Revisione parziale dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI Formazione professionale e continua
Berna, 6 maggio 2024
Revisione parziale dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale (RS 414.711.5)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
Sintesi I titolari di diplomi rilasciati sulla base del diritto anteriore hanno il diritto all’ottenimento retroattivo di un titolo di scuola universitaria professionale (ORT). Nel 2015 l’ORT è stato introdotto anche nel settore di studio della sanità per il ciclo di studio cure infermieristiche. Negli ultimi anni è emerso che l’attuale normativa è spesso considerata troppo restrittiva, il che può avere un impatto negativo sulle professioni infermieristiche. Alla luce delle difficoltà a reperire personale qualificato e per migliorare la trasparenza delle competenze professionali acquisite, si propone una regolamentazione meno severa nel settore di studio della sanità. La prevista revisione dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale mira ad aumentare l’attrattiva dell’ORT in cure infermieristiche. Allo stesso tempo si intende garantire che venga mantenuto un livello dei requisiti equilibrato e adeguato a livello di sistema formativo tra i cicli di formazione esistenti della formazione professionale superiore e un ORT in cure infermieristiche presso una scuola universitaria professionale (SUP).
1. Situazione iniziale
Il 1° ottobre 2000 è entrata in vigore l’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale,1 che disciplina le condizioni in base alle quali i titolari di un diploma rilasciato sulla base del diritto anteriore possono chiedere l’ORT di un titolo SUP. Disposizioni in tal senso esistono già per i cicli di studio nei settori di studio tecnica, economia, design, lavoro sociale e arte. Il 1° maggio 2009 sono entrate in vigore disposizioni di ORT per i cicli di studio ostetricia, ergoterapia, alimentazione e dietetica nonché fisioterapia. Dal 1° gennaio 2015 le disposizioni di ORT sono state aggiornate e includono la possibilità di ottenere il titolo SUP anche nel settore di studio della sanità per il ciclo di studio cure infermieristiche (ORT in cure infermieristiche). L’aggiunta dell’ORT in cure infermieristiche ha rappresentato un cambiamento radicale: fino a quel momento, la Confederazione emanava disposizioni di ORT solo se la formazione in questione veniva completamente sostituita da un ciclo di studio presso una SUP. La formazione nel settore di studio delle cure infermieristiche viene invece offerta a livello sia di SUP sia di scuole specializzate superiori (SSS). Data la carenza di personale qualificato, è stato istituito l’ORT in cure infermieristiche così che le persone ben qualificate e attive sul mercato del lavoro possano ottenere retroattivamente il titolo SUP che corrisponde alle proprie competenze. Inoltre è stato facilitato l’accesso a ulteriori qualifiche professionali e accademiche, in particolare a cicli di studio di master consecutivi. Dall’entrata in vigore dell’ordinanza sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale nel 2000, la SEFRI ha rilasciato quasi 30 000 titoli SUP. 6800 domande con un esito positivo riguardano professioni nel settore di studio della sanità. Dall’introduzione nel 2015 della possibilità di fare domanda di riconoscimento per il ciclo di studio cure infermieristiche sono state accolte
611 domande e respinte 125.
Figura 1: ORT dall’entrata in vigore dell’ordinanza sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale nel 2000
Fonte: SEFRI 2024
1.1. Necessità di agire e obiettivi
Il numero di titoli SUP rilasciati secondo le disposizioni di ORT in cure infermieristiche vigenti è inferiore rispetto a quello dei titoli rilasciati nelle altre professioni sanitarie. Le disposizioni volutamente restrittive del 2015 sono state stabilite dopo un’attenta analisi, tenendo conto delle linee politiche e di quanto emerso dalla consultazione con le parti interessate, e all’epoca erano opportune in termini sia di politica formativa sia di sistema formativo. La loro attuazione ha ricevuto più volte il benestare del Tribunale amministrativo federale.
Tali disposizioni si basano sulla premessa che a livello terziario vengono offerti due percorsi formativi in cure infermieristiche, a livello di SSS (titolo rilasciato: diploma riconosciuto a livello federale) o di SUP (titolo rilasciato: bachelor), il che rispecchia tuttora le esigenze del mondo del lavoro. Ogni anno più di
2000 persone ottengono un diploma SSS e più di 1000 un titolo SUP.
Figura 2: titoli rilasciati (infermiera/e dipl. SSS e Bachelor of Science in cure infermieristiche SUP)
Fonte: Ufficio federale di statistica (UST) 2022
Circa il 75 % di coloro che stanno frequentando o hanno ottenuto un bachelor viene dalla Svizzera francese, mentre la maggior parte di coloro che frequentano o hanno concluso una SSS viene dalla Svizzera tedesca. Figura 3: Bachelor of Science SUP in cure infermieristiche (suddivisione per regione linguistica)
Figura 4: diploma «infermiera dipl. SSS» / «infermiere dipl. SSS» (suddivisione per regione linguistica)
Fonte: UST 2022
A oggi il personale infermieristico in possesso di un diploma riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) è autorizzato a utilizzare il titolo di «infermiera dipl. SSS» / «infermiere dipl. SSS» secondo l’articolo 24 capoverso 5 in combinato disposto con l’allegato 1 numero 40 dell’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS, RS 412.101.61). In tal modo si accede a un titolo nel settore delle cure infermieristiche che sia attuale e richiesto dal mercato del lavoro. Vi sono inoltre programmi passerella per l’ammissione a una SUP, che assicurano la necessaria permeabilità tra gli ambiti formativi. Le attuali disposizioni di ORT in cure infermieristiche prevedono che possano ottenere retroattivamente un titolo SUP solo coloro che hanno acquisito competenze complessive equivalenti a quelle di un bachelor in cure infermieristiche tramite la formazione prevista dal diritto anteriore, altre formazioni e diplomi e il corso postdiploma di livello universitario richiesto. Questi specialisti hanno poi accesso a cicli di studio di master SUP consecutivi e quindi a ulteriori prospettive di carriera. Gli elevati requisiti relativi all’ORT in cure infermieristiche garantiscono che il titolo SUP non venga svalutato e che le formazioni SSS non perdano importanza. Anche i diplomi SSS devono mantenere la propria peculiarità, così da ampliare il più possibile il bacino di reclutamento (carenza di personale qualificato). La carenza di personale qualificato nel settore sanitario e in particolare nelle cure infermieristiche si è accentuata negli ultimi anni2. Il DEFR ha quindi analizzato le disposizioni di ORT in cure infermieristiche vigenti, così da determinare se una regolamentazione meno restrittiva potesse incentivare le persone a restare o rientrare nel campo delle cure infermieristiche. L’obiettivo del DEFR è quello di ottenere una regolamentazione equilibrata e adeguata a livello di sistema formativo. I requisiti per l’ORT in cure infermieristiche devono rimanere elevati e pari alle competenze acquisite nell’ambito di un Bachelor of Science in cure infermieristiche. Allo stesso tempo, devono poter essere incluse nella valutazione anche le offerte di formazione e formazione continua attuali, in modo da rivolgersi a un gruppo target più ampio.
1.2. Stralcio di interventi parlamentari
Il presente progetto non è stato redatto in risposta ad alcun intervento parlamentare.
2. Principi del progetto
2.1. Basi giuridiche per l’ottenimento retroattivo di un titolo SUP
Il DEFR disciplina l’ottenimento retroattivo di un titolo SUP nell’ordinanza del 4 luglio 2000 3 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale, che si basa sull’articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011 4 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) così come sull’articolo 60 dell’ordinanza del 23 novembre 2016 5 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU). L’O-LPSU distingue grosso modo tre gruppi professionali, a loro volta suddivisi in settori di studio:
- tecnica, economia e design;
- lavoro sociale, musica, teatro e altre arti, psicologia applicata, nonché linguistica applicata; e
- sanità. Il gruppo professionale «sanità» è suddiviso nei settori di studio fisioterapia, ergoterapia, ostetricia, consulenza nutrizionale e cure infermieristiche.
2 Gesundheitspersonal in der Schweiz – Nationaler Versorgungsbericht 2021 (Osservatorio svizzero della
salute, oml Santé e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità; d/f, con riassunto in italiano ; pag. 67 segg). 3 RS 414.711.5
4 RS 414.20
5 RS 414.201
I presupposti per l’ORT di un titolo SUP in cure infermieristiche sono attualmente disciplinati nell’articolo 1 capoverso 4 dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale. I candidati che soddisfano i requisiti per l’ORT in cure infermieristiche ottengono l’autorizzazione a utilizzare il titolo «infermiera dipl. SSS» / «infermiere dipl. SSS» secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale in combinato disposto con l’articolo 61 O-LPSU. Le domande saranno esaminate dalla SEFRI.
2.2. Particolarità del sistema formativo svizzero
Una particolarità del sistema formativo svizzero è il fatto che all’interno dello stesso gruppo professionale esiste una qualifica che abilita a una professione a livello sia universitario (Bachelor of Science in cure infermieristiche) sia di SSS (infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS). Le due qualifiche sono equivalenti per quanto riguarda l’esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale (cfr. art. 12 cpv. 2 lett. a LPSan).6
Ci sono però differenze per quanto riguarda l’accesso a un master consecutivo presso una scuola universitaria: per le persone con un Bachelor of Science in cure infermieristiche non sono necessarie altre qualifiche; a chi ha un diploma SSS vengono riconosciuti al massimo 90 punti di credito ECTS 7, in conformità con le buone pratiche di swissuniversities che disciplinano l’accesso ai programmi bachelor delle scuole universitarie professionali.8 I 90 crediti ECTS supplementari necessari per il primo livello di studi (bachelor) devono essere ottenuti nell’ambito di un ciclo di studio presso una SUP.
Al momento questa situazione non sembra aver portato a un declino dell’importanza della formazione a livello SSS; non risulta nemmeno un calo della domanda di programmi di formazione presso le SUP dopo l’istituzione dell’ORT. Le persone che frequentano una SSS continuano a essere molto richieste sul mercato del lavoro, e non risultano svantaggiate rispetto ai titolari di diplomi più datati che hanno ottenuto retroattivamente il titolo SUP. Non ci sono inoltre ragioni di supporre che presupposti meno severi per l’ORT in cure in infermieristiche penalizzino direttamente chi è in possesso di un diploma SSS. Il DEFR ritiene che la questione relativa alle modalità di ammissione alle scuole universitarie delle persone con un diploma SSS vada trattata separatamente: gli ostacoli in più che incontrano queste persone non vanno inseriti direttamente nel contesto delle formazioni e formazioni continue dei titolari di un diploma rilasciato sulla base del diritto anteriore. Il fulcro della questione è che, dati i risultati ottenuti dal 2015 e l’elevata domanda di personale qualificato nel settore delle cure infermieristiche, sulla base dell’analisi della regolamentazione attuale svolta con gli attori interessati è consigliabile un ampliamento dei presupposti relativi all’ORT in questo settore di studio.
2.3. Punti essenziali della regolamentazione proposta
Su incarico del DEFR, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI), dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), dell’oml Santé, della Croce Rossa Svizzera (CRS) e della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha analizzato l’ORT in cure infermieristiche, giungendo alla conclusione che un ampliamento dei presupposti è giustificabile a livello di mercato del lavoro e sistema formativo. Ritiene inoltre che questa «apertura» dell’ORT in cure infermieristiche debba tenere adeguatamente conto dell’aumento delle formazioni continue e delle qualifiche aggiuntive.
6 Legge federale sulle professioni sanitarie (RS 811.21; LPSan)
7 ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System
8 Zulassung zum Bachelorstudium an Fachhochschulen, Best Practices; Camera delle scuole universitarie
professionali di swissuniversities, 29 ottobre 2015;
All’articolo 1 capoverso 4 lettera b dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale attualmente in vigore sono elencati in modo esaustivo le formazioni e i diplomi complementari previsti dal diritto anteriore; in futuro vanno invece maggiormente valorizzate le formazioni e formazioni continue, il che equivale a un’apertura nei confronti delle attuali offerte di formazione continua e dei cicli di formazione formali SSS. L’elenco esaustivo ha spesso reso impossibile l’ORT in cure infermieristiche, anche quando la persona in questione era in possesso di un titolo rilasciato sulla base del diritto anteriore e aveva acquisito competenze equivalenti a quelle che si ottiene tramite un bachelor in cure infermieristiche, il che non è un approccio efficiente dal punto di vista formativo né sensato alla luce dell’attuale domanda di personale qualificato.
2.4. Principi materiali
Attualmente i presupposti per il rilascio di un titolo SUP in cure infermieristiche nel settore di studio della sanità sono i seguenti: un diploma riconosciuto dalla CRS rilasciato sulla base del diritto anteriore (art. 1 cpv. 4 lett. a), una formazione complementare in cure infermieristiche (art. 1 cpv. 4 lett. b) e un corso postdiploma di livello universitario nel settore di studio della sanità di almeno 200 lezioni o 10 ECTS (art. 1 cpv. 4 lett. d). Come per gli altri titoli nel settore di studio della sanità, è richiesta anche una pratica professionale riconosciuta di almeno due anni (art. 1 cpv. 4 lett. c). Con le nuove disposizioni i presupposti di base per l’ORT in cure infermieristiche rimarrebbero gli stessi: oltre al titolo riconosciuto dalla CRS (rilasciato sulla base del diritto anteriore), sono richiesti due anni di pratica professionale. Tuttavia, oltre alle qualifiche aggiuntive disciplinate dal diritto anteriore, sarebbero valide anche qualifiche aggiuntive disciplinate dal diritto attuale, senza ridurre i presupposti rispetto alle disposizioni attuali. Tra tali qualifiche rientrano formazioni continue complementari disciplinate dal diritto anteriore, ma anche dal diritto attuale, in settori di studio ben definiti, che vanno integrate con un corso postdiploma di livello universitario di almeno 10 ECTS nello stesso settore di studio o in uno equivalente, così come diplomi formali SSS, anch’essi integrati con un corso postdiploma di livello universitario di almeno 10 ECTS. In tal modo si rimane in linea con i presupposti per l’ORT nelle altre professioni sanitarie (cfr. l’attuale art. 1 cpv. 3 lett. a-c dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale) e si garantisce che per tutte le professioni sanitarie disciplinate da tale ordinanza siano previsti presupposti standardizzati. Chi non è in possesso di nessuno dei diplomi o delle formazioni complementari di cui sopra può far valere anche corsi postdiploma per un totale di almeno 20 ECTS. In ogni caso, oltre ai titoli di studio richiesti e ai due anni di esperienza professionale va dimostrato il possesso di qualifiche aggiuntive di almeno 20 ECTS, così che possa essere garantita la parità di trattamento con gli altri titoli di studio nel settore di studio della sanità disciplinati dall’ordinanza.
3. Commenti agli articoli riveduti del progetto di ordinanza
Abbreviazione del titolo All’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è aggiunta l’abbreviazione «OORT».
Art. 1 Per ragioni di tecnica legislativa, l’ottenimento retroattivo di un titolo SUP in cure infermieristiche nel settore di studio della sanità viene sancito nel nuovo articolo 1a. Le disposizioni per gli altri settori di studio (tecnica e tecnologia dell’informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura e economia forestale, economia e servizi, design) rimangono nell’articolo 1. Ad eccezione del settore di studio della sanità, non vengono apportate modifiche materiali ai presupposti generali per il rilascio. La denominazione dell’articolo è ora «Presupposti generali per il rilascio». Dove opportuno sono stati aggiunti i rimandi tra parentesi agli articoli 2 e 3 o adeguati i rimandi attuali.
Art. 1 cpv. 3 lett. c In un’ottica di armonizzazione, per tutte le professioni della sanità, incluse le cure infermieristiche, viene ampliata la gamma di settori di studio in cui è possibile seguire un corso postdiploma di livello SUP come presupposto per il rilascio di un titolo SUP. In questo modo i detentori di uno dei titoli di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera a possono ottenere retroattivamente un titolo SUP se hanno conseguito una qualifica complementare nel settore di studio della sanità come prevede la normativa vigente o in uno dei settori di studio seguenti: scienze sociali, psicologia, medicina, gestione o scienze dell’educazione. Gli operatori del settore e le associazioni di categoria li considerano infatti rilevanti per la realtà lavorativa quotidiana del personale infermieristico. La formulazione già contenuta nell’ordinanza vigente, secondo cui anche una «formazione continua equivalente» a uno dei settori di studio citati vale come presupposto per il rilascio garantisce che, in singoli casi, possano essere presentati anche titoli provenienti da settori di studio diversi da quelli menzionati nella disposizione, a condizione che sia comprovata la loro rilevanza per la realtà lavorativa quotidiana. Tuttavia, le «altre formazioni continue equivalenti» sono di norma titoli esteri da considerare equivalenti. I corsi postdiploma di livello universitario sono tipicamente le offerte di formazione continua elencate nell’articolo 5 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 29 novembre 20199 del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere. La SEFRI decide sull’equivalenza. La base per l’ottenimento di un titolo SUP in cure infermieristiche è tuttora costituita da uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla CRS e rilasciati sulla base del diritto anteriore: «infermiere/infermiera»10,«cure infermieristiche di livello II», «infermiere/a in cure generali», «infermiere/a in psichiatria», «infermiere/a in igiene materna e pediatria», «infermiere/a domicilio» o «infermiere/a in cure integrate» e da una pratica professionale riconosciuta di almeno due anni (art. 1 cpv. 4 lett. c).
L’impostazione più aperta rappresenta un cambiamento rispetto al rilascio dell’ORT in cure infermieristiche sulla base di un catalogo rigido ed esaustivo di diplomi o formazioni complementari. Si intende far sì che i candidati possano ottenere retroattivamente un titolo SUP in cure infermieristiche anche attraverso offerte formative più recenti, sia formali che non formali, o diplomi complementari più recenti. Questo cambiamento di paradigma costituisce un’armonizzazione con i presupposti per il rilascio
9 RS 414.205.1
10 Non include i diplomi in «cure infermieristiche di livello I».
di diplomi in altre professioni sanitarie disciplinate dall’ordinanza. Per l’ottenimento retroattivo di un titolo SUP in cure infermieristiche nel settore di studio della sanità sono richieste le seguenti competenze.
- Chi ha concluso la «höhere Fachausbildung in Pflege auf Stufe II» (n. 1-3) dispone di competenze approfondite in materia di teoria delle cure, ricerca, ricerca applicata, sviluppo della qualità e sviluppo organizzativo. In qualità di esperti, queste persone assumono funzioni dirigenziali nel loro campo d’attività professionale, partecipano a progetti di ricerca e sono responsabili della garanzia della qualità nelle istituzioni in cui operano. Ai cicli di formazione «HöFa II» (o Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II o Diploma CRS indirizzo clinico) sono ammessi, tra l’altro, i titolari di un diploma in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS che hanno frequentato anche una formazione «HöFa I» o una formazione continua di livello almeno equivalente con almeno 600 ore di apprendimento (equivalenti a 20 ECTS). I cicli di formazione HöFa II comprendono fino a 1200 ore di apprendimento. I diplomi «HöFa II» (o Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II o Diploma CRS indirizzo clinico) vengono rilasciati da centri di formazione (SBK BIZ, Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, WE’G, ESEI, Scuola superiore per le formazioni sanitarie) che vantano una grande esperienza, sono ampiamente riconosciuti nel settore e garantiscono formazioni di elevata qualità. In alcune SUP chi possiede un titolo HöFa II (o Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II o Diploma CRS indirizzo clinico) è ammesso direttamente a cicli di studio di master consecutivi 11.
- Ulteriori presupposti per il rilascio sono i cicli di studio formali della formazione professionale superiore di diritto anteriore o che vengono offerti ancora oggi (n. 4-6), ossia i corsi di studio postdiploma presso una scuola specializzata superiore (SPD SSS) e gli esami federali che portano al rilascio di diplomi e attestati professionali. Tutti e tre i percorsi formativi coprono un’ampia gamma di competenze. Conformemente all’articolo 7 capoverso 1 OERic-SSS12, gli studi postdiploma (n. 4) sono orientati alla pratica e consentono agli studenti di approfondire le
loro conoscenze in un campo specifico, di acquisire conoscenze nuove applicabili in un altro campo d’attività o di impratichirsi nell’impiego di nuove tecnologie e metodi. Gli SPD SSS comprendono almeno 900 ore di studio (art. 7 cpv. 3 OERic-SSS). I requisiti per il conseguimento di un attestato professionale federale (n. 5) o di un diploma federale (n. 6) sono definiti nel relativo regolamento d’esame. L’articolo 28 capoverso 1 LFPr13 prevede come requisiti di ammissione un’esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato. Di norma, l’ammissione a un esame professionale federale richiede due anni di pratica professionale pertinente, per un diploma federale sono invece previsti cinque anni. I requisiti di ammissione assicurano già un solido bagaglio di competenze specifiche. A essi si aggiungono i contenuti formativi e le procedure di qualificazione stabilite nei rispettivi regolamenti d’esame, che pongono requisiti elevati ai candidati. I requisiti sono paragonabili a quelli previsti all’articolo 1a capoverso 1 lettera b numeri 1-3 e 7. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI (cfr. art. 28 cpv. 2 LFPr). Sia gli SPD SSS che gli attestati professionali federali e i diplomi federali possono essere conseguiti nei settori di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell’educazione. - Titoli di formazione continua non formale di almeno 200 lezioni nei settori di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell’educazione (n. 7) . Oltre ai titoli rilasciati sulla base del diritto anteriore sono ammesse anche formazioni continue più recenti. Il punto chiave è che si tratti di formazioni continue di almeno 200 lezioni ciascuna.
Per quanto riguarda le formazioni e i diplomi di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera b numeri 4-7 è necessario comprovare anche un corso postdiploma di livello universitario nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze
11 Cfr. pag. 21 del Dossier OBSAN 24 «Bildungsabschlüsse im Bereich Pflege und Betreuung» dal 2013
12 Ordinanza del DEFR dell’11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli
di formazione e degli studi post diploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61); 13 Legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10).
dell’educazione, o una formazione continua equivalente. L’estensione, specificata all’articolo 3, è di almeno 200 lezioni o 10 crediti ECTS, analogamente a quanto previsto per i titoli nel settore di studio della sanità di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera a. Un corso postdiploma di livello universitario nel settore sanitario fornisce ulteriori conoscenze scientifiche e metodologiche a livello universitario. In tal modo si garantisce che i detentori di un titolo SUP ottenuto retroattivamente dispongano di competenze comparabili anche in materia di ricerca e sviluppo della qualità. Chi dispone di un titolo «HöFa II» (o spécialiste clinique niveau II o diploma CRS indirizzo clinico) (art. 1a cpv. 1 lett. b n. 1-3) vanta già le necessarie conoscenze professionali e dispone anche di competenze approfondite in materia di ricerca applicata, sviluppo della qualità e sviluppo organizzativo. Pertanto, le sue competenze corrispondono già interamente a quelle acquisite con un bachelor in cure infermieristiche, per cui non è richiesta la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario. Le spiegazioni sui settori di studio menzionati e sull’«equivalenza» delle formazioni continue di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera c si applicano anche qui per analogia. Sarà ora possibile ottenere un titolo SUP in cure infermieristiche nell’ambito al massimo di due corsi postdiploma di livello universitario o di due formazioni continue equivalenti nei settori di studio summenzionati per un totale di 400 lezioni o 20 crediti ECTS, senza dover attestare una formazione o un diploma complementare secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b. In questo modo si soddisfa il principio secondo cui le formazioni continue richieste in aggiunta al titolo di base e ai due anni di esperienza professionale previsti dal diritto anteriore devono rappresentare 20 crediti ECTS. La limitazione a un massimo di due corsi postdiploma per raggiungere l’estensione minima richiesta evita che i candidati presentino una moltitudine di formazioni continue che non raggiungono l’approfondimento professionale richiesto. Inoltre, si sa per esperienza che la valutazione delle domande da parte della SEFRI sarebbe molto più complessa. Art. 2 cpv. 2 Per effetto della nuova suddivisione del testo legislativo è stato necessario aggiungere il rimando tra parentesi.
Art. 3 Nel capoverso 1 è stata compattata l’estensione minima dei corsi postdiploma secondo l’articolo 1 capoversi 1 e 3 e l’articolo 1a, così che non figura più separatamente in due capoversi. A livello materiale il contenuto dell’articolo rimane invariato.
Art. 4 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 La modifica concerne solo il testo italiano ed è dettata dalla necessità di uniformare la traduzione del termine «Weiterbildung», vale a dire «formazione continua» e non più «perfezionamento», conformemente alla legge in materia (RS 419.1; LFCO).
4. Ripercussioni
4.1. Ripercussioni per la Confederazione
Sin dall’inizio, i costi della procedura per l’ORT sono interamente coperti dalle tasse che vengono riscosse. L’apertura proposta farà probabilmente aumentare di molto in un primo momento le domande di ammissione alla SEFRI per il corso postdiploma in cure infermieristiche. Sulla base delle informazioni fornite dalla CRS, vi è un potenziale di 2100 persone all’anno che potrebbero richiedere un ORT in cure infermieristiche. Già un raddoppio dell’attuale numero di domande comporterebbe un aumento del fabbisogno di risorse umane. Nella fase iniziale e per un periodo di 3-5 anni, occorre prevedere un 10/12
carico di lavoro maggiore equivalente a un massimo di 2,5 posti per garantire il buon funzionamento del processo. Si deve valutare se le risorse necessarie possono essere reperite all’interno dell’organico esistente grazie a sinergie o se i compiti possono essere affidati a terzi.
4.2. Ripercussioni sull’economia
L’ottenimento retroattivo del titolo SUP facilita ai titolari di diplomi rilasciati sulla base del diritto anteriore che hanno assolto una formazione complementare specifica l’accesso alle offerte di formazione e formazione continua di livello universitario come pure la convalida delle prestazioni di formazione. Tale modifica promuove quindi la permeabilità del sistema formativo e crea trasparenza in merito alle competenze acquisite. Misure di questo tipo contribuiscono a prolungare la permanenza nel settore di persone qualificate e motivate, a incrementare il prestigio della professione e ad attenuare la carenza di personale qualificato (livello superiore).
4.3. Altre ripercussioni
Il presente progetto di ordinanza non è direttamente collegato all’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» accolta il 28 novembre 2021. L’attuazione dell’iniziativa avviene in due tappe. L’adeguamento dell’ORT in cure infermieristiche non era una richiesta dei promotori dell’iniziativa e non rientra nei lavori di attuazione di quest’ultima. Tuttavia, la normativa proposta può essere letta nel contesto della disposizione transitoria dell’iniziativa conformemente all’articolo 197 numero 13 capoverso 1 lettera d Cost14. L’apertura dell’ORT in cure infermieristiche contribuirà ad ampliare le opportunità di sviluppo professionale delle persone che lavorano nel settore.
5. Aspetti giuridici
5.1. Costituzionalità
L’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale si basa sull’articolo 78 capoverso 2 della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero15 e sull’articolo 60 capoverso 2 dell’ordinanza16 concernente la LPSU. La LPSU si fonda a sua volta sugli articoli 63a, 64 capoverso 2, 66 capoverso 1 e 95 capoverso 1 Cost.
5.2. Forma dell’atto
La forma dell’atto in vigore è mantenuta.
5.3. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Non sono coinvolti impegni internazionali del Paese.
14 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
15 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario
svizzero (LPSU, RS 414.20) 16 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore
universitario svizzero (O-LPSU, RS 414.201)
5.4. Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati, il progetto non apporta alcuna modifica. La SEFRI registra già oggi le domande sulla base di requisiti formali chiaramente definiti e tiene un elenco delle persone che detengono un titolo di scuola universitaria professionale rilasciato in virtù della presente ordinanza.