Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base)
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR
Berna, 17 marzo 2023
Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) Deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base (art. 4b)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
Con lettera del 21 ottobre 2021 i partner della formazione professionale 1 hanno ricordato alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) i problemi già noti in relazione alle offerte di preparazione alla formazione professionale di base e d’integrazione nel mercato del lavoro («formazioni transitorie») in caso di lavori pericolosi conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 2007 2 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5).
Attualmente i giovani di età inferiore ai 18 anni possono svolgere lavori pericolosi solo nell’ambito di una formazione professionale di base. Nelle offerte di preparazione alla formazione professionale di base e d’integrazione nel mercato del lavoro, come gli stage nell’ambito di formazioni transitorie, i pretirocini, i pretirocini d’integrazione, le formazioni INSOS e gli stage d’orientamento, non sono consentiti i lavori pericolosi se l’attività rientra nel campo di applicazione della legge del 13 marzo 1964 3 sul lavoro (LL). Nella pratica, però, i giovani di età superiore ai 15 anni devono a volte poter svolgere lavori in parte pericolosi anche nell’ambito di queste offerte.
Il 5 aprile 2022 è stata organizzata, sotto l’egida della SECO, una tavola rotonda con i partner della formazione professionale e i rappresentanti della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dell’assicurazione contro la disoccupazione (divisione Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione della SECO).
I partecipanti all’incontro erano concordi che nell’ambito di alcune offerte al di fuori della formazione professionale di base è necessario svolgere lavori pericolosi, ma che la protezione dei giovani lavoratori non deve essere ignorata. A loro parere, occorre che vi sia certezza del diritto e quindi una regolamentazione esplicita per i programmi di preparazione all’accesso a una formazione professionale di base e d’integrazione nel mercato del lavoro.
2 Procedura preliminare e consultazioni
Sulla base di quanto discusso durante la seduta con i partner della formazione professionale e gli uffici federali è stato elaborato e sottoposto per parere ai partecipanti un progetto di articolo, il quale prevedeva che le aziende dovessero disporre obbligatoriamente di un’autorizzazione per formare apprendisti per poter impiegare giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi. La SEM e l’UFAS hanno chiesto di trovare una soluzione transitoria per le aziende che non hanno ancora una simile autorizzazione. Anche i partner della formazione professionale hanno ritenuto troppo restrittiva la proposta in questione: vi sono infatti aziende che offrono formazioni transitorie ma non hanno un’autorizzazione per formare apprendisti e non possono ottenerne una per vari motivi. Andrebbe pertanto prevista per i Cantoni la possibilità di autorizzare i lavori pericolosi.
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Unione svizzera degli imprenditori (USI), Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), Unione sindacale svizzera (USS) e Travail.Suisse 2 RS 822.115 3 RS 822.11
Il progetto di revisione attuale continua a basarsi sul principio che le aziende che svolgono lavori pericolosi devono disporre di un’autorizzazione per formare apprendisti per poter impiegare giovani anche al di fuori della formazione professionale di base. Devono tuttavia essere possibili eccezioni nel singolo caso, autorizzate dall’ispettorato cantonale del lavoro.
3 Commento ai singoli articoli
Per garantire una migliore leggibilità il contenuto dell’attuale articolo 4 è stato suddiviso negli articoli 4 e 4a. Dal punto di vista materiale non è cambiato nulla riguardo ai principi e ai lavori pericolosi nell’ambito della formazione professionale di base. La nuova questione delle formazioni transitorie è stata inserita nel nuovo articolo 4b.
3.1 Articolo 4 OLL 5: Principi (attuali cpv. 1, 1bis, 2 e 3 dell’art. 4)
Per motivi di chiarezza l’articolo 4 elenca ora solo i principi relativi ai lavori pericolosi (in particolare il divieto e la definizione). Anche i giovani già in possesso di un certificato federale di formazione pratica o di un attestato federale di capacità sono contemplati in questo articolo, in quanto sono completamente esenti dal divieto di svolgere lavori pericolosi e non beneficiano di alcuna disposizione speciale. Il contenuto dei capoversi 1, 2, 3 e 4 è stato ripreso senza modifiche dalle attuali disposizioni.
3.1.1 Capoverso 2 - Versione italiana
Si tratta di una modifica puramente linguistica: dato che la nozione di «Ausbildung» è già tradotta con «formazione», nel testo italiano viene stralciato il termine «l’educazione». Questa modifica è già stata introdotta nell’allegato 2 ai piani di formazione.
3.2 Nuovo articolo 4a OLL 5: Lavori pericolosi nell’ambito della formazione
professionale di base (attuali cpv. 4-6 dell’art, 4) L’articolo 4a disciplina lo svolgimento di lavori pericolosi nell’ambito della formazione professionale di base. Dal punto di vista materiale non è cambiato nulla rispetto agli attuali capoversi 4-6 dell’articolo 4. La disposizione precisa in particolare che le deroghe al divieto di cui all’articolo 4 devono essere necessarie al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. L’aggiunta della nozione di «frequentazione» («Besuch» o «pour suivre des») concerne solo il tedesco e il francese. L’articolo disciplina inoltre la procedura per stabilire le deroghe e i provvedimenti nei piani di formazione.
3.2.1 Capoverso 2
Ora si stabilisce in maniera esplicita che i giovani possono essere impiegati solo per i lavori pericolosi per i quali è prevista una deroga ai sensi del capoverso 1. La condizione di un un’autorizzazione per formare apprendisti è già prevista all’articolo 4 capoverso 5.
3.2.2 Capoverso 3
Come già previsto dall’articolo 4 capoverso 6 in vigore, le autorizzazioni della SECO per l’impiego di giovani per lavori pericolosi devono rimanere un’eccezione. Ciò è reso più chiaro sostituendo la nozione «nei singoli casi (permessi individuali)» con la menzione che le autorizzazioni eccezionali possono essere accordate su richiesta. Per motivi di chiarezza si specifica inoltre che si tratta di autorizzazioni per lo svolgimento
di lavori pericolosi per i quali nelle ordinanze in materia di formazione non sono previste deroghe.
3.3 Nuovo articolo 4b: Lavori pericolosi nell’ambito di provvedimenti
d’integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base
3.3.1 In generale
Con l’articolo 4b OLL 5 si prevede ora che i giovani di età superiore ai 15 anni possano svolgere, a determinate condizioni, lavori pericolosi nell’ambito delle «formazioni transitorie», ossia al di fuori della formazione professionale di base.
Campo di applicazione della legge sul lavoro Le disposizioni della legge sul lavoro e delle sue ordinanze e quindi la regolamentazione delle «formazioni transitorie» si applicano ai rapporti di lavoro nelle aziende che rientrano nel campo di applicazione della legge sul lavoro (ossia se non valgono le eccezioni di cui agli art. 2 e 3 LL). Le disposizioni concernenti l’età minima si applicano tuttavia anche a determinate aziende escluse dal campo di applicazione dell’articolo 2 capoverso 1 lettere d–g LL (art. 2 cpv. 4 LL). Ciò significa che i giovani impiegati in tali aziende non possono essere di età inferiore ai 15 anni (art. 30 cpv. 1 LL) e non possono svolgere lavori pericolosi se hanno meno di 18 anni (art. 29 cpv. 3 LL in combinato disposto con l’art. 4 OLL 5), tranne nel caso indicato all’articolo 4a capoverso 1 OLL 5.
La legge sul lavoro contempla tutti i rapporti di lavoro effettivi nelle aziende che rientrano nel suo campo di applicazione. È quindi applicabile anche ai lavoratori impiegati a scopo di formazione o per prepararsi alla scelta della professione (cfr. art. 1 cpv. 2 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 2000 4 concernente la legge sul lavoro, OLL 1). Nel caso delle «formazioni transitorie» occorre quindi esaminare nel singolo caso se i giovani lavorano in un’azienda che rientra nel campo di applicazione della legge sul lavoro o per la quale sono applicabili almeno le disposizioni sull’età minima (cfr. sopra). Se svolgono lavori pericolosi, in genere si può partire dal presupposto che si tratta di un rapporto di lavoro secondo la legge sul lavoro. Per questa valutazione non è rilevante sapere se si tratta di un lavoro nel mercato del lavoro primario o secondario.
Di conseguenza, ogni offerta di formazione (tipo di attività, organizzazione dell’azienda, ecc.) deve essere esaminata nel singolo caso per valutare se è applicabile la legge sul lavoro o l’articolo 4b.
Lavori pericolosi I lavori pericolosi sono definiti all’articolo 4 capoverso 2 OLL 5. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. Questa definizione è ripresa dalla Convenzione n. 182 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) 5 e dalla Convezione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 6.
4 RS 822.111 5 RS 0.822.728.2 6 RS 0.107
Conformemente all’articolo 4 capoverso 3 OLL 5, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi (si veda l’ordinanza del DEFR del 12 gennaio 2022 7 sui lavori pericolosi per i giovani). A causa della scarsa esperienza o formazione, i giovani non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi pari a quelle degli adulti.
3.3.2 Capoverso 1 – Principio dell’autorizzazione per formare apprendisti
I lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni dovrebbero in linea di principio essere possibili al di fuori della formazione professionale di base solo se l’attività si svolge nell’ambito di un provvedimento federale o cantonale d’integrazione professionale o nell’ambito di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all’articolo 12 LFPr. Per i giovani di età inferiore ai 15 anni i lavori pericolosi rimangono vietati.
Sono provvedimenti federali o cantonali d’integrazione professionale ad esempio i semestri di motivazione (SEMO) proposti dall’assicurazione contro la disoccupazione e rivolti ai giovani disoccupati che non possono iniziare una formazione certificata di livello secondario II. A ciò si aggiungono le offerte di integrazione dell’assistenza sociale o i provvedimenti dell’assicurazione invalidità (come i provvedimenti d’intervento tempestivo secondo l’art. 7d della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [LAI], i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale secondo l’art. 14a LAI e i provvedimenti professionali secondo gli art. 15 – 18d LAI) nonché le offerte di preparazione alla formazione per i giovani migranti (ad es. pretirocini d’integrazione). Sono considerate offerte di preparazione alla formazione professionale di base inoltre le offerte cantonali orientate alla pratica e al mondo del lavoro proposte a conclusione della scuola dell’obbligo e che ne integrano il programma in funzione delle esigenze della formazione professionale di base (cfr. art. 7 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 8 sulla formazione professionale [OFPr] in combinato disposto con l’art. 12 LFPr).
Per altre attività al di fuori della formazione professionale di base (ad es. stage d’orientamento) che rientrano nel campo di applicazione della legge sul lavoro i lavori pericolosi sono e rimangono vietati per i giovani di età inferiore ai 18 anni. Non vi è dubbio che gli stage d’orientamento sono uno strumento adeguato e apprezzato da tutti per sondare concretamente la motivazione e l’interesse di un giovane e sapere se è adatto a lavorare in una determinata azienda. Allo stesso tempo non vi sono ragioni sufficienti per far svolgere a un giovane lavori pericolosi in un periodo di tempo così breve. È sufficiente che quest’ultimo possa svolgere personalmente attività non pericolose e assistere a lavori pericolosi. Grazie al nuovo articolo 4b emerge più chiaramente che i lavori pericolosi continuano a non essere ammessi per i giovani.
Affinché i giovani possano svolgere lavori pericolosi nelle «formazioni transitorie» conformemente al progetto del capoverso 1, oltre al fatto che l’attività deve svolgersi nell’ambito di un provvedimento federale o cantonale d’integrazione professionale o nell’ambito di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base, devono essere rispettati cumulativamente i seguenti criteri per la protezione dei giovani.
7 RS 822.115.2 8 RS 412.101
Lettera a Il provvedimento d’integrazione professionale o l’offerta di preparazione alla formazione professionale di base deve sottostare alla sorveglianza di un’autorità secondo le prescrizioni cantonali o federali.
Lettera b Per consentire ai giovani di età superiore ai 15 anni di svolgere lavori pericolosi nell’ambito della formazione professionale, come previsto dall’articolo 4a capoverso 1 la SEFRI, d’intesa con la SECO, prevede, nelle ordinanze in materia formazione, deroghe se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità (cosiddetti corsi interaziendali).
Anche le attività pericolose che i giovani svolgono nell’ambito delle «formazioni transitorie» devono rientrare in questa categoria di attività.
Lettera c L’azienda deve disporre di un’autorizzazione per formare apprendisti secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 9 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr). Conformemente al nuovo articolo 4a capoverso 2 (attuale art. 4 cpv. 5), prima che l’autorizzazione sia rilasciata deve essere consultato l’ispettorato cantonale del lavoro.
Conformemente al nuovo articolo 4a capoverso 2 (attuale art. 4 cpv. 5), l’impiego di giovani per lavori pericolosi, necessari al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità (cosiddetti corsi interaziendali), dev’essere parte integrante dell’autorizzazione per formare apprendisti. Le aziende che dispongono dell’autorizzazione e possono quindi formare apprendisti soddisfano le condizioni per la trasmissione dei contenuti della formazione pratica e altre condizioni previste nella rispettiva ordinanza in materia di formazione. Tra le condizioni rientrano la necessaria infrastruttura (ad es. posto di lavoro predisposto per l’apprendista, dispositivo di protezione individuale, ecc.), la definizione dei lavori da eseguire e le qualifiche dei formatori. Nel quadro della procedura per il rilascio dell’autorizzazione vengono considerati anche aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.
Si può presumere che le aziende con un’autorizzazione per formare apprendisti siano già sensibilizzate alla particolare responsabilità da assumere nei confronti dei giovani. Per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei giovani è inoltre essenziale che l’azienda soddisfi le condizioni per la trasmissione dei contenuti della formazione pratica e altre condizioni contenute negli atti normativi sulla formazione (ordinanza in materia di formazione e piano di formazione).
Lettera d L’articolo 4a capoverso 1 (attuale art. 4 cpv. 4) stabilisce che le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) devono definire, nell’allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine devono consultare preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro (cfr. ordinanza del 25 novembre 1996 10 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro). Le misure necessarie sono specifiche per i giovani e completano le misure
9 RS 412.10 10 RS 822.116
già in atto per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori (ad es. nelle soluzioni settoriali, per gruppi di aziende o modello certificate dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL)).
Un’azienda che prevede lavori pericolosi per i giovani nell’ambito di una «formazione transitoria» deve rispettare queste misure di accompagnamento sia per gli apprendisti che svolgono una formazione professionale di base che per i giovani nella «formazione transitoria».
Lettera e: I giovani devono inoltre essere sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati durante lo svolgimento di lavori pericolosi da una persona adulta qualificata (cfr. art. 19 OLL 5).
Requisiti simili sono stabiliti nell’allegato 2 ai piani di formazione.
3.3.3 Capoverso 2 – Autorizzazioni eccezionali
Per le aziende che non dispongono di un’autorizzazione per formare apprendisti, l’ispettorato cantonale del lavoro competente può, su richiesta e sulla base di un esame dell’impiego specifico previsto e del giovane o dei giovani in questione, accordare autorizzazioni eccezionali in modo che determinati giovani di età superiore ai 15 anni possano svolgere lavori pericolosi nell’ambito di una «formazione transitoria». L’ispettorato cantonale del lavoro può limitare nel tempo le autorizzazioni eccezionali e vincolarle a oneri.
A tal fine devono inoltre essere soddisfatte cumulativamente le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d ed e (cfr. sopra al punto 3.3.2).
Si è in presenza di una simile situazione eccezionale in particolare se l’azienda ha adottato le misure necessarie e soddisfa i requisiti per ottenere entro un anno un’autorizzazione per formare apprendisti secondo l’articolo 20 LFPr. Tra le suddette misure vi è la formazione di un formatore, la predisposizione di un posto di lavoro conformemente all’ordinanza in materia di formazione e la presentazione di una corrispondente domanda presso l’ufficio cantonale della formazione professionale.
L’organizzazione e la supervisione delle «formazioni transitorie» sono attualmente garantite da enti diversi a seconda del Cantone (cfr. esempi al punto 3.3.2). La sicurezza sul lavoro e la protezione della salute secondo l’OLL 5 spettano per contro chiaramente all’ispettorato cantonale del lavoro. Il capoverso 2 menziona quindi questa autorità quale ente responsabile per il rilascio dell’autorizzazione eccezionale.
3.4 Articolo 5 capoverso 2 e articolo 8 OLL 5
Si tratta di modifiche puramente formali che consistono nell’aggiornamento di un rimando: le disposizioni in questione rinviano alla legge federale del 6 ottobre 1989 11 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2013 e sostituita dalla legge federale del 30 settembre 2011 12 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG). I rimandi contenuti nelle disposizioni vengono adeguati di conseguenza.
RU 1990 2007, 2006 5599 Cifra I 8. RU2012 5959 art. 25 12 RS 446.1
3.5 Articolo 22a OLL 5
Le oml competenti hanno nel frattempo definito e fatto approvare dalla SEFRI le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi del nuovo articolo 4a capoverso 1 OLL 5. Inoltre, le autorizzazioni per formare apprendisti già rilasciate sono state riesaminate dagli uffici cantonali della formazione professionale. Nelle formazioni professionali di base che, nell’allegato ai loro piani di formazione, non prevedono misure di accompagnamento è vietato l’impiego di giovani ai sensi del nuovo articolo 4a capoverso 1 OLL 5. Anche le aziende che non dispongono di un’autorizzazione per formare apprendisti aggiornata non possono più impiegare giovani ai sensi del nuovo articolo 4a capoverso 1 OLL 5 nella rispettiva formazione professionale di base. Tutti i giovani che avevano già iniziato la formazione professionale di base nel giugno 2014 l’hanno nel frattempo completata o hanno raggiunto la maggiore età. L’eccezione di cui al capoverso 3 è quindi superflua.
Queste disposizioni transitorie della modifica del 25 giugno 2014 diventano quindi obsolete e devono essere abrogate.
4 Ripercussioni della revisione
4.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Gli ispettorati cantonali del lavoro controllano le aziende per quanto riguarda le misure di sicurezza generali e specifiche del ramo conformemente alla LL e alla legge federale del 20 marzo 1981 13 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Agli uffici cantonali della formazione professionale competono la vigilanza sui tirocini nonché il rilascio e il controllo delle autorizzazioni per formare apprendisti secondo la LFPr. Il controllo sistematico delle misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute è una parte importante della procedura di rilascio delle suddette autorizzazioni.
L’allegato 2 ai piani di formazione stabilisce che i lavori pericolosi possono essere svolti nell’ambito di una formazione professionale di base solo se sono soddisfatte determinate condizioni. L’esecuzione in questi casi è ben disciplinata: l’Ispettorato federale del lavoro esamina l’allegato 2 ai piani di formazione prima dell’approvazione e in occasione dei riesami quinquennali, mentre la vigilanza spetta agli ispettorati cantonali del lavoro nell’ambito dei loro compiti di verifica della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Le nuove disposizioni sono implementate nell’ambito di questa esecuzione ordinaria. Solo la possibilità di accordare deroghe nei singoli casi (nuovo art. 4b cpv. 2 OLL 5) può eventualmente comportare un onere supplementare per gli ispettorati cantonali del lavoro. Tuttavia, poiché tali autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo in via eccezionale, questo carico di lavoro aggiuntivo è limitato e dovrebbe essere coperto dalle risorse esistenti. Non sono necessari sussidi né personale supplementare. Le modifiche previste non hanno pertanto ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.
13 RS 832.20
4.2 Ripercussioni per i gruppi di interesse coinvolti
Dimensione del gruppo di lavoratori coinvolto Secondo il Barometro della transizione 2021 14 il 9 per cento (ca. 7800) dei giovani tra i 14 e i 16 anni che hanno concluso la scuola dell’obbligo nell’estate 2021 ha scelto una formazione transitoria cantonale. Quasi la metà di loro si è avvalsa di un’offerta di carattere puramente scolastico (49 %). Secondo il Barometro della transizione 2022 15 il 13 per cento dei giovani tra i 14 e i 16 anni (ca. 10 054) ha preso in considerazione una formazione transitoria nel 2022. Più della metà non si è tuttavia ancora iscritta per una simile formazione.
La revisione prevista riguarda i giovani di età superiore ai 15 anni che svolgono lavori pericolosi in un’azienda che rientra nel campo di applicazione della legge sul lavoro almeno per quanto riguarda l’età minima. Se si prende in considerazione il 9 per cento che ogni anno sceglie una formazione transitoria, è contemplato dalle nuove disposizioni al massimo il 4,5 per cento dei giovani. L’importanza economica globale è quindi modesta.
Dato che le aziende interessate devono in linea di principio disporre di un’autorizzazione per formare apprendisti e che l’autorizzazione è concessa solo in singoli casi accuratamente esaminati, anche i rischi di questa revisione sono limitati.
Alcuni fornitori di offerte di preparazione alla formazione professionale di base e d’integrazione nel mondo del lavoro non potranno o non vorranno richiedere un’autorizzazione per formare apprendisti. Per vari motivi, inoltre, l’autorizzazione eccezionale da parte dell’ispettorato cantonale del lavoro competente non potrà sempre essere accordata. Vi è quindi il rischio che alcuni fornitori non saranno più partner di simili offerte.
5 Aspetti giuridici
La revisione dell’OLL 5 si basa sull’articolo 29 capoverso 3 LL, secondo cui per proteggere la vita e la salute dei giovani la loro occupazione in determinati lavori può essere vietata o subordinata a condizioni speciali. Conformemente all’articolo 40 LL, l’emanazione di simili disposizioni esecutive spetta al Consiglio federale. Le modifiche previste rientrano in questo quadro giuridico, in base al quale possono essere previste in un’ordinanza deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi per i giovani.
5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’età minima di 15 anni applicabile in Svizzera e il fatto che i lavori pericolosi sotto i 18 anni siano possibili solo nell’ambito di programmi di formazione significa che le prescrizioni dell’OIL (Convenzioni n. 138 e 182) sono rispettate.
Barometro della transizione 2021 (agosto) | Cockpit gfs.bern AG (gfsbern.ch) Barometro della transizione 2022 | Cockpit gfs.bern AG (gfsbern.ch)