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Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie: negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi

Dipartimento federale dell’interno DFI

Berna, il 9 dicembre 2022

Modifica della legge federale del 18 marzo

1994 sull’assicurazione malattie

Negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi

Rapporto esplicativo per l'indizione della procedura di consulta- zione

BK-D-C08A3401/643

Compendio La presente modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) mira a sopprimere la facoltà del Dipartimento federale dell’interno (DFI) di stabi- lire le tariffe dell’elenco delle analisi (EA). La negoziazione delle tariffe spette- rebbe ai partner tariffali, come avviene nel caso del sistema tariffale per le pre- stazioni mediche ambulatoriali o per le prestazioni di fisioterapia.

Situazione iniziale

La presente proposta di modifica della LAMal si iscrive nel quadro dell’attuazione della mozione 17.3969 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consi- glio degli Stati (CSSS-S), accolta dal Consiglio degli Stati il 29 novembre 2017 e dal Consiglio nazionale il 19 settembre 2018. La mozione chiede che la competenza di negoziazione delle tariffe venga trasferita direttamente ai partner tariffali al fine di ac- celerare la procedura di registrazione nell’EA e consentirebbe così di eseguire analisi di laboratorio innovative. Il Consiglio federale resta contrario alla mozione, in quanto ritiene che il quadro normativo in vigore sia già sufficiente e poiché i numerosi casi di blocco delle trattative tariffali dimostrano che l’autonomia tariffale non consentirebbe un adeguamento più rapido dell’EA.

Contenuto del progetto

La modifica dell’articolo 52 LAMal mira a trasferire ai partner tariffali la competenza di stabilire le tariffe dell’EA. L’EA è un elenco completo e vincolante delle analisi assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), applicabile solo alle cure ambulatoriali. Per le cure ospedaliere, le analisi sono generalmente comprese nell’importo forfettario (art. 49 LAMal). Attualmente, il DFI è responsabile della defini- zione di un elenco di analisi con tariffa. L’EA è parte integrante dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre), di cui costituisce l’allegato 3. Ogni modifica dell’elenco comporta necessariamente una modifica dell’OPre. Il DFI decide le modifiche dell’OPre consul- tando la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA), che verifica l’adempimento dei criteri legali di efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 cpv. 1 LAMal) e formula una raccomandazione in tal senso. L’attuale tariffa delle analisi è concepita come una tariffa per singola prestazione stabilita dal DFI per tutta la Svizzera. A ciascuna analisi viene quindi attribuito un numero massimo di punti tariffali che il laboratorio ha facoltà di fatturare a carico dell’AOMS. Il valore del punto tariffale è fissato a 1 franco per tutte le posizioni.

La presente proposta di modifica mira a trasferire ai partner tariffali la facoltà di stabilire le tariffe dell’EA. La LAMal non richiede una determinata forma tariffale per la rimune- razione delle prestazioni ambulatoriali. L’elenco delle possibili forme tariffali di cui all’ar- ticolo 43 capoverso 2 LAMal non è esaustivo e altre forme sono possibili. Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili (art. 43 e 47 LA-Mal), la determinazione della forma tariffale è lasciata alla discrezionalità dei partner.

Finora, il Consiglio federale si è espresso contro l’introduzione di tariffe delle analisi assunte dall’AOMS negoziate tra i partner tariffali. Dato l’elevato numero di partner ta- riffali, il Consiglio federale dubita che il trasferimento di competenze consenta di rag- giungere gli obiettivi della mozione, cioè uniformare le tariffe conformemente alla LAMal e adeguarle rapidamente.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Obiettivi

Con l’adozione della mozione 17.3969 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S)1, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di modificare l’articolo 52 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicu- razione malattie (LAMal) in modo da trasferire ai partner tariffali la competenza di ne- goziare le tariffe delle analisi di laboratorio, come avviene nel sistema tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali o di fisioterapia. In adempimento di questo mandato, il Consiglio federale pone in consultazione una proposta di modifica della LAMal.

Allo stato attuale, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) emana un elenco delle ana- lisi con tariffa. L’elenco delle analisi (EA) contiene tutte le analisi di laboratorio per le cure ambulatoriali i cui costi sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure me- dico-sanitarie (AOMS). L’EA costituisce l’allegato 3 dell’ordinanza del 29 settembre 19953 sulle prestazioni (OPre). La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) consiglia il DFI in merito alla stesura dell’elenco delle analisi (art. 37a lett. b e 37f dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sull’assicurazione malattie [OAMal]).

Sono state avanzate diverse argomentazioni a sostegno della mozione. Si ritiene che la procedura di ammissione di nuove analisi con tariffa, che va dai dieci ai dodici mesi, sia eccessivamente lunga e ponga un freno all’innovazione. Se le tariffe fossero nego- ziate tra i partner tariffali, si potrebbe velocizzare la procedura, consentendo di eseguire analisi di laboratorio innovative. Inoltre, un’accelerazione della procedura permette- rebbe di contenere l’aumento dei costi sanitari, evitando trattamenti combinati e terapie errate. Infine, si è osservato che il passaggio da una tariffa stabilita dalle autorità a una negoziata tra i partner tariffali rappresenterebbe un ulteriore passo avanti verso una tariffazione uniforme nel settore sanitario.

Finora, il Consiglio federale si è espresso contro l’introduzione di tariffe delle analisi assunte dall’AOMS negoziate tra i partner tariffali, come nelle risposte a due mozioni che sono state liquidate dopo essere state respinte, ossia la mozione Kuprecht 16.3487 («Modificare le tariffe pregiudizievoli per l'innovazione e opinabili per uno Stato di diritto. Introduzione della libertà di contrarre nelle tariffe di laboratorio») 5 e la mozione Hess 16.3193 («LAMal. Promuovere l'innovazione e la trasparenza delle tariffe»)6. Il Consiglio federale sottolinea che i partner tariffali possono già concordare tariffe infe- riori rispetto a quelle stabilite dal DFI, ma che finora tale possibilità non è ancora stata sfruttata. Inoltre, ribadisce che i diversi gruppi di interesse sono rappresentati in seno alla commissione che consiglia il DFI sulla designazione delle prestazioni assunte dall’AOMS.

1 Cfr. www.parlamento.ch > 17.3969.

2 RS 832.10 3 RS 832.112.31 4 RS 832.102

5 Cfr. www.parlamento.ch > 16.3487.

6 Cfr. www.parlamento.ch > 16.3193. 4/20

Il Consiglio federale ritiene inoltre che, se la definizione delle tariffe fosse trasferita ai partner tariffali, gli assicuratori dovrebbero negoziare con numerosi fornitori di analisi di laboratorio (in particolare laboratori privati, ospedali, studi medici con laboratori). Dato l’elevato numero di partner tariffali, il Consiglio federale dubita che il trasferimento di competenze consenta di raggiungere gli obiettivi della mozione, cioè uniformare le tariffe conformemente alla LAMal e adeguarle rapidamente. Al contrario, teme che le trattative tariffali subiscano battute d’arresto, come è già avvenuto durante la revisione della struttura tariffale TARMED per le prestazioni mediche ambulatoriali o della strut- tura tariffale per le prestazioni di fisioterapia, costringendo il Consiglio federale a ricor- rere ai poteri sussidiari di cui all’articolo 43 capoversi 5 e 5bis LAMal. Infine, il Consiglio federale sottolinea che la proposta di liberalizzazione tariffale non esonererebbe il DFI dalla competenza di elaborare l’EA secondo i requisiti legali di efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 cpv. 1 e 43 cpv. 6 LAMal).

Alcuni membri del Parlamento hanno inoltre fatto notare che non è necessario cam- biare un sistema funzionante, temendo in particolare un aumento del volume e dei prezzi delle analisi, oltre che un indebolimento dei laboratori degli studi medici7.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio

federale Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul pro- gramma di legislatura 2019–20238 né nel decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2019–20239.

Rappresenta la conseguenza diretta dell’adozione, da parte del Parlamento, della mo- zione 17.3969 della CSSS-S.

Il progetto presenta sovrapposizioni tematiche con le seguenti strategie del Consiglio federale, sebbene nessuna di esse riguardi direttamente l’introduzione di una negozia- zione delle tariffe dell’EA tra i partner tariffali:

- il DFI sta procedendo alla seconda fase della revisione dell’EA (progetto tran- sAL-2), che consiste in un riesame differenziato di tutte le tariffe dell’EA;

- il Parlamento, dal canto suo, ha adottato una mozione (Lohr 19.4492 10) che in- carica il Consiglio federale di ridurre i prezzi delle analisi di laboratorio a carico dell’AOMS. L’attuazione della mozione si inscrive nell’ambito della revisione delle tariffe dell’EA (progetto transAL-2).

Visti i rapidi sviluppi nel settore delle analisi dal 2009, nel 2017 l’UFSP ha avviato una nuova revisione dell’EA in due fasi. La prima fase si è conclusa con una revisione del contenuto e della struttura dell’EA (transAL-1), entrata in vigore nel gennaio 2021. La seconda fase (transAL-2) è già avviata e i lavori sono in corso. Si procederà a un rie- same differenziato di tutte le tariffe dell’EA. La prima tappa consiste nella revisione di

7 CSSS-S, Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 16 maggio 2018, 16.05.2018. 8 FF 2020 1565 9 FF 2020 7365

10 Cfr. www.parlamento.ch > 19.4492. 5/20

tutte le posizioni dell’EA, eccetto le analisi rapide, che saranno riviste dopo il comple- tamento della prima tappa.

Il riesame differenziato delle tariffe non si applicherà prima del 2025. Parallelamente, il 6 aprile 2022 la CSSS-N ha preso in esame un confronto internazionale dei prezzi delle analisi mediche, pubblicato all’inizio di febbraio dal Sorvegliante dei prezzi (SPR). Dopo aver consultato il SPR e l’Associazione dei laboratori medici della Svizzera (FAMH), la Commissione ha ricordato l’avvenuta accettazione della mozione Lohr (19.4492), che incarica il Consiglio federale di ridurre i prezzi delle analisi di laboratorio, sollecitandone una rapida attuazione nel comunicato dell’8 aprile 2022 11. Come solu- zione transitoria e con l’obiettivo di una riduzione delle tariffe il più rapida possibile, il 2 giugno 2022 il DFI ha deciso di ridurre del 10 per cento le tariffe di tutte le analisi di laboratorio, eccetto quelle rapide, con effetto dal 1°agosto 2022. Tale riduzione do- vrebbe consentire un risparmio annuo pari a circa 140 milioni di franchi12.

La riduzione durerà fino a quando il DFI non avrà verificato e adeguato le tariffe di tutte le analisi. Parallelamente a questa riduzione lineare per tutte le posizioni dell’EA, escluse le analisi rapide, i lavori relativi al riesame differenziato delle tariffe proseguono in collaborazione con le parti interessate.

Pertanto, nell’attuazione della mozione occorre tener conto del fatto che il Consiglio federale si sta già adoperando al fine di contenere i costi delle analisi di laboratorio.

1.3 Stralcio di interventi parlamentari

La presente modifica della LAMal costituisce l’attuazione della mozione 17.3969 della CSSS-S, adottata il 19 settembre 2018.

1.4 Altri interventi legati al progetto

Mozione 19.4492 Lohr «Costi di laboratorio a carico dell’AOMS»

La mozione, adottata il 15 settembre 2020 dal Consiglio nazionale e il 6 dicembre 2021 dal Consiglio degli Stati, incarica il Consiglio federale di ridurre i prezzi delle analisi di laboratorio a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Con il presente progetto di modifica, il Consiglio federale perderebbe la competenza di stabilire le tariffe dell’EA, che sarebbe trasferita ai partner tariffali. La mozione diver- rebbe dunque priva di oggetto.

Mozione 22.3072 Hurni «Analisi mediche equilibrate, accessibili e in linea con quanto avviene a livello internazionale»

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un progetto che contempli misure volte a permettere una riforma della struttura tariffale e dei costi delle analisi mediche in Svizzera.

11 Cfr. www.parlamento.ch > Servizi > Notizie > Comunicato stampa CSSS-N, 8 aprile 2022, «Nessuna defi- nizione di obiettivi di costo nel settore sanitario». 12 Cfr. www.ufsp.admin.ch > L’UFSP > Attualità > Comunicati stampa > Analisi di laboratorio: saranno ridotte le tariffe (09 giugno 2022). 6/20

Con il presente progetto di modifica, il Consiglio federale perderebbe la competenza di stabilire le tariffe dell’EA, che sarebbe trasferita ai partner tariffali. La mozione diver- rebbe dunque priva di oggetto.

2 Confronto con il diritto europeo

Il seguente confronto vuole descrivere come vengono stabilite le tariffe delle analisi di laboratorio in alcuni Paesi con un sistema sanitario paragonabile a quello svizzero. Nei Paesi qui selezionati, i servizi sono in parte privati e in parte pubblici e, in linea gene- rale, l’assunzione dei costi è garantita da diverse assicurazioni. L’assistenza sanitaria è spesso ampiamente finanziata tramite i contributi delle assicurazioni sociali, distin- guendosi così dai sistemi universali, in cui l’assistenza è organizzata principalmente dallo Stato e finanziata tramite le imposte (p. es. in Gran Bretagna, Norvegia, Svezia ecc.). Questi Paesi non sono stati presi in considerazione nel confronto.

In Germania le analisi di laboratorio assunte dall’assicurazione sanitaria obbligatoria (Gesetzliche Krankenversicherung, GKV) sono elencate all’articolo 32 della nomencla- tura pubblica (Einheitlicher Bewertungsmaßstab, EBM)13. Una diversa nomenclatura si applica nel caso delle analisi eseguite a favore di soggetti assicurati presso casse pri- vate (Private Krankenversicherung, PKV), che rappresentano il 10 per cento di tutti gli assicurati14. Il sistema tedesco si basa sul principio dell’autonomia dell’assistenza sa- nitaria, secondo cui il quadro legale e i compiti sono definiti dallo Stato mentre i fornitori di prestazioni, gli assicuratori e i contribuenti si organizzano al fine di garantire l’assi- stenza sanitaria. In questo contesto, le associazioni mantello Kassenärztliche Bunde- svereinigung (KBV) e Spitzenverband (GKV-SV) si accordano sull’uniformizzazione dell’EBM. Nei Paesi Bassi, le tariffe sono stabilite dall’Autorità sanitaria olandese (NZa)15. L’NZa è un organo amministrativo indipendente che afferisce direttamente al ministro della salute, del benessere e dello sport16. Il suo compito è di vigilare sui mer- cati dell’assistenza sanitaria e di garantire che i fornitori di prestazioni e gli assicura- tori agiscano in conformità con le normative e che le cure siano accessibili a tutti. Per alcune prestazioni, l’NZa stabilisce importi massimi basati su indagini sui costi 17. Si tratta di tariffe regolamentate. Esistono inoltre prestazioni cosiddette «libere» che pos- sono essere negoziate tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni mediante accordi contrattuali. Rientrano in questa categoria le analisi di laboratorio, per le quali l’NZa non effettua indagini sui costi e in linea di principio non fissa tetti massimi.

In Austria la più grande cassa malati, l’ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse), ne- gozia contratti con ogni singolo laboratorio. Altre due organizzazioni assicurative, la BVA (per i dipendenti pubblici) e la SVS (per i lavoratori autonomi), negoziano le tariffe di laboratorio in modo indipendente. Per avere un contratto, i laboratori devono ottenere preventivamente un’autorizzazione alla creazione e all’esercizio dell’attività rilasciata dal Governo regionale competente. I laboratori presentano le loro prestazioni all’ÖGK

13 www.kbv.de > Kassenärztliche Bundesvereinigung > Startseite > Service >Rechtquellen > Einheitlicher Be- wertungsmassstab (EBM). https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/it/home.html > Documentazione > pubblicazioni > Studi e ana- lisi > Coûts des analyses médicales: une comparaison internationale (in francese). 15 www.nza.nl > Nederlanse Zorgautoriteit > NZa Role and Duties: What the Dutch Healthcare Authority (NZa) does in brief. 16 www.nza.nl > Nederlanse Zorgautoriteit > Strategy of the Dutch Healthcare Authority: Crating and monitor- ing properly functioning healthcare markets. 17 www.h4i.nl > Network Healthcare for internationals > Home > Health Insurance and cost > Cost of healthcare \ How costs are determined. 7/20

e, a seconda delle esigenze delle singole regioni (p. es. struttura e densità della popo- lazione, accessibilità), l’ÖGK stipula un contratto con il laboratorio18.

In Belgio l’assicurazione sanitaria obbligatoria è gestita dall’Istituto nazionale per l’as- sicurazione malattie e invalidità (Institut National d’assurance maladie-invalidité, INAMI), un ente pubblico di previdenza sociale sotto la vigilanza del ministro degli affari sociali. L’INAMI elabora le regole per la rimunerazione delle prestazioni sanitarie e ne stabilisce le tariffe19. Le analisi di laboratorio coperte dall’assicurazione sanitaria sono elencate in una serie di articoli specifici della nomenclatura generale delle prestazioni sanitarie. Per essere rimborsate, le analisi devono essere eseguite da fornitori di pre- stazioni qualificati e in laboratori autorizzati20. Le tariffe possono essere concordate tra i rappresentanti delle mutualità (organizzazioni di assicuratori) e i fornitori di presta- zioni21. Le mutualità rimborsano in tutto o in parte le spese delle prestazioni sanitarie sotto la sorveglianza dell’INAMI.

In Francia, le analisi mediche di laboratorio assunte dall’assicurazione sanitaria obbli- gatoria sono elencate nella Nomenclatura degli atti di biologia medica (Nomenclature des actes de biologie médicale, NABM, articolo L. 162-1-7 del codice della sanità pub- blica, CSS)22. La NABM è il catalogo di tutte le prestazioni di biologia medica coperte dalle casse malati. La commissione responsabile della definizione delle priorità degli atti e delle prestazioni di biologia medica (composta dai sindacati che rappresentano i direttori di laboratorio e dall’Unione nazionale dei servizi di assicurazione sanitaria [Union des caisses d'assurance maladie, UNCAM]) ha il compito di decidere le modifi- che alla NABM e i prezzi degli atti rimborsati ai laboratori privati di biologia medica. L’ammissibilità di un atto al rimborso è valutata dall’Alta autorità sanitaria (Haute Auto- rité de Santé, HAS), responsabile della valutazione delle tecnologie sanitarie. Le tariffe delle analisi sono stabilite mediante negoziazione tra l’UNCAM e i sindacati dei biologi (composti dai direttori dei laboratori medici privati). Il Ministero della salute (più preci- samente il Dipartimento della sicurezza sociale) svolge un ruolo di regolamentazione, fissando e monitorando l’obiettivo nazionale di spesa sanitaria.

Questo breve confronto rende difficile trarre conclusioni specifiche per la Svizzera ri- guardo alla definizione delle tariffe. Numerosi fattori inerenti ai singoli sistemi sanitari variano da un sistema all’altro e influiscono notevolmente sulla determinazione delle tariffe (modalità di finanziamento, livello di centralizzazione del sistema sanitario, esi- stenza o meno di pagamenti da parte di terzi ecc.). Tuttavia, dal confronto emerge che, nonostante la grande eterogeneità dei sistemi di determinazione delle tariffe per le ana- lisi di laboratorio, la libertà dei partner tariffali è regolata da quadri legali, istituzionali o di bilancio ben definiti. Questa struttura garantisce l’accesso a cure sanitarie adeguate e di qualità, ai prezzi più convenienti possibili.

18 www.gesundheitskasse.at > Österreichische Gesundheitskasse > Startseite > Berufsgruppen > Institute > Medizinische Labordiagnostik. 19 www.selor.be > Selor > Travailler dans l'administration fédérale > Dans quel service public Institut National d'assurance Maladie-Invalidité (INAMI).

20 www.inami.be > INAMI > Accueil > Nomenclature.

21 www.eurohealthobservatory.who.int > European Observatory on Health Systems and Policies > Publica- tions > Belgium health system summary. 22 Cfr. www.ameli.fr > Textes de référence > Guides réglementaires > Guide des références juridiques - bio- logie médicale. 8/20

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

3.1.1 La normativa vigente: allegato 3 OPre, elenco delle analisi

L’AOMS assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi (art. 25 cpv. 1 LAMal). Tali prestazioni comprendono, segnatamente, le analisi prescritte dal medico o da altri fornitori di prestazioni autorizzati.

Conformemente all’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal, il DFI emana un elenco di analisi con tariffa, previa consultazione della commissione competente e in conformità ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6 LAMal. La (CFAMA) è responsabile di esaminare le domande di ammissione o modifica delle ana- lisi dell’EA. È composta da sedici esperti del settore, al fine di garantire che ogni do- manda di ammissione o modifica dell’EA sia esaminata nel modo più specifico e com- petente possibile. La composizione della commissione è pubblica23. La commissione valuta se l’analisi soddisfa i criteri legali di efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 cpv. 1 LAMal) e formula una raccomandazione in tal senso al DFI. Quest’ultimo decide in merito alle modifiche dell’allegato 3 OPre tenendo conto delle raccomanda- zioni della CFAMA. La procedura di adeguamento dell’EA richiede solitamente dai nove ai dodici mesi. L’elenco completo viene pubblicato generalmente due o tre volte all’anno e le relative modifiche sono pubblicate sul sito Internet dell’UFSP (art. 60 OA- Mal e art. 28 cpv. 2 OPre)24.

L’elenco completo delle analisi a carico dell’AOMS è pubblicato nell’allegato 3 OPre (art. 28 OPre). In questo senso, l’EA costituisce un elenco positivo, esaustivo e vinco- lante, per cui soltanto le analisi che vi figurano possono essere rimunerate dall’AOMS, purché siano soddisfatte le altre condizioni legali. Le tariffe dell’EA si applicano esclu- sivamente alle cure ambulatoriali. Per le cure ospedaliere, le analisi sono generalmente comprese nell’importo forfettario (art. 49 LAMal).

Il contenuto e la struttura dell’EA sono stati rivisti nel 2021 e l’elenco consta di quattro capitoli, di cui i primi tre relativi a gruppi di analisi delle seguenti categorie: «Chi- mica/Ematologia/Immunologia» (capitolo A), «Genetica medica» (capitolo B) e «Micro- biologia» (capitolo C). Il capitolo D comprende le posizioni generali come tasse (d’in- carico, di presenza) e supplementi (per notte, per prelievo a domicilio ecc.). Nell’EA figurano oltre 1200 posizioni tariffali nelle quali sono definite le condizioni e le tariffe a carico dell’AOMS, nonché i tipi di laboratori autorizzati a fatturare le prestazioni. A se- conda del tipo di laboratorio che esegue l’analisi, alla singola posizione tariffale pos- sono essere applicate tasse e supplementi aggiuntivi del capitolo D. Questi ultimi non si applicano alle analisi rapide.

Dal 2015, infatti, vige un sistema di tariffazione diverso per 33 analisi rapide effettuate nei laboratori degli studi medici. I risultati sono disponibili in tempi brevi, il che consente ai medici di prendere decisioni diagnostiche o terapeutiche già nel corso della consul- tazione (diagnosi in presenza del paziente, ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 lett. a n. 2 OA- Mal)25. Le analisi rapide sono state introdotte nel quadro del piano direttore «Medicina di famiglia e medicina di base», derivato dal controprogetto diretto del Consiglio

23 Cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html > Documentazione > Commissioni extraparlamentari > Per tipo di organo > Commissioni consultive > DFI, CFAMA. 24 Cfr. www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle ana- lisi (EA). 25 Cfr. www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle ana- lisi (EA) > Schede informative > Scheda informativa Capitolo Analisi rapide. 9/20

federale all’iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia», accolto in votazione po- polare il 18 maggio 201426. Sono autorizzati a fatturare analisi rapide (diagnosi in pre- senza del paziente) solo i laboratori dei gabinetti medici (art. 54 cpv. 1 lett. a OAMal).

La tariffa dell’EA è ufficiale, cioè stabilita dalle autorità. Le analisi possono essere fat- turate al massimo secondo le tariffe ai sensi dell’articolo 52 capoverso 1 lettera a nu- mero 1 LAMal (art. 52 cpv. 3 LAMal). I fornitori di prestazioni non possono chiedere una rimunerazione più elevata. Di conseguenza, possono stabilire un prezzo inferiore alla tariffa ufficiale.

La tariffa dell’EA attuale è concepita come una tariffa per singola prestazione stabilita dal DFI per tutta la Svizzera. Per ciascuna posizione l’EA fissa il numero massimo di punti tariffali che i laboratori possono fatturare a carico dell’AOMS. Attualmente il valore del punto tariffale è fissato a 1 franco.

La valutazione della tariffa di un’analisi si basa sui costi necessari a garantire il livello di efficienza e qualità richiesto, tenendo conto dei costi del personale, dei locali, delle attrezzature tecniche e del materiale necessario in ogni fase del processo di analisi. Tuttavia, a causa della forte eterogeneità del panorama dei laboratori medici in Sviz- zera, l’elaborazione di una struttura tariffale con le parti interessate è un’impresa com- plessa, come ha dimostrato la prima revisione tariffale tra il 2006 e il 2009 e come dimostra anche la revisione in corso (progetto transAL-2, cfr. cap. 1.2).

Il settore dei laboratori medici in Svizzera è composto di un gran numero di laboratori che variano notevolmente in termini di grandezza: da un lato vi sono grandi laboratori fortemente automatizzati, con un elevato volume di analisi, e all’estremo opposto si trovano piccoli laboratori di studi medici che eseguono analisi per le esigenze proprie dello studio, con attrezzature semplici e un basso volume di analisi. Di conseguenza, i costi di produzione per la stessa analisi possono variare in modo significativo a se- conda del laboratorio che la esegue.

Un altro elemento di complessità riguarda la ripartizione delle spese generali tra le di- verse analisi. Inoltre, è difficile determinare il costo per singola analisi, soprattutto quando analisi di diverso tipo possono essere eseguite con la stessa attrezzatura.

Tale complessità rende difficile stabilire una tariffa concordata per la rimunerazione, a causa degli interessi divergenti dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori. Il fatto che il progetto di revisione delle tariffe (tansAL-2) della Confederazione non entrerà in vigore prima del 2025 è la conferma di questa difficoltà.

3.1.2 Normativa vigente in materia di tariffe

La LAMal si basa sul principio dell’autonomia tariffale dei partner tariffali. Di conse- guenza, le tariffe e i prezzi nella LAMal sono stabiliti per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (convenzione tariffale, art. 43 cpv. 4 primo periodo LAMal). Solo nei casi previsti dalla legge la tariffa è stabilita dall’autorità competente. Confor- memente all’articolo 46 capoverso 4 LAMal, le convenzioni tariffali devono essere ap- provate dall’autorità competente. A seconda del campo di applicazione della conven- zione, l’autorità che approva è il Governo cantonale competente o il Consiglio federale. Quest’ultimo è competente in tutti casi in cui la convenzione si applichi a tutto il territorio

26 Cfr. www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle ana- lisi (EA) > Schede informative > Scheda informativa Capitolo Analisi rapide. 10/20

nazionale o se si tratta di una convenzione su una struttura tariffale per singola presta- zione che deve essere uniforme in tutta la Svizzera. Conformemente all’articolo 52 LA- Mal, il DFI emana le tariffe per la rimunerazione delle analisi.

L’autorità che approva verifica se la convenzione è conforme alla legge e ai principi di equità e di economicità (art. 46 cpv. 4 LAMal). L’approvazione ha effetto costitutivo. Pertanto, i partner tariffali devono tener conto della procedura di approvazione nella pianificazione dell’entrata in vigore di una convenzione tariffale.

Se i partner non si accordano su una tariffa, l’autorità competente può intervenire in via sussidiaria. Conformemente all’articolo 47 LAMal, se nessuna convenzione tariffale può essere stipulata tra fornitori di prestazioni e assicuratori, il Governo cantonale, sen- tite le parti interessate, stabilisce la tariffa. Se i partner non si accordano sulle tariffe per singola prestazione che devono essere basate su una struttura tariffale uniforme, definita per convenzione a livello nazionale, le tariffe sono stabilite dal Consiglio fede- rale in via sussidiaria (art. 43 cpv. 5 LAMal). Il Consiglio federale può adeguare la strut- tura tariffale se quest’ultima si rivela inadeguata e se i partner tariffali non si accordano su una sua revisione (art. 43 cpv. 5bis LAMal).

3.1.3 Nuova normativa proposta

Con la presente modifica, i partner tariffali hanno la facoltà di negoziare autonoma- mente le tariffe delle analisi. Pertanto, la tariffa dell’EA non sarà più una tariffa ufficiale, ma una tariffa basata su una convenzione. Ciononostante, la procedura di designa- zione delle analisi rimane di competenza del DFI.

In linea di principio, secondo la normativa vigente, le tariffe devono essere concordate da uno o più assicuratori o dalle loro federazioni e da uno o più fornitori di prestazioni o dalle loro federazioni sotto forma di convenzioni tariffali. Per la rimunerazione delle prestazioni ambulatoriali la LAMal non impone un tipo specifico di tariffa. Di conse- guenza, spetta fondamentalmente ai partner tariffali definire le proprie tariffe in base al tempo dedicato alla prestazione (tariffa temporale), attribuire punti per prestazione e fissare il valore del punto (tariffa per singola prestazione) o prevedere rimunerazioni forfettarie (tariffa forfettaria). L’elenco dei possibili tipi di tariffe di cui all’articolo 43 ca- poverso 2 LAMal non è esaustivo, ma funge da base per elaborare altri tipi di tariffe oltre alla rimunera-zione per singola prestazione, che costituisce a oggi il tipo di tariffa tradizionale per la rimunerazione delle prestazioni mediche ambulatoriali. In linea di principio, l’articolo 43 LAMal ammette qualsiasi tipo di tariffa.

Finora la tariffa delle analisi è stata concepita come una tariffa per singola prestazione, stabilita dal DFI e valida su tutto il territorio nazionale. Secondo la normativa vigente, se i partner tariffali intendono mantenere la tariffa per singola prestazione è necessario concordare una struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera. Secondo la prassi del Consiglio federale, tutti i partner tariffali coinvolti devono convenire su tale struttura tariffale. Per quanto riguarda la portata dei punti tariffali, non vi sono requisiti specifici; pertanto, possono essere concordati a livello nazionale o cantonale dagli assicuratori o dalle loro federazioni e da uno o più fornitori di prestazioni o dalle loro federazioni. A questo proposito, la legge ammette espressamente la stipulazione di convenzioni tarif- fali tra singoli fornitori di prestazioni e assicuratori, a condizione che i fornitori di presta- zioni siano autorizzati o soddisfino le condizioni di autorizzazione.

Per quanto riguarda la legalità delle convenzioni tariffali, i partner devono garantire che le tariffe siano stabilite secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate (art. 43 cpv. 4 LAMal). I partner tariffali devono garantire cure appropriate e di alto 11/20

livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti (art. 43 cpv. 6 LAMal). Le conven- zioni tariffali devono pertanto essere conformi alla legge e ai principi di equità e di eco- nomicità (art. 46 cpv. 4 LAMal). La tariffa deve coprire al massimo i costi della presta- zione comprovati in modo trasparente e quelli necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni (art. 59c cpv. 1 lett. a e b OAMal).

Il DFI continuerà a essere competente per l’emanazione dell’EA, ovvero per la deter- minazione delle analisi a carico dell’AOMS, previa consultazione della commissione competente e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capo- verso 6 LAMal. La procedura di ammissione o modifica delle analisi nell’EA resterà di fatto invariata. Infatti, la mozione indica chiaramente che ai partner tariffali viene trasfe- rita solo la facoltà di stabilire la tariffa delle analisi. Le basi legali concernenti la desi- gnazione delle prestazioni mediche nell’AOMS non sono toccate. Come è noto, la com- petenza per la designazione delle prestazioni a carico dell’AOMS spetta alla Confede- razione e non subirà alcuna modifica in tal senso.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

La definizione delle tariffe dell’EA negoziate dai partner tariffali è di competenza dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori o delle rispettive federazioni. La modifica della legge comporta nuovi compiti per questi attori del sistema sanitario. Al momento è dif- ficile fare una stima delle conseguenze finanziarie. Tuttavia, a causa del carico di lavoro aggiuntivo atteso, si prevede un ulteriore fabbisogno in termini di risorse umane per i partner tariffali.

Questa misura comporta nuovi compiti anche per le autorità competenti per l’approva- zione della convenzione tariffale. Se il campo di applicazione della convenzione si estende a tutta la Svizzera o se si tratta di tariffe per singola prestazione, l’approvazione spetta al Consiglio federale, altrimenti l’autorità competente è il Governo cantonale. Inoltre, se i partner non si accordano su una tariffa, l’autorità competente può interve- nire in via sussidiaria. Se nessuna convenzione tariffale può essere stipulata tra i part- ner, il Governo cantonale stabilisce la tariffa oppure, nel caso di tariffe per singola pre- stazione che devono essere basate su una struttura tariffale uniforme per tutta la Sviz- zera, la struttura tariffale è stabilita dal Consiglio federale in via sussidiaria. Si può quindi ipotizzare che non solo la modifica di legge comporterà un ulteriore fabbisogno in termini di risorse umane, ma che la presenza di numerosi partner tariffali determinerà anche un notevole aumento del carico di lavoro. In base all’esito dei dibattiti parlamen- tari sul presente progetto, sarà necessario decidere, al momento dell’entrata in vigore, in merito allo stanziamento di eventuali risorse supplementari nel settore del personale necessarie per attuare le misure proposte.

Alla luce dei frequenti blocchi nelle trattative tariffali che si sono verificati di recente, e che hanno richiesto l’intervento sussidiario delle autorità, è lecito domandarsi se il cam- biamento di sistema auspicato dalla mozione sia il giusto mezzo per ottenere una più rapida rimunerazione di analisi di laboratorio innovative.

3.3 Attuazione

Il progetto comporterà l’eliminazione del capoverso 3 dell’articolo 28 OPre, che rimanda all’articolo 52 capoverso 3 LAMal e riguarda la fissazione di determinate tariffe per le analisi eseguite nei laboratori di studi medici, conformemente agli articoli 46 e 48 LA- Mal. Con la presente proposta, tutte le tariffe delle analisi dell’EA saranno negoziate dai partner tariffali, rendendo obsoleto l’articolo 28 capoverso 3 OPre. In tal caso, non saranno necessarie ulteriori precisazioni a livello di ordinanza.

Con la disposizione transitoria il DFI ha la competenza di emanare le tariffe dell’EA ancora per tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Fornitori di prestazioni e assicuratori impiegheranno l’EA con tariffa emanato dal DFI per questo periodo di tre anni, ossia fino all’entrata in vigore delle convenzioni tariffali stipulate tra le parti inte- ressate e approvate dalle autorità competenti. Secondo il capoverso 2, il passaggio da tariffe stabilite dal DFI a convenzioni tariffali non deve generare costi supplementari.

4 Commento alle disposizioni

Articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1

Finora nell’EA figuravano, oltre alla denominazione delle analisi, le tariffe per singola prestazione corrispondenti, ossia i punti tariffali per analisi o prestazione, e il valore del punto tariffale valido per tutta la Svizzera (attualmente pari a 1 CHF). L’articolo 52 ca- poverso 1 lettera a numero 1 LAMal è modificato sopprimendo l’espressione «con ta- riffa». Di conseguenza, il DFI sarà ancora incaricato di emanare l’EA (che consiste in prestazioni assunte dall’AOMS), ma non potrà più determinarne le tariffe. In futuro, le tariffe saranno stabilite secondo il principio dell’autonomia tariffale, ossia concordate per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (art. 43 cpv. 4 LAMal). Con la modifica dell’articolo 52 capoverso 1 LAMal, il Consiglio federale non stabilirà più le tariffe delle singole analisi, comprese quelle del capitolo «Analisi rapide». Come per tutte le altre analisi, le tariffe delle analisi rapide farebbero quindi parte della base negoziale.

Pertanto, in futuro varranno responsabilità diverse per l’emanazione dell’EA e per l’ela- borazione delle tariffe.

Articolo 52 capoverso 3

La disposizione viene adeguata eliminando l’enumerazione delle analisi dall’elenco, in quanto il DFI non è più responsabile della stabilita della tariffa. Pertanto, le tariffe per le analisi rientrano tra le normali disposizioni sulla protezione tariffale, in base alle quali i fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe stabilite dalla convenzione o dall’au- torità competente e non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previ- ste dalla presente legge (art. 44 cpv. 1 LAMal).

Inoltre, viene eliminato il secondo periodo dell’articolo 52 capoverso 3 LAMal, secondo cui il DFI designa le analisi effettuate nel laboratorio dello studio medico per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e 48 LAMal. Questa disposizione au- torizza il DFI a definire eccezioni alle tariffe stabilite dall’autorità competente per deter- minate analisi, affinché i partner tariffali possano concordarle all’interno di convenzioni tariffali. Con il passaggio dalla tariffa ufficiale a una stabilita per convenzione, questa disposizione diventa obsoleta, in quanto tutte le tariffe delle analisi possono essere negoziate dai partner.

5 Ripercussioni

Con la modifica proposta, la competenza di definire le tariffe nell’EA viene trasferita ai partner tariffali. In generale, la promozione dell’autonomia tariffale va accolta positiva- mente, poiché costituisce il fondamento dei principi tariffali della LAMal. Tuttavia, l’au- tonomia tariffale funziona solo se i partner svolgono il loro ruolo e subordinano i propri interessi all’interesse generale di un sistema sanitario efficiente e finanziabile. Il fatto che tra i fornitori di prestazioni figurino diversi tipi di laboratori potrebbe rendere le trat- tative difficoltose. Inoltre, anche tra gli assicuratori vi sono diverse associazioni e/o co- munità di acquisto che agiscono come partner negoziali. Questa costellazione rappre- senta una grande sfida, soprattutto nell’ottica di dover concordare una struttura tariffale per singola prestazione valida a livello nazionale e condivisa da tutti i partner tariffali interessati. Inoltre, a seconda della struttura tariffale i partner sono tenuti a rispettare le decisioni del DFI almeno due volte l’anno e a concordare una tariffazione per le nuove analisi.

Pertanto, è lecito dubitare che la prevista modifica della legge possa effettivamente contribuire a una rimunerazione delle analisi più rapida ed efficace e, quindi, a ridurre i costi nel sistema sanitario.

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La modifica dell’articolo 52 LAMal prevede, tra le altre cose, che la Confederazione mantenga la competenza di esaminare le analisi in termini di efficacia, appropriatezza ed economicità e di stabilire, in un elenco positivo, quali analisi debbano essere rimu- nerate dall’AOMS. Pertanto, il carico di lavoro per la Confederazione non è inferiore rispetto a quello che le deriverebbe se, oltre all’esame delle analisi, stabilisse anche la tariffa.

A seconda della forma della tariffa convenuta, il ruolo della Confederazione potrebbe essere determinante. Se la decisione è di mantenere una tariffa per singola presta- zione, la Confederazione avrebbe il ruolo di autorità di approvazione e dovrebbe verifi- care che la convenzione tariffale sia conforme alla legge e ai principi di equità e di economicità (art. 46 cpv. 4 LAMal, in combinato disposto con l’art. 59c OAMal).

In passato si sono verificati diversi casi di blocco delle trattative tariffali e la tendenza è in aumento. Non è possibile escludere blocchi di questo tipo nemmeno nell’ambito dell’EA. Se i partner tariffali non si accordano su una struttura tariffale per singola pre- stazione, il Consiglio federale dovrà stabilirla in via sussidiaria.

Per tutti questi motivi, ci si può aspettare ad un carico di lavoro supplementare per la Confederazione che potrebbe richiedere risorse aggiuntive. In base all’esito dei dibattiti parlamentari sul presente progetto e nel contesto dell'entrata in vigore, dovrà essere esaminata la necessità di risorse umane per l'attuazione di questo emendamento.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re- gioni di montagna Ai Cantoni potranno essere assegnate competenze aggiuntive per quanto riguarda l’approvazione delle convenzioni tariffali o la determinazione delle tariffe, salvo che non venga negoziata una convenzione tariffale valida su tutto il territorio nazionale o a meno che i partner tariffali non giungano a un accordo su una tariffa.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Secondo la statistica dell’AOMS, nel 2020 il settore delle analisi di laboratorio ha rap- presentato il 4,7 per cento dei costi totali a carico dell’AOMS27. Tuttavia, nella statistica non tutte le analisi eseguite dai fornitori di prestazioni afferiscono al settore dei labora- tori. Tenendo conto dei dati del pool tariffale SASIS28, emerge che il 5,3 per cento dei costi dell’AOMS riguardava l’EA del 201929. Al momento non è possibile valutare con precisione le conseguenze economiche dell’entrata in vigore della presente modifica, poiché le tariffe concordate saranno rese note solo dopo la conclusione delle trattative tra i partner tariffali.

Il passaggio alle tariffe negoziate avrà conseguenze per i laboratori e per gli assicuratori che dovranno sostenere gli oneri amministrativi aggiuntivi legati a questo cambiamento di sistema. Tuttavia, come nel caso delle tariffe per singole prestazioni o degli importi forfettari per singoli casi, le trattative dovrebbero essere condotte tramite le federazioni e dovrebbero contribuire a limitare in larga misura gli oneri amministrativi per i partner. È prevedibile che i partner tariffali necessiteranno di un periodo di adattamento, le cui conseguenze economiche non possono essere facilmente calcolate in questa fase.

5.3.1 Ripercussioni per i laboratori

Esistono diversi tipi di laboratori che possono eseguire analisi a carico dell’AOMS. Non tutti hanno la stessa struttura di costi o le competenze per eseguire le stesse analisi dell’EA a carico dell’AOMS. Le dimensioni dei laboratori variano notevolmente, come anche le tasse e i supplementi che possono applicarsi a seconda delle analisi che sono autorizzati a eseguire.

Anche se si prevede che le trattative saranno condotte tramite le federazioni, i diversi laboratori dovranno sviluppare competenze nel campo, in particolare per arrivare a un accordo su una struttura tariffale condivisa, prima di poter avviare le trattative con gli assicuratori attraverso le loro associazioni mantello. Inoltre, non tutti i laboratori fanno parte di una federazione e dovranno quindi assumersi da soli il compito di partecipare alle trattative.

In generale, è difficile prevedere quali saranno le conseguenze per i diversi laboratori, in quanto la struttura tariffale sulla quale si baseranno le tariffe dovrà essere stabilita dai partner tariffali. A seconda della forma della struttura tariffale concordata, sono pre- vedibili conseguenze diverse per i vari tipi di laboratorio. Per esempio, ad oggi i labo- ratori degli studi medici applicano tariffe più elevate per 33 analisi rapide dell’EA. Nell’ambito delle trattative, una sfida importante consisterà nel continuare a garantire gli esami diagnostici in presenza del paziente tenendo conto delle conoscenze acqui- site in termini di accesso a cure di qualità.

27 Cfr. www.ufsp.admin.ch > UFSP > Dati & statistiche > Assicurazione malattie: statistiche > Statistica dell’as- sicurazione malattie obbligatoria > Statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria 2020 (disponibile solo in tedesco e in francese) > T 2.17 Prestations brutes en francs selon les groupes de coûts (optique du type de prestations). 28 SASIS SA è una società affiliata dell’associazione degli assicuratori malattia santésuisse. Sviluppa, gesti- sce e cura applicazioni elettroniche specifiche nel campo della statistica, del registro dei fornitori di presta- zioni e del registro delle convenzioni tariffali. 29 Cfr. www.ufsp.admin.ch > UFSP > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA) > Monitoraggio dell’elenco delle analisi > Sviluppo del volume e del fatturato lista di analisi, foglio informativo del 23 marzo 2022 (disponibile solo in tedesco). 15/20

5.3.2 Ripercussioni per gli assicuratori

Il passaggio da una tariffa stabilita dalle autorità a una negoziata dai partner tariffali richiederà agli assicuratori lo sviluppo di competenze nel campo delle analisi di labora- torio e della loro tariffazione. Pertanto, gli assicuratori dovranno acquisire nuove cono- scenze di tipo tecnico, aziendale ed economico-sanitario nel campo delle analisi di la- boratorio. In questo caso, è prevedibile che le principali federazioni faranno da tramite nelle trattative, riducendo così gli oneri amministrativi aggiuntivi individuali. Ripercus- sioni sulla società

La modifica proposta implica un possibile cambiamento dell’attuale struttura tariffale, che tiene conto della diversità dei contesti in cui vengono eseguite le analisi, attraverso un sistema di rimunerazione frammentata (tasse e supplementi) e per via della pre- senza delle analisi rapide. L’attuale struttura tariffale consente ai laboratori di coprire i costi qualora le analisi debbano essere eseguite in tempi molto brevi o per esame dia- gnostico in presenza del paziente. Alle analisi rapide si applicano quindi tariffe più ele- vate, considerate le condizioni particolari in cui vengono eseguite. Se la struttura tarif- fale dovesse essere negoziata dai partner, sussisterebbe un’incertezza riguardo alla garanzia di accesso a cure di qualità «point of care».

Se le trattative tra i partner tariffali produrranno cambiamenti alle tariffe delle analisi, queste potranno ripercuotersi in parte su coloro che pagano i premi, quindi sugli assi- curati. La riduzione delle tariffe non dipende da questo cambiamento di sistema, dato che il sistema attuale consente già agli assicuratori di concordare tariffe più basse con i fornitori di prestazioni. Inoltre, in assenza di un tetto massimo per le tariffe stabilito dallo Stato, è possibile che le tariffe di alcune analisi aumentino, ma anche che altre diminuiscano. In sintesi, in questa fase è impossibile valutare l’impatto sui consumatori, che dipenderà invece in larga misura dalle convenzioni tariffali tra i partner e dalle tariffe concordate.

5.4 Ripercussioni sulla sanità e sulla società

La modifica proposta implica un possibile cambiamento dell’attuale struttura tariffale, che tiene conto della diversità dei contesti in cui vengono eseguite le analisi, attraverso un sistema di rimunerazione frammentata (tasse e supplementi) e per via della pre- senza delle analisi rapide. L’attuale struttura tariffale consente ai laboratori di coprire i costi qualora le analisi debbano essere eseguite in tempi molto brevi o per esame dia- gnostico in presenza del paziente. Alle analisi rapide si applicano quindi tariffe più ele- vate, considerate le condizioni particolari in cui vengono eseguite. Se la struttura tarif- fale dovesse essere negoziata dai partner, sussisterebbe un’incertezza riguardo alla garanzia di accesso a cure di qualità «point to care».

Se le trattative tra i partner tariffali produrranno cambiamenti alle tariffe delle analisi, queste potranno ripercuotersi in parte su coloro che pagano i premi, quindi sugli assi- curati. La riduzione delle tariffe non dipende da questo cambiamento di sistema, dato che il sistema attuale consente già agli assicuratori di concordare tariffe più basse con i fornitori di prestazioni. Inoltre, in assenza di un tetto massimo per le tariffe stabilito dallo Stato, è possibile che le tariffe di alcune analisi aumentino, ma anche che altre diminuiscano. In sintesi, in questa fase è impossibile valutare l’impatto sui consumatori, che dipenderà invece in larga misura dalle convenzioni tariffali tra i partner e dalle tariffe concordate.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

Non si prevedono ripercussioni per l’ambiente; pertanto, le relative questioni non sono state esaminate.

5.6 Altre ripercussioni

Non si prevedono altre ripercussioni; pertanto, nessun’altra questione è stata esami- nata.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente progetto si basa sull’articolo 117 della Costituzione federale (Cost.)30, che attribuisce alla Confederazione un’ampia competenza in materia di organizzazione dell’assicurazione malattie.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le presenti modifiche di legge sono compatibili con gli impegni internazionali della Sviz- zera, in particolare con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP)31 e la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)32. In base all’accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE e alla convenzione AELS riveduta e conformemente all’art. 95°LAMal, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200433 e il regolamento d’applicazione (CE) n. 987/200934.

Per quanto riguarda la garanzia della libera circolazione delle persone, tale diritto non mira ad armonizzare i sistemi nazionali della sicurezza sociale. Gli Stati membri sono liberi di determinare in ampia misura la struttura concreta, il campo d’applicazione per- sonale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale. Devono tuttavia attenersi ai principi di coordinamento come il divieto di discriminazione, il calcolo dei periodi assicurativi e la fornitura transfrontaliera delle prestazioni che sono disciplinati nel regolamento (CE) n. 883/2004 e nel rispettivo regolamento d’applica- zione (CE) n. 987/2009. Questi principi non vengono coinvolti dalla presente revisione.

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200235 sul Parlamento, l’Assemblea federale emana sotto forma di legge fe- derale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Il presente pro- getto soddisfa questa esigenza. Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a

30 RS 101 31 RS 0.142.112.681 32 RS 0.632.31 33 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coor- dinamento dei sistemi di sicurezza sociale GU L 166 del 30.04.2004, p. 1, nella versione impegnativa per la Svizzera secondo l’allegato II ALCP, rispettivamente all’appendice 2 dell’allegato K AELS. Viene pubbli- cata una versione consolidata non vincolante di questo regolamento nel RS 0.831.109.268.1. 34 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabili- sce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale GU L 284 del 30.10.2009, p. 1, nella versione impegnativa per la Svizzera secondo l’al- legato II ALCP, rispettivamente all’appendice 2 dell’allegato K AELS. Viene pubblicata una versione conso- lidata non vincolante di questo regolamento nel RS 0.831.109.268.11. 35 RS 171.10 17/20

Cost., le leggi federali sottostanno a referendum. Il presente progetto prevede espres- samente questa possibilità.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né sussidi, né crediti d’impegno, né limiti di spesa che compor- tino nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

7 Allegato

Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel rapporto esplicativo

Citazione, riferi- fonte, modalità di Ultimo aggiorna- Commenti mento calcolo, ipotesi mento P. 6 : Fonte : Comuni- Statistiche AOMS : un risparmio an- cato stampa : Ana- settembre 2022 nuo pari a circa lisi di laboratorio;

140 milioni di fran- saranno ridotte le SASIS : 2021

chi tariffe (09.06.2022). I dati provengono dal pool tariffale SA- SIS AG e statisti- che dell’AOMS. Modalità : la ridu- zione del 10 per cento è stata sti- mata sulla base del importo totale delle analisi fattu- rate a carico dell’ AOMS nel 2019 (1,89 miliardi di franchi) tranne le analisi rapide (418 milioni di franchi).

P. 10 : Fonte : Elenco 1° agosto 2022 Nell’EA figurano delle analisi oltre 1200 posi- Modalità : Somma zioni tariffali delle posizioni dell’elenco

P. 10 : Fonte : Elenco 1° agosto 2022 Ci sono 33 analisi delle analisi rapide Modalità : Somma delle posizioni che terminano con « .01 » indicando le analisi rapide

P. 15 : Fonte : Statistiche Settembre 2022 il settore delle ana- dell’AOMS : Edi- lisi di laboratorio zione 2020. Dati ha rappresentato il per cantone sulle 4,7 per cento dei prestazioni lorde e costi totali a carico nette e sulla parte- cipazione ai costi

dell’AOMS nel Modalità : Quota in

2020 % del totale delle

prestazioni lorde dell’AOMS per gruppo di costi (la- boratori)

P. 15 : Fonte : Fakten- 23 marzo 2022 il 5,3 per cento dei blatt : Mengen-und costi dell’AOMS ri- Umstazentwick- guardava l’EA del lung

2019 Modalità. Tarifpool

SASIS AG e stati- stiche dell’AOMS Modalità : Quota in per cento dei costi delle ana- lisi dell’elenco delle analisi ri- spetto al costo to- tale delle presta- zioni lorde dell’AOMS.