Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna, 8 dicembre 2023
Recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra au- torità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
Compendio L’oggetto del presente progetto è di recepire e trasporre la direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. L’obiettivo princi- pale della direttiva è di legiferare sugli aspetti organizzativi e procedurali dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati associati a Schengen al fine di definire standard comuni, contribuendo così a un efficiente scambio di informazioni.
Situazione iniziale Con l’Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.31) la Sviz- zera si è impegnata a recepire di principio tutti i nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto si svolge secondo una pro- cedura particolare che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi respon- sabili dell’Unione europea (UE) e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera. Il 10 maggio 2023 l’UE ha adottato la direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. La direttiva è stata notificata alla Svizzera il 25 aprile 2023 come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il 2 giugno 2023 il Consiglio federale ha approvato lo scambio di note concernente il recepimento di tale direttiva, con riserva di approvazione da parte del Parlamento.
Contenuto del progetto La direttiva (UE) 2023/977 abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio che concretizzava il principio di disponibilità delle informazioni a livello europeo e che la Svizzera ha trasposto nel suo diritto nazionale con l’entrata in vigore della legge del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS; RS 362.2). La direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contra- sto degli Stati membri è stata elaborata allo scopo di modernizzare il quadro normativo esistente e di armonizzare lo scambio di informazioni nello spazio Schengen. Precisa inoltre i diversi termini entro cui rispondere alle richieste di informazioni presentate da altri Stati Schengen. Ciascuno Stato Schengen dispone di un punto di contatto unico («single point of contact», SPOC) operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, che è dotato di un sistema di trattamento dei casi e può accedere alle informazioni richieste. La direttiva menziona esplicitamente il principio di disponibilità. Ciò significa che lo SPOC deve poter ottenere le informazioni disponibili sui reati contemplati dalla direttiva da parte delle autorità di perseguimento penale (comprese quelle cantonali) incaricate della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini in virtù del diritto nazionale. Non occorre invece disporre di un accesso diretto. Sarà inoltre rafforzato il ruolo di Europol. In futuro, tutti gli scambi di informazioni di polizia all’interno dello spa- zio Schengen saranno infatti effettuati in via prioritaria tramite l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni SIENA («Secure Information Exchange Network Ap- plication»), gestito per l’appunto da Europol. La questione della protezione dei dati è un elemento centrale della direttiva. Il testo rimanda direttamente alla direttiva (UE) 2016/680 che la Svizzera aveva recepito con la legge sulla protezione dei dati in ambito
Schengen (LPDS) il cui contenuto normativo è ormai confluito nella nuova legge fede- rale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) entrata in vigore il 1° settembre 2023. La direttiva (UE) 2023/977 fissa per la Svizzera un obiettivo vincolante. Spetta pertanto al nostro Paese emanare disposizioni giuridiche così da poter conseguire quest’obiet- tivo. La LSIS creata per trasporre la decisione quadro 2006/960/GAI deve essere sot- toposta a revisione totale per poter accogliere le numerose novità in materia di scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen introdotte dalla direttiva (UE) 2023/977.
2.1 Panoramica della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni 2.2 Contenuto della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni 5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale 46
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Con l’Accordo di associazione alla normativa di Schengen1 (AAS) la Svizzera si è im- pegnata a recepire di principio tutti i nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto si svolge secondo una procedura parti- colare che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi responsabili dell’Unione europea (UE) e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Sviz- zera. Il 10 maggio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adot- tato una direttiva volta a disciplinare lo scambio di informazioni tra autorità di persegui- mento penale all’interno dello spazio Schengen. Si tratta della direttiva (UE) 2023/9772 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. L’agevolazione della mobilità delle persone all’interno dello spazio Schengen rappre- senta una sfida per le autorità di perseguimento penale chiamate a far fronte a una criminalità che agisce oltre i confini nazionali. La maggior parte delle reti criminali che operano attualmente in Svizzera sono infatti attive anche in diversi altri Stati Schengen. La criminalità moderna è dunque un problema internazionale. Alla luce dell’evoluzione della criminalità e della mobilità delle persone è indispensabile una cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto degli Stati membri e asso- ciati a Schengen (di seguito «Stati Schengen»). Le autorità di perseguimento penale di uno Stato Schengen devono beneficiare di un accesso alle informazioni equivalente a quello di cui dispongono le autorità omologhe di un altro Stato Schengen. Lo scambio di informazioni tra autorità di contrasto è pertanto un elemento essenziale per garantire la sicurezza all’interno dello spazio Schengen. La Commissione europea constata tuttavia che le norme volte a disciplinare lo scambio di informazioni tra servizi repressivi hanno attualmente un carattere frammentario, in particolare se si tiene conto del contesto dei singoli Stati. Questa frammentazione com- promette l’efficacia e l’efficienza dello scambio di informazioni e crea falle di cui i crimi- nali potrebbero approfittare agendo in diversi Stati dello spazio Schengen. L’obiettivo principale della direttiva è dunque di legiferare sugli aspetti organizzativi e procedurali
dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati Schengen al fine di definire standard comuni. La direttiva si inserisce nel progetto di codice di cooperazione di polizia dell’UE. Quest’ultimo comprende ugualmente la raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio sulla cooperazione operativa nell’attività di contrasto3, che rispecchia l’esigenza di ar-
1 RS 0.362.31 2 Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione qua- dro 2006/960/GAI del Consiglio, GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1 3 Raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio del 9 giugno 2022 sulla cooperazione operativa nell’attività di contrasto, GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53.
monizzare le prassi in materia di cooperazione transfrontaliera di polizia. Questa com- ponente maggiormente operativa è stata notificata alla Svizzera il 17 giugno 2022 e recepita il 2 agosto 2022. La direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri risponde a tre esigenze individuate dalla Commissione europea. La prima esigenza evidenziata è quella di stabilire norme comuni chiare e solide in materia di scambio di informazioni tra le autorità di contrasto. La Commissione europea fa riferimento alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, denominata anche «iniziativa svedese»4. Quest’ultima stabilisce i principi che devono essere applicati nell’ambito dello scambio di informazioni, i termini per la risposta e il formulario da uti- lizzare per presentare una richiesta a un altro Stato Schengen. Nella pratica, l’iniziativa svedese è relativamente poco attuata, a causa di una mancanza di chiarezza. Per ri- solvere questa problematica, la Commissione europea stabilisce come obiettivo della direttiva quello di garantire un accesso equivalente alle autorità di contrasto di tutti gli Stati Schengen alle informazioni disponibili negli altri Stati membri, per mezzo di regole precise, coerenti e comuni. La Commissione europea sottolinea tuttavia l’importanza di rispettare i diritti fondamentali nel quadro degli scambi, in particolare le norme vigenti in materia di protezione dei dati. La seconda esigenza rilevata dalla Commissione europea riguarda la creazione di strutture comuni e strumenti efficaci per lo scambio di informazioni. Poiché gli Stati Schengen sono liberi di organizzarsi come lo desiderano, esiste una grande diversità nelle strutture, nelle funzioni, nei mezzi e nelle capacità dei settori delle autorità di con- trasto responsabili dello scambio di informazioni, in particolare per quanto concerne i punti di contatto unici o SPOC. Alcuni SPOC non dispongono delle strutture necessarie che consentano loro di scambiare in modo efficiente le informazioni con gli altri Stati. La Commissione europea sottolinea innanzitutto il mancato accesso a determinate banche dati nazionali o europee e il conseguente ritardo nella trasmissione delle infor- mazioni. Inoltre i termini previsti nell’iniziativa svedese spesso non vengono rispettati
laddove sia richiesta un’autorizzazione giudiziaria per procedere allo scambio di infor- mazioni. Nella stessa direttiva, la Commissione europea menziona l’obiettivo di armo- nizzare gli standard minimi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza da parte degli SPOC. La terza esigenza constatata dalla Commissione europea riguarda la creazione di una prassi comune per i canali di comunicazione attualmente esistenti per scambiare infor- mazioni tra Stati Schengen. La diversità dei canali di comunicazione oggi in uso con- duce regolarmente a una duplicazione delle richieste, a ritardi ingiustificati e, in deter- minati casi, alla perdita di informazioni. Inoltre Europol riceve soltanto sporadicamente copia delle richieste di informazioni, anche laddove queste ultime rientrino nel suo man- dato. Nella direttiva (UE) 2023/977 la Commissione europea propone di porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione definendone uno a priori, rafforzando al contempo il ruolo di Europol quale piattaforma centrale per lo scambio di informazioni sulla criminalità all’interno dell’Unione europea, a condizione che i reati rientrino nel suo mandato. La direttiva è stata notificata alla Svizzera il 25 aprile 2023 come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il 2 giugno 2023 il Consiglio federale ha approvato lo scambio di note concernente il recepimento di tale direttiva, con riserva di approvazione da parte del
4 Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.
Parlamento. La nota di risposta è stata trasmessa all’UE il 7 giugno 2023. L’obiettivo del presente avamprogetto è quello di recepire entro i termini prestabiliti gli sviluppi dell’acquis di Schengen e di creare le necessarie basi giuridiche per la relativa traspo- sizione.
1.2 Svolgimento dei negoziati
Il 9 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato la sua proposta di direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri che si inserisce nel progetto di codice di cooperazione di polizia dell’UE. I dibattiti relativi alla direttiva in seno al Consiglio dell’UE si sono svolti da dicembre 2021 a maggio
2022. Gli argomenti seguenti sono stati oggetto di discussioni approfondite.
Invio di una copia a Europol: il progetto di direttiva della Commissione europea prevedeva l’obbligo, in caso di trasmissione di un’informazione da un Paese all’al- tro, di inviare una copia dell’informazione a Europol, a condizione che l’informa- zione riguardi un reato compreso nel mandato di Europol stesso. I rappresentanti degli Stati Schengen in seno al gruppo di lavoro hanno espresso il desiderio di attenuare quest’obbligo, prevedendo eccezioni.
Ricorso al canale SIENA: la Commissione europea chiedeva di prevedere il ri- corso esclusivo al canale SIENA (Secure Information Exchange Network Applica- tion) per la trasmissione di informazioni tra Stati Schengen nel quadro della diret- tiva. Sono state introdotte eccezioni a questa regola, in particolare alla luce di incidenti tecnici inaspettati che potrebbero rendere SIENA temporaneamente in- disponibile o per consentire il ricorso a canali più rapidi.
Accesso dello SPOC alle informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto: il progetto della Commissione europea prevedeva che lo SPOC potesse accedere direttamente alle banche dati delle autorità di perseguimento penale del proprio Stato. Diversi Paesi, segnatamente quelli dotati di un sistema federalista, hanno evidenziato l’impossibilità di garantire un tale accesso diretto. Anche la Svizzera ha espresso le sue preoccupazioni al riguardo. In seguito alle discussioni il pro- getto è stato modificato in modo che lo SPOC possa richiedere l’informazione all’autorità di contrasto interessata che, a sua volta, sarà tenuta a trasmettergliela. Il 13 ottobre 2022 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha adottato la sua relazione. Il trilogo ha avuto luogo da ottobre a novembre 2022 ed è stato accompagnato da riunioni tecniche e da incontri tra i con- siglieri in materia di Giustizia e affari interni (consiglieri GAI). I negoziati in sede di tri- logo erano incentrati su altri temi rispetto a quelli affrontati a livello di esperti, ad esem- pio sui controlli che lo SPOC destinatario di una richiesta di informazione deve effet- tuare prima di poter trasmettere l’informazione in questione. Il Parlamento europeo sot- tolinea l’importanza di questi controlli, in particolare per evitare che le richieste relative
allo scambio di informazioni siano utilizzate per scopi politici e per garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli individui oggetto dello scambio di informazioni. Questa esi- genza è stata tenuta in considerazione in occasione del trilogo ed è contenuta nel com- promesso scaturito da questa procedura. La Svizzera è stata rappresentata durante tutti gli incontri dei consiglieri GAI e ha potuto sottoporre le proprie proposte durante tutte le tappe della negoziazione. In occasione dell’ultimo trilogo svoltosi il 29 novembre 2022, la presidenza ceca e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul testo della di- rettiva. Il compromesso raggiunto è stato approvato in sessione plenaria dal Parla-
mento europeo il 15 marzo 2023 e dal Consiglio dei ministri il 24 aprile 2023. L’appro- vazione ufficiale della direttiva è avvenuta il 10 maggio 2023 tramite sottoscrizione dell’atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE.
1.3 Procedura per il recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
L’articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire tutti gli atti adottati dall’UE quale sviluppo dell’acquis di Schengen sin dalla firma dell’AAS avvenuta il 26 ottobre
2004 e, laddove necessario, a trasporli nel diritto svizzero.
L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen: in un primo momento l’UE notifica «immediata- mente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente, il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Com- missione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS). Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Confor- memente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, in caso di referendum, al Popolo. La direttiva sottoposta alla Svizzera ha carattere vincolante e deve pertanto essere ugualmente oggetto di uno scambio di note. Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea fede- rale. La Svizzera nella sua nota di risposta del 9 giugno 2023 relativa al recepimento della direttiva (UE) 2023/977 ha dunque informato l’UE che lo scambio di note potrà entrare in vigore soltanto nella data della notifica da parte della Svizzera del soddisfa- cimento dei suoi requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi dell’acquis di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine dovrà inoltre aver luogo l’eventuale referendum. Non appena la procedura nazionale sarà completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione della direttiva UE saranno stati soddisfatti, la Svizzera ne informerà per scritto immediatamente il Consiglio dell’UE e la Commis- sione europea. Se non è indetto il referendum contro il recepimento e la trasposizione della direttiva UE, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica dello scambio di note.
La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Schengen da parte della Svizzera rischia di pregiudicare la cooperazione Schengen e pertanto anche la cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con In base alla data di notifica da parte dell’UE (25 aprile 2023), il termine per recepire e trasporre la direttiva (UE) 2023/977 scade dunque il 25 aprile 2025.
5 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS 0.142.392.68
1.4 Varianti esaminate
Con l’entrata in vigore della legge del 12 giugno 20096 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS), la semplificazione dello scambio di informazioni tra au- torità di perseguimento penale ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI è stata attuata nel diritto svizzero. La LSIS disciplina le modalità dello scambio di informazioni. La direttiva (UE) 2023/977 precisa queste modalità e definisce le condizioni per lo scambio di informazioni. Ai fini della trasposizione della suddetta direttiva è stato esaminato preliminarmente se fosse più opportuno mantenere una regolamentazione a livello di legge federale o se la direttiva potesse invece essere considerata direttamente applicabile. Le direttive dell’UE sono atti giuridici che stabiliscono un obiettivo che tutti i Paesi dell’UE devono conseguire. L’obiettivo è per ogni Stato membro vincolante, salva restando la compe- tenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288 par. 3 TFUE7). Spetta pertanto ai singoli Paesi definire attraverso disposizioni nazionali come conse- guire tale obiettivo. La direttiva conferisce agli Stati membri un mandato legislativo. Si tratta quindi di un atto che necessita di essere trasposto, le cui disposizioni sono diret- tamente applicabili soltanto in casi eccezionali. La diretta applicabilità della direttiva (UE) 2023/977 sarebbe possibile soltanto se le disposizioni previste dal diritto interna- zionale fossero sufficientemente precise e chiare per costituire, nel caso specifico, la base di una decisione. Le disposizioni devono pertanto essere «giustiziabili», ossia devono definire i diritti e i doveri del singolo e rivolgersi alle autorità incaricate dell’ap- plicazione del diritto8. La direttiva (UE) 2023/977, quale atto che necessita di una tra- sposizione, non adempie questi criteri, ragion per cui una sua applicazione diretta e generale non entra in linea di conto. Occorre quindi trasporla nel diritto nazionale. Inol- tre, la direttiva (UE) 2023/977, viste le sue disposizioni soggette a interpretazione e alla luce del sistema federalista della Svizzera, non è applicabile in Svizzera senza previo adeguamento specifico al diritto svizzero. È stata ugualmente esaminata l’opportunità di estendere le disposizioni relative all’as- sistenza in materia di polizia previste dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale
(CP)9. Si è tuttavia rinunciato a un’estensione in tal senso, dato che le norme di diritto formali in materia di cooperazione di polizia non vanno in linea di principio inserite nel CP. La LSIS è una legge federale intesa a disciplinare in modo chiaro lo scambio di infor- mazioni con gli Stati Schengen ai fini di prevenire, accertare e perseguire reati. La re- visione di questa legge speciale ai sensi della direttiva (UE) 2023/977 si rivela pertanto necessaria. Tuttavia, alla luce delle numerose aggiunte e precisazioni apportate dalla direttiva in materia di scambio di informazioni, la maggior parte delle disposizioni della LSIS non sono più pertinenti, motivo per cui è necessario sottoporre la legge a una revisione totale.
6 RS 362.2
7 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
8 DTF 136 I 297, consid. 8.1
9 RS 311.0
1.5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio
federale Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202010 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre
202011 sul programma di legislatura 2019–2023.
Il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen contribuisce tuttavia all’at- tuazione dell’indirizzo politico 3, obiettivo 14 per la legislatura 2019–2023. Precisando il quadro esistente, la direttiva (UE) 2023/977 permette uno scambio più efficace delle informazioni pertinenti per le autorità di contrasto degli Stati Schengen. Il fatto di condividere tali informazioni con le autorità competenti entro i termini impartiti è in linea con gli obiettivi in materia di lotta alla violenza, alla criminalità e al terrorismo e consente di contrastare in modo efficace tali fenomeni. Pertanto, con il recepimento e la trasposizione della direttiva, la Svizzera contribuisce a garantire la sicurezza dei pro- pri abitanti come pure di quelli degli altri Stati Schengen.
2 Principi generali e contenuto
2.1 Panoramica della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di infor-
mazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri La direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contra- sto degli Stati membri è stata elaborata allo scopo di modernizzare il quadro normativo esistente e di armonizzare lo scambio di informazioni nello spazio Schengen. La diret- tiva abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio che concretizzava il prin- cipio di disponibilità delle informazioni a livello europeo e che la Svizzera ha trasposto nel suo diritto nazionale con l’entrata in vigore della LSIS. La decisione quadro pro- muoveva già lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale degli Stati europei, ragion per cui la direttiva non richiede la creazione di un sistema completa- mente nuovo. La direttiva contiene diverse precisazioni atte ad adeguare il quadro le- gale relativo allo scambio di informazioni in materia di polizia. Innanzitutto, nella direttiva sono precisati i diversi termini previsti per rispondere a una richiesta di informazioni presentata da un altro Stato Schengen. Nei casi urgenti le in- formazioni devono essere condivise entro otto ore, nella misura in cui siano diretta- mente accessibili. Gli altri termini previsti sono di tre giorni per le richieste urgenti rela- tive a informazioni indirettamente accessibili e di sette giorni per tutte le altre richieste. La direttiva (UE) 2023/977 amplia ugualmente il campo d’applicazione dello scambio di informazioni su richiesta. Non si tratta infatti più di rispondere soltanto alle richieste di informazione concernenti reati gravi, ma anche a quelle su reati passibili di una pena detentiva superiore a un anno. Per rispondere a queste richieste, ogni Stato Schengen dispone di uno SPOC, opera- tivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, dotato di un sistema di trattamento dei casi e di un accesso ai dati richiesti. La novità introdotta dalla direttiva consiste nella precisa- zione dei compiti che lo SPOC deve svolgere nonché delle sue capacità, della sua organizzazione e composizione. Tali disposizioni mirano a definire uno standard co- mune per tutti gli SPOC dello spazio Schengen.
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Inoltre la direttiva menziona esplicitamente il principio di disponibilità secondo cui ogni agente delle autorità di contrasto di uno Stato membro che necessita di determinate informazioni nell’esercizio delle sue funzioni possa ottenerle dalle autorità di contrasto di un altro Stato membro che ne è in possesso e che le condivide per gli scopi indicati. Ciò implica che lo SPOC dovrà poter ottenere le informazioni disponibili sui reati con- templati dalla direttiva dalle autorità di contrasto (comprese quelle cantonali) incaricate della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini in virtù del diritto nazionale. Un accesso diretto non è invece necessario. La direttiva prevede anche la possibilità di consentire lo scambio di informazioni diretto tra autorità di contrasto senza dover passare tramite lo SPOC. Questo aspetto non sarà tuttavia considerato nell’am- bito della trasposizione nel diritto svizzero (v. n. 3.2). Sarà inoltre rafforzato il ruolo di Europol. Tutti gli scambi di informazioni di polizia all’in- terno dello spazio Schengen saranno effettuati in via prioritaria tramite il canale SIENA, gestito per l’appunto da Europol. Per gli scambi di informazioni che riguardano casi rientranti nel suo mandato, Europol dovrà in linea di principio essere messo in copia al fine di ricevere maggiori informazioni. La questione della protezione dei dati è un elemento centrale della direttiva. Il testo rinvia direttamente alla direttiva (UE) 2016/68012 che la Svizzera ha recepito con la legge federale del 25 settembre 202013 sulla protezione dei dati (LPD) entrata in vigore il 1° settembre 2023. La direttiva (UE) 2016/680 verte sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2.2 Contenuto della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informa-
zioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri Il presente numero fornisce una panoramica più dettagliata della direttiva europea, evi- denziando i diversi capi di cui si compone.
Disposizioni generali
Oggetto e ambito d’applicazione (art. 1) L’articolo 1 della direttiva definisce innanzitutto l’oggetto della direttiva. Il paragrafo 1 statuisce infatti che la direttiva «stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini». A tal fine la direttiva stabilisce norme riguardanti quattro ambiti specifici:
le richieste di informazioni presentate allo SPOC di un altro Stato Schengen;
la trasmissione di propria iniziativa da parte di uno Stato Schengen di informa- zioni pertinenti allo SPOC di un altro Stato Schengen;
il canale prestabilito di comunicazione da utilizzare per lo scambio di informa- zioni;
12 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 04.05.2016, p. 89. 13 RS 235.1
- l’organizzazione, i compiti, la composizione e le capacità degli SPOC di ogni Stato Schengen. Il paragrafo 2 restringe l’ambito di applicazione della direttiva specificando in modo esplicito che essa non si applica agli scambi di informazioni disciplinati da altri atti giu- ridici dell’UE. Precisa inoltre che gli Stati Schengen possono adottare o mantenere ac- cordi bilaterali o multilaterali volti ad agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni. Il paragrafo 3 statuisce che la direttiva non impone agli Stati Schengen di procurarsi le informazioni mediante misure coercitive, di conservare le informazioni ai fini esclusivi della loro comunicazione agli altri Stati Schengen o di comunicare a un altro Stato Schengen informazioni da utilizzare a titolo di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario. Il paragrafo 4 precisa quest’ultimo punto, stabilendo che non è consentito a uno Stato Schengen di utilizzare le informazioni ottenute in virtù della direttiva, salvo il caso in cui lo Stato che ha fornito le informazioni vi abbia acconsentito.
Definizioni (art. 2) L’articolo 2 della direttiva elenca diverse definizioni sulle quali si basano gli articoli se- guenti. Il paragrafo 1 contiene la definizione di autorità di contrasto competente: si tratta di qualsiasi autorità di polizia, doganale o altra autorità competente, ai sensi del diritto nazionale, a esercitare l’autorità e ad adottare misure coercitivi ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini. Per la Svizzera, questa defini- zione include anche le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. I servizi delle attività informative sono per contro esplicitamente esclusi da tale definizione. Il paragrafo 2 statuisce invece che per autorità di contrasto designata s’intende un’au- torità di contrasto autorizzata a presentare richieste di informazioni agli SPOC di altri Stati Schengen. Il paragrafo 3 contiene la definizione di reato grave. La direttiva rinvia a tale riguardo a due altri atti dell’Unione, ossia alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio 14 re- lativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e al regolamento (UE) 2016/79415 che disciplina l’attività di Europol. Sono pertanto consi- derati reati gravi ai sensi della direttiva i reati che possono essere oggetto di un man- dato di arresto europeo e che rientrano nel mandato di Europol. I paragrafi 4–7 definiscono le informazioni nonché le loro categorie. Viene in particolare fatta la distinzione tra informazioni direttamente e indirettamente accessibili. Un’infor- mazione è considerata direttamente accessibile se lo SPOC o un’autorità di contrasto competente dello Stato Schengen vi ha accesso. L’informazione è invece indiretta- mente accessibile se lo SPOC o un’autorità di contrasto competente dello Stato Schen- gen deve richiedere l’informazione ad altre autorità pubbliche o a parti private. In virtù del sistema federalista della Svizzera, lo SPOC non ha accesso diretto ai dati dei si- stemi d’informazione cantonali. Le informazioni vanno quindi richieste alle autorità can- tonali di perseguimento penale.
14 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.07.2002, pag. 1. 15 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che isti-
tuisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostitui- sce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, GU L 135 del 24.05.2016, pag. 53.
L’ultima definizione è quella di dati personali (par. 8). A tale riguardo la direttiva rinvia alla direttiva (UE) 2016/680 che la Svizzera ha già recepito e trasposto.
Principi sullo scambio di informazioni (art. 3) Il presente articolo definisce i principi che sottendono allo scambio di informazioni tra Stati Schengen, ossia:
il principio di disponibilità: le informazioni a disposizione delle autorità di contra- sto di uno Stato Schengen possono essere comunicate allo SPOC o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati Schengen;
il principio dell’accesso equivalente: le condizioni per la richiesta di informazioni agli SPOC o alle autorità di contrasto di altri Stati Schengen sono equivalenti a quelle applicabili per la richiesta di informazioni analoghe all’interno di tale Stato;
il principio di riservatezza: lo Stato che riceve un’informazione contrassegnata come riservata dallo Stato richiesto protegge questa informazione conforme- mente alle prescrizioni stabilite nel proprio diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato che ha comunicato l’informazione;
il principio della proprietà dei dati: le informazioni ottenute da un altro Stato pos- sono essere comunicate a un altro Stato Schengen o a Europol solo con il con- senso dello Stato che le ha comunicate inizialmente e alle condizioni dallo stesso imposte;
il principio dell’affidabilità dei dati: i dati personali scambiati in virtù della direttiva che risultano inesatti, incompleti o non più aggiornati devono essere cancellati o rettificati, o il loro trattamento deve essere limitato, e lo Stato destinatario deve esserne informato.
Scambio di informazioni attraverso gli SPOC
Richieste di informazioni ai punti di contatto unici (art. 4) Questo articolo disciplina la richiesta di informazioni stessa. Il paragrafo 1 prevede che gli Stati Schengen presentino alla Commissione europea un elenco delle autorità di contrasto da essi designate, ossia le autorità che insieme allo SPOC sono autorizzate a presentare richieste di informazioni agli SPOC di altri Stati Schengen. Quando le autorità di contrasto designate presentano una domanda a uno SPOC di un altro Stato, ne inviano contemporaneamente copia al loro SPOC. Il paragrafo 2 pre- vede una possibilità di derogare a questa disposizione qualora l’applicazione di quest’ultima rischi di compromettere un’indagine altamente sensibile in corso che ri- chiede un adeguato livello di riservatezza, i casi di terrorismo o la sicurezza di una persona. Il paragrafo 3 precisa le condizioni da soddisfare per presentare una domanda allo SPOC di un altro Stato Schengen. Devono sussistere motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate ai fini della prevenzione o individuazione dei reati o delle relative indagini, e che l’altro Stato disponga delle infor- mazioni richieste. Quando uno Stato Schengen richiede un’informazione, provvede a precisare se si tratta di una richiesta urgente. Il paragrafo 4 definisce i criteri che permettono di invo- care l’urgenza, per esempio l’esistenza di una minaccia grave e immediata alla sicu- rezza pubblica di uno Stato Schengen o di un’imminente minaccia alla vita o all’integrità di una persona.
Il paragrafo 5 chiede che le richieste di informazioni contengano tutti i dettagli necessari al loro trattamento e definisce le informazioni da fornire sistematicamente, quali una specifica dettagliata delle informazioni richieste o la finalità per cui sono richieste le informazioni. Il paragrafo 6 statuisce che la domanda debba essere presentata in una delle lingue incluse nell’elenco compilato dallo Stato richiesto, conformemente all’articolo 11 della direttiva.
Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici (art. 5) Mentre l’articolo 4 concerne la richiesta di informazioni, l’articolo 5 della direttiva disci- plina la risposta dello Stato destinatario della richiesta. Il paragrafo 1 definisce i termini di risposta che corrispondono a:
otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessi- bili;
tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indiret- tamente accessibili;
sette giorni di calendario per tutte le altre richieste. Il paragrafo 2 prevede una possibilità di derogare a tali termini se un’autorizzazione giudiziaria è necessaria. Lo Stato destinatario della richiesta deve tuttavia informarne lo SPOC dello Stato richiedente, specificando il ritardo previsto, e tenerlo al corrente delle evoluzioni. Il paragrafo 3 statuisce che la risposta debba essere trasmessa nella stessa lingua della richiesta. Prevede inoltre che quando lo SPOC invia la risposta direttamente a un’autorità di contrasto designata dallo Stato membro richiedente senza passare per il rispettivo SPOC, invii a quest’ultimo una copia delle informazioni. È possibile derogare a questa regola qualora l’applicazione di quest’ultima rischi di compromettere un’inda- gine altamente sensibile in corso che richiede un adeguato livello di riservatezza, i casi di terrorismo o la sicurezza di una persona.
Rigetto delle richieste di informazioni (art. 6) Il paragrafo 1 elenca i diversi motivi che possono essere invocati per opporsi allo scam- bio di informazioni. Lo SPOC respinge la richiesta di informazioni ad esempio se lo Stato destinatario della richiesta non dispone dell’informazione richiesta, se la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 o se l’autorizzazione giudiziaria è stata rifiu- tata. È ugualmente possibile respingere una richiesta se vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale, metta a repentaglio il buon esito di un’indagine penale in corso o danneggi indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica. Inoltre gli Stati Schengen devono valutare con la dovuta diligenza se la richie- sta di informazioni presentata al loro SPOC sia legata a un’eventuale violazione mani- festa dei diritti fondamentali. Contrariamente alla decisione quadro 2006/960/GAI, lo scambio di informazioni su richiesta non si limita alla prevenzione e al perseguimento di reati gravi, bensì concerne la prevenzione e il perseguimento di reati contemplati dal diritto nazionale. È infine previsto che i motivi del rigetto siano comunicati allo Stato richiedente. Se sono necessari chiarimenti o precisazioni, occorre richiederli allo Stato richiedente prima che la domanda sia respinta.
Altri scambi di informazioni
Comunicazione di informazioni di propria iniziativa (art. 7) Uno Stato Schengen può trasmettere, di propria iniziativa, un’informazione a un altro Stato Schengen ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini. Tale possibilità diviene un obbligo in caso di reati gravi. Le condizioni per l’in- vio di una copia allo SPOC e le relative eccezioni sono simili a quelle previste dagli articoli 4 e 8.
Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti (art. 8) L’articolo 8 prevede che lo SPOC o le autorità di contrasto competenti, quando presen- tano una richiesta di informazioni direttamente a un’autorità di contrasto competente di uno Stato Schengen, inviino contestualmente copia di tale richiesta allo SPOC dello Stato destinatario della richiesta. Le eccezioni a tale norma sono simili a quelle previste dal paragrafo 2 dell’articolo 4.
Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni
Autorizzazione giudiziaria (art. 9) In applicazione del principio di accesso equivalente, l’articolo 9 statuisce che uno Stato Schengen non richiede un’autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informa- zioni a un altro Stato Schengen se, secondo il suo diritto nazionale, non occorre una tale autorizzazione per la comunicazione di informazioni analoghe al suo interno. Se un’autorizzazione giudiziaria è richiesta, lo SPOC o l’autorità di contrasto compe- tente destinataria della richiesta deve adottare immediatamente tutte le misure neces- sarie per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria.
Norme aggiuntive per le informazioni che costituiscono dati personali (art. 10) L’articolo 10 concerne la protezione dei dati personali. Lo SPOC o un’autorità di con- trasto competente assicurano che, quando trasmettono i dati personali a un altro Stato Schengen, tali dati siano esatti, completi e aggiornati e che le categorie di dati personali forniti siano necessarie e proporzionate al raggiungimento dello scopo della richiesta.
Elenco delle lingue (art. 11) Gli Stati Schengen tengono aggiornato un elenco indicante una o più lingue in cui il loro SPOC è in grado di scambiare informazioni. Inoltre, trasmettono tale elenco, compren- dente almeno l’inglese, alla Commissione europea che ne garantisce la pubblicazione.
Trasmissione delle informazioni a Europol (art. 12) Nel caso in cui le informazioni scambiate rientrino nella competenza di Europol, lo SPOC o l’autorità di contrasto competente valutano caso per caso se è necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni a Europol. Se una copia è trasmessa, vengono comunicate a Europol anche le finalità del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento.
Canale di comunicazione sicuro (art. 13) L’articolo 13 prevede che gli Stati Schengen assicurano che il loro SPOC o le loro au- torità di contrasto competenti si avvalgano del canale SIENA per inviare richieste di
informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informa- zioni di propria iniziativa. Sono possibili eccezioni se lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, se l’urgenza della ri- chiesta di informazioni richiede l’uso temporaneo di un altro canale di comunicazione o se un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni. Il paragrafo 3 richiede che lo SPOC e le autorità di contrasto competenti siano direttamente collegate a SIENA.
SPOC per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri
Istruzione o designazione e compiti e capacità del punto di contatto unico (art. 14) L’articolo 14 elenca i diversi criteri che deve soddisfare lo SPOC di uno Stato Schen- gen. In breve, deve essere in grado di ricevere e valutare le richieste di informazioni presentate da altri Stati, di inoltrarle alle autorità di contrasto nazionali competenti, di coordinare l’analisi della richiesta e strutturare l’informazione e, infine, di comunicarla a un altro Stato se le condizioni sono soddisfatte. Il paragrafo 3 prevede che lo SPOC abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispon- gono le autorità di contrasto competenti del pertinente Stato Schengen. Per la Svizzera, ciò implica in particolare che lo SPOC debba poter accedere alle informazioni delle polizie cantonali. Inoltre in virtù di questa disposizione, lo SPOC deve svolgere i propri compiti 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, e disporre del personale e delle risorse neces- sarie per assolvere i propri compiti. Le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie devono essere inoltre a disposizione sette ore su sette, 24 ore al giorno.
Organizzazione, composizione e formazione (art. 15) L’articolo 15 precisa che spetta agli Stati Schengen determinare l’organizzazione e la composizione del loro SPOC in modo tale che esso possa svolgere i propri compiti. Il paragrafo 2 statuisce tuttavia che la composizione dello SPOC deve comprendere in particolare membri dell’unità nazionale Europol, dell’ufficio SIRENE e dell’ufficio cen- trale nazione Interpol, nella misura in cui lo Stato Schengen interessato sia tenuto dal pertinente diritto o accordo internazionale a istituire tali unità. Gli Stati Schengen devono ugualmente assicurare che il personale dello SPOC sia adeguatamente qualificato per svolgere le mansioni di quest’ultimo. Il personale dello SPOC deve avere dimestichezza con gli strumenti di comunicazione, i diritti relativi alle attività dello SPOC, in particolare quelli concernenti la protezione dei dati personali, e con le lingue incluse nell’elenco trasmesso alla Commissione europea.
Sistema di gestione dei casi (art. 16) L’articolo 16 disciplina le caratteristiche che il sistema di gestione dei casi dello SPOC deve soddisfare. Tale sistema deve ad esempio poter registrare le richieste di informa- zioni ricevute e inviate, le comunicazioni tra lo SPOC e le autorità di contrasto compe- tenti e le informazioni comunicate agli Stati Schengen. Deve essere inoltre interopera- bile con SIENA e generare le statistiche richieste dalla direttiva. I rischi connessi alla cibersicurezza devono essere gestiti e trattati in modo prudenti e i dati personali devono restare nel sistema di gestione dei casi solo per il tempo neces- sario e proporzionato allo SPOC per svolgere i suoi compiti prima di essere definitiva- mente cancellati.
Cooperazione tra punti di contatto unici (art. 17) Gli Stati Schengen sono tenuti a incoraggiare la cooperazione tra lo SPOC e le autorità di contrasto competenti. I responsabili dello SPOC devono riunirsi almeno una volta all’anno per incentivare questa cooperazione.
Disposizioni finali
Statistiche (art. 18) Gli Stati Schengen sono tenuti a fornire alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi della direttiva. Le statistiche richieste riguardano tra l’altro il numero di richieste di informazioni presentate, ricevute e rigettate.
Relazioni (art. 19) Tre anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, e in seguito ogni cinque anni, la Com- missione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE una relazione di valutazione sull’attuazione della direttiva. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE una relazione di valutazione dell’efficacia della direttiva.
Modifica della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (art. 20) e abro- gazione (art. 21) La direttiva sostituisce le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI («iniziativa svedese»), che è abrogata 18 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva.
Recepimento (art. 22) Gli Stati Schengen devono adottare e comunicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa. Iniziano ad applicare le disposizioni della direttiva esattamente 18 mesi dopo la sua entrata in vigore. L’arti- colo 13 relativo a SIENA è tuttavia applicabile solo quattro anni dopo l’entrata in vigore della direttiva.
3 Punti essenziali del testo di attuazione
3.1 La normativa proposta
L’obiettivo del presente decreto federale è di adempiere gli impegni, assunti nel quadro dell’AAS, concernenti il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen e di creare disposizioni giuridiche chiare e comprensibili per soddisfare gli impegni formulati nella direttiva (UE) 2023/977. Quest’ultima va a sostituire la decisione quadro 2006/960/GAI, che all’epoca era stata trasposta nel diritto svizzero con l’entrata in vigore della LSIS. Visto che esiste già una legge federale che disciplina lo scambio di informazioni con gli Stati Schengen nell’ambito del perseguimento penale, è opportuno mantenerla e ade- guarla alle nuove prescrizioni della direttiva (UE) 2023/977. Questo permette di inte- grare, come finora, i complementi, le precisazioni o le disposizioni completamente nuove sullo scambio di informazioni in un quadro chiaro già esistente.
3.2 Attuazione pratica della direttiva
Come nell’ambito della trasposizione della decisione quadro 2006/960/GAI, l’utente fu- turo deve potersi basare su un testo di legge chiaro e completo. Le modifiche concrete da apportare alla LSIS sono riassunte qui di seguito. La direttiva (UE) 2023/977 disciplina in modo vincolante le condizioni che si applicano alla trasmissione, su richiesta di uno Stato Schengen o spontanea, di informazioni re- lative a reati. Per scambiare dati personali serve una base giuridica e visto che lo scam- bio di informazioni nella LSIS vigente non era regolamentato in modo vincolante, oc- corre ora creare una pertinente base nell’avamprogetto di legge. Oltre alle modalità, è quindi necessario disciplinare anche le condizioni per lo scambio di informazioni. La direttiva (UE) 2023/977 si rivolge a ogni autorità di polizia, doganale o altra che secondo il diritto nazionale è autorizzata a esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coer- citive al fine di prevenire, accertare e perseguire reati. Il campo di applicazione della LSIS comprende attualmente soltanto le autorità di perseguimento penale della Confe- derazione, quindi l’Ufficio federale di polizia (fedpol), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC). La definizione di autorità di contrasto competente ai sensi della direttiva (UE) 2023/977 si estende, tuttavia, anche alle autorità cantonali di perseguimento penale. Per tenere debitamente conto di questo aspetto, nella LSIS occorre adeguare di conseguenza l’oggetto e il campo di applicazione all’articolo 1. L’ambito di applicazione esteso della direttiva (UE) 2023/977 e le modalità più detta- gliate relative allo scambio di informazioni rendono indispensabile adeguare le defini- zioni nella LSIS. Quale novità, le definizioni necessarie all’applicazione della legge sono introdotte nell’articolo 2 dell’avamprogetto. Sono pertanto sostituite le definizioni attuali di autorità di perseguimento penale della Confederazione (art. 3 LSIS) e di au- torità di perseguimento penale di altri Stati Schengen (art. 4 LSIS). In base alla direttiva (UE) 2023/977 lo scambio di informazioni si svolge, salvo in pochi casi eccezionali, tramite i punti di contatto nazionali dei singoli Stati Schengen. Si tratta dello SPOC che coordina lo scambio di informazioni conformemente alla direttiva (UE)
2023/977. Secondo il vigente articolo 5 LSIS fedpol assolve già la funzione di punto di contatto nazionale, non sussiste tuttavia alcun obbligo di eseguire lo scambio di infor- mazioni per il suo tramite. Il ruolo di fedpol quale perno dello scambio di informazioni è ora precisato nell’avamprogetto di legge e i suoi compiti sono ampliati. La direttiva (UE) 2023/977 offre agli Stati Schengen la possibilità di autorizzare, oltre ai punti di contatto nazionali, anche singole autorità di perseguimento penale a presentare autonoma- mente richieste di informazioni. Per coordinare al meglio lo scambio di informazioni e sgravare i Cantoni sul piano amministrativo, questa possibilità è tuttavia scartata. La Centrale operativa e d’allarme di fedpol (COA fedpol) è designata quale punto di con- tatto nazionale sempre operativo. Funge da SPOC per tutte le informazioni o richieste pervenute e inviate e coordina lo scambio di informazioni sia con le autorità di perse- guimento penale degli altri Stati Schengen, sia con quelle svizzere. L’articolo 3 dell’avamprogetto di legge definisce il punto di contatto nazionale e i suoi compiti. Il vigente articolo 5 LSIS è quindi abrogato. Il nuovo articolo 4 rimanda, come il vigente articolo 2 capoverso 3 LSIS, alle disposi- zioni in materia di protezione dei dati personali nell’ambito dell’assistenza in materia di polizia (art. 349a–349h CP). Possono essere trasmessi unicamente i dati personali compresi nelle categorie di persone e di dati definite dalla direttiva (UE) 2023/977. Le singole categorie sono elencate nel nuovo allegato 2 dell’avamprogetto.
La direttiva (UE) 2023/977 fissa cinque principi da osservare nello scambio di informa- zioni. Al principio della parità di trattamento, già sancito dal vigente articolo 6 LSIS, si aggiungono il principio di disponibilità, il principio di riservatezza, il principio della pro- prietà dei dati e il principio dell’affidabilità dei dati. I principi di parità di trattamento, della proprietà dei dati e dell’affidabilità dei dati sono già stabiliti nel CP. Il principio di dispo- nibilità risulta dagli articoli 1 e 2 dell’avamprogetto di legge. Di conseguenza, il vigente articolo 6 LSIS concernente il principio della parità di trattamento è abrogato e il princi- pio della riservatezza è disciplinato dal nuovo articolo 5 dell’avamprogetto di legge. Gli articoli 6–11 dell’avamprogetto sostituiscono i vigenti articoli 8–12 LSIS e precisano le condizioni e le modalità per la trasmissione di informazioni su richiesta ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. Le singole disposizioni sulle prescrizioni formali, i termini e i motivi per rifiutare le richieste di informazioni sono adeguate conformemente alla direttiva (UE) 2023/977. Visto che lo scambio di infor- mazioni si svolge esclusivamente tramite lo SPOC, occorre inoltre precisare i processi tra lo SPOC e le autorità svizzere di perseguimento penale nonché tra lo SPOC e i punti di contatto nazionali e le autorità di contrasto designate degli altri Stati Schengen. Per motivi legati alla sistematica, la trasmissione spontanea di informazioni è disgiunta dalle richieste di informazioni e trattata in una sezione separata. Lo scambio spontaneo di informazioni di cui al vigente articolo 7 LSIS è ora disciplinato dai nuovi articoli 12 e 13. Oltre allo scambio di informazioni obbligatorio relativo a reati gravi elencati nel vi- gente allegato 1, è introdotta anche la trasmissione facoltativa di informazioni ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati che non rientrano in tale catalogo di reati. Affinché la COA fedpol, quale punto di contatto nazionale, possa assolvere i suoi com- piti definiti dalla direttiva (UE) 2023/977 e dalla LSIS, deve poter trattare le informazioni trasmesse dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli Stati Schengen e allestire statisti- che all’attenzione della Commissione europea. I nuovi articoli 14 e 15 creano quindi le
basi giuridiche necessarie al trattamento di dati degni di particolare protezione e all’al- lestimento di statistiche da parte del punto di contatto nazionale. Nell’allegato 1 figurano gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen. L’alle- gato 2 elenca i dati personali che possono essere trasmessi ad altri Stati Schengen nel quadro dello scambio di informazioni Schengen. L’allegato 3 contiene infine una lista dei reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI. L’allegato è aggiornato, soprattutto per mezzo dell’aggiunta di ulteriori reati.
3.3 Commento ai singoli articoli
Premessa Le novità apportate alla direttiva (UE) 2023/977 richiedono un adeguamento di gran parte delle disposizioni della LSIS. Quest’ultima è pertanto oggetto di una revisione totale.
Ingresso L’ingresso della LSIS vigente rimanda alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consi- glio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni
e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’ap- plicazione della legge, che è abrogata dalla direttiva (UE) 2023/977. L’ingresso è ade- guato di conseguenza.
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
Cpv. 1 Lo scopo dell’avamprogetto di legge consiste nel trasmettere informazioni in modo semplificato al fine di prevenire, accertare e perseguire reati. Lo scambio di informa- zioni è effettuato su richiesta o spontaneamente. Le condizioni e le modalità di tale scambio di informazioni sono disciplinate nell’avamprogetto di legge. Il campo di appli- cazione di quest’ultimo è infatti più ampio rispetto alla LSIS vigente. Quale novità è introdotto l’obbligo di trasmettere informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. La trasmissione di infor- mazioni su richiesta è obbligatoria per tutti gli Stati Schengen e può essere rifiutata unicamente se le condizioni necessarie non sono adempiute o se sussistono altri motivi di rifiuto previsti dalla direttiva. Se le condizioni sono adempiute e non vi sono motivi di rifiuto, le informazioni richieste vanno trasmesse allo Stato Schengen richiedente ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. La comunicazione di dati personali a Stati Schengen è consentita conformemente all’articolo 349a CP in combinato disposto con l’articolo 36 capoverso 1 LPD, se esiste una pertinente base legale. Visto che lo scambio di informazioni ai sensi della presente legge riguarda an- che dati personali degni di particolare protezione, occorre quindi una legge formale. Anche il trattamento di dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridi- che e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche necessitano di una base legale (art. 57r e 57s della legge federale del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Il presente avamprogetto di legge crea le basi giuridiche necessarie per la comunicazione di dati. L’avamprogetto di legge non si applica soltanto alle autorità di perseguimento penale della Confederazione, bensì anche a quelle cantonali. Nella misura in cui rientra nelle competenze legislative della Confederazione, il carattere vincolante del presente avamprogetto si estende quindi anche ai Cantoni che sono peraltro tenuti a rispettare le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 (v. art. 10 per maggiori dettagli).
Cpv. 2 Lo scambio di informazioni secondo il presente avamprogetto di legge non pregiudica le prescrizioni della legge federale del 20 marzo 198117 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Le autorità che si scambiano informazioni non sono tenute a procurare le informazioni richieste tramite misure coercitive, anzi, la Svizzera deve ri- fiutare le richieste di trasmissione che riguardano informazioni il cui ottenimento richie- derebbe l’adozione di misure coercitive (v. art. 8 cpv. 1 lett. g). Le informazioni ricevute possono essere utilizzate esclusivamente per scopi di indagine. Se uno Stato Schen- gen desidera utilizzare le informazioni come prove in una procedura giudiziaria per ri- chiedere, motivare o pronunciare una decisione finale, deve chiedere l’autorizzazione
16 RS 172.010 (stato 1° set. 2023)
17 RS 351.1
della Svizzera conformemente alle norme vigenti dell’assistenza internazionale in ma- teria penale. Il presente avamprogetto di legge lascia per altro impregiudicati i trattati internazionali sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.
Cpv. 3 L’avamprogetto di legge non intacca gli obblighi più rigorosi in materia di assistenza amministrativa come quelli fissati dalla legge federale del 28 settembre 201218 sull’as- sistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra la Svizzera e singoli Stati Schengen. Rientrano in tale categoria in partico- lar modo gli accordi e trattati tra la Svizzera e singoli Stati Schengen sulla cooperazione transfrontaliera di polizia quale l’Accordo del 27 aprile 199919 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria. È quindi possibile continuare a svolgere ad esempio l’assistenza amministrativa in materia doganale tramite i processi collaudati e agevolati del pertinente accordo di polizia. L’applicazione di altri sistemi vincolanti per la Svizzera in materia di trasmissione di informazioni, quale il ricorso al Sistema d’informazione Schengen20 o la cooperazione di polizia nel quadro di Prüm21 non sono pregiudicati dalle disposizioni della direttiva (UE) 2023/977.
Art. 2 Definizioni
Cpv. 1
Lett. a: Stato Schengen Uno Stato che è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi sono elencati nell’allegato 1 dell’avamprogetto. Lo spazio Schengen com- prende la maggior parte degli Stati membri dell’UE 22 e i quattro Stati associati ovvero Svizzera, Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein.
Lett. b: autorità di perseguimento penale La decisione quadro 2006/960/GAI si applicava a qualsiasi autorità di polizia, doganale o altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, era competente a individuare, preve- nire e indagare su reati o attività criminali, a esercitare l’autorità e ad adottare misure coercitive nell’ambito di tali funzioni. Questa definizione si riferisce a fedpol, all’MPC e all’UDSC. La LSIS vigente si applica unicamente alle autorità di perseguimento penale
18 RS 651.1 19 RS 0.360.136.1 20 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della coope- razione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la deci- sione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56). 21 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione
transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1; decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12. 22 I controlli alle frontiere interne di Bulgaria, Romania e Cipro non sono ancora soppressi e l’Irlanda
non fa parte dello spazio Schengen.
della Confederazione23. La direttiva (UE) 2023/977 ora va oltre e definisce all’articolo 2 paragrafo 2 «autorità di contrasto competente» come qualsiasi autorità di polizia, do- ganale o altra autorità degli Stati membri competente, ai sensi del diritto nazionale, a esercitare l’autorità e ad adottare misure coercitive ai fini della prevenzione e dell’indi- viduazione dei reati o delle relative indagini. Questa definizione comprende quindi le autorità di perseguimento penale summenzionate, ma anche le autorità di persegui- mento penale di cui all’articolo 12 del Codice di procedura penale (CPP)24. Oltre alle autorità di perseguimento penale della Confederazione, rientrano pertanto nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2023/977 anche quelle cantonali. Le autorità incari- cate nello specifico di questioni concernenti la sicurezza nazionale, quali il Servizio delle attività informative della Confederazione e l’esercito svizzero, non sono interes- sate dalla legge.
Lett. c: autorità di perseguimento penale designate La direttiva (UE) 2023/977 sancisce che uno Stato Schengen debba trasmettere in via generale le sue richieste di informazioni tramite il proprio punto di contatto nazionale al punto di contatto nazionale di uno altro Stato Schengen. Per disporre di maggiore fles- sibilità, ogni Stato Schengen è inoltre autorizzato a definire come autorità di contrasto designate alcune sue autorità di perseguimento penale competenti che partecipano alla cooperazione europea. Le autorità di contrasto designate sono legittimate a tra- smettere richieste di informazioni direttamente ai punti di contatto nazionali. Gli Stati Schengen devono comunicare tutte le autorità di contrasto designate alla Commissione europea che pubblica un pertinente elenco. Il punto di contatto nazionale della Svizzera è quindi tenuto a ricevere anche richieste di informazioni che rispettano i requisiti for- mali presentate dalle autorità di perseguimento penale designate degli altri Stati Schen- gen e ad avviare i passi necessari per rispondere entro i termini previsti. Le richieste delle autorità svizzere di perseguimento penale sono trasmesse ad altri Stati Schengen esclusivamente tramite lo SPOC (v. commento all’art. 3).
Lett. d: informazioni disponibili Per informazioni disponibili ai sensi del presente avamprogetto s’intendono sostanzial- mente tutti i tipi di dati su persone, fatti o circostanze che sono rilevanti per le autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del persegui- mento di reati e che sono registrati nei sistemi d’informazione di tali autorità o che que- ste ultime possono ottenere da autorità o privati senza dover ricorrere alla coercizione processuale. Già in occasione della trasposizione della decisione quadro 2006/960/GAI, la Svizzera aveva comunicato all’UE quali informazioni fossero disponibili per lo scambio nei si- stemi d’informazione svizzeri, sempre che le condizioni per lo scambio siano adem- piute25. Lo scambio di informazioni conformemente al presente avamprogetto di legge
23 Messaggio del 19 nov. 2008 relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incari- cate dell’applicazione della legge (di seguito «messaggio LSIS»), FF 2008 7809, in particolare pag. 7829 24 RS 321.0
25 Orientamenti del 26 maggio 2010 sull’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio
del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, allegato III, pag. 120 (doc. 9512/10)
concerne sostanzialmente le medesime categorie di dati, sempre fatto salvo il rispetto delle condizioni applicabili alla comunicazione delle informazioni secondo le pertinenti disposizioni. Se esistono condizioni più favorevoli per scambiare informazioni specifi- che, lo scambio è eseguito tramite tali canali e non secondo le disposizioni dell’avam- progetto di legge. Lo scambio di profili del DNA o di dati dattiloscopici, ad esempio, si svolgerà con gli Stati contraenti interessati secondo le disposizioni della cooperazione di polizia nel quadro di Prüm, non appena tali norme entreranno in vigore. N. 1 e 2 Le informazioni disponibili sono suddivise nelle categorie informazioni disponibili diret- tamente e indirettamente. Questa distinzione è importante per stabilire i termini di ri- sposta alle richieste (v. commento all’art. 9). Secondo l’articolo 2 paragrafo 6 della di- rettiva (UE) 203/977 sono considerate «informazioni direttamente accessibili» le infor- mazioni contenute in una banca dati a cui il punto di contatto unico o l’autorità di con- trasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni può acce- dere direttamente. La disponibilità di un accesso diretto da parte del punto di contatto nazionale o di un’autorità di perseguimento penale è fondamentale per quanto con- cerne l’interpretazione. Se il punto di contatto nazionale che riceve la richiesta non può accedere direttamente ai dati richiesti, ma un’autorità cantonale di perseguimento pe- nale invece sì, allora i dati ai sensi della direttiva (UE) 2023/977 sono considerati co- munque direttamente disponibili. La Svizzera garantisce lo scambio di informazioni a livello centralizzato tramite la COA fedpol in veste di punto di contatto nazionale. Gli altri Stati Schengen indirizzeranno quindi le loro richieste di informazioni sempre alla COA fedpol. Se i dati richiesti non sono disponibili direttamente o non lo sono integral- mente per la COA fedpol, quest’ultima inoltra la richiesta per ulteriore trattamento alle autorità di perseguimento penale che possono accedere direttamente ai dati in que- stione. Tali autorità successivamente inoltrano le informazioni alla COA fedpol in modo che possa rispondere alla richiesta. Secondo l’articolo 2 paragrafo 7 della direttiva (UE) 2023/977 sono considerate «informazioni indirettamente accessibili» le informazioni
che il punto di contatto unico o l’autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dal diritto nazio- nale e ad esso conforme, senza l’adozione di misure coercitive. Se quindi la COA fed- pol o un’autorità di perseguimento penale deve ottenere le informazioni tramite una richiesta di trasmissione da un’altra autorità o da privati, tali informazioni sono consi- derate disponibili indirettamente. Il fatto che esista un accesso diretto o indiretto da parte della COA fedpol alle informazioni disponibili in una banca dati, deve essere va- lutato caso per caso in virtù del diritto nazionale.
Art. 3 Punto di contatto nazionale
Cpv. 1 L’articolo 14 della direttiva (UE) 2023/977 obbliga ciascuno Stato Schengen a istituire o designare uno SPOC che coordini e agevoli lo scambio di informazioni. Per un coor- dinamento ottimale di tale scambio, l’avamprogetto di legge prevede che debba svol- gersi esclusivamente tramite il punto di contatto nazionale. La direttiva (UE) 2023/977 stabilisce che le autorità di contrasto possono rispondere anche direttamente alle ri- chieste di altri Stati Schengen e che tali autorità possono trasmettere le richieste diret- tamente a un’altra autorità di contrasto o a un punto di contatto nazionale. In tal caso, le autorità di perseguimento penale devono tuttavia soddisfare i requisiti della direttiva (UE) 2023/977 e quindi essere collegate a SIENA e disporre di un servizio che riceve
e tratta le richieste e che trasmette una risposta nella lingua utilizzata dallo Stato Schengen. fedpol è il referente nazionale per i contatti tra Europol e le altre autorità competenti della Svizzera (cfr. art. 5 dell’Accordo del 24 settembre 200426 tra la Con- federazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia). fedpol è già collegato a SIENA e soddisfa le condizioni necessarie. Il trattamento centralizzato da parte del punto di con- tatto nazionale agevola il coordinamento dello scambio di informazioni e sgrava soprat- tutto le autorità cantonali di perseguimento penale. Già il vigente articolo 5 capoverso 2 LSIS indica fedpol come punto di contatto unico. In tale contesto, fedpol costituisce tuttavia soltanto una sorta di «cassetta della posta operativa 24 ore su 24» che, all’oc- correnza, può essere utilizzata da altri servizi federali o, se del caso, dalle autorità can- tonali di polizia27. Secondo il diritto vigente le autorità di perseguimento penale non sono tenute a informare fedpol previamente dello scambio di informazioni. Il punto di contatto nazionale ora diventerà il perno dello scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale svizzere e quelle degli Stati Schengen. Tutte le richie- ste di informazioni e tutte le informazioni trasmesse spontaneamente dai punti di con- tatto nazionali o dalle autorità di perseguimento penale designate degli altri Stati Schen- gen conformemente all’avamprogetto di legge devono pertanto essere trasmesse al punto di contatto nazionale della Svizzera. Le richieste svizzere di informazioni e le informazioni trasmesse spontaneamente dalla Svizzera sono inviate dalle autorità di perseguimento penale competenti al punto di contatto nazionale che, a sua volta, le trasmette ai punti di contatto nazionali o alle autorità di contrasto designate degli Stati Schengen cui sono destinate.
Cpv. 2 La COA fedpol funge da punto di contatto nazionale della Svizzera. Deve svolgere i compiti necessari stabiliti dall’articolo 14 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2023/977 ed è responsabile dell’esecuzione dello scambio di informazioni. Riceve le richieste, esa- mina se le informazioni richieste dagli Stati Schengen sono necessarie ai fini della pre- venzione, dell’accertamento e del perseguimento di uno o più reati, se rispettano il principio di proporzionalità e se la motivazione è sufficientemente chiara e dettagliata onde evitare la comunicazione ingiustificata di informazioni o di quantità sproporzionate di informazioni. La COA fedpol trasmette le richieste di raccolta delle informazioni ne- cessarie alle autorità di perseguimento penale competenti e ne coordina il trattamento. Riceve anche le informazioni delle autorità svizzere di perseguimento penale da tra- smettere spontaneamente, verifica se le pertinenti condizioni di trasmissione sono sod- disfatte e trasmette le informazioni allo Stato Schengen interessato. Se la trasmissione di informazioni disponibili richiede l’autorizzazione dell’MPC o dell’Ufficio federale di giustizia, la COA fedpol dispone di un canale di comunicazione che le permette di ottenerla 24 ore su 24. La possibilità della COA fedpol di contattare in qualsiasi momento le competenti autorità giudiziarie federali è quindi garantita. Già oggi, la COA fedpol utilizza tale canale con regolarità, ad esempio quando serve l’ap- provazione per localizzare persone se vi è pericolo nel ritardo o in caso di misure tran- sfrontaliere urgenti. Se il diritto cantonale esige l’autorizzazione di un’autorità giudizia- ria cantonale per poter trasmettere le informazioni disponibili, è l’autorità cantonale di perseguimento penale a sottoporre la pertinente domanda.
26 RS 0.362.2
27 Messaggio LSIS, FF 2008 7809, in particolare pag. 7830
Quando la COA fedpol comunica informazioni su richiesta o spontaneamente ad altri Stati Schengen, verifica inoltre se le informazioni possono essere trasmesse in copia a Europol. L’articolo 355a CP costituisce la base legale per la trasmissione di questi dati a Europol che può essere effettuata unicamente in conformità alle condizioni fis- sate dall’Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio eu- ropeo di polizia. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo è necessario che le informazioni in questione riguardino reati che rientrano nel mandato di Europol (cfr. art. 3 della di- rettiva [UE]) 2016/794). fedpol assicura già lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale con i partner esteri e gli organi internazionali (art. 9 cpv. 2 lett. f dell’ordinanza del 17 novem- bre 199928 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org- DFGP). Con la COA fedpol, dispone di un punto di contatto unico che funge da SPOC 24 ore su 24 per lo scambio di informazioni di polizia tra la Svizzera e l’estero. La COA fedpol dispone dell’infrastruttura e delle competenze necessarie per assolvere i compiti di cui all’articolo 14 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2023/977. Riceve e verifica le ri- chieste presentate da autorità di perseguimento penale estere o cantonali e adotta le misure necessarie affinché le richieste ricevano una risposta entro i termini previsti. Ha accesso a numerosi sistemi d’informazione quali JANUS29, SIMIC30 e IPAS31 e può quindi fornire alle autorità di perseguimento penale richiedenti le informazioni che le sono direttamente disponibili. Se la COA fedpol non ha un accesso diretto alle informa- zioni richieste, avvia i passi necessari per ottenere le informazioni dall’autorità di per- seguimento penale che può accedere alle informazioni in questione. La COA fedpol è operativa 24 ore su 24 e può quindi assolvere i suoi compiti senza interruzione. La COA fedpol risponde alle esigenze della direttiva (UE) 2023/977 ed è quindi desi- gnata come punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen.
Cpv. 3 L’articolo 13 della direttiva (UE) 2023/977 definisce in modo vincolante i canali di co- municazione per lo scambio di informazioni. Tra la Svizzera e gli altri Stati Schengen deve essere utilizzata l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni SIENA. Si tratta della linea di collegamento protetta per lo scambio di informazioni con Europol e i suoi Stati partner. Finora si è fatto ricorso a numerosi canali di comunica- zione per trasmettere tra Stati Schengen informazioni relative al perseguimento penale. Questo ha ostacolato lo scambio adeguato e rapido di informazioni, aumentando al contempo i rischi per la sicurezza dei dati personali. Uniformando il canale di comuni- cazione da utilizzare s’intende porre rimedio a questi problemi. La COA fedpol è già collegata a SIENA e si servirà di tale canale per scambiare informazioni. Visto che la COA fedpol funge da SPOC per lo scambio di informazioni, non occorre collegare a
28 RS 172.213.1 29 Sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale; art. 11 cpv. 5 della legge federale del 13 giu.
2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361)
30 Sistema centrale d’informazione sulle migrazioni; art. 9 cpv. 1 lett. c della legge federale del 20 giu.
2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA; RS 142.51) 31 Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli; art. 12 cpv. 6
lett. a e art. 14 cpv. 3 lett. a LSIP
SIENA tutte le autorità di perseguimento penale interessate da tale scambio. Tra i Can- toni e la COA fedpol lo scambio avviene tramite i canali consueti (attualmente: Secure Mail e sistema di trasmissione di messaggi VULPUS Telematik). Cpv. 4 È possibile derogare dall’utilizzo di SIENA in via eccezionale, se lo scambio di informa- zioni richiede o potrebbe richiedere la partecipazione di Stati terzi o di organizzazioni internazionali, se l’urgenza della richiesta di informazioni esige l’utilizzo temporaneo di un altro canale di comunicazione o se un incidente tecnico od operativo improvviso rende impossibile utilizzare SIENA. Per lo scambio nazionale di informazioni tra la COA fedpol e le autorità di perseguimento penale competenti non vi sono prescrizioni rela- tive al canale di comunicazione.
Art. 4 Protezione dei dati Cpv. 1 La trasmissione di dati personali ai sensi della presente legge richiede che tali dati siano esatti, completi e aggiornati. Il trattamento di dati è retto dalla LPD. L’articolo 6 capoverso 5 LPD sancisce che chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esat- tezza. L’autorità di perseguimento penale che nel quadro della presente legge tra- smette informazioni su richiesta o spontaneamente è responsabile del fatto che tali informazioni siano esatte, complete e aggiornate. Per ogni trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen, la COA fedpol comunica di norma sempre anche elementi che permettono allo Stato Schengen destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati. Anche nel quadro dello scambio di informazioni ai sensi del presente avamprogetto di legge, la COA fedpol trasmette mediante SIENA le informa- zioni contestuali necessarie per verificare la qualità dei dati summenzionata. Cpv. 2 L’articolo 10 della direttiva (UE) 2023/977 restringe il campo di dati personali forniti a determinate categorie di persone e di dati. Non possono quindi essere trasmesse ca- tegorie diverse da quelle elencate nell’allegato 2 sezione B numero 2 della direttiva (UE) 2016/794 (cosiddetta direttiva Europol). Quest’ultima ha carattere vincolante sol- tanto per gli Stati dell’UE non essendo stata recepita dalla Svizzera. Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e quindi non scambiare dati diversi da quelli forniti dagli Stati dell’UE, l’elenco relativo alle informazioni personali di cui all’al- legato 2 della direttiva (UE) 2016/794 è ripreso per analogia nell’avamprogetto di legge. L’allegato 2 appositamente creato elenca in modo esaustivo i dati personali oggetto dello scambio di informazioni ai sensi della presente legge. La trasmissione di dati è pertanto rifiutata se i dati richiesti non rientrano nelle categorie di dati elencate nell’al- legato 2 (v. art. 8 cpv. 1 lett. f). Sono fatti salvi gli altri motivi di rifiuto di cui all’articolo 8 (v. commento all’art. 8). Cpv. 3 Le disposizioni del CP sull’assistenza in materia di polizia (art. 349a–349h CP) restano determinanti per lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale degli
Stati Schengen. Gli articoli 349a–349h CP traspongono la direttiva (UE) 2016/680 e garantiscono una protezione adeguata delle persone fisiche nell’ambito del trattamento di dati personali ai sensi di tale direttiva.
La presente legge non crea un nuovo sistema d’informazione, bensì disciplina i pro- cessi di scambio delle informazioni esistenti. Per quanto concerne i dati registrati in un tale sistema, le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, sicurezza dei dati e diritti delle persone interessate sono stabilite nelle basi giuridiche del pertinente sistema d’informazione. I diritti delle persone interessate sono quindi protetti in virtù delle disposizioni in materia di protezione dei dati relative ai diversi sistemi d’informa- zione. Se dati provenienti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia (retto dall’art. 15 LSIP) sono trasmessi a un altro Stato Schengen, i diritti delle persone inte- ressate sono disciplinati dall’articolo 7 LSIP. Laddove le informazioni da scambiare non siano contenute in un sistema d’informazione, si applicano le disposizioni sui diritti delle persone interessate di cui all’articolo 25 e seguenti LPD. La protezione dei dati conformemente alle disposizioni della LPD deve essere garantita a prescindere dalle norme del CP e della legislazione speciale.
Art. 5 Sicurezza delle informazioni Per l’intero scambio di informazioni retto dalla direttiva (UE) 2023/977 sono stati fissati cinque principi che devono essere rispettati dalla Svizzera e dagli altri Stati Schengen. I principi di disponibilità, dell’affidabilità dei dati, di parità di trattamento (anche definito dell’accesso equivalente), della proprietà dei dati e dell’affidabilità dei dati non sono sanciti espressamente nel nuovo articolo 5 dell’avamprogetto di legge, visto che le norme contenute nei principi sono già disciplinate in altre disposizioni. L’articolo 5 tra- spone nel diritto nazionale il principio di riservatezza. Secondo il principio di riservatezza, le informazioni contrassegnate come riservate for- nite da un’autorità di perseguimento penale di un altro Stato Schengen vanno trattate con un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale. Il trattamento av- viene quindi conformemente alle prescrizioni di trattamento applicabili alla classifica- zione svizzera analoga a quella dello Stato Schengen. Incombe allo Stato Schengen che trasmette l’informazione indicare in modo appropriato il livello di classificazione. Tale livello risulta di norma sia dai codici di trattamento, sia dalle pertinenti indicazioni in occasione della trasmissione delle informazioni. Le autorità svizzere conoscono i livelli di classificazione «ad uso interno», «confidenziale» e «segreto». Per il tratta- mento delle informazioni classificate a livello di Confederazione, sono determinanti le disposizioni dell’ordinanza del 4 luglio 200732 sulla protezione delle informazioni (OPrI) e della legge del 18 dicembre 202033 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), che en- trerà in vigore il 1° gennaio 2024. Queste disposizioni sono vincolanti anche a livello cantonale, a meno che i Cantoni non garantiscono una sicurezza delle informazioni almeno equivalente. In tal caso sono determinanti le disposizioni cantonali. Per quanto riguarda il trattamento di informazioni classificate degli Stati Schengen occorre rispet- tare, conformemente al principio di riservatezza, i requisiti di protezione applicati alle informazioni classificate in modo equivalente dalla Svizzera. Se le informazioni tra- smesse da uno Stato Schengen sono contrassegnate come «classificate» e adem- piono i criteri di un livello di classificazione equivalente, le autorità di perseguimento
penale che le trattano devono rispettare le prescrizioni di protezione corrispondenti.
32 RS 510.411 33 RU 2022 232
Per gli altri principi applicabili secondo la direttiva (UE) 2023/977 non servono articoli distinti, visto che sono già sanciti nel diritto nazionale o risultano da altre disposizioni dell’avamprogetto di legge.
Secondo il principio di disponibilità, le informazioni disponibili alle autorità nazio- nali di perseguimento penale vanno comunicate, nella misura del possibile, al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati Schen- gen. Ne consegue che la Svizzera rende disponibili le informazioni che, confor- memente al suo diritto nazionale, possono essere ottenute, salvate e trasmesse alle autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. Il principio di disponibilità risulta dal campo di ap- plicazione dell’articolo 1 capoverso 1, mentre la definizione di informazioni di- sponibili è fissata all’articolo 2 capoverso 1 lettera d dell’avamprogetto di legge. Le autorità svizzere di perseguimento penale scambiano con le autorità di con- trasto degli Stati Schengen le informazioni registrate presso un’autorità svizzera di perseguimento penale che sono importanti ai fini della prevenzione, dell’ac- certamento e del perseguimento di reati. Sono fatte salve le disposizioni sui mo- tivi di rifiuto. Le informazioni sono considerate disponibili se figurano già in un sistema d’informazione delle autorità in questione, a prescindere dal fatto che inizialmente siano state procurate con o senza il ricorso a misure coercitive, e se è possibile accedervi senza adottare misure coercitive. La direttiva (UE) 2023/977 non crea l’obbligo di raccogliere nuove informazioni supplementari per lo scambio con gli Stati Schengen.
Il principio della parità di trattamento è già stato introdotto nel diritto nazionale nell’ambito della decisione quadro 2006/960/GAI (cfr. art. 6 LSIS) e successiva- mente con la trasposizione dell’articolo 9 paragrafi 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/680 (cfr. art. 349b CP). Questo principio stabilisce che le condizioni per lo scambio di informazioni con le autorità di contrasto di altri Stati Schengen non debbano essere più severe rispetto a quelle applicabili allo scambio di informa- zioni a livello nazionale. Lo scambio di informazioni con un’autorità di contrasto competente di uno Stato Schengen viene quindi equiparato allo scambio nazio-
nale tra autorità svizzere di perseguimento penale. Il diritto nazionale resta quindi determinante per lo scambio di informazioni. Stabilisce infatti quali infor- mazioni possono essere scambiate a quali condizioni, applicando anche i prin- cipi nazionali in materia di protezione dei dati. Il principio della parità di tratta- mento è già sancito nel diritto nazionale dall’articolo 349b CP. - Secondo il principio della proprietà dei dati, le autorità di perseguimento penale possono comunicare a un altro Stato Schengen o a uno Stato terzo le informa- zioni provenienti inizialmente da un altro Stato Schengen o da uno Stato terzo, soltanto previo consenso di quest’ultimo e alle condizioni fissate da quest’ultimo per l’utilizzo delle informazioni. Se il consenso non è stato accordato in occa- sione della comunicazione delle informazioni, occorre chiedere esplicitamente il consenso dello Stato in questione prima di trasmettere le informazioni. Questo principio risulta già dall’articolo 349d CP che disciplina la comunicazione di dati personali da uno Stato Schengen a uno Stato terzo o un organo internazionale. Il capoverso 2 di tale articolo prevede tuttavia una deroga secondo cui le infor- mazioni possono essere comunicate in ogni caso, se il consenso dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile e se la comunicazione è indi- spensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pub- blica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi
essenziali di uno Stato Schengen. Visto che questi principi fungono da linee guida per l’interpretazione e l’applicazione della direttiva, non pregiudicano la disposizione derogatoria dell’articolo 349d capoverso 2 CP che è stata iscritta nel diritto nazionale in occasione della trasposizione dell’articolo 35 della diret- tiva (UE) 2016/680. - Secondo il principio dell’affidabilità dei dati, le autorità nazionali di persegui- mento penale sono tenute ad adottare le misure opportune affinché vengano cancellati o eliminati i dati personali che risultano inesatti, incompleti o non ag- giornati in merito allo scopo della loro raccolta o trattamento. Con l’articolo 349f CP esiste già una base giuridica che sancisce tale principio. Le autorità di per- seguimento penale competenti sono tenute a rettificare i dati personali inesatti e a informare senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li ha comunicati. Il destinatario dei dati personali deve inoltre essere informato in merito all’attualità e all’affidabilità dei dati. A prescindere dai principi summenzionati, deve essere garantita la si- curezza dei dati ai sensi dell’articolo 9 LPD.
Art. 6 Richieste da parte di altri Stati Schengen
Cpv. 1 Lo Stato Schengen richiedente deve presentare la sua richiesta in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. Se la richiesta non adempie questo criterio, la COA fedpol lo comunica immediatamente per iscritto al punto di contatto nazionale richiedente o all’autorità di perseguimento penale designata e dà la possibilità di rettificare la richie- sta. Se la richiesta non è presentata in una delle lingue prescritte, nonostante sia stata offerta la possibilità di adeguamento, ciò costituisce un motivo di rifiuto ai sensi dell’ar- ticolo 8.
Cpv. 2 Lett. a–f Per garantire che le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate a conse- guire gli obiettivi della direttiva (UE) 2023/977, le richieste devono contenere indicazioni dettagliate. Con queste ultime lo Stato Schengen richiedente deve dimostrare la vero- simile rilevanza delle informazioni. Questa disposizione ha lo scopo di garantire che vengano scambiate esclusivamente informazioni pertinenti ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. In questo modo s’intende assicurare che le informazioni non vengano comunicate in modo ingiustificato o in quantità spro- porzionate. La disposizione non fornisce quindi alcuna base legale per le richieste di informazioni che non sono rilevanti per il perseguimento penale di una determinata persona e consente pertanto di prevenire ogni ricerca non specifica di informazioni («fishing expedition»34).
34 Tipologia di ricerca finalizzata a ottenere deliberatamente informazioni che non si ricollegano in alcun modo all’indizio di reato.
Lett. g Se una richiesta di informazioni deve essere trattata come urgente, lo Stato Schengen richiedente deve indicarlo nella richiesta e motivarlo debitamente. Una richiesta di in- formazioni è considerata urgente quando vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste:
siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen (n. 1);
siano necessarie per prevenire una minaccia imminente per la vita o l’integrità fisica di una persona (n. 2);
siano necessarie per pronunciare una decisione che può spaziare dal manteni- mento di misure restrittive alla privazione della libertà (n. 3);
rischino di perdere rilevanza se non sono comunicate immediatamente e siano importanti per la prevenzione, l’accertamento o il perseguimento di reati (n. 4). Per evitare che il sistema dello scambio agevolato di informazioni venga intasato da un numero elevato di richieste dichiarate urgenti, la nozione di urgenza deve essere inter- pretata in modo restrittivo. Questa tipologia di richiesta deve essere formulata in modo ponderato e oggettivo. La COA fedpol deve valutare caso per caso l’urgenza di una questione e della richiesta tenendo conto di tutti gli elementi esposti nella richiesta. Se necessario, coinvolge altre autorità nel processo di valutazione dell’urgenza. L’urgenza è evidente nei seguenti casi:
rapimento e presa d’ostaggi;
sparizione di una persona, quando si deve temere il peggio;
rischio di sparizione da parte di una persona sospettata di essere coinvolta in una grave situazione criminale (p. es. partecipazione a un attentato terroristico).
Cpv. 3 La COA fedpol verifica se le richieste pervenute soddisfano le condizioni e se le infor- mazioni richieste sono necessarie e proporzionate allo scopo descritto. Se le condizioni non sono adempiute, la COA fedpol lo comunica allo Stato Schengen richiedente dan- dogli l’opportunità di completare la richiesta. Se, ciononostante, la richiesta non soddi- sfa ancora le condizioni, occorre rifiutarla (v. art. 8).
Art. 7 Risposta
Cpv. 1 La COA fedpol deve rispondere alle richieste che le sono presentate entro i termini fissati dall’articolo 9. Risponde alla richiesta nella medesima lingua in cui le è stata presentata. Se riceve una richiesta che non è redatta né in una delle lingue ufficiali svizzere né in inglese, rifiuta la richiesta e informa l’autorità richiedente dello Stato Schengen in merito alle lingue da utilizzare nella richiesta. La COA fedpol comunica inoltre all’autorità richiedente eventuali restrizioni di utilizzo, tra cui la restrizione se- condo cui le informazioni comunicate possono essere utilizzate esclusivamente per le indagini, ma non a titolo di prova. La COA fedpol verifica se le informazioni richieste sono disponibili e se possono essere comunicate. Se i suoi diritti di accesso non le permettono di accedere alle informazioni ai fini della trasmissione allo Stato Schengen richiedente, si rivolge all’autorità compe- tente per ottenere le informazioni (v. art. 10). La COA fedpol traduce le informazioni
necessarie per rispondere alla richiesta nella lingua in cui è stata presentata, se il for- mato dei dati consente una traduzione entro i brevi termini predefiniti. Il contenuto di immagini o documenti PDF non è tradotto.
Cpv. 2 Le autorità svizzere di perseguimento penale o la COA fedpol possono rifiutare di ri- spondere a una richiesta se sussiste uno dei motivi di rifiuto elencati all’articolo 8. Se è un’autorità di perseguimento penale a rifiutare di rispondere, informa la COA fedpol sul motivo. La COA fedpol comunica, a sua volta, i motivi del rifiuto all’autorità richiedente dello Stato Schengen entro il termine previsto dall’articolo 9.
Cpv. 3 Quando la COA fedpol risponde alla richiesta di un’autorità di perseguimento penale designata e quindi legittimata a presentare autonomamente richieste ai punti di contatto nazionali degli altri Stati Schengen, trasmette le informazioni disponibili con copia al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen in questione. Si può rinunciare a tra- smettere le informazioni in copia al punto di contatto nazionale, se ciò rischia di com- promettere indagini altamente sensibili, le cui informazioni richiedono un adeguato li- vello di riservatezza. Si può rinunciare a tale copia anche quando si rischia di compro- mettere la sicurezza di una persona. La COA fedpol decide autonomamente o su indi- cazione dell’autorità svizzera di perseguimento penale che comunica i dati, se trasmet- tere le informazioni in copia al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen richie- dente.
Art. 8 Motivi di rifiuto Rispetto alla decisione quadro 2006/360/GAI, l’articolo 6 della direttiva (UE) 2023/977 precisa ed estende i motivi di rifiuto. Questi motivi finora sono elencati nel vigente arti- colo 12 LSIS e suddivisi in due categorie. Tale suddivisione non è più operata nell’atto modificatore della legge. L’articolo 6 della direttiva (UE) 2023/977 definisce i pertinenti motivi di rifiuto senza praticare alcuna distinzione. Per agevolare l’applicazione della legge sono indicati tutti i motivi di rifiuto sanciti dalla direttiva (UE) 2023/977, sebbene alcuni di essi risultino anche dai principi applicabili o dal campo di applicazione della legge.
Cpv. 1
Lett. a La richiesta deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2. Le indicazioni devono permettere alla COA fedpol di valutare se sono disponibili informazioni sulla persona in questione e se è possibile trasmetterle conformemente agli scopi previsti dal diritto nazionale. Se la COA fedpol o l’autorità competente per la trasmissione della comunicazione (nel caso di dati disponibili direttamente) giunge alla conclusione che non sia possibile valutare la richiesta a causa di indicazioni lacunose nonostante le precisazioni richieste, la COA fedpol rifiuta la trasmissione delle informazioni.
Lett. b, c e d La trasmissione di informazioni va rifiutata se rischia di pregiudicare interessi essenziali in materia di sicurezza (p. es. protezione della popolazione da minacce e pericoli, ri- spetto di obblighi di diritto internazionale) o di compromettere il buon esito di indagini in corso oppure se le informazioni richieste non sembrano né utili né necessarie. La
COA fedpol determina, d’intesa con le autorità coinvolte nello scambio di informazioni, se sussistono interessi essenziali in materia di sicurezza. Se un’autorità di persegui- mento penale competente, dopo aver ricevuto dalla COA fedpol una richiesta in vista di una risposta, constata l’esistenza di tali interessi essenziali in materia di sicurezza, ne informa immediatamente la COA fedpol. Per prevenire l’utilizzo abusivo di richieste di informazioni, lo scambio di informazioni deve essere necessario e proporzionato ai fini della prevenzione o del perseguimento di reati. Se questi criteri non sono adempiuti, la richiesta è rifiutata.
Lett. e Una richiesta deve essere rifiutata se rischia di danneggiare indebitamente gli impor- tanti interessi tutelati di una persona giuridica35. Se quindi gli interessi della persona giuridica sono protetti dal diritto nazionale e le condizioni per lo scambio di tali informa- zioni non sono soddisfatte o se la trasmissione delle informazioni pregiudicherebbe la persona giuridica in modo indebito, la richiesta di informazioni viene rifiutata. Lett. f La trasmissione di informazioni è circoscritta dall’articolo 10 della direttiva (UE) 2023/977. Possono essere trasmessi soltanto i dati personali delle persone sospettate di aver commesso un reato o di avervi partecipato, condannate per un simile reato o laddove sussistono indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano com- mettere un reato. Di queste persone, possono essere trasmessi soltanto i dati personali che corrispondono alle categorie di dati elencate all’allegato 2.
Lett. g Le informazioni ottenute possono essere utilizzate esclusivamente per fini investigativi. In virtù dell’articolo 6 capoverso 1 dell’avamprogetto di legge, nella richiesta deve figu- rare una descrizione dello scopo per il quale sono richieste le informazioni. Se dalla descrizione o dalle circostanze risulta che le informazioni sono richieste con l’inten- zione di utilizzarle come prova dinanzi a un giudice, la richiesta è rifiutata. Se uno Stato Schengen intende utilizzare le informazioni a titolo di prova per chiedere, motivare o pronunciare una decisione finale, deve chiedere il consenso della Svizzera conforme- mente alle vigenti norme di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Quando sono trasmesse informazioni a un altro Stato Schengen, di norma sono indi- cate le pertinenti restrizioni di utilizzo.
Lett. h e i Occorre rispondere a una richiesta di informazioni soltanto se è correlata a un reato che, secondo il diritto svizzero (CP e diritto penale accessorio), è passibile di una pena detentiva superiore a un anno. Il CP suddivide i reati in tre categorie: contravvenzioni, delitti e crimini. Il criterio di classificazione è il massimo edittale. Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 10 cpv. 3 CP). Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni (art. 10 cpv. 2 CP). Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa (art. 103 CP). Una richiesta di informazioni riceve quindi una risposta soltanto se riguarda delitti passibili di una pena detentiva superiore a un anno o crimini. Il punto di contatto nazionale deve
35 P. es. protezione della personalità conformemente al Codice civile (art. 28 segg. CC; RS 210), LF del 19 dic. 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), LF del 9 ott. 1992 sul diritto d’autore (LDA; RS 231.1) e disposizioni concernenti la protezione di segreti professionali, d’affari o di fabbricazione
pertanto rifiutare le richieste di informazioni concernenti delitti passibili di una pena de- tentiva fino a un anno36 o di una pena pecuniaria37. La richiesta di informazioni è rifiutata anche quando si riferisce a un reato che nel diritto svizzero non è considerato tale.
Lett. j Le informazioni ottenute da uno Stato Schengen o da uno Stato terzo possono essere comunicate a un altro Stato Schengen unicamente se lo Stato Schengen o lo Stato terzo che le aveva trasmesse inizialmente vi ha acconsentito. Sono fatte salve le di- sposizioni derogatorie sancite dall’articolo 349d capoverso 2 CP.
Lett. k Se per accedere alle informazioni occorre l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria che non l’ha accordata, la richiesta di informazioni deve essere rifiutata. Se le informazioni devono ancora essere ottenute, lo Stato Schengen richiedente è indirizzato verso il canale dell’assistenza giudiziaria. Occorre un’autorizzazione da parte di un’autorità giudiziaria ad esempio per le documentazioni relative a intercetta- zioni telefoniche, le documentazioni di indagini sul luogo del reato, le informazioni su reddito e patrimonio, gli elenchi dei passeggeri e delle merci delle società di trasporti o gli incarti medici38.
Lett. l Le autorità di perseguimento penale competenti rettificano i dati personali inesatti e informano senza indugio dell’avvenuta rettifica sia l’autorità che li ha comunicati sia l’autorità destinataria (cfr. art. 349f CP). Le informazioni inesatte o incomplete che non rispettano il principio di esattezza non possono essere trasmesse. La richiesta di infor- mazioni deve quindi essere rifiutata se le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate.
Lett. m La direttiva (UE) 2023/977 non obbliga la Svizzera a procurare informazioni ricorrendo a misure coercitive. Una richiesta di informazioni va rifiutata se per ottenere le informa- zioni richieste e rispondervi occorre ricorrere a misure coercitive. Per misure coercitive s’intendono le misure che pregiudicano la libertà individuale adottate dagli organi di polizia e giurisdizionali al fine di raccogliere e preservare le prove necessarie a far luce su un reato, nonché al fine di garantire lo svolgimento del procedimento penale e la successiva esecuzione della sentenza. L’autorità che presenta una simile richiesta di informazioni va indirizzata verso l’assistenza giudiziaria. Questo motivo di rifiuto vinco- lante risulta anche dal principio di disponibilità (v. commento all’art. 4). Le autorità sottostanno al diritto nazionale che disciplina quali informazioni possono essere scambiate a quali condizioni tra quali autorità di perseguimento penale degli
36 P. es. art. 135 cpv. 2 primo periodo CP
37 P. es. art. 173 cpv. 1 CP
38 Orientamenti del 26 maggio 2010 sull’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio
del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, allegato III, pag. 122 (doc. 9512/10)
Stati Schengen. Le informazioni continuano ad essere scambiate secondo le disposi- zioni nazionali esistenti. La Svizzera comunica soltanto le informazioni che può otte- nere, registrare e trasmettere in applicazione del diritto nazionale. La richiesta di infor- mazioni deve essere rifiutata se le informazioni richieste sono protette dal diritto nazio- nale, tenendo debitamente conto del principio della parità di trattamento (v. commento all’art. 4). All’articolo 1 capoverso 2 lettera a dell’avamprogetto di legge è fatta salva l’AIMP. L’articolo 75a AIMP disciplina esplicitamente le informazioni che non possono essere scambiate tra autorità di polizia, ma devono invece essere trasmesse per il tra- mite dell’assistenza giudiziaria tra autorità giudiziarie. Se le informazioni richieste do- vrebbero essere ottenute tramite la coercizione processuale o andrebbero raccolte da zero, la richiesta deve essere rifiutata e lo Stato Schengen richiedente indirizzato verso il canale dell’assistenza giudiziaria. Questo vale ad esempio per le documentazioni bancarie. Lett. n La richiesta va rifiutata, se le informazioni richieste non sono a disposizione delle auto- rità di perseguimento penale.
Cpv. 2 Il rifiuto di una richiesta di informazioni può limitarsi a determinate parti della richiesta, mentre le altre informazioni potrebbero invece essere comunicate. Le informazioni che possono essere scambiate conformemente alla presente legge, sono trasmesse allo Stato Schengen richiedente entro il termine previsto.
Art. 9 Termini
Cpv. 1 e 2 Il termine per rispondere a una richiesta di informazioni dipende dal fatto se le informa- zioni richieste sono disponibili direttamente o indirettamente e se la richiesta è urgente o meno. Alle richieste urgenti occorre rispondere entro otto ore, se le informazioni richieste sono disponibili direttamente. Alle richieste urgenti che riguardano informazioni disponibili soltanto indirettamente va risposto entro tre giorni civili. Le richieste non urgenti devono ricevere una risposta entro sette giorni civili. La COA fedpol, quale punto di contatto nazionale, valuta se l’urgenza della richiesta è giustificata. A tal fine, considera caso per caso tutti gli elementi presentati nella richiesta. Per evitare che il sistema dello scambio agevolato di informazioni venga intasato da un numero elevato di richieste dichiarate urgenti, la nozione di urgenza deve essere interpretata in modo restrittivo (v. commento all’art. 6 cpv. 2 lett. g). La disponibilità diretta o indiretta delle informazioni dipende dall’accesso a queste ul- time (v. commento all’art. 2 cpv. 1 lett. d n. 1 e 2). Nella prassi, le richieste di informazioni sono trasmesse alla COA fedpol dai punti di contatto nazionali o dalle autorità di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen. La COA fedpol verifica le richieste, appura quali informazioni di quali ban- che dati possono essere comunicate e se la richiesta è urgente. Se una richiesta è giustificata, la COA fedpol trasmette le informazioni direttamente accessibili secondo il diritto nazionale e comunicabili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perse- guimento di reati al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen richiedente entro il termine predefinito (8 ore per le richieste urgenti). Per le informazioni cui non può
accedere direttamente, la COA fedpol inoltra la richiesta di informazioni alla compe- tente autorità di perseguimento penale federale o cantonale. Se tale autorità dispone di un accesso diretto alle informazioni, queste ultime vanno trasmesse al punto di con- tatto nazionale o all’autorità di contrasto designata dell’altro Stato Schengen entro il termine prestabilito. Affinché la risposta avvenga entro il termine in questione, la COA fedpol fissa una pertinente scadenza per l’autorità di perseguimento penale compe- tente. Entro tale scadenza l’autorità comunica le informazioni a sua disposizione alla COA fedpol che in seguito risponde alla richiesta in veste di punto di contatto nazionale e trasmette le informazioni disponibili indirettamente. Le richieste urgenti concernenti informazioni disponibili presso le autorità cantonali di perseguimento penale costitui- scono una particolare sfida per la COA fedpol e le autorità cantonali in questione visto il breve termine di otto ore e il trattamento più oneroso in termini di tempo. Per questo motivo, i requisiti posti all’urgenza sono più elevati. Se non è possibile rispondere alla richiesta di informazioni entro il termine stabilito, la COA fedpol informa del ritardo lo Stato Schengen richiedente e gli comunica entro quando riceverà una risposta.
Cpv. 3 Il termine per la risposta è sospeso se la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti a livello di contenuto e occorre quindi chiedere precisazioni per potervi rispondere.
Cpv. 4 È possibile derogare ai termini prestabiliti se la comunicazione delle informazioni richie- ste necessita, secondo il diritto nazionale, di un’autorizzazione giudiziaria. In tal caso la COA fedpol informa dei motivi e della durata del ritardo il punto di contatto nazionale o l’autorità di perseguimento penale designata dello Stato Schengen richiedente. Se per lo scambio di informazioni occorre l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria, la COA fedpol richiede d’ufficio tale autorizzazione tramite l’autorità di perseguimento penale o l’autorità giudiziaria competente. Un’autorizzazione è ad esempio necessaria per le in- formazioni che riguardano un procedimento penale in corso.
Art. 10 Raccolta di informazioni
Cpv. 1 Per consentire alla COA fedpol, quale punto di contatto nazionale, di rispondere alle richieste di informazioni entro i termini previsti, le autorità di perseguimento penale fe- derali e cantonali competenti devono fornirle le pertinenti informazioni disponibili, nella misura in cui esistano le basi giuridiche necessarie (v. commento al cpv. 3). Le autorità di perseguimento penale contattate dalla COA fedpol comunicano a quest’ultima le in- formazioni che, secondo il diritto svizzero, possono essere trasmesse anche ad altre autorità di perseguimento penale per prevenire, accertare e perseguire reati. A tal fine la COA fedpol appura, nel limite del possibile, quale autorità di perseguimento penale dispone delle informazioni richieste e ne chiede la trasmissione.
Cpv. 2 La COA fedpol trasmette la richiesta alle autorità di perseguimento penale competenti e fissa un termine per la trasmissione delle informazioni richieste. Se le informazioni sono registrate nei sistemi d’informazione cantonali, non è possibile accedervi diretta- mente, ragione per cui il termine di risposta è di tre giorni civili per le richieste urgenti e di sette giorni civili per le richieste non urgenti (v. art. 9). Entro tali termini devono aver
luogo lo scambio di informazioni a livello nazionale e la risposta alla richiesta. Visti i termini brevi di cui all’articolo 9, le autorità di perseguimento penale competenti sono tenute a prendere i provvedimenti necessari per riuscire a comunicare rapidamente le informazioni richieste alla COA fedpol. Se la COA fedpol può accedere direttamente alle informazioni richieste, può rispondere alla richiesta senza dover coinvolgere le au- torità di perseguimento penale competenti.
Cpv. 3 Per poter trasporre la direttiva (UE) 2023/977, le autorità di perseguimento penale com- petenti devono essere tenute a comunicare alla COA fedpol le informazioni disponibili per rispondere a una richiesta. Occorre pertanto prevedere le basi giuridiche necessa- rie allo scopo. La questione, se tali basi debbano essere create a livello federale o cantonale, dipende dalle informazioni e dai dati interessati. È necessario praticare una distinzione tra le tipologie di informazioni da trasmettere. Le seguenti tipologie possono essere interessate dalla trasmissione ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati:
dati di polizia criminale: queste informazioni servono ad accertare e perseguire reati nel quadro delle indagini preliminari;
dati di polizia giudiziaria: queste informazioni servono a perseguire i reati nel quadro di una procedura investigativa della polizia ai sensi del CPP. Una tale procedura investigativa viene aperta appena esiste una fattispecie sufficiente (art. 306 CPP). Con l’apertura di una procedura investigativa della polizia i dati di polizia criminale diventano dati di polizia giudiziaria;
dati di polizia di sicurezza: queste informazioni servono a prevenire le minacce e a salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici. La Confederazione può soddisfare soltanto i compiti che le sono assegnati dalla Costi- tuzione federale (art. 3 e 42 cpv. 1 Cost.39). Di conseguenza, può creare le basi giuri- diche per lo scambio delle informazioni tra la COA fedpol e le autorità di perseguimento penale competenti se le è attribuita una competenza legislativa in tale ambito. La Con- federazione può emanare disposizioni in materia di diritto di polizia unicamente se si tratta di compiti correlati così strettamente al perseguimento penale nell’ambito della giurisdizione federale da essere retti dall’articolo 123 capoverso 1 Cost. È su questa base che la Confederazione ha emanato il CPP. Dal momento che le attività di polizia giudiziaria dei Cantoni poggiano sul CPP, l’articolo 123 Cost. può fungere da base per un disciplinamento federale sulla consultazione di dati da parte della polizia, laddove si tratti di dati di polizia giudiziaria. Per quanto concerne i dati di polizia criminale e i dati di polizia di sicurezza trattati in virtù delle leggi di polizia cantonali, la Confederazione
non dispone di alcuna competenza normativa40. Quando si tratta quindi di definire i mezzi che consentono di prevenire reati o di accertarne la commissione, ciò rientra nel diritto di polizia, la cui emanazione è di principio una prerogativa dei Cantoni41. L’obbligo di scambiare informazioni di polizia conformemente al presente articolo è quindi vincolante per i Cantoni quando le fattispecie oggetto dello scambio di informa-
39 RS 101
40 DTF 140 I 353, 360 consid. 5.1
41 Parere del Consiglio federale del 23 mag. 2012 concernente il rapporto della Commissione degli affari
giuridici del Consiglio nazionale del 3 febbraio 2012 sull’iniziativa «Precisazione del campo d’appli- cazione delle disposizioni concernenti l’inchiesta mascherata», FF 2012 4955, 4957 con rinvii
zioni sottostanno alla giurisdizione federale (in particolare art. 23 e 24 CPP) o le infor- mazioni sono trattate nel quadro di una procedura investigativa (art. 306 CPP). Per lo scambio di informazioni che esulano da questa competenza normativa della Confede- razione, i Cantoni sono tenuti a creare le proprie basi giuridiche per garantire la traspo- sizione della direttiva (UE) 2023/97742. La mozione Eichenberger 18.3592 Scambio di dati di polizia su scala nazionale ha incaricato il Consiglio federale di creare una piattaforma che colleghi le banche dati cantonali di polizia esistenti, affinché i corpi di polizia dei Cantoni e gli organi di polizia della Confederazione possano accedere direttamente ai dati di polizia su persone e le relative pratiche in tutta la Svizzera. A tal fine, la Confederazione e i Cantoni hanno avviato un programma comune con lo scopo di predisporre una piattaforma di consul- tazione d polizia (POLAP) che permetta, con un’unica interrogazione, di consultare i dati di polizia e sulla migrazione cantonali, nazionali e internazionali in maniera paral- lela e standardizzata nei sistemi sorgente. È inoltre in fase di elaborazione una solu- zione per consentire sul piano giuridico lo scambio di dati tra Cantoni e garantire così l’interoperabilità a livello nazionale. Con un’unica consultazione si potrebbe quindi ac- cedere a informazioni provenienti da diversi sistemi cantonali, federali e internazionali o appurare quale autorità dispone delle informazioni in questione. POLAP agevole- rebbe inoltre nettamente lo scambio di informazioni tra Confederazione e Cantoni pre- visto dal presente avamprogetto di legge: un’unica interrogazione in POLAP permette- rebbe di consultare informazioni provenienti da diversi sistemi cantonali e federali, ri- ducendo pertanto in modo considerevole l’onere per la Confederazione e i Cantoni quando si tratta di rispondere in tempo utile alle richieste di informazioni presentate dagli Stati Schengen. Al momento la COA fedpol deve contattare individualmente cia- scun Cantone per ottenere le informazioni necessarie a rispondere alle richieste per- venute. Vista la competenza legislativa della Confederazione e dei Cantoni summen- zionata, la creazione della necessaria base giuridica costituisce una grande sfida. At- tualmente, la maggior parte dei Cantoni non dispone delle basi legali occorrenti per
mettere in atto uno scambio nazionale di dati di polizia. Per poter collegare i sistemi d’informazione cantonali alla piattaforma vanno quindi create prima le basi. Sin dal 2018 la Confederazione e i Cantoni stanno elaborando soluzioni che permet- tano di attuare la mozione Eichenberger. Sono già stati lanciati alcuni progetti promet- tenti, quali la convenzione intercantonale sullo scambio di dati per la gestione di piatta- forme di consultazione e banche dati comuni oppure la creazione di nuove competenze puntuali della Confederazione allo scopo di regolamentare la consultazione. Indipen- dentemente da questi due approcci, il legislatore avrebbe la possibilità di attuare in parte la mozione Eichenberger in virtù dell’articolo 123 capoverso 1 Cost. Sarebbe in- fatti possibile disciplinare in modo vincolante la consultazione dei dati di polizia giudi- ziaria retti dal CPP. Nell’ambito del presente avamprogetto di legge si rinuncia tuttavia a creare una base giuridica generale per la consultazione dei dati di polizia giudiziaria. Il presente articolo si applica pertanto unicamente allo scambio di informazioni tra la COA fedpol e le competenti autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. La creazione di POLAP è complessa e richiede molto tempo. Le basi giu- ridiche vanno elaborate in modo meticoloso soprattutto anche per motivi legati alla pro- tezione dei dati. Imporre l’attuazione parziale di un tale progetto complesso nel quadro
42 Cfr. art. 9 cpv. 1 della Convenzione del 20 mar. 2009 tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino; RS 362.1
del recepimento e della trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen non sa- rebbe opportuno e rischierebbe di pregiudicare gli sforzi finora profusi dalla Confede- razione e dai Cantoni.
Art. 11 Richieste svizzere
Cpv. 1 Le autorità svizzere di perseguimento penale presentano le loro richieste di informa- zioni alla COA fedpol che è responsabile della trasmissione delle richieste svizzere agli altri Stati Schengen (v. art. 5). Per le autorità di perseguimento penale non è prevista la possibilità di presentare, in qualità di autorità di perseguimento penale designate, le loro richieste direttamente ai punti di contatto nazionali degli altri Stati Schengen. La centralizzazione dello scambio di informazioni permette di uniformare e coordinare me- glio la cooperazione con le autorità di contrasto degli altri Stati Schengen. Il fatto che l’intero scambio di informazioni passi dalla COA fedpol contribuisce a sgravare i Can- toni sul piano amministrativo e del personale e a controllare meglio il flusso di informa- zioni.
Cpv. 2 Secondo l’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/977, tutti gli Stati Schengen devono compilare un elenco contenente una o più lingue in cui il loro punto di contatto nazionale è in grado di scambiare informazioni. La Commissione europea pubblica online una raccolta di tali elenchi. La richiesta deve quindi essere presentata in una lingua deter- minata dallo Stato Schengen in questione o in inglese e contenere le indicazioni ne- cessarie di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere a–h. L’autorità di perseguimento penale richiedente trasmette la richiesta alla COA fedpol nella lingua necessaria.
Cpv. 3 La COA fedpol verifica che la richiesta sia completa, ovvero che contenga tutte le in- formazioni necessarie di cui all’articolo 6 dell’avamprogetto di legge. Non spetta alla COA fedpol controllare che il contenuto delle indicazioni sia esatto. Se la richiesta non è completa, ne informa l’autorità di perseguimento penale richiedente che può quindi completare la sua richiesta. Se lo Stato Schengen richiesto esige complementi, la COA fedpol ne informa l’autorità di perseguimento penale richiedente.
Cpv. 4 La COA fedpol trasmette la richiesta dell’autorità di perseguimento penale richiedente al punto di contatto nazionale competente dello Stato Schengen in questione affinché vi risponda entro i termini predefiniti. Per la trasmissione della richiesta, la COA fedpol utilizza i canali di comunicazione sanciti dall’articolo 5 capoverso 3 dell’avamprogetto di legge. Quando trasmette le informazioni, la COA fedpol richiama l’attenzione su eventuali restrizioni al loro utilizzo e sugli obblighi di mantenere il segreto. Riguardo alle restrizioni all’utilizzo delle informazioni va precisato che lo scambio di informazioni retto dalla direttiva (UE) 2023/977 non si estende alla comunicazione e all’utilizzo di informazioni a titolo di prova in procedimenti giudiziari. Di conseguenza, le informazioni trasmesse possono essere utilizzate come prova in un tale procedimento unicamente se lo Stato Schengen in questione vi acconsente. Se nella risposta a una richiesta non è stato accordato il consenso a utilizzare le informazioni come prova, occorre dapprima chiedere il consenso al pertinente Stato Schengen.
Art. 12 Trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen
Cpv. 1 L’articolo 7 della direttiva (UE) 2023/977 legittima le autorità di contrasto degli Stati Schengen a comunicare di propria iniziativa (spontaneamente) informazioni disponibili alle altre autorità di contrasto competenti degli Stati Schengen, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati Schengen per prevenire, accertare o perseguire reati. Non esiste alcun obbligo di scambiare spon- taneamente informazioni su reati che non rientrano nella categoria dei reati gravi ai sensi dell’allegato 3 dell’avamprogetto.
Cpv. 2 Conformemente all’articolo 7 della direttiva (UE) 2023/977, le autorità di contrasto degli Stati Schengen sono tenute a comunicare di propria iniziativa, quindi spontaneamente, le informazioni disponibili alle altre autorità di contrasto degli Stati Schengen, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento o del perseguimento di reati. Se un’autorità di perseguimento penale dispone, ad esempio, di indizi concreti secondo cui in un altro Stato Schengen sarà fatto esplodere uno sportello automatico o verrà perpetrato un attacco terroristico, trasmette spontaneamente tramite la COA fedpol le informazioni al punto di contatto nazionale del pertinente Stato Schengen. Contrariamente alla trasmissione di informazioni su richiesta, in questo caso la trasmis- sione avviene senza previa richiesta di informazioni. Con la trasposizione della deci- sione quadro 2006/970/GAI, al vigente articolo 7 capoverso 1 LSIS è già sancito l’ob- bligo di scambiare spontaneamente informazioni per i reati considerati dal diritto nazio- nale che corrispondono o equivalgono a quelli definiti dal mandato d’arresto europeo43. I reati equivalenti a quelli definititi nel mandato d’arresto europeo sono elencati nell’al- legato 3 dell’avamprogetto. La trasmissione spontanea di informazioni è consentita sol- tanto se esiste già almeno un sospetto iniziale riguardo alla persona in questione. L’obbligo di trasmettere informazioni spontaneamente si estende anche alle autorità cantonali di perseguimento penale. Per trasporre la direttiva (UE) 2023/977 occorre creare a livello cantonale, laddove non esistano già, le basi giuridiche per la trasmis- sione spontanea di informazioni44.
Cpv. 3 La trasmissione spontanea di informazioni è esclusa se sussiste uno dei motivi di rifiuto elencati nell’articolo 8 capoverso 1 (v. commento all’art. 8). Visto che le disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale non sono pregiudicate dalla presente legge, non si possono comunicare spontaneamente per il tramite della polizia neanche le in- formazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 75a capoverso 2 AIMP.
Cpv. 4 Come previsto dall’articolo 3 capoverso 1, lo scambio di informazioni secondo il pre- sente avamprogetto di legge avviene esclusivamente tramite la COA fedpol quale punto di contatto nazionale. Le autorità di perseguimento penale trasmettono quindi alla COA fedpol le informazioni da scambiare spontaneamente che riguardano reati
43 Messaggio LSIS, FF 2008 7809, in particolare pag. 7822
44 P. es. art. 144 cpv. 3 della legge di polizia del Cantone di Berna; BSG 551.1
sottoposti alla giurisdizione federale o da trattare secondo l’articolo 306 CPP. Negli altri casi, comunicano le informazioni alla COA fedpol quando il diritto cantonale lo prevede. Vista la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nel settore di polizia, serve una base legale autonoma a livello cantonale per poter trasmettere infor- mazioni che non riguardano reati sottoposti alla giurisdizione federale o che vanno trat- tate secondo l’articolo 306 CPP. Le basi legali dovrebbero già esistere a livello canto- nale, poiché le autorità svizzere di perseguimento penale sono già tenute, in applica- zione della decisione quadro 2006/960/GAI, a mettere spontaneamente a disposizione informazioni per prevenire, accertare e perseguire reati gravi. Le autorità di persegui- mento penale inoltrano alla COA fedpol le informazioni per la trasmissione spontanea nella lingua specificata dal pertinente Stato Schengen.
Cpv. 5 La COA fedpol è l’autorità competente dell’esecuzione dello scambio di informazioni ai sensi della direttiva (UE) 2023/977. Occorre pertanto garantire che le autorità di perse- guimento penale le inoltrino le informazioni da trasmettere alle autorità di contrasto competenti degli Stati Schengen. La COA fedpol riceve quindi tali informazioni e veri- fica se sono redatte nella lingua richiesta, se sono adempiute le condizioni di cui all’ar- ticolo 6 capoverso 2 e se esistono motivi di rifiuto.
Cpv. 6 Se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 5, la COA fedpol trasmette le in- formazioni al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato indicando le specifiche restrizioni di utilizzo (p. es. utilizzo soltanto a fini investigativi, ma non a titolo di prova) e gli obblighi di segretezza.
Art. 13 Informazioni trasmesse da altri Stati Schengen
Cpv. 1 La COA fedpol riceve le informazioni trasmesse spontaneamente dagli altri Stati Schengen. Verifica se le informazioni sono di interesse per le autorità di perseguimento penale e, se del caso, le inoltra a queste ultime. Un’autorità di perseguimento penale è da considerare interessata se vi sono motivi oggettivi di ritenere che tali informazioni possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento o del persegui- mento di reati. Se la COA fedpol riceve, per esempio, informazioni dalla Francia sulla fattispecie del favoreggiamento o dell’incitazione all’entrata e alla partenza illegali, le trasmette alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni che confinano con la Fran- cia e all’UDSC.
Cpv. 2 Le informazioni ricevute possono essere utilizzate unicamente per prevenire, accertare e perseguire reati. La COA fedpol informa le autorità di perseguimento penale in merito alle restrizioni di utilizzo delle informazioni ricevute e agli obblighi di segretezza.
Art. 14 Trattamento dei dati Per adempiere i compiti di cui all’articolo 4, la COA fedpol è autorizzata a trattare sia dati personali degni di particolare protezione sia dati non classificati come tali. L’auto- rizzazione si limita ai dati personali elencati nell’allegato 2 dell’avamprogetto. La no- zione di trattamento comprende qualsiasi operazione relativa a dati personali, segna- tamente la raccolta, la registrazione e l’utilizzo dei dati. L’autorizzazione vale per i dati
ricevuti dagli Stati Schengen nonché per i dati trasmessi agli Stati Schengen da parte delle autorità svizzere di perseguimento penale. La COA fedpol può trattare dati se è necessario ad adempiere i compiti seguenti:
ricevere e valutare richieste di informazioni;
inoltrare richieste di informazioni alle autorità di perseguimento penale compe- tenti, coordinare il trattamento delle richieste e la comunicazione di informazioni tra le autorità pertinenti sulla base di tali richieste;
coordinare l’analisi e la preparazione delle informazioni per la loro trasmissione al punto di contatto nazionale ed eventualmente alle autorità di contrasto com- petenti di altri Stati Schengen;
comunicare informazioni agli altri Stati Schengen su richiesta o in via spontanea;
rifiutare la comunicazione di informazioni e, se necessario, chiedere chiarimenti o precisazioni;
trasmettere le richieste di informazioni ai punti di contatto nazionali di altri Stati Schengen e, laddove necessario, eventuali chiarimenti o precisazioni;
allestire statistiche conformemente all’articolo 15 dell’avamprogetto di legge all’attenzione della Commissione europea e della Confederazione Svizzera. Quando tratta dati personali, la COA fedpol deve tenere conto dei principi in materia di protezione dei dati sanciti dalla LPD. I dati detenuti dalle autorità cantonali, sottostanno al pertinente diritto cantonale. Per adempiere i suoi compiti, la COA fedpol può trattare anche dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche. Nella LPD il trattamento di dati concernenti persone giuridiche è escluso dal campo di applicazione materiale della LPD stessa. L’articolo 57r LOGA costituisce la base legale direttamente applicabile che consente alla COA fedpol di trattare dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione45. Per il trattamento dello scambio di informazioni, la COA fedpol può avvalersi del si- stema di polizia per la gestione centralizzata delle pratiche e degli atti (ORMA) di cui all’articolo 18 LSIP46. Questo sistema, utilizzato per la cooperazione a livello nazionale e internazionale, permette di registrare e trattare tramite SIENA richieste e informazioni in entrata e uscita da altri Stati Schengen. Per mezzo delle appropriate impostazioni predefinite in ORMA è possibile garantire che il trattamento dei dati sia circoscritto al
minimo indispensabile per le finalità perseguite. Nel 2026 ORMA verrà presumibil- mente sostituito da Neo che offrirà le stesse funzioni ma in maniera ottimizzata. ORMA soddisfa le condizioni di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2023/977. La gestione e l’utilizzo di ORMA sono retti dall’articolo 18 LSIP.
45 Messaggio del 15 set. 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939, in particolare pag. 6092 46 RS 361
Art. 15 Statistiche
Cpv. 1 e 2 La COA fedpol allestisce le statistiche necessarie sullo scambio di informazioni con altri Stati Schengen e le trasmette all’attenzione della Commissione europea.
Allegato 1
L’allegato 1 elenca gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Allegato 2 Agli altri Stati Schengen sono trasmesse soltanto informazioni personali che rientrano nelle categorie di dati elencate (v. commento all’art. 4 cpv. 2).
Allegato 3 Conformemente all’articolo 13 dell’avamprogetto le autorità di perseguimento penale trasmettono spontaneamente alle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen le informazioni disponibili che possono essere importanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento dei reati di cui all’allegato 3. Quest’ultimo elenca i reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dall’articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI (relativa al mandato d’arresto europeo) e sono passibili di una pena de- tentiva superiore a tre anni. Il vigente elenco dei reati non è più aggiornato, poiché diversi reati sono stati stralciati e altri invece aggiunti. Nel decreto federale del 1° otto- bre 202147 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Proto- collo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eu- rodac a fini di contrasto è già prevista una modifica del vigente allegato 1 LSIS. Il de- creto con le sue modifiche non è tuttavia ancora entrato in vigore. Nel quadro della trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 l’elenco di reati subisce un ulteriore aggior- namento. Non essendo chiaro quale progetto normativo entrerà in vigore prima, oc- corre coordinare i lavori. Dall’ultima modifica dell’elenco dei reati sono stati aggiunti segnatamente i reati seguenti:
atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 CP);
mutilazioni di organi genitali femminili (art. 124 CP);
sottrazione di dati personali (art. 179novies CP);
falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, sop- pressione di documenti (art. 15, 16 cpv. 1 e 3 DPA48);
frode fiscale, appropriazione indebita d’imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1 e 187
frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID50);
47 FF 2021 2332
48 LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, DPA RS 313.0
49 LF del 14 dic. 1990 sull’imposta diretta, LIFD; RS 642.11
50 LF del 14 dic. 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS
642.14)
crimini e delitti (art. 148 cpv. 1 LICol51);
falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attesta- zione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di di- chiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di confor-
uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collet-
violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 LBI54);
matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a CP)
falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsifica- zione dei pesi e delle misure, falsificazione di documenti esteri (art. 245, 246,
248 e 255 CP);
sparizione forzata (art. 185bis CP);
atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, atti sessuali con per- sone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 188, 189, 191 CP);
pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, som- mossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclu- tamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di ter- rorismo, attentati contro l’ordine costituzionale (art. 258–260bis, 260ter, 260quater,
divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn55);
discriminazione e incitamento all’odio (art. 261bis CP);
genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civili, tratta- mento medico ingiustificato, lesione dell’autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vie- tati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario (art. 264, 264a, 264c–264j CP);
disposizioni penali della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (art. 26 cpv. 2 LF-CITES56)
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
La direttiva (UE) 2023/977 non richiede la creazione di nuove banche dati né di canali supplementari per lo scambio di informazioni.
51 LF del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31)
52 LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51)
53 LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi (LPM; RS 323.11)
54 LF del 25 giu. 1954 sui brevetti, (LBI; RS 232.14)
55 LF del 25 set. 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121)
56 LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; RS 453)
Inoltre non crea nemmeno nuovi obblighi relativi alla trasmissione di dati che vadano oltre quanto già disciplinato dalla vigente LSIS. La precisazione, tuttavia, dei compiti che lo SPOC (COA fedpol) è chiamato ad assolvere nonché delle sue capacità, della sua organizzazione e della sua composizione potrebbe comportare un maggiore fab- bisogno di personale. Per poter determinare il personale necessario all’esecuzione dello scambio di informazioni secondo la direttiva (UE) 2023/977 occorre un’analisi det- tagliata. In tale contesto, un eventuale fabbisogno finanziario collegato al personale supplementare sarà presentato nell’ambito del rilevamento del fabbisogno che sarà eseguito nel 2025 dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dal Dipartimento fe- derale di giustizia e polizia (DFGP) a seguito dell’introduzione del quadro di sviluppo per la gestione delle finanze federali.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni
Anche i Cantoni sono tenuti a trasporre il presente sviluppo dell’acquis di Schengen e devono recepirlo autonomamente nel proprio diritto, entro i limiti delle loro competenze. Come previsto nella LSIS vigente, l’intero scambio di informazioni avviene tramite lo SPOC, ossia tramite la COA fedpol. Quest’ultima deve provvedere affinché riceva in tempo utile le informazioni disponibili presso le autorità cantonali di perseguimento pe- nale, comprese le informazioni ottenute e trattate sulla base delle leggi di polizia can- tonali. A tal fine, la COA fedpol chiede ai Cantoni nel singolo caso se dispongono di informazioni. Le autorità cantonali di perseguimento penale devono inoltrare alla COA fedpol le informazioni richieste 24 ore su 24, sette giorni su sette, secondo i termini fissati dalla direttiva (UE) 2023/977. Questo può richiedere adeguamenti di ordine or- ganizzativo (istituzione di un servizio di picchetto disponibile 24 ore su 24, formazione di personale supplementare), giuridico (creazione di una base giuridica vincolante che permetta di trasmettere allo SPOC le informazioni cantonali disponibili) e tecnico (mo- difica dei sistemi per la ricerca e la trasmissione di informazioni). L’attuazione tecnica dovrà essere coordinata con i progetti in corso (p. es POLAP).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il presente progetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, sempreché per la loro conclusione non sia responsabile il Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200257 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 LOGA). Visto che la trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 richiede modifiche a livello di legge (nuova versione della LSIS), lo scambio di note concernente il recepimento della direttiva e le modifiche di legge necessarie per la sua trasposizione saranno sottoposti congiuntamente al Parlamento per approvazione. L’avamprogetto di legge allegato al decreto federale (nuova versione della LSIS) pog- gia sull’articolo 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost. Per quanto riguarda l’aspetto dello scambio transfrontaliero di informazioni tra i punti di contatto nazionali, il discipli- namento previsto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. che attribuisce gli affari
57 RS 171.10
esteri alla Confederazione. La stessa norma regge anche l’obbligo dei Cantoni di effet- tuare lo scambio di informazioni tramite un servizio centrale (punto di contatto nazio- nale) che canalizza e coordina lo scambio di informazioni di polizia con gli altri Stati Schengen. Attribuisce inoltre alla Confederazione una competenza sussidiaria, da in- terpretare in modo rigido, per gli atti normativi interni, nella misura in cui siano stretta- mente correlati con gli affari esteri e producano effetti oltre le frontiere nazionali58. L’ob- bligo di utilizzare esclusivamente il punto di contatto nazionale per lo scambio tran- sfrontaliero di informazioni con le autorità di perseguimento penale di altri Stati Schen- gen, è una misura di ordine organizzativo che mette l’accento sull’aspetto internazio- nale necessario. Questa norma corrisponde inoltre al principio sancito dall’articolo 56 capoverso 3 Cost. secondo cui le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono tramite la Confederazione, se non sono coinvolte autorità estere subordinate. La competenza normativa della Confederazione sancita dall’articolo 54 capoverso 1 Cost. non può essere interpretata in modo estensivo; nell’attuare trattati internazionali la Confederazione è vincolata alla suddivisione interna delle competenze. «Se la con- clusione di un trattato internazionale soggiace a regole particolari riguardanti le com- petenze, la sua attuazione è soggetta alle norme abituali di ripartizione delle compe- tenze. Di conseguenza, quando aderisce a un trattato internazionale il cui oggetto è di competenza cantonale, la Confederazione non può adottare le necessarie disposizioni di esecuzione fondandosi su tale trattato. Questo compito spetta ai Cantoni»59. La Con- federazione non può basarsi sull’articolo 54 Cost. quando si tratta di disciplinare in modo vincolante la trasmissione di informazioni dalle autorità cantonali di persegui- mento penale al punto di contatto nazionale (COA fedpol). Può in parte rifarsi all’arti- colo 123 capoverso 1 Cost. secondo cui la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione. In tale quadro, quest’ultima può regolamentare lo scambio di dati di polizia, se si tratta di informazioni su reati sottoposti alla giurisdizione federale (art. 23 seg. CPP) o di informazioni trattate nell’ambito di una
procedura investigativa (art. 306 CPP). Per poter trasmettere al punto di contatto na- zionale informazioni trattate dalle autorità cantonali di perseguimento penale in virtù delle leggi di polizia cantonali, occorre che i Cantoni creino le proprie basi giuridiche necessarie.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera adempie i propri obblighi sanciti dall’AAS. Contribuisce inoltre all’applicazione uniforme dei prin- cipi dello scambio di informazioni tra autorità di contrasto dello spazio Schengen. Il recepimento della direttiva (UE) 2023/977 e la revisione totale della LSIS sono conci- liabili con gli impegni internazionali della Svizzera. Queste misure sono compatibili con la Convenzione del 4 novembre 195060 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il Patto internazionale del 16 dicembre 196661 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) e gli altri impegni internazionale della Svizzera in tale ambito. La trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 e le concomitanti modifiche di legge sono quindi conformi al diritto internazionale.
58 Ehrenzeller/Portmann, St. Galler Kommentar, art. 54 Cost., n. marg. 12 seg., con rinvii 59 Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 «Sicurezza interna: chiarire le competenze», FF 2012 3973, in particolare pagg. 4002, 4006. 60 RS 0.101
61 RS 0.103.2
5.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sono sottoposti al referen- dum facoltativo i trattati nazionali che sono di durata indetermina e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti dispo- sizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è neces- saria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Il presente scambio di note concernente il recepimento della direttiva (UE) 2023/977 è concluso a tempo indeterminato, ma può essere denunciato in qualsiasi momento e non prevede alcuna adesione a un’organizzazione internazionale. La sua trasposizione richiede tuttavia una revisione totale della LSIS. Il decreto federale che approva e tra- spone lo scambio di note va quindi sottoposto al referendum facoltativo ai sensi dell’ar- ticolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva trattati internazionali che sottostanno al referendum mediante decreto federale (art. 24 cpv. 3 LParl). L’articolo 141a capoverso 2 Cost. sancisce che le modifiche legislative necessarie per l’attuazione di un trattato internazionale possono essere incluse nel decreto di appro- vazione se quest’ultimo sottostà al referendum facoltativo. Le disposizioni legislative proposte servono a trasporre la direttiva (UE) 2023/977 e risultano direttamente dagli obblighi in essa contenuti. L’avamprogetto del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 mi- lioni di franchi e non sottostà quindi alla regolamentazione concernente il freno alle spese.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza
fiscale La modifica di legge proposta nel quadro della trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.): la Confedera- zione non assolve nuovi compiti finora svolti dai Cantoni. L’avamprogetto non pregiu- dica la ripartizione dei compiti o l’adempimento dei compiti da parte della Confedera- zione e dei Cantoni. È rispettato anche il principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 Cost.): l’avampro- getto non dovrebbe generare costi aggiuntivi che superano quelli generati da POLAP. In questo modo è rispettata la concordanza tra finanziatori e decisori prescritta dal prin- cipio di equivalenza fiscale.
5.6 Protezione dei dati
Comunicazione di dati personali ad altri Stati Schengen Il trattamento dei dati è retto dalla LPD e sottostà alla vigilanza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). La LPD pone requisiti particolari alla comunicazione di dati personali all’estero (art. 16 seg. LPD). L’articolo 16 LPD san- cisce che dati personali possono di norma essere comunicati all’estero soltanto se la legislazione dello Stato destinatario garantisce una protezione adeguata dei dati. L’adeguatezza della legislazione estera è esaminata dal Consiglio federale. Per tutti gli
Stati Schengen, il trattamento di dati personali deve essere effettuato nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Consiglio federale verifica se gli Stati Schengen dispongono della legislazione richiesta e se quest’ultima è applicata. L’allegato 1 dell’ordinanza del 31 agosto 202262 sulla protezione dei dati (OPDa) elenca gli Stati, i territori, i determinati settori di uno Stato e gli organismi inter- nazionali in cui è garantita una protezione adeguata dei dati.
Trattamento di dati da parte della COA fedpol Il presente avamprogetto di legge disciplina le condizioni e le modalità dello scambio di dati che, secondo il diritto nazionale, possono essere trasmessi ad altri Stati Schen- gen ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati. Lo scambio avviene tramite il punto di contatto nazionale, e più precisamente tramite la COA fedpol che funge da perno tra le autorità di perseguimento penale federali e cantonali nonché i punti di con- tatto nazionali e le autorità di contrasto designate degli Stati Schengen. La COA fedpol è autorizzata a trattare le informazioni ricevute soltanto nel quadro dei suoi compiti e delle sue competenze. I dati che devono essere registrati nel sistema di trattamento dei casi affinché la COA fedpol possa adempiere i suoi compiti, sono conservati unica- mente per il periodo strettamente necessario.
Protezione dei dati e sicurezza dei dati Secondo il presente avamprogetto di legge sono trasmesse ad altri Stati Schengen soltanto le informazioni di cui all’allegato 2 che sono già disponibili in un sistema d’in- formazione, che possono essere ottenute senza ricorrere alla coercizione e che pos- sono essere comunicate in virtù del diritto nazionale per prevenire e perseguire reati. La conservazione, la trasmissione e il trattamento delle informazioni disponibili sono retti dalle prescrizioni in materia di protezione dei dati dei pertinenti sistemi d’informa- zione o da disposizioni generali della LPD. La protezione e la sicurezza dei dati sono dunque garantite dalle norme giuridiche relative ai pertinenti sistemi d’informazione.
62 RS 235.11
Elenco delle abbreviazioni
AAD Accordo di associazione alla normativa di Dublino AAS Accordo di associazione alla normativa di Schengen AIMP Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale art. articolo CC Codice civile CEDU Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali COA fedpol Centrale operativa e d’allarme di fedpol Cost. Costituzione federale CP Codice penale CPP Codice di procedura penale cpv. capoverso DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia DPA Legge federale sul diritto penale amministrativo Europol Ufficio europeo di polizia FF Foglio federale GAI Consiglio Giustizia e affari interni IFPDT Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Interpol Organizzazione internazionale della polizia criminale IPAS Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle per- sone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia JANUS Sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale LAID Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni LAIn Legge federale sulle attività informative LBI Legge federale sui brevetti d’invenzione lett. lettera LF-CITES Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora pro- tette LIBE Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni LICol Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale LIFD Legge federale sull’imposta federale diretta LOGA Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione LOTC Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio LParl Legge federale sull’Assemblea federale LPD Legge federale sulla protezione dei dati LPDS Legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen, testo non più in vigore LPM Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di pro- venienza
LSIn Legge federale sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Con- federazione LSIP Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confede- razione LSIS Legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perse- guimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen n. numero ONU Organizzazione delle Nazioni Unite OPDa Ordinanza sulla protezione dei dati Org-DFGP Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia par. paragrafo POLAP Piattaforma di consultazione di polizia RS Raccolta sistematica del diritto federale RU Raccolta ufficiale SIENA Secure Information Exchange Network Application SIMIC Sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIRENE Supplementary Information REquest at the National Entry SPOC Single Point of Contact TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UE Unione europea