Ordinanza sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OF-SCPT)
Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Berna, 22 febbraio 2023
Ordinanza sul finanziamento della sorve- glianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OF-SCPT)
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
■ .. . ISC-EJPD-D-178D3401/11 l!J· - '
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Il 19 marzo 2021, nel quadro della legge federale concernente agevolazioni ammini- strative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, con i nuovi arti- coli 38 e 38a della legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corri- spondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), il Parlamento ha creato le basi giuridiche per l’introduzione di importi annuali forfettari (cfr. art. 38a cpv. 2 LSCPT; FF 2021 669). In tal modo si intende ridurre l’onere amministrativo e aumentare il grado di copertura dei costi del Servizio di sorveglianza della corrispon- denza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT). L’articolo 38a capoverso 1 LSCPT autorizza il Consiglio federale a disciplinare il calcolo e il versa- mento delle indennità alle persone obbligate a collaborare (POC), nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione dei Cantoni alle spese. Il Consiglio federale può organizzare le modalità di indennizzo e di partecipazione alle spese mantenendo le indennità specifiche per singolo caso secondo il sistema vigente o prevedendo di- verse possibili soluzioni con importi forfettari, ad esempio annuali (art. 38a cpv. 2 LSCPT).
Il messaggio sulla legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione (FF 2020 6109) illustra anche l’intento del Consiglio federale di aumentare gradualmente gli importi forfettari per estendere il basso grado di copertura dei costi del Servizio SCPT. A tal fine è necessario ripartire in modo più equo tra Confederazione e Cantoni, e sulla base della rispettiva utilità, i costi supplementari che risulteranno nei prossimi anni. Secondo il messaggio, attra- verso gli aumenti il Consiglio federale intendeva inizialmente determinare maggiori ri- cavi di 10 milioni di franchi al massimo per la Confederazione. Tenuto conto dell’au- mento dei costi per il sistema di trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traf- fico delle telecomunicazioni e per i sistemi d’informazione di polizia della Confedera- zione a causa degli investimenti effettuati, occorre aumentare l’importo dei maggiori ricavi derivanti dai Cantoni a un massimo di 12 milioni di franchi. Dalla ripartizione in base all’utilità delle informazioni e delle sorveglianze risulta che il 90 per cento delle spese è imputabile ai Cantoni e il 10 per cento alla Confederazione (art. 38a cpv. 4 LSCPT). Per mantenere la partecipazione dei Cantoni alle spese a un livello accetta- bile, è previsto che i Cantoni partecipino ai costi soltanto nella misura del 75 per cento. Attualmente i Cantoni sostengono le spese per la sorveglianza della corrispon- denza postale e del traffico delle telecomunicazioni con circa 12 milioni di franchi all’anno. La quota del 75 per cento per il primo triennio equivale a un contributo an- nuo alle spese di 24 milioni di franchi, e quindi a un maggior ricavo di 12 milioni di franchi per la Confederazione.
1.1 Necessità di agire e obiettivi
L’attuale modello degli emolumenti e delle indennità consente soltanto il calcolo per singolo caso e si è rivelato inefficiente a causa della sua complessità e dell’elevato onere amministrativo. Infatti, da una parte, il Servizio SCPT deve fatturare all’autorità di perseguimento penale le proprie prestazioni e quelle delle POC per ogni incarico
d’informazione o di sorveglianza; dall’altra, per le indennità a favore delle POC, deve elaborare dettagliati conteggi mensili, che dopo essere stati verificati dalle POC gli ven- gono rispediti come fattura definitiva. Tale sistema di finanziamento e di fatturazione causa un gravoso onere amministrativo sia al Servizio SCPT che alle autorità di perse- guimento penale e alle POC.
Il presente progetto prevede di introdurre importi forfettari e migliorare l’attuale grado di copertura dei costi del Servizio SCPT. Da un lato s’intende sostituire il complesso sistema attuale con un nuovo e più semplice sistema di finanziamento e di fatturazione, ridurre l’onere amministrativo per le parti coinvolte nonché aumentare la pianificabilità per la Confederazione e i Cantoni; dall’altro s’intende migliorare il basso grado di co- pertura delle spese del Servizio SCPT, ripartendo i costi supplementari in modo più equo tra Confederazione e Cantoni, sulla base della rispettiva utilità.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Le seguenti opzioni d’intervento sono state esaminate e infine respinte:
- il mantenimento dello status quo è stato rifiutato a causa dell’elevato onere am- ministrativo che ne deriva per la Confederazione, i Cantoni e le POC;
- un’indennità su base oraria e per singolo caso a favore delle POC è stata anch’essa respinta, in particolare per salvaguardare l’uguaglianza giuridica tra le POC.
È stata scelta la seguente soluzione: una partecipazione annuale dei Cantoni alle spese sotto forma di una quota percentuale fissa della media dei costi per la sorve- glianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; un’indennità forfettaria a favore delle POC che raggiungono determinati valori soglia e un’indennità specifica per singolo caso a favore delle POC restanti.
2 Punti essenziali del progetto
Il progetto prevede che i Cantoni partecipino annualmente con un importo forfettario alle spese per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle teleco- municazioni. Le partecipazioni alle spese di tutti i Cantoni sono ricalcolate ogni tre anni.
Per consentire ciononostante alle autorità penali di trasferire le spese ai partecipanti ai procedimenti, da una parte gli importi necessari per il trasferimento sono registrati nell’OF-SCPT, dall’altra il Servizio SCPT mette tempestivamente a disposizione delle autorità penali coinvolte un conteggio delle spese.
È previsto il versamento di un’indennità forfettaria annuale anche per i fornitori di servizi di telecomunicazioni (FST) e i fornitori di servizi di comunicazione derivati (FSCD) che raggiungono determinati criteri durante l’anno civile corrispondente.
Per i fornitori di servizi postali, i gestori di reti di telecomunicazione interne e le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunica- zione nonché per i FST o i FSCD con un numero esiguo di mandati continuerà invece a essere prevista un’indennità specifica per singolo caso.
Secondo il progetto, l’importo complessivo delle indennità destinate alle POC ammonta a 6 milioni di franchi, è periodicamente verificato dal DFGP e se necessario adeguato mediante una revisione dell’ordinanza. Le indennità a favore di tutte le POC sono ver- sate sulla base del numero di mandati secondo la statistica del Servizio SCPT.
Ai fini di una chiara distinzione dall’attuale sistema di finanziamento e di fatturazione, occorre sostituire la vigente ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorve- glianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm- SCPT) con l’ordinanza del xx.xx.xxxx sul finanziamento della sorveglianza della corri- spondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
3 Commento ai singoli articoli
- Ingresso
Il 19 marzo 2021, con la legge federale concernente agevolazioni amministrative e mi- sure di sgravio del bilancio della Confederazione, il Parlamento ha decretato una mo- difica della LSCPT che consente il calcolo delle indennità e delle partecipazioni alle spese per singolo caso o sotto forma di importi forfettari (art. 38a LSCPT; FF 2021 669). In particolare è stato deciso di ridisciplinare i costi nella nuova sezione 9 della LSCPT. Gli articoli 23 e 38 della LSCPT sono stati adeguati ed è stato introdotto un nuovo articolo 38a. Queste disposizioni della LSCPT sono entrate in vigore il 1° gen- naio 2022 insieme alle altre norme della legge federale del 19 marzo 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione (RU 2021 654). Poiché con gli articoli 38 e 38a è stata modificata anche la norma di delega per il Consiglio federale, l’ingresso è stato adattato alle nuove disposizioni della LSCPT.
Nell’ingresso viene inserito l’articolo 33 capoverso 4 LSCPT, in quanto l’emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare è mantenuto.
3.1 Sezione 1: Partecipazione dei Cantoni alle spese
Art. 1 Principio
I costi per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomuni- cazioni di cui al capoverso 1 includono le spese e gli esborsi imputati al Servizio SCPT nel consultivo e sostenuti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Si tratta in particolare di costi insorti direttamente o indirettamente al Servizio SCPT per l’adem- pimento dei suoi compiti di cui alla sezione 3 LSCPT: i costi per il personale (lett. a) e i costi materiali comprensivi degli ammortamenti di investimenti e delle indennità versate alle POC (lett. b). Sono inoltre compresi in particolare tutti i costi per la realizzazione,
l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trattamento del Servizio SCPT.
La partecipazione dei Cantoni alle spese avviene sotto forma di importi forfettari an- nuali, la cui quota è determinata secondo l’utilità delle informazioni e delle sorveglianze.
La seguente tabella rende l’idea della ripartizione tra Confederazione e Cantoni se- condo l’utilità (sia in funzione del numero di mandati sia dei costi generati). Si osser- vano gli anni 2018-2022 1; tuttavia per il primo calcolo si tiene conto degli anni 2020- 2022.
Ripartizione percentuale del numero di mandati
2018 2019 2020 2021 2022 ø
Cantoni 86 % 83 % 53 % 87 % XX % 77 % Confeder- 14 % 17 % 47 % 13 % XX % 23 % azione
La ripartizione percentuale in funzione della quantità dei mandati mostra che i Cantoni hanno commissionato in media il 77 per cento delle misure, contro il 23 per cento della Confederazione. A tal proposito va sottolineato che l’anno 2020 rappresenta un’ecce- zione: la Confederazione ha dovuto chiedere parecchie informazioni semplici per un caso specifico ai fini degli accertamenti necessari, oltre 100 000 in più rispetto ai 2 anni precedenti.
Ripartizione percentuale dell’onere (costi generati)
2018 2019 2020 2021 2022 ø
Cantoni 90 % 91 % 90 % 87 % XX % 90 % Confedera- 10 % 9% 10 % 13 % XX % 10 % zione
La rappresentazione soprastante illustra che i Cantoni traggono dalle informazioni e dalle sorveglianze un’utilità media del 90 per cento, contro il 10 per cento della Confe- derazione. Poiché conformemente all’articolo 38a capoverso 4 LSCPT occorre ripartire i costi tra la Confederazione e i Cantoni in base all’utilità delle informazioni e delle sor- veglianze, il 90 per cento delle spese per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni dovrebbe in linea di principio essere sostenuto dai Cantoni. Per mantenere la quota a un livello accettabile, la percentuale è ridotta al 75 per cento (cpv. 1). Come già precisato nel capitolo sulla situazione iniziale, una quota del 75 per cento favorisce l’intento di aumentare la partecipazione dei Cantoni di 12 milioni di franchi introducendo importi forfettari. La Confederazione continuerà a par- tecipare alle spese con una quota del 25 per cento, nonostante le sia imputabile sol- tanto il 10 per cento.
Le cifre relative all’anno 2022 non figurano ancora, poiché al momento non ancora disponibili. Là dove è indicato il 2022, seguirà un adattamento con i dati corrispondenti. 6/18
Il calcolo della partecipazione complessiva dei Cantoni alle spese si basa sui costi medi del Servizio SCPT negli ultimi tre anni civili, già pubblicati nel consultivo e validi come anni di riferimento. Pertanto, il capoverso 2 stabilisce che il Servizio SCPT calcola l’im- porto forfettario annuo ogni tre anni sulla base della media degli ultimi tre anni civili per i quali è pubblicato il consultivo.
Al riguardo va tenuto presente quanto segue: per il calcolo non è possibile far riferi- mento all’anno N (anno dell’entrata in vigore della OF-SCPT e in cui inizia la scadenza triennale) e all’anno N -1 a causa dell’assenza del consultivo. Per il calcolo dei costi medi sono pertanto rilevanti gli anni N -2, N -3 ed N –4. Per motivi di semplificazione e di sicurezza di pianificazione, l’importo emerso dalla media degli anni di riferimento N - 2, N - 3 ed N – 4 funge da base per il calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese ed è valido per tre anni. In modo analogo il Servizio SCPT calcola in seguito l’importo forfettario annuo per il periodo dei tre anni successivi.
Esempio di calcolo degli importi forfettari per il primo triennio, da versare negli anni 2024-2026
Per il 2024, anno dell’entrata in vigore dell’OF-SCPT, si tiene conto dei seguenti anni e importi per calcolare la media dei costi relativi alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni pubblicati nel consultivo:
N -2 = consultivo 2022 31 500 000 franchi N -3 = consultivo 2021 31 900 000 franchi N -4 = consultivo 2020 32 300 000 franchi Totale degli anni di riferimento 95 700 000 franchi Media 31 900 000 franchi Partecipazione complessiva dei Cantoni alle spese pari al 75 % Quota totale Cantoni 23 925 000 franchi Quota totale Confederazione 7 975 000 franchi
Il totale relativo agli anni di riferimento ammonta a circa 96 milioni, da cui risulta una media annua di quasi 32 milioni. Il 75 per cento di questa somma, circa 24 milioni, è a carico dei Cantoni. Pertanto, la partecipazione dei Cantoni alle spese relativa agli anni 2024-2026 ammonta complessivamente a circa 24 milioni di franchi.
Allo scadere di questi tre anni, ossia nel 2027, seguirà una rivalutazione per il triennio successivo e un adattamento della partecipazione alle spese in base agli anni 2023- 2025:
Esempio di calcolo per l’adattamento degli importi forfettari dopo tre anni
N - 2 = consultivo 2025 a franchi N - 3 = consultivo 2024 b franchi N - 4 = consultivo 2023 c franchi Totale degli anni di riferimento (a + b + c) franchi 7/18
Media (a + b + c) : 3 = y franchi Quota Cantoni 75 % di y franchi
L’importo degli anni di riferimento corrisponde a un totale di (a + b + c) franchi. Per ottenerne la media (y franchi) occorre dividere questa cifra per 3. Il 75 per cento di questo nuovo importo (y franchi) corrisponde alla nuova quota dei Cantoni valida per i tre anni successivi, 2027-2029.
Art. 2 Ripartizione tra i Cantoni
I Cantoni sono liberi di stipulare un accordo tra loro e stabilire una chiave di riparti- zione dei costi. In assenza di una tale convenzione, la ripartizione avviene in funzione della popolazione residente rilevata al momento della determinazione della partecipa- zione forfettaria alle spese (cpv. 1). Conformemente al capoverso 2, i dati determi- nanti per il rilevamento della popolazione residente sono quelli delle statistiche fede- rali disponibili (legge del 9 ottobre 1992 2 sulla statistica federale, legge del 22 giugno
2007 3 sul censimento federale della popolazione e relative ordinanze).
Art. 3 Scadenza
I Cantoni devono fornire la loro partecipazione annuale alle spese entro il 31 marzo dell’anno civile in corso.
3.2 Sezione 2: Conteggi per il trasferimento delle spese ai partecipanti ai pro-
cedimenti Art. 4
Il capoverso 1 concretizza l’obbligo del Servizio SCPT, previsto dall’articolo 38a capo- verso 5 LSCPT, di fornire alle autorità penali un conteggio ai fini del trasferimento delle spese ai partecipanti ai procedimenti. Si tratta di una lista dei costi effettiva- mente intervenuti che già attualmente può essere generata nel sistema di tratta- mento. Inoltre, da una parte è possibile consultare un semplice elenco di tutti i costi insorti per un caso, un sotto-caso o per una decisione; dall’altra, nel sistema di tratta- mento è anche possibile generare per ogni caso registrato una panoramica mensile dettagliata delle spese ed esportarla sotto forma di tabella excel o file PDF. I dati sal- vati ai fini di tale conteggio sono quelli di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera e dell’or- dinanza del 15 novembre 2017 4 sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT). Nel caso in cui, in via eccezionale, nel sistema di trattamento non sia tecnicamente possibile generare una lista, la si redige manualmente su richiesta delle autorità penali coin- volte e la si trasmette tramite un mezzo sicuro (p. es. e-mail criptata).
2 RS 431.01 3 RS 431.112 4 RS 780.12
Le lettere a-g stabiliscono le tariffe su cui si basano i conteggi in funzione del tipo di mandato. Inoltre, conformemente all’ordinanza del 15 novembre 2017 5 sulla sorve- glianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) è possibile riassumere i mandati d’informazione e di sorveglianza relativi al traffico delle telecomunicazioni in 5 categorie: sorveglianza in tempo reale, sorveglianza retroattiva (compresa la ricerca per zona di copertura dell’antenna), ricerche d’emergenza, infor- mazioni semplici e informazioni complesse (lett. c-g). In relazione alla corrispondenza postale, secondo l’OSCPT i mandati d’informazione e di sorveglianza si suddividono in 2 categorie: sorveglianza in tempo reale e sorveglianza retroattiva (lett. a-b). Gli im- porti indicati per ogni tipo di mandato consentono alle autorità penali di continuare a trasferire a terzi (in particolare alle persone condannate; art. 422, 425 e 426 del Co- dice di procedura penale 6 [CPP]) i costi insorti per l’impiego di queste misure. Va pre- cisato che si tratta soltanto delle spese procedurali risultanti da una misura di sorve- glianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Altre spese procedurali non sono oggetto della presente ordinanza.
Per il traffico delle telecomunicazioni gli importi di cui al capoverso 1 lettera f (informa- zioni semplici) e lettera g (informazioni complesse) valgono per ogni domanda d’infor- mazione e per ogni POC (cpv 3). Per le sorveglianze, gli importi valgono per ogni man- dato indirizzato a una POC per elemento d’indirizzo e tipo di sorveglianza. Va sottoli- neato che le tariffe delle ricerche per zona di copertura dell’antenna valgono per ogni mandato a una POC e per un intervallo di tempo fino a due ore, anche se sono coin- volte diverse celle radio (cpv. 4). Le informazioni e le sorveglianze particolari secondo l’articolo 25 OSCPT (cosiddette misure speciali) sono associate al tipo di mandato cor- rispondente e al relativo importo.
Il calcolo è eseguito in funzione delle spese del Servizio SCPT e delle indennità versate alle POC. Affinché le spese per il trasferimento non siano eccessivamente elevate, nella determinazione dell’importo si è tenuto conto, per quanto sostenibile, dell’evolu- zione dei costi trasferiti negli ultimi anni.
Il capoverso 2 precisa quali tipi d’informazioni relative al traffico delle telecomunicazioni sono semplici e quali complesse secondo l’OSCPT 7. Le designazioni scelte sono quelle affermatesi nella pratica.
3.3 Sezione 3: Indennità delle persone obbligate a collaborare
Art. 5 Diritto all’indennità
Il capoverso 1 riprende sostanzialmente l’articolo 15 OEm-SCPT e, come nel diritto vi- gente, prevede che le POC abbiano diritto a un’indennità adeguata per le prestazioni fornite. L’elemento nuovo è che il diritto all’indennità dipende anche dall’adempimento delle pertinenti norme del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), quali il rispetto dei termini di trattamento o la qualità dei dati trasmessi.
Il capoverso 2 riprende il vigente articolo 16 lettera b OEm-SCPT e prevede di non in- dennizzare le POC per le informazioni e le sorveglianze non condotte da esse 5 RS 780.11 6 RS 312.0 Questa disposizione sarà completata con i nuovi articoli dell’OSCPT dopo la loro entrata in vigore. 9/18
stessa, bensì dal Servizio SCPT o da terzi da esso incaricati. Il semplice obbligo di tolleranza non comporta il diritto all’indennità.
Art. 6 Importo complessivo e versamento
Secondo il diritto vigente, le POC sono indennizzate per ogni mandato di sorveglianza eseguito e per ogni informazione trasmessa, per singolo caso e secondo le tariffe elen- cate nell’allegato dell’OEm-SCPT. Con la presente ordinanza è previsto il versamento di un’indennità forfettaria annuale per determinate POC (cfr. commento all’art. 7). Con- tinueranno invece a essere indennizzati caso per caso i fornitori di servizi di telecomu- nicazioni (FST) e i fornitori di servizi di telecomunicazioni derivati (FSCD) con un nu- mero esiguo di mandati nonché i fornitori di servizi postali, i gestori di reti di telecomu- nicazione interne e le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione (cfr. commento all’art. 8).
Gli importi elencati nel vigente allegato dell’OEm-SCPT si sono affermati nel corso degli ultimi anni. Dato che l’ammontare di queste indennità è sempre stato oggetto di discussione, il 9 marzo 2012 il Servizio SCPT ha incaricato la società privata di revi- sione e consulenza KPMG AG di rilevare e analizzare i costi per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, con l’obiettivo di deter- minare i costi effettivi di esercizio delle POC per tipo di sorveglianza e anno e con la speranza di rendere più trasparenti gli importi presenti nell’allegato. Nel suo rapporto del 12 giugno 2012 KPMG AG 8 ha purtroppo constatato che né i fornitori di servizi di telecomunicazioni né i fornitori di servizi postali che hanno partecipato allo studio di- sponevano di una contabilità consolidata che permettesse loro di determinare con precisione i costi per la sorveglianza. Il rapporto rileva inoltre che i costi di esercizio erano stati determinati principalmente sulla base di semplici ipotesi e stime, il che ha limitato la valutazione e la pertinenza dei dati. Sulla base di tale rapporto è evidente che non esiste alcun modo affidabile per determinare i costi di esercizio effettivi delle POC in funzione del tipo di mandato. Anche tentativi successivi tesi a indurre le POC a rivelare i costi effettivi di esercizio si sono rivelati vani.
Al fine di verificarne la plausibilità, gli importi che fino a oggi hanno costituito la base delle indennità alle POC sono confrontati con i costi di esercizio del Servizio SCPT prendendo in considerazione soltanto gli elementi della contabilità analitica (unità d’imputazione e centri di costo) che rispecchiano le spese del Servizio SCPT per tra- smettere informazioni ed eseguire sorveglianze.
Negli anni 2020-2022 le POC hanno percepito in media indennità per un totale di circa 6 milioni di franchi. Tale importo è calcolato sulla base del numero di mandati eseguiti in media dalle POC negli anni in questione e dei relativi importi consolidati presenti nell’allegato dell’OEm-SCPT vigente. Se si confronta questo importo con la quota dei costi medi di esercizio del Servizio SCPT degli stessi anni esclusivamente per la forni- tura delle informazioni e l’esecuzione delle sorveglianze, si può constatare che l’am- montare degli importi volti a coprire gli oneri delle POC è stato fissato in modo adegua- tamente alto. A tal proposito va sottolineato che con le basi legali vigenti non si è
Rapporto del 12 giugno 2012: «Erhebung und Analyse der Kosten der Post- und Fernmeldeüberwachung» («Rilevamento e analisi dei costi per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni», documento non disponibile in italiano) 10/18
mai perseguito l’intento di versare indennità capaci di coprire tutte le spese variabili delle POC (cfr. il messaggio concernente la LSCPT; FF 2013 2283 2355). Il capo- verso 1 stabilisce pertanto che la somma di 6 milioni di franchi corrisponde all’importo complessivo delle indennità e rappresenta una base sufficiente.
La somma totale delle indennità è da adeguare e rideterminare, se necessario. Per- tanto il DFGP è incaricato di valutare con regolarità, ma almeno ogni tre anni, l’ade- guatezza dell’importo complessivo e, se necessario, di chiedere al Consiglio federale di adeguarlo (cpv. 2). Di conseguenza, un nuovo importo complessivo può essere stabilito solo tramite una revisione dell’ordinanza. Prima di qualsiasi adattamento dell’importo complessivo, sarà sentito l’organo consultivo (cfr. OOC-SCPT 9) in modo da coinvolgere le POC e le autorità di perseguimento penali nel processo decisionale. Per ogni adeguamento dell’importo complessivo destinato alle indennità, sono verifi- cati ed eventualmente adattati anche la ripartizione percentuale di tale somma tra i di- versi tipi di mandati (art. 6 cpv. 3) e gli importi delle indennità per singoli casi (art. 8 cpv 2).
Nella valutazione è necessario tenere presente sia il numero delle informazioni e delle sorveglianze sia le diverse esigenze tecniche per la sorveglianza delle telecomunica- zioni. I costi di investimento dovuti a queste esigenze non sono tuttavia da tenere in conto e devono essere assunti dalle POC stesse (cfr. art. 38 cpv. 1 LSCPT). Le varia- zioni del numero delle informazioni e sorveglianze nonché le esigenze tecniche per la sorveglianza delle telecomunicazioni avranno probabilmente lo stesso effetto sull’au- mento o sulla diminuzione dei costi di esercizio per il Servizio SCPT e per le POC. La sorveglianza delle telecomunicazioni non comporta lo stesso onere amministrativo per tutte le POC, che pertanto non avranno le stesse spese variabili per l’esecuzione di un mandato. Poiché il Servizio SCPT è coinvolto in tutti i mandati, appare opportuno, per verificare la plausibilità della base di calcolo, consultare i suoi costi di esercizio risultanti dalla fornitura delle informazioni e dall’esecuzione delle sorveglianze.
Il capoverso 3 regola la ripartizione dell’importo complessivo, stabilito nel capoverso 1, tra i diversi tipi di mandati. Ai fini della semplificazione, tutti i tipi di sorveglianza e di informazione previsti dall’OSCPT sono suddivisi in 5 categorie di mandati come nell’ar- ticolo 4 capoverso 1 lettere c-g. Per ogni categoria è calcolata e arrotondata una per- centuale in funzione del numero di mandati, determinato secondo le regole dell’arti- colo 4 capoversi 3 e 4. Per le informazioni, ogni richiesta indirizzata a una POC costi- tuisce un mandato. Per le sorveglianze, il numero è determinato sulla base di ogni mandato indirizzato a una POC, per elemento di indirizzo e tipo di sorveglianza. Anche per le ricerche per zona di copertura dell’antenna, un mandato è rappresentato da una richiesta a una POC per un intervallo di tempo fino a due ore, anche se sono coinvolte diverse celle radio. Le informazioni e le sorveglianze particolari (cosiddette misure spe- ciali) di cui all’articolo 25 OSCPT sono associate al tipo di mandato corrispondente e il loro numero è determinato secondo le regole applicabili al tipo di mandato in questione. Il fatto che una ricerca di emergenza duri in media un giorno, mentre le misure di sor- veglianza generalmente si protraggono per mesi, è da mettere in conto nella pondera- zione della percentuale e nell’arrotondarla per eccesso o per difetto; nel caso delle ricerche d’emergenza si arrotonda quindi per difetto. Per le 5 categorie di mandati si hanno le seguenti percentuali: sorveglianza in tempo reale 20 cento, sorveglianza
9 RS 780.112 11/18
retroattiva 50 per cento, ricerche d’emergenza 5 per cento, informazioni semplici 20 per cento e informazioni complesse 5 per cento. Queste percentuali equivalenti all’importo complessivo previsto nel capoverso 1 sono destinate alle indennità in base al tipo di mandato. Ad esempio il 20 % dell’importo totale sarà stanziato per indenniz- zare la sorveglianza in tempo reale. Questa ripartizione dell’importo totale in percen- tuali e in funzione del tipo di mandato costituisce la base per determinare gli importi delle indennità nei singoli casi secondo l’articolo 8 (per maggiori dettagli, cfr. il com- mento all’art. 8).
Il capoverso 4 prevede il versamento dell’indennità solo se l’importo è superiore a 150 franchi, in modo da impedire che i relativi costi amministrativi superino l’indennità stessa.
Secondo il capoverso 5 le indennità di una POC possono essere ridotte o annullate qualora non adempia o adempia solo in parte i propri obblighi d’informazione e sorve- glianza conformemente alla LSCPT, alla OSCPT e alle disposizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in particolare dell’ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT 10) e dei suoi allegati. Questa disposizione è introdotta per indurre le POC ad una corretta fornitura di dati. Una POC «adempie parzialmente» i propri obblighi se non riesce a coprire tutti gli scenari di sorveglianza che è tenuta a eseguire o se per un periodo di tempo prolungato, il che può essere problematico in maniera diversa a se- conda del tipo di mandato, non rispetta con regolarità i termini legali per fornire le infor- mazioni richieste e le consegna in ritardo in un numero sproporzionato di casi. Gli ob- blighi di informare sono inoltre eseguiti parzialmente quando una POC non consegna le informazioni stabilite nella LSCPT e OSCPT, nonostante i diversi richiami e nono- stante sia tenuta a farlo in virtù della LSCPT e delle sue ordinanze di esecuzione.
Contrariamente all’articolo 9 (esecuzione sostitutiva), il capoverso 5 comprende alcuni casi in cui il mandato non è eseguito o l’esecuzione non raggiunge il suo scopo anche se il Servizio SCPT o terzi intervengono al posto delle POC. I costi di un’esecuzione sostitutiva sono fatturati secondo l’articolo 9. A tal proposito è da sottolineare che l’ap- plicazione di una delle due disposizioni non esclude l’altra; entrambe possono essere applicate contemporaneamente.
Come nel diritto vigente, il versamento delle indennità presuppone che il mandato di sorveglianza sia eseguito e che le informazioni richieste siano fornite (cfr. art. 38 cpv. 2 LSCPT). Poiché il numero di mandati eseguiti è fissato soltanto dopo la fine dell’anno civile, il capoverso 6 prevede che l’indennità sia versata entro fine gennaio dell’anno civile successivo.
Art. 7 Indennità forfettarie
Per ridurre l’onere amministrativo e facilitare il sistema di fatturazione, le POC di cui all’articolo 2 lettere b e c LSCPT (FST e FSCD) ricevono un’indennità forfettaria an- nuale, purché adempiano uno dei criteri del capoverso 1: eseguire almeno 20 man- dati di sorveglianza o trattare almeno 100 domande di informazioni. Le POC che
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soddisfano tali condizioni e che provano di avere realizzato in Svizzera per due anni consecutivi un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di franchi con servizi di telecomuni- cazione e servizi di comunicazione derivati possono tuttavia richiedere al Servizio SCPT di essere indennizzati per singolo caso (cpv. 2).
Il capoverso 3 indica come calcolare l’indennità forfettaria delle singole POC: anzitutto si calcola la somma delle indennità per singolo caso moltiplicando il numero di mandati per l’importo relativo a ogni tipo di mandato stabilito nell’articolo 8 capoverso 2 (p. es. 952 franchi per la sorveglianza in tempo reale). Il risultato viene detratto dall’importo complessivo disponibile per ogni tipo di mandato di cui all’articolo 6 capoverso 3. L’im- porto restante viene ripartito tra le POC da indennizzare in maniera forfettaria e in pro- porzione al loro numero di mandati eseguiti nell’anno in questione. L’indennità forfetta- ria di ogni POC risulta dalla somma degli importi per ogni tipo di mandato. Le statistiche del Servizio SCPT costituiscono la base di calcolo per il numero di mandati.
Esempio di calcolo
Supponiamo che nel 2024 le POC indennizzate per singolo caso abbiano eseguito complessivamente 3 sorveglianze in tempo reale, 10 sorveglianze retroattive, 2 ricer- che d’emergenza, 20 informazioni semplici e 3 informazioni complesse. Lo stesso anno la POC X ha eseguito il 6 % delle sorveglianze in tempo reale, 10 % delle sorveglianze retroattive, 1 % delle ricerche d’emergenza, 3 % delle informazioni semplici e 1 % delle informazioni complesse. In questo caso l’indennità forfettaria della POC X è calcolata come segue (Y = importo complessivo delle indennità conformemente al capoverso 1, nel nostro esempio Y = 10 milioni di franchi):
Sorveglianze in 20 % di Y – (3 x 952), di cui 6 % = A tempo reale 20 % di 10 milioni - (3 x 952) =
2 milioni - 2856 = 1 997 144
Sorveglianze retroa- 50 % di Y – (10 x 652), di cui 10 % = B tive 50 % di 10 milioni - (10 x 652) =
5 milioni - 6520 = 4 993 480
Ricerche 5 % di Y – (2 x 434), di cui 1 % = C d’emergenza 5 % di 10 milioni - (2 x 434) =
0.5 milioni - 868 = 499 132
Informazioni semplici 20 % di Y – (20 x 6), di cui 3 % = D
20 % di 10 milioni - (20 x 6) =
2 Milioni - 120 = 1 999 880
Informazioni comp- 5 % di Y – (3 x 51), di cui 1 % = E lesse 5 % di 10 milioni - (3 x 51) =
0.5 milioni - 153 = 499 847
La somma delle indennità per ogni tipo di mandato (A + B + C + D + E, o in cifre 119 829 + 499 348 + 4991 + 59 996 + 4998 = 689 162) genera l’indennità forfettaria della POC X relativa all’anno 2024.
Art. 8 Indennità per singoli casi
L’articolo 8 esclude le cosiddette PMI (piccole e medie imprese) dal principio dell’in- dennità forfettaria. Si tratta perlopiù di FST e FSCD con un numero esiguo di mandati. L’indennità per singolo caso è prevista anche per i fornitori di servizi postali, i gestori di reti di telecomunicazione interne e le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione qualora eseguano sorveglianze at- tive o forniscano informazioni. Tale disposizione non è tuttavia da intendere come un’imposizione di ulteriori obblighi oltre quanto previsto dalla LSCPT, in particolare per i gestori di reti di telecomunicazione interne e le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione: gli obblighi di queste POC sono determinati rispettivamente dall’articolo 28 e 29 LSCPT.
Il capoverso 2 definisce gli importi dell’indennità per ciascun tipo di mandato. Per il traffico delle telecomunicazioni gli importi sono calcolati secondo l’articolo 6 capo- verso 3. L’ammontare complessivo delle indennità stabilito nell’articolo 6 capoverso 1 è ripartito tra le diverse categorie di mandati. Anche in caso di indennità per singolo caso, i diversi tipi di informazione e sorveglianza secondo l‘OSCPT sono suddivisi in 5 categorie di mandati, a cui sono applicate le stesse percentuali dell’importo comples- sivo delle indennità: sorveglianze in tempo reale 20 per cento, sorveglianze retroat- tive 50 per cento, ricerche d’emergenza 5 per cento, informazioni semplici 20 per cento, informazioni complesse 5 per cento (per maggiori dettagli, cfr. il commento all’art. 6 cpv. 3).
L’importo relativo a ogni tipo di mandato è dato dalla percentuale dell’importo comples- sivo delle indennità e dal numero medio di mandati eseguiti negli anni 2020-2022 da tutte le POC (sia indennizzazione forfettaria sia per singolo caso). Le statistiche del Servizio SCPT costituiscono la base di calcolo per il numero di mandati.
Gli importi per tipo di mandato relativi al traffico delle telecomunicazioni sono calcolati come segue:
Sorveglianza in tempo reale (20 % di 6 milioni) : 1260 = 952 franchi Sorveglianza retroattiva (50 % di 6 milioni) : 4602 = 652 franchi Ricerca d’emergenza (5 % di 6 milioni) : 692 = 434 franchi Informazione semplice (20 % di 6 milioni) : 205 256 = 6 franchi Informazione complessa (5% di 6 milioni) : 5922 = 51 franchi
Una POC indennizzata per singolo caso e conformemente all’articolo 4 capoversi 2-4 riceverà l’importo sopra indicato per ogni richiesta d’informazione e per ogni mandato di sorveglianza per elemento d’indirizzo e tipo di sorveglianza. In caso di ricerca per zona di copertura dell’antenna, l’importo corrisposto a ogni POC per un intervallo di
tempo fino a due ore è di 652 franchi (per maggiori dettagli, cfr. i commenti agli art. 4 cpv. 3-4 e 6 cpv. 3).
Il calcolo degli importi per i due tipi di mandati concernenti la corrispondenza postale si basa sull’evoluzione dei costi negli ultimi anni e ammonta per entrambi a 160 franchi.
3.4 Sezione 4: Tasse delle persone obbligate a collaborare
Art. 9 Assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione
Questa disposizione riprende sostanzialmente gli articoli 18 e 19 dell’OEm-SCPT vi- gente. È l’articolo 34 LSCPT che prevede l’assunzione delle spese insorte, qualora le POC non adempiano i loro doveri o non riescano a farlo senza il sostegno del Servizio SCPT o di terzi da esso incaricati. Tale obbligo incombe ai FST ed ai FSCD con obblighi d’informazione e sorveglianza supplementari. Una collaborazione insufficiente sussiste quando una POC non è in qualsiasi momento in grado di sorvegliare i servizi offerti e fornire le relative informazioni o non riesce ad adempiere i propri obblighi di informa- zione e sorveglianza senza il sostegno del Servizio SCPT o di terzi da esso incaricati.
Analogamente all’articolo 19 OEm-SCPT, il capoverso 1 disciplina il modo in cui il Ser- vizio SCPT determina le spese sostenute dal Servizio stesso o da terzi da esso incari- cati e che devono essere assunte dalle POC a causa della loro insufficiente collabora- zione. Come finora, i costi sono determinati in funzione del tempo investito. Poiché nel settore informatico sono richieste specifiche conoscenze tecniche nonché materiale ed equipaggiamento speciali, le tariffe orarie di questo settore sono in genere maggiori rispetto a quelle medie degli impiegati federali. Difatti, nel 2021 la tariffa oraria media del CSI-DFGP ammontava a 163 franchi. Lo stesso anno il CSI-DFGP ha pagato una tariffa oraria media di 179 franchi per prestazioni di servizi esterne. L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) prevedeva delle tariffe orarie simili o persino più alte. Anche i collaboratori del Servizio SCPT competenti per l’esecuzione delle misure sostitutive devono disporre di specifiche conoscenze tecniche e di mate- riale ed equipaggiamento speciali per adempiere il proprio compito. Anche i terzi inca- ricati dal Servizio SCPT (sostanzialmente altre POC) eseguono misure sostitutive e, tenendo conto delle tariffe orarie medie sopra citate per le prestazioni di servizi esterne, è presumibile che anch’essi abbiano una tariffa oraria più elevata rispetto a quella me- dia degli impiegati federali. Pertanto, sia per il Servizio SCPT sia per terzi è opportuno fissare una tariffa oraria di 160 franchi, chiaramente inferiore alla tariffa media per le prestazioni esterne.
Anche la messa a disposizione di materiale impiegato una volta sola comporta delle spese, anch’esse da fatturare (cpv. 2).
Art. 10 Emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare
Questa disposizione attua l’articolo 33 capoverso 4 LSCPT e corrisponde sostanzial- mente all’articolo 12 dell’OEm-SCPT vigente. Il capoverso 1 prevede che, come finora, le POC devono sostenere le spese per la verifica della loro disponibilità a informare e sorvegliare. I capoversi 2 e 3 riprendono i vigenti articoli 12 capoverso 2 e 3 OEm-SCPT senza subire modifiche di contenuto. 15/18
La revisione della legge federale del 25 settembre 2015 11 sulle attività informative prevede l’abrogazione dell’articolo 33 capoverso 4. Con l’entrata in vigore della revi- sione sarà abrogato anche l’articolo 10 LSCPT.
3.5 Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
La presente ordinanza sostituisce l’ordinanza del 15 novembre 2017 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle tele- comunicazioni.
Art. 12 Disposizioni transitorie
Le informazioni e le sorveglianze disposte o prolungate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza saranno fatturate secondo il diritto anteriore, quindi sotto forma di emolumenti a carico delle autorità che hanno disposto la sorveglianza (cpv. 1). Anche le relative indennità saranno versate alle POC interessate secondo il diritto anteriore. Alle sorveglianze in corso prolungate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il nuovo diritto (cpv. 2). Il capoverso 3 prevede che il primo triennio della par- tecipazione dei Cantoni alle spese inizia a decorrere dall’entrata in vigore dell’OF-SCPT.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
4 Ripercussioni
L’introduzione della formula forfettaria e annuale della partecipazione alle spese e delle indennità riduce l’onere amministrativo per le autorità che ordinano la sorveglianza, ossia le autorità di perseguimento penale e ora anche i Cantoni, nonché per le POC e il Servizio SCPT, riducendo in particolare i costi amministrativi per tutte le parti.
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’introduzione della partecipazione forfettaria alle spese intende ripartire in modo più equo i costi tra Confederazione e Cantoni in base all’utilità. In seguito ai maggior ricavi risultanti dalla nuova ripartizione, il bilancio della Confederazione non sarà più gravato in modo unilaterale. La Confederazione sosterrà un quarto delle spese, nonostante l’utilità per essa esigua delle informazioni e delle sorveglianze (circa 10 %, cfr. tabella 2 nel commento all’art. 3).
La riduzione dell’onere amministrativo in seguito all’introduzione degli importi forfettari è stato già considerato nel preventivo 2023 con il piano finanziario 2024-2026.
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4.2 Ripercussioni per i Cantoni
La partecipazione forfettaria alle spese comporterà per i Cantoni uno sgravio dell’onere amministrativo e un aumento della sicurezza di pianificazione. Ne possono conseguire risparmi di risorse di personale.
Attualmente i Cantoni partecipano alle spese della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni con circa 12 milioni di franchi all’anno. Determinando la quota dei Cantoni al 75 per cento, la loro partecipazione alle spese nel primo triennio passerà da 12 a 24 milioni di franchi all’anno (per maggiori dettagli, cfr. il commento all’arti- colo 1). Poiché diversamente dalle autorità federali l’utilità per i Cantoni delle informa- zioni e sorveglianze raggiunge il 90 per cento dei costi, questo onere supplementare è esigibile sia perché migliora l’attuale 37 per cento del grado di copertura dei costi del Servizio SCPT sia per l’aumento dei costi per l’esercizio del sistema di trattamento (consultivo 2021).
4.3 Ripercussioni per le persone obbligate a collaborare
Le POC con un numero esiguo di mandati continueranno a essere indennizzate per singolo caso e non sono soggette a ripercussioni. È prevedibile che anche con le in- dennità forfettarie l’ammontare annuale delle indennità a favore delle POC rimanga uguale a quello attuale. A seconda dell’ammontare delle indennità per singolo caso, è possibile che l’importo complessivo relativo all’indennità forfettaria in funzione del tipo di mandato vari.
L’introduzione di importi forfettari comporterà una riduzione dell’onere amministrativo anche per le POC, siano esse indennizzate a forfait o per singolo caso (per maggiori dettagli, cfr. le spiegazioni del capitolo 1.1).
5 Aspetti giuridici
La presente ordinanza attua gli articoli 38 e 38a LSCPT. L’articolo 38a capoverso 1 delega al Consiglio federale il compito di disciplinare il calcolo e il versamento delle indennità alle POC nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese da parte dei Cantoni. Conformemente all’articolo 38a capoverso 2 LSCPT il Consiglio federale può organizzare le modalità di indennizzo e di partecipazione alle spese man- tenendo le indennità per singolo caso secondo il sistema vigente o prevedendo diverse possibili soluzioni con importi forfettari.
Elenco delle abbreviazioni FSCD Fornitori di servizi di comunicazione derivati LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, RS 780.1 Servizio SCPT Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia FST Fornitori di servizi di telecomunicazioni OF-SCPT Ordinanza del xx sul finanziamento della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, RS xx OEm-SCPT Ordinanza del 15 novembre 2017 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle teleco- municazioni, RS 780.115.1 PMI Piccole e medie imprese POC Persone obbligate a collaborare CCP Codice di diritto processuale penale svizzero OOC-SCPT Ordinanza del DFGP del 15 novembre 2017 sull’organo consultivo per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle teleco- municazioni, RS 780.112 OE-SCPT Ordinanza del DFGP del 15 novembre 2017 sull’esecuzione della sor- veglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomuni- cazioni, RS 780.117 OSCPT Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispon- denza postale e del traffico delle telecomunicazioni, RS 780.11