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Dipartimento federale dell’interno DFI

Berna, 15 settembre 2023

Modifica della legge federale del 20 marzo

1981 sull’assicurazione contro gli infortuni

(LAINF): adempimento della mozione 11.3811 Darbellay «Colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni»

Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione

Compendio Il presente avamprogetto fa seguito all’adozione della mozione 11.3811 Darbellay «Colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni» da parte delle Camere federali nel 2014. Esso mira a garantire il versamento delle indennità giornaliere disciplinate dalla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) anche in caso di ricaduta o di postumi tardivi legati a un infortunio che la persona assicurata ha subito in gioventù, vale a dire quando non era ancora assicurata secondo la LAINF.

Contesto

Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati d’obbligo contro gli infortuni secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Attualmente, le persone attive assicurate secondo la LAINF che hanno subito un infortunio in gioventù, vale a dire prima di iniziare l’attività lavorativa, non hanno diritto alle prestazioni della LAINF in caso di ricaduta o di postumi tardivi di quello specifico infortunio. Poiché non erano coperti dalla LAINF quando si è verificato l’infortunio, in questi casi devono rivolgersi alla propria cassa malati, che prende a carico le spese mediche alle condizioni della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). La perdita di guadagno è coperta dal datore di lavoro, ma per un periodo limitato. In questi casi, dunque, non vengono corrisposte le indennità giornaliere previste dalla LAINF.

Presentata il 22 settembre 2011, la mozione 11.3811 Darbellay è stata adottata dalle Camere federali nel 2014. In un primo momento essa chiedeva al Consiglio federale di modificare la LAINF, ma al termine delle deliberazioni le Camere federali l’hanno adottata in forma modificata, aprendo la possibilità di modificare anche altri atti legislativi diversi dalla LAINF. La mozione incarica quindi il Consiglio federale di «modificare la legge del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) ed eventualmente altre disposizioni ad essa relative, allo scopo di garantire il versamento d’indennità giornaliere anche nei casi in cui l’incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù».

Dopo aver analizzato nel dettaglio le diverse possibilità di adempiere la mozione in tutti i rami delle assicurazioni sociali in cui si applica il principio delle indennità giornaliere, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l’adempimento della mozione avrebbe comportato una deroga ai principi fondamentali del diritto delle assicurazioni, introducendo contraddizioni nel sistema dei singoli rami assicurativi e creando quindi anche nuove disuguaglianze. Di conseguenza, nel suo rapporto dettagliato del 28 marzo 2018, ha raccomandato alle camere federali di togliere dal ruolo la mozione.

Avendo il Consiglio nazionale (il 19 marzo 2019) e il Consiglio degli Stati (il 2 marzo 2022) rifiutato di togliere dal ruolo la mozione, il presente progetto è stato elaborato in conformità alla volontà delle Camere federali.

Contenuto del progetto 2/18

La mozione 11.3811 Darbellay Per colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni incarica il Consiglio federale di garantire il versamento d’indennità giornaliere anche nei casi in cui l’incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù.

Il Consiglio federale propone di aggiungere all’articolo 8 LAINF un capoverso 3, il quale prevede che sono considerati infortuni non professionali anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Propone inoltre di aggiungere all’articolo 16 LAINF un capoverso 2bis, che prevede il diritto alle indennità giornaliere nei casi di ricadute e di postumi tardivi summenzionati. Questa nuova disposizione disciplina anche le modalità di organizzazione concreta del diritto alle indennità giornaliere.

Le indennità giornaliere derivanti da questa nuova disposizione sono sussidiarie rispetto ad altri tipi di indennità per perdita di guadagno, in quanto sono versate solo quando l’obbligo del datore di lavoro di versare il salario si estingue e la persona non ha più diritto ad alcuna indennità giornaliera da nessuna assicurazione per perdita di guadagno. Saranno finanziate con un lievissimo adeguamento dei premi, che per legge devono essere adeguati ai rischi.

La soluzione proposta risponde all’obiettivo della mozione e garantisce il versamento di indennità giornaliere a copertura della perdita di guadagno in seguito all’incapacità lavorativa legata a un evento inizialmente non assicurato. In questo modo, essa colma la lacuna giuridica oggetto della mozione 11.3811 Darbellay.

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Indice

1 Situazione iniziale .......................................................................................................... 5 1.1 Necessità di agire e obiettivi .................................................................................. 5 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta ................................................................ 7

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio

federale .............................................................................................................................. 8 1.4 Interventi parlamentari ........................................................................................... 8 2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo ............................... 8 3 Punti essenziali del progetto ........................................................................................ 9 3.1 La normativa proposta ........................................................................................... 9 3.2 Compatibilità tra compiti e finanze ........................................................................ 9 3.3 Attuazione ............................................................................................................... 9 4 Commento ai singoli articoli ......................................................................................... 9 4.1 Modifiche della LAINF ............................................................................................ 9 4.2 Modifica della LAMal ............................................................................................ 14 5 Ripercussioni ............................................................................................................... 14 5.1 Ripercussioni per la Confederazione .................................................................. 14 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna ..................................................................................................................... 15 5.3 Ripercussioni sull’economia ............................................................................... 16 5.4 Ripercussioni sull’assicurazione contro gli infortuni ........................................ 16 5.5 Ripercussioni sulla sanità e sulla società........................................................... 16 5.6 Ripercussioni sull’ambiente ................................................................................ 16 5.7 Altre ripercussioni ................................................................................................ 16 6 Aspetti giuridici............................................................................................................ 16 6.1 Costituzionalità ..................................................................................................... 16 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera .............................. 17 6.3 Forma dell’atto ...................................................................................................... 18 6.4 Subordinazione al freno alle spese ..................................................................... 18 6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale 18 6.6 Conformità alla legge sui sussidi ........................................................................ 18 6.7 Delega di competenze legislative ........................................................................ 18 6.8 Protezione dei dati ................................................................................................ 18

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel 2011 l’emittente televisiva della Svizzera romanda Radio Télévision Suisse ha trasmesso un servizio riguardante un apprendista 18enne che all’età di 15 anni aveva riportato una lussazione della spalla durante un incidente. Nel corso del suo apprendistato, il giovane ha sofferto dei postumi di quell’incidente. Dato che all’epoca del primo infortunio l’obbligo di fornire le prestazioni non spettava all’assicuratore contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981 1 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la ricaduta è stata presa a carico dall’assicurazione malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 2 sull’assicurazione malattie (LAMal). Il datore di lavoro continua a versargli il salario per un tempo limitato conformemente all’obbligo previsto dall’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO 3). L’incapacità lavorativa perdura tuttavia più a lungo e per quattro mesi l’apprendista deve cavarsela senza stipendio, poiché l’assicurazione malattie competente non prevede un’indennità giornaliera obbligatoria in casi simili. La questione è balzata all’attenzione del mondo politico.

Interpellanza Comte (11.3474) Il 31 maggio 2011 Raphaël Comte (Consiglio degli Stati, PLR, NE) ha presentato l’interpellanza 11.3474 «L’assicurazione infortuni non risponde se la lesione è riconducibile a un infortunio precedente. Colmare una lacuna giuridica». Dato che la lacuna esistente può essere colmata stipulando un’assicurazione collettiva per il versamento di un’indennità giornaliera, il Consiglio federale non ha ritenuto necessario proporre nuove disposizioni legali.

Mozione Darbellay (11.3811) Il 22 settembre 2011 Christophe Darbellay (Consiglio nazionale, PPD, VS) ha presentato la mozione 11.3811 Colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni, con cui s’incaricava il Consiglio federale di modificare la LAINF allo scopo di garantire il versamento d’indennità giornaliere anche nei casi in cui l’incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù. Nel suo parere, il Consiglio federale ha sottolineato che la lacuna può essere colmata facoltativamente dal datore di lavoro concludendo un’assicurazione malattie collettiva d’indennità giornaliera in virtù della LAMal o della legge del 2 aprile 1908 4 sul contratto d’assicurazione (LCA). Inoltre, in virtù delle disposizioni vincolanti del CO in materia di contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto, per un determinato periodo di tempo, a continuare a versare il salario. Ha quindi proposto di respingere la mozione.

Modifica del testo della mozione In ragione delle obiezioni mosse dal Consiglio federale, il 19 marzo 2014 il Consiglio degli Stati ha deliberato una modifica del testo della mozione affinché essa non si limitasse a una modifica della LAINF. Pertanto, a questo punto la mozione incarica il Consiglio federale di « modificare la legge del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro

gli infortuni e/o eventualmente altre disposizioni ad essa relative, allo scopo di garantire il versamento d’indennità giornaliere nei casi in cui l’incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù». Il Consiglio nazionale ha aderito alla mozione modificata in data 3 giugno 2014.

Rapporto sullo stralcio della mozione 11.3811 Darbellay Dopo aver analizzato nel dettaglio le diverse possibilità di adempiere la mozione in tutti i rami delle assicurazioni sociali in cui si applica il principio delle indennità giornaliere, il Consiglio federale ha consegnato la sua analisi nel rapporto del 28 marzo 2018 sullo stralcio della mozione 11.3811 Darbellay Colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni (18.037)5, giungendo alla conclusione che l’adempimento della mozione avrebbe comportato una deroga ai principi fondamentali del diritto delle assicurazioni, introducendo contraddizioni nel sistema dei singoli rami assicurativi e creando anche nuove disuguaglianze. Ha inoltre rilevato che:

- la necessità di accertare il nesso di causalità e la complessità della situazione per quanto riguarda i fascicoli medici precedenti comporterebbe inevitabilmente un onere amministrativo supplementare, difficoltà legate all’ottenimento della documentazione occorrente per prendere una decisione e un aumento dei procedimenti giudiziari; - la volontà di colmare una lacuna porterebbe alla creazione di altre disuguaglianze, ad esempio nei confronti di chi svolge attività casalinghe o di chi ha temporaneamente smesso di lavorare; - versare indennità giornaliere in caso di ricadute e postumi tardivi di infortuni di gioventù significherebbe estendere la copertura assicurativa e derogare al divieto di assicurazione con effetto retroattivo, in quanto si assicurerebbero le conseguenze di un evento verificatosi in un momento in cui la persona non era coperta da assicurazione; - l’incapacità lavorativa è generalmente accompagnata dalla necessità di cure, e quindi due assicurazioni sociali distinte si ritroverebbero a dover fornire prestazioni diverse per lo stesso sinistro (indennità giornaliera, spese di cura), il che comporterebbe ulteriori oneri amministrativi e difficoltà di coordinamento; - l’estensione delle prestazioni richiederebbe entrate supplementari a carico dell’economia o dei lavoratori.

L’analisi dei diversi rami delle assicurazioni sociali effettuata dal Consiglio federale ha portato a concludere che non esiste una soluzione convincente per l’attuazione della mozione. Si originerebbero deroghe ai fondamenti del diritto assicurativo e delle assicurazioni sociali, introducendo anche elementi estranei al sistema. Il rapporto afferma infine che la mozione interesserebbe soltanto qualche caso isolato. Si dovrebbe quindi creare una regolamentazione che potenzialmente riguarderebbe una vasta fetta della popolazione, ma concretamente darebbe diritto alle prestazioni solo in singoli casi. Sulla base di questa analisi e delle incompatibilità rilevate, il Consiglio federale ha chiesto di togliere dal ruolo la mozione.

Respingimento della richiesta di stralcio della mozione Il 19 marzo 2019 il Consiglio nazionale ha respinto la richiesta di stralcio della mozione

11.3811 Darbellay. Il Consiglio degli Stati ha fatto lo stesso il 2 marzo 2022.

5 FF 2018 1979 6/18

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Per rispettare la volontà del Parlamento, il Consiglio federale ha nuovamente studiato le modalità di adempimento della mozione 11.3811, ma limitandosi a esaminare due soluzioni: una modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) 6 e una modifica della LAINF.

Soluzione che prevede una modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno In primo luogo è stata analizzata la proposta di adempiere alla mozione con la modifica della LIPG. Questo ramo delle assicurazioni sociali compensa una parte della perdita di guadagno subita dalle persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile, ma anche le perdite di reddito in caso di maternità e paternità. Dal 2021, i genitori che devono interrompere o ridurre la propria attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute possono usufruire di 14 settimane di congedo, anch’esse compensate dal regime di indennità per perdita di guadagno. Infine, dal 1° gennaio 2023, questo ramo compensa la perdita di guadagno con due settimane di congedo in caso di adozione di un bambino di età inferiore ai quattro anni. Poiché il rapporto del Consiglio federale del 18 marzo 2018 concludeva che una regolamentazione nella LAINF risulterebbe estranea al sistema, si è passati ad analizzare la possibilità di coprire i costi di un’incapacità lavorativa dovuti a ricadute o a postumi tardivi di un infortunio non assicurato secondo la LAINF nell'ambito del regime delle indennità per perdita di guadagno. Tuttavia, questa soluzione si scontrerebbe con i problemi illustrati di seguito.

- Le IPG sono indennità destinate a compensare la perdita di guadagno subita da persone abili al lavoro ma impedite per motivi inerenti all’adempimento di un obbligo legale (servizio militare, civile o di protezione civile) oppure che soddisfano le condizioni per il diritto a un congedo pagato (maternità, paternità, adozione o assistenza a un figlio con gravi problemi di salute). Le IPG intervengono per una durata limitata e non rappresentano dunque un’assicurazione generale di perdita di guadagno in caso di incapacità lavorativa. Una regolamentazione nella LIPG per le persone che al momento dell’infortunio non erano coperte dall’assicurazione contro gli infortuni non sarebbe in linea con la sistematicità della legge. - Gli enti preposti all’applicazione dell’IPG non dispongono delle conoscenze mediche e dell’esperienza in materia di assicurazione contro gli infortuni per valutare le situazioni mediche ed effettuare i dovuti chiarimenti in caso di incapacità lavorativa dovuta a una ricaduta o a postumi tardivi derivanti da infortuni avvenuti in gioventù. Non hanno neanche le competenze necessarie per valutare i nessi di causalità, occuparsi della gestione dei casi e accompagnare i procedimenti legali. A causa di questa mancanza di conoscenze specifiche, non sono nemmeno in grado di esaminare le condizioni per la concessione delle prestazioni, e ciò rappresenterebbe un considerevole rischio di abusi. - Le IPG sono un regime finanziato esclusivamente da contributi paritetici. Una nuova estensione delle prestazioni comporterebbe un aumento del tasso di contribuzione, che a sua volta graverebbe sull’economia.

6 RS 834.1 7/18

- L’attuazione di questo nuovo tipo di assicurazione estraneo al sistema nel regime delle IPG comporterebbe costi amministrativi elevati e sproporzionati. Sarebbe necessario rivedere completamente numerose strutture e processi specifici dell’assicurazione contro gli infortuni, oltre che dotare delle competenze tecniche necessarie i 74 enti preposti all’applicazione dell’IPG (casse di compensazione AVS). Lo stesso varrebbe per le applicazioni informatiche delle casse di compensazione, per il registro delle IPG presso l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) e per la gestione contabile del regime delle IPG.

Soluzione che prevede una modifica della legge sull’assicurazione contro gli infortuni Come illustrato nel rapporto del Consiglio federale del 28 marzo 2018, l’adempimento della mozione nella LAINF deroga al divieto di assicurazione retroattiva in vigore per le assicurazioni sociali, tanto più che per questo rischio non sarà stato pagato nessun premio LAINF, introduce contraddizioni sistemiche e crea nuove disparità.

Poiché le Camere federali si sono rifiutate di accantonare la mozione, il presente progetto propone tuttavia di adempiere la mozione 11.3811 Darbellay, conformemente alla volontà del Parlamento, con una modifica della LAINF, poiché le ricadute e i postumi tardivi di un infortunio, anche se inizialmente non assicurato secondo la LAINF, sono materialmente vicini all’ambito da essa disciplinato.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio

federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023 7 né nel decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2019–2023 8.

1.4 Interventi parlamentari

La mozione 11.3811 Darbellay Per colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni può essere tolta dal ruolo perché l’avamprogetto garantisce il versamento d’indennità giornaliere nei casi in cui l’incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù, quando non era ancora assicurata secondo la LAINF.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il diritto dell’UE non contiene alcuna norma concernente l’oggetto della presente revisione. Per quanto riguarda i Paesi limitrofi, essi non devono affrontare il problema sollevato dall’autore della mozione in quanto, a differenza della Svizzera, dispongono tutti di un sistema di assicurazione obbligatoria che copre la perdita di guadagno in caso di malattia.

7 FF 2020 1565 8 FF 2020 7365 8/18

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Per attuare la mozione 11.3811 Darbellay si propone di modificare la LAINF aggiungendo un capoverso 3 all’articolo 8, in modo che siano considerati infortuni non professionali anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Si propone inoltre di aggiungere all’articolo 16 LAINF un capoverso 2bis, il quale prevede che le ricadute e i postumi tardivi summenzionati facciano nascere un diritto alle indennità giornaliere di cui all’articolo 16 LAINF. Questa nuova disposizione disciplina anche le modalità di organizzazione concreta del diritto alle indennità giornaliere, prevedendo segnatamente che tale diritto è limitato nel tempo e che si estingue al più tardi dopo 720 giorni.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Questo progetto crea le basi legali per l’adempimento della mozione 11.3811 Darbellay Colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni. Esse consentiranno di introdurre nella legge una deroga al principio di non retroattività delle prestazioni assicurative legate a questa specifica problematica. In assenza di tale norma, è impossibile per gli assicuratori LAINF corrispondere le prestazioni, e quindi garantire il pagamento delle indennità giornaliere per i lavoratori che subiscono ricadute o postumi tardivi legati a un infortunio che la persona ha subito in gioventù, quando non era ancora coperta dalla LAINF.

3.3 Attuazione

Il progetto prevede di estendere il diritto alle indennità giornaliere LAINF a una nuova categoria di persone, ossia ai lavoratori che subiscono ricadute o postumi tardivi di un infortunio verificatosi in gioventù, quando non erano ancora assicurati secondo la LAINF. La modifica proposta adempie la mozione 11.3811 Darbellay, adottata dalle Camere federali nel 2014. Il Consiglio federale è incaricato di disciplinarne le modalità, cosa che avverrà tramite l’ordinanza del 20 dicembre 1982 9 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Modifiche della LAINF

Art. 8

Rami assicurativi interessati Cpv. 3: si menziona esplicitamente che sono considerati infortuni non professionali le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Visto che quando si è verificato l’infortunio non sussisteva alcun rapporto di lavoro, è ovvio che le ricadute e gli altri postumi tardivi non possano essere considerati infortuni professionali. Inoltre, se così fosse, i datori di lavoro potrebbero trovarsi svantaggiati nell’ambito del calcolo

9 RS 832.202 9/18

dei premi in base al sistema di tariffazione in base all’esperienza, noto anche come bonus-malus, anche se non hanno nulla a che fare con l’infortunio iniziale. Le ricadute e gli altri postumi tardivi devono quindi essere considerati come infortuni non professionali, e questo deve essere menzionato in modo esplicito.

Cerchia di persone assicurate Concedere prestazioni legate agli eventi menzionati solo a persone assicurate anche contro gli infortuni non professionali, ossia che lavorano almeno otto ore alla settimana per lo stesso datore di lavoro, sarebbe in contrasto con l’intento della mozione. La lacuna non sarebbe completamente colmata. Di conseguenza, è previsto che anche le persone assicurate solo contro gli infortuni professionali possano richiedere le indennità giornaliere secondo il nuovo diritto. Sebbene contraria al principio di equivalenza tra premi e prestazioni, questa soluzione è in linea con la volontà del Parlamento. Va inoltre osservato che, nel campo dell’assicurazione contro gli infortuni, esistono altre eccezioni al principio di equivalenza, in particolare nei casi in cui il rapporto di lavoro dura meno di un anno, poiché il salario percepito durante questo periodo viene convertito in guadagno annuo e il guadagno assicurato non corrisponde più ai premi versati. Ovviamente, si precisa che in questi casi non è applicabile l’articolo 8 capoverso 2 LAINF, secondo cui gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 della stessa legge non sono assicurati contro gli infortuni non professionali. Visto che riguarda gli infortuni professionali, non si applica neanche l’eccezione prevista dall’articolo 7 capoverso 2 LAINF, secondo cui sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati, la cui durata di lavoro è inferiore a otto ore a settimana, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.

Prestazioni Si precisa che, secondo la volontà espressa dall’autore della mozione, saranno versate solo le prestazioni assicurative di cui all’articolo 16 capoverso 2bis, ovvero le indennità giornaliere. La mozione chiede infatti di garantire il versamento d’indennità giornaliere anche nei casi in cui l’incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù quando non era assicurata secondo la LAINF. Il progetto si limita quindi a introdurre l’obbligo di pagare le indennità giornaliere e non riguarda nessun’altra prestazione del catalogo LAINF. Le cure mediche continueranno a essere coperte dalla compagnia di assicurazione malattie che aveva preso a carico l’infortunio iniziale, alle condizioni stabilite dalla LAMal. Per quanto riguarda la rendita, essa verrà pagata dall’assicurazione per l’invalidità.

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Art. 16

Capoverso 2bis: prevede che l’assicurato abbia diritto a un’indennità giornaliera nei casi di ricadute e postumi tardivi correlati a un infortunio non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Il diritto nasce con l’inizio dell’incapacità lavorativa o quando la perdita di guadagno dovuta all’incapacità lavorativa non è più compensata dal datore di lavoro o da un’assicurazione. Si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa o con la morte dell’assicurato, ma al più tardi dopo 720 giorni.

Definizione dell’espressione «in gioventù» Seguendo l’esempio di diverse altre leggi sulle assicurazioni sociali (AVS, assegni familiari o di formazione), è stato mantenuto il limite di età di 25 anni. L’infortunio deve essersi verificato prima del compimento del 25o anno di età.

Inizio dell’obbligo di prestazione Il diritto all’indennità giornaliera nasce con l’inizio dell’incapacità lavorativa o quando la perdita di guadagno dovuta all’incapacità lavorativa non è più compensata dal datore di lavoro o da un’assicurazione. L’articolo 324a CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. Il salario, quindi, non è garantito in tutti i casi. Inoltre, non tutti i lavoratori hanno stipulato un’assicurazione per perdita di guadagno. Per evitare una lacuna, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore LAINF decorre dall’inizio dell’incapacità lavorativa o da quando la perdita di guadagno non è più compensata. Inoltre, il tradizionale periodo di carenza conformemente alla LAINF (art. 16 cpv. 2 LAINF) non si applica alle ricadute e ad altri postumi tardivi inizialmente non assicurati, il che corrisponde alla prassi attuale per le ricadute e altri postumi tardivi assicurati. Poiché a volte possono trascorrere diversi giorni tra la ricaduta vera e propria, la consultazione medica, l’inizio del trattamento e l’incapacità lavorativa, questa soluzione è imprescindibile.

Sussidiarietà Il nuovo diritto è dunque sussidiario rispetto ad altre fonti di perdita di guadagno. L’assicurato può far valere il suo diritto all’indennità giornaliera solo se la perdita di guadagno non è più compensata dal datore di lavoro conformemente all’articolo 324a CO, oppure da un’assicurazione per perdita di guadagno.

Limite temporale della copertura Per determinare l’età fino alla quale un lavoratore può richiedere le prestazioni in caso di ricaduta o di postumi tardivi di una lesione subita in gioventù si applicano le regole generali della LAINF. Ciò significa che tutte le persone attive assicurate possono avere diritto a queste prestazioni, anche se continuano a lavorare dopo l’età di riferimento per il pensionamento. La cerchia di persone che rientra in questa soluzione corrisponde quindi ai lavoratori secondo le disposizioni generali della LAINF.

Fine dell’obbligo di prestazione Le disposizioni generali della LAINF (art. 16 cpv. 2 LAINF) stabiliscono che il diritto all’indennità giornaliera si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o con la morte dell’assicurato. Tuttavia, nei casi in oggetto non è possibile fare riferimento a queste disposizioni generali. Il testo dell’avamprogetto si limita infatti a introdurre la presa a carico delle indennità giornaliere. Non sarà quindi versata alcuna rendita LAINF per una ricaduta o per postumi tardivi che inizialmente 11/18

non erano assicurati. Il diritto all’indennità giornaliera non può quindi estinguersi con il versamento di una rendita. Tuttavia, se l’assicurato non riacquista la piena capacità lavorativa, è impensabile che l’assicuratore debba pagare le indennità giornaliere fino alla sua morte. Di conseguenza, la nuova disposizione prevede che le prestazioni vengano versate per un periodo limitato, che è fissato a 720 giorni. Tale limite temporale in caso di incapacità lavorativa prolungata si basa sui principi in vigore per le indennità giornaliere in caso di malattia secondo la LAMal. Se la perdita di guadagno è inizialmente assicurata dal datore di lavoro o da un’altra assicurazione, tale periodo di 720 giorni non si calcola a partire dal momento in cui inizia l’incapacità lavorativa, ma dal momento in cui il datore di lavoro o l’assicurazione contro la perdita di guadagno cessa di erogare le prestazioni. In questo modo le indennità giornaliere vengono effettivamente erogate per un massimo di 720 giorni.

Guadagno assicurato determinante Il guadagno determinante per il versamento delle indennità giornaliere di cui all’articolo 16 capoverso 2bis è quello previsto dalle disposizioni generali della LAINF (art. 15 LAINF). Va osservato che, in caso di ricaduta, il guadagno determinante è quello percepito dall’assicurato immediatamente prima della stessa. L’articolo 23 capoverso

8 OAINF stabilisce che tale guadagno deve essere almeno pari al 10 per cento

dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale. L’ordinanza di esecuzione specificherà che questa disposizione si applica per analogia nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 3 della legge.

Esame del nesso di causalità Come avviene solitamente nella LAINF, l’esame del nesso di causalità spetta all’assicuratore LAINF a cui è stato notificato il caso. L’esame è prassi consueta e serve a determinare se il caso è di competenza dell’assicuratore.

Finanziamento L’articolo 92 capoverso 1 LAINF stabilisce che i premi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di diversi supplementi. Gli assicuratori LAINF dovranno quindi includere nei loro calcoli il rischio derivante dal nuovo diritto in modo da fissare un premio adeguato all’attuale situazione di rischio. Ciò comporterà un lievissimo aumento dei premi (cfr. cap. 5.4).

Coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità e l’assicurazione contro la disoccupazione La nascita di questo nuovo diritto non mette in discussione le regole generali in vigore nella LAINF in materia di coordinamento tra i diversi rami assicurativi. Ad esempio, l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità oppure all’indennità di maternità, di paternità, di assistenza o di adozione ai sensi della LIPG (art. 16 cpv. 3 LAINF). Per quanto riguarda il coordinamento con la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) 10, l’assicurazione contro gli infortuni fornisce l’intera prestazione se l’incapacità lavorativa di un assicurato disoccupato supera il 50 per cento e metà della prestazione se l’incapacità lavorativa è superiore al 25 per cento ma raggiunge al massimo il 50 per cento. Non v’è alcun diritto all’indennità giornaliera se l’incapacità lavorativa è del 25 per cento o inferiore (art. 25 cpv. 3 OAINF).

10 RS 837.0 12/18

Art. 97 cpv. 1 lett. bter

L’articolo 97 capoverso 1 lettera b LAINF prevede che, in deroga all’articolo 33 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)11, gli organi incaricati di applicare la LAINF o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati agli organi di altre assicurazioni sociali qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale. Pur non essendovi quest’obbligo, affinché l’assicuratore contro gli infortuni possa ottenere le informazioni necessarie per decidere in merito ai casi di cui all’articolo 8 capoverso 3, è potenzialmente necessario un coordinamento tra quest’ultimo, che è tenuto a versare le indennità giornaliere secondo le disposizioni della LAINF, e la cassa malati, che si fa carico del rimborso delle cure mediche secondo le disposizioni della LAMal. La lettera bter aggiunta all’articolo 97 capoverso 1 LAINF consente quindi agli organi incaricati di applicare la LAINF di comunicare agli organi incaricati di applicare la LAMal le informazioni necessarie per decidere sui casi di cui all’articolo 8 capoverso 3. Questa formulazione rispetta il principio della finalità sancito dalla nuova legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD12), che entrerà in vigore il 1° settembre 2023, e che stabilisce che i dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata e possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo (art.

6 cpv. 3 nLPD).

Art. 115b

Visto che nella LAINF, a differenza ad esempio della LAMal, non è contenuta una disposizione generale che conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione, si propone di approfittare di questa modifica legata all’adempimento della mozione 11.3811 Darbellay per introdurre una norma di delega. Pertanto, il Consiglio federale potrà emanare le disposizioni d’esecuzione della LAINF.

Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.xxx

Le ricadute verificatesi dopo l’entrata in vigore delle modifiche relative all’articolo 8 capoverso 3 e all’articolo 16 capoverso 2bis LAINF daranno diritto all’indennità giornaliera. Lo stesso vale se l’incapacità lavorativa si verifica dopo l’entrata in vigore, mentre la ricaduta o i postumi tardivi risalgono a prima dell’entrata in vigore. Nei casi in cui l’incapacità lavorativa è iniziata prima dell’entrata in vigore, il diritto all’indennità giornaliera sarà concesso dopo l’entrata in vigore, per un massimo di 720 giorni, dai quali dovrà essere dedotto il periodo di incapacità lavorativa precedente all’entrata in vigore. Ai fini della parità di trattamento, questo diritto deve nascere anche se l’incapacità lavorativa si è verificata prima dell’entrata in vigore. Tuttavia, esso è limitato nel tempo.

Entrata in vigore Diritto

Infortunio Ricaduta Sì Infortunio Ricaduta Sì Infortunio Ricaduta Incapacità lavorativa Sì

11 RS 830.1 12 RS 235.1 13/18

Sì, a partire dalla data di entrata in vigore, ma per un massimo di 720 Infortunio Ricaduta Incapacità lavorativa giorni, dedotto il periodo di incapacità lavorativa precedente all’entrata in vigore. Ricaduta/Incapacità No Infortunio lavorativa

4.2 Modifica della LAMal

Art. 84a cpv. 1 lett. bter

L’articolo 84a capoverso 1 lettera b LAMal prevede che, in deroga all’articolo 33 LPGA, gli organi incaricati di applicare la LAMal o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati agli organi di altre assicurazioni sociali qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale. Pur non essendovi quest’obbligo, affinché l’assicuratore contro gli infortuni possa ottenere le informazioni necessarie per decidere in merito ai casi di cui all’articolo 8 capoverso 3 LAINF, è potenzialmente necessario un coordinamento tra quest’ultimo, che è tenuto a versare le indennità giornaliere secondo le disposizioni della LAINF, e la cassa malati, che si fa carico del rimborso delle cure mediche secondo le disposizioni della LAMal. La lettera bter aggiunta all’articolo 84 capoverso 1 LAMal consente quindi agli organi incaricati di applicare la LAMal di comunicare agli organi incaricati di applicare la LAINF le informazioni necessarie per decidere sui casi di cui all’articolo 8 capoverso 3 LAINF. Questa formulazione rispetta il principio della finalità sancito dalla LPD, che entrerà in vigore il 1° settembre 2023, e che stabilisce che i dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata e possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo. (art. 6 cpv. 3 nLPD). Da un punto di vista puramente formale, la modifica dell'art. 84a della LAMal è stata utilizzata per aggiungere al capoverso 1 della versione italiana del testo il termine "o la LVAMal", che mancava a differenza di quelle francese e tedesca.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’assicurazione contro gli infortuni è finanziata dai premi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le modifiche proposte hanno ripercussioni minime sulla Confederazione, che è interessata dall’avamprogetto esclusivamente nel suo ruolo di datore di lavoro. Nel 2021, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), che è l’assicuratore LAINF dei collaboratori della Confederazione, ha incassato 39,2 milioni di franchi di premi per gli infortuni non professionali per il personale della Confederazione. Circa il 40 per cento, ossia quasi 16 milioni di franchi, è stato versato dalla Confederazione in qualità di datore di lavoro, poiché l’articolo 14/18

91 capoverso 2 LAINF consente ai datori di lavoro di contribuire al pagamento dei premi per gli infortuni non professionali. Sulla base delle previsioni di un costo aggiuntivo massimo dello 0,5 per cento circa dei premi netti (cfr. cap. 5.4), si prevede che la Confederazione, in quanto datore di lavoro, pagherà ogni anno 80 000 franchi in più di premi.

La Confederazione è interessata dal progetto anche in relazione alla gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione. L’articolo 91 capoverso 4 LAINF, in combinato disposto con l’articolo 22a capoverso 4 della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione 13, prevede che la cassa di disoccupazione versi all’INSAI i premi dell’assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati. Per quanto concerne i premi per gli infortuni non professionali, un massimo di due terzi di essi è a carico dall’assicurato, mentre il terzo rimanente è a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, che nel 2021 si è fatta carico di 69,7 milioni di franchi di premi per gli infortuni non professionali. Un aumento massimo dello 0,5 per cento comporterebbe per l’assicurazione contro la disoccupazione costi supplementari di 348 000 franchi all’anno.

Infine, l’articolo 91 capoverso 5 LAINF prevede che l’assicurazione per l’invalidità si assuma il premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali per le persone che partecipano a provvedimenti dell’assicurazione per l’invalidità in uno stabilimento o laboratorio di cui all’articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 14 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) oppure in un’azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Poiché l’INSAI gestisce questo nuovo ramo assicurativo solo a partire dal 1° gennaio 2022, i premi incassati per l’assicurazione contro gli infortuni delle persone che partecipano a provvedimenti dell’AI si basano su delle stime, che lasciano supporre che nel 2022 i suddetti premi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sarebbero ammontati a 8,1 milioni di franchi. L’adozione dei nuovi articoli 8 capoverso 3 e 16 capoverso 2bis LAINF comporterebbe quindi un aumento massimo di 40 950 franchi all’anno a carico dell’assicurazione per l’invalidità.

In totale, si stima che il progetto comporterebbe per la Confederazione spese supplementari pari a un massimo di 468 950 franchi all’anno.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le

regioni di montagna L’assicurazione contro gli infortuni è finanziata dai premi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le modifiche proposte non hanno ripercussioni dirette sui Cantoni e sui Comuni, i quali sono interessati dall’avamprogetto solo nel loro ruolo di datori di lavoro, se si sono impegnati a farsi carico di una parte dei premi per gli infortuni non professionali. Le città, gli agglomerati e le regioni di montagna non sono direttamente interessati dall’avamprogetto. Inoltre, nel caso in cui un numero maggiore di casi venga preso in carico dall’assicurazione contro gli infortuni, è possibile che si verifichi una diminuzione degli oneri a carico dell’aiuto sociale, potenzialmente chiamato a fornire assistenza in mancanza di altri attori che lo facciano.

13 RS 837.0 14 RS 831.20 15/18

5.3 Ripercussioni sull’economia

Le prestazioni aggiuntive che dovranno essere versate dagli assicuratori contro gli infortuni saranno inevitabilmente compensate da un leggero aumento dei premi. Il costo aggiuntivo massimo è stimato in 17 milioni di franchi all’anno (cfr. cap. 5.4).

5.4 Ripercussioni sull’assicurazione contro gli infortuni

È difficile quantificare il numero di nuovi casi che verrebbero indennizzati estendendo il diritto alle indennità giornaliere anche agli assicurati che soffrono di ricadute o postumi tardivi di un infortunio avvenuto quando non erano ancora assicurati secondo la LAINF. Per definizione, questa cifra può essere solo una stima, poiché questi casi potenziali non vengono notificati, visto che attualmente non vi è il diritto alle indennità giornaliere. Sulla base delle statistiche attuali, ovvero del numero di casi di ricaduta o di altri postumi tardivi notificati per i quali l’INSAI ha rifiutato di versare le prestazioni a causa della mancanza di copertura iniziale, e di un’estrapolazione a tutti gli assicuratori LAINF, si stima che i casi notificati a tutti gli assicuratori LAINF potrebbero essere 1380 in più all’anno. Se l’assicurazione si facesse carico di tutti i casi, verrebbero versati in totale 17 milioni di franchi all’anno in indennità giornaliere per ricadute o postumi tardivi dovuti a un infortunio inizialmente non assicurato. Tale scenario sembra tuttavia improbabile visto che, sulla base del requisito del nesso di causalità tra l’infortunio iniziale e la ricaduta, la percentuale di casi in cui gli assicuratori rifiuteranno di fornire le prestazioni sarà elevata. Considerando che i premi netti totali per gli infortuni non professionali nel 2021 ammontavano a 3,49 miliardi, un costo aggiuntivo di 17 milioni corrisponderebbe a un aumento dei premi di circa lo 0,48 per cento. Si tratta di un importo massimo, calcolato sulla base dello scenario più sfavorevole per gli assicuratori.

5.5 Ripercussioni sulla sanità e sulla società

L’avamprogetto non ha alcuna ripercussione sulla società. Visto che ad aumentare è solo il numero di persone che ricevono indennità giornaliere nell’ambito della LAINF, senza influenza diretta o indiretta sulle prestazioni di cura, non vi sono neanche ripercussioni sulla sanità.

5.6 Ripercussioni sull’ambiente

L’avamprogetto non ha alcuna ripercussione diretta sull’ambiente.

5.7 Altre ripercussioni

L’avamprogetto non dovrebbe avere ripercussioni diverse da quelle già menzionate.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente avamprogetto si basa sulle disposizioni costituzionali che disciplinano la competenza della Confederazione di emanare prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (art. 117 Cost.) 15.

15 RS 101 16/18

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC) 16, la Svizzera applica le norme sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale introdotte dall’Unione europea (UE), come stabilito dall’art. 115a LAINF. Tali norme non prevedono l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale: nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo, gli Stati membri possono stabilire autonomamente le modalità dei loro sistemi di sicurezza sociale, in particolare le prestazioni di un regime di assicurazione sociale e le condizioni alle quali esse sono concesse. La Svizzera e gli altri Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono soggetti alle stesse regole in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196017 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Inoltre, la convenzione del 9 settembre 2021 18 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, applicabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021, prevede un regime di coordinamento simile a quello previsto dall’ALC e dall’AELS. In virtù dell’ALC e della convenzione AELS, la Svizzera applica in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004 19, che mira esclusivamente a coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si basa sui rispettivi principi internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini delle altre parti contraenti domiciliati in Svizzera e i cittadini svizzeri. In linea di principio, sono altresì vietate le forme di discriminazione indiretta che, applicando criteri distintivi diversi dalla nazionalità, portano di fatto allo stesso risultato, colpendo essenzialmente le persone che si sono avvalse del diritto alla libera circolazione tra l’UE, rispettivamente l’AELS, e la Svizzera. Le prestazioni in denaro previste dalla LAINF rientrano nel campo di applicazione materiale del suddetto regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo il diritto europeo, le prestazioni in caso di infortunio non professionale fanno parte delle prestazioni di malattia. Per concretizzare il divieto di forme indirette di discriminazione, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce il principio dell'assimilazione dei fatti verificatisi in un altro Stato che applica le norme di coordinamento europee. In virtù di questo principio, nel caso di persone coperte dall’ALC o dalla Convenzione AELS, la Svizzera è tenuta a trattare un infortunio avvenuto in uno Stato dell’UE o dell’AELS come se fosse avvenuto in Svizzera. Ciò significa che il diritto alle indennità giornaliere previsto dalla LAINF si applica anche per i lavoratori in Svizzera che subiscono ricadute o postumi tardivi legati a un infortunio subito in gioventù in uno Stato dell’UE o dell’AELS. Il nuovo articolo 8 capoverso 3 LAINF copre anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio avvenuto all’estero in gioventù, quando la persona non era ancora soggetta al sistema di sicurezza sociale svizzero. La parità di trattamento prevista dall’ALC e dalla Convenzione AELS è garantita. La modifica prevista dal nuovo articolo 8 capoverso 3 LAINF è compatibile con il diritto UE applicabile alla Svizzera sulla base dell’ALC e della Convenzione AELS. È altresì compatibile con la convenzione del 9 settembre 2021 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il

16 RS 0.142.112.681 17 RS 0.632.31 18 RU 2021 818 19 RS 0.831.109.268.1 17/18

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, applicabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021. Inoltre, la Svizzera è vincolata da diversi strumenti normativi internazionali in materia di sicurezza sociale, in particolare dal Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa 20 e dalla convenzione n. 102 concernente le norme minime della sicurezza sociale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 21. Le parti relative alle indennità di malattia non vengono applicate dalla Svizzera. Gli obblighi derivanti dalle parti sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali non sono rilevanti nella fattispecie, poiché l’avamprogetto non riguarda le conseguenze di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Ne consegue che il presente avamprogetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. L’avamprogetto rispetta tale articolo.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Al fine di limitare le spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. stabilisce che le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Non prevedendo né disposizioni in materia di sussidi né decisioni di finanziamento, l’avamprogetto non sottostà al freno alle spese.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza

fiscale Il progetto non comporta alcuna modifica della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, né dell’esecuzione degli stessi. Le modifiche previste non comportano nemmeno un trasferimento di competenze.

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

L’avamprogetto non prevede aiuti finanziari e indennità ai sensi della legge del 5 ottobre

1990 22 sui sussidi.

6.7 Delega di competenze legislative

La competenza di emanare le disposizioni complementari necessarie per la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è delegata, come di consueto, al Consiglio federale, a cui viene conferita la nuova competenza di disciplinare le modalità di applicazione del nuovo capoverso 2bis dell’articolo 16 LAINF.

6.8 Protezione dei dati

Il progetto non ha ripercussioni sulle normative in materia di protezione dei dati.

20 RS 0.831.104 21 RS 0.831.102 22 RS 616.1 18/18