Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO Condizioni di lavoro Diritto e alta vigilanza
Luglio 2023
Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
1 Situazione iniziale
Secondo gli articoli 6 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e 25 della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) i datori di lavoro devono proteggere la vita e la salute dei lavoratori dagli effetti nocivi di prodotti chimici pericolosi sul posto di lavoro.
La SECO mette a disposizione diversi strumenti per sostenere gli organi cantonali nei loro compiti esecutivi e le aziende nell’attuazione della protezione dei lavoratori. Per l’attuazione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici nel quadro della protezione della salute ha sviluppato un’applicazione informatica specifica.
Con la presente revisione si intende creare la base legale per questa applicazione e specificare nell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) l’obbligo, già esistente, relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici.
2 Basi giuridiche
Vi sono diverse leggi e ordinanze che riguardano i prodotti chimici. La legislazione sui prodotti chimici in senso stretto, ossia la legge sui prodotti chimici e le relative ordinanze, disciplina principalmente gli obblighi dei fabbricanti e di chi immette questi prodotti sul mercato, e contiene nell’articolo 25 LPChim prescrizioni generali per altri destinatari come le imprese e gli istituti scolastici. In aggiunta, la legge sul lavoro e le relative ordinanze disciplinano gli obblighi dei datori di lavoro in materia di protezione della salute dei lavoratori. Tra questi rientra l’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici, che si differenzia quindi dall’obbligo di diligenza dei fabbricanti secondo la LPChim. Il 25 aprile
2022 la Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 170 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) concernente la sicurezza nell’utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro del
1990 e la Convenzione n. 174 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti del 1993. Queste due convenzioni creano le condizioni quadro per impegnarsi in maniera più coerente e solidale a livello mondiale nel settore delle condizioni di lavoro e dell’utilizzazione dei prodotti chimici. Ratificando queste convenzioni, la Svizzera si è impegnata a recepirle nel diritto nazionale. La presente revisione adempie a questo obbligo (cfr. spiegazioni al punto 3.2.2).
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Revisione dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
(OLL 1; RS 822.111)
3.1.1 Articolo 85 capoverso 1 leggera g OLL 1:
Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici Base giuridica per la gestione di un sistema di informazione e di documentazione Secondo l’articolo 17 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. L’articolo 44b LL, che costituisce la base legale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LPD, conferisce alla Confederazione (SECO) e ai Cantoni (ispettorati cantonali del lavoro) il diritto di gestire sistemi di informazione e di documentazione per l’adempimento dei loro compiti in materia di protezione dei lavoratori conformemente alla legge sul lavoro. In virtù della norma di delega di cui all’articolo 44b capoverso 3 LL, le disposizioni d’esecuzione relative ai sistemi di informazione e di documentazione sono sancite nell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1, RS 822.111). L’articolo 85 capoverso 1 OLL 1 indica le fattispecie per le quali la Confederazione è autorizzata a gestire un sistema automatizzato di informazione e di documentazione. Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento; disciplina inoltre la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati e la sicurezza dei dati. Il Consiglio federale ha adempiuto a questo obbligo emanando le disposizioni d’esecuzione di cui agli articoli 85-90 OLL 1.
Il sistema di informazione e di documentazione della Confederazione è descritto all’articolo 85 OLL 1. Questo sistema globale della Confederazione contiene applicazioni distinte per le diverse fattispecie. L’articolo 85 capoverso 1 OLL 1 elenca in modo esaustivo le fattispecie per le quali la SECO gestisce un’applicazione informatica. Aggiungendo la lettera g viene creata la base giuridica per la gestione di un sistema di informazione e di documentazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici. Il sistema messo a disposizione dalla SECO è denominato SICHEM (abbr. dal tedesco SIcherer Umgang mit CHEMikalien = Impiego sicuro di prodotti chimici). Ogni azienda in Svizzera deve già oggi garantire un’utilizzazione corretta dei prodotti chimici per proteggere
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la salute dei dipendenti. L’articolo 24a dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113) specifica questo obbligo (cfr. punto 3.2. sotto). Il punto di partenza è creare una panoramica dei prodotti chimici impiegati e dei processi lavorativi che implicano tali prodotti. Grazie a SICHEM le aziende possono avere una visione d’insieme dei pericoli comportati dall’utilizzazione dei loro prodotti chimici, visualizzare eventuali indicazioni sugli obblighi legali e stabilire così le necessarie misure di protezione per i propri dipendenti. Concretamente, possono elaborare in modo efficiente liste dei prodotti chimici depositati e impiegati nell’azienda, nonché generare liste di attività e salvarle in SICHEM. SICHEM è un’applicazione intesa a semplificare l’attuazione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici, ma non è vincolante, nel senso che tale obbligo può essere adempiuto anche in altri modi. L’accento è sempre posto sulla protezione dai prodotti chimici pericolosi. Sono prodotti chimici ai sensi dell’articolo 85 capoverso 1 lettera g OLL 1 le sostanze e i preparati secondo l’articolo 4 LPChim. Le sostanze sono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. I preparati sono miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze.
Tipi e diritti di accesso a SICHEM degli utenti Possono accedere a SICHEM tre tipi di «utenti»: le aziende, gli ispettorati cantonali del lavoro e la SECO. SICHEM è utilizzato principalmente dalle aziende che hanno quotidianamente a che fare con prodotti chimici (ad es. detergenti). Le aziende accedono a SICHEM tramite la piattaforma federale EasyGov, che consente di sbrigare online diverse pratiche amministrative da uno sportello unico. I dati di base necessari per i vari servizi elettronici forniti dalle autorità vengono inseriti una sola volta al momento della registrazione su EasyGov. Attraverso questo portale le aziende hanno anche accesso all’applicazione SICHEM, in cui è possibile inserire e trattare i dati aziendali relativi ai prodotti chimici. Tutti i dati registrati nella piattaforma EasyGov sottostanno alle disposizioni della legge sullo sgravio delle imprese (D-LSgrI, disponibile all’indirizzo www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id- 92137.html). Occorre in particolare richiamare l’attenzione sul trattamento dei dati secondo l’articolo 15 D- LSgrI e sulla sicurezza dei dati secondo l’articolo 17 D-LSgrI. Il trattamento dei dati è limitato nel senso che l’utente deve acconsentire all’accesso da parte di altre persone ai dati e ai documenti trasmessi a un’autorità o ricevuti da quest’ultima. I dati conservati sulla piattaforma elettronica centrale sono sotto il controllo esclusivo dell’utente. Le autorità ricevono solo i dati messi a disposizione o inviati da quest’ultimo. Le autorità non hanno accesso diretto ai dati dell’utente attraverso la piattaforma elettronica centralizzata. Il trattamento dei dati da parte della SECO (ad es. salvataggio dei dati inseriti e trasmissione di una domanda all’autorità competente) è consentito solo nella misura necessaria a garantire le funzioni della piattaforma centralizzata. La SECO è responsabile della sicurezza dei dati di questa piattaforma e deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate per contrastare il rischio di violazione della sicurezza dei dati. Per poter utilizzare SICHEM un’azienda deve solo registrarsi su EasyGov. I siti aziendali sono automaticamente memorizzati in Easy-Gov, e all’utente possono essere assegnati ruoli diversi (amministrazione, gestione, gestione del magazzino, lettura). È possibile creare una
lista separata dei prodotti chimici e delle attività per ogni sito aziendale.
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Hanno accesso ai dati in SICHEM di un’azienda solo le persone autorizzate dalla stessa. L’azienda è libera di accordare alle autorità cantonali d’esecuzione l’accesso alle liste create in SICHEM per contribuire a garantire un’esecuzione efficace della protezione dei lavoratori. Se un’azienda rifiuta a tali autorità l’accesso ai dati contenuti in SICHEM, non è tuttavia esonerata dall’obbligo di concedere il diritto di consultare elenchi e altri atti: secondo l’articolo 73 OLL 1, gli organi d’esecuzione e di vigilanza possono consultare elenchi e atti supplementari delle imprese, sempreché sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. SICHEM fornisce quindi uno sgravio amministrativo alle aziende e alle autorità d’esecuzione. Se un’impresa decide però di non utilizzare SICHEM o non vuole concedere agli organi d’esecuzione l’accesso ai suoi documenti tramite tale applicazione, il diritto degli organi di controllo di consultare gli atti può essere esercitato con le modalità abituali. Gli ispettorati cantonali del lavoro e la SECO accedono all’applicazione SICHEM tramite eIAM, l’infrastruttura centralizzata di login della Confederazione, già utilizzata dai Cantoni per i controlli nel settore della sicurezza sul lavoro (CodE). La SECO ha sviluppato SICHEM e si occuperà di eventuali aggiornamenti futuri. Tuttavia non ha alcun diritto sui dati inseriti dalle aziende, in particolare non ha alcuna possibilità di consultarli. Il trattamento dei dati da parte della SECO è limitato alla messa a disposizione di SICHEM e di tutte le sue funzioni nonché alla creazione di statistiche anonimizzate. A questo scopo non è necessario consultare i dati specifici inseriti. Come spiegato qui sopra, gli ispettorati cantonali del lavoro possono accedere alle liste dei prodotti chimici e delle attività delle aziende sul loro territorio, a condizione che l’azienda interessata conceda l’accesso. Non hanno tuttavia ulteriori diritti riguardo ai dati inseriti dalla stessa. Né la SECO né gli ispettorati cantonali del lavoro inseriscono dati in SICHEM. I dati vengono inseriti solo dalle aziende. Applicabilità dell’attuale articolo 87 OLL 1 (Scambio di dati e sicurezza dei dati) Gli articoli 85 e 86 OLL 1 (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione e dei Cantoni) si trovano nella sezione 2 (Sistemi di informazione e di
documentazione) del capitolo 8 (Protezione dei dati e gestione dei dati) OLL 1. Rientrano in questa sezione anche gli articoli 87-90. Pertanto, le disposizioni di questi articoli si applicano in linea di principio anche all’articolo 85 capoverso 1 lettera g OLL 1. L’articolo 87 OLL 1 rappresenta tuttavia un caso particolare. L’articolo 87 OLL 1 disciplina lo scambio di dati e la sicurezza dei dati per quanto riguarda le autorità federali e cantonali responsabili dell’esecuzione della LL e della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Tuttavia, questo articolo non ha alcuna rilevanza per quanto riguarda SICHEM, poiché i dati registrati in questo sistema sono dati aziendali ai quali le autorità della Confederazione e dei Cantoni – come spiegato sopra – non hanno in linea di principio accesso. Non può pertanto esservi alcuno scambio diretto di dati in relazione ai dati contenuti in SICHEM sulla base dell’articolo 87 OLL 1.
3.1.2 Articolo 85 capoverso 3 lettera e OLL 1:
Contenuto del sistema di informazione e di documentazione SICHEM L’articolo 85 capoverso 3 lettera e OLL 1 descrive il contenuto del sistema di informazione e di documentazione SICHEM.
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Articolo 85 capoverso 3 lettera e numero 1 OLL 1: Liste dei prodotti chimici e delle attività nonché nomi dei lavoratori Il datore di lavoro è per legge tenuto a prendere tutte le misure necessarie per proteggere la vita e la salute dei collaboratori nell’utilizzazione dei prodotti chimici in azienda. Il primo passo in questo senso è l’elaborazione di una lista dei prodotti chimici impiegati e depositati nell’azienda e delle attività che implicano tali prodotti (lista dei prodotti chimici e delle attività). Solo avendo una simile visione d’insieme è possibile valutare in modo affidabile i rischi per la salute e attuare le misure necessarie. SICHEM consente di generare queste liste online e di salvarle nel sistema. Importando i dati dal registro dei prodotti chimici (cfr. sotto «Interfaccia con il registro dei prodotti chimici») è possibile creare in modo efficiente liste specifiche per le aziende. Attualmente in SICHEM sono salvate unicamente le liste dei prodotti chimici e delle attività delle aziende. I dati di base dell’azienda sono memorizzati nella banca dati aziendale di EasyGov (cfr. punto 3.1.1). SICHEM può contenere anche i nomi dei lavoratori che svolgono nell’azienda attività con i prodotti chimici. Tuttavia, l’inserimento dei nomi dei dipendenti non è obbligatorio, e l’operazione può essere svolta solo dagli utenti dell’azienda autorizzati a utilizzare SICHEM. Anche questa informazione serve a proteggere i lavoratori, in quanto consente di definire in SICHEM misure di protezione individuali. Articolo 85 capoverso 3 lettera e numero 2 OLL 1: Informazioni sui prodotti chimici e sulle misure di protezione nonché informazioni sulle sostanze assoggettate all’obbligo di annuncio, sulle restrizioni e sui divieti d’utilizzazione Queste informazioni comprendono in particolare il nome, la classificazione e l’etichettatura del prodotto chimico, lo stato fisico e l’impiego previsto. Sono disponibili pubblicamente attraverso il registro dei prodotti chimici [RPC] e provengono dal fabbricante. SICHEM utilizza queste informazioni per illustrare all’azienda in forma facilmente accessibile i pericoli e gli obblighi legali relativi all’utilizzazione di un prodotto. Va sottolineato che vi sono prodotti rilevanti dal punto di vista della protezione dei lavoratori (sostanze soggette all’obbligo di notifica e preparati soggetti all’obbligo di omologazione) che
non sono soggetti all’obbligo di annuncio e non sono quindi iscritti nel registro dei prodotti chimici [RPC] (per l’interfaccia SICHEM-RPC, cfr. le spiegazioni qui di seguito). L’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici si applica tuttavia anche a questi prodotti.
Articolo 85 capoverso 3 lettera e numero 3 OLL 1: Interfaccia con il registro dei prodotti chimici Affinché la lista dei prodotti chimici possa essere elaborata in modo efficiente in SICHEM è necessaria un’interfaccia con il registro dei prodotti chimici [RPC] di cui all’articolo 27 LPChim, il quale contiene le informazioni sulle sostanze e sui preparati, in particolare le indicazioni rilevate nell’ambito delle procedure di notifica o di omologazione e quelle comunicate dal fabbricante. Questa connessione consente di creare in modo semplice una lista dei prodotti chimici, di importare informazioni dal registro dei prodotti chimici e di mantenere così aggiornata tale lista. In questo modo, le informazioni concernenti i prodotti chimici (ad es. classificazione) sono sempre attuali e gli obblighi legali specifici possono essere visualizzati direttamente (ad es. protezione della maternità).
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Possono essere richiamati in modo automatizzato tramite questa interfaccia unicamente i dati non confidenziali di cui agli articoli 73 capoverso 5 OPChim, 34 capoverso 1 dell’ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12) e 52 capoverso 3 dell’ordinanza sui prodotti fitosantari (OPF, RS 916.161). L’organo di notifica1 e i servizi di valutazione2 sono autorizzati a pubblicare questi dati (art. 73 cpv. 6 OPChim). Secondo l’articolo 78 lettera c OPChim, la SECO è il servizio di valutazione per le questioni inerenti alla protezione dei lavoratori ed è quindi autorizzata a pubblicare i dati secondo l’articolo 73 capoverso 5 OPChim. Per lo scambio di informazioni tra l’organo di notifica e i servizi di valutazione sono ammissibili, secondo l’articolo 75 OPChim, procedure di richiamo automatizzate. L’interfaccia SICHEM con il registro dei prodotti chimici si fonda su queste basi giuridiche.
3.2 Revisione dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro
(OLL 3; RS 822.113)
3.2.1 Titolo prima dell’articolo 24a OLL 3
Con l’articolo 24a OLL 3 si intende specificare l’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici. Si tratta di un argomento che non può essere fatto rientrare in nessuno dei titoli esistenti dell’OLL 3, motivo per cui è stato introdotto un nuovo titolo «Sezione 3a: Utilizzazione corretta dei prodotti chimici».
3.2.2 Articolo 24a OLL 3: Obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici A tutela della salute dei lavoratori, ogni azienda che utilizza prodotti chimici deve garantire un’utilizzazione corretta di questi prodotti in funzione dei pericoli e dei rischi comportati (art. 6 LL e art. 25 LPChim). L’utilizzazione comprende, come definito all’articolo 4 capoverso 1 lettera j LPChim, qualsiasi attività in rapporto con sostanze o preparati, in particolare il deposito, la conservazione, l’impiego o l’eliminazione. Secondo il tenore dell’articolo 25 LPChim, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure in materia di protezione della salute sul posto di lavoro di cui l’esperienza ha mostrato la necessità, che lo stato della tecnica permette di applicare e che appaiono adeguate alla situazione dell’impresa. Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera b OLL 3, il datore di lavoro deve provvedere affinché effetti di natura fisica, chimica e biologica non danneggino la salute dei lavoratori. Dagli obblighi generali del datore di lavoro in materia di protezione della salute sul posto di lavoro possono essere ricavati i seguenti elementi dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici:
formazione, informazione e istruzione dei lavoratori (art. 5 OLL 3);
elaborazione di una lista dei prodotti chimici e delle attività (art. 24a cpv. 1 OLL 3);
adozione di misure di protezione adeguate (art. 6 LL, art. 2 OLL 3, Art. 25 LPChim);
verifica, in seguito ad accertamenti, delle possibilità di sostituire i prodotti chimici
individuazione dei pericoli (art. 24a cpv. 2 lett. b OLL 3)
determinazione dell’esposizione e valutazione dei rischi (art. 24a cpv. 2 lett. c OLL 3)
1 Organo di notifica: l’organo federale destinatario in particolare di notifiche per nuove sostanze, di documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o di domande d’omologazione per sostanze attive e preparati, nonché di altre notifiche e che è responsabile di coordinare le procedure e di pronunciare le decisioni necessarie (art. 4 cpv. 1 lett. h LPChim). 2 Servizio di valutazione: l’organo federale che sostiene, per gli aspetti tecnici, l’organo di notifica nel controllo e nella valutazione della notifica di nuove sostanze e dell’omologazione di prodotti biocidi nonché nella valutazione dei rischi (art. 9 cpv. 1, art. 10 cpv. 1 e art. 16 cpv. 1 LPChim).
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- adozione di misure per gestire i rischi identificati (art. 24a cpv. 3 OLL 3)
Questi elementi devono essere attuati tenendo conto del principio di proporzionalità. Ciò significa che ogni azienda deve prendere misure in funzione dei pericoli e dei rischi presenti in azienda, in modo che i dipendenti siano completamente protetti.
Gli elementi elencati non rappresentano nuovi obblighi ma sono già previsti in diversi atti normativi. Per garantire un’attuazione uniforme dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici, gli elementi di questo obbligo che non sono già specificati a livello di ordinanza devono essere stabiliti in maniera corrispondente. Articolo 24a capoverso 1 OLL 3: Lista dei prodotti chimici e delle attività La gestione di una lista dei prodotti chimici depositati e impiegati in azienda e delle attività svolte dai dipendenti con tali prodotti è l’elemento centrale dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici (art. 24a cpv. 1 OLL 3). Una simile lista permette di avere una visione d’insieme dei prodotti chimici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e c LPChim impiegati e depositati in azienda, dei pericoli che comportano per la salute dei dipendenti e degli obblighi legali (ad es. protezione della maternità o protezione dei giovani lavoratori). Ogni datore di lavoro che occupa dipendenti che utilizzano prodotti chimici è tenuto ad elaborare una lista dei prodotti chimici e delle attività. Sulla base della lista dei prodotti chimici occorre valutare se è necessario adottare ulteriori misure. Questo obbligo corrisponde anche a quanto sancito dalla Convenzione OIL n. 1703, ratificata dalla Svizzera. L’articolo 10 paragrafo 4 di questa Convenzione stabilisce che i datori di lavoro devono predisporre uno schedario relativo ai prodotti chimici pericolosi utilizzati sul lavoro che rinvii alle schede di dati di sicurezza. Tale schedario deve essere accessibile a tutti i lavoratori interessati e ai loro rappresentanti. Articolo 24a capoverso 2 OLL 3: Valutazione di quali altre misure adottare In base alla lista dei prodotti chimici e delle attività potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure: a seconda della pericolosità dei prodotti chimici, della quantità e/o delle attività che implicano tali prodotti occorre procedere ad ulteriori accertamenti per stabilire tale necessità e determinare quali altre misure adottare per proteggere i dipendenti. Il datore di lavoro deve provvedere affinché tali accertamenti vengano effettuati. Se opportuno, si fa capo a un esperto competente secondo i principi dell’ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. Conformemente alla Direttiva CFSL
n. 6508, il datore di lavoro coinvolge gli specialisti della sicurezza sul lavoro quando nella sua azienda esistono pericoli particolari secondo l’Allegato I della stessa direttiva e quando la sua azienda non dispone di sufficienti conoscenze tecniche per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. In base alla lista dei prodotti chimici e delle attività occorre procedere nel seguente modo: - Art. 24a cpv. 2 lett. a OLL 3: Verifica, in seguito ad accertamenti, delle possibilità di sostituire i prodotti chimici I prodotti chimici che comportano un pericolo particolare per la vita o la salute dei lavoratori devono essere per quanto possibile sostituiti. Sono particolarmente pericolose per la salute ad esempio le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, gli interferenti endocrini e le sostanze sensibilizzanti dell’apparato
3 La Convenzione n. 170 è stata ratificata dalla Svizzera il 25 aprile 2022 ed è entrata in vigore il
24 aprile 2023.
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respiratorio. Se esiste un’alternativa, queste sostanze devono essere sostituite con prodotti chimici ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. g OLL 1 più sicuri.
Art. 24a cpv. 2 lett. b OLL 3: Individuazione dei pericoli È necessario individuare i pericoli comportati dai prodotti chimici depositati e impiegati. In particolare, devono essere determinate le proprietà dei prodotti chimici pericolose per la salute (cfr. Allegato I sui pericoli particolari legati agli agenti chimici della direttiva MSSL). Lo scopo è quello di mostrare quali sono i pericoli per la vita e la salute dei lavoratori comportati dai prodotti chimici depositati e impiegati.
Art. 24a cpv. 2 lett. c OLL 3: Determinazione dell’esposizione e valutazione dei rischi Occorre determinare se e in che misura i lavoratori sono esposti ai prodotti chimici pericolosi per la salute e quali rischi per la vita e la salute sono associati a tali prodotti. Sorgono rischi in particolare quando vengono superati i pertinenti limiti di esposizione professionale delle sostanze pericolose per la salute.
Esempi: per i prodotti chimici meno pericolosi (ad es. pastiglie per lavastoviglie) occorre valutare l’influsso sulla salute della quantità utilizzata e della frequenza d’uso e, in base a ciò, chiarire se è necessario adottare ulteriori misure (ad es. se la frequenza d’uso di queste sostanze chimiche va ben oltre quello di un prodotto destinato al grande pubblico); per i prodotti chimici più pericolosi (ad es. tossici, cancerogeni, tossici per la riproduzione), anche piccole quantità possono essere rilevanti e, a seconda della situazione, richiedono un’analisi più approfondita dei rischi e misure supplementari (ad es. valutazione dell’esposizione). Articolo 24a capoverso 3 OLL 3: adozione di misure di protezione appropriate Per proteggere efficacemente la salute dei dipendenti, il datore di lavoro deve prendere le misure di protezione appropriate sulla base degli accertamenti effettuati, ovvero attuarle di conseguenza. L’articolo 24a capoverso 2 lettera a-c OLL 3 riguarda gli accertamenti che l’azienda deve effettuare e le misure di protezione che deve adottare per proteggere i propri dipendenti. Ciò va distinto dagli obblighi del fabbricante nel quadro del diritto in materia di prodotti chimici, che quest’ultimo deve adempiere sotto forma di controllo autonomo secondo l’articolo 5 OPChim (ad es. l’obbligo di classificare, etichettare, redigere schede di dati di sicurezza ed elaborare scenari d’esposizione). Le misure di protezione appropriate devono sempre essere definite caso per caso. Il sistema informatico SICHEM sostiene le aziende nell’attuazione di questo obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro.
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4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
per la Confederazione, i Cantoni e l’economia Obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro Nel 2021 è stato adottato il messaggio relativo alla ratifica della Convenzione n. 170 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la sicurezza nell’utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro del 1990. Con la ratifica la Svizzera ha riconosciuto che l’utilizzazione di prodotti chimici può esporre a rischi i lavoratori, la popolazione e l’ambiente e richiede pertanto misure di protezione specifiche. Nel corso della procedura di ratifica è stato osservato che, sebbene il diritto svizzero contempli tutte le basi necessarie per la tutela della salute, tali basi sono distribuite in una grande varietà di atti e non sono molto specifiche.
Di conseguenza, il presente progetto di ordinanza è solo un raggruppamento e una concretizzazione degli obblighi legali esistenti. La prevista concretizzazione dell’OLL 3 non ha quindi ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale né per la Confederazione, né per i Cantoni, né per l’economia. SICHEM Nell’ottica di un impiego efficiente delle risorse, lo strumento SICHEM sviluppato dalla SECO è stato volutamente connesso a sistemi esistenti: registro dei prodotti chimici [RPC], strumento degli ispettorati cantonali del lavoro (CodE), portale della Confederazione (EasyGov).
Nell’adempimento degli obblighi legali relativi all’utilizzazione dei prodotti chimici si prevede che il ricorso a SICHEM comporterà sgravi amministrativi e agevolazioni in termini di risorse di personale sia per le aziende che per le autorità.
Si prevede inoltre una semplificazione dei controlli relativi all’utilizzazione dei prodotti chimici per gli ispettorati cantonali del lavoro, dato che il sistema offre procedure elettroniche che permettono di organizzare sistematicamente le attività di esecuzione e creare in maniera semplice liste di controllo. Per i costi annuali di gestione di SICHEM comportati dalle modifiche dell’OLL 1 previste sono stati preventivati 80 000,00 franchi, a carico della SECO.
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