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Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Marzo 2022

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro genere per Confederazione,

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Gestione delle differenze di copertura

Sia le tariffe per l’utilizzazione della rete che quelle del servizio universale vanno fissate sulla base dei costi (art. 14 cpv. 1 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico [LAEl; RS 734.7] e art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico [OAEl; RS 734.71]). Per determinarle, i gestori di rete devono utilizzare valori di pianificazione, poiché le tariffe vengono pubblicate prima del periodo tariffario (cfr. art. 10 OAEl), cioè in un momento in cui non si conoscono né i costi di rete computabili, né i costi di produzione e acquisto determinanti per le tariffe del servizio universale. Se al termine del periodo tariffario, in occasione del calcolo consuntivo, risulta che i costi effettivi si discostano da tali valori di pianificazione, si generano cosiddette differenze di copertura. Lo stesso vale se le pianificazioni per le strutture quantitative d’acquisto non sono state corrette 1. Se a posteriori le tariffe si rivelano troppo elevate perché le entrate sono superiori ai costi computabili, si parla di differenza di copertura positiva o, comunemente, di «copertura in eccesso». Nel caso oppo- sto, si ha una differenza di copertura negativa o «copertura insufficiente». Non vi sono disposizioni nella legge e nell’ordinanza che trattino espressamente le differenze di coper- tura. Dalle prescrizioni legali si può comunque desumere che le coperture in eccesso devono essere rimborsate ai consumatori finali negli anni successivi mediante riduzione delle tariffe. Se ciò non av- viene, la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) dispone una diminuzione delle tariffe (art. 22 cpv. 2 lett. b LAEl e art. 19 cpv. 2 OAEl). Poiché le prescrizioni di legge stabiliscono solo l’im- porto massimo consentito per le tariffe, è altresì chiaro che non vi è l’obbligo di compensare le coper- ture insufficienti; i gestori di rete possono rinunciare ai profitti o persino accettare di registrare una per- dita. Secondo il testo della legge e dell’ordinanza, non è chiaro in particolare il termine entro il quale le coperture in eccesso debbano essere eliminate e le coperture insufficienti possano essere compen- sate. La ELCOM ha trattato queste questioni giuridiche aperte in un’istruzione d’esecuzione 2. Secondo la prassi ormai consolidata, una differenza di copertura, sia essa in eccesso o insufficiente, va in linea di

principio compensata entro i tre periodi tariffari successivi alla sua determinazione alla fine dell’ultimo anno contabile concluso, in questo modo: «i contributi importanti vanno suddivisi fra tre periodi di cal- colo di regola susseguenti». Inoltre, l’istruzione della ElCom stabilisce che le differenze di copertura devono essere rimunerate al tasso corrispondente al costo medio ponderato del capitale investito per la rete elettrica (WACC) in vigore, sia nel settore delle reti che in quello del servizio universale. Mentre il gestore di rete può rimunerare le coperture insufficienti in misura non superiore al WACC, per le co- perture in eccesso tale tasso è da intendersi come valore minimo. Negli ultimi anni, numerosi gestori di rete hanno accumulato in parte notevoli di copertura insuffi- ciente3. Per quanto sul lungo periodo le coperture insufficienti e in eccesso dovrebbero tendere a con- trobilanciarsi, i gestori di rete mostrano attualmente un saldo totale di copertura insufficiente pari a circa 1,3 miliardi di franchi nel servizio universale e nel settore delle reti, con coperture in eccesso pari soltanto a 0,22 miliardi di franchi. Il 17 per cento dei costi totali, quindi, ricade su coperture insuffi- cienti. Per i consumatori finali tale andamento presenta lo svantaggio che la base dei costi di capitale

Le differenze di copertura possono anche derivare da interventi normativi da parte della ElCom o da effetti particolari con ripercussione sui costi che non sono stati rilevati interamente in un periodo di calcolo, in modo da non fare subire alle tariffe importanti variazioni da un anno all’altro (Istruzione 2/2019 della ElCom del 5.3.2019, «Differenze di copertura della rete e dell’energia degli anni precedenti», n. 2). Attualmente fa stato l’istruzione 2/2019 della ElCom del 5.3.2019, «Differenze di copertura della rete e dell’energia degli anni precedenti». Le medesime prescrizioni di esecuzione si trovavano già nelle istruzioni precedenti della ElCom, 1/2012 del

19.1.2012 e 4/2010 del 10.6.2010.

Per maggiori ragguagli cfr. STÖCKLI ANDREAS/DELBIAGGIO KATIA/W YSS BARBARA, «Strompreisregulierung: Wie ist mit Unter- deckungen umzugehen?», in Jusletter 22.3.2021; cfr. anche «Rapporto d’attività della ElCom 2020», n. 5.5 e 8.

dichiarata dai gestori di rete aumenta in proporzione alle coperture insufficienti, con un conseguente aumento del peso annuale degli interessi a carico dei consumatori finali a fronte di prestazioni inva- riate. Ciò contraddice l’obbligo di fissare tariffe adeguate che comprendono un utile d’esercizio ade- guato (cfr. art. 6 cpv. 1 e 15 cpv. 1 secondo periodo LAEl). Oltre a questo, poiché nel corso del tempo i consumatori finali cambiano domicilio e passano dal servizio universale al libero mercato, nemmeno un’eliminazione troppo lenta delle differenze di copertura risulta congruente con il principio di causa- lità. Quanto più tempo occorre per rispecchiare la differenza di copertura nelle tariffe, tanto più i con- sumatori finali di un comprensorio sopportano le conseguenze di costi che non hanno causato o ven- gono esonerati da costi che invece dovrebbero sostenere. Con la presente revisione, la gestione delle differenze di copertura viene regolamentata in modo espli- cito nell’OAEl, in riferimento sia al periodo di tempo entro il quale le differenze di copertura devono es- sere compensate che alla rimunerazione. Quanto al periodo di tempo, viene mantenuta la prassi at- tuale che prevede una compensazione delle differenze di copertura in un triennio. Subisce una varia- zione l’aspetto della rimunerazione, per la quale si rende determinante non più il tasso corrispondente al costo medio ponderato del capitale investito per la rete elettrica (WACC) in vigore, ma soltanto il re- lativo costo del capitale di terzi. Questa nuova regolamentazione contrasta la costituzione o il manteni- mento sistematici di coperture insufficienti. Questa modifica del livello degli interessi rientra nel quadro delle previgenti prescrizioni legali. In quanto fenomeno puramente normativo, le differenze di copertura non costituiscono beni necessari alla gestione delle reti ai sensi dell’articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEl. A norma dell’articolo 13 ca- poverso 3 lettera a OAEl sono computabili quali beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete al massimo i valori residui contabili di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell’anno contabile e il capitale netto d’esercizio necessario all’esercizio della rete. Tale elenco è esau- stivo4. Una rimunerazione delle differenze di copertura con il WACC non può quindi essere giustificata

basandosi sulla LAEl. Ciò nonostante, i gestori di rete sono tenuti a determinare le tariffe nel modo più idoneo possibile per evitare differenze di copertura. Appare corretto anche dal punto di vista econo- mico che d’ora in poi si utilizzi il costo del capitale di terzi. Se il gestore di rete necessita di liquidità supplementare in caso di copertura insufficiente, il tasso legato al costo del capitale di terzi è di gran lunga più vicino ai costi di capitale effettivamente sostenuti che non nel caso di una rimunerazione ba- sata sul WACC. Attraverso il costo del capitale di terzi è comunque possibile rifinanziare facilmente eventuali coperture insufficienti. Va osservato inoltre che, in alternativa, ci si potrebbe basare anche sui costi di capitale effettivi o dimostrati nel singolo caso. In termini di praticabilità, tuttavia, è indispen- sabile un certo grado di forfettizzazione, già solo perché anche per la rimunerazione di una copertura in eccesso occorre un valore di riferimento e per motivi di simmetria il tasso di interesse deve essere uguale sia per le differenze di copertura in eccesso che per le coperture insufficienti.

1.2 Progetti pilota

Sulla base dell’iniziativa parlamentare «Promuovere in maniera uniforme le energie rinnovabili. Rimu- nerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e geotermia» (19.443), il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha approvato alcune modifiche, inter alia alla legge federale del 30 set- tembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0) e alla legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) (FF 2021 2321). In tale occasione, alla LAEl è stato aggiunto il nuovo arti- colo 23a, il quale pone la base giuridica della cosiddetta legislazione sperimentale nel diritto in materia di approvvigionamento elettrico. Questa disposizione mira a sostenere e promuovere le innovazioni nel settore dell’approvvigionamento elettrico e l’ulteriore sviluppo della legislazione in materia permet- tendo l’esecuzione di progetti pilota approvati («progetti sandbox») che esulano dal diritto vigente, benché a determinate condizioni e a tempo determinato. In esecuzione delle prescrizioni legali, con la

Decisione della ElCom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 188.

presente modifica dell’OAEl il Consiglio federale precisa i presupposti, lo svolgimento e la valutazione dei progetti (art. 23a cpv. 5 LAEl).

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e

di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni Le modifiche previste per la gestione delle differenze di copertura non hanno ripercussioni finanziarie per la Confederazione, sull’effettivo del personale o di altro genere. Poiché la maggior parte dei ge- stori di rete svizzeri è di proprietà di enti pubblici cantonali e comunali, le presenti modifiche generano determinate ripercussioni per quei Cantoni e Comuni che detengono partecipazioni in uno o più ge- stori di rete. Le ripercussioni sono di natura esclusivamente finanziaria. Le procedure di autorizzazione per i progetti sandbox potrebbero portare a un moderato onere aggiun- tivo per la Confederazione (segnatamente l’Ufficio federale dell’energia [UFE] e il Dipartimento fede- rale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [DATEC]), che viene compensato internamente. Per il resto, la modifica prevista non produce nessun’altra ripercussione per Confedera- zione, Cantoni o Comuni.

3. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società

Negli ultimi anni, le coperture insufficienti dei gestori di rete svizzeri hanno raggiunto un totale appros- simativo di 1,5 miliardi di franchi. Con la presente modifica d’ordinanza se ne riduce la rimunerazione. Di conseguenza, con l’attuale saldo cospicuo di coperture insufficienti, vengono meno per i gestori di rete entrate annue di circa 31 milioni di franchi sotto forma di interessi. Per contro, l’onere per i consu- matori finali si riduce del medesimo importo. Per quanto riguarda le disposizioni relative ai progetti pilota, si possono prevedere ripercussioni mi- nime sull’economia, l’ambiente e la società perché i contenuti, la durata e l’incidenza territoriale dei progetti sono limitati. I progetti sandbox possono soprattutto contribuire ad aumentare il potenziale d’innovazione delle imprese svizzere.

4. Rapporto con il diritto europeo

Anche in base al diritto dell’Unione europea, le tariffe per l’utilizzazione della rete si devono orientare ai costi5. Le tariffe del servizio universale, invece, vanno stabilite secondo il criterio della competitività 6. Né nel settore delle reti né in quello del servizio universale il diritto dell’UE prescrive modalità di ge- stione delle differenze di copertura. Spetta quindi ai singoli Stati membri dell’UE disciplinare la que- stione . Sul piano del diritto dell’UE non vi sono ostacoli ai progetti sandbox. Le deroghe richieste per i progetti dovranno ovviamente essere esaminate caso per caso (anche nel contesto dei lavori per la relativa ordinanza ad hoc) per accertarne la compatibilità con il diritto dell’UE.

Cfr. in particolare art. 18 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5.6.2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione), versione della GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54. Cfr. art. 27 par. 1 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5.6.2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) versione della GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

5. Commento ai singoli articoli

Art. 4d Differenze di copertura nel servizio universale La questione della gestione delle differenze di copertura riguarda sia il settore delle reti che il servizio universale. La presente disposizione si rivolge a quest’ultimo, mentre il settore delle reti viene discipli- nato nel nuovo articolo 18a. La prescrizione del capoverso 1, che impone come regola generale ai gestori di rete del servizio uni- versale di compensare un’eventuale differenza di copertura (in eccesso oppure insufficiente) entro tre anni, si basa sulla prassi costante della ElCom, finora sostenuta dalle autorità di ricorso 7. Secondo la vigente prassi della ElCom, il saldo della differenza di copertura veniva rimunerato con il WACC dell’anno tariffario successivo («t+2»)8 e abbattuto in genere in un triennio. Di conseguenza, una certa differenza di copertura non viene mai ridotta a zero. Se l’intero saldo è oggetto di rimunerazione e un terzo dello stesso viene computato nelle tariffe, risulta altresì pressoché impossibile verificare se la differenza di copertura di un determinato anno tariffario sia stata effettivamente ridotta in tre anni o in un arco di tempo differente, eventualmente concordato con la ElCom o la Segreteria tecnica della ElCom. Al fine di ridurre i conseguenti problemi di attuazione legati al controllo dell’eliminazione delle differenze di copertura, diversamente dall’attuale prassi della ElCom, l’ordinanza esplicita ora in ter- mini chiari («riscosso […] nel corso di un anno contabile») che la differenza di copertura di ogni sin- golo anno tariffario va eliminata e rimunerata separatamente. La differenza di copertura dell’anno tarif- fario (t) calcolata dal gestore di rete deve essere presa in considerazione per la prima volta nell’anno tariffario (t+2), indipendentemente dal fatto che i costi computabili e quindi anche le differenze di co- pertura di un certo anno tariffario siano oggetto di una procedura presso la ElCom. In quest’ultimo caso, la ElCom determina mediante decisione a partire da quando e per quanti anni tariffari la corre- zione disposta debba essere computata nelle tariffe. Va inoltre osservato che, come espressamente indicato nel testo dell’ordinanza, il gestore di rete può anche rinunciare alla compensazione di una co- pertura insufficiente. In questo caso, deve eliminarla dal conto dei costi regolamentare senza incidere sulle tariffe .

Conformemente al capoverso 2, la ElCom può consentire a un fornitore del servizio universale di man- tenere una differenza di copertura anche per più di tre anni, per esempio al fine di prevenire fluttua- zioni consistenti delle tariffe. La procedura non è disciplinata nel dettaglio. In linea di principio, la El- Com può dare la sua autorizzazione anche a posteriori. Viceversa, i fornitori del servizio universale hanno in genere la possibilità, salvo diversa istruzione d’esecuzione della ElCom, di compensare una differenza di copertura anche in tempi più brevi, e cioè in meno di tre anni. Se una differenza di coper- tura non viene eliminata prontamente, spetta alla ElCom adeguare la determinazione delle tariffe e la differenza di copertura da considerare (cfr. art. 22 cpv. 1 e 2 lett. a e b LAEl nonché art. 19 cpv. 2 OAEl). Il capoverso 3 disciplina la rimunerazione. Diversamente dalla prassi corrente, ora la rimunerazione delle differenze di copertura si baserà soltanto sul costo del capitale di terzi del WACC, conforme- mente all’allegato 1 OAEl. In caso di coperture in eccesso, tale valore costituisce il tasso di interesse minimo – il fornitore del servizio universale può decidere di essere più generoso (lett. b). Il legislatore prevede invece che per le coperture insufficienti si tratti del tasso d’interesse massimo (lett. a), in un’ottica di limitazione dell’utile (cfr. art. 6 cpv. 1 e 15 cpv. 1 secondo periodo LAEl). Benché tale re- quisito riguardi il servizio universale, ossia il comparto energetico, è giusto applicare – in analogia con la prassi vigente – gli interessi calcolatori applicati agli investimenti nell’infrastruttura di rete e non

Cfr. n. 2 dell’istruzione 2/2019 della ElCom del 5.3.2019, «Differenze di copertura della rete e dell’energia degli anni prece- denti». In merito alla giurisprudenza cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1076/2014 del 4.6.2015, consid. 4.3; DTF 140 II 415 non pubbl. consid. 7.5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2857/2013 del 21.10.2014, consid. 5.6 e 6.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2519/2012 del 21.11.2013, consid. 5. Ad esempio: la differenza di copertura dell’anno 2017 (t) sarà calcolata nell’anno 2018 (t+1) e rimunerata con il WACC dell’anno 2019 (t+2).

quelli fissati per la produzione di energia9. Conformemente alla vigente prassi della ElCom, il tasso di interesse rilevante è il costo del capitale di terzi del WACCt+210. Diversamente dall’attuale prassi della ElCom, l’ordinanza esplicita ora in termini chiari che la differenza di copertura di ogni singolo anno contabile va eliminata separatamente, senza eliminare e rimunerare il saldo della differenza di coper- tura (cfr. anche cpv. 1).

Art. 18a Differenze di copertura nell’ambito dei costi di rete La struttura e il contenuto di questa disposizione sono in gran parte analoghi al nuovo articolo 4d, che riguarda la gestione delle differenze di copertura nel servizio universale. Si rimanda pertanto al com- mento precedente.

Il rapporto della Commissione sull'iniziativa parlamentare 19.44311 non contiene alcuna delucidazione in merito all’articolo 23a LAEl, la base legale per i progetti sandbox. Per il commento a tale disposi- zione si può tuttavia rimandare al messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili12. L’articolo 23a LAEl, ivi commentato, è stato ripreso senza variazioni di contenuto nel progetto parlamentare13 a seguito dell’elaborazione del rapporto della Com- missione. Capoverso 1: i documenti e le informazioni da presentare devono consentire al DATEC di verificare il rispetto dei requisiti di legge per l’autorizzazione (art. 23a LAEl). L’enumerazione che figura al capo- verso 1 non è esaustiva. Laddove necessario il DATEC può richiedere ulteriori documenti e informa- zioni. L’oggetto (lett. a) delle domande è limitato per legge a progetti innovativi nell’ambito delle tecno- logie, dei modelli aziendali o di prodotti nel settore dell’energia. Il progetto deve inoltre essere neces- sario per acquisire esperienze utili in vista di un’eventuale (futura) modifica legislativa (art. 23a cpv. 1 LAEl). Le indicazioni sull’organizzazione di progetto (lett. b) comprendono almeno le informazioni es- senziali in merito alla direzione di progetto e a eventuali altre parti coinvolte. Non vi sono limiti quanto alla natura giuridica dei richiedenti: possono presentare domanda soggetti privati, enti pubblici o rag- gruppamenti degli stessi. La partecipazione al progetto (lett. c) dovrebbe essere in linea di principio volontaria. Possono essere previsti diritti di entrata e di uscita (con opportuni termini, se del caso). La durata massima del progetto è di quattro anni. Tale durata può essere prolungata una volta di due anni al massimo (art. 23a cpv. 2 LAEl). La domanda deve riportare il luogo di realizzazione esatto del progetto (lett. d). In linea di principio, è possibile anche che un progetto riguardi più di un sito, ben- ché dal punto di vista territoriale non dovrebbe spingersi oltre la misura necessaria per raggiungere l’obiettivo perseguito. Nella domanda va altresì precisato a quali prescrizioni legali si intende derogare nell’ambito del progetto, in riferimento tuttavia soltanto alle disposizioni concernenti il servizio univer-

sale (art. 6 LAEl), i compiti dei gestori di rete (art. 8 LAEl) e l’utilizzazione della rete (art. 10 segg. LAEl). Il DATEC descriverà in modo più dettagliato la sua prassi di presentazione delle domande in una direttiva che, se necessario, preveda anche un adeguato coordinamento con altre forme di pro- mozione dell’innovazione, ad esempio con i progetti pilota e di dimostrazione secondo l’articolo 49 ca- poverso 2 LEne. Capoverso 2: se la domanda deve essere autorizzata, il DATEC deve preventivamente emanare un’apposita ordinanza con cui disciplina le condizioni quadro del progetto (ordinanza ad hoc secondo l’art. 23a cpv. 3 LAEl). Il progetto viene quindi autorizzato sulla base dell’ordinanza del DATEC. La de-

Cfr. al riguardo anche art. 66 dell’ordinanza dell’1.11.2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn; RS 730.03). Cfr. n. 2 dell’istruzione 2/2019 della ElCom del 5.3.2019. 11 FF 2021 1314 www.bfe.admin.ch > Novità e media > Comunicati stampa; «Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili», 18.06.2021 Iniziativa parlamentare «Promuovere in maniera uniforme le energie rinnovabili. Rimunerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e geotermia» (19.443).

cisione del DATEC sulla domanda è impugnabile. Tuttavia, non vi è alcun diritto di principio all’autoriz- zazione di una domanda, come si evince già dalla formulazione potestativa dell’articolo 23a capo- verso 1 LAEl. Il DATEC autorizza le domande a propria discrezione (nei limiti del proprio potere d’ap- prezzamento). Il DATEC può consultare esperti interni (p. es. l’UFE) o esterni per valutare le do- mande. In considerazione delle questioni relative alla divergenza dal diritto vigente o alla legalità di un progetto, può eventualmente rendersi necessario un confronto con la ElCom. A prescindere dal coin- volgimento della ElCom nella valutazione delle domande, l’autorità deve essere informata delle auto- rizzazioni concesse e delle divergenze dalla legge rese possibili in questo contesto, soprattutto nella sua funzione di sorveglianza sul rispetto della legge (art. 22 cpv. 1 LAEl). Capoverso 3: è in linea di principio ipotizzabile che una stessa ordinanza ad hoc renda possibile l’au- torizzazione di più progetti aventi lo stesso contenuto, laddove conforme e necessario al raggiungi- mento dell’obiettivo perseguito. Capoversi 4 e 5: al termine del progetto va presentato un rapporto finale. Se utile per la valutazione di un progetto, l’ordinanza ad hoc può prevedere un obbligo continuativo di rendicontazione e documen- tazione. Al termine del progetto, l’UFE deve formulare all’attenzione del DATEC, basandosi sulle infor- mazioni e sui documenti disponibili (rapporto finale ecc.), una valutazione della necessità d’intervento sul piano legislativo.

Se l’anno contabile coincide con la data della presente modifica, ossia se immediatamente dopo l’en- trata in vigore delle nuove prescrizioni comincia un nuovo anno contabile, la situazione giuridica risulta chiara alla luce dei principi generali del diritto intertemporale. Per le differenze di copertura computabili nell’anno contabile precedente, sia il termine per la loro risoluzione che la rimunerazione si basano sulla prassi previgente. Poiché con le nuove prescrizioni le differenze di copertura non possono più essere trattate a saldo, il saldo totale delle differenze di copertura maturate fino alla loro entrata in vi- gore deve essere eliminato completamente entro tre anni con rimunerazione secondo il WACC, con- formemente alla vigente prassi della ElCom. Per alcuni gestori di rete, le nuove prescrizioni concernenti la gestione delle differenze di copertura entreranno in vigore nel corso dell’anno contabile (cfr. art. 7 cpv. 1 OAEl), per esempio se utilizzano l’anno idrologico che termina il 30 settembre 2022. Per questo motivo l’articolo 31m contiene una di- sposizione transitoria che orienta l’eliminazione delle differenze di copertura dell’esercizio corrente alla prassi vigente. Si rimanda ai commenti presentati sopra. Le nuove prescrizioni si applicano quindi sol- tanto alle differenze di copertura degli anni contabili successivi. Ciò è particolarmente rilevante per il tasso di interesse. Secondo la prassi consolidata, è determinante il tasso d’interesse regolamentare dell’anno tariffario in cui la differenza di copertura viene compensata 14. Se, per esempio, una coper- tura in eccesso conseguita nell’anno tariffario 2023 viene rilevata con il calcolo consuntivo dell’anno successivo (2024), al versamento ai consumatori finali del 2025 si applica il tasso di costo del capitale di terzi determinante per il 2025.

14 N. 2 dell’istruzione 2/2019 della ElCom del 5.3.2019, «Differenze di copertura della rete e dell’energia degli anni prece- denti». Confermato con la sentenza del Tribunale Federale 2C_1076/2014 del 4.6.2015, consid. 4.

Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 | Lexipedia | Lexipedia