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Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn)

Berna, ...

Ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per ali- menti per animali e come concime (ORSOAn) Commento

Sintesi L’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22) viene adattata a nuove conoscenze scientifiche. L’adattamento prevede la liberalizzazione del riciclaggio di determinate proteine animali per l’alimentazione di determinati animali da reddito, tenendo conto di adeguate misure di sicurezza. Inoltre, la modifica mira a mantenere l’equivalenza con il diritto UE. La presente ordinanza integra le misure di sicurezza dell’OSOAn con ulteriori requisiti.

Situazione iniziale Le deroghe speciali al divieto di alimentare gli animali da reddito con proteine animali di cui all’articolo 27 OSOAn devono essere ampliate con la revisione dell’OSOAn, tenendo conto di adeguate misure di sicurezza (cfr. commento all’OSOAn del...). La presente ordinanza integra le misure di sicurezza dell’OSOAn con ulteriori requisiti. Per proteggere la salute umana e animale, il «riciclaggio canalizzato» richiede la separazione delle proteine animali di specie diverse lungo la catena degli alimenti per animali. A tale proposito, finora l’OSOAn faceva riferimento all’articolo 32a dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/20011. Nella presente ordinanza vengono definiti i requisiti tecnici per il «riciclaggio canalizzato», che sono in gran parte in linea con il diritto dell’UE. Tuttavia, in alcuni punti, l’ordinanza contiene anche differenze intenzionali con esso. Ad esempio, il diritto UE prevede generalmente deroghe per la detenzione simultanea di specie di animali da reddito in aziende della produzione primaria per le quali non è determinato il rispettivo alimento per animali, senza stabilirne i criteri. Visto che solo poche aziende in Svizzera detengono animali di una sola specie, è necessario stabilire le deroghe e i criteri necessari nell’articolo 51 capo- verso 2. D’altra parte, ad esempio, si rinuncia alle notifiche e agli elenchi previsti dalla normativa UE per le aziende detentrici di animali in cui vengono somministrati agli animali prodotti in polvere sostitutivi del latte contenenti farina di pesce e allo stesso tempo sono presenti ruminanti più anziani. Tale regolamento non si ritiene necessario, poiché i ruminanti contraggono la BSE da giovani. Se la farina di pesce è sicura per i vitelli, la detenzione contemporanea di bovini adulti non presenta criticità.

Contenuto del disegno I capisaldi delle diverse catene di riciclaggio sono descritti negli articoli 29–32 OSOAn. Un determinato canale inizia con la produzione di materiale greggio monovarietale per la produzione del tipo di proteine descritto nel rispettivo articolo e termina con l’azienda detentrice di animali, in cui solo alle specie animali di destinazione descritte nello stesso articolo possono essere somministrati alimenti contenenti le rispettive proteine. Per la produzione e il trasporto del materiale greggio, nonché per la trasformazione fino al trasporto delle proteine trasformate agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali, i requisiti per la separazione mirano alla «monovarietà» delle proteine trasformate (come materiale di partenza per la produzione di alimenti per animali). La separazione a partire dalla fase di produzione degli alimenti per animali fino al loro trasporto all’azienda detentrice ha come scopo principale quello di garantire che agli animali da reddito ivi detenuti siano somministrati alimenti che non conten- gono proteine animali vietate per la loro specie. Se ai suini devono essere somministrate proteine animali di pollame, ciò significa, ad esempio, che nell’azienda alimentare devono essere raccolti e immagazzinati esclusivamente sottoprodotti di pollame; questi non devono essere contaminati con proteine di altre specie animali durante il trasporto allo stabilimento di trasformazione, durante la produzione di proteine trasformate di pollame e durante il successivo trasporto allo stabilimento di produzione di alimenti per animali. Nello stabili- mento di produzione di alimenti per animali le proteine di pollame possono essere utilizzate esclusivamente per l’alimentazione di suini. Durante il trasporto verso le aziende detentrici di animali, gli alimenti destinati ad altre specie animali non devono essere contaminati con alimenti contenenti proteine di pollame; per questo motivo, al trasporto di alimenti sfusi (non imballati) per animali si applicano speciali requisiti di pulizia (cfr. art. 32b OSOAn e commento all’art. 32b OSOAn). Nell’azienda de- tentrice di animali è necessario garantire che i ruminanti e il pollame non abbiano contatto con gli alimenti per suini, visto che è vietato somministrare loro proteine di pollame.

Poiché le proteine di pollame possono essere somministrate anche agli animali acquatici, negli stabilimenti di produzione di alimenti per animali è possibile utilizzare gli stessi impianti e installazioni per produrre alimenti per i suini e per gli animali acquatici in aziende d’acquacoltura. Ciò è possibile anche se si utilizzano in aggiunta proteine trasformate da insetti, perché queste sono consentite sia per i suini sia per gli animali acquatici in aziende d’acquacoltura. Tuttavia, se per la produzione di alimenti per pesci vengono utilizzate anche proteine di suini, l’uso congiunto degli impianti e delle installazioni non è più consentito perché è vietato somministrare proteine di suini ai suini. Secondo il principio del «riciclaggio canalizzato», per ogni azienda i requisiti per la separazione nelle diverse fasi della filiera dipendono da ciò che viene fatto all’interno di essa. Se si svolgono attività per più canali secondo gli articoli 29–32, aumentano anche i requisiti e gli oneri per la separazione. In molti casi, queste aziende devono effettuare analisi regolari nell’ambito del controllo autonomo per individuare, tra l’altro, i costituenti che non possono essere presenti nel rispettivo prodotto per il quale è richiesta la monovarietà o che non sono autorizzati per gli animali a cui esso è destinato. L’individuazione di costituenti di origine animale che non possono essere somministrati alle rispettive specie animali acquisisce sempre più importanza nel contesto delle nuove possibilità di somministrazione di proteine animali. Per gli alimenti per animali,

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradica- zione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2022/2246, del 15 novembre 2022, GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1.

la procedura è stabilita nel diritto in materia. Vengono stabilite le disposizioni necessarie per le fasi a monte e a valle del «riciclaggio canalizzato». Secondo l’allegato 4 numero 11 OSOAn, determinati sottoprodotti di origine animale, come le farine animali (delle categorie ad alto rischio 1 e 2), devono essere marcati con trieptanoato di glicerina (GTH). La disponibilità di un metodo di rilevamento fa parte degli strumenti per monitorare il «riciclaggio canalizzato» poiché può essere utilizzato per differenziare le farine di carni e ossa etichettate con GTH dalle «proteine trasformate per l’alimentazione animale» a basso rischio. Pertanto, nell’OSOAn deve essere designato un laboratorio di riferimento e il metodo di analisi deve essere regola- mentato nella presente ordinanza. Inoltre, per la produzione e l’uso di concimi contenenti farine animali di categoria 2 (farine di carne e ossa) e proteine trasfor- mate, devono essere incluse disposizioni di attuazione analoghe a quelle del diritto UE.2 Ciò mira a impedire che gli animali ingeriscano concime contenente sottoprodotti di origine animale vietati per la loro alimentazione (ad es. materiale derivato da ruminanti e in generale materiale di categoria di rischio 2, che in linea di principio non è consentito per la produzione di alimenti per animali).

Allegato XI capo II del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488 del 25 marzo 2022, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

Commento relativo ai singoli articoli

Capitolo 1: Oggetto L’oggetto corrisponde alle competenze e ai compiti delegati al DFI dal Consiglio federale nell’OSOAn (cfr. ingresso).

Capitolo 2: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per il riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari e negli stabilimenti di trasformazione. Gli articoli 2–29 stabiliscono requisiti dettagliati per le diverse possibilità di «riciclaggio canalizzato» ai sensi degli articoli 29– 32 OSOAn per le fasi di ottenimento di materiale greggio, il suo trasporto allo stabilimento di trasformazione e la trasformazione in questi stabilimenti, nonché il successivo trasporto delle proteine trasformate allo stabilimento di produzione di alimenti per animali. Per i casi in cui il materiale greggio proviene da aziende alimentari, il capitolo contiene prescrizioni specifiche per tutte le fasi della catena. In altri casi, ad esempio per quanto riguarda l’alimentazione con farina di pesce secondo la sezione 1 (art. 2–4), o con proteine trasformate da insetti nella sezione 6 (art. 25–27), il materiale greggio proviene in parte o comunque direttamente dalla produzione primaria. In questi casi, le prescrizioni specifiche per il riciclaggio canalizzato iniziano nella fase di trasfor- mazione del materiale greggio. Se per il trasporto sfuso è prescritta una pulizia secondo una procedura documentata (ad es. art. 4 cpv. 2), la procedura deve essere preventivamente approvata dall’autorità competente (cfr. art. 32b OSOAn e commento all’art. 32b OSOAn).

Capitolo 3: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per il riciclaggio canalizzato negli stabilimenti di pro- duzione di alimenti per animali Gli articoli 30–47 stabiliscono requisiti dettagliati per le diverse possibilità di riciclaggio canalizzato ai sensi degli articoli 29–

32 OSOAn per la produzione di alimenti per animali e il loro immagazzinamento.

Capitolo 4: Requisiti per la produzione di alimenti per animali da compagnia in stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito Gli articoli 48 e 49 contengono i criteri per la separazione della produzione di alimenti per animali da compagnia e per animali da reddito in riferimento al «riciclaggio canalizzato». In alcuni casi definiti è possibile l’uso congiunto di impianti e installazioni. L’articolo 48 riguarda esclusivamente i prodotti di ruminanti; inoltre, per il fosfato bicalcico e fosfato tricalcico (cpv. 2 lett. b) si applicano le limitazioni di cui all’articolo 30. Per tutti i sottoprodotti di origine animale che possono essere somministrati a tutti gli animali da reddito ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 OSOAn (ad es. anche le uova e i prodotti a base di uova), non vi sono restrizioni di alcun tipo per quanto riguarda la produzione di alimenti per animali da reddito né per animali domestici.

Capitolo 5: Requisiti per l’immagazzinamento e l’utilizzo di alimenti per animali contenenti sottoprodotti di origine animale nelle aziende della produzione primaria Gli articoli 50 e 51 disciplinano la gestione di alimenti per animali nelle aziende detentrici di animali. L’articolo 51 è un articolo centrale della presente ordinanza. Il capoverso 2 stabilisce i criteri per la detenzione comune ma separata di specie animali per le quali sono consentiti o vietati alimenti contenenti determinate proteine animali. Ai sensi del regolamento (CE) 999/20013 allegato IV capo III sezione D capoverso 2, l’autorità competente può ammettere deroghe «a condizione che nell’allevamento vengano adottate misure per evitare che tali mangimi composti siano somministrati a una specie animale alla quale non sono destinati». Tuttavia, il regolamento UE non contiene i criteri a tale proposito. Poiché in Svizzera sono poche le aziende che detengono animali di una sola specie, il potenziale delle nuove possibilità di alimentazione sarebbe molto ridotto senza le deroghe proposte nell’articolo 51 capoverso 2. Non tutte le aziende detentrici di animali di specie diverse saranno in grado di soddisfare i requisiti per la separazione per settore aziendale. Tuttavia, le aziende con diversi settori aziendali ben definiti dovrebbero in futuro essere in grado di utilizzare le nuove possibilità di alimentazione con proteine animali. Per l’attuazione nelle aziende sono in programma linee guida settoriali. La corretta separazione deve essere monitorata (soprattutto nelle detenzioni di suini) nel corso di visite periodiche da parte dei servizi di sanità animale e delle organizzazioni di settore (soprattutto nelle aziende detentrici di pollame). Non si propongono ulteriori controlli ufficiali o nuovi obblighi di autorizzazione per le aziende detentrici di animali. La sorveglianza ufficiale del riciclaggio canalizzato deve essere integrata nei controlli periodici della produzione primaria. A tal fine, è necessario adeguare la documentazione di controllo pertinente. In base a questo regime e alle condizioni quadro stabilite per tutte le altre fasi della catena di riciclaggio, è garantita la sicurezza delle possibilità estese di somministrare proteine animali agli animali da reddito.

Il capoverso 3 stabilisce che non sono possibili deroghe ai sensi del capoverso 2 per i detentori che miscelano i rispettivi alimenti per animali esclusivamente per l’uso nella propria azienda (=preparatori a domicilio). (Non dappertutto) le contaminazioni incrociate potrebbero essere evitate nella prassi.

Cfr. nota a piè di pagina 1.

Capitolo 6: Diagnostica e misure Gli articoli 52 e 53 specificano i requisiti per i metodi di analisi e per il campionamento per le analisi. Se per alcune categorie di aziende devono essere eseguite analisi periodiche per la ricerca di costituenti di origine animale, ciò è prescritto negli articoli corrispondenti (ad es. art. 5 cpv. 2 lett. c).

Capitolo 7: Requisiti per l’utilizzo di concimi Le misure proposte negli articoli 54 e 55 si concentrano sull’obiettivo indicato nel titolo del capitolo e sull’equivalenza con il diritto dell’UE. Come conseguenza dell’ulteriore coordinamento con la revisione dell’ordinanza sui concimi, non è escluso che alcune disposizioni dettagliate vengano successivamente spostate dall’OSOAn all’ordinanza sui concimi (o viceversa).

1 Ripercussioni

1.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

A seguito della presente modifica si prevede un certo onere supplementare per la Confederazione e i Cantoni in qualità di organi esecutivi competenti. Le nuove possibilità di somministrazione di proteine animali sono legate a misure di sicurezza che devono essere attuate e sorvegliate dall’autorità di controllo degli alimenti per animali e dai Cantoni. L’onere supplementare derivante dipenderà dalla misura in cui le nuove possibilità di alimentazione saranno utilizzate nella pratica. È difficile fare previsioni in merito. Tuttavia, si può presumere che l’autorità di controllo degli alimenti per animali e i Cantoni dovranno sostenere un certo onere supple- mentare a causa del nuovo obbligo di notifica, registrazione e autorizzazione per il riciclaggio canalizzato. Eventuali oneri supplementari dell’autorità di controllo degli alimenti per animali possono essere compensati internamente nel quadro del bi- lancio esistente. L’onere supplementare per i Cantoni è giustificato, poiché le modifiche proposte servono ad armonizzare le prescrizioni svizzere con quelle dell’UE (cfr. commenti al n. 2) e sono necessarie per continuare a garantire un commercio senza ostacoli con l’UE. Inoltre, servono a prevenire efficacemente le epizoozie, mantenendo così il livello di salute degli animali in Svizzera.

L’USAV dovrà sostenere un onere aggiuntivo minimo per l’autorizzazione dei costituenti con cui devono essere miscelati i concimi contenenti farina di carne e ossa. Inoltre, inizialmente vi sarà un onere amministrativo per la preparazione degli aiuti all’esecuzione, il monitoraggio dei piani settoriali, ecc. Eventuali spese supplementari dell’USAV possono essere compensate internamente nel quadro del bilancio esistente.

1.2 Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società

L’utilizzo di proteine animali nell’alimentazione degli animali da reddito è sensato dal punto di vista ecologico. Ad esempio, secondo una stima dell’UE, il riciclaggio di collagene e gelatina di ruminanti per non ruminanti dovrebbe consentire ogni anno di riutilizzare per l’alimentazione animale circa 100 000 tonnellate di derrate alimentari escluse dalla filiera alimentare, evitando così gli sprechi. Una regolamentazione corrispondente dovrebbe avere lo stesso effetto anche in Svizzera. I requisiti per la separazione lungo le catene degli alimenti sono severi, ma inevitabili da un punto di vista tecnico per la sicurezza di esseri umani e animali. Resta da vedere in che misura, con queste condizioni quadro, nella pratica le proteine animali possano sostituire altre fonti proteiche, come i prodotti di soia importati. Lo sviluppo della detenzione di animali in Svizzera dipende anche dall’evo- luzione delle condizioni generali.

2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche dell’ordinanza proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Alle- gato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81, all. 11), e servono all’armonizzazione con la nuova normativa UE in materia di sanità animale in vista di mantenere l’equivalenza della legislazione nello spazio veterinario comune Svizzera-UE. Sebbene l’aggiornamento dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo sia attualmente in sospeso e sia legato dall’UE alla risoluzione di questioni istituzionali, le modifiche proposte sono importanti per il commercio. Esse consentono, ad esempio, l’esportazione di sottoprodotti di origine animale monovarietali verso clienti negli Stati membri dell’UE o anche l’importazione e l’utilizzo di «proteine animali trasformate» prodotte in loco e di alimenti per animali conte- nenti tali proteine.

Allegati: Disegno

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