Dipartimento federale dell’interno DFI
Berna, novembre 2023
Modifica di ordinanze in materia di prote- zione degli animali
Rapporto esplicativo relativo all’ avvio della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
1 Situazione iniziale
L’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) del 2008 è stata rivista puntualmente nel 2013 e nel 2018. Tuttavia, le aspettative della società nei confronti della detenzione degli animali sono notevolmente cambiate e si sono chiaramente accentuate negli ultimi anni. Lo dimostrano il grande in- teresse dei media nonché i numerosi interventi parlamentari e le recenti iniziative popolari in questo ambito (iniziativa sul divieto di sperimentazione animale, iniziativa sull’allevamento intensivo) nonché le iniziative previste per vietare il divieto di importazione di foie gras e prodotti di pellicceria ottenuti inflig- gendo sofferenze agli animali. Inoltre, nel campo della detenzione di animali si acquisiscono costante- mente nuove conoscenze scientifiche, che rendono necessari continui adeguamenti delle prescrizioni legali. Numerose richieste importanti di natura tecnica e politica possono essere risolte a livello di ordinanza. La presente revisione è volta ad adeguare le modifiche e gli ulteriori adeguamenti allo stato attuale delle conoscenze nel campo della protezione degli animali previsti dal Consiglio federale in risposta alle mo- zioni parlamentari, in particolare: ˗ il divieto di accorciamento della coda negli ovini: o Mozione Meret Schneider 21.3403 «Vietare l’accorciamento della coda senza anestesia» ˗ l’estensione dell’elenco dei divieti di alcuni mezzi ausiliari nel trattamento dei cavalli: o Meret Schneider 21.4299 «Stop ai mezzi ausiliari che infliggono sofferenze ai cavalli negli sport equestri!» ˗ adeguamenti nell’ambito della detenzione di diverse specie di equidi o Mozione Anna Giacometti 22.3952 «Tenere conto delle caratteristiche specifiche di asini, muli e bardotti nell’ordinanza sulla protezione degli animali» ˗ la riduzione al minimo degli animali da laboratorio allevati per esperimenti animali ma non utilizzati in esperimenti animali; i requisiti qualificati per l’allevamento, la detenzione e il trattamento; le rego- lamentazioni ottimizzate sulle responsabilità e sulla raccolta dei dati; i chiarimenti sui processi di notifica e autorizzazione per linee e ceppi con mutazioni patologiche: o Mozione Meret Schneider 21.3405 «Garantire agli animali da laboratorio condizioni di deten- zione conformi alla protezione degli animali!» o Postulato Maya Graf 22.3612 «Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di mi- gliaia di animali da laboratorio?» o Interpellanza Meret Schneider 22.3808 «Per una statistica degli esperimenti sugli animali più si- gnificativa e trasparente». ˗ l’importazione di cani di età inferiore alle 15 settimane per motivi legati al diritto sulla protezione de- gli animali (con eccezioni), indipendentemente dai requisiti del diritto sulle epizoozie: o Interpellanza Martina Munz 21.3362 «Combattere in modo semplice ed efficace il commercio senza scrupoli di cuccioli» o Ora delle domande (in tedesco o francese) Martina Munz 22.7025 «Commercio di cuccioli sen- za scrupoli – Quando introdurrà anche la Svizzera la regola delle 15 settimane?» o Interpellanza Katja Christ 22.3282 «Misure per limitare l’importazione illegale di cani e la loro sofferenza» ˗ l’inasprimento delle esenzioni dall’obbligo di anestesia per gli interventi che provocano dolore agli animali e ampliamento dell’elenco degli interventi vietati sugli animali; ˗ le misure per migliorare la qualità delle formazioni in materia di protezione degli animali sulla base della valutazione di tali formazioni; ˗ l’adeguamento dei metodi di stordimento in base alle più recenti conoscenze scientifiche; ˗ chiarimenti e aggiornamenti in materia di requisiti per la detenzione di bovini, suini e pollame.
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2 Commento ai singoli articoli
2.1 Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)
Sostituzione di espressioni Nella versione francese la traduzione del termine «box» viene corretta con l’espressione al plurale «bo- xes». Art. 2 Cpv. 3 lett. mbis: anche per le misure che riducono l’aggravio si introduce una definizione separata. Essa era presente in passato solo nell’articolo 125 per la detenzione e l’allevamento di animali geneticamente modificati e con mutazioni patologiche. Tuttavia, poiché le misure che riducono l’aggravio sono importanti anche negli esperimenti sugli animali, la loro applicazione corrisponde alla prassi attuale e sono ora incluse nell’articolo 140 capoverso 1 lettera d, è necessario introdurre una definizione indipendente del termine che si applichi anche all’esecuzione degli esperimenti. Le misure che riducono l’aggravio mirano a contenere il più possibile la limitazione del benessere degli animali geneticamente modificati e con mutazioni patologiche. Ciò può avvenire attraverso l’opportuno adeguamento delle condizioni di deten- zione o delle cure, ma anche attraverso terapie farmacologiche, tecniche di manipolazione e applica- zione più delicate oppure la limitazione della durata di vita. Le misure che riducono l’aggravio da utilizzare nei singoli casi dipendono dall’aggravio previsto o determinato nell’allevamento e nell’esperimento e hanno come obiettivo principale quello di ottenere effetti positivi sul benessere degli animali. Cpv. 3 lett. mter: si introduce una definizione dell’espressione «criteri d’interruzione». Quest’ulima è stata finora utilizzata nell’ordinanza solo in relazione agli esperimenti sugli animali ma nella prassi, e ora anche nel testo dell’ordinanza, si usa anche per i centri di detenzione di animali da laboratorio. Art. 3 Cpv. 2: nella versione francese viene corretta la traduzione del termine «adéquats» (sostituita con «adaptés»). Art. 15 In adempimento della mozione Meret Schneider 21.3403 «Vietare l’accorciamento della coda senza ane- stesia», sono state riesaminate le eccezioni dell’obbligo di anestesia nel loro complesso e anche la ne- cessità stessa di effettuare i relativi interventi. È emerso che ulteriori eccezioni e singoli interventi non sono più né adeguati ai tempi né giustificati. Cpv. 2 lett. a: è abrogata l’eccezione dall’obbligo di anestesia per l’accorciamento della coda. L’intervento stesso viene vietato con un periodo transitorio adeguato (art. 19) → cfr. commento all’articolo 19. Cpv. 2 lett. b: in presenza di indicazioni corrispondenti, l’asportazione della falange supplementare ai cuccioli di età non superiore ai quattro giorni da parte di un veterinario è da considerarsi ragionevole. L’eccezione viene quindi stralciata. Cpv. 2 lett. c: è abrogata l’eccezione dell’obbligo di anestesia per la spuntatura del becco ai volatili do- mestici. Questo intervento viene inoltre vietato (art. 20). Cpv. 2 lett. d: è abrogata l’eccezione dell’obbligo di anestesia per l’accorciamento degli arti e degli spe- roni dei pulcini maschi destinati all’allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole. L’intervento viene eseguito nei primi giorni di vita nell’incubatoio. Di solito questi pulcini non nascono in Svizzera, ma ven- gono importati. Questo intervento viene pertanto vietato (art. 20). Cpv. 2 lett. e: viene specificato il metodo di marchiatura. L’intervento effettuato con i metodi comuni continua ad essere escluso dall’obbligo di anestesia. Art. 19 Cpv. 2: La modifica è una conseguenza dell’adeguamento dell’articolo 15 in adempimento della mozione Meret Schneider 21.3403 «Vietare l’accorciamento della coda senza anestesia» e del riesame delle eccezioni dell’obbligo di anestesia e della necessità dei relativi interventi. Nell’OPAn l’accorciamento della coda 3/26
è vietato per diverse specie animali: cani, equidi, suini e bovini; la modifica prevede il divieto anche negli ovini con un periodo transitorio adeguato. Accorciare la coda di questi animali (non solo chirurgi- camente, ma anche interrompendo l’apporto di sangue alla parte posteriore della coda mediante un anello di gomma) è un intervento non più adeguato ai tempi. Non esiste un metodo affidabile di anestesia che non causi un aggravio sproporzionato agli animali se l’intervento deve essere eseguito sotto ane- stesia, come in linea di principio prevede la mozione. L’obbligo di anestesia comporterebbe un onere considerevole e spese da parte dei detentori di animali e un impegno notevole da parte delle autorità per il controllo. Inoltre, la lunghezza della coda può essere influenzata dalle misure di allevamento (se- lezione di code corte). È possibile contrastare gli effetti negativi della coda lunga anche con adeguate misure di gestione (ad es. profilassi della diarrea attraverso la somministrazione aggiuntiva di fieno, lotta specifica ai parassiti gastrointestinali, tosatura delle parti posteriori, comprese coda e mammella). Per promuovere le misure di allevamento, viene vietato l’accorciamento della coda, ma deve essere previsto un termine ragionevole per l’attuazione di queste misure. Per determinare tale termine è stata commissionata una perizia che dovrebbe fornire informazioni sui tempi di attuazione per il settore dell’al- levamento. L’entrata in vigore del divieto è quindi rinviata. Art. 20 Lett. a: anche questa modifica è una conseguenza del riesame delle eccezioni dell’obbligo di anestesia e della necessità dei relativi interventi. Come l’accorciamento della coda, anche il taglio del becco dei volatili domestici viene vietato. I disturbi comportamentali possono essere evitati con misure di gestione adeguate, per esempio mettendo a disposizione degli animali sufficiente materiale per tenersi occupati (cfr. il commento all’art. 66 cpv. 2bis). Lett. g: allo lo stato attuale delle conoscenze, a partire dal 13° giorno di sviluppo dell’embrione nell’uovo non si può escludere una percezione cosciente del dolore. In virtù della modifica dell’ordinanza, la tritu- razione prima dell’ultimo terzo dello stadio di sviluppo può quindi essere effettuata fino al 12° giorno incluso. Inoltre, sono stati compiuti progressi nello sviluppo di dispositivi per la determinazione non inva- siva del sesso negli embrioni di pollo incubati. Ciò consente di individuare, selezionare e triturare gli embrioni maschi in una fase precoce, prima che vi sia una percezione del dolore. Nell’allevamento e nella riproduzione delle galline ovaiole, ciò consentirebbe di eliminare gli embrioni maschi prima della schiusa, in modo da ridurre in modo significativo la schiusa dei pulcini maschi e aprirebbe la strada alla graduale eliminazione dell’uccisione dei pulcini. Ciò è molto importante dal punto di vista della protezione degli animali, perché permette di tenere meglio in considerazione il loro benessere. Per poter tenere conto del progresso scientifico senza dover adattare costantemente il testo dell’ordinanza, non viene esplicitato un momento specifico a partire dal quale la triturazione degli embrioni di pollame è vietata, ma viene deliberatamente preso come riferimento il momento a partire dal quale non si può escludere la percezione del dolore. Se in futuro dovesse essere scientificamente provato che gli embrioni di pol- lame iniziano a percepire dolore più tardi, di conseguenza la triturazione potrà essere effettuata fino a questo momento successivo. Il Consiglio federale basa la sua valutazione sui risultati di istituti di ricerca scientifica riconosciuti a livello internazionale (ad es. università, istituti di ricerca nazionali). Con la mo- difica dell’ordinanza viene sostituito anche il termine «feto» con il termine corretto «embrione» sia nella versione tedesca sia in quella italiana. Lett. h: l’accorciamento degli arti e degli speroni con sanguinamento non viene (più) praticata dai pro- duttori. Sussiste, a dire il vero, un rischio di lesioni per le galline a causa del comportamento aggressivo dei galli durante l’accoppiamento. Tuttavia, tale rischio può essere mitigato con misure scientificamente comprovate (tra cui semplici adeguamenti strutturali). Si può anche ridurre al minimo il rischio di lesioni accorciando regolarmente gli speroni senza farli sanguinare. L’intervento viene pertanto vietato. Il divieto non riguarda l’accorciamento degli arti e degli speroni che non provoca danni alla parte caratterizzata da circolazione sanguigna (questa procedura è equiparata all’accorciamento degli artigli). Art. 21 A seguito della mozione Meret Schneider 21.4299 «Stop ai mezzi ausiliari che infliggono sofferenze ai cavalli negli sport equestri!», all’articolo 21 vengono aggiunte alcune attrezzature e pratiche vietate sugli equidi. Queste si applicano a qualsiasi interazione tra essere umano ed equide (cavallo, pony, asino, mulo e bardotto) durante l’utilizzo (cavalcata, guida, affondo, conduzione), l’addestramento, la corre- zione, l’allenamento o la manipolazione durante la cura e la detenzione. 4/26
Le lettere i e j vietano due pratiche che ignorano in modo prolungato i bisogni fondamentali dell’animale e non sono direttamente collegate a un comportamento indesiderato (art. 62). Lett. i: è vietato legare l’equide su uno o entrambi i lati, ad esempio nel box, nel corridoio della stalla o sul mezzo di trasporto (al di fuori del suo utilizzo) per immobilizzare la testa e il collo in una determinata posizione. Il fatto di essere legato per un periodo prolungato impedisce all’animale di soddisfare i bisogni tipici della specie, vale a dire la percezione dell’ambiente circostante e l’esercizio delle normali abitudini di alimentazione, escrezione e riposo. Inoltre, la postura innaturalmente forzata provoca una dolorosa tensione muscolare. Lett. j: è inoltre vietato privare l’equide di acqua e/o alimenti per renderlo remissivo, per esempio fino a quando non si lascia caricare o catturare. Potrebbero essere necessarie ore o addirittura giorni fino ad ottenere l’obiettivo desiderato e l’animale potrebbe disidratarsi eccessivamente. Vi è inoltre il rischio di una colica causata dalla disidratazione unita allo stress. Lett. k: determinate attrezzature vengono utilizzate per influenzare il passo e la posizione della testa o del collo di un equide. Le briglie sono composte dalla testiera e da elementi che agiscono sul muso (morso, redini, capezzina), sul naso (nasello, cavezza, ecc.) e/o sul collo (briglie senza morso, determi- nati tipi di redini). Sono vietate le briglie e i morsi (imboccature) che, a causa della loro forma o delle loro caratteristiche, possono causare dolore o lesioni all’equide (n. 12): briglie con componenti dentate, taglienti, comprimenti o dure come i naselli e le cavezze con componenti metalliche, che poggiano senza imbottitura sull’osso nasale, nonché morsi a torciglione o con spigoli vivi, come quelli a filo o a catena). È vietato anche l’utilizzo di overckeck (note anche come briglie da attacco) nel collare o sotto la sella perché immmobilizzano la testa e il collo del cavallo in una posizione innaturalmente alta limitandone fortemente la libertà di movimento (n. 3). L’overcheck viene ancora occasionalmente utilizzato nelle corse con le briglie, mentre è già vietato per regolamento nello sport ippico svizzero. All’estero viene utilizzato anche per i cavalli d’andatura. Lett. l‒n: se l’uso di ausili e metodi costituisca un maltrattamento è una questione da valutare caso per caso, tenendo conto del contesto specifico e della sensibilità individuale dell’equide. Occorre prestare attenzione in particolare ai seguenti segnali: ferimenti (fuoriuscite di sangue, gonfiori, ecc.), lesioni (ad es. ferite o alterazioni patologiche del corpo), dolore (comportamenti di evitamento come zoppia, tentativi di divincolarsi o comportamenti difensivi, come ingroppate o sferzate), sofferenza (cambiamenti nella mimica, per es. espressione dolorante; danni psicologici riconoscibili dall’apatia o dall’aggressività) o paura (occhi spalancati, sudorazione accentuata, tremore, irrigidimento o tentativi di fuga). Nell’ordinanza vengono citate esplicitamente diverse misure tipiche attuate con frequenza nella pratica. Tali misure sono vietate indipendentemente dal fatto che nel caso specifico si manifestino alterazioni quali dolore, paura ecc, visto che si dà per scontato che esse provochino questi effetti. Sono vietati in ogni caso l’esercizio della violenza fisica (ad es. colpi, calci, altri impatti meccanici), di una pressione psicologica eccessiva (ad es. sovraffaticamento attraverso l’accumulo di pressione intensiva, mancato rispetto dei bisogni primari dell’equide), l’uso improprio degli ausili (ad es. la manipolazione dei morsi, la combinazione di ausili per aumentarne l’effetto o un’insufficiente competenza nel loro utilizzo) così come il loro uso approssimativo. Per violenza si intendono azioni eccessive. Non rientra in tale categoria, ad esempio, l’uso corretto di fruste e frustini. Art. 22 L’articolo 22 dell’ordinanza previgente viene suddiviso in diverse disposizioni. L’articolo 22 contiene ora solo i divieti precedenti, a cui si aggiungono il divieto di importare cani non conformi alle disposizioni di importazione di cui agli articoli 76a e 76b e la registrazione nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE di orecchie o coda recise per motivi medici e della coda corta congenita. Le disposizioni relative all’età minima dei cani sono ora contenute negli articoli 76a e 76b. Art. 32 Cpv. 2: la disposizione viene adattata al nuovo requisito di cui al capoverso 3. La decornazione dei capretti può ancora essere effettuata dal detentore dell’animale, ma non l’anestesia necessaria per que- sto intervento. La formulazione nell’ordinanza previgente poteva essere fuorviante e far intendere 5/26
che la verifica delle competenze pratiche è necessaria solo se anche l’anestesia viene effettuata dal detentore, ma non è così. Cpv. 3: nell’ambito di uno studio di Vetsuisse (2017) sulla qualità dell’anestesia del durante la decorna- zione dei capretti da parte di detentori esperti, sono state documentate 168 anestetizzazioni / decorna- zioni. Nel 43,5 % di questi interventi l’anestesia è risultata insufficiente, cioè i capretti hanno mostrato reazioni al contatto con il termocauterio. In un’anestesia su cinque sono state osservate reazioni di grado 3, vale a dire più di 6 movimenti e/o più di 6 vocalizzazioni. Sulla base di questi risultati e del nuovo disciplinamento della ketamina (da maggio 2019 considerata «sostanza controllata» secondo il diritto sugli stupefacenti), l’anestesia per la decornazione dei capretti può essere eseguita solo da un veterina- rio. Nella prassi, tale requisito viene già attuato dall’inizio del 2020. Art. 36 Cpv. 3: nella versione francese viene migliorata la traduzione del termine «pascolo» («surface herbeuse» invece di «couverture herbeuse»). Art. 40 Cpv. 1: nell’esecuzione dei requisiti di uscita regolare all’aperto, per i bovini tenuti legati vi è incertezza riguardo ai periodi di vegetazione e di foraggiamento invernale. L’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD; RS 910.13) definisce con esattezza questi periodi per il programma URA. Per armonizzare l’esecuzione, queste indicazioni esatte sono ora incluse nell’OPAn. La corrispondente di- sposizione dell’articolo 7a dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1) è quindi stralciata. Art. 47 Cpv. 1: i requisiti per il settore di riposo costituito da varie superfici e la percentuale di superficie perforata sono disciplinati nell’articolo 47 capoverso 1 OPAn e specificati dall’articolo 4 dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici. La disposizione nell’ordinanza attuale dell’USAV è ora formulata in termini generali per tutte le categorie di suini, mentre l’articolo 47 capoverso 1 dell’ordinanza previgente elencava solo i suini tenuti in gruppo e i verri riproduttori, ma non le scrofe e i suinetti nei box parto. Questa differenza viene eliminata nell’OPAn attuale non elencando più esplicita- mente le diverse categorie e rendendo la disposizione applicabile in generale ai suini. Art. 50a In presenza di un elevato numero di esemplari nella cucciolata di un allevamento può accadere che il numero di lattonzoli per una scrofa superi il numero di capezzoli disponibili e che i lattonzoli in eccesso non possano essere distribuiti per compensazione su altre scrofe. Per questo motivo, sono stati svilup- pati sistemi di stabulazione (cosiddette balie artificiali) che permettono di allevare senza la madre i lat- tonzoli svezzati precocemente. Studi scientifici hanno dimostrato che in questi sistemi di stabulazione i lattonzoli mostrano regolarmente disturbi comportamentali (movimento ritmico verso l’alto e verso il basso dell’addome sul corpo dei conspecifici). Le balie artificiali devono quindi essere considerate un espediente tecnico non rispettoso degli animali e non sono approvate nell’ambito della procedura di test e di approvazione degli impianti e dei sistemi di stabulazione fabbricati in serie. L’articolo 50a OPAn stabilisce ora che nelle prime due settimane di vita i lattonzoli non possono essere svezzati precoce- mente e allevati senza la madre. Fanno eccezione i casi singoli in cui la scrofa non è in grado di allevare i lattonzoli: in caso di morte prematura, di abbattimento per motivi di salute oppure in presenza di pro- blemi di salute e dell’impossibilità di affidare i suinetti a un’altra scrofa. Art. 59 Cpv. 3: la modifica fa seguito alla mozione Giacometti 22.3952 sul contatto sociale degli asini e dei loro incroci. Allo stesso tempo, viene eliminata la contraddizione tra l’attuale articolo 59 capoverso 3 OPAn (contatto sociale tra equidi consentito, sebbene asini e cavalli siano specie diverse) e l’articolo 13, se- condo il quale le specie sociali devono avere contatti con i conspecifici. Gli asini e i cavalli si differenziano per il loro comportamento sociale e la modifica proposta per il capo- verso 3 tiene conto di questa situazione. Il comportamento sociale dei puledri è influenzato dalla madre, motivo per cui è possibile una detenzione dei muli con i cavalli e dei bardotti con gli asini. Per evitare casi di rigore, in singoli casi l’autorità cantonale può concedere un permesso di deroga a tempo 6/26
determinato (di solito fino alla morte di uno degli animali), in particolare, per evitare di separare due animali di diversa specie tenuti a lungo in coppia. Art. 60 Cpv. 2: la traduzione della versione francese viene corretta. Art. 62 L’articolo 62 disciplina i requisiti delle misure per influenzare il comportamento di equidi. La disposizione si applica a qualsiasi interazione tra essere umano ed equino (cavallo, pony, asino, mulo e bardotto) durante l’utilizzo (cavalcata, guida, affondo, conduzione), l’addestramento, la correzione, l’allenamento o la manipolazione durante l’accudimento e la detenzione. Le misure per influenzare il comportamento degli equidi devono essere adeguate alla situazione, diret- tamente correlate al comportamento degli animali e concludersi al raggiungimento dell’effetto desiderato o quando causano l’agitazione dell’animale. Si tratta di un principio generale nel trattamento degli equidi. Art. 66 Cpv. 2: finora non era definito come doveva essere composta una lettiera adeguata per i volatili dome- stici. In linea di principio, deve essere asciutta e soffice, in modo da essere utilizzabile per gli animali. Inoltre, la lettiera fa parte della superficie calpestabile sulla quale, per definizione, non devono rimanere escrementi. Le superfici bagnate e/o incrostate non sono quindi considerate calpestabili, in quanto in questi casi questa condizione non è soddisfatta. Cpv. 2bis: conformemente all’articolo 4 capoverso 2 OPAn, il manuale di controllo per galline ovaiole, pollastrelle e animali riproduttori prescrive che, per evitare il beccaggio delle piume e il cannibalismo, gli animali devono avere a disposizione ulteriori opportunità di soddisfare le esigenze comportamentali tipi- che della specie (ad esempio balle di paglia). Con la presente modifica, la base giuridica specifica viene esplicitamente ancorata nell’ordinanza sulla protezione degli animali, aspetto di grande rilevanza in re- lazione al divieto di spuntatura del becco (art. 20 lett. a). Cpv. 3: nella versione francese il termine «parents» è sostituito da «parentaux». Cpv. 5: nell’allevamento di galline ovaiole e di linee parentali ovaiole e da ingrasso è prassi comune tenere i pulcini separatamente sul primo ripiano della voliera per i primi 14 giorni di vita. Poiché in questo periodo gli animali sono ancora molto giovani, si stabilisce che i requisiti minimi relativi a superficie, posatoi, foraggiamento e abbeveramento di cui all’allegato 1 possono essere adeguatamente ridotti. Deve essere tuttavia garantito l’accesso a tutte le risorse e agli elementi della struttura (superfici, posatoi, mangime, acqua) ad eccezione della lettiera. Art. 69 Cpv. 3: viene aggiornata la definizione di cani di servizio. Il Corpo delle guardie di confine e le dogane fanno parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), pertanto non è ne- cessario limitare l’appartenenza dei cani di servizio al Corpo delle guardie di confine. Art. 76 Cpv. 3: si precisa che i Cantoni possono affidare a un’organizzazione esterna l’esecuzione della verifica per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’uso a scopi terapeutici di dispositivi sui cani (art. 76 cap. 3 OPAn), cosa che accade già nella prassi. Art. 76a Il contenuto dell’articolo 76a dell’ordinanza previgente viene ora spostato al nuovo articolo 76d. Cpv. 1: questa disposizione contiene il divieto di importazione di cani con orecchie o coda recise già valido in precedenza. Cpv. 2: è già prassi comune che, quando si importano cani con orecchie o coda recise, è necessario dimostrare che le orecchie o la coda sono state accorciate per motivi medici o che il cane ha la coda corta congenita. Cpv. 3: con alcune precisazioni, la disposizione corrisponde allʼarticolo 22 capoverso 2 previgente. 7/26
Cpv. 4: questa disposizione corrisponde all’articolo 22 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza previgente. Art. 76b Cpv. 1: è ora vietata l’importazione di cuccioli di età inferiore alle 15 settimane. Oltre che a restrizioni di età per ragioni di polizia sanitaria basate sulla protezione completa fornita dalla vaccinazione antirabbica, il divieto di importare cuccioli di età inferiore alle 15 settimane è legato a questioni concernenti il diritto sulla protezione degli animali. In particolare, il fatto che praticamente nessun Paese limitrofo consenta più l’importazione di cuccioli non completamente vaccinati, in Svizzera ha fatto aumentare notevolmente le vendite di cuccioli molto giovani (di meno di 8 settimane). Per non incoraggiare ulteriormente il com- mercio irresponsabile di cuccioli, la Svizzera deve colmare questo vuoto legislativo e vietare l’importa- zione commerciale di cuccioli di età inferiore alle 15 settimane. Questa età minima è basata sul fatto che la separazione precoce dei cuccioli dalla madre comporta una grande sofferenza per gli animali. Inoltre, i cuccioli di età inferiore alle 15 settimane hanno una grande probabilità di ammalarsi gravemente (ad es. di parvovirosi) in seguito ai lunghi trasporti con altri cuccioli, perché si infettano a vicenda e le loro difese immunitarie non sono ancora sufficientemente sviluppate per combattere efficacemente i germi patogeni. Conformemente all’articolo 155 capoverso 1, gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. Si ri- tiene che nella maggior parte dei casi non è così per i cuccioli di età inferiore alle 15 settimane: spesso i cuccioli sono indeboliti e disidratati da infezioni parassitarie e vengono trasportati collettivamente per molte ore in condizioni precarie. Dopo le 15 settimane di vita, le difese immunitarie degli animali sono già molto più sviluppate e vi è un’elevata probabilità che sopravvivano bene al trasporto. Cpv. 2: sono comunque previste eccezioni al divieto di importare cuccioli di età inferiore alle 15 setti- mane, anche se devono essere sempre rispettati i requisiti di polizia sanitaria relativi alla vaccinazione antirabbica. La prima eccezione riguarda i cani di servizio (lett. a). Lo scopo di tale eccezione è poter rafforzare positivamente il cucciolo già nella fase di imprinting precoce e di prepararlo in modo ottimale al suo futuro ruolo. Anche per i privati dovrebbe continuare ad essere possibile importare un cucciolo di età inferiore alle 15 settimane da un allevamento serio dopo un’accurata ricerca, ad esempio perché la razza desiderata non viene allevata in Svizzera (lett. b). Cpv. 3: per l’importazione di cani di servizio che non hanno ancora raggiunto le 15 settimane di età è necessario dimostrare che sono destinati a essere utilizzati come cani di servizio per l’esercito, l’UDSC o la polizia. Cpv. 4: un prerequisito per l’importazione da parte di privati è che il futuro detentore si registri nella banca dati dei cani Amicus presso l’autorità competente del Cantone di domicilio (art. 30 cpv. 2 della legge sulle epizoozie [LFE; RS 916.40] in combinato disposto con l’art. 16 dell’ordinanza sulle epizoozie [OFE; RS 916.401]) almeno 60 giorni prima dell’importazione del cane. Cpv. 5: il futuro detentore del cane deve inserire in Amicus la conferma di che ritirerà il cucciolo di per- sona presso il luogo di allevamento. Il cucciolo non può essere condotto al confine svizzero e consegnato al nuovo proprietario. Questa misura mira a frenare gli acquisti d’impulso su Internet. L’obbligo di ritirare personalmente l’animale ha inoltre lo scopo di garantire che il cucciolo non contragga germi patogeni da altri cuccioli e non si ammali poi gravemente. Va registrata in Amicus anche l’attestazione che il cucciolo proviene da un allevamento che fa parte di un’associazione canina nazionale riconosciuto dalla Fédéra- tion Cynologique Internationale (FCI, organizzazione mondiale di cinologia con 98 Paesi membri e con- traenti), anche questo per garantire che vengano importanti prima del raggiungimento delle 15 settimane di età solo i cuccioli provenienti da allevamenti affidabili. La FCI disciplina l’allevamento dei cani a livello internazionale, mentre le associazioni cinofile nazionali si occupano dell’attuazione. Cpv. 6: il Cantone controlla che siano soddisfatti i requisiti di cui ai capoversi 4 e 5, in particolare l’atte- stazione che il cane proviene da un allevamento riconosciuto dalla FCI, e conferma la registrazione effettuata dal futuro detentore del cane oppure richiede le necessarie correzioni. In virtù dell’articolo 38 LPAn, il Cantone può delegare il controllo dei dati inseriti al gestore della banca dati. I costi per la deci- sione, di regola a pagamento, sono a carico del futuro detentore. Se dal confronto elettronico in 8/26
Amicus durante la registrazione del cucciolo da parte del veterinario emerge che il futuro detentore del cane non ha eseguito la registrazione oppure non l’ha eseguita correttamente, il sistema emette una notifica automatica. Al detentore viene concesso un termine supplementare per presentare l’attestazione FCI mancante. Se il termine supplementare non viene rispettato o se non è possibile fornire l’attestazione richiesta, è necessario informare il servizio veterinario cantonale competente. Il veterinario non ha alcuna influenza sulla notifica automatica, non può visualizzare né la notifica stessa né il risultato del confronto elettronico. Il Cantone può avviare un procedimento penale (art. 206a lett. dbis). Cpv. 7: in caso di controlli casuali e basati sul rischio da parte dell’UDSC al momento dell’attraversa- mento del confine per l’importanzione è necessario presentare all’USDC la prova della conferma della registrazione. Cpv. 8: nei casi in cui è consentita l’importazione di cuccioli (cpv. 2) di età inferiore ai 15 mesi, il requisito aggiuntivo per gli animali con meno di 56 giorni è che devono essere accompagnati dalla madre o da una nutrice. In caso contrario, l’importazione è vietata. Ciò vale anche per il transito. La disposizione corrisponde allʼarticolo 22 capoverso 1 lettera bbis dell’ordinanza previgente. Art. 76c L’UDSC effettua controlli a campione basati sul rischio per garantire il rispetto delle disposizioni dell’ar- ticolo 76a e 76b. L’articolo 76c disciplina la procedura dell’UDSC nel caso in cui al confine si riscontri la presenza di cani di cui è vietata l’importazione o per i quali non possono essere fornite le prove di cui all’articolo 76a capoverso 2 o 76b capoverso 7. Sulla base della notifica all’autorità competente (Cantone o Servizio veterinario di confine), quest’ultima ordina il respingimento. Se il respingimento non può es- sere effettuato nel rispetto dell’animale, vi è ancora la possibilità di avviare un procedimento penale (art. 206a). La legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) non fornisce una base giuridica esplicita per il respingimento. Tuttavia, prevedendo divieti di importazione, si includono anche le misure ammini- strative per un’attuazione immediata volta a prevenire una minaccia concreta di situazioni illecite oppure a eliminarle, se già presenti. Restano fatte salve le misure di polizia sanitaria, se nel caso specifico allo stesso tempo non sono soddisfatte le condizioni di importazione secondo il diritto sulle epizoozie. Art. 76d Questa disposizione contiene le norme dell’art. 76a dell’ordinanza previgente. Essa non subisce alcuna modifica dal punto di vista materiale. Art. 78 Cpv. 1: l’obbligo di notificare gli incidenti che coinvolgono cani aggressivi è esteso alle persone che offrono servizi di accudimento degli animali, che in tutti gli altri ambiti della legislazione sulla protezione degli animali sono equiparate ai responsabili di rifugi o pensioni per animali. Art. 101 Lett. b: la disposizione viene precisata per garantire un’esecuzione uniforme. Se accudisce più di cinque animali al giorno (24 ore), la persona o l’organizzazione che fornisce il servizio di accudimento per gli animali necessita di un’autorizzazione da parte del servizio veterinario cantonale. Questo requisito si applica indipendentemente dal fatto che gli animali siano accuditi contemporaneamente o consecutiva- mente entro le 24 ore e anche indipendentemente dal numero di giorni settimanali in cui viene prestato il servizio di accudimento. Lett. c: anche per questa disposizione viene inserita una precisazione, la quale chiarisce che si tratta sempre della consegna di animali allevati personalmente. Se gli animali vengono acquistati e successi- vamente rivenduti, si applica il capoverso 2 del capitolo 5 Commercio e pubblicità con animali. Art. 102 Cpv. 3: in questa disposizione viene fatta la stessa precisazione dell’articolo 101 lettera b (accudimento professionale di più di 5 animali al giorno). Art. 103 Lett. c: per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell’accudimento degli ani- mali nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l’articolo 20 capoverso 2 della 9/26
legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) deve essere titolare della patente di commerciante del bestiame. Questo requisito non riguarda i macellai che acquistano animali esclusivamente per macellarli nella pro- pria azienda. Si tratta di un allineamento con l’articolo 34 capoverso 1 OFE. Art. 114 Cpv. 1: è necessario non soltanto designare la supplenza del direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio, ma anche garantirla, vale a dire che tutti gli obblighi e le responsabilità associati alla gestione centro di detenzione di animali da laboratorio devono poter essere assunti da un supplente in qualsiasi momento. Cpv. 2 lett. f: il numero di animali da laboratorio prodotti, allevati e tenuti dovrebbe essere il più ridotto possibile (art. 118a cpv. 1; cfr. anche il postulato Maya Graf 22.3612 «Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laboratorio?»). Nel caso di linee o ceppi con mutazioni patologiche cui aggravio non può essere contenuto con misure di riduzione dello stesso, il numero di animali allevati deve essere conforme al numero di animali necessari per gli esperimenti (art. 118a cpv. 2). L’attuazione di questo principio spetta alla direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio, che è responsabile della detenzione e dell’allevamento dal punto di vista della protezione degli animali. Art. 117 Cpv. 1: non sono tollerate in generale fonti di luce con tremolio, visto che si suppone che siano percepite come fastidiose dagli animali. Art. 118a Si veda anche il postulato Maya Graf 22.3612 «Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laboratorio?». La riduzione del numero di animali conformemente al principio delle 3R viene fissata anche per l’allevamento e la detenzione di animali da laboratorio. Cpv. 1: in generale, e indipendentemente dal fatto che gli animali possano avere o meno mutazioni patologiche, l’allevamento e la detenzione devono essere limitati al minor numero possibile di animali e gli allevamenti devono essere pianificati e organizzati in modo da produrre il minor numero possibile di animali in eccesso che non possono essere utilizzati negli esperimenti. È necessario compiere tutti gli sforzi per evitare che vi siano animali in eccesso. A tal fine, si dovrebbe ricorrere alla possibilità di pre- servare il materiale genetico, ad esempio con la crioconservazione, al fine di interrompere l’allevamento, ma di avere materiale genetico a disposizione in caso di necessità successiva. Soprattutto per motivi legati alla genetica, non sempre il minor numero possibile di animali allevati o tenuti può essere equivalente al numero di animali necessari per gli esperimenti, in quanto l’allevamento di animali da esperimento può produrre individui non portatori del tratto desiderato e quindi non utilizza- bili. In questo contesto, con il minor numero possibile di animali si intende quello che è inevitabile in considerazione del quadro giuridico in materia di biologia/genetica per la produzione degli animali ne- cessari per gli esperimenti. Questo principio si applica a tutti gli animali da esperimento da allevare, indipendentemente dalla specie o dal genotipo. Poiché la rilevanza della protezione degli animali è an- cora maggiore nel caso di linee con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure per ridurlo, per l’allevamento e la detenzione è necessario possedere anche un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali, (art. 118a cpv. 2). Cpv. 2: per le linee e i ceppi in cui la modificazione genetica produce animali con aggravi che non pos- sono essere ridotti con adeguate misure (condizioni di detenzione, esclusione di determinati genotipi dall’allevamento, detenzione solo fino a una certa età, ecc.), il numero di animali allevati o tenuti in qualsiasi momento deve essere giustificato dal numero di animali approvati per gli esperimenti autoriz- zati. Ciò significa che gli animali possono essere tenuti o allevati solo se il loro numero è giustificato da una (o più) autorizzazioni per eseguire esperimenti. Con questi requisiti si mira a garantire che l’utilizzo a fini sperimentali di animali che presentano soffe- renze, danni o dolori di origine genetica generi un potenziale vantaggio in termini di conoscenza o un beneficio e che venga allevato solo il numero di animali necessario per l’esperimento in questione. La decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi di cui all’articolo 127 entra quindi in vigore solo dopo l’ottenimento di un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali. Tale riserva deve essere inserita nella decisione di cui all’articolo 127. 10/26
Cpv. 3: se, per esempio, la produzione di animali geneticamente modificati per motivi biologici (eredita- rietà) non è possibile ridurre una produzione in eccesso, essi devono essere destinati a un altro utilizzo (reinserimento oppure uso come cibo per animali) o, se ciò non è possibile, devono essere uccisi in tempi brevi. Art. 119 Cpv. 1: in generale, gli animali devono essere sottoposti al minor aggravio possibile, tenendo conto delle più recenti scoperte scientifiche. Di conseguenza, vanno trattati in linea con le più recenti scoperte scien- tifiche in materia. In particolare, è necessario sostituire con metodi più rispondenti alle ultime conoscenze scientifiche le pratiche che si sono dimostrate molto stressanti, come quella di sollevare topi e ratti per la coda. Cpv. 1bis: poiché il nuovo principio va espresso per primo al capoverso 1, il contenuto del capoverso 1 del diritto previgente resta invariato e diventa il capoverso 1bis. Cpv. 2: nella versione tedesca e in quella italiana, la detenzione individuale è definita solo per gli animali incompatibili. Nella versione francese mancava questa precisazione. Art. 122 Cpv. 5 lett. b: il trattamento rispettoso degli animali da laboratorio andrebbe promosso soprattutto nell’al- levamento, dove un gran numero di animali può beneficiare dei miglioramenti dovuti a pratiche più ri- spettose. Di conseguenza, l’autorizzazione deve poter contenere anche vincoli legati al trattamento degli animali. Art. 125 La definizione di misure che riducono l’aggravio viene estrapolata ed è ora inclusa in modo generale nell’articolo 2 capoverso 1 lettera y (cfr. il relativo commento). Il contenuto del capoverso previgente 1 viene pertanto modificato rispettivamente abbreviato. Si precisa inoltre che nell’allevamento di animali con mutazioni patologiche devono essere impiegati anche criteri d’interruzione adatti a garantire il be- nessere degli animali. Il capoverso 2 previgente viene abrogato. Nel nuovo articolo 118a sul numero di animali da laboratorio ammesso si afferma in generale che il numero di animali allevati e tenuti deve essere limitato al minimo. Le linee e i ceppi senza mutazioni patologiche e per quali l’aggravio può essere ridotto il più possibile mediante adeguate misure possono essere allevati, in un numero giustificato dal futuro esperimento, già prima che sia disponibile la relativa autorizzazione per gli esperimenti sugli animali. Per le linee e i ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere ridotto con adeguate misure il numero di animali allevati o tenuti deve essere giustificato in qualsiasi momento dal numero di animali approvati per gli esperimenti autorizzati. Essi possono essere allevati o tenuti solo dopo l’ottenimento di una concreta autorizzazione per gli esperimenti sugli animali e solo nel numero richiesto nella stessa. Art. 126 Cpv. 1: per le linee e i ceppi con mutazioni patologiche l’aggravio può essere ridotto o in alcuni casi anche completamente evitato adottando opportune precauzioni nell’allevamento, nella detenzione e nella cura (misure di riduzione dell’aggravio). Anche se l’aggravio può essere completamente evitato implementando apposite misure di riduzione, queste linee sono comunque considerate come aventi mu- tazioni patologiche e devono pertanto essere notificate come tali, indicando i possibili aggravi e le relative misure di riduzione. Ciò garantisce che l’autorità di autorizzazione possa valutare le misure di riduzione dell’aggravio, richiedere o disporre adeguamenti mediante decisione. Questa modifica specifica la prassi già illustrata nelle informazioni tecniche «Notifica di aggravi in linee animali (modulo M e scheda tec- nica)». Cpv. 2 lett. c: quando si notificano linee e ceppi con mutazioni patologiche, non solo è necessario spie- gare come viene ridotto l’aggravio per gli animali (ad es. mangime e acqua nella gabbia, un particolare schema di allevamento, ecc.), ma anche in base a quali sintomi specifici i singoli animali vengono sotto- posti a eutanasia. Il termine «criteri d’interruzione» non viene introdotto ex novo in questo contesto, ma è già utilizzato da anni nel corrispondente modulo D (parte della notifica delle linee con mutazioni pato- logiche) ed è dunque noto nel settore. Per completezza, il termine viene esplicitamente ancorato anche in questa disposizione. 11/26
Art. 127 Cpv. 1: la seconda frase viene stralciata. Questa modifica è legata al nuovo articolo 118a capoverso 2 riguardo il numero consentito di animali da laboratorio. Finora, nella decisione sull’ammissibilità di una linea o di un ceppo con mutazioni patologiche si doveva tenere conto non solo dei ceppi con mutazioni determinate geneticamente, ma anche dell’aggravio suc- cessivo dovuto agli esperimenti. In base all’esperienza, tale disposizione causava difficoltà soprattutto nei casi in cui la linea o il ceppo non erano strettamente legati a un progetto di sperimentazione animale (ad esempio, linee consolidate allevate su larga scala per diversi ricercatori). Ora, per valutare se è consentito allevare o tenere una linea o un ceppo con mutazioni patologiche non è più necessario prendere in considerazione l’eventuale aggravio dovuto a esperimenti successivi. L’ag- gravio totale, costituito dalle limitazioni genetiche e da quelle dovute all’esperimento, viene determinato nella procedura di autorizzazione per l’esperimento sugli animali, che va eseguita quando questi ven- gono utilizzati e ponderata rispetto all’utilità dell’esperimento stesso. Se questa ponderazione di interessi va a sfavore degli esperimenti, non può essere rilasciata alcuna autorizzazione agli esperimenti sugli animali. L’articolo 118a capoverso 2 stabilisce ora che l’allevamento e la detenzione di linee e ceppi con muta- zioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure adeguate necessita di un’autorizza- zione per gli esperimenti sugli animali che giustifichi il numero di animali allevati e detenuti. Ciò garanti- sce che gli animali vengano allevati solo se l’aggravio genetico e quello dovuto agli esperimenti siano stati illustrati in modo comprensibile nella domanda, siano giustificati e siano stati approvati. La decisione generale su una linea o un ceppo con mutazioni patologiche si applica quindi solo se il numero di animali allevati o detenuti è coperto da un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli ani- mali. Se la domanda per eseguire esperimenti sugli animali mostra chiaramente quanti animali devono essere allevati per raggiungere un obiettivo di esperimento valido e che la mutazione genetica, in com- binazione con l’aggravio causati dell’esperimento, sia giustificata per il raggiungimento di tale obiettivo, si applica la decisione di cui all’articolo 127, vale a dire che può essere utilizzata la decisione sulla linea o sul ceppo con mutazioni patologiche. L’autorizzazione per la linea o il ceppo con mutazioni pato- logiche viene quindi sempre rilasciata con una riserva. L’obiettivo di evitare di allevare animali con mutazioni non giustificate (sia genetiche sia dovute agli espe- rimenti) con le nuove norme sarà raggiunto come in precedenza. Va notato che il collegamento tra l’autorizzazione a condurre esperimenti sugli animali e il numero di animali esiste solo se, nel caso di linee o ceppi con mutazioni patologiche, l’aggravio non può essere evitato adottando misure adeguate. Se l’aggravio può essere evitato, per il numero di animali allevati o detenuti si applica il principio di cui all’articolo 118a capoverso 1. Se l’aggravio può essere evitato con misure adeguate, cioè se la loro attuazione porta a un livello di gravità pari a 0, per queste linee non è necessario procedere a una ponderazione degli interessi. Se il livello di gravità risultante è 0, non è possibile confrontare l’aggravio con il potenziale beneficio della linea e quindi la ponderazione degli interessi non è possibile. Art. 129 Cpv. 1: l’incaricato della protezione degli animali riveste un ruolo centrale nell’attuazione dei requisiti della legislazione sulla protezione degli animali: egli verifica che le domande di autorizzazione siano complete, corrette e soddisfino determinati requisiti e garantisce che le domande presentate soddisfino tali punti. Ciò presuppone che questa funzione sia svolta da una persona indipendente rispetto all’ese- cuzione di esperimenti e alla detenzione di animali da laboratorio delle istituzioni per le quali svolge tale compito. Questo principio finora non era stato stabilito nell’ordinanza e deve essere integrato. Il requisito si applica anche alla supplenza, che va non soltanto definita, ma anche garantita. Cpv. 3: la supplenza del responsabile dell’esperimento non deve essere soltanto stabilita, ma anche garantita: vale a dire che tutti gli obblighi e le responsabilità associati alla responsabilità dell’esperimento devono poter essere assunti da un supplente in qualsiasi momento.
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Art. 129a Vengono ampliate o specificate le competenze dell’incaricato della protezione degli animali. Con l’intro- duzione di questa funzione nell’ordinanza erano state definite le responsabilità minime in materia. Finora, gli incaricati della protezione degli animali dovevano assicurarsi che le domande per gli esperimenti sugli animali fossero complete e includessero tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell’in- dispensabilità. Gli incaricati della protezione degli animali sono esperti altamente qualificati che valutano e presentano le domande per gli esperimenti sugli animali, tuttavia, in pratica hanno un margine di ma- novra troppo limitato per richiedere specificamente un cambiamento nel caso in cui la domanda sia compilata in modo non adeguato e sono sempre soggetti a un’attuazione «volontaria» del loro suggeri- mento. Essi sono ora esplicitamente responsabili della definizione dei criteri di monitoraggio e di interruzione, nonché delle misure di riduzione dell’aggravio, ma anche di fornire informazioni sulla ponderazione degli interessi per valutare l’ammissibilità degli esperimenti. Controllare la completezza delle domande per gli esperimenti non significa solo verificare che tutte le voci siano compilate e tutti i documenti siano disponibili; esso include anche l’esame del contenuto delle voci della domanda e dei documenti per verificare la plausibilità, la coerenza e la correttezza delle infor- mazioni. Presentando le domande e dichiarando che i requisiti sono soddisfatti, gli incaricati della protezione degli animali hanno la competenza e la responsabilità di respingere ai richiedenti (responsabili d’esperi- mento e capounità) le domande redatte in modo inadeguato fino a quando non saranno soddisfatti i requisiti corrispondenti. Estendendo la responsabilità degli incaricati alla protezione degli animali con l’adempimento di requisiti importanti e rilevanti per la concessione delle autorizzazioni (criteri di interru- zione, ponderazione degli interessi), la loro funzione viene rafforzata. Art. 135 Cpv. 1: visto che i criteri d’interruzione si applicano non solo nel settore degli esperimenti sugli animali, ma anche nei centri di detenzione di animali da laboratorio (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. mter), la definizione contenuta in questa disposizione può essere eliminata. Art. 137 Cpv. 1 lett. d: gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali sono autorizzati sono per determinati obiettivi d’esperimento. Gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali e che hanno come obiettivo la ricerca di migliori condizioni di detenzione e sperimentazione per ridurre l’ag- gravio degli animali da laboratorio in esperimenti futuri o di ridurre o addirittura sostituire gli esperimenti sugli animali in generale non sono ancora chiaramente coperti da una delle definizioni ai sensi dell’arti- colo 137 capoverso 1 Pertanto, la ricerca a favore del principio delle 3R (replace, reduce, refine), ossia la sostituzione, la riduzione e il miglioramento degli esperimenti sugli animali, viene introdotta come nuovo obiettivo d’esperimento ammissibile per gli esperimenti che provocano aggravio agli animali. Art. 139 Cpv. 2: il contenuto di questo capoverso è integrato nel capoverso 5. Può essere quindi abrogato. Cpv. 5: le domande per esperimenti che compromettono il benessere degli animali devono essere tra- smesse per la valutazione dall’autorità cantonale competente alla commissione cantonale per gli espe- rimenti sugli animali. Finora l’ordinanza sulla protezione degli animali non specificava nel dettaglio come procedere per quanto riguarda il coinvolgimento delle diverse commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali nel caso di esperimenti che coinvolgono più Cantoni. Ora è previsto che la domanda venga presentata al Cantone in cui si svolgono principalmente gli esperimenti (Cantone principale) e che esso informi gli altri Cantoni (Cantoni coinvolti). Attualmente, non è disciplinato nel dettaglio se questi Cantoni debbano coinvolgere le proprie commissioni per gli esperimenti sugli animali o se possano affidarsi al giudizio del Cantone principale. In particolare, nei casi in cui la stessa manipolazione di animali avviene in diversi Cantoni coinvolti, dovrebbe essere possibile basare la decisione sulla raccomandazione di un’unica commissione senza dover ottenere la proposta di tutte le commissioni. Con l’ampliamento dell’art. 139 capoverso 5 OPAn si chiarisce che è a discrezione dell’autorità cantonale decidere di caso in caso se sottoporre alla valutazione della commissione per gli esperimenti sugli animali una do- 13/26
manda di esperimento per la quale il Cantone non è quello principale. I cantoni interessati possono quindi sempre coinvolgere nella valutazione le loro commissioni , ma non sono tenuti a farlo in via obbligatoria. In ogni caso, una decisione presa contrariamente a una proposta della commissione deve essere moti- vata (cpv. 4). Art. 140 Cpv. 1 lett. d: finora, nei requisiti di autorizzazione erano menzionati concretamente solo i criteri di inter- ruzione, tuttavia, anche gli animali coinvolti negli esperimenti devono essere assistiti e trattati in modo appropriato quando viene rilevato un aggravio. Questi aspetti vengono già richiesti e verificati nel modulo di domanda per gli esperimenti sugli animali come parte dei requisiti per l’autorizzazione. In questo senso, anche per l’utilizzo negli esperimenti sugli animali ora sono richieste misure di riduzione dell’ag- gravio, vale a dire tutte le misure che riducono al minimo a limitazione del benessere degli animali, ad esempio attraverso un adeguamento delle condizioni di detenzione o di cura oppure mediante il ricorso ad altre misure adeguate. Art. 145 Cpv. 1 lett. b: non solo deve essere noto quanti animali sono stati allevati o prodotti negli allevamenti svizzeri, ma va comunicato anche cosa ne è stato di loro successivamente.In altre parole, ora va indicata anche l’ulteriore destinazione d'uso degli animali allevati e prodotti, vale a dire se si è potuto utilizzarli per esperimenti o per ulteriori allevamenti, se sono stati ceduti oppure o uccisi senza ulteriore utilizzo. Nell’ambito del controllo obbligatorio degli effettivi, già ora le uscite degli animali devono documentate con la data, l’acquirente o la morte (se possibile con l’indicazione della causa). Tali dati vengono quindi già raccolti e devono essere ora trasmessi e pubblicati. La modifica è in linea con le preoccupazioni espresse nell’interpellanza Meret Schneider 22.3808 «Per una statistica degli esperimenti sugli animali più significativa e trasparente» e nel postulato Maya Graf 22.3612 « Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laborato- rio?». Art. 145a La struttura dell’articolo viene modificata a fini di leggibilità. L’oggetto dell’esperimento non è più incluso nella disposizione. Finora per l’informazione del pubblico si faceva riferimento all’articolo 139 OPAn, che include i requisiti per il contenuto di una domanda per effettuare esperimenti sugli animali, di cui l’oggetto dell’esperimento è un elemento centrale. Lo scopo della pubblicazione secondo l’articolo 145a OPAn è fornire al pubblico, a conclusione di un esperimento, una panoramica del numero di animali utilizzati e degli aggravi subiti durante l’intero periodo di autoriz- zazione. Il titolo dell’esperimento deve dare solo un’idea approssimativa dell’obiettivo dell’esperimento: l'intenzione non è mai stata quella di pubblicare con queste indicazioni anche l’oggetto dell’esperimento, in quanto ciò non sarebbe compatibile con la protezione del segreto commerciale. Di conseguenza, la pubblicazione dell’oggetto dell’esperimento era esclusa già in passato dalla pubblicazione dei dati dopo il completamento di un esperimento sugli animali. L’adeguamento riflette solo ciò che è viene già attuato nella pratica dall’introduzione di questa disposizione.
Art. 151 e 152
Vengono chiarite le responsabilità dei detentori di animali e degli autisti durante il trasporto di animali: il documento di accompagnamento per gli animali a unghia fessa dell’USAV è lo strumento di documen- tazione prescritto dalla legge per il traffico di animali. Pertanto, nel caso di trasporto di animali a unghia fessa, è utile per tutte le parti coinvolte, comprese le autorità di esecuzione, annotare su tale documento il maggior numero possibile di informazioni necessarie. Il documento è strutturato in modo tale che que- ste informazioni possano essere inserite senza particolare dispendio di tempo. Nel dettaglio, si tratta di informazioni su possibili lesioni e malattie degli animali già presenti prima del trasporto (responsabilità del detentore degli animali) e di lesioni subite durante il trasporto (responsabilità dell’autista). Inoltre, ora la documentazione del tempo di percorrenza e della durata del trasporto di animali a unghia fessa deve essere obbligatoriamente riportata sul documento di accompagnamento (responsabilità dell’autista). La durata del trasporto è registrata sul documento di accompagnamento per gli animali a unghia fessa 14/26
dall’introduzione dell’obbligo di documentazione (2015), con l’indicazione dell’ora di carico e scarico. Per una migliore tracciabilità dei trasporti di animali durante il viaggio, ad esempio in occasione di controlli del traffico stradale, è opportuno che l’autista annoti già prima della partenza l’ora di carico sul docu- mento di accompagnamento. Ciò viene ora stabilito nell’articolo 152 cpv. 1bis.
Art. 160 Cpv. 5: il termine tedesco per «selvaggina d’allevamento» viene adattato alla terminologia utilizzata in altre atti normativi in materia veterinaria («Gehegewild» invece di «Zuchtschalenwild», cfr. ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, OMCC; RS 817.190). Art. 167 Cpv. 4: per non dover ribaltare il pollame, in particolare i polli da ingrasso, dalle casse di trasporto, gli animali vengono storditi direttamente al loro interno tramite nuovi sistemi di stordimento a gas. Per ga- rantire uno stordimento rapido e corretto, è necessario che le casse siano ben permeabili all’aria. Tutti i sistemi disponibili sul mercato europeo sono dotati di casse di trasporto con fondo perforato. Questi sistemi riducono la necessità di manipolare gli animali (non è necessario scaricarli né sospenderli come per l’elettronarcosi in un bagno d’acqua) e ne aumentano dunque il benessere. L’ulteriore permeabilità all’aria migliora anche la ventilazione durante il trasporto. Per l’USAV, ciò compensa il fatto che gli escre- menti possono passare attraverso il fondo delle casse e raggiungere i contenitori sottostanti: attraverso la struttura delle casse e la gestione dell’alimentazione degli animali, è necessario fare attenzione a limitare la fuoriuscita di escrementi verso le casse sottostanti. Inoltre, i fori di aerazione del fondo devono essere tali da impedire agli animali di ferirsi durante il trasporto (art. 167 cpv. 1 lett a). Nella versione francese è stato apportato anche un minimo adeguamento redazionale. Art. 179a Cpv. 1: nelle versioni tedesca e francese viene effettuata un’armonizzazione dei termini. Inoltre, i metodi di stordimento consentiti devono essere adattati alle più recenti conoscenze scientifiche: - Lett. c: per suini: la formulazione va estesa per consentire eventuali miscele di gas più adatte allo stordimento rispetto alla CO2. La CO2 non è più esplicitamente indicata come idonea, in quanto si tratta di un metodo ancora attuale ma sempre più controverso. - Lett. dbis: per lama e alpaca: i metodi di stordimento vengono esplicitamente fissati in conformità alla comune prassi di esecuzione. - Lett. e: per conigli: l’uso dell’elettronarcosi per i conigli è inappropriato e viene pertanto stralciato. Questo metodo non viene più applicato in Svizzera. - Lett. f: per pollame: i metodi sono stati adattati a quelli utilizzati per altre specie animali e sono stati ampliati per includere lo stordimento con LAPS (low atmosphere pressure stunning, stordimento mediante bassa pressione atmosferica), approvato da alcuni anni anche nell’UE. - Lett. h: per selvaggina d’allevamento: adeguamento del termine con altri atti normativi in materia veterinaria. - Lett. j: per decapodi: La distruzione meccanica del cervello non è più considerata conforme al be- nessere degli animali e pertanto viene stralciata. Art. 179b La disposizione secondo cui i pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro durante lo stor- dimento con una miscela di gas è stata eliminata dall’articolo 179a e spostata all’articolo 179b, che è più adatto ad accoglierla. Art. 179d Cpv. 1: viene apportata una precisazione tecnica: nella maggior parte dei casi, il dissanguamento riesce meglio incidendo i vasi sanguigni principali dell’area toracica.
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Art. 182 Cpv. 3: nella versione francese il termine scelto per corsia (passage) viene adeguato all’ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac, RS 455.110.2) e quindi sostituito con «couloir d’acheminement». Art. 190 Cpv.1 lett. e: tutte le persone che sono responsabili dell’accudimento degli animali in pensioni o rifugi per animali con più di 5 posti (art. 101 lett. a) o responsabili dell’accudimento degli animali per più di cinque animali al giorno nelle altre forme di accudimento professionale (art. 101 lett. b) sono ora obbligate a seguire una formazione continua. Ciò significa che sono obbligati a seguire una formazione continua in questo settore non soltanto i guardiani di animali, ma anche le persone che hanno completato una formazione specialistica non legata a una professione in conformità all’articolo 102 capoverso 2. Art. 194 Cpv.1 lett. a: vengono chiarite le precedenti prescrizioni relative alla formazione agricola. Solo una for- mazione che includa la materia della detenzione animale dovrebbe autorizzare a tale attività. Finora, potevano detenere animali anche un agricoltore o un viticoltore senza consocenze specifiche. Cpv. 1 lett. d: Una formazione si considera equivalente solo se si tratta di una professione agricola specializzate con un riferimento alla detenzione degli animali (ad esempio, avicoltore). Art. 197 L’ordinanza vigente prevede già la possibilità di effettuare un periodo di pratica nell’ambito di una forma- zione specialistica non legata a una professione (ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn; RS 455.109.1). Ciò è ora previsto correttamente in modo esplicito anche dall’articolo 197. Art. 198a Questo articolo corrisponde all’articolo 205, che viene abrogato. Cpv. 1: oltre al riconoscimento della formazione da parte dell’USAV, ai fornitori di formazioni di cui all’ar- ticolo 197 si applica ora anche un ulteriore requisito per l’erogazione di corsi di formazione: deve trattarsi di un istituto di diritto pubblico (ad esempio, scuole agricole), un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale o di un’organizzazioni che può dimostrare una certificazione nel campo della formazione per adulti. Ciò ha lo scopo di aumentare la qualità della formazione offerta (si veda il com- mento all’art. 199a). Ora sono citate esplicitamente anche le associazioni professionali (ad esempio, l’Associazione svizzera per la formazione nella cura degli animali, SVBT). La maggior parte delle orga- nizzazioni che offrono formazioni riconosciute dall’articolo 197 soddisfano già questi requisiti. Alle altre deve essere concesso un adeguato periodo di transizione per ottenere la certificazione. Questa dispo- sizione si applica anche alla nuova formazione introdotta dall’articolo 203a. Cpv. 2: Questo capoverso corrisponde allʼarticolo 205 capoverso 2 dell’ordinanza previgente. Cpv. 3: Se per una formazione non esiste chi offre una formazione di cui all’articolo 197 capoverso 1, l’USAV può eccezionalmente riconoscere la formazione di un’organizzazione che non soddisfa tali re- quisiti. Ciò è ipotizzabile, ad esempio, nel settore della fauna selvatica o in alcune regioni linguistiche. In questo modo si garantisce la presenza dell’offerta necessaria. Non appena esiste un’offerta specifica, non è più possibile fare un’eccezione per i requisiti di cui al capoverso 1. Art. 198b Cpv. 1: L’USAV è ora esplicitamente responsabile dei controlli in loco. Cpv. 2: Se vengono riscontrate carenze, il controllo può essere addebitato ai chi offre la formazione in base al tempo impiegato per il controllo (ordinanza sulle tasse dell’USAV; RS 916.472). Art. 198c L’articolo 198c corrisponde all’attuale articolo 206, che viene abrogato. Sono state apportate alcune modifiche al contenuto. Cpv. 1 e 4: i requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica rimangono invariati, ma vengono integrati in modo da includere anche le formazioni non previste per la detenzione di animali, ma 16/26
necessarie per l’esercizio di un’attività commerciale con gli animali, ad esempio la cura degli zoccoli. La persona responsabile dell’azienda deve disporre della qualifica necessaria per l’accudimento di tale ef- fettivo o per l’offerta dei servizi. Cpv. 2: viene creata la possibilità di completare parte del periodo di pratica nella propria azienda con una persona esterna professionalmente qualificata (tutore). Il DFI disciplina i dettagli. La persona esterna deve disporre della qualifica necessaria per lo svolgimento dell’attività in questione. Cpv. 3: la persona responsabile dell’accudimento degli animali o la persona esterna consultata (nel caso di programmi di tutoraggio) deve fornire istruzioni direttamente al tirocinante. Art. 199 Cpv. 1: anche quella per i formatori di detentori per animali è una formazione specialistica non legata a una professione, ma non si tratta di una formazione ai sensi dell’articolo 197, bensì dell’articolo 203a. Pertanto, l’articolo 199 capoverso 1 non fa più riferimento all’articolo 197, ma parla in termini generali di «formazioni specialistiche non legate a una professione». In questo modo si include anche la formazione ai sensi dell’articolo 203a. Art. 199a I criteri e la procedura di riconoscimento per le formazioni specialistiche non legate a una professione e i corsi ai sensi degli articoli 198 capoverso 2 vengono specificati e disciplinati in un nuovo articolo 199a (finora art. 200). I capoversi 1 e 2 corrispondono a quanto disciplinato nell’articolo 200 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza previgente. Cpv. 3: nella prassi è stato dimostrato che le organizzazioni certificate offrono formazioni di qualità su- periore rispetto alle altre. Pertanto, un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle autorità cantonali di esecuzione, delle organizzazioni di formazione, della SEFRI e dell’USAV ha elaborato misure per migliorare la formazione nel campo della protezione degli animali. Come accadeva in precedenza per i corsi per formatori, tutte le formazioni specialistiche non legate a una professione (di cui all’art. 197 e 203a) ora possono essere offerte solo da: un istituto di diritto pub- blico (per es. scuole agricole), un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale o un’altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 21001:2018 oppure eduQua:2021 valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti. Ora viene esplicitamente menzionata la possibilità di forma- zione da parte di associazioni professionali (ad esempio, l’Associazione svizzera per la formazione nella cura degli animali, Schweizerischer Verband für Bildung in Tierpflege, SVBT) (cfr art. 198a). Per le for- mazioni specialistiche non legate a una professione, si specifica quindi che la domanda di riconosci- mento deve contenere anche la prova di una certificazione (compreso il rapporto dell’organismo di cer- tificazione). È necessario inoltre un regolamento d’esame e del periodo di pratica; cosa che finora veniva comunque già richiesta ed esaminata dall’USAV. Viene ora creata la base esplicita per tale prescrizione. Cpv. 4: è ora previsto che eventuali carenze gravi emerse in occasione delle visite effettuate presso l’azienda dell’ente di formazione oppure presso le detenzioni durante la formazione possono costituire un motivo di rifiuto della domanda di riconoscimento. Se negli ultimi sei mesi l’azienda non è stata ispe- zionata dal servizio veterinario, l’ente di formazione deve richiedere al servizio veterinario cantonale un’ispezione, che sarà fatturata in base alle disposizioni cantonali di disciplinamento delle tasse. Cpv. 5: la disposizione corrisponde allʼarticolo 200 capoverso 3 dell’ordinanza previgente. Cpv. 6: questo paragrafo corrisponde al precedente articolo 200 capoverso 4 e viene chiarito nel senso che, al momento del rinnovo del riconoscimento dei corsi di formazione dopo cinque anni, viene verificato anche se sono stati rispettati i requisiti di formazione continua per le persone che offrono corsi di forma- zione per detentori di animali riconosciuti dall’USAV (art. 190 cpv. 1 lett. c). Art. 200 Le misure in caso di carenze sono ora riportate in un articolo separato. La disposizione corrisponde al precedente articolo 200 capoversi 4 e 6. Si stabilisce inoltre che le carenze in materia di protezione degli animali possono comportare la revoca del riconoscimento anche per le detenzioni nelle quali si 17/26
svolgono parti della formazione. Per le stesse ragioni, l’USAV può anche vietare a un ente di formazione di rilasciare certificati di formazione. Art. 202 Cpv. 1: cfr. il commento relativo all’articolo 199 capoverso 1. Art. 203 Cpv. 1: chi impartisce i corsi per l’attestato di competenza o della formazione specialistica non legata a una professione devono essere in possesso di una formazione specialistica professionale o universitaria specifica per la materia. Per offrire una formazione specialistica non legata a una professione è neces- sario avere qualifiche specifiche nella materia. Ad esempio, i temi riguardanti la salute degli animali devono essere insegnati da un veterinario, le basi legali in campo veterinario da un giurista o da un veterinario ufficiale. Cpv. 2: in casi eccezionali è possibile dimostrare una qualifica corrispondente in altro modo, in particolare provando che la persona è stata incaricata da un servizio veterinario cantonale come perito o esperto per la specie animale specifica. Cpv. 3: in ogni caso, le persone che impartiscono formazioni in materia di animali devono avere un’espe- rienza di almeno tre anni con le specie animali in questione. Questo requisito non si applica quindi alle persone che si occupano dell’insegnamento dei principi giuridici. Art. 203a Cpv. 1: chi non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 203 e desidera comunque insegnare nell’ambito di una formazione ai sensi dell’articolo 192 capoverso 1 lettera b o c, deve concludere una formazione specialistica non legata a una professione. Le relative disposizioni di attuazione sono contenute nell’or- dinanza sulla formazione in protezione degli animali (RS 455.109.1). Questa formazione di chi impartisce formazioni per detentori di animali è prevista già oggi. Attualmente esiste solo un corso di questo tipo e offre ai detentori di cavalli l’opportunità di formarsi come formatori AC. Cpv. 2: il contenuto della disposizione corrisponde allʼarticolo 203 capoverso 2 previgente. Art. 205 e 206 Il contenuto di queste disposizioni è ora contenuto negli articoli 198a e 198c. Essi possono pertanto essere abrogati. Art. 206a Le disposizioni penali vengono integrate o corrette. Lett. dbis: l’inosservanza dei divieti di importazione di cani (art. 76a e art. 76b) è considerata un reato ed è, come tale, punibile. Viene chiarito in modo esplicito che non è solo l’importatore vero e proprio a essere ritenuto responsabile, ma anche la persona che acquista il cane dall’estero o lo ordina su Internet e lo fa recapitare in Svizzera. Lett. dter: il contenuto della disposizione corrisponde alla lettera dbis previgente. Lett. dquater: chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché questi non costi- tuisca un pericolo per le persone e gli animali (art. 77 OPAn). Nella prassi, questa disposizione ha cau- sato dubbi o valutazioni contraddittorie. Non è del tutto chiaro se una violazione costituisca un reato ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 lettera LPAn oppure non sia punibile perché non citata nell’art. 206a OPAn. Quando è stato emanato l’articolo 206a OPAn si partiva dal presupposto che una violazione dell’articolo 77 OPAn fosse un reato ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 lettera a LPAn. Nel frattempo, tuttavia, vi sono sentenze che ipotizzano un’interpretazione diversa, ovvero che si tratti di una violazione di un regolamento di attuazione che non rientra nel capoverso 1 e che quindi richiede una disposizione penale a livello di ordinanza. Al fine di garantire la punibilità di una violazione dell’articolo 77, è ora prevista una corrispondente disposizione penale. Lett. h: l’attuale riferimento cade nel vuoto, perché l’articolo 177a è stato abrogato il 1° marzo 2018. È dunque necessario un rimando all’articoo 179e OPAn.
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Lett. i: Il riferimento alle disposizioni pertinenti deve essere adattato a causa della suddivisione dell’arti- colo 203. Art. 211a Cpv. 1: le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 13 della LPAn (commercio) e degli articoli 89 (detenzione privata di animali selvatici) e 90 (detenzione commerciale di animali selvatici) possono essere concesse provvisoriamente se la formazione specialistica non legata a una professione richiesta non è ancora stata ancora completata e il periodo di pratica deve essere svolto nella propria azienda (cfr. anche art. 198c). Il requisito è che la formazione specialistica non legata a una professione debba essere comple- tata entro due anni. Cpv. 2: poiché la concessione di autorizzazioni di detenzione provvisorie per i detentori di animali che non hanno ancora completato la formazione prescritta comporta un rischio non trascurabile per le auto- rità di controllo, in questi casi dovrebbe essere possibile richiedere il pagamento di una cauzione. Se la formazione non viene completata come prescritto, è necessario coprire l’onere finanziario che ne deriva. I Cantoni possono quindi subordinare l’autorizzazione provvisoria al pagamento di una cauzione che copra i costi delle misure necessarie nel caso in cui il requisito non sia soddisfatto o non sia soddisfatto in tempo. Art. 225c Cpv. 1: è previsto un periodo di transizione di quindici anni per gli allevamenti che già utilizzano un sistema che funge da balia artificiale per i lattonzoli. Questo arco di tempo consente di ammortizzare l’investimento corrispondente. Cpv. 2: i centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica avranno un anno di tempo per soddisfare i nuovi requisiti per i nascondigli per topi, ratti e criceti, in conformità con l’allegato 3. Cpv. 3: un nuovo requisito per i centri di detenzione di animali da laboratorio che allevano o detengono linee o ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure di riduzione è che è necessario disporre preventivamente di un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali che giustifichi il numero di animali. I centri di detenzione di animali da laboratorio che allevavano o de- tengono un numero maggiore di animali in base alla legge precedente hanno un anno di tempo per adeguarsi o ridurre il numero di animali di conseguenza. Cpv. 4: ora gli incaricati della protezione degli animali devono controllare le domande per verificare la presenza di requisiti specifici per le autorizzazioni. Le loro competenze vengono dunque estese. Per l’attuazione di questo requisito viene concesso un periodo transitorio di un anno, al fine di dare alle istituzioni il tempo necessario per organizzare e comunicare le nuove modalità di esame. Cpv. 5: finora, qualsiasi formazione nel settore professionale « agricoltura e relative professioni» è stata considerata formazione agricola; anche la formazione senza riferimento specifico alla detenzione di ani- mali. Le persone che esercitano un’attività per la quale è richiesta una formazione agricola possono continuare a esercitare la loro attività anche se la loro formazione non soddisfa i nuovi requisiti. Cpv. 6: Chi offre formazioni ai sensi dell’articolo 197 deve ora soddisfare i requisiti di cui all’articolo 198a. Deve cioè essere un’istituzione di diritto pubblico, un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale o un’associazione professionale. Le altre organizzazioni devono dimostrare di avere il perso- nale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 21001:2018 oppure edu- Qua:2021 valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti. Per dare a queste organizzazioni il tempo sufficiente per conformarsi a questo requisito, è previsto un periodo transitorio di 2 anni. Allegato 1 Tabella 1, intestazione e osservazioni sui numeri 1a e 3 Nell’intestazione della tabella 1 le dimensioni vengono espresse in modo più semplice (ad es. 125 ± 5 cm diventa «da 120 a 130 cm»). L’osservazione 3 dell’ordinanza previgente trattava due aspetti che ora vengono separati in due osser- vazioni, in quanto hanno dato luogo a malintesi nella prassi. Nell’osservazione 1a si aggiunge che le 19/26
dimensioni per animali con altezza al garrese inferiore a 120 cm o superiore a 150 cm possono o devono essere adeguate di conseguenza. L’osservazione viene spostata nell’intestazione della tabella per sot- tolineare l’indipendenza dall’applicabilità dei periodi di transizione. L’osservazione 3 specifica per quali stalle è richiesta un’altezza al garrese di 120130 cm o 140150 cm per le vacche. Ciò chiarisce l’intenzione di chi ha emanato l’ordinanza al momento della pubblicazione. In particolare, anche per le stalle che non hanno dimensioni inferiori ai valori di cui all’allegato 5 numero 48 OPAn e che quindi non hanno dovuto avvalersi del periodo transitorio di cinque anni, vanno aumentate le dimen- sioni per gli animali con un’altezza al garrese superiore a 150 cm. Le dimensioni si applicano agli animali con un’altezza al garrese di 145± 5 cm. In questo modo, è già esplicitamente indicato nell’osservazione 3 dell’ordinanza previgente che le dimensioni nella tabella si applicano ad animali con un’altezza al gar- rese di 120–150 cm. Per contro, ne consegue che non vanno applicate agli animali con un’altezza al garrese superiore a 150 cm. Pertanto, non si applica agli animali con un’altezza al garrese superiore a 150 cm nemmeno la disposizione provvisoria di cui all’allegato 5, punto 48, che si riferisce alle dimensioni concrete. Per concludere, ciò significa che per gli animali con un’altezza al garrese superiore a 150 cm, le stalle devono essere adattate senza disposizioni transitorie (ampliamento rispetto alle dimensioni at- tualmente applicabili). L’interpretazione dell’osservazione 3, secondo cui non è necessario adattare le stalle che non scendono al di sotto dei limiti stabiliti nell’allegato 5 numero 48 si applica quindi solo agli animali con un’altezza al garrese di 120–150 cm. Per gli animali con un’altezza al garrese superiore a 150 cm, tuttavia, il legislatore ha stabilito che le dimensioni devono essere aumentate (senza disposizioni transitorie). Questa interpretazione viene esplicitamente chiarita separando l’osservazione 3 dell’ordi- nanza previgente. Tabella 3 (nuova colonna) Negli ultimi tre anni, il peso vivo medio dei suini alla macellazione è salito a oltre 110 kg. Ciò causa problemi nell’allevamento: visto che alla fine dell’ingrasso questi suini rientrano nella categoria 110–160 kg, conformemente all’OPAn occorrerebbe mettere loro a disposizione una superficie nettamente più grande per soli pochi giorni. Pertanto, nella tabella 3 dell’allegato 1 OPAn viene stata aggiunta una nuova categoria per i suini di 110–130 kg, con requisiti per la superficie totale e la superficie di riposo per ogni animale. Il requisito relativo alla larghezza del trogolo resta invariato, poiché non è limitante per soddi- sfare i requisiti maggiori di superficie visto che i suini vengono estratti dai box per la macellazione. Tabella 3 e osservazioni sulla tabella 3 numeri 3a e 8a Osservazione 3a: le superfici occupate dalle attrezzature per il foraggiamento come mangiatoie e im- pianti meccanici di foraggiamento non sono percorribili dagli animali e non possono essere utilizzate come giaciglio o come superficie per fare movimento o altre attività. Pertanto, questa osservazione sta- bilisce ora che le superfici sottostanti le strutture per il foraggiamento non possono essere conteggiate nel calcolo delle superfici minime secondo l’allegato 1 tabella 3. Osservazione 8a: l’osservazione stabilisce che la superficie di riposo dei box può essere ridotta tramite pareti amovibili. Nell’applicazione sono emerse incertezze su quanto possa essere ridotta l’area di riposo per i suini di 25–60 kg. Pertanto, ora si specifica che nei box con pareti amovibili per suini fino a 40 kg di peso deve essere disponibile una superficie di riposo di almeno 0,3m2 per capo. Tabella 4, numero 23: poiché le pecore mangiano generalmente tutte insieme, è necessaria una posta di foraggiamento per singolo capo. A differenza della larghezza della posta di foraggiamento necessaria per capo, questa informazione finora mancava, per cui vi era incertezza nell’applicazione. Tabella 9-1 numeri 123 e 141, 2 e 3 e osservazioni 6, 7a e 8 Numero 123: alla tabella vengono aggiunte le dimensioni di 50 cm per l’altezza libera sopra i posatoi vengono (e di conseguenza esse vengono eliminate dall’articolo 34a dell’ordinanza dell’USAV sulla de- tenzione di animali da reddito e di animali domestici), in quanto l’altezza libera sopra i posatoi e le su- perfici grigliate (cfr. n. 141) è ugualmente importante per la circolazione degli animali. Inoltre, viene uti- lizzato in modo uniforme il termine «altezza libera». Osservazione 6: al di sopra delle superfici grigliate e (come novità in questa revisione) sopra i posatoi è prescritta un’altezza libera di 50 cm per consentire agli animali di circolare senza ostacoli. All’interno 20/26
delle voliere, nell’ambito del processo di revisione e autorizzazione possono essere accettate altezze inferiori. L’USAV stabilisce le dimensioni minime corrispondenti. Questo intervallo di tolleranza è ora fissato a 5 cm (art. 34a dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali do- mestici). Osservazione 7a: le dimensioni minime riportate nella tabella 9-1 si riferiscono a grandi detenzioni di polli. Esse non sono adeguate per le piccole detenzioni amatoriali dove, ad esempio, lo spazio occupato dalle attrezzature per il foraggiamento e l’abbeveraggio rappresenta una percentuale maggiore della superficie totale della stalla. Pertanto, vengono introdotte superfici minime per le piccole detenzioni. Osservazione 8: nella versione francese è apportato un adeguamento redazionale. Allegato 3 Tabelle 1 e 2 Osservazione 4: tutte le specie elencate nell’allegato 3 hanno la necessità di potersi ritirare in un na- scondiglio. Finora, era previsto un rifugio adeguato sotto forma di nascondiglio per i porcellini d’India (osservazione 4) e i gerbilli (osservazione 7). Questi requisiti devono ora essere soddisfatti anche per topi, ratti e criceti: anche a queste specie dovrà essere offerto un nascondiglio adeguato, che allo stesso tempo possa favorire una gestione senza stress degli animali, ai sensi di una manipolazione delicata. Allegato 4 Tabella 2 Per quanto riguarda lo spazio minimo richiesto per il trasporto dei caprini, viene aggiunta una nuova categoria per i caprini da macello. Osservazioni sulla tabella 2 Osservazione 1 sulla tabella 2: Si stabilisce che è possibile trasportare un massimo di tre animali giovani di peso non superiore a sette kg in un contenitore di trasporto (ad es. un box per cani) in un veicolo privato. La disposizione mira a disciplinare lo spostamento degli animali da riproduzione nei primi giorni di vita, sia per la loro sensibilità al freddo sia per motivi sanitari. Osservazione 2 sulla tabella 2: si stabilisce che, quando si trasportano animali da macello, l’area di carico dei veicoli di grandi dimensioni (mezzi di trasporto per bestiame grosso) deve essere suddivisa in più compartimenti, in modo che gli animali abbiano un sostegno sufficiente durante la partenza, la frenata o in curva. Entrata in vigore La maggior parte delle modifiche dell’OPAn entrerà in vigore il... . Cpv. 2: il divieto di accorciare la coda agli ovini viene disciplinato già ora al fine di promuovere misure di allevamento, ma l’entrata in vigore per questa misura è prevista solo dopo un periodo adeguato (secondo il parere di esperti commissionato a tale scopo). Cpv. 3: al fine di informare in modo esaustivo il pubblico sulle nuove norme di importazione dei cani e di creare i prerequisiti tecnici per l’attuazione, l’articolo 76b entra in vigore 1 anno dopo. Cpv. 4: l’art. 145 cpv. 1 lett. b entrerà in vigore solo 2 anni dopo. Il motivo è il sistema elettronico animex- ch, attraverso il quale i dati vengono raccolti, controllati per verificarne la plausibilità ed elaborati per la pubblicazione. La raccolta di dati aggiuntivi richiede l’adattamento del sistema, si possono quindi pos- sono prevedere 2 anni per la specifica dei requisiti, la realizza
2.2 Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il tratta-
mento degli animali (OFPAn; RS 455.109.1) Ingresso Con la presente modifica dell’OPAn, le disposizioni di delega vengono spostate in altri articoli o capo- versi, pertanto è necessario adattare l’ingresso di conseguenza. 21/26
Art. 2 Agli articoli 2 capoverso 1 e 4 capoverso 2 viene integrato l’elenco delle formazioni specialistiche non legate a una professione. Finora mancava il rimando all’articolo 102 capoverso 4 OPAn. Art. 3 Il capoverso 1 viene modificato a livello redazionale. Nel capoverso 2 vengono eliminati i requisiti per i periodi di pratica, ora disciplinati nel capoverso 3. Cpv. 3: la durata dei periodi di pratica viene ora indicata in ore anziché in mesi, tuttavia, la durata minima rimane invariata. Art. 4 Cpv. 2: cfr. il commento relativo all’articolo 2. Cpv. 4: questo capoverso corrisponde al previgente articolo 3 capoverso 3. Art. 4a Poiché i requisiti specifici per i periodi di pratica sono stabiliti nell’articolo 5, il contenuto dell’attuale arti- colo 5 viene spostato in un nuovo articolo 4a. Inoltre, viene integrato l’elenco delle formazioni speciali- stiche non legate a una professione. Finora mancava il rimando all’articolo 102 capoverso 4 OPAn. Art. 5 Cpv. 1‒5: le prescrizioni sui periodi di pratica sono specificate in relazione alle singoli formazioni. In particolare, viene specificato nel dettaglio quali attività dei singoli corsi di formazione possono essere computate al periodo di pratica e quali parti del periodo di pratica devono essere svolte in specifiche aziende. In questo modo si evita che l’autorità cantonale debba riconoscere, caso per caso, una forma- zione diversa da quella richiesta. In tutti i casi, si tratta di requisiti che non intendono mitigare le prescri- zioni attuali, ma ampliarle con alternative pratiche. Art. 5b, 14 e 40 Negli articoli 5b capoverso 1, 14 capoverso 1 e 40, i riferimenti devono essere adattati alla nuova nume- razione degli articoli dell’OPAn. Art. 7 e 9 Il trasporto di equidi è ora specificamente elencato. Nella pratica, ciò era già stato attuato. Art. 51a Già oggi i corsi di formazione o i blocchi di formazione teorica sono offerti completamente o parzialmente online: si tratta in particolare di piattaforme didattiche dove i partecipanti lavorano in modo indipendente con materiale testuale e video per raggiungere gli obiettivi di apprendimento prefissati. Con questo me- todo didattico, le persone che offrono formazioni devono garantire con una soluzione adeguata che i partecipanti possano essere chiaramente identificati. Inoltre, deve essere possibile verificare che il tempo specificato sia stato completato attivamente davanti allo schermo. Infine, è necessario garantire un facile contatto con gli insegnanti e verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. La parte di formazione teorica può essere offerta completamente in questa forma. Durante la pandemia di coronavirus, si è affermato anche l’insegnamento teorico tramite videochiamate. Questa possibilità deve essere mantenuta in misura limitata. L’insegnamento teorico tramite videochia- mata deve essere limitato al 25 % del tempo di insegnamento prescritto al fine di garantire lo scambio e il collegamento tra insegnanti e partecipanti al corso. A differenza delle piattaforme didattiche, con le videochiamate l’interattività di solito non è sufficientemente garantita. Art. 58 Cpv. 1: alle persone che offrono formazioni ai sensi dell’articolo 197 si applicano ora gli stessi requisiti applicabili alle persone che offrono formazioni per i fornitori dei detentori di animali. Di questo si tiene conto nel capoverso 1.
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Cpv. 2: si tiene conto del fatto che i Cantoni possono affidare a un’organizzazione esterna lo svolgimento degli esami per ottenere l’autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopo terapeutico per il trattamento dei cani (cfr. art. 76 cpv. 3 OPAn). Art. 59 Cpv. 3: vengono definite le responsabilità del comitato di sorveglianza. Esso è responsabile del corretto svolgimento dell’esame in conformità al regolamento d’esame approvato. Art. 60 Cpv. 1: il rimando deve essere adattato in quanto i requisiti sono ora stabiliti in due disposizioni diverse negli articoli 203 e 203a a seguito della divisione dell’articolo 203. Cpv. 2: si specifica che la persona aggiuntiva presente all’esame orale deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 203 o 203a OPAn. In questo modo si garantisce che la persona sia qualificata per valutare se l’esame viene condotto in modo corretto e secondo i giusti standard. Art. 62 Cpv. 2: l’espressione «centro di formazione» è adattata alle nuove disposizioni dell’OPAn. Non esiste più una distinzione tra organizzazioni di formazione e centri di formazione (i requisiti sono gli stessi per le formazioni specialistiche non legate a una professione di cui agli art. 197 e 203a). Art. 68 Sebbene già oggi la maggior parte delle formazioni riconosciute preveda la possibilità di fare ricorso contro gli esami non superati, questo viene esplicitamente indicato in questa sede come requisito. Gli organizzatori di formazioni specialistiche non legate a una professione di cui agli articoli 197 e 203a nominano nei loro regolamenti d’esame un’istanza di ricorso. In linea di principio, i Cantoni sono respon- sabili della formazione e dell’esame dell’utilizzo di apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani. In questo caso, una decisione d’esame rappresenta una decisione e un eventuale ricorso è pertanto disciplinato dal diritto procedurale cantonale. Tuttavia, se i Cantoni incaricano un’organizzazione esterna di svolgere la formazione o l’esame (art. 76 cpv. 3 OPAn), l’organizzazione incaricata deve nominare un’istanza di ricorso. Art. 71 Cpv. 2: questo capoverso viene eliminato, poiché l’articolo 205 OPAn (nuovo art. 198a) non riguarda più solo i centri di formazione per i formatori dei detentori di animali, ma anche gli offerenti della FSNP ai sensi dell’articolo 197. Tuttavia, il servizio veterinario cantonale è ora responsabile, senza eccezioni, della valutazione dell’equivalenza della formazione o dell’esperienza pluriennale (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn).
2.3 Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali do-
mestici (RS 455.110.1) Titolo Viene introdotto un titolo breve per semplificare il riferimento nei testi. Art. 7a L’articolo 40 capoverso 1 OPAn chiarisce quale sia il periodo di vegetazione o il periodo di foraggiamento invernale. A questo punto è possibile eliminare la regolamentazione corrispondente. Art. 16 Cpv. 4: nei box di riposo con dispositivo rigido per il collo, è necessario prevedere una cosidetta barriera di passaggio per garantire che gli animali non possano entrare nella zona riservata alla testa e rimanere intrappolati o ferirsi. Finora era richiesto un tubo frontale. Tuttavia, grazie alle innovazioni nella proget- tazione dei box di riposo, questo requisito deve essere reso più flessibile. La barriera di passaggio può essere costituita, ad esempio, da un tubo o da un nastro di nylon fissati alla parete divisoria dei box di riposo, se ciò non limita gli animali quando si stendono, si sdraiano e si alzano. In futuro, la posizione 23/26
e l’altezza minima della barriera di passaggio saranno determinate attraverso gli oneri nell’ambito della procedura di esame e di autorizzazione per gli impianti di stabulazione fabbricati in serie (art. 7 cpv. 2 LPAn). Cpv. 6: in questo capoverso era finora specificata una distanza minima di 45 cm tra piantana anteriore del battifianco nei box di riposo e la parete. Questa distanza minima si applicava dall’introduzione dell’or- dinanza sulla protezione degli animali nel 1981. Poiché all’epoca le vacche erano molto più piccole, oggi 45 cm non sono più sufficienti per dare agli animali spazio sufficiente quando si alzano. Negli oneri per l’autorizzazione delle separazioni nei box di riposo nell’ambito della procedura di esame e di autorizza- zione per impianti di stabulazione fabbricati in serie (art. 7 cpv. 2 LPAn), sono pertanto specificate di- mensioni minime maggiori per la distanza tra la piantana anteriore del battifianco e la parete. La prescri- zione obsoleta viene pertanto stralciata e nel singolo caso sostituita da oneri corrispondenti. Art. 34a Lo spazio libero al di sopra dei posatoi, così come le misure corrispondenti in relazione alle superfici grigliate, sono ora definiti nell’OPAn. Nell’ambito dell’autorizzazione di impianti di stabulazione fabbricati in serie, lo spazio libero al di sopra dei posatoi o delle superfici grigliate delle voliere può essere ridotto a un massimo di 45 cm. Poiché i pulcini dei polli domestici sono ancora molto piccoli nelle prime due settimane di vita, bisogna assicurare che abbiano accesso ai posatoi, ovvero, l’altezza deve essere ri- dotta di conseguenza o si devono collocare posatoi aggiuntivi a un’altezza inferiore, come ad esempio i posatoi al di sopra della mangiatoia nelle voliere di allevamento. Art. 34b I piani dei posatoi di foraggiamento nelle voliere possono essere considerati come superficie calpestabile per il calcolo dello spazio per gli animali. Finora la progettazione di questi piani non era regolamentata. Ora viene definito a quali condizioni tali livelli possono essere computati alla superficie calpestabile.
2.4 Ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163)
Art. 10 Cpv. 3 lett. a: questa disposizione dell’ordinanza sulla sperimentazione animale (RS; 455.163) deve es- sere considerata in combinato disposto con l’articolo 119 OPAn (trattamento rispettoso degli animali). Finora agli animali si potevano amputare le estremità distali delle dita fino a 12 giorni di vita. Tuttavia, secondo le linee guida della Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA), gli animali non dovrebbero avere più di 7 giorni di vita per questo intervento; non vi sono basi scientifiche per eseguire con successo senza dolore l’intervento fino a 12 giorni di vita. Art. 17 Cpv. 2 lett. e: oltre alle misure che migliorano la situazione di vita degli animali (misure di riduzione dello stress), è ora necessario definire anche i sintomi in corrispondenza dei quali gli animali devono essere effettivamente sottoposti a eutanasia (il concetto di criteri di interruzione è da anni parte integrante dei moduli). Art. 18 Cpv. 2 lett. cbis: vedi commento relativo all’articolo 17. Art. 29 Cpv. 1 lett. a: attualmente, gli animali vengono contati allo svezzamento (topi: all’età di circa 21 giorni). Ciò significa che molti animali che muoiono o sono sottoposti a eutanasia precedentemente non vengono contati, il che non consente una rappresentazione realistica del numero di animali nati nel centro di detenzione di animali da laboratorio. Per registrare i numeri in modo realistico e pubblicarli in modo trasparente, il conteggio degli animali deve avvenire prima, in modo da garantire che vi rientri la maggior parte degli animali nati. Non tutti gli animali possono essere registrati, poiché spesso gli animali morti vengono anche mangiati dalla madre. Cpv. 1 lett. b: questa disposizione corrisponde al diritto vigente. 24/26
Cpv. 1 lett. c: i pesci e gli anfibi vengono spesso importati nel centro di detenzione di animali da labora- torio in uno stadio in cui non sono ancora considerati animali da laboratorio secondo la definizione dell’ar- ticolo 112 lettera d dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Se i pesci e gli anfibi vengono importati nel centro di detenzione di animali da laboratorio dall’estero, ad esempio come uova, al momento dell’im- portazione non sono ancora considerati animali da laboratorio. Tuttavia, se raggiungono in seguito il punto in cui sono considerati animali da laboratorio, ovvero l’assunzione di cibo autonoma, devono es- sere conteggiati (indipendentemente dal fatto che a quel punto siano ancora nel centro o già in esperi- mento). Ciò significa che i pesci e gli anfibi importati dall’estero devono essere considerati tali dal mo- mento in cui assumono autonomamente il cibo, indipendentemente dal fatto che siano stati importati in uno stadio in cui non erano ancora considerati animali da laboratorio. Cpv. 1 lett. d: in relazione al nuovo obbligo del direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio ai sensi dell’articolo 145 capoverso 1 lettera b (notifica dell’ulteriore destinazione d’uso degli animali), si stabilisce quali informazioni devono essere notificate sull’ulteriore destinazione d’uso degli animali nati nel centro di detenzione di animali da laboratorio e importati dall’estero. Cpv. 1bis: non per tutti gli animali allevati e importati in un determinato anno può essere indicata l’ulteriore destinazione d’uso già nel febbraio dell’anno successivo (art. 145 cpv. 1 OPAn). Pertanto, la destina- zione d’uso di questi animali deve essere notificata l’anno successivo. Allegato 1 Lett. e: finora l’iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi era considerato un metodo riconosciuto per produrre animali geneticamente modificati soltanto per i topi. Per i ratti, in precedenza questa tecnica doveva essere richiesta con un’autorizzazione di sperimentazione animale. Poiché la tecnica è consoli- data anche nel ratto, viene inserita nell’allegato 1 come metodo riconosciuto. Lett. g: la tecnica CRISPR/Cas consente una modifica mirata del materiale genetico. È dunque possibile introdurre, silenziare o rimuovere un gene in modo mirato. La tecnica è consolidata, ma il suo utilizzo finora necessitava di un’autorizzazione per la sperimentazione animale, in quanto il metodo non è elen- cato nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla sperimentazione animale, che è un prerequisito per poter essere eseguito nel contesto dell’allevamento di questi animali nell’ambito dell’autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti (art. 142 OPAn). Entrata in vigore L’articolo 29 capoverso 1 e 1bis entrerà in vigore due anni dopo. Il motivo risiede nel sistema elettronico animex-ch, attraverso il quale i dati vengono raccolti, resi plausibili ed elaborati per la pubblicazione. La raccolta di dati aggiuntivi richiede l’adattamento del sistema, per cui si devono prevedere 2 anni per la specifica dei requisiti, la realizzazione e il collaudo fino alla messa in funzione della nuova funzionalità. Fino all’entrata in vigore si applica il capoverso 1 previgente.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Con le nuove disposizioni di importazione per i cani di età inferiore alle 15 settimane, i Cantoni si trovano ad affrontare un notevole onere aggiuntivo. Finora sono stati importati ogni anno circa 10 000–15 000 cuccioli di età inferiore alle 15 settimane. Si può presumere che il numero di importazioni di cuccioli di età inferiore alle 15 settimane diminuirà con la nuova regolamentazione (periodo di attesa, requisiti). D’altra parte, essa porterà all’individuazione di un maggior numero di casi di cani importati illegalmente. Pertanto, si prevede un notevole onere supplementare per i servizi veterinari cantonali. Le modifiche agli obblighi di notifica e alle statistiche nell’ambito del centro di detenzione di animali da laboratori richiedono un adeguamento di animex-ch, che comporterà un onere aggiuntivo per la Confe- derazione per un massimo di 20 000 franchi. Questi costi possono essere coperti con le risorse esistenti. L’onere supplementare per l’esame dei rapporti dei centri di detenzione di animali da laboratori da parte della Confederazione e delle autorità cantonali, nonché per la preparazione e la pubblicazione dei dati da parte della Confederazione, è trascurabile. 25/26
Le altre modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla Confederazione, sui Cantoni e sui Comuni.
3.2 Ripercussioni per l’economia
Per quanto concerne il divieto di accorciamento della coda negli ovini non è previsto alcun onere sup- plementare grazie al periodo transitorio adeguato. Il divieto dello stordimento meccanico dei decapodi significa che in futuro non saranno più venduti deca- podi vivi nel commercio al dettaglio, una pratica in parte ancora in corso, soprattutto nella Svizzera fran- cese. I corrispondenti adeguamenti nel commercio al dettaglio comporteranno un ragionevole onere sup- plementare per le aziende interessate. I nuovi requisiti per l’importazione di cani di età inferiore alle 15 settimane comportano un onere supple- mentare per i futuri detentori di cani (registrazione in Amicus, prove). Tuttavia, questi oneri supplementari e i costi che ne derivano sono giustificati dall’obiettivo di limitare il commercio irresponsabile di cani troppo giovani. Per la creazione di possibilità di occupazione per il pollame domestico si deve prevedere un esiguo dispendio finanziario. Per quanto riguarda il requisito adattato delle possibilità di ritirarsi per i roditori da laboratorio, si deve prevedere al massimo un piccolo dispendio finanziario una tantum per l’acquisto e la pulizia supplemen- tare da parte dei laboratori. I requisiti più elevati per le organizzazioni che offrono formazioni ai sensi dell’articolo 197 richiedono alle organizzazioni che non soddisfano ancora i requisiti di avviare un processo di certificazione, con un corrispondente impatto finanziario. Per attenuare questo problema, vengono concessi adeguati periodi di transizione per gli adeguamenti. L’ulteriore obbligo di formazione per le persone che offrono una pen- sione per animali con più di cinque posti o che offrono a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali al giorno comporterà un onere supplementare per le persone interessate. Tuttavia, quattro giorni in quattro anni sembrano appropriati.
4 IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera.
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