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Ordinanza sul disinserimento di reti elettriche per garantire l’approvvigionamento di elettricità

del…. PROGETTO 23.11.2022

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2, 34, 57 capoverso 1 e l’articolo 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il disinserimento di parti della rete elettrica per garantire l’approvvigionamento del Paese con energia elettrica.

2 Si applica alla rete elettrica della zona di regolazione svizzera.

Art. 2 Disinserimenti

1 Il settore Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese può ordinare,

conformemente ai piani di disinserimento dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), disinserimenti di parti della rete elettrica (settori di comprensori). 2 Nel settore del comprensorio in questione, i gestori delle reti di distribuzione effettuano, in alternanza, il disinserimento per una durata di quattro ore, dopodiché procedono al reinserimento per […4 o 8 …] ore. Ripetono la procedura a intervalli regolari. Se possibile dal punto di vista tecnico, effettuano i disinserimenti sulla rete a media tensione.

3 Coordinano tra loro le procedure di disinserimento e reinserimento.

Art. 3 Procedura 1 Il settore Energia prescrive, mediante decisione, ai gestori delle reti di distribuzione il momento in cui effettuare i disinserimenti dei loro settori di comprensori. 2 L’AES istruisce i gestori delle reti di distribuzione in modo che siano in grado di effettuare i disinserimenti sulla base dei piani di disinserimento.

RS .......... 1 RS 531

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Ordinanza sul disinserimento di reti elettriche per garantire l’approvvigionamento di elettricità «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 4 Eccezioni 1 Se possibile dal punto di vista tecnico, sono esclusi dai disinserimenti consumatori finali o interi settori di un comprensorio che devono essere alimentati con corrente elettrica per fornire i seguenti servizi vitali: a. il servizio medico di base in ospedali e istituti di cura; b. l’intervento delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza; c. l’esercito per i sistemi e le infrastrutture rilevanti ai fini del suo intervento; d. il Servizio delle attività informative della Confederazione; e. il servizio di sicurezza aerea; f. gli organi d’istruzione penale e gli stabilimenti penitenziari; g. gli impianti per l’approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque di scarico; h. gli impianti di smaltimento dei rifiuti; i. gli impianti di cogenerazione forza-calore; j. gli impianti per la telecomunicazione e la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; k. i gestori di gallerie stradali; l. le raffinerie e gli oleodotti per il petrolio greggio; m. gli impianti per l’approvvigionamento di gas; n. i porti renani. o. la gestione di reti di trasporto e di distribuzione ad alta tensione secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere h e i della legge del 23 marzo 20072 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) e di impianti di produzione di elettricità alimentati da reti di trasporto e distribuzione ad alta tensione compresa l’alimentazione elettrica esterna necessaria a tal fine. 2 D’intesa con i gestori delle reti di distribuzione e se possibile dal punto di vista tecnico, i Cantoni possono definire ulteriori eccezioni necessarie per garantire l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali. Vigilano affinché queste eccezioni non provochino una distorsione della concorrenza. 3 Se in un settore del comprensorio la produzione di energia elettrica è superiore al consumo, tale settore può essere escluso dai disinserimenti. 4 I consumatori finali che non rientrano tra le eccezioni di cui all’articolo 4 capoversi

1 e 2 e i cui impianti per ragioni tecniche non possono essere scollegati dalla rete, devono ridurre i loro consumi del [… (50 per cento o 33 per cento) …].

2 RS 734.7

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Ordinanza sul disinserimento di reti elettriche per garantire l’approvvigionamento di elettricità «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 5 Informazione dei consumatori finali I gestori delle reti di distribuzione rendono noti i piani di disinserimento in modo adeguato e informano per tempo i consumatori finali interessati sulle misure da adottare.

Art. 6 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi L’articolo 6 capoverso 1 LAEl non si applica se è in contrasto con le misure di disinserimento.

Art. 7 Obbligo di collaborare I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 8 Esecuzione I Cantoni, il settore Energia e l’AES sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il ... alle ore... 3.

….. In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, … Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Approvvigionamento economico del Paese (AEP) Settore Energia

Progetto del 23.11.2022

Commento al progetto di ordinanza sul disinserimento di reti elettriche per garantire l’approvvigionamento di elettricità

1. Situazione iniziale

La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive (art. 102 Cost.). La legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all’articolo 4, i beni e i servizi d’importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia. La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi dell’approvvigionamento economico del Paese (AEP) qualora l’offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una produzione, una distribuzione e una capacità d’importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l’economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri. Per affrontare una grave situazione di penuria di elettricità, il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure economiche (misure di gestione) secondo la LAP. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione (p. es. emanazione in contemporanea di limitazioni e divieti di utilizzo dell’energia elettrica1 e contingentamento dei grandi consumatori). L’ultima misura di gestione possibile è costituita dai disinserimenti della rete per mantenere l’approvvigionamento elettrico perlomeno a un livello ridotto. La misura consiste nel disinserimento a rotazione di settori di comprensori in tutta la rete elettrica svizzera. I disinserimenti hanno forti ripercussioni sull’economia e sulla popolazione e comportano notevoli restrizioni. Vi si ricorrerà soltanto una volta esaurite tutte le altre possibilità per mantenere in equilibrio i consumi energetici e la disponibilità di energia e sono intese a evitare un collasso di ampie dimensioni della rete e quindi un blackout. Nella preparazione e nell’attuazione delle misure di gestione un ruolo importante è svolto dall’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), incaricata dal Consiglio federale di elaborare, secondo le indicazioni del settore Energia, i necessari provvedimenti preliminari in caso di grave penuria di elettricità. A tale scopo, l’AES ha istituito l’Organizzazione per l’approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). Quando nell’ordinanza è menzionata l’AES, si intendono l’OSTRAL e i suoi membri, in particolare i gestori delle reti di distribuzione. L’AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell’approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o a informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri gestori. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti in loco.

2. Commento ai singoli articoli

Ingresso In caso di grave penuria già sopraggiunta o imminente, l’articolo 31 LAP autorizza il Consiglio federale ad adottare misure di intervento temporanee per garantire l’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale. In virtù dell’articolo 60 LAP il Consiglio federale può inoltre affidare a organizzazioni dell’economia – nella fattispecie all’AES – compiti pubblici ai sensi della LAP.

1 Cfr. l’ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica, che fa parte della presente consultazione.

Articolo 1 I disinserimenti della rete elettrica costituiscono l’ultima misura di intervento possibile sul piano economico per mantenere l’approvvigionamento di energia elettrica perlomeno a un livello ridotto. La misura consiste nel disinserimento a rotazione di settori di comprensori in tutta la rete elettrica svizzera.

Articolo 2 Affinché i disinserimenti possano essere effettuati, l’OSTRAL e i gestori delle reti di distribuzione interessati in quanto parte dell’OSTRAL, hanno elaborato dei piani corrispondenti. A questo scopo i gestori hanno suddiviso le loro reti in segmenti (i cosiddetti settori di comprensori) che possono essere temporaneamente disattivati a distanza. I disinserimenti avvengono sulla base di questi piani e devono essere preferibilmente effettuati nei sottoimpianti del livello di rete 4 (trasformatore) o al livello di rete 5 (da 1kV a 36kV, rete a media tensione) in modo che non interessino aree troppo vaste e sia garantito il funzionamento dei livelli di rete 1 e 3 (> 36kV). Se le condizioni tecniche del livello di rete 5 lo richiedono (p. es. se non è possibile un comando a distanza), in singoli casi è possibile intervenire anche al livello di rete 3. Normalmente questa procedura riguarda le linee a media tensione che partono dalle sottocentrali o dalle sottostazioni e gli utenti collegati a queste linee. I disinserimenti avranno in ogni caso una durata di 4 ore. A seconda del risparmio di energia necessario, il Consiglio federale può stabilire una durata di reinserimento della rete di 4 o di 8 ore. I gestori delle reti di distribuzione attuano i piani di disinserimento preparati. Per non mettere a rischio la stabilità della rete, coordinano con l’OSTRAL le procedure di disinserimento e di reinserimento.

Articolo 3 Sulla base dei piani, il settore Energia dispone il momento esatto in cui avvengono i disinserimenti. L’OSTRAL istituita dall’AES coordina e istruisce i suoi gestori affinché i disinserimenti possano avvenire in maniera coordinata in base all’ordinanza. I gestori informano i consumatori finali interessati in maniera adeguata sui disinserimenti e sui provvedimenti da adottare.

Articolo 4 In caso di disinserimento bisogna poter continuare a mantenere in funzione nella misura del possibile determinate infrastrutture d’importanza vitale. Per questo motivo, se possibile dal punto di vista tecnico, i consumatori finali di cui al capoverso 1, sono esclusi dai disinserimenti. Le condizioni tecniche per tale esclusione sono soddisfatte se il consumatore è collegato alla rete ad alta tensione (livello di rete 3) o direttamente in un sottoimpianto o in una sottostazione alla rete a media tensione (livello di rete 5). I vari livelli della rete elettrica sono rappresentati nella figura seguente (in analogia con la circolazione stradale):

Autore: AES

D’intesa con i gestori delle reti di distribuzione e se possibile dal punto di vista tecnico, i Cantoni possono definire ulteriori eccezioni necessarie per garantire l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali. Vigilano affinché queste eccezioni non provochino una distorsione della concorrenza.

Un settore di un comprensorio può inoltre essere escluso dai disinserimenti se al suo interno la produzione di energia elettrica è superiore ai consumi. Questo perché la produzione di energia serve alla stabilità della rete e contribuisce a far fronte alla crisi. I consumatori finali che non rientrano tra le eccezioni di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e che per ragioni tecniche non possono però essere scollegati dalla rete, devono ridurre i loro consumi di elettricità del 33 per cento (nel caso di una durata di alimentazione di 8 ore secondo l’art. 2 cpv. 3) e del 50 per cento (nel caso di una durata di alimentazione di 4 ore). Questo vale in particolare anche per i consumatori finali collegati alla rete al livello 3.

Articolo 6 Se le capacità di fornitura dei gestori delle reti di distribuzione risultano limitate a seguito di disinserimenti effettuati sulla base della presente ordinanza, i gestori devono poter essere esentati dal loro obbligo di fornitura ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7). Secondo l’articolo 34 LAP, per la durata di validità delle misure d’intervento economico, il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi. In questo contesto è necessario avvalersi di questa possibilità. Le disposizioni vanno indicate nell’allegato 1 della LAP. La modifica dell’allegato è oggetto di un’ordinanza a parte, come è avvenuto già in altri casi (p. es. RS 531.63 e RS 531.64), in linea con le direttive di tecnica legislativa della Confederazione.

Articolo 7 I gestori delle reti di distribuzione – anche quelli che non fanno parte dell’AES – sono tenuti a collaborare all’esecuzione della presente ordinanza.

Articolo 8 L’esecuzione spetta, per i compiti a loro assegnati, ai Cantoni, al settore Energia e all’AES. Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguibili ai sensi dell’articolo 49 LAP.