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17.523
Iniziativa parlamentare Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
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Compendio
Con il presente progetto si attua l’iniziativa parlamentare 17.523 «Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio» volta ad ampliare le possibilità previste dal Codice civile per quanto riguarda il cognome durante il matrimonio, consentendo anche di portare un doppio cognome ufficiale.
Situazione iniziale Secondo il diritto del cognome entrato in vigore nel 2013, al momento del matrimonio i fidanzati hanno le seguenti due possibilità: possono conservare il cognome portato al momento del matrimonio oppure dichiarare di voler assumere un cognome coniugale comune scegliendo tra il cognome da nubile o celibe dell’una o dell’altro (art. 160 del Codice civile). Soltanto sulla base del diritto consuetudinario è pure possibile formare un cosiddetto cognome di affinità, che non è tuttavia considerato un cognome ufficiale. Dal 1° gennaio 2013 non è invece più possibile formare un nuovo doppio cognome ufficiale. Ad alcuni dispiace, perché i coniugi non possono più evidenziare nel cognome il loro legame matrimoniale senza che uno dei due sia costretto a rinunciare al cognome che portava prima del matrimonio.
Contenuto del progetto Con il presente progetto preliminare si ampliano le possibilità per quanto riguarda la scelta del cognome dopo il matrimonio, consentendo anche di formare un doppio cognome ufficiale. Sono poste in discussione due varianti di attuazione: la «soluzione piccola» prevede l’introduzione di un disciplinamento che ricalca in gran parte il diritto anteriore a quello vigente. La fidanzata o il fidanzato il cui cognome da nubile o celibe non è assunto a cognome coniugale comune dovrà di nuovo poter anteporre il proprio cognome portato prima del matrimonio al cognome coniugale; la «soluzione grande» prevede di consentire a entrambi gli sposi di portare un doppio cognome ufficiale, indipendentemente dal fatto che si sia formato o no un cognome coniugale comune. Il doppio cognome matrimoniale si compone quindi del proprio cognome attuale seguito dal cognome attuale del fidanzato oppure del cognome coniugale seguito dal cognome attuale del fidanzato il cui cognome non è assunto come cognome coniugale. Il progetto non ha conseguenze sul cognome dei figli.
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1 Mandato e procedura
1.1 Iniziativa parlamentare 17.523
Il 15 dicembre 2017 l’ex consigliere nazionale Luzi Stamm ha presentato l’iniziativa parlamentare 17.523 dal seguente tenore: «Mediante una pertinente modifica di legge si deve consentire ancora alle persone che si uniscono in matrimonio di adottare il doppio cognome.» L’autore dell’intervento parlamentare ha giustificato la necessità di procedere a una revisione sostenendo che molti fidanzati sono dispiaciuti che, a seguito della modifica di legge entrata in vigore il 1° gennaio 2013, non sia più consentito portare un doppio cognome dopo il matrimonio. Tale modifica di legge non avrebbe raggiunto l’obiettivo perseguito. Secondo l’articolo 109 capoverso 2 della legge sul Parlamento1, il 14 gennaio 2019 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito: la Commissione) ha esaminato l’iniziativa e deciso con 17 voti contro 7 di darvi seguito. Dopo l’uscita del suo autore dalla Camera, il 5 dicembre 2019 l’iniziativa parlamentare è stata ripresa dal consigliere nazionale Bruno Walliser. L’11 febbraio
2020 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha
approvato la decisione della sua Commissione omologa (art. 109 cpv. 3 LParl).
1.2 Lavori della Commissione
Il 29 aprile 2021 la Commissione si è occupata dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare 17.523 sulla base di un documento di lavoro elaborato dall’Amministrazione. La Commissione ha approvato con 8 voti contro 1 e 9 astensioni la proposta contenuta in questo documento (ritorno al vecchio diritto). Con 15 voti contro 1 e 9 astensioni, ha inoltre deciso di porre in discussione una variante supplementare secondo la quale entrambi i fidanzati possono conservare il cognome attuale seguito da quello dell’altra o dell’altro. Il 19 novembre 2021 la Commissione ha deliberato su un primo progetto preliminare. Con 14 voti contro 9 e 2 astensioni si è espressa a favore dell’elaborazione di una variante di più ampia portata che consenta di portare il cognome d’affinità come cognome ufficiale. Ha incaricato l’Amministrazione di adeguare il progetto di conseguenza. Il progetto preliminare rielaborato è poi stato discusso dalla Commissione il 20 maggio 2022 e adottato insieme al rapporto esplicativo. È aperta una consultazione conformemente alla legge sulla consultazione2. Secondo l’articolo 112 capoverso 1 LParl la Commissione si avvale della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
1 Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl), RS 171.10
2 Legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo), RS 172.061
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2 Situazione iniziale
2.1 Il cognome dei coniugi secondo il vecchio diritto3
Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1912, del Codice civile svizzero4, il diritto del cognome è stato armonizzato in tutta la Svizzera. Secondo il CC, dopo il matrimonio la sposa doveva portare il cognome del marito. Alcuni disciplinamenti cantonali anteriori che in parte consentivano alla donna coniugata di portare un doppio cognome decaddero. Con la revisione del diritto del cognome entrata in vigore il 1° gennaio 1988 ci si è attenuti al principio dell’unità del cognome, secondo il quale un unico cognome deve designare l’appartenenza a una famiglia. La priorità è stata data al cognome del marito che è divenuto per legge il cognome coniugale (art. 160 cpv. 1 vCC). Al momento del matrimonio la sposa aveva la possibilità di dichiarare di voler mantenere il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale e quindi di portare un doppio cognome ufficiale (art. 160 cpv. 2 e 3 vCC), che era anche riportato nel registro dello stato civile. In tal modo s’intendeva mitigare le conseguenze del matrimonio sul cognome della sposa, ovvero la perdita del suo cognome da nubile, e preservare i suoi diritti della personalità5. Il cognome della fidanzata poteva diventare il cognome coniugale unicamente dietro presentazione di una domanda di cambiamento del cognome (art. 30 cpv. 2 vCC). Soltanto dopo una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22 febbraio 19946 e una relativa modifica di ordinanza da parte del Consiglio federale, anche per l’uomo è stata introdotta la possibilità di anteporre il proprio cognome al cognome coniugale, nel caso in cui gli sposi avessero richiesto di portare il cognome della donna come cognome coniugale7. In adempimento dell’iniziativa parlamentare SANDOZ SUZETTE8 presentata alla fine del 1994, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale aveva elaborato un progetto di atto normativo che prevedeva di attuare in ampia misura la parità tra donna e uomo per quanto riguarda il cognome. Il Parlamento aveva introdotto diverse modifiche nel progetto, prevedendo in particolare la possibilità di formare un doppio cognome, indipendentemente dalla volontà dei coniugi di portare un cognome coniugale comune o di conservare il cognome fino ad allora. Il 22 giugno 2001 il progetto è stato tuttavia respinto dalle Camere federali nella votazione finale 9.
3 Sull’evoluzione storica del diritto del cognome cfr. MONTINI, pag. 87 segg.; RUMO- JUNGO, pag. 168 segg.
4 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC), RS 2105 BRÄM, art. 160 n. 4;
HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 13.
5 BRÄM, art. 160 n. 4; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 13.
6 Burghartz contro Svizzera del 22.2.1994, n. 16213/90.
7 Cfr. art. 12 della vecchia ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile; RS 211.112.1.
8 Iv. Pa. 94.434 (SANDOZ SUZETTE, Cognome dei coniugi) del 14 dicembre 1994
9 Boll. uff. 2001 N 951; Boll. uff. 2001 S 471
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2.2 Revisione del 2011
A seguito di un’altra iniziativa parlamentare presentata nel 200310, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato un nuovo disciplinamento volto ad attuare il principio della parità tra uomo e donna. In particolare, si trattava di mettere fine a una situazione in cui uno dei coniugi era quasi obbligato a rinunciare al cognome portato prima del matrimonio. Dopo intense discussioni politiche, il 30 settembre 2011 il Parlamento ha adottato il progetto, che è entrato in vigore il 1° gennaio 201311.
2.3 Diritto del cognome vigente
2.3.1 Cognome dei coniugi e dei figli
2.3.1.1 Alla celebrazione del matrimonio
Secondo il vigente principio dell’immutabilità del cognome di nascita, il matrimonio non ha più effetto sul cognome dei coniugi (art. 160 cpv. 1 CC). Questo significa che i fidanzati conservano di principio ognuno il proprio cognome e scelgono quale dei loro cognomi da nubile o celibe assegnare ai loro figli (art. 160 cpv. 3 in combinato disposto con art. 270 cpv. 1 CC). Ai fidanzati è tuttavia data la possibilità di dichiarare al momento del matrimonio di assumere uno dei loro cognomi da nubile o celibe quale cognome coniugale comune (art. 160 cpv. 2 CC). Anche i figli in comune portano tale cognome (art. 270 cpv. 3 CC). Il diritto vigente distingue tra il cognome attuale, il cognome coniugale e il cognome da nubile o celibe dei fidanzati: – l’articolo 160 capoverso 1 CC si riferisce – senza menzionarlo esplicitamente – al cognome attuale dei coniugi. Si intende qui il cognome portato dalla fidanzata o dal fidanzato immediatamente prima del matrimonio. Può trattarsi del cognome da nubile o celibe oppure del cognome acquisito a seguito del cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC o a seguito di un precedente matrimonio (compreso un doppio cognome acquisto tramite matrimonio prima del 1° gennaio 2013)12. – Per cognome coniugale s’intende il cognome che portano tutti i membri di una famiglia, vale a dire i coniugi e i loro figli 13. I fidanzati devono fare a tal fine una dichiarazione esplicita concernente la scelta del cognome coniugale. Dal 1° gennaio 2013 soltanto il cognome da nubile o celibe di uno dei coniugi può essere dichiarato come cognome coniugale e trasmesso all’altro coniuge e ai figli. Un’eccezione è prevista se un cognome acquisito a seguito di un precedente matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 2013 è diventato un
10 Iv. Pa. 03.428 (LEUTENEGGER OBERHOLZER, Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità) del 19 giugno 2003 11 RU 2012 2569
12 GRAF-GAISER, pag. 254.
13 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 19.
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cognome coniugale nel quadro di nuovo matrimonio14. Un tale cognome è considerato come cognome coniugale anche nel diritto vigente e può dunque essere trasmesso ai figli in comune (nati dopo il 1° gennaio 2013) (art. 160 cpv. 2, art. 270 cpv. 1 CC) 15. Un doppio cognome matrimoniale non può invece essere dichiarato come cognome coniugale. – Con cognome da nubile o celibe s’intende il cognome acquisto alla nascita, a seguito di un’adozione o del cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC (art. 24 cpv. 2 ordinanza sullo stato civile16). Il cognome acquisto a seguito di un matrimonio non ricade invece sotto la nozione di cognome da nubile o celibe17. I fidanzati possono dichiarare di voler assumere come cognome coniugale uno dei loro cognomi da nubile o celibe (art. 160 cpv. 2 CC). Il cognome da nubile o celibe può anche essere scelto come cognome coniugale in caso di nuovo matrimonio, anche se non è più portato dal suo titolare a seguito dello scioglimento di un precedente matrimonio. In tal modo, ad esempio, dopo il matrimonio la sposa riprende il suo cognome da nubile, che porterà anche lo sposo18. Dall’entrata in vigore della revisione del 2011 non è più possibile formare un doppio cognome ufficiale mediante la dichiarazione di voler anteporre il proprio cognome precedente il matrimonio al cognome coniugale. Tuttavia, i doppi cognomi acquisiti sotto il diritto anteriore non sono toccati dalla revisione e restano validi. In caso di nuovo matrimonio, soltanto il primo cognome di tali doppi cognomi può essere scelto come cognome coniugale19. Secondo un diritto consuetudinario risalente agli anni Settanta, resta possibile portare un cosiddetto cognome di affinità. In tal senso entrambi i coniugi sono liberi di far seguire al cognome ufficiale, il cognome attuale o il cognome da nubile o celibe del coniuge il cui cognome non è scelto come cognome coniugale. Questi due cognomi devono essere uniti con un trattino. Gli sposi che non portano un cognome coniugale possono unire con un trattino il loro cognome ufficiale al cognome da nubile o celibe del loro coniuge o al suo cognome attuale. Tuttavia, poiché il cognome di affinità non rappresenta un cognome ufficiale, non sarà iscritto nel registro dello stato civile. Di conseguenza, nelle relazioni ufficiali non vi è il diritto di utilizzare un tale cognome20. Su richiesta il cognome d’affinità può tuttavia figurare almeno sul passaporto o sulla
14 Cfr. anche art. 30 cpv. 2 vCC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 27.
15 GRAF-GAISER, pag. 263.
16 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC), RS 211.112.2
17 HÜRLIMANN-KAUP/SCHMID, n. 702.
18 GRAF-GAISER, pag. 255, 276 (una dichiarazione separata secondo gli art. 30a o 119 CC non è necessaria). 19 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2009 365, in partico- lare 378 20 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2009 365, in particolare 371 e 378 seg.
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carta d’identità21. Il cognome d’affinità può continuare a essere utilizzato anche dopo lo scioglimento del matrimonio. Secondo il diritto transitorio della revisione del 2011, i coniugi sposatisi prima del 1° gennaio 2013 possono in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome da nubile o celibe (art. 8a, titolo finale CC).
2.3.1.2 Allo scioglimento del matrimonio
Lo scioglimento del matrimonio mediante divorzio, sentenza di nullità, morte o dichiarazione di scomparsa di un coniuge non ha di norma alcun effetto sul cognome (art. 119 e 30a CC). La persona che con il matrimonio ha cambiato il suo cognome può tuttavia in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome da nubile o celibe. Mediante una tale dichiarazione è possibile riprendere soltanto il cognome da nubile o celibe, ma non il cognome portato prima del matrimonio o un altro cognome precedente diverso dal cognome da nubile o celibe. Se una persona vuole riprendere un cognome acquisito mediante un precedente matrimonio, deve presentare una domanda di cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC. Gli articoli 30a e 119 CC implicano che il dichiarante non sia più sposato. Se nel frattempo è stato contratto un nuovo matrimonio, è possibile rilasciare la dichiarazione relativa al cognome soltanto dopo il suo scioglimento22.
2.3.2 Cognome dei partner registrati
Il disciplinamento del cognome dei coniugi illustrato in precedenza si applica anche alla costituzione o allo scioglimento di un’unione domestica registrata conformemente alla legge sull’unione domestica registrata23 (art. 12a, 30a, 37a LUD). Per quanto riguarda la terminologia, va rilevato che i partner registrati non possono portare un «cognome coniugale», bensì un «cognome comune» (art. 12a cpv. 2 LUD). La conversione dell’unione domestica registrata in un matrimonio (art. 35 revLUD secondo la modifica del CC del 18 dicembre 202024) non ha effetto sul cognome25.
21 Art. 2 cpv. 4 della legge federale del 22 giugno 2002 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d’identità, LDI; RS 143.1), art. 14 cpv. 1 dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI; RS 143.11) e art. 4a dell’ordinanza del DFGP del 16 febbraio
2010 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (RS 143.111)
22 GRAF-GAISER, pag. 276
23 Legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata (LUD), RS 211.231
24 RU 2021 747 25 13.468 Iniziativa parlamentare «Matrimonio civile per tutti». Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 agosto 2019, FF 2019 7151, in particolare 7167
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2.4 Necessità di agire
Come illustrato in precedenza, secondo il diritto attuale non vi è più alcuna possibilità di esprimere nel cognome un legame matrimoniale, a meno che non si adotti un cognome coniugale comune. Anche un legame tra entrambi i coniugi e i figli in comune può essere stabilito soltanto con un cognome coniugale. La scelta di un cognome coniugale presuppone che uno dei due fidanzati rinunci al cognome che portava prima del matrimonio. Questo stupisce se si considera che, fino al 31 dicembre 2012, un numero relativamente importante di fidanzati si avvaleva della possibilità di formare un doppio cognome: nel 20–25 per cento delle coppie sposatesi in Svizzera, uno dei coniugi – di norma la donna – ha formato un doppio cognome. Nel 2012 si sono decisi per il doppio cognome 8614 donne su 42 654 (20,20 %) e 668 uomini su 42 654 (1,57 %)26. Uno degli obiettivi dichiarati della revisione del 2011 del diritto del cognome era di garantire la parità tra donna e uomo a livello giuridico per quanto riguarda il cognome matrimoniale27. Tale obiettivo è stato in particolare raggiungo sancendo nella legge che il cognome dell’uomo non diviene più il cognome coniugale. I coniugi avevano la possibilità di conservare il cognome che portavano prima del matrimonio. Tuttavia, la prassi corrente mostra chiaramente che il diritto del cognome in vigore prima della revisione trova applicazione di fatto anche oggi: nel 2020, più di due terzi delle donne hanno scelto il cognome del loro sposo, mentre soltanto tre uomini su cento hanno scelto il cognome della loro sposa28. Il fatto che nella maggior parte dei casi la donna assuma il cognome dell’uomo è dovuto al disciplinamento legale e alla tradizione esistenti da molti anni, nonché alla ripartizione dei ruoli: le donne che mantengono il loro cognome o gli uomini che assumono il cognome della donna devono molto spesso giustificare la loro scelta nel loro ambiente sociale. Visto che l’uomo rinuncia raramente al suo cognome, la scelta del cognome coniugale comune ricade regolarmente sulla donna: se quest’ultima vuole esprimere un legame d’appartenenza con un cognome unico, deve rinunciare al proprio cognome. Tuttavia, a differenza delle disposizioni in vigore dal 1988 al 2012, non è più possibile oggi portare un doppio cognome ufficiale per conservare il cognome attuale. Così, con l’ultima revisione la situazione delle donne è de facto perfino peggiorata. È inoltre importante notare che il cognome serve, da un lato, a identificare non solo l’appartenenza familiare nella linea orizzontale, ma anche la discendenza familiare nella linea verticale. Dall’altro, consente l’identificazione psicologica personale e la rappresentazione di sé. Queste funzioni del cognome potrebbero essere
26 Cfr. Statistiche sulla scelta del cognome, 1998-2020, consultabile sul sito:
www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Matrimoni, unioni domestiche registrate e divorzi. Cfr. la critica nella letteratura scientifica, in particolare: BADDELEY, pag. 635 segg.; WEIBEL, pag. 959 segg. 27 È quanto emerge già nel titolo del progetto, come pure dal testo della revisione relativa all’iniziativa parlamentare 03.428. 28 Nel 2000, su 35 160 donne, 24 030 (68,34 %) hanno assunto il cognome del marito, mentre, su 35 160 uomini, 1030 (2,93 %) hanno assunto il cognome della moglie (cfr. Statistiche sulla scelta del cognome, 1998-2020, consultabile sul sito: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Matrimoni, unioni domestiche registrate e divorzi).
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considerevolmente rafforzate con la reintroduzione di un doppio cognome matrimoniale29. In tal modo si potrebbe rispondere meglio al desiderio dei coniugi di evidenziare verso l’esterno il legame che li unisce ai propri figli mediante il cognome. In quest’ottica e nel contesto di una società che si preoccupa sempre più dell’individualità e della funzione di identificazione dei (doppi) cognomi 30, la (re)introduzione di un doppio cognome ufficiale in caso di matrimonio costituisce un mezzo appropriato per rispondere ai bisogni di numerosi coniugi. Le coppie hanno in tal modo una possibilità di scelta supplementare per quanto riguarda il cognome, che consente loro di rappresentare in modo paritario l’unione familiare preservando la propria identità.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il
diritto europeo In Germania31, Austria32, Svezia33 e Finlandia34 i coniugi possono assumere uno dei loro due cognomi come cognome coniugale comune. In caso contrario conservano il proprio cognome attuale. In Germania è anche possibile scegliere come cognome coniugale comune un cognome portato al momento del matrimonio e acquisito da uno dei coniugi con un precedente matrimonio. In Germania, Austria, Svezia e Finlandia è possibile formare un doppio cognome ufficiale: la persona il cui cognome non è stato scelto come cognome coniugale comune può anteporre o far seguire al proprio cognome il cognome coniugale, unito con un trattino (in Svezia e in Finlandia il trattino è facoltativo). In Austria, Svezia e Finlandia è finora possibile formare un doppio cognome unico, comune ai due coniugi. Invece i cognomi con più di due elementi non sono autorizzati. Se un fidanzato porta già un doppio cognome, per formare il cognome coniugale è possibile utilizzare soltanto uno dei due cognomi. In Germania, Svezia e Finlandia la scelta di un cognome coniugale comune è anche possibile dopo il matrimonio. Nel febbraio 2021 il Bundestag tedesco ha respinto un progetto di legge che prevedeva come ulteriore possibilità di cognome coniugale un doppio cognome composto dei due cognomi da nubile e celibe, dei cognomi attuali o di una loro combinazione35. Per contro, in numerosi sistemi giuridici europei si applica il principio dell’immutabilità del cognome: il matrimonio non ha effetto sul cognome dei coniugi.
29 Cfr. LUGANI, pag. 163 con altre indicazioni.
30 BADDELEY, pag. 636; WEIBEL, pag. 959, 962.
31 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 1355
32 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), § 93
33 Legge svedese del 17 novembre 2016 sul cognome delle persone, §§ 12, 20 e 35
34 Legge finlandese del 19 dicembre 2017 sul cognome, §§ 4, 5, 9, 10 segg.
35 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/18314 (01.04.2020), «Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts – Echte Doppelnamen für Ehepaare und Kinder». La decisione era fondata su una raccomandazione di decisione della Commissione degli affari giuridici (Drucksache 19/26605).
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Si tratta di Francia36, Belgio37, Lussemburgo38, Paesi Bassi39, Spagna40, Gran Bretagna41 e Irlanda42. I coniugi hanno il diritto, in diversa misura, di utilizzare il cognome del coniuge. Non si tratta tuttavia di un cognome ufficiale. Italia e Portogallo non possono essere classificati in questi due gruppi: in Italia43, con il matrimonio la donna assume il cognome del marito aggiungendovi il proprio cognome. Nella prassi vi è per principio il diritto, ma non l’obbligo, di portare il doppio cognome. Il Portogallo44 non prevede il cognome coniugale unico, ogni persona può portare fino a quattro cognomi. Gli sposi conservano i loro cognomi e possono aggiungervi, a scelta, fino a due cognomi del proprio coniuge. Possono liberamente scegliere l’ordine dei cognomi che assumono dal coniuge rispetto ai propri cognomi e formare in tal modo un cognome coniugale comune. Il diritto del cognome dei figli varia notevolmente da un Paese all’altro. La Gran Bretagna45, i Paesi Bassi46 e l’Irlanda47 offrono la libera scelta per il cognome del figlio, ma non ammettono il doppio cognome. In Italia48, il figlio riceve il cognome del genitore che l’ha riconosciuto per primo; in caso di riconoscimento simultaneo, i genitori possono scegliere tra il cognome del padre e quello della madre. In Germania49 e in Austria50 il figlio riceve il cognome coniugale comune, se i genitori ne hanno scelto uno. In Austria è anche possibile assumere un doppio cognome formato a partire dai cognomi dei due genitori. Inoltre, la Francia51 e la Spagna52 prevedono un doppio cognome per il figlio.
36 Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), Codice civile francese, art. 225–1 37 Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), Codice civile belga, art. 216
38 Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794)
39 Codice civile olandese, art. 1: 8 e 1: 9
40 L’assunzione del cognome dello sposo non è disciplinata nel Codice civile spagnolo né nella legge sullo stato civile.
41 Lord Mackay of Clashfern (ed.), Halsbury’s Laws of England (Londres, 2019),
«Matrimonial and Civil Partnership Law», vol. 72, 73 (2019).
42 Civil Registration Act 2004
43 Codice civile italiano, art. 143-bis
44 Codice civile portoghese, art. 103 e 1677
45 Lord Mackay of Clashfern (édit.), Halsbury’s Laws of England (Londres, 2017), «Children and Young Persons», vol. 9, 10 (2017)
46 Codice civile olandese, art. 1: 5
47 Civil Registration Act 2004
48 Codice civile italiano, art. 262. L’art. 262, primo comma, pag. 2, secondo il quale se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre, è stato dichiarato anticostituzionale. Corte Costituzionale 8.11.2016, sentenza n. 286 del 21.12.2016.
49 §§ 1616 segg. BGB
50 § 155 ABGB
51 Codice civile francese, art. 311–21
52 Codice civile spagnolo, art. 109
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4 Punti essenziali del progetto
4.1 Basi
L’iniziativa parlamentare 17.523 chiede di reintrodurre il doppio cognome matrimoniale, che è stato abolito nel corso dell’ultima revisione. La Commissione ha esaminato il miglior modo di sancire nella legge la possibilità di assumere il doppio cognome al momento matrimonio. Su questa base ha elaborato due proposte di modifica del CC: – la «soluzione piccola» prevede di ritornare al diritto vigente prima del 2013, conformemente a quanto chiesto dall’iniziativa parlamentare (cfr. più sotto n. 4.2); – la «soluzione grande» consentirebbe a entrambi i fidanzati di portare dopo il matrimonio un doppio cognome (cfr. più sotto n. 4.3). L’obiettivo di entrambe le soluzioni proposte è di integrare il diritto vigente con un disciplinamento facile da attuare, senza mettere in discussione gli attuali principi del diritto del cognome: – entrambe le soluzioni (piccola e grande) assicurano la continuità del cognome come diritto della personalità. Il cognome non ha per contro lo scopo di informare sullo stato civile del suo titolare. Per questa ragione per formare un doppio cognome è necessario che i due cognomi siano differenti, almeno nell’ortografia (p. es. Meier e Maier o Ray e Rey) 53. – Il punto comune delle due soluzioni proposte è che sono compatibili con il principio dell’immutabilità del cognome di nascita. Se non rilasciano alcuna dichiarazione, i coniugi conservano automaticamente il proprio cognome (art. 160 cpv. 1 CC). È anche rispettato il principio secondo il quale soltanto il cognome da nubile o celibe dei coniugi può essere trasmesso al figlio in comune54. – La dichiarazione di voler portare un doppio cognome deve essere presentata per scritto all’ufficiale dello stato civile. Può essere rilasciata da uno dei due fidanzati o da entrambi. Il consenso dell’altro non è necessario. Il progetto non ha ripercussioni né sul cognome dei figli né sul diritto del cognome in caso di scioglimento del matrimonio.
4.2 «Soluzione piccola»: doppio cognome per uno dei
coniugi La «soluzione piccola» si fonda sui principi fondamentali del diritto del cognome anteriore alla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Per l’attuazione nella legge è dunque possibile basarsi essenzialmente sulle disposizioni in vigore a quel
53 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 20.
54 Cfr. 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2009 365, in particolare 372.
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momento (formazione di un doppio cognome anteponendo il proprio cognome secondo l’art. 160 cpv. 2 vCC). Secondo tali diposizioni, la fidanzata o il fidanzato (e soltanto questa o quello) il cui cognome da nubile o celibe non diventa cognome coniugale comune a seguito del matrimonio può dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler conservare il cognome attuale seguito dal cognome coniugale. Se il cognome attuale è stato acquisito a seguito di un matrimonio o di un’unione domestica precedente, con una dichiarazione prima della celebrazione del matrimonio è possibile, secondo l’articolo 30a o 119 CC oppure secondo l’articolo 30a LUD, riprendere il proprio cognome da nubile o celibe e formare con questo il doppio cognome. Tale dichiarazione può essere rilasciata in ogni momento, vale a dire anche durante la procedura preparatoria del matrimonio55. Se è rilasciata durante la procedura preparatoria del matrimonio non è riscosso alcun emolumento supplementare. Il cognome anteposto forma, con il cognome coniugale, il cognome ufficiale della persona. Se già porta un doppio cognome derivante da un precedente matrimonio (il cosiddetto doppio cognome matrimoniale o composto), soltanto il primo cognome potrà essere anteposto al cognome coniugale. I doppi cognomi di derivazione storica (i cosiddetti veri doppi cognomi, p. es. «Conti Rossini», «Rudolf von Rohr», «Jacot- Guillarmod», «Glutz von Blotzheim») diventano invece parte integrante del nuovo doppio cognome. Questa soluzione presuppone, quale condizione per portare un doppio cognome, che i coniugi scelgano un cognome coniugale comune. I figli in comune ricevono il cognome coniugale comune (art. 270 cpv. 3 CC) come secondo il diritto vigente. Esempio: se i coniugi Weber e Blanc scelgono di portare il cognome Weber come cognome coniugale, Blanc può dichiarare di voler portare il doppio cognome Blanc Weber. In tal modo, è a tutti chiaro che, in un doppio cognome, il secondo è il cognome coniugale. Allo stesso tempo l’unione familiare è evidenziata con un cognome coniugale comune, preservando l’identità attuale e la personalità della persona il cui cognome da nubile o celibe non diventa cognome coniugale.
4.3 «Soluzione grande»: doppio cognome per entrambi i
coniugi La Commissione ritiene che la «soluzione piccola», e dunque il ritorno al vecchio diritto, realizzi l’obiettivo dell’iniziativa parlamentare. Allo stesso tempo, si pone la questione se non si debba cogliere l’occasione per introdurre una soluzione più ampia. In effetti, con la «soluzione piccola», può portare il doppio cognome soltanto il coniuge il cui cognome da celibe o nubile non diventa il cognome coniugale. Questo è comprensibile nella logica del vecchio diritto, ma nella prospettiva attuale ci si può legittimamente chiedere se non si debba in futuro concedere a entrambi gli sposi la possibilità di portare un doppio cognome, indipendentemente dal fatto che i due cognomi formino un cognome coniugale comune, oppure di conservare il cognome
55 GRAF-GAISER, pag. 275 seg.
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attuale aggiungendovi il cognome attuale del coniuge a scelta con o senza trattino. Allo stesso tempo, il cognome d’affinità, che finora non è stato riconosciuto come cognome ufficiale, potrebbe essere disciplinato per legge. Esempio: in futuro i coniugi Weber e Blanc potranno chiamarsi rispettivamente Weber Blanc, Blanc Weber oppure Weber-Blanc o Blanc-Weber. Questa «soluzione grande» consentirebbe ai fidanzati di esprimere il loro legame nel cognome, senza dover obbligatoriamente formare un cognome coniugale e dare così la priorità a uno dei cognomi. Tuttavia ai fidanzati dovrebbe anche essere concessa la possibilità di formare un doppio cognome con il cognome coniugale. In questo caso la «soluzione grande» differisce dalla «soluzione piccola» nei due punti seguenti: in primo luogo, entrambi i fidanzati possono scegliere di portare un doppio cognome, vale a dire anche il o la partner il cui cognome da nubile o celibe è dichiarato cognome coniugale. In secondo luogo, il cognome coniugale è sempre collocato al primo – e non al secondo – posto del doppio cognome. Qualora si decidano entrambi a favore del doppio cognome, i coniugi devono portare un doppio cognome identico: nel caso in cui si opti per questa identità comune secondo il diritto del cognome, occorrerà anzitutto decidere quale dei cognomi da nubile o celibe verrà scelto come cognome coniugale. Esempio: se i futuri coniugi Weber e Blanc scelgono il cognome Weber come cognome coniugale, entrambi possono dichiarare di portare il doppio cognome Weber Blanc o Weber-Blanc. I fidanzati che auspicano mantenere la loro attuale identità ma che allo stesso tempo non vogliono rinunciare a stabilire, sul piano dei cognomi, un legame reciproco o con i loro figli comuni, possono conservare il loro attuale cognome e aggiungervi quello dell’altra persona. La «soluzione grande» introduce un’opzione supplementare nel diritto del cognome, senza rimettere sostanzialmente in questione gli attuali principi fondamentali del diritto del cognome in caso di matrimonio: o ciascuno conserva il proprio cognome (cpv. 1) oppure è scelto un cognome coniugale comune (cpv. 2). In entrambi i casi, i fidanzati possono formare un doppio cognome (nuovo cpv. 4). In altri termini, i due fidanzati avranno a disposizione tre opzioni per la scelta del cognome e non solo due. Secondo la «soluzione grande», nella formazione di un doppio cognome devono essere adempiuti i principi seguenti: – il doppio cognome è composto o di ciascuno dei due cognomi attuali dei fidanzati o dal cognome coniugale e dall’attuale cognome dell’altro fidanzato. Questa soluzione offre ai fidanzati più possibilità di scelta perché il doppio cognome può essere composto sia con il cognome da nubile o celibe dei fidanzati, sia con il cognome acquisito da un precedente matrimonio 56. Esempio: i coniugi Weber (da nubile o celibe Rossi) e Blanc possono chiamarsi Weber Blanc o Blanc Weber se conservano i loro cognomi (vedi tuttavia sotto). Se formano un cognome coniugale comune, entrambi possono chiamarsi, a
56 Questo in ragione della nozione del cognome attuale, cfr. a tal proposito n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
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seconda del cognome coniugale scelto: Rossi, Rossi Blanc o Rossi-Blanc (variante con il cognome coniugale Rossi) oppure, nel caso venga scelto il cognome coniugale Blanc: Blanc, Blanc Weber o Blanc-Weber rispettivamente Blanc Rossi o Blanc-Rossi (art. 160 cpv. 4 n. 2 PP-CC). In entrambi i casi il figlio comune si chiamerà Rossi o Blanc (art. 160 cpv. 3 o art. 270 cpv. 1 o 3 CC). Anche in questo caso, secondo l’articolo 30a o 119 CC oppure secondo l’articolo 30a LUD i fidanzati possono dichiarare prima del matrimonio di voler riprendere il cognome da nubile o celibe. Se la fidanzata o il fidanzato dichiara di voler portare di nuovo il cognome da nubile o celibe, l’altro o l’altra potrà soltanto aggiungere tale cognome al suo cognome attuale. Esempio: se i coniugi Weber (da nubile o celibe Rossi) e Blanc conservano i loro cognomi per formare un doppio cognome, dopo il matrimonio possono scegliere di chiamarsi Rossi Blanc o Rossi-Blanc o rispettivamente Blanc Rossi o Blanc- Rossi, se Weber (da nubile o celibe Rossi) presentasse una dichiarazione secondo l’articolo 119 o 30a CC o l’articolo 30a LUD (art. 160 cpv. 4 n. 1 PP-CC). Il figlio in comune si chiamerebbe Rossi o Blanc. Esempio: Weber (da nubile o celibe Rossi; con un figlio da un primo matrimonio Weber) conserva il suo cognome attuale (ovvero Weber) allo scopo di preservare nel cognome il legame con il figlio del primo matrimonio. Blanc (da nubile o celibe Meier) riprende il suo cognome da nubile o celibe (ovvero Meier). Il figlio in comune dei coniugi si chiamerebbe Rossi o Meier. I coniugi potrebbero chiamarsi Weber, Weber Meier o Weber-Meier o rispettivamente Meier, Meier Weber o Meier-Weber se mantengono i loro cognomi e con questi formano un doppio cognome (art. 160 cpv. 4 n. 1 PP-CC). I doppi cognomi permetterebbero di evidenziare il legame con entrambi i figli (quello dal precedente e dall’attuale matrimonio) e con il nuovo o la nuova coniuge. – Il doppio cognome è formato aggiungendo al proprio cognome attuale (cpv. 4 n. 1) o al cognome coniugale comune (cpv. 4 n. 2) il cognome attuale della fidanzata o del fidanzato. Se i coniugi conservano il loro cognome, i loro doppi cognomi differiscono per l’ordine di apparizione delle parti che li compongono. Al contrario, sono identici i doppi cognomi dei coniugi che decidono di formare un cognome coniugale. Questa soluzione è chiara e corrisponde ai principi fondamentali del diritto del cognome dell’articolo 160 CC, secondo cui i fidanzati devono in primo luogo decidere se conservare il loro cognome attuale (cpv. 1) o se formare un cognome coniugale comune (cpv. 2): tale scelta si ripercuote sull’ordine in cui compaiono le due parti del doppio cognome. È dunque chiaro fin da subito: se entrambi i coniugi portano doppi cognomi diversi, hanno conservato i loro cognomi. Se invece portano lo stesso doppio cognome, il primo cognome corrisponde al cognome coniugale comune. – Ciascun fidanzato può rilasciare la dichiarazione individualmente. È dunque possibile che un solo coniuge porti un doppio cognome. Il consenso dell’altro non è necessario. È inoltre possibile che un coniuge porti il doppio cognome unito da un trattino e l’altro senza.
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– Se un fidanzato porta già un doppio cognome derivante da un precedente matrimonio, soltanto uno dei due cognomi può far parte del nuovo doppio cognome assunto dopo il matrimonio. Contrariamente alla «piccola soluzione» o al disciplinamento in vigore prima del 1° gennaio 2013, non è quindi solo il primo cognome del doppio cognome portato in precedenza a poter essere utilizzato per formare il nuovo doppio cognome. Una tale restrizione non ha più senso nel quadro della «soluzione grande», per la quale il primo cognome del doppio cognome non necessariamente corrisponde al cognome portato prima del matrimonio. Fanno eccezione i veri doppi cognomi (v. n. 4.2) che possono essere utilizzati in blocco per formare un nuovo doppio cognome matrimoniale.
4.4 Proposte di soluzione respinte
Nell’ambito della «soluzione grande» sono state esaminate altre proposte di soluzione che tuttavia sono state successivamente respinte: – la possibilità di formare un doppio cognome per i due coniugi soltanto con il cognome coniugale (uno dei due cognomi da nubile o celibe) preceduto dal proprio cognome attuale o seguito dal cognome attuale dall’altro coniuge il cui cognome non è stato scelto come cognome coniugale (cpv. 2). Esempio: se i coniugi Weber e Blanc scelgono il cognome da celibe o nubile Weber come cognome coniugale, Blanc può dichiarare di voler portare il doppio cognome Blanc Weber. Weber può aggiungere il cognome Blanc (con o senza trattino) al proprio cognome (cognome coniugale). Questa variante, che presuppone la formazione di un cognome coniugale comune, è meno compatibile con i principi dell’articolo 160 CC: il principio della parità fra i coniugi vieta in effetti di privilegiare un cognome (come cognome coniugale) e il principio dell’immutabilità del cognome di nascita impone che i coniugi conservino di regola il loro cognome (art. 160 cpv. 1 CC). – La possibilità di formare un doppio cognome per entrambi i coniugi solo nel caso in cui i coniugi conservino il loro cognome secondo l’articolo 160 capoverso 1 CC per aggiungervi il cognome attuale dell’altro. Esempio: Se i coniugi Weber e Blanc dichiarano di conservare il loro cognome, Weber può portare il doppio cognome Weber Blanc e Blanc può portare il doppio cognome Blanc Weber (ciascuno con o senza trattino). Se i coniugi dichiarano il cognome Weber come cognome coniugale, non possono portare un doppio cognome. Questa variante esclude per i fidanzati attenti alla tradizione che desiderano portare un cognome coniugale comune la possibilità di formare un doppio cognome. In particolare, conformemente alla «soluzione piccola» o al diritto in materia di cognomi in vigore prima del 2013, al coniuge il cui cognome da
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nubile o celibe non è stato dichiarato cognome coniugale comune è preclusa la possibilità di portare un doppio cognome. – La possibilità di formare un doppio cognome ufficiale esclusivamente senza trattino, eventualmente mantenendo la possibilità – concessa anche nel diritto vigente – di portare un cognome di affinità non ufficiale. Esempio: Se i coniugi Weber e Blanc conservano i loro cognomi, possono portare un doppio cognome ufficiale soltanto senza trattino. Tuttavia, hanno l’opzione di portare un cognome di affinità non ufficiale (Weber-Blanc e Blanc-Weber). Lo stesso vale se i coniugi Weber e Blanc dichiarano il cognome Weber come loro cognome coniugale. Secondo il diritto attuale, nessun doppio cognome può essere portato come cognome ufficiale e iscritto nel registro dello stato civile al momento del matrimonio. In questo senso diventa importante il cognome di affinità non ufficiale, poiché può essere utilizzato per mostrare il legame tra i coniugi e gli eventuali figli sui documenti d’identità. Una compresenza di doppi cognomi ufficiali (senza trattino) e cognomi di affinità non ufficiali (con trattino) non ha senso e risulterebbe piuttosto fuorviante (v. in merito n. 6.3). – La formazione di un doppio cognome unicamente con i cognomi da nubile o celibe di entrambi i coniugi. Esempio: I coniugi Weber (da nubile o celibe Rossi; figlio dal primo matrimonio Weber) e Blanc (da nubile o celibe Meier) si chiamerebbero dopo il matrimonio Rossi Meier e Meier Rossi (ev. con trattino) se Weber e Blanc potessero formare un doppio cognome soltanto con i propri cognomi da nubile o celibe. Questa variante limiterebbe inutilmente i fidanzati, perché la scelta del doppio cognome sarebbe possibile soltanto se rinunciassero ai cognomi attuali, magari portati per anni. Allo stesso tempo si dovrebbe eventualmente rinunciare a evidenziare con il cognome il legame con i figli non comuni nati da un precedente matrimonio.
– La formazione di un doppio cognome con il proprio cognome attuale, o il cognome coniugale attuale, e il cognome da nubile o celibe dell’altra o dell’altro. Con questa soluzione ci si atterrebbe al principio introdotto nel 2013, secondo il quale il cognome da nubile o celibe può essere trasmesso al coniuge. Tuttavia, ne potrebbe conseguire che, dopo il matrimonio, i coniugi portino doppi cognomi differenti, e questo non è l’obiettivo della revisione. Esempio: Il coniuge Weber (da nubile o celibe Rossi) e Blanc (da nubile o celibe Meier) si chiamerebbero dopo il matrimonio Weber Meier e Blanc Rossi (ev. con trattino), se Weber o Blanc non dichiarassero di voler riprendere il cognome da nubile o celibe – secondo gli articoli 30a o 119 CC. Esempio: Il coniuge Weber (da nubile o celibe Rossi; figlio dal primo matrimonio Weber) e il coniuge Blanc (da nubile o celibe Meier) si chiamerebbero dopo il matrimonio Weber Meier e Blanc Rossi. I coniugi avrebbero la possibilità di
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riprendere prima del matrimonio i loro rispettivi cognomi da nubile o celibe (art. 30a e 119 CC). In questo modo porterebbero lo stesso doppio cognome (Rossi Blanc o Blanc Rossi), ma viene preclusa la possibilità di esprimere nel cognome un legame con il figlio del primo matrimonio (Weber). – Il doppio cognome può essere liberamente combinato per entrambi i fidanzati anteponendo o posponendo il cognome attuale o il cognome coniugale con o senza un trattino. I doppi cognomi dei coniugi non devono corrispondere nell’ordine in cui compaiono le parti del cognome di cui si compongono. È data inoltre la possibilità che un coniuge solo porti il doppio cognome o combini i cognomi con un trattino. La libera combinabilità dei cognomi porta a risultati confusi, che contraddicono il sistema attuali dei principi fondamentali del diritto del cognome in caso di matrimonio.
4.5 Nessun doppio cognome per i bambini
La revisione proposta non ha effetti sul cognome dei figli. In particolare, non è previsto di introdurre per i figli la possibilità di portare un doppio cognome. Il doppio cognome dei genitori formato in occasione del matrimonio non è trasmesso ai figli, per analogia alla vecchia disposizione (art. 160 cpv. 2 vCC)57. Il figlio porta o il cognome coniugale comune (art. 160 cpv. 2 e art. 270 cpv. 3 CC) o il cognome da nubile della madre o da celibe del padre (art. 160 cpv. 3 e art. 270 cpv. 1 CC).
4.6 Cognome del partner registrato
Al momento di costituire un’unione domestica registrata, secondo il diritto vigente i partner dispongono per quanto riguarda il cognome delle stesse possibilità previste per i coniugi. Il presente progetto richiede un’integrazione della LUD. La dichiarazione di voler riprendere il cognome da nubile o celibe dopo lo scioglimento di un’unione domestica è disciplinata dall’articolo 30a LUD.
Si noti che dopo l’entrata in vigore, il 1° luglio 2022, della modifica del CC del 18 dicembre 2020 («Matrimonio per tutti») non è più possibile costituire alcuna nuova unione domestica registrata. Le unioni domestiche già registrate possono essere mantenute oppure convertite in matrimonio. La LUD è dunque applicabile unicamente alle unioni domestiche registrate in Svizzera prima dell’entrata in vigore della revisione del 18 dicembre 2020 (art. 1 revLUD). È anche applicabile alle unioni domestiche registrate costituite all’estero dopo l’entrata in vigore della revisione del 18 dicembre 2020 e riconosciute dal diritto svizzero. La nuova possibilità per i partner di portare un doppio cognome ufficiale si configura nel seguente modo: – le donne e gli uomini che hanno costituito la loro unione domestica registrata prima del 1° luglio 2022 possono portare un doppio cognome, esattamente
57 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2009 365, in particolare 380
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come i coniugi, sulla base di una nuova disposizione transitoria. Questa possibilità è ammessa anche se l’unione domestica registrata è stata costituita all’estero e in seguito riconosciuta e iscritta nel registro svizzero dello stato civile. – Nella conversione di un’unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 revLUD), i futuri coniugi conservano il cognome scelto al momento di costituire l’unione domestica registrata. Dopo la conversione la disposizione transitoria del CC è applicabile direttamente.
4.7 Futuro del cognome di affinità
Con la «soluzione piccola» rimane la possibilità del diritto consuetudinario di formare un cognome di affinità. Si può tuttavia ipotizzare che in futuro meno coppie formeranno un cognome di affinità, tanto più che tale cognome – a differenza del doppio cognome – non è inserito d’ufficio nei registri dello stato civile e figura sui documenti di identità solo dietro richiesta58. Con la «soluzione grande» il cognome di affinità potrebbe essere portato anche come cognome ufficiale. Nel caso di una normativa di questo tipo occorre parallelamente decidere se mantenere l’attuale possibilità di riportare il cognome di affinità solo nei documenti d’identità e non come cognome ufficiale. La Commissione propone tre possibili varianti che andranno discusse: sul documento d’identità può figurare soltanto il cognome ufficiale (variante 1): con la possibilità di rendere il cognome di affinità cognome ufficiale, decade sostanzialmente la necessità di indicare nei documenti d’identità un cognome di affinità non ufficiale. Se una persona intende mantenere il cognome di affinità, lo dovrà iscrivere come cognome ufficiale. Il cognome riportato sui documenti d’identità corrisponderebbe quindi sempre al cognome ufficiale. Le persone che attualmente indicano il cognome di affinità nei documenti d’identità, dovranno o renderlo cognome ufficiale o – se non lo fanno – rinunciare al cognome di affinità al momento del rinnovo del documento d’identità. I nuovi documenti d’identità riporterebbero soltanto il cognome ufficiale, in modo che allo scadere tra 10 anni di tutti documenti d’identità oggi in circolazione, tutti i documenti d’identità validi riporteranno il cognome ufficiale. Va notato che, come previsto dal diritto vigente, ogni persona è ancora libera di utilizzare un cognome che non corrisponde a quello ufficiale nei rapporti non ufficiali, purché non vi sia l’intento di ingannare terze persone; in linea di principio, nel documento d’identità potrà ora figurare solo il cognome ufficiale; tuttavia, le iscrizioni che figurano nel documento d’identità esistente potranno essere riportate nei futuri documenti d’identità (variante 2): come soluzione transitoria, le persone che oggi
58 Art. 2 cpv. 4 della legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI, RS 143.1) e art. 4a dell’ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri, RS 143.111
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riportano il cognome di affinità nei loro documenti d’identità potranno farlo anche in futuro, in modo da non essere costrette a modificare il loro cognome ufficiale. Solo coloro che si sposano secondo il nuovo diritto dovranno prendere una decisione in merito e sul loro documento d’identità potranno indicare solo il cognome ufficiale. Con questa variante, il divario tra il cognome ufficiale iscritto nel registro dello stato civile e quello riportato sui documenti d’identità continuerebbe a esistere per lungo tempo; proseguimento della prassi attuale (variante 3): quale terza variante si propone di mantenere la possibilità di riportare, come nel regime attuale, il cognome di affinità nei documenti d’identità indipendentemente dal cognome ufficiale.
4.8 Diritto transitorio
La possibilità di portare un doppio cognome sulla base di una dichiarazione rilasciata a un ufficiale dello stato civile deve essere riconosciuta anche ai coniugi che si sono sposati prima dell’entrata in vigore della modifica di legge qui proposta e che adempiono le condizioni legali secondo l’articolo 160 capoverso 2 («soluzione piccola») o l’articolo 160 capoverso 4 («soluzione grande») PP-CC. Questo significa quanto segue:
− nel quadro della «soluzione piccola», la possibilità di formare successivamente un doppio cognome è riservata ai coniugi che portano un cognome coniugale comune ai sensi dell’articolo 160 capoverso 2 CC; − nel quadro della «soluzione grande», i coniugi che hanno conservato il proprio cognome secondo l’articolo 160 capoverso 1 CC possono formare successivamente un doppio cognome alle condizioni previste dall’articolo
160 capoverso 4 numero 1 PP-CC. Se i coniugi portano un cognome
coniugale conformemente all’articolo 160 capoverso 2 CC, è data loro la possibilità di formare un doppio cognome ai sensi dell’articolo 160 capoverso 4 numero 2 del PP-CC. Ciononostante i coniugi non possono più dichiarare successivamente di voler portare come cognome coniugale comune uno dei loro cognomi da nubile o celibe se al momento della celebrazione del matrimonio hanno conservato il loro cognome attuale. Viceversa, non è nemmeno possibile riacquistare nuovamente il cognome attuale per formare con esso un doppio cognome se in seguito al matrimonio i coniugi portano un cognome coniugale.
La disposizione transitoria del CC si applica anche alle persone che hanno convertito la loro unione domestica registrata in matrimonio secondo l’articolo 35 revLUD.
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4.9 Diritto privato internazionale
Il presente progetto di legge non necessita di alcuna modifica delle disposizioni del diritto privato internazionale.
4.10 Questioni concernenti l’attuazione
In vista dell’attuazione della modifica del CC, l’OSC e l’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile59 devono essere rielaborate, in particolare gli articoli 8 lettera c (Dati), 12 (Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio) e 14a (Dichiarazione concernente il cognome secondo l’articolo 8a, titolo finale CC) OSC.
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Modifica del Codice civile
Osservazioni preliminari
Le disposizioni qui di seguito proposte tengono conto delle formulazioni che sono state introdotte nell’ambito dell’attuazione della revisione del CC del 18 dicembre 2020 («Matrimonio per tutti») (art. 160 cpv. 2 e 3 revCC) e che entreranno in vigore il 1° luglio 2022. Nel corso della presente revisione si propone inoltre di sopprimere l’articolo 13d titolo finale CC. Questa disposizione prevede la possibilità di rilasciare una dichiarazione entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto. Dalla scadenza del suddetto periodo di un anno, il 1° gennaio 2014, la disposizione non ha più rilevanza. Cambiamenti del cognome sono ora possibili soltanto alle condizioni previste dall’articolo 30 CC.60
SOLUZIONE PICCOLA
Art. 160 cpv. 2, secondo e terzo periodo Il capoverso 2, secondo periodo consente alla fidanzata o al fidanzato il cui cognome non è stato scelto come cognome coniugale comune di dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler conservare il proprio cognome attuale seguito dal cognome coniugale. Questo era già possibile prima della revisione del 2011 sulla base dell’articolo 160 capoverso 2 vCC (in vigore dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 2021). Il tenore qui proposto corrisponde dunque per l’essenziale alla vecchia disposizione.
59 Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC), RS 172.042.110
60 BÜHLER, Art. 13d SchlT ZGB N 1.
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Chi vuole portare un doppio cognome deve dunque rilasciare due dichiarazioni: innanzitutto entrambi i fidanzati devono dichiarare di voler portare un cognome coniugale comune. In secondo luogo, la fidanzata o il fidanzato il cui cognome da nubile o celibe non diviene cognome coniugale comune può dichiarare di voler portare un doppio cognome composto del suo cognome attuale seguito dal cognome coniugale. La fidanzata o il fidanzato può rilasciare previamente o nell’ambito della procedura preparatoria del matrimonio una dichiarazione sul cognome secondo gli articoli 30a o 119 CC o l’articolo 30a LUD, a dipendenza dell’articolo applicabile nel caso concreto. La dichiarazione di voler portare un doppio cognome è retta dagli stessi principi della dichiarazione di portare un cognome coniugale secondo l’articolo 160 capoverso 2 CC attualmente vigente. Le due dichiarazioni (cognome coniugale e doppio cognome) devono essere rilasciate simultaneamente e per scritto prima della celebrazione del matrimonio, nella procedura preparatoria del matrimonio61. Per ragioni di certezza del diritto non deve essere accordato alcun termine entro il quale i coniugi possano decidere diversamente dopo il matrimonio. Soltanto una procedura di cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC consentirebbe di formare un cognome coniugale o un doppio cognome dopo il matrimonio62. Un’eccezione a questa disposizione è prevista nella prassi attuale per le coppie che si sono sposate all’estero e che non erano a conoscenza della possibilità di rilasciare una dichiarazione concernente il cognome (cognome coniugale). Esse possono chiedere mediante una dichiarazione di opzione secondo l’articolo 37 capoverso 2 della legge federale sul diritto internazionale privato63 che il loro cognome sia regolato dal diritto nazionale. Tuttavia, la dichiarazione e la relativa notificazione per l’iscrizione nel registro svizzero dello stato civile dovranno aver luogo in stretta relazione temporale con il matrimonio all’estero. Il termine previsto è di circa sei mesi; le autorità dispongono a tal proposito di un margine di apprezzamento64. Questa prassi si applicherà in futuro anche alle dichiarazioni concernenti il doppio cognome. Il capoverso 2, terzo periodo vieta il cumulo di più doppi cognomi formati dal cognome attuale seguito dal cognome coniugale. Se la fidanzata o il fidanzato porta già un doppio cognome di questo tipo (matrimoniale o composto; cfr. n. 4.2), soltanto il primo di questi due cognomi può essere anteposto al cognome coniugale per formare un nuovo doppio cognome in occasione del matrimonio. Questo primo cognome corrisponde di norma al cognome da nubile o celibe della persona. Il capoverso 2 terzo periodo si riferisce soltanto ai doppi cognomi di derivazione storica della fidanzata o del fidanzato (cfr. n. 4.2). Questa distinzione è espressa con l’indicazione «questi» nel terzo periodo65.
61 GRAF-GAISER, pag. 254 seg.
62 GRAF-GAISER, pag. 255, 263.
63 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291 64 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2009 365, in partico- lare, 378
65 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 vCC n. 26.
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Art. 8abis, titolo finale Conformemente alla «soluzione piccola», soltanto chi ha portato il cognome da nubile o celibe del proprio coniuge come cognome coniugale a seguito di un matrimonio celebrato prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione può, nel quadro delle disposizioni transitorie, formare un doppio cognome rilasciando una dichiarazione. I coniugi che hanno conservato il proprio cognome secondo l’articolo 160 capoverso 1 CC non possono formare un doppio cognome successivamente, poiché questo avrebbe conseguenze sul cognome del figlio in comune. Esempio: Weber e Blanc si sposano nel 2013 e conservano i loro cognomi. Il loro figlio in comune si chiama Blanc. Essi vogliono dichiarare in seguito Weber come cognome coniugale e Blanc vorrebbe formare un doppio cognome con tale cognome. Il cognome del figlio dovrebbe in seguito essere modificato da Blanc in Weber. Se il figlio ha più di dodici anni per la modifica del suo cognome è necessario il suo consenso (art. 270b CC). In una tale situazione, per le ragioni già illustrate, un cognome coniugale comune deve poter essere formato soltanto su presentazione di una domanda di cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC. La dichiarazione di voler portare un doppio cognome deve essere rilasciata all’ufficiale dello stato civile. È possibile rilasciarla un’unica volta. Non è stabilito un termine per rilasciare tale dichiarazione concernente il cognome. L’utilizzazione del termine «coniuge» nell’articolo 8abis, PP-titolo finale CC indica chiaramente che chi rilascia la dichiarazione deve in quel momento essere ancora sposato. La dichiarazione secondo l’articolo 8abis, PP-titolo finale CC non ha effetto sul cognome dei figli dato che il cognome coniugale comune non ne viene modificato. Coloro che hanno costituito la loro unione domestica registrata tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore della presente modifica di legge e che da allora portano quale cognome comune il cognome da nubile o celibe dell’altra o dell’altro possono, dopo la conversione dell’unione domestica in matrimonio (art. 35 revLUD), formare successivamente un doppio cognome (articolo 8abis, PP-titolo finale CC). In tal caso, il cognome coniugale è rappresentato dal cognome comune stabilito secondo l’articolo 12a capoverso 2 LUD. Colui che non adempie le condizioni per formare successivamente un doppio cognome secondo l’articolo 8abis, PP-titolo finale CC può presentare una domanda di cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC e dimostrare che sussistono motivi degni di rispetto per portare il cognome coniugale e/o il doppio cognome. I casi internazionali sotto il vecchio diritto sono disciplinati, analogamente alle disposizioni vigenti applicabili alla dichiarazione concernente il cognome secondo l’articolo 8a, titolo finale CC, nel modo seguente: se le condizioni di cui all’articolo 8abis, PP-titolo finale CC sono adempiute e al momento del rilascio della dichiarazione è applicabile il diritto svizzero (art. 37 seg. LDIP), un coniuge può rilasciare una dichiarazione secondo l’articolo 8abis, PP-titolo finale CC. In tal modo, i cittadini svizzeri domiciliati all’estero che si sono sposati all’estero tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore della presente modifica di legge possono dichiarare di voler
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portare un doppio cognome in applicazione del diritto svizzero (art. 37 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con art. 8abis, PP-titolo finale CC). Questo vale anche quando una persona di nazionalità svizzera assoggettata a una legislazione estera non ha potuto formare un doppio cognome da portare dopo il matrimonio e tale persona adempie le condizioni per optare per l’applicazione del diritto svizzero al momento della dichiarazione. I coniugi stranieri domiciliati in Svizzera che si sono sposati in Svizzera tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore della presente modifica di legge e che per quanto riguarda il cognome si sono assoggettati in occasione del matrimonio al diritto del loro Paese, possono anch’essi rilasciare una dichiarazione secondo l’articolo 8abis, PP-titolo finale CC66.
Art. 13d, titolo finale La disposizione è priva d’oggetto e può quindi essere abrogata (v. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).
SOLUZIONE GRANDE
Art. 160 cpv. 4 e 5 Il capoverso 4 disciplina la nuova possibilità per i due fidanzati di formare un doppio cognome ufficiale in occasione del matrimonio: − numero 1: la fidanzata o il fidanzato può dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler conservare il suo cognome facendolo seguire dal cognome attuale dell’altro o dell’altra; − numero 2: se i fidanzati dichiarano di voler portare come cognome coniugale comune il cognome da nubile o celibe di uno di loro, possono aggiungere al cognome coniugale il cognome attuale del fidanzato il cui cognome da nubile o celibe non è stato dichiarato cognome coniugale comune. Queste dichiarazioni, come la dichiarazione concernente la scelta del cognome coniugale, sono rilasciate per scritto e prima del matrimonio nell’ambito della procedura preparatoria al matrimonio. Per quanto riguarda le eccezioni per i matrimoni all’estero, si rinvia alle spiegazioni concernenti la «soluzione piccola». Sia nell’articolo 160 capoverso 4 numero 1 come pure nel numero 2 PP-CC, il doppio cognome si forma aggiungendo il cognome attuale dell’altro partner. Le fidanzate o i fidanzati divorziati, vedovi o che hanno sciolto un’unione domestica registrata possono dichiarare in occasione del matrimonio di voler riprendere il cognome da nubile o celibe e formare con esso un doppio cognome. La persona che
66 Cfr. a tal proposito il disciplinamento concernente la dichiarazione di voler riprendere il cognome da nubile o celibe secondo l’art. 8a, titolo finale CC; si veda GRAF-GAISER, pag. 261.
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già porta un doppio cognome matrimoniale può utilizzare soltanto il primo di questi due cognomi per formare il nuovo doppio cognome. Il capoverso 3, primo periodo contiene le – già vigenti – disposizioni che disciplinano il cognome del figlio in comune se i fidanzati conservano i loro cognomi secondo il capoverso 1. La stessa norma è pure valida nel caso in cui i fidanzati si avvalgano della facoltà di formare un doppio cognome secondo l’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC. Il capoverso 5 disciplina il caso in cui la fidanzata o il fidanzato porti già un doppio cognome matrimoniale (composto) al momento della celebrazione del matrimonio. In questo contesto soltanto uno di questi cognomi può – a scelta – essere utilizzato per comporre il nuovo doppio cognome. Di conseguenza per il nuovo doppio cognome è altresì possibile impiegare il cognome acquisito da un precedente matrimonio. In questo modo è possibile mantenere un legame con i figli avuti da un precedente matrimonio. Esempio: Weber Rossi (cognome da nubile o celibe Weber, figlio – da un primo matrimonio celebrato e sciolto dopo l’entrata in vigore della presente revisione – dal cognome Rossi) e Blanc si sposano. Desiderano conservare il proprio cognome per formare, con quello attuale dell'altra persona, un doppio cognome (cpv. 4 n. 1). Weber Rossi vuole usare il cognome Rossi per il nuovo doppio cognome, al fine di mantenere nel cognome un legame con il figlio avuto dal primo matrimonio (cpv. 5). Dopo il matrimonio, i coniugi Weber Rossi e Blanc si chiamano Rossi Blanc e Blanc Rossi. Il loro figlio comune si chiama Blanc (cpv. 3).
Art. 8abis, titolo finale La «soluzione grande» secondo l’articolo 160 capoverso 4 PP-CC conferisce ai due coniugi la possibilità di formare successivamente un cognome mediante una dichiarazione. Se i coniugi hanno conservato il proprio cognome, conformemente all’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC possono formare un doppio cognome. Chi dopo aver contratto matrimonio porta un cognome coniugale (art. 160 cpv. 2 CC) può formare successivamente un doppio cognome conformemente all’articolo 160 capoverso 4 numero 2 PP-CC. Se tuttavia i coniugi portano un cognome coniugale, non è più possibile riacquisire in un secondo momento il cognome portato prima del matrimonio al fine di formare con esso un doppio cognome. Se i coniugi hanno mantenuto i loro cognomi dopo aver contratto matrimonio non è nemmeno possibile dichiarare in un secondo tempo come cognome coniugale il cognome da nubile o celibe di uno dei coniugi e aggiungervi il cognome attuale dell’altro. Queste restrizioni si giustificano per garantire la praticabilità della soluzione e la certezza del diritto. È fatto salvo il cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC. Esempio: Se Weber (da celibe o nubile Rossi) e Blanc (da nubile o celibe Meier) si sono sposati nel 2016 e hanno scelto il cognome Rossi come cognome coniugale comune, sicché entrambi i coniugi e il loro figlio in comune portano il cognome Rossi, in applicazione dell’articolo 8abis, PP-titolo finale CC in combinato disposto con l’articolo 160 capoverso 4 numero 2 PP-CC ognuno di loro potrebbe scegliere di portare il doppio cognome Rossi Blanc (con o senza trattino). Non è invece possibile che i coniugi, in applicazione dell’articolo 8abis PP-titolo finale CC in combinato
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disposto con l’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC, portino ora i cognomi Weber Blanc o Blanc Weber (con o senza trattino) e che i figli in comune si chiamino Rossi. Altrimenti la formazione di un doppio cognome in un secondo tempo, oltre ad avere effetti sul cognome dei coniugi (in particolare se il cognome coniugale non corrisponde al cognome portato prima del matrimonio), potrebbe anche avere come conseguenza che ora il cognome dei figli in comune non faccia più parte del doppio cognome dei genitori. Esempio: Se Weber (da celibe o nubile Rossi) e Blanc (da nubile o celibe Meier) hanno conservato il loro cognome al momento del matrimonio avvenuto nel 2016 e scelto il cognome Rossi come cognome del loro figlio in comune, essi possono dichiarare successivamente, in base all’articolo 8abis, PP-titolo finale CC in combinato disposto con l’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC, di voler portare i doppi cognomi Weber Blanc e Blanc Weber (con o senza trattino). Con i loro cognomi da nubile o celibe Rossi e Meier non possono tuttavia più formare un doppio cognome secondo l’articolo 160 capoverso 4 numero 2 PP-CC. Il cognome del figlio in comune (Rossi) non compare nel doppio cognome dei suoi genitori. Tuttavia, a differenza dell’esempio precedente, i coniugi portavano già prima della dichiarazione secondo l’articolo 8abis PP-titolo finale CC in combinato disposto con l’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC un cognome diverso da quello del figlio avuto insieme. A Weber non viene consentito di riprendere il proprio cognome da nubile o celibe (Rossi) in quanto la dichiarazione secondo gli articoli 30a o 119 CC avrebbe dovuto essere rilasciata prima del matrimonio con Blanc. Per le modalità della dichiarazione e altri dettagli si rimanda alle spiegazioni relative al diritto transitorio concernenti la «soluzione piccola».
Art. 13d, titolo finale La disposizione è priva di oggetto e può quindi essere abrogata (v. al riguardo le osservazioni sulla soluzione piccola).
5.2 Modifica della legge sui documenti d’identità
SOLUZIONE GRANDE
Art. 2 cpv. 4 In base alle spiegazioni fornite al numero 4.7, si propongono qui tre possibili varianti.
5.3 Modifica della legge sull’unione domestica registrata
I partner registrati hanno di principio le stesse possibilità per quanto riguarda il cognome dei coniugati. La modifica della legge sull’unione domestica registrata è analoga alla revisione del CC. Di conseguenza, sono proposte anche qui due soluzioni
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(piccola e grande). In questo contesto occorre tuttavia tenere conto del fatto che con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2022, della modifica del CC relativa al «Matrimonio per tutti» del 18 dicembre 2020 non è più possibile costituire nuove unioni domestiche registrate (cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).
SOLUZIONE PICCOLA
Art. 12a Le disposizioni della LUD relative al cognome disciplinano la determinazione del cognome dopo la costituzione dell’unione domestica registrata. Visto che con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2022, della modifica del CC del 18 dicembre 2020 («Matrimonio per tutti») non sarà più possibile costituire in Svizzera nuove unioni domestiche registrate, l’articolo 12a LUD può dunque essere semplicemente abrogato.
Art. 37b Le persone che possono avvalersi della facoltà di formare successivamente un doppio cognome ufficiale sono definite analogamente alle disposizioni del CC. Nel caso della «soluzione piccola», la possibilità di formare successivamente un doppio cognome è riservata al partner che porta il cognome da nubile o celibe dell’altra persona come cognome comune dopo la conclusione dell’unione domestica registrata prima dell’entrata in vigore di questa disposizione. I commenti relativi all’articolo 8abis, PP- titolo finale CC concernono anche, per analogia, il campo d’applicazione dell’articolo 37b PP-LUD.
SOLUZIONE GRANDE
Art. 12a Si rinvia alle spiegazioni corrispondenti concernenti la «soluzione piccola».
Art. 37b Si rinvia alle spiegazioni corrispondenti concernenti le coppie coniugate.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni Le modifiche previste non avranno probabilmente ripercussioni di rilievo a livello finanziario, sull’effettivo del personale o di altro genere per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Le disposizioni d’esecuzione nel settore dello stato civile devono essere adeguate. La messa in vigore di queste modifiche potrebbe eventualmente comportare a breve termine un aumento delle dichiarazioni concernenti il cognome negli uffici dello stato civile.
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6.2 Ripercussioni sull’economia
La presente revisione non ha ripercussioni sull’economia.
6.3 Ripercussioni sulla società
Si presume che in futuro i fidanzati si avvarranno spesso della possibilità di formare un doppio cognome al momento del matrimonio, perché questo risponde a un bisogno che il diritto vigente non soddisfaceva (cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).
6.4 Ripercussioni sulla parità tra uomo e donna
L’introduzione del doppio cognome ufficiale consente alle coppie di rappresentare bene con il cognome sia il legame familiare, sia l’identità personale, senza dover dare la priorità a uno dei due cognomi. In tal modo, rispetto al disciplinamento vigente, il progetto considera meglio la parità tra uomo e donna nell’ambito del diritto del cognome (cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità e conformità alla legge
La competenza della Confederazione di disciplinare gli effetti del matrimonio e dell’unione domestica registrata sul cognome dei coniugi o dei partner deriva dalla competenza generale nel campo del diritto civile (art. 122 della Costituzione federale67).
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Nessun impegno internazionale della Svizzera limita direttamente il margine di manovra a livello nazionale per quanto riguarda il disciplinamento del cognome nel diritto matrimoniale e in materia di unione domestica registrata. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il cognome è parte integrante del diritto al rispetto delle vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 68. Pertanto la soluzione adottata dal Legislatore deve rispettare il divieto di
67 Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.), RS 101
68 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), RS 0.101
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discriminazione in particolare per quanto riguarda il sesso (art. 14 CEDU). Dal caso Burghartz del 1994 sono a tal proposito state pronunciate diverse sentenze (cfr. n. 2.1)69. Il progetto proposto è conforme a questa giurisprudenza.
7.3 Forma dell’atto
La modifica proposta del CC e della LUD deve essere emanata sotto forma di legge federale (art. 164 Cost.).
69 Cfr. in particolare Ünal Tekeli contro Turchia del 16.11.2004, n. 29865/96 e Losonci Rose e Rose contro Svizzera del 9.11.2010, n. 554/06. Su questa questione cfr. anche MONTINI, pag. 104 segg.
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Bibliografia
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