Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Berna, 16 giugno 2023
Ordinanza sulla protezione dei minori nei set- tori dei film e dei videogiochi (OPMFV)
Rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consultazione
1 Situazione iniziale
1.1 Legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV)
Il 30 settembre 2022 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla protezione dei minori nei set- tori dei film e dei videogiochi (LPMFV). La nuova legge federale ha lo scopo di proteggere i mino- renni dai contenuti mediatici di film e videogiochi che potrebbero nuocere al loro sviluppo, in parti- colare da rappresentazioni di violenza, sesso e scene minacciose. Tutti i cinema, i venditori al dettaglio (anche online) e i servizi su richiesta in Svizzera saranno tenuti a indicare l’età minima richiesta e a svolgere controlli dell’età. Anche i fornitori di servizi di piattaforma avranno obblighi da rispettare.
La legge mira in primo luogo a far sì che i genitori e le persone di riferimento abbiano a disposi- zione le informazioni necessarie per poter assumere la propria responsabilità per quanto riguarda il consumo di film e videogiochi adeguati all’età da parte dei loro figli. Al contempo, intende garantire che i fornitori di film e videogiochi diventino corresponsabili per la protezione dei minori. In futuro varranno le stesse regole per tutti i fornitori di film e videogiochi, a prescindere dal canale di diffu- sione, in tutta la Svizzera. La prevista coregolamentazione, in base alla quale saranno i settori stessi a elaborare le disposizioni in materia di protezione dei minori, creerà certezza giuridica, poi- ché le disposizioni concernenti l’indicazione dell’età minima e i controlli dell’età saranno rese obbli- gatorie per tutti gli operatori in Svizzera mediante una dichiarazione del loro carattere vincolante da parte del Consiglio federale. Il coinvolgimento dello Stato permetterà di garantire il rispetto di stan- dard minimi per la protezione dei minori e una regolamentazione sussidiaria in caso di fallimento degli operatori del settore. La competenza per la protezione dei minori sarà dunque ripartita tra i tre livelli (Confederazione, Cantoni e settori); lo stesso varrà per la vigilanza e l’assunzione delle spese.
Il referendum contro la legge non è riuscito, dato che il numero di firme valide raccolte è stato infe- riore alla metà delle 50 000 unità prescritte dalla Costituzione.
In vista dell’entrata in vigore della nuova legge occorre ancora precisare alcune disposizioni a li- vello di ordinanza.
1.2 Scopo della nuova ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) Con il presente avamprogetto di ordinanza vengono emanate le disposizioni d’esecuzione neces- sarie per l’attuazione della legge. Vanno precisate le disposizioni della LPMFV concernenti: il controllo dell’età e il sistema di controllo parentale per i sevizi su richiesta (art. 8 LPMFV); la rappresentatività delle organizzazioni di categoria e il coinvolgimento di esperti nelle me- desime (art. 10 LPMFV); la richiesta di dichiarazione del carattere vincolante e la verifica regolare delle regolamen- tazioni per minori (art. 15 e 18 LPMFV); il controllo dell’età e il sistema di segnalazione per i servizi di piattaforma (art. 20 LPMFV); lo svolgimento e il coordinamento dei test (art. 23 e 25 LPMFV); il coordinamento dell’esecuzione della legge (art. 28 LPMFV); le misure e gli aiuti finanziari per la promozione delle competenze mediatiche e la preven- zione (art. 29 LPMFV); e gli emolumenti per i test (art. 33 LPMFV).
2 Procedura preliminare
2.1 Consultazione preliminare
La LPMFV prevede un sistema di coregolamentazione: emanando la legge, la Confederazione ha definito un quadro giuridico e diverse condizioni minime. All’interno di questo quadro, i settori stessi si assumeranno la responsabilità per l’impostazione delle disposizioni attuative, elaborando una regolamentazione per minori che sarà dichiarata vincolante dal Consiglio federale. Come era già stato fatto per la LPMFV, anche l’avamprogetto dell’ordinanza è stato quindi elaborato in colla- borazione con i settori coinvolti, con i quali sono stati discussi in particolare la questione della rap- presentatività e gli aspetti tecnici dell’ordinanza, in modo da trovare una soluzione realizzabile e pratica.
2.2 Risultati della procedura di consultazione
wird nach durchgeführter Vernehmlassung ergänzt
3 La normativa proposta
L’avamprogetto di ordinanza precisa diverse disposizione della legge. Per quanto concerne i ser- vizi su richiesta, vengono precisati i requisiti per il sistema per il controllo dell’età prima del primo utilizzo e per il sistema di controllo parentale. Per quanto concerne le organizzazioni di catego- ria, viene definito cosa si intende per rappresentatività e chi sono gli esperti ai sensi della legge. Per quanto concerne le richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamenta- zioni per minori, vengono stabiliti i documenti da allegare alla richiesta e le modalità della verifica regolare delle regolamentazioni. Per quanto concerne i servizi di piattaforma, vengono precisate le disposizioni relative alle misure per il controllo dell’età prima del primo utilizzo e al sistema di se- gnalazione per gli utenti. Alcune disposizioni riguardano inoltre i test: viene tra l’altro disciplinato il coordinamento dei test d’acquisto e vengono contemplate disposizioni d’esecuzione per quanto concerne le organizzazioni specializzate incaricate di svolgere i test, i piani per i test, i minorenni coinvolti nei test e il loro anonimato, nonché la verbalizzazione dei test. Viene poi precisato anche il coordinamento dell’esecuzione della legge. Infine, vengono definite più precisamente le dispo- sizioni relative alle misure della Confederazione in materia di promozione delle competenze me- diatiche e prevenzione e fissati gli importi massimi degli emolumenti per i test.
4 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Misure degli operatori di servizi su richiesta
Art. 1 Requisiti per il sistema per il controllo dell’età prima del primo utilizzo Cpv. 1: questo capoverso è formulato in modo ampio, per non escludere a priori futuri sviluppi tec- nologici. Questo è opportuno soprattutto in considerazione dei lavori in corso per l’Id-e statale. At- tualmente si può considerare come una procedura adeguata ad esempio la verifica di un docu- mento d’identità fisico o, su Internet, la verifica dei caratteri leggibili dalla macchina di un documento ufficiale (carta d’identità, passaporto o licenza di condurre).
Non si considera invece come una procedura adeguata per il controllo dell’età il possesso di una carta di credito. Questa può infatti essere rilasciata ai giovani già a partire dai 16 anni o, nel caso delle carte di credito prepagate, persino dai 12 anni. Ai fini del controllo dell’età non sono sufficienti
nemmeno la mera indicazione dell’età o una casella da spuntare, per esempio per confermare la maggiore età.
Dato che attualmente ogni misura di controllo può essere elusa, nell’ordinanza si introduce la limi- tazione «usualmente». In particolare nel caso del controllo fisico di un documento d’identità sa- rebbe necessaria una buona dose di energia criminale per procurarsi preventivamente un docu- mento falsificato. Nel verificare un documento d’identità ufficiale, i fornitori di servizi su richiesta potranno dunque partire dal presupposto che questo sia stato rilasciato correttamente e sia veri- tiero.
Anche i caratteri leggibili dalla macchina di un documento che permettono di controllare l’età se- guono una determinata logica, che potrebbe essere imitata per eludere il sistema di controllo. Si può tuttavia dubitare che i giovani facciano un tale sforzo soltanto per procurarsi l’accesso a un servizio su richiesta o ai suoi contenuti. In caso di utilizzo di un documento di terzi (p. es. di un ge- nitore), la responsabilità è chiaramente dell’adulto in questione. Per questi motivi, i fornitori di ser- vizi su richiesta potranno fidarsi anche del risultato di una tale verifica.
La determinazione del sistema per il controllo dell’età da applicare concretamente rientrerà tra i compiti delle organizzazioni di categoria. L’ordinanza stabilisce unicamente i requisiti per i sistemi, delegandone la concretizzazione alle singole organizzazioni, che conoscono meglio di chiunque altro le possibilità di attuazione pratica. In ogni caso sarebbe tuttavia auspicabile che le procedure adottate necessitino del minor numero di dati possibile. Secondo l’articolo 8 LPMFV, i servizi su richiesta saranno tenuti a controllare l’età di tutti gli utenti prima del primo utilizzo del servizio, al fine di proteggere i minorenni da contenuti inadeguati. Que- sto significa che anche in caso di sottoscrizione di un abbonamento di prova andrà verificata l’età. Lo stesso varrà per i servizi su richiesta che possono essere utilizzati gratuitamente e per quelli che rendono accessibili contenuti indipendentemente dall’apertura di un conto.
Cpv. 2: in linea di massima, nell’ottica della LPMFV i servizi su richiesta potranno essere resi ac- cessibili ai minorenni, ma occorrerà limitarne il contenuto in modo che sia adeguato all’età della persona che apre il conto. Se ad esempio un’utente sedicenne apre un conto presso un servizio su richiesta, non le si può dare accesso ai contenuti riservati ai maggiorenni. I fornitori dovranno per- tanto far sì che siano resi accessibili soltanto i contenuti adeguati all’età e che l’autorizzazione di tali contenuti non possa essere modificata dagli utenti minorenni interessati.
Art. 2 Requisiti per il sistema di controllo parentale Cpv. 1: al primo utilizzo di un servizio su richiesta occorrerà segnalare il sistema di controllo paren- tale, che, secondo le preferenze dell’utente, dovrà essere attivato e impostato in funzione delle proprie esigenze oppure disattivato completamente. La disattivazione del sistema di controllo pa- rentale renderà liberamente accessibili i contenuti di tutte le categorie d’età, quindi anche di quella più elevata. La necessità di un’impostazione una tantum per autorizzare tali contenuti da parte delle persone che vivono in un’economia domestica senza bambini o giovani non costituisce un onere eccessivo. Poiché il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei minori ha un’im- portanza maggiore rispetto alla massima semplicità di utilizzo, in questo caso non è opportuno op- tare per una soluzione più comoda. Cpv. 2: la prescrizione legale secondo cui il sistema di controllo parentale dei servizi su richiesta deve disporre di una possibilità di limitare i contenuti fa riferimento soltanto alle categorie d’età. Evidentemente si potranno predisporre altri filtri (p. es. blocco delle microtransazioni), ma questi non saranno obbligatori.
All’attivazione del sistema di controllo parentale, la persona che apre il conto dovrà scegliere una password. Si considera equivalente a una password lo sblocco, ad esempio tramite impronta digi- tale o riconoscimento facciale. Attualmente questo vale in primo luogo per l’utilizzo di servizi su ri- chiesta su un cellulare, dove tali misure di sicurezza sono ampiamente diffuse. Cpv. 3: l’impostazione concreta del sistema di controllo parentale è definita in modo relativamente vago. L’accento è posto sulle due possibilità seguenti: aprire un «conto per i figli» separato, acces- sibile senza password o simili, ma con un’offerta limitata (in base alla volontà dei genitori), oppure utilizzare un unico conto, nel quale l’accesso va attivato separatamente per ogni contenuto me- diante una password. Le due possibilità menzionate non vanno intese quale elenco esaustivo: qualsiasi altra possibilità di limitazione di determinati contenuti resta ipotizzabile e di competenza dei singoli fornitori. Va inoltre considerato che l’obiettivo del sistema di controllo parentale è di pro- teggere i minori da contenuti inadeguati alla loro età e non di sorvegliare il loro consumo specifico di film e videogiochi. I genitori sono tenuti a tutelare al meglio la sfera privata dei figli. Cpv. 4: nelle economie domestiche con bambini e giovani spetterà ai genitori impostare il sistema di controllo parentale in base alle loro preferenze. Il sistema dovrà però essere attivato sin dall’ini- zio, perché altrimenti si corre il rischio che i genitori non ne vengano a conoscenza e non lo atti- vino.
Sezione 2: Requisiti per le organizzazioni di categoria e gli esperti coinvolti
Art. 3 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria Cpv. 1: l’ordinanza precisa i requisiti che le organizzazioni di categoria dovranno adempiere al fine di rispettare la prescrizione legale sulla loro rappresentatività. Va tenuto presente che i settori dei film e dei videogiochi sono in continua e, talvolta, rapidissima evoluzione. Inoltre, non in tutti i set- tori sono disponibili cifre sicure e verificabili in modo indipendente per determinare la forza di mer- cato. Per garantire la legittimità delle organizzazioni di categoria ed evitare che soltanto alcuni operatori in posizione dominante possano dettare le regole per l’intero mercato, questo capoverso esige che nelle singole organizzazioni di categoria sia rappresentata la maggioranza degli operatori interes- sati dalla futura regolamentazione per minori. Questo potrà essere garantito direttamente, tramite la partecipazione all’organizzazione di categoria in questione, oppure (idealmente) indirettamente, tramite associazioni mantello. Si può presumere che il requisito della maggioranza sia adempiuto se le principali associazioni sono rappresentate nell’organizzazione di categoria. A titolo di esempio di associazioni (mantello) esistenti si possono menzionare ProCinema, quale associazione mantello delle imprese cinematografiche e di distribuzione di film, o la Swiss Interac- tive Entertainment Association (SIEA), quale associazione del settore svizzero dei videogiochi e dei giochi per computer. Va tenuto presente che per la determinazione della maggioranza vanno considerati soltanto gli ope- ratori aventi sede o stabilimenti in Svizzera. Non appare infatti opportuno che le prescrizioni per le regolamentazioni per minori applicate e dichiarate vincolanti in Svizzera siano definite da operatori esteri, che possono avere una notevole forza di mercato in Svizzera. In linea di massima, però, spetterà alle organizzazioni di categoria decidere se ammettere altri operatori o, per esempio, sentire o consultare altri operatori (anche esteri) per l’elaborazione della regolamentazione per minori. Va tuttavia rilevato che la futura regolamentazione per minori non dovrà andare contro gli operatori esteri, escludendoli di fatto dal mercato. Cpv. 2: con questo capoverso si intende evitare che uno o più operatori di una certa dimensione
possano impedire l’elaborazione di una regolamentazione per minori da parte di un’organizzazione di categoria. La volontà di non aderire a un’organizzazione di categoria e la conseguente rinuncia a partecipare ai lavori della medesima da parte di un operatore non deve comportare svantaggi per l’organizzazione di categoria.
Art. 4 Requisiti per gli esperti coinvolti Cpv. 1: affinché gli esperti coinvolti dalle organizzazioni di categoria possano essere considerati come tali, dovranno vantare una determinata attività di pubblicazione o insegnamento presso una scuola universitaria nel campo tematico della protezione dei minori o essere attivi presso un’orga- nizzazione per la protezione dei bambini o dei giovani riconosciuta. L’attività di pubblicazione o in- segnamento nel campo tematico della protezione dei minori va intesa in senso ampio, in modo da comprendere settori quali le scienze educative, la pedagogia, la psicologia, il lavoro sociale o la salute, sempre con uno stretto nesso con i bambini e i giovani. Per essere considerati indipendenti, gli esperti non dovranno intrattenere alcun rapporto di lavoro o di mandato con un operatore del settore dei film o dei videogiochi.
Sezione 3: Dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regola- mentazioni per minori
Art. 5 Allegati alle richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamenta- zioni per minori La prescrizione secondo cui alla richiesta va allegato un parere separato degli esperti intende ga- rantire il loro reale coinvolgimento nei lavori e il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei mi- nori da parte della regolamentazione per minori elaborata.
Art. 6 Verifica regolare delle regolamentazioni per minori Una dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione per minori può decadere se non riflette più le conoscenze attuali in materia di protezione dei minori. L’Ufficio federale delle assicu- razioni sociali (UFAS) seguirà costantemente l’evoluzione del settore della protezione dei minori e delle possibilità tecniche. L’UFAS intratterrà un dialogo regolare con le organizzazioni di categoria e comunicherà loro un’eventuale necessità di adeguamento. Un dialogo regolare tra l’UFAS e le organizzazioni di categoria dei due settori in oggetto è imprescindibile per consentire l’adegua- mento tempestivo delle regolamentazioni per minori e la dichiarazione del carattere vincolante delle nuove regolamentazioni da parte del Consiglio federale. A tal fine l’UFAS imporrà alle orga- nizzazioni di categoria interessate un termine adeguato per adeguare la regolamentazione per mi- nori e sottoporla al Consiglio federale per farla dichiarare vincolante.
Sezione 4: Misure degli operatori di servizi di piattaforma
Art. 7 Requisiti per il sistema per il controllo dell’età prima del primo utilizzo Cpv. 1: considerate le notevoli differenze rispetto ai servizi su richiesta (innanzitutto la quantità di contenuti generati dagli utenti e quindi l’ampio numero di autori), per i fornitori di servizi di piatta- forma non potranno valere le stesse prescrizioni in materia di controllo dell’età. I servizi di piatta- forma sono perlopiù liberamente accessibili per tutti gli utenti di Internet, cosicché la cerchia di per- sone in Svizzera che vi ha accesso è teoricamente pari all’intera popolazione svizzera. I contenuti innocui, adeguati per i minori, potranno essere accessibili senza restrizioni. Se però su un servizio di piattaforma fossero disponibili contenuti non adatti ai minori, questi po- tranno essere resi accessibili soltanto dopo una verifica della maggiore età degli utenti. A tal fine, è necessario un controllo dell’età analogo a quello previsto per i servizi su richiesta (cfr. commento all’art. 1), seppur relativo soltanto alla questione della maggiore o minore età. Per quanto concerne i sistemi di controllo potenzialmente adottabili, i servizi di piattaforma potranno basarsi sui sistemi scelti dalle organizzazioni di categoria, anche se le prescrizioni per i primi non sono completa- mente identiche a quelle previste per le seconde. Cpv. 2: in questo capoverso viene specificato quali contenuti vanno considerati «non adatti ai mi- nori». Dato che i contenuti dei servizi di piattaforma sono generati dagli utenti, per questi servizi una classificazione dei contenuti per categorie d’età non è realisticamente possibile. Il limite per distinguere tra contenuti «adatti» e «non adatti» va pertanto fissato alla maggiore età. I contenuti non adatti consisteranno principalmente in rappresentazioni di atti di cruda violenza e di natura sessuale: le rappresentazioni di violenza eccessive e quelle di carattere sessuale esplicito saranno
dunque considerate come non adatte per i minorenni. In singoli casi una netta distinzione potrebbe essere difficile. I fornitori di servizi di piattaforma potranno però basarsi sul sistema di classifica- zione in base all’età delle regolamentazioni per minori dichiarate vincolanti dal Consiglio federale per il settore dei film o quello dei videogiochi, che dovrà contemplare una categoria d’età riservata ai maggiorenni. Va tenuto presente che in quest’ambito vigono soltanto i requisiti minimi legali secondo la LPMFV. I fornitori di servizi di piattaforma saranno però liberi di prevedere ulteriori restrizioni, esigendo ad esempio una registrazione obbligatoria al servizio di piattaforma per determinati contenuti, che comprenda la verifica della maggiore età.
Art. 8 Requisiti per il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori Le misure per la protezione dei minori presso i servizi di piattaforma sono limitate. Per tenere conto al meglio dell’obiettivo di protezione dei minori anche presso questi servizi occorre introdurre, oltre alla verifica della maggiore età di cui all’articolo 7, anche un sistema di segnalazione. Molti servizi di piattaforma dispongono già oggi di un tale sistema. In futuro ogni utente di una piattaforma do- vrà avere la possibilità di segnalare al fornitore del servizio di piattaforma singoli contenuti poten- zialmente non adatti ai minori in modo semplice e rapido. Art. 9 Trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori I fornitori dovranno esaminare le segnalazioni ricevute entro sette giorni e reagire in base al risul- tato della verifica. Se i contenuti segnalati andranno considerati come non adatti ai minori, questi non potranno essere resi accessibili e potranno essere visualizzati sul servizio di piattaforma sol- tanto dopo una verifica della maggiore età degli utenti. Se invece saranno considerati adatti ai mi- nori, potranno rimanere accessibili senza restrizioni.
Sezione 5: Test Art. 10 Requisiti per le organizzazioni specializzate Questo articolo stabilisce i requisiti di base per le organizzazioni specializzate, segnatamente il loro campo di attività consueto e la loro indipendenza dagli operatori del settore presso i quali ven- gono svolti i test.
Art. 11 Vigilanza sulle organizzazioni specializzate Sia l’UFAS che i Cantoni potrebbero avere risorse di personale o competenze specialistiche insuf- ficienti per svolgere da sé i test. In tali casi questi potranno essere affidati a organizzazioni specia- lizzate. Già oggi vi sono organizzazioni private che, nel settore della vendita di alcol, svolgono re- golarmente test d’acquisto, perlopiù su incarico di autorità. In futuro l’UFAS sarà responsabile per la vigilanza sulle organizzazioni che svolgeranno test per esso o per i Cantoni in virtù della LPMFV.
Art. 12 Piani per i test Cpv. 1: i piani per i test delle organizzazioni specializzate, dei Cantoni e dell’UFAS dovranno es- sere disponibili prima dello svolgimento del primo test e contenere le indicazioni minime elencate in questo capoverso. Cpv. 2: prima di poter svolgere un test ai sensi degli articoli 21 segg. LPMFV su incarico di un’au- torità, un’organizzazione specializzata dovrà sottoporre per approvazione all’UFAS un piano per i test. Dopo averlo esaminato, l’UFAS darà un riscontro in merito all’organizzazione specializzata, approvandolo o chiedendo che venga adeguato. I piani dei Cantoni non necessiteranno invece dell’approvazione dell’UFAS.
Art. 13 Preparazione dei test e accompagnamento dei minorenni Cpv. 1 e 2: il minorenne e un detentore dell’autorità parentale andranno informati dei punti elencati in questo capoverso, in modo che dispongano di informazioni sufficienti prima di dare il proprio
consenso scritto. Questo consenso potrà essere ritirato in qualsiasi momento sia dal minorenne che dal detentore dell’autorità parentale. Cpv. 3: prima di un test l’autorità o l’organizzazione specializzata dovrà preparare il minorenne al suo svolgimento. In questo capoverso è indicato il contenuto minimo della preparazione. Per i mi- norenni che parteciperanno ripetutamente a test non sarà necessaria ogni volta una preparazione della stessa entità, se l’ultima partecipazione a un test è recente. Cpv. 4: un adulto che lavora per l’autorità preposta al test o per un’organizzazione specializzata accompagnerà il minorenne durante lo svolgimento del test. Tuttavia, si terrà a debita distanza af- finché il suo ruolo di accompagnatore non risulti palese per gli astanti, intervenendo nel corso del test soltanto se lo riterrà opportuno al fine di proteggere il minorenne o di garantirne l’anonimato. Tale valutazione spetterà all’accompagnatore. Un intervento potrebbe essere opportuno, per esempio, se la persona addetta alla vendita volesse fare una copia del documento d’identità del minorenne.
Art. 14 Garanzia dell’anonimato dei minorenni Cpv. 1: l’anonimato va garantito sia durante il test vero e proprio che nella fase successiva. Questo significa che il nome del minorenne non andrà né comunicato durante il test né indicato nella copia del relativo verbale (cfr. art. 15 cpv. 3). La verifica di un documento alla cassa non viola l’anoni- mato. Una violazione sussisterebbe soltanto nel caso in cui la persona addetta alla vendita facesse una copia del documento. Nemmeno la rilevazione dei caratteri leggibili dalla macchina di un docu- mento ufficiale (all’apertura di un conto) viola l’anonimato del minorenne. Tuttavia, dato che nel settore online vengono perlopiù richieste anche numerose altre informazioni, il coinvolgimento di minorenni in questo settore dovrà entrare in linea di conto soltanto in casi eccezionali. Cpv. 2: la garanzia dell’anonimato implica anche il fatto che il minorenne non svolga test in luoghi che frequenta regolarmente. Questa regola vale anche per l’accompagnatore, che non dovrebbe essere presente a test svolti in luoghi che frequenta regolarmente.
Art. 15 Verbalizzazione dei test Cpv. 1 e 2: una volta concluso il test d’acquisto, l’organo che lo ha svolto dovrà redigere un verbale dettagliato con tutte le informazioni rilevanti, comprese eventuali foto e giustificativi. Queste attività sono fondamentali soprattutto in vista di un successivo procedimento penale (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. f LPMFV), ragion per cui occorre attribuire loro una certa importanza. Cpv. 3: come già indicato, l’anonimato dei minorenni impiegati per i test va garantito in tutte le cir- costanze. Per questo motivo il verbale non dovrà contenere alcuna informazione su di loro con l’unica eccezione della data di nascita, che è un’informazione fondamentale per il controllo dell’età.
Art. 16 Riscontri ai fornitori e agli organizzatori interessati Dopo lo svolgimento del test, occorrerà informare i fornitori e gli organizzatori presso i quali è stato svolto circa il test, il suo risultato e il seguito della procedura, e recapitare loro una copia del ver- bale, come pure dei giustificativi e delle foto. Per farlo, l’autorità o l’organizzazione specializzata avrà dieci giorni lavorativi di tempo dallo svolgimento del test.
Art. 17 Coordinamento dei test d’acquisto Cpv. 1: l’UFAS avrà il diritto di esigere dai Cantoni tutte le informazioni necessarie relative ai test d’acquisto previsti. L’UFAS sarà responsabile per i test d’acquisto presso i punti di vendita online, che spesso vendono supporti audiovisivi anche presso punti di vendita fisici. Per sfruttare le siner- gie, è opportuno un tale coordinamento. Per contro, l’UFAS non avrà alcun diritto di prescrivere ai Cantoni lo svolgimento di test d’acquisto presso operatori ben precisi. Cpv. 2: se l’UFAS desidera svolgere test d’acquisto in coordinamento con un Cantone, quest’ul- timo potrà rifiutarsi se potrà addurre validi motivi. Si può ad esempio immaginare che il Cantone voglia svolgere a breve un test d’acquisto molto importante e un eventuale rinvio dovuto alla parte- cipazione dell’UFAS appaia inaccettabile.
Art. 18 Emolumenti per i test Sia l’UFAS che i Cantoni potranno riscuotere emolumenti pari (per i Cantoni, al massimo) a 150 franchi per ora di attività per i test che hanno dato adito a un reclamo. Il numero massimo di ore è fissato a cinque. Si può presumere che nella maggior parte dei casi si tratti di un numero di ore sufficiente per la preparazione e lo svolgimento dei test e per la loro successiva analisi. Per i test che non hanno dato adito a un reclamo non potranno essere riscossi emolumenti. Con l’espressione «per ogni test» s’intende un singolo test d’acquisto o d’entrata, in cui è però per esempio possibile anche acquistare più film allo stesso tempo. Una serie di test corrisponde invece a più singoli test.
Sezione 6: Coordinamento dell’esecuzione
Art. 19 Cpv. 1 e 2: l’UFAS incontrerà almeno una volta all’anno i rappresentanti dei Cantoni e delle orga- nizzazioni di categoria per scambiare con essi informazioni sull’attuazione della legge. In occa- sione di questi incontri, i Cantoni dovranno comunicare all’UFAS i fornitori presso i quali prevedono di svolgere test a breve, in modo che l’UFAS possa preparare l’eventuale coordinamento e appron- tare una collaborazione bilaterale con i Cantoni in questione. I Cantoni dovranno comunicare all’UFAS anche la loro rispettiva strategia generale in materia di esecuzione, per esempio quanti test intendono svolgere e se porranno l’accento su test ripetuti presso determinati fornitori. Dal canto suo, l’UFAS dovrà comunicare ai Cantoni presso quali imprese auspica un controllo, sulla base della propria attività esecutiva e delle esperienze fatte. Cpv. 3: per garantire un’attuazione il più possibile uniforme della LPMFV a livello nazionale, l’UFAS potrà prescrivere ai Cantoni determinati controlli minimi. Le prescrizioni dovranno basarsi, in proporzione, sul numero (stimato) di punti di vendita di supporti audiovisivi, cinema, festival di film, tornei di videogiochi ecc. È anche possibile che l’UFAS prescriva temi prioritari (p. es. nell’ot- tica di un «controllo su vasta scala del settore delle sale cinematografiche»).
Sezione 7: Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione
Art. 20 Sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche Cpv. 1: già oggi l’UFAS, con la piattaforma nazionale «Giovani e media», è attivo su più fronti e tramite diversi canali. Per assumere i propri compiti gestisce tra l’altro un sito Internet e diversi ca- nali sui media sociali, tramite i quali i genitori, gli insegnanti e le persone con compiti educativi in contatto con bambini e giovani vengono sensibilizzati attraverso diversi mezzi d’informazione al fine di promuoverne le competenze mediatiche. A tal fine vengono inoltre regolarmente pubblicati newsletter, opuscoli informativi gratuiti e volantini nonché articoli giornalistici. Questo impegno pro- seguirà anche nel quadro delle nuove basi giuridiche. Cpv. 2: la capacità di gestire le opportunità e i rischi legati all’utilizzo dei media digitali viene pro- mossa mediante svariate misure, tra cui il sostegno a progetti di organizzazioni e moltiplicatori sotto forma di consulenza, scambio di conoscenze, partecipazione attiva o mandati tesi a costituire e/o ampliare una base di conoscenze su un tema prioritario. Cpv. 3: l’UFAS rafforzerà lo sviluppo di reti di contatto e la collaborazione tra gli attori nell’ambito della promozione delle competenze mediatiche per migliorare la diffusione delle conoscenze, lo scambio di esperienze e il coordinamento delle misure esistenti. A titolo di esempio si possono menzionare il gruppo di accompagnamento Giovani e media, che include attori di rilievo, la rete di esperti in competenze mediatiche, il Forum nazionale Giovani e media e diversi gruppi di lavoro tematici.
Art. 21 Aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello Cpv. 1: la LPMFV consentirà all’UFAS di sostenere finanziariamente attori sia privati che pubblici. Va tenuto presente che gli operatori menzionati nell’articolo 29 LPMFV non vanno confusi con gli operatori di cui all’articolo 5 lettera a LPMFV. Gli operatori menzionati nell’articolo 29 LPMFV e nel
presente articolo e quelli seguenti dell’ordinanza comprendono tutte le persone e organizzazioni nonché gli enti impegnati nel settore della promozione delle competenze mediatiche. Va inoltre ri- levato che gli aiuti finanziari rientrano nel margine discrezionale dell’UFAS e non sussiste dunque un diritto ai medesimi. L’UFAS potrà anche definire per un determinato periodo temi prioritari che intende promuovere in modo particolare mediante gli aiuti finanziari. Cpv. 2: in questo capoverso si spiega cosa s’intende per «attività sovraregionale». Si tratta di un’at- tività che può essere svolta in almeno tre Cantoni germanofoni o francofoni. La regola è diversa per la Svizzera italiana e quella romancia, per le quali sarà sufficiente che l’attività possa raggiungere l’intera regione linguistica. Cpv. 3: questo capoverso stabilisce i requisiti per i progetti modello. La definizione si basa ampia- mente su quella dei progetti modello secondo la la legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1) e dell’ordinanza del 3 dicembre 2021 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG; RS 446.11). Questo appare lo- gico, poiché la futura attuazione della LPMFV e dell’OPMFV (a livello federale) spetterà all’UFAS, proprio come quella della LPAG e dell’OPAG, il che consentirà di garantire il trasferimento di cono- scenze circa la concessione degli aiuti finanziari. Cpv. 4: per poter esaminare una richiesta di aiuti finanziari, l’UFAS necessita di determinate infor- mazioni sul progetto. Queste informazioni, che riprendono quelle previste nella LPAG e nell’OPAG, sono indicate nel presente capoverso.
Art. 22 Concessione degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello Questo articolo disciplina le modalità di concessione degli aiuti finanziari: quelli alle organizzazioni di diritto privato e alle organizzazioni di diritto pubblico saranno concessi mediante decisione e quelli ai Cantoni e ai Comuni in virtù di un contratto di diritto pubblico. Anche questo disciplina- mento si basa sulle prescrizioni della LPAG e dell’OPAG.
Art. 23 Ammontare degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello L’ammontare degli aiuti finanziari nei singoli casi verrà stabilito discrezionalmente dell’UFAS, che dovrà basarsi sui criteri qualitativi indicati in questo capoverso. In ogni caso, il sostegno a un’atti- vità sovraregionale o a un progetto modello non potrà superare il 50 per cento delle spese compu- tabili, vale a dire che almeno la metà delle spese dovrà essere coperta mediante altre fonti.
Sezione 8: Entrata in vigore
Art. 24 Per l’ordinanza è prevista un’entrata in vigore scaglionata (cfr. n. 6). La prima parte delle disposi- zioni entrerà in vigore il 1° luglio 2024 e la seconda, insieme con la dichiarazione del carattere vin- colante della prima regolamentazione per minori, a una data successiva, che sarà stabilita dal Consiglio federale.
5 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Con l’attuazione della LPMFV alla Confederazione incomberanno nuovi compiti, tra cui la verifica delle regolamentazioni per minori, la vigilanza sul rispetto degli obblighi dei destinatari delle norme e sull’esecuzione da parte dei Cantoni, la presentazione di rapporti annuali e la valutazione rego- lare dell’efficacia delle misure di protezione dei minori secondo la LPMFV. Per l’esecuzione occor- reranno risorse supplementari, in termini sia di personale che di beni e servizi.
5.1 Ripercussioni finanziarie
L’attuazione della LPMFV comporterà per la Confederazione un fabbisogno supplementare di beni e servizi presumibilmente compreso tra 100 000 e 150 000 franchi all’anno, che permetterà di
adempiere le prescrizioni relative alla valutazione e al rapporto al Consiglio federale di cui all’arti- colo 31 LPMFV. Secondo questo articolo, l’efficacia delle misure di protezione dei minori va valu- tata a intervalli regolari, con il coinvolgimento dei Cantoni e di esperti esterni. Ogni cinque anni an- drà presentato al Consiglio federale un rapporto in merito. Per tale valutazione saranno necessari più mandati parziali concernenti, ad esempio, l’attuazione da parte del settore in questione, gli svi- luppi tecnici e le tendenze di utilizzo oppure un’inchiesta presso i genitori. È inoltre ipotizzabile il conferimento di mandati a esperti per l’esame di singole questioni connesse ai compiti di vigilanza dell’UFAS secondo l’articolo 28 LPMFV. I fondi a copertura delle spese per l’attuazione delle mi- sure di sensibilizzazione e approfondimento delle competenze specialistiche, come pure gli aiuti finanziari secondo gli articoli 21–23, saranno concessi, come oggi, tramite il credito A2111.0269 «Provvedimenti per la protezione dei giovani».
5.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Per accompagnare le organizzazioni di categoria, esaminare le regolamentazioni per minori e la loro necessità di adeguamento in seguito alla costante evoluzione della tecnica, dell’utilizzo e del mercato, nonché per vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei minori da parte dei servizi su richiesta, di quelli di piattaforma e dei venditori al dettaglio online (compreso lo svolgimento di test d’acquisto) saranno necessarie risorse di personale supplementari comprese tra circa 0,8 e 1 posto in equivalenti a tempo pieno (ETP). Occorreranno inoltre circa 0,7–1 ETP per la vigilanza e il coordinamento dell’esecuzione della legge da parte dei Cantoni, la presenta- zione di rapporti annuali sull’attività di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni, nonché la va- lutazione regolare dell’efficacia della legge. Nel complesso, dunque, in base alla stima attuale del Dipartimento federale dell’interno (UFAS) si presume un fabbisogno di personale supplementare compreso tra circa 1,5 e 2 ETP.
L’entrata in vigore delle disposizioni relative alle misure della Confederazione per la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione (art. 29 LPMFV nonché art. 20–23 OPMFV) non ne- cessiterà di risorse supplementari in termini di personale o di beni e servizi. I compiti previsti in quest’ambito corrispondono alle attività già svolte dalla piattaforma Giovani e media, gestita dall’UFAS, che verranno mantenuti in questa forma, in conformità con quanto stabilito nella deci- sione del Consiglio federale del 13 maggio 2015. Il menzionato fabbisogno supplementare di personale e beni e servizi come pure il relativo finan- ziamento verranno nuovamente valutati in modo approfondito dopo la procedura di consultazione e in vista dell’entrata in vigore della LPMFV e dell’OPMFV.
6 Entrata in vigore
Conformemente all’articolo 41 LPMFV e all’articolo 24 OPMFV, il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore della legge e dell’ordinanza. Si può presumere che la fisserà al 1° luglio 2024. La legge e l’ordinanza dovranno entrare in vigore in modo scaglionato, poiché molte disposizioni potranno essere applicate soltanto se il Consiglio federale avrà dichiarato vincolante una regolamentazione per minori. L’elaborazione e la presenta- zione al Consiglio federale di tale regolamentazione presuppone un certo coordinamento in seno al settore in questione. Secondo l’articolo 19 LPMFV, le organizzazioni di categoria avranno al mas- simo due anni di tempo per trovare una soluzione comune e sostenibile e sottoporla al Consiglio federale. Se non vi riuscissero, quest’ultimo emanerebbe una propria regolamentazione a titolo sussidiario. Per questo motivo, in una prima fase entreranno in vigore tutti gli articoli della LPMFV relativi alla dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori (art. 9–13 e 15–18 LPMFV). Farà eccezione l’articolo 14 LPMFV, che concerne gli sportelli per la protezione dei mi-
nori. Saranno inoltre già poste in vigore anche le disposizioni generali (art. 1–5 LPMFV), la disposi- zione sula regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale (art. 19 LPMFV), quella concernente la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione (art. 29 LPMFV), le di- sposizioni relative al finanziamento (art. 32 e 33 LPMFV) nonché le disposizioni finali (art. 37–39 e 41 LPMFV). In una seconda fase entreranno quindi in vigore le disposizioni concernenti l’indicazione dell’età minima e il controllo dell’età (art. 6–8 LPMFV), quella sugli sportelli per la protezione dei minori (art. 14 LPMFV), quella sui servizi di piattaforma (art. 20 LPMFV), quelle sui test (art. 21–25 LPMFV) nonché quelle concernenti la vigilanza e il coordinamento (art. 26–28 LPMFV), quelle ri- guardanti i rapporti annuali e la valutazione (art. 30 e 31 LPMFV), le disposizioni penali (art. 34–36 LPMFV) e la disposizione transitoria sui sistemi di classificazione in base all’età (art. 40 LPMFV). Per quanto riguarda l’ordinanza, per analogia entreranno in vigore in una prima fase le disposizioni relative alle organizzazioni di categoria (art. 3 e 4 OPMFV), quelle sulle regolamentazioni per mi- nori (art. 5 e 6 OPMFV) nonché quelle concernenti la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione (art. 20–23 OPMFV). In una seconda fase seguiranno quindi le disposizioni concer- nenti i servizi su richiesta (art. 1 e 2 OPMFV) e i servizi di piattaforma (art. 7–9 OPMFV), quelle sui test (art. 10–18 OPMFV) e quella sul coordinamento dell’esecuzione (art. 19 OPMFV).
Allegato (avamprogetto di atto normativo)