Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Divisione giuridica
20.xxx
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consul- tazione Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente (rumo- re, siti contaminati, tasse d’incentivazione, sistemi di in- formazione e di documentazione, diritto penale, finanzia- mento di corsi di formazione e di formazione continua)
del … 2022
2020–...... 1
Compendio
Il progetto riguarda gli ambiti rumore, siti contaminati, tasse di incentivazione, finanziamento dei corsi di formazione e di formazione continua per la gestione dei prodotti fitosanitari, sistemi di informazione e di documentazione e diritto penale. La presente modifica di legge intende armonizzare meglio gli obiettivi della pianifi- cazione del territorio con la protezione della popolazione contro il rumore. I criteri del diritto in materia di rumore considerati per le autorizzazioni a costruire devono essere formulati in modo più chiaro e pertanto occorre migliorare la certezza del diritto e della pianificazione. Al momento della pianificazione di un locale abitativo supplementare in una zona esposta al rumore devono essere proposti anche spazi aperti per il tempo libero e misure che garantiscano una qualità abitativa adeguata dal punto di vista acustico. Le modifiche proposte coincidono con il piano nazionale di misure volte a ridurre l’inquinamento fonico approvato dal Consiglio federale1 nel settore della pianificazione del territorio e adempiono la mozione Flach 16.3529. La limitazione nel tempo dell’indennità per l’indagine e il risanamento dei siti contaminati e nuovi indennizzi forfettari per i compiti amministrativi dei Cantoni consentiranno di garantire la conclusione entro i termini previsti del trattamento dei siti contaminati. La sostituzione degli indennizzi forfettari per bersaglio in caso di risanamento di un impianto di tiro a 300 metri con l’assunzione del 40 per cento dei costi di risanamento garantirà un sovvenzionamento più equo di queste misure ai sensi della mozione Salzmann 18.3018. I Cantoni devono essere sgravati dai costi di scoperti e l’indennizzi OTaRSi alla copertura dei costi scoperti nell’ambito del risanamento di siti aziendali deve essere aumentata dall’attuale 40 al 60 per cento. Ora occorre esaminare e risanare anche i parchi giochi e gli spazi verdi inquinati da sostanze pericolose per l'ambiente quando il suolo contaminato costituisce un pericolo per la salute dei bambini che vi giocano regolarmente. Per sgravare i Cantoni e i Comuni, altrimenti obbligati a farsi carico dei costi, il fondo OTaRSi assumerà il 60 per cento delle spese relative a questi spazi pubblici. Il risanamento di parchi giochi e giardini privati rimarrà per contro facoltativo. Per i privati è prevista una partecipazione finanziaria del fondo OTaRSi pari al 40 per cento dei costi di risanamento, a condizione che siano adempiuti i requisiti legali. Gli articoli relativi alle tasse di incentivazione applicate al tenore di zolfo dell’olio da riscaldamento «extra-leggero», alla benzina e al diesel sono definitivamente abrogati poiché dal 2009 disposizioni più severe nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) le rendono obsolete. Il nuovo capoverso 1bis dell’articolo 49 LPAmb consentirà alla Confederazione di indennizzare i costi derivanti da un mandato pubblico delegato a un’organizzazione
1 Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Barazzone 15.3840 del 14 settembre 2015 «Nationaler Massnahmenplan zur Verringerung der Lärmbelastung».
2
privata nell’ambito della formazione all’utilizzo di prodotti fitosanitari. La presente modifica permetterà di fatto di realizzare due misure del Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari2: le misure «Obbligo di perfezionamento per l’utilizzo professionale di prodotti fitosanitari» e «Accrescimento delle conoscenze sull’utilizzo di prodotti fitosanitari nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore». Come in altri ambiti giuridici, anche nella protezione dell’ambiente sussiste la necessità di poter svolgere anche elettronicamente procedure, secondo il diritto vigente, finora effettuate, di regola, per iscritto, quali le procedure di notifica e di autorizzazione per l’utilizzo di sostanze e organismi come pure per la gestione dei rifiuti. Questo progetto crea la base giuridico-formale per integrare il programma eGovernment del DATEC nel settore della protezione dell’ambiente. I sistemi di informazione e di documentazione introdotti a tale scopo consentono il disbrigo elettronico delle procedure come pure la gestione elettronica degli affari e il tratta- mento elettronico dei dati. In Svizzera, il diritto penale in materia ambientale è disciplinato in numerose leggi e nei decenni è evoluto in modo eterogeneo. Le disposizioni penali saranno aggior- nate con la presente revisione. Deve essere abbassata la pena per i reati minori e aumentata quella per i reati gravi.
2 Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, Rapporto del 6 settembre 2017 del Consiglio federale.
3
Indice
Compendio 2
1 Situazione iniziale 10
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi 10
1.1.1 Rumore 10
1.1.1.1 Incarico 10
1.1.1.2 Situazione giuridica attuale 10
1.1.1.3 Problematica 11
1.1.1.4 Interazioni tra la pianificazione del territorio e la
lotta contro il rumore 12
1.1.1.5 Obiettivi 13
1.1.2 Siti contaminati 14
1.1.2.1 Stato della gestione dei siti contaminati 14
1.1.2.2 Indennità per gli impianti di tiro a 300 metri 16
1.1.2.3 Suoli inquinati e bambini 17
1.1.3 Tasse d’incentivazione 20
1.1.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 21
1.1.4.1 Situazione giuridica attuale 21
1.1.4.2 Obiettivi 22
1.1.5 Sistemi di informazione e di documentazione 23
1.1.6 Diritto penale 23
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta 24
1.2.1 Rumore 24
1.2.1.1 Alternative esaminate 24
1.2.1.2 Soluzione scelta 24
1.2.2 Siti contaminati 25
1.2.2.1 Scadenze 25
1.2.2.2 Aumento delle indennità per costi scoperti
relativi a risanamenti di siti aziendali 26
1.2.2.3 Indennità forfettarie 26
1.2.2.4 Suoli inquinati e bambini 28
1.2.3 Tasse d’incentivazione 29
1.2.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 29
1.2.5 Sistemi di informazione e di documentazione 30
1.2.6 Diritto penale 30
1.3 Rapporto con il programma di legislatura, con la pianificazione
finanziaria e con le strategie del Consiglio federale 31
1.3.1 Rumore 31
1.3.2 Siti contaminati 32
1.3.3 Tasse d’incentivazione 32
1.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 33
4
1.3.5 Sistemi di informazione e di documentazione 33
1.3.6 Diritto penale 33
1.4 Mozioni parlamentari 33
1.4.1 Rumore 33
1.4.2 Siti contaminati 34
1.4.3 Tasse d’incentivazione 34
1.4.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 34
1.4.5 Sistemi di informazione e di documentazione 34
1.4.6 Diritto penale 34
2 Procedura preliminare e procedura di consultazione 34
2.1 Rumore 34
2.2 Siti contaminati 35
2.3 Tasse d’incentivazione 36
2.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua 36
2.5 Sistemi di informazione e di documentazione 37
2.6 Diritto penale 37
3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 38
3.1 Rumore 38
3.1.1 Zone tranquille 39
3.1.2 Facciate di edifici silenziose 40
3.1.3 Criteri di valutazione qualitativi 40
3.2 Siti contaminati 41
3.3 Tasse d’incentivazione 42
3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua 42
3.5 Sistemi di informazione e di documentazione 42
3.6 Diritto penale 42
4 Punti essenziali del progetto 43
4.1 La nuova normativa proposta 43
4.1.1 Rumore 43
4.1.1.1 Nuova normativa per i permessi di costruzione
(art. 22 LPAmb) 43
4.1.1.2 Nuova normativa per le zone edificabili
(art. 24 LPAmb) 43
4.1.2 Siti contaminati 44
4.1.2.1 Scadenze 44
4.1.2.2 Aumento delle indennità per costi scoperti
relativi a risanamenti di siti aziendali 45
4.1.2.3 Indennità forfettarie 45
4.1.2.4 Indennità per gli impianti di tiro a 300 metri 46
4.1.2.5 Suoli inquinati e bambini 46
4.1.3 Tasse d’incentivazione 47
5
4.1.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 47
4.1.5 Sistemi di informazione e di documentazione 48
4.1.6 Diritto penale 48
4.1.6.1 Modifiche di carattere generale volte ad
aggiornare le disposizioni penali della LPAmb e a migliorarne la comprensibilità 48
4.1.6.2 Introduzione di crimini ambientali,
declassamento di reati bagatellari e aggiornamento del diritto penale in materia di rifiuti 48
4.1.6.3 Modifiche del diritto procedurale volte a
migliorare la collaborazione tra le autorità competenti e diritto di ricorso UFAM 49
4.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze 49
4.2.1 Rumore 49
4.2.2 Siti contaminati 50
4.2.3 Tasse d’incentivazione 50
4.2.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 50
4.2.5 Sistemi di informazione e di documentazione 51
4.2.6 Diritto penale 51
4.3 Attuazione 51
4.3.1 Rumore 51
4.3.2 Siti contaminati 51
4.3.3 Tasse d’incentivazione 52
4.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 53
4.3.5 Sistemi di informazione e di documentazione 53
4.3.6 Diritto penale 53
5 Spiegazioni relative ai singoli articoli 53
6 Ripercussioni 69
6.1 Ripercussioni per la Confederazione 69
6.1.1 Rumore 69
6.1.2 Siti contaminati 69
6.1.3 Tasse d’incentivazione 73
6.1.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 73
6.1.5 Sistemi di informazione e di documentazione 73
6.1.6 Diritto penale 73
6
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni, per le città, gli
agglomerati e le regioni di montagna 74
6.2.1 Rumore 74
6.2.1.1 Cantoni e Comuni 74
6.2.1.2 Diverse regioni (centri urbani, agglomerati,
regioni di montagna) 74
6.2.2 Siti contaminati 75
6.2.3 Tasse d’incentivazione 76
6.2.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 76
6.2.5 Sistemi di informazione e di documentazione 77
6.2.6 Diritto penale 77
6.3 Ripercussioni per l’economia 77
6.3.1 Rumore 77
6.3.2 Siti contaminati 78
6.3.3 Tasse d’incentivazione 79
6.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 79
6.3.5 Sistemi di informazione e di documentazione 79
6.3.6 Diritto penale 80
6.4 Ripercussioni per la società 80
6.4.1 Rumore 80
6.4.2 Siti contaminati 80
6.4.3 Tasse d’incentivazione 80
6.4.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 81
6.4.5 Sistemi di informazione e di documentazione 81
6.4.6 Diritto penale 81
6.5 Ripercussioni per l’ambiente 81
6.5.1 Rumore 81
6.5.2 Siti contaminati 82
6.5.3 Tasse d’incentivazione 82
6.5.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 82
6.5.5 Sistemi di informazione e di documentazione 83
6.5.6 Diritto penale 83
6.6 Altre ripercussioni 83
6.6.1 Rumore 83
6.6.2 Siti contaminati 83
6.6.3 Tasse d’incentivazione 83
6.6.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 84
6.6.5 Sistemi di informazione e di documentazione 84
6.6.6 Diritto penale 84
7
7 Aspetti giuridici 84
7.1 Costituzionalità 84
7.1.1 Rumore 84
7.1.2 Siti contaminati 84
7.1.3 Tasse d’incentivazione 84
7.1.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 84
7.1.5 Sistemi di informazione e di documentazione 85
7.1.6 Diritto penale 85
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 85
7.3 Forma dell’atto 85
7.3.1 Rumore 85
7.3.2 Siti contaminati 85
7.3.3 Tasse d’incentivazione 86
7.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 86
7.3.5 Sistemi di informazione e di documentazione 86
7.3.6 Diritto penale 86
7.4 Subordinazione al freno alle spese 86
7.4.1 Rumore 86
7.4.2 Siti contaminati 87
7.4.3 Tasse d’incentivazione 87
7.4.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 87
7.4.5 Sistemi di informazione e di documentazione 87
7.4.6 Diritto penale 87
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale 88
7.5.1 Rumore 88
7.5.2 Siti contaminati 88
7.5.3 Tasse d’incentivazione 88
7.5.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 88
7.5.5 Sistemi di informazione e di documentazione e diritto
penale 89
7.6 Conformità alla legge sui sussidi 89
7.6.1 Rumore 89
7.6.2 Siti contaminati 89
7.6.3 Tasse d’incentivazione, sistemi d’informazione e di
documentazione e diritto penale 90
7.6.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua 90
8
7.7 Delega di competenze legislative 90
7.7.1 Rumore 90
7.7.2 Siti contaminati, tasse d’incentivazione, diritto penale e
finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua 91
7.7.3 Sistemi di informazione e di documentazione 91
7.8 Protezione dei dati 91
7.8.1 Rumore 91
7.8.2 Siti contaminati, tasse d’incentivazione e finanziamento di
corsi di formazione e di formazione continua 92
7.8.3 Sistemi di informazione e di documentazione 92
7.8.4 Diritto penale 92
9
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
1.1.1 Rumore
1.1.1.1 Incarico
Il Consiglio federale ha raccolto la strategia e le misure principali sulla protezione della popolazione contro il rumore nel piano nazionale di misure volto a ridurre l’inquinamento fonico3. In futuro la popolazione deve essere protetta più efficace- mente contro i rumori dannosi o molesti, prevenendo nella misura del possibile l’emissione di rumore alla fonte come pure preservando e promuovendo la qualità acustica, in particolare nelle zone urbane. Infine, occorrerà verificare come garantire un miglior coordinamento tra le finalità previste dalla lotta contro il rumore e quelle dello sviluppo territoriale. In una presa di posizione4 le commissioni extraparlamentari «Consiglio per l’assetto del territorio» (COTER) e la «Commissione federale per la lotta contro il rumore» (CFLR) hanno raccomandato di migliorare il coordinamento tra gli obiettivi della pianificazione territoriale e le finalità ambientali e sanitarie relative al rumore. Occorre cercare di impedire la produzione di rumore o almeno di ridurlo alla fonte. Inoltre, utilizzando gli strumenti disponibili nell’ambito della pianificazione territo- riale e gli approcci previsti dalla progettazione del suono si possono creare anche offerte ricreative. Gli obiettivi corrispondenti devono essere realizzati nell’ambito degli sforzi in atto per la pianificazione degli spazi liberi e la promozione della qualità degli insediamenti. Si ottengono in tal modo buoni risultati per la popolazio- ne, sia sul piano del rumore che nell’ambito dello sviluppo degli insediamenti. La presente modifica di legge esamina l’esigenza di un miglior coordinamento tra le disposizioni previste dalla normativa in materia di inquinamento fonico e gli obietti- vi della pianificazione territoriale, come emerge nel piano di misure del Consiglio federale e nella presa di posizione del COTER e della CFLR. In tal modo dà attua- zione anche alla mozione Flach (16.3529), che chiede al Consiglio federale di «mo- dificare la legge sulla protezione dell’ambiente e/o l’ordinanza contro l’inquinamento fonico affinché nelle zone esposte al rumore sia reso possibile lo sviluppo centripeto degli insediamenti necessario dal punto di vista della pianifica- zione del territorio, tenendo adeguatamente conto della protezione della popolazione contro il rumore»5. Oltre al coordinamento delle prescrizioni sul piano contenutisti-
3 Consiglio federale (2015). Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Barazzone 15.3840 del 14 settembre 2015 «Nationaler Massnahmenplan zur Verringerung der Lärmbelastung». Berna.
4 Bühlmann (2016). Lärmbekämpfung und Raumplanung, Grundlagen – Positionen –
Stossrichtungen. Berna: Consiglio per l’assetto del territorio (COTER) e commissione federale per la lotta contro il rumore (CFLR). 5 Mozione 16.3529 Flach (2018). Non ostacolare lo sviluppo centripeto degli insediamenti con metodi di misurazione del rumore non flessibili. Depositata il 16 giugno 2016, accolta
10
co, la mozione chiede anche che, nell’interesse della sicurezza della pianificazione per gli sviluppatori di progetti, nelle zone esposte al rumore si possa costruire senza il rilascio di autorizzazioni eccezionali.
1.1.1.2 Situazione giuridica attuale
Secondo l’articolo 74 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale (Cost.)6, la Confe- derazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti e si adopera per impedire tali effetti. Secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)7, negli effetti rientra fra l’altro anche il rumore. Per valutare il rumore, l’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF)8 stabilisce dei valori limite d’esposizione. Le nuove zone edificabili possono essere delimitate o urbanizzate soltanto nelle regioni in cui i valori di pianificazione sono rispettati (art. 24 LPAmb; art. 29 e art. 30 OIF). Secondo il diritto vigente, i permessi di costruzione per gli edifici con utilizzo sensibile al rumore possono essere rilasciati solo se possono essere rispettati i valori limite delle immissioni (art. 22 LPAmb, art. 31 cpv. 1 OIF). Possono essere accordate autorizzazioni eccezionali solo se esiste un interesse preponderante per la costruzione di un edificio e se l’autorità cantonale è consenziente (art. 31 cpv. 2 OIF). L’articolo 75 Cost. richiede un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. Nel «Progetto territoriale Svizzera»9 la Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni hanno definito la propria visione comune di uno sviluppo territoriale sostenibile della Svizzera. Per proteggere le risorse naturali, occorre promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti pre- servando una qualità abitativa adeguata (art. 1 e art. 3 LPT).
1.1.1.3 Problematica
Una persona su sette di giorno e una persona su otto di notte è esposta, al proprio domicilio, a rumore dannoso o molesto generato dal traffico stradale. La problemati- ca ambientale del rumore del traffico riguarda principalmente le città e gli agglome- rati urbani. Più del 90 per cento delle persone colpite da questo tipo di rumore vive nei principali centri abitati10.
in forma modificata l’11 dicembre 2017 (Consiglio degli Stati) e l’8 marzo 2018 (Consiglio nazionale). Consultabile all’indirizzo: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163529 (consultazione in data 18.5.2020). 6 RS 101 7 RS 814.01 8 RS 814.41 9 Consiglio federale, CdC, DCPA, UCS, ACS (2012): Progetto territoriale Svizzera. Versione rielaborata. Berna. 10 Catillaz, Fischer (2018). Inquinamento fonico in Svizzera. Risultati del monitoraggio del rumore a livello nazionale sonBASE, stato 2015. Berna: Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
11
Con lo sviluppo centripeto, nelle città e nei Comuni sorgono quartieri che offrono nuove possibilità di abitazione, lavoro e tempo libero. Questo tipo di sviluppo pro- tegge le superfici dall’edificazione, riduce la presenza di traffico e assorbe meno risorse. Perseguire uno sviluppo centripeto degli insediamenti significa tuttavia che occorre costruire maggiormente in zone esposte al rumore, con un conseguente conflitto d’interesse tra l’esigenza di tranquillità della popolazione e l’obiettivo di insediare più persone sullo stesso spazio. Da una valutazione sull’attuazione degli articoli 22 e 24 LPAmb emerge che, nella gran parte dei casi, costruzioni e azzonamenti vengono approvati nell’interesse dello sviluppo degli insediamenti, in particolare mediante l’accordo di eccezioni11. Là dove il terreno edificabile scarseggia e la domanda di abitazioni è elevata, solo raramente il permesso di costruzione viene negato sulla base delle disposizioni in materia di inquinamento fonico. Più aumentano le deroghe concesse, meno efficace sarà il raggiungimento degli obiettivi sanitari attraverso la protezione contro il rumore. Nell’ambito dello sviluppo centripeto degli insediamenti acquista maggiore rilevan- za anche la qualità acustica degli spazi liberi, che si contraddistingue ad esempio per la possibilità di conversare tranquillamente all’aperto in due persone e la percezione di una differenza acustica tra i rumori presenti e un ambiente percepito come mole- sto. Con la crescente densificazione, aumenta sempre più l’importanza degli spazi liberi utilizzati per le varie esigenze ricreative della popolazione12. Occorre creare spazi liberi in particolare nell’ambito della pianificazione degli spazi liberi13, nella promozione della salute14, nello sviluppo degli insediamenti adattato ai cambiamenti climatici15 e nella pianificazione della rete pedonale16. Tuttavia, mancano a oggi progetti sulla valutazione acustica della qualità degli spazi liberi e prescrizioni utili per poterli richiedere. In conclusione, due sono i problemi che si incontrano: - o le costruzioni e gli azzonamenti a beneficio di obiettivi di pianificazione territoriale vengono autorizzati anche se non è possibile garantire una suffi- ciente protezione fonica. In questi casi mancano anche le disposizioni legali necessarie per richiedere spazi liberi per la ricreazione e che, in un ambiente esposto al rumore, fornirebbero un contributo importante alla qualità di vita;
11 Rieder et al. (2011). Evaluation zum Vollzug der Artikel 22 und 24 Umweltschutzgesetz (USG) respektive Artikel 29, 30 und 31 Lärmschutzverordnung (LSV). Berna: Ufficio federale dell’ambiente UFAM. 12 Walker et al. (2012). Die Zukunft der akustischen Landschaft Schweiz – eine Analyse von langfristigen Megatrends. Berna: Ufficio federale dell’ambiente UFAM. 13 Aellig (2014). Sviluppo degli spazi liberi negli agglomerati. Berna: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Ufficio federale delle abitazioni (UFAB). 14 Consiglio federale (2019). Strategia di politica sanitaria 2020–2030 del Consiglio federale. Berna. 15 Weber et al. (2018). Ondate di calore in città – Basi per uno sviluppo degli insediamenti adattato ai cambiamenti climatici. Studi sull’ambiente. Berna: Ufficio federale dell’ambiente UFAM. 16 Sigrist et al. (2015). Manuale di pianificazione - Rete pedonale. Guida attuativa sulla mobilità lenta, n. 14. Berna: Ufficio federale delle strade (USTRA).
12
- oppure le costruzioni e gli azzonamenti non vengono autorizzati per motivi di protezione fonica, con la conseguenza di dover accantonare le finalità della pianificazione territoriale. La soluzione proposta affronta entrambi questi problemi.
1.1.1.4 Interazioni tra la pianificazione del territorio e la
lotta contro il rumore La pianificazione del territorio e la lotta contro il rumore hanno molti elementi in comune e perseguono obiettivi congiunti. Con la pianificazione ambientale, nell’ambito dei piani settoriali e dei piani direttori come pure con il piano di utiliz- zazione comunale si mira a evitare conflitti causati dal rumore o perlomeno a ridurli. Al tempo stesso lo sviluppo territoriale beneficia della lotta contro il rumore, dal momento che, oltre a essere un elemento fondamentale per la qualità abitativa, la presenza di un ambiente tranquillo aumenta i margini d’azione nell’ambito della pianificazione. Pianificazione del territorio e lotta contro il rumore interagiscono tra di loro: il rumore e gli altri fattori acustici come il tipo e la varietà dei rumori hanno un impat- to rilevante sul grado di soddisfazione abitativa e incidono sulla scelta del luogo in cui vivere17. Chi se lo può permettere, si trasferisce in zone silenziose18. Il rumore influisce quindi anche sul valore delle abitazioni e di conseguenza è un importante fattore strategico. Allo stesso modo la tranquillità migliora l’attrattiva degli spazi liberi (urbani). Nei sondaggi viene attribuito grande valore all’importanza degli spazi liberi che servono per le attività ricreative e soddisfano le esigenze di tranquillità della popolazione19. Per la popolazione le caratteristiche acustiche rientrano tra le caratteristiche preferite del territorio per le aree di svago20. Inoltre, l’accettazione dello sviluppo centripeto aumenta, se permette di realizzare insediamenti più silenziosi21. La presenza di aree verdi riduce il fastidio causato dal rumore prodotto dal traffico stradale e dal traffico ferroviario22. In modo particolare i parchi e gli spazi liberi vicino all’acqua, ma anche il bosco e i parchi urbani, vengono vissuti come spazi ricreativi e sono cercati intenzionalmente per lo svolgimento di attività sociali, ricreative e rigenerative23. Ciò vale sia per i grandi spazi liberi ma anche per aree più
17 NZZ (2018). Immo-Barometer 2018. Die Forschungsreihe der NZZ zum Thema Wohnen in der Schweiz – Edizione n. 20. Zurigo: NZZ Media Solutions. 18 Rappl et al. (2011). Ruhe bitte! Wie Lage und Umweltqualität die Schweizer Mieten bestimmen. Zurigo: Banca cantonale di Zurigo. 19 Schaub (2018). Univox Umwelt. Domande Ufficio federale dell’ambiente. Zurigo: gfs. 20 Buchecker et al. (2013). Naherholung räumlich erfassen. Merkblatt für die Praxis 51. Birmensdorf: Istituto federale di ricerca WSL. 21 Suter et al. (2014). Akzeptanz der Dichte. Zurigo: Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich.
22 Schäffer et al. (2020). Einfluss von «Grün» im Wohngebiet auf die
Verkehrslärmbelästigung. Schlussbericht CompenSENSE (Macht Kompensation Sinn?). Zurigo: Empa. 23 Steiner et al. (2019). Kompensation von erhöhten Lärmbelastungen – Kurzbefragung. Berna: Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
13
ridotte che, in rete, possono formare un’offerta ricreativa connessa. L’importante è che questi spazi liberi possano essere raggiunti a piedi dalla popolazione e si trovino nelle vicinanze delle abitazioni24.
1.1.1.5 Obiettivi
La nuova normativa ha lo scopo di - offrire alle persone una protezione sufficiente contro il rumore sia nella propria abitazione che nell’ambiente circostante; - rendere disponibili nell’ambiente abitativo spazi liberi utili per attività ricreati- ve; - migliorare la qualità abitativa sul piano acustico; e - permettere l’attività edilizia nelle zone esposte al rumore senza dover ricorrere a permessi eccezionali.
1.1.2 Siti contaminati
1.1.2.1 Stato della gestione dei siti contaminati
A metà degli anni Ottana, è diventato sempre più evidente che il lascito dell’industrializzazione, con i suoi siti industriali e aziendali e le sue discariche, stava avendo un impatto dannoso sull’ambiente. Le due discariche di rifiuti speciali di Kölliken e Bonfol hanno contaminato le acque sotterranee locali e, in seguito al grande incendio della Sandoz divampato a Schweizerhalle, l’impatto ambientale dei siti industriali ha colto l’attenzione dei media. La legislazione sulle acque dell’epoca non consentiva indagini e valutazioni dei siti. Per tale motivo, a metà degli anni Novanta, con la sezione 4 della LPAmb, «Risanamento di siti inquinati», sono state poste le basi per legiferare sui siti contaminati. L’ordinanza sul risanamento dei siti contaminati(OSiti), entrata in vigore nel 1998, e l'istituzione nel 2001 di un fondo a destinazione vincolata (OTaRSi) creato tramite le tasse sui rifiuti a sostegno di Cantoni e Comuni, nonché la successiva pubblicazione dei relativi aiuti all’esecuzione, hanno consentito di avviare il risanamento dei siti contaminati a fine degli anni Novanta.
La legislazione sui siti contaminati disciplina le responsabilità, la procedura, gli obiettivi e l’urgenza di un risanamento, così come il finanziamento della gestione dei siti contaminati. Secondo il Consiglio federale e il Parlamento (cfr. capitolo 8.5 delle note esplicative sull’entrata in vigore dell’ordinanza sui siti contaminati del 1997), i siti da risanare (siti contaminati) devono essere eliminati entro una o due generazio- ni. Negli anni successivi, i catasti dei siti inquinati federali e cantonali hanno regi- strato un totale di 38.000 siti. Di questi, circa 16 000 hanno dovuto essere sottoposti
24 Berchtold et al. (2018). Akustische Entlastungsorte in städtischen Gebieten - Eine integrierte Methode am Fallbeispiel Grünwinkel Karlsruhe. Berna: Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
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a indagini e circa 4000 hanno dovuto essere risanati. Il risanamento dei siti contami- nati è di competenza dei Cantoni e dei tre uffici proprietari di siti contaminati (USTRA, UFT, UFAC) e del DDPS, con i quali l’UFAM intrattiene uno scambio intenso e coordina tutte le modifiche legislative.
Per la conclusione dei lavori d’indagine, sorveglianza e risanamento dei siti inquina- ti, né la legge sulla protezione dell’ambiente né l’ordinanza sui siti contaminati prevedono alcuna indicazione temporale nonostante nel 1998, nel progetto all’attenzione del Consiglio federale, nel comunicato ai media relativo all’entrata in vigore dell’OSiti come pure nel rapporto del 2013 al Consiglio federale concernente la modifica della LPAmb (11.466 Iv.pa Recordon), sia stato comunicato che la gestione dei siti contaminati avrebbe dovuto essere conclusa entro una o due genera- zioni. Anche il fondo dell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contamina- ti, basato sull’articolo 32e LPAmb, e il relativo finanziamento sono a tempo inde- terminato. Le autorità esecutive conoscono bene la pressione che viene esercitata sui tempi della gestione dei siti contaminati. Nel commento all’articolo 32c LPAmb, numero marginale 19, e nell’aiuto all’esecuzione «Valutazione delle varianti di risanamento» si indicano due generazioni (in origine persino «periodo di una generazione») come obiettivo per l’attuazione dei risanamenti a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680). Da alcuni anni, sulla base dell’articolo 21 capoverso 1 e 1bis OSiti, l’UFAM esegue presso i Cantoni sondaggi sullo stato della gestione nel settore dei siti contaminati. Inoltre, nel mese di aprile 2020 si è svolto un sondaggio presso i servizi cantonali specializzati, dal quale è emerso il quadro seguente: - Sul totale di 16 000 siti in origine classificati come siti da sottoporre a indagine, dopo circa 20 anni di gestione dei siti contaminati ben due terzi dei siti non so- no ancora stati esaminati. Entro il 2025 solo nove dei 26 Cantoni avranno sot- toposto a indagine tutti i siti da esaminare e li avranno classificati in relazione alla loro necessità di risanamento. Negli altri Cantoni la conclusione avverrà solo dopo anni, se non decenni. - Il numero dei siti da risanare era prima stato stimato a circa 4000, di cui oggi ne sono stati risanati solo 1400 circa. Metà dei Cantoni non riuscirà a disporre le misure di risanamento entro al più tardi il 2040. Probabilmente il risanamento dell’ultimo sito avrà inizio solo dopo il 2060. Le analisi di questi dati mostrano che non è possibile rispettare il periodo di tempo ipotizzato dalla Confederazione per l’indagine e il risanamento dei siti inquinati, ovvero una o due generazioni a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza sui siti contaminati. Questo ritardo è dovuto al fatto che, a causa delle priorità stabilite dalle autorità esecutive cantonali, la gestione dei siti contaminati è spesso limitata a motivo delle ridotte risorse di personale. Se, da una parte, le risorse insufficienti comportano i già menzionati ritardi, dall’altra la gestione tende ad essere messa in atto come reazione anziché come prevenzione; in altre parole, la gestione si limita spesso ai siti interes-
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sati da progetti di costruzione, senza dare priorità ai rischi ambientali derivanti dai siti inquinati, come invece prescrive la LPAmb. Di conseguenza, può succedere che i siti contaminati che causano notevoli ripercussioni sull’ambiente vengono indivi- duati e risanati solo in un secondo tempo, pregiudicando o danneggiando l’ambiente per un arco di tempo maggiore. Entro fine 2020, sul totale di oltre 1500 siti risanati, circa 330 sono designati come siti aziendali e solo 48 di essi sono stati oggetto di richieste d’indennità OTaRSi perché non è stato possibile risalire al responsabile o perché il responsabile era insolvente. Nei Cantoni caratterizzati in passato da una forte presenza industriale (ad es. l’industria orologiera nel Cantone del Giura), i ritardi nella gestione di questi siti possono essere dovuti alla scarsità delle risorse finanziarie e alla conseguente lentezza con cui si è messo mano a tali risanamenti. L’articolo 32d capoverso 3 LPAmb impone infatti all’ente pubblico (vale a dire ai Cantoni) l’obbligo di assu- mersi la parte residua dei costi scoperti, dedotte le indennità OTaRSi. Nella risposta del 25 novembre 2020 all’interpellanza Baume-Schneider (20.4164), il Consiglio federale ha prospettato la possibilità di aumentare in questi casi la partecipazione del fondo OTaRSi dall’attuale 40 per cento al 60 per cento per sgravare i Cantoni. A fine 2020 il fondo disciplinato in base all’OTaRSi dispone di un’eccedenza di 294 milioni di franchi, di cui 116 milioni di franchi vincolati da assegnazioni. La gestione lenta dei siti comporta meno richieste di pagamenti OTaRSi e quindi meno spese rispetto a quelle a suo tempo preventivate al momento della determinazione delle entrate. Con la presente modifica della LPAmb si vuole accelerare la gestione dei siti conta- minati, concedendo le prestazioni del fondo OTaRSi a tempo determinato e offrendo ai Cantoni quali autorità esecutive i mezzi finanziari per il finanziamento delle risorse di personale a tal fine necessarie.
1.1.2.2 Indennità per gli impianti di tiro a 300 metri
Sono circa 4000 in Svizzera gli impianti di tiro iscritti nel catasto dei siti inquinati, di cui circa due terzi sono impianti a 300 metri. Data la contaminazione dei loro parapalle con metalli pesanti (soprattutto piombo e antimonio), questi siti inquinati possono ripercuotersi sul suolo, sulle acque o sulle acque sotterranee in prossimità dei parapalle. Finora, sono stati risanati circa 1000 impianti di tiro. Il sistema di compensazione originale definito nell’OTaRSi equivaleva al 40 per cento di quello delle altre misure. Nel 2006 è stato adottato un pagamento forfettario di 8000 franchi per bersaglio. Il pagamento forfettario per bersaglio non ha tuttavia portato alla sperata semplificazione né allo snellimento della procedura di pagamento, perché il numero di bersagli è stato contestato in numerosi impianti. Secondo le critiche dei Cantoni l’indennità forfettaria comporta inoltre una distribuzione iniqua dei fondi OTaRSi. Secondo l’articolo 32e capoverso 4 lettera c LPAmb, le indennità per il risanamento degli impianti di tiro a 300 metri ammontano forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio e non al 40 per cento dei costi computabili, come previsto per gli altri siti
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contaminati sussidiabili. Questa disposizione è stata definita nell’ambito dell’iniziativa parlamentare «Proroga fino al 2012 per il risanamento di impianti parapalle in siti inquinati» al fine di semplificare la procedura di indennizzazione. Il contributo di 8000 franchi è dovuto all’ipotesi formulata a suo tempo che prevedeva costi medi di risanamento di circa 20 000 franchi al bersaglio per gli impianti di tiro a 300 metri, corrispondente al 40 per cento dei costi complessivi. I risanamenti di impianti di tiro a 300 metri realizzati negli ultimi anni mostrano invece che i costi al bersaglio sono soggetti a considerevoli fluttuazioni da un im- pianto all’altro. Inoltre, il risanamento di impianti piccoli e di quelli con difficile accessibilità del parapalle (come nelle regioni di montagna) comportano costi note- volmente maggiori e sono pertanto svantaggiati dal forfait a bersaglio. Gli impianti grandi con più di 15 bersagli comportano in genere costi di risanamento al bersaglio più bassi, motivo per cui sono favoriti dal sistema che prevede forfait al bersaglio. Oltre a non aver generato la sperata semplificazione e l’auspicato alleggerimento della procedura di indennizzazione, l’indennità al bersaglio ha comportato una ripartizione iniqua dei fondi OTaRSi per il fatto che, in gran parte degli impianti, il numero di bersagli era controverso. Questo perché, nel corso del tempo, tale numero è stato ridotto – in occasione di grandi eventi sono stati allestiti bersagli provvisori – e gli stand dei bersagli e i parapalle sono stati in parte rinnovati. La mozione Salzmann (18.3018) chiede che le indennità per gli impianti di tiro a 300 metri non ammontino più forfettariamente a 8000 franchi al bersaglio ma, come previsto per gli altri impianti di tiro, al 40 per cento dei costi computabili. Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha proposto l’approvazione della mozione; il 15 giugno 2018 il Consiglio nazionale e il 28 novembre 2018 il Consiglio degli Stati hanno deciso di accogliere la mozione.
1.1.2.3 Suoli inquinati e bambini
Esiste inoltre un’urgente necessità di intervenire sui suoli inquinati con sostanze nocive sui quali i bambini giocano regolarmente. Su questi suoli sussiste la possibilità che i bambini possano ingerire una quantità sufficiente di particelle di suolo contenenti piombo o inquinate da altre sostanze nocive da danneggiarne lo sviluppo cerebrale. In diversi studi è stato dimostrato che danni simili possono essere causati da quantità ridotte di particelle inquinate25. Le disposizioni oggi vigenti dell’OSiti e dell’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12) sono poco armonizzate tra loro, generano dubbi all’atto pratico e costituiscono per i bambini una protezione insufficiente dai rischi per la loro salute: - i siti in giardini pubblici e privati, in parchi giochi e altre aree su cui i bambini giocano regolarmente sono considerati siti inquinati secondo l’OSiti se l’inquinamento proviene da rifiuti e la sua estensione è limitata (sito di deposi- to, sito aziendale o sito di incidente). In caso di necessità di risanamento, sussi- ste qui l’obbligo di decontaminare il sito o di adottare misure idonee volte a
25 Cfr. ad es. Scientific opinion on lead in food, EFSA Panel on contaminants in the food chain. EFSA Journal 8, 1570. http://www.efsa.europa.eu/de/scdocs/doc/1570.pdf
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impedire a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l’ambiente (circoscrizione). Valgono gli obblighi ordinari di assunzione dei costi previsti secondo la normativa sui siti contaminati secondo l’articolo 32d LPAmb, che sancisce l’addebitamento dei costi al responsabile dell’inquinamento per com- portamento e al proprietario del sito (perturbatore per situazione). Qualora que- sti non potessero essere individuati o dovessero risultare insolventi, l’ente pub- blico competente dovrà farsi carico della loro quota di costi. I risanamenti previsti dalla normativa sui siti contaminati rappresentano così una soluzione permanente del problema. - Diversa è la situazione delle superfici di terreno con cosiddette contaminazioni «diffuse» e che vengono regolarmente utilizzate dai bambini. Sono ad esempio veri e propri suoli situati in centri urbani, che presentano depositi di sostanze nocive presenti nell’aria, prodotte dal traffico e dai camini, ma anche di suoli presenti nei giardini di immobili che, per decenni, sono stati concimati con le ceneri del carbone e del legno prodotte dagli impianti a combustione in uso fino alla metà del XX secolo. Questi suoli devono essere attualmente valutati in base alla O suolo. In caso di superamento della soglia di risanamento, per questi suo- li vale solo un divieto di utilizzo. In questi casi la O suolo non prevede misure di decontaminazione o di circoscrizione. Il proprietario del sito le può prevede- re su base volontaria e a proprie spese. Secondo il diritto vigente, l’autorità ese- cutiva in materia ambientale dovrebbe vietare il gioco dei bambini su queste superfici e, al contempo, controllare e se necessario imporre il rispetto di questo divieto. L’esperienza mostra che mentre i proprietari interessati e i genitori considerano tale imposizione inaccettabile, l’autorità esecutiva la considera im- praticabile. Inoltre, all’atto pratico i divieti di utilizzo emanati dalle autorità non vengono controllati o imposti sistematicamente, ma eventualmente solo a cam- pione quando si presenta l’occasione. I rischi ai quali i bambini sono esposti sono presenti su questi suoli, a prescindere dall’origine dell’inquinamento. Inoltre, le autorità esecutive lamentano già da tempo le divergenze esistenti tra le misure, che variano a seconda dell’ordinanza pertinente. Infine, un trattamento diverso fa sorgere dubbi anche dal punto di vista etico. Per questi motivi, nel corso del 2020 un gruppo di lavoro dell’UFAM e della CCA ha analizzato la situazione esaminando possibilità di miglioramento. Le modifiche della LPAmb proposte sulla base di tale analisi prevedono una distinzione tra suoli pubblici e suoli privati. In presenza di sospetto deterioramento del suolo, i parchi giochi e i giardini pubblici devono essere obbligatoriamente sottoposti a indagine e, se necessario, risanati, accollando il 60 per cento dei costi al fondo OTaRSi. Sui suoli privati queste misure continuano a essere volontarie. Tuttavia, diversamente dalla situazione attuale, il fondo OTaRSi dovrà partecipare ai costi di risanamento accollandosene il 40 per cento. Perché il fondo OTaRSi possa partecipare al finanziamento occorre una nuova base legale, che dovrà essere creata con la presente modifica della LPAmb. Per stimare il numero di siti da risanare in Svizzera nei quali sono presenti suoli sui quali i bambini giocano regolarmente, l’UFAM ha realizzato un modello delle superfici basato su un sistema di informazione geografica (SIG) e insieme ai rappre-
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sentanti della CCA ha formulato delle ipotesi sul presunto deterioramento del suolo. La stima si basa sulle seguenti assunzioni: - l’attenzione è posta sui bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. A questa età i bambini sono nella cosiddetta «fase orale», nella quale imparano a conoscere l’ambiente con la bocca e spessissimo portano le mani alla bocca. Rispetto agli altri gruppi di età, i bambini da 1 a 3 anni ingeriscono enormi quantità di polve- re e particelle di suolo. Questo è anche il gruppo di età del quale disponiamo del maggior numero di dati tossicologici e sul quale si basano i valori di risa- namento ottenuti. - «Giocare regolarmente» significa che, sulla stessa area, gli stessi bambini si intrattengono più volte alla settimana giocando con il suolo e ingerendo ogni giorno 0,25 grammi di terra. La frequenza «ogni giorno» risulta piuttosto eleva- ta considerati i mesi invernali della Svizzera. D’altro canto, il tasso di ingestio- ne propende verso il basso. In un’unica fase di gioco delle volte possono essere ingeriti anche 2 grammi di terra, che secondo ipotesi di modelli corrisponde- rebbero al carico di un’intera settimana. - Per delimitare i suoli sui quali i bambini giocano regolarmente, l’UFAM ha intersecato i dati SIG di tre fonti ufficiali: la statistica delle zone edificabili del- la Svizzera, il registro svizzero degli edifici e delle abitazioni, la misurazione ufficiale svizzera. Sovrapponendo queste tre serie di dati si ottiene la superficie di tutti i giardini di edifici interamente o parzialmente utilizzati a scopo abitati- vo. Inoltre, questi giardini possono essere suddivisi per periodo di costruzione: «prima del 1920», «dal 1920 al 1960» e «dopo il 1960». - Partendo dai rapporti disponibili nel suo archivio sulle analisi del suolo svolte negli ultimi decenni, l’UFAM ha effettuato una stima delle probabilità di dete- rioramento previste. A integrazione di questi dati, il Centro di competenze per il suolo (CCSuolo) ha analizzato i dati cantonali sul suolo ricavati dal sistema d’informazione nazionale sul suolo NABODAT e da banche dati cantonali. Benché questi dati non siano un campione casuale e rappresentativo della con- taminazione da sostanze nocive nei giardini rilevanti per i bambini, da questi esami emerge che la probabilità di deterioramento aumenta con la durata di uti- lizzo. In Svizzera contenuti critici di sostanze nocive sembrano essere più fre- quenti nei suoli presenti in posizioni centrali che non nelle zone edificate solo negli ultimi decenni. - Secondo i rapporti degli esami, la causa principale dell’elevato deterioramento del suolo presente nell’area insediativa è quasi ovunque la gestione del suolo, concretamente la concimazione con ceneri di carbone e legna portata avanti per anni e anni. Solo in casi rari le emissioni del traffico e di fonti diffuse analoghe sono causa di deterioramenti che possono raggiungere una misura critica per i bambini piccoli.
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- Se si parte dai valori di concentrazione per il piombo, i PAH e il benzo(a)pirene proposti nell’estate 2019 nella revisione della OSiti26, i bambini piccoli potreb- bero essere esposti a un rischio per la salute in modo particolare sui suoli già edificati prima del 1960. Anche alcune superfici più recenti potrebbero essere deteriorate o perché vi è stato riportato materiale terroso proveniente da altri siti o perché il deterioramento è avvenuto ancora prima del 1960 quando il suolo non era ancora edificato. - Mancando dati affidabili e rappresentativi sull’estensione del deterioramento del suolo e sulla necessità di risanamento, il gruppo di lavoro UFAM/CCA ha calcolato un intervallo di possibili deterioramenti: - valori più bassi dell’intervallo: necessità di risanamento per il 10 per cento delle superfici antecedenti il 1920 e per l’1 per cento delle superfici tra il
1920 e il 1960.
- valori più alti dell’intervallo: necessità di risanamento per il 25 per cento delle superfici antecedenti il 1920 e per il 5 per cento delle superfici tra il
1920 e il 1960.
- Un’ulteriore ipotesi prevedeva inoltre la potenziale presenza di bambini piccoli che giocano su due terzi della superficie di ogni giardino. Partendo da questa modellizzazione si ottiene a livello nazionale una superficie totale di 19 000 ettari idonei per i bambini che giocano, nella quale non può essere escluso un deterioramento del suolo, e una superficie da risanare di 900–2500 ettari.
1.1.3 Tasse d’incentivazione
Per ridurre le emissioni di ossidi di zolfo durante la combustione di olio da riscal- damento «extra leggero» negli impianti a combustione come pure della benzina e del diesel nei motori, le tasse d’incentivazione sul tenore di zolfo di questi carburanti e combustibili vengono disciplinate nella LPAmb. L’introduzione di una tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» è stata decisa dall’Assemblea federale il 21 dicembre 1995. Secondo l’articolo 35b, chi importa o fabbrica in territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) o a 1000 mg/kg deve versare una tassa d’incentivazione. Il Consiglio federale ha posto in vigore l’ordinanza corrispondente (RS 814.019) il 1° gennaio 1998. L’introduzione di una tassa sulla benzina e sul diesel contenenti zolfo è stata decisa dall’Assemblea federale il 20 giugno 2003. Il tenore oltre il quale doveva essere pagata una tassa d’incentivazione era pari allo 0,001 per cento o a 10 mg/kg. Il 1° gennaio 2004 il Consiglio federale ha posto in vigore l’ordinanza corrispondente (RS 814.020).
26 Con questa revisione i valori di concentrazione per il piombo devono essere ridotti da
1000 mg/kg a 300 mg/kg, quelli dei PAH da 100 mg/kg a 10 mg/kg e quelli del
benzo(a)pirene da 10 mg/kg a 1 mg/kg. Cfr. il «Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020» all’indirizzo: https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation- procedures/ended/2019#UVEK.
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Nell’ambito dell’esecuzione dell’imposizione degli oli minerali è stato semplice applicare le tasse senza sostanziali costi supplementari. Le entrate sono state restitui- te alla popolazione insieme ai proventi derivanti dalla tassa d'incentivazione COV, tramite compensazione con i premi per l’assicurazione malattie. Con le tasse si è ottenuto un effetto incentivante e le emissioni corrispondenti sono state ridotte a costi ragionevoli. Prima di introdurre la tassa sui combustibili contenenti zolfo sono state effettuate sul mercato numerose forniture di olio da riscaldamento extra leggero con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento; poco dopo l’introduzione sono invece state importate o prodotte solo basse quantità annue di combustibili e carbu- ranti contenenti zolfo. L’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) stabilisce le esigenze relative alla qualità di combustibili e carburanti e in questo contesto ne definisce anche il tenore massimo di zolfo. Secondo lo stato della tecnica, negli ultimi anni questi valori limite sono stati ridotti ai valori attuali, sia nell’OIAt che nelle prescrizioni europee. Con la revisione dell’OIAt del 19 settembre 2008, secon- do il numero 11 dell’allegato 5 OIAt, a partire dal 1° gennaio 2009 il tenore di zolfo dell’olio da riscaldamento «extra leggero» non doveva superare lo 0,1 per cento, mentre per la benzina e il diesel il limite era fissato a 10 mg/kg in linea con i nume- ri 5 e 6 dell’allegato 5 OIAt. Di conseguenza, a partire da tale data le disposizioni concernenti le tasse d’incentivazione previste dalla LPAmb sul tenore di zolfo di combustibili e carburanti non sono più state applicate e non sono più stati conseguiti effetti incentivanti né sono stati incassati proventi. Secondo le prescrizioni determi- nanti dell’OIAt potevano essere importati o messi in commercio a scopo commercia- le solo olio da riscaldamento «extra leggero», benzina o diesel con un basso tenore di zolfo. Gli articoli 35b e 35bbis LPAmb hanno mostrato un alto effetto incentivante a fronte di un basso rapporto costi-benefici, dando alle aziende interessate il tempo di adatta- re i propri processi prima dell’innalzamento dei valori limite, contribuendo in tal modo all’efficienza economica delle misure. Dal momento che, nel frattempo, i valori limite risultanti dall’OIAt sono scesi al di sotto dei valori soglia previsti negli articoli 35b e 35bbis, i due articoli possono essere abrogati senza sostituzione. Infine, le corrispondenti ordinanze RS 814.019 e RS 814.020 dovranno essere abrogate dal Consiglio federale.
1.1.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua
1.1.4.1 Situazione giuridica attuale
Secondo l’articolo 74 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale (Cost.)27, la Confe- derazione emana prescrizioni per la protezione dell’uomo e del suo ambiente natura- le da effetti nocivi o molesti e si adopera per impedire tali effetti. Secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
27 RS 101
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(LPAmb)28, negli effetti rientra anche l’impatto sull’ambiente legato all’utilizzo delle sostanze chimiche, fra cui anche i prodotti fitosanitari.
Inoltre, secondo l’articolo 24 della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim)29, il Consiglio federale stabilisce i requisiti profes- sionali per l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (PF) in particolare e disciplina l’acquisizione delle conoscenze tecniche necessarie. La sezione 3 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)30 specifica i requisiti, tra cui l’obbligo di possedere una licenza per l’utilizzo professionale dei PF, fra cui l’obbligo di possedere un’autorizzazione. Disciplina altresì le conosce tecniche necessarie per ottenere tale autorizzazione e l’obbligo di seguire una forma- zione continua. Invece, la possibilità di ottenere un sostegno finanziario per la formazione degli utilizzatori professionali di PF attualmente non è disciplinata.
1.1.4.2 Obiettivi
Il nuovo capoverso 1bis dell’articolo 49 LPAmb ha lo scopo di poter sostenere finan- ziariamente la formazione di base e la formazione continua al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano d’azione PF che mirano a ridurre del 50 per cento i rischi legati all’utilizzo dei PF. Il sostegno finanziario della Confederazione assicurerà un’offerta formativa sia pubblica che privata in grado di proporre una gamma di corsi di for- mazione adeguati, in numero sufficiente e a costi accessibili.
Il fatto che la formazione di base e continua sia finanziariamente accessibile a tutti i titolari di un’autorizzazione PF contribuisce alla riduzione dei rischi associati all’utilizzo di PF e quindi alla protezione dell’ambiente.
A. Attuazione del Piano d’azione PF del Consiglio federale
Il 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha adottato un piano d’azione per la ridu- zione dei rischi e l’utilizzo sostenibile dei PF31 in seguito al rapporto del Consiglio federale del 21 maggio 2014 «Valutazione della necessità di un Piano d’azione per la riduzione dei rischi e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari32» (in adempi- mento del postulato Moser 12.3299). Il successo del Piano d’azione PF dipende fondamentalmente dalle buone pratiche degli utilizzatori di PF. Spetta ai professio- nisti decidere se è necessario ricorrere ai PF e farne il miglior uso possibile. La formazione e il perfezionamento sono quindi elementi cruciali per ridurre i rischi.
28 RS 814.01 29 RS 813.1 30 RS 814.81 31 Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, rapporto del 6 settembre 2017 del Consiglio federale. 32 EXE 2014.0744.
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Due importanti misure33 del Piano d’azione PF del 2017 del Consiglio federale riguardano il miglioramento delle competenze dei titolari di un’autorizzazione PF: una con l’intento di migliorarle per l’ottenimento dell’autorizzazione e l’altra allo scopo di permettere un aggiornamento costante grazie ad una formazione continua obbligatoria. Il nuovo capoverso 1bis dell’articolo 49 LPAmb è necessario per con- sentire all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), in veste di autorità di regolazione delle autorizzazioni PF, di attuare queste due misure35 e di indennizzare i costi di formazione legati alle autorizzazioni PF. B. Titolari di autorizzazioni UE/AELS
Le autorizzazioni UE/AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera (art. 8 cpv.
2 ORRPChim). Per i titolari di autorizzazioni UE/AELS che desiderano ottenere
un’autorizzazione svizzera, il Piano d’azione PF prevede di istituire una formazione complementare sancita da un esame che confermi le conoscenze della legislazione svizzera in materia di prodotti fitosanitari, protezione degli utilizzatori e dell’ambiente. Il nuovo capoverso 1bis dell’articolo 49 LPAmb ha lo scopo di per- mettere alla Confederazione di organizzare e, se necessario, di indennizzare par- zialmente questa formazione complementare. I detentori dell’autorizzazione PF nei settori speciali L’obbligo di possedere un’autorizzazione per l’impiego professionale o commercia- le di PF (autorizzazione PF) secondo l’articolo 7 ORRPChim risale al 2005 e si applica a tutti gli ambiti di utilizzo: agricoltura, orticoltura, economia forestale e settori particolari. In questi ultimi (p. es. servizi di portineria), la partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi dell’organizzazione della formazione di base e continua è necessaria per rendere finanziariamente accessibile l’autorizzazione PF. In effetti, in questo ambito i costi di formazione sono molto più elevati a causa del numero limitato di candidati e dell’impossibilità di accedere alla formazione di base come avviene negli altri settori. Ad esempio, i corsi di formazio- ne in agricoltura offerti dalle scuole professionali cantonali consentono di acquisire anche le conoscenze necessarie per ottenere l’autorizzazione PF; chi intende ottenere l’autorizzazione non deve frequentare ulteriori corsi di formazione di base e a paga- mento e può sostenere direttamente l’esame, cosa che non avviene nei settori parti- colari.
1.1.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Come in altri ambiti giuridici, anche nell’ambito della protezione dell’ambiente sussiste la necessità di svolgere elettronicamente processi che, secondo il diritto vigente, avvengono ancora manualmente, come per esempio il processo di notifica e di autorizzazione per la gestione di sostanze, organismi e rifiuti. L’articolo 59bis LPAmb crea la base giuridica formale per integrare il programma eGovernment del DATEC nell’ambito della protezione dell’ambiente. I sistemi di informazione e di
33 Misure del Piano d’azione PF del Consiglio federale: 6.3.1.1 «Obbligo di
perfezionamento per l’utilizzo professionale di PF» e 6.3.1.3 «Accrescimento delle conoscenze sull’utilizzo di PF nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore».
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documentazione consentono lo svolgimento elettronico dei processi così come la gestione delle operazioni e il trattamento dei dati in formato digitale.
1.1.6 Diritto penale
Il diritto penale ambientale svizzero è retto da numerose leggi federali e nel corso di decenni si è sviluppato in modo alquanto eterogeneo. Una perizia dell’università di Berna commissionata dalla Confederazione (Hilf/Vest, perizia «Umweltstrafrecht» su incarico dell’UFAM 2016) mostra che, in diversi settori, le disposizioni penali non rispondono più alle esigenze di un diritto penale ambientale moderno. In parti- colare i periti hanno identificato la seguente necessità di adattamento: - Incoerenze valutative e lacune nella repressione dei reati: - gli stessi reati non vengono punti con la medesima pena; - non tutti i comportamenti passibili di condanne penali sono coperti corret- tamente. Un’ulteriore motivazione per il presente progetto di revisione è la crescente impor- tanza che riveste una lotta efficace contro la criminalità ambientale operante per mestiere o sotto forma di bande. Nell’ultimo decennio la criminalità ambientale è diventata un affare da miliardi e uno dei più grandi settori d’attività della criminalità organizzata (cfr. Interpol/RHIPTO/GI, World Atlas of Illicit Flows, 2018). Pertanto, sia a livello nazionale che internazionale sono in corso diversi sforzi volti a contra- stare questo andamento, tra cui anche il rafforzamento del diritto penale in materia.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
1.2.1 Rumore
Nell’esame delle possibili soluzioni, l’UFAM è stato affiancato da un gruppo di accompagnamento costituito da rappresentanti dei Cantoni e delle città (cap. 2.1) e da esperti della pianificazione del territorio e della protezione fonica. Inoltre, l’UFAM ha effettuato una valutazione dal punto di vista dell’economia pubblica (cap. 6Error! Reference source not found.).
1.2.1.1 Alternative esaminate
Per l’adeguamento delle disposizioni attuali in materia di inquinamento fonico sono state esaminate le alternative che vengono spiegate di seguito. Variante zero: la variante zero corrisponde alla normativa attuale, senza alcun ade- guamento dell’articolo 22 e dell’articolo 24 LPAmb. Variante zero adattata: questa variante corrisponde in linea di principio alla normati- va attuale. Tuttavia, i valori limite dovrebbero essere rispettati solo su una finestra di ogni locale sensibile al rumore e non su tutte, come avviene oggi. Questa variante corrisponde alla prassi d’esecuzione in atto in diversi Cantoni. È stata respinta perché non apporta soluzioni valide per le abitazioni più piccole. Inoltre, continuan-
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do a prevedere comunque la ponderazione degli interessi, questa variante non genera la sicurezza di pianificazione auspicata. Obbligo di dichiarazione: questa variante prevede che i proprietari fondiari, con l’azzonamento o il permesso di costruzione, specifichino l’inquinamento fonico attuale nel contratto di locazione o d’acquisto. Il locatore (venditore) di un’abitazione farebbe in tal modo presente al locatario (acquirente) eventuali supe- ramenti dei valori limite d’esposizione e il correlato pericolo per la salute. Questa variante è stata praticamente respinta all’unanimità dal gruppo di accompagnamento, perché rappresenterebbe una delega eccessiva della protezione fonica ai privati. Inoltre, considerata la scarsità d’offerta di abitazioni nelle città, acquirenti e locatari non avrebbero possibilità di scelta adeguate, motivo per cui la dichiarazione non avrebbe alcuna incidenza sul mercato.
1.2.1.2 Soluzione scelta
La soluzione scelta prevede in primo luogo una nuova normativa per i permessi di costruzione (art. 22 LPAmb), basata sulla proposta del Cercle Bruit Svizzera (l’associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione del rumore) relativa al manuale «Bauen im Lärm» del 9 ottobre 2019 sul tema della costruzione in zone esposte al rumore. I criteri previsti dalla normativa in materia di inquinamento fonico per la concessione dei permessi di costruzione in zone esposte al rumore sono già formulati in modo più chiaro nel testo della legge. Si vuole in tal modo migliora- re la certezza sia del diritto che della pianificazione. Nel gruppo di accompagnamen- to questa proposta è stata sostenuta dagli esperti cantonali e comunali della pianifi- cazione del territorio e della protezione fonica. In secondo luogo, con la soluzione scelta viene proposta una nuova normativa riguardante le modifiche dei piani di utilizzazione (art. 24 LPAmb): se, nelle zone esposte al rumore, si vuole creare ulteriore spazio abitativo mediante cambiamenti di destinazione e densificazioni, lo si potrà fare solo a condizione che, a distanza percorribile a piedi, sia presente uno spazio libero pubblico utilizzato per attività ricreative. Inoltre, nell’ambito della pianificazione occorre stabilire misure che, dal punto di vista acustico, contribuisca- no alla qualità abitativa. La nuova normativa sostiene le strategie attuali della Confederazione, che contribui- scono a una qualità elevata dello sviluppo centripeto degli insediamenti, sfruttando e rinforzando le sinergie con le riflessioni già in corso, concernenti in particolare il paesaggio, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità e la promozione della salute. La soluzione scelta migliora la trasparenza della normativa per tutti gli attori, au- mentando la certezza del diritto. In particolare permette di fare a meno sia della ponderazione degli interessi finora necessaria per le deroghe sia del consenso del Cantone.
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1.2.2 Siti contaminati
1.2.2.1 Scadenze
Per incentivare una gestione più rapida dei siti contaminati, la presente modifica di legge prevede l’introduzione di scadenze per le indennità OTaRSi. Due scadenze coordinate per l’indagine e il risanamento dei siti inquinati, il cui rispetto è collegato a un incentivo finanziario, contribuiranno a organizzare l’attuazione delle apposite disposizioni a tappe e ad accelerarla nella misura desiderata. - La prima scadenza deve limitare il periodo entro il quale richiedere le indennità OTaRSi riguardanti i provvedimenti d’indagine. - La seconda scadenza deve limitare il periodo entro il quale richiedere le inden- nità OTaRSi riguardanti i provvedimenti di risanamento. La scadenza relativa ai provvedimenti d’indagine sarà considerata rispettata quando la valutazione della necessità della sorveglianza o del risanamento secondo l’articolo 8 OSiti viene svolta prima della relativa scadenza. Il momento ideale per controllare il rispetto delle scadenze relative ai provvedimenti di risanamento sareb- be il controllo dei risultati di cui all’articolo 19 OSiti, vale a dire la prova che gli obiettivi di risanamento sono stati raggiunti. Controllare il rispetto delle scadenze sulla base di questo traguardo sarebbe una soluzione praticabile anche nella maggior parte dei risanamenti che prevedono lavori di decontaminazione realizzabili in tempi brevi. Per contro, nel caso di risanamenti con misure di circoscrizione, la prova che gli obiettivi di risanamento sono stati raggiunti potrebbe in alcuni casi estendersi su un arco di 10-20 anni, se non oltre in casi estremi. Se fosse necessario prorogare di molto la scadenza di conclusione, non si otterrebbe l’accelerazione auspicata nei ben più numerosi casi che prevedono interventi di decontaminazione. Per questo motivo le scadenze si ritengono rispettate se gli esami sono conclusi prima del 2028 e i risanamenti con misure costruttive prima della scadenza 2040.
1.2.2.2 Aumento delle indennità per costi scoperti relativi a
risanamenti di siti aziendali Oltre alle nuove scadenze, l’aumento delle indennità relative al risanamento di siti aziendali, i cui responsabili sono sconosciuti o insolventi, rappresenta un mezzo efficace per accelerare il risanamento di questi siti e rimuovere i danni ambientali in modo più rapido. L’amministrazione ha valutato l’ipotesi di aumentare le indennità anche per i siti aziendali sui quali, tra il 1° febbraio 1996 e il 1° febbraio 2001, erano ancora presen- ti dei rifiuti. Questa opzione è stata respinta perché, dall’entrata in vigore della LPAmb nel 1983 e dell’ordinanza tecnica sui rifiuti nel 199134, i Cantoni hanno avuto tempo sufficiente per impedire il deposito di rifiuti. Per questo motivo, per i siti sui quali sono stati depositati rifiuti tra il 1° febbraio 1996 e il 1° febbraio 2001 è stato mantenuto l’attuale tasso di indennità del 30 per cento.
34 RS 814.600
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Dal momento che la modifica è stata proposta da un membro della legislatura, che il Consiglio federale ha già dato il proprio consenso e, in occasione della riunione nel Consiglio degli Stati dell’8 dicembre 2020, la consigliera federale Sommaruga si è espressa dichiarando che la modifica potrebbe essere accolta nella revisione della legge, non sono state esaminate ulteriori alternative.
1.2.2.3 Indennità forfettarie
Oltre alle indennità oggi previste, un risarcimento finanziario delle spese ammini- strative dovrebbe consentire ai Cantoni di incrementare il personale dei servizi specializzati per i siti contaminati e mettere in atto una gestione proattiva di questi siti. Le esperienze maturate con le indennità catastali forfettarie e la scadenza per l’allestimento dei catasti dei siti inquinati (CSIN) mostrano che, se il rispetto dei termini di attuazione è collegato a un incentivo finanziario, i Cantoni operano con rapidità e impegno. In riferimento all’allestimento dei catasti dei siti inquinati, l’articolo 32e capoverso 3 lettera a LPAmb in combinato disposto con l’articolo 32e capoverso 4 lettera a LPAmb prevede che ai Cantoni sia corrisposta un’indennità forfettaria di 500 franchi prelevata dal fondo OTaRSi, qualora ai detentori del sito sia stata data occasione di pronunciarsi sull’iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007. Per usufruire di queste indennità, i Cantoni avevano creato ulteriori posti a tempo determinato, grazie ai quali hanno potuto iscrivere nei catasti cantonali, entro i termini previsti, il 95 per cento circa dei 38 000 siti. La modifica della LPAmb tiene ora conto di questa esperienza e introduce i seguenti importi forfettari per ogni sito inquinato: - 3000 franchi per la conclusione entro i termini previsti dell’indagine prelimina- re; - 5000 franchi per l’attuazione entro i termini previsti degli interventi di risana- mento per gli impianti di tiro; - 10 000 franchi per l’attuazione entro i termini previsti degli interventi di risa- namento per gli altri siti. Questi importi forfettari corrispondono all’incirca al 40 per cento della spesa ammi- nistrativa media sostenuta dalle autorità esecutive e vengono versati in aggiunta alle attuali indennità OTaRSi a sostegno delle spese finanziarie dei Cantoni e dei Comu- ni. Ad eccezione degli impianti di tiro, gli importi forfettari possono essere cumulati per i provvedimenti d’indagine e risanamento. Per un sito sottoposto a indagine e suc- cessivamente risanato si può quindi far valere un importo pari a 13 000 franchi. La possibilità di scaglionare le indennità forfettarie in base alla spesa amministrativa dell’autorità esecutiva è stata presa in considerazione e ritenuta impraticabile. Inol- tre, la presentazione e l’esame delle domande richiederebbero risorse di personale sproporzionatamente elevate. L’attuale sistema di indennità prevede secondo l’articolo 32e capoverso 3 LPAmb che la Confederazione può versare indennità esclusivamente per i provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani, impianti di tiro, siti con costi scoperti ed esami di siti che risultano non
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inquinati. Si tratta dei cosiddetti casi OTaRSi. Le ulteriori indennità forfettarie qui proposte per le spese amministrative dei Cantoni devono essere versate per tutti i siti sottoposti ad indagine e risanati. Questa indennità prevista per tutti i siti è un’iniziativa utile, perché crea l’incentivo a gestire entro i termini previsti anche i casi non OTaRSi che, al confronto, sono molto più frequenti (in media un caso OTaRSi su sei casi non OTaRSi). Stabilire scadenze senza indennità forfettarie o prevedere un importo forfettario esclusivamente per i casi OTaRSi «classici» po- trebbe significare che i Cantoni scelgono di gestire in via prioritaria questi ultimi casi nonostante, dal punto di vista della protezione dell’ambiente, potrebbe essere più urgente adottare provvedimenti in altri siti. Con l’introduzione delle indennità forfettarie si ha inoltre la garanzia che Confede- razione riceverà i dati completi dei siti esaminati e risanati, anche per i casi OTaRSi non «classici». Così facendo, nel settore dei siti contaminati viene migliorato a livello federale il controllo dei risultati di riferimento per la politica finanziaria. Per non svantaggiare i Cantoni che hanno portato avanti gli sforzi di indagine e risanamento, queste indennità forfettarie dovranno essere versate con effetto retroat- tivo anche per i siti già esaminati e risanati. L’allestimento delle domande e la loro verifica, necessari per il versamento delle indennità, dovranno essere procedure molto semplici, motivo per cui dovrebbero avvenire nell’ambito delle domande collettive presentate all’UFAM.
1.2.2.4 Suoli inquinati e bambini
I parchi giochi, le aree verdi e i giardini, il cui suolo è inquinato con sostanze perico- lose per l’ambiente e sui quali i bambini che vi giocano regolarmente sono esposti a rischi per la salute, devono essere assoggettati al campo d’applicazione dell’articolo 32c LPAmb e ivi essere menzionati espressamente come tipo di sito. Il sito comprende la superficie con necessità di risanamento, vale a dire la superficie con deterioramenti che superano i valori di concentrazione previsti dall’allegato 3 numero 2 OSiti. Che il sito si estenda su una o più parcelle è irrilevante (cfr. senten- za del Tribunale federale 1C_464/2018 del 17 aprile 2019 consid. 4). Dal punto di vista legale (costituzionale) l’indicazione esplicita di questo nuovo tipo di sito nella LPAmb è così motivata: - questi siti vengono spostati dal campo d’applicazione della O suolo a quello della OSiti. L’indicazione esplicita crea certezza del diritto, corrisponde al principio di legalità e previene malintesi; - l’assunzione dei costi per questo tipo di sito è regolamentata diversamente rispetto agli altri siti inquinati (indennità OTaRSi in misura del 60 % per l’indagine e il risanamento di siti pubblici o del 40 % per il risanamento di siti privati anziché il 30-40 % dei costi computabili). L’indagine e il risanamento di tutte le superfici di suolo svizzero contenenti sostanze nocive in misura tale da pregiudicare la salute dei bambini che giocano sono misure costose (cfr. il cap. 6 più avanti) e devono d’ora in avanti essere finanziate con i contributi prelevati dal fondo OTaRSi e, a seconda del diritto cantonale, dall’ente pubblico competente. Per sgravare i Cantoni e i Comuni, si prevede di fissare
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l’aliquota dei contributi prelevati dal fondo OTaRSi al 60 per cento per i siti di pubblica proprietà. La restante percentuale del 40 per cento verrà utilizzata per il risanamento di siti privati. Dalle stime dell’UFAM emerge che i relativi costi posso- no essere coperti con le entrate presenti e future del fondo OTaRSi. Le misure sa- rebbero finanziabili anche se il risanamento, sull’intero territorio nazionale, di tutte le superfici contenenti un tenore di sostanze nocive sufficiente a pregiudicare la salute dei bambini che giocano avvenisse entro il 2060. In alternativa alla soluzione scelta, il gruppo di lavoro UFAM/CCA (cfr. il cap. 1.1.1.3) ha valutato la proposta originale dell’UFAM, che prevedeva parità di trattamento per tutte le superfici. Secondo questa proposta, i Cantoni sarebbero tenuti a risanare tutti i siti sui quali i bambini giocano regolarmente, se il deteriora- mento del suolo causa effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. In tal modo l’indagine e il risanamento delle superfici private non sarebbero stati volontari, ma avrebbero dovuto essere eventualmente disposti dai Cantoni. I costi sarebbero stati addebitati in misura del 40 per cento sia alla cassa OTaRSi che all’ente pubblico competente. Anche con questa proposta, il diritto alle indennità OTaRSi sarebbe stato limitato nel tempo, creando in tal modo un forte incentivo finanziario per i proprietari dei siti, spinti così a sottoporre le superfici a indagine entro i termini previsti e a far rimuovere eventuali deterioramen- ti del suolo. I proprietari inadempienti avrebbero dovuto sostenere i costi. Tuttavia, i rappresentanti della CCA hanno respinto questa proposta ritenendola non idonea ai fini dell’esecuzione e non finanziabile. Un’altra variante esaminata prevedeva, oltre al contributo del 40 per cento versato ai proprietari privati per i costi di risanamento e attinto al fondo OTaRSi, l’iscrizione nella LPAmb di un ulteriore tasso di contribuzione analogo dell’ente pubblico com- petente (il Cantone o il Comune, secondo l’ordinamento cantonale). Questa alterna- tiva avrebbe ridotto notevolmente i costi a carico dei proprietari privati, con conse- guenze positive sul numero dei siti risanati, e con le corrispondenti ripercussioni favorevoli sulla salute dei bambini che giocano su questi suoli. Anche questa propo- sta è stata respinta dai rappresentanti della CCA per motivi di esecuzione e costi.
1.2.3 Tasse d’incentivazione
Non sono state esaminate altre alternative, dal momento che il 1° gennaio 2009 sono entrati in vigore i valori limite corrispondenti previsti dall’OIAt. Gli articoli 35b e 35bbis non sono più applicabili e possono quindi essere abrogati.
1.2.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Le diverse alternative per attuare le due misure 6.3.1.1 e 6.3.1.3 del Piano d’azione PF sono state esaminate mediante una procedura di valutazione economica (volk-
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swirtschaftliche Beurteilung; VOBU)35 e sono state discusse in numerose occasioni fra l’UFAM, i Cantoni e le parti interessate tra il 2017 e il 2020.
Una delle alternative esaminate per la formazione continua prevedeva che il settore privato si organizzasse autonomamente per offrire la formazione. Questa possibilità è stata esclusa per tre motivi: i prezzi della formazione obbligatoria devono rimanere accessibili, la formazione deve essere equivalente in tutta la Svizzera e l’offerta formativa deve sempre essere sufficiente per coprire tutti i titolari di autorizzazione. Queste condizioni non possono essere assicurate senza un minimo di coordinamento e senza la possibilità di intervento da parte della Confederazione.
Un’altra alternativa consisteva nel delegare l’organizzazione di tutta la formazione continua ai Cantoni. Anche questa possibilità è stata scartata perché comporterebbe costi molto più elevati per i Cantoni senza garantire la trasparenza e l’equità del sistema.
Una terza alternativa prevedeva di affidare all’UFAM l’intera responsabilità dell’organizzazione della formazione continua. Questa possibilità è stata esclusa perché non permetteva di rispondere in modo flessibile alle diverse esigenze canto- nali e non sfruttava le sinergie dei corsi di formazione esistenti, rendendola perciò molto più costosa delle altre.
Secondo il rapporto della procedura di valutazione economica, se si considerano tutti i criteri, le ultime due alternative per la formazione continua sono pressoché equiva- lenti. È stata quindi scelta una nuova soluzione che combina queste due alternative: un coordinamento a livello federale con un’offerta proveniente contemporaneamente dal settore privato (supervisionato dall’UFAM) e da quello pubblico (formazione a livello cantonale), garantendo così una gamma di corsi di formazione adeguati, in numero sufficiente e a costi accessibili. Per essere attuata, questa soluzione richiede la presente modifica del capoverso 1bis dell’articolo 49 LPAmb.
Per quanto riguarda le autorizzazioni UE/AELS, la loro sostituzione con un’autorizzazione svizzera è di competenza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). La sostituzione delle autorizzazioni UE/AELS, senza che i titolari acquisiscano conoscenze sulla legisla- zione svizzera in materia di PF, comporterebbe un aumento dei rischi legati all’utilizzo di PF e sarebbe quindi in contrasto con l’obiettivo del Piano d’azione PF che prevede invece una riduzione dei rischi del 50 per cento. Per quanto riguarda le autorizzazioni nei settori particolari, i costi eccessivi per la formazione e gli esami potrebbero indurre gli utilizzatori di PF a rinunciare all’autorizzazione e a impiegare i PF illegalmente.
35 Document joint : Rapport du EBP du 28.07.2020 ‘Évaluation économique des
modifications des textes législatifs relatifs au permis pour l’utilisation des produits phytosanitaires (PPh)’.
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1.2.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Nella LPAmb l’UFAM ha esaminato diverse varianti per la regolamentazione di sistemi di informazione e di documentazione per lo svolgimento di procedure per via elettronica e per la gestione delle operazioni e il trattamento dei dati in formato digitale. In particolare ha verificato se i sistemi di informazione e di documentazione per i diversi ambiti ambientali debbano essere regolamentati individualmente o se si debba creare una normativa sovraordinata che copra tutti i settori specifici. Dal momento che le procedure in atto nei diversi settori, come ad esempio la gestione di sostanze, organismi e rifiuti, devono essere gestite per via elettronica e, dal punto di vista della configurazione tecnica, i sistemi di informazione e di documentazione sono sostanzialmente gli stessi, si è optato per una normativa che si riferisse a tutti i settori. La concretizzazione dei sistemi di informazione e di documentazione nei diversi ambiti ambientali avviene a livello di ordinanza, livello in base al quale viene stabilito concretamente anche quali servizi e quali persone hanno accesso ai vari dati.
1.2.6 Diritto penale
Nell’ambito dell’elaborazione della perizia sul diritto penale ambientale sono state esaminate diverse varianti relative all’aggiornamento del diritto penale ambientale. Le disposizioni penali in vigore sono state analizzate in base a diversi criteri e siste- matizzate (sede normativa, tipo di reato, beni giuridici protetti, particolarità degli elementi di reità, forma del delitto, configurazione tecnica specifica della fattispe- cie). Dall’analisi è emerso che le normative specifiche del diritto penale ambientale devono essere di principio mantenute, ma che è richiesto l’adattamento di determinate fattispecie penali ambientali. Nella perizia vengono proposti alcuni adeguamenti delle disposizioni penali della LPAmb. L’UFAM ha esaminato con cura queste proposte insieme a esperti di diritto penale ambientale e le ha opportu- namente attuate.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura, con la
pianificazione finanziaria e con le strategie del Consiglio federale
1.3.1 Rumore
Il disegno attua il piano nazionale di misure volte a ridurre l’inquinamento fonico36 approvato dal Consiglio federale il 28 giugno 2017 nel settore della pianificazione del territorio.
36 Consiglio federale (2015). Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Barazzone 15.3840 del 14 settembre 2015 «Nationaler Massnahmenplan zur Verringerung der Lärmbelastung». Berna.
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Inoltre, crea sinergie con altre strategie federali. Il progetto sostiene: - la strategia 2 del «Progetto territoriale Svizzera» e i principi d’intervento in essa presenti, secondo cui occorre sviluppare gli insediamenti in modo centri- peto e integrare negli insediamenti i territori non edificati, le aree verdi naturali e i luoghi pubblici attrattivi37; - l’obiettivo 7 della «Strategia di politica sanitaria del Consiglio federale», secondo cui occorre promuovere la salute tramite l’ambiente e la qualità acu- stica fa parte della qualità della natura e del paesaggio38; - gli obiettivi 8 e 9 della concezione «Paesaggio svizzero», secondo cui occorre densificare nel rispetto della qualità e garantire spazi verdi nei paesaggi urbani. L’obiettivo si concentra in particolare sugli spazi liberi presenti nei paesaggi urbani39 e strutturati, mantenuti in armonia con la natura; - la misura PA2-b2 della strategia del Consiglio federale «Adattamento ai cam- biamenti climatici», secondo cui occorre valorizzare gli spazi liberi negli inse- diamenti e negli agglomerati, con l’obiettivo di aumentare il verde urbano (spazi verdi, rinverdimenti di facciate e tetti) e valorizzare gli spazi riservati al- le acque per migliorare il microclima urbano e la qualità di vita e contribuire alla lotta contro la mortalità da ondate di calore40. - l’obiettivo 8 della Strategia Biodiversità Svizzera, secondo cui occorre pro- muovere la biodiversità nella zona urbana. L’obiettivo di questa misura è pre- servare e interconnettere in misura maggiore le aree verdi e gli spazi liberi41. Non si individuano conflitti d’interesse con altre strategie del Consiglio federale.
1.3.2 Siti contaminati
Il progetto non è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023 né nella bozza del decreto federale sul programma di legisla- tura 2019–2023. Nella «Strategia Suolo Svizzera» approvata dal Consiglio federale l’8 maggio 2020, uno degli otto obiettivi settoriali specifici particolarmente rilevanti è il seguente: «Attualmente sussistono differenze nell’esecuzione delle normative in materia di gestione dei suoli e dei siti contaminati. È necessaria una revisione, con eventuale armonizzazione, dei vari testi giuridici». Nel capitolo 5.7 della Strategia Suolo è stato affrontato il tema dell’inquinamento del suolo ed è stato fissato il seguente
37 Consiglio federale, CdC, DCPA, UCS, ACS (2012): Progetto territoriale Svizzera. Versione rielaborata. Berna. 38 Consiglio federale (2019). Strategia di politica sanitaria 2020–2030 del Consiglio federale. Berna. 39 Consiglio federale (2020). Concezione «Paesaggio svizzero». Il paesaggio e la natura nelle politiche settoriali della Confederazione. Berna. 40 Consiglio federale (2020): Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera. Piano d’azione 2020–2025. Berna. 41 Consiglio federale (2012). Strategia Biodiversità Svizzera. Rapporto del Consiglio federale del 25 aprile 2012. Berna.
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orientamento strategico: «adeguare all’occorrenza i testi di legge conformemente alle raccomandazioni della valutazione in corso». La modifica dell’articolo 32e LPAmb è opportuna e urgente perché, da una parte, consente di attuare la mozione Salzmann (18.3018) «Utilizzo corretto dei sussidi federali stanziati per il risanamento dei parapalle», la cui urgenza è stata sottolineata dall’interpellanza Salzmann (19.4415) «Incertezze nell’attuazione della mozione 18.3018» presentata il 10 dicembre 2019. Dall’altra, con la modifica della LPAmb si intende accelerare rapidamente la gestione dei siti contaminati al fine di evitare un ulteriore aumento dell’eccedenza finanziaria disponibile nel fondo OTaRSi. Inoltre, l’introduzione di scadenze per le indennità OTaRSi rientra nell’interesse politico generale. Il principio 10 delle Linee direttive delle finanze federali dell’ottobre 1999 recita che «Le sovvenzioni devono essere limitate nel tempo. [...] In caso di indenni- tà, bisogna prevedere una limitazione dell’impegno statale». Considerata la situazione di pericolo già oggi esistente per i bambini che giocano su suoli inquinati, anche le ulteriori spese a carico del fondo OTaRSi per il risanamento di parchi giochi inquinati sono opportune e devono essere affrontate in modo rapido. In questo contesto occorre tenere presente che il fondo OTaRSi è a destinazione vincolata e viene finanziato con i proventi di una tassa sul deposito di rifiuti. Le maggiori spese del fondo OTaRSi non hanno quindi impatto sul bilancio federale e i progetti vengono finanziati secondo il principio di causalità.
1.3.3 Tasse d’incentivazione
Il progetto non figura nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legisla- tura 2019–2023 né nella bozza del decreto federale sul programma di legislatura 2019–2023. Tuttavia, la revisione è opportuna in quanto si tratta di un aggiornamen- to necessario (abrogazione) di disposizioni non più applicabili.
1.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Il progetto non è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202042 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202043 sul program- ma di legislatura 2019–2029.
La presente modifica si inserisce nella strategia per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei PF (Piano d’azione PF)44 del Consiglio federale del 6 set- tembre 2017. Essa contribuisce ad attuare entro il 2025 le misure 6.3.1.1 «Obbligo di perfezionamento per l’utilizzo professionale di PF» e 6.3.1.3 «Accrescimento delle conoscenze sull’utilizzo di PF nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore» del Consiglio federale.
42 FF 2020 1777 43 FF 2020 8385 44 Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari, rapporto del 6 settembre 2017 del Consiglio federale.
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1.3.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Il progetto non è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015–2019. Il progetto serve tuttavia all’attuazione dell’obiettivo 2 della bozza del decreto federale sul programma di legislatura 2019-2023, secondo cui la Confederazione propone i propri servizi ove possibile in modo efficiente e digitale. In tal senso il progetto serve per l’attuazione della «Strategia di e-government Sviz- zera 2020-2023» di cui all’articolo 3 numero 4 della bozza nel settore della prote- zione dell’ambiente.
1.3.6 Diritto penale
Il progetto non figura nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legisla- tura 2019–2023 né nella bozza del decreto federale sul programma di legislatura 2019–2023. Tuttavia, la revisione è opportuna per eseguire il mandato costituzionale di emanare sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che conten- gono norme di diritto. Si tratta di un aggiornamento necessario delle disposizioni che non sono mai state completamente esaminate e aggiornate dopo l’entrata in vigore della LPAmb.
1.4 Mozioni parlamentari
1.4.1 Rumore
Con questa nuova normativa la mozione Flach 16.3529 può essere considerata soddisfatta.
1.4.2 Siti contaminati
Con la presente modifica dell’articolo 32e LPAmb si attua la mozione Salzmann (18.3018) «Utilizzo corretto dei sussidi federali stanziati per il risanamento dei parapalle» e si dà seguito all’interpellanza Salzmann (19.4415) «Incertezze nell’attuazione della mozione 18.3018». Nel parere del Consiglio federale del 24 febbraio 2021 sulla mozione Fivaz (20.4546) il Consiglio federale comunica che il DATEC ha lavorato con i Cantoni per trovare soluzioni volte a garantire la bonifica di tutti i terreni di gioco in cui è a rischio la salute dei bambini. Questa soluzione dovrebbe essere inclusa nella presen- te revisione della LPAmb.
1.4.3 Tasse d’incentivazione
Con l’abrogazione delle tasse d’incentivazione sullo zolfo non viene liquidato alcun intervento parlamentare.
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1.4.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Con l’articolo 49 capoverso 1bis LPAmb non viene liquidato alcun intervento parla- mentare.
1.4.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Con l’articolo 59bis LPAmb non viene liquidato alcun intervento parlamentare.
1.4.6 Diritto penale
Con l’aggiornamento del diritto penale della LPAmb non viene liquidato alcun intervento parlamentare.
2 Procedura preliminare e procedura di consultazione
2.1 Rumore
Per lo sviluppo della normativa proposta sono state esaminate varie alternative con l’aiuto di un gruppo di accompagnamento composto dai rappresentanti di Cantoni, città e Comuni, associazioni dei progettisti ed esperti fonici: - Federazione Architetti Svizzeri FAS - Federazione Svizzera Architetti Paesaggisti FSAP - Cercle Bruit Svizzera (associazione dei responsabili cantonali per la preven- zione del rumore) d’intesa con la Conferenza dei capi dei servizi per la prote- zione dell’ambiente della Svizzera CCA - Commissione federale per la lotta contro il rumore CFLR - EspaceSuisse Associazione per la pianificazione del territorio - Federazione Svizzera degli Urbanisti FSU - Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali COPC - Consiglio per l’assetto del territorio COTER - Associazione dei Communi Svizzeri ACS - Società Svizzera di Acustica SSA - Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA - Unione delle città svizzere UCS - Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE - Ufficio federale delle abitazioni UFAB - Ufficio federale dell’ambiente UFAM Il gruppo di accompagnamento ha sostenuto una proposta avanzata dal Cercle Bruit Svizzera relativa al manuale «Bauen im Lärm». La soluzione scelta si basa su questa
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proposta. I criteri previsti dalla normativa in materia di inquinamento fonico per la concessione dei permessi di costruzione, oltre a essere formulati in modo più chiaro, sono già indicati nella LPAmb, dove sono specificate anche le esigenze relative all’ambiente circostante per le pianificazioni con le quali si intende creare ulteriore spazio abitativo (cambiamenti di destinazione e densificazioni). Queste esigenze sono basate sulle strategie della Confederazione concernenti lo sviluppo centripeto degli insediamenti.
2.2 Siti contaminati
In diverse occasioni a partire dal 2016, la direzione dell’UFAM ha prospettato alle autorità esecutive le scadenze e le indennità forfettarie relative agli esami preliminari e ai risanamenti. Nell’aprile 2020 l’UFAM ha inoltre svolto un sondaggio presso le autorità esecutive cantonali, raccogliendo informazioni sulla spesa amministrativa media sostenuta dai Cantoni per la valutazione dei rapporti d’indagine e dei progetti di risanamento, sull’esistenza di eventuali imposte cantonali, su quali potrebbero essere scadenze realistiche per la conclusione degli esami preliminari e dei risana- menti e sull’eventuale retroattività delle indennità forfettarie. Il sondaggio ha dato i risultati seguenti: - l’onere amministrativo dei Cantoni per la gestione di un’indagine preliminare ammonta in media a 5500 franchi per sito; - l’onere amministrativo dei Cantoni per la gestione dell’indagine e del risana- mento di un impianto di tiro ammonta in media a 7600 franchi per sito; - l’onere amministrativo dei Cantoni per la gestione di un risanamento ammonta in media a 18 200 franchi per sito; - i costi amministrativi vengono addebitati ai responsabili in media solo per il
14 per cento e a questo proposito nove Cantoni non riscuotono alcuna tassa;
- per 18 Cantoni la retroattività delle indennità forfettarie è necessaria per evitare che risultino svantaggiati proprio i Cantoni che negli ultimi anni hanno lavorato alacremente. 13 Cantoni chiedono la retroattività fino al 1998, ossia fino all’entrata in vigore della OSiti; - per 15 Cantoni l’introduzione di nuove scadenze e indennità forfettarie compor- terebbe un’accelerazione degli esami preliminari. Questa procedura avviene in genere nell’arco di 3-5 anni; - per 16 Cantoni l’introduzione di nuove scadenze e indennità forfettarie compor- terebbe un’accelerazione dei lavori di risanamento. Questa procedura avviene in genere nell’arco di 5-10 anni. Nella sua risposta dell’8 dicembre 2020 all’interpellanza Baume-Schneider (20.4164) concernente l’aumento delle indennità OTaRSi per i costi scoperti del risanamento di siti aziendali, il Consiglio federale ha prospetto l’attuazione di quan- to proposto nella presente revisione della legge. Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione Salzmann (18.3018) concernente il ritorno a indennità del 40 per cento per gli im-
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pianti di tiro e la mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2018 e dal Consiglio degli Stati il 28 novembre 2018. L’UFAM e i servizi cantonali specializzati per i siti contaminati e la protezione del suolo hanno già formulato, in occasione di un workshop nel mese di giugno 2016, il principio secondo cui i suoli inquinati con sostanze pericolose per l’ambiente devo- no essere valutati a prescindere dall’origine dei rifiuti e, se necessario, risanati. Nel corso del 2020 l’UFAM e la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA) hanno elaborato proposte per l’attuazione delle nuove disposizioni. Il 22 gennaio 2021 la consigliera federale Sommaruga e il comi- tato della DCPA hanno approvato la presente proposta.
2.3 Tasse d’incentivazione
In riferimento all’abrogazione degli articoli 35b e 35bbis LPAmb non si è svolta alcuna procedura preliminare.
2.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Il Consiglio federale ha adottato il Piano d’azione per la riduzione dei rischi e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari45 in seguito al rapporto del 21 maggio 2014 del Consiglio federale della «Valutazione della necessità di un piano d’azione per la riduzione dei rischi e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari»46 (in adempimento al postulato 12.3299 Moser). Le misure del Piano d’azione PF 6.3.1.1 «Obbligo di perfezionamento per l’utilizzo professionale di PF» e 6.3.1.3 «Accrescimento delle conoscenze sull’utilizzo di PF nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore» sono state ritenute di primaria importanza e necessarie per raggiungere l’obiettivo di ridurre del 50 per cento i rischi legati all’utilizzo dei PF. Le diverse alternative per l’attuazione delle due misure sopra menzionate sono state esaminate mediante una procedura di valutazione economica (o VOBU)47 e sono state discusse in numerose occasioni fra l’UFAM, i Cantoni e le parti interessate tra il 2017 e il 2020. L’alternativa scelta tiene conto di questi diversi punti di vista e offre un compromesso con il massimo rapporto costi-benefici. Questa soluzione consentirà un coordinamento a livello federale di un’offerta formativa sia pubblica che privata in grado di assicurare una gamma di corsi di formazione adeguati, in numero sufficiente e a costi accessibili, sostenendo i Cantoni nei loro compiti esecutivi.
45 Piano d’azione per la riduzione dei rischi e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, rapporto del 6 settembre 2017 del Consiglio federale. 46 EXE 2014.0744 47 Documento allegato: rapporto EBP del 28 luglio 2020 «Évaluation économique des modifications des textes législatifs relatifs au permis pour l’utilisation des produits phytosanitaires (PPh)».
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2.5 Sistemi di informazione e di documentazione
In riferimento all’articolo 59bis LPAmb non si è svolta alcuna procedura preliminare.
2.6 Diritto penale
L’aggiornamento proposto in relazione alle disposizioni penali della LPAmb si basa sulle raccomandazioni presenti nella perizia sul diritto penale ambientale come pure sulle esperienze maturate in sede di esecuzione e collaborazione con altri servizi federali e cantonali attivi nel settore del diritto penale ambientale. La perizia sul diritto penale ambientale è stata seguita da un gruppo di accompa- gnamento costituito da rappresentanti dell’UFAM, dell’USAV, dell’UFG come pure dagli uffici cantonali dell’ambiente, dalle polizie cantonali e da procuratori federali. Inoltre, per le modifiche proposte è stato consultato anche il gruppo di coordinamen- to contro la criminalità ambientale (KUK). Il KUK è un gruppo di lavoro interdipar- timentale costituito dal Consiglio federale e composto da esperti di diversi uffici federali e conferenze cantonali che si occupano di diritto penale ambientale: - Ufficio federale dell’ambiente UFAM - Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV - Ufficio federale di polizia fedpol - Ufficio federale di giustizia UFG - Amministrazione federale delle dogane AFD - DFAE Direzione politica - Ufficio federale del consumo UFDC - Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della svizzera CCPCS - Conferenza dei procuratori della Svizzera CPS - Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera CCA
3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
3.1 Rumore
Le Nazioni Unite hanno definito 17 obiettivi di sviluppo sostenibile48. L’Unione europea (UE) ha ripreso questi obiettivi e ha trattato il tema del rumore nell’ambito degli obiettivi 3 (Salute e benessere) e 11 (Città e comunità sostenibili)49. Con la direttiva sul rumore ambientale (END) dell’Unione europea è stato creato un ap-
48 Assemblea generale delle Nazioni Unite (2015). Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. Consultabile online all’indirizzo: https://undocs.org/A/RES/70/1 [consultazione in data 5.4.2020].
49 Commissione europea (2018). Sustainable development in the European Union –
monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context – 2018 edition. Bruxelles: Commissione europea.
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proccio europeo comune al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità rilevanti per il settore50. Attraverso la realizzazione di una cartografia del rumore strategica ed estesa e mediante procedure equiparabili vengono rilevati gli aspetti principali relativi al rumore. Sulla base delle mappe del rumore e con la partecipazione attiva dell’opinione pubblica si creano i cosiddetti piani d’azione concernenti il rumore, nei quali vengono individuate misure per la protezione delle zone tranquille. I piani d’azione sul rumore corrispondono nel complesso alla normativa svizzera che prevede lo svolgimento di interventi di risanamento fonico sulla base dei catasti dei rumori. A oggi, in Svizzera, non sono praticamente state delimitate zone tranquille (secondo l’art. 43 cpv. 1 lett. a OIF). Queste zone possono essere protette solo se la protezione è prevista nella pianificazione territoriale. In Unione europea la concessione di permessi di costruzione e la definizione di zone edificabili compete ai singoli Stati membri. Un’analisi delle regole vigenti in Ger- mania, Austria, Italia, Francia e Paesi Bassi mostra che in tutti i Paesi esistono prescrizioni concernenti il rumore, di cui tenere conto per i permessi di costruzione e le zone edificabili51. La normativa è molto ricca. In particolare, dall’analisi emerge che i regolamenti concernenti il rumore non sottostanno a un’unica ordinanza, ma sono ripartiti tra diversi ambiti giuridici. Con lo sviluppo centripeto degli insediamenti, oltre all’approccio che prevede la riduzione del rumore alla fonte, in Unione europea vengono perseguite in particolare le soluzioni seguenti: - l’esigenza che gli edifici abitativi presentino almeno una facciata silenziosa; - la considerazione di criteri di valutazione qualitativi. Questa nuova normativa tiene conto delle soluzioni consolidate in Unione europea per il miglioramento della qualità di vita delle aree urbane con zone e facciate tran- quille e obiettivi di qualità52.
3.1.1 Zone tranquille
Nell’UE le grandi città e gli agglomerati sono tenuti, nell’ambito dei piani d’azione per la gestione del rumore, a definire zone silenziose (art. 8 cpv. 1 END). I criteri che contraddistinguono queste zone sono definiti dai singoli Stati membri dell’UE, in base a determinati descrittori acustici (art. 3 lett. l e m e art. 5 cpv. 3 END). L’END richiede inoltre che la popolazione sia consultata mediante procedure di partecipazione del pubblico (art. 8 cpv. 7 END), che consentono altresì di raggiunge-
50 Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea (2002). Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Consultabile online all’indirizzo: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0049 [consultazione in data 5.4.2020]. 51 Heckendorn Urscheler, De Dycker (2015). Avis sur la lutte contre le bruit dans le droit de l’aménagement du territoire. Losanna: Istituto svizzero di diritto comparato. 52 Agenzia europea dell’Ambiente (2019). Noise in Europe – 2020. Copenaghen: Agenzia europea dell’Ambiente, Rapporto EEA n. 22/2019.
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re diversi gruppi target. Tramite app53 o sondaggi personali condotti sul posto54 si raccolgono le esigenze di tranquillità delle persone che utilizzano lo spazio pubblico. All’atto pratico si preferisce individuare zone tranquille dove l’inquinamento fonico è già basso55. A seconda delle condizioni geografiche, queste zone possono essere anche distanti dai contesti abitativi. Alcune città, come Monaco di Baviera, hanno introdotto «aree ricreative urbane» con una superficie minima di 10 ha. Altre città come Berlino offrono aree per esigenze di tranquillità e attività ricreative anche dalla superficie molto più ridotta e nei centri urbani densamente popolati. Il piano d’azione di Berlino per la gestione del rumore, oltre alle zone silenziose ai sensi dell’END, promuove e incentiva anche la presenza di «spazi tranquilli e ricreativi urbani» senza esigenze specifiche in termini di dimensioni minime. Questi piccoli luoghi di ritiro sono importanti perché offrono possibilità di distensione e relax rispetto alla situazione quotidiana di rumore nel contesto abitativo e lavorativo56. Tra i possibili criteri utili per definire le zone silenziose rientrano aspetti sia quanti- tativi che qualitativi. Nei piani d’azione per la gestione del rumore si adotta per lo più una combinazione di criteri che comprendono valori limite del livello sonoro, esigenze di utilizzazione, dimensioni minime e aspetti legati alla posizione di una zona57. Un luogo può essere percepito come silenzioso rispetto al suo ambiente per molti altri motivi, ad esempio perché si sentono determinati rumori come l’acqua, che consentono di differenziarlo dall’ambiente circostante che viene invece avvertito come rumoroso58.
3.1.2 Facciate di edifici silenziose
Diverse città in Scandinavia e nei Paesi Bassi esigono che le facciate degli edifici abitativi siano sui lati silenziosi dell’edificio, protetti dal rumore. Affinché ogni abitazione confini con una facciata silenziosa, occorre modificare la planimetria dell’abitazione, riprogettare la forma dell’edificio o riconsiderare la posizione delle fonti del rumore generato dal traffico stradale. È possibile realizzare abitazioni con facciate silenziose soprattutto con profondità di costruzione doppia o tripla, chiu- dendo aperture e nei cortili interni di edifici a corte.
53 Radicchi (2018). Hush City Mobile App. Consultabile online all’indirizzo:
http://www.opensourcesoundscapes.org [consultazione in data 5.4.2020]. 54 Bonacker, Bachmeier (2018). Kommunale Praxis der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Lärmaktionsplanung. Lärmbekämpfung, 13 (1), 6–9. 55 Agenzia europea dell’Ambiente (2016). Quiet areas in Europe – the environment unaffected by noise pollution. Copenaghen: Agenzia europea dell’Ambiente, Rapporto EEA n. 14/2016. 56 Senatsverwaltung Berlin (2020). Lärmaktionsplan Berlin 2019–2023. Anlage 10: Ruhige Gebiete und städtische Ruhe- und Erholungsräume. Berlino: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. 57 Heinrichs et al. (2016). Ruhige Gebiete. In Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung – Strategien, Konzepte, Massnahmen für eine integrierte und nachhaltige Mobilität. Berlino: Wichmann. 58 Quadmap (2015). Guidelines for the identification, selection, analysis and management of quiet urban areas. QUADMAP QUiet Areas Definition & Management in Action Plans, No. LIFE10 ENV/IT/000407.
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Nel caso di edifici con molte abitazioni di piccole dimensioni, le planimetrie con superfici ridotte rendono irrealizzabile per molte posizioni l’approccio della facciata silenziosa. Inoltre, questi edifici sono preferibilmente ubicati nei centri urbani espo- sti al rumore59. Per poter ottenere comunque i permessi di costruzione per queste abitazioni, la Svezia prevede, ad esempio, un sistema di valori limite scaglionato per edifici abitativi60. Dal momento che non sempre è possibile ridurre il rumore in misura sufficiente e che occorre al tempo stesso offrire spazio abitativo, in alcune città si sono diffusi approcci integrativi. Come mostra la sezione seguente, ricorrendo a criteri qualitativi questi approcci mirano a realizzare una qualità abitativa adeguata nonostante la presenza del rumore.
3.1.3 Criteri di valutazione qualitativi
Per quanto concerne il rumore ambientale, una parte della ricerca e della normazione si occupa di aspetti che vanno oltre la semplice riduzione del rumore61. Dai lavori emerge che la percezione soggettiva dell’ambiente acustico dipende anche da criteri sociali e dal contesto territoriale62. Uno studio danese, ad esempio, mostra che il fastidio dovuto alla presenza di rumore diminuisce quando si riescono ad associare chiaramente le fonti del rumore al proprio ambiente mentre, a parità di livello sono- ro, le fonti di rumore più anonime come le autostrade generano un fastidio maggiore63. Per la valutazione degli edifici abitativi in base alla normativa in materia di inqui- namento fonico, oltre ai criteri oggettivi un metodo sviluppato in Svezia tiene conto anche di alcuni criteri soggettivi64. In questo modo gli edifici vengono valutati nella loro complessità mediante obiettivi qualitativi riferiti al rumore. La valutazione globale segue una serie di criteri ricavati da obiettivi qualitativi accertabili in modo oggettivo (ad es. inquinamento fonico) e da criteri valutati in modo soggettivo (ad es. l’accesso a superfici in armonia con la natura). Se un determinato criterio risulta insufficiente per un edificio abitativo, in prima battuta potrà avere un effetto negati- vo sulla valutazione. Tuttavia, una mancanza iniziale può essere compensata dal raggiungimento di altri obiettivi qualitativi. Ad esempio, un rumore da traffico stradale eccessivamente molesto presso l’edificio può essere compensato in certa
59 In Svizzera la percentuale di monolocali e bilocali è pari al 21 %. Nei Cantoni di Basilea Città e Ginevra le percentuali corrispondenti sono il 34 % e il 38 % Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica degli edifici e delle abitazioni, 2019.
60 Riksdagsförvaltningen (2015). Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, SFS 2015:216. 61 Kropp, Forssén, Estévez Mauriz (2016). Urban Sound Planning – the SONORUS Project. Gothenburg: Chalmers University of Technology. 62 International Organization for Standardization (2014). ISO 12913–1. Acoustics – soundscape – part 1: definition and conceptual framework. Ginevra: International Organization for Standardization. 63 Fryd et al. (2016). Noise annoyance from urban roads and motorways. Survey of the noise annoyance experienced from road traffic for residents along motorways and urban roads. N. 565–2016. Copenaghen: Vejdirektoratet. 64 Hallin et al. (2006). Trafikbuller och planering 3 – Ljudkvalitetspoäng. Stoccolma: Länsstyrelsen i Stockholms län.
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misura da una sistemazione dell’ambiente abitativo diretto conformemente all’utilizzazione. Nell’ambito dei vari criteri predefiniti, progettisti, architetti e autorità hanno un certo margine d’azione e possono ad esempio sfruttare maggior- mente possibili sinergie a favore del microclima urbano, dello smaltimento delle acque delle superfici o della pianificazione della mobilità lenta. Per quanto decisa- mente indubbia, resta difficile quantificare l’importanza della sistemazione ambien- tale per le attività ricreative della popolazione65.
3.2 Siti contaminati
Il diritto europeo non prevede possibilità di finanziamento equiparabili al fondo OTaRSi esistente in Svizzera dal 2001. Un esame di diritto comparato non è pertan- to possibile. La valutazione del deterioramento del suolo in base alla relativa origine non è una prassi abituale a livello internazionale. Nella maggior parte degli Stati europei le misure necessarie sono individuate esclusivamente in base alle sostanze nocive presenti e al tipo di utilizzo del sito. L’origine dell’inquinamento diventa rilevante solo ai fini dell’assunzione dei costi.
3.3 Tasse d’incentivazione
Alle abrogazioni previste non si contrappongono aspetti relativi al diritto comparato, in particolare normative europee.
3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Le due misure 6.3.1.1 e 6.3.1.3 del Piano d’azione PF sono paragonabili agli obbli- ghi di cui alla direttiva europea 2009/128/CE66, con la quale l’Unione europea istituisce un quadro che impone agli Stati membri di introdurre sistemi di formazio- ne di base e continua per gli utilizzatori professionali di PF. Questa direttiva, e quindi anche il finanziamento dei corsi di formazione, è attuata in modo diverso a seconda degli Stati membri. In Germania e Francia, la formazione è coordinata a livello nazionale e realizzata da organismi sia statali che privati. Invece, in Danimarca, il coordinamento, la gestione e la realizzazione sono di competenza esclusiva di enti statali. La modifica proposta è paragonabile ai sistemi formativi di Germania e Francia che prevedono entrambi un parziale finanziamento da parte dello Stato.
65 Artho (2017). Wirkungen von Erholungszonen auf die Gesundheit. Berna: Ufficio
federale dell’ambiente UFAM. 66 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
42
3.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Alle novità previste non si contrappongono aspetti relativi al diritto comparato, in particolare normative europee.
3.6 Diritto penale
Nell’ambito della perizia sul diritto penale ambientale è stato effettuato uno studio di diritto comparato con gli Stati membri dell’UE Germania, Francia e Austria. Il diritto penale nazionale di questi Paesi è in larga misura determinato dalle norme di diritto europeo previste dalla direttiva 2008/99/CE, recepite da questi tre Stati mem- bri. La direttiva prevede un ravvicinamento minimo tra gli Stati membri per quanto concerne le violazioni delle disposizioni ambientali. In particolare, essa impone agli Stati membri di prevedere a livello nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente. La direttiva si basa sulla convinzione secondo cui una tutela dell’ambiente, per essere efficace, deve comprendere anche sanzioni penali dissuasi- ve per le attività che danneggiano l’ambiente. Anche a livello internazionale si auspica l’applicazione di pene dissuasive sufficien- temente elevate, in particolare per i reati ambientali correlati alla criminalità orga- nizzata. La prevista introduzione di crimini ambientali e la revisione del diritto penale in materia di rifiuti comportano l’aggiornamento delle disposizioni penali della LPAmb alla luce di questi sforzi.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La nuova normativa proposta
4.1.1 Rumore
La nuova normativa proposta comprende sostanzialmente una modifica degli artico- li 22 e 24 LPAmb.
4.1.1.1 Nuova normativa per i permessi di costruzione
(art. 22 LPAmb) I permessi di costruzione per nuovi edifici destinati al soggiorno prolungato di persone possono continuare a essere rilasciati se i valori limite delle immissioni sono rispettati o se possono essere rispettati adottando provvedimenti idonei e proporzio- nati alla fonte del rumore o tra la fonte e l’edificio. La nuova normativa sul rilascio del permesso di costruzione si applica quando l’edificio è destinato al soggiorno prolungato di persone e i valori limite delle im- missioni non possono essere rispettati. In questi casi il permesso di costruzione viene rilasciato solo se l’edificio soddisfa due requisiti: i locali sono situati in modo che ogni unità abitativa disponga di una percentuale sufficiente di locali sensibili al rumore, nei quali i valori limite delle immissioni vengono almeno in parte rispettati. Inoltre, ogni abitazione nella quale i valori limite vengono superati deve avere uno spazio esterno privato, come un balcone o una terrazza con dimensioni minime
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specifiche, nel quale i valori di pianificazione siano rispettati durante il giorno. I valori di pianificazione sono inferiori ai valori limite delle immissioni. Questa normativa si basa sulla proposta del Cercle Bruit Svizzera (l’associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione del rumore) relativa al manuale «Bauen im Lärm» del 9 ottobre 2019. Nel gruppo di accompagnamento questa proposta è stata sostenuta dagli esperti cantonali e comunali della pianificazione del territorio e della protezione fonica.
4.1.1.2 Nuova normativa per le zone edificabili (art. 24
LPAmb) Le nuove zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono continuare a essere delimitate soltanto se i valori di pianificazione possono essere rispettati. A seconda del tipo di rumore si adottano misure alla fonte del rumore o tra la fonte e l’edificio. Nelle zone nelle quali i valori limite delle immissioni sono superati, le modifiche possono essere approvate nei piani di utilizzazione volti a creare ulteriore spazio abitativo solo se sono soddisfatti determinati requisiti: a una distanza percorribile a piedi deve essere presente uno spazio libero accessibile alla popolazione interessata e utilizzabile per le attività ricreative. Occorre inoltre prevedere misure che miglio- rino la qualità abitativa dal punto di vista acustico. Queste misure devono essere collegate a pianificazioni e strumenti già esistenti e sfruttare diverse sinergie spiega- te più dettagliatamente nel capitolo 5. Questi requisiti non valgono per le modifiche relative alle zone industriali e artigia- nali nelle quali non sia possibile creare ulteriore spazio abitativo. Il requisito di cui all’articolo 24 capoverso 2 LPAmb relativo all’urbanizzazione viene abrogato. Oggi le pianificazioni di urbanizzazioni sono rare. Inoltre, la pianifi- cazione di urbanizzazione è solo un passaggio intermedio tra la delimitazione o la modifica della zona e il permesso di costruzione. La normativa per l’urbanizzazione può essere omessa. La nuova normativa dà invece più peso agli aspetti acustici che, nell’ambito della pianificazione di ulteriore spazio abitativo, forniscono un contribu- to importante alla qualità di vita anche in un ambiente esposto al rumore. Si vuole in tal modo sancire la gestione del rumore e dell’acustica come elemento dei processi di pianificazione. Occorre migliorare in modo graduale e tempestivo la qualità udibile del contesto abitativo, adottando misure di pianificazione del territorio ed evitando o prevenendo conflitti in fase di rilascio del permesso di costruzione. Questa nuova normativa sostiene le strategie attuali della Confederazione, che corrispondono in particolare allo sviluppo centripeto degli insediamenti, sfruttando e rinforzando le sinergie presenti con le riflessioni già in corso, concernenti in partico- lare il paesaggio, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità e la promo- zione della salute.
44
4.1.2 Siti contaminati
Per incentivare l’accelerazione della gestione dei siti contaminati si vogliono intro- durre strumenti quali le scadenze legate alla conclusione dei provvedimenti, un aumento delle indennità relative ai costi scoperti dei risanamenti di siti aziendali e un’indennità forfettaria per risarcire i costi amministrativi dei Cantoni. Si vogliono inoltre offrire sostegni finanziari per promuovere il risanamento finora in larga misura omesso dei suoli inquinati con sostanze pericolose sui quali i bambini gioca- no regolarmente.
4.1.2.1 Scadenze
Per le indennità OTaRSi devono essere introdotte le due scadenze seguenti: - una prima scadenza che limiti il periodo entro il quale richiedere le indennità OTaRSi per l’indagine preliminare. Terminati gli esami preliminari previsti dall’articolo 7 OSiti, secondo l’articolo 8 OSiti l’autorità esecutiva stabilisce quali siti devono essere risanati o sorvegliati e quali non presentano invece al- cuna necessità di intervento. Il chiarimento di questo aspetto a livello nazionale è una tappa importante verso la conclusione della gestione dei siti contaminati, che offre all’UFAM una visione dei risanamenti che restano da effettuare e dei relativi costi. Terminare tutti gli esami preliminari entro il 2028 è possibile, dal punto di vista attuale, solo se si stabiliscono priorità adeguate per i lavori e se si dispone di risorse sufficienti per l’attuazione. Questa scadenza non riguarda gli impianti di tiro per i quali la necessità di risanamento può essere stabilita anche senza indagine preliminare e la cui indagine di risanamento può essere svolta poco prima del risanamento stesso. Dal momento che, secondo le previsioni, l’entrata in vigore della modifica della LPAmb qui proposta avverrà a inizio 2023, per la conclusione dell’indagine preliminare si ritiene opportuno fissare la scadenza al 31 dicembre 2028; - una seconda scadenza deve limitare il periodo entro il quale richiedere le in- dennità OTaRSi riguardanti l’attuazione dei provvedimenti di risanamento. Dal momento che si auspica che i risanamenti, compreso il controllo dei risultati e quindi la fine della gestione svizzera dei siti contaminati, siano conclusi nel pe- riodo 2045-2050, è opportuno scegliere il 2040 come scadenza per l’attuazione dei provvedimenti di risanamento. L’attuazione di queste misure è in genere attestata da un rapporto di risanamento, in merito al quale si pronuncia l’autorità competente. Nel caso delle decontaminazioni, il rapporto di risanamento corrisponde al controllo dei risultati secondo l’articolo 19 OSiti. Nel caso delle misure di circoscrizione, al termine delle misure costruttive e quindi all’inizio della fase di circoscrizione, deve essere garantito che siano state arginate le ripercussioni sui beni da proteggere.
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4.1.2.2 Aumento delle indennità per costi scoperti relativi a
risanamenti di siti aziendali Per i costi scoperti degli interventi di risanamento nei siti aziendali siano versate indennità OTaRSi in misura del 60 per cento anziché del 40 per cento. Occorre inoltre innalzare al 60 per cento con effetto retroattivo le indennità OTaRSi sui pagamenti già avvenuti attraverso il fondo OTaRSi. L’innalzamento riguarda solo i siti sui quali non sono più stati depositati rifiuti dal 1° febbraio 1996.
4.1.2.3 Indennità forfettarie
Per quanto riguarda le indennità per la conclusione dell’indagine preliminare entro le scadenze previste e per l’attuazione dei provvedimenti di risanamento entro le sca- denze previste vale quanto segue: - per ogni sito esaminato entro la scadenza prevista, vale a dire entro il 31 dicembre 2028 secondo l’articolo 7 OSiti, e valutato secondo l’articolo 8 OSiti, sarà versata un’indennità forfettaria di 3000 franchi. L’indennità forfetta- ria per l’indagine potrà essere richiesta non appena il CSIN sarà stato aggiorna- to e il proprietario o la proprietaria avranno potuto prendere posizione in merito all’iscrizione al CSIN o, se necessario, in presenza di una decisione d’accertamento passata in giudicato; - è esclusa dall’indennità forfettaria l’indagine di impianti di tiro. Conformemen- te all’aiuto all’esecuzione dell’UFAM «Indennità per gli impianti di tiro secon- do l’OTaRSi», i provvedimenti d’indagine tecnica per gli impianti di tiro sono in genere necessari solo nell’ambito dei progetti di risanamento, motivo per cui durante la valutazione secondo l’articolo 8 OSiti l’autorità esecutiva non deve sostenere un onere amministrativo elevato; - per ogni impianto di tiro nel quale sono stati attuati provvedimenti di risana- mento deve essere versata al Cantone un’indennità forfettaria pari a
5000 franchi. I provvedimenti di decontaminazione e il conseguente controllo
dei risultati sono documentati da un rapporto di risanamento. Subito dopo aver valutato il provvedimento di risanamento, l’autorità competente può chiedere all’UFAM il pagamento dell’indennità di risanamento; - per ogni altro sito nel quale sono stati attuati provvedimenti di risanamento deve essere versata al Cantone un’indennità forfettaria pari a 10 000 franchi. Nel caso di provvedimenti di decontaminazione, questi e il conseguente con- trollo dei risultati sono documentati da un rapporto di risanamento. La valuta- zione dei provvedimenti di risanamento da parte dell’autorità è il presupposto necessario per poter richiedere le indennità. L’attuazione o la conclusione delle misure costruttive documentate nell’ambito di un rapporto intermedio sono considerate un criterio definitivo nel caso dei provvedimenti di circoscrizione: a partire da questo momento è possibile richiedere le indennità all’UFAM. Subito dopo segue la sorveglianza durante la fase di circoscrizione.
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4.1.2.4 Indennità per gli impianti di tiro a 300 metri
Con la mozione Salzmann (18.3018) si chiede al Consiglio federale di modificare la LPAmb in modo tale che la Confederazione corrisponda a tutti gli impianti di tiro, a partire dall’entrata in vigore, il 40 per cento dei costi computabili. Su richiesta del Consiglio federale, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto la mozione rispettivamente il 15 giugno 2018 e il 28 novembre 2018. È possibile dare seguito alla mozione sostituendo l’attuale articolo 32e capoverso 4 lettera c LPAmb con una nuova disposizione (art. 32eter cpv. 1 lett. d LPAmb). Per tutti gli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, le indennità prelevate dal fondo OTaRSi e versate per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento devono ammontare al 40 per cento dei costi computabili. L’attuale norma per gli impianti di tiro a 300 metri che prevede forfettariamente 8000 franchi al bersaglio deve essere abrogata.
4.1.2.5 Suoli inquinati e bambini
Nel capoverso 1 aggiunto all’articolo 32c LPAmb, i parchi giochi pubblici e le aree verde pubbliche il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente sono espressamente indicati come siti even- tualmente da risanare secondo la normativa sui siti contaminati. I parchi giochi privati e i giardini privati continuano a non essere considerati siti inquinati da sottoporre obbligatoriamente a indagine e risanamento ai sensi della normativa sui siti contaminati. L’indagine e il risanamento di questi siti restano volontari, ma nel nuovo capoverso 1bis dell’articolo 32c LPAmb gli stessi sono indicati come siti il cui risanamento può essere sostenuto dai Cantoni con mezzi idonei. Inoltre, anche la Confederazione deve erogare indennità per questi interventi di risanamento. L’articolo 32ebis elenca tutte le fattispecie per le quali la Confederazione versa indennità. Al capoverso 6 viene aggiunta all’elenco la categoria «parchi giochi pubblici e aree verdi pubbliche, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente» e al capoverso 7 la categoria «parchi giochi privati e giardini privati il cui suolo è inquinato dalla presenza di sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente» Come per tutti gli altri provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa sui siti contaminati, anche in questi due nuovi capoversi il diritto alle indennità è limitato nel tempo, ma non fino al 2040, bensì fino al 2060, per tenere conto del numero elevato di superfici potenzialmente interessate. Diversamente dalle categorie di siti ordinarie, per «i parchi giochi, le aree verdi e i giardini il cui suolo è inquinato dalla presenza di sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente», alle autorità cantonali competenti non viene versata alcuna indennità per l’onere lavorativo necessario per valutare la necessità d’indagine e i provvedimenti di risanamento. A titolo di compensazione per le indennità e per sgravare i Cantoni, le indennità per i provvedimenti d’indagine e di risanamento sui parchi giochi e le aree verdi di proprietà pubblica devono essere in misura del 60 per cento dei costi computabili.
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Per le superfici private verrebbero versate indennità OTaRSi solo per gli interventi di risanamento e solo in misura del 40 per cento. Una volta introdotte nella LPAmb le nuove fattispecie relative ai parchi giochi, alle aree verdi e agli orti, le tre ordinanze (OSiti, OTaRSi e O suolo) dovranno essere modificate di conseguenza.
4.1.3 Tasse d’incentivazione
Gli articoli 35b e 35bbis concernenti le tasse d’incentivazione sul tenore di zolfo di olio da riscaldamento «extra leggero», benzina e diesel vengono abrogati senza sostituzione in quanto, dal 2009, non sono più applicabili a causa delle prescrizioni della OIAt per combustibili e carburanti.
4.1.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua L’attuazione delle misure 6.3.1.1 e 6.3.1.3 del Piano d’azione PF del Consiglio federale richiede una modifica del capoverso 1bis dell’articolo 49 LPAmb, con la quale la Confederazione potrà indennizzare gli oneri finanziari derivanti da un compito pubblico delegato ad organizzazioni private nel campo della formazione sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari mediante decreto o contratto di diritto pubblico, secondo le disposizioni della legge sulle sui sussidi67. I contributi ammonteranno ad un massimo pari al 50 per cento dei costi di formazione.
4.1.5 Sistemi di informazione e di documentazione
L’articolo 59bis LPAmb crea le basi legali per i sistemi di informazione e di docu- mentazione dell’UFAM, che servono per lo svolgimento di procedure per via elet- tronica nell’ambito dell’esecuzione della LPAmb. I sistemi vengono utilizzati anche per la gestione delle operazioni e il trattamento dei dati in formato digitale. Salvo ove diversamente previsto dalla legge e dall’ordinanza, lo svolgimento delle procedure per via elettronica si basa sulla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e sull’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2).
4.1.6 Diritto penale
La nuova normativa proposta comprende diverse modifiche delle attuali disposizioni della LPAmb e un nuovo articolo 62a e 62b LPAmb.
67 Legge federale del 5.10.1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1).
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4.1.6.1 Modifiche di carattere generale volte ad aggiornare
le disposizioni penali della LPAmb e a migliorarne la comprensibilità Alcune disposizioni presenti negli articoli 60 e 61 LPAmb vengono strutturate in modo più chiaro e formulate con maggiore concretezza. Le lacune vengono colmate e le fattispecie formulate in modo troppo esteso vengono definite meglio. Inoltre, le disposizioni superflue vengono abrogate e vengono introdotte alcune modifiche redazionali.
4.1.6.2 Introduzione di crimini ambientali, declassamento di
reati bagatellari e aggiornamento del diritto penale in materia di rifiuti Il codice penale ambientale svizzero prevede quasi esclusivamente contravvenzioni e delitti. I crimini sono praticamente inesistenti: ciò è in contraddizione con la ten- denza internazionale di inasprire le pene previste per questi delitti. Inoltre, le dispo- sizioni del codice penale concernenti il riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) sono applicabili solo ai crimini. Il «riciclaggio» di valori patrimoniali provenienti da reati ambientali, ad esempio dal commercio illegale di rifiuti, è attualmente punibile solo se si può dimostrare in aggiunta anche l’esistenza di una fattispecie penale, ad esem- pio la collaborazione o il sostegno forniti a organizzazioni criminali o un altro cri- mine correlato. D’ora in avanti i delitti ambientali saranno configurati come crimini, se sono presen- ti circostanze aggravanti. Sono considerati casi gravi le violazioni con (potenziali) conseguenze gravi sull’uomo o sull’ambiente e quelle commesse per mestiere, per abitudine o sotto forma di bande. In questo contesto occorre chiarire, e la Svizzera ha sempre sostenuto questa posi- zione verso l’esterno anche nell’ambito dei lavori del diritto penale internazionale, che di per sé le pene più severe non sono decisive né ai fini preventivi né dal punto di vista repressivo. Ciò che conta è la probabilità che il comportamento errato venga alla luce, quindi ad esempio che venga denunciato o in altro modo segnalato e che, come conseguenza, venga avviato e svolto un procedimento penale efficace. Per questo motivo, con questo progetto si vuole in particolar modo rinforzare lo scambio di informazioni e con esso una collaborazione efficiente tra le autorità coinvolte (si veda il punto 4.1.6.3). L’aggiornamento riguarda inoltre il diritto penale in materia di rifiuti, un ambito nel quale i reati vengono spesso commessi per mestiere e/o in strutture a bande. In particolare il traffico transfrontaliero illegale di rifiuti è uno dei principali ambiti di attività della criminalità ambientale internazionale. Affinché le autorità penali com- petenti abbiano a disposizione mezzi migliori per perseguire tali reati, diverse fatti- specie in materia di diritto penale dei rifiuti vengono elevate dall’articolo 61 all’articolo 60 e da contravvenzioni si configurano ora come delitti.
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Per contrastare l’eccessiva criminalizzazione di casi bagatellari, l’articolo 60 intro- duce ora una riduzione dell’entità delle pene per i casi lievi. Secondo l’articolo 60 i casi lievi sono ora soltanto le contravvenzioni e non più i delitti.
4.1.6.3 Modifiche del diritto procedurale volte a migliorare
la collaborazione tra le autorità competenti e diritto di ricorso UFAM Una lotta efficace contro i reati ambientali e la riuscita esecuzione del diritto am- bientale federale presuppongono una buona collaborazione tra le autorità di perse- guimento penale e le autorità amministrative competenti. In particolare nell’ambito del perseguimento di reati ambientali, le autorità di perseguimento penale si affidano spesso alla competenza delle autorità ambientali. Viceversa, l’esecuzione del diritto ambientale dal punto di vista del diritto amministrativo risulta più difficile se le autorità penali non sono in grado di passare informazioni alle autorità ambientali. Per un’esecuzione efficace del diritto federale è pertanto fondamentale che lo scam- bio delle informazioni tra le autorità penali e le autorità amministrative competenti funzioni bene. In particolare esso è il presupposto affinché le autorità possano di- sporre delle basi legali necessarie. Attualmente non è sempre così. A livello federale le basi legali sono incomplete; in particolare mancano ad esempio nel traffico tran- sfrontaliero delle merci correlato ai reati ambientali. Un nuovo articolo 62a LPAmb crea la base che consente la trasmissione delle informazioni necessarie tra gli attori coinvolti nell’esecuzione e con essa una migliore attuazione delle disposizioni federali pertinenti.
4.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze
4.2.1 Rumore
La nuova normativa consente di raggiungere meglio gli obiettivi delle disposizioni LPAmb. La nuova norma prevista per i permessi di costruzione (art. 22 LPAmb) si basa su una proposta avanzata dal Cercle Bruit Svizzera relativa al manuale «Bauen im Lärm». I criteri previsti dalla normativa in materia di inquinamento fonico per la concessione dei permessi di costruzione, oltre a essere formulati in modo più chiaro, sono già indicati nella LPAmb. Questa norma concernente i requisiti per le zone edificabili (art. 24 LPAmb) presup- pone che a una distanza percorribile a piedi siano presenti spazi liberi per le attività ricreative. Occorre inoltre adottare misure che migliorino la qualità abitativa dal punto di vista acustico. Questi elementi utilizzano gli strumenti della pianificazione già esistenti e coincidono con le strategie della Confederazione. Indicazioni sulle ripercussioni finanziarie sono descritte nel capitolo 6.1.1.
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4.2.2 Siti contaminati
Le ripercussioni finanziarie sono descritte nel capitolo 6.1 più avanti. La modifica dei tassi di indennità previsti per gli impianti di tiro da 300 metri (mozione Salzmann) comporta per il futuro solo un lieve aumento dei costi a carico del fondo OTaRSi, in quanto oggi, con l’indennità forfettaria, viene coperto circa il 36 per cento dei costi che verrebbero sostenuti applicando la regola del 40 per cento. Con la modifica si avrebbe però un impiego più equo delle risorse. L’introduzione delle scadenze non comporta, nel complesso, costi supplementari. Un aspetto positivo da notare è che, grazie alla gestione più rapida dei siti contaminati, ci si potrà proba- bilmente rivalere su un numero maggiore di responsabili, riducendo di conseguenza i costi scoperti a carico della pubblica amministrazione. Le indennità forfettarie relative ai costi amministrativi dei Cantoni e l’aumento delle indennità relative ai costi scoperti per il risanamento dei siti aziendali determinano costi supplementari per il fondo OTaRSi, che possono però essere coperti con i mezzi disponibili. Con i mezzi a destinazione vincolata si potrà di conseguenza accelerare la gestione dei siti contaminati di 10-20 anni. Per contro, l’indagine e il risanamento dei parchi giochi, delle aree verdi e dei giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini comportano spese aggiuntive per il fondo OTaRSi della Confederazione e, qualora il diritto cantonale lo preveda, anche per i fondi cantonali a destinazione vincolata e per i bilanci cantonali e comu- nali.
4.2.3 Tasse d’incentivazione
Non sussiste alcuna necessità di coordinamento.
4.2.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua L’esame delle alternative (cfr. cap. «Alternative esaminate e soluzione scelta») mostra che l’attuazione del Piano d’azione PF con un coordinamento a livello fede- rale comporta un notevole risparmio di risorse, garantendo al contempo un sistema trasparente ed equo per tutta la Svizzera.
La formazione di base e gli esami per ottenere l’autorizzazione nei settori particolari saranno svolti da un solo organismo privato. Questi compiti potrebbero essere dele- gati ai Cantoni, ma questo comporterebbe un aumento dei costi. A causa del ridotto numero di candidati in un anno (50 persone nei settori particolari rispetto alle 1500 persone nel settore agricolo), il rapporto costi-benefici sarebbe molto basso se si dovessero distribuire i candidati in tutti i Cantoni. Gli oneri complessivi di tutti i Cantoni sarebbero sproporzionati rispetto al numero di candidati. Questa considerazione si applica anche alle autorizzazioni UE/AELS: a causa del ridotto numero di candidati in un anno, un solo ente privato sarà incaricato di svol- gere questa formazione in tutta la Svizzera.
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4.2.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Non sussiste alcuna necessità di coordinamento.
4.2.6 Diritto penale
Non sussiste alcuna necessità di coordinamento.
4.3 Attuazione
4.3.1 Rumore
La competenza per l’attuazione della normativa proposta è attribuita ai Cantoni. Sotto questo aspetto non cambia nulla rispetto alla normativa in vigore. Per i permessi di costruzione la nuova norma si basa su una proposta avanzata dal Cercle Bruit Svizzera relativa al manuale «Bauen im Lärm». I criteri previsti dalla normativa in materia di inquinamento fonico per la concessione dei permessi di costruzione, oltre a essere formulati in modo più chiaro, sono già indicati nella LPAmb, Per le modifiche dei piani di utilizzazione nelle zone edificabili, con le quali si intende creare ulteriore spazio abitativo, occorre ora prevedere nuove esi- genze per l’ambiente circostante. In linea con le strategie federali, queste esigenze prevedono l’accesso agli spazi liberi destinati alle attività ricreative e l’esame non- ché l’eventuale attuazione di misure che forniscano un contributo a una qualità abitativa adeguata. Le esigenze saranno precisate nell’ordinanza contro l’inquinamento fonico, come già avviene nella normativa in vigore. La Confederazione prevede inoltre la messa a disposizione di raccomandazioni di esecuzione.
4.3.2 Siti contaminati
L’attuazione delle modifiche è come sempre a cura delle autorità esecutive cantona- li. In occasione di un sondaggio svolto nel mese di aprile 2020 sono già state prese in esame eventuali loro richieste che, ove possibile, sono state integrate nel testo dell’atto normativo. In particolare i Cantoni hanno avuto l’occasione di esprimersi sulla spesa amministrativa media sostenuta per la valutazione dei rapporti d’indagine e dei progetti di risanamento, sull’esistenza di eventuali imposte cantonali, su quali potrebbero essere scadenze realistiche per la conclusione degli esami preliminari e dei risanamenti e sull’eventuale retroattività delle indennità forfettarie (cfr. il cap. 2 più sopra). L’attuazione della modifica relativa all’aumento delle indennità previste per i costi scoperti in caso di risanamento di siti aziendali non comporta un maggior dispendio amministrativo né per i Cantoni né per la Confederazione. Nella mozione Salzmann gli aspetti relativi all’attuazione sono già stati chiariti nell’ambito della trattazione della mozione e nella procedura parlamentare.
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Le modalità di attuazione dell’indagine e del risanamento dei parchi giochi, delle aree verdi e dei giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini sono state elaborate nel 2020 da un gruppo di lavoro dell’UFAM e della CCA. Il gruppo di lavoro propone di allestire una «carta indicativa del deterioramento chimico del suolo con potenziale di pericolo per i bambini», sulla scorta dei dati GIS e dei dati disponibili sul deterioramento del suolo, con riportate le superfici per le quali non si può escludere un deterioramento critico del suolo per i bambini. Se le superfici così rilevate vengono sottoposte a campionamento e viene determinato il contenuto di sostanze nocive, queste informazioni dovranno poi confluire in una «carta della qualità chimica del suolo». Le superfici pubbliche nelle quali vengono superati i valori previsti per il risanamento devono essere risanate entro una scaden- za adeguata. Per le superfici private il risanamento continua a essere volontario: qui entra in gioco la responsabilità personale. Considerata l’elevata quantità di superfici private potenzialmente inquinate e quindi bisognose d’indagine, si prevede un oriz- zonte temporale lungo prima che tutte le misure siano concluse. Per i propri calcoli, il gruppo di lavoro UFAM-CCA considera come scadenza di conclusione dei prov- vedimenti il 2060. Il gruppo di lavoro ha creato dei modelli sulle dimensioni delle superfici potenzial- mente interessate e ha definito un intervallo con il previsto deterioramento del suolo. Partendo da questi dati, ha calcolato i costi complessivi e formulato una proposta di assunzione dei costi, sulla quale si basa la modifica della LPAmb. Le ripercussioni per l’economia pubblica sono state approfondite in uno studio specifico (VOBU), il cui rapporto conclusivo è disponibile da fine maggio 2021.
4.3.3 Tasse d’incentivazione
A causa dei valori limite più severi stabiliti nell’OIAt, le tasse d’incentivazione non vengono più riscosse dal 2009. Abrogando entrambe le disposizioni indicate, non emergono questioni particolari relative all’attuazione. L’attuazione delle corrispon- denti norme dell’OIAt è come sempre a cura delle autorità esecutive cantonali.
4.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Secondo l’articolo 12 capoverso 1 ORRPChim, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è compe- tente per tutte le questioni inerenti alle autorizzazioni PF, compresa la formazione. La modifica del capoverso 1bis dell’articolo 49 LPAmb non cambierà questa riparti- zione delle competenze.
4.3.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Non sussiste alcuna necessità di coordinamento.
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4.3.6 Diritto penale
Non sussiste alcuna necessità di coordinamento.
5 Spiegazioni relative ai singoli articoli
Art. 22 Permessi di costruzione in zone esposte al rumore L’articolo 22 ha lo scopo di proteggere da un rumore esterno eccessivo le persone che utilizzano un edificio. Al tempo stesso intende garantire una certa protezione dello spazio esterno attorno all’edificio. Le parti coinvolte nel processo di costruzio- ne devono riuscire a capire, già durante la fase di progettazione, se un edificio può ottenere il permesso di costruzione tenuto conto dell’aspetto del rumore. Il rumore deve essere limitato da misure applicate alla fonte (art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tuttavia, queste misure non sempre sono sufficienti a garantire a tutti gli edifici la protezione completa da immissioni eccessive. Per proteggere in ogni caso le persone che utilizzano un edificio, secondo l’articolo 22 capoverso 1 i permessi di costruzio- ne per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi in linea di principio soltanto se i valori limite delle immissioni possono essere rispetta- ti. Come previsto dal diritto in vigore, la norma proposta nell’articolo 22 comprende anche la modificazione sostanziale degli edifici esistenti. Ne fa menzione l’articolo 31 capoverso 1 OIF: una modificazione è considerata sostanziale quando vengono costruiti nuovi locali sensibili al rumore o locali con una sensibilità al rumore più elevata. Alcuni esempi sono l’ampliamento di una mansarda per ricavar- ne appartamenti o il cambiamento di utilizzo di locali commerciali in locali residen- ziali. L’attuale formulazione in cui i permessi di costruzione [...] sono concessi soltanto se i valori limite delle immissioni «non sono superati» viene sostituita con «possono essere rispettati». Si chiarisce in tal modo che il committente deve in ogni caso mettere in atto misure di costruzione o sistemazione che riducano il rumore e assicu- rino il rispetto dei valori limite delle immissioni, nella misura in cui si tratti di un’esigenza proporzionata. Qualora i valori limite delle immissioni venissero superati nonostante l’adozione di queste misure e nemmeno una disposizione opportuna dei locali ne garantisse il rispetto completo, secondo il capoverso 2 della nuova normativa il permesso di costruzione potrà essere accordato se sono soddisfatte le tre condizioni seguenti: - ogni unità abitativa deve disporre di una percentuale sufficiente di locali sensi- bili al rumore, nei quali i valori limite delle immissioni vengono rispettati al- meno in parte; - per ogni unità abitativa, in cui i valori limite delle immissioni sono superati, deve essere a disposizione un locale esterno attiguo all’edificio, per il quale i valori di pianificazione siano rispettati durante il giorno; e
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- la protezione edile minima secondo l’articolo 21 LPAmb contro il rumore esterno ed interno deve essere opportunamente rinforzata. Queste tre condizioni sono cumulative per ogni unità abitativa. Per gli edifici com- merciali con utilizzi sensibili al rumore, ma privi di unità abitative, si applica solo la lettera c. La Confederazione intende concretizzare i requisiti a livello di ordinanza in linea con i chiarimenti che seguono. La tabella seguente mostra la prevista concretizzazione della lettera a. Secondo quanto riportato, in futuro almeno il 60 per cento dei locali sensibili al rumore di un’abitazione dovranno rispettare i valori limite delle immissioni ad almeno una finestra. Ciò deve valere a prescindere dalle dimensioni dell’abitazione. Solo per le abitazioni con due locali sensibili al rumore è sufficiente che i valori limite delle immissioni in un locale (50 %) siano rispettati ad una finestra.
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Dimensioni dell’abitazione 1 2 3 4 5 6 7 8 (numero di locali sensibili al rumo- re) Numero necessario di locali silen- 1 1 2 3 3 4 5 5 ziosi sensibili al rumore Percentuale risultante di locali 100 % 50 % 67 % 75 % 60 % 67 % 71 % 63 % silenziosi sensibili al rumore
Tabella 1: Numero necessario di locali silenziosi in base alle dimensioni dell’abitazione
I presupposti necessari per la concessione di un permesso di costruzione risultano semplificati rispetto alla normativa attuale, dal momento che non sarà più necessario rispettare i valori limite delle immissioni per tutte le finestre dei locali sensibili al rumore. Vengono così generate nuove opzioni edilizie in posizioni centrali e ben urbanizzate. La normativa attuale lo consente solo nell’ambito di autorizzazioni eccezionali, dopo una ponderazione degli interessi e il consenso dell’autorità canto- nale (art. 31 cpv. 2 OIF). Con la nuova normativa aumenta la sicurezza della pianifi- cazione e vengono abrogati la ponderazione degli interessi e il consenso del Canto- ne. La lettera b tiene conto del fatto che un locale esterno privato e silenzioso permette di migliorare la qualità abitativa. Un locale esterno può svolgere questa funzione solo se l’inquinamento fonico di giorno raggiunge al massimo i valori di pianifica- zione. A livello di ordinanza e in applicazione della proposta del Cercle Bruit Sviz- zera, nella normativa si deve inoltre precisare che il locale esterno deve avere una superficie minima di 6 m2 e deve far parte dell’abitazione. Possono essere balconi, logge o terrazzi attigui all’abitazione, come pure ambienti esterni facenti parte dell’edificio, tra cui cortili interni o terrazzi sul tetto utilizzabili dalla stessa abita- zione. I locali esterni previsti per l’utilizzo comune da parte dei residenti di più abitazioni devono essere sufficientemente grandi. La lettera c chiede che la protezione edile minima contro il rumore esterno ed inter- no secondo l’articolo 21 sia opportunamente rinforzata, garantendo in tal modo che le persone siano protette dal rumore esterno almeno all’interno dell’edificio con le finestre chiuse. Questi requisiti più severi sono già previsti nella normativa attuale in caso di rilascio di deroghe. Per il rumore del traffico aereo viene proposta una norma specifica. Questo tipo di rumore si diffonde dall’alto su ampie superfici, motivo per cui è possibile intervenire per la riduzione del rumore sulla via di propagazione solo in misura molto limitata. Considerate le caratteristiche del rumore del traffico aereo, spesso non è possibile rispettare i valori limite d’esposizione nemmeno realizzando una costruzione ottima- le dal punto di vista del rumore. Al tempo stesso vige di notte un divieto di decollo e di atterraggio per gli aeromobili. Per questo motivo valgono disposizioni particolari
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per gli aeroporti con traffico di velivoli grandi (art. 31a OIF). L’entrata in vigore delle modifiche della LPAmb non comporta alcun cambiamento per queste prescri- zioni speciali. Con i requisiti di cui al capoverso 2, nelle regioni esposte al rumore del traffico aereo non potrebbero praticamente essere più concessi permessi di costruzione. Tuttavia, se le regioni corrispondenti sono ben urbanizzate, ciò è in contrasto con l’indicazione dello sviluppo centripeto degli insediamenti. Per questo motivo, con il capoverso 3 lettera b si conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare, per il rumore del traffico aereo, una normativa eccezionale in deroga ai requisiti di cui al capoverso 2 lettere a e b. La normativa eccezionale deve consentire ai Cantoni di portare avanti la propria prassi d’esecuzione. In fase di concretizzazione del capoverso 3 lettera b, limitatamente al rumore del traffico aereo occorrerà mantenere la ponderazione degli interessi già attualmente in vigore. Qualora non fosse possibile rispettare i valori limite delle immissioni per tutti i locali sensibili al rumore, si dovrà avere la possibilità di concedere il permesso di costruzione se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell’edificio. Nella LPAmb viene invece precisato che, per il rumore del traffico aereo, occorre rispettare i valori d’allarme. Questo limite superiore per il rumore del traffico aereo è la prassi seguita nell’aeroporto nazionale di Zurigo, che verrà ora ripresa nella legge. Le disposizioni di cui all’articolo 31a OIF restano in vigore con la nuova normativa, anche in riferimento ai requisiti di cui all’articolo 24 capoverso 2. Una soluzione analoga non è esclusa per il rumore prodotto dai voli militari, a condizione che possa essere garantito lo stesso livello di protezione della popolazione che per il rumore prodotto dai voli civili. Rispetto alla situazione giuridica odierna, la nuova normativa non prevede modifi- che degli obblighi di limitare le emissioni foniche di impianti rumorosi. Diversa- mente da un edificio nuovo, per un impianto fisso rumoroso è previsto l’obbligo di risanamento solo se la zona edificabile era già urbanizzata prima del 1° gennaio 1985, a prescindere dalla data del permesso di costruzione.
Art. 23 Valori di pianificazione In seguito alla modifica dell’articolo 22, l’articolo 23 deve essere completato ag- giungendo che i valori di pianificazione valgono anche per la valutazione dei locali esterni nell’ambito dei permessi di costruzione in zone esposte al rumore (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b più sopra).
Art. 24 Requisiti per le zone edificabili Capoverso 1: questa prescrizione richiede che, nella delimitazione di zone per la costruzione di edifici sensibili al rumore, si tenga preventivamente conto dell’inquinamento fonico. Essa è quindi in linea con lo scopo di prevenzione di cui all’articolo 1 capoverso 2 e all’articolo 11 capoverso 2 LPAmb. Le zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere delimitate soltanto se i valori di pianificazione possono essere rispettati. Il diritto in vigore non prevede deroghe. Dal punto di vista del contenuto la norma è conforme al diritto vigente.
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Secondo la normativa attuale, le zone esistenti ma non ancora urbanizzate, nelle quali i valori di pianificazione non possono essere rispettati, devono essere riservate per usi meno sensibili al rumore. La conseguenza di fatto è un divieto di urbanizza- zione in un terreno edificabile già delimitato. Questa prescrizione è tendenzialmente in contrasto con l’obiettivo dello sviluppo centripeto degli insediamenti. Introducen- do i requisiti secondo cui i valori limite delle immissioni devono essere successiva- mente rispettati in fase di esame dei permessi di costruzione, si assicura in misura sufficiente che l’inquinamento fonico sarà sottoposto a ulteriore valutazione durante il processo di costruzione. Per questo motivo viene abrogata l’esigenza di urbanizza- re le zone edificabili oggi prevista. Si rinuncia alla formulazione attuale secondo cui i valori di pianificazione possono essere rispettati anche mediante «misure di pianificazione, sistemazione o costruzio- ne». In passato il riferimento alle misure ha generato l’erronea presunzione secondo cui l’elenco fosse definitivo e la successione corrispondesse a un ordine di priorità. Inoltre, non essendo sempre possibile separare chiaramente le categorie, queste indicazioni erano causa di ulteriori incertezze. La nuova formulazione stabilisce ora chiaramente che, per rispettare i valori di pianificazione, devono tutt’ora essere richieste delle misure di riduzione del rumore. La norma in vigore secondo cui il cambiamento di destinazione delle zone edificabi- li non implica una delimitazione di nuove zone edificabili viene abrogata (cap. 1 per. 2) e viene sostituita dai requisiti previsti al capoverso 2. Capoverso 2: nelle zone edificabili nelle quali i valori limite delle immissioni sono superati, le modifiche ai piani di utilizzazione con le quali si intende creare ulteriore spazio abitativo devono ora essere approvate soltanto se sono soddisfatti i requisiti seguenti: - all’interno della zona edificabile o nelle sue vicinanze è presente uno spazio libero destinato ad attività ricreative, corrispondente alla densità e al tipo di uti- lizzazione della zona e accessibile alla popolazione interessata; e - vengono stabilite misure che, dal punto di vista acustico, contribuiscono a una qualità abitativa adeguata. Il nuovo articolo 24 capoverso 2 vale esclusivamente per cambiamenti di destinazio- ne e densificazioni con cui si intende creare ulteriore spazio abitativo. Un fattore determinante è che, nella zona, vivranno più persone rispetto allo stato attuale. In primo piano emergono, ad esempio, la densificazione dell’uso abitativo in una zona abitativa esistente o la creazione di nuovo spazio abitativo tramite il passaggio da zona commerciale a zona residenziale. Modifiche di scarsa portata alla pianificazio- ne dell’utilizzazione, ad esempio una modifica del regolamento edilizio in questo contesto irrilevante, non rientrano in questa norma, come pure le modifiche dei piani di utilizzazione con le quali non si crea ulteriore spazio abitativo, come potrebbe essere nel caso di pianificazioni relative a zone commerciali. La normativa vale inoltre soltanto se i valori limite delle immissioni sono superati. I cambiamenti di destinazione e le densificazioni sono strumenti importanti per lo sviluppo centripeto degli insediamenti. Nell’ambito della pianificazione dell’utilizzazione possono generare spazio abitativo e insediativo di elevato valore qualitativo, oltre a creare buoni presupposti per la lotta contro il rumore. Finora, in
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questo ambito la normativa in materia di inquinamento fonico non prevedeva alcun criterio. La lettera a, in conformità con l’obiettivo 7 della strategia di politica sanitaria del Consiglio federale68, punta sul fatto che la presenza di spazi liberi pubblici e attratti- vi crea per la popolazione residente condizioni favorevoli in grado di compensare in certa misura gli effetti negativi dell’inquinamento fonico. La strategia si basa sullo stato attuale delle conoscenze, secondo cui la popolazione ha bisogno di spazi liberi adeguati, che vanno considerati come elemento integrante dello sviluppo centripeto degli insediamenti69, 70, 71, 72. Gli spazi liberi destinati alle attività ricreative possono essere sviluppati a livelli diversi con gli strumenti di pianificazione disponibili (ad es. piani di utilizzazione, piani direttori, concorsi ecc.). Per «spazio libero» si intendono spazi non edificati. La definizione comprende spazi verdi come terreno annesso a edifici, parchi e giardini, boschi, zona agricola, acque e torrenti, ma anche aree di traffico con utilizzi multifunzionali e piazze accessibili al pubblico73. I requisiti relativi alla raggiungibilità, alle dimensioni e alla sistemazione di questi spazi derivano dalle esigenze effettive di attività ricreative della popolazio- ne locale. Gli spazi liberi possono essere esterni alla zona edificabile, ma devono essere almeno 500 m distanti dal domicilio. Devono essere accessibili alla popola- zione interessata e il più possibile privi di barriere. A titolo indicativo per dimensio- ni adeguate, la città di Zurigo prevede 8 m2 per abitante a una distanza di 200-400 m74. Nella città di Berna è considerato medio uno spazio libero grande 8- 10 m2 per abitante e raggiungibile a piedi nell’arco di cinque minuti75. A Basilea il fabbisogno medio di spazio libero per abitante è pari a 9 m276. Le dimensioni indicate si basano sulla struttura degli spazi liberi della città; valori più bassi sono considerati insufficienti. Per ridurre l’inquinamento fonico sono necessari spazi liberi che vengono percepiti come più silenziosi rispetto all’ambiente circostante. Secondo gli studi disponibili è possibile asserire in forma sintetica che, più verde è presente nell’ambiente residen- ziale, più semplice sarà raggiungere gli spazi liberi e, più le persone apprezzeranno
68 Consiglio federale (2019). Strategia di politica sanitaria 2020–2030 del Consiglio federale. Berna. 69 ARE (2013). Densità pianificatoria ed edilizia. Per un orientamento dello sviluppo degli insediamenti. 2/2013. Forum sviluppo territoriale. Berna: Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE. 70 ARE (2014). Sviluppo degli spazi liberi. Per una maggiore qualità di vita. 1/2014. Forum sviluppo territoriale. Berna: Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE. 71 Aellig (2014). Sviluppo degli spazi liberi negli agglomerati. Berna: Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Ufficio federale delle abitazioni UFAB. 72 ARE (2018). Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio. Lessons learned 2014– 2018. 1/2018. Forum sviluppo territoriale. Berna: Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE. 73 Consiglio federale (2020). Concezione «Paesaggio svizzero». Il paesaggio e la natura nelle politiche settoriali della Confederazione. Berna. 74 Città di Zurigo (2019). Die Freiraumversorgung der Stadt Zürich und ihre Berechnung. Methodenbeschrieb und Anwendung. Zurigo: Grün Stadt Zürich. 75 Berchtold et al. (2016). Infrastrukturversorgung, Teil Freiraum. Berna: Stadtplanungsamt Stadt Bern.
76 Ibid.
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soggiornare in questi spazi, più intensi saranno gli effetti compensativi. Uno spazio libero di questo tipo è percepito come più tranquillo e, quindi, più rilassante. La lettera b prevede che, nell’ambito dei piani di utilizzazione, si facciano anche considerazioni su come migliorare la qualità abitativa dal punto di vista acustico. Pertanto, nei piani di utilizzazione occorre specificare anche in che modo sarà possi- bile in futuro ridurre le emissioni delle fonti di rumore presenti al di fuori e all’interno della zona oppure come incidere sulla propagazione del suono nella zona edificabile77. Tra le misure è possibile valutare la scelta del materiale di costruzione per i sentieri e le aree di svago (suolo naturale al posto dell’asfalto), la sistemazione dello spazio esterno con acqua e vegetazione varia, in particolare alberi, la sistema- zione e l’inverdimento di facciate di edifici e la variazione delle offerte di utilizza- zione. Queste considerazioni e le misure devono avere effetti positivi sulla qualità udibile della zona abitativa e contribuire in tal modo a una qualità abitativa adeguata secondo la LPT (art. 1 cpv. 2 lett. abis)78. Come dimostrano le spiegazioni più sopra, il Consiglio federale concretizzerà a livello di ordinanza i requisiti relativi alla raggiungibilità, le dimensioni e la sistema- zione degli spazi liberi e definirà il tipo di misure che, dal punto di vista acustico, possono contribuire a una qualità di vita adeguata. Il nuovo articolo 24 capoverso 2 non deve determinare l’avvio di ulteriori progetti specifici per la lotta contro il rumore. Piuttosto, occorre sfruttare maggiormente le sinergie risultanti dai piani e dai progetti già esistenti, come pure dai programmi in corso per la promozione degli spazi liberi nell’ambito dello sviluppo centripeto degli insediamenti, in particolare in riferimento alla strategia di politica sanitaria del Consiglio federale, alla concezione «Paesaggio svizzero», alla pianificazione degli spazi liberi, alla pianificazione della rete pedonale, ai progetti di adattamento climatico nelle città e alla promozione della biodiversità. Attraverso il prelevamento del valore aggiunto di cui all’articolo 5 capoverso 1ter LPT esiste anche la possibilità di finanziare soluzioni concrete.
Art. 32c Obbligo di risanamento Capoverso 1: questo capoverso viene riformulato e completato aggiungendo che anche i parchi giochi pubblici e le aree verdi pubbliche, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente, devono essere risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. La restrizione altrimenti valida, secondo cui l’inquinamento deve avere origine dai rifiuti, non vale per queste super- fici aggiunte. L’inquinamento può pertanto avere origine da altre cause, come ad esempio la concimazione con ceneri di carbone e legna portata avanti per anni e anni. Capoverso 1bis: questo nuovo capoverso stabilisce che i Cantoni possono sostenere con mezzi idonei il risanamento di parchi giochi e giardini privati, se il suolo di
77 Gisladottir et al. (2020). Influence of facade characteristics on perceived annoyance from moving cars in urban living environments. In Proceedings of Forum Acusticum 2020.
78 Aemisegger et al. (2019). Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung,
Interessenabwägung. Zurigo: Schulthess.
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questi siti è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e i bambini vi giocano regolarmente, a condizione che sussista una necessità di risanamento secondo il precedente capoverso 1. Fatti salvi i casi menzionati al capoverso 1, il risanamento è volontario. Qui si crea comunque la base legale affinché i Cantoni possano contri- buire finanziariamente alle misure di risanamento eventualmente necessarie.
Art. 32d Assunzione delle spese Capoverso 6: questa norma stabilisce che le spese per l’indagine e il risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1 lette- ra b e capoverso 1bis sono di principio a carico del proprietario del sito, salvo altre disposizioni previste dal diritto cantonale. Questa norma si applica solo se non si tratta già di un sito inquinato secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a (siti di deposito, siti aziendali o siti di incidenti il cui inquinamento proviene da rifiuti, cfr. art. 2 cpv. 1 OSiti). La precisazione inserita al capoverso 6 è necessaria perché, nella grande maggioranza dei casi, non è possibile individuare i responsabili dell’inquinamento e di conseguenza l’ente pubblico competente dovrebbe farsi carico delle spese secondo l’articolo 32d capoverso 3LPAmb. L’aggiunta con cui si specifica che il diritto cantonale può prevedere disposizioni diverse in merito all’assunzione delle spese offre ai Cantoni la base legale per poter sostenere i pro- prietari dei siti con mezzi cantonali propri. I contributi di incentivazione cantonali contribuirebbero a far sì che i parchi giochi privati vengano risanati con maggior frequenza, a beneficio dell’interesse pubblico per la salute dei bambini.
Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti Capoversi 3-6: queste disposizioni vengono abrogate a favore di un’articolazione più chiara delle fattispecie delle indennità. Il contenuto delle disposizioni sulle indennità oggi in vigore viene sostanzialmente mantenuto nei nuovi articoli 32ebis e 32eter LPAmb; vengono semplicemente aggiunte nuove scadenze e ulteriori fattispe- cie.
Art. 32ebis Indennità della Confederazione Capoverso 1: nella nuova normativa le indennità per le spese d’indagine di siti che risultano non inquinati cesseranno a fine 2040. In tale data la gestione dei siti con- taminati dovrà essere conclusa e pertanto, in caso di dubbio, il proprietario del sito dovrà aver chiarito definitivamente se il sito è effettivamente inquinato. Capoverso 2: le indennità attuali per le spese d’indagine vengono mantenute, ma vengono concesse solo se l’indagine volta a valutare la necessità della sorveglianza o del risanamento (indagine preliminare secondo l’art. 7 OSiti) sarà concluso al più tardi entro il 31 dicembre 2028. Determinante per il rispetto della scadenza è la valutazione finale della necessità della sorveglianza e del risanamento svolta dall’autorità (art. 8 OSiti). Se l’indagine preliminare e la valutazione di un sito sono svolti entro i termini previsti, in caso di necessità di risanamento le indennità per l’indagine di dettaglio possono essere versate anche dopo che la scadenza sarà trascorsa. Con questa nuova scadenza si vuole accelerare l’accertamento dei siti che necessitano un’indagine.
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Capoverso 3: le indennità attuali per le spese di sorveglianza e di risanamento ven- gono mantenute, ma ora sono vincolate alla condizione che prevede che i provvedi- menti di sorveglianza e di risanamento devono essere conclusi entro la fine del 2040. Determinante per il rispetto della scadenza è la valutazione finale del sito svolta dall’autorità a conclusione dei provvedimenti. Nel caso di provvedimenti di circo- scrizione, in situ o MNA (attenuazione naturale monitorata), ai fini del rispetto della scadenza si considera la conclusione dell’esecuzione o la messa in esercizio dei provvedimenti. Con questa nuova scadenza si intende accelerare il risanamento dei siti che risultano contaminati, raggiungendo l’obiettivo originale che prevede la conclusione della gestione dei siti contaminati entro una o due generazioni. Capoverso 4: le indennità attuali per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento degli impianti di tiro vengono mantenute, così come le scadenze già previste (il 31 dicembre 2012 per i siti ubicati in zone di protezione delle acque e il 31 dicembre 2020 per tutti gli altri siti), ma verranno concesse soltanto se i provvedimenti saran- no terminati entro la fine del 2040. Determinante per il rispetto della scadenza è la data della valutazione conclusiva dei provvedimenti svolta dall’autorità. Con questa scadenza si intendono accelerare, dopo la dotazione di parapalle, i provvedimenti concreti di protezione dell’ambiente negli impianti di tiro, raggiungendo l’obiettivo originale che prevede la conclusione della gestione dei siti contaminati entro una o due generazioni. Capoverso 5: le indennità in vigore dal 1° marzo 2020 per l’indagine, la sorveglian- za, il risanamento e la dotazione di parapalle artificiali negli impianti di tiro storico e di tiro in campagna vengono mantenute, ma verranno concesse soltanto se i provve- dimenti saranno terminati entro la fine del 2040. Determinante per il rispetto della scadenza è la data della valutazione conclusiva dei provvedimenti svolta dall’autorità. Con questa scadenza si intendono accelerare i provvedimenti concreti di protezione dell’ambiente negli impianti di tiro storico e di tiro in campagna, tenendo presente l’obiettivo originale che prevede la conclusione della gestione dei siti contaminati entro una o due generazioni. Capoverso 6: d’ora in avanti dovranno poter essere versate indennità anche per l’indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Le indennità corrispondenti verranno versate soltanto se i provvedimenti saranno conclusi entro la fine del 2060. Determinante per il rispetto della scadenza è la data della valutazione conclusiva dei provvedimenti svolta dall’autorità. Questo paragrafo si applica solo se non si tratta già di un sito inquinato secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a (sito di deposito, sito aziendale o sito di incidente il cui inquinamento proviene da rifiuti). Per un parco giochi che sia inquinato con rifiuti e al tempo stesso rappresenti un sito di deposito, un sito aziendale o un sito di incidenti secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a LPAmb e che debba essere risanato di conseguenza è esclusa l’indennità secondo il presente capoverso 6, anche se oggi vi giocano regolarmente dei bambini. In questi casi, le condizioni da prende- re in considerazione per l’indennità OTaRSi sono esclusivamente l’articolo 32ebis capoversi 2-5. Capoverso 7: d’ora in avanti dovranno poter essere versate indennità anche per il risanamento di parchi giochi e giardini privati il cui suolo è inquinato con sostanze
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pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Come per il capoverso 6, anche in questo caso le indennità verranno versate soltanto se i provve- dimenti saranno terminati entro la fine del 2060, se sarà presente la valutazione finale dei provvedimenti svolta dall’autorità e se non si tratta già di un sito inquinato secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a (sito di deposito, sito aziendale o sito di incidente il cui inquinamento proviene da rifiuti). Capoverso 8: d’ora in avanti saranno previste anche indennità forfettarie per l’onere lavorativo dei Cantoni. Capoverso 8 lettera a: al termine dell’indagine preliminare (art. 8 OSiti), verranno versate indennità forfettarie per la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento, se l’indagine si svolge entro il 31 dicembre 2028. Determinante per il rispetto della scadenza è la data della valutazione conclusiva della necessità di sorveglianza e di risanamento svolta dall’autorità competente. Di principio l’indennità viene versata per tutti i siti sottoposti a indagine e non è collegata a siti con costi scoperti o con notevoli quantità di rifiuti urbani. Per l’indagine di impianti di tiro, tiro storico e tiro in campagna non sono previste indennità perché, come emerso dal sondaggio, questi comportano un onere amministrativo minore per i Cantoni. Non sono inoltre previste indennità forfettarie per l’indagine di siti non inquinati, in quanto in questi casi non si tratta di un’indagine preliminare secondo l’OSiti. Anche per i parchi giochi, le aree verdi e i giardini, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini, non sono previste indennità forfettarie perché anche qui l’onere amministrativo per i Cantoni è basso e i provvedimenti di indagine e di risanamento vengono coperti con un nuovo tasso di indennità in parte maggiore (art. 32eter cpv. 1 lett. e ed f). Capoverso 8 lettera b: al termine dei provvedimenti di risanamento degli impianti di tiro sono ora previste indennità forfettarie per la valutazione dei provvedimenti di risanamento, se le misure di risanamento di natura edile sono concluse entro il 31 dicembre 2040. L’indennità viene di principio versata a tutti gli impianti di tiro risanati. Capoverso 8 lettera c: al termine degli altri provvedimenti di risanamento sono ora previste indennità forfettarie per la valutazione dei provvedimenti di risanamento, se le misure di risanamento di natura edile sono concluse entro il 31 dicembre 2040. L’indennità viene versata per tutti i siti risanati, ad eccezione dei parchi giochi, delle aree verdi e dei giardini di cui all’articolo 32c capoverso 1 lettera b e all’articolo 32c capoverso 1bis, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Essa è giustificata da due motivi: da una parte, con un’aliquota del 60 per cento i suoli di proprietà pubblica (art. 32c cpv. 1 lett. b) sono già finanziati in misura maggiore rispetto all’aliquota ordinaria della tassa, con anche la possibilità di computare i provvedimenti d’indagine. Dall’altra, nel caso del risanamento di superfici private (art. 32c cpv. 1bis) i Cantoni vengono coinvolti solo al termine dei lavori, con la richiesta di sostegni finanziari. L’onere amministrativo per i Cantoni risulta pertanto molto contenuto.
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Art. 32eter Presupposti e ammontare delle indennità Capoverso 1 lettera a: come finora, per i siti che non risultano inquinati verrà in- dennizzato il 40 per cento delle spese d’indagine. Capoverso 1 lettera b: per i siti con quantità notevoli di rifiuti urbani, le spese d’indagine, di sorveglianza e di risanamento continueranno a essere indennizzate in misura del 40 per cento, se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996 oppure in misura del 30 per cento se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001. Questa disposizione continuerà a valere anche per le spese d’indagine e di sorveglianza di siti con costi scoperti. Le spese di risanamento di questi siti sono invece regolamen- tate nella successiva lettera c. Capoverso 1 lettera c: Per i costi scoperti degli interventi di risanamento nei siti aziendali devono essere versate indennità OTaRSi in misura del 60 per cento anzi- ché del 40 per cento, nella misura in cui sul sito non siano più stati depositati rifiuti dal 1° febbraio 1996. Capoverso 1 lettera d: qui viene attuata la mozione Salzmann (18.3018), nella quale si chiede che a tutti gli impianti di tiro a 300 metri sia in futuro indennizzato il 40 per cento dei costi computabili anziché forfettariamente 8000 franchi per bersa- glio. Verranno così versate indennità per le spese d’indagine, di sorveglianza e di risanamento di tutti gli impianti di tiro (ad eccezione di quelli che perseguono fini commerciali), inclusi gli impianti per il tiro da caccia, il tiro in campagna e il tiro storico, in misura del 40 per cento dei costi computabili. Capoverso 1 lettera e: d’ora in avanti le spese per l’indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini, saranno indennizzate in misura del 60 per cento dei costi computabili. Questa aliquota si applica solo se non si tratta già di un sito inquinato secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a (sito di deposito, sito aziendale o sito di incidente il cui inquinamento proviene da rifiuti). Capoverso 1 lettera f: d’ora in avanti le spese per il risanamento di parchi giochi e giardini privati, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini, saranno indennizzate in misura del 40 per cento dei costi computabili. Come la precedente lettera e, questa disposizione si applica solo se non si tratta già di un sito inquinato secondo l’articolo 32c capover- so 1 lettera a (sito di deposito, sito aziendale o sito di incidente il cui inquinamento proviene da rifiuti). Capoverso 1 lettera g: la nuova indennità forfettaria per la valutazione della necessi- tà di sorveglianza e di risanamento ammonterà a 3000 franchi per sito. Sono esclusi gli impianti di tiro e i parchi giochi, le aree verdi e i giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Capoverso 1 lettera h: la nuova indennità forfettaria per la valutazione dei provve- dimenti di risanamento per gli impianti di tiro ammonterà a 5000 franchi per sito. Capoverso 1 lettera i: la nuova indennità forfettaria per la valutazione dei provve- dimenti di risanamento per gli altri siti ammonterà a 10 000 franchi per sito. Sono
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esclusi i parchi giochi, le aree verdi e i giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Capoversi 2 e 3: questi due capoversi sono ripresi dal diritto vigente, senza modifi- che (precedente art. 32e cpv. 5 e 6).
Art. 35b Tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento «extra leggero» Questo articolo viene abrogato.
Art. 35bbis Tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio Questo articolo viene abrogato.
Art. 49 cpv. 1bis Formazione e ricerca La modifica proposta permetterà alla Confederazione di finanziare fino al 50 per cento dei costi finanziari di un compito pubblico delegato a organizzazioni private nel campo della formazione sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Le organizzazioni pubbliche sono quindi escluse. Per costi di formazione si intendono la preparazione e la formazione in quanto tali.
Art. 59bis Sistemi di informazione e di documentazione Capoverso 1: questa norma crea le basi legali per i sistemi di informazione e di documentazione dell’UFAM, che servono per lo svolgimento di procedure per via elettronica nell’ambito dell’esecuzione della LPAmb. I sistemi vengono utilizzati anche per la gestione delle operazioni e il trattamento dei dati in formato digitale. Salvo ove diversamente previsto dalla legge e dall’ordinanza, lo svolgimento delle procedure per via elettronica si basa sulla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e sull’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2). Il capoverso 1 periodo 2 conferisce al Consiglio federale il potere di designare le procedure che vengono svolte per via elettronica. In deroga all’articolo 21a e all’articolo 34 capoverso 1bis PA, coloro che sono coinvolti nelle procedure possono essere in particolare tenuti a trasmettere gli atti scritti per via elettronica attraverso il sistema di informazione e di documentazione e a ricevere comunicazioni e decisioni per via elettronica, indipendentemente dal loro consenso. La corrispondenza e la comunicazione tra coloro che sono coinvolti nelle procedure si svolgono direttamen- te nel sistema. Capoverso 2: l’UFAM assicura l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. Per garantire l’autenticità di un atto scritto, occorre in particolare autenticare il o la mittente e poter dimostrare il collegamento tra la persona e l’atto scritto. Si prevede per gli utenti del sistema la possibilità di arrivare alla pagina eIAM della Confedera- zione attraverso un’interfaccia basata sul web e di effettuare l’identificazione e l’accesso attraverso il CH-LOGIN. Per quanto riguarda l’integrità dei dati trasmessi, occorre tenere presente che i dati e i documenti devono essere trattati dagli utenti
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direttamente sul sistema. Terminato il trattamento dei documenti in questione, si possono creare file PDF non modificabili, provvisti di un sigillo elettronico. In tal modo sono soddisfatte le esigenze di autenticità e integrità dei dati trasmessi e non sarà più necessario munire gli atti scritti di una firma elettronica qualificata. La medesima o un’analoga conferma elettronica dei dati, al posto della firma elettroni- ca, può essere riconosciuta ai sensi del capoverso 3 e in deroga all’articolo 6 capo- verso 1 OCE-PA anche per gli atti scritti la cui firma è prescritta per legge. Capoversi 4 e 5: qui è specificato quali servizi e quali persone, in che misura e a che scopo possono avere accesso ai dati sul sistema. Tra i dati in questione rientrano anche dati degni di particolare protezione concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. L’UFAM ha accesso completo a tutti i dati, appena i richie- denti e le persone assoggettate all’obbligo di dichiarazione lo autorizzano. L’accesso da parte degli altri servizi è limitato a quanto necessario per adempiere i compiti e i doveri previsti dalla presente legge. L’Amministrazione federale delle dogane (lett. a), ad esempio, ha accesso ai dati relativi al traffico transfrontaliero dei rifiuti.
Art. 60 Delitti Capoverso 1 lettera e: oltre a essere strutturata in modo più chiaro, questa disposi- zione non comprende più solo le misure relative alle sostanze e agli organismi, ma anche tutte quelle riguardanti i suoli deteriorati secondo l’articolo 34. Le misure secondo l’articolo 34 vengono emanate quando, in determinate zone, la fertilità del suolo non è più garantita nel lungo termine. Considerando il grado di illiceità di una violazione di queste norme, non si capisce perché il reato dovrebbe comprenderne solo una parte. Capoverso 1 lettera o: il diritto penale in materia di rifiuti è in pratica uno dei settori nei quali i reati vengono spesso commessi per mestiere e/o in strutture a bande. Tra l’altro, il traffico transfrontaliero illegale di rifiuti è uno dei principali ambiti di attività della criminalità ambientale internazionale. È quindi urtante che, in Svizzera, gran parte dei reati concernenti i rifiuti, ad esempio il commercio illegale di rottami elettrici o veicoli rottamati, siano puniti solo come contravvenzioni. L’importazione e l’esportazione illegale di tutti i rifiuti (anziché come finora soltanto di rifiuti spe- ciali) saranno punite come delitto purché si tratti quantità notevoli. Per quantità notevoli si intendono ad esempio nel caso di un camion completamente carico di rottami elettronici o di un veicolo che trasporta diversi veicoli incidentati. Questa definizione deve essere distinta da una grande quantità di rifiuti dello stesso tipo secondo l’articolo 60 capoverso 2, che costituisce un reato. In questo senso, la lettera o non deve contemplare le qualifiche supplementari secondo il capoverso 2, ovvero il reato non deve causare nessun pericolo grave. L'estensione a tutti i rifiuti si giusti- fica anche in considerazione del fatto che lo smaltimento come rifiuto speciale secondo l’articolo 60 della legge previgente di una singola batteria al piombo può essere punito come reato. Viene introdotta la nozione di «causa» affinché sia chiaro che con la stessa ci si riferisce al promotore dell'esportazione o dell'importazione e non necessariamente a chi la effettua di fatto. Il trasportatore non è il promotore ai sensi di questo articolo se si limita a trasportare la merce. Di conseguenza, il destinatario soggetto all'obbli-
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go di autorizzazione è quindi il detentore originario dei rifiuti (il fornitore, ossia di regola il venditore) e non il trasportatore. Una responsabilità del trasportatore in senso stretto potrebbe configurarsi al massimo come correo o complice. Capoverso 2: il codice penale ambientale svizzero prevede quasi esclusivamente contravvenzioni e delitti. I crimini sono praticamente inesistenti, una situazione in contraddizione con la tendenza internazionale ad inasprire le pene previste per questi delitti. Inoltre, le disposizioni del codice penale sul riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) sono applicabili solo ai crimini. Il «riciclaggio» di valori patrimoniali prove- nienti da reati ambientali, ad esempio dal commercio illegale di rifiuti, è attualmente punibile solo se si può dimostrare in aggiunta anche l’esistenza di una fattispecie penale, ad esempio la collaborazione o il sostegno forniti a organizzazioni criminali o un altro crimine correlato. D’ora in avanti i delitti ambientali saranno configurati come crimini, se sono presen- ti circostanze aggravanti, e saranno pertanto considerati anche reati preliminari al riciclaggio di denaro. Sono considerate circostanze aggravanti le violazioni con (potenziali) conseguenze gravi sull’uomo o sull’ambiente e quelle commesse per mestiere, per abitudine o sotto forma di bande79. L’elenco delle fattispecie qualifi- canti è esaustivo. In riferimento alla lettera a occorre precisare che la soglia che delimita un pericolo grave dipende dalla fattispecie di base. I delitti riguardanti rifiuti, organismi e sostanze chimiche sono gravi se l’infrazione è riferita a grandi quantità. In presenza di grandi quantità si è, ad esempio, quando interi carichi di camion con rifiuti speciali vengono depositati fuori da una discarica autorizzata. Per contro, il pericolo causato dall’infrazione può essere grave anche quando, ad esem- pio, vengono immessi in circolazione organismi la cui utilizzazione mette in perico- lo l’ambiente o l’uomo e difficilmente può essere controllata. Il tipo di delitto non cambia in base alla qualifica: se la fattispecie di base è un reato astratto di esposizio- ne a pericolo, lo è anche la fattispecie qualificata. La qualifica non comporta come conseguenza che vengano registrati solo pericoli concreti. È inoltre irrilevante se il pericolo per l’ambiente si è già manifestato in un danno o non (ancora). Vengono registrati entrambi i casi. In futuro, i flussi finanziari correlati a questi reati saranno quindi disciplinati dalla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e gli intermediari finanziari saranno quindi anche a questo proposito sottoposti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 LRD. L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) analizzerà ora queste comunicazioni sia da una prospettiva operativa che strategica e, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD, sporgerà denuncia alla competente autorità di perseguimento penale. Il MROS, attivo quale membro dell’«Egmont Group of Financial Information Units», dispone di una rete internazionale che comprende altri uffici di comunicazione e che consen- te lo scambio rapido, diretto e sicuro con omologhi esteri. Anche in questo modo è possibile contrastare attivamente questi delitti. Capoverso 3: la punibilità per negligenza passa dal capoverso 2 al capoverso 3; per il resto rimane invariata.
79 Cfr. in merito al termine di banda la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 139 cpv. 3, all’art. 140 cpv. 3 e all’art. 305bis cpv. 2 CP (ad es. DTF 135 IV 158).
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Capoverso 4: per declassare i reati bagatellari, nell’articolo 60 viene introdotta l’applicazione di multe ai casi lievi. In tal modo i reati bagatellari di tutte le fattispe- cie di cui all’articolo 60 sono ora considerati contravvenzioni. Questo significa, in particolare, che viene in genere comminata solo una multa e non viene effettuata alcuna iscrizione nel casellario giudiziale. Sussistono casi lievi quando gli interessi della protezione dell’ambiente non vengono toccati in modo sostanziale, ad esempio quando la quantità di sostanze o rifiuti è estremamente ridotta o il pericolo causato dall’infrazione è solo marginale. Per quantità di rifiuti ridotta si intende ad esempio la presenza di singoli componenti di apparecchi elettronici nel cofano di un veicolo di trasporto, che si vogliono esportare senza autorizzazione. Capoverso 5: se un’azione costituisce una violazione sia dell’articolo 230bis del codice penale («Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni») sia del diritto penale della LPAmb in materia di organismi, il reato concreto di esposizione a pericolo secondo l’articolo 230bis CP al quale è applicata una pena maggiore prevale sul reato astratto di esposizione a pericolo secondo l’articolo 60 capoverso 1 lettere e-k. Il capoverso 5 stabilisce pertanto espressamente che vi è concorso imperfetto tra queste disposizioni.
Art. 61 Contravvenzioni Capoverso 1 lettera a: la modifica dell’articolo 60 capoverso 1 lettera e rende super- fluo il rimando all’articolo 34 capoverso 1 presente nell’articolo 61 capoverso 1 lettera a, che di conseguenza viene abrogato. . Capoverso 1 lettera m: tutte le violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 34 sono ora incluse nell’articolo 60 capoverso 1 lettera e. L’articolo 61 capoverso 1 lettera m viene di conseguenza accorciato e include ora solo la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 33 capoverso 2. Capoverso 1 lettera o: il rifiuto di dare informazioni sarà in futuro punibile soltanto se l’autorità competente l’avrà reso noto in precedenza.
Art. 62a Assistenza amministrativa Per una riuscita esecuzione del diritto federale è fondamentale che lo scambio delle informazioni tra le autorità penali e le autorità amministrative competenti funzioni bene. Il presupposto necessario è che le autorità dispongano delle basi legali neces- sarie. Attualmente non è sempre così. A livello federale le basi legali sono incomple- te; in particolare mancano, ad esempio, nel traffico transfrontaliero delle merci correlato ai reati ambientali. L’articolo 62a crea la base che consente la trasmissione delle informazioni necessarie tra gli attori coinvolti nell’esecuzione e con essa una migliore attuazione delle disposizioni federali pertinenti (cfr. in merito anche l’art. 75 cpv. 4 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 [Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0]). Capoverso 1: Le autorità coinvolte sono autorizzate a trasmettersi nel quadro della prevenzione e del perseguimento di reati e dell’attuazione di misure basate sulla legislazione in materia di ambiente, protezione della natura (compresa la protezione
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internazionale delle specie) e del paesaggio, protezione delle acque, riduzione delle emissioni di gas serra, conservazione delle foreste, caccia, pesca e ingegneria gene- tica. La LPAmb funge in questo contesto, ad esempio nei settori dell’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a segg. LPAmb) e dell’informazione ambientale (art. 10e segg. LPAmb in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 8 LPAmb), quale legge quadro per l’intera legislazione ambientale. Per motivi di coerenza tra i diversi settori ambientali, questa procedura è da preferire alla ripetizione delle disposizioni in ogni singola legge ambientale. La comunicazione dell’avvio di un procedimento penale è di particolare importanza per le autorità amministrative, soprattutto nei casi in cui è contemporaneamente in corso un procedimento amministrativo ed è necessario coordinare i due procedimen- ti. Inoltre, la conoscenza dell’avvio di procedimenti penali permette anche di esami- nare i provvedimenti amministrativi. Capoverso 2: nell’ambito dello scambio di informazioni possono essere trasmessi anche dati personali. Se si tratta di dati personali risultanti da procedimenti penali pendenti, sono applicabili la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) o le leggi cantonali in materia di protezione dei dati (art. 2 cpv. 2 lett. c LPD e art. 99 CPP e contrario). I dati trasmessi sono spesso dati con- cernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali e quindi dati personali meritevoli di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c numero 4 LPD o di leggi cantonali analoghe in materia di protezione dei dati. L’articolo 62a crea la base giuridica formale necessaria per il trattamento di questi dati (art. 17 cpv. 2 LPD o disposizioni analoghe del diritto cantonale in materia di protezione dei dati). Capoverso 3: sono riservate ulteriori disposizioni federali e cantonali che prevedono una maggiore collaborazione, in particolare disposizioni relative ai diritti di parte degli uffici ambientali cantonali.
Art. 65a Disposizione transitoria Le nuove indennità forfettarie per la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento e per i provvedimenti di risanamento devono essere ammesse anche per gli esami preliminari e i risanamenti finora eseguiti in conformità con l’ordinanza sui siti contaminati, evitando che risultino svantaggiati i Cantoni che, negli ultimi anni, hanno lavorato alacremente e hanno quindi già eseguito molte valutazioni. Ciò vale anche per l’aumento delle indennità per costi scoperti relativi a risanamenti di siti aziendali. Per evitare che i Cantoni che, negli ultimi anni, hanno portato avanti velocemente i risanamenti, le circa 50 indennità OTaRSi già versate per i lavori di risanamento di siti aziendali dovranno essere innalzate al 60 per cento con effetto retroattivo.
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6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
6.1.1 Rumore
L’UFAM ha effettuato una valutazione del progetto dal punto di vista dell’economia pubblica. Le osservazioni seguenti si riferiscono a questa valutazione80. Le eventuali ripercussioni per la Confederazione sono al massimo lievi. La respon- sabilità nell’ambito della pianificazione del territorio (piani direttori e piani di utiliz- zazione) e nell’ambito dei permessi di costruzione continuerà a competere ai Canto- ni e ai Comuni. Di conseguenza non si attendono ripercussioni per la Confederazione nel senso di un maggiore o minor dispendio amministrativo o di personale. Il progetto si concentra sui permessi di costruzione, gli azzonamenti, i cambiamenti di destinazione e le densificazioni. Le modifiche non hanno alcuna influenza diretta sull’obbligo di risanamento degli impianti secondo l’articolo 13 e seguenti OIF. In caso di mancato rispetto del valore limite delle immissioni l’obbligo di risanamento degli impianti resta invariato. La modifica alla legge non intende attenuare l’obiettivo di riduzione del rumore alla fonte. La modifica di legge prevista verrà attuata concretamente per singoli edifici o com- plessi. Lungo un’intera strada l’esposizione non cambia; in altre parole, con la nuova normativa una strada che era soggetta a obbligo di risanamento resterà ancora tale. In conclusione, non si prevede alcuna variazione della necessità di risanamento degli impianti fissi e di conseguenza nemmeno una variazione dei contributi di finanzia- mento correlati.
6.1.2 Siti contaminati
A fine 2020 il fondo OTaRSi disponeva di un patrimonio di 294 milioni di franchi che, considerate le uscite attualmente ridotte, potrebbe aumentare a circa 330 milioni di franchi entro fine 2021. Le entrate annue si aggirano attorno a 50-55 milioni di franchi. Grazie ai futuri sforzi di riciclaggio dei rifiuti, i quantitativi smaltiti in discarica e con essi anche le entrate OTaRSi dovrebbero scendere a circa 40 milioni di franchi (cfr. tab. 1). Per le indennità forfettarie che dovranno essere introdotte (art. 32ebis cpv. 8 in c.d. con l’art. 32eter cpv. 1 lett. g-i), si calcolano per l’OTaRSi costi pari a 34 milioni di franchi per le indennità relative agli esami preliminari, 10 milioni di franchi per il risanamento degli impianti di tiro e 17 milioni di franchi per il risanamento degli altri siti contaminati. Nel complesso si arriva a circa 66 milioni di franchi nei pros- simi 20 anni, che possono essere coperti già oggi con l’attuale eccedenza accumulata nel fondo OTaRSi.
80 Sutter, Truffer (2020). Siedlungsentwicklung und Lärmschutz: Volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU) zu Änderungen USG Artikel 22 & 24. Berna: Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
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Le indennità concesse fino a fine 2020 per i costi scoperti dei risanamenti di siti aziendali ammontano a circa 22,5 milioni di franchi. L’aumento delle indennità al 60 per cento comporterebbe ulteriori indennità OTaRSi in misura di 11,3 milioni di franchi, che possono essere assolte già oggi con l’eccedenza accumulata nel fondo OTaRSi. I costi scoperti che sorgeranno in futuro possono essere stimati solo in misura molto approssimativa. Considerando che occorre risanare ancora circa 700 siti aziendali e che per 100 di essi si avranno in media 1,1 milioni di franchi di costi scoperti, nei prossimi anni si attendono costi scoperti totali pari a 110 milioni di franchi; con un tasso di indennità maggiore del 20 per cento si avranno circa 22 milioni di franchi di costi supplementari per l’OTaRSi, ossia costi supplementari pari a circa 1 milione di franchi all’anno, che possono essere coperti con le entrate OTaRSi correnti. La modifica della modalità di indennità relativa agli impianti di tiro a 300 metri (art. 32ebis cpv. 4 in c.d. con l’art. 32eter cpv. 1 lett. d) determina per il fondo OTaRSi costi supplementari in misura del 4 per cento, vale a dire da 100 000 a
150 000 franchi all’anno.
L’inserimento dei parchi giochi e delle aree verdi pubblici i cui suoli sono inquinati con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente nel campo di applicazione della normativa sui siti contaminati e gli auspicati prov- vedimenti di indagine e risanamento di parchi giochi e giardini privati parimenti inquinati comporta costi per i proprietari, ma anche costi supplementari per il fondo OTaRSi e, in base alla situazione giuridica cantonale, anche per i Cantoni. Ipotizzando che l’indagine di una parcella con casa unifamiliare costi 1300 franchi, quella di una casa plurifamiliare 2600 franchi e quella di un parco giochi
800 franchi, sottoponendo a indagine tutti gli immobili costruiti prima del 1960
l’indagine di questi suoli costerebbe circa 1,5 miliardi di franchi. Inoltre, con presun- ti costi di risanamento di 140 franchi al metro quadro, si avrebbero costi di risana- mento compresi tra 1,3 e 3,5 miliardi di franchi a seconda delle ipotesi sull’estensione dell’inquinamento. Questi costi presuppongono che tutti i proprietari facciano sottoporre a indagine ed eventualmente risanare i propri immobili, ipotesi alquanto improbabile, dal momen- to che sia l’indagine che i risanamenti di superfici di proprietà privata sono volonta- ri. I costi effettivi sarebbero pertanto una parte di quelli indicati. Per quanto concer- ne altre conseguenze a livello di costi, si ritiene che verrà eseguita solo la metà di tutti gli esami su fondi privati e, in caso di necessità di risanamento, solo un proprie- tario su due provvederà ad eliminare il deterioramento del suolo. I costi complessivi ammonterebbero quindi a 1,1-1,6 miliardi di franchi (esami: 750 milioni di franchi, risanamenti: 350-900 milioni di franchi). Questi costi totali sono ripartiti su un periodo di 40 anni, ossia 28-40 milioni di franchi in media all’anno. L’indagine e il risanamento dei parchi giochi, delle aree verdi e dei giardini grave- rebbero sul fondo OTaRSi per 130-360 milioni di franchi fino al 2060, con 3- 9 milioni di franchi di costi supplementari all’anno, un onere aggiuntivo ben soste- nibile dal fondo OTaRSi (cfr. tab. 1). Secondo le stime attuali, con un patrimonio di mezzo miliardo il fondo disporrà già nel 2040 delle risorse necessarie per poter
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cessare la riscossione di imposte a partire da tale anno, pur prevedendo in caso di risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini come termine di conclusione per le indennità OTaRSi non il 2040, bensì il 2060 considerando l’elevato numero di siti. Sarà possibile contenere il maggior dispendio amministrativo della Confederazione adottando procedure idonee tali da non richiedere alcun aumento del personale.
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Jahr Erwartete Erwartete Erwartete Erwartete Erwartete Vermögensstand Tabella 1: previsione Einnahmendelle entrate AusgabenefürdelleMuscite del M ehrausgaben fondo OTaRSi ehrausgaben für M ehrausgaben für der Abgeltungen für Abgeltungen Erhöhung der Abgeltungen an Spezialfinanzierung ohne USG- von Pauschalen Abgeltungen an Standorte mit Änderung Betriebsstandorte Bodenbelastungen
M io. CHF M io. CHF M io. CHF M io. CHF M io. CHF M io. CHF
2020 294 2021 50 -14 330 2022 54 -34 349 2023 53 -40 -13.5 -6.8 -9.0 333 2024 53 -39 -14.0 -6.5 -9.0 318 2025 53 -60 -14.6 -1.0 -9.0 287 2026 55 -62 -3.8 -1.0 -9.0 266 2027 52 -51 -4.3 -1.0 -9.0 253 2028 52 -38 -4.3 -1.0 -9.0 252 2029 43 -28 -3.1 -1.0 -9.0 254 2030 43 -24 -0.7 -1.0 -9.0 262 2031 42 -25 -0.7 -1.0 -9.0 268 2032 42 -27 -0.7 -1.0 -9.0 272 2033 40 -12 -0.7 -1.0 -9.0 289 2034 40 -12 -0.7 -1.0 -9.0 307 2035 40 -12 -0.7 -1.0 -9.0 324 2036 40 -12 -0.7 -1.0 -9.0 341 2037 40 -12 -0.5 -1.0 -9.0 358 2038 40 -12 -0.5 -1.0 -9.0 376 2039 40 -12 -0.5 -1.0 -9.0 394 2040 40 -12 -0.5 -1.0 -9.0 411 2041 0 -12 -0.5 -1.0 -9.0 389 2042 0 -12 -0.5 -1.0 -9.0 367 2043 0 -11 -0.5 -1.0 -9.0 346 2044 0 -11 -0.3 -1.0 -9.0 325 2045 0 -11 -0.3 -1.0 -9.0 304 2046 0 -9.0 295 2047 0 -9.0 286 2048 0 -9.0 277 2049 0 -9.0 268 2050 0 -9.0 259 2051 0 -9.0 250 2052 0 -9.0 241 2053 0 -9.0 232 2054 0 -9.0 223 2055 0 -9.0 214 2056 0 -9.0 205 2057 0 -9.0 196 2058 0 -9.0 187 2059 0 -9.0 178 2060 0 -9.0 169
Total 912 -595 -66 -34 -342
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6.1.3 Tasse d’incentivazione
L’abrogazione degli articoli relativi alle tasse d’incentivazione sullo zolfo non ha ripercussioni sulla Confederazione, poiché le disposizioni non si applicano più dal 2009.
6.1.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Le risorse umane e finanziarie necessarie all’UFAM, in veste di autorità di regola- zione, per l’attuazione degli obiettivi menzionati al capitolo 1.1.6. proverranno dal bilancio ordinario assegnato all’UFAM, principalmente attraverso il Piano d’azione PF del 2017. Le risorse saranno utilizzate nel seguente modo:
- i corsi di formazione di base nei settori particolari e quelli di formazione continua per il rinnovo delle autorizzazioni PF in tutti i settori riceveranno contributi finanzia- ri fino al 50 per cento;
- l’introduzione del sistema di formazione di base per la sostituzione di autorizza- zioni UE/AELS con autorizzazioni svizzere richiederà ridotti contributi finanziari da parte dell’UFAM, questa disposizione riguarda infatti un numero ridotto di autoriz- zazioni e i corsi saranno interamente finanziati dai candidati.
6.1.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Con i sistemi di informazione e di documentazione elettronici si semplifica e si accelera lo scambio di dati tra i servizi federali competenti, i servizi cantonali spe- cializzati, i richiedenti e le persone assoggettate all’obbligo di dichiarazione.
6.1.6 Diritto penale
L’esecuzione delle disposizioni penali modificate continuerà a essere prevalente- mente di competenza delle autorità cantonali di perseguimento penale. Si prevedono pertanto solo ripercussioni lievi per la Confederazione. Un certo onere aggiuntivo per le autorità federali di perseguimento penale può risultare dal fatto che, nel caso di crimini riconducibili a un’organizzazione crimina- le secondo l’articolo 260ter CPP, l’articolo 24 capoverso 1 CPP prevede la giurisdi- zione federale se i reati sono stati commessi prevalentemente all’estero o in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
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6.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni, per le
città, gli agglomerati e le regioni di montagna
6.2.1 Rumore
6.2.1.1 Cantoni e Comuni
La modifica di legge proposta per l’adeguamento degli articoli 22 e 24 LPAmb riguarda i Cantoni e, soprattutto, i Comuni. Gli uffici di pianificazione del territorio e gli uffici del genio civile di città e Comuni, come pure i servizi specializzati nella protezione fonica, sono direttamente interessati sia per il contenuto che per le loro attività di pianificazione e processi. Da una parte, il lavoro delle autorità dovuto alla prassi attuale caratterizzata da numerose deroghe e ponderazioni dovrebbe in futuro diminuire. Dall’altra, il lavoro di coordinamento dovrebbe tendenzialmente calare, dal momento che la normativa è più chiara e il margine di manovra giuridico decisamente più ridotto rispetto a oggi. Città e Comuni potranno beneficiare di una maggiore certezza del diritto e una migliore capacità di pianificazione. Oltre ai processi relativi ai permessi di costru- zione, i benefici riguarderanno anche i lavori di pianificazione più importanti (ad es. i piani regolatori). Per contro, il lavoro di controllo ed esecuzione potrebbe aumenta- re leggermente, dovendo esaminare un numero maggiore di criteri (ad. es. per i locali esterni pubblici o privati). Tuttavia, questo onere dovrebbe essere compensato dalla semplificazione del lavoro di pianificazione, che prevede meno processi di ponderazione e meno procedure eccezionali. Nel complesso si prevede pertanto che il lavoro delle autorità resterà grossomodo invariato. La normativa prevista intende favorire la qualità dello sviluppo centripeto degli insediamenti, della quale beneficeranno non solo le grandi città, ma in particolare anche le piccole città e i paesi. Si attendono inoltre altri effetti secondari positivi per lo sviluppo delle aree verdi e degli spazi liberi, frutto della sinergia che si creerà con la nuova normativa.
6.2.1.2 Diverse regioni (centri urbani, agglomerati, regioni
di montagna) La modifica di legge prevista riguarda in particolare i centri urbani e gli agglomerati che, da una parte, hanno particolarmente bisogno dello sviluppo centripeto e, dall’altra, risentono in particolar modo del problema del rumore. Centri urbani e agglomerati potrebbero beneficiare notevolmente di questa nuova norma, che sostie- ne i loro sforzi a favore dello sviluppo centripeto. Ma anche le zone agricole forte- mente esposte al rumore – ad esempio i paesi che sorgono lungo importanti assi del traffico – beneficeranno di questa norma, perché grazie ad essa potranno permettere sviluppi in posizioni centrali ben urbanizzate rispetto alle aree periferiche. Fatta eccezione per i centri maggiori, le regioni di montagna dovrebbero essere toccate dalle nuove norme solo in minima misura.
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6.2.2 Siti contaminati
L’abolizione dell’indennità forfettaria per gli impianti di tiro a 300 metri non com- porterà oneri supplementari né per i Cantoni né per i Comuni. Anzi, l’indennità al 40 per cento assicura una copertura più equa dei costi che i Comuni, primi responsa- bili degli interventi di risanamento, devono sostenere; ciò riguarda in modo partico- lare i Cantoni e i Comuni di montagna, dal momento che i provvedimenti di risana- mento dei loro impianti di tiro sono più costosi. Per quanto riguarda le scadenze, i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi origina- riamente previsti. Ciò implica che Cantoni e Comuni avranno bisogno in linea di principio delle stesse risorse sia finanziarie che di personale, come prima della modifica LPAmb, ma che tali risorse dovranno essere messe a disposizione in tempi più brevi. Attraverso le indennità forfettarie, i costi amministrativi dei Cantoni diminuiranno in totale di 66 milioni di franchi. Lo svolgimento dell’indagine e del risanamento dei siti inquinati entro i termini previsti rientra nell’interesse non solo dell’ambiente, ma anche delle finanze pubbliche, perché con esso si riduce il rischio di avere costi scoperti. Dal sondaggio è emerso che i servizi cantonali specializzati sono generalmente favorevoli alla modifica. Aumentando del 20 per cento il tasso d’indennità OTaRSi relativo ai costi scoperti degli interventi di risanamento nei siti aziendali, si stima che tutti i Cantoni verranno sgravati di 1 milione di franchi all’anno e, in totale, di 34 milioni di franchi. L’indagine e il risanamento dei parchi giochi e dei giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini proteggono le prossime generazioni da danni alla salute, ma non solo. Anche tutti gli abitanti e le località della Svizzera trarranno beneficio dall’eliminazione di qualsiasi inquinamento dovuto alla presenza di sostanze critiche nei loro giardini e in tutti gli altri luoghi regolarmente utilizzati dai bambini, come pure dall’esclusione di futuri pericoli per la salute dei bambini e di altri gruppi di popolazione. Tuttavia, a questi benefici si contrappongono i costi d’indagine e di risanamento a carico dei Cantoni, dei Comuni e dei proprietari. Secondo le ipotesi presentate nel capitolo 6.1.1, dovranno sostenere oneri annuali compresi tra 23 e 32 milioni di franchi all’anno fino al 2060 (pari a un totale di 930-1300 milioni di franchi). La ripartizione dei costi tra proprietari e pubblica amministrazione dovrà essere rego- lamentata in base al diritto cantonale; la LPAmb non specifica questo aspetto. Per il finanziamento, otto Cantoni hanno allestito un fondo speciale analogo al fondo OTaRSi, che viene alimentato con i proventi di una tassa sui rifiuti, secondo il principio di causalità. Se questi Cantoni finanziassero in misura equiparabile a quella del fondo OTaRSi il risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e su cui i bambini giocano regolarmente, dovrebbero valutare l’eventuale necessità di compensare le maggiori spese prorogando l’obbligo di pagamento della tassa o alimentando il fondo cantona- le fino al 2040. Dieci Cantoni trasferiscono ai Comuni almeno il 50 per cento dei costi che, secondo la normativa sui siti contaminati, vengono addebitati «all’ente pubblico competen- te». Sette Cantoni si fanno completamente carico di questi costi. Un Cantone defini- sce la ripartizione dei costi tra Cantone e Comuni caso per caso. In questi 18 Cantoni
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privi di fondi speciali i costi supplementari andrebbero a gravare sui bilanci dei poteri pubblici se questi Cantoni volessero finanziare con mezzi pubblici il risana- mento dei parchi giochi, delle aree verdi e dei giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Nei centri urbani, eventualmente anche negli agglomerati, il deterioramento del suolo tende a essere maggiore rispetto alle regioni agricole e alle regioni di monta- gna. La presenza di spazi ridotti nelle aree densamente edificate potrebbe essere stata la causa di una maggiore concimazione con ceneri di carbone e di legno conte- nenti sostanze pericolose. Di conseguenza, nei Cantoni ad elevata densità di edifica- zione si prevedono costi totali superiori alla media, mentre nei Cantoni agricoli i costi tenderanno a essere inferiori alla media nazionale. L’onere amministrativo per i Cantoni resta contenuto. I servizi cantonali specializza- ti devono affiancare i provvedimenti di indagine e risanamento di parchi giochi e aree verdi appartenenti ad enti pubblici. Nei risanamenti di parchi giochi e giardini di proprietà privata i Cantoni vengono coinvolti solo una volta terminati i lavori, quando le domande di indennità a carico del fondo OTaRSi devono essere esaminate e inoltrate alla Confederazione, ed eventualmente nel caso in cui il diritto cantonale preveda la partecipazione al finanziamento. Trattandosi di processi prevalentemente standard alquanto semplici, l’onere sarà notevolmente inferiore rispetto all’impegno attuale previsto dalla normativa sui siti contaminati. Partendo da una media di quat- tro ore di lavoro per ogni indagine dei siti appartenenti a enti pubblici e 16 ore (siti pubblici) o quattro ore (siti privati) per ogni risanamento, a livello nazionale si prevede un maggior onere amministrativo corrispondente a meno di cinque posti a tempo pieno. La modifica della LPAmb non comporta ripercussioni sulla ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni. Le modifiche previste comportano tuttavia, se il Cantone lo desidera, un cambiamento del diritto cantonale in materia di siti contaminati.
6.2.3 Tasse d’incentivazione
L’abrogazione degli articoli relativi alle tasse d’incentivazione sullo zolfo non ha ripercussioni né sui Cantoni né sui Comuni, poiché le disposizioni non si applicano più dal 2009.
6.2.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Per i Cantoni, le conseguenze di questa modifica sono positive. L’attuazione della misura 6.3.1.1 del piano d’azione PF genererà una domanda di formazione continua nettamente superiore all’offerta attualmente proposta dai Cantoni e dalle scuole di formazione professionale. Il capoverso 1bis dell’articolo 49 consentirà di ampliare l’offerta formativa del settore privato. Il maggior fabbisogno di formazione continua potrà essere coperto contemporaneamente dal settore privato e da quello pubblico, riducendo così l’onere finanziario dei Cantoni.
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I corsi di formazione per la sostituzione di un’autorizzazione UE/AELS nei settori particolari saranno di competenza dell’UFAM e non avranno conseguenze per i Can- toni.
La modifica proposta non ha conseguenze finanziarie per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.
6.2.5 Sistemi di informazione e di documentazione
I servizi cantonali specializzati per la protezione dell’ambiente hanno accesso ai dati necessari per l’esecuzione del proprio settore ambientale specifico. Si semplifica in tal modo lo scambio di dati tra i servizi federali e i servizi cantonali specializzati.
6.2.6 Diritto penale
Dal momento che non si ha alcuna delega di nuovi compiti esecutivi, si prevedono al massimo ripercussioni lievi, che possono essere gestite con le risorse attuali. L’introduzione delle fattispecie qualificate e l’inasprimento del diritto in materia di rifiuti potrebbero richiedere, in particolare per le autorità di perseguimento penale, un onere supplementare che dovrebbe tuttavia essere compensato dall’inserimento dei reati bagatellari (casi lievi) nell’articolo 60 LPAmb.
6.3 Ripercussioni per l’economia
6.3.1 Rumore
Le ripercussioni per l’economia sono ridotte. Benché le norme introdotte interessino il settore edile e immobiliare (cfr. le spiegazioni più avanti), la domanda complessi- va di immobili non dovrebbe variare a causa di questa nuova normativa; anzi, in via primaria si prevede un incremento centripeto dell’attività edilizia (anziché in perife- ria), e quindi una densificazione. Ne consegue che l’effetto generale sul prodotto interno lordo, la creazione di valore e gli investimenti dovrebbe pertanto essere molto lieve. Sul versante del settore immobiliare, il progetto interessa in modo particolare i proprietari immobiliari, ma al contempo anche tutti gli attori che prendono parte al processo edilizio (settore della costruzione e della pianificazione). In generale l’onere pianificatorio potrebbe aumentare leggermente a causa degli ulteriori requisi- ti previsti per edifici e abitazioni (disposizione dei locali, locali esterni ecc.). Inoltre, queste esigenze dovranno essere esaminate già all’inizio del processo di pianifica- zione (azzonamenti/cambiamenti di destinazione). D’altro canto, la nuova norma stabilisce che i valori limite delle immissioni non dovranno più essere rispettati su tutte le finestre, e ciò costituisce una semplificazione che consente maggiore libertà sul piano architettonico e pianificatorio. Oltretutto, migliorando notevolmente la certezza di pianificazione, questa normativa semplifica il coordinamento con le autorità, due aspetti che hanno come effetto la riduzione dei costi. Nel complesso si
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può quindi prevedere un lieve aumento dell’onere pianificatorio, che sarà in ogni caso compensato dalla certezza del diritto e dalla disponibilità di maggiori opzioni. Per quanto concerne l’offerta globale, si avranno maggiori potenziali di mercato per gli spazi abitati situati in posizioni centrali, ben urbanizzate e quindi particolarmente interessanti per l’edilizia. Allo stesso modo sorgeranno opportunità di miglioramenti qualitativi e di soluzioni globali (locali esterni, edifici, abitazioni).
6.3.2 Siti contaminati
Dalle modifiche deriverà un’attuazione più rapida della gestione dei siti contaminati, al fine di raggiungere l’obiettivo di terminare la gestione dei siti contaminati tra una o due generazioni. Le imprese e i settori rilevanti in relazione ai siti contaminati sono interessati nel momento in cui, per i loro siti aziendali, vengono sollecitati dalle autorità esecutive ad affrontare in modo più attivo i restanti 2660 esami e i quasi
1000 risanamenti. Poiché l’obiettivo è quello di anticipare la conclusione degli
esami e dei lavori di risanamento, aumenterà il numero di commesse che le aziende incaricate di eseguire i provvedimenti di indagine e risanamento dei siti contaminati riceveranno nel breve o medio termine. Questo aumento avrà a sua volta effetti positivi nel medio e breve termine sulla creazione regionale di valore e sul grado di occupazione in questi settori (cfr. anche il cap. 6.6.2 più avanti). Le modifiche non ostacolano la concorrenza (ad es. a causa delle prescrizioni in materia di prezzi, di standard di qualità, restrizioni alla pubblicità) e non promuovo- no alcun comportamento anticoncorrenziale dei fornitori (ad es. attraverso l’esercizio del potere di mercato, accordi, autoregolamentazione). L’attrattiva delle località svizzere si mantiene viva, dal momento che non sussistono differenze rispet- to ai Paesi limitrofi perché, anche qui, i siti inquinati devono essere sottoposti a indagine e risanati. Le ripercussioni sono troppo lievi per avere effetto sul PIL. Anche la produttività svizzera non ne risentirà, perché l’intensità delle ripercussioni è minima e il numero totale delle aziende interessate alquanto esiguo. Da ultimo, non sorgeranno per i clienti informazioni e possibilità di scelta che favoriscano la concorrenza (ad es. attraverso la trasparenza sul mercato, la libera scelta e la mobili- tà dei clienti). Le stesse conseguenze indicate per l’economia in generale relativamente all’impatto sulla concorrenza, all’attrattività dei siti, alla rilevanza e alla produttività riguardano anche l’indagine e il risanamento dei parchi giochi, delle aree verdi e dei giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Le ripercussioni a livello di costi sono troppo lievi per generare effetti macroeconomici. Se un numero inferiore di bambini gioca regolar- mente su suoli inquinati con sostanze pericolose per l’ambiente, ai costi degli esami e dei risanamenti occorre contrapporre il beneficio diretto e indiretto sulla salute dei bambini. Migliora anche l’attrattività delle località svizzere, in particolare nei centri urbani, dove aumenta invece l’offerta di un ambiente residenziale più attraente. Per contro, le modifiche della LPAmb comporteranno ripercussioni finanziarie sui singoli settori economici e i proprietari di parchi giochi, aree verdi e giardini il cui
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suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano rego- larmente i bambini. - Gli uffici tecnici, le ditte di giardinaggio e i gestori di discarica trarranno bene- ficio perché riceveranno ulteriori incarichi e volumi di deposito. Poiché gli in- carichi di indagine e risanamento tendono a essere assegnati ad aziende regio- nali, aumenterà la creazione di valore a livello regionale e verranno creati più posti di lavoro. - A seconda della normativa cantonale sull’assunzione dei costi, si avranno costi elevati in varia misura a carico dei proprietari di parchi giochi, aree verdi e giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Per una superficie di 200 m2 si calcolano costi massimi per misure di indagine e risanamento pari a 30 000 franchi. De- dotte le indennità OTaRSi pari al 40 per cento, il proprietario privato dovrà so- stenere costi massimi di 18 000 franchi. Se il Cantone in cui è ubicato il sito decide di versare un contributo di sostegno, i costi diminuiscono. Tuttavia, non si possono al momento formulare ipotesi perché non è chiaro se e in che misura i Cantoni e i Comuni parteciperanno a questi costi. In ogni caso è bene chiarire che, dal punto di vista istituzionale, non si tratta qui di un intervento sul merca- to, perché l’indagine e il risanamento di superfici private sono comunque prov- vedimenti volontari. In questo contesto si aggiunge che, sia dal punto di vista etico che a livello precau- zionale, è riduttivo limitare le considerazioni all’aspetto semplicemente monetario dei rischi a lungo termine per i bambini, con ripercussioni probabilmente di lunga portata e oggi ancora sconosciute.
6.3.3 Tasse d’incentivazione
L’abrogazione degli articoli sulle tasse d’incentivazione sullo zolfo non ha ripercus- sioni economiche, poiché le disposizioni non si applicano più dal 2009.
6.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua L’aumento della domanda di formazione continua rende probabile la creazione di nuovi posti di lavoro.
6.3.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Con i sistemi di informazione e di documentazione elettronici, le comunicazioni e le domande non dovranno più essere scritte e inviate per posta, ma potranno essere trasmesse per via elettronica. In tal modo si accelerano le procedure e si riduce il lavoro.
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6.3.6 Diritto penale
Il miglioramento della procedura di perseguimento penale e, in particolare, della lotta contro la criminalità operante in strutture a bande può avere ripercussioni sulle aziende che violano il diritto. Di conseguenza l’aggiornamento previsto potrebbe avere effetti positivi sull’economia legale.
6.4 Ripercussioni per la società
6.4.1 Rumore
Da una parte, la normativa riguarda direttamente gli abitanti e i proprietari degli immobili corrispondenti; dall’altra, le nuove potenziali offerte abitative possono ripercuotersi sull’intera società. Si presume che la modifica di legge prevista farà aumentare l’offerta di abitazioni in posizioni centrali e ben urbanizzate. Si attende inoltre che le ulteriori esigenze relative ai locali esterni privati e pubblici (sul terreno o nell’ambiente circostante e nel quartiere) miglioreranno la qualità abitativa.
Per i prezzi degli immobili e i prezzi di locazione, si profilano due sviluppi contrap- posti. Mentre l’ampliamento dell’offerta nei grandi agglomerati dovrebbe tenden- zialmente causare una (lieve) diminuzione dei prezzi, gli ulteriori requisiti previsti potrebbero comportare un (lieve) aumento delle spese di pianificazione e costruzio- ne. Nel complesso la variazione dei prezzi resterà molto contenuta.
6.4.2 Siti contaminati
Le modifiche nel settore dei siti contaminati fanno sì che i siti inquinati possono essere sottoposti a indagine e risanati in modo più rapido, con conseguenze positive sulla salute della popolazione e dell’ambiente e, quindi, della società. Il beneficio che la società trae dal risanamento di parchi giochi e siti analoghi inqui- nati con sostanze pericolose è dato dalla presenza di centri urbani più vivibili e dal miglioramento della salute dei bambini, in particolare grazie alla mancata compro- missione dello sviluppo neurologico di questi bambini. Si evitano problemi sociali dovuti a malattie come disturbi comportamentali per danni cerebrali causati dalle sostanze nocive. Le carte indicative cantonali relative al deterioramento chimico del suolo migliorano la trasparenza e generano cambiamenti positivi nella protezione dei consumatori: esse consentono di vedere se l’area ricreativa di un immobile è potenzialmente inquinata con sostanze nocive o se è già stata risanata. La carta indicativa migliora le informazioni disponibili per le persone interessate all’acquisto di un immobile.
6.4.3 Tasse d’incentivazione
L’abrogazione degli articoli relativi alle tasse d’incentivazione sullo zolfo non ha ripercussioni sociali, poiché le disposizioni non si applicano più dal 2009.
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6.4.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua L’inasprimento delle regole per ottenere le autorizzazioni PF e l’obbligo della for- mazione continua hanno un impatto positivo sulla percezione e sull’accettazione dell’utilizzo dei PF da parte della popolazione. Si prevede che gli effetti sulla salute degli utilizzatori professionali di PF saranno positivi. Infatti, secondo le conoscenze scientifiche attualmente disponibili, è molto probabile che la formazione per ottenere l’autorizzazione PF sarà la leva principale per ridurre i rischi per la salute degli utilizzatori di PF: la mancanza di consapevo- lezza da parte di questi ultimi è molto spesso causa di negligenza nell’utilizzazione dei PF.
6.4.5 Sistemi di informazione e di documentazione
L’articolo 59bis LPAmb non ha ripercussioni sulla società.
6.4.6 Diritto penale
Il miglioramento della procedura di perseguimento penale può avere conseguenze per le persone che violano il diritto. Con la modifica richiesta del diritto penale ambientale si intendono ridurre i reati, con possibili effetti positivi sulla società.
6.5 Ripercussioni per l’ambiente
6.5.1 Rumore
Rispetto al testo della normativa attuale, dal punto di vista formale la modifica comporta un leggero allentamento della protezione della salute della popolazione. Ciò nonostante, non si prevede di fatto alcun effetto negativo perché la nuova nor- mativa è conforme a quella attualmente già in vigore in molti Cantoni, con la quale vengono concesse moltissime deroghe rispetto al diritto vigente. Anzi, il netto gua- dagno sul piano della certezza del diritto potrebbe addirittura contribuire a migliora- re la protezione fonica. Le nuove esigenze relative ai locali esterni privati delle abitazioni e agli spazi liberi hanno un effetto tendenzialmente positivo sulla situa- zione fonica, perché valorizzano il contesto acustico delle abitazioni. Nel complesso, si prevede che le ripercussioni di questa normativa sulla protezione fonica saranno neutre o al massimo leggermente positive. Le modifiche previste per la LPAmb possono favorire la qualità dello sviluppo centripeto degli insediamenti. Pur esistendo già una prassi analoga nelle grandi città (ad es. Zurigo, Basilea), aumenterà la certezza del diritto e della pianificazione per il futuro sviluppo centripeto. Nelle piccole città e nei Comuni l’effetto positivo sullo sviluppo centripeto sarà molto più percettibile, perché sarà dato impulso a nuovi progetti in località nuove. La chiarezza delle norme e delle disposizioni concernenti la protezione fonica mi- gliora l’accettazione sociale dello sviluppo centripeto degli insediamenti, con un’incidenza positiva sul raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo territoriale.
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L’effetto positivo sullo sviluppo centripeto determinerà tendenzialmente anche una riduzione del volume di traffico (tragitti più brevi, in particolare nel traffico pendola- re), e questo comporterà indirettamente una riduzione delle emissioni di gas serra e di altre emissioni come gli inquinanti atmosferici.
6.5.2 Siti contaminati
Una gestione più snella dei siti contaminati consente, da una parte, di riconoscere più rapidamente i siti problematici e, dall’altra, di intervenire con un risanamento più celere per riportare i beni da proteggere quali suolo, acque superficiali, acque sotterranee e aria in condizioni conformi alla legge. La modifica prevista nell’ambito del finanziamento degli impianti di tiro a 300 metri non comporta ripercussioni dirette sull’ambiente. Il risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini gene- ra in primo luogo vantaggi sulla salute. Ridurre la presenza di metalli pesanti e altre sostanze pericolose per l’ambiente nei suoli dei centri urbani significa generare effetti positivi sulla fertilità del suolo e, quindi, sull’ambiente e la salute degli abi- tanti. Considerato l’auspicato sviluppo interno delle città e dei Comuni e l’aumento della produzione di derrate alimentari che lì si svolge (urban gardening), i suoli privi di sostanze nocive sono da valutare positivamente non solo dal punto di vista della salute dei bambini ma anche della società nel suo complesso. Le modifiche qui proposte sono al tempo stesso misure attuative della Strategia Suolo Svizzera approvata dal Consiglio federale l’8 maggio 202081. Proteggendo i suoli da inquinamenti pericolosi, si può garantire l’utilizzo sostenibile dei suoli e il mantenimento delle funzioni significative del suolo (obiettivo 3 della Strategia Suolo).
6.5.3 Tasse d’incentivazione
L’abrogazione degli articoli relativi alle tasse d’incentivazione sullo zolfo non ha ripercussioni sull’ambiente, poiché le disposizioni non si applicano più dal 2009.
6.5.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Il successo del Piano d’azione PF dipende fondamentalmente dalle buone pratiche degli utilizzatori di PF. Spetta ai professionisti decidere se è necessario ricorrere ai PF e farne il miglior uso possibile. La formazione e la formazione continua sono quindi elementi decisivi per ridurre i rischi a livello ambientale. La modifica proposta consentirà all’UFAM, in veste di autorità di regolazione delle autorizzazioni PF, di attuare le due misure 6.3.1.1 e 6.3.1.3 del Piano d’azione PF e di indennizzare parzialmente le spese della formazione legata alle autorizzazioni.
81 Strategia Suolo Svizzera
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Così facendo, saranno assicurati il miglioramento delle competenze per ottenere l’autorizzazione PF e il loro aggiornamento attraverso la formazione continua obbli- gatoria, contribuendo in generale alla protezione dell’ambente.
6.5.5 Sistemi di informazione e di documentazione
L’articolo 59bis LPAmb non ha ripercussioni sull’ambiente.
6.5.6 Diritto penale
Con la modifica richiesta del diritto penale ambientale si intendono ridurre le viola- zioni del diritto ambientale, un effetto che dovrebbe comportare un calo delle riper- cussioni negative di queste violazioni sull’ambiente.
6.6 Altre ripercussioni
6.6.1 Rumore
La normativa copre anche il contesto abitativo – in modo particolare i locali esterni pubblici e l’ambiente/quartiere più vicino – generando diverse sinergie: aree verdi e altri spazi liberi dovranno essere pianificati per tempo e saranno quindi maggior- mente incentivati. Ciò a sua volta genera ulteriori sinergie nell’ambito dell’adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nelle città. Gli effetti secondari positivi che lo sviluppo centripeto avrà sul traffico genereranno ulteriori sinergie con la politica dei trasporti e la politica climatica.
6.6.2 Siti contaminati
I periti specializzati in siti contaminati e le imprese addette al risanamento devono gestire il carico di lavoro nell’arco di tempo previsto in origine (una-due generazio- ni). L’aumento del carico di lavoro non sarà improvviso, considerato che, per prima cosa, i Cantoni dovranno predisporre le proprie risorse; a tempo debito gli uffici saranno quindi in grado di gestire il lavoro. Ciò vale anche per l’indagine e il risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. In questi settori il carico di lavoro aumenterà. Inoltre, i gestori delle discariche dovranno tenere a disposizione più spazio per il deposito di materiale terroso inquinato e aumenterà anche il grado di utilizzazione dei centri per il trattamento del suolo. In ogni caso, rispetto alle cubature del materiale di scavo proveniente dalla normale attività edilizia svolta attualmente, i maggiori volumi risultanti dal risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini inquinati sono nell’ordine di pochi punti percentuali.
6.6.3 Tasse d’incentivazione
Nessun’altra ripercussione.
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6.6.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Nessun’altra ripercussione.
6.6.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Nessun’altra ripercussione.
6.6.6 Diritto penale
Nessun’altra ripercussione.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
7.1.1 Rumore
Il progetto si fonda sull’articolo 74 capoverso 1 Cost., che incarica la Confederazio- ne di emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. Per effetti si intendono, tra gli altri, gli inquinamenti atmo- sferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni (cfr. art. 7 cpv. 1 LPAmb). Il progetto serve inoltre per raggiungere l’obiettivo previsto dall’articolo 75 capo- verso 1 Cost., che richiede un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio.
7.1.2 Siti contaminati
Il progetto si fonda sull’articolo 74 Cost., che assegna alla Confederazione la com- petenza di emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.
7.1.3 Tasse d’incentivazione
Le prescrizioni di cui all’articolo 74 Cost. sono soddisfatte dalle esigenze di qualità di cui all’allegato 5 dell’OIAt per combustibili e carburanti. Di conseguenza il tenore massimo di zolfo nell’olio da riscaldamento «extra leggero» è limitato. L’abrogazione degli articoli obsoleti relativi alle tasse d’incentivazione sullo zolfo nella LPAmb non ha quindi ripercussioni sull’ambiente.
7.1.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Il progetto si basa sull’articolo 74 della Costituzione federale82 (Cost.) secondo il quale la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti e si adopera per impedire tali effetti. Ai
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sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla prote- zione dell’ambiente (LPAmb), negli effetti rientra anche l’impatto sull’ambiente legato all’utilizzo delle sostanze chimiche, fra cui anche i prodotti fitosanitari.
7.1.5 Sistemi di informazione e di documentazione
L’articolo 59bis LPAmb crea la base giuridica formale che consente all’UFAM di utilizzare nel settore ambientale sistemi di informazione e di documentazione per lo svolgimento di procedure per via elettronica e per la gestione delle operazioni e il trattamento dei dati in formato digitale. Il sistema permette di semplificare e accele- rare le procedure, assicurando in modo generale le garanzie procedurali secondo l’articolo 29 Cost. Può essere quindi ragionevolmente richiesto agli interessati di utilizzare questo sistema. La disposizione è pertanto anche proporzionale.
7.1.6 Diritto penale
Il diritto penale ambientale si fonda sull’articolo 74 capoverso 1 Cost., che incarica la Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti, e sull’articolo 123 Cost., secondo il quale la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Il progetto non riguarda alcun impegno internazionale della Svizzera.
7.3 Forma dell’atto
7.3.1 Rumore
Il progetto contempla importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, secon- do l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
7.3.2 Siti contaminati
Il progetto contempla importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, secon- do l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale è definita nell’articolo 163 capo- verso 1 Cost. Scadenze, diritti e ammontare delle indennità federali devono essere sanciti a livello di legge, in questo caso nella LPAmb. Le modifiche riguardanti le misure secondo la normativa sui siti contaminati riguardano di conseguenza l’articolo 32e LPAmb. Per quanto concerne l’introduzione delle scadenze, l’aumento delle indennità relati- ve ai costi scoperti nell’ambito del risanamento dei siti aziendali, le indennità forfet-
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tarie e le modifiche nel settore degli impianti di tiro, non è necessario modificare l’OTaRSi né l’OSiti. A titolo integrativo si dovranno prevedere aiuti all’esecuzione e circolari concernenti le modalità di attuazione (presentazione delle domande, giustificativi necessari ecc.) da diramare ai Cantoni. OTaRSi, OSiti e O Suolo devo- no invece essere integrate e modificate in relazione ai parchi giochi, alle aree verdi e ai giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. La formulazione concreta delle modifiche dipende dalle modalità di attuazione che, pur essendo state formulate a grandi linee dal gruppo di lavoro UFAM/CCA, devono ancora essere precisate.
7.3.3 Tasse d’incentivazione
Il progetto prevede l’abrogazione di due articoli della LPAmb non più applicabili.
7.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua La modifica proposta contiene importanti disposizioni legislative che secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 LParl devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale si basa sull’articolo 163 capoverso 1 Cost. I diritti e gli importi degli aiuti finanziari della Confederazione devono essere fissati a livello di legge, ovvero nella LPAmb.
7.3.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Le deroghe dell’articolo 21a e dell’articolo 34 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 1986 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) richiedono una base legale formale.
7.3.6 Diritto penale
Il progetto contempla la modifica di importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
7.4.1 Rumore
Con il progetto non vengono create disposizioni su nuovi sussidi (con conseguenti esborsi al di sopra di uno dei valori soglia) né decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese eccedenti uno dei valori soglia).
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7.4.2 Siti contaminati
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. L’articolo 32ebis capoversi 6 e 7 LPAmb in combinato disposto con l’articolo 32eter capoverso 1 lettere e ed f LPAmb pone le basi legali affinché la Confederazione possa concedere indennità per gli interventi d’indagine e il risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Questa disposizione implica nuovi sussidi ricorrenti eccedenti 2 milioni di franchi ed è quindi subordinata al freno alle spese. Inoltre, l’articolo 32ebis capoverso 8 in combinato disposto con l’articolo 32eter capoverso 1 lettere g-i LPAmb pone la base legale affinché la Confederazione possa concedere ai Cantoni indennità forfettarie relative al loro onere lavorativo. Infine, con l’articolo 32ebis capoverso 3 lettera a in combinato disposto con l’articolo 32eter capoverso 1 lettera c numero 1 le indennità relative ai costi scoperti in caso di risa- namento di siti aziendali vengono aumentate dal 40 al 60 per cento. Dal momento che i nuovi sussidi ricorrenti implicano esborsi supplementari eccedenti 2 milioni di franchi, anche queste nuove disposizioni richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Le altre disposizioni relative ai siti contaminati non implicano nuovi sussidi o crediti d’impegno e non sono subordinate al freno alle spese.
7.4.3 Tasse d’incentivazione
L’abrogazione delle disposizioni relative alle tasse d’incentivazione sul tenore di zolfo non ha alcun effetto sul freno alle spese.
7.4.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua La modifica proposta non prevede sussidi, crediti di impegno o limiti di spesa che comportano una nuova spesa unica superiora a 20 milioni di franchi o nuove spese periodiche di oltre 2 milioni di franchi.
7.4.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Con l’articolo 59bis LPAmb non viene creata una disposizione su nuovi sussidi (con conseguenti esborsi al di sopra di uno dei valori soglia) né vengono decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese eccedenti uno dei valori soglia).
7.4.6 Diritto penale
Non vengono create disposizioni su nuovi sussidi (con conseguenti esborsi al di sopra di uno dei valori soglia) né decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa
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(con spese eccedenti uno dei valori soglia). Queste nuove disposizioni non sono quindi subordinate al freno alle spese.
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e
del principio dell’equivalenza fiscale
7.5.1 Rumore
Il progetto non comporta modifiche delle competenze della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La normativa eccezionale finora necessaria per la costruzione di edifici in zone esposte al rumore decade (ad eccezione del rumore del traffico aereo). Di conseguenza i Comuni ottengono maggiori competenze. Ciò rinforza il principio di sussidiarietà. I Comuni si fanno carico del lavoro di controllo e di esecuzione correlato al proget- to, garantendo in tal modo il principio dell’equivalenza fiscale.
7.5.2 Siti contaminati
La revisione non comporta modifiche alla ripartizione dei compiti tra Confederazio- ne e Cantoni. Il risanamento dei siti contaminati è e resta un compito dei Cantoni. La Confederazione accorda sussidi ai Cantoni ed esercita la vigilanza sull’esecuzione da parte dei Cantoni. Il progetto amplia i sussidi e pone una limitazione temporale, ma l’attuazione continua a essere un compito dei Cantoni e il principio di sussidia- rietà viene così rispettato. Poiché la Confederazione, in rappresentanza della società nel settore della protezio- ne dell’ambiente, e i Cantoni, in qualità di ente pubblico competente per il risana- mento dei siti contaminati, sono i principali beneficiari dei provvedimenti di risana- mento, è opportuno che, anche conformemente alle loro possibilità finanziarie, essi sostengano una parte dei costi di risanamento per i parchi giochi inquinati e siti equiparabili. Grazie al suo sostegno finanziario, la Confederazione e, a seconda della legislazione cantonale, anche il Cantone possono esercitare la loro influenza e il loro controllo sull’indagine e sul risanamento. Il principio dell’equivalenza fiscale è così rispettato.
7.5.3 Tasse d’incentivazione
L’abrogazione delle disposizioni non comporta ripercussioni sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Canto- ni.
7.5.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua Le nuove disposizioni non comportano ripercussioni sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.
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7.5.5 Sistemi di informazione e di documentazione e diritto
penale Le nuove disposizioni non comportano ripercussioni sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
7.6.1 Rumore
Il progetto non contiene disposizioni su nuovi sussidi.
7.6.2 Siti contaminati
Come in passato, anche con questa modifica della LPAmb gli obiettivi e i principi degli articoli 1, 4, 5, 9 e 10 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) sono rispettati. Importanza del sussidio per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Confede- razione Nell’ambito del riesame periodico (art. 5 LSu) si è riscontrato che, a causa dei ritardi nella gestione dei siti contaminati, non sarà possibile rispettare l’obiettivo di una-due generazioni perché in particolare il personale dei Cantoni non è sufficiente per svolgere i lavori amministrativi. Inoltre, i ritardi determinano eccedenze nel fondo OTaRSi. Con la modifica della LPAmb si intende accelerare la gestione dei siti contaminati che ha raggiunto una fase di stallo, realizzando un’attuazione efficace, equa e uniforme dal punto di vista economico. In linea con l’articolo 5 capoverso 3 LSu viene proposta una modifica legislativa avente lo scopo di evitare ulteriori ritardi nei lavori. Come in passato, i presupposti di base per le indennità sono rispet- tati perché i soggetti obbligati al risanamento non hanno un interesse personale preponderante, non può essere ragionevolmente richiesto che sopportino l’onere finanziario e i vantaggi risultanti dal compito non compensano l’onere finanziario. Le indennità forfettarie ai Cantoni possono essere accordate ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera c LSu poiché, secondo il sondaggio, i costi amministrativi ven- gono per lo più addebitati ai responsabili solo in misura molto ridotta (in media il 14 %). Procedura e gestione del sussidio L’ordinanza sui siti contaminati in vigore dal 1998, che regola in modo dettagliato la procedura per l’indagine, la valutazione, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati, si è dimostrata valida. Già oggi è possibile prevedere in modo affidabile che, a partire dal 2020, circa 5000 siti dovranno essere esaminati e circa 2500 siti contaminati dovranno essere risanati; tra di essi una mezza dozzina di grandi siti i cui progetti di risanamento sono seguiti dall’UFAM già da anni. Con queste infor- mazioni è possibile fare una buona stima delle future indennità. La procedura OTaRSi, la collaborazione tra i Cantoni e l’UFAM, i presupposti per le indennità e i tassi d’indennità determinanti non presentano difficoltà e, sulla base della LPAmb, sono definiti in dettaglio nell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti conta-
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minati (OTaRSi) e nelle due comunicazioni «Indennità per l’indagine, la sorveglian- za e il risanamento di siti inquinati» e «Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi». In caso di costi computabili superiori a 250 000 franchi, prima di adotta- re i provvedimenti il Cantone deve obbligatoriamente raccogliere un parere per la consultazione e una decisione di assegnazione. I pagamenti vengono in genere effettuati dopo la conclusione e il controllo dei lavori. In caso di lavori di lunga durata e dispendiosi in termini di costi, le indennità possono essere versate a tappe. L’articolo 16 capoverso 4 OTaRSi stabilisce che, qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, vengono definite priorità per i versamenti e i progetti rinviati potranno essere trattati negli anni successivi. Durata del sussidio Dal momento che la gestione dei siti contaminati è un compito statale che, a partire dal 1998, decadrà dopo una o due generazioni, il sussidio deve essere limitato nel tempo, come previsto dalle Linee direttive delle finanze federali. Ne consegue che l’introduzione di scadenze per le indennità OTaRSi rientra nell’interesse politico generale. Considerato che gli esami devono essere svolti entro il 2028, i risanamenti entro il 2040 e l’indagine e il risanamento dei suoli inquinati con sostanze pericolose sui quali i bambini giocano regolarmente entro il 2060, con il sussidio decade anche il compito. La limitazione temporale prevista è quindi adeguata e attuabile.
7.6.3 Tasse d’incentivazione, sistemi d’informazione e di
documentazione e diritto penale Le disposizioni non contengono nuovi sussidi.
7.6.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione
continua La modifica proposta soddisfa gli scopi e i principi di cui agli articoli 1, 4, 5, 9 e 10 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) e permette di assicurare in modo efficace, economico, omogeneo ed equo una formazione uniforme in tutta la Svizzera. La proposta è compatibile con le disposizioni della legge sui sussidi.
7.7 Delega di competenze legislative
7.7.1 Rumore
Il progetto contiene le seguenti deleghe di competenze legislative al Consiglio federale: L’articolo 22 capoverso 3 incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli relativi ai criteri di cui al capoverso 2 del medesimo articolo per quanto concerne i permessi di costruzione in zone esposte al rumore. In particolare il Consiglio federa- le dovrà definire quale percentuale di locali sensibili al rumore nei quali i valori limite delle immissioni vengono rispettati almeno in parte sarà considerata sufficien- te secondo il capoverso 2 lettera a e cosa si deve intendere per rispetto parziale dei
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valori limite delle immissioni. Inoltre, definirà e stabilirà le dimensioni minime del locale esterno di cui al capoverso 2 lettere a e b, dove deve essere accertato il rispet- to dei valori di pianificazione per i locali esterni. In presenza di rumore del traffico aereo, il Consiglio federale regolamenta anche le eccezioni rispetto ai requisiti di cui al capoverso 2 lettere a e b. L’articolo 24 capoverso 3 incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli relativi ai criteri di cui al capoverso 2 del medesimo articolo per quanto concerne le modifiche dei piani di utilizzazione con i quali si intende creare ulteriore spazio abitativo nelle zone edificabili. In particolare il Consiglio federale concretizzerà la qualità e le dimensioni degli spazi liberi richiesti ai sensi del capoverso 2 lettera a e definirà il tipo di misure di cui al capoverso 2 lettera b che, dal punto di vista acusti- co, possono contribuire a una qualità di vita adeguata.
7.7.2 Siti contaminati, tasse d’incentivazione, diritto
penale e finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua Non sono previste nuove deleghe di competenze legislative.
7.7.3 Sistemi di informazione e di documentazione
L’articolo 59bis capoverso 1 secondo periodo LPAmb conferisce al Consiglio federa- le la competenza di designare le procedure che vengono svolte per via elettronica. In deroga all’articolo 21a e all’articolo 34 capoverso 1bis PA, coloro che sono coinvolti nelle procedure possono essere in particolare tenuti a trasmettere gli atti scritti per via elettronica attraverso il sistema di informazione e di documentazione e a ricevere comunicazioni e decisioni per via elettronica, senza il loro consenso. La corrispon- denza e la comunicazione tra coloro che sono coinvolti nelle procedure si svolgono direttamente nel sistema di informazione e di documentazione. L’articolo 59bis capoverso 4 lettera d LPAmb conferisce al Consiglio federale la competenza di designare altri servizi federali o altre persone che devono avere l’accesso ai sistemi di informazione e di documentazione, per quanto necessario per adempiere i compiti e i doveri previsti dalla legge.
7.8 Protezione dei dati
7.8.1 Rumore
Il progetto non contiene disposizioni in materia di protezione dei dati.
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7.8.2 Siti contaminati, tasse d’incentivazione e
finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua Il progetto non contiene disposizioni in materia di protezione dei dati.
7.8.3 Sistemi di informazione e di documentazione
L’accesso ai sistemi di informazione e di documentazione è limitato ai servizi e alle persone di cui all’articolo 59bis capoverso 4 LPAmb. Secondo il capoverso 5 di questa disposizione, tali servizi e tali persone possono consultare e trattare dati personali solo per quanto necessario per adempiere i compiti e i doveri previsti dalla presente legge. Secondo il capoverso 5 di questa disposizione, ciò vale anche per i dati degni di particolare protezione concernenti procedimenti o sanzioni amministra- tivi e penali.
7.8.4 Diritto penale
Il progetto crea una nuova base giuridica formale per la trasmissione di dati persona- li tra autorità penali e autorità ambientali: - per i dati risultanti da procedimenti penali pendenti a completamento delle disposizioni del CPP (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. c LPD e art. 99 cpv. 1 CPP); - per tutti gli altri dati personali secondo l’articolo 19 in combinato disposto con l’articolo 17 capoverso 2 LPD.
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