Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und KommunikationUVEK
Ufficio federale dell’ambiente BAFU
13.4.2022
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)
Riferimento/Numero d’incarto: R115-0985
1/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
Indice 1 Situazione iniziale..............................................................................................................3 2 Punti essenziali del progetto..............................................................................................5 2.1 Avvio della verifica in materia di omologazione dei pesticidi......................................5 2.2 Corretto smaltimento delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio per le irroratrici di prodotti fitosanitari ..............................................................................................7 2.3 Velocizzazione e completamento della definizione delle zone di protezione delle acque sotterranee .................................................................................................................8 3 Rapporto con il diritto internazionale .................................................................................9 4 Commento alle singole disposizioni ................................................................................10 4.1 Art. 47a Controllo delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio (nuovo).......10 4.2 Art. 48 cpv. 3 (nuovo) ...............................................................................................10 4.3 Art. 48a Segnalazione del superamento di un valore limite (nuovo) ........................10 4.4 Disposizione transitoria concernente la modifica del ... ...........................................11 5 Ripercussioni ...................................................................................................................13 5.1 Ripercussioni sulla Confederazione .........................................................................13 5.2 Ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni...................................................................13 5.3 Ripercussioni sull’economia .....................................................................................13 5.4 Ripercussioni sull’ambiente e sulla salute................................................................14
2/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
1 Situazione iniziale
Sulla base dell’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi», il 19 marzo 2021 l’Assemblea federale ha approvato la legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi (modifica della legge sui prodotti chimici, della legge sull’agricoltura e della legge federale sulla protezione delle acque). Tra i vari aspetti, questa legge prevede una migliore protezione delle acque sia sotterranee che superficiali dalla contaminazione dei pesticidi (prodotti fitosanitari e biocidi). Entro il 2027 i rischi legati ai pesticidi per le acque superficiali come pure la contaminazione delle acque sotterranee dovranno essere ridotti del 50 per cento rispetto al valore medio del periodo 2012–2015 (art. 6b cpv. 2 LAgr; RS 910.1). I pesticidi includono i prodotti fitosanitari e i biocidi. Sono principalmente i prodotti fitosanitari che inquinano le acque. Il nuovo articolo 9 capoverso 3 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), adottato insieme alla legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, esige una revisione dell’omologazione dei pesticidi quando: a) il valore limite di 0,1 µg/l per i pesticidi o i loro prodotti di degradazione (metaboliti rilevanti e non rilevanti) è ripetutamente e ampiamente superato nelle acque utilizzate o destinate all’uso come acqua potabile, oppure b) nelle acque superficiali i valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico per i pesticidi ’vengono superati ripetutamente e ampiamente. I valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico corrispondono alle esigenze di qualità delle acque espresse in valori numerici divergenti dal valore generale di 0,1 µg/l dell’ordinanza sulla protezione delle acque secondo l’allegato 2 numero 11 capoverso 3 tabella numero 4 (OPAc; RS 814.201). Affinché a livello federale si possa avviare solo la prova di omologazione delle sostanze attive o dei prodotti pesticidi problematici e garantire l’esecuzione all’insegna della certezza del diritto e univoca delle nuove disposizioni, i termini «ripetutamente e ampiamente» devono essere definiti nell’OPAc. Inoltre l’OPAc deve specificare in concreto anche la modalità di fornitura dei dati dai Cantoni alla Confederazione e la loro successiva trasmissione ai servizi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi. In questo modo può essere chiuso l’obiettivo cui punta il legislatore, ovvero il circuito di controllo che va dal riconoscimento dei problemi nelle acque alla verifica dell’omologazione. La revisione dell’omologazione per i prodotti fitosanitari può interessare una sostanza attiva che supera il valore limite nonché singoli prodotti che contengono tale sostanza attiva. Nel caso dei biocidi, può essere rivista solo l'omologazione dei prodotti, poiché la procedura d'approvazione delle sostanze attive è armonizzata con il diritto dell’UE. Una causa di superamento dei valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico nelle acque superficiali è lo scarico di acque di scarico contaminate da prodotti fitosanitari1. Questo fenomeno è causato da aree e piazzali non adeguatamente drenati in cui vengono riempiti o puliti irroratrici e spruzzatori di pesticidi. Le acque di scarico contaminate da prodotti fitosanitari, non trattate, penetrano nel terreno, direttamente nelle acque superficiali o in un impianto di trattamento delle acque di scarico comunale non adatto al loro trattamento. Questa fonte di superamento dei valori limite deve essere eliminata il più rapidamente possibile accelerando l’esecuzione in modo da prevenire lo smaltimento scorretto delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio. Ciò contribuirà significativamente a ridurre i rischi per le acque, come sancito nell’articolo 6b capoverso 2 LAgr, e al contempo, si potranno evitare inutili riesami dell’omologazione di prodotti fitosanitari.
1 Cfr. UFAG 2019, Rapporto agricolo (https://2019.agrarbericht.ch/it/politica/miglioramenti-strutturali-e-misure-
sociali-collaterali/piazzali-per-il-lavaggio-delle-irroratrici) 3/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
Durante il dibattito sull’iniziativa parlamentare 19.475 si è discusso anche dei diffusi deficit in materia di esecuzione nelle zone di protezione delle acque sotterranee e delle relative misure di protezione applicabili. Si è chiesto che le disposizioni della legge federale per la protezione delle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile fossero pienamente attuate. Circa l’80 per cento dell’acqua potabile in Svizzera proviene da acque sotterranee. La protezione di questa risorsa è indispensabile per l’approvvigionamento idrico della popolazione. Nel 1972, è stato introdotto l’obbligo di delimitare zone di protezione. Per circa un terzo delle captazioni d'acqua sotterranea, i cantoni devono adattare le zone di protezione esistenti o delimitare le zone di protezione che mancano ancora. Queste captazioni interessano l’approvvigionamento idrico di circa il dieci per cento della popolazione. Questa lacuna riguarda soprattutto le captazioni di piccole dimensioni. Anche le misure di protezione che dovrebbero essere attuate nelle zone di protezione delle acque sotterranee non sono attuate con coerenza dai Comuni in molti luoghi: seppure vietati in linea di principio, gli impianti vengono costruiti nelle zone di protezione S2, tra cui insediamenti e strade. Inoltre, avvengono anche attività vietate, come per esempio lo scarico di concimi aziendali liquidi e i concimi liquidi ottenuti dal riciclaggio. Tutto ciò costituisce una minaccia crescente per l’approvvigionamento di acqua potabile. Negli ultimi decenni, numerose captazioni d’acqua sotterranea sono state abbandonate a causa di questi sviluppi negativi. Inoltre, nelle zone con ingenti riserve idriche sotterranee le superfici prive d’insediamenti diventano sempre più rare, un fatto che rende sempre più difficile la costruzione di nuove captazioni d’acqua potabile con le necessarie zone di protezione. Anche nelle aree di protezione delle acque sotterranee per il futuro sfruttamento (art. 21 LPAc) si costruiscono sempre più spesso edifici e impianti, contravvenendo così alle disposizioni vigenti. In veste di autorità di vigilanza, la Confederazione è tenuta ad agire per assicurare la protezione dell’acqua potabile in tutta la Svizzera. Tuttavia, nella legislazione in materia di protezione delle acque mancano disposizioni efficaci che permettano alla Confederazione di esigere una protezione mirata delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee in tutta la Svizzera. Per garantire una protezione globale delle principali risorse di acqua potabile sia per ridurre al minimo i rischi per l’approvvigionamento idrico, l’esecuzione delle zone di protezione delle acque sotterranee dovrebbe quindi essere rafforzata e accelerata, contemporaneamente alle suddette misure volte a migliorare la protezione delle acque dai pesticidi. Ciò include la delimitazione definitiva delle zone di protezione, la loro inclusione nei piani direttori e di utilizzazione e l’attuazione delle misure di protezione ivi richieste.
4/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Avvio della verifica in materia di omologazione dei pesticidi
L’omologazione di un pesticida va verificata quando il valore limite di un pesticida o di uno dei suoi metaboliti è superato ben oltre il singolo caso. L’articolo 9 capoverso 3 LPAc lo prevede con l’espressione «ripetutamente e ampiamente». Nel rapporto concernente l’iniziativa parlamentare 19.475 si precisa come con «ripetutamente e ampiamente» s’intendano tutti i superamenti che riguardano periodicamente ampie regioni della Svizzera (vari Cantoni). I pesticidi sono usati in quantità massicce soprattutto nelle aree agricole densamente popolate e intensamente utilizzate della Svizzera. Pertanto, l’inquinamento delle acque da pesticidi colpisce soprattutto i Cantoni dell’Altopiano centrale o le parti della Svizzera in zone agricole di pianura e di collina. In quest’area si trovano anche i Cantoni di Argovia, Berna, Vaud e Zurigo, che sono importanti in termini di superfici. Già solo tre di questi Cantoni rappresentano buona parte della Svizzera. Per questo motivo, l’espressione «vari Cantoni» dovrebbe essere concretizzata con «tre Cantoni». Allo stesso tempo, si deve escludere che un’unica rilevazione proveniente da ciascuno dei tre Cantoni comporti già un riesame dell’omologazione di un pesticida. Oltre al numero dei tre Cantoni coinvolti, i superamenti devono riguardare anche una percentuale minima del 5 per cento delle acque esaminate a livello nazionale. Anche con questa aggiunta non si può comunque escludere che singole rilevazioni portino a riesaminare l’omologazione. Potrebbe accadere, per esempio, nel caso di pesticidi o metaboliti in passato sconosciuti o molto difficili da analizzare, e che inizialmente vengono esaminati solo in un numero molto esiguo di corsi d’acqua. Nella maggior parte dei casi, il numero di acque superficiali esaminate è nettamente inferiore a quello delle acque sotterranee (cfr. sotto). Un esame qualitativamente soddisfacente delle acque superficiali è molto dispendioso. Pertanto, un ulteriore criterio per considerare diffuso il superamento è che il superamento dei valori limite interessi almeno cinque corsi d’acqua. In sintesi, il superamento di un valore limite è considerato diffuso se nel corso di un anno si verifica in almeno tre Cantoni e nel 5 per cento dei corsi d’acqua esaminati a livello nazionale, e comunque in almeno cinque corsi d’acqua. Soprattutto nel caso delle acque superficiali, ma anche nel caso di alcune falde freatiche in acquiferi all’interno di rocce carsiche, la probabilità di contaminazione da parte di prodotti fitosanitari dipende molto dalle condizioni meteorologiche, che possono però variare sensibilmente da un anno all’altro. Pertanto non è auspicabile che il criterio di superamento si basi sulla ripetizione annuale dei singoli superamenti. La stessa conclusione emerge anche dalla pressione degli organismi nocivi che varia di anno in anno e dall’uso efficace dei prodotti fitosanitari correlato. I superamenti diffusi sono quindi da considerarsi ripetuti se si verificano per almeno due anni su cinque consecutivi. In base a questi criteri di diffusione e ripetizione, si valuta l’opportunità di riesaminare l’omologazione di un pesticida. Questa valutazione avviene separatamente, da un lato per le acque sotterranee e superficiali utilizzate o destinate all’uso come acqua potabile con riferimento al valore limite di 0,1 µg/l di cui all’articolo 9 capoverso 3a LPAc e dall’altro per tutte le acque superficiali con riferimento ai valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico di cui all’articolo 9 capoverso 3b LPAc. Questi valori limite corrispondono alle esigenze espresse in valori numerici specifici delle singole sostanze secondo l’allegato 2 cifra 11 capoverso 3 OPAc, differenti dal valore generale di 0,1 µg/l. Per valutare se avvengono superamenti diffusi e ripetuti dei valori limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) attinge ai dati delle reti di misurazione dell’Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA e dell’Osservazione nazionale della qualità delle acque superficiali NAWA. Queste reti di misurazione sono gestite 5/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
dall’UFAM insieme ai servizi cantonali. La selezione delle stazioni di misurazione, la strategia di campionamento, la gamma di pesticidi studiati e i metodi analitici utilizzati sono in linea con le attuali conoscenze scientifiche e sono realizzati anche in collaborazione con i servizi cantonali. NAQUA comprende una rete nazionale di misurazione della qualità delle acque sotterranee di circa 550 stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione sono esaminate in media due volte all’anno per rilevare la presenza dei pesticidi selezionati e dei loro metaboliti. Questa rete di misurazione copre la maggior parte delle acque svizzere da cui proviene l’acqua potabile. Oltre alle captazioni d’acqua sotterranea in aree intensamente utilizzate, comprende anche numerose captazioni nei cui bacini imbriferi vengono impiegati pochi pesticidi o per niente affatto. L’acqua potabile viene prodotta in 480 captazioni d’acqua sotterranea NAQUA, il 5 per cento delle quali sono 24 corsi d’acqua sotterranei che servono per l’acqua potabile. Se il valore limite è superato in oltre il 5 per cento delle 480 captazioni d’acqua sotterranee NAQUA utilizzate come fonte di acqua potabile, allora potrebbero essere interessate in tutta la Svizzera fino a diverse centinaia di captazioni di acque sotterranee utilizzate per l’approvvigionamento pubblico di acqua potabile. La rete di misurazione NAWA per l’indagine dei pesticidi nei corsi d’acqua copre attualmente 38 corsi d’acqua. Questa rete di misurazione è stata progettata per fornire una panoramica il più possibile dettagliata dell’inquinamento dei corsi d’acqua nelle regioni della Svizzera soggette utilizzo intensivo. Le sue stazioni di misurazione corrispondono a circa 22 000 chilometri di corsi d’acqua, ossia circa un terzo della rete dei corsi d’acqua svizzeri. Nel caso in cui avvenga il superamento del valore limite nel numero stabilito di almeno cinque corsi d’acqua e si verifichi quindi un superamento diffuso, ciò potrebbe riguardare un tratto del corso d’acqua di una lunghezza massima di varie migliaia di chilometri. L’OPAc attualmente definisce valori limite ecotossicologici nelle acque superficiali per 19 pesticidi. Applicando i criteri stabiliti per il superamento diffuso del valore limite ai risultati NAQUA e NAWA del 2019 si ottiene il quadro seguente: • nelle acque utilizzate per l’approvvigionamento di acqua potabile, i metaboliti di tre pesticidi denotano un superamento diffuso del valore limite di 0,1 µg/l. Uno di questi pesticidi non è più omologato (Cloridazon) e i prodotti di un secondo (Clorotalonil) non possono più essere utilizzati da ’inizio 2020. Pertanto il superamento diffuso del valore limite riguarda attualmente solo l’erbicida S-Metolaclor, omologato come prodotto fitosanitario. • Nelle acque superficiali, altri sei pesticidi hanno fatto rilevare un superamento diffuso dei valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico di. Tre di essi (Clorpirifos, Diazinone e Thiacloprid) non sono più omologati. Tra i pesticidi omologati, ne sono interessati la Cipermetrina, il Metazaclor e il Nicosulfuron, di cui il Nicosulfuron e il Metazaclor sono omologati solo come prodotti fitosanitari. Sulla base dei dati ad oggi disponibili, non è ancora possibile concludere se i superamenti diffusi dei valori limite precedentemente indicati si verificano ripetutamente nelle acque superficiali. I dati a lungo termine del monitoraggio delle acque sotterranee consentono di determinare ripetuti superamenti del valore limite per un metabolita del S-Metolaclor (oltre ai metaboliti del Cloridazon e del Clorotalonil) solo per le captazioni di acque sotterranee utilizzate per la preparazione dell’acqua potabile. Come già annunciato quando i valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico per le acque superficiali sono stati fissati per la prima volta nel 2020, per diversi pesticidi i valori limite ecotossicologici vengono stabiliti periodicamente. È quindi prevedibile che i valori limite siano superati in modo diffuso anche per altre sostanze e non soltanto per le quattro sostanze attive interessate attualmente omologate.
6/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
Per decidere se riesaminare l’omologazione di un pesticida, occorre avvalersi della migliore base di dati possibile. Dato che le acque sono esaminate periodicamente sia dalla Confederazione che dai Cantoni, verranno presi in considerazione anche i risultati cantonali. Questo ovviamente purché la selezione delle stazioni di misurazione, la strategia di campionamento e i metodi analitici utilizzati siano comparabili con le raccolte dati a livello nazionale. I Cantoni devono quindi comunicare annualmente all’UFAM i risultati del loro monitoraggio delle acque. Per garantire la comparabilità dei dati, l’UFAM elaborerà le relative disposizioni in materia di rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati e pubblicherà un’istruzione tecnica.
2.2 Corretto smaltimento delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio per le irroratrici di prodotti fitosanitari Per eliminare il frequente inquinamento delle acque causato dallo scorretto smaltimento delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio, lo smaltimento di queste aree deve essere controllato con la massima attenzione. Eventuali smaltimenti errati devono essere corretti il più rapidamente possibile a seconda del pericolo che rappresentano per le acque. Le acque di scarico inquinate devono essere raccolte e trattate o smaltite separatamente secondo il diritto vigente. La corretta gestione di queste acque di scarico è descritta nell’aiuto all’esecuzione in materia di prodotti fitosanitari nell’agricoltura2. Come specificato in una disposizione transitoria della presente revisione dell’ordinanza, i Cantoni sono incaricati di effettuare entro il 31 dicembre 2026 i controlli necessari, finora mai eseguiti. Il termine per i risanamenti necessari si basa sulla gravità del pericolo che minaccia le acque. In ogni caso, il necessario risanamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2028. Una volta ultimati i controlli iniziali e i conseguenti risanamenti, i Cantoni sono tenuti a effettuare tali controlli ogni quattro anni e a presentare all’UFAM un rapporto annuale in merito all’esecuzione degli stessi. I rapporti annuali sono importanti in quanto consentono di monitorare i risultati del piano d’azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari (piano d'azione dei prodotti fitosanitari)3 e il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del rischio del 50 per cento secondo l’articolo 6b capoverso 2 LAgr. Le acque di scarico inquinate devono essere comunque trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell’autorità cantonale (art. 7 cpv. 1 LPAc). Le acque di scarico inquinate da prodotti fitosanitari non sono idonee al trattamento presso una stazione centrale di depurazione. L’autorità cantonale prescrive altri metodi appropriati di eliminazione (art. 12 cpv. 2 LPAc). L’autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti (art. 15 cpv. 2 LPAc). Secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15)4, le aziende – tranne quelle di estivazione – devono essere controllate ogni quattro anni per verificare il rispetto dei requisiti dell’OPAc, incluso anche il controllo dello smaltimento delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio. Questi controlli vengono attualmente eseguiti in numerosi Cantoni insieme ai controlli relativi alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). I controlli, così come le lacune riscontrate e la loro eliminazione, possono essere registrati nel sistema d’informazione Acontrol dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). Poiché i controlli secondo l’OCoC devono essere effettuati in tutte le aziende agricole, comprese quindi anche le aziende non PER, questo sistema
2 UFAM, UFAG (ed.) 2013: Prodotti fitosanitari nell’agricoltura. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione per la
protezione dell’ambiente nell’agricoltura. Pratica ambientale 1312. 3 https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/aktionsplan.html
4 Già l’ordinanza precedente, ovvero l’ordinanza del 14 novembre 2007 sul coordinamento dei controlli delle
aziende agricole (ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC, RS 910.15) all’articolo 2 capoverso 3 lettera a prevedeva che il periodo massimo ammesso tra due controlli consecutivi fosse di 4 anni per i controlli in virtù dell’OPAc (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/820/it). 7/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
d’informazione può quindi essere utile anche a tutte le aziende agricole per stilare i rapporti per l’UFAM. Per quanto riguarda il reporting dei risultati dei controlli delle imprese non agricole, i Cantoni possono inoltrare all’UFAM le informazioni già rilevate per le aziende agricole in Acontrol. Se questi controlli vengono eseguiti conformemente ai requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 OCoC, i sistemi di smaltimento delle aree di riempimento e di lavaggio delle aziende agricole saranno controllati per la prima volta entro pochi anni e le eventuali lacune potranno essere colmate. I primi controlli secondo la nuova disposizione transitoria e il successivo obbligo di ripeterli ogni quattro anni completano i suddetti controlli secondo l’OCoC, eseguiti in combinazione con i controlli PER. Sono particolarmente rilevanti per tutti gli utenti commerciali e professionali che non sono né aziende PER né aziende agricole, un gruppo non contemplato nei controlli previsti dall’OCoC. Si tratta, per esempio, di vivai, orti, campi da golf o società di elicotteri che effettuano voli di irrorazione. L’UFAG può concedere alle aziende agricole contributi del 25 per cento per i costi di costruzione delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio che prevedono uno smaltimento delle acque corretto, purché il Cantone contribuisca con la stessa quota (art. 18 cpv. 3 ordinanza sui miglioramenti strutturali; OMSt; RS 913.1 in combinato disposto con l’art. 5 e l’all. 4 dell’ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura; OIMSC; RS 913.211). Questi contributi possono essere utilizzati per promuovere il risanamento di aree in cui le acque non sono smaltite correttamente e consentono di limitare i relativi costi.
2.3 Velocizzazione e completamento della definizione delle zone di protezione delle acque sotterranee L’esecuzione della delimitazione legalmente vincolante delle zone di protezione delle acque sotterranee e l’attuazione delle misure di protezione ivi applicabili devono essere accelerate. Una disposizione transitoria vincola pertanto i Cantoni a presentare un rapporto all’UFAM entro due anni. Questo rapporto deve elencare le lacune di esecuzione esistenti così come le misure, le responsabilità e lo scadenzario per la loro eliminazione. Questi adeguamenti non comportano nuove restrizioni o obblighi per gli enti di approvvigionamento idrico o i proprietari fondiari. Le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee devono essere delimitate entro la fine del 2030 e figurare nei piani direttori e di utilizzazione. Le misure di protezione mancanti o incomplete devono essere attuate entro la fine del 2034. I Cantoni sono tenuti a informare l’UFAM sullo stato di esecuzione mediante un rapporto intermedio e uno finale.
8/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
3 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte mirano a migliorare la protezione delle acque sotterranee svizzere come risorsa di acqua potabile da qualsiasi tipo di inquinamento e la protezione delle acque superficiali dall’inquinamento causato dai pesticidi. Esse perseguono pertanto lo stesso obiettivo della direttiva quadro sulle acque dell’UE5 e della direttiva sulle acque sotterranee dell’UE6. Ciononostante, queste modifiche avvengono indipendentemente dall’UE; le due direttive summenzionate non implicano obblighi per la Svizzera. L’obiettivo della legge federale sulla diminuzione dei rischi derivanti dall’impiego di pesticidi di ridurre del 50 per cento i rischi per le acque superficiali o la contaminazione delle acque sotterranee coincide con l’obiettivo di riduzione dell’Unione europea nel quadro del piano d’azione europeo «Verso inquinamento zero per aria, acqua e suolo»7. Le modifiche non comportano ripercussioni sulle relazioni internazionali della Svizzera.
5 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque, testo secondo GU L 327 del 22.12.2000, p. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/64/CE, GU L 353 del 28.12.2013, p. 8. 6 Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
e dal deterioramento, testo secondo GU L 372 del 27.12.2006, p. 19. 7 Pathway to a Healthy Planet for All; EU Action Plan: ‘Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil; COM (2021) 400 final, S.9.
9/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
4 Commento alle singole disposizioni
4.1 Art. 47a Controllo delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio (nuovo) I Cantoni devono rilevare e controllare ogni quattro anni i luoghi dove gli utenti a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari riempiono o puliscono le irroratrici e i nebulizzatori. Per le aziende agricole gestite tutto l’anno, l’articolo 3 capoverso 2 dell’OCoC prevede già che i controlli secondo l’OPAc siano effettuati almeno ogni quattro anni. Finora la frequenza dei controlli non è stata fissata per le aziende non agricole. Nelle aziende agricole, l’OCoC assicura che i controlli dello smaltimento delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio siano coordinati con gli altri controlli nelle aziende agricole e che vengano utilizzate le sinergie. Le lacune riscontrate dal Cantone devono essere colmate a seconda della gravità del rischio d’inquinamento delle acque, al più tardi entro due anni. La durata del periodo è determinata caso per caso e si basa sul rischio specifico di inquinamento delle acque causato dalle lacune. Ad esempio, gli scarichi diretti nelle acque superficiali devono essere interrotti immediatamente, poiché rappresentano un rischio notevole per l’acqua interessata. Il Cantone può invece fissare un termine di attuazione più lungo per le lacune minori che non comportano un grande rischio di inquinamento delle acque. I Cantoni presentano all’UFAM un rapporto annuale sullo stato dei rilevamenti e dei controlli, sulle lacune riscontrate e sulla loro rimozione. Con questa misura ’si può garantire che i sistemi di drenaggio difettosi di tali luoghi non causino più l’inquinamento delle acque. Una disposizione transitoria disciplina inoltre il primo rilevamento e controllo (cfr. sotto).
4.2 Art. 48 cpv. 3 (nuovo)
Per decidere se un pesticida supera ampiamente e ripetutamente i valori limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc, l’UFAM utilizza i dati delle reti nazionali di misurazione NAQUA e NAWA. Per poter disporre di una base di dati esaustiva vengono tuttavia inclusi anche i dati delle indagini supplementari delle acque effettuate dai Cantoni, purché comparabili con i dati dei rilevamenti nazionali. I Cantoni sono incaricati di comunicare annualmente all’UFAM entro il 1° giugno dell’anno successivo i risultati delle proprie indagini sulle acque. L’UFAM definirà con un’istruzione tecnica i requisiti per la comparabilità dei rilevamenti, la loro interpretazione, le informazioni supplementari necessarie e lo scambio dei dati. Ciò avverrà in collaborazione con i servizi specializzati dei Cantoni.
4.3 Art. 48a Segnalazione del superamento di un valore limite (nuovo)
Art. 48a cpv. 1 (nuovo) L’UFAM è incaricato di segnalare i pesticidi agli organi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi ai fini di una verifica nell’ambito dell’omologazione se essi o i loro metaboliti superano ampiamente e diffusamente il valore limite di 0,1 µg/l nelle acque che servono per la preparazione dell’acqua potabile (art. 9 cpv. 3 lett. a LPAc), o se superano ampiamente e diffusamente i valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico nelle acque superficiali (art. 9 cpv. 3 lett. b LPAc). Questo mandato include anche la raccolta dei dati dalle indagini delle acque e la loro valutazione. Art. 48a cpv. 2 (nuovo) I valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettera b LPAc sono chiaramente definiti. Si tratta dei valori specifici nelle acque superficiali di singole sostanze attive elencate con nome e numero CAS nella tabella dell’allegato 2 cifra 11 capoverso 3 OPAc.
10/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
Art. 48a cpv. 3 (nuovo) I superamenti del valore limite di 0,1 µg/l nelle acque che servono per la preparazione dell’acqua potabile o dei valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico in tutte le acque superficiali sono considerati ampi se si verificano nello stesso anno in almeno tre Cantoni e, in aggiunta, in almeno il cinque per cento delle acque analizzate a livello nazionale, ma comunque in almeno cinque corsi d’acqua diversi. Per valutare se sussiste un superamento ampio di un valore limite, per ogni pesticida si considerano solo le acque in cui il pesticida o i suoi metaboliti sono stati effettivamente analizzati. Per valutare se il valore limite di 0,1 µg/l è stato superato nelle acque che servono per la preparazione dell’acqua potabile, vengono considerate solo le indagini delle acque effettivamente utilizzate per la preparazione dell’acqua potabile o destinate a tale scopo. Per valutare i valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico, si consultano solo le indagini delle acque superficiali. Va notato che già in presenza di superamenti del valore limite del cinque per cento, il numero delle acque effettivamente interessate è talmente alto che l’adozione di misure presso ogni singolo corso d’acqua non consente ormai quasi più ai Cantoni di affrontare l’inquinamento. I superamenti sono considerati ripetuti se per un determinato pesticida o i suoi metaboliti si verificano superamenti ampi in almeno due di cinque anni consecutivi.
4.4 Disposizione transitoria concernente la modifica del ...
Cpv. 1 I episodi d’inquinamento tuttora sempre numerosi delle acque dovuti a sistemi di drenaggio delle acque di scarico difettosi delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio delle irroratrici e dei nebulizzatori di prodotti fitosanitari devono essere prevenuti il più rapidamente possibile. Per questo motivo, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 – a meno che non sia già avvenuto – i Cantoni devono per la prima volta far effettuare a utenti professionali o commerciali un rilevamento e un controllo di tali luoghi e controllarne il sistema di drenaggio. Laddove le acque di scarico contaminate da prodotti fitosanitari sono sversate in un corso d’acqua o in un impianto comunale di depurazione delle acque di scarico o laddove sussiste la possibilità d’infiltrazione, occorre intervenire immediatamente per colmare lacune a seconda della gravità del rischio per le acque, ma comunque entro il 31 dicembre 2028. Con l’OCoC, i Cantoni sono già tenuti a controllare almeno ogni quattro anni che le disposizioni dell’OPAc (cfr. 4.1) siano rispettate da tutte le aziende agricole (eccetto quelle di estivazione). I relativi controlli delle aziende PER sono già stati avviati in diversi Cantoni, ma non in tutti. Se tutte le aziende vengono effettivamente controllate una volta ogni quattro anni, dopo quattro anni il controllo di tutte le aziende PER sarà stato completato. Inoltre, devono essere controllate e, se necessario, risanate anche le aree di riempimento e i piazzali di lavaggio sia delle aziende agricole non soggette alla PER che delle aziende non agricole. Tuttavia, il loro numero è nettamente inferiore a quello delle aziende agricole PER. I contributi dell’UFAG per la costruzione di aree di riempimento e di piazzali di lavaggio con drenaggio corretto nelle aziende agricole costituiscono un ulteriore incentivo a risanare rapidamente i sistemi di drenaggio difettosi. Cpv. 2-5 In collaborazione con i proprietari degli impianti di approvvigionamento idrico, i Cantoni rilevano i deficit di applicazione nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee e presentano un rapporto all’UFAM entro la fine del 2024. Questo rapporto indica le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee che, secondo le disposizioni dell’OPAc, non sono ancora state designate definitivamente, che non figurano nei piani direttori e di utilizzazione o in cui le misure di protezione valide nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee non sono ancora state attuate. Inoltre, il rapporto deve elencare le captazioni 11/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
d’acqua sotterranea d’interesse pubblico, per le quali non è ancora stata designata alcuna zona di protezione delle acque sotterranee. In aggiunta, deve specificare le misure necessarie per la designazione definitiva o per l’applicazione delle disposizioni di protezione necessarie nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee. Si deve altresì indicare chi è responsabile affinché queste misure vengano attuate e prese in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. Le misure da attuare vengono disposte in base all’importanza della captazione e ai rischi esistenti per l’approvvigionamento dell’acqua potabile e vengono attuate secondo un calendario definito nel rapporto. I Cantoni garantiscono che le misure contenute nel rapporto vengano attuate come segue: • entro la fine del 2030, le zone di protezione delle acque sotterranee per tutte le captazioni d’acqua sotterranea d’interesse pubblico e tutte le zone di protezione delle acque sotterranee necessarie per gli utilizzi futuri saranno state designate secondo i requisiti dell’allegato 4 OPAc. Entro la fine del 2030, le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee figureranno nei piani direttori e di utilizzazione, ovvero verranno indicate almeno a titolo orientativo; • entro la fine del 2034, le misure di protezione previste dal diritto federale e non ancora implementate nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee saranno state completate. I Cantoni presenteranno all’UFAM a fine 2029 un rapporto intermedio sullo stato di attuazione delle misure e un rapporto finale entro fine 2035. L’UFAM collaborerà favorendo uno scambio di conoscenze a livello federale (p. es. formulando raccomandazioni, esempi di buone pratiche, organizzando convegni) tra Cantoni, Comuni, ricerca, associazioni professionali e settore privato. A tal fine, verrà istituita una piattaforma svizzera dedicata alle conoscenze in materia di acque sotterranee.
12/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni sulla Confederazione
Nell’ambito della concretizzazione dell’articolo 9 capoverso 3 LPAc, il progetto comporta implicazioni per la Confederazione che possono essere parzialmente coperte con le risorse esistenti. Tuttavia, l’UFAM avrà bisogno di personale supplementare di circa un ulteriore posto di lavoro a tempo pieno per raccogliere, verificare e valutare i dati delle analisi delle acque e per offrire ai Cantoni consulenza e supporto. La verifica delle omologazioni comporta anche un lavoro supplementare per i servizi d’omologazione e di valutazione della Confederazione. Questi servizi dovranno identificare i prodotti da riesaminare, determinare i rischi che presentano ed esaminare gli adeguamenti alla gestione del rischio. Gli adeguamenti nell’ambito dell’esecuzione delle zone di protezione delle acque sotterranee permettono all’UFAM di adempiere i propri obblighi di vigilanza e di essere costantemente informato sui progressi compiuti nella risoluzione delle lacune nell’esecuzione. Per l’UFAM, il progetto comporta costi supplementari in termini amministrativi e di personale per verificare i piani i rapporti periodici cantonali e svolgere il lavoro a sostegno dell’esecuzione. A tal fine è stimato necessario prevedere un altro posto di lavoro a tempo pieno durante la fase di attuazione (almeno 12 anni).
5.2 Ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni
Il progetto comporta ripercussioni per i Cantoni per quanto concerne il rilevamento e il controllo delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio per le irroratrici di prodotti fitosanitari, la comunicazione annuale dei risultati del monitoraggio delle acque all’UFAM, la pianificazione e l’attuazione della delimitazione definitiva delle zone di protezione delle acque sotterranee e l’applicazione delle disposizioni di protezione necessarie. Tuttavia, secondo il diritto in vigore i Cantoni devono già svolgere tutti questi compiti. Si tratta semplicemente di accelerare l’esecuzione dei compiti che dal 1972 sono prevalentemente di competenza dei Cantoni. Per i rapporti annuali dei controlli delle aree di riempimento e i piazzali di lavaggio nelle aziende può essere utilizzato il sistema d’informazione Acontrol esistente, in cui sono già registrati i risultati dei controlli delle aziende agricole. Un onere aggiuntivo deriva dal fatto che questi dati devono ora essere registrati e comunicati anche per le aziende non agricole. Sorgono oneri supplementari anche per i Comuni o le aziende di approvvigionamento idrico che non dispongono ancora di zone di protezione delle acque sotterranee legalmente vincolanti o che non attuano ancora in misura completa le restrizioni di utilizzo e le misure di protezione necessarie. Tuttavia, secondo il diritto vigente avrebbero già dovuto farsi carico di questi costi. I costi necessari per attuare il progetto dipenderanno dal grado di applicazione della legislazione in materia di protezione delle acque da parte dei Cantoni, dei Comuni e delle aziende di approvvigionamento idrico. La creazione una tantum della pianificazione cantonale per l’esecuzione delle zone di protezione delle acque sotterranee e per la creazione di rapporti periodici per l’UFAM comporta oneri supplementari moderati. Il progetto consente ai Cantoni e ai Comuni di avere una maggiore sicurezza in termini di pianificazione. La probabilità di un futuro peggioramento dell’approvvigionamento idrico in termini di quantità e qualità diminuisce. Garantire con continuità le risorse di acqua potabile rappresenta un servizio alla propria popolazione e rende più attrattiva la zona.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Data l’attuale situazione di inquinamento delle acque, si stima che a partire dal 2025 occorrerà verificare le omologazioni di otto su un totale di circa 250 sostanze attive di prodotti fitosanitari chimici. Per queste otto sostanze attive dei prodotti fitosanitari le possibili prescrizioni per l’uso a protezione delle acque non sono ancora tutte adempiute. Si può dunque presumere che 13/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275
Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
adempiendo a tali prescrizioni rimanga possibile prevenire che tali valori limite vengano superati e che solo l’omologazione di alcune di queste sostanze attive venga quindi revocata. Su richiesta del Consiglio federale (parere del Consiglio federale del 19 agosto 2020 sull’iniziativa parlamentare 19.475), il Parlamento ha anche concesso al Consiglio federale la facoltà di rinunciare per un periodo limitato alla revoca dell’omologazione di una sostanza attiva quando comporta un forte pregiudizio all’approvvigionamento indigeno di importanti colture agricole. Il Consiglio federale dispone quindi di uno strumento efficace per prevenire gravi conseguenze per l’agricoltura. L’impatto sull’agricoltura è quindi minimo. Due delle otto sostanze attive pesticidi interessate sono attualmente omologate per l'uso sia come prodotti fitosanitari che come biocidi. Pertanto, sarà necessario riesaminare al massimo anche l'omologazione dei biocidi contenenti queste due sostanze attive. Anche l'impatto sull'economia non agricola è quindi minimo.
5.4 Ripercussioni sull’ambiente e sulla salute
Il progetto comporta effetti positivi per l’ambiente e per la salute di uomini e animali, in quanto rafforza e accelera l’esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque in vigore dal 1972. Si rafforza la protezione delle acque superficiali contro i pesticidi particolarmente dannosi per le acque. Di conseguenza ne diminuirà significativamente l’inquinamento delle acque. Questo andamento favorisce la conservazione della biodiversità acquatica e contribuisce alla protezione nelle acque svizzere delle popolazioni ittiche in pericolo. Inoltre, viene consolidata la protezione delle acque che servono per la preparazione dell’acqua potabile contro le sostanze attive e i metaboliti dei pesticidi, di conseguenza aumenta notevolmente la sicurezza dell’approvvigionamento di acqua potabile. La designazione definitiva delle zone di protezione delle acque sotterranee e l’attuazione coerente delle disposizioni di protezione ivi previste hanno un impatto positivo in termini di sicurezza dell’approvvigionamento di acqua potabile, salute umana, diversità naturale e fattori di produzione naturali. In particolare, nelle zone rurali verranno designate le zone di protezione finora non ancora determinate. Nelle regioni densamente edificate dell’Altopiano svizzero, i pericoli esistenti per l’approvvigionamento di acqua potabile e la salute dei consumatori di acqua potabile verranno ridotti, soprattutto nelle zone di protezione esistenti, per esempio rimuovendo, trasferendo o risanando gli impianti che non sono a norma. Oltre alla protezione delle acque sotterranee contro l’inquinamento, anche gli habitat naturali ancora esistenti nelle zone di protezione S2 e nelle aree di protezione delle acque sotterranee saranno protetti da eventuali interventi edilizi al loro interno.
14/14
054.10-00772/00002/00018/R114-1275