Se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009, l’autorità competente per i visti è tenuta a creare il relativo fascicolo entro tre giorni lavorativi, inserendo i dati nel VIS. Il paragrafo 5 stabilisce che qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti, i campi specifici riservati a tali dati riportano l’indicazione «non pertinente». L’assenza di impronte digitali è indicata con «VIS 0». Stabilisce inoltre che una volta inseriti i dati della domanda, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni in conformità con l’articolo 9bis e in caso di riscontro fornisce i pertinenti risultati.

Art. 9 Dati da inserire al momento della presentazione della domanda In questo caso si tratta di una modifica dei dati che l’autorità competente per i visti deve registrare nell’apposito modulo al momento della presentazione della domanda. Inoltre vengono inseriti nel fascicolo un’immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio e un’immagine del volto. Per quanto riguarda l’immagine del volto va specificato se questa è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda. Infine occorre indicare se il richiedente è membro di una famiglia che esercita il diritto di libera circolazione.

Art. 9bis Interrogazione di altri sistemi di informazione e banche dati Questa nuova disposizione stabilisce che il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente. La verifica è effettuata mediante dati biometrici e alfanumerici. Il VIS verifica tramite l’ESP se si tratta di un documento di viaggio riconosciuto. Dopodiché attraverso l’ESP il VIS effettua un confronto con i dati salvati nel SIS, nell’EES, nell’ETIAS, nell’Eurodac, in ECRIS-TCN, nelle banche dati

Europol, nelle banche dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD di Interpol) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN di Interpol). Al termine dell’interrogazione il VIS inserisce nel fascicolo un riferimento a eventuali riscontri positivi dalle banche dati citate. È opportuno sottolineare che la Svizzera non partecipa a ECRIS-TCN e che non riceverà alcun riscontro da questa banca dati. I dati di Europol, inoltre, sono accessibili per la Svizzera soltanto in via indiretta sulla base dell’accordo del 24 settembre 2004 tra la Confede- razione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia40. Al momento l’UE sta ancora negoziando le modalità di partecipazione d’Interpol all’interoperabilità. Una novità rispetto al VIS attuale è che sono pure previsti degli indicatori di rischio specifici che saranno attivati automaticamente al momento dell’apertura di un fascicolo nel sistema. Questo articolo definisce anche le autorità che vengono informate in merito ai risultati dei confronti e quali dati sono loro trasmessi. In particolare è previsto che qualsiasi risultato positivo (o corrispondenza) con l’elenco di controllo ETIAS dia automaticamente luogo a un’informazione del VIS all’autorità nazionale ETIAS interessata a fini di verifica (cfr. art. 9sexiesdel regolamento [UE] 2021/1134).

Art. 9ter Norme specifiche per i familiari di cittadini dell’Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione Viene introdotta una verifica automatica volta a controllare che non esistano indicazioni concrete per concludere che la presenza nello spazio Schengen del cittadino dello Stato terzo oggetto del controllo comporta un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico. Per questa categoria di persone il VIS non verifica però nell’EES se il richiedente sia segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo sia stato in passato. Parimenti non verifica se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell’Eurodac. Se dalla ricerca emerge un riscontro positivo riguardante una segnalazione ai fini del respingimento nel SIS, l’autorità competente per i visti ne verifica il motivo. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione irregolare, la segnalazione non è presa in conside- razione ai fini della valutazione della domanda. In questo caso non si applicano neppure gli indicatori di rischio specifici basati su rischi di immigrazione illegale (art. 9undecies).

Art. 9quater Verifica manuale e misura di follow-up relativa ai riscontri positivi da parte delle autorità competenti per i visti I riscontri positivi risultanti dall’interrogazione di altri sistemi conformemente al nuovo articolo 9bis vengono ora verificati manual- mente dall’autorità competente per i visti dello Stato Schengen cui compete la domanda. Questa autorità ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato. Inoltre, per la durata della verifica questa autorità ha accesso anche ai dati dell’EES, dell’ETIAS, del SIS, dell’Eurodac o di SLTD di Interpol che hanno generato il riscontro positivo. L’obiettivo è verificare se il richiedente un visto è la medesima persona che figura in una o più di queste banche dati. Infine, questo articolo disciplina la procedura da seguire nel caso in cui i dati del fascicolo relativo alla domanda coincidono con i dati presenti nel VIS o in un’altra banca dati consultata oppure quando emergono delle differenze. I riscontri positivi e i casi sollevati dagli indicatori di rischio specifici sono considerati durante l’esame della domanda di visto in conformità con l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009. In nessun caso l’autorità competente per i visti adotta una decisione automaticamente sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici, bensì valuta individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico.

Art. 9quinquies Verifica manuale dei riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS La disposizione stabilisce che ciascuno Stato membro deve designare almeno un’autorità incaricata della verifica manuale e della misura di follow-up relativa ai riscontri positivi concernenti il settore della polizia. Questa autorità ha accesso, in via temporanea, ai dati registrati nel SIS, in ECRIS-TCN, in TDAWN di Interpol o ai dati dell’Europol che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche. Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS l’autorità designata per il VIS verifica inoltre se l’identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti in uno dei sistemi di informazione o nelle banche dati consultate. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, l’autorità designata per il VIS cancella dal fascicolo l’indicazione che è necessaria un’ulteriore verifica. Dato che i riscontri positivi che devono essere esaminati rientrano nel settore della polizia, il regolamento modificato prevede la pos- sibilità di designare, quale autorità VIS, l’ufficio SIRENE. Gli Stati Schengen sono tuttavia liberi di scegliere per questi compiti un’altra autorità nazionale.

Art. 9sexies Verifica manuale e misura di follow-up relativa ai riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS Questo nuovo articolo stabilisce come gestire i riscontri positivi inseriti nell’elenco di controllo ETIAS. La pertinente unità nazionale ETIAS verifica entro due giorni lavorativi dopo l’invio della notifica da parte del VIS se i dati registrati nel fascicolo della domanda corrispondono ai dati dell’elenco di controllo ETIAS. L’unità nazionale ETIAS è tenuta a informare mediante parere le autorità com- petenti per i visti entro sette giorni dalla notifica ricevuta dal VIS. Se alle autorità non è trasmessa alcun parere, ciò significa che non vi è alcuna obiezione al rilascio del visto. Se i dati del fascicolo della domanda non corrispondono a quelli dell’elenco di controllo ETIAS, l’unità nazionale ETIAS ne informa l’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto, la quale cancella dal fascicolo l’indicazione che è necessaria un’ulteriore verifica.

Art. 9septies Azione di follow-up relativa a determinati riscontri positivi da parte dell’ufficio SIRENE Dopo la verifica manuale di un riscontro secondo l’articolo 9bis paragrafo 4 lettera a) cifre iii–vii, l’autorità competente per i visti o l’autorità designata per il VIS deve comunicare il riscontro all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen che tratta la domanda. L’ufficio SIRENE ha diversi compiti da effettuare in relazione con le segnalazioni. Se si tratta di una segnalazione SIS ai fini del rimpatrio

40 RS 0.362.2

accompagnata da un divieto d’ingresso, l’ufficio SIRENE informa immediatamente lo Stato membro di rilascio affinché cancelli im- mediatamente la segnalazione di rimpatrio e inserisca una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Se si tratta di una segnalazione SIS ai fini del rimpatrio non accompagnata da una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno, lo Stato segnalante deve essere informato via l’ufficio SIRENE affinché possa cancellare immediatamente la segnalazione. In caso di riscontri positivi inerenti al settore della polizia verificati dall’autorità designata per il VIS (art. 9quinquies), l’ufficio SIRENE è tenuto ad adottare tutte le misure di follow-up adeguate conformemente al regolamento (UE) 2018/186241.

Art. 9octies Follow-up di determinati riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS Questo articolo spiega come procedere in merito all’adozione di eventuali misure di follow-up da parte dell’autorità designata per il VIS una volta verificato un riscontro positivo. In particolare prevede che l’autorità designata per il VIS trasmette all’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull’eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009. Questa informazione è registrata nel sistema ed è accessibile unicamente alle autorità centrali e all’autorità designata per il VIS. Deve essere trasmessa entro sette giorni dalla notifica inviata dal VIS all’autorità designata per il VIS.

Art. 9nonies Attuazione e manuale Questo nuovo articolo stabilisce che eu-LISA, in collaborazione con gli Stati Schengen ed Europol, istituisce canali di comunicazione adeguati per adempiere correttamente gli scopi di cui agli articoli 9bis–9octies del presente regolamento. La Commissione europea stabi- lisce le norme e le procedure in un atto delegato.

Art. 9decies Responsabilità di Europol Questo articolo stabilisce che Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni di cui agli articoli 9bis paragrafo 3 e 22ter paragrafo 2 del regolamento VIS.

Art. 9undecies Indicatori di rischio specifici Gli indicatori di rischio specifici, relativi ai rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o all’alto rischio epidemico e registrati nel VIS, sono definiti, stabiliti, valutati preliminarmente, attuati, valutati a posteriori, riveduti ed eliminati dall’unità centrale ETIAS previa consultazione della commissione di esame VIS. La Commissione europea definirà con maggiore precisione i rischi mediante un atto delegato fondandosi in particolare su statistiche fornite dal VIS e dall’EES. Mediante atto di esecuzione specificherà ugualmente i rischi sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici. Questi ultimi sono riesaminati ogni sei mesi.

Art. 9duodecies Commissione di esame VIS Questo nuovo articolo stabilisce che nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) sia istituita una commissione di esame VIS con funzione consultiva. Tale commissione si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all’anno. In occasione della sua prima riunione, la commissione di esame VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri. È consultata dall’unità centrale ETIAS tra l’altro nel quadro dell’istituzione degli indicatori di rischio.

Art. 9terdecies Commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS Questo nuovo articolo stabilisce la composizione e i compiti della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS. Di- sciplina inoltre la frequenza delle sue riunioni e il quorum con il quale prende le decisioni. Questa commissione è in particolare con- sultata dalla commissione di esame VIS su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne il rispetto della vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione. Redige una relazione annuale.

Art. 10 Dati da aggiungere in caso di rilascio del visto Il paragrafo 1 lettera f subisce una modifica puramente linguistica e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda.

Art. 11 Dati da aggiungere in caso di interruzione dell’esame della domanda Questa disposizione è abrogata.

Art. 12 Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto Il paragrafo 2 stabilisce che nel fascicolo relativo alla domanda occorre indicare i motivi del rifiuto del rilascio del visto. Alla lettera a cifra iibis viene ora aggiunto un nuovo motivo, ossia il fatto che il richiedente non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale. Viene inoltre inserita una frase che precisa che nel VIS la numerazione dei motivi del rifiuto deve corrispondere alla numerazione dei motivi del rifiuto di cui al modulo uniforme che figura nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 810/2009.

41 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

Art. 13 Dati da aggiungere in caso di annullamento, di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto In un nuovo paragrafo è stabilito che in caso di aggiornamento dei fascicoli, il C-VIS invia allo Stato Schengen che ha rilasciato il visto una comunicazione, generata dal sistema centrale e trasmessa tramite VIS Mail, con cui lo informa della decisione di annullamento o revoca del visto.

Art. 15 Uso del VIS per l’esame delle domande Il paragrafo 1 stabilisce ora che l’autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell’esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate. Ciò consente di stabilire se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, annullamento, revoca o proroga di un visto (lett. a) e se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, ritiro, revoca, annullamento, proroga o rinnovo di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno (lett. b). Al paragrafo 2 lettera c è soppresso il rinvio all’articolo 9 (dati del documento di viaggio) senza modifiche materiali. In sostituzione sono menzionati i dati del documento di viaggio necessari. Nel paragrafo 2 lettera f sono citati il visto per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno. Alla lettera ebis viene aggiunto il termine «immagine del volto». Nel nuovo paragrafo 2bis si stabilisce inoltre che l’immagine del volto non deve costituire l’unico criterio di ricerca (par. 2bis). Il paragrafo 3 subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda.

Art. 16 Utilizzo del VIS ai fini della consultazione e della richiesta di documenti L’elenco degli Stati Schengen che chiedono di essere previamente consultati nell’ambito della creazione di un fascicolo nel VIS per un cittadino di un determinato Paese terzo o appartenente a una specifica categoria di tali cittadini, è ora integrato nel VIS esclusiva- mente ai fini della procedura di consultazione. Il VIS trasmette automaticamente la richiesta di consultazione tramite VIS-Mail. Questa procedura si applica ora anche ad altre trasmissioni di dati, ad esempio riguardanti il rilascio di visti con validità territoriale limitata o a tutti i messaggi relativi alla cooperazione consolare in cui sono trasmessi dati personali salvati nel VIS o a questi collegati.

Art. 17 Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche Questo articolo è abrogato.

2.3.3 Capo III: Accesso di altre autorità ai dati sui visti (nuovo titolo)

Art. 17bis Interoperabilità con l’EES Nel paragrafo 3 la lettera e è sostituita con una nuova disposizione che prescrive che al momento della verifica dell’identità del titolare di un visto, le immagini del volto sono verificate solamente se sono state rilevate sul posto al momento della presentazione della domanda. È inserito un nuovo paragrafo 3bis che stabilisce che, grazie all’interoperabilità, il VIS può avviare il processo di cancellazione di un’immagine del volto dal fascicolo dell’EES qualora essa sia registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda. Inoltre, sempre grazie all’interoperabilità, il VIS è automaticamente informato dall’EES quando un minore di età inferiore a dodici anni è registrato nell’EES al momento dell’uscita (nuovo par. 3ter).

Art. 18 Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo Nei paragrafi 4 lettera b e 5 lettera b il termine «fotografie» è sostituito con «immagini del volto». Nel paragrafo 6 il sottoparagrafo 1 lettera a cifra ii è modificato come segue: l’identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto. Al sottoparagrafo 2 si stabilisce che le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verificano le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto confrontandole con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l’interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 7 stabilisce che, ai fini della verifica delle impronte digitali e ora anche dell’immagine del volto, l’autorità competente può interrogare il VIS dall’EES.

Art. 19 Accesso ai dati a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri Il secondo comma del paragrafo 1 è modificato affinché la verifica dell’identità del titolare di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno possa avvenire mediante la sua immagine del volto solamente se l’identificazione non è stata possibile attraverso il precedente rilevamento delle impronte digitali. Nel paragrafo 2 lettera b il termine «fotografie» è sostituito da «immagini del volto».

Art. 19bis Uso del VIS prima della costituzione nell’EES dei fascicoli individuali di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto Il paragrafo 4 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali: la verifica dell’identità di cittadini di uno Stato terzo può ora avvenire anche confrontando le sue impronte digitali e le immagini del volto rilevate sul posto registrate nel VIS.

Art. 20 Accesso ai dati a fini di identificazione Il paragrafo 1 subisce una modifica puramente linguistica e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui ri- manda. Inoltre viene aggiunto che l’immagine del volto non può costituire l’unico criterio di ricerca.

Nel paragrafo 2 lettera c il termine «fotografie» è sostituito da «immagini del volto». È inoltre effettuato un adeguamento redazionale.

Art. 21 Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale Nel paragrafo 1 sono inserite modifiche puramente linguistiche e redazionali: i rimandi vengono adattati e il termine «richiedente asilo» è sostituito con «richiedente protezione internazionale». Inoltre viene aggiunto che l’immagine del volto non può costituire l’unico criterio di ricerca. I paragrafi 2 e 3 subiscono una modifica puramente linguistica e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimandano.

Art. 22 Accesso ai dati VIS per l’esame della domanda di protezione internazionale Il paragrafo 1 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali: i rimandi vengono adattati e il termine «richiedente asilo» è sostituito con «richiedente protezione internazionale». Inoltre viene aggiunto che l’immagine del volto non può costituire l’unico cri- terio di ricerca. I paragrafi 2 e 3 subiscono modifiche essenzialmente linguistiche e redazionali a causa delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimandano. Ad esempio, nel paragrafo 2 lettera c il termine «fotografie» è sostituito con «immagini del volto». È aggiunta inoltre una nuova lettera d che permette di consultare i dati biometrici del documento di viaggio anche sotto forma di immagini scannerizzate.

2.3.4 Capo IIIbis: Inserimento e uso dei dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (nuovo capo) Art 22bis Procedure per l’inserimento dei dati al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno Questo articolo stabilisce che nella procedura di rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno l’au- torità competente crea un fascicolo sul richiedente. I dati che devono essere forniti al sistema sono quelli previsti dal diritto nazionale (legge od ordinanze) e che figurano anche nel presente articolo. Sono inoltre fissate le condizioni alle quali i dati di minori di sei anni possono essere inseriti nel VIS.

Art. 22ter Interrogazione dei sistemi di informazione e delle banche dati La disposizione stabilisce che il VIS esamina automaticamente i fascicoli dei richiedenti. Determina la banca dati che viene interrogata automaticamente utilizzando l’ESP allo scopo di valutare se una persona possa rappre- sentare un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica e le informazioni che in seguito figurano nel fascicolo relativo alla domanda. Si tratta delle medesime banche dati come nel caso del soggiorno di breve durata (SIS, EES, VIS, ETIAS, ECRIS-TCN, dati Europol, SLTD di Interpol e TDAWN di Interpol), eccetto Eurodac, che in questo caso non è interrogato. Il confronto automatico è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici. Come indicato in precedenza, la Svizzera non riceverà alcun riscontro positivo della banca dati ECRIS-TCN e otterrà indirettamente determinate informazioni da Europol.

Art. 22quater Dati da aggiungere in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno La disposizione stabilisce quali dati debbano essere inseriti nel fascicolo relativo alla domanda in caso di rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno. Oltre all’autorità che ha adottato la decisione, vanno registrate anche le informazioni sullo status, sul luogo e sulla data del rilascio, il numero e la validità del documento emesso.

Art. 22quinquies Dati da aggiungere in determinati casi di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno Questo articolo stabilisce quali dati salvare nel fascicolo individuale qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha tentato di ottenere il visto o il permesso di soggiorno con mezzi illeciti. Occorre pure menzionare l’autorità che ha adottato la decisione nonché il luogo e la data della decisione. Se la domanda è rifiutata per altri motivi occorre cancellare senza indugio il fascicolo dal VIS. In questo contesto la Svizzera è libera di decidere se esiste un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici fondandosi sulle informazioni di cui dispone e se questo motivo è sufficiente per rifiutare un permesso di soggiorno e deve essere registrato nel C-VIS. Occorre tuttavia precisare che un eventuale pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale dovrebbe già essere individuato prima dell’entrata della persona in questione in Svizzera, nel quadro del rilascio del visto o di ETIAS.

Art. 22sexies Dati da aggiungere in caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno In caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno i relativi motivi devono essere inseriti nel fascicolo relativo alla domanda dall’autorità competente.

Art. 22septies Dati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o di rinnovo di permesso di soggiorno In caso di proroga di un visto o di rinnovo di un permesso di soggiorno, l’autorità competente aggiunge i relativi motivi e indicazioni nel fascicolo individuale.

Art. 22octies Accesso ai dati VIS a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di frontiera esterni Questo articolo disciplina gli scopi - verifica dell’identità e del documento e prevenzione di pericoli - ai quali le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS. Stabilisce inoltre i dati che possono essere consultati nel fascicolo relativo alla domanda qualora dall’interrogazione risulta che i dati sono registrati nel VIS.

Art. 22nonies Accesso ai dati VIS a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri Analogamente agli scopi elencati all’articolo 22octies le autorità dello Stato Schengen in questione competenti a effettuare tali verifiche sono abilitate a verificare all’interno del suo territorio se sono soddisfatte le condizioni di ingresso e di soggiorno. Stabilisce inoltre i dati che possono essere consultati nel fascicolo relativo alla domanda qualora dall’interrogazione risulta che i dati sono registrati nel VIS. Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare, o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti ha accesso ai dati VIS.

Art. 22decies Accesso ai dati VIS a fini di identificazione Questa disposizione disciplina le condizioni in presenza delle quali le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni o nel territorio degli Stati membri effettuano un’interrogazione nel VIS e i dati che possono essere consultati nel caso di riscontro positivo.

Art. 22undecies Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale Questo articolo stabilisce che, al fine di determinare la competenza per una domanda di protezione internazionale, l’autorità competente in materia d’asilo può effettuare un’interrogazione nel VIS con le impronte digitali del richiedente. Se risulta che nel VIS è registrato un visto per un soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, l’autorità competente in materia d’asilo può consultare determi- nati dati del fascicolo relativo alla domanda esclusivamente al fine di determinare la competenza Dublino.

Art. 22duodecies Accesso ai dati VIS per l’esame della domanda di protezione internazionale Ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale. Qualora dall’interrogazione con le impronte digitali risulta che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l’autorità competente in materia di asilo è abilitata ad accedere al VIS per consultare determinati dati, ad esempio dati personali e dati dei documenti di viaggio.

2.3.5 Capo III ter Procedura e condizioni di accesso al VIS a fini di contrasto (nuovo capo) Art. 22terdecies Autorità designate degli Stati membri L’articolo prescrive che gli Stati Schengen debbano designare le autorità che sono autorizzate a consultare i dati del VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate possono trattare i dati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati. Ogni Stato Schengen designa inoltre un punto di accesso centrale che esamina le richieste di accesso ai dati del VIS di cui all’articolo 22sexdecies. A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l’accesso ai dati del VIS attraverso i punti di accesso centrale. Gli Stati Schengen comunicano a eu-LISA e alla Commissione europea le autorità e il punto di accesso centrale scelti. Solo il personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere ai dati VIS conformemente agli articoli

Art. 22quaterdecies Europol Europol deve designare una delle sue unità operative come “autorità designata di Europol” abilitata a richiedere l’accesso ai dati del VIS attraverso il punto di accesso centrale designato per il VIS al fine di sostenere l’azione degli Stati Schengen in materia di preven- zione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. I dati consultati da Europol possono essere trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati. Europol designa come punto di accesso centrale un’unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati che verifica che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso ai dati VIS di cui all’articolo 22 novodecies. Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall’autorità designata di Europol in merito al risultato della verifica.

Art. 22quindecies Procedura di accesso ai dati del VIS a fini di contrasto Le unità operative di cui all’articolo 22terdecies paragrafo 5 presentano per l’accesso ai dati del VIS una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale, i quali verificano se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies. Se sono soddisfatte le condizioni, il punto di accesso centrale tratta la richiesta e trasmette alle unità operative i dati del VIS. In casi di eccezionale urgenza è possibile verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni. Qualora la verifica a posteriori accerti che l’accesso ai dati del VIS non era giustificato, le autorità cancellano senza ritardo tutti i dati acquisiti.

Art. 22sexdecies Condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri Nel singolo caso l’accesso delle autorità designate ai dati del VIS deve essere necessario e proporzionato, la consultazione dei dati del VIS deve contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dello scopo perseguito e in linea di principio da una preventiva interroga- zione del CIR attraverso l’ESP deve risultare la presenza di dati nel VIS. La consultazione del VIS è limitata all’interrogazione di determinati dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda, incluse le im- pronte digitali e l’immagine del viso. In caso di riscontro positivo viene concesso l’accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi

altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda. L’utilizzo dei dati relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni e in caso di riscontro positivo la consultazione dei dati del VIS sono soggetti a ulteriori condizioni.

Art. 22septdecies Accesso ai dati del VIS per l’identificazione di persone in circostanze specifiche Le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 22sexdecies paragrafo 1 se accedono al VIS per l’iden- tificazione di persone scomparse o rapite nonché vittime di tratta degli esseri umani.

Art. 22octodecies Uso dei dati del VIS per l’inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare e accesso a tali dati Questo nuovo articolo stabilisce che i dati del VIS possono essere utilizzati ai fini della segnalazione di persone scomparse o vulnerabili a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862 (SIS Polizia). Il punto di accesso centrale assicura la trasmissione dei dati tramite mezzi sicuri. La disposizione stabilisce inoltre i casi in cui altre autorità possono chiedere a un’autorità con accesso ai dati del VIS di accedere a tali dati. In caso di riscontro, le autorità di protezione dei minori o un’autorità giudiziaria, al fine di assolvere i loro compiti, possono chiedere l’accesso ai pertinenti dati del VIS a un’autorità che vi ha accesso.

Art. 22novodecies Procedura e condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte di Europol Europol ha accesso ai dati del VIS a fini di consultazione se la consultazione sostiene l’azione degli Stati Schengen in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ed è necessaria e proporzionata in un caso specifico, se esistono fondati motivi per ritenere che contribuisca in modo sostanziale al conseguimento dello scopo previsto e se da una precedente interrogazione del CIR risulta che nel VIS sono conservati dati. L’utilizzo dei dati relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni e in caso di riscontro positivo la consultazione dei dati del VIS sono soggetti a ulteriori condizioni. L’autorità designata di Europol può presentare una richiesta elettronica motivata per la consultazione di tutti o di una serie specifica di dati registrati nel VIS al punto di accesso centrale di Europol. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol con la consultazione dei dati del VIS è soggetto all’autorizzazione dello Stato membro d’origine dei dati.

Art. 22vicies Conservazione delle registrazioni delle richieste di consultazione di dati del VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi L’agenzia eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nel VIS nell’ambito della prevenzione dei pericoli e del perseguimento penale. Tutte le operazioni di trattamento dei dati che risultano dalle richieste di accesso ai dati VIS sono registrate dagli Stati membri e da Europol a fini di verifica e controllo. Il paragrafo 3 stabilisce le indicazioni contenute nella registra- zione. Le registrazioni possono essere utilizzate solo per verificare l’ammissibilità della richiesta, controllare la liceità del trattamento dei dati e garantire l’integrità e la sicurezza dei dati.

Art. 22unvicies Condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora stato attuato

Le autorità designate di uno Stato Schengen per il quale il presente regolamento non è ancora in vigore ottengono l’accesso ai dati del VIS, se tale accesso rientra nei limiti delle loro competenze, soddisfa i requisiti di cui all’articolo 22sexdecies paragrafo 1 del presente regolamento ed è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo. L’autorità designata presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto di accesso centrale nazionale.

Art. 23 Periodo di conservazione dei dati Il periodo massimo di conservazione dei dati di cinque anni rimane invariato, ma ora si applica anche alle domande di visti per sog- giorno di lunga durata e permessi di soggiorno. Alla scadenza di tale termine, il VIS cancella automaticamente il fascicolo relativo alla domanda e i collegamenti fatti verso tale fascicolo medesimo. Secondo il paragrafo 3 le impronte digitali e le immagini del volto dei minori di dodici anni vengono cancellate non appena questi hanno valicato la frontiera esterna e il loro visto o permesso di soggiorno è scaduto. Al fine di garantire questa cancellazione, l’EES invia automaticamente una comunicazione al VIS non appena la partenza del minore è inserita nella cartella di ingresso/uscita.

Art. 24 Modifica dei dati Solo lo Stato membro responsabile ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al VIS, rettificando o cancellando tali dati. Se uno Stato Schengen constata che i dati sono inesatti ne informa immediatamente lo Stato membro competente tramite VIS Mail. Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti, lo Stato Schengen responsabile verifica i dati in questione e risponde entro tre giorni lavorativi allo Stato richiedente e, se necessario, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato Schengen ri- chiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato Schengen responsabile tramite VIS Mail.

Art. 25 Cancellazione anticipata dei dati Questa disposizione subisce modifiche redazionali: viene inserito il rimando ad altri articoli del presente regolamento e il termine «l’infrastruttura del VIS» è sostituito con «VIS Mail».

Art. 26 Gestione operativa Nel paragrafo 1 eu-LISA è designata come Autorità di gestione responsabile della gestione tecnica e operativa del VIS. Il paragrafo 8bis stabilisce che eu-LISA può utilizzare dati personali reali anonimizzati provenienti dal sistema di produzione del VIS a fini di prova per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel C-VIS e per sperimentare nuove tecnologie e tecniche intese a migliorare le prestazioni dell’infrastruttura.

Il paragrafo 10 è nuovo. Esso disciplina la collaborazione tra eu-LISA e contraenti esterni per lavori relativi al VIS. In questo ambito l’agenzia eu-LISA sorveglia le attività dei contraenti esterni.

Art. 27 Sede del sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) Questa disposizione è abrogata.

Art. 27bis Interoperabilità con gli altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol Questo articolo stabilisce le modalità di istituzione dell’interoperabilità tra il VIS e gli altri sistemi (EES, ETIAS, SIS, Eurodac, dati di Europol e ECRIS-TCN [al quale la Svizzera non partecipa]) per consentire il trattamento automatico delle interrogazioni di altri sistemi. L’interoperabilità si basa sull’ESP. Si fa qui riferimento alle interrogazioni automatiche previste ai nuovi articoli 9 bis-9octies e 22ter.

Art. 28 Relazione con i sistemi nazionali I paragrafi 1 e 2 nonché le lettere a e d del paragrafo 4 subiscono modifiche puramente linguistiche e redazionali.

Art. 29 Responsabilità per quanto riguarda l’uso e la qualità dei dati I paragrafi 1–3 subiscono modifiche puramente linguistiche. «Autorità di gestione» è ad esempio sostituito con «eu-LISA». Il nuovo paragrafo 2bis stabilisce che eu-LISA sviluppa e gestisce in collaborazione con la Commissione europea procedure chiaramente definite per lo svolgimento di controlli di qualità e riferisce agli Stati Schengen. Il nuovo paragrafo 4 prevede che ogni Stato Schengen designi un’autorità quale titolare del trattamento dei dati personali nel VIS dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della designazione.

Art. 29bis Norme specifiche per l’inserimento dei dati Questo articolo prescrive ora che i dati di cui agli articoli 6 paragrafo 4, 9–14, 22bis e 22quater–22septies sono inseriti nel VIS previo controllo di qualità eseguito dalle autorità competenti nazionali e sono trattati dal VIS previo controllo di qualità eseguito dal VIS. Se dal controllo emerge il mancato rispetto dei criteri di qualità richiesti, il VIS informa automaticamente le autorità competenti.

Art. 31 Comunicazione dei dati ai paesi terzi o organizzazioni internazionali Nel paragrafo 1 sono inserite eccezioni per la trasmissione dei dati trattati nel VIS. Si tratta dei trasferimenti di dati a Interpol, che sono autorizzati. I precedenti paragrafi 2 e 3 vengono raggruppati in un unico paragrafo e rielaborati dal punto di vista redazionale. Il divieto di massima di comunicare dati a organizzazioni internazionali o a Paesi terzi è mantenuto. Come già attualmente, sono previste eccezioni nel quadro del ritorno di cittadini di Stati terzi in soggiorno illegale. Ora è previsto pure il quadro del reinsediamento di cittadini di Stati terzi (resettlement), se si tratta di fornire informazioni a organizzazioni internazionali. Le condizioni previste devono essere soddisfatte (par. 2). Per quanto concerne il rimpatrio occorre precisare che i dati possono essere comunicati soltanto nei casi in cui la decisione di rimpatrio presa in conformità con la direttiva sul rimpatrio42 non è sospesa o impugnata. Il paragrafo 3 stabilisce che i trasferimenti di dati personali a Paesi terzi non possono pregiudicare i diritti dei richiedenti protezione internazionale. Per contro, i dati personali provenienti dal VIS ottenuti da uno Stato Schengen o da Europol a fini di contrasto non possono essere trasferiti a Paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all’interno o all’esterno dell’Unione (par. 4). Questo divieto si applica anche se il trattamento di tali dati è effettuato a livello nazionale nel quadro di una procedura penale. In deroga al paragrafo 4, il paragrafo 5 stabilisce le condizioni alle quali nei singoli casi è consentito trasferire dati a Stati terzi. Questo trasferi- mento è possibile in particolare se sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave (par. 5 lett. a). Devono inoltre essere soddisfatte altre condizioni (par. 5 lett. b-f), tra cui in particolare la reciprocità dello scambio di informazioni con lo Stato richiedente.

Art. 32 Sicurezza dei dati Nel paragrafo 2 vengono aggiunte tre nuove lettere ebis, jbis e jter. La disposizione alla lettera ebis è intesa impedire che persone non autorizzate usino i sistemi di trattamento dei dati. La lettera jbis garantisce che in caso di interruzione dei sistemi installati questi possano essere ripristinati al normale esercizio. La lettera jter prevede che le anomalie nel funzionamento dei sistemi siano adeguatamente segnalate e che in caso di malfunzionamento dei sistemi i dati personali possano essere recuperati. Il paragrafo 3 subisce una modifica puramente linguistica: «Autorità di gestione» è sostituita con «eu-LISA».

Art. 32bis Incidenti di sicurezza Questa disposizione disciplina la procedura seguita dalle autorità in presenza di un evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicu- rezza del VIS.

Art. 33 Responsabilità Questo articolo subisce modifiche redazionali e strutturali. Il paragrafo 1 viene suddiviso nelle lettere a e b che disciplinano la respon- sabilità per i danni causati da un trattamento illecito dei dati personali (lett. a) e la responsabilità degli organi (lett. b). Il paragrafo 2 tratta la responsabilità in caso di inosservanza degli obblighi. Il paragrafo 3 stabilisce che, per quanto concerne le azioni proposte contro un organo per il risarcimento dei danni, sono fatte salve le disposizioni dei trattati.

42 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 16 dicembre 2008, pag. 98.

Art. 34 Registrazioni Secondo il paragrafo 1 ciascuno Stato membro, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed eu-LISA conservano le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Le restanti modifiche sono di natura puramente redazio- nale e strutturale.

Art. 36 Sanzioni Questo articolo subisce modifiche redazionali a seguito delle modifiche apportate in altri regolamenti. Inoltre viene evidenziato che è sanzionata anche la violazione del presente regolamento nell’ambito del trattamento dei dati personali. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.3.6 Capo VI: Diritti e sorveglianza sulla protezione dei dati

Art. 36bis Protezione dei dati Questa disposizione fa riferimento al trattamento dei dati personali e rimanda ad altri atti giuridici dell’UE. In tale quadro si rimanda in particolare al regolamento (UE) 2016/68043 per quanto concerne i compiti delle autorità incaricate di prevenire, investigare e perse- guire i reati. Questa direttiva è stata recepita dalla Svizzera nella legge del 28 settembre 201844 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS). L’articolo fa pure riferimento al regolamento (UE) 2016/679 per quanto concerne i compiti assolti dalle altre autorità in virtù del presente regolamento.

Art. 37 Diritto d’informazione Nel paragrafo 1 sono aggiunti rimandi ad altre disposizioni. Le lettere a e c subiscono modifiche puramente redazionali a causa di modifiche di altri articoli a cui rimandano. Sono inoltre aggiunte le nuove lettere c bis ed ebis. La lettera cbis concede agli Stati membri e ad Europol l’accesso al VIS a fini di contrasto e la lettera ebis prevede la possibilità di trasmettere i dati conservati a uno Stato terzo, a un’organizzazione internazionale e agli Stati membri. Il paragrafo 2 è integrato con la disposizione secondo cui le informazioni sono fornite alle persone interessate in un linguaggio e in una forma che l’interessato comprende. I minori devono essere informati in modo consono alla loro età mediante opuscoli e/o infografiche. Il paragrafo 3 subisce una modifica puramente redazionale.

Art. 38 Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento L’intero articolo 38 viene modificato dal punto di vista linguistico e redazionale. Il paragrafo 7 stabilisce le condizioni alle quali uno Stato Schengen può eccezionalmente decidere di non fornire le informazioni ad una persona interessata. Lo Stato Schengen deve motivare la decisione e renderla disponibile alle autorità di controllo. L’interessato può esercitare i propri diritti tramite le autorità di controllo competenti.

Art. 39 Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati Il paragrafo 1 stabilisce che le autorità competenti degli Stati Schengen cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall’ar- ticolo 38. I precedenti paragrafi 2 e 3 vengono riuniti nel paragrafo 2 e rielaborati dal punto di vista linguistico e redazionale. Come attualmente, in ciascuno Stato Schengen l’autorità di controllo designata sulla base del regolamento (UE) 2016/679 deve fornire, su richiesta, assistenza alle persone che desiderano far valere il loro diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali che le riguardano.

Art. 40 Mezzi di ricorso Il paragrafo 1 menziona ora che un’azione può essere intentata anche se una richiesta di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbia ricevuto risposta entro i termini sanciti dall’articolo 38. Il capoverso 2 stabilisce ora che l’assistenza dell’autorità di controllo rimane disponibile durante l’intero procedimento.

Art. 41 Controllo da parte delle autorità di controllo La presente disposizione viene modificata sotto il profilo linguistico e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri atti normativi.

Art. 42 Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati Questo articolo subisce modifiche redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda. Inoltre, nel paragrafo 3 «Autorità di gestione» è sostituito con «eu-LISA».

Art. 43 Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati Il paragrafo 1 precisa i casi in cui il garante europeo della protezione dei dati coopera in particolare con le autorità di controllo per assicurare il controllo coordinato del VIS e dei sistemi nazionali. I paragrafi 2 e 3 disciplinano la cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati.

43 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4 maggio 2016, pag. 89. 44 RS 235.3

Il paragrafo 4 stabilisce che il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette ogni due anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA. Tale relazione con- tiene informazioni sulle attività svolte in questo ambito.

Art. 44 Protezione dei dati durante il periodo transitorio Poiché il periodo transitorio è scaduto, questo articolo è diventato obsoleto e viene quindi abrogato.

Art. 45 Attuazione da parte della Commissione Questo articolo stabilisce in quali casi la Commissione europea può adottare atti di esecuzione; il paragrafo 1 è integrato con le lettere a- d. In base al paragrafo 2 le misure necessarie alla realizzazione tecnica del C-VIS sono stabilite con atti di esecuzione. Le lettere a-e subiscono modifiche puramente redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altre disposizioni a cui rimandano. Viene inoltre aggiunta la lettera f concernente l’accesso ai dati ai fini dell’elaborazione di relazioni. Il paragrafo 3 prevede che la Commissione europea adotti atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche per la qualità, la risolu- zione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel VIS. Tutti gli atti di esecuzione citati in questo articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49 paragrafo 2 del presente regolamento (par. 4).

Art. 45bis Uso dei dati del VIS per l’elaborazione di relazioni e statistiche Questa disposizione è nuova. Stabilisce che le competenti autorità degli Stati Schengen, la Commissione europea, eu-LISA, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e Frontex, inclusa l’unità centrale ETIAS, sono abilitate a consultare determinati dati – informazioni sullo status, sesso e cittadinanza attuale del richiedente, tipo di documento rilasciato ecc. – unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche, senza che sia possibile l’identificazione individuale. Il personale debitamente autorizzato di Frontex può consul- tare i dati di cui al paragrafo 1 anche ai fini dell’esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità. Inoltre, ai fini previsti dal paragrafo 1, eu-LISA conserva i dati ivi previsti e sulla base dei dati VIS compila statistiche periodiche sui visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno.

Art. 45ter Comunicazioni Questa disposizione definisce le autorità degli Stati Schengen, compresi i relativi compiti, che devono essere comunicate alla Commis- sione europea e a eu-LISA.

Art. 45quater Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori I vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus interrogano il VIS per verificare se i cittadini di Stati terzi da loro trasportati sono titolari di un visto o di un permesso di soggiorno valido. Questi trattamenti di dati devono essere eseguiti dai vettori nell’ambito dell’accesso sicuro per i vettori. Le registrazioni sono conservate da eu-LISA per due anni.

Art. 45quinquies Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati Se è tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido sul portale per i vettori. La Commissione europea adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati.

Art. 45sexies Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea Per svolgere i loro compiti, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel VIS e di consultarli.

Art. 45septies Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea Questo articolo stabilisce a quali condizioni le squadre della guardia di frontiera e costiera europea ottengono l’accesso ai dati del VIS secondo l’articolo 45quinquies del presente regolamento. Il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se sono soddisfatte le condizioni di accesso. L’articolo disciplina inoltre le modalità con cui i membri delle squadre possono consultare i dati del VIS; in caso di riscontro positivo nel VIS lo Stato membro ospitante deve esserne informato. Ogni accesso e uso dei dati da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea è registrato e bisogna garantire che i dati ricavati dal VIS non siano trasmessi ad altri sistemi.

Art. 46–48 Questi articoli, di natura prettamente tecnica, sono soppressi.

Art. 48bis Esercizio della delega Questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione europea. Tale delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Art. 49 Procedura di comitato Viene apportata una modifica puramente redazionale dovuta ad altre modifiche del presente regolamento.

Art. 49bis Gruppo consultivo Questa nuova disposizione prevede che eu-LISA istituisca un gruppo consultivo per fornire consulenza tecnica, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

Art. 50 Monitoraggio e valutazione In tutto l’articolo «Autorità di gestione» è sostituito con «eu-LISA» (cfr. par. 1–3, 6 e 7). Il paragrafo 3 stabilisce che al posto dell’Autorità di gestione sia eu-LISA a presentare ogni due anni al Parlamento europeo, al Consi- glio e alla Commissione europea una relazione sul funzionamento tecnico del VIS. Tale relazione contiene anche una valutazione del ricorso alle immagini del volto per accertare l’identità delle persone. Secondo il paragrafo 4, gli Stati membri ed Europol predispongono relazioni annuali sull’efficacia dell’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto. Il precedente paragrafo 4 diventa il paragrafo 5 e subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altre disposizioni.

2.4 Modifica e abrogazione di altri atti giuridici UE a seguito della modifica del regolamento (UE) 2021/1134

2.4.1 Modifica del regolamento (CE) n. 810/200945

Il regolamento n. 810/2009 (codice dei visti) fissa le procedure e le condizioni degli Stati Schengen per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata (ossia di durata non superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi). Questo regolamento si applica ai cittadini di Stati terzi che devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (secondo il regolamento [UE] 2018/180646). Inoltre elenca gli Stati terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di un visto di transito aeroportuale ai fini dell’attra- versamento delle zone di transito internazionali degli aeroporti Schengen (allegato IV). Infine, il codice dei visti disciplina il rileva- mento degli identificatori biometrici nel VIS.

Art. 10 Norme generali per la presentazione delle domande Il paragrafo 1 stabilisce che, al momento della presentazione della domanda, qualora sia necessario rilevare le impronte digitali e l’immagine del volto il richiedente deve presentarsi di persona. Il paragrafo 3 lettera c subisce una modifica redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti. È inoltre inserito un comma secondo cui gli Stati Schengen possono imporre al richiedente di presentare una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/9547.

Art. 13 Identificatori biometrici I paragrafi 1 e 4 subiscono una modifica puramente terminologica: il termine «fotografia» è sostituito con «immagine del volto». Ai sensi del paragrafo 2, il richiedente è tenuto a presentarsi di persona al momento del deposito di una prima domanda e in seguito almeno ogni 59 mesi. Il paragrafo prescrive inoltre che le immagini del volto siano rilevate sul posto al momento della domanda. Il nuovo paragrafo 2bis stabilisce che le immagini del volto e le impronte digitali possono essere registrate nel VIS esclusivamente ai fini del trattamento dei visti. Il paragrafo 3 è completato con la disposizione secondo cui i dati devono essere copiati per una domanda successiva se sono disponibili impronte digitali e un’immagine del volto di qualità sufficiente rilevata direttamente sul posto. Nel nuovo paragrafo 6bis si stabiliscono le condizioni da soddisfare per il rilevamento degli identificatori biometrici dei minori. Il paragrafo 7 di questa disposizione riduce infine l’età dei minori esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali da dodici a sei anni. Infine, anche le persone di età superiore a 75 anni sono esonerate dal rilevamento delle impronte digitali. Il paragrafo 8 è abrogato, in quanto tale norma è già contenuta nel regolamento VIS (art. 8 par. 5).

Art. 21 Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio In base al nuovo paragrafo 3bis, allo scopo di valutare le condizioni di ingresso si considera il risultato delle verifiche effettuate nel SIS, nel SLTD di Interpol, nell’ETIAS, nel VIS, nell’EES, nell’Eurodac, nelle banche dati Europol e nel sistema ECRIS-TCN. Il nuovo paragrafo 3ter stabilisce che in presenza di un collegamento rosso a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/817 il consolato o le autorità centrali esaminano le differenze tra le identità oggetto del collegamento e ne tengono conto. Il nuovo paragrafo 3quater prevede che nell’esame di una domanda di visto siano considerati i riscontri positivi in riferimento agli indicatori di rischio di cui all’articolo 9undecies del regolamento (CE) n. 767/2008. Il paragrafo 4 subisce inoltre una modifica linguistica. Il nuovo paragrafo 8bis stabilisce che i consolati prestano particolare attenzione alla corretta verifica dell’identità dei minori al fine di prevenire la tratta di minori.

Art. 25 Rilascio di un visto con validità territoriale limitata Il nuovo numero iv inserito al paragrafo 1 lettera a prevede che per motivi di urgenza un visto può essere rilasciato benché non siano state completate le verifiche dei riscontri positivi conformemente agli articoli 9bis-9octies.

45 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, modificato nella GU L 284 del 12.11.2018, pag. 38. 46 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39. 47 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

Art. 35 Visti rilasciati alle frontiere esterne È inserito un nuovo paragrafo 5bis che disciplina il rilascio di un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio. Questo tipo di visto può essere rilasciato alla frontiera esterna soltanto in casi eccezionali.

Art. 36 Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito In questa disposizione è menzionato il nuovo paragrafo 5bis dell’articolo 35.

Art. 39 Condotta del personale Il paragrafo 2 subisce una modifica puramente linguistiche. Il paragrafo 3 menziona ora esplicitamente il bene del minore

Art. 46 Compilazione di statistiche L’articolo 46 è abrogato.

Art. 57 Monitoraggio e valutazione Il paragrafo 1 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali. I paragrafi 3 e 4 vengono abrogati senza sostituzione. Di conse- guenza la Commissione europea non deve più presentare relazioni sull’attuazione del regolamento con riferimento agli identificatori biometrici (art. 13), alle spese per i servizi addizionali riscosse dai prestatari di servizi esterni (art. 17), alle modalità di cooperazione nel trattamento delle domande da parte degli Stati membri, inclusa la cooperazione con fornitori esterni di servizi incaricati di registrare i dati della domanda di visto, nonché sulla cifratura e sul trasferimento sicuro di dati (art. 40–44).

Allegato X Nella parte C lettera b è inserita una disposizione secondo cui le prescrizioni relative al rilevamento degli indicatori biometrici secondo l’articolo 13 devono essere rispettate.

Allegato XII Questo allegato è eliminato a seguito dell’abrogazione dell’articolo 46.

2.4.2 Modifica del regolamento (UE) 2016/39948

Il regolamento (UE) 2016/399, noto anche come «codice frontiere Schengen», stabilisce, tra l’altro, norme riguardanti l’attraversa- mento delle frontiere esterne Schengen e l’assenza di controlli alle frontiere interne. Il codice definisce quindi le regole che governano le verifiche sulle persone alle frontiere esterne Schengen, le condizioni d’ingresso nonché le condizioni per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.

Art. 8 Verifiche di frontiera sulle persone Al paragrafo 3 è inserita la lettera bter, secondo cui nel caso di cittadini di Stati terzi in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite comprendono anche l’accertamento dell’identità del titolare e dell’au- tenticità e validità del documento tramite consultazione del VIS. Nel paragrafo 3 vengono soppresse senza sostituzione le lettere c-f concernenti le interrogazioni del VIS in base al numero di vignetta visto e, su base aleatoria, al numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.

Allegato VII È inserito il nuovo punto 6.6, secondo cui le autorità di controllo alla frontiera devono essere formate specificamente se sono impiegate per verificare i dati biometrici di minori. Il bene del minore deve essere sempre garantito.

2.4.3 Modifica del regolamento (UE) 2017/2226

Il regolamento (UE) 2017/2226 intende migliorare l’efficacia dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen mediante la creazione dell’EES per l’ingresso e l’uscita di cittadini di Stati terzi autorizzati a un soggiorno di breve durata. L’EES è un sistema IT automatico per la registrazione degli ingressi e delle uscite dei viaggiatori provenienti da Stati terzi presso le frontiere esterne. Si applica sia a chi ha bisogno di un visto di soggiorno di breve durata sia a chi proviene da Stati terzi esenti dall’obbligo del visto. L’EES sostituisce l’attuale sistema di apposizione manuale del timbro sul passaporto. Il sistema contribuirà inoltre a lottare contro reati terro- ristici e altri reati gravi. La sua messa in esercizio è prevista per metà 2022.

48 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, rettificato in GU L 271 del 31.10.2018, pag. 69; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

Art. 8 Interoperabilità con il VIS Al paragrafo 2 è modificata la lettera e. Questa prescrive che al momento della verifica dell’identità del titolare di un visto, le immagini del volto sono verificate solamente se sono state rilevate sul posto al momento della presentazione della domanda. È introdotto un nuovo paragrafo 3bis che stabilisce che, grazie all’interoperabilità, il VIS può avviare il processo di cancellazione dal fascicolo EES di un’immagine del volto qualora essa sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda. Inoltre, sempre grazie all’interoperabilità, il VIS è automaticamente informato dall’EES quando un minore di età inferiore a dodici anni è registrato nell’EES al momento dell’uscita (nuovo par. 3ter). Il nuovo paragrafo 5 fissa il momento a partire dal quale viene stabilito il collegamento tra l’EES e l’ESP al fine di consentire il trattamento automatizzato. Si tratta della data di entrata in funzione del VIS.

Art. 9 Accesso all’EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati Al paragrafo 2 è aggiunto un comma secondo cui l’EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco delle autorità competenti per trattare i dati nell’EES. I dettagli relativi a questa nuova funzionalità sono stabiliti in atti di esecuzione.

Art. 13 Servizio web Il paragrafo 3 stabilisce che in futuro i vettori dovranno utilizzare un servizio web al fine di controllare la validità dei visti per soggiorno di breve durata e innanzitutto per verificare se la persona in questione ha raggiunto la durata massima di soggiorno autorizzato nello spazio Schengen, in particolare se dispone di un visto per più ingressi. Introducendo determinati dati nel servizio web, l’impresa di trasporto aereo riceve una risposta «OK/non OK». Se negano l’imbarco a cittadini di Stati terzi, in futuro i vettori dovranno comunicare loro i motivi alla base del rifiuto e informarli in merito ai loro diritti in materia di rettifica o cancellazione dei loro dati personali registrati nell’EES.

Art. 15 Immagine del volto di cittadini di paesi terzi Il paragrafo 1 stabilisce che l’immagine del volto è rilevata sul posto se è necessario per creare un fascicolo individuale o per aggior- narla. La disposizione non si applica tuttavia se l’immagine di un cittadino di uno Stato terzo è registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda. Il paragrafo 5 è abrogato.

Art. 16 Dati personali di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto Il paragrafo 1 lettera d è modificato di modo che l’immagine del volto non viene inserita nel fascicolo individuale se è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda. È inserito un nuovo paragrafo 1bis che fissa le condizioni alle quali l’EES cancella l’immagine del volto dal fascicolo individuale.

Art. 18 Dati personali di cittadini di paesi terzi respinti Il paragrafo 2 modificato stabilisce che l’immagine del volto è rilevata sul posto se il cittadino di uno Stato terzo è in possesso di un documento di viaggio, visto o permesso di soggiorno falso, contraffatto o alterato e se sussistono dubbi circa l’autenticità dell’immagine del volto registrata nel VIS.

Art. 23 Uso dei dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo Il paragrafo 2 terzo comma e il paragrafo 4 secondo comma lettera a subiscono modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 24 Uso dell’EES ai fini dell’esame dei visti e delle relative decisioni È aggiunto un nuovo paragrafo 5 che stabilisce che le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno sono abilitate a consultare i pertinenti dati nell’EES allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi risultanti dalle interrogazioni dell’EES nonché allo scopo di esaminare e di decidere in merito a tali domande.

Art. 35 Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati Al paragrafo 4 è soppressa l’espressione «mediante l’infrastruttura del VIS».

2.4.4 Modifica del regolamento (UE) 2018/124049

Il regolamento (UE) 2018/1240 disciplina il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS. Attraverso questo sistema si verifica se l’ingresso nello spazio Schengen di un cittadino di uno Stato terzo esente dall’obbligo di visto rappresenta un rischio per gli Stati membri. In tal modo l’autorizzazione ai viaggi ETIAS rappresenta, oltre alle condizioni d’ingresso già previste dal codice frontiere Schengen (documento di viaggio valido, mezzi finanziari sufficienti ecc.) un’ulteriore condizione per l’ingresso nello spazio Schengen dei cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo di visto.

Art. 4 Obiettivi dell’ETIAS La nuova lettera dbis esplicita che l’ETIAS sostiene gli obiettivi del VIS mediante l’interrogazione automatica dell’ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34.

49 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Art. 7 Unità centrale ETIAS Al paragrafo 2 è aggiunta una nuova lettera cbis che sancisce la competenza dell’unità centrale ETIAS per quanto riguarda gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9undecies del regolamento (CE) n. 767/2008. Le lettere e ed h del paragrafo 2 subiscono modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti. Al paragrafo 3 è inserita una nuova lettera abis secondo cui le statistiche comprendono anche informazioni sul funzionamento degli indicatori di rischio specifici per il VIS.

Art. 8 Unità nazionali ETIAS Al paragrafo 2 è inserita la lettera h che disciplina il follow-up dei riscontri positivi nell’elenco di controllo emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS. Si tratta di un nuovo ruolo per l’unità nazionale ETIAS, che deve ormai verificare manual- mente i riscontri positivi che figurano nell’elenco di controllo allestito dalla Svizzera.

Art. 11bis Interoperabilità con il VIS Questa nuova disposizione stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS secondo l’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134, il sistema centrale ETIAS e il CIR sono collegati all’ESP per consentire il trattamento automatizzato. Fintantoché non è funzione, il nuovo VIS non è interoperabile con l’ETIAS. Tuttavia, non appena il VIS sarà entrato in funzione, probabilmente nel 2022, l’unità nazionale ETIAS potrà accedere al VIS attuale, che non contiene i visti C. Quest’ultimo accesso è previsto nel quadro dei nuovi adeguamenti dell’ETIAS, che costituiscono un progetto separato che sarà a sua volta posto in consultazione esterna e sotto- posto al Parlamento.

Art. 13 Accesso ai dati conservati nell’ETIAS Secondo il nuovo paragrafo 4ter l’accesso delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorni di lunga durata o di permesso di soggiorno al sistema centrale ETIAS serve soltanto a verificare se il richiedente o il suo documento di viaggio corrisponda a un’autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata.

2.4.5 Capo IXbis: Utilizzo di ETIAS da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno Art. 49bis Accesso ai dati da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno Il presente articolo stabilisce che queste autorità hanno il diritto di accedere ai dati pertinenti nel sistema centrale ETIAS e nel CIR per effettuare le verifiche.

Art. 69 Conservazione delle registrazioni Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera h, che disciplina quali riscontri sono compresi nelle registrazioni da conservare. Si tratta in partico- lare dei trattamenti di dati effettuati dalle unità nazionali ETIAS.

Art. 75 Competenze dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera La nuova lettera d del paragrafo 1 assegna a Frontex la responsabilità per gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9undecies del regolamento (CE) n. 767/2008.

2.4.6 Modifica del regolamento (UE) 2018/186050

Il regolamento (UE) 2018/1860 (SIS rimpatri) disciplina la segnalazione nel SIS di tutte le decisioni di rimpatrio disposte nei confronti di cittadini di Stati terzi. Se disponibili, i dati biometrici delle persone segnalate devono essere trasmessi al SIS. Una volta che la persona ha lasciato il Paese, le segnalazioni delle decisioni di rimpatrio sono cancellate dal SIS e vengono attivate eventuali segnala- zioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno secondo il regolamento (UE) 2018/1861. Questo sviluppo dell’acquis di Schengen è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 in votazione finale. La sua attuazione è prevista per dicembre 2021.

Art. 19 Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1861 Sono state apportate modifiche redazionali e linguistiche. Inoltre viene menzionato l’articolo 36bis del regolamento (UE) 2018/1861 che stabilisce il momento in cui è effettuato il collegamento tra il sistema centrale SIS e l’ESP al fine di consentire il trattamento automatizzato.

2.4.7 Modifica del regolamento (UE) 2018/186151

Il regolamento (UE) 2018/1861 (SIS frontiere) disciplina le segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Esso stabilisce che in caso di minaccia alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico venga inserito nel SIS un divieto d’ingresso nazionale. Viene effettuata una segnalazione nel SIS anche nel caso in cui uno Stato Schengen ha pronunciato un divieto d’ingresso nei confronti

50 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schen- gen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. 51 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

di un cittadino di uno Stato terzo secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE52 (direttiva rimpatri). Sinora questo era possibile, ma non costituiva un obbligo. Gli Stati Schengen devono verificare se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso sono sufficienti a giustificare la segnalazione nel SIS. Questo sviluppo dell’acquis di Schengen è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 in votazione finale. La sua attuazione è prevista per dicembre 2021. Art. 18bis Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS Questo nuovo articolo prevede la registrazione di ogni trattamento dei dati eseguito nel SIS e nel VIS conformemente all’articolo 36qua- ter.

Art. 36bis Interoperabilità con il VIS Questa nuova disposizione stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS secondo l’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134, il SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato. Fintantoché il nuovo sistema VIS non è in funzione, non vi è interoperabilità con il SIS a norma degli articoli 9 bis e 22ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

2.4.8 Modifica del regolamento (UE) 2019/817

Il regolamento (UE) 2019/817 (IOP frontiere) assicura l’interoperabilità tra SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS ed ECRIS-TCN (non applicabile per la Svizzera) nei settori frontiere e visti. Grazie all’interoperabilità si possono consultare simultaneamente i dati presenti in diversi sistemi e confrontare nello stesso momento i dati biometrici della persona da verificare. In tal modo le autorità ottengono in modo tempestivo informazioni globali sulla persona; inoltre sono semplificate la verifica dell’identità e l’individuazione di frodi d’iden- tità alle frontiere. Il progetto IOP nella sua versione iniziale è stato approvato dal Parlamento durante la sessione primaverile 2021.

Art. 4 Definizioni Il numero 20 subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 13 Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico La lettera b del paragrafo 1 subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 18 Dati dell’archivio comune di dati di identità Il paragrafo 1 lettera b subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate al regolamento VIS.

Art. 26 Accesso al rilevatore di identità multiple Il paragrafo 1 lettera b subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti. Inoltre è effettuata una precisazione linguistica relativamente al visto per soggiorni di lunga durata o al permesso di soggiorno per i cittadini di Stati terzi secondo l’articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 767/2008. Al paragrafo 1 è inoltre aggiunta la lettera bbis, che sta- bilisce che le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9quinquies e 22ter del regolamento (CE) n. 767/2008 hanno anche accesso al MID per la verifica manuale dei riscontri positivi emersi da interrogazioni automatizzate del VIS all’ECRIS-TCN.

Art. 27 Rilevazione di identità multiple Il paragrafo 3 lettera b di questo articolo subisce una modifica meramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 29 Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili Il paragrafo 1 lettera b è completato aggiungendo la menzione delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno. Queste autorità avranno accesso al MID nel quadro di una verifica manuale. La nuova lettera bbis, aggiunta al paragrafo 1, stabilisce che le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22ter del rego- lamento (CE) n. 767/2008 otterranno un accesso al MID solo per i collegamenti gialli creati tra dati nel VIS e nel ECRIS-TCN.

Art. 39 Archivio centrale di relazioni e statistiche Il paragrafo 2 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 72 Inizio delle attività Il nuovo paragrafo 1bis stabilisce, in alternativa al paragrafo 1, quando l’ESP entrerà in funzione ai fini del trattamento automatizzato secondo gli articoli 9bis e 22ter del regolamento (CE) n. 767/2008. Si tratta della data di entrata in funzione del nuovo sistema VIS secondo l’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.

52 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

2.4.9 Modifica del regolamento (UE) 2019/189653

Il regolamento (UE) 2019/1896 disciplina la funzione di Frontex alle frontiere esterne. Garantisce inoltre il pieno rispetto dei diritti fondamentali all’interno dello spazio Schengen e la salvaguardia della libera circolazione delle persone. Infine, contribuisce a indivi- duare, prevenire e combattere la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne.

Art. 10 Compiti dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Al paragrafo 1 è inserita una nuova lettera afbis, secondo cui Frontex deve adempiere ai compiti e agli obblighi affidatile dal regolamento (CE) n. 767/2008.

2.4.10 Abrogazione della decisione 2004/512/CE54

Con la decisione 2004/512/CE il VIS è stato istituito quale soluzione tecnica per lo scambio di dati relativi ai visti tra gli Stati Schengen. Le disposizioni di questo atto normativo sono integrate nel regolamento (CE) n. 767/2008 al fine di raggruppare le prescrizioni relative all’istituzione del VIS in un unico regolamento. I rinvii alla decisione abrogata vanno considerati rinvii al regolamento (CE) n. 767/2008 e letti conformemente alla tavola di concordanza di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) 2021/1134.

2.4.11 Abrogazione della decisione 2008/633/GAI del Consiglio

La decisione 2008/633/GAI55 stabilisce le condizioni alle quali le autorità designate degli Stati membri e di Europol possono accedere ai dati del VIS per prevenire, individuare e indagare reati di terrorismo e altri reati gravi. Le disposizioni di questo atto normativo sono integrate negli articoli 22terdecies e seguenti del capo IIIter del regolamento (CE) n. 767/2008, per cui la decisione è abrogata con l’entrata in vigore del suddetto regolamento. I rinvii alla decisione abrogata vanno considerati rinvii al regolamento (CE) n. 767/2008 e letti conformemente alla tavola di concordanza di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/1134.

2.4.12 Entrata in vigore del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 2 agosto 2021. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione.

2.5 Contenuto del regolamento (UE) 2021/1133, commenti ai singoli articoli per la modifica del regolamento (CE) n. 2018/1862 Questo regolamento stabilisce le modalità d’attuazione dell’interoperabilità e delle condizioni per la consultazione dei dati registrati in Eurodac, SIS e ECRIS-TCN nonché dei dati di Europol mediante la procedura automatizzata del VIS ai fini dell’identificazione di riscontri. Per la Svizzera esso costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen in quanto si riferisce al SIS, disciplinato nel regolamento (UE) 2018/1862.

2.5.1 Modifica del regolamento (UE) 2018/1862

Il regolamento (UE) 2018/1862 (SIS Polizia) disciplina l’uso del SIS ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Fissa inoltre le condizioni per la segnalazione di persone nel SIS. Tra le altre, la segnalazione è prevista per persone ricercate a scopo di arresto ed estradizione, persone scomparse nonché persone da sottoporre a controlli discreti o mirati oppure che devono essere interrogate a fini d’indagine.

Art. 18bis Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS Questo nuovo articolo sancisce l’obbligo di conservare i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel SIS e nel VIS tra l’altro in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.

Art. 44 Autorità nazionali competenti con diritto di accesso ai dati nel SIS Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera g, secondo cui le autorità nazionali competenti hanno accesso ai dati inseriti nel SIS per verificare manualmente i riscontri positivi generati da interrogazioni automatizzate del VIS e valutare se il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici.

53 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1. 54 Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS), GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27. 55 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terro- rismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

Art. 50bis Interoperabilità con il VIS Questo nuovo articolo stabilisce che a decorrere dalla data dell’entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio il sistema centrale del SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato.

2.5.2 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 2 agosto 2021. Si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione.

2.6 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione

2.6.1 La nuova normativa proposta

La maggior parte delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 è direttamente applicabile e non richiede la trasposizione nella legislazione nazionale. Alcune di esse esigono però modifiche nella LStrI, nella LSISA e nella LSIP. Il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI (VIS) sono stati recepiti dalla Svizzera l’8 aprile 2010. Nel quadro di questo recepimento, le disposizioni non direttamente applicabili del regolamento sono state trasposte nel diritto svizzero. Si tratta degli articoli 109a–109e della LStrI, entrati in vigore l’11 ottobre 2011. In sostanza, si trattava di determinare le autorità designate dalla Svizzera che, in base al regolamento VIS e alla decisione VIS, sono autorizzate a raccogliere o consultare i dati nel VIS. La designazione delle autorità interessate dovrebbe essere regolamentata a livello legislativo se esse devono trattare o trasmettere dati degni di particolare protezione (art. 17 cpv. 2 e 19 cpv. 3 della legge federale sulla protezione dei dati, LPD56). Il VIS contiene dati degni di particolare protezione, come i dati biometrici o i motivi del rifiuto del visto. Oltre a una nuova disposizione di legge relativa alla banca dati nazionale dei visti, è stata creata la base giuridica per designare le autorità autorizzate a consultare i dati del sistema nazionale dei visti (ORBIS), da un lato, e i dati del C-VIS, dall’altro. L’attuale revisione del regolamento (CE) n. 767/2008 apporta nuovi elementi che richiedono una verifica delle vigenti disposizioni di legge, riguardanti in particolare i seguenti temi.

Interoperabilità

Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede l’interoperabilità del VIS con gli altri sistemi Schengen. Le pertinenti modifiche di legge sono già previste nel quadro del progetto relativo all’interoperabilità, approvato dal Consiglio federale il 2 settembre 2020.57 Le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1134 concernenti l’interoperabilità, la notifica di riscontri e la loro verifica da parte delle autorità competenti per i visti sono direttamente applicabili. L’eventuale registrazione dei riscontri nel sistema nazionale ORBIS, in SIMIC o ORDIPRO va tuttavia precisata (art. 109b LStrI). A partire dall’applicazione del regolamento (UE) 2021/1134, il contenuto del CIR sarà modificato in quanto vi sono registrati i dati personali e biometrici dei richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o un permesso di soggiorno. L’articolo 110a capoverso 1 LStrI del progetto interoperabilità58 menziona il VIS. Questo rimarrà invariato pur essendo ormai differente dato che concernerà il nuovo sistema a partire dall’applicazione del regolamento (UE) 2021/1134. Inoltre, l’articolo 109a capoverso 1bis LStrI previsto nel quadro del progetto sull’interoperabilità deve essere adeguato di modo che menzioni i permessi di soggiorno. Il progetto relativo all’interoperabilità va modificato affinché l’accesso delle autorità preposte al rilascio di titoli di soggiorno o visti per soggiorni di lunga durata al CIR e al MID sia garantito. In tal modo è possibile chiarire questioni in relazione a identità plurime o a collegamenti da verificare tra diversi sistemi Schengen. Pertanto il futuro articolo 110c capoverso 1 LStrI va integrato con una nuova lettera d (consultazione del CIR ai fini dell’individuazione di identità multiple). La lettera c attualmente prevista garantisce un accesso alle autorità competenti in materia di visti. Anche l’articolo 110g capoverso 1 LStrI (verifica manuale delle identità diverse nel MID) subisce indirettamente una modifica nel contenuto poiché rimanda all’articolo 110c capoverso 1 LStrI.

Trasmissione al sistema centrale di dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno

Poiché i visti per soggiorni di lunga durata secondo l’articolo 18 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i titoli di soggiorno secondo il regolamento (CE) n. 1030/2002 nonché l’articolo 2 numero 16 lettera b del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) vengono registrati nel VIS, viene modificato il contenuto del VIS. Di conseguenza è modificata la disposizione della LStrI concernente il contenuto del sistema. Inoltre occorre menzionare nella LStrI ulteriori autorità abilitate a consultare e trattare Il capo IIIa del regolamento (UE) 2021/1134, riguardante i titoli di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata, prevede la trasmis- sione al VIS dei dati relativi alle domande o ai documenti rilasciati o negati a condizione che ciò sia previsto dal diritto nazionale o europeo. Vanno inoltre considerati i casi di revoca o annullamento. Ciò significa che l’autorità competente deve registrare queste informazioni nel VIS. Per quanto riguarda il rilevamento diretto dell’immagine del volto e delle impronte digitali nell’ambito di questa trasmissione di dati, vale il principio secondo cui viene effettuato non appena il richiedente è fisicamente presente. Ciò consente, da un lato, un controllo più preciso del richiedente prima dell’attraversamento della frontiera esterna e, dall’altro, di evitare l’inserimento multiplo di questi dati biometrici.

56 RS 235.1 57 Messaggio del 2 settembre 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di infor- mazione dell’UE (sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2020 7005. 58 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (sviluppi dell’acquis di Schengen). FF 2020 7081.

Visti per soggiorni di lunga durata

Le autorità interessate in relazione ai visti per soggiorni di lunga durata sono: le rappresentanze svizzere, le autorità cantonali o, nel caso di visti umanitari per soggiorni di lunga durata, la SEM. In determinati casi anche le autorità di controllo al confine rilasciano visti per soggiorni di lunga durata (su indicazione della SEM). Nel caso di visti per soggiorni di lunga durata i dati determinanti sono registrati in ORBIS (art. 109b LStrI). La trasmissione dei dati ORBIS al C-VIS da parte delle autorità competenti è già prevista dalla legge (art. 109b cpv. 1–3 LStrI).

Permessi di soggiorno

Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede l’obbligo di inserire nel VIS i permessi di soggiorno. Nell’articolo 4 del regolamento il termine «permesso di soggiorno» è così definito: tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e qualsiasi altro documento di cui all’articolo 2 numero 16 lettera b del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen). I permessi di soggiorno definiti all’articolo 2 paragrafo 16 lettera b del codice frontiere Schengen sono tutti i documenti, rilasciati da uno Stato Schengen a cittadini di Paesi terzi, che autorizzano questi ultimi a soggiornare sul suo territorio e che non sono stati rilasciati secondo il modello uniforme, a condizione che siano stati oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione secondo l’articolo 39. Sono esclusi i seguenti permessi di soggiorno:

 i permessi temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a o di una domanda d’asilo; e

 i visti rilasciati dagli Stati Schengen secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio. I documenti che sono stati oggetto di una comunicazione della Svizzera in virtù dell’articolo 39 paragrafo 1 lettera a del codice frontiere Schengen59 (in combinato disposto con l’articolo 2 paragrafo 16 lettera b) sono i permessi di soggiorno rilasciati in conformità con il regolamento (UE) 1030/2002 (permessi B, L e C) nonché le carte di legittimazione del DFAE 60 e i permessi Ci61. La Svizzera ha notificato questi permessi di soggiorno per la prima volta nel 2008 e comunica regolarmente all’UE i relativi aggiornamenti e i facsi- mile.

Permessi di soggiorno rilasciati in base al regolamento (CE) n. 1030/2002

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno rilasciati in virtù del regolamento (CE) n. 1030/2002, il SIMIC trasmetterà i dati necessari al C-VIS. La LSISA disciplina già l’accesso al sistema da parte delle autorità e la possibilità di salvare nel sistema i dati determinanti per un permesso di soggiorno, inclusi i dati biometrici (art. 3 cpv. 2 lett. b e art. 4 cpv. 1 lett. a e abis LSISA). Il rilevamento dei dati in occa- sione della domanda, del rilascio, del rifiuto, della revoca o dell’annullamento di un permesso di soggiorno biometrico deve essere effettuato nel SIMIC dalle competenti autorità. I dati rilevati sono trasmessi anche al C-VIS. Si propone una nuova disposizione nella LSISA che disciplini la trasmissione automatizzata dei dati del SIMIC al C-VIS (art. 15a LSISA). Va inoltre ricordato che anche il nuovo articolo 7a capoverso 1 lettera c LSISA, entrato in vigore il 1° aprile 2020, prevede il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto al momento del rilascio del permesso di soggiorno.

Altri permessi di soggiorno comunicati all’UE

Permessi di soggiorno per i familiari di membri del corpo diplomatico che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera (Ci)

Per questa fattispecie si applicano le medesime basi legali, nonostante questi documenti non siano dotati di un microchip con i dati biometrici. Per questi documenti viene rilevata solo una fotografia. I dati personali del SIMIC possono essere trasmessi al C-VIS.

Carta di legittimazione

I dati che il sistema ORDIPRO trasmetterà al C-VIS sono dati personali. Non è prevista alcuna trasmissione di dati sensibili. Non è dunque necessario prevedere una revisione della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Diparti- mento federale degli affari esteri62. La trasmissione dei dati al C-VIS dovrà essere prevista all’articolo 6 dell’ordinanza Ordipro del 22 marzo 201963. Inoltre i dati trasmessi dal sistema ORDIPRO al C-VIS vengono confrontati automaticamente con i dati già presenti nel VIS e negli altri sistemi Schengen quali SIS, EES o ETIAS. L’esistenza di un riscontro dovrebbe eventualmente produrre una verifica manuale supplementare dei dati registrati nel C-VIS o in un altro sistema. Ciò garantisce che le autorità incaricate del trattamento dei permessi di soggiorno ottengano tutte le informazioni determinanti necessarie per la loro decisione (considerazione 14 del regolamento (UE) 2021/1134). Questo flusso di informazioni deve poi figurare a livello di ordinanza. Ciò comporta infine anche un accesso al CIR e al MID, in modo che le autorità che rilasciano le carte di legittimazione possano verificare le identità multiple (cfr. Interoperabilità sopra nel medesimo capitolo, pag. 28).

59 Gli Stati comunicano alla Commissione europea l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo tra quelli contemplati dall'articolo 2 punto 16 lettera a e quelli contemplati dall'articolo 2 punto 16 lettera b e corredandolo di un facsimile dei permessi di cui all'articolo 2 n. 16 lettera b. Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE vanno espressamente specificate come tali; delle carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono forniti dei facsimile. 60 Si tratta di un permesso di soggiorno che accorda al titolare determinati privilegi e immunità. Esso consente al titolare di circolare in Svizzera senza visto o permesso di lavoro. Sostituisce dunque i permessi di lavoro usuali. La domanda di una carta di legittimazione è presentata diretta- mente al DFAE dalle rappresentanze all’estero o da un’ONG. Di norma le carte di legittimazione sono rilasciate unicamente ad ambasciatori, impiegati consolari o collaboratori di un’ONG (ONU, OMS, ecc.) e ai loro accompagnatori. 61 Permesso di dimora per i familiari di membri del corpo diplomatico che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera. 62 RS 235.2 63 RS 235.21

Novità concernenti l’accesso al VIS

Le autorità che rilasciano i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno devono poter effettuare interrogazioni nel VIS; tale diritto di accesso è esteso anche alle compagnie aeree. Nell’ambito dell’accesso al VIS a fini di prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, le autorità designate possono ora accedere ai dati al fine di identificare vittime della tratta di esseri umani, incidenti o calamità naturali oppure persone scomparse. L’articolo 109a LStrI è integrato di conseguenza. La procedura per l’ottenimento dei dati VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi è svolta solo dopo aver eseguito l’interrogazione del CIR. Questa procedura a due fasi è prevista nell’articolo 110d D- LStrI del progetto sull’interoperabilità64. Questo articolo sarà applicabile anche al VIS nella sua nuova composizione con i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno. Inoltre, l’accesso ai dati del VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi è ora accordato anche all’AFD nella sua funzione di autorità di perseguimento penale della Confederazione. Ciò è illustrato con maggiore precisione nel progetto 2.

Età per il rilevamento delle impronte digitali nel VIS

Con il regolamento (UE) 2021/1134 l’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori viene abbassata da dodici a sei anni. Questa modifica è direttamente applicabile e non deve essere trasposta a livello di legge. Già oggi, nell’ambito del rilascio di un titolo di soggiorno per i minori, le impronte digitali vengono rilevate a partire dai sei anni di età (art. 71e cpv. 5 OASA). Poiché l’età massima per il rilevamento delle impronte digitali è stata fissata a 75 anni, per i titoli di soggiorno le impronte digitali possono ancora essere rilevate, ma per queste persone non possono essere trasmesse al VIS. Queste modifiche sono previste a livello di ordinanza.

Terminologia e note a piè di pagina

Il termine «fotografia» viene sostituito nelle disposizioni pertinenti con il termine «immagine del volto». Occorre inoltre adeguare le note a piè di pagina relative al codice frontiere Schengen (art. 7 LStrI), al regolamento VIS e al decreto VIS (art. 109a LStrI) nonché al regolamento EES (art. 103b cpv. 1 LStrI)65 e al regolamento per l’interoperabilità nel settore delle frontiere (UE) 2019/817 (art. 110 cpv. 1 LStrI)66. Delega delle competenze al Consiglio federale

Le vigenti disposizioni esecutive, in base alle quali il Consiglio federale disciplina diversi aspetti, in particolare riguardanti gli accessi e la protezione dei dati, restano applicabili e non devono essere modificate (art. 109e LStrI). È prevista una nuova delega per quanto riguarda le possibili restrizioni del diritto all’informazione. Il nuovo regolamento prevede la possibilità di limitare la trasmissione dei dati concernenti le analisi fatte da determinate autorità nel quadro della procedura di rilascio del visto per soggiorni di breve durata o prima del rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata. Al fine di precisare l’articolo 38 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/1134 il Consiglio federale è incaricato di disciplinare le informazioni che non possono eccezionalmente essere comunicate e in quali circostanze (art. 109e lett. k LStrI).

Nuovo accesso a Eurodac per le autorità che rilasciano i visti

L’accesso a Eurodac è previsto unicamente per le autorità che rilasciano i visti C, poiché nel quadro dei negoziati si è rinunciato ad accordarlo alle autorità preposte alle procedure di autorizzazione che non sono tenute a verificare l’eventuale rischio migratorio in tale banca dati. Le autorità competenti in materia di visti devono dunque poter nuovamente accedere a Eurodac per verificare i riscontri positivi ottenuti per un richiedente un visto (nuovo art. 9quater del regolamento (UE) 2021/1134). Sarà opportuno prevedere a tal fine un accesso al sistema Eurodac non appena sarà interoperabile. Attualmente il regolamento Eurodac è in revisione. I nuovi accessi che dovranno essere previsti nel diritto svizzero saranno integrati nel recepimento del nuovo regolamento Eurodac. In questo contesto è difficile prevedere quali adeguamenti andranno fatti fintantoché la rielaborazione del progetto a livello UE non è conclusa e il sistema non è stato ancora sviluppato per creare i nuovi accessi.

Nuovo accesso all’Eurodac e all’ETIAS per le autorità che rilasciano visti per soggiorni di lunga durata e titoli di soggiorno

Nel quadro dell’interoperabilità, saranno interrogati l’ETIAS e l’elenco di controllo ETIAS. Per quanto concerne i richiedenti un visto C, questa interrogazione si fonda sul codice dei visti e gli scopi del SIS (nuovo art. 9bis del regolamento (UE) 2021/1134). Per quanto concerne i richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o titoli di soggiorno del settore degli stranieri o della legge sullo Stato ospite, l’interrogazione si limita agli elementi necessari per verificare se una persona possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica (art. 22ter par. 2 del regolamento (UE) 2021/1134). Il progetto ETIAS67 è stato approvato dal Parlamento nel settembre 2020. Il regolamento (UE) 2021/1134 comporta le seguenti novità. Innanzitutto va precisato il nuovo ruolo svolto dall’unità nazionale ETIAS in relazione alla verifica manuale dei riscontri positivi al momento del confronto dei dati con l’elenco di controllo ETIAS. Inoltre conviene prevedere un nuovo accesso al sistema ETIAS per le autorità competenti in materia di visti e di permessi di soggiorno, comprese quelle preposte al rilascio della carta di legittimazione. I corrispondenti adeguamenti di legge sono realizzati nel presente avamprogetto (art. 108c cpv. 3 e 108e cpv. 2 lett. d ed e LStrI).

64 FF 2020 7081, 7091 seg.

65 FF 2019 221 66 FF 2020 7081 67 Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concer- nente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell’ac- quis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), FF 2020 2577 (affare del Consiglio federale 20.027).

Designazione dell’autorità nazionale VIS (o unità nazionale VIS)

Gli articoli 9quinquies e 9octies del regolamento (UE) 2021/1134 prevedono ora la designazione di almeno un’autorità nazionale VIS o unità VIS con compiti particolari come, in particolare, effettuare verifiche manuali in caso di riscontri positivi risultanti da interroga- zioni delle banche dati di polizia e soprattutto del SIS. In Svizzera questa nuova funzione è assunta dalla SEM. Si intende disciplinare questa nuova autorità e i suoi compiti nell’articolo 109ebis LStrI. In determinati casi i riscontri positivi dovranno essere comunicati all’ufficio SIRENE di fedpol (art. 9septies del regolamento (UE) 2021/1134). I suddetti compiti sono tuttavia previsti dai regolamenti SIS (UE) 2018/1862 polizia, (UE) 2018/1860 ritorno e (UE) 2018/1861 frontiera68. Al presente non sono necessari altri adeguamenti oltre a quelli già previsti nel quadro del recepimento dei suddetti sviluppi dell’acquis di Schengen.

Accesso al CIR e al MID per l’autorità VIS designata

Tutte le autorità che verificano le corrispondenze tra i dati delle banche dati, in particolare il SIS, nel quadro sia dei visti per soggiorni di breve o lunga durata che dei permessi di soggiorno dovrebbero accedere al CIR e al MID. Per quanto concerne il CIR, il regolamento precisa che tale accesso va previsto per l’autorità VIS designata soltanto nel quadro dei riscontri positivi provenienti da ECRIS-TCN. Dato che la Svizzera non partecipa alla cooperazione ECRIS-TCN, che non rientra nell’acquis di Schengen, l’accesso non può essere previsto per l’autorità VIS svizzera ossia l’unità nazionale VIS (art. 26 par. 1 lett. bbis del regolamento IOP frontiere modificato).Per quanto concerne il MID, è applicabile la medesima regolamentazione, per cui all’autorità designata per il VIS l’accesso è accordato soltanto nel quadro dei collegamenti gialli, ossia da verificare, tra i dati del VIS e l’ECRIS-TCN (art. 29 par. 1 lett. bbis del regolamento IOP frontiere modificato). Di conseguenza non deve essere previsto alcun accesso a queste banche dati per l’autorità VIS designata della Svizzera.

Accesso ai dati del VIS per la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili nel SIS

Il nuovo articolo 22octodecies del regolamento (UE) 2021/1134 prevede l’utilizzo dei dati del VIS nel quadro del regolamento (UE) 2018/1862. È opportuno prevedere chi trasmetterà i dati del VIS alle autorità competenti per la segnalazione. D’altra parte è opportuno autorizzare la trasmissione di dati del VIS alle autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché alle autorità giudiziarie, che ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti e in caso di segnalazione nel SIS fondata sui dati del VIS (art. 109eter LStrI).

Comunicazione di dati

La comunicazione di dati ad altri Stati od organizzazioni è in linea di massima esclusa. Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede tuttavia determinate eccezioni, in particolare nel quadro del ritorno di cittadini di Stati terzi in soggiorno illegale o del reinsediamento (resett- lement). Una pertinente disposizione è prevista nella LStrI (art. 109equater). La LStrI disciplina già la comunicazione di dati (art. 111a e 111d). L’articolo 109equater costituisce una disposizione specifica concernente il VIS. Occorre qui sottolineare che queste disposizioni valgono anche per le carte di legittimazione.

Accesso all’EES

Il presente regolamento (UE) 2021/1134 prevede l’interrogazione automatica della banca dati EES. Se una persona è registrata in questa banca dati, è opportuno che le autorità competenti in materia di visti e quelle responsabili per le procedure di rilascio dei permessi di soggiorno possano accedervi e verificare che il richiedente corrisponde alla persona in questione. Il progetto EES prevede già un accesso delle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata (art. 103c cpv. 2 lett. b LStrI69). Questa disposizione è formulata in maniera generale e menziona l’accesso nel quadro della procedura di rilascio dei visti condotta mediante il VIS (art. 109a LStrI). Può dunque essere applicata anche alle procedure di rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata. Parimenti, l’accesso delle autorità migratorie, inclusa la SEM, è già previsto in particolare per l’esame delle condizioni d’entrata o di soggiorno in Svizzera (art. 103c cpv. 2 lett. c LStrI). La verifica manuale è effettuata nel quadro dell’esame delle condizioni di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata o nel quadro delle condizioni d’entrata e di soggiorno (permesso di dimora retto dalla LStrI). Per quanto concerne i permessi di dimora per il settore diplomatico e gli impiegati di organizzazioni internazionali è opportuno preve- dere un nuovo accesso all’EES per il DFAE (art. 103c cpv. 2 lett. d LStrI).). Accesso al sistema nazionale d’informazione Schengen (N-SIS) Le autorità competenti in materia di visti e permessi di soggiorno devono poter accedere al SIS per verificare le corrispondenze con questo sistema (art. 44 par. 1 lett. g del regolamento (UE) 2018/1862 modificato dal regolamento (UE) 2021/1134). La verifica manuale dei risultati successiva alle domande automatiche del VIS deve essere effettuata dalle autorità competenti, compresa l’autorità designata per il VIS, ossia la SEM. Le autorità cantonali e la SEM hanno accesso al N-SIS nel quadro dell’esame delle condizioni d’entrata e di soggiorno e delle pertinenti decisioni (art. 16 cpv. 5 lett. f n.1 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione [LSIP]). Una disposizione speciale prevede già l’accesso al N-SIS per le autorità competenti in materia

di visti per soggiorni di breve durata (art. 16 cpv. 5 lett. e LSIP). Tuttavia, anche il protocollo del DFAE e la missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali a Ginevra (qui di seguito missione svizzera a Ginevra) dovrebbe parimenti accedere al SIS nel quadro del rilascio di carte di legittimazione. Occorre pertanto prevedere tale accesso (art. 16 cpv. 5 lett. fbis LSIP).

Delega a prestatori esterni di servizi

Va ricordato che tale delega è prevista all’articolo 98b LStrI, secondo cui d’intesa con la SEM il DFAE può abilitare terzi a svolgere determinati compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti. Questa disposizione rimane immodificata.

68 Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concer- nenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schen- gen) e alla modifica della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. Oggetto parlamentare 20.025. 69 FF 2019 221

2.6.2 Attuazione pratica

Situazione attuale

Il VIS è costituito da un sistema centrale di informazione visti (C-VIS) e un’infrastruttura di comunicazione che lo collega ai sistemi nazionali. Il C-VIS contiene informazioni su tutti i visti di tutti gli Stati Schengen, ossia informazioni per il soggiorno di breve durata (visti C, A). In Svizzera la trasmissione al C-VIS dei dati rilevanti viene effettuata attraverso l’interfaccia nazionale (N-VIS) direttamente dal si- stema nazionale d’informazione visti (ORBIS). Le disposizioni nazionali stabiliscono quali autorità possono registrare i dati e quali possono accedervi. In virtù dell’articolo 109b LStrI, la SEM gestisce la banca nazionale sui visti ORBIS. Tale sistema è destinato al rilevamento e alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Con poche eccezioni i dati vengono trasmessi direttamente al C-VIS. I dati non trasmessi al C-VIS e destinati esclusivamente alle autorità svizzere riguardano informazioni sulla situazione familiare della persona in questione e sul suo soggiorno in Svizzera. In base all’articolo 109a capoverso 2 LStrI, in Svizzera hanno accesso ai dati del C-VIS le seguenti autorità: la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, i collaboratori dell’AFD incaricati del controllo delle persone nonché le autorità di polizia cantonale responsabili dei controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero70. Determinate autorità possono già oggi richiedere dati del C-VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: fedpol, il SIC, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. In veste di autorità di perseguimento penale, anche l’AFD desidera ottenere questi dati. Questa richiesta è trattata nel quadro del progetto 2 (cfr. n. 3 e segg.).

Trasmissione al VIS dei dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno

Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede la trasmissione al sistema europeo di informazione di determinati dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, qualora tali dati debbano essere forniti alle competenti autorità conformemente alla legislazione nazionale (capo IIIa art. 22bis del regolamento (UE) 2021/1134). Tali dati comprendono il numero della domanda, il relativo stato indicante che è stata presentata una domanda, l’autorità competente e il luogo in cui si trova, i dati personali del richie- dente, il tipo e il numero del documento di viaggio e la sua data di scadenza, la data e il Paese di emissione, la scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio, i dati del titolare dell’autorità parentale nel caso dei minori, un’immagine del volto e le impronte digitali. La trasmissione dei dati al VIS deve essere effettuata al momento dell’avvio di una procedura nazionale per il rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno (L, B, C, Ci, carta di legittimazione). I dati vengono aggiornati in caso di rifiuto della domanda o di rilascio dei documenti.

2.7 Commenti agli articoli dell’atto normativo di attuazione

2.7.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

2.7.1.1 Diritto in vigore

Art. 7 cpv. 3 Nota a piè di pagina La nota a piè di pagina dell’articolo 7 viene aggiornata in base all’ultima modifica apportata al codice frontiere Schengen a seguito del regolamento (UE) 2021/1134. La versione adottata nel quadro del progetto ETIAS deve essere ripresa in quanto questa nuova formu- lazione non rimanda più a un articolo preciso del codice frontiere Schengen.

Il capoverso 1 tratta il C-VIS e il relativo contenuto. Va aggiunta la menzione dei permessi di soggiorno e aggiornato il rimando al regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134. Con la messa in funzione del C-VIS, questo capoverso mo- dificherà il capoverso previsto dal progetto sull’interoperabilità. Il capoverso 2 elenca le autorità che hanno accesso online ai dati del C-VIS secondo l’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/[…]. Alle lettere c e d l’espressione «Corpo delle guardie di confine» è sostituito da «i collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) incaricati del controllo delle persone» e «i collaboratori dell’AFD incaricati del controllo delle persone sul territorio svizzero». Questa nuova terminologia rimanda all’AFD, tuttavia soltanto ai collaboratori che devono ottenere l’accesso al C-VIS per l’adempi- mento dei propri compiti; tale delimitazione garantisce che accedano al sistema solamente le persone autorizzate. La lettera e menziona ora le autorità cantonali di migrazione e le autorità cantonali competenti per la decisione relativa al rilascio a cittadini di Stati terzi dei permessi di dimora, di soggiorno di breve durata e di domicilio (art. 32-34 LStrI). Queste autorità decidono dunque del rilascio di permessi di soggiorno biometrici in conformità con il regolamento 1030/2002 e del rilascio di un permesso Ci al titolare di una carta di legittimazione (art. 41 LStrI). La lettera f menziona ora il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra, che sono autorizzati ad accedere al C-VIS nel quadro del rilascio di carte di legittimazione. La lettera g menziona le compagnie aeree, ora autorizzate a verificare la validità del visto o del permesso di soggiorno delle persone trasportate.

70 I dettagli riguardanti le autorizzazioni all’accesso sono riportati nell’allegato 3 dell’ordinanza VIS (OVIS, RS 142.512).

Il capoverso 3 deve rinviare al nuovo regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134 e non più alla decisione 2008/633/GAI, ora abrogata. Questo capoverso resta invariato. Il capoverso 4 deve contenere il rimando all’articolo 22terdecies paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/1134. Inoltre, la Centrale opera- tiva di fedpol ha cambiato nome ed è divenuta la Centrale operativa e d’allarme. Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede che le autorità designate ottengano i dati del VIS in linea di massima dopo l’interrogazione del CIR, come previsto nel quadro dell’interoperabilità Il capoverso 5 è nuovo. Prevede che alcune delle autorità citate nel capoverso 3 abbiano accesso al C-VIS per identificare vittime della tratta di essere umani, incidenti e calamità naturali nonché persone scomparse (art. 22septdecies del regolamento (UE) 2021/1134). Si tratta del Servizio informazioni della Confederazione (SIC), di fedpol nonché delle autorità cantonali di perseguimento penale e di determinate autorità comunali. In questo caso le autorità possono accedere al C-VIS direttamente senza passare dal punto d’accesso centrale.

Il capoverso 1 stabilisce che l’ORBIS contiene anche i dati ricavati dal C-VIS dopo il confronto effettuato nell’ambito della registra- zione di un fascicolo. Può pure trattarsi di dati risultanti da diversi confronti con i sistemi europei. Il capoverso 2 lettera b menziona ora l’immagine del viso e non più la fotografia; ciò è conforme al regolamento (UE) 2021/1134. La lettera e rimanda ai nuovi regolamenti SIS, come previsto dal progetto approvato dal Parlamento il 20 dicembre 202071. La nota a piè di pagina del regolamento (UE) 2018/1860 alla lettera e deve essere adeguata poiché il nuovo regolamento (UE) 2021/1134 la modifica. Il capoverso 2bis riprende la formulazione prevista nel quadro dell’interoperabilità72 senza modifiche materiali. I capoversi 3 e 4 riprendono formalmente quanto è stato approvato nel quadro del progetto sull’interoperabilità. Si tratta di modifiche formali e non materiali. Il capoverso 3 lettera e rimanda ora al regolamento (UE) 2021/1134. La formulazione del capoverso 3 riprende inoltre la nuova terminologia che sostituisce la denominazione dell’attuale Corpo delle guardie di confine. Le lettere a-d rimangono conformi al progetto sull’interoperabilità e non subiscono alcuna modifica.

Questo articolo disciplina gli accessi al sistema ORBIS. La lettera a viene modificata: il «Corpo delle guardie di confine» è sostituito da «i collaboratori dell’AFD incaricati del controllo delle persone alla frontiera». L’accesso a ORBIS consente il controllo delle persone e il rilascio di visti eccezionali alle frontiere Schengen esterne.

Art. 109cbis Trasferimento di dati dall’ORBIS al SIMIC I dati biometrici rilevati nel quadro delle procedure di rilascio di visti per soggiorni di lunga durata possono essere trasferiti automati- camente dall’ORBIS al SIMIC, dopo essere stati rilevati nelle rappresentanze svizzere. Questa possibilità permette di semplificare le procedure e di evitare doppi rilevamenti di dati biometrici. La disposizione concretizza la variante al vaglio menzionata al numero 2.2.2. Il rilevamento effettuato in questo quadro comprende le impronte digitali delle dieci dita, l’immagine del viso e la firma. Questi dati sono trasferiti al SIMIC quando il richiedente un visto per soggiorni di lunga durata è autorizzato a entrare in Svizzera al fine di ottenere un permesso di dimora attestato da un documento biometrico conformemente al regolamento (UE) 1030/2002. I dati sono cancellati da ORBIS dopo essere stati trasferiti al SIMIC. Sono conservati nel SIMIC secondo le disposizioni vigenti della LSISA (cpv. 1). Per evitare un doppio rilevamento biometrico, i richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata non devono più fornire i loro dati una volta giunti in Svizzera (cpv. 2). È tuttavia sempre previsto un controllo presso i servizi cantonali o comunali. Le impronte di due dita e l’immagine del viso sono utilizzate per il documento conformemente al regolamento Schengen 1030/2002. Al momento dell’emis- sione del documento in Svizzera non può essere richiesto alcun emolumento di rilevamento biometrico. La LSISA permette già attualmente di riutilizzare i dati biometrici del SIMIC (art. 7a cpv. 3). Essa non deve pertanto essere adeguata.

Art. 109d Nota a piè di pagina All’articolo 109d LStrI occorre aggiungere il rimando al regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134. La nota a piè di pagina deve essere adeguata di conseguenza. Questo articolo concretizza il nuovo articolo 22unvicies del regolamento (UE) 2021/1134.

La clausola di delega prevista per il Consiglio federale all’articolo 109e è completata aggiungendo la competenza per disciplinare tutte le limitazioni del diritto d’informazione o del diritto d’accesso in relazione a determinate informazioni sensibili connesse all’analisi della sicurezza da parte dell’unità nazionale VIS o dell’unità nazionale ETIAS (lett. k). D’altra parte si prevede di definire precisamente i dati forniti automaticamente al C-VIS al momento del deposito di una domanda di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio. Sono menzionati anche i dati forniti al sistema al momento del rilascio di un documento. I dati possono dunque essere indicati nel quadro dell’ordinanza VIS73 nazionale (lett. l).

Art. 109ebis Unità nazionale VIS L’obiettivo di questo nuovo articolo è concretizzare le disposizioni 9quinquies e 9octies del regolamento (UE) 2021/1134. La SEM è desi- gnata come l’autorità nazionale che effettua le verifiche richieste in caso di riscontri positivi con le banche dati di polizia (SIS, TDAWN

71 FF 2020 8813 72 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen) FF 2021 674. 73 RS 142.512

d’Interpol) al momento del deposito di una domanda di visti per soggiorni di breve durata. Una segnalazione al SIS può in questo caso concernere una persona ricercata ai fini dell’arresto o dell’estradizione, una persona vulnerabile o bisognosa di protezione, oppure una persona ricercata nel quadro di un procedimento giudiziario. La persona o il suo documento può pure essere segnalata per controlli discreti o mirati o per essere interrogata a fini d’indagine. Eventuali corrispondenze con ECRIS-TCN non interessano tuttavia la Sviz- zera, che non collaborandovi non riceve dunque nessuna informazione legata a questa banca dati. Per quanto concerne Europol, la Svizzera è autorizzata ad accedere alla banca dati soltanto su richiesta per effettuare delle verifiche. Per quanto riguarda le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di dimora o di domicilio occorre sottolineare che la SEM in quanto unità nazionale VIS interverrà al fine di procedere a una valutazione dei rischi per la sicurezza soltanto nei casi di segnalazione di persone ricercate ai fini dell’arresto o dell’estradizione o se il documento di viaggio figura nel TDAWN di Interpol (art. 22ter par. 9 secondo comma del regolamento (UE) 2021/1134). Il capoverso 1 stabilisce che la SEM è l’unità nazionale VIS. Il capoverso 2 definisce i compiti principali di questa autorità conformemente al regolamento riveduto. Il capoverso 3 specifica che se il riscontro risulta scorretto i dati sono immediatamente cancellati.

Art. 109eter Utilizzo di dati del C-VIS nel quadro del SIS Il capoverso 1 di questo nuovo articolo prevede che la Centrale operativa e d’allarme di fedpol possa trasmettere su richiesta in maniera sicura dati del C-VIS alle autorità abilitate a procedere a una segnalazione volta a impedire a persone vulnerabili di viaggiare (art. 22oc- todecies par. 1 del regolamento (UE) 2021/1134). Le relative condizioni sono che la persona sia stata identificata come vulnerabile e sia

segnalata nel SIS conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862. È possibile anche la segnalazione di persone scom- parse. Il capoverso 2 stabilisce che le autorità di protezione dei minori e degli adulti e le autorità giudiziarie svizzere possono richiedere alla SEM i dati del C-VIS che necessitano per adempiere i loro compiti legali (art. 22 octodecies par. 2 del regolamento (UE) 2021/1134). Ciò è il caso allorquando l’autorità constata una segnalazione nel SIS fondata su dati del C-VIS.

Art. 109equater Comunicazione di dati del C-VIS a terzi Attualmente il diritto svizzero non prevede alcuna norma specifica sulla comunicazione di dati del C-VIS a organizzazioni internazio- nali o a Stati non vincolati da un accordo di associazione a Schengen. Il regolamento (UE) 2021/1134 riprende e riformula le regole relative alla comunicazione di dati. Nel diritto svizzero sono state previste numerose disposizioni, in particolare nel quadro dell’EES e del SIS. Si propone dunque di disciplinare la comunicazione di dati a terzi anche per il C-VIS. Tale comunicazione è possibile nell’am- bito del ritorno di cittadini di Stati terzi in soggiorno illegale secondo la direttiva 2008/115/CE, nonché delle procedure di reinsedia- mento. Il reinsediamento ai sensi del regolamento (UE) 2021/1134 si riferisce ai programmi europei o nazionali di reinsediamento. La Svizzera può accogliere gruppi di rifugiati fondandosi sull’articolo 56 della legge sull’asilo (LAsi)74 e partecipa in maniera spontanea a determinati programmi europei. La nuova disposizione rinvia alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, per quanto riguarda le condizioni per la comunicazione di dati.

2.7.1.2 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto EES 75

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina La nota a piè di pagina al regolamento (UE) 2017/2226 deve essere modificata a causa del recepimento del regolamento (UE) 2021/1134. È opportuno rinviare all’ultimo atto che ha modificato il regolamento EES.

Al capoverso 2 dell’articolo 103c è aggiunta una lettera d che autorizza il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra a consultare l’EES nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione. Il capoverso prevede un accesso al calcolatore automatico per la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Questo capo- verso è modificato di modo che soltanto le autorità previste nel quadro del progetto EES abbiano accesso al calcolatore automatico e non il DFAE. Quest’ultimo non è tenuto a verificare se la durata legale del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen è stata superata o a calcolare quanti giorni può ancora durare il soggiorno.

2.7.1.3 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto ETIAS 76

Art. 5 cpv. 1 lett. abis, nota a piè di pagina Il regolamento (UE) 2018/1240 è modificato nel quadro del recepimento e dell’attuazione del regolamento (UE) 2021/1134. Occorre dunque aggiornare la relativa nota a piè di pagina riprendendo la formulazione prevista nell’ambito delle modifiche legali dell’ETIAS.

74 RS 142.31 75 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2019 221. 76 LStrI modificata dal decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2020 2645.

L’art. 108c LStrI disciplina i compiti dell’unità nazionale ETIAS. Questa disposizione è già stata approvata dal Parlamento durante la sessione autunnale 2020. In questa sede va precisato un nuovo compito legato alle attività in caso di riscontri positivi delle ricerche automatiche con l’elenco di controllo ETIAS. A tal fine è creato un nuovo capoverso 3. L’unità nazionale ETIAS è incaricata di veri- ficare tali riscontri e fornire una valutazione dal punto di vista della sicurezza alle autorità competenti per decidere nel quadro delle procedure connesse all’entrata e al soggiorno in Svizzera. Nel caso di domande di visti per soggiorni di breve durata, occorre informare la SEM in quanto autorità centrale competente in materia di visti (art. 9quinquies par. 3 del regolamento (UE) 2021/1134). Nel caso di domande di visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno, le autorità da informare sono le autorità cantonali, la SEM o il DFAE, a seconda dei casi (art. 22ter par. 15 del regolamento (UE) 2021/1134). In presenza di riscontri positivi scorretti, i dati sono immediatamente cancellati.

L’art. 108e LStrI disciplina gli accessi al sistema ETIAS. Le vigenti lettere a e b del capoverso 2 sono previste unicamente nell’ambito della verifica della validità di un’autorizzazione ai viaggi e del controllo alle frontiere. Con la revisione del regolamento VIS, occorre prevedere degli accessi ai fini della verifica dei riscontri positivi risultanti dal confronto automatico delle banche dati avviato nel quadro dell’interoperabilità. Va pertanto creato un accesso per l’esame delle domande di visti e per le pertinenti decisioni, conformemente al codice dei visti (lett. d). Va inoltre creato un accesso per la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le autorità di migrazione cantonali e comunali ai fini dell’esame delle condizioni per l’entrata e il soggiorno di cittadini di Stati terzi e le pertinenti decisioni (lett. e). Ciò riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno. Questi accessi consentono un controllo del fascicolo ETIAS nell’ambito dei riscontri positivi pervenuti alle autorità.

2.7.1.4 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto IOP 77 Il progetto Interoperabilità è stato approvato dal Parlamento durante la sessione primaverile 2021. Il regolamento (UE) 2021/1134 implica un adeguamento di questo progetto poiché include nell’interoperabilità ora anche le domande di visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno, nonché i dati personali talvolta sensibili dei richiedenti.

Questo capoverso, nel quadro del progetto interoperabilità, precisa quali dati del C-VIS sono registrati pure nel CIR; esso deve essere completato di modo che menzioni anche i dati relativi all’identità dei richiedenti un titolo di soggiorno. I titoli di soggiorno qui elencati sono quelli menzionati nel regolamento (UE) 2021/1134 (cfr. n. 2.6.3).

Art. 110 cpv. 1, nota a piè di pagina Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) di cui nei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 è menzionato all’arti- colo 110 LStrI. Occorre aggiornare la nota a piè di pagina del regolamento 2019/817, modificata dal regolamento (UE) 2021/1134. Ora, i dati biometrici dei richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o dei titolari di un permesso di soggiorno saranno anch’essi oggetto di ricerche e integrati nel sBMS. Il regolamento 2019/818 non è sottoposto a una revisione pertinente per la Svizzera nel quadro dei presenti sviluppi dell’acquis di Schengen, ragione per cui la relativa nota a piè di pagina non è modificata. Il CIR conterrà d’ora in avanti i dati dei richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o un titolo di soggiorno (art. 110a LStrI). La nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2019/817 prevista all’articolo 110a LStrI rinvia a quella dell’articolo 110 cpv. 1, ragione per cui questa disposizione non deve più essere modificata. L’articolo 110a subisce tuttavia una modifica materiale nel quadro del recepimento e dell’attuazione del regolamento (UE) 2021/1134 per quanto riguarda i dati che devono ora essere inseriti nel C-VIS.

L’articolo 110c capoverso 1 definisce le autorità abilitate a consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR al fine di individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi. La lettera c, già prevista e adottata nel quadro del progetto interoperabilità, menziona le autorità competenti in materia di visti, nel caso in cui viene creato un collegamento con un fascicolo del C-VIS. Occorre aggiungere un nuovo accesso al CIR per le autorità competenti per il rilascio di titoli di soggiorno o carte di legittimazione (lett. d). La SEM, il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra nonché le autorità di migrazione cantonali competenti potranno dunque accedere al CIR se sussiste un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS. L’articolo 110c capoverso 2 prevede che queste autorità possano consultare i dati e i riferimenti conservati nel CIR a condizione che abbiano accesso all’EES, al C-VIS, a Eurodac o al SIS. Un accesso al N-SIS per la SEM e le autorità competenti in materia di visti è già previsto nella LSIP. Per queste autorità sarà dunque possibile accedere al SIS. Occorre tuttavia prevedere un nuovo accesso al N- SIS per le autorità competenti del DFAE (cfr. adeguamento della LSIP). Queste autorità, d’altronde, devono pure poter accedere al MID, che contiene i diversi collegamenti tra sistemi Schengen relativi alle medesime identità. Il progetto Interoperabilità non deve essere modificato in tal senso. L’articolo 110g capoverso 1 LStrI (verifica manuale delle diverse identità nel MID) rinvia alle autorità di cui all’articolo 110c capoverso 1 LStrI, che in futuro avranno dunque pure accesso al MID.

77 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen) del 2 settembre 2020, FF 2021 674.

2.7.1.5 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto SIS78 Il progetto di recepimento del regolamento SIS è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 ed entrerà in vigore presumibil- mente nel dicembre 2021.

Art. 68a cpv. 2, nota a piè di pagina L’articolo 68a capoverso 2 contiene un rinvio al regolamento (UE) 2018/1861, che è modificato dal presente regolamento (UE) 2021/1134. Occorre dunque adeguare la relativa nota a piè di pagina.

2.7.2 Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)

Art. 15a Trasmissione di dati al C-VIS La LSISA viene modificata affinché, in applicazione del regolamento (UE) 2021/1134, i dati determinanti siano automaticamente trasmessi al C-VIS (cpv. 1). In tal modo, le autorità possono trasmettere i dati relativi al titolo di soggiorno, compresi eventualmente i dati biometrici (impronte digitali e immagine del volto), se previsto dal diritto nazionale. Si tratta esclusivamente di dati d’identità e dati relativi a decisioni concernenti un permesso di soggiorno e i pertinenti titoli di soggiorno per cittadini di Stati terzi (B, L, C, Ci). Il Consiglio federale è inoltre incaricato di definire i dati che saranno trasmessi nel caso del deposito di una domanda di permesso di breve durata, di dimora o di domicilio e del rilascio di un titolo di soggiorno (cpv. 2).

2.7.3 Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione (LSIP)

Art. 16 cpv. 5 lett. ebis L’articolo 16 LSIP costituisce la base legale formale per il N-SIS. Al fine di permettere al protocollo del DFAE e alla missione svizzera a Ginevra di accedere al sistema nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione va aggiunta una nuova lettera al capoverso 5. Tale accesso mira a consentire le verifiche manuali richieste nel caso in cui il richiedente è segnalato nel SIS. Questo adeguamento si fonda sulla versione riveduta della LSIP nel quadro del recepimento dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/186279. Il progetto è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 ed entrerà in vigore nel dicembre 2021.

Art. 16a cpv. 1, nota a piè di pagina L’articolo 16a LSIP è stato emanato nel quadro del progetto Interoperabilità e approvato dal Parlamento nella primavera 202180. Il sBMS previsto dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 vi è definito, come è il caso all’articolo 110 cpv. 1 LStrI. Occorre aggiornare la nota a piè di pagina inserita dopo il rimando al regolamento 2019/817, modificata dal presente regolamento (UE) 2021/1134.

2.8 Ripercussioni del regolamento VIS e dell’atto normativo di attuazione

2.8.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione Costi del progetto informatico SEM Il credito d’impegno per l’attuazione di Schengen/Dublino nella SEM (CI III) per il periodo 2018–2021 ammontava in totale a 37 mi- lioni di franchi. A causa di ritardi da parte dell’UE, finora non è stato possibile portare avanti tutti i progetti parziali come previsto e pertanto l’attuazione si estenderà probabilmente fino al 2025. Il CI III comprende pure 5,9 milioni di franchi per i presenti sviluppi dei regolamenti VIS. Il progetto è in fase di inizializzazione e il relativo studio ha potuto essere concluso nel maggio 2021. Le attuali stime mostrano che i costi aumenteranno, raggiungendo presu- mibilmente circa 18 milioni di franchi. Questo aumento è dovuto al fatto che al momento del calcolo del credito d’impegno nell’autunno 2016 numerosi fattori erano ancora ignoti. In particolare la nuova piattaforma di interoperabilità Schengen pone nuove esigenze per i singoli sistemi che cinque anni fa non erano ancora prevedibili.

Costi del progetto informatico ORDIPRO

Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie degli adeguamenti del sistema ORDIPRO, da una prima stima risultano costi per l’in- formatica compresi tra 200 000 e 350 000 franchi. Questi adeguamenti saranno realizzati nel quadro delle risorse già esistenti.

Ripercussioni sull’effettivo del personale per la SEM

Nuova autorità designata per il VIS o autorità nazionale VIS La SEM si vedrà attribuiti nuovi compiti in quanto autorità designata per il VIS che in determinati casi deve procedere a verifiche manuali se risultano riscontri positivi con le banche dati di polizia (cfr. commenti all’art. 109ebis LStrI). La verifica delle segnalazioni SIS ai fini del ritorno o del respingimento e divieto di soggiorno, oppure a causa di un documento di viaggio abusivo o ricercato, rimane tuttavia di competenza delle autorità preposte alle procedure di rilascio dei visti o dei permessi di soggiorno. In caso di segnalazione nel SIS, vi saranno scambi di informazioni supplementari tramite l’ufficio SIRENE di fedpol. I nuovi compiti per l’unità VIS designata

78 FF 2020 8813 79 FF 2020 8813 80 FF 2021 674

dovrebbero implicare un certo fabbisogno supplementare in materia di personale, che tuttavia non può essere quantificato in maniera precisa e affidabile. Sarà rilevato, motivato e proposto in dettaglio nel messaggio.

Nuovi compiti dell’unità nazionale ETIAS

Analogamente, l’unità nazionale ETIAS avrà compiti supplementari nel caso in cui una persona che figura nel C-VIS genera una corrispondenza con l’elenco di controllo ETIAS (art. 108c cpv. 3 LStrI). Il numero di casi non può essere quantificato per il momento.

Comunicazione di dati del C-VIS alle autorità giudiziarie

La comunicazione di dati del C-VIS da parte della SEM alle autorità giudiziarie competenti per proteggere le persone vulnerabili e dar seguito a perseguimenti penali in questo quadro non dovrebbe comportare ripercussioni importanti in termini di personale (art. 109eter cpv. 2 LStrI). Questi nuovi compiti rientrano nell’assistenza amministrativa e non dovrebbero richiedere personale supplementare.

Ripercussioni sull’effettivo del personale per fedpol

Ufficio SIRENE

L’ufficio SIRENE di fedpol riceverà determinate informazioni supplementari in caso di segnalazioni nel SIS, il che può implicare uno scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen (art. 9septies del regolamento (UE) 2021/1134). Si tratta delle segnalazioni effet- tuate ai fini del ritorno, dell’arresto o dell’estradizione, relative a persone vulnerabili o ricercate nel quadro di un procedimento giudi- ziario nonché a persone od oggetti nel quadro di un controllo discreto. Questi diversi compiti corrispondono a quelli previsti dai rego- lamenti (UE) 2018/1862, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1860.

La Centrale operativa e d’allarme di fedpol

La Centrale operativa e d’allarme di fedpol ha nuovi compiti relativi all’utilizzo di dati del C-VIS per procedere a una segnalazione al SIS al fine di impedire a persone vulnerabili di viaggiare (art. 109eter cpv. 1 LStrI, art. 22octodecies del regolamento (UE) 2021/1134). La Centrale operativa e d’allarme di fedpol dovrà fornire in maniera sicura i dati del C-VIS alle polizie cantonali competenti per tali segnalazioni nel SIS. Lo sviluppo del C-VIS genererà per fedpol (ufficio SIRENE, Centrale operativa e d’allarme e Divisione identificazione biometrica) un onere supplementare al momento non ancora valutabile. Il fabbisogno di personale non può dunque essere quantificato in maniera affidabile. Sarà rilevato, motivato e proposto in dettaglio con il messaggio.

Ripercussioni sull’effettivo del personale per la Direzione consolare e le rappresentanze svizzere all’estero (DFAE)

In generale, i consolati e le ambasciate dovranno effettuare determinate verifiche nell’ambito del rilascio di visti C. Dovranno essere verificati tutti i riscontri positivi nelle banche dati del settore migratorio (ETIAS, eccettuato l’elenco di controllo, EES e in futuro Eurodac). Le verifiche delle segnalazioni SIS ai fini del ritorno o del respingimento e divieto di soggiorno, oppure a causa di un documento di viaggio abusivo o ricercato, rimangono di competenza delle autorità preposte alle procedure di rilascio dei visti (SEM, Cantoni e DFAE) o dei permessi di soggiorno. Eurodac, tuttavia, non è consultato nel quadro del rilascio di visti per soggiorni di lunga durata o titoli di soggiorno (carta di legittimazione compresa). Per le procedure di rilascio di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di dimora, occorre sottolineare che in veste di autorità designata per il VIS la SEM effettuerà una valutazione dei rischi in materia di sicurezza soltanto nel caso delle segnalazioni di persone ricercate ai fini dell’arresto o dell’estradizione o se il documento di viaggio figura nel TDAWN di Interpol. Non si può quindi escludere a priori l’esistenza di un fabbisogno di personale supplementare nel quadro del rilascio della carta di legittimazione del DFAE. Questo fabbisogno supplementare dovrebbe tuttavia rimanere modesto date le verifiche già effettuate nel quadro del rilascio dei visti. Le informazioni ottenute grazie all’interrogazione delle diverse banche dati sono tutte elementi supplementari da prendere in conside- razione nell’ambito delle procedure nazionali relative ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno. Per la Svizzera, tuttavia, il regolamento (UE) 2021[…] non comporta alcuna prescrizione obbligatoria per quanto riguarda l’esito di una procedura.

2.8.2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per i Cantoni

Cantoni in quanto autorità competenti per il rilascio di visti e titoli di soggiorno

Con l’ampliamento del campo di applicazione del VIS ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di dimora, gli uffici cantonali della migrazione e il DFAE trasmetteranno dati al CS-VIS attraverso il punto di accesso centrale. Di conseguenza occorre creare l’accesso ai dati del C-VIS per queste autorità che rilasciano visti per soggiorni di lunga durata e permessi di dimora (incl. le carte di legittimazione) per il territorio nazionale. Gli adeguamenti dei sistemi per l’utilizzo dell’accesso al C-VIS necessari a causa delle modifiche previste e gli adeguamenti dei processi collegati rientrano nella responsabilità di queste autorità. Comporteranno da un lato nuovi compiti e dall’altro una mole di lavoro supplementare. In determinati casi le autorità cantonali della migrazione competenti in materia di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di dimora dovranno esaminare i riscontri positivi rilevati con l’invio dei dati dei richiedenti al C-VIS. In certi casi rientranti nel settore della polizia, la SEM interverrà in veste di autorità specializzata ed effettuerà le verifiche richieste (cfr. n. 2.6.1). In presenza di corri- spondenze con l’elenco di controllo ETIAS, questo compito sarà assunto dall’unità nazionale della SEM. Queste deleghe consentiranno di ridurre il carico di lavoro delle autorità cantonali.

Vantaggi dell’interoperabilità

Al momento di decidere il rilascio o la proroga di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di dimora, in futuro il C-VIS effettuerà automaticamente una serie di controlli tramite l’ESP quale componente dell’interoperabilità. L’autorità preposta al rilascio del documento dovrà approfondire tutti i riscontri positivi in conformità con la vigente legislazione UE e del rispettivo Stato membro.

Un ulteriore obiettivo dell’interoperabilità consiste nel facilitare il rilevamento di identità multiple utilizzando il MID, al fine di com- battere le frodi di identità. In tal modo, l’autorità competente per i visti e la migrazione che elabora una domanda viene automaticamente informata se il richiedente è noto sotto diverse identità, e può quindi agire di conseguenza.

Le autorità cantonali in veste di autorità di controllo alla frontiera

Attualmente le autorità cantonali e federali competenti per il controllo della frontiera esterna Schengen e la verifica del rispetto delle condizioni per l’entrata e il soggiorno, hanno la possibilità di ottenere dati dal C-VIS. Nel contesto del nuovo C-VIS, in futuro queste autorità disporranno di informazioni supplementari per il controllo dell’identità; in tal modo saranno potenziate la sicurezza interna e la lotta al terrorismo.

Qualità dell’immagine del viso

L’auspicato miglioramento della qualità dei dati biometrici, come il rilevamento delle immagini del volto sul posto, comporterà anche nuovi requisiti per le autorità preposte al rilascio dei permessi di dimora. Le risorse finanziarie necessarie per consentire loro di regi- strare l’immagine digitale del volto dei cittadini di Stati terzi con una risoluzione e una qualità dell’immagine sufficienti saranno messe a disposizione dalla SEM. Una prima stima dei costi è effettuata in collaborazione con il DFAE.

2.9 Aspetti giuridici

2.9.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei due regolamenti VIS si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’ar- ticolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’arti- colo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 legge del 21 marzo 199781 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Nel presente caso, in virtù dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI il Consiglio federale disporrebbe della competenza per il recepimento di questi regolamenti dell’UE. Conformemente a questa disposizione, il Consiglio federale è in linea di principio competente per concludere trattati internazionali sull’obbligo del visto e l’esecuzione del controllo al confine. Nel presente caso, per la trasposizione sono però necessari adeguamenti della LStrI, della LSISA e della LSIP. Per questo motivo gli scambi di note concernenti il recepimento dei due regolamenti UE e la modifica delle tre leggi federali necessaria per la trasposizione dei regolamenti vanno presentati assieme al Parlamento per approvazione.

2.9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Il recepimento dei due regolamenti e le relative modifiche di legge sono compatibili con il diritto internazionale.

2.9.3 Rapporto con il diritto europeo

Con il recepimento dei presenti sviluppi dell’acquis di Schengen la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell’UE, assunti nel quadro dell’AAS. Con il recepimento di questi regolamenti VIS la Svizzera garantisce controlli uniformi alla frontiera esterna Schen- gen. I regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 recepiti si ripercuotono su altri atti normativi di Schengen. Si tratta dei regola- menti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) n. 2017/2226, (UE) n. 2016/399, (UE) n. 2019/817 (UE) n. 2018/1240, (UE) n. 2018/1860, (UE) n. 2018/1861, (UE) n. 2019/1896, (UE) n. 2018/1862 nonché le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Con- siglio.

2.9.4 Forma degli atti

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capo- verso 4 della legge del 13 dicembre 200282 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma diretta- mente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate in forma di legge federale. I presenti accordi sono di durata indeterminata, possono essere denunciati in ogni momento e non prevedono l’adesione a un’organizzazione internazio- nale. Il loro recepimento implica però la necessità di adeguare la LStrI, la LSISA e la LSIP. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero i trattati sottostà pertanto al referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. In virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato. Le modifi- che di legge proposte sono necessarie per l’attuazione dei due regolamenti VIS e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tali atti. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

81 RS 172.010 82 RS 171.10

3 Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (secondo avamprogetto)

3.1 Situazione iniziale

3.1.1 Necessità d’intervento e obiettivi

Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale l’AFD chiede l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del C-VIS nonché la facoltà di consultare il CIR.

3.1.1.1 Sistemi d’informazione e componenti centrali

Nell’EES sono registrate elettronicamente l’entrata e la partenza dei cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata nonché i respingimenti. Sostituendo l’apposizione del timbro sui documenti di viaggio dei cittadini di Stati terzi e la verifica manuale della durata di soggiorno autorizzata, l’EES mira a permettere controlli più efficienti e affidabili. Nel quadro di un procedimento penale fornisce informazioni importanti sul luogo di permanenza di un presunto autore di un reato nello spazio Schengen. Mediante ETIAS si verifica se l’ingresso nello spazio Schengen di un cittadino di uno Stato terzo esente dall’obbligo di visto rappre- senta un rischio per gli Stati membri. L’autorizzazione ai viaggi ETIAS costituisce, oltre alle condizioni d’ingresso già previste dal codice frontiere Schengen (documento di viaggio valido, mezzi finanziari sufficienti ecc.), un’ulteriore condizione per l’ingresso nello spazio Schengen dei cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo di visto. Il sistema ETIAS contiene i dati sull’identità, i dati sui docu- menti di viaggio e le domande approvate o respinte e, nel quadro di un procedimento penale, fornisce alle autorità informazioni impor- tanti sugli autori di reati. Il VIS consente alle autorità competenti in materia di visti, di frontiera, di asilo e di immigrazione di verificare con rapidità ed efficacia le necessarie informazioni concernenti cittadini di Stati terzi che richiedono un visto per l’entrata nello spazio Schengen. Oltre ai dati personali e relativi al domicilio e luogo di lavoro nonché alle cittadinanze, il VIS contiene tra gli altri i seguenti dati, di centrale importanza in particolare per il perseguimento penale:  informazioni sulla persona che ha formulato un invito e/o che è tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento durante il sog- giorno del richiedente;

 destinazione principale e durata del soggiorno prevista;

 data di arrivo e data di partenza previste nonché prima frontiera di ingresso o itinerario di transito previsto. Il CIR conserva i dati d’identità e, ove disponibili, i dati sui documenti di viaggio nonché i dati biometrici provenienti dall’EES, dal C- VIS, dall’ETIAS, dall’ECRIS-TCN e in un secondo momento anche dall’Eurodac. Ciò mira a facilitare l’identificazione corretta delle persone registrate in uno dei sistemi menzionati. Con il CIR s’intende inoltre uniformare e agevolare l’accesso delle autorità di perse- guimento penale ai dati dei sistemi di informazione sui quali fonda ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Ciò grazie al fatto che, dopo la consultazione del CIR, in una seconda fase occorre interrogare tramite domanda al punto d’accesso centrale soltanto il sistema di informazione che contiene effettivamente i dati necessari (procedura a due fasi, cfr. più sotto al n. 3.1.1.2). Con l’ESP, in futuro le autorità competenti potranno accedere tramite un’unica interrogazione alle informazioni per esse rilevanti e avere in tal modo un quadro globale della persona oggetto del controllo. Conformemente all’articolo 110e capoverso 2 LStrI, le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all’ESP. L’accesso al CIR è parimenti effettuato tramite l’ESP.

3.1.1.2 Condizioni per l’accesso delle autorità di perseguimento penale

Secondo l’articolo 22 dei regolamenti IOP, alle autorità di perseguimento penale è concessa la facoltà di consultare il CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. In questo caso le suddette autorità non possono consultare né i dati d’identità registrati nel CIR (contrariamente alla facoltà di consultare il CIR ai fini dell’identificazione secondo l’art. 21 dei regolamenti IOP) né direttamente i dati contenuti nei sistemi di informazione EES, C-VIS, ETIAS o Eurodac sui quali il CIR si fonda. Viene loro fornito soltanto un riferimento al sistema di informazione che contiene i dati relativi alla persona in questione (modalità riscontro/nessun riscontro). I corrispondenti dati dei sistemi di informazioni sui quali il CIR si fonda devono poi sempre essere chiesti separatamente presso il punto di accesso centrale - in Svizzera la Centrale operativa e d’allarme di fedpol (pro- cedura a due fasi). Per ottenere mediante richiesta accesso ai dati registrati nell’EES, nell’ETIAS o nel VIS occorre dimostrare che nel caso concreto la consultazione dei dati è necessaria e proporzionata e che contribuirà alla prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terro- rismo o altri reati gravi83. Il fatto che la persona in questione sia registrata nel corrispondente sistema di informazione è comprovato dal riferimento al sistema di informazione risultante dall’interrogazione del CIR. Il diritto di accesso all’ESP è collegato al diritto di consultare il CIR84, motivo per cui per le condizioni si rimanda a quanto esposto più sopra.

3.1.1.3 L’AFD in veste di autorità di perseguimento penale

L’accesso di un’autorità di perseguimento penale ai dati dei sistemi di informazione dell’UE e alle componenti centrali presuppone competenze nel settore della prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

83 Art. 32 del regolamento (UE) 2017/2226, art. 52 del regolamento (UE) 2018/1240, art. 3 del regolamento (CE) n. 767/2008

84 Art. 7 dei regolamenti IOP

L’AFD è sia autorità competente per il controllo al confine che autorità di perseguimento penale della Confederazione secondo l’arti- colo 4 lettera c LOAP. In virtù dell’articolo 95 LD85 sostiene nel quadro dei suoi compiti la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo 86. Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale è direttamente competente per l’individuazione e l’investigazione di altri reati gravi (art. 96 LD), il che è illustrato qui di seguito. Per il concetto di «reato grave» i regolamenti alla base dei sistemi di informazione e delle componenti centrali di Schengen 87 rinviano all’articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI), che stabilisce che un reato è considerato grave se il diritto nazionale prevede un massimo di pena o di misura privativa della libertà pari o superiore a tre anni. Nel diritto svizzero gli elenchi dei reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli della decisione quadro 2002/584/GAI si trovano all’allegato 1 della legge del 12 giugno 200988 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen e nell’allegato 1b dell’ordinanza N-SIS89. In virtù dell’articolo 128 LD, l’AFD individua e persegue in veste di autorità di perseguimento penale le infrazioni doganali di cui all’articolo 117 e seguenti LD nonché, in virtù dell’articolo 103 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA)90, le infrazioni riguardanti l’imposta sul valore aggiunto delle importazioni secondo l’articolo 96 e seguenti LIVA. Ciò significa che l’AFD individua i reati, accerta i fatti, raccoglie le prove e giudica in prima istanza. Oltre alle infrazioni in materia di dogane e di imposta sul valore aggiunto, l’AFD è pure competente per l’individuazione e investigazione di infrazioni in altri settori se combinate con una delle suddette infrazioni. Nel quadro di queste competenze, i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale individuano e in- vestigano in particolare i seguenti reati.

 Truffa in materia di prestazioni e tasse secondo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministra- tivo (DPA)91. La competenza dell’AFD risulta dall’articolo 1 DPA. La truffa in materia di prestazioni e tasse commessa per mestiere (art. 14 cpv. 4 DPA) corrisponde alla frode di cui nella decisione quadro 2002/584/GAI e in considerazione della sua comminatoria di al massimo cinque anni di pena privativa della libertà costituisce un reato grave.

 Crimini e delitti secondo l’articolo 86 della legge federale del 15 dicembre 200092 sugli agenti terapeutici (LATer). La competenza dell’AFD risulta dall’articolo 90 capoverso 1 LATer. Questa infrazione corrisponde al traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita di cui nella decisione quadro 2002/584/GAI e in base alla sua comminatoria di al massimo tre anni di pena privativa della libertà costituisce un reato grave.  Commercio illegale di specie di fauna o di flora protette secondo l’articolo 26 capoverso 2 della legge federale del 16 marzo 201293 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES). La competenza dell’AFD risulta dall’articolo 27 capoverso 1 LF-CITES. Il commercio illegale secondo la LF-CITES corrisponde alla criminalità ambientale di cui nella decisione quadro 2002/584/GAI e in considerazione della sua comminatoria di al massimo tre anni di pena privativa della libertà 94 costitui- sce un reato grave. Da questi esempi risulta che l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale è competente nel settore dell’individuazione, investi- gazione e perseguimento di reati gravi. Va rilevato che nel quadro della revisione del diritto in materia doganale è prevista una nuova comminatoria penale massima di tre anni per la messa in pericolo del dazio o la frode doganale qualificata95, motivo per cui anche questi reati andrebbero qualificati come gravi. L’AFD soddisfa dunque i presupposti menzionati nei regolamenti UE per l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS, del C-VIS e per la consultazione del CIR in veste di autorità di perseguimento penale.

3.1.1.4 Utilità dell’accesso dell’AFD in veste di autorità di perseguimento penale ai sistemi di informazione e alle componenti centrali Oggigiorno, nuove forme di criminalità internazionale e strutture criminali sempre meglio organizzate con nuovi modi di operare richiedono un perseguimento penale totalmente funzionante ed efficiente e una cooperazione potenziata tra le autorità di perseguimento penale. Il Parlamento ha reagito a questa evoluzione innalzando la comminatoria penale massima per delitti gravi, ad esempio nella LF-CITES, nonché assegnando nuovi compiti legali all’AFD nel settore del perseguimento penale, ad esempio nel diritto di materia di agenti terapeutici96. L’AFD ha risposto a questi cambiamenti e ai nuovi compiti modificando la sua strategia e implementando un perseguimento penale rafforzato e professionalizzato. Allo scopo di collaborare in modo ottimale ed efficiente con le altre autorità di perseguimento penale competenti per la prevenzione, l’individuazione e/o l’investigazione di reati gravi, l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale necessita però ora i medesimi diritti di accesso. Soltanto così è possibile aumentare l’efficacia delle indagini dell’AFD nel settore dei reati gravi e migliorare in maniera determinante la collaborazione con le altre autorità di perseguimento penale nella lotta alla criminalità. Va sottolineato che questo accesso non implica un’estensione delle competenze dell’AFD.

85 RS 631.0 87 Art. 3 n. 25 del regolamento (UE) 2017/2226, art. 3 n. 14 del regolamento (UE) 2018/1240, art. 2 lett. d della decisione 2008/633/GAI del Consi- glio e art. 4 n. 22 dei regolamenti IOP 88 RS 362.2 89 Ordinanza dell’8 marzo 2013 sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS, il cui allegato 1b non è ancora in vigore); documentazione per la consultazione: https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/en- 90 RS 641.20 91 RS 313.0 92 RS 812.21 93 RS 453 94 Nell'ambito dell'attuale revisione della LF-CITES si intende innalzare a cinque anni la comminatoria penale massima. 95 Consultazione LE-UDSC 2020/50; Consultazioni concluse - 2020 (admin.ch); https://www.fedlex.admin.ch/itconsultation-procedures/en-

96 Art. 90 cpv. 1 LATer

Anche l’UE si sta adoperando intensamente affinché polizia e autorità doganali collaborino nella lotta alla criminalità grave. Questa cooperazione è promossa pure da Europol. Già oggi l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale collabora con Europol in diversi settori della criminalità grave. Ciò è indispensabile per poter avere successo nella lotta contro le forme più gravi della criminalità internazionale.

Concretamente, nel quadro della sua attività di perseguimento penale l’AFD necessita dal CIR l’informazione sull’eventuale presenza di dati relativi a una persona sospetta in uno dei sistemi di informazione nonché l’accesso ai dati dei sistemi di informazione sui quali il CIR si fonda, al fine di poter consultare con maggiore rapidità ed efficienza i dati necessari richiedendoli alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol. Questi dati provenienti dai sistemi di informazione sono - assieme all’identificazione univoca di una persona sospetta - necessari per il riconoscimento dei collegamenti, la creazione di ulteriori approcci investigativi e l’avvio di altre misure di diritto penale rilevanti. Le informazioni dell’EES consentirebbero all’AFD in veste di autorità di perseguimento penale di sapere se e quando una persona è entrata nello spazio Schengen. L’AFD potrebbe utilizzarle nel quadro di misure attive di ricerca o investigative oppure dell’accertamento dei fatti e/o della raccolta delle prove in un’indagine penale. Un accesso più efficiente ai dati dell’ETIAS o del VIS permetterebbe nel caso di persone sospette di restringere in base ai suoi dati la ricerca di possibili luoghi di permanenza o famiglie ospitanti. In tal modo sarebbe possibile impiegare in maniera più mirata le risorse disponibili; d’altro canto si potrebbe mini- mizzare il rischio che persone sospette sfuggano al perseguimento penale poiché l’AFD non ha ricevuto le informazioni o le ha ricevute troppo tardi a causa di accertamenti onerosi presso autorità partner in Svizzera o all’estero. Inoltre, dai dati dell’ETIAS o del VIS si potrebbero anche ricavare informazioni su altre persone coinvolte come ospitanti o finanziatori/garanti, il che consentirebbe una più accurata individuazione delle attività incriminate e di tutte le persone coinvolte. Una raccolta efficace delle informazioni svolge un ruolo centrale per l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale in quanto i reati gravi perseguiti e indagati sono sempre connessi con un passaggio transfrontaliero di merci, con il conseguente pericolo che gli autori del reato, per lo più organizzati su scala internazionale, sfuggano al perseguimento penale svizzero rifugiandosi all’estero. L’accesso ai dati dei sistemi di informazione e al CIR aiuta inoltre l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale a identificare in

modo univoco una persona e di conseguenza a valutare meglio un eventuale rischio. Ciò aumenta la sicurezza dei collaboratori dell’AFD incaricati.

3.1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale La presente modifica non è stata annunciata esplicitamente nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019– 2023. È necessaria affinché l’AFD ottenga l’accesso ai dati dei sistemi di informazione EES, ETIAS e C-VIS e la facoltà di consultare il CIR al fine di adempiere pienamente ed efficacemente i suoi compiti legali anche nel settore del perseguimento penale.

3.2 Nuova normativa proposta

Per concedere all’AFD la facoltà di consultare il CIR e l’accesso ai dati dei sistemi di informazioni Schengen sui quali il CIR si fonda nel settore del perseguimento penale occorre modificare la LStrI (per quanto riguarda l’utilità concreta dell’accesso cfr. n. 3.1.1.4).

3.3 Commenti ai singoli articoli

L’articolo 103c disciplina i diversi tipi di accesso all’EES. Il capoverso 4 elenca le autorità di perseguimento penale che possono chiedere dati dell’EES alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: La lettera e menziona ora i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale, analo- gamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol, l’AFD abbia accesso ai dati dell’EES nel quadro delle sue competenze a fini di prevenzione, individuazione o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. I collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale necessitano questi dati per sapere se e quando una persona è entrata nello spazio Schengen e per adottare in base a tali informazioni misure attive di ricerca o indagine o per poter utilizzare i dati per l’accertamento dei fatti e/o la raccolta delle prove nel quadro di un’indagine penale.

L’articolo 108e disciplina i diversi tipi di accesso all’ETIAS. Il capoverso 3 menziona le autorità di perseguimento penale che possono chiedere dati dell’ETIAS alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investiga- zione di reati di terrorismo o altri reati gravi. La lettera e menziona ora i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol, l’AFD abbia accesso ai dati dell’ETIAS nel quadro delle sue competenze a fini di prevenzione, individuazione o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Grazie a questi dati i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale sono ad esempio in grado di restringere la ricerca di possibili luoghi di soggiorno e in tal modo impiegare in maniera mirata ed efficace le risorse affinché i presunti autori del reato non possano sfuggire al perseguimento penale lasciando il Paese.

L’articolo 109a disciplina i diversi tipi di accesso al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS). Il capoverso 3 elenca le autorità di perseguimento penale che possono chiedere determinati dati del C-VIS alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol ai fini della pre- venzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. La lettera e menziona ora i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol, l’AFD abbia accesso ai dati del C-VIS nel quadro delle sue competenze a fini di individuazione o investigazione di altri reati gravi. Queste informazioni possono servire ai collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale ad esempio per identificare, in base ai dati relativi alla famiglia ospitante o i finanziatori/garanti, altre persone coinvolte in un caso di contrabbando internazionale e perseguirle penalmente.

Art. 110d LStrI Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi L’articolo 110d disciplina l’accesso delle autorità di perseguimento penale al CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Al capoverso 2 sono elencate le autorità di perseguimento penale che pos- sono consultare il CIR. La lettera e menziona ora i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale abbia accesso al CIR nel quadro delle sue competenze a fini di individuazione o investigazione di altri reati gravi. Come nel caso delle altre autorità di perseguimento penale, l’AFD accede ai dati seguendo una procedura a due fasi (art. 110d cpv. 3 e 4). L’accesso serve ai collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale in primo luogo per aumentare l’efficienza della raccolta di informazioni, il che è importante per scoprire e investigare reati gravi commessi da autori per lo più organizzati su scala internazionale e per evitare che questi ultimi possano sfuggire al perseguimento penale svizzero rifugiandosi all’estero.

Particolare necessità di coordinamento

Vi è una necessità di coordinamento con i progetti EES97, ETIAS98 e IOP99 nonché con il progetto 1 che devono tenere conto delle modifiche apportate al progetto 2. In questo contesto, i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale devono ottenere accesso ai dati dei sistemi di informazione e alle componenti centrali. Vi è inoltre una necessità di coordinamento con la LE-UDSC, che menziona ora le designazioni dell’AFD e delle sue diverse unità organizzative.

3.4 Ripercussioni finanziarie

L’accesso dell’AFD al CIR avviene tramite ESP, che deve già essere implementato per la funzione di controllo al confine dell’AFD. Questa interfaccia supplementare per il perseguimento penale comporterà costi già inclusi nel calcolo dei costi del progetto IOP. La consultazione del CIR da parte dell’AFD in veste di autorità di perseguimento penale non causerà un onere supplementare in materia di personale. Non genereranno alcun maggiore onere finanziario o in materia di personale degno di nota neppure le richieste di dati nei sistemi di informazione EES, ETIAS e C-VIS che devono essere inoltrate alla Centrale operativa e di allarme di fedpol nel corso della seconda fase della procedura.

3.5 Aspetti giuridici

3.5.1 Costituzionalità

L’avamprogetto per la modifica della LStrI si basa sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza della Confederazione per la legi- slazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo); pertanto è conforme alla Costituzione federale.

3.5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

La modifica della LStrI, indipendente dal recepimento dei presenti sviluppi dell’acquis di Schengen (progetto 1), è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

3.5.3 Rapporto con il diritto europeo

La presente modifica della LStrI, indipendente dal recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen, è conforme al diritto europeo. Cfr. in merito il numero 3.1.1.

97 Messaggio del 21 novembre 2018 relativo all’approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concer- nenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi/uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225; sviluppi dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), FF 2019 171. 98 Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concer- nente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell’ac- quis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), FF 2020 2577. 99 Messaggio del 2 settembre 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di infor- mazione dell’UE (sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2020 7005.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione | Lexipedia | Lexipedia