Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità
Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità
Rapporto esplicativo
18 maggio 2022
1 Situazione iniziale 3
2 Competenza comune di Confederazione e Cantoni 4
2.1 Il progetto «Sviluppo della maturità liceale» 4
2.2 Basi legali 5
2.3 Procedura di consultazione 5
3 Oggetto 5
3.1 Ordinanza sulla maturità del 1995 5
3.2 Revisioni parziali del 2007 e del 2018 6
3.3 Collegamento con il Piano quadro degli studi della CDPE del 1994 6
4 Punti essenziali del progetto 6
4.1 Sintesi degli orientamenti strategici 7
4.2 Descrizione degli orientamenti 7
4.2.1 Rafforzare i due obiettivi formativi della maturità liceale 7
4.2.2 Rafforzare la capacità della formazione liceale di affrontate le sfide future 8
4.2.3 Miglioramento della comparabilità degli attestati di maturità 9
4.2.4 Chiara definizione delle condizioni quadro per i cicli di maturità 9
4.3 Proposte accantonate 10
5 Commento ai singoli articoli 11
5.1 Titolo e ingresso 11
5.2 Oggetto ed effetto del riconoscimento___ 11
5.3 Criteri per determinare l’equivalenza 11
5.4 Condizioni e requisiti minimi 12
5.5 Esperienze pilota e scuole svizzere all’estero 21
5.6 Presentazione delle domande e riconoscimento 21
5.7 Disposizioni finali 22
6 Ripercussioni 22
6.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni 22
6.2 Ripercussioni per l’economia 22
6.3 Ripercussioni per la società 22
6.4 Ripercussioni sull’ambiente 23
6.5 Altre ripercussioni 23
1 Situazione iniziale
Negli ultimi vent’anni il sistema formativo svizzero ha vissuto profondi mutamenti. Novità come l’introduzione di HarmoS1 e dei nuovi piani di studio della scuola dell’obbligo per le tre regioni linguistiche2, l’istituzione della maturità professionale e specializzata nonché dell’esame complementare passerella, la revisione della legge sulla formazione professionale3 (con uno sviluppo dinamico dei contenuti formativi), la nuova legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)4 e il conseguente sviluppo delle scuole universitarie, il processo di Bologna e l’evoluzione del settore SUP hanno portato cambiamenti in tutti i livelli formativi5. Inoltre, le mega-tendenze come la globalizzazione e la digitalizzazione, ma anche alcune questioni di grande attualità come la società partecipativa e la sostenibilità, esercitano un impatto a livello sia strutturale che pedagogico. Le sfide che derivano da tutto questo influiscono sulla formazione liceale, le cui basi legali e i cui testi di riferimento non sono più stati aggiornati dal 1995, una rara eccezione nel sistema formativo svizzero. La base legale federale per la maturità liceale è costituita dall’ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ordinanza sulla maturità, ORM)6. I Cantoni, dal canto loro, disciplinano la stessa materia nel Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM)7 della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Il RRM e l’ORM risalgono al 1995. Per tenere conto di tutti i cambiamenti intervenuti in questo settore e per affrontare le sfide future i due testi vengono sottoposti a una revisione totale con l’obiettivo di consolidare gli aspetti positivi nonché di introdurre e realizzare importanti novità. Il presente progetto di revisione (P-ORM) si basa sul progetto «Sviluppo della maturità liceale» (SML), condotto congiuntamente dal 2018 dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e dalla CDPE (cfr. cap. 2.1). Il progetto SML affronta alcune importanti tematiche concernenti la politica formativa, ovvero: il contributo al raggiungimento dell’obiettivo comune della Confederazione e dei Cantoni di assicurare a lungo termine l’accesso all’università senza esame d’ammissione con la maturità liceale8;
la ripresa di diversi temi trasversali (p. es. digitalizzazione, pari opportunità, sostenibilità, educazione alla cittadinanza, scambi e mobilità) menzionati nelle strategie federali9, cantonali10 e congiunte11 e l’integrazione di questi temi nel ciclo di maturità liceale12; l’analisi approfondita di determinate lacune e sfide emerse dal Rapporto sul sistema educativo svizzero 201813 (p. es. efficacia della formazione liceale, importanza delle materie MINT, scelta degli studi, equity).
1 Accordo intercantonale del 14 giugno 2007 sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS). Consultabile al seguente 2 Si tratta del Lehrplan 21 (Svizzera tedesca), del Plan d’études romand (Svizzera francese) e del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Canton Ticino), consultabili al seguente indirizzo: <https://www.edk.ch/it/sistema-educativo/info/piani-di-
3 RS 412.10 del 13 dicembre 2002
4 RS 414.20 del 30 settembre 2011
5 Si veda in proposito «Analisi sullo sviluppo della maturità liceale» (rapporto del gruppo di coordinamento nel quadro del mandato della CDPE e del DEFR del 6 settembre 2018 «Sviluppo della maturità liceale: mandato per un’analisi dei testi di riferimento») del 16 aprile
2019 (versione del 19 settembre 2019). Consultabile al seguente indirizzo:
6 RS 413.11 7 Regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM) 8 Cfr. l’obiettivo 3 in «Sfruttamento ottimale delle potenzialità» (Dichiarazioni 2015 e 2019 sugli obiettivi comuni di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero del DEFR e della CDPE), 18 maggio 2015 e 27 giugno 2019, consultabili al seguente indirizzo: <Basi comuni (admin.ch)>. 9Cfr. p. es. il Messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2021-2024, FF 2020 3295. 10Cfr. p. es. la strategia della CDPE del 21 giugno 2018 per la gestione della trasformazione digitale nel sistema formativo, consultabile (in tedesco) al seguente indirizzo: <https://edudoc.ch/record/131564?ln=de>. 11 Cfr. p. es. la Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni del 2 novembre 2017, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/11/strategie-a-m.pdf.download.pdf/strategie-a-m_i.pdf>. 12 Per un elenco esaustivo degli elementi considerati cfr. «Analisi sullo sviluppo della maturità liceale» del 16 aprile 2019 (versione del 19 settembre 2019). 13 CSRE (2018). Rapporto sul sistema educativo svizzero 2018. Aarau, Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa.
La presente revisione è indispensabile per garantire la qualità della maturità liceale sul lungo periodo in tutta la Svizzera e per continuare a consentire ai maturandi di accedere alle università e alle alte scuole pedagogiche senza esame d’ammissione. Insieme alla revisione totale dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 199514 tra il Consiglio federale svizzero e la CDPE relativo al riconoscimento degli attestati di maturità e del Piano quadro degli studi della CDPE del 199415, la revisione totale del RRM e dell’ORM rappresenta un importante aggiornamento della maturità liceale.
2 Competenza comune di Confederazione e Cantoni
2.1 Il progetto «Sviluppo della maturità liceale»
Il progetto SML si concentra in particolare sulle basi legali della maturità liceale. Oltre all’ORM e al RRM sottoposti a revisione, che illustrano i requisiti della formazione liceale, le basi legali comprendono anche il Piano quadro degli studi (PQS). Parallelamente all’ORM, al RRM e al PQS, viene modificato anche l’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la CDPE relativo al riconoscimento degli attestati di maturità. La responsabilità di provvedere congiuntamente allo spazio formativo svizzero (art. 61a Cost.) presuppone che la Confederazione e i Cantoni realizzino insieme i lavori di preparazione e di sviluppo (cfr. cap. 2.2). Nell’ambito della maturità liceale la Confederazione e i Cantoni si sono posti l’obiettivo politico di garantire a lungo termine l’accesso senza esami alle università con una maturità liceale16. A tal fine nel 2018 il DEFR e la CDPE hanno lanciato il progetto comune «Sviluppo della maturità liceale» (SML)17. Nella prima fase del progetto il DEFR e la CDPE avevano incaricato un gruppo di coordinamento guidato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e dalla Segreteria generale della CDPE di redigere un’analisi sulla maturità liceale e di sottoporla ai committenti. Nel gruppo di coordinamento erano rappresentati i principali stakeholder18 della maturità liceale. Nella primavera 2019 l’analisi è stata presentata al capo del DEFR e alla CDPE. Pur tracciando un quadro complessivamente positivo della maturità liceale, gli autori del documento raccomandavano la revisione del PQS nonché l’analisi mirata e l’aggiornamento dell’ORM e del RRM. In esecuzione del mandato del DEFR e della CDPE, nella seconda fase diversi gruppi di progetto e di lavoro composti da rappresentanti degli stakeholder della maturità liceale hanno formulato alcune proposte per la revisione dell’ORM e del RRM. Nel quadro di una consultazione interna svoltasi nell’estate 2021 le proposte sono state presentate ai membri degli organismi interessati per ricevere dei riscontri di carattere tecnico. Nell’autunno 2021 il progetto di revisione ORM/RRM è stato rielaborato in collaborazione con gli stakeholder e poi finalizzato dal DEFR e dalla CDPE. Inizialmente era previsto di gestire in contemporanea l’esame dei testi (ORM, RRM e PQS) e l’avvio della
relativa consultazione. Tuttavia, su richiesta del Comitato della CDPE, nel marzo 2021 l’Assemblea plenaria della CDPE e il capo del DEFR hanno modificato il calendario dei lavori. La revisione di ORM e RRM si concluderà quindi prima di quella del PQS. In questo modo, le disposizioni riguardanti lo status delle discipline e la ripartizione percentuale degli ambiti di apprendimento e degli ambiti a scelta (art. 13 segg. e art. 20 P- ORM) saranno già note e potranno essere utili per la finalizzazione del QPS.
14 Consultabile (in tedesco) al seguente indirizzo: <https://edudoc.ch/record/38066/files/Verw_Vereinbar_d.pdf>.
15 Piano quadro degli studi per le scuole di maturità del 9 giugno 1994 (PQS).
16 Dichiarazioni del 2015 e del 2019 del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sugli obiettivi comuni di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero. 17 Cfr. i programmi di lavoro della Confederazione e dei Cantoni nell’ambito della collaborazione in materia di formazione nei periodi 2017-2020 e 2021-2024, approvati dall’organo di gestione rispettivamente il 16 dicembre 2016 e il. 26 novembre 2020, consultabili (in tedesco) al seguente indirizzo: Bildungszusammenarbeit Bund Kantone: Arbeitsprogramm 2017 – 2020: genehmigt durch das Steuerorgan am 16. Dezember 2016 (edudoc.ch)> und < Bildungszusammenarbeit von Bund und Kantonen: Arbeitsprogramm 2021- 2024 (edudoc.ch). Per dettagli sul progetto SML si rimanda al sito dedicato: <https://matu2023.ch/it>. 18 Gli stakeholder costituivano il cosiddetto gruppo di coordinamento, nel quale erano rappresentati i presidenti della Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK), della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri (CDLS), della Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS), della Commissione svizzera di maturità (CSM) e delle scuole universitarie (swissuniversities).
2.2 Basi legali
Il riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei cantonali e dai licei riconosciuti a livello cantonale (attestati di maturità) è una competenza condivisa dalla Confederazione e dai Cantoni basata sul cosiddetto «federalismo formativo» sancito nella Costituzione. Infatti, secondo l’articolo 61a della Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 199919, la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. Con l’articolo 1 dell’Accordo amministrativo del 1995 vengono poste le basi per l’istituzione di un’istanza comune di riconoscimento degli attestati di maturità, ovvero la Commissione svizzera di maturità (CSM). Inoltre, l’accordo stabilisce che la Confederazione e i Cantoni adottino atti normativi armonizzati. Pertanto, la Confederazione e la CDPE hanno elaborato rispettivamente l’ORM e il RRM, identici dal punto di vista materiale. Si tratta di una soluzione particolare, che si è però dimostrata efficace e che richiede un’accurata armonizzazione delle procedure e delle decisioni. Il settore scolastico, e con esso anche le scuole che preparano al conseguimento della maturità liceale, sono di competenza dei Cantoni (art. 62 Cost.). Questi ultimi sono responsabili dei licei e quindi delle sedi, delle condizioni di ammissione e delle condizioni di impiego del corpo docente nonché dell’organizzazione e della gestione degli istituti. Inoltre, stabiliscono i requisiti per l’accesso alle università cantonali. Per consentire l’accesso a queste scuole, il RRM disciplina il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali e di quelli riconosciuti a livello cantonale. La Confederazione disciplina invece l’ammissione alle proprie scuole universitarie e ai propri cicli di formazione. In particolare, secondo l’articolo 63a capoverso 1 e 64 capoverso 3 Cost. gestisce i politecnici federali e, secondo l’articolo 95 capoverso 1 e l’articolo 117a capoverso 2 lettera a Cost., emana prescrizioni concernenti la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base. Partendo da questi principi sono state emanate la legge federale sui politecnici federali (legge sui PF)20 e la legge federale
sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed)21. Per consentire ai maturandi l’accesso ai PF, l’ORM disciplina il riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali e di quelli riconosciuti a livello cantonale.
2.3 Procedura di consultazione
La revisione ORM/RRM è stata coordinata in collaborazione con la CDPE, in linea con quanto stabilito nell’articolo 1 dell’Accordo amministrativo del 1995. Ad eccezione del titolo, dell’ingresso e del rispettivo termine utilizzato ovvero «ordinanza» oppure «regolamento», il progetto di revisione dell’ORM (P-ORM) e quello del RRM (P-RRM) sono identici22. Dal punto di vista formale la consultazione avviene secondo il diritto federale e pertanto si basa sul P-ORM. Per motivi di coerenza e di economia procedurale, la CDPE rinuncia a svolgere una consultazione parallela sul P-RRM. Ciò consente ai Cantoni e alle altre cerchie interessate di esprimere un parere sulle disposizioni dei due progetti di revisione, identici dal punto di vista materiale, all’interno di un’unica procedura. I riscontri saranno valutati insieme alla CDPE e le eventuali modifiche verranno inserite in entrambi gli atti normativi. Alla fine della consultazione il processo legislativo sarà nuovamente nelle mani della Confederazione e dei Cantoni e verrà condotto in stretto coordinamento.
3 Oggetto
3.1 Ordinanza sulla maturità del 1995
L’ORM e il RRM del 1995 disciplinano sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale (art. 1 ORM/RRM). Il riconoscimento certifica l’equivalenza di tutti gli attestati di maturità rilasciati in Svizzera e la loro conformità alle condizioni minime (art. 2 cpv. 1 ORM/RRM).
19 RS 101 20 RS 414.110 21 RS 811.11 22 Poiché l’ORM e il RRM sono stati emanati in due date diverse (15. febbraio 1995 e 16. gennaio 1995) ciò comporta un’ulteriore differenza per quanto riguarda le disposizioni sull’abrogazione del diritto previgente (cfr. art. 35 P-ORM).
Gli attestati di maturità danno diritto all’ammissione ai politecnici federali (art. 2 cpv. 3 lett. a ORM/RRM) e sono indispensabili per essere ammessi sia agli esami federali per le professioni mediche universitarie (art. 2 cpv. 3 lett. b ORM/RRM) sia alle università cantonali in tutto il territorio della Svizzera (art. 2 cpv. 3 lett. c RRM). Le condizioni per il riconoscimento (art. 3 segg. ORM/RRM) sono integrate dalle condizioni particolari che riguardano la maturità bilingue, le esperienze pilota e i requisiti formali (art. 18 segg. ORM/RRM).
3.2 Revisioni parziali del 2007 e del 2018
Dal 1995 l’ORM e il RRM sono stati sottoposti a due revisioni parziali. Nel 2007 gli ambiti disciplinari fisica, chimica e biologia, inclusi dal 1995 nella disciplina «Scienze sperimentali», sono stati reinseriti all’interno delle singole materie di maturità (art. 9 cpv. 2 lett. e-g ORM/RRM), così come gli ambiti disciplinari storia e geografia, che dal 1995 facevano parte della disciplina «scienze umane» (art. 9 cpv. 2 lett. h e i ORM/RRM). Per quanto riguarda la materia «introduzione all’economia e al diritto» (oggi «economia e diritto»), anch’essa inserita fra le «scienze umane», è stata creata una disciplina obbligatoria (art. 9 cpv. 5bis ORM/RRM). Da quel momento in poi la nota del lavoro di maturità è stata inclusa tra quelle determinanti per il superamento dell’esame (art. 9 cpv. 1 lett. d ORM/RRM) e i criteri di riuscita sono stati lievemente modificati (art. 16 ORM/RRM). Inoltre, la disciplina «informatica» è stata aggiunta alla lista delle opzioni complementari (art. 9 cpv. 4 lett. dbis ORM/RRM), mentre per l’interdisciplinarità (ovvero i metodi di lavoro interdisciplinari) è stato creato un articolo a parte (art. 11a ORM/RRM). In occasione della seconda revisione parziale (2018) è stata istituita la disciplina obbligatoria «informatica» (art. 9 cpv. 5bis lett. b ORM/RRM). Di conseguenza, la percentuale del tempo d’insegnamento complessivo dedicata all’ambito «matematica, informatica e scienze sperimentali» è stata aumentata del 2 per cento (art. 11 ORM/RRM).
3.3 Collegamento con il Piano quadro degli studi della CDPE del 1994
Il PQS, direttamente collegato all’ORM e al RRM (cfr. art. 8 ORM/RRM), contiene i requisiti minimi dei contenuti formativi disciplinari e trasversali che permettono di garantire la comparabilità a livello svizzero. Contiene inoltre alcune prescrizioni per i piani di studio cantonali, i quali a loro volta disciplinano l’insegnamento presso le scuole di maturità. Dopo diversi tentativi di riforma iniziati negli anni ‘70, per la prima volta nel 1994 sono stati formulati nel PQS gli obiettivi e i contenuti delle materie liceali per tutta la Svizzera. Nell’ambito del progetto SML anche il PQS sarà aggiornato, principalmente sotto la responsabilità della CDPE23. La revisione del PQS avverrà nell’ambito di un processo legislativo separato, successivo alla revisione totale dell’ORM24. L’intenzione è quella di far entrare in vigore tutti i nuovi testi normativi (ORM, RRM e PQS) contemporaneamente il 1° agosto 2024.
4 Punti essenziali del progetto
Qui di seguito vengono illustrati i punti essenziali del progetto mediante una suddivisione in due fasi: all’inizio si descrivono per sommi capi aspetti e orientamenti strategici dello sviluppo della maturità; in seguito gli aspetti saranno approfonditi in relazione agli articoli pertinenti dell’ORM e del RRM. Per completezza, alla fine del capitolo saranno riportate anche alcune proposte discusse nei gruppi di progetto alle quali non è stato dato seguito.
23 Eccetto l’insegnamento dello sport, disciplinato nell’ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo, RS 415.01). 24 Per la pianificazione del processo legislativo della CDPE si veda il cap. 4. Laddove opportuno e necessario per la comprensione del P-ORM, nel presente rapporto esplicativo ci si soffermerà anche sulle modifiche e sulle novità da inserire nel PQS.
4.1 Sintesi degli orientamenti strategici
Gli orientamenti strategici del progetto di sviluppo della maturità liceale sono riassunti nella tabella sottostante. Orientamento Spiegazione Aspetti attuativi Estensione dell’offerta di discipline nell’ambito fondamentale Estensione delle opzioni selezionabili I due obiettivi, ovvero acquisire nell’ambito a scelta la maturità personale necessaria Rafforzare i due Rafforzamento della didattica per l’attitudine generale agli studi obiettivi formativi propedeutica alla scienza universitari e una solida maturità della maturità liceale Maggiore ponderazione dell’esame di sociale vengono rafforzati e messi sullo stesso piano. maturità Maggiore ponderazione delle competenze di base per l’attitudine generale agli studi universitari Inclusione dei temi trasversali (p. es. educazione allo sviluppo sostenibile, educazione alla cittadinanza Rafforzare la e digitalizzazione) capacità della La formazione liceale prepara ad Inclusione delle competenze trasversali formazione liceale di affrontare e a gestire le sfide (p. es. interdisciplinarità, competenze affrontate le sfide sociali presenti e future. trasversali e didattica propedeutica alla future scienza) Rafforzamento dell’interculturalità (scambi e mobilità) Armonizzazione della durata minima Consolidamento delle competenze di La comparabilità è un Miglioramento della base per l’attitudine generale agli studi presupposto fondamentale per comparabilità degli universitari intraprendere con successo gli attestati di maturità Rafforzamento della connessione tra studi universitari. ORM/RRM e PQS (definizione dei requisiti) Promozione delle pari opportunità Chiara definizione Le condizioni per accedere ai Orientamento professionale, universitario delle condizioni cicli di maturità nonché la qualità e di carriera quadro per i cicli di e la gestione dei licei vengono Garanzia e sviluppo della qualità, maturità chiarite e rafforzate. reporting Formazione continua dei docenti
4.2 Descrizione degli orientamenti
4.2.1 Rafforzare i due obiettivi formativi della maturità liceale
L’acquisizione della maturità personale necessaria per la cosiddetta «attitudine generale agli studi universitari» (ovvero il fatto che tutti i maturandi acquisiscano le competenze necessarie per intraprendere con successo qualsiasi tipo di studio universitario25) e di una «solida maturità sociale» (ovvero la preparazione a svolgere compiti complessi nella società) rimangono gli obiettivi formativi della maturità liceale (cfr. art. 5 ORM/RRM vigente e art. 8 P-ORM). La stretta correlazione tra i due obiettivi, che compaiono indissolubilmente legati tra loro nella definizione di «maturità personale», è una delle caratteristiche specifiche della maturità liceale. Le ripercussioni dei due obiettivi sul piano curricolare coincidono solo in parte. La maggior parte dei contenuti volti a sviluppare e a promuovere l’attitudine generale agli studi universitari contribuisce anche all’acquisizione
25 Sebbene l’attitudine agli studi universitari intesa in senso lato possa svilupparsi completamente solo nel corso degli studi, all’inizio deve comprendere almeno la capacità di intraprendere agevolmente il percorso accademico prescelto. Cfr. Eberle & Brüggenbrock 2013, pag. 96 segg.
di una solida maturità sociale. In compenso, non tutte le materie insegnate al liceo con l’obiettivo di promuovere la solida maturità sociale sono necessarie per intraprendere gli studi universitari26. Entrambi gli obiettivi vengono rafforzati grazie all’estensione dell’offerta di discipline nell’ambito fondamentale, che garantisce anche un’ampia formazione generale27. Le discipline «Informatica» ed «Economia e diritto», finora obbligatorie, vengono inserite tra le discipline fondamentali (art. 13 cpv. 2 P-ORM, cfr. cap. 5.4, art. 13). Con l’informatica come disciplina fondamentale viene riconosciuta l’importanza della trasformazione digitale. Inoltre, fra le discipline fondamentali, ai Cantoni viene data la possibilità di offrire, oltre alla filosofia, anche le religioni (o una combinazione di queste due discipline; cfr. art. 13 cpv. 4 P-ORM). L’estensione delle opzioni selezionabili nell’ambito a scelta, ovvero tra le opzioni specifiche (art. 14 P- ORM, cfr. cap. 5.4, art. 14) e le opzioni complementari (tutte le discipline o combinazioni di queste discipline ai sensi dell’art. 15 P-ORM, cfr. cap. 5.4, art. 15), estende la possibilità di personalizzare il profilo formativo e, nel contempo, di aggiornare in maniera innovativa l’offerta didattica. Il rafforzamento della didattica propedeutica alla scienza28 favorisce sia l’attitudine generale agli studi universitari sia la solida maturità sociale, dato che conoscere la metodologia scientifica porta anche a utilizzare in maniera appropriata le conoscenze scientifiche29. La revisione rafforza la didattica propedeutica alla scienza menzionandola esplicitamente nel progetto di revisione: le opzioni specifiche sono infatti in gran parte basate su questa didattica (cfr. art. 14 P-ORM). Anche il lavoro di maturità deve includere una parte basata sulla didattica propedeutica alla scienza (cfr. art. 19 P-ORM). Inserendo ulteriori norme per il superamento dell’esame (cfr. la variante 2 dell’art. 28 cpv. 2 lett. c e d) in futuro l’esame di maturità potrebbe avere una maggiore ponderazione. Questa novità verrebbe introdotta in quanto un’accurata preparazione agli esami e gli esami stessi rappresentano una componente fondamentale di ogni ciclo di studio presso le università e le alte scuole pedagogiche. L’attitudine generale agli studi universitari viene rafforzata introducendo le competenze di base per
l’attitudine generale agli studi universitari (art. 21 P-ORM). Questo tecnicismo utilizzato nel settore della maturità liceale designa le competenze acquisite nelle discipline fondamentali che sono ritenute necessarie per intraprendere numerosi cicli di studio. L’acquisizione delle competenze di base per l’attitudine generale agli studi universitari nella lingua d’insegnamento e in matematica è particolarmente importante in tal senso. La padronanza lacunosa di queste competenze può mettere a rischio il raggiungimento dell’obiettivo formativo dell’attitudine generale agli studi universitari30.
4.2.2 Rafforzare la capacità della formazione liceale di affrontate le sfide future La formazione liceale deve preparare ad affrontare e gestire le sfide sociali presenti e future, garantendo così l’ammissione senza esami alle università e alle alte scuole pedagogiche nonché l’acquisizione di una solida maturità sociale. Data la difficoltà di prevedere come cambierà il mondo, lo sviluppo della maturità liceale punta a includere i temi trasversali (p. es. l’educazione allo sviluppo sostenibile, l’educazione alla cittadinanza e la digitalizzazione) nonché le competenze trasversali (p. es. interdisciplinarità, competenze interdisciplinari e didattica propedeutica alla scienza). Questo approccio dovrebbe consentire ai giovani di affrontare le sfide del futuro. Nel P-ORM si chiede esplicitamente che il nuovo PQS tenga in considerazione i temi trasversali e l’interdisciplinarità (art. 3 P-ORM). Inoltre, ai Cantoni viene imposto di integrare i temi trasversali nell’offerta
26 Cfr. «Analisi sullo sviluppo della maturità liceale» del 16 aprile 2019 (versione del 19 settembre 2019), pag. 27: 27 Per comprendere meglio il concetto di «materia», si tenga conto di quanto segue: dal punto di vista della sociologia della conoscenza, la materia scolastica è il principio ordinatore del sapere scolastico. La classificazione del sapere in materie è una delle costanti principali del mondo scolastico e quindi una caratteristica fondamentale dell’istituzionalizzazione della scuola. Cfr. in particolare Chervel, 1998; Künzli et al.; 2013 Hopmann & Haft, 1999; Criblez & Manz, 2015. 28 La didattica propedeutica alla scienza abbraccia conoscenze, visioni, virtù e comportamenti riferite a tre aspetti: in primo luogo, durante il liceo gli allievi devono essere introdotti alle tecniche e ai metodi fondamentali del lavoro scientifico e alle strategie di apprendimento e studio che si concretizzano nella singola materia (o in un gruppo di materie). In secondo luogo, devono interconnettere i concetti e i metodi fondamentali del lavoro scientifico nell’ambito di più materie e riconoscere la conseguente relativizzazione dei punti di vista specifici delle materie stesse. In terzo luogo, gli allievi devono saper inscrivere questo lavoro in un contesto di riferimento storico, filosofico-scientifico, etico, sociale e politico. Cfr. Huber (2009) e Hahn (2013).
29 Cfr. Eberle/Brüggenbrock, 2013, pag. 12
30 Cfr. CSRE (2018). Rapporto sul sistema educativo svizzero 2018. Aarau, Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa, pag. 149 segg.
scolastica in maniera coordinata e di riservare alle attività interdisciplinari almeno il tre per cento del tempo dedicato all’insegnamento (art. 22 P-ORM). I temi trasversali rientrano fra gli obiettivi politici comuni di Confederazione e Cantoni per lo spazio formativo svizzero. Con l’inclusione della digitalizzazione viene data la giusta importanza all’obiettivo 7, ovvero affrontare con lungimiranza le sfide costituite dalla digitalizzazione del mondo del lavoro e della società nel sistema formativo31. Anche l’educazione allo sviluppo sostenibile e l’educazione alla cittadinanza fanno parte degli ambiti nei quali la Confederazione e i Cantoni coordinano le loro attività. È quindi importante che vengano ripresi con apposite disposizioni all’interno del P-ORM. L’attuazione dei temi e delle competenze trasversali avviene nel PQS, mentre i temi trasversali vengono integrati anche nei piani di studi disciplinari32. Inoltre, viene introdotto un nuovo articolo intitolato Scambi e mobilità (art. 24 P-ORM) con l’obiettivo di promuovere le lingue nazionali rafforzando così la coesione all’interno della Svizzera, l’internazionalità e le competenze interculturali e sociali dei maturandi. In questo modo si realizza l’obiettivo comune 8, secondo il quale gli scambi e la mobilità devono diventare parte integrante del sistema formativo ed essere promossi in tutti i livelli33.
4.2.3 Miglioramento della comparabilità degli attestati di maturità
La revisione totale migliorerà la comparabilità degli attestati di maturità liceale. La possibilità di comparare le competenze acquisite è infatti essenziale per garantire che i maturandi siano in grado di intraprendere un percorso accademico. D’ora in poi la durata minima della formazione liceale fino alla maturità sarà uniformata e sarà di quattro anni in tutti i Cantoni (art. 9 P-ORM). Per i Cantoni di Vaud, Neuchâtel, Giura e Berna (parte francofona) si tratta di una novità, visto che lì i cicli di formazione duravano tre anni. La comparabilità degli attestati di maturità viene inoltre migliorata stabilendo nel P-ORM che il nuovo PQS definirà alcuni requisiti minimi concernenti le competenze di base per l’attitudine generale agli studi universitari34 e gli ambiti d’insegnamento trasversali (art. 3 P-ORM). Mediante questo collegamento con il nuovo PQS, il P-ORM trasferisce a quest’ultimo un’importante funzione35 volta a favorire la comparabilità36.
4.2.4 Chiara definizione delle condizioni quadro per i cicli di maturità
Le condizioni quadro per i cicli di maturità riguardano sia le transizioni (dal livello secondario I e verso il livello terziario) sia la qualità e la gestione dei licei. La presente revisione si prefigge di consolidarle globalmente. Viene introdotta ad esempio una nuova disposizione che promuove le pari opportunità (equity) nella transizione dalla scuola dell’obbligo al liceo e durante il ciclo di maturità liceale (art. 6 P-ORM)37. Spesso l’espressione «pari opportunità» viene impiegata in relazione alle transizioni e alla permeabilità del sistema formativo. In questo contesto l’uguaglianza delle opportunità implica che il successo negli studi non deve
31 Cfr. anche Consiglio svizzero della scienza (CSS), La formazione liceale nella società digitale (disponibile solo in tedesco), SWR Schrift 1/2021. 32 Cfr. <Progetto Aggiornamento del Piano quadro degli studi – Capitolo II – Tematiche trasversali 33Cfr. <https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2019/09/bund-kantone-2019.pdf.download.pdf/erklaerung-chancen- 2019_i.pdf> Cfr. anche la Strategia delle lingue per il settore del secondario II della CDPE del 2013 e la Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni del 2017.
34 Cfr. raccomandazione 1 della CDPE del 2016.
35 Il nuovo PQS deve contribuire a migliorare la comparabilità degli attestati di maturità stabilendo contenuti maggiormente vincolanti rispetto al testo del 1995 in termini di qualità degli input forniti dal ciclo di maturità liceale. Nel PQS vigente, infatti, la qualità dell’output è determinata dagli esami di maturità liceale, che non sono direttamente comparabili e che ricadono nella competenza dei Cantoni e delle singole scuole. La raccomandazione 2 della CDPE è incentrata sull’emanazione di condizioni quadro cantonali per una «valutazione comune» che promuovano la comparabilità dei livelli dei requisiti e lo scambio pedagogico (anche prima degli esami). Cfr. raccomandazione 2 della CDPE del 2016. 36 Occorre sottolineare che queste misure riflettono un punto di vista contrario all’idea della maturità centralizzata. Infatti, anche se quest’ultima permetterebbe di raggiungere un altissimo livello di comparabilità tra gli esami finali, uniformando requisiti e valutazioni, nonché di gestire l’apprendimento in maniera simile, favorirebbe il cosiddetto approccio «teaching to the test», aumentando il rischio che durante le lezioni vengano trascurati gli obiettivi formativi non pertinenti per l’esito dell’esame. Spesso quindi l’istituzione di esami centralizzati provoca un abbassamento del livello. Inoltre, non bisogna dimenticare che la maturità centralizzata non sarebbe conforme alle strutture federalistiche e multilingue che caratterizzano il sistema formativo svizzero. Cfr. anche Eberle/Brüggenbrock 2013, pag. 118 seg.
37 Cfr. Messaggio ERI 2021–2024
essere determinato dai privilegi bensì dal talento, dall’impegno e dai risultati ottenuti38. Il nuovo articolo funge anche da base legale di riferimento per la CSM, che deve formulare delle linee guida per l’armonizzazione nell’ambito della compensazione degli svantaggi. Inoltre i Cantoni devono mettere a disposizione un servizio di consulenza gratuito per l’orientamento professionale, universitario e di carriera finalizzato ad agevolare l’ammissione agli studi e quindi l’ingresso nel livello formativo terziario (art. 5 P-ORM)39. La qualità dei licei viene rafforzata stabilendo che d’ora in poi ogni scuola disporrà di un sistema per la garanzia e lo sviluppo della qualità (art. 30 P-ORM). Inoltre, i Cantoni dovranno presentare regolarmente un rapporto nel quale illustrano come viene garantito il rispetto delle condizioni per il riconoscimento (art. 31 P-ORM)40. Poiché anche i docenti contribuiscono in maniera decisiva alla qualità della formazione liceale viene introdotta una nuova disposizione riguardante la loro formazione continua (art. 10 cpv. 2 P-ORM). Per quanto concerne la gestione (governance) della formazione liceale d’ora in poi, su proposta della CSM, le esperienze pilota limitate nel tempo non dovranno più essere approvate dalla CSM, bensì dalla presidenza della CDPE e dal DEFR (art. 33 P-ORM). Il potenziale innovativo dei Cantoni è molto importante per la qualità della formazione liceale41. Per questo i Cantoni continuano a disporre di un ampio margine di manovra nell’impostazione dell’offerta didattica (art. 20 P-ORM). Inoltre, viene data loro la possibilità di proporre come opzione complementare una disciplina o una combinazione di discipline, estendendo così l’elenco delle materie disponibili (art. 15 P-ORM)42.
4.3 Proposte accantonate
Alcune proposte formulate in fase di elaborazione sono state accantonate43. Ad esempio, era stato proposto un modello che prevedeva la suddivisione del ciclo di maturità in due bienni (biennio di base e biennio di approfondimento) e la conclusione di alcune discipline fondamentali nel biennio di base, senza necessità di ripeterle negli ultimi due anni. Nella consultazione interna del 2021 la maggioranza dei partecipanti ha respinto la proposta affermando che l’ORM e il RRM vigenti permettono già la suddivisione dei cicli di maturità cantonali. Nemmeno il modello che introduceva la nuova categoria delle materie di approfondimento ha incontrato il favore dei partecipanti, che lo hanno giudicato troppo complesso sul piano organizzativo e penalizzante per le scuole di piccole dimensioni. È stato inoltre proposto di rendere obbligatorie per tutti gli allievi le discipline fondamentali filosofia e religioni nonché musica e arti visive. Anche in questo caso i pareri sono stati prevalentemente negativi a causa del maggiore carico di lavoro per gli allievi e delle conseguenze in termini di costi. La proposta di inserire le religioni tra le discipline fondamentali è stata accolta: come avvenuto finora per la filosofia, i Cantoni potranno offrirla come disciplina fondamentale (art. 13 cpv. 4 P-ORM). Inoltre, avranno la possibilità di proporre in questa categoria sia la musica che le arti visive (art. 13 cpv. 2 lett. l P-ORM). Il nuovo «Forum svizzero maturità liceale», che verrà introdotto con la revisione parallela dell’Accordo amministrativo del 1995, avrà il compito di gestire e monitorare il ciclo di maturità liceale. Se necessario, quindi, le proposte finora accantonate potranno essere discusse all’interno di questo organismo.
38 Cfr. anche Rapporto sul sistema formativo svizzero 2018, Consiglio svizzero della scienza 2018, analisi 2019, Messaggio ERI 2021– 2024.
39 Cfr. raccomandazione 4 della CDPE del 17 marzo 2016
40 A livello generale la qualità verrà inoltre garantita e misurata costantemente tramite i sondaggi presso le classi dell’ultimo anno (Abschlussklassenbefragungen) svolti dal Centro di competenza svizzero per le scuole medie superiori e la valutazione delle scuole del livello secondario II (ZEM CES): <ZEM CES – Au service du secondaire II>.
41 Cfr. «Analisi sullo sviluppo della maturità liceale» del 2019
42 La nuova norma consente ad esempio di scegliere anche le lingue come opzioni complementari o in combinazione con altre discipline. In questo modo si incentiva la creatività dei Cantoni permettendo loro di reagire rapidamente alle nuove sfide e ai nuovi sviluppi, ad esempio per quanto riguarda le tematiche sociali, senza penalizzare l’equivalenza dei titoli dal momento che le competenze interdisciplinari acquisite nelle materie dell’ambito a scelta sono comparabili.
43 Cfr. il rapporto degli esperti 2021
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Titolo e ingresso
Nella versione italiana la revisione totale ha permesso di apportare nel titolo la seguente modifica: da «attestati liceali di maturità» a «attestati di maturità liceale». Il nuovo titolo è dunque: «Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale». La modifica vale per l’intero testo con i necessari adeguamenti grammaticali. Come nel testo vigente, l’emanazione del P-ORM da parte del Consiglio federale si basa sull’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF e sull’articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche. Queste basi legali permettono al Consiglio federale di disciplinare l’ammissione ai politecnici federali e agli esami federali per le professioni mediche universitarie tramite il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali e riconosciuti a livello cantonale44.
5.2 Oggetto ed effetto del riconoscimento___
Articolo 1: Oggetto Questo articolo non subisce alcuna modifica materiale. L’oggetto dell’ORM e del RRM rimane infatti il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali e riconosciuti a livello cantonale. Nella versione tedesca il testo dell’articolo viene modificato per tenere conto del fatto che nel P-ORM il termine «Maturitätsausweis» viene sostituito in tutte le occorrenze con «Maturitätszeugnis» (nelle versioni attuali di ORM e RRM si utilizzano entrambi i termini). Il termine «Maturitätszeugnis» è infatti più vicino al concetto di «attestato» ed è correntemente impiegato nella formazione professionale (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis = attestato federale di capacità). Inoltre, il P-ORM stabilisce esplicitamente che per ottenere il riconoscimento i cicli di maturità liceale devono adempiere determinati requisiti minimi. Ad ogni modo, per le scuole di loro competenza i Cantoni possono continuare ad adottare norme che vanno al di là di questi requisiti minimi. Articolo 2 Effetto del riconoscimento Il contenuto del capoverso 1 viene precisato: il riconoscimento certifica che gli attestati di maturità sono equivalenti tra di loro e che i relativi cicli di formazione sono conformi ai requisiti minimi. Il capoverso 2 viene invece riformulato per tenere conto dell’istituzione delle alte scuole pedagogiche, successiva al 1995. Secondo la lettera a gli attestati di maturità riconosciuti confermano che i titolari possiedono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per studiare presso un’università, un politecnico federale o un’alta scuola pedagogica. Secondo l’articolo 8 P-ORM i titolari di un attestato di maturità riconosciuto possiedono la maturità personale necessaria per intraprendere gli studi universitari (attitudine generale agli studi universitari) e per svolgere attività complesse nella società (solida maturità sociale). La lettera b menziona, come nel testo vigente, l’ammissione agli esami federali per le professioni mediche universitarie.
5.3 Criteri per determinare l’equivalenza
Articolo 3 Nel capoverso 1 viene stabilito che per determinare l’equivalenza, compito della CSM, occorre prendere come riferimento il PQS emanato dalla CDPE. Quest’ultimo definisce i requisiti minimi necessari per garantire la comparabilità degli attestati di maturità liceale. Promuovere la comparabilità è infatti un obiettivo condiviso dal DEFR e dalla CDPE e deve essere sancito nel P-ORM ai fini del riconoscimento degli attestati e della loro equivalenza. Il concetto di «requisito minimo» è particolarmente importante in quanto permette solo scostamenti verso l’alto e non verso il basso. Il nuovo PQS deve contribuire a migliorare la comparabilità degli
44 A sua volta, per l’emanazione del RRM riveduto, la CDPE si basa sugli articoli 3, 4 e 5 del Concordato del 29 ottobre 1970 sulla
coordinazione scolastica e sugli articoli 3, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.
attestati di maturità stabilendo contenuti maggiormente vincolanti rispetto al testo del 1995 in termini di qualità degli input forniti dal ciclo di maturità liceale (cfr. cap. 4.2.3). Nel capoverso 2 vengono menzionati tre aspetti fondamentali per la comparabilità e il raggiungimento degli obiettivi formativi: il PQS fissa le competenze di base per l’attitudine generale agli studi universitari (lett. a), gli ambiti d’insegnamento trasversali con le relative competenze e l’interdisciplinarità (lett. b) e il lavoro di maturità (lett. c).
5.4 Condizioni e requisiti minimi
Articolo 4: Principio In base a questo articolo, per ottenere il riconoscimento a livello svizzero gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 (condizioni) nonché 7–31 (requisiti minimi). Articolo 5: Orientamento professionale, universitario e di carriera Nel P-ORM viene introdotta una nuova disposizione per garantire che i Cantoni mettano a disposizione degli allievi un servizio di consulenza gratuito per l’orientamento professionale, universitario e di carriera. Articolo 6: Pari opportunità Nel quadro della revisione totale viene inserito un nuovo articolo con lo scopo di sottolineare l’obbligo per i Cantoni di promuovere le pari opportunità nel ciclo di maturità liceale. I potenziali gruppi target sono le persone con disabilità e i giovani immigrati in Svizzera tardivamente. Il capoverso 1 stabilisce che un attestato di maturità può essere riconosciuto solo se nel Cantone interessato sono state adottate misure appropriate per garantire le pari opportunità sia nella transizione dalla scuola dell’obbligo al liceo sia durante il ciclo di maturità liceale. I Cantoni sono liberi di scegliere le misure da adottare. Il capoverso 2 sancisce invece la possibilità per gli adulti di conseguire un attestato di maturità liceale mediante una seconda formazione. Infine, il capoverso 3 mette l’accento sul dialogo costante che deve intercorrere tra le scuole dell’obbligo e i licei, da una parte, nonché tra i licei e le scuole universitarie, dall’altra. Il dialogo troverà spazio anche nel nuovo forum istituito per agevolare la gestione e lo sviluppo della maturità liceale. Articolo 7: Scuole di maturità Rispetto alla versione vigente (art. 4 ORM/RRM) il testo dell’articolo viene lievemente modificato. Rimane l’obbligo, per i giovani, di conseguire gli attestati di maturità presso le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II e, per gli adulti, presso scuole di formazione generale a tempo pieno o a tempo parziale. Ciò permette agli adulti di frequentare il ciclo di maturità parallelamente all’attività lavorativa. Lo scopo della riformulazione linguistica dell’articolo è di adeguare la forma a quella delle altre condizioni per il riconoscimento. Articolo 8: Obiettivi formativi
L’articolo descrive i principali obiettivi formativi del ciclo di maturità liceale (cfr. art. 5 ORM/RRM). Sebbene il mandato del progetto di revisione escludesse modifiche sostanziali dell’attuale articolo 5 ORM/RRM, si è deciso di apportare alcune modifiche stilistiche, terminologiche e migliorative della coerenza nei capoversi 1, 2, 3 e 4. Nel primo periodo del capoverso 1 vengono subito enunciati gli obiettivi principali della maturità liceale svizzera. Lo scopo di questo spostamento all’interno del testo è rendere chiaro che tutti gli altri obiettivi (elencati di seguito nelle lett. a-d) rappresentano delle tappe intermedie per il raggiungimento degli obiettivi sovraordinati, ovvero l’attitudine generale agli studi universitari e la solida maturità sociale. Così facendo è possibile evitare interpretazioni sbagliate, ad esempio che l’apprendimento permanente da solo consenta di acquisire l’attitudine generale agli studi universitari o la solida maturità sociale, oppure che la formazione liceale sia arbitraria e priva di qualsiasi scopo. La sostituzione dell’espressione «conoscenze di base» con «competenze di base» indica che l’acquisizione di semplici nozioni non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi e che il sapere deve essere sempre
accompagnato dalle abilità pratiche (lett. a). La specificazione «di base» (riferita alle competenze) riflette la terminologia in uso e non si riferisce a una sorta di standard minimo, bensì alla base intesa come fondamento solido e di qualità per l’apprendimento permanente al termine della formazione liceale. Nelle lettere a-g del capoverso 2 sono elencate le capacità richieste ai maturandi, tra cui acquisire nuove conoscenze, sviluppare la curiosità, l’immaginazione e la capacità di comunicare, lavorare da soli e in gruppo, essere in grado di svolgere ragionamenti logici e astrazioni ed esercitarsi a pensare in maniera intuitiva, analogica e sistemica. Al di là del cambiamento a livello strutturale, rispetto all’articolo 5 capoverso 2 ORM/RRM in vigore, il contenuto del capoverso viene modificato specificando che le nuove conoscenze devono essere sia specialistiche che interdisciplinari. La precisazione ha lo scopo di mettere maggiormente in risalto le attività interdisciplinari, che accompagnano la formazione ampia menzionata nel capoverso 1 dell’articolo 5 dell’attuale ORM/RRM. Anche gli ultimi elementi del capoverso vengono modificati (lett. f e g), esplicitando la norma, finora piuttosto vaga, sulla didattica propedeutica alla scienza. Quest’ultima rappresenta una componente importante dell’attitudine generale agli studi universitari e della solida maturità sociale (cfr. cap. 4.2.1).
Dal punto di vista del contenuto il capoverso 3 non subisce modifiche. Come sopra, anche qui il termine «conoscenze» viene sostituito con «competenze». Come nell’ORM vigente l’articolo menziona una delle componenti principali dell’attitudine generale agli studi universitari, ovvero la padronanza della lingua in cui si svolge l’insegnamento nella scuola e di altre lingue (straniere). Inoltre, i maturandi devono essere capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e imparare a scoprire le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore. Quest’ultima frase sottolinea il valore della reciproca comprensione culturale, componente importante della solida maturità sociale.
Nel capoverso 4, modificato solo leggermente, si rimanda ai requisiti necessari per svolgere attività complesse nella società. In base al nuovo articolo i maturandi sono in grado di orientarsi non solo nel contesto naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, bensì anche in quello «economico». È stata quindi inclusa la sfera economica, finora mancante.
Inoltre, viene menzionato esplicitamente l’orientamento al futuro: i maturandi devono sapersi orientare non solo nel presente e nel passato ma anche nel futuro. Come finora, questo requisito si riferisce sia alla dimensione svizzera che a quella internazionale. Secondo il capoverso 4 i maturandi sono altresì pronti a esercitare la loro responsabilità verso sé stessi, gli altri, la società e la natura, nel rispetto dei limiti e delle capacità degli ecosistemi globali. Il capoverso 4 spiega dunque che nella formazione liceale non deve essere promossa soltanto la «capacità» di svolgere compiti complessi, bensì anche il «senso di responsabilità», che rappresenta una componente importante della solida maturità sociale. Articolo 9: Durata La modifica dell’articolo 62 capoverso 4 Cost. del 21 maggio 2006 impone di armonizzare la durata delle fasi della formazione. Nella riunione plenaria del 25 ottobre 2019 la CDPE ha deciso di fissare la durata minima della formazione liceale a quattro anni. Sebbene questo aspetto fosse già stato discusso nel 2007, all’epoca si scelse di rinviare la decisione alla revisione totale dell’ORM e del RRM. Il prolungamento della durata formativa riguarda i Cantoni di Vaud, Neuchâtel, Giura e Berna (parte francofona).
Attualmente l’articolo 6 ORM/RRM definisce la durata degli studi fino alla maturità. Per quanto attiene all’oggetto dell’ordinanza, fissare una durata minima rispetto alla durata totale degli studi non è strettamente necessario. È invece indispensabile definire la durata minima del ciclo di maturità liceale, che in base all’articolo 7 P-ORM rientra nel livello secondario II e che d’ora in poi sarà di quattro anni (cpv. 1).
Questa nuova disposizione deve essere considerata nell’ottica generale in cui è organizzato il sistema scolastico; il concordato HarmoS ha infatti uniformato in tutta la Svizzera la durata degli studi (undici anni per il grado elementare, scuola dell’infanzia compresa, e il livello secondario I) e i principali obiettivi didattici. Concretamente, ciò significa che la carriera scolastica fino al conseguimento della maturità liceale può svolgersi secondo due diversi modelli. In base al primo modello (11+4) la scuola dell’obbligo dura 11 anni e la
formazione liceale 4, mentre in base al secondo (10+4) è possibile iniziare il liceo già al termine del 10° anno di formazione obbligatoria45. I Cantoni di Vaud, Neuchâtel, Giura e Berna (parte francofona) devono ora scegliere e attuare uno di questi due modelli46. L’importante è che nei quattro anni di durata minima del ciclo di maturità liceale l’insegnamento venga impartito sulla base del PQS da docenti in possesso delle qualifiche necessarie per operare nel livello secondario II (cfr. art. 10 e 11 O-PRM). Rispetto al diritto vigente (art. 6 cpv. 3 ORM/RRM) il capoverso 2, che disciplina la durata minima (3 anni) del ciclo di formazione per gli adulti nelle scuole di maturità, non subisce modifiche sostanziali. Una congrua parte della formazione deve essere svolta sotto forma di insegnamento diretto. Il capoverso 3 stabilisce l’ultimo termine utile per l’ammissione al ciclo di maturità liceale degli allievi che hanno frequentato altri tipi di scuole del livello secondario II (p. es. formazione professionale o licei privati). Di norma, in questo caso gli allievi dovranno seguire l’insegnamento degli ultimi due anni precedenti la maturità. A parte l’inserimento dell’avverbio «almeno», il contenuto del capoverso rimane sostanzialmente invariato rispetto al diritto vigente (art. 6 cpv. 4 ORM/RRM). Articolo 10: Corpo docente Il capoverso 1 definisce i requisiti dei docenti, ovvero il possesso di un diploma d’insegnamento per le scuole di maturità o il conseguimento di una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in una scuola universitaria il titolo richiesto è un master universitario. In seguito alla modifica dell’articolo 6 (durata minima del ciclo di maturità liceale fissata a 4 anni), l’attuale articolo 7 capoverso 2 ORM/RRM, che descrive le qualifiche dei docenti del settore secondario I a carattere preliceale, non è più necessario e viene sostituito dal capoverso 2 P-ORM, che impone alle scuole di garantire la formazione continua dei docenti. Quest’ultima è infatti molto importante per la qualità della didattica, per questo si è deciso di menzionarla esplicitamente e di farne un requisito. I docenti possono e devono aggiornarsi periodicamente nei diversi ambiti disciplinari, approfondendo le loro conoscenze specialistiche, didattiche e pedagogiche.
Articolo 11: Piano di studio Il capoverso 1 stabilisce che nelle scuole di maturità l’insegnamento si fonda su un piano di studio emanato o approvato dal Cantone. Il capoverso 2 prescrive che il piano di studio deve essere conforme al Piano quadro degli studi della CDPE. Infine, il capoverso 3 precisa che la didattica deve ispirarsi a un ciclo di formazione coerente della durata minima di quattro anni (cfr. art. 9 P-ORM). Articolo 12: Discipline Questo articolo definisce la suddivisione delle discipline. Nel P-ORM l’espressione «materie di maturità» non viene più utilizzata e, quando necessario, si fa riferimento direttamente alle materie in questione. Come descritto nel capoverso 1, le discipline sono suddivise in discipline fondamentali (ambito fondamentale), opzioni specifiche e complementari più lavoro di maturità (ambito a scelta) e sport. Ai sensi della legge sulla promozione dello sport (LPSpo)47 e dell’omonima ordinanza (OPSpo)48 questa materia è obbligatoria per tutti gli allievi (cfr. art. 12 LPSpo e art. 49 OPSpo). L’ambito fondamentale e l’ambito a scelta vengono illustrati nei capoversi successivi e negli articoli 13, 14 e 15 P-ORM. Si tratta di un elenco non esaustivo in quanto l’articolo 16 P-ORM contempla la possibilità di offrire altre materie.
45 Cfr. art. 6 cpv. 4 HarmoS («Il passaggio al grado secondario II ha luogo dopo l’11° anno di scolarità. Il passaggio nelle scuole di maturità liceale avviene nel rispetto delle disposizioni del Consiglio federale e della CDPE, di regola dopo il 10° anno»). 46 Solitamente nei Cantoni in cui si applica il secondo modello (10+4) il primo (11+4) può essere integrato senza problemi, come avviene in diversi Cantoni della Svizzera tedesca e nel liceo intercantonale della Broye per gli allievi del Canton Vaud (Rapporto sulla durata minima). 47 RS 415.0 48 RS 415.01
In base al capoverso 2 l’ambito fondamentale è composto dalle omonime discipline, che saranno elencate e disciplinate nell’articolo 13 P-ORM. Il capoverso 3 descrive infine l’ambito a scelta, composto da un’opzione specifica, da un’opzione complementare e dal lavoro di maturità. Articolo 13: Discipline fondamentali Il nuovo capoverso 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 ORM/RRM) illustra le finalità delle discipline fondamentali, ovvero fornire le competenze minime per l’attitudine generale agli studi universitari e contribuire a trasmettere le competenze necessarie per svolgere responsabilmente attività complesse nella società. Il fulcro di questa disposizione è l’adempimento di requisiti minimi comparabili: l’espressione «competenze minime» implica che il grado di raggiungimento degli obiettivi non può essere inferiore a quanto previsto ma che il livello formativo individuale può e deve andare oltre. Sul piano funzionale il capoverso 2 rispecchia il diritto vigente (art. 9 cpv. 2 ORM/RRM) e definisce l’offerta dell’ambito disciplinare. Le materie obbligatorie «Economia e diritto» e «Informatica» vengono inserite tra le discipline fondamentali. Di conseguenza, anche le rispettive note fanno media per il superamento dell’esame di maturità e viene adeguatamente riconosciuto il contributo di queste due materie all’interno della formazione liceale. A livello di orario ci saranno cambiamenti solo se i Cantoni decideranno di aumentare il numero di lezioni dell’una o dell’altra materia. Solo in questo caso si determinerebbe un aumento del numero di ore complessivo o una compensazione all’interno di altre materie. Il capoverso 3, basato sull’attuale articolo 9 capoverso 7 ORM/RRM, stabilisce che nell’ambito fondamentale gli allievi devono avere a disposizione almeno due lingue tra cui scegliere la «seconda lingua nazionale». Per garantire questa offerta formativa le scuole possono mettersi d’accordo tra loro. Pertanto, gli istituti scolastici non sono obbligati a prevedere l’offerta al loro interno ma possono scegliere liberamente in che modo organizzare e assicurare l’insegnamento della seconda lingua nazionale. Nei Cantoni di Berna, Friburgo e del Vallese la seconda lingua nazionale deve essere la seconda lingua ufficiale del Cantone. Il capoverso 4 deriva dall’articolo 9 capoverso 2bis ORM/RRM e consente ai Cantoni di offrire la filosofia
come disciplina fondamentale. In questo caso, la materia fa media per il superamento dell’esame di maturità. Inoltre, d’ora in poi sarà possibile proporre come disciplina fondamentale anche la materia «religioni»49, già presente nei piani di studio di diversi Cantoni. In questi ultimi la novità è costituita dal fatto che, in quanto disciplina fondamentale, anche questa materia conterebbe per il superamento dell’esame di maturità. Inoltre, i Cantoni potrebbero decidere di non offrirla solo come materia a sé stante ma anche in combinazione con la filosofia e non è escluso che in futuro possano decidere che queste due materie non facciano media per la maturità (cfr. art. 16 P-ORM). Il capoverso 5 si riferisce all’articolo 13 dell’ORM/RRM in vigore («Romancio»): nel Cantone dei Grigioni la lingua d’insegnamento può essere affiancata da un’altra lingua d’insegnamento (italiano o romancio). Articolo 14: Opzioni specifiche Nell’elenco delle opzioni specifiche sono state apportate modifiche formali. Inoltre, per la consultazione sono state introdotte ulteriori materie. Il nuovo capoverso 1 definisce le funzioni dell’opzione specifica, ovvero puntare all’approfondimento o all’ampliamento disciplinare o interdisciplinare e basarsi in gran parte sulla didattica propedeutica alla scienza (cfr. cap. 4.2.1). Il capoverso 2 elenca le attuali opzioni specifiche (lett. a-h) che possono essere offerte dai Cantoni conformemente all’articolo 18 P-ORM. Con l’eliminazione del termine «applicazioni» la materia «fisica e applicazioni della matematica» diventa «fisica e matematica». In questo modo il nome è coerente con quello di altre combinazioni di opzioni specifiche, ad esempio «biologia e chimica». Infine, l’opzione «filosofia, pedagogia e psicologia» viene scritta senza l’uso delle barre oblique. Nel corso del tempo e in occasione delle varie riforme della maturità l’elenco delle opzioni specifiche è stato riesaminato e aggiornato per adattarlo ai requisiti e alle esigenze del momento.
49 La denominazione definitiva di questa disciplina fondamentale è ancora in discussione.
Nell’ambito della revisione vengono introdotte cinque nuove opzioni specifiche. Lo scopo non è modificare la struttura del ciclo di maturità, bensì offrire agli allievi ulteriori opportunità di ampliare e approfondire il proprio profilo formativo. Questa estensione dell’offerta non incide sulla comparabilità (cfr. cap. 4.2.3). Un criterio fondamentale per stabilire se una materia è adatta a diventare un’opzione specifica è che sia «in gran parte basata sulla didattica propedeutica alla scienza» (art. 14 cpv. 1 P-ORM). Non bisogna dimenticare che il compito di definire concretamente il ventaglio delle opzioni specifiche spetta come sempre ai Cantoni (cfr. art. 18 P-ORM). L’opzione specifica informatica (lett. i) completa l’offerta nell’ambito d’apprendimento matematica, informatica e scienze sperimentali. Inoltre, permette di approfondire ed estendere il proprio sapere in un ambito divenuto particolarmente importante per la scienza, l’economia, la società e lo Stato, ricollegandosi sia agli obiettivi e ai contenuti della nuova disciplina fondamentale «informatica» sia al tema trasversale della digitalità, al quale è stato dedicato ampio spazio nell’elaborazione del nuovo PQS50. L’opzione specifica storia e geografia (lett. j) completa l’offerta sia nell’ambito delle scienze umane sia in quello delle scienze sperimentali. Finora le discipline fondamentali storia e geografia erano le uniche a non comparire nell’elenco delle opzioni specifiche. Si tratta di materie fondamentali per preparare gli allievi in maniera ancora più completa ad affrontare le sfide sociali: nella nuova opzione specifica saranno infatti approfondite l’educazione alla cittadinanza e il concetto di sviluppo sostenibile. Infine, la combinazione di storia e geografia consentirà di promuovere ulteriormente l’interdisciplinarità e il pensiero sistemico (cfr. cap. 4.2.2). L’opzione specifica teatro (lett. k), che nel Canton Giura esiste dal 1994 sotto forma di esperienza pilota, completa l’offerta delle discipline a scelta nell’ambito d’apprendimento artistico in combinazione con quello linguistico. Contribuisce a promuovere le competenze interdisciplinari e permette di approfondire la «sensibilità etica ed estetica» (art. 8 cpv. 1 lett. d P-ORM). L’opzione specifica religioni (lett. l) consente di estendere l’elenco delle opzioni specifiche nell’ambito
d’apprendimento delle scienze umane ed è particolarmente adatta a favorire la «sensibilità etica ed estetica» citata nell’articolo 8 P-ORM nonché la disponibilità degli allievi a «esercitare la loro responsabilità verso sé stessi, gli altri, la società e la natura». La conoscenza e lo studio approfondito delle religioni presenti nel mondo sono importanti per rafforzare la competenza interculturale. L’opzione specifica sport (lett. m) completa l’offerta dell’ambito a scelta ed è in linea con l’obiettivo formativo sancito nell’articolo 8 capoverso 1 lett. d P-ORM di promuovere le attitudini fisiche degli allievi. Facendo affidamento sulle nozioni di scienze motorie, grazie a questa materia i giovani possono approfondire sia la parte pratica e psicomotoria sia quella teorico-cognitiva. Vengono inoltre approfondite competenze trasversali come la motivazione e la capacità di collaborare in ambito sportivo. Articolo 15: Opzioni complementari L’articolo 9 capoverso 4 dell’ORM/RRM in vigore contiene un elenco esaustivo delle opzioni complementari. Ora, secondo l’articolo 15 capoverso 2 P-ORM, il ventaglio di queste discipline viene ulteriormente esteso. Il nuovo capoverso 1 descrive l’obiettivo delle opzioni complementari, ovvero puntare a un ulteriore approfondimento o ampliamento disciplinare o interdisciplinare. Per garantire la massima libertà di scelta, come stabilito nel capoverso 2 i Cantoni possono proporre come opzioni complementari tutte le discipline o combinazioni di discipline, tra cui quelle fondamentali e lo sport. Inoltre, l’articolo 15 consente di offrire come opzioni complementari anche le lingue, da sole o in combinazione con un’altra disciplina. Il nome dell’opzione complementare non deve corrispondere a quello di una materia o di una combinazione di materie. In questo modo gli allievi possono approfondire o ampliare le proprie conoscenze in base alla funzione dell’opzione prescelta. Oltre a promuovere l’interdisciplinarità, il nuovo articolo permette ai Cantoni di reagire rapidamente all’evoluzione del contesto e di sfruttare in maniera ottimale il know-how delle scuole. Per proporre un’opzione specifica è necessario che i docenti incaricati soddisfino i requisiti di cui all’articolo 10 capoverso 1 P-ORM.
50 Cfr. <Progetto Aggiornamento del Piano quadro degli studi – Capitolo II – Tematiche trasversali
Articolo 16: Altre materie Questo nuovo articolo lascia aperta la possibilità di inserire nel ciclo di maturità ulteriori materie, che però non fanno media per il superamento dell’esame secondo l’articolo 28 P-ORM. Articolo 17: Combinazioni escluse Questo articolo disciplina le limitazioni per quanto riguarda la scelta e la combinazione di discipline fondamentali e opzioni specifiche nonché di opzioni specifiche e opzioni complementari, limitazioni finora contenute nell’articolo 9 capoverso 5 ORM/RRM. La nuova norma aumenta le combinazioni possibili tra opzioni specifiche e complementari facendo sì che la scelta della musica o delle arti visive come opzione specifica non escluda più automaticamente quella della musica, delle arti visive o dello sport come opzione complementare. Nella lettera a si esclude la scelta della stessa lingua come disciplina fondamentale e come opzione specifica, in continuità con il diritto vigente. La lettera b esclude invece la scelta della stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare, anche qui in continuità con l’ORM. Articolo 18: Offerte formative L’articolo stabilisce che le offerte formative delle scuole di maturità sono soggette alle disposizioni cantonali. Non è necessario modificare il contenuto della disposizione vigente (cfr. art. 9 cpv. 6 ORM/RRM) visto che i Cantoni continuano ad avere sufficienti possibilità di scelta non solo nell’ambito specifico e complementare ma anche in quello fondamentale. Articolo 19: Lavoro di maturità In continuità con il diritto vigente (cfr. art. 10 ORM/RRM) questo articolo disciplina il cosiddetto «lavoro di maturità». Nella versione tedesca la denominazione «Maturaarbeit» è sostituita da «Maturitätsarbeit». Il nuovo capoverso 1 ne descrive le funzioni. Il lavoro di maturità promuove sia le competenze specialistiche sia quelle interdisciplinari, come l’autonomia, il pensiero sistemico, la pianificazione, l’organizzazione, la perseveranza, la creatività e la comunicazione. La novità consiste nell’obbligo di includere nel lavoro una parte basata sulla didattica propedeutica alla scienza. In questo modo si dà maggior rilievo a questa tematica trasversale, che consiste nell’analisi e nell’impiego mirato di procedure specifiche (cfr. anche cap. 4.2.2). Come nell’articolo 10 ORM/RRM, il capoverso 2 contiene la definizione del lavoro di maturità, a cui si
aggiunge l’elemento della didattica propedeutica alla scienza: un lavoro scritto o commentato in forma scritta, originale e con una parte basata sulla didattica propedeutica alla scienza, che il candidato elabora da solo o in gruppo e che viene presentato oralmente. Il lavoro di maturità è una componente importante dell’ambito a scelta e quindi anche del profilo formativo individuale degli allievi. Articolo 20: Ripartizione percentuale delle materie L’articolo disciplina la ripartizione, sul tempo complessivo dedicato all’insegnamento, delle materie di cui all’articolo 9 ORM/RRM (escluso lo sport): la lettera a riporta le discipline fondamentali e la lettera b quelle dell’ambito a scelta. Nel P-ORM al posto degli intervalli temporali vengono indicate le percentuali esatte (valori minimi). Nella lettera a le discipline fondamentali sono suddivise in quattro ambiti d’apprendimento: lingue (num. 1), matematica, informatica e scienze sperimentali (MINT, num. 2), scienze umane (num. 3) e arte (num. 4). Il tempo minimo da dedicare alle scienze umane e all’arte è stato lievemente aumentato. Nel primo caso ciò è stato fatto perché l’educazione alla cittadinanza e l’educazione allo sviluppo sostenibile devono essere inserite principalmente in questo ambito d’apprendimento. Nel secondo caso, la decisione è stata presa in quanto l’arte fornisce un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi formativi (p. es. per la preparazione agli studi presso un’alta scuola pedagogica). La percentuale minima riservata alle lingue viene invece ridotta ed è ora equivalente a quella dell’ambito d’apprendimento matematica, informatica e scienze sperimentali. A tal proposito, va tenuto conto del fatto che le lingue possono essere scelte anche come opzione complementare (art. 15 P-ORM) e che nelle lingue straniere moderne l’esame orale è diventato obbligatorio (art. 26 cpv. 2 P-ORM).
Nell’ambito a scelta la percentuale minima di insegnamento rimane invariata al 15 per cento (lett. b). In questo modo gli allievi avranno a disposizione lo stesso tempo per personalizzare il proprio profilo formativo e sarà preservato anche il margine discrezionale dei Cantoni, che ammonta al 13 per cento. Articolo 21: Competenze di base Il capoverso 1 stabilisce la necessità di garantire che, una volta portata a termine la formazione liceale e sostenuto l’esame di maturità, nell’ambito delle competenze di base disciplinari e interdisciplinari tutti gli allievi abbiano acquisito l’attitudine generale agli studi universitari, non solo quindi la maggior parte di loro, come previsto invece per gli altri campi di competenze. Analogamente a quanto stabilito nel capoverso 1, in base al capoverso 2 occorre garantire che, prima di sostenere gli esami di maturità, gli allievi abbiano acquisito le competenze di base nella lingua d’insegnamento e in matematica. Il compito di attestare queste competenze non è legato agli esami di maturità: la responsabilità operativa e l’affiancamento di eventuali misure di promozione sono in mano ai Cantoni e alle scuole, che si attengono al piano di studio. Per questo la disposizione si riferisce solo a quella parte delle competenze di base disciplinari necessaria per l’attitudine generale agli studi universitari (lingua d’insegnamento e matematica), per la quale il PQS prevede una norma specifica e verificabile. Nel capoverso non si citano invece le competenze di base interdisciplinari, più difficili da verificare. Articolo 22: Ambiti d’insegnamento trasversali Questo articolo sviluppa ed esplicita il contenuto dell’articolo 11a ORM/RRM («Interdisciplinarità»). Il titolo viene cambiato in «Ambiti d’insegnamento trasversali» e viene inserito il riferimento ai temi trasversali nonché alle competenze interdisciplinari (cfr. anche cap. 4.2.2). Il capoverso 1 sancisce la necessità di garantire l’inclusione armonizzata dei temi trasversali nell’offerta formativa delle scuole (comprese le giornate tematiche, le settimane di progetto, ecc.) e tra le materie d’insegnamento nonché l’acquisizione delle competenze interdisciplinari. I temi trasversali, ovvero la didattica propedeutica alla scienza, l’educazione allo sviluppo sostenibile, l’educazione alla cittadinanza e la
digitalizzazione, sono indispensabili per raggiungere entrambi gli obiettivi formativi della maturità liceale: acquisire l’attitudine generale agli studi universitari e svolgere attività complesse nella società. Il capoverso 2 stabilisce un tempo minimo nel quale gli allievi sono tenuti a svolgere attività interdisciplinari. La quota del tre per cento si riferisce al tempo complessivo dedicato all’insegnamento conformemente all’articolo 20 (offerta formativa delle scuole e materie d’insegnamento). In particolare, vengono considerati i formati didattici in cui si approfondiscono i temi trasversali, come le settimane di studio e le giornate tematiche. Questa disposizione non sminuisce l’importanza delle conoscenze prettamente disciplinari. Articolo 23: Lingue e comprensione reciproca Questo articolo riassume gli attuali articoli 12 e 13 ORM/RRM, dedicati rispettivamente alla terza lingua e al romancio, in quanto entrambi fanno riferimento alle specificità linguistiche e culturali della Svizzera, che devono essere tutelate per garantire la varietà linguistica e culturale del nostro Paese. Il capoverso 1 riprende il concetto espresso nella seconda parte dell’articolo 12 ORM/RRM: la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali della Svizzera devono essere promosse con misure appropriate. Il capoverso 2 lettera a corrisponde in larga misura alla prima parte dell’articolo 12 in vigore e stabilisce la necessità di garantire che gli allievi possano frequentare un corso nella terza lingua nazionale. Ogni scuola è libera di definire le modalità; l’offerta può essere assicurata anche mediante la collaborazione tra più scuole. Il capoverso 2 lettera b disciplina l’insegnamento dell’inglese. Finora, il Cantone aveva l’obbligo di organizzare un corso di base in inglese per gli allievi che non avevano scelto l’inglese come materia di maturità. Adesso non si tratta più di organizzare un corso di base in quanto le nozioni fondamentali vengono già trasmesse e acquisite durante la scuola dell’obbligo. Occorre tuttavia garantire che coloro che non hanno scelto l’inglese né come terza lingua né come opzione specifica possano comunque incrementare le proprie competenze. Poiché l’eventuale decisione di non studiare l’inglese viene presa gli allievi ed è consentita dal regolamento, l’insegnamento deve rimanere facoltativo.
Articolo 24: Scambi e mobilità Si è deciso di inserire un nuovo articolo per includere le attività di scambio a livello nazionale e internazionale fortemente orientate allo sviluppo delle competenze sociali, interdisciplinari e interculturali. In base al capoverso 1 occorre garantire che gli allievi accrescano le proprie competenze interculturali, sociali e personali. Il capoverso 2 stabilisce invece l’obbligo di adottare misure per consentire agli allievi di partecipare, durante la formazione liceale, ad attività di scambio e mobilità in un’altra regione linguistica della Svizzera o all’estero. Queste attività possono assumere forme differenti, che vanno dagli incontri online fino ai programmi di scambio della durata di diversi mesi. Articolo 25: Impegno per il bene comune In base a questo nuovo articolo le scuole devono adottare misure affinché, durante la formazione liceale, ogni allievo si impegni a favore del bene comune nelle forme e nei tempi adeguati. L’impegno per il bene comune contribuisce in maniera significativa all’acquisizione della maturità personale, in particolare sotto forma di solida maturità sociale. Come per gli scambi e la mobilità, questo compito può essere realizzato in diversi modi. Molte scuole hanno già sperimentato con successo alcune pratiche, che vanno dai gruppi d’apprendimento durante l’orario di lezione ai progetti di un giorno fino a impieghi di durata più lunga. Articolo 26: Materie dell’esame di maturità Il capoverso 1 elenca le materie dell’esame di maturità. Attualmente, in base all’articolo 14 capoverso 2 ORM/RRM sono le seguenti: la prima lingua, una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del Cantone, la matematica, l’opzione specifica e un’altra materia stabilita a livello cantonale. Alcune di queste materie vengono mantenute, ovvero: «lingua d’insegnamento» (lett. a), «seconda lingua nazionale» (lett. b), «matematica» (lett. c) e «opzione specifica» (lett. d). Per quanto riguarda le altre (più un’ulteriore materia), vengono proposte due varianti.
Variante 1 per la consultazione: l’esame di maturità deve contemplare una vasta gamma di conoscenze e competenze. Per questo, oltre alle quattro materie d’esame obbligatorie (lett. a-d), si propone di valutare l’aggiunta di una materia dell’ambito d’apprendimento MINT e di una materia dell’ambito delle scienze umane (lett. e ed f). In questo modo si aggiunge una disciplina al totale delle materie d’esame. Oltre alle sei discipline obbligatorie i Cantoni possono prevedere ulteriori materie d’esame51.
Variante 2 per la consultazione: in alternativa alla variante 1 è possibile mantenere la norma attualmente in vigore (art. 14 ORM/RRM), secondo la quale deve essere esaminata «un’altra materia» (lett. e), che può essere scelta liberamente dai Cantoni.
In linea con il diritto vigente (art. 14 cpv. 1 ORM/RRM), il capoverso 2 prescrive che le materie di maturità sono oggetto di un esame scritto, che può essere completato da un esame orale. Il formato di base (esami scritti) viene mantenuto in quanto è quello che soddisfa meglio i criteri di qualità dal punto di vista statistico. Vengono introdotti ex novo gli esami orali nella lingua d’insegnamento e nelle lingue straniere moderne. La lingua d’insegnamento è stata scelta perché le competenze orali nella prima lingua (comprensione e produzione) rappresentano una parte essenziale delle competenze di base. Nel capoverso 3 si stabilisce che devono essere sostenuti almeno due esami orali. Rimane valida la possibilità di prevedere ulteriori esami di questo tipo. Il capoverso 4 definisce i limiti temporali e quantitativi della pre-maturità, un’opzione che consente di ridurre il numero di materie nell’ultimo anno per potenziare alcuni ambiti specifici (p. es. l’interdisciplinarità). Inoltre, in questo modo gli allievi possono maturare esperienze importanti in vista della preparazione alla maturità e del sostenimento degli esami.
51 Nella consultazione interna (cfr. cap. 2.1) la stragrande maggioranza dei partecipanti si è dichiarata contraria ad aumentare il numero delle materie d’esame. Tuttavia, questa disposizione viene proposta per dare all’esame un’impostazione più ampia. A livello cantonale il numero di esami non sarà necessariamente maggiore perché l’unico ambito in cui è previsto un esame orale oltre a quello scritto sono le lingue straniere moderne. È inoltre possibile continuare a scegliere altre discipline, ad esempio l’inglese.
Articolo 27: Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità Come nel diritto vigente (art. 15 ORM/RRM) questo articolo definisce le modalità di assegnazione delle note che compaiono nell’attestato di maturità. A livello di contenuto, le norme delle lettere a e b non hanno subìto modifiche, mentre l’attuale capoverso 2 è stato eliminato dato che la valutazione del lavoro di maturità è già sufficientemente disciplinata nella lettera c. Secondo la lettera a nelle materie d’esame le note di maturità sono assegnate sulla base dei risultati dell’ultimo anno d’insegnamento e di quelli ottenuti all’esame con la medesima ponderazione. Nelle altre materie sono invece assegnate sulla base dei risultati dell’ultimo anno d’insegnamento (lett. b). Infine, la lettera c definisce le modalità di valutazione del lavoro di maturità. Finora quest’ultimo era stato valutato sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della relativa presentazione orale. D’ora in poi la valutazione si baserà invece sul lavoro scritto e sulla presentazione, mentre la valutazione del processo di lavoro confluirà nella valutazione di uno di questi due; in questo modo viene mantenuta la sua importanza. Articolo 28: Norme per il superamento dell’esame In linea con il diritto vigente, il capoverso 1 disciplina le materie determinanti per il superamento dell’esame di maturità e la modalità di assegnazione delle note. Le note per le prestazioni nelle discipline fondamentali e nell’ambito a scelta sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota più alta è il 6, la più bassa è l’1. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Il capoverso 2 disciplina le norme vere e proprie per il superamento dell’esame. Le lettere a e b si riferiscono alle norme per il superamento della maturità liceale nel suo complesso e prevedono, come oggi, la doppia compensazione dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti e la regola del numero massimo di quattro note inferiori al 4. Inoltre, per il capoverso 2 dell’articolo 28 nella consultazione sono state proposte due varianti.
Variante 1: possibilità di mantenere le norme vigenti per il superamento dell’esame (art. 16 ORM/RRM) oppure di non adottare ulteriori disposizioni all’interno del P-ORM.
Variante 2: oltre alle lettere a e b, vengono introdotte le lettere c e d, che propongono ulteriori requisiti indipendenti dalle note scolastiche. Secondo queste disposizioni l’esame di maturità deve essere superato in quanto esame a sé stante, applicando le stesse norme previste per la maturità nel suo complesso (lett. a e b). Mediante questi ulteriori requisiti si intende attribuire all’esame di maturità un ruolo più importante. Questa novità verrebbe introdotta in quanto un’accurata preparazione agli esami e gli esami stessi rappresentano una componente fondamentale di ogni ciclo di studio presso le università e le alte scuole pedagogiche. Pertanto, lo scopo del sistema di norme a due livelli non è quello di ridurre il numero di promozioni tra i maturandi52, bensì di sottolineare l’importanza dell’esame di maturità come componente a sé stante (oltre alle note scolastiche) necessaria per il superamento dell’esame. Viene sottolineata in particolare la sua funzione formativa, oltre a quella valutativa, che si riflette ad esempio nella preparazione all’esame e nell’acquisizione di sapere e competenze da parte di ogni singolo allievo53.
Articolo 29: Attestato di maturità Il capoverso 1 elenca gli elementi che devono figurare nell’attestato di maturità (lett. a-h) e offre ai Cantoni la possibilità di riportare anche materie stabilite a livello cantonale o altre materie seguite dall’allievo. Dal punto di vista del contenuto, la principale modifica rispetto alla versione vigente (art. 20 ORM/RRM) riguarda la lettera h, in cui l’espressione «la direzione della scuola» viene sostituita con «un membro della direzione scolastica». Si tratta di un concetto che può essere utilizzato con maggiore facilità nelle diverse lingue. Il capoverso 2 elenca gli ulteriori elementi che possono essere disciplinati nell’attestato di maturità: quello che rimane uguale sono le note ottenute nelle materie prescritte nell’ambito cantonale o in altre materie seguite dall’allievo (lett. a). Quello che cambia, inoltre, è l’aggiunta della dicitura «maturità plurilingue» se il Cantone
52 Sebbene nella consultazione interna questa modifica sia stata discussa e messa in dubbio, deve comunque essere considerata per le ragioni elencate di seguito.
53 Cfr. rapporto degli esperti, pag. 37
prevede un ciclo di maturità plurilingue conforme ai requisiti minimi dell’ordinanza (lett. b). Si tratta di un’ulteriore «etichetta» che può essere riportata su un attestato di maturità riconosciuto, senza pregiudicarne né la qualità né lo scopo, ovvero consentire l’ammissione agli studi universitari. L’attestato contiene un semplice rimando a (ulteriori) elementi di carattere linguistico. Articolo 30: Garanzia e sviluppo della qualità Stabilendo che le scuole dispongono di un sistema per la garanzia e lo sviluppo della qualità, questo nuovo articolo tiene conto di un’evoluzione in corso in molte scuole, ma non in tutte, che dispongono già di un sistema del genere. L’idea che i licei, dotati di una vasta autonomia e orientati a garantire la qualità della didattica e della vita scolastica, dispongano di un sistema di gestione della qualità incontra un consenso molto vasto. Questa convinzione si è chiaramente rafforzata rispetto al 2006, quando la proposta di inserire un articolo pertinente nell’ORM e nel RRM era stata respinta54. Un sistema di garanzia e sviluppo della qualità comprende ad esempio delle strategie nei seguenti ambiti: feedback individuali e sviluppo personale (p. es. peer learning), gestione dei processi di qualità da parte della direzione scolastica (p. es. colloqui con i collaboratori), autovalutazione, sviluppo della qualità nella scuola e valutazioni esterne. Sul piano operativo l’attuazione spetta ai Cantoni. Articolo 31: Presentazione di rapporti Secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’Accordo amministrativo del 1995, la Commissione svizzera di maturità (CSM) ha il compito di verificare che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Questo compito deve essere garantito e ulteriormente precisato. La redazione di rapporti all’attenzione della CSM sancita nel nuovo articolo rappresenta uno strumento a tal fine. Nella consultazione interna (cfr. cap. 2.1) è stato espresso il timore di una burocratizzazione. L’attività di reporting prevista ne terrà conto e punterà a essere più snella rispetto alla procedura applicata per il primo riconoscimento. Questa novità comporta anche una modifica dell’Accordo amministrativo del 1995.
5.5 Esperienze pilota e scuole svizzere all’estero
Articolo 32 In questo articolo viene disciplinata la competenza per concedere l’autorizzazione allo svolgimento di esperienze pilota e per le scuole svizzere all’estero: le proposte vengono presentate dalla CSM alla presidenza della CDPE e al DEFR. Oltre alle scuole svizzere all’estero, questi ultimi possono autorizzare eventuali deroghe all’ORM/RRM (lett. a e b). La competenza di autorizzare le esperienze pilota, finora attribuita alla CSM, viene affidata a un’autorità in quanto tale strumento ha un effetto pregiudiziale che presuppone la competenza di un’autorità. Inoltre, d’ora in poi le esperienze pilota dovranno essere limitate nel tempo.
5.6 Presentazione delle domande e riconoscimento
Articolo 33: Presentazione delle domande In linea con il diritto vigente (art. 22 cpv. 1 ORM/RRM), questa disposizione disciplina la presentazione delle domande concernenti il riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale e delle esperienze pilota di cui all’articolo 32 P-ORM. I Cantoni presentano le domande alla CSM. Questa norma si basa sull’articolo 3 capoverso 1 dell’Accordo amministrativo del 1995. Articolo 34: Riconoscimento Secondo il capoverso 1 un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se il DEFR e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda. Secondo il capoverso 2 le deroghe ai requisiti minimi per lo svolgimento di esperienze pilota sono considerate valide se il DEFR e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.
54 Cfr. rapporto CDPE/DFI del 2006
5.7 Disposizioni finali
Articolo 35: Abrogazione di un altro atto normativo L’ORM e il RRM del 1995 vengono abrogati. Articolo 36: Disposizioni transitorie Secondo il capoverso 1 gli attestati di maturità riconosciuti a livello svizzero prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza mantengono il riconoscimento per sette anni dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza. Questa disposizione deve essere attuata quattro anni prima del rilascio dei primi attestati di maturità conformi al nuovo diritto. In questo modo i Cantoni hanno tre anni di tempo per l’attuazione del P-ORM. Inoltre, entro sette anni dall’entrata in vigore del P-ORM devono dimostrare che i loro attestati di maturità o gli attestati di maturità da loro riconosciuti sono conformi ai requisiti dell’ordinanza. I Cantoni che devono portare la durata della formazione liceale a quattro anni hanno 12 anni di tempo per adeguarsi al nuovo diritto (la nuova ORM deve dunque essere attuata entro 8 anni dalla sua entrata in vigore, cpv. 2). Articolo 37: Entrata in vigore L’ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024. In base ai pareri raccolti nella consultazione interna si tratta di una data realistica. Nella primavera del 2021 le autorità politiche avevano deciso che l’ORM e il RRM sarebbero stati approvati prima del PQS. Dato che l’approvazione dei due testi normativi è prevista per l’estate del 2023, le basi per procedere alla finalizzazione e all’approvazione del PQS (p. es. lo status delle discipline) saranno già disponibili.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Attualmente la Confederazione (SEFRI) e i Cantoni (CDPE) contribuiscono ognuno per il 50 per cento ai costi del progetto SML. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni dell’ORM e del RRM non avrà ripercussioni dirette per la Confederazione sul piano finanziario e delle risorse umane. Infatti, sebbene la revisione modifichi il contenuto della maturità liceale, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni rimane invariata. Nei Cantoni, invece, a seconda del contesto le nuove disposizioni ORM/RRM possono avere differenti ripercussioni a livello finanziario e di risorse umane. Ad esempio, nei Cantoni di Berna (parte francofona), Giura, Neuchâtel e Vaud l’introduzione della durata minima di quattro anni per il ciclo di maturità avrà delle ripercussioni sul piano infrastrutturale, mentre l’introduzione di nuovi requisiti per il riconoscimento potrebbe avere un impatto sulle finanze e sul personale dei centri per l’orientamento professionale, universitario e di carriera. Ciò dipenderà dalle condizioni presenti nei singoli Cantoni.
6.2 Ripercussioni per l’economia
Dalle nuove disposizioni ci si attendono ripercussioni positive per l’economia. Ad esempio, l’obbligo per i Cantoni di offrire un servizio di orientamento professionale, universitario e di carriera ridurrà il numero di interruzioni formative e consentirà di abbreviare la durata degli studi. Inoltre, la promozione della digitalizzazione permetterà ai maturandi di acquisire le competenze necessarie per vivere e lavorare in un mondo sempre più digitale. Ad ogni modo, è difficile stimare in maniera attendibile le ripercussioni economiche delle spese formative perché si tratta di investimenti a lungo termine.
6.3 Ripercussioni per la società
In alcuni ambiti le nuove disposizioni ORM/RRM hanno ripercussioni positive sul piano sociale. Ad esempio l’inserimento nel PQS dell’educazione alla cittadinanza favorisce la partecipazione politica, mentre la promozione delle pari opportunità rafforza l’inclusione dei gruppi sociali. Inoltre, l’incentivazione della attività sociali ha un impatto positivo sulla collettività e la promozione degli scambi e della mobilità rafforza la coesione fra le regioni linguistiche svizzere e incoraggia gli scambi culturali al di là dei confini nazionali.
6.4 Ripercussioni sull’ambiente
Le nuove disposizioni non dovrebbero avere ripercussioni dirette sull’ambiente. Potrebbero esserci delle ripercussioni indirette con l’inclusione nel PQS dell’educazione allo sviluppo sostenibile, in seguito alla quale le singole scuole svilupperanno e organizzeranno attività inerenti a questa tematica.
6.5 Altre ripercussioni
La creazione di un forum per agevolare la gestione e lo sviluppo della maturità liceale migliora la collaborazione e il dialogo a livello svizzero tra istituzioni e organizzazioni e tutto ciò consolida la posizione del sistema formativo elvetico anche nel contesto internazionale.