Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali
Dipartimento federale dell’interno DFI
Berna, 21 agosto 2023
Modifica delle ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di ani- mali e prodotti animali Commento
BK-D-BF8A3401/507
Compendio
Per garantire l’equivalenza con il diritto europeo e quindi per non pregiudicare lo spazio veterinario comune Svizzera– UE, le ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali devono essere adeguate alla nuova legislazione europea sui controlli delle importazioni. Si rendono inoltre necessari adeguamenti in seguito all’uscita, il 1° gennaio 2021, della Gran Bretagna dall’UE e all’adozione da parte dell’UE di nuove prescrizioni sull’importazione di animali trattati con determinati medicamenti antimicrobici e di alimenti derivati da questi animali.
Situazione iniziale Nell’Accordo agricolo con l’Unione Europea, la Svizzera si è impegnata a emanare condizioni equivalenti a quelle dell’UE per l’importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi. Le disposizioni sull’importazione e il transito di animali e prodotti animali applicabili al traffico tra la Svizzera e l’UE sono inoltre equivalenti a quelle vigenti per il traffico intracomunitario. La Svizzera e l’UE formano uno spazio veterinario comune, vale a dire che i controlli di confine effettuati al momento dell’importazione in uno Stato membro dell’UE sono riconosciuti in Svizzera e viceversa. Dopo la sua uscita dall’UE il 1° gennaio 2021, alla Gran Bretagna si applicano le condizioni per l’importazione di animali e prodotti animali vigenti per gli Stati terzi. L’Irlanda del Nord continua invece a far parte dello spazio veterinario comune e quindi agli animali e ai prodotti animali provenienti da questo Paese continuano ad applicarsi le condizioni d’importazione vigenti per l’UE. L’UE ha infine emanato nuove prescrizioni per l’importazione di animali da reddito trattati con determinati medicamenti anti- microbici e di alimenti derivati da questi animali. Contenuto del progetto Lo scopo principale del presente progetto è adeguare le ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali alla nuova legislazione europea sui controlli delle importazioni. Vengono in particolare adeguati i termini per la notifica preventiva di animali e prodotti animali per i controlli veterinari di confine e per l’esecuzione dei con- trolli, nonché i compiti degli assistenti del servizio veterinario di confine. Vengono inoltre aggiornati i rimandi al diritto euro- peo. Oltre a quelli sulla legislazione europea sui controlli delle importazioni, si rendono necessari ulteriori adeguamenti in seguito all’uscita, il 1° gennaio 2021, della Gran Bretagna dall’UE e a causa del fatto che l’Irlanda del Nord continua a far parte dello spazio veterinario comune Svizzera–UE. In analogia alla legislazione europea, sono inoltre previste nuove condi- zioni d’importazione per gli animali trattati con determinati medicamenti antimicrobici e per gli alimenti derivati da questi animali. Questa modifica è in linea con la Strategia contro le resistenze agli antibiotici e nell’interesse della salute pubblica; inoltre, le nuove disposizioni sono necessarie per evitare che questi prodotti entrino nell’UE in modo incontrollato attraverso lo spazio veterinario comune. Oltre a quelli citati, vengono apportati i seguenti adeguamenti: Ai fini di una semplificazione amministrativa, è istituita la base legale per la presentazione e l’elaborazione elettronica delle domande per il rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. È previsto che le aziende esportatrici partecipino al finanziamento dell’esercizio di questo nuovo sistema d’informazione pagando una tassa di utilizzo. Attualmente, le regioni di uno Stato membro definite dall’UE per le quali vigono restrizioni e divieti al commercio di animali, prodotti animali e altri possibili vettori di malattie a causa di un focolaio epizootico devono, a seconda della situazione, essere recepite separatamente nel diritto svizzero a livello di ordinanza a brevi intervalli e più volte all’anno. Questo comporta ritardi nell’applicazione delle prescrizioni. Adeguando singoli rimandi espliciti ad atti di base dell’UE relativi alle condizioni armo- nizzate per gli scambi intracomunitari (determinanti anche per la Svizzera), si vuole introdurre una semplificazione ammini- strativa e fare in modo che si applichino direttamente anche in Svizzera i regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione europea in virtù degli atti di base elencati nel diritto svizzero. A determinate condizioni, è inoltre previsto che persone residenti all’estero possano ottenere un passaporto svizzero per il loro animale da compagnia. 2/15
Ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione il nuovo sistema d’informazione che consente di presentare ed elaborare elettronicamente le domande per il rilascio di certificati per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. Gli adeguamenti di singoli rimandi espliciti agli atti di base dell’UE contribuiscono a sgravare le risorse umane degli uffici federali interessati poiché non si rende più necessario un recepimento separato nel diritto svizzero. Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per i Cantoni. Ne hanno per contro sull’economia le tasse riscosse dalle aziende esportatrici per l’utilizzo del sistema d’informazione per la presentazione e l’elaborazione elettronica delle domande per il rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. In cambio, la possibilità di presen- tare ed elaborare elettronicamente le domande rappresenta una semplificazione amministrativa. Ha inoltre ripercussioni sull’economia il recepimento delle condizioni d’importazione dell’UE per gli animali trattati con determinati medicamenti antimicrobici e per gli alimenti derivati da questi animali. Il fatto di poter ottenere, a determinate condizioni, un passaporto svizzero per il loro animale da compagnia comporta per le persone residenti all’estero una semplificazione amministrativa perché non necessitano più del certificato veterinario general- mente richiesto per l’importazione di animali da Stati terzi. Infine, il riconoscimento immediato da parte della Svizzera delle regioni degli Stati membri dell’UE per le quali vigono restri- zioni e divieti al commercio di animali, prodotti animali e altri possibili vettori di malattie a causa di un focolaio epizootico consentirà una risposta più rapida a un’epizoozia e rafforzerà la lotta a queste malattie.
Commento
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Nell’Accordo agricolo 1 con l’UE la Svizzera si è impegnata a emanare condizioni equivalenti a quelle dell’UE per l’importa- zione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi (allegato 11 dell’Accordo agricolo). Anche le disposi- zioni sull’importazione e il transito di animali e prodotti animali nel traffico tra la Svizzera e l’UE sono equivalenti a quelle vigenti tra gli Stati membri dell’UE. La Svizzera e l’UE formano uno spazio veterinario comune, in cui i controlli di confine delle merci importate in uno Stato membro dell’UE sono riconosciuti in Svizzera e viceversa. Per garantire l’equivalenza materiale, l’ordinanza del 18 novembre 2015 2 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) e l’ordinanza del DFI del 18 novembre 2015 3 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI) devono essere adeguate alla nuova legislazione europea sui controlli delle importazioni (regolamento [UE] 2017/625 4 [di seguito rego- lamento UE sui controlli]) e ai pertinenti atti di esecuzione (regolamento di esecuzione [UE] 2019/1013 e regolamenti delegati 2019/1081, 2019/1666 e 2019/2124 5). Inoltre, l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, il 1° gennaio 2021, rende necessari alcuni adeguamenti poiché all’importazione di animali e prodotti animali dalla Gran Bretagna si applicano le condizioni vigenti per gli Stati terzi. L’Irlanda del Nord continua invece a fare dello spazio veterinario comune per cui agli animali e ai prodotti animali provenienti da questo Paese 6 continuano ad applicarsi le condizioni d’importazione vigenti per l’UE. Il titolo e il campo di applicazione dell’ordinanza del 18 novembre 2015 7 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE) e dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 2015 8 concernente l’importazione, il transito e l’espor- tazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI), nonché l’ordi- nanza del 28 novembre 2014 9 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e l’OITE-PT devono pertanto essere adeguate di conseguenza. Infine anche le nuove condizioni d’importazione dell’UE per gli animali da reddito trattati con determinati medicamenti anti- microbici e gli alimenti derivati da questi animali rendono necessari degli adeguamenti.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Le disposizioni sull’importazione e il transito di animali e prodotti animali nel traffico tra la Svizzera e l’UE sono equivalenti a quelle vigenti tra gli Stati membri dell’UE. Inoltre, vige l’equivalenza tra la Svizzera e l’UE per quanto riguarda l’importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi (cfr. commento al n. 1).
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Con il presente progetto le prescrizioni per l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali sono adeguate alla nuova legislazione europea sui controlli delle importazioni. Sono interessate in particolare le disposizioni sui termini per le notifiche preventive per i controlli veterinari di confine di animali e prodotti animali, sul controllo veterinario di confine stesso e sui compiti degli assistenti dei veterinari di confine. Dopo la sua uscita dall’UE, il 1° gennaio 2021, agli animali e ai prodotti animali provenienti dalla Gran Bretagna si applicano, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, le condizioni d’importazione vigenti per i Paesi terzi. Le ordinanze devono pertanto essere adeguate anche in questo senso. Dall’UE sono inoltre riprese determinate condizioni per l’importazione di animali da reddito e di alimenti. In futuro, gli animali da reddito possono essere importati soltanto se non sono stati trattati con determinati medicamenti antimicrobici e gli alimenti soltanto se gli animali da cui derivano non sono stati trattati con questi medicamenti. Ai fini di una semplificazione amministrativa, viene istituita la base legale per la presentazione e l’elaborazione elettronica delle domande per il rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. È previsto che le aziende esportatrici partecipino ai costi di esercizio di questo sistema d’informazione pagando una tassa di utilizzo.
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27. I rimandi corrispondenti sono riportati nelle note a piè di pagina 25–27 e 33. Ai sensi dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e in particolare il combinato disposto dell’articolo 5 paragrafo 4 e dell’allegato 2 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, i riferimenti all’«Unione» includono il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. 7 RS 916.443.11 8 RS 916.443.111 9 RS 916.443.14
L’attuazione dei regolamenti di esecuzione tecnici della Commissione europea relativi alle condizioni armonizzate per gli scambi intracomunitari (definizione delle regioni geografiche degli Stati membri per le quali vigono restrizioni e divieti al commercio di animali e prodotti animali a causa di un focolaio epizootico) deve essere semplificata mediante l’adeguamento dei rimandi nel diritto svizzero agli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio («atti di base»). Nell’OITEAc, il numero massimo di cinque animali che possono essere importati in applicazione dell’ordinanza viene limitato a cani, gatti e furetti. I detentori di animali residenti all’estero che soggiornano regolarmente in Svizzera per un periodo di tempo prolungato o che vengono in Svizzera per un soggiorno unico che dura più di quattro mesi hanno in futuro la possibilità di ottenere un passaporto svizzero per il loro cane, gatto o furetto. Alla voce «Modifica di altri atti normativi» è prevista un’integrazione alla disposizione dell’ordinanza sulle epizoozie 10 (OFE) che disciplina la collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di stazioni, aeroporti, porti e aree di sosta e operatori turistici in caso di comparsa di un’epizoozia, che consente all’USAV di chiedere ai gestori degli aeroporti nazionali di mettere a disposizione lo spazio necessario per esporre in punti ben visibili ai passeggeri informazioni sull’importazione nel traffico turistico di animali e prodotti animali. Il progetto prevede infine alcune precisazioni redazionali.
3.2 Attuazione
L’attuazione delle disposizioni sull’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali rientra nella compe- tenza della Confederazione – soprattutto del Servizio veterinario di confine dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) – e dei Cantoni (art. 32 cpv. 1 e 5 della legge federale sulla protezione degli animali 11, art. 51 cpv. 1 della legge sulle epizoozie 12 [LFE], art. 47 della legge sulle derrate alimentari 13, art. 110 OITE-PT e art. 49 OITE-UE). Le modifiche proposte riguardano in particolare i controlli degli animali e dei prodotti animali da parte del servizio veterinario di confine.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 OITE-PT
Ingresso L’articolo 18 capoverso 1 della legge sull’agricoltura 14 (LAgr) autorizza il Consiglio federale a vietare l’importazione di pro- dotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera, a condizione che non siano violati obblighi internazionali. Le nuove prescri- zioni sull’importazione da Paesi terzi di prodotti di animali trattati con medicamenti antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività possono quindi basarsi, oltre che sull’articolo 24 capoverso 1 LFE, anche su questa disposizione (cfr. commento all’art. 5a).
Sostituzione di un’espressione Nella versione francese e italiana, l’espressione «posto d’ispezione frontaliero» è adeguata alla terminologia del regolamento UE sui controlli e sostituita in tutta l’ordinanza con «posto di controllo frontaliero».
Art. 4 lett. a, b, f, h e i Alla lettera a è stralciata l’ex enclave doganale estera di Campione, poiché dal 1° gennaio 2020 rientra nel territorio doganale italiano. Alla lettera b è aggiunta l’Irlanda del Nord. Dall’uscita del Regno Unito dall’UE, il 1° gennaio 2021, agli animali e ai prodotti animali provenienti dalla Gran Bretagna si applicano le condizioni d’importazione previste per i Paesi terzi. Agli animali e ai prodotti animali provenienti dall’Irlanda del Nord continuano invece ad applicarsi le condizioni d’importazione vigenti per 4/15 l’UE. Non vi è alcun nesso tra questo disciplinamento e l’accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito 15 e il cosiddetto accordo di Windsor tra il Regno Unito e l’UE 16. Alla lettera f la nota a piè di pagina è aggiornata all’ultima decisione dell’UE che modifica il regolamento UE sui controlli. In base alla definizione vigente, le partite devono giungere nel loro insieme all’azienda di destinazione; un loro frazionamento è ammesso soltanto dopo che sono arrivate all’azienda di destinazione. Affinché in futuro sia possibile, a determinate condizioni, frazionarle già all’aeroporto e trasportarle a diverse aziende di destinazione, viene adeguata la definizione alla lettera h. Alla lettera i viene abrogata la restrizione agli invii postali, dato che l’ordinanza deve applicarsi a tutti i servizi di spedizione di pacchi e di corriere.
Art. 5 cpv. 3 La competenza del DFI di stabilire per quali animali e prodotti animali debbano essere fornite ulteriori garanzie sanitarie è estesa a tutti gli animali e prodotti animali. In futuro possono così essere richieste ulteriori garanzie anche per altri animali e non
10 RS 916.401 11 RS 455 12 RS 916.40 13 RS 817.0 14 RS 910.1 15 RS 0.946.293.671 Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (2023/819), GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61.
soltanto per bovini, suini e gallinacei. Il presupposto per una garanzia supplementare è che la Svizzera sia riconosciuta dall’UE come indenne da una specifica epizoozia. I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia sono specificati nel regolamento (UE) 2016/429 17 e nel regolamento delegato (UE) 2020/689 18. Nel quadro della presente revisione, le garanzie sanitarie per l’indennità da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), attualmente richieste per i bovini, sono estese, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 19, ai camelidi del vecchio e del nuovo mondo e ai cervidi (cfr. commento all’art. 2 cpv. 1 lett. a OITE-PT-DFI).
Art. 5a Nel regolamento (UE) 2019/6 20 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 21, l’UE vieta il trattamento di animali con antimicrobici riservati al trattamento delle infezioni nell’essere umano (di seguito «antimicrobici riservati») e l’impiego di me- dicamenti antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività. Il regolamento delegato (UE) 2023/905 22 vieta inoltre l’importazione di animali trattati con antimicrobici riservati o medicamenti per promuovere la crescita o aumentare la produttività. L’uso di antibiotici per aumentare le prestazioni degli animali da reddito è vietato in Svizzera già dal 1° gennaio 1999 (art. 160 cpv. 8 LAgr). Come previsto dall’articolo 18 LAgr, per informare in modo trasparente i consumatori, dal 2000 determinati prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera devono essere dichiarati (cfr. art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole 23 [ODAgr]). Tra questi rientrano la carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne che potrebbero essere stati prodotti all’estero con sostanze non ormonali ai sensi dell’articolo 160 capoverso 8 LAgr (antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali). Dal 1° aprile 2023 è vietato anche l’uso di antimicrobici riservati (art. 8 cpv. 5 dell’or- dinanza sui medicamenti veterinari 24). Questi divieti sono nell’interesse della salute pubblica e in linea con la Strategia contro le resistenze agli antibiotici (StAR) 25, che mira a limitare l’insorgenza, la trasmissione e la diffusione di nuove resistenze. Per adempiere il regolamento delegato (UE) 2023/905, nel quadro della presente revisione l’importazione di animali trattati con antimicrobici riservati o con medicamenti per promuovere la crescita o aumentare la produttività e di alimenti derivati da questi animali deve essere vietata per i seguenti motivi: • L’impiego improprio ed eccessivo di antibiotici favorisce lo sviluppo di resistenze a questi principi attivi. Per questo motivo, l’uso di antimicrobici riservati e di medicamenti antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produt- tività, così come l’importazione di animali trattati con questi principi attivi e di prodotti derivati da questi animali sono problematici. Il divieto si giustifica pertanto nell’ottica della StAR ed è nell’interesse della salute pubblica. Queste misure devono essere adottate a livello globale per ottenere l’effetto desiderato. • I medicamenti veterinari non sono oggetto dell’accordo agricolo con l’UE; la Svizzera è considerata un Paese terzo nei confronti dell’UE a questo riguardo. Tuttavia, la Svizzera forma uno spazio veterinario comune con l’UE e pertanto il traffico di animali e prodotti animali tra la Svizzera e l’UE non è soggetto a controlli di confine e la Svizzera e l’UE riconoscono reciprocamente i controlli di confine di animali e prodotti animali importati da Paesi terzi (cfr. commento al n. 1.1). Se la Svizzera non dovesse riprendere le prescrizioni summenzionate dell’UE, bisognerebbe garantire, nonostante l’assenza di controlli di confine, che una partita corrispondente proveniente da Paesi terzi non entri nell’UE attraverso la Svizzera. Per evitare che le prescrizioni dell’UE vengano aggirate mediante l’importazione in Svizzera, è necessario che anche il nostro Paese si doti di un disciplinamento corrispondente attraverso un’applicazione autonoma. Altrimenti po- trebbe essere pregiudicato lo spazio veterinario comune e si potrebbero creare ostacoli commerciali con l’UE. • Nel dibattito del 23 marzo 2023 in seno al Comitato SPS dell’OMC sul divieto d’importazione dell’UE, (più) nessun membro ha definito la misura dell’UE incompatibile con l’accordo SPS (cfr. commento al n. 6.1). L’articolo 5a introduce quindi le stesse nuove condizioni dell’UE per l’importazione di animali da reddito e di alimenti derivati da questi animali e prevede anche le stesse deroghe. La base legale è costituita dall’articolo 24 capoverso 1 LFE che autorizza il Consiglio federale a stabilire le condizioni alle quali sono ammesse l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici. L’articolo 18 capoverso 1 LAgr co- stituisce una base legale supplementare per i prodotti di animali trattati con medicamenti antimicrobici per promuoverne la crescita o accrescerne le prestazioni (cfr. commento all’ingresso). Art. 13 cpv. 2 Il capoverso è integrato con un rimando al nuovo articolo 295a capoverso 4 OFE (cfr. commento alla voce «Modifica di altri atti normativi») sulle informazioni ai passeggeri negli aeroporti nazionali (Basilea, Zurigo e Ginevra).
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), inclusi gli atti relativi a talune misure di lotta alle epizoozie emanati dalla Commis- sione in virtù degli articoli 6, 9, 71, 83, 141, 206 e 259, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/361, GU L 52 del 20.02.2023, pag. 1. Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/881, GU L 194 del 2.6.2021, pag. 10. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/925, GU L 160 del 15.6.2022, pag. 30. Regolamento delegato (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/805, GU L 180 del 21.5.2021, pag. 3. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al tratta- mento di determinate infezioni nell’uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58. Regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione del 27 febbraio 2023 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1. 23 RS 916.51 24 RS 812.212.97 www.star.admin.ch
Art. 14 cpv. 2 Determinati prodotti come gli aminoacidi o la creatina possono essere di origine animale, vegetale o sintetica. Se al momento del controllo non può essere escluso che si tratti di un prodotto animale, il servizio veterinario di confine dispone una misura (art. 68 segg.). Il nuovo obbligo introdotto all’articolo 14 permette di facilitare il controllo e, soprattutto, di prevenire la distru- zione non motivata delle merci.
Art. 15 cpv. 2 lett. a Cfr. commento all’articolo 4 lettera b.
Art. 17 Nella disposizione sono aggiunte le imprese di spedizione, in quanto anch’esse possono figurare nel documento sanitario co- mune di entrata (DSCE [cfr. definizione all’art. 4 lett. f]). Inoltre, in futuro, soltanto le persone soggette all’obbligo di dichiara- zione (cfr. definizione all’art. 4 lett. l) possono ancora richiedere la registrazione in TRACES (cfr. definizione all’art. 4 lett. g) all’USAV (cpv. 2 lett. b). Gli importatori dovranno presentare la domanda all’autorità cantonale (cpv. 2). La registrazione in TRACES non significa che le persone registrate avranno automaticamente accesso a TRACES. Le condizioni per l’accesso e le autorizzazioni che ne derivano sono disciplinate integralmente negli articoli 99 e 100.
Art. 18 cpv. 4 lett. b e 5 Il termine per la notifica preventiva delle partite di prodotti animali (cpv. 4 lett. b) è adeguato alla nuova legislazione europea (regolamento di esecuzione [UE] 2019/1013 26). In futuro, la partita deve essere notificata all’aeroporto quattro ore prima dell’at- terraggio dell’aeromobile (secondo il diritto vigente la notifica preventiva deve essere effettuata soltanto al momento dell’atter- raggio dell’aeromobile). L’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva si applica ora a tutte le lettere e a tutti i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine, a prescindere dall’azienda di servizi postali o di corriere che li trasporta (cpv. 5).
Art. 19a L’importatore deve notificare previamente al veterinario cantonale le partite di bombi (art. 19 lett. c). Spesso le colonie di bombi, una volta arrivate nell’azienda di destinazione, vengono cedute ad altre aziende in tutta la Svizzera, dove di solito vengono impiegate per 4–6 settimane per l’impollinazione e poi smaltite. Poiché provengono da aziende di allevamenti isolati dall’am- biente, di norma le colonie di bombi importate non rappresentano un rischio di introduzione di epizoozie. Tuttavia, in caso di una sua comparsa in Svizzera, il piccolo coleottero dell’alveare – la cui infestazione è considerata un’epizoozia da combattere (cfr. art. 4 lett. pbis OFE) – potrebbe colpire anche le colonie di bombi. In questo caso, il veterinario cantonale deve controllare tutti i nidi di bombi situati nella zona di protezione a lui noti (art. 274e cpv. 3 OFE). Per garantire che, in caso di epizoozia, riceva il più rapidamente possibile le informazioni sull’ubicazione dei bombi detenuti dall’uomo nel proprio Cantone, le aziende di destinazione delle colonie di bombi importate sono obbligate a tenere un registro delle colonie cedute ad altre aziende (cpv. 1). In questo modo, è garantita la tracciabilità della maggior parte delle colonie di bombi fino all’azienda in cui sono utilizzate per l’impollinazione. In caso di epizoozia, il fatto di conoscere l’ubicazione delle colonie di bombi permette di controllare rapida- mente quelle che si trovano nella zona di protezione per verificare se sono state infestate dal piccolo coleottero dell’alveare, il che è di fondamentale importanza per lottare in modo efficiente contro la malattia ed eradicare il parassita. La documentazione deve essere conservata per tre anni e presentata su richiesta agli organi della polizia epizootica (cpv. 2). Le colonie di bombi sono importate principalmente dall’UE, ma non sono escluse le importazioni da Paesi terzi. L’iscrizione nell’OITE-PT dell’obbligo di tenere un registro si giustifica perché in questo modo è possibile localizzare tutti i nidi di bombi nella zona di protezione in caso di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare.
Art. 21 cpv. 3 Può essere impiegato un certificato sostitutivo se il certificato originale contiene errori di scrittura, è danneggiato o è stato smarrito (all. 6 n. 3 OITE-PT-DFI). I requisiti formali per i certificati sostitutivi – come quelli per i certificati sanitari stessi – sono definiti nell’allegato 6 OITE-PT-DFI. I certificati sostitutivi non sono però menzionati nell’articolo 21 capoverso 3. Questo errore va corretto e la disposizione integrata di conseguenza.
Art. 24 cpv. 4 Tutte le aziende di servizi postali e di corriere devono essere assoggettate alle stesse disposizioni legali (cfr. commento all’art. 18 cpv. 5).
Art. 25 cpv. 1 lett. a e 2 e art. 28 cpv. 1 lett. a In futuro deve essere possibile presentare il DSCE in formato elettronico, anche in caso di imposizione doganale scaglionata. Il servizio veterinario di confine può anche rilasciare la copia certificata in formato elettronico.
Art. 28 cpv. 1 lett. b Cfr. commento all’articolo 4 lettera b.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell’Unione, GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8.
Art. 29 cpv. 1 In conformità alla nuova legislazione europea (regolamento delegato [UE] 2019/1666 27), l’azienda di destinazione ha tempo un giorno lavorativo per notificare all’autorità cantonale competente l’arrivo dei prodotti animali.
Art. 33 cpv. 2 Cfr. commento all’articolo 4 lettera b.
Art. 36 L’obbligo degli esercenti di aeroporti di notificare all’USAV le imprese che prestano servizi di sdoganamento da essi incaricate si è rivelato obsoleto nella prassi e viene pertanto stralciato.
Art. 38 cpv. 1 e 2 Cfr. commento all’articolo 4 lettera b.
Art. 41 cpv. 1–3 I termini di presentazione per il controllo delle partite in transito sono adeguati alla nuova normativa UE (Regolamento delegato [UE] 2019/2124 28) e prolungati da 12 ore a 3 giorni. Il capoverso 3 diventa quindi obsoleto e può essere abrogato.
Art. 42 Le prescrizioni sui depositi doganali, sui depositi franchi doganali e sugli operatori che forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo vengono abrogate in seguito all’abrogazione, nel diritto europeo, delle disposizioni corrispondenti visto che comunque non avevano alcuna rilevanza nella pratica.
Art. 45 cpv. 1 In conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2124 29, le partite in transito devono in futuro lasciare lo spazio veterinario comune CH–UE nel giro di 15 giorni. Entro questo termine dovranno essere trasferite al posto di controllo competente. Nella disposizione è inoltre aggiunta l’Irlanda del Nord (cfr. commento all’art. 4 lett. b).
Art. 48 cpv. 3, 49 cpv. 1 e 50 cpv. 3bis In futuro, le domande per il rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi possono essere presentate ed elaborate elettronicamente mediante il sistema d’informazione E-Cert (cfr. art. 102j–102l). Non appena ha messo a disposizione un modello (cfr. art. 50 cpv. 1), l’USAV lo carica nel sistema d’informazione (art. 50 cpv. 3bis). Gli espor- tatori possono accedere ai modelli, compilare quello per il Paese di destinazione in cui vogliono esportare una partita di animali o prodotti animali e trasmetterlo all’autorità cantonale competente soltanto ancora tramite il sistema d’informazione (art. 48 cpv. 3). L’autorità di esecuzione compila in seguito la propria parte del modello nel sistema d’informazione, lo stampa e lo firma. Il certificato sanitario originale viene allegato alla partita da esportare, una copia scansionata viene registrata nel sistema d’informazione (art. 49 cpv. 1).
Art. 52 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagine e art. 52a Sono aggiornati i rimandi ai regolamenti (UE) n. 142/2011 30 e (CE) N. 999/2001 31.
Art. 57 La disposizione è precisata in analogia alla definizione di «controllo d’identità» che figura nel regolamento UE sui controlli 7/15 ufficiali (cfr. art. 3 n. 42).
Art. 59 cpv. 3 e 4, frase introduttiva e lett. a Dato che può essere compilato anche elettronicamente (cfr. modifica degli art. 25 e 28), il DSCE non è più consegnato fisica- mente ogni volta, ma la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può essere avvisata del rilascio della partita anche via e- mail. Il capoverso 3 è quindi formulato in modo più flessibile: il servizio veterinario di confine informa la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che la partita è stata rilasciata. Nel capoverso 4 lettera a è aggiunta l’Irlanda del Nord (cfr. il com- mento all’art. 4 lett. b).
Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione del 24 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione, GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1. Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/2305, GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 41. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parla- mento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2022/1403, GU L 214 del 17.8.2022, pag. 1.
Art. 61 e 62 cpv. 2 lett. a Le prescrizioni e i termini per il controllo delle partite in transito sono allentati in linea con la nuova legislazione europea (regolamento delegato [UE] 2019/2124 32). L’articolo 61 capoverso 2 è abrogato dato che finora non è stata raggiunta né è pre- vista un’intesa in tal senso.
Art. 64 Nel capoverso 1 è aggiunta la legislazione sulla protezione degli animali, in modo che il servizio veterinario di confine possa rafforzare i propri controlli anche in caso di violazioni in questo ambito. Nei capoversi 2 e 3 è aggiunta l’Irlanda del Nord (cfr. commento all’art. 4 lett. b).
Art. 67 cpv. 2 Le partite in transito verso Paesi terzi non sono conformi se violano le prescrizioni sull’importazione (che sono spesso più severe di quelle sul transito [cfr. art. 38 cpv. 3]) e se trascorrono più di tre giorni prima che vengano trasbordate da un aeromobile all’altro per il seguito del trasporto. Alle partite non conformi si applicano le misure di cui all’articolo 68 e seguenti (tra cui il respingimento o la confisca). Se soddisfa le prescrizioni sull’importazione, una partita in transito può restare nell’aeroporto anche per più di tre giorni.
art. 72 cpv. 1 lett. f Per evitare rischi per la salute, in futuro il servizio veterinario di confine confisca le partite in cui si riscontra un superamento dei valori limite microbiologici di cui all’allegato 1 parte 1 dell’ordinanza del DFI sui requisiti igienici 33.
Art. 73 cpv. 1 In futuro, il servizio veterinario di confine deve poter ordinare misure immediate anche in caso di minaccia per la salute pubblica.
Art. 76, 78 e 79 Cfr. commento all’articolo 4 lettera b.
Art. 83 cpv. 1 e 2 Adeguamento della terminologia a quella degli articoli 81 e 82.
Art. 91 e 92 In conformità con il nuovo regolamento UE sui controlli, gli articoli 91 e 92 devono essere adeguati in modo che gli assistenti possano, in futuro, effettuare più controlli in modo indipendente. Potranno per esempio controllare in modo autonomo i pesci ornamentali, i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (art. 91 cpv. 2 lett. a). Potranno inoltre prendere la decisione finale in merito al rilascio delle partite per i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (art. 92 cpv. 2). Sono inoltre precisati la responsabilità e l’obbligo di presenza dei veterinari di confine.
Art. 93 cpv. 3–5 L’obbligo di formazione degli assistenti per quanto riguarda i nuovi compiti definiti negli articoli 91 e 92 è conforme alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2019/1081 34 (cpv. 3). Il registro delle formazioni svolte dal personale del servizio veterinario di confine sarà tenuto centralmente dall’USAV (cpv. 4). Nel capoverso 5 sui corsi di formazione e perfezionamento per il servizio veterinario di confine, l’UDSC rappresenta un’inutile restrizione che deve essere (anche su sua espressa richiesta) abrogata. 8/15
Art. 97 cpv. 1 Un ampliamento delle superfici al suolo o la messa a disposizione di ulteriori locali per il servizio veterinario di confine possono rendersi necessari non soltanto a causa dell’aumento del traffico, ma anche dell’introduzione o dell’estensione dei controlli dovuti a nuove prescrizioni legali od operative. La disposizione deve pertanto essere integrata di conseguenza.
Art. 99 e 100 Il contenuto del capoverso 1 dell’articolo 39 corrisponde all’articolo 39, quello dei capoversi 2 e 3 all’articolo 8 capoversi 4 e
6 vigenti.
L’articolo 100 disciplina i corsi di formazione per l’accesso a TRACES. Già oggi, l’USAV organizza soltanto quelli per le persone soggette all’obbligo di dichiarazione e i Cantoni quelli per gli importatori. La presente revisione adegua la legislazione alla realtà dei fatti. È inoltre stralciato l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento dato che non ne sono mai stati organizzati.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 41. 33 RS 816.024.1 Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell’8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1.
Titolo prima dell’art. 102j e Art. 102j–102l Il progetto prevede di istituire le basi legali per l’esercizio di un sistema d’informazione che consente di presentare ed elaborare elettronicamente le domande per il rilascio di certificati per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi (E-Cert, cfr. il commento alla modifica degli art. 48–50). Nel sistema saranno registrati soprattutto dati sugli esportatori, sulle aziende di provenienza e di destinazione e sulle partite da esportare (art. 102k). L’USAV può consultare tutti i dati e i certificati registrati nel sistema d’informazione, ma non modificarli. Gli organi di esecuzione cantonali hanno il diritto di consultare ed elaborare i dati relativi alle aziende del proprio Cantone e i certificati loro rilasciati. Le aziende che intendono esportare animali o prodotti animali in Paesi terzi hanno il diritto di consultare ed elaborare i dati o i certificati che li riguardano (art. 102l). L’USAV assume i costi di acquisto dell’E-Cert e un terzo dei costi di esercizio annuali. È previsto che due terzi dei costi di esercizio annuali saranno riversati sulle aziende esportatrici mediante la riscossione di una tassa per l’utilizzo dell’E-Cert (cfr. modifica dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV).
Art. 102d–102h, titolo prima dell’art. 102m e art. 102m–102q Le disposizioni sulla protezione dei dati, sulla sicurezza informatica, sui diritti delle persone interessate e sulla rettifica, archi- viazione e cancellazione dei dati, che si applicano attualmente al sistema d’informazione dell’USAV di cui all’articolo 102a, si applicheranno a entrambi i sistemi e saranno trasferiti in una nuova sezione e adeguati di conseguenza.
Art. 103 cpv. 1 lett. c In questo articolo è precisato che i costi per gli esami di laboratorio per le partite soggette all’obbligo del controllo veterinario di confine comprendono anche le spese di spedizione.
Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie L’articolo 295a, che disciplina la collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di stazioni, aeroporti, porti e aree di sosta e operatori turistici in caso di comparsa di un’epizoozia, deve essere integrato per permettere che l’USAV possa esporre informazioni sull’importazione di animali e prodotti animali nel traffico turistico in punti ben visibili ai passeggeri negli aeroporti nazionali e chiedere ai gestori di aeroporti di mettere a disposizione lo spazio necessario a tal fine. Ciò dovrebbe essere possibile indipendentemente da un’epizoozia specifica, poiché, per esempio, la rabbia, che svolge un ruolo importante nell’im- portazione di animali, è endemica in alcuni Paesi e l’importazione di alcuni prodotti animali è vietata indipendentemente da un’epizoozia specifica. I viaggiatori dovrebbero pertanto essere sensibilizzati al problema già prima della partenza, per esempio su uno schermo situato nell’area del check-in. Questo dovrebbe contribuire a evitare che i turisti portino con sé un animale dalle vacanze senza riflettere sulle conseguenze e che acquistino determinati prodotti animali all’estero.
Modifica dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV Nell’ingresso è aggiunto l’articolo 45c capoverso 4 LFE. Questa disposizione prevede che il Consiglio federale disciplini l’as- sunzione dei costi dei sistemi d’informazione lungo la catena alimentare. Il sistema d’informazione E-Cert (cfr. commento alla modifica degli art. 48–50 e 102j–102l OITE-PT) è uno di questi sistemi e va finanziato in parte mediante le tasse riscosse dagli utenti. Nell’articolo 17b, che riguarda la riscossione di una tassa per la disposizione di misure in caso di partite non conformi, è intro- dotto un rimando diretto agli articoli pertinenti della legislazione. In questo modo è garantito che la tassa di 120 franchi sarà riscossa per tutte le disposizioni. Agli articoli 17a e 19 capoverso 1 è apportata soltanto una modifica redazionale. Tenuto conto dell’evoluzione generale, la tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 18 capoverso 1 è aumentata da 40 a 60 franchi. La tassa deve essere riscossa per tutte le autorizzazioni in base all’onere, a prescindere se la merce debba o meno essere controllata. Di conseguenza, i capoversi 1 e 1bis possono essere fusi e il capoverso 1bis abrogato. Per l’annullamento successivo di un’autorizzazione deve essere riscossa – indipendentemente dall’onere – una tassa di 20 o 10 franchi se l’annullamento avviene su richiesta del cliente (art. 18 cpv. 3 e art. 19 cpv. 3). Per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert l’USAV riscuote dalle aziende esportatrici una tassa di 30 franchi per certifi- cato sanitario (art. 24bbis). Con questa tassa sono finanziati circa due terzi dei costi d’esercizio annuali dell’E-Cert. I restanti costi d’esercizio sono assunti dalla Confederazione. I Cantoni continueranno a rilasciare i certificati anche dopo l’entrata in funzione dell’E-Cert e fattureranno separatamente il loro onere alle aziende esportatrici.
4.2 OITE-UE
Titolo e art. 1 cpv. 1 lett. a Dall’uscita del Regno Unito dall’UE, il 1° gennaio 2021, agli animali e ai prodotti animali provenienti dalla Gran Bretagna si applicano le condizioni d’importazione vigenti per i Paesi terzi. Agli animali e ai prodotti animali provenienti dall’Irlanda del Nord continuano invece ad applicarsi le condizioni d’importazione vigenti per l’UE. Nel titolo e nel campo di applicazione deve pertanto essere aggiunta l’Irlanda del Nord.
Art. 4 lett. a, b e f Alla lettera a è stralciata l’ex enclave doganale estera di Campione, poiché dal 1° gennaio 2020 rientra nel territorio doganale italiano. Alla lettera b deve essere aggiunta l’Irlanda del Nord (cfr. commenti relativi al titolo e all’art. 1 cpv. 1 lett. a). Alla lettera f la nota a piè di pagina è aggiornata all’ultima decisione dell’UE che modifica il regolamento UE sui controlli.
Art. 6 cpv. 2 e 4 La competenza del DFI di stabilire per quali animali e prodotti animali debbano essere fornite ulteriori garanzie sanitarie è estesa a tutti gli animali e prodotti animali in modo che in futuro possano essere richieste ulteriori garanzie anche per altri animali e non soltanto per bovini, suini e gallinacei. Il presupposto per una garanzia supplementare è che la Svizzera sia riconosciuta dall’UE come indenne da una determinata epizoozia. I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia sono specificati nel regolamento (UE) 2016/429 35 e nel regolamento delegato (UE) 2020/689 36. Nel quadro della presente revisione, le garanzie sanitarie per l’indennità da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), attualmente richieste per i bovini, sono estese, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 37, ai camelidi del vecchio e del nuovo mondo e ai cervidi (cfr. modifica dell’art. 2 cpv. 1 lett. a OITE-EU-DFI). Per i prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale e quindi non rappresentano più un rischio per la salute umana e animale e per l’ambiente (p. es. biodiesel, trofei di caccia e lana sottoposta a lavaggio industriale [cfr. allegato 1a dell’ordinanza concer- nente i sottoprodotti di origine animale 38]) non sono necessari né un certificato sanitario né un documento commerciale (cpv. 4).
Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina È aggiornato il rimando al regolamento (UE) n. 142/2011 39.
Art. 8 e 31 Le disposizioni sull’attribuzione di proprietà in TRACES sono formulate in modo più flessibile, dato che la varietà di proprietà è molto ampia e alle imprese è assegnata l’attività corrispondente alla loro funzione. Inoltre, le condizioni per l’accesso e i diritti derivanti dall’accesso sono spostati agli articoli 39 e 40.
Art. 10 cpv. 4 Può essere impiegato un certificato sostitutivo se il certificato originale contiene errori di scrittura, è danneggiato o è stato smarrito (all. 3 n. 3 OITE-UE-DFI). I requisiti formali per i certificati sostitutivi – come quelli per i certificati sanitari stessi – sono definiti nell’allegato 3 OITE-UE-DFI. I certificati sostitutivi non sono però menzionati nell’articolo 10 capoverso 4. La disposizione deve quindi essere integrata di conseguenza.
Art. 19a e 20 Ogni anno vengono importate circa 400 colonie di bombi dall’UE. Dato che di norma l’azienda di destinazione le cede ad altre aziende, è necessario istituire l’obbligo di tenere un registro delle cessioni per garantire la tracciabilità (per i dettagli cfr. com- mento all’art. 19a OITE-PT).
Art. 23 L’obbligo degli esercenti di aeroporti di notificare all’USAV le imprese che prestano servizi di sdoganamento da essi incaricate si è rivelato obsoleto nella prassi e viene pertanto stralciato.
Art. 39 e 40 Il contenuto del capoverso 1 dell’articolo 39 corrisponde all’articolo 39, quello dei capoversi 2 e 3 all’articolo 8 capoversi 4 e
6 del diritto vigente.
All’articolo 40 è stato stralciato l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento dato che non ne sono mai stati organizzati. La disposizione è inoltre rielaborata sul piano redazionale.
4.3 OITEAc
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 1 cpv. 2 lett. b In questa disposizione deve essere adeguato il titolo dell’OITE-UE.
Art. 2 lett. e ed f Alla lettera e è stralciata l’ex enclave doganale estera di Campione, poiché dal 1° gennaio 2020 rientra nel territorio doganale italiano. Alla lettera f viene aggiunta l’Irlanda del Nord. Dall’uscita del Regno Unito dall’UE, il 1° gennaio 2021, agli animali e i prodotti animali provenienti dalla Gran Bretagna si applicano le condizioni d’importazione vigenti per i Paesi terzi. Agli animali e i prodotti animali provenienti dall’Irlanda del Nord si continuano ad applicare le condizioni di importazione vigenti per l’UE.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3 OITE-PT. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3 OITE-PT. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3 OITE-PT. 38 RS 916.441.22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 52 cpv. 1 lett. a OITE-PT.
Art. 3, 6a e 7 In futuro, il limite massimo di cinque animali da compagnia che possono essere importati contemporaneamente da Paesi terzi in conformità ai requisiti dell’OITEAc sarà applicato solo a cani, gatti e furetti e quindi adeguato al disciplinamento previsto per il traffico con gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia (cfr. art. 7). La disposizione viene quindi spostata dalla sezione «Disposizioni generali» alla sezione «Cani, gatti e furetti». Per quanto riguarda gli altri animali da compagnia, è possi- bile importarne un numero illimitato in conformità alle disposizioni dell’OITEAc. Nell’articolo 7 viene aggiornato il rimando e aggiunta l’Irlanda del Nord (cfr. commento all’art. 2 lett. f).
Art. 4 Cfr. commento all’articolo 2 lettera f.
Art. 5 Tenuto conto dell’abrogazione dell’articolo 3, nell’articolo 5 deve essere introdotto l’acronimo «USAV». Per il resto la dispo- sizione rimane invariata.
Art. 6 cpv. 1 lett. a Dall’uscita del Regno Unito dall’UE, il 1° gennaio 2021, le condizioni d’importazione per i Paesi terzi si applicano agli animali e ai prodotti animali provenienti dal Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord. L’Irlanda del Nord utilizza ancora un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE. Dato che l’Irlanda del Nord non è uno Stato, bensì un territorio, la disposizione viene integrata con la dicitura «altri territori europei».
Art. 10 cpv. 5 Riguardo all’inserimento dell’Irlanda del Nord nella disposizione, cfr. commento all’articolo 2 lettera f. Viene inoltre aggiunto il termine «territori» (cfr. commento all’art. 6 cpv. 1 lett. a).
Art. 12 rubrica e cpv. 4 Nella rubrica viene aggiunto il termine «territori» (cfr. commento all’art. 6 cpv. 1 lett. a). La modifica del capoverso 4 concerne soltanto il testo tedesco e francese.
Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a e cpv. 3bis Nella frase introduttiva e alla lettera a viene aggiunto il termine «territorio» (cfr. commento all’art. 6 cpv. 1 lett. a). Con l’intro- duzione del nuovo capoverso 3bis si intende chiarire che gli animali che sono già stati importati legalmente in Svizzera una volta non necessitano di un certificato veterinario in caso di reimportazione, a condizione che la vaccinazione e la titolazione siano valide e iscritte nel passaporto per animali da compagnia o altrimenti attestate.
Art. 15 cpv. 2 e 4, frase introduttiva Riguardo alla modifica del capoverso 2, cfr. commento all’articolo 2 lettera f. Nel capoverso 4 viene esteso l’elenco degli ani- mali da compagnia che, al momento dell’importazione da uno Stato o territorio nel quale non si può escludere la presenza della rabbia urbana, non hanno bisogno di una titolazione degli anticorpi contro la rabbia. In futuro le eccezioni riguarderanno anche i cani, i gatti e i furetti provenienti dagli Stati membri dell’UE e da altri Stati europei che impiegano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE; attualmente l’eccezione si applica unicamente agli animali provenienti da territori con una buona situazione epizootica riguardo alla rabbia.
Art. 34 e 34a 11/15 In futuro i detentori di animali provenienti dall’estero che soggiornano regolarmente in Svizzera (p. es. perché hanno un secondo domicilio o un’abitazione di vacanza utilizzata in modo regolare) oppure si trovano in Svizzera per un soggiorno superiore a quattro mesi avranno la possibilità di ottenere per il loro animale un passaporto svizzero per animali da compagnia. Questo faciliterà gli spostamenti con l’animale da compagnia, soprattutto in provenienza da Paesi terzi (art. 34 cpv. 2). Per il rilascio di un passaporto svizzero per animali da compagnia è anche necessario che l’animale sia stato importato legalmente in Svizzera. In caso contrario, sarà il veterinario cantonale a decidere se può essere rilasciato un passaporto svizzero per animali da compa- gnia (cpv. 3). L’articolo 34 diventa l’articolo 34a e viene adeguato al nuovo articolo 34.
Allegato 1 L’allegato viene adeguato al regolamento (UE) 2016/429 40.
Allegato 4 Viene aggiornato il rimando al pertinente capitolo del Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 41 dell’Organizzazione mondiale della salute animale in merito ai requisiti del vaccino contro la rabbia.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3 OITE-PT. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2022: www.oie.int > Français > Ce que nous faisons > Normes > Codes et Manuels > Accès en ligne au manuel terrestre
Allegato 5 I certificati veterinari per l’importazione di volatili saranno d’ora in poi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1933 42 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 43.
4.4 OITE-PT-DFI
Art. 2 cpv. 1 lett. a Le garanzie sanitarie per l’indennità da rinotracheite infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), attualmente richie- ste per i bovini, sono estese ai camelidi del vecchio e del nuovo mondo e ai cervidi.
Art. 6 La disposizione viene adeguata ai seguenti nuovi atti normativi dell’UE che prevedono l’obbligo di sottoporre gli animali e i prodotti animali a un controllo veterinario di confine in caso di importazione e di transito: il regolamento delegato (UE) 2019/2122 44, il regolamento delegato 2021/630 45 e il regolamento di esecuzione 2021/632 46. Complessivamente, con que- sta modifica non aumenta il numero di animali e prodotti animali soggetti a controlli veterinari di confine.
Allegato 1 Per maggiore chiarezza, gli atti normativi dell’UE sono elencati cronologicamente e rinumerati. Inoltre vengono adottati gli adeguamenti più recenti dell’UE.
Allegato 2 L’allegato viene adeguato ai nuovi atti normativi dell’UE che disciplinano i requisiti relativi alle garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina e suina, e ora anche per i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi.
Allegato 3 Viene aggiornata la nota a piè di pagina del numero 1, che rimanda al regolamento (UE) n. 142/2011 47.
Allegato 4 Gli estratti e concentrati di carne sono ora considerati prodotti a base di carne e pertanto sono vietati nell’ambito del traffico viaggiatori. Vengono quindi rimossi dall’elenco dei prodotti animali che possono essere importati o fatti transitare senza restri- zioni nel traffico turistico (n. II lett. a). Nella versione francese deve essere precisata la frase introduttiva del numero I.
Allegato 5 Si tiene conto dell’ultima modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 48. L’allegato è inoltre integrato con le disposizioni relative all’identificazione delle partite di sottoprodotti di origine animale.
4.5 OITE-UE-DFI
Titolo e ingresso Dall’uscita del Regno Unito dall’UE, il 1° gennaio 2021, agli animali e ai prodotti animali provenienti dalla Gran Bretagna si applicano le condizioni d’importazione vigenti per i Paesi terzi. Agli animali e ai prodotti animali provenienti dall’Irlanda del 12/15 Nord continuano invece ad applicarsi le condizioni d’importazione vigenti per l’UE. Nel titolo deve pertanto essere aggiunta l’Irlanda del Nord. Nell’ingresso deve essere riportato il nuovo titolo dell’OITE-UE.
Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47. Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Con- siglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/887, GU L 154 del 7.6.2022, pag. 23. Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Con- siglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione, GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/1615, GU L 243 del 20.9.2022, pag. 1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parla- mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione, GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322, GU L 200 del 29.7.2022, pag. 25. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 52 cpv. 1 lett. a OITE-PT. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1374, GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1.
Art. 2 cpv. 1 lett. a Le garanzie sanitarie per l’indennità da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), attualmente richieste per i bovini, devono essere estese ai camelidi del vecchio e del nuovo mondo e ai cervidi.
Allegato 1 I rimandi agli atti dell’UE sulle condizioni armonizzate per gli scambi intracomunitari sono aggiornati e numerati progressiva- mente. Per la Svizzera sono di rilievo in particolare le seguenti modifiche apportate al diritto dell’Unione europea dopo l’ultima revisione dell’allegato 1: N. 1: dall’ultimo aggiornamento del rimando, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato, tra l’altro, dai regolamenti (UE) 2021/1176 49, (UE) 2021/1372 50 e (UE) 2022/2246 51, recanti in particolare disposizioni sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei caprini, sulla somministrazione, a determinate condizioni, di proteine animali trasformate ai non rumi- nanti e sull’adozione di misure di protezione contro la diffusione della malattia del dimagrimento cronico. Il numero 1 è inoltre integrato con l’aggiunta che fanno parte del regolamento (CE) n. 999/2001 anche gli atti riguardanti misure di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, adottati dalla Commissione in virtù degli articoli 4, 24 e 24a del regolamento succitato. L’UE definisce e aggiorna costantemente le regioni degli Stati membri alle quali si applicano, a causa di un focolaio epizootico, restrizioni e divieti al commercio di animali, prodotti animali e altri possibili vettori di contagio. A seconda della situazione, queste prescrizioni tecniche dell’UE devono essere recepite separatamente nel diritto svizzero a livello di ordinanza a brevi intervalli e più volte all’anno. Questo comporta ritardi nella loro applicazione. Adeguando i rimandi riportati esplicitamente nel diritto svizzero agli atti del Parlamento europeo e del Consiglio («atti di base») relativi alle condizioni armo- nizzate per gli scambi intracomunitari (determinanti anche per la Svizzera), si vuole garantire che i regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione europea in virtù degli atti di base si applichino anche in Svizzera senza una trasposizione separata. Questo permette di rispondere più rapidamente alle situazioni epizootiche, rafforzare la lotta alle epizoozie e di snellire i processi amministrativi. L’USAV informa sul proprio sito Internet 52 sugli atti dell’UE vigenti. N. 3: dall’ultimo aggiornamento del rimando, il regolamento (CE) n. 853/2004 53 è stato modificato, tra l’altro, dai regolamenti (UE) 2021/1756 54 e (UE) 2022/2258 55, recanti in particolare disposizioni sul trasporto di prodotti della pesca freschi in acqua e ghiaccio (che ora consentono l’uso di vaschette sulla base di un parere scientifico dell’EFSA 56) e sulla durata minima di con- servazione delle uova (prolungata da 21 a 28 giorni sulla base di un parere dell’EFSA 57) e che escludono su base permanente dal campo di applicazione del regolamento (CE) 852/2004 la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola. N. 6: dall’ultimo aggiornamento del rimando, il regolamento (UE) n. 142/2011 58 è stato modificato, tra l’altro, dal regolamento (EU) 2021/1925 59, che ammette, in particolare, la valorizzazione degli escrementi di insetti come fertilizzanti e nel quale il baco da seta è aggiunto all’elenco delle specie di insetti autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate destinate alla fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento. N. 7: dall’ultimo aggiornamento del rimando, il regolamento (UE) n. 576/2013 60 è stato modificato, tra l’altro, dal regolamento (UE) 2021/1933 61. La Commissione europea può ora adottare in atti di esecuzione misure speciali in caso di diffusione della rabbia o di un’altra epizoozia che potrebbe costituire una minaccia seria per la salute umana o animale. Questi atti si applicano con effetto immediato negli Stati membri. Poiché è nell’interesse della Svizzera che queste misure di protezione si applichino direttamente anche sul suo territorio, il rimando all’atto di base è integrato con l’aggiunta che i regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione europea in virtù degli atti di base si applicano anche in Svizzera senza recepimento separato. L’USAV informa sul proprio sito Internet sugli atti dell’UE vigenti.
Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell’età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina, GU L 256 del 19.7.2021, pag. 56. Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione del 17 agosto 2021 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e 13/15 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1. Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione del 15 novembre 2022 che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi, GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1. www.usav.admin.ch > Importazione ed esportazione > Misure di protezione vigenti > Misure di protezione UE Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi, GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27. Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione del 9 settembre 2022 che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi, GU L 299 del 18.11.2022, pag. 5. EFSA Journal 2020;18(4):6091 EFSA Journal 2014;12(7):3782 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1. Regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione del 5 novembre 2021 che modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l’immissione sul mercato di determinati prodotti a base di insetti e l’adattamento di un metodo di contenimento, GU L 393 dell’8.11.2021, pag. 4. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, inclusi gli atti relativi a misure di protezione adottati dalla Commissione in virtù dell’articolo 36 del regolamento, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1. Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Con- siglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4.
N. 9: il regolamento (UE) 2016/429 62 («normativa in materia di sanità animale») e il regolamento delegato (UE) 2020/687 63 (n. 15) stabiliscono in modo esaustivo e dettagliato le misure in caso di focolaio epizootico in uno Stato membro dell’UE. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione europea la competenza di adottare, mediante atti di esecuzione, misure supplementari limitate nel tempo di controllo delle malattie. La Commissione europea è assistita a tal fine dal Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nel quale è integrata anche la Svizzera in virtù dell’Accordo sull’agricoltura. Per garantire che questi atti di esecuzione limitati nel tempo si applichino direttamente anche in Svizzera, il rimando all’atto di base è integrato con l’aggiunta che i regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione europea in virtù degli atti di base si applicano anche in Svizzera senza recepimento separato. L’USAV informa sul proprio sito Internet sugli atti dell’UE vigenti.
Allegato 2 L’allegato è adeguato ai nuovi atti dell’UE recanti i requisiti per le garanzie sanitarie per gli animali delle specie bovina e suina che sono stati estesi anche ai camelidi del vecchio e del nuovo mondo e ai cervidi.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
I costi per l’acquisto e d’esercizio annuali del sistema d’informazione E-Cert (cfr. commento agli art. 102j–102l OITE-PT) ammontano, rispettivamente, a circa 1 milione e a 150 000 franchi. La parte assunta dalla Confederazione (cfr. commento all’art. 24bbis dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV) è finanziata dall’USAV con i fondi a disposizione. Il riconoscimento im- mediato da parte della Svizzera delle regioni degli Stati membri dell’UE per le quali vigono restrizioni e divieti al commercio di animali, prodotti animali e altri possibili vettori di malattie a causa di un focolaio epizootico (cfr. commento all’all. 1 n. 1 OITE-UE-DFI) renderà superflua l’elaborazione di pertinenti ordinanze. Questo sgraverà gli uffici federali interessati. Il progetto non ha altre ripercussioni per la Confederazione; sono in particolare sufficienti le risorse disponibili per l’attuazione delle nuove condizioni d’importazione di cui all’articolo 5a OITE-PT.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.
5.3 Ripercussioni per l’economia
Il riconoscimento immediato da parte della Svizzera delle regioni di Stati membri dell’UE per le quali vigono restrizioni e divieti al commercio di animali, prodotti animali e altri possibili vettori di malattie a causa di un focolaio epizootico (cfr. commento all’all. 1 n. 1 OITE-UE-DFI) permetterà una risposta più rapida alle epizoozie e un rafforzamento della lotta a queste malattie. Le tasse riscosse dalle aziende importatrici per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert (cfr. commento all’art. 24bbis dell’or- dinanza sulle tasse dell’USAV) hanno un impatto finanziario sull’economia. In cambio, il sistema semplifica il lavoro ammini- strativo delle aziende esportatrici poiché consente la presentazione e l’elaborazione elettronica delle domande per il rilascio di certificati sanitari. Per le aziende che già utilizzano sistemi di elaborazione dati propri per l’immissione dei dati per i certificati richiesti per l’esportazione è prevista la messa a disposizione di un’interfaccia di connessione all’E-Cert, per evitare che debbano ripetere l’inserimento dei dati. Inoltre, anche le persone residenti in Paesi terzi beneficeranno di una semplificazione ammini- strativa poiché potranno, a determinate condizioni, ottenere un passaporto svizzero per il loro animale da compagnia (cfr. com- mento agli art. 34 e 34a OITEAc). Di norma, le persone provenienti da Paesi terzi che entrano in Svizzera con un animale da compagnia devono presentare un certificato veterinario (cfr. commento all’art. 14 cpv. 1 OITEAc), valido per non più di quattro mesi (art. 11 cpv. 5 OITEAc). Il passaporto svizzero per animali da compagnia consente loro invece di entrare in Svizzera con 14/15 il proprio animale senza ostacoli per almeno un anno dopo che l’animale è stato vaccinato contro la rabbia (cfr. art. 11 cpv. 3 OITEAc). Le nuove prescrizioni sull’importazione di animali trattati con determinati medicamenti antimicrobici e di alimenti derivati da questi animali hanno infine ripercussioni marginali sull’economia (cfr. art. 5a OITE-PT), perché non potranno più essere im- portati in Svizzera animali e prodotti animali provenienti da Paesi che non vietano l’uso di questi medicamenti antimicrobici. Tuttavia, in base alle informazioni attualmente disponibili, i principali Paesi esportatori di carne in Svizzera, tra cui la Nuova Zelanda e l’Australia (carne d’agnello) e il Brasile (carne di pollo), non impiegano antimicrobici riservati e medicamenti anti- microbici per l’ingrasso degli animali al fine di promuovere la crescita o aumentare la produttività. Gli additivi per alimenti per animali utilizzati per promuovere la crescita e aumentare la produttività non sono soggetti al divieto d’importazione. La carne prodotta con questi additivi può quindi essere importata in Svizzera e deve essere dichiarata in conformità all’ordinanza sulle dichiarazioni agricole anche in futuro (cfr. commento all’art. 5a). Non sono quindi da attendersi cambiamenti nei flussi com- merciali sul fronte delle importazioni. Durante il dibattito del 23 marzo 2023 in seno al Comitato SPS dell’OMC nessun membro dell’OMC ha definito le misure in questione dell’UE incompatibili con l’accordo SPS. Alla luce di ciò e del fatto che le nuove condizioni d’importazione si giu- stificano sul piano scientifico e sono in linea con la Strategia nazionale sulla resistenza agli antibiotici e nell’interesse della salute pubblica (cfr. commento all’art. 5a), le ripercussioni marginali sull’economia sono da ritenersi proporzionali.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3 OITE-PT. Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Con- siglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64.
Anche l’obbligo per le persone che importano bombi di tenere un registro delle cessioni delle colonie di bombi ad altre aziende (art. 19a OITE-UE e art. 19a e 20 OITE-UE) ha ripercussioni sull’economia. L’onere derivante da questo obbligo è stimato basso, in caso di infestazione da parte del piccolo coleottero dell’alveare permette però al veterinario cantonale di determinare rapidamente le colonie di bombi situate nella zona di protezione e quindi di accrescere le possibilità di lottare efficacemente contro questa epizoozia. Anche l’obbligo dei gestori degli aeroporti nazionali di mettere a disposizione dell’USAV lo spazio necessario per esporre in punti ben visibili ai passeggeri informazioni sull’importazione nel traffico turistico di animali e prodotti animali (combinato disposto dell’art. 13 cpv. 2 OITE-PT e dell’art. 295a OFE) ha ripercussioni sull’economia. Dato che si tratta di superfici limitate da mettere a disposizione a fini informativi per ridurre il rischio di introdurre un’epizoozia, la misura è da ritenersi ragionevole.
6 Aspetti giuridici
6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche di ordinanza proposte sono finalizzate in particolare a mantenere l’equivalenza delle disposizioni sull’importa- zione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali con quelle dell’UE o derivano dagli obblighi dell’Accordo sull’agricoltura 64 e sono quindi compatibili con questo impegno internazionale della Svizzera. Potrebbero porsi questioni giuridiche relative al diritto OMC per quanto riguarda le condizioni d’importazione recepite dall’UE per gli animali trattati con determinati medicamenti antimicrobici e gli alimenti derivati da questi animali. Durante il dibattito del 23 marzo 2023 in seno al Comitato SPS dell’OMC sulle preoccupazioni commerciali specifiche 65 di Argentina e USA nessun membro ha definito le misure in questione dell’UE incompatibili con l’accordo SPS. La richiesta di un periodo di tran- sizione adeguato è stata presa in considerazione; in analogia al diritto europeo, è previsto un periodo di due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento nell’UE (cfr. n. III OITE-PT). Le nuove condizioni d’importazione sono pertanto compatibili anche dal punto di vista dell’OMC con gli obblighi della Svizzera.
6.2 Protezione dei dati
Ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992 66 sulla protezione dei dati (LPD) gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. I dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD). Gli articoli 102j–102l OITE- PT disciplinano il trattamento di dati personali nel nuovo sistema d’informazione E-Cert, che consente di presentare ed elaborare elettronicamente le domande per il rilascio di certificati per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. Dato che in E-Cert non vengono immessi dati degni di particolare protezione, è sufficiente una regolamentazione a livello di ordinanza.
Allegati: Progetti di atti normativi
64 RS 0.916.026.81 tradeconcerns.wto.org > search > G/SPS/GEN/2046 66 RS 235.1