Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis)
Dipartimento federale dell’interno DFI
Berna, il 8 dicembre 2023
Revisione parziale della legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3) Rapporto esplicativo per l'indizione della procedura di consulta zione
BK-D-C08A3401/643
Compendio L’obiettivo perseguito con la revisione parziale della legge del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis; RS 151.3) è di migliorare la situazione di queste persone nel mondo del lavoro e nell’accesso alle prestazioni. Nel quadro della revisione parziale si ottempera inoltre al mandato del Parlamento che prevede il riconoscimento giuridico della lingua dei segni e la promozione del suo uso e delle sue forme di espressione culturale e delle pari opportunità delle persone sorde. Eliminando gli svantaggi in due ambiti centrali per la vita quotidiana delle persone con disabilità si miglio rano anche le condizioni che permettono loro di condurre una vita autodetermi nate su base di uguaglianza con gli altri. La revisione parziale proposta è un provvedimento che si aggiunge ad altri provvedimenti adottati dalla Confedera zione e dai Cantoni per attuare e promuovere i diritti e le pari opportunità delle persone con disabilità in altri ambiti del diritto e della vita quotidiana.
Situazione iniziale
Sulla scorta delle conoscenze emerse dall’attuazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto del 9 maggio 2018 sulla politica in favore delle persone disabili, nel marzo del 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno di pre sentare un progetto di revisione parziale della LDis da porre in consultazione imperniato sui seguenti punti:
• lavoro: miglioramento della protezione dagli svantaggi nei rapporti di lavoro di diritto privato (divieto di discriminazione; obbligo di adottare accomodamenti ra gionevoli);
• prestazioni: miglioramento dell’accesso alle prestazioni destinate al pubblico, in particolare a quelle fornite da privati (obbligo di adottare accomodamenti ragio nevoli);
• lingua dei segni: riconoscimento delle lingue dei segni svizzere e promozione delle pari opportunità delle persone sorde in adempimento della mozione 22.3373 CSEC-N.
Contenuto del progetto
Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, il presente avamprogetto prevede di san cire espressamente il divieto di discriminazione a causa di una disabilità sia nei rapporti di lavoro di diritto privato sia nell’accesso alle prestazioni di privati destinate al pubblico. Propone inoltre l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli per eliminare gli svan taggi nella vita lavorativa e nella fruizione di prestazioni. Secondo l’avamprogetto, il rifiuto di tali prestazioni può costituire una forma di discriminazione. Oltre a migliorare la protezione materiale, il progetto rafforza anche la protezione processuale contro la discriminazione prevedendo tra l’altro, oltre a conseguenze giuridiche efficaci, anche alleviamenti in termini di onere della prova e assunzione dei costi. Infine, la revisione parziale intende anche sancire il riconoscimento giuridico della lingua dei segni e pro muovere le pari opportunità delle persone sorde o audiolese.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Pari opportunità per le persone con disabilità
Circa un quinto della popolazione residente in Svizzera vive con una disabilità1. An che queste persone devono poter vivere in modo autodeterminato e partecipare alla vita pubblica, economica e sociale su base di uguaglianza con gli altri. Negli ultimi anni sono stati adottati vari provvedimenti per perseguire questo obiettivo.
Un primo passo importante è stato l’inserimento del divieto di discriminazione a causa di una menomazione all’articolo 8 capoverso 2 della nuova Costituzione federale (Cost.) del 2000. A Confederazione e Cantoni è stato inoltre conferito il mandato di eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità (art. 8 cpv. 4 Cost.). In adempimento di questo mandato è stata emanata la legge federale del 13 dicem bre 20022 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili; LDis), entrata in vigore nel 2004, che mira a eliminare gli svantaggi creando le condi zioni quadro affinché le persone con disabilità possano, a seconda delle loro possibi lità, partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e una formazione continua ed esercitare un’attività lucrativa. A tal fine la legge fa leva soprattutto sull’accesso alle costruzioni, agli impianti, ai trasporti pubblici e alle prestazioni.
L’adesione della Svizzera alla Convenzione del 13 dicembre 20063 sui diritti delle per sone con disabilità (CDPD) nel 2014 ha segnato l’inizio di una nuova fase. La CDPD obbliga gli Stati parte a realizzare pienamente i diritti delle persone con disabilità. Questo compito trasversale incombe alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni. Mentre in precedenza l’attuazione delle disposizioni costituzionali si concentrava su specifici settori politici, in particolare le assicurazioni sociali, l’aiuto alle persone con disabilità e la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità, a partire da questo momento si trattava di coordinare maggiormente e sviluppare in modo coe rente i vari assi della politica in favore delle persone disabili a livello sia federale sia cantonale.
In questo contesto, il Consiglio federale ha adottato la politica in favore delle persone disabili 2018–20214, nella quale erano previsti provvedimenti per migliorare la colla borazione e al contempo definiti i contenuti prioritari per il quadriennio successivo. Le priorità scelte miravano anzitutto a tener conto della necessità d’intervento nell’attua zione delle pari opportunità delle persone con disabilità emersa dalla valutazione della LDis svolta nel 2015. È su questo aspetto che vertevano i temi prioritari «Pari opportunità e lavoro» e «Abbattimento delle barriere e digitalizzazione», che dove vano al contempo permettere di approfondire la collaborazione intersettoriale in set tori fondamentali per la vita autodeterminata delle persone con disabilità e la loro
Ufficio federale di statistica, SILC 2020. Persone con disabilità ai sensi della legge sui disabili. Questa definizione comprende anche le persone con disabilità legate all’età. 2 RS 151.3 3 RS 0.109 Consiglio federale, Politica in favore delle persone disabili. Rapporto del 9 maggio 2018
partecipazione alla vita della società. Era proprio questo l’obiettivo perseguito dal pro gramma tematico «Vita autodeterminata», elaborato congiuntamente dalla Confede razione e dai Cantoni, che puntava soprattutto sulla libera scelta della forma abitativa e del luogo in cui vivere. Accanto a questi campi d’intervento prioritari, la Confedera zione e i Cantoni dovevano affrontare altri aspetti della politica in favore delle persone disabili nell’ambito delle loro competenze ordinarie.
Pur essendo state perlopiù attuate, le misure decise nel 2018 producono soltanto ef fetti limitati sulla quotidianità delle persone con disabilità. In particolare, ancora oggi le persone con disabilità possono fruire di molte prestazioni fondamentali soltanto con difficoltà e il mondo del lavoro continua a essere percepito come sfavorevole.
Il Consiglio federale ha pertanto ritenuto che fosse necessario agire a livello legisla tivo per migliorare l’accesso delle persone con disabilità alle prestazioni e rafforzare la protezione contro la discriminazione di cui sono vittima, in particolare nei rapporti di lavoro. L’analisi d’impatto esterna della regolamentazione condotta parallelamente all’elaborazione del presente avamprogetto ha mostrato una divergenza di opinioni su tale punto: mentre le organizzazioni dei disabili, ad esempio, ritengono che la regola mentazione sia necessaria, le associazioni imprenditoriali dubitano del suo reale im patto sull'inclusione e temono conseguenze finanziarie sproporzionate per le imprese.
1.1.2 Pari opportunità nel lavoro
Poter svolgere un lavoro è un aspetto essenziale dell’inclusione sociale. Far parte del mondo del lavoro e poter provvedere, integralmente o parzialmente, al proprio mante nimento è una condizione imprescindibile per la partecipazione alla vita della società. Nel raffronto internazionale, in Svizzera la partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro è elevata. Il «disability employment gap» della Svizzera, ossia la differenza tra la partecipazione al mercato del lavoro delle persone con e senza disa bilità, si aggira sul 15 per cento ed è uno dei più bassi nell’OCSE5. Le rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica (UST)6 evidenziano tuttavia che la partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro è sensibilmente inferiore a quella delle persone senza disabilità. Ciò vale in particolare per le persone fortemente limi tate: nel 2019, la loro partecipazione al mercato del lavoro era del 47 per cento contro l’87 per cento delle persone senza disabilità. Negli ultimi anni non si osserva alcuna evoluzione significativa del tasso d’attività professionale delle persone con disabilità, il che non esclude progressi più importanti a livello di determinati sottogruppi. Stando ai dati più recenti, circa 25 000 persone con disabilità lavorano in laboratori protetti presso fornitori di servizi sociali o sono collocate da questi ultimi (mercato del lavoro complementare). Queste persone sono escluse dal mercato generale del lavoro e li mitate nella scelta della loro situazione lavorativa.
Anche le persone con disabilità che partecipano al mercato del lavoro non hanno tut tavia le stesse opportunità del resto della popolazione attiva. Secondo l’UST sono maggiormente esposte, tra l’altro, a violenza e mobbing sul posto di lavoro e occu pano meno spesso posti corrispondenti alle loro competenze7. Oltre ai presupposti
OCSE 2022, pag. 39, fig. 2.5, OECD (2022): Disability, Work and Inclusion. Mainstreaming in All Policies and Practices, https://www.oecd.org/social/disability-work-and-inclusion-1eaa5e9c-en.htm. Ufficio federale di statistica, Partecipazione al mercato del lavoro (in tedesco e francese) Ufficio federale di statistica, Il 26 % delle persone con disabilità subiscono discriminazioni sul posto di lavoro, comunicato stampa del 3 dicembre 2020. In particolare il 12 % delle persone con disabilità fortemente limitate dichiara di essere stata svantaggiata sul posto di lavoro nei 12 mesi precedenti a causa della propria disabilità.
personali, sono anche le condizioni quadro a determinare se le persone con disabilità possano svolgere un lavoro e quale: se il contesto di lavoro non è inclusivo, anche le persone qualificate non trovano un impiego adeguato. Gli ostacoli che devono supe rare le persone con disabilità non si limitano alla fase di accesso al mercato del la voro: anche quelle attive professionalmente non hanno le stesse opportunità di forma zione continua e carriera professionale. Il programma tematico «Pari opportunità e la voro» del 2018–2022 ha contribuito ad approfondire le conoscenze sull’eliminazione degli svantaggi nella vita lavorativa, a illustrare concretamente le possibili misure e a consentirne l’attuazione negli stabilimenti e nelle imprese. Nell’ambito di questo pro gramma, vari partner hanno infatti elaborato, con il sostegno finanziario del Diparti mento federale dell’interno (DFI) e la consulenza dell’Ufficio federale per le pari op portunità delle persone con disabilità (UFPD), misure che aiutano le imprese a ren dere inclusivo il contesto di lavoro. Tra di esse figurano l’elaborazione di uno stru mento di analisi che rileva il grado d’inclusione delle imprese tramite indagini tra i di pendenti ed evidenzia le lacune («Inclusion-Check»), l’ideazione e il collaudo di work shop di sensibilizzazione e formazione per i dipendenti e i quadri o ancora la pubbli cazione di una guida per realizzare un contesto di lavoro inclusivo con particolare at tenzione alle malattie mentali.
Ancora oggi non è tuttavia scontato che vengano eliminati gli ostacoli di fatto evitabili e che venga progressivamente creato un contesto di lavoro inclusivo.
1.1.3 Prestazioni
Fruire di prestazioni è una condizione imprescindibile per condurre una vita autode terminata. Per poter soddisfare autonomamente il proprio fabbisogno di beni e servizi di uso quotidiano, gestire i propri affari, beneficiare delle offerte formative, culturali e del tempo libero e partecipare alla vita pubblica e sociale in generale è indispensabile avere accesso a prestazioni. Con l’avanzare della digitalizzazione, ciò vale sempre più anche per le prestazioni elettroniche. Un miglior accesso alle prestazioni era quindi uno degli obiettivi principali della politica in favore delle persone disabili 2018– 2021, che metteva l’accento sull’accessibilità delle prestazioni digitali, in particolare di quelle fornite dalla Confederazione e altri enti pubblici. Tra le misure principali figura vano in particolare la revisione totale dello standard di accessibilità elettronica eCH, la messa a disposizione di mezzi ausiliari e misure di interconnessione, la sensibilizza zione e l’empowerment dei diversi attori delle autorità, dei fornitori di prestazioni, dell’economia, della scienza e della società civile. Negli scorsi anni, anche diversi Cantoni e Comuni hanno adottato misure per migliorare l’accesso delle persone con disabilità alle prestazioni. Alle persone con disabilità non è però garantito neanche oggi un accesso senza ostacoli alle prestazioni e alle infrastrutture. Persino presta zioni fondamentali come quelle sanitarie, bancarie e online in generale o anche deter minate offerte di prevenzione e consulenza destinate al pubblico, ad esempio nella lotta contro la violenza8, sono tuttora accessibili soltanto parzialmente alle persone con disabilità, in particolare perché permangono ostacoli di fatto eliminabili.
Consiglio federale, Rapporto del 16 giugno 2023 in adempimento del postulato Roth Franziska 20.3886 «Violenza nei confronti delle per sone con disabilità in Svizzera» (in tedesco e francese)
1.1.4 Riconoscimento della lingua dei segni
Il 24 settembre 2021 il Consiglio federale ha illustrato in un rapporto le possibilità di riconoscimento giuridico delle lingue dei segni svizzere. A tal fine ha fatto esaminare in dettaglio diverse varianti: il riconoscimento nel quadro delle convenzioni del Consi glio d’Europa, nell’ambito della libertà di lingua, quali lingue nazionali, lingue (semi)uf ficiali della Confederazione o lingue da promuovere9.
La mozione 22.3373 «Riconoscimento della lingua dei segni mediante una legge sulla lingua dei segni», depositata dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) e accolta dal Parlamento, chiede al Consiglio federale di riconoscere sul piano giuridico le tre lingue dei segni svizzere elaborando una legge federale sul riconoscimento della lingua dei segni e sulle pari opportunità delle persone sorde o audiolese.
La revisione parziale della LDis offre la possibilità di concretizzare quanto chiesto dalla mozione 22.3373 e promuovere le pari opportunità delle persone sorde miglio rando la protezione generale della protezione contro la discriminazione.
1.1.5 Obiettivi del progetto
Attualmente la LDis fa leva sull’accesso alle costruzioni, agli impianti, ai trasporti pub blici e alle prestazioni. In veste di datore di lavoro, la Confederazione è inoltre tenuta a garantire pari opportunità ai dipendenti con disabilità. Partendo da questo campo di applicazione, la revisione parziale della LDis proposta vuole apportare miglioramenti nel settore del lavoro e delle prestazioni. L’avamprogetto adempie inoltre il mandato del Parlamento di inserire nella legge il riconoscimento della lingua dei segni e la pro mozione della lingua e della cultura dei segni e delle pari opportunità delle persone sorde o audiolese.
L’obiettivo è di eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità in due ambiti fondamentali per la loro quotidianità e di migliorare così in generale i presuppo sti per una vita autodeterminata e su base di uguaglianza con gli altri.
La revisione parziale della LDis proposta è una misura volta a realizzare le pari op portunità delle persone con disabilità, che si aggiunge ad altre misure della Confede razione e dei Cantoni che attuano e promuovono i diritti delle persone con disabilità in altri ambiti del diritto e della vita.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Lo scopo della LDis è di promuovere la partecipazione delle persone con disabilità alla vita della società. A tal fine, prevede attualmente soprattutto provvedimenti finaliz zati a promuovere l’accessibilità delle infrastrutture. Per quanto attiene alle pari op portunità sul lavoro e alla fruizione di prestazioni, la LDis imponeva finora obblighi praticamente soltanto agli enti pubblici, nella speranza che ciò favorisse l’eliminazione degli svantaggi anche nei rapporti di lavoro privati e nella fruizione di prestazioni for nite da privati.
Consiglio federale, Rapporto del 24 settembre 2021 in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684 «Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera e misure concrete di attuazione pratica per la piena partecipazione», pag. 40–48
Come hanno dimostrato sia la valutazione esterna della LDis svolta nel 2015 sia uno studio condotto dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani10, questa aspet tativa non si è concretizzata. Entrambi i rapporti raccomandano di rafforzare la prote zione giuridica contro la discriminazione delle persone con disabilità, in particolare nella fruizione delle prestazioni e nei rapporti di lavoro.
Nel rapporto del 2018 sulla politica in favore delle persone disabili, il Consiglio fede rale preferiva ancora privilegiare l’elaborazione di basi e di misure d’informazione e sensibilizzazione.
Nel settore privato la revisione parziale non prevede alcun obbligo generalizzato di garantire le pari opportunità e l’accessibilità nei due ambiti «lavoro» e «prestazioni», com’è invece il caso per il settore pubblico nella LDis vigente. L’approccio è piuttosto quello di contribuire a ridurre gli svantaggi incentivando gli attori privati ad adottare provvedimenti appropriati e ragionevoli tenendo conto di tutte le circostanze concrete. Il rifiuto di accomodamenti facili da adottare potrebbe però costituire una lesione della personalità della persona interessata: la revisione parziale prevede quindi pretese che fanno leva sulla protezione della personalità prevista dal diritto privato o dal diritto del lavoro e sul divieto di discriminazione ivi sancito.
La proposta di imporre soltanto provvedimenti ragionevolmente esigibili in circostanze concrete promuove le pari opportunità delle persone con disabilità, tenendo conto dell’interesse legittimo dell’economia a non doversi sobbarcare oneri eccessivi. Al contempo tiene conto del fatto che gli svantaggi possono assumere varie forme a se conda della disabilità e che in molti settori devono ancora essere elaborati requisiti standardizzati che definiscano un contesto di lavoro inclusivo o prestazioni prive bar riere.
Una sfida particolare è costituita dal riconoscimento giuridico delle lingue dei segni e dalla promozione delle pari opportunità delle persone sorde o audiolese. Il Consiglio federale propone di inserirli nella LDis. Questa soluzione permette di disciplinare e mi gliorare la promozione delle pari opportunità in modo coerente per tutte le persone con disabilità. Una legge specifica che disciplini sia il riconoscimento delle lingue dei segni sia la promozione delle pari opportunità di un gruppo di persone con disabilità non po trebbe andare oltre l’integrazione della lingua dei segni nel contesto della politica lin guistica e culturale. Il riconoscimento acquista tuttavia un contenuto concreto, con un vero impatto sulla vita di tutti i giorni, soltanto tramite i disciplinamenti concreti che, per molti aspetti, coincidono con la promozione delle pari opportunità. Un disciplinamento nella LDis è al contempo un segnale per una politica a tutto campo a favore delle pari opportunità che tenga ugualmente conto delle esigenze e dei bisogni di tutte le persone con disabilità e preveda misure interdisciplinari e coordinate per le questioni che riguar dano tutte le forme di disabilità.
Consiglio federale, Rapporto del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato Naef 12.3543 «Rapporto sul diritto in materia di prote zione dalla discriminazione» (in tedesco e francese)
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202011 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202012 sul pro gramma di legislatura 2019–2023.
Sulla scorta delle conoscenze emerse dall’attuazione delle raccomandazioni conte nute nel rapporto del 9 maggio 2018 sulla politica in favore delle persone disabili, nel marzo del 2023 il Consiglio federale ha discusso delle priorità future della politica in favore delle persone disabili. Su tale base ha incaricato il DFI di presentare entro la fine del 2023 un progetto di revisione parziale della LDis da porre in consultazione im perniato sui seguenti punti:
• lavoro: miglioramento della protezione dagli svantaggi nei rapporti di lavoro di diritto privato (divieto di discriminazione; obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli);
• prestazioni: miglioramento dell’accesso alle prestazioni destinate al pubblico, in particolare a quelle fornite da privati (obbligo di adottare accomodamenti ra gionevoli);
• lingua dei segni: riconoscimento delle lingue dei segni svizzere e promozione delle pari opportunità delle persone sorde in adempimento della mozione 22.3373 CSEC-N.
Tra i provvedimenti relativi all’obiettivo 5 («La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione e sfrutta le opportu nità offerte dalla digitalizzazione»), il decreto federale sul programma di legislatura 2019–2023 menziona l’elaborazione di una strategia di inclusione e di promozione dell’accesso senza barriere grazie alle opportunità offerte dalla digitalizzazione13. Le disposizioni previste nel presente avamprogetto per migliorare l’accessibilità (obbligo di eliminare gli svantaggi adottando accomodamenti ragionevoli e di fornire prestazioni digitali nel rispetto delle norme internazionali e nazionali) rappresentano un elemento cardine per attuare questo provvedimento. Questo obbligo generale è completato da altre misure, attuate nell’ambito del programma prioritario «Prestazioni», che fa parte della politica del Consiglio federale in favore delle persone disabili 2023–2026. Tra queste misure figura in particolare la promozione dell’inclusione digitale nel quadro di un’alleanza per l’inclusione digitale in Svizzera che riunisce attori pubblici e privati al fine di consentire una strategia di attuazione coerente per garantire l’accesso alle pre stazioni digitali statali e private e incoraggiare gli abitanti del Paese a partecipare atti vamente alla vita digitale. L’accento è posto da un lato sull’eliminazione delle barriere (accessibilità delle TIC) e sulla trasmissione delle conoscenze necessarie, dall’altro sull’empowerment e sul rafforzamento del singolo (competenze digitali di base). Le mi sure menzionate completano le strategie fondamentali in materia di digitalizzazione (Strategia Svizzera digitale, Amministrazione digitale Svizzera e Strategia Amministra
11 FF 2020 1565 12 FF 2020 7365 Assemblea federale, Decreto federale sul programma di legislatura 2019–2023, art. 6, provvedimento 29
zione federale digitale), che a loro volta danno grande risalto all’inclusione e alla foca lizzazione sull’utente. Il Consiglio federale ritiene che questo pacchetto di misure corri sponda a una strategia di inclusione e di promozione dell’accesso senza barriere.
1.4 Interventi parlamentari
Il progetto verte in parte sull’adempimento della mozione 22.3373 della CSEC-N «Ri conoscimento della lingua dei segni mediante una legge sulla lingua dei segni», ac colta il 12 dicembre 2022, che oltre al riconoscimento della lingua dei segni chiede anche misure per migliorare la promozione delle pari opportunità delle persone sorde o audiolese (in particolare nella formazione e formazione continua e nell’accesso alle informazioni).
Il progetto tiene inoltre conto di quanto richiesto in altri interventi parlamentari. La mo zione Weichelt 22.3740 «Porre fine agli svantaggi per le persone con disabilità», non ancora trattata in Consiglio nazionale, chiede una migliore protezione contro la discri minazione nella fornitura di servizi. Nel suo parere, il Consiglio federale ha anche rile vato che la necessità d’intervento va valutata nell’ambito dell’analisi globale della poli tica in favore delle persone disabili. Vari interventi, da ultimo l’interpellanza An drey 21.3185 «Requisito dell’accessibilità digitale. Carattere vincolante della sua attua zione», mirano inoltre a migliorare l’accesso ai servizi digitali.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
La valutazione della LDis ha evidenziato che numerosi Stati hanno adottato discipli namenti sul divieto di discriminazione in base a una disabilità più severi di quanto pre visto dal diritto svizzero, segnatamente per quanto riguarda la discriminazione da parte di privati14. A differenza del diritto svizzero, gli ordinamenti giuridici di molti altri Paesi disciplinano inoltre le modalità di esercizio di un’attività professionale per le per sone con disabilità15, assicurando così una protezione più estesa contro la discrimina zione sia nel diritto materiale sia in quello procedurale. L’obbligo di adottare «accomo damenti ragionevoli» per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi si ritrova nella maggior parte delle legislazioni analizzate nella valutazione della LDis – negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Francia, ma anche nel diritto di altri Stati, come la Spa
Nel diritto dell’Unione europea, l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE17 stabilisce che, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, «sono pre viste soluzioni ragionevoli». Per soluzioni ragionevoli s’intendono provvedimenti ap propriati adottati dal datore di lavoro, «in funzione delle esigenze delle situazioni con crete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedi menti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato».
BASS/ZHAW, Evaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), versione breve, agosto 2015, pag. 53 BASS/ZHAW, Evaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), versione breve, agosto 2015, pag. 53 Legge n. 51/2003 concernente le pari opportunità, la non discriminazione e l’accessibilità universale delle persone con disabilità e gli atti di applicazione Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, Gazzetta ufficiale L 303 del 2.12.2000 pag. 16–22
Da un po’ di tempo, all’estero si osserva anche una tendenza al riconoscimento giuri dico delle lingue dei segni. Secondo un’analisi svolta nel 2019, 33 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa riconoscono una o più lingue dei segni a livello legislativo o costituzionale. Le modalità di riconoscimento e gli effetti concreti variano tuttavia sen sibilmente da un Paese all’altro. Al momento, a livello europeo non vi è una strategia uniforme per il riconoscimento delle lingue dei segni18.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Maggior protezione contro la discriminazione
Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, il presente avamprogetto prevede di san cire espressamente il divieto di discriminazione a causa di una disabilità sia nei rap porti di lavoro di diritto privato sia nell’accesso alle prestazioni di privati destinate al pubblico. Propone inoltre l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli per elimi nare gli svantaggi nella vita lavorativa e nella fruizione di prestazioni. Secondo l’avamprogetto, il rifiuto di tali prestazioni può costituire una forma di discriminazione. Oltre a migliorare la protezione materiale, il progetto rafforza anche la protezione pro cessuale contro la discriminazione prevedendo tra l’altro, oltre a conseguenze giuridi che efficaci, anche alleviamenti in termini di onere della prova e assunzione dei costi.
Per quanto riguarda la protezione materiale contro la discriminazione, il disciplina mento proposto si basa su quanto vige già in termini di protezione della personalità nel diritto privato o nel diritto del lavoro. L’inserimento esplicito del divieto di discrimi nazione nella LDis dovrà contribuire a precisare la portata di questa protezione, che oggi non è sempre sufficientemente chiara, perlomeno per chi intende adire le vie le gali. È inoltre una premessa per introdurre l’obbligo di adottare accomodamenti ragio nevoli, che completa l’attuale divieto di discriminazione.
L’introduzione dell’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli è l’elemento car dine delle novità proposte. L’espressione scelta rispecchia sia il concetto di accomo damento ragionevole già previsto da alcuni ordinamenti giuridici in materia di diritto del lavoro sia le misure flessibili e appropriate da adottare per garantire l’accesso alle prestazioni. Per accomodamenti ragionevoli s’intendono quindi le modifiche e gli adat tamenti necessari e appropriati per soddisfare i bisogni di una persona con disabilità in una determinata situazione, senza imporre un onere sproporzionato o indebito. Gli accomodamenti ragionevoli si basano sull’idea che il loro rifiuto ingiustificato comporti uno svantaggio di fatto per le persone con disabilità e costituisca quindi una discrimi nazione.
L’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli è anzitutto un’esortazione alle per sone con disabilità confrontate con svantaggi e a chi causa tali svantaggi – di norma involontariamente e senza rendersene conto – a identificare e attuare congiunta mente misure atte a ridurre lo svantaggio nella situazione concreta con un onere esi gibile. Al contempo, gli accomodamenti ragionevoli rappresentano, nel singolo caso, ma soprattutto a lungo termine, una misura per rendere inclusivo un ambiente di la
Consiglio federale, Rapporto del 24 settembre 2021 in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684, pag. 15–18
voro e migliorare l’accessibilità delle prestazioni, a beneficio non soltanto di altri lavo ratori con disabilità, ma anche delle imprese stesse, che si mettono in una luce mi gliore sia per attrarre e sostenere i dipendenti sia per ampliare e fidelizzare la propria clientela.
3.1.2 Lavoro
La partecipazione delle persone con disabilità è promossa tramite provvedimenti volti a migliorare la loro situazione individuale – come i provvedimenti nell’ambito della legge federale del 19 giugno 195919 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) – o tramite provvedimenti che mirano a eliminare gli svantaggi nell’ambiente di lavoro. La pre sente revisione verte sulle misure in materia di pari opportunità, che rientrano nel se condo filone.
Il diritto svizzero contempla già provvedimenti di questo genere. La protezione contro la discriminazione deriva già oggi dalla protezione della personalità del lavoratore e dalla protezione della salute (art. 328 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni20 [CO]; art. 6 della legge federale del 13 marzo 196421 sul lavoro [LL]) come pure dalla prote zione dalla disdetta (art. 336 cpv. 1 lett. a CO). Un’analisi22 ha tuttavia evidenziato che raramente le persone con disabilità svantaggiate in ambito lavorativo adiscono le vie legali, identificando quali motivi della situazione, da un lato la mancanza di cono scenze e di sensibilizzazione, dall’altro le norme procedurali e la vaghezza delle perti nenti disposizioni. In molti casi sono tuttavia necessari adattamenti nell’ambiente di lavoro per consentire alle persone con disabilità di trovare un posto di lavoro corri spondente alle loro competenze e capacità.
Su questo sfondo, il presente avamprogetto prevede un rafforzamento della prote zione contro gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità nella vita lavora tiva: a tal fine estende il campo d’applicazione della LDis, che attualmente comprende soltanto i rapporti di lavoro secondo la legge del 24 marzo 200023 sul personale fede rale (LPers), a tutti i rapporti di lavoro di diritto pubblico e privato.
Dal punto di vista materiale, sancisce il divieto di discriminazione a causa di una disa bilità precisando che tale divieto comprende sia la discriminazione diretta sia quella indiretta. Per i rapporti di lavoro di diritto pubblico, questo è già incluso nell’articolo 8 capoverso 2 Cost. Per quelli di diritto privato, l’iscrizione di tale divieto equivale anzi tutto a una precisazione della protezione che risulta già dalle disposizioni generali sulla protezione della personalità. Al contempo offre tuttavia la possibilità di stabilire che il divieto di discriminazione comprende tutte le fasi del rapporto di lavoro. Il riferi mento al divieto di discriminazione risultante dalla protezione della personalità se condo il diritto privato precisa che a essere vietati sono i comportamenti che rappre sentano una violazione della personalità che limita l’autonomia privata.
19 RS 831.20 20 RS 220 21 RS 822.11 Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen – Synthesebericht, Berna 2015, pag. 34 seg., con altri rimandi 23 RS 172.220.1
In molte situazioni, la semplice omissione di un comportamento discriminatorio non permette ancora di garantire alle persone con disabilità pari opportunità nell’esercizio di un lavoro. Spesso il contesto e le condizioni di lavoro non tengono infatti conto delle particolari esigenze delle persone con disabilità o non ne tengono conto in mi sura sufficiente; la sistemazione del posto di lavoro, i requisiti del lavoro e la sua or ganizzazione possono svantaggiare le persone con disabilità. Per la Confederazione in qualità di datore di lavoro, la LDis prevede pertanto l’obbligo di garantire, nei limiti del possibile, pari opportunità e un ambiente di lavoro inclusivo. L’avamprogetto ri nuncia a introdurre un obbligo analogo per i datori di lavoro privati. Fa quindi leva sull’ampliamento del divieto di discriminazione e prevede l’obbligo di adottare acco modamenti ragionevoli per eliminare gli svantaggi nel singolo caso.
L’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, ossia provvedimenti atti a ridurre uno svantaggio in una situazione concreta, sussiste soltanto se tali provvedimenti sono ragionevolmente esigibili al datore di lavoro. Il principio di proporzionalità è già concretizzato nel diritto vigente per quanto riguarda l’obbligo di agire per impedire, ri durre o eliminare gli svantaggi nell’accesso a costruzioni e infrastrutture o vei coli (art. 7 LDis) e a prestazioni (art. 8 LDis). L’avamprogetto propone una disposi zione che completa il principio di proporzionalità in generale e si applica agli accomo damenti ragionevoli. In altre parole si tratta di ponderare nel singolo caso gli interessi del lavoratore con disabilità e del datore di lavoro, tenendo conto in particolare delle possibilità e degli interessi economici e organizzativi del datore di lavoro. Siccome ciò presuppone che si considerino la situazione iniziale e le possibilità specifiche delle imprese, un disciplinamento calibrato in base a questi criteri sarebbe in contrasto con l’idea di accomodamenti ragionevoli.
Gli accomodamenti ragionevoli si riferiscono al contesto professionale e di conse guenza alle condizioni quadro poste dai datori di lavoro. Possono riguardare diversi aspetti. In proposito, per l’Amministrazione federale in qualità di datore di lavoro l’arti colo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 200324 sui disabili (ODis) menziona la siste mazione dei locali di lavoro, l’equipaggiamento del posto di lavoro, l’orario di lavoro, le possibilità di perfezionamento professionale e la pianificazione della carriera profes sionale. Assume grande rilievo anche l’assenza di barriere nell’ambiente di lavoro di gitale. Esperienze maturate all’estero evidenziano che gli accomodamenti ragionevoli consistono prevalentemente in adeguamenti organizzativi.
Parallelamente all’elaborazione del presente avamprogetto sono inoltre realizzati pro grammi in materia di lavoro e prestazioni, volti in particolare a facilitare la futura attua zione delle disposizioni legali, ad esempio tramite l’elaborazione di strumenti ausiliari o la condivisione di buone pratiche.
L’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli fa leva sull’obbligo dei datori di la voro di proteggere la salute dei lavoratori (art. 6 LL). Dal punto di vista dei contenuti, gli accomodamenti ragionevoli vanno tuttavia oltre: in primo piano non vi sono infatti la sicurezza e la protezione della salute, bensì l’eliminazione degli svantaggi nell’am biente di lavoro. Vi sono differenze anche a livello di applicazione: se l’obbligo di adot tare accomodamenti ragionevoli risponde a un diritto del lavoratore con disabilità, l’applicazione delle prescrizioni previste dal diritto del lavoro è imposta dagli ispetto rati del lavoro.
24 RS 151.31
Gli accomodamenti ragionevoli vanno distinti anche dai provvedimenti volti a promuo vere l’integrazione professionale, come quelli presi nell’ambito della LAI. Questi ultimi mirano infatti a migliorare la situazione individuale dei beneficiari dell’AI e sono chia ramente legati a presupposti individuali, mentre gli accomodamenti ragionevoli sono pensati per eliminare gli svantaggi delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, svantaggi che dipendono direttamente dal datore di lavoro e possono e devono es sere oggetto di suoi interventi.
Oltre alla protezione materiale contro la discriminazione, nell’ambito del lavoro il disci plinamento prevede anche misure processuali. Fatta eccezione per i casi abusivi di rifiuto di assunzione o di disdetta, deve essere possibile ordinare l’eliminazione di una discriminazione o l’adozione di un accomodamento ragionevole. Per quanto attiene alla procedura, il progetto si ispira alle disposizioni della legge federale del 24 marzo
199525 sulla parità dei sessi (LPar).
3.1.3 Prestazioni
La revisione parziale della LDis mira a rafforzare la protezione contro gli svantaggi nella fruizione di prestazioni. Vista la sua importanza normativa, l’articolo 8 capoverso 2 Cost. si applichi alle «relazioni tra privati» (art. 35 cpv. 3 Cost.). Il Consiglio federale ha sottolineato a più riprese di non ritenere necessario adottare nel diritto svizzero una legge generale contro le discriminazioni. L’articolo 8 capoverso 2 Cost. ha tutta via già qualche corrispondente nel diritto ordinario: basti pensare ai diritti della perso nalità previsti all’articolo 28 e seguenti del Codice civile26, al divieto penale di discrimi nazione secondo determinati criteri sancito dall’articolo 261bis del Codice penale27 o ancora alla protezione contro determinate forme di discriminazione nella LPar.
Un altro esempio è l’articolo 6 LDis: il messaggio precisa che «la discriminazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 Cost. è vietata non soltanto nelle relazioni fra lo Stato e i disabili, ma anche in quelle tra i privati»28. Non è quindi mai stato contestato che le disposizioni della LDis siano applicabili anche ai privati29.
Il Consiglio federale ha tuttavia limitato la portata della definizione costituzionale ema nando l’ODis, che precisa che per discriminazione s’intende una «differenza di tratta mento particolarmente marcata e grave con l’intenzione o la conseguenza di umiliare o emarginare un disabile» (art. 2 lett. d ODis). I tribunali, in particolare il Tribunale fe derale, hanno adottato una forma più restrittiva della definizione costituzionale30. Se condo il diritto vigente, la discriminazione riguarda quindi soltanto le situazioni di svantaggio dettate da un motivo totalmente inammissibile e indegno.
Ciò significa che la protezione contro le discriminazioni da parte di privati esiste sol tanto in modo molto limitato. A questo si aggiunge che le disposizioni generali sulla protezione della personalità non permettono di tener conto in misura sufficiente delle esigenze delle persone con disabilità e di consentire loro di accedere alle prestazioni
25 RS 151.1 26 RS 210 27 RS 311.0 28 FF 2001 1540 29 FF 2001 1520 Cfr. DTF 138 I 475, 480
e di fruirne nella stessa misura degli altri, in particolare grazie all’adozione di accomo damenti ragionevoli per permettere l’accesso ai commerci o ai locali interessati.
Per migliorare la fruizione delle prestazioni private destinate al pubblico, l’avampro getto mira pertanto a estendere la portata del divieto di discriminazione ai fornitori pri vati. L’obiettivo è di obbligarli, a determinate condizioni, ad adottare accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nell’accesso alle presta zioni. A tal fine, l’avamprogetto prevede il divieto di discriminazione diretta (norme o misure legate alla disabilità che comportano un trattamento meno favorevole e non possono essere giustificate da motivi seri e validi) e indiretta (difficoltà o impossibilità, per le persone con disabilità, di accedere a una prestazione o di fruirne senza una giustificazione adeguata). Il rifiuto di adottare accomodamenti ragionevoli può costi tuire, a seconda del caso, una discriminazione.
Le prestazioni contemplate dal diritto vigente non mutano: sono quindi interessati tutti i servizi commerciali e culturali accessibili al pubblico (cinema, teatri, ristoranti, alber ghi, stadi, commerci al dettaglio ecc.)31, compresi i servizi digitali.
I provvedimenti appropriati o gli accomodamenti ragionevoli da adottare per evitare una discriminazione non possono essere prescritti nella legislazione, dal momento che dipendono dalla situazione concreta e devono essere valutati alla luce dei principi di obiettività, razionalità e proporzionalità. Il principio di proporzionalità è già concre tizzato nel diritto vigente per quanto riguarda l’obbligo di agire per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nell’accesso a costruzioni, infrastrutture o veicoli (art. 7 LDis) e prestazioni (art. 8 LDis). Il presente avamprogetto propone di estendere questo princi pio agli accomodamenti ragionevoli se i costi sono sostenibili per il fornitore.
Anche i fornitori di prestazioni digitali devono adeguare le loro prestazioni in modo da impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi. In quest’ambito, i provvedimenti appropriati sono già standardizzati. La LDis precisa inoltre che il Consiglio federale può dichia rare obbligatorie norme tecniche fissate da organizzazioni private. Due ambiti delle prestazioni e dei prodotti digitali sono particolarmente rilevanti per le pari opportunità della persone con disabilità: i contratti elettronici (acquisti online) e i servizi e i prodotti relativi alle tecnologie di informazione e comunicazione (prodotti TIC). È in questi am biti che è opportuno elaborare, in conformità alla legislazione europea e le norme non vincolanti in materia, uno standard minimo di accessibilità. L’avamprogetto precisa pertanto la norma di delega, che si applica sia alle prestazioni digitali offerte dalla Confederazione sia a quelle offerte dai privati. In occasione della revisione dell’ODis occorrerà concretizzare in che misura dovrà essere garantita non soltanto l’accessibi lità, ma anche l’intelligibilità delle informazioni fornite in forma digitale. In questo senso vi è già una norma non vincolante (standard di accessibilità eCH-0059).
L’estensione della protezione materiale contro la discriminazione è completata da di ritti soggettivi, che i privati possono far valere se ritengono di essere vittima di una di scriminazione. Le azioni di divieto o di cessazione di una discriminazione previste dal diritto privato sono rimedi classici in caso di lesione della personalità.
31 FF 2001 1565
3.1.4 Lingue dei segni
Oltre a promuovere la protezione contro la discriminazione, la revisione parziale della LDis intende sancire il riconoscimento giuridico della lingua dei segni e promuovere le pari opportunità delle persone sorde o audiolese.
In occasione della trattazione della mozione CSEC-N 22.3373 nelle Camere nel di cembre del 2022 e, successivamente, della presentazione della politica in favore delle persone disabili 2023–2026 nel marzo del 2023, il Consiglio federale si è espresso in favore dell’integrazione delle esigenze delle persone sorde nella revisione parziale della LDis. Per questo motivo ha deciso di inserire il riconoscimento e la promozione delle lingue dei segni svizzere chiesti dal Parlamento nel presente progetto di revi sione della LDis. Ai suoi occhi, questo approccio presenta diversi vantaggi e garanti sce la coerenza con le disposizioni sulla protezione contro la discriminazione delle persone con disabilità.
L’avamprogetto prevede un riconoscimento giuridico delle tre lingue dei segni sviz zere in una nuova sezione della LDis. L’articolo 12b sancisce il riconoscimento giuri dico delle tre lingue dei segni svizzere, come chiesto dalla mozione CSEC-N 22.3373. Il riconoscimento è di natura declaratoria e innanzitutto un gesto nei confronti delle persone la cui prima lingua è una delle tre lingue dei segni svizzere. Non comporta pretese soggettive che non siano già previste dalla legislazione vigente. L’articolo 12c attribuisce alla Confederazione e ai Cantoni un mandato generale di promozione. Lo statuto conferito alle lingue dei segni svizzere con il riconoscimento giuridico ricalca pertanto sostanzialmente quello di una lingua da promuovere ufficialmente.
La mozione CSEC-N 22.3373 chiede al Consiglio federale di promuovere, con un pro getto di nuova legge, anche le pari opportunità delle persone sorde o audiolese. Nel rapporto «Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera» in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684, il Consiglio federale ha già svolto un’analisi in proposito, che mo stra come migliorare ulteriormente la partecipazione delle persone sorde o audiolese. Nel 2022 ha inoltre incaricato il DFI di istituire un dialogo strutturato con la comunità delle persone sorde e i servizi federali e cantonali coinvolti per accrescere la notorietà delle misure di promozione già in atto ed esaminare le possibilità di miglioramento ne gli ambiti lingua e cultura, comunicazione, formazione, accesso al mercato del lavoro e assistenza sanitaria.
Nelle amministrazioni pubbliche sono attualmente in fase di realizzazione ulteriori mi sure . Sono inoltre in corso di attuazione diversi mandati e misure adottati dal Parla mento sulle pari opportunità delle persone sorde o audiolese32. Il Consiglio federale ritiene che sia opportuno continuare a integrare tali misure specifiche relative alle pari opportunità delle persone sorde o audiolese nella legislazione sulle lingue. Una legge quadro concernente il riconoscimento e la promozione delle lingue dei segni, come chiesto dalle organizzazioni dei sordi, o un ampliamento della LDis con disposizioni
Il 1° gennaio 2024 è prevista una modifica dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità che faciliterà l’assunzione dei costi di interpretariato sul posto di lavoro (servizi di terzi) ampliando il margine di manovra degli assicurati. In adempimento delle mozioni dello stesso tenore Romano 21.3063, Mäder 21.3064, Grüter 21.3065, Giacometti 21.3066, Piller Carrard 21.3067 e Andrey 21.3068 «Digitalizzazione e ulteriore sviluppo delle chiamate d’emergenza in Svizzera» sono attualmente in corso i lavori per istituire un numero di chiamata d’emergenza senza barriere. In Parlamento sono inoltre pendenti l’attuazione dell’iniziativa parla mentare Suter 20.505 «Garantire l’accesso senza barriere alla diretta streaming dei dibattiti parlamentari» e le mozioni dello stesso tenore Müller Damian 23.3673 e Wasserfallen Flavia 23.3680 «Finanziare i costi di interpretariato nel settore sanitario», che chiedono al Consi glio federale di istituire una base legale per introdurre un obbligo di rimunerazione uniforme a livello nazionale per i costi dei servizi di interpretariato.
che non farebbero che rimandare ad altri settori del diritto, a mo’ di catalogo, non sa rebbero adeguati dal punto di vista della tecnica legislativa né comporterebbero van taggi concreti. Il Consiglio federale intende pertanto limitare i miglioramenti perseguiti con il progetto alla promozione delle pari opportunità.
Il presente avamprogetto propone diverse modifiche della LDis volte a promuovere in modo specifico le pari opportunità delle persone sorde o audiolese. Come per altre disabilità, è prevista una promozione specifica soltanto se le disposizioni generali non sono sufficienti per tenere adeguatamente conto della situazione specifica delle per sone sorde. Il Consiglio federale vede proprio in questo rafforzamento mirato dei diritti delle persone sorde un vantaggio essenziale dell’integrazione nella LDis della promo zione delle pari opportunità di queste persone rispetto a una legge ad hoc.
Un nuovo articolo 12c stabilisce il mandato generale di promuovere l’uso delle lingue dei segni e delle relative forme di espressione culturale nel quadro della legislazione e degli strumenti di promozione vigenti. Il mandato di promozione si rivolge alla Con federazione e ai Cantoni e non comporta alcuna pretesa individuale. Per effetto del riconoscimento giuridico delle lingue dei segni svizzere, la disposizione obbliga però la Confederazione e i Cantoni a prendere sul serio le esigenze delle persone sorde e a tenerne adeguatamente conto nella legislazione e nei lavori di attuazione. Un nuovo articolo 14 riassume le condizioni imposte ai servizi amministrativi della Confedera zione per garantire alle persone con disabilità pari opportunità nell’accesso alle infor mazioni e alle prestazioni, finora prescritte in parte a livello di legge (art. 14 LDis) e in parte a livello di ordinanza (art. 9 ODis). Visto che il presente avamprogetto impone maggiori obblighi ai fornitori privati di prestazioni è opportuno inserire nella legge an che i principi applicabili alla Confederazione. L’ordinanza dovrà continuare a discipli nare unicamente le disposizioni esecutive. Un nuovo articolo 14a raggruppa inoltre i provvedimenti di promozione a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti che nel 2001, durante le deliberazioni parlamentari sulla LDis, erano stati ripresi dall’allora avamprogetto di legge sulle lingue. Ai fini del riconosci mento delle lingue dei segni svizzere è per altro prevista una menzione esplicita del gruppo delle persone sorde (per le quali la lingua dei segni è la prima lingua; lett. c). È prevista anche un’estensione della promozione alla formazione prescolastica (so stegno alla prima infanzia; lett. a). È tuttavia mantenuto il carattere sussidiario della disposizione, sia in relazione alla competenza dei Cantoni sia in relazione all’assicu razione per l’invalidità e alla promozione culturale della Confederazione. È previsto anche il mantenimento della descrizione dettagliata dei progetti e dei provvedimenti di politica delle lingue e di comunicazione che possono essere promossi.
Anche se le lingue dei segni svizzere non sono riconosciute come lingue nazionali o lingue (semi)ufficiali, il loro riconoscimento come lingue da promuovere e i provvedi menti previsti a tal fine hanno ripercussioni sul diritto federale in materia di lingue. Sic come già oggi gli strumenti di promozione culturale della Confederazione e dei Can toni sono aperti anche a progetti di promozione della cultura delle persone sorde e la LDis prevede altre possibilità di promozione, su questo piano non vi è alcuna neces sità d’intervento. Occorre invece completare l’articolo 8 della legge del 5 ottobre 200733 sulle lingue (LLing), che riguarda le lingue di lavoro dell’Assemblea federale. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 LLing, nelle deliberazioni nell’Assemblea federale e nelle commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta. Sulla
33 RS 441.1
scia del riconoscimento giuridico delle lingue dei segni svizzere, è opportuno preve dere espressamente nella LLing che i deputati sordi possono esprimersi in una delle lingue dei segni svizzere di loro scelta. Questo implica che l’Assemblea federale metta a disposizione le risorse necessarie per la traduzione, come nel caso delle lin gue nazionali orali. Non è invece indispensabile un adeguamento analogo dell’arti colo 9 LLing, che riguarda le lingue di lavoro del Consiglio federale e dell’Amministra zione federale, poiché al capoverso 2 è già precisato che i datori di lavoro della Con federazione ai sensi della legislazione sul personale federale devono mettere a dispo sizione gli strumenti necessari.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Il progetto non comporta nuovi costi per la Confederazione e i Cantoni. Anche l’onere per i privati si situerà entro i limiti della proporzionalità (anche economica). Non è pos sibile stimare l’importo complessivo né dei costi né dei risparmi o dei guadagni che possono essere conseguiti grazie all’eliminazione degli svantaggi.
3.3 Attuazione
L’eliminazione degli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità deve tenere conto di altri interessi pubblici, come il costo economico, la protezione della natura o la sicurezza dell’esercizio, nel rispetto del principio di proporzionalità. Oltre all’ODis, altre due ordinanze concretizzano la LDis: l’ordinanza del 12 novembre 200334 con cernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei di sabili (OTDis) e l’ordinanza del DATEC del 23 marzo 201635 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis).
Si prevede di sottoporre a revisione le disposizioni dell’ODis concernenti le definizioni e il principio di proporzionalità, che andrà precisato. Le novità materiali che conterrà non sono ancora note. Per quanto attiene alle prestazioni digitali, si prevede di disci plinare in un’ordinanza le norme di accessibilità vigenti; resta da vedere se ciò av verrà nell’ODis o in una nuova ordinanza.
L’entrata in vigore della versione riveduta della LDis è prevista il 1° gennaio 2027.
Parallelamente all’elaborazione della revisione parziale della LDis, il DFI (UFPD) ha elaborato, in collaborazione con altri servizi federali, i Cantoni, l’economia e la società civile, i quattro programmi prioritari «Lavoro», «Prestazioni», «Alloggio» e «Partecipa zione» che prevedono misure volte ad accompagnare efficacemente le disposizioni previste dall’avamprogetto, prima e dopo la sua entrata in vigore.
L’analisi d’impatto della regolamentazione ha rivelato che è molto difficile valutare gli effetti della presente revisione parziale. In teoria, l’impatto potenziale è di vasta portata, se si pensa che in Svizzera vivono 1,5 milioni di persone con disabilità. I benefici con creti e i costi effettivi sono però difficili da quantificare. Le imprese, per esempio, non sono state in grado di stimare concretamente le conseguenze organizzative e finanzia rie della revisione parziale della LDis. Al di là della complessità della valutazione, ciò è dovuto anche agli approcci del presente avamprogetto: di norma, le imprese saranno tenute ad adottare cosiddetti accomodamenti ragionevoli nel caso concreto. L’avam progetto è quindi pensato anche come complemento ai provvedimenti già in atto. È presumibile che i diritti previsti favoriranno l’emergere di norme e valori indicativi e,
34 RS 151.34 35 RS 151.342
di conseguenza, faciliteranno anche l’attuazione. Fornire un contributo in tal senso è inoltre uno degli obiettivi perseguiti dai programmi prioritari «Lavoro» e «Prestazioni», realizzati parallelamente ai lavori legislativi.
4 Commento
4.1 Considerazioni generali
Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità raccomanda alla Svizzera di «eliminare dal suo quadro legale e politico a livello federale, cantonale e comunale ogni espressione sminuente riferita alle persone con disabilità e sostituirla con una terminologia che rispetti la dignità delle persone con disabilità»36. È in parti colare sulla base di questa raccomandazione che l’Amministrazione federale si sforza di adottare un linguaggio non discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità. Nel suo rapporto in adempimento del postulato 20.3002 «Modernizzare la lingua nella legge sull’assicurazione contro l’invalidità» della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), il Consiglio federale ha riconosciuto la fondatezza delle critiche mosse a determinati termini ritenuti sminuenti e obsoleti dalle persone direttamente interessate. Ha lasciato intravvedere la possibilità di esa minare in modo approfondito una serie di espressioni in vista della loro eventuale so stituzione, quando saranno trattate materialmente le disposizioni che le contengono nel quadro di future revisioni della legge federale del 19 giugno 195937 sull’assicura zione per l’invalidità (LAI). Tra queste espressioni rientrano, oltre a «invalidità», «grande invalidità» e «infermità» o «infermità congenita», anche l’aggettivo sostanti vato «disabili» (in tedesco «Behinderte»)38.
L’espressione «disabili» compare anche nella LDis. Poiché è un termine chiave, è stata colta l’occasione della presente revisione per sostituirlo con «persone con disa bilità» (in tedesco «Menschen mit Behinderungen»). Questa sostituzione non pone alcun problema concreto: le parole sono usate come sinonimi nel linguaggio quoti diano, il campo lessicale è lo stesso e sono facilmente comprensibili. Il cambiamento non comporta alcuna conseguenza sostanziale.
Gli adeguamenti terminologici si applicano a tutti i gruppi di destinatari interessati, per cui l’espressione «donne disabili» (in tedesco «behinderte Frauen»; art. 5 cpv. 1) è sostituita con «donne con disabilità» (in tedesco «Frauen mit Behinderungen») e «fanciulli e adolescenti disabili» (in tedesco «behinderte Kinder und Jugendliche»; art. 20) con «fanciulli e adolescenti con disabilità» (in tedesco «Kinder und Jugendli che mit Behinderungen»).
Nella versione francese del presente avamrprogetto, il titolo breve è modificato in «loi sur l’égalité des personnes handicapées». È in effetti più adeguato usare «personnes handicapées» che «handicapés». Inoltre «sur l’égalité pour» è più che altro una for mulazione politica e non può più essere considerata adeguata all’oggetto di un atto legislativo. Questa modifica non comporta alcuna conseguenza sostanziale.
Un cambiamento analogo è operato anche nella versione italiana dove il titolo lungo «legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili» è sostituito con «legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti delle persone con di sabilità» e il titolo corto «legge federale sui disabili» con «legge federale sulle persone con disabilità».
Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, 13 aprile 2022, CRPD/C/CHE/CO/1, raccomandazione 8 lett. b 37 RS 831.20 Sia rappresentanti degli «andicappati» all’art. 65 LAI sia «disabili» all’art. 68sexies LAI sono termini critici (cfr. rapporto in adempimento del postulato 20 3002, pag. 10 e seg.)
4.2 Legge sui disabili
Art. 1 cpv. 2
L’articolo 1 capoverso 2 è modificato per includervi, per quanto possibile, gli ambiti più importanti per le persone con disabilità disciplinati dal diritto vigente. La nuova for mulazione tiene inoltre conto delle priorità della politica in favore delle persone con di sabilità condotta dalla Confederazione negli ultimi anni e dell’indirizzo definito il 10 marzo 2023 dal Consiglio federale per la presente revisione.
Art. 2 cpv. 1 e 6
Una delle finalità principali della LDis in occasione della sua elaborazione era stata quella di definire alcuni concetti inerenti alla disabilità. L’accento della presente revi sione è posto sull’esplicitazione del divieto degli svantaggi e della discriminazione ba sati sulla disabilità.
Nel capoverso 1 è modificata la definizione di persona con disabilità per armonizzarla con quella della CDPD. Come nella CDPD, il divieto di discriminazione di cui all’arti colo 8 capoverso 2 e i provvedimenti per eliminare gli svantaggi di cui all’articolo 8 ca poverso 4 della Costituzione federale (Cost.) si basano su una concezione ampia della disabilità. La definizione della CDPD, ripresa anche in leggi cantonali recenti, esprime in modo più preciso l’interazione tra le condizioni personali della persona con disabilità e gli ostacoli presenti nel suo ambiente, senza tuttavia comportare modifiche di fondo rispetto alla definizione prevista dal diritto vigente. L’espressione «defi cienza» è sostituita con «menomazione». Sono aggiunte le espressioni «menoma zione sensoriale» e «menomazione intellettuale», in quanto distinte dalla menoma zione, rispettivamente, fisica e psichica. Inoltre, considerata l’importanza che riveste la partecipazione nell’esercizio dei diritti, il fatto di essere impossibilitati a partecipare effettivamente e pienamente alla società su base di uguaglianza con gli altri è costitu tivo della disabilità.
Ispirato alla nozione fornita dalla direttiva 2000/78/CE, il concetto di «accomodamenti ragionevoli» è definito al capoverso 6 come le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati per soddisfare le esigenze di una persona con disabilità in una determi nata situazione e ridurre o eliminare così gli svantaggi che subisce. Gli accomoda menti comprendono sia i provvedimenti che incombono ai datori di lavoro nel quadro dei rapporti di lavoro con i loro impiegati sia i provvedimenti che favoriscono l’accesso alle prestazioni e la loro fruizione.
Per «accomodamenti ragionevoli» s’intendono i provvedimenti che, in un caso speci fico, sono suscettibili di impedire, eliminare o ridurre gli svantaggi subiti da un dipen dente e che non rappresentano un onere irragionevole o iniquo per il datore di lavoro. In altre parole, possono essere richiesti adattamenti appropriati, il cui rifiuto avrebbe effetti paragonabili a quelli di una discriminazione, tenendo conto del vantaggio che ne traggono i beneficiari e dell’onere che ne incombe alle parti tenute ad adottarli. La CDPD assimila in effetti il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole a una di scriminazione ai sensi dell’articolo 5 CDPD.
Le basi legali per l’attuazione devono essere formulate in modo sufficientemente fles sibile, affinché i vari accomodamenti (modifiche o adattamenti) possano essere ade guati alle situazioni individuali concrete39. Se l’accomodamento richiesto è ingiustifi cato o impone un onere sproporzionato, la rinuncia del datore di lavoro o dell’impresa ad adottarlo non costituisce una discriminazione.
Il capoverso rimanda da un lato agli articoli 6 capoverso 2 e 6a capoverso 2, in base ai quali un rifiuto ingiustificato di adottare un accomodamento ragionevole in determi nate situazioni può costituire una discriminazione, dall’altro all’articolo 12a, che stabili sce i criteri da prendere in considerazione per valutare la ragionevolezza dell’accomo damento richiesto.
Art. 3 lett. g
La lettera g precisa che la LDis si applica a tutti i rapporti di lavoro, sia a quelli del set tore privato secondo il CO sia a quelli secondo il diritto federale, cantonale o comu nale sul personale. Per quanto attiene al settore privato, la LDis si applica anche se i rapporti di lavoro sono soggetti ad altre leggi, ad esempio la legge del 6 ottobre
198940 sul collocamento.
La seconda frase del capoverso 1 è stata modificata per fare riferimento alla diversità delle forme di disabilità. La disabilità è una caratteristica compatibile con le pari op portunità delle persone, come il genere, la razza o le caratteristiche protette dall’arti colo 8 capoverso 2 Cost.; deve quindi essere riconosciuta in quanto tale. La presente modifica ha soprattutto lo scopo di evidenziare la diversità delle forme di disabilità. Ce ne sono infatti molte: come precisato all’articolo 2 capoverso 1 del presente avampro getto, la disabilità è costituita sia da una o più menomazioni prevedibilmente persi stenti sia da barriere di vario tipo (ambientali, architettoniche ecc.). Le principali me nomazioni sono elencate all’articolo 2 capoverso 1 del presente avamprogetto: la me nomazione può essere fisica, mentale, psichica, intellettuale o sensoriale. Alcune per sone presentano più menomazioni. Alcune necessitano di assistenza nella vita quoti diana, altre invece no. La disabilità psichica è la conseguenza di un disturbo psichico, mentre la disabilità intellettuale è legata a difficoltà di apprendimento e può includere disturbi cognitivi, quali la dislessia o la disprassia. L’obiettivo è di contemplare le di verse esigenze delle persone con disabilità e, soprattutto, di identificare la diversità come componente essenziale della coesione sociale.
È mantenuta la menzione delle esigenze particolari delle donne con disabilità; il Con siglio federale ribadisce la sua volontà di eliminare la doppia discriminazione di cui possono essere vittima le donne e la necessità di un approccio intersezionale alla di scriminazione41.
Il nuovo capoverso 1bis esplicita l’obbligo di Confederazione e Cantoni di coinvolgere in maniera appropriata le persone con disabilità nell’elaborazione dei provvedimenti
CERA, R., in: Della Fina, Lentina/Cera, Rachele/Palmisano, Giuseppe (ed.), The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, A Commentary, 2017, Springer, art. 5, pag. 168 40 RS 823.11 Consiglio federale, Rapporto del 19 giugno 2020 in adempimento del postulato Roth Franziska 20.3886 «Violenza nei confronti delle per sone con disabilità in Svizzera» del 16 giugno 2023, pag. 22 (in tedesco e francese)
per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi. Questo elemento favorisce la parteci pazione delle persone con disabilità ai processi decisionali delle autorità. Il presente avamprogetto concretizza così nella legge l’obbligo che incombe agli Stati parte san cito all’articolo 4 capoverso 2 CDPD.
In numerosi ambiti, gli enti pubblici sono tenuti ad adottare provvedimenti per garan tire le pari opportunità alle persone con disabilità. Una persona con disabilità può, ad esempio, essere svantaggiata dall’assenza di un provvedimento necessario per ga rantire i suoi diritti42. Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LDis, la Confedera zione e i Cantoni sono tenuti ad adottare «provvedimenti per impedire, ridurre o elimi nare gli svantaggi». In considerazione dell’introduzione nella LDis della nozione di ac comodamenti ragionevoli e per evitare confusioni tra i due concetti, l’articolo 5 capo verso 2 deve essere inteso, nella sua formulazione («provvedimenti appropriati desti nati a compensare gli svantaggi»), come un’esplicita autorizzazione ad adottare prov vedimenti positivi, o preferenziali, in determinate circostanze.
Art. 6
Il capoverso 1 di questa disposizione vieta la discriminazione sulla base della disabi lità da parte dei fornitori di prestazioni. Il divieto concerne sia la discriminazione di retta (regole o provvedimenti riferiti alla disabilità che comportano un trattamento meno favorevole per le persone con disabilità e che non possono essere giustificati da validi motivi) sia la discriminazione indiretta (ostacoli che rendono difficile e impos sibile l’accesso a una prestazione o la sua fruizione senza una giustificazione appro priata). Il divieto si applica a tutti i fornitori di prestazioni destinate al pubblico. Di fatto, la disposizione corrisponde alla situazione legale vigente.
Rientrano nel campo di applicazione della presente disposizione le prestazioni com merciali e culturali, incluse quelle digitali, accessibili a tutti (cinema, teatri, ristoranti, alberghi, stadi, commerci al dettaglio, provider di servizi Internet ecc.)43.
Il nuovo capoverso 2 introduce l’obbligo di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi mediante l’adozione di accomodamenti ragionevoli. Questi accomodamenti devono rendere possibile l’accesso a prestazioni o la loro fruizione.
Dato che l’accomodamento è di norma richiesto da una persona con disabilità, una riflessione generale in abstracto sui possibili provvedimenti non è fattibile. È tuttavia ipotizzabile che i provvedimenti abbiano un carattere pratico e temporaneo, ad esem pio fornire una cannuccia a una persona per consentirle di bere un caffè, prevedere personale aggiuntivo per garantire la sicurezza di un parco giochi in caso di visita di un gruppo di bambini che necessitano di assistenza speciale o prevedere un codice QR in modo che l’offerta di un salone di bellezza possa essere letto da tutti. Gli esempi e le buone pratiche non mancano, soprattutto nel settore culturale. Alcune istituzioni culturali prevedono relaxed performances: la rappresentazione artistica è resa accessibile (personale aggiuntivo nella zona di entrata, strumenti di mediazione culturale adattati, spettacolo adeguato alla disabilità) a persone che altrimenti ne sa rebbero escluse senza alterare fondamentalmente l’offerta culturale.
Schefer, Markus/Martin, Céline/Hess-Klein Caroline, Leitfaden für die Kantone zur gesetzgeberischen Umsetzung der UN-BRK, Schulthess: Zurigo, 2022, pag. 220–221 43 FF 2001 1477, 1565
Il capoverso 2 rimanda all’articolo 11 e seguenti, in particolare all’articolo 12a capo verso 1, che stabilisce i criteri da prendere in considerazione per valutare gli accomo damenti che possono essere imposti al fornitore di prestazioni. I criteri sono illustrati nel commento all’articolo 12a.
Il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole in un caso concreto può costituire una discriminazione. Il rifiuto può però anche essere giustificato se l’accomodamento richiesto è sproporzionato o se collide con un interesse preponderante, quale la sicu rezza pubblica. Può, ad esempio, essere considerato sproporzionato esigere da un ristorante che metta a disposizione il menu in Braille, quando ci sono alternative sem plici e poco onerose, come un codice QR. Mentre è ragionevole esigere da un parco acquatico che le informazioni sulla sicurezza siano facili da leggere e da capire per tutti, sarebbe invece sproporzionato chiedere al personale di fornire le istruzioni ai clienti in lingua dei segni. Se i clienti devono fare la fila per accedere a una presta zione, è ad esempio ragionevole che il fornitore preveda posti a sedere nella zona di attesa. Potrebbe per contro essere sproporzionato esigere che offra un sistema di prenotazione.
In caso di controversia, i criteri di proporzionalità devono essere scrupolosamente va lutati caso per caso (v. commento all’art. 12a).
Sebbene gli accomodamenti possano comportare lievi adattamenti architettonici, i provvedimenti relativi all’edificio rimangono soggetti al diritto vigente sugli edifici e gli impianti. Il presente avamprogetto non impone quindi alcun obbligo architettonico ag giuntivo alle imprese private.
Il nuovo capoverso 3 precisa l’obbligo previsto dal capoverso 2 per quanto riguarda le prestazioni digitali. Le direttive emanate finora dalla Confederazione si applicano an che ai privati, non nel senso stretto di un obbligo di accessibilità, ma nel senso di un obbligo di adottare un accomodamento. Nei casi in cui sono già state emanate norme o standard che concretizzano che cosa s’intende per «accomodamento ragionevole» in una situazione concreta, è opportuno farvi riferimento. Fare riferimento a una norma o dichiararla vincolante porta a esigenze più elevate o a un’eliminazione più rapida degli svantaggi. Questa tendenza è già evidente nel settore delle prestazioni digitali.
Benché vi siano contemplate tutte le prestazioni digitali, come per il principio generale di cui al capoverso 1, la disposizione si applica soltanto ai fornitori di prestazioni che esercitano un’attività economica. Le principali prestazioni in questo ambito sono il commercio elettronico, gli automatici e i terminali e i terminali per il grande pubblico dotati di funzioni interattive. Il capoverso 3 rimanda alle norme informatiche interna zionali, in particolare alle direttive sull’accessibilità delle pagine Internet, e, sussidia riamente, alle norme nazionali, ossia alle norme governative vigenti, quale lo standard di accessibilità eCH-0059. Il capoverso 3 delega al Consiglio federale la facoltà di emanare le necessarie prescrizioni tecniche. I dettagli dovranno essere disciplinati nell’ordinanza. Sono previsti due ambiti per le prestazioni e i prodotti digitali: i contratti elettronici (acquisti online) e i servizi e i prodotti relativi alle tecnologie di informazione e comunicazione (prodotti TIC).
Art. 6a (nuovo) Rapporti di lavoro
Il capoverso 1 vieta la discriminazione sulla base della disabilità da parte dei datori di lavoro. Il divieto concerne sia la discriminazione diretta (regole o provvedimenti riferiti alla disabilità che comportano un trattamento meno favorevole per le persone con di sabilità e che non possono essere giustificati da validi motivi) sia la discriminazione indiretta (regole o provvedimenti che non prevedono una differenziazione sulla base della disabilità, ma che discriminano chiaramente le persone con disabilità senza una giustificazione appropriata). Il divieto si applica sia ai rapporti di lavoro di diritto pub blico sia a quelli di diritto privato. È opportuno sancire esplicitamente questo divieto, poiché i principi generali del diritto privato non hanno praticamente avuto effetti sulla protezione delle persone con disabilità dalla discriminazione.
La seconda parte del capoverso 1 precisa che il divieto di discriminazione si applica a tutte le fasi e a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, in particolare già alla sua costitu zione.
Il capoverso 2 obbliga i datori di lavoro ad adottare accomodamenti ragionevoli per impedire, eliminare o ridurre gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità. È così esplicitato che, oltre all’eliminazione o alla cessazione di uno svantaggio, pos sono risultare necessari adattamenti dell’ambiente o delle condizioni di lavoro per consentire alle persone con disabilità di svolgere un’attività lavorativa su un piano di parità con gli altri lavoratori. Gli accomodamenti ragionevoli sono provvedimenti che in una situazione (lavorativa) specifica permettono di impedire, eliminare o ridurre la discriminazione (imminente o esistente) dovuta a una disabilità, a condizione che l’onere (ad es. in termini di costi o di economicità) non sia irragionevole. Gli adatta menti possono comprendere, ad esempio, l’organizzazione dei locali, le attrezzature di lavoro, il ritmo di lavoro, l’orario di lavoro, il luogo di lavoro, il capitolato d’oneri, le misure di formazione e formazione continua o il trasferimento in un’altra posizione.
Il provvedimento deve essere proporzionato, obiettivo e ragionevole. Per gli accomo damenti ragionevoli si rimanda all’articolo 11 e seguenti, in particolare all’articolo 12a capoverso 2, che stabilisce i criteri da prendere in considerazione per valutare gli ac comodamenti che possono essere imposti al fornitore di prestazioni.
Il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole in un caso concreto può costituire una discriminazione. Il rifiuto può però anche essere giustificato se l’accomodamento richiesto comporta un onere sproporzionato. È per esempio ragionevole esigere da un datore di lavoro che renda più flessibile l’orario di lavoro, ma sarebbe irragionevole chiedergli di modificare sostanzialmente il capitolato d’oneri. Mentre può essere ragio nevole tenere conto di alcune esigenze specifiche della persona con disabilità, come la possibilità di lavorare da casa, sarebbe sproporzionato sacrificare per questo mo tivo la parità di trattamento degli altri dipendenti pretendendo da loro, ad esempio, una maggiore presenza in ufficio per assicurare un servizio di picchetto. In caso di controversia, i criteri di proporzionalità devono essere scrupolosamente valutati caso per caso (v. commento all’art. 12a).
L’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli vige per tutti i datori di lavoro. Poi ché l’accomodamento ragionevole dipende da circostanze specifiche, le diverse con dizioni e possibilità dei datori di lavoro sono debitamente prese in considerazione.
L’obiettivo degli accomodamenti ragionevoli è comparabile a quello della compensa zione degli svantaggi nel settore della formazione e della formazione continua già
previsto all’articolo 1 capoverso 2 LDis. La loro funzione è rimuovere ostacoli inutili o evitabili; questo non significa tuttavia che un datore di lavoro debba discostarsi da pretese o aspettative oggettive nei confronti di dipendenti con disabilità. Gli accomo damenti ragionevoli sono concepiti per ridurre gli svantaggi in una situazione concreta entro i limiti del fattibile e ragionevole. Non richiedono che l’accessibilità o l’inclusività dell’ambiente di lavoro siano generalmente garantite, come richiesto dall’articolo 13 Cost. Si può partire dal presupposto che a lungo termine si affermeranno norme che faciliteranno l’attuazione degli obblighi legali, come è già oggi ampiamente il caso per i requisiti posti all’accessibilità elettronica.
Art. 8
L’articolo 8 precisa i diritti soggettivi che possono essere fatti valere in caso di discri minazione ai sensi dell’articolo 6 (prestazioni di privati).
Il nuovo capoverso 3 permette a chi ritiene di essere vittima di una discriminazione ai sensi dell’articolo 6 di chiedere al giudice, a seconda del caso, di proibire una discri minazione imminente (azione di prevenzione; lett. a), far cessare una discriminazione attuale (azione di cessazione; lett. b), accertare una discriminazione se continua a produrre effetti molesti (azione d’accertamento; lett. c) o chiedere un risarcimento dei danni o il versamento di un’indennità per torto morale (lett. d). L’azione di risarcimento consente alla vittima, se del caso, di chiedere cumulativamente la riparazione sia del danno che del torto morale.
Di norma si parte dal presupposto che la discriminazione sia «attuale», ossia che ab bia un carattere chiaro e anticipabile. Ci sono però casi in cui la discriminazione non si è verificata, ma è comunque chiaro e prevedibile che un provvedimento avrà un im patto discriminatorio.
Nel caso specifico della discriminazione causata dal rifiuto di adottare un accomoda mento ragionevole (art. 8 cpv. 4 e 8a cpv. 4 AP-LDis) è tuttavia difficile anticiparne il carattere discriminatorio. Di norma, l’accomodamento è individuale e concreto ed è pertanto adottato in una situazione data che esige una modifica in nome della parità di trattamento. Il rifiuto di adottarlo deve essere verbalizzato e motivato affinché sia valido e possa eventualmente essere impugnato. Non è quindi immaginabile intentare un’azione per impedire un’eventuale discriminazione «imminente» derivante dal rifiuto di adottare un accomodamento. Di conseguenza, è possibile intentare un’azione per vietare la discriminazione quando questa è «imminente» (art. 8 cpv. 3 lett. a e 8a cpv. 1 lett. a AP-LDis), ma non se deriva dal rifiuto di adottare un accomodamento ra gionevole (art. 8 cpv. 4 e 8a cpv. 4 AP-LDis).
La possibilità già prevista oggi di chiedere un risarcimento per discriminazione di fatto da parte di privati è mantenuta. È utile, ad esempio, nei casi di discriminazione cosid detta «ostile», quando un accomodamento ragionevole non consente più di riparare il danno subito (ad es. se a una persona è rifiutato l’accesso a una prestazione soltanto perché è disabile). In questo caso, l’unico rimedio è la riparazione del torto morale (non c’è altro modo per «ristabilire» la parità di trattamento).
Il nuovo capoverso 4 precisa che è possibile fare cessare o eliminare una discrimina zione adottando accomodamenti ragionevoli.
Art. 8a (nuovo) Diritti soggettivi in materia di rapporti di lavoro
L’articolo 8a definisce quali diritti soggettivi possono essere fatti valere in caso di di scriminazione ai sensi dell’articolo 6a (rapporti di lavoro). Alle controversie concer nenti rapporti di lavoro di diritto privato si applica il CO. Il personale dello Stato è as sunto con un contratto di diritto pubblico. I rapporti di lavoro tra la Confederazione e i suoi dipendenti sono retti dalla legge del 24 marzo 200044 sul personale federale; a livello cantonale e comunale si applicano le corrispondenti leggi sul personale. In caso di controversie concernenti rapporti di lavoro il diritto pubblico, la procedura va ria a seconda dell’autorità competente, che differisce da Cantone a Cantone.
Il capoverso 1 disciplina i diritti soggettivi in caso di discriminazione ai sensi dell’arti colo 6a capoverso 1. La disposizione prevede gli stessi diritti soggettivi derivanti dalla tutela dei diritti della personalità o dall’articolo 5 capoverso 1 LPar. È possibile chie dere al giudice o all’autorità amministrativa di proibire una discriminazione imminente (azione di prevenzione; lett. a), far cessare una discriminazione attuale (azione di cessazione; lett. b), accertare una discriminazione se continua a produrre effetti mole sti (azione di accertamento; lett. c) o chiedere un risarcimento dei danni o il versa mento di un’indennità per torto morale (lett. d). L’azione di risarcimento consente alla vittima, se del caso, di chiedere cumulativamente la riparazione sia del danno che del torto morale.
Il capoverso 2 prevede che in caso di discriminazione nella costituzione o risoluzione di un rapporto di lavoro può essere preteso soltanto un risarcimento. Un disciplina mento analogo è contemplato dall’articolo 5 capoverso 2 LPar. Non vi è alcun obbligo di costituire un rapporto di lavoro o di annullare una risoluzione già avvenuta. L’inden nità deve essere stabilita tenendo conto di tutte le circostanze (art. 11 cpv. 2). Non viene definito un importo massimo, in particolare per evitare che limiti indirettamente gli oneri per un accomodamento ragionevole.
Il capoverso 3 precisa che in caso di disdetta abusiva del rapporto di lavoro rimane applicabile l’importo massimo previsto dall’articolo 336a CO.
Il capoverso 4 prevede, in caso di rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole, la possibilità far cessare o eliminare una discriminazione accertata chiedendo al giu dice o all’autorità amministrativa di disporre i provvedimenti necessari e ragionevol mente esigibili, in conformità ai diritti di cui al capoverso 1.
Se la prosecuzione del rapporto di lavoro risulta difficile o impossibile a causa del ri fiuto di adottare un accomodamento ragionevole, può essere richiesto che al datore di lavoro sia ingiunto il versamento di un’indennità al posto dell’adozione degli accomo damenti ragionevoli. Come per di casi di rifiuto di assunzione o di disdetta abusivi, l’indennità deve essere stabilita tenendo conto di tutte le circostanze.
Art. 9 cpv. 1, 2, 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a
Le modifiche proposte sono volte a tenere conto delle norme generali del Codice di procedura civile (CPC)45 e dell’estensione prevista dal presente avamprogetto della facoltà di azione delle organizzazioni a tutte le pretese di diritto privato per permettere
44 RS 172.220.1 45 RS 272
loro di far valere pretese di risarcimento dei danni e di concludere transazioni giudi ziarie collettive46.
Il capoverso 1 adegua la formulazione e le condizioni a quelle previste dall’articolo 89 CPC. Le organizzazioni potranno di norma far valere tutti i diritti previsti dalla LDis ri vista.
Il capoverso 2 è rivisto in modo da corrispondere alla formulazione del capoverso 1. Questo non comporta alcuna modifica sostanziale, poiché il Consiglio federale conti nuerà ad avere il compito di designare le associazioni e le altre organizzazioni che hanno la facoltà di agire.
Il capoverso 3 lettera a non disciplina la possibilità delle organizzazioni di far valere le pretese di risarcimento davanti alle istanze della giurisdizione civile. L’azione di risar cimento è oggetto del progetto di revisione in corso del CPC e sarà possibile alle con dizioni previste dalle norme generali del CPC, se entreranno in vigore. Data la com plessità delle questioni che si pongono, non è giustificato prevedere nel quadro speci fico della LDis un’azione di risarcimento per le organizzazioni. È per contro legittimo accordare alle organizzazioni la facoltà di agire per promuovere azioni e far valere le altre pretese, visto che sono simili a quelle previste dall’articolo 89 CPC.
Art. 9a (nuovo) Procedure riguardanti i rapporti di lavoro
In analogia alla LPar, l’articolo 9a disciplina la procedura in caso di rifiuto discrimina torio di assunzione o di disdetta discriminatoria.
Il capoverso 1 conferisce a chi, candidato a un posto di lavoro, pretende di non es sere stato preso in considerazione per motivi discriminatori il diritto a una motivazione scritta della mancata assunzione. Questo diritto vige per i rapporti di lavoro sia di di ritto privato che di diritto pubblico.
Il capoverso 2 stabilisce che il diritto all’indennità decade se l’azione non è proposta entro tre mesi dal momento in cui il datore di lavoro ha comunicato il rifiuto di assun zione. In caso di controversia, il giudice o l’autorità amministrativa esamineranno an che se il rifiuto di assunzione è motivato da considerazioni economiche sproporzio nate da parte del datore di lavoro, quale l’anticipazione dell’obbligo di adottare acco modamenti ragionevoli in considerazione della situazione personale del candidato.
Il capoverso 3 stabilisce che in caso di disdetta discriminatoria di un rapporto di lavoro si applica l’articolo 336b CO. Questa disposizione stabilisce che il diritto all’indennità può essere fatto valere soltanto se viene fatta opposizione per scritto il più tardi alla scadenza del termine di disdetta. Se l’opposizione è valida e le parti non si accordano per la continuazione del rapporto di lavoro, il destinatario della disdetta può far valere il diritto all’indennità. Il diritto decade se non è fatto valere mediante azione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cfr. messaggio del 10 dicembre 2021 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Azione collettiva e transa zione giudiziaria collettiva), FF 2021 3048, e i dibattiti parlamentari: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Af fairId=20210082 (oggetto 21.082)
Art. 9b (nuovo) Alleviamento dell’onere della prova
L’articolo 9b prevende, anch’esso in analogia alla LPar, un alleviamento dell’onere della prova poiché i lavoratori vittima di discriminazione non dispongono di norma delle informazioni necessarie per poter provare la discriminazione.
Nella LPar questa norma è giustificata «dalla necessità di correggere la disparità di fatto risultante dalla concentrazione dei mezzi di prova nelle mani del datore di la voro»47. L’obbligo della verosimiglianza permette di evitare che l’imposizione dell’onere della prova al solo datore di lavoro finisca per essere un incentivo a intra prendere azioni imprudenti; la persona che ritiene di essere stata lesa deve fornire gli indizi che rendano verosimile la discriminazione. In queste circostanze, può trattarsi di un certificato medico che attesti la disabilità o di una prova che la richiesta di adottare un accomodamento è stata formulata in modo sufficientemente chiaro.
L’alleviamento dell’onere della prova è previsto anche per i diritti di cui all’articolo 8 del presente avamprogetto. Senza questo alleviamento, la persona che si ritiene lesa dovrebbe dimostrare la ragionevolezza di un accomodamento, il che presuppone una conoscenza molto dettagliata della situazione del fornitore di prestazioni, in partico lare delle sue possibilità finanziarie.
Art. 10 cpv. 1
Il capoverso 1 è rivisto per correggere il rimando e per estendere la gratuità della pro cedura ai nuovi diritti soggettivi di cui all’articolo 8a.
Art. 11 cpv. 2
La LDis conferisce diritti soggettivi in materia di accesso a edifici e prestazioni. In virtù del principio di proporzionalità, questi diritti sono riconosciuti soltanto se l’interesse concreto delle persone con disabilità ad accedere all’edificio o alla prestazione è su periore agli interessi opposti di un altro privato o della collettività.
Questo principio non cambia. Tuttavia, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di adot tare accomodamenti ragionevoli, nel presente avamprogetto è precisata la procedura da applicare in caso di rifiuto della loro adozione nel contesto dei rapporti di lavoro o dell’accesso alle prestazioni.
Poiché l’avamprogetto prevede diversi rimedi giuridici, il capoverso 2 è modificato in modo che rimandi ai pertinenti diritti soggettivi di cui agli articoli 8 e 8a.
La nozione vaga di «valore della prestazione» è soppressa, come pure l’indennità di 5000 franchi per evitare che limiti indirettamente l’onere sostenibile per adottare gli accomodamenti ragionevoli.
47 FF 1993 987
Art. 12a (nuovo) Accomodamenti ragionevoli
Il nuovo articolo 12a stabilisce i criteri da prendere in considerazione per valutare la proporzionalità degli accomodamenti ragionevoli. Il suo scopo è garantire una certa sicurezza giuridica elencando i criteri non cumulativi da prendere in considerazione in caso di controversia.
Il capoverso 1 stabilisce i criteri di valutazione della proporzionalità in caso di rifiuto di adottare accomodamenti ragionevoli nel quadro dell’accesso a prestazioni e il capo verso 2 quelli nel quadro dei rapporti di lavoro. I due casi si differenziano perché se guono due procedure distinte. Per entrambi devono tuttavia essere presi in considera zione gli stessi tre criteri:
− le dimensioni e le possibilità finanziarie dell’impresa: è in effetti più semplice esigere accomodamenti da un grande distributore che da una piccola o media impresa, quale un negozio o un parrucchiere di quartiere. L’attenzione sarà po sta in particolare sulle conseguenze per la redditività dell’impresa. Nel caso delle prestazioni occorre fare inoltre una distinzione in base al numero di per sone che vi ricorrono: più grande sarà il numero di persone interessate e mag giore sarà la necessità di adottare accomodamenti ragionevoli per l’accesso o la fruizione (cpv. 1 lett. b). Dopo essere state esaminate, le dimensioni minime dell’impresa non sono state prese in considerazione come criterio supplemen tare rilevante, poiché molti adattamenti sono facilmente realizzabili anche dalle piccole imprese. Il primo criterio preso in considerazione garantisce sia l’ado zione di provvedimenti appropriati sia la loro sostenibilità per le imprese;
− le soluzioni alternative atte impedire, ridurre o eliminare lo svantaggio: il giu dice o l’autorità amministrativa terranno inoltre conto delle soluzioni alternative, per riprendere l’espressione usata nell’articolo 12 capoverso 3 vigente, propo ste dall’impresa e rispondenti all’accomodamento richiesto;
− il pregiudizio ai diritti e alle libertà di terzi: quest’ultimo criterio include i diritti dei consumatori, la libertà economica e i diritti connessi, ma anche i diritti dei lavo ratori per quanto riguarda l’accomodamento sia di una prestazione sia dell’am biente di lavoro (i diritti degli altri lavoratori).
In entrambi i capoversi, l’espressione avverbiale «in particolare» consente all’autorità interpretativa di prevedere la ponderazione di altri interessi prevalenti in una situa zione concreta.
Sezione 3a (nuova) Lingue dei segni
La nuova sezione 3a fornisce un quadro appropriato al riconoscimento delle lingue dei segni svizzere in adempimento della mozione 22.3373 e sottolinea l’importanza della sua attuazione. In questo modo s’intende tenere conto della richiesta sia della CSEC-N sia della comunità delle persone sorde di emanare una legge a sé stante sulle lingue dei segni.
Art. 12b (nuovo) Lingue dei segni svizzere riconosciute
L’oggetto del presente articolo è il riconoscimento delle tre lingue dei segni svizzere, come richiesto dalla mozione 22.3373 della CSEC-N. Le tre lingue dei segni svizzere sono la Deutschschweizer Gebärdensprache, la Langue des signes française e la
Lingua italiana dei segni. Il riconoscimento è di natura dichiarativa; da esso non deri vano altri diritti soggettivi che non siano già considerati dal divieto di discriminazione di cui all’articolo 8 Cost. e dal diritto delle pari opportunità delle persone con disabilità. Ciò vale anche per il settore dell’assicurazione per l’invalidità. Tuttavia, il riconosci mento dichiarativo delle lingue dei segni svizzere dovrebbe dare ulteriore visibilità e rilevanza alle legittime pretese della comunità dei sordi in Svizzera. Inoltre, dovrebbe essere visto anche come un atto di riconoscimento dell’ingiustizia inflitta alle persone sorde attraverso la repressione della loro lingua per decenni.
La disposizione proposta lascia volutamente aperto lo statuto conferito con il loro rico noscimento alle lingue dei segni svizzere. Dato che il riconoscimento è abbinato a un mandato generale di promozione (art. 12c AP-LDis) e a possibilità concrete di promo zione a livello federale (art. 14a AP-LDis), la disposizione ha piuttosto il carattere di un riconoscimento come lingua da promuovere48.
Art. 12c (nuovo) Promozione delle lingue dei segni
A complemento dell’articolo 5 capoverso 1 LDis, il presente articolo conferisce alla Confederazione e ai Cantoni un mandato generale di promuovere l’uso delle lingue dei segni e delle loro forme di espressione culturale e la comprensione tra persone sorde e udenti nel quadro della legislazione vigente e degli strumenti di promozione in atto. Da questo mandato generale non derivano diritti individuali. La disposizione chiarisce tuttavia l’obbligo della Confederazione e dei Cantoni di prendere sul serio le richieste della comunità delle persone sorde e di tenerne debitamente conto nei lavori di attuazione.
L’articolo 14 lettera c concretizza la possibilità della Confederazione di sostenere pro getti che promuovono le lingue dei segni svizzere e le loro forme di espressione cultu rale. L’espressione «forme di espressione culturale» indica la diversità delle forme e dei contenuti culturali possibili.
Mentre all’articolo 12c si parla di «persone sorde», agli articoli 14 e 14a si parla di persone «audiolese». Questa distinzione è voluta. In effetti, l’articolo 12c è incentrato sul riconoscimento delle lingue dei segni e si riferisce pertanto alle persone la cui prima lingua è una lingua dei segni. Negli articoli 14 e 14a sono per contro discipli nate le esigenze specifiche dei diversi gruppi di persone (sorde, audiolese, ceche o ipovedenti). Le due disposizioni rientrano in una logica di parità di trattamento. Da questo punto di vista, l’uso del termine «persone audiolese» permette di tenere conto anche delle esigenze delle persone che hanno problemi di udito, ma che apparten gono comunque al gruppo delle persone udenti.
Il capoverso 1 modificato impone più chiaramente alla Confederazione l’obbligo di ga rantire pari opportunità al proprio personale.
La seconda frase è spostata in un nuovo capoverso 1bis per sottolineare l’obbligo più ampio che incombe alla Confederazione; è inoltre adattata per corrispondere alla lo gica di eliminazione degli svantaggi prevista dalla legge. La Confederazione non deve
Consiglio federale, Rapporto del 24 settembre 2021 in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684, pag. 47 e seg.
soltanto adottare accomodamenti per integrare le persone con disabilità, ma assicu rare anche, in quanto datore di lavoro modello, un ambiente di lavoro inclusivo.
Art. 14 Accessibilità e comunicazione
L’articolo 14 capoverso 1 LDis obbliga le autorità federali a considerare le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti. Questo obbligo prevede anche che siano rese accessibili informazioni in lingua dei segni (ad es. sotto forma di video clip). Conformemente all’articolo 11 ODis, su richie sta di una persona affetta da disturbi del linguaggio, audiolesa o ipovedente, le unità amministrative prendono i provvedimenti necessari affinché tale persona possa co municare con chi è responsabile del suo caso. In base a questa disposizione, l’Ammi nistrazione federale si assume i costi delle traduzioni in lingua dei segni e di interpre tariato scritto necessari per i contatti con le autorità, gli eventi ecc.
L’articolo riassume gli obblighi delle unità amministrative federali di garantire alle per sone con disabilità la parità di accesso alle informazioni e alle prestazioni, attual mente sanciti in parte a livello di legge (art. 14 LDis) e in parte a livello di ordinanza (art. 9 ODis). In considerazione del fatto che la presente revisione parziale della LDis impone maggiori obblighi ai fornitori privati di prestazioni, è opportuno disciplinare a livello di legge anche i principi applicabili alla Confederazione. Le disposizioni pura mente attuative dovrebbero continuare a essere disciplinate a livello di ordinanza. Questa riorganizzazione strutturale darà maggiore visibilità ai diritti soggettivi vigenti.
Di conseguenza, il vigente articolo 14 è suddiviso in due disposizioni: l’articolo 14 con il nuovo titolo «Accessibilità e comunicazione» e l’articolo 14a «Provvedimenti di pro mozione nei settori formazione, comprensione e lingua».
Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 9 capoverso 1 ODis. È aggiunto soltanto che, oltre ai provvedimenti edili e tecnici, devono essere adottati, se necessario, an che provvedimenti comunicativi per rendere accessibili alle persone con disabilità le prestazioni dell’amministrazione pubblica. In questo modo si tiene conto del fatto che le persone sorde o audiolese, ma anche quelle con difficoltà di apprendimento, incon trano soprattutto barriere comunicative e dipendono da forme di comunicazione alter native.
Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 11 ODis ed elenca tre gruppi di persone che dipendono in modo particolare dal sostegno nell’ambito della comunicazione e dell’informazione. Per persone sorde s’intendono in primo luogo persone la cui prima lingua è una lingua dei segni. Le persone audiolese dipendono in modo particolare dal sostegno nella comunicazione parlata, quelle ipovedenti dal sostegno per l’infor mazione e la comunicazione scritta e visiva (ad es. interpretariato scritto o apprendi mento del Braille). Indipendentemente dalla causa, le persone con disturbi del lin guaggio hanno difficoltà nell’articolazione e/o nell’uso conforme all’età della lingua madre parlata e/o scritta.
Il capoverso 3 obbliga le autorità federali a strutturare la loro comunicazione in modo che sia comprensibile anche alle persone con disabilità. Il gruppo di destinatari è più esteso rispetto al capoverso 1 vigente, che menziona esplicitamente soltanto le esi genze delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti. Nella versione riformulata è chiaramente specificato che sono considerate anche le esi genze delle persone con disabilità di apprendimento e delle persone sorde che comu
nicano in lingua dei segni. La legge non definisce che cosa s’intenda per informazioni importanti e in quale forma e in che misura debbano essere offerte in forma adattata. Questo deve essere stabilito caso per caso sulla base di norme di attuazione, norme tecniche (ad es. lo standard di accessibilità eCH-0059), d’intesa con i gruppi di desti natari interessati. Generalmente, basta fornire anche in lingua dei segni o in lingua fa cile soltanto alcune delle informazioni accessibili al pubblico (ad es. in forma sintetica o di panoramica a carattere indicativo). I principi di affidabilità e pertinenza devono essere garantiti.
A differenza dei fornitori di prestazioni privati, che hanno soltanto l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli (art. 6 cpv. 3), il diritto vigente obbliga già le autorità pub bliche a rendere accessibili alle persone con disabilità le loro prestazioni digitali. Per concretizzare questo obbligo delle entità di cui al capoverso 1 è aggiunto un capo verso 5. Come nel caso dell’articolo 6 capoverso 3, la disposizione rimanda alle norme informatiche internazionali, in particolare alle direttive sull’accessibilità delle pagine Internet, e, sussidiariamente, alle norme nazionali, ovvero alle norme governa tive vigenti, quale lo standard di accessibilità eCH-0059. La delega legislativa prevista al capoverso 2 vigente, che conferisce al Consiglio federale la facoltà di emanare le necessarie prescrizioni tecniche, è mantenuta ed è oggetto del nuovo capoverso 5. I dettagli saranno disciplinati nell’ordinanza.
Art. 14a (nuovo) Provvedimenti di promozione nei settori formazione, compren sione e lingua
L’articolo corrisponde in ampia misura all’articolo 14 capoverso 3 vigente, che nel 2001 era stato ripreso nei dibattimenti parlamentari sulla LDis dall’avamprogetto della legge sulle lingue. La trasposizione dell’articolo 14 capoversi 1 e 2 vigente in un nuovo articolo 14 rende necessario riassumere i provvedimenti di sostegno vigenti in un articolo separato. Coerentemente all’articolo 12c del presente avamprogetto, il so stegno a progetti per la promozione delle lingue dei segni svizzere e delle loro forme di espressione culturale deve quindi essere esplicitamente menzionato in una let tera c del capoverso 1 del presente articolo. L’ambito di sostegno di cui alla lettera a deve essere esteso all’istruzione prescolare (sostegno precoce).
È mantenuto il carattere sussidiario della disposizione per quanto concerne sia la competenza dei Cantoni sia le prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità e la pro mozione culturale della Confederazione. È inoltre mantenuta l’ampia definizione degli aspetti di politica linguistica e comunicativa che possono essere promossi. Una defini zione ampia si è dimostrata valida in passato e offre alla Confederazione la flessibilità necessaria per sostenere progetti in numerosi settori della formazione, della cultura, della sanità ecc. Ne fa parte anche il sostegno sussidiario alla formazione di interpreti in lingua dei segni, che rientra tra i compiti dei Cantoni dall’entrata in vigore nel 2008 della nuova perequazione finanziaria. Una descrizione più dettagliata dei singoli scopi della promozione non sarebbe quindi appropriata. Gli articoli 16 e 17 LDis offrono inoltre un quadro adeguato per la promozione di progetti d’integrazione in generale e d’integrazione professionale in particolare.
Art. 22
I termini transitori per l’adeguamento dei trasporti pubblici spirano il 31 dicem bre 2023. Si pone quindi la domanda se sia opportuno attualizzarli nel quadro della revisione della LDis.
È stato deciso di mantenere l’articolo 22, per garantire che l’obbligo di adeguamento entro la scadenza legale resti chiaramente identificabile e non vi siano dubbi sul fatto che mantenga il suo carattere vincolante.
Art. 23
L’articolo 23 concerne gli aiuti finanziari che giungono a termine nel 2024.
I capoversi 1 e 2 sono abrogati.
È proposto di mantenere il capoverso 3; in effetti l’esecuzione o l’annullamento delle decisioni relative ai fondi già concessi in applicazione dell’ORTDis continueranno a fondarsi sull’articolo 22 LDis. In questo modo è possibile fare riferimento all’articolo 22 per l’articolo 23 modificato.
Adattando l’articolo 23, l’obiettivo della presente disposizione non è più quello di ero gare aiuti finanziari, ma di poter sorvegliare la corretta applicazione degli oneri e delle condizioni stabiliti nelle decisioni di concessione dell’Ufficio federale dei trasporti (ad es. nessuna riduzione intenzionale della durata di vita delle misure sostenute) e, in casi estremi, esigere il rimborso dei fondi. L’OTDis, che disciplina, tra l’altro, le modalità relative agli aiuti finanziari secondo l’articolo 23 LDis, è in fase di revisione.
4.3 Legge sulle lingue49
Conformemente all’articolo 8 capoverso 1 della legge sulle lingue (LLing), nelle delibe razioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati possono espri mersi nella lingua nazionale di loro scelta. Considerato il riconoscimento legale delle lingue dei segni svizzere, è opportuno che la LLing stabilisca espressamente che i de putati che nella loro vita quotidiana utilizzano la lingua dei segni possono esprimersi in una delle lingue dei segni svizzere di loro scelta.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il presente avamprogetto non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re gioni di montagna Il presente avamprogetto non ha ripercussioni specifiche per i Cantoni e i Comuni.
Merita di essere ricordato che l’articolo 8 capoverso 4 Cost. conferisce alla Confede razione e ai Cantoni il mandato di prevedere provvedimenti per eliminare svantaggi nei confronti dei disabili50. Alcuni Cantoni hanno inoltre preso provvedimenti per mi gliorare la situazione delle persone con disabilità, come hanno facoltà di fare in base all’articolo 4 LDis.
49 RS 441.1 Cfr. P. Mahon in Petit commentaire de la Constitution fédérale, 2003, ad art. 8 no 23
Alcune legislazioni cantonali contemplano in effetti già l’obbligo per le autorità e i pri vati di adottare accomodamenti ragionevoli. Quest’obbligo è implicito nella Costitu zione del 23 marzo 200551 del Cantone di Basilea Città, il cui paragrafo 8 capoverso 3 stabilisce che «per i disabili, l’accesso a edifici e impianti, nonché la fruizione di instal lazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile sotto il profilo economico». Analogamente, la Costituzione del 14 otto bre 2012 della Repubblica e Cantone di Ginevra52 sancisce, all’articolo 16 capo verso 1, che «per i disabili, l’accesso a edifici, impianti e attrezzature, nonché la frui zione di prestazioni destinate al pubblico sono garantiti».
L’obbligo per le autorità e i privati di adottare accomodamenti ragionevoli figura tal volta espressamente nelle legislazioni cantonali. Sebbene sia ancora troppo presto per vederne gli effetti concreti, l’articolo 35b della legge del Cantone del Vallese del 6 maggio 202153 sui diritti e l’inclusione delle persone con disabilità stabilisce, all’arti colo 35b, che «le persone non devono essere svantaggiate, direttamente o indiretta mente, a causa della loro disabilità senza una ragione imperiosa» (cpv 1) e che il Cantone, i Comuni, gli organi che svolgono compiti pubblici cantonali o comunali e i fornitori di prestazioni accessibili al pubblico «adottano gli accomodamenti necessari per impedire, eliminare o ridurre le discriminazioni delle persone con disabilità» (cpv. 2).
Anche la legge del Cantone di Basilea Città del 18 settembre 201954 sui diritti delle persone con disabilità prevede l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli. In base al paragrafo 6 «Accessibilità e comunicazione», il Cantone, i Comuni, gli organi responsabili di compiti pubblici e i fornitori di prestazioni accessibili al pubblico de vono adottare «provvedimenti appropriati per rendere le loro prestazioni accessibili alle persone con disabilità ed evitare così che siano svantaggiate».
Anche a livello cantonale il riconoscimento giuridico delle lingue dei segni è progre dito. Singole costituzioni cantonali riconoscono espressamente la rispettiva lingua dei segni nell’ambito della libertà di lingua (Zurigo) o nel contesto dei diritti delle persone con disabilità (Ginevra, Ticino). Il Cantone di Neuchâtel riconosce la lingua dei segni a livello di legge. In altri Cantoni il riconoscimento è oggetto di interventi politici in corso di trattazione55.
Benché siano relativamente recenti e sia quindi difficile, se non impossibile, stabilire la loro efficacia al momento, queste disposizioni di diritto cantonale sono espressione di una mobilitazione a più livelli a favore delle persone con disabilità e indizio di una ne cessità di armonizzazione a livello di diritto federale, nel rispetto delle competenze co stituzionali
51 RS 131.222.1 52 RS 131.234 Consiglio federale, Rapporto del 24 settembre 2021 in adempimento dei postulati Rytz 19.3668, 19.3670 Lohr, 19.3672 Romano und
19.3684 Reynard, pag. 28
5.3 Ripercussioni sull’economia
Parallelamente all’elaborazione del presente avamprogetto è stata commissionata un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) esterna, dalla quale è emerso che occorre intervenire per migliorare le pari opportunità delle persone con disabilità.
La popolazione potenzialmente interessata è molto ampia, dato che in Svizzera vi vono 1,5 milioni di persone con disabilità. Nel settore economico, circa 258 000 im prese sono interessate dalle disposizioni riguardanti il lavoro e addirittura 468 000 da quelle riguardanti la fornitura di prestazioni. Tuttavia, in considerazione del fatto che i provvedimenti dovranno essere richiesti espressamente e che dovrà essere tenuto conto della loro proporzionalità, il numero delle imprese che dovranno effettivamente adottarne sarà presumibilmente molto inferiore.
Come emerge dall’AIR, a causa dell’impostazione dell’avamprogetto l’impatto della re golamentazione prevista e le sue ripercussioni sull’economia sono difficili da stimare e l’auspicata eliminazione degli svantaggi dipenderà dall’interazione tra le disposizioni legali e i provvedimenti di accompagnamento, quali i provvedimenti di sostegno e di consulenza.
5.4 Ripercussioni sulla società
Il presente avamprogetto promuove le pari opportunità delle persone con disabilità e quindi la coesione sociale.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il presente avamprogetto non ha ripercussioni sull’ambiente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Benché di per sé non conferisca alcuna competenza, l’articolo 8 capoverso 4 Cost. contempla tuttavia un mandato legislativo: prevedere nella legge provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità, in particolare negli ambiti di competenza della Confederazione (il mandato è rivolto anche al legislatore cantonale). Il legislatore federale ha già concretizzato nella LDis alcune nozioni, in particolare quelle che necessitavano di un’interpretazione, connesse al suo mandato di eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità56.
In base all’articolo 35 capoversi 2 e 3 Cost., chi svolge un compito statale deve contri buire ad attuare i diritti fondamentali e le autorità devono provvedere affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra pri vati. Nelle relazioni tra privati, l’uguaglianza può confliggere con altre libertà fonda mentali relative all’autonomia individuale, come la libertà economica. Il presente avamprogetto contribuisce all’attuazione dell’articolo 8 capoverso 4 Cost., sia nelle re lazioni verticali tra autorità e privati sia in quelle orizzontali tra privati. Il Consiglio fe derale ha già adottato questo modo di procedere in progetti legislativi riguardanti altri settori in cui era necessario limitare la libertà contrattuale o economica per proteggere
56 FF 2001 1477, pag. 1576-1577
i diritti fondamentali57. Per adottare provvedimenti concreti, il legislatore federale può avvalersi delle competenze particolari che gli sono conferite in determinati ambiti.
Lavoro
Per quanto riguarda le pari opportunità nella vita professionale e nei rapporti di lavoro, il presente avamprogetto si fonda sugli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 122 Cost., che conferiscono alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e di legiferare nel campo del diritto privato, compresi i rap porti di lavoro secondo il CO. Nel diritto pubblico, il legislatore federale può far uso della facoltà organizzativa conferitagli dall’articolo 173 capoverso 2 Cost. per ema nare disposizioni sulla protezione dalla discriminazione vincolanti per le autorità e le unità amministrative. Il legislatore si è già avvalso della possibilità di disciplinare i rap porti di lavoro di diritto sia pubblico che privato, concretizzando all’articolo 3 LPar il di vieto di discriminare i lavoratori in base al sesso.
Prestazioni
Per l’adozione di disposizioni applicabili alle prestazioni fornite da privati, l’avampro getto si fonda sugli articoli 122 e 95 capoverso 1 Cost., che conferiscono alla Confe derazione la competenza, rispettivamente, di legiferare nel campo del diritto civile e di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata58. Poiché il tenore dell’articolo 95 capoverso 1 Cost. non è soggetto ad alcuna restrizione in termini di contenuto, la Confederazione è libera di definire i propri obiettivi legislativi. L’obbligo di non discriminazione sulla base di una disabilità costituisce una restrizione alla li bertà economica dei fornitori di prestazioni, ma è proporzionata e giustificata da un interesse pubblico preponderante. Inoltre, il presente avamprogetto non oltrepassa le competenze della Confederazione in questo ambito, poiché il suo campo di applica zione è limitato all’attività economica privata di cui all’articolo 95 capoverso 1 Cost.
Sebbene il Consiglio federale abbia già avuto occasione di definire che cosa intende per «fornitore privato di prestazioni per il pubblico»59, la condizione di un legame con un’attività economica limita il campo di applicazione: è soltanto quando rende acces sibile la sua prestazione nell’esercizio della sua attività economica che il fornitore è soggetto ai requisiti delle disposizioni della LDis.
Lingue dei segni
Come sottolineato dal Consiglio federale nel suo rapporto in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684 «Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera», la richiesta di riconosci mento giuridico delle lingue dei segni svizzere solleva diversi interrogativi di diritto co stituzionale, a seconda dello statuto abbinato al riconoscimento. Il riconoscimento come lingua nazionale o (semi)ufficiale richiederebbe, ad esempio, un adeguamento dell’ordinamento linguistico a livello costituzionale (art. 4 e 70 Cost.). Lo stesso vale per una menzione esplicita nel contesto della libertà di lingua (art. 18 Cost.). Nel
In relazione all’art. 13 cpv. 2 si veda ad esempio FF 2003 1885 e FF 2006 3391. La nozione di «attività economica privata» include tutte le attività private (commercio, artigianato, agricoltura, industria, fornitura di presta zioni ecc..) finalizzate al conseguimento di un beneficio o di un reddito (SGK BV-95 Häusermann/Hettich, n. marg. 6 e rimandi; Aubert, in: Aubert/Mahon, Petit Comm., art. 95, n. marg. 4; Vallender/Hettich/Lehne. Il termine «esercizio» esprime il fatto che la Confederazione può disciplinare «tutti gli aspetti, gli interessi e i livelli dell’attività economica privata» (SGK BV-95 Häusermann / Hettich, n. marg. 5 e rimandi: Biaggini, Comm. Cst., art. 95, n. marg. 5. Secondo la dottrina, i diritti fondamentali e le eventuali norme di diritto internazionale pubblico e di diritto europeo possono costituire un valido limite all’esercizio dell’attività economica (SGK BV-95 Häusermann/Hettich, n. marg. 12).
59 FF 2001 1698, pag. 1565
rapporto, il Consiglio federale ha anche sollevato la possibilità di riconoscere le lingue dei segni come lingue da promuovere (5.2.4). Questa è l’opzione scelta nel presente avamprogetto: oltre a permettere di combinare il riconoscimento declaratorio con prov vedimenti di promozione concreti, può essere attuata senza dover modificare la Costi tuzione federale. In questo modo è sottolineata anche la dimensione politico-culturale del riconoscimento60.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nel 2014 la Svizzera ha aderito alla CDPD, che la obbliga ad attuare i diritti delle per sone con disabilità.
La promozione dell’accessibilità è un principio centrale della CDPD (art. 9). Oltre a questo obbligo, che mira a un miglioramento generale delle condizioni quadro, l’arti colo 5 obbliga gli Stati parte a riconoscere l’uguaglianza di tutte persone di fronte alla legge e a prendere i provvedimenti specifici necessari per eliminare gli svantaggi nelle situazioni concrete. Nei suoi lavori, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità fa spesso riferimento a un modello di disabilità fondato sui diritti umani e alle nozioni di accessibilità e di accomodamento ragionevole. Per acco modamento ragionevole la CDPD intende «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le li bertà fondamentali» (art. 2). Di conseguenza, secondo la CDPD, negare a una per sona un accomodamento ragionevole può costituire una discriminazione sulla base della disabilità61. Richiamandosi a questo principio, ogni persona con disabilità può far valere il proprio diritto di chiedere che gli organi facciano il necessario per tenere conto della sua situazione specifica, a condizione che questo non imponga loro un onere eccessivo. L’accomodamento ragionevole deve quindi essere inteso come una forma di trattamento non discriminatorio e come un mezzo per far progredire effettiva mente le pari opportunità rimediando ai pregiudizi di cui sono vittima le persone con disabilità. Il comitato ha lasciato intendere che, a suo avviso, se il divieto della discri minazione non comprende l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, la prote zione è incompleta.
Per molto tempo si è ritenuto che l’ordinamento giuridico svizzero fosse in linea con la definizione di discriminazione della CDPD: se vi è discriminazione ai sensi dell’arti colo 8 capoverso 2 Cost., questa va eliminata. L’articolo 8 capoverso 4 Cost. è servito soprattutto per introdurre il concetto di svantaggio nei confronti delle persone con di sabilità, successivamente esplicitato nella LDis. Nelle sue osservazioni conclusive dell’aprile 2022 al primo rapporto della Svizzera, il comitato ha messe in luce alcune lacune nel diritto svizzero. Tra queste rientra la garanzia di una protezione completa ed efficace contro la discriminazione. Il comitato ha pertanto raccomandato alla Sviz zera di modificare il diritto vigente per estenderne il campo di applicazione a tutti gli impianti e a tutte le prestazioni di enti privati accessibili al pubblico62 e di adottare provvedimenti a livello federale, cantonale e comunale per garantire che le persone
Consiglio federale, Rapporto in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684, pag. 44–50. Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazione generale n. 6 (2018) sull’uguaglianza e la non discriminazione, 26 aprile 2018, CRPD/C/GC/6, par. 7 Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, 13 aprile 2022, CRPD/C/CHE/CO/1, raccomandazione 20 lett. b
con disabilità abbiano accesso, senza discriminazioni, a un’occupazione inclusiva nel mercato del lavoro primario nel settore pubblico o privato63.
In occasione del quarto esame periodico universale della Svizzera, il 27 gennaio 2023, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha a sua volta formulato una serie di raccomandazioni alla Svizzera sull’attuazione dei diritti delle persone con di sabilità nel suo ordinamento giuridico, in particolare per quanto riguarda la loro inte grazione nel mercato del lavoro, che raccomanda di migliorare64.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, le cui sentenze sono vincolanti per la Svizzera e immediatamente applicabili nel suo ordinamento giuridico65, ritiene che il divieto di discriminazione debba essere letto alla luce delle esigenze della CDPD e che le per sone con disabilità abbiano il diritto di attendersi un accomodamento ragionevole per ovviare agli svantaggi di fatto di cui sono vittima66.
Il presente avamprogetto permette di adeguare il diritto svizzero agli obblighi interna zionali, anche se questo non è il suo obiettivo principale.
La Svizzera ha per altro sottoscritto anche diversi altri obblighi internazionali riguar danti le persone con disabilità, tra cui gli articoli 6 e 8 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali, entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 199267, e le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione, entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 196268, e n. 159 del 20 giugno 1983 concernente la riabilitazione professionale e l’impiego delle persone an dicappate, entrata in vigore per la Svizzera il 20 giugno 198669.
Nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la Svizzera si è inoltre impe gnata a migliorare l’inclusione delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla società.
La questione del riconoscimento giuridico della lingua dei segni è diventata sempre più importante anche a livello internazionale negli ultimi decenni. La CDPD prevede espressamente che gli Stati parte riconoscano la lingua dei segni e la cultura delle persone non udenti (art. 21 lett. e, art. 24 n. 3 lett. c e art. 30 n. 4). La CDPD lascia tuttavia agli Stati parte un ampio margine di manovra per quanto riguarda le modalità del riconoscimento e gli effetti attesi. Nel quadro della procedura di rapporto, il Comi tato per i diritti delle persone con disabilità ha raccomandato alla Svizzera di ricono scere le tre lingue dei segni svizzere come lingue ufficiali a livello federale e canto nale, di promuoverne l’accessibilità e l’uso in tutti gli ambiti della vita, di garantire la
Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, 13 aprile 2022, CRPD/C/CHE/CO/1, raccomandazione 52 lett. b. Le principali raccomandazione formulate dal comitato all’indirizzo del Svizzera saranno oggetto di un bilancio a livello federale che servirà da base per l’elaborazione di una road map nel quadro del programma prioritario «Par tecipazione» (cfr. le misure presentate nell’ambito della politica in favore delle persone disabili allegate). Consiglio dei diritti umani, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel de la Suisse, 31 marzo 2023, A/HRC/53/12 La caratteristica principale delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo è che danno luogo a decisioni con forza giuridica vinco lante e di carattere accertativo (art. 46 cpv. 1 CEDU). Cfr. in particolare la sentenza della Corte EDU nella causa Çam c. Turchia n. 51500/08 del 23.2.2016, par. 65. 67 RS 0.103.1 68 RS 0.822.721.1 69 RS 0.822.725.9
disponibilità di interpreti in lingua dei segni e di assicurare una stretta collaborazione con la comunità delle persone sorde e audiolese70.
6.3 Subordinazione al freno alle spese
Il presente avamprogetto non propone nuove disposizioni in materia di sussidi, crediti d’impegno o limiti di spesa che comportino spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 due milioni di franchi.
6.4 Conformità alla legge sui sussidi
L’avamprogetto non propone né disposizioni di legge in materia di sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa
6.5 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto non istituisce alcuna nuova delega di competenze legislative al Con siglio federale. È tuttavia previsto di adeguare le ordinanze vigenti.
Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, 13 aprile 2022, CRPD/C/CHE/CO/1, raccomandazione 42 lett. a