Lexipedia

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Berna, 2 novembre 2022

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno) Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

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Compendio La modifica di legge proposta prevede la digitalizzazione della procedura per l’esercizio del diritto alle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio. A tal fine verrà intro- dotto un apposito sistema d’informazione. In base al presente avamprogetto, in futuro le persone prestanti servizio nell’esercito, nel servizio civile, nella protezione civile o nell’ambito di Gioventù e Sport dovranno richiedere le indennità di perdita di guadagno tramite una procedura digitale. Le informazioni necessarie per il trattamento delle domande saranno riprese perlopiù automaticamente da altri registri tramite interfacce digitali. Questo permetterà di migliorare la qualità dei dati e di ridurre il periodo intercorrente fino al versa- mento delle indennità.

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Indennità di perdita di guadagno per le persone prestanti servizio

Le indennità di perdita di guadagno (IPG) per le persone prestanti servizio servono a compensare la perdita di guadagno subita durante i servizi prestati nell’esercito 1, nella protezione civile o nel servizio civile nonché durante i corsi di formazione dei quadri di Gioventù e Sport e i corsi per moni- tori di giovani tiratori. La base legale su cui esse si fondano è la legge del 25 settembre 1952 2 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Gli aventi diritto ricevono un’indennità di base che corri- sponde in linea di massima all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima del servi- zio, ma almeno a 62 franchi per giorno di servizio. Le persone prestanti servizio con figli hanno inoltre diritto a un assegno per i figli secondo l’ordinamento delle IPG. Le prestazioni previste dall’ordinamento delle IPG sono finanziate esclusivamente mediante contri- buti paritetici (0,5 % del salario, suddiviso a metà tra datore di lavoro e dipendente) e redditi da interessi. Nel 2019 3 le persone prestanti servizio hanno ricevuto le prestazioni seguenti:

Numero di beneficiari di pre- Numero di giorni di Importo in mio. fr. stazioni indennità Esercito 101 520 5 084 600 504,3 Protezione civile 56 070 343 682 51,3 Servizio civile 18 510 1 601 430 149,3 Reclutamento 19 440 39 410 2,5 Gioventù e Sport 23 380 84 340 10,6 Corsi per monitori di 170 500 0,1 giovani tiratori TOTALE 219 090 7 153 962 847,2 Fonte: UFAS

1.1.1 Procedura di richiesta attuale

Attualmente le prestazioni previste dall’ordinamento delle IPG vanno richieste mediante un modulo cartaceo (modulo di richiesta IPG). Le organizzazioni presso cui viene prestato servizio (esercito, organizzazioni di protezione civile e Ufficio federale dello sport; in seguito «organizzazioni di servi- zio») attestano il numero di giorni di servizio prestati sul modulo di richiesta, che consegnano all’avente diritto alla fine del servizio. Questi completa il modulo con indicazioni sulla sua situazione familiare e professionale. Le persone prestanti servizio che esercitano un’attività lucrativa dipen- dente trasmettono il modulo di richiesta al loro datore di lavoro, che vi aggiunge i dati relativi al salario e lo inoltra alla cassa di compensazione AVS competente. Quelle senza datore di lavoro (lavoratori indipendenti, persone senza attività lucrativa) presentano la richiesta direttamente alla cassa di compensazione competente. La cassa di compensazione verifica i dati, calcola le indennità e le versa agli aventi diritto. Ogni anno vengono trattati circa 630 000 moduli di richiesta.

Moduli di richiesta IPG rilasciati annualmente (2019)

Esercito 353 931 Protezione civile 143 359 Servizio civile 81 254

1 Incluso il Servizio della Croce Rossa.

2 RS 834.1 3 A causa della pandemia di COVID-19 le statistiche degli anni 2020 e 2021 non sono rappresentative.

3

Reclutamento 21 162

Gioventù e Sport 31 363 Corsi per monitori di giovani tira- 184 tori TOTALE 631 253

Fonte: UCC

1.2 Necessità di agire e obiettivi

1.2.1 Punti deboli del sistema attuale

Il processo basato sui moduli di richiesta cartacei è fortemente dipendente dalla collaborazione di vari partecipanti (organizzazione di servizio, persona prestante servizio e datore di lavoro) ed è quindi complesso e soggetto a errori. Se singoli partecipanti al processo non inoltrano o inoltrano con ritardo i moduli di richiesta, il versamento delle prestazioni viene ritardato o reso impossibile. Ne possono derivare ripercussioni negative per terzi, in particolare per i datori di lavoro, che, se conti- nuano a versare il salario durante il periodo del servizio, hanno diritto alle indennità. Una parte dei moduli di richiesta viene inoltre smarrita, sia dagli aventi diritto stessi che dai loro datori di lavoro. In questo caso le casse di compensazione chiedono una prova dei giorni di servizio prestati e, dopo averla ottenuta, emettono un duplicato, il che causa un onere amministrativo supplementare. Gli organi esecutivi delle IPG non hanno la possibilità né di sorvegliare né di gestire il processo di ri- chiesta. La fornitura di dati incompleti o imprecisi nella documentazione di richiesta da parte dei partecipanti al processo costringe gli organi esecutivi a svolgere verifiche molto onerose, ritardando la procedura di accertamento dei diritti e il versamento delle prestazioni. Dopo che negli anni dal 2006 al 2010 erano state scoperte irregolarità nelle richieste di IPG per servizi militari volontari e interventi della protezione civile, che avevano messo in evidenza le insuf- ficienti possibilità di controllo degli organi esecutivi, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esa- minato la procedura di richiesta IPG. Nel suo rapporto del 4 marzo 2013 4 all’attenzione della Dele- gazione delle finanze delle Camere federali il CDF ha espresso soddisfazione per la messa in servizio, da parte dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) nel 2012, di un registro centrale delle IPG correnti, reputandolo utile ai fini della lotta agli abusi. A medio termine ha tuttavia raccomandato di procedere all’automatizzazione del processo di richiesta mediante l’introduzione di una piatta- forma Internet con accesso protetto.

1.2.2 Obiettivo

L’obiettivo del progetto è che dal 2026 le richieste avvengano mediante una procedura digitale e il loro trattamento venga in gran parte automatizzato. Le organizzazioni di servizio notificheranno au- tomaticamente in forma digitale all’UCC i giorni di servizio prestati. In linea di massima, le persone prestanti servizio potranno esercitare il loro diritto alle indennità mediante un portale online 5. Nel limite del possibile, i dati necessari per il calcolo delle prestazioni verranno ripresi automaticamente da altre banche dati tramite interfacce digitali. Questo garantirà un’elevata qualità dei dati e ridurrà considerevolmente l’intervallo tra la fine del servizio e il versamento delle prestazioni. L’elevato grado di automatizzazione permetterà di evitare errori e comporterà un notevole risparmio di risorse per gli organi esecutivi. Mediante la gestione del processo sarà possibile individuare i diritti ancora in sospeso e sorvegliare lo stato del processo di richiesta.

1.3 Alternative esaminate e opzione scelta

Nel quadro di uno studio di fattibilità, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha fatto analizzare diverse varianti di attuazione. In particolare è stata vagliata l’introduzione di un processo di richiesta interamente automatizzato, senza interazione con le persone prestanti servizio. Questa

4 Rapporto di audit «Procédure d’annonce et mesures de surveillance dans le domaine des allocations pour perte de gain» del

4.3.2013 (disponibile in francese all'indirizzo www.efk.admin.ch).

5 Fanno ancora eccezione i corsi per monitori di giovani tiratori, la cui integrazione nel processo di richiesta digitale non è attual- mente realizzabile con un onere ragionevole a causa dell'esiguo numero.

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variante è stata scartata per vari motivi. Innanzitutto, il versamento automatizzato delle prestazioni delle assicurazioni sociali viola il principio sancito nella legge federale del 6 ottobre 2000 6 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) secondo cui non si possono versare prestazioni senza una richiesta (art. 29 cpv. 1 LPGA). Inoltre, alcune informazioni necessarie per il calcolo delle prestazioni, in particolare riguardo alla situazione familiare, sono note soltanto alle persone prestanti servizio e dovrebbero quindi essere richieste direttamente a queste ultime. Infine, le attuali banche dati non permettono di stabilire in modo completamente automatizzato la cassa di compensazione competente. L’opzione scelta tiene conto di questi aspetti includendo in modo mirato nel processo le persone prestanti servizio. Per esempio, le informazioni necessarie per il calcolo che sono già disponibili in altre banche dati vengono riprese da queste ultime tramite interfacce digitali, conformemente al prin- cipio «once only». La persona prestante servizio viene però successivamente invitata ad accedere a un portale online per validare i dati visualizzati, completare le informazioni ancora mancanti e autorizzare l’invio della richiesta, dopodiché questa viene inviata automaticamente alla cassa di compensazione competente. Nel caso dei lavoratori dipendenti, la cassa di compensazione compe- tente è determinata in base al numero d’identificazione delle imprese (IDI) del datore di lavoro. In seguito la cassa di compensazione si procura i dati salariali presso il datore di lavoro, nel limite del possibile in forma digitale. La digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG non concerne le prestazioni in caso di maternità o paternità oppure per l’assistenza a figli con gravi problemi di salute. Nel caso di queste prestazioni non vi è un’organizzazione di servizio, ragion per cui il processo è avviato dai beneficiari stessi, il che esclude la possibilità di un’automatizzazione.

Iter

6 RS 830.1

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1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con

le strategie del Consiglio federale

1.4.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato esplicitamente né nel messaggio del 29 gennaio 2020 7 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020 8 sul programma di legisla- tura 2019–2023. È tuttavia incluso in alcune strategie del Consiglio federale, che a loro volta figurano nel programma di legislatura.

1.4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

La digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG figura nel piano d’azione della «Strategia Svizzera digitale» 9, dove rientra tra le misure volte a far sì che la popolazione e l’economia possano sbrigare in modo efficiente le loro pratiche burocratiche in formato digitale. Nel quadro della Strategia di e-government Svizzera 2020–2023 10 la Confederazione, i Cantoni e i Comuni definiscono gli obiettivi da perseguire congiuntamente nell’ambito della digitalizzazione e i campi d’azione fondamentali per gestire attivamente la trasformazione digitale dell’Amministrazione. La digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG è uno degli obiettivi definiti in questa strategia (segna- tamente il principio del «digital first» quale missione e il principio della gestione comune dei dati). La digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG sarà attuata nel quadro della Strategia di digitalizza- zione della Confederazione 2020–2023 11, adottata dal Consiglio federale quale direttiva generale di rango superiore per la gestione dell’impiego delle TIC all’interno dell’Amministrazione federale.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

2.1.1 Notifica automatica di dati delle organizzazioni di servizio all’UCC

In futuro l’esercito 12, la protezione civile, il servizio civile e Gioventù e Sport comunicheranno auto- maticamente all’UCC, tramite interfacce digitali, il numero di giorni di servizio prestati presso la loro organizzazione. Con il presente progetto vengono create le basi giuridiche necessarie a tal fine che non sono già contenute in altri progetti, il che vale per i dati relativi ai militi dell’esercito (cfr. n. 2.3).

2.1.2 Sviluppo di un sistema d’informazione per la presentazione delle richieste

IPG in forma digitale Affinché le richieste di IPG possano essere trattate in forma digitale, verrà messo a punto un sistema d’informazione che, da un lato, permetterà di trattare elettronicamente i dati provenienti dalle orga- nizzazioni di servizio e dal registro degli assegni familiari e, dall’altro, sarà dotato di un portale online tramite il quale le persone prestanti servizio potranno immettere i dati ancora mancanti ed esercitare il diritto alle IPG. Il sistema d’informazione sarà gestito dall’UCC, che tiene già anche il registro centrale delle IPG correnti. I nuovi compiti dell’UCC saranno finanziati dal Fondo di compensazione delle IPG (cfr. n. 2.3). Per le persone prestanti servizio l’uso del portale online sarà facoltativo. L’im- posizione di un obbligo di utilizzare questo canale digitale sarebbe impossibile, poiché non tutte le persone interessate dispongono di un accesso a Internet. Le persone prestanti servizio che non avranno autorizzato l’invio della richiesta sul portale online entro un certo termine riceveranno per posta un modulo di richiesta cartaceo, che dovranno inoltrare come finora alla loro cassa di com- pensazione AVS.

2.1.3 Applicazione del principio «once only» agli attestati di formazione

Le persone prestanti servizio con figli hanno diritto ad assegni per i figli conformemente all’articolo 6 LIPG. Per i figli in formazione il diritto dura fino al compimento del 25° anno d’età. Per avere diritto

7 FF 2020 1565 8 FF 2020 7365

9 Cfr. https://www.digitaldialog.swiss/it/piano-d-azione.

10 FF 2019 7289 11 Cfr. https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/strategie-planung/ikt-strategie_bund_2020-2023.html. 12 L'esercito comunica anche i giorni di servizio prestati presso il Servizio della Croce Rossa.

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agli assegni per i figli in formazione occorre fornire la prova dello svolgimento di una formazione. Questa prova va fornita annualmente. I figli in formazione hanno contemporaneamente diritto ad assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 200613 sugli assegni familiari (LAFam). Nei due casi la nozione di formazione che dà diritto alle prestazioni è identica. Nel quadro della digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG andrà pertanto creata un’in- terfaccia digitale tra il sistema d’informazione delle IPG e il registro degli assegni familiari che per- metta di verificare se sussista già il diritto a un assegno di formazione. Se questo sussiste, nella maggior parte dei casi gli assegni per i figli secondo la LIPG potranno essere versati senza che debba essere nuovamente fornita la prova dello svolgimento di una formazione. Conformemente al principio «once only», questo permetterà di ridurre l’onere amministrativo sia dei genitori che degli organi esecutivi IPG. I dati del registro degli assegni familiari relativi alle persone in formazione sono rilevanti non soltanto per le IPG ma anche per l’esame del diritto alla riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattie (RIPAM) di cui all’articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 1994 14 sull’as- sicurazione malattie (LAMal). Anche per l’esame del diritto alla RIPAM è spesso determinante se la persona in questione sia in formazione. I Cantoni hanno pertanto interesse a sapere se sia versato o meno un assegno di formazione. La presente revisione di legge sarà pertanto utilizzata per auto- rizzare anche le autorità cantonali preposte alla concessione della RIPAM a impiegare i dati relativi agli assegni di formazione contenuti nel registro sugli assegni familiari. Se dai dati di questo registro consultati mediante procedura di richiamo risulterà che una persona avente diritto a prestazioni è in formazione, i Cantoni potranno rinunciare a esigere nuovamente un attestato di formazione ai fini della concessione della RIPAM. Questo permetterà di sgravare notevolmente le persone interessate e di prevenire gli abusi.

2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Per attuare la digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG l’UCC svilupperà e gestirà un sistema d’in- formazione. I costi d’investimento e le spese dell’UCC per l’esercizio del sistema d’informazione saranno coperti dal Fondo di compensazione IPG. Nel 2020 l’UCC ha messo in servizio un’interfaccia digitale per la protezione civile, che tramite un servizio web permette alle casse di compensazione di verificare la correttezza delle richieste IPG e di prevenire eventuali abusi. Questo collegamento verrà esteso alle altre organizzazioni di servizio entro il 2023. L’interfaccia digitale tra le organizzazioni di servizio e l’UCC potrebbe essere utilizzata senza notevoli investimenti aggiuntivi anche per la digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG. La comunicazione elettronica dei giorni di servizio eviterebbe alle organizzazioni in questione il rilascio dei moduli di richiesta IPG, il che consente notevoli risparmi. Per maggiori spiegazioni riguardo alle ripercussioni finanziarie per la Confederazione si rinvia al n. 4.1.1. La digitalizzazione del processo di richiesta sgraverà anche le casse di compensazione e i datori di lavoro. L’entità dei loro risparmi dipenderà sostanzialmente dalla quota dei dati salariali che potrà essere trasmessa per via elettronica. Le casse di compensazione offrono già oggi ai datori di lavoro la possibilità di comunicare i salari elettronicamente. La percentuale dei datori di lavoro che ricorre a questa possibilità è in costante crescita. Con l’introduzione della digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG le casse di compensazione si procureranno gran parte dei dati salariali presso i datori di lavoro in forma digitale e strutturata tramite portali o interfacce automatizzate. Nel suo rapporto del dicembre 2013 sui costi della regolamentazione 15 il Consiglio federale ha vagliato l’opzione di una procedura di richiesta interamente online per tutte le IPG (incluse quelle in caso di maternità) e ha stimato il potenziale di risparmio per i datori di lavoro a 10,7 milioni di franchi all’anno. Benché questa opzione abbia dovuto essere ridimensionata (cfr. n. 1.3), si stima comunque un potenziale di rispar- mio pari a 4,5 milioni di franchi all’anno per i datori di lavoro, poiché questi non dovranno più trattare manualmente i moduli di richiesta IPG e la qualità dei dati aumenterà grazie all’impiego dei dati di vari registri. I risparmi per le casse di compensazione sono stimati a 2,1 milioni di franchi all’anno.

13 RS 836.2 14 RS 832.10

15 Cfr. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/35610.pdf.

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2.3 Necessità di coordinamento con altri atti legislativi

Il presente progetto dipende direttamente dai seguenti progetti di revisione recentemente adottati: - Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro: con la modifica del 17 giugno 2022 16 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Modernizzazione della vigilanza) verranno adeguate anche le basi legali per il finanziamento dei sistemi d’informa- zione comuni del 1° pilastro. Verranno così creati i presupposti affinché lo sviluppo e l’eser- cizio del sistema d’informazione necessario per la digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG possano essere finanziati dal Fondo di compensazione IPG (art. 29 lett. b LIPG in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 3 lett. a LAVS). Il termine di referendum è decorso infruttuosa- mente il 6 ottobre 2022. La modifica di legge entrerà in vigore presumibilmente nel 2024. - Modifica della legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informa- zione nel DDPS: i dati relativi ai giorni di servizio prestati dai militi dell’esercito sono gestiti nel sistema d’informazione MIL Office. In futuro i dati necessari per l’esecuzione delle IPG verranno comunicati all’UCC tramite una procedura automatica. La modifica del 17 giugno 2022 17 della legge federale del 3 ottobre 2008 18 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM) contempla le modifiche di legge necessarie a tal fine (cfr. in particolare art. 85 cpv. 2 e art. 88 lett. d LSIM). Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2022. La modifica di legge entrerà in vigore presumibilmente nel 2023.

Il presente progetto va inoltre coordinato con i seguenti progetti di revisione: - Revisione totale della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport: a seconda del calendario della prevista revisione della legge federale del 19 giugno 2015 19 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) potrebbe esservi un bisogno di coordinamento con la digitalizzazione nell’ordina- mento delle IPG (al riguardo cfr. n. 3.2). - Modifica della legge militare e dell’organizzazione dell’esercito: la modifica della legge mili- tare adottata dal Parlamento il 18 marzo 2022 20 crea le basi legali necessarie per l’esercizio di un sistema d’informazione (sistema d’informazione Gestione dei servizi [GDS]) che con- sentirà alle persone soggette all’obbligo di leva, all’obbligo di prestare servizio militare o all’obbligo di prestare servizio di protezione civile di elaborare elettronicamente determinati dati personali propri e di trasmettere messaggi e documenti. Il coordinamento tra questo progetto di digitalizzazione e la digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG è garantito. La modifica di legge entrerà in vigore presumibilmente nel 2023. - Digitalizzazione della procedura delle assicurazioni sociali: il Dipartimento federale dell’in- terno (tramite l’UFAS) prevede di elaborare una revisione di legge volta a basare la proce- dura delle assicurazioni sociali sulla comunicazione digitale con gli assicurati e gli altri parte- cipanti alla procedura. Verranno per esempio creati i presupposti per l’invio elettronico delle decisioni in tutti i rami delle assicurazioni sociali, incluse le IPG. La procedura di consulta- zione sarà avviata presumibilmente nel 2023.

2.4 Attuazione

2.4.1 Emanazione di modifiche di ordinanza

Le modifiche apportate alla procedura di richiesta e l’esercizio del sistema d’informazione necessi- tano di vari adeguamenti dell’ordinanza del 24 novembre 2004 21 sulle indennità di perdita di guada- gno (OIPG). L’ordinanza del 31 ottobre 2007 22 sugli assegni familiari (OAFami) dovrà essere modi- ficata al fine di disciplinare la comunicazione di dati del registro degli assegni familiari. Inoltre andranno apportate modifiche in alcuni punti di altre ordinanze.

16 FF 2022 1563 17 FF 2022 1565 18 RS 510.91 19 RS 415.1 20 FF 2022 703 21 RS 834.11 22 RS 836.21

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2.4.2 Attuazione tecnica

Per l’attuazione tecnica della digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG verrà istituita un’organizza- zione di progetto. Gli organi esecutivi preposti all’applicazione dell’ordinamento delle IPG (UCC e casse di compensazione; art. 21 cpv. 1 LIPG) saranno integrati in misura determinante nella strut- tura di progetto e potranno avanzare direttamente le loro richieste. La responsabilità e il coordina- mento generali saranno affidati all’UFAS.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

Art. 1a cpv. 4 La designazione dei corsi per quadri di Gioventù e Sport verrà adeguata al tenore dell’articolo 9 della legge del 17 giugno 2011 23 sulla promozione dello sport (LPSpo). La formulazione del capoverso sarà inoltre armonizzata con il resto della legge («partecipanti» è sostituito con «persone che parte- cipano»).

Art. 17 cpv. 3 (nuovo) Il principio secondo cui le persone prestanti servizio possono esercitare il diritto alle IPG tramite un portale online verrà sancito nella legge. La disposizione ha in primo luogo carattere dichiarativo. In casi eccezionali continuerà a essere possibile richiedere le prestazioni mediante moduli cartacei (cfr. n. 2.1.2).

Art. 20a cpv. 1 I rinvii alle disposizioni applicabili vanno adeguati in seguito alla revisione della legge federale del 20 dicembre 2019 24 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC).

Art. 21 cpv. 1 e 3 Per migliorare la leggibilità, i capoversi 1 e 3 verranno ristrutturati. Nel capoverso 1 saranno aggiunte le autorità e le persone che partecipano all’applicazione dell’or- dinamento delle IPG pur non essendo organi esecutivi di quest’ultimo e che attualmente non sono menzionate nella legge. Le aggiunte riguardano i settori di Gioventù e Sport, del Servizio della Croce Rossa e dei corsi per monitori di giovani tiratori. La regolamentazione proposta corrisponde alla prassi attuale. Le competenze nel settore della protezione civile verranno adeguate conformemente all’attuale struttura organizzativa. Nel settore del servizio civile sarà soppressa la menzione della collaborazione con gli istituti d’impiego. Questa modifica tiene conto del fatto che la responsabilità per la notifica dei giorni di servizio agli organi esecutivi delle IPG incombe esclusivamente all’Ufficio federale del servizio civile. Il capoverso 3 disciplina la responsabilità delle autorità e persone di cui al capoverso 1. Per comple- tezza verranno menzionate anche le autorità federali, che sottostanno alla legge del 14 marzo 1958 25 sulla responsabilità (LResp). Si tratta di una modifica di natura prettamente dichiarativa.

Art. 21bis (nuovo) Sistema d’informazione Cpv. 1 Il sistema d’informazione servirà al disbrigo elettronico delle richieste di IPG per le persone prestanti servizio. L’interazione con queste ultime avverrà tramite un portale online. Cpv. 2 Il sistema d’informazione permette di trattare i dati immessi dalle persone prestanti servizio o da altri partecipanti alla procedura (p. es. datori di lavoro) tramite il portale online come pure i dati prove- nienti dai sistemi d’informazione di vari registri. In base al principio di trasparenza vigente nel diritto

23 RS 415.0 24 RS 520.1 25 RS 170.32

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in materia di protezione dei dati, questi registri saranno indicati in un elenco esaustivo. Oltre ai si- stemi d’informazione delle organizzazioni di servizio, al registro degli assegni familiari e al registro degli assicurati, si tratta del registro d’identificazione delle imprese (registro IDI), necessario per la determinazione della cassa di compensazione competente, e del registro dello stato civile, che serve a stabilire se le persone prestanti servizio abbiano figli che danno diritto a un assegno per i figli. Con questa disposizione viene inoltre creata la base legale per poter collegare tra loro i dati provenienti dai vari registri. Cpv. 3 Le disposizioni esecutive necessarie per l’esercizio del sistema d’informazione e il trattamento dei dati saranno emanate a livello di ordinanza. Il Consiglio federale stabilirà anche i termini di conser- vazione dei dati. Conformemente alla disposizione sullo scopo del sistema d’informazione (cpv. 1) l’obbligo di conservazione dei dati cessa in ogni caso al più tardi cinque anni dopo la fine dell’obbligo di servizio, poiché conformemente all’articolo 20 capoverso 1 lettera a LIPG dopo la scadenza del termine di perenzione non possono più essere richieste prestazioni.

3.2 Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo

dello sport (LSISpo) 26

Art. 11 cpv. 1 lett. e, cpv. 1bis (nuovo) e cpv. 2 I giorni di servizio prestati nell’ambito di Gioventù e Sport sono registrati nella banca dati nazionale per lo sport (BDNS) dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Attualmente la LSISpo consente di comunicare i dati agli organi esecutivi delle IPG soltanto al fine di prevenire abusi e unicamente tramite procedura di richiamo. Anche in quest’ambito occorre che tutti i dati necessari ai fini dell’ese- cuzione delle IPG (dati personali e giorni di servizio) vengano trasmessi in modo automatizzato all’UCC. Questa disposizione sarà stabilità in un nuovo capoverso 1bis. In compenso verrà abrogato il capoverso 1 lettera e, che fa riferimento alla procedura di richiamo. L’articolo 21bis AP-LIPG disciplinerà uniformemente per tutti i sistemi d’informazione la comunica- zione dei dati da parte dell’UCC alle casse di compensazione competenti. Il capoverso 2 verrà per- tanto abrogato.

3.3 Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi

d’informazione nel DDPS (LSIM)

Art. 15 cpv. 3 In futuro l’Aggruppamento Difesa trasmetterà all’UCC i dati del Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) necessari per l’esecuzione delle IPG (cfr. art. 16). La vigente disposizione secondo cui il PISA può essere collegato con il registro centrale delle presta- zioni correnti dell’UCC diventerà pertanto superflua e potrà quindi essere abrogata.

Art. 16 cpv. 1 lett. h e cpv. 1bis I dati sui servizi dei militi della protezione civile vengono registrati nel PISA. In futuro l’esercito tra- smetterà automaticamente all’UCC i dati necessari per l’esecuzione delle IPG. Questa disposizione sarà stabilita nel capoverso 1bis. In compenso verrà abrogato il capoverso 1 lettera h, che si basa su una procedura di richiamo. L’articolo 21bis AP-LIPG disciplinerà uniformemente la comunicazione da parte dell’UCC alle casse di compensazione competenti di tutti i dati trattati nel sistema d’informazione. La vigente disposizione del capoverso 1bis potrà pertanto essere abrogata.

26 RS 415.1

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3.4 Legge sul servizio civile (LSC) 27

Art. 80 cpv. 2, frase introduttiva, e 2bis (nuovo) I dati sui giorni di servizio prestati nell’ambito del servizio civile sono gestiti nel sistema d’informa- zione dell’Ufficio federale del servizio civile (CIVI; art. 80 cpv. 1 LSC). Se è vero che la LSC prevede già oggi un accesso online degli organi esecutivi delle IPG al sistema d’informazione, essa lo limita esclusivamente ai chiarimenti necessari per determinare gli aventi diritto (art. 80 cpv. 2 lett. d LSC). In futuro l’Ufficio federale del servizio civile trasmetterà al sistema d’informazione delle IPG il numero di giorni di servizio computabili in modo automatizzato, tramite un’interfaccia digitale standardizzata. Questa disposizione sarà stabilità nel nuovo capoverso 2bis. La versione tedesca della frase intro- duttiva dell’articolo 80 capoverso 2 verrà adeguata all’uso attuale della lingua.

3.5 Legge sugli assegni familiari (LAFam) 28

Art. 21a lett. e (nuovo) L’UCC deve avere la possibilità di comunicare dati del registro degli assegni familiari a organi federali e cantonali. In virtù del principio della finalità ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, questo è lecito soltanto se l’utilizzazione dei dati per una determinata finalità è prevista da una legge federale. La base legale necessaria ai fini della digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG verrà introdotta con l’articolo 21bis capoverso 2 AP-LIPG, quella per la RIPAM con l’articolo 21ebis AP- LAFam. Lo scopo di questa disposizione è che in caso di necessità anche altre autorità possano accedere ai dati del registro degli assegni familiari per scopi diversi da quello dell’esecuzione degli assegni familiari, a condizione che venga creata una base legale in tal senso.

Art. 21c La modifica riguarda soltanto il testo francese. L’attuale rubrica dell’articolo, «Communication des données» sarà sostituita con «Obligation de communiquer». Si tratta di un adeguamento al tenore delle versioni italiana e tedesca del medesimo articolo nonché dell’armonizzazione con quello della rubrica della versione francese dell’articolo 18d dell’ordinanza del 31 ottobre 2007 29 sugli assegni familiari (OAFami).

Art. 21ebis (nuovo) Accesso dei Cantoni ai dati ai fini dell’esecuzione della riduzione indi- viduale dei premi Cpv. 1 Per l’esecuzione della RIPAM nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie possono essere utilizzati dati del registro degli assegni familiari. In virtù dell’articolo 25 lettera b LA- Fam in combinato disposto con l’articolo 50a capoverso 1 lettera b LAVS, la comunicazione di dati agli organi esecutivi competenti per la RIPAM è autorizzata soltanto se è prescritta da una legge federale. Questa nuova disposizione introdurrà la base legale necessaria a tal fine. La norma di delega di competenza dell’articolo 21b capoverso 1 LAFam concerne esclusivamente gli organi che possono avere accesso al registro degli assegni familiari ai fini dell’esecuzione della legislazione sugli assegni familiari (cfr. art. 21a LAFam sullo scopo della legge). Senza questa nuova disposi- zione mancherebbe una base legale sufficiente e non sarebbe quindi possibile semplicemente ag- giungere all’elenco dell’articolo 18b OAFami gli organi che hanno accesso al registro degli assegni familiari per altri scopi. Cpv. 2 Affinché si sappia quali Cantoni si avvalgono della comunicazione dei dati e si possano adottare i necessari accorgimenti tecnici, gli organi cantonali competenti dovranno registrarsi presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Cpv. 3 I costi della comunicazione dei dati, segnatamente quelli di sviluppo, esercizio e manutenzione del servizio web, saranno a carico dei Cantoni.

27 RS 824.0 28 RS 836.2 29 RS 836.21

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Art. 21i cpv. 1 Dato che l’espressione «Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)» è utilizzata per la prima volta nell’articolo 21ebis capoverso 2, in seguito può essere utilizzato soltanto l’acronimo.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Lo sviluppo del sistema d’informazione delle IPG presso l’UCC dovrebbe comportare costi d’investi- mento unici per circa 3 milioni di franchi e costi di manutenzione per 250 000 franchi all’anno. Dato che si tratta di un sistema d’informazione comune per l’esecuzione delle IPG, i costi d’investimento e di manutenzione saranno coperti dal Fondo di compensazione IPG (art. 29 lett. b LIPG in combi- nato disposto con l’art. 95 cpv. 3 lett. a LAVS secondo la revisione «Modernizzazione della vigi- lanza»). Per i lavori di progetto sono preventivati 900 000 franchi per le spese di consulenza esterna, che saranno rimborsate dal Fondo di compensazione IPG a partire dall’entrata in vigore del summenzio- nato articolo 29 lettera b LIPG. Fino a quel momento le spese, pari a circa 450 000 franchi, saranno coperte dalla Confederazione. In futuro le organizzazioni di servizio potranno rinunciare al rilascio dei moduli di richiesta cartacei, il che consentirà risparmi sulle spese per beni e servizi per varie decine di migliaia di franchi all’anno. Per l’adeguamento dei loro sistemi informatici dovranno sostenere costi d’investimento unici, che saranno però modesti, poiché tutte le organizzazioni di servizio stanno già attuando lo scambio di dati elettronico con l’UCC indipendentemente dalla digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG (cfr. n. 2.2). In quanto datore di lavoro la Confederazione beneficerà degli effetti illustrati al n. 4.3. La comunicazione dei dati necessari per la RIPAM non causerà costi supplementari alla Confede- razione.

4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’UCC sarà responsabile per l’esercizio del sistema d’informazione delle IPG. Il fabbisogno di per- sonale è stimato a 3 posti. Le spese per il personale saranno connesse in particolare all’amministra- zione dei diritti di accesso e degli utenti e alla fornitura di informazioni al riguardo. L’UCC provvederà inoltre all’invio postale dei moduli di richiesta IPG alle persone prestanti servizio che nonostante una sollecitazione non avranno autorizzato l’invio della richiesta sul portale online (cfr. n. 2.1.2). Le spese per il personale dell’UCC legate all’esecuzione del 1° pilastro sono rimborsate alla Confe- derazione dai fondi di compensazione (in questo caso, il Fondo di compensazione IPG). Per le organizzazioni di servizio la rinuncia al rilascio dei moduli di richiesta IPG cartacei non com- porterà una riduzione significativa delle spese per il personale.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le

regioni di montagna I Cantoni e i Comuni beneficeranno degli effetti illustrati al n. 4.3 in qualità di datori di lavoro. La creazione di una base legale per la comunicazione dei dati del registro degli assegni familiari ai Cantoni faciliterà in misura significativa il controllo del diritto alle prestazioni e la lotta agli abusi nell’ambito della RIPAM. Si prevede che questo permetterà di ridurre considerevolmente il numero delle prestazioni indebitamente riscosse. I costi della comunicazione dei dati necessari per la RIPAM saranno a carico dei Cantoni. Le spese di sviluppo dell’UCC per la realizzazione di questo nuovo scambio di dati saranno comprese tra 100 000 e 200 000 franchi. Le consultazioni del registro degli assegni familiari potranno avvenire sotto forma di consultazioni collettive automatizzate effettuate una o più volte all’anno. In tal caso, queste consultazioni causeranno presumibilmente spese supplementari esigue (se non nulle) all’UCC. Di conseguenza anche le spese di esercizio annue saranno molto contenute. Non sono previste particolari ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

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4.3 Ripercussioni sull’economia

L’ampia automatizzazione della procedura di richiesta ridurrà il periodo intercorrente fino al versa- mento delle IPG. Questo andrà a beneficio dei datori di lavoro che continuano a versare il salario durante il servizio e cui spettano quindi le prestazioni sostitutive del salario. Grazie all’introduzione della gestione del processo sarà possibile individuare i diritti ancora in sospeso e ricordare alle per- sone prestanti servizio la necessità della loro collaborazione al processo di richiesta. Si potrà cosi ridurre il numero delle IPG non richieste, che vanno a scapito dei datori di lavoro (cfr. n. 1.2.1). I datori di lavoro saranno sgravati dell’onere amministrativo per il trattamento dei moduli di richiesta IPG (cfr. n. 2.2). La riduzione dell’onere per il trattamento permetterà alle casse di compensazione di risparmiare sulle spese amministrative, che sono sostanzialmente finanziate tramite i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti.

4.4 Ripercussioni sulla società

Il progetto non avrà particolari ripercussioni sulla società.

4.5 Ripercussioni sull’ambiente

La soppressione dei moduli di richiesta IPG cartacei permetterà di ridurre considerevolmente il con- sumo di carta delle organizzazioni di servizio.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sugli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.), che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni per un’adeguata compensazione della per- dita di guadagno di chi presta servizio. Le disposizioni sul trattamento dei dati del registro degli assegni familiari si fondano sull’articolo 116 capoverso 2 Cost.

5.2 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.3 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto di legge prevede di delegare al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni dettagliate necessarie per l’esercizio del sistema d’informazione e il trattamento dei dati. Questa delega è giustificata dal fatto che occorre poter reagire rapidamente all’evoluzione della tec- nica.

5.4 Protezione dei dati

Laddove le basi legali sono insufficienti, la presente revisione di legge introduce le disposizioni ne- cessarie per la comunicazione alle IPG dei dati provenienti da altri registri e per il loro trattamento (cfr. n. 2.1). I dati trattati per la richiesta IPG non sono né dati degni di particolare protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) né servono a compilare profili della personalità. Essi corrispondono in gran parte a quelli che vengono già oggi trattati nell’ambito del processo di richiesta cartaceo. I dati che in futuro verranno comunicati elettronicamente dalle organizzazioni di servizio al sistema d’informazione delle IPG corrispondono a quelli che vengono attualmente stam- pati sui moduli di richiesta IPG. In futuro le persone prestanti servizio dovranno fornire tramite un portale online le informazioni che comunicano attualmente con il modulo cartaceo. Il salvataggio dei dati nel sistema d’informazione serve esclusivamente ad agevolare e accelerare future richieste. I dati verranno cancellati automaticamente al più tardi cinque anni dopo la conclusione dell’obbligo di servizio. Il trattamento dei dati non verrà effettuato all’insaputa degli interessati. Prima di autorizzare

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l’invio della richiesta alla cassa di compensazione, questi avranno la possibilità di consultare, verifi- care, correggere o completare i dati trattati tramite il portale online. Il diritto d’accesso di cui all’arti- colo 8 LPD sarà pertanto garantito. Se una persona prestante servizio non acconsentirà al tratta- mento elettronico dei dati, continuerà ad avere la possibilità di presentare la richiesta IPG mediante il modulo cartaceo, allegando i giustificativi richiesti. L’UCC sarà il detentore dei dati e sarà respon- sabile per la sicurezza e la protezione dei dati del sistema d’informazione. L’accesso ai dati sarà circoscritto ai collaboratori degli organi esecutivi che ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti legali. Le prestazioni versate dopo l’esame delle richieste verranno iscritte nel registro cen- trale delle IPG correnti dell’UCC. La presente revisione di legge introdurrà nella LAFam le disposizioni necessarie per la comunica- zione dei dati del registro degli assegni familiari ai servizi cantonali preposti alla RIPAM e per il trattamento di questi dati. I servizi in questione sottostanno alle disposizioni in materia di protezione dei dati del pertinente diritto cantonale.

Allegati (avamprogetti di atti normativi)

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