Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Berna, [Datum]
Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministra- zione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito
Rapporto esplicativo sull’apertura della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
Compendio Il 31 dicembre 2022 è scaduto il termine di transizione di cinque anni per l’attua- zione dell’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs). La mutevole situazione di mi- naccia che presenta nuove forme, la trasformazione sociale, tecnica ed econo- mica in generale e le ripercussioni della pandemia di COVID-19 nonché la crisi energetica obbligano l’esercito e l’amministrazione militare a intraprendere un percorso di adattamento e di evoluzione. A tal fine è necessario adeguare la legge militare, l’organizzazione dell’esercito, l’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e ulteriori atti normativi.
Situazione iniziale
Gli adeguamenti e le modifiche apportati nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs), concluso alla fine del 2022, hanno dato buoni risultati. L’USEs mirava a incre- mentare la prontezza dell’esercito, a migliorare l’istruzione e l’equipaggiamento e a raf- forzare il radicamento delle forze armate a livello regionale. I problemi relativi all’ap- porto di personale e l’obiettivo di garantire gli effettivi dell’esercito, nonché altre sfide inerenti al cambiamento sociale ed economico, ivi comprese le mutate forme di minac- cia e le crisi sanitaria ed energetica che sono state gestite, esigono tuttavia ulteriori adeguamenti.
A causa della mutata situazione di minaccia, con l’onnipresente ciberminaccia, e dell’accresciuta minaccia ibrida, si deve integrare e aggiornare l’esistente strumento della requisizione. Occorre migliorare e rafforzare la continuità d’esercizio e la resi- lienza degli impianti e delle installazioni dell’esercito di rilevanza sistemica e la prote- zione degli impianti di telecomunicazione militari.
Le maggiori aspettative e richieste dei militari quanto alla conciliabilità tra servizio mili- tare e vita privata, sviluppo professionale e attività ricreative esigono vari adeguamenti nell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare, nella flessibilizzazione della permeabilità tra i gradi di servizio e nell’estensione del diritto alle indennità di perdita di guadagno per interruzioni durante servizi d’istruzione. Ora, nel caso di militari che dopo una promozione non assolvono il servizio pratico, sarà possibile annullarla. Se non è stato prestato un numero minimo di giorni di servizio d’istruzione, si può chiedere la restituzione delle spese di formazione a persone che, a spese dell’esercito, hanno con- cluso una formazione continua riconosciuta in ambito civile.
Nell’ultimo decennio il promovimento della pace ha conosciuto un ulteriore sviluppo in ambito civile e militare. Il modo in cui si sono sviluppati pericoli e rischi nelle missioni di pace mostrano la necessità di ulteriori misure per proteggere il personale militare impiegato. In virtù delle esigenze, in costante crescita, poste alla fornitura di prestazioni sanitarie, assume maggiore importanza un adeguato aggiornamento di medici militari e di ulteriori persone attive nel settore della sanità militare.
Nell’ambito degli acquisti di materiale militare, il settore ricerca e sviluppo e gli affari di compensazione non sono disciplinati a sufficienza. Le possibilità di accesso alle infor- mazioni dell’esercito per cittadini interessati, militari ed ex militari, nonché lo scambio elettronico di dati con militari devono essere aggiornati e adeguati alle più recenti pos- sibilità della digitalizzazione.
La struttura organizzativa di formazioni dell’esercito deve poter essere adeguata in modo graduale e flessibile. L’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministra-
zione dell’esercito, che disciplina il servizio del commissariato e le finanze dell’esercito, non è più attuale. Essa va abrogata e le disposizioni ancora necessarie vanno integrate in una versione aggiornata nella legge militare.
Contenuto del progetto
Per rendere flessibili i modelli d’istruzione e di servizio esistenti e la possibilità di svol- gere progetti pilota, occorre creare il contesto giuridico e ottenere così la necessaria libertà di manovra. Nel disciplinare la durata delle scuole reclute, quella minima è la- sciata aperta, con le differenti esigenze dell’esercito in materia d’istruzione che dovreb- bero essere determinanti. Nel disciplinare i corsi di ripetizione (CR) vengono introdotti giorni massimi per CR e anno, con giorni di servizio d’istruzione costanti.
L’«articolo sulla requisizione» viene aggiornato conformemente alla mutata situazione di minaccia e, oltre a beni immobili e mobili, ora devono essere requisibili anche beni e prestazioni immateriali nonché forze naturali controllabili quali l’elettricità, i dati e le fre- quenze radio. Oltre alla requisizione e alla messa fuori uso, dovrebbero essere possibili anche restrizioni e divieti d’utilizzo. Nei casi di risarcimento, la procedura di requisizione verrà completata con un’autorità di disposizione e un’autorità di vigilanza. In tal modo si attribuisce maggiore importanza al principio di legalità e al principio di proporzionalità.
La continuità d’esercizio e la resilienza di importanti sistemi dell’esercito devono potere essere garantite in tutte le situazioni e la protezione degli impianti di telecomunicazione militari deve potere essere garantita ininterrottamente. Si devono creare pertinenti basi giuridiche a tal fine.
In considerazione dei rischi in loco, in parte crescenti, nelle missioni di pace capita sempre più spesso che le organizzazioni internazionali che dirigono gli impieghi racco- mandino anche l’armamento per l’autoprotezione, la legittima difesa e l’aiuto in caso di legittima difesa di personale in uniforme, che viene impiegato individualmente e, di so- lito, disarmato. Per poter reagire più rapidamente e garantire così nel modo più ottimale possibile la sicurezza dei militari impiegati, occorre conferire al Consiglio federale la competenza di ordinare un armamento per l’autoprotezione.
La legge militare non contempla né l’aggiornamento di medici militari o di ulteriori per- sone attive nel settore della sanità militare, né la ricerca nel campo della medicina mi- litare e della medicina in caso di catastrofe. Occorre pertanto completare di conse- guenza la legge militare.
Nell’acquisto di materiale militare occorre rafforzare le relative attività di ricerca e svi- luppo e disciplinare in modo più chiaro gli affari di compensazione per gli acquisti all’estero.
Infine, quanto all’obbligo di prestare servizio militare e all’istruzione di militari, vengono proposte diverse misure che rendono il servizio militare complessivamente più attrattivo e permettono di conciliarlo meglio con la vita civile: riguardo all’obbligo di prestare ser- vizio militare per gli Svizzeri all’estero che studiano nel nostro Paese e per i frontalieri che hanno lo statuto di scolari o di studenti, per quanto concerne il reclutamento e l’obbligo di prestare servizio militare dovrebbe essere possibile un trattamento paritario. Una migliore permeabilità tra i gradi di servizio mira a consentire maggiore flessibilità per i militari, chiarimenti preliminari per la cessione dell’arma personale devono contri- buire a prevenire atti di violenza in tutte le persone, l’estensione del diritto all’indennità per perdita di guadagno anche in caso di interruzione per un periodo massimo di sei
settimane dovrebbe consentire ai militari di disporre di una migliore base economica nel servizio d’istruzione. Per contro, se non è stato prestato un numero minimo di giorni di servizio militare, si deve tuttavia potere esigere il rimborso delle spese di una forma- zione alla fine della quale viene rilasciato un diploma o un titolo riconosciuto e che offre vantaggi anche nella vita professionale civile. Per i militari che dopo una promo- zione non assolvono il servizio pratico, questa deve poter essere annullata.
Con piattaforme d’informazione digitali, cittadini interessati, persone soggette all’ob- bligo di leva, militari e ulteriori persone interessate dovrebbero poter essere informati in maniera migliore e più attuale in merito alla sensatezza del servizio militare e alle diverse possibilità di assolverlo. Lo scambio elettronico di informazioni e dati tra i militari e l’esercito o l’amministrazione militare deve continuare a essere promosso e digitaliz- zato. A tal fine devono essere create le pertinenti basi giuridiche.
Aggiungere nell’organizzazione dell’esercito e nella legge militare una competenza di delega al DDPS e all’Aggruppamento Difesa consente adeguamenti graduali e regolari nella struttura organizzativa dell’esercito e delle sue formazioni. L’ordinanza dell’As- semblea federale sull’amministrazione dell’esercito viene abrogata e le disposizioni an- cora necessarie vengono aggiornate e integrate nella legge militare.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le
3.1.11Aggiornamenti nel servizio del commissariato e nella contabilità della 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Il Parlamento ha approvato l’USEs nel 2016. Esso puntava a migliorare la prontezza, l’istruzione dei quadri nonché l’equipaggiamento e l’armamento dell’esercito e a raf- forzarne il radicamento a livello regionale. Tra il 2018 e il 2022 l’USEs è stato attuato, mettendo così le forze armate nella condizione di difendere e proteggere anche in fu- turo la Svizzera e la sua popolazione dalle minacce e dai pericoli moderni, di fornire un sostegno ottimale alle autorità civili ove necessario e di contribuire al promovi- mento della pace a livello internazionale. Difendersi da un attacco armato, ovvero prevenirlo e farvi fronte, rimane la competenza fondamentale dell’esercito.
Gli adeguamenti e le modifiche apportati nell’ambito dell’USEs, concluso alla fine del 2022, hanno dato buoni risultati. I problemi irrisolti relativi all’apporto di personale e l’obiettivo di garantire a più lungo termine gli effettivi dell’esercito, nonché altre sfide inerenti al cambiamento sociale ed economico, ivi comprese le mutate forme di mi- naccia e le crisi sanitaria ed energetica che sono state gestite, esigono tuttavia ulte- riori adeguamenti giuridici. Ne sono interessati la legge militare, l’organizzazione dell’esercito, l’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e ulteriori atti normativi.
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
1.1.1 Flessibilizzazione nell’istruzione di base e nei servizi d’istruzione
Dall’inizio dell’USEs l’esercito ha adottato varie misure per rendere stabili i propri ef- fettivi. Questi si possono gestire attraverso tre elementi: il numero delle persone re- clutate, la durata del periodo di servizio e la quota di partenze. Grazie alla valutazione differenziata dell’idoneità al servizio e all’individualizzazione del processo è stato pos- sibile impostare il reclutamento con principi più moderni e organizzarlo in modo più flessibile. Inoltre, vengono reclutate più donne ogni anno. Nelle ultime tre riforme dell’esercito, per vari motivi, il periodo di servizio è sempre stato ridotto per il grosso della truppa. Tuttavia, nella situazione attuale non è indicato prolungare l’obbligo di prestare servizio. In questo senso, la riduzione delle partenze è stato il principale campo d’azione delle misure adottate. L’esercito è stato in grado di conseguire una ri- duzione delle partenze per motivi medici. Inoltre, l’attrattiva del servizio d’istruzione è stata ed è aumentata grazie a varie misure. Il gran numero di misure adottate non ha tuttavia ancora portato a una sostanziale soluzione al problema dell’apporto di perso- nale. Conciliare il servizio militare con la vita professionale e privata rimane una sfida fondamentale. I necessari adeguamenti nella legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), perseguendo la flessibilizzazione nell’istruzione di base e nei servizi d’istruzione, mi- rano pertanto a facilitare ai militari, in particolare, la conciliabilità tra vita civile e quoti- dianità militare.
1.1.2 Garanzia della continuità d’esercizio e aumento della resilienza
Il fatto che l’esercito e l’amministrazione militare possano adempiere i compiti sanciti dalla Costituzione federale dipende sempre più dal modo in cui, in tutte le situazioni, sono in grado di proteggere i propri sistemi TIC, incluse le catene di approvvigiona-
formazione nel DDPS (OSIM), in particolare per la Gestione dei servizi (GDS), sono entrate in vigore già all’inizio del 2023. Fondandosi su queste basi, nel programma «Digitalizzazione dell’esercito di milizia» (DIMILAR) vengono elaborati insieme all’UFIT i processi digitali. La GDS viene integrata in una nuova piattaforma informa- tiva dell’esercito, accessibile anche via Internet, e mette a disposizione degli utenti tramite login sicuro propri dati personali e accessi. In tal modo si intende consentire a queste persone l’accesso digitale a servizi amministrativi. L’amministrazione sarà in grado di interagire con queste persone in modo più efficiente attraverso la GDS.
Affinché l’efficacia dell’interazione digitale sia garantita, in futuro i processi elettronici andranno offerti soltanto ancora in formato digitale. A partire dal reclutamento, attra- verso test psicologici completi si garantisce che è idoneo solamente chi dispone di una «idoneità quotidiana» sufficiente, ovvero raggiunge un «livello funzionale glo- bale», che consente l’utilizzo obbligatorio agevole dei canali digitali. Il Consiglio fede- rale deve disciplinare a livello di ordinanza le deroghe per l’interazione digitale prima e fuori del servizio come pure per affari di servizio.
I cambiamenti intervenuti nella società e nell’esercito quanto alle necessità in materia di informazioni dei cittadini svizzeri portano a un maggiore scambio delle stesse. La piattaforma informativa riunirà in una parte informativa supplementare accessibile al pubblico i canali informativi utilizzati finora dall’esercito e dall’amministrazione militare e sarà disponibile in una lingua focalizzata su precisi gruppi target. Non da ultimo, tali informazioni si prefiggono di motivare a familiarizzarsi con i compiti dell’esercito e il suo ruolo.
1.1.13Linguaggio inclusivo di genere in atti normativi del diritto militare Nell’ambito della presente revisione, la LM e l’OEs vanno verificate quanto a un lin- guaggio inclusivo di genere o non discriminatorio. Pertanto, ove necessario, si do- vrebbe procedere a una riformulazione in funzione del genere.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
1.2.1 Garanzia della protezione degli impianti di telecomunicazione militari, ri- nuncia a misure preventive Per una protezione completa ed efficace degli impianti di telecomunicazione militari occorrono misure preventive e reattive. Le misure preventive impediscono l’insorgere di guasti e perturbazioni elettromagnetici indesiderati nei confronti delle ubicazioni dei sensori militari, le misure reattive servono a eliminare a posteriori ogni tipo di guasti e perturbazioni elettromagnetici indesiderati.
Con misure preventive è possibile impedire tanto i guasti quanto le perturbazioni cau- sati da impianti di telecomunicazione e mezzi d’esercizio che necessitano di un’auto- rizzazione delle autorità o sono soggetti a un obbligo di annuncio, ad esempio an- tenne di telefonia mobile, impianti eolici, impianti fotovoltaici con ottimizzatori di po- tenza, edifici ecc. Con le possibilità offerte dalle misure preventive, la protezione degli impianti di telecomunicazione militari potrebbe essere applicata a livello della proce- dura di permesso di costruzione o della procedura di annuncio. Gli organi competenti dell’esercito e dell’amministrazione militare potrebbero formulare condizioni per la co- struzione. Il progetto di costruzione potrebbe essere limitato o vietato se interferisce con le attività militari e informative in modo tale da compromettere o rendere impossi- bile l’adempimento di compiti e di obblighi di legge.
Misure preventive di questo tipo implicano tuttavia la divulgazione delle ubicazioni di sensori da proteggere. Per ragioni di segretezza, ciò non è sempre auspicabile. Inol- tre, ci sono impianti di telecomunicazione e mezzi d’esercizio che non necessitano di alcuna autorizzazione per poterli utilizzare legalmente se sono già conformi ai sensi della LTC. Siffatte misure preventive possono altresì comportare grandi restrizioni per la popolazione e l’economia se portano a una limitazione o un divieto dell’utilizzo di applicazioni radio che secondo la regolamentazione delle frequenze di radiocomuni- cazione funzionano in modo conforme. In virtù di questa ponderazione degli interessi, nel presente progetto si rinuncia a includere siffatte misure preventive nella LM.
1.2.2 Promovimento della pace
Situazione iniziale
Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo del promovimento militare della pace il Consiglio fe- derale ha deciso che debba essere consentito, da un lato, l’invio di persone con com- petenza militare in uniforme a sostegno di processi di pace al di fuori di mandati ONU od OSCE e, dall’altro, di singole persone armate su mandato ONU o OSCE. Questa decisione necessita di talune integrazioni nelle basi giuridiche.
Invio di persone con competenza militare in uniforme
La Svizzera gode di una buona reputazione a livello internazionale nel settore dei buoni uffici ed è spesso coinvolta in processi di negoziazione o di mediazione. In molti casi, le parti in conflitto scelgono quale mediatore uno Stato o un gruppo di Stati che gode della fiducia di entrambe le parti o che è imprescindibile per la risoluzione del conflitto. I processi di negoziazione o di mediazione internazionali richiedono spesso persone con competenza militare specifica. Di norma, si tratta di indicare alle parti in conflitto come affrontare le questioni controverse. Ne sono esempi l’accordo per la costituzione di zone cuscinetto militari, la cessione di parti di terreno, proposte di smobilitazione di combattenti o questioni di sicurezza per la costituzione di centri di raccolta di armi e munizioni.
Ai sensi dell’articolo 66 LM, l’Esercito svizzero può essere impiegato nel promovi- mento militare della pace in presenza di un mandato dell’ONU o dell’OSCE. Ciò non è sempre il caso se la Svizzera agisce come mediatore su richiesta delle parti in con- flitto, se si tratta di una fase iniziale del processo di pace o se l’impegno serve a pre- venire una crisi. Le persone con competenza militare possono già, nell’ambito del di- ritto vigente e secondo la prassi attuale, consigliare istituzioni o organizzazioni inter- nazionali in processi di pace tramite il DFAE, ma unicamente come civili e non come rappresentanti dell’esercito. Pertanto, non possono presentarsi quali militari in uni- forme. Ma siffatti processi spesso hanno luogo in regioni e Stati in cui le forze armate hanno grande influenza o uno status sociale elevato. A seconda del contesto, la com- petenza può essere fornita efficacemente soltanto da militari nell’ambito di un «dia- logo da militare a militare». A tal fine, occorre integrare l’attuale articolo 69 LM sul servizio d’appoggio all’estero.
Secondo l’attuale situazione giuridica, il Consiglio federale può ordinare un servizio d’appoggio all’estero per la protezione di persone o di oggetti degni di particolare pro- tezione o per l’appoggio all’assistenza umanitaria. Tale disposizione deve essere inte- grata dalla consulenza nei processi di pace. In questo modo l’esercito, su incarico del Consiglio federale, può impiegare militari non armati in uniforme per sostenere con competenza in un processo di pace il DFAE e le organizzazioni internazionali o regio- nali (p. es. ONU, OSCE, UE, Comunità economica degli Stati dell’Africa occiden- 15/57
tale [ECOWAS], Unione africana) su richiesta delle parti in conflitto. Il servizio d’ap- poggio si svolge sempre sotto guida civile e in diretta concertazione con il DFAE. In tali situazioni non c’è la necessità di armare specialisti militari per siffatti impieghi: i militari sono coperti mediante i dispositivi di sicurezza dell’ambasciata ovvero dell’Uffi- cio di cooperazione della DSC o le organizzazioni destinatarie.
Invio di singole persone armate
Negli ultimi anni la sicurezza del personale in missioni di pace internazionali si è sem- pre più deteriorata nella maggior parte delle zone d’impiego. Lo spettro spazia da ag- gressioni con sfondo criminale ad attacchi mirati a membri di una missione. Questa minaccia si verifica in particolare se membri della missione devono trovarsi al di fuori degli impianti militari protetti. Le organizzazioni internazionali come l’ONU raccoman- dano quindi sempre più l’armamento per l’autoprotezione anche di ufficiali di stato maggiore e di esperti militari che svolgono il proprio lavoro in quanto singole persone. L’armamento di singole persone con armi da fuoco portatili per l’autoprotezione, la le- gittima difesa e l’aiuto in caso di legittima difesa deve poter essere ordinato dal Consi- glio federale solamente se ciò è necessario per motivi di sicurezza o se l’ONU lo pre- tende. Prima di prendere la decisione è necessario chiedere la valutazione dell’orga- nizzazione internazionale che dirige l’impiego, ad esempio l’ONU.
Queste nuove circostanze rendono necessario l’adeguamento dell’articolo 66b capo- verso 4 LM Inoltre, poiché per esperienza le missioni di pace durano sempre più a lungo, è stata eliminata la competenza conferita al Consiglio federale di ordinare au- tonomamente anche impieghi armati fino a tre settimane.
1.2.3 Aggiornamento e ricerca nel settore della sanità militare
L’adempimento di prestazioni sanitarie interno all’esercito sarebbe soggetto a restri- zioni sensibili senza un’integrazione delle disposizioni legislative quanto all’aggiorna- mento e alla ricerca nel settore della sanità militare, perché le necessarie qualifiche professionali del personale medico militare, di professionisti della salute e di ulteriori persone attive in detto settore non potrebbero essere garantite nella misura auspi- cata. Ciò comporterebbe in futuro un livello qualitativo inferiore nel settore della sanità militare e sarebbe contrario all’articolo 117a capoverso 1 Cost. secondo cui, nell’am- bito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. L’integrazione dell’ar- ticolo 48b LM quanto all’aggiornamento e alla ricerca è intesa altresì a garantire cer- tezza del diritto con riferimento agli appalti pubblici di pertinenti prestazioni di servizio. Anche se attualmente questi due aspetti non sono esplicitamente menzionati nel pre- detto articolo, è ovvio che al fine di garantire un elevato livello di qualità delle cure mediche anche nel settore della sanità militare – e non unicamente nella sanità pub- blica civile – occorre assicurare un aggiornamento e una ricerca adeguati.
Nel caso di una revisione successiva verrebbe ritardato l’ulteriore sviluppo sostenibile dell’adempimento di prestazioni sanitarie interno all’esercito, che deve tenere ade- guatamente conto delle esigenze qualitative, in costante crescita, poste alla fornitura di prestazioni sanitarie. Fino all’attuazione del previsto adeguamento dell’articolo 48b LM, in futuro si dovrebbe prevedere uno standard di qualità inferiore nel settore della sanità militare. È previsto che, fondandosi su una concezione globale, in cui sono de- finiti l’impostazione di detto settore e l’orientamento a lungo termine dell’esercito e della sanità militare, presumibilmente nel 2024 il Consiglio federale emani disposizioni d’esecuzione complete per l’insieme del settore della sanità militare. Nell’ordinanza prevista, il nuovo articolo 34a LM riguardante tale settore, approvato dalle Camere 16/57
federali il 18 marzo 2022, sarà attuato in modo coordinato con l’articolo 48b LM. La modifica di quest’ultimo è pertanto centrale per il disciplinamento complessivo e tem- pestivo del settore della sanità militare.
1.2.4 Piattaforme d’informazione dell’esercito, procedure elettroniche e si-
stema d’informazione Sport Molti processi sono già digitalizzati in seno all’amministrazione militare. Tuttavia, non appena i processi di servizio esigono il coinvolgimento dei cittadini, vi sono ancora in- numerevoli interruzioni del mezzo telematico. Non esistono alternative al modus ope- randi scelto per soddisfare il forte desiderio della popolazione e della politica di efficienti processi di servizio digitali anche nell’esercito e nell’amministrazione militare.
L’alternativa ai processi analogici con questi molteplici requisiti in materia di formulari è una soluzione ibrida con analogico e digitale in parallelo. La soluzione analogica non è orientata al futuro e va sostituita. Per alleggerire l’onere lavorativo degli utenti e dei collaboratori dell’amministrazione militare occorre creare una soluzione che esoneri al massimo tutte le parti interessate dai propri obblighi analogici. Disciplinando le deroghe ordinarie si tiene conto di tutte le esigenze.
Non esistono alternative economicamente e tecnicamente valide al nuovo sistema d’in- formazione GDS, in quanto la conversione dei sistemi esistenti (PISA e sistemi perife- rici) comporterebbe costi molto più elevati. Secondo le direttive della strategia TIC del Consiglio federale, nel programma DIMILAR il DDPS utilizzerà soluzioni il più possibile standardizzate e terrà conto dei requisiti del diritto in materia di protezione dei dati nel rispetto del principio di «privacy by design».
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il disegno non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202012 sul pro- gramma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202013 sul programma di legislatura 2019–2023. Il presente progetto legislativo contiene vari ele- menti che supportano il raggiungimento degli obiettivi 11 e 15 del programma di legi- slatura 2019–2023: il nostro Paese continua a impegnarsi nel promovimento militare della pace all’estero, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella cooperazione internazionale; conosce le minacce alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per contrastarle efficacemente.
2 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo
Le modifiche proposte in questo progetto sono compatibili con il diritto europeo vigente o in elaborazione nonché con le raccomandazioni pertinenti nell’ambito della prote- zione dei diritti dell’uomo (Consiglio d’Europa, ONU).
12 FF 2020 1565 13 FF 2020 7365
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La nuova normativa proposta
3.1.1 Flessibilizzazione nell’istruzione di base e nei servizi di istruzione
L’attuale legislazione prevede che la scuola reclute duri 18 settimane (art. 49 cpv.4 LM). Per raggiungere gli obiettivi auspicati in materia di flessibilità è necessario man- tenere la durata di 18 settimane, trasformandola in una durata massima. Fissando un valore massimo per la durata della SR, l’esercito ha il margine di manovra necessario per prevedere servizi di istruzione di base più brevi e adeguati alle necessità, che si adattino meglio alle rispettive funzioni e ai singoli militari.
L’articolo 51 LM prevede che i militari della truppa prestino sei corsi di ripetizione di tre settimane (art. 51 cpv. 2 LM). Per consentire all’esercito di offrire modelli di istru- zione personalizzati, dovrebbe essere possibile adattare il numero e la durata di que- sti corsi di ripetizione alle esigenze delle persone soggette all’obbligo di leva e dell’esercito. Tuttavia, la maggior parte della truppa continuerà a svolgere un corso di ripetizione della durata massima di 19 giorni all’anno. Per i sottufficiali, gli ufficiali e le funzioni chiave, il Consiglio federale può già oggi stabilire la frequenza e la durata dei corsi di ripetizione. Si tratta per lo più di corsi preparatori dei quadri e di corsi tat- tici/tecnici. Anche i militari con funzioni di supporto, i cosiddetti «soldati di sistemi», potranno ora prestare il loro servizio individualmente e in base alle esigenze dell’eser- cito. Questa categoria riguarderà una chiara minoranza delle persone soggette all’ob- bligo militare.
L’articolo 151a LM consente l’istituzione, per un periodo di transizione di cinque anni, di un sistema flessibile di istruzione e di servizio per la milizia, derogando alle se- guenti disposizioni di legge: disposizioni sui limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13 LM), sul numero massimo di giorni di servizio di istruzione (art. 42 LM), sull’assolvimento della scuola reclute (art. 49 cpv. 1 LM), sull’assolvimento dei corsi di ripetizione (art. 51 LM) e sull’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio di istruzione senza interruzioni (art. 54a LM). Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza il sistema di istruzione e di servizio per la durata della presente disposi- zione.
Tale disposizione permette di creare le basi legali per testare diversi approcci nell’am- bito dell’individualizzazione e della flessibilizzazione del modello di servizio. Si tratta, da un lato, di soddisfare le esigenze specifiche in materia di istruzione delle diverse Armi e, dall’altro, di offrire ai militari diverse possibilità di prestare servizio. Una revi- sione successiva ritarderebbe lo sviluppo sostenibile dei modelli di istruzione e di ser- vizio, che devono tenere adeguatamente conto della costante evoluzione delle esi- genze militari e sociali. Fino all’attuazione delle modifiche previste agli articoli 49 e 51 LM bisognerebbe mettere in conto un livello inferiore dell’istruzione e una minore con- ciliabilità con la formazione civile, tanto da pregiudicare l’apporto di personale all’eser- cito. È previsto che, fondandosi su una concezione globale, in cui sono definiti l’impo- stazione dei modelli di servizio e l’orientamento a lungo termine dell’istruzione dell’esercito, presumibilmente nel 2024 il Consiglio federale emani disposizioni d’ese- cuzione complete per l’intero settore dell’istruzione di base e del servizio di istruzione. Il nuovo articolo 151a LM offre all’esercito la possibilità di verificare singole misure nella pratica, in modo da promuovere un ulteriore sviluppo concettuale fondato sull’evidenza.
3.1.2 Garanzia della continuità d’esercizio e aumento della resilienza
L’esercito e l’amministrazione militare devono essere in grado di mantenere e garan- tire l’esercizio degli impianti e delle strutture rilevanti per il sistema, in particolare le in- frastrutture critiche, anche al di fuori di un impiego (servizio di promovimento della pace, servizio d’appoggio, servizio attivo). In una situazione di minaccia ibrida e con l’incremento della ciberminaccia, è possibile che l’esercizio di questi impianti e di que- ste strutture sia già disturbato, danneggiato o addirittura fortemente impedito e osta- colato già nella «situazione normale», con largo anticipo rispetto a una situazione par- ticolare o straordinaria. Per garantire l’esercizio e la resilienza di queste infrastrutture e beni in tutte le situazioni, può rendersi necessario intervenire nell’ambito dei beni giuridici di terzi. Nella misura in cui l’esercito e l’amministrazione militare sono in grado di garantire la gestione della continuità d’esercizio (compresa una robusta resi- lienza) con le proprie forze e i propri mezzi, non occorre adottare una nuova base giu- ridica. Tuttavia, nel momento in cui sono interessati o limitati i diritti di terzi, è neces- sario disporre le corrispondenti basi giuridiche. Per l’attuazione concreta di questa esigenza è stato introdotto un nuovo articolo 95 LM.
3.1.3 Aggiornamento degli strumenti di requisizione
Il completamento dell’articolo 80, ora leggermente ristrutturato, nonché il nuovo arti- colo 80a, garantiscono in larga misura, sulla base delle disposizioni in vigore e in combinato disposto con il nuovo articolo 95 LM, che siano assicurati i mezzi di eserci- zio in tutte le situazioni e non solo come finora nel servizio attivo e nel servizio d’ap- poggio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che i ciberattacchi o altre minacce ibride non determinano ancora l’avvio del servizio attivo o del servizio d’appoggio. La requi- sizione viene quindi estesa alla nuova zona d’efficacia CSE, mentre i sistemi TIC dell’esercito sono protetti dal fatto che le modifiche, le restrizioni e i divieti relativi all’uso possono essere ordinati anche in tempo di pace.
Inoltre, è prevista l’estensione dell’ambito di applicazione della requisizione per quanto riguarda i beni requisiti. La requisizione dovrebbe potersi estendere anche alle forze naturali controllabili (quali l’elettricità, i dati e le frequenze radio), ai beni immate- riali, alle prestazioni di lavoro e di servizio. Le misure coercitive statali del sequestro, dell’appropriazione e della statalizzazione si rivelano da questo punto di vista insuffi- cienti, perché sono possibili misure statali/militari «classiche» come la requisizione che riguardano beni legali come la proprietà o il possesso, ma che non si estendono a un uso flessibile dei servizi (in particolare il «Software as a Service» [servizi SaaS]), a singole prestazioni di lavoro o a oggetti non sufficientemente ancorati nel diritto alla proprietà, come le forze naturali controllabili (ad es. elettricità, dati o frequenze radio).
Per il servizio attivo è quindi necessario potere disporre l’esercizio militare per eser- cizi dell’infrastruttura critica a tutti i livelli, soprattutto se sono necessari anche per l’esercizio dei sistemi TIC dell’esercito e dell’amministrazione militare.
Occorre ora tenere conto anche degli aspetti della resilienza e della continuità d’eser- cizio dei sistemi TIC, compresa la difesa da ciberincidenti e ciberattacchi. L’esercito deve essere in grado anche in tempo di pace di adottare misure nell’ambito della con- tinuità d’esercizio, al fine di garantire i mezzi di esercizio o i beni successivamente re- quisiti. Ciò include anche la possibilità per l’esercito, in previsione di una situazione straordinaria, di disporre restrizioni o divieti di utilizzo a terzi (ad esempio in relazione ai sensori).
3.1.4 Garanzia della protezione degli impianti di telecomunicazione militari
Attualmente, l’esercito e l’amministrazione militare non dispongono di una base giuri- dica, né ai sensi della LM né ai sensi della LTC, per garantire in modo sufficiente la protezione degli impianti di telecomunicazione militari nella situazione normale e per effettuare il relativo monitoraggio. L’esercito e l’amministrazione militare collaborano a questo scopo con l’UFCOM.
L’esercito deve essere in grado di garantire le prestazioni richieste, in particolare l’esplorazione radio ai sensi dell’articolo 38 LAIn, anche in tempo di pace. Soprattutto nel periodo che precede una crisi – e quindi prima di una situazione particolare o di un servizio attivo con chiamata in servizio di truppe – l’acquisizione di informazioni e l’elaborazione di quadri della situazione sono estremamente importanti per potersi preparare opportunamente agli sviluppi internazionali.
È quindi assolutamente necessario potere garantire la protezione dei sensori contro influssi elettromagnetici indesiderati in tutte le situazioni, in particolare per quanto ri- guarda influssi indesiderati tramite impianti di telecomunicazione e apparecchiature conformi ai sensi dell’articolo 34 LTC. L’articolo 100a LM intende disciplinare la colla- borazione dell’esercito e dell’amministrazione militare con l’UFCOM e creare le com- petenze affinché l’UFCOM possa intervenire su indicazione dell’amministrazione mili- tare e dell’esercito in caso di influssi elettromagnetici indesiderati su impianti di tele- comunicazione militari (sensori).
3.1.5 Ulteriore sviluppo del promovimento militare della pace
Competenza militare per processi di pace
Per poter soddisfare la crescente richiesta di competenza militare specifica nei pro- cessi di pace a livello internazionale e nazionale che si svolgono al di fuori dell’ONU o dell’OSCE, viene adottata un’integrazione corrispondente all’articolo 69 capoverso 1 LM.
In concreto, deve essere reso possibile il sostegno, da parte di militari non armati, ai processi di pace promossi dalle autorità svizzere (DFAE) e dalle organizzazioni inter- nazionali e regionali. Per organizzazioni regionali si intendono, oltre all’OSCE, tra l’al- tro l’Unione africana (UA), la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e altre orga- nizzazioni ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite. Allo stesso tempo, è necessario ottenere il consenso dello Stato ospitante e delle parti in conflitto, in con- formità con le consuetudini locali.
Presupposti, impiego e armamento del promovimento militare della pace
Una pratica pluriennale mostra che nessuna missione di pace internazionale con mandato ONU o OSCE dura meno di tre settimane. Il tenore attuale dell’articolo 66b capoverso 4 LM non corrisponde più a quanto avviene a livello internazionale, la di- sposizione deve pertanto essere modificata.
Anche il numero di 100 militari previsto dall’attuale testo di legge deve essere ritenuto oramai superato e la relativa indicazione può dunque essere abrogata senza essere sostituita. Si dovrebbe invece sancire il principio secondo cui l’Assemblea federale si pronuncia sull’autorizzazione all’impiego di militari armati nell’ambito del promovi- mento della pace.
Se questa competenza dell’Assemblea federale sarà sancita dalla legge, l’attuale ca- poverso 3, che prevede un obbligo esplicito di consultazione per gli impieghi armati, diventerà obsoleto. Questa fase procedurale è prevista dal processo decisionale dell’Assemblea federale e può quindi essere eliminata.
Le cancellazioni proposte consentono di riformulare le disposizioni semplificandole: il nuovo capoverso 3 stabilisce che l’Assemblea federale deve approvare l’invio di mili- tari armati nell’ambito di impieghi per il promovimento della pace. Per gli invii urgenti, viene ripresa la disposizione esistente sull’ottenimento di un’approvazione successiva e aggiunta qui per motivi sistematici.
Il nuovo capoverso 4 definisce l’unica deroga: per un massimo di 18 militari a mis- sione, il Consiglio federale potrà ordinare l’armamento per l’autoprotezione, la legit- tima difesa e l’aiuto alla legittima difesa. Si vuole così tenere conto della circostanza che il rischio di essere esposti a violenza è aumentato in molti luoghi, anche per i membri delle missioni internazionali di pace. Se necessario, il Consiglio federale deve essere in grado di agire rapidamente e di armare i militari che di regola non sono ar- mati ai fini dell’autoprotezione, della legittima difesa e dell’aiuto alla legittima difesa. In concreto, la misura concerne esclusivamente armi da fuoco portatili.
La restrizione dell’armamento all’autodifesa, alla legittima difesa e all’aiuto alla legit- tima difesa esclude l’impiego dell’arma (uso della forza) per adempiere il compito. L’armamento di un numero limitato di membri del personale in uniforme, che di solito viene impiegato disarmato, deve essere effettuato solo se si rende necessario per motivi di sicurezza o di cautela. Una decisione in tal senso deve essere presa in ac- cordo con l’organizzazione che guida la relativa missione internazionale di pace (ad es. le Nazioni Unite).
Il tipo di armamento dei militari inviati continuerà a essere stabilito dal Consiglio fede- rale, in quanto si tratta di una questione tecnica o militare. Per tale motivo questa di- sposizione viene mantenuta all’articolo 66a capoverso 1. Anche il divieto di parteci- pare ad azioni di combattimento per l’imposizione della pace, di cui al capoverso 2, deve essere mantenuto.
Condizioni quadro del diritto del personale e delle assicurazioni
È prevista una stretta collaborazione tra il DFAE e il DDPS per quanto riguarda la possibilità dell’invio di competenze militari a favore dei processi di pace. Da parte dell’esercito, in considerazione delle analogie con la situazione iniziale e con le condi- zioni di impiego nelle aree della missione, il personale previsto sarà istruito, equipag- giato e inviato dal Centro di competenza SWISSINT. Anche la gestione amministra- tiva, nonché la condotta e l’accompagnamento dell’impiego saranno svolti dalla corri- spondente unità presso il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa. Per le questioni legate al diritto del personale saranno applicate per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA) e dell’omonima ordinanza dipartimentale del 30 novembre 2017 (OPers-PRA-DDPS). Saranno inoltre create le disposizioni d’esecuzione necessarie a tal fine. L’impiego nella rispettiva area di missione rimane in ogni momento sotto la guida civile della corrispondente autorità svizzera o delle organizzazioni regionali o internazionali.
3.1.6 Istruzione, formazione continua e aggiornamento nonché ricerca nel set-
tore della sanità militare Lacune normative in materia di aggiornamento e ricerca
Gli eventi legati alla pandemia di COVID-19 e le conoscenze acquisite in questo am- bito hanno dimostrato chiaramente che anche nel settore della sanità militare si sono presentate nuove sfide per quanto riguarda la gestione delle malattie umane trasmis- sibili. Occorre pertanto riconoscere un’importanza ancora maggiore all’istruzione, alla formazione continua e all’aggiornamento nell’ambito della sanità militare e della ri- cerca. Da un lato, in futuro il tema della lotta alle epidemie dovrà trovare maggiore spazio nell’istruzione, nella formazione continua e nell’aggiornamento. Dall’altro, gli eventi epidemiologici devono essere analizzati con urgenza a livello della ricerca di accompagnamento e utilizzati per ottimizzare in maniera costante il servizio sanitario dell’Esercito svizzero. I progetti di ricerca che sono stati pianificati e in parte realizzati nel frattempo confermano la necessità di una gestione e di una promozione giuridica- mente fondate della ricerca orientata all’applicazione nell’ambito della medicina mili- tare e della medicina in caso di catastrofe nell’esercito. Nell’ambito della sanità mili- tare, attualmente l’aggiornamento e la ricerca nel campo della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe non sono contemplati dall’articolo 48b LM.
La ricerca nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe si limita al contesto militare. Essa va distinta dalla ricerca nel campo della protezione della popolazione ai sensi dell’articolo 13 della legge del 20 dicembre 2019 sulla pro- tezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), che si riferisce esclusiva- mente al settore civile.
Adeguamento e integrazione del concetto di «professioni sanitarie»
Nell’articolo 48b capoverso 2 LM, oltre alla nozione di «medici militari» viene attual- mente utilizzato il termine «altri quadri delle professioni sanitarie». Secondo la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan), entrata in vigore il 1° gennaio 2020, il termine «professioni sanitarie» comprende solo sette professioni. Il concetto deve pertanto essere adattato e completato, perché altrimenti altre per- sone attive nel campo della sanità militare, come i soccorritori e gli psicoterapeuti, sa- rebbero escluse dall’istruzione, dalla formazione continua e dall’aggiornamento. Per includere tutte le persone rilevanti per il settore sanitario militare, in futuro, oltre al ter- mine «personale medico militare», che si fonda sulla legislazione sulle professioni mediche della Confederazione, si dovranno utilizzare i due termini «specialisti sani- tari» e «altre persone con un’attività nel settore della sanità militare» (ad esempio sol- dati e praticanti che lavorano nell’ambito dell’assistenza sanitaria). Il senso di questi tre concetti sarà stabilito a titolo definitivo nella prevista ordinanza del Consiglio fede- rale sulla sanità militare.
3.1.7 Ricerca e sviluppo nell’acquisto di materiale militare e disciplinamento
degli affari di compensazione Il rapido cambiamento tecnologico e in particolare la digitalizzazione pongono enormi sfide agli strumenti di politica di sicurezza della Confederazione. Così oggi lo sviluppo dei beni di armamento è caratterizzato sempre più dagli sviluppi delle tecnologie civili. Con la ricerca e lo sviluppo, i prodotti innovativi che oggi sono spesso orientati al mer- cato civile devono essere ulteriormente sviluppati per soddisfare le esigenze specifi- che dell’esercito e di altre istituzioni di sicurezza dello Stato. In questo modo, si vuole garantire il trasferimento delle tecnologie civili e delle soluzioni corrispondenti alle
applicazioni militari, accorciando così i tempi di adattamento. Questo si può osservare oggi, ad esempio, nei settori ciber, dei droni e della robotica. Gli Stati devono quindi essere in grado di reagire in modo flessibile e rapido a nuove minacce e, allo stesso tempo, essere in grado di utilizzare moderne tecnologie per garantire la sicurezza dei propri cittadini. Finora in Svizzera gli strumenti di questo tipo mancano. Tuttavia, per poter gestire la complessità dei cambiamenti legati allo sviluppo tecnologico, sono ne- cessarie nuove forme di lavoro, nuovi processi e nuove strutture. La proposta di modi- fica della legge dovrebbe consentire al DDPS di ricercare e sviluppare soluzioni adatte alle proprie esigenze allo scopo di fronteggiare queste sfide.
Il nuovo articolo 109c LM intende consentire al DDPS, a complemento degli strumenti del diritto in materia di forniture e della promozione dell’innovazione e della ricerca ai sensi della LAPub e della LPRI, di svolgere attività corrispondenti nel settore della ri- cerca e dello sviluppo nel quadro della politica di pace e di sicurezza.
In concreto, ciò significa che il DDPS può commissionare lavori di ricerca e sviluppo e valutazioni dell’impatto tecnologico. Inoltre, la disposizione intende consentire al DDPS di partecipare ai programmi di promozione di terzi esistenti nei settori della ri- cerca e dell’innovazione. Ad esempio, il DDPS potrebbe partecipare al programma di promozione SWEET dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), che contribuisce all’attua- zione della Strategia energetica 2050 e al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. In questo modo, il DDPS potrebbe basarsi su uno strumento esistente per coprire le sue questioni specifiche in materia di politica di sicurezza relative a questo programma, sfruttando in modo ottimale le sinergie. Inoltre, il nuovo articolo dovrebbe consentire al DDPS di condurre programmi di ricerca propri e di cooperare con l’indu- stria e le università nel quadro di progetti specifici. La possibilità di collaborare con or- ganizzazioni e partner nazionali e internazionali è altresì di fondamentale importanza per il successo della ricerca e dell’innovazione. La disposizione garantisce la base giuridica per permettere al DDPS di intraprendere collaborazioni.
Nei suoi principi in materia di politica degli armamenti del DDPS del 24 ottobre 2018, il Consiglio federale stabilisce la necessità di garantire in Svizzera una base tecnolo- gica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB). Descrive inoltre vari stru- menti di gestione a disposizione della Confederazione per rafforzare la STIB. Tra questi vi sono affari di compensazione (affari offset). Al fine di promuovere il manteni- mento e lo sviluppo di tecnologie rilevanti per la sicurezza e di capacità e competenze industriali di base nel nostro Paese, nonostante acquisti all’estero, la Confederazione impegna i fornitori esteri di armamenti a cooperare a livello industriale con istituti di ri- cerca e aziende del settore della sicurezza e della tecnologia della difesa in Svizzera. In questo modo si intende ridurre la dipendenza dall’estero in questo settore, raffor- zando la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera in caso di crisi internazionali. Nel suo rapporto del 25 gennaio 2022, la CdG-S ha chiesto al Consiglio federale di esaminare se fosse opportuno inserire il principio degli affari di compensazione in una legge formale già esistente. Nel suo parere del 25 mag- gio 2022, il Consiglio federale è giunto alla conclusione, sulla base di un’analisi di ar- masuisse, che gli aspetti essenziali degli affari di compensazione dovrebbero essere ancorati giuridicamente. Per questo motivo è necessario creare una base giuridica in una legge in senso formale, che deleghi al legislatore la facoltà di emanare disposi- zioni più ampie e che definisca gli aspetti principali degli ambiti da regolamentare.
Considerato il contesto normativo esistente, la LM si propone come punto di riferi- mento giuridico-formale per il disciplinamento degli affari di compensazione. Il titolo settimo della LM disciplina il materiale dell’esercito e l’articolo 106 della LM in vi-
gore ne regolamenta l’acquisto. È quindi opportuno disciplinare gli affari di compensa- zione nei loro aspetti principali e dare delega al Consiglio federale di emanare ulteriori disposizioni in materia nel titolo settimo della LM. Il Consiglio federale ha approvato questa procedura il 2 dicembre 2022.
3.1.8 Statuto militare e aumento della permeabilità per gradi e funzioni
A causa dei requisiti speciali che deve adempiere, il personale militare viene assunto con uno statuto speciale della legge sul personale, ovvero lo statuto militare. Quest’ultimo comprende la totalità dei diritti e dei doveri del personale militare, in par- ticolare anche le disposizioni che derogano al diritto federale ordinario in materia di personale. Le disposizioni direttamente fondate sul sistema di milizia e che quindi si applicano a tutti i militari (ad esempio, il porto dell’uniforme, l’obbligo di portare le armi, ecc.), non sono parte dello statuto militare.
Non è previsto che ai militari – tranne nel caso di degradazione a causa di una sen- tenza penale (art. 22a LM) – possa essere conferito un grado inferiore. Ciò rende im- possibile per un ufficiale di milizia, ad esempio, intraprendere la carriera di sottuffi- ciale professionista o assumere una funzione «inferiore» con un grado adeguato alla nuova funzione nel quadro di una cosiddetta «carriera ad arco».
Un sottufficiale superiore (di milizia) che desidera intraprendere la carriera di ufficiale di professione può farlo, dopo avere chiarito la sua idoneità e nel caso di fabbisogno da parte del datore di lavoro, attraverso l’istruzione ad ufficiale (di milizia). Un ufficiale di milizia, invece, che volesse intraprendere la carriera di sottufficiale di professione sulla base delle proprie attitudini e inclinazioni, ad esempio perché vorrebbe diventare istruttore specialista, non può farlo nell’attuale sistema, in quanto il passaggio di grado da ufficiale a sottufficiale superiore non è previsto secondo la gerarchia dei gradi (art. 102 LM).
Secondo il nuovo profilo professionale «militare di professione», sviluppato nell’am- bito del progetto «Militari di professione 4.0», la permeabilità da ufficiale di milizia a sottufficiale di professione deve tuttavia essere resa possibile. Infatti, in tal modo si possono tenere meglio in considerazione le attitudini, le inclinazioni e le competenze individuali dei giovani che iniziano la carriera. Gli ufficiali di milizia dovrebbero essere ammessi al corso di formazione per sottufficiali di professione e, una volta che hanno completato con successo tale corso di formazione, dovrebbero poter essere nominati aiutanti sottufficiali. In questo modo hanno la possibilità di intraprendere una normale carriera come sottufficiale di professione. Allo stesso tempo, dovrebbero essere in grado di passare alla carriera di sottufficiale nella loro funzione di milizia, poiché lo sviluppo professionale è legato all’«impiego di milizia».
Inoltre, la modifica prevista intende rendere possibile la cosiddetta «carriera ad arco». La possibilità di assumere un grado inferiore garantisce l’attribuzione di un grado ade- guato alla nuova funzione. Nel contesto dello sviluppo professionale personale, si tratta di un passaggio volontario a un grado inferiore basato sull’inclinazione e sulle aspirazioni di carriera e non di una degradazione. Per questo motivo, il passaggio a un grado inferiore dovrebbe avvenire su richiesta. L’aggiunta del capoverso 6 all’arti- colo 47 LM crea la base giuridica per il passaggio di grado, consentendo agli ufficiali di milizia di passare alla carriera di sottufficiale di professione o alla «carriera ad arco» dei militari di professione.
3.1.9 Adeguamenti nell’obbligo di prestare servizio militare, indennità per per-
dita di guadagno e restituzione delle spese di formazione Notifica dei dati che riguardano le persone soggette all’obbligo di leva da parte dei Comuni di domicilio
L’articolo 11 LM disciplina la responsabilità e la ripartizione dei costi dell’obbligo di leva e del reclutamento. I Comuni di domicilio sono tenuti a notificare ogni anno e gra- tuitamente alle autorità militari cantonali il cognome, il nome, l’indirizzo e il numero AVS della persona soggetta all’obbligo di leva. In base alla disposizione menzionata, il Consiglio federale stabilisce quali dati devono essere raccolti. Diversi Comuni di do- micilio hanno constatato che non tutti i dati richiesti dal Consiglio federale all’articolo 11 LM sono menzionati nella notifica annuale delle persone soggette all’obbligo di leva. In particolare, mancano la data di nascita e il luogo di origine; l’articolo 11 LM deve pertanto essere modificato. Per includere tutti i dati necessari per l’obbligo di leva e il reclutamento, non si deve più fare uso di singoli concetti, ma si deve stabilire in generale che i Comuni di domicilio devono fornire i dati necessari alla tenuta del controllo. Il Consiglio federale stabilisce quali dati devono essere ritenuti necessari in base alle esigenze dell’obbligo di prestare servizio militare.
Abolizione dell’esenzione dal servizio per ecclesiastici
Lo strumento dell’esenzione dal servizio per gli ecclesiastici si fonda su motivi storici e non è più attuale. L’esenzione dal servizio ai sensi dell’articolo 18 LM è stata origi- nariamente concepita come un mezzo per mettere a disposizione il personale irrinun- ciabile in situazioni straordinarie, come in caso di catastrofi e di emergenze che inte- ressano l’intero Paese o di fronte a un conflitto armato. Lo scopo dell’esenzione dal servizio degli ecclesiastici era quello di garantire in loco l’assistenza spirituale della popolazione civile che necessitava di un conforto particolare in una situazione straor- dinaria. Alla luce degli sviluppi sociali degli ultimi decenni, con numerosi abbandoni della Chiesa, la richiesta di assistenza spirituale è cambiata a tal punto da non poter più essere considerata indispensabile. Vi sono inoltre chiare differenze rispetto alle al- tre esenzioni dal servizio, poiché si tratta di gruppi professionali assolutamente ne- cessari per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza, ossia per il funzionamento del settore della sicurezza, del sistema sanitario e dei trasporti pubblici.
Revoca della promozione in caso di mancato assolvimento del servizio pratico
Secondo il diritto vigente, il grado militare una volta ottenuto si perde solo in caso di degradazione a seguito di una sentenza penale o se la promozione era illegale. Per quando riguarda le promozioni ai gradi di sergente, sergente maggiore, furiere, ser- gente maggiore capo e tenente, questa norma comporta dei problemi se si scopre solo durante il servizio pratico successivo alla promozione che l’interessato non è adatto alla funzione conferita dalla promozione. Siccome in base al diritto vigente le persone interessate mantengono il loro grado, ciò può comportare il rischio che venga danneggiata la reputazione dell’esercito. Pertanto, in futuro il conferimento dei gradi di sergente, sergente maggiore, furiere, sergente maggiore capo e tenente potrà es- sere revocato. Nel caso di mancato assolvimento del servizio pratico, la promozione potrà essere revocata e all’interessato verrà nuovamente conferito il suo grado ini- ziale. Sulla base dell’esperienza fatta finora, si può ritenere che solo in pochissimi casi sarà necessario disporre la revoca di una promozione.
Disposizione integrativa riguardo alle persone soggette all’obbligo di leva in caso di motivi di impedimento per la cessione dell’arma personale 25/57
I dati necessari per il reclutamento di una persona soggetta all’obbligo di leva ven- gono raccolti tramite esami, test e colloqui. Del reclutamento fa parte anche l’esame di motivi di impedimento per la cessione dell’arma personale. Ciò include la consulta- zione di atti di causa e di atti relativi all’esecuzione delle pene e dei rapporti di polizia. Secondo l’articolo 113 LM, solo nel caso dei militari il DDPS può ottenere queste in- formazioni senza consenso della persona interessata. Nel caso di persone soggette all’obbligo di leva, è necessaria una dichiarazione di autorizzazione, in quanto non si tratta di militari. Se la persona soggetta all’obbligo di leva rifiuta di rilasciare una di- chiarazione di autorizzazione, non è possibile ottenere informazioni che la riguardano. Di conseguenza, questa persona non può essere reclutata ai sensi dell’articolo 21 LM, in quanto non può esserle ceduta un’arma personale. Esiste quindi una lacuna, che deve essere colmata con una disposizione integrativa. Affinché l’articolo 113 LM sia applicabile ai militari e alle persone soggette all’obbligo di leva, è necessario intro- durre un’estensione a livello terminologico che permetterà di effettuare in futuro un controllo di sicurezza relativo alla persona ai sensi dell’articolo 113 LM anche nel caso delle persone soggette all’obbligo di leva, al fine di identificare precocemente il potenziale di violenza e gli eventuali rischi per la sicurezza.
Indennità per perdita di guadagno in caso di interruzioni della scuola reclute
Per quanto riguarda il soldo e le indennità per perdita di guadagno per le reclute della SR CT e della SR per sportivi di punta, esiste una lacuna a livello di regolamenta- zione che verrà colmata grazie a un complemento all’articolo 30 LM. In questo modo verrà legalizzata la prassi vigente. Le reclute avranno diritto al soldo e alle indennità per perdita di guadagno anche in caso di interruzioni della SR a seguito di giorni fe- stivi previsti dal calendario.
Obbligo di restituzione delle spese di formazione
Per garantire la possibilità di richiedere la restituzione delle spese di formazione ver- sati per determinate funzioni e determinati specialisti, nel caso in cui la formazione certificata generi anche in ambito civile un valore aggiunto riconosciuto e la persona interessata lasci il servizio militare prima che sia stato prestato un numero adeguato di giorni di servizio, la LM deve essere completata con una disposizione corrispon- dente. Così facendo si vuole fare in modo che, dopo una formazione conclusa nell’esercito (attestato, diploma o certificato) riconosciuta a livello civile, possa essere applicato un obbligo di rimborso se, per determinati motivi e a determinate condizioni, non è stato prestato un servizio militare sufficiente. Si intendono così creare i presup- posti legali affinché la disponibilità a prestare servizio possa essere mantenuta o ad- dirittura aumentata, soprattutto in funzioni chiave con elevati oneri e spese di forma- zione. Nel migliore dei casi, queste misure possono avere ripercussioni sull’apporto di specialisti.
3.1.10Deleghe di competenze al DDPS e all’Aggruppamento Difesa La nuova regolamentazione renderà più flessibili e frequenti i nuovi sviluppi dell’eser- cito per quanto riguarda le sue strutture e l’organizzazione di dettaglio nel quadro dell’organizzazione dell’esercito definita dal Parlamento.
Il DDPS sarà ora in grado di decidere il numero e la designazione delle Armi, i servizi ausiliari o la designazione delle Grandi Unità nell’ambito dell’OStrE (oggi Consiglio fe- derale). In particolare, le strutture definite nell’allegato 1 dell’OStrE fino al livello di corpo di truppa (livello strutturale) potranno essere adattate con maggiore flessibilità. Ad esempio, un cambio di subordinazione di un comando di droni non dovrà più 26/57
essere approvato dal Consiglio federale. Lo stesso vale per i cambiamenti nella desi- gnazione di un corpo di truppa (da battaglione d’aiuto alla condotta a battaglione di stato maggiore). Questi aspetti formali, principalmente tecnici, dovranno potere es- sere disposti nell’ambito delle competenze del DDPS.
In conformità con il requisito di una delega delle competenze al livello adeguato, l’Ag- gruppamento Difesa disporrà l’organizzazione dettagliata nell’ambito dell’OODE (oggi DDPS). Le strutture dal livello di corpo di truppa a quello di unità, la loro designazione e la ripartizione linguistica dei militari potranno essere adattate in modo più flessibile. Oggi, ad esempio, l’adattamento della lingua di un’unità è possibile solo attraverso una revisione dell’ordinanza. Ciò significa che attualmente non è possibile reagire in modo flessibile ai cambiamenti delle sfide poste dall’apporto di personale dal punto di vista della diversità linguistica dei militari e delle formazioni. Le disposizioni principal- mente tecniche di portata subordinata non richiedono l’approvazione del DDPS, ma potranno essere decise dall’Aggruppamento Difesa.
Sulla base dell’articolo 55 LM, il DDPS emana direttive sui servizi di istruzione per l’assunzione di una funzione o di una promozione e regolamenta in dettaglio in dispo- sizioni d’esecuzione i servizi di istruzione necessari per l’assunzione di una funzione o una promozione. Il DDPS delega la verifica annuale della completezza delle infor- mazioni dettagliate all’Aggruppamento Difesa, che se necessario propone modifiche. Alla luce delle esperienze fatte, questa procedura risulta poco opportuna, poiché le di- rettive del DDPS regolano solo gli aspetti tecnici relativi a dettagli dei servizi di istru- zione e devono essere aggiornate annualmente, ad esempio in caso di modifiche delle denominazioni di corsi di formazione o per le descrizioni dei contenuti. In futuro, quindi, la competenza di emanare queste direttive sarà interamente conferita all’Ag- gruppamento Difesa in modo adeguato al livello gerarchico. La delega a un ufficio o a un aggruppamento è possibile solo se autorizzata da una legge federale (art. 48 cpv. 2 della legge federale del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione). Tuttavia, nella LM non esiste una disposizione legale formale corrispondente. Grazie all’estensione dell’articolo 55 capoverso 4 LM, il DDPS potrà delegare all’Aggruppamento Difesa il compito di definire i dettagli dei servizi di istru- zione, come il frazionamento, i partecipanti e le condizioni di ammissione. Questa mo- difica consentirebbe di emanare le relative direttive sui servizi di istruzione per l’as- sunzione di funzioni o la promozione a livello di Aggruppamento Difesa. La legge mili- tare dovrà essere modificata di conseguenza.
3.1.11Aggiornamenti nel servizio del commissariato e nella contabilità della truppa Le disposizioni aggiornate e completate della LM costituiscono la base giuridica per il servizio del commissariato dell’esercito. I disciplinamenti ancora contenuti nell’OAE- AF, che in realtà non hanno carattere di legge, devono essere inclusi nelle disposi- zioni d’esecuzione. Ciò consentirà di abrogare l’attuale OAE-AF.
Oltre al soldo, alla sussistenza, all’alloggio, ai servizi postali e ai viaggi di servizio, le diverse disposizioni del servizio del commissariato contengono anche le basi per la contabilità della truppa e per la revisione delle contabilità. Le disposizioni devono es- sere chiare e comprensibili per la truppa e per tutte le collettività, le autorità e i terzi coinvolti. L’articolo 29 LM ampliato continua a costituire il fondamento per il diritto a un sostentamento dei militari che sia al passo con i tempi, esponendone un aspetto parziale. Il nuovo articolo 97 LM costituisce la base per il servizio del commissariato 14 RS 172.010
dell’esercito e per gli ambiti della contabilità, dei carburanti e dei trasporti, nonché per la gestione e la revisione delle contabilità. Anche altre disposizioni dell’OAE-AF che hanno ripercussioni su terzi sono state integrate nella LM. Si tratta, in particolare, dei doveri degli abitanti e dei Comuni in relazione all’alloggio dei militari, al loro materiale e ai loro veicoli, alle responsabilità dei contabili e degli organi di controllo delle conta- bilità delle truppe di milizia, nonché delle competenze finanziarie del Consiglio fede- rale e dell’amministrazione militare.
Le modifiche proposte nella LM e l’abrogazione dell’OAE-AF non hanno ripercussioni sul trattamento delle disposizioni vigenti del servizio del commissariato dell’esercito.
3.1.12Piattaforme d’informazione dell’esercito, procedure elettroniche e si- stema d’informazione Sport Piattaforme d’informazione dell’esercito e procedure elettroniche
L’adozione del nuovo articolo 64a LM sulle piattaforme di informazione consente di superare le discontinuità mediali che oggi si verificano frequentemente e di stabilire e attuare tramite processi di servizio digitali l’interazione tra amministrazione militare e utenti delle piattaforme di informazione.
Con lo sviluppo della piattaforma d’informazione Gestione dei servizi, è possibile ga- rantire un’interazione digitale dei cittadini con l’amministrazione militare al passo con i tempi. Il nuovo articolo 147 della LM intende garantire che i militari siano obbligati a utilizzare i canali digitali in conformità con i diritti fondamentali. L’uso dei precedenti formulari analogici deve quindi essere relegato al passato.
La delega legale delle deroghe al Consiglio federale ai sensi dell’articolo 147 LM con- sente un’applicazione appropriata dell’uso della piattaforma d’informazione digitale nell’ambito dell’amministrazione militare. Pertanto, le interazioni prima o fuori del ser- vizio e gli affari di servizio devono essere esentati dall’obbligo. Prima del servizio, in assenza del test relativo al livello globale della funzione, non è possibile stabilire un obbligo per tutte le persone. A causa della verifica prevista del livello funzionale glo- bale, non è possibile imporre un obbligo a tutte le persone nella fase antecedente al servizio. Gli affari di servizio dovrebbero altresì poter essere trattati direttamente, evi- tando il ricorso alla via indiretta della procedura digitale che risulta inappropriata.
Inoltre, queste piattaforme di informazione dovrebbero essere in grado di offrire un utile complemento agli attuali canali d’informazione dell’esercito e dell’amministra- zione militare a beneficio dei cittadini, tenendo conto della crescente richiesta di infor- mazioni da parte degli utenti.
Sistema d’informazione Sport
Il nuovo sistema d’informazione Sport (ISport) permette di rilevare, valutare, sorve- gliare e prevedere dati concernenti la forma, la capacità attitudinale, la resistenza allo stress e la salute. In futuro, queste funzionalità e possibilità saranno resi disponibili su base volontaria a tutte le persone soggette all’obbligo di leva e ai militari, a tutto il per- sonale militare, ai dipendenti dell’Aggruppamento Difesa e ad altre persone.
L’adempimento del mandato costituzionale dell’esercito, ai sensi dell’articolo 58 capo- verso 2 della Costituzione federale, è possibile solo se le persone impiegate per lo svolgimento dei relativi compiti sono sane, in forma, efficienti e in grado di lavorare sotto pressione e di rimanere tali. Solo chi dimostra di avere un profilo attitudinale 28/57
adeguato e quindi soddisfa i requisiti per assumere determinate funzioni all’interno dell’esercito è considerato idoneo al servizio militare e può essere impiegato dall’esercito per svolgere i suoi compiti. I dati necessari per determinare il profilo atti- tudinale o l’idoneità al servizio militare vengono raccolti già durante il reclutamento mediante esami, test e colloqui. L’esercito ha un interesse fondamentale a garantire che il profilo attitudinale dei militari non si deteriori oppure migliori. ISport può fornire un contributo essenziale a questo scopo, indipendentemente dal fatto che il suo uti- lizzo è volontario per le persone soggette all’obbligo di leva e per i militari. ISport va inteso anche come una delle varie misure con cui l’esercito adempie il suo dovere di prendersi cura in modo appropriato della salute dei propri militari.
3.1.13Linguaggio inclusivo di genere in atti normativi del diritto militare Nell’ambito della presente revisione, è stata verificata la conformità della legge mili- tare rispetto ai principi di un linguaggio inclusivo di genere che non sia discriminante. Laddove necessario, la formulazione dovrebbe quindi essere modificata conforme- mente a un linguaggio inclusivo di genere. A questo scopo si è fatto riferimento alla Guida della Cancelleria federale del 28 settembre 2009 all’uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione. In accordo con la Cancelleria federale, per le denominazioni delle funzioni e delle professioni si utilizza la forma maschile e femmi- nile, mentre per la denominazione dei gradi e dei gruppi di grado si utilizza solo la forma maschile, conformemente all’articolo 102 LM.
3.2 Coordinamento di compiti e finanze
Secondo la documentazione «Réquisition militaire – Concepte», al momento le riper- cussioni finanziarie della requisizione non possono essere pianificate in modo defini- tivo. Le spese per la «modalità stand-by» sono grosso modo stimate a circa 2 milioni di franchi all’anno (compresi le eque indennità per i proprietari, i costi salariali per il servizio centrale specializzato, ecc.). Se si vuole implementare ininterrottamente la continuità d’esercizio, i costi saranno probabilmente molto più elevati, poiché sarà ne- cessario controllare a titolo preliminare tutte le catene di fornitura dal punto di vista dei diversi livelli della continuità d’esercizio. Allo scopo di creare una maggiore resilienza, occorre mettere in conto un onere iniziale più elevato. La procedura di requisizione con la possibilità della via di ricorso fino al Tribunale federale per tutte le richieste può com- portare ulteriori costi per l’esercito, garantisce tuttavia il rispetto dei principi dello Stato di diritto. L’adattamento delle conseguenze giuridiche alle restrizioni e ai divieti di uso è un’innovazione storica. Il tenore del testo di legge è stato ora adattato in modo tale che anche le restrizioni e i divieti d’uso siano previsti fin dall’inizio. Restrizioni di uso significative possono potenzialmente essere parificate nelle loro conseguenze giuridi- che a divieti di uso o all’uso totale già previsto. Per entrambi gli scenari occorre pertanto anticipare ripercussioni di maggiore entità sui costi.
L’applicazione di misure per la protezione degli impianti di telecomunicazione militari comporta ripercussioni finanziarie. Nella grande maggioranza dei casi, i disturbi pos- sono essere eliminati mediante apparecchi di telecomunicazione via cavo (in partico- lare tramite «Powerline Communications» [PLC], una tecnologia a banda larga per il traffico dati su Internet) e i mezzi d’esercizio possono essere modificati o sostituiti con elementi semplici. In media, una simile misura reattiva comporta oneri finanziari pari a circa il 20-50 per cento dei costi di investimento. Attualmente occorre calcolare 10-20 casi e in futuro, con lo sviluppo tecnologico, 100-200 casi all’anno. Oggi bisogna, per- tanto, prevedere circa 100 000 franchi e in futuro fino a 500 000 franchi svizzeri di costi
annuali. Le misure per le applicazioni radio conformi al PNAF15 comportano costi signi- ficativamente più elevati. Occorre calcolare oneri pari a diverse centinaia di migliaia di franchi per ogni caso. Si tratta, pertanto, di misure da adottare solo in rari casi eccezio- nali.
Per gli impieghi nel quadro del promovimento militare della pace, le competenze militari saranno messe a disposizione nell’ambito del servizio d’appoggio all’estero. I costi per ogni invio variano a seconda del luogo e della durata dell’impiego. In base alle infor- mazioni disponibili, un invio dovrebbe costare circa 280 000 franchi all’anno. Questi costi saranno addebitati al bilancio globale dell’esercito. L’armamento di parte del per- sonale in uniforme, che viene impiegato individualmente e solitamente disarmato, non comporta costi aggiuntivi di rilievo; questi risultano dal trasporto di armi e munizioni nella zona d’impiego. A questo scopo si può ricorrere anche al supporto da parte dell’or- ganizzazione che dirige l’impiego.
Si può presumere che i costi (aggiuntivi) derivanti dal progetto saranno coperti dal bi- lancio globale dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito.
3.3 Questioni legate all’attuazione
Poiché gli invii per il processo di pace sono nell’interesse della Svizzera e devono quindi essere coordinati con la politica estera e la politica di sicurezza svizzera, uno stretto coordinamento tra il DFAE e il DDPS è una condizione preliminare. Ciò vale sia per i processi di pace condotti direttamente dal DFAE sia per quelli in cui la Svizzera intende sostenere organizzazioni internazionali o regionali. Anche alla selezione del personale dovrà avere attribuito un peso adeguato, poiché le competenze necessarie dovranno essere determinate caso per caso; gli invii saranno concordati tra il DFAE, lo Stato maggiore dell’esercito (in particolare le Relazioni Internazionali Difesa) e il Co- mando Operazioni.
In vista di un eventuale armamento di parti del personale in uniforme, che viene impie- gato individualmente e di solito non armato, saranno presi accordi tra la rappresentanza militare svizzera e il quartiere generale dell’organizzazione internazionale che conduce l’impiego. Si tratta, in particolare, di valutare in modo congiunto i rischi e i pericoli di identificare e attuare altre misure per minimizzare i rischi e i pericoli nonché di stabilire le regole d’impiego per le armi. Da parte svizzera, lo Stato maggiore dell’esercito (Re- lazioni Internazionali Difesa) e il Comando Operazioni collaboreranno a stretto contatto.
Per il settore della sanità militare, la Confederazione gestisce un Centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Ai sensi dell’articolo 48b, il Consiglio federale può disciplinare l’organizzazione e le competenze tramite disposi- zioni d’esecuzione (cfr. art. 150 cpv. 1 LM).
Allo stesso modo, per quanto riguarda la protezione dei sensori, i processi di assegna- zione e di coordinamento devono essere definiti a livello di ordinanza, sia a titolo preli- minare che in caso di crisi, in modo che la cooperazione tra le unità organizzative com- petenti dell’Amministrazione federale possa avvenire il più possibile senza attriti e ga- rantendo un uso oculato delle risorse.
15 Piano nazionale di attribuzione delle frequenze.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge militare
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 20 capoverso 1 ter, 23 capoversi 1 e 3 e 27 capoverso 1 bis «Comando Operazioni» è sostituito con la denominazione corretta «Comando Istruzione».
Art. 11 cpv. 1 L’attuale disciplinamento non permette di rilevare tutti i dati necessari per l’obbligo di leva. Secondo il capoverso 1 dell’articolo 11 spetta ai Comuni di domicilio notificare gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e nu- mero di assicurazione sociale delle persone soggette all’obbligo di leva. In futuro, al fine di includere tutti i dati necessari per l’obbligo di leva e il reclutamento non dovranno più essere menzionati dati specifici. Occorrerà invece disciplinare in generale che i Co- muni di domicilio dovranno fornire i dati necessari alla tenuta dei controlli. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari a seconda del fabbisogno dell’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 12 Frase introduttiva
La frase introduttiva è completata con «adempiere ai seguenti obblighi» in modo da tenere conto della lettera e.
Art. 13 cpv. 1 lett. ater Questa aggiunta intende colmare una lacuna per le persone soggette all’obbligo di leva che non assolvono il reclutamento come previsto nell’articolo 9 capoverso 2. Riman- gono assoggettate all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine del dodicesimo anno dopo il compimento del 24°anno di età e di conseguenza dovranno versare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Art. 17 Rubrica L’attuale rubrica «Esenzione dei parlamentari» è modificata con «Esenzione dei mem- bri dell’Assemblea federale». Questa nuova formulazione comprende tutti i membri dell’Assemblea federale.
Art. 18 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e b nonché cpv. 3 primo periodo Cpv. 1 lett. a e cpv. 3: il testo tedesco viene formulato in modo non sessista. Cpv. 1 lett. b: l’esenzione dal servizio per gli ecclesiastici dev’essere abrogata. Lo stru- mento dell’esenzione degli ecclesiastici si fonda su motivi storici. In origine l’esenzione era un mezzo concepito per mettere a disposizione personale indispensabile in situa- zioni straordinarie, come ad esempio in caso di catastrofi o in situazioni d’emergenza che toccano l’intero Paese oppure nel caso di un conflitto armato. Rispetto alle altre esenzioni dal servizio, vi è anche una chiara differenza poiché si tratta di categorie professionali strettamente necessarie per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza, ossia per il funzionamento del settore della sicurezza, della sanità e dei trasporti pub- blici. L’esenzione degli ecclesiastici non è più al passo coi tempi e deve quindi essere abrogata.
Cpv. 3, primo periodo: per non ripetere le categorie di persone di cui al capoverso 1 lettera a anche nel testo italiano viene inserito il pertinente rimando.
Art. 19 Reincorporazione Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Art. 20 cpv. 2 Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista. Nel testo italiano «un militare» viene formulato al plurale analogamente alla modifica del testo tedesco.
Art. 21 cpv. 1 lett. a e art. 22 cpv. 1 lett. a Nei capoversi 1 degli articoli 21 e 22 le rispettive lettere a vengono formulate in modo più conciso. Già nella prassi attuale le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate e i militari sono esclusi dall’esercito se risultano intollerabili, perché sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto oppure se è stata ordinata nei loro confronti, pure con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà. Tuttavia, le misure privative della libertà corrispondono a sanzioni penali che possono essere inflitte soltanto in caso di una sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto. In particolare si tratta di misure terapeutiche stazionarie (tratta- mento di turbe psichiche, trattamento della tossicodipendenza e misure per i giovani adulti) e dell’internamento secondo l’articolo 64 del Codice penale svizzero16 (CP). Per ordinare queste misure si presuppone che l’autore abbia commesso un crimine o un delitto (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. a, 60 cpv. 1 lett. a, 61 cpv. 1 lett. a e 64 cpv. 1 e 1bis CP). Inoltre sono connesse alla privazione della libertà (cfr. art. 57 cpv. 3, 59 cpv. 4, 60 cpv. 4, 61 cpv. 4 e 64 cpv. 4 CP). Pertanto la disposizione di una misura privativa della libertà in relazione all’intollerabilità di una persona soggetta all’obbligo di leva o di un militare, non comporta alcun elemento supplementare in sé poiché, giocoforza, quest’ultimo deve già essere dichiarato colpevole per un crimine o un delitto. Per que- sto motivo nell’articolo 21 capoverso 1 lettera a e nell’ articolo 22 capoverso 1 lettera a LM i rispettivi numeri 2 dovranno essere abrogati e le lettere a precisate in modo che l’intollerabilità per l’esercito possa essere invocata soltanto per una sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto.
Art. 26 lett. c Anche i corsi di tiro secondo l’articolo 63 capoverso 5 devono essere fatti rientrare tra gli obblighi particolari quali «convocazioni ufficiali». Soltanto in questo modo è possibile imporli in caso di inadempienza.
Art. 29 Sostentamento, servizi postali e comunicazione digitale L’attuale articolo 29 è rielaborato e snellito dal punto di vista contenutistico. Questa modifica è strettamente correlata all’abrogazione dell’OAE-AF e all’integrazione di al- cuni ambiti normativi dell’OAE-AF nella LM. Il principio secondo cui la Confederazione è competente per il sostentamento dei mili- tari è consolidato. Come sinora anche il diritto a un servizio postale di base sufficiente e gratuito è garantito. Per tenere conto della trasformazione digitale viene ora inserita una disposizione per «possibilità di comunicazione digitale adeguate».
16 RS 311.0
Art. 29a Soldo Con questa nuova disposizione gli articoli 11 e 12 OAE-AF vengono aggiornati e ripresi nella LM. L’articolo definisce il periodo in cui i militari hanno diritto al soldo e costituisce la base per il versamento del soldo alle truppe di milizia dell’esercito. È disciplinato anche il diritto al soldo in caso di interruzione tra la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure tra questi servizi d’istruzione nonché tra parti separate di una scuola reclute, sempre che questo intervallo duri al massimo sei settimane. Tutte le altre disposizioni concernenti il soldo e il suo importo sono disciplinate nell’ordinanza d’esecuzione.
Art. 29b Sussistenza In questo articolo, che disciplina la sussistenza dei militari, vengono ripresi gli attuali articoli 23 e 25 OAE-AF. Tutti i militari che ricevono il soldo secondo l’articolo 29a LM, hanno diritto alla sussistenza da parte della Confederazione. In linea di principio rice- vono la sussistenza in natura, ossia i loro pasti vengono preparati nelle cucine militari. Se ciò non fosse possibile viene loro corrisposta la sussistenza in pensione. In questo ambito le prestazioni sono acquistate presso i partner civili. Come sinora il Consiglio federale stabilisce l’ammontare delle aliquote per la sussistenza in pensione nell’ordi- nanza d’esecuzione. Per quanto riguarda la sussistenza in natura stabilisce un credito quadro entro il quale la Base logistica dell’esercito dispone del necessario margine di manovra. In tal modo si garantisce che i crediti possano essere adeguati alle rispettive situazioni di mercato. L’articolo costituisce la base per la sussistenza delle truppe di milizia dell’esercito.
Art. 29c Alloggio Questo articolo riprende nella LM l’attuale articolo 31 OAE-AF e stabilisce che i militari devono essere alloggiati nonché il tipo di alloggio. Costituisce quindi la base per l’al- loggiamento delle truppe di milizia dell’esercito. Come sinora, tutte le altre disposizioni e l’importo delle aliquote sono disciplinati nella relativa ordinanza d’esecuzione.
Art. 29d Casermaggio Questo articolo riprende nella LM l’attuale articolo 32 OAE-AF. Stabilisce che la Con- federazione può stipulare contratti con Cantoni, Comuni o privati che sono proprietari di caserme o edifici allestiti per fungere da caserma. Costituisce pertanto la base legale per i relativi contratti, ad esempio, per l’affitto di caserme cantonali quali le piazze d’armi di Berna, Aarau ecc.
Art. 29e Viaggi e trasporti Questo articolo riprende nella LM l’attuale articolo 44 OAE-AF. L’articolo definisce il diritto dei militari al trasporto con i mezzi pubblici. Questo diritto sussiste anche per i veicoli, gli animali e il materiale per le esigenze di servizio dell’esercito. Questi viaggi e trasporti sono indennizzati dalla Confederazione. L’articolo costituisce quindi la base per viaggi e trasporti delle truppe di milizia dell’esercito. A tale scopo si presuppone che l’ordine di marcia possa essere utilizzato quale AG e che si possano concludere i relativi contratti con l’Unione dei trasporti pubblici (UTP). Tutte le altre disposizioni sono disciplinate come sinora nella relativa ordinanza d’esecuzione.
Art. 29f, cpv. 1 (concerne soltanto il testo italiano) In questo articolo è ripreso l’attuale articolo 29a «Contributo per la formazione». Tale adeguamento si è reso necessario a causa dell’integrazione dei contenuti normativi degli articoli 29a–29e OAE-AF. Per quanto riguarda il capoverso 1, nel testo italiano occorre operare una modifica terminologica. I militari di milizia vengono istruiti quali sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa, ragion per cui «forma- zione» è sostituito con «istruzione».
Art. 30 cpv. 1 secondo periodo e 1bis Per ogni giorno di servizio con diritto al soldo i militari hanno diritto a un’indennità per perdita di guadagno. Sinora questo diritto era disciplinato nell’articolo 30 capoverso 1bis soltanto per l’interruzione tra la scuola reclute e il servizio d’istruzione successivo. I militari (scuola reclute circolazione e trasporto, scuola reclute per sportivi di punta), che durante la scuola reclute hanno un’interruzione di una certa durata, ad esempio durante il periodo delle festività natalizie, devono anche poter beneficiare dello stesso diritto analogamente a questa regolamentazione. Con il rimando nel secondo periodo del ca- poverso 1 all’articolo 29a capoverso 3, che definisce il diritto al soldo in caso di interru- zioni, viene disciplinata questa fattispecie. L’attuale capoverso 1bis può quindi essere abrogato. Questo complemento richiede un pertinente adeguamento dell’articolo 1a della legge sulle indennità di perdita di guadagno17 (cfr. «Modifica di altri atti normativi»).
Art. 32 cpv. 1 Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
L’articolo 36 viene esteso alle persone soggette all’obbligo di leva. Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista e precisato sotto il profilo linguistico. Il testo ita- liano «da un altro militare» (art. 36) viene formulato al plurale analogamente alla modi- fica del testo tedesco. Titolo prima dell’art. 40c Il capitolo 6 «Diritti d’autore» stabilisce all’articolo 40b LM le facoltà di utilizzazione delle opere create da militari nell’esercizio delle loro attività di servizio. Dal punto di vista della sistematica legislativa, le disposizioni concernenti l’obbligo di restituzione delle spese di formazione devono essere disciplinate in un proprio capi- tolo 7 «Obbligo di restituzione delle spese di formazione».
Per poter svolgere correttamente dal punto di vista tecnico e in modo responsabile diverse funzioni in seno all’esercito, è indispensabile assolvere formazioni dispendiose in termini di tempo e costi. Spesso vengono concluse con un diploma o attestato rico- nosciuto anche nella vita civile, come ad esempio per i conducenti di veicoli pesanti. I corsi di formazione per i conducenti di veicoli pesanti come pure le licenze di condurre e i certificati di capacità ottenuti offrono alle persone interessate un vantaggio conside- revole e duraturo sul mercato del lavoro. Sotto il profilo finanziario, la licenza di con- durre autocarri (categorie C/E) assieme al certificato di capacità secondo l’ordinanza
17 RS 834.1
sull’ammissione degli autisti (OAut; RS 741.521) ha un valore di circa 12 000 franchi. Sebbene in base alla nuova istruzione alla guida, l’esercito potrà aumentare il livello di istruzione dei propri conducenti e quindi anche della sicurezza della circolazione, dovrà comunque investire molte più risorse finanziarie nell’istruzione alla guida. Questo investimento supplementare può essere giustificato soltanto se, dopo la con- clusione della formazione, le persone interessate prestano effettivamente un numero minimo di giorni di servizio militare. In caso contrario non vi è alcun «return on invest- ment». Ne è ad esempio il caso quando una persona con formazione conclusa passa improvvisamente al servizio civile oppure se lascia l’esercito a causa di inidoneità al servizio. Dato che a partire dal 2026, a causa del fatto che la l’istruzione alla guida e quindi il relativo ottenimento della licenza di condurre e del certificato di capacità avrà luogo già prima della scuola reclute, bisognerà prevedere un aumento di questi casi. È quindi assolutamente necessario ancorare a livello di legge l’obbligo di restituzione delle spese di formazione. Questo obbligo dovrà essere applicato quando, dopo la con- clusione di una formazione particolarmente onerosa non viene prestato un numero mi- nimo di giorni di servizio militare entro un determinato lasso di tempo, indipendente- mente dalla colpa. Dal punto di vista giuridico un passaggio improvviso nel servizio civile o un’improvvisa inidoneità al servizio militare dopo la conclusione della forma- zione non possono essere contestate alla persona interessata. Ciò non toglie che l’im- portante investimento dell’esercito va perso, mentre la persona interessata conserva la sua considerevole attrattiva a lungo termine sul mercato del lavoro (ad es. licenza di condurre o certificato di capacità) finanziata dall’esercito. Queste circostanze giustifi- cano un obbligo di restituzione indipendente dalla colpa in relazione a formazioni par- ticolarmente onerose in termini di costi, nella misura in cui non si registri alcun «return on investment». Secondo il principio della buona fede, in occasione del reclutamento, le persone sog- gette all’obbligo di leva devono essere informate in merito alle funzioni di reclutamento che potenzialmente sono legate all’obbligo di restituzione delle spese di formazione.
Qualora la persona soggetta all’obbligo di reclutamento rifiuti una funzione di questo genere, bisogna rispettare la sua decisione e attribuirgli un’altra funzione. Se ad esem- pio, contro ogni aspettativa, non si trovassero abbastanza persone per le funzioni di conducente, l’esercito avrebbe la possibilità di sospendere temporaneamente l’obbligo di restituzione. In tal caso sarebbe inoltre lecito attribuire queste funzioni alle persone adeguate soggette all’obbligo di leva contro la loro volontà. Questo scenario è comun- que poco probabile, poiché ad esempio l’istruzione alla guida e le licenze di condurre nonché i certificati di capacità ottenuti in questo ambito rappresentano un vantaggio considerevole e duraturo sul mercato del lavoro e sono quindi debitamente apprezzati presso le persone soggette all’obbligo di leva.
Art. 47 Personale militare Cpv. 1: con l’espressione «statuto militare» si intende la totalità dei diritti e degli obbli- ghi del personale militare, che sottostà a disposizioni particolari del diritto in materia di personale e dell’assicurazione militare. Sebbene il concetto dello statuto militare sia consolidato nel linguaggio comune, attualmente manca una definizione giuridica. Con un adeguamento della disposizione, viene colmata questa lacuna. Cpv. 2 e 3: i rimandi alla legislazione sul personale sono stralciati. Cpv. 4 e 5: il testo tedesco viene formulato in modo non sessista. Cpv. 6: nel quadro della permeabilità per gli ufficiali e i sottufficiali di professione, se- condo il nuovo profilo professionale (progetto Militari di professione 4.0) è possibile che
possano essere riprese funzioni del militare di professione associate a un grado infe- riore rispetto al grado sinora raggiunto dalla persona. Ad esempio un ufficiale di milizia che, a livello professionale, intende diventare un sot- tufficiale di professione e assolvere la relativa istruzione, dopo la sua istruzione di mili- zia quale ufficiale deve avere la possibilità di assolvere l’istruzione a sottufficiale di professione e di cambiare grado dopo l’istruzione (ad es. da tenente ad aiutante sot- toufficiale). Dopo l’istruzione a sottufficiale di professione deve poter intraprendere una carriera di sottufficiale nella milizia. Inoltre, nel quadro di un’uscita graduale dalla vita lavorativa, la cosiddetta «carriera ad arco», al militare di professione occorre permet- tere (a titolo volontario) di poter assumere un grado inferiore che corrisponde alla nuova funzione professionale.
Art. 48 cpv. 1 Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Art. 48b Istruzione, formazione continua e aggiornamento nonché ricerca nel settore della sanità militare Titolo e cpv. 1–3: attualmente l’articolo 48b LM disciplina l’istruzione e la formazione continua del personale medico militare, ma non si riferisce espressamente all’ambito dell’aggiornamento. È di centrale importanza che tutte le persone con un’attività nel settore della sanità militare, possano essere preparate al meglio in vista dei loro impie- ghi in caso di crisi e di catastrofi. In questo ambito l’aggiornamento, che ha per oggetto la conservazione delle competenze acquisite durante l’istruzione e la formazione con- tinua nonché l’attualizzazione di queste competenze sulla base dello sviluppo costante nel settore della sanità, riveste un’importanza centrale. L’articolo 40 lettera b della legge del 23 giugno 200618 sulle professioni mediche (LP- Med) prevede l’obbligo professionale dell’aggiornamento permanente per i medici, i medici-dentisti, i chiropratici, i farmacisti e i veterinari che esercitano sotto la propria responsabilità professionale nel quadro della sanità civile. Secondo questo articolo ap- profondiscono, estendono e migliorano le proprie conoscenze, attitudini e capacità pro- fessionali, ai fini della garanzia della qualità, grazie all’aggiornamento permanente. La stessa cosa vale per gli psicoterapeuti nonché per gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergo- terapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi e gli osteopati nel settore della sanità civile (cfr. art. 27 lett. b legge federale del 18 marzo 201119 sulle professioni psicologiche [LPPsi] e art. 16 lett. b LPSan20). Per le altre attività, che non sono contemplata né dalla LPMed, né dalla LPPsi, né dalla LPSan, l’obbligo professionale all’aggiornamento per- manente per il settore della sanità civile è disciplinato negli atti normativi cantonali. Dato che occorre attribuire un valore importante all’aggiornamento permanente e ade- guato nel settore della sanità militare, per poter colmare le attuali lacune normative in ambito militare, nell’articolo 48b LM – oltre all’istruzione e alla formazione continua – anche l’aggiornamento è ora menzionato espressamente. Cpv. 2 lett. a: attualmente secondo l’articolo 48b capoverso LM nel settore della medi- cina militare sussiste un’offerta adeguata in ambito di istruzione e formazione continua
per i medici militari e gli «altri quadri delle professioni sanitarie». In base ai loro obblighi di diligenza e di servizio gli specialisti interessati sono tenuti ad assolvere le istruzioni e le formazioni continue corrispondenti.
18 RS 811.11 19 RS 935.81 20 RS 811.21 36/57
Dall’entrata in vigore della legislazione sulle professioni sanitarie, che contempla uni- camente sette categorie professionali, l’espressione «professioni sanitarie» non si è rivelata abbastanza ampia. Ad esempio gli psicoterapeuti secondo la legislazione sulle professioni psicologiche e altre attività disciplinate nei diritti cantonali (ad es. droghieri e soccorritori) non sono contemplati. Per questo motivo – oltre alla categoria esistente del «personale medico militare» – in futuro dovranno essere utilizzate entrambe le espressioni «professionisti della salute» e «altre persone che esercitano un’attività nel settore della sanità militare». Questa formulazione comprende tutte le persone rilevanti per il settore sanitario. I «professionisti della salute» sono le persone che esercitano un’attività soggetta all’obbligo di annunciarsi secondo la LPPsi, la LPSan o la legge federale del 18 marzo 199421 sull’assicurazione malattie (LAMal) oppure un’attività de- signata correntemente nelle legislazioni sanitarie cantonali come soggetta all’obbligo di autorizzazione o di annuncio. Tra le «persone che esercitano un’attività nel settore della sanità militare» rientrano ad esempio i soldati d’ospedale competenti per l’igiene e il processo di sterilizzazione. Inoltre in futuro l’istruzione, la formazione continua e l’aggiornamento nel settore della sanità militare non dovranno più essere limitati ai qua- dri. Per garantire un approvvigionamento di qualità con prestazioni mediche, farmaceu- tiche e del servizio sanitario è indispensabile che tutte le persone attive nel settore della sanità militare seguano in modo permanente istruzioni, formazioni continue e aggior- namenti. Cpv. 2 lett. b e cpv. 3: la ricerca nel campo della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe è strettamente connessa all’istruzione, alla formazione continua e all’aggiornamento nel settore della sanità militare. La dottrina riceve impulsi preziosi dalla ricerca, che serve ad acquisire conoscenze innovative e moderne. Secondo l’ar- ticolo 48b capoverso 3 LM la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Nel frattempo è stata creata una piattaforma di ricerca per la promozione e la gestione professionali della ricerca nel campo della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe. Con questa piat-
taforma si intende garantire in modo adeguato che le conoscenze risultanti dalla ricerca confluiscano nell’istruzione, nella formazione continua e nell’aggiornamento orientati all’applicazione nel settore della sanità militare. In tal modo si intende offrire un’istru- zione, una formazione continua e un aggiornamento motivanti e di alto livello e appog- giare una ricerca sostenibile nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe. Attualmente la competenza della Confederazione a promuovere e gestire la ricerca nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe in relazione al settore della sanità militare non risulta espressamente dall’articolo 48b LM. L’articolo 48b capoverso 3 LM è completato in modo che in relazione alle attività di ri- cerca in futuro anche il centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe potrà incaricare terzi in particolare nell’ambito della ricerca del settore pubblico. Secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 201222 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) la ricerca del settore pubblico è la ricerca che l’Amministrazione federale avvia e dei cui risultati necessita per l’adempimento dei suoi compiti. Per poter adempiere i propri compiti, il centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe deve svolgere la ricerca del settore pubblico (cfr. art. 16. cpv. 3 LPRI). La prevista nuova regolamentazione si riferisce unicamente al settore della ricerca nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe in relazione al
21 RS 832.1 22 RS 420.1
settore della sanità militare. La ricerca nell’ambito della medicina civile in caso di cata- strofe si orienta unicamente alla legislazione in materia di protezione della popolazione.
Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Art. 49 cpv. 4 Con l’ulteriore sviluppo dell’esercito la durata della scuola reclute è stata accorciata da 21 a 18 settimane a partire dal 2018. Con la precisazione «al massimo» per determi- nate funzioni (ad es. cuochi di truppa), tuttavia, dovrà essere possibile prestare una scuola reclute più breve in funzione delle esigenze. Questi cosiddetti «soldati di si- stema» non hanno bisogno di un’istruzione al combattimento completa e grazie ai giorni di servizio d’istruzione di base «risparmiati» in questo modo potranno essere impiegati più a lungo nei servizi d’istruzione delle formazioni in occasione dei corsi di ripetizione. La prevista flessibilizzazione, da un lato, permette ai militari di assolvere modelli di servizio con una maggiore conciliabilità tra vita professionale e vita privata e, dall’altro lato, di coprire su misura i bisogni dell’esercito nei servizi di retrovia. Il Consiglio fede- rale definisce la durata delle scuole reclute che durano meno di 18 settimane. Il Consiglio federale deve tuttavia conservare la competenza di prevedere un’istruzione di base più lunga per le formazioni con particolari esigenze in materia di istruzione (come ad esempio le forze speciali).
Art. 50 Corsi speciali Il testo tedesco viene adeguato alle nuove esigenze di una formulazione non sessi- sta.
Art. 51 cpv. 2 Per determinate funzioni e alcuni militari la durata dei corsi di ripetizione dovrà essere impostata in modo più flessibile.
Una parte della truppa continuerà a prestare un corso di ripetizione di 19 giorni all’anno. Per le altre persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare è previ- sta una durata massima di 26 giorni all’anno. Il numero di giorni di servizio militare ri- mane invariato con 245 giorni fino a un massimo di 280 giorni. Questo tipo di flessibi- lità dovrebbe permettere di prendere meglio in considerazione le mutate esigenze dell’esercito nei confronti di determinate funzioni (tra cui «soldati di sistema») e la conciliabilità del servizio militare con la vita professionale e privata dei militari.
I «soldati di sistema» (nuova funzione) prestano l’istruzione di base e il servizio d’istru- zione delle formazioni in deroga alla maggioranza dei militari. Questi soldati non ven- gono istruiti per l’impiego di combattimento vero e proprio, bensì per il supporto e l’eser- cizio dell’esercito. L’istruzione di base risulta più breve a favore del servizio di perfezio- namento. In linea di principio il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione rimane invariato. A titolo di esempio vanno menzionati i cuochi di truppa, i soldati d’esercizio e le funzioni delle truppe della logistica.
Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Art. 55 cpv. 2, 3 lett. a e 4 Cpv. 2: in questo capoverso la promozione di sergenti, sergenti maggiori, sergenti mag- giori capi, furieri e tenenti prima del servizio pratico deve essere descritta in modo più comprensibile. L’attuale definizione della nomina va sostituita con la designazione più precisa della promozione. Inoltre il servizio d’istruzione da prestare ai fini della promo- zione deve essere definito quale servizio pratico. Cpv. 3 lett. a: l’espressione «cambiamento di grado» comprende i bisogni in fatto di istruzione ai fini del completamento dell’articolo 103 capoverso 1. Cpv. 4: con l’aggiunta nel capoverso 4 viene creata la possibilità per il DDPS di dele- gare all’Aggruppamento Difesa in funzione del livello gerarchico la regolamentazione delle specificità e dei dettagli tecnici ricorrenti (annualmente) di importanza secondaria che devono essere modificati e che sinora erano disciplinati in un’istruzione del DDPS.
Titolo prima del titolo quinto Nell’articolo 64 del capitolo 8 «Istruzione premilitare» viene creata la base affinché l’istruzione premilitare possa essere sostenuta finanziariamente. La gestione di piatta- forme di informazione deve essere disciplinata in un nuovo capitolo 9 «Piattaforme d’in- formazione».
L’articolo 64a disciplina in un nuovo capitolo 9 le piattaforme d’informazione dell’eser- cito e dell’amministrazione militare. Una di queste piattaforme d’informazione è creata con il programma DIMILAR ed è composta di due parti: da un lato viene integrato su questa piattaforma il sistema d’informazione Gestione dei servizi (GDS) per i nuovi ser- vizi digitalizzati dell’esercito e dell’amministrazione militare. Le basi di diritto sulla pro- tezione dei dati sono contenute negli articoli 17a–17f LSIM. Dall’altro lato la piattaforma d’informazione servirà allo scambio di informazioni tra le persone soggette all’obbligo di leva, i militari e altre persone interessate. Cpv. 1: i gruppi di destinatari menzionati devono essere informati in base alle loro esi- genze di informazione specifiche e coinvolti affinché possano famigliarizzarsi con i compiti dell’esercito e il proprio ruolo. La descrizione dei gruppi di destinatari dev’es- sere ripresa nelle disposizioni concernenti il GDS (art. 17b, 17c, 17e e 17f LSIM). Cpv. 2: con la formulazione scelta si intende dare la possibilità al DDPS di stanziare contributi finanziari e indennità a terzi per il trattamento dei contenuti delle informazioni. Già oggi questa prassi è ricorrente e consolidata per le attività prima e fuori del servizio.
Le limitazioni a livello di durata (3 settimane) e quantitative (oltre 100 militari) previste nell’attuale capoverso 4 sono abrogate. In linea di principio, in futuro, ogni impiego di militari armati dovrà essere approvato dall’Assemblea federale. La possibilità di chie- dere la successiva approvazione in casi urgenti è conservata. Con l’introduzione di questo principio anche l’obbligo esistente di consultare le com- missioni della politica estera e della politica di sicurezza diventa obsoleto. Di conse- guenza questa disposizione è abrogata. Il Consiglio federale deve poter ordinare l’armamento di al massimo 18 militari per mis- sione ai fini dell’autoprotezione, della legittima difesa e dell’aiuto in caso di legittima difesa. Con questo limite quantitativo si tiene conto del fatto che in linea di principio i militari inviati non sono armati e che vengono armati soltanto se la situazione a li- 39/57
vello di rischi e pericoli sul posto lo richiede. Se il rischio e i pericoli sul posto dovessero aumentare in modo considerevole, per motivi di sicurezza l’impiego verrà direttamente limitato da parte dell’organizzazione che dirige l’impiego. In passato questo provvedi- mento è già stato adottato più volte nelle missioni di pace dell’ONU. Il personale che riveste un ruolo chiave non può tuttavia essere semplicemente ritirato.
Art. 69 cpv. 1 lett. c Il capoverso 1 dell’articolo è completato con la lettera c in modo da poter impiegare persone con competenza militare in uniforme nel quadro dei processi di pace da parte di autorità svizzere o organizzazioni internazionali nonché regionali. Al riguardo occorre anche l’approvazione dello Stato ospitante e delle parti in conflitto. Dato che le persone con competenza militare in uniforme nell’ambito dei processi di pace devono essere messe a disposizione nel quadro di una direzione esclusivamente civile, gli impieghi di questo personale sono svolti all’estero quali servizi d’appoggio all’estero e non nell’am- bito del promovimento militare della pace.
Art. 70 cpv. 3 primo periodo Le esperienze degli ultimi due anni mostrano che, a seconda della situazione, del luogo d’impiego e del compito, soprattutto per gli impieghi volti a proteggere le rappresen- tanze svizzere e il rispettivo personale all’estero nonché per le operazioni di evacua- zione il limite massimo di dieci militari non è sufficiente. L’adempimento di un compito alle condizioni quadro in vigore può essere garantito soltanto assumendosi rischi sup- plementari. Spesso, per questo tipo di impieghi nel quadro della gestione delle crisi, è necessario fornire prestazioni in modo decentralizzato e in parallelo in differenti luoghi della zona d’impiego mentre una fornitura scaglionata nel tempo non è possibile (ad es. Ucraina: protezione dell’Ambasciata a Kiev, organizzazione e accompagnamento di evacuazioni parziali, monitoraggio della situazione, preparazione e accoglienza delle persone evacuate in un Paese limitrofo, elementi di collegamento presso i partner ecc.). Quanto prima si riescono a fornire queste prestazioni in parallelo nell’ambito della ge- stione delle crisi con un numero sufficiente di persone, minori saranno i rischi supple- mentari da prendere in considerazione. Questo vale sia per le persone e i beni da pro- teggere sia per i militari impiegati. L’aumento a 18 militari per impiego, conferisce al Consiglio federale la libertà d’azione necessaria per fornire, in caso di necessità, pre- stazioni critiche sotto il profilo temporale con le risorse di personale necessarie a tale scopo. Crea quindi i presupposti, da un lato, per fornire tempestivamente le prestazioni richieste e, dall’altro, per minimizzare i rischi sia per i beneficiari sia per i fornitori di prestazioni.
Art. 71 cpv. 3 Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Art. 80 Limitazione e divieto di utilizzo, requisizione e messa fuori uso: obblighi Cpv. 1 lett. a: l’attuale diritto permette già la requisizione di «proprietà mobile e immo- bile». In futuro dovrà essere possibile ricorrere anche a mezzi più moderati come la limitazione o il divieto di utilizzo. Per tenere meglio conto degli scenari di minaccia esi- stenti e garantire una protezione completa del Paese e della popolazione (anche nello spazio di minaccia SEC sempre più importante), queste possibilità dovranno estendersi anche a forze naturali controllabili (come elettricità, dati e frequenze radio), beni imma- teriali e prestazioni di lavoro e di servizio.
Cpv. 1 lett. b: secondo l’articolo 713 CC «le forze naturali in quanto sieno suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi» sono equiparate alle cose mobili. Se- condo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, le forze naturali controllabili sono la forza idrica, l’elettricità e l’energia nucleare. Dall’elettricità che, ad esempio, può es- sere prodotta a partire dalla forza idrica, sono generati campi magnetici con l’aiuto di tecnologie computerizzate, che grazie a un codice binario, a loro volta possono gene- rare serie di dati e dati composti dalle cifre 0 e 1 ed essere messi al sicuro, protetti, trattati o moltiplicati su supporti elettronici di dati. Di conseguenza i dati risultanti quali prodotto dell’elettricità sono considerati forze naturali controllabili al pari dell’elettricità stessa.
Anche le frequenze radio, come i dati, fanno parte delle forze naturali controllabili poi- ché le frequenze sfruttano le onde elettromagnetiche generate dall’accoppiamento di campi elettrici e campi magnetici.
Cpv. 1 lett. c: con il conferimento di diritti di esclusiva, i beni immateriali sono equipa- rabili ai beni di proprietà. Anch’essi devono essere menzionati separatamente nella legge. A titolo di esempio si citano le licenze software che sono necessarie per poter svolgere le fasi di lavoro più semplici.
Cpv. 1 lett. d: la nuova possibilità che prevede anche la requisizione di singole presta- zioni di lavoro e di servizio permette di adottare misure più moderate rispetto alla pos- sibilità prevista all’articolo 81 di decretare l’esercizio militare per un’intera impresa. Per quanto concerne la delimitazione delle competenze tra l’UFCOM, da un lato, e l’esercito nonché l’amministrazione militare, dall’altro, in riferimento alle prestazioni di lavoro e di servizio di fornitori di servizi di telecomunicazione ai sensi dell’arti- colo 47 LTC, prevale l’articolo 80 LM.
Cpv. 2: i nuovi è più complessi scenari di minaccia esigono che gli obblighi di cui al capoverso 1 valgono già dal momento in cui è stato ordinato un servizio attivo ma non è ancora iniziato. In determinate circostanze, la preparazione sufficiente di un servizio attivo presuppone imperativamente che già prima del suo inizio si sia fatto uso delle possibilità contemplate nel capoverso 1.
Cpv. 3: questo capoverso riprende senza modifiche la regolamentazione dell’attuale capoverso 5, in particolare la competenza del Consiglio federale di decretare la messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci nel servizio attivo. Cpv. 4: questo capoverso riprende in modo analogo all’attuale capoverso 2 i principi della proporzionalità e della sussidiarietà in relazione alla requisizione. Cpv. 5: la regolamentazione delle indennità secondo l’attuale capoverso 3 è adeguata alle nuove possibilità secondo il capoverso 1. Per tutte le misure ordinate occorre con- cedere un’indennità equa. Cpv. 6: spetta al Consiglio federale designare gli organi dell’amministrazione militare e dell’esercito e descrivere in dettaglio i loro compiti.
La limitazione e il divieto di utilizzo, la requisizione e la messa fuori uso sono pronunciati dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito mediante decisione impugnabile. In base all’articolo 80 capoverso 6, il Consiglio federale è incaricato di disciplinare a livello di ordinanza gli organi dell’amministrazione militare e dell’esercito che possono ordinare le misure previste nell’articolo 80 capoverso 1. Oltre ai collabo- ratori dell’amministrazione militare, il Governo federale può autorizzare anche de-
terminati militari (ad. es. comandanti) a ordinare tali misure. I militari non sono parte dell’Amministrazione federale, tuttavia non sono nemmeno persone di diritto privato cui sono stati affidati compiti amministrativi secondo l’articolo 178 capoverso 3 Cost. La prevista ordinanza del Consiglio federale rappresenta quindi una base legale suffi- ciente per autorizzare i militari a ordinare limitazioni, divieti di utilizzazione, requisizione e messa fori uso nell’ambito dell’articolo 80. La procedura si rifà alla legge federale sulla procedura amministrativa23. Le decisioni possono essere impugnate mediante ri- corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]24). Sebbene l’articolo 32 capoverso 1 lettera a LTAF escluda il ricorso contro decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, questa eccezione non si applica tuttavia alle misure previste nell’articolo 80 LM poiché tutte queste misure concernono i diritti e doveri di carattere civile ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 CEDU e pertanto gli interessati hanno diritto a adire le vie legali presso un tribunale. Per quanto riguarda l’istanza di ricorso interna all’amministrazione contenuta nel capoverso 4, per motivi di economia procedurale e in sintonia con la riforma della giustizia, si rinuncia in linea di principio a istanze di ricorso di due livelli.
Art. 81 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 L’attuale articolo 81 capoverso 1 lettera a permette di decretare in servizio attivo l’eser- cizio militare per intere imprese, incaricate di eseguire compiti pubblici (ad es. La Posta, Swisscom, Skyguide). Secondo la lettera b lo stesso vale anche per istituti e aziende militari. Questo «step in right» è una base essenziale per mobilitare risorse e per con- servare la continuità d’esercizio dell’esercito. Secondo la nuova lettera c l’esercizio militare nel servizio attivo deve essere decretato anche per le imprese delle infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 74a della legge 18 dicembre 202025 sulla sicurezza delle informazioni. Sono considerate infrastrutture critiche in questo senso gli impianti di acqua potabile, gli impianti di approvvigiona- mento energetico, le infrastrutture di informazione, comunicazione e trasporto nonché altre aziende essenziali per il funzionamento dell’economia e il benessere della popo- lazione. L’articolo 81 costituisce la base per porre in regime di esercizio militare intere imprese quali unità organizzative in servizio attivo. In tal modo vengono messe a di- sposizione risorse supplementari ma anche conoscenze specialistiche (ad es. l’infra- struttura di rete di Swisscom e le sue prestazioni di servizio come i servizi software e la CYBER Expertise). La nuova lettera c permette di ordinare l’esercizio militare in ser- vizio attivo anche ad imprese che non svolgono a tutt’oggi compiti pubblici. Quale impresa è considerata un’unità locale, tecnica e organizzativa il cui scopo è la produzione di beni e prestazioni di servizio, caratterizzata da un nesso spaziale e un’or- ganizzazione, orientata alla regolamentazione della coesistenza di persone tra di loro, persone e oggetti nonché oggetti e oggetti in vista degli obiettivi posti.
Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Art. 93 cpv. 2 ultimo periodo Il capoverso è adeguato alle disposizioni dell’articolo 5 OEs, in virtù del quale si crea la possibilità di attribuire ulteriori competenze al DDPS o all’Aggruppamento Difesa.
23 RS 172.021 24 RS 173.32
25 FF 2020 8755 segg.
Art. 95 Continuità d’esercizio e resilienza La nuova disposizione garantisce la continuità d’esercizio e la resilienza dell’esercito e dell’amministrazione militare nei confronti dei differenti tipi di minacce (in particolare ciberincidenti e ciberattacchi) anche in tempi di pace e in modo indipendente da un impiego dell’esercito. Secondo l’articolo 95 la requisizione nonché la limitazione e il divieto di utilizzo di beni di requisizione sono possibili anche al di fuori del servizio attivo (cfr. art. 80 e 80a). Poiché queste misure rappresentano una notevole ingerenza nella garanzia della pro- prietà e nella libertà economica, devono essere approvate di volta in volta dal Consiglio federale. L’amministrazione militare o l’esercito possono disporre una misura secondo l’articolo 95 previa approvazione del Consiglio federale. La procedura è disciplinata in un’ordinanza d’esecuzione. Poiché le esigenze dell’esercito in relazione all’utilizzo di frequenze radio in tempi di pace sono sufficientemente disciplinate altrove (art. 25 LTC, art. 100a LM), vengono escluse dal campo d’applicazione dell’articolo 95.
Tutte le misure ordinate in relazione alla garanzia della continuità d’esercizio e della resilienza di esercito e amministrazione militare verranno indennizzate adeguata- mente, saranno pronunciate dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e sottoposte a rimedi giuridici su due livelli (cfr. art. 80a LM).
Titolo prima del capitolo 3 Capitolo 2a: Servizio del commissariato Nel titolo sesto «Organizzazione dell’esercito» il servizio del commissariato dell’eser- cito deve essere disciplinato in un proprio capitolo 2a.
Art. 97 Il nuovo articolo spiega che il servizio del commissariato dell’esercito è responsabile del sostentamento dei militari secondo gli articoli 29–29e. Altre prestazioni del servizio del commissariato riguardano i settori Contabilità, Carburanti e Trasporti. Il servizio del commissariato è fornito dai militari in una funzione di milizia, dall’amministrazione mili- tare e dalla Contabilità della truppa dell’esercito. Per le formazioni di milizia la legge federale del 7 ottobre 200526 sulle finanze della Confederazione non è applicabile, ragion per cui il capoverso 2 stabilisce che i criteri della LFC in ambito di contabilità e presentazione dei conti nonché negli ambiti disci- plinati dagli articoli 56–60 LFC devono essere applicati per analogia. Sinora la Base logistica dell’esercito e la Contabilità della truppa emanano direttive in questo conte- sto che devono essere attuate dalla truppa. La Contabilità della truppa dell’esercito è competente per la garanzia dell’approvvigionamento finanziario delle truppe di milizia dell’esercito e provvede affinché le truppe possano tenere la propria contabilità. Que- ste sono controllate in entrata, consolidate e riprese nella contabilità della Confedera- zione.
Secondo il capoverso 3 il CDF è, come sinora, l’organo superiore di revisione della contabilità dell’esercito.
Secondo l’articolo 27 OAE i contabili militari conservano i propri documenti per cinque anni. Per questo motivo nel capoverso 4 è stato ripreso un termine di prescrizione di
26 RS 611.00 43/57
cinque anni per tutte le pretese concernenti le indennità per l’alloggio della truppa, il soldo e il supplemento di soldo.
Art. 100a Protezione degli impianti di telecomunicazione militari In linea di principio le apparecchiature e gli impianti di telecomunicazione possono es- sere gestiti soltanto in conformità con la legge sulle telecomunicazioni (LTC) e l’ordi- nanza del 25 novembre 201527 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM), in parti- colare tenendo conto del Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) e non devono generare interferenze. Esistono però influssi elettromagnetici indesiderati che pregiudicano o limitano note- volmente la capacità di funzionamento degli impianti di telecomunicazione militari (sen- sori). Per questi casi il nuovo articolo 100a intende garantire la protezione degli impianti di telecomunicazione militari. Il capoverso 1 autorizza l’esercito e l’amministrazione militare a sostituire o a modificare a spese della Confederazione impianti di telecomunicazione o apparecchiature con- formi come ad esempio apparecchi a corrente portante («Powerline Communicatinos» CPL) o collettori solari termici, qualora pregiudichino i sensori militari. Per la protezione di impianti di telecomunicazione militari (sensori) e per tutelare la sicurezza, il capoverso 2 autorizza l’esercito e l’amministrazione militare a istruire le autorità civili competenti a limitare o vietare a livello locale e temporaneamente l’utilizzo di determinati impianti di telecomunicazione e apparecchiature. Per poter acquisire per tempo le informazioni necessarie, in determinate circostanze, questa ampia compe- tenza deve essere approvata preliminarmente dal Consiglio federale (cpv. 3). In deter- minate circostanze è comunque necessaria anche nella situazione normale e anche prima della chiamata in servizio della truppa al fine di acquisire in tempo utile le infor- mazioni necessarie. Per tutte le misure la Confederazione fornisce un indennizzo adeguato (cpv. 4). Per la procedura e i rimedi giuridici il capoverso 5 rinvia alla legge federale sulla pro- cedura amministrativa. Gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’eser- cito pronunciano le misure ordinate e in ogni caso devono effettuare una ponderazione accurata di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. Il Consiglio federale designa in dettaglio in un’ordinanza d’esecuzione gli organi com- petenti e i loro compiti (cpv. 6).
Art. 102 lett. d n. 5 Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Abs. 3bis: dopo aver superato l’istruzione dei quadri, i sergenti, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e i tenenti promossi secondo l’articolo 55 capo- verso 2 LM devono assolvere un servizio pratico (scuola sottufficiali, scuola sottufficiali per capicucina, corso di formazione per sottufficiali superiori e scuola ufficiali) e assu- mere responsabilità al proprio livello in materia di istruzione e condotta. Se non conclu- dono con successo il servizio pratico la promozione è revocata e la persona interessata riceve nuovamente il grado di partenza. Questa nuova regolamentazione permette sia di assolvere il servizio pratico di un grado superiore sia un’eventuale necessaria corre- zione del grado alla fine del servizio. In base alle attuali esperienze si può presumere che soltanto in casi molto rari sarà necessario revocare la promozione. 27 RS 734.5 44/57
Cpv. 5: questo capoverso completa la disposizione dell’articolo 47 capoverso 6 se- condo cui su richiesta ai membri del personale militare può essere conferito un grado inferiore. Per la nuova funzione dev’essere assolta la relativa istruzione.
Art. 106 rubrica, cpv. 1 e 2 e cpv. 3 e 4 La modifica dei capoversi 1 e 2 concerne soltanto il testo italiano. Come nella rubrica il termine «fornitura» viene adeguato alla legislazione in materia di appalti pubblici e so- stituito con il termine «acquisti». Dal punto di vista del DDPS e dell’UFGP (segnatamente l’Ufficio federale della giusti- zia), la regola degli affari di compensazione concerne anche importanti disposizioni normative. Per questo motivo occorre creare una base giuridica in una legge in senso formale che non si limiti a delegare la competenza di emanare ulteriori disposizioni all’autorità che emana l’ordinanza, ma che stabilisca anche il quadro per la regolamen- tazione degli affari di compensazione. La nuova regolamentazione contiene due ele- menti centrali in questo senso: da un lato, i principi centrali riguardanti gli affari di compensazione nel quadro degli acquisti di armamenti vengono fissati a livello di legge. Tra questi rientrano, tra l’altro, l’obiettivo degli offset, ossia il rafforzamento della base tecnologica e industriale rile- vante in materia di sicurezza (STIB) della Svizzera. La legge stabilisce inoltre quali imprese e istituti di ricerca sono ammessi per gli offset nonché l’importo massimo degli impegni in materia di affari di compensazione. Al riguardo si applica il principio secondo cui gli impegni in materia di compensazione possono corrispondere al massimo al va- lore contrattuale dell’acquisto. Inoltre viene stabilito il principio secondo cui per la con- clusione degli affari di compensazione tutte le regioni del Paese debbano essere con- siderate in modo adeguato e in funzione delle loro possibilità economiche. Dall’altro lato il Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni d’esecuzione relative agli affari di compensazione che disciplinano in dettaglio l’organizzazione, le competenze e la procedura per lo svolgimento degli affari di compensazione.
Art. 109c Ricerca e innovazione La nuova regolamentazione dovrà permettere al DDPS, a complemento degli strumenti di diritto in materia di appalti pubblici che promuovono l’innovazione e la ricerca se- condo la LAPub e la LPRI, nell’ambito della politica di sicurezza, di gestire corrispon- denti attività nel settore della ricerca e dell’innovazione e di partecipare a programmi di promozione esistenti di terzi. I mezzi per queste attività saranno messi a disposizione dai crediti autorizzati. Con la partecipazione a programmi di promozione esistenti dovrà essere possibile utilizzare strumenti di terzi per lo sviluppo di soluzioni specifiche per il DDPS. Il DDPS garantisce gli accordi e il coordinamento con gli strumenti di promozione della ricerca e dell’innovazione esistenti della Confederazione ai fini di un impiego econo- mico ed efficiente dei mezzi pubblici.
Art. 113 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco), 3 lett. a, abis e c nonché 5 lett. c Il capoverso 1 è completato con «una persona soggetta all’obbligo di leva». Ciò signi- fica che in futuro il controllo di sicurezza relativo alle persone sarà eseguito anche per queste persone allo scopo di identificare tempestivamente il potenziale di violenza ed eventuali rischi per la sicurezza.
Per quanto concerne il capoverso 2 e il capoverso 3 lettera c il testo tedesco viene formulato in modo non sessista, mentre in italiano il capoverso 3 lettera c è formulato in maniera generale.
Ora il DDPS può esaminare al momento del reclutamento (cpv. 3 lett. a) se sussi- stono segni o indizi per un abuso di armi oppure, come sinora, prima della prevista consegna o cessione in proprietà dell’arma (cpv. 3 lett. abis e c).
Nel capoverso 5 lettera c il «sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato» che non esiste più è sostituito da «INDEX SIC». Si tratta di un mero ade- guamento terminologico, per i diritti di consultazione delle autorità di verifica non cam- bia nulla.
Art. 126 cpv. 5 e 6
In entrambi i capoversi vengono riprese le disposizioni dell’articolo 98 OAE-AF che at- tribuiscono al DDPS il diritto di acquistare fondi o costituire a tal fine diritti reali.
Art. 126c cpv. 1, art. 129 cpv. 3 primo periodo, titolo prima dell’art. 131, art. 134 cpv. 1 e art. 139 cpv. 3 primo periodo Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Art. 131 cpv. 1 e 3 Nel capoverso 1 l’attuale regolamentazione viene completata in modo che i locali e le piazze necessari e adatti, con le installazioni e gli utensili indispensabili, vengano messi a disposizione della truppa. Questo disciplinamento è ripreso dall’articolo 33 OAE-AF. Nel rapporto con i Comuni, tale complemento non comporta alcun cambiamento della prassi. Qualora dall’acquartieramento dovessero risultare pretese litigiose, il potere decisio- nale spetta alla BLEs che può prevedere indennità (cpv. 3). La procedura si orienta all’articolo 142.
Titolo del capitolo 7 Trattamento di dati personali e procedure elettroniche Il titolo del capitolo 7 deve essere modificato in «Trattamento di dati personali e proce- dure elettroniche» sulla base della nuova regolamentazione dell’articolo 147.
Art. 147 Procedure elettroniche Il nuovo articolo 147 disciplina l’impatto della digitalizzazione. Se sinora le procedure analogiche contraddistinguono lo scambio di informazioni tra cittadini e amministra- zione militare con numerosi formulari, in futuro la maggior parte delle procedure scritte si terrà soltanto in modo digitale grazie al sistema d’informazione Gestione dei servizi (cpv. 1). Il concetto «procedure scritte» si applicherà anche alle procedure digitali, in quanto il carattere scritto non dipende dal supporto di dati (cartaceo o digitale) ma dalla leggibi- lità, per il destinatario, dei dati trasmessi. Il sistema d’informazione Gestione dei servizi è responsabile della leggibilità dei dati per i rispettivi destinatari. Fatte salve alcune eccezioni (prima e fuori del servizio e affari di servizio) le procedure scritte si terranno unicamente in forma digitale (cpv. 2). A livello di ordinanza, a tutti coloro che non vo- gliono o non possono comunicare in modo digitale verrà offerta un’alternativa (ad 46/57
es. sportello). Di conseguenza anche lo scambio elettronico di atti giuridici di diritto amministrativo sarà gestito in modo digitale. Le relative decisioni saranno aperte elet- tronicamente. Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza d’esecuzione le deroghe necessarie alle procedure digitali e garantisce in tal modo l’accesso alle procedure giuridicamente equo e senza discriminazioni (art. 4).
L’articolo viene completato con un capoverso 2 in base al quale il Consiglio federale può prevedere crediti quadro nei settori sussistenza e alloggio. In questi casi il DDPS può stabilire le aliquote. Questa regolamentazione viene ripresa dagli articoli 25 capo- versi 4 e 5 e 31 capoverso 3 OAE-AF e non comporta alcun cambiamento della prassi nell’ambito della sussistenza dei militari e del loro acquartieramento. Questi crediti co- stituiscono il quadro dell’indennità per il sostentamento dei militari secondo l’arti- colo 29 LM.
Art. 149 Ordinanza dell’Assemblea federale
Con l’abrogazione dell’OAE-AF è necessario modificare l’articolo 149 nel modo corri- spondente. Anche la rubrica va adeguata in «Ordinanza dell’Assemblea federale». L’articolo 29 capoverso 4 quale base per l’OAE-AF non è più necessario poiché quest’ultima viene abrogata.
Art. 151a Disposizioni transitorie della modifica del … Il disciplinamento relativo all’assolvimento della scuola reclute e dei corsi di ripetizione deve essere impostato in maniera più individuale e flessibile. Le prime misure possono già essere implementate con i complementi e le precisazioni negli articoli 49 e 51. La verifica conforme alla prassi di altri modelli di servizio richiede tuttavia che il Consiglio federale possa disciplinare, a livello di ordinanze, con una propria norma di competenze le eccezioni relative ai parametri legali. Pertanto l’esercito può tenere conto delle esi- genze mutate nelle questioni miliari e sociali. Con questo cosiddetto «articolo pilota» si creano le basi legali per testare i diversi ap- procci di soluzione nel settore individuazione e flessibilità del modello di servizio. Si tratta, da un lato, di tenere conto delle esigenze specifiche in materia di istruzione delle differenti Armi e, dall’altro lato, di offrire ai militari diverse possibilità per prestare il pro- prio servizio. Il nuovo articolo 151a offre la possibilità all’esercito di esaminare a livello pratico singole misure, per poter portare avanti, fondandosi su evidenze, l’ulteriore svi- luppo concettuale.
Modifica di altri atti normativi
4.2 Legge sul Tribunale amministrativo federale
Art. 33 lett. hbis In futuro dovrà essere possibile interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale anche contro decisioni dell’amministrazione militare e dell’esercito riguardanti la limita- zione e il divieto di utilizzo, la requisizione e la messa fuori uso secondo gli articoli 80 e 74 della legge militare, la limitazione e il divieto di utilizzo e la requisizione secondo l’articolo 95 delle legge militare e la protezione di impianti di telecomunicazione mi-
litari secondo l’articolo 100a della legge militare. Di conseguenza questi organi vanno citati quali istanze preliminari in una nuova lettera hbis.
4.3 Codice penale militare
Art. 3 cpv. 1 n. 6 Viene inserito l’acronimo per la legge militare «LM», affinché possa essere utilizzato negli articoli 81 segg.
Art. 81 cpv. 1 lett. abis, art. 82 cpv. 1 lett. abis e art. 83 cpv. 1 lett. abis Anche i corsi di tiro secondo l’articolo 63 capoverso 5 LM sono ora considerati convo- cazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 26 LM. Di conseguenza anche gli articoli 81–83 CPM devono essere debitamente adeguati.
4.4 Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’infor- mazione in seno al DDPS
Art. 2b lett. b, c, cbis, d e gbis nonché art. 179s–179x (sistema d’informazione Sport) Sulla base dell’ordinanza del 16 dicembre 200928 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (OSIM), il sistema d’informazione Sport (ISport) dovrà essere gestito a titolo sperimentale con un numero limitato di persone. Il sistema ISport permette di rilevare, valutare, sorvegliare e prevedere dati concernenti la forma, la capacità attitudinale, la resistenza allo stress e la salute. In futuro queste funzionalità e possibilità dovranno essere messe a disposizione di tutte le persone sog- gette all’obbligo di leva e ai militari, a tutto il personale militare, ai collaboratori dell’Ag- gruppamento Difesa e ad altri partecipanti a titolo volontario. Queste persone potranno rendere noti volontariamente i propri dati per gli scopi di cui all’articolo 179t e sottoporli a valutazione. I dati da rendere noti sono principalmente dati concernenti la salute (cfr. art. 179u) e quindi dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c nu- mero 2 della legge federale del 25 settembre 202029 sulla protezione dei dati. Di con- seguenza per il trattamento dei dati da parte di organi federali è necessaria una base legale in una legge in senso formale (cfr. art. 34 cpv. 1 e 2 lett. a LPD). Questa base legale viene creata con i nuovi articoli 179s–179x. Siccome i dati concernenti la salute vengono inoltre valutati automaticamente per mezzo di algoritmi computerizzati e si effettua quindi una «profilazione» secondo l’articolo 5 lettera f LPD, la base legale ne- cessaria secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera b LPD dev’essere creata in una legge in senso formale nell’articolo 2b con i relativi complementi.
Nella prassi l’attuale la durata di conservazione si è rivelata troppo breve e deve quindi essere estesa a un mese.
Art. 17b frase introduttiva, 17c cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3, 17e cpv. 1 e 17f In questi articoli della LSIM concernenti il sistema d’informazione Gestione dei ser- vizi (GDS), che rappresenta allo stesso tempo una piattaforma di informazione se-
28 RS 510.911 29 RS 235.1
condo l’articolo 64a LM, le categorie di persone devono essere adeguate e quindi estese in funzione delle descrizioni dei gruppi di destinatari di cui all’articolo 64a LM. Con l’inserimento della categoria di persone dei terzi interessati, che hanno compiuto il 15° anno di età, le giovani leve interessate all’esercito dovranno poter utilizzare i ser- vizi digitali dell’esercito e dell’amministrazione militare nonché conservare nel GDS in- formazioni personalizzate già prima che subentri l’obbligo di leva. Quali persone che esercitano un’attività d’appoggio all’esercito, gli ex militari dovranno poter accedere ai propri dati anche dopo il proscioglimento dall’esercito, qualora continuino a essere attivi per l’esercito ad esempio in veste di conducenti di veicoli a titolo volontario. Nell’articolo 17f, che disciplina la conservazione dei dati, per le due nuove categorie di persone «persone che esercitano un’attività d’appoggio all’esercito» e i «terzi interes- sati che hanno compiuto il 15° anno di età», occorre definire nuovi criteri per l’inizio della durata di conservazioni dei dati. Per le persone che esercitano un’attività d’ap- poggio si tratta della fine della loro attività d’appoggio. Per i terzi interessati, che hanno compiuto il 15° anno di età, fa stato la data della loro ultima attività nel GDS, a patto che non abbiano già chiesto in precedenza la distruzione dei loro dati. Nel capoverso 1 occorre inoltre prevedere, per le categorie di persone ivi menzionate, che i dati di que- ste persone potranno essere conservati più a lungo di cinque anni qualora ne facciano richiesta. Al riguardo, prima della scadenza della durata di conservazione di cui al ca- poverso 1, l’esercito e l’amministrazione militare può chiedere alle rispettive persone di queste categorie se intendono continuare a utilizzare il GDS e richiedere un prolunga- mento della durata di conservazione dei loro dati memorizzati nel GDS.
Art. 28 cpv. 1 lett. rf Oltre al reclutamento vero e proprio, i centri di reclutamento adempiono compiti secon- dari come i reclutamenti complementari, nuove valutazioni e attribuzioni di militari non istruiti (NIAX), valutazioni dell’idoneità delle reclute e valutazioni CVS. Per questi com- piti, oltre ai medici, anche gli psicologi devono poter accedere ai loro dati rilevati a partire dal reclutamento. Nell’articolo 28 gli psicologi del reclutamento non sono men- zionati espressamente, mentre sono menzionati gli specialisti del Servizio psicopeda- gogico dell’esercito (SPP) oltre ai medici e al loro personale ausiliario. Gli psicologi del reclutamento non fanno parte né del personale ausiliario dei medici né del SPP, ragion per cui in questa sede è necessaria una precisazione.
I dati da rendere noti sono principalmente dati concernenti la salute (cfr. art. 179u) e quindi di dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c nu- mero 2 LPD. Di conseguenza per il trattamento dei dati da parte di organi federali è necessaria una base legale in una legge in senso formale (cfr. art. 34 cpv. 1 e 2 lett. a LPD). Questa base legale viene ora creata con i nuovi articoli 179s–179x. Siccome i dati concernenti la salute vengono inoltre valutati automaticamente per mezzo di algo- ritmi computerizzati e si effettua quindi una «profilazione» secondo l’articolo 5 lettera f LPD, va modificato anche l’articolo 2b LSIM. Le persone che vogliono far trattare i propri dati personali nel sistema ISport devono fornire una dichiarazione di autorizzazione scritta con cui confermano di essere stati informati per via orale e scritta sullo scopo, sullo svolgimento e sugli eventuali rischi del trattamento dei dati, di aver capito queste informazioni e che hanno preso atto del loro diritto di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione al trattamento dei dati. Con il sistema ISport dovrà essere possibile l’individuazione tempestiva degli stati di salute critici delle persone soggette all’obbligo di leva e dei militari (cfr. art. 179t lett. c). Inoltre il sistema ISport dovrà contribuire a mantenere e migliorare la loro forma, 49/57
capacità attitudinale, resistenza allo stress e salute (cfr. art. 179t lett. b). Questo serve alla prevenzione di infortuni, lesioni e pregiudizi alla salute nell’esercito legati alla for- mazione, all’impiego e all’attività professionale (cfr. art. 179t lett. d). In particolare il si- stema ISport può anche aiutare a sensibilizzare a questa tematica le persone interes- sate e motivarle a raggiungere l’obiettivo.
4.5 Legge sulle telecomunicazioni
Art. 47 cpv. 4 Con l’aggiornamento e il completamento dell’articolo 80 capoverso 1 lettera d e dell’ar- ticolo 81 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 LM, si può abrogare l’articolo 47 capo- verso 4 LTC.
4.6 Legge sulle indennità di perdita di guadagno
Conformemente all’aggiunta nell’articolo 30 LM, occorre precisare che le reclute hanno diritto a un’indennità per perdita di guadagno anche quando sussiste un’interruzione (ad es. giorni festivi) di al massimo sei settimane.
4.7 Ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito
Le disposizioni dell’OAE-AF ancora necessarie devono essere inserite integralmente nella LM. Altre disposizioni dell’OAE-AF, di natura principalmente esecutoria, sono in- tegrate nella relativa ordinanza d’esecuzione. Pertanto nella LM i contenuti corrispon- denti dell’OAE-AF sono rilevabili in modo più semplice sotto il profilo sistematico. Gli elementi essenziali del sostentamento dei militari e le disposizioni riguardanti la conta- bilità dell’esercito sono riunite a livello centrale in modo da semplificare la visione glo- bale. Non vi è una sovrapposizione con le competenze dell’Assemblea federale, poiché quest’ultima è l’autorità normativa. Con la ripresa nella revisione della LM dei contenuti ancora necessari, l’OAE-AF può essere abrogata a partire dalla stessa data in cui en- trano in vigore la nuova LM e le ordinanze di rango subordinato.
4.8 Organizzazione dell’esercito
Art. 4 Con la regolamentazione proposta dovrà essere possibile attuare in modo più flessibile e a intervalli più brevi i nuovi sviluppi delle strutture dell’esercito e dell’organizzazione di dettaglio nel quadro dell’organizzazione dell’esercito definita dal Parlamento. In futuro il DDPS dovrà poter decidere in merito al numero e alla designazione di un’Arma, ai servizi ausiliari o alla designazione delle Grandi Unità. In particolare le strut- ture definite nell’allegato 1 OStrE fino al livello di corpo di truppa (livello della struttura) dovranno poter essere adeguate in maniera più flessibile. Ad esempio per il cambia- mento di subordinazione di un comando droni non deve più essere necessaria l’appro- vazione da parte del Consiglio federale. La stessa cosa vale anche per le modifiche della designazione di un corpo di truppa (ad es. battaglione d’aiuto alla condotta in battaglione di stato maggiore).
Il servizio volontario delle donne deve diventare più attrattivo. Lo scopo è aumentare il numero delle donne che rivestono posizioni di quadro affinché possano mettere a pro- fitto le loro competenze. Occorre quindi garantire che anche le donne siano maggior- mente rappresentate negli organi di comando superiori. L’aggiunta nella formulazione del capoverso 3 intende garantire questo obiettivo.
Art. 5 In seguito al diritto a una delega delle competenze in funzione del livello, in futuro l’Ag- gruppamento Difesa dovrà poter disciplinare in un’ordinanza l’organizzazione di detta- glio dell’esercito. Le strutture a partire dai corpi di truppa fino al livello unità, la loro definizione e l’attribuzione linguistica dei militari dovranno essere adeguate in maniera più flessibile. Attualmente, ad esempio, l’adeguamento della lingua di un’unità è possi- bile unicamente con una revisione di ordinanza. Oggi non si può reagire in modo fles- sibile alle mutate sfide riguardanti l’apporto di personale sotto il profilo della varietà linguistica dei militari e delle formazioni. Le disposizioni, principalmente tecniche, di portata subordinata non necessitano l’approvazione del DDPS, ma devono poter es- sere decise dall’Aggruppamento Difesa.
L’articolo 1 capoverso 1 OEs stabilisce che l’esercito deve disporre di un effettivo re- golamentare di 100 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale massimo di 140 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare. Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’esercito, sulla base dell’articolo 151 ca- poverso 2 lettera e LM, sino alla fine del 2022 questi valori potevano essere superati. Dall’inizio del 2023 manca quindi una base legale per superare l’effettivo reale mas- simo consentito di 140 000 unità. Il 1° marzo 2023 l’effettivo reale ammontava a
147 178 militari.
La guerra in Ucraina ha segnato una svolta nella politica di sicurezza della Svizzera. Ha mostrato che un conflitto armato è a tutt’oggi realistico. All’epoca della concezione dell’Esercito XXI si calcolava che il tempo di preallarme necessario per preparare un impiego di difesa potesse estendersi fino a dieci anni. La guerra in Ucraina ha tuttavia evidenziato che il tempo di preallarme può essere chiaramente più breve. Verosimil- mente questo conflitto comporterà un lungo periodo caratterizzato da forti tensioni po- litiche e militari tra la Russia e gli Stati occidentali. Di conseguenza il contesto di sicu- rezza della Svizzera rimarrà più volatile, incalcolabile e pericoloso per diverso tempo.
La nuova disposizione intende dare al Consiglio federale la possibilità di adeguare ra- pidamente l’effettivo reale dell’esercito alle mutate situazioni di minaccia. Questo per poter garantire l’effettivo regolamentare di 100 000 militari.
A causa delle differenti dimensioni delle classi d’età delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare è possibile che l’effettivo reale superi le 140 000 unità. Se si correggesse questo numero prosciogliendo prematuramente singole classi di età dal loro obbligo di prestare servizio militare, temporaneamente l’effettivo reale scende- rebbe nettamente al di sotto del valore mirato di 140 000. Ciò non sarebbe auspicato.
Pertanto il Consiglio federale deve poter adeguare in modo flessibile l’effettivo reale anche in quest’ottica.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’attuazione delle misure per la requisizione e la garanzia della protezione digitale delle ubicazioni ha ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e strutturali che ver- ranno abbordate nei punti qui di seguito. L’introduzione di nuove possibilità per l’utilizzo di persone con competenza militare in uniforme in determinati processi di negoziazione e di mediazione va a integrare l’in- sieme degli strumenti di promovimento della pace. La Svizzera risulta così posizionata meglio in eventuali processi di pace, in quanto è in grado di offrire questa competenza supplementare, sempreché ciò sia ragionevole e risponda a un’effettiva esigenza. Grazie al fatto di avere colmato le lacune normative nel settore della sanità militare quanto all’aggiornamento e alla ricerca si tiene debitamente conto del mandato costi- tuzionale conferito alla Confederazione di provvedere affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. La modifica proposta contribuisce in modo significativo affinché i pazienti militari possano continuare a essere assistiti e curati a un livello qualitativamente elevato.
5.1.1 Ripercussioni finanziarie
Le ripercussioni finanziarie dell’attuazione delle nuove disposizioni in materia di requi- sizione sono difficili da pianificare, ma si prevedono almeno 2 milioni di franchi di costi supplementari all’anno per l’esercizio del nuovo servizio specializzato. Non è pratica- mente possibile prevedere gli ulteriori costi indiretti generati a seguito di una minaccia acuta o un evento militare. Sempreché oggi ciò sia pianificabile e prevedibile, le misure reattive per l’attuazione della protezione di impianti di telecomunicazione militari comporteranno costi aggiuntivi tra 100 000 e 500 000 franchi l’anno. L’invio di un supplemento di persone con competenza militare nell’ambito dell’ulteriore sviluppo del promovimento militare della pace per un periodo limitato può comportare costi aggiuntivi dell’ordine di circa 280 000 franchi per invio e per anno. Prevista ora per legge, con la garanzia dell’aggiornamento e della ricerca nel settore della sanità militare sono da prevedere costi aggiuntivi. Riunire le risorse esistenti da parte sia civile, sia militare, genera sinergie che possono avere un effetto di riduzione dei costi. A causa di vari fattori non influenzabili (p. es. frequenza dei perfezionamenti, futuri sviluppi nei settori qualifiche e certificazioni, perfezionamenti già acquisiti in am- bito civile da militari), al momento non è ancora possibile stimare le ripercussioni finan- ziarie e sull’effettivo del personale risultanti nel complesso. Questi costi aggiuntivi sono coperti dal bilancio globale dell’esercito.
5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Le ripercussioni sull’effettivo del personale dell’attuazione delle nuove disposizioni in materia di requisizione dipendono dal rispettivo scenario di minaccia e da quale team verrà formato per affrontarlo. In conformità con il proposto articolo 80 capoverso 6 LM, il Consiglio federale forma l’organo sulla requisizione o sull’attività del capo requisi- zione. Il capo requisizione e altri organi competenti per la requisizione coordinano le loro attività. La requisizione è di competenza dei cosiddetti services spécialisés centra- lisés (servizi specializzati centralizzati; SCC), che si suddividono in specialisti ed esperti specializzati regionali e che in più sono coadiuvati per vari compiti da 14 ufficiali di milizia della frazione dello stato maggiore dell'esercito. Inoltre, suddetto capoverso
consente di coinvolgere ulteriori specialisti a seconda del loro settore specialistico, ad esempio in caso di limitazioni dell’utilizzo nel settore delle frequenze radio, oppure la costituzione di team agili e specializzati, che può risultare necessaria per gestire le nuove situazioni di minaccia in seguito a ciberincidenti, ad esempio con ciberesperti o esperti. Ci si può quindi attendere che si possano mobilitare risorse umane provenienti da vari settori specialistici, con conseguenti ripercussioni sull’effettivo del personale di questi ultimi. Con il procedimento o la procedura proposti nella requisizione devono essere creati nove nuovi posti, tuttavia i settori di compiti di taluni collaboratori devono essere ade- guati. Gli SCC subordinati alla Base logistica dell’esercito esistono già, un’autorità di vigilanza dev’essere nominata dal Consiglio federale. Finora per espletare la protezione dei sensori, controllare le limitazioni di ricezione e attuare le misure era necessaria nettamente meno di una persona. In futuro, a seconda dello sviluppo tecnologico, si potrebbero necessitare ulteriori persone. Onde poter ese- guire adeguatamente questi lavori, dev’esserci la comprensione tecnica sia per valu- tare potenziali guasti, sia per avviare misure volte a correggere guasti effettivi. Per ra- gioni di segretezza tali lavori devono essere svolti da collaboratori del DDPS.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re- gioni di montagna Misure di requisizione Durante la situazione normale (al di fuori delle situazioni militari secondo la LM) la re- quisizione viene pianificata con i proprietari e i fornitori di servizi. Nel corso di questa preparazione emergono costi per l’esercito e l’amministrazione militare, ma anche per i privati. Nel complesso, la nuova normativa in materia di requisizione, la limitazione d’utilizzo e il divieto d’utilizzo influiranno sui costi, poiché se nei suoi punti essenziali la requisi- zione rimane uguale, si estenderà però a ulteriori beni e anche a prestazioni di servi- zio e a personale che fornisce tali prestazioni. Inoltre, viene introdotto un modello or- ganizzativo agile che, per essere abbastanza resiliente, deve anch’esso essere te- stato. I relativi costi riguardano la Confederazione, l’esercito e l’amministrazione mili- tare. Secondo i principi dell’espropriazione, ora soltanto restrizioni o divieti di utilizzo significativi dovrebbero comportare un diritto a un’indennità. Eventualmente, ne deri- veranno poi però misure o conseguenze più drastiche. È quindi possibile che insor- gano maggiori costi. Occorre determinare chi, tra Confederazione e Cantoni, do- vrebbe prendersene carico. In caso di requisizione, saranno interessate sia le aziende sia i privati. Durante tale periodo o in alcuni casi in modo permanente, il proprietario di un oggetto ovvero l’im- prenditore non può disporre dei propri beni ovvero delle proprie imprese. In questo senso, la requisizione e l’esercizio militare interferiscono con i diritti fondamentali delle persone fisiche e giuridiche interessate. L’utilizzo illimitato della proprietà è limitato in modo mirato, da un lato mediante il divieto di utilizzo, dall’altro mediante la limitazione dell’uso. Le restrizioni a breve termine o durature dell’utilizzo possono portare alla di- struzione del bene o a una sua immediata confisca de facto a causa del divieto di uti- lizzo. Per le imprese e i privati, la confisca temporanea della proprietà e il divieto di utilizzo possono comportare costi. Pur se la confisca del bene di requisizione è adeguatamente indennizzata dalla Confederazione, ciò può tuttavia generare costi indiretti. Poiché de- vono essere messi a disposizione materiale e personale, ovvero manodopera, le
imprese non possono utilizzarli, cosicché potrebbero non essere più affatto, o soltanto limitatamente, in grado di fornire le proprie ulteriori prestazioni di servizio. Ciò causa perdite di fatturato che devono, parimenti, essere indennizzate. Anche per i privati pos- sono derivarne costi, ad esempio perché non possono più svolgere un’attività per la quale vengono pagati.
Garanzia della continuità d’esercizio e della resilienza nonché della protezione degli impianti di telecomunicazione militari I diritti d’intervento indicati nel progetto e che devono essere ristabiliti, concessi all’eser- cito e all’amministrazione militare per la protezione degli impianti di telecomunicazione militari, in futuro dovranno incidere in modo mirato nei diritti di proprietari di fondi o anche di locatari. Si tratta di interventi nella garanzia della proprietà di cui all’articolo 26 Cost., nella libertà di informazione di cui all’articolo 16 Cost. e nella libertà economica di cui all’articolo 27 Cost. Gli interventi in tali diritti fondamentali possono essere legittimati secondo i presupposti di cui all’articolo 36 Cost. I presupposti a tal fine sono:
- l’intervento si fonda su una base giuridica: tale criterio è rispettato con l’inseri- mento nelle leggi federali;
- c’è un interesse pubblico per l’intervento: l’interesse pubblico consiste nella ca- pacità di potere svolgere il monitoraggio della situazione a favore della Svizzera e quindi di poter acquisire informazioni. Si tratta, in definitiva, di un’esigenza fondamentale in materia di politica di sicurezza;
- l’intervento è proporzionato: per garantire la proporzionalità sono previsti inter- venti in più fasi a tutti i livelli;
- l’essenza della garanzia della proprietà non viene intaccata dall’intervento. Gli interventi previsti non riguardano detta essenza. Il rispetto del principio di proporzionalità deve in ogni caso essere esaminato individual- mente. I terzi interessati ricevono un indennizzo adeguato.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione (art. 60 cpv. 1 Cost.).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi della Svizzera in materia di diritto internazionale pubblico e non creano nuovi obblighi per il nostro Paese nei con- fronti di altri Stati o organizzazioni internazionali.
Sono compatibili anche con il diritto europeo vigente o in preparazione nonché con le raccomandazioni pertinenti nell’ambito della protezione dei diritti umani (Consiglio d’Europa, ONU).
6.3 Forma dell’atto
Nel presente caso si tratta di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 Cost. e che devono essere sancite in una legge formale (LM).
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non crea nuove disposizioni in materia di sovvenzione (che comportino spese superiori a uno dei valori soglia), né adotta nuovi crediti d’impegno / limiti di spesa (che comportino spese superiori a uno dei valori soglia).
Le modifiche proposte non sottostanno all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poi- ché non contengono né disposizioni in materia di sussidi sottostanti a detto articolo né la base per la creazione di un credito d’impegno o di dotazioni finanziarie.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale Le modifiche proposte non toccano né il principio di sussidiarietà né il principio dell’equivalenza fiscale.
6.6 Conformità ai principi della legge sui sussidi
Le modifiche proposte non prevedono aiuti finanziari o indennità ai sensi della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990.
6.7 Delega di competenze normative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre- ché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Il presente avamprogetto prevede le deleghe di competenze illustrate di seguito.
6.7.1 Legge militare
L’articolo 29a capoverso 5 autorizza il Consiglio federale a stabilire il soldo dei militari.
Secondo l’articolo 29b capoverso 4, la Base logistica dell’esercito può stabilire il credito di base per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi.
Secondo l’articolo 29e capoverso 2, il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o parzialmente dalla Confederazione.
L’articolo 47 capoverso 6 consente al Consiglio federale di stabilire i dettagli per l’attri- buzione di un grado inferiore per i membri del personale militare.
Secondo l’articolo 49 capoverso 4, il Consiglio federale può prevedere che la durata della scuola reclute possa essere aumentata di sei settimane al massimo nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia di istruzione.
Secondo l’articolo 55 capoverso 3 lettera a, il Consiglio federale disciplina gli altri ser- vizi d’istruzione che devono essere assolti per conseguire un altro grado, per esercitare una nuova funzione o per una riconversione.
L’articolo 55 capoverso 4 autorizza il DDPS a delegare all’Aggruppamento Difesa il di- sciplinamento di dettagli relativi ai servizi d’istruzione, quali il frazionamento, i parteci- panti e le condizioni di ammissione.
Secondo l’articolo 80 capoverso 3, nel servizio attivo il Consiglio federale può ordinare la messa fuori uso di esercizi, impianti e depositi di merci.
L’articolo 80 capoverso 6 autorizza il Consiglio federale a designare gli organi compe- tenti e a descriverne nel dettaglio i compiti.
Secondo l’articolo 81 capoverso 1, nel servizio attivo il Consiglio federale può decretare l’esercizio militare per le infrastrutture critiche.
L’articolo 93 capoverso 2 ultima frase autorizza l’Assemblea federale a delegare le sue competenze al Consiglio federale, al DDPS o all’Aggruppamento Difesa.
Secondo l’articolo 100a capoverso 2, per la protezione degli impianti di telecomunica- zione militari e per la salvaguardia della sicurezza, il Consiglio federale può ordinare alle autorità competenti di limitare o vietare a livello locale e temporaneamente gli im- pianti di telecomunicazione e le apparecchiature.
L’articolo 106 capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni d’ese- cuzione relative all’organizzazione, alle competenze e alla procedura di acquisto di ma- teriale militare. L’articolo 126 capoverso 6 autorizza il DDPS a procedere, se necessa- rio, a espropriazioni.
L’articolo 147 capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a prevedere deroghe alla pro- cedura elettronica.
Secondo l’articolo 148j capoverso 2, il Consiglio federale può prevedere crediti quadro nei settori della sussistenza e dell’alloggio. In tali casi, al VBS è consentito fissare le pertinenti aliquote.
L’articolo 151a capoverso 3 autorizza il Consiglio federale, per una durata massima di cinque anni, a emanare, in taluni punti, disposizioni che derogano alla legge per la crea- zione di un sistema di istruzione e di servizio flessibile.
6.7.2 Organizzazione dell’esercito
L’articolo 4 autorizza il DDPS a determinare la struttura dell’esercito entro i limiti della sua articolazione.
L’articolo 5 autorizza l’Aggruppamento Difesa a disciplinare l’organizzazione detta- gliata dell’esercito entro i limiti di tale struttura.
6.8 Protezione dei dati
Il progetto contiene taluni contenuti inerenti al diritto in materia di protezione dei dati. Come menzionato al punto 1.2, vengono rispettati i principi del «privacy by design» inerenti a tale diritto. Le previste autorizzazioni di identità e di accesso sistematiche degli utenti ai loro dati personali nella GDS vengono stabilite secondo le procedure standard previste dalla legge e disciplinate in dettaglio dal TDT.
7 Allegato
Tabella sinottica dei dati utilizzati nel rapporto esplicativo
Citazione, rinvio Fonte, metodo di Ultimo aggiorna- Osservazioni calcolo, ipotesi mento Pag. 35: Fonte: Novembre 2022 licenza di condurre ricerca pratica per conducenti di Centro di compe- autocarri cat. C/E, tenza formazione costi circa 12 000 di guida dell’eser- franchi cito Pag. 53: Fonte: Novembre 2022 costi supplementari «Réquisition mili- per strumenti di re- taire Concept», quisizione, circa stime legate alla
2 milioni di franchi prassi
l’anno Pag. 53: Fonte: Novembre 2022 costi di attuazione stime settore Ge- delle misure per la stione delle fre- protezione di im- quenze del Co- pianti di telecomuni- mando Ciber cazione militari, tra
100 000 e 500 000
franchi l’anno Pag. 53: Fonte: Maggio 2022 invio di persone con settore Relazioni competenza militare internazionali per il promovimento dell’Aggruppa- militare della pace, mento Difesa, fino a 280 000 fran- stima sulla base chi per invio e anno dell’esperienza pratica degli anni scorsi