Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM)
Dipartimento federale delle finanze
Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM)
del 17 agosto 2022
2022-…
Compendio
Il 22 giugno 2022 il Consiglio federale ha licenziato all’attenzione del Parlamento il messaggio relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’impo sizione dell’economia digitale). Con la presente ordinanza viene attuata parzialmente l’imposizione minima sulla base della modifica costituzionale attualmente al vaglio del Parlamento. Le prescri zioni modello dell’OCSE/G20 vengono dichiarate applicabili per mezzo di un ri mando. Inoltre, viene precisata la ripartizione della quota cantonale sull’imposta integrativa. Il diritto procedurale, in particolare, sarà sottoposto a consultazione soltanto in una seconda fase.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Il 22 giugno 2022 il Consiglio federale ha licenziato all’attenzione del Parlamento il messaggio relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE/G20 sull’imposizione dell’eco nomia digitale)1. Nell’ambito del presente rapporto il Consiglio federale rinuncia a ribadire il contenuto del messaggio in oggetto. Alcuni elementi sono descritti in sin tesi, mentre singoli rimandi richiamano numeri specifici del messaggio. Il progetto dell’OCSE2 e degli Stati del G203 si articola in due pilastri4:
- il primo adegua le disposizioni internazionali vigenti in materia di attribuzione fiscale di utili dei grandi gruppi di imprese (imposizione gravante gli Stati di commercializzazione);
- il secondo introduce un’imposizione minima per i grandi gruppi di imprese. A causa delle incertezze ancora numerose, il Consiglio federale ritiene opportuno pro cedere per gradi nell’attuazione a livello nazionale. In una prima fase, una nuova norma costituzionale attribuirà alla Confederazione la competenza di attuare il pro getto dell’OCSE/G20. Una disposizione transitoria autorizzerà il Consiglio federale a disciplinare provvisoriamente l’imposizione minima a livello di ordinanza. Ciò con sentirà un’entrata in vigore al 1° gennaio 2024. La disposizione transitoria contiene parametri giuridicamente vincolanti per l’ordinanza temporanea del Consiglio fede rale. Quest’ultima sarà in seguito sostituita da una legge federale. Per attuare l’imposizione minima, la disposizione transitoria contenuta nella Costitu zione federale (Cost.) prevede una cosiddetta imposta integrativa5 (cosiddetta «Qua lified Domestic Minimum Top-Up Tax», imposta integrativa svizzera), attraverso la quale la Svizzera garantirà sul proprio territorio l’imposizione minima dei gruppi di imprese e delle unità operative interessate. Applicherà inoltre i nuovi diritti d’imposi zione qualora un gruppo di imprese operante in Svizzera non raggiunga il livello d’im posizione minima all’estero (le cosiddette «Income Inclusion Rule», IIR, e «Under taxed Payments Rule», UTPR). Le entrate fiscali aggiuntive saranno così versate alla Svizzera e non agli Stati esteri. In questo modo, le imprese residenti in Svizzera po tranno evitare ulteriori procedure fiscali all’estero. È essenziale che la normativa sviz
zera coincida con le prescrizioni modello dell’OCSE/G20, altrimenti può verificarsi una doppia imposizione in Svizzera e all’estero.6
1 Messaggio del Consiglio federale relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale), FF 2022 1700 (di seguito «messaggio relativo al decreto federale»
2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
3 Gruppo dei venti Paesi industrializzati ed emergenti più importanti
4 Cfr. anche il messaggio relativo al decreto federale, n. 1.1.
5 Cfr. anche il messaggio relativo al decreto federale, n. 4.
6 Cfr. in proposito il n. 4.1.2 del messaggio relativo al decreto federale.
L’imposta integrativa è un’imposta federale diretta. Alla sua esecuzione procedono i Cantoni. Con questa attuazione di stampo federalistico i Cantoni rimarranno incenti vati a offrire oneri fiscali competitivi. Contemporaneamente, nell’ambito della pere quazione finanziaria nazionale si terrà conto delle entrate fiscali aggiuntive dei Can toni. Non è possibile stimare in modo affidabile le ripercussioni finanziarie della riforma7. Il quadro statistico è fragile e determinati elementi della riforma non sono quantifica bili. In base alle stime, dall’applicazione dell’imposta integrativa dovrebbero risultare per la Confederazione e i Cantoni, nel breve periodo, entrate supplementari annue complessive pari a circa 1–2,5 miliardi di franchi. Di questo importo, il 25 per cento, ovvero 250–650 milioni, spetta alla Confederazione e il 75 per cento, equivalente a un ammontare compreso tra 800 milioni e 2 miliardi di franchi, sarà destinato ai Can toni. La riforma non inciderà sul bilancio della Confederazione, poiché le maggiori entrate derivanti dall’imposta integrativa al netto delle maggiori uscite per la perequa zione finanziaria e la compensazione degli oneri confluiranno in un finanziamento speciale di ulteriori misure volte a rafforzare la piazza economica. Per quanto riguarda invece il potenziale gettito risultante dal mancato raggiungimento del livello d’impo sizione minima all’estero, si parte dal presupposto che la maggior parte degli Stati garantirà sul proprio territorio l’imposta minima. Questa circostanza limita conside revolmente il gettito che potrebbe potenzialmente derivarne per la Svizzera. In singoli casi potranno per contro risultare entrate cospicue. Il progetto comporta una perdita di attrattiva della piazza economica svizzera sotto il profilo fiscale. Le conseguenti reazioni di adeguamento delle imprese avranno un im patto negativo sulle entrate di quasi tutte le altre imposte e sulle entrate derivanti dai contributi sociali. A livello nazionale, è probabile un aumento delle entrate anche dopo che le imprese avranno modificato il proprio comportamento. In base alla disposizione transitoria, il 25 per cento delle maggiori entrate spetta alla Confederazione. Quest’ultima dovrà impiegare la propria quota derivante dal gettito lordo dell’imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione fi
nanziaria e la compensazione degli oneri, per promuovere maggiormente l’attrattiva della piazza economica svizzera (art. 197 n. 15 cpv. 8 Disposizioni transitorie dell’art. 129a Cost.). In questo momento non è stato ancora determinato quali misure volte a rafforzare la piazza economica debbano essere finanziate con i mezzi della Confederazione, che finora ha discusso, in particolare con i Cantoni, possibili linee d’azione per le misure della Confederazione. Il confronto, però, è soltanto in una fase iniziale.8 A tempo debito il Consiglio federale concretizzerà a livello di contenuti e tempistica il quadro giuridico per l’impiego dei mezzi.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
7 Cfr. n. 6 del messaggio relativo al decreto federale, anche per il capoverso successivo.
8 Cfr. il messaggio relativo al decreto federale, n. 4.2.
L’articolo 197 numero 15 capoverso 1 Cost. attribuisce al Consiglio federale la fa coltà di introdurre temporaneamente mediante ordinanza l’imposizione minima di cui all’articolo 129a Cost. Con la presente ordinanza il Consiglio federale si avvale di tale competenza. I principi di base dell’imposizione minima possono essere desunti dal messaggio relativo al decreto federale (n. 5.2.1). Le spiegazioni dettagliate delle pre scrizioni modello sono contenute nel commentario dell’OCSE/G209, cui si aggiun gono esempi illustrativi10. Le questioni già disciplinate in maniera esaustiva all’articolo 197 numero 15 Cost. non vengono ribadite nell’ambito della presente ordinanza (per es. l’indeducibilità dell’imposta integrativa conformemente alla lett. k, il calcolo delle imposte determi nanti, degli utili determinanti e dell’aliquota d’imposta effettiva). Punti prioritari dell’ordinanza sono l’applicabilità delle prescrizioni modello e l’attua zione federale in Svizzera (segnatamente l’imputazione dell’imposta integrativa alle unità operative).
- Applicabilità delle prescrizioni modello: attraverso un rimando le prescrizioni modello approvate dall’«Inclusive Framework» il 14 dicembre 2021 e pubblicate il 20 dicembre 2021 sono dichiarate applicabili. Ciò garantisce il massimo grado di compatibilità a livello internazionale.
- Imputazione alle unità operative e ripartizione della quota cantonale: il 75 per cento delle entrate derivanti dall’imposta integrativa viene versato ai Can toni. Questi ultimi tengono adeguatamente conto dei Comuni. All’imposta inte grativa svizzera partecipano i Cantoni in cui le unità operative sono corresponsa bili dell’imposizione ridotta. In genere non sono considerati i Cantoni in cui le unità operative hanno già oltrepassato l’imposizione minima. La ripartizione della quota cantonale avviene proporzionalmente all’imposizione ridotta. La base è costituita dalla chiusura contabile singola delle unità operative predi sposta per il bilancio consolidato in base alle direttive dell’OCSE/G20. Per le im prese, gli stabilimenti d’impresa e gli immobili extracantonali, la ripartizione delle entrate si conforma alla giurisprudenza del Tribunale federale per evitare le dop pie imposizioni intercantonali. Questa semplificazione è necessaria perché gli og getti dell’imposta di unità operative svizzere non devono predisporre alcuna chiu
sura contabile singola. Dal momento che essi non sono considerati come unità operative nemmeno secondo l’OCSE/G20, neanche in questo caso sono tenuti a predisporre una chiusura contabile singola. Il ricorso alla chiave di ripartizione semplificata produce una semplificazione nell’interesse dei gruppi di imprese coinvolti. Tuttavia è possibile che in singoli casi partecipino alle entrate anche i Cantoni con imprese, stabilimenti d’impresa o immobili oltre l’imposizione mi nima. Sono altresì possibili risultati differenti a seconda che nel Cantone sussista o no una persona giuridica indipendente.
9 www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy- global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf 10 www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy- global-anti-erosion-model-rules-pillar-two-examples.pdf
Alcune regolamentazioni della riforma potranno essere definite solo in un secondo tempo: entro la fine del 2022 sarà elaborato il cosiddetto «Implementation Fra mework» a livello di OCSE/G20, finalizzato a semplificare il coordinamento delle norme sull’imposizione minima tra gli Stati coinvolti. In questo modo, almeno sino alla fine del 2022, rimarranno ancora insoluti alcuni punti dell’attuazione rilevanti per l’applicazione delle disposizioni relative alla procedura. A ciò si aggiunge che sono ancora in corso dibattimenti intesi a stabilire quali Cantoni cui le unità operative gra vate dell’imposta integrativa appartengono fiscalmente siano infine autorizzati a ri scuoterla. Queste parti dell’ordinanza verranno pertanto elaborate e inviate in consul tazione in un secondo tempo. Esse includono, in particolare, disposizioni che definiscono le unità operative tenute in ultima analisi a versare una quota dell’imposta integrativa, nonché disposizioni concernenti la procedura, la vigilanza dell’Ammini strazione federale delle contribuzioni (AFC), i rimedi giuridici e il diritto penale.
2.2 Entrata in vigore
Il Consiglio federale prevede che l’ordinanza entri in vigore il 1° gennaio 2024. Tut tavia, qualora l’attuazione in altri Paesi dovesse protrarsi, il Consiglio federale ne ri valuterà la data di entrata in vigore, che nel progetto di ordinanza è infatti lasciata in sospeso. Il Dipartimento federale delle finanze consulterà le commissioni competenti delle due Camere prima di sottoporre la proposta di approvazione al Consiglio federale.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 1
Cpv. 1
L’articolo 1 disciplina il campo di applicazione dell’ordinanza (IIR, UTPR, imposta integrativa svizzera). In caso di imposizione ridotta in un’altra Giurisdizione fiscale, si applica l’imposta integrativa internazionale (lett. b); in caso di imposizione ridotta in Svizzera, si applica l’imposta integrativa svizzera (lett. a). L’articolo 1 si basa sull’articolo 197 numero 15 capoverso 1 Cost. L’imposta è determinata sulla base de gli utili delle unità operative. Per determinare gli utili fanno stato le prescrizioni mo dello. In particolare, l’aliquota dell’imposta integrativa è applicata sull’utile ecce dente.
Cpv. 2
L’appartenenza fiscale è valutata per mezzo dei criteri applicabili all’imposta federale diretta.
Art. 2
Cpv. 1 Le prescrizioni modello dell’OCSE/G20 sono molto dettagliate e concrete in molti ambiti (per es. in merito alla base di calcolo). Se l’obiettivo è raggiungere la compa tibilità della normativa svizzera a livello internazionale, in questi settori rimane poco margine decisionale. Il capoverso 1 fa uso della competenza che gli è conferita dall’ar ticolo 197 numero 15 capoverso 4 secondo periodo Cost., secondo cui può dichiarare applicabili le prescrizioni modello. Si tratta di un rimando statico. Le prescrizioni mo dello sono attuabili soltanto se sono compatibili con le disposizioni dell’ordinanza e con altre disposizioni della legislazione federale. In tal modo sarà possibile per il pros simo futuro adottare una normativa opportuna e garantire il rispetto del principio di legalità. Il Consiglio federale verificherà la conformità alla normativa vigente di una nuova versione successiva delle prescrizioni modello e se necessario adeguerà l’ordi nanza. Un rinvio dinamico, oltre a risultare problematico sotto il profilo del diritto costituzionale, non è previsto dalla disposizione transitoria della Costituzione fede rale.
Con il rimando statico diretto le prescrizioni modello vengono trasposte nel diritto nazionale. Se le prescrizioni modello concernono l’imposta integrativa internazionale, devono essere applicate direttamente come tali. Se concernono l’imposta integrativa svizzera, devono essere applicate «per analogia», dal momento che le prescrizioni modello disciplinano soltanto l’esazione dell’imposta integrativa internazionale (cfr. al riguardo per es. il tenore dell’art. 5). Le traduzioni ufficiali dell’OCSE/G20 in una delle lingue nazionali svizzere e in lin gua inglese sono equivalenti (al momento le prescrizioni modello sono disponibili soltanto in inglese).
Cpv. 2 Per garantire che l’applicazione del diritto sia accettata a livello internazionale, le pre scrizioni modello devono essere interpretate in particolare secondo il commentario e le relative normative (per es. l’«Implementation Framework»). Ciò rileva in modo particolare per l’imposta integrativa svizzera, per la quale l’ordinanza rimanda per analogia alle prescrizioni modello. Nella misura in cui il commentario o le normative vengono aggiornati, occorre verificare in via interpretativa quale versione è determi nante.
Cpv. 3 Le prescrizioni modello riportano in 35 punti la nota «insert name of implementing jurisdiction». Per l’attuazione in Svizzera, le prescrizioni modello devono essere com pletate in corrispondenza di questi punti con «Switzerland» o «Svizzera». Per esempio l’IIR è applicabile se la società madre capogruppo è residente in Svizzera (art. 2.1.1 delle prescrizioni modello).
Art. 3
Finora la nozione di «unità operativa» non era utilizzata nel diritto fiscale svizzero. Con una definizione giuridica si provvede pertanto a chiarire che si tratta delle «con stituent entities» ai sensi delle prescrizioni modello.
Art. 4
Cpv. 1
Il capoverso 1 definisce la cifra d’affari a partire dalla quale un gruppo di imprese rientra nel campo di applicazione dell’imposizione minima. È determinante che la società madre capogruppo raggiunga secondo il conto annuale consolidato una cifra d’affari annua di 750 milioni di euro.
Cpv. 2 Gli Stati di residenza delle società madri capogruppo possono dichiarare l’imposi zione minima applicabile ai loro gruppi di imprese già a partire da una soglia inferiore ai 750 milioni di euro previsti dalle prescrizioni modello. Tecnicamente, in questo caso l’IIR viene dichiarata applicabile all’intero gruppo di imprese a partire dalla so glia inferiore, quindi anche per le unità operative svizzere di questi gruppi. La Svizzera deve applicare tale soglia inferiore anche nel caso dell’imposta integrativa svizzera per le unità operative nazionali di questo gruppo di imprese. In linea con le considerazioni di fondo sull’introduzione dell’imposizione minima, anche in questo caso le entrate fiscali che ne derivano affluiscono alla Svizzera e le imprese qui resi denti possono evitare ulteriori procedure fiscali all’estero. Si tratta di un caso di applicazione dell’articolo 197 numero 15 capoverso 4 Cost.
Cpv. 3
Per chiarezza si precisa che l’imposta integrativa svizzera non dipende dal Paese a cui la società madre capogruppo appartiene fiscalmente. Questo significa anche che l’im posta integrativa svizzera viene prelevata a prescindere che tale Paese introduca l’im posizione minima o no.
Art. 5 L’articolo 5 si basa sull’articolo 197 numero 15 capoverso 1 Cost. L’imposta integra tiva svizzera è quindi calcolata analogamente alle disposizioni delle prescrizioni mo dello. Così facendo, si garantisce che in Svizzera venga raggiunto il livello d’imposi zione minima. La formula per il calcolo dell’imposta integrativa contenuta nelle prescrizioni modello (art. 5.2.3) prevede una deduzione dell’imposta integrativa nazionale nella rispettiva Giurisdizione fiscale. Come IIR o UTPR deve poi essere versata solo la differenza.
Dal momento che in questa formula l’imposta integrativa nazionale rappresenta l’im posta integrativa svizzera, non può essere dedotta nel calcolo. Questa precisazione delle prescrizioni modello si applica anche a tutte le altre disposizioni che rimandano all’articolo 5.2.3. Nella misura in cui le prescrizioni modello non prevedono un’imposta integrativa, anche l’imposta integrativa svizzera è pari a zero. Ne è un esempio la «de minimis exclusion» di cui all’articolo 5.5. delle prescrizioni modello. Tuttavia, in un’ottica di accettazione della normativa svizzera a livello internazionale, l’imposta integrativa svizzera non viene subordinata all’eventualità di un’imposta integrativa all’estero.
Art. 6
Cpv. 1
L’imposta integrativa internazionale sotto forma di un’IIR o un’UTPR è determinata sulla base degli utili di unità operative che non appartengono fiscalmente alla Sviz zera. In questo caso, deve essere rispettato il valore soglia della cifra d’affari di
750 milioni di euro previsto dalle prescrizioni modello.
Cpv. 2
Il capoverso 2 disciplina entrambi i casi in cui secondo le prescrizioni modello in Svizzera si applica un’IIR. Il caso di cui alla lettera b riguarda le cosiddette società intermedie.
Cpv. 3
Il capoverso 3 enuncia le condizioni per l’applicazione di un’UTPR in Svizzera.
L’articolo 9.3 delle prescrizioni modello esclude, a particolari condizioni, i gruppi di imprese dall’assoggettamento all’UTPR durante una fase transitoria della durata mas sima di cinque anni. Alla Svizzera spetta il diritto di scegliere se dichiarare comunque applicabile l’UTPR.
Questa esclusione dall’UTPR apre una lacuna nell’ambito dell’imposizione minima, se il gruppo di imprese non è assoggettato a un’IIR. Poiché l’imposta integrativa sviz zera è applicabile immediatamente, senza fase transitoria, dal punto di vista della Sviz zera la possibile lacuna si limita agli utili delle unità operative estere. La Svizzera esercita il diritto di scelta. È nel suo interesse che quanti più Stati possibile procedano all’introduzione dell’imposizione minima. Altrimenti dovrebbe confrontarsi con piazze economiche concorrenti più competitive sotto il profilo fiscale. Oltre all’IIR, anche l’introduzione senza lacune dell’UTPR è un elemento con cui la Svizzera con tribuisce a far sì che anche altre piazze economiche a fiscalità bassa siano incentivate a introdurre l’imposizione minima. La Svizzera evita inoltre che i gruppi di imprese
che detengono la maggior parte dei loro valori patrimoniali materiali in Svizzera elu dano l’imposta integrativa internazionale durante la fase transitoria trasferendo la sede in una Giurisdizione fiscale che non introduce le norme sull’imposizione minima.
Art. 7
Per il calcolo dell’imposta integrativa internazionale sono direttmente applicabili le prescrizioni modello del caso.
Art. 8 L’articolo 8 disciplina l’imputazione dell’imposta integrativa svizzera (cpv. 1) e dell’UTPR (cpv. 2) alle unità operative in Svizzera. L’imputazione stabilisce quale unità operativa deve farsi carico di quale quota derivante dall’imposta integrativa. Se un’unità operativa acquisisce un’imposta integrativa che non le è stata imputata, l’unità operativa alla quale viene imputata l’imposta è tenuta a rimborsarla. La rinun cia a tale rimborso può dare adito, nel caso dell’unità operativa sgravata, a una presta zione valutabile in denaro o un apporto occulto di capitale. L’imputazione alle unità operative costituisce la base per la ripartizione ai Cantoni delle entrate lorde derivanti dall’imposta integrativa (art. 9). Secondo l’articolo 2.1.1 delle prescrizioni modello, l’IIR viene imputata in linea di principio alla società madre a capo di un gruppo di imprese in Svizzera. Può trattarsi della società madre capogruppo o di una società intermedia del gruppo di imprese. L’imputazione risulta dall’articolo 197 numero 15 capoverso 2 lettere i e j Cost. In questa sede, essa viene precisata in relazione all’imposta integrativa svizzera e all’UTPR. Di seguito è rappresentata graficamente l’imputazione alle unità operative sulla base di un gruppo di imprese.
Prima tappa: Determinazione dell’imposta integrativa svizzera L’imposta integrativa svizzera è determinata come segue:
Seconda tappa: Imputazione L’imputazione alle unità operative è disciplinata nel capoverso 1, mentre quella spe ciale relativa agli stabilimenti d’impresa nel capoverso 3. La ripartizione delle entrate lorde tra i Cantoni è regolamentata all’articolo 9.
Cpv. 1 Se un gruppo di imprese dispone di più unità operative, l’imposta integrativa svizzera viene imputata alle unità operative nazionali proporzionalmente alla loro correspon sabilità al mancato raggiungimento del livello d’imposizione minima. Alle unità ope rative che oltrepassano l’imposizione minima non viene imputata alcuna quota. La ripartizione alle unità operative avviene proporzionalmente in base all’imposizione ridotta. La base è costituita dalla chiusura contabile singola delle unità operative pre disposta per il bilancio consolidato in base alle direttive dell’OCSE/G20 (senza «juri sdictional blending»). Per il calcolo viene considerata anche la percentuale sui valori patrimoniali materiali e sui costi salariali (cosiddetto «carve-out» o deduzione sulla sostanza) secondo quanto previsto dalle prescrizioni modello. Pertanto alle unità ope rative con una deduzione della sostanza inferiore viene imputata potenzialmente una quota più alta dell’imposta integrativa svizzera nonostante il livello d’imposizione cantonale superiore. L’imputazione dell’imposta integrativa svizzera avviene come segue:
La base per l’imputazione dell’imposta integrativa svizzera alle unità operative è co stituita dalle chiusure contabili singole delle unità operative che non raggiungono il livello d’imposizione minima. Da questi valori si ottiene un’«imposta integrativa con tabile per unità operativa» per l’imputazione dell’imposta integrativa svizzera*. Ap plicando questo rapporto all’ammontare dell’imposta integrativa svizzera, si ottiene la quota dell’imposta integrativa svizzera imputata alle unità operative. Gli stabilimenti d’impresa di unità operative estere sono considerati come unità ope rative: l’imputazione avviene pertanto secondo le regole appena illustrate.
Cpv. 2
Il capoverso 2 disciplina l’imputazione dell’UTPR alle unità operative in Svizzera. Questa imposta integrativa risulta da un’imposizione ridotta all’estero. L’imputazione avviene sulla base dei valori patrimoniali materiali e dei costi salariali, come previsto dalle prescrizioni modello per l’attribuzione di queste imposte integrative alle Giuri sdizioni fiscali.
Cpv. 3
Il capoverso 3 disciplina l’imputazione dell’imposta integrativa a stabilimenti d’im presa, immobili e imprese extracantonali (oggetti dell’imposta) di unità operative estere. Questi ultimi non sono considerati come unità operative ai sensi delle prescri zioni modello. Per l’imputazione è necessaria una chiave di ripartizione semplificata perché gli stabilimenti d’impresa e gli immobili di unità operative svizzere non de vono predisporre alcuna chiusura contabile singola secondo le direttive delle prescri zioni modello. Il capoverso 3 si basa sull’articolo 197 numero 15 capoverso 4 Cost. Per il gruppo di imprese si ottiene quanto segue con riferimento allo stabilimento d’impresa:
Per la delimitazione tra Cantone A e C viene applicata, secondo i principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione, una chiave di ripartizione di 70 per cento (Cantone A) e 30 per cento (Cantone C). Secondo il diritto fiscale sviz zero il Cantone C dispone pertanto di un utile pari a 350. L’imposta svizzera sull’utile dovuta è di 63. Questa chiave 70:30 viene applicata anche per la ripartizione dell’imposta integrativa svizzera tra i Cantoni A e C. Da ciò si evince che allo stabilimento d’impresa viene imputata una quota dell’impo sta integrativa svizzera nonostante un onere fiscale superiore al 15 per cento. Nel caso dell’UTPR avviene un’analoga imputazione ai singoli oggetti dell’imposta.
Art. 9
L’articolo 9 disciplina la ripartizione tra i tre livelli statali delle entrate lorde derivanti dall’imposta integrativa. Nel caso dell’IIR la quota cantonale spetta interamente al Cantone in cui risiede l’unità operativa capogruppo. Il capoverso 1 disciplina la ripar tizione nel caso delle imprese parastatali; il capoverso 2 disciplina la ripartizione delle imposte integrative svizzere e dell’UTPR nel caso di tutte le altre unità operative e di tutti gli altri oggetti dell’imposta. Ciò risulta già dall’articolo 197 numero 15 capoverso 2 lettere i e j Cost.
Cpv. 1
Il capoverso 1 disciplina la ripartizione delle entrate lorde derivanti dall’imposta in tegrativa sulle unità operative esenti dall’imposta sull’utile di Confederazione, Can toni e Comuni. Di regola, a queste istituzioni non dovrebbe essere applicata l’imposi zione minima (art. 1.5.1 in combinato disposto con art. 10.1 delle prescrizioni modello). Questa regola vale, da un lato, quando non dispongono di una presenza fisica all’estero. Dall’altro, vale, in generale, quando adempiono compiti pubblici e non vengono svolte attività commerciali. Se l’eccezione prevista dall’OCSE/G20 non è applicabile, l’istituzione deve versare un’imposta integrativa se raggiunge il valore soglia della cifra d’affari e il suo livello d’imposizione è inferiore all’imposizione minima, anche se l’istituzione o le sue attività sono esenti dall’imposta sull’utile se condo l’articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 199011 sull’imposta federale diretta. Il gettito lordo relativo a queste unità operative dovrà essere destinato intera mente al rispettivo livello statale. Il capoverso 1 attua l’articolo 197 numero 15 capo verso 6 ultimo periodo Cost. con una precisazione.
Cpv. 2
L’imputazione dell’imposta integrativa alle unità operative costituisce la base per la ripartizione della quota cantonale. Quest’ultima spetta ai Cantoni in cui sono residenti le unità operative alle quali viene imputata l’imposta integrativa svizzera. Lo stesso vale per le imprese, gli stabilimenti d’impresa e gli immobili di unità operative sviz zere. Il capoverso 2 segue la disposizione dell’articolo 197 numero 15 capoverso 6 pe riodo 1 Cost. La ripartizione delle entrate lorde derivanti dall’imposta integrativa per il gruppo di imprese avviene come segue:
11 RS 642.11
Art. 10 (Modifica dell’ordinanza del 22 agosto 196712 sul computo di imposte alla fonte estere) Le convenzioni svizzere per evitare le doppie imposizioni (CDI) prevedono per divi dendi, interessi e redditi da licenze un computo di imposte alla fonte estere. Le impo ste alla fonte estere non recuperabili nell’ambito di una CDI vengono computate alle imposte svizzere sul reddito e sull’utile. Il computo è possibile in genere fino a con correnza dell’ammontare delle imposte svizzere che viene riscosso sui redditi corri spondenti. Il nuovo periodo inserito nell’articolo 8 capoverso 2 prevede che il calcolo di questo ammontare massimo per il computo di imposte alla fonte estere non tenga conto delle imposte integrative. Nel caso dell’imposta integrativa svizzera ciò avviene in un’ottica di accettazione della normativa svizzera a livello internazionale. Le imposte integra tive internazionali vengono determinate sulla base degli utili di unità operative estere. Di conseguenza, quest’ultima non viene riscossa sui redditi in questione per i quali ha luogo il computo di imposte alla fonte estere.
4 Ripercussioni
Le ripercussioni concernenti l’ordinanza sono già state illustrate nell’ambito della di sposizione transitoria. Si rimanda pertanto al numero 6 del messaggio relativo al de creto federale. L’applicazione dell’imposta integrativa svizzera a unità operative di gruppi di imprese già assoggettati a un’IIR nel Paese della società madre capogruppo con una soglia della cifra d’affari inferiore non comporta maggiori oneri per i gruppi di imprese in teressati. L’ammontare dell’imposta corrisponde a quello dell’IIR, ma deve essere
12 RS 672.201
versato in Svizzera. Nella procedura possono essere utilizzate le informazioni che il gruppo di imprese impiega anche ai fini dell’IIR. Allo stato attuale non è possibile prevedere se e quali Stati applicheranno un valore soglia della cifra d’affari inferiore. Dato questo scenario, non è neppure possibile stimare il numero delle unità operative che saranno interessate in Svizzera. La ripartizione delle entrate derivanti dall’imposta integrativa svizzera tra i Cantoni tutela nel limite del possibile gli incentivi dei Cantoni a continuare a prevedere oneri fiscali attrattivi. Se un Cantone prevede un onere fiscale inferiore al 15 per cento, par tecipa alle entrate. La chiave di ripartizione semplificata per gli stabilimenti d’impresa e gli immobili (cfr. n. 2) potrebbe far sì che anche i Cantoni con un’imposizione ele vata ricevano una quota delle entrate. Questo risultato non è auspicabile sotto il profilo economico ma non può essere evitato se si considera l’onere amministrativo. Non è possibile valutare quale ammontare è destinato all’imposta integrativa svizzera delle unità operative di enti pubblici. L’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE/G20 comporta maggiori oneri per l’AFC. Le risorse umane aggiuntive verosimilmente necessarie saranno, come pren nunciato nel messaggio relativo al decreto federale, quantificate e richieste in un se condo tempo. Il presente progetto non ha altre ripercussioni a livello di personale.
5 Aspetti giuridici
La presente ordinanza si basa sull’articolo 197 numero 15 Cost. Quest’ultimo, a sua volta, si rifà all’articolo 129a Cost. Il Consiglio federale esercita la competenza con feritagli.