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Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a»

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Novembre 2023

Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di pre- videnza riconosciute (OPP 3) concernente l’in- troduzione di riscatti nel pilastro 3a

Commento

1 Introduzione

1.1. Situazione iniziale

La previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) è uno dei tre pilastri del sistema di sicurezza sociale svizzero e in quanto tale permette la costituzione di una previdenza individuale fiscal- mente agevolata (art. 111 cpv. 1 e 4 della Costituzione federale). Le persone che conseguono in Svizzera un reddito lavorativo o un reddito sostitutivo soggetto all’AVS possono così miglio- rare la loro previdenza mediante il versamento di contributi deducibili dalle imposte. Nell’am- bito dell’attuazione del pilastro 3a al Consiglio federale è stata attribuita la competenza di de- terminare le forme di previdenza riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi (art. 82 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP], nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022; dal 1° gen- naio 2023 le forme di previdenza riconosciute sono inoltre esplicitamente elencate nel cpv. 1 del medesimo articolo) Emanando l’ordinanza del 13 novembre 19852 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) il Consiglio federale ha esercitato questa sua competenza. Sono considerate forme di previdenza riconosciute la previdenza individuale vincolata presso un istituto d’assicurazione e quella presso una fonda- zione bancaria. In queste forme previdenziali, le persone che conseguono un reddito lavorativo o un reddito sostitutivo soggetto all’AVS possono versare annualmente un contributo, fino a un importo massimo stabilito dal Consiglio federale, che possono interamente dedurre dalle imposte sul reddito.

La mozione 19.3702 Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a3, depositata il 19 giugno 2019 dal consigliere agli Stati Ettlin, incarica il Consiglio federale di introdurre le disposizioni necessarie affinché i titolari di conti o polizze del pilastro 3a che in anni precedenti non sono riusciti a versare il contributo massimo alla previdenza individuale vincolata abbiano la possi- bilità di compensare queste lacune tramite un riscatto (il cosiddetto «riscatto 3a») e di dedurre integralmente il versamento effettuato dal reddito imponibile nell’anno del riscatto. Nell’anno

3 19.3702 | Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a | Oggetto | Il Parlamento svizzero. Il 2 giugno 2020 il

Consiglio nazionale ha accolto e trasmesso al Consiglio federale la mozione con 117 voti contro 70 e 1 asten- sione, dopo che il Consiglio degli Stati l’aveva accolta il 12 settembre 2019 con 20 voti contro 13 e 1 astensione.

di contribuzione corrispondente dovranno poter versare, oltre al riscatto, anche il normale con- tributo fiscalmente deducibile. Per poter effettuare un riscatto, nell’anno del versamento l’inte- statario della previdenza dovrà aver conseguito un reddito soggetto all’AVS.

1.2. Attuazione a livello di ordinanza

L’articolo 82 capoverso 2 LPP stabilisce che il Consiglio federale, in collaborazione con i Can- toni, determina in quale misura sono ammesse le deduzioni dei contributi versati a una forma riconosciuta di previdenza del pilastro 3a. In virtù di questa delega di competenze, con la pre- sente modifica dell’OPP 3 il Consiglio federale propone le disposizioni necessarie affinché in futuro si possano versare contributi fiscalmente deducibili al pilastro 3a anche a titolo di riscatto e disciplina i relativi dettagli in virtù dell’articolo 82 capoverso 3 LPP.

1.3. Principio e metodo per l’elaborazione delle disposizioni di ordinanza

La presente modifica di ordinanza crea la base giuridica per l’introduzione di riscatti fiscal- mente deducibili nel pilastro 3a, come richiesto dalla mozione, e introduce quindi la possibilità di compensare a posteriori eventuali lacune contributive nella previdenza individuale vincolata. Per quanto riguarda le condizioni per la legittimazione al riscatto, la modifica proposta tiene conto dei principi del pilastro 3a quale assicurazione di reddito: i riscatti saranno possibili re- troattivamente soltanto per anni di contribuzione in cui l’intestatario della previdenza ha adem- piuto i requisiti per il versamento di contributi al pilastro 3a, ovvero ha conseguito un reddito lavorativo soggetto all’AVS. Per la determinazione del potenziale di riscatto ci si baserà sulle lacune contributive da compensare. Si potrà effettuare un riscatto ogni anno, ma al massimo fino all’importo della cosiddetta «piccola deduzione» di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a OPP 34 e soltanto per lacune sorte nei dieci anni precedenti l’anno del riscatto.

1.4. Punti essenziali del progetto

La presente modifica di ordinanza crea i presupposti necessari affinché i riscatti nel pilastro 3a possano essere effettuati correttamente già al momento del loro versamento, evitando che risultino successivamente inammissibili. Questo rischio sussiste in particolare, per esempio, quando un assicurato possiede più conti o polizze del pilastro 3a. L’onere di accertamento e di verifica necessario per un versamento corretto spetta in primo luogo alle parti direttamente

2023: fr. 7056.

interessate, vale a dire all’intestatario della previdenza e al suo istituto della previdenza indivi- duale vincolata. L’assicurato dovrà pertanto presentare preventivamente una richiesta di ri- scatto all’istituto, fornendo determinati dati necessari per la determinazione delle lacune con- tributive da compensare e per la valutazione della legittimità del riscatto richiesto. La richiesta, debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere effettuata per iscritto, se possibile utiliz- zando direttamente un apposito modulo messo a disposizione dall’istituto o un modulo stan- dard del settore5. Prima di accettare il riscatto, l’istituto di previdenza dovrà verificare i dati forniti dal richiedente e chiedergli ulteriori informazioni, se vi sono dubbi sulla legittimità del riscatto. Se il riscatto verrà effettuato, l’istituto di previdenza indicherà poi questi dati nell’atte- stazione che fornirà all’intestatario della previdenza a titolo di giustificativo dell’avvenuto ver- samento di un contributo fiscalmente deducibile. L’intestatario della previdenza disporrà così anche dei dati di cui necessiterà in seguito per valutare il proprio potenziale di riscatto residuo e presentare correttamente un’eventuale successiva richiesta di riscatto. Dal canto loro, gli istituti della previdenza individuale vincolata dovranno gestire questi dati e informazioni nei propri documenti e, in caso di partenza dell’intestatario della previdenza, trasmetterli al nuovo istituto.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 7 cpv. 1

L’adeguamento dell’articolo 7 capoverso 1 è di natura puramente redazionale e non comporta alcuna modifica giuridico-materiale della disposizione. La disposizione vigente è riformulata precisando che i salariati e gli indipendenti possono versare contributi a forme riconosciute di previdenza. Nel suo tenore attuale, infatti, non lo esprime esplicitamente, limitandosi a stabilire che i contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere dedotti dal reddito per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 7a Deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto (nuovo)

L’articolo 7a stabilisce che in futuro potranno essere versati contributi fiscalmente deducibili al pilastro 3a anche sotto forma di riscatti. Sul piano sistematico, la nuova regolamentazione è legata all’articolo 7, che sancisce la deducibilità dei contributi versati al pilastro 3a.

Se i requisiti formali sono rispettati, la richiesta potrà essere ovviamente presentata anche per via elettronica e/o digitale.

Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce che il riscatto è un contributo deducibile a forme riconosciute di pre- videnza ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1 LPP. Rifacendosi alla formulazione dell’articolo 7 capoverso 1 OPP 3, il presente capoverso prevede il diritto al riscatto per i salariati e gli indi- pendenti. Per la legittimazione ai riscatti valgono pertanto le stesse condizioni di diritto previste per il versamento di contributi secondo l’articolo 7 capoverso 1 OPP 3 (denominati in seguito contributi ordinari): ha diritto di effettuare riscatti chi consegue un reddito soggetto all’AVS in Svizzera e nell’anno del riscatto ha quindi il diritto di versare contributi alla previdenza indivi- duale vincolata. Conformemente allo scopo del riscatto, la condizione per poterlo effettuare sarà che l’avente diritto abbia un determinato potenziale di riscatto. La lettera a stabilisce per- tanto che avrà diritto al riscatto chi nei dieci anni civili precedenti l’anno del riscatto non ha versato l’importo massimo dei contributi ammissibile nel suo caso. Soltanto l’avente diritto al versamento dei contributi potrà effettuare riscatti nella propria previdenza individuale vincolata e soltanto a condizione di presentare lacune contributive nel periodo in questione. Le lacune contributive risalenti a più di dieci anni prima non potranno più essere compensate con riscatti. Il termine per il riscatto retroattivo si baserà sui dieci anni civili precedenti l’anno del riscatto, indipendentemente dal fatto che in questi anni sussistesse o meno il diritto al versamento dei contributi. Per il calcolo del termine verranno pertanto considerati anche gli eventuali anni in cui l’intestatario della previdenza non era legittimato a versare contributi al pilastro 3a (cfr. commento alla disposizione transitoria).

La compensazione retroattiva di lacune contributive mediante riscatti sarà ammessa soltanto per gli anni in cui l’intestatario della previdenza adempiva le condizioni per il versamento di contributi al pilastro 3a. Questa condizione è sancita esplicitamente nella lettera b. L’intesta- tario della previdenza dovrà pertanto essere stato effettivamente legittimato al versamento dei contributi ordinari nell’anno in cui presenta una lacuna che intende compensare retroattiva- mente con il riscatto. Non ha avrà il diritto alla compensazione retroattiva per eventuali anni in cui non ha potuto versare i contributi ordinari poiché non ha conseguito alcun reddito soggetto all’AVS. Per valutare se l’intestatario della previdenza disponga o meno di un potenziale di riscatto si dovrà dunque considerare separatamente ogni singolo anno di contribuzione. La frase introduttiva del capoverso 1 stabilisce che i contributi sotto forma di riscatto sono am- messi in aggiunta ai contributi ordinari. Il loro versamento andrà quindi effettuato cumulativa- mente, il che presuppone che nell’anno in cui procede al riscatto (il cosiddetto «anno di ri- scatto») l’intestatario della previdenza abbia versato la totalità dei contributi ammessi nel suo caso secondo l’articolo 7 capoverso 1. Il riscatto sarà dunque sussidiario e non può essere effettuato al posto del versamento del contributo ordinario. La lettera c stabilisce esplicita- mente questa condizione. Se così non fosse, il termine di dieci anni per il riscatto non avrebbe alcun senso, poiché potrebbe essere prolungato a piacimento versando un riscatto invece del

contributo ordinario e creando in questo modo una lacuna compensabile entro un nuovo ter- mine di dieci anni. Di conseguenza, la disposizione permette anche di evitare che nell’anno in cui si effettua un riscatto venga a crearsi una lacuna contributiva. Retrospettivamente, dunque, negli anni di riscatto non potranno sorgere lacune contributive.

Per il resto, un riscatto potrà essere effettuato annualmente e sarà quindi ammesso in qualsiasi anno di contribuzione in cui l’intestatario della previdenza adempirà le condizioni di diritto e, in particolare, sarà legittimato a versare i contributi e avrà un potenziale di riscatto secondo l’ar- ticolo 7a capoverso 1 lettera a. Ciò si evince già dal senso e dallo scopo della disposizione di ordinanza, che sul piano temporale si basa su un periodo di riscatto retroattivo di al massimo dieci anni.

Cpv. 2

Il presente capoverso stabilisce l’ammontare massimo del versamento per ogni anno di ri- scatto. L’importo massimo in termini assoluti viene fissato all’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP. Il riscatto potrà pertanto ammontare al mas- simo all’importo della «piccola deduzione» secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3 (2023: fr. 7056). Farà stato il valore vigente nell’anno del riscatto. La limitazione all’importo della «piccola deduzione» varrà anche per i titolari della previdenza che non dispongono di un 2° pilastro.

Ovviamente, la condizione per un riscatto pari alla «piccola deduzione» è che l’intestatario della previdenza abbia un potenziale di riscatto corrispondente. Il versamento non potrà in alcun caso superare il potenziale di riscatto, che corrisponde alla somma delle lacune contri- butive retroattivamente compensabili degli ultimi dieci anni. Dato che di anno in anno sia i contributi versati dall’intestatario della previdenza che l’importo massimo dei contributi am- messi nel suo caso possono variare, per il calcolo del potenziale di riscatto ci si dovrà basare sulla singola lacuna contributiva annua (= lacuna contributiva di un determinato anno). Questa risulta dalla differenza tra l’importo del contributo massimo ammesso nell’anno in questione per l’intestatario della previdenza e l’importo che questi ha effettivamente versato nel mede- simo anno. Il potenziale di riscatto corrisponde alla somma delle singole lacune contributive annue sorte nel periodo di riscatto retroattivamente ammissibile. Le singole lacune contributive annue non verranno maggiorate di interessi.

Cpv. 3

Questa disposizione stabilisce che si può effettuare un unico riscatto per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno. Questo significa che una singola lacuna non potrà essere

compensata con riscatti ripartiti su più anni. Se per esempio l’intestatario della previdenza desidera compensare una lacuna sorta nel 2025, non lo potrà fare ripartendo il riscatto sugli anni 2026, 2027 e 2028. Dovrà pertanto decidere in quale anno contributivo colmare la lacuna con un unico riscatto (vale a dire o nel 2026 o nel 2027 o nel 2028, oppure anche in un anno successivo entro il termine di dieci anni). Questo vale anche se la lacuna contributiva annua in questione non può essere compensata interamente con il riscatto. Con questa disposizione si vuole, da un lato, ostacolare ottimizzazioni fiscali indesiderate, evitando che i titolari della previdenza possano «accumulare» ingenti lacune contributive per poi compensarle con ver- samenti ripartiti su più anni al fine di beneficiare di un eventuale guadagno per effetto della progressione fiscale. Dall’altro si intende snellire la prassi previdenziale sul piano amministra- tivo. La possibilità di colmare una singola lacuna contributiva annua ripartendo il riscatto su più anni causerebbe infatti un onere amministrativo considerevole e sproporzionato, anche perché gli istituti dovrebbero adempiere pure i nuovi requisiti amministrativi previsti al fine di garantire l’ammissibilità dei riscatti. Per contro, la disposizione non esclude la possibilità di colmare più lacune contributive annue mediante un unico riscatto.

Cpv. 4

Questa disposizione stabilisce che i riscatti nella previdenza individuale vincolata sono possi- bili soltanto fino al momento in cui è riscossa una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1 OPP 3. L’intestatario della previdenza perderà pertanto il diritto di effettuare ri- scatti nel pilastro 3a non appena inizierà a riscuotere prestazioni di vecchiaia dopo aver rag- giunto l’età minima di 60 anni prevista a tal fine. Chi si avvarrà della possibilità di riscuotere anticipatamente la prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1 OPP 3, benefi- ciando di vantaggi fiscali in caso di prelievo scaglionato, non dovrà infatti poter continuare allo stesso tempo ad alimentare la sua previdenza individuale vincolata attraverso riscatti fiscal- mente agevolati. Con la prima riscossione di prestazioni di vecchiaia della previdenza indivi- duale vincolata l’intestatario della previdenza rinuncerà dunque alla possibilità di continuare a effettuare riscatti nel pilastro 3a. Se per esempio un assicurato sessantaduenne chiuderà uno dei suoi quattro conti del pilastro 3a per riscuotere una parte delle prestazioni di vecchiaia, a partire da quel momento non potrà più effettuare riscatti nella previdenza individuale vincolata, nemmeno su uno dei conti rimanenti. Pertanto non potrà per esempio effettuare un riscatto fiscalmente agevolato nel pilastro 3a a novembre o nell’anno di contribuzione successivo, ri- versandovi l’importo che, data la sua età, ha potuto precedentemente prelevare ad agosto. Il diritto al riscatto si estingue anche quando una polizza assicurativa del pilastro 3a diventa

esigibile prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento (il che è ammesso sol- tanto dopo il compimento del 60° anno d’età ed equivale a un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia secondo l’art. 3 cpv. 1 OPP 3).

Cpv. 5

La norma di rinvio del capoverso 5 stabilisce che le disposizioni dell’articolo 7 capoversi 2 e 3 OPP 3 sono applicabili anche ai contributi deducibili versati a titolo di riscatto. Questo significa tra l’altro che il versamento di contributi al pilastro 3a fino a cinque anni al massimo dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento sarà ammesso anche a titolo di riscatto, a condizione che l’intestatario della previdenza continui a esercitare un’attività lucrativa, di- sponga del necessario potenziale di riscatto e non abbia già iniziato a riscuotere le sue pre- stazioni di vecchiaia del pilastro 3a.

Art. 7b Richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto

Lo scopo di questo nuovo articolo è garantire che i riscatti vengano effettuati correttamente già al momento del versamento, in modo da evitare il più possibile complicate procedure di rim- borso6. A tal fine, chi desidera effettuare un riscatto dovrà presentare preventivamente una richiesta al suo istituto. Nella richiesta, l’intestatario della previdenza dovrà fornire determinati dati e confermare di adempiere le condizioni giuridiche previste per la legittimazione al riscatto. L’istituto valuta l’ammissibilità della richiesta di riscatto sulla base di questi dati e conferme.

Cpv. 1

L’intestatario della previdenza che intende effettuare un riscatto dovrà presentare una richiesta scritta al suo istituto della previdenza individuale vincolata, fornendo tutti i dati richiesti e fir- mando l’apposito modulo. Questa prassi corrisponde a quella usuale nel 2° pilastro, in base alla quale gli istituti di previdenza devono esigere una dichiarazione scritta dagli assicurati e procurarsi da loro determinati dati per poter effettuare il calcolo del riscatto7. Idealmente, gli

Per quanto riguarda le conseguenze dei versamenti non ammessi si veda la circolare n. 18 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), cifra 9. Le conseguenze di tali procedure di rimborso varranno analogamente per i riscatti non ammessi. In caso di riscatti inammissibili o eccessivi dovuti alla fornitura di informazioni false o incomplete, l’intestatario della previdenza correrà inoltre il rischio di una successiva procedura di recupero d’im- posta e/o di una procedura penale fiscale. Gli intestatari della previdenza potranno pertanto presentare la richiesta, come nel 2° pilastro, anche in forma elettronica o digitale, per esempio apponendo una firma elettronica equivalente alla firma autografa.

istituti metteranno a disposizione dei loro clienti un modulo di richiesta, per procurarsi in modo standardizzato le informazioni necessarie per il riscatto.

Per la richiesta di accettazione di un riscatto l’intestatario della previdenza dovrà fornire al suo istituto i seguenti dati: l’importo del riscatto che intende effettuare (lett. a); l’anno o gli anni per cui intende compensare una o più lacune contributive e gli importi da compensare con il ri- scatto (lett. b). L’intestatario della previdenza potrà per esempio richiedere al suo istituto di accettare un riscatto di 5500 franchi per compensare una lacuna contributiva di 3000 franchi dell’anno precedente e una di 2500 franchi sorta due anni prima. Dovrà inoltre comunicare al suo istituto se nei due anni in cui presenta lacune contributive ha già versato contributi ordinari alla previdenza individuale vincolata e, in caso affermativo, di quale importo (cfr. lett. c).

Cpv. 2

Nel modulo di richiesta l’intestatario della previdenza dovrà confermare per iscritto di aver ver- sato la totalità del contributo ordinario nell’anno di contribuzione corrente (lett. a). In questo modo sarà garantita la sussidiarietà del riscatto secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera c. I riscatti potranno infatti essere effettuati soltanto «in aggiunta ai contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1». L’intestatario della previdenza dovrà inoltre confermare di non avere già effet- tuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive (lett. b; in proposito cfr. art. 7a cpv. 3). Infine, se ha compiuto i 60 anni, dovrà confermare di non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1 OPP 3 (lett. c). Questa conferma è necessaria per garantire che venga rispettata la limitazione del riscatto prevista all’articolo 7a capoverso 4.

Cpv. 3

In base a questa disposizione spetterà all’istituto della previdenza individuale vincolata esami- nare la richiesta di accettazione del riscatto e valutarne l’ammissibilità sulla base dei dati forniti dal suo cliente. Se nella richiesta sarà fornita la prova dell’adempimento delle condizioni, l’isti- tuto l’approverà. Altrimenti dovrà respingerla o potrà accettare il versamento soltanto nella misura in cui il riscatto adempie le condizioni. La richiesta andrà respinta, in particolare, se è incompleta e non contiene quindi i dati e/o le conferme di cui l’istituto necessita per poter va- lutare l’ammissibilità del riscatto. L’istituto della previdenza individuale vincolata non potrà tut- tavia sempre valutare definitivamente se i dati forniti dall’intestatario della previdenza siano corretti. In particolare non potrà giudicare se e in che misura siano stati versati contributi ordi- nari e/o contributi a titolo di riscatto presso altri istituti della previdenza individuale vincolata. Il

compito di verificare la legittimità della deduzione fiscale di un riscatto spetterà dunque alle autorità fiscali cantonali, il che comporterà un aumento del loro onere amministrativo.

Art. 8 cpv. 2

Dato che l’obbligo di attestare i contributi versati sancito dal vigente articolo 8 OPP 3 include anche i riscatti nel pilastro 3a, la disposizione non necessita di alcuna modifica e viene ripresa invariata nel capoverso 1.

Nel nuovo capoverso 2 è però aggiunta una precisazione concernente la disposizione del ca- poverso 1: l’attestazione relativa a un riscatto dovrà contenere anche i dati sui quali si è basata la richiesta conformemente al nuovo articolo 7b capoverso 1 lettere a–c. L’istituto dovrà per- tanto indicare nell’attestazione l’importo e la data del versamento a titolo di riscatto, l’importo della/e lacuna/e contributiva/e compensata/e con il riscatto e l’importo dei contributi ordinari già versati negli anni in questione, quale prova dell’adempimento delle condizioni di ammissi- bilità. Questa disposizione serve a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei riscatti fiscal- mente agevolati nel pilastro 3a. L’attestazione rilasciata all’intestatario della previdenza con- terrà le informazioni di cui questi necessita per poter decidere in merito a futuri riscatti o per dimostrare l’adempimento delle condizioni di diritto al riscatto. D’altro canto, consentirà alle autorità fiscali cantonali di verificare la legittimità della deduzione fiscale di un riscatto dichia- rato dall’intestatario. Confrontando questi dati con quelli di periodi fiscali precedenti le autorità fiscali avranno in particolare la possibilità di verificare se, nell’anno di contribuzione per il quale intende effettuare un riscatto, l’intestatario della previdenza fosse legittimato al versamento dei contributi ordinari e se la lacuna contributiva fatta valere sia stata calcolata correttamente. Grazie all’aggiunta del capoverso 2 l’attestazione di cui all’articolo 8 OPP 3 diventerà un’ampia e preziosa fonte di informazioni nell’ambito della riscossione delle imposte. Per verificare se i contributi al pilastro 3a attestati possano effettivamente essere dedotti dalle imposte, le auto- rità fiscali cantonali dovranno però continuare a basarsi sulle prescrizioni giuridiche, il che, nonostante l’ampliamento dell’attestazione, comporta un elevato onere amministrativo e può rendere molto difficoltosa la verifica (p. es. in caso di cambiamento di Cantone).

Sezione 2a: Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali.

Le nuove disposizioni degli articoli 8a e 8b rendono necessaria l’aggiunta di una nuova unità di partizione. Le due nuove disposizioni vengono riunite in una sezione separata, il cui titolo, «Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali», corrisponde al loro contenuto.

Art. 8a Indicazione e conservazione dei dati previdenziali

Questo nuovo articolo sancisce esplicitamente l’obbligo di gestione degli atti e conservazione dei dati previdenziali degli istituti della previdenza individuale vincolata.

Cpv. 1

Gli istituti della previdenza individuale vincolata dovranno gestire nei loro documenti i dati e le informazioni rilevanti per la previdenza di cui necessitano per il calcolo dei contributi e della prestazioni. Dato che probabilmente la maggioranza degli istituti lo fa già, la disposizione si limita sostanzialmente a codificare la prassi amministrativa vigente.

Per quanto riguarda l’introduzione della nuova possibilità di riscatto, la disposizione elenca a titolo di esempio alcuni dati la cui conservazione è indispensabile per poter verificare e rico- struire anche in un secondo tempo se i riscatti siano stati effettuati legittimamente. Come si evince dalle lettere a e b, nei loro documenti gli istituti della previdenza individuale vincolata dovranno tenere continuamente traccia dei contributi ordinari annui e dei successivi riscatti, distinguendoli chiaramente e indicandone l’importo e la data della ricezione del pagamento. Sia i contributi ordinari che i riscatti devono essere identificabili in quanto tali, per poter essere valutati indipendentemente gli uni dagli altri, per esempio per verificare il rispetto dei limiti mas- simi di contribuzione o per determinare le singole lacune contributive. Oltre all’importo del ri- scatto l’istituto dovrà indicare nei suoi documenti anche la/e lacuna/e contributiva/e compen- sata/e con un determinato riscatto. Soltanto in questo modo è infatti possibile ricostruire in un secondo tempo se per questa/e lacuna/e contributiva/e sia escluso un (ulteriore) riscatto (cfr. commento all’art. 7a cpv. 3). Il riscatto sarà inoltre escluso se l’intestatario della previdenza avrà già riscosso una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1 OPP 3. L’isti- tuto dovrà indicare nei suoi documenti tale riscossione, che nel caso della previdenza vincolata presso una fondazione bancaria comporta automaticamente lo scioglimento del rapporto di previdenza e quindi la liquidazione del conto in questione (lett. c; riguardo all’obbligo di con- servare i documenti cfr. il commento al cpv. 2 sotto).

Cpv. 2

Gli istituti della previdenza individuale vincolata saranno tenuti a conservare i documenti rela- tivi al rapporto di previdenza (incluse le informazioni, i giustificativi e altri dati rilevanti per la previdenza in essi contenuti) per un periodo di dieci anni a contare dallo scioglimento del rap- porto di previdenza. Durante questo periodo, l’accesso ai documenti relativi a un rapporto di previdenza sarà così garantito, in caso di necessità, anche dopo lo scioglimento di quest’ul- timo.

Art. 8b Comunicazione dei dati previdenziali

L’articolo 3a capoverso 1 lettera b OPP 3 prevede la possibilità di trasferire il capitale della previdenza individuale vincolata a un’altra forma riconosciuta di previdenza. Questo comporta lo scioglimento del relativo rapporto di previdenza. Con la disposizione del nuovo articolo 8b si intende garantire che in questo caso non vada persa nessuna delle informazioni necessarie per la valutazione di future richieste di riscatto. Al momento del trasferimento del capitale, l’istituto trasferente dovrà pertanto comunicare al nuovo istituto i dati necessari a tal fine, vale a dire, innanzitutto, i contributi ordinari versatigli dall’intestatario della previdenza nei dieci anni precedenti l’anno di contribuzione corrente, in cui avviene il cambiamento d’istituto (cfr. lett. a). Questa informazione è necessaria per la determinazione di eventuali lacune contributive an- nue. L’istituto trasferente dovrà inoltre comunicare al nuovo istituto tutti i riscatti effettuati dall’intestatario della previdenza negli ultimi dieci anni, indicando quali lacune contributive an- nue sono state compensate con i riscatti in questione (cfr. lett. b). I dati comunicati al nuovo istituto dovranno in seguito essere gestiti da quest’ultimo conformemente all’articolo 8a capo- verso 1 lettere a e b.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Cpv. 1

Il capoverso 1 della disposizione transitoria stabilisce che potranno essere compensate con riscatti soltanto le lacune contributive sorte dopo l’entrata in vigore della modifica di ordinanza. Le lacune contributive sorte prima dell’introduzione della nuova possibilità di riscatto non po- tranno pertanto più essere compensate. Se la modifica di ordinanza entrerà in vigore all’inizio del 2025, le lacune contributive sorte in quell’anno saranno le prime a poter essere compen- sate. Un riscatto secondo l’articolo 7a capoverso 1 sarà quindi ammesso per la prima volta nel 2026. A titolo di esempio, un intestatario della previdenza che ha versato contributi al pila- stro 3a per l’ultima volta nel 2020 potrà compensare per la prima volta nel 2026 un’eventuale lacuna sorta nel 2025. Non potrà invece compensare le lacune contributive risalenti agli anni 2021–2024.

3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Secondo una stima approssimativa dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) il progetto comporterà una diminuzione del gettito dell’imposta federale diretta compreso tra 100 e 150 milioni di franchi all’anno (in base alle cifre della statistica dell’imposta federale di- retta del 2019, estrapolate per l’anno 2023). In virtù della ripartizione dell’imposta federale diretta, i Cantoni si faranno carico del 21,2 per cento delle minori entrate e la Confederazione

del 78,8 per cento. La diminuzione del gettito dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Co- muni può essere stimata, con grande approssimazione, a un importo compreso tra 200 e

450 milioni di franchi.

Citazione e ri- Fonte e ipotesi Ultimo aggiorna- Osservazioni mando mento

Pag. 14: diminuzione del Stima dell’AFC basata su 2023 La stima dell’intervallo, gettito dell’imposta fede- una microsimulazione. molto incerta, si basa rale diretta stimata ap- Per la simulazione sono sull’ipotesi che, per prossimativamente a stati impiegati i dati degli quanto riguarda i riscatti 100–150 milioni di franchi 11 anni più recenti della in relazione ai contributi all’anno. statistica dell’imposta fe- ordinari, il sottogruppo derale diretta (2009– analizzato non si distin- 2019). I dati si riferiscono gue sistematicamente dal all’anno 2023 e crescono resto dei contribuenti. parallelamente all’au- Non si può escludere che mento del gettito dell’im- il fatto di essersi limitati posta federale diretta. alle persone che negli L’intervallo stimato 11 anni analizzati sono (fr. 100–150 mio.) risulta sempre state domiciliate da varie ipotesi relative nello stesso Cantone alla quota delle lacune comporti una certa distor- contributive compensate sione. ogni anno dagli aventi di- ritto ai riscatti (quota dei riscatti).

Pag. 14: la diminuzione La diminuzione del gettito 2023 del gettito dell’imposta dell’imposta sul reddito sul reddito dei Cantoni e dei Cantoni e dei Comuni dei Comuni può essere può essere stimata sol- stimata, con grande ap- tanto approssimativa- prossimazione, a un im- mente, moltiplicando per porto compreso tra 200 e due o per tre le minori

450 milioni di franchi entrate stimate per l’im-

all’anno. posta federale diretta.

Il progetto non avrà ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione. Per le au- torità fiscali cantonali la nuova possibilità di riscatto comporterà un aumento dell’onere ammi- nistrativo legato ai controlli fiscali, il che in alcuni casi potrebbe causare anche un aumento delle spese per il personale.

Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» | Lexipedia | Lexipedia