Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
12.12.2022
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA; RS 814.911)
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023
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Pacchetto di ordinanze, autunno 2023 Rapporto esplicativo
Indice 1 Introduzione ................................................................................................................... 4 1.1 Organismi alloctoni invasivi ..................................................................................... 4 1.2 Contesto politico ...................................................................................................... 4 1.3 Situazione giuridica attuale...................................................................................... 4 1.4 Soluzioni esaminate e soluzione scelta ................................................................... 5 1.5 Procedura preliminare ............................................................................................. 6 2 Punti essenziali del progetto’ .......................................................................................... 7 3 Rapporto con il diritto internazionale............................................................................... 8 3.1 Rapporto con il diritto europeo ................................................................................ 8 3.2 A livello internazionale ............................................................................................. 8 4 Commento alle singole modifiche ................................................................................... 9 4.1 Singoli articoli .......................................................................................................... 9 4.2 Allegati 2.1 e 2.2 OEDA .........................................................................................10 4.2.1 Basi ......................................................................................................................10 4.2.2 Liste secondo gli allegati 2 e 2a OEDA .................................................................11 5 Modifica di altri atti normativi ........................................................................................ 15 6 Ripercussioni................................................................................................................ 16 6.1 Ripercussioni per la Confederazione ......................................................................16 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni ...................................................................16 6.3 Ripercussioni per l’economia ..................................................................................16 6.4 Ripercussioni per l’ambiente ..................................................................................17 6.5 Ripercussioni per la salute .....................................................................................17
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Abbreviazioni
Sigle Definizione AELS Associazione europea di libero scambio CBD Convenzione sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity) CCA Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente CDPNP Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio CIC Conferenza degli ispettori forestali cantonali COSAC Conferenza svizzera delle sezioni dell’agricoltura cantonali CCP Conferenza dei servizi della caccia e della pesca DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni EFSA European Food Safety Authority ETP Equivalente a tempo pieno LPAmb Legge sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01) LIG Legge sull’ingegneria genetica nel settore non umano (RS 814.91) Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (RS 814.911) OMC Organizzazione mondiale del commercio UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UFAM Ufficio federale dell’ambiente OPF Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (RS 916.161) OIConf Ordinanza sull’impiego confinato (RS 814.912) UE Unione europea VOBU Valutazione economica delle misure ambientali
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1 Introduzione
1.1 Organismi alloctoni invasivi
Da lungo tempo l’uomo introduce intenzionalmente organismi in nuove aree ubicate al di fuori del loro territorio di diffusione naturale e li utilizza per vari scopi (ad es. come animali domestici o piante fruttifere, ortive e ornamentali). L’uomo tuttavia può introdurre organismi in nuove aree anche involontariamente, ad esempio tramite merci contaminate. Molti degli organismi introdotti scompaiono prima o poi senza interventi umani mirati, mentre altri riescono a prendere piede e insediarsi nel nuovo ambiente. Alcuni di questi ultimi possono diffondersi in misura tale da minacciare l’ambiente (cosiddetti organismi alloctoni invasivi). In Svizzera vi sono attualmente circa 1300 specie esotiche insediate (animali, piante e funghi), di cui quasi la metà sono specie di piante. Circa 200 di queste specie esotiche presenti in Svizzera sono invasive, tra le specie vegetali quasi 90. A seguito degli sviluppi degli ultimi decenni, si può presumere che il numero delle piante esotiche invasive presenti in Svizzera continuerà ad aumentare. Gli organismi alloctoni invasivi possono rappresentare una grave minaccia per gli ecosistemi naturali, agricoli, urbani e per le infrastrutture. I danni ecologici che possono causare sono molteplici: scomparsa di specie autoctone, ibridazione con popolazioni autoctone, cambiamenti nei fattori abiotici o nel funzionamento degli ecosistemi. Inoltre, possono essere all’origine di problemi sanitari o perdite economiche, ad esempio sulle ferrovie, sulle infrastrutture, in agricoltura, oppure limitare le attività ricreative.
1.2 Contesto politico
In adempimento del postulato Vogler (13.3636), il 18 maggio 2016 il Consiglio federale ha adottato la «Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive»1. Ai fini della sua attuazione, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione un progetto di revisione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) con nuove prescrizioni in materia di prevenzione, lotta e sorveglianza degli organismi alloctoni come piante, animali o funghi. La consultazione è durata da maggio a settembre 2019. Il 20 dicembre 2019 la Consigliera nazionale Claudia Friedl ha depositato la mozione (19.4615) «Vietare la vendita di neofite invasive»2. La mozione chiede al Consiglio federale di «risolvere la discrepanza giuridica tra la lotta contro le neofite invasive e la loro commercializzazione» mediante un divieto di vendita. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati l’hanno accolta l’8 dicembre 2020.
1.3 Situazione giuridica attuale
La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) dedica gli articoli 29a-h all’utilizzazione di organismi3. Secondo l’articolo 29a capoverso 1, che disciplina i principi, gli organismi, i loro metaboliti o i loro rifiuti possono essere utilizzati soltanto in modo che non possano mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente e che non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. L’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf; RS 814.912) disciplina l’utilizzazione degli organismi in sistemi chiusi, mentre quella sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911) disciplina la loro utilizzazione nell’ambiente. Le due ordinanze danno contemporaneamente e coerentemente applicazione agli articoli 29a-h LPAmb e alla legge sull’ingegneria genetica (LIG; RS 814.91) in funzione del tipo di
1 Disponibile al sito Specie esotiche invasive (admin.ch).
2 19.4615 | Vietare la vendita di neofite invasive | Oggetto | Il Parlamento svizzero 3 Artikel 29a USG regelt die Anforderungen an den Umgang mit Organismen; ausgenommen sind gentechnisch veränderte Organismen, für diese gilt das Gentechnikgesetz (GTG; SR 814.91). 4/17
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utilizzazione e dei rischi considerati. Le due ordinanze disciplinano così anche l’utilizzazione di organismi alloctoni. Gli organismi sono entità biologiche cellulari o non cellulari capaci di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico (art. 3 lett. a OEDA). Secondo l’identica definizione nell’OEDA e nell’OIConf, sono considerati alloctoni gli organismi (art. 3 cpv. 1 lett. a OEDA; art. 3 lett. a OIConf), e quindi anche le piante di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore, la cui area di diffusione naturale non comprende la Svizzera, l’Unione europea (UE) e l’Associazione europea di libero scambio (AELS) e che non sono stati coltivati per un’utilizzazione nell’agricoltura o nell’orticoltura produttiva, al punto tale da ridurne le capacità di sopravvivenza in natura (art. 3 cpv. 1 lett. f OEDA; art. 3 lett. f OIConf). Nell’OIConf e nell’OEDA il termine invasivi si riferisce a organismi alloctoni che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente (art. 3 cpv. 1 lett. h OEDA; art. 3 lett. g OIConf). In linea di principio, gli organismi alloctoni possono essere utilizzati nell’ambiente. Tuttavia, la loro utilizzazione deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l’uomo e l’ambiente (art. 15 cpv. 1 OEDA). Il termine utilizzazione comprende qualsiasi attività intenzionale come l’impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, il trasporto, lo smaltimento e in particolare anche la messa in commercio (art. 3 cpv. 1 lett. i OEDA). È invece vietata già oggi l’utilizzazione diretta4 nell’ambiente degli organismi alloctoni invasivi indicati nell’allegato 2 OEDA (art.15 cpv. 2 OEDA), a meno che non vengano combattuti (ad es. tagliare e smaltire) o si disponga di una deroga (ad es. per attività di ricerca), nel qual caso occorre osservare l’articolo 15 capoverso 1 OEDA. Di conseguenza, già oggi gli organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2 OEDA non possono neanche essere messi in commercio. In linea di principio, l’utilizzazione di questi organismi e di altri piccoli invertebrati alloctoni deve avvenire in sistemi chiusi (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 1 e 2 OIConf). Infine, il suolo asportato inquinato da organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2 OEDA deve essere riciclato o smaltito nel luogo in cui viene prelevato, in modo tale da escludere l’ulteriore diffusione di tali organismi (art 15 cpv. 3 OEDA). Requisiti particolari si applicano se qualcuno intende mettere in commercio in Svizzera organismi. La messa in commercio, che costituisce una forma di utilizzazione, comprende la fornitura di organismi a terzi in Svizzera ai fini di una loro utilizzazione nell’ambiente, in particolare la vendita, lo scambio, il dono, la locazione, il prestito e l’invio in visione, nonché l’importazione in Svizzera ai fini dell’utilizzazione nell’ambiente. Invece, non è considerata messa in commercio la fornitura di organismi ai fini dell’attuazione di emissioni sperimentali (art. 3 cpv. 2 OEDA). Chi intende mettere in commercio organismi deve dapprima valutare i rischi che tali organismi possono presentare per l’uomo e l’ambiente e giungere alla conclusione motivata che tali rischi non sussistono. In caso contrario occorre informare adeguatamente gli acquirenti in merito alle proprietà rilevanti e istruirli in maniera tale che utilizzando tali organismi secondo le prescrizioni e le istruzioni i rischi non possano verificarsi. Gli acquirenti devono rispettare le istruzioni (art. 4-6 OEDA).
1.4 Soluzioni esaminate e soluzione scelta
Per l’attuazione del divieto di vendita di piante alloctone invasive chiesto con la mozione 19.4615 sono state prese in considerazione tre possibili soluzioni: l’introduzione di un divieto di vendita (1), di messa in commercio (2) o di utilizzazione (3) nell’articolo 15 OEDA. 1. Divieto di vendita: l’introduzione di un divieto di vendita consentirebbe di attuare alla lettera la richiesta formulata nella mozione. In questo modo, nell’OEDA si distinguerebbe tra organismi la cui utilizzazione nell’ambiente è vietata, compresa la vendita di piante che non potrebbero essere vendute in Svizzera per essere utilizzate
4 Non ne sono interessati i medicamenti, i generi alimentari e gli alimenti animali, cfr. articolo 3 capoverso 1 lettera j OEDA. 5/17
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nell’ambiente. Il divieto non si applicherebbe ad altre forme di fornitura di piante a terzi come lo scambio o il dono nonché alla loro importazione, che potrebbero anch’esse contribuire a un’ulteriore diffusione di queste piante. 2. Divieto di messa in commercio: l’OEDA contiene già norme specifiche per la messa in commercio di organismi che oltre alla vendita comprendono anche la fornitura a terzi e l’importazione. Tuttavia, non contiene un divieto specifico di messa in commercio. Con un divieto di messa in commercio ci si potrebbe collegare anche qui alla messa in commercio e, pertanto, a una fattispecie esistente nell’OEDA. In questo modo si distinguerebbe tra organismi che non possono essere utilizzati nell’ambiente e organismi che non possono essere messi in commercio per essere utilizzati nell’ambiente. Poiché oltre alla vendita di piante possono contribuire alla loro diffusione anche la fornitura a terzi tramite scambio o dono nonché la loro importazione, un divieto di messa in commercio consentirebbe di realizzare integralmente l’obiettivo della mozione. 3. Divieto di utilizzazione: l’elenco contenuto nell’allegato 2 OEDA potrebbe essere integrato con altre piante alloctone invasive. In questo modo non sarebbero proibite solo la vendita o la messa in commercio di queste piante, bensì ogni loro utilizzazione, ad eccezione delle misure di lotta e dell’utilizzazione sulla base di una deroga. Sarebbero quindi interessate anche piante che in passato sono state piantate nei giardini. Inoltre, si dovrebbe osservare la disposizione concernente il trattamento del suolo di cui all’articolo 15 capoverso 3 OEDA. Possono essere considerate solo le piante per le quali un divieto di utilizzazione risulterebbe proporzionato. La richiesta formulata nella mozione non potrebbe essere adempiuta integralmente. Per i motivi illustrati, la mozione 19.4615 deve essere attuata con la soluzione 2, ossia con un divieto di mettere in commercio piante alloctone invasive. A tale scopo, si procede a una revisione parziale dell’OEDA (integrando un nuovo allegato 2.2).
1.5 Procedura preliminare
Allo scopo di coinvolgere i Cantoni ancor prima della procedura ordinaria di revisione, sono state consultate (in qualità di membri del gruppo direttivo nazionale per le specie esotiche invasive) le Conferenze dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente (CCA), dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), dei servizi della caccia e della pesca (CCP), degli ispettori forestali cantonali (CIC), delle sezioni dell’agricoltura cantonali (COSAC) e la Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP). Nel complesso le modifiche proposte per attuare la mozione 19.4615 sono state accolte con favore. Tuttavia, è stata espressa una riserva sul numero e sugli organismi che figurano nel nuovo allegato 2.2, in quanto non erano sufficientemente chiari i motivi che hanno portato alla loro selezione. Per una minoranza delle conferenze l’allegato 2.2 dovrebbe contenere tutte le piante per le quali vi sono dubbi sui danni che possono causare. È stato osservato che gran parte delle piante interessate sono importate in Svizzera e che sarebbe opportuno introdurre un controllo alle frontiere.
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2 Punti essenziali del progetto’
La mozione 19.4615, così come formulata, chiede di «vietare la vendita di neofite invasive». Tuttavia, nel rispetto dello spirito della mozione ma anche della struttura e della terminologia dell’OEDA, si propone di vietare la messa in commercio delle piante esotiche invasive. In questo modo, le nuove disposizioni vietano in modo equivalente le attività lucrative e quelle non a scopo di lucro, la cui natura e i cui rischi di emissione deliberata nell’ambiente sono trattati analogamente dai nuovi obblighi. A tal fine si deve sottoporre l’OEDA a revisione parziale e integrarla con l’articolo 15 capoverso 2bis, secondo il quale sarà vietata la messa in commercio delle piante alloctone invasive per un’utilizzazione diretta nell’ambiente che sono indicate in un nuovo allegato 2.2. La nuova struttura prevista consente, se del caso, di aggiungere in un secondo momento nuovi organismi alloctoni invasivi come piante. Occorre altresì adeguare l’articolo 48 capoverso 2 OEDA (inserimento di una nuova lettera cbis) e l’articolo 59 OEDA. In conformità con l’attuale sistema, la competenza per l’esecuzione del divieto di messa in commercio deve spettare ai Cantoni. L’allegato 2.2 OEDA, come l’attuale allegato 2 (ora allegato 2.1), deve potere essere modificato dal DATEC. Le nuove norme si basano sull’articolo 29f LPAmb, secondo il quale Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi, se a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata possono essere violati i principi di cui all’articolo 29a LPAmb. Secondo il capoverso 2 lettera b della disposizione, può in particolare subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l’utilizzazione di determinati organismi. Il divieto di messa in commercio è una misura efficace e coerente per ridurre al minimo l’introduzione e la diffusione in Svizzera di piante esotiche invasive. Consente inoltre di raggiungere l’obiettivo principale della mozione 19.4615: vietare la vendita delle piante invasive oggetto di lotta attiva da parte dei Cantoni. Le richieste della mozione sono quindi pienamente soddisfatte. Inoltre, il divieto di messa in commercio proposto attua i requisiti sanciti dall’articolo 29d capoverso 1 LPAmb per gli organismi alloctoni. Infine, la proposta soddisfa gli obiettivi della strategia svizzera sulle specie esotiche invasive5. L’entrata in vigore dell’ordinanza rivista è prevista undici mesi dopo la decisione del Consiglio federale, ossia il 1°settembre 2024, senza un periodo di transizione formale. L’attuazione dovrebbe essere sostenuta da una comunicazione attiva preliminare delle parti interessate (non appena il Consiglio federale avrà preso la sua decisione), in modo che gli assortimenti possano essere adattati in tempo utile alle nuove regole. A partire dalla stagione 2024, i gruppi di specie vegetali invasive molto problematiche di cui all’allegato 2.1 e al nuovo allegato 2.2 non dovrebbero più essere in commercio. In virtù dell’articolo 48 OEDA, i Cantoni vigileranno sulla corretta applicazione degli allegati 2.1 e 2.2.
5 Cfr. FN 1.
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3 Rapporto con il diritto internazionale
3.1 Rapporto con il diritto europeo
Nell’UE prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità è lo scopo del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive6. Questo regolamento è direttamente applicabile all’ordinamento giuridico degli Stati membri dell’UE. Sulla base dei criteri definiti nel ’regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione europea ha adottato un elenco di specie esotiche invasive che destano preoccupazione nell’UE, il quale è entrato in vigore il 3 agosto 20167. Da allora, questo elenco è stato aggiornato regolarmente e l’ultima modifica è stata adottata dalla Commissione europea il 12 luglio 20228. Le specie presenti in questo elenco sono soggette a restrizioni in materia di detenzione, importazione, vendita, allevamento e coltivazione al fine di bloccarne la diffusione o di eradicarle. Questo elenco comprende 66 specie (tra cui 36 piante). La Svizzera non è vincolata dal regolamento (UE) n. 1143/2014, che tuttavia funge da esempio, soprattutto con l’elenco delle specie esotiche invasive che destano preoccupazione nell’UE. Va aggiunto che il settore interessato dal presente progetto non è disciplinato dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, in particolare l’accordo del 21 giugno 1999 sul commercio dei prodotti agricoli9, dal quale sono esclusi i prodotti fitosanitari. Considerati questi elementi, le modifiche introdotte dal presente progetto sono compatibili con gli impegni della Svizzera a livello internazionale nei confronti dell’UE.
3.2 A livello internazionale
Gli organismi alloctoni invasivi rivestono un’importanza sempre maggiore anche a livello internazionale. L’Unione internazionale per la conservazione della natura (International Union for Conservation of Nature, IUCN) stima che le invasioni di organismi alloctoni rappresentino la seconda causa di perdita di biodiversità a livello mondiale. L’articolo 8 lettera h della Convenzione sulla diversità biologica (CBD; RS 0.451.43) prevede che le Parti contraenti, tra cui la Svizzera, prevengano per quanto possibile nuove introduzioni e controllino o eradichino le specie invasive già insediate. Nella sua sesta riunione, la Conferenza della Parti della CDB ha stabilito dei principi per lo sviluppo di strategie efficaci per prevenire e mitigare gli impatti delle specie esotiche, attuando così l’articolo 8 lettera h CBD. Non è possibile escludere che il presente progetto comprometta gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, l’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi ed eventualmente l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. Ciò significa che il divieto di messa in commercio di specie esotiche invasive non va interpretato come una misura protezionistica che violerebbe gli accordi di libero commercio. Pertanto, la Svizzera notificherà e giustificherà il progetto di atto giuridico all’OMC.
6 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, GU L 317, 4.11.2014, p. 35–55. 7 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 189, 14.7.2016, p. 4–8. 8 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione del 12 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, GU L 186, 13.7.2022, p. 10–13. 9 RS 0.916.026.81 8/17
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4 Commento alle singole modifiche
4.1 Singoli articoli
Articolo 15 capoverso 2 Poiché l’attuale allegato 2 OEDA diventa l’allegato 2.1, il relativo riferimento nell’articolo 15 capoverso 2 deve essere modificato di conseguenza. Articolo 15 capoverso 2bis Secondo l’articolo 15 capoverso 2bis gli organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2.2 non possono essere messi in commercio per l’utilizzazione diretta nell’ambiente’. La disposizione prevede quindi un divieto di messa in commercio degli organismi alloctoni invasivi indicati nell’allegato 2.2. La loro area di diffusione naturale non comprende la Svizzera, l’UE e l’AELS ’ed è noto o presumibile che possano diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente (per i dettagli cfr. le definizioni legali nell’art. 3 cpv. 1 lett. a, f e h OEDA). Come nell’articolo 15 capoverso 2 OEDA, nel divieto di cui all’articolo 15 capoverso 2bis OEDA non rientrano medicamenti, generi alimentari e alimenti per animali (limitazione all’utilizzazione diretta; art. 3 cpv. 1 lett. j OEDA), poiché in caso di uso corretto il rischio di un pericolo per l’ambiente è accettabile. La messa in commercio comprende la fornitura di organismi a terzi in Svizzera ai fini di una loro utilizzazione nell’ambiente, in particolare la vendita, lo scambio, il dono, la locazione, il prestito e l’invio in visione, nonché l’importazione ai fini dell’utilizzazione nell’ambiente (art. 3 cpv. 1 lett. k OEDA). Non è considerata messa in commercio la fornitura di organismi ai fini dell’attuazione di emissioni sperimentali (art. 3 cpv. 2 OEDA). Non è dunque interessata la ricerca con organismi la cui messa in commercio è vietata. L’articolo 15 capoverso 2bis OEDA fa riferimento all’immissione in commercio per l’utilizzazione diretta nell’ambiente ed è quindi meno restrittivo del capoverso 2 della stessa disposizione. Quest’ultimo vieta, per gli organismi di cui all’allegato 2 OEDA (ora allegato 2.1), qualsiasi utilizzazione nell’ambiente come l’impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, la modificazione, l’attuazione di emissioni sperimentali, la messa in commercio, il trasporto, il deposito o lo smaltimento (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. i OEDA), ad eccezione della lotta e dell’utilizzazione basata su un’autorizzazione speciale. Contrariamente a quanto avviene per gli organismi elencati nell’allegato 2 OEDA, ovvero l’allegato 2.1, gli obblighi derivanti dall’articolo 15 capoverso 3 OEDA non si applicano agli organismi dell’allegato 2.2. Chiunque utilizzi gli organismi di cui all’allegato 2.2 in modo diverso dalla messa in commercio rimane soggetto al dovere di diligenza (art. 6 OEDA) e anche ai requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 OEDA. Questo dovere impone di valutare i rischi delle proprie attività e di adottare misure adeguate in modo tale da non mettere in pericolo la salute dell’uomo e degli animali e non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Articolo 15 capoverso 3 Nell’articolo 15 capoversi 3 e 2 deve essere adattato il riferimento all’allegato 2 OEDA, ovvero il nuovo allegato 2.1. Articolo 48 capoverso 2 lettera cbis L’articolo 48 capoverso 2 lettera cbis prevede che i Cantoni controllino, sulla base di campioni o su richiesta dell’UFAM, in particolare se la messa in commercio di determinati organismi non è vietata. In sintonia con il sistema di controllo attuale, la sorveglianza del mercato sarà di competenza dei Cantoni, i quali verificheranno quindi tramite campionamento se gli organismi di cui agli allegati 2.1 o 2.2 sono presenti sul mercato e, se necessario, adotteranno le misure opportune (art. 48 cpv. 3 OEDA). 9/17
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Articolo 48a Il nuovo articolo 48a punta a introdurre la possibilità di controllare l’’importazione di organismi vietati dall’OEDA (all. 2.1 e 2.2 OEDA). A tal fine, l’Ufficio federale delle dogane e della protezione delle frontiere (UDSC), d’intesa con l’UFAM, effettuerà controlli fisici intensivi limitati nel tempo al fine di acquisire conoscenze, di determinare rischi o sulla base di un sospetto concreto. Se l’UFAM ritiene necessario un controllo approfondito, presenta una richiesta all’UDSC; questi lo approva se la sua attuazione è consensuale (mandato chiaro, scopo del controllo riconoscibile, durata adeguata, garanzia di eventuali perizie richieste all’UFAM, chiarezza delle misure da adottare ecc.), se sono disponibili le risorse necessarie e se il controllo è giustificato nel contesto generale di una ponderazione basata sui rischi. In caso di sospetto, l’UDSC è tenuto a trasmettere le informazioni disponibili sulla merce, il mittente, il trasportatore e il destinatario (importatore) ai servizi incaricati dell’UFAM. Se l’UFAM condivide i sospetti dell’UDSC, richiede un controllo al Cantone di residenza dell’’importatore nel quadro dell’articolo 48 capoverso 2 OEDA. L’articolo 48a rafforza i divieti di utilizzo e di messa in commercio di cui all’articolo 15 capoversi 2 e 2bis OEDA, mirando alla fonte di emissione deliberata di organismi alloctoni invasivi nell’ambiente attraverso l’importazione. Esso non riguarda soltanto l’importazione di beni commerciali, ma anche le importazioni da parte di privati. Articolo 59 Secondo l’articolo 59, il DATEC deve poter adeguare, previa consultazione dei servizi federali e delle cerchie interessati, oltre agli elenchi dell’allegato 2.1 anche l’elenco di cui all’allegato 2.2, se acquisisce nuove conoscenze riguardanti l’invasività di organismi alloctoni. La procedura di modifica degli elenchi, di competenza del DATEC, prevede la consultazione dei Cantoni e delle parti interessate nonché la consulenza scientifica sulla natura dei rischi associati a questi organismi. La formulazione aperta dell’articolo 15 capoverso 2bis OEDA consente di aggiungere all’allegato 2.2 organismi diversi dalle piante, come per esempio gli animali. Entrata in vigore È previsto di fare entrare in vigore le modifiche poco meno di un anno dopo l’adozione da parte del Consiglio federale, ovvero il 1° settembre 2024. In questo modo, gli interessati possono adeguare per tempo le loro ordinazioni.
4.2 Allegati 2.1 e 2.2 OEDA
4.2.1 Basi
Secondo lo schema per la classificazione e la priorizzazione delle specie alloctone invasive (schema di classificazione) previsto nella Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive, le specie delle classi C, D2 e D110 sono soggette al divieto di utilizzazione, che comprende anche la messa in commercio e, pertanto, anche la vendita (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. i–k OEDA). La classificazione delle specie esotiche invasive è un passo decisivo nella Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive, poiché definisce e priorizza le misure necessarie. Essa si basa su conoscenze specialistiche scientifiche e tecniche nonché su dati ed esperienze di altri Paesi, segnatamente anche sull’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale11. Occorre tener presente che anche la prevenzione è un elemento
10 Cfr. capitolo 3.1 della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/biodiversitaet/fachinfo- daten/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf.download.pdf/strategie_der_schweizzuinvas ivengebietsfremdenarten.pdf
11 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
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importante della classificazione poiché, una volta che le specie sono introdotte in un ecosistema, spesso non è più possibile tornare indietro. I lavori per la classificazione sono ancora in corso, in particolare manca ancora il coinvolgimento dei Cantoni (tramite il gruppo direttivo nazionale per le specie esotiche invasive12). Questo coinvolgimento è previsto per la seconda metà del 2022. Per questo motivo, la ripartizione delle specie ha dovuto essere effettuata sulla base dello stato intermedio provvisorio. Allo stato attuale la lista delle specie esotiche invasive della Svizzera13 comprende 237 specie di animali, piante e funghi, 100 delle quali sono specie fungine. Tuttavia, per tutte queste specie non si può partire dallo stesso stato delle conoscenze riguardanti le proprietà ecologiche, la nocività e la disponibilità di misure. Per questa ragione, nella lista delle specie esotiche invasive della Svizzera si distingue tra: - specie che notoriamente causano danni, - specie che presumibilmente causano danni (= potenzialmente invasive), - specie che non sono ancora presenti in Svizzera, ma che si comporterebbero in modo invasivo in Svizzera14. La mozione 19.4615 chiede di vietare la vendita di neofite invasive. Questa mozione potrebbe quindi interessare tutte le 100 specie di piante che figurano nella lista delle specie esotiche invasive della Svizzera. Un divieto (di utilizzazione o di messa in commercio) costituisce un forte intervento nei diritti degli interessati. Pertanto, per motivi di proporzionalità, l’accento è posto in primo luogo sulle specie di piante che notoriamente causano danni, mentre per le specie di piante che presumibilmente causano danni occorre verificare se per quanto concerne il rischio derivante dalla rispettive specie le vigenti prescrizioni dell’OEDA (controllo autonomo e obbligo di informazione, art. 4 segg. OEDA) sono sufficienti o se eventualmente un divieto di messa in commercio è giustificato.
4.2.2 Liste secondo gli allegati 2 e 2a OEDA
I capoversi 2 e 2bis dell’articolo 15 in combinato disposto con gli allegati 2.1 e 2.2 OEDA prescrivono il divieto di utilizzare o immettere sul mercato determinate piante, in qualsiasi forma, che possono essere considerate un organismo secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a OEDA. Semi, piante in vaso, innesti e piantine, ad esempio, rientrano nella definizione di organismi. In alcuni casi, a seconda della capacità riproduttiva, i fiori recisi possono essere considerati organismi. Spetta alla persona responsabile dell’utilizzo o dell’immissione sul mercato determinare se la forma della pianta è considerata un organismo. Specie di piante alloctone invasive di generi (= gruppi di specie) che sono già disciplinati nell’allegato 2 OEDA (divieto di utilizzazione) (ad es. Ludwigia spp., Reynoutria spp.) e per cui si presume un potenziale di danno comparabile con le specie già elencate nell’allegato 2 vengono integrate nell’esistente allegato 2 per garantire la coerenza dello schema di classificazione e dei dati scientifici o tecnici attuali. Altre piante per le quali sono dimostrati danni e che secondo lo schema di classificazione devono essere classificate come D1, D2 o C vengono proposte per il divieto di utilizzazione (cfr. schema sotto), mentre alle 11 specie o gruppi di specie di piante già soggette al divieto di messa in circolazione ne vengono aggiunte altre 11.
12 Il gruppo direttivo nazionale per le specie esotiche invasive è un forum di scambio tra l’UFAM e le conferenze cantonali specializzate (CDPNP, CCA, CCP, KOK e KOLAS) sull’attuazione delle misure della Strategia svizzera sulle specie esotiche invasive. 13 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/uw-umwelt-wissen/gebitesfremde-arten-in- der-schweiz.pdf.download.pdf/UW-2220-D_IGA.pdf 14 Queste non sono esaustive e si limitano a specie già ben note che sono presenti nei Paesi circostanti la Svizzera. 11/17
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Per le specie con danni dimostrati e proposta di classificazione provvisoria B15 è stato valutato un divieto di messa in commercio (allegato 2.2). Applicando il principio della prevenzione, è stata adottata la stessa procedura per le piante presumibilmente dannose (cfr. tab. 1), se raggiungono le opzioni di classificazione fino a D1, D2. Rientrano così nel divieto di messa in commercio 27 specie o gruppi di specie di piante. Nel complesso, quindi, non devono essere messe in commercio 49 specie o gruppi di specie di piante, per 22 delle quali vige il divieto di utilizzazione nell’ambiente. Per le specie per cui sono disponibili sufficienti dati scientifici (= danni dimostrati) la classificazione è fattibile e plausibile. A seconda dello sviluppo (densità delle popolazioni di specie invasive nell’ambiente, difficoltà di combatterle) è tuttavia possibile inasprire le misure da adottare e queste specie possono essere trasferite dall’elenco 2.2 all’elenco 2.1. Per le specie per cui sono disponibili solo opzioni di classificazione (= danni presumibili), queste devono essere verificate periodicamente in relazione a nuove conoscenze sulla nocività e sulla disponibilità di misure. La classificazione delle specie può infatti variare a seconda dello stato delle conoscenze aggiornato. Di conseguenza, può cambiare anche il tipo di misure, ad esempio requisiti per l’utilizzazione o divieto di messa in commercio (cfr. rappresentazione schematica dei criteri di attribuzione nella tabella 1).
Tabella 1. Rappresentazione schematica dei criteri di attribuzione Lista delle specie esotiche invasive Danni dimostrati presumibili Proposta di classificazione provvisoria sono disponibili solo opzioni di classificazione D1 D2 C B
Divieto di Divieto di messa in Requisiti per l’utilizzazione Divieto di messa utilizzazione commercio (Art. 4, 5 e 15 cpv. 1 OEDA) in commercio* (All. 2.1 OEDA) (All. 2.2 OEDA) (All. 2.2 OEDA) *Verificare divieto di messa in commercio per opzione di classificazione fino a D1, D2
Le due tabelle seguenti contengono le specie o i gruppi di specie che fanno parte della presente proposta di revisione. La tabella 2 corrisponde alle piante dell’allegato 2.1 e la tabella
3 all’allegato 2.2.
15 Cfr. capitolo 3.1 della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/biodiversitaet/fachinfo- daten/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf.download.pdf/strategie_der_schweizzuinvas ivengebietsfremdenarten.pdf 12/17
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Tabella 2. Elenco delle piante di cui è vietata l’utilizzazione (all. 2.1). Le nuove specie o i nuovi gruppi di specie sono evidenziati in grigio. Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Nom français Nome italiano Ailanthus altissima Götterbaum Ailante Ailanto Ambrosia spp.(A. artemisiifolia, A. Ambrosien, Ambroisies Ambrosie confertiflora, A. psilostachya, A. Traubenkräuter trifida) Asclepias syriaca Syrische Asclépiade de Syrie Albero della seta Seidenpflanze Cabomba caroliniana Karolina-Haarnixe Cabomba, Evantail Cabomba della Carolina de Caroline Celastrus orbiculatus Rundblättriger Bourreau des Baumwürger arbres asiatique Crassula helmsii Nadelkraut Orpin de Helms Erba grassa di Helms Elodea spp. (E. candensis, E. densa, Wasserpest Elodée Peste d’acqua E. nuttalli) Heracleum mantegazzianum Riesenbärenklau Berce du Caucase, Panace di Mantegazzi Berce de Mantegazzi Humulus scandens Japanischer Houblon japonais Hopfen Hydrocotyle ranunculoides Grosser Hydrocotyle fausse- Soldinella reniforme Wassernabel renoncule Impatiens glandulifera Drüsiges Impatiente Balsamina Springkraut glanduleuse ghiandalosa Lagarosiphon major Schmalrohr Grand lagarosiphon Peste d’acqua arcuata Ludwigia spp. (L. grandiflora, L. Südamerikanische Jussies Porracchie sudamericane incl. peploides, L. x kentiana) Heusenkräuter inkl. sudaméricaines ibridi Hybride hybrides incl. Myriophyllum spp. (M. aquaticum, M. Tausendblätter Myriophylles heterophyllum, ausser einheimische Arten) Pueraria lobata Kopoubohne Puéraire hérissée Kudzu Reynoutria spp. (Fallopia spp., Asiatische Renouées Poligoni asiatici, incl. ibridi Polygonum polystachyum, P. Knöteriche inkl. asiatiques, hybrides cuspidatum, P. perfoliatum) Hybride incl. Rhus typhina Essigbaum Sumac Sommacco maggiore Salvinia molesta Lästiger Salvinie géante Erba pesce gigante Schwimmfarn Senecio inaequidens Schmalblättriges Séneçon du Cap Senecione sudafricano Greiskraut Sicyos angulatus Haargurke Sicyos anguleux Sicios angoloso Solidago spp. (S.canadensis, S. Amerikanische Solidages Verghe d’oro americane, gigantea, S. graminifolia; ohne S. Goldruten américains, Verges incl. ibridi virgaurea) inkl. Hybride d’or américaines, hybrides incl. Toxicodendron radicans Kletternder Arbre à la gale Edera velenosa Giftsumach
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Tabella 3. Elenco delle piante di cui è vietata la messa in commercio (all. 2.2). Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Nom français Nome italiano Acacia dealbata Falsche Mimose Mimosa blanchâtre Mimosa Amorpha fruticosa Bastardindigo Amorphe Indaco bastardo buissonnante Artemisia verlotiorum Verlotscher Beifuss Armoise des frères Assenzio dei fratelli Verlot Verlot Azolla filiculoides Grosser Algenfarn Azolla fausse Azolla maggiore filicule Broussonetia papyrifera Papiermaulbeerbau Mûrier à papier m Buddleja davidii Schmetterlingsstrau Buddléia de David Buddleja ch Bunias orientalis Glattes Bunias d’Orient Cascellore orientale Zackenschötchen Cornus sericea Seidiger Cornouiller soyeux Corniolo serico Hornstrauch Cotoneaster horizontalis Korallenstrauch Cotonéaster Cotognastro orizzontale horizontal Echinocystis lobata Stachelgurke, Concombre Sicios lobata Igelgurke sauvage, C. piquant Erigeron annuus Einjähriges Vergerette annuelle Cespica annua Berufkraut Glyceria striata Gestreiftes Glycérie striée Gramignone striato Süssgras Lonicera henryi Henrys Geissblatt Chèvrefeuille de Caprifoglio di Henry Henry Lonicera japonica Japanisches Chèvrefeuille du Caprifoglio giapponese Geissblatt Japon Oenanthe javanica Wasserfenchel, Persil japonais Finocchio acquatico di Giava Japanische Petersilie Parthenocissus quinquefolia aggr. Fünffingerige - / Vigne vierge à cinq Vite del Canadà comune / Vite (P. inserta, P. quinquefolia) Gewöhnliche folioles / - del Canadà domestica Jungfernrebe commune Paulownia tomentosa Blauglockenbaum Paulownia Paulownia Pennisetum setaceum Afrikanisches Herbe aux Lampenputzergras écouvillons, Herbe fontaine Phyllostachys aurea Gold-Bambus Bambou moyen Prunus laurocerasus Kirschlorbeer Laurier-cerise Lauroceraso Prunus serotina Herbst- Merisier tardif Pruno autunnale Traubenkirsche Pseudosasa japonica Japanischer Bambou du Japon Pseudosasa giapponese Bambus Rubus armeniacus Armenische Ronce d’Arménie Rovo d’Armenia Brombeere Sagittaria latifolia Breitblättriges Sagittaire à larges Sagittaria americana Pfeilkraut feuilles Sedum spurium Kaukasus-Fettkraut Orpin bâtard Borracina caucasica Sedum stoloniferum Ausläuferbildendes Orpin stolonifère Borracina stolonifera Fettkraut Trachycarpus fortunei (♀) Chinesische Palmier chanvre Palma di Fortune (♀) Hanfpalme, (♀) Fortunes Hanfpalme (♀)
Tutte le altre piante continuano a rientrare nel controllo autonomo di cui all’articolo 4 OEDA. Occorre informare gli acquirenti in merito a eventuali rischi (art. 5 OEDA).
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5 Modifica di altri atti normativi
Nell’articolo 15 capoverso 1 lettera c numero 2 OIConf, ora va fatto riferimento all’allegato 2.1 OEDA. L’articolo 17 capoverso 7 lettera a dell’ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) vieta l’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti organismi considerati invasivi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera h OEDA o che figurano nell’allegato 2 OEDA. L’introduzione di un divieto di messa in commercio di organismi alloctoni invasivi secondo l’allegato 2.2 previsto all’articolo 15 capoverso 2bis OEDA richiede una modifica di tale disposizione. D’ora in poi l’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti organismi di cui all’allegato 2.2 non sarà più consentita. Occorre tuttavia notare che l’allegato 2.2 comprende attualmente soltanto piante e che al momento la modifica dell’OPF non ha alcun impatto sull’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
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6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
La presente revisione non modifica gli obblighi di legge della Confederazione in materia di sorveglianza del controllo autonomo. Tuttavia, l’elenco degli organismi di cui è vietata la messa in commercio sarà un valido aiuto per le imprese, affinché possano scegliere assortimenti compatibili con gli obblighi di legge in materia di rischio di invasività (potenziale di danno). Di conseguenza, la sorveglianza del controllo autonomo da parte della Confederazione (art. 46 OEDA) sarà ridotta. Al contrario, affinché le nuove misure siano efficaci, gli allegati 2.1 e 2.2 dovranno essere aggiornati periodicamente in base alle conoscenze scientifiche e allo stato dell’ambiente in Svizzera. La definizione delle basi scientifiche e tecniche per la revisione degli allegati 2.1 e
2.2 sarà un compito importante che si protrarrà nel tempo.
Il coordinamento delle nuove misure con quelle di lotta e con gli altri compiti previsti dalla Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive faranno aumentare le mansioni della Confederazione. Gli allegati 2.1 e 2.2 dovranno essere aggiornati periodicamente in base alle più recenti conoscenze scientifiche. Inoltre, sarà fondamentale mantenere un coordinamento con il settore. A livello federale (UFAM), per l’attuazione del progetto saranno necessarie risorse aggiuntive pari a circa due unità ETP a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza rivista. Queste risorse saranno impiegate nel modo seguente: implementazione e vigilanza dell’esecuzione, aggiornamento delle basi tecniche e scientifiche degli elenchi, manutenzione periodica e reattiva degli elenchi, disponibilità degli esperti a effettuare il controllo dell’importazione degli organismi vietati secondo gli allegati 2.1 e 2.2 OEDA.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
I Cantoni dovranno sorvegliare il mercato sulla base del nuovo elenco (all. 2.2), pertanto i loro compiti aumenteranno. Tuttavia, poiché grazie al nuovo elenco (all. 2.2) i criteri per effettuare i controlli saranno chiari e facilmente applicabili, la maggiore certezza giuridica dovrebbe ridurre anche i potenziali conflitti e, di rilesso, le mansioni. A medio e lungo termine, i Cantoni dovrebbero osservare sul loro territorio una riduzione del numero di neofite invasive provenienti dalle vendite, con una conseguente notevole riduzione della lotta. Nel complesso le ripercussioni per i Cantoni dovrebbero essere minime. Anche i Comuni potrebbero essere interessati dalla presente revisione, se i Cantoni delegheranno loro dei compiti.
6.3 Ripercussioni per l’economia
Oltre alla legislazione attuale che prevede divieti e requisiti per l’utilizzazione e il controllo autonomo, il settore interessato (centri di giardinaggio, selezionatori, grandi negozi di hobbistica, vivai) rinuncia già volontariamente alla vendita di specie potenzialmente invasive. L’allegato 2.2 comporterà l’eliminazione di una parte aggiuntiva dell’assortimento delle imprese del settore. Tuttavia, l’impatto negativo del divieto di messa in commercio di neofite di cui all’allegato 2.2 è limitato, poiché riguarda solo una piccola parte dell’assortimento. Inoltre, le campagne di promozione hanno favorito la domanda di piante autoctone da parte dei consumatori. La perdita (contenuta) per le imprese a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni può essere compensata dalla vendita di piante (autoctone) alternative. Va inoltre notato che la presenza di un elenco di organismi la cui immissione in commercio è vietata riduce i compiti di controllo autonomo (art. 4 OEDA) delle imprese. Anche i consumatori dovrebbero beneficiare di questa modifica della legislazione, poiché possono essere certi che le piante in vendita non sono pericolose. Inoltre, poiché i consumatori 16/17
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sono tenuti a verificare che le piante esotiche che utilizzano (non incluse negli allegati 2.1 e 2.2) non mettano in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente e non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 15 cpv. 1 OEDA), l’utilizzo delle piante che in futuro saranno disponibili sul mercato richiederà minori attenzioni da parte dei consumatori. L’attuazione della revisione dovrebbe anche comportare un aumento dell’assortimento di piante autoctone alternative. Alla luce delle conseguenze per i consumatori sopra menzionate, le imprese possono trarne dei benefici in termini di credibilità. Alcune piante esotiche invasive causano danni alle infrastrutture. Vietarne la vendita consentirà di limitare la loro emissione deliberata e i relativi danni.
6.4 Ripercussioni per l’ambiente
Le piante esotiche invasive provocano danni alla biodiversità e all’ambiente e la loro vendita rappresenta una porta d’ingresso alla loro emissione deliberata16. Le piante esotiche invasive provocano danni alla biodiversità e all’ambiente17. Il divieto di messa in commercio avrà perciò un impatto positivo sulla protezione della biodiversità, poiché riduce l’emissione deliberata nell’ambiente di talune piante esotiche invasive e i danni che comportano. Il divieto non avrà un impatto diretto sull’agricoltura, in quanto non riguarda le specie addomesticate. Il settore agricolo dovrebbe invece beneficiare della minore diffusione di piante invasive che possono nuocere anche alle colture (infestanti).
6.5 Ripercussioni per la salute
Alcune piante esotiche invasive sono pericolose anche per la salute. L’edera velenosa (Toxicodendron radicans), per esempio, può provocare gravi dermatiti per contatto. Vietarne la messa in commercio significa anche proteggere indirettamente la salute dell’uomo e degli animali.
16 UFAM (ed.) 2022: Specie esotiche in Svizzera. Una panoramica delle specie esotiche e dei loro effetti. 1a edizione aggiornata 2022. 1 a versione 2006. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Studi sull’ambiente n. 2220:
62 pagg.
17 Volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU): Gesetzesanpassung zur Strategie zu invasiven gebietsfremden Arten.https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/externe-studien- berichte/volkswirtschaftliche-beurteilung-vobu-gesetzanpassung- iga.pdf.download.pdf/Volkswirtschaftliche%20Beurteilung%20(VOBU)_IGA_Schlussbericht.pdf 17/17