Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni
Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Berna, ottobre 2022
Indice
1. Situazione iniziale ............................................................................................... 3
2. Problematica legata alla conclusione di un’assicurazione infortuni nella
pratica .................................................................................................................. 3 3. La modifica d’ordinanza proposta ..................................................................... 4 4. Commento all’articolo 2 capoverso 1 lettera j OAINF (nuovo) ........................ 5 5. Ripercussioni finanziarie.................................................................................... 6 5.1 Ripercussioni per la Confederazione .................................................................... 6 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le .... 6 regioni di montagna ..................................................................................................... 6 5.3 Ripercussioni per l’economia ................................................................................ 6
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1. Situazione iniziale
Secondo l’articolo 1a capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), tutti i lavoratori occupati in Svizzera devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni. Tutti i datori di lavoro devono pertanto assicurare i propri lavoratori contro gli infortuni professionali (IP) e, qualora la persona occupata lavori presso di loro più di otto ore alla settimana (art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni [OAINF; RS 832.202]), anche contro gli infortuni non professionali (INP). Caratteristiche come l’età della persona assicurata, il tipo di attività o la rimunerazione non sono rilevanti ai fini dell’obbligo assicurativo. La conclusione di un‘assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. È dunque possibile che una persona abbia più datori di lavoro, i quali hanno dovuto concludere un’assicurazione IP e, nel caso in cui siano prestate rispettivamente le otto ore di lavoro settimanali, anche un’assicurazione INP.
Fino a pochi anni fa era prassi consueta che gli infortuni occorsi nel quadro di un’attività svolta in seno a un’associazione di sport popolare fossero considerati INP e che l’assicuratore- infortuni dell’attività lucrativa principale versasse le prestazioni corrispondenti senza ulteriore approfondimento. Per molto tempo non si è neppure mai prestata attenzione al fatto che anche le associazioni di sport popolare debbano essere considerate datori di lavoro ai sensi della legge quando indennizzano i propri atleti, allenatori o funzionari (p. es. mediante salario, bonus punti, indennità di allenamento, ecc.).
La consapevolezza delle associazioni sportive al riguardo è nel frattempo cambiata ed è ormai noto che occorra concludere un’assicurazione LAINF anche per le attività accessorie, seppure modestamente rimunerate, prestate da atleti, allenatori o funzionari in seno a un’associazione sportiva. Al momento della notifica di un infortunio sportivo anche gli assicuratori-infortuni privati verificano quindi maggiormente se l’infortunio sia occorso nel quadro di un’attività indennizzata dall’associazione sportiva e se per l’attività in questione sia stata conclusa un’assicurazione IP o se l’infortunio costituisca un INP a carico del datore di lavoro principale. Se l’associazione sportiva non dispone della necessaria assicurazione LAINF e se non si tratta di un INP coperto dall’assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro principale, è la cassa suppletiva a dover versare le prestazioni di legge (art. 73 cpv. 1 LAINF).
2. Problematica legata alla conclusione di un’assicurazione infortuni nella pratica
Per quanti sforzi facciano, la conclusione di un’assicurazione infortuni pone regolarmente le associazioni sportive di fronte ai problemi seguenti: le prestazioni LAINF comprendono le spese di cura medica (art. 10 segg. LAINF) nonché le spese per prestazioni in contanti (art. 15 segg. LAINF). Le prestazioni in contanti sono versate fino al massimo LAINF, pari attualmente a 148 200 franchi, e sono di principio calcolate in base al guadagno assicurato (art. 15 cpv. 2 LAINF in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 OAINF). Nel caso di più attività lucrative, in virtù dell’articolo 23 capoverso 5 OAINF, per il versamento dell’indennità giornaliera ci si deve basare sulla somma di tutti i redditi conseguiti. Siccome gli infortuni sportivi comportano regolarmente prestazioni in natura e in contanti elevate e possono essere associati a ricoveri in ospedale e prolungate assenze dal lavoro della persona assicurata, l’assicuratore-infortuni dell’associazione sportiva deve farsi carico non solo delle spese di cura e del reddito, generalmente modesto, conseguito presso l’associazione sportiva, ma anche dell’intero guadagno della persona assicurata, compreso quello conseguito presso altri datori di lavoro, fino al guadagno massimo assicurato. Per il calcolo del premio può basarsi
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unicamente sull’indennità versata dall’associazione sportiva, il che si traduce in un onere elevato sia in termini di valore assoluto che in percentuale dell’indennità. A ciò si aggiunge il fatto che, secondo l’articolo 92 capoverso 1 LAINF, i premi devono essere commisurati al rischio. Poiché sia la frequenza degli infortuni sia il pericolo di lesioni sono solitamente elevati nello sport, questo alto rischio di infortunio si riflette nei premi. Spesso le associazioni sportive non trovano un assicuratore e (dopo tre rifiuti da parte di assicuratori- infortuni privati) devono essere attribuite a uno scelto dalla cassa suppletiva LAINF (art. 73 cpv. 2 LAINF in combinato disposto con l’art. 4 del regolamento amministrativo della cassa suppletiva LAINF). Indipendentemente dal fatto che l’associazione in questione debba essere attribuita a un assicuratore-infortuni o che sia riuscita a trovarne uno autonomamente, i premi da versare sono perlopiù così elevati che le associazioni fanno talvolta molta fatica a pagarli, specie quando devono anche versare un premio suppletivo. Salvo che nel settore della prevenzione, l’associazione non può peraltro esercitare alcun influsso sull’importo del premio.
Per non ostacolare lo sport popolare e sgravare finanziariamente le associazioni sportive attive in questo settore occorre dunque rivedere l’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni.
Scopo della revisione è fare una distinzione tra associazioni che versano ai propri dipendenti un salario significativo e associazioni che versano solo contributi modesti. In quest’ultimo caso, a determinate condizioni, gli atleti e gli allenatori sarebbero esentati dall’obbligo legale di assicurarsi contro gli infortuni.
3. La modifica d’ordinanza proposta
A causa dei problemi sopra descritti, Swiss Olympic si è rivolta all'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), alla Suva e all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per trovare il modo di alleggerire l'onere che grava sulle società sportive nell'applicazione dell'obbligo assicurativo previsto dalla legge, almeno per le società che praticano sport di massa. Sulla base di questi contatti, è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare composto da rappresentanti di Swiss Olympic, dell’ASA, della Suva, dell'IG Altri Assicuratori Infortuni, del fondo assicurativo sostitutivo della LAVG e della commissione sinistri ad hoc della LAVG, che ha cercato di trovare una soluzione comune. L'UFSP ha partecipato al processo in veste di consulente.
È previsto che ad essere interessate dalla disposizione derogatoria siano esclusivamente le persone attive nell’associazione come atleti o allenatori. Il personale di servizio, gli addetti alle pulizie o il personale amministrativo continueranno ad essere soggetti all’obbligo assicurativo LAINF indipendentemente dall’importo del loro reddito lavorativo. Così facendo si intende evitare di creare disparità di trattamento ingiustificate tra persone attive in associazioni di sport popolare e persone che esercitano la stessa attività in un altro settore. Il disciplinamento derogatorio si applica a tutti gli atleti e allenatori di associazioni di sport popolare le cui indennità sono inferiori all’importo esente, sempreché l’associazione sportiva versi esclusivamente indennità inferiori a questo importo. Non appena un atleta o un allenatore percepisce un reddito lavorativo superiore all’importo esente, dovranno essere assicurati tutti gli atleti e gli allenatori.
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4. Commento all’articolo 2 capoverso 1 lettera j OAINF (nuovo)
La modifica dell’OAINF consiste unicamente nell’aggiunta di una nuova lettera j all’articolo 2 capoverso 1.
In futuro, gli atleti e gli allenatori che per attività prestate in associazioni di sport popolare percepiscono un reddito lavorativo corrispondente al massimo a due terzi dell’importo minimo della rendita di vecchiaia completa annua AVS, attualmente uguale a 9 560.- franchi, saranno esentati dall’obbligo assicurativo a condizione che nessun altro atleta o allenatore della stessa associazione percepisca un reddito superiore all’importo esente.
Questo reddito esente consente alla grande maggioranza di associazioni di sport popolare organizzate su base «volontaristica» di essere esentate dall’obbligo di concludere un’assicurazione IP per i propri membri. Per poter tenere conto di futuri adeguamenti del rincaro si è cercato un punto di riferimento esistente, che è stato individuato nella rendita minima dell’AVS.
Con il nuovo disciplinamento gli infortuni che occorrono nel quadro dell’attività indennizzata svolta per un’associazione sportiva saranno in futuro trattati in materia differenziata. Un infortunio occorso nel quadro dell’attività per l’associazione sportiva a una persona che svolge l’attività retribuita di atleta o allenatore presso un’associazione che versa a questi soggetti esclusivamente redditi esenti, e che ha al contempo un datore di lavoro principale presso cui è in essere una copertura INP, è considerato INP e liquidato tramite l’assicurazione INP in essere presso il datore di lavoro principale, anche se di fatto si tratta di un IP di competenza dell’associazione sportiva, dal momento che questa versa un salario ed è considerata un datore di lavoro. Un infortunio che è di fatto un IP viene trattato come un INP, il che è accettabile nell’interesse di una soluzione pragmatica. Per le persone che svolgono l’attività di atleta o allenatore in un’associazione sportiva percependo un reddito insufficiente a garantire una copertura IP presso l’associazione sportiva e non dispongono nemmeno di un’altra copertura INP derivante da un’attività lucrativa principale, è l’assicurazione malattie che ha l’obbligo di prestazione in caso di infortunio conformemente alla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).
L'assoggettamento alla LAINF concerne esclusivamente gli atleti e gli allenatori attivi in un’associazione in cui almeno un atleta o un allenatore percepisce un reddito superiore al reddito esente, nonché tutte le persone che esercitano un’altra attività per l’associazione sportiva. Per queste ultime l’importo del reddito percepito nell’associazione di sport popolare è irrilevante e l’assoggettamento alla LAINF è obbligatorio. Anche per le persone che sono attive come atleti o allenatori e che in più svolgono altre funzioni, p.es. dirigono gli allenamenti e si occupano anche dell’amministrazione, l’assoggettamento alla LAINF è obbligatorio per la parte amministrativa.
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5. Ripercussioni finanziarie
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’aggiunta all’articolo 2 capoverso 1 OAINF di una deroga supplementare all’obbligo assicurativo non causa maggiori costi alla Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna
Non si attendono ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.
5.3 Ripercussioni per l’economia
Si attendono solo ripercussioni minime per l’economia nazionale. Ad essere interessate sono solo le associazioni di sport popolare che versano ai loro atleti e allenatori un reddito lavorativo corrispondente al massimo a due terzi dell’importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell’AVS. Alle summenzionate condizioni, queste associazioni potranno in futuro evitare di dover concludere un’assicurazione infortuni e saranno così sgravate dal relativo onere finanziario. Gli assicuratori-infortuni privati avranno meno associazioni sportive da assicurare e genereranno di conseguenza minori entrate da premi. Per gli infortuni che occorrono nelle associazioni sportive, dovranno tuttavia continuare a erogare una parte delle prestazioni di legge o tramite l’assicurazione IP dell’associazione sportiva, se questa versa almeno un salario superiore all’importo esente ad atleti e allenatori, o comunque a tutte le persone che nell’associazione svolgono un’attività non sportiva. L’erogazione delle prestazioni può avvenire anche attraverso l’assicurazione INP del datore di lavoro principale, che può essere anche la Suva, se la persona infortunata che era attiva come atleta o allenatore esercita un’altra attività lucrativa principale e nell’associazione sportiva percepisce un importo inferiore al reddito esente.
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