Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Aprile 2022
revisione dell’ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari e dell’ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari
revisione dell’ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari e dell’ordinanza concernente i corpi di guardia
2. Nuova regolamentazione in merito all’esame, alla valutazione e alla decisione sull’idoneità del 3. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro genere per Confederazione,
revisione dell’ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari e dell’ordinanza concernente i corpi di guardia
1. Situazione iniziale
L’ordinanza del 9 giugno 2006 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN; RS 732.143.1) disciplina le esigenze in materia di qualifica, formazione e idoneità del personale degli impianti nucleari importante per la sicurezza nucleare interna, nonché l’autorizzazione del personale soggetto ad autorizzazione. L’ordinanza del 9 giugno 2006 concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN; RS 732.143.2) disciplina i compiti e le competenze dei corpi di guardia degli impianti nucleari (corpi di guardia), il loro equipaggiamento e armamento, la loro organizzazione, come pure quella del personale di guardia esterno, nonché i requisiti delle guardie dal profilo delle qualifiche e dell’idoneità. Per quanto riguarda l’idoneità dal profilo della salute, il testo attuale dell’articolo 24 capoverso 2 OEPIN stabilisce che un medico di fiducia dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva) esamina ogni anno, nel quadro delle visite profilattiche nel settore della medicina del la- voro, se il personale di impianti nucleari sia idoneo dal profilo della salute e trasmette il risultato degli esami all’INSAI. La Suva decide sull’idoneità dal profilo della salute e comunica il risultato della sua decisione per scritto al titolare della licenza. L’attuale testo dell’articolo 17 capoversi 2 e 3 OCGIN contiene una disposizione analoga riguardo all’idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia. A partire dalla metà del 2016, la Suva ha sospeso del tutto gli esami preventivi di medicina del lavoro dopo aver informato gli esercenti degli impianti nucleari. Con lettera del 23 gennaio 2017, la Suva ha comunicato all’Ufficio federale dell’energia (UFE) e all’Ispet- torato federale della sicurezza nucleare (IFSN) la decisione di non effettuare più, a partire dalla metà del 2016, visite di routine nell’ambito della medicina del lavoro per la prevenzione delle malattie profes- sionali poiché, secondo le disposizioni di legge del diritto in materia di assicurazioni contro gli infortuni, gli esami preventivi di medicina del lavoro sarebbero ammessi esclusivamente per prevenire malattie e infortuni professionali (art. 70 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni [OPI; RS 832.30]). La Suva aveva stabilito che le visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro ef-
fettuate fino al 2016 non erano più giustificate per le persone esposte a radiazioni per motivi professio- nali, in quanto non pertinenti allo scopo della legge. La valutazione dell’idoneità dal profilo della salute di cui all’OEPIN e all’OCGIN non sarebbe stata finalizzata principalmente alla prevenzione delle malattie professionali, ma piuttosto alla sicurezza dell’esercizio degli impianti nucleari. Nella sua lettera del 23 gennaio 2017, la Suva raccomandava a medio termine una revisione dell’OEPIN e dell’OCGIN negli aspetti concernenti la valutazione dell’idoneità del personale degli impianti nucleari dal profilo della salute. Inoltre, la Suva proponeva alle autorità di sorveglianza di raccomandare pronta- mente e opportunamente agli esercenti di impianti nucleari di far eseguire la valutazione dell’idoneità dal profilo della salute in conformità con l’OEPIN e l’OCGIN dai medici cui si rivolgono per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 11a OPI. Avendo la Suva deciso di non eseguire più controlli sull’idoneità dal profilo della salute del personale degli impianti nucleari e di conseguenza di non presentare più decisioni in merito, gli esercenti degli impianti nucleari hanno elaborato un programma per giungere a una soluzione alternativa che fosse almeno adeguata riguardo alla valutazione dell’idoneità dal profilo della salute per il personale degli impianti nucleari e i corpi di guardia; attualmente il programma viene applicato nella pratica. Secondo tale programma, l’idoneità viene verificata una volta all’anno dal medico aziendale o da un medico esterno. Se non si tratta di uno specialista in medicina del lavoro, il medico trasmette il risultato dell’esame a uno specialista di tale settore. Lo specialista in medicina del lavoro (che può quindi essere lo stesso medico che ha effettuato la visita) valuta a cadenza annuale, sulla base degli esami effettuati, l’idoneità del personale dal profilo della salute. È esonerato dal segreto professionale per quanto ri-
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guarda tale valutazione, che trasmette al titolare della licenza, affinché la integri nella sua documenta- zione. Fondandosi sulla valutazione di medicina del lavoro effettuata, il titolare della licenza decide anno per anno in merito all’idoneità del personale dal profilo della salute e registra il risultato nella documen- tazione.
2. Nuova regolamentazione in merito all’esame, alla valuta-
zione e alla decisione sull’idoneità del personale degli impianti nucleari e dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute Nel 2016 la Suva ha deciso, per i succitati motivi, di non eseguire più controlli sull’idoneità del personale degli impianti nucleari e dei membri corpi di guardia dal profilo della salute e di conseguenza di non presentare più decisioni in merito. Siccome il testo attuale deIl’articolo 24 OEPIN e dell’articolo 17 OCGIN ascrivono tale competenza alla Suva, occorre perciò disciplinare nell’OEPIN e nell’OCGIN chi debba esaminare, valutare e decidere in merito all’idoneità del personale degli impianti nucleari rispet- tivamente dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute. Si rende quindi necessario adeguare l’articolo 24 OEPI e l’articolo 17 OCGIN. Come spiegato nel capitolo 1, secondo la prassi corrente sono i titolari di una licenza a decidere anno per anno in merito all’idoneità del personale degli impianti nucleari rispettivamente dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute, sulla base di visite effettuate e valutazioni di medicina del lavoro. Per i motivi seguenti è opportuno che la competenza della decisione sull’idoneità dal profilo della salute spetti al titolare della licenza:
la competenza del titolare della licenza corrisponde al principio secondo cui il titolare della li- cenza è responsabile della sicurezza dell’impianto e dell’esercizio (art. 22 della legge del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare [LENu; RS 732.1]);
il titolare della licenza è già responsabile della revoca dell’autorizzazione per il personale degli impianti nucleari se l’idoneità sotto il profilo della salute non è più data (art. 33 cpv. 1 lett. c OEPIN). Se l’idoneità sotto il profilo della salute è nuovamente data, il titolare della licenza può rilasciare nuovamente l’autorizzazione. A tal fine è necessario il consenso dell’IFSN (art. 33 cpv. 4 OEPIN). La competenza essenziale del titolare della licenza quanto alla decisione sull’idoneità dal profilo della salute coincide pertanto con le altre disposizioni dell’OEPIN;
il titolare della licenza è già responsabile della decisione sull’idoneità dal profilo della personalità (art. 23 OEPIN e art. 16 OCGIN). Anche la decisione sull’idoneità dal profilo della personalità viene presa sulla base di una valutazione preventiva di un servizio specializzato. La compe-
tenza del titolare della licenza riguardo all’idoneità dal profilo sia della salute sia della personalità è ragionevole sul piano materiale e organizzativo; - anche se la competenza spetta al titolare della licenza l’IFSN ha la possibilità di consultare in qualsiasi momento la documentazione e quindi verificare se il titolare della licenza adempie ai propri obblighi legali. Secondo la prassi attuale, le decisioni dei titolari di licenza in merito all’idoneità del personale degli impianti nucleari rispettivamente dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute si basano sulle pertinenti valutazioni di specialisti in medicina del lavoro. Specialista in medicina del lavoro è una per- sona in possesso di un titolo di medico specialista federale o estero riconosciuto nel campo della medi- cina del lavoro in conformità con l’ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezio- namento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (OPMed; RS 811.112.0). Secondo la prassi corrente, le valutazioni di tali specialisti devono basarsi su esami dell’idoneità dal profilo della salute effettuati da loro stessi o da altri medici non specializzati in medicina del lavoro.
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La prassi attuale prevede anche per i medici del lavoro che non lavorano nell’azienda del titolare della licenza la possibilità di effettuare la valutazione dell’idoneità dal profilo della salute. L’esame (non la valutazione) dell’idoneità dal profilo della salute, invece, dovrebbe poter essere effettuato anche da un medico non di medicina del lavoro al fine di non escludere dall’esecuzione di tali esami i medici aziendali non specializzati in medicina del lavoro. A giudizio dell’IFSN, l’autorità federale di sorveglianza in materia di sicurezza nucleare interna ed esterna, la prassi attualmente seguita dai titolari di licenza in merito all’esame, alla valutazione e alla decisione circa l’idoneità del personale degli impianti nucleari rispettivamente dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute rappresenta una soluzione alternativa almeno equivalente alla compe- tenza della Suva attualmente ancora sancita dall’articolo 24 OEPIN e dall’articolo 17 OCGIN. L’IFSN ritiene che non vi siano problemi di sicurezza riguardo al mantenimento della pratica corrente. Per i motivi citati, la prassi descritta va iscritta come nuova norma nell’articolo 24 OEPIN e nell’arti- colo 17 OCGIN. La trasmissione dei risultati o delle valutazioni degli esami a uno specialista in medicina del lavoro e al titolare della licenza, prescritta dalle nuove disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3, non costituisce una violazione del segreto professionale ai sensi dell’articolo 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), poiché il numero 3 di detto articolo stabilisce l’impunibilità, già ovvia sulla base dell’articolo 14 CP, se una legge o un’ordinanza prescrive una notifica oppure autorizza il depositario del segreto alla notifica.
3. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e
di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni Le modifiche subordinate previste non producono ripercussioni né finanziarie, né sull’effettivo del per- sonale né di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni, tanto più perché non li riguardano.
4. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sull’economia, l’ambiente e la società, non es- sendovi alcuna variazione sostanziale. Le modifiche previste rappresentano una soluzione alternativa almeno equivalente alla competenza della Suva attualmente ancora sancita dall’articolo 24 OEPIN e dall’articolo 17 OCGIN.
5. Compatibilità con gli impegni internazionali della Sviz-
zera e rapporto con il diritto europeo Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera e con il diritto dell’UE.