Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE)
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Berna, 16 dicembre 2022
Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE)
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Compendio Alla luce della tensione constatata attualmente sui mercati europei dell’energia, il Consiglio federale reputa urgente un rafforzamento della trasparenza e della vigi- lanza sui mercati dell’energia all’ingrosso in cui vengono negoziati prodotti ener- getici svizzeri. Rafforzando la vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso si contribuisce a consolidare la fiducia nell’integrità di tali mercati e ad assicurare che i prezzi fissati su tali mercati riflettano un’interazione tra do- manda e offerta non alterata e basata su una concorrenza aperta e leale. Scopo del presente progetto è aumentare la trasparenza nel mercato dell’elettricità e del gas all’ingrosso (mercato dell’energia all’ingrosso) in cui vengono negoziati prodotti energetici svizzeri e affidare i relativi compiti di vigilanza alla Commissione fede- rale dell’energia elettrica (ElCom). A tal fine, gli operatori di mercato sono soggetti a determinati obblighi: farsi registrare presso l’autorità di vigilanza, trasmettere le informazioni necessarie per la vigilanza sul mercato e pubblicare le informazioni privilegiate. In tal modo si garantisce una vigilanza efficace. L’avamprogetto di legge mira inoltre a contrastare i comportamenti che creano distorsioni sul mercato e a prevenirli, al fine di evitare ripercussioni negative per i mercati dell’energia all’ingrosso. La definizione del quadro per la vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso è una condizione importante per individuare e scoraggiare comporta- menti non ammessi, quali lo sfruttamento e la trasmissione di informazioni privile- giate e la manipolazione del mercato. Le norme proposte si ispirano fortemente a quelle in vigore nell’Unione europea (UE).
Situazione iniziale e motivazione Negli ultimi mesi si sono verificati forti rincari sui mercati europei dell’energia all’in- grosso, ulteriormente aggravati dalla guerra in Ucraina. Gli sviluppi interessano an- che la Svizzera, strettamente integrata nel sistema elettrico europeo. È pertanto ne- cessario rafforzare la sorveglianza sull’approvvigionamento energetico. L’insol- venza di un’impresa potrebbe avere un impatto anche su altre, data l’interdipendenza prodotta dalle loro operazioni commerciali, e provocare ulteriori casi di insolvenza, mettendo poi in pericolo la stabilità del sistema e quindi la sicurezza dell’approvvi- gionamento. Grazie a questo progetto di legge la ElCom può disporre di informazioni sulle attività di negoziazione degli operatori di mercato. Le attività imprenditoriali nell’area dell’UE sono soggette, in particolare in virtù del regolamento UE concer- nente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (regolamento REMIT), alla vigilanza dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e delle autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri dell’UE. Oggetto della presente legge sono i mercati dell’energia all’ingrosso in cui vengono negoziati prodotti energetici svizzeri. Il progetto definisce un sistema coe- rente per l’applicazione delle prescrizioni e tiene conto del commercio all’ingrosso di elettricità e gas.
Contenuto del progetto Il progetto vieta lo sfruttamento e la trasmissione di informazioni privilegiate e la manipolazione dei mercati dell’energia all’ingrosso. La vigilanza sui mercati all’in- grosso di elettricità e gas è affidata alla ElCom. Perché questa possa esercitare in modo efficiente tale funzione, gli operatori di mercato e le altre persone assoggettate alla presente legge hanno l’obbligo di farsi registrare presso la ElCom, trasmetterle le informazioni necessarie per la vigilanza sul mercato e pubblicare informazioni pri- vilegiate. In tal modo si garantisce una vigilanza efficace. Per sanzionare il compor- tamento sul mercato non ammesso sono previsti strumenti di vigilanza e, analoga- mente a quanto avviene nel settore dei mercati finanziari, sanzioni penali. Le dispo- sizioni sono allineate alle corrispondenti norme dell’UE, benché non comportino un’integrazione nel sistema «EU REMIT».
1 Punti essenziali del progetto 5
1.1 Situazione iniziale 5
1.2 Motivi per l’elaborazione del progetto 6
1.3 La normativa proposta 8
1.4 Adeguatezza dei compiti 9
1.5 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 10
1.6 Attuazione 12
2 Commento ai singoli articoli 13
3 Ripercussioni 44
3.1 Ripercussioni per l’economia 44
3.2 Ripercussioni per i diversi attori 45
3.3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della
Confederazione 46
4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie
nazionali del Consiglio federale 47
4.1 Rapporto con il programma di legislatura 47
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale 47
5 Aspetti giuridici 48
5.1 Costituzionalità 48
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 48
5.3 Forma dell’atto 48
5.4 Delega di competenze legislative 48
5.5 Protezione dei dati 49
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Tradizionalmente la Svizzera è un nodo importante del trasporto e del commercio di energia elettrica in Europa. Inoltre, il gasdotto di transito che attraversa il territorio svizzero rappresenta un’efficiente arteria per il trasporto del gas naturale dalla Ger- mania all’Italia. La buona integrazione con le reti europee e il mercato interno dell’energia elettrica rafforza la sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera e porrebbe ottime basi per la partecipazione al mercato interno dell’UE. I prodotti ener- getici svizzeri all’ingrosso e quindi anche i prezzi all’ingrosso elvetici per l’energia elettrica e il gas naturale si orientano ai prezzi dei Paesi limitrofi. Negli ultimi mesi si sono verificati forti rincari sui mercati dell’energia all’ingrosso, ulteriormente aggra- vati dalla guerra in Ucraina. Gli sviluppi più recenti interessano anche la Svizzera, strettamente integrata nel sistema elettrico europeo. L’insolvenza di un’impresa po- trebbe avere un impatto anche su altre, data l’interdipendenza prodotta dalle loro ope- razioni commerciali, e provocare ulteriori casi di insolvenza, mettendo poi in pericolo la stabilità del sistema e quindi la sicurezza dell’approvvigionamento. Per questo motivo nel corso della sua seduta del 18 maggio 2022 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente una legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’ener- gia elettrica di rilevanza sistemica (22.031). La legge è stata discussa come progetto urgente nella sessione autunnale del 2022 ed è entrata in vigore il 1° ottobre dello stesso anno. Lo strumento preventivo, il cosiddetto piano di salvataggio, ha lo scopo di impedire che, in caso di ulteriori forti rincari nel commercio internazionale di ener- gia elettrica, si verifichi nel settore elettrico una reazione a catena che nel peggiore dei casi potrebbe sfociare in un collasso del sistema. In caso di sviluppi imprevisti del mercato, le imprese elettriche svizzere di rilevanza sistemica devono poter ottenere dalla Confederazione mutui che le aiutino a superare i problemi di liquidità. La legge è entrata in vigore con effetto sino al 31 dicembre 2026, dopodiché dovrà essere so- stituita da norme differenti, tra le quali rientra il progetto di legge in esame. Ulteriori
misure in programma per sostituire il piano di salvataggio riguardano l’emanazione di prescrizioni che garantiscano in qualsiasi momento il mantenimento in esercizio di funzioni chiave come la produzione di energia elettrica («Business Continuity Mana- gement», BCM), compiti organizzativi in tema di gestione dei rischi nonché direttive sulla liquidità e sulla dotazione di capitale delle imprese. Poco dopo l’adozione della legge federale del 30 settembre 2022 1 sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE), è stata depositata presso il Consiglio degli Stati una mozione che incarica il Consiglio federale di limitare attraverso provvedimenti legislativi i rischi economici derivanti dalle imprese di rilevanza sistemica del settore energetico (mozione Herzog, 22.4132). Il Consiglio federale ne ha raccomandato l’adozione. Il Consiglio degli Stati, in qua- lità di Camera prioritaria, ha approvato l’intervento.
1 RS 734.91
Il progetto mira a rafforzare l’integrità e la trasparenza del commercio all’ingrosso di energia. La nuova legge obbliga gli operatori di mercato a trasmettere alla ElCom informazioni sulle loro transazioni e sui loro ordini di negoziazione. Grazie a questo progetto di legge la ElCom può allora disporre di informazioni sulle attività di nego- ziazione degli operatori di mercato riguardanti prodotti energetici svizzeri ed europei. Inoltre, grazie alla legge sarà possibile contrastare efficacemente il comportamento sul mercato non ammesso, contribuendo così a un miglior funzionamento dei mercati dell’energia all’ingrosso. I prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso devono derivare da una concorrenza aperta e leale e si deve rafforzare la fiducia dei clienti, dell’industria e degli altri operatori nell’integrità di questi mercati. Le negoziazioni spot di preborsa determinanti per la Svizzera si svolgono principal- mente presso l’EPEX SPOT per quanto riguarda l’elettricità e presso Powernext per il gas. Entrambe le borse hanno sede a Parigi. Attualmente i contratti di durata mag- giore (contratti a termine) sono negoziati in borsa (principalmente sulla European Energy Exchange, l’EEX di Lipsia o la ICE Futures Europe di Londra) oppure bilate- ralmente (OTC). Vengono negoziati anche derivati (p. es. opzioni) sull’elettricità e sul gas, che possono eventualmente influenzare i prezzi corrispondenti. Conformemente all’articolo 26a dell’ordinanza del 14 marzo 2008 2 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl), gli operatori di mercato (persone giuridiche ed eventualmente persone fisiche) con sede in Svizzera che operano in un mercato dell’energia elettrica all’ingrosso dell’UE sono tenuti a trasmettere, contemporaneamente e nella stessa forma, anche alla ElCom le medesime informazioni che rilasciano alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011 3 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT 4). Alla fine del 2021 erano state registrate presso la ElCom 82 imprese svizzere del settore energetico, le quali per quell’anno avevano riferito 45,3 milioni di transazioni 5. In sintesi, negli ultimi anni i volumi negoziati sui mercati dell’energia sono cresciuti continuamente, il che aumenta anche l’importanza di questi mercati per l’approvvi-
gionamento di elettricità o gas della Svizzera.
1.2 Motivi per l’elaborazione del progetto
A maggio 2021 il Consiglio federale ha abbandonato i negoziati con l’UE riguardo a un accordo istituzionale. Per ora, quindi, non è possibile portare avanti le trattative con l’UE per un accordo bilaterale sull’energia elettrica finalizzato a una partecipazione della Svizzera al mercato interno unionale. Se fosse stato concluso un
2 RS 734.71 3 Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso.
4 Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency.
5 Cfr. Trasparenza del mercato elettrico 2021 – Rapporto della ElCom (maggio 2022).
tale accordo, si sarebbe dovuto recepire il regolamento REMIT come parte integrante del pertinente diritto in materia di energia. Alla luce delle attuali turbolenze sui mercati dell’elettricità, sono stati avviati i lavori per un progetto di legge svizzero. Le norme proposte si ispirano fortemente a quelle in vigore nell’UE. Il loro scopo è rafforzare la fiducia nei mercati dell’energia all’ingrosso in cui sono negoziati prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, e ottenere un allineamento alle norme vigenti nell’UE. Tuttavia, le nuove regole non comportano né l’integrazione nel mercato interno dell’UE né una collaborazione in materia di sorveglianza del mercato (sistema REMIT). Tenendo conto della tensione constatata attualmente sui mercati europei dell’energia, il Consiglio federale reputa che il rafforzamento della trasparenza e della vigilanza sul commercio dell’energia all’ingrosso rappresenti un requisito indispensabile per la sta- bilità dei mercati dell’energia all’ingrosso in cui vengono negoziati prodotti energetici svizzeri. Mercati liquidi, trasparenti e affidabili contribuiscono all’affermazione di nuovi operatori, incoraggiano i consumatori a informarsi sulla congiuntura del mer- cato e, a partire da una certa entità, a rifornirsi sul mercato all’ingrosso, e permettono alle imprese energetiche di vendere a prezzi di mercato le quantità che non sono riu- scite a vendere direttamente. I produttori, i negoziatori e i consumatori finali devono poter contare sul buon funzionamento dei mercati. La fiducia nel fatto che i prezzi sui mercati non vengano manipolati è un requisito chiave per l’efficienza e l’accettazione del sistema concorrenziale. Grazie alla proposta di legge è possibile creare un quadro che consenta alla ElCom di sorvegliare i mercati dell’energia all’ingrosso perché non si verifichino comportamenti di mercato non ammessi. Potendo contare sulla ElCom quale autorità di vigilanza, gli operatori di mercato hanno un referente svizzero per le questioni relative al commercio all’ingrosso di energia elettrica e di gas. Nell’UE è in vigore dal 25 ottobre 2011 il regolamento (UE) n. 1227/2011 6 concer- nente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT 7). Tale regolamento ha introdotto disposizioni volte a garantire una concorrenza aperta e leale
sui mercati dell’energia all’ingrosso (elettricità e gas). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 del 17 dicembre 2014 8 stabilisce i dettagli dei prodotti energetici all’ingrosso soggetti all’obbligo di trasmissione e dei dati fondamentali. Il regola- mento REMIT vieta lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, impone obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate e intro- duce il monitoraggio delle transazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso. La rac- colta dei dati per il monitoraggio tramite sistemi informatici è centralizzata presso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER). Le di-
6 Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso.
7 Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency.
8 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’art. 8, par. 2 e 6, del Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso.
sposizioni del regolamento, i compiti e le competenze trasferiti all’ACER e alle auto- rità nazionali di regolamentazione, nonché gli obblighi di trasparenza e di trasmis- sione per gli operatori di mercato e il monitoraggio centralizzato da parte dell’ACER costituiscono il sistema «EU REMIT». I divieti di sfruttamento di informazioni privi- legiate e di manipolazione del mercato e gli obblighi di pubblicazione in capo agli operatori di mercato si applicano dall’entrata in vigore del regolamento REMIT. Come risposta al regolamento REMIT, con effetto dal 30 gennaio 2013 sono stati mo- dificati gli articoli 26a–26c OAEl. Le imprese o le persone con sede o domicilio in Svizzera che in virtù del regolamento REMIT rilasciano dati alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri, a partire dalla data stabilita dalla ElCom devono fornire con- temporaneamente le medesime informazioni anche ad essa. La delega di ulteriori compiti e competenze alla ElCom va statuita attraverso una legge che disciplini i diritti e i doveri fondamentali degli operatori di mercato (cfr. art. 164 della Costituzione fe- derale [Cost.] 9). La presente legge sostituisce anche le decisioni della ElCom del 22 luglio 2022, con le quali si disciplina la trasmissione alla ElCom di dati relativi alle operazioni di negoziazione di energia elettrica concluse.
1.3 La normativa proposta
Il presente progetto disciplina principalmente i punti seguenti:
- il divieto del comportamento sul mercato non ammesso;
- l’obbligo per gli operatori di mercato di farsi preventivamente registrare presso la ElCom;
- l’obbligo per gli operatori di mercato di pubblicare informazioni privilegiate (p. es. in merito a capacità, disponibilità e indisponibilità pianificate e impiego di impianti per la produzione e il trasporto di energia);
- l’obbligo per gli operatori di mercato di trasmettere alla ElCom informazioni sulle loro transazioni e sui loro ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso;
- oltre alla registrazione obbligatoria presso la ElCom, l’obbligo per le persone con domicilio o sede in Svizzera che concludono transazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici europei all’ingrosso di trasmettere anche alla ElCom le informazioni che devono già pubblicare o fornire alle autorità europee in virtù del diritto europeo (trasferimento nella legge dell’articolo 26a OAEl);
9 RS 101
- i compiti della ElCom e i mezzi a sua disposizione per raccogliere e analizzare i dati corrispondenti, la regolamentazione della collaborazione con altre auto- rità nazionali ed estere competenti e in particolare dello scambio di informa- zioni con tali autorità;
- la possibilità per la ElCom di far rispettare gli obblighi degli operatori di mer- cato e di sanzionare le contravvenzioni;
- il perseguimento penale di comportamenti di mercato non ammessi da parte delle autorità federali competenti.
1.4 Adeguatezza dei compiti
Dell’esecuzione è incaricata, per quanto non diversamente indicato, la ElCom, cui le disposizioni proposte conferiscono la competenza di individuare i comportamenti sul mercato non ammessi. La ElCom è stata scelta come autorità di vigilanza perché, in quanto autorità nazionale di regolazione, è già incaricata di sorvegliare i mercati dell’energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economi- camente accettabile in tutte le regioni del Paese (cfr. art. 22 cpv. 3 della legge del 23 marzo 2007 10 sull’approvvigionamento elettrico [LAEl]). Il progetto contiene inoltre diversi richiami espliciti alle disposizioni della LAEl che trovano applicazione per analogia anche per l’esecuzione della presente legge. Considerando che per il set- tore del gas non esiste (ancora) un’autorità corrispondente e che sarebbe sproporzio- nato istituire un’autorità esclusivamente per la sorveglianza del mercato del gas all’in- grosso, vista l’affinità dei due ambiti la ElCom deve esercitare la vigilanza sull’intero mercato dell’energia all’ingrosso. In questo modo si possono sfruttare le sinergie e applicare in un settore anche il know-how acquisito nell’altro. A ciò si aggiunge il fatto che la ElCom ha già sviluppato risorse per dare esecuzione ai compiti previsti dall’OAEl (art. 26a–26c). Va inoltre ricordato che anche a livello europeo (ACER) e nei Paesi confinanti (p. es. ARERA, BNetzA, CRE, e-control), le autorità di regola- zione in materia energetica sono responsabili dell’applicazione del regolamento REMIT. Le disposizioni in materia di vigilanza in relazione a comportamenti sul mercato non ammessi sono state formulate riprendendo per analogia le norme dell’UE. Per questo motivo, su alcuni punti si constatano delle differenze rispetto alle analoghe disposi- zioni del diritto dei mercati finanziari. Ad esempio, è punibile anche il tentativo di adottare un comportamento sul mercato non ammesso. Le sovrapposizioni tra mercati finanziari e mercati dell’energia all’ingrosso sono tuttavia di competenza esclusiva della FINMA: in linea con le disposizioni dell’UE, le presenti disposizioni in materia di vigilanza non si applicano ai prodotti energetici all’ingrosso che sono anche stru- menti finanziari. Le disposizioni penali concernenti i comportamenti sul mercato non ammessi sono
state formulate per analogia con le corrispondenti disposizioni della legislazione sui
10 RS 734.7
mercati finanziari. Queste ultime, tuttavia, si applicano solo ai valori mobiliari am- messi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di ne- goziazione TRD con sede in Svizzera. Per contro, le presenti disposizioni si applicano a tutti i prodotti energetici all’ingrosso, indipendentemente dal luogo in cui sono ne- goziati. Queste sovrapposizioni tra diritto dei mercati finanziari e diritto dei mercati dell’energia all’ingrosso sono volute, poiché alcuni comportamenti possono influen- zare sia gli uni che gli altri. Laddove vi sia concomitanza di vari atti punibili, preval- gono le disposizioni generali del diritto penale, ma applicando solo una delle due norme in quanto lex specialis. Non è pertanto necessaria alcuna disposizione specifica per delimitare le diverse fattispecie penali. Un ulteriore punto di sovrapposizione si potrebbe rilevare nell’obbligo di trasmissione riguardo ai derivati, previsto dalle leggi sui mercati finanziari. In questo caso vale il principio secondo cui non c’è bisogno di trasmettere anche alla ElCom le informazioni relative a transazioni od ordini di negoziazione già soggetti all’obbligo di trasmissione ai sensi della legge del 19 giugno 2015 11 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), poiché possono essere messe a disposizione nell’ambito di uno scambio di informazioni. Questo scambio regolare di informazioni tra la ElCom e la FINMA, peraltro, è espres- samente previsto dalla presente legge. Non è invece disciplinato in modo specifico il rapporto con la sfera di competenza della Commissione della concorrenza (COMCO). È quindi possibile che in una me- desima circostanza si attivi in parallelo la vigilanza sia della ElCom che della COMCO, ognuna nel proprio ambito e con i propri strumenti.
1.5 Diritto comparato, in particolare rapporto con il
diritto europeo Il regolamento REMIT mira a creare un quadro armonizzato per assicurare la traspa- renza e l’integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso. I consumatori e altri soggetti del mercato devono poter nutrire fiducia nell’integrità dei mercati dell’elettricità e del gas, e i prezzi fissati sui mercati dell’energia all’ingrosso devono riflettere un’intera- zione equa e concorrenziale tra domanda e offerta. Inoltre, non dev’essere possibile trarre profitto dagli abusi di mercato. Per il regolamento REMIT, un attento monito- raggio del mercato transfrontaliero è essenziale ai fini del completamento di un mer- cato interno dell’energia pienamente funzionante, interconnesso, integrato e retto da regole omogenee. Il regolamento REMIT stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influen- zare i mercati dell’energia all’ingrosso, che siano coerenti con le regole di applica- zione nei mercati finanziari e compatibili con il corretto funzionamento di tali mercati
11 RS 958.1
dell’energia all’ingrosso. Il regolamento rinvia alla direttiva 2003/6/CE 12 («direttiva sugli abusi di mercato», MAD 13), che si prefigge di preservare l’integrità del mercato finanziario. Il regolamento REMIT vieta lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipo- lazione del mercato dell’energia all’ingrosso. Ai fini dell’applicazione di tali divieti, il regolamento prevede che gli operatori di mercato pubblichino tutte le informazioni privilegiate e forniscano all’ACER un registro delle operazioni sui mercati dell’ener- gia all’ingrosso. È competenza degli Stati membri comminare sanzioni. Al riguardo l’articolo 18 REMIT prevede soltanto che le sanzioni devono essere effettive, dissua- sive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni com- messe, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti. Valutazione del progetto rispetto al diritto europeo Il progetto di legge vieta l’assunzione di un comportamento sul mercato non ammesso. Inoltre, con la presente legge gli operatori di mercato vengono assoggettati a determi- nati obblighi: farsi preventivamente registrare presso l’autorità di vigilanza, trasmet- tere le informazioni necessarie per la vigilanza sul mercato e pubblicare le informa- zioni privilegiate. In tal modo si garantisce una vigilanza efficace. In caso di inosser- vanza di tali divieti e obblighi, la ElCom può adottare misure di vigilanza efficaci e proporzionate il cui principale scopo è ripristinare la situazione conforme e prevenire ulteriori contravvenzioni. Sono inoltre previste sanzioni penali per i comportamenti sul mercato non ammessi, da comminare ad opera delle autorità di perseguimento pe- nale della Confederazione, e una sanzione di diritto penale amministrativo in caso di inosservanza delle decisioni della ElCom. Nei vari Stati membri dell’UE si osservano regole diverse in tema di attuazione. Ad esempio, alcuni Stati prevedono solo sanzioni secondo il diritto in materia di vigilanza, altri sia sotto il profilo della vigilanza che sotto quello penale. La soluzione scelta per la Svizzera è quindi paragonabile a quella adottata da alcuni Stati membri dell’UE. Il progetto è in gran parte in linea con il regolamento REMIT e compatibile con la legislazione degli Stati membri dell’UE per quanto riguarda le possibili sanzioni.
La prevista trasmissione delle informazioni differisce tuttavia dalla procedura REMIT: i dati non vanno forniti direttamente all’ACER, bensì alla ElCom, poiché una legge svizzera non può disciplinare i diritti e i doveri di un’autorità dell’UE. Qualora si giungesse a un accordo sull’energia elettrica, in virtù del regolamento REMIT gli operatori di mercato sarebbero probabilmente obbligati a informare direttamente l’ACER. Tale accordo, tuttavia, disciplinerebbe anche la collaborazione tra l’ACER e la ElCom. In base all’articolo 10 REMIT, ad esempio, la ElCom potrebbe avere accesso ai dati che la riguardano. Una sorveglianza efficace dei mercati dell’energia all’ingrosso in relazione ai prodotti energetici svizzeri può richiedere un obbligo di
12 Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mer- cato), GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16–25, modificata dalla direttiva 2010/78/UE, GU L
331 del 15.12.2010, pag. 120.
13 Market Abuse Directive.
trasmissione alla ElCom al di là della conclusione di un accordo sull’energia elettrica, in particolare nel settore del gas. Occorre allora trovare soluzioni atte a contenere quanto più possibile l’onere amministrativo delle imprese interessate. L’obbligo di trasmissione alla ElCom non è affatto in contraddizione con il regolamento REMIT. Un discorso analogo vale per l’obbligo di registrazione preventiva, così come formu- lato attualmente. Fino a che non sarà concluso un accordo sull’energia elettrica, le persone che operano sul mercato svizzero dell’energia all’ingrosso – contrariamente al divieto esplicito di cui all’articolo 9 REMIT – saranno soggette a un «obbligo di doppia registrazione» (cfr. commento all’art. 10). Un accordo sull’elettricità porrebbe fine a tale obbligo di doppia registrazione per gli operatori del mercato all’ingrosso dell’elettricità, ma non per quelli del gas. Il «divieto di doppia registrazione» per la Svizzera potrebbe trovare attuazione solo con la stipula di un accordo sull’energia elettrica. Anche a questo proposito, dunque, la presente legge non si trova affatto in contrasto con il regolamento REMIT.
1.6 Attuazione
Gli operatori di mercato possono adempiere i propri obblighi di pubblicazione attra- verso una piattaforma accreditata (p. es. la European Energy Exchange). Si può ipo- tizzare che il Consiglio federale stabilisca un luogo di pubblicazione centrale o criteri più precisi per il luogo di pubblicazione. Uno strumento centralizzato, quale una piat- taforma per la trasparenza, permetterebbe alle persone interessate di disporre di una panoramica semplice e immediata delle informazioni pubblicate. Come già stabilito nell’OAEl, le persone con domicilio o sede in Svizzera che con- cludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici europei all’ingrosso, e che quindi devono fornire alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri informazioni sulle proprie tran- sazioni su tali mercati, devono trasmettere le medesime informazioni anche alla El- Com. In questo caso non è determinante se le persone obbligate rilascino o meno dette informazioni alle autorità, quanto piuttosto il loro dovere essenziale di pubblicarle e di trasmetterle alla ElCom nello stesso momento e nella stessa forma in cui esse ven- gono o andrebbero fornite alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri. Gli operatori di mercato che concludono transazioni o conferiscono ordini di negozia- zione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e che quindi non sono ancora soggetti all’obbligo di fornitura di dati se- condo l’OAEl devono individuare una soluzione per trasmettere tali informazioni alla ElCom. In virtù della legge sui mercati finanziari, le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono già investite della competenza per il perseguimento penale dello sfruttamento di informazioni privilegiate e della manipolazione dei corsi; è quindi op- portuno che siano le medesime autorità a occuparsi del perseguimento delle contrav- venzioni nel settore del commercio all’ingrosso di energia elettrica e di gas.
2 Commento ai singoli articoli
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
Cpv. 1 Rafforzando la vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso si con- tribuisce a consolidare la fiducia nell’integrità di tali mercati e ad assicurare che i prezzi fissati riflettano un’interazione tra domanda e offerta non alterata e basata su una concorrenza aperta e leale (cpv. 1). Oggetto della presente legge sono i mercati dell’energia all’ingrosso in cui vengono negoziati prodotti energetici svizzeri all’in- grosso. Le attività imprenditoriali nell’area dell’UE sono invece soggette alle norme unionali (regolamento REMIT) e pertanto alla vigilanza dell’ACER e delle autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri dell’UE.
Cpv. 2 Con la presente legge gli operatori di mercato vengono assoggettati a determinati ob- blighi: farsi preventivamente registrare presso l’autorità di vigilanza, trasmettere le informazioni necessarie per la vigilanza sul mercato e pubblicare le informazioni pri- vilegiate. In tal modo si garantisce una vigilanza efficace (cpv. 2 lett. a). I comportamenti che creano distorsioni sul mercato sono sempre indesiderati, a pre- scindere che inducano un aumento o una diminuzione dei prezzi. L’avamprogetto di legge mira a contrastare tali comportamenti e a prevenirli, al fine di evitare ripercus- sioni negative per i mercati dell’energia all’ingrosso (art. 2 lett. b). A tal fine vi è assolutamente la necessità di un quadro per la vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso, per individuare i casi di comportamento sul mercato non ammesso e prevenirli (cpv. 2 lett. c).
Art. 2 Definizioni
Cpv. 1 Lett. a: ai sensi della presente legge si intendono per mercati dell’energia all’ingrosso tutti i mercati in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso. Sono compresi sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, che sono di fondamentale impor- tanza per i mercati energetici e finanziari, e la fissazione dei prezzi è interconnessa in entrambi i settori. Tra questi figurano in particolare le borse dell’energia elettrica e del gas (n. 1), le piattaforme multilaterali di negoziazione (n. 2) e le istituzioni per transazioni fuori borsa concluse direttamente fra due parti o per il tramite di interme- diari (n. 3).
Lett. b: per prodotti energetici svizzeri all’ingrosso si intendono prodotti riguardanti elettricità o gas prodotti, negoziati, forniti o trasportati attraverso la Svizzera, com- presi i relativi derivati (n. 1). Oltre a questi, l’energia di regolazione acquisita per compensare le discrepanze nelle reti elettriche e del gas svizzere (n. 2). Sono consi- derati prodotti energetici all’ingrosso anche i contratti riguardanti la fornitura diretta di energia elettrica o gas ai consumatori finali, se la capacità di consumo di tali con- sumatori è tale da poter avere un’influenza significativa sui prezzi. La capacità di con- sumo è data dal consumo di elettricità o di gas di un consumatore finale che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende l’intero consumo di detto con- sumatore finale in quanto unità economica (e non solo il consumo di singoli centri di consumo), a condizione che il consumo avvenga in Svizzera (n. 3). Questa definizione è di fondamentale importanza per la presente legge, poiché questi prodotti sono l’elemento decisivo per stabilire l’assoggettamento alla stessa delle per- sone che effettuano transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso. Solo chi effettua negoziazioni con tali prodotti è considerato un operatore di mercato ai sensi della presente legge (cfr. art. 2 lett. d); il mercato in cui avviene la negoziazione riveste un ruolo secondario. Si considera gas anche il gas naturale liquefatto (GNL, noto anche con la denomina- zione inglese «Liquified Natural Gas» o LNG). È irrilevante se il trasporto del gas avvenga in tubazioni o in altro modo, ad esempio su gomma o rotaia. Sono considerati gas anche il biogas e il gas da biomassa, come pure altre tipologie di gas, a condizione che l’immissione nella rete e il trasporto attraverso la stessa siano tecnicamente pos- sibili e sicuri. Per quanto riguarda i prodotti energetici all’ingrosso forniti in Svizzera, per stabilire il campo d’applicazione geografico è determinante che sul territorio elvetico si trovi un punto di consegna per l’elettricità o il gas. Per i prodotti energetici all’ingrosso che transitano attraverso la Svizzera, almeno una zona di offerta o un punto di consegna deve trovarsi in Svizzera. La definizione di prodotti energetici all’ingrosso comprende anche l’elettricità, il gas
e i derivati distribuiti da persone che concludono transazioni a titolo professionale. Il concetto comprende altresì l’energia di regolazione acquistata dalla società nazionale di rete allo scopo di mantenere la stabilità della rete – lo stesso dicasi per il settore del gas –, ma anche i contratti spot, che riguardano in particolare i prodotti intraday, day- ahead e week-end, nonché i contratti a termine, che comprendono in particolare i con- tratti per forward, i quali a loro volta includono anche contratti a lungo termine non standardizzati. Tra i prodotti energetici all’ingrosso vi sono, inoltre, i contratti con- cernenti l’assegnazione di capacità di trasmissione e di trasporto di energia elettrica o di gas, compresi i contratti per l’assegnazione di capacità alla frontiera svizzera, indi- pendentemente dalla fascia oraria di negoziazione (forward, day-ahead, intraday) e dal mercato di stipulazione (primario o secondario). Lett. c: per prodotti energetici europei all’ingrosso si intendono tutti i prodotti ener- getici all’ingrosso ai sensi delle prescrizioni dell’UE (regolamento REMIT). A diffe- renza dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, non hanno alcun legame con la
Svizzera e rientrano esclusivamente nel campo d’applicazione del regolamento REMIT. Ciò nondimeno, la definizione è rilevante perché la presente legge impone obblighi alle persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede in Svizzera che con- cludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti tali prodotti (cfr. art. 5 cpv. 2). Lett. d: ai sensi della presente legge per operatore di mercato si intende ogni persona fisica o giuridica con sede o domicilio in Svizzera o all’estero che conclude transa- zioni sul mercato dell’energia all’ingrosso o conferisce ordini di negoziazione riguar- danti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, compresa la società nazionale di rete di cui all’articolo 18 LAEl e il gestore della rete di trasporto del gas. Il concetto di operatore di mercato è fondamentale per diversi motivi. Non appena una persona si configura come operatore di mercato, infatti, deve ottemperare a una serie di obblighi: farsi preventivamente registrare presso l’autorità di vigilanza, trasmettere le informazioni necessarie per la vigilanza sul mercato e pubblicare le informazioni privilegiate. Un criterio decisivo per stabilire se una persona fisica o giuridica vada classificata come operatore di mercato è l’esecuzione di transazioni sul mercato dell’energia all’ingrosso, compreso il conferimento di ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici all’ingrosso. I termini «transazione» e «ordine di negoziazione» si rifanno al significato loro attribuito nel diritto dei mercati finanziari. Sono operatori di mercato, per esempio, imprese attive nel commercio di energia, pro- duttori di elettricità o di gas, fornitori, gestori di reti di trasporto, distribuzione e stoc- caggio, responsabili dei gruppi di bilancio e grandi consumatori la cui capacità di con- sumo è tale da poter avere un’influenza significativa sui prezzi dei relativi prodotti. Lett. e: si definisce informazione privilegiata un’informazione riservata che concerne direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e la cui divulgazione potrebbe verosimilmente influenzare in modo sensibile i prezzi di tali prodotti. Il criterio più importante in proposito è che l’informazione sia riservata. Finché non è di pubblico dominio, un’informazione può generare asimmetrie informative tra gli
operatori di mercato. Il criterio per accertare il passaggio delle informazioni da «non pubbliche» a «pubbliche» è la loro effettiva comunicazione pubblica agli operatori di mercato. Una volta resa pubblica, un’informazione rafforza l’integrità e la trasparenza del mercato. In generale, un’informazione si ritiene pubblica se un qualsiasi soggetto l’ha resa disponibile pubblicamente, ossia a un numero imprecisato di operatori di mercato. Un punto di riferimento centralizzato, quale una piattaforma per la traspa- renza, permetterebbe alle persone interessate di disporre di una panoramica semplice e immediata delle informazioni pubblicate. Il fatto che l’informazione sia stata resa pubblica da un operatore di mercato o da altri attori è irrilevante. Oltre a questo, l’informazione deve concernere direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Le informazioni che potrebbero influen- zare la domanda, l’offerta e/o il prezzo di un prodotto energetico svizzero all’ingrosso
o le aspettative al riguardo si ritengono correlate, in modo diretto o indiretto, a tale prodotto energetico all’ingrosso. In questo contesto, se è verosimile che le informa- zioni possano avere un impatto sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso, esse sono necessariamente attinenti a tali prodotti. È perciò sufficiente valutare la pro- babilità di un impatto significativo sui prezzi per determinare se le informazioni sono associate a tali prodotti. Infine, la divulgazione delle informazioni deve poter verosimilmente influenzare in modo sensibile i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. La valutazione della probabilità di un impatto sui prezzi va effettuata caso per caso dall’operatore di mercato, tenendo conto di quale effetto ci si possa attendere dall’informazione in que- stione, alla luce della sua natura e delle specificità del mercato e della congiuntura al momento della valutazione. Il criterio risulta adempiuto già con la semplice «proba- bilità» o «verosimiglianza» che vi sarà un’influenza sensibile sui prezzi. Non è richie- sto un grado di probabilità preponderante, né un impatto reale sui prezzi.
Cpv. 2 Nel definire il valore soglia riguardante la capacità di consumo determinante per i contratti di cui al capoverso 1 lettera b numero 3, il Consiglio federale tiene conto delle disposizioni dell’UE (cfr. art. 31 cpv. 1). Il valore soglia ivi definito di 600 GWh all’anno può fungere da valore indicativo per fissare una soglia adeguata alla realtà nazionale.
Capitolo 2: Obblighi degli operatori di mercato e di altre persone
Art. 3 Obbligo di registrazione L’obbligo di registrazione riguarda soltanto gli operatori di mercato e le altre persone assoggettate all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 5. La registrazione deve av- venire obbligatoriamente prima che l’operatore di mercato o un’altra persona con- cluda transazioni o conferisca ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’in- grosso. L’obbligo di registrazione sussiste anche se una società madre, una filiale o un’altra società collegata all’operatore di mercato o alla persona in questione è già registrata o si trova in fase di registrazione. Le succursali di un operatore di mercato o della persona in questione, invece, non sono tenute a farsi registrare come operatori di mer- cato a meno che non costituiscano persone giuridiche indipendenti. L’obbligo di registrazione sussiste anche se un operatore è già registrato presso un’au- torità estera di vigilanza sul mercato dell’energia. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari, le persone già registrate in uno Stato membro dell’UE potranno fornire alla ElCom le stesse informazioni nella stessa forma. In riferimento all’area dell’UE, l’articolo 9 paragrafo 1 comma 2 del regolamento REMIT stabilisce che un operatore di mercato può farsi registrare presso una sola autorità nazionale di regolazione e che gli Stati membri non possono obbligare un operatore di mercato già
registrato in un altro Stato membro a registrarsi una seconda volta. Non essendo la Svizzera uno Stato membro dell’UE, questo «divieto di doppia registrazione» non trova applicazione. Siccome la Svizzera non ha accesso ai registri delle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri, la ElCom non potrebbe avere un quadro completo del mercato dell’energia all’ingrosso se gli operatori di mercato esteri già registrati in uno Stato membro dell’UE non si registrassero anche presso di essa. Se tra la Svizzera e l’UE dovesse essere concluso un accordo che dichiarasse applicabile alla Svizzera il regolamento REMIT, sarebbe garantita reciprocità nel riconoscimento della regi- strazione e nel diritto di accedere agli elenchi degli operatori di mercato.
Art. 4 Pubblicazione di informazioni privilegiate
Cpv. 1 La pubblicazione di informazioni privilegiate ha lo scopo di consentire a tutti gli ope- ratori di mercato di disporre delle stesse informazioni essenziali sul mercato dell’ener- gia all’ingrosso. In questo modo si intende impedire lo sfruttamento e la trasmissione di informazioni privilegiate (cfr. art. 7), rafforzare la concorrenza libera e leale e ac- crescere l’integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso. Il capoverso 1 assicura che siano effettivamente rese pubbliche tutte le informazioni privilegiate. L’enumerazione che si trova alle lettere a e b assicura che vengano pub- blicate anche le informazioni privilegiate relative a imprese o impianti di proprietà o sotto il controllo dell’impresa madre o di un’altra impresa collegata all’operatore di mercato, qualora esse stesse non si configurino come operatori di mercato ai sensi della presente legge. La norma riguarda anche le informazioni privilegiate relative alle imprese o agli impianti per i cui aspetti operativi l’operatore di mercato, la sua impresa madre o un’altra impresa ad esso collegata è responsabile in tutto o in parte. La pubblicazione deve avvenire non appena l’operatore di mercato ne sia a cono- scenza. Tale formulazione è conforme all’articolo 53 capoverso 2 del regolamento di quotazione della SIX (KR), cosicché non vi è contraddizione con le direttive in mate- ria di pubblicità ad hoc nel settore delle società quotate in borsa. Inoltre, la pubblica- zione deve avvenire obbligatoriamente su una piattaforma accreditata. Il Consiglio federale disciplina i dettagli in merito (cfr. art. 4 cpv. 5).
Cpv. 2 Devono essere pubblicate tutte le informazioni privilegiate di cui all’articolo 2 capo- verso 1 lettera e. Il capoverso 2 elenca a titolo esemplificativo le informazioni da pub- blicare.
Cpv. 3 La pubblicazione può essere ritardata su iniziativa dell’operatore di mercato. Tuttavia, ciò è ammesso solo in via eccezionale e alle condizioni specificate nel capoverso 3. Innanzitutto, il differimento non deve essere tale da fuorviare il pubblico. Inoltre,
l’operatore di mercato deve poter assicurare la riservatezza delle informazioni per l’intera durata del differimento. Se viene a mancare la garanzia della riservatezza, l’informazione deve essere pubblicata immediatamente. Inoltre, l’operatore di mer- cato non deve assumere decisioni concernenti la negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso sulla base di dette informazioni. Si comprendono in tal caso sia le deci- sioni di acquisto o vendita di prodotti energetici all’ingrosso, sia quelle di non proce- dere a tali operazioni. La disciplina copre perciò anche le decisioni di «non agire» prese sulla scorta di informazioni privilegiate. I presupposti per il differimento della pubblicazione di informazioni privilegiate sono compatibili con quelli per il differi- mento della comunicazione di fatti rilevanti per le quotazioni secondo l’articolo 54 KR.
Cpv. 4 Il capoverso 4 prevede che, in caso di differimento della pubblicazione, le informa- zioni privilegiate vadano trasmesse immediatamente alla ElCom, unitamente a una motivazione. Ricevendo tale comunicazione, la ElCom può verificare la fondatezza del ritardo ed eventualmente disporre la pubblicazione immediata se ritiene inadem- piute le condizioni per il differimento.
Cpv. 5 Il Consiglio federale disciplina le modalità di pubblicazione. Le informazioni devono essere pubblicate in modo da garantire al grande pubblico, ossia a un numero molto elevato di persone, accesso contemporaneo e paritario alle informazioni e la parità di trattamento degli operatori di mercato. Finché sono date tali condizioni, in linea di principio non importa da chi o dove le informazioni vengano pubblicate. La pubbli- cazione dovrebbe essere il più possibile concisa, specifica e completa per consentire una corretta comprensione dell’evento delineato. Affinché la pubblicazione delle informazioni privilegiate sia efficace deve avvenire su una piattaforma accreditata. Il Consiglio federale determinerà il genere e la portata delle informazioni da pubblicare e disciplinerà le modalità e la procedura di pubbli- cazione. Un punto di riferimento centralizzato, quale una piattaforma per la traspa- renza, avrebbe il vantaggio di offrire alle persone interessate una panoramica semplice e immediata delle informazioni pubblicate. La pubblicazione contemporanea sul sito Internet dell’operatore di mercato o sui me- dia sociali può valere come strumento aggiuntivo, ma non può sostituirsi alla pubbli- cazione attraverso il canale statuito dal Consiglio federale. In caso di utilizzo di canali aggiuntivi, ad esempio il sito Internet di un operatore di mercato, quest’ultimo deve garantire che le informazioni pubblicate coincidano con quelle consultabili sull’appo- sita piattaforma. Tenuto conto delle disposizioni dell’UE, il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di pubblicazione (cfr. art. 31 cpv. 1), in particolare per quanto riguarda gli impianti di importanza minore per i quali l’obbligo di pubblicazione comporterebbe spese sproporzionate.
Art. 5 Trasmissione alla ElCom di informazioni sulle transazioni e sugli ordini di negoziazione nonché di informazioni privilegiate
Cpv. 1 Ai sensi della lettera a devono essere trasmesse informazioni sulle transazioni e sugli ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Non è necessario far pervenire alla ElCom anche le informazioni sulle transazioni o sugli ordini di negoziazione già soggetti a obbligo di trasmissione in virtù della LInFi, dato che la ElCom può ottenerle nel quadro di uno scambio di informazioni (cfr. art. 19 cpv. 3). La trasmissione può essere effettuata da terzi, ad esempio da broker, piattaforme e sistemi di segnalazione, anche se hanno sede all’estero. Come avviene nell’UE, la maggior parte delle trasmissioni non sarebbe effettuata direttamente dagli operatori di mercato soggetti all’obbligo di trasmissione, ma da terzi regolarmente incaricati. Que- sta possibilità di conferire specifico mandato a terzi non è esplicitata nella legge, ma sussiste comunque in virtù di principi generali. Ne consegue tuttavia anche che gli operatori di mercato non possono esimersi dall’obbligo giuridico di fornire i dati affi- dando un mandato a terzi. Secondo la lettera b vanno trasmesse anche le informazioni privilegiate di cui all’ar- ticolo 4, contemporaneamente alla loro pubblicazione.
Cpv. 2 Con il capoverso 2 vengono portate a livello di legge ed estese al settore del gas le prescrizioni di cui all’articolo 26a capoversi 1 e 2 lettera a OAEl. Gli articoli 26a–26c OAEl vengono di conseguenza abrogati nelle disposizioni d’esecuzione. Secondo la lettera a, le persone con domicilio o sede in Svizzera che concludono tran- sazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso ri- guardanti prodotti energetici europei all’ingrosso, e che quindi devono fornire alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri informazioni sulle loro transazioni su tali mercati, devono trasmettere le medesime informazioni anche alla ElCom. In questo caso non è determinante se le persone obbligate rilascino o meno tali dati alle autorità, quanto piuttosto il loro dovere essenziale di pubblicarli e di trasmetterli alla ElCom nello stesso momento e nella stessa forma in cui essi vengono o andrebbero forniti alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri. Su quali mercati dell’energia all’ingrosso queste persone concludono transazioni o registrano ordini di negoziazione è poco rilevante. Di importanza centrale è, piuttosto, che si tratti di prodotti energetici all’ingrosso europei. I dati che devono essere trasmessi alla ElCom sono identici a quelli destinati alle au- torità dell’UE. Questo parallelismo (identità dei dati) è voluto perché evita che sugli attori svizzeri incomba un onere amministrativo maggiore a causa dell’obbligo di tra- smettere i dati anche alla ElCom.
La lettera b impone a queste persone di fornire parallelamente anche alla ElCom tutte le informazioni privilegiate che sono tenute a pubblicare secondo il diritto europeo. Anche in questo caso non è determinante se le persone obbligate pubblichino o meno le informazioni privilegiate, quanto piuttosto il loro dovere essenziale di pubblicarle e, contemporaneamente, trasmetterle alla ElCom.
Cpv. 3 Il Consiglio federale specificherà il genere e la portata delle informazioni da trasmet- tere nonché il momento della trasmissione. Prevederà altresì deroghe all’obbligo di trasmissione, ad esempio fissando, per determinate transazioni e ordini di negozia- zione, un valore soglia al di sotto del quale tale obbligo viene meno. A tal fine tiene conto delle disposizioni dell’UE (cfr. art. 31 cpv. 1). Il diritto dell’UE prevede, ad esempio, deroghe per i contratti per la consegna fisica dell’energia elettrica prodotta da un’unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW. Parimenti per i contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produ- zione pari o inferiore a 20 MW. Questi valori si possono adottare come indicativi per la determinazione di un valore soglia adeguato per le transazioni e gli ordini di nego- ziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Art. 6 Obblighi degli intermediari Le persone fisiche o giuridiche che mediano a titolo professionale transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sono soggette a diversi obblighi. Si tratta di doveri che nascono dalla constatazione che un numero significativo di transazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso è mediato da tali persone. In quanto intermediari, essi possiedono una conoscenza esclusiva del mercato in cui operano e dei loro clienti: si trovano perciò in una posizione ideale per monitorare le attività di negoziazione e riconoscere i comportamenti di mercato non ammessi. Per qualificarsi come intermediari ed essere assoggettate ai rispettivi obblighi, tali persone fisiche e giuridiche devono soddisfare entrambi questi criteri:
- innanzitutto, l’attività va svolta a titolo professionale, ossia come attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno dure- vole;
- in secondo luogo, la fattispecie deve riguardare una mediazione di tran- sazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, ossia un’attività avente lo scopo di: o offrire a terzi (acquirenti o venditori) la possibilità di concludere direttamente una transazione con prodotti energetici svizzeri all’in- grosso o di assisterli in tale compito (in altri termini, la transazione viene conclusa), oppure
o mettere a disposizione un’istituzione che faciliti la conclusione di transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso da parte di terzi (acquirenti o venditori). Non è sufficiente la semplice messa a disposizione di mezzi con cui le parti di una (eventuale) transazione possano comunicare tra loro. La caratteristica principale di queste persone è il loro ruolo di intermediari (a prescin- dere che operino come committenti o come agenti). A differenza del concetto di ope- ratore di mercato, quindi, non è determinante la conclusione, quanto l’organizzazione della transazione. Tuttavia, non si può escludere che la stessa persona agisca come intermediario per una transazione e, al tempo stesso, sia presente anche come opera- tore di mercato. Questa regolamentazione riguarda principalmente le borse dell’elettricità e del gas, i broker e altre persone che organizzano transazioni a titolo professionale, come pure le piattaforme multilaterali di negoziazione. Le borse elettriche più importanti per la Svizzera si trovano in Francia (EPEX Spot) e Germania (EEX) e sono quindi soggette agli obblighi di cui al regolamento REMIT. EPEX Spot gestisce il mercato svizzero delle attività day-ahead sin dalla sua fondazione nel 2009, e a giugno 2013 ha lanciato il mercato intraday svizzero. Secondo la lettera a, le persone cui si riferisce il presente articolo devono introdurre, nella loro «sfera di influenza», misure precauzionali e procedure atte a riconoscere ogni forma di comportamento sul mercato non ammesso. In qualità di soggetti pro- fessionali attivi sui mercati dell’energia all’ingrosso, sono tenuti a monitorare in modo proattivo i mercati in cui operano. Secondo la lettera b, dette persone devono segnalare tempestivamente alla ElCom ogni sospetto fondato che una transazione possa costituire un comportamento sul mer- cato non ammesso. Con questa notifica esse devono indicare alla ElCom l’identità del o degli operatori di mercato, quando si è verificato il comportamento sul mercato non ammesso e i mercati interessati, nonché i dettagli delle transazioni o degli ordini di negoziazione interessati. Inoltre, la segnalazione deve avvenire quanto prima, ossia non appena sussiste un sospetto fondato: di regola, entro quattro settimane.
Capitolo 3: Comportamento sul mercato non ammesso
Art. 7 Divieto di sfruttamento e di trasmissione di informazioni privilegiate
Cpv. 1 La definizione del divieto di sfruttamento e di trasmissione di informazioni privile- giate si basa sia sulle norme dell’UE sia sul diritto dei mercati finanziari (art. 142 cpv. 1 LInFi). Tuttavia, a differenza della LInFi, tale divieto non si limita ai valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera, ma riguarda tutti i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b).
Il primo aspetto del divieto riguarda lo sfruttamento di informazioni privilegiate, o un tentativo in questo senso, al fine di acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso per conto proprio o per conto di terzi. Per «acquisto e alienazione» si intendono tutte le operazioni correlate a ordini di ne- goziazione o transazioni o facenti parte della registrazione di ordini o della conclu- sione di transazioni in uno o più mercati dell’energia all’ingrosso e che riguardano prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Una differenza sostanziale rispetto al diritto dei mercati finanziari consiste nel fatto che, come nel caso delle norme dell’UE, è vietato anche il tentativo di sfruttare infor- mazioni privilegiate. Il divieto di avvalersi di tali conoscenze si applica a decorrere dal momento in cui la persona interessata ne entra in possesso e commette un’azione equivalente all’acquisto o all’alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Inoltre, il divieto prescinde da un’eventuale intenzionalità sotto il profilo soggettivo. In altri termini, non importa se l’atto è doloso o negligente. Ulteriore differenza rispetto al diritto dei mercati finanziari è che il divieto di acquisto e di alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso non distingue gli atti com- messi per conto proprio da quelli commessi per conto di terzi. Infatti, nel commercio dell’energia all’ingrosso è frequente che una persona fisica che sfrutta informazioni per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso spesso non lo faccia a proprio vantaggio, ma piuttosto nell’interesse della persona giuridica per cui lavora (in genere il datore di lavoro o un’impresa collegata). Analogamente al diritto dei mercati finanziari, ai fini della presente disposizione è irrilevante il conseguimento di un vantaggio patrimoniale. In altri termini, la disposi- zione risulta violata a prescindere che il vantaggio sleale derivante dall’asimmetria nella conoscenza di un’informazione si concretizzi o meno in un vantaggio finanziario (n. 1). Il secondo aspetto del divieto riguarda la trasmissione di informazioni privilegiate a terzi al di fuori dell’ambito dell’esercizio del lavoro, della professione o dell’adempi- mento dei compiti della persona in questione. Analogamente all’articolo 128 dell’or-
dinanza del 25 novembre 2015 14 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi), la lettera b è formulata in modo tale da rendere ammissibile la comunicazione di informazioni pri- vilegiate a terzi nell’esercizio della propria attività professionale. Il terzo aspetto del divieto concerne lo sfruttamento di informazioni privilegiate allo scopo di raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. A questo proposito, per «raccomandazione» si intende qualsiasi azione di una persona in possesso di informazioni privilegiate volta a trasmettere a un’altra persona, in relazione a tale conoscenza, uno o più segnali diretti o indiretti utili alla negoziazione di prodotti energetici svizzeri in uno o più mercati dell’energia all’in- grosso. Non è vietata solo la trasmissione di informazioni privilegiate a un’altra per- sona, ma anche l’invio di un segnale in vista della negoziazione di prodotti energetici
14 RS 958.11
svizzeri all’ingrosso. È irrilevante altresì se la persona che ha ricevuto la raccoman- dazione si sia effettivamente avvalsa di tale conoscenza per compiere una negozia- zione.
Cpv. 2 L’elenco di cui al capoverso 2 non è esaustivo e si basa sulle analoghe disposizioni dell’UE. Peraltro, la norma si applica in senso lato a tutte le persone che sanno o devono sapere che si tratta di informazioni privilegiate. Ciò impone una responsabilità specifica alle persone fisiche e giuridiche che hanno un coinvolgimento per lo più indiretto in pro- cessi che generano o gestiscono informazioni privilegiate, o che sono in contatto, per motivi personali o professionali, con persone che trattano e quindi ricevono tali infor- mazioni (p. es. personale amministrativo che è a conoscenza dei periodi di inattività di un’azienda elettrica). La questione determinante è se la persona interessata, alla luce della sua esperienza professionale e della transazione conclusa, sappia o debba sapere che si tratta di un’in- formazione privilegiata. Inoltre, la transazione o l’ordine di negoziazione deve essere stato effettuato o impartito sulla base delle informazioni privilegiate. Quindi, le tran- sazioni o gli ordini di negoziazione di cui si possa dimostrare che, nonostante la co- noscenza di informazioni privilegiate, non sono stati effettuati o impartiti sulla base delle stesse, non contravvengono al divieto.
Cpv. 3 Non è un caso di comportamento sul mercato non ammesso quello in cui la società nazionale di rete o i gestori della rete di trasporto del gas, per garantire l’esercizio sicuro della rete, si avvalgono di informazioni privilegiate per acquistare o alienare elettricità o gas o se per quello stesso scopo raccomandano ad altri tale acquisto o alienazione. Tuttavia, essi non possono comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione non avvenga nel normale esercizio della professione o nell’adempimento dei propri compiti. Sono consentiti, ad esempio, gli acquisti effettuati nell’ambito della fornitura di pre- stazioni di rete, ad esempio per energia e potenza di regolazione o per spostamenti di produzione e di carico (re-dispatching).
Cpv. 4 Non sussiste comportamento illecito se gli atti di un operatore di mercato sono com- piuti nell’ambito di provvedimenti d’emergenza disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all’approvvigionamento di energia elettrica o di gas, sia che ciò avvenga in ottemperanza all’articolo 9 LAEl o nell’ambito di misure preparatorie o di
intervento economico avviate in virtù degli articoli 5 seg. e 31 seg. della legge del 17 giugno 2016 15 sull’approvvigionamento del Paese (LAP).
Cpv. 5 Il capoverso 5 stabilisce che il Consiglio federale può prevedere altri casi in cui l’im- piego di informazioni privilegiate è eccezionalmente ammesso. Si tratta in particolare di operazioni effettuate per adempiere un obbligo che l’operatore di mercato ha as- sunto prima di ottenere l’informazione privilegiata. Sono altresì incluse le operazioni eseguite da produttori di elettricità all’esclusivo fine di coprire le perdite fisiche im- mediate risultanti da indisponibilità di produzione impreviste, quando gli operatori di mercato non sarebbero altrimenti in grado di far fronte ai propri obblighi contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d’intesa con la società nazionale di rete per garantire l’esercizio sicuro della rete.
Art. 8 Divieto di manipolazione del mercato
Cpv. 1 La definizione del divieto di sfruttamento e di trasmissione di informazioni privile- giate si basa sia sulle norme dell’UE sia sul diritto dei mercati finanziari (art. 143 cpv. 1 LInFi). Come è stato detto in riferimento all’articolo 9, tale divieto non si limita ai valori mo- biliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera, ma riguarda tutti i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b). Inoltre, il di- vieto di manipolazione del mercato non presuppone né il fine di lucro né il dolo. Ciò rende irrilevante l’eventuale intenzionalità dell’atto. Di conseguenza, anche una sem- plice attività di negoziazione errata può costituire una manipolazione del mercato. Il divieto di manipolazione del mercato comprende tre aspetti, vale a dire la diffusione di informazioni che possono fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (lett. a), l’effettua- zione di transazioni o il conferimento di ordini di negoziazione che forniscono o po- trebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (lett. b n. 1), oppure che influenzano o possono influenzare il prezzo di uno o più prodotti energetici svizzeri all’ingrosso ottenendo un livello di prezzo artificioso (lett. b n. 2). La diffusione di informazioni, in qualsiasi forma, che forniscono o potrebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, rappresenta una violazione del divieto di manipola- zione del mercato. Il termine «informazioni» va inteso come qualsiasi tipo di infor- mazione, comprese voci, notizie, informazioni false o fuorvianti e informazioni di scarsa qualità.
15 RS 531
La diffusione è considerata inammissibile se chi la effettua sa o deve sapere che l’in- formazione è falsa o fuorviante. Non è necessario dimostrare che la diffusione delle informazioni abbia effettivamente indotto in errore gli operatori di mercato: basta in- fatti la prova dell’esistenza di un nesso diretto tra le informazioni false o fuorvianti diffuse e le componenti della domanda, dell’offerta o del prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, o anche di un nesso indiretto, ossia quando è più probabile che improbabile che la diffusione delle informazioni in questione possa influire sulle com- ponenti menzionate. Non sono rilevanti il canale o i mezzi utilizzati per diffondere le informazioni (media, compreso Internet, o altri mezzi tra cui p. es. i media sociali, le chat room ecc.), né il numero di destinatari delle informazioni (lett. a n. 1). Un aspetto in comune ai comportamenti secondo le lettere a e b riguarda il fatto di aver fornito o aver potuto fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. I segnali falsi o fuorvianti provenienti dalla diffusione di determinate informazioni o da determinati ordini di negoziazione o transazioni possono indurre altri operatori di mercato a prendere decisioni di negoziazione sulla base di informazioni false o fuor- vianti riguardanti l’offerta, la domanda o i prezzi, e quindi a negoziare in modi che non avrebbero considerato in assenza di un comportamento manipolativo. Tali ordini di negoziazione o transazioni, se percepiti o presunti da altri operatori di mercato, possono anche ingenerare diffidenza nei confronti dell’integrità del mercato e, ad esempio, influire negativamente sulla liquidità. In determinate circostanze, pos- sono inviare segnali di prezzo falsi o fuorvianti anche ai consumatori o ai dettaglianti di energia, laddove vi siano contratti al dettaglio indicizzati ai prezzi dell’energia all’ingrosso. Ne sono esempi gli ordini di negoziazione o le transazioni che vengono emessi o ese- guiti a un livello di prezzo non redditizio per l’operatore di mercato, nonché gli ordini di negoziazione o le transazioni errati e quindi non indicativi di un interesse reale all’acquisto o alla vendita al prezzo considerato. Al fine di determinare se il comportamento sospetto ha fornito segnali falsi o fuor-
vianti al mercato, è necessario esaminare la situazione del mercato prima e dopo il comportamento in questione, così da poter valutare se l’evoluzione del mercato possa essere attribuita a tale comportamento (o ad altre eventuali circostanze). Anche se vi è l’impressione che le diffusioni di informazioni, le transazioni o gli ordini di negoziazione oggetto di sospetto non abbiano avuto alcuna ripercussione sull’an- damento del mercato, e quindi anche se non si può presumere che tali comportamenti abbiano effettivamente fornito al mercato segnali falsi o fuorvianti, tali attività si pos- sono comunque ritenere manipolative se avrebbero potuto fornire tali segnali. Di fatto, la presente disposizione vieta non solo qualsiasi diffusione di informazioni o attività di negoziazione che effettivamente invii segnali falsi o fuorvianti, ma anche quelle che potrebbero potenzialmente farlo. La probabilità che un determinato comporta- mento fornisca al mercato segnali falsi o fuorvianti deve essere valutata tenendo conto
delle circostanze esistenti al momento del comportamento sospetto e delle caratteri- stiche della diffusione di informazioni, degli ordini di negoziazione o delle transazioni su cui si nutre un sospetto. Tra le caratteristiche che aumentano la probabilità che transazioni od ordini di negoziazione su cui si nutre un sospetto forniscano segnali falsi o fuorvianti vi sono il grado di significatività, livelli di prezzo disallineati, il loro collocamento vicino ai confini di periodi di riferimento o la ricorrenza. Infine, può esserci manipolazione del mercato anche quando si ottiene un livello di prezzo artificioso attraverso ordini di negoziazione o transazioni. Il verbo «ottenere» rimanda al fatto che il prezzo di un prodotto energetico svizzero all’ingrosso venga fissato o posizionato con successo a un certo livello. L’implicazione è quindi che un prezzo sia almeno in parte riconducibile alle azioni compiute (in questo caso, a ordini di negoziazione e/o transazioni) da un operatore di mercato. Il concetto di «livello di prezzo artificioso» sottintende che il prezzo di un prodotto energetico svizzero all’ingrosso non risponde al livello dei prezzi che si sarebbe avuto sul mercato in un contesto di interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che sarebbe stato il riflesso di meccanismi di mercato di base. Tuttavia, è opportuno non confondere tra loro prezzi artificiosi e prezzi anormali: un prezzo di mercato può infatti essere estremamente alto o basso, ma comunque rimanere del tutto giustifica- bile nella congiuntura di riferimento (p. es., in un contesto di produzione elettrica scarsa). Affinché il prezzo di un prodotto energetico svizzero all’ingrosso si possa considerare artificioso, non è necessario che esso rimanga a tale livello per un certo periodo di tempo, dato che si può classificare come manipolativo anche un movimento artificioso dei prezzi in un arco di tempo brevissimo. La fissazione del prezzo a un livello artificioso rappresenta sempre una manipolazione del mercato, a meno che la persona non dimostri sia di aver agito per motivi legittimi sia di non aver violato le prassi di mercato ammesse sui mercati dell’energia all’in- grosso. L’onere della prova incombe all’operatore di mercato sospettato. I motivi ad- dotti per giustificare un ordine di negoziazione o una transazione e che dimostrano
che il comportamento era conforme alle prassi di mercato ammesse devono essere esaminati caso per caso (lett. b n. 2).
Cpv. 2 Il capoverso 2 specifica il divieto di manipolazione del mercato aggiungendo il tenta- tivo, ossia un’azione compiuta con l’intento di ottenere gli effetti di cui al capoverso 1, indipendentemente dal fatto che tali effetti si producano o meno. Si tratta di una dif- ferenza sostanziale rispetto al diritto dei mercati finanziari, ma in linea con le norme dell’UE.
Cpv. 3 Il capoverso 3 stipula che il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti ammessi, in particolare in relazione alle prassi di mercato ammesse e alla pubblica- zione di informazioni per finalità giornalistiche o di espressione artistica. In riferi- mento al secondo punto occorre tenere conto in particolare della libertà d’opinione e d’informazione nonché della libertà dei media. Il Consiglio federale tiene in debita considerazione le disposizioni dell’UE.
Capitolo 4: Autorità di vigilanza e trattamento dei dati
Art. 9 Compiti
Cpv. 1 L’autorità di vigilanza è la ElCom, nominata ai sensi dell’articolo 21 LAEl. In quanto tale, essa prende le decisioni necessarie per l’esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione e le emana (cfr. art. 57a cpv. 2 della legge del 21 marzo
1997 16 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).
Cpv. 2 Il capoverso 2 rimanda agli articoli 21 capoversi 1, 2 e 4, 22 capoversi 5 e 6 e 23 LAEl, applicabili per analogia con la presente legge.
Cpv. 3 Il capoverso 3 stabilisce che la ElCom è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. La precisazione è necessaria poiché la ElCom non figura nell’enumerazione di cui all’articolo 89 capoverso 2 lettera a della legge del 17 giugno 2005 17 sul Tribu- nale federale (LTF).
Art. 10 Finanziamento In questo articolo si affronta il tema del finanziamento della ElCom, riprendendo in ampia misura quanto disposto rispetto alla FINMA (art. 15 segg. della legge del 14 giugno 2017 18 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]). Secondo tale disciplina i costi della vigilanza sui mercati finanziari sono a carico prevalentemente degli assoggettati alla vigilanza (in questo caso gli operatori di mercato). Tali costi comprendono, oltre ai costi direttamente correlati all’esercizio della vigilanza, anche quelli indiretti, segnatamente la preparazione e la
16 RS 172.010 17 RS 173.110 18 RS 956.1
partecipazione al processo legislativo, l’adempimento di compiti internazionali (cfr. art. 19) e l’osservazione del mercato. La tassa di vigilanza copre i costi della ElCom che possono essere imputati agli operatori di mercato su base non individuale ma collettiva. Tale imputazione è giustificata dal fatto che la cerchia degli assoggettati al pagamento della tassa coincide con quella dei suoi beneficiari; si tratta perciò di un caso di equivalenza di gruppo qualificata, ragion per cui la tassa forfettaria annuale si categorizza come tributo causale: i costi della vigilanza causati dal gruppo degli operatori di mercato sono coperti, secondo il principio di causalità, mediante somme prelevate da loro.
Cpv. 1 Conformemente al capoverso 1, la ElCom riscuote emolumenti per finanziare le proprie prestazioni di servizi e per coprire i costi di ogni singola procedura di vigilanza. In questo modo si tiene conto anche di tutti i casi in cui le procedure non si traducono in una decisione formale o vengono interrotte. Per il resto, il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti conformemente all’articolo 46a LOGA.
Cpv. 2 I costi non coperti dagli emolumenti devono essere suddivisi, per quanto possibile, per singoli ambiti di vigilanza (mercato all’ingrosso dell’elettricità e del gas), ossia in base a quanto le singole categorie di operatori di mercato incidono sul costo generale della vigilanza finanziato attraverso la relativa tassa. In questo modo si previene che gli operatori di mercato inseriti in un ambito di vigilanza cofinanzino gli oneri generali da attribuire a un ambito differente.
Cpv. 3 Il capoverso 3 elenca i criteri da seguire per determinare la tassa di vigilanza per i vari ambiti. Tra questi vi sono diversi indicatori del volume dell’attività di negoziazione, vale a dire la somma di bilancio, il volume delle transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e il ricavo lordo. Si crea in questo modo una correlazione tra l’onere generale della vigilanza non ascrivibile singolarmente agli operatori di mer- cato e la portata della loro attività di negoziazione. Una ripartizione di questo onere in base al volume è adeguata, poiché si può presumere che in termini di personale l’autorità faccia fronte a un dispendio maggiore per esercitare la vigilanza sulle grandi imprese piuttosto che su quelle piccole.
Cpv. 4 e 5 Per il resto, il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare. Esso disciplina altresì i dettagli del finanziamento, segnatamente le basi di calcolo, gli ambiti di vigilanza e
la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.
Art. 11 Segreto d’ufficio
Cpv. 1 e 2 La definizione del segreto d’ufficio si rifà a quella contenuta nell’articolo 14 LFINMA. Il segreto d’ufficio obbliga a mantenere il massimo riserbo su tutto ciò che non sia noto o accessibile al pubblico e in cui la ElCom o terzi inseriti in un rapporto giuridico con essa (cfr. art. 14 cpv. 4 LFINMA) abbiano un interesse degno di protezione al mantenimento del segreto. L’obbligo di serbare il segreto comprende gli accertamenti ufficiali; esso sussiste anche dopo la cessazione dell’attività per la ElCom. Le viola- zioni del segreto d’ufficio sono punibili ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale svizzero 19 (CP). Sottostanno al segreto d’ufficio anche tutti i mandatari della ElCom, in particolare gli specialisti consultati conformemente all’articolo 4 del regolamento interno 20, appli- cabile in virtù del rimando contenuto nell’articolo 9 capoverso 2.
Cpv. 3 Poiché il regolamento interno della ElCom non precisa la procedura per l’esonero dal segreto d’ufficio (cfr. art. 320 n. 2 CP), tale procedura è disciplinata nel presente ca- poverso.
Art. 12 Trattamento dei dati
Cpv. 1 La presente disposizione riprende sostanzialmente le norme vigenti per il trattamento dei dati da parte della FINMA (art. 23 LFINMA). La raccolta di informazioni appro- fondite sugli operatori di mercato è un requisito fondamentale per l’esercizio della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso. È quindi ragionevole attendersi che nell’ambito della sua attività di vigilanza la ElCom tratterà una grande quantità di dati personali, compresi anche dati degni di protezione concernenti perseguimenti e san- zioni di natura amministrativa e penale. Per questo motivo il capoverso 1 autorizza la ElCom a trattare questo tipo di dati (cfr. art. 17 cpv. 2 della legge federale del 19 giu- gno 1992 21 sulla protezione dei dati [LPD] risp. art. 34 cpv. 2 della LPD del 25 set- tembre 2020, completamente riveduta). Peraltro, in virtù dell’articolo 26b OAEl, la
19 RS 311.0 20 RS 734.74 21 RS 235.1
ElCom già dispone della facoltà di trattare determinati dati nel settore del commercio all’ingrosso di energia.
Cpv. 2 Il capoverso 2 contiene un elenco non esaustivo delle situazioni in cui la ElCom può trattare dati ai sensi del capoverso 1. Oltre alle attività relative alla vigilanza sui mer- cati dell’energia all’ingrosso e sugli operatori di mercato, l’enumerazione include an- che varie procedure che la ElCom deve eseguire, nonché l’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.
Cpv. 3 Il Consiglio federale emana in particolare disposizioni sulla gestione di un sistema d’informazione da parte della ElCom, stabilendo quali dati essa sia autorizzata a pub- blicare per migliorare la trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso. La pubbli- cazione di dati non deve in alcun caso produrre una distorsione della concorrenza. La valutazione dei dati da pubblicare deve basarsi sulle possibili condizioni di concor- renza attuali e future.
Capitolo 5: Strumenti di vigilanza
Art. 13 Obbligo d’informazione La definizione dell’obbligo d’informazione si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 29 cpv. 1 LFINMA). Per poter svolgere il suo compito di vigilanza, la ElCom deve avere la possibilità di eseguire determinati provvedimenti d’inchiesta. Può ad esempio esigere dagli opera- tori di mercato e da tutte le persone coinvolte in transazioni e ordini di negoziazione ai sensi della presente legge tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adem- pimento dei suoi compiti. Non è invece previsto un diritto di perquisizione, di citazione e di interrogatorio, in quanto per la procedura amministrativa attinente alla vigilanza si considera sufficiente l’obbligo di informazione. Se una fattispecie può avere rilevanza (anche) penale, l’au- torità di perseguimento penale ha la facoltà di effettuare perquisizioni domiciliari, nonché di convocare e interrogare testimoni o persone informate sui fatti. Tale diffe- renziazione riguardo ai diritti d’inchiesta nasce dal fatto che l’illecito è più grave nelle fattispecie dai risvolti penali piuttosto che per i comportamenti non ammessi sotto il profilo della vigilanza.
Art. 14 Confisca
Cpv. 1 e 2 La definizione di confisca si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 35 LFINMA). Se un operatore di mercato realizza un utile o evita una perdita violando gravemente le disposizioni in materia di vigilanza, la ElCom può riscuotere l’utile o il «controva- lore» della perdita evitata. Spetta alla ElCom valutare l’esistenza di una violazione grave. In linea di massima, sussiste una grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza quando un operatore di mercato si rende colpevole di comportamento sul mercato non ammesso. È altresì immaginabile che l’accumulo di diverse o ripetute infrazioni di lieve entità crei una situazione di violazione grave. La ElCom provvede affinché la confisca non si traduca in un rigore eccessivo, ad esempio qualora tale provvedimento ponga una persona a rischio di fallimento. Inol- tre, diversamente da quanto sancito in materia dal CP, la ElCom può ordinare una confisca soltanto presso persone od operatori di mercato coinvolti in transazioni od ordini di negoziazione ai sensi della presente legge, non presso soggetti terzi. L’atto di confisca acquisisce perciò carattere compensativo, non sanzionatorio.
Cpv. 3 Il provvedimento non può restare vano perché non è possibile calcolare l’importo da confiscare. Pertanto la ElCom ha la facoltà di effettuare una stima dei valori patrimo- niali da confiscare, se la loro entità non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato.
Cpv. 4 Il diritto di confisca si prescrive in sette anni a contare dalla violazione delle disposi- zioni in materia di vigilanza.
Cpv. 5 Il capoverso 5 precisa il rapporto con le corrispondenti disposizioni del CP. Il rapporto con il diritto dei mercati finanziari è disciplinato dall’articolo 18.
Cpv. 6 Se, a seguito di una grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza, sussiste nei confronti di un operatore di mercato una pretesa di risarcimento non contestata (p. es. a seguito di conciliazione extragiudiziale) o accertata dal tribunale, la ElCom può, su richiesta della persona lesa, versarle un indennizzo fino a concorrenza dell’im- porto dei valori patrimoniali confiscati.
Se non vi è alcuna parte lesa o se non vengono sollevate pretese di risarcimento, i valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione. Se l’entità delle pre- tese di risarcimento è inferiore ai valori patrimoniali confiscati, anche la rimanenza è devoluta alla Confederazione (cpv. 6).
Art. 15 Divieto di esercizio della professione e dell’attività
Cpv. 1 La definizione di esercizio della professione e dell’attività si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 33 e 33a LFINMA). In caso di comportamento sul mercato non ammesso o di altra violazione degli obbli- ghi previsti dalla presente legge, la ElCom può vietare al responsabile l’esercizio di un’attività dirigente presso un operatore di mercato. Tale divieto può anche limitarsi a uno specifico ambito di attività, tenuto conto in particolare anche del rischio di un ulteriore illecito. Il divieto di esercizio della professione ai sensi della presente legge si distingue dall’interdizione di esercitare unʼattività di cui all’articolo 67 CP, che il tribunale può pronunciare solo se nell’ambito di un’attività professionale è stato commesso un cri- mine o un delitto punito con la detenzione per più di sei mesi e se sussiste altresì il rischio di ulteriori abusi. Il divieto di esercizio della professione ai sensi della presente disposizione punisce invece la violazione grave degli obblighi di vigilanza, non l’in- frazione commessa nell’ambito di un’attività professionale. Questo trattamento più rigoroso è giustificato dalla posizione di rilievo assunta, nella vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso, dai beni da salvaguardare, quali la funzionalità dei mercati e la protezione dei consumatori finali da prezzi abusivi dell’elettricità e del gas. Per questo motivo l’autorità di vigilanza deve poter adottare misure preventive e repres- sive, come il divieto di esercizio della professione, nei confronti delle persone che esercitano una funzione dirigenziale (lett. a). A titolo integrativo, la ElCom ha anche la possibilità di vietare a un collaboratore di un operatore di mercato di effettuare transazioni e di conferire ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sui mercati dell’energia all’in- grosso (lett. b).
Cpv. 2 Tali divieti possono essere ordinati per una durata massima di cinque anni.
Art. 16 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza
Cpv. 1 e 2 In caso di grave contravvenzione agli obblighi in materia di vigilanza, la ElCom può pubblicare la sua decisione finale in forma elettronica o a stampa non appena è passata
in giudicato; la decisione può contenere indicazioni sulle persone interessate. La de- cisione finale rappresenta l’accertamento definitivo di una situazione giuridica. La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa e quindi può essere impu- gnata. Inoltre, la ElCom deve garantire che nella decisione non vengano fornite indi- cazioni riguardanti soggetti terzi.
Capitolo 6: Collaborazione con altre autorità
Art. 17 Competenza della FINMA La presente legge si applica in primo luogo alla negoziazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. In questo contesto gli articoli 7 e 8 non si possono applicare a quei prodotti che sono anche strumenti finanziari ai sensi della LInFi. Di conseguenza, nel caso di un comportamento sul mercato non ammesso ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge e degli articoli 142 o 143 LInFi la competenza e la valutazione sono disciplinate nella LInFi. Una regolamentazione analoga si trova nel diritto dell’UE, segnatamente nel regolamento REMIT. Non è invece disciplinato in modo specifico il rapporto con la sfera di competenza della COMCO. È quindi possibile che in una medesima circostanza si attivi in parallelo la vigilanza sia della ElCom che della COMCO, ognuna nel proprio ambito e con i propri strumenti. In ogni caso va ricordato che questa disposizione non esclude in alcun modo l’appli- cabilità di altri articoli della presente legge ai prodotti energetici svizzeri all’ingrosso che sono anche strumenti finanziari ai sensi della LInFi. Gli obblighi di registrazione, trasmissione e pubblicazione si applicano anche alle persone che negoziano tali pro- dotti. Per ridurre i tempi e per considerazioni di natura procedurale non è invece ne- cessario far pervenire anche alla ElCom le informazioni sulle transazioni o sugli ordini di negoziazione già soggette a obbligo di trasmissione in virtù della LInFi, dato che la ElCom può ottenerle nel quadro di uno scambio di informazioni (cfr. art. 19 cpv. 3).
Art. 18 Autorità di perseguimento penale
Cpv. 1 Il capoverso 1 sancisce l’obbligo reciproco della ElCom e delle autorità di persegui- mento penale (della Confederazione o dei Cantoni) di scambiarsi le informazioni di cui necessitano nell’ambito della collaborazione tesa all’adempimento dei loro com- piti secondo la presente legge. Tuttavia, in proposito la ElCom è autorizzata a trasmet- tere esclusivamente informazioni che ha raccolto in virtù della presente legge, e non – ad esempio – quelle ottenute dando esecuzione alla LAEl. L’utilizzo di dette infor- mazioni nei procedimenti penali è soggetto alle regole del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 22 (CPP).
22 RS 312.0
Cpv. 2 La ElCom e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni sono chiamate a coordinare, per quanto possibile e necessario, i loro procedimenti.
Cpv. 3 Viene inoltre imposto alla ElCom lo stesso obbligo che l’articolo 38 capoverso 3 LFINMA prevede per la FINMA, ossia quello di informare le competenti autorità di perseguimento penale se nell’ambito della sua attività di vigilanza ha conoscenza di crimini o delitti di diritto comune o di infrazioni del disposto della presente legge. Non sussistono altri obblighi di informazione. La ElCom non è tenuta nemmeno a indagare attivamente sull’esistenza di reati di diritto comune.
Art. 19 Altre autorità nazionali
Cpv. 1 In linea con l’articolo 25 capoverso 2 LAEl è istituito l’obbligo per le altre autorità svizzere di fornire alla ElCom informazioni o documenti di cui essa ha bisogno ai fini dell’esecuzione della presente legge. Questo obbligo riguarda sia i servizi della Con- federazione che quelli cantonali. Lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative e l’Ufficio federale dell’energia (UFE) deriva dall’articolo 30 della legge federale del 22 marzo 1974 23 sul diritto penale amministrativo (DPA).
Cpv. 2 La ElCom può trasmettere ad altre autorità di vigilanza svizzere quali la COMCO, la FINMA o l’UFE (p. es. nell’ambito dell’obbligo di trasporto di gas naturale secondo l’art. 13 della legge del 4 ottobre 1963 24 sugli impianti di trasporto in condotta [LITC]) le informazioni non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adem- piere i loro compiti.
Cpv. 3 La ElCom e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano recipro- camente non appena abbiano notizia di eventi significativi per l’altra autorità di vigi- lanza. Uno scambio regolare di informazioni tra queste due autorità di vigilanza è della massima importanza per il buon funzionamento dei mercati dell’energia all’in- grosso e dei mercati finanziari.
23 RS 313.0 24 RS 746.1
Art. 20 Motivi di rifiuto La ElCom può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti se servono unicamente alla formazione interna dell’opinione (lett. a) o se la loro comunicazione pregiudicherebbe un procedimento in corso o l’attività di vigilanza della ElCom (lett. b). Un ulteriore motivo di rifiuto può essere l’incompati- bilità della comunicazione con gli obiettivi o con lo scopo della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso (lett. c). Per effetto dell’attività di vigilanza, la ElCom viene a conoscenza di numerose infor- mazioni riservate sugli operatori di mercato e altre persone fisiche o giuridiche. Da un lato tali informazioni devono essere protette per non pregiudicare l’attività di vigi- lanza della ElCom, dall’altro occorre salvaguardare i legittimi interessi delle autorità di perseguimento penale e delle altre autorità nazionali a disporne. Spetta alla ElCom soppesare questi diversi interessi e tenerne conto in modo equilibrato.
Art. 21 Controversie Analogamente al caso delle divergenze d’opinione che possono emergere nella colla- borazione tra la FINMA da un lato e le autorità di perseguimento penale e altre autorità svizzere dall’altro (art. 41 LFINMA), la competenza della decisione definitiva è asse- gnata al Tribunale amministrativo federale anche nei casi analoghi concernenti la El- Com. Non si tratta degli accertamenti riguardanti questioni di competenza, per le quali si applicano i principi procedurali generali di cui agli articoli 8 e 9 della legge federale del 20 dicembre 1968 25 sulla procedura amministrativa (PA), bensì di valutare le con- troversie in materia di collaborazione tra le autorità coinvolte, segnatamente in mate- ria di scambio di informazioni. Poiché il Tribunale amministrativo federale si occupa di questioni concernenti la vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso già in qualità di istanza ordinaria di ricorso, può valutare anche se gli interessi della vigilanza su tali mercati prevalgano su quelli dell’autorità che ha presentato la richiesta (cfr. art. 17 cpv. 3).
Art. 22 Collaborazione con autorità estere
Cpv. 1 Il capoverso 1 prevede che, per l’applicazione della presente legge, la ElCom può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere competenti per la vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso. L’accoglimento di tale richiesta è retto dal diritto determinante per le autorità estere.
Cpv. 2 La ElCom può trasmettere alle autorità estere informazioni e documenti a condizione in primo luogo che dette informazioni siano utilizzate esclusivamente per l’esecuzione
25 RS 172.021
di disposizioni concernenti l’integrità e la trasparenza nei mercati dell’energia all’in- grosso oppure siano ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi; in secondo luogo, che le autorità estere (come la ElCom, in virtù degli art. 4 e 22 della presente legge in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1 lett. e della legge del 24 marzo 2000 26 sul personale federale [LPers]) siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; in terzo luogo che le informazioni siano trasmesse o pubblicate soltanto con il consenso dell’autorità svizzera; e infine che le autorità estere competenti siano autorizzate in virtù di un accordo internazionale.
Cpv. 3 Secondo il capoverso 3 la ElCom deve opporsi alla trasmissione se l’autorità estera interessata non concede la reciprocità nel caso speculare.
Cpv. 4 Se nell’ambito di una procedura di assistenza amministrativa la ElCom intende tra- smettere informazioni a un’autorità estera, deve informarne le persone interessate e invitarle a prendere posizione. La ElCom è tuttavia esonerata da tale obbligo se ciò non è possibile o comporta un dispendio sproporzionato.
Capitolo 7: Disposizioni penali
Art. 23 Sfruttamento e trasmissione di informazioni privilegiate La disposizione penale concernente lo sfruttamento e la trasmissione di informazioni privilegiate si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 154 LInFi), dato che la natura del reato e il relativo illecito sono paragonabili. Si tratta della controparte penale della fattispecie normata nell’articolo 7 sotto il profilo della vigilanza. La struttura della norma rispecchia la cerchia degli autori del reato e la gravità della pena. Quale autore entra in considerazione qualsiasi persona fisica che dispone di in- formazioni privilegiate. La gravità della pena dipende dal motivo per cui una persona è a conoscenza di informazioni privilegiate. Agli insider primari, e cioè le persone che hanno accesso diretto a informazioni privilegiate, può essere comminata una pena de- tentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 1) o, in casi qualificati, una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (cpv. 2). Gli insider secondari, e cioè le persone che ricevono un’informazione privilegiata da un insider primario o commettendo un crimine o un delitto, sono puniti con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria (cpv. 3). Chi riceve un’informazione privilegiata solo per caso è punito con una multa (cpv. 4).
26 RS 172.220.1
Cerchia di persone Le persone descritte al capoverso 1 sono considerate cosiddetti insider primari. Si tratta di persone che hanno accesso direttamente e regolarmente a informazioni privi- legiate in virtù della loro attività o partecipazione. Vengono menzionate espressa- mente le persone che si presentano come organi o membri di un organo direttivo o di vigilanza di un operatore di mercato o di una società che lo controlla o ne è controllata. Sono tuttavia considerate insider primari anche le persone che vanno classificate come personale ausiliario o incaricati, come gli assistenti e i consulenti legali, nonché le persone al di sotto del livello dirigenziale massimo che hanno accesso a informazioni sensibili o che addirittura le creano. Le informazioni privilegiate non devono necessariamente provenire dall’ambiente professionale immediato dell’autore. È altresì un insider primario la persona a cono- scenza del fatto che la propria impresa concluderà con un’altra impresa un contratto non ancora reso pubblico che probabilmente influenzerà in misura sensibile il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Sono compresi anche i casi in cui l’insider primario viene a conoscenza di un’informazione riservata riguardante circostanze esterne all’impresa ma capaci di influenzare il prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Gli insider secondari ai sensi del capoverso 3 sono persone che hanno ricevuto un’in- formazione direttamente e attivamente da un insider primario, ad esempio i giornalisti che nel quadro di un’informazione giornalistica sono informati in precedenza di fatti confidenziali. Il requisito della fattispecie penale di sfruttamento di informazioni pri- vilegiate è che una persona riceva le informazioni allo scopo di utilizzarle a proprio vantaggio. Ad esempio, se nel quadro delle trattative concernenti un’offerta pubblica di acquisto il potenziale acquirente è messo a conoscenza di informazioni privilegiate provenienti dall’altra impresa e le sfrutta per effettuare transazioni. Sono considerate insider secondari anche le persone che hanno ottenuto un’informa- zione privilegiata commettendo un crimine o un delitto. Il capoverso 4 inserisce nella cerchia di persone anche coloro che vengono a cono- scenza di informazioni privilegiate per caso, ad esempio il personale addetto alle pu-
lizie, che può venire a conoscenza di informazioni privilegiate nello svolgimento della propria attività (p. es. svuotando i cestini della carta). Restano escluse dalla cerchia di persone le persone giuridiche. L’applicabilità dell’ar- ticolo 102 capoverso 2 CP (responsabilità penale secondaria dell’impresa) obblighe- rebbe le imprese a sorvegliare i loro collaboratori 24 ore su 24, un compito dal dispen- dio sproporzionato – laddove fosse di fatto realizzabile. Tra l’altro una punibilità dell’impresa sarebbe inutile, anche perché i vantaggi patrimoniali ottenuti da un’im- presa nell’ambito di un reato di sfruttamento di informazioni privilegiate possono es- sere confiscati (cfr. art. 70 cpv. 1 CP). Oggetto del reato
Costituiscono oggetto del reato le informazioni riservate la cui divulgazione è tale da influenzare in modo sensibile il prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Si tratta di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 2 lettera e (cfr. sopra). Reato All’insider primario (cpv. 1 e 2) è vietato conseguire un vantaggio patrimoniale per sé o per terzi sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (lett. a), trasmettendo l’informazione privilegiata ad altri (lett. b) o sfruttandola per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di pro- dotti energetici svizzeri all’ingrosso (lett. c). Queste disposizioni riguardano anche le transazioni con derivati, a condizione che questi si basino su prodotti energetici sviz- zeri all’ingrosso (cfr. art. 2 lett. b). A tutte le altre persone è vietato conseguire per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. I capoversi 3 e 4 riprendono pertanto unicamente la variante di reato del capoverso 1 lettera a. Ciò è giustificato dal momento che solo l’insider pri- mario ha l’obbligo di mantenere segreta l’informazione in questione. Evento del reato La fattispecie di sfruttamento e trasmissione di informazioni privilegiate si configura come reato di evento, dipendente dall’effettivo conseguimento di un vantaggio patri- moniale per sé o per altri. Se l’autore ha agito nell’intento di realizzare un vantaggio patrimoniale, ma non è riuscito a conseguirlo, entra in considerazione unicamente la punibilità del tentativo di reato (cfr. cpv. 5 nonché art. 22, 105 cpv. 2 e 333 cpv. 1 CP). Non è invece punibile la divulgazione di informazioni privilegiate senza almeno l’intenzione di ottenere un vantaggio patrimoniale per sé o per altri. Il vantaggio patrimoniale può manifestarsi come aumento del patrimonio (è suffi- ciente un utile contabile) o come evitamento di una perdita patrimoniale. Se l’insider primario consegue un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di fran- chi, sussiste una fattispecie qualificata (cpv. 2). Nel caso di importi inferiori, l’entità della pena sarebbe sproporzionata rispetto all’illecito. Fattispecie soggettiva Diversamente dal divieto imposto sotto il profilo della vigilanza, in chiave penale lo
sfruttamento e la trasmissione di informazioni privilegiate costituiscono un reato do- loso. La negligenza, quindi, non è punibile. Concorso di reati Supponendo che uno stesso comportamento costituisca una fattispecie ai sensi dell’ar- ticolo 23 della presente legge e anche dell’articolo 154 LInFi, vi sarebbe un caso non compiuto di concorso ideale. In questo caso sarebbe determinante come lex specialis la legge (e quindi la fattispecie ivi descritta) che rivela la maggior attinenza all’infor- mazione privilegiata. A questo proposito occorre accertare se l’informazione si riferi- sca maggiormente a un prodotto energetico svizzero all’ingrosso o a uno strumento
finanziario secondo la LInFi, e se la trasmissione dell’informazione possa influire maggiormente sul prezzo del prodotto o sul corso dello strumento.
Art. 24 Manipolazione del mercato La disposizione penale concernente la manipolazione del mercato si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 155 LInFi). Per quanto riguarda la fatti- specie penale di manipolazione del mercato, il bene giuridico da proteggere non è tanto il patrimonio degli operatori di mercato, dei consumatori finali e di altre persone, quanto piuttosto la loro fiducia in un mercato pulito, non alterato e che offra le stesse opportunità a tutti. Si tratta della controparte penale della fattispecie normata nell’ar- ticolo 8 sotto il profilo della vigilanza. Cerchia di persone Si tratta di un reato comune, che può quindi essere commesso da qualsiasi persona fisica. Oggetto del reato Sono oggetti del reato i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Reato In linea di principio, la manipolazione del mercato può avvenire in due modi: me- diante la diffusione consapevole di informazioni false o fuorvianti (lett. a) o mediante l’acquisto e l’alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (lett. b), in en- trambi i casi allo scopo di influenzare in modo sensibile il prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. L’atto di diffusione di informazioni false o fuorvianti differisce leggermente dalla normazione della fattispecie sotto il profilo della vigilanza. In chiave penale, infatti, tale diffusione deve avvenire con il preciso scopo di influenzare in modo sensibile il prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso; per il diritto in materia di vigilanza, invece, lo scopo deve essere quello di inviare segnali falsi o fuorvianti in merito all’of- ferta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Un’ulte- riore differenza consiste nel fatto che per il diritto in materia di vigilanza la manipo- lazione del mercato presuppone una diffusione pubblica, mentre per la fattispecie pe- nale è sufficiente una diffusione in quanto tale. Le informazioni sono considerate fuorvianti se sono tali da ingannare gli investitori, e possono essere vere come pure non vere. La valutazione deve basarsi sulle cono- scenze di un operatore di mercato medio. Si escludono così le falsità facilmente rico- noscibili che solo un destinatario estremamente ingenuo riterrebbe vere. Inoltre, le informazioni sono considerate false se non corrispondono ai fatti o alle circostanze
reali, come nel caso delle menzogne e anche delle menzogne grossolane. Come per la fattispecie regolata nel diritto in materia di vigilanza, riveste un ruolo secondario il canale di diffusione, essendo irrilevanti i mezzi o il canale di comunica- zione utilizzati.
A differenza della fattispecie disciplinata dal diritto in materia di vigilanza, il presente articolo si applica solo alle transazioni fittizie, cioè a quelle in cui l’acquirente e il venditore sono la stessa unità economica («wash sales») o in cui l’acquirente e il ven- ditore si sono accordati («matched orders» o «daisy chains») e che non hanno nessu- nissimo effetto economico, il loro unico scopo essendo quello di simulare un’attività di mercato. La manipolazione consiste infatti nel simulare un’attività di mercato che in realtà non esiste. Nel caso delle «wash sales», l’avente diritto economico sui pro- dotti negoziati è un’unica persona, sebbene nella percezione pubblica – ma non nella realtà – vi sia stato un trasferimento di valori patrimoniali a un avente diritto econo- mico differente. Nel caso di un «matched order», l’autore del reato emette un ordine di acquisto che, grazie a un accordo con un complice, viene compensato con un ordine di vendita simultaneo. Anche in questo caso l’attività negoziale è puramente fittizia. È vero che avviene un effettivo trasferimento di valori patrimoniali, ma l’operazione era stata preventivamente concordata. Quando l’interazione coinvolge più di due per- sone si parla di «daisy chains». Evento del reato Le due fattispecie di cui al capoverso 1 sono reati di pericolo astratto, mentre la qua- lificazione (cpv. 2) è un reato di evento. Se viene conseguito un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi, sussiste una fattispecie qualificata (cpv. 2). Nel caso di importi inferiori, l’entità della pena sarebbe sproporzionata rispetto all’illecito. Fattispecie soggettiva Contrariamente alla violazione del divieto sotto il profilo della vigilanza, in chiave penale la manipolazione del mercato è un reato doloso. La negligenza, quindi, non è punibile. Seguendo i principi generali è quindi sufficiente il dolo eventuale per quanto riguarda il comportamento di cui al capoverso 1 lettera b. Quanto al comportamento di cui al capoverso 1 lettera a è invece necessario un dolo diretto, poiché la diffusione di infor- mazioni false o fuorvianti deve avvenire con specifica consapevolezza («sa o deve sapere»); il dolo eventuale non è sufficiente. L’autore del reato deve perciò sapere che l’informazione è falsa o fuorviante e volere che la diffusione avvenga. Concorso di reati
Supponendo che uno stesso comportamento costituisca una fattispecie ai sensi dell’ar- ticolo 24 della presente legge e anche dell’articolo 155 LInFi, vi sarebbe un caso non compiuto di concorso ideale. Al fine di determinare quale legge si applichi come lex specialis è necessario stabilire, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle in- formazioni diffuse o dei prodotti acquistati o alienati, quale tra queste due leggi palesi l’attinenza maggiore.
Art. 25 Comunicazione di informazioni false La disposizione penale concernente la comunicazione di informazioni false si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 45 LFINMA). È sanzionabile la comunicazione di informazioni false alla ElCom. Il reato commesso intenzionalmente è configurato come delitto. Se viene commesso per negligenza, si inquadra come contravvenzione.
Art. 26 Violazione del segreto professionale La disposizione penale concernente la violazione del segreto professionale si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 147 LInFi). Cerchia di persone La variante di fattispecie di cui al capoverso 1 lettera a è un vero e proprio reato spe- ciale che può essere commesso solo da membri di un organo nonché da impiegati di un’istituzione per la negoziazione multilaterale di prodotti energetici svizzeri all’in- grosso (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a). Inoltre, il capoverso 1 lettere b risp. c disciplina anche un reato di istigazione o di sfruttamento di informazioni segrete. Si tratta di reati comuni che possono essere com- messi da chiunque. Oggetto del reato Viene protetta come «segreto», tra l’altro, qualsiasi informazione relativa alle condi- zioni finanziarie di operatori di mercato, nonché a transazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso effettuate, pianificate o in corso di attuazione. Sono comprese tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse nell’ambito di applicazione della presente legge, comprese le informazioni privilegiate. L’informazione deve an- che essere riferita a una persona fisica o giuridica o a un gruppo di persone (p. es. una società semplice). Reato Il reato secondo il capoverso 1 lettera a è commesso non appena l’autore di un delitto speciale consente potenzialmente a uno o più terzi esterni alla cerchia degli aventi diritto all’informazione di accedere alle informazioni riservate. La variante di fattispecie di cui al capoverso 1 lettera b estende la punibilità al tenta- tivo di istigazione ad agire secondo la lettera a. Secondo il capoverso 1 lettera c il reato risulta compiuto anche se una persona rivela ad altri il segreto che le è stato rivelato in violazione della lettera a oppure lo sfrutta per sé stessa o per altri. La condizione per la punibilità è che l’autore deve o dovrebbe sapere che la comunicazione di quei dati avviene contro il segreto professionale. Per la fattispecie penale qualificata di cui al capoverso 2, è punito con una pena de- tentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale violando il segreto professionale. Si tratta quindi di
un crimine (cfr. art. 10 cpv. 2 CP). La comminatoria della pena è in linea con quella di altri crimini disciplinati dal CP. Fattispecie soggettiva Il reato è punibile indipendentemente dal fatto che si tratti di dolo o negligenza (cpv. 3). Poiché per l’istigazione è espressamente richiesto il dolo, nel comportamento di cui al capoverso 1 lettera b la negligenza deve essere esclusa in ogni caso.
Art. 27 Perseguimento penale
Cpv. 1 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 23–25 competono alla giurisdizione federale penale. L’autorità di perseguimento è il Mini- stero pubblico della Confederazione, il procedimento è retto dal CPP. Diversamente dalla LFINMA, il perseguimento penale delle comunicazioni di infor- mazioni false compete alla giurisdizione federale. Da un lato, i tribunali sono meglio in grado di valutare se sussistono i presupposti per una pena detentiva o una misura privativa della libertà. Dall’altro, si evita il lungo processo di trasmissione delle pra- tiche tra le autorità amministrative e il Ministero pubblico della Confederazione.
Cpv. 2 La possibilità che il Ministero pubblico della Confederazione deleghi la competenza ai Cantoni è volutamente esclusa, essendo proficua una messa in comune delle cono- scenze specialistiche necessarie per il perseguimento delle fattispecie di cui agli arti- coli 23 e 24. Il giudizio in prima istanza delle contravvenzioni menzionate spetta al Tribunale penale federale. Le possibilità e le condizioni di ricorso presso il Tribunale federale sono disciplinate dagli articoli 78 segg. LTF.
Cpv. 3 Per motivi di conformità con fattispecie penali analoghe di altri ambiti del diritto e alla luce di una comminatoria di pena detentiva, il perseguimento penale in caso di infrazione dell’articolo 26 (violazione del segreto professionale) deve invece essere affidato alle autorità cantonali. Anche i procedimenti dinanzi alle autorità cantonali sono retti dal CPP.
Art. 28 Inosservanza di decisioni Anche la disposizione penale concernente l’inosservanza di decisioni si ispira forte- mente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 48 LFINMA). Con questa disposizione si conferisce alle decisioni della ElCom in materia di vigi- lanza maggiore efficacia, anche sul piano esecutivo. Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione della ElCom è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Per poter comminare una multa, la ElCom deve indicare nella sua decisione la com- minatoria della pena di cui al presente articolo.
Art. 29 Competenza La competenza per il perseguimento e la valutazione degli atti di cui all’articolo 28 spetta all’UFE. Se è stata commessa la fattispecie penale, l’UFE infligge una multa mediante decreto penale (art. 64 DPA). Contro il decreto penale è possibile fare op- posizione entro trenta giorni, nel qual caso esso sarà riesaminato ed eventualmente confermato mediante decisione penale (art. 70 DPA). Questa norma non dichiara esplicitamente punibile il tentativo, che pertanto rimane impunito (art. 2 DPA in combinato disposto con art. 104 e 105 cpv. 2 CP). L’istiga- tore e il complice sono invece punibili (art. 5 DPA).
Capitolo 8: Convenzioni internazionali
Art. 30 L’articolo 7a capoverso 2 LOGA conferisce al Consiglio federale il diritto generale di «concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata». Secondo l’articolo 7a capoverso 1 LOGA esso può quindi concludere autonomamente trattati internazionali di portata maggiore purché ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. La presente disposi- zione conferisce al Consiglio federale detta autorizzazione, la quale tuttavia risulta limitata qualora l’accordo in questione sia sottoposto a referendum facoltativo od ob- bligatorio ai sensi degli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 31 Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione (cpv. 1). Per garantire un’elevata compatibilità con il diritto dell’UE, tiene segnatamente conto delle perti- nenti norme, in particolare del regolamento REMIT e dei pertinenti regolamenti di esecuzione. Può delegare all’UFE l’emanazione di prescrizioni tecniche e ammini- strative (cpv. 2).
Allegato recante modifica di altri atti normativi
1. Codice di procedura penale (CPP) 27
Art. 269 cpv. 2 lett. o In genere il comportamento sul mercato non ammesso si estrinseca grazie all’impiego di mezzi di telecomunicazione, reso possibile dalla digitalizzazione e dall’intercon- nessione (internazionale) dei mercati dell’energia all’ingrosso. Lo stesso vale anche per i mercati finanziari (art. 154 e 155 LInFi). Anche l’illecito dei reati è del tutto assimilabile a quello del mercato finanziario. È dunque più che giustificato ordinare una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni anche al fine di perseguire il comportamento non ammesso nei mercati dell’energia all’ingrosso.
2. Legge del 23 marzo 2007 28 sull’approvvigionamento elettrico
Art. 21 cpv. 5 Data l’analogia con l’articolo 10 capoverso 1 della presente legge e per adempiere i principi della legalità, l’articolo 21 capoverso 5 LAEl deve essere precisato inserendo un rimando all’articolo 46a LOGA, il quale disciplina in maggior dettaglio le modalità di riscossione degli emolumenti. 3. Legge federale del 19 giugno 2015 29 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
Art. 47 Con l’entrata in vigore della presente legge l’articolo 47 LInFi non ha più ragione d’essere. Per evitare ambiguità e incertezze giuridiche è pertanto necessario abrogare detto articolo.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per l’economia
L’introduzione della LVTE offre all’autorità di regolazione ElCom la possibilità di garantire l’integrità del mercato attraverso una sorveglianza completa del commercio all’ingrosso di energia elettrica e gas. Inoltre, il divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e il relativo obbligo di pubblicazione garantiscono che l’offerta e la do- manda siano ugualmente trasparenti per tutti gli operatori di mercato. L’obbligo di
27 RS 312.0 28 RS 734.7 29 RS 958.1
pubblicazione riduce il rischio che lo sfruttamento di informazioni privilegiate pro- duca una distorsione dei segnali di prezzo. Il mercato dell’energia all’ingrosso invia segnali di prezzo che possono essere signi- ficativi per le decisioni degli operatori di mercato. È il caso, ad esempio, di decisioni a breve termine sull’offerta di elettricità da parte dei produttori o sulla domanda da parte dei consumatori. I segnali di prezzo costituiscono una base importante anche per le decisioni riguardanti investimenti a lungo termine (p. es. in centrali elettriche, im- pianti di consumo e reti). Per fornire una base adeguata per il processo decisionale, questi segnali devono palesarsi in un contesto di concorrenza equa e trasparente. La LVTE, come il regolamento REMIT per l’UE, produce un quadro importante per l’identificazione e il perseguimento degli abusi di mercato in Svizzera. Si rafforza in questo modo la fiducia dei clienti, dell’industria e degli altri operatori nel fatto che i prezzi dell’energia sono aperti, equi e competitivi: è questa la base per un funziona- mento efficace del mercato dell’energia. Sono interessati tutti gli operatori che negoziano contratti di commercio all’ingrosso di gas o di elettricità con erogazione in Svizzera. La LVTE li obbliga a comunicare alla ElCom informazioni sulle loro attività di negoziazione in sedi organizzate e anche al di fuori delle stesse.
3.2 Ripercussioni per i diversi attori
Le nuove norme riguardano da un lato le imprese attive nel commercio all’ingrosso di energia elettrica o di gas, compresa la società nazionale di rete e i gestori della rete di trasporto del gas, nonché i consumatori finali di grandissima entità.
Per le imprese elettriche già interessate dal regolamento REMIT (i cosiddetti operatori di mercato UE), queste disposizioni introducono la trasmissione alla ElCom di dati sulle transazioni e informazioni privilegiate nonché un obbligo di registrazione (tra- sferimento nella legge dell’art. 26a OAEl). Il relativo aumento dell’onere amministra- tivo sarà limitato, poiché i sistemi informatici per adempiere gli obblighi di trasmis- sione dei dati imposti dal diritto dell’UE e dall’OAEl sono già in funzione e richiede- rebbero eventualmente una modifica per rispondere anche alle esigenze della ElCom.
Per le imprese elettriche non interessate dal regolamento REMIT (si tratta principal- mente di quelle che operano esclusivamente sul mercato svizzero dell’energia all’in- grosso), vi sarà un onere amministrativo aggiuntivo legato segnatamente all’obbligo di trasmettere alla ElCom dati sulle loro transazioni e informazioni privilegiate. Il nu- mero delle persone interessate dagli obblighi di trasmissione dipende anche dall’even- tuale determinazione di deroghe per le notifiche relative a transazioni (art. 5 cpv. 3). Il diritto dell’UE prevede, ad esempio, deroghe per i contratti per la fornitura fisica dell’energia elettrica prodotta da un’unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW.
Alla borsa elettrica per il mercato elvetico operano circa 40 imprese svizzere, cui si aggiungono circa 70 operatori esteri che dispongono di un gruppo di bilancio presso il gestore di rete nazionale. Negli ultimi anni il numero è aumentato e si prevede un ulteriore incremento. Le disposizioni di legge interessano tuttavia un numero signifi- cativamente maggiore di imprese, poiché rientrano nel campo d’applicazione anche i contratti fuori borsa e i derivati, in particolare anche i contratti interni alla Svizzera. Per le imprese del gas già interessate dal regolamento REMIT, le nuove disposizioni introducono la trasmissione alla ElCom di dati sulle transazioni e informazioni privi- legiate nonché un obbligo di registrazione. Sono imprese che già segnalano tutte le transazioni e le informazioni privilegiate alle autorità dell’UE, ma non alla ElCom. Il relativo aumento dell’onere amministrativo, consistente in un ampliamento del rila- scio di dati e nella registrazione presso la ElCom, sarà limitato, poiché i sistemi infor- matici per adempiere gli obblighi di trasmissione dei dati imposti dal diritto dell’UE sono già in funzione. Anche nel settore del gas il numero di persone interessate dall’obbligo di trasmissione dipenderà dalle eventuali deroghe previste dal Consiglio federale per l’obbligo di trasmettere dati, e da quali operazioni saranno oggetto di deroga. Il diritto dell’UE prevede, ad esempio, deroghe per i contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW. Oltre al menzionato obbligo di trasmissione, tutte queste imprese sono tenute anche a pubblicare le informazioni privilegiate e a farsi registrare presso la ElCom. Un’altra possibile conseguenza per le imprese è la necessità di riorganizzarsi per evi- tare i rischi normativi. Inoltre, ora possono essere soggette a procedimenti penali o di vigilanza. Nel complesso, il loro onere amministrativo dipende dalle disposizioni adottate a livello di ordinanza e dalla loro attuazione normativa. Potrebbe derivarne un freno all’ingresso nel mercato. Tuttavia, si tratta di un onere non ancora determi- nabile. Infine, in linea con la regolamentazione UE, solo pochi consumatori finali dovrebbero inquadrarsi come grandi consumatori ai sensi del presente progetto ed essere diretta-
mente interessati dalla regolamentazione. I testi normativi dell’UE indicano un valore soglia di 600 GWh all’anno. Il corrispondente valore soglia per la Svizzera sarà sta- bilito dal Consiglio federale, ma le relative analisi non sono ancora state effettuate.
3.3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della
Confederazione Rispetto all’articolo 26a OAEl, con la LVTE si ampliano notevolmente le competenze legali nell’ambito della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso. Gli arti- coli 26a–26c OAEl vengono di conseguenza abrogati nelle disposizioni d’esecuzione. A ciò si aggiunge un aumento dei compiti della ElCom in quanto autorità di vigilanza. Con il progetto verrebbero rilevati e analizzati volumi di dati più ampi e dettagliati.
Per controllare efficacemente il rispetto delle nuove norme di divieto di abusi di mer- cato è necessario disporre di risorse umane adeguate. L’esecuzione di accertamenti sugli abusi di mercato è un’attività onerosa da eseguire con grande attenzione. Inoltre, in alcuni casi una violazione accertata della legge potrebbe tradursi in un procedi- mento penale. Questi compiti supplementari rendono necessario, oltre a quelli già as- segnati in relazione all’articolo 26a OAEl, un ulteriore posto di lavoro, tendenzial- mente di natura giuridica considerando l’ambito d’attività. È inoltre decisivo che con il progetto la ElCom acquisisca nuove competenze sotto il profilo materiale, segnatamente in rapporto al gas. Il know-how specialistico in questo settore, finora scarsamente oggetto di vigilanza, va sviluppato da zero, soprattutto in riferimento al commercio di gas all’ingrosso. Per i compiti supplementari legati al commercio del gas vanno previsti due nuovi posti di lavoro. La registrazione e l’analisi dei dati del commercio all’ingrosso rendono necessari, sul piano IT, acquisti specifici per consentire l’analisi dei dati raccolti. Ciò vale in parti- colare per le quantità di dati, ma anche per la tutela del segreto sui dati commerciali. Considerando l’attuale situazione di partenza, non si può presumere che nel prossimo futuro la Svizzera possa intessere una collaborazione attiva con istituzioni europee come l’ACER nell’ambito della sorveglianza del mercato. Questa e altre considera- zioni (p. es. la sovranità sui dati) suggeriscono che la Svizzera introduca a tal fine una soluzione informatica propria, la quale tuttavia avrebbe dei costi superiori a quelli previsti nell’articolo 26a OAEl, basato su un’ipotesi di collaborazione. Come costi IT una tantum per la creazione di una soluzione si prevede un costo compreso fra tre e quattro milioni di franchi, comprensivo di hardware (tra l’altro per il server) e soft- ware (in particolare per il monitoraggio). Per le stesse componenti si prevedono costi annui ricorrenti per circa 0,8 milioni di franchi. Si tratta di stime approssimative ba- sate sulle informazioni attualmente disponibili.
4 Rapporto con il programma di legislatura e con le
strategie nazionali del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
La necessità di legiferare nell’ambito della trasparenza e della vigilanza del mercato dell’energia all’ingrosso è emersa solo nell’inverno 2021/2022. Per questo motivo, il Consiglio federale non ha inserito il progetto nel suo messaggio del 29 gennaio 2020 30 sul programma di legislatura 2019–2023.
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
La legge federale proposta contribuisce a garantire la stabilità del sistema nei settori dell’elettricità e del gas, rafforzando la sicurezza dell’approvvigionamento energetico
30 FF 2020 1565
della Svizzera. In questo senso, il progetto costituisce un elemento per l’attuazione della Strategia energetica 2050 del Consiglio federale, con cui punta in particolare a preservare l’elevata sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Svizzera.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il testo della legge si fonda sugli articoli 89, 91, 95, 96 e 101 della Costituzione fede- rale. Le restrizioni alla libertà economica che si accompagnano alle disposizioni pro- poste sono adeguate e necessarie per rafforzare la fiducia nell’integrità del mercato dell’energia all’ingrosso e quindi garantire l’efficienza del sistema concorrenziale. Esse non vanno al di là di quanto si debba ragionevolmente fare per conseguire gli obiettivi perseguiti, sono appropriate rispetto a tali obiettivi e non pregiudicano l’es- senza della libertà economica. Il decreto è quindi conforme alla Costituzione.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto introduce importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge fede- rale. La LVTE segue quindi la procedura legislativa ordinaria.
5.4 Delega di competenze legislative
La LVTE contiene, in virtù dell’articolo 182 Cost., varie norme di delega per l’ema- nazione di ordinanze. Dette autorizzazioni a legiferare si limitano a un oggetto ben preciso e sono sufficientemente precise quanto a contenuto, scopo e portata. Le dele- ghe riguardano in particolare:
- il valore soglia determinante per la capacità di consumo dei consumatori finali in Svizzera (art. 2 cpv. 2);
- il genere e la portata delle informazioni privilegiate da pubblicare, le mo- dalità e la procedura di pubblicazione e la definizione di deroghe all’ob- bligo di pubblicazione, in particolare per quanto riguarda gli impianti di importanza minore (art. 4 cpv. 5);
- la specificazione del genere e della portata delle informazioni da trasmettere alla ElCom e il momento della loro trasmissione, nonché le deroghe all’obbligo di trasmissione per le transazioni e gli ordini di negoziazione di importanza minore (art. 5 cpv. 3);
- l’impiego lecito di informazioni privilegiate (art. 7 cpv. 5);
- i comportamenti ammessi (art. 8 cpv. 3);
- la riscossione di emolumenti da parte della ElCom nonché l’imposta- zione della tassa di vigilanza (art. 10 cpv. 1, 4 e 5);
- le disposizioni concernenti il sistema d’informazione per la conserva- zione dei dati raccolti, la sicurezza e la protezione dei dati nonché il trat- tamento dei dati (art. 12 cpv. 3). Le deleghe evitano di appesantire il testo di legge con disposizioni dall’elevato grado di concretizzazione. Inoltre, le disposizioni che deve stabilire il Consiglio federale consistono in larga misura in contenuti per i quali potrebbero essere necessarie modi- fiche tempestive al fine di adeguarsi alle mutate condizioni del mercato o agli sviluppi tecnologici. In diversi punti si tratta inoltre di questioni di dettaglio, per le quali la regolamentazione svizzera deve ispirarsi a quella vigente nell’area dell’UE; la delega deve permettere di riprendere i nuovi sviluppi in tempi brevi. Di conseguenza, negli ambiti menzionati il progetto di legge si limita legittimamente a descrivere l’oggetto della normativa. L’articolo 33 capoverso 2 prevede infine la possibilità di una subdelega all’UFE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche e amministrative (cfr. art. 48 cpv. 2 LOGA).
5.5 Protezione dei dati
La protezione dei dati riveste un’importanza particolare nel presente progetto di legge a causa dei numerosi dati raccolti dalla ElCom. Gli obblighi specifici in capo alle imprese in materia di fornitura di dati sono indicati negli articoli 3–6 LVTE. Nella sua attività, la ElCom tiene conto dei diritti della personalità garantiti dalla Co- stituzione, precisati nella LPD. Conformemente all’articolo 17 LPD (art. 34 LPD nel testo della nuova revisione), per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione è richiesta una norma esplicita contenuta in una legge in senso formale. L’autorizzazione della ElCom al trattamento di dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione relativi a procedimenti penali, nonché alla loro conserva- zione in formato elettronico, è sancita nell’articolo 12 capoverso 1 del progetto. Inol- tre, in virtù di tale articolo, la ElCom è autorizzata a trattare i dati per le finalità se- guenti:
- gestire un sistema d’informazione;
- controllare l’operatore di mercato;
- esercitare la vigilanza;
- dare esecuzione a procedimenti;
- valutare il comportamento di una persona che esercita un’attività per l’operatore di mercato sui mercati dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso;
- l’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale. Anche per la comunicazione di dati personali da parte di organi federali è richiesta, secondo l’articolo 19 LPD (art. 36 LPD nel testo della nuova revisione), una base le- gale, la quale deve fare espresso riferimento alla comunicazione, cioè alla trasmis- sione o alla pubblicazione dei dati a terzi. Il citato articolo 19 (risp. art. 36) LPD si applica sia allo scambio di dati tra organi federali, sia alla trasmissione di dati ad au- torità cantonali, comunali ed estere, sia a persone private in Svizzera e all’estero. Una base legale rispondente a tali imperativi viene ora creata nell’articolo 12 capoverso 3 LVTE. La possibilità di trasmettere dati alle autorità svizzere, compresa la possibilità di ri- fiutare tale trasmissione, è peraltro esplicitamente disciplinata dagli articoli 18 e 19 LVTE. La comunicazione transfrontaliera di dati personali è soggetta alle condizioni di cui all’articolo 22 capoverso 2 e, inoltre, è ammessa soltanto laddove l’autorità estera conceda la reciprocità e la ElCom informi le persone fisiche e giuridiche inte- ressate e le inviti a prendere posizione (cfr. art. 22 cpv. 3 e 4).