Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (sistema di rimborso delle casse di disoccupazione)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (sistema di rimborso delle casse di disoccupazione)
Rapporto esplicativo
Berna, 2 novembre 2022
SECO-D-B98A3401/630
Compendio Con la presente revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)1, in attuazione della mozione 20.3665 del Consigliere agli Stati Damian Müller, viene creata maggiore trasparenza ed efficienza nelle spese amministrative delle casse di disoccupazione (CAD). La revisione parziale comprende inoltre la semplificazione della partecipazione ai periodi di pratica professionale, l’autorizzazione all’interoperabilità tra i sistemi d’informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD), l'introduzione del diritto di comunicare i dati ai servizi cantonali specializzati nell’aiuto all'incasso nonché i necessari adeguamenti e chiarimenti linguistici e formali.
Situazione iniziale Il 4 marzo 2021, il Consiglio nazionale ha presentato al Consiglio federale la mozione 20.3665 del Consigliere agli Stati Damian Müller «Trasparenza sulle casse di disoccupazione» (di seguito Mo. Müller). La mozione incarica il Consiglio federale di rivedere e adattare la base giuridica per il rimborso delle spese amministrative delle CAD al fine di creare maggiore trasparenza ed efficienza dei costi. La presente revisione parziale tiene conto delle richieste della mozione. Il Consiglio federale coglie l'occasione per apportare al contempo ulteriori adeguamenti alla LADI. Contenuto del progetto La Mo. Müller contiene quattro mandati. Con il presente progetto, i primi tre mandati vengono attuati attraverso due modifiche della LADI. In primo luogo, il rimborso delle spese amministrative viene sancito nella legge tramite un sistema bonus-malus. In questo modo si abolisce il sistema di rimborso forfettario e si gettano le basi per la regolamentazione di un sistema di rimborso a livello di ordinanza che incentiva, come richiesto, l'efficienza dei costi. In secondo luogo, la pubblicazione degli indicatori annuali sulle spese amministrative delle CAD è introdotta nella legge come compito aggiuntivo dell’ufficio di compensazione dell'AD, al fine di ottenere la trasparenza richiesta dalla mozione. Per l'attuazione del quarto mandato, il divieto per le CAD di limitare il proprio campo d'attività, vengono presentate due varianti. La variante 1 attua letteralmente il mandato secondo l'aggiunta dell'autore della mozione, estendendo le competenze delle CAD pubbliche oltre i confini cantonali e togliendo l'autorizzazione alle CAD private di limitare il loro campo d'attività. La variante 2 non prevede alcuna modifica della LADI. Il Consiglio federale raccomanda la variante 2, in quanto l'attuale regolamento soddisfa già gli obiettivi di maggiore trasparenza ed efficienza dei costi; la variante 1, invece, comporta notevoli rischi di maggiori spese amministrative e minore concorrenza, ponendosi così in contrasto con gli obiettivi principali della mozione. Oltre all’attuazione della Mo. Müller, il progetto contiene ulteriori modifiche di legge. In primo luogo, si intende ampliare la partecipazione ai periodi di pratica professionale di giovani adulti durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni, in modo che l'accesso agli stessi non sia più possibile solo in caso di elevata disoccupazione. In questo modo è possibile sostenere adeguatamente l'ingresso nel mercato del lavoro dopo la formazione scolastica (professionale). In secondo luogo, il disegno prevede due modifiche di legge che consentono l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione
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gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD. In terzo luogo, nella LADI viene sancito il diritto di comunicare i dati ai servizi cantonali specializzati nell’aiuto all'incasso, affinché, nell'ambito di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, in singoli casi possano essere fornite informazioni. In quarto luogo, vengono apportati i necessari chiarimenti e gli adeguamenti linguistici e formali in tutta la LADI.
Sommario
5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Mandato parlamentare
Il 4 marzo 2021, il Consiglio nazionale ha trasmesso al Consiglio federale la Mo. Müller (20.3665) «Trasparenza sulle casse di disoccupazione». La mozione incarica il Consiglio federale di esaminare e adattare le basi giuridiche per il rimborso delle spese amministrative delle CAD al fine di creare maggiore trasparenza ed efficienza. La mozione contiene in sintesi i seguenti quattro mandati:
1. introduzione di metodi comprovati di benchmarking per quanto riguarda le entrate, le prestazioni, la compensazione, l'utilizzo dei fondi e l'efficienza. Le CAD devono fornire alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) i dati necessari. Ogni anno la SECO pubblica i risultati di benchmarking che possono essere chiaramente assegnati a ciascuna CAD;
2. adeguamento del sistema bonus-malus in modo da premiare le CAD molto
efficienti e sanzionare effettivamente quelle molto inefficienti;
3. abolizione della remunerazione forfettaria nelle future convenzioni sulle
prestazioni tra la Confederazione e i titolari delle CAD; 4. divieto di limitare il campo d'attività delle CAD a un determinato territorio, a una determinata cerchia di persone o professioni.
1.1.2 Panoramica delle casse attuali e prassi in materia di indennità
Attualmente in Svizzera sono attive 32 CAD. Tra i compiti più importanti vi è quello di chiarire il diritto alle prestazioni finanziarie dell’AD e di pagare tali prestazioni, come ad esempio l'indennità di disoccupazione (ID) o l'indennità per lavoro ridotto (ILR). Ogni Cantone gestisce una CAD; i Cantoni di Nidvaldo e Obvaldo gestiscono una CAD comune. Inoltre, sono riconosciute sette CAD private, sei delle quali sono gestite da sindacati e una da un'organizzazione di datori di lavoro. La tabella 1 fornisce una panoramica delle quote di mercato di ciascuna CAD nei pagamenti ID per Cantone di residenza della persona che percepisce l’indennità giornaliera per l’anno 2021 (vedi pagina successiva). Le spese amministrative sostenute dalle CAD nell'esecuzione dei propri compiti nell'ambito della LADI sono rimborsate dal fondo di compensazione dell'AD. Attualmente, i titolari delle CAD possono scegliere tra due sistemi di rimborso: il rimborso forfettario e il rimborso dei costi effettivi. Nel caso del rimborso forfettario, al titolare della cassa viene restituito un importo fisso per ogni unità di prestazione2, indipendentemente dai costi effettivi. Eventuali eccedenze o disavanzi sono quindi a beneficio o a carico del titolare della cassa. Se, invece, vengono risarciti i costi effettivi, il rimborso segue un sistema bonus-malus. Il titolare della cassa riceve un supplemento (bonus) in aggiunta al rimborso se la CAD lavora con un'efficienza superiore alla media e se i costi effettivi per unità di prestazione sono inferiori all'importo definito. Se invece la CAD si dimostra essere meno efficiente della media e i costi effettivi superano di oltre il 20 per cento l'importo fisso per unità di prestazione, al titolare della cassa viene applicata una detrazione (malus). Dal 2020, il sistema di rimborso forfettario viene applicato a una sola delle 32 CAD; tutti gli altri titolari hanno scelto il rimborso dei costi effettivi.
Per ogni operazione (ad esempio, domande di ID evase o conteggi mensili effettuati entro un determinato lasso di tempo), alla CAD viene contabilizzato un determinato numero di unità di prestazione basato sul costo medio di ciascuna transizione. Il sistema è paragonabile al sistema dei punti tariffali usato in ambito sanitario. 6/28
CAD
Interprofessionelle
OCS
CAD cantonali OCST Lugano Porrentruy
Syndicom SIT Genève Cantone
(titolare: FER Arcju) (titolare: SCIV) di residenz Syna Unia a ZH 47,4 % 2,3 % *) *) 5,3 % *) 45,0 % BE 67,5 % 1,0 % *) *) 0,9 % *) 30,6 % LU 81,8 % 0,6 % 6,1 % 11,5 % UR 92,9 % 3,3 % 3,8 % SZ 69,3 % 0,3 % 2,2 % 28,2 % OW 97,3 % 0,3 % 2,3 % NW 94,8 % *) 2,1 % 3,1 % GL 83,5 % 1,1 % 1,0 % 14,3 % ZG 95,2 % 0,5 % 0,5 % 3,7 % FR 60,3 % 0,2 % *) 19,4 % *) 20,0 % SO 66,1 % 0,1 % 4,5 % 29,3 % BS 78,4 % 1,1 % *) 1,7 % 18,8 % BL 76,7 % 0,9 % 1,5 % 20,9 % SH 66,1 % 0,1 % 0,1 % 33,7 % AR 96,2 % 0,2 % 0,3 % 3,4 % AI 99,0 % 0,3 % 0,8 % SG 83,6 % 0,4 % 1,2 % 14,8 % GR 76,7 % 0,2 % 3,4 % 6,0 % 13,7 % AG 66,1 % 0,6 % *) *) 6,6 % 26,6 % TG 94,3 % 0,2 % *) 0,7 % 4,7 % TI 18,9 % 2,5 % 38,6 % *) 40,0 % VD 75,8 % 0,5 % *) *) *) 0,6 % 5,5 % 17,5 % VS 56,5 % 0,1 % *) *) *) 2.4 % 18,8 % 22,2 % NE 62,6 % 0,2 % *) 5,2 % *) 32,0 % GE 60,9 % 1,1 % 6,3 % 8,4 % *) 23,3 % JU 43,1 % 0,4 % 20,0 % 10,1 % 0,1 % 26,3 % *) casi singoli, quota di mercato cantonale <0,1 %
Tabella 1: quota di mercato ID per Cantone di residenza e CAD 2021
Il sistema di rimborso applicabile è stabilito di volta in volta in una convenzione tra il DEFR e i rispettivi titolari delle casse. Queste convenzioni sono valide per un periodo di cinque anni e hanno lo scopo di incentivare un’esecuzione efficiente in termini di costi e di qualità. Se la convenzione non è sottoscritta da un titolare, il rimborso dei
suoi costi computabili (senza bonus) sarà determinato sulla base della prestazione raggiunta. La valutazione degli indicatori di prestazione è effettuata analogamente alla convenzione che il DEFR ha stipulato con gli altri titolari di casse (art. 122b Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione3; OADI).
1.1.3 Basi giuridiche insufficienti
Come già dimostrato dal Tribunale amministrativo federale nella sentenza B-3132/2010 del 19 agosto 2015, relativa a una richiesta di malus a carico di un titolare di una CAD, vi è una significativa necessità di azione sulle basi legali del sistema bonus-malus. In particolare, le conseguenze nel caso di mancato raggiungimento di un accordo non sono sufficientemente regolamentate a livello legale. Per sanzionare effettivamente le CAD molto inefficienti o non collaborative, come richiesto dalla Mo. Müller, le mere convenzioni non rappresentano una base giuridica efficace e sufficiente. La presente revisione parziale mira a sancire in modo giuridicamente adeguato le regole di base del sistema di rimborso, che finora erano determinate principalmente a livello di convenzione. Questo permetterebbe allo stesso tempo di attuare i mandati della Mo. Müller volti ad aumentare la trasparenza e l'efficienza del sistema di rimborso delle CAD.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
I primi tre mandati della Mo. Müller sono definiti chiaramente; limitano dunque il margine di interpretazione e di azione per varianti di attuazione alternative. In linea di principio, il primo mandato della mozione può già essere adempiuto nel quadro della legge attuale. I metodi di benchmarking, infatti, sono già utilizzati nell'ambito dell'AD. Nel calcolare i costi amministrativi effettivi, l'ufficio di compensazione dell'AD dispone inoltre di tutti gli indicatori di benchmarking richiesti dall’autore della mozione. In caso di conteggio forfettario, la convenzione attuale prevede che i titolari delle casse debbano rivelare i costi effettivi all’ufficio di compensazione. Una prima divulgazione degli indicatori sui risultati dei titolari delle casse è avvenuta nel giugno 2022 con la loro pubblicazione nel «Tätigkeitsbericht Arbeitsmarkt / Arbeitslosenversicherung 2021»4 (disponibile in tedesco e francese). Per ancorare nella legge l'attuazione di questo primo mandato della Mo. Müller, e creare così chiarezza giuridica al riguardo, la presente revisione parziale della LADI intende stabilire nella legge la pubblicazione annuale degli indicatori come ulteriore compito dell'ufficio di compensazione dell’AD. Mentre il terzo mandato della mozione, l'abolizione del sistema forfettario, può in linea di principio essere attuato nel prossimo periodo di convenzione a partire dal 2024 senza modificare la legge, per l'attuazione del secondo mandato la modifica della legge è necessaria. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3132/2010, il sistema bonus-malus necessita di una migliore statuizione giuridica. Alla luce di questa constatazione, la SECO ha commissionato un parere legale. Si è esaminato come prendere in considerazione i punti sollevati dal Tribunale amministrativo federale e come statuire giuridicamente il sistema bonus-malus esistente in modo che i due mandati della Mo. Müller possano essere attuati e si possa quindi ottenere l'effetto desiderato sull'efficienza delle CAD. Il parere legale raccomanda di sancire a livello di legge il sistema bonus-malus come sistema di rimborso per i costi amministrativi delle CAD. La concretizzazione delle linee guida di base del sistema di rimborso, che finora erano stabilite nella convenzione 5,
3 RS 837.02 cfr. online: SECO - Segreteria di Stato dell’economia > Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > Basi ad esempio, il metodo per determinare l'importo del rimborso o il calcolo di bonus e malus. 8/28
dovrebbe avvenire a livello di ordinanza. Ciò chiarisce giuridicamente su quale base di calcolo valutare l'efficienza dell'AD e quali sono le conseguenze di un mancato accordo. Con la statuizione legale del rimborso dei costi amministrativi in un sistema bonus-malus, non sono più possibili altri sistemi di rimborso, in particolare quello forfettario. Il quarto mandato della Mo. Müller differisce dagli altri per due aspetti. Innanzitutto, è l'unico che non fa riferimento al sistema di rimborso dei costi amministrativi delle CAD. Secondariamente, la motivazione della mozione non entra nel dettaglio di questo mandato. Sulla base del solo testo della mozione, non è quindi chiaro in che misura l'attuazione di questo quarto mandato dovrebbe contribuire alla trasparenza e all'efficienza delle CAD. Tuttavia, da altre corrispondenze con l’autore della mozione possono essere dedotti i due seguenti motivi: 1. il timore che i campi d'attività troppo limitati portino a inefficienze e quindi a costi amministrativi più elevati; 2. un rafforzamento della concorrenza per garantire che le CAD dominanti sul mercato affrontino sempre una sana concorrenza. Il primo timore è infondato, in quanto non è possibile stabilire un nesso tra le dimensioni del bacino di utenza della CAD e la sua efficienza. I titolari, le cui CAD operano in modo inefficiente per un periodo di tempo più lungo e hanno costi amministrativi elevati, devono pagare un malus o contribuire ai costi amministrativi con fondi propri. Ciò esercita un forte incentivo a evitare le inefficienze causate o a porvi rimedio il più rapidamente possibile. Il previsto inasprimento del sistema bonus-malus rafforza inoltre il sanzionamento delle casse inefficienti. Anche per quanto riguarda il secondo motivo dell'autore della mozione riguardo alla concorrenza, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire. Come si evince dalla tabella 1, le CAD cantonali detengono la quota di mercato più ampia in tutti i Cantoni ad eccezione del Ticino. In dieci Cantoni, la quota di mercato delle CAD pubbliche supera l'80 per cento. Al secondo posto si colloca la CAD Unia, che detiene una quota di mercato a doppia cifra in 19 Cantoni, particolarmente significativa nei Cantoni di Zurigo e Ticino con quote rispettivamente del 40 e del 45 per cento. Le altre CAD private sono significative soprattutto in singoli Cantoni: Syna a Friburgo, OCST in Ticino, OCS in Vallese e la CAD Interprofessionelle dell'organizzazione dei datori di lavoro FER Arcju nel Giura. Oltre alle CAD cantonali e all’Unia, queste CAD private più piccole (con un campo d'attività in parte limitato) svolgono quindi un ruolo essenziale nello stimolare la concorrenza. Va ricordato che nessuna di queste CAD stabilisce condizioni per la registrazione in relazione al domicilio o alla sede sociale della persona assicurata. Tuttavia, a causa dell'ubicazione dei servizi di pagamento e del campo d'attività dell'organizzazione dei titolari, si creano campi d'attività geograficamente delimitati. Solo una CAD privata (SIT Genève) prevede limitazioni a un determinata cerchia di persone: a questa CAD possono iscriversi solo i membri del sindacato. Tuttavia, a Ginevra sono attive altre quattro CAD; di conseguenza, gli assicurati hanno una scelta relativamente ampia e quindi non vi è alcun obbligo diretto o indiretto di diventare membri solo allo scopo di ricevere le prestazioni dell’AD. In sintesi, si può affermare che la restrizione del campo d'attività non comporta svantaggi né per l'efficienza né per la concorrenza. Al contrario, concentrandosi su un'area specifica, le CAD private più piccole sono in grado di mantenere quote di mercato significative e quindi di offrire agli assicurati una scelta aggiuntiva rispetto alle CAD pubbliche e all’Unia. Nella prassi, la limitazione del campo d'attività non ha finora comportato conseguenze negative o indesiderabili né per le CAD pubbliche né per quelle private. Con la trasmissione della Mo. Müller, tuttavia, il Parlamento ha dato al
Consiglio federale il mandato di sviluppare l'attuazione di questo quarto mandato. Dopo aver esaminato varie opzioni, vengono proposte due varianti tra cui scegliere. Variante 1: proposta dell’autore della mozione L'attuazione secondo la formulazione originale della mozione, secondo cui tutte le CAD devono essere attive in tutta la Svizzera, equivarrebbe a un cambiamento di paradigma, in particolare nel caso delle CAD pubbliche, poiché l'esecuzione della LADI è garantita dalle strutture federali. Le loro attività sono pertanto limitate ai rispettivi territori cantonali. Ogni CAD pubblica sarebbe costretta a evadere registrazioni o pagamenti per gli assicurati di tutta la Svizzera, poiché tutti gli assicurati, indipendentemente dal domicilio o dalla sede sociale, potrebbero scegliere tra tutte le 32 CAD. Le CAD pubbliche sarebbero in concorrenza diretta tra loro in tutta la Svizzera. Si può presumere che una tale modifica dell'esecuzione aumenterebbe sostanzialmente l'onere delle CAD e ne peggiorerebbe quindi l’efficienza. Non sarebbe affatto vantaggioso per gli assicurati se, in aggiunta all’offerta esistente, potessero scegliere delle CAD che non hanno un servizio di pagamento nelle loro vicinanze né espletano le procedure nella lingua ufficiale del loro Cantone di domicilio. La variante 1 eliminerebbe quindi le attuali restrizioni del campo d'attività delle CAD pubbliche e private, senza però abolire del tutto la responsabilità cantonale per le CAD pubbliche. Come proposto dall'autore della mozione nelle sue spiegazioni supplementari, in questa variante le CAD pubbliche dovrebbero accogliere non solo le persone che risiedono nel rispettivo Cantone, ma anche alle persone che nello stesso Cantone cercano lavoro. Il campo d'attività delle CAD pubbliche verrebbe quindi esteso oltre il territorio cantonale. Tuttavia, la limitazione alle persone assicurate in cerca di lavoro garantisce anche che gli assicurati abbiano un legame geografico e linguistico con la CAD cantonale scelta. Il conseguente aumento della concorrenza probabilmente colpirebbe soprattutto le CAD dei Cantoni più piccoli che confinano con Cantoni con un forte mercato del lavoro. A medio termine, sarebbero da prevedere situazioni in cui singole CAD pubbliche, a causa della perdita di quote di mercato, si troverebbero a dover sostenere costi (fissi) elevati per unità di prestazione e quindi a dover pagare malus. Come proposto dall'autore della mozione, in questa variante per le CAD private verrebbe abolito il diritto di limitare il campo d'attività. In futuro, le persone assicurate e le imprese potrebbero scegliere tra tutte le CAD private della Svizzera, che sarebbero obbligate a esaminare le richieste. Per le CAD private più piccole, che non sono ancora attive in tutta la Svizzera, questo potrebbe comportare una notevole necessità di investimenti, perché dovrebbero operare in diverse lingue ufficiali per sopravvivere alla concorrenza. La necessità di investimenti aumenterebbe i costi amministrativi e andrebbe a carico del fondo di compensazione dell'AD. C'è un rischio considerevole che, a queste condizioni, le CAD private, finora attive a livello regionale, cessino le loro attività. La conseguenza sarebbe una minore concorrenza tra le CAD e una concentrazione del mercato tra le rimanenti CAD private, già oggi attive a livello sovraregionale. Ciò andrebbe a discapito dell'efficienza e della forza innovativa dell'intero sistema e quindi a svantaggio complessivo dell'AD, dei suoi assicurati e dei suoi beneficiari. Argomenti a favore della variante 1: − si tiene conto del quarto mandato della Mo. Müller; − oltre alle CAD private e alle CAD pubbliche nel luogo di domicilio, gli assicurati possono scegliere anche le CAD pubbliche dei Cantoni in cui sta cercando lavoro.
Argomenti a sfavore della variante 1:
− l'attuale limitazione del campo d'attività non ha avuto conseguenze negative o indesiderate in termini di efficienza, trasparenza, concorrenza o qualità delle prestazioni; − le CAD private hanno già la possibilità di espandere il proprio campo d'attività fino alle dimensioni ottimali dal punto di vista commerciale; − la concorrenza con le CAD con la posizione di mercato più forte è garantita proprio dalle CAD private più piccole con attività regionali limitate; − l'estensione della competenza delle CAD pubbliche oltre i confini cantonali significa un cambio di paradigma nell'esecuzione federale della LADI da parte delle CAD; − per le CAD cantonali più piccole, la concorrenza delle CAD pubbliche dei Cantoni confinanti con un forte mercato del lavoro aumenta il rischio di maggiori oscillazioni del carico di lavoro rispetto al carico totale. Se il personale cantonale non viene impiegato appieno, c'è comparativamente il rischio di costi amministrativi elevati per unità di prestazione, con conseguente aumento del rischio di malus; − non si prevedono miglioramenti nell'efficienza dei costi; c'è il rischio di un aumento dell'onere amministrativo e, di conseguenza, dei costi amministrativi.
Variante 2: raccomandazione del Consiglio federale La variante 2 consiste nel rinunciare alle modifiche legislative relative al campo d'attività delle CAD. La competenza delle CAD cantonali rimane invariata e le CAD private possono continuare a limitare il proprio ambito di attività. Argomenti a favore della variante 2: − le CAD private sono già ampiamente prive di restrizioni del proprio campo d'attività e sono aperte (eccetto una) a tutti gli assicurati; − finora non sono emerse conseguenze negative o indesiderate in relazione alla restrizione dell'ambito di attività per quanto riguarda l'efficienza, la trasparenza, la concorrenza o la qualità del servizio, pertanto non è necessario intervenire; − i rischi associati all'attuazione della variante 1 vengono evitati. In particolare, si evitano i rischi di un maggiore onere e costi più elevati; − le richieste principali della Mo. Müller, il miglioramento della trasparenza e dell'efficienza, nonché il rafforzamento della concorrenza, vengono soddisfatte meglio con la variante 2.
Argomenti a sfavore della variante 2: − il quarto mandato della Mo. Müller non viene attuato.
Raccomandazione Il Consiglio federale raccomanda l'attuazione della variante 2. Vi è un rischio non trascurabile che la variante 1 rechi più danni che benefici all'efficienza dei costi delle CAD e alla concorrenza tra casse. Inoltre, l'attuazione della variante 1 non genera alcun valore aggiunto riconoscibile nell'esecuzione e per gli assicurati. Comporterebbe, al contrario, maggiore onere per entrambe le parti. Secondo il Consiglio federale, le richieste principali della Mo. Müller, il miglioramento della trasparenza e dell'efficienza, nonché il rafforzamento della concorrenza tra CAD, vengono quindi esaudite meglio con la variante 2.
1.3 Ulteriori modifiche
1.3.1 Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai periodi di pratica
professionale Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione devono superare un periodo di attesa speciale di 120 giorni prima di poter beneficiare per la prima volta delle prestazioni dell’AD. Questo vale in particolare per i giovani adulti che hanno concluso la formazione scolastica (professionale) senza un periodo di contribuzione. Secondo la legge attuale, durante questo periodo di attesa speciale possono partecipare a una pratica professionale solo quando la disoccupazione è più elevata. I lavori svolti nell’ambito del postulato Jositsch (20.3480) «Crisi del coronavirus. Aiutare le persone che si ritrovano disoccupate dopo il tirocinio ad acquisire esperienza professionale» dimostrano che la limitazione della partecipazione alla pratica professionale, durante il periodo di attesa speciale, ai soli momenti di maggiore disoccupazione è un ostacolo, soprattutto per un sostegno adeguato ai giovani adulti. La pratica professionale è particolarmente indicata per i giovani adulti in cerca della prima occupazione affinché maturino un'esperienza lavorativa pratica. Indipendentemente dal livello di disoccupazione, le opportunità sul mercato del lavoro per una minoranza di persone in cerca d'impiego possono essere notevolmente aumentate attraverso il ricorso mirato ad una pratica professionale. Pertanto, il Consiglio federale raccomanda di rendere possibile la partecipazione alle pratiche professionali durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni senza limitazioni e non solo nei casi di elevata disoccupazione.
1.3.2 Interoperabilità dei sistemi d'informazione
L'accesso degli organi d'esecuzione dell’AD ai dati necessari per l'adempimento dei propri compiti attualmente è rigorosamente suddiviso secondo i diversi sistemi d'informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD. Secondo l'attuale regolamento, le CAD hanno accesso ai dati di cui necessitano solo attraverso il sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell’AD, mentre i servizi cantonali (SC), gli uffici regionali di collocamento (URC) e i servizi per la logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML) hanno accesso ai dati solo attraverso il sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento. Tuttavia, questa rigida separazione ostacola l'esecuzione rapida ed efficiente di alcuni compiti dell’AD. In particolare, l'elaborazione delle richieste di ILR diventa decisamente più efficiente se avviene in un unico sistema d'informazione. Per raggiungere questo obiettivo, il presente progetto di revisione prevede che l'accesso degli organi d'esecuzione ai dati dell’AD sia concesso sulla base dei compiti loro assegnati dalla legge e non più sulla base del sistema d'informazione in cui tali dati sono memorizzati. Grazie a questa nuova interoperabilità tra i sistemi d'informazione, i SC possono elaborare i preannunci di lavoro ridotto direttamente nel sistema 12/28
d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell’AD. Le CAD possono quindi proseguire subito con l'elaborazione delle richieste di ILR in questo sistema d'informazione, senza perdere tempo per il trasferimento dei dati tra il sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento e quello per il pagamento delle prestazioni dell’AD. Inoltre, il progetto prevede che gli organizzatori dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) possano caricare gli attestati di partecipazione delle persone assicurate sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento, al fine di adempiere i propri compiti.
1.3.3 Comunicazione dei dati
In base all’articolo 290 capoverso 2 del Codice civile6 dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore l’ordinanza sull’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia7 del 6 dicembre 2019. Affinché gli organi dell'AD in singoli casi possano comunicare i dati ai servizi cantonali specializzati nell’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, la LADI deve essere modificata di conseguenza.
1.3.4 Adeguamenti e chiarimenti linguistici e formali
Nell'ambito della presente revisione parziale si coglie anche l'occasione per apportare all'intera LADI le modifiche che nel tempo si sono rese necessarie.
1.4 Interventi parlamentari
Con la trasmissione di questo progetto di legge, si chiede lo stralcio della Mo. Müller 20.3665 «Trasparenza sulle casse di disoccupazione».
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Le modifiche materiali di questo progetto riguardano il sistema di rimborso dei costi amministrativi delle CAD, i periodi di pratica professionale, l'interoperabilità dei sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell’AD e la comunicazione dei dati all’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia. Il diritto dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale non prevede l'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. In particolare, gli Stati membri possono decidere autonomamente la struttura, le modalità di finanziamento e l'organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale. Di conseguenza, ogni Stato dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) ha i propri regolamenti e sistemi, che sono specifici per ogni Paese. Pertanto, non è opportuno un confronto diretto degli adeguamenti previsti con le normative di altri Stati UE/AELS.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Maggiore trasparenza ed efficienza nei costi amministrativi delle casse
di disoccupazione Affinché nella legge ci sia un chiaro mandato di pubblicare gli indicatori annuali sui costi amministrativi delle CAD, nell'articolo 83 capoverso 1 viene sancito nella LADI che questo sia un compito aggiuntivo dell’ufficio di compensazione dell’AD.
6 RS 210 7 RS 211.214.32 13/28
L'articolo 92 capoverso 6 della legge ora stabilisce inoltre che il rimborso dei costi amministrativi delle CAD deve avvenire in un sistema con bonus e malus. Di conseguenza, altri sistemi di conteggio, in particolare il sistema forfettario, non sono più consentiti dalla legge. Allo stesso tempo, questo crea la base giuridica per la formulazione di un pratico sistema bonus-malus a livello di ordinanza. Trasferendo gli elementi centrali della gestione delle CAD orientata alle prestazioni dalla convenzione a un’ordinanza, la ricompensa di CAD molto efficienti e la sanzione di CAD molto inefficienti viene regolamentata in modo chiaro nel diritto anche se non viene raggiunto un accordo.
3.1.2 Varianti riguardo al campo d'attività delle casse di disoccupazione
La Mo. Müller chiede di vietare la limitazione del campo d'attività delle CAD. A questo proposito vengono proposte due varianti. Con la variante 1, ogni CAD cantonale è aperta anche alle persone assicurate che non risiedono nel relativo Cantone ma che vi cercano un lavoro. Le CAD private sono in linea di principio aperte a tutti gli assicurati (modifica degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1). La variante 2 propone di rinunciare alle modifiche legislative relative al campo d'attività delle CAD.
3.1.3 Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai periodi di pratica
professionale La presente revisione prevede una modifica dell'articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI per consentire la partecipazione alle pratiche professionali durante il periodo di attesa speciale indipendentemente dal livello di disoccupazione. In questo modo si possono sfruttare meglio i periodi di pratica professionale. L'obiettivo è fornire ai giovani adulti un sostegno continuo e mirato nella ricerca di un lavoro.
3.1.4 Interoperabilità dei sistemi d'informazione
Il progetto di revisione propone di modificare l'articolo 96c capoversi da 1 a 1ter LADI e l'articolo 35 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC)8 in modo da consentire l'interoperabilità tra i diversi sistemi d'informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD. Ciò rende più efficiente l'elaborazione delle richieste di ILR. Inoltre, si propone di modificare l'articolo 35 capoverso 3ter lettera f LC per consentire agli organizzatori di PML di accedere alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento in modo da poter caricare gli attestati di partecipazione delle persone assicurate.
3.1.5 Comunicazione dei dati
L'articolo 97a capoverso 1 numero 8 LADI viene completato per consentire la comunicazione di dati in singoli casi ai servizi cantonali specializzati nell’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, se sono necessari per richiedere i contributi di mantenimento arretrati o garantire quelli futuri.
3.1.6 Adeguamenti e chiarimenti linguistici e formali
Nell'ambito della presente revisione parziale si coglie anche l'occasione per apportare le necessarie modifiche all'intera LADI. Tra le altre cose, le modifiche proposte migliorano la congruenza delle tre versioni linguistiche, apportano chiarimenti che in futuro possono evitare fraintendimenti e utilizzano formulazioni più moderne, in particolare nel settore dell'informatica e della protezione dei dati. Inoltre, nella versione
8 RS 823.11
tedesca, in tutti gli articoli di questo progetto viene utilizzato un linguaggio che rispetta la neutralità di genere.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Con l'attuazione del primo mandato della Mo. Müller concernente la pubblicazione degli indicatori di prestazione delle CAD, l'ufficio di compensazione dell'AD riceve per legge un nuovo compito, che tuttavia di fatto già oggi svolge. L'attuazione avviene quindi all'interno delle strutture esistenti e non incide sui costi. In linea di principio, gli indennizzi a titolo forfettario che si orientano ai costi di prestazioni fornite in modo efficiente sono preferibili a un sistema basato sul pagamento dei costi effettivi, sia per l'effetto di incentivazione sia per lo sgravio amministrativo. Tuttavia, l'attuale possibilità di scegliere tra indennizzi a titolo forfettario e costi effettivi riduce notevolmente i vantaggi in termini di effetto incentivante. Il previsto inasprimento dei bonus e dei malus aumenta l'incentivo verso un'esecuzione il più efficiente possibile in termini di costi. Di conseguenza, si prevede una riduzione dei costi amministrativi per le CAD che finora hanno già fatto parte di questo sistema. Non è però possibile prevedere quanto forte sarà questo effetto. Nel caso dell'ultima CAD con rimborso forfettario, l'incentivo all'efficienza dei costi potrebbe diminuire; tuttavia, ciò dipende dall'organizzazione concreta del sistema. A lungo termine, non dovrebbero esserci spese aggiuntive per il fondo di compensazione dell’AD, soprattutto perché anche con il mantenimento dell'attuale sistema duale sarebbe possibile per tutti i titolari scegliere un conteggio effettivo. A seguito dell'ottimizzazione dell'accesso ai periodi di pratica professionale, si prevede un leggero aumento del numero di partecipanti a questo PML. Ciò non dovrebbe però comportare alcun onere aggiuntivo significativo per gli organi d'esecuzione. Anche l'attuazione del nuovo regolamento, relativo al diritto degli organi dell'AD di comunicare i dati ai servizi cantonali specializzati nell’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, non dovrebbe comportare un onere aggiuntivo rilevante.
3.3 Aspetti relativi all'attuazione
L'ufficio di compensazione dell'AD (gestito dalla SECO) è responsabile dell'esecuzione dell'AD a livello federale, mentre i rispettivi servizi o gli organi d'esecuzione (SC, CAD, URC, LPML) e le CAD private sono responsabili a livello cantonale. Inoltre, l'ufficio di compensazione dell'AD, in qualità di autorità di vigilanza, assicura un’applicazione uniforme della legge, in particolare emanando direttive, conducendo revisioni e presentando ricorsi e pareri al Tribunale federale. Le precisazioni delle disposizioni legali contenute nell'AP-LADI a livello di ordinanza si rendono necessarie soprattutto per la regolamentazione del sistema bonus-malus nell'ambito delle CAD (art. 92 cpv. 6 AP-LADI), per l'estensione della partecipazione ai periodi di pratica professionale (art. 64a cpv. 1 lett. b AP-LADI) e per i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell’AD (art. 96c AP-LADI e art. 35 AP-LC).
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
Art. 11a cpv. 2 Il testo della legge viene reso più preciso facendo direttamente riferimento all’importo massimo annuo di guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. L'attuale rimando all'articolo 3 capoverso 2 LADI non è opportuno, in particolare perché si riferisce a un guadagno mensile e non annuale. L'adeguamento è utile per la certezza del diritto e contribuisce a evitare malintesi. Art. 16 cpv. 2 frase introduttiva e lett. i La decisione sull'adeguatezza di un'occupazione non è di competenza dell’URC, ma del SC (art. 85 cpv. 1 lett. c LADI). Come ha constatato il Tribunale federale nella sua decisione DTF 128 V 311, il testo attuale rappresenta una svista legislativa che deve essere corretta. In questo caso, il riferimento tra parentesi al guadagno intermedio viene eliminato, poiché non è necessario e complica inutilmente il testo. Inoltre, nella versione tedesca vengono utilizzate formulazioni neutre rispetto al genere e nella versione francese viene migliorata la punteggiatura.
Art. 18c cpv. 2 Nella versione tedesca, il capoverso 2 si riferisce erroneamente solo alla «rendita di vecchiaia» invece che alla «prestazione di vecchiaia». Con questo adeguamento, l'errore viene corretto e viene assicurata la necessaria congruenza linguistica tra il testo giuridico tedesco, francese e italiano.
Art. 22 cpv. 1 Al momento della riscossione dell'ID, oltre all'indennità giornaliera deve essere corrisposto un supplemento che corrisponde agli assegni familiari cui la persona assicurata avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Gli assegni familiari sono assegni per i figli e di formazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam)9. Il termine «assegni per i figli», di cui alla lettera a, in tedesco e in italiano non è sufficiente. Per fare chiarezza, in tutto l'articolo viene utilizzata in tutte e tre le versioni linguistiche solo il termine «assegni familiari» e viene inserito un riferimento alla LAFam. In generale, viene riformulato anche l'intero testo della versione francese in modo da essere coerente con il tedesco e l'italiano. Nella versione tedesca, «der Versicherte» (l’assicurato) è sostituito con «die versicherte Person» (la persona assicurata) nel testo adattato, al fine di soddisfare il requisito della formulazione neutra rispetto al genere.
Art. 27 cpv. 5 Nell’ambito della modifica della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)10, entrata in vigore il 1° gennaio 2022 (ulteriore sviluppo dell'AI) 11, è stato aggiunto un nuovo capoverso 5 all'articolo 27 LADI. Questa disposizione aumenta da 90 a 180 il numero di indennità giornaliere dell'AD cui hanno diritto le persone che diventano disoccupate a causa della perdita totale o parziale della loro rendita d'invalidità. Gli articoli 94a LADI e 68septies LAI, anch'essi introdotti nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'AI, stabiliscono che le spese per le indennità giornaliere (e per i PML) ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LADI sono a carico dell'AI a partire dal 91° giorno. Di conseguenza, il legislatore ha voluto limitare l'applicazione dell'articolo 27 capoverso 5 LADI solo alle persone a cui è stata revocata, in tutto o in parte, la rendita d'invalidità dall'assicurazione per l'invalidità. Al fine di evidenziare chiaramente da quale assicurazione deve essere versata per prima la rendita
9 RS 836.2 10 RS 831.20 11 FF 2020 4951
d'invalidità revocata, nell'articolo 27 capoverso 5 LADI si precisa che si tratta di una rendita d'invalidità ai sensi della LAI. Questa precisazione esclude esplicitamente le rendite d'invalidità di altre assicurazioni sociali (assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare). Ciò è giustificato dal fatto che il diritto alla rendita d'invalidità da parte dell'assicurazione per l'invalidità sussiste solo a partire da un grado minimo d'invalidità del 40 per cento, mentre nell'assicurazione contro gli infortuni è richiesto il 10 per cento e nell'assicurazione militare non è richiesta alcuna soglia minima. Se una persona assicurata ha un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento, la rendita viene erogata in primo luogo dall'assicurazione per l'invalidità (art. 66 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali12). Un’eventuale rendita dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare viene corrisposta solo a titolo complementare, fatto salvo il sovraindennizzo (art. 20 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni13 e art. 32 dell’ordinanza del 10 novembre 1993 sull’assicurazione militare14). La perdita del diritto a una rendita d'invalidità corrisposta esclusivamente dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare sulla base di un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento non ha un impatto sufficientemente significativo sulla situazione professionale dell'assicurato e pertanto non giustifica l'aumento del diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione. La nuova formulazione, secondo cui il diritto alle indennità giornaliere supplementari presuppone il diritto a una rendita d'invalidità basata sulla LAI, non pone problemi per quanto riguarda il diritto di coordinamento dell'UE. Le prestazioni in caso di disoccupazione rientrano nel campo d'applicazione materiale delle ordinanze sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In base all'assimilazione di situazioni ai sensi dell'articolo 5 lettera b del Regolamento (CE) n. 883/200415 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, anche la soppressione (parziale) delle rendite d'invalidità degli Stati dell'UE o dell'AELS può essere presa in considerazione, a determinate condizioni, per il diritto alle indennità giornaliere ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 dell’AP-LADI. Le persone soggette all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC16) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS17) e che hanno ricevuto una rendita d'invalidità da uno Stato dell'UE o dell'AELS possono, in linea di principio, avere diritto a queste indennità giornaliere, a condizione che la Svizzera sia lo Stato competente per la concessione delle prestazioni dell'AD. Tuttavia, se mentre ricevevano la rendita d'invalidità le persone interessate non avevano un grado di invalidità sufficiente per una rendita secondo la legge svizzera, non hanno diritto a queste indennità giornaliere.
Art. 60 cpv. 1 Il termine «azienda di esercitazione» non esiste più nella prassi. Viene sostituito con il termine «azienda di pratica commerciale», utilizzato dagli ambienti interessati già da diversi anni. Il termine «azienda di pratica commerciale» corrisponde anche meglio al contenuto del provvedimento. Il provvedimento consente ai partecipanti di acquisire
12 RS 830.1 13 RS 832.20 14 RS 833.1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale GU L 166 del 30.4. 2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268. 16 RS 0.142.112.681 17 RS 0.632.31 17/28
esperienza lavorativa e di aggiornare le proprie conoscenze svolgendo attività che corrispondono al mercato del lavoro reale, sebbene i servizi e i mercati siano fittizi.
Art. 64a cpv. 1 lett. b In caso di aumento della disoccupazione, il Consiglio federale può prevedere la partecipazione di persone a pratiche professionali durante un periodo di attesa ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 LADI. La partecipazione ai periodi di pratica professionale durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni dovrebbe tuttavia essere possibile in qualsiasi momento e non solo in caso di elevata disoccupazione. Questo obiettivo viene raggiunto eliminando la disposizione sull'alto tasso di disoccupazione contenuta nell'ordinanza. La seconda parte dell'articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI è pertanto soppressa. Si coglie l'occasione per rendere più preciso il termine «amministrazione» con l’aggiunta di «pubblica», in modo che sia chiaro quale tipo di amministrazione si intende.
Art. 66 cpv. 2bis e 3 La formulazione attuale del capoverso 2bis recita che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di dodici mesi. Questa formulazione suggerisce quindi che non è possibile concedere assegni per il periodo d'introduzione di durata inferiore a dodici mesi agli assicurati di età superiore a 50 anni. La durata di concessione degli assegni per il periodo d'introduzione deve tuttavia essere determinata in base alla necessità di introduzione. A seconda della situazione, può essere sufficiente un periodo d'introduzione più breve, che non deve quindi necessariamente corrispondere a una durata di dodici mesi. La formulazione del capoverso 2bis deve essere completata con l'aggiunta di «al massimo» così da chiarire che la durata degli assegni per il periodo d'introduzione deve essere adattata alla necessità di introduzione. Nel capoverso 3 della versione francese, «mise au courant» viene sostituito con la dicitura «période d’initiation», in linea con le altre versioni linguistiche. Variante 1 (proposta dell’autore della mozione): modifica degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1: Art. 77 cpv. 1 La prima frase del capoverso 1 viene completata con la proposta letterale contenuta nelle spiegazioni fornite in un secondo tempo dall'autore della mozione: «nonché alle persone assicurate in Svizzera che cercano lavoro in tale Cantone». Art. 78 cpv. 2 Questo articolo è abrogato in conformità alla proposta dell’autore della mozione. Art. 79 cpv. 1 primo periodo Anche se ciò non è direttamente richiesto nella mozione, questo capoverso deve essere adattato a causa della soppressione dell'articolo 78 capoverso 2. Al fine di mantenere la coerenza nella legge, al capoverso 1 dell'articolo 79 deve essere eliminato «le limitazioni eventuali del campo d'attività». Variante 2 (raccomandazione del Consiglio federale): nessun adeguamento degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1
Art. 79 cpv. 3 primo periodo
Nella prassi, le operazioni di pagamento dell’AD non includono più i pagamenti in contanti. L'espressione «eccettuati i pagamenti in contanti», contenuta nel primo periodo del capoverso 3, viene pertanto eliminata senza essere sostituita. «Postcheckkonto» non esiste più, per cui ora viene usato il termine «Postkonto».
Art. 83 cpv. 1 lett. i Nel capoverso 1, la lettera i viene nuovamente utilizzata per la disposizione secondo cui l’ufficio di compensazione dell’AD deve pubblicare gli indicatori di prestazione della CAD. Questi indicatori di prestazione includono in particolare i dati richiesti nella Mo. Müller sul rimborso delle spese amministrative, sull'utilizzo dei fondi e sull'efficienza delle singole CAD. L'ufficio di compensazione dell’AD deve quindi rendere pubblici questi indicatori almeno una volta all'anno. Il primo mandato della Mo. Müller viene quindi esplicitamente sancito nella legge. Con questa regolamentazione si crea chiarezza e certezza giuridica.
Art. 85 cpv. 1 lett. g La seconda parte della frase alla lettera g viene eliminata, poiché la base di questa disposizione è già stata soppressa nel quadro di una precedente revisione della legge. Inoltre, la versione francese è adattata alla formulazione dell'articolo 30 capoverso 1 LADI.
Art. 85b cpv. 4 L'attuale testo in francese è impreciso in quanto dà l'impressione che il Consiglio federale stabilisca i requisiti professionali solo per la persona che gestisce il servizio di collocamento. Nel testo viene precisato che questi requisiti si applicano a tutte le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.
Art. 92 cpv. 6 quarto periodo Il quarto periodo del capoverso 6 viene completato con «in base a un sistema bonus- malus», in modo che vi sia una base giuridica sufficiente per tale sistema di rimborso. La dicitura in tedesco «in Abhängigkeit» viene sostituita con la formulazione corretta «entsprechend».
Art. 95 cpv. 3 Il testo della legge viene armonizzato e migliorato nelle tre lingue. Nella versione francese, la dicitura «le cas échéant» viene eliminata. In tutte e tre le versioni, il termine «domanda di condono» viene reso al plurale.
Art. 96c cpv. da 1 a 1ter e 1quater lett. b La modifica del capoverso 1 consente agli organi d'esecuzione di accedere ai dati dell’AD in base ai compiti loro assegnati dalla legge e non più in base al sistema d'informazione in cui tali dati sono memorizzati. Poiché i sistemi d'informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD sono disciplinati in parte nella LADI e in parte nella LC, l'articolo 35 capoverso 3 LC viene modificato per analogia con l'articolo 96c capoverso 1 LADI. La nuova formulazione dell'articolo 96c capoverso 1 LADI e dell'articolo 35 capoverso 3 LC non modifica i dati dell’AD ai quali hanno accesso gli organi d'esecuzione. In questo modo possono accedere ai dati di cui hanno bisogno per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge attraverso i vari strumenti di lavoro dell'AD. In particolare, questa modifica dovrebbe consentire ai SC la possibilità di elaborare i preannunci di lavoro ridotto direttamente nel sistema d'informazione per il
pagamento delle prestazioni dell’AD. Ciò rende più efficiente l'elaborazione delle richieste di ILR. Attraverso questa nuova interoperabilità dei sistemi d'informazione non è più necessario alcun riferimento alla LC e il capoverso 1bis va quindi abrogato. Il capoverso 1ter va abrogato, in quanto il nuovo capoverso 1 consente già agli organi d'esecuzione di accedere al sistema d'informazione per analizzare i dati del mercato del lavoro, se ciò è necessario per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge. Nel capoverso 1quater lettera b l'abbreviazione «URC» viene eliminata per indicare l’ufficio regionale di collocamento, poiché tale abbreviazione non è utilizzata nella LADI.
Art. 97a cpv. 1 lett. cbis e f n. 6 e 8 Con la lettera cbis le tre versioni linguistiche vengono armonizzate. La lettera f viene completata col numero 8, in modo che i dati possano essere comunicati anche ai servizi cantonali specializzati nell’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova ordinanza del 6 dicembre 2019 sull’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia18. Per la corretta introduzione dell'abbreviazione del Codice civile del 10 dicembre 190719 il capoverso 6 deve essere adattato di conseguenza.
Art. 113 cpv. 2 lett. d e g Alla lettera d il riferimento deve essere corretto. La lettera g è soppressa in quanto i Cantoni non designano più i giorni festivi in cui sussiste il diritto all'ID. Fa riferimento all'articolo 19 LADI, che era già stato abrogato senza essere sostituito nel 2002.
4.2 Modifica di un altro atto normativo (legge sul collocamento)
Art. 28 cpv. 3 e 4 Il capoverso 3 di questo articolo fa riferimento all'articolo 72 LADI, che è stato abrogato dalla revisione della LADI20 entrata in vigore il 1° luglio 2003. In questa occasione, il riferimento all'articolo 72 LADI è stato integrato nell'articolo 64a LADI. Pertanto, il riferimento all'articolo 72 viene sostituito con l'articolo 64a LADI. Con la prima menzione della LADI, viene introdotta la relativa abbreviazione «LADI». Allo stesso modo, la formulazione «organizzare programmi destinati a procurare lavoro» viene sostituita con l'espressione «provvedimenti di occupazione» utilizzata nell'articolo 64a LADI. Il capoverso 4 cita il primo e l'ultimo articolo che fanno riferimento ai PML, ovvero gli articoli da 59 a 72 LADI. Poiché il precedente articolo 72 LADI è stato abrogato dalla revisione della LADI21, entrata in vigore il 1° luglio 2003, esso viene sostituito dall'articolo 71d LADI, che è ora l'ultimo articolo del capitolo PML della LADI. Inoltre, nella versione tedesca vengono utilizzate formulazioni neutre rispetto al genere.
Art. 33a cpv. 2 frase introduttiva e lett. b La legge citata va indicata con l'abbreviazione «LADI». L'abbreviazione viene introdotta nell'articolo 28 capoverso 3. Nella frase introduttiva della versione francese, il termine
18 RS 211.214.32 19 RS 210 RU 2003 1728; FF 2001 1967 RU 2003 1728; FF 2001 1967 20/28
«personnelles» viene eliminato perché superfluo (cfr. legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati22)
Art. 34a cpv. 8 Nel nuovo capoverso 8 viene specificata la possibilità di comunicare elettronicamente i dati.
Art. 35 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 3, 3ter lett. d ed f e 3quater Nel capoverso 1, la legge citata viene indicata con l'abbreviazione «LADI». L'abbreviazione viene introdotta nell'articolo 28 capoverso 3. Il capoverso 3 viene adattato per analogia con l'articolo 96c capoverso 1 dell’AP-LADI, al fine di rendere possibile l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD. Questa formulazione generale del principio richiede una ristrutturazione del capoverso 3. Le lettere da c ad e possono quindi essere abrogate, in quanto si riferiscono agli organi d'esecuzione dell'AD. La base giuridica per l'accesso degli organi di cui alle lettere g, jbis e k, che non sono organi d'esecuzione della LADI o della LC, viene ora spostata alle lettere da a a c del capoverso 3quater. Nel capoverso 3ter, alla lettera d, viene eliminata la menzione degli URC. Gli URC sono organi d'esecuzione dell'AD e non devono più essere esplicitamente elencati nel nuovo ordinamento giuridico (cfr. art. 35 cpv. 3 AP-LADI). Gli organizzatori di PML sono ora elencati alla lettera f e possono caricare gli attestati di partecipazione degli assicurati sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento.
Art. 35a cpv. 1 frase introduttiva Il titolo della legge viene introdotto con l'abbreviazione «LADI» e «degli assicurati» viene sostituito con «delle persone assicurate». Nella versione francese, l'espressione «cas par cas» è sostituita da «au cas par cas».
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Per l'esecuzione della LADI e del servizio pubblico di collocamento ai sensi della LC, i titolari delle CAD, nonché gli SC, gli URC e la LPML sono indennizzati dal fondo di compensazione dell’AD (art. 92 cpv. 6 e 7 LADI). Circa il 90 per cento delle entrate ordinarie del fondo di compensazione dell’AD proviene dai contributi salariali dei dipendenti e dei datori di lavoro e circa il 10 per cento dai contributi della Confederazione e dei Cantoni. L'importo di questi contributi deriva da una percentuale definita della massa salariale soggetta a contribuzione ed è vincolato per legge (art. 90 lett. b, 90a cpv. 1 e 92 cpv. 7bis LADI). L'attuale revisione della legge non prevede alcuna modifica in tal senso e non ha quindi una ripercussione finanziaria diretta per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per il fondo di compensazione dell’AD
Le ripercussioni del progetto per il fondo di compensazione dell’AD possono essere parzialmente quantificate sulla base di stime. L'inasprimento del bonus e del malus aumenta di per sé gli incentivi per un'esecuzione il più possibile efficiente dal punto di vista dei costi per le CAD che finora avevano scelto questo sistema di conteggio. Ciò suggerisce una riduzione dei costi amministrativi
22 RS 235.1
presso queste CAD. Tuttavia, poiché questi incentivi sostanzialmente esistono già nel sistema attuale, è difficile prevedere a quanto ammonteranno effettivamente i risparmi aggiuntivi. Nel complesso, invece, gli incentivi all'efficienza nel sistema bonus-malus sono più deboli rispetto al sistema forfettario. L'incentivo all'efficienza dei costi dovrebbe quindi tendere a ridursi per la CAD che da ultimo conteggia su base forfettaria. Affinché gli incentivi finanziari rimangano almeno allo stesso livello attuale, la somma di bonus di 500 000 franchi dovrà probabilmente essere aumentato, poiché in futuro tutte le CAD conteggeranno i costi effettivi. A lungo termine, tuttavia, queste spese aggiuntive dovrebbero essere compensate da minori costi amministrativi. Le ripercussioni dell'abolizione del sistema forfettario dipendono dai costi effettivi della CAD che finora conteggiava su base forfettaria. Con costi amministrativi bassi, in futuro il fondo di compensazione dell’AD potrà risparmiare, poiché dovrà sostenere solo i costi effettivi. D'altra parte, i costi aumentano negli anni con spese amministrative superiori alla media, poiché questa differenza in precedenza doveva essere pagata dal titolare delle CAD, ma ora è coperta anche dal fondo di compensazione dell'AD. I parametri del sistema di incentivazione e rimborso da disciplinare nell'ordinanza e nella convenzione devono essere definiti in modo tale che l'abolizione del sistema forfettario non comporti un onere aggiuntivo per il fondo di compensazione dell’AD. Eventuali spese aggiuntive e investimenti, che le CAD potrebbero sostenere in conseguenza dell'abolizione della restrizione del campo d'attività in caso di scelta della variante 1, sono a carico del fondo di compensazione dell'AD come costi amministrativi aggiuntivi. Questi costi sono difficili da stimare. L'erogazione di periodi di pratica professionale al di fuori dei periodi di maggiore disoccupazione comporta ulteriori spese aggiuntive per il fondo di compensazione dell’AD. Durante il periodo di attesa speciale, sono da prevedere circa 200 pratiche professionali in più all'anno. Al di fuori dei periodi di maggiore disoccupazione, ciò comporta costi aggiuntivi di 102 franchi al giorno per una durata di pratica professionale da due a tre mesi. Per l’ufficio di compensazione dell’AD, si stimano costi aggiuntivi tra gli 800 000 e al massimo un milione di franchi all'anno. A lungo termine, si può prevedere un risparmio di indennità giornaliere, poiché l'integrazione permanente dei giovani adulti nel mercato del lavoro riduce il rischio di dover percepire ancora indennità giornaliere nel corso del loro percorso professionale. Le altre modifiche della legge possono essere attuate all'interno delle strutture esistenti senza incidere sui costi.
5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le
regioni di montagna Poiché le spese amministrative delle CAD pubbliche gestite dai Cantoni sono rimborsate dal fondo di compensazione dell’AD, ad eccezione di eventuali pagamenti di malus, il disegno di legge non ha alcuna conseguenza finanziaria per i Cantoni. Nella teoria, in effetti, l'inasprimento del sistema bonus-malus aumenta il rischio di richieste di malus per i Cantoni. Poiché ciò riguarda tuttavia solo le CAD molto inefficienti, i Cantoni possono ridurre o eliminare il rischio attraverso misure corrispondenti volte ad aumentare l'efficienza. Inoltre, aumenta contemporaneamente la possibilità di ottenere bonus (più elevati). Pertanto, la variante 2 non ha alcun impatto finanziario sui bilanci preventivi cantonali. Con la variante 1, invece, non si possono escludere costi aggiuntivi, poiché sono da prevedere situazioni in cui singole CAD pubbliche, a causa della perdita di quote di mercato, si troveranno a dover sostenere costi (fissi) elevati per unità di prestazione e quindi a dover pagare malus.
A seguito del cambio del sistema di rimborso, non sono prevedibili ulteriori oneri amministrativi nei Cantoni. Dal 2019, in tutte le CAD pubbliche vengono rimborsati i costi amministrativi effettivi sulla base del sistema bonus-malus. L'onere amministrativo degli organi esecutivi cantonali potrebbe aumentare solo a causa del maggiore ricorso ai periodi di pratica professionale, poiché non dipende più dal livello di disoccupazione. Tuttavia, il compito degli organi esecutivi rimane invariato e i nuovi costi aggiuntivi vanno a carico del fondo di compensazione dell’AD. Il progetto non ha alcuna ripercussione su Comuni, città, agglomerati o regioni di montagna.
5.4 Ripercussioni sull'economia
Come per le CAD pubbliche, il disegno di legge non avrà alcun impatto amministrativo per i titolari delle CAD private che hanno già optato per il sistema di rimborso basato sulle spese amministrative effettive. Il progetto avrà una ripercussione finanziaria sui titolari privati solo se le spese amministrative della loro CAD superano il limite del malus. Tuttavia, il progetto non aumenta di per sé il rischio di pagamento di malus a carico dell'organizzazione dei titolari. Per l'unica CAD privata che finora ricorre al conteggio forfettario, il cambio del sistema di rimborso comporta spese amministrative aggiuntive una tantum e ricorrenti annualmente. Le conseguenze finanziarie presumibilmente moderate di queste spese vengono però coperte dal rimborso delle spese amministrative e vanno quindi a carico del fondo di compensazione dell’AD (a condizione che non venga superato il limite di malus). A seguito dell'abolizione del rimborso forfettario, il possibile successo finanziario è più basso nel caso di costi amministrativi inferiori alla media, poiché i pagamenti di bonus sono inferiori, per gli stessi valori di efficienza, alle possibili eccedenze del sistema forfettario. D'altra parte, in caso di costi amministrativi superiori alla media, il titolare non deve più farsi carico del disavanzo, in quanto questo viene assunto interamente fino al limite di malus, e in parte oltre, dal fondo di compensazione dell’AD. Eventuali spese aggiuntive e investimenti che potrebbero derivare dall'abolizione della restrizione del campo d'attività delle CAD in caso di scelta della variante 1 non sarebbero sostenuti come costi dalle CAD private, in quanto verrebbero assunti dal fondo di compensazione dell’AD con il rimborso dei costi amministrativi, a condizione che siano inferiori al limite di malus. Non si prevedono effetti negativi sull'economia nel suo complesso a causa di una possibile perdita di efficienza dovuta all'abolizione del sistema forfettario o di possibili spese aggiuntive dovute al superamento del limite di malus da parte delle CAD pubbliche o private. Si può presumere, al contrario, che a lungo termine il progetto possa avere un effetto positivo sull'economia nel suo complesso. In futuro, infatti, i collaboratori e le aziende beneficeranno delle ulteriori opportunità di impiego offerte dai periodi di pratica professionale. Indipendentemente dal livello di disoccupazione, è fondamentale agire rapidamente, soprattutto per i giovani adulti, per evitare conseguenze negative a lungo termine sulla loro attività dipendente. L'accesso a un periodo di pratica professionale durante la disoccupazione può avere un impatto decisivo sul loro percorso professionale. La spesa aggiuntiva a breve termine derivante dal ricorso alla pratica professionale può quindi avere un effetto positivo a lungo termine sull'economia grazie all'aumento delle persone con capacità di guadagno e occupate.
5.5 Ripercussioni sulla società
Per i giovani adulti, in particolare per le persone in cerca d'impiego con particolari esigenze di sostegno, un periodo di pratica professionale non solo può essere un 23/28
punto di partenza per l'integrazione lavorativa, ma in ultima analisi può avere un impatto positivo sia sull'ambiente sociale sia sulle prospettive socioeconomiche a lungo termine.
5.6 Ripercussioni sull’ambiente
Gli adeguamenti giuridici non hanno alcun impatto sull'ambiente.
5.7 Altre ripercussioni
Non si prevedono altre ripercussioni.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull'articolo 114 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)23, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di AD. La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza (art. 41 cpv. 2 Cost.).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche materiali di questo progetto riguardano il sistema di rimborso dei costi amministrativi delle CAD, i periodi di pratica professionale, l'interoperabilità dei sistemi d'informazione gestiti dagli uffici di compensazione dell’AD e la comunicazione dei dati ai servizi specializzati nell’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia. La convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 21 giugno 198824 concernente la promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione, che la Svizzera ha ratificato il 17 ottobre 1990, non ha effetto sulla presente revisione parziale della LADI. Anche la Convenzione AELS e l'ALC, in base ai quali la Svizzera emana disposizioni equivalenti alle disposizioni di coordinamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009,25 non hanno alcun impatto sul progetto. I principi fondamentali di questo sistema di coordinamento sono la parità di trattamento dei cittadini delle altre parti contraenti rispetto ai propri cittadini, il mantenimento dei diritti acquisiti e il pagamento delle prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto dell'UE, invece, non prevede l'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Questo sistema di coordinamento si basa sui seguenti principi fondamentali: parità di trattamento tra i cittadini delle altre parti contraenti e i cittadini del proprio Paese, mantenimento dei diritti acquisiti e pagamento delle prestazioni in tutto lo spazio europeo. Tuttavia, il diritto dell'UE non prevede l'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Le disposizioni del presente disegno di legge non sono in contrasto con quelle europee applicabili in Svizzera e sono inoltre compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
23 RS 101 24 RS 0.822.726.8 25 RS 0.831.109.268.11 24/28
6.3 Forma dell'atto
Secondo l'articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. In base alle modifiche previste, la forma dell'atto scelta corrisponde all'articolo costituzionale.
6.4 Assoggettamento al freno alle spese
Il disegno di legge non crea nuove disposizioni in materia di sussidi né adotta nuovi crediti d'impegno.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale Le norme relative alla suddivisione dei compiti o all'adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni non sono toccate dal disegno di legge.
6.6 Delega di competenze legislative
Il disegno di legge non prevede nuove deleghe legislative al Consiglio federale.
6.7 Protezione dei dati
La nuova legge sulla protezione dei dati26 entrerà in vigore il 1° settembre 2023, ossia prima dell'entrata in vigore del presente progetto di revisione. Le modifiche proposte all'articolo 96c LADI e all'articolo 35 LC tengono conto dei maggiori requisiti di trasparenza richiesti dalla nuova legge sulla protezione dei dati. Il requisito della destinazione vincolata della raccolta e dell'elaborazione dei dati viene preso in considerazione, in particolare, limitando l'accesso solo ai dati, contenuti nei sistemi d'informazione gestiti dall’ufficio di compensazione, necessari per l'adempimento dei compiti assegnati agli organi esecutivi dalla legge.
26 FF 2017 6173 25/28
Elenco delle abbreviazioni
AD Assicurazione contro la disoccupazione (secondo la LADI)
AELS Associazione europea di libero scambio
AI Assicurazione per l’invalidità (secondo la LAI)
ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); RS 0.142.112.681
AP-LADI Avamprogetto di modifica della LADI sottoposto a consultazione
AP-LC Avamprogetto di modifica della LC sottoposto a consultazione
CAD Cassa di disoccupazione
Cost. Costituzione federale del 18 aprile 1999; RS 101
DEFR Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
DTF Decisioni del Tribunale federale
ID Indennità di disoccupazione
ILR Indennità per lavoro ridotto (secondo la LADI)
LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione); RS 837.0
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità; SR 831.20
LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento); RS 823.11
LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; (RS 830.1)
LPML Logistica per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Mo. Mozione
OADI Ordinanza del 26 agosto 1983 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione); RS 837.02
PML Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (dell’AD)
RS Raccolta sistematica del diritto federale (Raccolta sistematica)
SC Servizio cantonale (dell’AD)
SECO Segreteria di Stato dell’economia
UE Unione europea
URC Ufficio regionale di collocamento
Allegato: tabella riassuntiva dei dati utilizzati
Citazione, Fonte, derivazione, Ultimo Osservazioni posizione ipotesi aggiornamento Pag. 7, tabella 1: Fonte: sistema di 2021 quota di mercato ID pagamento dell’AD. per Cantone di Quota di ID erogate dalla residenza e rispettiva CAD (importo) CAD 2021 rispetto al totale di ID erogate ai beneficiari residenti nel rispettivo Cantone. Pag. 9: ... non è Misura dell'efficienza: 2021 possibile stabilire costi amministrativi per una correlazione tra unità di prestazione; le dimensioni del misura del bacino di bacino di utenza utenza / delle dimensioni delle CAD e la loro della CAD: numero di efficienza. unità di prestazione. Pag. 9: come si Si vedano le spiegazioni evince dalla della tabella 1. tabella 1, le CAD cantonali detengono la quota di mercato più ampia in tutti i Cantoni ad eccezione del Ticino... Pag. 22: per l’ufficio Fonte: dati di LAMDA Dal 2014 al di compensazione (sistema d’informazione 2021 dell’AD, si stimano per l'analisi dei dati del costi aggiuntivi tra i mercato del lavoro) per
800 000 e al calcolare la differenza nel
massimo un milione numero di pratiche di franchi all'anno. professionali tra gli anni in cui è stato possibile svolgere una pratica professionale durante il periodo di attesa e gli anni in cui non è stato possibile, nonché per calcolare la durata media dei periodi di pratica. L'indennità giornaliera minima per gli assicurati, pari a 102 franchi, è definita all'art. 81b OADI.